Gazzetta n. 16 del 21 gennaio 2020 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 dicembre 2019, n. 169
Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance.


IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 9 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e, in particolare, l'articolo 17;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e, in particolare, gli articoli 52, 53 e 54;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante codice dei contratti pubblici;
Vista la legge 14 novembre 2016, n. 220, recante disciplina del cinema e dell'audiovisivo;
Vista la legge 22 novembre 2017, n. 175, recante disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia;
Visto il decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 203, recante riforma delle disposizioni legislative in materia di tutela dei minori nel settore cinematografico e audiovisivo, a norma dell'articolo 33 della legge 14 novembre 2016, n. 220;
Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita', e, in particolare, gli articoli 1 e 4-bis;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, recante rideterminazione delle dotazioni organiche del personale di alcuni Ministeri, enti pubblici non economici ed enti di ricerca, in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 aprile 2013, n. 87, e in particolare la Tabella 8, concernente la dotazione organica complessiva del personale del Ministero per i beni e le attivita' culturali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, recante regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
Visto il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo, e, in particolare, l'articolo 22, comma 7;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 dicembre 2018, n. 288, recante individuazione e definizione della disciplina per il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 76, recante regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nonche' per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate, in materia di qualifiche dei dirigenti e di tabella delle retribuzioni del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per la continuita' delle funzioni dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;
Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo 23 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 marzo 2015, n. 57, recante organizzazione e funzionamento dei musei statali;
Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo 23 gennaio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 marzo 2016, n. 59, recante riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo 9 aprile 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 giugno 2016, n. 149, recante disposizioni in materia di aree e parchi archeologici e istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale ai sensi dell'articolo 6 del decreto ministeriale 23 gennaio 2016;
Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo 24 ottobre 2016, recante riorganizzazione temporanea degli uffici periferici del Ministero nelle aree colpite dall'evento sismico del 24 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 54, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, registrato dalla Corte dei conti in data 10 novembre 2016 al foglio n. 4127 e pubblicato, con repertorio n. 483, sul sito istituzionale del Ministero per i beni e le attivita' culturali;
Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo 12 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 marzo 2017, n. 58, recante adeguamento delle soprintendenze speciali agli standard internazionali in materia di musei e luoghi della cultura, ai sensi dell'articolo 1, comma 432, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e dell'articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
Considerato che l'organizzazione ministeriale proposta risulta coerente con i compiti e le funzioni attribuite al Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo dalla normativa di settore vigente e che tale organizzazione rispetta i contingenti di organico delle qualifiche dirigenziali di livello generale e di livello non generale;
Ritenuto, pertanto, per le suddette motivazioni, nonche' per ragioni di speditezza e celerita', di non avvalersi della facolta' di richiedere il parere del Consiglio di Stato;
Informate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Sentito il Consiglio superiore Beni culturali e paesaggistici nelle riunioni del 4 novembre 2019 e del 2 dicembre 2019;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 dicembre 2019;
Sulla proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1
Funzioni

1. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo provvede alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale e alla promozione delle attivita' culturali, nonche' alle funzioni attribuite allo Stato in materia di beni culturali e paesaggistici, spettacolo, cinema, audiovisivo e turismo, secondo la legislazione vigente.

N O T E

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente in materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- Si riporta il testo dell'art. 9 della Costituzione:
«Art. 9.
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la
ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico
della Nazione.»
- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12
settembre 1988, n. 214, S.O.:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi,
nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con
i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale
generale, centrali e periferici, mediante diversificazione
tra strutture con funzioni finali e con funzioni
strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e
secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza
delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1
del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.»
- La legge 14 gennaio 1994, n. 20, e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 1994, n. 10;
- Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 1998, n.
250;
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1999, n. 193;
- Si riporta il testo degli articoli 52, 53 e 54 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O.:
«Art. 52 (Attribuzioni). - 1. Il ministero per i beni e
le attivita' culturali esercita, anche in base alle norme
del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e del
testo unico approvato con decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490, le attribuzioni spettanti allo Stato in
materia di beni culturali e ambientali, spettacolo e sport,
eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto,
ad altri ministeri o ad agenzie, e fatte in ogni caso
salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma
2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo
1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente
legislazione alle regioni ed agli enti locali.
2. Al ministero sono altresi' trasferite, con le
inerenti risorse, le funzioni esercitate dal dipartimento
per l'informazione e l'editoria, istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri, in materia di
diritto d'autore e disciplina della proprieta' letteraria e
promozione delle attivita' culturali.
Art. 53 (Aree funzionali). - 1. Il ministero, in
particolare, svolge le funzioni di spettanza statale in
materia di tutela, gestione e valorizzazione dei beni
culturali e dei beni ambientali; promozione delle attivita'
culturali; promozione dello spettacolo (attivita' teatrali,
musicali, cinematografiche, di danza, circensi, dello
spettacolo viaggiante), anche tramite la promozione delle
produzioni cinematografiche, radiotelevisive e
multimediali; promozione del libro e sviluppo dei servizi
bibliografici e bibliotecari nazionali; promozione della
cultura urbanistica e architettonica e partecipazione alla
progettazione di opere destinate ad attivita' culturali;
studio, ricerca, innovazione ed alta formazione nelle
materie di competenza, anche mediante sostegno
all'attivita' degli istituti culturali; vigilanza sul CONI
e sull'Istituto del credito sportivo.
Art. 54 (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola in
uffici dirigenziali generali centrali e periferici,
coordinati da un segretario generale, e in non piu' di due
uffici dirigenziali generali presso il Gabinetto del
Ministro. Il numero degli uffici dirigenziali generali,
incluso il segretario generale, non puo' essere superiore a
venticinque.
2. L'individuazione e l'ordinamento degli uffici del
Ministero sono stabiliti ai sensi dell'art. 4.
2-bis. A seguito del verificarsi di eventi calamitosi
di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 24
febbraio 1992, n. 225, per i quali sia vigente o sia stato
deliberato nei dieci anni antecedenti lo stato d'emergenza,
il Ministro, con proprio decreto, puo', in via temporanea e
comunque per un periodo non superiore a cinque anni,
riorganizzare gli uffici del Ministero esistenti nelle aree
colpite dall'evento calamitoso, ferma rimanendo la
dotazione organica complessiva e senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.»
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106,
S.O.;
- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n.
45, S.O.;
- Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 2009, n.
254, S.O.;
- Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2013, n. 80;
- Il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2014, n. 125 e
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014,
n. 106, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 luglio 2014,
n. 175;
- Il decreto legislativo 18 aprile 2019, n. 50 e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 aprile 2016, n.
91 (supplemento ordinario n. 10);
- La legge 14 novembre 2016, n. 220, e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 26 novembre 2016, n. 277;
- La legge 22 novembre 2017, n. 175, e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 12 dicembre 2017, n. 289;
- Il decreto legislativo7 dicembre 2017, n. 203 recante
riforma delle disposizioni legislative in materia di tutela
dei minori nel settore cinematografico e audiovisivo, a
norma dell'art. 33 della legge 14 novembre 2016, n. 220, e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2017,
n. 301;
- Si riporta il testo degli articoli 1 e 4-bis del
decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86 convertito, con
modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 4 agosto 2018, n. 188:
«Art. 1 (Trasferimento al Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali delle funzioni esercitate
dal Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo in materia di turismo e conseguenti modifiche sugli
enti vigilati). - 1. Al Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali sono trasferite le funzioni
esercitate dal Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo in materia di turismo. Al medesimo
Ministero sono altresi' trasferite, con decorrenza dal 1°
gennaio 2019, le risorse umane, strumentali e finanziarie,
compresa la gestione residui, della Direzione generale
turismo del Ministero dei beni e delle attivita' culturali
e del turismo nonche' quelle comunque destinate
all'esercizio delle funzioni oggetto del trasferimento.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, la
Direzione generale turismo del Ministero dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo e' soppressa a decorrere
dal 1° gennaio 2019 e i relativi posti funzione di un
dirigente di livello generale e di due dirigenti di livello
non generale sono trasferiti al Dipartimento del turismo,
che e' istituito presso il Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali. Al fine di assicurare
l'invarianza finanziaria, i maggiori oneri derivanti per il
posto funzione di Capo del Dipartimento del turismo sono
compensati dalla soppressione di un numero di posti di
funzione dirigenziale di livello non generale equivalente
sul piano finanziario. La dotazione organica dirigenziale
del Ministero delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo e' rideterminata nel numero massimo
di tredici posizioni di livello generale e di sessantuno
posizioni di livello non generale senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
3. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 2, comma 1, il numero 7) e' sostituito dal
seguente: «7) Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo;» e il numero 12) e'
sostituito dal seguente: «12) Ministero per i beni e le
attivita' culturali;»;
b) all'art. 27, comma 3, le parole: «del Dipartimento
del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri», sono soppresse;
c) all'art. 28, comma 1, lettera a), le parole: «;
promozione delle iniziative nazionali e internazionali in
materia di turismo» sono soppresse;
d) all'art. 33, comma 3, dopo la lettera b) e' aggiunta
la seguente: «b-bis) turismo: svolgimento di funzioni e
compiti in materia di turismo, cura della programmazione,
del coordinamento e della promozione delle politiche
turistiche nazionali, dei rapporti con le Regioni e dei
progetti di sviluppo del settore turistico, delle relazioni
con l'Unione europea e internazionali in materia di
turismo, fatte salve le competenze del Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, e dei
rapporti con le associazioni di categoria e le imprese
turistiche.»;
e) all'art. 34, comma 1, la parola: «due» e' sostituita
dalla seguente: «quattro».
4. La denominazione: «Ministero delle politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo» sostituisce,
ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione:
«Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali».
5. La denominazione: «Ministero per i beni e le
attivita' culturali» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque
presente, la denominazione: «Ministero dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo».
6. Restano attribuite al Ministero per i beni e le
attivita' culturali le competenze gia' previste dalle norme
vigenti relative alla «Scuola dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo», di cui all'art. 5, comma 1-ter,
del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, nonche'
le risorse necessarie al funzionamento della medesima
Scuola. Quest'ultima e' ridenominata «Scuola dei beni e
delle attivita' culturali» e le sue attivita' sono riferite
ai settori di competenza del Ministero per i beni e le
attivita' culturali. Entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono apportate le conseguenti modificazioni allo
statuto della Scuola.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la
pubblica amministrazione e il Ministro per i beni e le
attivita' culturali, da adottare entro quarantacinque
giorni dalla data di conversione in legge del presente
decreto, si provvede alla puntuale individuazione delle
risorse umane, strumentali e finanziarie ai sensi del comma
1, e alla definizione della disciplina per il trasferimento
delle medesime risorse. Le risorse umane includono il
personale di ruolo nonche' il personale a tempo determinato
con incarico dirigenziale ai sensi dell'art. 19, comma 6,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro i
limiti del contratto in essere, che risulta assegnato alla
Direzione generale Turismo alla data del 1° giugno 2018.
Dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo, cessano
gli effetti dei progetti in corso e delle convenzioni
stipulate o rinnovate dalla Direzione generale turismo del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo con la societa' in house ALES. Al personale non
dirigenziale trasferito si applica il trattamento
economico, compreso quello accessorio, previsto
nell'amministrazione di destinazione e continua ad essere
corrisposto, ove riconosciuto, l'assegno ad personam
riassorbibile secondo i criteri e le modalita' gia'
previsti dalla normativa vigente. La revoca
dell'assegnazione temporanea presso altre amministrazioni
del personale trasferito, gia' in posizione di comando,
rientra nella competenza del Ministero delle politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo. E'
riconosciuto il diritto di opzione del personale di ruolo a
tempo indeterminato, da esercitare entro quindici giorni
dalla adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui al presente comma. Le facolta' assunzionali
del Ministero per i beni e le attivita' culturali sono
ridotte per un importo corrispondente all'onere per le
retribuzioni complessive del personale non transitato. Al
contempo, le facolta' assunzionali del Ministero delle
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo sono
incrementate per un importo corrispondente all'onere per le
retribuzioni complessive del personale non transitato.
All'esito del trasferimento del personale interessato, il
Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e
del turismo, provvede all'esercizio delle funzioni di cui
al comma 1 nell'ambito delle risorse umane disponibili a
legislazione vigente.
8. Al fine di mantenere inalterato il numero massimo di
venticinque uffici dirigenziali di livello generale del
Ministero per i beni e le attivita' culturali, ai sensi
dell'art. 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, la dotazione organica del Ministero per i beni e le
attivita' culturali, ridotta per effetto delle disposizioni
di cui ai commi 1 e 2, e' incrementata di un posto di
funzione dirigenziale di livello generale, i cui maggiori
oneri, al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, sono
compensati dalla soppressione di un numero di posti di
funzione dirigenziale di livello non generale equivalente
sul piano finanziario. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'art. 4-bis,
sono adeguate le dotazioni organiche e le strutture
organizzative del Ministero per i beni e le attivita'
culturali, sulla base delle disposizioni di cui al presente
articolo.
9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, adottato ai sensi dell'art. 4-bis, sono adeguate
le dotazioni organiche e le strutture organizzative del
Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e
del turismo, sulla base delle disposizioni di cui al
presente articolo.
10. Fino alla data del 31 dicembre 2018, il Ministero
delle politiche agricole alimentari, forestali e del
turismo, si avvale delle competenti strutture e dotazioni
organiche del Ministero per i beni e le attivita'
culturali. Con la legge di bilancio per l'anno 2019 e per
il triennio 2019-2021, le risorse finanziarie di cui al
comma 1, individuate ai sensi del comma 7, sono trasferite
ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del
Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e
del turismo.
11. All'art. 16 del decreto-legge 31 maggio 2014, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio
2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Ministro dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo», ovunque ricorrano, sono
sostituite dalle seguenti: «Ministro delle politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo»;
b) le parole: «Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo», ovunque ricorrano, sono
sostituite dalle seguenti: «Ministero delle politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo».
12. L'art. 4 della legge 26 gennaio 1963, n. 91, e'
abrogato.
13. Nelle leggi 26 gennaio 1963, n. 91, e 2 gennaio
1989, n. 6:
a) le parole: «Ministro per il turismo e lo
spettacolo», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle
seguenti: «Ministro delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo»;
b) le parole: «Ministero per il turismo e lo
spettacolo», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle
seguenti: «Ministero delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo».
14. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, lo
statuto dell'ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo e'
modificato, al fine di prevedere la vigilanza da parte del
Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e
del turismo.
15. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.»
«Art. 4-bis (Procedure per il riordino
dell'organizzazione dei Ministeri). - 1. Al fine di
semplificare ed accelerare il riordino dell'organizzazione
dei Ministeri, anche con riferimento agli adeguamenti
conseguenti alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2
del presente decreto, a decorrere dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto e
fino al 30 giugno 2019, i regolamenti di organizzazione dei
Ministeri, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta
collaborazione, possono essere adottati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro competente, di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri.
I decreti previsti dal presente articolo sono soggetti al
controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti
ai sensi dell'art. 3, commi da 1 a 3, della legge 14
gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del
Consiglio dei ministri ha facolta' di richiedere il parere
del Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia
di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per
il Ministero interessato, il regolamento di organizzazione
vigente.»
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
22 gennaio 2013 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13
aprile 2013, n. 87;
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
29 agosto 2014, n. 171, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 25 novembre 2014, n. 274;
- Il decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 24 aprile 2017, n. 95 (S.O. n.
20) e convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno
2017, n. 96, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23
giugno 2017, n. 144 (S.O. n. 31);
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
19 giugno 2019, n. 76, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 7 agosto 2019, n. 184;
- Il decreto legge 21 settembre 2019, n. 104 e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 settembre 2019,
n. 222 e convertito con modificazioni dalla legge 18
novembre 2019, n. 132, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 20 novembre 2019, n. 272;
 
Allegato

Tabella A
(Prevista dall'articolo 48, comma 1)
DOTAZIONE ORGANICA
DIRIGENZA
Dirigenti di prima fascia 27 Dirigenti di seconda fascia 192* Totale dirigenti 219 * di cui n. 1 presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro
Tabella B
(Prevista dall'articolo 48, comma 1)
DOTAZIONE ORGANICA
AREE
AREA Dotazione organica III 5.427 II 12.871 I 700 Totale 18.998

 
Art. 2
Organizzazione

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance.
 
Art. 3
Ministro e Sottosegretari di Stato

1. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, di seguito denominato: «Ministro», e' l'organo di direzione politica del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, di seguito denominato: «Ministero», ed esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ai sensi degli articoli 4, comma 1, e 14, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. I Sottosegretari di Stato svolgono le funzioni e i compiti a loro espressamente delegati dal Ministro con proprio decreto.

Note all'art. 3:
- Si riporta il testo degli articoli 4, comma 1, e 14,
comma 1, del citato d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 4 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e
responsabilita'). -
1. Gli organi di governo esercitano le funzioni di
indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi
ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti
rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano
la rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa
e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi
spettano, in particolare:
a) le decisioni in materia di atti normativi e
l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed
applicativo;
b) la definizione di obiettivi, priorita', piani,
programmi e direttive generali per l'azione amministrativa
e per la gestione;
c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed
economico-finanziarie da destinare alle diverse finalita' e
la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale
generale;
d) la definizione dei criteri generali in materia di
ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe,
canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi
attribuiti da specifiche disposizioni;
f) le richieste di pareri alle autorita' amministrative
indipendenti ed al Consiglio di Stato;
g) gli altri atti indicati dal presente decreto.»
«Art. 14 Indirizzo politico-amministrativo
1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all'art. 4,
comma 1. A tal fine periodicamente, e comunque ogni anno
entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di
bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti di
cui all'art. 16:
a) definisce obiettivi, priorita', piani e programmi da
attuare ed emana le conseguenti direttive generali per
l'attivita' amministrativa e per la gestione;
b) effettua, ai fini dell'adempimento dei compiti
definiti ai sensi della lettera a), l'assegnazione ai
dirigenti preposti ai centri di responsabilita' delle
rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'art. 4,
comma 1, lettera c), del presente decreto, ivi comprese
quelle di cui all'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto
1997, n. 279, e successive modificazioni ed integrazioni,
ad esclusione delle risorse necessarie per il funzionamento
degli uffici di cui al comma 2; provvede alle variazioni
delle assegnazioni con le modalita' previste dal medesimo
decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo altresi'
conto dei procedimenti e subprocedimenti attribuiti ed
adotta gli altri provvedimenti ivi previsti.»
 
Art. 4
Uffici e funzioni di livello dirigenziale generale

1. Il Ministero si articola in dodici uffici dirigenziali di livello generale centrali e quattordici uffici dirigenziali di livello generale periferici, coordinati da un Segretario generale.
2. Sono uffici dirigenziali di livello generale periferici del Ministero i quattordici istituti dotati di autonomia speciale di cui all'articolo 33, comma 2, lettera a), e comma 3, lettera a).
 
Art. 5
Uffici di diretta collaborazione

1. Gli uffici di diretta collaborazione esercitano le competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Essi sono costituiti nell'ambito del Gabinetto, il quale e' centro di responsabilita' amministrativa, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
2. Sono Uffici di diretta collaborazione:
a) l'Ufficio di Gabinetto;
b) la Segreteria del Ministro;
c) l'Ufficio Legislativo;
d) l'Ufficio Stampa;
e) le Segreterie dei Sottosegretari di Stato.
3. Agli Uffici di cui al comma 2, fatto salvo quanto previsto per le Segreterie dei Sottosegretari di Stato, e' assegnato personale del Ministero e dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando, nel numero massimo di cento unita', comprensivo, in numero non superiore a venticinque, di esperti estranei alla amministrazione assunti con contratto a tempo determinato comunque di durata non superiore a quella di permanenza in carica del Ministro e di un Consigliere diplomatico aggiunto per il turismo. Il Ministro puo' nominare un proprio portavoce, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150, nonche' un Consigliere diplomatico.
4. Possono inoltre essere chiamati a collaborare con gli Uffici di cui al comma 2, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio destinati al Gabinetto, fino a venti Consiglieri, di cui almeno cinque a titolo gratuito. I Consiglieri sono scelti tra esperti di particolare professionalita' e specializzazione nelle materie di competenza del Ministero e in quelle giuridico-amministrative ed economiche, con incarichi di collaborazione, di durata comunque non superiore rispetto alla permanenza in carica del Ministro, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Il Ministro, con il decreto con cui dispone l'incarico, da' atto dei requisiti di particolare professionalita' del Consigliere e allega un suo dettagliato curriculum.
5. Il trattamento economico onnicomprensivo del personale addetto agli Uffici di diretta collaborazione e dei collaboratori di cui al comma 4 e' determinato ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nelle seguenti misure:
a) per il Capo di Gabinetto in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti a uffici di livello dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante al Segretario generale del Ministero;
b) per il Capo dell'Ufficio legislativo in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti a uffici di livello dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici di livello dirigenziale generale del Ministero;
c) per il Capo della Segreteria del Ministro, per il Segretario particolare del Ministro, per il Consigliere diplomatico e per il Consigliere diplomatico aggiunto per il turismo, per il portavoce del Ministro, nonche' per i Capi delle Segreterie o, in via alternativa, per i Segretari particolari dei Sottosegretari di Stato, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti a uffici dirigenziali non generali e in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero;
d) al Capo dell'Ufficio Stampa e' corrisposto un trattamento economico non superiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale per i giornalisti con la qualifica di redattore capo;
e) per il Presidente e, in caso di composizione collegiale, per gli altri componenti dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, di cui all'articolo 10, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti a uffici dirigenziali non generali, nei limiti delle risorse indicate dall'articolo 14, comma 11, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
f) ai dirigenti della seconda fascia dei ruoli delle amministrazioni pubbliche assegnati agli Uffici di diretta collaborazione e' corrisposta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero nonche', in attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennita' sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione massima, a fronte delle specifiche responsabilita' connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilita' a orari disagevoli, della qualita' della prestazione individuale;
g) il trattamento economico del personale con contratto a tempo determinato e di quello con rapporto di collaborazione e' determinato dal Ministro all'atto del conferimento dell'incarico. Tale trattamento, comunque, non puo' essere superiore a quello corrisposto al personale dipendente dell'amministrazione che svolge funzioni equivalenti. Il relativo onere grava sugli stanziamenti dell'unita' previsionale di base «Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro» dello stato di previsione della spesa del Ministero;
h) al personale non dirigenziale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilita', degli obblighi di reperibilita' e di disponibilita' a orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonche' delle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici, spetta un'indennita' accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttivita' e al miglioramento dei servizi. Il personale beneficiario della predetta indennita' e' determinato dal Capo di Gabinetto sentiti, per gli Uffici di cui al comma 2, i responsabili degli stessi. In attesa di specifica disposizione contrattuale, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la misura dell'indennita' e' determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
6. Per i titolari degli Uffici di cui al comma 2 e per il relativo personale il trattamento economico previsto dal comma 5 si applica nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 23-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, fermo restando, altresi', quanto previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
7. Il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, enti ed organismi pubblici e istituzionali assegnato agli Uffici di diretta collaborazione e' posto in posizione di aspettativa, comando o fuori ruolo.
8. I Capi degli Uffici di cui al comma 2 sono nominati dal Ministro per la durata massima del relativo mandato governativo. In particolare, il Capo di Gabinetto e il Capo dell'Ufficio legislativo sono individuati tra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, professori universitari di ruolo, dirigenti di prima fascia dell'amministrazione dello Stato ed equiparati, nonche' tra esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, dotati di adeguata professionalita'. Il Capo della Segreteria e il Segretario particolare possono essere individuati tra dipendenti pubblici e anche tra estranei alla pubblica amministrazione. Le posizioni del Capo di Gabinetto, dei Capi degli Uffici di diretta collaborazione di cui al comma 2 e dei componenti dell'Organismo indipendente di valutazione della performance si intendono aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 3.
9. Presso il Gabinetto puo' essere conferito, nell'ambito delle prescritte dotazioni organiche, un incarico dirigenziale di livello non generale.
10. Possono essere inoltre conferiti incarichi di Vice Capo degli uffici di Gabinetto e Stampa, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nell'ambito del contingente di cui al comma 9, oppure a esperti e consulenti, nell'ambito del contingente di cui ai commi 3 e 4. Puo' essere conferito un incarico di Vice Capo dell'Ufficio legislativo nell'ambito del contingente di cui ai commi 3, 4 e 9.
11. L'assegnazione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali agli Uffici di diretta collaborazione e' disposta con atti del Capo di Gabinetto.
12. Ai servizi di supporto a carattere generale necessari per l'attivita' degli Uffici di diretta collaborazione provvede la Direzione generale Organizzazione. La suddetta Direzione generale fornisce altresi' le risorse strumentali necessarie al funzionamento degli Uffici di diretta collaborazione.
13. Gli Uffici di diretta collaborazione possono avvalersi, al di fuori del contingente di cui al comma 3 e con oneri a carico delle amministrazioni di provenienza, sulla base di convenzioni con le Universita', di personale delle medesime Istituzioni per lo svolgimento di programmi di interesse comune, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 14, comma 2, del citato
d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165:
«2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il
Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione,
aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con
l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento
adottato ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23
agosto 1988, n. 400 . A tali uffici sono assegnati, nei
limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti
pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o
comando; collaboratori assunti con contratti a tempo
determinato disciplinati dalle norme di diritto privato;
esperti e consulenti per particolari professionalita' e
specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata
e continuativa. All'atto del giuramento del Ministro, tutte
le assegnazioni di personale, ivi compresi gli incarichi
anche di livello dirigenziale e le consulenze e i
contratti, anche a termine, conferiti nell'ambito degli
uffici di cui al presente comma, decadono automaticamente
ove non confermati entro trenta giorni dal giuramento del
nuovo Ministro. Per i dipendenti pubblici si applica la
disposizione di cui all'art. 17, comma 14, della legge 15
maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si provvede
al riordino delle segreterie particolari dei Sottosegretari
di Stato. Con decreto adottato dall'autorita' di governo
competente, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, e' determinato, in attuazione dell'art. 12,
comma 1, lettera n) della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza
aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai
contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una
specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico
accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle
responsabilita', degli obblighi di reperibilita' e di
disponibilita' ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati
agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.
Tale trattamento, consistente in un unico emolumento, e'
sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per
la produttivita' collettiva e per la qualita' della
prestazione individuale. Con effetto dall'entrata in vigore
del regolamento di cui al presente comma sono abrogate le
norme del regio decreto legge 10 luglio 1924, n. 1100, e
successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra
norma riguardante la costituzione e la disciplina dei
gabinetti dei Ministri e delle segreterie particolari dei
Ministri e dei Sottosegretari di Stato»
- Si riporta il testo dell'art. 21, comma 2, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 31 dicembre 2009, n. 303, S.O.:
«2. La seconda sezione del disegno di legge di bilancio
espone per l'entrata e, distintamente per ciascun
Ministero, per la spesa le unita' di voto parlamentare
determinate con riferimento rispettivamente alla tipologia
di entrata e ad aree omogenee di attivita'. Per la spesa,
le unita' di voto sono costituite dai programmi. I
programmi rappresentano aggregati di spesa con finalita'
omogenea diretti al perseguimento di risultati, definiti in
termini di prodotti e di servizi finali, allo scopo di
conseguire gli obiettivi stabiliti nell'ambito delle
missioni. Le missioni rappresentano le funzioni principali
e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa. La
realizzazione di ciascun programma e' affidata ad un unico
centro di responsabilita' amministrativa, corrispondente
all'unita' organizzativa di primo livello dei Ministeri, ai
sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300. I programmi sono univocamente raccordati alla
nomenclatura COFOG (Classification of the functions of
government) di secondo livello. Nei casi in cui cio' non
accada perche' il programma corrisponde in parte a due o
piu' funzioni COFOG di secondo livello, deve essere
indicata la relativa percentuale di attribuzione da
calcolare sulla base dell'ammontare presunto delle unita'
elementari di bilancio, ai fini della gestione e della
rendicontazione, di diversa finalizzazione ricompresi nel
programma.»
- Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 7 giugno
2000, n. 150, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 giugno
2000, n. 136:
«Art. 7 (Portavoce). - 1. L'organo di vertice
dell'amministrazione pubblica puo' essere coadiuvato da un
portavoce, anche esterno all'amministrazione, con compiti
di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere
politico-istituzionale con gli organi di informazione. Il
portavoce, incaricato dal medesimo organo, non puo', per
tutta la durata del relativo incarico, esercitare attivita'
nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa
e delle relazioni pubbliche.
2. Al portavoce e' attribuita una indennita'
determinata dall'organo di vertice nei limiti delle risorse
disponibili appositamente iscritte in bilancio da ciascuna
amministrazione per le medesime finalita'.»
- Si riporta il testo dell'art. 19, commi 4 e 5, del
citato d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165:
«4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello
generale sono conferiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
all'art. 23 o, in misura non superiore al 70 per cento
della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo
determinato, a persone in possesso delle specifiche
qualita' professionali richieste dal comma 6.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di
livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al
suo ufficio ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c).»
- Si riporta il testo dell'art. 14, comma 11, del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 2009, n. 254, S.O.:
«11. Agli oneri derivanti dalla costituzione e dal
funzionamento degli organismi di cui al presente articolo
si provvede nei limiti delle risorse attualmente destinate
ai servizi di controllo interno.»
- Si riporta il testo dell'art. 23-ter, commi 1 e 2,
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con
modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2011, n.
300, S.O.:
«Art. 23-ter (Disposizioni in materia di trattamenti
economici). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, e'
definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo di
chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti
o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente
o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il
personale in regime di diritto pubblico di cui all'art. 3
del medesimo decreto legislativo, e successive
modificazioni, stabilendo come parametro massimo di
riferimento il trattamento economico del primo presidente
della Corte di cassazione. Ai fini dell'applicazione della
disciplina di cui al presente comma devono essere computate
in modo cumulativo le somme comunque erogate
all'interessato a carico del medesimo o di piu' organismi,
anche nel caso di pluralita' di incarichi conferiti da uno
stesso organismo nel corso dell'anno.
2. Il personale di cui al comma 1 che e' chiamato,
conservando il trattamento economico riconosciuto
dall'amministrazione di appartenenza, all'esercizio di
funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, anche in
posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri
o enti pubblici nazionali, comprese le autorita'
amministrative indipendenti, non puo' ricevere, a titolo di
retribuzione o di indennita' per l'incarico ricoperto, o
anche soltanto per il rimborso delle spese, piu' del 25 per
cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico
percepito.»
- Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto-legge 24
aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla
legge 23 giugno 2014, n. 89, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 23 giugno 2014, n. 143:
«Art. 13 (Limite al trattamento economico del personale
pubblico e delle societa' partecipate). - 1. A decorrere
dal 1° maggio 2014 il limite massimo retributivo riferito
al primo presidente della Corte di cassazione previsto
dagli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni e
integrazioni, e' fissato in euro 240.000 annui al lordo dei
contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri
fiscali a carico del dipendente. A decorrere dalla predetta
data i riferimenti al limite retributivo di cui ai predetti
articoli 23-bis e 23-ter contenuti in disposizioni
legislative e regolamentari vigenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto, si intendono sostituiti dal
predetto importo. Sono in ogni caso fatti salvi gli
eventuali limiti retributivi in vigore al 30 aprile 2014
determinati per effetto di apposite disposizioni
legislative, regolamentari e statutarie, qualora inferiori
al limite fissato dal presente articolo.
2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 471, dopo le parole "autorita'
amministrative indipendenti" sono inserite le seguenti: ",
con gli enti pubblici economici";
b) al comma 472, dopo le parole "direzione e controllo"
sono inserite le seguenti: "delle autorita' amministrative
indipendenti e";
c) al comma 473, le parole "fatti salvi i compensi
percepiti per prestazioni occasionali" sono sostituite
dalle seguenti "ovvero di societa' partecipate in via
diretta o indiretta dalle predette amministrazioni".
3. Le regioni provvedono ad adeguare i propri
ordinamenti al nuovo limite retributivo di cui al comma 1,
ai sensi dell'articolo 1, comma 475, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, nel termine ivi previsto.
4. Ai fini dei trattamenti previdenziali, le riduzioni
dei trattamenti retributivi conseguenti all'applicazione
delle disposizioni di cui al presente articolo operano con
riferimento alle anzianita' contributive maturate a
decorrere dal 1°maggio 2014.
5. La Banca d'Italia, nella sua autonomia organizzativa
e finanziaria, adegua il proprio ordinamento ai principi di
cui al presente articolo.
5-bis. Le amministrazioni pubbliche inserite nel conto
economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1,
comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, pubblicano
nel proprio sito internet i dati completi relativi ai
compensi percepiti da ciascun componente del consiglio di
amministrazione in qualita' di componente di organi di
societa' ovvero di fondi controllati o partecipati dalle
amministrazioni stesse.»
 
Art. 6
Ufficio di Gabinetto

1. L'Ufficio di Gabinetto coadiuva il Capo di Gabinetto nello svolgimento dei propri compiti e di quelli delegati dal Ministro.
2. In particolare, il Capo di Gabinetto coordina le attivita' affidate agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, riferendone al medesimo, e assicura il raccordo tra le funzioni di indirizzo del Ministro e i compiti del Segretario generale. In particolare, verifica gli atti da sottoporre alla firma del Ministro, cura gli affari e gli atti la cui conoscenza e' sottoposta a particolari misure di sicurezza e cura i rapporti con il Segretariato generale e con le altre strutture dirigenziali di livello generale, con il Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale e con l'Organismo indipendente di valutazione della performance; cura l'istruttoria dei procedimenti di concessione del patrocinio del Ministero.
3. Il Capo di Gabinetto puo' essere coadiuvato da uno o due Vice Capi di Gabinetto, nominati ai sensi dell'articolo 5, comma 10.
 
Art. 7
Ufficio legislativo

1. L'Ufficio legislativo provvede allo studio e alla definizione dell'attivita' normativa nelle materie di competenza del Ministero, in coordinamento con il Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri, assicurando il raccordo permanente con l'attivita' normativa del Parlamento e la qualita' del linguaggio normativo. Segue la normativa dell'Unione europea nelle materie di interesse del Ministero, svolge attivita' di consulenza tecnico-giuridica in riferimento ai negoziati relativi a convenzioni e trattati internazionali relativi ai beni e attivita' culturali e al turismo e la formazione delle relative leggi di recepimento in collaborazione con il Consigliere diplomatico, cura l'istruttoria delle risposte agli atti parlamentari di controllo e di indirizzo. Ha funzioni di consulenza giuridica e legislativa nei confronti del Ministro, degli Uffici di diretta collaborazione e del Segretario generale, nonche', limitatamente alle questioni interpretative di massima che presentano profili di interesse generale, delle Direzioni generali centrali; svolge funzione di assistenza nei rapporti di natura tecnico-giuridica con la Conferenza Stato-Regioni e la Conferenza unificata, con le autorita' amministrative indipendenti, con l'Avvocatura dello Stato e con il Consiglio di Stato; sovraintende il contenzioso internazionale, europeo e costituzionale.
 
Art. 8
Ufficio stampa

1. L'Ufficio stampa tiene i rapporti con la stampa, cura la comunicazione pubblica del Ministro e supervisiona la comunicazione istituzionale del Ministero. Cura, in particolare, i rapporti con le emittenti radiotelevisive italiane ed estere per promuovere lo sviluppo della cultura e il turismo, anche mediante progetti specifici di comunicazione del patrimonio culturale materiale e immateriale e delle attivita' di tutela e valorizzazione; a tal fine si raccorda con le strutture centrali e periferiche interessate.
2. L'Ufficio organizza e coordina, in raccordo con il Segretario generale e la Direzione generale Organizzazione, l'attivita' di comunicazione interna diretta agli uffici centrali e periferici del Ministero.
 
Art. 9
Ulteriori Uffici di diretta collaborazione

1. La Segreteria del Ministro svolge attivita' di supporto ai compiti del medesimo, ne cura il cerimoniale ed e' coordinata da un Capo della Segreteria. Il Segretario particolare del Ministro cura i rapporti diretti dello stesso nello svolgimento dei suoi compiti istituzionali.
2. Il Consigliere diplomatico e, ove nominato, il Consigliere diplomatico aggiunto per il turismo, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, assistono il Ministro in campo europeo e internazionale, promuovono e assicurano la partecipazione attiva del Ministro agli organismi internazionali e dell'Unione europea e curano le relazioni internazionali, con particolare riferimento, in collaborazione con l'Ufficio legislativo, ai negoziati relativi ad accordi di cooperazione nelle materie di competenza del Ministero. Il Consigliere diplomatico e, ove nominato, il Consigliere diplomatico aggiunto per il turismo si raccordano con il Segretariato generale per la predisposizione degli atti di rilevanza europea e internazionale.
 
Art. 10
Segreterie dei Sottosegretari di Stato

1. I Capi delle Segreterie e i Segretari particolari dei Sottosegretari di Stato sono nominati dai rispettivi Sottosegretari.
2. Alla Segreteria di ciascuno dei Sottosegretari di Stato, oltre il Capo della segreteria, e' assegnato personale del Ministero e dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando, nel numero massimo di otto unita', delle quali non piu' di tre estranee all'amministrazione assunte con contratto a tempo determinato, comunque di durata non superiore a quella di permanenza in carica del Sottosegretario.
 
Art. 11
Organismo indipendente di valutazione della performance

1. Presso il Ministero e' istituito l'Organismo indipendente di valutazione della performance, di seguito denominato: «Organismo», che svolge, in piena autonomia e indipendenza, le funzioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, raccordandosi, per la raccolta dei dati, con la Direzione generale Organizzazione e la Direzione generale Bilancio.
2. L'Organismo e' costituito con decreto del Ministro ai sensi degli articoli 14 e 14-bis del decreto legislativo n. 150 del 2009.
3. Al Presidente e, in caso di composizione collegiale, agli altri componenti dell'Organismo e' corrisposto l'emolumento di cui all'articolo 5, comma 5, lettera e), determinato dal Ministro all'atto della nomina.
4. Presso l'Organismo opera la Struttura tecnica permanente per la misurazione della performance, prevista dall'articolo 14, comma 9, del decreto legislativo n. 150 del 2009. Alla struttura di cui al precedente periodo sono assegnate, nei limiti previsti dall'articolo 14, comma 11, del decreto legislativo n. 150 del 2009, le risorse finanziarie necessarie all'esercizio delle relative funzioni e un contingente di tre unita' di personale, nell'ambito del contingente di cui all'articolo 5, comma 3.
5. L'Organismo costituisce centro di costo del centro di responsabilita' «Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro».

