Gazzetta n. 29 del 5 febbraio 2020 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 27 dicembre 2019, n. 173
Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 1, commi 2, lettera a), 3, 4 e 5, della legge 1° dicembre 2018, n. 132.



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 1, commi 2, lettera a), 3, 4 e 5, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, che conferisce al Governo la delega ad adottare, entro il 30 settembre 2019, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, nonche' correttive del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, fermo restando il mantenimento della sostanziale equiordinazione del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244;
Visto l'articolo 35 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, recante ulteriori disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, recante disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, recante disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, recante codice dell'ordinamento militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e successive modificazioni, recante Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246;
Sentito il Consiglio centrale di rappresentanza militare;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 settembre 2019;
Udito il parere della Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato n. 1447/2019, emesso nell'adunanza del 24 ottobre 2019 e del 7 novembre 2019;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, emesso nella seduta del 17 ottobre 2019;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 2019;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della difesa, dell'interno e della giustizia;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Disposizioni comuni a piu' categorie

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 212, dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
«3-bis. A decorrere dal 2020, l'Amministrazione della difesa provvede al rimborso delle spese sostenute dal personale del servizio sanitario militare di cui al comma 1, nonche' dagli psicologi militari per l'iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 1° febbraio 2006, n. 43.»;
b) all'articolo 622:
1) al comma 1, lettera c), le parole «ai sensi» sono sostituite dalle seguenti: «in applicazione»;
2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Nei casi di cui al comma 1, si applicano gli articoli 867, comma 5, e 923, comma 5.»;
c) all'articolo 635:
1) al comma 1:
1.1) alla lettera f), dopo le parole «per inidoneita' psico-fisica», sono inserite le seguenti: «e di quelli disposti in applicazione dell'articolo 957, comma 1, lettere b) ed e-bis)»;
1.2) alla lettera g) le parole «, ovvero non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi» sono soppresse;
1.3) dopo la lettera g) e' inserita la seguente:
«g-bis) non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
2) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. In relazione al requisito di cui al comma 1, lettera c), la patologia che ha determinato la permanente non idoneita' in modo parziale al servizio militare incondizionato a seguito di ferite o lesioni dipendenti da causa di servizio non costituisce causa di esclusione dai concorsi interni per il reclutamento dei volontari in servizio permanente, dei sergenti, dei marescialli e degli ufficiali dei ruoli speciali.
1-ter. I tatuaggi e le altre permanenti alterazioni volontarie dell'aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, se lesivi del decoro dell'uniforme o della dignita' della condizione del militare di cui al regolamento, costituiscono causa di esclusione dal concorso secondo quanto stabilito dal bando.»;
3) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Se il procedimento penale di cui al comma 1, lettera g-bis), non si conclude con sentenza irrevocabile di assoluzione perche' il fatto non sussiste ovvero perche' l'imputato non lo ha commesso, pronunciata ai sensi dell'articolo 530 del codice di procedura penale, il militare puo' partecipare ai concorsi nelle Forze armate soltanto successivamente alla definizione del conseguente procedimento disciplinare.»;
d) all'articolo 640, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Le aspiranti agli arruolamenti nelle Forze armate che si trovano in stato di gravidanza e non possono essere sottoposte agli accertamenti per l'idoneita' fisio-psico-attitudinale al servizio militare ai sensi del regolamento, sono ammesse d'ufficio, anche in deroga, per una sola volta, ai limiti di eta', a svolgere i predetti accertamenti nell'ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento. Il provvedimento di rinvio puo' essere revocato, su istanza di parte, quando il suddetto stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria. Fermo restando il numero delle assunzioni annualmente autorizzate, le candidate rinviate risultate idonee e nominate vincitrici nella graduatoria finale di merito del concorso per il quale hanno presentato istanza di partecipazione sono avviate alla frequenza del primo corso di formazione utile in aggiunta ai vincitori di concorso cui sono state rinviate.
1-ter. Le vincitrici dei concorsi rinviate ai sensi del comma 1-bis sono immesse in servizio con la medesima anzianita' assoluta, ai soli fini giuridici, dei vincitori del concorso per il quale originariamente hanno presentato domanda. La relativa posizione di graduatoria nell'ambito del corso originario viene determinata, ove previsto, sulla base del punteggio ottenuto nella graduatoria finale al termine del periodo di formazione. Gli effetti economici della nomina decorrono, in ogni caso, dalla data di effettivo incorporamento.»;
e) all'articolo 645, alla rubrica, dopo la parola «categorie», sono aggiunte le seguenti: «nei concorsi pubblici»;
f) all'articolo 668, comma 1:
1) alla lettera a), numero 1), le parole «generale di brigata» sono sostituite dalla seguente: «colonnello»;
2) alla lettera b), numero 1), la parola «contrammiraglio» e' sostituita dalla seguente: «capitano di vascello»;
3) alla lettera c), numero 1), le parole «generale di brigata aerea» sono sostituite dalla seguente: «colonnello»;
g) all'articolo 673, comma 2, lettera b), dopo la parola «armi,» e' inserita la seguente: «corpi,»;
h) l'articolo 705 e' sostituito dal seguente:
«Art. 705 (Particolari categorie protette per il reclutamento nell'Esercito italiano, nella Marina militare e nell'Aeronautica militare). - 1. Possono essere immessi nei ruoli dei volontari in servizio permanente dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare il coniuge, i figli e i fratelli dei militari appartenenti a tali Forze armate deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio con invalidita' non inferiore all'ottanta per cento, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace ovvero in attivita' operative, individuate con decreto del Ministro della difesa, in esecuzione dei compiti di cui agli articoli 87, 89 e 92, comma 1:
a) nei limiti delle vacanze organiche;
b) previo superamento di un corso propedeutico svolto con modalita' definite dal relativo Capo di Stato Maggiore;
c) previo accertamento del possesso dei requisiti per il reclutamento in servizio permanente di cui agli articoli 635 e 640.»;
i) all'articolo 740, comma 1, lettera b), le parole «il diploma di laurea» sono sostituite dalle seguenti: «la laurea magistrale»;
l) all'articolo 798-bis, comma 1:
1) alla lettera b):
1.1) al numero 1), le parole «1.500 primi marescialli, 4.600» sono sostituite dal seguente numero: «6.100»;
1.2) al numero 2), le parole «1.350 primi marescialli, 3.950» sono sostituite dal seguente numero: «5.300»;
1.3) al numero 3) le parole «1.800 primi marescialli, 5.300» sono sostituite dal seguente numero: «7.100»;
2) alla lettera c):
2.1) al numero 1), i numeri «41.330» e «22.900» sono sostituiti rispettivamente dai seguenti: «42.080» e «22.150»;
2.2) al numero 2), i numeri «7.950» e «5.600» sono sostituiti rispettivamente dai seguenti: «8.325» e «5.225»;
2.3) al numero 3) i numeri «7.050» e «6.200» sono sostituiti rispettivamente dai seguenti: «7.425» e «5.825»;
m) all'articolo 843, comma 1, dopo la parola «specialita'» sono inserite le seguenti: «o qualificazioni»;
n) all'articolo 858, comma 3, le parole «, salvo quanto disposto dall'articolo 859» sono soppresse;
o) all'articolo 861, il comma 2 e' abrogato;
p) all'articolo 862:
1) ai commi 1 e 3, le parole «L'ufficiale» sono sostituite dalle seguenti: «Il militare»;
2) al comma 2, le parole «l'ufficiale» sono sostituite dalle seguenti: «il militare»;
3) al comma 4:
3.1) le parole «L'ufficiale» sono sostituite dalle seguenti: «Il militare»;
3.2) dopo le parole «dimissioni volontarie dal grado» sono inserite le seguenti: «, purche' non sia sospeso precauzionalmente dall'impiego»;
q) all'articolo 880, dopo il comma 6, e' inserito il seguente:
«6-bis. L'inosservanza delle disposizioni concernenti l'uso delle uniformi da parte del personale cessato dal servizio costituisce grave violazione dei doveri attinenti al grado.»;
r) dopo l'articolo 911, e' inserito il seguente:
«Art. 911-bis (Aspettativa per assenze indebitamente fruite). - 1. Il militare che ha fruito di giorni non spettanti di congedo, permesso, licenza straordinaria o altro istituto e che non possa o non voglia chiederne la conversione in licenza ordinaria gia' maturata, e' collocato in aspettativa senza assegni per il corrispondente periodo. Il periodo di aspettativa e' utile ai fini dell'anzianita' di servizio, esclusi i casi nei quali la fruizione di giorni non spettanti e' imputabile a colpa del militare.»;
s) all'articolo 923, comma 5:
1) le parole «un provvedimento di perdita del grado, la cessazione dal servizio si considera avvenuta per tale causa» sono sostituite dalle seguenti: «la perdita dello stato di militare ovvero con un provvedimento di perdita del grado, anche a seguito di dimissioni volontarie del militare, la cessazione dal servizio si considera avvenuta per tali cause»;
2) e' inserito, in fine, il seguente periodo: «La disposizione di cui al precedente periodo si applica anche nel caso in cui la perdita del grado derivi da un procedimento disciplinare di stato instaurato dopo la definizione del procedimento penale che era pendente all'atto della cessazione dal servizio.»;
t) all'articolo 930:
1) dopo il comma 1-bis, e' inserito il seguente:
«1-bis.1. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche al personale militare di seguito specificato, il quale transita secondo la corrispondenza prevista per il grado iniziale dei volontari in servizio permanente:
a) volontari in ferma prefissata quadriennale risultati vincitori nella graduatoria di merito per l'immissione in servizio permanente e successivamente esclusi dall'immissione a causa di un giudizio di permanente non idoneita' al servizio militare incondizionato;
b) volontari in ferma prefissata annuale o raffermati nonche' volontari in ferma prefissata quadriennale o raffermati che hanno subito ferite o lesioni che abbiano causato una infermita' ascrivibile alla IV e alla V categoria della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e riconosciute dipendenti da causa di servizio.»;
2) i commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies sono sostituiti dai seguenti:
«1-ter. La procedura di transito di cui al comma 1 e' sospesa qualora il militare sia sottoposto a procedimento disciplinare da cui potrebbe derivare una sanzione di stato ovvero qualora nei confronti del medesimo sia stata adottata a qualsiasi titolo la sospensione dall'impiego.
1-quater. Il transito e' precluso nei seguenti casi:
a) perdita del grado ai sensi dell'articolo 865 all'esito del procedimento disciplinare di cui al comma 1-ter ovvero ai sensi dell'articolo 862, comma 4;
b) perdita del grado ai sensi dell'articolo 866;
c) perdita dello stato di militare ai sensi dell'articolo 622.
1-quinquies. Il personale delle Forze armate che transita nei ruoli del personale civile della Difesa, per effetto del comma 1, o di amministrazioni pubbliche nei casi previsti dalla legislazione vigente e' inquadrato in base alla Tabella H di cui all'articolo 45, comma 17 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e successive modificazioni, secondo le corrispondenze dei gradi militari con le qualifiche degli appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento civile di cui all'articolo 632.»;
3) dopo il comma 1-quinquies, e' inserito il seguente:
«1-sexies. Il personale militare di cui al comma 1, che riveste il grado di maggiore o tenente colonnello, e gradi corrispondenti, puo' presentare domanda di transito ai sensi del medesimo comma 1 manifestando espressamente il proprio consenso all'inquadramento nella posizione apicale di livello non dirigenziale prevista dalla tabella di cui al comma 1-quinquies. Si applicano le modalita' e le procedure definite dal decreto di cui al comma 1.»;
u) all'articolo 1000, comma 1, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
«a) Esercito italiano: 55 anni;
b) Marina militare: 55 anni;
c) Aeronautica militare:
1) ruolo naviganti:
1.1) ufficiali inferiori: 45 anni;
1.2) ufficiali superiori: 52 anni;
2) tutti gli altri ruoli: 55 anni;»;
v) dopo l'articolo 1051, e' inserito il seguente:
«Art. 1051-bis (Promozioni in particolari situazioni). - 1. A decorrere dal 1° luglio 2017, il militare, che e' deceduto ovvero e' stato collocato in congedo per limite di eta' o per invalidita' permanente dopo aver maturato la permanenza minima nel grado per l'inserimento nell'aliquota di avanzamento ad anzianita' o per l'attribuzione delle qualifiche di primo luogotenente, di carica speciale o di qualifica speciale ovvero, se appartenente al ruolo appuntati e carabinieri o corrispondenti ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri, dopo aver conseguito il requisito temporale per l'avanzamento al grado superiore o per l'attribuzione della qualifica speciale, e' comunque valutato e, previo giudizio di idoneita', e' promosso al grado superiore ovvero, previa verifica del possesso dei relativi requisiti, consegue la prevista qualifica.»;
z) l'articolo 1084-bis e' sostituito dal seguente:
«Art. 1084-bis (Promozione a titolo onorifico per il personale militare che cessa dal servizio). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2015, ai militari in servizio permanente, che nell'ultimo quinquennio hanno prestato servizio senza demerito, e' attribuita la promozione ad anzianita' al grado superiore a decorrere dalla data di cessazione dal servizio nei casi di:
a) raggiungimento del limite di eta';
b) collocamento a domanda in ausiliaria o riserva nei casi previsti dalla legislazione vigente;
c) infermita';
d) rinuncia al transito nell'impiego civile di cui all'articolo 923, comma 1, lettera m-bis).
2. La promozione di cui al comma 1 e' attribuita anche ai militari in servizio permanente deceduti, a decorrere dal giorno antecedente al decesso.
3. La promozione di cui ai commi 1 e 2 e' esclusa per i militari destinatari della promozione di cui all'articolo 1084 nonche' per gli ufficiali che rivestono il grado di generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti e per i marescialli, sergenti e graduati che rivestono il grado apicale del ruolo di appartenenza.
4. Ai militari che ai sensi del comma 3 non conseguono la promozione di cui ai commi 1 e 2, e' attribuita, ove prevista, la carica o qualifica speciale.
5. L'attribuzione della promozione o della carica o qualifica speciale di cui al presente articolo non produce alcun effetto sui trattamenti economico, previdenziale e pensionistico.
6. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, ai militari cessati dal servizio dal 1° gennaio 2015 e fino al giorno antecedente alla data di entrata in vigore del presente articolo, la promozione e' attribuita secondo le decorrenze previste dalle disposizioni vigenti anteriormente a tale ultima data.»;
aa) all'articolo 1275:
1) al comma 1, la parola «specializzazione» e' sostituita dalla seguente: «specialita'»;
2) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Per il personale nocchieri di porto le attribuzioni specifiche, oltre che in destinazioni di imbarco, possono essere soddisfatte, in tutto o in parte, con la permanenza presso uffici territoriali, reparti operativi o componenti specialistiche in incarichi di comando o incarichi attinenti alla categoria, specialita' e abilitazione di appartenenza.»;
3) il comma 6-bis e' abrogato;
bb) all'articolo 1280:
1) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. I periodi minimi di imbarco per l'avanzamento da primo maresciallo a luogotenente della Marina militare, in relazione alla categoria o specialita' o specializzazione di appartenenza, sono cosi' determinati:
a) nocchieri, specialisti del sistema di combattimento, specialisti del sistema di piattaforma: 9 anni;
b) tecnici del sistema di combattimento: 8 anni;
c) nocchieri di porto: 6 anni;
d) incursori, fucilieri di marina, palombari, specialisti di volo: 8 anni.»;
2) dopo il comma 4-bis, sono inseriti i seguenti:
«4-ter. Per i marescialli della categoria tecnici del sistema di combattimento specialita' operatore elaborazione automatica dati, i periodi minimi indicati ai commi 2, lettera b), 3, lettera b) e 4, lettera b), sono ridotti rispettivamente a 3 anni, 4 anni e 4 anni.
4-quater. L'eventuale modifica della suddivisione in categorie, specialita' e abilitazioni, che comporta il transito di una specialita' ad un'altra categoria con periodi minimi di imbarco diversi da quelli previsti per la categoria di provenienza, determina l'applicazione, ai fini dell'avanzamento, dei periodi minimi di imbarco piu' favorevoli.»;
3) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. I periodi indicati si intendono comprensivi degli anni di imbarco ovvero di reparti operativi effettuati nei gradi precedenti, anche in ruoli diversi e in ferma.»;
cc) all'articolo 1359, comma 3, le parole «ne' a particolari forme di comunicazione scritta o pubblicazione» sono soppresse;
dd) all'articolo 1370, dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
«3-bis. Nei procedimenti disciplinari di stato il militare inquisito, in aggiunta al difensore di cui ai commi 2 e 3, puo' farsi assistere, a sue spese, anche da un avvocato del libero foro.»
ee) all'articolo 1377, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. L'accettazione delle dimissioni dal grado estingue l'azione disciplinare.»;
ff) all'articolo 1381, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Il presidente deve rivestire grado non inferiore a:
a) generale di corpo d'armata o corrispondente, se il giudicando riveste almeno il grado di generale di brigata o corrispondente;
b) generale di divisione o corrispondente, se il giudicando riveste il grado di colonnello o corrispondente.»;
gg) all'articolo 1389, comma 1, lettera b), le parole «60 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «, 90 giorni»;
hh) all'articolo 1494, dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Il personale femminile appartenente alle Forze armate e al Corpo della guardia di finanza che si trova in stato di gravidanza durante la partecipazione ai concorsi per l'accesso a ruolo superiore e non puo' essere sottoposto agli accertamenti per l'idoneita' fisio-psico-attitudinale al servizio militare ai sensi del regolamento, ove previsti, e' ammesso d'ufficio, anche in deroga per una sola volta ai limiti di eta', a svolgere i predetti accertamenti nell'ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento. Il provvedimento di rinvio puo' essere revocato su istanza di parte quando tale stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria dell'originario concorso. Le candidate rinviate risultate idonee e nominate vincitrici nella graduatoria finale di merito del concorso per il quale hanno presentato istanza di partecipazione sono avviate alla frequenza del primo corso di formazione utile in aggiunta ai vincitori del concorso cui sono state rinviate.
5-ter. Le vincitrici dei concorsi rinviate ai sensi del comma 5-bis sono immesse in servizio con la medesima anzianita' assoluta, ai soli fini giuridici, dei vincitori del concorso per il quale hanno presentato istanza di partecipazione. La relativa posizione di graduatoria nell'ambito del corso originario e' determinata, ove previsto, sulla base del punteggio ottenuto nella graduatoria finale al termine del periodo di formazione. Gli effetti economici della nomina sono riconosciuti, in ogni caso, con la stessa decorrenza prevista per i militari appartenenti al corso di formazione effettivamente frequentato.»;
ii) dopo l'articolo 1837-bis, e' inserito il seguente:
«Art. 1837-ter (Assistenza in favore del personale militare cessionario dei cani delle Forze armate riformati). - 1. A decorrere dal 2020, il personale militare conduttore dei cani delle Forze armate riformati, in quanto non piu' idonei al servizio, puo' ottenerne, in via prioritaria, la cessione a titolo gratuito. Il personale militare di cui al primo periodo fruisce dell'assistenza veterinaria ai sensi dell'articolo 533 del regolamento, entro il limite di spesa annuale di euro 1.200,00 per ciascun cane.»;
ll) all'articolo 2209-septies:
1) alla rubrica, le parole «quadri al» sono sostituite dalle seguenti: «quadri per il»;
2) al comma 1, le parole «non dirigente» sono sostituite dalle seguenti: «fino al grado di tenente colonnello e gradi corrispondenti»;
3) al comma 3:
3.1) la lettera a) e' soppressa;
3.2) alla lettera c), la parola «luogotenente» e' sostituita dalle seguenti: «primo luogotenente o della qualifica speciale».

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
─ L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
─ L'art. 87 della Costituzione, tra l'altro, conferisce
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
─ Il testo dell'art. 1, commi 2, lettera a), 3, 4 e 5,
della legge 1 dicembre 2018, n. 132 (Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n.
113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione
internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonche'
misure per la funzionalita' del Ministero dell'interno e
l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale
per l'amministrazione e la destinazione dei beni
sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata.
Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle
carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze
armate), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre
2018, n. 281, e' il seguente:
«Art. 1 - 1. Omissis.
2. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il 30
settembre 2019:
a) uno o piu' decreti legislativi recanti
disposizioni integrative in materia di riordino dei ruoli e
delle carriere del personale delle Forze armate nonche'
correttive del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94;
b) omissis.
3. I decreti legislativi di cui al comma 2, lettere a)
e b), fermo restando il mantenimento della sostanziale
equiordinazione del personale delle Forze armate e delle
Forze di polizia, sono adottati osservando,
rispettivamente, i principi e criteri direttivi di cui
all'art. 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31
dicembre 2012, n. 244, e i principi e criteri direttivi di
cui all'art. 8, comma 1, lettera a), numero 1), della legge
7 agosto 2015, n. 124. La rideterminazione delle dotazioni
organiche complessive delle Forze di polizia, ivi prevista,
e' attuata in ragione delle aggiornate esigenze di
funzionalita' e della consistenza effettiva alla data del
1° gennaio 2019, ferme restando le facolta' assunzionali
autorizzate e non esercitate alla medesima data.
4. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono
adottati secondo la procedura prevista dall'art. 8, comma
5, della legge 7 agosto 2015, n. 124.
5. Agli eventuali oneri derivanti dall'adozione dei
decreti legislativi di cui al comma 2 si provvede nei
limiti delle risorse del fondo di cui all'art. 35, comma 1,
del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113.».
─ Il testo dell'art. 35 del decreto-legge 4 ottobre
2018, n. 113 (Disposizioni urgenti in materia di protezione
internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonche'
misure per la funzionalita' del Ministero dell'interno e
l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale
per l'amministrazione e la destinazione dei beni
sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata)
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre
2018, n. 132, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4
ottobre 2018, n. 231, e' il seguente:
«Art. 35 (Ulteriori disposizioni in materia di riordino
dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di
polizia e delle Forze armate) - 1. Al fine di adottare
provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e
delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle
Forze armate, ivi comprese le Capitanerie di porto, volti a
correggere ed integrare il decreto legislativo 29 maggio
2017, n. 94, e il decreto legislativo 29 maggio 2017, n.
95, e' istituito un apposito fondo nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nel
quale confluiscono le risorse di cui all'autorizzazione di
spesa di cui all'art. 3, comma 155, secondo periodo, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, con riferimento alle
risorse gia' affluite ai sensi dell'art. 7, comma 2,
lettera a), del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017,
n. 172, e non utilizzate in attuazione dell'art. 8, comma
6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, alle quali si
aggiunge una quota pari a 5.000.000 euro, a decorrere
dall'anno 2018, dei risparmi di spesa di parte corrente di
natura permanente, di cui all'art. 4, comma 1, lettere c) e
d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244.».
─ Il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94
(Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle
carriere del personale delle Forze armate, ai sensi
dell'art. 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31
dicembre 2012, n. 244) e' pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 22 giugno 2017, n.
143.
─ Il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95
(Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze
di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a),
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) e'
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale del 22 giugno 2017, n. 143.
─ Il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126
(Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art.
8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto
legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni
in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia,
ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche».) e' pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 2 novembre 2018, n.
255.
─ Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice
dell'ordinamento militare) e' pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale dell'8 maggio 2010, n.
106.
─ Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari
in materia di ordinamento militare, a norma dell'art. 14
della legge 28 novembre 2005, n. 246) e' pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 18 giugno
2010, n. 140.
─ Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali)
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 1997, n.
202, e' il seguente:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».

