Gazzetta n. 13 del 17 gennaio 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 23 dicembre 2019
Utilizzo del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale - Fascicolo sanitario elettronico.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

di concerto con

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 concernente «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio triennale 2018-2020»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018, con il quale si prevede:
la ripartizione del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del paese tra le Amministrazioni centrali dello Stato di cui all'art. 1, comma 1072 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in relazione ai settori di spesa indicati nel medesimo comma 1072;
nella tabella di cui all'allegato 1 - lettera h), l'assegnazione al Ministero dell'economia e delle finanze delle risorse per la digitalizzazione delle Amministrazioni Statali;
all'art. 1, comma 2, che nell'ambito dei predetti settori di spesa, gli interventi sono individuati secondo le procedure previste dalla vigente legislazione, anche, ove necessario, nel caso di interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle province autonome, e limitatamente agli stessi, attraverso l'intesa con i livelli di governo decentrati ed il sistema delle autonomie;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (DMT) n. 19405 dell'8 marzo 2019, registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 2019, il quale dispone le variazioni contabili ai relativi capitoli di spesa anche per le risorse del predetto Fondo destinate al progetto «Fascicolo sanitario elettronico» per gli anni 2018, 2019, 2020 e 2021, pari a
per l'anno 2018: 5.000.000 di euro, in conto residui;
per l'anno 2019: 68.000.000 di euro;
per l'anno 2020: 120.000.000 di euro;
per l'anno 2021: 15.250.000 di euro;
Visto l'art. 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 382 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), concernente il Fascicolo sanitario elettronico (FSE), il quale prevede, in particolare:
che il FSE e' istituito dalle regioni e province autonome;
che il Ministero dell'economia e delle finanze realizza l'Infrastruttura nazionale per l'interoperabilita' (INI), nonche' le funzioni in «sussidiarieta'» per le regioni che ne facciano richiesta, come previsto dal decreto attuativo del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute del 4 agosto 2017;
al comma 15-sexies, le procedure qualora la regione non abbia adempiuto agli obblighi per il FSE di cui al medesimo art. 12;
Considerato che le risorse del predetto Fondo per il progetto «Fascicolo sanitario elettronico» siano da destinare per realizzare gli interventi che devono essere effettuati sia da parte delle regioni, e sia da parte del Ministero dell'economia e delle finanze per l'INI;
Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che ha abrogato gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 29 settembre 2015, ed in particolare l'art. 26 avente ad oggetto «Tavolo tecnico di monitoraggio e indirizzo»;
Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 7 novembre 2019;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «Fondo FSE», il Fondo per il finanziamento dell'intervento «Fascicolo sanitario elettronico» di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (DMT) n. 19405 dell'8 marzo 2019, registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 2019, attuativi dell'art. 1, comma 1072 della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
b) «FSE», il Fascicolo sanitario elettronico, di cui all'art. 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 382 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019);
c) «INI», l'Infrastruttura nazionale per l'interoperabilita' fra i FSE, istituita ai sensi del comma 15-ter del predetto art. 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, realizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze;
d) «CAD», il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;
e) «ANA», l'Anagrafe nazionale degli assistiti, di cui all'art. 62-ter del CAD;
f) «Sistema TS», il sistema informativo realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione di quanto disposto dall'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni;
g) «Elenco degli assistiti sistema TS», l'elenco di cui al comma 9 del citato art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269;
h) «consenso», il consenso dell'assistito ai sensi del predetto art. 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.
i) «SSN», il Servizio sanitario nazionale, istituito con la legge 23 dicembre 1978, n. 833.
 