Note all'art. 11:
- Si riporta il testo degli articoli 14 e 14-bis del
citato d. lgs. 27 ottobre 2009, n. 150:
«Art. 14 (Organismo indipendente di valutazione della
performance). - 1. Ogni amministrazione, singolarmente o in
forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, si dota di un Organismo indipendente di
valutazione della performance. Il Dipartimento della
funzione pubblica assicura la corretta istituzione e
composizione degli Organismi indipendenti di valutazione.
2. L'Organismo di cui al comma 1 sostituisce i servizi
di controllo interno, comunque denominati, di cui al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed esercita, in
piena autonomia, le attivita' di cui al comma 4. Esercita,
altresi', le attivita' di controllo strategico di cui
all'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 286
del 1999, e riferisce, in proposito, direttamente
all'organo di indirizzo politico-amministrativo.
2-bis. L'Organismo indipendente di valutazione della
performance e' costituito, di norma, in forma collegiale
con tre componenti. Il Dipartimento della funzione pubblica
definisce i criteri sulla base dei quali le amministrazioni
possono istituire l'Organismo in forma monocratica.
2-ter. Il Dipartimento della funzione pubblica
individua i casi in cui sono istituiti Organismi in forma
associata tra piu' pubbliche amministrazioni.
3.
4. L'Organismo indipendente di valutazione della
performance:
a) monitora il funzionamento complessivo del sistema
della valutazione, della trasparenza e integrita' dei
controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo
stato dello stesso, anche formulando proposte e
raccomandazioni ai vertici amministrativi;
b) comunica tempestivamente le criticita' riscontrate
ai competenti organi interni di governo ed amministrazione,
nonche' alla Corte dei conti e al Dipartimento della
funzione pubblica;
c) valida la Relazione sulla performance di cui
all'art. 10, a condizione che la stessa sia redatta in
forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai
cittadini e agli altri utenti finali e ne assicura la
visibilita' attraverso la pubblicazione sul sito
istituzionale dell'amministrazione;
d) garantisce la correttezza dei processi di
misurazione e valutazione con particolare riferimento alla
significativa differenziazione dei giudizi di cui all'art.
9, comma 1, lettera d), nonche' dell'utilizzo dei premi di
cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal presente
decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti
integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione,
nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e
della professionalita';
e) propone, sulla base del sistema di cui all'art. 7,
all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la
valutazione annuale dei dirigenti di vertice e
l'attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III;
f) e' responsabile della corretta applicazione delle
linee guida, delle metodologie e degli strumenti
predisposti dal Dipartimento della funzione pubblica sulla
base del decreto adottato ai sensi dell'articolo 19, comma
10, del decreto legge n. 90 del 2014;
g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi
relativi alla trasparenza e all'integrita' di cui al
presente Titolo;
h) verifica i risultati e le buone pratiche di
promozione delle pari opportunita'.
4-bis. Gli Organismi indipendenti di valutazione
esercitano i compiti di cui al comma 4 e, in particolare,
procedono alla validazione della Relazione sulla
performance, tenendo conto anche delle risultanze delle
valutazioni realizzate con il coinvolgimento dei cittadini
o degli altri utenti finali per le attivita' e i servizi
rivolti, nonche', ove presenti, dei risultati prodotti
dalle indagini svolte dalle agenzie esterne di valutazione
e dalle analisi condotte dai soggetti appartenenti alla
rete nazionale per la valutazione delle amministrazioni
pubbliche, di cui al decreto emanato in attuazione
dell'articolo 19del decreto-legge n. 90 del 2014, e dei
dati e delle elaborazioni forniti dall'amministrazione,
secondo le modalita' indicate nel sistema di cui all'art.
7.
4-ter. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 4,
l'Organismo indipendente di valutazione ha accesso a tutti
gli atti e documenti in possesso dell'amministrazione,
utili all'espletamento dei propri compiti, nel rispetto
della disciplina in materia di protezione dei dati
personali. Tale accesso e' garantito senza ritardo.
L'Organismo ha altresi' accesso diretto a tutti i sistemi
informativi dell'amministrazione, ivi incluso il sistema di
controllo di gestione, e puo' accedere a tutti i luoghi
all'interno dell'amministrazione, al fine di svolgere le
verifiche necessarie all'espletamento delle proprie
funzioni, potendo agire anche in collaborazione con gli
organismi di controllo di regolarita' amministrativa e
contabile dell'amministrazione. Nel caso di riscontro di
gravi irregolarita', l'Organismo indipendente di
valutazione effettua ogni opportuna segnalazione agli
organi competenti.
5.
6. La validazione della Relazione sulla performance di
cui al comma 4, lettera c), e' condizione inderogabile per
l'accesso agli strumenti per premiare il merito di cui al
Titolo III.
7.
8. I componenti dell'Organismo indipendente di
valutazione non possono essere nominati tra i dipendenti
dell'amministrazione interessata o tra soggetti che
rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti
politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano
rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con
le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito
simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili
rapporti nei tre anni precedenti la designazione.
9. Presso l'Organismo indipendente di valutazione e'
costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, una struttura tecnica permanente per la
misurazione della performance, dotata delle risorse
necessarie all'esercizio delle relative funzioni.
10. Il responsabile della struttura tecnica permanente
deve possedere una specifica professionalita' ed esperienza
nel campo della misurazione della performance nelle
amministrazioni pubbliche.
11. Agli oneri derivanti dalla costituzione e dal
funzionamento degli organismi di cui al presente articolo
si provvede nei limiti delle risorse attualmente destinate
ai servizi di controllo interno.
Art. 14-bis (Elenco, durata e requisiti dei componenti
degli OIV). - 1. Il Dipartimento della funzione pubblica
tiene e aggiorna l'Elenco nazionale dei componenti degli
Organismi indipendenti di valutazione, secondo le modalita'
indicate nel decreto adottato ai sensi dell'articolo 19,
comma 10, del decreto-legge n. 90 del 2014.
2. La nomina dell'organismo indipendente di valutazione
e' effettuata dall'organo di indirizzo
politico-amministrativo, tra gli iscritti all'elenco di cui
al comma 1, previa procedura selettiva pubblica.
3. La durata dell'incarico di componente dell'Organismo
indipendente di valutazione e' di tre anni, rinnovabile una
sola volta presso la stessa amministrazione, previa
procedura selettiva pubblica.
4. L'iscrizione all'Elenco nazionale dei componenti
degli Organismi indipendenti di valutazione avviene sulla
base di criteri selettivi che favoriscono il merito e le
conoscenze specialistiche, nel rispetto di requisiti
generali, di integrita' e di competenza individuati ai
sensi del comma 1.
5. Con le modalita' di cui al comma 1, sono stabiliti
gli obblighi di aggiornamento professionale e formazione
continua posti a carico degli iscritti all'elenco nazionale
dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione.
6. Le nomine e i rinnovi dei componenti degli Organismi
indipendenti di valutazione sono nulli in caso di
inosservanza delle modalita' e dei requisiti stabiliti
dall'art. 14 e dal presente articolo. Il Dipartimento della
funzione pubblica segnala alle amministrazioni interessate
l'inosservanza delle predette disposizioni.»
 
Art. 12
Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale

1. Il Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale risponde funzionalmente al Ministro, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368.
2. Con decreto da adottarsi ai sensi dell'articolo 11 della legge 31 marzo 2000, n. 78, ne e' definito l'organico, fermo restando il disposto dell'articolo 827 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Alle esigenze del Comando si provvede mediante il centro di responsabilita' «Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro».

Note all'art. 12:
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 4,del citato
decreto legislativo:
«4. Al Ministro risponde il Comando carabinieri per la
tutela del patrimonio artistico istituito dal decreto 5
marzo 1992 del Ministro per i beni culturali e ambientali,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo
1992. Al Ministro risponde altresi' il servizio di
controllo interno.»
- Si riporta il testo dell'art. 11della legge 31 marzo
2000, n. 78, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 aprile
2000, n. 79:
«Art. 11 (Attivita' specializzate presso
Amministrazioni dello Stato diverse da quelle di
appartenenza). - 1. Per le Forze di polizia diverse dalla
Polizia di Stato, l'istituzione, nonche' le dotazioni di
personale e mezzi, di comandi, unita' e reparti comunque
denominati, destinati allo svolgimento di attivita'
specializzate presso Amministrazioni dello Stato diverse da
quelle di appartenenza, sono disposte, su proposta del
Ministro interessato, dal Ministro competente
gerarchicamente, previo concerto con il Ministro
dell'interno. Con la stessa procedura si provvede alla
soppressione dei predetti comandi, unita' e reparti, salvi
i casi in cui la loro costituzione sia stata disposta con
legge.».
- Si riporta il testo dell'art. 827 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 8 maggio 2010, n. 106, S.O.:
«Art. 827 (Contingente per la tutela del patrimonio
culturale). - 1. E' costituito un contingente di personale
dell'Arma dei carabinieri, per un totale di 128 unita', da
collocare in soprannumero rispetto all'organico per il
potenziamento del Comando carabinieri per la tutela del
patrimonio culturale. Il predetto contingente e' cosi'
determinato:
a) generali di brigata: 1;
b) colonnelli: 1;
c) tenenti colonnelli: 2;
d) ufficiali inferiori: 21;
e) ispettori: 22;
f) sovrintendenti: 28;
g) appuntati e carabinieri: 53.
2. Le disponibilita' di bilancio destinate al
potenziamento di personale e mezzi del Comando carabinieri
per la tutela del patrimonio culturale sono allocate, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su
appositi capitoli di bilancio del Ministero per i beni e le
attivita' culturali.»
 
Art. 13
Segretariato generale

1. Il Segretario generale assicura il coordinamento e l'unita' dell'azione amministrativa, elabora le direttive, gli indirizzi e le strategie concernenti l'attivita' complessiva del Ministero, coordina gli uffici e le attivita' del Ministero, vigila sulla loro efficienza e rendimento e riferisce periodicamente al Ministro gli esiti della sua attivita'. Il Segretario generale coordina inoltre le direzioni generali centrali e gli uffici dirigenziali generali periferici del Ministero ed e' responsabile direttamente nei confronti del Ministro dell'attivita' di coordinamento e della puntuale realizzazione degli indirizzi impartiti dal Ministro. Il Segretario generale esercita poteri di direzione, indirizzo e coordinamento e controllo sui segretari regionali del Ministero con riferimento alle loro funzioni ispettive e di coordinamento, ferme restando le competenze attribuite alla Direzione generale Organizzazione.
2. Il Segretario generale, in attuazione degli indirizzi del Ministro, in particolare:
a) esercita il coordinamento dell'attivita' degli uffici, anche attraverso la convocazione periodica in conferenza, anche con modalita' telematiche o informatiche, dei direttori generali centrali per l'esame di questioni di carattere generale o di particolare rilievo oppure afferenti a piu' competenze; puo' convocare anche i titolari degli uffici dirigenziali generali periferici del Ministero; la conferenza dei direttori generali centrali, dei titolari degli uffici dirigenziali generali periferici e dei segretari regionali e' in ogni caso convocata ai fini del coordinamento dell'elaborazione dei programmi annuali e pluriennali di cui alla lettera i);
b) coordina le attivita' delle direzioni generali centrali, nelle materie di rispettiva competenza, per le intese istituzionali di programma di cui all'articolo 2, comma 203, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; coordina altresi', tramite le direzioni generali competenti, gli uffici dirigenziali generali periferici del Ministero;
c) in caso di inerzia, sollecita i direttori generali centrali, i titolari degli uffici dirigenziali generali periferici del Ministero e, sentiti i direttori generali competenti, i segretari regionali responsabili e adotta le opportune prescrizioni; in caso di perdurante inerzia e di inottemperanza alle proprie prescrizioni specifiche, il Segretario generale si sostituisce al responsabile dell'ufficio e adotta tutti gli atti necessari; risolve altresi' ogni eventuale conflitto di competenza tra i diversi uffici dirigenziali di livello generale;
d) concorda con i direttori generali competenti le determinazioni da assumere in sede di conferenza di servizi per interventi di carattere intersettoriale e di dimensione sovraregionale;
e) partecipa alle riunioni del Consiglio superiore Beni culturali e paesaggistici, senza diritto di voto;
f) coordina le iniziative in materia di sicurezza del patrimonio culturale, nonche' gli interventi conseguenti a emergenze di carattere nazionale e internazionale, dando indirizzi alla Direzione generale Sicurezza del patrimonio culturale e in collaborazione con le altre istituzioni competenti; coordina l'attivita' di tutela in base a criteri uniformi ed omogenei sull'intero territorio nazionale;
g) raccoglie, coordina e analizza i fabbisogni del patrimonio immobiliare e mobiliare, di beni e di servizi del Ministero; cura i rapporti con l'Agenzia del demanio, ferme restando le attivita' di razionalizzazione degli immobili e degli spazi svolte dalla Direzione generale Archivi e della Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore; provvede altresi' alla definizione di criteri uniformi per la determinazione dei canoni concessori da parte degli uffici;
h) coordina la predisposizione delle relazioni ai sensi di legge alle istituzioni ed agli organismi sovranazionali e al Parlamento, anche ai sensi dell'articolo 84 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, di seguito denominato: «Codice»;
i) coordina gli esiti delle elaborazioni dei programmi annuali e pluriennali del Ministero e dei relativi piani di spesa, da sottoporre all'approvazione del Ministro, anche sulla base delle risultanze delle riunioni della conferenza di cui alla lettera a);
l) formula proposte al Ministro, sentiti i direttori generali centrali, i titolari degli uffici dirigenziali di livello generale periferici e i segretari regionali, ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
m) coordina le attivita' di rilevanza europea e internazionale, ivi inclusa la programmazione dei fondi comunitari diretti e indiretti, anche svolgendo, ove richiesto e comunque nel rispetto della normativa europea in materia, le funzioni proprie della autorita' di gestione dei programmi comunitari; coordina i rapporti con l'UNESCO e promuove l'iscrizione di nuovi siti e di nuovi elementi nelle liste del patrimonio mondiale materiale e immateriale, sulla base dell'attivita' istruttoria compiuta dalle competenti direzioni generali;
n) cura l'elaborazione, entro il 31 ottobre di ciascun anno, sulla base delle proposte e delle istruttorie curate dalle direzioni generali centrali competenti, dagli istituti di cui all'articolo 33 e dai segretariati regionali, del Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali», di cui articolo 7, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106; entro il 15 marzo di ciascun anno predispone una relazione concernente gli interventi del Piano strategico gia' realizzati e lo stato di avanzamento di quelli avviati nell'anno precedente e non ancora conclusi; sovraintende altresi' la procedura per il conferimento del titolo di Capitale italiana della cultura;
o) cura l'istruttoria dei programmi e degli atti da sottoporre al CIPE, fornendo adeguato supporto ai competenti Uffici di diretta collaborazione del Ministro;
p) coordina le attivita' per la realizzazione di interventi sul territorio di particolare complessita' e rilievo strategico, in attuazione delle direttive del Ministro;
q) assicura, in raccordo con l'Ufficio stampa e con la Direzione generale Organizzazione, l'attivita' di comunicazione interna diretta agli uffici centrali e periferici del Ministero;
r) si raccorda con la Direzione generale Organizzazione per l'allocazione delle risorse umane e la mobilita' delle medesime tra le diverse direzioni ed uffici, sia centrali, sia periferici, anche su proposta dei relativi direttori;
s) assicura l'adempimento degli obblighi in materia di anticorruzione; coordina il Servizio ispettivo e approva il programma annuale dell'attivita' ispettiva, anche sulla base degli indirizzi impartiti dal Ministro;
t) svolge i compiti di autorita' centrale prevista dall'articolo 4 della direttiva 2014/60/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro, e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012; assicura altresi' il coordinamento delle politiche dei prestiti all'estero dei beni culturali, in attuazione delle direttive del Ministro;
u) cura i rapporti del Ministero con le centrali di committenza per l'affidamento dei contratti di appalto o di concessione, definendo i criteri, le modalita' e le condizioni per farvi ricorso; svolge altresi' attivita' di indirizzo, supporto e consulenza, anche mediante l'elaborazione di schemi di bandi e capitolati e convenzioni-tipo, agli uffici centrali e, per il tramite dei Segretariati regionali, a quelli periferici in materia di contratti pubblici, di rapporti di partenariato pubblico-privato, anche istituzionalizzato, per la valorizzazione e l'uso del patrimonio culturale, nonche' di sponsorizzazioni;
v) cura le attivita', raccordandosi con le direzioni generali e gli uffici periferici competenti, relative alla partecipazione del Ministero a eventi e manifestazioni in Italia e all'estero;
z) esercita le funzioni di indirizzo e, d'intesa con la Direzione generale Bilancio quanto ai profili finanziari e contabili, di vigilanza, sull'Istituto per il credito sportivo, limitatamente agli interventi in materia di beni e attivita' culturali.
3. Il Segretario generale del Ministero e' nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 300 del 1999, opera alle dirette dipendenze del Ministro.
4. Presso il Segretariato generale operano la Commissione consultiva per i piani di gestione dei siti e degli elementi Unesco e per i sistemi turistici locali di cui all'articolo 5 della legge 20 febbraio 2006, n. 77, e il Nucleo di valutazione degli atti dell'Unione europea di cui all'articolo 20 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
5. Il Segretariato generale costituisce centro di responsabilita' amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
6. Il Segretariato generale si articola in sette uffici dirigenziali di livello non generale, compreso il Servizio ispettivo, al quale sono assegnati anche tre dirigenti con funzioni ispettive, individuati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo n. 300 del 1999.

Note all'art. 13:
- Si riporta il testo dell'art. 19, comma 3, del citato
d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165:
3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri,
gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro
interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti
della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 o, con
contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle
specifiche qualita' professionali e nelle percentuali
previste dal comma 6.»
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174,
S.O.;
- Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 20
febbraio 2006, n. 77, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
10 marzo 2006, n. 58:
«Art. 5 (Commissione consultiva per i piani di gestione
dei siti e degli elementi UNESCO e per i sistemi turistici
locali). - 1. La Commissione consultiva per i piani di
gestione dei siti e degli elementi UNESCO e per i sistemi
turistici locali, costituita presso il Ministero per i beni
e le attivita' culturali, oltre a esercitare le funzioni
previste dal decreto 27 novembre 2003, rende pareri, a
richiesta del Ministro, su questioni attinenti ai siti e
agli elementi italiani UNESCO e si esprime ai sensi
dell'art. 4, comma 2, secondo periodo, della presente
legge.
2. I componenti della Commissione di cui al comma 1
esercitano le loro funzioni nell'ambito delle rispettive
competenze istituzionali. Ad essi non sono attribuiti
gettoni o indennita' di funzione.
3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio del mare e il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali designano ciascuno tre
rappresentanti tra i componenti della Commissione di cui al
comma 1.»
- Si riporta il testo dell'art. 20 della legge 24
dicembre 2012, n. 234, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
4 gennaio 2013, n. 3:
«Art. 20 (Nuclei di valutazione degli atti dell'Unione
europea). - 1. Al fine di assicurare una piu' efficace
partecipazione dell'Italia alla formazione del diritto
dell'Unione europea e la puntuale attuazione dello stesso
nell'ordinamento interno, le amministrazioni statali
individuano al loro interno, nei limiti delle risorse
finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione
vigente e senza prevedere l'istituzione di nuove strutture
organizzative, uno o piu' nuclei di valutazione degli atti
dell'Unione europea.
2. I nuclei di cui al comma 1 sono composti da
personale delle diverse articolazioni delle singole
amministrazioni e operano in collegamento con la Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche
europee e, ove necessario, con altre amministrazioni. Essi
assicurano il monitoraggio delle attivita' di rilevanza
europea di competenza delle rispettive amministrazioni e
contribuiscono alla predisposizione da parte di queste dei
rispettivi contributi alle informazioni e alle relazioni da
trasmettere alle Camere o ad altri soggetti istituzionali
ai sensi della presente legge.
3. I responsabili dei nuclei di cui al comma 1
assistono i rappresentanti delle rispettive amministrazioni
presso il Comitato tecnico di valutazione, salvo che non
siano essi stessi designati quali rappresentanti delle
proprie amministrazioni in seno a detto Comitato.».
- Per l'art. 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, si vedano le note all'art. 5;
- Per l'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto
1988, n. 400, si vedano le note alle premesse;
 
Art. 14
Uffici dirigenziali generali centrali

1. Il Ministero si articola, a livello centrale, nei seguenti Uffici dirigenziali di livello generale:
a) Direzione generale «Educazione, ricerca e istituti culturali»;
b) Direzione generale «Archeologia, belle arti e paesaggio»;
c) Direzione generale «Sicurezza del patrimonio culturale»;
d) Direzione generale «Musei»;
e) Direzione generale «Archivi»;
f) Direzione generale «Biblioteche e diritto d'autore»;
g) Direzione generale «Creativita' contemporanea»;
h) Direzione generale «Spettacolo»;
i) Direzione generale «Cinema e audiovisivo»;
l) Direzione generale «Turismo»;
m) Direzione generale «Organizzazione»;
n) Direzione generale «Bilancio».
 
Art. 15
Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali

1. La Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali svolge funzioni e compiti relativi al coordinamento, alla elaborazione e alla valutazione dei programmi di educazione, formazione e ricerca nei campi di pertinenza del Ministero.
2. Il Direttore generale, in particolare:
a) approva, con cadenza triennale, sentita la Direzione generale Organizzazione, un piano delle attivita' formative, di ricerca e di autovalutazione degli uffici centrali e periferici del Ministero;
b) autorizza e valuta, sentite le direzioni generali centrali competenti, le attivita' formative e di ricerca svolte dalle strutture centrali e periferiche del Ministero. A tal fine, predispone e aggiorna la struttura delle attivita' di formazione e ricerca del Ministero; indica gli obiettivi formativi; ne rileva il fabbisogno finanziario e di risorse; ne stabilisce i criteri di valutazione;
c) alloca risorse e stabilisce premialita', sentito il Segretario generale e d'intesa con la Direzione generale Organizzazione e la Direzione generale Bilancio, in relazione alle attivita' di educazione, formazione e ricerca svolte dagli uffici centrali e periferici del Ministero;
d) promuove e organizza periodici corsi di formazione per il personale del Ministero; cura, d'intesa con le direzioni generali competenti, la formazione e l'aggiornamento professionale del personale del Ministero, e a tale fine: coordina le attivita' di formazione; definisce i piani di formazione, sulla base dei dati forniti dalle strutture centrali e periferiche del Ministero tramite appositi prospetti informativi; pianifica, progetta e gestisce i corsi di formazione e valuta l'efficacia degli interventi formativi; cura i rapporti con le universita' e con enti e organismi di formazione, in particolare con la Scuola Nazionale dell'Amministrazione e con la Scuola dei beni e delle attivita' culturali; gestisce la banca dati della formazione;
e) approva e valuta gli obiettivi dei tirocini promossi dagli Istituti centrali e dalle Scuole presso gli Archivi di Stato, nonche' da tutti gli uffici centrali e periferici del Ministero;
f) autorizza e valuta iniziative di educazione, formazione e ricerca svolte da altri soggetti pubblici o da soggetti privati che prevedano attivita' formative svolte presso o in collaborazione con gli uffici centrali e periferici del Ministero;
g) collabora con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il Consiglio nazionale delle ricerche e con altri enti di ricerca italiani o esteri alle attivita' di coordinamento dei programmi universitari e di ricerca relativi ai campi di attivita' del Ministero; stipula accordi con le Regioni al fine di promuovere percorsi formativi congiunti;
h) promuove iniziative formative e di ricerca in materia di beni e attivita' culturali e turismo, anche attraverso la collaborazione con enti pubblici e privati, con istituzioni di ricerca europee e internazionali; favorisce e promuove la partecipazione del Ministero, anche in partenariato con altre istituzioni pubbliche e private, a bandi per l'accesso a fondi europei e internazionali;
i) predispone ogni anno, su parere del Consiglio superiore Beni culturali e paesaggistici, un Piano nazionale per l'Educazione al patrimonio culturale che abbia ad oggetto la conoscenza del patrimonio e della sua funzione civile; il piano e' attuato anche mediante apposite convenzioni con Regioni, enti locali, universita' ed enti senza scopo di lucro che operano nei settori di competenza del Ministero;
l) predispone annualmente un rapporto sull'attuazione dell'articolo 9 della Costituzione;
m) cura il coordinamento del sistema dei servizi educativi, di comunicazione, di divulgazione e promozione ai sensi degli articoli 118 e 119 del Codice attraverso il Centro per i servizi educativi, anche in relazione al pubblico con disabilita';
n) cura la promozione della conoscenza del patrimonio culturale, in ambito locale, nazionale ed internazionale;
o) coordina, raccordandosi con la Direzione generale Archivi, l'attivita' delle scuole di archivistica istituite presso gli Archivi di Stato;
p) fornisce, per le materie di competenza, il supporto e la consulenza tecnico-scientifica agli uffici del Ministero;
q) collabora con gli Istituti italiani di cultura all'estero al fine di promuovere la conoscenza del patrimonio culturale della Nazione;
r) cura la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi previsti dagli articoli 29 e 182 del Codice per la professionalita' di restauratore, nonche' degli elenchi di cui all'articolo 9-bis del Codice; cura altresi' i procedimenti relativi all'accreditamento degli istituti di formazione dei restauratori; cura altresi', raccordandosi con la Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, la tenuta e il funzionamento dell'elenco, disciplinato dal decreto ministeriale 20 marzo 2009, degli istituti e dei dipartimenti archeologici universitari, nonche' dei soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
s) redige e cura l'aggiornamento di appositi elenchi degli ispettori onorari;
t) coordina le attivita' di studio e di ricerca e la loro comunicazione e diffusione attraverso un apposito ufficio studi;
u) provvede allo svolgimento dell'attivita' istruttoria per la concessione di contributi e alle conseguenti verifiche amministrative e contabili, ispezioni e controlli sui soggetti beneficiari ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534, e della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
v) esercita le funzioni di indirizzo e, d'intesa con la Direzione generale Bilancio limitatamente ai profili finanziari e contabili, di vigilanza sulla Scuola dei beni e delle attivita' culturali e su ogni altro soggetto giuridico costituito con la partecipazione del Ministero per finalita' attinenti agli ambiti di competenza della Direzione generale.
3. La Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali esercita, d'intesa con la Direzione generale Bilancio limitatamente ai profili finanziari e contabili, la vigilanza sull'Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale - Digital Library, sull'Istituto centrale per il restauro, sull'Opificio delle pietre dure, sull'Istituto centrale per la patologia degli archivi e del libro e sull'Istituto centrale per la grafica, e ne approva i relativi bilanci e conti consuntivi, su parere conforme della Direzione generale Bilancio. La Direzione generale assegna, altresi', d'intesa con la Direzione generale Organizzazione e la Direzione generale Bilancio, le risorse umane e strumentali ai suddetti Istituti dotati di autonomia speciale.
4. La Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali costituisce centro di responsabilita' amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed e' responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa.
5. La Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali si articola in sei uffici dirigenziali di livello non generale, compresi l'Istituto centrale per il restauro, l'Opificio delle pietre dure, l'Istituto centrale per la patologia degli archivi e del libro e l'Istituto centrale per la grafica, individuati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Note all'art. 15:
- Si riporta il testo degli articoli 9-bis, 29, 182 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.:
«Art. 9-bis (Professionisti competenti ad eseguire
interventi sui beni culturali). - 1. In conformita' a
quanto disposto dagli articoli 4 e 7 e fatte salve le
competenze degli operatori delle professioni gia'
regolamentate, gli interventi operativi di tutela,
protezione e conservazione dei beni culturali nonche'
quelli relativi alla valorizzazione e alla fruizione dei
beni stessi, di cui ai titoli I e II della parte seconda
del presente codice, sono affidati alla responsabilita' e
all'attuazione, secondo le rispettive competenze, di
archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi,
antropologi fisici, restauratori di beni culturali e
collaboratori restauratori di beni culturali, esperti di
diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai beni
culturali e storici dell'arte, in possesso di adeguata
formazione ed esperienza professionale.»
«Art. 29 (Conservazione). - 1. La conservazione del
patrimonio culturale e' assicurata mediante una coerente,
coordinata e programmata attivita' di studio, prevenzione,
manutenzione e restauro.
2. Per prevenzione si intende il complesso delle
attivita' idonee a limitare le situazioni di rischio
connesse al bene culturale nel suo contesto.
3. Per manutenzione si intende il complesso delle
attivita' e degli interventi destinati al controllo delle
condizioni del bene culturale e al mantenimento
dell'integrita', dell'efficienza funzionale e
dell'identita' del bene e delle sue parti.
4. Per restauro si intende l'intervento diretto sul
bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate
all'integrita' materiale ed al recupero del bene medesimo,
alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori
culturali. Nel caso di beni immobili situati nelle zone
dichiarate a rischio sismico in base alla normativa
vigente, il restauro comprende l'intervento di
miglioramento strutturale.
5. Il Ministero definisce, anche con il concorso delle
regioni e con la collaborazione delle universita' e degli
istituti di ricerca competenti, linee di indirizzo, norme
tecniche, criteri e modelli di intervento in materia di
conservazione dei beni culturali.
6. Fermo quanto disposto dalla normativa in materia di
progettazione ed esecuzione di opere su beni
architettonici, gli interventi di manutenzione e restauro
su beni culturali mobili e superfici decorate di beni
architettonici sono eseguiti in via esclusiva da coloro che
sono restauratori di beni culturali ai sensi della
normativa in materia.
7. I profili di competenza dei restauratori e degli
altri operatori che svolgono attivita' complementari al
restauro o altre attivita' di conservazione dei beni
culturali mobili e delle superfici decorate di beni
architettonici sono definiti con decreto del Ministro
adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza
Stato-regioni.
8. Con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'art.
17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 di concerto con il
Ministro dell'universita' e della ricerca sono definiti i
criteri ed i livelli di qualita' cui si adegua
l'insegnamento del restauro.
9. L'insegnamento del restauro e' impartito dalle
scuole di alta formazione e di studio istituite ai sensi
dell'art. 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n.
368, nonche' dai centri di cui al comma 11 e dagli altri
soggetti pubblici e privati accreditati presso lo Stato.
Con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'art. 17,
comma 3, della legge n. 400 del 1988 di concerto con il
Ministro dell'universita' e della ricerca sono individuati
le modalita' di accreditamento, i requisiti minimi
organizzativi e di funzionamento dei soggetti di cui al
presente comma, le modalita' della vigilanza sullo
svolgimento delle attivita' didattiche e dell'esame finale,
abilitante alle attivita' di cui al comma 6 e avente valore
di esame di Stato, cui partecipa almeno un rappresentante
del Ministero, il titolo accademico rilasciato a seguito
del superamento di detto esame, che e' equiparato al
diploma di laurea specialistica o magistrale, nonche' le
caratteristiche del corpo docente. Il procedimento di
accreditamento si conclude con provvedimento adottato entro
novanta giorni dalla presentazione della domanda corredata
dalla prescritta documentazione.
9-bis. Dalla data di entrata in vigore dei decreti
previsti dai commi 7, 8 e 9, agli effetti dell'esecuzione
degli interventi di manutenzione e restauro su beni
culturali mobili e superfici decorate di beni
architettonici, nonche' agli effetti del possesso dei
requisiti di qualificazione da parte dei soggetti esecutori
di detti lavori, la qualifica di restauratore di beni
culturali e' acquisita esclusivamente in applicazione delle
predette disposizioni.
10. La formazione delle figure professionali che
svolgono attivita' complementari al restauro o altre
attivita' di conservazione e' assicurata da soggetti
pubblici e privati ai sensi della normativa regionale. I
relativi corsi si adeguano a criteri e livelli di qualita'
definiti con accordo in sede di Conferenza Stato-regioni,
ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281.
11. Mediante appositi accordi il Ministero e le
regioni, anche con il concorso delle universita' e di altri
soggetti pubblici e privati, possono istituire
congiuntamente centri, anche a carattere interregionale,
dotati di personalita' giuridica, cui affidare attivita' di
ricerca, sperimentazione, studio, documentazione ed
attuazione di interventi di conservazione e restauro su
beni culturali, di particolare complessita'. Presso tali
centri possono essere altresi' istituite, ove accreditate,
ai sensi del comma 9, scuole di alta formazione per
l'insegnamento del restauro. All'attuazione del presente
comma si provvede nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.»
«Art. 182 (Disposizioni transitorie). - 1. In via
transitoria, agli effetti indicati all'art. 29, comma
9-bis, acquisisce la qualifica di restauratore di beni
culturali, per il settore o i settori specifici richiesti
tra quelli indicati nell'allegato B, colui il quale abbia
maturato una adeguata competenza professionale nell'ambito
del restauro dei beni culturali mobili e delle superfici
decorate dei beni architettonici.
1-bis. La qualifica di restauratore di beni culturali
e' attribuita, in esito ad apposita procedura di selezione
pubblica da concludere entro il 30 giugno 2015, con
provvedimenti del Ministero che danno luogo all'inserimento
in un apposito elenco suddiviso per settori di competenza e
reso accessibile a tutti gli interessati. Alla tenuta
dell'elenco provvede il Ministero medesimo, nell'ambito
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica. Gli elenchi vengono tempestivamente
aggiornati, anche mediante inserimento dei nominativi di
coloro i quali conseguono la qualifica ai sensi dell'art.
29, commi 7, 8 e 9.
1-ter. La procedura di selezione pubblica, indetta
entro il 31 dicembre 2012, consiste nella valutazione dei
titoli e delle attivita', e nella attribuzione dei
punteggi, indicati nell'allegato B del presente codice.
Entro lo stesso termine con decreto del Ministro sono
definite le linee guida per l'espletamento della procedura
di selezione pubblica, nel rispetto di quanto previsto dal
presente articolo, sentite le organizzazioni
imprenditoriali e sindacali piu' rappresentative. La
qualifica di restauratore di beni culturali e' acquisita
con un punteggio pari al numero dei crediti formativi
indicati nell'art. 1 del regolamento di cui al decreto del
Ministro 26 maggio 2009, n. 87. Il punteggio previsto dalla
tabella 1 dell'allegato B spetta per i titoli di studio
conseguiti alla data del 30 giugno 2012, nonche' per quelli
conseguiti entro la data del 31 dicembre 2014 da coloro i
quali risultino iscritti ai relativi corsi alla data del 30
giugno 2012. Il punteggio previsto dalla tabella 2
dell'allegato B spetta per la posizione di inquadramento
formalizzata entro la data del 30 giugno 2012. Il punteggio
previsto dalla tabella 3 dell'allegato B spetta per
l'attivita' di restauro presa in carico alla data di
entrata in vigore della presente disposizione e conclusasi
entro il 31 dicembre 2014.
1-quater. Ai fini dell'attribuzione dei punteggi
indicati nella tabella 3 dell'allegato B:
a) e' considerata attivita' di restauro di beni
culturali mobili e superfici decorate di beni
architettonici l'attivita' caratterizzante il profilo di
competenza del restauratore di beni culturali, secondo
quanto previsto nell'allegato A del regolamento di cui al
decreto del Ministro 26 maggio 2009, n. 86;
b) e' riconosciuta soltanto l'attivita' di restauro
effettivamente svolta dall'interessato, direttamente e in
proprio ovvero direttamente e in rapporto di lavoro
dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa o
a progetto, ovvero nell'ambito di rapporti di lavoro alle
dipendenze di amministrazioni pubbliche preposte alla
tutela dei beni culturali, con regolare esecuzione
certificata nell'ambito della procedura di selezione
pubblica;
c) l'attivita' svolta deve risultare da atti di data
certa emanati, ricevuti o anche custoditi dall'autorita'
preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori o dagli
istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20
ottobre 1998, n. 368, formati in occasione dell'affidamento
dell'appalto, in corso d'opera o al momento della
conclusione dell'appalto, ivi compresi atti concernenti
l'organizzazione ed i rapporti di lavoro dell'impresa
appaltatrice;
d) la durata dell'attivita' di restauro e' documentata
dai termini di consegna e di completamento dei lavori, con
possibilita' di cumulare la durata di piu' lavori eseguiti
nello stesso periodo.
1-quinquies. Puo' altresi' acquisire la qualifica di
restauratore di beni culturali, ai medesimi effetti
indicati all'art. 29, comma 9-bis, previo superamento di
una prova di idoneita' con valore di esame di Stato
abilitante, secondo le modalita' stabilite con decreto del
Ministro di concerto con il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca da emanare, d'intesa con
la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 31 dicembre
2012, colui il quale abbia acquisito la qualifica di
collaboratore restauratore di beni culturali ai sensi del
comma 1-sexies del presente articolo. Con il medesimo
decreto sono stabilite le modalita' per lo svolgimento di
una distinta prova di idoneita' con valore di esame di
Stato abilitante, finalizzata al conseguimento della
qualifica di restauratore di beni culturali, ai medesimi
effetti indicati all'art. 29, comma 9-bis, cui possono
accedere coloro i quali, entro il termine e nel rispetto
della condizione previsti dal comma 1-ter del presente
articolo, abbiano conseguito la laurea o il diploma
accademico di primo livello in Restauro delle accademie di
belle arti, nonche' la laurea specialistica o magistrale
ovvero il diploma accademico di secondo livello in Restauro
delle accademie di belle arti, corrispondenti ai titoli
previsti nella tabella 1 dell'allegato B, attraverso un
percorso di studi della durata complessiva di almeno cinque
anni. La predetta prova si svolge presso le istituzioni
dove si sono tenuti i corsi di secondo livello, che vi
provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
1-sexies. Nelle more dell'attuazione dell'art. 29,
comma 10, acquisisce la qualifica di collaboratore
restauratore di beni culturali, in esito ad apposita
procedura di selezione pubblica indetta entro il 31
dicembre 2012, colui il quale, alla data di pubblicazione
del bando, sia in possesso di uno dei seguenti requisiti:
a) abbia conseguito la laurea specialistica in
Conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico
(12/S) ovvero la laurea magistrale in Conservazione e
restauro dei beni culturali (LM11), ovvero il diploma di
laurea in Conservazione dei beni culturali, se equiparato
dalle universita' alle summenzionate classi, ai sensi
dell'art. 2 del decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 9 luglio 2009, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2009;
b) abbia conseguito la laurea in Beni culturali (L1)
ovvero in Tecnologie per la conservazione e il restauro dei
beni culturali (L43);
c) abbia conseguito un diploma in Restauro presso
accademie di belle arti con insegnamento almeno triennale;
d) abbia conseguito un diploma presso una scuola di
restauro statale ovvero un attestato di qualifica
professionale presso una scuola di restauro regionale ai
sensi dell'art. 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845,
con insegnamento non inferiore a due anni;
e) risulti inquadrato nei ruoli delle amministrazioni
pubbliche preposte alla tutela dei beni culturali a seguito
del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo
di assistente tecnico restauratore;
f) abbia svolto attivita' di restauro di beni culturali
mobili e superfici decorate di beni architettonici, per non
meno di quattro anni, con regolare esecuzione certificata
nell'ambito della procedura di selezione pubblica.
L'attivita' svolta e' dimostrata mediante dichiarazione del
datore di lavoro, ovvero autocertificazione
dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
1-septies. Puo' altresi' acquisire la qualifica di
collaboratore restauratore di beni culturali, previo
superamento di una prova di idoneita', secondo le modalita'
stabilite con decreto del Ministro da emanare, d'intesa con
la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 30 giugno
2014, colui il quale abbia conseguito i requisiti previsti
dal comma 1-sexies del presente articolo nel periodo
compreso tra il 31 ottobre 2012 e il 30 giugno 2014.
1-octies. La qualifica di collaboratore restauratore di
beni culturali e' attribuita con provvedimenti del
Ministero che danno luogo all'inserimento in un apposito
elenco reso accessibile a tutti gli interessati. Alla
tenuta dell'elenco provvede il Ministero medesimo,
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
1-novies. I titoli di studio di cui alla sezione I,
tabella 1, dell'allegato B consentono l'iscrizione
nell'elenco, di cui al comma 1, relativamente ai settori di
competenza, di cui alla sezione II dell'allegato B, cui si
riferiscono gli insegnamenti di restauro impartiti. Le
posizioni di inquadramento di cui alla sezione I, tabella
2, dell'allegato B consentono l'iscrizione nell'elenco
relativamente ai settori di competenza cui si riferiscono
le attivita' lavorative svolte a seguito
dell'inquadramento. L'esperienza professionale di cui alla
sezione I, tabella 3, dell'allegato B consente l'iscrizione
nell'elenco relativamente al settore di competenza cui si
riferiscono le attivita' di restauro svolte in via
prevalente, nonche' agli eventuali altri settori cui si
riferiscono attivita' di restauro svolte per la durata di
almeno due anni.
2. In deroga a quanto previsto dall'art. 29, comma 11,
ed in attesa della emanazione dei decreti di cui ai commi 8
e 9 del medesimo articolo, con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di
concerto con il Ministro, la Fondazione "Centro per la
conservazione ed il restauro dei beni culturali La Venaria
Reale" e' autorizzata ad istituire ed attivare, in via
sperimentale, per un ciclo formativo, in convenzione con
l'Universita' di Torino e il Politecnico di Torino, un
corso di laurea magistrale a ciclo unico per la formazione
di restauratori dei beni culturali ai sensi del comma 6 e
seguenti dello stesso art. 29. Il decreto predetto
definisce l'ordinamento didattico del corso, sulla base
dello specifico progetto approvato dai competenti organi
della Fondazione e delle universita', senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del
presente codice, le regioni e gli altri enti pubblici
territoriali adottano le necessarie disposizioni di
adeguamento alla prescrizione di cui all'art. 103, comma 4.
In caso di inadempienza, il Ministero procede in via
sostitutiva, ai sensi dell'art. 117, quinto comma, della
Costituzione.
3-bis. In deroga al divieto di cui all'art. 146, comma
4, secondo periodo sono conclusi dall'autorita' competente
alla gestione del vincolo paesaggistico i procedimenti
relativi alle domande di autorizzazione paesaggistica in
sanatoria presentate entro il 30 aprile 2004 non ancora
definiti alla data di entrata in vigore del presente comma,
ovvero definiti con determinazione di improcedibilita'
della domanda per il sopravvenuto divieto, senza pronuncia
nel merito della compatibilita' paesaggistica
dell'intervento. In tale ultimo caso l'autorita' competente
e' obbligata, su istanza della parte interessata, a
riaprire il procedimento ed a concluderlo con atto motivato
nei termini di legge. Si applicano le sanzioni previste
dall'art. 167, comma 5.
3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano
anche alle domande di sanatoria presentate nei termini ai
sensi dell'art. 1, commi 37 e 39, della legge 15 dicembre
2004, n. 308, ferma restando la quantificazione della
sanzione pecuniaria ivi stabilita. Il parere della
soprintendenza di cui all'art. 1, comma 39, della legge 15
dicembre 2004, n. 308, si intende vincolante.
3-quater. Agli accertamenti della compatibilita'
paesaggistica effettuati, alla data di entrata in vigore
della presente disposizione, ai sensi dell'art. 181, comma
1-quater, si applicano le sanzioni di cui all'art. 167,
comma 5.»
- Per il testo dell'articoli 9 della Costituzione della
Repubblica italiana si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 25 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2016, n. 91, S.O.:
«Art. 25 (Verifica preventiva dell'interesse
archeologico). - 1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 28,
comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio di
cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per le
opere sottoposte all'applicazione delle disposizioni del
presente codice, le stazioni appaltanti trasmettono al
soprintendente territorialmente competente, prima
dell'approvazione, copia del progetto di fattibilita'
dell'intervento o di uno stralcio di esso sufficiente ai
fini archeologici, ivi compresi gli esiti delle indagini
geologiche e archeologiche preliminari, con particolare
attenzione ai dati di archivio e bibliografici reperibili,
all'esito delle ricognizioni volte all'osservazione dei
terreni, alla lettura della geomorfologia del territorio,
nonche', per le opere a rete, alle fotointerpretazioni. Le
stazioni appaltanti raccolgono ed elaborano tale
documentazione mediante i dipartimenti archeologici delle
universita', ovvero mediante i soggetti in possesso di
diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di
dottorato di ricerca in archeologia. La trasmissione della
documentazione suindicata non e' richiesta per gli
interventi che non comportino nuova edificazione o scavi a
quote diverse da quelle gia' impegnate dai manufatti
esistenti.
2. Presso il Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo e' istituito un apposito elenco,
reso accessibile a tutti gli interessati, degli istituti
archeologici universitari e dei soggetti in possesso della
necessaria qualificazione. Con decreto del Ministro dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo, sentita una
rappresentanza dei dipartimenti archeologici universitari,
si provvede a disciplinare i criteri per la tenuta di detto
elenco, comunque prevedendo modalita' di partecipazione di
tutti i soggetti interessati. Fino alla data di entrata in
vigore di detto decreto, si applica l'art. 216, comma 7.
3. Il soprintendente, qualora sulla base degli elementi
trasmessi e delle ulteriori informazioni disponibili,
ravvisi l'esistenza di un interesse archeologico nelle aree
oggetto di progettazione, puo' richiedere motivatamente,
entro il termine di trenta giorni dal ricevimento del
progetto di fattibilita' ovvero dello stralcio di cui al
comma 1, la sottoposizione dell'intervento alla procedura
prevista dai commi 8 e seguenti. Per i progetti di grandi
opere infrastrutturali o a rete il termine della richiesta
per la procedura di verifica preventiva dell'interesse
archeologico e' stabilito in sessanta giorni.
4. In caso di incompletezza della documentazione
trasmessa o di esigenza di approfondimenti istruttori, il
soprintendente, con modalita' anche informatiche, richiede
integrazioni documentali o convoca il responsabile unico
del procedimento per acquisire le necessarie informazioni
integrative. La richiesta di integrazioni e informazioni
sospende il termine di cui al comma 3, fino alla
presentazione delle stesse.
5. Avverso la richiesta di cui al comma 3 e' esperibile
il ricorso amministrativo di cui all'art. 16 del codice dei
beni culturali e del paesaggio.
6. Ove il soprintendente non richieda l'attivazione
della procedura di cui ai commi 8 e seguenti nel termine di
cui al comma 3, ovvero tale procedura si concluda con esito
negativo, l'esecuzione di saggi archeologici e' possibile
solo in caso di successiva acquisizione di nuove
informazioni o di emersione, nel corso dei lavori, di nuovi
elementi archeologicamente rilevanti, che inducano a
ritenere probabile la sussistenza in sito di reperti
archeologici. In tale evenienza il Ministero dei beni e
delle attivita' culturali e del turismo procede,
contestualmente, alla richiesta di saggi preventivi, alla
comunicazione di avvio del procedimento di verifica o di
dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi degli
articoli 12 e 13 del codice dei beni culturali e del
paesaggio.
7. I commi da 1 a 6 non si applicano alle aree
archeologiche e ai parchi archeologici di cui all'art. 101
del codice dei beni culturali e del paesaggio, per i quali
restano fermi i poteri autorizzatori e cautelari ivi
previsti compresa la facolta' di prescrivere l'esecuzione,
a spese del committente dell'opera pubblica, di saggi
archeologici. Restano altresi' fermi i poteri previsti
dall'art. 28, comma 2, del codice dei beni culturali e del
paesaggio, nonche' i poteri autorizzatori e cautelari
previsti per le zone di interesse archeologico, di cui
all'art. 142, comma 1, lettera m), del medesimo codice.
8. La procedura di verifica preventiva dell'interesse
archeologico si articola in fasi costituenti livelli
progressivi di approfondimento dell'indagine archeologica.
L'esecuzione della fase successiva dell'indagine e'
subordinata all'emersione di elementi archeologicamente
significativi all'esito della fase precedente. La procedura
di verifica preventiva dell'interesse archeologico consiste
nel compimento delle seguenti indagini e nella redazione
dei documenti integrativi del progetto di fattibilita':
a) esecuzione di carotaggi;
b) prospezioni geofisiche e geochimiche;
c) saggi archeologici e, ove necessario, esecuzione di
sondaggi e di scavi, anche in estensione tali da assicurare
una sufficiente campionatura dell'area interessata dai
lavori.
9. La procedura si conclude in un termine
predeterminato dal soprintendente in relazione
all'estensione dell'area interessata, con la redazione
della relazione archeologica definitiva, approvata dal
soprintendente di settore territorialmente competente. La
relazione contiene una descrizione analitica delle indagini
eseguite, con i relativi esiti di seguito elencati, e detta
le conseguenti prescrizioni:
a) contesti in cui lo scavo stratigrafico esaurisce
direttamente l'esigenza di tutela;
b) contesti che non evidenziano reperti leggibili come
complesso strutturale unitario, con scarso livello di
conservazione per i quali sono possibili interventi di
reinterro, smontaggio, rimontaggio e musealizzazione, in
altra sede rispetto a quella di rinvenimento;
c) complessi la cui conservazione non puo' essere
altrimenti assicurata che in forma contestualizzata
mediante l'integrale mantenimento in sito.
10. Per l'esecuzione dei saggi e degli scavi
archeologici nell'ambito della procedura di cui al presente
articolo, il responsabile unico del procedimento puo'
motivatamente ridurre, previo accordo con la soprintendenza
archeologica territorialmente competente, i livelli di
progettazione, nonche' i contenuti della progettazione, in
particolare in relazione ai dati, agli elaborati e ai
documenti progettuali gia' comunque acquisiti agli atti del
procedimento.
11. Nelle ipotesi di cui al comma 9, lettera a), la
procedura di verifica preventiva dell'interesse
archeologico si considera chiusa con esito negativo e
accertata l'insussistenza dell'interesse archeologico
nell'area interessata dai lavori, Nelle ipotesi di cui al
comma 9, lettera b), la soprintendenza determina le misure
necessarie ad assicurare la conoscenza, la conservazione e
la protezione dei rinvenimenti archeologicamente rilevanti,
salve le misure di tutela eventualmente da adottare ai
sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio,
relativamente a singoli rinvenimenti o al loro contesto.
Nel caso di cui al comma 9, lettera c), le prescrizioni
sono incluse nei provvedimenti di assoggettamento a tutela
dell'area interessata dai rinvenimenti e il Ministero dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo avvia il
procedimento di dichiarazione di cui agli articoli 12 e 13
del predetto codice dei beni culturali e del paesaggio.
12. La procedura di verifica preventiva dell'interesse
archeologico e' condotta sotto la direzione della
soprintendenza archeologica territorialmente competente.
Gli oneri sono a carico della stazione appaltante.
13. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31
dicembre 2017, sono adottate linee guida finalizzate ad
assicurare speditezza, efficienza ed efficacia alla
procedura di cui al presente articolo. Con il medesimo
decreto sono individuati procedimenti semplificati, con
termini certi, che garantiscano la tutela del patrimonio
archeologico tenendo conto dell'interesse pubblico sotteso
alla realizzazione dell'opera.
14. Per gli interventi soggetti alla procedura di cui
al presente articolo, il soprintendente, entro trenta
giorni dalla richiesta di cui al comma 3, stipula un
apposito accordo con la stazione appaltante per
disciplinare le forme di coordinamento e di collaborazione
con il responsabile del procedimento e con gli uffici della
stazione appaltante. Nell'accordo le amministrazioni
possono graduare la complessita' della procedura di cui al
presente articolo, in ragione della tipologia e
dell'entita' dei lavori da eseguire, anche riducendole fasi
e i contenuti del procedimento. L'accordo disciplina,
altresi', le forme di documentazione e di divulgazione dei
risultati dell'indagine, mediante l'informatizzazione dei
dati raccolti, la produzione di edizioni scientifiche e
didattiche, eventuali ricostruzioni virtuali volte alla
comprensione funzionale dei complessi antichi, eventuali
mostre ed esposizioni finalizzate alla diffusione e alla
pubblicizzazione delle indagini svolte.
15. Le stazioni appaltanti, in caso di rilevanti
insediamenti produttivi, opere di rilevante impatto per il
territorio o di avvio di attivita' imprenditoriali
suscettibili di produrre positivi effetti sull'economia o
sull'occupazione, gia' inseriti nel programma triennale di
cui all'art. 21, possono ricorrere alla procedura di cui al
regolamento adottato in attuazione dell'articolo 4 della
legge 7 agosto 2015, n. 124, in caso di ritenuta eccessiva
durata del procedimento di cui ai commi 8 e seguenti o
quando non siano rispettati i termini fissati nell'accordo
di cui al comma 14.
16. Le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano disciplinano la procedura di verifica preventiva
dell'interesse archeologico per le opere di loro competenza
sulla base di quanto disposto dal presente articolo.»
- Per i riferimenti della legge 17 ottobre 1996, n. 534
e della legge 28 dicembre 1995, n. 549, si vedano le
premesse;
- Per i riferimenti dell'art. 21, comma 2, della legge
31 dicembre 2009, n. 196, si vedano le note all'art. 4;
- Per i riferimenti art. 17, comma 4-bis, lettera e),
della legge 23 agosto 1988, n. 400, si vedano le note alle
premesse;
- Per i riferimenti dell'art. 4, commi 4 e 4-bis, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si vedano le
note all'art. 12.
 
