Gazzetta n. 13 del 17 gennaio 2020 (vai al sommario)
LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160
Ripubblicazione del testo della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», corredato delle relative note. (Legge pubblicata nel Supplemento ordinario n. 45/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 304 del 30 dicembre 2019).

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, comma 3 -bis , del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Art. 1

Parte di provvedimento in formato grafico

 


N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3-bis del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:
comma 1
Si riporta il testo vigente del comma 1-ter
dell'articolo 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196
recante "Legge di contabilita' e finanza pubblica":
"Art. 21 Bilancio di previsione
1. - 1-bis. Omissis
1-ter. La prima sezione del disegno di legge di
bilancio contiene esclusivamente:
a) la determinazione del livello massimo del ricorso al
mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in
termini di competenza e di cassa, per ciascun anno del
triennio di riferimento, in coerenza con gli obiettivi
programmatici del saldo del conto consolidato delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 10, comma 2;
b) norme in materia di entrata e di spesa che
determinano effetti finanziari, con decorrenza nel triennio
di riferimento, sulle previsioni di bilancio indicate nella
seconda sezione o sugli altri saldi di finanza pubblica,
attraverso la modifica, la soppressione o l'integrazione
dei parametri che regolano l'evoluzione delle entrate e
della spesa previsti dalla normativa vigente o delle
sottostanti autorizzazioni legislative ovvero attraverso
nuovi interventi;
c) norme volte a rafforzare il contrasto e la
prevenzione dell'evasione fiscale e contributiva ovvero a
stimolare l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali e
contributivi;
d) gli importi dei fondi speciali previsti
dall'articolo 18 e le corrispondenti tabelle;
e) l'importo complessivo massimo destinato, in ciascun
anno del triennio di riferimento, al rinnovo dei contratti
del pubblico impiego, ai sensi dell'articolo 48, comma 1,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e alle
modifiche del trattamento economico e normativo del
personale dipendente dalle amministrazioni statali in
regime di diritto pubblico. Il suddetto importo, per la
parte non utilizzata al termine dell'esercizio, e'
conservato nel conto dei residui fino alla sottoscrizione
dei relativi contratti di lavoro o all'emanazione dei
provvedimenti negoziali;
f) eventuali norme recanti misure correttive degli
effetti finanziari delle leggi di cui all'articolo 17,
commi 12 e 13, e, qualora si rendano necessarie a garanzia
dei saldi di finanza pubblica, misure correttive degli
effetti finanziari derivanti dalle sentenze definitive di
cui al medesimo comma 13 dell'articolo 17;
g) le norme eventualmente necessarie a garantire il
concorso degli enti territoriali agli obiettivi di finanza
pubblica, ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 243.
Omissis.".
comma 2
Si riporta il testo del comma 718 dell'articolo 1 della
legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2015), come modificato dalla presente
legge:
"Art. 1
Commi 1. - 717. Omissis
718. Fermo restando quanto previsto dal comma 207, e
fatta salva l'adozione dei provvedimenti normativi di cui
al comma 719:
a) l'aliquota IVA del 10 per cento e' incrementata di
1,5 punti percentuali dal 1° gennaio 2019 e di ulteriori
1,5 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2020;
b) l'aliquota IVA del 22 per cento e' incrementata di
2,2 punti percentuali dal 1° gennaio 2019, di ulteriori 0,7
punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2020 e di
ulteriori 0,1 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio
2021;
c) a decorrere dal 1° gennaio 2019, con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli,
l'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con
piombo, nonche' l'aliquota dell'accisa sul gasolio usato
come carburante, di cui all'allegato I del testo unico
delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, e successive modificazioni, sono aumentate in
misura tale da determinare maggiori entrate nette non
inferiori a 1.221 milioni di euro per l'anno 2021, a 1.683
milioni di euro per l'anno 2022, a 1.954 milioni di euro
per l'anno 2023, a 2.054 milioni di euro per l'anno 2024 e
a 2.154 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 e
per ciascuno degli anni successivi il provvedimento e'
efficace dalla data di pubblicazione nel sito internet
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
Omissis.".
comma 6
Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 3 del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in
materia di federalismo Fiscale Municipale), come modificato
dalla presente legge:
"Art. 3 Cedolare secca sugli affitti
1. Omissis
2. A decorrere dall'anno 2011, il canone di locazione
relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso
abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente
all'abitazione, puo' essere assoggettato, in base alla
decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma
della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonche'
delle imposte di registro e di bollo sul contratto di
locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte
di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe
del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo
stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in
ragione di un'aliquota del 21 per cento. La cedolare secca
puo' essere applicata anche ai contratti di locazione per i
quali non sussiste l'obbligo di registrazione. Per i
contratti stipulati secondo le disposizioni di cui agli
articoli 2, comma 3, e 8 della legge 9 dicembre 1998, n.
431, relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui
all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge
30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni
ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato
interministeriale per la programmazione economica,
l'aliquota della cedolare secca calcolata sul canone
pattuito dalle parti e' ridotta al 10 per cento. Sui
contratti di locazione aventi a oggetto immobili ad uso
abitativo, qualora assoggettati alla cedolare secca di cui
al presente comma, alla fideiussione prestata per il
conduttore non si applicano le imposte di registro e di
bollo.
Omissis.".
comma 8
Si riporta il testo vigente del comma 773 dell'articolo
1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
egge finanziaria 2007):
"773. Con effetto sui periodi contributivi maturati a
decorrere dal 1° gennaio 2007 la contribuzione dovuta dai
datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non
artigiani e' complessivamente rideterminata nel 10 per
cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, e' stabilita la ripartizione
del predetto contributo tra le gestioni previdenziali
interessate. Le disposizioni di cui al presente comma si
applicano anche con riferimento agli obblighi contributivi
previsti dalla legislazione vigente in misura pari a quella
degli apprendisti. Con riferimento ai periodi contributivi
di cui al presente comma viene meno per le regioni
l'obbligo del pagamento delle somme occorrenti per le
assicurazioni in favore degli apprendisti artigiani di cui
all'articolo 16 della legge 21 dicembre 1978, n. 845. Per i
datori di lavoro che occupano alle dipendenze un numero di
addetti pari o inferiore a nove la predetta complessiva
aliquota del 10 per cento a carico dei medesimi datori di
lavoro e' ridotta in ragione dell'anno di vigenza del
contratto e limitatamente ai soli contratti di
apprendistato di 8,5 punti percentuali per i periodi
contributivi maturati nel primo anno di contratto e di 7
punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel
secondo anno di contratto, restando fermo il livello di
aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi
maturati negli anni di contratto successivi al secondo. A
decorrere dal 1° gennaio 2007 ai lavoratori assunti con
contratto di apprendistato ai sensi del capo I del titolo
VI del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e
successive modificazioni, sono estese le disposizioni in
materia di indennita' giornaliera di malattia secondo la
disciplina generale prevista per i lavoratori subordinati e
la relativa contribuzione e' stabilita con il decreto di
cui al secondo periodo del presente comma.".
comma 9
Si riporta il testo dei commi 1121 e 1124 dell'articolo
1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 come modificato
dalla presente legge:
"1121. Ai fini della revisione delle tariffe, con
effetto dal 1° gennaio 2019, dei premi e contributi INAIL
per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali, ai sensi dell'articolo 3 del
decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e
dell'articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013,
n. 147, considerate le risultanze economico-finanziarie e
attuariali e tenuto conto degli andamenti prospettici del
predetto Istituto, in aggiunta alle risorse indicate nel
citato articolo 1, comma 128, della legge n. 147 del 2013,
si tiene conto delle seguenti minori entrate, pari a euro
410 milioni per l'anno 2019, a euro 525 milioni per l'anno
2020 e a euro 600 milioni per l'anno 2021.
1122 - 1123. Omissis
1124. L'INAIL, per garantire la sostenibilita' delle
nuove tariffe di cui al comma 1121, comunque sottoposte a
revisione al termine del primo triennio di applicazione, ne
assicura il costante monitoraggio degli effetti e, in caso
di accertato significativo scostamento negativo
dell'andamento delle entrate, tale da compromettere
l'equilibrio economico-finanziario e attuariale della
gestione assicurativa, propone tempestivamente al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero
dell'economia e delle finanze l'adozione delle conseguenti
misure correttive.
Omissis.".
comma 10
Si riporta il testo del comma 102 dell'articolo 1 della
legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020), come modificato
dalla presente legge:
"Art. 1 -
Commi 1. - 101. Omissis
102. Limitatamente alle assunzioni effettuate entro il
31 dicembre 2020, l'esonero e' riconosciuto in riferimento
ai soggetti che non abbiano compiuto il trentacinquesimo
anno di eta', ferme restando le condizioni di cui al comma
101.
Omissis."
Si riporta il testo dell'articolo 1-bis del
decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96
(Disposizioni urgenti per la dignita' dei lavoratori e
delle imprese), come modificato dalla presente legge:
"Art. 1-bis. Esonero contributivo per favorire
l'occupazione giovanile
1. [Abrogato].
2. [Abrogato].
3. [Abrogato].
4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in
31,83 milioni di euro per l'anno 2019, in 111,52 milioni di
euro per l'anno 2020, in 162,62 milioni di euro per l'anno
2021, in 134,02 milioni di euro per l'anno 2022, in 54,32
milioni di euro per l'anno 2023 e in 3,23 milioni di euro
per l'anno 2024, e a quelli derivanti dal comma 5, pari a
6,97 milioni di euro per l'anno 2019, a 0,48 milioni di
euro per l'anno 2020, a 2,88 milioni di euro per l'anno
2021, a 16,38 milioni di euro per l'anno 2022, a 6,08
milioni di euro per l'anno 2023, a 44,37 milioni di euro
per l'anno 2024 e a 46,8 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2025, si provvede:
a) quanto a 27,8 milioni di euro per l'anno 2020, a
48,5 milioni di euro per l'anno 2021, a 33,4 milioni di
euro per l'anno 2022, a 13,6 milioni di euro per l'anno
2023 e a 0,8 milioni di euro per l'anno 2024, mediante le
maggiori entrate di cui ai commi 1 e 2;
b) quanto a 38,8 milioni di euro per l'anno 2019, a
84,2 milioni di euro per l'anno 2020, a 117 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e a 46,8 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante quota parte
delle maggiori entrate di cui all'articolo 9, comma 6.
5. Il Fondo per interventi strutturali di politica
economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e'
incrementato di 6,97 milioni di euro per l'anno 2019, di
0,48 milioni di euro per l'anno 2020, di 2,88 milioni di
euro per l'anno 2021, di 16,38 milioni di euro per l'anno
2022, di 6,08 milioni di euro per l'anno 2023, di 44,37
milioni di euro per l'anno 2024 e di 46,8 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2025.
6. Al fine di garantire la neutralita' sui saldi di
finanza pubblica, l'Istituto nazionale della previdenza
sociale provvede al monitoraggio trimestrale degli oneri di
cui ai commi 1 e 2 e comunica le relative risultanze al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al
Ministero dell'economia e delle finanze entro il mese
successivo al trimestre di riferimento, anche ai fini
dell'adozione delle eventuali iniziative da intraprendere
ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n.
196."
Si riporta il testo del comma 247 dell'articolo 1 della
citata legge n. 145 del 2018, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 1 -
Commi 1 - 246. Omissis
247. I programmi operativi nazionali e regionali e i
programmi operativi complementari possono prevedere, nel
limite complessivo di 500 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2019 e 2020, nell'ambito degli obiettivi
specifici previsti dalla relativa programmazione e nel
rispetto della normativa europea in materia di aiuti di
Stato, misure per favorire nelle regioni Abruzzo, Molise,
Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna
l'assunzione con contratto a tempo indeterminato di
soggetti che non abbiano compiuto trentacinque anni di
eta', ovvero di soggetti di almeno trentacinque anni di
eta' privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno
sei mesi. Per i soggetti di cui al primo periodo, l'esonero
contributivo di cui all'articolo 1, commi da 100 a 108 e da
113 a 115, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' elevato
fino al 100 per cento, nel limite massimo di importo su
base annua pari a quanto stabilito dall'articolo 1, comma
118, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ed e' cumulabile
con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di
finanziamento previsti dalla normativa vigente,
limitatamente al periodo di applicazione degli stessi. In
attuazione del presente comma sono adottate, con le
rispettive procedure previste dalla normativa vigente, le
occorrenti azioni di rimodulazione dei programmi
interessati.
Omissis.".
comma 12
Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo 8
del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 (Disposizioni
per il riordino della normativa in materia di
ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione
involontaria e di ricollocazione dei lavoratori
disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n.
183):
"Art. 8. Incentivo all'autoimprenditorialita'
1. Il lavoratore avente diritto alla corresponsione
della NASpI puo' richiedere la liquidazione anticipata, in
unica soluzione, dell'importo complessivo del trattamento
che gli spetta e che non gli e' stato ancora erogato, a
titolo di incentivo all'avvio di un'attivita' lavorativa
autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione
di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella
quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione
di attivita' lavorative da parte del socio.
Omissis.".
comma 13
Si riporta il testo dei commi 28 e 29 dell'articolo 2
della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia
di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di
crescita), come modificato dalla presente legge:
"Art. 2 Ammortizzatori sociali
1. - 27. Omissis
28. Con effetto sui periodi contributivi di cui al
comma 25, ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo
indeterminato si applica un contributo addizionale, a
carico del datore di lavoro, pari all'1,4 per cento della
retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Il
contributo addizionale e' aumentato di 0,5 punti
percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a
tempo determinato, anche in regime di somministrazione. Le
disposizioni del precedente periodo non si applicano ai
contratti di lavoro domestico nonche' nelle ipotesi di cui
al comma 29.
29. Il contributo addizionale di cui al comma 28 non si
applica:
a) ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di
lavoratori assenti;
b) ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento
delle attivita' stagionali di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, nonche', per i
periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31
dicembre 2015, di quelle definite dagli avvisi comuni e dai
contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31
dicembre 2011 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei
datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative.
Alle minori entrate derivanti dall'attuazione della
presente disposizione, valutate in 7 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214;
b-bis. A partire dal 1° gennaio 2020, ai lavoratori
assunti a termine per lo svolgimento, nel territorio della
provincia di Bolzano, delle attivita' stagionali definite
dai contratti collettivi nazionali, territoriali e
aziendali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e
dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative
entro il 31 dicembre 2019.
c) agli apprendisti;
d) ai lavoratori dipendenti delle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni.
d-bis) ai lavoratori di cui all'articolo 29, comma 2,
lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
Omissis.".
comma 17
Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'articolo
16-ter del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123
(Disposizioni urgenti per la crescita economica nel
Mezzogiorno), come modificato dalla presente legge:
"Art. 16-ter. Sistema automatico per la detezione dei
flussi di merce in entrata nei centri storici delle citta'
metropolitane
1. Al fine di incrementare la sicurezza nella citta' di
Matera ed in generale nelle citta' metropolitane del Paese
e' autorizzata la realizzazione di un sistema automatico
per la detezione dei flussi di merce in entrata nei centri
storici volto alla prevenzione di fenomeni di vehicle
ramming-attack attraverso la realizzazione di un ulteriore
modulo della Piattaforma logistica nazionale digitale
(PLN).
2. Per la realizzazione del sistema di cui al comma 1,
il contributo di cui all'articolo 2, comma 244, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, e' incrementato ulteriormente di
0,5 milioni di euro per il 2017, di 2 milioni di euro per
il 2018 e di 1,5 milioni di euro per il 2019 nonche' di 2
milioni di euro rispettivamente per il 2020 e per il 2021,
senza obbligo di cofinanziamento da parte del soggetto
attuatore unico di cui all'articolo 61-bis del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apporta alla
convenzione con il soggetto attuatore unico le modifiche
necessarie.
Omissis.".
comma 24
Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
recante "Testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia" e' pubblicato nella Gazz. Uff. 30 settembre
1993, n. 230, S.O.
comma 25
Si riporta il testo vigente del comma 1075
dell'articolo 1 della citata legge n. 205 del 2017:
"1075. Ai fini del monitoraggio dello stato di
avanzamento degli interventi finanziati con le risorse del
fondo da ripartire di cui all'articolo 1, comma 140, della
legge 11 dicembre 2016, n. 232, e dell'effettivo utilizzo
delle citate risorse, anche tenuto conto del monitoraggio
di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e
delle risultanze del piu' recente rendiconto generale dello
Stato, ciascun Ministero invia entro il 15 settembre di
ogni anno alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al
Ministero dell'economia e delle finanze e alle Commissioni
parlamentari competenti per materia, una apposita
relazione. La relazione contiene inoltre un aggiornamento
della previsione sugli ulteriori stati di avanzamento,
nonche' una indicazione delle principali criticita'
riscontrate nell'attuazione delle opere.
Omissis.".
Il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 recante
"Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g),
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di
procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle
opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei
finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo
opere e del Fondo progetti" e' pubblicato nella Gazz. Uff.
6 febbraio 2012, n. 30.
comma 26
Si riporta il testo vigente del comma 14-ter
dell'articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019,
n. 58 (Misure urgenti di crescita economica e per la
risoluzione di specifiche situazioni di crisi):
"Art. 30. Contributi ai comuni per interventi di
efficientamento energetico e sviluppo territoriale
sostenibile
1. - 14-bis. Omissis
14-ter. Per stabilizzare i contributi a favore dei
comuni allo scopo di potenziare gli investimenti per la
messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e
patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere
architettoniche a beneficio della collettivita', a
decorrere dall'anno 2020 e' autorizzato l'avvio di un
programma pluriennale per la realizzazione degli interventi
di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 30 dicembre
2018, n. 145. A tale fine, a partire dall'anno 2020, le
effettive disponibilita' finanziarie sono ripartite, con
decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro il 15
gennaio di ciascun anno, tra i comuni con popolazione
inferiore a 1.000 abitanti, assegnando a ciascun comune un
contributo di pari importo. Il comune beneficiario del
contributo di cui al presente comma e' tenuto ad iniziare
l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio di ciascun anno.
Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio
dell'esecuzione dei lavori di cui al presente comma o di
parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo e'
revocato, in tutto o in parte, entro il 15 giugno di
ciascun anno, con decreto del Ministro dell'interno. Le
somme derivanti dalla revoca dei contributi di cui al
periodo precedente sono assegnate, con il medesimo decreto
ivi previsto, ai comuni che hanno iniziato l'esecuzione dei
lavori in data antecedente alla scadenza di cui al presente
comma, dando priorita' ai comuni con data di inizio
dell'esecuzione dei lavori meno recente e non oggetto di
recupero. I comuni beneficiari dei contributi di cui al
periodo precedente sono tenuti a iniziare l'esecuzione dei
lavori entro il 15 ottobre di ciascun anno. Si applicano i
commi 110, 112, 113 e 114 dell'articolo 1 della citata
legge n. 145 del 2018. Le risorse ripartite ai sensi del
comma 14-quater, per un ammontare pari al 60 per cento,
sono destinate, a decorrere dall'anno 2020, alle finalita'
di cui al primo periodo. Per il restante 40 per cento sono
destinate, a decorrere dall'anno 2020, alle finalita' di
cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 7
luglio 2009, n. 88. In sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, e' definito il riparto delle risorse
tra le regioni interessate e sono stabilite le misure a cui
esse sono destinate, tenendo conto del perdurare del
superamento dei valori limite relativi alle polveri sottili
(PM10), di cui alla procedura di infrazione n. 2014/2147 e
dei valori limite relativi al biossido di azoto (NO2), di
cui alla procedura di infrazione n. 2015/2043, e della
complessita' dei processi di conseguimento degli obiettivi
indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 21 maggio 2008. Al fine di
fronteggiare le criticita' dei collegamenti viari tra la
Valtellina e il capoluogo regionale e allo scopo di
programmare immediati interventi di riqualificazione,
miglioramento e rifunzionalizzazione della rete viaria,
diretti a conseguire idonei standard di sicurezza stradale
e adeguata mobilita', il Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle
finanze, d'intesa con il presidente della giunta regionale
della Lombardia e con il presidente della provincia di
Lecco, nomina, con proprio decreto, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, un Commissario
straordinario incaricato di sovraintendere alla
programmazione, alla progettazione, all'affidamento e
all'esecuzione degli interventi sulla rete viaria, in
particolare nella tratta Lecco - Sondrio lungo la strada
statale 36, in gestione alla societa' ANAS Spa, nonche' la
ex strada statale 639 e la strada provinciale 72, in
gestione alla provincia di Lecco. Con il medesimo decreto
sono altresi' stabiliti i termini, le modalita', i tempi,
l'eventuale supporto tecnico, le attivita' connesse alla
realizzazione delle opere e l'eventuale compenso del
Commissario straordinario con oneri a carico del quadro
economico degli interventi da realizzare o da completare,
nei limiti di quanto indicato dall'articolo 15, comma 3,
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il
Commissario straordinario puo' avvalersi, sulla base di
apposite convenzioni, di strutture delle amministrazioni
interessate nonche' di societa' controllate dalle medesime
amministrazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica. All'articolo 61 del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7 e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Per la realizzazione di tali interventi si
applica l'articolo 5, commi 9 e 10, del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre
1997, n. 357»;
b) al comma 21, le parole: «31 dicembre 2019» sono
sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2021».
Omissis.".
comma 28
Si riporta il testo vigente del comma 86 dell'articolo
1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2006):
"Art. 1
Commi 1. - 85. Omissis
86. Il finanziamento concesso al Gestore
dell'infrastruttura ferroviaria nazionale a copertura degli
investimenti relativi alla rete tradizionale, compresi
quelli per manutenzione straordinaria, avviene, a partire
dalle somme erogate dal 1º gennaio 2006, a titolo di
contributo in conto impianti. Il Gestore
dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, all'interno del
sistema di contabilita' regolatoria, tiene in evidenza la
quota figurativa relativa agli ammortamenti delle
immobilizzazioni finanziate con detta modalita'. La
modifica del sistema di finanziamento di cui al presente
comma avviene senza oneri per lo Stato e per il Gestore
dell'infrastruttura ferroviaria nazionale;
conseguentemente, i finanziamenti di cui al comma 84,
effettuati a titolo di contributo in conto impianti, si
considerano fiscalmente irrilevanti e, quindi, non riducono
il valore fiscale del bene.
Omissis.".
comma 31
Si riporta il testo vigente dell'articolo 21 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei
contratti pubblici):
"Art. 21 Programma degli acquisti e programmazione dei
lavori pubblici
1. Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il
programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il
programma triennale dei lavori pubblici, nonche' i relativi
aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel
rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il
bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che
disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli
enti.
2. Le opere pubbliche incompiute sono inserite nella
programmazione triennale di cui al comma 1, ai fini del
loro completamento ovvero per l'individuazione di soluzioni
alternative quali il riutilizzo, anche ridimensionato, la
cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di
altra opera pubblica, la vendita o la demolizione.
3. Il programma triennale dei lavori pubblici e i
relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui
valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e
indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto
di cui all'articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3,
i lavori da avviare nella prima annualita', per i quali
deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari
stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio,
ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello
Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti
pubblici. Per i lavori di importo pari o superiore a
1.000.000 euro, ai fini dell'inserimento nell'elenco
annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano
preventivamente il progetto di fattibilita' tecnica ed
economica. Ai fini dell'inserimento nel programma
triennale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano
preventivamente, ove previsto, il documento di fattibilita'
delle alternative progettuali, di cui all'articolo 23,
comma 5.
4. Nell'ambito del programma di cui al comma 3, le
amministrazioni aggiudicatrici individuano anche i lavori
complessi e gli interventi suscettibili di essere
realizzati attraverso contratti di concessione o di
partenariato pubblico privato.
5. Nell'elencazione delle fonti di finanziamento sono
indicati anche i beni immobili disponibili che possono
essere oggetto di cessione. Sono, altresi', indicati i beni
immobili nella propria disponibilita' concessi in diritto
di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione
sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da
affidare in concessione.
6. Il programma biennale di forniture e servizi e i
relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di
beni e di servizi di importo unitario stimato pari o
superiore a 40.000 euro. Nell'ambito del programma, le
amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che
possono essere soddisfatti con capitali privati. Le
amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di
ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi
d'importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di
inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico
dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li
utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle
attivita' ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e
servizi informatici e di connettivita' le amministrazioni
aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto
dall'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208.
7. Il programma biennale degli acquisti di beni e
servizi e il programma triennale dei lavori pubblici,
nonche' i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati
sul profilo del committente, sul sito informatico del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e
dell'Osservatorio di cui all'articolo 213, anche tramite i
sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie
autonome di cui all'articolo 29, comma 4.
8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, previo parere
del CIPE, d'intesa con la Conferenza unificata sono
definiti:
a) le modalita' di aggiornamento dei programmi e dei
relativi elenchi annuali;
b) i criteri per la definizione degli ordini di
priorita', per l'eventuale suddivisione in lotti
funzionali, nonche' per il riconoscimento delle condizioni
che consentano di modificare la programmazione e di
realizzare un intervento o procedere a un acquisto non
previsto nell'elenco annuale;
c) i criteri e le modalita' per favorire il
completamento delle opere incompiute;
d) i criteri per l'inclusione dei lavori nel programma
e il livello di progettazione minimo richiesto per
tipologia e classe di importo;
e) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi
devono contenere, individuate anche in coerenza con gli
standard degli obblighi informativi e di pubblicita'
relativi ai contratti;
f) le modalita' di raccordo con la pianificazione
dell'attivita' dei soggetti aggregatori e delle centrali di
committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la
procedura di affidamento.
8-bis. La disciplina del presente articolo non si
applica alla pianificazione delle attivita' dei soggetti
aggregatori e delle centrali di committenza.
9. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di
cui al comma 8, si applica l'articolo 216, comma 3.".
comma 33
Si riporta il testo vigente dell'articolo 102 del
citato decreto legislativo n. 50 del 2016:
"Art. 102 Collaudo e verifica di conformita'
1. Il responsabile unico del procedimento controlla
l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dei
lavori per i lavori e al direttore dell'esecuzione del
contratto per i servizi e forniture.
2. I contratti pubblici sono soggetti a collaudo per i
lavori e a verifica di conformita' per i servizi e per le
forniture, per certificare che l'oggetto del contratto in
termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche
tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed
eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni
contrattuali. Per i contratti pubblici di lavori di importo
superiore a 1 milione di euro e inferiore alla soglia di
cui all'articolo 35 il certificato di collaudo, nei casi
espressamente individuati dal decreto di cui al comma 8,
puo' essere sostituito dal certificato di regolare
esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei
lavori. Per i lavori di importo pari o inferiore a 1
milione di euro e per forniture e servizi di importo
inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, e' sempre
facolta' della stazione appaltante sostituire il
certificato di collaudo o il certificato di verifica di
conformita' con il certificato di regolare esecuzione
rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per
forniture e servizi dal responsabile unico del
procedimento. Nei casi di cui al presente comma il
certificato di regolare esecuzione e' emesso non oltre tre
mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto
del contratto.
3. Il collaudo finale o la verifica di conformita' deve
avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori
o delle prestazioni, salvi i casi, individuati dal decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al
comma 8, di particolare complessita' dell'opera o delle
prestazioni da collaudare, per i quali il termine puo'
essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo
o il certificato di verifica di conformita' ha carattere
provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni
dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si
intende tacitamente approvato ancorche' l'atto formale di
approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla
scadenza del medesimo termine.
4.
5. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice
civile, l'appaltatore risponde per la difformita' e i vizi
dell'opera o delle prestazioni, ancorche' riconoscibili,
purche' denunciati dalla stazione appaltante prima che il
certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
6. Per effettuare le attivita' di collaudo
sull'esecuzione dei contratti pubblici di cui al comma 2,
le stazioni appaltanti nominano tra i propri dipendenti o
dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a tre
componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e
caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di
moralita', competenza e professionalita', iscritti all'albo
dei collaudatori nazionale o regionale di pertinenza come
previsto al comma 8 del presente articolo. Il compenso
spettante per l'attivita' di collaudo e' contenuto, per i
dipendenti della stazione appaltante, nell'ambito
dell'incentivo di cui all'articolo 113, mentre per i
dipendenti di altre amministrazioni pubbliche e'
determinato ai sensi della normativa applicabile alle
stazioni appaltanti e nel rispetto delle disposizioni di
cui all'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133. Per i lavori, tra i dipendenti della
stazione appaltante ovvero tra i dipendenti delle altre
amministrazioni, e' individuato il collaudatore delle
strutture per la redazione del collaudo statico. Per
accertata carenza nell'organico della stazione appaltante,
ovvero di altre amministrazioni pubbliche, le stazioni
appaltanti individuano i componenti con le procedure di cui
all'articolo 31, comma 8.
7. Non possono essere affidati incarichi di collaudo e
di verifica di conformita'.
a) ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili,
e agli avvocati e procuratori dello Stato, in attivita' di
servizio e, per appalti di lavori pubblici di importo pari
o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui
all'articolo 35 a quelli in quiescenza nella
regione/regioni ove e' stata svolta l'attivita' di
servizio;
b) ai dipendenti appartenenti ai ruoli della pubblica
amministrazione in servizio, ovvero in trattamento di
quiescenza per appalti di lavori pubblici di importo pari o
superiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui
all'articolo 35 ubicati nella regione/regioni ove e' svolta
per i dipendenti in servizio, ovvero e' stata svolta per
quelli in quiescenza, l'attivita' di servizio;
c) a coloro che nel triennio antecedente hanno avuto
rapporti di lavoro autonomo o subordinato con gli operatori
economici a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione del
contratto;
d) a coloro che hanno, comunque, svolto o svolgono
attivita' di controllo, verifica, progettazione,
approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sul
contratto da collaudare;
d-bis) a coloro che hanno partecipato alla procedura di
gara.
8. Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma
27-octies, sono disciplinate e definite le modalita'
tecniche di svolgimento del collaudo, nonche' i casi in cui
il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di
verifica di conformita' possono essere sostituiti dal
certificato di regolare esecuzione rilasciato ai sensi del
comma 2. Fino alla data di entrata in vigore di detto
decreto, si applica l'articolo 216, comma 16, anche con
riferimento al certificato di regolare esecuzione,
rilasciato ai sensi del comma 2.
9. Al termine del lavoro sono redatti:
a) per i beni del patrimonio culturale un consuntivo
scientifico predisposto dal direttore dei lavori o , nel
caso di interventi su beni culturali mobili, superfici
decorate di beni architettonici e a materiali storicizzati
di beni immobili di interesse storico artistico o
archeologico, da restauratori di beni culturali, ai sensi
dalla normativa vigente, quale ultima fase del processo
della conoscenza e del restauro e quale premessa per il
futuro programma di intervento sul bene; i costi per la
elaborazione del consuntivo scientifico sono previsti nel
quadro economico dell'intervento;
b) l'aggiornamento del piano di manutenzione;
c) una relazione tecnico-scientifica redatta dai
professionisti afferenti alle rispettive competenze, con
l'esplicitazione dei risultati culturali e scientifici
raggiunti.".
comma 35
Il riferimento al testo del decreto legislativo n. 229
del 2011 e' riportato nelle Note all'art. 1, comma 25.
comma 37
Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante
"Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni" e' pubblicato nella Gazz. Uff. 5 aprile
2013, n. 80.
comma 38
Si riporta il testo dei commi 139, 140, 141, 143, 144,
145 e 148 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.
145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio
2019-2021), come modificato dalla presente legge:
" 139.Al fine di favorire gli investimenti sono
assegnati ai comuni contributi per investimenti relativi a
opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del
territorio, nel limite complessivo di 350 milioni di euro
per l'anno 2021, di 450 milioni di euro per l'anno 2022, di
550 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023
al 2025, di 700 milioni di euro per l'anno 2026, di 750
milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al
2031, di 800 milioni di euro annui per ciascuno degli anni
2032 e 2033 e di 300 milioni di euro per l'anno 2034. I
contributi non sono assegnati per la realizzazione di opere
integralmente finanziate da altri soggetti.
140. Gli enti di cui al comma 139 comunicano le
richieste di contributo al Ministero dell'interno entro il
termine perentorio del 15 settembre dell'esercizio
precedente all'anno di riferimento del contributo. La
richiesta deve contenere le informazioni riferite alla
tipologia dell'opera e al codice unico di progetto (CUP) e
ad eventuali forme di finanziamento concesse da altri
soggetti sulla stessa opera. La mancanza dell'indicazione
di un CUP valido ovvero l'errata indicazione in relazione
all'opera per la quale viene chiesto il contributo comporta
l'esclusione dalla procedura. Per ciascun anno:
a) la richiesta di contributo deve riferirsi a opere
inserite in uno strumento programmatorio;
b) ciascun comune puo' inviare una richiesta, nel
limite massimo di 1.000.000 di euro per i comuni con una
popolazione fino a 5.000 abitanti, di 2.500.000 euro per i
comuni con popolazione da 5.001 a 25.000 abitanti e di
5.000.000 di euro per i comuni con popolazione superiore a
25.000 abitanti;
c) il contributo puo' essere richiesto per tipologie di
investimenti che sono specificatamente individuate nel
decreto del Ministero dell'interno con cui sono stabilite
le modalita' per la trasmissione delle domande;
c-bis) non possono presentare la richiesta di
contributo i comuni che risultano beneficiari in uno degli
anni del biennio precedente.
141. L'ammontare del contributo attribuito a ciascun
ente e' determinato, entro il 15 novembre dell'esercizio
precedente all'anno di riferimento del contributo, con
decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, secondo il
seguente ordine di priorita': a) investimenti di messa in
sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; b)
investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e
viadotti; c) investimenti di messa in sicurezza ed
efficientamento energetico degli edifici, con precedenza
per gli edifici scolastici, e di altre strutture di
proprieta' dell'ente. Ferme restando le priorita' di cui
alle lettere a), b) e c), qualora l'entita' delle richieste
pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili,
l'attribuzione e' effettuata a favore degli enti che
presentano la minore incidenza del risultato di
amministrazione, al netto della quota accantonata, rispetto
alle entrate finali di competenza, ascrivibili ai titoli 1,
2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, risultanti dai
rendiconti della gestione del penultimo esercizio
precedente a quello di riferimento, assicurando, comunque,
ai comuni con risultato di amministrazione, al netto della
quota accantonata, negativo, un ammontare non superiore
alla meta' delle risorse disponibili. Nel caso di mancata
approvazione del piano urbanistico attuativo (P.U.A.) e del
piano di eliminazione delle barriere architettoniche
(P.E.B.A.) entro il 31 dicembre dell'anno precedente, i
contributi attribuiti sono ridotti del 5 per cento.
142. Omissis
143. L'ente beneficiario del contributo di cui al comma
139 e' tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione
delle opere pubbliche entro i termini di seguito indicati,
decorrenti dalla data di emanazione del decreto di cui al
comma 141: a) per le opere con costo fino a 100.000 euro
l'affidamento dei lavori deve avvenire entro sei mesi; b)
per le opere il cui costo e' compreso tra 100.001 euro e
750.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro
dieci mesi; c) per le opere il cui costo e' compreso tra
750.001 euro e 2.500.000 euro l'affidamento dei lavori deve
avvenire entro quindici mesi; d) per le opere il cui costo
e' compreso tra 2.500.001 e 5.000.000 l'affidamento dei
lavori deve avvenire entro venti mesi. Ai fini del presente
comma, per costo dell'opera pubblica si intende l'importo
complessivo del quadro economico dell'opera medesima.
Qualora l'ente beneficiario del contributo, per espletare
le procedure di selezione del contraente, si avvalga degli
istituti della centrale unica di committenza (CUC) o della
stazione unica appaltante (SUA) i termini di cui al primo
periodo sono aumentati di tre mesi. I risparmi derivanti da
eventuali ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo
ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 144 e
successivamente possono essere utilizzati per ulteriori
investimenti, per le medesime finalita' previste dal comma
141, a condizione che gli stessi vengano impegnati entro
sei mesi dal collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione.
144. I contributi assegnati con il decreto di cui al
comma 141 sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti
beneficiari per il 20 per cento entro il 28 febbraio
dell'anno di riferimento del contributo, per il 60 per
cento alla verifica dell'avvenuto affidamento dei lavori,
attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 146,
e per il restante 20 per cento previa trasmissione, al
Ministero dell'interno, del certificato di collaudo, ovvero
del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i
lavori dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102
del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50.
145. Nel caso di mancato rispetto dei termini e delle
condizioni previsti dai commi 143 e 144, il contributo e'
recuperato dal Ministero dell'interno secondo le modalita'
di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24
dicembre 2012, n. 228. I contributi recuperati sono
assegnati ai comuni che risultano ammessi e non beneficiari
del decreto piu' recente di cui al comma 141, secondo la
graduatoria ivi prevista.
146. - 147. Omissis
148. Le attivita' di supporto, vigilanza e assistenza
tecnica connesse all'utilizzo delle risorse di cui al comma
139 sono disciplinate secondo le modalita' previste con
decreto del Ministero dell'interno con oneri posti a carico
delle medesime risorse nel limite massimo annuale di
100.000 euro.
Omissis.".
comma 40
Si riporta il testo vigente del comma 96 dell'articolo
1 della citata legge n. 145 del 2018:
"96. Il fondo di cui al comma 95 e' finalizzato al
rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali
dello Stato e allo sviluppo del Paese. Una quota del fondo
di cui al comma 95 e' destinata alla realizzazione, allo
sviluppo e alla sicurezza di sistemi di trasporto pubblico
di massa su sede propria. A valere sul fondo di cui al
comma 95, sono destinate al prolungamento della linea
metropolitana 5 (M5) da Milano fino al comune di Monza
risorse pari ad almeno 15 milioni di euro per il 2019, 10
milioni di euro per il 2020, 25 milioni di euro per il
2021, 95 milioni di euro per il 2022, 180 milioni di euro
per il 2023, 245 milioni di euro per il 2024, 200 milioni
di euro per il 2025, 120 milioni di euro per il 2026 e 10
milioni di euro per il 2027.
Omissis.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 19 del
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
327 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica
utilita'):
"Art. 19 L'approvazione del progetto
1. Quando l'opera da realizzare non risulta conforme
alle previsioni urbanistiche, la variante al piano
regolatore puo' essere disposta con le forme di cui
all'articolo 10, comma 1, ovvero con le modalita' di cui ai
commi seguenti.
2. L'approvazione del progetto preliminare o definitivo
da parte del consiglio comunale, costituisce adozione della
variante allo strumento urbanistico.
3. Se l'opera non e' di competenza comunale, l'atto di
approvazione del progetto preliminare o definitivo da parte
della autorita' competente e' trasmesso al consiglio
comunale, che puo' disporre l'adozione della corrispondente
variante allo strumento urbanistico.
4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, se la Regione o
l'ente da questa delegato all'approvazione del piano
urbanistico comunale non manifesta il proprio dissenso
entro il termine di novanta giorni, decorrente dalla
ricezione della delibera del consiglio comunale e della
relativa completa documentazione, si intende approvata la
determinazione del consiglio comunale, che in una
successiva seduta ne dispone l'efficacia.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 14 della
legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi):
"Art. 14 Conferenze di servizi
1. La conferenza di servizi istruttoria puo' essere
indetta dall'amministrazione procedente, anche su richiesta
di altra amministrazione coinvolta nel procedimento o del
privato interessato, quando lo ritenga opportuno per
effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici
coinvolti in un procedimento amministrativo, ovvero in piu'
procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime
attivita' o risultati. Tale conferenza si svolge con le
modalita' previste dall'articolo 14-bis o con modalita'
diverse, definite dall'amministrazione procedente.
2. La conferenza di servizi decisoria e' sempre indetta
dall'amministrazione procedente quando la conclusione
positiva del procedimento e' subordinata all'acquisizione
di piu' pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti
di assenso, comunque denominati, resi da diverse
amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi
pubblici. Quando l'attivita' del privato sia subordinata a
piu' atti di assenso, comunque denominati, da adottare a
conclusione di distinti procedimenti, di competenza di
diverse amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi
e' convocata, anche su richiesta dell'interessato, da una
delle amministrazioni procedenti.
3. Per progetti di particolare complessita' e di
insediamenti produttivi di beni e servizi l'amministrazione
procedente, su motivata richiesta dell'interessato,
corredata da uno studio di fattibilita', puo' indire una
conferenza preliminare finalizzata a indicare al
richiedente, prima della presentazione di una istanza o di
un progetto definitivo, le condizioni per ottenere, alla
loro presentazione, i necessari pareri, intese, concerti,
nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di
assenso, comunque denominati. L'amministrazione procedente,
se ritiene di accogliere la richiesta motivata di indizione
della conferenza, la indice entro cinque giorni lavorativi
dalla ricezione della richiesta stessa. La conferenza
preliminare si svolge secondo le disposizioni dell'articolo
14-bis, con abbreviazione dei termini fino alla meta'. Le
amministrazioni coinvolte esprimono le proprie
determinazioni sulla base della documentazione prodotta
dall'interessato. Scaduto il termine entro il quale le
amministrazioni devono rendere le proprie determinazioni,
l'amministrazione procedente le trasmette, entro cinque
giorni, al richiedente. Ove si sia svolta la conferenza
preliminare, l'amministrazione procedente, ricevuta
l'istanza o il progetto definitivo, indice la conferenza
simultanea nei termini e con le modalita' di cui agli
articoli 14-bis, comma 7, e 14-ter e, in sede di conferenza
simultanea, le determinazioni espresse in sede di
conferenza preliminare possono essere motivatamente
modificate o integrate solo in presenza di significativi
elementi emersi nel successivo procedimento anche a seguito
delle osservazioni degli interessati sul progetto
definitivo. Nelle procedure di realizzazione di opere
pubbliche o di interesse pubblico, la conferenza di servizi
si esprime sul progetto di fattibilita' tecnica ed
economica, al fine di indicare le condizioni per ottenere,
sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le
concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e
gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa
vigente.
4. Qualora un progetto sia sottoposto a valutazione di
impatto ambientale di competenza regionale, tutte le
autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri,
concerti, nulla osta e assensi comunque denominati,
necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo
progetto, vengono acquisiti nell'ambito di apposita
conferenza di servizi, convocata in modalita' sincrona ai
sensi dell'articolo 14-ter, secondo quanto previsto
dall'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152.
5. L'indizione della conferenza e' comunicata ai
soggetti di cui all'articolo 7, i quali possono intervenire
nel procedimento ai sensi dell'articolo 9.".
comma 43
Il riferimento al testo del decreto legislativo 29
dicembre 2011, n. 229 e' riportato nelle Note all'art. 1,
comma 25.
comma 46
Il riferimento al testo del decreto legislativo 29
dicembre 2011, n. 229 e' riportato nelle Note all'art. 1,
comma 25.
comma 49
Il riferimento al testo del decreto legislativo 29
dicembre 2011, n. 229 e' riportato nelle Note all'art. 1,
comma 25.
comma 55
Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo
18 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
(Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli
enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1
e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42):
"Art. 18 Termini di approvazione dei bilanci
1. Omissis
2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1
trasmettono i loro bilanci preventivi ed i bilanci
consuntivi alla Banca dati unitaria delle amministrazioni
pubbliche, secondo gli schemi e le modalita' previste
dall'articolo 13, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196. Gli schemi, standardizzati ed omogenei, assicurano
l'effettiva comparabilita' delle informazioni tra i diversi
enti territoriali.".
comma 56
Si riporta il testo vigente dei commi 128 e 129
dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - Legge di stabilita' 2013):
"128. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le somme a debito
a qualsiasi titolo dovute dagli enti locali al Ministero
dell'interno sono recuperate a valere su qualunque
assegnazione finanziaria dovuta dal Ministero stesso. Resta
ferma la procedura amministrativa prevista dal decreto del
Presidente della Repubblica n. 270 del 2001 per la
reiscrizione dei residui passivi perenti. Nei soli casi di
recuperi relativi ad assegnazioni e contributi relativi
alla mobilita' del personale, ai minori gettiti ICI per gli
immobili di classe «D», nonche' per i maggiori gettiti ICI
di cui all'articolo 2, commi da 33 a 38, nonche' commi da
40 a 45 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2006, n. 286, il Ministero dell'interno, su richiesta
dell'ente locale a firma del suo legale rappresentante, del
Segretario e del responsabile finanziario, che attesta la
necessita' di rateizzare l'importo dovuto per non
compromettere la stabilita' degli equilibri di bilancio,
procede all'istruttoria ai fini della concessione alla
rateizzazione in un periodo massimo di cinque anni
dall'esercizio successivo a quello della determinazione
definitiva dell'importo da recuperare, con gravame di
interessi al tasso riconosciuto sui depositi fruttiferi
degli enti locali dalla disciplina della tesoreria unica al
momento dell'inizio dell'operazione. Tale rateizzazione
puo' essere concessa anche su somme dovute e determinate
nell'importo definitivo anteriormente al 2012.
129. In caso di incapienza sulle assegnazioni
finanziarie di cui al comma 128, sulla base dei dati
comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle
Entrate, provvede a trattenere le relative somme, per i
comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi
dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
riscossa tramite modello F24 o bollettino di conto corrente
postale e, per le province, all'atto del riversamento alle
medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la
responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei
veicoli a motore, esclusi i ciclomotori di cui all'articolo
60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
riscossa tramite modello F24.3. Con cadenza trimestrale,
gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate sono
riversati dalla stessa Agenzia ad apposito capitolo
dell'entrata del bilancio dello Stato ai fini della
successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello
stato di previsione del Ministero dell'interno. Nel caso in
cui l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in
tutto o in parte, al recupero richiesto dal Ministero
dell'interno, l'ente e' tenuto a versare la somma residua
direttamente all'entrata del bilancio dello Stato, dando
comunicazione dell'adempimento al Ministero dell'interno.
Omissis.".
comma 57
Il riferimento al testo del decreto legislativo 29
dicembre 2011, n. 229 e' riportato nelle Note all'art. 1,
comma 25.
comma 61
Il riferimento al testo del decreto legislativo 29
dicembre 2011, n. 229 e' riportato nelle Note all'art. 1,
comma 25.
Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo 9
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione
ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per
le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
"Art. 9. Funzioni.
1. Omissis.
2. La Conferenza unificata e' comunque competente in
tutti i casi in cui regioni, province, comuni e comunita'
montane ovvero la Conferenza Stato-regioni e la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali debbano esprimersi su un
medesimo oggetto. In particolare la Conferenza unificata:
a) esprime parere:
1) sul disegno di legge finanziaria e sui disegni di
legge collegati;
2) sul documento di programmazione economica e
finanziaria;
3) sugli schemi di decreto legislativo adottati in base
all'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
b) promuove e sancisce intese tra Governo, regioni,
province, comuni e comunita' montane. Nel caso di mancata
intesa o di urgenza si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 3, commi 3 e 4;
c) promuove e sancisce accordi tra Governo, regioni,
province, comuni e comunita' montane, al fine di coordinare
l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in
collaborazione attivita' di interesse comune;
d) acquisisce le designazioni dei rappresentanti delle
autonomie locali indicati, rispettivamente, dai presidenti
delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano,
dall'ANCI, dall'UPI e dall'UNCEM nei casi previsti dalla
legge;
e) assicura lo scambio di dati e informazioni tra
Governo, regioni, province, comuni e comunita' montane nei
casi di sua competenza, anche attraverso l'approvazione di
protocolli di intesa tra le amministrazioni centrali e
locali secondo le modalita' di cui all'articolo 6;
f) e' consultata sulle linee generali delle politiche
del personale pubblico e sui processi di riorganizzazione e
mobilita' del personale connessi al conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali;
g) esprime gli indirizzi per l'attivita' dell'Agenzia
per i servizi sanitari regionali.
Omissis.".
comma 64
Il riferimento al testo del decreto legislativo 29
dicembre 2011, n. 229 e' riportato nelle Note all'art. 1,
comma 25.
comma 67
Si riporta il testo vigente del comma 329 dell'articolo
2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2008):
"329. Allo scopo di garantire la prosecuzione delle
attivita' di monitoraggio del rischio sismico attraverso
l'utilizzo di tecnologie scientifiche innovative integrate
dei fattori di rischio nelle diverse aree del territorio,
ai sensi dell'articolo 1, comma 247, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, e' autorizzata la spesa di 1,5
milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
Omissis."
Si riporta il testo vigente del comma 5-bis
dell'articolo 8 del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013,
n. 71 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area
industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze
ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio
2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la
realizzazione degli interventi per Expo 2015):
"Art. 8 Norme per la prosecuzione delle attivita' di
rimozione delle macerie causate dal sisma del 6 aprile 2009
in Abruzzo
1. - 5. Omissis
5-bis. Le disponibilita' di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, sono
integralmente ripristinate per l'anno 2013. Alla copertura
del relativo onere, pari a un milione di euro per l'anno
2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Omissis.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 1 del
decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26
(Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di
emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per
l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della
regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione
civile):
"Art. 1 Funzioni delle amministrazioni territoriali ed
altre disposizioni in relazione agli eventi sismici del 6
aprile 2009
1. Il Presidente della regione Abruzzo, Commissario
delegato per le attivita' di cui all'articolo 4, comma 2,
del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, assume le
funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione dei
territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, a decorrere
dal 1° febbraio 2010 e per l'intera durata dello stato di
emergenza, operando con i poteri e le deroghe di cui alle
ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri
adottate per superare il contesto emergenziale, e prosegue
gli interventi di primo soccorso e di assistenza in favore
delle popolazioni colpite dai medesimi eventi, ad
esclusione degli interventi per il completamento del
progetto C.A.S.E. e dei moduli abitativi provvisori (MAP) e
scolastici (MUSP). In considerazione di quanto previsto dal
periodo precedente ed allo scopo di assicurare la massima
funzionalita' delle attivita' di monitoraggio del rischio
sismico, e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per
l'anno 2011 e di 1 milione di euro a decorrere dall'anno
2013, per il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa
di cui all'articolo 2, comma 329, della legge 24 dicembre
2007, n. 244. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1º
ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 novembre 2005, n. 244. Il Commissario delegato
puo' nominare quali sub-Commissari i sindaci dei comuni di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile
2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
giugno 2009, n. 77, nonche' i presidenti delle province
interessate, per le rispettive competenze. Per tali
incarichi non spettano rimborsi, compensi o indennita' di
alcun genere.
2. Il Commissario delegato nominato ai sensi del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri cessa
dall'incarico il 31 gennaio 2010 ed entro tale data,
fornisce al Commissario delegato - Presidente della regione
Abruzzo ed al Ministero dell'economia e delle finanze lo
stato degli interventi realizzati e in corso di
realizzazione, la situazione contabile di tutte le entrate
e di tutte le spese, indicando la provenienza dei fondi, i
soggetti beneficiari e la tipologia della spesa, nonche' la
situazione analitica dei debiti derivanti dalle
obbligazioni e dagli impegni assunti per il superamento
dell'emergenza, con l'indicazione della relativa scadenza,
ai fini del successivo subentro. Con ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 39 del 2009,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2009,
vengono disciplinati il passaggio di consegne, il
trasferimento delle residue risorse finanziarie e le
modalita' di controllo della spesa per la ricostruzione del
territorio abruzzese.
2-bis. Ferma la previsione di cui all'articolo 2-bis
del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, il
Governo e' tenuto a trasmettere al Parlamento informative
sulle spese sostenute nella fase di emergenza. Le
informative sono trasmesse entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto e a conclusione dell'emergenza.
2-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1 e
2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, si
interpretano nel senso che la presentazione dell'istanza di
prosecuzione per i procedimenti di cui alle medesime
disposizioni e' dovuta limitatamente a quelli per i quali
le udienze processuali erano fissate in data ricompresa nel
periodo dal 6 aprile 2009 al 31 luglio 2009, ad eccezione
dei processi tributari di primo e secondo grado e di quelli
amministrativi di primo grado gia' definiti.
2-quater. All'articolo 9 del decreto-legge 28 aprile
2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
giugno 2009, n. 77, e' aggiunto, in fine, il seguente
comma:
«9-bis. Le ordinanze di cui all'articolo 191 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, limitatamente ai territori colpiti dagli
eventi sismici di cui al presente decreto, possono essere
reiterate fino a quattro volte».".
comma 70
Si riporta il testo dell'articolo 14 del decreto-legge
4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2013, n. 90 (Disposizioni urgenti per il
recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla
prestazione energetica nell'edilizia per la definizione
delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione
europea, nonche' altre disposizioni in materia di coesione
sociale), come modificato dal presente comma e dal comma
175 della presente legge:
"Art. 14 Detrazioni fiscali per interventi di
efficienza energetica
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48,
della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive
modificazioni, si applicano, nella misura del 65 per cento,
anche alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre
2020. La detrazione di cui al presente comma e' ridotta al
50 per cento per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2018,
relative agli interventi di acquisto e posa in opera di
finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di
sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con
impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza
almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal
regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione,
del 18 febbraio 2013. Sono esclusi dalla detrazione di cui
al presente comma gli interventi di sostituzione di
impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati
di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla
classe di cui al periodo precedente. La detrazione si
applica nella misura del 65 per cento per gli interventi di
sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con
impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza
almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal citato
regolamento delegato (UE) n. 811/2013 e contestuale
installazione di sistemi di termoregolazione evoluti,
appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della
comunicazione della Commissione 2014/C 207/02, o con
impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa
di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati
in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per
funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese
sostenute all'acquisto e posa in opera di generatori d'aria
calda a condensazione.
2. La detrazione di cui al comma 1 si applica, nella
misura del 65 per cento, anche alle spese documentate e
rimaste a carico del contribuente:
a) per interventi relativi a parti comuni degli edifici
condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del
codice civile o che interessino tutte le unita' immobiliari
di cui si compone il singolo condominio, sostenute dal 6
giugno 2013 al 31 dicembre 2021;
b) per l'acquisto e la posa in opera delle schermature
solari di cui all'allegato M al decreto legislativo 29
dicembre 2006, n. 311, sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31
dicembre 2020, fino a un valore massimo della detrazione di
60.000 euro;
b-bis) per l'acquisto e la posa in opera di
micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti,
sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, fino a
un valore massimo della detrazione di 100.000 euro. Per
poter beneficiare della suddetta detrazione gli interventi
in oggetto devono condurre a un risparmio di energia
primaria (PES), come definito all'allegato III del decreto
del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre
2011, pari almeno al 20 per cento.
2-bis. La detrazione nella misura del 50 per cento si
applica altresi' alle spese sostenute nell'anno 2020 per
l'acquisto e la posa in opera di impianti di
climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori
di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un
valore massimo della detrazione di 30.000 euro.
2-ter. Per le spese sostenute per interventi di
riqualificazione energetica di cui al presente articolo, i
soggetti che nell'anno precedente a quello di sostenimento
delle spese si trovavano nelle condizioni di cui
all'articolo 11, comma 2, e all'articolo 13, comma 1,
lettera a), e comma 5, lettera a), del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in luogo della
detrazione possono optare per la cessione del
corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato
gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la
facolta' di successiva cessione del credito. Le modalita'
di attuazione delle disposizioni del presente comma sono
definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione.
2-quater. Per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al
31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione
energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che
interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza
superiore al 25 per cento della superficie disperdente
lorda dell'edificio medesimo, la detrazione di cui al comma
1 spetta nella misura del 70 per cento. La medesima
detrazione spetta, nella misura del 75 per cento, per le
spese sostenute per interventi di riqualificazione
energetica relativi alle parti comuni di edifici
condominiali finalizzati a migliorare la prestazione
energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la
qualita' media di cui al decreto del Ministro dello
sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 162
del 15 luglio 2015. Le detrazioni di cui al presente comma
sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non
superiore a euro 40.000 moltiplicato per il numero delle
unita' immobiliari che compongono l'edificio.
2-quater.1. Per le spese relative agli interventi su
parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone
sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione
del rischio sismico e alla riqualificazione energetica
spetta, in alternativa alle detrazioni previste
rispettivamente dal comma 2-quater del presente articolo e
dal comma 1-quinquies dell'articolo 16, una detrazione
nella misura dell'80 per cento, ove gli interventi
determinino il passaggio ad una classe di rischio
inferiore, o nella misura dell'85 per cento ove gli
interventi determinino il passaggio a due classi di rischio
inferiori. La predetta detrazione e' ripartita in dieci
quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare
delle spese non superiore a euro 136.000 moltiplicato per
il numero delle unita' immobiliari di ciascun edificio.
2-quinquies. La sussistenza delle condizioni di cui al
comma 2-quater e' asseverata da professionisti abilitati
mediante l'attestazione della prestazione energetica degli
edifici prevista dal decreto del Ministro dello sviluppo
economico 26 giugno 2015 di cui al citato comma 2-quater.
L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo
sviluppo economico sostenibile (ENEA) effettua controlli,
anche a campione, su tali attestazioni, nonche' su tutte le
agevolazioni spettanti ai sensi del presente articolo, con
procedure e modalita' disciplinate con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti
disposizioni. La non veridicita' dell'attestazione comporta
la decadenza dal beneficio, ferma restando la
responsabilita' del professionista ai sensi delle
disposizioni vigenti. Per le attivita' di cui al secondo
periodo, e' autorizzata in favore dell'ENEA la spesa di
500.000 euro per l'anno 2017 e di 1 milione di euro per
ciascuno degli anni dal 2018 al 2021.
2-sexies. Per le spese sostenute per interventi di
riqualificazione energetica di cui al presente articolo, in
luogo della detrazione, i soggetti beneficiari, diversi da
quelli indicati al comma 2-ter, possono optare per la
cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno
effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati,
con la facolta' di successiva cessione del credito. Rimane
esclusa la cessione ad istituti di credito e ad
intermediari finanziari. Le modalita' di attuazione del
presente comma sono definite con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione.
2-septies. Le detrazioni di cui al presente articolo
sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case
popolari, comunque denominati, nonche' dagli enti aventi le
stesse finalita' sociali dei predetti istituti, istituiti
nella forma di societa' che rispondono ai requisiti della
legislazione europea in materia di in house providing e che
siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013,
per interventi di efficienza energetica realizzati su
immobili, di loro proprieta' ovvero gestiti per conto dei
comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonche'
dalle cooperative di abitazione a proprieta' indivisa per
interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e
assegnati in godimento ai propri soci.
3. La detrazione spettante ai sensi del presente
articolo e' ripartita in dieci quote annuali di pari
importo. Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui all'articolo 1, comma 24, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e
all'articolo 29, comma 6, del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2.
3.1. A partire dal 1º gennaio 2020, unicamente per gli
interventi di ristrutturazione importante di primo livello
di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 26
giugno 2015 pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015, recante
adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo
economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la
certificazione energetica, per le parti comuni degli
edifici condominiali, con un importo dei lavori pari o
superiore a 200.000 euro, il soggetto avente diritto alle
detrazioni puo' optare, in luogo dell'utilizzo diretto
delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto
forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal
fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo
rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare
esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di
pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei
limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre
2007, n. 244. Il fornitore che ha effettuato gli interventi
ha a sua volta facolta' di cedere il credito d'imposta ai
propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della
possibilita' di ulteriori cessioni da parte di questi
ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti
di credito e ad intermediari finanziari.
3-bis. Al fine di effettuare il monitoraggio e la
valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito
della realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2,
l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo
sviluppo economico sostenibile (ENEA) elabora le
informazioni contenute nelle richieste di detrazione
pervenute per via telematica e trasmette una relazione sui
risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo
economico, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle
regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano,
nell'ambito delle rispettive competenze territoriali.
Nell'ambito di tale attivita', l'ENEA predispone il
costante aggiornamento del sistema di reportistica
multi-anno delle dichiarazioni ai fini della detrazione
fiscale di cui all'articolo 1, comma 349, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, gia' attivo e assicura, su
richiesta, il necessario supporto tecnico alle regioni e
alle province autonome di Trento e di Bolzano.
3-ter. Con uno o piu' decreti del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono definiti i requisiti tecnici che devono
soddisfare gli interventi che beneficiano delle
agevolazioni di cui al presente articolo, ivi compresi i
massimali di costo specifici per singola tipologia di
intervento, nonche' le procedure e le modalita' di
esecuzione di controlli a campione, sia documentali che in
situ, eseguiti dall'ENEA e volti ad accertare il rispetto
dei requisiti che determinano l'accesso al beneficio. Nelle
more dell'emanazione dei decreti di cui al presente comma,
continuano ad applicarsi il decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 19 febbraio 2007, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2007, e il
decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo
2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18
marzo 2008. L'ENEA, ai fini di assicurare coerenza con la
legislazione e la normativa vigente in materia di
efficienza energetica, limitatamente ai relativi contenuti
tecnici, adegua il portale attualmente in essere e la
relativa modulistica per la trasmissione dei dati a cura
dei soggetti beneficiari delle detrazioni di cui al
presente articolo.
3-quater. Al fine di agevolare l'esecuzione degli
interventi di efficienza energetica di cui al presente
articolo, e' istituita, nell'ambito del Fondo di cui
all'articolo 15 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n.
102, una sezione dedicata al rilascio di garanzie su
operazioni di finanziamento degli stessi. A tal fine, la
dotazione del Fondo suddetto puo' essere integrata fino a
25 milioni di euro annui per il periodo 2018-2020 a carico
del Ministero dello sviluppo economico e fino a 25 milioni
di euro annui per il periodo 2018-2020 a carico del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, a valere sui proventi annui delle aste delle quote di
emissione di CO2 destinati ai progetti
energetico-ambientali di cui all'articolo 19 del decreto
legislativo 13 marzo 2013, n. 30, previa verifica
dell'entita' dei proventi disponibili annualmente, con le
modalita' e nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso
articolo 19. Per il perseguimento delle finalita' di cui al
presente comma, con uno o piu' decreti di natura non
regolamentare da adottare entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione dal
Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
acquisito il parere della Conferenza unificata, sono
individuati, nel rispetto degli equilibri di finanza
pubblica, le priorita', i criteri, le condizioni e le
modalita' di funzionamento, di gestione e di intervento
della sezione del Fondo e le relative prime dotazioni della
sezione stessa.".
comma 72
Si riporta il testo dell'articolo 9-bis del
decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130
(Disposizioni urgenti per la citta' di Genova, la sicurezza
della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti,
gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre
emergenze), come modificato dalla presente legge:
"Art. 9-bis. Semplificazione delle procedure di
intervento dell'Autorita' di sistema portuale del Mar
Ligure occidentale
1. Il Commissario straordinario adotta, entro il 15
gennaio 2019, con propri provvedimenti, su proposta
dell'Autorita' di sistema portuale del Mar Ligure
occidentale, un programma straordinario di investimenti
urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e delle
relative infrastrutture di accessibilita' e per il
collegamento intermodale dell'aeroporto Cristoforo Colombo
con la citta' di Genova, nonche' per la messa in sicurezza
idraulica e l'adeguamento alle norme in materia di
sicurezza dei luoghi di lavoro da realizzare a cura della
stessa Autorita' di sistema portuale entro trentasei mesi
dalla data di adozione del provvedimento commissariale, con
l'applicazione delle deroghe di cui all'articolo 1, nei
limiti delle risorse finalizzate allo scopo, ivi comprese
le risorse previste nel bilancio della citata Autorita' di
sistema portuale e da altri soggetti.
1-bis. Al fine di consentire i necessari lavori di
messa in sicurezza e di adeguamento idraulico del rio
Molinassi e del rio Cantarena, di adeguamento alle norme in
materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonche' di
razionalizzazione dell'accessibilita' dell'area portuale
industriale di Genova Sestri Ponente, il Commissario
straordinario provvede all'aggiornamento del Programma di
cui al comma 1 entro il 28 febbraio 2020. Per le medesime
finalita', e' autorizzata la spesa complessiva di 480
milioni di euro per gli anni dal 2020 al 2024, di cui 40
milioni di euro per l'anno 2020, 60 milioni di euro per
l'anno 2021, 80 milioni di euro per l'anno 2022, 120
milioni di euro per l'anno 2023 e 180 milioni di euro per
l'anno 2024.".
comma 73
Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'articolo
45 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2002):
"Art. 45. (Limiti di impegno)
1. - 2. Omissis
3. Per la realizzazione delle infrastrutture per la
mobilita' al servizio della Fiera del Levante di Bari,
della Fiera di Verona, della Fiera di Foggia e della Fiera
di Padova sono autorizzati, rispettivamente, limiti di
impegno quindicennali di 1 milione di euro a decorrere
dall'anno 2002 e di 1 milione di euro a decorrere dall'anno
2003.
Omissis.".
comma 75
Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 recante
"Nuovo codice della strada" e' pubblicato nella Gazz. Uff.
18 maggio 1992, n. 114, S.O.
comma 76
Si riporta il testo vigente dell'articolo 104 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670 (Approvazione del testo unico delle leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige):
"104. Fermo quanto disposto dall'articolo 103 le norme
del titolo VI e quelle dell'art. 13 possono essere
modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde
richiesta del Governo e, per quanto di rispettiva
competenza, della regione o delle due province.
Le disposizioni di cui agli articoli 30 e 49, relative
al cambiamento del Presidente del Consiglio regionale e di
quello del Consiglio provinciale di Bolzano, possono essere
modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde
richiesta del Governo e, rispettivamente, della regione o
della provincia di Bolzano.".
comma 77
Si riporta il testo del comma 6 dell'articolo 13 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del
1972, come modificato dalla presente legge:
"Art. 13
1. - 5. Omissis
6. Le concessioni per grandi derivazioni a scopo
idroelettrico accordate nelle province autonome di Trento e
di Bolzano, in forza di disposizioni normative o
amministrative che prevedono un termine di scadenza
anteriore al 31 dicembre 2023, ancorche' scadute, sono
prorogate di diritto per il periodo utile al completamento
delle procedure di evidenza pubblica e comunque non oltre
la predetta data, ed esercitate fino a tale data alle
condizioni stabilite dalle norme provinciali e dal
disciplinare di concessione vigenti alla data della loro
scadenza. Le province e i concessionari possono, in tal
caso, concordare eventuali modificazioni degli oneri e
delle obbligazioni previsti dalle concessioni in corso,
secondo quanto stabilito dalla legge provinciale di cui al
comma 1.
Omissis.".
comma 78
Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante
"Codice dei contratti pubblici" e' pubblicato nella Gazz.
Uff. 19 aprile 2016, n. 91, S.O.
comma 79
Si riporta il testo vigente del comma 859 dell'articolo
1 della citata legge n. 145 del 2018:
"859. A partire dall'anno 2020, le amministrazioni
pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e
dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui
all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.
196, applicano:
a) le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o
864, se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo
33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato
alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto
almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo
esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non
si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di
cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del
2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non e'
superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute
nel medesimo esercizio;
b) le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la
condizione di cui alla lettera a), ma presentano un
indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato
sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non
rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni
commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto
legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.
Omissis.".
comma 81
Si riporta il testo vigente dell'articolo 20 della
legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 1988):
"Art. 20. 1. E' autorizzata l'esecuzione di un
programma pluriennale di interventi in materia di
ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico
del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di
residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per
l'importo complessivo di 28 miliardi di euro (70). Al
finanziamento degli interventi si provvede mediante
operazioni di mutuo che le regioni e le province autonome
di Trento e Bolzano sono autorizzate ad effettuare, nel
limite del 95 per cento della spesa ammissibile risultante
dal progetto, con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti
e con gli istituti e aziende di credito all'uopo abilitati,
secondo modalita' e procedure da stabilirsi con decreto del
Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della
sanita'.
2. Il Ministro della sanita', sentito il Consiglio
sanitario nazionale ed un nucleo di valutazione costituito
da tecnici di economia sanitaria, edilizia e tecnologia
ospedaliera e di funzioni medico-sanitarie, da istituire
con proprio decreto, definisce con altro proprio decreto,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, i criteri generali per la programmazione
degli interventi che debbono essere finalizzati ai seguenti
obiettivi di massima:
a) riequilibrio territoriale delle strutture, al fine
di garantire una idonea capacita' di posti letto anche in
quelle regioni del Mezzogiorno dove le strutture non sono
in grado di soddisfare le domande di ricovero;
b) sostituzione del 20 per cento dei posti letto a piu'
elevato degrado strutturale;
c) ristrutturazione del 30 per cento dei posti letto
che presentano carenze strutturali e funzionali
suscettibili di integrale recupero con adeguate misure di
riadattamento;
d) conservazione in efficienza del restante 50 per
cento dei posti letto, la cui funzionalita' e' ritenuta
sufficiente;
e) completamento della rete dei presidi
poliambulatoriali extraospedalieri ed ospedalieri diurni
con contemporaneo intervento su quelli ubicati in sede
ospedaliera secondo le specificazioni di cui alle lettere
a), b), c);
f) realizzazione di 140.000 posti in strutture
residenziali, per anziani che non possono essere assistiti
a domicilio e nelle strutture di cui alla lettera e) e che
richiedono trattamenti continui. Tali strutture, di
dimensioni adeguate all'ambiente secondo standards che
saranno emanati a norma dell'articolo 5 della legge 23
dicembre 1978, n. 833, devono essere integrate con i
servizi sanitari e sociali di distretto e con istituzioni
di ricovero e cura in grado di provvedere al riequilibrio
di condizioni deteriorate. Dette strutture, sulla base di
standards dimensionali, possono essere ricavate anche
presso aree e spazi resi disponibili dalla riduzione di
posti-letto ospedalieri;
g) adeguamento alle norme di sicurezza degli impianti
delle strutture sanitarie;
h) potenziamento delle strutture preposte alla
prevenzione con particolare riferimento ai laboratori di
igiene e profilassi e ai presidi multizonali di
prevenzione, agli istituti zooprofilattici sperimentali ed
alle strutture di sanita' pubblica veterinaria;
i) conservazione all'uso pubblico dei beni dismessi, il
cui utilizzo e' stabilito da ciascuna regione o provincia
autonoma con propria determinazione.
3. Il secondo decreto di cui al comma 2 definisce
modalita' di coordinamento in relazione agli interventi nel
medesimo settore dell'edilizia sanitaria effettuati
dall'Agenzia per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno, dal Ministero dei lavori pubblici, dalle
universita' nell'ambito dell'edilizia universitaria
ospedaliera e da altre pubbliche amministrazioni, anche a
valere sulle risorse del Fondo investimenti e occupazione
(FIO).
4. Le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano predispongono, entro quattro mesi dalla
pubblicazione del decreto di cui al comma 3, il programma
degli interventi di cui chiedono il finanziamento con la
specificazione dei progetti da realizzare. Sulla base dei
programmi regionali o provinciali, il Ministro della
sanita' predispone il programma nazionale che viene
sottoposto all'approvazione del CIPE.
5. Entro sessanta giorni dal termine di cui al comma 2,
il CIPE determina le quote di mutuo che le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano possono contrarre
nei diversi esercizi. Entro sessanta giorni dalla scadenza
dei termini di cui al comma 4 il CIPE approva il programma
nazionale di cui al comma medesimo. Per il triennio
1988-1990 il limite massimo complessivo dei mutui resta
determinato in lire 10.000 miliardi, in ragione di lire
3.000 miliardi per l'anno 1988 e lire 3.500 miliardi per
ciascuno degli anni 1989 e 1990. Le stesse regioni e
province autonome di Trento e di Bolzano presentano in
successione temporale i progetti suscettibili di immediata
realizzazione. [I progetti sono sottoposti al vaglio di
conformita' del Ministero della sanita', per quanto
concerne gli aspetti tecnico-sanitari e in coerenza con il
programma nazionale, e all'approvazione del CIPE che
decide, sentito il Nucleo di valutazione per gli
investimenti pubblici].
5-bis. Dalla data del 30 novembre 1993, i progetti
attuativi del programma di cui al comma 5, con la sola
esclusione di quelli gia' approvati dal CIPE e di quelli
gia' esaminati con esito positivo dal Nucleo di valutazione
per gli investimenti pubblici alla data del 30 giugno 1993,
per i quali il CIPE autorizza il finanziamento, e di quelli
presentati dagli enti di cui all'articolo 4, comma 15,
della legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono approvati dai
competenti organi regionali, i quali accertano che la
progettazione esecutiva, ivi compresa quella delle
Universita' degli studi con policlinici a gestione diretta
nonche' degli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico di loro competenza territoriale, sia completa
di tutti gli elaborati tecnici idonei a definire nella sua
completezza tutti gli elementi ed i particolari costruttivi
necessari per l'esecuzione dell'opera; essi accertano
altresi' la conformita' dei progetti esecutivi agli studi
di fattibilita' approvati dal Ministero della sanita'.
Inoltre, al fine di evitare sovrapposizioni di interventi,
i competenti organi regionali verificano la coerenza con
l'attuale programmazione sanitaria. Le regioni, le province
autonome e gli enti di cui all'articolo 4, comma 15, della
legge 30 dicembre 1991, n. 412, presentano al CIPE, in
successione temporale, istanza per il finanziamento dei
progetti, corredata dai provvedimenti della loro avvenuta
approvazione, da un programma temporale di realizzazione,
dalla dichiarazione che essi sono redatti nel rispetto
delle normative nazionali e regionali sugli standards
ammissibili e sulla capacita' di offerta necessaria e che
sono dotati di copertura per l'intero progetto o per parti
funzionali dello stesso.
6. L'onere di ammortamento dei mutui e' assunto a
carico del bilancio dello Stato ed e' iscritto nello stato
di previsione del Ministero del tesoro, in ragione di lire
330 miliardi per l'anno 1989 e di lire 715 miliardi per
l'anno 1990.
7. Il limite di eta' per l'accesso ai concorsi banditi
dal Servizio sanitario nazionale e' elevato, per il
personale laureato che partecipi a concorsi del ruolo
sanitario, a 38 anni, per un periodo di tre anni a
decorrere dal 1° gennaio 1988.".
Si riporta il testo vigente del comma 69 dell'articolo
2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2010):
"Art. 2. (Disposizioni diverse)
Commi 1. - 68. Omissis
69. Ai fini del programma pluriennale di interventi in
materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento
tecnologico, l'importo fissato dall'articolo 20 della legge
11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni,
rideterminato in 23 miliardi di euro dall'articolo 1, comma
796, lettera n), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive modificazioni, e' elevato a 24 miliardi di euro,
fermo restando, per la sottoscrizione di accordi di
programma con le regioni e l'assegnazione di risorse agli
altri enti del settore sanitario interessati, il limite
annualmente definito in base alle effettive disponibilita'
di bilancio. L'incremento di cui al presente comma e'
destinato prioritariamente alle regioni che hanno esaurito,
con la sottoscrizione di accordi, la loro disponibilita' a
valere sui citati 23 miliardi di euro.
Omissis.".
Si riporta il testo vigente del comma 555 dell'articolo
1 della citata legge n. 145 del 2018:
"555. Ai fini del programma pluriennale di interventi
in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento
tecnologico, l'importo fissato dall'articolo 20 della legge
11 marzo 1988, n. 67, rideterminato in 24 miliardi di euro
dall'articolo 2, comma 69, della legge 23 dicembre 2009, n.
191, e' elevato a 28 miliardi di euro, fermo restando, per
la sottoscrizione di accordi di programma con le regioni e
l'assegnazione di risorse agli altri enti del settore
sanitario interessati, il limite annualmente definito in
base alle effettive disponibilita' di bilancio.
L'incremento di cui al presente comma e' destinato
prioritariamente alle regioni che abbiano esaurito, con la
sottoscrizione di accordi, la propria disponibilita' a
valere sui citati 24 miliardi di euro.
