Gazzetta n. 22 del 28 gennaio 2020 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 novembre 2019
Revisione delle reti stradali relative alle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Toscana e Veneto.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, recante nuovo codice della strada;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della citata legge 15 marzo del 1997, n. 59, e in particolare, l'art. 98 recante funzioni mantenute allo Stato, l'art. 99 recante funzioni conferite alle regioni e agli enti locali e l'art. 101 recante trasferimento delle strade non comprese nella rete autostradale e stradale nazionale;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, e successive modificazioni, recante individuazione della rete autostradale e stradale nazionale, a norma dell'art. 98, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed in particolare l'art. 1-bis, comma 1, nel quale e' previsto che alle modifiche della rete autostradale e stradale di interesse nazionale esistente, individuata ai sensi del medesimo decreto, si provvede, su iniziativa dello Stato o delle regioni interessate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'art. 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia;
Visto altresi', l'art. 1-bis, comma 2, del citato decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, nel quale e' previsto che le modifiche di cui al comma 1 del medesimo articolo consistono nel trasferimento tra Stato e regioni e nella conseguente riclassificazione di intere strade o di singoli tronchi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2000, recante individuazione e trasferimento, ai sensi dell'art. 101, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, delle strade non comprese nella rete stradale e autostradale nazionale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 ottobre 2000, recante individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni ed agli enti locali per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui agli articoli 99 e 101 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di viabilita';
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 novembre 2000, recante criteri di ripartizione e la ripartizione tra le regioni e gli enti locali delle risorse finanziarie, umane e strumentali per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di viabilita';
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 2000 relativi al trasferimento alle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte, Toscana e Veneto e agli enti locali delle regioni medesime recanti il trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 21 settembre 2001, 23 novembre 2004, 21 giugno 2005, 2 febbraio 2006, 16 dicembre 2008, 8 luglio 2010, 13 giugno 2017 e 20 febbraio 2018, con i quali sono state modificate sia le tabelle di individuazione della rete autostradale e stradale di interesse nazionale di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, che le tabelle delle strade non comprese nella rete stradale e autostradale nazionale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2000;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 2 febbraio 2006, 14 febbraio 2007 e 5 novembre 2010, con cui sono state rideterminate le risorse da attribuire, rispettivamente, dallo Stato alle Regioni Abruzzo, Campania, Liguria, Marche, Puglia e Umbria a seguito delle modifiche intervenute nella classificazione della rete stradale di interesse nazionale e di quella di interesse regionale a seguito dell'emanazione dei sopracitati decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 23 novembre 2004, 21 giugno 2005, 2 febbraio 2006 e 16 dicembre 2008;
Viste le note prot. n. 245 del 13 gennaio 2017 e n. 3187 dell'8 marzo 2019, con le quali la Direzione generale per le strade e autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha richiesto al Consiglio superiore dei lavori pubblici il parere di cui all'art. 1-bis, comma 1, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461;
Vista la nota del Ministero delle infrastrutture e trasporti prot. n. 37090 del 5 novembre 2018, concernente la revisione della rete stradale di interesse nazionale, che prevede la riclassificazione di strade ex statali e provinciali e la contemporanea declassificazione di strade da trasferire alle regioni, ricadenti nelle Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Toscana e Veneto;
Visto il parere favorevole della Citta' Metropolitana di Venezia sull'intesa in Conferenza unificata nella seduta 15 novembre 2018 in merito alla proposta di revisione della rete stradale di interesse nazionale e regionale ricadente nelle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Toscana e Veneto;
Considerata l'esigenza di procedere ad una revisione complessiva della rete stradale di interesse nazionale, che, sulla base di quanto rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, individui quale parte della rete nazionale gestita da Anas S.p.a. debba essere trasferita alle Regioni;
Visti i pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 5/2017 e n. 19/2019, resi rispettivamente nelle adunanze del 31 marzo 2017 e del 18 aprile 2019;
Acquisita l'intesa in Conferenza unificata nella seduta del 15 novembre 2018, rep. atti n. 121/CU;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Decreta:

