Gazzetta n. 24 del 30 gennaio 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 10 gennaio 2020
Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Studio chimico associato De Giorgio, in Cavallino, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.


IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
della direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare e dell'ippica

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Vista la direttiva direttoriale 2018 della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica del 27 marzo 2018, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;
Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;
Visto l'art. 16, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11 del sopra citato regolamento (UE) n. 1151/2012;
Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;
Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;
Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;
Visto il decreto dell'11 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 47 del 26 febbraio 2016, con il quale il laboratorio Studio chimico associato dei dottori Fernando De Giorgio, Maria Immacolata Coppola e Valentina De Giorgio, ubicato in Cavallino (Lecce), via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 17, e' stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo;
Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 30 dicembre 2019, con la quale e' stata comunicata anche la variazione della denominazione del laboratorio in Studio chimico associato De Giorgio;
Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto c) della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 14 novembre 2019 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualita', in conformita' alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;
Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 Accredia - L'Ente italiano di accreditamento e' stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attivita' di accreditamento e vigilanza del mercato;
Ritenuti sussistenti i requisiti e le condizioni concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1

Il laboratorio Studio chimico associato De Giorgio, ubicato in Cavallino (Lecce), via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 17, e' autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.
 
Allegato

===================================================================== | | Norma / | | Denominazione della prova | metodo | +=======================================================+===========+ | |EEC Reg. No| | |2568/1991 | | |Annex V + | | |EU Reg. No | |24-metilen-colesterolo/ 24-methylen-cholesterol, |1348/2013 +| |Beta-sitosterolo/Beta-sitosterol, |EU Reg. | |Brassicasterolo/Brassicasterol, |No1833/2015| |Campestanolo/Campestanol, Campesterolo/Campesterol, |Annex II, | |Clerosterolo/Clerosterol, Colesterolo/Cholesterol, |Reg. CEE | |Delta5-23-stigmastadienolo/Delta5-23-stigmastadienol, |2568/1991 | |Delta5-24-stigmastadienolo/ Delta5-24-stigmastadienol, |allegato V | |Delta5-avenasterolo/ Delta5-avenasterol, |+ Reg. UE | |Delta7-avenasterolo/Delta7-avenasterol, |1348/2013 | |Delta7-campesterolo/ Delta7-campesterol, |allegato IV| |Delta7-stigmastenolo/ Delta7-stigmastenol, |+ Reg. UE | |Eritrodiolo/Erythrodiol, Sitostanolo/Sitostanol, |1833/2015 | |Stigmasterolo/Stigmasterol, Uvaolo/Uvaol |allegato II| +-------------------------------------------------------+-----------+ | |Reg. CEE | | |2568/1991 | | |allegato II| | |+ Reg. UE | | |1227/2016 | |Acidi grassi liberi/Free fatty acids |allegato I | +-------------------------------------------------------+-----------+ |Acido alfa-linolenico (omega-3) (C18:3)/Alpha-linolenic| | |acid (omega-3) (C18:3), Acido arachico | | |(C20:0)/Arachidic acid (C20:0), Acido beenico | | |(C22:0)/Behenic acid (C22:0), Acido eicosenoico | | |(C20:1)/Eicosenoic acid (C20:1), Acido eptadecanoico | | |(C17:0)/Heptadecanoic acid (C17:0), Acido eptadecenoico| | |(C17:1)/Heptadecenoic acid (C17:1), Acido lignocerico | | |(C24:0)/Lignoceric acid (C24:0), Acido linoleico | | |(omega-6) (C18:2)/Linoleic acid (omega-6) (C18:2), | | |Acido miristico (C14:0)/Myristic acid (C14:0), Acido | | |oleico (C18:1)/Oleic acid (C 18:1), Acido palmitico | | |(C16:0)/Palmitic acid (C16:0), Acido palmitoleico |Reg. CEE | |(C16:1)/Palmitoleic acid (C16:1), Acido stearico |2568/1991 | |(C18:0)/Stearic acid (C18:0), Acido trans-linoleico |allegato X | |(C18:2)/Trans-linoleic acid (C18:2), Acido |+ Reg. UE | |trans-linolenico (C18:3)/Trans-linolenic acid (C18:3), |1833/2015 | |Acido trans-oleico (C18:1)/Trans-oleic acid (C18:1) |allegato IV| +-------------------------------------------------------+-----------+ | |Reg. CEE | | |2568/1991 | | |allegato XX| |Esteri etilici acidi grassi/Fatty acids ethyl esters, |+ Reg. UE | |Esteri metilici acidi grassi (FAME)/Fatty acids methyl |61/2011 | |esters (FAME) |allegato II| +-------------------------------------------------------+-----------+ | |Reg. CEE | | |2568/1991 | | |allegato | | |III + Reg. | | |UE | | |1784/2016 | |Indice di perossidi/Peroxide index |allegato | +-------------------------------------------------------+-----------+ | |Reg. CEE | | |2568/1991 | | |11 allegato| | |IX + Reg. | | |UE | | |1833/2015 | |Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto/UV |allegato | |spectrophotometric analysis |III | +-------------------------------------------------------+-----------+

 
Art. 2

L'autorizzazione ha validita' fino al 17 novembre 2023, data di scadenza dell'accreditamento.
 
Art. 3

L'autorizzazione e' automaticamente revocata qualora il laboratorio Studio chimico associato De Giorgio perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualita', in conformita' alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da Accredia - L'Ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attivita' di accreditamento e vigilanza del mercato.
 
Art. 4

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo e' accreditato.
2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.
3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, e' necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.
4. L'amministrazione si riserva la facolta' di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sara' revocata in qualsiasi momento.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 gennaio 2020

Il dirigente: Polizzi