Omissis.".
comma 82
Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 1 della
legge 3 agosto 2007, n. 120 (Disposizioni in materia di
attivita' libero-professionale intramuraria e altre norme
in materia sanitaria), come modificato dalla presente
legge:
"Art. 1. Attivita' libero-professionale intramuraria.
1. - 2. Omissis
3. La risoluzione degli accordi di programma di cui
all'articolo 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, si applica anche alla parte degli accordi di programma
relativa agli interventi di ristrutturazione edilizia di
cui al comma 1 per i quali la regione non abbia conseguito
il collaudo entro il 31 dicembre 2021 e che risultino
iniziati e non collaudati al 31 dicembre 2014.
Omissis.".
comma 83
Si riporta il testo del comma 3-bis dell'articolo 3 del
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 (Misure
urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle
opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la
semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto
idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive),
come modificato dalla presente legge:
"Art. 3 Ulteriori disposizioni urgenti per lo sblocco
di opere indifferibili, urgenti e cantierabili per il
rilancio dell'economia
1. - 3. Omissis
3-bis. Ai fini della revoca dei finanziamenti di cui ai
commi 5 e 6, le condizioni di appaltabilita' e di
cantierabilita' si realizzano quando i relativi
adempimenti, previsti dai decreti di cui al comma 2, sono
compiuti entro il 31 dicembre 2021.
Omissis.".
comma 85
Si riporta il testo vigente dell'articolo 19 del
decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 (Attuazione della
direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE
al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario
per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto
serra):
"Art. 19 Messa all'asta delle quote
1. A decorrere dall'anno 2013, la messa all'asta della
quantita' di quote determinata con decisione della
Commissione europea, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo
2, della direttiva 2003/87/CE, e' disciplinata dal
regolamento sulle aste. A tale fine il GSE svolge il ruolo
di responsabile per il collocamento di cui al regolamento
sulle aste e pone in essere a questo scopo tutte le
attivita' necessarie, propedeutiche, connesse e
conseguenti, ivi incluse quelle finalizzate a consentire
alla Piattaforma d'Asta di trattenere le risorse necessarie
per il pagamento del Sorvegliante d'Asta, in conformita' al
citato regolamento e agli eventuali indirizzi e norme dei
Ministeri competenti.
2. I proventi delle aste sono versati al GSE in un
apposito conto corrente dedicato "Trans-European Automated
Real-time Gross Settlement Express Transfer System"
("TARGET2"). Il GSE trasferisce i proventi delle aste ed i
relativi interessi maturati su un apposito conto acceso
presso la Tesoreria dello Stato, intestato al Dipartimento
del tesoro, dandone contestuale comunicazione ai ministeri
interessati. Detti proventi sono successivamente versati
all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnati, fatto salvo quanto previsto dal comma 5, ad
appositi capitoli per spese di investimento, con vincolo di
destinazione in quanto derivante da obblighi comunitari, ai
sensi e per gli effetti della direttiva 2009/29/CE, degli
stati di previsione interessati. Le somme di cui al primo
ed al secondo periodo del presente comma sono sottoposte a
gestione separata e non sono pignorabili.
3. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 2 si
provvede, previa verifica dell'entita' delle quote
restituite e dei corrispondenti proventi derivanti dalla
messa all'asta delle quote di cui al comma 1, con decreti
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo
economico e dell'economia e delle finanze da emanarsi entro
il 31 maggio dell'anno successivo a quello di effettuazione
delle aste, nella misura del 70 per cento a favore del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e del 30 per cento a favore del Ministero dello
sviluppo economico.
4. Un'apposita convenzione fra il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e
il GSE definisce le attivita' che lo stesso GSE sostiene in
qualita' di "responsabile del collocamento", in coerenza
con il regolamento n. 1031/2011, ivi compresa la gestione
del conto di cui al presente articolo. Ai relativi oneri si
provvede a valere sui proventi delle aste ai sensi del
comma 6, lettera i).
5. Il 50 per cento dei proventi derivanti dalle singole
aste e' riassegnato con i decreti di cui al comma 3 ad
apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del
Ministero dello sviluppo economico, ai fini di cui al comma
5 dell'articolo 2 del decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 2010,
n. 111, sino a concorrenza dei crediti previsti dal comma 3
dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 72 del 2010. A
seguito del completamento dei rimborsi di tali crediti la
quota di detti proventi e' riassegnata, ai sensi
dell'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, al Fondo per l'ammortamento dei
titoli di Stato, di cui all'articolo 44 del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre
2003, n. 398, e successive modificazioni.
6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, il 50 per
cento dei proventi delle singole aste e' destinato alle
seguenti attivita' per misure aggiuntive rispetto agli
oneri complessivamente derivanti a carico della finanza
pubblica dalla normativa vigente alla data di entrata in
vigore del presente decreto:
a) ridurre le emissioni dei gas a effetto serra, anche
contribuendo al Fondo globale per l'efficienza energetica e
le energie rinnovabili e al Fondo di adattamento, cosi'
come reso operativo dalla conferenza di Poznan sui
cambiamenti climatici (COP 14 e COP/MOP 4), favorire
l'adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici e
finanziare attivita' di ricerca e di sviluppo e progetti
dimostrativi volti all'abbattimento delle emissioni e
all'adattamento ai cambiamenti climatici, compresa la
partecipazione alle iniziative realizzate nell'ambito del
Piano strategico europeo per le tecnologie energetiche e
delle piattaforme tecnologiche europee;
b) sviluppare le energie rinnovabili al fine di
rispettare l'impegno comunitario di utilizzare il 20 per
cento di energia rinnovabile entro il 2020 e sviluppare
altre tecnologie che contribuiscano alla transizione verso
un'economia a basse emissioni di carbonio sicura e
sostenibile e aiutare a rispettare l'impegno comunitario di
incrementare l'efficienza energetica del 20 per cento per
il 2020;
c) favorire misure atte ad evitare la deforestazione e
ad accrescere l'afforestazione e la riforestazione nei
Paesi in via di sviluppo che avranno ratificato l'accordo
internazionale sui cambiamenti climatici, trasferire
tecnologie e favorire l'adattamento agli effetti avversi
del cambiamento climatico in tali Paesi;
d) favorire il sequestro mediante silvicoltura nella
Comunita';
d-bis) rafforzare la tutela degli ecosistemi terrestri
e marini, a partire dalle aree e dai siti protetti
nazionali, internazionali e dell'Unione europea, anche
mediante l'impiego di idonei mezzi e strutture per il
monitoraggio, il controllo e il contrasto
dell'inquinamento;
e) incentivare la cattura e lo stoccaggio geologico
ambientalmente sicuri di CO2, in particolare quello emesso
dalle centrali a combustibili fossili solidi e da una serie
di settori e sottosettori industriali, anche nei Paesi
terzi;
f) incoraggiare il passaggio a modalita' di trasporto
pubblico a basse emissioni;
g) finanziare la ricerca e lo sviluppo dell'efficienza
energetica e delle tecnologie pulite nei settori
disciplinati dal presente decreto;
h) favorire misure intese ad aumentare l'efficienza
energetica e l'isolamento delle abitazioni o a fornire un
sostegno finanziario per affrontare le problematiche
sociali dei nuclei a reddito medio-basso;
i) coprire le spese amministrative connesse al sistema
per lo scambio di quote di emissioni di gas ad effetto
serra nella Comunita' istituito ai sensi della direttiva
2003/87/CE, diverse dai costi di cui alla direttiva
2003/87/CE, diverse dai costi di cui all'articolo 41;
i-bis) compensare i costi come definiti dal paragrafo
26 delle linee guida di cui alla comunicazione della
Commissione europea (C(2012) 3230 final), con priorita' di
assegnazione alle imprese accreditate della certificazione
ISO 50001.
6-bis. La quota annua dei proventi derivanti dalle
aste, eccedente il valore di 1000 milioni di euro, e'
destinata, nella misura massima di 100 milioni di euro per
il 2020 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dal
2021, al Fondo di cui all'articolo 27, comma 2, per
finanziare interventi di decarbonizzazione e di
efficientamento energetico del settore industriale e, per
una quota fino ad un massimo di 20 milioni di euro annui
per gli anni dal 2020 al 2024, al "Fondo per la
riconversione occupazionale nei territori in cui sono
ubicate centrali a carbone" da istituire presso il
Ministero dello sviluppo economico, con decreto adottato
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione dal Ministro dello sviluppo
economico. I criteri, le condizioni e le procedure per
l'utilizzo delle risorse del "Fondo per la riconversione
occupazionale nei territori in cui sono ubicate centrali a
carbone" sono stabiliti con decreto adottato entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione dal Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle
finanze, anche ai fini del rispetto del limite di spesa
degli stanziamenti assegnati. Per la copertura degli oneri
relativi ai predetti fondi si utilizzano le quote dei
proventi delle aste assegnate al Ministero dello sviluppo
economico e, ove necessario, per la residua copertura si
utilizzano le quote dei proventi assegnate al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
7. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e il Ministero dello sviluppo
economico presentano, a norma della decisione n.
280/2004/CE, alla Commissione europea una relazione
sull'utilizzo dei proventi e sulle azioni adottate in
conformita' con il comma 5.
8. Al fine di consentire alla Commissione europea la
predisposizione della relazione sul funzionamento del
mercato del carbonio di cui all'articolo 10, comma 5, della
direttiva 2003/87/CE, il Comitato, se necessario, trasmette
alla Commissione europea ogni informazione pertinente
almeno due mesi prima l'approvazione della citata
relazione. A tale fine, fermo restando gli obblighi di
riservatezza di cui al regolamento aste, il Comitato puo'
richiedere le informazioni necessarie alla Segreteria
tecnica ed al GSE relativamente alla sua funzione di
responsabile per il collocamento.".
comma 89
Si riporta il testo vigente del comma 822 dell'articolo
1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge di stabilita' 2016):
"Art. 1
Commi 1. - 821. Omissis
822. Al fine di contribuire alla costituzione delle
piattaforme di investimento previste dal regolamento (UE)
2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25
giugno 2015, le operazioni finanziarie delle piattaforme di
investimento ammissibili al Fondo europeo per gli
investimenti strategici (FEIS) promosse dall'istituto
nazionale di promozione di cui al comma 826, possono essere
assistite dalla garanzia dello Stato. La garanzia dello
Stato e' onerosa, a prima richiesta, esplicita,
incondizionata e irrevocabile.
Omissis.".
comma 90
Si riporta il testo vigente dei commi 2 e 3
dell'articolo 30 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 134 (Misure urgenti per la crescita del Paese):
"Art. 30 Disposizioni relative al Fondo rotativo per il
sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca - FRI
1. Omissis
2. Per il perseguimento delle finalita' di cui
all'articolo 23, comma 2 del presente decreto-legge, i
programmi e gli interventi destinatari del Fondo per la
crescita sostenibile possono essere agevolati anche a
valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno
alle imprese e gli investimenti in ricerca (di seguito
anche FRI) di cui all'articolo 1, comma 354 della legge 30
dicembre 2004, n. 311. I finanziamenti agevolati concessi a
valere sul FRI possono essere assistiti da idonee garanzie.
3. Fermo restando quanto previsto dai commi 358, 359,
360 e 361 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.
311, le risorse di cui al comma 354 del medesimo articolo 1
non utilizzate del FRI al 31 dicembre 2012 e, a decorrere
dal 2013, al 31 dicembre di ciascun anno, sono destinate
alle finalita' di cui al comma 2, nel limite massimo del 70
per cento. La ricognizione delle risorse non utilizzate
puo' essere effettuata dalla Cassa depositi e prestiti
S.p.a. a partire dall'anno 2019, con cadenza almeno
biennale e con riferimento al 31 dicembre dell'anno
precedente, mediante:
a) la verifica degli atti pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale per le risorse gia' destinate a interventi in
relazione ai quali non siano ancora stati pubblicati i
decreti ministeriali contenenti i requisiti e le condizioni
per l'accesso ai finanziamenti agevolati o le modalita' per
la presentazione delle istanze di accesso alle
agevolazioni;
b) i dati a essa forniti dalle amministrazioni
pubbliche titolari degli interventi agevolativi che
accedono al FRI per le risorse eccedenti l'importo
necessario alla copertura finanziaria delle istanze
presentate a valere sui bandi per i quali, al 31 dicembre
dell'anno a cui si riferisce ciascuna ricognizione, siano
chiusi i termini di presentazione delle istanze, per le
risorse derivanti da rimodulazione o rideterminazione delle
agevolazioni concedibili e per le risorse rivenienti da
atti di ritiro delle agevolazioni comunque denominati e
formalmente perfezionati, quali revoca e decadenza, per la
parte non erogata, ovvero erogata e rimborsata. Nel caso in
cui le predette amministrazioni pubbliche non comunichino,
entro due mesi dalla relativa istanza, le necessarie
informazioni, la Cassa depositi e prestiti S.p.a. puo'
procedere alla ricognizione sulla base delle eventuali
evidenze a sua disposizione;
c) le proprie scritture contabili per le risorse
provenienti dai rientri di capitale dei finanziamenti gia'
erogati, rivenienti dai pagamenti delle rate dei
finanziamenti ovvero dalle estinzioni anticipate dei
finanziamenti, non costituenti causa di revoca delle
agevolazioni ai sensi della disciplina di riferimento.
Omissis.".
Si riporta il testo vigente dei commi da 855 a 859
dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006:
"Art. 1
Commi 1. - 854 Omissis
855. Nel rispetto delle disposizioni di cui all'
articolo 1, comma 354e commi da 358 a 361, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, l'ambito
di operativita' del Fondo rotativo per il sostegno alle
imprese e gli investimenti in ricerca (FRI) e' esteso agli
interventi previsti da leggi regionali di agevolazione
ovvero conferiti alle regioni ai sensi del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, per gli investimenti
produttivi e per la ricerca. Gli interventi di cui al
presente comma possono assumere anche la forma di
contributi in conto interessi concessi dalle Regioni e
dalle Province autonome di Trento e Bolzano a valere sulle
proprie risorse a fronte di finanziamenti deliberati da
Cassa depositi e prestiti S.p.a. al tasso di interesse
vigente pro tempore, determinato con il decreto di cui
all'articolo 1, comma 358 della legge 30 dicembre 2004, n.
311.
856. Per le finalita' di cui al comma 855, la Cassa
depositi e prestiti Spa e' autorizzata ad apportare alla
dotazione iniziale del Fondo di cui al medesimo comma 855
un incremento nell'importo massimo fino a 2 miliardi di
euro, nel rispetto dei limiti annuali di spesa sul bilancio
dello Stato fissati ai sensi dell'articolo 1, comma 361,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive
modificazioni, che allo scopo possono essere integrati:
a) a valere sul Fondo per la competitivita' e lo
sviluppo di cui al comma 841, secondo la procedura di cui
al comma 844, per il finanziamento di interventi regionali
complementari o integrativi dei progetti di innovazione
industriale, approvati ai sensi del medesimo comma 844;
b) a valere sulle risorse delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del comma
858.
857. Ai fini dell'attuazione degli interventi regionali
complementari o integrativi dei progetti di innovazione
industriale ai sensi del comma 856, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano stipulano apposite
convenzioni, in conformita' agli indirizzi fissati dai
Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo
economico, con la Cassa depositi e prestiti Spa, per la
regolamentazione delle modalita' di intervento, prevedendo
anche la misura minima del tasso di interesse da applicare
e la durata massima del piano di rientro.
858. Ai fini dell'attuazione del comma 856
relativamente agli interventi agevolativi alle imprese e
alla ricerca previsti in atti di legislazione regionale o
di programmazione comunitaria diversi da quelli di cui al
comma 857, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano possono stipulare apposite convenzioni, in
conformita' agli indirizzi fissati dai Ministri
dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico,
con la Cassa depositi e prestiti Spa, per il finanziamento
degli interventi di interesse, mediante l'impegno dei
relativi limiti annuali di spesa, nonche' per la
regolamentazione delle modalita' di intervento, prevedendo
anche la misura minima del tasso di interesse da applicare
e la durata massima del piano di rientro. I relativi oneri
per interessi sono posti a carico delle regioni e delle
province autonome.
859. Le risorse non utilizzate dalle regioni e dalle
province autonome ai sensi del comma 858 integrano la
dotazione del Fondo di cui al comma 855 dell'anno
successivo.
Omissis.".
Il titolo I, capo 0I, del decreto legislativo 21 aprile
2000, n. 185 (Incentivi all'autoimprenditorialita' e
all'autoimpiego, in attuazione dell'articolo 45, comma 1,
della legge 17 maggio 1999, n. 144) comprende gli articoli
da 1 a 4-ter ed e' pubblicato nella Gazz. Uff. 6 luglio
2000, n. 156.
Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo
29 del citato decreto-legge n. 34 del 2019 convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58:
"Art. 29. Nuove imprese a tasso zero, Smart & Start e
Digital Transformation
1. Omissis
2. Per garantire il tempestivo adeguamento alle
disposizioni di cui al comma 1 e individuare modalita' atte
a consentire la maggiore efficacia dell'intervento, con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, e' ridefinita la disciplina di attuazione
della misura di cui al Capo 0I del decreto legislativo 21
aprile 2000, n. 185, prevedendo anche, per le imprese di
piu' recente costituzione, l'offerta di servizi di
tutoraggio e la copertura dei costi iniziali di gestione,
per una percentuale comunque non superiore al 20 per cento
del totale delle spese ammissibili. Fino all'entrata in
vigore delle predette disposizioni attuative, alle
iniziative agevolate ai sensi del medesimo decreto
legislativo continua ad applicarsi la disciplina vigente
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Omissis.".
comma 91
Si riporta il testo del comma 48 dell'articolo 1 della
legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2014), come modificato dalla presente
legge:
"Art. 1
Commi 1. - 47. Omissis
48. Ai fini del riordino del sistema delle garanzie per
l'accesso al credito delle famiglie e delle imprese, del
piu' efficiente utilizzo delle risorse pubbliche e della
garanzia dello Stato anche in sinergia con i sistemi locali
di garanzia, del contenimento dei potenziali impatti sulla
finanza pubblica, e' istituito il Sistema nazionale di
garanzia, che ricomprende i seguenti fondi e strumenti di
garanzia:
a) il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese
di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge
23 dicembre 1996, n. 662. L'amministrazione del Fondo, ai
sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni, e' affidata a un consiglio di gestione,
composto da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo
economico di cui uno con funzione di presidente, da un
rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze
con funzione di vice presidente, da un rappresentante del
Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, da un
rappresentante indicato dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, nonche' da due esperti in materia
creditizia e di finanza d'impresa, designati,
rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo economico e
dal Ministero dell'economia e delle finanze su indicazione
delle associazioni delle piccole e medie imprese. Ai
componenti del consiglio di gestione e' riconosciuto un
compenso annuo pari a quello stabilito per i componenti del
comitato di amministrazione istituito ai sensi
dell'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n.
266, e successive modificazioni. Il Ministero dello
sviluppo economico comunica al gestore del Fondo i
nominativi dei componenti del consiglio di gestione, che e'
istituito ai sensi del citato articolo 47 del decreto
legislativo n. 385 del 1993, affinche' provveda alla sua
formale costituzione. Con l'adozione del provvedimento di
costituzione del consiglio di gestione da parte del gestore
decade l'attuale comitato di amministrazione del Fondo;
b) la Sezione speciale di garanzia «Progetti di ricerca
e innovazione», istituita nell'ambito del Fondo di garanzia
di cui alla lettera a), con una dotazione finanziaria di
euro 100.000.000 a valere sulle disponibilita' del medesimo
Fondo. La Sezione e' destinata alla concessione, a titolo
oneroso, di garanzie a copertura delle prime perdite su
portafogli di un insieme di progetti, di ammontare minimo
pari a euro 500.000.000, costituiti da finanziamenti
concessi dalla Banca europea per gli investimenti (BEI),
direttamente o attraverso banche e intermediari finanziari,
per la realizzazione di grandi progetti per la ricerca e
l'innovazione industriale posti in essere da imprese di
qualsiasi dimensione, con particolare riguardo alle piccole
e medie imprese, alle reti di imprese e ai raggruppamenti
di imprese individuati sulla base di uno specifico
accordo-quadro di collaborazione tra il Ministero dello
sviluppo economico, il Ministero dell'economia e delle
finanze e la BEI. Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono definiti i criteri, le modalita' di
selezione e le caratteristiche dei progetti da includere
nel portafoglio, le tipologie di operazioni ammissibili e
la misura massima della garanzia in relazione al
portafoglio garantito, nonche' le modalita' di concessione,
di gestione e di escussione della medesima garanzia. Le
risorse della Sezione speciale possono essere incrementate
anche da quota parte delle risorse della programmazione
2014-2020 dei fondi strutturali comunitari;
c) il Fondo di garanzia per la prima casa, per la
concessione di garanzie, a prima richiesta, su mutui
ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari, istituito
presso il Ministero dell'economia e delle finanze, cui sono
attribuite risorse pari a euro 200 milioni per ciascuno
degli anni 2014, 2015 e 2016, nonche' le attivita' e le
passivita' del Fondo di cui all'articolo 13, comma 3-bis,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fermo
restando quanto previsto dall'ultimo periodo della presente
lettera. Il Fondo di garanzia per la prima casa opera con
il medesimo conto corrente di tesoreria del Fondo di cui al
predetto articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge n. 112
del 2008. La garanzia del Fondo e' concessa nella misura
massima del 50 per cento della quota capitale, tempo per
tempo in essere sui finanziamenti connessi all'acquisto e
ad interventi di ristrutturazione e accrescimento
dell'efficienza energetica di unita' immobiliari, site sul
territorio nazionale, da adibire ad abitazione principale
del mutuatario, con priorita' per l'accesso al credito da
parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari
monogenitoriali con figli minori, da parte dei conduttori
di alloggi di proprieta' degli Istituti autonomi per le
case popolari, comunque denominati, nonche' dei giovani di
eta' inferiore ai trentacinque anni titolari di un rapporto
di lavoro atipico di cui all'articolo 1 della legge 28
giugno 2012, n. 92. Gli interventi del Fondo di garanzia
per la prima casa sono assistiti dalla garanzia dello
Stato, quale garanzia di ultima istanza. La dotazione del
Fondo puo' essere incrementata mediante versamento di
contributi da parte delle regioni e di altri enti e
organismi pubblici ovvero con l'intervento della Cassa
depositi e prestiti Spa, anche a valere su risorse di
soggetti terzi e anche al fine di incrementare la misura
massima della garanzia del Fondo. Con uno o piu' decreti di
natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro con delega alle
politiche giovanili e con il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti da adottare entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite
le norme di attuazione del Fondo, comprese le condizioni
alle quali e' subordinato il mantenimento dell'efficacia
della garanzia del Fondo in caso di cessione del mutuo,
nonche' i criteri, le condizioni e le modalita' per
l'operativita' della garanzia dello Stato e per
l'incremento della dotazione del Fondo. Il Fondo di
garanzia di cui all'articolo 13, comma 3-bis, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, continua
ad operare fino all'emanazione dei decreti attuativi che
rendano operativo il Fondo di garanzia per la prima casa;
c-bis) la sezione speciale, che e' istituita
nell'ambito del Fondo di garanzia di cui alla lettera c),
per la concessione, a titolo oneroso, di garanzie, a prima
richiesta, nella misura massima del 50 per cento della
quota capitale, tempo per tempo in essere sui
finanziamenti, anche chirografari, ai condomini, connessi
ad interventi di ristrutturazione per accrescimento
dell'efficienza energetica. Gli interventi della sezione
speciale sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale
garanzia di ultima istanza. Alla sezione speciale sono
attribuite risorse pari a 10 milioni di euro per l'anno
2020 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021,
2022 e 2023. La dotazione della sezione speciale puo'
essere incrementata mediante versamento di contributi da
parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici
ovvero con l'intervento della Cassa depositi e prestiti
Spa, anche a valere su risorse di soggetti terzi e anche al
fine di incrementare la misura massima della garanzia. Per
ogni finanziamento ammesso alla sezione speciale e'
accantonato a copertura del rischio un importo non
inferiore all'8 per cento dell'importo garantito. Con uno o
piu' decreti di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono stabiliti le norme di attuazione della
sezione speciale, ivi comprese le condizioni alle quali e'
subordinato il mantenimento dell'efficacia della garanzia
in caso di cessione del finanziamento, nonche' i criteri,
le condizioni e le modalita' per l'operativita' della
garanzia dello Stato e per l'incremento della dotazione
della sezione speciale.
Omissis.".
comma 94
Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante
"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche" e' pubblicato nella Gazz.
Uff 9 maggio 2001, n. 106, S.O.
comma 96
La legge 4 novembre 2016, n. 204 recante "Ratifica ed
esecuzione dell'Accordo di Parigi collegato alla
Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti
climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015" e'
pubblicata nella Gazz. Uff. 10 novembre 2016, n. 263.
comma 97
Si riporta il testo vigente del comma 15 dell'articolo
83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
(Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria):
"Art. 83. Efficienza dell'Amministrazione finanziaria
1. - 14. Omissis
15. Al fine di garantire la continuita' delle funzioni
di controllo e monitoraggio dei dati fiscali e finanziari,
i diritti dell'azionista della societa' di gestione del
sistema informativo dell'amministrazione finanziaria ai
sensi dell'articolo 22, comma 4, della legge 30 dicembre
1991, n. 413, sono esercitati dal Ministero dell'economia e
delle finanze ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, che provvede agli atti
conseguenti in base alla legislazione vigente. Sono
abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il
presente comma. Il consiglio di amministrazione, composto
di cinque componenti, e' conseguentemente rinnovato entro
il 30 giugno 2008 senza applicazione dell'articolo 2383,
terzo comma, del codice civile.
Omissis.".
comma 101
Si riporta il testo del comma 7 dell'articolo 56 della
legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia
ambientale per promuovere misure di green economy e per il
contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali), come
modificato dalla presente legge:
"Art. 56. Disposizioni in materia di interventi di
bonifica da amianto
1. - 6. Omissis
7. Al fine di promuovere la realizzazione di interventi
di bonifica di edifici pubblici contaminati da amianto,
comprese le navi militari, a tutela della salute e
dell'ambiente, e' istituito, presso il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il
Fondo per la progettazione preliminare e definitiva degli
interventi di bonifica di beni contaminati da amianto, con
una dotazione finanziaria di 5,536 milioni di euro per
l'anno 2016 e di 6,018 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2017 e 2018. Il funzionamento del Fondo e'
disciplinato con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, che individua anche i criteri di priorita' per la
selezione dei progetti ammessi a finanziamento.
Omissis.".
comma 102
Il testo del comma 7 dell'articolo 56 della citata
legge n. 221 del 2015 e' riportato nelle Note all'art. 1,
comma 101.
comma 104
Si riporta il testo vigente dell'articolo 15 della
legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi):
"Art. 15 Accordi fra pubbliche amministrazioni
1. Anche al di fuori delle ipotesi previste
dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono
sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo
svolgimento in collaborazione di attivita' di interesse
comune.
2. Per detti accordi si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11,
commi 2 e 3.
2-bis. A fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di
cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai
sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma
elettronica qualificata, pena la nullita' degli stessi.
Dall'attuazione della presente disposizione non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato. All'attuazione della medesima si provvede
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
previste dalla legislazione vigente.".
comma 108
Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo 1
della citata legge n. 196 del 2009:
"Art. 1 Principi di coordinamento e ambito di
riferimento
1. Omissis
2. Ai fini della applicazione delle disposizioni in
materia di finanza pubblica, per amministrazioni pubbliche
si intendono, per l'anno 2011, gli enti e i soggetti
indicati a fini statistici nell'elenco oggetto del
comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in
data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 171, nonche' a
decorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti indicati a
fini statistici dal predetto Istituto nell'elenco oggetto
del comunicato del medesimo Istituto in data 30 settembre
2011, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 228, e successivi
aggiornamenti ai sensi del comma 3 del presente articolo,
effettuati sulla base delle definizioni di cui agli
specifici regolamenti dell'Unione europea, le Autorita'
indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni.
Omissis.".
comma 110
Si riporta il testo vigente del comma 647 dell'articolo
1 della citata legge n. 208 del 2015:
"647. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e' autorizzato a concedere contributi per l'attuazione di
progetti per migliorare la catena intermodale e
decongestionare la rete viaria, riguardanti l'istituzione,
l'avvio e la realizzazione di nuovi servizi marittimi per
il trasporto combinato delle merci o il miglioramento dei
servizi su rotte esistenti, in arrivo e in partenza da
porti situati in Italia, che collegano porti situati in
Italia o negli Stati membri dell'Unione europea o dello
Spazio economico europeo. A tal fine e' autorizzata la
spesa annua di 45,4 milioni di euro per l'anno 2016, di
44,1 milioni di euro per l'anno 2017 e di 48,9 milioni di
euro per l'anno 2018.
Omissis.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 36 della
legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia
residenziale):
"Art. 36. Finanziamento per l'edilizia
convenzionata-agevolata.
Per la concessione di contributi agli interventi di
edilizia residenziale fruenti di mutuo agevolato previsto
dal precedente articolo 16 e' autorizzato in ciascuno degli
anni finanziari 1978, 1979, 1980 e 1981, il limite di
impegno di lire 70 miliardi.
I contributi di cui al primo comma sono destinati,
altresi' alla corresponsione agli istituti di credito
mutuanti di contributi in misura tale che gli interessi di
preammortamento sulle erogazioni effettuate in corso
d'opera non gravino sul mutuatario in misura superiore a
quella dovuta ai sensi del precedente articolo 18.
I limiti di impegno autorizzati dal presente articolo
sono iscritti nel bilancio del Ministero dei lavori
pubblici e corrisposti annualmente alla Cassa depositi e
prestiti ai sensi della lettera d) del precedente articolo
13.
All'onere di lire 70 miliardi derivante
dall'applicazione del presente articolo per l'anno
finanziario 1978 si provvede mediante corrispondente
riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della
spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".
Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'articolo
34-ter della citata legge n. 196 del 2009:
"Art. 34-ter Accertamento e riaccertamento annuale dei
residui passivi
1. - 4 Omissis
5. In esito al riaccertamento di cui al comma 4, in
apposito allegato al Rendiconto generale dello Stato e'
quantificato per ciascun Ministero l'ammontare dei residui
passivi perenti eliminati. Annualmente, successivamente al
giudizio di parifica della Corte dei conti, con la legge di
bilancio, le somme corrispondenti agli importi di cui al
periodo precedente possono essere reiscritte, del tutto o
in parte, in bilancio su base pluriennale, in coerenza con
gli obiettivi programmati di finanza pubblica, su appositi
Fondi da istituire con la medesima legge, negli stati di
previsione delle amministrazioni interessate.".
comma 111
Si riporta il testo vigente del comma 648 dell'articolo
1 della citata legge n. 208 del 2015:
"648. Per il completo sviluppo del sistema di trasporto
intermodale, il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e' altresi' autorizzato a concedere contributi
per servizi di trasporto ferroviario intermodale in arrivo
e in partenza da nodi logistici e portuali in Italia. A tal
fine e' autorizzata la spesa annua di 20 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Agli stessi fini
puo' essere utilizzata quota parte delle risorse di cui
all'articolo 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2014, n.
190.
Omissis.".
comma 112
Il testo del comma 5 dell'articolo 34-ter della citata
legge n. 196 del 2009 e' riportato nelle Note all'art. 1,
comma 110.
comma 114
Si riporta il testo vigente dell'articolo 10 del
regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 18 giugno 2009 relativo all'omologazione dei
veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei
veicoli pesanti (euro VI) e che modifica il regolamento
(CE) n. 715/2007 e la direttiva 2007/46/CE e che abroga le
direttive 80/1269/CEE, 2005/55/CE e 2005/78/CE:
"Art. 10 Incentivi finanziari
1. Con riserva dell'entrata in vigore delle misure
d'attuazione del presente regolamento, gli Stati membri
possono introdurre incentivi finanziari che si applicano a
veicoli a motore prodotti in serie conformi al presente
regolamento e alle relative misure di attuazione.
Tali incentivi si applicano a tutti i veicoli nuovi,
commercializzati nello Stato membro interessato e conformi
al presente regolamento e alle relative misure
d'attuazione. Tuttavia, essi cessano di essere applicati
entro e non oltre il 31 dicembre 2013.
2. Con riserva dell'entrata in vigore delle misure
d'attuazione del presente regolamento, gli Stati membri
possono concedere incentivi finanziari per l'adeguamento a
posteriori di veicoli in servizio al fine di garantire il
rispetto dei valori limite d'emissione di cui all'allegato
I e per la demolizione di veicoli non conformi al presente
regolamento e alle relative misure di attuazione.
3. Per ogni tipo di autoveicolo, gli incentivi
finanziari di cui ai paragrafi 1 e 2 non devono superare il
costo supplementare dei dispositivi tecnici utilizzati per
soddisfare i limiti delle emissioni di cui all'allegato I,
compresi i costi d'installazione sul veicolo.
4. La Commissione e' informata dei progetti per
introdurre o modificare gli incentivi finanziari di cui ai
paragrafi 1 e 2.".
La legge 11 agosto 2003, n. 218 recante "Disciplina
dell'attivita' di trasporto di viaggiatori effettuato
mediante noleggio di autobus con conducente" e' pubblicata
nella Gazz. Uff. 18 agosto 2003, n. 190.
Il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285 recante
"Riordino dei servizi automobilistici interregionali di
competenza statale" e' pubblicato nella Gazz. Uff. 9
gennaio 2006, n. 6, S.O.
Il citato regolamento (CE) n. 595/2009 e' pubblicato
nella G.U.U.E. 18 luglio 2009, n. L 188.
comma 115
Il REGOLAMENTO n. 1407/2013/UE DELLA COMMISSIONE del 18
dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107
e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis» e' pubblicato nella G.U.U.E. 24
dicembre 2013, n. L 352.
comma 119
Il riferimento alla legge 4 novembre 2016, n. 204 e'
riportato nelle Note all'art. 1, comma 96.
comma 121
La legge 29 novembre 1984, n. 798 recante "Nuovi
interventi per la salvaguardia di Venezia" e' pubblicata
nella Gazz. Uff. 3 dicembre 1984, n. 332.
comma 123
Si riporta il testo vigente dell'articolo 32 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui
redditi):
"Art. 32. Reddito agrario
1. Il reddito agrario e' costituito dalla parte del
reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale
d'esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei
limiti della potenzialita' del terreno, nell'esercizio di
attivita' agricole su di esso.
2. Sono considerate attivita' agricole:
a) le attivita' dirette alla coltivazione del terreno e
alla silvicoltura;
b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per
almeno un quarto dal terreno e le attivita' dirette alla
produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture
fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita
alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno
su cui la produzione stessa insiste;
c) le attivita' di cui al terzo comma dell'articolo
2135 del codice civile, dirette alla manipolazione,
conservazione, trasformazione, commercializzazione e
valorizzazione, ancorche' non svolte sul terreno, di
prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del
fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, con
riferimento ai beni individuati, ogni due anni e tenuto
conto dei criteri di cui al comma 1, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del
Ministro delle politiche agricole e forestali.
3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto
con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, e'
stabilito per ciascuna specie animale il numero dei capi
che rientra nei limiti di cui alla lettera b) del comma 2,
tenuto conto della potenzialita' produttiva dei terreni e
delle unita' foraggere occorrenti a seconda della specie
allevata.
4. Non si considerano produttivi di reddito agrario i
terreni indicati nel comma 2 dell'art. 24.".
comma 124
Si riporta il testo vigente dell'articolo 107 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:
"Art. 107
1. Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono
incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui
incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi
dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto
qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune
produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
2. Sono compatibili con il mercato interno:
a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli
consumatori, a condizione che siano accordati senza
discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;b)
gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle
calamita' naturali oppure da altri eventi eccezionali;c)
gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni
della Repubblica federale di Germania che risentono della
divisione della Germania, nella misura in cui sono
necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da
tale divisione. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del
trattato di Lisbona, il Consiglio, su proposta della
Commissione, puo' adottare una decisione che abroga la
presente lettera.3. Possono considerarsi compatibili con il
mercato interno:
a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico
delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso,
oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonche'
quello delle regioni di cui all'articolo 349, tenuto conto
della loro situazione strutturale, economica e sociale;b)
gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un
importante progetto di comune interesse europeo oppure a
porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno
Stato membro;c) gli aiuti destinati ad agevolare lo
sviluppo di talune attivita' o di talune regioni
economiche, sempre che non alterino le condizioni degli
scambi in misura contraria al comune interesse;d) gli aiuti
destinati a promuovere la cultura e la conservazione del
patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi
e della concorrenza nell'Unione in misura contraria
all'interesse comune;e)le altre categorie di aiuti,
determinate con decisione del Consiglio, su proposta della
Commissione.".
comma 125
Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'articolo 3
della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate):
"Art. 3 (Soggetti aventi diritto)
1. - 2. Omissis
3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia
ridotto l'autonomia personale, correlata all'eta', in modo
da rendere necessario un intervento assistenziale
permanente, continuativo e globale nella sfera individuale
o in quella di relazione, la situazione assume connotazione
di gravita'. Le situazioni riconosciute di gravita'
determinano priorita' nei programmi e negli interventi dei
servizi pubblici.
Omissis.".
comma 127
Si riporta il testo del comma 436 dell'articolo 1 della
citata legge n. 145 del 2018, come modificato dalla
presente legge:
"436. Per il triennio 2019-2021 gli oneri posti a
carico del bilancio statale per la contrattazione
collettiva nazionale in applicazione dell'articolo 48,
comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
per i miglioramenti economici del personale statale in
regime di diritto pubblico sono determinati in 1.100
milioni di euro per l'anno 2019, in 1.750 milioni di euro
per l'anno 2020 e in 3.375 milioni di euro annui a
decorrere dal 2021.
Omissis.".
comma 128
Si riporta il testo dell'articolo 11 del decreto
legislativo 1° dicembre 2009, n. 178 (Riorganizzazione
della Scuola superiore della pubblica amministrazione
(SSPA), a norma dell'articolo 24 della legge 18 giugno
2009, n. 69) come modificato dalla presente legge:
"Art. 11 Altri incarichi
1. La Scuola puo' avvalersi di consulenti esterni, di
professionalita' e competenze utili allo svolgimento delle
sue attivita' istituzionali, anche di supporto alla
didattica ed alla ricerca.
1-bis. Per le specifiche esigenze di tutoraggio, la
Scuola nazionale dell'amministrazione e' autorizzata a
stipulare, fino al 31 dicembre 2022, contratti di
collaborazione coordinata e continuativa per un contingente
di personale non superiore a trenta unita', previo
svolgimento di selezioni pubbliche comparative.
1-ter. Agli oneri relativi all'attuazione del comma
1-bis, nel limite massimo di 990.000 euro annui, la Scuola
nazionale dell'amministrazione provvede nell'ambito delle
risorse derivanti dal contributo finanziario ordinario
dello Stato disponibile a legislazione vigente.
2. Gli incarichi di cui al comma 1 sono conferiti dal
Presidente, sentito il Dirigente amministrativo.".
comma 129
Si riporta il testo vigente dell'articolo 16 della
legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza):
"Art. 16. Forze di polizia.
Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza
pubblica, oltre alla polizia di Stato sono forze di
polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti e
dipendenze:
a) l'Arma dei carabinieri, quale forza armata in
servizio permanente di pubblica sicurezza;
b) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso
al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.
Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative
dei vigenti ordinamenti, sono altresi' forze di polizia e
possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento di
servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli
agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato.
Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per
il servizio di pubblico soccorso.".
Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo
23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche
e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2,
lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e),
f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche):
"Art. 23. Salario accessorio e sperimentazione
1. Omissis
2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine
di assicurare la semplificazione amministrativa, la
valorizzazione del merito, la qualita' dei servizi e
garantire adeguati livelli di efficienza ed economicita'
dell'azione amministrativa, assicurando al contempo
l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017,
l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente
al trattamento accessorio del personale, anche di livello
dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, non puo' superare il corrispondente
importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla
predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28
dicembre 2015, n. 208 e' abrogato. Per gli enti locali che
non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse
aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del
mancato rispetto del patto di stabilita' interno del 2015,
l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo
periodo del presente comma non puo' superare il
corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto
in misura proporzionale alla riduzione del personale in
servizio nell'anno 2016.
Omissis.".
comma 130
Si riporta il testo vigente dell'articolo 43 della
citata legge n. 121 del 1981:
"Art. 43. Trattamento economico.
Il trattamento economico del personale della Polizia di
Stato, esclusi i dirigenti, e' stabilito sulla base di
accordi di cui all'articolo 95, con decreto del Presidente
della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, ferma restando la necessita' di approvazione per
legge delle spese incidenti sul bilancio dello Stato.
Gli accordi sono triennali.
Il trattamento economico del personale che espleta
funzioni di polizia e' costituito dallo stipendio del
livello retributivo e da una indennita' pensionabile,
determinata in base alle funzioni attribuite, ai contenuti
di professionalita' richiesti, nonche' alla responsabilita'
e al rischio connessi al servizio.
Alle trattative per la determinazione del trattamento
economico di cui al comma precedente partecipano i
sindacati di polizia nei modi e nelle forme previsti
dall'articolo 95.
Vanno previsti, oltre all'iniziale, piu' classi di
stipendio, in maniera che la progressione economica sia
sganciata dalla progressione di carriera.
L'indennita' di cui al terzo comma assorbe lo assegno
personale di funzione previsto dall'articolo 143, L. 11
luglio 1980, n. 312.
Ai fini degli inquadramenti di cui all'articolo 36, le
qualifiche dei ruoli del personale che espleta funzioni di
polizia sono distribuite nei livelli retributivi di cui
alla L. 11 luglio 1980, n. 312, o in quelli corrispondenti
all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, come
segue:
a) IV livello: agente, agente seconda qualifica,
assistente di prima, assistente di seconda;
b) V livello: assistente di terza, sovrintendente di
prima, sovrintendente di seconda, sovrintendente di terza;
c) VI livello: sovrintendente di quarta, ispettore di
prima, ispettore di seconda;
d) VI livello-bis: ispettore di terza; a detta
qualifica del ruolo degli ispettori e' attribuito il
livello di stipendio di cui al VI livello, aumentato del 50
per cento dell'incremento previsto per il VII livello;
e) VII livello: ispettore di quarta; prime due
qualifiche del ruolo direttivo;
f) VIII livello: terza qualifica del ruolo direttivo;
g) VIII livello-bis: qualifica apicale del ruolo
direttivo; a detta qualifica del ruolo direttivo e'
attribuito il livello di stipendio previsto dal secondo
comma dell'art. 137, L. 11 luglio 1980, n. 312.
Nella qualifica apicale del ruolo direttivo sono
inquadrati gli appartenenti alla terza qualifica con 4 anni
di anzianita' di qualifica.
Ai marescialli maggiori carica speciale della Arma dei
carabinieri e del Corpo della guardia di finanza e'
attribuito il trattamento economico previsto per il
personale di cui al VI livello-bis.
Al personale civile di pubblica sicurezza, che per
effetto della promozione ai sensi dell'ultimo comma
dell'art. 155, L. 11 luglio 1980, n. 312, riveste la
qualifica di vice questore del ruolo ad esaurimento e'
attribuito il trattamento economico fissato dall'articolo
133, secondo comma della citata legge n. 312.
Nella prima applicazione della presente legge e'
concesso al personale della Polizia di Stato un assegno ad
personam pensionabile, come anticipazione del
riconoscimento delle anzianita' di servizio maturate nelle
carriere di provenienza, da effettuarsi con gradualita'
entro tre fasi. La misura di tale assegno deve essere
determinata in relazione alla anzianita' di servizio
maturata al 1° gennaio 1978.
 


Al personale della Polizia di Stato cui, per effetto
del passaggio di ruolo di provenienza nei ruoli di cui
all'articolo 36, spetta uno stipendio inferiore a quello
che sarebbe spettato nel ruolo e nel grado o qualifica di
provenienza, viene attribuito nel livello retributivo del
nuovo ruolo, anche mediante attribuzione di scatti
convenzionali, lo stipendio di classe o scatto di importo
pari a quello percepito nel livello di provenienza.
Per le esigenze funzionali dei servizi di polizia, in
relazione alle disponibilita' effettive degli organici,
viene fissato annualmente, con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, il
numero complessivo massimo di prestazioni orarie aggiuntive
da retribuire come lavoro straordinario.
Le indennita' per la presenza e per i servizi fuori
sede nonche' il compenso per il lavoro straordinario vanno
determinati in misura proporzionale alla retribuzione
mensile.
La durata degli anni di permanenza in una classe di
stipendio puo' essere ridotta per meriti eccezionali
acquisiti durante il servizio, secondo le modalita'
prestabilite e a favore di limitate aliquote di personale.
Il trattamento economico previsto per il personale
della Polizia di Stato e' esteso all'Arma dei carabinieri e
ai corpi previsti ai commi primo e secondo dell'articolo
16.
L'equiparazione degli appartenenti alla Polizia di
Stato con quelli delle altre forze di polizia di cui ai
commi primo e secondo dell'articolo 16 avviene sulla base
della tabella allegata alla presente legge.
Le indennita' speciali vanno determinate per chi svolge
particolari attivita', limitatamente al tempo del loro
effettivo esercizio, con divieto di generalizzazione delle
indennita' stesse per effetto del possesso di
qualificazioni o specializzazioni.
Il trattamento economico del personale appartenente
alle qualifiche dirigenziali dei ruoli indicati nella
presente legge e categorie equiparate e' regolato dalla L.
10 dicembre 1973, n. 804, e successive modifiche ed
integrazioni, e dalle norme della presente legge.
Ai commissari del Governo delle province di Trento e di
Bolzano, nonche' ai prefetti e ai direttori centrali del
Ministero spetta l'indennita' di cui al terzo comma del
presente articolo salvo per il periodo in cui si trovano
nella posizione di fuori ruolo, a disposizione o comandati.
L'indennita' e' pensionabile nella misura del cinquanta per
cento ove sia percepita per un periodo complessivo
inferiore a cinque anni.
Per il personale indicato al comma precedente, in
servizio alla data del 25 aprile 1981, l'indennita' e'
pensionabile solo nella misura del 50 per cento ove la
stessa sia stata percepita o le suddette funzioni siano
state esercitate per un periodo complessivo inferiore a
cinque anni.
Al personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione
civile dell'interno in servizio presso il dipartimento
della pubblica sicurezza o negli uffici dipendenti dalle
autorita' nazionali e provinciali di pubblica sicurezza,
nonche' al personale di altre amministrazioni dello Stato
che presta servizio nell'ufficio per il coordinamento e la
pianificazione delle forze di polizia, spetta una
indennita' mensile speciale non pensionabile di importo
complessivo pari al cinquanta per cento di quella di cui al
terzo comma. L'indennita' speciale non compete al personale
che beneficia dell'indennita' di cui al terzo comma del
presente articolo.
Al personale di cui al comma precedente spetta il
compenso per il lavoro straordinario secondo le modalita' e
le misure previste per le corrispondenti qualifiche degli
appartenenti alla Polizia di Stato.
Fino a quando non sara' determinato il trattamento
economico mediante gli accordi di cui all'articolo 95,
l'indennita' pensionabile prevista dal comma terzo e'
costituita dalla indennita' mensile d'istituto di cui alla
L. 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni,
ed e' corrisposta con le modalita' prescritte dalla legge
stessa."
comma 131
Si riporta il testo vigente dell'articolo 16 del
decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 (Disposizioni
recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n.
139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, nonche' al decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente
l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle
funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi
dell'articolo 8, comma l, lettera a), della legge 7 agosto
2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche):
"Art. 16. Clausola di salvaguardia retributiva
1. Per il personale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco l'autorizzazione allo svolgimento del lavoro
straordinario di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1977, n. 422, e' disposta annualmente
con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, entro i limiti dei
fondi stanziati in bilancio.
2. Nelle more del perfezionamento del decreto di cui al
comma 1, il pagamento dei compensi per lavoro
straordinario, prestato dal personale del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco per le attivita' svolte nel primo
semestre di ciascun anno, e' autorizzato entro i limiti
massimi stabiliti con il decreto autorizzativo relativo
all'anno precedente.".
Il testo del comma 2 dell'articolo 23 del citato
decreto legislativo n. 75 del 2017 e' riportato nelle Note
all'art. 1, comma 129.
comma 132
Si riporta il testo vigente dei commi 74 e 75
dell'articolo 24 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009,
n. 102 (Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di
termini):
"Art. 24. Disposizioni in materia di Forze armate,
Forze di polizia, proroga di missioni di pace e segreto di
Stato
Commi 1. - 73. Omissis
74. Al fine di assicurare la prosecuzione del concorso
delle Forze armate nel controllo del territorio, a
decorrere dal 4 agosto 2009 il piano di impiego di cui
all'articolo 7-bis, comma 1, ultimo periodo, del
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, puo'
essere prorogato per due ulteriori semestri per un
contingente di militari incrementato con ulteriori 1.250
unita', destinate a servizi di perlustrazione e pattuglia
nonche' di vigilanza di siti e obiettivi sensibili in
concorso e congiuntamente alle Forze di polizia. Il
personale e' posto a disposizione dei prefetti delle
province per l'impiego nei comuni ove si rende maggiormente
necessario. Ai fini dell'impiego del personale delle Forze
armate nei servizi di cui al presente comma, si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3
del decreto-legge n. 92 del 2008. A tal fine e' autorizzata
la spesa di 27,7 milioni di euro per l'anno 2009 e di 39,5
milioni di euro per l'anno 2010.
75. Al personale delle Forze di polizia impiegato per
il periodo di cui al comma 74 nei servizi di perlustrazione
e pattuglia di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, e'
attribuita un'indennita' di importo analogo a quella
onnicomprensiva, di cui al medesimo articolo 7-bis, comma
4, del decreto-legge n. 92 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008, e successive
modificazioni, corrisposta al personale delle Forze armate.
Quando non e' prevista la corresponsione dell'indennita' di
ordine pubblico, l'indennita' di cui al periodo precedente
e' attribuita anche al personale delle Forze di polizia
impiegato nei servizi di vigilanza a siti e obiettivi
sensibili svolti congiuntamente al personale delle Forze
armate, ovvero in forma dinamica dedicati a piu' obiettivi
vigilati dal medesimo personale. Agli oneri derivanti
dall'attuazione del presente comma, pari a 2,3 milioni di
euro per l'anno 2009 e a 3,3 milioni di euro per l'anno
2010, si provvede, per l'anno 2009, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
61, comma 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133 e, per l'anno 2010, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
Omissis.".
Si riporta il testo vigente dei commi 1 e 2
dell'articolo 3 del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014,
n. 6 (Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze
ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle
aree interessate):
"Art. 3 Combustione illecita di rifiuti
1. Dopo l'articolo 256 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e' inserito il seguente:
«Art. 256-bis. (Combustione illecita di rifiuti). - 1.
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque
appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in
maniera incontrollata e' punito con la reclusione da due a
cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a
rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da
tre a sei anni. Il responsabile e' tenuto al ripristino
dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno
ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle
spese per la bonifica.
2. Le stesse pene si applicano a colui che tiene le
condotte di cui all'articolo 255, comma 1, e le condotte di
reato di cui agli articoli 256 e 259 in funzione della
successiva combustione illecita di rifiuti.
Omissis.".
Si riporta il testo vigente dei commi 1, 2 e 3
dell'articolo 7-bis del decreto-legge 23 maggio 2008, n.
92, convertito, con modificazioni, alla legge 24 luglio
2008, n. 125 (Misure urgenti in materia di sicurezza
pubblica):
"Art. 7-bis. Concorso delle Forze armate nel controllo
del territorio
1. Per specifiche ed eccezionali esigenze di
prevenzione della criminalita', ove risulti opportuno un
accresciuto controllo del territorio, puo' essere
autorizzato un piano di impiego di un contingente di
personale militare appartenente alle Forze armate,
preferibilmente carabinieri impiegati in compiti militari o
comunque volontari delle stesse Forze armate
specificatamente addestrati per i compiti da svolgere.
Detto personale e' posto a disposizione dei prefetti delle
province comprendenti aree metropolitane e comunque aree
densamente popolate, ai sensi dell'articolo 13 della legge
1º aprile 1981, n. 121, per servizi di vigilanza a siti e
obiettivi sensibili, nonche' di perlustrazione e pattuglia
in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia. Il
piano puo' essere autorizzato per un periodo di sei mesi,
rinnovabile per una volta, per un contingente non superiore
a 3.000 unita'.
1-bis. Ai fini e con le medesime modalita' di cui al
comma 1, nelle aree ove si ritiene necessario assicurare,
in presenza di fenomeni di emergenza criminale, un piu'
efficace controllo del territorio e' autorizzato, fino al
31 dicembre 2008, l'impiego di un contingente non superiore
a 500 militari delle Forze armate.
2. Il piano di impiego del personale delle Forze armate
di cui ai commi 1 e 1-bis e' adottato con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della
difesa, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della
sicurezza pubblica integrato dal Capo di stato maggiore
della difesa e previa informazione al Presidente del
Consiglio dei Ministri. Il Ministro dell'interno riferisce
in proposito alle competenti Commissioni parlamentari.
3. Nell'esecuzione dei servizi di cui al comma 1, il
personale delle Forze armate non appartenente all'Arma dei
carabinieri agisce con le funzioni di agente di pubblica
sicurezza e puo' procedere alla identificazione e alla
immediata perquisizione sul posto di persone e mezzi di
trasporto a norma dell'articolo 4 della legge 22 maggio
1975, n. 152, anche al fine di prevenire o impedire
comportamenti che possono mettere in pericolo l'incolumita'
di persone o la sicurezza dei luoghi vigilati, con
esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria. Ai fini
di identificazione, per completare gli accertamenti e per
procedere a tutti gli atti di polizia giudiziaria, il
personale delle Forze armate accompagna le persone indicate
presso i piu' vicini uffici o comandi della Polizia di
Stato o dell'Arma dei carabinieri. Nei confronti delle
persone accompagnate si applicano le disposizioni
dell'articolo 349 del codice di procedura penale.
Omissis.".
comma 133
Si riporta il testo vigente del comma 1328
dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006:
"1328. Al fine di ridurre il costo a carico dello Stato
del servizio antincendi negli aeroporti, l'addizionale sui
diritti d'imbarco sugli aeromobili, di cui all'articolo 2,
comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e
successive modificazioni, e' incrementata a decorrere
dall'anno 2007 di 50 centesimi di euro a passeggero
imbarcato. Un apposito fondo, alimentato dalle societa'
aeroportuali in proporzione al traffico generato, concorre
al medesimo fine per 30 milioni di euro annui. Con decreti
del Ministero dell'interno, da comunicare, anche con
evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle
finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonche'
alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei
conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le
unita' previsionali di base del centro di responsabilita'
«Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e
della difesa civile» dello stato di previsione del
Ministero dell'interno.
Omissis.".
Si riporta il testo vigente del comma 1-bis
dell'articolo 23 della citata legge n. 196 del 2009:
"Art. 23 Formazione del bilancio
1. Omissis
1-bis. Al fine di garantire tempestivita'
nell'erogazione delle risorse a decorrere dall'anno 2017,
con il disegno di legge di bilancio di previsione, possono
essere iscritte negli stati di previsione della spesa di
ciascuna amministrazione e in quello dell'entrata importi
corrispondenti a quote di proventi che si prevede di
incassare nel medesimo esercizio per le entrate finalizzate
per legge al finanziamento di specifici interventi o
attivita'. L'ammontare degli stanziamenti da iscrivere in
bilancio e' commisurato all'andamento dei versamenti
registrati nei singoli esercizi del triennio precedente a
quello di iscrizione ovvero nei singoli esercizi successivi
alla data di entrata in vigore della legge che dispone la
destinazione delle entrate al finanziamento di specifici
interventi o attivita', nel caso in cui il numero di tali
esercizi sia inferiore a tre. Per adeguare gli stanziamenti
iscritti in bilancio alle effettive somme riscosse
nell'esercizio di riferimento, possono essere previste le
necessarie variazioni con il disegno di legge ai fini
all'assestamento delle previsioni di bilancio di cui
all'articolo 33, comma 1.
Omissis.".
comma 134
Si riporta il testo del comma 2-bis dell'articolo 614
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice
dell'ordinamento militare), come modificato dalla presente
legge:
"Art. 614 Incremento del fondo per l'incentivazione
della produttivita' del personale del Ministero della
difesa
1. - 2. Omissis
2-bis. In relazione alle medesime esigenze di cui al
comma 1, e' autorizzata la spesa di 21 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020 e 2021, da destinare,
attraverso la contrattazione collettiva nazionale
integrativa, all'incentivazione della produttivita' del
personale contrattualizzato appartenente alle aree
funzionali del Ministero della difesa. Agli oneri di cui al
presente comma si provvede, per ciascuno degli anni 2018,
2019, 2020 e 2021, mediante quota parte dei risparmi di cui
all'articolo 11, comma 5, lettera b), del decreto
legislativo 29 maggio 2017, n. 94."
Note all'art. 1, comma 135
Si riporta il testo vigente del comma 7 dell'articolo 7
del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003,
n. 227 (Regolamento per la riorganizzazione degli Uffici di
diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle
finanze):
"Art. 7. Trattamento economico.
1. - 6. Omissis
7. Al personale non dirigenziale o a quello con
rapporto di impiego non privato, assegnato agli uffici di
diretta collaborazione, su proposta dei responsabili degli
uffici di cui all'articolo 2, comma 2, spetta, a fronte
delle responsabilita', degli obblighi di reperibilita' e di
disponibilita' ad orari disagevoli eccedenti quelli
stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti,
nonche' dalle conseguenti ulteriori prestazioni richieste
dai responsabili degli uffici, una indennita' accessoria di
diretta collaborazione, sostitutiva degli istituti
retributivi finalizzati all'incentivazione della
produttivita' ed al miglioramento dei servizi. Il personale
beneficiario della predetta indennita' e' determinato dal
Capo di Gabinetto, sentiti i responsabili degli uffici di
cui all'articolo 2, comma 2. In attesa di specifica
disposizione contrattuale, la misura dell'indennita' e'
determinata ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto
legislativo n. 165 del 2001.
Omissis.".
comma 137
Si riporta il testo vigente del comma 295 dell'articolo
1 della citata legge n. 205 del 2017:
"295. Le assunzioni straordinarie di cui ai commi 287,
289 e 299, relative al Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, sono riservate, nel limite massimo del 30 per cento
dei contingenti annuali, al personale volontario di cui
all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo
2006, n. 139, e successive modificazioni, che risulti
iscritto nell'apposito elenco istituito per le necessita'
delle strutture centrali e periferiche del Corpo medesimo
da almeno tre anni e che abbia effettuato non meno di
centoventi giorni di servizio. Ai fini delle predette
assunzioni, nonche' di quelle di cui all'articolo 19-bis
del decreto-legge 9 febbraio 2017 n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, il limite
di eta' previsto dalle disposizioni vigenti per
l'assunzione del personale volontario del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, e' eccezionalmente derogato. Per il
personale volontario di eta' fino a 40 anni sono necessari
i soli requisiti gia' richiesti per l'iscrizione
nell'apposito elenco istituito per le necessita' delle
strutture centrali e periferiche del Corpo medesimo. Per il
personale volontario con eta' ricompresa tra i 40 anni
compiuti e i 45 anni compiuti, il requisito relativo ai
giorni di servizio e' elevato a 250 giorni, ad eccezione
del personale volontario femminile per cui lo stesso
requisito e' elevato a 150 giorni; tale personale
volontario, di sesso sia maschile che femminile, deve avere
altresi' effettuato complessivamente non meno di un
richiamo di 14 giorni nell'ultimo quadriennio. Per il
personale con eta' superiore ai 46 anni compiuti il
requisito relativo ai giorni di servizio e' elevato a 400
giorni, ad eccezione del personale volontario femminile per
cui lo stesso requisito e' elevato a 200 giorni; tale
personale volontario, di sesso sia maschile che femminile,
deve avere altresi' effettuato complessivamente non meno di
due richiami di 14 giorni nell'ultimo quadriennio. Resta
fermo il possesso degli altri requisiti ordinari per
l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalla
normativa vigente. Con decreto del Ministro dell'interno
sono stabiliti per le assunzioni di cui al presente comma i
criteri di verifica dell'idoneita' psico-fisica, nonche'
modalita' abbreviate per il corso di formazione. Al
personale volontario in possesso dei requisiti di cui al
presente comma, ai fini dell'assunzione per lo svolgimento
delle funzioni di addetto antincendio anche ai sensi del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, viene rilasciato,
a domanda, dal comando dei vigili del fuoco competente per
territorio, l'attestato di idoneita' per addetto
antincendio in attivita' a rischio elevato.
Omissis.".
comma 141
Si riporta il testo del comma 149 dell'articolo 1 della
citata legge n. 145 del 2018, come modificato dalla
presente legge:
"149. Al fine di incentivare le maggiori attivita' rese
in particolare nel settore della depenalizzazione e
dell'immigrazione dal personale dell'amministrazione civile
dell'Interno, il fondo risorse decentrate del personale
contrattualizzato non dirigente e' incrementato di 7
milioni di euro per ciascuna delle annualita' del biennio
2019-2020 e di 18 milioni di euro a decorrere dall'anno
2021. Per l'annualita' 2020, il fondo di cui al precedente
periodo e' ulteriormente incrementato di 12.000.000 di
euro, per far fronte alle particolari attivita' di supporto
in materia di immigrazione, ordine pubblico, soccorso
pubblico e protezione civile. E' istituito un fondo con una
dotazione di 1,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 2,5
milioni di euro per l'anno 2020 e di 6 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2021, da destinare
all'incremento del Fondo per la retribuzione di posizione e
la retribuzione di risultato del personale della carriera
prefettizia e del Fondo per la retribuzione di posizione e
la retribuzione di risultato del personale di livello
dirigenziale contrattualizzato dell'Amministrazione civile
dell'interno. Con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si
provvede al riparto delle predette risorse tra i fondi di
cui al secondo periodo.
Omissis.".
Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
23 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2003):
"Art. 23 (Razionalizzazione delle spese e flessibilita'
del bilancio)
1. Per il conseguimento degli obiettivi di finanza
pubblica, le dotazioni iniziali delle unita' previsionali
di base degli stati di previsione dei Ministeri per l'anno
finanziario 2003 concernenti spese per consumi intermedi
non aventi natura obbligatoria sono ridotte del 10 per
cento. In ciascuno stato di previsione della spesa e'
istituito un fondo da ripartire nel corso della gestione
per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze
di spese per acquisto di beni e servizi, la cui dotazione
iniziale e' costituita dal 10 per cento dei rispettivi
stanziamenti come risultanti dall'applicazione del periodo
precedente. La ripartizione del fondo e' disposta con
decreti del Ministro competente, comunicati, anche con
evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle
finanze, tramite gli Uffici centrali del bilancio, nonche'
alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei
conti.
Omissis.".
comma 143
Si riporta il testo vigente degli articoli 48, comma 1,
e 45, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001:
"Art. 48 Disponibilita' destinate alla contrattazione
collettiva nelle amministrazioni pubbliche e verifica
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze,
quantifica, in coerenza con i parametri previsti dagli
strumenti di programmazione e di bilancio di cui
all'articolo 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468 e
successive modificazioni e integrazioni, l'onere derivante
dalla contrattazione collettiva nazionale a carico del
bilancio dello Stato con apposita norma da inserire nella
legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11 della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed
integrazioni. Allo stesso modo sono determinati gli
eventuali oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello
Stato per la contrattazione integrativa delle
amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 40, comma
3-bis.
Omissis.".
"Art. 45 Trattamento economico
1. Il trattamento economico fondamentale ed accessorio
fatto salvo quanto previsto all'articolo 40, commi 3-ter e
3-quater, e all'articolo 47-bis, comma 1, e' definito dai
contratti collettivi.
2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri
dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, parita' di
trattamento contrattuale e comunque trattamenti non
inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti
collettivi.
3. I contratti collettivi definiscono, in coerenza con
le disposizioni legislative vigenti, trattamenti economici
accessori collegati:
a) alla performance individuale;
b) alla performance organizzativa con riferimento
all'amministrazione nel suo complesso e alle unita'
organizzative o aree di responsabilita' in cui si articola
l'amministrazione;
c) all'effettivo svolgimento di attivita'
particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per
la salute.
3-bis. Per premiare il merito e il miglioramento della
performance dei dipendenti, ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge, sono destinate, compatibilmente con
i vincoli di finanza pubblica, apposite risorse nell'ambito
di quelle previste per il rinnovo del contratto collettivo
nazionale di lavoro.
4. I dirigenti sono responsabili dell'attribuzione dei
trattamenti economici accessori.
5. Le funzioni ed i relativi trattamenti economici
accessori del personale non diplomatico del Ministero degli
affari esteri, per i servizi che si prestano all'estero
presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari
e le istituzioni culturali e scolastiche, sono
disciplinati, limitatamente al periodo di servizio ivi
prestato, dalle disposizioni del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive
modificazioni ed integrazioni, nonche' dalle altre
pertinenti normative di settore del Ministero degli affari
esteri.".
comma 144
Il testo del comma 5 dell'articolo 34-ter della citata
legge n. 196 del 2009 e' riportato nelle Note all'art. 1,
comma 110.
comma 145
Si riporta il testo dell'articolo 19 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni), come modificato
dalla presente legge:
"Art. 19 Bandi di concorso
1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicita'
legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di
concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di
personale presso l'amministrazione, nonche' i criteri di
valutazione della Commissione, le tracce delle prove e le
graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento
degli idonei non vincitori.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e tengono
costantemente aggiornati i dati di cui al comma 1.
2-bis. I soggetti di cui all'articolo 2-bis assicurano,
tramite il Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei ministri, la pubblicazione del
collegamento ipertestuale dei dati di cui al presente
articolo, ai fini dell'accessibilita' ai sensi
dell'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013,
n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125.".
comma 146
Si riporta il testo vigente dell'articolo 8 del citato
decreto legislativo n. 281 del 1997:
"Art. 8. Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata.
1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
unificata per le materie ed i compiti di interesse comune
delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.".
comma 147
Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo 1
del citato decreto legislativo n. 165 del 2001:
"Art. 1 Finalita' ed ambito di applicazione
1. Omissis
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI.
Omissis.".
comma 149
Si riporta il testo del comma 5-ter dell'articolo 35
del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 35 Reclutamento del personale
Commi 1. - 5-bis. Omissis
5-ter. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento
del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono
vigenti per un termine di due anni dalla data di
approvazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza
inferiori previsti da leggi regionali. Il principio della
parita' di condizioni per l'accesso ai pubblici uffici e'
garantito, mediante specifiche disposizioni del bando, con
riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando
tale requisito sia strumentale all'assolvimento di servizi
altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con
identico risultato.
Omissis.".
comma 150
Si riporta il testo del comma 352 dell'articolo 1 della
citata legge n. 145 del 2018, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 1
Commi 1. - 351. Omissis
352. Per le medesime finalita' del comma 348 la
percentuale stabilita al primo periodo del comma 6
dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, per gli incarichi di livello dirigenziale non generale
da conferire al personale in servizio presso il Ministero
dell'economia e delle finanze in possesso di comprovate
professionalita' tecniche, con oneri a valere sulle
facolta' assunzionali del medesimo Ministero, e' pari al 12
per cento.
Omissis.".
comma 151
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 815 del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dalla presente legge:
"Art. 815 Dotazioni organiche dei volontari del Corpo
delle capitanerie di porto
1. Le dotazioni organiche dei volontari del Corpo delle
capitanerie di porto, sono cosi' determinate:
a) 3.500 sino all'anno 2020, 3.600 per l'anno 2021,
3.730 per l'anno 2022, 3.860 per l'anno 2023, 3.990 per
l'anno 2024, 4.120 per l'anno 2025, 4.150 dall'anno 2026 in
servizio permanente;
b) 1.775 in ferma ovvero in rafferma.".
comma 152
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 585 del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dalla presente legge:
"Art. 585 Oneri per le consistenze dei volontari del
Corpo delle capitanerie di porto
1. Gli oneri riferiti alle consistenze di ciascuna
categoria dei volontari di truppa, determinate con decreto
del Ministro della difesa, di cui all'articolo 2217,
restano a carico del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e sono determinati negli importi in euro di
seguito indicati:
a) per l'anno 2009: 68.993.137,67;
b) per l'anno 2010: 65.188.592,32;
c) per l'anno 2011: 75.106.850,08;
d) per l'anno 2012: 67.969.382,62;
e) per l'anno 2013: 67.890.229,41;
f) per l'anno 2014: 67.814.528,25;
g) per l'anno 2015: 67.734.308,19;
h) per l'anno 2016 e per l'anno 2017: 67.650.788,29;
h-bis) per l'anno 2018: 69.597.638,29;
h-ter) per l'anno 2019: 71.544.488,29;
h-quater) per l'anno 2020: 73.491.338,29;
h-quinquies) per l'anno 2021: 77.371.367,29;
h-sexies) per l'anno 2022: 82.631.031,99;
h-septies) per l'anno 2023: 87.949.528,79;
h-octies) per l'anno 2024: 93.268.025,59;
h-novies) per l'anno 2025: 98.586.522,39;
h-decies) per l'anno 2026: 100.024.990,19;
h-undecies) per l'anno 2027: 100.268.081,29;
h-duodecies) per l'anno 2028: 100.507.908,99;
h-terdecies) per l'anno 2029: 100.747.736,69;
h-quaterdecies) per l'anno 2030: 100.987.564,39;
h-quinquiesdecies) per l'anno 2031: 101.743.114,09;
h-sexiesdecies) per l'anno 2032: 102.469.571,39;
h-septiesdecies) per l'anno 2033: 103.140.459,99;
h-duodevicies) per l'anno 2034: 103.811.348,59;
h-undevicies) per l'anno 2035: 104.482.237,19;
h-vicies) a decorrere dall'anno 2036: 104.637.404,79».
comma 155
Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'articolo
11 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito,
con modificazioni, alla legge 24 febbraio 2012, n. 14
(Proroga di termini previsti da disposizioni legislative):
"Art. 11 Proroga di termini in materia di
infrastrutture e trasporti
1. - 4. Omissis
5. Fino alla data di adozione dello statuto
dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali,
e comunque non oltre il 30 settembre 2012, le funzioni e i
compiti ad essa trasferiti ai sensi dell'articolo 36 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e
successive modificazioni, continuano ad essere svolti dai
competenti uffici delle Amministrazioni dello Stato e
dall'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie
autostradali e dagli altri uffici di Anas s.p.a. In caso di
mancata adozione, entro il predetto termine, dello statuto
e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di
cui all'articolo 36, comma 5, settimo periodo, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
l'Agenzia e' soppressa e le attivita' e i compiti gia'
attribuiti alla medesima sono trasferiti al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti a decorrere dal 1° ottobre
2012, che rimane titolare delle risorse previste
dall'articolo 36, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, e cui sono contestualmente trasferite le
risorse finanziarie umane e strumentali relative
all'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie
autostradali di cui al medesimo comma 5 nonche' alle altre
strutture dell'Anas spa che svolgono le funzioni di
concedente di cui all'articolo 36, comma 2, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pari a
dieci unita' per l'area funzionale e due per l'area
dirigenziale di seconda fascia. Conseguentemente, la
dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e' incrementata di due posizioni per l'area
dirigenziale di seconda fascia, nonche' di un numero di
posti corrispondente alle unita' di personale trasferito.
Omissis.".
comma 156
Si riporta il testo del comma 28 dell'articolo 9 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitivita' economica), come modificato dal presente
comma e dal comma 545 della presente legge:
"Art. 9 Contenimento delle spese in materia di impiego
pubblico
1. - 27. Omissis
28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie,
incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, gli enti pubblici non economici,
le universita' e gli enti pubblici di cui all'articolo 70,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni e integrazioni, le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo
quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di
personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con
contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel
limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse
finalita' nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni
la spesa per personale relativa a contratti di
formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla
somministrazione di lavoro, nonche' al lavoro accessorio di
cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni ed integrazioni, non puo' essere superiore al
50 per cento di quella sostenuta per le rispettive
finalita' nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al
secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai
lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilita' e
ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del
personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi
o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di
cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con
riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti.
Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono
principi generali ai fini del coordinamento della finanza
pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province
autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario
nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui
all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti
periodi e' fissato al 60 per cento della spesa sostenuta
nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono
superare il predetto limite per le assunzioni strettamente
necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di
polizia locale, di istruzione pubblica e del settore
sociale nonche' per le spese sostenute per lo svolgimento
di attivita' sociali mediante forme di lavoro accessorio di
cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276. Le limitazioni previste dal
presente comma non si applicano alle regioni e agli enti
locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di
personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni,
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non
puo' essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse
finalita' nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle
limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute
per le assunzioni a tempo determinato ai sensi
dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Per il comparto
scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e
specializzazione artistica e musicale trovano applicazione
le specifiche disposizioni di settore. Resta fermo quanto
previsto dall'articolo 1, comma 188, della legge 23
dicembre 2005, n. 266. Per gli enti di ricerca resta fermo,
altresi', quanto previsto dal comma 187 dell'articolo 1
della medesima legge n. 266 del 2005, e successive
modificazioni. Alla copertura del relativo onere si
provvede mediante l'attivazione della procedura per
l'individuazione delle risorse di cui all'articolo 25,
comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,
n. 98. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione degli
enti di ricerca dall'applicazione delle disposizioni del
presente comma, si provvede mediante utilizzo di quota
parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 38,
commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non si applica
alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3,
lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma
costituisce illecito disciplinare e determina
responsabilita' erariale. Per le amministrazioni che
nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalita'
previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al
primo periodo e' computato con riferimento alla media
sostenuta per le stesse finalita' nel triennio 2007-2009.
Omissis.".
comma 157
Il testo del comma 28 dell'articolo 9 del citato
decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e'
riportato nelle Note all'art. 1, comma 156.
comma 158
Si riporta il testo vigente del comma 6 dell'articolo
19 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001:
"Art. 19 Incarichi di funzioni dirigenziali
1. - 5-ter. Omissis
6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica
di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo
determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La
durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di
funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali
incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, non rinvenibile nei ruoli
dell'Amministrazione, che abbiano svolto attivita' in
organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende
pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un
quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano
conseguito una particolare specializzazione professionale,
culturale e scientifica desumibile dalla formazione
universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni
scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate
per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni
statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli
incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso
alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento
economico puo' essere integrato da una indennita'
commisurata alla specifica qualificazione professionale,
tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati
in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio. La formazione universitaria
richiesta dal presente comma non puo' essere inferiore al
possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del
diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento
didattico previgente al regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
Omissis.".
comma 159
Si riporta il testo vigente dell'articolo 4 della legge
24 dicembre 1993, n. 538 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 1994):
"Art. 4. 1. Per l'anno 1994, il fondo nazionale per il
ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di
trasporto pubbliche e private nelle regioni a statuto
ordinario, gia' confluito nel fondo comune di cui
all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , e
successive modificazioni, e' confermato nell'importo di
lire 4.764 miliardi, stabilito per l'anno 1993
dall'articolo 3, comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n.
500 , ed e' comprensivo dell'importo di lire
531.771.982.000 ai sensi dell'articolo 9 della legge 10
aprile 1981, n. 151 . Le quote spettanti alle regioni sono
determinate in applicazione di criteri e modalita'
stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione di concerto con il Ministro del tesoro, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai
sensi del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418, e
devono essere esclusivamente destinate al finanziamento dei
servizi di trasporto pubblico locale.
2. Ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 17
maggio 1985, n. 210 , e dei principi di cui alla direttiva
91/440/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991, concernente lo
sviluppo delle ferrovie comunitarie, in relazione ad
operazioni finanziarie contratte dall'Impresa Ferrovie
dello Stato S.p.A. per la realizzazione di un ulteriore
programma di investimenti per il potenziamento, senza
riduzioni di linee, della rete ferroviaria nazionale e
locale di lire 8.050 miliardi, di cui lire 2.600 miliardi
per i raddoppi e i quadruplicamenti delle linee necessari
allo sviluppo del trasporto passeggeri e merci e alla
velocizzazione della rete, lo Stato concorre all'aumento
per pari importo del capitale sociale dell'Impresa mediante
versamento di cinque rate annuali di lire 1.610 miliardi a
decorrere dal 1995. L'eventuale disattivazione temporanea
del servizio avverra', previa intesa con le regioni, in
presenza di obiettive condizioni di eccezionale squilibrio
altrimenti irriducibile tra servizio e utenza.
3. In attesa della riforma del sistema previdenziale e
pensionistico dei ferrovieri, resta confermato anche per il
1994 il concorso finanziario dello Stato negli oneri del
Fondo Pensioni gestito dall'Impresa Ferrovie dello Stato
S.p.A. per un ammontare di lire 2.000 miliardi.
4. A decorrere dal 1994, i rapporti tra lo Stato e la
societa' Ferrovie dello Stato S.p.A. concernenti gli
obblighi di esercizio, di trasporto e tariffari sono
regolati, ai sensi della direttiva 91/440/CEE e dei
Regolamenti comunitari vigenti in materia, mediante il
contratto di programma ed il contratto di servizio pubblico
i cui oneri a carico dello Stato sono iscritti in appositi
capitoli del bilancio dello Stato. Per quanto concerne il
mantenimento in efficienza dell'infrastruttura ferroviaria,
ai sensi dell'articolo 7 della predetta direttiva CEE, la
relativa quota verra' iscritta in apposito fondo di riserva
nel bilancio della predetta Societa', destinabile anche a
compensare le riduzioni di valore dei cespiti facenti parte
dell'infrastruttura ferroviaria. Tale ultima disposizione
si intende applicabile anche in sede di definizione
contabile del bilancio relativo all'esercizio 1993.".
comma 160
Si riporta il testo dell'articolo 9 della legge 7
giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attivita' di
informazione e di comunicazione delle pubbliche
amministrazioni), come modificato dalla presente legge:
"Art. 9. Uffici stampa.
1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
possono dotarsi, anche in forma associata, di un ufficio
stampa, la cui attivita' e' in via prioritaria indirizzata
ai mezzi di informazione di massa.
2. Gli uffici stampa sono costituiti da personale
iscritto all'albo nazionale dei giornalisti. Tale dotazione
di personale e' costituita da dipendenti delle
amministrazioni pubbliche, anche in posizione di comando o
fuori ruolo, o da personale estraneo alla pubblica
amministrazione in possesso dei titoli individuati dal
regolamento di cui all'articolo 5, utilizzato con le
modalita' di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, nei limiti delle risorse disponibili nei
bilanci di ciascuna amministrazione per le medesime
finalita'.
3. L'ufficio stampa e' diretto da un coordinatore, che
assume la qualifica di capo ufficio stampa, il quale, sulla
base delle direttive impartite dall'organo di vertice
dell'amministrazione, cura i collegamenti con gli organi di
informazione, assicurando il massimo grado di trasparenza,
chiarezza e tempestivita' delle comunicazioni da fornire
nelle materie di interesse dell'amministrazione.
4. I coordinatori e i componenti dell'ufficio stampa
non possono esercitare, per tutta la durata dei relativi
incarichi, attivita' professionali nei settori
radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle
relazioni pubbliche. Eventuali deroghe possono essere
previste dalla contrattazione collettiva di cui al comma 5.
5. Negli uffici stampa l'individuazione e la
regolamentazione dei profili professionali sono affidate
alla contrattazione collettiva nell'ambito di una speciale
area di contrattazione, con l'intervento delle
organizzazioni rappresentative della categoria dei
giornalisti. Dall'attuazione del presente comma non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Ai giornalisti in servizio presso gli uffici
stampa delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, in via transitoria, sino
alla definizione di una specifica disciplina da parte di
tali enti in sede di contrattazione collettiva e comunque
non oltre il 31 ottobre 2019, continua ad applicarsi la
disciplina riconosciuta dai singoli ordinamenti.
5-bis. Ai dipendenti di ruolo in servizio presso gli
uffici stampa delle amministrazioni di cui al comma 1 ai
quali, in data antecedente all'entrata in vigore dei
contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al
triennio 2016-2018, risulti applicato il contratto
collettivo nazionale di lavoro giornalistico per effetto di
contratti individuali sottoscritti sulla base di quanto
previsto dagli specifici ordinamenti dell'amministrazione
di appartenenza, puo' essere riconosciuto il mantenimento
del trattamento in godimento, se piu' favorevole, rispetto
a quello previsto dai predetti contratti collettivi
nazionali di lavoro, mediante riconoscimento, per la
differenza, di un assegno ad personam riassorbibile, in
attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 3,
ultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, con le modalita' e nelle misure previste dai futuri
contratti collettivi nazionali di lavoro.".
comma 161
Si riporta il testo del comma 446 dell'articolo 1 della
citata legge n. 145 del 2018, come modificato dalla
presente legge:
"446. Nel triennio 2019-2021, le amministrazioni
pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili di
cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28
febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del
decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonche' dei
lavoratori gia' rientranti nell'abrogato articolo 7 del
decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e dei
lavoratori impegnati in attivita' di pubblica utilita',
anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato o
contratti di collaborazione coordinata e continuativa
nonche' mediante altre tipologie contrattuali, possono
procedere all'assunzione a tempo indeterminato dei suddetti
lavoratori, anche con contratti di lavoro a tempo parziale,
nei limiti della dotazione organica e del piano di
fabbisogno del personale, nel rispetto delle seguenti
condizioni:
a) possesso da parte dei lavoratori dei requisiti di
anzianita' come previsti dall'articolo 4, comma 6, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, ovvero
dall'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25
maggio 2017, n. 75, o svolgimento delle attivita'
socialmente utili o di pubblica utilita' per il medesimo
periodo di tempo;
b) espletamento di selezioni riservate, mediante prova
di idoneita', dei lavoratori da inquadrare nei profili
professionali delle aree o categorie per i quali non e'
richiesto il titolo di studio superiore a quello della
scuola dell'obbligo che abbiano la professionalita'
richiesta, in relazione all'esperienza effettivamente
maturata, e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico
impiego. Le assunzioni a tempo indeterminato di cui alla
presente lettera sono considerate, ai sensi dell'articolo
36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
nella quota di accesso dall'esterno;
c) espletamento di procedure concorsuali riservate, per
titoli ed esami, dei lavoratori da inquadrare nei profili
professionali delle aree o categorie per i quali e'
richiesto il titolo di studio superiore a quello della
scuola dell'obbligo, che abbiano la professionalita'
richiesta, in relazione all'esperienza effettivamente
maturata, e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico
impiego;
d) finanziamento, nei limiti delle risorse, a valere
sul regime ordinario delle assunzioni, nel rispetto del
principio dell'adeguato accesso dall'esterno;
e) per le assunzioni a tempo indeterminato, pieno
utilizzo delle risorse previste per i contratti di lavoro
flessibile, nei limiti di spesa di cui all'articolo 9,
comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, calcolate in misura corrispondente al loro
ammontare medio nel triennio 2015-2017, al netto
dell'utilizzo dello stesso in applicazione dell'articolo 20
del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a condizione
che le medesime amministrazioni siano in grado di sostenere
a regime la relativa spesa di personale, previa
certificazione della sussistenza delle correlate risorse
finanziarie da parte dell'organo di controllo interno di
cui all'articolo 40-bis, comma 1, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e che prevedano nei propri bilanci
la contestuale e definitiva riduzione di tale valore di
spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato
dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28;
f) pieno utilizzo delle risorse permanenti
appositamente stanziate da leggi regionali e dell'eventuale
contributo statale concesso permanentemente, nonche' di
quelle calcolate in deroga alla vigente normativa in
materia di facolta' assunzionali, in ogni caso nel rispetto
del principio del saldo positivo di bilancio e delle
disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557, 557-quater e
562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
g) calcolo della spesa di personale da parte degli enti
territoriali e degli enti pubblici interessati, ai fini
delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557,
557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al
netto dell'eventuale cofinanziamento erogato dallo Stato e
dalle regioni;
h) per consentire il completamento delle procedure di
assunzione a tempo indeterminato avviate ai sensi
dell'articolo 1, comma 207, terzo periodo, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, da concludere inderogabilmente entro
il 31 dicembre 2020, e' autorizzata la proroga dei
contratti a tempo determinato fino al 31 dicembre 2020 a
valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156,
lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, fino
ad un massimo di 30 milioni di euro a titolo di
compartecipazione dello Stato. Le proroghe sono effettuate
in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 23 del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, all'articolo 36
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'articolo
259 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, e all'articolo 20, comma 4, del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75.".
comma 162
Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 78 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2001):
"Art. 78. (Interventi urgenti in materia di
ammortizzatori sociali, di previdenza e di lavori
socialmente utili)
1. Omissis.
2. Ferma restando la possibilita' di stipulare
convenzioni ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del citato
decreto legislativo n. 81 del 2000, tenendo conto dei
conguagli derivanti dall'applicazione dell'articolo 45,
comma 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144, il Ministero
del lavoro e della previdenza sociale e' autorizzato a
stipulare, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo
nell'ambito del Fondo per l'occupazione, convenzioni con le
regioni in riferimento a situazioni straordinarie che non
consentono, entro il 30 giugno 2001, di esaurire il bacino
regionale dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del
citato decreto legislativo n. 81 del 2000;
conseguentemente, a tal fine, il termine del 30 aprile
2001, di cui all'articolo 8, comma 3, del citato decreto
legislativo n. 81 del 2000 e' differito al 31 dicembre 2007
e il rinnovo di cui all'articolo 4, comma 2, del citato
decreto legislativo potra' avere una durata massima di otto
mesi. In particolare le convenzioni prevedono:
a) la realizzazione, da parte della Regione, di
programmi di stabilizzazione dei soggetti di cui
all'articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo n.
81 del 2000, con l'indicazione di una quota predeterminata
di soggetti da avviare alla stabilizzazione che, per il
primo anno, non potra' essere inferiore al 30 per cento del
numero dei soggetti appartenenti al bacino regionale; le
convenzioni possono essere annualmente rinnovate, a
condizione che vengano definiti, anche in base ai risultati
raggiunti, gli obiettivi di stabilizzazione dei soggetti di
cui al citato articolo 2, comma 1;
b) le risorse finanziarie necessarie ad assicurare a
tutti i soggetti non stabilizzati entro il 31 dicembre
2000, ad esclusione di quelli impegnati in attivita'
progettuali interregionali di competenza nazionale e dei
soggetti che maturino il cinquantesimo anno di eta' entro
il 31 dicembre 2000, anche la copertura dell'erogazione
della quota di cui all'articolo 4, comma 2, del citato
decreto legislativo n. 81 del 2000, pari al 50 per cento
dell'assegno per prestazioni in attivita' socialmente utili
e dell'intero ammontare dell'assegno al nucleo familiare,
che le regioni si impegnano a versare all'INPS; nonche',
nell'ambito delle risorse disponibili a valere sul Fondo
per l'occupazione, un ulteriore stanziamento di entita' non
inferiore al precedente finalizzato ad incentivare la
stabilizzazione dei soggetti interessati da situazione di
straordinarieta'; a tale scopo per l'anno 2001 verranno
utilizzate le risorse destinabili alle regioni, ai sensi
dell'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 81
del 2000, tenendo conto dei conguagli derivanti
dall'applicazione dell'articolo 45, comma 6, della citata
legge n. 144 del 1999, che saranno erogati a seguito della
stipula delle convenzioni;
c) la possibilita', nei limiti delle risorse
preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per
l'occupazione, per i soggetti, di cui all'articolo 2, comma
1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000, che
abbiano compiuto, alla data del 31 dicembre 2000, il
cinquantesimo anno di eta', di continuare a percepire in
caso di prosecuzione delle attivita' da parte degli enti
utilizzatori, l'assegno per prestazioni in attivita'
socialmente utili e l'assegno per nucleo familiare, nella
misura del 100 per cento, a partire dal 1° gennaio 2001 e
sino al 31 dicembre 2001;
d) la possibilita' di impiego, da parte delle regioni,
delle risorse del citato Fondo per l'occupazione, destinate
alle attivita' socialmente utili e non impegnate per il
pagamento di assegni, per misure aggiuntive di
stabilizzazione e di politica attiva del lavoro e per il
sostegno delle situazioni di maggiore difficolta'.
Omissis.".
Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo 2
del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81
(Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori
socialmente utili, a norma dell'articolo 45, comma 2, della
L. 17 maggio 1999, n. 144):
"Art. 2. Definizione dei soggetti utilizzati.
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano,
salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, ai
soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili
e che abbiano effettivamente maturato dodici mesi di
permanenza in tali attivita' nel periodo dal 1° gennaio
1998 al 31 dicembre 1999.
Omissis.".
comma 163
Si riporta il testo degli articoli 46 e 47 del citato
decreto legislativo n. 33 del 2013, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 46 Responsabilita' derivante dalla violazione
delle disposizioni in materia di obblighi di pubblicazione
e di accesso civico
1. L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione
previsti dalla normativa vigente e il rifiuto, il
differimento e la limitazione dell'accesso civico, al di
fuori delle ipotesi previste dall'articolo 5-bis,
costituiscono elemento di valutazione negativa della
responsabilita' dirigenziale a cui applicare la sanzione di
cui all'articolo 47, comma 1-bis, ed eventuale causa di
responsabilita' per danno all'immagine
dell'amministrazione, valutata ai fini della corresponsione
della retribuzione di risultato e del trattamento
accessorio collegato alla performance individuale dei
responsabili.
2. Il responsabile non risponde dell'inadempimento
degli obblighi di cui al comma 1 se prova che tale
inadempimento e' dipeso da causa a lui non imputabile."
"Art. 47 Sanzioni per la violazione degli obblighi di
trasparenza per casi specifici
1. La mancata o incompleta comunicazione delle
informazioni e dei dati di cui all'articolo 14, concernenti
la situazione patrimoniale complessiva del titolare
dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la
titolarita' di imprese, le partecipazioni azionarie
proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado,
nonche' tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della
carica, da' luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria
da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della
mancata comunicazione e il relativo provvedimento e'
pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o
organismo interessato.
1-bis. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche
nei confronti del dirigente che non effettua la
comunicazione ai sensi dell'articolo 14, comma 1-ter,
relativa agli emolumenti complessivi percepiti a carico
della finanza pubblica. Nei confronti del responsabile
della mancata pubblicazione dei dati di cui al medesimo
articolo si applica una sanzione amministrativa consistente
nella decurtazione dal 30 al 60 per cento sull'indennita'
di risultato, ovvero nella decurtazione dal 30 al 60 per
cento sull'indennita' accessoria percepita dal responsabile
della trasparenza ed il relativo provvedimento e'
pubblicato nel sito internet dell'amministrazione o
organismi interessati. La stessa sanzione si applica nei
confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei
dati di cui all'articolo 4-bis, comma 2.
2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui
all'articolo 22, comma 2, da' luogo ad una sanzione
amministrativa in carico al responsabile della
pubblicazione consistente nella decurtazione dal 30 al 60
per cento sull'indennita' di risultato ovvero nella
decurtazione dal 30 al 60 per cento sull'indennita'
accessoria percepita dal responsabile della trasparenza. La
stessa sanzione si applica agli amministratori societari
che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed
il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento
ovvero, per le indennita' di risultato, entro trenta giorni
dal percepimento.
3. Le sanzioni di cui al presente articolo sono
irrogate dall'Autorita' nazionale anticorruzione.
L'Autorita' nazionale anticorruzione disciplina con proprio
regolamento, nel rispetto delle norme previste dalla legge
24 novembre 1981, n. 689, il procedimento per l'irrogazione
delle sanzioni.".
comma 166
Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'articolo 1
del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132
(Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e
per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le
attivita' culturali, delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, delle
infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, nonche' per la
rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli
e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario
delle Forze di polizia e delle Forze armate, in materia di
qualifiche dei dirigenti e di tabella delle retribuzioni
del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e
per la continuita' delle funzioni dell'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni):
"Art. 1. Trasferimento al Ministero per i beni e le
attivita' culturali delle funzioni esercitate dal Ministero
delle politiche agricole alimentari, forestali e del
turismo in materia di turismo
1. - 2. Omissis
3. La soppressione del Dipartimento del turismo del
Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e
del turismo determina il ripristino presso la medesima
Amministrazione di due posti funzione dirigenziale di
livello non generale equivalenti sul piano finanziario.
Conseguentemente la dotazione organica dirigenziale del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e
del turismo e' rideterminata nel numero massimo di undici
posizioni di livello generale e di sessantuno posizioni di
livello non generale.
Omissis.".
comma 167
Si riporta il testo vigente dell'articolo 4-bis del
decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97
(Disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo, delle politiche agricole
alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e
disabilita'):
"Art. 4-bis. Procedure per il riordino
dell'organizzazione dei Ministeri
1. Al fine di semplificare ed accelerare il riordino
dell'organizzazione dei Ministeri, anche con riferimento
agli adeguamenti conseguenti alle disposizioni di cui agli
articoli 1 e 2 del presente decreto, a decorrere dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto e fino al 30 giugno 2019, i regolamenti di
organizzazione dei Ministeri, ivi inclusi quelli degli
uffici di diretta collaborazione, possono essere adottati
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro competente, di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, previa delibera del
Consiglio dei ministri. I decreti previsti dal presente
articolo sono soggetti al controllo preventivo di
legittimita' della Corte dei conti ai sensi dell'articolo
3, commi da 1 a 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio dei
ministri ha facolta' di richiedere il parere del Consiglio
di Stato. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno
dei predetti decreti cessa di avere vigore, per il
Ministero interessato, il regolamento di organizzazione
vigente.".
comma 168
La delibera del Comitato interministeriale per la
programmazione economica n. 53/2018 del 25 ottobre 2018
recante "STRATEGIA NAZIONALE PER LA VALORIZZAZIONE DEI BENI
CONFISCATI ATTRAVERSO LE POLITICHE DI COESIONE" e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale in data 06 Marzo 2019,
n. 55.
Si riporta il testo dei commi 2 e 3 dell'articolo
113-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
(Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 13 agosto 2010, n. 136), come modificato dalla
presente legge:
"Art. 113-bis Disposizioni in materia di organico
dell'Agenzia
1. Omissis
2. Alla copertura dell'incremento della dotazione
organica di centosettanta unita', di cui al comma 1, si
provvede, nel limite di cento unita' mediante le procedure
di mobilita' di cui all'articolo 30 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
2-bis. Omissis
3. Fino al completamento delle procedure di cui al
comma 2, il personale in servizio presso l'Agenzia continua
a prestare servizio in posizione di comando, distacco o
fuori ruolo senza necessita' di ulteriori provvedimenti da
parte delle amministrazioni di appartenenza. In presenza di
professionalita' specifiche ed adeguate, il personale
proveniente dalle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, nonche' dagli
enti pubblici economici, in servizio, alla data di entrata
in vigore della presente disposizione, presso l'Agenzia in
posizione di comando, distacco o fuori ruolo e' inquadrato
nei ruoli dell'Agenzia, previa istanza da presentare nei
sessanta giorni successivi secondo le modalita' stabilite
con il regolamento di cui al comma 1. Negli inquadramenti
si tiene conto prioritariamente delle istanze presentate
dal personale, in servizio alla data di entrata in vigore
della presente disposizione, che ha presentato analoga
domanda ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15
dicembre 2011, n. 235, e dell'articolo 1, comma 191, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228. Le disposizioni del
presente comma si applicano anche al personale proveniente
dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165,
nonche' dagli enti pubblici economici, in servizio, alla
data del 31 dicembre 2019, presso l'Agenzia in posizione di
comando, distacco o fuori ruolo.
Omissis.".
comma 169
Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
18 della legge 23 febbraio 1999, n. 44 (Disposizioni
concernenti il Fondo di solidarieta' per le vittime delle
richieste estorsive e dell'usura):
"Art. 18. Fondo di solidarieta' per le vittime delle
richieste estorsive.
1. E' istituito presso il Ministero dell'interno il
Fondo di solidarieta' per le vittime delle richieste
estorsive. Il Fondo e' alimentato da:
a) un contributo, determinato ai sensi del comma 2, sui
premi assicurativi, raccolti nel territorio dello Stato,
nei rami incendio, responsabilita' civile diversi, auto
rischi diversi e furto, relativi ai contratti stipulati a
decorrere dal 1° gennaio 1990;
b) un contributo dello Stato determinato secondo
modalita' individuate dalla legge, nel limite massimo di
lire 80 miliardi, iscritto nello stato di previsione
dell'entrata, unita' previsionale di base 1.1.11.1, del
bilancio di previsione dello Stato per il 1998 e
corrispondenti proiezioni per gli anni 1999 e 2000;
c) una quota pari alla meta' dell'importo, per ciascun
anno, delle somme di denaro confiscate ai sensi della legge
31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonche'
una quota pari ad un terzo dell'importo del ricavato, per
ciascun anno, delle vendite disposte a norma dell'articolo
2-undecies della suddetta legge n. 575 del 1965, relative
ai beni mobili o immobili ed ai beni costituiti in azienda
confiscati ai sensi della medesima legge n. 575 del 1965.".
comma 170
Si riporta la tabella A di cui alla legge 3 aprile
1979, n. 103 (Modifiche dell'ordinamento dell'Avvocatura
dello Stato):
"Tabella A
Ruolo organico degli avvocati e procuratori dello Stato
Qualifiche Numero dei posti Avvocato generale dello
Stato 1 Avvocati dello Stato 299 Procuratori dello Stato 70
Totale 370 ".
comma 171
Si riporta il testo vigente del comma 318 dell'articolo
1 della citata legge n. 145 del 2018:
"318. La dotazione organica dell'Avvocatura dello
Stato, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 14 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2006, e' incrementata di 6
posizioni di livello dirigenziale non generale e di 85
unita' di personale non dirigenziale. L'Avvocatura dello
Stato, per il triennio 2019-2021, e' autorizzata ad
assumere, a tempo indeterminato, mediante apposita
procedura concorsuale per titoli ed esami, un contingente
di personale di 6 unita' di livello dirigenziale non
generale, di 35 unita' appartenenti all'Area III, posizione
economica F1, e di 50 unita' appartenenti all'Area II,
posizione economica F1, in possesso del diploma di scuola
secondaria di secondo grado, anche con particolare
specializzazione nelle materie tecnico-giuridiche. Nella
procedura concorsuale per la copertura delle posizioni
dirigenziali di cui al periodo precedente puo' essere
prevista una riserva per il personale interno in possesso
dei requisiti per l'accesso al concorso per dirigente nel
limite massimo del 50 per cento dei posti messi a concorso.
Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al presente
comma, nel limite massimo di spesa pari a 1.082.216 euro
per l'anno 2019, a 3.591.100 euro per l'anno 2020 e a
4.013.480 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si
provvede a valere sulle risorse del fondo di cui
all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11
dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma
298 del presente articolo.
Omissis.".
comma 175
Il testo dell'articolo 14 del citato decreto-legge n.
63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2013, n. 90, come modificato dal presente comma e
dal comma 70 della presente legge e' riportato nelle Note
all'art. 1, comma 70.
Si riporta il testo dell'articolo 16, commi 1 e 2, del
citato decreto-legge n. 63 del 2013, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 16 Proroga delle detrazioni fiscali per
interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di
mobili
1. Ferme restando le ulteriori disposizioni contenute
nell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, per le spese documentate,
relative agli interventi indicati nel comma 1 del citato
articolo 16-bis, spetta una detrazione dall'imposta lorda
fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore
a 96.000 euro per unita' immobiliare. La detrazione e' pari
al 50 per cento per le spese sostenute dal 26 giugno 2012
al 31 dicembre 2020.
1-bis. - 1-octies. Omissis
2. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di
cui al comma 1, limitatamente agli interventi di recupero
del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dal 1º gennaio
2019, e' altresi' riconosciuta una detrazione dall'imposta
lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le
ulteriori spese documentate sostenute nell'anno 2020 per
l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe
non inferiore ad A+, nonche' A per i forni, per le
apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta
energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di
ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma,
da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali
di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle
spese sostenute ed e' calcolata su un ammontare complessivo
non superiore a 10.000 euro, considerato, per gli
interventi effettuati nell'anno 2019 ovvero per quelli
iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel 2020, al netto
delle spese sostenute nell'anno 2019 per le quali si e'
fruito della detrazione. Ai fini della fruizione della
detrazione dall'imposta, le spese di cui al presente comma
sono computate indipendentemente dall'importo delle spese
sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono
delle detrazioni di cui al comma 1.
Omissis.".
comma 177
Si riporta il testo vigente dei commi da 621 a 626
dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018:
"621. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate
da privati nel corso dell'anno solare 2019 per interventi
di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e
per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche
spetta un credito d'imposta in misura pari al 65 per cento
delle erogazioni effettuate, anche nel caso in cui le
stesse siano destinate ai soggetti concessionari o
affidatari degli impianti medesimi.
622. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma
621 e' riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non
commerciali nel limite del 20 per cento del reddito
imponibile e ai soggetti titolari di reddito d'impresa nel
limite del 10 per mille dei ricavi annui ed e' ripartito in
tre quote annuali di pari importo.
623. Ferma restando la ripartizione in tre quote
annuali di pari importo, per i soggetti titolari di reddito
d'impresa il credito d'imposta e' utilizzabile, nel limite
complessivo di 13,2 milioni di euro, tramite compensazione
ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, e non rileva ai fini delle imposte sui
redditi e dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive.
624. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1,
comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui
all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
625. I soggetti che effettuano erogazioni liberali ai
sensi dei commi da 621 a 627 non possono cumulare il
credito d'imposta con altra agevolazione fiscale prevista
da altre disposizioni di legge a fronte delle medesime
erogazioni.
626. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali
comunicano immediatamente all'Ufficio per lo sport presso
la Presidenza del Consiglio dei ministri l'ammontare delle
somme ricevute e la loro destinazione, provvedendo
contestualmente a darne adeguata pubblicita' attraverso
l'utilizzo di mezzi informatici. Entro il 30 giugno di ogni
anno successivo a quello dell'erogazione e fino
all'ultimazione dei lavori di manutenzione, restauro o
realizzazione di nuove strutture, i soggetti beneficiari
delle erogazioni comunicano altresi' all'Ufficio per lo
sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri lo
stato di avanzamento dei lavori, anche mediante una
rendicontazione delle modalita' di utilizzo delle somme
erogate. L'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri provvede all'attuazione del presente
comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque,
senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Omissis.".
comma 178
Si riporta il testo vigente dell'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede
di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di
gestione delle dichiarazioni):
"Art. 17 (Oggetto)
1. I contribuenti eseguono versamenti unitari delle
imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme
a favore dello Stato, delle regioni e degli enti
previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti,
dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti,
risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche
presentate successivamente alla data di entrata in vigore
del presente decreto. Tale compensazione deve essere
effettuata entro la data di presentazione della
dichiarazione successiva. La compensazione del credito
annuale o relativo a periodi inferiori all'anno
dell'imposta sul valore aggiunto, dei crediti relativi alle
imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle
imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta
regionale sulle attivita' produttive, per importi superiori
a 5.000 euro annui, puo' essere effettuata a partire dal
decimo giorno successivo a quello di presentazione della
dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.
2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali
e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento
diretto ai sensi dell'Art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute
di cui al secondo comma del citato Art. 3 resta ferma la
facolta' di eseguire il versamento presso la competente
sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso
non e' ammessa la compensazione;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi
degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai
soggetti di cui all'Art. 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e
dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'Art. 3, comma 143, lettera
a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
[d-bis) all'addizionale regionale all'imposta sul
reddito delle persone fisiche;]
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di
posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate
da enti previdenziali, comprese le quote associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti
dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di
collaborazione coordinata e continuativa di cui all'Art.
49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del
testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale
ai sensi dell'Art. 20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio
netto delle imprese, istituita con decreto-legge 30
settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
Servizio sanitario nazionale di cui all'Art. 31 della legge
28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato
dall'Art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85;
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e
con i Ministri competenti per settore;
h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti
sale cinematografiche;
h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti alla
riscossione dell'incremento all'addizionale comunale
debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'articolo 6-quater
del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e
successive modificazioni;
h-sexies) alle tasse sulle concessioni governative;
h-septies) alle tasse scolastiche.
2-bis.
2-ter. Qualora il credito di imposta utilizzato in
compensazione risulti superiore all'importo previsto dalle
disposizioni che fissano il limite massimo dei crediti
compensabili ai sensi del presente articolo, il modello F24
e' scartato. La progressiva attuazione della disposizione
di cui al periodo precedente e' fissata con provvedimenti
del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate sono altresi'
indicate le modalita' con le quali lo scarto e' comunicato
al soggetto interessato.
2-quater. In deroga alle previsioni di cui all'articolo
8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i
contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di
cessazione della partita IVA, ai sensi dell'articolo 35,
comma 15-bis, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e' esclusa la facolta' di
avvalersi, a partire dalla data di notifica del
provvedimento, della compensazione dei crediti, ai sensi
del comma 1 del presente articolo; detta esclusione opera a
prescindere dalla tipologia e dall'importo dei crediti,
anche qualora questi ultimi non siano maturati con
riferimento all'attivita' esercitata con la partita IVA
oggetto del provvedimento, e rimane in vigore fino a quando
la partita IVA risulti cessata.
2-quinquies. In deroga alle previsioni di cui
all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n.
212, per i contribuenti a cui sia stato notificato il
provvedimento di esclusione della partita IVA dalla banca
dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni
intracomunitarie, ai sensi dell'articolo 35, comma 15-bis,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e' esclusa la facolta' di avvalersi, a
partire dalla data di notifica del provvedimento, della
compensazione dei crediti IVA, ai sensi del comma 1 del
presente articolo; detta esclusione rimane in vigore fino a
quando non siano rimosse le irregolarita' che hanno
generato l'emissione del provvedimento di esclusione.
2-sexies. Nel caso di utilizzo in compensazione di
crediti in violazione di quanto previsto dai commi 2-quater
e 2-quinquies, il modello F24 e' scartato. Lo scarto e'
comunicato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle
entrate al soggetto che ha trasmesso il modello F24,
mediante apposita ricevuta.".
comma 180
Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 13 del
citato decreto-legge n. 87 del 2018, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 13. Societa' sportive dilettantistiche
1. - 4. Omissis
5. Nello stato di previsione della spesa del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, ai fini del
trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del
Consiglio dei ministri, un fondo da destinare a interventi
in favore delle societa' sportive dilettantistiche, delle
associazioni sportive dilettantistiche e degli enti di
promozione sportiva, con una dotazione di 3,4 milioni di
euro nell'anno 2018, di 11,5 milioni di euro nell'anno
2019, di 9,8 milioni di euro nell'anno 2020, di 10,2
milioni di euro nell'anno 2021, di 10,3 milioni di euro
nell'anno 2022, di 5,6 milioni di euro per l'anno 2023 e di
5,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Le
suddette risorse sono assegnate all'Ufficio per lo sport
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Con
successivo decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri o dell'Autorita' politica con delega allo sport
sono definiti i criteri e le modalita' di ripartizione
delle risorse disponibili. Ai relativi oneri si provvede
mediante le maggiori entrate e le minori spese derivanti
dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 3."
comma 181
Si riporta il testo vigente degli articoli 3 e 4 della
legge 23 marzo 1981, n. 91 (Norme in materia di rapporti
tra societa' e sportivi professionisti):
"Art. 3. Prestazione sportiva dell'atleta.
La prestazione a titolo oneroso dell'atleta costituisce
oggetto di contratto di lavoro subordinato regolato dalle
norme contenute nella presente legge.
Essa costituisce, tuttavia, oggetto di contratto di
lavoro autonomo quando ricorra almeno uno dei seguenti
requisiti:
a) l'attivita' sia svolta nell'ambito di una singola
manifestazione sportiva o di piu' manifestazioni tra loro
collegate in un breve periodo di tempo;
b) l'atleta non sia contrattualmente vincolato per cio'
che riguarda la frequenza a sedute di preparazione od
allenamento;
c) la prestazione che e' oggetto del contratto, pur
avendo carattere continuativo, non superi otto ore
settimanali oppure cinque giorni ogni mese ovvero trenta
giorni ogni anno."
"Art. 4. Disciplina del lavoro subordinato sportivo.
Il rapporto di prestazione sportiva a titolo oneroso si
costituisce mediante assunzione diretta e con la
stipulazione di un contratto in forma scritta, a pena di
nullita', tra lo sportivo e la societa' destinataria delle
prestazioni sportive, secondo il contratto tipo
predisposto, conformemente all'accordo stipulato, ogni tre
anni dalla federazione sportiva nazionale e dai
rappresentanti delle categorie interessate.
La societa' ha l'obbligo di depositare il contratto
presso la federazione sportiva nazionale per
l'approvazione.
Le eventuali clausole contenenti deroghe peggiorative
sono sostituite di diritto da quelle del contratto tipo.
Nel contratto individuale dovra' essere prevista la
clausola contenente l'obbligo dello sportivo al rispetto
delle istruzioni tecniche e delle prescrizioni impartite
per il conseguimento degli scopi agonistici.
Nello stesso contratto potra' essere prevista una
clausola compromissoria con la quale le controversie
concernenti l'attuazione del contratto e insorte fra la
societa' sportiva e lo sportivo sono deferite ad un
collegio arbitrale. La stessa clausola dovra' contenere la
nomina degli arbitri oppure stabilire il numero degli
arbitri e il modo di nominarli.
Il contratto non puo' contenere clausole di non
concorrenza o, comunque, limitative della liberta'
professionale dello sportivo per il periodo successivo alla
risoluzione del contratto stesso ne' puo' essere integrato,
durante lo svolgimento del rapporto, con tali pattuizioni.
Le federazioni sportive nazionali possono prevedere la
costituzione di un fondo gestito da rappresentanti delle
societa' e degli sportivi per la corresponsione della
indennita' di anzianita' al termine dell'attivita' sportiva
a norma dell'articolo 2123 del codice civile.
Ai contratti di cui al presente articolo non si
applicano le norme contenute negli articoli 4, 5, 13, 18,
33, 34 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e negli articoli
1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604. Ai
contratti di lavoro a termine non si applicano le norme
della legge 18 aprile 1962, n. 230.
L'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, non si
applica alle sanzioni disciplinari irrogate dalle
federazioni sportive nazionali.".
comma 182
Si riporta il testo vigente dell'articolo 15 del
decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9 (Misure
urgenti per interventi nel territorio):
"Art. 15. Misure urgenti per favorire la realizzazione
di impianti sportivi nelle periferie urbane
1. Ai fini del potenziamento dell'attivita' sportiva
agonistica nazionale e dello sviluppo della relativa
cultura in aree svantaggiate e zone periferiche urbane, con
l'obiettivo di rimuovere gli squilibri economico sociali e
incrementare la sicurezza urbana, e' istituito sullo stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,
per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della
Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo «Sport e
Periferie» da trasferire al Comitato Olimpico Nazionale
Italiano (CONI). A tal fine e' autorizzata la spesa
complessiva di 100 milioni di euro nel triennio 2015-2017,
di cui 20 milioni nel 2015, 50 milioni di euro nel 2016 e
30 milioni di euro nel 2017.
2. Il Fondo e' finalizzato ai seguenti interventi:
a) ricognizione degli impianti sportivi esistenti sul
territorio nazionale;
b) realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi
con destinazione all'attivita' agonistica nazionale,
localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle
periferie urbane e diffusione di attrezzature sportive
nelle stesse aree con l'obiettivo di rimuovere gli
squilibri economici e sociali ivi esistenti;
c) completamento e adeguamento di impianti sportivi
esistenti, con destinazione all'attivita' agonistica
nazionale e internazionale;
d) attivita' e interventi finalizzati alla
presentazione e alla promozione della candidatura di Roma
2024.
3. Per la realizzazione degli interventi di cui al
comma 2, il CONI presenta alla Presidenza del Consiglio dei
ministri per l'approvazione, entro quindici giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, un piano
riguardante i primi interventi urgenti e, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, il piano pluriennale
degli interventi, che puo' essere rimodulato entro il 28
febbraio di ciascun anno. I piani sono approvati con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Per la
predisposizione e attuazione del piano pluriennale, il
Comitato Olimpico Nazionale Italiano puo' avvalersi del
personale in servizio presso altre pubbliche
amministrazioni in possesso delle specifiche competenze
tecniche in materia.
3-bis. Nel caso in cui il progetto ammesso sia gia'
stato finanziato con altre risorse pubbliche diverse da
quelle stanziate dal presente articolo, il relativo
intervento e' escluso dal piano pluriennale degli
interventi. Resta salva la possibilita' che, in sede di
rimodulazione annuale del piano, le risorse equivalenti
siano destinate, su richiesta del proponente, previa
valutazione da parte del CONI dei requisiti necessari e
previo accordo con l'ente proprietario, al finanziamento di
altri interventi relativi a proposte presentate dallo
stesso soggetto proponente, negli stessi modi e termini
gia' previsti dal CONI, che abbiano analogo o inferiore
importo e che posseggano i requisiti previsti.
4. Il CONI presenta annualmente all'Autorita' Vigilante
una Relazione sull'utilizzo dei Fondi assegnati e sullo
stato di realizzazione degli interventi finanziati con le
risorse di cui al comma 1. L'Autorita' Vigilante invia alle
Camere la relazione di cui al periodo precedente.
5. Per la realizzazione degli interventi previsti dal
Piano di cui al comma 3, e' possibile utilizzare le
procedure semplificate di cui all'articolo 1 comma 304,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
6. Al di fuori degli interventi previsti dal Piano di
cui al comma 3, le associazioni e le societa' sportive
senza fini di lucro possono presentare agli enti locali,
sul cui territorio insiste l'impianto sportivo da
rigenerare, riqualificare o ammodernare, un progetto
preliminare accompagnato da un piano di fattibilita'
economico finanziaria per la rigenerazione, la
riqualificazione e l'ammodernamento e per la successiva
gestione con la previsione di un utilizzo teso a favorire
l'aggregazione sociale e giovanile. Se gli enti locali
riconoscono l'interesse pubblico del progetto affidano la
gestione gratuita dell'impianto all'associazione o alla
societa' sportiva per una durata proporzionalmente
corrispondente al valore dell'intervento e comunque non
inferiore a cinque anni.
7. Le associazioni sportive o le societa' sportive che
hanno la gestione di un impianto sportivo pubblico possono
aderire alle convenzioni Consip o di altro centro di
aggregazione regionale per la fornitura di energia
elettrica di gas o di altro combustibile al fine di
garantire la gestione dello stesso impianto.
8. Per interventi di rigenerazione, ammodernamento,
riqualificazione di impianti sportivi non previsti dal
Piano di cui al comma 3, il Comune puo' deliberare
l'individuazione degli interventi promossi da associazioni
sportive senza scopo di lucro, per l'applicazione
dell'articolo 24 del decreto-legge 12 settembre 2014, n.
133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
2014, n. 164.".
Si riporta il testo vigente del comma 28 dell'articolo
1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55
(Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei
contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi
infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di
ricostruzione a seguito di eventi sismici):
"Art. 1. Modifiche al codice dei contratti pubblici e
sospensione sperimentale dell'efficacia di disposizioni in
materia di appalti pubblici e in materia di economia
circolare
Commi 1. - 27. Omissis
28. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, le risorse del
Fondo Sport e Periferie di cui all'articolo 15 del
decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, sono
trasferite alla societa' Sport e salute Spa, la quale
subentra nella gestione del Fondo e dei rapporti pendenti.
Omissis.".
comma 183
Si riporta il testo del comma 44 dell'articolo 1 della
citata legge n. 232 del 2016, come modificato dalla
presente legge:
" 44. Per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020, i redditi
dominicali e agrari non concorrono alla formazione della
base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche dei coltivatori diretti e degli
imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1
del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti
nella previdenza agricola. Per l'anno 2021, i redditi
dominicali e agrari dei soggetti indicati nel periodo
precedente, iscritti nella previdenza agricola, concorrono
alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche nella misura del 50 per
cento.
Omissis.".
comma 186
Il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 recante
"Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,
dell'amministrazione controllata e della liquidazione
coatta amministrativa" e' pubblicato nella Gazz. Uff. 6
aprile 1942, n. 81, S.O.
Il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 recante
"Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in
attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155" e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 14 febbraio 2019, n. 38, S.O.
Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo 9
del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina
della responsabilita' amministrativa delle persone
giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive
di personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11 della
legge 29 settembre 2000, n. 300):
"Art. 9. Sanzioni amministrative
1. Omissis
2. Le sanzioni interdittive sono:
a) l'interdizione dall'esercizio dell'attivita';
b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni,
licenze o concessioni funzionali alla commissione
dell'illecito;
c) il divieto di contrattare con la pubblica
amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di
un pubblico servizio;
d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti,
contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli gia'
concessi;
e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.".
comma 187
Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
164 del citato decreto del Presidente della Repubblica n.
917 del 1986:
"Art. 164. Limiti di deduzione delle spese e degli
altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di
trasporto a motore, utilizzati nell'esercizio di imprese,
arti e professioni
1. Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai
mezzi di trasporto a motore indicati nel presente articolo,
utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni,
ai fini della determinazione dei relativi redditi sono
deducibili solo se rientranti in una delle fattispecie
previste nelle successive lettere a), b) e b-bis):
a) per l'intero ammontare relativamente:
1) agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni
da diporto, alle autovetture ed autocaravan, di cui alle
lettere a) e m) del comma 1 dell'articolo 54 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai ciclomotori e
motocicli destinati ad essere utilizzati esclusivamente
come beni strumentali nell'attivita' propria dell'impresa;
2) ai veicoli adibiti ad uso pubblico;
b) nella misura del 20 per cento relativamente alle
autovetture e autocaravan, di cui alle citate lettere
dell'articolo 54 del citato decreto legislativo n. 285 del
1992, ai ciclomotori e motocicli il cui utilizzo e' diverso
da quello indicato alla lettera a), numero 1). Tale
percentuale e' elevata all'80 per cento per i veicoli
utilizzati dai soggetti esercenti attivita' di agenzia o di
rappresentanza di commercio. Nel caso di esercizio di arti
e professioni in forma individuale, la deducibilita' e'
ammessa, nella misura del 20 per cento, limitatamente ad un
solo veicolo; se l'attivita' e' svolta da societa' semplici
e da associazioni di cui all'articolo 5, la deducibilita'
e' consentita soltanto per un veicolo per ogni socio o
associato. Non si tiene conto: della parte del costo di
acquisizione che eccede lire 35 milioni per le autovetture
e gli autocaravan, lire 8 milioni per i motocicli, lire 4
milioni per i ciclomotori; dell'ammontare dei canoni
proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli
che eccede i limiti indicati, se i beni medesimi sono
utilizzati in locazione finanziaria; dell'ammontare dei
costi di locazione e di noleggio che eccede lire 7 milioni
per le autovetture e gli autocaravan, lire 1,5 milioni per
i motocicli, lire ottocentomila per i ciclomotori. Nel caso
di esercizio delle predette attivita' svolte da societa'
semplici e associazioni di cui al citato articolo 5, i
suddetti limiti sono riferiti a ciascun socio o associato.
I limiti predetti, che con riferimento al valore dei
contratti di locazione anche finanziaria o di noleggio
vanno ragguagliati ad anno, possono essere variati, tenendo
anche conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e di impiegati
verificatesi nell'anno precedente, con decreto del Ministro
delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato. I predetti limiti di 35
milioni di lire e di 7 milioni di lire sono elevati
rispettivamente a euro 25.822,84 e a euro 5.164,57 per gli
autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di
commercio;
b-bis) nella misura del 70 per cento per i veicoli dati
in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del
periodo d'imposta.
1-bis. Le spese per carburante per autotrazione sono
deducibili nella misura di cui al comma 1 se effettuate
esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o
carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti
all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7,
sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 605.
Omissis.".
comma 188
Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
110 del citato decreto del Presidente della Repubblica n.
917 del 1986:
"Art. 110. Norme generali sulle valutazioni
1. Agli effetti delle norme del presente capo che fanno
riferimento al costo dei beni senza disporre diversamente:
a) il costo e' assunto al lordo delle quote di
ammortamento gia' dedotte;
b) si comprendono nel costo anche gli oneri accessori
di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le
spese generali. Tuttavia per i beni materiali e immateriali
strumentali per l'esercizio dell'impresa si comprendono nel
costo gli interessi passivi iscritti in bilancio ad aumento
del costo stesso per effetto di disposizioni di legge. Nel
costo di fabbricazione si possono aggiungere con gli stessi
criteri anche i costi diversi da quelli direttamente
imputabili al prodotto; per gli immobili alla cui
produzione e' diretta l'attivita' dell'impresa si
comprendono nel costo gli interessi passivi sui prestiti
contratti per la loro costruzione o ristrutturazione;
c) il costo dei beni rivalutati, diversi da quelli di
cui all'articolo 85, comma 1, lettere a), b) ed e), non si
intende comprensivo delle plusvalenze iscritte, ad
esclusione di quelle che per disposizione di legge non
concorrono a formare il reddito. Per i beni indicati nella
citata lettera e) che costituiscono immobilizzazioni
finanziarie le plusvalenze iscritte non concorrono a
formare il reddito per la parte eccedente le minusvalenze
dedotte;
d) il costo delle azioni, delle quote e degli strumenti
finanziari similari alle azioni si intende non comprensivo
dei maggiori o minori valori iscritti i quali
conseguentemente non concorrono alla formazione del
reddito, ne' alla determinazione del valore fiscalmente
riconosciuto delle rimanenze di tali azioni, quote o
strumenti;
e) per i titoli a reddito fisso, che costituiscono
immobilizzazioni finanziarie e sono iscritti come tali in
bilancio, la differenza positiva o negativa tra il costo
d'acquisto e il valore di rimborso concorre a formare il
reddito per la quota maturata nell'esercizio.
Omissis.".
comma 191
Il testo dell'articolo 17 del citato decreto
legislativo n. 241 del 1997 e' riportato nelle Note
all'art. 1, comma 178.
Si riporta il testo vigente del comma 53 dell'articolo
1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
-legge finanziaria 2008):
" 53. A partire dal 1º gennaio 2008, anche in deroga
alle disposizioni previste dalle singole leggi istitutive,
i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della
dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel
limite annuale di 250.000 euro. L'ammontare eccedente e'
riportato in avanti anche oltre il limite temporale
eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed e'
comunque compensabile per l'intero importo residuo a
partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera
l'eccedenza. Il tetto previsto dal presente comma non si
applica al credito d'imposta di cui all' articolo 1, comma
280, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; il tetto
previsto dal presente comma non si applica al credito
d'imposta di cui all' articolo 1, comma 271, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, a partire dalla data del 1º gennaio
2010.
Omissis.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 34 della
citata legge n. 388 del 2000:
"Art. 34. (Disposizioni in materia di compensazione e
versamenti diretti)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 il limite massimo
dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari
di conto fiscale, e' fissato in lire 1 miliardo per ciascun
anno solare. Tenendo conto delle esigenze di bilancio, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, il
limite di cui al periodo precedente puo' essere elevato, a
decorrere dal 1° gennaio 2010, fino a 700.000 euro.
2. Le domande di rimborso presentate al 31 dicembre
2000 non possono essere revocate.
3. All'articolo 3, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e'
aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"h-bis) le ritenute operate dagli enti pubblici di cui
alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n.
720".
4. Se le ritenute o le imposte sostitutive sui redditi
di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria non
sono state operate ovvero non sono stati effettuati dai
sostituti d'imposta o dagli intermediari i relativi
versamenti nei termini ivi previsti, si fa luogo in ogni
caso esclusivamente all'applicazione della sanzione nella
misura ridotta indicata nell'articolo 13, comma 1, lettera
a), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472,
qualora gli stessi sostituti o intermediari, anteriormente
alla presentazione della dichiarazione nella quale sono
esposti i versamenti delle predette ritenute e imposte,
abbiano eseguito il versamento dell'importo dovuto,
maggiorato degli interessi legali. La presente disposizione
si applica se la violazione non e' stata gia' constatata e
comunque non sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o
altre attivita' di accertamento delle quali il sostituto
d'imposta o l'intermediario hanno avuto formale conoscenza
e sempre che il pagamento della sanzione sia contestuale al
versamento dell'imposta.
5. All'articolo 37, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le
parole: "entro il termine previsto dall'articolo 2946 del
codice civile" sono sostituite dalle seguenti: "entro il
termine di decadenza di quarantotto mesi".
6. All'articolo 38, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le
parole: "di diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti:
"di quarantotto mesi".".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 31 del citato
decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122:
"Art. 31 Preclusione alla autocompensazione in presenza
di debito su ruoli definitivi
1. A decorrere dal 1° gennaio 2011, la compensazione
dei crediti di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativi alle imposte
erariali, e' vietata fino a concorrenza dell'importo dei
debiti, di ammontare superiore a millecinquecento euro,
iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori,
e per i quali e' scaduto il termine di pagamento. In caso
di inosservanza del divieto di cui al periodo precedente si
applica la sanzione del 50 per cento dell'importo dei
debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi
accessori e per i quali e' scaduto il termine di pagamento
fino a concorrenza dell'ammontare indebitamente compensato.
La sanzione non puo' essere applicata fino al momento in
cui sull'iscrizione a ruolo penda contestazione giudiziale
o amministrativa e non puo' essere comunque superiore al 50
per cento di quanto indebitamente compensato; nelle ipotesi
di cui al periodo precedente, i termini di cui all'articolo
20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472,
decorrono dal giorno successivo alla data della definizione
della contestazione. E' comunque ammesso il pagamento,
anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte
erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei
crediti relativi alle stesse imposte, con le modalita'
stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, da emanare entro 180 giorni dall'entrata in vigore
del presente decreto. I crediti oggetto di compensazione in
misura eccedente l'importo del debito erariale iscritto a
ruolo sono oggetto di rimborso al contribuente secondo la
disciplina e i controlli previsti dalle singole leggi
d'imposta. Nell'ambito delle attivita' di controllo
dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di finanza e'
assicurata la vigilanza sull'osservanza del divieto
previsto dal presente comma anche mediante specifici piani
operativi. A decorrere dal 1° gennaio 2011 le disposizioni
di cui all'articolo 28-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, non operano per i
ruoli di ammontare non superiore a millecinquecento euro.
1-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, dopo l'articolo 28-ter e' inserito
il seguente:
«Art. 28-quater. - (Compensazioni di crediti con somme
dovute a seguito di iscrizione a ruolo). - 1. A partire dal
1º gennaio 2011, i crediti non prescritti, certi, liquidi
ed esigibili, maturati nei confronti delle regioni, degli
enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale
per somministrazione, forniture e appalti, possono essere
compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a
ruolo. A tal fine il creditore acquisisce la certificazione
prevista dall'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, e la utilizza per il
pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito
dell'iscrizione a ruolo. L'estinzione del debito a ruolo e'
condizionata alla verifica dell'esistenza e validita' della
certificazione. Qualora la regione, l'ente locale o l'ente
del Servizio sanitario nazionale non versi all'agente della
riscossione l'importo oggetto della certificazione entro
sessanta giorni dal termine nella stessa indicato, l'agente
della riscossione procede, sulla base del ruolo emesso a
carico del creditore, alla riscossione coattiva nei
confronti della regione, dell'ente locale o dell'ente del
Servizio sanitario nazionale secondo le disposizioni di cui
al titolo II del presente decreto. Le modalita' di
attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto
del Ministero dell'economia e delle finanze anche al fine
di garantire il rispetto degli equilibri programmati di
finanza pubblica».
1-ter. All'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le parole: «Per gli anni
2009 e 2010» sono sostituite con le seguenti: «A partire
dall'anno 2009» e le parole: «le regioni e gli enti locali»
sono sostituite con le seguenti: «le regioni, gli enti
locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale». Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono
stabilite le modalita' di attuazione del presente comma,
nonche', in particolare, le condizioni per assicurare che
la complessiva operazione di cui al comma 1-bis e al
presente comma riguardante gli enti del Servizio sanitario
nazionale sia effettuata nel rispetto degli obiettivi di
finanza pubblica.
2. In relazione alle disposizioni di cui al presente
articolo, le dotazioni finanziarie del programma di spesa
«Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte»
della missione «Politiche economico-finanziarie e di
bilancio» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010,
sono ridotte di 700 milioni di euro per l'anno 2011, di
2.100 milioni di euro per l'anno 2012 e di 1.900 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2013.".
comma 192
Si riporta il testo vigente degli articoli 61 e 109,
comma 5, del citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 917 del 1986:
"Art. 61. Interessi passivi
1. Gli interessi passivi inerenti all'esercizio
d'impresa sono deducibili per la parte corrispondente al
rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che
concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi
concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di
tutti i ricavi e proventi.
2. La parte di interessi passivi non deducibile ai
sensi del comma 1 del presente articolo non da' diritto
alla detrazione dall'imposta prevista alle lettere a) e b)
del comma 1 dell'articolo 15.".
"Art. 109. Norme generali sui componenti del reddito
d'impresa
1. - 4. Omissis
5. Le spese e gli altri componenti negativi diversi
dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali,
contributivi e di utilita' sociale, sono deducibili se e
nella misura in cui si riferiscono ad attivita' o beni da
cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a
formare il reddito o che non vi concorrono in quanto
esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attivita' o
beni produttivi di proventi computabili e ad attivita' o
beni produttivi di proventi non computabili in quanto
esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per
la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei
ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e
l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Le
plusvalenze di cui all'articolo 87, non rilevano ai fini
dell'applicazione del periodo precedente. Fermo restando
quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a
prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e
bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell'articolo
95, sono deducibili nella misura del 75 per cento.
Omissis.".
comma 193
Si riporta il testo vigente dei commi 35 e 36
dell'articolo 1 della citata legge n. 205 del 2017:
"35. Ai soli effetti della disciplina di cui al comma
30 e di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 11
dicembre 2016, n. 232, se nel corso del periodo di
fruizione della maggiorazione del costo si verifica il
realizzo a titolo oneroso del bene oggetto
dell'agevolazione, non viene meno la fruizione delle
residue quote del beneficio, cosi' come originariamente
determinate, a condizione che, nello stesso periodo
d'imposta del realizzo, l'impresa:
a) sostituisca il bene originario con un bene materiale
strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche
analoghe o superiori a quelle previste dall'allegato A alla
legge 11 dicembre 2016, n. 232;
b) attesti l'effettuazione dell'investimento
sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il
requisito dell'interconnessione secondo le regole previste
dall'articolo 1, comma 11, della legge 11 dicembre 2016, n.
232.
36. Nel caso in cui il costo di acquisizione
dell'investimento sostitutivo di cui al comma 35 sia
inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito e
sempre che ricorrano le altre condizioni previste alle
lettere a) e b) del comma 35, la fruizione del beneficio
prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo
del nuovo investimento.
Omissis.".
comma 195
Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 recante "Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa" e' pubblicato nella Gazz. Uff. 20 febbraio
2001, n. 42, S.O.
comma 196
Si riporta il testo vigente dell'articolo 1 del citato
decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58:
"Art. 1. Maggiorazione dell'ammortamento per i beni
strumentali nuovi
1. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti
titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e
professioni che effettuano investimenti in beni materiali
strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di
trasporto di cui all'articolo 164, comma 1, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dal 1° aprile
2019 al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 30 giugno 2020, a
condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il
relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia
avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al
20 per cento del costo di acquisizione, con esclusivo
riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento
e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di
acquisizione e' maggiorato del 30 per cento. La
maggiorazione del costo non si applica sulla parte di
investimenti complessivi eccedente il limite di 2,5 milioni
di euro. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di
cui all'articolo 1, commi 93 e 97, della legge 28 dicembre
2015, n. 208."
Si riporta il testo vigente dei commi 60 e 62
dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018:
"60. Al fine di favorire processi di trasformazione
tecnologica e digitale secondo il modello « Industria 4.0
», le disposizioni dell'articolo 1, comma 9, della legge 11
dicembre 2016, n. 232, si applicano, nelle misure previste
al comma 61 del presente articolo, anche agli investimenti
in beni materiali strumentali nuovi, destinati a strutture
produttive situate nel territorio dello Stato, effettuati
entro il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020
a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il
relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia
avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al
20 per cento del costo di acquisizione.
61. Omissis
62. Per i soggetti che beneficiano della maggiorazione
di cui al comma 60 e che, nel periodo indicato al medesimo
comma 60, effettuano investimenti in beni immateriali
strumentali compresi nell'elenco di cui all'allegato B
annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato
dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n.
205, il costo di acquisizione e' maggiorato del 40 per
cento.
Omissis.".
comma 197
Si riporta il testo vigente del comma 13 dell'articolo
17 della citata legge n. 196 del 2009:
"Art. 17 Copertura finanziaria delle leggi
1. - 12. Omissis
13. Il Ministro dell'economia e delle finanze,
allorche' riscontri che l'attuazione di leggi rechi
pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza
pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative
legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo
81 della Costituzione. La medesima procedura e' applicata
in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e
della Corte costituzionale recanti interpretazioni della
normativa vigente suscettibili di determinare maggiori
oneri, fermo restando quanto disposto in materia di
personale dall'articolo 61 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
Omissis.".
comma 199
Il riferimento al testo del regio decreto n. 267 del
1942 e' riportato nelle Note all'art. 1, comma 186.
Il riferimento al testo del decreto legislativo n. 14
del 2019 e' riportato nelle Note all'art. 1, comma 186.
Il testo del comma 2 dell'articolo 9 del citato decreto
legislativo n. 231 del 2001 e' riportato nelle Note
all'art. 1, comma 186.
comma 200
Si riporta il testo vigente dell'articolo 2359 del
codice civile:
"Art. 2359. Societa' controllate e societa' collegate
Sono considerate societa' controllate:
1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della
maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di voti
sufficienti per esercitare un'influenza dominante
nell'assemblea ordinaria;
3) le societa' che sono sotto influenza dominante di
un'altra societa' in virtu' di particolari vincoli
contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo
comma si computano anche i voti spettanti a societa'
controllate, a societa' fiduciarie e a persona interposta:
non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le societa' sulle quali
un'altra societa' esercita un'influenza notevole.
L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un
decimo se la societa' ha azioni quotate in mercati
regolamentati.".
comma 201
Il testo dell'articolo 2359 del codice civile e'
riportato nelle Note all'art. 1, comma 200.
comma 202
Il testo dell'articolo 2359 del codice civile e'
riportato nelle Note all'art. 1, comma 200.
comma 204
Il testo dell'articolo 17 del citato decreto
legislativo n. 241 del 1997 e' riportato nelle Note
all'art. 1, comma 178.
Il testo del comma 53 dell'articolo 1 della citata
legge n. 244 del 2007 e' riportato nelle Note all'art. 1,
comma 191.
Il testo dell'articolo 34 della citata legge n. 388 del
2000 e' riportato nelle Note all'art. 1, comma 191.
Il testo degli articoli 61 e 109, comma 5, del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e'
riportato nelle Note all'art. 1, comma 192.
comma 205
Si riporta il testo vigente degli articoli 8 e 10 del
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione
della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali
dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le
direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la
direttiva 84/253/CEE):
"Art. 8 (Sezione A e B del Registro)
1. Il soggetto incaricato della tenuta del Registro
acquisisce con le modalita' di cui all'articolo 21, comma
6, lettera d), gli incarichi di revisione legale conferiti
in conformita' del presente decreto legislativo. Le
societa' di revisione legale comunicano, per ciascun
incarico, il responsabile dell'incarico e i revisori legali
che hanno collaborato al suo svolgimento.
2. I revisori legali iscritti al Registro che svolgono
attivita' di revisione legale o che collaborano a
un'attivita' di revisione legale in una societa' di
revisione legale, o che hanno svolto le predette attivita'
nei tre anni precedenti, sono collocati in un'apposita
sezione denominata «Sezione A».
3. Gli iscritti che non hanno assunto incarichi di
revisione legale o non hanno collaborato a un'attivita' di
revisione legale in una societa' di revisione legale per
tre anni consecutivi, sono collocati, d'ufficio, in
un'apposita sezione del registro denominata «Sezione B», e
non sono soggetti ai controlli di qualita' di cui
all'articolo 20.
4. I soggetti iscritti nella «Sezione A» e nella
«Sezione B» del Registro, sono in ogni caso tenuti agli
obblighi di comunicazione e di aggiornamento del contenuto
informativo ai sensi dell'articolo 7, ad osservare gli
obblighi in materia di formazione continua, nonche' al
pagamento del contributo annuale di iscrizione."
"Art. 10 (Indipendenza e obiettivita')
1. Il revisore legale e la societa' di revisione legale
che effettuano la revisione legale, nonche' qualsiasi
persona fisica in grado di influenzare direttamente o
indirettamente l'esito della revisione legale, devono
essere indipendenti dalla societa' sottoposta a revisione e
non devono essere in alcun modo coinvolti nel suo processo
decisionale.
1-bis. Il requisito di indipendenza deve sussistere
durante il periodo cui si riferiscono i bilanci da
sottoporre a revisione legale e durante il periodo in cui
viene eseguita la revisione legale stessa.
1-ter. Il revisore legale o la societa' di revisione
legale deve adottare tutte le misure ragionevoli per
garantire che la sua indipendenza non sia influenzata da
alcun conflitto di interessi, anche soltanto potenziale, o
da relazioni d'affari o di altro genere, dirette o
indirette, riguardanti il revisore legale o la societa' di
revisione legale e, laddove applicabile, la sua rete, i
membri dei suoi organi di amministrazione, i suoi
dirigenti, i suoi revisori, i suoi dipendenti, qualsiasi
persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o
sono sotto il controllo del revisore legale o della
societa' di revisione o qualsiasi persona direttamente o
indirettamente collegata al revisore legale o alla societa'
di revisione legale.
2. Il revisore legale o la societa' di revisione legale
non effettua la revisione legale di una societa' qualora
sussistano dei rischi di autoriesame, di interesse
personale o rischi derivanti dall'esercizio del patrocinio
legale, o da familiarita' ovvero una minaccia di
intimidazione, determinati da relazioni finanziarie,
personali, d'affari, di lavoro o di altro genere instaurate
tra tale societa' e il revisore legale o la societa' di
revisione legale o la sua rete, o qualsiasi persona fisica
in grado di influenzare l'esito della revisione legale,
dalle quali un terzo informato, obiettivo e ragionevole,
tenendo conto delle misure adottate, trarrebbe la
conclusione che l'indipendenza del revisore legale o della
societa' di revisione legale risulti compromessa.
3. Il revisore legale, la societa' di revisione legale,
i loro responsabili chiave della revisione, il loro
personale professionale e qualsiasi persona fisica i cui
servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo
di tale revisore legale o societa' di revisione legale e
che partecipa direttamente alle attivita' di revisione
legale, nonche' le persone a loro strettamente legate ai
sensi dell'articolo 1, punto 2, della direttiva 2004/72/CE,
non possono detenere strumenti finanziari emessi, garantiti
o altrimenti oggetto di sostegno da un ente sottoposto alla
loro revisione legale, devono astenersi da qualsiasi
operazione su tali strumenti e non devono avere sui
medesimi strumenti alcun interesse beneficiario rilevante e
diretto, salvo che si tratti di interessi detenuti
indirettamente attraverso regimi di investimento collettivo
diversificati, compresi fondi gestiti, quali fondi pensione
o assicurazione sulla vita.
4. Il revisore legale o la societa' di revisione legale
documenta nelle carte di lavoro tutti i rischi rilevanti
per la sua indipendenza nonche' le misure adottate per
limitare tale rischi.
5. I soggetti di cui al comma 3 non possono partecipare
ne' influenzare in alcun modo l'esito di una revisione
legale di un ente sottoposto a revisione se:
a) possiedono strumenti finanziari dell'ente medesimo,
salvo che si tratti di interessi detenuti indirettamente
attraverso regimi di investimento collettivo diversificati;
b) possiedono strumenti finanziari di qualsiasi ente
collegato a un ente sottoposto a revisione, la cui
proprieta' potrebbe causare un conflitto di interessi o
potrebbe essere generalmente percepita come tale, salvo che
si tratti di interessi detenuti indirettamente attraverso
regimi di investimento collettivo diversificati;
c) hanno intrattenuto un rapporto di lavoro dipendente
o una relazione d'affari o di altro tipo con l'ente
sottoposto a revisione nel periodo di cui al comma 1-bis,
che potrebbe causare un conflitto di interessi o potrebbe
essere generalmente percepita come tale.
6. Se, durante il periodo cui si riferisce il bilancio,
una societa' sottoposta a revisione legale viene rilevata
da un'altra societa', si fonde con essa o la rileva, il
revisore legale o la societa' di revisione legale deve
individuare e valutare eventuali interessi o relazioni in
essere o recenti, inclusi i servizi diversi dalla revisione
prestati a detta societa', tali da poter compromettere,
tenuto conto delle misure disponibili, la sua indipendenza
e la sua capacita' di proseguire la revisione legale dopo
la data di efficacia della fusione o dell'acquisizione. Il
revisore legale o la societa' di revisione legale adotta,
entro tre mesi dalla data di approvazione del progetto di
fusione o di acquisizione, tutti i provvedimenti necessari
per porre fine agli interessi o alle relazioni di cui al
presente comma e, ove possibile, adotta misure intese a
ridurre al minimo i rischi per la propria indipendenza
derivanti da tali interessi e relazioni.
7. Il revisore legale o il responsabile chiave della
revisione legale che effettua la revisione per conto di una
societa' di revisione legale non puo' rivestire cariche
sociali negli organi di amministrazione dell'ente che ha
conferito l'incarico di revisione ne' prestare lavoro
autonomo o subordinato in favore dell'ente stesso svolgendo
funzioni dirigenziali di rilievo se non sia decorso almeno
un anno dal momento in cui abbia cessato la sua attivita'
in qualita' di revisore legale o responsabile chiave della
revisione, in relazione all'incarico. Tale divieto e'
esteso anche ai dipendenti e ai soci, diversi dai
responsabili chiave della revisione, del revisore legale o
della societa' di revisione, nonche' a ogni altra persona
fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto
il controllo del revisore legale o della societa' di
revisione legale, nel caso in cui tali soggetti siano stati
personalmente abilitati all'esercizio della professione di
revisore legale, per il periodo di un anno dal loro diretto
coinvolgimento nell'incarico di revisione legale.
8. I soci e i componenti dell'organo di amministrazione
della societa' di revisione legale o di un'affiliata non
possono intervenire nell'espletamento della revisione
legale in un modo che puo' compromettere l'indipendenza e
l'obiettivita' del responsabile dell'incarico.
9. Il corrispettivo per l'incarico di revisione legale
non puo' essere subordinato ad alcuna condizione, non puo'
essere stabilito in funzione dei risultati della revisione,
ne' puo' dipendere in alcun modo dalla prestazione di
servizi diversi dalla revisione alla societa' che
conferisce l'incarico, alle sue controllate e controllanti,
da parte del revisore legale o della societa' di revisione
legale o della loro rete.
10. Il corrispettivo per l'incarico di revisione legale
e' determinato in modo da garantire la qualita' e
l'affidabilita' dei lavori. A tale fine i soggetti
incaricati della revisione legale determinano le risorse
professionali e le ore da impiegare nell'incarico avendo
riguardo:
a) alla dimensione, composizione e rischiosita' delle
piu' significative grandezze patrimoniali, economiche e
finanziarie del bilancio della societa' che conferisce
l'incarico, nonche' ai profili di rischio connessi al
processo di consolidamento dei dati relativi alle societa'
del gruppo;
b) alla preparazione tecnica e all'esperienza che il
lavoro di revisione richiede;
c) alla necessita' di assicurare, oltre all'esecuzione
materiale delle verifiche, un'adeguata attivita' di
supervisione e di indirizzo, nel rispetto dei principi di
cui all'articolo 11.
11. La misura della retribuzione dei dipendenti delle
societa' di revisione legale che partecipano allo
svolgimento delle attivita' di revisione legale non puo'
essere in alcun modo determinata dall'esito delle revisioni
da essi compiute.
12. I soggetti abilitati all'esercizio dell'attivita'
di revisione legale dei conti rispettano i principi di
indipendenza e obiettivita' elaborati da associazioni e
ordini professionali congiuntamente al Ministero
dell'economia e delle finanze e alla Consob e adottati dal
Ministero dell'economia e delle finanze sentita la Consob.
A tal fine, il Ministero dell'economia e delle finanze
sottoscrive una convenzione con gli ordini e le
associazioni professionali interessati, finalizzata a
definire le modalita' di elaborazione dei principi.
13. I soggetti di cui al comma 3 non sollecitano o
accettano regali o favori di natura pecuniaria e non
pecuniaria dall'ente sottoposto a revisione o da qualsiasi
ente legato a un ente sottoposto a revisione, salvo nel
caso in cui un terzo informato, obiettivo e ragionevole
considererebbe il loro valore trascurabile o
insignificante.".
comma 206
Il riferimento al testo del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e' riportato
nelle Note all'art. 1, comma 195.
comma 208
Il testo del comma 13 dell'articolo 17 della legge n.
196 del 2009 e' riportato nelle Note all'art. 1, comma 197.
comma 209
Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto-legge
23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 (Interventi urgenti di
avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento
delle tariffe elettriche e del gas, per
l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione
delle imprese, nonche' misure per la realizzazione di opere
pubbliche ed EXPO 2015), come modificato dalla presente
legge:
"Art. 3 Credito d'imposta per attivita' di ricerca e
sviluppo
1. A tutte le imprese, indipendentemente dalla forma
giuridica, dal settore economico in cui operano nonche' dal
regime contabile adottato, che effettuano investimenti in
attivita' di ricerca e sviluppo, a decorrere dal periodo di
imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e
fino a quello in corso al 31 dicembre 2019, e' attribuito
un credito d'imposta nella misura del 25 per cento, elevata
al 50 per cento nei casi indicati al comma 6-bis, delle
spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei
medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta
precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.
1-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta
anche alle imprese residenti o alle stabili organizzazioni
nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che
eseguono le attivita' di ricerca e sviluppo nel caso di
contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in
altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati
aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero
in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del
Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996.
2. Per le imprese in attivita' da meno di tre periodi
d'imposta, la media degli investimenti in attivita' di
ricerca e sviluppo da considerare per il calcolo della
spesa incrementale e' calcolata sul minor periodo a
decorrere dal periodo di costituzione.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e'
riconosciuto, fino ad un importo massimo annuale di euro 10
milioni per ciascun beneficiario, a condizione che siano
sostenute spese per attivita' di ricerca e sviluppo almeno
pari a euro 30.000.
4. Sono ammissibili al credito d'imposta le seguenti
attivita' di ricerca e sviluppo:
a) lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale
principale finalita' l'acquisizione di nuove conoscenze sui
fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che
siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche
dirette;
b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad
acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a
punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un
miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti
ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi,
necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei
prototipi di cui alla lettera c);
c) acquisizione, combinazione, strutturazione e
utilizzo delle conoscenze e capacita' esistenti di natura
scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di
produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o
servizi nuovi, modificati o migliorati; puo' trattarsi
anche di altre attivita' destinate alla definizione
concettuale, alla pianificazione e alla documentazione
concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali
attivita' possono comprendere l'elaborazione di progetti,
disegni, piani e altra documentazione, purche' non siano
destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi
utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota
destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando
il prototipo e' necessariamente il prodotto commerciale
finale e il suo costo di fabbricazione e' troppo elevato
per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di
convalida;
d) produzione e collaudo di prodotti, processi e
servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati
in vista di applicazioni industriali o per finalita'
commerciali.
5. Non si considerano attivita' di ricerca e sviluppo
le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti,
linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi
esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali
modifiche rappresentino miglioramenti.
6. Ai fini della determinazione del credito d'imposta
sono ammissibili le spese relative a:
a) personale dipendente titolare di un rapporto di
lavoro subordinato, anche a tempo determinato, direttamente
impiegato nelle attivita' di ricerca e sviluppo;
a-bis) personale titolare di un rapporto di lavoro
autonomo o comunque diverso dal lavoro subordinato
direttamente impiegato nelle attivita' di ricerca e
sviluppo;
b) quote di ammortamento delle spese di acquisizione o
utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio,
nei limiti dell'importo risultante dall'applicazione dei
coefficienti stabiliti con decreto del Ministro delle
finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio
1989, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per
l'attivita' di ricerca e sviluppo e comunque con un costo
unitario non inferiore a 2.000 euro al netto dell'imposta
sul valore aggiunto;
c) contratti stipulati con universita', enti di ricerca
e organismi equiparati per il diretto svolgimento delle
attivita' di ricerca e sviluppo ammissibili al credito
d'imposta; contratti stipulati con imprese residenti
rientranti nella definizione di start-up innovative, di cui
all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, e con imprese rientranti nella definizione di
PMI innovative, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24
gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 marzo 2015, n. 33, per il diretto svolgimento
delle attivita' di ricerca e sviluppo ammissibili al
credito d'imposta, a condizione, in entrambi i casi, che
non si tratti di imprese appartenenti al medesimo gruppo
dell'impresa committente. Si considerano appartenenti al
medesimo gruppo le imprese controllate, controllanti o
controllate da un medesimo soggetto ai sensi dell'articolo
2359 del codice civile compresi i soggetti diversi dalle
societa' di capitali; per le persone fisiche si tiene conto
anche di partecipazioni, titoli o diritti posseduti dai
familiari dell'imprenditore, individuati ai sensi
dell'articolo 5, comma 5, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917;
c-bis) contratti stipulati con imprese diverse da
quelle indicate nella lettera c) per il diretto svolgimento
delle attivita' di ricerca e sviluppo ammissibili al
credito d'imposta a condizione che non si tratti di imprese
appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa committente.
Si considerano appartenenti al medesimo gruppo le imprese
controllate, controllanti o controllate da un medesimo
soggetto ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile
compresi i soggetti diversi dalle societa' di capitali; per
le persone fisiche si tiene conto anche di partecipazioni,
titoli o diritti posseduti dai familiari dell'imprenditore,
individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
d) competenze tecniche e privative industriali relative
a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una
topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova
varieta' vegetale, anche acquisite da fonti esterne;
d-bis) materiali, forniture e altri prodotti analoghi
direttamente impiegati nelle attivita' di ricerca e
sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti
pilota relativi alle fasi della ricerca industriale e dello
sviluppo sperimentale di cui alle lettere b) e c) del comma
4. La presente lettera non si applica nel caso in cui
l'inclusione del costo dei beni ivi previsti tra le spese
ammissibili comporti una riduzione dell'eccedenza
agevolabile.
6-bis. Il credito d'imposta si applica nella misura del
50 per cento sulla parte dell'eccedenza di cui al comma 1
proporzionalmente riferibile alle spese indicate alle
lettere a) e c) del comma 6 rispetto alle spese ammissibili
complessivamente sostenute nello stesso periodo d'imposta
agevolabile e nella misura del 25 per cento sulla parte
residua.