Art. 16
Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio

1. La Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio svolge le funzioni e i compiti relativi alla tutela dei beni di interesse archeologico, anche subacquei, dei beni storici, artistici e demoetnoantropologici, ivi compresi i dipinti murali e gli apparati decorativi, nonche' alla tutela dei beni architettonici e alla qualita' e alla tutela del paesaggio. Con riferimento alle attivita' esercitate dalle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio, la Direzione generale esercita i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo e, in caso di necessita', informato il Segretario generale, avocazione e sostituzione, anche su proposta del Segretario regionale.
2. Il Direttore generale, in particolare:
a) esprime il parere, per i settori di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento proposti dai titolari degli uffici dirigenziali periferici e dai segretari regionali, sulla base dei dati del monitoraggio dei flussi finanziari forniti dalla Direzione generale Organizzazione e dalla Direzione generale Bilancio;
b) elabora, anche su proposta dei titolari degli uffici dirigenziali periferici, sentita la Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali, i programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di inventariazione e catalogazione dei beni archeologici, architettonici, paesaggistici, storici, artistici e demoetnoantropologici; predispone altresi', raccordandosi con la Direzione generale Sicurezza del patrimonio culturale, indirizzi alle strutture periferiche per la elaborazione di piani di conservazione programmata del patrimonio culturale;
c) esprime la volonta' dell'amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di beni di interesse archeologico, architettonico, storico, artistico e demoetnoantropologico;
d) autorizza, fatte salve le ipotesi di cui agli articoli 19, comma 2, lettera d), 20, comma 2, lettera d), 42, comma 2, lettera l), e 43, comma 4, lettera h), il prestito di beni culturali per mostre o esposizioni ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Codice e l'uscita temporanea per manifestazioni, mostre o esposizioni d'arte di alto interesse culturale ai sensi dell'articolo 66 del Codice; puo' altresi' proporre alla Direzione generale Musei di dichiarare, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Codice, ed ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali ivi previste, il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre o esposizioni di beni archeologici, storici, artistici e demoetnoantropologici e di ogni altra iniziativa a carattere culturale che abbia ad oggetto i beni medesimi; in ogni caso, svolge le attivita' di cui alla presente lettera nel rispetto degli accordi di cui all'articolo 67 del Codice e delle linee guida adottate dalla Direzione generale Musei in materia di attivita' di valorizzazione, e fatte salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze della tutela;
e) affida in concessione a soggetti pubblici o privati l'esecuzione di ricerche archeologiche o di opere dirette al ritrovamento di beni culturali, ai sensi dell'articolo 89 del Codice;
f) adotta i provvedimenti in materia di premi di rinvenimento nei casi previsti dall'articolo 92 del Codice;
g) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice, secondo le modalita' ivi definite, per la violazione delle disposizioni in materia di beni archeologici, architettonici, paesaggistici, storici, artistici e demoetnoantropologici, e cura il recupero delle somme dovute ai sensi degli articoli 34, comma 3, e 160, commi 3 e 4, del Codice;
h) adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni culturali nei settori di competenza a titolo di prelazione, di acquisto all'esportazione o di espropriazione, ai sensi degli articoli 60, 70, 95, 96 e 98 del Codice;
i) adotta i provvedimenti di competenza dell'amministrazione centrale in materia di circolazione di cose e beni culturali in ambito internazionale, tra i quali quelli di cui agli articoli 65, comma 2, lettera b), 68, comma 4, 71, comma 4, 76, comma 2, lettera e), e 82, del Codice; predispone e aggiorna, sentiti i competenti organi consultivi, gli indirizzi a cui si attengono gli uffici di esportazione nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato di libera circolazione, ai sensi dell'articolo 68 del Codice;
l) esprime le determinazioni dell'amministrazione in sede di conferenza di servizi o nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica per interventi di carattere intersettoriale, di dimensione sovraregionale;
m) istruisce i procedimenti di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica ed esprime il parere per le successive determinazioni del Ministro;
n) esprime il parere sulla proposta della Commissione regionale per il patrimonio culturale competente, ai fini della stipula, da parte del Ministro, delle intese di cui all'articolo 143, comma 2, e di cui all'articolo 156, comma 3, del Codice;
o) predispone, su proposta del Segretario regionale competente, la proposta per l'approvazione in via sostitutiva, da parte del Ministro, del piano paesaggistico limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d), del Codice;
p) ai sensi dell'articolo 141 del Codice adotta, sentite le Commissioni regionali per il patrimonio culturale competenti, la dichiarazione di notevole interesse pubblico relativamente ai beni paesaggistici che insistano su un territorio appartenente a piu' regioni;
q) promuove la stipula di convenzioni tra il Ministero, gli enti territoriali e locali e cooperative di giovani storici dell'arte, archeologi, archivisti e bibliotecari, per accrescere la sensibilita' culturale e l'educazione al patrimonio culturale;
r) promuove la valorizzazione del paesaggio, con particolare riguardo alle aree gravemente compromesse o degradate, al fine della ridefinizione e ricostituzione di paesaggi, secondo le previsioni della Convenzione europea del paesaggio di Firenze del 20 ottobre 2000, ratificata dall'Italia con legge 9 gennaio 2006, n. 14;
s) fornisce, per le materie di competenza, il supporto e la consulenza tecnico-scientifica agli uffici del Ministero;
t) decide, per i settori di competenza, i ricorsi amministrativi previsti agli articoli 16, 47, 69 e 128 del Codice;
u) puo' adottare, informato il Segretario generale, i provvedimenti di verifica o di dichiarazione dell'interesse culturale, le prescrizioni di tutela indiretta, nonche' le dichiarazioni di notevole interesse pubblico paesaggistico ovvero le integrazioni del loro contenuto, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 12, 13, 45, 138, comma 3, e seguenti, e 141-bis, del Codice; in tali ipotesi, qualora un ufficio periferico abbia gia' avviato procedimenti riferiti ai medesimi beni, si applica quanto previsto dal comma 1, ultimo periodo;
v) puo' richiedere alle commissioni di cui all'articolo 137 del Codice, anche su proposta della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio competente, l'adozione della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico per i beni paesaggistici, ai sensi dell'articolo 138 del Codice;
z) esercita le funzioni di indirizzo e, d'intesa con la Direzione generale Bilancio, di vigilanza, su ogni soggetto giuridico costituito con la partecipazione del Ministero per finalita' attinenti agli ambiti di competenza della Direzione generale.
3. La Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio esercita le funzioni di indirizzo, e, d'intesa con la Direzione generale Bilancio, di vigilanza, unitamente alla Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali e al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sulla Scuola archeologica italiana in Atene. Presso la Direzione generale opera il Comitato tecnico-scientifico speciale per il patrimonio storico della Prima guerra mondiale, di cui alla legge 7 marzo 2001, n. 78.
4. La Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio esercita l'indirizzo, il coordinamento e, d'intesa con la Direzione generale Bilancio limitatamente ai profili finanziari e contabili, la vigilanza sulla Soprintendenza speciale archeologia, belle arti e paesaggio di Roma, sulla Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo, sull'Istituto centrale per l'archeologia e sull'Istituto centrale per il patrimonio immateriale, anche ai fini dell'approvazione, su parere conforme della Direzione generale Bilancio, del bilancio di previsione, delle relative proposte di variazione e del conto consuntivo. La Direzione generale assegna, altresi', d'intesa con la Direzione generale Organizzazione e la Direzione generale Bilancio, le risorse umane e strumentali ai suddetti Istituti dotati di autonomia speciale.
5. La Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio costituisce centro di responsabilita' amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed e' responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa.
6. La Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio si articola in nove uffici dirigenziali di livello non generale centrali, compresi la Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo, l'Istituto centrale per l'archeologia e l'Istituto centrale per il patrimonio immateriale, nonche' nelle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio, uffici dirigenziali di livello non generale periferici, individuati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Note all'art. 16:
- Si riporta il testo degli articoli 12, 13, 16, 45,
47, 48, 55, 56, 57-bis, 58, 60, 68, 69, 70, 82, 89, 95, 96,
98, 128, 137, 138, 141-bis, 143 del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24
febbraio 2004, n. 45, S.O.:
«Art. 12 (Verifica dell'interesse culturale). - 1. Le
cose indicate all'art. 10, comma 1, che siano opera di
autore non piu' vivente e la cui esecuzione risalga ad
oltre settanta anni, sono sottoposte alle disposizioni
della presente Parte fino a quando non sia stata effettuata
la verifica di cui al comma 2.
2. I competenti organi del Ministero, d'ufficio o su
richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono e
corredata dai relativi dati conoscitivi, verificano la
sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico
o etnoantropologico nelle cose di cui al comma 1, sulla
base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal
Ministero medesimo al fine di assicurare uniformita' di
valutazione.
3. Per i beni immobili dello Stato, la richiesta di cui
al comma 2 e' corredata da elenchi dei beni e dalle
relative schede descrittive. I criteri per la
predisposizione degli elenchi, le modalita' di redazione
delle schede descrittive e di trasmissione di elenchi e
schede sono stabiliti con decreto del Ministero adottato di
concerto con l'Agenzia del demanio e, per i beni immobili
in uso all'amministrazione della difesa, anche con il
concerto della competente direzione generale dei lavori e
del demanio. Il Ministero fissa, con propri decreti, i
criteri e le modalita' per la predisposizione e la
presentazione delle richieste di verifica, e della relativa
documentazione conoscitiva, da parte degli altri soggetti
di cui al comma 1.
4. Qualora nelle cose sottoposte a verifica non sia
stato riscontrato l'interesse di cui al comma 2, le cose
medesime sono escluse dall'applicazione delle disposizioni
del presente Titolo.
5. Nel caso di verifica con esito negativo su cose
appartenenti al demanio dello Stato, delle regioni e degli
altri enti pubblici territoriali, la scheda contenente i
relativi dati e' trasmessa ai competenti uffici affinche'
ne dispongano la sdemanializzazione qualora, secondo le
valutazioni dell'amministrazione interessata, non vi ostino
altre ragioni di pubblico interesse.
6. Le cose di cui al comma 4 e quelle di cui al comma 5
per le quali si sia proceduto alla sdemanializzazione sono
liberamente alienabili, ai fini del presente codice.
7. L'accertamento dell'interesse artistico, storico,
archeologico o etnoantropologico, effettuato in conformita'
agli indirizzi generali di cui al comma 2, costituisce
dichiarazione ai sensi dell'art. 13 ed il relativo
provvedimento e' trascritto nei modi previsti dall'art. 15,
comma 2. I beni restano definitivamente sottoposti alle
disposizioni del presente Titolo.
8. Le schede descrittive degli immobili di proprieta'
dello Stato oggetto di verifica con esito positivo,
integrate con il provvedimento di cui al comma 7,
confluiscono in un archivio informatico, conservato presso
il Ministero e accessibile al Ministero e all'Agenzia del
demanio, per finalita' di monitoraggio del patrimonio
immobiliare e di programmazione degli interventi in
funzione delle rispettive competenze istituzionali.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano
alle cose di cui al comma 1 anche qualora i soggetti cui
esse appartengono mutino in qualunque modo la loro natura
giuridica.
10. Il procedimento di verifica si conclude entro
centoventi giorni dal ricevimento della richiesta.
Art. 13 (Dichiarazione dell'interesse culturale). - 1.
La dichiarazione accerta la sussistenza, nella cosa che ne
forma oggetto, dell'interesse richiesto dall'art. 10, comma
3.
2. La dichiarazione non e' richiesta per i beni di cui
all'art. 10, comma 2. Tali beni rimangono sottoposti a
tutela anche qualora i soggetti cui essi appartengono
mutino in qualunque modo la loro natura giuridica.»
«Art. 16 (Ricorso amministrativo avverso la
dichiarazione). - 1. Avverso il provvedimento conclusivo
della verifica di cui all'art. 12 o la dichiarazione di cui
all'art. 13 e' ammesso ricorso al Ministero, per motivi di
legittimita' e di merito, entro trenta giorni dalla
notifica della dichiarazione.
2. La proposizione del ricorso comporta la sospensione
degli effetti del provvedimento impugnato. Rimane ferma
l'applicazione, in via cautelare, delle disposizioni
previste dal Capo II, dalla sezione I del Capo III e dalla
sezione I del Capo IV del presente Titolo.
3. Il Ministero, sentito il competente organo
consultivo, decide sul ricorso entro il termine di novanta
giorni dalla presentazione dello stesso.
4. Il Ministero, qualora accolga il ricorso, annulla o
riforma l'atto impugnato.
5. Si applicano le disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.»
«Art. 45 (Prescrizioni di tutela indiretta). - 1. Il
Ministero ha facolta' di prescrivere le distanze, le misure
e le altre norme dirette ad evitare che sia messa in
pericolo l'integrita' dei beni culturali immobili, ne sia
danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le
condizioni di ambiente e di decoro.
2. Le prescrizioni di cui al comma 1, adottate e
notificate ai sensi degli articoli 46 e 47, sono
immediatamente precettive. Gli enti pubblici territoriali
interessati recepiscono le prescrizioni medesime nei
regolamenti edilizi e negli strumenti urbanistici.»
«Art. 47 (Notifica delle prescrizioni di tutela
indiretta e ricorso amministrativo). - 1. Il provvedimento
contenente le prescrizioni di tutela indiretta e'
notificato al proprietario, possessore o detentore a
qualsiasi titolo degli immobili interessati, tramite messo
comunale o a mezzo posta raccomandata con avviso di
ricevimento.
2. Il provvedimento e' trascritto nei registri
immobiliari e ha efficacia nei confronti di ogni successivo
proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo
degli immobili cui le prescrizioni stesse si riferiscono.
3. Avverso il provvedimento contenente le prescrizioni
di tutela indiretta e' ammesso ricorso amministrativo ai
sensi dell'art. 16. La proposizione del ricorso, tuttavia,
non comporta la sospensione degli effetti del provvedimento
impugnato.
Art. 48 (Autorizzazione per mostre ed esposizioni). -
1. E' soggetto ad autorizzazione il prestito per mostre ed
esposizioni:
a) delle cose mobili indicate nell'art. 12, comma 1;
b) dei beni mobili indicati nell'art. 10, comma 1;
c) dei beni mobili indicati all'art. 10, comma 3,
lettere a), ed e);
d) delle raccolte e dei singoli beni ad esse
pertinenti, di cui all'art. 10, comma 2, lettera a), delle
raccolte librarie indicate all'art. 10, commi 2, lettera
c), e 3, lettera c), nonche' degli archivi e dei singoli
documenti indicati all'art. 10, commi 2, lettera b), e 3,
lettera b).
2. Qualora l'autorizzazione abbia ad oggetto beni
appartenenti allo Stato o sottoposti a tutela statale, la
richiesta e' presentata al Ministero almeno quattro mesi
prima dell'inizio della manifestazione ed indica il
responsabile della custodia delle opere in prestito.
3. L'autorizzazione e' rilasciata tenendo conto delle
esigenze di conservazione dei beni e, per quelli
appartenenti allo Stato, anche delle esigenze di fruizione
pubblica; essa e' subordinata all'adozione delle misure
necessarie per garantirne l'integrita'. I criteri, le
procedure e le modalita' per il rilascio
dell'autorizzazione medesima sono stabiliti con decreto
ministeriale.
4. Il rilascio dell'autorizzazione e' inoltre
subordinato all'assicurazione delle cose e dei beni da
parte del richiedente, per il valore indicato nella
domanda, previa verifica della sua congruita' da parte del
Ministero.
5. Per le mostre e le manifestazioni sul territorio
nazionale promosse dal Ministero o, con la partecipazione
statale, da enti o istituti pubblici, l'assicurazione
prevista al comma 4 puo' essere sostituita dall'assunzione
dei relativi rischi da parte dello Stato. La garanzia
statale e' rilasciata secondo le procedure, le modalita' e
alle condizioni stabilite con decreto ministeriale, sentito
il Ministero dell'economia e delle finanze. Ai
corrispondenti oneri si provvede mediante utilizzazione
delle risorse disponibili nell'ambito del fondo di riserva
per le spese obbligatorie e d'ordine istituito nello stato
di previsione della spesa del Ministero dell'economia e
delle finanze.
6. Il Ministero ha facolta' di dichiarare, a richiesta
dell'interessato, il rilevante interesse culturale o
scientifico di mostre o esposizioni di beni culturali e di
ogni altra iniziativa a carattere culturale, ai fini
dell'applicazione delle agevolazioni previste dalla
normativa fiscale.»
«Art. 55 (Alienabilita' di immobili appartenenti al
demanio culturale). - 1. I beni culturali immobili
appartenenti al demanio culturale e non rientranti tra
quelli elencati nell'art. 54, comma 1, non possono essere
alienati senza l'autorizzazione del Ministero.
2. La richiesta di autorizzazione ad alienare e'
corredata:
a) dalla indicazione della destinazione d'uso in atto;
b) dal programma delle misure necessarie ad assicurare
la conservazione del bene;
c) dall'indicazione degli obiettivi di valorizzazione
che si intendono perseguire con l'alienazione del bene e
delle modalita' e dei tempi previsti per il loro
conseguimento;
d) dall'indicazione della destinazione d'uso prevista,
anche in funzione degli obiettivi di valorizzazione da
conseguire;
e) dalle modalita' di fruizione pubblica del bene,
anche in rapporto con la situazione conseguente alle
precedenti destinazioni d'uso.
3. L'autorizzazione e' rilasciata su parere del
soprintendente, sentita la regione e, per suo tramite, gli
altri enti pubblici territoriali interessati. Il
provvedimento, in particolare:
a) detta prescrizioni e condizioni in ordine alle
misure di conservazione programmate;
b) stabilisce le condizioni di fruizione pubblica del
bene, tenuto conto della situazione conseguente alle
precedenti destinazioni d'uso;
c) si pronuncia sulla congruita' delle modalita' e dei
tempi previsti per il conseguimento degli obiettivi di
valorizzazione indicati nella richiesta.
3-bis. L'autorizzazione non puo' essere rilasciata
qualora la destinazione d'uso proposta sia suscettibile di
arrecare pregiudizio alla conservazione e fruizione
pubblica del bene o comunque risulti non compatibile con il
carattere storico e artistico del bene medesimo. Il
Ministero ha facolta' di indicare, nel provvedimento di
diniego, destinazioni d'uso ritenute compatibili con il
carattere del bene e con le esigenze della sua
conservazione.
3-ter. Il Ministero ha altresi' facolta' di concordare
con il soggetto interessato il contenuto del provvedimento
richiesto, sulla base di una valutazione comparativa fra le
proposte avanzate con la richiesta di autorizzazione ed
altre possibili modalita' di valorizzazione del bene.
3-quater. Qualora l'alienazione riguardi immobili
utilizzati a scopo abitativo o commerciale, la richiesta di
autorizzazione e' corredata dai soli elementi di cui al
comma 2, lettere a), b) ed e), e l'autorizzazione e'
rilasciata con le indicazioni di cui al comma 3, lettere a)
e b).
3-quinquies. L'autorizzazione ad alienare comporta la
sdemanializzazione del bene cui essa si riferisce. Tale
bene resta comunque sottoposto a tutte le disposizioni di
tutela di cui al presente titolo.
3-sexies. L'esecuzione di lavori ed opere di qualunque
genere sui beni alienati e' sottoposta a preventiva
autorizzazione ai sensi dell'art. 21, commi 4 e 5.»
«Art. 55-bis (Clausola risolutiva). - 1. Le
prescrizioni e condizioni contenute nell'autorizzazione di
cui all'art. 55 sono riportate nell'atto di alienazione,
del quale costituiscono obbligazione ai sensi dell'art.
1456 del codice civile ed oggetto di apposita clausola
risolutiva espressa. Esse sono anche trascritte, su
richiesta del soprintendente, nei registri immobiliari.
2. Il soprintendente, qualora verifichi
l'inadempimento, da parte dell'acquirente,
dell'obbligazione di cui al comma 1, fermo restando
l'esercizio dei poteri di tutela, da' comunicazione delle
accertate inadempienze alle amministrazioni alienanti ai
fini della risoluzione di diritto dell'atto di alienazione.
Art. 56 (Altre alienazioni soggette ad autorizzazione).
- 1. E' altresi' soggetta ad autorizzazione da parte del
Ministero:
a) l'alienazione dei beni culturali appartenenti allo
Stato, alle regioni e agli altri enti pubblici
territoriali, e diversi da quelli indicati negli articoli
54, commi 1 e 2, e 55, comma 1;
b) l'alienazione dei beni culturali appartenenti a
soggetti pubblici diversi da quelli indicati alla lettera
a) o a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi
compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti.
2. L'autorizzazione e' richiesta inoltre:
a) nel caso di vendita, anche parziale, da parte di
soggetti di cui al comma 1, lettera b), di collezioni o
serie di oggetti e di raccolte librarie;
b) nel caso di vendita, da parte di persone giuridiche
private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti
ecclesiastici civilmente riconosciuti, di archivi o di
singoli documenti.
3. La richiesta di autorizzazione e' corredata dagli
elementi di cui all'art. 55, comma 2, lettere a), b) ed e),
e l'autorizzazione e' rilasciata con le indicazioni di cui
al comma 3, lettere a) e b) del medesimo articolo.
4. Relativamente ai beni di cui al comma 1, lettera a),
l'autorizzazione puo' essere rilasciata a condizione che i
beni medesimi non abbiano interesse per le raccolte
pubbliche e dall'alienazione non derivi danno alla loro
conservazione e non ne sia menomata la pubblica fruizione.
4-bis. Relativamente ai beni di cui al comma 1, lettera
b), e al comma 2, l'autorizzazione puo' essere rilasciata a
condizione che dalla alienazione non derivi danno alla
conservazione e alla pubblica fruizione dei beni medesimi.
4-ter. Le prescrizioni e condizioni contenute
nell'autorizzazione sono riportate nell'atto di alienazione
e sono trascritte, su richiesta del soprintendente, nei
registri immobiliari.
4-quater. L'esecuzione di lavori ed opere di qualunque
genere sui beni alienati e' sottoposta a preventiva
autorizzazione ai sensi dell'art. 21, commi 4 e 5.
4-quinquies. La disciplina dettata ai commi precedenti
si applica anche alle costituzioni di ipoteca e di pegno ed
ai negozi giuridici che possono comportare l'alienazione
dei beni culturali ivi indicati.
4-sexies. Non e' soggetta ad autorizzazione
l'alienazione delle cose indicate all'art. 54, comma 2,
lettera a), secondo periodo.
4-septies. Rimane ferma l'inalienabilita' disposta
dall'art. 54, comma 1, lettera d-ter).»
«Art. 57-bis (Procedure di trasferimento di immobili
pubblici). - 1. Le disposizioni di cui agli articoli 54, 55
e 56 si applicano ad ogni procedura di dismissione o di
valorizzazione e utilizzazione, anche a fini economici, di
beni immobili pubblici di interesse culturale, prevista
dalla normativa vigente e attuata, rispettivamente,
mediante l'alienazione ovvero la concessione in uso o la
locazione degli immobili medesimi.
2. Qualora si proceda alla concessione in uso o alla
locazione di immobili pubblici di interesse culturale per
le finalita' di cui al comma 1, le prescrizioni e
condizioni contenute nell'autorizzazione sono riportate
nell'atto di concessione o nel contratto di locazione e
sono trascritte, su richiesta del soprintendente, nei
registri immobiliari. L'inosservanza, da parte del
concessionario o del locatario, delle prescrizioni e
condizioni medesime, comunicata dal soprintendente alle
amministrazioni cui i beni pertengono, da' luogo, su
richiesta delle stesse amministrazioni, alla revoca della
concessione o alla risoluzione del contratto, senza
indennizzo.»
«Art. 58 (Autorizzazione alla permuta). - 1. Il
Ministero puo' autorizzare la permuta dei beni indicati
agli articoli 55 e 56 nonche' di singoli beni appartenenti
alle pubbliche raccolte con altri appartenenti ad enti,
istituti e privati, anche stranieri, qualora dalla permuta
stessa derivi un incremento del patrimonio culturale
nazionale ovvero l'arricchimento delle pubbliche raccolte.»
«Art. 60 (Acquisto in via di prelazione). - 1. Il
Ministero o, nel caso previsto dall'art. 62, comma 3, la
regione o gli altri enti pubblici territoriali interessati,
hanno facolta' di acquistare in via di prelazione i beni
culturali alienati a titolo oneroso o conferiti in
societa', rispettivamente, al medesimo prezzo stabilito
nell'atto di alienazione o al medesimo valore attribuito
nell'atto di conferimento.
2. Qualora il bene sia alienato con altri per un unico
corrispettivo o sia ceduto senza previsione di un
corrispettivo in denaro ovvero sia dato in permuta, il
valore economico e' determinato d'ufficio dal soggetto che
procede alla prelazione ai sensi del comma 1.
3. Ove l'alienante non ritenga di accettare la
determinazione effettuata ai sensi del comma 2, il valore
economico della cosa e' stabilito da un terzo, designato
concordemente dall'alienante e dal soggetto che procede
alla prelazione. Se le parti non si accordano per la nomina
del terzo, ovvero per la sua sostituzione qualora il terzo
nominato non voglia o non possa accettare l'incarico, la
nomina e' effettuata, su richiesta di una delle parti, dal
presidente del tribunale del luogo in cui e' stato concluso
il contratto. Le spese relative sono anticipate
dall'alienante.
4. La determinazione del terzo e' impugnabile in caso
di errore o di manifesta iniquita'.
5. La prelazione puo' essere esercitata anche quando il
bene sia a qualunque titolo dato in pagamento.»
«Art. 68 (Attestato di libera circolazione). - 1. Chi
intende far uscire in via definitiva dal territorio della
Repubblica le cose indicate nell'art. 65, comma 3, deve
farne denuncia e presentarle al competente ufficio di
esportazione, indicando, contestualmente e per ciascuna di
essi, il valore venale, al fine di ottenere l'attestato di
libera circolazione.
2. L'ufficio di esportazione, entro tre giorni
dall'avvenuta presentazione della cosa, ne da' notizia ai
competenti uffici del Ministero, che segnalano ad esso,
entro i successivi dieci giorni, ogni elemento conoscitivo
utile in ordine agli oggetti presentati per l'uscita
definitiva.
3. L'ufficio di esportazione, accertata la congruita'
del valore indicato, rilascia o nega con motivato giudizio,
anche sulla base delle segnalazioni ricevute, l'attestato
di libera circolazione, dandone comunicazione
all'interessato entro quaranta giorni dalla presentazione
della cosa.
4. Nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto
dell'attestato di libera circolazione gli uffici di
esportazione accertano se le cose presentate, in relazione
alla loro natura o al contesto storico-culturale di cui
fanno parte, presentano interesse artistico, storico,
archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale
o archivistico, a termini dell'art. 10. Nel compiere tale
valutazione gli uffici di esportazione si attengono a
indirizzi di carattere generale stabiliti con decreto del
Ministro, sentito il competente organo consultivo.
5. L'attestato di libera circolazione ha validita'
quinquennale ed e' redatto in tre originali, uno dei quali
e' depositato agli atti d'ufficio; un secondo e' consegnato
all'interessato e deve accompagnare la circolazione
dell'oggetto; un terzo e' trasmesso al Ministero per la
formazione del registro ufficiale degli attestati.
6. Il diniego comporta l'avvio del procedimento di
dichiarazione, ai sensi dell'art. 14. A tal fine,
contestualmente al diniego, sono comunicati all'interessato
gli elementi di cui all'art. 14, comma 2, e le cose sono
sottoposte alla disposizione di cui al comma 4 del medesimo
articolo.
7. Per le cose di proprieta' di enti sottoposti alla
vigilanza regionale, l'ufficio di esportazione acquisisce
il parere della regione, che e' reso nel termine perentorio
di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta e,
se negativo, e' vincolante.
Art. 69 (Ricorso amministrativo avverso il diniego di
attestato)
In vigore dal 24 aprile 2008
1. Avverso il diniego dell'attestato e' ammesso, entro
i successivi trenta giorni, ricorso al Ministero, per
motivi di legittimita' e di merito.
2. Il Ministero, sentito il competente organo
consultivo, decide sul ricorso entro il termine di novanta
giorni dalla presentazione dello stesso.
3. Dalla data di presentazione del ricorso
amministrativo e fino alla scadenza del termine di cui al
comma 2, il procedimento di dichiarazione e' sospeso, ma le
cose rimangono assoggettate alla disposizione di cui
all'art. 14, comma 4.
4. Qualora il Ministero accolga il ricorso, rimette gli
atti all'ufficio di esportazione, che provvede in
conformita' nei successivi venti giorni.
5. Si applicano le disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.
Art. 70 (Acquisto coattivo). - 1. Entro il termine
indicato all'art. 68, comma 3, l'ufficio di esportazione,
qualora non abbia gia' provveduto al rilascio o al diniego
dell'attestato di libera circolazione, puo' proporre al
Ministero l'acquisto coattivo della cosa per la quale e'
richiesto l'attestato di libera circolazione, dandone
contestuale comunicazione alla regione e all'interessato,
al quale dichiara altresi' che l'oggetto gravato dalla
proposta di acquisto resta in custodia presso l'ufficio
medesimo fino alla conclusione del relativo procedimento.
In tal caso il termine per il rilascio dell'attestato e'
prorogato di sessanta giorni.
2. Il Ministero ha la facolta' di acquistare la cosa
per il valore indicato nella denuncia. Il provvedimento di
acquisto e' notificato all'interessato entro il termine
perentorio di novanta giorni dalla denuncia. Fino a quando
non sia intervenuta la notifica del provvedimento di
acquisto, l'interessato puo' rinunciare all'uscita
dell'oggetto e provvedere al ritiro del medesimo.
3. Qualora il Ministero non intenda procedere
all'acquisto, ne da' comunicazione, entro sessanta giorni
dalla denuncia, alla regione nel cui territorio si trova
l'ufficio di esportazione proponente. La regione ha
facolta' di acquistare la cosa nel rispetto di quanto
stabilito all'art. 62, commi 2 e 3. Il relativo
provvedimento e' notificato all'interessato entro il
termine perentorio di novanta giorni dalla denuncia.»
«Art. 82 (Azione di restituzione a favore dell'Italia).
- 1. L'azione di restituzione dei beni culturali usciti
illecitamente dal territorio italiano e' esercitata dal
Ministero, d'intesa con il Ministero degli affari esteri,
davanti al giudice dello Stato membro dell'Unione europea
in cui si trova il bene culturale.
2. Il Ministero si avvale dell'assistenza
dell'Avvocatura generale dello Stato.»
«Art. 89 (Concessione di ricerca). - 1. Il Ministero
puo' dare in concessione a soggetti pubblici o privati
l'esecuzione delle ricerche e delle opere indicate
nell'art. 88 ed emettere a favore del concessionario il
decreto di occupazione degli immobili ove devono eseguirsi
i lavori.
2. Il concessionario deve osservare, oltre alle
prescrizioni imposte nell'atto di concessione, tutte le
altre che il Ministero ritenga di impartire. In caso di
inosservanza la concessione e' revocata.
3. La concessione puo' essere revocata anche quando il
Ministero intenda sostituirsi nell'esecuzione o
prosecuzione delle opere. In tal caso sono rimborsate al
concessionario le spese occorse per le opere gia' eseguite
ed il relativo importo e' fissato dal Ministero.
4. Ove il concessionario non ritenga di accettare la
determinazione ministeriale, l'importo e' stabilito da un
perito tecnico nominato dal presidente del tribunale. Le
relative spese sono anticipate dal concessionario.
5. La concessione prevista al comma 1 puo' essere
rilasciata anche al proprietario degli immobili ove devono
eseguirsi i lavori.
6. Il Ministero puo' consentire, a richiesta, che le
cose rinvenute rimangano, in tutto o in parte, presso la
Regione od altro ente pubblico territoriale per fini
espositivi, sempre che l'ente disponga di una sede idonea e
possa garantire la conservazione e la custodia delle cose
medesime.»
«Art. 96 (Espropriazione per fini strumentali). - 1.
Possono essere espropriati per causa di pubblica utilita'
edifici ed aree quando cio' sia necessario per isolare o
restaurare beni culturali immobili, assicurarne la luce o
la prospettiva, garantirne o accrescerne il decoro o il
godimento da parte del pubblico, facilitarne l'accesso.»
«Art. 98 (Dichiarazione di pubblica utilita'). - 1. La
pubblica utilita' e' dichiarata con decreto ministeriale o,
nel caso dell'art. 96, anche con provvedimento della
regione comunicato al Ministero.
2. Nei casi di espropriazione previsti dagli articoli
96 e 97 l'approvazione del progetto equivale a
dichiarazione di pubblica utilita'.»
«Art. 128 (Notifiche effettuate a norma della
legislazione precedente). -
1. I beni culturali di cui all'art. 10, comma 3, per i
quali non sono state rinnovate e trascritte le notifiche
effettuate a norma delle leggi 20 giugno 1909, n. 364 e 11
giugno 1922, n. 778, sono sottoposti al procedimento di cui
all'art. 14. Fino alla conclusione del procedimento
medesimo, dette notifiche restano comunque valide agli
effetti di questa Parte.
2. Conservano altresi' efficacia le notifiche
effettuate a norma degli articoli 2, 3, 5 e 21 della legge
1° giugno 1939, n. 1089 e le dichiarazioni adottate e
notificate a norma dell'art. 22 della legge 22 dicembre
1939, n. 2006, dell'art. 36 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 e degli
articoli 6, 7, 8 e 49 del decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490.
3. In presenza di elementi di fatto sopravvenuti ovvero
precedentemente non conosciuti o non valutati, il Ministero
puo' rinnovare, d'ufficio o a richiesta del proprietario,
possessore o detentore interessati, il procedimento di
dichiarazione dei beni che sono stati oggetto delle
notifiche di cui al comma 2, al fine di verificare la
perdurante sussistenza dei presupposti per
l'assoggettamento dei beni medesimi alle disposizioni di
tutela.
4. Avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di
rinnovo del procedimento di dichiarazione, prodotta ai
sensi del comma 3, ovvero avverso la dichiarazione
conclusiva del procedimento medesimo, anche quando esso sia
stato avviato d'ufficio, e' ammesso ricorso amministrativo
ai sensi dell'art. 16.»
«Art. 138 (Avvio del procedimento di dichiarazione di
notevole interesse pubblico). - 1. Le commissioni di cui
all'art. 137, su iniziativa dei componenti di parte
ministeriale o regionale, ovvero su iniziativa di altri
enti pubblici territoriali interessati, acquisite le
necessarie informazioni attraverso le soprintendenze e i
competenti uffici regionali e provinciali e consultati i
comuni interessati nonche', ove opportuno, esperti della
materia, valutano la sussistenza del notevole interesse
pubblico, ai sensi dell'art. 136, degli immobili e delle
aree per i quali e' stata avviata l'iniziativa e propongono
alla regione l'adozione della relativa dichiarazione. La
proposta e' formulata con riferimento ai valori storici,
culturali, naturali, morfologici, estetici espressi dagli
aspetti e caratteri peculiari degli immobili o delle aree
considerati ed alla loro valenza identitaria in rapporto al
territorio in cui ricadono, e contiene proposte per le
prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione
dei valori espressi.
2. La commissione decide se dare ulteriore seguito
all'atto di iniziativa entro sessanta giorni dalla data di
presentazione dell'atto medesimo. Decorso infruttuosamente
il predetto termine, entro i successivi trenta giorni il
componente della commissione o l'ente pubblico territoriale
che ha assunto l'iniziativa puo' formulare la proposta di
dichiarazione direttamente alla regione.
3. E' fatto salvo il potere del Ministero, su proposta
motivata del soprintendente, previo parere della regione
interessata che deve essere motivatamente espresso entro e
non oltre trenta giorni dalla richiesta, di dichiarare il
notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree di
cui all'art. 136.»
«Art. 141-bis (Integrazione del contenuto delle
dichiarazioni di notevole interesse pubblico). - 1. Il
Ministero e le regioni provvedono ad integrare le
dichiarazioni di notevole interesse pubblico
rispettivamente adottate con la specifica disciplina di cui
all'art. 140, comma 2.
2. Qualora le regioni non provvedano alle integrazioni
di loro competenza entro il 31 dicembre 2009, il Ministero
provvede in via sostitutiva. La procedura di sostituzione
e' avviata dalla soprintendenza ed il provvedimento finale
e' adottato dal Ministero, sentito il competente Comitato
tecnico-scientifico.
3. I provvedimenti integrativi adottati ai sensi dei
commi 1 e 2 producono gli effetti previsti dal secondo
periodo del comma 2 dell'art. 140 e sono sottoposti al
regime di pubblicita' stabilito dai commi 3 e 4 del
medesimo articolo.
Art. 143 (Piano paesaggistico). - 1. L'elaborazione del
piano paesaggistico comprende almeno:
a) ricognizione del territorio oggetto di
pianificazione, mediante l'analisi delle sue
caratteristiche paesaggistiche, impresse dalla natura,
dalla storia e dalle loro interrelazioni, ai sensi degli
articoli 131 e 135;
b) ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati
di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136, loro
delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla
identificazione, nonche' determinazione delle specifiche
prescrizioni d'uso, a termini dell'art. 138, comma 1, fatto
salvo il disposto di cui agli articoli 140, comma 2, e
141-bis;
c) ricognizione delle aree di cui al comma 1 dell'art.
142, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea
alla identificazione, nonche' determinazione di
prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione
dei caratteri distintivi di dette aree e, compatibilmente
con essi, la valorizzazione;
d) eventuale individuazione di ulteriori immobili od
aree, di notevole interesse pubblico a termini dell'art.
134, comma 1, lettera c), loro delimitazione e
rappresentazione in scala idonea alla identificazione,
nonche' determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso,
a termini dell'art. 138, comma 1;
e) individuazione di eventuali, ulteriori contesti,
diversi da quelli indicati all'art. 134, da sottoporre a
specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione;
f) analisi delle dinamiche di trasformazione del
territorio ai fini dell'individuazione dei fattori di
rischio e degli elementi di vulnerabilita' del paesaggio,
nonche' comparazione con gli altri atti di programmazione,
di pianificazione e di difesa del suolo;
g) individuazione degli interventi di recupero e
riqualificazione delle aree significativamente compromesse
o degradate e degli altri interventi di valorizzazione
compatibili con le esigenze della tutela;
h) individuazione delle misure necessarie per il
corretto inserimento, nel contesto paesaggistico, degli
interventi di trasformazione del territorio, al fine di
realizzare uno sviluppo sostenibile delle aree interessate;
i) individuazione dei diversi ambiti e dei relativi
obiettivi di qualita', a termini dell'art. 135, comma 3.
2. Le regioni, il Ministero ed il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
possono stipulare intese per la definizione delle modalita'
di elaborazione congiunta dei piani paesaggistici, salvo
quanto previsto dall'art. 135, comma 1, terzo periodo.
Nell'intesa e' stabilito il termine entro il quale deve
essere completata l'elaborazione del piano. Il piano e'
oggetto di apposito accordo fra pubbliche amministrazioni,
ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n.
241. L'accordo stabilisce altresi' i presupposti, le
modalita' ed i tempi per la revisione del piano, con
particolare riferimento all'eventuale sopravvenienza di
dichiarazioni emanate ai sensi degli articoli 140 e 141 o
di integrazioni disposte ai sensi dell'art. 141-bis. Il
piano e' approvato con provvedimento regionale entro il
termine fissato nell'accordo. Decorso inutilmente tale
termine, il piano, limitatamente ai beni paesaggistici di
cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, e' approvato in
via sostitutiva con decreto del Ministro, sentito il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare.
3. Approvato il piano paesaggistico, il parere reso dal
soprintendente nel procedimento autorizzatorio di cui agli
articoli 146 e 147 e' vincolante in relazione agli
interventi da eseguirsi nell'ambito dei beni paesaggistici
di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, salvo quanto
disposto al comma 4, nonche' quanto previsto dall'art. 146,
comma 5.
4. Il piano puo' prevedere:
a) la individuazione di aree soggette a tutela ai sensi
dell'art. 142 e non interessate da specifici procedimenti o
provvedimenti ai sensi degli articoli 136, 138, 139, 140,
141 e 157, nelle quali la realizzazione di interventi puo'
avvenire previo accertamento, nell'ambito del procedimento
ordinato al rilascio del titolo edilizio, della conformita'
degli interventi medesimi alle previsioni del piano
paesaggistico e dello strumento urbanistico comunale;
b) la individuazione delle aree gravemente compromesse
o degradate nelle quali la realizzazione degli interventi
effettivamente volti al recupero ed alla riqualificazione
non richiede il rilascio dell'autorizzazione di cui
all'art. 146.
5. L'entrata in vigore delle disposizioni di cui al
comma 4 e' subordinata all'approvazione degli strumenti
urbanistici adeguati al piano paesaggistico, ai sensi
dell'art. 145, commi 3 e 4.
6. Il piano puo' anche subordinare l'entrata in vigore
delle disposizioni che consentono la realizzazione di
interventi senza autorizzazione paesaggistica, ai sensi del
comma 4, all'esito positivo di un periodo di monitoraggio
che verifichi l'effettiva conformita' alle previsioni
vigenti delle trasformazioni del territorio realizzate.
7. Il piano prevede comunque che nelle aree di cui al
comma 4, lettera a), siano effettuati controlli a campione
sugli interventi realizzati e che l'accertamento di
significative violazioni delle previsioni vigenti determini
la reintroduzione dell'obbligo dell'autorizzazione di cui
agli articoli 146 e 147, relativamente ai comuni nei quali
si sono rilevate le violazioni.
8. Il piano paesaggistico puo' individuare anche
linee-guida prioritarie per progetti di conservazione,
recupero, riqualificazione, valorizzazione e gestione di
aree regionali, indicandone gli strumenti di attuazione,
comprese le misure incentivanti.
9. A far data dall'adozione del piano paesaggistico non
sono consentiti, sugli immobili e nelle aree di cui
all'art. 134, interventi in contrasto con le prescrizioni
di tutela previste nel piano stesso. A far data dalla
approvazione del piano le relative previsioni e
prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle
previsioni dei piani territoriali ed urbanistici.»
- Si riporta il testo dell'art. 21 del regio decreto 30
gennaio 1913, n. 363, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5
giugno 1913, n. 130:
«Art. 21. A prescindere da quanto e' particolarmente
stabilito per gli enti morali, e per gli acquisti delle
quote di oggetti scavati spettanti a privati o di cose
presentate per la esportazione, chiunque intenda di offrire
in vendita allo Stato cosa di sua proprieta' dovra'
rivolgere domanda al Ministero della pubblica istruzione, a
mezzo della competente sovrintendenza.
Il sovrintendente, salvo il caso in cui intenda di
avvalersi della facolta' di cui alla prima parte
dell'articolo successivo, trasmettera' al Ministero la
domanda, accompagnandola del suo parere.»
- Per l'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, si vedano le note all'art. 5;
- Per l'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto
1988, n. 400, si vedano le note alle premesse;
- Per l'art. 4, commi 4 e 4-bis, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si vedano le note
all'art. 13.
 