Note all'art. 1:

─ Si riporta il testo dei commi 1, lettera c) e 1-bis,
dell'art. 622 del citato decreto legislativo n. 66 del
2010, come modificato e integrato dal presente decreto:
«Art. 622 (Perdita dello stato di militare) - 1. Lo
stato di militare si perde esclusivamente:
a) - b) omissis;
c) per estinzione del rapporto di impiego in
applicazione dell'articolo 32-quinquies del codice penale.
1-bis. Nei casi di cui al comma 1, si applicano gli
articoli 867, comma 5, e 923, comma 5.».
─ Si riporta il testo dell'art. 635 del citato decreto
legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 635 (Requisiti generali per il reclutamento). -
1. Per il reclutamento nelle Forze armate occorrono i
seguenti requisiti generali:
a) - e) omissis;
f) non essere stati destituiti, dispensati o
dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica
amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di
pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento
disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio,
da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia,
a esclusione dei proscioglimenti per inidoneita'
psico-fisica e di quelli disposti in applicazione
dell'articolo 957, comma 1, lettere b) ed e-bis);
g) non essere stati condannati per delitti non
colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su
richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto
penale di condanna;
g-bis) non essere in atto imputati in procedimenti
penali per delitti non colposi;
h) - n) omissis.
1-bis. In relazione al requisito di cui al comma 1,
lettera c), la patologia che ha determinato la permanente
non idoneita' in modo parziale al servizio militare
incondizionato a seguito di ferite o lesioni dipendenti da
causa di servizio non costituisce causa di esclusione dai
concorsi interni per il reclutamento dei volontari in
servizio permanente, dei sergenti, dei marescialli e degli
ufficiali dei ruoli speciali.
1-ter. I tatuaggi e le altre permanenti alterazioni
volontarie dell'aspetto fisico non conseguenti a interventi
di natura comunque sanitaria, se lesivi del decoro
dell'uniforme o della dignita' della condizione del
militare di cui al regolamento, costituiscono causa di
esclusione dal concorso secondo quanto stabilito dal bando.
2. Omissis.
2-bis. Se il procedimento penale di cui al comma 1,
lettera g-bis), non si conclude con sentenza irrevocabile
di assoluzione perche' il fatto non sussiste ovvero perche'
l'imputato non lo ha commesso, pronunciata ai sensi
dell'articolo 530 del codice di procedura penale, il
militare puo' partecipare ai concorsi nelle Forze armate
soltanto successivamente alla definizione del conseguente
procedimento disciplinare.
3. Omissis.».
─ Si riporta il testo della rubrica dell'art. 645 del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 645 (Posti riservati a particolari categorie nei
concorsi pubblici) - 1. Omissis.».
─ Si riporta il testo dell'art. 668 del citato decreto
legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 668 (Commissioni di concorso) - 1. Le commissioni
giudicatrici dei concorsi sono nominate con decreto del
Ministro della difesa e sono composte come segue:
a) per l'Esercito italiano da:
1) un ufficiale proveniente dal ruolo normale delle
Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e
trasmissioni di grado non inferiore a colonnello -
presidente;
2) - 3) omissis;
b) per la Marina militare da:
1) un ufficiale di stato maggiore di grado non
inferiore a capitano di vascello- presidente;
2) - 4) omissis;
c) per l'Aeronautica militare da:
1) un ufficiale dell'Arma aeronautica, ruolo
naviganti, di grado non inferiore a colonnello- presidente;
2) - 3) omissis.».
─ Si riporta il testo del comma 2, lettera b),
dell'art. 673 del citato decreto legislativo n. 66 del
2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 673 (Norme generali sui concorsi) - 1. Omissis.
2. I bandi di concorso per il reclutamento degli
ufficiali in ferma prefissata possono prevedere:
a) omissis;
b) la ripartizione dei posti messi a concorso per
armi, corpi, specialita' o specializzazioni.».
─ Si riporta il testo del comma 1, lettera b),
dell'art. 740 del citato decreto legislativo n. 66 del
2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 740 (Superamento dei corsi di formazione e nomina
nel grado) - 1. Gli allievi che superano gli esami di fine
corso sono nominati:
a) omissis;
b) tenenti o sottotenenti di vascello in ferma
prefissata, ausiliari del corrispondente ruolo normale
della Forza armata d'appartenenza, se il titolo di studio
richiesto dal bando di concorso e' la laurea magistrale;
c) omissis.
2. Omissis.».
─ Si riporta il testo del comma 1, lettere b) e c),
dell'art. 798-bis del citato decreto legislativo n. 66 del
2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 798-bis (Ripartizione delle dotazioni organiche
dell'Esercito italiano, della Marina militare e
dell'Aeronautica militare) - 1. La ripartizione delle
dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della Marina
militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e
dell'Aeronautica militare e' determinata nelle seguenti
unita':
a) omissis;
b) sottufficiali:
1) 16.170 dell'Esercito italiano, di cui 6.100
marescialli e 10.070 sergenti;
2) 9.250 della Marina militare, di cui 5.300
marescialli e 3.950 sergenti;
3) 15.250 dell'Aeronautica militare, di cui 7.100
marescialli e 8.150 sergenti;
c) volontari:
1) 64.230 dell'Esercito italiano, di cui 42.080 in
servizio permanente e 22.150 in ferma prefissata;
2) 13.550 della Marina militare, di cui 8.325 in
servizio permanente e 5.225 in ferma prefissata;
3) 13.250 dell'Aeronautica militare, di cui 7.425
in servizio permanente e 5.825 in ferma prefissata.
2. Omissis.».
─ Si riporta il testo del comma 1, dell'art. 843 del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 843 (Particolari compiti del personale
sottufficiali, graduati e militari di truppa) - 1.
Relativamente ai sottufficiali, ai graduati e ai militari
di truppa, ai fini dell'impiego e in relazione alle
esigenze di servizio, le categorie, le specialita' o
qualificazioni, le qualifiche, le specializzazioni, le
abilitazioni e gli incarichi, compresi quelli principali,
sono individuati e disciplinati con determinazione del Capo
di stato maggiore della rispettiva Forza armata.».
─ Si riporta il testo del comma 3, dell'art. 858 del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 858 (Detrazioni di anzianita') - 1. - 2. Omissis.
3. La detrazione d'anzianita' e' pari al tempo
trascorso in una delle anzidette situazioni.».
─ Il comma 2 dell'art. 861 del citato decreto
legislativo n. 66 del 2010, e' abrogato.
─ Si riporta il testo dell'art. 862 del citato decreto
legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 862 (Dimissioni volontarie) ─ 1. Il militare ha
facolta' di chiedere le dimissioni volontarie dal grado.
2. Le dimissioni dal grado sono consentite quando il
militare raggiunge l'eta' per la quale cessa ogni obbligo
di servizio per i militari di truppa e si e' collocati in
congedo assoluto in detto ruolo.
3. Il militare in trattamento di quiescenza non puo'
dimettersi dal grado finche' non e' collocato nel congedo
assoluto.
4. Il militare sottoposto a procedimento disciplinare
di stato, da cui possa derivare la perdita del grado per
rimozione, ha facolta' di presentare istanza di dimissioni
volontarie dal grado, purche' non sia sospeso
precauzionalmente dall'impiego.
5. - 6. Omissis.».
─ Si riporta il testo del comma 5, dell'art. 923 del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 923 (Cause che determinano la cessazione del
rapporto di impiego) - 1. - 4. Omissis.
5. Il militare cessa dal servizio, nel momento in cui
nei suoi riguardi si verifica una delle predette cause,
anche se si trova sottoposto a procedimento penale o
disciplinare. Se detto procedimento si conclude
successivamente con la perdita dello stato di militare
ovvero con un provvedimento di perdita del grado, anche a
seguito di dimissioni volontarie del militare, la
cessazione dal servizio si considera avvenuta per tali
cause. La disposizione di cui al precedente periodo si
applica anche nel caso in cui la perdita del grado derivi
da un procedimento disciplinare di stato instaurato dopo la
definizione del procedimento penale che era pendente
all'atto della cessazione dal servizio.».
─ Si riporta il testo delle lettere a), b) e c), del
comma 1, dell'art. 1000 del citato decreto legislativo n.
66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 1000 (Cessazione dell'appartenenza al
complemento) - 1. L'ufficiale cessa di appartenere alla
categoria di complemento ed e' collocato nella riserva di
complemento quando raggiunge i seguenti limiti di eta':
a) Esercito italiano: 55 anni;
b) Marina militare: 55 anni;
c) Aeronautica militare:
1) ruolo naviganti:
1.1) ufficiali inferiori: 45 anni;
1.2) ufficiali superiori: 52 anni;
2) tutti gli altri ruoli: 55 anni;
d) omissis.».
─ Si riporta il testo dell'art. 1275 del citato decreto
legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 1275 (Ulteriori condizioni particolari per
l'avanzamento dei sottufficiali della Marina militare) - 1.
Per la Marina militare e' esentato dal compiere il periodo
minimo di imbarco o in reparti operativi il personale
appartenente alla categoria ovvero alla specialita' dei
musicanti, dei conduttori di automezzi e degli istruttori
marinareschi educatori fisici.
2. - 5. Omissis.
6. Per il personale nocchieri di porto le attribuzioni
specifiche, oltre che in destinazioni di imbarco, possono
essere soddisfatte, in tutto o in parte, con la permanenza
presso uffici territoriali, reparti operativi o componenti
specialistiche in incarichi di comando o incarichi
attinenti alla categoria, specialita' e abilitazione di
appartenenza. 6-bis. (Abrogato).».
─ Si riporta il testo dell'art. 1280 del citato decreto
legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 1280 (Condizioni particolari per l'avanzamento
dei marescialli della Marina militare) - 1. - 3. Omissis.
4. I periodi minimi di imbarco per l'avanzamento da
primo maresciallo a luogotenente della Marina militare, in
relazione alla categoria o specialita' o specializzazione
di appartenenza, sono cosi' determinati:
a) nocchieri, specialisti del sistema di
combattimento, specialisti del sistema di piattaforma: 9
anni;
b) tecnici del sistema di combattimento: 8 anni;
c) nocchieri di porto: 6 anni;
d) incursori, fucilieri di marina, palombari,
specialisti di volo: 8 anni.
4-bis. Omissis.
4-ter. Per i marescialli della categoria tecnici del
sistema di combattimento specialita' operatore elaborazione
automatica dati, i periodi minimi indicati ai commi 2,
lettera b), 3, lettera b) e 4, lettera b), sono ridotti
rispettivamente a 3 anni, 4 anni e 4 anni.
4-quater. L'eventuale modifica della suddivisione in
categorie, specialita' e abilitazioni, che comporta il
transito di una specialita' ad un'altra categoria con
periodi minimi di imbarco diversi da quelli previsti per la
categoria di provenienza, determina l'applicazione, ai fini
dell'avanzamento, dei periodi minimi di imbarco piu'
favorevoli.
5. I periodi indicati si intendono comprensivi degli
anni di imbarco ovvero di reparti operativi effettuati nei
gradi precedenti, anche in ruoli diversi e in ferma.».
─ Si riporta il testo del comma 3, dell'art. 1359 del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 1359 (Richiamo) - 1. - 2. Omissis.
3. Il richiamo non da' luogo a trascrizione nella
documentazione personale dell'interessato.
4. Omissis.».
─ Si riporta il testo del comma 1, lettera b),
dell'art. 1389 del citato decreto legislativo n. 66 del
2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 1389 (Decisioni del Ministro della difesa) - 1.
Il Ministro della difesa:
a) omissis;
b) se ritiene, per gravi ragioni di opportunita', che
deve essere inflitta la sanzione della perdita del grado
per rimozione ovvero la cessazione dalla ferma o dalla
rafferma, ordina, per una sola volta, la convocazione di
una diversa commissione di disciplina, ai sensi
dell'articolo 1387; in tale caso il procedimento
disciplinare deve concludersi nel termine perentorio di 90
giorni.».
─ Si riporta il testo dell'art. 2209-septies del citato
decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 2209-septies (Disposizioni transitorie intese ad
estendere l'istituto dell'aspettativa per riduzione di
quadri per il personale militare dell'Esercito italiano,
della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie
di porto, e dell'Aeronautica militare) - 1. Sino all'anno
2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi
dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n.
244, il personale militare fino al grado di tenente
colonnello e gradi corrispondenti dell'Esercito italiano,
della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie
di porto, e dell'Aeronautica militare, ivi compreso quello
di cui all'articolo 2210, comma 1, lettere a), b), c), d),
f) e g), non altrimenti riassorbibile con le modalita' di
cui all'articolo 2209-quinquies, qualora si trovi nelle
condizioni di cui al comma 2 del presente articolo, e'
collocato in aspettativa per riduzione di quadri,
indipendentemente dal grado rivestito, dalla Forza armata,
dalla categoria e dal ruolo di appartenenza.
2. Omissis;
3. Il personale collocato in aspettativa per riduzione
di quadri:
a) (soppressa);
b) omissis;
c) e' escluso dalle procedure di avanzamento che
comportano l'eventuale promozione o conferimento della
qualifica di primo luogotenente o della qualifica speciale
con decorrenza successiva al collocamento in aspettativa
per riduzione di quadri;
d) omissis.».
 
Art. 2
Disposizioni a regime in materia di ufficiali

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 210:
1) alla rubrica le parole «e paramedico» sono soppresse;
2) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
«1.1. Nell'esercizio delle attivita' libero professionali di cui al comma 1, i medici militari non possono svolgere attivita' peritali di parte in giudizi civili, penali o amministrativi in cui e' coinvolta l'Amministrazione della difesa ovvero, per i medici militari del Corpo della Guardia di finanza, l'Amministrazione di appartenenza.»;
b) all'articolo 652:
1) al comma 1, le parole «di uno dei diplomi di laurea, definiti» sono sostituite dalle seguenti: «di una delle lauree magistrali definite»;
2) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. In caso di carenza di specifiche professionalita' sanitarie, gli ufficiali medici in servizio permanente possono essere tratti con il grado di capitano mediante concorso per titoli ed esami, tra i cittadini di eta' non superiore a 38 anni in possesso dei titoli di specializzazione indicati nel bando di concorso.»;
c) all'articolo 653, comma 1, alinea:
1) le parole «diploma di laurea» sono sostituite dalle seguenti: «laurea magistrale»;
2) dopo le parole «forze di completamento», sono inserite le seguenti: «in possesso di laurea magistrale»;
d) all'articolo 655:
1) al comma 1:
1.1) alla lettera a):
1.1.1) al numero 4), le parole «purche' in possesso» sono sostituite dalle seguenti: «e non hanno superato il 30° anno di eta', purche' in possesso dell'idoneita' in attitudine militare e»;
1.1.2) al numero 4-bis), dopo le parole «terzo anno», sono inserite le seguenti: «, non hanno superato il 30° anno di eta'»;
1.2) alla lettera b), la parola «rivestito» e' sostituita dalle seguenti: «di sottotenente»;
1.3) alla lettera c), la parola «rivestito» e' sostituita dalle seguenti: «di sottotenente»;
1.4) alla lettera d):
1.4.1) dopo le parole «accademie militari» sono inserite le seguenti: «iscritti in quanto tali ai corsi universitari quinquennali a ciclo unico ovvero»;
1.4.2) le parole «ovvero iscritti ai corsi universitari quinquennali a ciclo unico,» sono soppresse;
2) il comma 5 e' abrogato;
e) l'articolo 656 e' sostituito dal seguente:
«Art. 656 (Posti destinati al personale appartenente ai ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari in servizio permanente). - 1. Nei concorsi per il reclutamento nei ruoli speciali di cui all'articolo 655, comma 1, sono stabilite le seguenti riserve di posti:
a) per il personale appartenente al ruolo dei marescialli, di cui alla lettera a), numero 1), in misura non inferiore al 50 per cento;
b) per il personale appartenente al ruolo dei sergenti, di cui alla lettera a), numero 5), in misura pari al 5 per cento;
c) per il personale appartenente al ruolo dei volontari al servizio permanente, di cui alla lettera a), numero 5-bis), in misura pari al 5 per cento.
2. I posti eventualmente rimasti scoperti sono devoluti in aumento a quelli destinati alle categorie non riservatarie.»;
f) all'articolo 659, il comma 3 e' abrogato;
g) all'articolo 678, comma 4, dopo le parole «senza demerito», sono inserite le seguenti: «per almeno 18 mesi»;
h) all'articolo 723, comma 3, lettera a), dopo le parole «dal ruolo dei sergenti,» sono inserite le seguenti: «ovvero dal ruolo dei volontari in servizio permanente,»;
i) all'articolo 724, comma 3, lettera b), la parola «undici» e' sostituita dalla seguente: «quindici»;
l) all'articolo 725, comma 2, primo periodo, le parole «e, se lo superano, sono promossi con l'anzianita' attribuita agli ufficiali unitamente ai quali hanno superato il predetto corso" sono sostituite dalle seguenti: «e sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei parigrado del corso cui sono aggregati, assumendone la stessa anzianita' assoluta»;
m) all'articolo 801:
1) al comma 1, le parole «del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «dirigenziale del Capo di stato maggiore della difesa»;
2) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Il collocamento in soprannumero degli ufficiali ha luogo il 1° luglio di ogni anno nel numero corrispondente agli ufficiali che, alla medesima data e con il grado posseduto, si trovano nelle destinazioni individuate ai sensi del comma 2.»;
n) all'articolo 831:
1) al comma 2, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) conseguito la laurea magistrale;»;
2) al comma 4, primo periodo:
2.1) dopo le parole «I capitani» sono inserite le seguenti: «e i maggiori»;
2.2) le parole «ed esami» sono sostituite dalle seguenti: «, nel numero di posti stabilito dal relativo bando di concorso»;
3) al comma 5:
3.1) l'alinea e la lettera a) sono sostituite dalle seguenti: «Al concorso di cui al comma 4 possono partecipare i capitani e i maggiori che alla data di scadenza del bando hanno:
a) un'eta' non superiore a 50 anni;»;
3.2) la lettera c) e' soppressa;
3.3) alla lettera d), la parola «tre» e' sostituita dalla seguente: «cinque»;
4) al comma 6, primo periodo, dopo la parola «capitani», sono inserite le seguenti: «e i maggiori»;
5) dopo il comma 6-bis, e' inserito il seguente:
«6-bis.1. In presenza di vacanze organiche nei relativi gradi del ruolo normale del corpo degli ingegneri dell'Esercito italiano, su richiesta della Forza armata, e' consentito il transito in tale ruolo, mediante concorso per titoli ed esami, degli ufficiali di grado non superiore a tenente colonnello appartenenti ad altri ruoli dell'Esercito italiano, in possesso della laurea magistrale o specialistica in ingegneria o architettura.»;
6) al comma 6-ter, primo periodo, le parole «al comma 6-bis» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 6-bis e 6-bis.1»;
o) l'articolo 859 e' abrogato;
p) all'articolo 894, dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. A decorrere dall'anno 2020 l'Amministrazione della difesa provvede al rimborso delle spese sostenute dal personale militare appartenente alle Armi del genio e delle trasmissioni dell'Esercito italiano, ai Corpi degli ingegneri dell'Esercito italiano, del genio della Marina militare e del genio aeronautico dell'Aeronautica militare per l'iscrizione al relativo albo professionale, quando tale iscrizione risulta obbligatoria per lo svolgimento della specifica attivita' di servizio a beneficio esclusivo della Forza armata d'appartenenza.»;
q) all'articolo 900, comma 1, le parole «I tenenti colonnelli» sono sostituite dalle seguenti: «Fino all'anno 2029, i tenenti colonnelli»;
r) all'articolo 909, comma 4, le parole «che devono essere» sono soppresse;
s) dopo l'articolo 965, e' inserito il seguente:
«Art. 965-bis (Ammissione a dottorato di ricerca). - 1. Gli ufficiali in servizio permanente effettivo che, per le esigenze dell'amministrazione, previa domanda, sono ammessi a corsi di dottorato di ricerca, sono vincolati a rimanere in servizio per una durata pari a due volte e mezzo il numero di anni prescritto per il conseguimento del dottorato. Il vincolo della ferma decorre dalla data di ammissione ai corsi e la durata dello stesso e' aumentata dell'eventuale residuo periodo di precedente ferma contratta, ancora da espletare.»;
t) all'articolo 988-bis, comma 1, le parole «56° anno di eta', se ufficiale superiore, e il 52° anno di eta', se ufficiale inferiore», sono sostituite dalle seguenti: «60° anno di eta'»;
u) all'articolo 1009, comma 2, le parole «Il personale militare non direttivo e non dirigente» sono sostituite dalle seguenti: «Il restante personale militare»;
v) all'articolo 1034, comma 2, le parole «per le quali e' prevista la partecipazione a tali commissioni» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 1094, comma 3»;
z) all'articolo 1037, comma 1:
1) dopo la lettera a), e' inserita la seguente:
«a-bis) dal Sottocapo di Stato maggiore dell'Esercito;»;
2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) dai generali di corpo d'armata che sono preposti ai comandi collocati alle dipendenze dirette del Capo di stato maggiore dell'Esercito, con l'esclusione dei comandi internazionali e multinazionali all'estero e in Italia;»
3) alla lettera c), le parole «alla lettera b), nonche' dal Sottocapo di stato maggiore dell'Esercito ove non compreso nei due suddetti generali di corpo d'armata» sono sostituite dalle seguenti: «alle lettere a-bis) e b) ove non compresi nei generali di corpo d'armata di cui alle lettere a-bis) e b);
aa) all'articolo 1039, comma 1, lettera b), dopo la parola «unita'», e' inserita la seguente: «aerea»;
bb) all'articolo 1064, dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
«3-bis. Il Ministro puo' richiedere la documentazione afferente ai giudizi espressi dai membri delle competenti commissioni di avanzamento.»;
cc) all'articolo 1071, comma 2, le parole «al verificarsi delle vacanze nel grado superiore e comunque non oltre il 1° luglio» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 1° gennaio»;
dd) all'articolo 1088, comma 1, le parole «riconosciuti dal Ministro con propria determinazione» sono sostituite dalla seguente: «comprovati dagli organi preposti della Forza armata di appartenenza»;
ee) all'articolo 1094, dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. Gli ufficiali generali o ammiragli nominati Capo di stato maggiore della difesa e Segretario generale del Ministero della difesa sono collocati in soprannumero agli organici della Forza armata di appartenenza, a decorrere dal 30 dicembre 2019.»;
ff) alle tabelle 1, 2 e 3, al quadro I, la nota a) e' soppressa;
gg) alla tabella 1, a ciascuno dei quadri da I a IX, alla colonna 8 «Titoli, esami, corsi richiesti», in corrispondenza del grado di capitano, e' inserito il seguente periodo: «Superare i corsi previsti da apposito decreto ministeriale (*)»;
hh) alla tabella 1, in calce a ciascuno dei quadri da I a IX, e' inserito, in fine, il seguente periodo: «(*) Requisito richiesto a decorrere dall'anno successivo a quello di adozione del decreto ministeriale.»;
ii) alla tabella 1:
1) a ciascuno dei quadri I, II e V, alla colonna 8 «Titoli, esami, corsi richiesti», in corrispondenza del grado di tenente, le parole «il prescritto diploma di laurea specialistica» sono sostituite dalle seguenti: «la prescritta laurea magistrale»;
2) al quadro III, alla colonna 8 «Titoli, esami, corsi richiesti», in corrispondenza del grado di tenente, le parole «il diploma di laurea specialistica» sono sostituite dalle seguenti: «la laurea magistrale»;
ll) alla tabella 2, al quadro I, alla colonna 8 «Titoli, esami, corsi richiesti», in corrispondenza del grado di sottotenente di vascello, la parola «specialistica» e' sostituita dalla seguente: «magistrale»;
mm) alla tabella 3:
1) a ciascuno dei quadri I e II, alla colonna 8 «Titoli, esami, corsi richiesti», in corrispondenza del grado di tenente, la parola «specialistica» e' sostituita dalla seguente: «magistrale»;
2) a ciascuno dei quadri III e IV, alla colonna 8 «Titoli, esami, corsi richiesti», in corrispondenza del grado di tenente, dopo le parole «Aver conseguito la laurea» e' inserita la seguente: «magistrale».