7.
8. Il credito d'imposta deve essere indicato nella
relativa dichiarazione dei redditi, non concorre alla
formazione del reddito, ne' della base imponibile
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non
rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109,
comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, ed e' utilizzabile esclusivamente in
compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni, a decorrere dal periodo d'imposta successivo
a quello in cui sono stati sostenuti i costi di cui al
comma 6 del presente articolo, subordinatamente
all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione
previsti dal comma 11.
9. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non
si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo
34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive
modificazioni.
10. Qualora, a seguito dei controlli, si accerti
l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta
per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a
causa dell'inammissibilita' dei costi sulla base dei quali
e' stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle
entrate provvede al recupero del relativo importo,
maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.
11. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta,
l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la
corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile
predisposta dall'impresa devono risultare da apposita
certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della
revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate
per legge alla revisione legale dei conti, la
certificazione e' rilasciata da un revisore legale dei
conti o da una societa' di revisione legale dei conti,
iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
Nell'assunzione di tale incarico, il revisore legale dei
conti o la societa' di revisione legale dei conti osservano
i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo
10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in
attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice
etico dell'International Federation of Accountants (IFAC).
Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione
legale dei conti, le spese sostenute per adempiere
all'obbligo di certificazione della documentazione
contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in
aumento del credito d'imposta per un importo non superiore
a 5.000 euro, fermo restando, comunque, il limite massimo
di 10 milioni di euro di cui al comma 3.
11-bis. Ai fini dei successivi controlli, le imprese
beneficiarie del credito d'imposta sono tenute a redigere e
conservare una relazione tecnica che illustri le finalita',
i contenuti e i risultati delle attivita' di ricerca e
sviluppo svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione
ai progetti o ai sottoprogetti in corso di realizzazione.
Tale relazione, nel caso di attivita' di ricerca e sviluppo
organizzate e svolte internamente all'impresa, deve essere
predisposta a cura del responsabile aziendale delle
attivita' di ricerca e sviluppo o del responsabile del
singolo progetto o sottoprogetto e deve essere
controfirmata dal rappresentante legale dell'impresa ai
sensi del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445. Nel caso in cui le attivita' di
ricerca siano commissionate a soggetti terzi, la relazione
deve essere redatta e rilasciata all'impresa dal soggetto
commissionario che esegue le attivita' di ricerca e
sviluppo. Resta fermo, in materia di obblighi formali e
documentali, quanto ulteriormente previsto dal decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze 27 maggio 2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio
2015.
12. Nei confronti del soggetto incaricato che incorre
in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono
richiesti per il rilascio della certificazione di cui al
comma 11 si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del
codice di procedura civile.
13. Le agevolazioni di cui all'articolo 24 del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e quelle
previste dall'articolo 1, commi da 95 a 97, della legge 24
dicembre 2012, n. 228, cessano alla data del 31 dicembre
2014. Le relative risorse sono destinate al credito
d'imposta previsto dal presente articolo.
14. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, sono adottate le disposizioni applicative
necessarie, nonche' le modalita' di verifica e controllo
dell'effettivita' delle spese sostenute, le cause di
decadenza e revoca del beneficio, le modalita' di
restituzione del credito d'imposta di cui l'impresa ha
fruito indebitamente.
15. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua
il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di
cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto
dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196.".
comma 210
Si riporta il testo vigente dei commi da 46 a 56
dell'articolo 1 della citata legge n. 205 del 2017:
"46. A tutte le imprese, indipendentemente dalla forma
giuridica, dal settore economico in cui operano nonche' dal
regime contabile adottato, che effettuano spese in
attivita' di formazione nel periodo d'imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2017, e' attribuito un
credito d'imposta nella misura del 40 per cento delle spese
relative al solo costo aziendale del personale dipendente
per il periodo in cui e' occupato in attivita' di
formazione negli ambiti di cui al comma 48.
47. Il credito d'imposta di cui al comma 46 e'
riconosciuto, fino ad un importo massimo annuale di euro
300.000 per ciascun beneficiario, per le attivita' di
formazione, negli ambiti richiamati al comma 48, pattuite
attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.
48. Sono ammissibili al credito d'imposta solo le
attivita' di formazione svolte per acquisire o consolidare
le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale
Industria 4.0 quali big data e analisi dei dati, cloud e
fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici,
prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realta'
aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia
uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e
delle macchine e integrazione digitale dei processi
aziendali, applicate negli ambiti elencati nell'allegato A.
49. Non si considerano attivita' di formazione
ammissibili la formazione ordinaria o periodica organizzata
dall'impresa per conformarsi alla normativa vigente in
materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di
protezione dell'ambiente e ad ogni altra normativa
obbligatoria in materia di formazione.
50. Il credito d'imposta deve essere indicato nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in
cui sono state sostenute le spese di cui al comma 46 e in
quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino a
quando se ne conclude l'utilizzo, non concorre alla
formazione del reddito ne' della base imponibile
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non
rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109,
comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed e'
utilizzabile a decorrere dal periodo d'imposta successivo a
quello in cui i costi sono sostenuti esclusivamente in
compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
51. Al credito d'imposta di cui ai commi da 46 a 56 non
si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo
34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
52. L'incentivo si applica nel rispetto dei limiti e
delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014
della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in
applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, e in particolare
dall'articolo 31 del medesimo regolamento, che disciplina
gli aiuti alla formazione. Agli adempimenti europei
provvede il Ministero dello sviluppo economico.
53. Ai fini dell'ammissibilita' al credito d'imposta, i
costi sono certificati dal soggetto incaricato della
revisione legale o da un professionista iscritto nel
Registro dei revisori legali, di cui al decreto legislativo
27 gennaio 2010, n. 39. Tale certificazione deve essere
allegata al bilancio. Le imprese non soggette a revisione
legale dei conti devono comunque avvalersi delle
prestazioni di un revisore legale dei conti o di una
societa' di revisione legale dei conti. Il revisore legale
dei conti o il professionista responsabile della revisione
legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i
principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo
10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in
attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice
etico dell'International Federation of Accountants (IFAC).
Le spese sostenute per l'attivita' di certificazione
contabile da parte delle imprese di cui al terzo periodo
sono ammissibili entro il limite massimo di euro 5.000. Le
imprese con bilancio revisionato sono esenti dagli obblighi
previsti dal presente comma.
54. Nei confronti del revisore legale dei conti o del
professionista responsabile della revisione legale dei
conti che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti
che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione
di cui al comma 53 si applicano le disposizioni
dell'articolo 64 del codice di procedura civile.
55. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono
adottate, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, le disposizioni applicative
necessarie, con particolare riguardo alla documentazione
richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle cause di
decadenza dal beneficio.
56. Per l'attuazione delle disposizioni dei commi da 46
a 55 e' autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per
l'anno 2019. Il Ministero dell'economia e delle finanze
effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito
d'imposta di cui ai commi da 46 a 55, ai fini di quanto
previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31
dicembre 2009, n. 196.
Omissis.".
comma 211
Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali 17 ottobre 2017 recante "Individuazione dei
lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati, ai sensi
dell'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 15
giugno 2015, n. 81" e' pubblicato nel sito internet del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 9
febbraio 2018.
comma 212
Il testo vigente del regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in
applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e'
pubblicato nella G.U.U.E. 26 giugno 2014, n. L 187.
 


Il testo del comma 2 dell'articolo 9 del citato decreto
legislativo n. 231 del 2001 e' riportato nelle Note
all'art. 1, comma 186.
comma 214
Il testo dell'articolo 17 del citato decreto
legislativo n. 241 del 1997 e' riportato nelle Note
all'art. 1, comma 178.
comma 216
Il testo del comma 13 dell'articolo 17 della citata
legge n. 196 del 2009 e' riportato nelle Note all'art. 1,
comma 197.
comma 218
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 18-quater
del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 (Nuovi
interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite
dagli eventi sismici del 2016 e del 2017), come modificato
dalla presente legge:
"Art. 18-quater. Credito d'imposta per investimenti
nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi
sismici
1. Nei Comuni delle Regioni Lazio, Umbria, Marche e
Abruzzo colpiti dagli eventi sismici succedutisi dal 24
agosto 2016, di cui agli allegati 1 e 2 al decreto-legge n.
189 del 2016, il credito d'imposta di cui all'articolo 1,
commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
fino al 31 dicembre 2020 e' attribuito nella misura del 25
per cento per le grandi imprese, del 35 per cento per le
medie imprese e del 45 per cento per le piccole imprese.
Omissis.".
comma 219
Il decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile
1968, n. 1444 recante "Limiti inderogabili di densita'
edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e
rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti
residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle
attivita' collettive, al verde pubblico o a parcheggi da
osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti
urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi
dell'art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765" e' pubblicato
nella Gazz. Uff. 16 aprile 1968, n. 97.
comma 220
Il testo dell'articolo 14 del citato decreto-legge n.
63 del 2013 e' riportato nelle Note all'art. 1, comma 70.
comma 223
Il decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998,
n. 41 recante "Regolamento recante norme di attuazione e
procedure di controllo di cui all'articolo 1 della L. 27
dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per le
spese di ristrutturazione edilizia" e' pubblicato nella
Gazz. Uff. 13 marzo 1998, n. 60.
comma 224
Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'articolo
10 del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307
(Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza
pubblica):
"Art. 10. Proroga di termini in materia di definizione
di illeciti edilizi.
1. - 4. Omissis
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.".
comma 225
Si riporta il testo dell'articolo 56-bis del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986,
come modificato dalla presente legge:
"Art. 56-bis. Altre attivita' agricole
1. Per le attivita' dirette alla produzione di vegetali
esercitate oltre il limite di cui all'articolo 32, comma 2,
lettera b), il reddito relativo alla parte eccedente
concorre a formare il reddito di impresa nell'ammontare
corrispondente al reddito agrario relativo alla superficie
sulla quale la produzione insiste in proporzione alla
superficie eccedente.
2. Per le attivita' dirette alla manipolazione,
conservazione, trasformazione, valorizzazione e
commercializzazione di prodotti diversi da quelli indicati
nell'articolo 32, comma 2, lettera c) , ottenuti
prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o
dall'allevamento di animali, il reddito e' determinato
applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni
registrate o soggette a registrazione agli effetti
dell'imposta sul valore aggiunto, conseguiti con tali
attivita', il coefficiente di redditivita' del 15 per
cento.
3. Per le attivita' dirette alla fornitura di servizi
di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile,
il reddito e' determinato applicando all'ammontare dei
corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a
registrazione agli effetti dell'imposta sul valore
aggiunto, conseguiti con tali attivita', il coefficiente di
redditivita' del 25 per cento.
3-bis. Per le attivita' dirette alla
commercializzazione di piante vive e prodotti della
floricoltura acquistate da imprenditori agricoli
florovivaistici di cui all'articolo 2135 del codice civile,
nei limiti del 10 per cento del volume di affari, da altri
imprenditori agricoli florovivaistici, il reddito e'
determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi
delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli
effetti dell'imposta sul valore aggiunto il coefficiente di
redditivita' del 5 per cento.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si
applicano ai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1,
lettere a), b) e d) , nonche' alle societa' in nome
collettivo ed in accomandita semplice.
5. Il contribuente ha facolta' di non avvalersi delle
disposizioni di cui al presente articolo. In tal caso
l'opzione o la revoca per la determinazione del reddito nel
modo normale si esercitano con le modalita' stabilite dal
regolamento recante norme per il riordino della disciplina
delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e
di imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, e successive
modificazioni.".
comma 226
Si riporta il testo vigente dei commi 5 e 8
dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,
n. 98 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia):
"Art. 2 Finanziamenti per l'acquisto di nuovi
macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole
e medie imprese
1. - 4. Omissis
5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
sono stabiliti i requisiti e le condizioni di accesso ai
contributi di cui al presente articolo, la misura massima
di cui al comma 4 e le modalita' di erogazione dei
contributi medesimi, le relative attivita' di controllo
nonche' le modalita' di raccordo con il finanziamento di
cui al comma 2.
6. - 7. Omissis
8. L'importo massimo dei finanziamenti di cui al comma
1 e' di 2,5 miliardi di euro incrementabili, sulla base
delle risorse disponibili ovvero che si renderanno
disponibili con successivi provvedimenti legislativi, fino
al limite massimo di 5 miliardi di euro secondo gli esiti
del monitoraggio sull'andamento dei finanziamenti
effettuato dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A.,
comunicato trimestralmente al Ministero dello sviluppo
economico ed al Ministero dell'economia e delle finanze.
Per far fronte agli oneri derivanti dalla concessione dei
contributi di cui al comma 4, e' autorizzata la spesa di
7,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 21 milioni di euro
per l'anno 2015, di 35 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2016 al 2019, di 17 milioni di euro per l'anno
2020 e di 6 milioni di euro per l'anno 2021.
Omissis.".
Si riporta il testo vigente dei commi 55 e 56
dell'articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016:
"55. Al fine di favorire la transizione del sistema
produttivo nazionale verso la manifattura digitale e di
incrementare l'innovazione e l'efficienza del sistema
imprenditoriale, anche tramite l'innovazione di processo o
di prodotto, le imprese di micro, piccola e media
dimensione possono accedere ai finanziamenti e ai
contributi di cui all'articolo 2 del decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2013, n. 98, per l'acquisto di macchinari,
impianti e attrezzature nuovi di fabbrica aventi come
finalita' la realizzazione di investimenti in tecnologie,
compresi gli investimenti in big data, cloud computing,
banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e
meccatronica, realta' aumentata, manifattura 4D, Radio
frequency identification (RFID) e sistemi di tracciamento e
pesatura dei rifiuti.
56. A fronte della realizzazione di investimenti aventi
le finalita' di cui al comma 55 del presente articolo, il
contributo di cui all'articolo 2, comma 4, del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e'
concesso secondo le modalita' di cui alle disposizioni
attuative, adottate ai sensi del medesimo articolo 2, comma
5, del citato decreto-legge n. 69 del 2013, con una
maggiorazione pari al 30 per cento della misura massima ivi
stabilita, fermo restando il rispetto delle intensita'
massime di aiuto previste dalla normativa dell'Unione
europea applicabile in materia di aiuti di Stato.
Omissis.".
comma 227
Il testo del comma 5 dell'articolo 2 del citato
decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e'
riportato nelle Note all'art. 1, comma 226.
comma 229
La legge 22 dicembre 1996, n. 662 recante "Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica" e' pubblicata
nella Gazz. Uff. 28 dicembre 1996, n. 303, S.O.
comma 230
Il decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181
recante "Misure di sostegno e di reindustrializzazione in
attuazione del piano di risanamento della siderurgia" e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 3 aprile 1989, n. 77.
Si riporta il testo vigente degli articoli 23 e 27 del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (Misure
urgenti per la crescita del Paese):
"Art. 23 Fondo per la crescita sostenibile
1. Le presenti disposizioni sono dirette a favorire la
crescita sostenibile e la creazione di nuova occupazione
nel rispetto delle contestuali esigenze di rigore nella
finanza pubblica e di equita' sociale, in un quadro di
sviluppo di nuova imprenditorialita', con particolare
riguardo al sostegno alla piccola e media impresa e di
progressivo riequilibrio socio-economico, di genere e fra
le diverse aree territoriali del Paese.
2. Il Fondo speciale rotativo di cui all'articolo 14
della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il
Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione
di «Fondo per la crescita sostenibile» (di seguito Fondo).
Il Fondo e' destinato, sulla base di obiettivi e
priorita' periodicamente stabiliti e nel rispetto dei
vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento
comunitario, al finanziamento di programmi e interventi con
un impatto significativo in ambito nazionale sulla
competitivita' dell'apparato produttivo, con particolare
riguardo alle seguenti finalita':
a) la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e
innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della
competitivita' del sistema produttivo, anche tramite il
consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e
sviluppo delle imprese;
b) il rafforzamento della struttura produttiva, il
riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che
versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza
nazionale tramite la sottoscrizione di accordi di
programma;
c) la promozione della presenza internazionale delle
imprese e l'attrazione di investimenti dall'estero, anche
in raccordo con le azioni che saranno attivate dall'ICE -
Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane;
c-bis) interventi in favore di imprese in crisi di
grande dimensione;
c-bis) la definizione e l'attuazione dei piani di
valorizzazione delle aziende sequestrate e confiscate alla
criminalita' organizzata.
3. Per il perseguimento delle finalita' di cui al comma
2, con decreti di natura non regolamentare del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, nel rispetto degli
equilibri di finanza pubblica, sono individuate le
priorita', le forme e le intensita' massime di aiuto
concedibili nell'ambito del Fondo, avuto riguardo a quanto
previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 123 ad eccezione del credito d'imposta. Le
predette misure sono attivate con bandi ovvero direttive
del Ministro dello sviluppo economico, che individuano i
termini, le modalita' e le procedure, anche in forma
automatizzata, per la concessione ed erogazione delle
agevolazioni. Per la gestione degli interventi il Ministero
dello sviluppo economico puo' avvalersi, sulla base di
apposita convenzione, di societa' in house ovvero di
societa' o enti in possesso dei necessari requisiti
tecnici, organizzativi e di terzieta' scelti, sulla base di
un'apposita gara, secondo le modalita' e le procedure di
cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Agli
oneri derivanti dalle convenzioni e contratti di cui al
presente comma si applica quanto previsto dall'articolo 3,
comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e
dall'articolo 19, comma 5 del decreto-legge 1° luglio 2009,
n. 78, convertito con modificazioni con legge 3 agosto
2009, n. 102.
3-bis. Gli obiettivi e le priorita' del Fondo possono
essere periodicamente aggiornati con la medesima procedura
di cui al comma 3 sulla base del monitoraggio
dell'andamento degli incentivi relativi agli anni
precedenti.
3-ter. Per le finalita' di cui al comma 2, lettera
c-bis), possono essere concessi finanziamenti in favore di
imprese di cui all'articolo 1, lettera a) del decreto-legge
23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, che presentano
rilevanti difficolta' finanziarie ai fini della
continuazione delle attivita' produttive e del mantenimento
dei livelli occupazionali. Con uno o piu' decreti del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, sono stabiliti, nel rispetto della
disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato, modalita' e
criteri per la concessione, erogazione e rimborso dei
predetti finanziamenti. L'erogazione puo' avvenire anche
mediante anticipazioni di tesoreria da estinguere entro
l'esercizio finanziario a valere sulla dotazione del Fondo.
4. Il Fondo puo' operare anche attraverso le due
distinte contabilita' speciali gia' intestate al Fondo
medesimo esclusivamente per l'erogazione di finanziamenti
agevolati che prevedono rientri e per gli interventi, anche
di natura non rotativa, cofinanziati dall'Unione Europea o
dalle regioni, ferma restando la gestione ordinaria in
bilancio per gli altri interventi. Per ciascuna delle
finalita' indicate al comma 2 e' istituita un'apposita
sezione nell'ambito del Fondo.
5.
6. I finanziamenti agevolati concessi a valere sul
Fondo possono essere assistiti da garanzie reali e
personali. E' fatta salva la prestazione di idonea garanzia
per le anticipazioni dei contributi.
7. Dalla data di entrata in vigore del presente
decreto-legge sono abrogate le disposizioni di legge
indicate dall'allegato 1, fatto salvo quanto previsto dal
comma 11 del presente articolo.
8. Gli stanziamenti iscritti in bilancio non utilizzati
nonche' le somme restituite o non erogate alle imprese, a
seguito dei provvedimenti di revoca e di rideterminazione
delle agevolazioni concesse ai sensi delle disposizioni
abrogate ai sensi del precedente comma, cosi' come
accertate con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnate nel medesimo importo alla
contabilita' speciale del Fondo, operativa per l'erogazione
di finanziamenti agevolati. Le predette disponibilita' sono
accertate al netto delle risorse necessarie per far fronte
agli impegni gia' assunti e per garantire la definizione
dei procedimenti di cui al comma 11.
9. Limitatamente agli strumenti agevolativi abrogati ai
sensi del comma 7, le disponibilita' esistenti sulle
contabilita' speciali nella titolarita' del Ministero dello
sviluppo economico e presso l'apposita contabilita'
istituita presso Cassa Depositi e Prestiti per l'attuazione
degli interventi di cui all'articolo 2, comma 203, lettera
f) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
nel medesimo importo, con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, su richiesta del Ministero
dello sviluppo economico, ad apposito capitolo dello stato
di previsione dello stesso Ministero per la successiva
assegnazione alla contabilita' speciale del Fondo operativa
per l'erogazione di finanziamenti agevolati. Le predette
disponibilita' sono accertate al netto delle risorse
necessarie per far fronte agli impegni gia' assunti e per
garantire la definizione dei procedimenti di cui al
successivo comma 11. Le predette contabilita' speciali
continuano ad operare fino al completamento dei relativi
interventi ovvero, ove sussistano, degli adempimenti
derivanti dalle programmazioni comunitarie gia' approvate
dalla UE alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
10. Al fine di garantire la prosecuzione delle azioni
volte a promuovere la coesione e il riequilibrio economico
e sociale tra le diverse aree del Paese, le disponibilita'
accertate e versate al Fondo ai sensi dei commi 8 e 9 del
presente articolo, rivenienti da contabilita' speciali o
capitoli di bilancio relativi a misure di aiuto destinate
alle aree sottoutilizzate sono utilizzate secondo il
vincolo di destinazione di cui all'articolo 18, comma 1 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con
modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
11. I procedimenti avviati in data anteriore a quella
di entrata in vigore del presente decreto-legge sono
disciplinati, ai fini della concessione e dell'erogazione
delle agevolazioni e comunque fino alla loro definizione,
dalle disposizioni delle leggi di cui all'Allegato 1 e
dalle norme di semplificazione recate dal presente
decreto-legge.
12. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio."
"Art. 27 Riordino della disciplina in materia di
riconversione e riqualificazione produttiva di aree di
crisi industriale complessa
1. Nel quadro della strategia europea per la crescita,
al fine di sostenere la competitivita' del sistema
produttivo nazionale, l'attrazione di nuovi investimenti
nonche' la salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi
di situazioni di crisi industriali complesse con impatto
significativo sulla politica industriale nazionale, il
Ministero dello sviluppo economico adotta Progetti di
riconversione e riqualificazione industriale. Sono
situazioni di crisi industriale complessa, quelle
riconosciute dal Ministero dello sviluppo economico anche a
seguito di istanza della regione interessata, che,
riguardano specifici territori soggetti a recessione
economica e perdita occupazionale di rilevanza nazionale
derivante da:
una crisi di una o piu' imprese di grande o media
dimensione con effetti sull'indotto;
una grave crisi di uno specifico settore industriale
con elevata specializzazione nel territorio.
2. I Progetti di cui al comma 1 promuovono, anche
mediante cofinanziamento regionale e con l'utilizzo di
tutti i regimi d'aiuto disponibili per cui ricorrano i
presupposti, investimenti produttivi anche a carattere
innovativo, la riqualificazione delle aree interessate, la
formazione del capitale umano, la riconversione di aree
industriali dismesse, il recupero ambientale e
l'efficientamento energetico dei siti e la realizzazione di
infrastrutture strettamente funzionali agli interventi.
Il Piano di promozione industriale di cui agli articoli
5, 6, e 8 della legge 15 maggio 1989, n. 181, come esteso
dall'articolo 73 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si
applica anche per l'attuazione dei progetti di
riconversione e riqualificazione industriale.
3. Per assicurare l'efficacia e la tempestivita'
dell'iniziativa, i Progetti di riconversione e
riqualificazione industriale sono adottati mediante
appositi accordi di programma che disciplinano gli
interventi agevolativi, l'attivita' integrata e coordinata
di amministrazioni centrali, regioni, enti locali e dei
soggetti pubblici e privati, le modalita' di esecuzione
degli interventi e la verifica dello stato di attuazione e
del rispetto delle condizioni fissate. Le opere e gli
impianti compresi nel Progetto di riconversione e
riqualificazione industriale sono dichiarati di pubblica
utilita', urgenti ed indifferibili.
4. Le conferenze di servizi strumentali all'attuazione
del Progetto sono indette dal Ministero dello sviluppo
economico ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge
7 agosto 1990, n. 241. Resta ferma la vigente normativa in
materia di interventi di bonifica e risanamento ambientale
dei siti contaminati.
5. La concessione di agevolazioni per l'incentivazione
degli investimenti di cui al decreto-legge 1° aprile 1989,
n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
maggio 1989, n. 181, ivi incluse quelle concesse sotto
forma di finanziamento agevolato, e' applicabile,
prioritariamente nell'ambito dei progetti di cui al comma
1, nonche' per gli interventi di cui al comma 8-bis, in
tutto il territorio nazionale, fatte salve le soglie di
intervento stabilite dalla disciplina comunitaria per i
singoli territori, nei limiti degli stanziamenti
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
6. Per la definizione e l'attuazione degli interventi
del Progetto di riconversione e riqualificazione
industriale, il Ministero dello sviluppo economico si
avvale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa, S.p.A., le cui
attivita' sono disciplinate mediante apposita convenzione
con il Ministero dello sviluppo economico. Gli oneri
derivanti dalle predette convenzioni sono posti a carico
delle risorse assegnate all'apposita sezione del fondo di
cui all'articolo 23, comma 2 utilizzate per l'attuazione
degli accordi di cui al presente articolo, nel limite
massimo del 3 per cento delle risorse stesse.
7. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
elabora misure volte a favorire il ricollocamento
professionale dei lavoratori interessati da interventi di
riconversione e riqualificazione industriale. Tali misure
possono essere realizzate mediante il coinvolgimento di
imprese abilitate allo svolgimento dei servizi di supporto
alla ricollocazione, a condizione che siano autorizzate
allo svolgimento di tale attivita' ai sensi dell'articolo
4, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276. Le misure di cui al presente comma
possono essere cofinanziate dalle regioni, nell'ambito
delle rispettive azioni di politica attiva del lavoro,
nonche' dai fondi paritetici interprofessionali nazionali
per la formazione continua di cui all'articolo 118 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.
Dall'attuazione del presente comma non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
8. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con
decreto di natura non regolamentare, da adottare entro 60
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto-legge, disciplina le modalita' di individuazione
delle situazioni di crisi industriale complessa e determina
i criteri per la definizione e l'attuazione dei Progetti di
riconversione e riqualificazione industriale. Il Ministro
dello sviluppo economico impartisce le opportune direttive
all'Agenzia di cui al comma 6, prevedendo la priorita' di
accesso agli interventi di propria competenza.
8-bis. Il Ministro dello sviluppo economico, con
decreto di natura non regolamentare, da adottare, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente
disposizione, disciplina le condizioni e le modalita' per
l'attuazione degli interventi da effettuare, ai sensi degli
articoli 5, 6, e 8 del decreto-legge 1° aprile 1989, n.
120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio
1989, n. 181, come successivamente estesi, nei casi di
situazioni di crisi industriali diverse da quelle complesse
individuate ai sensi del decreto di cui al comma 8 che
presentano, comunque, impatto significativo sullo sviluppo
dei territori interessati e sull'occupazione.
9. All'attuazione degli interventi previsti dai
Progetti di cui ai commi precedenti, ivi compresi gli oneri
relativi alla convenzione di cui al comma 6, si provvede a
valere sulle risorse finanziarie individuate dalle
Amministrazioni partecipanti di cui al comma 3 e,
relativamente agli interventi agevolativi, a valere sulle
risorse stanziate sugli strumenti agevolativi prescelti,
ovvero, qualora non disponibili, sul Fondo di cui
all'articolo 23, comma 2. Le attivita' del presente
articolo sono svolte dalle amministrazioni territoriali
partecipanti nei limiti delle risorse disponibili a
legislazione vigente.
10. Le risorse destinate al finanziamento degli
interventi di cui all'articolo 7 della legge n. 181 del 15
maggio 1989, al netto delle somme necessarie per far fronte
agli impegni assunti e per finanziare eventuali domande
oggetto di istruttoria alla data di entrata in vigore del
presente decreto-legge, affluiscono all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate nel medesimo
importo con decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze, su richiesta del Ministro dello sviluppo
economico, ad apposito capitolo dello stato di previsione
del Ministero dello sviluppo economico per la successiva
assegnazione al Fondo di cui all'articolo 23, comma 2.
11. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.".
comma 231
Si riporta il testo vigente dell'articolo 43 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
(Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria):
"Art. 43. Semplificazione degli strumenti di attrazione
degli investimenti e di sviluppo d'impresa
1. Per favorire l'attrazione degli investimenti e la
realizzazione di progetti di sviluppo di impresa rilevanti
per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese,
con particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno, con
decreto di natura non regolamentare del Ministro dello
sviluppo economico, sono stabiliti i criteri, le condizioni
e le modalita' per la concessione di agevolazioni
finanziarie a sostegno degli investimenti privati e per la
realizzazione di interventi ad essi complementari e
funzionali. Con tale decreto, da adottare di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali, per quanto
riguarda le attivita' della filiera agricola e della pesca
e acquacoltura, e con il Ministro per la semplificazione
normativa, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, si provvede, in particolare a:
a) individuare le attivita', le iniziative, le
categorie di imprese, il valore minimo degli investimenti e
le spese ammissibili all'agevolazione, la misura e la
natura finanziaria delle agevolazioni concedibili nei
limiti consentiti dalla vigente normativa comunitaria, i
criteri di valutazione dell'istanza di ammissione
all'agevolazione;
b) affidare, con le modalita' stabilite da apposita
convenzione, all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. le funzioni
relative alla gestione dell'intervento di cui al presente
articolo, ivi comprese quelle relative alla ricezione, alla
valutazione ed alla approvazione della domanda di
agevolazione, alla stipula del relativo contratto di
ammissione, all'erogazione, al controllo ed al monitoraggio
dell'agevolazione, alla partecipazione al finanziamento
delle eventuali opere infrastrutturali complementari e
funzionali all'investimento privato;
c) stabilire le modalita' di cooperazione con le
Regioni e gli enti locali interessati, ai fini della
gestione dell'intervento di cui al presente articolo, con
particolare riferimento alla programmazione e realizzazione
delle eventuali opere infrastrutturali complementari e
funzionali all'investimento privato;
d) disciplinare una procedura accelerata che preveda la
possibilita' per l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. di chiedere al
Ministero dello sviluppo economico l'indizione di
conferenze di servizi ai sensi dell'articolo 14 e seguenti
della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla conferenza
partecipano tutti i soggetti competenti all'adozione dei
provvedimenti necessari per l'avvio dell'investimento
privato ed alla programmazione delle opere infrastrutturali
complementari e funzionali all'investimento stesso, la
predetta Agenzia nonche', senza diritto di voto, il
soggetto che ha presentato l'istanza per la concessione
dell'agevolazione. All'esito dei lavori della conferenza, e
in ogni caso scaduto il termine di cui all'articolo 14-ter,
comma 3, della citata legge n. 241 del 1990, il Ministero
dello sviluppo economico adotta, in conformita' alla
determinazione conclusiva della conferenza di servizi, un
provvedimento di approvazione del progetto esecutivo che
sostituisce, a tutti gli effetti, salvo che la normativa
comunitaria non disponga diversamente, ogni autorizzazione,
concessione, nulla osta o atto di assenso comunque
denominato necessario all'avvio dell'investimento agevolato
e di competenza delle amministrazioni partecipanti, o
comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla
predetta conferenza;
e) le agevolazioni di cui al presente comma sono
cumulabili, nei limiti dei massimali previsti dalla
normativa comunitaria, con benefici fiscali.
2. Il Ministero dello sviluppo economico definisce, con
apposite direttive, gli indirizzi operativi per la gestione
dell'intervento di cui al presente articolo, vigila
sull'esercizio delle funzioni affidate all'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo
di impresa S.p.A. ai sensi del decreto di cui al comma 1,
effettua verifiche, anche a campione, sull'attuazione degli
interventi finanziati e sui risultati conseguiti per
effetto degli investimenti realizzati.
3. Le agevolazioni finanziarie e gli interventi
complementari e funzionali di cui al comma 1 possono essere
finanziati con le disponibilita' assegnate ad apposito
Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero
dello sviluppo economico, dove affluiscono le risorse
ordinarie disponibili a legislazione vigente gia' assegnate
al Ministero dello sviluppo economico in forza di Piani
pluriennali di intervento e del Fondo per le aree
sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, nell'ambito dei programmi previsti
dal Quadro strategico nazionale 2007-2013 ed in coerenza
con le priorita' ivi individuate. Con apposito decreto del
Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, viene effettuata una ricognizione delle
risorse di cui al presente comma per individuare la
dotazione del Fondo.
4. Per l'utilizzo del Fondo di cui al comma 3, il
Ministero dello sviluppo economico si avvale dell'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d'impresa Spa.
5. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui
al comma 1, non possono essere piu' presentate domande per
l'accesso alle agevolazioni e agli incentivi concessi sulla
base delle previsioni in materia di contratti di programma,
di cui all'articolo 2, comma 203, lettera e), della legge
23 dicembre 1996, n. 662, ivi compresi i contratti di
localizzazione, di cui alle delibere CIPE 19 dicembre 2002,
n. 130, e del 9 maggio 2003, n. 16. Alle domande presentate
entro la data di cui al periodo precedente si applica la
disciplina vigente prima della data di entrata in vigore
del presente decreto, fatta salva la possibilita' per
l'interessato di chiedere che la domanda sia valutata ai
fini dell'ammissione ai benefici di cui al presente
articolo.
6. Sono abrogate le disposizioni dell'articolo 1, commi
215, 216, 217, 218 e 221, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, e dell'articolo 6, commi 12, 13, 14 e 14-bis, del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. Dalla
data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, e'
abrogato l'articolo 1, comma 13, del citato decreto-legge
n. 35 del 2005.
7. Per gli interventi di cui al presente articolo
effettuati direttamente dall'Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
Spa, si puo' provvedere, previa definizione nella
convenzione di cui al comma 1, lettera b), a valere sulle
risorse finanziarie, disponibili presso l'Agenzia medesima,
ferme restando le modalita' di utilizzo gia' previste dalla
normativa vigente per le disponibilita' giacenti sui conti
di tesoreria intestati all'Agenzia.
7-bis. Il termine di cui all'articolo 1, comma 862,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive
modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2009.".
comma 232
Si riporta il testo vigente del comma 203 dell'articolo
1 della citata legge n. 145 del 2018:
"203. Nello stato di previsione del Ministero dello
sviluppo economico e' istituito un fondo finalizzato
all'erogazione dei contributi alle imprese che partecipano
alla realizzazione dell'importante progetto di interesse
comune europeo (IPCEI) sulla microelettronica, con una
dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni
2019 e 2020, di 60 milioni di euro per il 2021 e di 83,4
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024.
Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono definiti i criteri per l'utilizzazione e per la
ripartizione del fondo, nel rispetto della decisione della
Commissione europea di autorizzazione dell'IPCEI di cui al
presente comma. I contributi sono erogati annualmente sulla
base delle richieste adeguatamente corredate della
documentazione amministrativa e contabile relativa alle
spese sostenute.
Omissis.".
Il testo del paragrafo 3 dell'articolo 107 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea e' riportato nelle
Note all'art. 1, comma 124.
comma 233
Il testo del comma 48 dell'articolo 1 della citata
legge n. 147 del 2013 e' riportato nelle Note all'art. 1,
comma 91.
Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 19 del
citato decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 19. Rifinanziamento del Fondo di garanzia per la
prima casa
1. Omissis
2. Per ogni finanziamento ammesso alla garanzia del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene accantonato a
copertura del rischio un importo non inferiore al 6,5 per
cento dell'importo garantito.
Omissis.".
comma 234
La legge 9 dicembre 1998, n. 431 recante "Disciplina
delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad
uso abitativo" e' pubblicata nella Gazz. Uff. 15 dicembre
1998, n. 292, S.O.
comma 237
Si riporta il testo vigente del comma 501 dell'articolo
1 della citata legge n. 145 del 2018:
"501. Il FIR opera entro i limiti della dotazione
finanziaria e fino a concorrenza delle risorse. Con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le
modalita' di presentazione della domanda di indennizzo
nonche' i piani di riparto delle risorse disponibili. Con
il medesimo decreto e' istituita e disciplinata una
Commissione tecnica per: l'esame delle domande e
l'ammissione all'indennizzo del FIR; la verifica delle
violazioni massive, nonche' della sussistenza del nesso di
causalita' tra le medesime e il danno subito dai
risparmiatori; l'erogazione dell'indennizzo da parte del
FIR. Le suddette verifiche possono avvenire anche
attraverso la preventiva tipizzazione delle violazioni
massive e la corrispondente identificazione degli elementi
oggettivi e/o soggettivi in presenza dei quali l'indennizzo
puo' essere direttamente erogato. Il decreto indica i tempi
delle procedure di definizione delle istanze presentate
entro il termine di cui al penultimo periodo e, in modo non
tassativo, le fattispecie di violazioni massive. Il
suddetto procedimento non si applica ai casi di cui al
comma 502-bis. La citata Commissione e' composta da nove
membri in possesso di idonei requisiti di competenza,
indipendenza, onorabilita' e probita'. Con successivo
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono
nominati i componenti della Commissione tecnica e
determinati gli emolumenti da attribuire ai medesimi, nel
limite massimo di 1,2 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2019, 2020 e 2021. Ai relativi oneri si provvede
mediante la corrispondente riduzione della dotazione del
FIR. Qualora l'importo dei compensi da attribuire ai
componenti della Commissione tecnica risulti inferiore al
predetto limite massimo, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, l'importo eccedente
confluisce nel FIR. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare le occorrenti
variazioni di bilancio. La domanda di indennizzo, corredata
di idonea documentazione attestante i requisiti di cui al
comma 494, e' inviata entro il termine di centottanta
giorni decorrenti dalla data individuata con apposito
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. La
prestazione di collaborazione nella presentazione della
domanda e le attivita' conseguenti non rientrano
nell'ambito delle prestazioni forensi e non danno luogo a
compenso.
Omissis.".
comma 238
Si riporta il testo dei commi 494, 496 e 502-bis
dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018, come
modificato dalla presente legge:
"494. Hanno accesso alle prestazioni del FIR i
risparmiatori, persone fisiche, imprenditori individuali,
anche agricoli o coltivatori diretti, le organizzazioni di
volontariato e le associazioni di promozione sociale di
cui, rispettivamente, agli articoli 32 e 35 del codice del
Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017,
n. 117, nonche' le microimprese, come definite dalla
raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio
2003, che occupano meno di dieci persone e realizzano un
fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori
a 2 milioni di euro, in possesso delle azioni e delle
obbligazioni subordinate delle banche di cui al comma 493
alla data del provvedimento di messa in liquidazione,
ovvero i loro successori mortis causa, o il coniuge, il
soggetto legato da unione civile, il convivente more uxorio
o di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, i
parenti entro il secondo grado, ove siano succeduti nel
possesso dei predetti strumenti finanziari in forza di
trasferimento a titolo particolare per atto tra vivi; nei
casi di trasferimento tra vivi successivi al 30 dicembre
2018 rilevano i requisiti reddituali e patrimoniali e i
limiti quantitativi all'indennizzo che sussistevano in capo
al dante causa in relazione al complesso di azioni od
obbligazioni da questi detenute."
495. Omissis.
496. La misura dell'indennizzo per gli azionisti di cui
al comma 494 e' commisurata al 30 per cento del costo di
acquisto, in caso di unico acquisto, ovvero del prezzo
medio, in caso di piu' acquisti, inclusi gli oneri fiscali
sostenuti anche durante il periodo di possesso delle
azioni, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro
per ciascun risparmiatore. La percentuale del 30 per cento,
entro tale limite, puo' essere incrementata qualora in
ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 le somme
complessivamente erogate per l'indennizzo secondo il piano
di riparto siano inferiori alla previsione di spesa
dell'esercizio finanziario, nel pieno rispetto dei limiti
di spesa, della dotazione finanziaria del FIR e fino al suo
esaurimento, fermo restando quanto previsto al comma 499.
497. - 502. Omissis
502-bis. Previo accertamento da parte della Commissione
tecnica di cui al comma 501 esclusivamente dei requisiti
soggettivi e oggettivi previsti nel presente comma, hanno
diritto all'erogazione da parte del FIR di un indennizzo
forfettario dell'ammontare determinato ai sensi dei
precedenti commi 496 e 497 i risparmiatori persone fisiche,
imprenditori individuali, anche agricoli, coltivatori
diretti, in possesso delle azioni e delle obbligazioni
subordinate delle banche di cui al comma 493 alla data del
provvedimento di messa in liquidazione coatta
amministrativa - ovvero i loro successori mortis causa o il
coniuge, il soggetto legato da unione civile, il convivente
more uxorio o di fatto, i parenti entro il secondo grado in
possesso dei suddetti strumenti finanziari a seguito di
trasferimento con atto tra vivi - che soddisfano una delle
seguenti condizioni: a) patrimonio mobiliare di proprieta'
del risparmiatore di valore inferiore a 100.000 euro; b)
ammontare del reddito complessivo del risparmiatore ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche inferiore a
35.000 euro nell'anno 2018, al netto di eventuali
prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma
di rendita. Il valore del patrimonio mobiliare di cui alla
suddetta lettera a) risulta dal patrimonio mobiliare
posseduto al 31 dicembre 2018, esclusi gli strumenti
finanziari di cui al comma 494, nonche' i contratti di
assicurazione a capitalizzazione o mista sulla vita,
calcolato secondo i criteri e le istruzioni approvati con
decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali,
di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
Dipartimento delle finanze del 13 aprile 2017, n. 138,
recante approvazione del modello tipo di dichiarazione
sostitutiva unica (DSU), nonche' delle relative istruzioni
per la compilazione, ai sensi dell'articolo 10, comma 3,
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5
dicembre 2013, n. 159. Con il decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze previsto dal precedente comma
501 sono stabilite le modalita' di presentazione
dell'istanza di erogazione del menzionato indennizzo
forfettario. Nell'erogazione degli indennizzi effettuata ai
sensi del presente comma e' data precedenza ai pagamenti di
importo non superiore a 50.000 euro. I cittadini italiani
residenti all'estero in possesso dei requisiti soggettivi e
oggettivi previsti nel presente comma presentano idonea
documentazione del Paese di residenza attestante i
prescritti requisiti di reddito e di patrimonio mobiliare.
Omissis.".
comma 239
Si riporta il testo vigente del comma 6 dell'articolo
37 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 (Misure
urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale):
"Art. 37 Strumenti per favorire la cessione dei crediti
certificati
1. - 5. Omissis
6. Nello stato di previsione del Ministero
dell'Economia e delle Finanze e' istituito, un fondo con
una dotazione di 1000 milioni di euro per l'anno 2014
finalizzato ad integrare le risorse iscritte sul bilancio
statale destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato. Per
le finalita' del presente comma e' autorizzata
l'istituzione di apposita contabilita' speciale. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di
bilancio.
Omissis.".
comma 242
Il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio
2010, n. 76 recante "Regolamento concernente la struttura
ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione
del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato
ai sensi dell'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3
ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2006, n. 286" e' pubblicato nella Gazz.
Uff. 27 maggio 2010, n. 122, S.O.
comma 249
Si riporta il testo vigente del comma 126 dell'articolo
1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il
riordino delle disposizioni legislative vigenti):
"126. Per la valorizzazione del merito del personale
docente e' istituito presso il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca un apposito fondo, con lo
stanziamento di euro 200 milioni annui a decorrere
dall'anno 2016, ripartito a livello territoriale e tra le
istituzioni scolastiche in proporzione alla dotazione
organica dei docenti, considerando altresi' i fattori di
complessita' delle istituzioni scolastiche e delle aree
soggette a maggiore rischio educativo, con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
Omissis.".
comma 250
Si riporta il testo vigente dell'articolo 20 del
decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei
controlli di regolarita' amministrativa e contabile e
potenziamento dell'attivita' di analisi e valutazione della
spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre
2009, n. 196):
"Art. 20 Compiti dei collegi dei revisori dei conti e
sindacali
1. I collegi dei revisori dei conti e sindacali presso
gli enti ed organismi pubblici, di cui all'articolo 19,
vigilano sull'osservanza delle disposizioni di legge,
regolamentari e statutarie; provvedono agli altri compiti
ad essi demandati dalla normativa vigente, compreso il
monitoraggio della spesa pubblica.
2. I collegi dei revisori dei conti e sindacali, in
particolare, devono:
a) verificare la corrispondenza dei dati riportati nel
conto consuntivo o bilancio d'esercizio con quelli
analitici desunti dalla contabilita' generale tenuta nel
corso della gestione;
b) verificare la loro corretta esposizione in bilancio,
l'esistenza delle attivita' e passivita' e l'attendibilita'
delle valutazioni di bilancio, la correttezza dei risultati
finanziari, economici e patrimoniali della gestione e
l'esattezza e la chiarezza dei dati contabili presentati
nei prospetti di bilancio e nei relativi allegati;
c) effettuare le analisi necessarie e acquisire
informazioni in ordine alla stabilita' dell'equilibrio di
bilancio e, in caso di disavanzo, acquisire informazioni
circa la struttura dello stesso e le prospettive di
riassorbimento affinche' venga, nel tempo, salvaguardato
l'equilibrio;
d) vigilare sull'adeguatezza della struttura
organizzativa dell'ente e il rispetto dei principi di
corretta amministrazione;
e) verificare l'osservanza delle norme che presiedono
la formazione e l'impostazione del bilancio preventivo e
del conto consuntivo o bilancio d'esercizio;
f) esprimere il parere in ordine all'approvazione del
bilancio preventivo e del conto consuntivo o bilancio
d'esercizio da parte degli organi a cio' deputati sulla
base degli specifici ordinamenti dei singoli enti;
g) effettuare almeno ogni trimestre controlli e
riscontri sulla consistenza della cassa e sulla esistenza
dei valori, dei titoli di proprieta' e sui depositi e i
titoli a custodia;
h) effettuare il controllo sulla compatibilita' dei
costi della contrattazione collettiva integrativa con i
vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione
delle norme di legge, con particolare riferimento alle
disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla
corresponsione dei trattamenti accessori.
3. Gli schemi dei bilanci preventivi, delle variazioni
ai bilanci preventivi, delle delibere di accertamento dei
residui, del conto consuntivo o bilancio d'esercizio sono
sottoposti, corredati dalla relazione illustrativa o da
analogo documento, almeno quindici giorni prima della data
della relativa delibera, all'esame del collegio dei
revisori dei conti o sindacale. Il collegio redige apposita
relazione da allegare ai predetti schemi, nella quale sono
sintetizzati anche i risultati del controllo svolto durante
l'esercizio.
4. L'attivita' dei collegi dei revisori e sindacali si
conforma ai principi della continuita', del campionamento e
della programmazione dei controlli.
5. I collegi dei revisori dei conti e sindacali non
intervengono nella gestione e nell'amministrazione attiva
degli enti e organismi pubblici.
6. Alle sedute degli organi di amministrazione attiva
assiste almeno un componente del collegio dei revisori e
sindacale.
7. I componenti del collegio dei revisori e sindacale
possono procedere ad atti di ispezione e controllo, anche
individualmente.
8. Di ogni verifica, ispezione e controllo, anche
individuale, nonche' delle risultanze dell'esame collegiale
dei bilanci preventivi e relative variazioni e dei conti
consuntivi o bilanci d'esercizio e' redatto apposito
verbale.".
comma 251
Il riferimento al testo del decreto legislativo n. 165
del 2001 e' riportato nelle Note all'art. 1, comma 94.
comma 253
Si riporta il testo vigente del comma 98 dell'articolo
1 della citata legge n. 145 del 2018:
"98. Il fondo di cui al comma 95 e' ripartito con uno o
piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con i Ministri interessati, sulla base di
programmi settoriali presentati dalle amministrazioni
centrali dello Stato per le materie di competenza. I
decreti di cui al periodo precedente individuano i criteri
e le modalita' per l'eventuale revoca degli stanziamenti,
anche pluriennali, non utilizzati entro diciotto mesi dalla
loro assegnazione e la loro diversa destinazione
nell'ambito delle finalita' previste dai commi da 95 a 106.
In tal caso il Ministro dell'economia e delle finanze
provvede, con propri decreti, alle necessarie variazioni di
bilancio, anche in conto residui. Nel caso in cui siano
individuati interventi rientranti nelle materie di
competenza regionale o delle province autonome, e
limitatamente agli stessi, sono adottati appositi decreti
previa intesa con gli enti territoriali interessati ovvero
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano. Gli schemi dei decreti sono trasmessi alle
Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali
esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla data
dell'assegnazione; decorso tale termine, i decreti possono
essere adottati anche in mancanza del predetto parere. I
medesimi decreti indicano, ove necessario, le modalita' di
utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di
economicita' e di contenimento della spesa, anche
attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento
a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per
gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio
d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti Spa e con i
soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita' bancaria
ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, compatibilmente con gli obiettivi programmati
di finanza pubblica. I decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri di riparto del fondo di cui al primo periodo
sono adottati entro il 31 gennaio 2019.
Omissis.".
comma 254
Si riporta il testo vigente dell'articolo 21 del
decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128 (Riordino
dell'Agenzia spaziale italiana (A.S.I.):
"21. Indirizzo e coordinamento in materia spaziale e
aerospaziale.
1. Al fine di assicurare l'indirizzo e il coordinamento
in materia spaziale e aerospaziale anche con riferimento ai
servizi operativi correlati e' istituito, presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato
interministeriale per le politiche relative allo spazio e
alla ricerca aerospaziale, di seguito denominato
"Comitato".
2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Presidente
del Consiglio dei ministri, con proprio decreto da adottare
entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, individua il Sottosegretario di
Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega
alle politiche spaziali e aerospaziali e l'ufficio della
Presidenza del Consiglio responsabile delle attivita' di
supporto, coordinamento e segreteria del Comitato.
3. Il Comitato e' presieduto dal Presidente del
Consiglio dei ministri ovvero dal Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega alle
politiche spaziali e aerospaziali, ed e' composto dai
Ministri della difesa, dell'interno, per i beni e le
attivita' culturali, delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo, dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, dello sviluppo economico, delle
infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, dell'economia e delle
finanze e dai Ministri per il Sud e per gli affari europei,
ove nominati, nonche' dal Presidente della Conferenza dei
presidenti delle regioni e delle province autonome. I
citati Ministri possono delegare la loro partecipazione al
Comitato ad un vice Ministro o ad un Sottosegretario di
Stato competente per i rispettivi Dicasteri.
4. In merito agli specifici argomenti discussi dal
Comitato, il Presidente, sentiti i componenti di cui al
comma 3, puo' invitare a partecipare alla seduta Ministri o
Sottosegretari di Stato di altri Dicasteri e rappresentanti
di enti pubblici e privati la cui presenza sia utile
all'espletamento delle funzioni del Comitato. Laddove
convocato, il presidente dell'A.S.I. partecipa, senza
diritto di voto, alle riunioni del Comitato con funzione di
alta consulenza tecnico-scientifica. Ai soggetti invitati
non spettano gettoni di presenza, indennita' o altri
emolumenti comunque denominati. Agli eventuali oneri per
rimborsi di spese di missione si provvede nell'ambito delle
risorse di ciascuna Amministrazione disponibili a
legislazione vigente.
5. Le spese per il funzionamento del Comitato sono
poste a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Ai componenti del Comitato non sono riconosciuti compensi,
indennita' o altri emolumenti comunque denominati.
All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
6. Il Comitato, nell'ambito e a supporto dei compiti di
alta direzione, indirizzo e coordinamento del Presidente
del Consiglio dei ministri, con le modalita' definite da un
proprio regolamento interno adottato nella sua prima seduta
e tenendo conto degli indirizzi della politica estera
nazionale e della politica dell'Unione europea nel settore
spaziale e aerospaziale:
a) definisce gli indirizzi del Governo in materia
spaziale e aerospaziale con riferimento anche alla ricerca,
all'innovazione tecnologica e alle ricadute sul settore
produttivo, nonche' in ordine alla predisposizione del
Documento strategico di politica spaziale nazionale;
b) indirizza e supporta l'A.S.I. nella definizione di
accordi internazionali e nelle relazioni con organismi
spaziali internazionali;
c) approva il Documento strategico di politica spaziale
nazionale che definisce la strategia politica e le linee di
intervento finanziario per lo sviluppo di tecnologie
industriali innovative e di servizi applicativi spaziali a
favore della crescita economica del Paese;
d) assicura il coordinamento dei programmi e
dell'attivita' dell'A.S.I. con i programmi e con le
attivita' delle amministrazioni centrali e periferiche;
e) individua le linee prioritarie per la partecipazione
ai programmi europei dell'Agenzia spaziale europea (E.S.A.)
e per lo sviluppo degli accordi bilaterali e multilaterali;
f) definisce gli indirizzi per lo sviluppo di forme di
sinergia e di cooperazione nel settore spaziale tra gli
enti di ricerca, le amministrazioni pubbliche, le strutture
universitarie e il mondo dell'impresa, con particolare
riferimento alle piccole e medie imprese di settore;
g) definisce gli indirizzi per le iniziative delle
amministrazioni e dei soggetti pubblici interessati,
individuati ai sensi della normativa vigente, e competenti
nelle applicazioni e nei servizi spaziali, anche di
pubblica responsabilita', nel rispetto dei rispettivi
compiti e funzioni, favorendo sinergie e collaborazioni
anche con soggetti privati, per la realizzazione di
programmi applicativi di prevalente interesse
istituzionale;
h) definisce le priorita' di ricerca e applicative
nazionali e gli investimenti pubblici del settore,
incentivando le cooperazioni finanziarie e le sinergie tra
soggetti pubblici e privati, al fine di promuovere,
sviluppare e diffondere la ricerca scientifica e
tecnologica applicata al settore spaziale e aerospaziale e
lo sviluppo di servizi innovativi, nonche' di favorire lo
sviluppo e la competitivita' del sistema produttivo
italiano, con particolare riguardo alle piccole e medie
imprese;
i) definisce il quadro delle risorse finanziarie
disponibili per l'attuazione delle politiche spaziali ed
aerospaziali, secondo criteri di promozione e sviluppo di
servizi satellitari innovativi di interesse pubblico,
perseguendo obiettivi di sinergia delle risorse pubbliche e
private, destinate alla realizzazione di infrastrutture
spaziali e aerospaziali e nel rispetto di quanto previsto
dalla lettera h);
l) elabora le linee strategiche governative del settore
spaziale e aerospaziale, promuovendo i necessari processi
di internazionalizzazione delle capacita' nazionali,
individuando le esigenze capacitive nel settore spaziale e
aerospaziale indicate dalle amministrazioni interessate,
favorendo lo sviluppo e il potenziamento tecnologico delle
piccole e medie imprese, l'utilizzo delle tecnologie
spaziali e aerospaziali negli altri comparti dell'industria
e dei servizi nazionali, nonche' i trasferimenti di
conoscenze dal settore della ricerca alle applicazioni
commerciali e ai servizi di pubblica utilita' con
particolare riferimento ai settori dell'ambiente, del
trasporto e delle telecomunicazioni;
m) promuove, sulla base delle condivise esigenze
capacitive nel settore spaziale individuate dalle
amministrazioni interessate, di cui alla lettera l),
specifici accordi di programma congiunti tra le
amministrazioni interessate, che prevedano il finanziamento
interministeriale di servizi applicativi, sistemi,
infrastrutture spaziali;
n) effettua la valutazione globale dei ritorni e dei
risultati dei programmi pluriennali per gli aspetti
sociali, strategici ed economici;
o) promuove opportune iniziative normative per la
realizzazione di nuovi servizi satellitari di interesse
pubblico, in conformita' alle norme dell'Unione europea;
p) promuove lo sviluppo dei programmi spaziali e
aerospaziali che coinvolgono aspetti di sicurezza nazionale
e di tipo duale, con particolare riferimento alle
applicazioni per la sicurezza civile e militare, anche in
raccordo con i programmi internazionali ed europei a
valenza strategica;
q) predispone, entro il 30 giugno di ogni anno, una
relazione alle Camere contenente l'illustrazione delle
attivita' e dei risultati degli investimenti nel settore
spaziale e aerospaziale;
r) promuove il trasferimento di conoscenze dal settore
della ricerca ai servizi di pubblica utilita', con
riferimento ai settori dell'ambiente, della gestione del
territorio e della previsione e prevenzione delle calamita'
naturali e dei rischi derivanti dall'attivita' dell'uomo,
nonche' ai settori del trasporto e delle telecomunicazioni;
s) promuove misure volte a sostenere le domande e
l'offerta di formazione in discipline spaziali e
aerospaziali, tenendo conto annualmente del quadro delle
iniziative promosse dalle universita' italiane.
7. Per l'espletamento dei compiti di cui al comma 6, il
Comitato si avvale del supporto tecnico-scientifico
dell'A.S.I. e di eventuali altri esperti del settore, ivi
compreso il settore industriale, nel limite massimo di
cinque unita', selezionati secondo procedure obiettive e
trasparenti, nel rispetto della normativa vigente, di
gruppi di lavoro e di comitati di studio coordinati
dall'A.S.I. Agli esperti e ai componenti dei gruppi di
lavoro e dei comitati di studio non spettano gettoni di
presenza, indennita' o altri emolumenti comunque
denominati. Agli eventuali oneri per rimborsi di spese di
missione si provvede nell'ambito delle risorse di ciascuna
Amministrazione disponibili a legislazione vigente, con
esclusione dei soggetti privati, per i quali non sono
previsti rimborsi a carico della finanza pubblica.
8. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.".
comma 256
Si riporta il testo vigente dei commi 7, 62 e 125
dell'articolo 1 della citata legge n. 107 del 2015:
"7. Le istituzioni scolastiche, nei limiti delle
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, individuano il fabbisogno di
posti dell'organico dell'autonomia, in relazione
all'offerta formativa che intendono realizzare, nel
rispetto del monte orario degli insegnamenti e tenuto conto
della quota di autonomia dei curricoli e degli spazi di
flessibilita', nonche' in riferimento a iniziative di
potenziamento dell'offerta formativa e delle attivita'
progettuali, per il raggiungimento degli obiettivi
formativi individuati come prioritari tra i seguenti:
a) valorizzazione e potenziamento delle competenze
linguistiche, con particolare riferimento all'italiano
nonche' alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione
europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia
Content language integrated learning;
b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e
scientifiche;
c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella
cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel
cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di
diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e
privati operanti in tali settori;
d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza
attiva e democratica attraverso la valorizzazione
dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno
dell'assunzione di responsabilita' nonche' della
solidarieta' e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento
delle conoscenze in materia giuridica ed
economico-finanziaria e di educazione
all'autoimprenditorialita';
e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla
conoscenza e al rispetto della legalita', della
sostenibilita' ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attivita' culturali;
f) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media
di produzione e diffusione delle immagini;
g) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di
comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con
particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione
fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto
allo studio degli studenti praticanti attivita' sportiva
agonistica;
h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti,
con particolare riguardo al pensiero computazionale,
all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei
media nonche' alla produzione e ai legami con il mondo del
lavoro;
i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e
delle attivita' di laboratorio;
l) prevenzione e contrasto della dispersione
scolastica, di ogni forma di discriminazione e del
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione
scolastica e del diritto allo studio degli alunni con
bisogni educativi speciali attraverso percorsi
individualizzati e personalizzati anche con il supporto e
la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi
del territorio e delle associazioni di settore e
l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il
diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
il 18 dicembre 2014;
m) valorizzazione della scuola intesa come comunita'
attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e
aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunita'
locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le
imprese;
n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del
numero di alunni e di studenti per classe o per
articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento
del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario
rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n.
89;
o) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo
ciclo di istruzione;
p) valorizzazione di percorsi formativi
individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli
studenti;
q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali
alla premialita' e alla valorizzazione del merito degli
alunni e degli studenti;
r) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano
come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per
studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da
organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e
il terzo settore, con l'apporto delle comunita' di origine,
delle famiglie e dei mediatori culturali;
s) definizione di un sistema di orientamento.
8. - 61. Omissis.
62. Al fine di consentire alle istituzioni scolastiche
di attuare le attivita' previste nei commi da 56 a 61,
nell'anno finanziario 2015 e' utilizzata quota parte, pari
a euro 90 milioni, delle risorse gia' destinate
nell'esercizio 2014 in favore delle istituzioni scolastiche
ed educative statali sul Fondo per il funzionamento delle
istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive
modificazioni. A decorrere dall'anno 2016, e' autorizzata
la spesa di euro 30 milioni annui. Le risorse sono
ripartite tra le istituzioni scolastiche sulla base di
procedure selettive,
63. - 124. Omissis.
125. Per l'attuazione del Piano nazionale di formazione
e per la realizzazione delle attivita' formative di cui ai
commi da 121 a 124 e' autorizzata la spesa di euro 40
milioni annui a decorrere dall'anno 2016.
Omissis.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 4 della legge
29 maggio 2017, n. 71 (Disposizioni a tutela dei minori per
la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del
cyberbullismo):
"Art. 4. Linee di orientamento per la prevenzione e il
contrasto in ambito scolastico
1. Per l'attuazione delle finalita' di cui all'articolo
1, comma 1, il Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, sentito il Ministero della giustizia -
Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita',
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge adotta linee di orientamento per la
prevenzione e il contrasto del cyberbullismo nelle scuole,
anche avvalendosi della collaborazione della Polizia
postale e delle comunicazioni, e provvede al loro
aggiornamento con cadenza biennale.
2. Le linee di orientamento di cui al comma 1,
conformemente a quanto previsto alla lettera l) del comma 7
dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107,
includono per il triennio 2017-2019: la formazione del
personale scolastico, prevedendo la partecipazione di un
proprio referente per ogni autonomia scolastica; la
promozione di un ruolo attivo degli studenti, nonche' di ex
studenti che abbiano gia' operato all'interno dell'istituto
scolastico in attivita' di peer education, nella
prevenzione e nel contrasto del cyberbullismo nelle scuole;
la previsione di misure di sostegno e rieducazione dei
minori coinvolti; un efficace sistema di governance diretto
dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca. Dall'adozione delle linee di orientamento non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
3. Ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria
autonomia, individua fra i docenti un referente con il
compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di
contrasto del cyberbullismo, anche avvalendosi della
collaborazione delle Forze di polizia nonche' delle
associazioni e dei centri di aggregazione giovanile
presenti sul territorio.
4. Gli uffici scolastici regionali promuovono la
pubblicazione di bandi per il finanziamento di progetti di
particolare interesse elaborati da reti di scuole, in
collaborazione con i servizi minorili dell'Amministrazione
della giustizia, le prefetture - Uffici territoriali del
Governo, gli enti locali, i servizi territoriali, le Forze
di polizia nonche' associazioni ed enti, per promuovere sul
territorio azioni integrate di contrasto del cyberbullismo
e l'educazione alla legalita' al fine di favorire nei
ragazzi comportamenti di salvaguardia e di contrasto,
agevolando e valorizzando il coinvolgimento di ogni altra
istituzione competente, ente o associazione, operante a
livello nazionale o territoriale, nell'ambito delle
attivita' di formazione e sensibilizzazione. I bandi per
accedere ai finanziamenti, l'entita' dei singoli
finanziamenti erogati, i soggetti beneficiari e i dettagli
relativi ai progetti finanziati sono pubblicati nel sito
internet istituzionale degli uffici scolastici regionali,
nel rispetto della trasparenza e dell'evidenza pubblica.
5. Conformemente a quanto previsto dalla lettera h) del
comma 7 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107,
le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado,
nell'ambito della propria autonomia e nell'ambito delle
risorse disponibili a legislazione vigente, promuovono
l'educazione all'uso consapevole della rete internet e ai
diritti e doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie
informatiche, quale elemento trasversale alle diverse
discipline curricolari, anche mediante la realizzazione di
apposite attivita' progettuali aventi carattere di
continuita' tra i diversi gradi di istruzione o di progetti
elaborati da reti di scuole in collaborazione con enti
locali, servizi territoriali, organi di polizia,
associazioni ed enti.
6. I servizi territoriali, con l'ausilio delle
associazioni e degli altri enti che perseguono le finalita'
della presente legge, promuovono, nell'ambito delle risorse
disponibili, specifici progetti personalizzati volti a
sostenere i minori vittime di atti di cyberbullismo nonche'
a rieducare, anche attraverso l'esercizio di attivita'
riparatorie o di utilita' sociale, i minori artefici di
tali condotte.".
comma 257
Il testo del comma 62 dell'articolo 1 della citata
legge n. 107 del 2015 e' riportato nelle Note all'art. 256.
comma 258
Si riporta il testo vigente del comma 1072
dell'articolo 1 della citata legge n. 205 del 2017:
"1072. Il fondo da ripartire di cui all'articolo 1,
comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e'
rifinanziato per 800 milioni di euro per l'anno 2018, per
1.615 milioni di euro per l'anno 2019, per 2.180 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, per 2.480
milioni di euro per l'anno 2024 e per 2.500 milioni di euro
per ciascuno degli anni dal 2025 al 2033. Le predette
risorse sono ripartite nei settori di spesa relativi a: a)
trasporti e viabilita'; b) mobilita' sostenibile e
sicurezza stradale; c) infrastrutture, anche relative alla
rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e
depurazione; d) ricerca; e) difesa del suolo, dissesto
idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche; f)
edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria;
g) attivita' industriali ad alta tecnologia e sostegno alle
esportazioni; h) digitalizzazione delle amministrazioni
statali; i) prevenzione del rischio sismico; l)
investimenti in riqualificazione urbana e sicurezza delle
periferie; m) potenziamento infrastrutture e mezzi per
l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso; n)
eliminazione delle barriere architettoniche. Restano fermi
i criteri di utilizzo del fondo di cui al citato comma 140.
I decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di
riparto del fondo di cui al primo periodo sono adottati
entro il 31 ottobre 2018.
Omissis.".
comma 259
Si riporta il testo vigente degli articoli 35, 36,
comma 2, e 157 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50 (Codice dei contratti pubblici):
"Art. 35 Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di
calcolo del valore stimato degli appalti
1. Ai fini dell'applicazione del presente codice, le
soglie di rilevanza comunitaria sono:
a) euro 5.225.000 per gli appalti pubblici di lavori e
per le concessioni;
b) euro 135.000 per gli appalti pubblici di forniture,
di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione
aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono
autorita' governative centrali indicate nell'allegato III;
se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da
amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della
difesa, questa soglia si applica solo agli appalti
concernenti i prodotti menzionati nell'allegato VIII;
c) euro 209.000 per gli appalti pubblici di forniture,
di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione
aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali;
tale soglia si applica anche agli appalti pubblici di
forniture aggiudicati dalle autorita' governative centrali
che operano nel settore della difesa, allorche' tali
appalti concernono prodotti non menzionati nell'allegato
VIII;
d) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e di
altri servizi specifici elencati all'allegato IX.
2. Nei settori speciali, le soglie di rilevanza
comunitaria sono:
a) euro 5.225.000 per gli appalti di lavori;
b) euro 418.000 per gli appalti di forniture, di
servizi e per i concorsi pubblici di progettazione;
c) euro 1.000.000 per i contratti di servizi, per i
servizi sociali e altri servizi specifici elencati
all'allegato IX.
3. Le soglie di cui al presente articolo sono
periodicamente rideterminate con provvedimento della
Commissione europea, che trova diretta applicazione alla
data di entrata in vigore a seguito della pubblicazione
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
4. Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico
di lavori, servizi e forniture e' basato sull'importo
totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato
dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente
aggiudicatore. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo
stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni
o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei
documenti di gara. Quando l'amministrazione aggiudicatrice
o l'ente aggiudicatore prevedono premi o pagamenti per i
candidati o gli offerenti, ne tengono conto nel calcolo del
valore stimato dell'appalto.
5. Se un'amministrazione aggiudicatrice o un ente
aggiudicatore sono composti da unita' operative distinte,
il calcolo del valore stimato di un appalto tiene conto del
valore totale stimato per tutte le singole unita'
operative. Se un'unita' operativa distinta e' responsabile
in modo indipendente del proprio appalto o di determinate
categorie di esso, il valore dell'appalto puo' essere
stimato con riferimento al valore attribuito dall'unita'
operativa distinta.
6. La scelta del metodo per il calcolo del valore
stimato di un appalto o concessione non puo' essere fatta
con l'intenzione di escluderlo dall'ambito di applicazione
delle disposizioni del presente codice relative alle soglie
europee. Un appalto non puo' essere frazionato allo scopo
di evitare l'applicazione delle norme del presente codice
tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino.
7. Il valore stimato dell'appalto e' quantificato al
momento dell'invio dell'avviso di indizione di gara o del
bando di gara o, nei casi in cui non sia prevista
un'indizione di gara, al momento in cui l'amministrazione
aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore avvia la procedura di
affidamento del contratto.
8. Per gli appalti pubblici di lavori il calcolo del
valore stimato tiene conto dell'importo dei lavori stessi
nonche' del valore complessivo stimato di tutte le
forniture e servizi messi a disposizione
dell'aggiudicatario dall'amministrazione aggiudicatrice o
dall'ente aggiudicatore, a condizione che siano necessari
all'esecuzione dei lavori. Il valore delle forniture o dei
servizi non necessari all'esecuzione di uno specifico
appalto di lavori non puo' essere aggiunto al valore
dell'appalto di lavori in modo da sottrarre l'acquisto di
tali forniture o servizi dall'applicazione delle
disposizioni del presente codice.
9. Per i contratti relativi a lavori e servizi:
a) quando un'opera prevista o una prestazione di
servizi puo' dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti
distinti, e' computato il valore complessivo stimato della
totalita' di tali lotti;
b) quando il valore cumulato dei lotti e' pari o
superiore alle soglie di cui ai commi 1 e 2, le
disposizioni del presente codice si applicano
all'aggiudicazione di ciascun lotto.
10. Per gli appalti di forniture:
a) quando un progetto volto ad ottenere forniture
omogenee puo' dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti
distinti, nell'applicazione delle soglie di cui ai commi 1
e 2 e' computato il valore complessivo stimato della
totalita' di tali lotti;
b) quando il valore cumulato dei lotti e' pari o
superiore alle soglie di cui ai commi 1 e 2, le
disposizioni del presente codice si applicano
all'aggiudicazione di ciascun lotto.
11. In deroga a quanto previsto dai commi 9 e 10, le
amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori
possono aggiudicare l'appalto per singoli lotti senza
applicare le disposizioni del presente codice, quando il
valore stimato al netto dell'IVA del lotto sia inferiore a
euro 80.000 per le forniture o i servizi oppure a euro
1.000.000 per i lavori, purche' il valore cumulato dei
lotti aggiudicati non superi il 20 per cento del valore
complessivo di tutti i lotti in cui sono stati frazionati
l'opera prevista, il progetto di acquisizione delle
forniture omogenee, o il progetto di prestazione servizi.
12. Se gli appalti pubblici di forniture o di servizi
presentano caratteri di regolarita' o sono destinati ad
essere rinnovati entro un determinato periodo, e' posto
come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto:
a) il valore reale complessivo dei contratti analoghi
successivi conclusi nel corso dei dodici mesi precedenti o
dell'esercizio precedente, rettificato, ove possibile, al
fine di tenere conto dei cambiamenti in termini di
quantita' o di valore che potrebbero sopravvenire nei
dodici mesi successivi al contratto iniziale;
b) il valore stimato complessivo dei contratti
successivi aggiudicati nel corso dei dodici mesi successivi
alla prima consegna o nel corso dell'esercizio, se questo
e' superiore ai dodici mesi.
13. Per gli appalti pubblici di forniture aventi per
oggetto la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto
a riscatto di prodotti, il valore da assumere come base per
il calcolo del valore stimato dell'appalto e' il seguente:
a) per gli appalti pubblici di durata determinata pari
o inferiore a dodici mesi, il valore stimato complessivo
per la durata dell'appalto o, se la durata supera i dodici
mesi, il valore complessivo, ivi compreso il valore stimato
dell'importo residuo;
b) per gli appalti pubblici di durata indeterminata o
che non puo' essere definita, il valore mensile
moltiplicato per quarantotto.
14. Per gli appalti pubblici di servizi, il valore da
porre come base per il calcolo del valore stimato
dell'appalto, a seconda del tipo di servizio, e' il
seguente:
a) per i servizi assicurativi: il premio da pagare e
altre forme di remunerazione;
b) per i servizi bancari e altri servizi finanziari:
gli onorari, le commissioni da pagare, gli interessi e
altre forme di remunerazione;
c) per gli appalti riguardanti la progettazione: gli
onorari, le commissioni da pagare e altre forme di
remunerazione;
d) per gli appalti pubblici di servizi che non fissano
un prezzo complessivo:
1) in caso di appalti di durata determinata pari o
inferiore a quarantotto mesi, il valore complessivo stimato
per l'intera loro durata;
2) in caso di appalti di durata indeterminata o
superiore a quarantotto mesi, il valore mensile
moltiplicato per quarantotto.
15. Il calcolo del valore stimato di un appalto misto
di servizi e forniture si fonda sul valore totale dei
servizi e delle forniture, prescindendo dalle rispettive
quote. Tale calcolo comprende il valore delle operazioni di
posa e di installazione.
16. Per gli accordi quadro e per i sistemi dinamici di
acquisizione, il valore da prendere in considerazione e' il
valore massimo stimato al netto dell'IVA del complesso dei
contratti previsti durante l'intera durata degli accordi
quadro o del sistema dinamico di acquisizione.
17. Nel caso di partenariati per l'innovazione, il
valore da prendere in considerazione e' il valore massimo
stimato, al netto dell'IVA, delle attivita' di ricerca e
sviluppo che si svolgeranno per tutte le fasi del previsto
partenariato, nonche' delle forniture, dei servizi o dei
lavori da mettere a punto e fornire alla fine del
partenariato.
18. Sul valore del contratto di appalto viene calcolato
l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per
cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici
giorni dall'effettivo inizio della prestazione.
L'erogazione dell'anticipazione e' subordinata alla
costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato
del tasso di interesse legale applicato al periodo
necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il
cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia e'
rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o
assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali
si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti
di solvibilita' previsti dalle leggi che ne disciplinano la
rispettiva attivita'. La garanzia puo' essere, altresi',
rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo
degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo
della garanzia viene gradualmente ed automaticamente
ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al
progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle
stazioni appaltanti. Il beneficiario decade
dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se
l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a
lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme
restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza
dalla data di erogazione della anticipazione."
"Art. 36 Contratti sotto soglia
1. Omissis.
2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e
38 e salva la possibilita' di ricorrere alle procedure
ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento
di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle
soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti
modalita':
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro,
mediante affidamento diretto anche senza previa
consultazione di due o piu' operatori economici o per i
lavori in amministrazione diretta;
b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000
euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie
di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi,
mediante affidamento diretto previa valutazione di tre
preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e
le forniture, di almeno cinque operatori economici
individuati sulla base di indagini di mercato o tramite
elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio
di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti
anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e
il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la
procedura di cui al periodo precedente. L'avviso sui
risultati della procedura di affidamento contiene
l'indicazione anche dei soggetti invitati;
c) per affidamenti di lavori di importo pari o
superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro,
mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63
previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci
operatori economici, nel rispetto di un criterio di
rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini
di mercato o tramite elenchi di operatori economici.