Allegato A
Fondo FSE: Riparto delle risorse per esito programmato a favore delle
regioni

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato B

Fondo FSE - Riparto a favore delle regioni: acconto e saldo

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato C

Fondo FSE - condizioni di erogabilita' del saldo

Esiti da realizzare:
Attivita' regionali e relative modalita' di verifica

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato D

Fondo FSE - Riparto a favore delle regioni del SALDO,
per annualita' ed esito regionale

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Utilizzo delle risorse e programmazione interventi

1. Le risorse del Fondo FSE, complessivamente pari a 208.250.000 euro, sono relative al periodo 2018-2021 e ripartite per annualita' come segue:
a) per l'anno 2018: 5.000.000 di euro, in conto residui;
b) per l'anno 2019: 68.000.000 di euro;
c) per l'anno 2020: 120.000.000 di euro;
d) per l'anno 2021: 15.250.000 di euro.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono da destinare agli interventi da effettuarsi, per le attivita' di propria competenza, da parte delle regioni e da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo la seguente ripartizione:

Parte di provvedimento in formato grafico

3. Gli esiti di competenza delle regioni, da realizzarsi anche promuovendo accordi interregionali ai fini della razionalizzazione dello sviluppo delle infrastrutture, riguardano:
a) la digitalizzazione e indicizzazione dei documenti sanitari regionali sia degli erogatori pubblici che privati convenzionati, inclusa la relativa conservazione ai sensi dell'art. 44 del CAD;
b) l'interoperabilita' del FSE con INI;
c) la corretta gestione delle anagrafi regionali degli assistiti e interconnessione con l'ANA ovvero, nelle more dell'operativita' dell'ANA, con l'anagrafe assistiti del Sistema TS;
d) l'attivazione di canali alternativi per il rilascio del consenso da parte dell'assistito;
e) la diffusione del FSE per gli assistiti e operatori SSN del territorio regionale, nonche' campagna di comunicazione regionale.
4. Gli interventi a carico del Ministero dell'economia e delle finanze riguardano:
a. l'interoperabilita' di INI con i FSE regionali e conservazione dei documenti digitali;
b. diffusione sul territorio nazionale e campagna di comunicazione nazionale.
 
Art. 3

Riparto delle risorse alle regioni

1. Le risorse destinate alle regioni di cui all'art. 2, comma 2 sono ripartite alle regioni adottando i seguenti criteri:
a) il 90%, pari complessivamente a euro 183.766.500,00, in proporzione alla popolazione assistita 2018 di ciascuna regione (fonte Sistema TS);
b) il 10%, pari complessivamente a euro 20.418.500,00, in proporzione al numero delle regioni.
2. Le quote di riparto per ciascuna regione, in applicazione dei criteri indicati al comma 1, sono riportate per ciascuna annualita' nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
Art. 4

Modalita' di erogazione delle risorse alle regioni

1. L'erogazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze delle somme annuali spettanti alle regioni, tramite acconto e saldo, avviene come segue:
a) a titolo di acconto, per ciascun anno, per gli importi di cui all'allegato B, corrispondenti al 20 per cento del riparto annuale assegnato nel precedente art. 3, da erogare entro il 30 novembre 2019, per le annualita' relative al 2018 e 2019 e, per le annualita' successive, entro aprile di ciascun anno;
b) a titolo di saldo, per ciascun anno, per gli importi corrispondenti a ciascun esito, come riportato nell'allegato D, che costituisce parte integrante del presente decreto. L'erogazione avviene solo a fronte dell'effettiva realizzazione, da parte di ciascuna regione, del corrispondente esito.
2. La verifica per ciascuna regione di cui al comma 1, lettera b) viene effettuata, con cadenza semestrale, da parte del Tavolo di verifica degli adempimenti regionali, con la partecipazione di Agid.
3. Gli esiti annuali di cui al comma 1, lettera b) e le relative modalita' di verifica sono riportati nell'allegato C, che costituisce parte integrante del presente decreto.
4. La mancata realizzazione degli interventi da parte di ciascuna regione comporta, per la medesima regione:
a) l'avvio delle procedure previste dal comma 15-sexies dell'art. 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 382 della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
b) l'eventuale recupero, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti, delle quote di acconto annuali gia' erogate.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2019

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Gualtieri Il Ministro della salute
Speranza