Note all'art. 2:

- Si riporta il testo della rubrica e dell'art. 210 del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 210 (Attivita' libero professionale del personale
medico) - 1. Omissis.
1.1. Nell'esercizio delle attivita' libero
professionali di cui al comma 1, i medici militari non
possono svolgere attivita' peritali di parte in giudizi
civili, penali o amministrativi in cui e' coinvolta
l'Amministrazione della difesa ovvero, per i medici
militari del Corpo della Guardia di finanza,
l'Amministrazione di appartenenza.».
- Si riporta il testo dell'art. 652 del citato decreto
legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 652 (Alimentazione straordinaria dei ruoli
normali) - 1. Gli ufficiali in servizio permanente dei
ruoli normali possono anche essere tratti con il grado di
tenente, mediante concorso per titoli ed esami, dai
cittadini in possesso di una delle lauree magistrali
definite per ciascun ruolo con i decreti di cui
all'articolo 647, che non hanno superato il 35° anno di
eta' alla data indicata nel bando di concorso.
2. Omissis.
2-bis. In caso di carenza di specifiche
professionalita' sanitarie, gli ufficiali medici in
servizio permanente possono essere tratti con il grado di
capitano mediante concorso per titoli ed esami, tra i
cittadini di eta' non superiore a 38 anni in possesso dei
titoli di specializzazione indicati nel bando di concorso.
3. Omissis.».
- Si riporta il testo del comma 1, dell'art. 653 del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 653 (Partecipazione degli ufficiali ausiliari ai
concorsi straordinari per i ruoli normali) - 1. Gli
ufficiali in ferma prefissata, che hanno completato un anno
di servizio e che sono in possesso di laurea magistrale, e
gli ufficiali inferiori delle forze di completamento in
possesso di laurea magistrale, possono partecipare ai
concorsi per il reclutamento degli ufficiali dei ruoli
normali di cui all'articolo 652, sempre che gli stessi non
superino:
a) - b) omissis.
2. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'art. 655 del citato decreto
legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 655 (Alimentazione dei ruoli speciali) - Gli
ufficiali dei ruoli speciali dell'Esercito italiano, della
Marina militare e dell'Aeronautica militare, fatta
eccezione per gli ufficiali del ruolo naviganti speciale,
possono essere tratti:
a) per concorso per titoli ed esami con il grado di
sottotenente:
1) - 3) omissis;
4) dai frequentatori dei corsi normali delle
accademie militari che non hanno completato il secondo o il
terzo anno del previsto ciclo formativo e non hanno
superato il 30° anno di eta', purche' in possesso
dell'idoneita' in attitudine militare e di un titolo di
studio non inferiore alla laurea;
4-bis) dai frequentatori dei corsi normali delle
accademie militari iscritti ai corsi universitari
quinquennali a ciclo unico, che hanno superato gli esami
del terzo anno, non hanno superato il 30°anno di eta' e
sono idonei in attitudine militare;
5) - 5-bis) omissis;
b) per concorso per titoli ed esami, con il grado di
sottotenente, dagli ufficiali inferiori delle forze di
completamento in possesso di un titolo di studio non
inferiore alla laurea che hanno aderito ai richiami in
servizio per le esigenze correlate con le missioni
internazionali ovvero sono impiegati in attivita'
addestrative, operative e logistiche sia sul territorio
nazionale sia all'estero e che non hanno superato il 40°
anno d'eta';
c) per concorso per titoli ed esami di sottotenente
dagli ufficiali in ferma prefissata in possesso di un
titolo di studio non inferiore alla laurea che hanno
completato un anno di servizio complessivo;
d) a domanda, mantenendo il grado, l'anzianita' e la
ferma precedentemente contratta, dagli ufficiali
frequentatori dei corsi normali delle accademie militari
iscritti in quanto tali ai corsi universitari quinquennali
a ciclo unico ovvero in possesso di un titolo di studio non
inferiore alla laurea, che non hanno completato il previsto
ciclo formativo, previo parere favorevole della competente
commissione ordinaria di avanzamento che indica il ruolo di
transito, valutati i titoli di studio, le attitudini
evidenziate e la situazione organica dei ruoli.
1-bis. - 4. Omissis.
5. (Abrogato).
5-bis. Omissis.».
- Il comma 3 dell'art. 659 del citato decreto
legislativo n. 66 del 2010, e' abrogato dal presente
decreto.
- Si riporta il testo del comma 4, dell'art. 678 del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 678 (Incentivi per il reclutamento degli
ufficiali ausiliari) - 1. - 3. Omissis.
4. Per gli ufficiali ausiliari che hanno prestato
servizio senza demerito per almeno 18 mesi nell'Esercito
italiano, nella Marina militare e nell'Aeronautica militare
sono previste riserve di posti fino all'80 per cento dei
posti annualmente disponibili per la partecipazione ai
concorsi per gli ufficiali in servizio permanente dei ruoli
normali a nomina diretta, di cui all'articolo 652.
5. - 9. Omissis.».
- Si riporta il testo del comma 3, lettera a),
dell'art. 723 del citato decreto legislativo n. 66 del
2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 723 (Corsi applicativi per ufficiali dei ruoli
speciali dell'Esercito italiano, della Marina militare e
dell'Aeronautica militare) - 1. - 2. Omissis.
3. I frequentatori che non superino i corsi
applicativi:
a) se provenienti dal ruolo dei marescialli o dal
ruolo dei sergenti ovvero dal ruolo dei volontari in
servizio permanente, rientrano nella categoria di
provenienza. Il periodo di durata del corso e' in tali casi
computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio;
b) - d) Omissis.».
- Si riporta il testo del comma 3, lettera b),
dell'art. 724 del citato decreto legislativo n. 66 del
2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 724 (Obblighi di servizio degli ufficiali
dell'Esercito italiano, della Marina militare e
dell'Aeronautica militare) - 1. - 2. Omissis.
3. La ferma di cui al comma 2 e' elevata a:
a) omissis;
b) quindici anni per gli iscritti a corsi di laurea
di sei anni di durata;
c) omissis.
4. - 8. Omissis.».
- Si riporta il testo del comma 2, dell'art. 725 del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 725 (Corso di applicazione) - 1. - 1-bis.
Omissis.
2. Gli ufficiali di cui al comma 1 che non superino per
una sola volta uno degli anni del corso di applicazione per
essi previsto sono ammessi a ripeterlo e sono iscritti in
ruolo dopo l'ultimo dei parigrado del corso cui sono
aggregati, assumendone la stessa anzianita' assoluta. Gli
ufficiali di cui al comma 1 che superino il corso di
applicazione con ritardo per motivi di servizio
riconosciuti con determinazione ministeriale ovvero per
motivi di salute, sono iscritti in ruolo al posto che a
essi sarebbe spettato se avessero superato il corso al loro
turno.».
- Si riporta il testo dei commi 1 e 3, dell'art. 801
del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 801 (Ufficiali in soprannumero agli organici) -
1. Il contingente massimo di ufficiali da collocare in
soprannumero, fino a un massimo di 155 unita', e' stabilito
annualmente con decreto dirigenziale del Capo di stato
maggiore della difesa.
2. Omissis.
3. Il collocamento in soprannumero degli ufficiali ha
luogo il 1° luglio di ogni anno nel numero corrispondente
agli ufficiali che, alla medesima data e con il grado
posseduto, si trovano nelle destinazioni individuate ai
sensi del comma 2.
4. - 6. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'art. 831 del citato decreto
legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 831 (Concorsi per i ruoli normali e i ruoli
speciali) - 1. Omissis.
2. Ai concorsi di cui al comma 1 possono partecipare i
tenenti e i capitani che alla data di scadenza del bando
hanno:
a) omissis;
b) conseguito la laurea magistrale;
c) omissis.
3. Omissis.
4. I capitani e i maggiori dei ruoli speciali
dell'Esercito italiano che non hanno partecipato o superato
i concorsi di cui al comma 1 possono essere ammessi, previo
concorso per titoli ,nel numero di posti stabilito dal
relativo bando di concorso, al corso di stato maggiore. Gli
ufficiali transitati nei ruoli speciali, perche' non hanno
superato il corso di applicazione o perche' non hanno
conseguito il diploma di laurea entro l'anno di inserimento
nell'aliquota di valutazione al grado di maggiore, non sono
ammessi al corso di stato maggiore, ancorche' in possesso
del diploma di laurea.
5. Al concorso di cui al comma 4 possono partecipare i
capitani e i maggiori che alla data di scadenza del bando
hanno:
a) un'eta' non superiore a 50 anni;
b) conseguito la laurea magistrale;
c) (soppressa);
d) riportato negli ultimi cinque anni una qualifica
non inferiore a «eccellente».
6. I capitani e i maggiori di cui al comma 4 che
superano il corso di stato maggiore sono iscritti nel ruolo
normale corrispondente a quello di provenienza con
l'anzianita' di grado posseduta dopo l'ultimo pari grado
avente la medesima anzianita' di grado. Coloro che non
superano il corso permangono nel ruolo speciale.
6-bis. Omissis.
6-bis.1. In presenza di vacanze organiche nei relativi
gradi del ruolo normale del corpo degli ingegneri
dell'Esercito italiano, su richiesta della Forza armata, e'
consentito il transito in tale ruolo, mediante concorso per
titoli ed esami, degli ufficiali di grado non superiore a
tenente colonnello appartenenti ad altri ruoli
dell'Esercito italiano, in possesso della laurea magistrale
in ingegneria o architettura.
6-ter. Nei concorsi di cui ai commi 6-bis e 6-bis.1,
nel trasferimento da ruolo a ruolo si conserva l'anzianita'
di grado posseduta prima del trasferimento. L'ordine di
precedenza e' determinato:
a) - c) omissis.
6-quater. Omissis. ».
- Si riporta il testo del comma 1, dell'art. 900 del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 900 (Collocamento nel servizio permanente a
disposizione) - 1. - Fino all'anno 2029, i tenenti
colonnelli in servizio permanente effettivo che sono stati
valutati almeno tre volte ai fini dell'avanzamento,
giudicati idonei ma non iscritti in quadro, sono collocati
nella posizione di «a disposizione» dal 1° gennaio del
terzo anno precedente a quello del raggiungimento del
limite d'eta' per il collocamento in congedo.
2. Omissis.».
- Si riporta il testo del comma 4, dell'art. 909 del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 909 (Norme comuni alla riduzione dei quadri) - 1.
- 3. Omissis.
4. Gli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione
dei quadri possono chiedere di cessare dal servizio
permanente a domanda.
5. - 9. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'art. 988-bis del citato
decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 988-bis (Richiami in servizio dalla riserva di
complemento) - 1. 1. L'Ufficiale nella riserva di
complemento, previo consenso dell'interessato, puo' essere
richiamato in servizio per le esigenze connesse con le
missioni all'estero ovvero con le attivita' addestrative,
operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia
all'estero, secondo le modalita' di cui all'articolo 987,
purche' non abbia superato il 60° anno di eta'.».
- Si riporta il testo del comma 2, dell'art. 1009 del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 1009 (Norme comuni alla riduzione dei quadri) -
1. Omissis.
2. Il restante personale militare delle Forze armate
cessa di appartenere alla categoria della riserva ed e'
collocato in congedo assoluto al raggiungimento del
sessantacinquesimo anno di eta'.
3. Omissis.».
- Si riporta il testo del comma 1, dell'art. 1034 del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 1034 (Denominazioni e composizione) - 1. Omissis.
2. I componenti delle commissioni di avanzamento devono
appartenere ai ruoli del servizio permanente effettivo,
salvo che ricoprano cariche di cui all'articolo 1094, comma
3.
3. - 4. Omissis.».
- Si riporta il testo del comma 1, dell'art. 1037 del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 1037 (Commissione superiore di avanzamento
dell'Esercito italiano) - 1. La commissione superiore di
avanzamento dell'Esercito italiano e' composta:
a) omissis;
a-bis) dal Sottocapo di stato maggiore dell'Esercito;
b) dai generali di corpo d'armata che sono preposti a
comandi collocati alle dipendenze dirette del Capo di stato
maggiore dell'Esercito, con l'esclusione dei comandi
internazionali e multinazionali all'estero e in Italia;
c) dai due generali di corpo d'armata del ruolo
normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria,
genio e trasmissioni piu' anziani in ruolo che hanno
espletato o stanno espletando le funzioni del grado, che
non ricoprono le cariche di cui alle lettere a-bis) e b)
ove non compresi nei generali di corpo d'armata di cui alle
lettere a-bis) e b);
d) - e) omissis.
2. Omissis.».
- Si riporta il testo del comma 1, lettera b),
dell'art. 1039 del citato decreto legislativo n. 66 del
2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 1039 (Commissione superiore di avanzamento
dell'Aeronautica militare) - 1. La commissione superiore di
avanzamento dell'Aeronautica militare e' composta:
a) omissis;
b) dai quattro generali di squadra aerea piu' anziani
in ruolo che non ricoprono la carica di cui alla lettera a)
e che hanno svolto le funzioni di Sottocapo di stato
maggiore dell'Aeronautica o che sono o sono stati preposti
a comandi di grande unita' aerea ovvero ad alto comando di
vertice nei settori operativo, tecnico logistico o
addestrativo, nonche' dal Sottocapo di stato maggiore
dell'Aeronautica ove non compreso nei predetti generali e
in possesso del grado di generale squadra aerea;
c) omissis.
2. Omissis.».
- Si riporta il testo del comma 2, dell'art. 1071 del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come aggiunto
dal presente decreto:
«Art. 1071 (Promozioni annuali degli ufficiali) - 1. -
1-bis. Omissis.
2. Gli ufficiali iscritti nei quadri di avanzamento a
scelta sono promossi alla data del 1° gennaio dell'anno cui
si riferiscono i quadri stessi.
3. - 4. Omissis.».
- Si riporta il testo del comma 1, dell'art. 1088 del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come aggiunto
dal presente decreto:
«Art. 1088 (Maturazione tardiva dei requisiti speciali
per gli ufficiali) - 1. All'ufficiale non valutato a suo
turno per mancanza delle condizioni prescritte dagli
articoli 1093 e 1096, e per il quale il raggiungimento
delle condizioni anzidette e' stato ritardato per motivi di
servizio comprovati dagli organi preposti della Forza
armata di appartenenza o per motivi di salute dipendenti da
cause di servizio, si applicano, quando e' valutato per
l'avanzamento, le disposizioni dell'articolo 1085, comma 2,
lettere a) e b).
2. Omissis.».
 
Art. 3
Disposizioni transitorie in materia di ufficiali

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2196-bis:
1) al comma 1, lettera a), le parole «45 anni» sono sostituite dalle seguenti: «52 anni»;
2) al comma 1-quater, le parole «alla data di pubblicazione del bando» sono sostituite dalle seguenti: «entro la data di presentazione della domanda»;
3) dopo il comma 1-quater, e' inserito il seguente:
«1-quinques. Il limite di eta' di cui al comma 1, lettera a):
a) fino all'anno 2024, e' innalzato a 55 anni per il reclutamento nel ruolo speciale del Corpo sanitario dell'Esercito italiano;
b) negli anni 2020, 2021 e 2022 non si applica ai concorrenti di cui all'articolo 655, comma 1, lettera b).»;
b) all'articolo 2230, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Il cinquanta per cento delle unita' di ufficiali di cui al comma 1, lettere da m) a m-quinquies), e' riservato ai tenenti colonnelli. Se il numero dei tenenti colonnelli e' inferiore alla quota riservata, le posizioni residue sono devolute a ufficiali aventi grado diverso.»;
c) dopo l'articolo 2231-bis, e' inserito il seguente:
«Art. 2231-ter (Disposizione transitoria per il transito nell'impiego civile degli ufficiali con i gradi di maggiore e di tenente colonnello e gradi corrispondenti). - 1. L'articolo 930, comma 1-sexies, si applica agli ufficiali con i gradi di maggiore e di tenente colonnello e gradi corrispondenti delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare a decorrere dal 1° gennaio 2018.»;
d) all'articolo 2233-quater:
1) al comma 2:
1.1) all'alinea, le parole «e generale di brigata» sono soppresse;
1.2) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
«a) agli ufficiali che, nell'anno 2017, rivestono il grado di maggiore, tenente colonnello e gradi corrispondenti, nonche' ai capitani inseriti in aliquota di avanzamento al 31 ottobre 2017 per aver maturato i periodi di permanenza minima nel grado previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 vigenti al 31 dicembre 2016, continuano ad applicarsi i periodi di permanenza nei gradi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3, di cui agli articoli 1099-bis, 1136-bis e 1185-bis, vigenti al 31 dicembre 2016;
b) agli ufficiali che per effetto delle disposizioni di cui al comma 1 hanno beneficiato di una riduzione dei periodi di permanenza nel grado di tenente e capitano e corrispondenti rispetto a quelli previsti dalle tabelle 1, 2 e 3, di cui agli articoli 1099-bis, 1136-bis e 1185-bis, vigenti al 31 dicembre 2016, si applica l'incremento degli anni di permanenza nei gradi di maggiore e corrispondenti, nel limite massimo di un anno, e di tenente colonnello e corrispondenti, per la parte residuale, in misura complessivamente pari alla riduzione della permanenza richiesta per l'avanzamento al grado di capitano e di maggiore, o gradi corrispondenti, di cui hanno beneficiato.»;
2) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
«3-bis. Fino all'avanzamento al grado di colonnello e gradi corrispondenti degli ufficiali di cui ai commi 1 e 2, lettera b), le aliquote di valutazione sono stabilite con decreto del Ministro della difesa. Per l'avanzamento al grado di maggiore e gradi corrispondenti, possono essere previste distinte aliquote sulla base delle diverse anzianita' possedute al 31 dicembre 2016.»;
e) all'articolo 2239, dopo il comma 3-ter, e' inserito il seguente:
«3-quater. Sino all'anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, per i ruoli di cui alla tabella 3, quadri I e II, il conseguimento della laurea specialistica e' richiesto nel grado di capitano per l'avanzamento al grado superiore.»;
f) all'articolo 2250-ter, comma 1, lettera a), le parole «per gli anni 2019, 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2019 e 10 per cento dal 2020 al 2031;».

Note all'art. 3:

- Si riporta il testo dell'art. 2196-bis del citato
decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 2196-bis (Regime transitorio dei reclutamenti
degli ufficiali dei ruoli speciali dell'Esercito italiano,
della Marina militare e dell'Aeronautica militare) - 1.
Sino all'anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai
sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre
2012, n. 244, per la partecipazione ai concorsi per il
reclutamento degli ufficiali dei ruoli speciali, di cui
all'articolo 655, riservati al personale dell'Esercito
italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica
militare, con decreti del Ministro della difesa, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti se riguardano anche il Corpo delle capitanerie di
Porto, possono essere stabiliti per ciascuna Forza armata:
a) limiti di eta', comunque non superiori a 52 anni;
b) - d) omissis.
1-bis. - 1-ter. Omissis.
1-quater. Ai fini della formazione della graduatoria
finale, la valutazione dei titoli di cui al comma 1-ter,
che devono essere posseduti dai candidati, entro la data di
presentazione della domanda, comporta l'assegnazione di
massimo di 45 punti, dei quali non piu' di 30 per i titoli
di cui alla lettera a) e non piu' di 15 per quelli di cui
alla lettera b). Ogni membro della commissione esaminatrice
dispone per ciascuno dei titoli di un terzo del punteggio
massimo per i medesimi stabilito. I candidati che non hanno
riportato almeno 15 punti per i titoli di cui alla lettera
a) sono dichiarati non idonei.
1-quinques. Il limite di eta' di cui al comma 1,
lettera a):
a) fino all'anno 2024, e' innalzato a 55 anni per il
reclutamento nel ruolo speciale del Corpo sanitario
dell'Esercito Italiano;
b) negli anni 2020, 2021 e 2022 non si applica ai
concorrenti di cui all'articolo 655, comma 1, lettera b).
».
- Si riporta il testo dell'art. 2233-quater del citato
decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 2233-quater (Regime transitorio per la formazione
delle aliquote degli ufficiali) - 1. Omissis.
2. Per l'avanzamento ai gradi di tenente colonnello,
colonnello e gradi corrispondenti:
a) agli ufficiali che, nell'anno 2017, rivestono il
grado di maggiore, tenente colonnello e gradi
corrispondenti, nonche' ai capitani inseriti in aliquota di
avanzamento al 31 ottobre 2017 per aver maturato i periodi
di permanenza minima nel grado previsti dalle tabelle 1, 2
e 3 vigenti al 31 dicembre 2016, continuano ad applicarsi i
periodi di permanenza nei gradi previsti dalle tabelle 1, 2
e 3, di cui agli articoli 1099-bis, 1136-bis e 1185-bis,
vigenti al 31 dicembre 2016;
b) agli ufficiali che per effetto delle disposizioni
di cui al comma 1, hanno beneficiato di una riduzione dei
periodi di permanenza nel grado di tenente e capitano e
corrispondenti rispetto a quelli previsti dalle tabelle 1,
2 e 3, di cui agli articoli 1099-bis, 1136-bis e 1185-bis,
vigenti al 31 dicembre 2016, si applica: l'incremento degli
anni di permanenza nei gradi di maggiore e corrispondenti,
nel limite massimo di un anno, e di tenente colonnello e
corrispondenti, per la parte residuale, in misura
complessivamente pari alla riduzione della permanenza
richiesta per l'avanzamento al grado di capitano e di
maggiore, o gradi corrispondenti, di cui hanno beneficiato.
3. Omissis.
3-bis. Fino all'avanzamento al grado di colonnello e
gradi corrispondenti degli ufficiali di cui ai commi 1 e 2,
lettera b), le aliquote di valutazione sono stabilite con
decreto del Ministro della difesa. Per l'avanzamento al
grado di maggiore e gradi corrispondenti, possono essere
previste distinte aliquote sulla base delle diverse
anzianita' possedute al 31 dicembre 2016.».
 