Art. 17
Direzione generale Sicurezza del patrimonio culturale

1. La Direzione generale Sicurezza del patrimonio culturale assicura, nel rispetto degli indirizzi e delle direttive del Segretario generale, l'ideazione, la programmazione, il coordinamento, l'attuazione e il monitoraggio di tutte le iniziative in materia di prevenzione dei rischi e sicurezza del patrimonio culturale e di coordinamento degli interventi conseguenti ad emergenze nazionali ed internazionali, anche in collaborazione con le altre amministrazioni competenti. La Direzione generale assicura altresi' il buon andamento e la necessaria unitarieta' della gestione degli interventi operativi emergenziali di messa in sicurezza del patrimonio culturale mobile e immobile, delle azioni di recupero e della ricostruzione nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, nonche' degli interventi finalizzati alla prevenzione e alla sicurezza anti-incendio negli istituti e nei luoghi della cultura di appartenenza statale. A tali fini, la Direzione generale coordina tutte le iniziative avvalendosi delle strutture periferiche del Ministero, anche secondo modelli organizzativi appositamente previsti per le fasi emergenziali.
2. Il Direttore generale, in particolare:
a) svolge, sul territorio nazionale, tutte le funzioni, anche temporanee, attribuite al Ministero nelle procedure comunque attinenti a interventi di messa in sicurezza in fase emergenziale e di ricostruzione, in coordinamento con le attivita' del Dipartimento della Protezione Civile e delle altre amministrazioni coinvolte nei medesimi interventi;
b) puo' adottare ogni provvedimento di competenza del Ministero con riguardo ai beni culturali mobili e immobili e beni paesaggistici coinvolti negli interventi di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi, ivi inclusi, ove necessario, i provvedimenti elencati all'articolo 47;
c) coadiuva la Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio nella predisposizione degli indirizzi alle strutture periferiche per la elaborazione di piani di conservazione programmata del patrimonio culturale;
d) adotta linee guida in materia di sicurezza del patrimonio culturale rispetto ai rischi antropici, raccordandosi con il Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale;
e) adotta linee guida, nel rispetto dei piu' elevati standard internazionali, per la sicurezza del patrimonio e la prevenzione dai rischi di calamita' naturali e incendio: a tal fine, si raccorda con le altre direzioni generali e con le amministrazioni competenti.
3. La Direzione generale Sicurezza del patrimonio culturale costituisce centro di responsabilita' amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed e' responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa.
4. La Direzione generale Sicurezza del patrimonio culturale si articola in due uffici dirigenziali di livello non generale centrali, individuati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Sono altresi' articolazioni della Direzione generale gli uffici speciali eventualmente istituiti in attuazione dell'articolo 54, comma 2-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Note all'art. 17:
- Per l'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, si vedano le note all'art. 5;
- Per l'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto
1988, n. 400, si vedano le note alle premesse;
- Per l'art. 54, comma 2-bis del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, si vedano le note alle premesse;
 
Art. 18
Direzione generale Musei

1. La Direzione generale Musei cura le collezioni dei musei e dei luoghi della cultura statali, con riferimento alle politiche di acquisizione, prestito, catalogazione, fruizione e valorizzazione. Sovraintende al sistema museale nazionale e coordina le direzioni regionali Musei. Svolge altresi' funzioni e compiti di valorizzazione del patrimonio culturale, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 6 del Codice, con riguardo a tutti gli istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101, commi 1 e 2, del Codice medesimo, che siano di pertinenza dello Stato o costituiti dallo Stato. La Direzione generale esercita i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo e, in caso di necessita', informato il Segretario generale, avocazione e sostituzione con riferimento alle attivita' svolte dalle direzioni regionali Musei e dai direttori degli istituti e musei di cui all'articolo 33, comma 3, lettera b), ad eccezione di quello di cui al numero 2), anche su proposta del Segretario regionale.
2. Il Direttore generale, in particolare:
a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento proposti dai titolari degli uffici dirigenziali periferici e dai segretari regionali, sulla base dei dati del monitoraggio dei flussi finanziari forniti dalla Direzione generale Organizzazione e dalla Direzione generale Bilancio;
b) cura la promozione, anche su richiesta degli uffici interessati e comunque sentiti gli stessi, di accordi culturali con istituzioni dotate di adeguato prestigio, italiane e straniere, finalizzati alla organizzazione di mostre o esposizioni, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera d), del Codice, e ne assicura l'attuazione, adottando ogni opportuna iniziativa intesa ad agevolare la circolazione internazionale delle opere d'arte interessate dalle manifestazioni culturali concordate, ai sensi del capo V del titolo I della parte seconda del Codice;
c) cura i diritti patrimoniali immateriali rinvenienti allo Stato dalle mostre, esposizioni o eventi di cui alla lettera b);
d) stabilisce, sentiti i competenti organi consultivi, criteri e linee guida per la ricezione in comodato o in deposito, di cose o beni da parte di istituti e luoghi della cultura, ai sensi dell'articolo 44 del Codice, e fornisce, a richiesta, il necessario supporto tecnico-amministrativo per la predisposizione dei relativi atti;
e) svolge funzioni di indirizzo e controllo in materia di valorizzazione del patrimonio culturale statale, individuando gli strumenti giuridici adeguati ai singoli progetti di valorizzazione e alle realta' territoriali in essi coinvolte; cura il coordinamento con le Regioni e con gli altri enti pubblici e privati interessati ed offre il necessario sostegno tecnico-amministrativo per l'elaborazione dei criteri di gestione, anche integrata, delle attivita' di valorizzazione, ai sensi degli articoli 112 e 115 del Codice; elabora linee guida, in conformita' con i piu' elevati standard internazionali, per la individuazione delle forme di gestione delle attivita' di valorizzazione, ai sensi dell'articolo 115 del Codice;
f) elabora modelli di atti per la costituzione dei soggetti giuridici previsti dall'articolo 112, comma 5, del Codice, favorendo altresi' la partecipazione del Ministero ad associazioni, fondazioni, consorzi o societa' per la gestione e la valorizzazione dei beni culturali; cura altresi', nell'esercizio delle funzioni di valorizzazione, raccordandosi con il Segretariato generale, la predisposizione di modelli di bandi di gara e di convenzioni-tipo per l'affidamento dei servizi per il pubblico;
g) cura, anche tramite le Direzioni regionali Musei, la predisposizione delle intese istituzionali di programma Stato-Regioni in materia di valorizzazione del patrimonio culturale, degli accordi per la valorizzazione integrata dei beni culturali previsti all'articolo 112, comma 4, del Codice, e degli accordi tra lo Stato, le Regioni, gli altri enti pubblici territoriali e i privati interessati, nonche' le associazioni culturali o di volontariato, dotate di adeguati requisiti, che abbiano per statuto finalita' di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali, per la gestione di servizi strumentali comuni di cui al comma 9 del medesimo articolo 112;
h) assicura il supporto per la predisposizione e l'aggiornamento periodico dei livelli minimi uniformi di qualita' delle attivita' di valorizzazione ai sensi dell'articolo 114 del Codice e provvede all'incremento della qualita' degli inerenti servizi resi dall'amministrazione, al monitoraggio e alla revisione della carta dei servizi, anche con riguardo ai servizi per il pubblico resi in tutti gli istituti ed i luoghi della cultura dipendenti dal Ministero; predispone altresi' linee guida per la gestione dei musei, in conformita' con gli standard elaborati dall'International Council of Museums (ICOM), e ne verifica il rispetto da parte dei musei statali;
i) elabora, avvalendosi delle banche dati predisposte dalla Direzione generale Organizzazione, parametri qualitativi e quantitativi, procedure e modelli informatici diretti a valutare la gestione degli istituti e dei luoghi della cultura statali, in termini di economicita', efficienza ed efficacia, nonche' di qualita' dei servizi di fruizione e di valorizzazione erogati;
l) assicura comunque, tramite gli uffici periferici del Ministero, che le attivita' di valorizzazione siano compatibili con le esigenze della tutela, secondo i principi di cui all'articolo 6 e i criteri di cui all'articolo 116 del Codice;
m) al fine di assicurare la valorizzazione dei beni culturali mobili dello Stato, sia esposti, sia custoditi nei depositi, il Direttore generale Musei, sulla base degli indirizzi del Ministro, puo' autorizzare, d'ufficio o su richiesta dei direttori regionali Musei o dei direttori degli istituti, musei o luoghi dotati di autonomia speciale interessati, l'assegnazione di beni culturali da un istituto o luogo della cultura statale a un altro, nel rispetto comunque di eventuali previsioni contrattuali riguardanti la destinazione dei beni;
n) adotta i provvedimenti in materia di acquisti di cose o beni culturali, secondo le modalita' di cui all'articolo 21 del Regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363, sentiti i direttori generali competenti per materia e previo parere del competente Comitato tecnico-scientifico;
o) delibera l'assunzione in capo al Ministero dei rischi cui sono esposti i beni culturali dei quali sia stata autorizzata la partecipazione a mostre od esposizioni, sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del Codice;
p) elabora, sentite le direzioni generali competenti per materia, linee guida in materia di orari di apertura, bigliettazione e politiche dei prezzi per l'accesso ai musei e ai luoghi della cultura statali, anche in forma integrata, nell'ambito degli accordi di fruizione o di valorizzazione di cui agli articoli 102 e 112 del Codice;
q) promuove, anche tramite convenzione con Regioni, enti locali e altri soggetti pubblici e privati, la costituzione di reti museali per la gestione integrata e il coordinamento dell'attivita' dei musei e dei luoghi della cultura nell'ambito dello stesso territorio; al medesimo fine, favorisce la costituzione, ai sensi degli articoli 112 e 115 del Codice, di fondazioni museali aperte alla partecipazione di soggetti pubblici e privati; individua altresi', secondo gli indirizzi e i criteri dettati dal Ministro e sentiti i direttori regionali Musei, i musei e i luoghi della cultura da affidare in gestione indiretta a soggetti privati ai sensi dell'articolo 115 del Codice;
r) propone al Direttore generale Bilancio, sulla base dell'istruttoria elaborata sentiti i titolari degli uffici dirigenziali di livello generale periferici del Ministero di cui all'articolo 33, gli interventi diretti al riequilibrio finanziario tra gli istituti e i luoghi della cultura statali, nonche' il reintegro degli stanziamenti di bilancio dello stato di previsione della spesa del Ministero, di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75;
s) dichiara, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Codice, e ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali ivi previste, il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre o esposizioni di beni culturali, anche nel rispetto degli accordi di cui alla lettera b), e delle linee guida di cui alla lettera u), sentite le direzioni generali competenti e fatte salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze della tutela;
t) coadiuva la Direzione generale Bilancio nel favorire l'erogazione di elargizioni liberali da parte dei privati a sostegno della cultura, anche attraverso apposite convenzioni con gli istituti e i luoghi della cultura e gli enti locali; a tal fine, promuove progetti di sensibilizzazione e specifiche campagne di raccolta fondi, anche attraverso le modalita' di finanziamento collettivo;
u) coordina l'elaborazione del progetto culturale di ciascun museo all'interno del sistema nazionale, in modo da garantire omogeneita' e specificita' di ogni museo, favorendo la loro funzione di luoghi vitali, inclusivi, capaci di promuovere lo sviluppo della cultura; elabora altresi' linee guida per lo svolgimento dell'attivita' di valorizzazione di competenza del Ministero, in conformita' con i piu' elevati standard internazionali, nella gestione e nella comunicazione, nell'innovazione didattica e tecnologica, favorendo la partecipazione attiva degli utenti e garantendo effettive esperienze di conoscenza e di pubblico godimento;
v) assicura per tutti gli istituti e luoghi della cultura statali l'adempimento degli obblighi in materia di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, con particolare riguardo ai bilanci degli istituti dotati di autonomia; redige e pubblica altresi' un rapporto annuale sulla gestione dei servizi per il pubblico presso gli istituti e i luoghi della cultura;
z) esercita le funzioni di indirizzo e, d'intesa con la Direzione generale Bilancio limitatamente ai profili contabili e finanziari, di vigilanza, su ogni soggetto giuridico costituito con la partecipazione del Ministero per finalita' attinenti agli ambiti di competenza della Direzione generale.
3. La Direzione generale Musei esercita, d'intesa con la Direzione generale Bilancio limitatamente ai profili contabili e finanziari, la vigilanza sui musei e sui parchi archeologici dotati di autonomia speciale di cui all'articolo 33, comma 3, e ne approva i relativi bilanci e conti consuntivi, su parere conforme della Direzione generale Bilancio. La Direzione generale assegna, altresi', d'intesa con la Direzione generale Organizzazione e con la Direzione generale Bilancio, le risorse umane e strumentali ai suddetti Istituti.
4. La Direzione generale Musei costituisce centro di responsabilita' amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed e' responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa.
5. La Direzione generale Musei si articola in due uffici dirigenziali di livello non generale centrali, nonche' in non piu' di venti direzioni regionali Musei, con competenze su una o piu' Regioni o su una citta' metropolitana, uffici di livello dirigenziale non generale periferici, individuati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Note all'art. 18:
- Si riporta il testo degli articoli 6, 44, 102, 114,
115, 116 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n.
45, S.O.:
«Art. 6 (Valorizzazione del patrimonio culturale). - 1.
La valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e
nella disciplina delle attivita' dirette a promuovere la
conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le
migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica
del patrimonio stesso, anche da parte delle persone
diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della
cultura. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno
degli interventi di conservazione del patrimonio culturale.
In riferimento al paesaggio, la valorizzazione comprende
altresi' la riqualificazione degli immobili e delle aree
sottoposti a tutela compromessi o degradati, ovvero la
realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed
integrati.
2. La valorizzazione e' attuata in forme compatibili
con la tutela e tali da non pregiudicarne le esigenze.
3. La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione
dei soggetti privati, singoli o associati, alla
valorizzazione del patrimonio culturale.»
«Art. 44 (Comodato e deposito di beni culturali). - 1.
I direttori degli archivi e degli istituti che abbiano in
amministrazione o in deposito raccolte o collezioni
artistiche, archeologiche, bibliografiche e scientifiche
possono ricevere in comodato da privati proprietari, previo
assenso del competente organo ministeriale, beni culturali
mobili al fine di consentirne la fruizione da parte della
collettivita', qualora si tratti di beni di particolare
pregio o che rappresentino significative integrazioni delle
collezioni pubbliche e purche' la loro custodia presso i
pubblici istituti non risulti particolarmente onerosa.
2. Il comodato non puo' avere durata inferiore a cinque
anni e si intende prorogato tacitamente per un periodo pari
a quello convenuto, qualora una delle parti contraenti non
abbia comunicato all'altra la disdetta almeno due mesi
prima della scadenza del termine. Anche prima della
scadenza le parti possono risolvere consensualmente il
comodato.
3. I direttori adottano ogni misura necessaria per la
conservazione dei beni ricevuti in comodato, dandone
comunicazione al comodante. Le relative spese sono a carico
del Ministero.
4. I beni sono protetti da idonea copertura
assicurativa a carico del Ministero. L'assicurazione puo'
essere sostituita dall'assunzione dei relativi rischi da
parte dello Stato, ai sensi dell'art. 48, comma 5.
5. I direttori possono ricevere altresi' in deposito,
previo assenso del competente organo ministeriale, beni
culturali appartenenti ad enti pubblici. Le spese di
conservazione e custodia specificamente riferite ai beni
depositati sono a carico degli enti depositanti, salvo che
le parti abbiano convenuto che le spese medesime siano, in
tutto o in parte, a carico del Ministero, anche in ragione
del particolare pregio dei beni e del rispetto degli
obblighi di conservazione da parte dell'ente depositante.
Dall'attuazione del presente comma non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. Per quanto non espressamente previsto dal presente
articolo, si applicano le disposizioni in materia di
comodato e di deposito.»
«Art. 102 (Fruizione degli istituti e dei luoghi della
cultura di appartenenza pubblica). - 1. Lo Stato, le
regioni, gli altri enti pubblici territoriali ed ogni altro
ente ed istituto pubblico, assicurano la fruizione dei beni
presenti negli istituti e nei luoghi indicati all'art. 101,
nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal presente
codice.
2. Nel rispetto dei principi richiamati al comma 1, la
legislazione regionale disciplina la fruizione dei beni
presenti negli istituti e nei luoghi della cultura non
appartenenti allo Stato o dei quali lo Stato abbia
trasferito la disponibilita' sulla base della normativa
vigente.
3. La fruizione dei beni culturali pubblici al di fuori
degli istituti e dei luoghi di cui all'art. 101 e'
assicurata, secondo le disposizioni del presente Titolo,
compatibilmente con lo svolgimento degli scopi
istituzionali cui detti beni sono destinati.
4. Al fine di coordinare, armonizzare ed integrare la
fruizione relativamente agli istituti ed ai luoghi della
cultura di appartenenza pubblica lo Stato, e per esso il
Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici
territoriali definiscono accordi nell'ambito e con le
procedure dell'art. 112. In assenza di accordo, ciascun
soggetto pubblico e' tenuto a garantire la fruizione dei
beni di cui ha comunque la disponibilita'.
5. Mediante gli accordi di cui al comma 4 il Ministero
puo' altresi' trasferire alle regioni e agli altri enti
pubblici territoriali, in base ai principi di
sussidiarieta', differenziazione ed adeguatezza, la
disponibilita' di istituti e luoghi della cultura, al fine
di assicurare un'adeguata fruizione e valorizzazione dei
beni ivi presenti.»
«Art. 114 (Livelli di qualita' della valorizzazione). -
1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici
territoriali, anche con il concorso delle universita',
fissano i livelli minimi uniformi di qualita' delle
attivita' di valorizzazione su beni di pertinenza pubblica
e ne curano l'aggiornamento periodico.
2. I livelli di cui al comma 1 sono adottati con
decreto del Ministro previa intesa in sede di Conferenza
unificata.
3. I soggetti che, ai sensi dell'art. 115, hanno la
gestione delle attivita' di valorizzazione sono tenuti ad
assicurare il rispetto dei livelli adottati.
Art. 115 (Forme di gestione). - 1. Le attivita' di
valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica
sono gestite in forma diretta o indiretta.
2. La gestione diretta e' svolta per mezzo di strutture
organizzative interne alle amministrazioni, dotate di
adeguata autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria
e contabile, e provviste di idoneo personale tecnico. Le
amministrazioni medesime possono attuare la gestione
diretta anche in forma consortile pubblica.
3. La gestione indiretta e' attuata tramite concessione
a terzi delle attivita' di valorizzazione, anche in forma
congiunta e integrata, da parte delle amministrazioni cui i
beni pertengono o dei soggetti giuridici costituiti ai
sensi dell'art. 112, comma 5, qualora siano conferitari dei
beni ai sensi del comma 7, mediante procedure di evidenza
pubblica, sulla base della valutazione comparativa di
specifici progetti. I privati che eventualmente partecipano
ai soggetti indicati all'art. 112, comma 5, non possono
comunque essere individuati quali concessionari delle
attivita' di valorizzazione.
4. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici
territoriali ricorrono alla gestione indiretta al fine di
assicurare un miglior livello di valorizzazione dei beni
culturali. La scelta tra le due forme di gestione indicate
ai commi 2 e 3 e' attuata mediante valutazione comparativa
in termini di sostenibilita' economico-finanziaria e di
efficacia, sulla base di obiettivi previamente definiti. La
gestione in forma indiretta e' attuata nel rispetto dei
parametri di cui all'art. 114.
5. Le amministrazioni cui i beni pertengono e, ove
conferitari dei beni, i soggetti giuridici costituiti ai
sensi dell'art. 112, comma 5, regolano i rapporti con i
concessionari delle attivita' di valorizzazione mediante
contratto di servizio, nel quale sono determinati, tra
l'altro, i contenuti del progetto di gestione delle
attivita' di valorizzazione ed i relativi tempi di
attuazione, i livelli qualitativi delle attivita' da
assicurare e dei servizi da erogare, nonche' le
professionalita' degli addetti. Nel contratto di servizio
sono indicati i servizi essenziali che devono essere
comunque garantiti per la pubblica fruizione del bene.
6. Nel caso in cui la concessione a terzi delle
attivita' di valorizzazione sia attuata dai soggetti
giuridici di cui all'art. 112, comma 5, in quanto
conferitari dei beni oggetto della valorizzazione, la
vigilanza sul rapporto concessorio e' esercitata anche
dalle amministrazioni cui i beni pertengono.
L'inadempimento, da parte del concessionario, degli
obblighi derivanti dalla concessione e dal contratto di
servizio, oltre alle conseguenze convenzionalmente
stabilite, determina anche, a richiesta delle
amministrazioni cui i beni pertengono, la risoluzione del
rapporto concessorio e la cessazione, senza indennizzo,
degli effetti del conferimento in uso dei beni.
7. Le amministrazioni possono partecipare al patrimonio
dei soggetti di cui all'art. 112, comma 5, anche con il
conferimento in uso dei beni culturali che ad esse
pertengono e che siano oggetto della valorizzazione. Al di
fuori dell'ipotesi prevista al comma 6, gli effetti del
conferimento si esauriscono, senza indennizzo, in tutti i
casi di cessazione dalla partecipazione ai soggetti di cui
al primo periodo o di estinzione dei medesimi. I beni
conferiti in uso non sono assoggettati a garanzia
patrimoniale specifica se non in ragione del loro
controvalore economico.
8. Alla concessione delle attivita' di valorizzazione
puo' essere collegata la concessione in uso degli spazi
necessari all'esercizio delle attivita' medesime,
previamente individuati nel capitolato d'oneri. La
concessione in uso perde efficacia, senza indennizzo, in
qualsiasi caso di cessazione della concessione delle
attivita'.
9. Alle funzioni ed ai compiti derivanti dalle
disposizioni del presente articolo il Ministero provvede
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
Art. 116 (Tutela dei beni culturali conferiti o
concessi in uso). - 1. I beni culturali che siano stati
conferiti o concessi in uso ai sensi dell'art. 115, commi 7
e 8, restano a tutti gli effetti assoggettati al regime
giuridico loro proprio. Le funzioni di tutela sono
esercitate dal Ministero in conformita' alle disposizioni
del presente codice. Gli organi istituzionalmente preposti
alla tutela non partecipano agli organismi di gestione dei
soggetti giuridici indicati all'art. 112, comma 5.»
- Per l'art. 48 del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, si vedano le note all'art. 16;
- Per gli articoli 67 e 112 del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, si vedano le note all'art. 19;
- Per l'art. 21 del regio decreto 30 gennaio 1913, n.
363, si vedano le note all'art. 16;
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 8, del
decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 31 marzo 2011, n. 74 e convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 maggio 2011, n. 122:
«8. In deroga a quanto previsto dall'art. 4, comma 3,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2003,
n. 240, al fine di assicurare l'equilibrio finanziario
delle Soprintendenze speciali ed autonome, nonche' il
reintegro degli stanziamenti di bilancio dello stato di
previsione della spesa del Ministero dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo, il Ministro per i beni e
le attivita' culturali, con proprio decreto, puo' disporre
trasferimenti di risorse tra le disponibilita' depositate
sui conti di tesoreria delle Soprintendenze medesime, in
relazione alle rispettive esigenze finanziarie, comunque
assicurando l'assolvimento degli impegni gia' presi su
dette disponibilita', o versamenti all'entrata del bilancio
dello Stato, anche degli utili conseguiti dalla societa'
ALES S.p.A., al netto della quota destinata alla riserva
legale, per i quali il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato con propri decreti ad apportare le
occorrenti variazioni di bilancio, ai fini della loro
riassegnazione, in aggiunta agli ordinari stanziamenti di
bilancio, allo stato di previsione della spesa del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo per l'attivita' di tutela e valorizzazione del
patrimonio culturale.»
- Per l'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, si vedano le note all'art. 8;
- Per l'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto
1988, n. 400, si vedano le note alle premesse;
- Per l'art. 4, commi 4 e 4-bis, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si vedano le note
all'art. 13.
 