L'avviso sui risultati della procedura di affidamento
contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;
c-bis) per affidamenti di lavori di importo pari o
superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro,
mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63
previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici
operatori economici, nel rispetto di un criterio di
rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini
di mercato o tramite elenchi di operatori economici.
L'avviso sui risultati della procedura di affidamento
contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;
d) per affidamenti di lavori di importo pari o
superiore a 1.000.000 di euro e fino alle soglie di cui
all'articolo 35, mediante ricorso alle procedure di cui
all'articolo 60, fatto salvo quanto previsto dall'articolo
97, comma 8.
Omissis."
"Art. 157 Altri incarichi di progettazione e connessi
1. Gli incarichi di progettazione relativi ai lavori
che non rientrano tra quelli di cui al comma 2, primo
periodo, dell'articolo 23 nonche' di coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei
lavori, di direzione dell'esecuzione, di coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di
importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo
35, sono affidati secondo le modalita' di cui alla Parte
II, Titolo I, II, III e IV del presente codice. Nel caso in
cui il valore delle attivita' di progettazione,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,
direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione e
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione sia
pari o superiore complessivamente la soglia di cui
all'articolo 35, l'affidamento diretto della direzione dei
lavori e coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione al progettista e' consentito soltanto per
particolari e motivate ragioni e ove espressamente previsto
dal bando di gara della progettazione.
2. Gli incarichi di progettazione, di coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei
lavori, di direzione dell'esecuzione, di coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di
importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 100.000
euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti a
cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parita' di trattamento,
proporzionalita' e trasparenza, e secondo la procedura
prevista dall'articolo 36, comma 2, lettera b); l'invito e'
rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale
numero aspiranti idonei nel rispetto del criterio di
rotazione degli inviti. Gli incarichi di importo pari o
superiore a 100.000 euro sono affidati secondo le modalita'
di cui alla Parte II, Titoli III e IV del presente codice.
3. E' vietato l'affidamento di attivita' di
progettazione, direzione lavori, direzione dell'esecuzione,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,
collaudo, indagine e attivita' di supporto per mezzo di
contratti a tempo determinato o altre procedure diverse da
quelle previste dal presente codice.".
Note all'art. 1, comma 261:
Si riporta il testo dei commi 153 e 154 dell'articolo 1
della citata legge n. 107 del 2015:
"153. Al fine di favorire la costruzione di scuole
innovative dal punto di vista architettonico,
impiantistico, tecnologico, dell'efficienza energetica e
della sicurezza strutturale e antisismica, caratterizzate
dalla presenza di nuovi ambienti di apprendimento e
dall'apertura al territorio, il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, con proprio decreto,
d'intesa con la Struttura di missione per il coordinamento
e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione
dell'edilizia scolastica, istituita con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 27 maggio 2014 presso
la Presidenza del Consiglio dei ministri, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, provvede a ripartire le risorse di cui al comma 158
tra le regioni e individua i criteri per l'acquisizione da
parte delle stesse regioni delle manifestazioni di
interesse degli enti locali proprietari delle aree oggetto
di intervento e interessati alla costruzione di una scuola
innovativa.
154. Le regioni, entro i sessanta giorni successivi al
termine di cui al comma 153, provvedono a selezionare
almeno uno e fino a cinque interventi sul proprio
territorio e a dare formale comunicazione della selezione
al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca.
Omissis.".
Si riporta il testo vigente del comma 8 dell'articolo
18 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98
(Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia):
"Art. 18 Sblocca cantieri, manutenzione reti e
territorio e fondo piccoli Comuni
1. - 7. Omissis.
8. Per innalzare il livello di sicurezza degli edifici
scolastici, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro (INAIL), nell'ambito degli
investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei
fondi disponibili di cui all'articolo 65 della legge 30
aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, destina
fino a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014
al 2016 a un piano di interventi di messa in sicurezza
degli edifici scolastici e di costruzione di nuovi edifici
scolastici, anche con strumenti previsti dall'articolo 53,
comma 5, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,
n. 35, secondo un programma concordato tra la Presidenza
del Consiglio dei ministri e i Ministeri dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e delle infrastrutture e
dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, e successive modificazioni.
Omissis.".
comma 262
Si riporta il testo vigente dell'articolo 3 del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 65 (Istituzione del sistema
integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino
a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181,
lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107):
"Art. 3. Poli per l'infanzia
1. I Poli per l'infanzia accolgono, in un unico plesso
o in edifici vicini, piu' strutture di educazione e di
istruzione per bambine e bambini fino a sei anni di eta',
nel quadro di uno stesso percorso educativo, in
considerazione dell'eta' e nel rispetto dei tempi e degli
stili di apprendimento di ciascuno. I Poli per l'infanzia
si caratterizzano quali laboratori permanenti di ricerca,
innovazione, partecipazione e apertura al territorio, anche
al fine di favorire la massima flessibilita' e
diversificazione per il miglior utilizzo delle risorse,
condividendo servizi generali, spazi collettivi e risorse
professionali.
2. Per potenziare la ricettivita' dei servizi e
sostenere la continuita' del percorso educativo e
scolastico delle bambine e dei bambini di eta' compresa tra
tre mesi e sei anni di eta', le Regioni, d'intesa con gli
Uffici scolastici regionali, tenuto conto delle proposte
formulate dagli Enti Locali e ferme restando le loro
competenze e la loro autonomia, programmano la costituzione
di Poli per l'infanzia definendone le modalita' di
gestione, senza dar luogo ad organismi dotati di autonomia
scolastica.
3. I Poli per l'infanzia possono essere costituiti
anche presso direzioni didattiche o istituti comprensivi
del sistema nazionale di istruzione e formazione.
4. Al fine di favorire la costruzione di edifici da
destinare a Poli per l'infanzia innovativi a gestione
pubblica, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro (INAIL), nell'ambito degli
investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei
fondi disponibili di cui all'articolo 65 della legge 30
aprile 1969, n. 153, destina, nel rispetto degli obiettivi
programmatici di finanza pubblica, fino ad un massimo di
150 milioni di euro per il triennio 2018-2020 comprensivi
delle risorse per l'acquisizione delle aree, rispetto ai
quali i canoni di locazione che il soggetto pubblico
locatario deve corrispondere all'INAIL sono posti a carico
dello Stato nella misura di 4,5 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2019.
5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 4,5 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo «La Buona
Scuola», di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13
luglio 2015, n. 107.
6. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, con proprio decreto, sentita la Conferenza
Unificata, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, provvede a ripartire le
risorse di cui al comma 4 tra le Regioni e individua i
criteri per l'acquisizione da parte delle stesse delle
manifestazioni di interesse degli Enti locali proprietari
delle aree oggetto di intervento e interessati alla
costruzione di Poli per l'infanzia innovativi.
7. Per i fini di cui al comma 4, le Regioni, d'intesa
con gli Enti locali, entro novanta giorni dalla
ripartizione delle risorse di cui al comma 6, provvedono a
selezionare gli interventi sul proprio territorio e a dare
formale comunicazione della selezione al Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Le aree
individuate sono ammesse al finanziamento nei limiti delle
risorse assegnate a ciascuna Regione.
[8. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, con proprio decreto, sentita la Conferenza
Unificata, indice specifico concorso con procedura aperta,
anche mediante procedure telematiche, avente ad oggetto
proposte progettuali relative agli interventi individuati
dalle Regioni ai sensi del comma 7, nel limite delle
risorse assegnate ai sensi del comma 6 e comunque nel
numero di almeno uno per Regione. I progetti sono valutati
da una commissione nazionale di esperti, disciplinata ai
sensi dell'articolo 155 del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, la quale comunica al Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, per ogni
area di intervento, il primo, il secondo e il terzo
classificato ai fini del finanziamento. Ai componenti della
commissione di esperti non spetta alcun compenso,
indennita', gettone di presenza o altra utilita' comunque
denominata, ne' rimborsi spese. Gli Enti locali proprietari
delle aree oggetto di intervento possono affidare i
successivi livelli di progettazione ai soggetti individuati
a seguito del concorso di cui al presente comma, ai sensi
dell'articolo 156, comma 6, del decreto legislativo n. 50
del 2016.]
9. Nella programmazione unica triennale nazionale di
cui all'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre
2013, n. 128, a decorrere dall'anno 2018, sono ammessi
anche gli interventi di ristrutturazione, miglioramento,
messa in sicurezza, adeguamento antisismico,
efficientamento energetico, riqualificazione di immobili di
proprieta' pubblica da destinare a Poli per l'infanzia ai
sensi del presente articolo.".
comma 264
Il testo del comma 1072 dell'articolo 1 della legge n.
205 del 2017 e' riportato nelle Note all'art. 1, comma 258.
comma 265
Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
18 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 (Revisione
della normativa di principio in materia di diritto allo
studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente
riconosciuti, in attuazione della delega prevista
dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e
d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i
principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3,
lettera f), e al comma 6):
"Art. 18 Sistema di finanziamento
1. Nelle more della completa definizione dei LEP e di
quanto previsto dal decreto legislativo 6 maggio 2011, n.
68, il fabbisogno finanziario necessario per garantire gli
strumenti ed i servizi per il pieno successo formativo di
cui all'articolo 7, comma 2, a tutti gli studenti capaci e
meritevoli, anche se privi di mezzi, che presentino i
requisiti di eleggibilita' di cui all'articolo 8 e' coperto
con le seguenti modalita':
a) dal fondo integrativo statale per la concessione di
borse di studio, appositamente istituito a decorrere
dall'anno finanziario 2012 nello stato di previsione del
Ministero, sul quale confluiscono le risorse previste a
legislazione vigente dall'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 147, e di
cui all'articolo 33, comma 27, della legge 12 novembre
2011, n. 183, e da assegnare in misura proporzionale al
fabbisogno finanziario delle regioni;
b) dal gettito derivante dall'importo della tassa
regionale per il diritto allo studio istituita, ai sensi
dell'articolo 3, commi 20, 21, 22 e 23, della legge 28
dicembre 1995, n. 549, come modificato dal comma 8;
c) dalle risorse proprie delle regioni, oltre al
gettito di cui alla lettera b), in misura pari ad almeno il
40 per cento dell'assegnazione relativa al fondo
integrativo statale.
Omissis.".
comma 266
Si riporta il testo vigente del comma 366 dell'articolo
1 della citata legge n. 232 del 2016:
"366. Per il concorso alle finalita' di cui al comma
364 del presente articolo, nello stato di previsione del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, e' iscritto un fondo con una autonoma dotazione di
140 milioni di euro per l'anno 2017 e 400 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2018, da destinare all'incremento
dell'organico dell'autonomia di cui all'articolo 1, comma
201, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Al riparto del
fondo si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze.
Omissis.".
Si riporta il comma 69 dell'articolo 1 della citata
legge n. 107 del 2015:
"69. All'esclusivo scopo di far fronte ad esigenze di
personale ulteriori rispetto a quelle soddisfatte
dall'organico dell'autonomia come definite dalla presente
legge, a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, ad
esclusione dei posti di sostegno in deroga, nel caso di
rilevazione delle inderogabili necessita' previste e
disciplinate, in relazione ai vigenti ordinamenti
didattici, dal regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, e' costituito
annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, un ulteriore
contingente di posti non facenti parte dell'organico
dell'autonomia ne' disponibili, per il personale a tempo
indeterminato, per operazioni di mobilita' o assunzioni in
ruolo. A tali necessita' si provvede secondo le modalita',
i criteri e i parametri previsti dal citato decreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81. Alla
copertura di tali posti si provvede a valere sulle
graduatorie di personale aspirante alla stipula di
contratti a tempo determinato previste dalla normativa
vigente ovvero mediante l'impiego di personale a tempo
indeterminato con provvedimenti aventi efficacia
limitatamente ad un solo anno scolastico. All'attuazione
del presente comma si provvede nei limiti delle risorse
disponibili annualmente nello stato di previsione del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
indicate nel decreto ministeriale di cui al primo periodo,
fermo restando quanto previsto dall'articolo 64, comma 6,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
Omissis.".
comma 267
Si riporta il testo vigente dell'articolo 19 della
legge 8 luglio 1998, n. 230 (Nuove norme in materia di
obiezione di coscienza):
"Art. 19. 1. Per l'assolvimento dei compiti previsti
dalla presente legge e' istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri il Fondo nazionale per il servizio
civile degli obiettori di coscienza.
2. Tutte le spese recate dalla presente legge sono
finanziate nell'ambito e nei limiti delle disponibilita'
del Fondo.
3. La dotazione del Fondo e' determinata in lire 120
miliardi a decorrere dal 1998.
4. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a lire 120 miliardi a decorrere dal 1998, si
provvede mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa
recata dalla legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive
modificazioni e integrazioni, iscritta, ai fini del
bilancio triennale 1998-2000, all'unita' previsionale di
base 8.1.2.1 «obiezione di coscienza» (capitolo 1403) dello
stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno
1998, e corrispondenti proiezioni per gli anni
successivi.".
comma 269
Si riporta il testo dell'articolo 11 del decreto-legge
30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 25 giugno 2019, n. 60 (Misure emergenziali per il
servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure
urgenti in materia sanitaria), come modificato dalla
presente legge:
"Art. 11. Disposizioni in materia di personale e di
nomine negli enti del Servizio sanitario nazionale
1. A decorrere dal 2019, la spesa per il personale
degli enti del Servizio sanitario nazionale di ciascuna
regione e provincia autonoma di Trento e di Bolzano,
nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno
nazionale standard cui concorre lo Stato e ferma restando
la compatibilita' finanziaria, sulla base degli indirizzi
definiti da ciascuna regione e provincia autonoma di Trento
e di Bolzano e in coerenza con i piani triennali dei
fabbisogni di personale, non puo' superare il valore della
spesa sostenuta nell'anno 2018, come certificata dal Tavolo
di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12
dell'Intesa 23 marzo 2005 sancita in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, o, se superiore,
il valore della spesa prevista dall'articolo 2, comma 71,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191. I predetti valori
sono incrementati annualmente, a livello regionale, di un
importo pari al 5 per cento dell'incremento del Fondo
sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente. Tale
importo include le risorse per il trattamento accessorio
del personale, il cui limite, definito dall'articolo 23,
comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e'
adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire
l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno
2018, prendendo a riferimento come base di calcolo il
personale in servizio al 31 dicembre 2018. Dall'anno 2021,
il predetto incremento di spesa del 5 per cento e'
subordinato all'adozione di una metodologia per la
determinazione del fabbisogno di personale degli enti del
Servizio sanitario nazionale, in coerenza con quanto
stabilito dal decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70, e
con l'articolo 1, comma 516, lettera c), della legge 30
dicembre 2018, n. 145.
2. Ai fini del comma 1, la spesa e' considerata, al
lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, per il
personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a
tempo determinato, di collaborazione coordinata e
continuativa e di personale che presta servizio con altre
forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni.
La predetta spesa e' considerata al netto degli oneri
derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di
lavoro successivi all'anno 2004, per personale a carico di
finanziamenti comunitari o privati e relativi alle
assunzioni a tempo determinato e ai contratti di
collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione
di progetti di ricerca finanziati ai sensi dell'articolo
12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
3. Le regioni e le provincie autonome di Trento e di
Bolzano, previo accordo da definirsi con il Ministero della
salute ed il Ministero dell'economia e delle finanze,
possono ulteriormente incrementare i limiti di spesa di cui
al comma 1, di un ammontare non superiore alla riduzione
strutturale della spesa gia' sostenuta per servizi sanitari
esternalizzati prima dell'entrata in vigore del presente
decreto.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 73,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, si applicano con
riferimento a quanto previsto dal presente articolo. Le
regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano
indirizzano e coordinano la spesa dei propri enti del
servizio sanitario in conformita' a quanto e' previsto dal
comma 1.
4-bis. [Abrogato].
4-ter. All'articolo 1, comma 174, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al quinto periodo:
1) le parole: «il blocco automatico del turn over del
personale del servizio sanitario regionale fino al 31
dicembre dell'anno successivo a quello di verifica,» sono
soppresse;
2) le parole: «per il medesimo periodo» sono sostituite
dalle seguenti: «fino al 31 dicembre dell'anno successivo a
quello di verifica»;
b) al sesto periodo, le parole: «del blocco automatico
del turn over e» sono soppresse;
c) al settimo periodo, le parole: «dei predetti
vincoli» sono sostituite dalle seguenti: «del predetto
vincolo».
4-quater. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 del decreto
legislativo 4 agosto 2016, n. 171, e' inserito il seguente:
«2-bis. Nell'elenco nazionale di cui al comma 2 e'
istituita un'apposita sezione dedicata ai soggetti idonei
alla nomina di direttore generale presso gli Istituti
zooprofilattici sperimentali, aventi i requisiti di cui
all'articolo 11, comma 6, primo periodo, del decreto
legislativo 28 giugno 2012, n. 106».
4-quinquies. All'articolo 11, comma 6, primo periodo,
del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, dopo le
parole: «sicurezza degli alimenti» sono aggiunte le
seguenti: «e, specificamente, in possesso dei seguenti
requisiti: a) eta' non superiore a sessantacinque anni; b)
diploma di laurea rilasciato ai sensi dell'ordinamento
previgente alla data di entrata in vigore del regolamento
di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509,
ovvero laurea specialistica o magistrale; c) comprovata
esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel settore
della sanita' pubblica veterinaria nazionale ovvero
internazionale e della sicurezza degli alimenti, o
settennale in altri settori, con autonomia gestionale e
diretta responsabilita' delle risorse umane, tecniche e
finanziarie, maturata nel settore pubblico o nel settore
privato; d) master o specializzazione di livello
universitario in materia di sanita' pubblica veterinaria o
igiene e sicurezza degli alimenti».
5. Nelle more della formazione della sezione
dell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2-bis, del decreto
legislativo 4 agosto 2016, n. 171, introdotto dal comma
4-quater del presente articolo, e comunque entro diciotto
mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, i direttori generali
degli istituti zooprofilattici sperimentali sono nominati
ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo
28 giugno 2012, n. 106, sulla base dei requisiti di cui al
citato articolo 11, comma 6, primo periodo, del decreto
legislativo n. 106 del 2012, come modificato dal comma
4-quinquies del presente articolo.
5-bis. Nelle more della revisione dei criteri di
selezione dei direttori generali degli enti del Servizio
sanitario nazionale, fermo restando, per le regioni non
sottoposte alla disciplina dei piani di rientro, quanto
previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 4 agosto
2016, n. 171, nelle regioni commissariate ai sensi del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per diciotto mesi
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, la rosa dei candidati e' proposta
secondo una graduatoria di merito, sulla base dei requisiti
maggiormente coerenti con le caratteristiche dell'incarico
da attribuire. Entro i medesimi limiti temporali, per le
regioni sottoposte alla disciplina dei piani di rientro, il
presidente della regione effettua la scelta, nell'ambito
della predetta graduatoria di merito, anche prescindendo,
previa adeguata motivazione, dal relativo ordine. Previo
accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 4 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la disciplina prevista
dal primo periodo del presente comma per le regioni
commissariate puo' essere estesa alle regioni sottoposte ai
piani di rientro.".
comma 270
Si riporta il testo vigente del comma 587 dell'articolo
1 della citata legge n. 232 del 2016:
"587. E' istituito, nello stato di previsione del
Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, un fondo da ripartire con una dotazione
finanziaria di 20 milioni di euro per l'anno 2017, di 30
milioni di euro per l'anno 2018 e di 50 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2019 e 2020, per il potenziamento della
promozione della cultura e della lingua italiane
all'estero.
Omissis.".
comma 271
Si riporta il testo vigente dell'articolo 37 del
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (Attuazione
della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione
dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi,
certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE,
98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva
93/16/CE):
"Art. 37. 1. All'atto dell'iscrizione alle scuole
universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia,
il medico stipula uno specifico contratto annuale di
formazione-specialistica, disciplinato dal presente decreto
legislativo e dalla normativa per essi vigente, per quanto
non previsto o comunque per quanto compatibile con le
disposizioni di cui al presente decreto legislativo. Il
contratto e' finalizzato esclusivamente all'acquisizione
delle capacita' professionali inerenti al titolo di
specialista, mediante la frequenza programmata delle
attivita' didattiche formali e lo svolgimento di attivita'
assistenziali funzionali alla progressiva acquisizione
delle competenze previste dall'ordinamento didattico delle
singole scuole, in conformita' alle indicazioni dell'Unione
europea. Il contratto non da' in alcun modo diritto
all'accesso ai ruoli del Servizio sanitario nazionale e
dell'universita' o ad alcun rapporto di lavoro con gli enti
predetti.
2. Lo schema-tipo del contratto e' definito con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, di concerto con i Ministri della sanita', del
tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Il contratto e' stipulato con l'universita', ove ha
sede la scuola di specializzazione, e con la regione nel
cui territorio hanno sede le aziende sanitarie le cui
strutture sono parte prevalente della rete formativa della
scuola di specializzazione.
4. Il contratto e' annuale ed e' rinnovabile, di anno
in anno, per un periodo di tempo complessivamente uguale a
quello della durata del corso di specializzazione. Il
rapporto instaurato ai sensi del comma 1 cessa comunque
alla data di scadenza del corso legale di studi, salvo
quanto previsto dal successivo comma 5 e dall'articolo 40.
5. Sono causa di risoluzione anticipata del contratto:
a) la rinuncia al corso di studi da parte del medico in
formazione specialistica;
b) la violazione delle disposizioni in materia di
incompatibilita';
c) le prolungate assenze ingiustificate ai programmi di
formazione o il superamento del periodo di comporto in caso
di malattia;
d) il mancato superamento delle prove stabilite per il
corso di studi di ogni singola scuola di specializzazione.
6. In caso di anticipata risoluzione del contratto il
medico ha comunque diritto a percepire la retribuzione
maturata alla data della risoluzione stessa nonche' a
beneficiare del trattamento contributivo relativo al
periodo lavorato.
7. Le eventuali controversie sono devolute
all'autorita' giudiziaria ordinaria ai sensi del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 80.".
Si riporta il testo vigente del comma 521 dell'articolo
1 della citata legge n. 145 del 2018:
"521. Al fine di aumentare il numero dei contratti di
formazione specialistica dei medici, di cui all'articolo 37
del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368,
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 424,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e all'articolo 1,
comma 252, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e'
ulteriormente incrementata di 22,5 milioni di euro per
l'anno 2019, di 45 milioni di euro per l'anno 2020, di 68,4
milioni di euro per l'anno 2021, di 91,8 milioni di euro
per l'anno 2022 e di 100 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2023.
Omissis.".
comma 272
Si riporta il testo del comma 330 dell'articolo 1 della
citata legge n. 190 del 2014, come modificato dalla
presente legge:
"330. Il secondo e il terzo periodo dell'articolo 26,
comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive
modificazioni, sono soppressi a decorrere dall'anno
scolastico 2021/2022.
Omissis.".
comma 274
Si riporta il testo vigente del punto 83 dell'articolo
2 del citato Regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione, del 17 giugno 2014:
"Art. 2 Definizioni
1. - 82. Omissis
83) «organismo di ricerca e diffusione della
conoscenza»: un'entita' (ad esempio, universita' o istituti
di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di
tecnologia, intermediari dell'innovazione, entita'
collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca),
indipendentemente dal suo status giuridico (costituito
secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di
finanziamento, la cui finalita' principale consiste nello
svolgere in maniera indipendente attivita' di ricerca
fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo
sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei
risultati di tali attivita' mediante l'insegnamento, la
pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora
tale entita' svolga anche attivita' economiche, il
finanziamento, i costi e i ricavi di tali attivita'
economiche devono formare oggetto di contabilita' separata.
Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su
tale entita', ad esempio in qualita' di azionisti o di
soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai
risultati generati;
Omissis.".
comma 275
Si riporta il testo vigente dei commi da 116 a 123
dell'articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016:
"116. Al fine di incrementare gli investimenti pubblici
e privati nei settori della ricerca finalizzata alla
prevenzione e alla salute, coerentemente con il Programma
nazionale per la ricerca (PNR), e' istituita la Fondazione
per la creazione di un'infrastruttura scientifica e di
ricerca, di interesse nazionale, multidisciplinare e
integrata nei settori della salute, della genomica,
dell'alimentazione e della scienza dei dati e delle
decisioni, e per la realizzazione del progetto scientifico
e di ricerca Human technopole di cui all'articolo 5 del
decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, e al
relativo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
16 settembre 2016 di approvazione del progetto esecutivo,
di seguito denominata «Fondazione». Per il raggiungimento
dei propri scopi la Fondazione instaura rapporti con
omologhi enti e organismi in Italia e all'estero.
117. Sono membri fondatori il Ministero dell'economia e
delle finanze, il Ministero della salute e il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ai quali
viene attribuita la vigilanza sulla Fondazione.
118. Il comitato di coordinamento di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 16 settembre 2016
predispone lo schema di statuto della Fondazione che e'
approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e con il Ministro della
salute. Lo statuto stabilisce la denominazione della
Fondazione e disciplina, tra l'altro, la partecipazione
alla Fondazione di altri enti pubblici e privati, nonche'
le modalita' con cui tali soggetti possono partecipare
finanziariamente al progetto scientifico Human technopole.
119. Il patrimonio della Fondazione e' costituito da
apporti dei Ministeri fondatori e incrementato da ulteriori
apporti dello Stato, nonche' dalle risorse provenienti da
soggetti pubblici e privati. Le attivita', oltre che dai
mezzi propri, possono essere finanziate da contributi di
enti pubblici e di privati. Alla Fondazione possono essere
concessi in comodato beni immobili facenti parte del
demanio e del patrimonio disponibile e indisponibile dello
Stato. L'affidamento in comodato di beni di particolare
valore artistico e storico alla Fondazione e' effettuato
dall'amministrazione competente, d'intesa con il Ministro
dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, fermo
restando il relativo regime giuridico dei beni demaniali
affidati, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma,
del codice civile.
120. Per lo svolgimento dei propri compiti la
Fondazione puo' avvalersi di personale, anche di livello
dirigenziale, all'uopo messo a disposizione su richiesta
della stessa, secondo le norme previste dai rispettivi
ordinamenti, da enti e da altri soggetti individuati ai
sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre
2009, n. 196. La Fondazione puo' avvalersi, inoltre, della
collaborazione di esperti e di societa' di consulenza
nazionali ed estere, ovvero di universita' e di istituti
universitari e di ricerca.
121. Per la costituzione della Fondazione e per la
realizzazione del progetto Human technopole di cui al comma
116 e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per il
2017, di 114,3 milioni di euro per il 2018, di 136,5
milioni di euro per il 2019, di 112,1 milioni di euro per
il 2020, di 122,1 milioni di euro per il 2021, di 133,6
milioni di euro per il 2022 e di 140,3 milioni di euro a
decorrere dal 2023. Il contributo e' erogato sulla base
dello stato di avanzamento del progetto Human technopole di
cui al comma 116.
122. Tutti gli atti connessi alle operazioni di
costituzione della Fondazione e di conferimento e
devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e
diritto e vengono effettuati in regime di neutralita'
fiscale.
123. I criteri e le modalita' di attuazione dei commi
da 116 a 122 del presente articolo, compresa la disciplina
dei rapporti con l'Istituto italiano di tecnologia in
ordine al progetto Human technopole di cui al medesimo
comma 116, e il trasferimento alla Fondazione delle risorse
residue di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge
25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, sono stabiliti con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca e con il Ministro della salute.
Omissis.".
comma 276
Il testo dei commi 116 e 121 dell'articolo 1 della
citata legge n. 232 del 2016 e' riportato nelle Note
all'art. 1, comma 275.
comma 278
Si riporta il testo vigente del comma 472 dell'articolo
1 della citata legge n. 145 del 2018:
"472. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, nell'ambito del programma «
Incentivazione e sostegno alla gioventu' » della missione «
Giovani e sport », e' istituito un fondo con una dotazione
di euro 200.000 per l'anno 2019, per il finanziamento delle
attivita' di cui ai commi da 470 a 477. Le risorse sono
successivamente trasferite al bilancio autonomo della
Presidenza del Consiglio dei ministri.
Omissis.".
comma 279
Si riporta il testo vigente dei commi 64 e 65
dell'articolo 1 della citata legge n. 107 del 2015:
"64. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, con
cadenza triennale, con decreti del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con il Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, e successive modificazioni, e comunque nel limite
massimo di cui al comma 201 del presente articolo, e'
determinato l'organico dell'autonomia su base regionale.
65. Il riparto della dotazione organica tra le regioni
e' effettuato sulla base del numero delle classi, per i
posti comuni, e sulla base del numero degli alunni, per i
posti del potenziamento, senza ulteriori oneri rispetto
alla dotazione organica assegnata. Il riparto della
dotazione organica per il potenziamento dei posti di
sostegno e' effettuato in base al numero degli alunni
disabili. Si tiene conto, senza ulteriori oneri rispetto
alla dotazione organica assegnata, della presenza di aree
montane o di piccole isole, di aree interne, a bassa
densita' demografica o a forte processo immigratorio,
nonche' di aree caratterizzate da elevati tassi di
dispersione scolastica. Il riparto, senza ulteriori oneri
rispetto alla dotazione organica assegnata, considera
altresi' il fabbisogno per progetti e convenzioni di
particolare rilevanza didattica e culturale espresso da
reti di scuole o per progetti di valore nazionale. In ogni
caso il riparto non deve pregiudicare la realizzazione
degli obiettivi di risparmio del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n.
81. Il personale della dotazione organica dell'autonomia e'
tenuto ad assicurare prioritariamente la copertura dei
posti vacanti e disponibili.
Omissis.".
comma 280
Si riporta il testo dell'articolo 58 del citato
decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 58 Disposizioni urgenti per lo sviluppo del
sistema universitario e degli enti di ricerca
1. Al fine di favorire lo sviluppo del sistema
universitario e della ricerca all'articolo 66 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 13-bis, le parole «triennio 2012-2014» sono
sostituite dalle seguenti «biennio 2012-2013» e le parole
«per l'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti «per gli
anni 2014 e 2015»;
b) al comma 14, le parole «quadriennio 2011-2014» sono
sostituite dalle seguenti «triennio 2011-2013» e le parole
«per l'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti «per gli
anni 2014 e 2015».
2. Il Fondo per il finanziamento ordinario delle
universita' statali e' incrementato di euro 21,4 milioni
nell'anno 2014 ed euro 42,7 milioni a decorrere dall'anno
2015 e il Fondo ordinario per gli enti di ricerca e'
incrementato di euro 3,6 milioni nell'anno 2014 ed euro 7,1
milioni a decorrere dall'anno 2015.
3. All'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre
2005, n. 230, dopo il terzo periodo e' inserito il seguente
periodo:
«Non e' richiesto il parere della commissione di cui al
terzo periodo nel caso di chiamate di studiosi che siano
risultati vincitori di uno dei programmi di ricerca di alta
qualificazione di cui al primo periodo, effettuate entro
tre anni dalla vincita del programma.».
3-bis. All'articolo 6, comma 12, quarto periodo, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le
parole: «soggetti privati» sono aggiunte le seguenti:
«nonche' da finanziamenti di soggetti pubblici destinati ad
attivita' di ricerca».
4. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari ad
euro 25 milioni nell'anno 2014 ed euro 49,8 milioni a
decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante utilizzo dei
risparmi di spesa di cui al comma 5.
5. A decorrere dall'anno scolastico 2013/2014, e sino
al 31 dicembre 2019, le istituzioni scolastiche ed
educative statali acquistano, ai sensi dell'articolo 1,
comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i servizi
esternalizzati per le funzioni corrispondenti a quelle
assicurate dai collaboratori scolastici loro occorrenti nel
limite della spesa che si sosterrebbe per coprire i posti
di collaboratore scolastico accantonati ai sensi
dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica
22 giugno 2009, n. 119. A decorrere dal medesimo anno
scolastico il numero di posti accantonati non e' inferiore
a quello dell'anno scolastico 2012/2013. In relazione a
quanto previsto dal presente comma, le risorse destinate
alle convenzioni per i servizi esternalizzati sono ridotte
di euro 25 milioni per l'anno 2014 e di euro 49,8 milioni a
decorrere dall'anno 2015.
5-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2020, le istituzioni
scolastiche ed educative statali svolgono i servizi di
pulizia e ausiliari unicamente mediante ricorso a personale
dipendente appartenente al profilo dei collaboratori
scolastici e i corrispondenti posti accantonati ai sensi
dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, sono
resi nuovamente disponibili, in misura corrispondente al
limite di spesa di cui al comma 5. Il predetto limite di
spesa e' integrato, per l'acquisto dei materiali di
pulizia, di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2020.
5-ter. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca e' autorizzato ad avviare un'apposita
procedura selettiva, per 11.263 posti di collaboratore
scolastico, graduando i candidati secondo le modalita'
previste per i concorsi provinciali per collaboratore
scolastico di cui all'articolo 554 del decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, finalizzata ad assumere alle
dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2020, il
personale impegnato per almeno 10 anni, anche non
continuativi, purche' includano il 2018 e il 2019, presso
le istituzioni scolastiche ed educative statali, per lo
svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari, in qualita'
di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di
contratti per lo svolgimento dei predetti servizi. Alla
procedura selettiva non puo' partecipare il personale di
cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre
2017, n. 205 nonche' il personale escluso dall'elettorato
politico attivo, nonche' coloro che siano stati destituiti
o dispensati dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento o
dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o
l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da nullita' insanabile, nonche' i condannati per i
reati di cui all'articolo 73, del decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e i condannati per
taluno dei delitti indicati dagli articoli 600-septies.2 e
609-novies del codice penale, nonche' gli interdetti da
qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado,
nonche' da ogni ufficio o servizio in istituzioni o
strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da
minori. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con i
Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la
pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze,
sono determinati i requisiti per la partecipazione alla
procedura selettiva, nonche' le relative modalita' di
svolgimento e i termini per la presentazione delle domande.
5-quater. Nel limite di spesa di cui al comma 5-bis,
primo periodo, sono autorizzate assunzioni per la copertura
dei posti resi nuovamente disponibili ai sensi del medesimo
comma. Le assunzioni, da effettuare secondo la procedura di
cui al comma 5-ter, sono autorizzate anche a tempo
parziale. I rapporti instaurati a tempo parziale non
possono essere trasformati in rapporti a tempo pieno, ne'
puo' esserne incrementato il numero di ore lavorative, se
non in presenza di risorse certe e stabili. Il personale
immesso in ruolo ai sensi del presente comma non ha
diritto, ne' ai fini giuridici ne' a quelli economici, al
riconoscimento del servizio prestato quale dipendente delle
imprese di cui al comma 5-ter.
5-quinquies. Per l'immissione in ruolo dei soggetti che
hanno superato la selezione di cui all'articolo 1, comma
622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, non ancora
assunti alle dipendenze dello Stato, e' stanziato
l'ulteriore importo di 1,135 milioni di euro per l'anno
2020 e di 3,405 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
Al medesimo fine, l'organico dei collaboratori scolastici
presso l'ufficio scolastico della Regione siciliana e'
aumentato di 119 unita'.
6. Eventuali risparmi di spesa ulteriori rispetto a
quelli indicati al comma 5 del presente articolo, tenuto
anche conto della compensazione degli effetti in termini di
fabbisogno e indebitamento netto derivati dal comma 9
dell'articolo 59 del presente decreto, rimangono a
disposizione per le esigenze di funzionamento delle
istituzioni scolastiche e per le supplenze brevi.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti
variazioni di bilancio.
7-bis. Il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione
in agricoltura, per le eccezionali e straordinarie esigenze
delle aziende sperimentali connesse allo svolgimento di
attivita' agricole, nell'ambito delle risorse di bilancio
disponibili e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti
dalla normativa vigente in materia di utilizzo di tipologie
di lavoro flessibile, puo' assumere operai agricoli il cui
rapporto di lavoro e' regolato dal contratto collettivo
nazionale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti
e dai contratti integrativi provinciali. L'assunzione puo'
avvenire solo per l'esecuzione di lavori di breve durata,
stagionali o a carattere saltuario, nel rispetto dei limiti
temporali e dei vincoli previsti dalla normativa vigente
per ciascuna tipologia di contratto.".
comma 281
Si riporta il testo dell'articolo 14 del citato decreto
legislativo n. 65 del 2017, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 14. Norme transitorie e finali
1. A seguito della progressiva estensione del Sistema
integrato di educazione e di istruzione su tutto il
territorio nazionale attraverso l'attuazione del Piano di
azione nazionale pluriennale di cui all'articolo 8, a
decorrere dall'anno scolastico 2018/2019 sono gradualmente
superati gli anticipi di iscrizione alla scuola
dell'infanzia statale e paritaria di cui all'articolo 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n.
89.
2. Il superamento degli anticipi di cui al comma 1 e'
subordinato alla effettiva presenza sui territori di
servizi educativi per l'infanzia che assolvono la funzione
di educazione e istruzione.
3. A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020,
l'accesso ai posti di educatore di servizi educativi per
l'infanzia e' consentito esclusivamente a coloro che sono
in possesso della laurea triennale in Scienze
dell'educazione nella classe L19 a indirizzo specifico per
educatori dei servizi educativi per l'infanzia o della
laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della
formazione primaria, integrata da un corso di
specializzazione per complessivi 60 crediti formativi
universitari. Continuano ad avere validita' per l'accesso
ai posti di educatore dei servizi per l'infanzia i titoli
conseguiti nell'ambito delle specifiche normative regionali
ove non corrispondenti a quelli di cui al periodo
precedente, conseguiti entro la data di entrata in vigore
del presente decreto.
3-bis. Al fine di conseguire risparmi di spesa,
continuano altresi' ad avere validita' per l'accesso ai
posti di coordinatore di struttura educativa i titoli
conseguiti entro la data di entrata in vigore del presente
decreto.
4. A decorrere dall'aggiornamento successivo
all'entrata in vigore del presente decreto, con
provvedimento del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca sono definite le modalita'
di riconoscimento del servizio prestato a partire dall'anno
scolastico 2007/2008 nelle sezioni primavera di cui
all'articolo 1, comma 630, della legge n. 296 del 2006 da
coloro che sono in possesso del titolo di accesso
all'insegnamento nella scuola dell'infanzia ai fini
dell'aggiornamento periodico del punteggio delle
graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma
605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
delle graduatorie d'istituto del personale docente a tempo
determinato.
5. I servizi socio-educativi per la prima infanzia
istituiti presso enti e reparti del Ministero della difesa
restano disciplinati dall'articolo 596 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
6. Le disposizioni del presente decreto si applicano
alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di
Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi Statuti
speciali e le relative norme di attuazione, nel rispetto
della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
7. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca sono individuate,
avvalendosi dell'Ufficio per l'istruzione in lingua
slovena, le modalita' di attuazione del presente decreto
per i servizi educativi e le scuole dell'infanzia con
lingua di insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano
del Friuli-Venezia Giulia.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.".
comma 283
Si riporta il testo vigente dei commi 252 e seguenti
dell'articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016:
"252. Gli studenti dei corsi di laurea e di laurea
magistrale delle universita' statali contribuiscono alla
copertura dei costi dei servizi didattici, scientifici e
amministrativi mediante un contributo onnicomprensivo
annuale, anche differenziato tra i diversi corsi di laurea
e di laurea magistrale, da versare all'universita' alla
quale sono iscritti. Restano ferme le norme in materia di
imposta di bollo, le norme in materia di esonero e di
graduazione dei contributi, di cui all'articolo 9 del
decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, nonche' le norme
sulla tassa regionale per il diritto allo studio, di cui
all'articolo 3, commi da 20 a 23, della legge 28 dicembre
1995, n. 549. Sono comunque ricompresi, all'interno del
contributo onnicomprensivo annuale, i contributi per
attivita' sportive.
253. L'importo del contributo onnicomprensivo annuale
e' stabilito da ciascuna universita' statale con il
regolamento di cui al comma 254 del presente articolo.
Tutti gli studenti, ad eccezione di coloro che ne sono
esonerati ai sensi dell'articolo 3, comma 22, della legge
28 dicembre 1995, n. 549, sono tenuti al pagamento della
tassa regionale per il diritto allo studio.
254. Ciascuna universita' statale, nell'esercizio della
propria autonomia normativa, approva il regolamento in
materia di contribuzione studentesca, nel rispetto dei
criteri di equita', gradualita' e progressivita', nonche'
delle disposizioni dei commi da 252 a 267. In sede di prima
applicazione, ciascuna universita' statale approva il
proprio regolamento in materia di contribuzione studentesca
entro il 31 marzo 2017. Il regolamento si applica a
decorrere dall'anno accademico 2017/2018. In caso di
mancata approvazione del regolamento entro il 31 marzo
2017, trovano comunque applicazione le disposizioni dei
commi da 255 a 258.
255. Sono esonerati dal pagamento del contributo
onnicomprensivo annuale gli studenti che soddisfano
congiuntamente i seguenti requisiti:
a) appartengono a un nucleo familiare il cui Indicatore
della situazione economica equivalente (ISEE), calcolato
secondo le modalita' previste dall'articolo 8 del
regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nonche' dall'articolo
2-sexies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016,
n. 89, e' inferiore o eguale a 13.000 euro;
b) sono iscritti all'universita' di appartenenza da un
numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata
normale del corso di studio, aumentata di uno;
c) nel caso di iscrizione al secondo anno accademico
abbiano conseguito, entro la data del 10 agosto del primo
anno, almeno 10 crediti formativi universitari; nel caso di
iscrizione ad anni accademici successivi al secondo abbiano
conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10
agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 25 crediti
formativi.
256. Nel caso di iscrizione al primo anno accademico,
l'unico requisito da soddisfare e' quello di cui al comma
255, lettera a).
257. Per gli studenti che appartengono a un nucleo
familiare il cui ISEE sia compreso tra 13.001 euro e 30.000
euro e che soddisfano entrambi i requisiti di cui alle
lettere b) e c) del comma 255, il contributo
onnicomprensivo annuale non puo' superare il 7 per cento
della quota di ISEE eccedente 13.000 euro.
258. Per gli studenti che appartengono a un nucleo
familiare il cui ISEE sia inferiore a 30.000 euro e che
soddisfano il requisito di cui alla lettera c) del comma
255, ma non quello di cui alla lettera b) del medesimo
comma 255, il contributo onnicomprensivo annuale non puo'
superare quello determinato ai sensi dei commi 255 e 257,
aumentato del 50 per cento, con un valore minimo di 200
euro.
259. Il regolamento di cui al comma 254 stabilisce, nel
rispetto di quanto previsto dai commi da 255 a 258 e del
principio di equilibrio di bilancio di ciascuna universita'
statale:
a) eventuali ulteriori casi di esonero, o graduazione,
del contributo onnicomprensivo annuale, per specifiche
categorie di studenti, individuate in relazione alla
carriera universitaria individuale o alla particolare
situazione personale;
b) le modalita' di versamento del contributo
onnicomprensivo annuale, in una o piu' rate, unitamente
alle maggiorazioni dovute in caso di ritardo nel
versamento.
260. Oltre al contributo onnicomprensivo annuale di cui
comma 252, le universita' statali non possono istituire
ulteriori tasse o contributi a carico degli studenti, fino
al rilascio del titolo finale di studio, fatti salvi i
contributi per i servizi prestati su richiesta dello
studente per esigenze individuali e le imposte erariali.
Omissis.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 9 del citato
decreto legislativo n. 68 del 2012:
"Art. 9 Graduazione dei contributi per la frequenza ai
corsi di livello universitario ed esoneri dalle tasse e dai
contributi
1. Ai fini della graduazione dell'importo dei
contributi dovuti per la frequenza ai corsi di livello
universitario, le universita' statali e le istituzioni di
alta formazione artistica, musicale e coreutica, di seguito
denominate: "Istituzioni", valutano la condizione economica
degli iscritti secondo le modalita' previste dall'articolo
8, comma 3, e possono tenere conto dei differenziali di
costo di formazione riconducibili alle diverse aree
disciplinari.
2. Le Istituzioni e le universita' esonerano totalmente
dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari gli
studenti che presentino i requisiti di eleggibilita' per il
conseguimento della borsa di studio e gli studenti con
disabilita', con riconoscimento di handicap ai sensi
dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n.
104, o con un'invalidita' pari o superiore al sessantasei
per cento.
3. Le Istituzioni e le universita' esonerano totalmente
dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari gli
studenti stranieri beneficiari di borsa di studio annuale
del Governo italiano nell'ambito dei programmi di
cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi
culturali e scientifici e dei relativi programmi esecutivi.
Negli anni accademici successivi al primo, l'esonero e'
condizionato al rinnovo della borsa di studio dal parte del
Ministero degli affari esteri, nonche' al rispetto dei
requisiti di merito di cui all'articolo 8, comma 2,
preventivamente comunicati dall'universita' o
dall'istituzione di alta formazione artistica, musicale e
coreutica al Ministero degli affari esteri.
4. Gli studenti costretti ad interrompere gli studi a
causa di infermita' gravi e prolungate debitamente
certificate sono esonerati totalmente dal pagamento di
tasse e contributi universitari in tale periodo.
5. Le universita' esonerano totalmente dalla tassa di
iscrizione e dai contributi gli studenti che intendano
ricongiungere la loro carriera dopo un periodo di
interruzione degli studi di almeno due anni accademici, per
gli anni accademici in cui non siano risultati iscritti.
Per tale periodo essi sono tenuti al pagamento di un
diritto fisso per ciascun anno stabilito dalle universita'.
6. Gli studenti che beneficiano delle disposizioni di
cui ai commi 4 e 5 non possono effettuare negli anni
accademici di interruzione degli studi alcun atto di
carriera. La richiesta di tale beneficio non e' revocabile
nel corso dell'anno accademico e il periodo di interruzione
non e' preso in considerazione ai fini della valutazione
del merito di cui al presente decreto.
7. Le Istituzioni e le universita' statali possono
prevedere autonomamente, nei limiti delle proprie
disponibilita' di bilancio e tenuto conto della condizione
economica dello studente, la concessione di esoneri totali
o parziali dalla tassa di iscrizione e dai contributi
universitari, con riferimento a:
a) studenti con disabilita' con invalidita' inferiore
al sessantasei per cento;
b) studenti che concludano gli studi entro i termini
previsti dai rispettivi ordinamenti con regolarita' nella
acquisizione dei crediti previsti nel piano di studi;
c) studenti che svolgano una documentata attivita'
lavorativa.
8. Per gli studenti iscritti ai corsi di laurea, di
laurea magistrale a ciclo unico, di laurea magistrale, di
dottorato di ricerca, nonche' ai corsi accademici di primo
e di secondo livello le universita' e le istituzioni
rimborsano agli studenti esonerati, ai sensi del comma 2,
la prima rata della tassa di iscrizione e dei contributi
versata; nel caso in cui le graduatorie per il
conseguimento della borsa di studio non siano state
pubblicate al momento della scadenza delle iscrizioni ai
corsi, il rimborso e' effettuato entro un mese dalla data
di pubblicazione di tali graduatorie.
9. Gli studenti che presentino i requisiti di
eleggibilita' per il conseguimento della borsa di studio
che si iscrivono a un anno successivo di corso, non sono
tenuti al pagamento della tassa di iscrizione e dei
contributi, sino alla pubblicazione delle graduatorie per
il conseguimento della borsa di studio.
10. Le universita' non statali legalmente riconosciute
riservano agli studenti capaci e meritevoli, anche se privi
di mezzi, una quota del contributo statale, erogato ai
sensi della legge 29 luglio 1991, n. 243, mediante la
concessione degli esoneri totali dal pagamento di tasse e
contributi universitari di cui al comma 2, e di ulteriori
esoneri, stabiliti autonomamente dalle stesse universita'
tenendo conto dei criteri di cui al comma 7.
11. Le Istituzioni e le universita' comunicano
annualmente, entro il 30 aprile, al Ministero e al
Consiglio nazionale degli studenti universitari, il numero
di studenti esonerati totalmente o parzialmente dalla tassa
di iscrizione e dai contributi universitari, secondo le
diverse tipologie di esonero, nonche' la distribuzione
degli studenti per classi di importo delle tasse e dei
contributi.
12. Al fine di garantire alle universita' non statali
legalmente riconosciute una adeguata copertura degli oneri
finanziari che ad esse derivano dall'applicazione del
presente decreto, nel riparto dei contributi previsti dalla
legge 29 luglio 1991, n. 243, il Ministro definisce
specifici incentivi che tengano conto dell'impegno degli
atenei nelle politiche per il diritto allo studio, con
particolare riferimento all'incremento del numero degli
esoneri totali, rispetto all'anno accademico 2000-2001,
dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari
degli studenti che presentino i requisiti di eleggibilita'
per il conseguimento della borsa di studio di cui
all'articolo 8.".
comma 284
La legge 21 dicembre 1999, n. 508 recante "Riforma
delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di
danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli
Istituti superiori per le industrie artistiche, dei
Conservatori di musica e degli Istituti musicali
pareggiati" e' pubblicata nella Gazz. Uff. 4 gennaio 2000,
n. 2.
Si riporta il testo vigente del comma 5-bis
dell'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 165 del
2001:
"Art. 7 Gestione delle risorse umane
1. - 5. Omissis.
5-bis. E' fatto divieto alle amministrazioni pubbliche
di stipulare contratti di collaborazione che si concretano
in prestazioni di lavoro esclusivamente personali,
continuative e le cui modalita' di esecuzione siano
organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi
e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in
violazione del presente comma sono nulli e determinano
responsabilita' erariale. I dirigenti che operano in
violazione delle disposizioni del presente comma sono,
altresi', responsabili ai sensi dell'articolo 21 e ad essi
non puo' essere erogata la retribuzione di risultato. Resta
fermo che la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1,
del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, non si
applica alle pubbliche amministrazioni.
Omissis.".
comma 286
Si riporta il testo vigente del comma 1126
dell'articolo 1 della citata legge 17 dicembre 2017, n.
205:
"1126. Al fine di garantire la continuita' operativa e
gestionale necessaria per il conseguimento degli obiettivi
strategici relativi alle attivita' informatiche riservate
allo Stato ai sensi del decreto legislativo 19 novembre
1997, n. 414, e successivi provvedimenti di attuazione, gli
istituti contrattuali che disciplinano il rapporto di
servizio tra il Ministero dell'economia e delle finanze e
la societa' di cui all'articolo 59 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, sono prorogati fino al
completamento delle procedure in corso per la stipula del
nuovo atto regolativo.
Omissis.".
Si riporta il testo dell'articolo 51 del decreto-legge
26 ottobre 2019, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia
fiscale e per esigenze indifferibili), come modificato
dalla presente legge:
"Art. 51. Attivita' informatiche in favore di organismi
pubblici
1. Al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza
dell'azione amministrativa ed al fine di favorire la
sinergia tra processi istituzionali afferenti ambiti
affini, favorendo la digitalizzazione dei servizi e dei
processi attraverso interventi di consolidamento delle
infrastrutture, razionalizzazione dei sistemi informativi e
interoperabilita' tra le banche dati, in coerenza con le
strategie del Piano triennale per l'informatica nella
pubblica amministrazione, la Societa' di cui all'articolo
83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, puo' offrire servizi informatici strumentali al
raggiungimento degli obiettivi propri delle pubbliche
amministrazioni e delle societa' pubbliche da esse
controllate indicate al comma 2. L'oggetto e le condizioni
della fornitura dei servizi sono definiti in apposita
convenzione.
2. In coerenza con gli obiettivi generali indicati al
primo comma, possono avvalersi della Societa' di cui
all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133:
a) la Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di
implementarne e accelerarne la trasformazione digitale,
assicurando la sicurezza, la continuita' e lo sviluppo del
sistema informatico;
b) il Consiglio di Stato, al fine di assicurare la
sicurezza, la continuita' e lo sviluppo del sistema
informatico della giustizia amministrativa;
c) l'Avvocatura dello Stato, al fine di assicurare la
sicurezza, la continuita' e lo sviluppo del sistema
informatico, anche per il necessario adeguamento ai
processi telematici;
d) l'amministrazione di cui all'articolo 3 della legge
28 gennaio 1994, n. 84, a decorrere dal 1° gennaio 2020, al
fine di rendere effettive le norme relative all'istituzione
di un "sistema comunitario di monitoraggio e di
informazione sul traffico navale", ivi incluso il sistema
denominato Port Management and Information System (PMIS)
inerente la digitalizzazione dei procedimenti
amministrativi afferenti le attivita' portuali, da
realizzarsi a cura dell'amministrazione marittima, nonche'
di sviluppare, mediante utilizzo degli ordinari
stanziamenti di bilancio, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica, i sistemi informativi a supporto delle
attivita' della stessa amministrazione marittima;
e) la Societa' di cui all'articolo 33, comma 1, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 al fine
di assicurare e implementare le possibili sinergie con i
sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle
finanze e dell'Agenzia del demanio;
f) la Societa' di cui all'articolo 8, comma 2, del
decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 al fine
di favorire la diffusione, l'evoluzione, l'integrazione e
le possibili sinergie delle piattaforme immateriali
abilitanti la digitalizzazione della PA, di cui al Piano
Triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione,
razionalizzando le infrastrutture sottostanti e le
modalita' di realizzazione.
3. Al fine di favorire il perseguimento degli obiettivi
di cui al primo comma, fermo restando il concorso della
societa' agli obiettivi di finanza pubblica, alla societa'
di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, non si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 9, commi 28 e 29, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel
rispetto delle direttive dell'azionista e del controllore
analogo.".
comma 290
Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'articolo
10-bis.1 della citata legge n. 196 del 2009:
"Art. 10-bis.1 Monitoraggio dell'evasione fiscale e
contributiva
1. Contestualmente alla nota di aggiornamento di cui al
comma 1 dell'articolo 10-bis, e' presentato un rapporto sui
risultati conseguiti in materia di misure di contrasto
all'evasione fiscale e contributiva, distinguendo tra
imposte accertate e riscosse nonche' tra le diverse
tipologie di avvio delle procedure di accertamento, in
particolare evidenziando i risultati del recupero di somme
dichiarate e non versate e della correzione di errori nella
liquidazione sulla base delle dichiarazioni, evidenziando,
ove possibile, il recupero di gettito fiscale e
contributivo attribuibile alla maggiore propensione
all'adempimento da parte dei contribuenti. Il Governo
indica, altresi', le strategie per il contrasto
dell'evasione fiscale e contributiva, l'aggiornamento e il
confronto dei risultati con gli obiettivi.
2. Le maggiori entrate che, sulla base delle risultanze
riferite all'anno precedente, possono essere ascritte su
base permanente ai risultati dell'attivita' di contrasto e
prevenzione dell'evasione fiscale e contributiva, nonche'
di miglioramento dell'adempimento spontaneo, di cui al
comma 4, lettera e), al netto di quelle necessarie al
mantenimento dell'equilibrio di bilancio e alla riduzione
del rapporto tra il debito e il prodotto interno lordo,
sono attribuite al Fondo per la riduzione della pressione
fiscale, le cui dotazioni possono essere destinate soltanto
ai fini indicati dalla normativa istitutiva del Fondo
medesimo.
3. Per la redazione del rapporto previsto dal comma 1,
che e' corredato da una esaustiva nota illustrativa delle
metodologie utilizzate, il Governo, anche con il contributo
delle regioni in relazione ai loro tributi e a quelli degli
enti locali del proprio territorio, si avvale della
«Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione
fiscale e contributiva», predisposta da una Commissione
istituita con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze.
 


4. La Commissione redige una Relazione annuale
sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e
contributiva, contenente anche una nota illustrativa delle
metodologie utilizzate per effettuare le stime e
finalizzata a:
a) recepire e commentare le valutazioni sull'economia
non osservata effettuate dall'ISTAT sulla base della
normativa che regola la redazione dei conti economici
nazionali;
b) stimare l'ampiezza e la diffusione dell'evasione
fiscale e contributiva e produrre una stima ufficiale
dell'ammontare delle entrate sottratte al bilancio
pubblico, con la massima disaggregazione possibile a
livello settoriale, territoriale e dimensionale,
utilizzando una metodologia di rilevazione, riferita a
tutti i principali tributi, anche locali, basata sul
confronto tra i dati della contabilita' nazionale e quelli
acquisiti dall'anagrafe tributaria, con criteri
trasparenti, stabili nel tempo, e adeguatamente
pubblicizzati;
c) valutare l'evoluzione nel tempo dell'evasione
fiscale e contributiva e delle entrate sottratte al
bilancio pubblico;
d) illustrare le strategie e gli interventi attuati per
contrastare e prevenire l'evasione fiscale e contributiva,
nonche' quelli volti a stimolare l'adempimento spontaneo
degli obblighi fiscali e contributivi;
e) valutare i risultati dell'attivita' di contrasto e
prevenzione, nonche' di stimolo all'adempimento spontaneo;
f) indicare le linee di intervento e prevenzione
dell'evasione fiscale e contributiva, nonche' quelle volte
a stimolare l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali
e contributivi.
5. Per adempiere all'obiettivo di stimare l'ampiezza
dell'evasione fiscale e contributiva, di cui al comma 4,
lettera b), nella Relazione di cui al medesimo comma 4
viene effettuata una misurazione del divario tra le imposte
e i contributi effettivamente versati e le imposte e i
contributi che si sarebbero dovuti versare in un regime di
perfetto adempimento, escludendo gli effetti delle spese
fiscali di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge
31 dicembre 2009, n. 196. A tal fine, in particolare, si
misurano:
a) i mancati gettiti derivanti da errori dei
contribuenti nel calcolo delle imposte e dei contributi in
sede di dichiarazione;
b) gli omessi versamenti rispetto a quanto risulta
dovuto in base alle dichiarazioni;
c) il divario tra le basi imponibili fiscali e
contributive dichiarate e quelle teoriche desumibili dagli
aggregati di contabilita' nazionale, distinguendo tra la
parte di tale divario ascrivibile alle spese fiscali, di
cui al citato articolo 21, comma 11-bis, e la parte residua
di tale divario, che viene attribuita all'occultamento di
basi imponibili;
d) le mancate entrate fiscali e contributive
attribuibili all'evasione, valutate sottraendo, dal divario
tra le entrate effettive e quelle potenzialmente ottenibili
in un regime di perfetto adempimento, le minori entrate
ascrivibili alle spese fiscali, di cui al citato articolo
21, comma 11-bis.
6. I risultati del contrasto all'evasione e del
miglioramento dell'adempimento spontaneo, di cui al comma
4, lettera e), sono misurati sulla base di separata
valutazione delle entrate risultanti dalle complessive
attivita' di verifica e accertamento effettuate dalle
amministrazioni, comprensive di quelle di cui al comma 5,
lettere a) e b), e dell'andamento dell'adempimento
spontaneo, correlato alla correttezza dei comportamenti
dichiarativi dei contribuenti, che e' approssimato dalla
variazione, rispetto all'anno precedente, della parte del
divario tra le basi imponibili dichiarate e quelle teoriche
attribuita all'occultamento di basi imponibili, di cui al
comma 5, lettera c), e dalla variazione, rispetto all'anno
precedente, delle mancate entrate fiscali e contributive
attribuibili all'evasione, di cui al comma 5, lettere a),
b) e d). Nella valutazione dell'andamento dell'adempimento
spontaneo rispetto all'anno precedente si tiene conto degli
effetti dell'evoluzione del quadro macroeconomico di
riferimento sugli aggregati di contabilita' nazionale. Si
da' conto delle mancate entrate di cui al comma 5, lettere
a), b) e d), sia complessivamente che separatamente, sia in
valore assoluto che in rapporto alle basi imponibili
teoriche, applicando la massima disaggregazione possibile
per: tipo di imposta, categoria, settore, dimensione dei
contribuenti, ripartizione territoriale.".
comma 292
Il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante
"Codice delle comunicazioni elettroniche" e' pubblicato
nella Gazz. Uff. 15 settembre 2003, n. 214, S.O.
comma 294
Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 aprile 2007, n. 40 (Misure urgenti per la tutela
dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo
sviluppo di attivita' economiche, la nascita di nuove
imprese, la valorizzazione dell'istruzione
tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli),
come modificato dalla presente legge:
"Art. 1. Ricarica nei servizi di telefonia mobile,
trasparenza e liberta' di recesso dai contratti con
operatori telefonici, televisivi e di servizi internet
1. Al fine di favorire la concorrenza e la trasparenza
delle tariffe, di garantire ai consumatori finali un
adeguato livello di conoscenza sugli effettivi prezzi del
servizio, nonche' di facilitare il confronto tra le offerte
presenti sul mercato, e' vietata, da parte degli operatori
di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni
elettroniche, l'applicazione di costi fissi e di contributi
per la ricarica di carte prepagate, anche via bancomat o in
forma telematica, aggiuntivi rispetto al costo del traffico
telefonico o del servizio richiesto. E' altresi' vietata la
previsione di termini temporali massimi di utilizzo del
traffico o del servizio acquistato. Ogni eventuale clausola
difforme e' nulla e non comporta la nullita' del contratto,
fatti salvi i vincoli di durata di eventuali offerte
promozionali comportanti prezzi piu' favorevoli per il
consumatore. Gli operatori di telefonia mobile adeguano la
propria offerta commerciale alle predette disposizioni
entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
1-bis. I contratti di fornitura nei servizi di
comunicazione elettronica disciplinati dal codice di cui al
decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, prevedono la
cadenza di rinnovo delle offerte e della fatturazione dei
servizi, ad esclusione di quelli promozionali a carattere
temporaneo di durata inferiore a un mese e non rinnovabile,
su base mensile o di multipli del mese.
1-bis.1. Nei contratti di cui al comma 1-bis, il
diritto al corrispettivo si prescrive in due anni. In caso
di emissione di fatture a debito nei riguardi del
consumatore per conguagli riferiti a periodi maggiori di
due anni, qualora l'Autorita' garante della concorrenza e
del mercato abbia aperto un procedimento per l'accertamento
di violazioni del codice del consumo, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, relative alle
modalita' di esecuzione dei conguagli e di fatturazione
adottate dall'operatore interessato, l'utente che ha
presentato un reclamo riguardante il conguaglio, nelle
forme previste dall'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni, ha diritto alla sospensione del pagamento
finche' non sia stata verificata la legittimita' della
condotta dell'operatore. L'operatore deve comunicare
all'utente l'avvio del procedimento di cui al secondo
periodo e informarlo dei conseguenti diritti. E' in ogni
caso diritto dell'utente, all'esito della verifica di cui
al secondo periodo, ottenere, entro un termine in ogni caso
non superiore a tre mesi, il rimborso dei pagamenti
effettuati a titolo di indebito conguaglio.
1-ter. Gli operatori di telefonia, di reti televisive e
di comunicazioni elettroniche, indipendentemente dalla
tecnologia utilizzata, si adeguano alle disposizioni di cui
al comma 1-bis entro il termine di centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione.
1-quater. L'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni garantisce la pubblicazione dei servizi
offerti e delle tariffe generali di cui al comma 1-bis, in
modo da assicurare che i consumatori possano compiere
scelte informate.
1-quinquies. In caso di violazione dei commi 1-bis e
1.bis.1 l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni
ordina all'operatore la cessazione della condotta e il
rimborso delle eventuali somme indebitamente percepite o
comunque ingiustificatamente addebitate agli utenti,
indicando il termine entro cui adempiere, in ogni caso non
inferiore a trenta giorni.
2. L'offerta commerciale dei prezzi dei differenti
operatori della telefonia deve evidenziare tutte le voci
che compongono l'offerta, al fine di consentire ai singoli
consumatori un adeguato confronto.
2-bis. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni
determina le modalita' per consentire all'utente, a sua
richiesta, al momento della chiamata da un numero fisso o
cellulare e senza alcun addebito, di conoscere
l'indicazione dell'operatore che gestisce il numero
chiamato.
3. I contratti per adesione stipulati con operatori di
telefonia e di reti televisive e di comunicazione
elettronica, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata,
devono prevedere la facolta' del contraente di recedere dal
contratto o di trasferire le utenze presso altro operatore
senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza
spese non giustificate da costi dell'operatore e non
possono imporre un obbligo di preavviso superiore a trenta
giorni. Le clausole difformi sono nulle, fatta salva la
facolta' degli operatori di adeguare alle disposizioni del
presente comma i rapporti contrattuali gia' stipulati alla
data di entrata in vigore del presente decreto entro i
successivi sessanta giorni. In ogni caso, le spese relative
al recesso o al trasferimento dell'utenza ad altro
operatore sono commisurate al valore del contratto e ai
costi reali sopportati dall'azienda, ovvero ai costi
sostenuti per dismettere la linea telefonica o trasferire
il servizio, e comunque rese note al consumatore al momento
della pubblicizzazione dell'offerta e in fase di
sottoscrizione del contratto, nonche' comunicate, in via
generale, all'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni, esplicitando analiticamente la composizione
di ciascuna voce e la rispettiva giustificazione economica.
3-bis. Le modalita' utilizzabili dal soggetto
contraente che intenda recedere da un contratto stipulato
con operatori di telefonia e di reti televisive e di
comunicazione elettronica, nonche' in caso di cambio di
gestore, devono essere semplici e di immediata attivazione
e devono seguire le medesime forme utilizzabili al momento
dell'attivazione o dell'adesione al contratto. In ogni
caso, gli operatori di telefonia, di reti televisive e di
comunicazioni elettroniche devono consentire la
possibilita' per consumatori e utenti di comunicare il
recesso o il cambio di gestore con modalita' telematiche.
3-ter. Il contratto stipulato con operatori di
telefonia e di reti televisive e di comunicazione
elettronica, ove comprenda offerte promozionali aventi ad
oggetto la fornitura sia di servizi che di beni, non puo'
avere durata superiore a ventiquattro mesi. Nel caso di
risoluzione anticipata si applicano i medesimi obblighi
informativi e i medesimi limiti agli oneri per il
consumatore di cui al comma 3, terzo periodo, e comunque
gli eventuali relativi costi devono essere equi e
proporzionati al valore del contratto e alla durata residua
della promozione offerta.
3-quater. E' fatto obbligo ai soggetti gestori dei
servizi di telefonia e di comunicazioni elettroniche, ai
fini dell'eventuale addebito al cliente del costo di
servizi in abbonamento offerti da terzi, di acquisire la
prova del previo consenso espresso del medesimo. In ogni
caso, e' fatto divieto agli operatori di telefonia e di
comunicazioni elettroniche di prevedere la possibilita' per
il consumatore o per l'utente di ricevere servizi in
abbonamento da parte dello stesso operatore, o di terzi,
senza il previo consenso espresso e documentato
all'attivazione di tale tipologia di servizi.
4. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni
vigila sull'attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo e stabilisce le modalita' attuative delle
disposizioni di cui al comma 2 e al comma 3-quater. La
violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 1-bis,
1-bis.1, 1-ter, 2, 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater e' sanzionata
dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni
applicando l'articolo 98, comma 16, del codice delle
comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo
1º agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni.
L'inottemperanza agli ordini impartiti ai sensi del comma
1-quinquies e' sanzionata applicando l'articolo 98, comma
11, del medesimo codice.
4-bis. Il periodo mensile o suoi multipli di cui al
comma 1-bis costituisce standard minimo nelle condizioni
generali di contratto e nella Carta dei servizi. Nel caso
di variazione dello standard da parte dell'operatore e
tenendo conto delle tempistiche di cui al comma 1-ter, si
applica un indennizzo forfetario pari ad euro 50, in favore
di ciascun utente interessato dalla illegittima
fatturazione, maggiorato di euro 1 per ogni giorno
successivo alla scadenza del termine assegnato
dall'Autorita' ai sensi del comma 1-quinquies. L'Autorita'
vigila sul rispetto della presente disposizione nell'ambito
delle competenze di cui all'articolo 1, comma 6, lettera
a), numero 14, e commi 11 e 12, della legge 31 luglio 1997,
n. 249.".
comma 297
Si riporta il testo vigente dei commi 1 e 2
dell'articolo 30 del citato decreto-legge n. 133 del 2014,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
2014, n. 164, come modificato dal comma 508 della presente
legge:
"Art. 30 Promozione straordinaria del Made in Italy e
misure per l'attrazione degli investimenti
1. Al fine di ampliare il numero delle imprese, in
particolare piccole e medie, che operano nel mercato
globale, espandere le quote italiane del commercio
internazionale, valorizzare l'immagine del Made in Italy
nel mondo, sostenere le iniziative di attrazione degli
investimenti esteri in Italia, il Ministro dello sviluppo
economico adotta con proprio decreto entro 60 giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, un Piano
per la promozione straordinaria del Made in Italy e
l'attrazione degli investimenti in Italia. Il Piano di cui
al presente comma e' adottato d'intesa con il Ministro
degli affari esteri e della cooperazione internazionale e
con il Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali con riferimento alle azioni di cui al comma 2,
lettere c), d), e), ed f), rivolte alle imprese agricole e
agroalimentari, nonche' alle iniziative da adottare per la
realizzazione delle suddette azioni. Le modifiche al piano
di cui al presente comma sono adottate con decreto del
Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, d'intesa con il Ministro dello sviluppo
economico e con il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali con riferimento alle azioni di cui
al comma 2, lettere c), d), e) ed f), rivolte alle imprese
agricole e agroalimentari, nonche' alle iniziative da
adottare per la realizzazione delle suddette azioni.
2. Il Piano di cui al comma 1 prevede in particolare le
seguenti azioni con le relative dotazioni finanziarie:
a) iniziative straordinarie di formazione e
informazione sulle opportunita' offerte dai mercati esteri
alle imprese in particolare piccole e medie;
b) supporto alle piu' rilevanti manifestazioni
fieristiche italiane di livello internazionale;
c) valorizzazione delle produzioni di eccellenza, in
particolare agricole e agroalimentari, e tutela all'estero
dei marchi e delle certificazioni di qualita' e di origine
delle imprese e dei prodotti;
d) sostegno alla penetrazione dei prodotti italiani nei
diversi mercati, anche attraverso appositi accordi con le
reti di distribuzione;
e) realizzazione di un segno distintivo unico, per le
iniziative di promozione all'estero e durante l'Esposizione
universale 2015, delle produzioni agricole e agroalimentari
che siano rappresentative della qualita' e del patrimonio
enogastronomico italiano;
f) realizzazione di campagne di promozione strategica
per i prodotti agroalimentari sottoposti ad aumento di dazi
e di contrasto al fenomeno dell'Italian sounding;
g) sostegno all'utilizzo degli strumenti di e-commerce
da parte delle piccole e medie imprese;
h) realizzazione di tipologie promozionali innovative
per l'acquisizione e la fidelizzazione della domanda dei
mercati esteri;
i) rafforzamento organizzativo delle start up nonche'
delle micro, piccole e medie imprese in particolare
attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto in
forma di voucher;
l) sostegno ad iniziative di promozione delle
opportunita' di investimento in Italia, nonche' di
accompagnamento e assistenza degli investitori esteri in
Italia.
Omissis.".
comma 298
Si riporta il testo vigente degli articoli 168 e 170
del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
n. 18 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari
esteri):
"Art. 168. Esperti.
L'Amministrazione degli affari esteri puo' utilizzare
negli uffici centrali o nelle rappresentanze diplomatiche e
negli uffici consolari, per l'espletamento di specifici
incarichi che richiedano particolare competenza tecnica e
ai quali non si possa sopperire con funzionari diplomatici,
esperti tratti da personale dello Stato o di Enti pubblici
appartenenti a carriere direttive o di uguale rango.
Qualora per speciali esigenze anche di carattere
tecnico o linguistico non possa farsi ricorso per incarichi
presso uffici all'estero ad esperti tratti dal personale
dello Stato e da Enti pubblici, l'Amministrazione degli
affari esteri puo' utilizzare in via eccezionale e fino ad
un massimo di trenta unita', persone estranee alla pubblica
Amministrazione purche' di notoria qualificazione nelle
materie connesse con le funzioni del posto che esse sono
destinate a ricoprire, comprovata da adeguata esperienza
professionale. Le persone predette devono essere in
possesso della cittadinanza italiana, in eta' compresa tra
i trenta e i sessantacinque anni e godere di costituzione
fisica idonea ad affrontare il clima della sede cui sono
destinate. All'atto dell'assunzione dell'incarico, le
persone predette prestano promessa solenne ai sensi
dell'art. 11 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
L'incarico non crea aspettativa di impiego stabile ne' da'
diritto, alla scadenza, a indennizzo o liquidazione di
alcun genere.
L'esperto inviato in servizio presso un ufficio
all'estero, a norma dei precedenti commi, occupa un posto
espressamente istituito, sentito il consiglio di
amministrazione, ai sensi dell'articolo 32, nell'organico
dell'ufficio stesso, in corrispondenza, anche ai fini del
trattamento economico, a quello di primo segretario o di
consigliere o di primo consigliere, nel limite massimo di
otto posti, ovvero di console aggiunto o console ed assume
in loco la qualifica di addetto per il settore di sua
competenza. Per gli esperti in servizio all'estero si
osservano le disposizioni degli articoli 142, 143, 144, 147
e 170 in quanto applicabili, dell'articolo 148 e le
disposizioni della parte terza per essi previste.
Resta fermo il posto corrispondente ai fini del
trattamento economico a quello di primo consigliere,
attualmente ricoperto dai singoli interessati, sino al
termine definitivo del loro incarico, nonche' il posto di
pari livello gia' istituito per gli esperti regionali di
cui all'articolo 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e
successive modificazioni.
Gli incarichi di cui al presente articolo sono
conferiti con decreto del Ministro per gli affari esteri,
sentito il Consiglio di amministrazione del Ministero, di
concerto con il Ministro per il tesoro e, per il personale
di altre Amministrazioni o di Enti pubblici, anche con il
Ministro competente o vigilante. Gli incarichi sono
biennali. Alla stessa persona possono essere conferiti piu'
incarichi purche', nel complesso, non superino gli otto
anni. Gli incarichi sono revocabili in qualsiasi momento a
giudizio del Ministro per gli affari esteri.
Gli esperti tratti dal personale dello Stato sono
collocati fuori ruolo con le modalita' previste dai
rispettivi ordinamenti.
Gli esperti tratti dal personale dello Stato, inviati
ad occupare un posto di organico in rappresentanze
permanenti presso Organismi internazionali, non possono
superare il numero di cinquantuno, comprese le quattro
unita' fissate dall'articolo 58, comma 2, della legge 6
febbraio 1996, n. 52, e successive modificazioni. Il
Ministro per gli affari esteri puo' chiedere che il
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale metta a
disposizione dell'Amministrazione degli affari esteri fino
a dieci funzionari direttivi del Ministero stesso di grado
non inferiore a direttore di sezione o equiparato, in
posizione di fuori ruolo per essere inviati all'estero ai
sensi del presente articolo.
Gli esperti che l'Amministrazione degli affari esteri
puo' utilizzare a norma del presente articolo non possono
complessivamente superare il numero di centosessantacinque,
di cui cinque da destinare a posti di addetto agricolo, con
l'esclusione delle unita' riservate da speciali
disposizioni di legge all'espletamento di particolari
compiti relativi alla tutela dell'ordine pubblico e della
sicurezza nazionale nonche' al contrasto della criminalita'
organizzata e delle violazioni in materia economica e
finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione
europea, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 19
marzo 2001, n. 68.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano
al personale comandato o collocato fuori ruolo presso il
Ministero degli affari esteri in virtu' di altre
disposizioni ne' a quello inviato all'estero in missione
temporanea."
"Art. 170. Assegni e indennita'.