Art. 4
Disposizioni a regime in materia di marescialli

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 655-bis, dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
«3-bis. I primi marescialli e i luogotenenti possono partecipare ai concorsi di cui al comma 1, limitatamente a quelli concernenti la categoria, la specialita' ovvero l'abilitazione di appartenenza, secondo le corrispondenze definite dal decreto di cui all'articolo 655, comma 3.»;
b) all'articolo 682:
1) al comma 4:
1.1) alla lettera a), numero 3), le parole «nell'anno in cui e' bandito il concorso» sono sostituite dalle seguenti: «entro l'anno solare in cui e' bandito il concorso o, se successivo, entro il temine previsto dal bando per la presentazione delle domande»;
1.2) alla lettera b), numero 1), le parole «nell'anno in cui e' bandito il concorso» sono sostituite dalle seguenti: «entro l'anno solare in cui e' bandito il concorso o, se successivo, entro il temine previsto dal bando per la presentazione delle domande»;
2) al comma 5:
2.1) all'alinea, le parole «comma 11» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1»;
2.2) alla lettera a):
2.2.1) al numero 1.2, la parola «quadriennio» e' sostituita dalla seguente: «triennio»;
2.2.2) al numero 1.4), le parole «nell'anno in cui e' bandito il concorso» sono sostituite dalle seguenti: «entro l'anno solare in cui e' bandito il concorso o, se successivo, entro il temine previsto dal bando per la presentazione delle domande»;
2.2.3) al numero 2), il numero «40°» e' sostituito dal seguente: «45°»;
2.3) alla lettera b), le parole «dieci» e «sette» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «sette» e «tre»;
3) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Le norme per lo svolgimento dei concorsi di cui ai commi 4, 5 e 5-bis, compresa la definizione degli eventuali ulteriori requisiti, dei titoli e delle prove, la loro valutazione, la nomina delle commissioni e la formazione delle graduatorie, sono stabilite con decreto del Ministro della difesa, acquisito il concerto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per la parte riferita al Corpo delle capitanerie di porto.»;
c) all'articolo 760, comma 1-bis, le parole «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi»;
d) l'articolo 762 e' sostituito dal seguente:
«Art. 762 (Stato giuridico dei frequentatori). - 1. Il personale vincitore dei concorsi di cui all'articolo 679, comma 1, lettera a), durante la frequenza dei corsi formativi previsti assume la qualita' di allievo. Il personale militare di cui all'articolo 682, comma 4, lettera b), all'atto dell'assunzione della qualita' di allievo, perde il grado eventualmente rivestito. In caso di perdita della qualita' di allievo, il predetto personale e' reintegrato nel grado precedentemente rivestito ed e' restituito ai reparti ed enti di appartenenza, per il completamento degli eventuali obblighi di servizio, computando nei medesimi i periodi di tempo trascorsi presso la scuola.
2. Il personale proveniente dai civili assume lo stato giuridico di volontario in ferma per la durata del corso.
3. Al personale vincitore dei concorsi di cui all'articolo 679, comma 1, lettera b), durante la frequenza dei corsi formativi previsti si applicano le disposizioni sullo stato giuridico del ruolo di provenienza.»;
e) all'articolo 816, comma 2, dopo le parole «ripartiti in», sono inserite le seguenti: «categorie e»;
f) all'articolo 972, comma 1, primo periodo:
1) le parole «a corsi di particolare livello tecnico» sono soppresse;
2) dopo le parole «Aeronautica militare», sono inserite le seguenti: «a corsi di particolare livello tecnico, individuati con decreto del Ministro della difesa da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale,»;
g) all'articolo 1273:
1) al comma 1, le parole «dei sottufficiali» sono sostituite dalle seguenti: «del personale appartenente ai ruoli dei marescialli»;
2) al comma 2, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) il primo terzo del personale iscritto nel quadro d'avanzamento a scelta, e' promosso al grado superiore in ordine di ruolo con decorrenza dal 1° luglio dell'anno di inserimento in aliquota;»;
3) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. Per il personale appartenente al ruolo dei marescialli dell'Aeronautica militare, le procedure di avanzamento a scelta si effettuano distintamente nell'ambito di ciascuna categoria e specialita' con l'attribuzione delle relative promozioni secondo il criterio di proporzionalita', assicurando almeno una promozione per specialita'.»;
h) all'articolo 1278:
1) al comma 1, lettera a), il numero «8» e' sostituito dal seguente: «7»;
2) al comma 3, lettera b), il numero «7» e' sostituito dal seguente: «6»;
i) all'articolo 1323:
1) al comma 1:
1.1) l'alinea e' sostituito dal seguente:
«1. Per l'attribuzione della qualifica di primo luogotenente sono inseriti in un'aliquota determinata con decreto dirigenziale al 31 dicembre di ogni anno i luogotenenti in possesso dei seguenti requisiti:»;
1.2) alla lettera c):
1.2.1) dopo la parola «precedente», sono inserite le seguenti: «alla data di formazione dell'aliquota»;
1.2.2) dopo la parola «equivalente» sono inserite le seguenti: «secondo i criteri definiti dalla Direzione generale per il personale militare»;
1.3) alla lettera d), le parole «nell'ultimo biennio» sono sostituite dalle seguenti: «nel biennio precedente alla data di formazione dell'aliquota»;
2) il comma 3 e' abrogato;
3) al comma 4, le parole «al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1»;
4) dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
«4-bis. I luogotenenti esclusi dalle aliquote per mancanza dei requisiti di cui al comma 1, lettere c) e d), sono inseriti nella prima aliquota successiva alla data di maturazione di tali requisiti e la qualifica speciale e' conferita a decorrere dal giorno successivo a tale data.»;
l) l'articolo 1325 e' abrogato;
m) all'articolo 1328, comma 2, le parole «primo maresciallo» sono sostituite dalla seguente: «luogotenente»;
n) all'articolo 1517, comma 5:
1) alla lettera f), le parole «tromba in Sib basso» sono soppresse;
2) alla lettera g), prima delle parole «trombone tenore», sono inserite le seguenti: «tromba in Sib basso,»;
o) all'articolo 1521, comma 2:
1) alla lettera a), le parole «sette anni» sono sostituite dalle seguenti: «sei anni»;
2) alla lettera b):
2.1) al numero 1), le parole «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «un anno»;
2.2) al numero 2), le parole «sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni»;
2.3) al numero 3), le parole «otto anni» sono sostituite dalle seguenti: «sette anni»;
2.4) al numero 4), le parole «sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni»;
2.5) al numero 5), le parole «otto anni» sono sostituite dalle seguenti: «sette anni»;
p) all'articolo 1522, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. I requisiti per l'attribuzione della qualifica di cui agli articoli 1323, comma 1, lettera c) e 1325-bis, comma 1, lettera c), sono riferiti all'ultimo biennio.».

Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 682 del citato decreto
legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 682 (Alimentazione dei ruoli dei marescialli) -
1. - 3. Omissis.
4. Ai concorsi di cui all'articolo 679, comma 1,
lettera a), possono partecipare:
a) i giovani che:
1) - 2) omissis;
3) sono in possesso del diploma di corso
quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado o lo
conseguono entro l'anno solare in cui e' bandito il
concorso o, se successivo, entro il termine previsto dal
bando per la presentazione delle domande, fermo restando
che, per il reclutamento delle professioni sanitarie, i
concorrenti devono sostenere una specifica prova di
selezione su argomenti attinenti a materie indicate dal
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, superata la quale, ove risultino vincitori di
concorso, acquisiscono titolo all'ammissione ai corsi di
laurea nei limiti numerici programmati a livello nazionale,
che tengono conto delle esigenze numeriche della Difesa;
b) gli appartenenti ai ruoli dei sergenti e dei
volontari in servizio permanente, i volontari in ferma o i
militari di leva in servizio che, alla data prevista dal
bando:
1) sono in possesso del diploma di corso
quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado o lo
conseguono entro l'anno solare in cui e' bandito il
concorso o, se successivo, entro il termine previsto dal
bando per la presentazione delle domande, fermo restando
che, per il reclutamento delle professioni sanitarie, i
concorrenti devono sostenere una specifica prova di
selezione su argomenti attinenti a materie indicate dal
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, superata la quale, ove risultino vincitori di
concorso, acquisiscono titolo all'ammissione ai corsi di
laurea nei limiti numerici programmati a livello nazionale,
che tengono conto delle esigenze numeriche della Difesa;
2) - 4) omissis.
5. Ai concorsi di cui all'articolo 679, comma 1,
lettera b), possono partecipare:
a) gli appartenenti al ruolo sergenti nel limite
minimo del 30 per cento dei posti disponibili mediante:
1) concorso per titoli, nel limite massimo del 50
per cento dei posti di cui all'alinea della presente
lettera a), per i sergenti maggiori capo che alla data
prevista nel bando di concorso:
1.1) omissis;
1.2) hanno riportato nell'ultimo triennio in
servizio permanente la qualifica di almeno «superiore alla
media» o giudizio corrispondente;
1.3) omissis;
1.4) sono in possesso del diploma quinquennale di
istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguono
entro l'anno solare in cui e' bandito il concorso o, se
successivo, entro il termine previsto dal bando per la
presentazione delle domande;
2) concorso per titoli ed esami, nel limite minimo
del 50 per cento dei posti di cui all'alinea della presente
lettera a), per gli appartenenti al ruolo sergenti in
possesso dei requisiti di cui ai numeri 1.2), 1.3) e 1.4),
che non hanno superato il 45° anno di eta';
b) gli appartenenti al ruolo dei volontari in
servizio permanente nel limite massimo del 70 per cento dei
posti disponibili, mediante concorso per titoli ed esami,
che alla data prevista nel bando di concorso non hanno
superato il 45° anno di eta', hanno compiuto sette anni di
servizio di cui almeno tre in servizio permanente e sono in
possesso dei requisiti di cui alla lettera a), numeri 1.2),
1.3) e 1.4).
5-bis. Omissis.
6. Le norme per lo svolgimento dei concorsi di cui ai
commi 4, 5 e 5-bis, compresa la definizione degli eventuali
ulteriori requisiti, dei titoli e delle prove, la loro
valutazione, la nomina delle commissioni e la formazione
delle graduatorie, sono stabilite con decreto del Ministro
della difesa, acquisito il concerto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti per la parte riferita al
Corpo delle capitanerie di porto.».
- Si riporta il testo del comma 1-bis, dell'art. 760
del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 760 (Svolgimento dei corsi e nomina nel grado) -
1. Omissis.
1-bis. In relazione alle esigenze di ciascuna Forza
armata, il personale vincitore del concorso di cui
all'articolo 679, comma 1, lettera b), in alternativa al
corso di cui al comma 1 del presente articolo, puo' essere
avviato a frequentare un corso di formazione professionale
di durata comunque non inferiore a tre mesi. All'esito dei
corsi di formazione, il medesimo personale puo' essere
impiegato anche nella sede di servizio di provenienza,
tenuto conto delle esigenze dell'amministrazione di cui
alle direttive di impiego di ciascuna Forza armata e, ove
possibile, delle preferenze espresse dal personale stesso.
2. - 5-quater. Omissis.».
- Si riporta il testo del comma 2, dell'art. 816 del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 816 (Militari dell'Aeronautica militare) - 1.
Omissis.
2. All'interno di ciascun ruolo i militari
dell'Aeronautica militare possono essere ripartiti in
categorie e specialita'.».
- Si riporta il testo del comma 1, dell'art. 972 del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 972 (Marescialli dell'Esercito italiano, della
Marina militare e dell'Aeronautica militare) - 1. La
partecipazione dei marescialli dell'Esercito italiano,
della Marina militare e dell'Aeronautica militare a corsi
di particolare livello tecnico, individuati con decreto del
Ministro della difesa da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale e' subordinata al vincolo di una ulteriore ferma
di anni cinque, che permane anche dopo il passaggio nel
servizio permanente e decorre dalla scadenza della
precedente ferma. La ferma precedentemente contratta non
rimane operante in caso di mancato superamento del corso o
di dimissioni.
1-bis. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'art. 1273 del citato decreto
legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 1273 (Avanzamento a scelta) - 1. L'avanzamento a
scelta del personale appartenente ai ruoli dei marescialli
dell'Esercito italiano, della Marina militare e
dell'Aeronautica militare avviene secondo le modalita' e le
valutazioni di cui all'articolo 1059.
2. Fatta eccezione per quanto previsto all'articolo
1282, nell'avanzamento a scelta, le promozioni da conferire
sono cosi' determinate:
a) il primo terzo del personale iscritto nel quadro
d'avanzamento a scelta e' promosso al grado superiore in
ordine di ruolo con decorrenza dal 1° luglio dell'anno di
inserimento in aliquota;
b) omissis.
2-bis. Per il personale appartenente al ruolo dei
marescialli dell'Aeronautica militare, le procedure di
avanzamento a scelta si effettuano distintamente
nell'ambito di ciascuna categoria e specialita' con
l'attribuzione delle relative promozioni secondo il
criterio di proporzionalita', assicurando almeno una
promozione per specialita'.
3. - 4. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'art. 1278 del citato decreto
legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 1278 (Periodi minimi di permanenza nel grado) -
1. Il periodo di permanenza minima nel grado, richiesto per
l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta, e'
stabilito in:
a) 7 anni per l'avanzamento al grado di primo
maresciallo;
b) omissis.
3. Il periodo di permanenza minima nel grado, richiesto
per la promozione ad anzianita' e' stabilito in:
a) omissis;
b) 6 anni per l'avanzamento a maresciallo capo e
gradi corrispondenti.».
- Si riporta il testo dell'art. 1323 del citato decreto
legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 1323 (Attribuzione della qualifica di primo
luogotenente ai luogotenenti dell'Esercito italiano, della
Marina militare e dell'Aeronautica militare) - 1. Per
l'attribuzione della qualifica di primo luogotenente sono
inseriti in un'aliquota determinata con decreto
dirigenziale al 31 dicembre di ogni anno i luogotenenti in
possesso dei seguenti requisiti:
a) - b) omissis;
c) aver riportato nel triennio precedente alla data
di formazione dell'aliquota, in sede di valutazione
caratteristica, la qualifica di almeno «eccellente» o
giudizio equivalente secondo i criteri definiti dalla
Direzione Generale per il personale militare;
d) non aver riportato nel biennio precedente alla
data di formazione dell'aliquota sanzioni disciplinari piu'
gravi della consegna.
2. Omissis.
3. (Abrogato).
4. Al personale escluso dalle aliquote di cui al comma
1 per i motivi di cui all'articolo 1051, si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo V del
titolo VII, in materia di rinnovazione dei giudizi di
avanzamento.
4-bis. I luogotenenti esclusi dalle aliquote per
mancanza dei requisiti di cui al comma 1, lettere c) e d),
sono inseriti nella prima aliquota successiva alla data di
maturazione di tali requisiti e la qualifica speciale e'
conferita a decorrere dal giorno successivo a tale data.».
- L'art. 1325 del citato decreto legislativo n. 66 del
2010 e' abrogato:
- Si riporta il testo del comma 2, dell'art. 1328 del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 1328 (Aiutante di battaglia) - 1. Omissis.
2. Il grado di aiutante di battaglia e' superiore al
grado di luogotenente e corrispondenti
3. - 4. Omissis.».
- Si riporta il testo del comma 5, lettere f) e g),
dell'art. 1517 del citato decreto legislativo n. 66 del
2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 1517 (Uniforme e impiego) - 1. - 4. Omissis.
5. Sono considerati strumenti affini:
a) - e) omissis;
f) tromba in Sib, tromba in Fa, flicorno sopranino in
Mib, flicorno soprano in Sib; flicorno contratto in Mib;
g) tromba in Sib basso, trombone tenore, trombone
basso in Fa, flicorno tenore, flicorno basso, flicorno
basso grave in Fa e in Mib, flicorno contrabasso, trombe
contrabasso;
h) omissis.».
- Si riporta il testo del comma 2, dell'art. 1521 del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 1521 (Progressione di carriera dei sottufficiali)
- 1. Omissis.
2. I periodi minimi di servizio dalla nomina nella
parte sono cosi' stabiliti:
a) da maresciallo ordinario a maresciallo capo a
gradi corrispondenti: 3ª parte A e 3ª parte B: sei anni;
b) da maresciallo capo a primo maresciallo e gradi
corrispondenti:
1) 1ª parte B: un anno;
2) 2ª parte A: cinque anni;
3) 2ª parte B: sette anni;
4) 3ª parte A: cinque anni;
5) 3ª parte B: sette anni.
b-bis) omissis.
3. - 5. Omissis.».
 