Art. 19
Direzione generale Archivi

1. La Direzione generale Archivi svolge le funzioni e i compiti relativi alla tutela e alla valorizzazione dei beni archivistici. Con riferimento all'attivita' esercitata dagli Archivi di Stato e dalle Soprintendenze archivistiche e bibliografiche, la Direzione generale esercita i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo e, in caso di necessita', informato il Segretario generale, avocazione e sostituzione, anche su proposta del Segretario regionale.
2. Il Direttore generale, in particolare:
a) provvede alla razionalizzazione degli immobili e degli spazi destinati agli archivi, al fine del miglioramento dell'efficienza e del contenimento della spesa, stipulando a tal fine convenzioni con l'Agenzia del demanio, le Regioni e gli enti locali e promuovendo la costituzione di poli archivistici per il coordinamento dell'attivita' degli istituti che svolgono funzioni analoghe nell'ambito dello stesso territorio;
b) propone, ai fini dell'istruttoria per il settore di competenza, gli interventi da inserire nei programmi annuali e pluriennali e nei relativi piani di spesa, individuando le priorita' anche sulla base delle indicazioni degli Archivi di Stato e tenendo conto altresi' dei dati del monitoraggio dei flussi finanziari forniti dalla Direzione generale Bilancio;
c) autorizza gli interventi previsti dall'articolo 21, comma 1, del Codice da eseguirsi sui beni archivistici sottoposti a tutela;
d) autorizza il prestito di beni archivistici per mostre o esposizioni ai sensi dell'articolo 48 del Codice; autorizza, altresi', l'uscita temporanea per manifestazioni, mostre o esposizioni d'arte di alto interesse culturale ai sensi dell'articolo 66 del Codice, fatte salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze della tutela;
e) predispone linee guida e direttive per la formazione degli archivi correnti e collabora, ai sensi degli articoli 23-ter, 40, comma 3, e 43, comma 4, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con le amministrazioni competenti alla definizione delle regole tecniche e dei requisiti funzionali in materia di formazione e conservazione di documenti digitali della pubblica amministrazione;
f) elabora, sentita la Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali, programmi concernenti studi, ricerche e iniziative scientifiche;
g) esercita le funzioni in materia di riproduzione e restauro dei beni archivistici, elaborazione scientifica e conservazione della memoria digitale, raccordandosi con l'Istituto per la digitalizzazione del patrimonio culturale - Digital Library; cura i rapporti con gli organismi internazionali di settore e coordina altresi' le relazioni con le amministrazioni archivistiche estere;
h) approva i piani di conservazione e scarto degli archivi degli uffici dell'amministrazione statale;
i) concede contributi per interventi su archivi vigilati;
l) cura le intese con i competenti organi del Ministero dell'interno per l'individuazione dei documenti di carattere riservato presso gli archivi pubblici e privati e per la definizione delle modalita' di consultazione dei medesimi;
m) dichiara, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Codice e ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali ivi previste, il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre od esposizioni di beni archivistici e di ogni altra iniziativa a carattere culturale che abbia a oggetto i beni medesimi, fatte salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze della tutela;
n) esprime la volonta' dell'Amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di beni archivistici;
o) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice per la violazione delle disposizioni in materia di beni archivistici;
p) adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni archivistici a titolo di prelazione, di acquisto all'esportazione e di espropriazione rispettivamente previste agli articoli 60, 70, 95 e 98 del Codice;
q) adotta i provvedimenti in materia di acquisti a trattativa privata, secondo le modalita' di cui all'articolo 21 del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363;
r) adotta i provvedimenti di competenza dell'amministrazione centrale in materia di circolazione di beni archivistici in ambito internazionale;
s) decide, per i settori di competenza, i ricorsi amministrativi previsti agli articoli 16, 69 e 128 del Codice;
t) svolge funzioni di indirizzo e controllo in materia di valorizzazione dei beni archivistici, individuando gli strumenti giuridici adeguati ai singoli progetti di valorizzazione e alle realta' territoriali in essi coinvolte; cura il coordinamento con le Regioni e con gli altri enti pubblici e privati interessati ed offre il necessario sostegno tecnico-amministrativo per l'elaborazione dei criteri di gestione, anche integrata, delle attivita' di valorizzazione, ai sensi degli articoli 112 e 115 del Codice;
u) cura la promozione, anche su richiesta degli uffici interessati e comunque sentiti gli stessi, di accordi culturali con istituzioni dotate di adeguato prestigio, italiane e straniere, finalizzati alla organizzazione di mostre od esposizioni, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera d), del Codice, e ne assicura l'attuazione, adottando ogni opportuna iniziativa intesa ad agevolare la circolazione internazionale dei beni archivistici interessati dalle manifestazioni culturali concordate, ai sensi del capo V del titolo I della parte seconda del Codice;
v) cura la predisposizione, anche sulla base della rilevazione delle migliori pratiche, di modelli generali delle intese istituzionali di programma, degli accordi di programma quadro e degli altri strumenti di programmazione negoziata di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche' degli accordi di valorizzazione di cui all'articolo 112, commi 4 e 9, del Codice;
z) esercita le funzioni di indirizzo e, d'intesa con la Direzione generale Bilancio limitatamente ai profili contabili e finanziari, di vigilanza, su ogni soggetto giuridico costituito con la partecipazione del Ministero per finalita' attinenti agli ambiti di competenza della Direzione generale.
3. La Direzione generale Archivi esercita, d'intesa con la Direzione generale Bilancio limitatamente ai profili finanziari e contabili, la vigilanza sull'Archivio centrale dello Stato, anche ai fini dell'approvazione, su parere conforme della Direzione Bilancio, del bilancio di previsione, delle relative proposte di variazione e del conto consuntivo. La Direzione generale assegna, altresi', d'intesa con la Direzione generale Organizzazione e con la Direzione generale Bilancio, le risorse umane e strumentali al suddetto Istituto dotato di autonomia speciale.
4. La Direzione generale Archivi, in materia informatica, elabora e coordina le metodologie archivistiche relative all'attivita' di ordinamento e di inventariazione, esercita il coordinamento dei sistemi informativi archivistici sul territorio nazionale, studia e applica sistemi di conservazione permanente degli archivi digitali, promuove l'applicazione di metodologie e parametri, anche attraverso iniziative di formazione e aggiornamento. A tal fine, la Direzione generale si raccorda con la Direzione generale Bilancio e con la Direzione generale Organizzazione, nonche' con l'Istituto per la digitalizzazione del patrimonio - Digital Library.
5. La Direzione generale Archivi costituisce centro di responsabilita' amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed e' responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa.
6. La Direzione generale Archivi si articola in due uffici dirigenziali di livello non generale centrali e nelle Soprintendenze archivistiche e bibliografiche e negli Archivi di Stato di cui agli articoli 44 e 45, individuati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Note all'art. 19:
- Si riporta il testo degli articoli 21, 66, 69, 70,
112 e 115 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n.
45, S.O.:
«Art. 21 (Interventi soggetti ad autorizzazione). - 1.
Sono subordinati ad autorizzazione del Ministero:
a) la rimozione o la demolizione, anche con successiva
ricostituzione, dei beni culturali;
b) lo spostamento, anche temporaneo, dei beni culturali
mobili, salvo quanto previsto ai commi 2 e 3;
c) lo smembramento di collezioni, serie e raccolte;
d) lo scarto dei documenti degli archivi pubblici e
degli archivi privati per i quali sia intervenuta la
dichiarazione ai sensi dell'art. 13, nonche' lo scarto di
materiale bibliografico delle biblioteche pubbliche, con
l'eccezione prevista all'art. 10, comma 2, lettera c), e
delle biblioteche private per le quali sia intervenuta la
dichiarazione ai sensi dell'art. 13;
e) il trasferimento ad altre persone giuridiche di
complessi organici di documentazione di archivi pubblici,
nonche' di archivi privati per i quali sia intervenuta la
dichiarazione ai sensi dell'art. 13.
2. Lo spostamento di beni culturali, dipendente dal
mutamento di dimora o di sede del detentore, e'
preventivamente denunciato al soprintendente, che, entro
trenta giorni dal ricevimento della denuncia, puo'
prescrivere le misure necessarie perche' i beni non
subiscano danno dal trasporto.
3. Lo spostamento degli archivi correnti dello Stato e
degli enti ed istituti pubblici non e' soggetto ad
autorizzazione, ma comporta l'obbligo di comunicazione al
Ministero per le finalita' di cui all'art. 18.
4. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti,
l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni
culturali e' subordinata ad autorizzazione del
soprintendente. Il mutamento di destinazione d'uso dei beni
medesimi e' comunicato al soprintendente per le finalita'
di cui all'art. 20, comma 1.
5. L'autorizzazione e' resa su progetto o, qualora
sufficiente, su descrizione tecnica dell'intervento,
presentati dal richiedente, e puo' contenere prescrizioni.
Se i lavori non iniziano entro cinque anni dal rilascio
dell'autorizzazione, il soprintendente puo' dettare
prescrizioni ovvero integrare o variare quelle gia' date in
relazione al mutare delle tecniche di conservazione.»
«Art. 66 (Uscita temporanea per manifestazioni). - 1.
Puo' essere autorizzata l'uscita temporanea dal territorio
della Repubblica delle cose e dei beni culturali indicati
nell'art. 65, commi 1, 2, lettera a), e 3, per
manifestazioni, mostre o esposizioni d'arte di alto
interesse culturale, sempre che ne siano garantite
l'integrita' e la sicurezza.
2. Non possono comunque uscire:
a) i beni suscettibili di subire danni nel trasporto o
nella permanenza in condizioni ambientali sfavorevoli;
b) i beni che costituiscono il fondo principale di una
determinata ed organica sezione di un museo, pinacoteca,
galleria, archivio o biblioteca o di una collezione
artistica o bibliografica.»
«Art. 69 (Ricorso amministrativo avverso il diniego di
attestato). - 1. Avverso il diniego dell'attestato e'
ammesso, entro i successivi trenta giorni, ricorso al
Ministero, per motivi di legittimita' e di merito.
2. Il Ministero, sentito il competente organo
consultivo, decide sul ricorso entro il termine di novanta
giorni dalla presentazione dello stesso.
3. Dalla data di presentazione del ricorso
amministrativo e fino alla scadenza del termine di cui al
comma 2, il procedimento di dichiarazione e' sospeso, ma le
cose rimangono assoggettate alla disposizione di cui
all'art. 14, comma 4. (1)
4. Qualora il Ministero accolga il ricorso, rimette gli
atti all'ufficio di esportazione, che provvede in
conformita' nei successivi venti giorni.
5. Si applicano le disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.
Art. 70 (Acquisto coattivo). - 1. Entro il termine
indicato all'art. 68, comma 3, l'ufficio di esportazione,
qualora non abbia gia' provveduto al rilascio o al diniego
dell'attestato di libera circolazione, puo' proporre al
Ministero l'acquisto coattivo della cosa per la quale e'
richiesto l'attestato di libera circolazione, dandone
contestuale comunicazione alla regione e all'interessato,
al quale dichiara altresi' che l'oggetto gravato dalla
proposta di acquisto resta in custodia presso l'ufficio
medesimo fino alla conclusione del relativo procedimento.
In tal caso il termine per il rilascio dell'attestato e'
prorogato di sessanta giorni.
2. Il Ministero ha la facolta' di acquistare la cosa
per il valore indicato nella denuncia. Il provvedimento di
acquisto e' notificato all'interessato entro il termine
perentorio di novanta giorni dalla denuncia. Fino a quando
non sia intervenuta la notifica del provvedimento di
acquisto, l'interessato puo' rinunciare all'uscita
dell'oggetto e provvedere al ritiro del medesimo.
3. Qualora il Ministero non intenda procedere
all'acquisto, ne da' comunicazione, entro sessanta giorni
dalla denuncia, alla regione nel cui territorio si trova
l'ufficio di esportazione proponente. La regione ha
facolta' di acquistare la cosa nel rispetto di quanto
stabilito all'art. 62, commi 2 e 3. Il relativo
provvedimento e' notificato all'interessato entro il
termine perentorio di novanta giorni dalla denuncia.»
«Art. 112 (Valorizzazione dei beni culturali di
appartenenza pubblica). - 1. Lo Stato, le regioni e gli
altri enti pubblici territoriali assicurano la
valorizzazione dei beni presenti negli istituti e nei
luoghi indicati all'art. 101, nel rispetto dei principi
fondamentali fissati dal presente codice.
2. Nel rispetto dei principi richiamati al comma 1, la
legislazione regionale disciplina le funzioni e le
attivita' di valorizzazione dei beni presenti negli
istituti e nei luoghi della cultura non appartenenti allo
Stato o dei quali lo Stato abbia trasferito la
disponibilita' sulla base della normativa vigente.
3. La valorizzazione dei beni culturali pubblici al di
fuori degli istituti e dei luoghi di cui all'art. 101 e'
assicurata, secondo le disposizioni del presente Titolo,
compatibilmente con lo svolgimento degli scopi
istituzionali cui detti beni sono destinati.
4. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici
territoriali stipulano accordi per definire strategie ed
obiettivi comuni di valorizzazione, nonche' per elaborare i
conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i
programmi, relativamente ai beni culturali di pertinenza
pubblica. Gli accordi possono essere conclusi su base
regionale o subregionale, in rapporto ad ambiti
territoriali definiti, e promuovono altresi'
l'integrazione, nel processo di valorizzazione concordato,
delle infrastrutture e dei settori produttivi collegati.
Gli accordi medesimi possono riguardare anche beni di
proprieta' privata, previo consenso degli interessati. Lo
Stato stipula gli accordi per il tramite del Ministero, che
opera direttamente ovvero d'intesa con le altre
amministrazioni statali eventualmente competenti.
5. Lo Stato, per il tramite del Ministero e delle altre
amministrazioni statali eventualmente competenti, le
regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono
costituire, nel rispetto delle vigenti disposizioni,
appositi soggetti giuridici cui affidare l'elaborazione e
lo sviluppo dei piani di cui al comma 4.
6. In assenza degli accordi di cui al comma 4, ciascun
soggetto pubblico e' tenuto a garantire la valorizzazione
dei beni di cui ha comunque la disponibilita'.
7. Con decreto del Ministro sono definiti modalita' e
criteri in base ai quali il Ministero costituisce i
soggetti giuridici indicati al comma 5 o vi partecipa.
8. Ai soggetti di cui al comma 5 possono partecipare
privati proprietari di beni culturali suscettibili di
essere oggetto di valorizzazione, nonche' persone
giuridiche private senza fine di lucro, anche quando non
dispongano di beni culturali che siano oggetto della
valorizzazione, a condizione che l'intervento in tale
settore di attivita' sia per esse previsto dalla legge o
dallo statuto.
9. Anche indipendentemente dagli accordi di cui al
comma 4, possono essere stipulati accordi tra lo Stato, per
il tramite del Ministero e delle altre amministrazioni
statali eventualmente competenti, le regioni, gli altri
enti pubblici territoriali e i privati interessati, per
regolare servizi strumentali comuni destinati alla
fruizione e alla valorizzazione di beni culturali. Con gli
accordi medesimi possono essere anche istituite forme
consortili non imprenditoriali per la gestione di uffici
comuni. Per le stesse finalita' di cui al primo periodo,
ulteriori accordi possono essere stipulati dal Ministero,
dalle regioni, dagli altri enti pubblici territoriali, da
ogni altro ente pubblico nonche' dai soggetti costituiti ai
sensi del comma 5, con le associazioni culturali o di
volontariato, dotate di adeguati requisiti, che abbiano per
statuto finalita' di promozione e diffusione della
conoscenza dei beni culturali. All'attuazione del presente
comma si provvede nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.»
«Art. 115 (Forme di gestione). - 1. Le attivita' di
valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica
sono gestite in forma diretta o indiretta.
2. La gestione diretta e' svolta per mezzo di strutture
organizzative interne alle amministrazioni, dotate di
adeguata autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria
e contabile, e provviste di idoneo personale tecnico. Le
amministrazioni medesime possono attuare la gestione
diretta anche in forma consortile pubblica.
3. La gestione indiretta e' attuata tramite concessione
a terzi delle attivita' di valorizzazione, anche in forma
congiunta e integrata, da parte delle amministrazioni cui i
beni pertengono o dei soggetti giuridici costituiti ai
sensi dell'art. 112, comma 5, qualora siano conferitari dei
beni ai sensi del comma 7, mediante procedure di evidenza
pubblica, sulla base della valutazione comparativa di
specifici progetti. I privati che eventualmente partecipano
ai soggetti indicati all'art. 112, comma 5, non possono
comunque essere individuati quali concessionari delle
attivita' di valorizzazione.
4. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici
territoriali ricorrono alla gestione indiretta al fine di
assicurare un miglior livello di valorizzazione dei beni
culturali. La scelta tra le due forme di gestione indicate
ai commi 2 e 3 e' attuata mediante valutazione comparativa
in termini di sostenibilita' economico-finanziaria e di
efficacia, sulla base di obiettivi previamente definiti. La
gestione in forma indiretta e' attuata nel rispetto dei
parametri di cui all'art. 114.
5. Le amministrazioni cui i beni pertengono e, ove
conferitari dei beni, i soggetti giuridici costituiti ai
sensi dell'art. 112, comma 5, regolano i rapporti con i
concessionari delle attivita' di valorizzazione mediante
contratto di servizio, nel quale sono determinati, tra
l'altro, i contenuti del progetto di gestione delle
attivita' di valorizzazione ed i relativi tempi di
attuazione, i livelli qualitativi delle attivita' da
assicurare e dei servizi da erogare, nonche' le
professionalita' degli addetti. Nel contratto di servizio
sono indicati i servizi essenziali che devono essere
comunque garantiti per la pubblica fruizione del bene.
6. Nel caso in cui la concessione a terzi delle
attivita' di valorizzazione sia attuata dai soggetti
giuridici di cui all'art. 112, comma 5, in quanto
conferitari dei beni oggetto della valorizzazione, la
vigilanza sul rapporto concessorio e' esercitata anche
dalle amministrazioni cui i beni pertengono.
L'inadempimento, da parte del concessionario, degli
obblighi derivanti dalla concessione e dal contratto di
servizio, oltre alle conseguenze convenzionalmente
stabilite, determina anche, a richiesta delle
amministrazioni cui i beni pertengono, la risoluzione del
rapporto concessorio e la cessazione, senza indennizzo,
degli effetti del conferimento in uso dei beni.
7. Le amministrazioni possono partecipare al patrimonio
dei soggetti di cui all'art. 112, comma 5, anche con il
conferimento in uso dei beni culturali che ad esse
pertengono e che siano oggetto della valorizzazione. Al di
fuori dell'ipotesi prevista al comma 6, gli effetti del
conferimento si esauriscono, senza indennizzo, in tutti i
casi di cessazione dalla partecipazione ai soggetti di cui
al primo periodo o di estinzione dei medesimi. I beni
conferiti in uso non sono assoggettati a garanzia
patrimoniale specifica se non in ragione del loro
controvalore economico.
8. Alla concessione delle attivita' di valorizzazione
puo' essere collegata la concessione in uso degli spazi
necessari all'esercizio delle attivita' medesime,
previamente individuati nel capitolato d'oneri. La
concessione in uso perde efficacia, senza indennizzo, in
qualsiasi caso di cessazione della concessione delle
attivita'.
9. Alle funzioni ed ai compiti derivanti dalle
disposizioni del presente articolo il Ministero provvede
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.»
- per gli articoli 16, 48, 60, 95, 98, 128 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si vedano le note
all'art. 16;
- Si riporta il testo degli articoli 23-ter, 40, comma
3, 43, comma 4, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n.
112, S.O.:

«Art. 23-ter (Documenti amministrativi informatici). -
1. Gli atti formati dalle pubbliche amministrazioni con
strumenti informatici, nonche' i dati e i documenti
informatici detenuti dalle stesse, costituiscono
informazione primaria ed originale da cui e' possibile
effettuare, su diversi o identici tipi di supporto,
duplicazioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.
1-bis. La copia su supporto informatico di documenti
formati dalle pubbliche amministrazioni in origine su
supporto analogico e' prodotta mediante processi e
strumenti che assicurano che il documento informatico abbia
contenuto identico a quello del documento analogico da cui
e' tratto, previo raffronto dei documenti o attraverso
certificazione di processo nei casi in cui siano adottate
tecniche in grado di garantire la corrispondenza del
contenuto dell'originale e della copia.
2.
3. Le copie su supporto informatico di documenti
formati dalla pubblica amministrazione in origine su
supporto analogico ovvero da essa detenuti, hanno il
medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, degli
originali da cui sono tratte, se la loro conformita'
all'originale e' assicurata dal funzionario a cio' delegato
nell'ambito dell'ordinamento proprio dell'amministrazione
di appartenenza, mediante l'utilizzo della firma digitale o
di altra firma elettronica qualificata e nel rispetto delle
Linee guida; in tale caso l'obbligo di conservazione
dell'originale del documento e' soddisfatto con la
conservazione della copia su supporto informatico.
4. In materia di formazione e conservazione di
documenti informatici delle pubbliche amministrazioni, le
Linee guida sono definite anche sentito il Ministero dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo.
5.
5-bis. I documenti di cui al presente articolo devono
essere fruibili indipendentemente dalla condizione di
disabilita' personale, applicando i criteri di
accessibilita' definiti dai requisiti tecnici di cui
all'art. 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4.
6. Per quanto non previsto dal presente articolo si
applicano gli articoli 21, 22, 23 e 23-bis.»
«4. Sono fatti salvi i poteri di controllo del
Ministero per i beni e le attivita' culturali sugli archivi
delle pubbliche amministrazioni e sugli archivi privati
dichiarati di notevole interesse storico ai sensi delle
disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42.»
- Per l'art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, si vedano le note all'art. 13;
- Per l'art. 21 del regio decreto 30 gennaio 1913, n.
363, si vedano le note all'art. 16;
- Per l'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, si vedano le note all'art. 5;
- Per l'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto
1988, n. 400, si vedano le note alle premesse;
- Per l'art. 4, commi 4 e 4-bis, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si vedano le note
all'art. 13.
 
Art. 20
Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore

1. La Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore svolge funzioni e compiti relativi alle biblioteche pubbliche statali, ai servizi bibliografici e bibliotecari nazionali, alla promozione del libro e della lettura e alla proprieta' intellettuale e al diritto d'autore. Svolge altresi' le funzioni e i compiti relativi alla tutela dei beni librari, anche avvalendosi delle Soprintendenze archivistiche e bibliografiche. Con riferimento all'attivita' esercitata dalle Biblioteche pubbliche statali, dalla Biblioteca e Complesso monumentale dei Girolamini, nonche', limitatamente alle attivita' di tutela dei beni librari, dalle Soprintendenze archivistiche e bibliografiche, la Direzione generale esercita i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo e, in caso di necessita', informato il Segretario generale, avocazione e sostituzione, anche su proposta del Segretario regionale.
2. Il Direttore generale, in particolare:
a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento, anche sulla base dei dati del monitoraggio dei flussi finanziari forniti dalla Direzione generale Bilancio;
b) provvede alla razionalizzazione degli immobili e degli spazi destinati alle biblioteche, al fine del miglioramento dell'efficienza e del contenimento della spesa, stipulando a tal fine convenzioni con l'Agenzia del demanio, le Regioni e gli enti locali e promuovendo la costituzione di poli bibliotecari per il coordinamento dell'attivita' degli istituti che svolgono funzioni analoghe nell'ambito dello stesso territorio;
c) autorizza, ai sensi dell'articolo 21 del Codice, gli interventi da eseguirsi sui beni librari sottoposti a tutela statale;
d) autorizza il prestito di beni librari sottoposti a tutela statale per mostre od esposizioni sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Codice, fatte salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze della tutela;
e) elabora, sentita la Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali e raccordandosi con l'Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale - Digital Library, programmi concernenti studi, ricerche e iniziative scientifiche in tema di catalogazione e inventariazione dei beni librari;
f) dichiara, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Codice e ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali ivi previste, il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre od esposizioni di beni librari e di ogni altra iniziativa a carattere culturale che abbia a oggetto i beni medesimi, fatte salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze della tutela;
g) esprime la volonta' dell'Amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di beni librari;
h) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice per la violazione delle disposizioni in materia di beni librari;
i) incentiva l'ideazione, la progettazione e la realizzazione di programmi editoriali tematici, volti in particolare a valorizzare le opere di saggistica, di narrativa e di poesia di autori contemporanei, italiani e stranieri;
l) promuove, presso le scuole di ogni ordine e grado, la diffusione della letteratura e della saggistica attinenti alle materie insegnate, attraverso programmi concordati con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
m) promuove il libro e la lettura e la conoscenza delle biblioteche e dei relativi servizi, anche attraverso accordi con le scuole di ogni ordine e grado e con organismi e enti specializzati, avvalendosi della collaborazione del Centro per il libro e la lettura;
n) adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni librari a titolo di prelazione, di acquisto all'esportazione e di espropriazione rispettivamente previste agli articoli 60, 70, 95 e 98 del Codice;
o) adotta i provvedimenti in materia di acquisti a trattativa privata di beni librari, ai sensi dell'articolo 21 del Regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363;
p) adotta i provvedimenti di competenza dell'amministrazione centrale in materia di circolazione di beni librari in ambito internazionale;
q) decide, per i settori di competenza i ricorsi amministrativi previsti agli articoli 16 e 128 del Codice;
r) svolge funzioni di indirizzo e controllo in materia di valorizzazione dei beni librari, individuando gli strumenti giuridici adeguati ai singoli progetti di valorizzazione e alle realta' territoriali in essi coinvolte; cura il coordinamento con le Regioni e con gli altri enti pubblici e privati interessati ed offre il necessario sostegno tecnico-amministrativo per l'elaborazione dei criteri di gestione, anche integrata, delle attivita' di valorizzazione, ai sensi degli articoli 112 e 115 del Codice;
s) cura la predisposizione, anche sulla base della rilevazione delle migliori pratiche, di modelli generali delle intese istituzionali di programma, degli accordi di programma quadro e degli altri strumenti di programmazione negoziata di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche' degli accordi di valorizzazione di cui all'articolo 112, commi 4 e 9, del Codice;
t) cura la promozione, anche su richiesta degli uffici interessati e comunque sentiti gli stessi, di accordi culturali con istituzioni dotate di adeguato prestigio, italiane e straniere, finalizzati alla organizzazione di mostre od esposizioni, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera d), del Codice, e ne assicura l'attuazione, adottando ogni opportuna iniziativa intesa ad agevolare la circolazione internazionale dei beni librari interessati dalle manifestazioni culturali concordate, ai sensi del capo V del titolo I della parte seconda del Codice;
v) svolge le attivita' amministrative connesse al riconoscimento delle agevolazioni fiscali nel settore librario, in raccordo con l'Agenzia delle entrate; assicura, tramite il Centro per la promozione del libro e della lettura, il funzionamento del Fondo per la promozione del libro e della lettura;
z) esercita le funzioni di indirizzo e, d'intesa con la Direzione generale Bilancio limitatamente ai profili finanziari e contabili, di vigilanza, su ogni soggetto giuridico costituito con la partecipazione del Ministero per finalita' attinenti agli ambiti di competenza della Direzione generale.
3. La Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109, sentite le altre direzioni generali competenti, svolge i compiti in materia di proprieta' intellettuale e di diritto d'autore, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, nonche' di indirizzo e, d'intesa con la Direzione generale Bilancio, di vigilanza sulla Societa' italiana autori ed editori (SIAE) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 9 gennaio 2008, n. 2.
4. La Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore svolge le funzioni di indirizzo e, d'intesa con la Direzione generale Bilancio limitatamente ai profili contabili e finanziari, di vigilanza, sulla Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, sulla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze e sul Centro per il libro e la lettura, anche ai fini dell'approvazione, su parere conforme della Direzione Bilancio, del bilancio di previsione, delle relative proposte di variazione e del conto consuntivo. La Direzione generale assegna, altresi', d'intesa con la Direzione generale Organizzazione e con la Direzione generale Bilancio, le risorse umane e strumentali ai suddetti Istituti dotati di autonomia speciale.
5. La Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore costituisce centro di responsabilita' amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed e' responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa.
6. La Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore si articola in cinque uffici dirigenziali di livello non generale centrali, compresi la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze e il Centro per il libro e la lettura, e nelle biblioteche di cui all'articolo 46, individuati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Note all'art. 20:
- Per gli articoli 16, 48, 60, 68, 82, 95, 98, 128 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si vedano le
note all'art. 15;
- Per gli articoli 21, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 76, 112
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si vedano
le note all'art. 16;
- La legge 17 ottobre 1996, n. 534, e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 22 ottobre 1996, n. 248.
- Per l'art. 21 del regio decreto 30 gennaio 1913, n.
363, si vedano le note all'art. 15;
- Per l'art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, si vedano le note all'art. 13;
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto-legge 26
aprile 2005, n. 63, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27
aprile 2005, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla
legge 25 giugno 2005, n. 109, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 25 giugno 2005, n. 146:
«Art. 2 (Coordinamento delle politiche in materia di
diritto d'autore). - 1. Al fine di consentire l'efficace
coordinamento, anche a livello internazionale, delle
funzioni di contrasto delle attivita' illecite lesive della
proprieta' intellettuale di cui all'articolo 19 della legge
18 agosto 2000, n. 248, i compiti del Ministero per i beni
e le attivita' culturali previsti dall'art. 6, comma 3,
lettera a), del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, sono
esercitati d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei
ministri.
2. All'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 419, le parole: «con decreto del Ministro
per i beni e le attivita' culturali, di concerto con i
Ministri delle finanze e del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica» sono sostituite dalle seguenti:
«con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze.».
3. All'articolo 7, comma 8, del decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 419, dopo le parole: «il Ministro per i
beni e le attivita' culturali esercita» sono inserite le
seguenti: «congiuntamente con il Presidente del Consiglio
dei ministri».
3-bis. Dall'attuazione delle disposizioni del presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.»
- Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 1 settembre 1999, n. 205, S.O.:
«Art. 10 (Riordino dei compiti operativi e gestionali).
- 1. Ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettere a) e b), della
legge 15 marzo 1997, n. 59, sono trasferiti ai Ministeri di
seguito individuati i compiti relativi alle seguenti aree
funzionali, in quanto non riconducibili alle autonome
funzioni di impulso indirizzo e coordinamento del
Presidente. Ai Ministeri interessati sono contestualmente
trasferite le corrispondenti strutture e le relative
risorse finanziarie, materiali ed umane:
a) turismo al Ministero dell'industria, commercio e
artigianato;
b) italiani nel mondo al Ministero degli affari esteri;
c) segreteria del comitato per la liquidazione delle
pensioni privilegiate ordinarie, di cui all'art. 19, comma
1, lettera s), della legge 23 agosto 1988, n. 400, al
Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica;
d) aree urbane, fatto salvo quanto previsto al comma 5,
nonche' Commissione Reggio Calabria, di cui all'art. 7
della legge 5 luglio 1989, n. 246, e Commissione per il
risanamento della Torre di Pisa, al Ministero dei lavori
pubblici;
e) diritto d'autore e disciplina della proprieta'
letteraria, nonche' promozione delle attivita' culturali,
nell'ambito dell'attivita' del Dipartimento per
l'informazione ed editoria, al Ministero per i beni e le
attivita' culturali, come previsto dall'art. 52, comma 2,
del decreto legislativo sul riordino dei Ministeri.
2. Fatte salve le successive modifiche ordinamentali di
cui agli articoli 12, lettere f) e seguenti, e 13 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, le amministrazioni destinatarie
dei compiti e delle strutture trasferite ai sensi del comma
1 ne assumono la responsabilita' a decorrere dalla entrata
in vigore del presente decreto quando si tratti di
strutture in atto affidate a Ministri con portafoglio
mediante delega del Presidente del Consiglio. In caso
diverso, l'assunzione di responsabilita' decorre dalla
individuazione, mediante apposito decreto del Presidente
del Consiglio, delle risorse da trasferire.
3. A decorrere dalla data di inizio della legislatura
successiva a quella in cui il presente decreto entra in
vigore, sono trasferiti al Ministero dell'interno, con le
inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane, i compiti
svolti dagli uffici dei commissari di Governo nelle
regioni.
3-bis. Per le esigenze delle rappresentanze del Governo
nelle regioni a statuto speciale tuttora operanti
nell'ambito della Presidenza, possono essere destinati
nelle relative sedi dirigenti di prima e di seconda fascia
o equiparati, appartenenti ai ruoli della Presidenza o
chiamati in posizione di comando o fuori ruolo nell'ambito
della percentuale di cui all'art. 9-bis, comma 3.
3-ter. I dirigenti appartenenti ai ruoli delle
soppresse tabelle A e C allegate alla legge 23 agosto 1988,
n. 400, in servizio alla data di entrata in vigore del
presente comma presso le Prefetture - Uffici territoriali
del Governo, sono inquadrati nella corrispondente qualifica
del ruolo dirigenziale del Ministero dell'interno.
4. A decorrere dalla data di cui al comma 3, sono
trasferiti al Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, secondo le disposizioni di cui all'art.
45 del decreto legislativo sul riordinamento dei Ministeri,
i compiti esercitati dal Dipartimento degli affari sociali
della Presidenza. Al Ministero stesso sono contestualmente
trasferite le inerenti risorse finanziarie, materiali ed
umane.
5. A decorrere dalla data di cui al comma 3, sono
trasferiti al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti di cui all'art. 41 del decreto legislativo sul
riordinamento dei Ministeri, con le inerenti risorse
finanziarie, materiali e umane, i compiti esercitati,
nell'ambito del Dipartimento delle aree urbane della
Presidenza, dall'Ufficio per Roma capitale e grandi eventi.
6. A decorrere dalla data di cui al comma 3, o dalla
diversa data indicata in sede di riordino dei Ministeri,
sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie,
materiali ed umane, all'Agenzia per la protezione
dell'ambiente e per i servizi tecnici, di cui all'articolo
38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, le funzioni del Dipartimento per
i servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio
dei ministri, fatta eccezione per le funzioni del Servizio
sismico nazionale, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, e successive modificazioni. Sono escluse dal suddetto
trasferimento le funzioni gia' attribuite all'Ufficio per
il sistema informativo unico, che restano assegnate alla
Presidenza del Consiglio dei ministri e sono affidate al
Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie.
6-bis. Il Comitato per l'emersione del lavoro non
regolare di cui all'articolo 78 della legge 23 dicembre
1998, n. 448, come modificato dall'articolo 116, comma 7,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' trasferito al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali con le
relative risorse finanziarie ed i comandi in atto. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le relative variazioni di
bilancio.
6-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2004 sono trasferiti
al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica
amministrazione i compiti, le funzioni e le attivita'
esercitati dal Centro tecnico di cui al comma 19
dell'articolo 17della legge 15 maggio 1997, n. 127, e al
comma 6 dell'articolo 24 della legge 24 novembre 2000, n.
340. Al Centro medesimo sono contestualmente trasferite le
risorse finanziarie e strumentali, nonche' quelle umane
comunque in servizio.
6-quater. In sede di prima applicazione il personale
trasferito ai sensi del comma 6-ter mantiene il trattamento
giuridico ed economico in godimento.
6-quinquies. Al riordino organizzativo, di gestione e
di funzionamento del Centro nazionale per l'informatica
nella pubblica amministrazione si provvede con successivi
regolamenti adottati ai sensi del comma 1 dell'articolo 5
del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.
6-sexies. Dalla data di cui al comma 6-ter sono
abrogati il comma 19 dell'articolo 17 della legge 15 maggio
1997, n. 127, il comma 6 dell'articolo 24 della legge 24
novembre 2000, n. 340, e il decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1997, n. 522.
7. - 9.
10. La collocazione e l'organizzazione dell'Ufficio di
supporto alla Cancelleria dell'Ordine al merito della
Repubblica e dell'Ufficio di segreteria del Consiglio
supremo della difesa sono stabilite da appositi protocolli
d'intesa tra Segretariato generale della Presidenza della
Repubblica e Segretariato generale della Presidenza.
11. Gli organi collegiali le cui strutture di supporto
sono dal presente decreto trasferite ad altre
amministrazioni, operano presso le amministrazioni
medesime.
11-bis. Salva l'applicazione delle disposizioni di cui
al decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, i compiti
di sicurezza e vigilanza nell'ambito della Presidenza sono
svolti, ai sensi dell'articolo 33 della legge 23 agosto
1988, n. 400, da personale della Polizia di Stato e
dell'Arma dei carabinieri nell'ambito di una apposita
Sovrintendenza, costituita con decreto del Presidente
adottato ai sensi dell'art. 7, alla quale e' preposto un
coordinatore nominato ai sensi dell'articolo 18 della
citata legge n. 400 del 1988.
11-ter. La Presidenza puo' provvedere alla
amministrazione, organizzazione, coordinamento e gestione
dei servizi generali di supporto, purche' non siano di
nocumento alle esigenze di sicurezza, attraverso societa'
per azioni appositamente costituita, anche con
partecipazione minoritaria di soggetti privati selezionati
attraverso procedure ad evidenza pubblica. I rapporti tra
la societa' e la Presidenza sono regolati da apposito
contratto di servizio, anche con riferimento alla verifica
qualitativa delle prestazioni rese.
11-quater. Con specifico atto aggiuntivo al contratto
di servizio di cui al comma 11-ter sono definite le
modalita', i termini e le condizioni per l'utilizzazione di
personale in servizio presso la Presidenza che, mantenendo
lo stesso stato giuridico, su base volontaria e senza
pregiudizio economico e di carriera, puo' essere distaccato
presso la societa'.
11-quinquies. Il restante personale coinvolto nel
processo di attuazione di cui al comma 11-ter e' assegnato
alle altre strutture generali della Presidenza, nel
rispetto delle procedure di consultazione con le
organizzazioni sindacali previste dalla normativa vigente.»
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 3, della legge
9 gennaio 2008, n. 2, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
25 gennaio 2008, n. 21:
«Art. 1 (Disposizioni concernenti la Societa' italiana
degli autori ed editori). - 1. La Societa' italiana degli
autori ed editori (SIAE) e' ente pubblico economico a base
associativa e svolge le funzioni indicate nella legge 22
aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni. La SIAE
esercita le altre funzioni ad essa attribuite dalla legge e
puo' effettuare, altresi', la gestione di servizi di
accertamento e riscossione di imposte, contributi e
diritti, anche in regime di convenzione con pubbliche
amministrazioni, regioni, enti locali e altri enti pubblici
o privati. La SIAE, di intesa con il Ministero per i beni e
le attivita' culturali, promuove studi e iniziative volti
ad incentivare la creativita' di giovani autori italiani e
ad agevolare la fruizione pubblica a fini didattici ed
educativi delle opere dell'ingegno diffuse attraverso reti
telematiche.
2. L'attivita' della SIAE e' disciplinata dalle norme
di diritto privato. Tutte le controversie concernenti le
attivita' dell'ente, ivi incluse le modalita' di gestione
dei diritti, nonche' l'organizzazione e le procedure di
elezione e di funzionamento degli organi sociali, sono
devolute alla giurisdizione ordinaria, fatte salve le
competenze degli organi della giurisdizione tributaria.
3. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali
esercita, congiuntamente con il Presidente del Consiglio
dei ministri, la vigilanza sulla SIAE. L'attivita' di
vigilanza e' svolta sentito il Ministro dell'economia e
delle finanze, per le materie di sua specifica competenza.
4. Lo statuto della SIAE e' adottato dall'assemblea su
proposta del consiglio di amministrazione ed e' approvato
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Il presidente e' nominato con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro per i beni e le
attivita' culturali e con il Ministro dell'economia e delle
finanze, previa designazione da parte dell'assemblea della
SIAE.
5. L'articolo 7 del decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 419, e successive modificazioni, e' abrogato.
6. Dall'attuazione delle disposizioni della presente
legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
del bilancio dello Stato.».
- Per l'art. 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, si vedano le note all'art. 5;
- Per l'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto
1988, n. 400, si vedano le note alle premesse;
- Per l'art. 4, commi 4 e 4-bis, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si vedano le note
all'art. 13
 
Art. 21
Direzione generale Creativita' contemporanea

1. La Direzione generale Creativita' contemporanea svolge le funzioni e i compiti relativi alla promozione e al sostegno dell'arte e dell'architettura contemporanee, ivi inclusa la fotografia e la video-arte, delle arti applicate, ivi compresi il design e la moda, e della qualita' architettonica ed urbanistica. La Direzione sostiene altresi' le imprese culturali e creative e promuove interventi di rigenerazione urbana.
2. Il Direttore generale, in particolare:
a) promuove i valori dell'arte e della cultura architettonica contemporanee e delle arti applicate;
b) promuove e sostiene la ricerca, i talenti e le eccellenze italiane nel campo dell'arte e dell'architettura, della fotografia, del design e della moda contemporanee italiane;
c) promuove la conoscenza dell'arte e della architettura, della fotografia, del design e della moda contemporanee italiane all'estero, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e d'intesa con il medesimo;
d) promuove la creativita' e la produzione nel settore dell'arte e dell'architettura contemporanea, della fotografia, del design, della moda, e ne diffonde la conoscenza, valorizzando, anche mediante concorsi, le opere di giovani artisti e creativi;
e) attiva e promuove sul territorio nazionale processi innovativi e partecipati finalizzati alla rigenerazione e allo sviluppo urbano attraverso la cultura, anche tramite accordi e convenzioni con istituzioni pubbliche e private;
f) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento proposti dai titolari degli uffici dirigenziali periferici e dai segretari regionali, sulla base dei dati del monitoraggio dei flussi finanziari forniti dalla Direzione generale Organizzazione e dalla Direzione generale Bilancio;
g) elabora, anche su proposta dei titolari degli uffici dirigenziali periferici, sentita la Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali e raccordandosi con l'Istituto per la digitalizzazione del patrimonio culturale - Digital Library, i programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di inventariazione e catalogazione delle opere di arte e architettura contemporanee;
h) cura la predisposizione e l'attuazione del Piano per l'arte contemporanea di cui alla legge 23 febbraio 2001, n. 29;
i) promuove la qualita' del progetto e dell'opera architettonica e urbanistica; partecipa all'ideazione di opere pubbliche o fornisce consulenza alla loro progettazione, con particolare riguardo alle opere destinate ad attivita' culturali o a quelle che incidano in modo particolare sulla qualita' del contesto storico-artistico e paesaggistico-ambientale; promuove altresi' iniziative di rigenerazione urbana, anche tramite apposite convenzioni con enti territoriali ed enti locali, universita' e altri soggetti pubblici e privati;
l) dichiara l'importante carattere artistico delle opere di architettura contemporanea, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 20 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e dell'articolo 37 del Codice;
m) ammette ai contributi economici le opere architettoniche dichiarate di importante carattere artistico e gli interventi riconosciuti di particolare qualita' architettonica e urbanistica ai sensi dell'articolo 37 del Codice;
n) promuove, sentita la Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali, la formazione, in collaborazione con le universita', le Regioni e gli enti locali, in materia di conoscenza dell'arte contemporanea e della cultura architettonica e urbanistica, della fotografia, del design e della moda;
o) promuove, d'intesa con la Direzione generale Archivi e con le altre istituzioni di settore, attivita' di ricerca, conoscenza e valorizzazione degli archivi di arte, architettura, fotografia, design e moda;
p) fornisce per le materie di competenza il supporto e la consulenza tecnico-scientifica agli uffici del Ministero;
q) cura e coordina, anche tramite gli uffici periferici del Ministero, la concertazione con le Regioni e con le autonomie locali, nella prospettiva della crescita, dell'inclusione sociale e della coesione territoriale, al fine della promozione e della realizzazione di programmi e piani di rigenerazione urbana e di riqualificazione, anche ambientale, delle periferie urbane, anche nel quadro della programmazione nazionale e regionale dei fondi europei;
r) vigila sulla realizzazione delle opere d'arte negli edifici pubblici ai sensi della legge 29 luglio 1949, n. 717;
s) assicura il coordinamento e l'attuazione delle iniziative in materia di promozione e sostegno delle industrie culturali e creative sul territorio nazionale, in collaborazione sia con le altre direzioni generali, sia con le altre amministrazioni competenti, nazionali ed europee; coordina altresi' il Desk in Italia sul Programma Europa Creativa;
t) esercita le funzioni di indirizzo e, d'intesa con la Direzione generale Bilancio, di vigilanza, su ogni soggetto giuridico costituito con la partecipazione del Ministero per finalita' attinenti agli ambiti di competenza della Direzione generale.
3. La Direzione generale Creativita' contemporanea costituisce centro di responsabilita' amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed e' responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa.
4. La Direzione generale Creativita' contemporanea si articola in cinque uffici dirigenziali di livello non generale centrale, individuato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Note all'art. 21:
- Si riporta il testo dell'art. 20 della legge 22
aprile 1941, n. 633, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16
luglio 1941, n. 166:
«Art. 20
Indipendentemente dai diritti esclusivi di
utilizzazione economica dell'opera, previsti nelle
disposizioni della sezione precedente, ed anche dopo la
cessione dei diritti stessi, l'autore conserva il diritto
di rivendicare la paternita' dell'opera e di opporsi a
qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione,
ed a ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano
essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.
Tuttavia nelle opere dell'architettura l'autore non
puo' opporsi alle modificazioni che si rendessero
necessarie nel corso della realizzazione. Del pari non
potra' opporsi a quelle altre modificazioni che si rendesse
necessario apportare all'opera gia' realizzata. Pero', se
all'opera sia riconosciuto dalla competente autorita'
statale importante carattere artistico, spetteranno
all'autore lo studio e l'attuazione di tali modificazioni.»
- La legge 29 luglio 1949, n. 717 e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 14 ottobre 1949, n. 237;
- La legge 23 febbraio 2001, n. 29 e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 2 marzo 2001, n. 51
- Si riporta il testo dell'art. 37 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.:
«Art. 37 (Contributo in conto interessi). - 1. Il
Ministero puo' concedere contributi in conto interessi sui
mutui o altre forme di finanziamento accordati da istituti
di credito ai proprietari, possessori o detentori a
qualsiasi titolo di beni culturali per la realizzazione
degli interventi conservativi autorizzati.
2. Il contributo e' concesso nella misura massima
corrispondente agli interessi calcolati ad un tasso annuo
di sei punti percentuali sul capitale erogato.
3. Il contributo e' corrisposto direttamente dal
Ministero all'istituto di credito secondo modalita' da
stabilire con convenzioni.
4. Il contributo di cui al comma 1 puo' essere concesso
anche per interventi conservativi su opere di architettura
contemporanea di cui il Ministero abbia riconosciuto, su
richiesta del proprietario, il particolare valore
artistico.»
- Per l'art. 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, si vedano le note all'art. 5;
- Per l'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto
1988, n. 400, si vedano le note alle premesse;
- Per l'art. 4, commi 4 e 4-bis, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si vedano le note
all'art. 13.
 