Art. 1

1. Le tabelle di individuazione della rete stradale di interesse nazionale relative alle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Toscana e Veneto allegate al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, sono sostituite da quelle di cui agli allegati A, B, C e D al presente decreto.
2. Le tabelle di individuazione della rete stradale d'interesse regionale relativa alle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Toscana e Veneto, allegate al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2000, come modificate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 settembre 2001 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2018 sono sostituite da quella di cui agli allegati E, F, G e H al presente decreto.
3. Le integrazioni alle tabelle di individuazione della rete stradale di interesse nazionale, di cui al comma 1 e le integrazioni alle tabelle di individuazione della rete stradale di interesse regionale, di cui al comma 2, sono evidenziate nelle tabelle 1.a, 1.b; 2.a; 3.a; 4.a, 4.b; allegate al presente decreto.
4. Ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, restano di proprieta' dei comuni i tratti delle strade aventi le caratteristiche di cui all'art. 2, comma 2, lettera d), e) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, che attraversano i centri abitati con popolazione superiore ai diecimila abitanti.
5. Eventuali rettifiche ai dati contenuti nelle tabelle allegate al presente decreto possono essere apportate d'intesa fra le amministrazioni interessate, in sede di redazione e sottoscrizione dei verbali di consegna previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2000. A completamento delle operazioni di consegna il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede, a seguito della trasmissione da parte dell'Anas S.p.a. dei relativi verbali unitamente alle tabelle aggiornate, alla ricognizione delle rettifiche eventualmente resesi necessarie e, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, si provvede alla ripubblicazione delle tabelle.
 

Tabella A
Individuazione della rete stradale di interesse nazionale

Regione Emilia Romagna

Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella B
Individuazione della rete stradale di interesse nazionale

Regione Lombardia

Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella C
Individuazione della rete stradale di interesse nazionale

Regione Toscana

Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella D
Individuazione della rete stradale di interesse nazionale

Regione Veneto

Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella E
Individuazione della rete stradale di interesse regionale

Regione Emilia Romagna

Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella F
Individuazione della rete stradale di interesse regionale

Regione Lombardia

Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella G
Individuazione della rete stradale di interesse regionale

Regione Toscana

Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella H
Individuazione della rete stradale di interesse regionale

Regione Veneto

Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella 1.a
REGIONE EMILIA ROMAGNA - STRADE DA RICLASSIFICARE

Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella 1.b
REGIONE EMILIA ROMAGNA - STRADE STATALI DA TRASFERIRE

Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella 2.a
REGIONE LOMBARDIA - STRADE DA RICLASSIFICARE

Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella 3.a
REGIONE TOSCANA - STRADE DA RICLASSIFICARE

Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella 4.a
REGIONE VENETO - STRADE DA RICLASSIFICARE

Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella 4.b
REGIONE VENETO - STRADE STATALI DA TRASFERIRE

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

1. Per l'esercizio delle funzioni conferite con il presente decreto si provvede con i criteri e modalita' delineati dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 ottobre 2000 recante individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni ed agli enti locali per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui agli articoli 99 e 101 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di viabilita'.
 
Art. 3

1. L'operativita' del trasferimento per i tratti di strade riclassificati e' subordinata alla redazione e sottoscrizione dei verbali di consegna.
 
Art. 4

1. Ferma restando l'attuazione del trasferimento delle strade di cui all'art. 1, commi 1 e 2, resta di competenza della stazione appaltante l'ultimazione dei lavori per i quali alla data di pubblicazione del presente provvedimento, sia stato pubblicato il bando di gara per la realizzazione ovvero lavori per i quali, entro il 31 ottobre 2018, sia stata definita la progettazione e autorizzata la pubblicazione del bando di gara. Resta altresi' di competenza ed a carico della medesima stazione appaltante il contenzioso instaurato per fatti ed atti antecedenti alla scadenza di cui sopra, relativamente ai beni trasferiti.
 
Art. 5

1. Come stabilito dall'Allegato B «Prestazione dei servizi e corrispettivi», capitolo V, punto a) «Modalita' di riconoscimento delle risorse/ corrispettivo», del contratto di programma 2016-2020, in funzione dell'incremento della rete stradale di interesse nazionale che verra' gestita dalla societa' concessionaria Anas S.p.a., conseguente ai trasferimenti delle strade di cui al presente decreto, l'importo del corrispettivo previsto dal citato contratto di programma 2016-2020 verra' adeguato ai sensi dell'art 6, commi 6 e 7 del contratto stesso, la cui definizione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti verra' operata sulla base della quantificazione dei costi incrementali sostenuti dalla Societa' concessionaria sulla base della contabilita' analitica.

Roma, 21 novembre 2019

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Conte Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
De Micheli

Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 2019 Ufficio controllo atti Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 2424