Art. 5
Disposizioni transitorie in materia di marescialli

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2197:
1) al comma 1:
1.1) le parole «Al fine di favorire l'immissione in servizio permanente dei volontari in ferma, sino» sono sostituite dalla seguente: «Sino»;
1.2) dopo le parole «articolo 679,», sono inserite le seguenti: «comma 1,»;
1.3) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
«a) non superiore al 70 per cento dei posti disponibili in organico mediante concorso pubblico;
b) non inferiore al 30 per cento dei posti disponibili in organico mediante concorso interno, riservato agli appartenenti al ruolo dei sergenti e al ruolo dei volontari in servizio permanente, secondo quanto previsto dall'articolo 682, comma 5.»;
2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Sino all'anno 2024 ovvero al diverso temine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, numero 244, il limite di eta' per la partecipazione al concorso di cui al comma 1, lettera b), e' elevato a 52 anni.»;
3) i commi 2-bis e 2-ter sono abrogati;
b) all'articolo 2197-ter, comma 4, lettera c), dopo le parole «sede di servizio», sono inserite le seguenti: «; se impiegati in ambito internazionale, all'estero e in Italia, e' assicurata la permanenza nella sede fino al termine del mandato»;
c) dopo l'articolo 2197-ter, sono inseriti i seguenti:
«Art. 2197-quater (Concorso straordinario per il ruolo dei marescialli). - 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 682, per gli anni dal 2021 al 2023 sono banditi concorsi straordinari per titoli ed esami per un numero complessivo di trecento posti, per il reclutamento nei ruoli dei marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare.
2. I concorsi di cui al comma 1 sono riservati ai sergenti maggiori capi qualifica speciale e gradi corrispondenti, in possesso dei seguenti requisiti:
a) la laurea.
b) aver riportato nell'ultimo triennio in servizio permanente la qualifica di almeno "superiore alla media" o giudizio corrispondente e non aver ricevuto, nel medesimo periodo, sanzioni disciplinari piu' gravi della consegna.
3. Con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' stabilita la ripartizione annuale dei posti per Forza armata.
4. I vincitori dei concorsi di cui al comma 1 sono immessi nel ruolo dei marescialli con il grado di maresciallo e, con il medesimo grado, ove ritenuto indispensabile dalla Forza armata di appartenenza, sono tenuti a frequentare un corso di formazione della durata massima di sei mesi.
Art. 2197-quinquies (Disciplina transitoria relativa allo stato giuridico degli allievi marescialli e dei frequentatori). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 il personale vincitore dei concorsi di cui all'articolo 679, comma 1, lettera b), appartenente ai ruoli dei sergenti e dei volontari in servizio permanente, gia' ammesso a frequentare i corsi formativi previsti, ne prosegue la frequenza con il grado precedentemente rivestito.
2. Al personale di cui al comma 1, si applicano le disposizioni sullo stato giuridico del rispettivo ruolo di provenienza.
3. I periodi di tempo trascorsi presso le scuole sono computati ai fini dell'anzianita' di servizio.»;
d) dopo l'articolo 2250-quater, e' inserito il seguente:
«Art. 2250-quinquies (Disposizioni transitorie per l'avanzamento nei ruoli dei marescialli dell'Aeronautica militare). - 1. Le procedure di avanzamento di cui all'articolo 1273, comma 2-bis, si applicano a partire dalle promozioni decorrenti nell'anno 2020, esclusi i marescialli di 1ª classe precedentemente giudicati idonei ma non promossi.»;
e) all'articolo 2251-bis:
1) alla rubrica, le parole «fino al conferimento delle promozioni relative all'anno 2021» sono soppresse;
2) dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti:
«7-bis. Per la composizione delle aliquote di valutazione degli anni dal 2020 al 2029, in deroga all'articolo 1278, comma 1, lettera a), i requisiti di anzianita' richiesti per l'inserimento in aliquota di valutazione a scelta per la promozione al grado di primo maresciallo sono rispettivamente:
a) 8 anni per i marescialli capi con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012;
b) 7 anni per i marescialli capi con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2013;
c) 7 anni per i marescialli capi con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2019;
d) 7 anni per i marescialli capi con anzianita' di grado dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 di cui all'articolo 2251-sexies, comma 1, lettera a).
7-ter. Per il conferimento delle promozioni al grado di primo maresciallo per il 2020, al 31 dicembre 2020 sono formate due distinte aliquote di valutazione, rispettivamente per i marescialli capi sotto elencati:
a) con anzianita' nel grado fino al 31 dicembre 2012;
b) con anzianita' nel grado fino al 31 dicembre 2013.».
7-quater. Per gli anni 2020, 2021 e 2022 la decorrenza delle promozioni al grado di primo maresciallo e l'ordine di iscrizione in ruolo sono cosi' disciplinati:
a) 1° luglio 2020, primi marescialli promossi in prima valutazione con l'aliquota 2020 di cui al comma 7-ter, lettera a);
b) 2 luglio 2020, prima meta' dei marescialli capi non promossi in prima valutazione con l'aliquota 2019;
c) 3 luglio 2020, seconda meta' dei marescialli capi non promossi in prima valutazione con l'aliquota 2018;
d) 4 luglio 2020, primi marescialli promossi in prima valutazione con l'aliquota di cui al comma 7-ter, lettera b);
e) 1° luglio 2021, prima meta' dei marescialli capi non promossi in prima valutazione con l'aliquota 2020 di cui al comma 7-ter, lettera a);
f) 2 luglio 2021, seconda meta' dei marescialli capi non promossi in prima valutazione con l'aliquota 2019;
g) 3 luglio 2021, primi marescialli promossi in prima valutazione con l'aliquota 2021;
h) 4 luglio 2021, prima meta' dei marescialli capi non promossi in prima valutazione con l'aliquota 2020 di cui al comma 7-ter, lettera b);
i) 1° luglio 2022, seconda meta' dei marescialli capi non promossi in prima valutazione con l'aliquota 2020 di cui al comma 7-ter, lettera a);
l) 2 luglio 2022, primi marescialli promossi in prima valutazione con l'aliquota 2022;
m) 3 luglio 2022, prima meta' dei marescialli capi non promossi in prima valutazione con l'aliquota 2021;
n) 4 luglio 2022, seconda meta' dei marescialli capi non promossi in prima valutazione con l'aliquota 2020 di cui al comma 7-ter, lettera b).
7-quinquies. Per l'anno 2018, in deroga all'articolo 1273, comma 2, lettera a), per i marescialli di 1ª classe dell'Aeronautica militare con anzianita' 2010, la decorrenza delle promozioni a scelta al grado di primo maresciallo e' cosi' determinata:
a) 1° gennaio 2018 per i marescialli di 1ª classe con anzianita' di grado dal 1° gennaio 2010 al 30 giugno 2010, promossi in prima valutazione;
b) 1° luglio 2018 per i marescialli di 1ª classe con anzianita' di grado dal 1° luglio 2010 al 31 dicembre 2010, promossi in prima valutazione.»;
f) all'articolo 2251-ter:
1) alla rubrica, le parole «l'assunzione» sono sostituite dalle seguenti: «l'attribuzione»;
2) al comma 1, dopo le parole «in servizio» sono inserite le seguenti: «permanente, ovvero iscritti nel ruolo d'onore e richiamati in servizio,»;
3) al comma 2, le parole «dell'articolo 1282» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 1056, comma 2»;
4) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Per la composizione delle aliquote di valutazione fino all'anno 2037, in deroga all'articolo 1278, comma 1, lettera b), i requisiti di anzianita' richiesti per l'inserimento in aliquota di valutazione per la promozione al grado di luogotenente, fatte salve le disposizioni di cui al comma 3-quinquies, sono rispettivamente:
a) 8 anni per i primi marescialli con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2012;
b) 7 anni per i primi marescialli con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2013;
c) 6 anni per i primi marescialli con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2014;
d) 5 anni per i primi marescialli con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015;
e) 4 anni per i primi marescialli con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016;
f) 3 anni per i primi marescialli con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017, precedentemente marescialli capi giudicati idonei e promossi nell'aliquota di valutazione del 31 dicembre 2016;
g) 4 anni per i primi marescialli con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017 di cui all'articolo 2251, comma 8;
h) 6 anni per i primi marescialli con anzianita' di grado tra il 1° luglio 2017 e il 31 dicembre 2017 di cui all'articolo 2251-bis, comma 6;
i) 6 anni per i primi marescialli con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2021, con precedente anzianita' nel grado di maresciallo capo tra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2011;
l) 6 anni per i primi marescialli con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022 di cui all'articolo 2251-bis, comma 7-bis, lettera a);
m) 7 anni per i primi marescialli con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022 di cui all'articolo 2251-bis, comma 7-bis, lettera b);
n) 7 anni per i primi marescialli con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2028, precedentemente marescialli capi con anzianita' fino al 31 dicembre 2019;
o) 7 anni per i primi marescialli con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2027 e il 31 dicembre 2029, precedentemente marescialli ordinari promossi marescialli capi con anzianita' 2020 di cui all'articolo 2251-sexies, comma 1, lettera a);
p) 8 anni per i primi marescialli con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2027 e il 31 dicembre 2029, precedentemente marescialli ordinari promossi marescialli capi con anzianita' 2020 di cui all'articolo 2251-sexies, comma 1, lettera b).
3-ter. Per il conferimento delle promozioni al grado di luogotenente per il 2020, sono formate sei distinte aliquote di valutazione, rispettivamente per i primi marescialli sotto elencati:
a) con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012;
b) con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2013;
c) con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2014;
d) con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015;
e) con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016;
f) con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017, precedentemente marescialli capi giudicati idonei e promossi con l'aliquota di valutazione del 31 dicembre 2016.
3-quater. Per il conferimento delle promozioni al grado di luogotenente dal 2019 al 2021, in deroga all'articolo 1050, commi 3 e 4, il personale e' incluso in una aliquota formata al 31 dicembre dell'anno solare precedente alla maturazione del requisito minimo di anzianita' stabilito al comma 3-bis.
3-quinquies. Per il conferimento delle promozioni al grado di luogotenente per il 2021, in deroga all'articolo 1050, commi 3 e 4, al 31 dicembre 2020, e' formata un'aliquota di valutazione per i primi marescialli aventi anzianita' dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 di cui al comma 3-bis, lettera g).
3-sexies. In deroga all'articolo 1282, i primi marescialli di cui al comma 3-bis, lettere a), b), c), d), e), f), e g) sono valutati ai sensi dell'articolo 1056.
3-septies. Per l'anno 2020 la decorrenza delle promozioni al grado di luogotenente e l'ordine di iscrizione in ruolo sono cosi' disciplinati:
a) 1° gennaio 2020, primi marescialli di cui al comma 3-ter, lettera a);
b) 2 gennaio 2020, primi marescialli di cui al comma 3-ter, lettera b);
c) 3 gennaio 2020, primi marescialli di cui al comma 3-ter, lettera c);
d) 4 gennaio 2020, primi marescialli di cui al comma 3-ter, lettera d);
e) 5 gennaio 2020, primi marescialli di cui al comma 3-ter, lettera e);
f) 6 gennaio 2020, primi marescialli di cui al comma 3-ter, lettera f).
3-octies. Per l'anno 2021 la decorrenza delle promozioni al grado di luogotenente e l'ordine di iscrizione in ruolo sono cosi' disciplinati:
a) 1° gennaio 2021, primi marescialli con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2017 e il 31 marzo 2017 di cui all'articolo 2251, comma 8;
b) 2 gennaio 2021, primi marescialli con anzianita' di grado tra il 1° aprile 2017 e il 30 giugno 2017 di cui all'articolo 2251, comma 8;
c) 3 gennaio 2021, primi marescialli con anzianita' di grado tra il 1° luglio 2017 e il 31 dicembre 2017 di cui all'articolo 2251, comma 8.»;
5) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2029, in deroga all'articolo 1282, comma 3, il numero di promozioni al grado di luogotenente e' pari al 75 per cento della rispettiva aliquota.»;
g) all'articolo 2251-quater:
1) al comma 2:
1.1) le parole «commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2, 3 e 3-bis»;
1.2) alla lettera c), le parole «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009»;
1.3) dopo la lettera c), sono inserite le seguenti:
«c-bis) due anni, per i luogotenenti con anzianita' di grado compresa tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018;
c-ter) un anno, per i luogotenenti con anzianita' di grado compresa tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019;
c-quater) un anno, per i luogotenenti con anzianita' di grado compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, di cui all'articolo 2251-ter, comma 3-ter, lettera a);
c-quinquies) due anni, per i luogotenenti con anzianita' di grado compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, di cui all'articolo 2251-ter, comma 3-ter, lettera b);
c-sexies) tre anni, per i luogotenenti con anzianita' di grado compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, di cui all'articolo 2251-ter, comma 3-ter, lettera c);
c-septies) quattro anni, per i luogotenenti con anzianita' di grado compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, di cui all'articolo 2251-ter, comma 3-ter, lettera d);
c-octies) cinque anni, per i luogotenenti con anzianita' di grado compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, di cui all'articolo 2251-ter, comma 3-ter, lettera e);
c-nonies) sei anni, per i luogotenenti con anzianita' di grado compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, di cui all'articolo 2251-ter, comma 3-ter, lettera f);
c-decies) sei anni, per i luogotenenti con anzianita' di grado compresa tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021, di cui all'articolo 2251-ter, comma 3-bis, lettera g).»;
2) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Per le qualifiche da attribuire dal 2019 al 2027, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1323, comma 1, i luogotenenti con anzianita' di grado 1° gennaio a cui attribuire la qualifica di primo luogotenente sono inclusi in una aliquota formata al 31 dicembre dell'anno solare precedente alla maturazione del requisito minimo di anzianita' stabilito dal comma 2.
2-ter. Ai luogotenenti esclusi dalle aliquote di cui ai commi 1, 2 e 2-bis per i motivi di cui all'articolo 1051, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo V del titolo VII, in materia di rinnovazione dei giudizi di avanzamento.
2-quater. I luogotenenti esclusi dalle aliquote cui ai commi 1, 2 e 2-bis per mancanza dei requisiti di cui all'articolo 1323, comma 1, lettere c) e d), sono inseriti nella prima aliquota successiva alla data di maturazione di tali requisiti e la qualifica speciale e' conferita a decorrere dal giorno successivo a tale data.
2-quinquies. Per l'anno 2020 la decorrenza della qualifica di primo luogotenente e l'ordine di iscrizione in ruolo sono cosi' disciplinati:
a) 1° gennaio 2020, luogotenenti con anzianita' di grado dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, precedentemente primi marescialli con anzianita' 2008;
b) 2 gennaio 2020, luogotenenti con anzianita' di grado dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, precedentemente primi marescialli con anzianita' 2009;
c) 3 gennaio 2020, luogotenenti con anzianita' di grado dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, precedentemente primi marescialli con anzianita' 2010;
d) 4 gennaio 2020, luogotenenti con anzianita' di grado dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, precedentemente primi marescialli con anzianita' 2011.
2-sexies. Per l'anno 2027 la decorrenza della qualifica di primo luogotenente e l'ordine di iscrizione in ruolo sono cosi' disciplinati:
a) 1° gennaio 2027, luogotenenti con anzianita' di grado dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021, precedentemente primi marescialli con anzianita' di grado dal 1° gennaio 2017 al 31 marzo 2017;
b) 2 gennaio 2027, luogotenenti con anzianita' di grado dal 1° aprile 2021 al 30 giugno 2021, precedentemente primi marescialli con anzianita' di grado dal 1° aprile 2017 al 30 giugno 2017;
c) 3 gennaio 2027, luogotenenti con anzianita' di grado dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021, precedentemente primi marescialli con anzianita' di grado dal 1° luglio 2017 al 31 dicembre 2017;
d) 1° luglio 2027, luogotenenti con anzianita' di grado dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023.»;
h) all'articolo 2251-quinquies, comma 3, le parole «se in possesso di anzianita' nel grado superiore o uguale a quanto previsto dall'articolo 1522» sono soppresse;
i) dopo l'articolo 2251-quinquies, sono inseriti i seguenti:
«Art. 2251-sexies (Disposizioni transitorie per l'avanzamento al grado di maresciallo ordinario, maresciallo capo e gradi corrispondenti del personale dei ruoli dei marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare). - 1. Per la composizione delle aliquote di valutazione dell'anno 2020, in deroga all'articolo 1278, comma 3, lettera b), i requisiti di anzianita' richiesti per l'avanzamento ad anzianita' al grado di maresciallo capo e corrispondenti, sono rispettivamente:
a) 7 anni per i marescialli ordinari con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2013;
b) 6 anni per i marescialli ordinari con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2014.
2. Per il conferimento delle promozioni al grado di maresciallo capo dell'anno 2020, al 31 dicembre 2020 sono formate due aliquote, rispettivamente per i marescialli ordinari sotto elencati:
a) con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2013;
b) con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2014.
3. I marescialli capi di cui al comma 2, lettera b), sono promossi con decorrenza giuridica il giorno successivo ai marescialli capi di cui al comma 2, lettera a).
4. In deroga all'articolo 1050, commi 3 e 4, per l'avanzamento al grado di maresciallo ordinario e maresciallo capo, il personale di cui all'articolo 2197-ter, comma 4, lettera a), numero 1), avente decorrenza di grado 1° gennaio, e' incluso in un'aliquota di valutazione formata al 31 dicembre dell'anno solare precedente alla maturazione del requisito minimo di anzianita' stabilito dall'articolo 1278.
Art. 2251-septies (Regime transitorio per le promozioni degli orchestrali e archivisti). - 1. Il personale appartenente al ruolo dei musicisti, comunque in servizio alla data del 1° gennaio 2020, che riveste il grado di maresciallo ordinario e maresciallo capo, in possesso di anzianita' di grado uguale o superiore a quanto stabilito dall'articolo 1521, comma 2, e' incluso in una aliquota straordinaria al 1° gennaio 2020 e promosso al grado superiore, previo giudizio di idoneita' espresso dalla commissione permanente di avanzamento.
2. Per il personale che alla data del 1° gennaio 2020 riveste il grado di maresciallo capo, primo maresciallo e luogotenente, e gradi corrispondenti, in relazione a quanto previsto dagli articoli 1521 e 1522, ai fini dell'avanzamento al grado superiore e' computata la parte eccedente di anzianita' maturata nei precedenti gradi.
3. Il personale che ha maturato l'anzianita' prevista per l'avanzamento al grado superiore o per l'attribuzione della qualifica speciale e' incluso in una aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2020 e valutato dalla relativa commissione di avanzamento.».

Note all'art. 5:

- Si riporta il testo dell'art. 2197 del citato decreto
legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 2197 (Regime transitorio del reclutamento nel
ruolo marescialli dell'Esercito italiano, della Marina
militare e dell'Aeronautica militare). - 1. Sino all'anno
2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi
dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n.
244, fatti salvi i concorsi gia' banditi o in via di
espletamento, il reclutamento nel ruolo marescialli
avviene, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo
679, comma 1, in misura:
a) non superiore al 70 per cento dei posti
disponibili in organico mediante concorso pubblico;
b) non inferiore al 30 per cento dei posti
disponibili in organico mediante concorso interno,
riservato agli appartenenti ai ruoli sergenti e al ruolo
dei volontari in servizio permanente, secondo quanto
previsto dall'articolo 682, comma 5.
1-bis. Sino all'anno 2024 ovvero al diverso temine
stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31
dicembre 2012, numero 244, il limite di eta' per la
partecipazione al concorso di cui al comma 1, lettera b),
e' elevato a 52 anni.
2. Omissis.
2-bis. (Abrogato).
2-ter. (Abrogato).
2-quater. Omissis.».
- Si riporta il testo del comma 4, lettera c),
dell'art. 2197-ter del citato decreto legislativo n. 66 del
2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 2197-ter (Concorso straordinario per il ruolo
dei Marescialli). - 1. - 3. Omissis.
4. In relazione alla natura straordinaria del
concorso:
a) - b) omissis;
c) ai vincitori del concorso e' assicurata la
permanenza, almeno biennale, nella propria sede di
servizio; se impiegati in ambito internazionale, all'estero
e in Italia, e' assicurata la permanenza nella sede fino al
termine del mandato.».
- Si riporta il testo dell'art. 2251-ter del citato
decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 2251-ter (Disposizioni transitorie per
l'attribuzione del grado di luogotenente dell'Esercito
italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica
militare). - 1. Dal 1° gennaio 2017, i primi marescialli in
servizio permanente, ovvero iscritti nel ruolo d'onore e
richiamati in servizio, in possesso della qualifica di
luogotenente assumono il grado di luogotenente in ordine di
ruolo e con anzianita' di grado corrispondente
all'anzianita' nella qualifica.
2. I primi marescialli inseriti nell'aliquota di
valutazione al 31 dicembre 2016, ai quali non e' stata
conferita la qualifica di luogotenente ai sensi
dell'articolo 2253, commi 1, 1-bis e 1-ter, nonche' i primi
marescialli, che alla data di entrata in vigore del
presente articolo hanno una permanenza minima nel grado
uguale o superiore a quella stabilita dall'articolo 1278,
comma 1, lettera b), sono inclusi in un'aliquota
straordinaria formata al 1° gennaio 2017 e valutati ai
sensi dell'articolo 1056, comma 2.
3. Omissis.
3-bis. Per la composizione delle aliquote di
valutazione fino all'anno 2037, in deroga all'articolo
1278, comma l, lettera b), i requisiti di anzianita'
richiesti per l'inserimento in aliquota di valutazione per
la promozione al grado di luogotenente, fatte salve le
disposizioni di cui al comma 3-quinquies, sono
rispettivamente:
a) 8 anni per i primi marescialli con anzianita' di
grado tra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2012;
b) 7 anni per i primi marescialli con anzianita' di
grado tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2013;
c) 6 anni per i primi marescialli con anzianita' di
grado tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2014;
d) 5 anni per i primi marescialli con anzianita' di
grado tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015;
e) 4 anni per i primi marescialli con anzianita' di
grado tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016;
f) 3 anni per i primi marescialli con anzianita' di
grado tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017,
precedentemente marescialli capi giudicati idonei e
promossi nell'aliquota di valutazione del 31 dicembre 2016;
g) 4 anni per i primi marescialli con anzianita' di
grado tra il l° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017 di cui
all'articolo 2251, comma 8;
h) 6 anni per i primi marescialli con anzianita' di
grado tra il l° luglio 2017 e il 31 dicembre 2017 di cui
all'articolo 2251-bis, comma 6;
i) 6 anni per i primi marescialli con anzianita' di
grado tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2021, con
precedente anzianita' nel grado di maresciallo capo tra il
1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2011;
l) 6 anni per i primi marescialli con anzianita' di
grado tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022 di cui
all'articolo 2251-bis, comma 7-bis, lettera a);
m) 7 anni per i primi marescialli con anzianita' di
grado tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022 di cui
all'articolo 2251-bis, comma 7-bis, lettera b);
n) 7 anni per i primi marescialli con anzianita' di
grado tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2028,
precedentemente marescialli capi con anzianita' fino al 31
dicembre 2019;
o) 7 anni per i primi marescialli con anzianita' di
grado tra il 1° gennaio 2027 e il 31 dicembre 2029,
precedentemente marescialli ordinari promossi marescialli
capi con anzianita' 2020 di cui all'articolo 2251-sexies,
comma 1, lettera a);
p) 8 anni per i primi marescialli con anzianita' di
grado tra il 1° gennaio 2027 e il 31 dicembre 2029,
precedentemente marescialli ordinari promossi marescialli
capi con anzianita' 2020 di cui all'articolo 2251-sexies,
comma 1, lettera b).
3-ter. Per il conferimento delle promozioni al grado
di luogotenente per il 2020, sono formate sei distinte
aliquote di valutazione, rispettivamente per i primi
marescialli sotto elencati:
a) con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2012 e
il 31 dicembre 2012;
b) con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2013 e
il 31 dicembre 2013;
c) con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2014 e
il 31 dicembre 2014;
d) con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2015 e
il 31 dicembre 2015.
e) con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2016 e
il 31 dicembre 2016.
f) con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2017 e
il 31 dicembre 2017, precedentemente marescialli capi
giudicati idonei e promossi con l'aliquota di valutazione
del 31 dicembre 2016;
3-quater. Per il conferimento delle promozioni al
grado di luogotenente dal 2019 al 2021, in deroga
all'articolo 1050, commi 3 e 4, il personale e' incluso in
una aliquota formata al 31 dicembre dell'anno solare
precedente alla maturazione del requisito minimo di
anzianita' stabilito al comma 3-bis.
3-quinquies. Per il conferimento delle promozioni al
grado di luogotenente per il 2021, in deroga all'articolo
1050, commi 3 e 4, al 31 dicembre 2020, e' formata
un'aliquota di valutazione per i primi marescialli aventi
anzianita' dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 di cui
al comma 3 bis, lettera g).
3-sexies. In deroga all'articolo 1282, i primi
marescialli di cui al comma 3-bis, lettere a), b), c), d),
e), f), e g) sono valutati ai sensi dell'articolo 1056.
3-septies. Per l'anno 2020 la decorrenza delle
promozioni al grado di luogotenente e l'ordine di
iscrizione in ruolo sono cosi' disciplinati:
a) 1° gennaio 2020, primi marescialli di cui al
comma 3-ter, lettera a);
b) 2 gennaio 2020, primi marescialli di cui al
comma 3-ter, lettera b);
c) 3 gennaio 2020, primi marescialli di cui al
comma 3-ter, lettera c);
d) 4 gennaio 2020, primi marescialli di cui al
comma 3-ter, lettera d);
e) 5 gennaio 2020, primi marescialli di cui al
comma 3-ter, lettera e);
f) 6 gennaio 2020, primi marescialli di cui al
comma 3-ter, lettera f).
3-octies. Per l'anno 2021 la decorrenza delle
promozioni al grado di luogotenente e l'ordine di
iscrizione in ruolo sono cosi' disciplinati:
a) 1° gennaio 2021, primi marescialli con
anzianita' di grado tra il l° gennaio 2017 e il 31 marzo
2017 di cui all'articolo 2251, comma 8;
b) 2 gennaio 2021, primi marescialli con anzianita'
di grado tra il l° aprile 2017 e il 30 giugno 2017 di cui
all'articolo 2251, comma 8;
c) 3 gennaio 2021, primi marescialli con anzianita'
di grado tra il l° luglio 2017 e il 31 dicembre 2017 di cui
all'articolo 2251, comma 8.
4. Omissis.
5. Dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2029, in deroga
all'articolo 1282, comma 3, il numero di promozioni al
grado di luogotenente e' pari al 75 per cento della
rispettiva aliquota.».
- Si riporta il testo dell'art. 2251-quater del citato
decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 2251-quater (Disposizioni transitorie per
l'attribuzione della qualifica di primo luogotenente ai
luogotenenti dell'Esercito italiano, della Marina militare
e dell'Aeronautica militare). - 1. Omissis..
2. Al personale promosso al grado di luogotenenteai
sensi dell'art. 2251-ter, commi 2, 3 e 3-bis, ai fini
dell'attribuzione della qualifica di primo luogotenente,
fermi restando gli altri requisiti, sono richiesti i
periodi di permanenza minima nel grado di seguito indicati:
a) -b) omissis;
c) tre anni, per il personale che rivestiva il
grado di primo maresciallo dal 1° gennaio 2008 al 31
dicembre 2009;
c-bis) due anni, per i luogotenenti con anzianita'
di grado compresa tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre
2018;
c-ter) un anno, per i luogotenenti con anzianita'
di grado compresa tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre
2019;
c-quater) un anno, per i luogotenenti con
anzianita' di grado compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31
dicembre 2020, di cui all'articolo 2251-ter, comma 3-ter,
lettera a);
c-quinquies) due anni, per i luogotenenti con
anzianita' di grado compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31
dicembre 2020, di cui all'articolo 2251-ter, comma 3-ter,
lettera b);
c-sexies) tre anni, per i luogotenenti con
anzianita' di grado compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31
dicembre 2020, di cui all'articolo 2251-ter, comma 3-ter,
lettera c);
c-septies) quattro anni, per i luogotenenti con
anzianita' di grado compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31
dicembre 2020, di cui all'articolo 2251-ter, comma 3-ter,
lettera d);
c-octies) cinque anni, per i luogotenenti con
anzianita' di grado compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31
dicembre 2020, di cui all'articolo 2251-ter, comma 3-ter,
lettera e);
c-nonies) sei anni, per i luogotenenti con
anzianita' di grado compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31
dicembre 2020, di cui all'articolo 2251-ter, comma 3-ter,
lettera f);
c-decies) 6 anni, per i luogotenenti con anzianita'
di grado compresa tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre
2021, di cui all'articolo 2251-ter, comma 3-bis, lettera
g).
2-bis. Per le qualifiche da attribuire dal 2019 al
2027, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1323,
comma 1, i luogotenenti con anzianita' di grado 1° gennaio
a cui attribuire la qualifica di primo luogotenente sono
inclusi in una aliquota formata al 31 dicembre dell'anno
solare precedente alla maturazione del requisito minimo di
anzianita' stabilito dal comma 2.
2-ter. Ai luogotenenti esclusi dalle aliquote di cui
ai commi 1, 2 e 2-bis per i motivi di cui all'articolo
1051, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
di cui al capo V del titolo VII, in materia di rinnovazione
dei giudizi di avanzamento.
2-quater. I luogotenenti esclusi dalle aliquote cui
ai commi 1, 2 e 2-bis per mancanza dei requisiti di cui
all'articolo 1323, comma 1, lettere c) e d), sono inseriti
nella prima aliquota successiva alla data di maturazione di
tali requisiti e la qualifica speciale e' conferita a
decorrere dal giorno successivo a tale data.
2-quinquies. Per l'anno 2020 la decorrenza delle
attribuzioni della qualifica di primo luogotenente e
l'ordine di iscrizione in ruolo sono cosi' disciplinati:
a) 1° gennaio 2020, luogotenenti con anzianita' di
grado dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017,
precedentemente primi marescialli con anzianita' 2008;
b) 2 gennaio 2020, luogotenenti con anzianita' di
grado dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017,
precedentemente primi marescialli con anzianita' 2009;
c) 3 gennaio 2020, luogotenenti con anzianita' di
grado dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018,
precedentemente primi marescialli con anzianita' 2010;
d) 4 gennaio 2020, luogotenenti con anzianita' di
grado dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019,
precedentemente primi marescialli con anzianita' 2011.
2-sexies. Per l'anno 2027 la decorrenza delle
attribuzioni della qualifica di primo luogotenente e
l'ordine di iscrizione in ruolo sono cosi' disciplinati:
a) 1° gennaio 2027, luogotenenti con anzianita' di
grado dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021, precedentemente
primi marescialli con anzianita' di grado dal 1° gennaio
2017 al 31 marzo 2017;
b) 2 gennaio 2027, luogotenenti con anzianita' di
grado dal 1° aprile 2021 al 30 giugno 2021, precedentemente
primi marescialli con anzianita' di grado dal 1° aprile
2017 al 30 giugno 2017;
c) 3 gennaio 2027, luogotenenti con anzianita' di
grado dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021,
precedentemente primi marescialli con anzianita' di grado
dal 1° luglio 2017 al 31 dicembre 2017;
d) 1° luglio 2027, luogotenenti con anzianita' di
grado dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023.».
- Si riporta il testo del comma 3, dell'art.
2251-quinquies del citato decreto legislativo n. 66 del
2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 2251-quinquies (Regime transitorio per le
promozioni del ruolo dei musicisti) - 1. - 2. Omissis.
3. I luogotenenti e gradi corrispondenti, promossi ai
sensi del comma 1, sono inseriti in una aliquota
straordinaria al 1° ottobre 2017. L'attribuzione della
qualifica di primo luogotenente ha decorrenza 1° ottobre
2017.
4. - 5. Omissis.».
 