Art. 22
Direzione generale Spettacolo

1. La Direzione generale Spettacolo svolge funzioni e compiti in materia di arti performative, di spettacolo dal vivo con riferimento alla musica, alla danza, al teatro, ai circhi, allo spettacolo viaggiante ed ai festival teatrali e di promozione delle diversita' delle espressioni culturali.
2. Il Direttore generale, in particolare:
a) dispone interventi finanziari a sostegno delle attivita' dello spettacolo;
b) svolge verifiche amministrative e contabili, ispezioni e controlli sugli enti sottoposti a vigilanza e sui soggetti beneficiari di contributi da parte del Ministero;
c) svolge le attivita' amministrative connesse al riconoscimento delle agevolazioni fiscali nel settore della produzione musicale e svolge le connesse attivita' di verifica e controllo, in raccordo con l'Agenzia delle entrate;
d) esercita le funzioni di indirizzo e, d'intesa con la Direzione generale Bilancio limitatamente ai profili contabili e finanziari, di vigilanza, sulle fondazioni lirico-sinfoniche, nonche' su ogni soggetto giuridico costituito con la partecipazione del Ministero per finalita' attinenti agli ambiti di competenza della Direzione generale;
e) esprime alla Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore le valutazioni di competenza ai fini dello svolgimento dei compiti in materia di proprieta' intellettuale e diritto d'autore e di vigilanza sulla Societa' italiana autori ed editori (SIAE).
3. Il Direttore generale partecipa alle commissioni in materia di spettacolo dal vivo secondo le disposizioni della normativa di settore, nonche' alle riunioni Consiglio superiore dello spettacolo e delle relative sezioni.
4. La Direzione generale Spettacolo costituisce centro di responsabilita' amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed e' responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa.
5. La Direzione generale Spettacolo si articola in due uffici dirigenziali di livello non generale centrali, individuati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Note all'art. 22:
- Per l'art. 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, si vedano le note all'art. 5;
- Per l'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto
1988, n. 400, si vedano le note alle premesse;
- Per l'art. 4, commi 4 e 4-bis, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si vedano le note
all'art. 13.
 
Art. 23
Direzione generale Cinema e audiovisivo

1. La Direzione generale Cinema e audiovisivo svolge le funzioni e i compiti in materia di attivita' cinematografiche e di produzioni audiovisive che la legge assegna al Ministero.
2. Il Direttore generale, in particolare:
a) promuove e coordina le iniziative aventi per scopo lo sviluppo della produzione cinematografica e delle opere audiovisive, lo sviluppo della loro distribuzione e diffusione in Italia e all'estero, anche d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
b) ai sensi della Convenzione UNESCO sulla protezione e la promozione della diversita' delle espressioni culturali, propone e attua, con riferimento al settore di competenza, misure finalizzate a fornire alle industrie culturali nazionali autonome un accesso effettivo ai mezzi di produzione, di diffusione e di distribuzione delle attivita', dei beni e dei servizi culturali;
c) svolge le attivita' amministrative connesse al riconoscimento della nazionalita' italiana dei film e delle produzioni audiovisive, della qualifica d'essai dei film, nonche' dell'eleggibilita' culturale dei film e delle produzioni audiovisive;
d) dispone interventi finanziari a sostegno delle attivita' cinematografiche e degli enti e delle iniziative per la diffusione della cultura cinematografica;
e) svolge le attivita' amministrative connesse al riconoscimento delle agevolazioni fiscali nel settore cinematografico e nel settore della produzione audiovisiva e svolge le connesse attivita' di verifica e controllo, in raccordo con l'Agenzia delle entrate;
f) cura, fermo restando il coordinamento del Segretario generale, le attivita' di rilievo internazionale concernenti la produzione cinematografica e audiovisiva, nonche' gli adempimenti di competenza del Ministero in materia di accordi internazionali di coproduzione cinematografica e audiovisiva;
g) svolge le attivita' amministrative connesse alla verifica della classificazione delle opere cinematografiche ai sensi del decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 203;
h) svolge le attribuzioni del Ministero in merito alla promozione delle produzioni cinematografiche, radiotelevisive e multimediali ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in tale ambito, raccordandosi con la Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali, cura i rapporti con gli altri Ministeri, con particolare riferimento al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per quanto concerne la promozione della formazione, con le Regioni e gli enti locali, con l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e altre istituzioni pubbliche e private;
i) svolge, d'intesa con la Direzione generale Turismo e in raccordo con le altre istituzioni pubbliche e private, attivita' di promozione dell'immagine internazionale, anche a fini turistici, dell'Italia attraverso il cinema e l'audiovisivo e, d'intesa con i Ministeri e le istituzioni competenti, attivita' finalizzate all'attrazione di investimenti cinematografici e audiovisivi esteri nel territorio italiano;
l) svolge verifiche amministrative e contabili, ispezioni e controlli, nell'ambito di propria competenza, sugli enti sottoposti a vigilanza e sui soggetti beneficiari di contributi da parte del Ministero;
m) esprime alla Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore le valutazioni di competenza ai fini dello svolgimento dei compiti in materia di proprieta' intellettuale, diritto d'autore e di vigilanza sulla Societa' italiana autori ed editori (SIAE);
n) esercita le funzioni di indirizzo e, d'intesa con la Direzione generale Bilancio limitatamente ai profili contabili e finanziari, di vigilanza, su ogni soggetto giuridico costituito con la partecipazione del Ministero per finalita' attinenti agli ambiti di competenza della Direzione generale.
3. Il Direttore generale partecipa alle riunioni del Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo.
4. Presso la Direzione generale opera l'Osservatorio per lo spettacolo di cui all'articolo 5 della legge 30 aprile 1985, n. 163.
5. La Direzione generale Cinema e Audiovisivo costituisce centro di responsabilita' amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed e' responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa.
6. La Direzione generale Cinema si articola in tre uffici dirigenziali di livello non generale centrali, individuati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Note all'art. 23:
- Il decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 203, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2017, n.
301;
- Si riporta il testo dell'art. 53 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O.:
«Art. 53 (Aree funzionali). - 1. Il ministero, in
particolare, svolge le funzioni di spettanza statale in
materia di tutela, gestione e valorizzazione dei beni
culturali e dei beni ambientali; promozione delle attivita'
culturali; promozione dello spettacolo (attivita' teatrali,
musicali, cinematografiche, di danza, circensi, dello
spettacolo viaggiante), anche tramite la promozione delle
produzioni cinematografiche, radiotelevisive e
multimediali; promozione del libro e sviluppo dei servizi
bibliografici e bibliotecari nazionali; promozione della
cultura urbanistica e architettonica e partecipazione alla
progettazione di opere destinate ad attivita' culturali;
studio, ricerca, innovazione ed alta formazione nelle
materie di competenza, anche mediante sostegno
all'attivita' degli istituti culturali; vigilanza sul CONI
e sull'Istituto del credito sportivo.»
- Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 30 aprile
1985, n. 163, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 maggio
1985, n. 104:
«Art. 5 (Osservatorio dello spettacolo). - E'
istituito, nell'ambito dell'ufficio studi e programmazione
del Ministero del turismo e dello spettacolo,
l'osservatorio dello spettacolo con i compiti di:
a) raccogliere ed aggiornare tutti i dati e le notizie
relativi all'andamento dello spettacolo, nelle sue diverse
forme, in Italia e all'estero;
b) acquisire tutti gli elementi di conoscenza sulla
spesa annua complessiva in Italia, ivi compresa quella
delle regioni e degli enti locali, e all'estero, destinata
al sostegno e alla incentivazione dello spettacolo;
c) elaborare documenti di raccolta e analisi di tali
dati e notizie, che consentano di individuare le linee di
tendenza dello spettacolo nel suo complesso e dei singoli
settori di esso sui mercati nazionali e internazionali.
A questi fini, per esigenze particolari, il Ministro
del turismo e dello spettacolo puo' avvalersi, con appositi
incarichi e convenzioni, che non possono superare il numero
complessivo di dieci in ciascun anno, della collaborazione
di esperti e di enti pubblici e privati.
Le spese per la dotazione di mezzi e di strumenti
necessari allo svolgimento dei compiti dell'osservatorio
dello spettacolo, nonche' per le collaborazioni di cui al
comma precedente, fanno carico al Fondo di cui all'art. 1
della presente legge.»
- Per l'art. 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, si vedano le note all'art. 5;
- Per l'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto
1988, n. 400, si vedano le note alle premesse;
- Per l'art. 4, commi 4 e 4-bis, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si vedano le note
all'art. 13.
 
Art. 24
Direzione generale Turismo

1. La Direzione generale Turismo svolge funzioni e compiti in materia di turismo e, a tal fine, cura la programmazione, il coordinamento e la promozione delle politiche turistiche nazionali, i rapporti con le Regioni e i progetti di sviluppo del settore turistico, le relazioni con l'Unione europea e internazionali in materia di turismo e i rapporti con le associazioni di categoria e le imprese turistiche.
2. Il Direttore generale, in particolare:
a) elabora e sottopone all'approvazione del Ministro i piani di sviluppo e integrazione delle politiche turistiche nazionali, nonche' di quelle europee e internazionali e ne cura l'attuazione;
b) definisce le strategie per rilanciare la competitivita' dell'Italia sullo scenario internazionale e per la promozione del Made in Italy; a tal fine si raccorda con il Segretariato generale e con le direzioni generali competenti per materia, nonche' con gli altri Ministeri competenti;
c) promuove iniziative, raccordandosi con le altre direzioni generali e con l'Agenzia nazionale del turismo (ENIT), per il sostegno alla realizzazione di progetti strategici per la qualita' e lo sviluppo dell'offerta turistica e per il miglioramento della qualita' dei servizi turistici e per una migliore offerta turistica dei territori;
d) promuove, in raccordo con l'ENIT, azioni dirette alla valorizzazione della ricchezza e della varieta' delle destinazioni turistiche italiane, attraverso l'attuazione di interventi in favore del settore turistico, sia su fondi nazionali sia in riferimento a programmi cofinanziati dall'Unione europea;
e) cura, fermo restando il coordinamento del Segretario generale, le attivita' di rilievo internazionale concernenti il settore del turismo;
f) elabora, in raccordo con l'ENIT, programmi e promuove iniziative, in raccordo con le direzioni generali competenti e i Segretariati regionali, finalizzate all'incremento dell'offerta turistica destinata alla fruizione del patrimonio culturale, con particolare riferimento ai siti e agli elementi dichiarati dall'UNESCO patrimonio culturale materiale o immateriale dell'umanita';
g) attiva, in raccordo con i Segretariati regionali e con gli enti territoriali, reti e percorsi di valorizzazione del patrimonio culturale e cura la definizione, in raccordo con la Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio e la Direzione generale Musei, degli indirizzi strategici dei progetti relativi alla promozione turistica degli itinerari culturali e di eccellenza paesaggistica e delle iniziative di promozione turistica finalizzate a valorizzare le identita' territoriali e le radici culturali delle comunita' locali;
h) elabora programmi e promuove iniziative finalizzati a sensibilizzare le giovani generazioni al turismo sostenibile e rispettoso del patrimonio culturale, dell'ambiente e dell'ecosistema;
i) provvede alla diffusione del Codice di Etica del Turismo;
l) attua iniziative di assistenza e tutela dei turisti, garantendo il consumatore di pacchetto turistico;
m) esercita le funzioni di indirizzo e, d'intesa con la Direzione generale Bilancio, di vigilanza, su ogni soggetto giuridico costituito con la partecipazione del Ministero per finalita' attinenti agli ambiti di competenza della Direzione generale, ivi inclusi l'ENIT e il Club Alpino Italiano (CAI) ;
n) cura le attivita' di regolazione delle imprese turistiche e di interazione con il sistema delle autonomie locali e le realta' imprenditoriali;
o) provvede alla programmazione e gestione di fondi strutturali e promuove gli investimenti di competenza all'estero e in Italia;
p) predispone gli atti necessari all'attuazione delle misure a sostegno delle imprese di settore, ivi compresa la concessione di crediti di imposta;
q) predispone gli atti necessari al monitoraggio dell'applicazione e alla revisione periodica degli standard minimi e uniformi su tutto il territorio nazionale dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche, tenendo conto delle specifiche esigenze connesse alle capacita' ricettiva e di fruizione dei contesti territoriali, e dei sistemi di classificazione alberghiera adottati a livello europeo ed internazionale;
r) convoca, in qualita' di amministrazione procedente, apposite conferenze di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di promuovere la realizzazione di circuiti nazionali di eccellenza a sostegno dell'offerta turistica e del sistema Italia e accelerare il rilascio da parte delle amministrazioni competenti dei relativi permessi, nulla osta, autorizzazioni, licenze e atti di assenso comunque denominati;
s) promuove la realizzazione di progetti di valorizzazione del paesaggio, anche tramite l'ideazione e la realizzazione di itinerari turistico-culturali dedicati, nell'ambito del Piano Strategico Nazionale per lo sviluppo del turismo in Italia, predisposti a cura delle Regioni e degli enti locali, singoli o associati;
t) cura le attivita' inerenti all'esercizio di ogni altra competenza statale in materia di turismo.
3. Presso la Direzione generale Turismo, che ne supporta le attivita', hanno sede e operano il Centro per la promozione del Codice mondiale di etica del turismo, costituito nell'ambito dell'Organizzazione Mondiale del Turismo, Agenzia specializzata dell'ONU, e il Comitato permanente di promozione del turismo in Italia di cui all'articolo 31.
4. La Direzione generale Turismo costituisce centro di responsabilita' amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed e' responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa.
5. La Direzione generale Turismo si articola in tre uffici dirigenziali di livello non generale centrali, individuati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Note all'art. 24:
- La legge 7 agosto 1990, n. 241 e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1990, n. 192;
- Per l'art. 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, si vedano le note all'art. 5;
- Per l'art. 4, commi 4 e 4-bis, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si vedano le note
all'art. 13
 
Art. 25
Direzione generale Organizzazione

1. La Direzione generale Organizzazione assicura la gestione efficiente, unitaria e coordinata degli affari generali e dei servizi comuni ed e' competente in materia di stato giuridico del personale, di relazioni sindacali, di comunicazione interna, di concorsi, assunzioni, valutazioni, assegnazioni, mobilita', politiche per le pari opportunita' e formazione continua del personale, gestione del contenzioso del lavoro, procedimenti disciplinari, spese di lite. Cura inoltre la qualita', la tempestivita' e l'affidabilita' dei flussi informativi relativi alle attivita' del Ministero, mediante azioni quali la standardizzazione delle procedure e l'informatizzazione dei processi e la dematerializzazione dei flussi documentali. La Direzione generale assicura altresi' la disponibilita', la gestione, la trasmissione, la conservazione e la fruibilita' dell'informazione in modalita' digitale tra tutte le strutture centrali e periferiche del Ministero.
2. Il Direttore generale, in particolare:
a) elabora, mediante piani d'azione e progetti coordinati, una strategia unitaria per la modernizzazione dell'amministrazione attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, assicurandone il monitoraggio e verificandone l'attuazione;
b) provvede ai servizi generali della sede centrale del Ministero;
c) elabora parametri qualitativi e quantitativi, procedure e modelli informatici diretti ad assicurare la completezza, la trasparenza e il costante aggiornamento delle informazioni riguardanti l'organizzazione e l'attivita' del Ministero;
d) coordina i sistemi informativi del Ministero, anche attraverso l'emanazione di raccomandazioni, linee guida, standard, raccolta e analisi di buone pratiche, statistiche, studi, rapporti in materia di innovazione digitale nel settore pubblico e promuove il miglioramento della conoscenza del patrimonio informativo dell'amministrazione;
e) cura la gestione della rete locale intranet del Ministero, raccordandosi con le strutture centrali e periferiche;
f) svolge i compiti previsti dall'articolo 17 del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
g) rappresenta il Ministero in organismi e azioni europee e internazionali nel campo della digitalizzazione e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nel settore delle pubbliche amministrazioni, fermo restando il coordinamento del Segretario generale;
h) attua le direttive del Ministro in ordine alle politiche del personale e alla contrattazione collettiva ed emana gli indirizzi ai direttori generali centrali e periferici ai fini dell'applicazione dei contratti collettivi e della stipula di accordi decentrati;
i) cura l'organizzazione, gli affari generali e la gestione delle risorse umane e strumentali assegnate ai centri di responsabilita' presenti nella sede centrale del Ministero;
l) assicura, raccordandosi con l'Ufficio stampa e il Segretario generale, la comunicazione interna al Ministero e gestisce i flussi informativi riguardanti l'organizzazione e il personale delle strutture centrali e periferiche;
m) cura l'adempimento degli obblighi in materia di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; in particolare, per garantire la trasparenza e la pubblicita' dei procedimenti di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, nonche' per favorire le attivita' di studio e di ricerca in materia di beni culturali e paesaggistici, cura che tutti gli atti aventi rilevanza esterna e i provvedimenti adottati dagli organi centrali e periferici del Ministero nell'esercizio delle funzioni di tutela e valorizzazione di cui al Codice dei beni culturali e del paesaggio, siano pubblicati integralmente nel sito internet del Ministero e in quello, ove esistente, dell'organo che ha adottato l'atto;
n) valuta e individua le migliori soluzioni per rispondere alle necessita' di personale degli uffici;
o) elabora e attua le politiche del personale e della gestione delle risorse umane;
p) individua i fabbisogni formativi del personale del Ministero, trasmettendoli alla Direzione Educazione, ricerca e istituti culturali;
q) elabora proposte e cura i rapporti con le altre pubbliche amministrazioni e con le organizzazioni del terzo settore per l'utilizzo di personale nell'ambito dell'attivita' del Ministero, anche nell'ambito del Servizio civile nazionale, sentite le direzioni generali competenti per materia;
r) sulla base dei dati forniti dalle strutture centrali e periferiche del Ministero, provvede alla programmazione generale del fabbisogno di personale, al dimensionamento degli organici del Ministero, sentiti le altre direzioni generali e i Segretariati regionali, nonche', d'intesa con il Segretario generale, all'allocazione delle risorse umane e alla mobilita' delle medesime tra le diverse direzioni e uffici, sia centrali, sia periferici, anche su proposta dei relativi direttori.
3. La Direzione generale Organizzazione costituisce centro di responsabilita' amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed e' responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa.
4. La Direzione generale Organizzazione si articola in tre uffici dirigenziali di livello non generale centrali, individuati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Note all'art. 25:
- Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82
«Art. 17 (Strutture per l'organizzazione, l'innovazione
e le tecnologie). - 1. Le pubbliche amministrazioni
centrali garantiscono l'attuazione delle linee strategiche
per la riorganizzazione e digitalizzazione
dell'amministrazione definite dal Governo. A tale fine le
predette amministrazioni individuano un centro di
competenza cui afferiscono i compiti relativi a:
a) coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi
informativi, in modo da assicurare anche la coerenza con
gli standard tecnici e organizzativi comuni;
b) indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei
servizi, sia interni che esterni, forniti dai sistemi
informativi dell'amministrazione;
c) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della
sicurezza informatica;
d) accesso dei soggetti disabili agli strumenti
informatici e promozione dell'accessibilita' anche in
attuazione di quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004,
n. 4;
e) analisi della coerenza tra l'organizzazione
dell'amministrazione e l'utilizzo delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, al fine di
migliorare la soddisfazione dell'utenza e la qualita' dei
servizi nonche' di ridurre i tempi e i costi dell'azione
amministrativa;
f) cooperazione alla revisione della riorganizzazione
dell'amministrazione ai fini di cui alla lettera e);
g) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della
pianificazione prevista per lo sviluppo e la gestione dei
sistemi informativi;
h) progettazione e coordinamento delle iniziative
rilevanti ai fini di una piu' efficace erogazione di
servizi in rete a cittadini e imprese mediante gli
strumenti della cooperazione applicativa tra pubbliche
amministrazioni, ivi inclusa la predisposizione e
l'attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per
la realizzazione e compartecipazione dei sistemi
informativi cooperativi;
i) promozione delle iniziative attinenti l'attuazione
delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei
ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione e le
tecnologie;
j) pianificazione e coordinamento del processo di
diffusione, all'interno dell'amministrazione, dei sistemi
di posta elettronica, protocollo informatico, firma
digitale e mandato informatico, e delle norme in materia di
sicurezza, accessibilita' e fruibilita'.»
- Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 05 aprile 2013 n.
80;
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 33 e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2003
(S.O. n. 123);
- Per l'art. 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, si vedano le note all'art. 5;
- Per art. 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, si vedano le note all'art. 13.
 
Art. 26
Direzione generale Bilancio

1. La Direzione generale Bilancio cura il bilancio, la programmazione e il controllo di gestione del Ministero per le risorse finanziarie nazionali e dell'Unione europea. La Direzione verifica il rispetto degli obiettivi individuati dal Segretario generale e provvede all'allocazione delle risorse finanziarie in relazione all'esito di tale verifica. La Direzione svolge attivita' di supporto e consulenza in materia di Art-bonus e altre agevolazioni fiscali.
2. Il Direttore generale, in particolare:
a) cura, su proposta dei direttori generali centrali, dei titolari degli uffici dirigenziali di livello generale periferici e dei segretari regionali, l'istruttoria per la predisposizione dei programmi annuali e pluriennali concernenti gli interventi ordinari e straordinari di competenza del Ministero e dei relativi piani di spesa, nonche' dei programmi annuali di contributi in conto capitale, da sottoporre all'approvazione del Ministro, tenuto conto della necessita' di integrazione delle diverse fonti di finanziamento, e attribuisce, anche mediante ordini di accreditamento, le relative risorse finanziarie agli organi competenti;
b) rileva il fabbisogno finanziario del Ministero; in attuazione delle direttive del Ministro, cura la gestione unitaria del bilancio; su proposta dei direttori generali centrali, cura la predisposizione dello stato di previsione della spesa del Ministero in sede di formazione e di assestamento del bilancio e delle operazioni di variazione compensativa, la redazione delle proposte per il disegno di legge di bilancio, l'attivita' di rendicontazione al Parlamento e agli organi di controllo;
c) cura la fase istruttoria relativa all'assegnazione delle risorse finanziarie ai centri di responsabilita' e tutti gli atti connessi; predispone gli atti relativi alla gestione unificata delle spese strumentali individuate con decreto del Ministro, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;
d) cura, in modo unitario per il Ministero, i rapporti con il Ministero dell'economia e delle finanze;
e) provvede al censimento delle attivita' delle strutture centrali e periferiche del Ministero, con riguardo al numero di procedimenti e di atti, alla dotazione di personale e alle risorse, nonche' a indicatori di impatto relativi all'efficacia, all'efficienza e all'economicita' delle funzioni di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale; a tal fine riceve dalle strutture centrali e periferiche, per via telematica e sulla base di appositi standard, gli atti adottati e ogni altra informazione richiesta;
f) cura l'istruttoria per la predisposizione dei programmi degli interventi da finanziare in attuazione dei programmi di ripartizione di risorse finanziarie provenienti da leggi e provvedimenti, in relazione alle destinazioni per esse previste;
g) dispone le rilevazioni ed elaborazioni statistiche relative all'attivita' del Ministero, comprese quelle previste ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322; tali rilevazioni ed elaborazioni statistiche sono costantemente aggiornate e messe a disposizione dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e delle altre strutture centrali e periferiche, secondo le rispettive competenze;
h) cura e promuove l'acquisizione delle risorse finanziarie aggiuntive nazionali, in relazione alle diverse fonti di finanziamento; cura i rapporti con il Ministero dello sviluppo economico relativamente alle intese istituzionali di programma e ai relativi accordi attuativi di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
i) cura, in attuazione del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, il controllo di gestione, in raccordo con i centri di costo del Ministero, per verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicita' dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati; comunica all'Organismo indipendente di valutazione della performance gli esiti del controllo di gestione;
l) coordina i centri di responsabilita' del Ministero negli adempimenti relativi alla contabilita' economica di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;
m) coordina e svolge attivita' di supporto ai centri di costo del Ministero negli adempimenti relativi alla gestione del sistema informativo SICOGE, anche ai fini dell'adozione di un sistema di scritture di contabilita' integrata economico-patrimoniale analitica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
n) monitora e analizza la situazione finanziaria dei centri di responsabilita' amministrativa del Ministero;
o) monitora e analizza le giacenze di cassa delle contabilita' speciali e dei conti di tesoreria unica dei funzionari delegati del Ministero;
p) analizza ed effettua il monitoraggio degli investimenti pubblici di competenza del Ministero, anche avvalendosi del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici;
q) effettua la riprogrammazione degli interventi relativi a programmi approvati;
r) cura gli adempimenti relativi al riequilibrio finanziario degli istituti dotati di autonomia speciale, nonche' il reintegro degli stanziamenti di bilancio dello stato di previsione della spesa del Ministero, di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75;
s) assicura l'assistenza tecnica sulle materie giuridico-contabili di competenza dei diversi uffici centrali e periferici; predispone le relazioni tecnico-finanziarie sui provvedimenti normativi sulla base dei dati forniti dagli uffici competenti;
t) cura la gestione del trattamento economico del personale del Ministero;
u) esercita i diritti dell'azionista, secondo gli indirizzi impartiti dal Ministro, sulle societa' partecipate dal Ministero, sentite le direzioni generali competenti per materia; esercita altresi' le funzioni di vigilanza sugli Istituti dotati di autonomia e sugli enti vigilati o controllati dal Ministero, d'intesa con le direzioni generali competenti per materia;
v) cura gli adempimenti connessi al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche destinata alla finalita' del finanziamento delle attivita' di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici;
z) cura gli adempimenti di competenza del Ministero in ordine al beneficio fiscale Art-bonus, previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106; favorisce, altresi', coadiuvato dalla Direzione generale Musei e dalle Direzioni regionali Musei, l'erogazione di elargizioni liberali da parte dei privati a sostegno della cultura, anche attraverso apposite convenzioni con gli istituti e i luoghi della cultura e gli enti locali; individua, con l'Agenzia delle entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze, gli strumenti necessari ad assicurare il flusso delle risorse.
3. Presso la Direzione generale Bilancio opera il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, istituito ai sensi della legge 17 maggio 1999, n. 144, con funzioni di supporto tecnico nelle fasi di programmazione, valutazione, attuazione e verifica di piani, programmi e politiche di intervento promossi e realizzati dal Ministero.
4. La Direzione generale Bilancio costituisce centro di responsabilita' amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed e' responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa.
5. La Direzione generale Bilancio si articola in due uffici dirigenziali di livello non generale centrali, individuati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Note all'art. 26:
- Si riporta il testo degli articoli 4 e 10 del decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 279, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1997, n. 195, S.O.:
«Art. 4 (Gestione unificata delle spese strumentali). -
1. Al fine del contenimento dei costi e di evitare
duplicazioni di strutture, la gestione di talune spese a
carattere strumentale, comuni a piu' centri di
responsabilita' amministrativa nell'ambito dello stesso
Ministero, puo' essere affidata ad un unico ufficio o
struttura di servizio.
2. L'individuazione delle spese che sono svolte con le
modalita' di cui al comma 1, nonche' degli uffici o
strutture di gestione unificata, e' effettuata dal Ministro
competente, con proprio decreto, previo assenso Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato.
3. I titolari dei centri di responsabilita'
amministrativa ai quali le spese comuni sono riferite
provvedono a quanto necessario affinche' l'ufficio di
gestione unificata, possa procedere, anche in via
continuativa, all'esecuzione delle spese e all'imputazione
delle stesse all'unita' previsionale di rispettiva
pertinenza.»
«Art. 10 (Sistema di contabilita' economica delle
pubbliche amministrazioni). - 1. Al fine di consentire la
valutazione economica dei servizi e delle attivita'
prodotti, le pubbliche amministrazioni adottano, anche in
applicazione dell'articolo 64 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed
integrazioni, e dell'articolo 25 della legge 5 agosto 1978,
n. 468 , e successive modificazioni e integrazioni, un
sistema di contabilita' economica fondato su rilevazioni
analitiche per centri di costo. Esso collega le risorse
umane, finanziarie e strumentali impiegate con i risultati
conseguiti e le connesse responsabilita' dirigenziali, allo
scopo di realizzare il monitoraggio dei costi, dei
rendimenti e dei risultati dell'azione svolta dalle singole
amministrazioni. Queste ultime provvedono alle rilevazioni
analitiche riguardanti le attivita' di propria competenza
secondo i criteri e le metodologie unitari previsti dal
sistema predetto, al quale adeguano anche le rilevazioni di
supporto al controllo interno, assicurando l'integrazione
dei sistemi informativi e il costante aggiornamento dei
dati.
2. Le componenti del sistema pubblico di contabilita'
economica per centri di costo sono: il piano dei conti; i
centri di costo e i servizi erogati.
3. Il piano dei conti, definito nella tabella B
allegata al presente decreto legislativo, costituisce lo
strumento per la rilevazione economica dei costi necessario
al controllo di gestione.
4. I centri di costo sono individuati in coerenza con
il sistema dei centri di responsabilita'
dell'amministrazione, ne rilevano i risultati economici e
ne seguono l'evoluzione, anche in relazione ai
provvedimenti di riorganizzazione.
5. I servizi esprimono le funzioni elementari, finali e
strumentali, cui danno luogo i diversi centri di costo per
il raggiungimento degli scopi dell'amministrazione. Essi
sono aggregati nelle funzioni-obiettivo che esprimono le
missioni istituzionali di ciascuna amministrazione
interessata. In base alla definizione dei servizi finali e
strumentali evidenziati nelle rilevazioni analitiche
elementari, il Ministro competente individua gli indicatori
idonei a consentire la valutazione di efficienza, di
efficacia e di economicita' del risultato della gestione,
anche ai fini delle valutazioni di competenza del Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
ai sensi dell'articolo 4-bis della legge 5 agosto 1978, n.
468 , aggiunto dall'articolo 3, comma 1, della legge 3
aprile 1997, n. 94 . Per le altre amministrazioni pubbliche
provvedono gli organi di direzione politica o di vertice.
6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, con proprio decreto, puo'
apportare integrazioni e modifiche alla tabella di cui al
comma 3.».
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 22 settembre 1989, n. 222:
«Art. 3 (Uffici di statistica). - 1. Presso le
amministrazioni centrali dello Stato e presso le aziende
autonome sono istituiti uffici di statistica, posti alle
dipendenze funzionali dell'ISTAT.
2. Gli uffici di statistica sono ordinati anche secondo
le esigenze di carattere tecnico indicate dall'ISTAT. Ad
ogni ufficio e' preposto un dirigente o funzionario
designato dal Ministro competente, sentito il presidente
dell'ISTAT.
3. Le attivita' e le funzioni degli uffici statistici
delle province, dei comuni e delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura sono regolate dalla
legge 16 novembre 1939, n. 1823 (3), e dalle relative norme
di attuazione, nonche' dal presente decreto nella parte
applicabile. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, gli enti locali, ivi comprese le
unita' sanitarie locali che non vi abbiano ancora
provveduto istituiscono l'ufficio di statistica anche in
forma associata o consortile. I comuni con piu' di 100.000
abitanti istituiscono con effetto immediato un ufficio di
statistica che fa parte del Sistema statistico nazionale.
4. Gli uffici di statistica costituiti presso le
prefetture assicurano, fatte salve le competenze a livello
regionale del commissario del Governo previste dall'art.
13, comma 1, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n. 400
, anche il coordinamento, il collegamento e
l'interconnessione a livello provinciale di tutte le fonti
pubbliche preposte alla raccolta ed alla elaborazione dei
dati statistici, come individuate dall'ISTAT.
5. Gli uffici di statistica di cui ai commi 2, 3 e 4
esercitano le proprie attivita' secondo le direttive e gli
atti di indirizzo emanati dal comitato di cui all'art. 17.»

- Per l'art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, si vedano le note all'art. 13;
- Per il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, si
vedano le note alle premesse;
- Si riporta il testo dell'art. 6, comma 6, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2012, n. 156, S.O. e
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2012,
n. 189, S.O.:
«6. Nelle more dell'attuazione della delega prevista
dall'art. 40 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ed al
fine di garantire completezza dei dati di bilancio nel
corso della gestione, attraverso la rilevazione puntuale
dei costi, effettuata anche mediante l'acquisizione dei
documenti contenenti le informazioni di cui al comma 5, a
decorrere dal 1° gennaio 2013, tutte le Amministrazioni
centrali dello Stato, incluse le articolazioni periferiche,
sono tenute ad adottare il sistema informativo SICOGE anche
ai fini delle scritture di contabilita' integrata
economico-patrimoniale analitica. Le predette scritture
contabili saranno integrate, per l'acquisto di beni e
servizi, con l'utilizzo delle funzionalita' di ciclo
passivo rese disponibili dalla Ragioneria Generale dello
Stato, al fine della razionalizzazione di tali tipologie di
acquisti.».
- Per l'art. 2, comma 8, del decreto-legge 31 marzo
2011, n. 34, si vedano le note all'art. 18;
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
31 maggio 2014, n. 83, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
31 maggio 2014, n. 125 e convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 30 luglio 2014, n. 175.
«Art. 1 (ART-BONUS-Credito di imposta per favorire le
erogazioni liberali a sostegno della cultura). - 1. Per le
erogazioni liberali in denaro effettuate nei periodi
d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013,
per interventi di manutenzione, protezione e restauro di
beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e
dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle
fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione,
delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri
nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei
festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale
e di danza, nonche' dei circuiti di distribuzione e per la
realizzazione di nuove strutture, il restauro e il
potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni
pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono
esclusivamente attivita' nello spettacolo, non si applicano
le disposizioni di cui agli articoli 15, comma 1, lettere
h) e i), e 100, comma 2, lettere f) e g), del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
spetta un credito d'imposta, nella misura del 65 per cento
delle erogazioni effettuate.
2. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1
e' riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non
commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito
imponibile, ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei
limiti del 5 per mille dei ricavi annui. Il credito
d'imposta spettante ai sensi del comma 1 e' altresi'
riconosciuto qualora le erogazioni liberali in denaro
effettuate per interventi di manutenzione, protezione e
restauro di beni culturali pubblici siano destinate ai
soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di
tali interventi. Il credito d'imposta e' ripartito in tre
quote annuali di pari importo. Si applicano le disposizioni
di cui agli articoli 40, comma 9, e 42, comma 9, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
3. Ferma restando la ripartizione in tre quote annuali
di pari importo, per i soggetti titolari di reddito
d'impresa il credito di imposta e' utilizzabile tramite
compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni, e non rileva ai fini delle imposte sui
redditi e dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive.
4. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non
si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo
34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
5. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali di
cui al comma 1, ivi inclusi i soggetti concessionari o
affidatari di beni culturali pubblici destinatari di
erogazioni liberali in denaro effettuate per la
realizzazione di interventi di manutenzione, protezione e
restauro dei beni stessi, comunicano mensilmente al
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel
mese di riferimento; provvedono altresi' a dare pubblica
comunicazione di tale ammontare, nonche' della destinazione
e dell'utilizzo delle erogazioni stesse, tramite il proprio
sito web istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata
e facilmente individuabile, e in un apposito portale,
gestito dal medesimo Ministero, in cui ai soggetti
destinatari delle erogazioni liberali sono associati tutte
le informazioni relative allo stato di conservazione del
bene, gli interventi di ristrutturazione o riqualificazione
eventualmente in atto, i fondi pubblici assegnati per
l'anno in corso, l'ente responsabile del bene, nonche' le
informazioni relative alla fruizione. Sono fatte salve le
disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati
personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196. Il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e
del turismo provvede all'attuazione del presente comma
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi
o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
6. L'articolo 12 del decreto-legge 8 agosto 2013, n.
91, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre
2013, n. 112 e' abrogato. Con il regolamento di
organizzazione del Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo, di cui all'art. 14, comma 3, del
presente decreto, si individuano, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle
dotazioni organiche definite in attuazione del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con
modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, apposite
strutture dedicate a favorire le elargizioni liberali da
parte dei privati e la raccolta di fondi tra il pubblico,
anche attraverso il portale di cui al comma 5.
7. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del
credito d'imposta di cui al presente articolo, valutati in
2,7 milioni di euro per l'anno 2015, in 11,9 milioni di
euro per l'anno 2016, in 18,2 milioni di euro per l'anno
2017, in 14,6 milioni di euro per l'anno 2018 e in 5,2
milioni di euro per l'anno 2019, si provvede ai sensi
dell'art. 17.».
- La legge 17 maggio 1999, n. 144 e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 22 maggio 1999, n. 118, S.O.;
- Per l'art. 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, si vedano le note all'art. 5;
- Per l'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto
1988, n. 400, si vedano le note alle premesse;
- Per l'art. 4, commi 4 e 4-bis, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si vedano le note
all'art. 13.
 
Art. 27
Consiglio superiore Beni culturali e paesaggistici

1. Il Consiglio superiore Beni culturali e paesaggistici, di seguito denominato «Consiglio superiore», e' organo consultivo del Ministero a carattere tecnico-scientifico in materia di beni culturali e paesaggistici.
2. Il Consiglio superiore esprime pareri, su richiesta del Capo di Gabinetto o, tramite l'Ufficio di Gabinetto, del Segretario generale o del direttore generale centrale competente:
a) obbligatoriamente, sui programmi nazionali per i beni culturali e paesaggistici e sui relativi piani di spesa annuali e pluriennali, predisposti dall'amministrazione;
b) obbligatoriamente, sugli schemi di accordi internazionali in materia di beni culturali;
c) sui piani strategici di sviluppo culturale e sui programmi di valorizzazione dei beni culturali, nonche' sul Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali» e sul Piano nazionale per l'Educazione al patrimonio culturale predisposto dalla Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali;
d) sui piani paesaggistici elaborati congiuntamente con le Regioni;
e) sugli schemi di atti normativi e amministrativi generali afferenti la materia dei beni culturali e paesaggistici e l'organizzazione del Ministero;
f) su questioni di carattere generale di particolare rilievo concernenti la materia dei beni culturali e paesaggistici;
g) su questioni in materia di beni culturali e paesaggistici formulate da altre amministrazioni statali regionali, locali, nonche' da Stati esteri.
3. Il Consiglio superiore puo' avanzare proposte al Ministro su ogni questione di carattere generale di particolare rilievo afferente la materia dei beni culturali e paesaggistici.
4. Il Consiglio superiore e' composto da:
a) i presidenti dei Comitati tecnico-scientifici;
b) otto eminenti personalita' del mondo della cultura nominate, nel rispetto del principio di equilibrio di genere, dal Ministro, tre delle quali su designazione della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
5. Il Ministro nomina il presidente del Consiglio superiore tra le personalita' di cui al comma 4, lettera b). Il Consiglio superiore elegge a maggioranza tra i propri componenti il vice presidente e adotta un regolamento interno. I pareri sono espressi, di norma, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Nei casi di urgenza, il termine e' ridotto a dieci giorni. In caso di parita' di voti prevale quello del presidente.
6. Il Consiglio superiore e' integrato con tre rappresentanti del personale del Ministero, eletti da tutto il personale, quando esprime pareri sulle materie di cui al comma 2, lettera a), ovvero su questioni aventi ad oggetto il personale del Ministero. Alle sedute del Consiglio sono ammessi altresi', senza diritto di voto, i vice presidenti dei Comitati tecnico-scientifici i quali, in caso di assenza o impedimento dei rispettivi presidenti, svolgono le funzioni di componenti del Consiglio medesimo.
7. Il termine di durata del Consiglio superiore e' stabilito in tre anni. Successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, i componenti del Consiglio superiore restano in carica fino alla scadenza del termine di durata dell'organo e possono essere confermati una sola volta. Essi non possono esercitare le attivita' di impresa previste dall'articolo 2195 del Codice civile quando esse attengono a materie di competenza del Ministero, ne' essere amministratori o sindaci di societa' che svolgono le medesime attivita'; non possono essere titolari di rapporti di collaborazione professionale con il Ministero; non possono essere presidenti o membri del Consiglio di amministrazione di istituzioni o enti destinatari di contributi o altre forme di finanziamento da parte del Ministero, ne' assumere incarichi professionali in progetti o iniziative il cui finanziamento, anche parziale, e' soggetto a parere del Consiglio superiore.
8. Presso il Consiglio superiore opera un ufficio di segreteria, formato da personale in servizio presso il Ministero. Le relative risorse umane e strumentali necessarie per il funzionamento del Consiglio superiore sono assicurate dal Segretariato generale.
9. Il Consiglio superiore Beni culturali e paesaggistici, il Consiglio superiore dello spettacolo e il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo si riuniscono in seduta congiunta, su convocazione del Ministro, per l'esame di provvedimenti di particolare rilievo attinenti le sfere di competenza dei predetti organi consultivi.

Note all'art. 27:
- Si riporta il testo all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.»
- Si riporta il testo all'art. 2195 del Codice civile:
«Art. 2195 (Imprenditori soggetti a registrazione). -
Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro
delle imprese gli imprenditori che esercitano:
1) un'attivita' industriale diretta alla produzione di
beni o di servizi;
2) un'attivita' intermediaria nella circolazione dei
beni;
3) un'attivita' di trasporto per terra, per acqua o per
aria;
4) un'attivita' bancaria o assicurativa;
5) altre attivita' ausiliarie delle precedenti.
Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle
attivita' e alle imprese commerciali si applicano, se non
risulta diversamente, a tutte le attivita' indicate in
questo articolo e alle imprese che le esercitano.»
 