Il personale dell'Amministrazione degli affari esteri,
oltre allo stipendio e agli assegni di carattere fisso e
continuativo previsti per l'interno, compresa l'eventuale
indennita' o retribuzione di posizione nella misura minima
prevista dalle disposizioni applicabili, tranne che per
tali assegni sia diversamente disposto, percepisce, quando
e' in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e gli
uffici consolari di prima categoria, l'indennita' di
servizio all'estero, stabilita per il posto di organico che
occupa, nonche' le altre competenze eventualmente spettanti
in base alle disposizioni del presente decreto.
Nessun'altra indennita' ordinaria e straordinaria puo'
essere concessa, a qualsiasi titolo, al personale suddetto
in relazione al servizio prestato all'estero in aggiunta al
trattamento previsto dal presente decreto.
Salvo i casi specificamente previsti, le disposizioni
della presente parte si applicano al personale dei ruoli
organici dell'Amministrazione degli affari esteri.
Ai fini delle disposizioni della presente parte si
intendono per familiari a carico: il coniuge e, sempre che
minorenni, i figli legittimi, i figli legittimati, i figli
naturali legalmente riconosciuti, i figli adottivi, gli
affiliati, i figli nati da precedente matrimonio del
coniuge, nonche' i figli maggiorenni inabili a qualsiasi
proficua attivita' e quelli che si trovano nelle condizioni
previste dall'articolo 7 comma 3, della legge 31 luglio
1975, n. 364.
Se destinato all'estero ai sensi dell'articolo 34 per
un periodo che, anche per effetto di eventuali proroghe,
non sia complessivamente superiore ad un anno, il personale
ha titolo al trattamento economico di cui alla presente
parte, ad eccezione dei benefici di cui agli articoli 173,
175, 176, 179, 196, 197, 199, 205 e 206, nonche' al primo
comma dell'articolo 200.
Le disposizioni di cui agli articoli 175, 176, 178,
179, 181 e al titolo II della parte terza si interpretano
nel senso che non si applicano al personale assegnato o in
servizio presso le rappresentanze diplomatiche con sede in
Roma e che gli articoli 175, 176 e 199 si applicano ai capi
delle medesime rappresentanze diplomatiche a decorrere dal
loro effettivo trasferimento presso la residenza
demaniale.".
comma 300
Si riporta il testo dell'articolo 49 del citato
decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 49. Credito d'imposta per la partecipazione di
PMI a fiere internazionali
1. Al fine di migliorare il livello e la qualita' di
internazionalizzazione delle PMI italiane, alle imprese
esistenti alla data del 1° gennaio 2019 e' riconosciuto,
per i periodi d'imposta 2019 e 2020, un credito d'imposta
nella misura del 30 per cento delle spese di cui al comma 2
fino ad un massimo di 60.000 euro. Il credito d'imposta e'
riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di
10 milioni di euro per l'anno 2020 e di 5 milioni di euro
per l'anno 2021.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e'
riconosciuto per le spese di partecipazione a
manifestazioni fieristiche internazionali di settore che si
svolgono in Italia o all'estero, relativamente alle spese
per l'affitto degli spazi espositivi; per l'allestimento
dei medesimi spazi; per le attivita' pubblicitarie, di
promozione e di comunicazione, connesse alla
partecipazione.
3. Il credito d'imposta e' riconosciuto nel rispetto
delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n.
1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, al
regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107
e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti de minimis nel settore agricolo e al regolamento
(UE) n. 717/2014 della commissione, del 27 giugno 2014,
relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti
de minimis nel settore della pesca e dell'acquacoltura. Il
credito d'imposta e' utilizzabile, esclusivamente in
compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono stabilite le disposizioni
applicative del presente articolo, con riferimento, in
particolare, a:
a) le tipologie di spese ammesse al beneficio,
nell'ambito di quelle di cui al comma 2;
b) le procedure per l'ammissione al beneficio, che
avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle
relative domande, nel rispetto dei limiti di cui al comma
1;
c) l'elenco delle manifestazioni fieristiche
internazionali di settore, che si svolgono in Italia o
all'estero, per cui e' ammesso il credito di imposta;
d) le procedure di recupero nei casi di utilizzo
illegittimo dei crediti d'imposta, secondo quanto stabilito
dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010,
n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio
2010, n. 73.
5. Qualora l'Agenzia delle entrate accerti, nell'ambito
dell'ordinaria attivita' di controllo, l'eventuale indebita
fruizione, totale o parziale, del credito d'imposta, la
stessa ne da' comunicazione al Ministero dello sviluppo
economico che, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del
citato decreto-legge n. 40 del 2010, provvede al recupero
del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni
secondo legge.
6. All'onere di cui al comma 1, pari a 5 milioni di
euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo
50.".
comma 301
Si riporta il testo vigente del comma 4 dell'articolo
35 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001:
"Art. 35 Reclutamento del personale
1. - 3-ter. Omissis
4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di
reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o
ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni
approvato ai sensi dell'articolo 6, comma 4. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati
l'avvio delle procedure concorsuali e le relative
assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti
pubblici non economici.
Omissis.".
comma 304
Si riporta il testo vigente dell'articolo 2 della legge
12 luglio 2011, n. 120 (Modifiche al testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di
cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
concernenti la parita' di accesso agli organi di
amministrazione e di controllo delle societa' quotate in
mercati regolamentati):
"Art. 2 Decorrenza
1. Le disposizioni della presente legge si applicano a
decorrere dal primo rinnovo degli organi di amministrazione
e degli organi di controllo delle societa' quotate in
mercati regolamentati successivo ad un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, riservando al
genere meno rappresentato, per il primo mandato in
applicazione della legge, una quota pari almeno a un quinto
degli amministratori e dei sindaci eletti.".
comma 308
Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
11 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225
(Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il
finanziamento di esigenze indifferibili):
"Art. 11. Misure urgenti per il trasporto regionale
1. A copertura dei debiti del sistema di trasporto
regionale su ferro, nel rispetto degli equilibri di finanza
pubblica, e' attribuito alla Regione Campania un contributo
straordinario, nel limite di 600 milioni di euro, per
l'anno 2016 per far fronte ai propri debiti verso la
societa' EAV s.r.l., riguardanti esercizi pregressi per
attivita' di gestione e investimenti svolte dall'EAV sulla
rete. Entro il 31 dicembre 2016 la quota di cui al periodo
precedente e' trasferita alla Regione Campania su sua
richiesta per essere immediatamente versata, nello stesso
termine, su conto vincolato della Societa' EAV S.r.l. per
le finalita' di cui al comma 2.
Omissis.".
comma 309
Si riporta il testo dell'articolo 44 del citato
decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 44. Semplificazione ed efficientamento dei
processi di programmazione, vigilanza ed attuazione degli
interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la
coesione
1. Al fine di migliorare il coordinamento unitario e la
qualita' degli investimenti finanziati con le risorse
nazionali destinate alle politiche di coesione dei cicli di
programmazione 2000/2006, 2007/2013 e 2014/2020, nonche' di
accelerarne la spesa, per ciascuna Amministrazione
centrale, Regione o Citta' metropolitana titolare di
risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e coesione di
cui all'articolo 4, del decreto legislativo 31 maggio 2011,
n. 88, in sostituzione della pluralita' degli attuali
documenti programmatori variamente denominati e tenendo
conto degli interventi ivi inclusi, l'Agenzia per la
coesione territoriale procede, sentite le amministrazioni
interessate, ad una riclassificazione di tali strumenti al
fine di sottoporre all'approvazione del CIPE, su proposta
del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, entro
quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, un unico Piano operativo per ogni amministrazione
denominato «Piano sviluppo e coesione», con modalita'
unitarie di gestione e monitoraggio.
2. Al fine di rafforzare il carattere unitario delle
politiche di coesione e della relativa programmazione e di
valorizzarne la simmetria con i Programmi Operativi
Europei, ciascun Piano e' articolato per aree tematiche, in
analogia agli obiettivi tematici dell'Accordo di
Partenariato, con conseguente trasferimento delle funzioni
attribuite ai rispettivi strumenti di governance, istituiti
con delibere del CIPE o comunque previsti dai documenti di
programmazione oggetto di riclassificazione, ad appositi
Comitati di Sorveglianza, costituiti dalle Amministrazioni
titolari dei Piani operativi, ai quali partecipano
rappresentanti del Dipartimento per le politiche di
coesione, dell'Agenzia per la coesione territoriale, del
Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della
politica economica e rappresentanti, per i Piani di
competenza regionale, dei Ministeri competenti per area
tematica, ovvero, per i Piani di competenza ministeriale,
rappresentanti delle regioni, nonche' del partenariato
economico e sociale, relativamente agli ambiti di cui alle
lettere d) ed e) del comma 3. Per la partecipazione ai
Comitati di sorveglianza non sono dovuti gettoni di
presenza, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti
comunque denominati.
3. I Comitati di sorveglianza di cui al comma 2, ferme
restando le competenze specifiche normativamente attribuite
alle amministrazioni centrali, regionali e alle Agenzie
nazionali:
a) approvano la metodologia e i criteri usati per la
selezione delle operazioni;
b) approvano le relazioni di attuazione e finali;
c) esaminano eventuali proposte di modifiche al Piano
operativo, ovvero esprimono il parere ai fini della
sottoposizione delle modifiche stesse al CIPE;
d) esaminano ogni aspetto che incida sui risultati,
comprese le verifiche sull'attuazione;
e) esaminano i risultati delle valutazioni.
4. I Comitati di sorveglianza dei programmi attuativi
regionali FSC 2007-2013 gia' istituiti integrano la propria
composizione e disciplina secondo quanto previsto dai commi
2 e 3.
5. Le Amministrazioni titolari dei Piani sviluppo e
coesione monitorano gli interventi sul proprio sistema
gestionale e rendono disponibili, con periodicita'
bimestrale, i dati di avanzamento finanziario, fisico e
procedurale alla Banca dati Unitaria del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
ragioneria generale dello Stato secondo le disposizioni
dell'articolo 1, comma 703, lettera l), della legge 23
dicembre 2014, n. 190. Gli interventi, pena esclusione dal
finanziamento, sono identificati con il Codice Unico di
Progetto (CUP).
6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, restano in
ogni caso fermi le dotazioni finanziarie degli strumenti di
programmazione oggetto di riclassificazione, come
determinate alla data di entrata in vigore del presente
decreto, gli interventi individuati e il relativo
finanziamento, la titolarita' dei programmi o delle
assegnazioni deliberate dal CIPE e i soggetti attuatori,
ove individuati anche nei documenti attuativi.
7. In sede di prima approvazione, il Piano sviluppo e
coesione di cui al comma 1 puo' contenere:
a) gli interventi dotati di progettazione esecutiva o
con procedura di aggiudicazione avviata, individuati sulla
base dei dati di monitoraggio presenti, alla data del 31
dicembre 2019, nel sistema di monitoraggio unitario di cui
all'articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n.
147;
b) gli interventi che, pur non rientrando nella
casistica di cui alla lettera a), siano valutati
favorevolmente da parte del Dipartimento per le politiche
di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri e
dell'Agenzia per la coesione territoriale, sentite le
amministrazioni titolari delle risorse di cui al comma 1,
in ragione della coerenza con le "missioni" della politica
di coesione di cui alla Nota di aggiornamento del Documento
di economia e finanza 2019 e con gli obiettivi strategici
del nuovo ciclo di programmazione dei fondi europei, fermo
restando l'obbligo di generare obbligazioni giuridicamente
vincolanti entro il 31 dicembre 2021.
8. L'Amministrazione titolare del Piano operativo
oggetto della riclassificazione, prevista al comma 1, resta
responsabile della selezione degli interventi, in
sostituzione di quelli che risultavano gia' finanziati alla
data di entrata in vigore del presente decreto, della
vigilanza sulla attuazione dei singoli interventi,
dell'utilizzo delle risorse per fare fronte a varianti
dell'intervento, della presentazione degli stati di
avanzamento nonche' delle richieste di erogazione delle
risorse ai beneficiari.
9. Per gli interventi di cui al comma 7, lettera b), il
CIPE, con la medesima delibera di approvazione del Piano
sviluppo e coesione, stabilisce, al fine di accelerarne la
realizzazione e la spesa, le misure di accompagnamento alla
progettazione e all'attuazione da parte del Dipartimento
per le politiche di coesione, dell'Agenzia per la coesione
territoriale e della Struttura per la progettazione di beni
ed edifici pubblici di cui all'articolo 1, comma 162, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145.
10. Le risorse di cui al comma 1, eventualmente non
rientranti nel Piano sviluppo e coesione, sono
riprogrammate con delibera del CIPE su proposta del
Ministro per il Sud e la coesione territoriale, al fine di
contribuire al finanziamento di un Piano sviluppo e
coesione per ciascuna delle "missioni" di cui al comma 7,
lettera b).
10-bis. Le risorse di cui al comma 10 possono
finanziare:
a) i contratti istituzionali di sviluppo, di cui
all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017,
n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2017, n. 123;
b) la progettazione degli investimenti
infrastrutturali.
11. Resta in ogni caso fermo il vincolo di destinazione
territoriale di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27
dicembre 2013, n. 147. Restano, altresi', ferme le norme di
legge relative alle risorse di cui al comma 1, in quanto
compatibili.
11-bis. Al fine di accelerare la realizzazione degli
interventi finanziati con le risorse del Fondo per lo
sviluppo e la coesione, anche sulla base di atti di
indirizzo della Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per le politiche di coesione, l'Agenzia per la
coesione territoriale promuove, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, azioni di accompagnamento
alle amministrazioni responsabili della spesa, attraverso
appositi accordi di cooperazione con le medesime
amministrazioni.
12. In relazione alle nuove risorse del Fondo sviluppo
e coesione attribuite con la legge 30 dicembre 2018, n. 145
e non ancora programmate alla data di entrata in vigore del
presente decreto, le proposte di assegnazione di risorse da
sottoporre al CIPE per il finanziamento di interventi
infrastrutturali devono essere corredate della positiva
valutazione tecnica da parte del Dipartimento per le
politiche di coesione. Salvo diversa e motivata previsione
nella delibera di assegnazione del CIPE, tali assegnazioni
decadono ove non diano luogo a obbligazioni giuridicamente
vincolanti entro tre anni dalla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della medesima
delibera. Le relative risorse non possono essere
riassegnate alla medesima Amministrazione.
13. Al fine di supportare le Amministrazioni di cui al
comma 2 nella progettazione e realizzazione di interventi
infrastrutturali le risorse destinate alla progettazione di
cui al comma 10-bis, lettera b) finanziano i costi della
progettazione tecnica dei progetti infrastrutturali che
abbiano avuto la valutazione positiva da parte delle
strutture tecniche della Presidenza del Consiglio dei
ministri, sulla base dell'effettiva rispondenza alle
priorita' di sviluppo e ai fabbisogni del territorio,
dell'eventuale necessita' di fronteggiare situazioni
emergenziali, da sostenere da parte delle Amministrazioni
titolari dei Piani operativi di cui al comma 1, anche
attraverso il ricorso alla Struttura per la progettazione
di beni ed edifici pubblici di cui all'articolo 1, comma
162, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. I progetti per i
quali sia completata positivamente la progettazione
esecutiva accedono prioritariamente ai finanziamenti che si
renderanno disponibili per la realizzazione. Alle risorse
del Fondo sviluppo e coesione assegnate alle finalita'
specifiche di cui al presente comma non si applica il
vincolo di destinazione territoriale di cui all'articolo 1,
comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
14. Ai Piani operativi redatti a seguito della
riclassificazione di cui al comma 1 si applicano i principi
gia' vigenti per la programmazione 2014-2020. Il CIPE, su
proposta del Ministro per il Sud e la coesione
territoriale, d'intesa con il Ministro per gli affari
regionali e le autonomie, previa intesa con la Conferenza
Stato-Regioni, adotta una apposita delibera per assicurare
la fase transitoria della disciplina dei cicli di
programmazione 2000-2006 e 2007-2013 e per coordinare e
armonizzare le regole vigenti in un quadro ordinamentale
unitario. Nelle more dell'approvazione dei singoli Piani di
sviluppo e coesione, si applicano le regole di
programmazione vigenti.
15. Il Ministro per il Sud e la coesione territoriale
presenta al CIPE:
a) entro il 31 marzo 2020 una relazione sull'attuazione
delle disposizioni del presente articolo;
b) entro il 31 marzo di ogni anno, a partire dall'anno
2020, una relazione annuale sull'andamento dei Piani
operativi di cui al comma 1 riferita all'anno precedente.".
comma 310
Si riporta il testo dell'articolo 7-bis del
decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18
(Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale,
con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune
aree del Mezzogiorno), come modificato dalla presente
legge:
"Art. 7-bis. Principi per il riequilibrio territoriale
1. Il Ministro per il Sud e la coesione territoriale
cura l'applicazione del principio di assegnazione
differenziale di risorse aggiuntive a favore degli
interventi nei territori delle regioni Abruzzo, Molise,
Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna,
come definito dalla legge nazionale per il Fondo per lo
sviluppo e la coesione e dagli accordi con l'Unione europea
per i Fondi strutturali e di investimento europei (SIE).
2. Al fine di ridurre i divari territoriali, il riparto
delle risorse dei programmi di spesa in conto capitale
finalizzati alla crescita o al sostegno degli investimenti
da assegnare sull'intero territorio nazionale, che non
abbia criteri o indicatori di attribuzione gia' individuati
alla data di entrata in vigore della presente disposizione,
deve essere disposto anche in conformita' all'obiettivo di
destinare agli interventi nel territorio delle regioni
Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia,
Sicilia e Sardegna un volume complessivo di stanziamenti
ordinari in conto capitale almeno proporzionale alla
popolazione residente.
2-bis. Entro il 30 giugno di ogni anno le
amministrazioni centrali trasmettono al Ministro per il Sud
e la coesione territoriale e al Ministro dell'economia e
delle finanze, con apposita comunicazione, l'elenco dei
programmi di spesa ordinaria in conto capitale di cui al
comma 2.
2-ter. I contratti di programma tra il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e l'ANAS Spa e i contratti
di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e la Rete ferroviaria italiana Spa sono
predisposti in conformita' all'obiettivo di cui al comma 2
del presente articolo.
3. Il Ministro per il Sud e la coesione territoriale
presenta annualmente alle Camere una relazione
sull'attuazione di quanto previsto dal presente articolo,
con l'indicazione delle idonee misure correttive
eventualmente necessarie.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le
amministrazioni interessate provvedono alle relative
attivita' nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente.".
comma 311
Si riporta il testo vigente del comma 6 dell'articolo 1
della citata legge n. 147 del 2013:
"6. In attuazione dell'articolo 119, quinto comma,
della Costituzione e in coerenza con le disposizioni di cui
all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio
2011, n. 88, la dotazione aggiuntiva del Fondo per lo
sviluppo e la coesione e' determinata, per il periodo di
programmazione 2014-2020, in 54.810 milioni di euro. Il
complesso delle risorse e' destinato a sostenere
esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura
ambientale, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle
aree del Mezzogiorno e 20 per cento nelle aree del
Centro-Nord. Con la presente legge si dispone l'iscrizione
in bilancio dell'80 per cento del predetto importo secondo
la seguente articolazione annuale: 50 milioni per l'anno
2014, 500 milioni per l'anno 2015, 1.000 milioni per l'anno
2016; per gli anni successivi la quota annuale e'
determinata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e),
della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Omissis.".
comma 313
Si riporta il testo dei commi 61, 63 e 64 della citata
legge n. 205 del 2017, come modificato dalla presente
legge:
"61. Al fine di favorire la creazione di condizioni
favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti nelle aree
portuali delle regioni piu' sviluppate, cosi' come
individuate dalla normativa europea, ammissibili alle
deroghe previste dall'articolo 107 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, e' prevista
l'istituzione della Zona logistica semplificata.
62. Omissis.
63. La Zona logistica semplificata e' istituita con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
adottare su proposta del Ministro per il sud e la coesione
territoriale, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia
e delle finanze, su proposta della regione interessata, per
una durata massima di sette anni, rinnovabile fino a un
massimo di ulteriori sette anni. La proposta e' corredata
da un piano di sviluppo strategico, specificando la
delimitazione delle zone interessate in coerenza con le
zone portuali.
64. Le nuove imprese e quelle gia' esistenti che
operano nella Zona logistica semplificata fruiscono delle
agevolazioni e semplificazioni di cui all' articolo 5,
commi 1, 2 limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a
finalita' regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3,
lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, 2-bis, 3, 4 e 6, del decreto-legge 20 giugno 2017,
n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2017, n. 123.
65. Omissis.
65-bis. Agli oneri derivanti dal comma 64, valutati in
20 milioni di euro negli anni 2020, 2021 e 2022, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo
sviluppo e la coesione-programmazione 2014-2020 di cui
all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n.
147.
65-ter. Nell'ambito della strategia nazionale per lo
sviluppo delle aree interne, presso il Dipartimento per le
politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei
ministri e' istituito un fondo di sostegno alle attivita'
economiche, artigianali e commerciali con una dotazione di
30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e
2022. Il fondo e' ripartito tra i comuni presenti nelle
aree interne con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta dal Ministro per il Sud e la coesione
territoriale, che ne stabilisce termini e modalita' di
accesso e rendicontazione.
65-quater. Agli oneri derivanti dal comma 65-ter si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo
sviluppo e la coesione-programmazione 2014-2020 di cui
all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n.
147.
Omissis.".
comma 314
Si riporta il testo vigente del comma 13 dell'articolo
1 della citata legge n. 147 del 2013, come modificata
dall'articolo 1, commi 895 e 896 della legge 27 dicembre
2017, n. 205:
" 13. Al fine di assicurare l'efficacia e la
sostenibilita' nel tempo della strategia nazionale per lo
sviluppo delle aree interne del Paese, in coerenza con
l'Accordo di partenariato per l'utilizzo dei fondi a
finalita' strutturale assegnati all'Italia per il ciclo di
programmazione 2014-2020, e' autorizzata la spesa di 3
milioni di euro per l'anno 2014 e di 43,5 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a carico delle
disponibilita' del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5
della legge 16 aprile 1987, n. 183.
Omissis.".
Si riporta il testo vigente dei commi 895 e 896
dell'articolo 1 della citata legge n. 205 del 2017:
"895. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1,
comma 13, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come
modificata dall'articolo 1, comma 811, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, a valere sulle dotazioni del Fondo
di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183,
relativa agli interventi a favore dello sviluppo delle aree
interne, e' incrementata di 30 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2019 e 2020 e di 31,18 milioni di euro per
l'anno 2021.
896. Per effetto di quanto disposto dal comma 895,
l'autorizzazione di spesa a favore delle aree interne, a
valere sulle dotazioni del Fondo di rotazione di cui alla
citata legge n. 183 del 1987, e' pari, complessivamente, a
281,18 milioni di euro. La ripartizione delle risorse,
definita all'articolo 1, comma 812, della legge 28 dicembre
2015, n. 208, e' modificata come segue: 16 milioni di euro
per l'anno 2015, 60 milioni di euro per l'anno 2016, 94
milioni di euro per l'anno 2017, 20 milioni di euro per
l'anno 2018, 30 milioni di euro per l'anno 2019, 30 milioni
di euro per l'anno 2020 e 31,18 milioni di euro per l'anno
2021.
Omissis.".
La legge 16 aprile 1987, n. 183 recante "Coordinamento
delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle
Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno
agli atti normativi comunitari" e' pubblicata nella Gazz.
Uff. 13 maggio 1987, n. 109, S.O.
comma 316
Si riporta il testo degli articoli 4 e 5, commi 1 e 2,
del citato decreto-legge n. 91 del 2017, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 4. Istituzione di zone economiche speciali - ZES
1. Al fine di favorire la creazione di condizioni
favorevoli in termini economici, finanziari e
amministrativi, che consentano lo sviluppo, in alcune aree
del Paese, delle imprese gia' operanti, nonche'
l'insediamento di nuove imprese in dette aree, sono
disciplinate le procedure, le condizioni e le modalita' per
l'istituzione di una Zona economica speciale, di seguito
denominata «ZES».
2. Per ZES si intende una zona geograficamente
delimitata e chiaramente identificata, situata entro i
confini dello Stato, costituita anche da aree non
territorialmente adiacenti purche' presentino un nesso
economico funzionale, e che comprenda almeno un'area
portuale con le caratteristiche stabilite dal regolamento
(UE) n. 1315 dell'11 dicembre 2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio, sugli orientamenti dell'Unione per lo
sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TENT). Per
l'esercizio di attivita' economiche e imprenditoriali le
aziende gia' operative e quelle che si insedieranno nella
ZES possono beneficiare di speciali condizioni, in
relazione alla natura incrementale degli investimenti e
delle attivita' di sviluppo di impresa.
3. Le modalita' per l'istituzione di una ZES, la sua
durata, i criteri generali per l'identificazione e la
delimitazione dell'area nonche' i criteri che ne
disciplinano l'accesso e le condizioni speciali di cui
all'articolo 5 nonche' il coordinamento generale degli
obiettivi di sviluppo sono definiti con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su
proposta del Ministro per la coesione territoriale e il
Mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico,
sentita la Conferenza unificata, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto.
4. Le proposte di istituzione di ZES possono essere
presentate dalle regioni meno sviluppate e in transizione,
cosi' come individuate dalla normativa europea, ammissibili
alle deroghe previste dall'articolo 107 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea.
4-bis. Ciascuna regione di cui al comma 4 puo'
presentare una proposta di istituzione di una ZES nel
proprio territorio, o al massimo due proposte ove siano
presenti piu' aree portuali che abbiano le caratteristiche
di cui al comma 2. Le regioni che non posseggono aree
portuali aventi tali caratteristiche possono presentare
istanza di istituzione di una ZES solo in forma
associativa, qualora contigue, o in associazione con
un'area portuale avente le caratteristiche di cui al comma
2.
5. Ciascuna ZES e' istituita con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del
Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, se
nominato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, su proposta delle regioni interessate. La
proposta e' corredata da un piano di sviluppo strategico,
nel rispetto delle modalita' e dei criteri individuati dal
decreto di cui al comma 3.
6. La regione, o le regioni nel caso di ZES
interregionali, formulano la proposta di istituzione della
ZES, specificando le caratteristiche dell'area
identificata. Il soggetto per l'amministrazione dell'area
ZES, di seguito "soggetto per l'amministrazione", e'
identificato in un Comitato di indirizzo composto da un
commissario straordinario del Governo, nominato ai sensi
dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, che lo
presiede, dal Presidente dell'Autorita' di sistema
portuale, da un rappresentante della regione, o delle
regioni nel caso di ZES interregionale, da un
rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri
e da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti. Nell'ipotesi in cui i porti inclusi
nell'area della ZES rientrino nella competenza territoriale
di un'Autorita' di sistema portuale con sede in altra
regione, al Comitato partecipa il Presidente dell'Autorita'
di sistema portuale che ha sede nella regione in cui e'
istituita la ZES. Ai membri del Comitato non spetta alcun
compenso, indennita' di carica, corresponsione di gettoni
di presenza o rimborsi per spese di missione. Al
commissario straordinario del Governo puo' essere
corrisposto un compenso nel limite massimo di quanto
previsto dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111. Il Comitato di indirizzo si
avvale del segretario generale dell'Autorita' di sistema
portuale per l'esercizio delle funzioni amministrative
gestionali di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165. Agli oneri di funzionamento del Comitato si provvede
con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili
a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
7. Il soggetto per l'amministrazione deve assicurare,
in particolare:
a) gli strumenti che garantiscano l'insediamento e la
piena operativita' delle aziende presenti nella ZES nonche'
la promozione sistematica dell'area verso i potenziali
investitori internazionali;
b) l'utilizzo di servizi sia economici che tecnologici
nell'ambito ZES;
c) l'accesso alle prestazioni di servizi da parte di
terzi.
7-bis. Il Segretario generale dell'Autorita' di sistema
portuale puo' stipulare, previa autorizzazione del Comitato
di indirizzo, accordi o convenzioni quadro con banche ed
intermediari finanziari.
8. Le imprese gia' operative nella ZES e quelle che si
insedieranno nell'area, sono tenute al rispetto della
normativa nazionale ed europea, nonche' delle prescrizioni
adottate per il funzionamento della stessa ZES."
"Art. 5. Benefici fiscali e semplificazioni
1. 1. Le nuove imprese e quelle gia' esistenti, che
avviano un programma di attivita' economiche
imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale
nella ZES, possono usufruire delle seguenti tipologie di
agevolazioni:
a) l'attivita' economica nelle ZES e' libera, nel
rispetto delle norme nazionali ed europee sull'esercizio
dell'attivita' d'impresa. Al fine di semplificare ed
accelerare l'insediamento, la realizzazione e lo
svolgimento dell'attivita' economica nelle ZES sono
disciplinati i seguenti criteri derogatori alla normativa
vigente, procedure semplificate e regimi procedimentali
speciali applicabili. Per la celere definizione dei
procedimenti amministrativi, sono ridotti di un terzo i
termini di cui: agli articoli 2 e 19 della legge 7 agosto
1990, n. 241; al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
in materia di valutazione d'impatto ambientale (VIA),
valutazione ambientale strategica (VAS) e autorizzazione
integrata ambientale (AIA); al regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n.
59, in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA); al
codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, in materia di
autorizzazione paesaggistica; al testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, in materia edilizia; alla legge 28 gennaio 1994, n.
84, in materia di concessioni demaniali portuali;
a-bis) eventuali autorizzazioni, licenze, permessi,
concessioni o nulla osta comunque denominati la cui
adozione richiede l'acquisizione di pareri, intese,
concerti o altri atti di assenso comunque denominati di
competenza di piu' amministrazioni sono adottati ai sensi
dell'articolo 14-bis della legge n. 241 del 1990; i termini
ivi previsti sono ridotti della meta';
a-ter) il Comitato di indirizzo della ZES, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, assicura il raccordo tra gli sportelli unici
istituiti ai sensi della normativa vigente e lo sportello
unico di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, che opera
quale responsabile unico del procedimento ai sensi della
legge n. 241 del 1990 per la fase di insediamento, di
realizzazione e di svolgimento dell'attivita' economica
nella ZES. Lo sportello unico e' disponibile in formato
digitale, in almeno una lingua diversa dall'italiano, ed e'
organizzato sulla base di moduli e formulari standardizzati
per la presentazione dell'istanza nei quali e', in
particolare, indicata la presenza di eventuali vincoli
ambientali e urbanistico-paesaggistici nonche' di eventuali
termini di conclusione del procedimento;
a-quater) presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri e' istituita la Cabina di regia ZES, presieduta
dal Ministro per il Sud, Autorita' politica delegata per la
coesione territoriale e composta dal Ministro per gli
affari regionali e le autonomie, dal Ministro per la
pubblica amministrazione, dal Ministro dell'economia e
delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, dal Ministro dello sviluppo economico, dai
Presidenti delle regioni e delle province autonome e dai
presidenti dei Comitati di indirizzo delle ZES istituite,
nonche' dagli altri Ministri competenti in base all'ordine
del giorno. Alle riunioni della Cabina di regia possono
essere invitati come osservatori i rappresentanti di enti
pubblici locali e nazionali e dei portatori di interesse
collettivi o diffusi. L'istruttoria tecnica delle riunioni
della Cabina di regia, che si avvale a tal fine del
Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza
del Consiglio dei ministri, riguarda principalmente la
verifica e il monitoraggio degli interventi nelle ZES,
sulla base dei dati raccolti ai sensi del comma 6. Alla
prima riunione della Cabina di regia e' altresi' approvata
la delibera recante il regolamento di organizzazione dei
lavori della stessa;
a-quinquies) entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, ogni regione
interessata puo' presentare al Ministro per il Sud,
Autorita' politica delegata per la coesione territoriale
una proposta di protocollo o convenzione per
l'individuazione di ulteriori procedure semplificate e
regimi procedimentali speciali. La proposta individua
dettagliatamente le procedure oggetto di semplificazioni,
le norme di riferimento e le amministrazioni locali e
statali competenti ed e' approvata dalla Cabina di regia di
cui alla lettera a-quater). Sono parti dell'accordo o
protocollo la regione proponente e le amministrazioni
locali o statali competenti per ogni procedimento
individuato;
a-sexies) nelle ZES possono essere istituite zone
franche doganali intercluse ai sensi del regolamento (UE)
n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9
ottobre 2013, che istituisce il codice doganale
dell'Unione, e dei relativi atti di delega e di esecuzione.
La perimetrazione di dette zone franche doganali e'
proposta da ciascun Comitato di indirizzo entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, ed e' approvata con determinazione del
direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da
adottare entro sessanta giorni dalla proposta;
a-septies) al fine di incentivare il recupero delle
potenzialita' nell'Area portuale di Taranto e sostenere
l'occupazione, e' istituita la Zona franca doganale
interclusa ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, la
cui perimetrazione e' definita dall'Autorita' di sistema
portuale del Mare Ionio ed approvata con determinazione del
direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
b) accesso alle infrastrutture esistenti e previste nel
Piano di sviluppo strategico della ZES di cui all'articolo
4, comma 5, alle condizioni definite dal soggetto per
l'amministrazione, ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n.
84, e successive modificazioni e integrazioni, nel rispetto
della normativa europea e delle norme vigenti in materia di
sicurezza, nonche' delle disposizioni vigenti in materia di
semplificazione previste dagli articoli 18 e 20 del decreto
legislativo 4 agosto 2016, n. 169.
2. In relazione agli investimenti effettuati nelle ZES,
il credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi 98 e
seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e'
commisurato alla quota del costo complessivo dei beni
acquisiti entro il 31 dicembre 2022 nel limite massimo, per
ciascun progetto di investimento, di 50 milioni di euro. Si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al
medesimo articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28
dicembre 2015, n. 208.
Omissis.".
comma 317
Il testo del comma 6 dell'articolo 1 della citata legge
n. 147 del 2013 e' riportato nelle Note all'art. 1, comma
311.
comma 319
Si riporta il testo dei commi 98 e 108 dell'articolo 1
della citata legge n. 208 del 2015, come modificato dalla
presente legge:
" 98. Alle imprese che effettuano l'acquisizione dei
beni strumentali nuovi indicati nel comma 99, destinati a
strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle
regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e
Sardegna, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo
107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite
delle regioni Molise e Abruzzo, ammissibili alle deroghe
previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come
individuate dalla Carta degli aiuti a finalita' regionale
2014-2020 C(2014)6424 final del 16 settembre 2014, come
modificata dalla decisione C(2016)5938 final del 23
settembre 2016, fino al 31 dicembre 2020 e' attribuito un
credito d'imposta nella misura massima consentita dalla
citata Carta. Alle imprese attive nel settore della
produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della
pesca e dell'acquacoltura, disciplinato dal regolamento
(UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 dicembre 2013, e nel settore della trasformazione e
della commercializzazione di prodotti agricoli, della pesca
e dell'acquacoltura, che effettuano l'acquisizione di beni
strumentali nuovi, gli aiuti sono concessi nei limiti e
alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia
di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle
zone rurali e ittico.
99. - 107. Omissis
108. Gli oneri derivanti dai commi da 98 a 107 sono
valutati in 617 milioni di euro per ciascuno degli anni
2016, 2017, 2018, 2019 e 2020; il predetto importo e'
corrispondentemente iscritto in apposito capitolo di spesa
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze. Ai predetti oneri si fa fronte per 250
milioni di euro annui, relativamente alle agevolazioni
concesse alle piccole e medie imprese, a valere sulle
risorse europee e di cofinanziamento nazionale previste nel
programma operativo nazionale «Imprese e Competitivita'
2014/2020» e nei programmi operativi relativi al Fondo
europeo di sviluppo regionale (FESR) 2014/2020 delle
regioni in cui si applica l'incentivo. A tal fine le
predette risorse sono annualmente versate all'entrata del
bilancio dello Stato. Le amministrazioni titolari dei
predetti programmi comunicano al Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato gli importi, europei e nazionali, riconosciuti
a titolo di credito d'imposta dall'Unione europea, da
versare all'entrata del bilancio dello Stato. Nelle more
della conclusione della procedura finalizzata
all'individuazione delle risorse, alla regolazione
contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del
presente comma si provvede mediante anticipazioni a carico
delle disponibilita' del Fondo di rotazione di cui
all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Le
risorse cosi' anticipate vengono reintegrate al Fondo, per
la parte relativa all'Unione europea, a valere sui
successivi accrediti delle corrispondenti risorse
dell'Unione europea in favore dei citati programmi
operativi e, per la parte di cofinanziamento nazionale, a
valere sulle corrispondenti quote di cofinanziamento
nazionale riconosciute a seguito delle predette
rendicontazioni di spesa.
Omissis.".
comma 320
Si riporta il testo dell'articolo 1 del citato
decreto-legge n. 91 del 2017, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 1. Misura a favore dei giovani imprenditori nel
Mezzogiorno, denominata «Resto al Sud»
1. Al fine di promuovere la costituzione di nuove
imprese nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, da parte di
giovani imprenditori, con la delibera CIPE di cui al comma
17 e' attivata una misura denominata: «Resto al Sud». La
predetta misura e' estesa anche ai territori dei comuni
delle Regioni Lazio, Marche e Umbria di cui agli allegati
1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229, a valere sulle risorse disponibili assegnate
ai sensi dei commi 16 e 17.
2. La misura e' rivolta ai soggetti di eta' compresa
tra i 18 ed i 45 anni che presentino i seguenti requisiti:
a) siano residenti nelle regioni di cui al comma 1 al
momento della presentazione della domanda o vi
trasferiscano la residenza entro sessanta giorni dalla
comunicazione del positivo esito dell'istruttoria di cui al
comma 5, o entro centoventi giorni se residenti all'estero;
b) non risultino gia' titolari di attivita' di impresa
in esercizio alla data di entrata in vigore del presente
decreto o beneficiari, nell'ultimo triennio, di ulteriori
misure a livello nazionale a favore
dell'autoimprenditorialita'.
2-bis. Per l'anno 2019 e per l'anno 2020, il requisito
del limite di eta' di cui al comma 2, come modificato
dall'articolo 1, comma 601, lettera a), della legge 30
dicembre 2018, n. 145, si intende soddisfatto se posseduto
alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 145
del 2018.
3. I soggetti di cui al comma 2 possono presentare
istanza di accesso alla misura, corredata da tutta la
documentazione relativa al progetto imprenditoriale,
attraverso una piattaforma dedicata sul sito istituzionale
dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti
e lo sviluppo di impresa S.p.A. - Invitalia, che opera come
soggetto gestore della misura, per conto della Presidenza
del Consiglio dei ministri, amministrazione titolare della
misura, con le modalita' stabilite da apposita convenzione.
Gli oneri derivanti dalla convenzione sono posti a carico
delle risorse destinate alla misura ai sensi dei commi 16 e
17.
4. Le amministrazioni pubbliche di cui al decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le universita', nonche'
le associazioni e gli enti del terzo settore di cui
all'articolo 1, comma 1, della legge 6 giugno 2016, n. 106,
possono fornire a titolo gratuito, previa comunicazione al
soggetto gestore di cui al comma 3, servizi di consulenza e
assistenza nelle varie fasi di sviluppo del progetto
imprenditoriale ai soggetti di cui al comma 2. Le
amministrazioni pubbliche prestano i servizi di cui al
periodo precedente nell'ambito delle risorse umane,
finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
5. Il soggetto gestore di cui al comma 3 provvede alla
relativa istruttoria, valutando anche la sostenibilita'
tecnico-economica del progetto, entro sessanta giorni dalla
presentazione dell'istanza, ad esclusione dei periodi di
tempo necessari alle eventuali integrazioni documentali che
possono essere richieste ai proponenti, una sola volta.
6. Le istanze di cui al comma 3 possono essere
presentate, fino ad esaurimento delle risorse di cui al
comma 16, dai soggetti di cui al comma 2 che siano gia'
costituiti al momento della presentazione o si
costituiscano, entro sessanta giorni, o entro centoventi
giorni in caso di residenza all'estero, dalla data di
comunicazione del positivo esito dell'istruttoria nelle
seguenti forme giuridiche: a) impresa individuale; b)
societa', ivi incluse le societa' cooperative. La
costituzione nelle suddette forme giuridiche e'
obbligatoria ai fini della concessione delle agevolazioni
di cui al comma 8, ad eccezione delle attivita'
libero-professionali, per le quali e' richiesto
esclusivamente che i soggetti presentanti le istanze di cui
al comma 3 non risultino, nei dodici mesi precedenti la
presentazione della domanda di agevolazione, titolari di
partita IVA per l'esercizio di un'attivita' analoga a
quella proposta. I soggetti beneficiari della misura devono
mantenere la residenza nelle regioni di cui al comma 1 per
tutta la durata del finanziamento e le imprese, le societa'
e le attivita' libero-professionali di cui al presente
comma devono avere, per tutta la durata del finanziamento,
sede legale e operativa in una delle regioni di cui al
comma 1.
7. Ciascun richiedente riceve un finanziamento fino ad
un massimo di 50.000 mila euro. Nel caso in cui l'istanza
sia presentata da piu' soggetti gia' costituiti o che
intendano costituirsi in forma societaria, ivi incluse le
societa' cooperative, l'importo massimo del finanziamento
erogabile e' pari a 50.000 mila euro per ciascun socio, che
presenti i requisiti di cui al comma 2, fino ad un
ammontare massimo complessivo di 200 mila euro, ai sensi e
nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della
Commissione, del 18 dicembre 2013, e del regolamento (UE)
n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, sulla
disciplina degli aiuti de minimis.
8. I finanziamenti di cui al presente articolo sono
cosi' articolati:
a) 35 per cento come contributo a fondo perduto erogato
dal soggetto gestore della misura;
b) 65 per cento sotto forma di prestito a tasso zero,
concesso da istituti di credito in base alle modalita'
definite dalla convenzione di cui al comma 14. Il prestito
di cui al periodo precedente e' rimborsato entro otto anni
complessivi dalla concessione del finanziamento, di cui i
primi due anni di pre-ammortamento, e usufruisce del
contributo in conto interessi e della garanzia di cui al
comma 9.
8-bis. Nel caso in cui, ai sensi del comma 7, i
beneficiari delle agevolazioni di cui al presente articolo
si costituiscano in societa' cooperative, possono essere
concesse, nei limiti delle risorse disponibili, anche le
agevolazioni di cui all'articolo 17 della legge 27 febbraio
1985, n. 49. Resta fermo il rispetto dei limiti di cui ai
citati regolamenti (UE) n. 1407/2013 e (UE) n. 717/2014
sulla disciplina degli aiuti de minimis.
8-ter. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
18 maggio 2001, n. 228, dopo le parole: «all'articolo 2135»
sono inserite le seguenti: «, terzo comma,».
9. Il prestito di cui alla lettera b) del comma 8
beneficia:
a) di un contributo in conto interessi per la durata
del prestito, corrisposto dal soggetto gestore della misura
agli istituti di credito che hanno concesso il
finanziamento;
b) di una garanzia nella misura stabilita dal decreto
di cui al comma 15 per la restituzione dei prestiti erogati
dagli istituti di credito. A tal fine, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico, e' istituita una sezione
specializzata presso il Fondo centrale di garanzia per le
piccole e medie imprese (PMI), di cui all'articolo 2, comma
100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla
quale e' trasferita quota parte delle risorse di cui al
comma 16. Il decreto di cui al periodo precedente definisce
altresi' i criteri e le modalita' di accesso alla Sezione
specializzata, istituita presso il Fondo centrale di
garanzia per le PMI.
10. Sono finanziate le attivita' imprenditoriali
relative a produzione di beni nei settori dell'artigianato,
dell'industria, della pesca e dell'acquacoltura, ovvero
relative alla fornitura di servizi, ivi compresi i servizi
turistici. Sono escluse dal finanziamento le attivita' del
commercio ad eccezione della vendita dei beni prodotti
nell'attivita' di impresa.
11. I finanziamenti di cui al comma 8 non possono
essere utilizzati per spese relative alla progettazione,
alle consulenze e all'erogazione degli emolumenti ai
dipendenti delle imprese individuali e delle societa',
nonche' agli organi di gestione e di controllo delle
societa' stesse. Le imprese e le societa' possono aderire
al programma Garanzia Giovani per il reclutamento del
personale dipendente.
12. Le societa' di cui al comma 6, lettera b), possono
essere costituite anche da soci che non abbiano i requisiti
anagrafici di cui al comma 2, a condizione che la presenza
di tali soggetti nella compagine societaria non sia
superiore ad un terzo dei componenti e non abbiano rapporti
di parentela fino al quarto grado con alcuno degli altri
soci. I soci di cui al periodo precedente non possono
accedere ai finanziamenti di cui al comma 8.
12-bis. Al momento dell'accettazione del finanziamento
e per tutta la durata del rimborso dello stesso, il
beneficiario, a pena di decadenza, non deve risultare
titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato
presso un altro soggetto.
13. L'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 8 e'
condizionata alla costituzione nelle forme e nei termini di
cui al comma 6 e al conferimento in garanzia dei beni
aziendali oggetto dell'investimento, ovvero alla
prestazione di altra idonea garanzia, al soggetto che eroga
il finanziamento. I soggetti beneficiari della misura, di
cui al comma 2, sono tenuti ad impiegare il contributo a
fondo perduto esclusivamente ai fini dell'attivita' di
impresa. In caso di societa' di cui al comma 6, lettera b),
le quote versate e le azioni sottoscritte dai beneficiari
della misura, di cui al comma 2, non sono riscattabili se
non dopo la completa restituzione del finanziamento e, in
ogni caso, non prima di 5 anni da quando versate e
sottoscritte.
14. Le modalita' di corresponsione del contributo a
fondo perduto e del contributo in conto interessi, nonche'
i casi e le modalita' per l'escussione della garanzia, sono
definite con il decreto di cui al comma 15. Le condizioni
tipo dei mutui di cui al comma 8, sono definite da apposita
convenzione che Invitalia e' autorizzata a stipulare con
l'Associazione Bancaria Italiana (ABI).
15. Con decreto del Ministro per la coesione
territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello
sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono individuati i criteri di dettaglio
per l'ammissibilita' alla misura, le modalita' di
attuazione della stessa nonche' le modalita' di
accreditamento dei soggetti di cui al comma 4 e le
modalita' di controllo e monitoraggio della misura
incentivante, prevedendo altresi' i casi di revoca del
beneficio e di recupero delle somme.
15-bis. Ciascuna delle regioni di cui al comma 1,
nell'ambito delle risorse proprie disponibili, sulla base
di una graduatoria regionale, puo' finanziare gli eventuali
progetti imprenditoriali di cui al presente articolo
ammessi alla misura ma rimasti esclusi dal finanziamento in
ragione dell'esaurimento delle risorse disponibili.
16. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1,
comma 141, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per
l'attuazione del presente articolo saranno destinate le
risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione -
programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive
modificazioni, per un importo complessivo fino a 1.250
milioni di euro, previa rimodulazione delle assegnazioni
gia' disposte con apposita delibera del CIPE, nonche'
eventuale riprogrammazione delle annualita' del Fondo per
lo sviluppo e la coesione ai sensi dell'articolo 23, comma
3, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, da
ripartire in importi annuali massimi fino a: 36 milioni di
euro per l'anno 2017; 280 milioni di euro per l'anno 2018;
462 milioni di euro per l'anno 2019; 308,5 milioni di euro
per l'anno 2020; 92 milioni di euro per l'anno 2021; 22,5
milioni di euro per l'anno 2022; 18 milioni di euro per
l'anno 2023; 14 milioni di euro per l'anno 2024; 17 milioni
di euro per l'anno 2025. Le risorse del Fondo per lo
sviluppo e la coesione di cui al presente comma sono
imputate alla quota delle risorse destinata a sostenere
interventi nelle regioni di cui al comma 1.
17. Il CIPE con apposita delibera assegna, a valere sul
Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione
2014-2020, le risorse per l'attuazione della misura nei
limiti di quanto indicato al comma 16, individuando la
ripartizione in annualita' e gli importi da assegnare
distintamente al contributo a fondo perduto di cui al comma
8, lettera a) al contributo in conto interessi di cui al
comma 9 lettera a) e al finanziamento della sezione
specializzata del Fondo centrale di garanzia di cui al
comma 9 lettera b). Le risorse destinate alle misure di cui
al comma 8, lettera a) ed al comma 9, lettera a) sono
accreditate su un apposito conto corrente infruttifero
intestato ad Invitalia, aperto presso la Tesoreria centrale
dello Stato. La gestione realizzata da Invitalia ha natura
di gestione fuori bilancio, assoggettata al controllo della
Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25
novembre 1971, n. 1041. Alla rendicontazione provvede il
soggetto gestore della misura.
17-bis. Nel sito internet di Invitalia sono pubblicati
gli elenchi dei beneficiari, suddivisi per provincia, con
l'indicazione degli importi concessi, sia a fondo perduto
sia sotto forma di prestito, e degli istituti di credito
concedenti. Gli elenchi sono aggiornati periodicamente,
almeno con cadenza annuale.".
comma 321
L'allegato I al citato regolamento (UE) n. 651/2014
della Commissione, del 17 giugno 2014 comprende gli
articoli da 1 a 6 ed e' pubblicato nella G.U.U.E. 26 giugno
2014, n. L 187.
comma 322
Il testo del comma 6 dell'articolo 1 della citata legge
n. 147 del 2013 e' riportato nelle Note all'art. 1, comma
311.
comma 323
Si riporta il testo vigente dell'articolo 9 della legge
25 novembre 1971, n. 1041 (Gestioni fuori bilancio
nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato):
"Art. 9. Tutte le gestioni fuori bilancio comunque
denominate ed organizzate, compresi i fondi di rotazione,
regolate da leggi speciali sono condotte con le modalita'
stabilite dalle particolari disposizioni che le
disciplinano, salvo quanto disposto in materia di controllo
e di rendicontazione dai commi successivi.
Per le gestioni fuori bilancio di cui al comma
precedente il bilancio consuntivo o il rendiconto annuale
e' soggetto al controllo della competente ragioneria
centrale e della Corte dei conti.
Per i comitati, le commissioni e gli altri organi in
seno alle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con
ordinamento autonomo, che, in base a particolari
disposizioni di legge, gestiscono fondi anche in parte non
stanziati nel bilancio dello Stato, il bilancio consuntivo
o il rendiconto annuale della gestione e' soggetto al
controllo di cui al comma precedente.
La ragioneria centrale e la Corte dei conti hanno
facolta' di disporre gli accertamenti diretti che
riterranno necessari. [I rendiconti annuali saranno
allegati al rendiconto generale dello Stato].
Per la gestione delle somme dovute a norma di legge a
personale delle Amministrazioni statali per attivita'
istituzionali esplicate per conto e nell'interesse di terzi
o di altre Amministrazioni anche oltre l'orario normale di
ufficio o fuori dei luoghi di ordinario svolgimento del
servizio, devono essere presentati rendiconti trimestrali,
da assoggettare al controllo di cui al secondo comma.
I rendiconti o i bilanci di cui al presente articolo
devono essere resi anche se non previsti dalle leggi
speciali.
Il Ministero del tesoro ha facolta' di disporre gli
accertamenti che ritenga necessari, anche durante il corso
della gestione.".
comma 324
Si riporta il testo vigente del comma 826 dell'articolo
1 della citata legge n. 208 del 2015:
"826. La Cassa depositi e prestiti S.p.A. ha la
qualifica di istituto nazionale di promozione, come
definito dall'articolo 2, numero 3), del citato regolamento
(UE) 2015/1017, relativo al FEIS, secondo quanto previsto
nella comunicazione (COM (2015) 361 final) della
Commissione, del 22 luglio 2015.
Omissis.".
comma 327
Si riporta il testo del comma 11 dell'articolo 21 del
citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 21 Soppressione enti e organismi
1. - 10. Omissis
11. Le funzioni del soppresso Ente con le relative
risorse, umane e strumentali, sono trasferite dal 30 giugno
2018 a una societa' per azioni a totale capitale pubblico e
soggetta all'indirizzo e controllo analogo degli enti
pubblici soci costituita dallo Stato e partecipata, ai
sensi dell'articolo 9 del testo unico di cui al decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dal Ministero
dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti del
socio di concerto, per quanto di rispettiva competenza, con
il dipartimento delegato all'Autorita' politica per le
politiche di coesione e per il Mezzogiorno, il Ministero
delle politiche agricole alimentari, forestali e del
turismo e il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti. Alla societa' possono partecipare le regioni
Basilicata, Campania e Puglia, garantendo a queste ultime,
nell'atto costitutivo, la rappresentanza in relazione alla
disponibilita' delle risorse idriche che alimentano il
sistema e tenendo conto della presenza sul territorio
regionale delle infrastrutture di captazione e grande
adduzione. Lo statuto prevede la possibilita' per le altre
regioni interessate ai trasferimenti idrici tra regioni del
distretto idrografico dell'Appennino meridionale di
partecipare alla societa' di cui al presente comma, nonche'
il divieto di cessione delle quote di capitale della
medesima societa', a qualunque titolo, a societa' di cui al
titolo V del libro quinto del codice civile e ad altri
soggetti di diritto privato comunque denominati. Al
capitale della societa' di cui al primo periodo non possono
in ogni caso partecipare neppure indirettamente ne' a
seguito di conferimenti o emissione di nuove azioni,
comprese quelle prive del diritto di voto, societa' di cui
al titolo V del libro quinto del codice civile e altri
soggetti di diritto privato comunque denominati. La tutela
occupazionale e' garantita con riferimento al personale
titolare di rapporto di lavoro a tempo indeterminato con
l'Ente soppresso. Le passivita' di natura contributiva,
previdenziale e assistenziale maturate sino alla data della
costituzione della societa' di cui al primo periodo del
presente comma sono estinte dall'Ente in liquidazione, che
vi provvede con risorse proprie. A decorrere dalla data del
trasferimento delle funzioni di cui al primo periodo del
presente comma, i diritti su beni demaniali gia' attribuiti
all'Ente di cui al comma 10 in forza di provvedimenti
concessori si intendono attribuiti alla societa' di nuova
costituzione. Al fine di accelerare le procedure per la
liquidazione dell'Ente e snellire il contenzioso in essere,
agevolando il Commissario liquidatore nella definizione
degli accordi transattivi di cui al comma 10, i crediti e i
debiti sorti in capo all'Ente, unitamente ai beni immobili
diversi da quelli aventi natura strumentale all'esercizio
delle relative funzioni sono esclusi dalle operazioni di
trasferimento al patrimonio della societa' medesima. I
rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali,
sorti in capo all'Ente, producono effetti esclusivamente
nei confronti dell'Ente posto in liquidazione. Il
Commissario liquidatore presenta il bilancio finale di
liquidazione dell'Ente al Ministero delle politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo, che lo
approva con decreto del Ministro delle politiche agricole,
alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il
Ministro delegato all'Autorita' politica per le politiche
di coesione e per il Mezzogiorno. La tariffa idrica da
applicare agli utenti del costituito soggetto e'
determinata dall'Autorita' di regolazione per energia, reti
e ambiente (ARERA) in accordo a quanto stabilito dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio
2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 3
ottobre 2012. Fino all'adozione delle misure di cui al
presente comma e, comunque, non oltre il termine del 30
settembre 2014 sono sospese le procedure esecutive e le
azioni giudiziarie nei confronti dell'EIPLI. A far data
dalla soppressione di cui al comma 10 e fino all'adozione
delle misure di cui al presente comma, la gestione
liquidatoria dell'Ente e' assicurata dall'attuale gestione
commissariale, che mantiene i poteri necessari ad
assicurare il regolare esercizio delle funzioni dell'Ente,
anche nei confronti dei terzi.
Omissis.".
comma 328
Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo 2
del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133
(Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza
nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali
nei settori di rilevanza strategica):
"Art. 2. Personale per esigenze di funzionamento del
CVCN e della Presidenza del Consiglio dei ministri
1. Tenuto conto dell'esigenza di disporre di personale
in possesso della professionalita' necessaria per lo
svolgimento delle funzioni del CVCN, di cui all'articolo 1,
commi 6 e 7, il Ministero dello sviluppo economico e'
autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, con
incremento della vigente dotazione organica nel limite
delle unita' eccedenti, in aggiunta alle ordinarie facolta'
assunzionali, un contingente massimo di settantasette
unita' di personale, di cui sessantasette di area terza e
dieci di area seconda, nel limite di spesa di euro
3.005.000 annui a decorrere dall'anno 2020.
Omissis.".
Si riporta il testo degli articoli 6 e 34-bis del
citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
"Art. 6 Organizzazione degli uffici e fabbisogni di
personale
1. Le amministrazioni pubbliche definiscono
l'organizzazione degli uffici per le finalita' indicate
all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformita' al piano
triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti
previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione
sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.
2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse
pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance
organizzativa, efficienza, economicita' e qualita' dei
servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano
il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza
con la pianificazione pluriennale delle attivita' e della
performance, nonche' con le linee di indirizzo emanate ai
sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate
eccedenze di personale, si applica l'articolo 33.
Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano
l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la
coordinata attuazione dei processi di mobilita' e di
reclutamento del personale, anche con riferimento alle
unita' di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale
indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del
piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base
della spesa per il personale in servizio e di quelle
connesse alle facolta' assunzionali previste a legislazione
vigente.
3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2,
ciascuna amministrazione indica la consistenza della
dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base
ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo
di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale
limite finanziario massimo della medesima e di quanto
previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralita'
finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la
copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle
assunzioni consentite a legislazione vigente.
4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al
comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, e'
approvato, anche per le finalita' di cui all'articolo 35,
comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro
competente, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il
piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel
rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, e'
approvato secondo le modalita' previste dalla disciplina
dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al
presente comma, e' assicurata la preventiva informazione
sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.
4-bis.
5. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il
Ministero degli affari esteri, nonche' per le
amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in
materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di
giustizia, sono fatte salve le particolari disposizioni
dettate dalle normative di settore. L'articolo 5, comma 3,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503,
relativamente al personale appartenente alle Forze di
polizia ad ordinamento civile, si interpreta nel senso che
al predetto personale non si applica l'articolo 16 dello
stesso decreto. Restano salve le disposizioni vigenti per
la determinazione delle dotazioni organiche del personale
degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e delle
istituzioni educative. Le attribuzioni del Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
relative a tutto il personale tecnico e amministrativo
universitario, ivi compresi i dirigenti, sono devolute
all'universita' di appartenenza. Parimenti sono attribuite
agli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano tutte
le attribuzioni del Ministero dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica in materia di personale,
ad eccezione di quelle relative al reclutamento del
personale di ricerca.
6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli
adempimenti di cui al presente articolo non possono
assumere nuovo personale.
6-bis. Sono fatte salve le procedure di reclutamento
del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico
e ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed
educative statali, delle istituzioni di alta formazione
artistica, musicale e coreutica e delle istituzioni
universitarie, nonche' degli enti pubblici di ricerca di
cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. Per
gli enti del servizio sanitario nazionale sono fatte salve
le particolari disposizioni dettate dalla normativa di
settore."
"Art. 34-bis Disposizioni in materia di mobilita' del
personale
1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 2, con esclusione delle amministrazioni previste
dall'articolo 3, comma 1, ivi compreso il Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, prima di avviare le procedure di
assunzione di personale, sono tenute a comunicare ai
soggetti di cui all'articolo 34, commi 2 e 3, l'area, il
livello e la sede di destinazione per i quali si intende
bandire il concorso nonche', se necessario, le funzioni e
le eventuali specifiche idoneita' richieste.
2. La Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze e le strutture
regionali e provinciali di cui all' articolo 34, comma 3,
provvedono, entro quindici giorni dalla comunicazione, ad
assegnare secondo l'anzianita' di iscrizione nel relativo
elenco il personale collocato in disponibilita' ai sensi
degli articoli 33 e 34. Le predette strutture regionali e
provinciali, accertata l'assenza negli appositi elenchi di
personale da assegnare alle amministrazioni che intendono
bandire il concorso, comunicano tempestivamente alla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica le informazioni inviate dalle stesse
amministrazioni. Entro quindici giorni dal ricevimento
della predetta comunicazione, la Presidenza del Consiglio
dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
provvede ad assegnare alle amministrazioni che intendono
bandire il concorso il personale inserito nell'elenco
previsto dall'articolo 34, comma 2. A seguito
dell'assegnazione, l'amministrazione destinataria iscrive
il dipendente in disponibilita' nel proprio ruolo e il
rapporto di lavoro prosegue con l'amministrazione che ha
comunicato l'intenzione di bandire il concorso.
L'amministrazione destinataria comunica tempestivamente
alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
della funzione pubblica e alle strutture regionali e
provinciali di cui all'articolo 34, comma 3, la rinuncia o
la mancata accettazione dell'assegnazione da parte del
dipendente in disponibilita'.
3. Le amministrazioni possono provvedere a organizzare
percorsi di qualificazione del personale assegnato ai sensi
del comma 2.
4. Le amministrazioni, decorsi quarantacinque giorni
dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1 da
parte del Dipartimento della funzione pubblica direttamente
per le amministrazioni dello Stato e per gli enti pubblici
non economici nazionali, comprese le universita', e per
conoscenza per le altre amministrazioni, possono procedere
all'avvio della procedura concorsuale per le posizioni per
le quali non sia intervenuta l'assegnazione di personale ai
sensi del comma 2.
5. Le assunzioni effettuate in violazione del presente
articolo sono nulle di diritto. Restano ferme le
disposizioni previste dall'articolo 39 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni
5-bis. Ove se ne ravvisi l'esigenza per una piu'
tempestiva ricollocazione del personale in disponibilita'
iscritto nell'elenco di cui all'articolo 34, comma 2, il
Dipartimento della funzione pubblica effettua ricognizioni
presso le amministrazioni pubbliche per verificare
l'interesse all'acquisizione in mobilita' dei medesimi
dipendenti. Si applica l'articolo 4, comma 2, del
decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273.".
Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'articolo 4
del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125
(Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni):
"Art. 4 Disposizioni urgenti in tema di immissione in
servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonche' di
limitazioni a proroghe di contratti e all'uso del lavoro
flessibile nel pubblico impiego
1. - 2. Omissis.
3. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non
economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio
di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'articolo 35,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, e' subordinata alla verifica:
a) dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa
amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle
proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per
assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica,
salve comprovate non temporanee necessita' organizzative
adeguatamente motivate;
b).
Omissis.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 66 del citato
decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:
"Art. 66. Turn over
1. Le amministrazioni di cui al presente articolo
provvedono, entro il 31 dicembre 2008 a rideterminare la
programmazione triennale del fabbisogno di personale in
relazione alle misure di razionalizzazione, di riduzione
delle dotazioni organiche e di contenimento delle
assunzioni previste dal presente decreto.
2. All'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre
2006, n. 296 le parole «per gli anni 2008 e 2009» sono
sostituite dalle parole «per l'anno 2008» e le parole «per
ciascun anno» sono sostituite dalle parole «per il medesimo
anno».
3. Per l'anno 2009 le amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n.
296 possono procedere, previo effettivo svolgimento delle
procedure di mobilita', ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato nel limite di un contingente di personale
complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10 per
cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno
precedente. In ogni caso il numero delle unita' di
personale da assumere non puo' eccedere, per ciascuna
amministrazione, il 10 per cento delle unita' cessate
nell'anno precedente.
4. All'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre
2006, n. 296 le parole «per gli anni 2008 e 2009» sono
sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2008».
5. Per l'anno 2009 le amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n.
296 possono procedere alla stabilizzazione di personale in
possesso dei requisiti ivi richiamati nel limite di un
contingente di personale complessivamente corrispondente ad
una spesa pari al 10 per cento di quella relativa alle
cessazioni avvenute nell'anno precedente. In ogni caso il
numero delle unita' di personale da stabilizzare non puo'
eccedere, per ciascuna amministrazione, il 10 per cento
delle unita' cessate nell'anno precedente.
6. L'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre
2006, n. 296 e' sostituito dal seguente: «Per l'anno 2008
le amministrazioni di cui al comma 523 possono procedere ad
ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato,
previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilita',
nel limite di un contingente complessivo di personale
corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni
di euro a regime. A tal fine e' istituito un apposito fondo
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze pari a 25 milioni di euro per l'anno 2008 ed
a 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. Le
autorizzazioni ad assumere sono concesse secondo le
modalita' di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.».
7. Il comma 102 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre
2007, n. 244, e' sostituito dal seguente: «Per gli anni
2010 e 2011, le amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono
procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento
delle procedure di mobilita', ad assunzioni di personale a
tempo indeterminato nel limite di un contingente di
personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari
al 20 per cento di quella relativa al personale cessato
nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unita'
di personale da assumere non puo' eccedere, per ciascun
anno, il 20 per cento delle unita' cessate nell'anno
precedente.
8. Sono abrogati i commi 103 e 104 dell'articolo 3,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
9.
9-bis. Per gli anni 2010 e 2011 i Corpi di polizia e il
Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono procedere,
secondo le modalita' di cui al comma 10, ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato, nel limite di un
contingente di personale complessivamente corrispondente a
una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal
servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di
unita' non superiore a quelle cessate dal servizio nel
corso dell'anno precedente. La predetta facolta'
assunzionale e' fissata nella misura del venti per cento
per il triennio 2012-2014, del cinquanta per cento
nell'anno 2015 e del cento per cento a decorrere dall'anno
2016.
10. Le assunzioni di cui ai commi 3, 5, 7 e 9 sono
autorizzate secondo le modalita' di cui all'articolo 35,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni, previa richiesta delle
amministrazioni interessate, corredata da analitica
dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno
precedente e delle conseguenti economie e
dall'individuazione delle unita' da assumere e dei
correlati oneri, asseverate dai relativi organi di
controllo.
11. I limiti di cui ai commi 3, 7 e 9 si applicano
anche alle assunzioni del personale di cui all'articolo 3
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni. Le limitazioni di cui ai commi 3, 7 e 9 non
si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle
categorie protette e a quelle connesse con la
professionalizzazione delle forze armate cui si applica la
specifica disciplina di settore.
12. All'articolo 1, comma 103 della legge 30 dicembre
2004, n. 311, come modificato da ultimo dall'articolo 3,
comma 105 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le parole «A
decorrere dall'anno 2011» sono sostituite dalle parole «A
decorrere dall'anno 2013».
13. Per il triennio 2009-2011, le universita' statali,
fermi restando i limiti di cui all'articolo 1, comma 105,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono procedere,
per ciascun anno, ad assunzioni di personale nel limite di
un contingente corrispondente ad una spesa pari al
cinquanta per cento di quella relativa al personale a tempo
indeterminato complessivamente cessato dal servizio
nell'anno precedente. Ciascuna universita' destina tale
somma per una quota non inferiore al 50 per cento
all'assunzione di ricercatori e per una quota non superiore
al 20 per cento all'assunzione di professori ordinari.
Fermo restando il rispetto dei predetti limiti di spesa, le
quote di cui al periodo precedente non si applicano agli
Istituti di istruzione universitaria ad ordinamento
speciale. Sono fatte salve le assunzioni dei ricercatori
per i concorsi di cui all'articolo 1, comma 648, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei limiti delle risorse
residue previste dal predetto articolo 1, comma 650. Nei
limiti previsti dal presente comma e' compreso, per l'anno
2009, anche il personale oggetto di procedure di
stabilizzazione in possesso degli specifici requisiti
previsti dalla normativa vigente. Le limitazioni di cui al
presente comma non si applicano alle assunzioni di
personale appartenente alle categorie protette. In
relazione a quanto previsto dal presente comma,
l'autorizzazione legislativa di cui all'articolo 5, comma
1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
concernente il fondo per il finanziamento ordinario delle
universita', e' ridotta di 63,5 milioni di euro per l'anno
2009, di 190 milioni di euro per l'anno 2010, di 316
milioni di euro per l'anno 2011, di 417 milioni di euro per
l'anno 2012 e di 455 milioni di euro a decorrere dall'anno
2013.
13-bis Per il biennio 2012-2013 il sistema delle
universita' statali, puo' procedere ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo
determinato nel limite di un contingente corrispondente ad
una spesa pari al venti per cento di quella relativa al
corrispondente personale complessivamente cessato dal
servizio nell'anno precedente. La predetta facolta' e'
fissata nella misura del 50 per cento per gli anni 2014 e
2015, del 60 per cento per l'anno 2016, dell'80 per cento
per l'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno
2018. Per l'anno 2015, le universita' che rispettano la
condizione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del
decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e delle
successive norme di attuazione del comma 6 del medesimo
articolo 7 possono procedere, in aggiunta alle facolta' di
cui al secondo periodo del presente comma, all'assunzione
di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a)
e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, anche
utilizzando le cessazioni avvenute nell'anno precedente
riferite ai ricercatori di cui al citato articolo 24, comma
3, lettera a), gia' assunti a valere sulle facolta'
assunzionali previste dal presente comma. A decorrere
dall'anno 2016, alle sole universita' che si trovano nella
condizione di cui al periodo precedente, e' consentito
procedere alle assunzioni di ricercatori di cui
all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30
dicembre 2010, n. 240, senza che a queste siano applicate
le limitazioni da turn over. Resta fermo quanto disposto
dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e dal decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 31 dicembre 2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo
2015, con riferimento alle facolta' assunzionali del
personale a tempo indeterminato e dei ricercatori di cui
all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30
dicembre 2010, n. 240. L'attribuzione a ciascuna
universita' del contingente delle assunzioni di cui ai
periodi precedenti e' effettuata con decreto del Ministro
dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, tenuto
conto di quanto previsto dall'articolo 7 del decreto
legislativo 29 marzo 2012, n. 49. Il Ministero
dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca procede
annualmente al monitoraggio delle assunzioni effettuate
comunicandone gli esiti al Ministero dell'economia e delle
finanze. Al fine di completarne l'istituzione delle
attivita', sino al 31 dicembre 2014, le disposizioni
precedenti non si applicano agli istituti ad ordinamento
speciale, di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 8 luglio 2005, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 agosto 2005, 18
novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279
del 30 novembre 2005, e 18 novembre 2005, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 2005.
14.".
comma 329
La legge 14 agosto 1991, n. 281 recante "Legge quadro
in materia di animali di affezione e prevenzione del
randagismo" e' pubblicata nella Gazz. Uff. 30 agosto 1991,
n. 203.
comma 331
Si riporta il testo vigente del comma 1264
dell'articolo 1 della citata legge 27 dicembre 2006, n.
296:
"1264. Al fine di garantire l'attuazione dei livelli
essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su
tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non
autosufficienti, e' istituito presso il Ministero della
solidarieta' sociale un fondo denominato «Fondo per le non
autosufficienze», al quale e' assegnata la somma di 100
milioni di euro per l'anno 2007 e di 200 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
Omissis.".
comma 332
Si riporta il testo vigente del comma 4 dell'articolo
13 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto
al lavoro dei disabili):
"Art. 13. (Incentivi alle assunzioni)
1. - 3. Omissis.
4. Per le finalita' di cui al presente articolo e'
istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, per
il cui finanziamento e' autorizzata la spesa di lire 40
miliardi per l'anno 1999 e seguenti, euro 37 milioni per
l'anno 2007 ed euro 42 milioni a decorrere dall'anno 2008.
A valere sulle risorse del Fondo di cui al primo periodo e
nei limiti del 5 per cento delle risorse complessive,
possono essere finanziate sperimentazioni di inclusione
lavorativa delle persone con disabilita' da parte del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le risorse
sono attribuite per il tramite delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di
linee guida adottate dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali.".
comma 334
Si riporta il testo del comma 16 dell'articolo 8 della
legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di
finanza pubblica), come modificato dalla presente legge:
"Art. 8 (Disposizioni in materia di sanita')
1. - 15. Omissis.
16. A decorrere dal 1° gennaio 1995 sono esentati dalla
partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15
i cittadini di eta' inferiore a sei anni e di eta'
superiore a sessantacinque anni, appartenenti a un nucleo
familiare con un reddito complessivo riferito all'anno
precedente non superiore a lire 70 milioni. A decorrere dal
1° gennaio 1996 sono altresi' esentati dalla partecipazione
alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 i portatori di
patologie neoplastiche maligne, i pazienti in attesa di
trapianti di organi, nonche' i titolari di pensioni sociali
ed i familiari a carico di questi ultimi. A partire dalla
stessa data sono inoltre esentati dalla partecipazione alla
spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 i disoccupati ed i
loro familiari a carico, nonche' i titolari di pensioni al
minimo di eta' superiore a 60 anni ed i loro familiari a
carico, purche' appartenenti ad un nucleo familiare con un
reddito complessivo, riferito all'anno precedente,
inferiore a L. 16 milioni, incrementato fino a L. 22
milioni in presenza del coniuge ed in ragione di un
ulteriore milione di lire per ogni figlio a carico. Le
esenzioni connesse ai livelli di reddito operano su
dichiarazione dell'interessato o di un suo familiare da
apporre sul retro della ricetta. I soggetti affetti dalle
forme morbose e le categorie previste dal decreto del
Ministro della sanita' 1° febbraio 1991, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 32 del 7 febbraio 1991, e successive
modificazioni e integrazioni, sono esentati dalla
partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15
limitatamente alle prestazioni individuate dallo stesso
decreto. Dal 1° gennaio 2020 sono esentati dalla
partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15
i minorenni privi di un sostegno familiare, per i quali
l'autorita' giudiziaria abbia disposto un provvedimento ai
sensi dell'articolo 343 del codice civile o dell'articolo
403 del codice civile, nonche' dell'articolo 4 della legge
4 maggio 1983, n. 184. Agli oneri di cui al presente comma
si provvede a valere sul Fondo sanitario nazionale di cui
all'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502. Ai fini della semplificazione per l'accesso
all'esenzione di cui al presente comma, la medesima
esenzione e' accertata e verificata, nell'ambito delle
risorse disponibili a legislazione vigente, attraverso le
funzionalita' dell'Anagrafe nazionale degli assistiti, di
cui all'articolo 62-ter del codice di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero nelle more della
sua realizzazione, dell'Anagrafe degli assistiti del
Sistema tessera sanitaria, sulla base delle informazioni
rese disponibili dal Ministero della giustizia.
Omissis.".
comma 335
Si riporta il testo vigente dell'articolo 1-quinquies
del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89
(Disposizioni urgenti in materia di funzionalita' del
sistema scolastico e della ricerca):
"Art. 1-quinquies Contribuzione alle scuole paritarie
che accolgono alunni con disabilita'
1. A decorrere dall'anno 2017 e' corrisposto un
contributo alle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo
2000, n. 62, che accolgono alunni con disabilita', nel
limite di spesa di 23,4 milioni di euro annui.
1-bis. Il contributo di cui al comma 1 e' ripartito
secondo modalita' e criteri definiti con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, tenendo conto, per
ciascuna scuola paritaria, del numero degli alunni con
disabilita' accolti e della percentuale di alunni con
disabilita' rispetto al numero complessivo degli alunni
frequentanti.
2. Ai fini della verifica del mantenimento della
parita', il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca accerta annualmente, con le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente, il rispetto del requisito di cui all'articolo 1,
comma 4, lettera e), della legge 10 marzo 2000, n. 62.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 12,2
milioni di euro annui a decorrere dal 2017, si provvede
mediante corrispondente riduzione del fondo di cui
all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n.
107.".
comma 338
La legge 3 marzo 2009, n. 18 recante "Ratifica ed
esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui
diritti delle persone con disabilita', con Protocollo
opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e
istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione
delle persone con disabilita'" e' pubblicata nella Gazz.