Art. 6
Disposizioni a regime in materia di sergenti

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 690:
1) al comma 1:
1.1) all'alinea, dopo le parole «concorsi interni», sono inserite le seguenti: «e successivo corso di formazione basico,»;
1.2) alla lettera a), le parole «nel limite minimo del 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite massimo del 60 per cento»;
1.3) alla lettera b), le parole «nel limite massimo del 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite minimo del 40 per cento»;
2) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Le modalita' per lo svolgimento dei concorsi di cui al comma 1, compresa la definizione degli eventuali ulteriori requisiti, dei titoli e delle prove, la loro valutazione, la composizione delle commissioni e la formazione delle graduatorie, sono stabilite con decreto del Ministro della difesa, acquisito il concerto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per la parte riferita al Corpo delle capitanerie di porto.»;
b) l'articolo 691 e' abrogato;
c) all'articolo 773:
1) alla rubrica, le parole «aggiornamento e formazione professionale» sono sostituite dalle seguenti: «formazione basico»;
2) al comma 1, le parole «aggiornamento e formazione professionale della durata non inferiore» sono sostituite dalle seguenti: «formazione basico di durata non superiore»;
d) all'articolo 840, comma 1, dopo le parole «mansioni esecutive,» sono inserite le seguenti: «anche qualificate e complesse,»;
e) l'articolo 1284 e' sostituito dal seguente:
«Art. 1284 (Forme di avanzamento). - 1. L'avanzamento ai gradi di sergente maggiore e sergente maggiore capo e gradi corrispondenti avviene ad anzianita'.»;
f) all'articolo 1285:
1) al comma 1:
1.1) le parole «, richiesto per l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta,» sono soppresse;
1.2) le parole «4 anni» sono sostituite dalle seguenti: «5 anni»;
2) al comma 2, le parole «5 anni» sono sostituite dalle seguenti: «4 anni»;
g) all'articolo 1286, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. I periodi minimi di attribuzioni specifiche per l'avanzamento da sergente maggiore a sergente maggiore capo sono determinati in 4 anni di comando di squadra o reparti corrispondenti ovvero di impiego in incarichi tecnici o nelle specializzazioni, anche se compiuti tutti o in parte nel grado inferiore. Per gli incarichi tecnici delle operazioni speciali e di quelli dei tecnici aeromobili, il periodo indicato e' comprensivo del periodo di frequenza dei corsi per conseguire la qualifica ovvero il brevetto, ove questi siano terminati con esito favorevole.»;
h) all'articolo 1287:
1) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«2. I periodi minimi di imbarco per l'avanzamento da sergente a 2° capo della Marina militare, in relazione alla categoria o specialita' o specializzazione di appartenenza, sono cosi' determinati:
a) nocchieri, specialisti del sistema di combattimento, specialisti del sistema di piattaforma: 5 anni;
b) tecnici del sistema di combattimento: 5 anni;
c) supporto e servizio amministrativo/logistico, servizio sanitario: 4 anni;
d) nocchieri di porto: 2 anni;
e) incursori, fucilieri di marina, palombari, specialisti di volo: 5 anni.
3. I periodi minimi di imbarco per l'avanzamento da 2° capo a 2° capo scelto della Marina militare, in relazione alla categoria o specialita' o specializzazione di appartenenza, sono cosi' determinati:
a) nocchieri, specialisti del sistema di combattimento, specialisti del sistema di piattaforma: 8 anni;
b) tecnici del sistema di combattimento: 7 anni;
c) supporto e servizio amministrativo/logistico, servizio sanitario: 5 anni;
d) nocchieri di porto: 4 anni;
e) incursori, fucilieri di marina, palombari, specialisti di volo: 7 anni.»;
2) dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
«4-bis. L'eventuale modifica della suddivisione in categorie, specialita' e abilitazioni, che comporta il transito di una specialita' ad un'altra categoria con periodi minimi di imbarco diversi da quelli previsti per la categoria di provenienza, determina l'applicazione, ai fini dell'avanzamento, dei periodi minimi di imbarco piu' favorevoli.»;
i) all'articolo 1288, comma 1, le parole «4 anni» sono sostituite dalle seguenti: «3 anni»;
l) all'articolo 1323-bis:
1) al comma 1:
1.1) l'alinea e' sostituito dal seguente:
«Per l'attribuzione della qualifica speciale sono inseriti in un'aliquota determinata con decreto dirigenziale al 31 dicembre di ogni anno i sergenti maggiori capi in possesso dei seguenti requisiti:»;
1.2) alla lettera a), le parole «otto anni» sono sostituite dalle seguenti: «sei anni»;
1.3) alla lettera c):
1.3.1) dopo la parola «precedente», sono inserite le seguenti: «alla data di formazione dell'aliquota»;
1.3.2) dopo la parola «equivalente» sono inserite le seguenti: «secondo i criteri definiti dalla Direzione generale per il personale militare»;
1.4) alla lettera d), le parole «nell'ultimo biennio» sono sostituite dalle seguenti: «nel biennio precedente alla data di formazione dell'aliquota»;
2) il comma 3 e' abrogato;
3) al comma 4, le parole «al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1»;
4) dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
«4-bis. I sergenti maggiori capi esclusi dalle aliquote per mancanza dei requisiti di cui al comma 1, lettere c) e d), sono inseriti nella prima aliquota successiva alla data di maturazione di tali requisiti e la qualifica speciale e' conferita a decorrere dal giorno successivo a tale data.».

Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 690 del citato decreto
legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 690 (Modalita' di reclutamento dei sergenti e
dei sovrintendenti). - 1. Il reclutamento nei ruoli
sergenti dell'Esercito italiano, della Marina militare e
dell'Aeronautica militare avviene mediante concorsi
interni, e successivo corso di formazione basico,
riservati:
a) nel limite massimo del 60 per cento dei posti
disponibili mediante concorso per titoli ed esami riservato
agli appartenenti ai ruoli dei volontari in servizio
permanente dell'Esercito italiano, della Marina militare e
dell'Aeronautica militare;
b) nel limite minimo del 40 per cento, dei posti
disponibili mediante concorso per titoli riservato al
personale appartenente ai ruoli dei volontari in servizio
permanente dell'Esercito italiano, della Marina militare e
dell'Aeronautica militare con un'anzianita' minima di dieci
anni nel ruolo.
2. Omissis.
3. Le modalita' per lo svolgimento dei concorsi di
cui al comma 1, compresa la definizione degli eventuali
ulteriori requisiti, dei titoli e delle prove, la loro
valutazione, la composizione delle commissioni e la
formazione delle graduatorie, sono stabilite con decreto
del Ministro della difesa, acquisito il concerto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per la parte
riferita al Corpo delle capitanerie di porto.
4. Omissis.».
- L'art. 691 del citato decreto legislativo n. 66 del
2010 e' abrogato.
- Si riporta il testo della rubrica e del comma 1,
dell'art. 773 del citato decreto legislativo n. 66 del
2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 773 (Corso di formazione basico). - 1. I
volontari in servizio permanente utilmente collocati nella
graduatoria di merito del concorso per il reclutamento del
personale del ruolo dei sergenti dell'Esercito italiano,
della Marina militare e dell'Aeronautica militare
frequentano un corso di formazione basico di durata non
superiore a tre mesi.».
- Si riporta il testo del comma 1, dell'art. 840 del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 840 (Appartenenti al ruolo dei sergenti). - 1.
Al personale appartenente al ruolo dei sergenti sono
attribuite, con responsabilita' personali, mansioni
esecutive, anche qualificate e complesse, richiedenti
adeguata preparazione professionale, che si traducono nello
svolgimento di compiti operativi, addestrativi,
logistico-amministrativi, tecnico-manuali, nonche' il
comando di piu' militari e mezzi.
2. - 2-bis. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'art. 1285 del citato decreto
legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 1285 (Periodi di permanenza minima nel grado).
- 1. Il periodo di permanenza minima nel grado per
l'avanzamento al grado di sergente maggiore capo e
corrispondenti e' stabilito in 5 anni.
2. Il periodo di permanenza minima nel grado,
richiesto per la promozione ad anzianita' al grado di
sergente maggiore, e' stabilito in 4 anni.».
- Si riporta il testo dell'art. 1287 del citato decreto
legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 1287 (Condizioni particolari per l'avanzamento
dei sergenti della Marina militare) - 1. Omissis.
2. I periodi minimi di imbarco per l'avanzamento da
sergente a 2° capo della Marina militare, in relazione alla
categoria o specialita' o specializzazione di appartenenza,
sono cosi' determinati:
a) nocchieri, specialisti del sistema di
combattimento, specialisti del sistema di piattaforma: 5
anni;
b) tecnici del sistema di combattimento: 5 anni;
c) supporto e servizio amministrativo/logistico,
servizio sanitario: 4 anni;
d) nocchieri di porto: 2 anni;
e) incursori, fucilieri di marina, palombari,
specialisti di volo: 5 anni.
3. I periodi minimi di imbarco per l'avanzamento da
2° capo a 2° capo scelto della Marina militare, in
relazione alla categoria o specialita' o specializzazione
di appartenenza, sono cosi' determinati:
a) nocchieri, specialisti del sistema di
combattimento, specialisti del sistema di piattaforma: 8
anni;
b) tecnici del sistema di combattimento: 7 anni;
c) supporto e servizio amministrativo/logistico,
servizio sanitario: 5 anni;
d) nocchieri di porto: 4 anni;
e) incursori, fucilieri di marina, palombari,
specialisti di volo: 7 anni.
3-bis. - 4. Omissis.
4-bis. L'eventuale modifica della suddivisione in
categorie, specialita' e abilitazioni, che comporta il
transito di una specialita' ad un'altra categoria con
periodi minimi di imbarco diversi da quelli previsti per la
categoria di provenienza, determina l'applicazione, ai fini
dell'avanzamento, dei periodi minimi di imbarco piu'
favorevoli.».
- Si riporta il testo dell'art. 1288 del citato decreto
legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 1288 (Condizioni particolari per l'avanzamento
dei sergenti dell'Aeronautica militare). - 1. I periodi
minimi di attribuzioni specifiche, per l'avanzamento dei
sergenti dell'Aeronautica militare, da sergente a sergente
maggiore e da sergente maggiore a sergente maggiore capo
sono determinati in 3 anni di impiego in incarichi della
categoria di appartenenza.».
- Si riporta il testo dell'art. 1323-bis del citato
decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 1323-bis (Attribuzione della qualifica speciale
ai sergenti maggiori capo dell'Esercito italiano, della
Marina militare e dell'Aeronautica militare) - 1. Per
l'attribuzione della qualifica speciale sono inseriti in
un'aliquota determinata con decreto dirigenziale al 31
dicembre di ogni anno i sergenti maggiori capi in possesso
dei seguenti requisiti:
a) sei anni di anzianita' di grado;
b) omissis;
c) aver riportato nel triennio precedente alla data
di formazione dell'aliquota, in sede di valutazione
caratteristica, la qualifica di almeno «superiore alla
media» o giudizio equivalente secondo i criteri definiti
dalla Direzione generale per il personale militare;
d) non aver riportato nel biennio precedente alla
data di formazione dell'aliquota sanzioni disciplinari piu'
gravi della consegna.
2.Omissis.
3. (Abrogato).
4. Al personale escluso dalle aliquote di cui al
comma 1 per i motivi di cui all'articolo 1051, si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al
capo V del titolo VII, in materia di rinnovazione dei
giudizi di avanzamento.
4-bis. I sergenti maggiori capi esclusi dalle
aliquote per mancanza dei requisiti di cui al comma 1,
lettere c) e d), sono inseriti nella prima aliquota
successiva alla data di maturazione di tali requisiti e la
qualifica speciale e' conferita a decorrere dal giorno
successivo a tale data.».
 
Art. 7
Disposizioni transitorie in materia di sergenti

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 2197-quinquies, e' inserito il seguente:
«Art. 2197-sexies (Concorso straordinario per il ruolo dei sergenti). - 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 690, per gli anni dal 2021 al 2023 sono banditi concorsi straordinari per titoli ed esami per un numero complessivo di mille posti, per il reclutamento nei ruoli dei Sergenti dell'Esercito italiano, della Marina militare, compreso il Corpo delle Capitanerie di porto e dell'Aeronautica militare.
2. I concorsi di cui al comma 1 sono riservati ai caporal maggiori capi scelti qualifica speciale e gradi corrispondenti, in possesso dei seguenti requisiti:
a) diploma quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado;
b) non aver riportato nell'ultimo quadriennio una valutazione inferiore a «superiore alla media» o giudizio corrispondente;
c) non aver riportato nell'ultimo biennio sanzioni disciplinari piu' gravi della consegna.
3. Con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' stabilita la ripartizione annuale dei posti per Forza armata.
4. I vincitori dei concorsi di cui al comma 1 sono immessi nel ruolo dei sergenti con il grado di sergente e, con il medesimo grado, ove ritenuto indispensabile dalla Forza armata di appartenenza, sono tenuti a frequentare un corso di formazione della durata massima di tre mesi.»;
b) all'articolo 2254-bis:
1) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Per il conferimento delle promozioni relative alle aliquote di avanzamento fino al 31 dicembre 2019, nell'avanzamento a scelta al grado di sergente maggiore capo, le promozioni sono cosi' determinate:
a) il primo terzo del personale iscritto nel quadro d'avanzamento a scelta e' promosso al grado superiore in ordine di ruolo con decorrenza dal giorno successivo a quello del compimento del periodo di permanenza prevista al comma 1-ter;
b) il restante personale e' sottoposto a seconda valutazione per l'avanzamento all'epoca della formazione delle corrispondenti aliquote di scrutinio dell'anno successivo. Di essi:
1) la prima meta' e' promossa in ordine di ruolo, previa nuova valutazione, con un anno di ritardo rispetto al personale di cui alla lettera a), prendendo posto nel ruolo dopo il primo terzo del personale da promuovere in prima valutazione nello stesso anno ai sensi della medesima lettera a);
2) la seconda meta' e' promossa in ordine di ruolo, previa nuova valutazione, con due anni di ritardo rispetto al personale di cui alla lettera a), prendendo posto nel ruolo dopo il personale da promuovere in seconda valutazione nello stesso anno;
c) ogni sottufficiale e' comunque promosso in data non anteriore a quella di promozione del pari grado che lo precede.
1-ter. Fino al 31 dicembre 2019 i requisiti di anzianita' richiesti per l'inserimento in aliquota per l'avanzamento al grado di sergente maggiore capo sono:
a) 7 anni per i sergenti maggiori con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2003 e il 31 dicembre 2010;
b) 6 anni per i sergenti maggiori con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2011 e il 31 dicembre 2011;
c) 5 anni per i sergenti maggiori con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012;
d) 4 anni per i sergenti maggiori con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2015.»;
2) al comma 2, alinea, le parole «nel 2017» sono sostituite dalle seguenti: «, al 31 dicembre 2017»;
3) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Al 1° gennaio 2020, sono promossi al grado di sergente maggiore capo e corrispondenti i sergenti maggiori con anzianita' di grado 2014 e 2015, giudicati idonei ma non promossi nelle aliquote fino al 31 dicembre 2019, secondo il seguente ordine di iscrizione in ruolo:
a) la prima meta' dei sergenti maggiori con anzianita' 2015 non promossi in prima valutazione;
b) i sergenti maggiori con anzianita' 2014;
c) la seconda meta' dei sergenti maggiori con anzianita' 2015 non promossi in prima valutazione.
2-ter. Per il conferimento delle promozioni ad anzianita' al grado di sergente maggiore capo, di cui all'articolo 1284, al 31 dicembre 2021 e' formata l'aliquota di valutazione per i sergenti maggiori con anzianita' nel grado 2016.
2-quater. Per il conferimento delle promozioni ad anzianita' al grado di sergente maggiore capo, di cui all'articolo 1284, al 31 dicembre 2022 sono formate le seguenti distinte aliquote di valutazione, rispettivamente per i sergenti maggiori:
a) con anzianita' nel grado 1° gennaio 2017;
b) con anzianita' nel grado 2 gennaio 2017;
c) con anzianita' nel grado 3 gennaio 2017.»;
4) al comma 3, dopo le parole «corrispondenti» sono inserite le seguenti: «, in deroga al comma 1-bis, per l'anno 2017,»;
5) al comma 4, le parole «nel 2017» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2017»;
6) dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
«4-bis. Per la promozione al grado di sergente maggiore per il 2020, al 31 dicembre 2020 sono formate due distinte aliquote di valutazione, rispettivamente per sergenti e gradi corrispondenti, sotto elencati:
a) con anzianita' nel grado dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;
b) con anzianita' nel grado dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016.»;
7) dopo il comma 5, e' inserito il seguente:
«5-bis. Per l'anno 2020, la decorrenza dell'attribuzione della promozione a sergente maggiore e gradi corrispondenti e' cosi' disciplinata:
a) sergenti maggiori di cui al comma 4-bis, lettera a): il giorno successivo la maturazione dei requisiti previsti;
b) sergenti maggiori di cui al comma 4-bis, lettera b): il giorno successivo al personale di cui alla lettera a).»;
c) all'articolo 2254-ter:
1) al comma 1, dopo le parole «1323-bis,» sono inserite le seguenti: «commi 1, lettere b), c) e d)» e dopo le parole «nel grado fino al» sono aggiunte le seguenti: «31 dicembre»;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Per la composizione delle aliquote di valutazione degli anni dal 2017 al 2031, in deroga all'articolo 1323-bis, comma 1, lettera a), i requisiti di anzianita' richiesti per l'inserimento in aliquota per l'attribuzione della qualifica speciale sono rispettivamente:
a) 3 anni per i sergenti maggiori capi con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2016;
b) 3 anni per i sergenti maggiori capi con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2017 e 30 marzo 2017;
c) 3 anni per i sergenti maggiori capi con anzianita' di grado tra il 1° aprile 2017 e il 30 giugno 2017;
d) 3 anni per i sergenti maggiori capi con anzianita' di grado tra il 1° luglio 2017 e il 30 settembre 2017;
e) 3 anni per i sergenti maggiori capi con anzianita' di grado tra il 1° ottobre 2017 e il 31 dicembre 2017;
f) 3 anni per i sergenti maggiori capi con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2020;
g) 3 anni per i sergenti maggiori capi con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021;
h) 3 anni per i sergenti maggiori capi con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022, di cui all'articolo 2254-bis, comma 2-quater, lettera a);
i) 4 anni per i sergenti maggiori capi con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022, di cui all'articolo 2254-bis, comma 2-quater, lettera b);
l) 5 anni per i sergenti maggiori capi con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022, di cui all'articolo 2254-bis, comma 2-quater, lettera c);
m) 5 anni per i sergenti maggiori capi con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2024;
n) 5 anni per i sergenti maggiori capi con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025, precedentemente sergenti maggiori di cui all'articolo 2254-bis, comma 4-bis, lettera a);
o) 6 anni per i sergenti maggiori capi con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025, precedentemente sergenti maggiori di cui all'articolo 2254-bis, comma 4-bis, lettera b).»;
3) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Ai sergenti maggiori capi esclusi dalle aliquote di cui ai commi 1 e 2 per i motivi di cui all'articolo 1051, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo V del titolo VII, in materia di rinnovazione dei giudizi di avanzamento.
2-ter. I sergenti maggiori capi esclusi dalle aliquote di cui ai commi 1, e 2 per mancanza dei requisiti di cui all'articolo 1323-bis, comma 1, lettere c) e d), sono inseriti nella prima aliquota successiva alla data di maturazione di tali requisiti e la qualifica speciale e' conferita a decorrere dal giorno successivo a tale data.»;
4) il comma 3 e' abrogato;
d) all'articolo 2254-quater, comma 1, lettera a), dopo le parole «sergente maggiore capo», sono inserite le seguenti: «e comunque non anteriormente al 1° ottobre 2017».