Art. 28
Comitati tecnico-scientifici

1. Sono organi consultivi del Ministero i seguenti Comitati tecnico-scientifici:
a) comitato tecnico-scientifico per l'archeologia;
b) comitato tecnico-scientifico per le belle arti;
c) comitato tecnico-scientifico per il paesaggio;
d) comitato tecnico-scientifico per l'arte e l'architettura contemporanee;
e) comitato tecnico-scientifico per i musei e l'economia della cultura;
f) comitato tecnico-scientifico per gli archivi;
g) comitato tecnico-scientifico per le biblioteche e gli istituti culturali.
2. I comitati di cui alle lettere a), b), c), d), f) e g) del comma 1:
a) avanzano proposte, per la materia di propria competenza, per la definizione dei programmi nazionali per i beni culturali e paesaggistici e dei relativi piani di spesa;
b) esprimono pareri, a richiesta del Segretario generale, dei direttori generali centrali o dei segretari regionali che presentano richiesta per il tramite dei direttori generali centrali competenti, ed avanzano proposte in ordine a metodologie e criteri di intervento in materia di conservazione di beni culturali e paesaggistici;
c) esprimono pareri in merito all'adozione di provvedimenti di particolare rilievo, quali le acquisizioni e gli atti ablatori, su richiesta del Segretario generale o dei direttori generali competenti;
d) esprimono pareri in ordine ai ricorsi amministrativi proposti ai sensi degli articoli 16, 47, 69 e 128 del Codice;
e) esprimono pareri su ogni altra questione di carattere tecnico-scientifico ad essi sottoposta con le modalita' di cui alla lettera b).
3. Il comitato di cui alla lettera e) del comma 1:
a) avanza proposte per la definizione di piani e programmi per i beni culturali e paesaggistici finalizzati a favorire l'incremento delle risorse destinate al settore;
b) esprime pareri, a richiesta del Segretario generale o dei direttori generali, e avanza proposte su questioni di carattere tecnico-economico concernenti gli interventi per i beni culturali.
4. Ciascun Comitato e' composto:
a) da un rappresentante eletto, al proprio interno, dal personale tecnico-scientifico dell'amministrazione tra le professionalita' attinenti alla sfera di competenza del singolo Comitato; il rappresentante del Comitato tecnico-scientifico per l'economia della cultura e' eletto, al proprio interno, da tutto il personale di livello dirigenziale e di III area del Ministero, appartenente sia a profili tecnico-scientifici sia a profili amministrativi;
b) da due esperti di chiara fama in materie attinenti alla sfera di competenza del singolo Comitato, designati dal Ministro, nel rispetto del principio di equilibrio di genere;
c) da un professore universitario di ruolo nei settori disciplinari direttamente attinenti alla sfera di competenza del singolo Comitato, designato dal Consiglio universitario nazionale, sentite le Consulte o Societa' scientifiche nazionali del settore.
5. Nel Comitato di cui al comma 1, lettera g), il Ministro assicura, nell'ambito delle designazioni di cui al comma 4, lettera b), la presenza di un esperto nelle politiche di gestione degli istituti culturali. Alle riunioni dei Comitati possono partecipare, senza diritto di voto, il Segretario generale e i direttori generali competenti per materia. In caso di parita' di voti, prevale quello del presidente.
6. I comitati eleggono a maggioranza tra i propri componenti il presidente ed il vice presidente, assicurando che non siano espressione della medesima categoria tra quelle indicate al comma 4. Nel caso in cui nessun candidato risulti eletto presidente al termine dello scrutinio, diviene presidente il componente del Comitato designato prioritariamente dal Ministro. Ai componenti dei Comitati si applica quanto previsto dall'articolo 27, comma 7.
7. I comitati, o alcuni di essi, si riuniscono in seduta congiunta, a richiesta del Ministro o del Segretario generale, per l'esame di questioni di carattere intersettoriale.
8. Le risorse umane e strumentali necessarie per il funzionamento dei singoli Comitati sono assicurate dalle competenti direzioni generali.

Note all'art. 28:
- Per gli articoli 16, 47, 69, 128 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si vedano le note
all'art. 16.
 
Art. 29
Consiglio superiore dello spettacolo

1. Il Consiglio superiore dello spettacolo e' organo consultivo del Ministro e svolge compiti di consulenza e supporto nell'elaborazione e attuazione delle politiche del settore dello spettacolo dal vivo, nonche' nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attivita' di spettacolo dal vivo.
2. Presso il Consiglio superiore dello spettacolo opera un ufficio di segreteria, formato da personale in servizio presso il Ministero. Le relative risorse umane e strumentali necessarie per il funzionamento del Consiglio superiore sono assicurate dalla Direzione generale Spettacolo.
 
Art. 30
Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo

1. Il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo svolge compiti di consulenza e supporto nella elaborazione ed attuazione delle politiche del settore del cinema e dell'audiovisivo, nonche' nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attivita' cinematografiche e dell'audiovisivo.
2. Presso il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo opera un ufficio di segreteria, formato da personale in servizio presso il Ministero. Le relative risorse umane e strumentali necessarie per il funzionamento del Consiglio superiore sono assicurate dalla Direzione generale Cinema e audiovisivo.
 
Art. 31
Comitato permanente di promozione del turismo in Italia

1. Il Comitato permanente di promozione del turismo in Italia di cui all'articolo 58 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, e' organo consultivo del Ministro e opera presso la Direzione generale Turismo.

Note all'art. 31:
- Si riporta il testo all'art. 58 del decreto
legislativo 23 maggio 2011, n. 79, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6-6-2011 - S.O. n. 139
«Art. 58 (Comitato permanente di promozione del turismo
in Italia). - 1. Al fine di promuovere un'azione coordinata
dei diversi soggetti, che operano nel settore del turismo,
con la politica e la programmazione nazionale, con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro
delegato, da adottarsi, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, e' istituito il Comitato permanente di promozione
del turismo in Italia, di seguito denominata Comitato. Con
il medesimo decreto sono regolati il funzionamento e
l'organizzazione del Comitato. 2. Il Comitato e'
presieduto, dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal
Ministro delegato, che puo' all'uopo delegare un suo
rappresentante. Il decreto di istituzione del Comitato
assicura la rappresentanza di tutti i soggetti pubblici e
privati operanti nel settore turistico. 3. Il Comitato
promuove le azioni relative ai seguenti ambiti: a)
identificazione omogenea delle strutture pubbliche dedicate
a garantire i servizi del turista; b) accordi di programma
con le regioni e sviluppo della strutturazione turistica
sul territorio progetti di formazione nazionale al fine di
promuovere lo sviluppo turistico; c) sostegno ed assistenza
alle imprese che concorrono a riqualificare l'offerta
turistica nazionale; d) promozione dell'immagine
dell'Italia, nel settore turistico, all'interno confini
nazionali, con particolare riguardo ai sistemi turistici di
eccellenza, garantendo sul territorio pari opportunita' di
propaganda ed una comunicazione unitaria; e) organizzazione
dei momenti e degli eventi di carattere nazionale, ad
impulso turistico che coinvolgano territori, soggetti
pubblici e privati ; f) raccordo e cooperazione tra
regioni, province e comuni e le istituzioni di governo; g)
promozione a fini turistici del marchio Italia. 4.
L'istituzione ed il funzionamento del Comitato non
comportano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e la
relativa partecipazione e' a titolo gratuito.»
 
Art. 32
Comitato consultivo permanente per il diritto di autore

1. Il Comitato consultivo permanente per il diritto di autore di cui all'articolo 190 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' organo consultivo del Ministro e opera presso la Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore.

Note all'art. 32:
- Si riporta il testo dell'art. 190 della legge 22
aprile 1941, n. 633, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16
luglio 1941, n. 166:
«Art. 190
E' istituito presso il Ministero della cultura
popolare un comitato consultivo permanente per il diritto
di autore.
Il comitato provvede allo studio delle materie
attinenti al diritto di autore o ad esso connesse e da'
pareri sulle questioni relative quando ne sia richiesto dal
Ministro per la cultura popolare o quando sia prescritto da
speciali disposizioni.
Il Comitato esperisce il tentativo di conciliazione di
cui all'art. 71-quinquies, comma 4.»
 
Art. 33
Uffici dotati di autonomia speciale

1. Gli uffici del Ministero dotati di autonomia speciale hanno autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.
2. Sono uffici dotati di autonomia speciale:
a) quali uffici di livello dirigenziale generale:
1) l'Archivio centrale dello Stato;
2) l'Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale - Digital Library;
3) la Soprintendenza speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma;
b) quali uffici di livello dirigenziale non generale:
1) la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma;
2) la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze;
3) il Centro per il libro e la lettura;
4) l'Istituto centrale per gli archivi;
5) l'Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi;
6) l'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione;
7) l'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane;
8) l'Istituto centrale per il patrimonio immateriale, che subentra all'Istituto centrale per la demoetnoantropologia;
9) l'Istituto centrale per il restauro, che subentra all'Istituto superiore per la conservazione e il restauro;
10) l'Istituto centrale per la patologia degli archivi e del libro, che subentra all'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario;
11) l'Istituto centrale per la grafica;
12) l'Istituto centrale per l'archeologia;
13) l'Opificio delle pietre dure;
14) la Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo, con sede a Taranto;
15) l'Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, fino al 31 dicembre 2023, ai sensi dell'articolo 54, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con sede a Rieti.
3. Sono altresi' dotati di autonomia speciale i seguenti musei, parchi archeologici e altri luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale:
a) quali uffici di livello dirigenziale generale:
1) la Galleria Borghese;
2) le Gallerie degli Uffizi;
3) la Galleria nazionale d'arte moderna e contemporanea;
4) le Gallerie dell'Accademia di Venezia;
5) il Museo e Real bosco di Capodimonte;
6) il Museo nazionale romano;
7) il Parco archeologico del Colosseo;
8) il Parco archeologico di Pompei;
9) la Pinacoteca di Brera;
10) la Reggia di Caserta;
11) il Vittoriano e Palazzo Venezia;
b) quali uffici di livello dirigenziale non generale:
1) il Complesso monumentale della Pilotta;
2) la Biblioteca e il Complesso monumentale dei Girolamini;
3) la Galleria dell'Accademia di Firenze;
4) la Galleria nazionale delle Marche;
5) la Galleria nazionale dell'Umbria;
6) le Gallerie Estensi;
7) le Gallerie nazionali d'arte antica;
8) i Musei Reali;
9) il Museo delle Civilta';
10) il Museo Archeologico nazionale di Cagliari;
11) il Museo archeologico nazionale di Napoli;
12) il Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria;
13) il Museo archeologico nazionale di Taranto;
14) i Musei del Bargello;
15) il Museo nazionale d'Abruzzo;
16) il Museo nazionale etrusco di Villa Giulia;
17) il Museo nazionale di Matera;
18) il Museo storico e il Parco del Castello di Miramare;
19) il Palazzo Ducale di Mantova;
20) il Palazzo Reale di Genova;
21) il Palazzo Reale di Napoli;
22) il Parco archeologico dei Campi Flegrei;
23) il Parco archeologico dell'Appia antica;
24) il Parco archeologico di Ercolano;
25) il Parco archeologico di Ostia antica;
26) il Parco archeologico di Paestum e Velia;
27) il Parco archeologico di Sibari;
28) la Pinacoteca nazionale di Bologna;
29) Villa Adriana e Villa d'Este.
4. Con decreti ministeriali di natura non regolamentare, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nel rispetto dell'invarianza della spesa, possono essere individuati eventuali altri organismi istituiti come autonomi ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, nonche' possono essere assegnati ai musei di cui al comma 3 ulteriori istituti o luoghi della cultura. Con i medesimi decreti di cui al precedente periodo uno o piu' istituti di cui al comma 3, lettera b), possono essere assegnati agli istituti dotati di autonomia speciale aventi qualifica di ufficio dirigenziale di livello generale, operanti nel territorio della stessa Regione. I decreti di cui ai precedenti periodi possono altresi' ridenominare gli uffici da essi regolati, nonche' definire i confini dei parchi archeologici e delle Soprintendenze di cui al presente articolo.
5. L'organizzazione e il funzionamento degli uffici dotati di autonomia speciale sono definiti con uno o piu' decreti ministeriali di natura non regolamentare, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
6. Gli incarichi di direzione degli istituti di cui al comma 2, lettera b), sono conferiti dai titolari delle strutture dirigenziali di livello generale da cui gli stessi istituti dipendono. Gli incarichi di direzione degli uffici di cui al comma 2, lettera a), sono conferiti ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Gli incarichi di direzione degli istituti, dei musei e dei parchi archeologici di cui al comma 3, lettera a), sono conferiti ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Gli incarichi di direzione degli istituti, dei musei e dei parchi archeologici di cui al comma 3, lettera b), sono conferiti dal Direttore generale Musei ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001, fatta eccezione dell'incarico di direzione della Biblioteca e del Complesso dei Girolamini che e' conferito dal Direttore generale Biblioteche e diritto d'autore, ai sensi del medesimo articolo 19, comma 5. In ogni caso gli incarichi di direzione degli istituti, dei musei, parchi archeologici e altri luoghi della cultura di cui al comma 3 possono essere conferiti secondo le modalita' previste dall'articolo 14, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e possono essere rinnovati ai sensi dell'articolo 22, comma 7-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 2017, n. 96. Ai Direttori degli istituti e musei di cui al comma 3, con l'atto di conferimento dei relativi incarichi, possono essere altresi' conferite le funzioni di direttore regionale Musei, senza ulteriori emolumenti accessori.

Note all'art. 33:
- Per l'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto
1988, n. 400, si vedano le note alle premesse;
- Per l'art. 4, commi 4 e 4-bis, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si vedano le note
all'art. 13;
- Si riporta il testo dell'art. 14, commi 2 e 2-bis,
del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2014, n. 125 e
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014,
n. 106, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 luglio 2014,
n. 175;
«2. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, i poli
museali, gli istituti e luoghi della cultura statali e gli
uffici competenti su complessi di beni distinti da
eccezionale valore archeologico, storico, artistico o
architettonico, possono essere trasformati in
soprintendenze dotate di autonomia scientifica,
finanziaria, contabile e organizzativa, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle
dotazioni organiche definite in attuazione del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. A ciascun
provvedimento e' allegato l'elenco dei poli museali e delle
soprintendenze gia' dotate di autonomia. Nelle strutture di
cui al primo periodo del presente comma, vi e' un
amministratore unico, in luogo del consiglio di
amministrazione, da affiancare al soprintendente, con
specifiche competenze gestionali e amministrative in
materia di valorizzazione del patrimonio culturale. I poli
museali e gli istituti e i luoghi della cultura di cui al
primo periodo svolgono, di regola, in forma diretta i
servizi di assistenza culturale e di ospitalita' per il
pubblico di cui all'art. 117, comma 2, lettere a) e g), del
Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
2-bis. Al fine di adeguare l'Italia agli standard
internazionali in materia di musei e di migliorare la
promozione dello sviluppo della cultura, anche sotto il
profilo dell'innovazione tecnologica e digitale, con il
regolamento di cui al comma 3 sono individuati, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto
delle dotazioni organiche definite in attuazione del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, i poli
museali e gli istituti della cultura statali di rilevante
interesse nazionale che costituiscono uffici di livello
dirigenziale. I relativi incarichi possono essere
conferiti, con procedure di selezione pubblica, per una
durata da tre a cinque anni, a persone di particolare e
comprovata qualificazione professionale in materia di
tutela e valorizzazione dei beni culturali e in possesso di
una documentata esperienza di elevato livello nella
gestione di istituti e luoghi della cultura, anche in
deroga ai contingenti di cui all'articolo 19, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, e comunque nei limiti delle dotazioni
finanziarie destinate a legislazione vigente al personale
dirigenziale del Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo.».
- Per l'art. 19, commi 4 e 5, del decreto legislativo
31 marzo 2001, n. 165, si vedano le note all'art. 5.
 
Art. 34
Archivio centrale dello Stato

1. L'Archivio centrale dello Stato, con sede in Roma, custodisce la memoria documentale dello Stato unitario. Conserva, in conformita' a quanto previsto dal Codice, archivi e documenti, su qualunque supporto, degli organi centrali dello Stato italiano e vigila sulla formazione di detti archivi. Conserva, inoltre, archivi e documenti, su qualunque supporto, di enti pubblici di rilievo nazionale e di privati che lo Stato abbia in proprieta' o deposito. Garantisce la consultabilita' della documentazione conservata.
2. L'Archivio centrale dello Stato costituisce repository degli archivi digitali degli organi centrali dello Stato e degli atti di stato civile per l'intero territorio nazionale, previa intesa e di concerto con il Centro nazionale di raccolta del Ministero dell'interno.
3. L'Archivio centrale dello Stato svolge, inoltre, attivita' di ricerca, formazione, promozione e editoriale in materia archivistica.
4. L'Archivio centrale dello Stato e' sottoposto alla vigilanza della Direzione generale Archivi e, limitatamente ai profili finanziari e contabili, della Direzione generale Bilancio.
 
Art. 35

Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale -
Digital Library

1. L'Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale, di seguito «Digital Library», cura il coordinamento e promuove programmi di digitalizzazione del patrimonio culturale di competenza del Ministero. A tal fine elabora il Piano nazionale di digitalizzazione del patrimonio culturale e ne cura l'attuazione ed esprime parere obbligatorio e vincolante su ogni iniziativa del Ministero in materia.
2. Il direttore della Digital Library, in particolare:
a) cura il coordinamento in materia di programmi di digitalizzazione del patrimonio culturale di competenza del Ministero, nonche' dei censimenti di collezioni digitali e dei servizi per l'accesso on-line, quali siti Internet, portali e delle banche dati;
b) verifica lo stato dei progetti di digitalizzazione attuati dagli uffici del Ministero e monitora la consistenza delle risorse digitali disponibili;
c) coordina appositi tavoli tecnici con rappresentanti degli istituti e degli uffici centrali e periferici del Ministero, ai fini dell'elaborazione e dell'attuazione del Piano nazionale di digitalizzazione del patrimonio culturale;
d) fornisce supporto agli uffici del Ministero e redige accordi tipo per la realizzazione di progetti di digitalizzazione del patrimonio culturale, anche in collaborazione con altri enti pubblici o privati;
e) coordina le iniziative atte ad assicurare la catalogazione del patrimonio culturale, ai sensi dell'articolo 17 del Codice.
3. La Digital Library svolge sull'Istituto centrale per gli archivi, sull'Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi, sull'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione e sull'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane le funzioni di indirizzo e, d'intesa con la Direzione generale Bilancio limitatamente ai profili contabili e finanziari, di vigilanza, anche ai fini dell'approvazione, su parere conforme della Direzione Bilancio, del bilancio di previsione, delle relative proposte di variazione e del conto consuntivo. I direttori di tali istituti sono nominati dal direttore della Digital Library ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Le risorse umane e strumentali ai suddetti Istituti dotati di autonomia speciale sono assegnate dalla Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali, d'intesa con la Digital Library, con la Direzione generale Organizzazione e con la Direzione generale Bilancio. L'Istituto centrale per gli archivi, l'Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi e l'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane dipendono, altresi' funzionalmente, per i profili di rispettiva competenza, dalla Direzione generale Archivi e dalla Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore.

Note all'art. 35:
- Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.:
«Art. 17 (Catalogazione). - 1. Il Ministero, con il
concorso delle regioni e degli altri enti pubblici
territoriali, assicura la catalogazione dei beni culturali
e coordina le relative attivita'.
2. Le procedure e le modalita' di catalogazione sono
stabilite con decreto ministeriale. A tal fine il
Ministero, con il concorso delle regioni, individua e
definisce metodologie comuni di raccolta, scambio, accesso
ed elaborazione dei dati a livello nazionale e di
integrazione in rete delle banche dati dello Stato, delle
regioni e degli altri enti pubblici territoriali.
3. Il Ministero e le regioni, anche con la
collaborazione delle universita', concorrono alla
definizione di programmi concernenti studi, ricerche ed
iniziative scientifiche in tema di metodologie di
catalogazione e inventariazione.
4. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici
territoriali, con le modalita' di cui al decreto
ministeriale previsto al comma 2, curano la catalogazione
dei beni culturali loro appartenenti e, previe intese con
gli enti proprietari, degli altri beni culturali.
5. I dati di cui al presente articolo affluiscono al
catalogo nazionale dei beni culturali in ogni sua
articolazione.
6. La consultazione dei dati concernenti le
dichiarazioni emesse ai sensi dell'art. 13 e' disciplinata
in modo da garantire la sicurezza dei beni e la tutela
della riservatezza.»
- Per l'art. 19, comma 5, del decreto legislativo 31
marzo 2001, n. 165, si vedano le note all'art. 5.
 
Art. 36
Soprintendenza speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma

1. La Soprintendenza speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma, di seguito «Soprintendenza speciale», svolge sull'intero territorio del Comune di Roma le funzioni spettanti ai soprintendenti archeologia, belle arti e paesaggio, fatte salve le competenze del direttore regionale Musei del Lazio e del direttore Musei statali della citta' di Roma, nonche' dei direttori dei musei e parchi archeologici di rilevante interesse nazionale e degli altri uffici del Ministero aventi sede nel medesimo territorio.
2. Il soprintendente della Soprintendenza speciale esercita altresi' sugli istituti e i luoghi della cultura statali presenti nel territorio di sua competenza, e non assegnati ad altri uffici del Ministero, le funzioni di cui all'articolo 43, comma 4.
3. La Soprintendenza speciale e' articolata in piu' aree funzionali, ivi incluse quelle di cui all'articolo 41, comma 2; l'incarico di responsabile di area e' conferito dal soprintendente, sulla base di una apposita procedura selettiva.
4. La Soprintendenza speciale e' sottoposta alla vigilanza, con riguardo alle funzioni di cui al comma 1, della Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio e, con riguardo alle funzioni di cui al comma 2, della Direzione generale Musei.
 
Art. 37
Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo

1. La Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo, di seguito «Soprintendenza nazionale», con sede a Taranto, cura lo svolgimento delle attivita' di tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale subacqueo di cui all'articolo 94 del Codice, nonche' delle funzioni attribuite al Ministero ai sensi della legge 23 ottobre 2009, n. 157, recante la ratifica e l'esecuzione della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, adottata a Parigi il 2 novembre 2001. A tal fine, si raccorda con le Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio.
2. Nel territorio della Provincia di Taranto, il soprintendente della Soprintendenza nazionale svolge altresi' le funzioni spettanti ai soprintendenti Archeologia, belle arti e paesaggio. Il soprintendente esercita inoltre sugli istituti e i luoghi della cultura statali presenti nel medesimo territorio, e non assegnati ad altri uffici del Ministero, le funzioni di cui all'articolo 43, comma 4.
3. La Soprintendenza nazionale ha centri operativi presso le Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio con sede a Napoli e Venezia e nelle altre eventualmente individuate con successivo provvedimento.

Note all'art. 37:
- Si riporta il testo dell'art. 94 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.:
«Art. 94 (Convenzione UNESCO sulla protezione del
patrimonio culturale subacqueo)
Gli oggetti archeologici e storici rinvenuti nei
fondali della zona di mare estesa dodici miglia marine a
partire dal limite esterno del mare territoriale sono
tutelati ai sensi delle regole relative agli interventi sul
patrimonio culturale subacqueo, allegate alla Convenzione
UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo,
adottata a Parigi il 2 novembre 2001.»
- La legge 23 ottobre 2009, n. 157, Ratifica ed
esecuzione della Convenzione sulla protezione del
patrimonio culturale subacqueo e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 10 novembre 2009 n. 262.
 
Art. 38
Istituti e scuole del restauro

1. L'Istituto centrale per il restauro, l'Opificio delle pietre dure e l'Istituto centrale per la patologia degli archivi e del libro svolgono attivita' di restauro, conservazione, formazione, ricerca e consulenza sul patrimonio culturale appartenenti allo Stato e ad altri enti pubblici e privati.
2. Presso gli istituti di cui al comma 1 operano le Scuole di Alta Formazione e Studio, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368.

Note all'art. 38:
- Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto
legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del26 ottobre 1998 n. 250:
«Art. 9 (Scuole di formazione e studio). - 1. Presso i
seguenti istituti operano scuole di alta formazione e di
studio: Istituto centrale del restauro; Opificio delle
pietre dure; Istituto centrale per la patologia del libro.
2. Gli istituti di cui al comma 1 organizzano corsi di
formazione e di specializzazione anche con il concorso di
universita' e altre istituzioni ed enti italiani e
stranieri e possono, a loro volta, partecipare e
contribuire alle iniziative di tali istituzioni ed enti.
3. L'ordinamento dei corsi delle scuole, i requisiti di
ammissione e i criteri di selezione del personale docente
sono stabiliti con regolamenti ministeriali adottati, ai
sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, con decreto del Ministro, d'intesa con la Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione
pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica. Con decreto del Ministro possono
essere istituite sezioni distaccate delle scuole gia'
istituite.
4. Con regolamento adottato con le modalita' di cui al
comma 3 si provvede al riordino delle scuole di cui
all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica del
30 settembre 1963, n. 1409.»
 
Art. 39
Organi periferici del Ministero

1. Sono organi periferici del Ministero:
a) i Segretariati regionali del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo;
b) le Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio;
c) le Direzioni regionali Musei;
e) i Musei, le aree e i parchi archeologici e gli altri luoghi della cultura;
f) le Soprintendenze archivistiche e bibliografiche;
g) gli Archivi di Stato;
h) le Biblioteche.
2. I dirigenti preposti agli uffici dirigenziali periferici provvedono alla organizzazione e alla gestione delle risorse umane e strumentali a essi rispettivamente assegnate, ferme restando le competenze in materia della Direzione generale Organizzazione e della Direzione generale Bilancio.
 
Art. 40

Segretariati regionali del Ministero per i beni e le attivita'
culturali e per il turismo

1. I Segretariati regionali del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, uffici di livello dirigenziale non generale, assicurano, nel rispetto della specificita' tecnica degli istituti e nel quadro delle linee di indirizzo inerenti alla tutela emanate per i settori di competenza dalle direzioni generali centrali, il coordinamento dell'attivita' delle strutture periferiche del Ministero presenti nel territorio regionale. I Segretariati regionali curano i rapporti del Ministero e delle strutture periferiche con le Regioni, gli enti locali e le altre istituzioni presenti nella regione. Essi altresi' stipulano accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attivita' di interesse comune, con specifico riguardo alle materie che coinvolgono competenze proprie delle autonomie territoriali.
2. Il Segretario regionale, in particolare:
a) convoca e presiede la Commissione regionale per il patrimonio culturale di cui all'articolo 47; ai sensi dell'articolo 12, comma 1-bis, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, convoca la stessa, d'ufficio o su richiesta del Segretario generale o del Direttore generale centrale competente o su segnalazione delle altre amministrazioni statali, regionali e locali coinvolte, per il riesame di pareri, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati rilasciati dagli organi periferici del Ministero;
b) riferisce al Segretario generale e ai direttori generali centrali di settore in merito all'andamento delle attivita' degli uffici periferici del Ministero operanti nel territorio della Regione, sulla base dei dati forniti dagli uffici medesimi;
c) dispone il concorso del Ministero, sulla base di criteri definiti dalle direzioni generali centrali di settore, nelle spese effettuate dai proprietari, possessori o detentori di beni culturali per interventi conservativi nei casi previsti dagli articoli 34 e 35 del Codice ed eroga il contributo di cui all'articolo 37 del medesimo Codice;
d) trasmette al competente direttore generale centrale, con le proprie valutazioni, le proposte di prelazione che gli pervengono dalle Soprintendenze destinatarie, ai sensi dell'articolo 62, comma 1, del Codice, della denuncia di cui all'articolo 60 del medesimo Codice, ovvero le proposte di rinuncia ad essa. Con le stesse modalita' trasmette al competente direttore generale centrale anche le proposte di prelazione formulate dalla Regione o dagli altri enti pubblici territoriali interessati e, su indicazione del direttore generale medesimo, comunica alla Regione o agli altri enti pubblici territoriali la rinuncia dello Stato alla prelazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 62, comma 3, del Codice;
e) esprime il parere di competenza del Ministero anche in sede di conferenza di servizi, per gli interventi in ambito regionale, che riguardano le competenze di piu' Soprintendenze;
f) stipula l'intesa con la Regione per la redazione congiunta dei piani paesaggistici, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d), del Codice;
g) propone al Ministro, per il tramite del direttore generale competente ad esprimere il parere di merito, la stipulazione delle intese di cui all'articolo 143, comma 2, del Codice;
h) sottopone al direttore generale competente la proposta da inoltrare al Ministro per l'approvazione in via sostitutiva del piano paesaggistico, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d), del Codice;
i) istruisce per la Commissione regionale per il patrimonio culturale la documentazione relativa alle proposte di interventi da inserire nei programmi annuali e pluriennali e nei relativi piani di spesa, individuando le priorita' sulla base delle indicazioni degli uffici periferici del Ministero;
l) stipula, previa istruttoria della Soprintendenza competente, accordi e convenzioni con i proprietari di beni culturali, oggetto di interventi conservativi, alla cui spesa ha contribuito il Ministero, al fine di stabilire le modalita' per l'accesso ai beni medesimi da parte del pubblico, ai sensi dell'articolo 38 del Codice;
m) adotta i provvedimenti necessari per il pagamento o il recupero di somme che e' tenuto, rispettivamente, a corrispondere o a riscuotere in relazione all'esercizio delle funzioni e dei compiti attribuiti;
n) predispone, d'intesa con le Regioni, i programmi e i piani finalizzati all'attuazione degli interventi di riqualificazione, recupero e valorizzazione delle aree sottoposte alle disposizioni di tutela dei beni paesaggistici, in raccordo con la Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio e con la Direzione generale Creativita' contemporanea;
o) svolge le funzioni di stazione appaltante in relazione agli interventi da effettuarsi con fondi dello Stato o affidati in gestione allo Stato sui beni culturali presenti nel territorio di competenza, nonche' per l'acquisto di forniture, servizi e lavori, che non siano di competenza degli altri uffici periferici di cui all'articolo 39; assicura il supporto amministrativo a tutti gli uffici periferici per la predisposizione degli atti di gara per l'acquisto di forniture, servizi e lavori, favorendo il ricorso a centrali di committenza comuni e l'integrazione territoriale delle prestazioni e dei contratti;
p) coadiuva gli altri uffici territoriali nella programmazione degli interventi da finanziare mediante ricorso alla sponsorizzazione, assicurando la diramazione e la corretta attuazione, da parte degli uffici, delle linee guida applicative del Codice dei contratti pubblici;
q) cura la gestione delle risorse umane e assicura i servizi amministrativi di supporto agli uffici periferici operanti sul rispettivo territorio e, per i profili di competenza, delle direzioni generali Organizzazione e Bilancio; cura le relazioni sindacali e la contrattazione collettiva a livello regionale;
r) cura, in raccordo con le Regioni e gli enti locali interessati, l'attuazione degli indirizzi strategici e dei progetti elaborati a livello centrale relativi alla valorizzazione e alla promozione turistica degli itinerari culturali e di eccellenza paesaggistica e delle iniziative finalizzate a promuovere la conoscenza delle identita' territoriali e delle radici culturali delle comunita' locali;
s) favorisce la conoscenza, l'implementazione e l'attuazione a livello periferico delle politiche turistiche definite a livello centrale; svolge altresi' attivita' di audit territoriale e locale utile ad aggiornare le strategie nazionali e migliorare le politiche;
t) favorisce, in stretto raccordo con la Direzione generale Turismo e con la Direzione regionale Musei, con riferimento al territorio regionale di competenza, iniziative per il sostegno alla realizzazione di progetti strategici per il miglioramento della qualita' dei servizi turistici e per una migliore offerta turistica nel territorio regionale; coadiuva la Direzione generale Turismo nell'elaborazione di iniziative per la promozione dei circuiti nazionali di eccellenza a sostegno dell'offerta turistica;
u) fornisce al Segretario generale le valutazioni di competenza ai fini dell'istruttoria di cui all'articolo 13, comma 2, lettera h);
v) stipula, su proposta del soprintendente di settore, gli accordi di cui al comma 14 dell'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nell'ambito della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico;
z) puo' proporre l'avocazione degli atti di competenza dei soprintendenti ai competenti Direttori generali centrali.
3. L'incarico di Segretario regionale per i beni e le attivita' culturali e per il turismo e' conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dal Segretario generale.
4. I Segretariati regionali costituiscono centri di costo del Segretariato generale da cui dipendono contabilmente; per quanto riguarda gli aspetti relativi alla gestione del personale, dipendono dalla Direzione generale Organizzazione.
5. I Segretariati regionali per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, individuati con decreto ministeriale di natura non regolamentare adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono diciassette e hanno sede nella citta' capoluogo di regione, ad esclusione della Sicilia, del Trentino-Alto Adige e della Valle d'Aosta.

Note all'art. 40:
- Si riporta il testo degli articoli 34, 35, 38 e 62
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.:
«Art. 34 (Oneri per gli interventi conservativi
imposti). - 1. Gli oneri per gli interventi su beni
culturali, imposti o eseguiti direttamente dal Ministero ai
sensi dell'art. 32, sono a carico del proprietario,
possessore o detentore. Tuttavia, se gli interventi sono di
particolare rilevanza ovvero sono eseguiti su beni in uso o
godimento pubblico, il Ministero puo' concorrere in tutto o
in parte alla relativa spesa. In tal caso, determina
l'ammontare dell'onere che intende sostenere e ne da'
comunicazione all'interessato.
2. Se le spese degli interventi sono sostenute dal
proprietario, possessore o detentore, il Ministero provvede
al loro rimborso, anche mediante l'erogazione di acconti ai
sensi dell'art. 36, commi 2 e 3, nei limiti dell'ammontare
determinato ai sensi del comma 1.
3. Per le spese degli interventi sostenute
direttamente, il Ministero determina la somma da porre a
carico del proprietario, possessore o detentore, e ne cura
il recupero nelle forme previste dalla normativa in materia
di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello
Stato.
Art. 35 (Intervento finanziario del Ministero). - 1. Il
Ministero ha facolta' di concorrere alla spesa sostenuta
dal proprietario, possessore o detentore del bene culturale
per l'esecuzione degli interventi previsti dall'art. 31,
comma 1, per un ammontare non superiore alla meta' della
stessa. Se gli interventi sono di particolare rilevanza o
riguardano beni in uso o godimento pubblico, il Ministero
puo' concorrere alla spesa fino al suo intero ammontare.
2. La disposizione del comma 1 si applica anche agli
interventi sugli archivi storici previsti dall'art. 30,
comma 4.
3. Per la determinazione della percentuale del
contributo di cui al comma 1 si tiene conto di altri
contributi pubblici e di eventuali contributi privati
relativamente ai quali siano stati ottenuti benefici
fiscali.
Art. 38 (Accessibilita' al pubblico dei beni culturali
oggetto di interventi conservativi). - 1. I beni culturali
restaurati o sottoposti ad altri interventi conservativi
con il concorso totale o parziale dello Stato nella spesa,
o per i quali siano stati concessi contributi in conto
interessi, sono resi accessibili al pubblico secondo
modalita' fissate, caso per caso, da appositi accordi o
convenzioni da stipularsi fra il Ministero ed i singoli
proprietari all'atto della assunzione dell'onere della
spesa ai sensi dell'art. 34 o della concessione del
contributo ai sensi degli articoli 35 e 37.
2. Gli accordi e le convenzioni stabiliscono i limiti
temporali dell'obbligo di apertura al pubblico, tenendo
conto della tipologia degli interventi, del valore
artistico e storico degli immobili e dei beni in essi
esistenti. Accordi e convenzioni sono trasmessi, a cura del
soprintendente, al comune e alla citta' metropolitana nel
cui territorio si trovano gli immobili.»
«Art. 62 (Procedimento per la prelazione). - 1. Il
soprintendente, ricevuta la denuncia di un atto soggetto a
prelazione, ne da' immediata comunicazione alla regione e
agli altri enti pubblici territoriali nel cui ambito si
trova il bene. Trattandosi di bene mobile, la regione ne
da' notizia sul proprio Bollettino Ufficiale ed
eventualmente mediante altri idonei mezzi di pubblicita' a
livello nazionale, con la descrizione dell'opera e
l'indicazione del prezzo.
2. La regione e gli altri enti pubblici territoriali,
nel termine di venti giorni dalla denuncia, formulano al
Ministero una proposta di prelazione, corredata dalla
deliberazione dell'organo competente che predisponga, a
valere sul bilancio dell'ente, la necessaria copertura
finanziaria della spesa indicando le specifiche finalita'
di valorizzazione culturale del bene.
3. Il Ministero puo' rinunciare all'esercizio della
prelazione, trasferendone la facolta' all'ente interessato
entro venti giorni dalla ricezione della denuncia. Detto
ente assume il relativo impegno di spesa, adotta il
provvedimento di prelazione e lo notifica all'alienante ed
all'acquirente entro e non oltre sessanta giorni dalla
denuncia medesima. La proprieta' del bene passa all'ente
che ha esercitato la prelazione dalla data dell'ultima
notifica.
4. Nei casi in cui la denuncia sia stata omessa o
presentata tardivamente oppure risulti incompleta, il
termine indicato al comma 2 e' di novanta giorni ed i
termini stabiliti al comma 3, primo e secondo periodo,
sono, rispettivamente, di centoventi e centottanta giorni.
Essi decorrono dal momento in cui il Ministero ha ricevuto
la denuncia tardiva o ha comunque acquisito tutti gli
elementi costitutivi della stessa ai sensi dell'art. 59,
comma 4.»
- Si riporta il testo dell'art. 12, comma 1-ter, del
decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2014, n. 125 e convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 luglio 2014, n. 175:
«Art. 12 (Misure urgenti per la semplificazione, la
trasparenza, l'imparzialita' e il buon andamento dei
procedimenti in materia di beni culturali e paesaggistici).
- 1-ter. Per assicurare la trasparenza e la pubblicita' dei
procedimenti di tutela e valorizzazione del patrimonio
culturale nonche' per favorire le attivita' di studio e
ricerca in materia di beni culturali e paesaggistici, tutti
gli atti aventi rilevanza esterna e i provvedimenti
adottati dagli organi centrali e periferici del Ministero
dei beni e delle attivita' culturali e del turismo
nell'esercizio delle funzioni di tutela e valorizzazione di
cui al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono pubblicati
integralmente nel sito internet del Ministero e in quello,
ove esistente, dell'organo che ha adottato l'atto, secondo
le disposizioni in materia di pubblicita', trasparenza e
diffusione di informazioni di cui al decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33. E' fatta salva l'applicazione delle
disposizioni del codice in materia di protezione di dati
personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196.»
- Per il decreto legislativo 18 aprile 2019, n. 50 si
rinvia alle premesse;
- Per la legge 7 agosto 1990, n. 241 vedasi nota
all'art. 24;
- Per il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014,
n. 106 si rinvia alle premesse;
- Il Testo Unico dell'edilizia di cui al D.P.R. 06
giugno 2001 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20
ottobre 2001 n. 380;
- Per gli articoli 12, 13, 45, 138, 141-bis del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si vedano le note
all'art. 16;
- Per l'art. 37 del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, si vedano le note all'art. 21;
- Per l'art. 19, comma 5, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 si vedano le note all'art. 5;
- Per l'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto
1988, n. 400, si vedano le note alle premesse;
- Per l'art. 4, commi 4 e 4-bis, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 si vedano le note
all'art. 13;
 