Uff. 14 marzo 2009, n. 61.
comma 340
Si riporta il testo vigente del comma 125 dell'articolo
1 della citata legge n. 190 del 2014:
"125. Al fine di incentivare la natalita' e contribuire
alle spese per il suo sostegno, per ogni figlio nato o
adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 e'
riconosciuto un assegno di importo pari a 960 euro annui
erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o
adozione. L'assegno, che non concorre alla formazione del
reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e'
corrisposto fino al compimento del terzo anno di eta'
ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a
seguito dell'adozione, per i figli di cittadini italiani o
di uno Stato membro dell'Unione europea o di cittadini di
Stati extracomunitari con permesso di soggiorno di cui
all'articolo 9 del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni,
residenti in Italia e a condizione che il nucleo familiare
di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in
una condizione economica corrispondente a un valore
dell'indicatore della situazione economica equivalente
(ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5
dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui.
L'assegno di cui al presente comma e' corrisposto, a
domanda, dall'INPS, che provvede alle relative attivita',
nonche' a quelle del comma 127, con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente. Qualora il nucleo familiare di appartenenza del
genitore richiedente l'assegno sia in una condizione
economica corrispondente a un valore dell'ISEE, stabilito
ai sensi del citato regolamento di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, non
superiore a 7.000 euro annui, l'importo dell'assegno di cui
al primo periodo del presente comma e' raddoppiato.
Omissis.".
Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5
dicembre 2013, n. 159 recante "Regolamento concernente la
revisione delle modalita' di determinazione e i campi di
applicazione dell'Indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE)" e' pubblicato nella Gazz. Uff. 24
gennaio 2014, n. 19.
comma 341
Il testo del comma 125 dell'articolo 1 della citata
legge 23 dicembre 2014, n. 190 e' riportato nelle Note
all'art. 1, comma 340.
comma 342
Si riporta il testo dei commi 354 e 355 dell'articolo 1
della citata legge n. 232 del 2016, come modificato dal
presente comma e dal comma 343 della presente legge:
"354. L'applicazione delle disposizioni concernenti il
congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da
fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio,
introdotte in via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e
2015 dall'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28
giugno 2012, n. 92, nonche', per l'anno 2016, dall'articolo
1, comma 205, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e'
prorogata anche per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020. La
durata del congedo obbligatorio per il padre lavoratore
dipendente e' aumentata a due giorni per l'anno 2017, a
quattro giorni per l'anno 2018, a cinque giorni per l'anno
2019 e a sette giorni per l'anno 2020, che possono essere
goduti anche in via non continuativa; al medesimo congedo
si applica la disciplina di cui al decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali 22 dicembre 2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio
2013. Per gli anni 2018, 2019 e 2020 il padre lavoratore
dipendente puo' astenersi per un periodo ulteriore di un
giorno previo accordo con la madre e in sua sostituzione in
relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a
quest'ultima. Per gli anni 2017 e 2018, alla copertura
degli oneri derivanti dai primi tre periodi del presente
comma, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2017 e
alla parziale copertura degli oneri derivanti dai primi tre
periodi del presente comma, valutati in 41,2 milioni di
euro per l'anno 2018, si provvede, quanto a 20 milioni di
euro per l'anno 2017 e a 31,2 milioni di euro per l'anno
2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale
per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma
1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2.
355. Con riferimento ai nati a decorrere dal 1º gennaio
2016, per il pagamento di rette relative alla frequenza di
asili nido pubblici e privati, nonche' per l'introduzione
di forme di supporto presso la propria abitazione in favore
dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi
patologie croniche, e' attribuito, un buono di importo pari
a 1.000 euro su base annua, parametrato a undici
mensilita', per gli anni 2017 e 2018, elevato a 1.500 euro
su base annua a decorrere dall'anno 2019; l'importo del
buono spettante a decorrere dall'anno 2022 e' determinato,
nel rispetto del limite di spesa programmato e in misura
comunque non inferiore a 1.000 euro su base annua, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro per la famiglia e le disabilita', di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare entro il 30 settembre 2021 tenuto conto degli
esiti del monitoraggio di cui al quinto periodo del
presente comma. A decorrere dall'anno 2020, il buono di cui
al primo periodo e' comunque incrementato di 1.500 euro per
i nuclei familiari con un valore dell'Indicatore della
situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013,
n. 159, fino a 25.000 euro, calcolato ai sensi
dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, e di 1.000 euro per
i nuclei familiari con un ISEE da 25.001 euro fino a 40.000
euro; l'importo del buono spettante a decorrere dall'anno
2022 puo' essere rideterminato, nel rispetto del limite di
spesa programmato, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro per le pari
opportunita' e la famiglia, di concerto con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30
settembre 2021 tenuto conto degli esiti del monitoraggio di
cui al sesto periodo del presente comma. Il buono e'
corrisposto dall'INPS al genitore richiedente, previa
presentazione di idonea documentazione attestante
l'iscrizione e il pagamento della retta a strutture
pubbliche o private. Il beneficio di cui ai primi tre
periodi del presente comma e' riconosciuto nel limite
massimo di 144 milioni di euro per l'anno 2017, 250 milioni
di euro per l'anno 2018, 300 milioni di euro per l'anno
2019, 520 milioni di euro per l'anno 2020, 530 milioni di
euro per l'anno 2021, 541 milioni di euro per l'anno 2022,
552 milioni di euro per l'anno 2023, 563 milioni di euro
per l'anno 2024, 574 milioni di euro per l'anno 2025, 585
milioni di euro per l'anno 2026, 597 milioni di euro per
l'anno 2027, 609 milioni di euro per l'anno 2028 e 621
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro con delega in materia di politiche
per la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono stabilite, entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, le
disposizioni necessarie per l'attuazione del presente
comma. L'INPS provvede al monitoraggio dei maggiori oneri
derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma
inviando relazioni mensili alla Presidenza del Consiglio
dei ministri, al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Nel
caso in cui, in sede di attuazione del presente comma, si
verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti,
anche in via prospettica, rispetto al limite di spesa
programmato, l'INPS non prende in esame ulteriori domande
finalizzate ad usufruire del beneficio di cui al presente
comma. Il beneficio di cui al presente comma non e'
cumulabile con la detrazione prevista dall'articolo 1,
comma 335, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e
dall'articolo 2, comma 6, della legge 22 dicembre 2008, n.
203; il beneficio di cui al presente comma non e' altresi'
fruibile contestualmente con il beneficio di cui ai commi
356 e 357 del presente articolo.
Omissis.".
comma 343
Il testo del comma 355 dell'articolo 1 della citata
legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dal
presente comma e' riportato nelle Note all'art. 1, comma
342.
comma 345
Si riporta il testo vigente del comma 411 dell'articolo
1 della citata legge 28 dicembre 2015, n. 208:
"411. Al fine di sostenere le politiche in materia di
adozioni internazionali e di assicurare il funzionamento
della Commissione per le adozioni internazionali e'
istituito, nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, per il successivo
trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del
Consiglio dei ministri, un fondo denominato «Fondo per le
adozioni internazionali» con una dotazione di 15 milioni di
euro annui a decorrere dal 2016. In attesa della
riorganizzazione delle strutture della Presidenza del
Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 8 della legge 7
agosto 2015, n. 124, la gestione delle risorse del Fondo e
della Commissione di cui al presente comma e' assegnata al
Centro di responsabilita' del Segretariato generale della
Presidenza del Consiglio dei ministri.
Omissis.".
comma 346
Si riporta il testo dell'articolo 15 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, come
modificato dal presente comma, dal comma 361 e dal comma
629 della presente legge:
"Art. 15. Detrazione per oneri
1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19
per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se
non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che
concorrono a formare il reddito complessivo:
a) gli interessi passivi e relativi oneri accessori,
nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di
indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio
dello Stato o di uno Stato membro della Comunita' europea
ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato
di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui
agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni
dichiarati;
b) gli interessi passivi, e relativi oneri accessori,
nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di
indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio
dello Stato o di uno Stato membro della Comunita' europea
ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato
di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti
da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unita'
immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un
anno dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a
4.000 euro. L'acquisto della unita' immobiliare deve essere
effettuato nell'anno precedente o successivo alla data
della stipulazione del contratto di mutuo. Non si tiene
conto del suddetto periodo nel caso in cui l'originario
contratto e' estinto e ne viene stipulato uno nuovo di
importo non superiore alla residua quota di capitale da
rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati.
In caso di acquisto di unita' immobiliare locata, la
detrazione spetta a condizione che entro tre mesi
dall'acquisto sia stato notificato al locatario l'atto di
intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e
che entro un anno dal rilascio l'unita' immobiliare sia
adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale
si intende quella nella quale il contribuente o i suoi
familiari dimorano abitualmente. La detrazione spetta non
oltre il periodo di imposta nel corso del quale e' variata
la dimora abituale; non si tiene conto delle variazioni
dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. Non si
tiene conto, altresi', delle variazioni dipendenti da
ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a
condizione che l'unita' immobiliare non risulti locata. Nel
caso l'immobile acquistato sia oggetto di lavori di
ristrutturazione edilizia, comprovata dalla relativa
concessione edilizia o atto equivalente, la detrazione
spetta a decorrere dalla data in cui l'unita' immobiliare
e' adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni
dall'acquisto. In caso di contitolarita' del contratto di
mutuo o di piu' contratti di mutuo il limite di 4.000 euro
e' riferito all'ammontare complessivo degli interessi,
oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. La
detrazione spetta, nello stesso limite complessivo e alle
stesse condizioni, anche con riferimento alle somme
corrisposte dagli assegnatari di alloggi di cooperative e
dagli acquirenti di unita' immobiliari di nuova
costruzione, alla cooperativa o all'impresa costruttrice a
titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori
e quote di rivalutazione relativi ai mutui ipotecari
contratti dalla stessa e ancora indivisi. Se il mutuo e'
intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno di essi puo'
fruire della detrazione unicamente per la propria quota di
interessi; in caso di coniuge fiscalmente a carico
dell'altro la detrazione spetta a quest'ultimo per entrambe
le quote;
b-bis) dal 1° gennaio 2007 i compensi comunque
denominati pagati a soggetti di intermediazione immobiliare
in dipendenza dell'acquisto dell'unita' immobiliare da
adibire ad abitazione principale per un importo non
superiore ad euro 1.000 per ciascuna annualita';
c) le spese sanitarie, per la parte che eccede lire 250
mila. Dette spese sono costituite esclusivamente dalle
spese mediche e di assistenza specifica, diverse da quelle
indicate nell'articolo 10, comma 1, lettera b), e dalle
spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per
protesi dentarie e sanitarie in genere, nonche' dalle spese
sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici
speciali, inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale
di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro della
sanita' 8 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 154 del 5 luglio 2001, con l'esclusione di quelli
destinati ai lattanti. Ai fini della detrazione la spesa
sanitaria relativa all'acquisto di medicinali deve essere
certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la
specificazione della natura, qualita' e quantita' dei beni
e l'indicazione del codice fiscale del destinatario. Le
spese riguardanti i mezzi necessari all'accompagnamento,
alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e
per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare
l'autosufficienza e le possibilita' di integrazione dei
soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, si assumono integralmente. Tra i mezzi necessari
per la locomozione dei soggetti indicati nel precedente
periodo, con ridotte o impedite capacita' motorie
permanenti, si comprendono i motoveicoli e gli autoveicoli
di cui, rispettivamente, agli articoli 53, comma 1, lettere
b), c) ed f), e 54, comma 1, lettere a), c), f) ed m), del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche se
prodotti in serie e adattati in funzione delle suddette
limitazioni permanenti delle capacita' motorie. Tra i
veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli
dotati di solo cambio automatico, purche' prescritto dalla
commissione medica locale di cui all'articolo 119 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Tra i mezzi
necessari per la locomozione dei non vedenti sono compresi
i cani guida e gli autoveicoli rispondenti alle
caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle
finanze. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei
sordomuti sono compresi gli autoveicoli rispondenti alle
caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle
finanze. La detrazione spetta una sola volta in un periodo
di quattro anni, salvo i casi in cui dal Pubblico registro
automobilistico risulti che il suddetto veicolo sia stato
cancellato da detto registro, e con riferimento a un solo
veicolo, nei limiti della spesa di lire trentacinque
milioni o, nei casi in cui risultasse che il suddetto
veicolo sia stato rubato e non ritrovato, nei limiti della
spesa massima di lire trentacinque milioni da cui va
detratto l'eventuale rimborso assicurativo. E' consentito,
alternativamente, di ripartire la predetta detrazione in
quattro quote annuali costanti e di pari importo. La
medesima ripartizione della detrazione in quattro quote
annuali di pari importo e' consentita, con riferimento alle
altre spese di cui alla presente lettera, nel caso in cui
queste ultime eccedano, complessivamente, il limite di lire
30 milioni annue. Si considerano rimaste a carico del
contribuente anche le spese rimborsate per effetto di
contributi o premi di assicurazione da lui versati e per i
quali non spetta la detrazione di imposta o che non sono
deducibili dal suo reddito complessivo ne' dai redditi che
concorrono a formarlo. Si considerano, altresi', rimaste a
carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di
contributi o premi che, pur essendo versati da altri,
concorrono a formare il suo reddito, salvo che il datore di
lavoro ne abbia riconosciuto la detrazione in sede di
ritenuta;
c-bis) le spese veterinarie, fino all'importo di euro
500, limitatamente alla parte che eccede euro 129,11. Con
decreto del Ministero delle finanze sono individuate le
tipologie di animali per le quali spetta la detraibilita'
delle predette spese;
c-ter) le spese sostenute per i servizi di
interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti, ai
sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381;
d) le spese funebri sostenute in dipendenza della morte
di persone, per importo non superiore a euro 1.550 per
ciascuna di esse;
e) le spese per frequenza di corsi di istruzione
universitaria presso universita' statali e non statali, in
misura non superiore, per le universita' non statali, a
quella stabilita annualmente per ciascuna facolta'
universitaria con decreto del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca da emanare entro il 31
dicembre, tenendo conto degli importi medi delle tasse e
contributi dovuti alle universita' statali;
e-bis) le spese per la frequenza di scuole
dell'infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola
secondaria di secondo grado del sistema nazionale di
istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000,
n. 62, e successive modificazioni, per un importo annuo non
superiore a 564 euro per l'anno 2016, a 717 euro per l'anno
2017, a 786 euro per l'anno 2018 e a 800 euro a decorrere
dall'anno 2019 per alunno o studente. Per le erogazioni
liberali alle istituzioni scolastiche per l'ampliamento
dell'offerta formativa rimane fermo il beneficio di cui
alla lettera i-octies), che non e' cumulabile con quello di
cui alla presente lettera;
e-ter) le spese sostenute in favore dei minori o di
maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico
dell'apprendimento (DSA) fino al completamento della scuola
secondaria di secondo grado, per l'acquisto di strumenti
compensativi e di sussidi tecnici e informatici, di cui
alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, necessari
all'apprendimento, nonche' per l'uso di strumenti
compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che
assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue
straniere, in presenza di un certificato medico che attesti
il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti
acquistati e il tipo di disturbo dell'apprendimento
diagnosticato;
e-quater) le spese, per un importo non superiore a
1.000 euro, sostenute da contribuenti con reddito
complessivo non superiore a 36.000 euro per l'iscrizione
annuale e l'abbonamento di ragazzi di eta' compresa tra 5 e
18 anni a conservatori di musica, a istituzioni di alta
formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)
legalmente riconosciute ai sensi della legge 21 dicembre
1999, n. 508, a scuole di musica iscritte nei registri
regionali nonche' a cori, bande e scuole di musica
riconosciuti da una pubblica amministrazione, per lo studio
e la pratica della musica;
f) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il
rischio di morte o di invalidita' permanente non inferiore
al 5 per cento da qualsiasi causa derivante, ovvero di non
autosufficienza nel compimento degli atti della vita
quotidiana, se l'impresa di assicurazione non ha facolta'
di recesso dal contratto, per un importo complessivamente
non superiore a euro 630 per il periodo d'imposta in corso
alla data del 31 dicembre 2013, nonche' a euro 530 a
decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre
2014 e, a decorrere dallo stesso periodo d'imposta, a euro
1.291,14, limitatamente ai premi per assicurazioni aventi
per oggetto il rischio di non autosufficienza nel
compimento degli atti della vita quotidiana, al netto dei
predetti premi aventi per oggetto il rischio di morte o di
invalidita' permanente. A decorrere dal periodo d'imposta
in corso al 31 dicembre 2016, l'importo di euro 530 e'
elevato a euro 750 relativamente ai premi per assicurazioni
aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla
tutela delle persone con disabilita' grave come definita
dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.
104, accertata con le modalita' di cui all'articolo 4 della
medesima legge. Con decreto del Ministero delle finanze,
sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
private (ISVAP), sono stabilite le caratteristiche alle
quali devono rispondere i contratti che assicurano il
rischio di non autosufficienza. Per i percettori di redditi
di lavoro dipendente e assimilato, si tiene conto, ai fini
del predetto limite, anche dei premi di assicurazione in
relazione ai quali il datore di lavoro ha effettuato la
detrazione in sede di ritenuta;
f-bis) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il
rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a
unita' immobiliari ad uso abitativo;
g) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla
manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai
sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e del decreto
del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409,
nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessita'
delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve
risultare da apposita certificazione rilasciata dalla
competente soprintendenza del Ministero per i beni
culturali e ambientali (98), previo accertamento della loro
congruita' effettuato d'intesa con il competente ufficio
del territorio del Ministero delle finanze. La detrazione
non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni
senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per
i beni culturali e ambientali, di mancato assolvimento
degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del
diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e
mobili vincolati e di tentata esportazione non autorizzata
di questi ultimi. L'Amministrazione per i beni culturali ed
ambientali da' immediata comunicazione al competente
ufficio delle entrate del Ministero delle finanze delle
violazioni che comportano la perdita del diritto alla
detrazione; dalla data di ricevimento della comunicazione
inizia a decorrere il termine per la rettifica della
dichiarazione dei redditi;
h) le erogazioni liberali in denaro a favore dello
Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di
enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori
appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni
culturali e ambientali, di fondazioni e associazioni
legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono
o promuovono attivita' di studio, di ricerca e di
documentazione di rilevante valore culturale e artistico o
che organizzano e realizzano attivita' culturali,
effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto,
la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose
indicate nell'articolo 1 della legge 1° giugno 1939, n.
1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30
settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni
effettuate per l'organizzazione in Italia e all'estero di
mostre e di esposizioni di rilevante interesse
scientifico-culturale delle cose anzidette, e per gli studi
e le ricerche eventualmente a tal fine necessari, nonche'
per ogni altra manifestazione di rilevante interesse
scientifico-culturale anche ai fini didattico-promozionali,
ivi compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la
catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni
culturali. Le iniziative culturali devono essere
autorizzate, previo parere del competente comitato di
settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e
ambientali, dal Ministero per i beni culturali e
ambientali, che deve approvare la previsione di spesa ed il
conto consuntivo. Il Ministero per i beni culturali e
ambientali stabilisce i tempi necessari affinche' le
erogazioni liberali fatte a favore delle associazioni
legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle
fondazioni siano utilizzate per gli scopi indicati nella
presente lettera e controlla l'impiego delle erogazioni
stesse. Detti termini possono, per causa non imputabile al
donatario, essere prorogati una sola volta. Le erogazioni
liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati
affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato, o delle
regioni e degli enti locali territoriali, nel caso di
attivita' o manifestazioni in cui essi siano direttamente
coinvolti, e sono destinate ad un fondo da utilizzare per
le attivita' culturali previste per l'anno successivo. Il
Ministero per i beni culturali e ambientali comunica, entro
il 31 marzo di ciascun anno, al centro informativo del
Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze
l'elenco nominativo dei soggetti erogatori, nonche'
l'ammontare delle erogazioni effettuate entro il 31
dicembre dell'anno precedente;
h-bis) il costo specifico o, in mancanza, il valore
normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad
un'apposita convenzione, ai soggetti e per le attivita' di
cui alla lettera h);
i) le erogazioni liberali in denaro, per importo non
superiore al 2 per cento del reddito complessivo
dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche,
fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza
scopo di lucro svolgono esclusivamente attivita' nello
spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove
strutture, per il restauro ed il potenziamento delle
strutture esistenti, nonche' per la produzione nei vari
settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per
tali finalita' dal percipiente entro il termine di due anni
dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro
totalita', all'entrata dello Stato;
i-bis).
i-ter) le erogazioni liberali in denaro per un importo
complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a
1.500 euro, in favore delle societa' e associazioni
sportive dilettantistiche, a condizione che il versamento
di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio
postale ovvero secondo altre modalita' stabilite con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400;
i-quater).
i-quinquies) le spese, per un importo non superiore a
210 euro, sostenute per l'iscrizione annuale e
l'abbonamento, per i ragazzi di eta' compresa tra 5 e 18
anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre
strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica
sportiva dilettantistica rispondenti alle caratteristiche
individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, o Ministro delegato, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, e le attivita' sportive;
i-sexies) i canoni di locazione derivanti dai contratti
di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9
dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, i canoni
relativi ai contratti di ospitalita', nonche' agli atti di
assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti
per il diritto allo studio, universita', collegi
universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di
lucro e cooperative, dagli studenti iscritti ad un corso di
laurea presso una universita' ubicata in un comune diverso
da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100
chilometri e comunque in una provincia diversa, per unita'
immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede
l'universita' o in comuni limitrofi, per un importo non
superiore a 2.633 euro. Alle medesime condizioni ed entro
lo stesso limite, la detrazione spetta per i canoni
derivanti da contratti di locazione e di ospitalita' ovvero
da atti di assegnazione in godimento stipulati, ai sensi
della normativa vigente nello Stato in cui l'immobile e'
situato, dagli studenti iscritti a un corso di laurea
presso un'universita' ubicata nel territorio di uno Stato
membro dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti
all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi
nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis;
i-sexies.01) limitatamente ai periodi d'imposta in
corso al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018, il
requisito della distanza di cui alla lettera i-sexies) si
intende rispettato anche all'interno della stessa provincia
ed e' ridotto a 50 chilometri per gli studenti residenti in
zone montane o disagiate;
i-sexies.1) i canoni, e i relativi oneri accessori, per
un importo non superiore a 8.000 euro, e il costo di
acquisto a fronte dell'esercizio dell'opzione finale, per
un importo non superiore a 20.000 euro, derivanti da
contratti di locazione finanziaria su unita' immobiliari,
anche da costruire, da adibire ad abitazione principale
entro un anno dalla consegna, sostenuti da giovani di eta'
inferiore a 35 anni con un reddito complessivo non
superiore a 55.000 euro all'atto della stipula del
contratto di locazione finanziaria che non sono titolari di
diritti di proprieta' su immobili a destinazione abitativa;
la detrazione spetta alle condizioni di cui alla lettera
b);
i-sexies.2) le spese di cui alla lettera i-sexies.1),
alle condizioni ivi indicate e per importi non superiori
alla meta' di quelli ivi indicati, sostenute da soggetti di
eta' non inferiore a 35 anni con un reddito complessivo non
superiore a 55.000 euro all'atto della stipula del
contratto di locazione finanziaria che non sono titolari di
diritti di proprieta' su immobili a destinazione abitativa;
i-septies) le spese, per un importo non superiore a
2.100 euro, sostenute per gli addetti all'assistenza
personale nei casi di non autosufficienza nel compimento
degli atti della vita quotidiana, se il reddito complessivo
non supera 40.000 euro;
i-octies) le erogazioni liberali a favore degli
istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e
paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema
nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n.
62, e successive modificazioni, nonche' a favore degli
istituti tecnici superiori di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, delle
istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e
coreutica e delle universita', finalizzate all'innovazione
tecnologica, all'edilizia scolastica e universitaria e
all'ampliamento dell'offerta formativa; la detrazione
spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni
sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero
mediante gli altri sistemi di pagamento previsti
dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241;
i-novies) le erogazioni liberali in denaro al Fondo per
l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui all'articolo 45,
comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398,
effettuate mediante versamento bancario o postale ovvero
secondo altre modalita' stabilite con apposito decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze;
i-decies) le spese sostenute per l'acquisto degli
abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale,
regionale e interregionale per un importo non superiore a
250 euro.
1.1 Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 24
per cento, per l'anno 2013, e al 26 per cento, a decorrere
dall'anno 2014, per le erogazioni liberali in denaro, per
importo non superiore a 30.000 euro annui, a favore delle
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS),
delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da
fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei
Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la
cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). La detrazione
e' consentita a condizione che il versamento di tali
erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale
ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti
dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, e secondo ulteriori modalita' idonee a consentire
all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci
controlli, che possono essere stabilite con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400.
1-bis. 1-ter. Ai fini dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, e fino alla
concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per
cento dell'ammontare complessivo non superiore a 5 milioni
di lire degli interessi passivi e relativi oneri accessori,
nonche' delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole
di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel
territorio dello Stato o di uno Stato membro delle
Comunita' europee, ovvero a stabili organizzazioni nel
territorio dello Stato di soggetti non residenti, in
dipendenza di mutui contratti, a partire dal 1 gennaio 1998
e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unita'
immobiliare da adibire ad abitazione principale. La
detrazione e' ammessa a condizione che la stipula del
contratto di mutuo da parte del soggetto possessore a
titolo di proprieta' o altro diritto reale dell'unita'
immobiliare avvenga nei sei mesi antecedenti, ovvero nei
diciotto mesi successivi all'inizio dei lavori di
costruzione. Con decreto del Ministro delle finanze sono
stabilite le modalita' e le condizioni alle quali e'
subordinata la detrazione di cui al presente comma.
1-quater. Dall'imposta lorda si detrae, nella misura
forfetaria di euro 1.000 e nel limite di spesa di 510.000
euro per l'anno 2020 e di 290.000 euro annui a decorrere
dall'anno 2021, la spesa sostenuta dai non vedenti per il
mantenimento dei cani guida.
2. Per gli oneri indicati alle lettere c), e), e-bis),
e-ter), e-quater, f), i-quinquies), i-sexies) e i-decies)
del comma 1 la detrazione spetta anche se sono stati
sostenuti nell'interesse delle persone indicate
nell'articolo 12 che si trovino nelle condizioni ivi
previste, fermo restando, per gli oneri di cui alle lettere
f) e i-decies), i limiti complessivi ivi stabiliti. Per gli
oneri di cui alla lettera c) del medesimo comma 1 sostenuti
nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 che
non si trovino nelle condizioni previste dal comma 2 del
medesimo articolo, affette da patologie che danno diritto
all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, la
detrazione spetta per la parte che non trova capienza
nell'imposta da esse dovuta, relativamente alle sole spese
sanitarie riguardanti tali patologie, ed entro il limite
annuo di lire 12.000.000. Per le spese di cui alla lettera
i-septies) del citato comma 1, la detrazione spetta, alle
condizioni ivi stabilite, anche se sono state sostenute per
le persone indicate nell'articolo 12 ancorche' non si
trovino nelle condizioni previste dal comma 2 del medesimo
articolo.
3. Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h),
h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 sostenuti dalle
societa' semplici di cui all'articolo 5 la detrazione
spetta ai singoli soci nella stessa proporzione prevista
nel menzionato articolo 5 ai fini della imputazione del
reddito.
3-bis. La detrazione di cui al presente articolo
spetta:
a) per l'intero importo qualora il reddito complessivo
non ecceda 120.000 euro;
b) per la parte corrispondente al rapporto tra
l'importo di 240.000 euro, diminuito del reddito
complessivo, e 120.000 euro, qualora il reddito complessivo
sia superiore a 120.000 euro.
3-ter. Ai fini del comma 3-bis, il reddito complessivo
e' assunto al netto del reddito dell'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale e di quello delle relative
pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis.
3-quater. La detrazione compete per l'intero importo, a
prescindere dall'ammontare del reddito complessivo, per gli
oneri di cui al comma 1, lettere a) e b), e al comma 1-ter,
nonche' per le spese sanitarie di cui al comma 1, lettera
c).".
comma 347
Il testo del comma 1 dell'articolo 15 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e'
riportato nelle Note all'art. 1, comma 346.
comma 348
Il testo del comma 2 dell'articolo 1 del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001 e' riportato nelle Note
all'art. 1, comma 147.
comma 349
Il testo dell'articolo 8 del citato decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281 e' riportato nelle Note all'art. 1,
comma 146.
comma 350
Si riporta il testo vigente dell'articolo 86 del regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza):
"Art. 86
Non possono esercitarsi, senza licenza del questore,
alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni,
trattorie, osterie, caffe' o altri esercizi in cui si
vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od
altre bevande anche non alcooliche, ne' sale pubbliche per
bigliardi o per altri giuochi leciti o stabilimenti di
bagni, ovvero locali di stallaggio e simili.
Per la somministrazione di bevande alcooliche presso
enti collettivi o circoli privati di qualunque specie,
anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli
soci, e' necessaria la comunicazione al questore e si
applicano i medesimi poteri di controllo degli ufficiali e
agenti di pubblica sicurezza previsti per le attivita' di
cui al primo comma.
Relativamente agli apparecchi e congegni automatici,
semiautomatici ed elettronici di cui all'articolo 110,
commi 6 e 7, la licenza e' altresi' necessaria:
a) per l'attivita' di produzione o di importazione;
b) per l'attivita' di distribuzione e di gestione,
anche indiretta;
c) per l'installazione in esercizi commerciali o
pubblici diversi da quelli gia' in possesso di altre
licenze di cui al primo o secondo comma o di cui
all'articolo 88 ovvero per l'installazione in altre aree
aperte al pubblico od in circoli privati.".
Si riporta il testo vigente del terzo comma
dell'articolo 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833
(Istituzione del servizio sanitario nazionale):
"Art. 25 (Prestazioni di cura)
Commi 1. - 2. Omissis.
L'assistenza medico-generica e pediatrica e' prestata
dal personale dipendente o convenzionato del servizio
sanitario nazionale operante nelle unita' sanitarie locali
o nel comune di residenza del cittadino.
Omissis.".
La legge 2 aprile 1968, n. 475 recante "Norme
concernenti il servizio farmaceutico" e' pubblicata nella
Gazz. Uff. 27 aprile 1968, n. 107.
comma 351
Si riporta il testo vigente dell'articolo 21 del citato
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
"Art. 21 Responsabilita' dirigenziale
1. Il mancato raggiungimento degli obiettivi accertato
attraverso le risultanze del sistema di valutazione di cui
al Titolo II del decreto legislativo di attuazione della
legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione
della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni ovvero
l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente
comportano, previa contestazione e ferma restando
l'eventuale responsabilita' disciplinare secondo la
disciplina contenuta nel contratto collettivo,
l'impossibilita' di rinnovo dello stesso incarico
dirigenziale. In relazione alla gravita' dei casi,
l'amministrazione puo' inoltre, previa contestazione e nel
rispetto del principio del contraddittorio, revocare
l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli
di cui all'articolo 23 ovvero recedere dal rapporto di
lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo.
1-bis. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, al
dirigente nei confronti del quale sia stata accertata,
previa contestazione e nel rispetto del principio del
contraddittorio secondo le procedure previste dalla legge e
dai contratti collettivi nazionali, la colpevole violazione
del dovere di vigilanza sul rispetto, da parte del
personale assegnato ai propri uffici, degli standard
quantitativi e qualitativi fissati dall'amministrazione,
conformemente agli indirizzi deliberati dalla Commissione
di cui all'articolo 13 del decreto legislativo di
attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni,
la retribuzione di risultato e' decurtata, sentito il
Comitato dei garanti, in relazione alla gravita' della
violazione di una quota fino all'ottanta per cento.
 


2.
3. Restano ferme le disposizioni vigenti per il
personale delle qualifiche dirigenziali delle Forze di
polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia e delle
Forze armate nonche' del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco.".
comma 352
Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'articolo
19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248
(Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale,
per il contenimento e la razionalizzazione della spesa
pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di
contrasto all'evasione fiscale):
"Art. 19. Fondi per le politiche della famiglia, per le
politiche giovanili e per le politiche relative ai diritti
e alle pari opportunita'
1. - 2. Omissis
3. Al fine di promuovere le politiche relative ai
diritti e alle pari opportunita', presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri e' istituito un fondo denominato
«Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari
opportunita'», al quale e' assegnata la somma di 3 milioni
di euro per l'anno 2006 e di dieci milioni di euro a
decorrere dall'anno 2007.".
comma 353
Si riporta il testo vigente dell'articolo 5 del
decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119
(Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il
contrasto della violenza di genere, nonche' in tema di
protezione civile e di commissariamento delle province):
"Art. 5 Piano d'azione straordinario contro la violenza
sessuale e di genere
1. Il Ministro delegato per le pari opportunita', anche
avvalendosi del Fondo per le politiche relative ai diritti
e alle pari opportunita', di cui all'articolo 19, comma 3,
del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, elabora,
con il contributo delle amministrazioni interessate, delle
associazioni di donne impegnate nella lotta contro la
violenza e dei centri antiviolenza, e adotta, previa intesa
in sede di Conferenza unificata ai sensi del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un "Piano d'azione
straordinario contro la violenza sessuale e di genere", di
seguito denominato "Piano", che deve essere predisposto in
sinergia con la nuova programmazione dell'Unione europea
per il periodo 2014-2020.
2. Il Piano, con l'obiettivo di garantire azioni
omogenee nel territorio nazionale, persegue le seguenti
finalita':
a) prevenire il fenomeno della violenza contro le donne
attraverso l'informazione e la sensibilizzazione della
collettivita', rafforzando la consapevolezza degli uomini e
dei ragazzi nel processo di eliminazione della violenza
contro le donne e nella soluzione dei conflitti nei
rapporti interpersonali;
b) sensibilizzare gli operatori dei settori dei media
per la realizzazione di una comunicazione e informazione,
anche commerciale, rispettosa della rappresentazione di
genere e, in particolare, della figura femminile anche
attraverso l'adozione di codici di autoregolamentazione da
parte degli operatori medesimi;
c) promuovere un'adeguata formazione del personale
della scuola alla relazione e contro la violenza e la
discriminazione di genere e promuovere, nell'ambito delle
indicazioni nazionali per il curricolo della scuola
dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, delle
indicazioni nazionali per i licei e delle linee guida per
gli istituti tecnici e professionali, nella programmazione
didattica curricolare ed extracurricolare delle scuole di
ogni ordine e grado, la sensibilizzazione, l'informazione e
la formazione degli studenti al fine di prevenire la
violenza nei confronti delle donne e la discriminazione di
genere, anche attraverso un'adeguata valorizzazione della
tematica nei libri di testo;
d) potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle
donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso
modalita' omogenee di rafforzamento della rete dei servizi
territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di
assistenza alle donne vittime di violenza;
e) garantire la formazione di tutte le professionalita'
che entrano in contatto con fatti di violenza di genere o
di stalking;
f) accrescere la protezione delle vittime attraverso il
rafforzamento della collaborazione tra tutte le istituzioni
coinvolte;
g) promuovere lo sviluppo e l'attivazione, in tutto il
territorio nazionale, di azioni, basate su metodologie
consolidate e coerenti con linee guida appositamente
predisposte, di recupero e di accompagnamento dei soggetti
responsabili di atti di violenza nelle relazioni affettive,
al fine di favorirne il recupero e di limitare i casi di
recidiva;
h) prevedere una raccolta strutturata e periodicamente
aggiornata, con cadenza almeno annuale, dei dati del
fenomeno, ivi compreso il censimento dei centri
antiviolenza, anche attraverso il coordinamento delle
banche di dati gia' esistenti;
i) prevedere specifiche azioni positive che tengano
anche conto delle competenze delle amministrazioni
impegnate nella prevenzione, nel contrasto e nel sostegno
delle vittime di violenza di genere e di stalking e delle
esperienze delle associazioni che svolgono assistenza nel
settore;
l) definire un sistema strutturato di governance tra
tutti i livelli di governo, che si basi anche sulle diverse
esperienze e sulle buone pratiche gia' realizzate nelle
reti locali e sul territorio.
3. Il Ministro delegato per le pari opportunita'
trasmette annualmente alle Camere una relazione
sull'attuazione del Piano.
4. Per il finanziamento del Piano, il Fondo per le
politiche relative ai diritti e alle pari opportunita' e'
incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2013. Al
relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
61, comma 22, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, e successive modificazioni.
5. All'attuazione delle disposizioni contenute nel
presente articolo, fatto salvo quanto previsto dal comma 4
del medesimo articolo e dall'articolo 5-bis, si provvede
mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.".
Il testo del comma 3 dell'articolo 19 del citato
decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e'
riportato nelle Note all'art. 1, comma 352.
comma 354
Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo 5
della citata legge 24 dicembre 1993, n. 537:
"Art. 5 (Universita')
1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1994 i mezzi
finanziari destinati dallo Stato alle universita' sono
iscritti in tre distinti capitoli dello stato di previsione
del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica
e tecnologica, denominati:
a) Fondo per il finanziamento ordinario delle
universita', relativo alla quota a carico del bilancio
statale delle spese per il funzionamento e le attivita'
istituzionali delle universita', ivi comprese le spese per
il personale docente, ricercatore e non docente, per
l'ordinaria manutenzione delle strutture universitarie e
per la ricerca scientifica, ad eccezione della quota
destinata ai progetti di ricerca di interesse nazionale di
cui all'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 382, e della spesa per le attivita'
previste dalla legge 28 giugno 1977, n. 394;
b) Fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi
attrezzature scientifiche, relativo alla quota a carico del
bilancio statale per la realizzazione di investimenti per
le universita' in infrastrutture edilizie e in grandi
attrezzature scientifiche, ivi compresi i Fondi destinati
alla costruzione di impianti sportivi, nel rispetto della
legge 28 giugno 1977, n. 394, e del comma 8 dell'art. 7
della legge 22 dicembre 1986, n. 910;
c) Fondo per la programmazione dello sviluppo del
sistema universitario, relativo al finanziamento di
specifiche iniziative, attivita' e progetti, ivi compreso
il finanziamento di nuove iniziative didattiche.".
comma 356
Si riporta il testo del comma 160 dell'articolo 1 della
citata legge n. 208 del 2015, come modificato dalla
presente legge:
"160. A decorrere dall'anno 2016, le eventuali maggiori
entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla
televisione rispetto alle somme gia' iscritte a tale titolo
nel bilancio di previsione per l'anno 2016 sono riversate
all'Erario per una quota pari al 33 per cento del loro
ammontare per l'anno 2016 e del 50 per cento a decorrere
dall'anno 2017, per essere destinate: a) [Abrogata]; b) al
finanziamento, fino ad un importo massimo di 125 milioni di
euro in ragione d'anno, del Fondo per il pluralismo e
l'innovazione dell'informazione istituito nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze; c)
al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui
all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n.
147, e successive modificazioni. Le somme di cui al
presente comma sono ripartite con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico, ferma restando l'assegnazione
alla societa' RAI-Radiotelevisione italiana Spa della
restante quota delle eventuali maggiori entrate versate a
titolo di canone di abbonamento. Le quote delle entrate del
canone di abbonamento gia' destinate dalla legislazione
vigente a specifiche finalita' sono attribuite sulla base
dell'ammontare delle predette somme iscritte nel bilancio
di previsione per l'anno 2016, ovvero dell'ammontare
versato al predetto titolo nell'esercizio di riferimento,
se inferiore alla previsione per il 2016. Le somme di cui
al presente comma non impegnate in ciascun esercizio
possono esserlo in quello successivo.".
comma 361
Il testo del comma 1 dell'articolo 15 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986
come modificato dal presente comma e' riportato nelle Note
all'art. 1, comma 346.
comma 362
Si riporta il testo vigente dell'articolo 110 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni
culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della
legge 6 luglio 2002, n. 137):
"Art. 110 Incasso e riparto di proventi
1. Nei casi previsti dall'articolo 115, comma 2, i
proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso
agli istituti ed ai luoghi della cultura, nonche' dai
canoni di concessione e dai corrispettivi per la
riproduzione dei beni culturali, sono versati ai soggetti
pubblici cui gli istituti, i luoghi o i singoli beni
appartengono o sono in consegna, in conformita' alle
rispettive disposizioni di contabilita' pubblica.
2. Ove si tratti di istituti, luoghi o beni
appartenenti o in consegna allo Stato, i proventi di cui al
comma 1 sono versati alla sezione di tesoreria provinciale
dello Stato, anche mediante versamento in conto corrente
postale intestato alla tesoreria medesima, ovvero sul conto
corrente bancario aperto da ciascun responsabile di
istituto o luogo della cultura presso un istituto di
credito. In tale ultima ipotesi l'istituto bancario
provvede, non oltre cinque giorni dalla riscossione, al
versamento delle somme affluite alla sezione di tesoreria
provinciale dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle
finanze riassegna le somme incassate alle competenti unita'
previsionali di base dello stato di previsione della spesa
del Ministero, secondo i criteri e nella misura fissati dal
Ministero medesimo.
3. I proventi derivanti dalla vendita dei biglietti
d'ingresso agli istituti ed ai luoghi appartenenti o in
consegna allo Stato sono destinati alla realizzazione di
interventi per la sicurezza e la conservazione e al
funzionamento e alla valorizzazione degli istituti e dei
luoghi della cultura appartenenti o in consegna allo Stato,
ai sensi dell'articolo 29, nonche' all'espropriazione e
all'acquisto di beni culturali, anche mediante esercizio
della prelazione.
4. I proventi derivanti dalla vendita dei biglietti
d'ingresso agli istituti ed ai luoghi appartenenti o in
consegna ad altri soggetti pubblici sono destinati
all'incremento ed alla valorizzazione del patrimonio
culturale.".
comma 363
Il testo dell'articolo 110 del citato decreto
legislativo n. 42 del 2004 e' riportato nelle Note all'art.
1, comma 362.
comma 364
Si riporta il testo vigente dell'articolo 8 del
decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106
(Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio
culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del
turismo):
"Art. 8. Misure urgenti per favorire l'occupazione
presso gli istituti e i luoghi della cultura di
appartenenza pubblica
1. 1. Al fine di fare fronte a esigenze temporanee di
rafforzamento dei servizi di accoglienza e di assistenza al
pubblico, di miglioramento e di potenziamento degli
interventi di tutela, vigilanza e ispezione, protezione e
conservazione nonche' valorizzazione dei beni culturali in
gestione, gli istituti e i luoghi della cultura dello
Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici
territoriali possono impiegare, mediante contratti di
lavoro a tempo determinato, anche in deroga alle
disposizioni del comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni,
professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni
culturali, di cui al codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42, di eta' non superiore a quaranta anni, individuati
mediante apposita procedura selettiva. A decorrere
dall'istituzione presso il Ministero dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo, ai sensi della normativa
vigente, degli elenchi nazionali dei professionisti
competenti ad eseguire interventi sui beni culturali, i
contratti di cui al precedente periodo sono riservati ai
soggetti iscritti in detti elenchi. In nessun caso i
rapporti di cui al presente comma possono costituire titolo
idoneo a instaurare rapporti di lavoro a tempo
indeterminato con l'amministrazione. Ogni diversa
previsione o pattuizione e' nulla di pieno diritto e
improduttiva di effetti giuridici. I rapporti di cui al
presente comma sono comunque valutabili ai fini di
eventuali successive procedure selettive nella pubblica
amministrazione.
2. I rapporti di lavoro per le esigenze temporanee di
cui al comma 1 non pregiudicano le concessioni dei servizi
per il pubblico di cui agli articoli 115 e 117 del codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive
modificazioni, che non costituiscono in nessun caso motivo
ostativo al ricorso ai predetti rapporti.
3. La finalita' di miglioramento del servizio di
valorizzazione dei beni culturali puo' essere conseguita,
con riguardo ai giovani professionisti di cui al comma 1 di
eta' non superiore a ventinove anni, mediante la
presentazione, da parte degli istituti della cultura di
appartenenza pubblica o da parte dei corrispondenti uffici
amministrativi competenti, anche su richiesta degli enti
pubblici territoriali, di apposite iniziative nell'ambito
del servizio civile nazionale, settore patrimonio artistico
e culturale.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente
articolo si provvede, per gli istituti e i luoghi della
cultura dello Stato, nel limite di 1,5 milioni di euro per
l'anno 2015, ai sensi dell'articolo 17. Le regioni e gli
enti pubblici territoriali provvedono all'attuazione del
presente articolo nell'ambito delle risorse disponibili a
legislazione vigente e comunque nel rispetto delle norme di
contenimento della spesa complessiva di personale.".
comma 366
La Delibera CIPE n. 31 del 21 marzo 2018 recante "Fondo
sviluppo e coesione 2014-2020. Presa d'atto degli esiti
della cabina di regia del 16 marzo 2018 relativi a piani
operativi e interventi approvati con le delibere n. 10, n.
11, n. 14, n. 15 e n. 18 del 28 febbraio 2018 e al quadro
di ripartizione del Fondo tra aree tematiche di interesse
approvato con delibera n. 26 del 28 febbraio 2018" e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 20 Settembre
2018.
Si riporta il testo vigente dell'articolo 13 della
legge 14 novembre 2016, n. 220 (Disciplina del cinema e
dell'audiovisivo):
"Art. 13. Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel
cinema e nell'audiovisivo
1. A decorrere dall'anno 2017, nel programma «Sostegno,
valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo» della
missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attivita'
culturali e paesaggistici» dello stato di previsione del
Ministero, e' istituito il Fondo per lo sviluppo degli
investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, di seguito
denominato «Fondo per il cinema e l'audiovisivo».
2. Il Fondo per il cinema e l'audiovisivo e' destinato
al finanziamento degli interventi previsti dalle sezioni
II, III, IV e V del presente capo, nonche' del Piano
straordinario per il potenziamento del circuito delle sale
cinematografiche e polifunzionali e del Piano straordinario
per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e
audiovisivo, di cui rispettivamente agli articoli 28 e 29.
Il complessivo livello di finanziamento dei predetti
interventi e' parametrato annualmente all'11 per cento
delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello
Stato, registrate nell'anno precedente, e comunque in
misura non inferiore a 400 milioni di euro annui, derivanti
dal versamento delle imposte ai fini IRES e IVA, nei
seguenti settori di attivita': distribuzione
cinematografica di video e di programmi televisivi,
proiezione cinematografica, programmazioni e trasmissioni
televisive, erogazione di servizi di accesso a internet,
telecomunicazioni fisse, telecomunicazioni mobili.
3. Nell'anno 2017, previo versamento all'entrata del
bilancio dello Stato, al Fondo per il cinema e
l'audiovisivo sono conferite, altresi', le risorse
finanziarie disponibili ed esistenti presso la contabilita'
speciale n. 5140 intestata ad Artigiancassa S.p.a. alla
data di entrata in vigore della presente legge relative al
Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le
industrie tecniche previsto dall'articolo 12 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive
modificazioni, nonche' le eventuali risorse relative alla
restituzione dei contributi erogati a valere sul medesimo
Fondo o a valere sui fondi in esso confluiti.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono stabilite le modalita' di gestione del
Fondo per il cinema e l'audiovisivo e le quote ulteriori
rispetto alle somme di cui all'articolo 39, comma 2, da
destinare agli interventi di cui alla sezione II del
presente capo, da trasferire al programma «Interventi di
sostegno tramite il sistema della fiscalita'» della
missione «Competitivita' e sviluppo delle imprese» dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze.
5. Con decreto del Ministro, sentito il Consiglio
superiore, si provvede al riparto del Fondo per il cinema e
l'audiovisivo fra le tipologie di contributi previsti dalla
presente legge, fermo restando che l'importo complessivo
per i contributi di cui agli articoli 26 e 27, comma 1, non
puo' essere inferiore al 10 per cento e superiore al 15 per
cento del Fondo medesimo.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro, con
propri decreti, previa verifica della neutralita' sui saldi
di finanza pubblica, variazioni compensative in termini di
residui, competenza e cassa tra gli stanziamenti iscritti
in bilancio ai sensi del presente capo negli stati di
previsione del Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo e del Ministero dell'economia e
delle finanze. Detti decreti sono trasmessi alle
Commissioni parlamentari competenti.".
comma 367
La legge 30 aprile 1985, n. 163 recante "Nuova
disciplina degli interventi dello Stato a favore dello
spettacolo" e' pubblicata nella Gazz. Uff. 4 maggio 1985,
n. 104.
Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo 2
del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 81 (Misure
urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico
sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e
audiovisivo e finanziamento delle attivita' del Ministero
per i beni e le attivita' culturali, di credito d'imposta
per investimenti pubblicitari nei settori editoriale,
televisivo e radiofonico, di normativa antincendio negli
edifici scolastici e per lo svolgimento della
manifestazione UEFA Euro 2020, nonche' misure a favore
degli istituti superiori musicali e delle accademie di
belle arti non statali):
"Art. 2. Misure urgenti per il finanziamento delle
attivita' del Ministero per i beni e le attivita' culturali
1. Al fine di assicurare lo svolgimento dei servizi
generali di supporto alle attivita' del Ministero per i
beni e le attivita' culturali e delle sue strutture
periferiche, e' autorizzata la spesa di euro 15.410.145,00,
per l'anno 2019, cui si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2019-2021, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali.
Omissis.".
comma 368
Si riporta il testo vigente del comma 40 dell'articolo
1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica):
"40. Gli importi dei contributi dello Stato in favore
di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri
organismi, di cui alla tabella A allegata alla presente
legge, sono iscritti in un unico capitolo nello stato di
previsione di ciascun Ministero interessato. Il relativo
riparto e' annualmente effettuato da ciascun Ministro, con
proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro,
previo parere delle Commissioni parlamentari competenti,
alle quali vengono altresi' inviati i rendiconti annuali
dell'attivita' svolta dai suddetti enti, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
bilancio, intendendosi corrispondentemente rideterminate le
relative autorizzazioni di spesa.
Omissis.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 1 della legge
17 ottobre 1996, n. 534 (Nuove norme per l'erogazione di
contributi statali alle istituzioni culturali):
"Art.1.
1. A decorrere dal 1° gennaio 1997, le istituzioni
culturali in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2
sono ammesse, a domanda, al contributo ordinario annuale
dello Stato mediante l'inserimento nell'apposita tabella
emanata, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con decreto del Ministro per i
beni culturali e ambientali, di seguito denominato
«Ministro», di concerto con il Ministro del tesoro, sentito
il parere delle commissioni parlamentari competenti per
materia e del competente comitato di settore del Consiglio
nazionale per i beni culturali e ambientali. La tabella e'
sottoposta a revisione ogni tre anni, con la medesima
procedura.
2. Lo schema del decreto di cui al comma 1 e' trasmesso
alle competenti commissioni parlamentari unitamente ad un
prospetto in cui, in modo uniforme, sono riassunti i dati
preventivi e consuntivi relativi al bilancio ed
all'attivita' delle istituzioni culturali di cui al
medesimo comma 1.".
comma 370
Si riporta il testo dell'articolo 2 della legge 20
dicembre 2012, n. 238 (Disposizioni per il sostegno e la
valorizzazione dei festival musicali ed operistici italiani
di assoluto prestigio internazionale), come modificato dal
presente comma e dal comma 404 della presente legge:
"Art. 2 Contributo straordinario
1. Al fine di sostenere e valorizzare i festival
musicali e operistici italiani di assoluto prestigio
internazionale e' assegnato, a decorrere dal 2013, un
contributo di un milione di euro ciascuna a favore della
Fondazione Rossini Opera Festival, della Fondazione
Festival dei due Mondi, della Fondazione Ravenna
Manifestazioni e della Fondazione Festival Pucciniano Torre
del Lago nonche', a decorrere dal 2017, un contributo di un
milione di euro ciascuna a favore della Fondazione Teatro
Regio di Parma per la realizzazione del Festival Verdi di
Parma e Busseto, della Fondazione Romaeuropa Arte e Cultura
per la realizzazione del Romaeuropa Festival e della
Fondazione di partecipazione "Umbria Jazz".
1-bis. E' assegnato un contributo di 500.000 euro per
ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 1 milione di euro per
ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 a favore della
Fondazione Teatro Donizetti di Bergamo per la realizzazione
del Festival Donizetti Opera.
1-ter. E' assegnato un contributo di 250.000 euro per
ciascuno degli anni 2020 e 2021 a favore del comune di
Pistoia per la realizzazione del Pistoia Blues Festival.".
comma 372
Si riporta il testo vigente del comma 317 dell'articolo
1 della citata legge n. 205 del 2017, come modificato dalla
presente legge:
"317. Per assicurare il funzionamento dei soggetti
giuridici creati o partecipati dal Ministero dei beni e
delle attivita' culturali e del turismo per rafforzare la
tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale, e'
autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2018,
di 500.000 euro per l'anno 2019 e di 1 milione di euro
annui a decorrere dall'anno 2020. Le risorse sono ripartite
annualmente con decreto del Ministero dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo. Il Ministero dei beni e
delle attivita' culturali e del turismo e' altresi'
autorizzato a costituire una fondazione per la gestione
della Biblioteca di archeologia e storia dell'arte di Roma,
di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 5 luglio 1995, n. 417.
Omissis.".
comma 374
Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo 8
del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 273
(Trasformazione in fondazione dell'ente autonomo «La
Triennale di Milano», a norma dell'articolo 11 della L. 15
marzo 1997, n. 59):
"Art. 8. Disponibilita' finanziarie e gestione.
1. La fondazione provvede ai suoi compiti con:
a) i redditi del suo patrimonio, fermo quanto previsto
dall'articolo 9, comma 2;
b) i contributi ordinari dello Stato stanziati ogni
anno negli stati di previsione della spesa del Ministero
per i beni e le attivita' culturali;
c) il contributo ordinario annuale del comune di
Milano;
d) eventuali contributi straordinari dello Stato e di
altri enti pubblici;
e) eventuali proventi di gestione;
f) eventuali contributi ed assegnazioni, anche a titolo
di sponsorizzazione, di altri soggetti o enti pubblici o
privati, italiani e stranieri;
g) eventuali altre entrate, derivanti dall'esercizio di
attivita' commerciali.
Omissis.".
comma 375
Si riporta il testo vigente del comma 83 dell'articolo
3 della citata legge 23 dicembre 1996, n. 662:
"83. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sono stabiliti nuovi giochi ed estrazioni
infrasettimanali del gioco del lotto. Con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del
tesoro e per i beni culturali e ambientali, da emanare
entro il 30 giugno di ogni anno, sulla base degli utili
erariali derivanti dal gioco del lotto accertati nel
rendiconto dell'esercizio immediatamente precedente, e'
riservata in favore del Ministero per i beni culturali e
ambientali una quota degli utili derivanti dalla nuova
estrazione del gioco del lotto, non superiore a 300
miliardi di lire, per il recupero e la conservazione dei
beni culturali, archeologici, storici, artistici,
archivistici e librari, nonche' per interventi di restauro
paesaggistico e per attivita' culturali.
Omissis.".
comma 379
Il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante
"Testo unico dei servizi di media audiovisivi e
radiofonici" e' pubblicato nella Gazz. Uff. 7 settembre
2005, n. 208, S.O.
comma 383
Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo 1
del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75
(Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia
di incroci tra settori della stampa e della televisione, di
razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di
abrogazione di disposizioni relative alla realizzazione di
nuovi impianti nucleari, di partecipazioni della Cassa
depositi e prestiti, nonche' per gli enti del Servizio
sanitario nazionale della regione Abruzzo):
"Art. 1 Intervento finanziario dello Stato in favore
della cultura
1. In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, a
decorrere dall'anno 2011:
a) la dotazione del fondo di cui alla legge 30 aprile
1985, n. 163, e' incrementata di 149 milioni di euro annui;
b) in aggiunta agli ordinari stanziamenti di bilancio
e' autorizzata la spesa di 80 milioni di euro annui per la
manutenzione e la conservazione dei beni culturali;
c) e' autorizzata la spesa di 7 milioni di euro annui
per interventi a favore di enti ed istituzioni culturali.
Omissis."...
comma 391
Si riporta il testo vigente dell'articolo 10 del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63 (Effettivita' del
diritto allo studio attraverso la definizione delle
prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con
particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai
servizi strumentali, nonche' potenziamento della carta
dello studente, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181,
lettera f), della legge 13 luglio 2015, n. 107):
"Art. 10. Potenziamento della Carta dello Studente
1. «IoStudio - La Carta dello Studente -», di seguito
denominata Carta, e' una tessera nominativa cui sono
associate funzionalita' volte ad agevolare l'accesso degli
studenti a beni e servizi di natura culturale, servizi per
la mobilita' nazionale e internazionale, ausili di natura
tecnologica e multimediale per lo studio e per l'acquisto
di materiale scolastico, allo scopo di garantire e
supportare il diritto allo studio.
2. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca attribuisce la Carta agli studenti censiti
nell'Anagrafe nazionale degli studenti e frequentanti una
scuola primaria o secondaria di primo e secondo grado. La
Carta e' attribuita, a richiesta, agli studenti
frequentanti le Universita', gli Istituti per l'alta
formazione artistica, musicale e coreutica e i Centri
regionali per la formazione professionale. L'attribuzione
della Carta non comporta nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
3. Alla Carta attribuita agli studenti delle
istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado puo'
essere associato un borsellino elettronico attivabile, a
richiesta, dallo studente o da chi ne esercita la
responsabilita' genitoriale.
4. Per consentire agli studenti l'accesso ai servizi
per i quali e' richiesta l'identificazione digitale come
studente, il profilo e le credenziali d'accesso dello
studente sul portale IoStudio sono sviluppate in identita'
digitale, uniformandosi agli standard del Sistema pubblico
di identita' digitale (SPID) e con funzionalita'
assimilabili a quelle previste dalla Carta nazionale dei
servizi.
5. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'uni-versita' e della ricerca, da adottare, previa
intesa in sede di Conferenza Unificata ai sensi
dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono definiti i criteri e le modalita'
per l'istituzione di un sistema nazionale per l'erogazione
di voucher, anche in forma virtuale, per l'erogazione dei
benefici di cui al presente decreto, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica. Con successivo decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
sentito il Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, sono definiti i criteri e le modalita' per
la realizzazione e la distribuzione della Carta, le
funzionalita' di pagamento, nonche' le informazioni
relative al curriculum dello studente come previsto
dall'articolo 1, comma 28, della legge 13 luglio 2015, n.
107, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.".
comma 392
Si riporta il testo vigente dell'articolo 1 della legge
26 ottobre 2016, n. 198 (Istituzione del Fondo per il
pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al
Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno
pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza
radiofonica e televisiva locale, della disciplina di
profili pensionistici dei giornalisti e della composizione
e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei
giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del
servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale):
"Art. 1. Istituzione del Fondo per il pluralismo e
l'innovazione dell'informazione
1. Al fine di assicurare la piena attuazione dei
principi di cui all'articolo 21 della Costituzione, in
materia di diritti, liberta', indipendenza e pluralismo
dell'informazione, nonche' di incentivare l'innovazione
dell'offerta informativa e dei processi di distribuzione e
di vendita, la capacita' delle imprese del settore di
investire e di acquisire posizioni di mercato sostenibili
nel tempo, nonche' lo sviluppo di nuove imprese editrici
anche nel campo dell'informazione digitale, e' istituito
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze il Fondo per il pluralismo e l'innovazione
dell'informazione, di cui all'articolo 1, comma 160, primo
periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della presente
legge, di seguito denominato «Fondo».
2. Nel Fondo confluiscono:
a) le risorse statali destinate alle diverse forme di
sostegno all'editoria quotidiana e periodica, anche
digitale, comprese le risorse disponibili del Fondo
straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria,
di cui all'articolo 1, comma 261, della legge 27 dicembre
2013, n. 147;
b) le risorse statali destinate all'emittenza
radiofonica e televisiva in ambito locale, iscritte nello
stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico
ai sensi dell'articolo 1, comma 162, della legge 28
dicembre 2015, n. 208;
c) una quota, fino ad un importo massimo di 100 milioni
di euro per l'anno 2016 e 125 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2017 e 2018, delle eventuali maggiori entrate
versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione,
di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera
b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita
dall'articolo 10, comma 1, della presente legge;
d) le somme derivanti dal gettito annuale di un
contributo di solidarieta' pari allo 0,1 per cento del
reddito complessivo dei seguenti soggetti passivi
dell'imposta di cui all'articolo 73 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
1) concessionari della raccolta pubblicitaria sulla
stampa quotidiana e periodica e sui mezzi di comunicazione
radiotelevisivi e digitali;
2) societa' operanti nel settore dell'informazione e
della comunicazione che svolgano raccolta pubblicitaria
diretta, in tale caso calcolandosi il reddito complessivo
con riguardo alla parte proporzionalmente corrispondente,
rispetto all'ammontare dei ricavi totali, allo specifico
ammontare dei ricavi derivanti da tale attivita';
3) altri soggetti che esercitino l'attivita' di
intermediazione nel mercato della pubblicita' attraverso la
ricerca e l'acquisto, per conto di terzi, di spazi sui
mezzi di informazione e di comunicazione, con riferimento a
tutti i tipi di piattaforme trasmissive, compresa la rete
internet.
3. Le somme di cui al comma 2, lettera d), sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate
al Fondo.
4. Il Fondo e' annualmente ripartito tra la Presidenza
del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo
economico, per gli interventi di rispettiva competenza,
sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i
Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle
finanze. Le somme non impegnate in ciascun esercizio
possono esserlo in quello successivo. Le risorse di cui
alle lettere c) e d) del comma 2 sono comunque ripartite al
50 per cento tra le due amministrazioni; i criteri di
ripartizione delle risorse di cui alle lettere a) e b) del
medesimo comma 2 tengono conto delle proporzioni esistenti
tra le risorse destinate al sostegno dell'editoria
quotidiana e periodica e quelle destinate all'emittenza
radiofonica e televisiva a livello locale. Il decreto di
cui al primo periodo puo' prevedere che una determinata
percentuale del Fondo sia destinata al finanziamento di
progetti comuni che incentivino l'innovazione dell'offerta
informativa nel campo dell'informazione digitale attuando
obiettivi di convergenza multimediale. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico, sono definiti i
requisiti soggettivi, i criteri e le modalita' per la
concessione di tali finanziamenti; lo schema di tale
decreto e' trasmesso alle Camere per l'espressione dei
pareri delle Commissioni parlamentari competenti per
materia, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni
dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto
puo' comunque essere adottato. Il Presidente del Consiglio
dei ministri, qualora non intenda conformarsi ai pareri
parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con
le sue osservazioni e con eventuali modificazioni,
corredate dei necessari elementi integrativi di
informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per
materia possono esprimersi sulle osservazioni del
Presidente del Consiglio dei ministri entro il termine di
dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso
tale termine, il decreto puo' comunque essere adottato.
5.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri e' annualmente stabilita la destinazione delle
risorse ai diversi interventi di competenza della
Presidenza del Consiglio dei ministri.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio negli stati di previsione
interessati, anche nel conto dei residui.".
comma 393
Si riporta il testo vigente dei commi da 806 a 809
dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018:
"806. Per gli anni 2019 e 2020, agli esercenti
attivita' commerciali che operano esclusivamente nel
settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e
periodici e' riconosciuto, nel limite di spesa di 13
milioni di euro per l'anno 2019 e di 17 milioni di euro per
l'anno 2020, un credito d'imposta parametrato agli importi
pagati a titolo di IMU, TASI, Cosap e TARI con riferimento
ai locali dove si svolge la medesima attivita' di vendita
di giornali, riviste e periodici al dettaglio, nonche' ad
altre eventuali spese di locazione o ad altre spese
individuate con il decreto di cui al comma 808, anche in
relazione all'assenza di punti vendita della stampa nel
territorio comunale. Il credito d'imposta di cui al
presente comma e' stabilito nella misura massima di 2.000
euro. L'agevolazione si estende anche agli esercenti
attivita' commerciali non esclusivi, come individuati
dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile
2001, n. 170, a condizione che la predetta attivita'
commerciale rappresenti l'unico punto vendita al dettaglio
di giornali, riviste e periodici nel comune di riferimento.
807. Gli esercizi di cui al comma 806 possono accedere
al credito d'imposta nel rispetto dei limiti di cui al
regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107
e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti « de minimis ». Il credito d'imposta e'
utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, mediante modello F24.
808. Con decreto della Presidenza del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le
disposizioni applicative dei commi 806 e 807 anche con
riferimento al monitoraggio ed al rispetto dei limiti di
spesa ivi previsti.
809. Agli oneri derivanti dai commi da 806 a 808 si
provvede:
a) quanto a 13 milioni di euro nell'anno 2019 e a 4
milioni di euro nell'anno 2020, mediante corrispondente
riduzione della quota del Fondo per il pluralismo e
l'innovazione dell'informazione spettante alla Presidenza
del Consiglio dei ministri ai sensi dall'articolo 1, comma
4, della legge 26 ottobre 2016, n. 198;
b) quanto a 13 milioni di euro nell'anno 2020, a valere
sulle risorse disponibili gia' destinate al credito
d'imposta di cui all'articolo 4 del decreto-legge 18 maggio
2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
luglio 2012, n. 103. Il Fondo per la compensazione degli
effetti finanziari non previsti a legislazione vigente
conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali,
di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre
2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2008, n. 189, e' ridotto di 13 milioni di euro per
l'anno 2020.
Omissis.".
Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'articolo 2
del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 (Riordino
del sistema di diffusione della stampa quotidiana e
periodica, a norma dell'articolo 3 della L. 13 aprile 1999,
n. 108):
"Art. 2. Definizione del sistema di vendita della
stampa quotidiana e periodica.
1. Il sistema di vendita della stampa quotidiana e
periodica si articola, su tutto il territorio nazionale, in
punti vendita:
a) esclusivi, che sono tenuti alla vendita generale di
quotidiani e di periodici;
b) non esclusivi, che possono vendere, alle condizioni
stabilite dal presente decreto, quotidiani o periodici in
aggiunta ad altre merci.
2.
3. Possono esercitare l'attivita' di vendita della
stampa quotidiana e periodica, in regime di non
esclusivita', le seguenti tipologie di esercizi
commerciali:
a) le rivendite di generi di monopolio;
b) le rivendite di carburanti e di oli minerali;
c) i bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di
servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni
ferroviarie, aeroportuali e marittime, ed esclusi altri
punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie;
d) le strutture di vendita come definite dall'articolo
4, comma 1, lettere e), f) e g), del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 114, con un limite minimo di superficie di
vendita pari a metri quadrati 700;
e) gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di
libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di
superficie di metri quadrati 120;
f) gli esercizi a prevalente specializzazione di
vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle
riviste di identica specializzazione.
Omissis.".
comma 394
Si riporta il testo vigente del comma 810 dell'articolo
1 della citata legge n. 145 del 2018:
"810. Nelle more di una revisione organica della
normativa di settore, che tenga conto anche delle nuove
modalita' di fruizione dell'informazione da parte dei
cittadini, i contributi diretti alle imprese editrici di
quotidiani e periodici di cui al decreto legislativo 15
maggio 2017, n. 70, sono progressivamente ridotti fino alla
loro abolizione, secondo le seguenti previsioni:
a) a decorrere dal 31 gennaio 2020:
1) la legge 7 agosto 1990, n. 230, e' abrogata;
2) all'articolo 1, comma 1247, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, le parole: « , nonche' alle imprese
radiofoniche private che abbiano svolto attivita' di
informazione di interesse generale ai sensi della legge 7
agosto 1990, n. 250 » sono soppresse;
b) il contributo diretto erogato a ciascuna impresa
editrice di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e
c), del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, in
deroga a quanto stabilito all'articolo 8 del medesimo
decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, e' ridotto
progressivamente con le seguenti modalita':
1) per l'annualita' 2019, l'importo complessivamente
erogabile a ciascuna impresa editoriale e' ridotto del 20
per cento della differenza tra l'importo spettante e
500.000 euro;
2) per l'annualita' 2020, l'importo complessivamente
erogabile a ciascuna impresa editoriale e' ridotto del 50
per cento della differenza tra l'importo spettante e
500.000 euro;
3) per l'annualita' 2021, l'importo complessivamente
erogabile a ciascuna impresa editoriale e' ridotto del 75
per cento della differenza tra l'importo spettante e
500.000 euro;
c) a decorrere dal 1° gennaio 2022 non possono accedere
al contributo le imprese editrici di cui all'articolo 2,
comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 15
maggio 2017, n. 70;
d) al fine di perseguire obiettivi di valorizzazione e
diffusione della cultura e del pluralismo
dell'informazione, dell'innovazione tecnologica e digitale
e della liberta' di stampa, con uno o piu' decreti della
Presidenza del Consiglio dei ministri sono individuate le
modalita' per il sostegno e la valorizzazione di progetti,
da parte di soggetti sia pubblici che privati, finalizzati
a diffondere la cultura della libera informazione plurale,
della comunicazione partecipata e dal basso,
dell'innovazione digitale e sociale, dell'uso dei media,
nonche' progetti volti a sostenere il settore della
distribuzione editoriale anche avviando processi di
innovazione digitale, a valere sul Fondo per il pluralismo
di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198.
Omissis.".
Il decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 recante
"Ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle
imprese editrici di quotidiani e periodici, in attuazione
dell'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 26 ottobre 2016,
n. 198" e' pubblicato nella Gazz. Uff. 29 maggio 2017, n.
123.
comma 398
Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo 1
della legge 11 luglio 1998, n. 224 (Trasmissione
radiofonica dei lavori parlamentari e agevolazioni per
l'editoria):
"1. 1. Allo scopo di garantire la continuita' del
servizio di trasmissione radiofonica delle sedute
parlamentari, e confermando lo strumento della convenzione
da stipulare a seguito di gara pubblica, i cui criteri
saranno definiti nel quadro dell'approvazione della riforma
generale del sistema delle comunicazioni, in via
transitoria la convenzione tra il Ministero delle
comunicazioni e il Centro di produzione S.p.a., stipulata
ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28
ottobre 1994, n. 602, ed approvata con decreto del Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni del 21 novembre 1994,
e' rinnovata con decorrenza 21 novembre 1997 per un
ulteriore triennio, intendendosi rivalutato in L.
11.500.000.000 l'importo di cui al comma 4 dello stesso
articolo 9. I contratti collettivi nazionali di lavoro, ivi
compreso, per i redattori, il contratto unico nazionale di
lavoro dei giornalisti, si applicano ai dipendenti del
Centro di produzione S.p.a. fino alla scadenza della
convenzione.
Omissis.".
comma 399
Si riporta il testo dei commi 1-ter, 1-quinquies e 2
dell'articolo 8 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio
2019, n. 12 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e
semplificazione per le imprese e per la pubblica
amministrazione), come modificato dal comma 401 della
presente legge:
"Art. 8. Piattaforme digitali
1. - 1-bis. Omissis
1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2020, al fine di
garantire l'attuazione degli obiettivi dell'Agenda digitale
italiana, anche in coerenza con l'Agenda digitale europea,
le funzioni, i compiti e i poteri conferiti al Commissario
straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale
dall'articolo 63 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n.
179, sono attribuiti al Presidente del Consiglio dei
ministri o al Ministro delegato che li esercita per il
tramite delle strutture della Presidenza del Consiglio dei
ministri dallo stesso individuate, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze per le materie di
sua competenza. Allo stesso fine e per lo sviluppo e la
diffusione dell'uso delle tecnologie tra cittadini, imprese
e pubblica amministrazione, il Presidente del Consiglio dei
ministri, o il Ministro delegato, individua, promuove e
gestisce mediante la competente struttura per l'innovazione
della Presidenza del Consiglio dei ministri progetti di
innovazione tecnologica e di trasformazione digitale di
rilevanza strategica e di interesse nazionale.
1-quater. Omissis.
1-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei
commi da 1-bis a 1-quater, pari a 6 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2020, si provvede:
a) quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2020, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'economia e delle finanze;
b) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 6
milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, mediante
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
relativa al Fondo per esigenze indifferibili.
2. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, per lo svolgimento delle attivita' di cui
al comma 1, sulla base degli obiettivi indicati con
direttiva adottata dal Presidente del Consiglio dei
ministri, e' costituita una societa' per azioni interamente
partecipata dallo Stato, ai sensi dell'articolo 9 del
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, secondo criteri
e modalita' individuati con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, utilizzando ai fini della
sottoscrizione del capitale sociale iniziale quota parte
delle risorse finanziarie gia' destinate dall'Agenzia per
l'Italia digitale per le esigenze della piattaforma di cui
al comma 1, secondo procedure definite con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri. Le predette risorse
finanziarie sono versate, nell'anno 2019, all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e
destinate al bilancio autonomo della Presidenza del
Consiglio dei ministri. Nello statuto della societa' sono
previste modalita' di vigilanza, anche ai fini della
verifica degli obiettivi di cui al comma 1, da parte del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro
delegato.
Omissis.".
comma 401
Il testo del comma 1-ter dell'articolo 8 del citato
decreto-legge n. 135 del 2018, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, come
modificato dal presente comma, e' riportato nelle Note
all'art. 1, comma 399.
comma 402
Il testo del comma 2 dell'articolo 8 del citato
decreto-legge n. 135 del 2018, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 e'
riportato nelle Note all'art. 1, comma 399.
Il testo del comma 15 dell'articolo 83 del citato
decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e'
riportato nelle Note all'art. 1, comma 97.
comma 404
Il testo del comma 1-bis dell'articolo 2 della citata
legge 20 dicembre 2012, n. 238 come modificato dal presente
comma e' riportato nelle Note all'art. 1, comma 370.
comma 407
Si riporta il testo dei commi 2 e 3 dell'articolo
33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del
Paese):
"Art. 33-septies. Consolidamento e razionalizzazione
dei siti e delle infrastrutture digitali del Paese
1. Omissis.
2. Con il termine CED e' da intendere il sito che
ospita un impianto informatico atto alla erogazione di
servizi interni alle amministrazioni pubbliche e servizi
erogati esternamente dalle amministrazioni pubbliche che al
minimo comprende apparati di calcolo, apparati di rete per
la connessione e apparati di memorizzazione di massa.
3. Dalle attivita' previste al comma 1 sono esclusi i
CED soggetti alla gestione di dati classificati secondo la
normativa in materia di tutela amministrativa delle
informazioni coperte da segreto di Stato e di quelle
classificate nazionali secondo le direttive dell'Autorita'
nazionale per la sicurezza (ANS) che esercita le sue
funzioni tramite l'Ufficio centrale per la segretezza
(UCSe) del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza
(DE).
Omissis.".
comma 408
Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo
14-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell'amministrazione digitale):
"Art. 14-bis. Agenzia per l'Italia digitale
1. - Omissis.