Note all'art. 7:

- Si riporta il testo dell'art. 2254-ter del citato
decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 2254-ter (Disposizioni transitorie per il
conferimento della qualifica speciale ai sergenti maggiore
capo e gradi corrispondenti dell'Esercito italiano, della
Marina militare e dell'Aeronautica militare). - 1. I
sergenti maggiori capi e gradi corrispondenti, che alla
data di entrata in vigore del presente articolo sono in
possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1323-bis,
comma 1, lettere b), c) e d), con anzianita' nel grado fino
al 31 dicembre 2014, sono inclusi in un'aliquota
straordinaria di valutazione formata al 1° ottobre 2017 e
conseguono l'attribuzione della qualifica speciale con
decorrenza dal 1° ottobre 2017.
2. Per la composizione delle aliquote di valutazione
degli anni dal 2017 al 2031, in deroga all'articolo
1323-bis, comma 1, lettera a), i requisiti di anzianita'
richiesti per l'inserimento in aliquota per l'attribuzione
della qualifica speciale sono rispettivamente:
a) 3 anni per i sergenti maggiori capi con
anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre
2016;
b) 3 anni per i sergenti maggiori capi con
anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2017 e 30 marzo 2017;
c) 3 anni per i sergenti maggiori capi con
anzianita' di grado tra il 1° aprile 2017 e il 30 giugno
2017;
d) 3 anni per i sergenti maggiori capi con
anzianita' di grado tra il 1° luglio 2017 e il 30 settembre
2017;
e) 3 anni per i sergenti maggiori capi con
anzianita' di grado tra il 1° ottobre 2017 e il 31 dicembre
2017;
f) 3 anni per i sergenti maggiori capi con
anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre
2020;
g) 3 anni per i sergenti maggiori capi con
anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre
2021;
h) 3 anni per i sergenti maggiori capi con
anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre
2022, di cui all'articolo 2254-bis, comma 2-quater, lettera
a);
i) 4 anni per i sergenti maggiori capi con
anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre
2022, di cui all'articolo 2254-bis, comma 2-quater, lettera
b);
l) 5 anni per i sergenti maggiori capi con
anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre
2022, di cui all'articolo 2254-bis, comma 2-quater, lettera
c).
m) 5 anni per i sergenti maggiori capi con
anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre
2024.
n) 5 anni per i sergenti maggiori capi con
anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre
2025, precedentemente sergenti maggiori di cui all'articolo
2254-bis, comma 4-bis, lettera a).
o) 6 anni per i sergenti maggiori capi con
anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre
2025, precedentemente sergenti maggiori di cui all'articolo
2254-bis, comma 4-bis, lettera b).
2-bis. Ai sergenti maggiori capi esclusi dalle
aliquote di cui ai commi 1 e 2 per i motivi di cui
all'articolo 1051, si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui al capo V del titolo VII, in materia di
rinnovazione dei giudizi di avanzamento.
2-ter. I sergenti maggiori capi esclusi dalle
aliquote di cui ai commi 1 e 2 per mancanza dei requisiti
di cui all'articolo 1323-bis comma 1, lettere c) e d), sono
inseriti nella prima aliquota successiva alla data di
maturazione di tali requisiti e la qualifica speciale e'
conferita a decorrere dal giorno successivo a tale data.
3. (Abrogato). ».
- Si riporta il testo del comma 1, lettera a),
dell'art. 2254-quater del citato decreto legislativo n. 66
del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 2254-quater (Disposizioni transitorie per
l'attribuzione del parametro ai sergenti maggiori capi e
gradi corrispondenti dell'Esercito italiano, della Marina
militare e dell'Aeronautica militare). - 1. Il parametro
stipendiale previsto dalla tabella 2 di cui all'articolo 2,
comma 1-bis, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n.
193, per il grado di sergente maggiore capo con quattro
anni di anzianita', e' attribuito con le seguenti
modalita':
a) per il personale che rivestiva il grado di
sergente maggiore dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010:
all'atto della promozione a sergente maggiore capo e
comunque non anteriormente al 1° ottobre 2017;
b) - d) Omissis.».
 
Art. 8
Disposizioni a regime in materia di graduati e truppa

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 704:
1) al comma 1, la parola «Ministero» e' sostituita dalla seguente: «Ministro»;
2) al comma 1-bis, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Con decreto del Ministro della difesa sono altresi' definite le modalita' di riammissione alle procedure di immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente, a domanda, dei volontari in ferma prefissata quadriennale ovvero in rafferma biennale esclusi dalle predette procedure in quanto sottoposti a procedimento penale, nei casi in cui successivamente sia stata disposta l'archiviazione o il procedimento penale si sia concluso con sentenza irrevocabile che dichiari che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato.»;
b) all'articolo 782, comma 1:
1) le parole «All'atto dell'ammissione» sono sostituite dalle seguenti: «I volontari ammessi»;
2) le parole «i volontari devono» sono sostituite dalle seguenti: «hanno l'obbligo di»;
3) le parole «dalla conseguita specializzazione» sono soppresse;
c) l'articolo 1049 e' abrogato;
d) all'articolo 1307-bis:
1) al comma 1:
1.1) l'alinea e' sostituito dal seguente: «Per l'attribuzione della qualifica speciale sono inseriti in un'aliquota determinata con decreto dirigenziale al 31 dicembre di ogni anno i caporal maggiori capi scelti in possesso dei seguenti requisiti:»;
1.2) alla lettera a), le parole «otto anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni»;
1.3) alla lettera c):
1.3.1) dopo la parola «precedente», sono inserite le seguenti: «alla data di formazione dell'aliquota»;
1.3.2) dopo la parola «equivalente» sono aggiunte le seguenti: «secondo i criteri definiti dalla Direzione generale per il personale militare»;
1.4) alla lettera d), le parole «nell'ultimo biennio» sono sostituite dalle seguenti: «nel biennio precedente alla data di formazione dell'aliquota»;
2) il comma 3 e' abrogato;
3) al comma 4, le parole «al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1»;
4) dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
«4-bis. I caporal maggiori capi scelti esclusi dalle aliquote per mancanza dei requisiti di cui al comma 1, lettere c) e d), sono inseriti nella prima aliquota successiva alla data di maturazione di tali requisiti e la qualifica speciale e' conferita a decorrere dal giorno successivo a tale data.»;
e) all'articolo 1308, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Per i nocchieri di porto di cui al comma 3, lettera d) i relativi periodi possono essere soddisfatti, in tutto o in parte, anche con la permanenza presso uffici territoriali, reparti operativi o componenti specialistiche in incarichi attinenti alla categoria, specialita' e abilitazione di appartenenza.
4-ter. L'eventuale modifica della suddivisione in categorie, specialita' e abilitazioni che comporta il transito di una specialita' ad un'altra categoria, con periodi minimi di imbarco diversi da quelli previsti per la categoria di provenienza, determina l'applicazione, ai fini dell'avanzamento, dei periodi minimi di imbarco piu' favorevoli.»;
f) all'articolo 1309:
1) al comma 1, la parola «specializzazione» e' sostituita dalla seguente «specialita'»;
2) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Per il personale nocchieri di porto le attribuzioni specifiche, oltre che in destinazioni di imbarco, possono essere soddisfatte in tutto o in parte con la permanenza presso uffici territoriali, reparti operativi o componenti specialistiche in incarichi attinenti alla categoria, specialita' e abilitazione di appartenenza.»;
g) all'articolo 1524, comma 2, e' inserito, in fine, il seguente periodo: «Il limite di eta' per il reclutamento degli istruttori dei gruppi sportivi delle Forze armate e' fissato in trentacinque anni.».

Note all'art. 8:
- Si riporta il testo del comma 1 e 1-bis dell'art. 704
del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 704 (Modalita' di reclutamento dei volontari in
servizio permanente). - 1. Al termine della ferma
prefissata quadriennale ovvero di ciascun anno delle
rafferme biennali, i volontari giudicati idonei e utilmente
collocati nella graduatoria annuale di merito sono immessi
nei ruoli dei volontari in servizio permanente con le
modalita' stabilite con decreto del Ministro della difesa.
1-bis. Con decreto del Ministro della difesa sono
altresi' definite le modalita' di riammissione alle
procedure di immissione nei ruoli dei volontari in servizio
permanente, a domanda, dei volontari in ferma prefissata
quadriennale ovvero in rafferma biennale esclusi dalle
predette procedure in quanto sottoposti a procedimento
penale, nei casi in cui successivamente sia stata disposta
l'archiviazione o il procedimento penale si sia concluso
con sentenza irrevocabile che dichiari che il fatto non
sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto
non costituisce reato. La domanda di riammissione deve
essere presentata entro centottanta giorni dalla data in
cui il provvedimento e' divenuto irrevocabile. Resta fermo
il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente
per la permanenza in servizio.
2. Omissis.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 782 del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 782 (Speciali obblighi di servizio per i
volontari). - 1. I volontari ammessi a corsi di
specializzazione di particolare livello tecnico,
individuati con determinazione del Capo di stato maggiore
della difesa, hanno l'obbligo di commutare la ferma o
rafferma assunta in una rafferma decorrente dalla data di
scadenza di quella precedente e avente durata di cinque
anni; tale obbligo permane anche per i volontari che nel
frattempo sono transitati nel servizio permanente.».
- L'art. 1049 del citato decreto legislativo n. 66 del
2010 e' abrogato.
- Si riporta il testo dell'art. 1307-bis del citato
decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 1307-bis (Attribuzione della qualifica speciale
ai caporal maggiori capi scelti e gradi corrispondenti
dell'Esercito italiano, della Marina militare e
dell'Aeronautica militare). - 1. Per l'attribuzione della
qualifica speciale sono inseriti in un'aliquota determinata
con decreto dirigenziale al 31 dicembre di ogni anno i
caporal maggiori capi scelti in possesso dei seguenti
requisiti:
a) cinque anni di anzianita' di grado;
b) omissis;
c) aver riportato nel triennio precedente alla data
di formazione dell'aliquota, in sede di valutazione
caratteristica, la qualifica di almeno «superiore alla
media» o giudizio equivalente secondo i criteri definiti
dalla Direzione generale per il personale militare;
d) non aver riportato nel biennio precedente alla
data di formazione dell'aliquota sanzioni disciplinari piu'
gravi della consegna.
2. Omissis.
3. (Abrogato).
4. Al personale escluso dalle aliquote di cui al
comma 1 per i motivi di cui all'articolo 1051, si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al
capo V del titolo VII, in materia di rinnovazione dei
giudizi di avanzamento.
4-bis. I caporal maggiori capi scelti esclusi dalle
aliquote per mancanza dei requisiti di cui al comma 1,
lettere c) e d), sono inseriti nella prima aliquota
successiva alla data di maturazione di tali requisiti e la
qualifica speciale e' conferita a decorrere dal giorno
successivo a tale data.».
- Si riporta il testo dei commi 1 e 5 dell'art. 1309
del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 1309 (Ulteriori condizioni particolari per
l'avanzamento dei volontari della Marina militare). - 1.
Per la Marina militare e' esentato dal compiere il periodo
minimo di imbarco o di reparto operativo il personale
appartenente alla categoria ovvero alla specialita' dei
musicanti, dei conduttori di automezzi e degli istruttori
marinareschi educatori fisici.
2- 4. Omissis.
5. Per il personale nocchieri di porto le
attribuzioni specifiche, oltre che in destinazioni di
imbarco, possono essere soddisfatte in tutto o in parte con
la permanenza presso uffici territoriali, reparti operativi
o componenti specialistiche in incarichi attinenti alla
categoria, specialita' e abilitazione di appartenenza.».
- Si riporta il testo del comma 2, dell'art. 1524 del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 1524 (Reclutamento e trasferimento ad altri
ruoli). - 1. Omissis.
2. Al personale dei gruppi sportivi si applicano le
disposizioni del presente libro, salvo quanto previsto dal
regolamento. Per particolari discipline sportive indicate
dal bando di concorso, i limiti minimo e massimo di eta'
per il reclutamento degli atleti dei gruppi sportivi delle
Forze armate sono fissati, rispettivamente, in diciassette
e trentacinque anni. Il personale reclutato ai sensi del
presente articolo non puo' essere impiegato in attivita'
operative fino al compimento del diciottesimo anno di eta'.
Il limite di eta' per il reclutamento degli istruttori dei
gruppi sportivi delle Forze armate e' fissato in
trentacinque anni.».
 
Art. 9
Disposizioni transitorie in materia di graduati e truppa

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2204-bis, la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Riammissione alle procedure di immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente dei volontari in ferma prefissata quadriennale ovvero in rafferma biennale esclusi dalle predette procedure negli anni dal 2010 al 2016»;
b) l'articolo 2205 e' abrogato;
c) dopo l'articolo 2207, e' inserito il seguente:
«Art. 2207-bis (Ripartizione transitoria delle dotazioni organiche dei volontari in servizio permanente e dei volontari in ferma prefissata e in rafferma dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare). - 1. Per gli anni dal 2025 al 2028, in deroga all'articolo 798-bis, comma 1, lettera c), e fermo restando quanto previsto dall'articolo 798, comma 2, le dotazioni organiche dei volontari in servizio permanente e dei volontari in ferma prefissata e in rafferma dell'Esercito italiano, della Marina dell'Aeronautica militare sono determinate nelle seguenti unita':
a) per l'anno 2025:
1) 64.230 dell'Esercito italiano, di cui 41.330 in servizio permanente e 22.900 in ferma prefissata;
2) 13.550 della Marina militare, di cui 7.950 in servizio permanente e 5.600 in ferma prefissata;
3) 13.250 dell'Aeronautica militare, di cui 7.050 in servizio permanente e 6.200 in ferma prefissata;
b) per l'anno 2026:
1) 64.230 dell'Esercito italiano, di cui 41.730 in servizio permanente e 22.500 in ferma prefissata;
2) 13.550 della Marina militare, di cui 8.150 in servizio permanente e 5.400 in ferma prefissata;
3) 13.250 dell'Aeronautica militare, di cui 7.250 in servizio permanente e 6.000 in ferma prefissata;
c) per l'anno 2027:
1) 64.230 dell'Esercito italiano, di cui 41.930 in servizio permanente e 22.300 in ferma prefissata;
2) 13.550 della Marina militare, di cui 8.250 in servizio permanente e 5.300 in ferma prefissata;
3) 13.250 dell'Aeronautica militare, di cui 7.350 in servizio permanente e 5.900 in ferma prefissata;
d) per l'anno 2028:
1) 64.230 dell'Esercito italiano, di cui 42.080 in servizio permanente e 22.150 in ferma prefissata;
2) 13.550 della Marina militare, di cui 8.325 in servizio permanente e 5.225 in ferma prefissata;
3) 13.250 dell'Aeronautica militare, di cui 7.425 in servizio permanente e 5.825 in ferma prefissata.»;
d) all'articolo 2255-ter:
1) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Dal 2018 al 31 dicembre 2023, in deroga all'articolo 1307-bis, comma 1, lettera a), i requisiti di anzianita' richiesti per l'inserimento in aliquota per l'attribuzione della qualifica speciale sono rispettivamente:
a) 7 anni per i caporal maggiori capi scelti con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2013;
b) 6 anni per i caporal maggiori capi scelti con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2014;
c) 5 anni per i caporal maggiori capi scelti con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015;
d) 4 anni per i caporal maggiori capi scelti con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016 e per quelli con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017, di cui all'articolo 2255-bis, comma 1, lettere a) e b);
e) 5 anni per i caporal maggiori capi scelti con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017, di cui all'articolo 2255-bis, comma 1, lettere c) e d).»;
2) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Ai caporal maggiori capi scelti esclusi dalle aliquote di cui ai commi 1 e 2 per i motivi di cui all'articolo 1051, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo V del titolo VII, in materia di rinnovazione dei giudizi di avanzamento.
2-ter. I caporal maggiori capi scelti esclusi dalle aliquote di cui ai commi 1 e 2 per mancanza dei requisiti di cui all'articolo 1307-bis, comma 1, lettere c) e d), sono inseriti nella prima aliquota successiva alla data di maturazione di tali requisiti e la qualifica speciale e' conferita a decorrere dal giorno successivo a tale data.
2-quater. Per il conferimento delle qualifiche speciali per il 2020, al 31 dicembre 2020 sono formate quattro distinte aliquote di valutazione, rispettivamente per i caporal maggiori capi scelti e gradi corrispondenti, sotto elencati:
a) con anzianita' nel grado dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013;
b) con anzianita' nel grado dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014;
c) con anzianita' nel grado dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;
d) con anzianita' nel grado dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016.
2-quinquies. Per l'anno 2020, la decorrenza dell'attribuzione della qualifica speciale e' cosi disciplinata:
a) caporal maggiori capi scelti di cui al comma 2-quater, lettera a): il giorno successivo la maturazione dei requisiti previsti;
b) caporal maggiori capi scelti di cui al comma 2-quater, lettera b): il giorno successivo al personale di cui alla lettera a);
c) caporal maggiori capi scelti di cui al comma 2-quater, lettera c): il giorno successivo al personale di cui alla lettera b);
d) caporal maggiori capi scelti di cui al comma 2-quater, lettera d): il giorno successivo al personale di cui alla lettera c).».

Note all'art. 9:

- Si riporta il testo della rubrica dell'art. 2204-bis
del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 2204-bis (Riammissione alle procedure di
immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente
dei volontari in ferma prefissata quadriennale ovvero in
rafferma biennale esclusi dalle predette procedure negli
anni dal 2010 al 2016) - 1. Omissis.».
- L'art. 2205 del citato decreto legislativo n. 66 del
2010 e' abrogato.
- Si riporta il testo dell'art. 2255-ter del citato
decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal
presente decreto
«Art. 2255-ter (Disposizioni transitorie per
l'attribuzione della qualifica speciale ai caporal maggiori
capi scelti e gradi corrispondenti dell'Esercito italiano,
della Marina militare e dell'Aeronautica militare). - 1.
Omissis.
2. Dal 2018 al 31 dicembre 2023, in deroga
all'articolo 1307-bis, comma 1, lettera a), i requisiti di
anzianita' richiesti per l'inserimento in aliquota per
l'attribuzione della qualifica speciale sono
rispettivamente:
a) 7 anni per i caporal maggiori capi scelti con
anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre
2013;
b) 6 anni per i caporal maggiori capi scelti con
anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre
2014;
c) 5 anni per i caporal maggiori capi scelti con
anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre
2015;
d) 4 anni per i caporal maggiori capi scelti con
anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre
2016 e per quelli con anzianita' di grado tra il 1° gennaio
2017 e il 31 dicembre 2017, di cui all'articolo 2255-bis,
comma 1, lettere a) e b);
e) 5 anni per i caporal maggiori capi scelti con
anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre
2017, di cui all'articolo 2255-bis, comma 1, lettere c) e
d).
2-bis. Ai caporal maggiori capi scelti esclusi dalle
aliquote di cui ai commi 1 e 2 per i motivi di cui
all'articolo 1051, si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui al capo V del titolo VII, in materia di
rinnovazione dei giudizi di avanzamento.
2-ter. I caporal maggiori capi scelti esclusi dalle
aliquote di cui ai commi 1 e 2 per mancanza dei requisiti
di cui all'articolo 1307-bis, comma 1, lettere c) e d),
sono inseriti nella prima aliquota successiva alla data di
maturazione di tali requisiti e la qualifica speciale e'
conferita a decorrere dal giorno successivo a tale data.
2-quater. Per il conferimento delle qualifiche
speciali per il 2020, al 31 dicembre 2020 sono formate
quattro distinte aliquote di valutazione, rispettivamente
per i caporal maggiori capi scelti e gradi corrispondenti,
sotto elencati:
a) con anzianita' nel grado dal 1° gennaio 2013 al
31 dicembre 2013;
b) con anzianita' nel grado dal 1° gennaio 2014 al
31 dicembre 2014;
c) con anzianita' nel grado dal 1° gennaio 2015 al
31 dicembre 2015;
d) con anzianita' nel grado dal 1° gennaio 2016 al
31 dicembre 2016.
2-quinquies. Per l'anno 2020, la decorrenza
dell'attribuzione della qualifica speciale e' cosi
disciplinata:
a) caporal maggiori capi scelti di cui al comma
2-quater, lettera a): il giorno successivo la maturazione
dei requisiti previsti;
b) caporal maggiori capi scelti di cui al comma
2-quater, lettera b): il giorno successivo al personale di
cui alla lettera a);
c) caporal maggiori capi scelti di cui al comma
2-quater, lettera c): il giorno successivo al personale di
cui alla lettera b);
d) caporal maggiori capi scelti di cui al comma
2-quater, lettera d): il giorno successivo al personale di
cui alla lettera c).».
 