Art. 41
Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio

1. Le Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio, uffici di livello dirigenziale non generale, assicurano sul territorio la tutela del patrimonio culturale. In particolare, il Soprintendente Archeologia, belle arti e paesaggio:
a) svolge le funzioni di catalogazione e tutela nell'ambito del territorio di competenza, sulla base delle indicazioni e dei programmi definiti dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio; assicura altresi', raccordandosi con la Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo, la tutela del patrimonio culturale subacqueo di cui all'articolo 94 del Codice;
b) autorizza l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere sui beni culturali, fatta eccezione per quelli mobili assegnati alle direzioni regionali e agli istituti dotati di autonomia speciale, e comunque fatto salvo quanto disposto dall'articolo 47, comma 2;
c) dispone l'occupazione temporanea di immobili per l'esecuzione, con le modalita' ed entro i limiti previsti per la conduzione dei lavori in economia, di ricerche e scavi archeologici o di opere dirette al ritrovamento di beni culturali;
d) partecipa ed esprime pareri nelle materie di sua competenza nelle conferenze di servizi;
e) assicura la tutela del decoro dei beni culturali secondo le disposizioni del Codice, e in particolare gli articoli 45, 49 e 52 del Codice;
f) amministra e controlla i beni datigli in consegna ed esegue sugli stessi, con le modalita' ed entro i limiti previsti per la conduzione dei lavori in economia, anche i relativi interventi conservativi; provvede altresi' all'acquisto di beni e servizi in economia;
g) svolge attivita' di ricerca sui beni culturali e paesaggistici, i cui risultati rende pubblici, anche in via telematica; propone alla Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali iniziative di divulgazione, educazione, formazione e ricerca legate ai territori di competenza; collabora altresi' alle attivita' formative coordinate e autorizzate dalla Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali, anche ospitando tirocini;
h) propone al Direttore generale, al Direttore generale Educazione, ricerca e istituti culturali, nonche' all'Istituto per la digitalizzazione del patrimonio culturale - Digital Library, i programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di catalogazione e inventariazione dei beni culturali, definiti in concorso con le Regioni ai sensi della normativa in materia; promuove, anche in collaborazione con le Regioni, le universita' e le istituzioni culturali e di ricerca, l'organizzazione di studi, ricerche, iniziative culturali e di formazione in materia di patrimonio culturale;
i) cura l'istruttoria finalizzata alla stipula di accordi e convenzioni con i proprietari di beni culturali oggetto di interventi conservativi alla cui spesa ha contribuito il Ministero, al fine di stabilire le modalita' per l'accesso ai beni medesimi da parte del pubblico;
l) istruisce e propone alla competente Commissione regionale per il patrimonio culturale i provvedimenti di verifica o di dichiarazione dell'interesse culturale, le prescrizioni di tutela indiretta, nonche' le dichiarazioni di notevole interesse pubblico paesaggistico ovvero le integrazioni del loro contenuto, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 12, 13, 45, 138, comma 3, e 141-bis del Codice;
m) impone ai proprietari, possessori o detentori di beni culturali gli interventi necessari per assicurarne la conservazione, ovvero dispone, allo stesso fine, l'intervento diretto del Ministero ai sensi dell'articolo 32 del Codice;
n) svolge le istruttorie e propone al Direttore generale i provvedimenti relativi a beni di proprieta' privata non inclusi nelle collezioni di musei statali, quali l'autorizzazione al prestito per mostre od esposizioni, l'acquisto coattivo all'esportazione, l'espropriazione, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 48, 70 e 95 del Codice;
o) esprime pareri sulle alienazioni, le permute, le costituzioni di ipoteca e di pegno ed ogni altro negozio giuridico che comporti il trasferimento a titolo oneroso di beni culturali appartenenti a soggetti pubblici come identificati dal Codice;
p) istruisce i procedimenti concernenti le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice, nonche' dagli articoli 33, comma 3, e 37, comma 2, del Testo unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
q) istruisce e propone alla Direzione generale, secondo le modalita' di cui all'articolo 40, comma 2, lettera d), l'esercizio del diritto di prelazione;
r) autorizza il distacco di affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli e altri elementi decorativi di edifici, nonche' la rimozione di cippi e monumenti, da eseguirsi ai sensi dell'articolo 50, commi 1 e 2, del Codice;
s) unifica e aggiorna le funzioni di catalogo e tutela nel territorio di competenza, secondo criteri e direttive forniti dal Direttore generale Educazione, ricerca e istituti culturali;
t) concede, ai sensi degli articoli 106 e 107 del Codice, l'uso dei beni culturali in consegna al Ministero, fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 42, comma 2, v), lettera e 43, comma 4, lettera o);
u) risponde anche alla Direzione generale Creativita' contemporanea per lo svolgimento delle funzioni di competenza della medesima Direzione in materia di rigenerazione urbana; a tal fine, la Direzione generale Creativita' contemporanea, sentita la Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, emana direttive e impartisce appositi atti di indirizzo alle Soprintendenze;
v) svolge le funzioni di ufficio esportazione, in raccordo con il Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale;
z) esercita ogni altro compito affidatogli in base al Codice e alle altre norme vigenti.
2. Le Soprintendenze sono articolate in almeno sette aree funzionali, riguardanti rispettivamente: l'organizzazione e il funzionamento; il patrimonio archeologico; il patrimonio storico e artistico; il patrimonio architettonico; il patrimonio demoetnoantropologico e immateriale; il paesaggio; l'educazione e la ricerca. L'incarico di responsabile di area e' conferito, sulla base di una apposita procedura selettiva, dal Soprintendente competente.
3. La Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio assicura la presenza di un numero adeguato di uffici esportazione. Detti uffici operano, di regola, nelle Soprintendenze aventi sede nelle citta' capoluogo di Regione.
4. Le Soprintendenze, ai sensi dell'articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge n. 83 del 2014, convertito nella legge n. 106 del 2014, assicurano la trasparenza e la pubblicita' dei procedimenti di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, pubblicando integralmente nel proprio sito internet, ove esistente, e in quello del Ministero tutti gli atti aventi rilevanza esterna e i provvedimenti adottati nell'esercizio delle funzioni di tutela e valorizzazione di cui al Codice, indicando altresi' per ogni procedimento la data di inizio, lo stato di avanzamento, il termine di conclusione e l'esito dello stesso. Sulla base dei dati di cui al precedente periodo, la Direzione generale Organizzazione redige statistiche sul funzionamento degli organi periferici, da pubblicare su apposita sezione del sito del Ministero, anche ai fini di eventuali proposte, elaborate dalle direzioni generali competenti, di conseguenti atti di indirizzo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
5. L'incarico di soprintendente e' conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
 
Art. 42
Direzioni regionali Musei

1. Le Direzioni regionali Musei, uffici di livello dirigenziale non generale, sono articolazioni periferiche della Direzione generale Musei. Assicurano sul territorio l'espletamento del servizio pubblico di fruizione e di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura in consegna allo Stato o allo Stato comunque affidati in gestione, ivi inclusi quelli afferenti agli istituti di cui all'articolo 33, comma 2, lettera a), e comma 3. A tal fine, il direttore regionale riunisce periodicamente in conferenza, con cadenza almeno mensile, anche in via telematica, i direttori dei Musei di cui all'articolo 43, insistenti nella regione, ivi inclusi quelli di livello dirigenziale di cui all'articolo 33, comma 3.
2. Il direttore regionale, oltre ai compiti individuati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
a) programma, indirizza, coordina e monitora tutte le attivita' di gestione, valorizzazione, comunicazione e promozione del sistema museale nazionale nel territorio regionale;
b) promuove la costituzione di un sistema museale regionale integrato, favorendo la creazione di reti museali comprendenti gli istituti e luoghi della cultura statali e quelli delle amministrazioni pubbliche presenti nel territorio di competenza, nonche' di altri soggetti pubblici e privati;
c) garantisce omogeneita' di servizi e di standard qualitativi nell'intero sistema museale regionale;
d) sovraintende alla definizione, da parte del rispettivo direttore, del progetto culturale di ciascun museo o luogo della cultura di appartenenza statale all'interno del sistema regionale, in modo da garantire omogeneita' e specificita' di ogni museo, favorendone funzione di luoghi vitali, inclusivi, capaci di promuovere lo sviluppo della cultura;
e) fermo restando quanto previsto dall'articolo 43, comma 4, lettera c), stabilisce, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 18, comma 2, lettera p), l'importo dei biglietti di ingresso unici, cumulativi e, previo accordo con i soggetti pubblici e privati interessati, integrati dei musei e dei luoghi della cultura di propria competenza, ivi inclusi quelli aperti al pubblico afferenti agli istituti di cui all'articolo 33, comma 2, lettera a), sentiti il Direttore generale Musei e i capi degli istituti, nonche' i Direttori degli istituti e dei musei di cui all'articolo 33, comma 2, lettera a), e 3, interessati;
f) stabilisce gli orari di apertura dei musei e dei luoghi della cultura di propria competenza, ivi inclusi quelli aperti al pubblico afferenti agli istituti di cui all'articolo 33, comma 2, lettera a), in modo da assicurare la piu' ampia fruizione, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 18, comma 2, lettera p), sentiti i rispettivi capi di istituto;
g) assicura elevati standard qualitativi nella gestione e nella comunicazione, nell'innovazione didattica e tecnologica, favorendo la partecipazione attiva degli utenti e assicurando la massima accessibilita';
h) assicura la piena collaborazione con la Direzione generale Musei, il Segretario regionale, i direttori dei musei aventi natura di ufficio dirigenziale e le Soprintendenze;
i) opera in stretta connessione con gli altri uffici periferici del Ministero e gli enti territoriali e locali, anche al fine di incrementare la collezione museale con nuove acquisizioni, di organizzare mostre temporanee, e di promuovere attivita' di catalogazione, studio, restauro, comunicazione, valorizzazione;
l) autorizza il prestito dei beni culturali delle collezioni di propria competenza per mostre o esposizioni sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Codice, anche nel rispetto degli accordi di cui all'articolo 18, comma 2, lettera b), sentita, per i prestiti all'estero, la Direzione generale Musei e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13, comma 2, lettera t);
m) autorizza le attivita' di studio e di pubblicazione dei materiali esposti e/o conservati presso gli istituti e i luoghi della cultura musei assegnati alla Direzione regionale Musei;
n) dispone, sulla base delle linee guida elaborate dal Direttore generale Musei, l'affidamento diretto o in concessione delle attivita' e dei servizi pubblici di valorizzazione di beni culturali, ai sensi dell'articolo 115 del Codice;
o) promuove la definizione e la stipula, nel territorio di competenza, degli accordi di valorizzazione di cui all'articolo 112 del Codice, su base regionale o subregionale, in rapporto ad ambiti territoriali definiti, al fine di individuare strategie e obiettivi comuni di valorizzazione, nonche' per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i programmi, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica, promuovendo altresi' l'integrazione, nel processo di valorizzazione, delle infrastrutture e dei settori produttivi collegati; a tali fini, definisce intese anche con i responsabili degli Archivi di Stato e delle biblioteche statali aventi sede nel territorio regionale;
p) elabora e stipula accordi con le altre amministrazioni statali eventualmente competenti, le Regioni, gli altri enti pubblici territoriali e i privati interessati, per regolare servizi strumentali comuni destinati alla fruizione e alla valorizzazione di beni culturali, anche mediante l'istituzione di forme consortili non imprenditoriali per la gestione di uffici comuni e tramite convenzioni con le associazioni culturali o di volontariato, dotate di adeguati requisiti, che abbiano per statuto finalita' di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali;
q) approva, su proposta del Segretario regionale, e trasmette alla Direzione generale Bilancio gli interventi da inserire nei programmi annuali e pluriennali e nei relativi piani di spesa;
r) redige e aggiorna, sulla base delle indicazioni fornite della Direzione generale Musei, l'elenco degli istituti e dei luoghi della cultura affidati in consegna alla competenza dei Musei di cui all'articolo 43 del presente decreto;
s) coadiuva la Direzione generale Bilancio e la Direzione generale Musei nel favorire l'erogazione di elargizioni liberali da parte dei privati a sostegno della cultura, anche attraverso apposite convenzioni con gli istituti e i luoghi della cultura e gli enti locali; a tal fine, promuove progetti di sensibilizzazione e specifiche campagne di raccolta fondi, anche attraverso le modalita' di finanziamento collettivo;
t) svolge attivita' di ricerca, i cui risultati rende pubblici, anche in via telematica; propone alla Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali iniziative di divulgazione, educazione, formazione e ricerca legate alle collezioni di competenza; collabora altresi' alle attivita' formative coordinate e autorizzate dalla Direttore generale Educazione, ricerca e istituti culturali, anche ospitando attivita' di tirocinio previste da dette attivita' e programmi formativi;
u) provvede a definire strategie e obiettivi comuni di valorizzazione, in rapporto all'ambito territoriale di competenza, e promuove l'integrazione dei percorsi culturali di fruizione e, in raccordo con il Segretario regionale, dei conseguenti itinerari turistico-culturali;
v) amministra e controlla i beni dati in consegna agli istituti assegnati alla Direzione regionale Musei ed esegue sugli stessi anche i relativi interventi conservativi, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 41, comma 1, lettera b); concede altresi' l'uso dei medesimi beni culturali, ai sensi degli articoli 106 e 107, del Codice;
z) svolge le funzioni di stazione appaltante.
3. Nel territorio del Comune di Roma, le funzioni della Direzione regionale Musei sono svolte dalla Direzione Musei statali della citta' di Roma, ufficio di livello dirigenziale non generale.
4. Le Direzioni regionali Musei e la Direzione Musei statali della citta' di Roma costituiscono centri di costo del centro di responsabilita' «Direzione generale Musei».
5. Le Direzioni regionali Musei, individuate con decreto ministeriale di natura non regolamentare adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono non piu' di venti e operano in una o piu' Regioni o in una citta' metropolitana, ad esclusione delle Regioni Sicilia, Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta. Le funzioni di Direttore regionale Musei possono essere attribuite anche ai Direttori degli istituti e musei di cui all'articolo 33, comma 3, con l'atto di conferimento dei relativi incarichi e senza alcun ulteriore emolumento accessorio.

Note all'art. 42:
- Si riporta il testo degli articoli 106 e 107 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.:
«Art. 106 (Uso individuale di beni culturali). - 1. Lo
Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali
possono concedere l'uso dei beni culturali che abbiano in
consegna, per finalita' compatibili con la loro
destinazione culturale, a singoli richiedenti.
2. Per i beni in consegna al Ministero, il Ministero
determina il canone dovuto e adotta il relativo
provvedimento.
2-bis. Per i beni diversi da quelli indicati al comma
2, la concessione in uso e' subordinata all'autorizzazione
del Ministero, rilasciata a condizione che il conferimento
garantisca la conservazione e la fruizione pubblica del
bene e sia assicurata la compatibilita' della destinazione
d'uso con il carattere storico-artistico del bene medesimo.
Con l'autorizzazione possono essere dettate prescrizioni
per la migliore conservazione del bene.
Art. 107 (Uso strumentale e precario e riproduzione di
beni culturali). - 1. Il Ministero, le regioni e gli altri
enti pubblici territoriali possono consentire la
riproduzione nonche' l'uso strumentale e precario dei beni
culturali che abbiano in consegna, fatte salve le
disposizioni di cui al comma 2 e quelle in materia di
diritto d'autore.
2. E' di regola vietata la riproduzione di beni
culturali che consista nel trarre calchi, per contatto,
dagli originali di sculture e di opere a rilievo in genere,
di qualunque materiale tali beni siano fatti. Tale
riproduzione e' consentita solo in via eccezionale e nel
rispetto delle modalita' stabilite con apposito decreto
ministeriale. Sono invece consentiti, previa autorizzazione
del soprintendente, i calchi da copie degli originali gia'
esistenti nonche' quelli ottenuti con tecniche che
escludano il contatto diretto con l'originale.»
- Per l'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto
1988, n. 400, si vedano le note alle premesse;
- Per l'art. 4, commi 4 e 4-bis, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 si vedano le note
all'art. 13;
 
Art. 43
Musei, aree e parchi archeologici e altri luoghi della cultura

1. I musei, i parchi archeologici, le aree archeologiche e gli altri luoghi della cultura di appartenenza statale sono istituzioni permanenti, senza scopo di lucro, al servizio della societa' e del suo sviluppo. Sono aperti al pubblico e compiono ricerche che riguardano le testimonianze materiali e immateriali dell'umanita' e del suo ambiente; le acquisiscono, le conservano, le comunicano e le espongono a fini di studio, educazione e diletto, promuovendone la conoscenza presso il pubblico e la comunita' scientifica.
2. Gli istituti e i luoghi di cui al comma 1 sono dotati di autonomia tecnico-scientifica e svolgono funzioni di tutela e valorizzazione delle raccolte in loro consegna, assicurandone la pubblica fruizione. Sono dotati di un proprio statuto e possono sottoscrivere, anche per fini di didattica, convenzioni con enti pubblici e istituti di studio e ricerca.
3. Gli istituti e i luoghi di cui al comma 1, dotati di autonomia speciale ai sensi dell'articolo 33, comma 3, dipendono funzionalmente dalla Direzione generale Musei; la Biblioteca e il Complesso monumentale dei Girolamini dipendono funzionalmente dalla Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore. Gli istituti e i luoghi di cui al comma 1 non costituenti uffici dirigenziali sono articolazioni delle Direzioni regionali Musei, fatti salvi quelli rimasti assegnati o espressamente attribuiti alle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio o a altri uffici del Ministero.
4. In particolare, il direttore di istituti o luoghi di cui al comma 1, che siano uffici di livello dirigenziale ai sensi dell'articolo 33, comma 3, oltre ai compiti individuati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, svolge le seguenti funzioni:
a) programma, indirizza, coordina e monitora tutte le attivita' di gestione del museo, ivi inclusa l'organizzazione di mostre ed esposizioni, nonche' di studio, valorizzazione, comunicazione e promozione del patrimonio museale;
b) cura il progetto culturale del museo, facendone un luogo vitale, inclusivo, capace di promuovere lo sviluppo della cultura;
c) fermo restando quanto previsto dall'articolo 42, comma 2, lettera e), stabilisce l'importo dei biglietti di ingresso, sentita la Direzione generale Musei e la Direzione regionale Musei e nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 18, comma 2, lettera p);
d) stabilisce gli orari di apertura del museo in modo da assicurare la piu' ampia fruizione, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 18, comma 2, lettera p);
e) assicura elevati standard qualitativi nella gestione e nella comunicazione, nell'innovazione didattica e tecnologica, favorendo la partecipazione attiva degli utenti e garantendo effettive esperienze di conoscenza;
f) assicura la piena collaborazione con la Direzione generale Musei, il Segretario regionale, il direttore regionale Musei e le Soprintendenze;
g) assicura una stretta relazione con il territorio, anche nell'ambito delle ricerche in corso e di tutte le altre iniziative, anche al fine di incrementare la collezione museale con nuove acquisizioni, di organizzare mostre temporanee e di promuovere attivita' di catalogazione, studio, restauro, comunicazione, valorizzazione;
h) autorizza il prestito dei beni culturali delle collezioni di propria competenza per mostre od esposizioni sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Codice, anche nel rispetto degli accordi di cui all'articolo 18, comma 2, lettera b), sentita, per i prestiti all'estero, la Direzione generale Musei, e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13, comma 2, lettera t);
i) autorizza le attivita' di studio e di pubblicazione dei materiali esposti e/o conservati presso il museo;
l) dispone, sulla base delle linee guida elaborate dal Direttore generale Musei, l'affidamento diretto o in concessione delle attivita' e dei servizi pubblici di valorizzazione del museo, ai sensi dell'articolo 115 del Codice;
m) coadiuva la Direzione generale Bilancio e la Direzione generale Musei nel favorire l'erogazione di elargizioni liberali da parte dei privati a sostegno della cultura, anche attraverso apposite convenzioni con gli istituti e i luoghi della cultura e gli enti locali; a tal fine, promuove progetti di sensibilizzazione e specifiche campagne di raccolta fondi, anche attraverso le modalita' di finanziamento collettivo;
n) svolge attivita' di ricerca, i cui risultati rende pubblici, anche in via telematica; propone alla Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali iniziative di divulgazione, educazione, formazione e ricerca legate alle collezioni di competenza; collabora altresi' alle attivita' formative coordinate e autorizzate dalla Direttore generale Educazione, ricerca e istituti culturali, anche ospitando attivita' di tirocinio previste da dette attivita' e programmi formative;
o) amministra e controlla i beni dati in consegna agli istituti assegnati all'istituto o al luogo della cultura da lui diretto ed esegue sugli stessi anche i relativi interventi conservativi, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 41, comma 1, lettera b), concede altresi' l'uso dei medesimi beni culturali, ai sensi degli articoli 106 e 107, del Codice;
p) svolge le funzioni di stazione appaltante.
5. I direttori dei parchi archeologici di rilevante interesse nazionale esercitano, nel territorio di rispettiva competenza, anche le funzioni spettanti ai Soprintendenti Archeologia, belle arti e paesaggio. Il direttore del Parco archeologico del Colosseo esercita altresi' le funzioni spettanti ai soprintendenti Archeologia, belle arti e paesaggio sull'area archeologica di cui all'accordo tra il Ministero e Roma Capitale per la valorizzazione dell'area archeologica centrale sottoscritto in data 21 aprile 2015.
6. Con riguardo alle funzioni svolte ai sensi del comma 5, primo periodo, i parchi e le aree archeologiche che sono uffici di livello dirigenziale generale sono sottoposti all'attivita' di indirizzo e coordinamento della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio; quelli che sono uffici di livello dirigenziale non generale sono sottoposti all'attivita' di direzione, indirizzo, coordinamento e controllo della medesima Direzione.

Note all'art. 43:
- Per l'art. 112 del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, si vedano le note all'art. 19;
- Per l'art. 115 del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, si vedano le note all'art. 18;
- Per gli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, si vedano le note all'art. 42;
- Per l'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto
1988, n. 400, si vedano le note alle premesse;
- Per l'art. 4, commi 4 e 4-bis, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 si vedano le note
all'art. 13;
 
Art. 44
Soprintendenze archivistiche e bibliografiche

1. Le Soprintendenze archivistiche e bibliografiche, uffici di livello dirigenziale non generale, provvedono alla tutela e alla valorizzazione dei beni archivistici nel territorio di competenza, anche avvalendosi del personale degli Archivi di stato operanti nel medesimo territorio. Esse provvedono altresi' alla tutela e alla valorizzazione dei beni librari nel territorio di competenza, fatto salvo quanto previsto, nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano, dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
2. In particolare, il soprintendente archivistico e bibliografico:
a) svolge, sulla base delle indicazioni e dei programmi definiti dalla competente Direzione generale, attivita' di tutela dei beni archivistici e librari presenti nell'ambito del territorio di competenza nei confronti di tutti i soggetti pubblici e privati, ivi inclusi i soggetti di cui all'articolo 44-bis del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
b) accerta e dichiara l'interesse storico particolarmente importante di archivi e singoli documenti appartenenti a privati; accerta e dichiara l'eccezionale l'interesse culturale delle raccolte librarie appartenenti ai privati e il carattere di rarita' e di pregio dei beni cui all'articolo 10, comma 4, lettere c), d) ed e) del Codice;
c) tutela gli archivi, anche correnti, delle Regioni, degli altri enti pubblici territoriali e locali, nonche' di ogni altro ente e istituto pubblico, e rivendica archivi e singoli documenti dello Stato;
d) dispone la custodia coattiva dei beni librari in istituti pubblici territorialmente competenti e archivistici negli Archivi di Stato competenti al fine di garantirne la sicurezza o assicurarne la conservazione ai sensi dell'articolo 43, comma 1, del Codice;
e) istruisce i procedimenti concernenti le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice per la violazione delle disposizioni in materia di beni archivistici e librari, ai fini dell'adozione dei relativi provvedimenti da parte del direttore generale competente;
f) attua, sulla base delle indicazioni tecniche e scientifiche della competente direzione generale, le operazioni di censimento e descrizione dei beni archivistici nell'ambito del territorio di competenza e cura l'inserimento e l'aggiornamento dei dati nei sistemi informativi nazionali;
g) svolge le istruttorie e propone al direttore generale centrale i provvedimenti di autorizzazione al prestito per mostre o esposizioni di beni archivistici, di autorizzazione all'uscita temporanea per manifestazioni, mostre o esposizioni d'arte di alto interesse culturale, di acquisto coattivo all'esportazione, di espropriazione, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 48, 66, 70, 95 e 98 del Codice;
h) fornisce assistenza agli enti pubblici e ad altri soggetti proprietari, possessori o detentori di archivi dichiarati di importante interesse storico nella formazione dei massimari e manuali di classificazione e conservazione dei documenti, nonche' nella definizione delle procedure di protocollazione e gestione della documentazione;
i) organizza e svolge attivita' di formazione degli addetti agli archivi per le Regioni, gli enti territoriali e locali e altri enti pubblici;
l) promuove la costituzione di poli archivistici, in collaborazione con le amministrazioni pubbliche presenti nel territorio di competenza, per il coordinamento dell'attivita' di istituti che svolgono funzioni analoghe e al fine di ottimizzare l'impiego di risorse e razionalizzare l'uso degli spazi;
m) promuove la conoscenza e la fruizione degli archivi e sottoscrive, secondo gli indirizzi generali impartiti dalla direzione generale centrale competente, convenzioni con enti pubblici e istituti di studio e ricerca per fini di tutela e di valorizzazione;
n) svolge le funzioni di ufficio esportazione;
o) provvede all'acquisto di beni e servizi in economia ed effettua lavori di importo non superiore a 100.000 euro.
3. Con riferimento alle funzioni di tutela dei beni librari, le Soprintendenze archivistiche e bibliografiche dipendono funzionalmente dalla Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore e possono avvalersi del personale delle Biblioteche statali. Nella Regione Trentino Alto Adige, la Soprintendenza archivistica e bibliografica del Veneto e del Trentino Alto Adige svolge esclusivamente funzioni in materia di beni archivistici.
4. Le Soprintendenze archivistiche e bibliografiche sono articolate in almeno tre aree funzionali, riguardanti rispettivamente: l'organizzazione e il funzionamento; il patrimonio archivistico; il patrimonio bibliografico.
5. In caso di assenza di personale tecnico-amministrativo o per altre esigenze di carattere organizzativo, le Soprintendenze archivistiche possono chiedere al Segretariato regionale, entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto ministeriale di approvazione della programmazione degli interventi, di svolgere le funzioni di stazione appaltante per attivita' di cui al comma 1, lettera o).

Note all'art. 44:
- La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24.10.2001;
- Si riporta il testo dell'art. 43, comma 1, del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.:
«Art. 43 (Custodia coattiva). - 1. Il Ministero ha
facolta' di far trasportare e temporaneamente custodire in
pubblici istituti i beni culturali mobili al fine di
garantirne la sicurezza o assicurarne la conservazione ai
sensi dell'art. 29.
1-bis. Il Ministero, su proposta del soprintendente
archivistico, ha facolta' di disporre il deposito coattivo,
negli archivi di Stato competenti, delle sezioni separate
di archivio di cui all'art. 30, comma 4, secondo periodo,
ovvero di quella parte degli archivi degli enti pubblici
che avrebbe dovuto costituirne sezione separata. In
alternativa, il Ministero puo' stabilire, su proposta del
soprintendente archivistico, l'istituzione della sezione
separata presso l'ente inadempiente. Gli oneri derivanti
dall'attuazione dei provvedimenti di cui al presente comma
sono a carico dell'ente pubblico cui l'archivio pertiene.
Dall'attuazione del presente comma non devono, comunque,
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.»
- Per gli articoli 48, 70, 95 e 98 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si vedano le note
all'art. 16;
- Per l'art. 66 del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, si vedano le note all'art. 19;
 
Art. 45
Archivi di Stato

1. Gli Archivi di Stato sono dotati di autonomia tecnico-scientifica e svolgono funzioni di tutela e valorizzazione dei beni archivistici in loro consegna, assicurandone la pubblica fruizione, nonche' funzioni di tutela degli archivi, correnti e di deposito, dello Stato. Gli Archivi di Stato possono sottoscrivere, anche per fini di didattica, convenzioni con enti pubblici e istituti di studio e ricerca.
2. Gli Archivi di Stato provvedono all'acquisto di beni e servizi in economia ed effettuano lavori di importo non superiore a 100.000 euro.
3. In caso di assenza di personale tecnico-amministrativo o per altre esigenze di carattere organizzativo, gli Archivi di Stato possono chiedere al Segretariato regionale, entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto ministeriale di approvazione della programmazione degli interventi, di svolgere le funzioni di stazione appaltante per le attivita' di cui al comma 2.
4. Con decreto ministeriale di natura non regolamentare, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, possono essere individuati gli Archivi di stato aventi natura di uffici dirigenziali di livello non generale.

Note all'art. 45:
- Per l'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto
1988, n. 400, si vedano le note alle premesse;
- Per l'art. 4, commi 4 e 4-bis, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 si vedano le note
all'art. 13;
 
Art. 46
Biblioteche

1. Le Biblioteche pubbliche statali, uffici periferici della Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore, svolgono funzioni di conservazione e valorizzazione del patrimonio bibliografico, assicurandone la pubblica fruizione. Esse sono dotate di autonomia tecnico-scientifica e svolgono i propri compiti tenuto conto della specificita' delle raccolte, della tipologia degli utenti e del contesto territoriale in cui ciascuna e' inserita.
2. Le Biblioteche pubbliche statali possono sottoscrivere, anche per fini di didattica, convenzioni con enti pubblici e istituti di studio e ricerca.
3. Le Biblioteche pubbliche statali provvedono all'acquisto di beni e servizi in economia ed effettuano interventi conservativi sul patrimonio bibliografico in consegna e sugli immobili in consegna, di importo non superiore a 100.000 euro.
4. In caso di assenza di personale tecnico-amministrativo o per altre esigenze di carattere organizzativo, le Biblioteche pubbliche statali possono chiedere al Segretariato regionale, entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto ministeriale di approvazione della programmazione degli interventi, di svolgere le funzioni di stazione appaltante per le attivita' di cui al comma 3.
5. Al fine di assicurare il buon andamento degli istituti e l'ottimizzazione delle risorse ad essi assegnate, il Direttore generale Biblioteche e diritto d'autore puo' attribuire ai direttori delle biblioteche uffici di livello dirigenziale non generale il coordinamento dell'organizzazione e del funzionamento di una o piu' altre biblioteche di quelle presenti nel territorio della medesima regione.
6. Con decreto ministeriale di natura non regolamentare, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono individuate le Biblioteche pubbliche statali aventi natura di uffici dirigenziali di livello non generale.

Note all'art. 46:
- Per l'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto
1988, n. 400, si vedano le note alle premesse;
- Per l'art. 4, commi 4 e 4-bis, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 si vedano le note
all'art. 13;
 
Art. 47
Commissioni regionali per il patrimonio culturale

1. La Commissione regionale per il patrimonio culturale e' organo collegiale a competenza intersettoriale. Coordina e armonizza l'attivita' di tutela e di valorizzazione nel territorio regionale, favorisce l'integrazione inter e multidisciplinare tra i diversi istituti, garantisce una visione complessiva del patrimonio culturale, svolge un'azione di monitoraggio, di valutazione e autovalutazione.
2. La Commissione svolge i seguenti compiti:
a) verifica la sussistenza dell'interesse culturale nei beni appartenenti a soggetti pubblici e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ai sensi dell'articolo 12 del Codice;
b) dichiara, su proposta delle competenti Soprintendenze di settore, l'interesse culturale delle cose, a chiunque appartenenti, ai sensi dell'articolo 13 del Codice;
c) detta, su proposta delle competenti Soprintendenze di settore, prescrizioni di tutela indiretta ai sensi dell'articolo 45 del Codice;
d) autorizza gli interventi di demolizione, rimozione definitiva, nonche' di smembramento di collezioni, serie e raccolte, da eseguirsi ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice, fatta eccezione per i casi di urgenza, nei quali l'autorizzazione e' rilasciata dal competente soprintendente, che informa contestualmente il Segretario regionale;
e) autorizza, su proposta del soprintendente, le alienazioni, le permute, le costituzioni di ipoteca e di pegno e ogni altro negozio giuridico che comporta il trasferimento a titolo oneroso di beni culturali, ai sensi degli articoli 55, 56, 57-bis e 58 del Codice;
f) richiede alle commissioni regionali di cui all'articolo 137 del Codice, anche su iniziativa della competente Soprintendenze di settore, l'adozione della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico per i beni paesaggistici, ai sensi dell'articolo 138 del Codice;
g) adotta, su proposta del soprintendente e previo parere della Regione, ai sensi dell'articolo 138 del Codice, la dichiarazione di notevole interesse pubblico relativamente ai beni paesaggistici, ai sensi dell'articolo 141 del medesimo Codice;
h) provvede, anche d'intesa con la Regione o con gli altri enti pubblici territoriali interessati e su proposta del soprintendente, alla integrazione del contenuto delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico relativamente ai beni paesaggistici, ai sensi dell'articolo 141-bis del Codice;
i) esprime l'assenso del Ministero, sulla base dei criteri fissati dal Direttore generale Musei, sulle proposte di acquisizione in comodato di beni culturali di proprieta' privata, formulate dagli uffici periferici del Ministero presenti nel territorio regionale e sulle richieste di deposito di beni culturali formulate, ai medesimi uffici, da soggetti pubblici ai sensi dell'articolo 44 del Codice;
l) esprime pareri sugli interventi da inserire nei programmi annuali e pluriennali e nei relativi piani di spesa, anche sulla base delle indicazioni degli uffici periferici del Ministero.
3. La Commissione svolge altresi' le funzioni di Commissione di garanzia per il patrimonio culturale di cui all'articolo 12, comma 1-bis, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106. A tal fine, la Commissione puo' riesaminare i pareri, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati rilasciati dagli organi periferici del Ministero, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione dell'atto, che e' trasmesso in via telematica dai competenti organi periferici del Ministero, contestualmente alla sua adozione, anche alle altre amministrazioni statali, regionali o locali coinvolte nel procedimento; queste ultime possono chiedere il riesame dell'atto entro tre giorni dalla ricezione dell'atto. Decorso inutilmente il termine di dieci giorni di cui al precedente periodo, l'atto si intende confermato.
4. La Commissione e' presieduta dal Segretario regionale, che la convoca anche in via telematica ed e' composta dai soprintendenti di settore, inclusi i dirigenti degli istituti di cui all'articolo 33, comma 2, lettera a), e dal direttore regionale Musei operanti nel territorio della Regione. Tale composizione e' integrata con i responsabili degli uffici periferici operanti in ambito regionale quando siano trattate questioni riguardanti i medesimi uffici. La partecipazione alla Commissione costituisce dovere d'ufficio e non e' delegabile. La Commissione e' validamente costituita con la presenza di almeno la meta' dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.
5. Le risorse umane e strumentali necessarie per il funzionamento delle Commissioni sono assicurate dai rispettivi segretariati regionali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Note all'art. 47:
- Si riporta il testo dell'art. 44 e 141 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.:
«Art. 44 (Comodato e deposito di beni culturali). - 1.
I direttori degli archivi e degli istituti che abbiano in
amministrazione o in deposito raccolte o collezioni
artistiche, archeologiche, bibliografiche e scientifiche
possono ricevere in comodato da privati proprietari, previo
assenso del competente organo ministeriale, beni culturali
mobili al fine di consentirne la fruizione da parte della
collettivita', qualora si tratti di beni di particolare
pregio o che rappresentino significative integrazioni delle
collezioni pubbliche e purche' la loro custodia presso i
pubblici istituti non risulti particolarmente onerosa.
2. Il comodato non puo' avere durata inferiore a cinque
anni e si intende prorogato tacitamente per un periodo pari
a quello convenuto, qualora una delle parti contraenti non
abbia comunicato all'altra la disdetta almeno due mesi
prima della scadenza del termine. Anche prima della
scadenza le parti possono risolvere consensualmente il
comodato.
3. I direttori adottano ogni misura necessaria per la
conservazione dei beni ricevuti in comodato, dandone
comunicazione al comodante. Le relative spese sono a carico
del Ministero.
4. I beni sono protetti da idonea copertura
assicurativa a carico del Ministero. L'assicurazione puo'
essere sostituita dall'assunzione dei relativi rischi da
parte dello Stato, ai sensi dell'art. 48, comma 5.
5. I direttori possono ricevere altresi' in deposito,
previo assenso del competente organo ministeriale, beni
culturali appartenenti ad enti pubblici. Le spese di
conservazione e custodia specificamente riferite ai beni
depositati sono a carico degli enti depositanti, salvo che
le parti abbiano convenuto che le spese medesime siano, in
tutto o in parte, a carico del Ministero, anche in ragione
del particolare pregio dei beni e del rispetto degli
obblighi di conservazione da parte dell'ente depositante.
Dall'attuazione del presente comma non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. Per quanto non espressamente previsto dal presente
articolo, si applicano le disposizioni in materia di
comodato e di deposito.»
«Art. 141 (Provvedimenti ministeriali). - 1. Le
disposizioni di cui agli articoli 139 e 140 si applicano
anche ai procedimenti di dichiarazione di notevole
interesse pubblico di cui all'art. 138, comma 3. In tale
caso i comuni interessati, ricevuta la proposta di
dichiarazione formulata dal soprintendente, provvedono agli
adempimenti indicati all'art. 139, comma 1, mentre agli
adempimenti indicati ai commi 2, 3 e 4 del medesimo art.
139 provvede direttamente il soprintendente.
2. Il Ministero, valutate le eventuali osservazioni
presentate ai sensi del detto art. 139, comma 5, e sentito
il competente Comitato tecnico-scientifico, adotta la
dichiarazione di notevole interesse pubblico, a termini
dell'art. 140, commi 1 e 2, e ne cura la pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel
Bollettino ufficiale della regione.
3. Il soprintendente provvede alla notifica della
dichiarazione, al suo deposito presso i comuni interessati
e alla sua trascrizione nei registri immobiliari, ai sensi
dell'art. 140, comma 3.
4. La trasmissione ai comuni del numero della Gazzetta
Ufficiale contenente la dichiarazione, come pure la
trasmissione delle relative planimetrie, e' fatta dal
Ministero, per il tramite della soprintendenza, entro dieci
giorni dalla data di pubblicazione del numero predetto. La
soprintendenza vigila sull'adempimento, da parte di ogni
comune interessato, di quanto prescritto dall'art. 140,
comma 4, e ne da' comunicazione al Ministero.
5. Se il provvedimento ministeriale di dichiarazione
non e' adottato nei termini di cui all'art. 140, comma 1,
allo scadere dei detti termini, per le aree e gli immobili
oggetto della proposta di dichiarazione, cessano gli
effetti di cui all'art. 146, comma 1.»
- Per gli articoli 12, 13, 21, 45, 55, 56, 57-bis, 137
e 138 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si
vedano le note all'art. 16;
- Il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2014, n. 125 e
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014,
n. 106, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 luglio 2014,
n. 175;
 
Art. 48
Uffici di livello dirigenziale e dotazioni organiche

1. Le dotazioni organiche del personale dirigenziale e del personale non dirigenziale del Ministero sono individuate nelle tabelle «A» e «B» allegate al presente decreto, di cui costituiscono parte integrante. Al fine di assicurare la necessaria flessibilita' di utilizzo delle risorse umane alle effettive esigenze operative, il Ministro, con proprio decreto, effettua la ripartizione dei contingenti di personale dirigenziale e non dirigenziale, come sopra determinati, nelle strutture in cui si articola l'amministrazione, nonche', nell'ambito delle aree prima, seconda e terza, in fasce retributive e in profili professionali. Detto decreto e' tempestivamente comunicato alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
2. Il personale dirigenziale di prima e di seconda fascia del Ministero e' inserito nei ruoli del personale dirigenziale del Ministero. Il personale non dirigenziale del Ministero e' inserito nel ruolo del personale del Ministero.
 
Art. 49
Norme transitorie e finali e abrogazioni

1. A seguito dell'entrata in vigore del presente decreto, il Ministero provvede al conferimento degli incarichi dirigenziali per le strutture riorganizzate, seguendo le modalita', le procedure e i criteri previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, ove previsti, dall'articolo 14, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 2014, n. 106.
2. Le strutture organizzative operative alla data di entrata in vigore del presente decreto ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 76, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, sono fatte salve fino alla definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali relativi alla nuova organizzazione del Ministero, nonche' alla efficacia dei decreti attuativi di natura non regolamentare, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino all'emanazione dei decreti attuativi di cui al presente comma, rimane operativa la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la citta' di l'Aquila e i comuni del Cratere.
3. Fino alla conclusione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali degli uffici di cui all'articolo 33, comma 3, di nuova istituzione, le relative strutture, ove gia' esistenti, proseguono l'ordinario svolgimento delle attivita' con le risorse umane e strumentali loro assegnate. La direzione degli uffici di cui al presente comma, in via transitoria e comunque non oltre il conferimento dei relativi incarichi dirigenziali, puo' essere temporaneamente conferita, ai sensi dell'articolo 19, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a un dirigente del Ministero.
4. Fino alla adozione dei decreti attuativi di cui all'articolo 33, comma 5, gli uffici dotati di autonomia speciale del Ministero restano disciplinati dalle disposizioni vigenti fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Al fine di assicurare l'immediata operativita' delle strutture periferiche del Ministero, la Direzione generale Organizzazione e la Direzione generale Bilancio provvedono, ognuna per quanto di rispettiva competenza, alla verifica della congruita' delle risorse umane e strumentali assegnate alle medesime strutture, ivi incluse le eventuali sedi e sezioni distaccate, e adottano, sentiti il Segretario generale e i Direttori generali competenti, tutti gli atti necessari a garantire il buon andamento dell'amministrazione centrale e periferica, nonche' la piu' razionale ed efficiente distribuzione delle risorse umane.
6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono apportate le necessarie modifiche al decreto 19 settembre 2016, repertorio n. 413, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo recante «Ripartizione delle dotazioni organiche del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo».
7. Fino alla adozione di uno o piu' decreti ministeriali ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, continua ad applicarsi l'articolo 4-bis, comma 4, del decreto ministeriale 23 gennaio 2016 recante «Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».
8. Fatto salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:
a) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 76;
b) il decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo 23 gennaio 2016 recante «Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208», fatto salvo quanto previsto dal comma 7;
c) il decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo 12 gennaio 2017, recante «Adeguamento delle soprintendenze speciali agli standard internazionali in materia di musei e luoghi della cultura, ai sensi dell'articolo 1, comma 432, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e dell'articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».
9. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 2 dicembre 2019

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Conte
Il Ministro per i beni
e le attivita' culturali e per il turismo
Franceschini
Il Ministro
per la pubblica amministrazione
Dadone
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Gualtieri

Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 2020 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 69