Art. 10
Trattamento economico e previdenziale
a regime del personale militare

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1792, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Se il volontario in ferma prefissata quadriennale decede senza aver fruito dei turni di riposo di cui al comma 1, ferma restando la corresponsione dell'indennita' di cui al medesimo comma 1, l'attivita' effettuata oltre il normale orario di servizio e' integralmente remunerata a favore degli eredi nella misura pari al compenso per lavoro straordinario previsto per il grado di 1° caporal maggiore e gradi corrispondenti.»;
b) all'articolo 1808:
1) al comma 1, alinea:
1.1) la parola «ovvero» e' soppressa:
1.2) dopo la parola «internazionali,» sono inserite le seguenti: «ovvero per conto delle agenzie di cooperazione internazionale,»;
2) al comma 2, il secondo periodo e' soppresso;
3) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. Il trattamento di cui al comma 1 e' sospeso in caso di particolari indennita' o contributi alle spese connesse alla missione direttamente corrisposti ai singoli dai predetti enti, comandi, organismi e agenzie. In tali situazioni si provvede a integrare quanto erogato dai predetti enti, comandi, organismi e agenzie fino a concorrenza di quanto effettivamente spettante al militare ai sensi del comma 1.»;
c) all'articolo 1809, comma 1:
1) alla lettera e), la parola «contributo» e' sostituita dalla seguente: «maggiorazione»;
2) le lettere f) ed i) sono soppresse;
3) alla lettera h), la parola «indennita'» e' sostituita dalla seguente: «contributo».
2. Al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10:
1) dopo il comma 7, e' inserito il seguente:
«7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2020, l'importo aggiuntivo pensionabile di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 40, e' rideterminato nei seguenti importi mensili lordi, per i gradi e le qualifiche affianco di ciascuna indicati:
a) euro 327,03 per primo luogotenente;
b) euro 301,25 per sergente maggiore capo con qualifica speciale;
c) euro 291,02 per caporal maggiore capo scelto con qualifica speciale.»;
2) dopo il comma 8, e' inserito il seguente:
«8-bis. Ai caporal maggiori capi scelti e gradi corrispondenti con almeno otto anni di permanenza nel grado, che hanno conseguito, nel periodo 1° gennaio 2013-30 settembre 2017, il grado di sergente, e' attribuito, a decorrere dal 1º ottobre 2017, un assegno personale pari alla differenza tra i parametri stipendiali previsti, dalla medesima data, per il caporal maggiore capo scelto qualifica speciale e corrispondenti e per il grado di sergente.»;
3) dopo il comma 9, e' inserito il seguente:
«9-bis. Per il personale che, alla data del 1° gennaio 2018, riveste il grado di capitano e corrispondenti e non ha maturato una anzianita' di tredici anni dal conseguimento della nomina ad ufficiale o della qualifica di aspirante, il compenso per lavoro straordinario e' corrisposto, al compimento della predetta anzianita' e fino all'inquadramento nel livello retributivo superiore, nella misura oraria lorda prevista per il personale di cui all'articolo 1810-bis, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni.»;
b) all'articolo 11:
1) al comma 8:
1.1) all'alinea, le parole «1° gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2017» e le parole «entro il 31 dicembre 2017» sono soppresse;
1.2) dopo la lettera b), e' inserita la seguente:
«b-bis) per sergente maggiore capo e gradi corrispondenti con almeno quattro anni di anzianita' nel grado: euro 400,00;»;
2) al comma 14, lettera c), le parole «commi 6, 7, 8 e 9, 14, comma 8, 16, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «commi 6, 7, 8, 9, 11 e 12, 14, comma 8, 16, comma 1, 17»;
3) dopo il comma 14, e' inserito il seguente:
«14-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2019 sono applicate agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori, qualora non gia' destinatari, le disposizioni di cui agli articoli 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 40 del 2018.»;
4) al comma 15, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui al terzo, quarto e quinto periodo del comma 12-bis dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».
3. Fermi restando i principi generali della concertazione, a decorrere dal 1° gennaio 2020 le misure annue dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, riferite al personale del ruolo volontari in servizio permanente con 17 anni di servizio sono incrementate di euro 270. A decorrere dal 1° gennaio 2025 le misure dell'assegno funzionale di cui al precedente periodo sono ulteriormente incrementate di euro 30.

Note all'art. 10:

- Si riporta il testo dell'art. 1808 del citato decreto
legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 1808 (Indennita' di lungo servizio all'estero).
- 1. Al personale dell'Esercito italiano, della Marina
militare e dell'Aeronautica militare destinato isolatamente
a prestare servizio per un periodo superiore a sei mesi
presso delegazioni o rappresentanze militari nazionali
costituite all'estero, presso enti, comandi od organismi
internazionali, ovvero per conto delle agenzie di
cooperazione internazionale, dai quali non sono corrisposti
stipendi o paghe, competono, oltre allo stipendio e agli
altri assegni a carattere fisso e continuativo previsti per
l'interno:
a) - c) omissis;
2. L'assegno di lungo servizio e l'indennita'
speciale hanno natura accessoria e sono erogati per
compensare disagi e rischi collegati all'impiego, obblighi
di reperibilita' e disponibilita' ad orari disagevoli,
nonche' in sostituzione dei compensi per il lavoro
straordinario.
2-bis. Il trattamento di cui al comma 1 e' sospeso in
caso di particolari indennita' o contributi alle spese
connesse alla missione direttamente corrisposti ai singoli
dai predetti enti, comandi, organismi e agenzie. In tali
situazioni si provvede a integrare quanto erogato dai
predetti enti, comandi, organismi e agenzie fino a
concorrenza di quanto effettivamente spettante al militare
ai sensi del comma 1.
3. - 12. Omissis.».
- Si riporta il testo del comma 1, dell'art. 1809 del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 1809 (Indennita' di servizio all'estero presso
rappresentanze diplomatiche). - 1. Al personale
dell'Esercito italiano, della Marina militare e
dell'Aeronautica militare destinato a prestare servizio
presso le rappresentanze diplomatiche italiane all'estero,
di cui al libro I, titolo III, capo III, sezione IV,
compete, oltre allo stipendio e agli altri assegni a
carattere fisso e continuativo previsti per l'interno, il
seguente trattamento economico previsto dal decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nei
limiti e alle condizioni di quello spettante al personale
del Ministero degli affari esteri in servizio presso le
rappresentanze diplomatiche ove hanno sede gli uffici degli
addetti:
a) - d) omissis;
e) maggiorazione spese per abitazione;
f) (soppressa);
g) provvidenze scolastiche;
h) contributo e rimborso per viaggi di
trasferimento e di servizio comunque e dovunque compiuti;
i) (soppressa);
l) - m) omissis.
2. - 12-bis. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'art. 11 del citato decreto
legislativo n. 94 del 2017, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 11 (Disposizioni di coordinamento, transitorie
e finali). - 1. - 7. Omissis.
8. Al personale in servizio al 31 dicembre 2016 che
secondo la legislazione vigente alla medesima data,
consegue entro il 30 settembre 2017 il grado di caporal
maggiore capo scelto, sergente maggiore capo e primo
maresciallo con qualifica di luogotenente e gradi
corrispondenti, e' corrisposto, in relazione alla diversa
anzianita' nel grado e qualifica, un assegno lordo una
tantum negli importi di seguito stabiliti:
a) - b) omissis;
b-bis) per sergente maggiore capo e gradi
corrispondenti con almeno quattro anni di anzianita' nel
grado: euro 400,00;
c) - e) omissis.
9-13. Omissis.
14. A decorrere dal 1° gennaio 2018 sono applicate
agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori, qualora
non gia' destinatari, le seguenti disposizioni:
a) - b) omissis;
c) articoli 9, 10, 11, commi 6, 7, 8, 9, 11 e 12,
14, comma 8, 16, comma 1, 17 e 18 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52.
L'indennita' di cui all'articolo 9, comma 12, del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 52 del 2009
viene corrisposta agli ufficiali superiori nella misura
mensile lorda pari a euro 325,08.
14-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2019 sono
applicate agli ufficiali generali e agli ufficiali
superiori, qualora non gia' destinatari, le disposizioni di
cui agli articoli 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 40 del 2018.
15. A decorrere dal 2018, il Ministero dell'economia
e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato, effettua un monitoraggio delle spese di
personale delle amministrazioni interessate dal presente
riordino delle carriere. Qualora dal predetto monitoraggio
risulta uno scostamento dell'andamento degli oneri rispetto
agli oneri previsti dal presente provvedimento, alla
copertura finanziaria del maggior onere risultante
dall'attivita' di monitoraggio si provvede, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione
del Consiglio dei ministri, mediante riduzione degli
stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa
delle amministrazioni interessate dal provvedimento, nel
rispetto dei vincoli di spesa derivanti dall'articolo 21,
comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
ivi compresa la riduzione delle facolta' assunzionali delle
amministrazioni interessate. Ai fini dell'adozione del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al
presente comma, si applicano le disposizioni di cui al
terzo, quarto e quinto periodo del comma 12-bis
dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n.196.».
- Il testo dell'art. 8, commi 1 e 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52
(Recepimento del provvedimento di concertazione per le
Forze armate, integrativo del decreto del Presidente della
Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, relativo al
quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico
2006-2007), e' pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 25 maggio 2009, n. 119.
 
Art. 11
Disposizioni di coordinamento, transitorie e finali

1. All'articolo 2262-bis del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole «che non abbiano maturato a tale data un'anzianita' pari a tredici anni di servizio dal conseguimento della nomina ad ufficiale o dalla qualifica di aspirante» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere da tale data»;
b) al comma 8:
1) le parole «, in deroga al comma 3 dell'articolo 1811, e' effettuata alla» sono sostituite dalle seguenti: «e la relativa progressione economica, in deroga agli articoli 1811, comma 3, e 1811-bis, comma 2, decorrono dalla»;
2) dopo le parole «a tenente», sono inserite le seguenti: «o corrispondente, ove piu' favorevole»;
c) dopo il comma 8, sono inseriti i seguenti:
«8-bis. Ai caporal maggiori capi scelti qualifica speciale, ai sergenti maggiori capo qualifica speciale e ai primi luogotenenti e gradi corrispondenti, con anzianita' di qualifica non successiva al 31 dicembre 2019, e' corrisposto un assegno lordo una tantum negli importi di seguito stabiliti:
a) euro 250,00 ai caporal maggiori capi scelti con qualifica speciale e gradi corrispondenti;
b) euro 350,00 ai sergenti maggiori capi con qualifica speciale e corrispondenti;
c) euro 450,00 ai primi luogotenenti.
8-ter. L'assegno di cui al comma 8-bis e' altresi' corrisposto al personale che consegue la qualifica speciale ovvero la qualifica di primo luogotenente nell'anno 2020, negli importi di seguito specificati:
a) euro 250,00 ai caporal maggiori capi scelti e gradi corrispondenti, con decorrenza nel grado non successiva al 31 dicembre 2013;
b) euro 350,00 ai sergenti maggiori capi e corrispondenti con decorrenza nel grado di sergente maggiore non successiva al 31 dicembre 2010;
c) euro 450,00 ai luogotenenti con decorrenza nel grado di primo maresciallo e gradi corrispondenti non successiva al 31 dicembre 2008.
8-quater. Ai sergenti maggiori e gradi corrispondenti promossi al grado di sergente maggiore capo ai sensi dell'articolo 1273, comma 2, lettera b), numeri 1 e 2, vigente anteriormente all'entrata in vigore del presente comma e' corrisposto un assegno una tantum pari a euro 250,00.
8-quinquies. Al personale di cui ai commi 8-bis e 8-ter e' corrisposto un ulteriore assegno lordo una tantum negli importi di seguito stabiliti:
a) al personale di cui alla lettera a), euro 65,00 nell'anno 2020;
b) al personale di cui alla lettera b), euro 80,00 nell'anno 2020;
c) al personale di cui alla lettera c), euro 90,00 nell'anno 2020.».
2. Le risorse di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, sono incrementate di euro 175.297,00 per l'anno 2020, euro 77.137,00 per l'anno 2021, euro 7.480,00 per l'anno 2022, euro 3.296.085,00 per l'anno 2023, euro 1.388.009,00 per l'anno 2024, euro 8.097.222,26 per l'anno 2025, euro 12.630.367,26 per l'anno 2026, euro 2.333.502,26 per l'anno 2027, euro 3.604.957,26 per l'anno 2028, di euro 10.749.971,26 a decorrere dall'anno 2029.
3. Le disponibilita' del fondo di cui all'articolo 1826-bis del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono incrementate di euro 550.905,00 a decorrere dall'anno 2025.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2020, in relazione all'attuazione di quanto previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 15, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, come modificato dall'articolo 10, comma 2, lettera b), numero 4), del presente decreto.

Note all'art. 11:

- Si riporta il testo dell'art. 2262-bis del citato
decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 2262-bis (Disposizioni transitorie e di
coordinamento in tema di riordino). - 1. - 2. Omissis.
3. Agli ufficiali in servizio alla data del 1°
gennaio 2018 e a decorrere da tale data, e' corrisposto un
assegno personale di riordino, di importo lordo mensile
pari a euro 650,00, per tredici mensilita' dal compimento
del tredicesimo anno di servizio dalla nomina ad ufficiale
o dalla qualifica di aspirante fino al conseguimento del
grado di maggiore e gradi corrispondenti. Il predetto
assegno non e' cumulabile con l'assegno funzionale di cui
all'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica. n. 52 del 2009, ma e' cumulabile con l'assegno
funzionale di cui all'articolo 10, comma 11 del decreto
legislativo di cui al comma 1, primo periodo.
4. - 7. Omissis.
8. Agli ufficiali appartenenti ai ruoli del servizio
permanente per i quali e' previsto il diretto conseguimento
del grado di tenente o corrispondente che alla data del 1°
gennaio 2018 rivestono il grado di maggiore e gradi
corrispondenti, o gradi superiori, la determinazione dello
stipendio e la relativa progressione economica, in deroga
agli articoli 1811, comma 3, e 1811-bis, comma 2, decorrono
dalla maturazione del ventitreesimo anno dal conseguimento
della nomina diretta a tenente o corrispondente, ove piu'
favorevole.
8-bis. Ai caporal maggiori capi scelti qualifica
speciale, ai sergenti maggiori capi qualifica speciale e ai
primi luogotenenti e gradi corrispondenti, con anzianita'
di qualifica non successiva al 31 dicembre 2019, e'
corrisposto un assegno lordo una tantum negli importi di
seguito stabiliti:
a) euro 250,00 ai caporal maggiori capi scelti con
qualifica speciale e gradi corrispondenti;
b) euro 350,00 ai sergenti maggiori capi con
qualifica speciale e corrispondenti;
c) euro 450,00 ai primi luogotenenti.
8-ter. L'assegno di cui al comma 8-bis e' altresi'
corrisposto al personale che consegue la qualifica speciale
ovvero la qualifica di primo luogotenente nell'anno 2020,
negli importi di seguito specificati:
a) euro 250,00 ai caporal maggiori capi scelti e
gradi corrispondenti, con decorrenza nel grado non
successiva al 31 dicembre 2013;
b) euro 350,00 ai sergenti maggiori capi e
corrispondenti con decorrenza nel grado di sergente
maggiore non successiva al 31 dicembre 2010;
c) euro 450,00 ai luogotenenti con decorrenza nel
grado di primo maresciallo e gradi corrispondenti non
successiva al 31 dicembre 2008.
8-quater. Ai sergenti maggiori e gradi corrispondenti
promossi al grado di sergente maggiore capo ai sensi
dell'articolo 1273, comma 2, lettera b), numeri 1 e 2,
vigente anteriormente all'entrata in vigore del presente
comma e' corrisposto un assegno una tantum pari a euro
250,00.
8-quinquies. Al personale di cui ai commi 8-bis e
8-ter e' corrisposto un ulteriore assegno lordo una tantum
negli importi di seguito stabiliti:
a) personale di cui alle lettere a) euro 65,00
nell'anno 2020;
b) personale di cui alle lettere b) euro 80,00
nell'anno 2020;
c) personale di cui alle lettere c) euro 90,00
nell'anno 2020.».
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171
(Recepimento del provvedimento di concertazione per il
personale non dirigente delle Forze armate - quadriennio
normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007),
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale del 18 ottobre 2007, n. 243:
«Art. 5 (Fondo per l'efficienza dei servizi
istituzionali). - 1. Sono finalizzate al raggiungimento di
qualificati obiettivi ed a promuovere reali e significativi
miglioramenti dell'efficienza dei servizi istituzionali di
ogni Forza armata e dell'area interforze, nell'ambito delle
rispettive quote di competenza definite con determinazione
del Capo di Stato maggiore della difesa, le risorse
derivanti da:
a) i risparmi di spesa e di gestione nelle misure e
limiti previsti dall'articolo 43, comma 7, della legge 27
dicembre 1997, n. 449;
b) specifiche disposizioni normative che destinano
risparmi per promuovere miglioramenti nell'efficienza dei
servizi;
c) una corrispondente riduzione dal 10 per cento al
20 per cento per il 2008 e dal 10 per cento al 25 per cento
per il 2009 e, per gli anni successivi, una misura che,
compatibilmente con l'attivita' operativa/addestrativa e
salvo comprovate esigenze di impiego, non puo' essere
inferiore al 20 per cento, individuata con apposita
determinazione del Capo di Stato maggiore della difesa, dei
fondi previsti dal comma 9, dell'articolo 9, del decreto
del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163;
d) provvedimenti che dispongono stanziamenti in
relazione a quanto previsto dall'articolo 19, comma 1,
della legge 4 novembre, n. 183, limitatamente alla quota
destinata alle finalita' di cui al presente comma.
2. Alle risorse di cui al comma 1 si aggiunge: a) per
l'anno 2007 l'importo di euro 7.979.000,00; b) a decorrere
dal 31 dicembre 2007 e a valere dal 2008 l'importo di euro
16.358.000,00.
3. Gli importi di cui alle lettere a) e b) del comma
2 non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico
dello Stato. Quelli afferenti all'anno 2007 non hanno
effetto di trascinamento nell'anno successivo.
4. Le risorse assegnate e non utilizzate
nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le
medesime esigenze, nell'anno successivo.
5. Le risorse indicate ai commi 1 e 2 sono utilizzate
per attribuire compensi finalizzati a:
a) fronteggiare particolari situazioni di servizio;
b) incentivare l'impegno del personale nelle
attivita' di funzionamento individuate dai rispettivi
vertici;
c) compensare l'incentivazione della produttivita'
collettiva al fine del miglioramento dei servizi.
6. Con decreto del Ministro della difesa, su proposta
del Capo di Stato maggiore della difesa, sentiti gli organi
di vertice di Forza armata e acquisito il parere delle
rappresentanze militari centrali, ai sensi dell'articolo 15
del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999,
n. 255, sono annualmente determinati i criteri per la
destinazione e l'utilizzazione delle risorse indicate ai
commi 1 e 2, disponibili al 31 dicembre di ciascun anno,
nonche' le modalita' applicative concernenti l'attribuzione
dei compensi previsti dal presente articolo.
7. Le risorse di cui ai commi 1 e 2 non possono
comportare una distribuzione indistinta e generalizzata.
8. Il termine per l'espressione del parere di cui al
comma 3 dell'articolo 15 del decreto del presidente della
Repubblica del 16 marzo 1999, n. 255, e' rideterminato in
30 giorni. ».
- Si riporta il testo dell'art. 1826-bis del citato
decreto legislativo n. 66 del 2010:
«Art. 1826-bis (Fondo). - 1. Al fine di fronteggiare
specifiche esigenze di carattere operativo ovvero di
valorizzare l'attuazione di specifici programmi o
raggiungimento di qualificati obiettivi per gli ufficiali
superiori e gli ufficiali generali e' istituito apposito
fondo per attribuire misure alternative al compenso per
lavoro straordinario nonche' per riconoscere, solo a
maggiori e tenenti colonnelli e gradi corrispondenti,
specifici compensi.
2. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
definiti i criteri per l'attribuzione, le modalita'
applicative e le misure dei compensi introdotti ai sensi
del comma 1.
3. In fase di prima applicazione il fondo di cui al
comma 1 e' alimentato con le risorse derivanti da:
a) riduzione del fondo di cui all'articolo 3 della
legge 29 marzo 2001 n. 86, pari a euro 7 milioni a
decorrere dall'anno 2018;
b) quota parte dei risparmi derivanti dalle misure
di cui all'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della
legge 31 dicembre 2012, n. 244, pari a: euro 8,6 milioni
per l'anno 2018, euro 10,5 milioni per l'anno 2019, euro
9,5 milioni per l'anno 2020, euro 9,9 milioni per l'anno
2021, euro 11,1 milioni per l'anno 2022, euro 10,2 milioni
per l'anno 2023, euro 9,6 milioni per l'anno 2024, euro 9,5
milioni per l'anno 2025, euro 9,5 milioni a decorrere
dall'anno 2026.
4. Le disponibilita' del fondo possono essere
altresi' integrate con eventuali risorse aggiuntive
derivanti dai provvedimenti annuali di adeguamento
economico per il personale non contrattualizzato nonche'
dai provvedimenti che prevedono la destinazione in favore
del personale di quote di risparmio o economie di gestione.
».
- Si riporta il testo del comma 15, dell'art. 11 del
citato decreto legislativo n. 94 del 2017:
«Art. 11 (Disposizioni di coordinamento, transitorie
e finali). - 1. - 14. Omissis.
15. A decorrere dal 2018, il Ministero dell'economia
e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato, effettua un monitoraggio delle spese di
personale delle amministrazioni interessate dal presente
riordino delle carriere. Qualora dal predetto monitoraggio
risulta uno scostamento dell'andamento degli oneri rispetto
agli oneri previsti dal presente provvedimento, alla
copertura finanziaria del maggior onere risultante
dall'attivita' di monitoraggio si provvede, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione
del Consiglio dei ministri, mediante riduzione degli
stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa
delle amministrazioni interessate dal provvedimento, nel
rispetto dei vincoli di spesa derivanti dall'articolo 21,
comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
ivi compresa la riduzione delle facolta' assunzionali delle
amministrazioni interessate.».
 
Art. 12
Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente decreto, valutati in euro 10.806.676 per l'anno 2019, a euro 51.178.957 per l'anno 2020, a euro 66.730.488 per l'anno 2021, a euro 67.138.422 per l'anno 2022, a euro 66.886.675 per l'anno 2023, a euro 62.890.363 per l'anno 2024, a euro 57.658.882 per l'anno 2025, a euro 61.650.883 per l'anno 2026, a euro 58.675.371 per l'anno 2027, a euro 56.013.508 per l'anno 2028 e a euro 54.912.770 a decorrere dall'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132.
2. Gli oneri indiretti inclusi negli importi indicati al comma 1, definiti ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ammontano a euro 916.042 a decorrere dall'anno 2020.
3. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, le somme di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, iscritte nel conto dei residui possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 27 dicembre 2019

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri

Dadone, Ministro per la pubblica
amministrazione

>Gualtieri, Ministro dell'economia
e delle finanze

Guerini, Ministro della difesa

Lamorgese, Ministro dell'interno

Bonafede, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Note all'art. 12:

- Per il testo dell'art. 35 del citato decreto-legge n.
113 del 2018, vedasi nelle note alle premesse.