2. AgID svolge le funzioni di:
a) emanazione di Linee guida contenenti regole,
standard e guide tecniche, nonche' di indirizzo, vigilanza
e controllo sull'attuazione e sul rispetto delle norme di
cui al presente Codice, anche attraverso l'adozione di atti
amministrativi generali, in materia di agenda digitale,
digitalizzazione della pubblica amministrazione, sicurezza
informatica, interoperabilita' e cooperazione applicativa
tra sistemi informatici pubblici e quelli dell'Unione
europea;
b) programmazione e coordinamento delle attivita' delle
amministrazioni per l'uso delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, mediante la
redazione e la successiva verifica dell'attuazione del
Piano triennale per l'informatica nella pubblica
amministrazione contenente la fissazione degli obiettivi e
l'individuazione dei principali interventi di sviluppo e
gestione dei sistemi informativi delle amministrazioni
pubbliche. Il predetto Piano e' elaborato dall'AgID, anche
sulla base dei dati e delle informazioni acquisiti dai
soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, ed e' approvato
dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro
delegato entro il 30 settembre di ogni anno;
c) monitoraggio delle attivita' svolte dalle
amministrazioni, ivi inclusi gli investimenti effettuati ai
sensi dell'articolo 1, comma 492, lettera a-bis), della
legge 11 dicembre 2016, n. 232, in relazione alla loro
coerenza con il Piano triennale di cui alla lettera b) e
verifica dei risultati conseguiti dalle singole
amministrazioni con particolare riferimento ai costi e
benefici dei sistemi informatici secondo le modalita'
fissate dalla stessa Agenzia;
d) predisposizione, realizzazione e gestione di
interventi e progetti di innovazione, anche realizzando e
gestendo direttamente o avvalendosi di soggetti terzi,
specifici progetti in tema di innovazione ad essa assegnati
nonche' svolgendo attivita' di progettazione e
coordinamento delle iniziative strategiche e di preminente
interesse nazionale, anche a carattere intersettoriale;
e) promozione della cultura digitale e della ricerca
anche tramite comunita' digitali regionali;
f) rilascio di pareri tecnici, obbligatori e non
vincolanti, sugli schemi di contratti e accordi quadro da
parte delle pubbliche amministrazioni centrali concernenti
l'acquisizione di beni e servizi relativi a sistemi
informativi automatizzati per quanto riguarda la congruita'
tecnico-economica, qualora il valore lordo di detti
contratti sia superiore a euro 1.000.000,00 nel caso di
procedura negoziata e a euro 2.000.000,00 nel caso di
procedura ristretta o di procedura aperta. Il parere e'
reso tenendo conto dei principi di efficacia, economicita',
ottimizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni
e favorendo l'adozione di infrastrutture condivise e
standard che riducano i costi sostenuti dalle singole
amministrazioni e il miglioramento dei servizi erogati,
nonche' in coerenza con i principi, i criteri e le
indicazioni contenuti nei piani triennali approvati. Il
parere e' reso entro il termine di quarantacinque giorni
dal ricevimento della relativa richiesta. Si applicano gli
articoli 16 e 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni. Copia dei pareri tecnici
attinenti a questioni di competenza dell'Autorita'
nazionale anticorruzione e' trasmessa dall'AgID a detta
Autorita';
g) rilascio di pareri tecnici, obbligatori e
vincolanti, sugli elementi essenziali delle procedure di
gara bandite, ai sensi dell'articolo 1, comma 512 della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, da Consip e dai soggetti
aggregatori di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24
aprile 2014, n. 66, concernenti l'acquisizione di beni e
servizi relativi a sistemi informativi automatizzati e
definiti di carattere strategico nel piano triennale. Il
parere e' reso entro il termine di quarantacinque giorni
dal ricevimento della relativa richiesta e si applica
l'articolo 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni. Ai fini della presente lettera
per elementi essenziali si intendono l'oggetto della
fornitura o del servizio, il valore economico del
contratto, la tipologia di procedura che si intende
adottare, il criterio di aggiudicazione e relativa
ponderazione, le principali clausole che caratterizzano le
prestazioni contrattuali. Si applica quanto previsto nei
periodi da 2 a 5 della lettera f);
h) definizione di criteri e modalita' per il
monitoraggio sull'esecuzione dei contratti da parte
dell'amministrazione interessata ovvero, su sua richiesta,
da parte della stessa AgID;
i) vigilanza sui servizi fiduciari ai sensi
dell'articolo 17 del regolamento UE 910/2014 in qualita' di
organismo a tal fine designato, sui gestori di posta
elettronica certificata, sui conservatori di documenti
informatici accreditati, nonche' sui soggetti, pubblici e
privati, che partecipano a SPID di cui all'articolo 64;
nell'esercizio di tale funzione l'Agenzia puo' irrogare per
le violazioni accertate a carico dei soggetti vigilati le
sanzioni amministrative di cui all'articolo 32-bis in
relazione alla gravita' della violazione accertata e
all'entita' del danno provocato all'utenza;
l) ogni altra funzione attribuitale da specifiche
disposizioni di legge e dallo Statuto.
Omissis.".
comma 410
Si riporta il testo del comma 468 dell'articolo 1 della
citata legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dal
presente comma e dal comma 411 della presente legge:
"468. A partire dall'anno 2020, con frequenza biennale,
con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, di concerto con l'Autorita' politica
delegata per l'innovazione tecnologica e la
digitalizzazione e i Ministri del lavoro e delle politiche
sociali, dello sviluppo economico e dell'economia e delle
finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai
sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono attualizzati,
anche ai fini dell'istituzione di nuovi istituti tecnici
superiori o dell'eventuale accorpamento di quelli gia'
istituiti, gli standard organizzativi delle strutture e dei
percorsi degli istituti tecnici superiori, nonche' i
criteri di valutazione dei piani di attivita' realizzati,
con particolare riferimento agli esiti occupazionali dei
giovani specializzati e alla rispondenza alle esigenze di
innovazione tecnologica e organizzativa delle filiere
produttive a vari livelli territoriali.
Omissis.".
comma 411
Il testo del comma 468 dell'articolo 1 della citata
legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dal
presente comma e dal comma 410 e' riportato nelle Note
all'art. 1, comma 410.
comma 412
Si riporta il testo vigente del comma 875 dell'articolo
1 della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296:
"875. Al fine di assicurare una piu' efficace
utilizzazione delle risorse finanziarie destinate
all'attuazione degli interventi di cui al comma 631, e'
istituito, nello stato di previsione del Ministero della
pubblica istruzione, il Fondo per l'istruzione e formazione
tecnica superiore. Al Fondo confluiscono quota parte pari a
euro 14 milioni dell'autorizzazione di spesa di cui al
comma 634, confluita nei fondi di cui al comma 601, nonche'
le risorse assegnate dal CIPE, per quanto riguarda le aree
sottoutilizzate, per progetti finalizzati alla
realizzazione dell'istruzione e formazione tecnica
superiore, con l'obiettivo di migliorare l'occupabilita'
dei giovani che hanno concluso il secondo ciclo di
istruzione e formazione. Quota parte pari a euro 14 milioni
del Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore
e' destinata ai percorsi di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, svolti
dagli istituti tecnici superiori.
Omissis.".
Si riporta il testo vigente del comma 67 dell'articolo
1 della citata legge 27 dicembre 2017, n. 205:
"67. Per consentire al sistema degli Istituti tecnici
superiori, scuole per le tecnologie applicate del sistema
di istruzione nazionale, di cui al capo II del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile
2008, di incrementare l'offerta formativa e
conseguentemente i soggetti in possesso di competenze
abilitanti all'utilizzo degli strumenti avanzati di
innovazione tecnologica e organizzativa correlati anche al
processo Industria 4.0, il Fondo previsto dall'articolo 1,
comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, tenuto
conto di quanto previsto dall'articolo 12 del citato
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25
gennaio 2008, e' incrementato di 10 milioni di euro
nell'anno 2018, 20 milioni di euro nell'anno 2019 e 35
milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono definiti i programmi di
sviluppo a livello nazionale che beneficiano delle risorse
del primo periodo.
Omissis.".
Il testo del comma 2 dell'articolo 9 del citato decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e' riportato nelle Note
all'art. 1, comma 61.
comma 417
Si riporta il testo del comma 457 dell'articolo 1 della
citata legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato
dalla presente legge:
"457. E' istituito, nello stato di previsione del
Ministero della giustizia, un fondo con una dotazione
finanziaria di 20 milioni di euro per l'anno 2018 e di euro
1.961.966 annui a decorrere dall'anno 2020, da ripartire
con decreto del Ministro della giustizia, destinato al
finanziamento di interventi urgenti per assicurare la
funzionalita' degli uffici giudiziari e degli istituti
penitenziari, con particolare riferimento alle aree colpite
da eventi sismici, al sostegno delle attivita'
amministrative del consiglio direttivo della Corte di
cassazione e dei consigli giudiziari, nonche'
all'attribuzione di sussidi ai sensi dell'articolo 10,
primo comma, numero 5), della legge 24 marzo 1958, n.195,
erogabili anche a favore del personale amministrativo.
Omissis.".
comma 426
La Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 ottobre 2012 che istituisce norme minime
in materia di diritti, assistenza e protezione delle
vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro
2001/220/GAI e' pubblicata nella G.U.U.E. 14 novembre 2012,
n. L 315.
comma 427
Si riporta il testo dei commi 2-bis, 2-ter e 6-ter
dell'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n.
143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre
2008, n. 181 (Interventi urgenti in materia di
funzionalita' del sistema giudiziario), come modificato dal
presente comma e dai comm1 428 e 429 della presente legge:
"Art. 2. Fondo unico giustizia
1. - 2. Omissis
2-bis. A decorrere dal 1° luglio 2020 rientrano in
apposite gestioni separate del «Fondo unico giustizia»:
a) salvo che nei casi di cui all'articolo 104, primo e
secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e
fino al riparto finale dell'attivo fallimentare, le somme
giacenti in conti correnti accesi a norma dell'articolo 34,
primo comma, dello stesso regio decreto n. 267 del 1942;
b) fino al momento della distribuzione, le somme
giacenti in conti correnti e in depositi a risparmio
ricavate nel corso di procedure esecutive per
espropriazione immobiliare;
c) le somme, giacenti in conti correnti e in depositi a
risparmio, oggetto di sequestro conservativo ai sensi
dell'articolo 671 del codice di procedura civile;
d) le somme a qualunque titolo depositate presso Poste
Italiane S.p.A., banche e altri operatori finanziari in
relazione a procedimenti civili contenziosi.
2-ter. Gli utili della gestione finanziaria delle somme
di cui al comma 2-bis sono versati all'entrata del bilancio
dello Stato, per la successiva riassegnazione, in misura
pari al 50 per cento, al Ministero della giustizia, al
netto degli interessi spettanti, rispettivamente, ai
creditori del fallimento e all'assegnatario.
3. - 6-bis. Omissis.
6-ter. Le disposizioni del regolamento di cui al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30
luglio 2009, n. 127, adottato ai sensi dell'articolo 61,
comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, sono estese, in quanto compatibili, alle somme
affluite al Fondo unico giustizia ai sensi del comma 2-bis
del presente articolo. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
della giustizia e il Ministro dell'interno, sono adottate
le eventuali ulteriori disposizioni necessarie a dare
attuazione alle misure di cui al presente articolo. A
decorrere dal 1° luglio 2020, alla societa' di cui al comma
1 e' intestato un conto corrente acceso presso la Tesoreria
dello Stato. Sul conto corrente di cui al precedente
periodo affluiscono, nel rispetto di quanto previsto ai
periodi quinto e sesto del presente comma, le somme di
denaro oggetto dei procedimenti di cui al comma 2-bis. La
societa' di cui al comma 1 e' assoggettata agli obblighi di
programmazione finanziaria di cui agli articoli 46 e 47
della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Fermo restando il
rispetto degli obblighi di cui al precedente periodo e
nella prospettiva di garantire stabilita' alla consistenza
media giornaliera delle somme in giacenza sul predetto
conto di Tesoreria, la societa' di cui al comma 1, entro il
15 gennaio di ciascun esercizio finanziario, comunica al
Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero
della giustizia la previsione, su base annua, delle somme
di cui al comma 2-bis, che saranno depositate, nell'anno
finanziario di riferimento, nei conti correnti accesi
presso il sistema bancario e postale, nonche' la
quantificazione della giacenza media annua del predetto
conto di Tesoreria dello Stato intestato alla medesima
societa', da aggiornare con cadenza trimestrale. La
societa' di cui al precedente periodo accredita i conti
correnti accesi presso le banche e Poste Italiane Spa nella
misura almeno pari a consentire l'esecuzione delle
operazioni connesse ai procedimenti e alle procedure
nell'ambito del Fondo unico giustizia, disposte dagli
organi competenti. Il Ministero della giustizia, con
propria circolare, impartisce agli uffici giudiziari le
istruzioni necessarie a rendere immediatamente operative le
disposizioni di cui al presente articolo, prediligendo, ove
ritenuto opportuno, il ricorso ad un principio di
gradualita', con priorita' agli uffici ubicati nelle sedi
giudiziarie di piu' significativa rilevanza.
Omissis.".
comma 428
Il testo del comma 2-ter dell'articolo 2 del citato
decreto-legge n. 143 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 181 del 2008, come modificato
dal presente comma e' riportato nelle Note all'art. 1,
comma 427.
comma 429
Il testo dell'articolo 2 del citato decreto-legge n.
143 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
181 del 2008, come modificato dal presente comma e'
riportato nelle Note all'art. 1, comma 427.
comma 430
Il testo del comma 2-bis dell'articolo 2 del citato
decreto-legge n. 143 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 181 del 2008, come modificato
dal comma 427 della presente legge e' riportato nelle Note
all'art. 1, comma 427.
Il testo del comma 6-ter dell'articolo 2 del citato
decreto-legge n. 143 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 181 del 2008, come sostituito
dal comma 429 della presente legge e' riportato nelle Note
all'art. 1, comma 427.
comma 431
Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'articolo
88 del citato decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917:
"Art. 88. Sopravvenienze attive
1. - 2. Omissis
3. Sono inoltre considerati sopravvenienze attive:
a) le indennita' conseguite a titolo di risarcimento,
anche in forma assicurativa, di danni diversi da quelli
considerati alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 85 e
alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 86;
b) i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo
di contributo o di liberalita', esclusi i contributi di cui
alle lettere g) e h) del comma 1 dell'articolo 85 e quelli
per l'acquisto di beni ammortizzabili indipendentemente dal
tipo di finanziamento adottato. Tali proventi concorrono a
formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati
incassati o in quote costanti nell'esercizio in cui sono
stati incassati e nei successivi ma non oltre il quarto.
Sono fatte salve le agevolazioni connesse alla
realizzazione di investimenti produttivi concesse nei
territori montani di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97,
nonche' quelle concesse ai sensi del testo unico delle
leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n.
218, per la decorrenza prevista al momento della
concessione delle stesse. Non si considerano contributi o
liberalita' i finanziamenti erogati dallo Stato, dalle
Regioni e dalle Province autonome per la costruzione,
ristrutturazione e manutenzione straordinaria ed ordinaria
di immobili di edilizia residenziale pubblica concessi agli
Istituti autonomi per le case popolari, comunque
denominati, e agli enti aventi le stesse finalita' sociali
dei predetti Istituti, istituiti nella forma di societa'
che rispondono ai requisiti della legislazione dell'Unione
europea in materia di "in house providing" e che siano
costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013,
nonche' quelli erogati alle cooperative edilizie a
proprieta' indivisa e di abitazione per la costruzione,
ristrutturazione e manutenzione ordinaria e straordinaria
di immobili destinati all'assegnazione in godimento o
locazione.
Omissis.".
comma 435
Si riporta il testo vigente del comma 526 dell'articolo
1 della citata legge 23 dicembre 2014, n. 190:
"526. Alla legge 24 aprile 1941, n. 392, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) il secondo comma dell'articolo 1 e' sostituito dal
seguente:
«A decorrere dal 1° settembre 2015 le spese
obbligatorie di cui al primo comma sono trasferite dai
comuni al Ministero della giustizia e non sono dovuti ai
comuni canoni in caso di locazione o comunque utilizzo di
immobili di proprieta' comunale, destinati a sedi di uffici
giudiziari. Il trasferimento delle spese obbligatorie non
scioglie i rapporti in corso e di cui e' parte il comune
per le spese obbligatorie di cui al primo comma, ne'
modifica la titolarita' delle posizioni di debito e di
credito sussistenti al momento del trasferimento stesso. Il
Ministero della giustizia subentra nei rapporti di cui al
periodo precedente, fatta salva la facolta' di recesso.
Anche successivamente al 1° settembre 2015 i locali
demaniali adibiti ad uso di uffici giudiziari continuano a
conservare tale destinazione»;
b) gli articoli 2, 3, 4 e 5 sono abrogati con
decorrenza dal 1° settembre 2015.
Omissis.".
Si riporta il testo degli articoli 2, 3 e 4 del decreto
legislativo 25 luglio 2006, n. 240 (Individuazione delle
competenze dei magistrati capi e dei dirigenti
amministrativi degli uffici giudiziari nonche'
decentramento su base regionale di talune competenze del
Ministero della giustizia, a norma degli articoli 1, comma
1, lettera a), e 2, comma 1, lettere s) e t) e 12, della L.
25 luglio 2005, n. 150), come modificato dalla presente
legge:
"Art. 2. Gestione delle risorse umane.
1. Il dirigente amministrativo preposto all'ufficio
giudiziario e' responsabile della gestione del personale
amministrativo, da attuare in coerenza con gli indirizzi
del magistrato capo dell'ufficio e con il programma annuale
delle attivita' di cui all'articolo 4.
2. Il dirigente di cui al comma 1 adotta i
provvedimenti disciplinari previsti dall'articolo 55, comma
4, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165.
2-bis. Con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17,
comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n.
400, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, sono rideterminati, nel rispetto della
dotazione organica complessiva, i posti di dirigente di
seconda fascia negli uffici giudiziari anche istituendo un
unico posto per piu' uffici giudiziari.
Art. 3. Gestione delle risorse finanziarie e
strumentali.
1. L'assegnazione delle risorse finanziarie e
strumentali al dirigente amministrativo preposto
all'ufficio giudiziario per l'espletamento del suo mandato
e' effettuata dall'amministrazione centrale, secondo i
criteri indicati dal Ministro, ai sensi degli articoli 4,
comma 1, lettera c), 14, comma 1, lettera b), e 16, comma
1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165.
2. Il dirigente preposto all'ufficio giudiziario e'
competente ad adottare atti che impegnano l'amministrazione
verso l'esterno, anche nel caso in cui comportino oneri di
spesa, nei limiti individuati dal provvedimento di
assegnazione delle risorse di cui al comma 1.
3. Il dirigente amministrativo di cui al comma 1 e'
nominato funzionario delegato.
Art. 4. Programma delle attivita' annuali.
1. Entro trenta giorni dalle determinazioni adottate
dagli organi dell'amministrazione centrale, a seguito
dell'emanazione della direttiva del Ministro della
giustizia di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e, comunque, non oltre il 15 febbraio
di ciascun anno, il magistrato capo dell'ufficio
giudiziario ed il dirigente amministrativo ad esso preposto
redigono, tenendo conto delle risorse disponibili ed
indicando le priorita', il programma delle attivita' da
svolgersi nel corso dell'anno. Il programma puo' essere
modificato, durante l'anno, su concorde iniziativa del
magistrato capo e del dirigente, per sopravvenute esigenze
dell'ufficio giudiziario.
2. In caso di mancata predisposizione o esecuzione del
programma di cui al comma 1, oppure di mancata adozione di
modifiche divenute indispensabili per la funzionalita'
dell'ufficio giudiziario, il Ministro della giustizia fissa
un termine perentorio entro il quale il magistrato capo
dell'ufficio giudiziario ed il dirigente amministrativo ad
esso preposto debbono provvedere ad adottare gli atti o i
provvedimenti necessari. Qualora l'inerzia permanga, il
Ministro, per gli adempimenti urgenti, incarica il
presidente della Corte di appello del distretto di
appartenenza dell'ufficio giudiziario inerte ed il
dirigente del relativo ufficio, o provvede direttamente in
caso di inerzia delle Corti di appello e della Corte di
cassazione.".
comma 438
Il testo dell'articolo 8 del citato decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281 e' riportato nelle Note all'art. 1,
comma 146.
comma 440
Si riporta il testo vigente dell'articolo 214 del
citato decreto legislativo n. 50 del 2016:
"Art. 214 Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e struttura tecnica di missione
1. Nell'ambito delle funzioni di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999 n. 300, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti promuove le attivita'
tecniche e amministrative occorrenti ai fini della adeguata
e sollecita progettazione e approvazione delle
infrastrutture ed effettua, con la collaborazione delle
regioni o province autonome interessate, le attivita' di
supporto necessarie per la vigilanza, da parte
dell'autorita' competente, sulla realizzazione delle
infrastrutture.
2. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1,
il Ministero impronta la propria attivita' al principio di
leale collaborazione con le regioni e le province autonome
e con gli enti locali interessati e acquisisce, nei casi
indicati dalla legge, la previa intesa delle regioni o
province autonome interessate. Ai fini di cui al comma 1,
il Ministero, in particolare:
a) promuove e riceve le proposte delle regioni o
province autonome e degli altri enti aggiudicatori;
b) promuove e propone intese quadro tra Governo e
singole regioni o province autonome, al fine del congiunto
coordinamento e realizzazione delle infrastrutture;
c) promuove la redazione dei progetti di fattibilita'
delle infrastrutture da parte dei soggetti aggiudicatori,
anche attraverso eventuali intese o accordi procedimentali
tra i soggetti comunque interessati;
d) provvede, eventualmente in collaborazione con le
regioni, le province autonome e gli altri enti interessati
con oneri a proprio carico, alle attivita' di supporto al
CIPE per la vigilanza sulle attivita' di affidamento da
parte dei soggetti aggiudicatori e della successiva
realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti
prioritari per lo sviluppo del Paese di cui alla parte V;
e) ove necessario, collabora alle attivita' dei
soggetti aggiudicatori o degli enti interessati alle
attivita' istruttorie con azioni di indirizzo e supporto;
f) cura l'istruttoria sui progetti di fattibilita' e
definitivi, anche ai fini della loro sottoposizione alle
deliberazioni del CIPE in caso di infrastrutture e di
insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese di cui
alla parte V, proponendo allo stesso le eventuali
prescrizioni per l'approvazione del progetto. Per le opere
di competenza dello Stato, il parere del Consiglio
superiore dei lavori pubblici, o di altri organi o
commissioni consultive, ove richiesto dalle norme vigenti,
e' acquisito sul progetto definitivo;
g) assegna ai soggetti aggiudicatori, a carico dei
fondi di cui all'articolo 202, comma 1, lettera a), le
risorse finanziarie integrative necessarie alle attivita'
progettuali; in caso di infrastrutture e di insediamenti
prioritari per lo sviluppo del Paese di cui alla parte V,
propone, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle
finanze, al CIPE l'assegnazione ai soggetti aggiudicatori,
a carico dei fondi, delle risorse finanziarie integrative
necessarie alla realizzazione delle infrastrutture,
contestualmente all'approvazione del progetto definitivo e
nei limiti delle risorse disponibili, dando priorita' al
completamento delle opere incompiute;
h) verifica l'avanzamento dei lavori anche attraverso
sopralluoghi tecnico-amministrativi presso i cantieri
interessati, previo accesso agli stessi; a tal fine puo'
avvalersi, ove necessario, del Corpo della Guardia di
finanza, mediante la sottoscrizione di appositi protocolli
di intesa.
3. Per le attivita' di indirizzo e pianificazione
strategica, ricerca, supporto e alta consulenza,
valutazione, revisione della progettazione, monitoraggio e
alta sorveglianza delle infrastrutture, il Ministero puo'
avvalersi di una struttura tecnica di missione composta da
dipendenti nei limiti dell'organico approvato e dirigenti
delle pubbliche amministrazioni, da tecnici individuati
dalle regioni o province autonome territorialmente
coinvolte, nonche', sulla base di specifici incarichi
professionali o rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa, da progettisti ed esperti nella gestione di
lavori pubblici e privati e di procedure amministrative. La
struttura tecnica di missione e' istituita con decreto del
Ministro delle infrastrutture. La struttura puo', altresi',
avvalersi di personale di alta specializzazione e
professionalita', previa selezione, con contratti a tempo
determinato di durata non superiore al quinquennio
rinnovabile per una sola volta nonche' quali advisor, di
Universita' statali e non statali legalmente riconosciute,
di Enti di ricerca e di societa' specializzate nella
progettazione e gestione di lavori pubblici e privati. La
struttura svolge, altresi', le funzioni del Nucleo di
valutazione e verifica degli investimenti pubblici,
previste dall'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144
e dall'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2011,
n. 228.
4. Al fine di agevolare, sin dall'inizio della fase
istruttoria, la realizzazione di infrastrutture e
insediamenti prioritari, il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, sentiti i Ministri competenti, nonche' i
Presidenti delle regioni o province autonome interessate,
propone al Presidente del Consiglio dei ministri la nomina
di commissari straordinari, i quali seguono l'andamento
delle opere e provvedono alle opportune azioni di indirizzo
e supporto promuovendo anche attivita' di prevenzione
dell'insorgenza dei conflitti e dei contenziosi anche con
riferimento alle esigenze delle comunita' locali, nonche'
le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati
interessati. Nell'espletamento delle suddette attivita', e
nel caso di particolare complessita' delle stesse, il
commissario straordinario puo' essere affiancato da un
sub-commissario, nominato dal Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta dei Presidenti delle regioni o
province autonome territorialmente coinvolte, con oneri a
carico delle regioni o province autonome proponenti ovvero
a valere sulle risorse di cui al comma 8. Per le opere non
aventi carattere interregionale o internazionale, la
proposta di nomina del commissario straordinario e'
formulata d'intesa con la regione o la provincia autonoma,
o l'ente territoriale interessati.
5. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 4
sono posti a carico dei fondi di cui all'articolo 202 e
sono contenuti nell'ambito della quota delle risorse che
annualmente sono destinate allo scopo con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli oneri
per il funzionamento della struttura tecnica di missione di
cui al comma 3 trovano copertura sui fondi di cui
all'articolo 1, comma 238, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, nonche' sulle risorse assegnate annualmente al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi
della legge n. 144 del 1999.
6. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro delle infrastrutture, sentiti i
Ministri competenti nonche', per le infrastrutture di
competenza dei soggetti aggiudicatori regionali, i
presidenti delle regioni o province autonome interessate,
abilita eventualmente i commissari straordinari ad
adottare, con le modalita' e i poteri di cui all'articolo
13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, in
sostituzione dei soggetti competenti, i provvedimenti e gli
atti di qualsiasi natura necessari alla sollecita
progettazione, istruttoria, affidamento e realizzazione
delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi.
7. I commissari straordinari agiscono in autonomia e
con l'obiettivo di garantire l'interesse pubblico e
riferiscono al Presidente del Consiglio, al Ministro delle
infrastrutture e al CIPE in ordine alle problematiche
riscontrate e alle iniziative assunte e operano secondo le
direttive dai medesimi impartite e con il supporto del
Ministero, e, ove esistenti, della struttura tecnica di
missione e degli advisor, acquisendo, per il tramite degli
stessi, ogni occorrente studio e parere. Nei limiti dei
costi autorizzati a norma del comma 8, i commissari
straordinari e i sub-commissari si avvalgono della
struttura di cui al comma 3, nonche' delle competenti
strutture regionali e possono avvalersi del supporto e
della collaborazione dei soggetti terzi.
8. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
di nomina del commissario straordinario individua il
compenso e i costi pertinenti alle attivita' da svolgere
dallo stesso, nonche' le modalita' di corresponsione degli
stessi a valere sulle risorse del quadro economico di
ciascun intervento, nei limiti delle somme stanziate per
tale finalita'.
8-bis. Ai commissari nominati ai sensi dell'articolo 20
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per le
opere di cui al presente articolo si applicano le
disposizioni di cui ai commi da 4 a 8.
9.
10. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
assicura il supporto e l'assistenza necessari alle stazioni
appaltanti per l'applicazione della disciplina di settore,
in collaborazione con le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano nell'ambito delle attivita' che queste
esercitano ai sensi del presente codice.
11. In sede di prima applicazione restano, comunque,
validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti
sulla base dell'articolo 163 del decreto legislativo
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
12.".
comma 442
Si riporta il testo vigente dell'articolo 16 del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia):
"Art. 16 Contributo per il rilascio del permesso di
costruire
1. Salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 3, il
rilascio del permesso di costruire comporta la
corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza
degli oneri di urbanizzazione nonche' al costo di
costruzione, secondo le modalita' indicate nel presente
articolo.
2. La quota di contributo relativa agli oneri di
urbanizzazione e' corrisposta al comune all'atto del
rilascio del permesso di costruire e, su richiesta
dell'interessato, puo' essere rateizzata. A scomputo totale
o parziale della quota dovuta, il titolare del permesso
puo' obbligarsi a realizzare direttamente le opere di
urbanizzazione, nel rispetto dell'articolo 2, comma 5,
della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni, con le modalita' e le garanzie stabilite dal
comune, con conseguente acquisizione delle opere realizzate
al patrimonio indisponibile del comune.
2-bis. Nell'ambito degli strumenti attuativi e degli
atti equivalenti comunque denominati nonche' degli
interventi in diretta attuazione dello strumento
urbanistico generale, l'esecuzione diretta delle opere di
urbanizzazione primaria di cui al comma 7, di importo
inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1,
lettera c), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del
territorio, e' a carico del titolare del permesso di
costruire e non trova applicazione il decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163.
3. La quota di contributo relativa al costo di
costruzione, determinata all'atto del rilascio, e'
corrisposta in corso d'opera, con le modalita' e le
garanzie stabilite dal comune, non oltre sessanta giorni
dalla ultimazione della costruzione.
4. L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e
secondaria e' stabilita con deliberazione del consiglio
comunale in base alle tabelle parametriche che la regione
definisce per classi di comuni in relazione:
a) all'ampiezza ed all'andamento demografico dei
comuni;
b) alle caratteristiche geografiche dei comuni;
c) alle destinazioni di zona previste negli strumenti
urbanistici vigenti;
d) ai limiti e rapporti minimi inderogabili fissati in
applicazione dall'articolo 41-quinquies, penultimo e ultimo
comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive
modifiche e integrazioni, nonche' delle leggi regionali;
d-bis) alla differenziazione tra gli interventi al fine
di incentivare, in modo particolare nelle aree a maggiore
densita' del costruito, quelli di ristrutturazione edilizia
di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), anziche' quelli
di nuova costruzione;
d-ter) alla valutazione del maggior valore generato da
interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in
deroga o con cambio di destinazione d'uso. Tale maggior
valore, calcolato dall'amministrazione comunale, e'
suddiviso in misura non inferiore al 50 per cento tra il
comune e la parte privata ed e' erogato da quest'ultima al
comune stesso sotto forma di contributo straordinario, che
attesta l'interesse pubblico, in versamento finanziario,
vincolato a specifico centro di costo per la realizzazione
di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in
cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da
destinare a servizi di pubblica utilita', edilizia
residenziale sociale od opere pubbliche.
4-bis. Con riferimento a quanto previsto dal secondo
periodo della lettera d-ter) del comma 4, sono fatte salve
le diverse disposizioni delle legislazioni regionali e
degli strumenti urbanistici generali comunali.
5. Nel caso di mancata definizione delle tabelle
parametriche da parte della regione e fino alla definizione
delle tabelle stesse, i comuni provvedono, in via
provvisoria, con deliberazione del consiglio comunale,
secondo i parametri di cui al comma 4, fermo restando
quanto previsto dal comma 4-bis.
6. Ogni cinque anni i comuni provvedono ad aggiornare
gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, in
conformita' alle relative disposizioni regionali, in
relazione ai riscontri e prevedibili costi delle opere di
urbanizzazione primaria, secondaria e generale.
7. Gli oneri di urbanizzazione primaria sono relativi
ai seguenti interventi: strade residenziali, spazi di sosta
o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di
distribuzione dell'energia elettrica e del gas, pubblica
illuminazione, spazi di verde attrezzato.
7-bis. Tra gli interventi di urbanizzazione primaria di
cui al comma 7 rientrano i cavedi multiservizi e i
cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni,
salvo nelle aree individuate dai comuni sulla base dei
criteri definiti dalle regioni.
8. Gli oneri di urbanizzazione secondaria sono relativi
ai seguenti interventi: asili nido e scuole materne, scuole
dell'obbligo nonche' strutture e complessi per l'istruzione
superiore all'obbligo, mercati di quartiere, delegazioni
comunali, chiese e altri edifici religiosi, impianti
sportivi di quartiere, aree verdi di quartiere, centri
sociali e attrezzature culturali e sanitarie. Nelle
attrezzature sanitarie sono ricomprese le opere, le
costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al
riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani,
speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di
aree inquinate.
9. Il costo di costruzione per i nuovi edifici e'
determinato periodicamente dalle regioni con riferimento ai
costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata,
definiti dalle stesse regioni a norma della lettera g) del
primo comma dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n.
457. Con lo stesso provvedimento le regioni identificano
classi di edifici con caratteristiche superiori a quelle
considerate nelle vigenti disposizioni di legge per
l'edilizia agevolata, per le quali sono determinate
maggiorazioni del detto costo di costruzione in misura non
superiore al 50 per cento. Nei periodi intercorrenti tra le
determinazioni regionali, ovvero in eventuale assenza di
tali determinazioni, il costo di costruzione e' adeguato
annualmente, ed autonomamente, in ragione dell'intervenuta
variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT). Il contributo afferente al
permesso di costruire comprende una quota di detto costo,
variabile dal 5 per cento al 20 per cento, che viene
determinata dalle regioni in funzione delle caratteristiche
e delle tipologie delle costruzioni e della loro
destinazione ed ubicazione.
10. Nel caso di interventi su edifici esistenti il
costo di costruzione e' determinato in relazione al costo
degli interventi stessi, cosi' come individuati dal comune
in base ai progetti presentati per ottenere il permesso di
costruire. Al fine di incentivare il recupero del
patrimonio edilizio esistente, per gli interventi di
ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera d), i comuni hanno comunque la facolta' di
deliberare che i costi di costruzione ad essi relativi
siano inferiori ai valori determinati per le nuove
costruzioni.".
comma 444
Si riporta il testo vigente degli articoli 2, primo
comma, e 3, primo comma, della citata legge n. 457 del
1978:
"Art. 2. Competenze del C.I.P.E.
Il C.I.P.E., previo parere della commissione consultiva
interregionale per la programmazione economica, indica gli
indirizzi programmatici per l'edilizia residenziale e in
particolare:
a) determina le linee d'intervento nel settore
dell'edilizia residenziale, secondo gli obiettivi della
programmazione economica nazionale, con particolare
riguardo al soddisfacimento dei fabbisogni abitativi
prioritari, alla riduzione dei costi di costruzione e di
gestione e all'esigenza dell'industrializzazione del
settore;
b) indica e quantifica le risorse finanziarie da
destinare all'edilizia residenziale;
c) determina la quota minima degli incrementi delle
riserve tecniche degli istituti di previdenza e delle
imprese di assicurazione da destinare al finanziamento
dell'edilizia convenzionata ed agevolata, anche attraverso
la sottoscrizione di titoli emessi dalla Cassa depositi e
prestiti nonche' da altri istituti autorizzati ad
esercitare il credito fondiario sul territorio della
Repubblica;
d) determina i criteri generali per la ripartizione
delle risorse finanziarie tra i vari settori d'intervento;
e) indica i criteri per la ripartizione delle risorse
finanziarie tra le regioni, ivi comprese quelle destinate
all'edilizia rurale, e stabilisce la quota minima degli
interventi che non puo', comunque, essere inferiore al 40
per cento del complesso di essi da destinare ai territori
di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, che approva il testo
unico delle norme sugli interventi straordinari nel
Mezzogiorno;
f) determina le quote, per un importo non superiore
all'1 per cento dei finanziamenti di edilizia sovvenzionata
ed al tre per cento dei finanziamenti di edilizia agevolata
da destinare all'anagrafe degli assegnatari di abitazioni
di edilizia residenziale comunque fruenti di contributi
dello Stato e ad iniziative di ricerca, studi e
sperimentazione nel settore dell'edilizia residenziale.
Omissis."
"Art. 3. Competenze del Comitato per l'edilizia
residenziale.
Il Comitato per l'edilizia residenziale, sulla base
degli indirizzi programmatici indicati dal C.I.P.E.:
a) predispone il piano decennale, i programmi
quadriennali e le eventuali revisioni;
b) provvede alla ripartizione dei fondi tra le regioni;
c) indica i criteri generali per la scelta delle
categorie degli operatori, in modo da garantire una
equilibrata distribuzione dei contributi fra le diverse
categorie interessate e programmi articolati in relazione
alle varie forme di intervento;
d) adotta le opportune determinazioni in ordine alle
modalita' di erogazione dei flussi finanziari;
e) effettua periodiche verifiche sulla attuazione dei
programmi, con particolare riguardo alla utilizzazione dei
finanziamenti e al rispetto dei costi di costruzione
consentiti;
f) effettua la raccolta e la elaborazione dei dati
relativi all'edilizia residenziale con particolare riguardo
alle determinazioni del fabbisogno abitativo;
g) propone al C.I.P.E. i criteri per l'assegnazione e
per la fissazione dei canoni delle abitazioni di edilizia
residenziale pubblica;
h) promuove e coordina, a livello nazionale, la
formazione e la gestione dell'anagrafe degli assegnatari di
abitazione di edilizia residenziale comunque fruenti del
contributo dello Stato;
i) determina le linee generali per gli indirizzi
tecnici;
l) determina le modalita' per il finanziamento,
l'affidamento e la realizzazione, da effettuarsi anche
direttamente da parte delle regioni, dei programmi di cui
al precedente articolo 2, lettera f);
m) determina le modalita' per l'espletamento di
concorsi, da effettuarsi anche direttamente da parte delle
regioni, per l'abilitazione preventiva, sulla base dei
requisiti di qualita' e di costo predeterminati, di
prodotti e materiali da porre a disposizione dei soggetti
che attuano i programmi;
n) stabilisce periodicamente i limiti massimi, che le
regioni devono osservare nella determinazione dei costi
ammissibili per gli interventi;
o) propone al C.I.P.E. la revisione, ai sensi del
secondo comma dell'articolo 19 e del secondo comma
dell'articolo 20, della misura dei tassi e dei limiti di
reddito per gli interventi di edilizia residenziale
assistita dal contributo dello Stato, sulla base
dell'andamento dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai ed impiegati, quale risulta dalle determinazioni
dell'I.S.T.A.T., nonche' la misura dell'aggiornamento
previsto dal secondo comma dell'articolo 16;
p) redige una relazione annuale, anche ai sensi e per
gli effetti dell'articolo 1 della legge 20 luglio 1977, n.
407, sullo stato di attuazione dei programmi di edilizia
residenziale e sulle previsioni di intervento;
q) riserva il due per cento dei finanziamenti
complessivi per sopperire con interventi straordinari nel
settore dell'edilizia residenziale alle esigenze piu'
urgenti, anche in relazione a pubbliche calamita';
r) propone al Comitato interministeriale per il credito
e risparmio i criteri e le direttive cui gli istituti di
credito fondiario e la Cassa depositi e prestiti dovranno
attenersi nella concessione dei finanziamenti da destinare
ai programmi di cui alla lettera c) dell'articolo 2;
r-bis) dispone una riserva di finanziamenti complessivi
per la concessione di contributi in conto capitale a
comuni, Istituti autonomi case popolari, comunque
denominati o trasformati, imprese, cooperative o loro
consorzi per la realizzazione con tipologia idonea o per
l'adattamento di alloggi di edilizia sovvenzionata e
agevolata alle esigenze di assegnatari o acquirenti
handicappati ovvero ai nuclei familiari assegnatari di
abitazioni assistiti da contributo pubblico tra i cui
componenti figurano persone handicappate in situazione di
gravita' o con ridotte o impedite capacita' motorie.
Omissis.".
Si riporta il testo vigente del comma 7-bis
dell'articolo 3 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985,
n. 118 (Misure finanziarie in favore delle aree ad alta
tensione abitativa):
"Art. 3. Immediato avvio del programma di edilizia
residenziale pubblica 1986-87.
1. - 7. Omissis.
7-bis. Nell'ambito dei limiti di impegno di cui al
comma precedente il comitato esecutivo del CER destina un
limite di impegno di 30 miliardi di lire per l'avvio di un
programma straordinario di edilizia agevolata di cui al
primo comma, lettera b), dell'articolo 1 della legge 5
agosto 1978, n. 457, da realizzarsi a cura di imprese,
cooperative e relativi consorzi. I soggetti interessati
sono tenuti a presentare domanda al CER entro 30 giorni
dall'entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. Il comitato esecutivo del CER individua i
soggetti cui affidare la realizzazione del programma. Tali
soggetti, entro 60 giorni dalla promessa di contributo,
sono tenuti a documentare la disponibilita' di aree idonee
immediatamente utilizzabili.
Omissis.".
comma 445
Si riporta il testo dell'articolo 7.1 della legge 30
aprile 1999, n. 130 (Disposizioni sulla cartolarizzazione
dei crediti), come modificato dalla presente legge:
"7.1. Cartolarizzazione di crediti deteriorati da parte
di banche e intermediari finanziari.
1. Alle cessioni di crediti, qualificati come
deteriorati in base alle disposizioni dell'autorita'
competente, ceduti da banche e intermediari finanziari
iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico
bancario aventi sede legale in Italia, ovvero, su istanza
del debitore, effettuate nell'ambito di operazioni aventi
una valenza sociale che prevedano la concessione in
locazione al debitore, da parte della societa' veicolo di
appoggio, dell'immobile costituito in garanzia del credito
ceduto si applicano altresi' le disposizioni del presente
articolo.
2. Le societa' di cartolarizzazione di cui all'articolo
3 che si sono rese cessionarie dei crediti di cui al comma
1 possono concedere finanziamenti finalizzati a migliorare
le prospettive di recupero di tali crediti e a favorire il
ritorno in bonis del debitore ceduto, nel rispetto delle
condizioni previste all'articolo 1, comma 1-ter.
3. Nell'ambito di piani di riequilibrio economico e
finanziario concordati con il soggetto cedente o di accordi
stipulati ai sensi degli articoli 124, 160, 182-bis e
186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero,
dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 12
gennaio 2019, n. 14, degli articoli 57, 60, 84, 85 e 240
del medesimo decreto legislativo, ovvero di analoghi
accordi o procedure volti al risanamento o alla
ristrutturazione previsti da altre disposizioni di legge,
le societa' di cartolarizzazione di cui all'articolo 3
possono acquisire o sottoscrivere azioni, quote e altri
titoli e strumenti partecipativi derivanti dalla
conversione di parte dei crediti del cedente e concedere
finanziamenti al fine di migliorare le prospettive di
recupero dei crediti oggetto di cessione e di favorire il
ritorno in bonis del debitore ceduto. Non si applicano in
questo caso le disposizioni degli articoli 2467 e
2497-quinquies del codice civile. Le somme in qualsiasi
modo rivenienti da tali azioni, quote e altri titoli e
strumenti partecipativi sono assimilate, agli effetti della
presente legge, ai pagamenti effettuati dai debitori ceduti
e sono destinate in via esclusiva al soddisfacimento dei
diritti incorporati nei titoli emessi e al pagamento dei
costi dell'operazione. Il finanziamento puo' essere
concesso anche ad assuntori di passivita' dei debitori
ceduti ovvero a soggetti con i quali i medesimi debitori
hanno rapporti di controllo o di collegamento ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile.
4. Possono essere costituite una o piu' societa'
veicolo d'appoggio, nella forma di societa' di capitali,
aventi come oggetto sociale esclusivo il compito di
acquisire, gestire e valorizzare, nell'interesse esclusivo
dell'operazione di cartolarizzazione, direttamente o
attraverso una o piu' ulteriori societa' veicolo
d'appoggio, autorizzate ad assumere, totalmente o
parzialmente, il debito originario, i beni immobili e
mobili registrati nonche' gli altri beni e diritti concessi
o costituiti, in qualunque forma, a garanzia dei crediti
oggetto di cartolarizzazione, ivi compresi i beni oggetto
di contratti di locazione finanziaria, anche se risolti,
eventualmente insieme con i rapporti derivanti da tali
contratti. Il trasferimento dei suddetti beni e diritti
puo' avvenire anche ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo
58 del testo unico bancario, nonche' dei commi 4, 5 e 6 del
medesimo articolo, anche se non avente a oggetto beni o
rapporti giuridici individuabili in blocco. Le stesse
modalita' si applicano ai trasferimenti ai sensi del comma
5 del presente articolo. Le somme in qualsiasi modo
rivenienti dalla detenzione, gestione o dismissione di tali
beni e diritti sono dovute dalla societa' veicolo
d'appoggio alla societa' di cartolarizzazione di cui
all'articolo 3, sono assimilate, agli effetti della
presente legge, ai pagamenti effettuati dai debitori ceduti
e sono destinate in via esclusiva al soddisfacimento dei
diritti incorporati nei titoli emessi e al pagamento dei
costi dell'operazione. I beni, diritti e le somme in
qualsiasi modo derivanti dai medesimi nonche' ogni altro
diritto acquisito nell'ambito dell'operazione di cui al
presente comma, o al successivo comma 5, costituiscono
patrimonio separato a tutti gli effetti da quello delle
societa' stesse e da quello relativo alle altre operazioni.
Sul patrimonio separato non sono ammesse azioni da parte di
creditori diversi dalla societa' di cartolarizzazione
nell'interesse dei portatori dei titoli emessi dalla
societa' per la cartolarizzazione dei crediti.
4-bis. Si applicano le imposte di registro, ipotecaria
e catastale in misura fissa sugli atti e le operazioni
inerenti il trasferimento a qualsiasi titolo, anche in sede
giudiziale o concorsuale, dei beni e diritti di cui ai
commi 4 e 5, in favore della societa' veicolo d'appoggio,
inclusi eventuali accolli di debito, e le garanzie di
qualunque tipo, da chiunque e in qualsiasi momento
prestate, in favore della societa' di cartolarizzazione o
altro finanziatore ed in relazione all'operazione di
cartolarizzazione, a valere sui beni e diritti acquistati
dalle societa' veicolo d'appoggio ai sensi del comma 4, le
relative eventuali surroghe, postergazioni, frazionamenti e
cancellazioni anche parziali, ivi comprese le relative
cessioni di credito.
4-ter. Alla societa' veicolo d'appoggio cessionaria dei
contratti e rapporti di locazione finanziaria e dei beni
derivanti da tale attivita' si applicano le disposizioni in
materia fiscale applicabili alle societa' che esercitano
attivita' di locazione finanziaria. Alle cessioni di
immobili oggetto di contratti di leasing risolti o
altrimenti cessati per fatto dell'utilizzatore effettuate
alla e dalla medesima societa' si applica l'articolo 35,
comma 10-ter.1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248. Per le trascrizioni nei pubblici registri e volture
catastali effettuate a qualunque titolo in relazione ai
beni e diritti acquisiti dalla societa' veicolo d'appoggio
le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute
in misura fissa.
4-quater. Per gli atti e i provvedimenti recanti il
successivo trasferimento, a favore di soggetti che svolgono
attivita' d'impresa, della proprieta' o di diritti reali,
anche di garanzia, sui beni immobili acquistati dalle
societa' veicolo d'appoggio in relazione all'operazione di
cartolarizzazione, le imposte di registro, ipotecaria e
catastale sono dovute in misura fissa, a condizione che
l'acquirente dichiari, nel relativo atto, che intende
trasferirli entro cinque anni dalla data di acquisto. Ove
non si realizzi tale condizione entro il quinquennio
successivo, le imposte di registro, ipotecaria e catastale
sono dovute dall'acquirente nella misura ordinaria e si
applica una sanzione amministrativa del 30 per cento, oltre
agli interessi di mora di cui all'articolo 55, comma 3, del
testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Dalla scadenza del
quinquennio decorre il termine per il recupero delle
imposte ordinarie da parte dell'amministrazione
finanziaria. Resta fermo quanto previsto dal comma 5.
4-quinquies. Gli atti e i provvedimenti di cui al comma
4-quater emessi a favore di soggetti che non svolgono
attivita' d'impresa sono assoggettati alle imposte di
registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200
euro ciascuna sempre che in capo all'acquirente ricorrano
le condizioni previste alla nota II-bis) all'articolo 1
della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,
n. 131. In caso di dichiarazione mendace nell'atto di
acquisto, ovvero di rivendita nel quinquennio dalla data
dell'atto, si applicano le disposizioni indicate nella
predetta nota.
5. Qualora la cessione abbia ad oggetto, unitamente ai
beni oggetto di locazione finanziaria, i relativi contratti
di locazione finanziaria ovvero i rapporti giuridici
derivanti dalla risoluzione di tali contratti, la societa'
veicolo d'appoggio di cui al comma 4 deve essere
consolidata nel bilancio di una banca o di un intermediario
finanziario di cui all'articolo 106 del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, anche se non facente parte di un
gruppo bancario, e deve essere costituita per specifiche
operazioni di cartolarizzazione e destinata a essere
liquidata una volta conclusa l'operazione; le limitazioni
dell'oggetto sociale, delle possibilita' operative e della
capacita' di indebitamento devono risultare dalla
disciplina contrattuale e statutaria. Gli adempimenti
derivanti dai contratti e rapporti di locazione finanziaria
ceduti ai sensi del presente articolo sono eseguiti dal
soggetto che presta i servizi indicati nell'articolo 2,
comma 3, lettera c), ovvero da un soggetto abilitato
all'esercizio dell'attivita' di locazione finanziaria
individuato ai sensi del comma 8 del presente articolo. Le
disposizioni in materia fiscale applicabili alle societa'
che esercitano attivita' di locazione finanziaria si
applicano integralmente alla societa' veicolo d'appoggio
cessionaria dei contratti e rapporti di locazione
finanziaria e dei beni derivanti da tale attivita'. Alle
cessioni di immobili effettuate dalla medesima societa' si
applicano integralmente le agevolazioni originariamente
previste dall'articolo 35, comma 10-ter.1, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
6. Per gli effetti di cui all'articolo 4, comma 2, le
cessioni effettuate da parte di banche e intermediari
finanziari ai sensi del presente articolo, aventi ad
oggetto crediti non individuati in blocco, sono pubblicate
mediante iscrizione nel registro delle imprese e
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso di
avvenuta cessione, recante indicazione del cedente, del
cessionario, della data di cessione, delle informazioni
orientative sulla tipologia di rapporti da cui i crediti
ceduti derivano e sul periodo in cui tali rapporti sono
sorti o sorgeranno, nonche' del sito internet in cui il
cedente e il cessionario renderanno disponibili, fino alla
loro estinzione, i dati indicativi dei crediti ceduti e la
conferma della avvenuta cessione ai debitori ceduti che ne
faranno richiesta. Dalla data di pubblicazione della
notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale,
nei confronti dei debitori ceduti si producono gli effetti
indicati all'articolo 1264 del codice civile e i privilegi
e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o
comunque esistenti a favore del cedente, nonche' le
trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto
dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella
cessione conservano la loro validita' e il loro grado a
favore del cessionario, senza necessita' di alcuna
formalita' o annotazione. Restano altresi' applicabili le
discipline speciali, anche di carattere processuale,
previste per i crediti ceduti.
7. Nel caso previsto dal comma 2, la gestione dei
crediti ceduti e dei finanziamenti concessi dalla societa'
di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 e' affidata a
una banca o a un intermediario finanziario iscritto
nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico bancario.
8. Nel caso previsto dal comma 3, la societa' di
cartolarizzazione individua un soggetto di adeguata
competenza e dotato delle necessarie abilitazioni o
autorizzazioni in conformita' alle disposizioni di legge
applicabili, cui sono conferiti, nell'interesse dei
portatori dei titoli, compiti di gestione o amministrazione
e potere di rappresentanza. Qualora tale soggetto sia una
banca, un intermediario finanziario iscritto nell'albo di
cui all'articolo 106 del testo unico bancario, una societa'
di intermediazione mobiliare o una societa' di gestione del
risparmio, lo stesso soggetto verifica altresi' la
conformita' dell'attivita' e delle operazioni della
societa' di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 alla
legge e al prospetto informativo.
8-bis. Ove l'operazione di cui al comma 1 rivesta una
valenza sociale in forza della partecipazione di
un'associazione di promozione sociale iscritta al registro
da almeno cinque anni, ovvero di societa' o ente dalla
stessa istituiti, che assista il futuro conduttore nella
stipulazione del contratto di locazione con la societa'
veicolo di appoggio, il limite temporale di cui al primo
periodo del comma 4-quater e' di quindici anni dalla data
di acquisto e comunque non inferiore alla durata della
locazione. L'eventuale soggetto cedente alla societa'
veicolo di appoggio e' esonerato dalla consegna dei
documenti relativi alla regolarita' urbanistico-edilizia e
fiscale, qualora entro sei mesi dalla cessione sia avviata
l'istruttoria per la procedura per la citata documentazione
e la medesima procedura sia conclusa nel limite massimo di
trentasei mesi. L'esonero non e' esteso alla successiva
vendita effettuata dalla societa' veicolo d'appoggio. Nel
caso di trasferimento effettuato a partire dal 2020 alla
societa' veicolo d'appoggio, l'immobile e' esente
dall'imposta municipale propria, se lo stesso continua ad
essere utilizzato come abitazione principale del debitore
del credito ceduto che ne aveva il possesso prima della
cessione. L'esenzione non si applica per gli immobili
classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9.".
comma 446
Si riporta il testo vigente del comma 516 dell'articolo
1 della citata legge n. 145 del 2018:
"516. Le misure di cui al comma 515 devono riguardare,
in particolare:
a) la revisione del sistema di compartecipazione alla
spesa sanitaria a carico degli assistiti al fine di
promuovere maggiore equita' nell'accesso alle cure;
b) il rispetto degli obblighi di programmazione a
livello nazionale e regionale in coerenza con il processo
di riorganizzazione delle reti strutturali dell'offerta
ospedaliera e dell'assistenza territoriale, con particolare
riferimento alla cronicita' e alle liste d'attesa;
c) la valutazione dei fabbisogni del personale del
Servizio sanitario nazionale e dei riflessi sulla
programmazione della formazione di base e specialistica e
sulle necessita' assunzionali, ivi comprendendo
l'aggiornamento del parametro di riferimento relativo al
personale;
d) l'implementazione di infrastrutture e modelli
organizzativi finalizzati alla realizzazione del sistema di
interconnessione dei sistemi informativi del Servizio
sanitario nazionale che consentano di tracciare il percorso
seguito dal paziente attraverso le strutture sanitarie e i
diversi livelli assistenziali del territorio nazionale
tenendo conto delle infrastrutture gia' disponibili
nell'ambito del Sistema tessera sanitaria e del fascicolo
sanitario elettronico;
e) la promozione della ricerca in ambito sanitario;
f) il miglioramento dell'efficienza e
dell'appropriatezza nell'uso dei fattori produttivi e
l'ordinata programmazione del ricorso agli erogatori
privati accreditati che siano preventivamente sottoposti a
controlli di esiti e di valutazione con sistema di
indicatori oggettivi e misurabili, anche aggiornando quanto
previsto dall'articolo 15, comma 14, primo periodo, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
g) la valutazione del fabbisogno di interventi
infrastrutturali di ammodernamento tecnologico.
Omissis.".
Si riporta il testo vigente del comma 796 dell'articolo
1 della citata legge n. 296 del 2006:
"796. Per garantire il rispetto degli obblighi
comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza
pubblica per il triennio 2007-2009, in attuazione del
protocollo di intesa tra il Governo, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano per un patto
nazionale per la salute sul quale la Conferenza delle
regioni e delle province autonome, nella riunione del 28
settembre 2006, ha espresso la propria condivisione:
a) il finanziamento del Servizio sanitario nazionale,
cui concorre ordinariamente lo Stato, e' determinato in
96.040 milioni di euro per l'anno 2007, in 99.082 milioni
di euro per l'anno 2008 e in 102.285 milioni di euro per
l'anno 2009, comprensivi dell'importo di 50 milioni di
euro, per ciascuno degli anni indicati, a titolo di
ulteriore finanziamento a carico dello Stato per l'ospedale
«Bambino Gesu'», preventivamente accantonati ed erogati
direttamente allo stesso ospedale dallo Stato. All'
articolo 1, comma 278, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, le parole: «a decorrere dall'anno 2006» sono
sostituite dalle seguenti: «limitatamente all'anno 2006»;
b) e' istituito per il triennio 2007-2009, un Fondo
transitorio di 1.000 milioni di euro per l'anno 2007, di
850 milioni di euro per l'anno 2008 e di 700 milioni di
euro per l'anno 2009, la cui ripartizione tra le regioni
interessate da elevati disavanzi e' disposta con decreto
del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano (435). L'accesso
alle risorse del Fondo di cui alla presente lettera e'
subordinato alla sottoscrizione di apposito accordo ai
sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, e successive modificazioni, comprensivo di un
piano di rientro dai disavanzi. Il piano di rientro deve
contenere sia le misure di riequilibrio del profilo
erogativo dei livelli essenziali di assistenza, per
renderlo conforme a quello desumibile dal vigente Piano
sanitario nazionale e dal vigente decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri di fissazione dei medesimi
livelli essenziali di assistenza, sia le misure necessarie
all'azzeramento del disavanzo entro il 2010, sia gli
obblighi e le procedure previsti dall'articolo 8
dell'intesa 23 marzo 2005 sancita dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel
supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105
del 7 maggio 2005. Tale accesso presuppone che sia scattata
formalmente in modo automatico o che sia stato attivato
l'innalzamento ai livelli massimi dell'addizionale
regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e
dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive, fatte salve le aliquote ridotte disposte con
leggi regionali a favore degli esercenti un'attivita'
imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque
economica, ovvero una libera arte o professione, che
abbiano denunciato richieste estorsive e per i quali
ricorrano le condizioni di cui all'articolo 4 della legge
23 febbraio 1999, n. 44. Qualora nel procedimento di
verifica annuale del piano si prefiguri il mancato rispetto
di parte degli obiettivi intermedi di riduzione del
disavanzo contenuti nel piano di rientro, la regione
interessata puo' proporre misure equivalenti che devono
essere approvate dai Ministeri della salute e dell'economia
e delle finanze. In ogni caso l'accertato verificarsi del
mancato raggiungimento degli obiettivi intermedi comporta
che, con riferimento all'anno d'imposta dell'esercizio
successivo, l'addizionale all'imposta sul reddito delle
persone fisiche e l'aliquota dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive si applicano oltre i livelli massimi
previsti dalla legislazione vigente fino all'integrale
copertura dei mancati obiettivi. La maggiorazione ha
carattere generalizzato e non settoriale e non e'
suscettibile di differenziazioni per settori di attivita' e
per categorie di soggetti passivi. Qualora invece sia
verificato che il rispetto degli obiettivi intermedi e'
stato conseguito con risultati ottenuti quantitativamente
migliori, la regione interessata puo' ridurre, con
riferimento all'anno d'imposta dell'esercizio successivo,
l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche
e l'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive per la quota corrispondente al miglior risultato
ottenuto. Gli interventi individuati dai programmi
operativi di riorganizzazione, qualificazione o
potenziamento del servizio sanitario regionale, necessari
per il perseguimento dell'equilibrio economico, nel
rispetto dei livelli essenziali di assistenza, oggetto
degli accordi di cui all' articolo 1, comma 180, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni,
come integrati dagli accordi di cui all' articolo 1, commi
278 e 281, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono
vincolanti per la regione che ha sottoscritto l'accordo e
le determinazioni in esso previste possono comportare
effetti di variazione dei provvedimenti normativi ed
amministrativi gia' adottati dalla medesima regione in
materia di programmazione sanitaria. Il Ministero della
salute, anche avvalendosi del supporto tecnico-operativo
dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
assicura l'attivita' di affiancamento delle regioni che
hanno sottoscritto l'accordo di cui all' articolo 1, comma
180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, comprensivo di
un Piano di rientro dai disavanzi, sia ai fini del
monitoraggio dello stesso, sia per i provvedimenti
regionali da sottoporre a preventiva approvazione da parte
del Ministero della salute e del Ministero dell'economia e
delle finanze, sia per i Nuclei da realizzarsi nelle
singole regioni con funzioni consultive di supporto
tecnico, nell'ambito del Sistema nazionale di verifica e
controllo sull'assistenza sanitaria di cui all' articolo 1,
comma 288, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
c) all' articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, e successive modificazioni, le parole:
«all'anno d'imposta 2006» sono sostituite dalle seguenti:
«agli anni di imposta 2006 e successivi». Il procedimento
per l'accertamento delle risultanze contabili regionali, ai
fini dell'avvio delle procedure di cui al citato articolo
1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e
successive modificazioni, e' svolto dal Tavolo tecnico per
la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della
citata intesa 23 marzo 2005;
d) al fine di consentire in via anticipata l'erogazione
del finanziamento a carico dello Stato:
1) in deroga a quanto stabilito dall'articolo 13, comma
6, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, il
Ministero dell'economia e delle finanze, per gli anni 2007,
2008 e 2009, e' autorizzato a concedere alle regioni a
statuto ordinario anticipazioni con riferimento alle somme
indicate alla lettera a) del presente comma da accreditare
sulle contabilita' speciali di cui al comma 6 dell'articolo
66 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in essere presso
le tesorerie provinciali dello Stato, nella misura pari al
97 per cento delle somme dovute alle regioni a statuto
ordinario a titolo di finanziamento della quota indistinta
del fabbisogno sanitario, quale risulta dall'intesa
espressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione
delle disponibilita' finanziarie complessive destinate al
finanziamento del Servizio sanitario nazionale per i
medesimi anni;
2) per gli anni 2007, 2008 e 2009, il Ministero
dell'economia e delle finanze e' autorizzato a concedere
alla Regione siciliana anticipazioni nella misura pari al
97 per cento delle somme dovute a tale regione a titolo di
finanziamento della quota indistinta, quale risulta
dall'intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla
ripartizione delle disponibilita' finanziarie complessive
destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale
per i medesimi anni, al netto delle entrate proprie e delle
partecipazioni della medesima regione;
3) alle regioni che abbiano superato tutti gli
adempimenti dell'ultima verifica effettuata dal Tavolo
tecnico per la verifica degli adempimenti di cui
all'articolo 12 della citata intesa 23 marzo 2005, si
riconosce la possibilita' di un incremento di detta
percentuale compatibilmente con gli obblighi di finanza
pubblica;
4) all'erogazione dell'ulteriore 3 per cento nei
confronti delle singole regioni si provvede a seguito
dell'esito positivo della verifica degli adempimenti
previsti dalla vigente normativa e dalla presente legge;
5) nelle more dell'intesa espressa, ai sensi delle
norme vigenti, dalla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilita'
finanziarie complessive destinate al finanziamento del
Servizio sanitario nazionale, le anticipazioni sono
commisurate al livello del finanziamento corrispondente a
quello previsto dal riparto per l'anno 2006, quale risulta
dall'intesa espressa dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, e incrementato, a decorrere dall'anno
2008, sulla base del tasso di crescita del prodotto interno
lordo nominale programmato;
6) sono autorizzati, in sede di conguaglio, eventuali
recuperi necessari anche a carico delle somme a qualsiasi
titolo spettanti alle regioni per gli esercizi successivi;
7) sono autorizzate, a carico di somme a qualsiasi
titolo spettanti, le compensazioni degli importi a credito
e a debito di ciascuna regione e provincia autonoma,
connessi alla mobilita' sanitaria interregionale di cui
all'articolo 12, comma 3, lettera b), del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, nonche' alla mobilita' sanitaria
internazionale di cui all'articolo 18, comma 7, dello
stesso decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive
modificazioni. I predetti importi sono definiti dal
Ministero della salute di intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano;
e) ai fini della copertura dei disavanzi pregressi nel
settore sanitario, cumulativamente registrati e certificati
fino all'anno 2005, al netto per l'anno 2005 della
copertura derivante dall'incremento automatico delle
aliquote, di cui all 'articolo 1, comma 174, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato dalla
lettera c) del presente comma, per le regioni che, al fine
della riduzione strutturale del disavanzo, sottoscrivono
l'accordo richiamato alla lettera b) del presente comma,
risultano idonei criteri di copertura a carattere
pluriennale derivanti da specifiche entrate certe e
vincolate, in sede di verifica degli adempimenti del Tavolo
tecnico per la verifica degli adempimenti di cui
all'articolo 12 della citata intesa 23 marzo 2005;
f) per gli anni 2007 e seguenti sono confermate le
misure di contenimento della spesa farmaceutica assunte
dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) ai fini del
rispetto dei tetti stabiliti dall'articolo 48, comma 1, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con le
deliberazioni del consiglio di amministrazione n. 34 del 22
dicembre 2005, n. 18 dell'8 giugno 2006, n. 21 del 21
giugno 2006, n. 25 del 20 settembre 2006 e n. 26 del 27
settembre 2006, salvo rideterminazioni delle medesime da
parte dell'AIFA stessa sulla base del monitoraggio degli
andamenti effettivi della spesa;
g) in riferimento alla disposizione di cui alla lettera
f) del presente comma, per il periodo 1° marzo 2007-29
febbraio 2008 e limitatamente ad un importo di manovra pari
a 807 milioni di euro di cui 583,7 milioni a carico delle
aziende farmaceutiche, 178,7 milioni a carico dei
farmacisti e 44,6 milioni a carico dei grossisti, sulla
base di tabelle di equivalenza degli effetti
economico-finanziari per il Servizio sanitario nazionale,
approvate dall'AIFA e definite per regione e per azienda
farmaceutica, le singole aziende farmaceutiche, entro il
termine perentorio del 30 gennaio 2007, possono chiedere
alla medesima AIFA la sospensione, nei confronti di tutti i
propri farmaci, della misura della ulteriore riduzione del
5 per cento dei prezzi di cui alla deliberazione del
consiglio di amministrazione dell'AIFA n. 26 del 27
settembre 2006. La richiesta deve essere corredata dalla
contestuale dichiarazione di impegno al versamento, a
favore delle regioni interessate, degli importi, al lordo
dell'IVA, indicati nelle tabelle di equivalenza approvate
dall'AIFA, secondo le modalita' indicate nella presente
disposizione normativa e nei provvedimenti attuativi
dell'AIFA, per un importo complessivo equivalente a quello
derivante, a livello nazionale, dalla riduzione del 5 cento
dei prezzi dei propri farmaci. L'AIFA delibera, entro il 10
febbraio 2007, l'approvazione della richiesta delle singole
aziende farmaceutiche e dispone, con decorrenza 1° marzo
2007, il ripristino dei prezzi dei relativi farmaci in
vigore il 30 settembre 2006, subordinando tale ripristino
al versamento, da parte dell'azienda farmaceutica, degli
importi dovuti alle singole regioni e all'erario in base
alle tabelle di equivalenza, in tre rate di pari importo da
corrispondersi entro i termini improrogabili del 20
febbraio 2007, 20 giugno 2007 e 20 settembre 2007. Gli
importi determinati dall'AIFA ai sensi del secondo periodo
sono versati per il 90,91 per cento alle singole regioni e
per il 9,09 per cento all'erario, senza possibilita' di
compensazione, secondo le modalita' indicate all'articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli atti
che attestano il versamento alle singole regioni e
all'erario devono essere inviati da ciascuna azienda
farmaceutica contestualmente all'AIFA, al Ministero
dell'economia e delle finanze e al Ministero della salute
rispettivamente entro il 22 febbraio 2007, 22 giugno 2007 e
22 settembre 2007. La mancata corresponsione, nei termini
previsti, a ciascuna regione di una rata comporta, per i
farmaci dell'azienda farmaceutica inadempiente,
l'automatico ripristino, dal primo giorno del mese
successivo, del prezzo dei farmaci in vigore il 1° ottobre
2006;
h) in coerenza con quanto previsto dalla lettera g),
l'AIFA ridetermina, in via temporanea, le quote di
spettanza dovute al farmacista e al grossista per i farmaci
oggetto delle misure indicate nella medesima disposizione,
in modo tale da assicurare, attraverso la riduzione delle
predette quote e il corrispondente incremento della
percentuale di sconto a favore del Servizio sanitario
nazionale, una minore spesa dello stesso Servizio di
entita' pari a 223,3 milioni di euro, di cui 178,7 milioni
a carico dei farmacisti e 44,6 milioni a carico dei
grossisti;
i) in caso di rideterminazione delle misure di
contenimento della spesa farmaceutica ai sensi di quanto
stabilito nella parte conclusiva della lettera f), l'AIFA
provvede alla conseguente rimodulazione delle disposizioni
attuative di quanto previsto dalle norme di cui alle
lettere g) e h);
l) nei confronti delle regioni che abbiano comunque
garantito la copertura degli eventuali relativi disavanzi,
e' consentito l'accesso agli importi di cui all' articolo
1, comma 181, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con
riferimento alla spesa farmaceutica registrata negli
esercizi 2005 e 2006 anche alle seguenti condizioni:
1) con riferimento al superamento del tetto del 13 per
cento, per la spesa farmaceutica convenzionata, in assenza
del rispetto dell'obbligo regionale di contenimento della
spesa per la quota a proprio carico, con le misure di cui
all'articolo 5 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre
2001, n. 405, l'avvenuta applicazione, entro la data del 28
febbraio 2007, nell'ambito della procedura di cui all'
articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, come da ultimo modificato dalla lettera c) del
presente comma, di una quota fissa per confezione di
importo idoneo a garantire l'integrale contenimento del 40
per cento. Le regioni interessate, in alternativa alla
predetta applicazione di una quota fissa per confezione,
possono adottare anche diverse misure regionali di
contenimento della spesa farmaceutica convenzionata,
purche' di importo adeguato a garantire l'integrale
contenimento del 40 per cento, la cui adozione e congruita'
e' verificata entro il 28 febbraio 2007 dal Tavolo tecnico
di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della
citata intesa del 23 marzo 2005, avvalendosi del supporto
tecnico dell'AIFA;
2) con riferimento al superamento della soglia del 3
per cento, per la spesa farmaceutica non convenzionata, in
assenza del rispetto dell'obbligo regionale di contenimento
della spesa per la quota a proprio carico, l'avvenuta
presentazione, da parte della regione interessata, entro la
data del 28 febbraio 2007, ai Ministeri della salute e
dell'economia e delle finanze di un Piano di contenimento
della spesa farmaceutica ospedaliera, che contenga
interventi diretti al controllo dei farmaci innovativi, al
monitoraggio dell'uso appropriato degli stessi e degli
appalti per l'acquisto dei farmaci, la cui idoneita' deve
essere verificata congiuntamente nell'ambito del Comitato
paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei
livelli essenziali di assistenza e del Tavolo tecnico per
la verifica degli adempimenti di cui alla citata intesa 23
marzo 2005;
m) all'articolo 1, comma 28, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «I
percorsi diagnostico-terapeutici sono costituiti dalle
linee-guida di cui all' articolo 1, comma 283, terzo
periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonche' da
percorsi definiti ed adeguati periodicamente con decreto
del Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del
Comitato strategico del Sistema nazionale linee-guida, di
cui al decreto del Ministro della salute 30 giugno 2004,
integrato da un rappresentante della Federazione nazionale
degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri»;
2) al terzo periodo, le parole: «Il Ministro della
sanita'» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministro della
salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze,» e dopo le parole: «di Trento e di Bolzano,» sono
inserite le seguenti: «entro il 31 marzo 2007,»;
n) ai fini del programma pluriennale di interventi in
materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento
tecnologico, l'importo fissato dall'articolo 20 della legge
11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, come
rideterminato dall'articolo 83, comma 3, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e' elevato a 23 miliardi di euro,
fermo restando, per la sottoscrizione di accordi di
programma con le regioni e l'assegnazione di risorse agli
altri enti del settore sanitario interessati, il limite
annualmente definito in base alle effettive disponibilita'
di bilancio. Il maggior importo di cui alla presente
lettera e' vincolato per 100 milioni di euro per
l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in
materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento
tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, finalizzato
al potenziamento delle «unita' di risveglio dal coma»; per
7 milioni di euro per l'esecuzione di un programma
pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione
edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio
sanitario pubblico, destinati al potenziamento e alla
creazione di unita' di terapia intensiva neonatale (TIN);
per 3 milioni di euro per l'esecuzione di un programma
pluriennale di interventi in materia di ammodernamento
tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, destinati
all'acquisto di nuove metodiche analitiche, basate sulla
spettrometria di «massa tandem», per effettuare screening
neonatali allargati, per patologie metaboliche ereditarie,
per la cui terapia esistono evidenze scientifiche efficaci;
per 500 milioni di euro alla riqualificazione strutturale e
tecnologica dei servizi di radiodiagnostica e di
radioterapia di interesse oncologico con prioritario
riferimento alle regioni meridionali ed insulari, per 150
milioni di euro ad interventi per la realizzazione di
strutture residenziali e l'acquisizione di tecnologie per
gli interventi territoriali dedicati alle cure palliative,
ivi comprese quelle relative alle patologie degenerative
neurologiche croniche invalidanti con prioritario
riferimento alle regioni che abbiano completato il
programma realizzativo di cui all'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, e che
abbiano avviato programmi di assistenza domiciliare nel
campo delle cure palliative, per 100 milioni di euro
all'implementazione e all'ammodernamento dei sistemi
informatici delle aziende sanitarie ed ospedaliere e
all'integrazione dei medesimi con i sistemi informativi
sanitari delle regioni e per 100 milioni di euro per
strutture di assistenza odontoiatrica. Nella sottoscrizione
di accordi di programma con le regioni, e' data, inoltre,
priorita' agli interventi relativi ai seguenti settori
assistenziali, tenuto conto delle esigenze della
programmazione sanitaria nazionale e regionale:
realizzazione di strutture sanitarie territoriali,
residenziali e semiresidenziali. Il Ministero della salute,
attraverso la valutazione preventiva dei programmi di
investimento e il monitoraggio della loro attuazione,
assicura il raggiungimento dei predetti obiettivi
prioritari, verificando nella programmazione regionale la
copertura del fabbisogno relativo anche attraverso i
precedenti programmi di investimento. Il riparto fra le
regioni del maggiore importo di cui alla presente lettera
e' effettuato con riferimento alla valutazione dei bisogni
relativi ai seguenti criteri e linee prioritarie:
1) innovazione tecnologica delle strutture del Servizio
sanitario nazionale, con particolare riferimento alla
diagnosi e terapia nel campo dell'oncologia e delle
malattie rare;
2) superamento del divario Nord-Sud;
3) possibilita' per le regioni che abbiano gia'
realizzato la programmazione pluriennale, di attivare una
programmazione aggiuntiva;
4) messa a norma delle strutture pubbliche ai sensi
dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato
nel supplemento ordinario n. 37 alla Gazzetta Ufficiale n.
42 del 20 febbraio 1997;
5) premialita' per le regioni sulla base della
tempestivita' e della qualita' di interventi di
ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico gia'
eseguiti per una quota pari al 10 per cento;
o) fatto salvo quanto previsto in materia di
aggiornamento dei tariffari delle prestazioni sanitarie
dall' articolo 1, comma 170, quarto periodo, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, come modificato dalla presente
lettera, a partire dalla data di entrata in vigore della
presente legge le strutture private accreditate, ai fini
della remunerazione delle prestazioni rese per conto del
Servizio sanitario nazionale, praticano uno sconto pari al
2 per cento degli importi indicati per le prestazioni
specialistiche dal decreto del Ministro della sanita' 22
luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150
alla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1996, e
pari al 20 per cento degli importi indicati per le
prestazioni di diagnostica di laboratorio dal medesimo
decreto. Fermo restando il predetto sconto, le regioni
provvedono, entro il 28 febbraio 2007, ad approvare un
piano di riorganizzazione della rete delle strutture
pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni
specialistiche e di diagnostica di laboratorio, al fine
dell'adeguamento degli standard organizzativi e di
personale coerenti con i processi di incremento
dell'efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche
automatizzate. All' articolo 1, comma 170, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, sentite le societa' scientifiche e le
associazioni di categoria interessate»;
p) a decorrere dal 1° gennaio 2007, per le prestazioni
di assistenza specialistica ambulatoriale gli assistiti non
esentati dalla quota di partecipazione al costo sono tenuti
al pagamento di una quota fissa sulla ricetta pari a 10
euro. Per le prestazioni erogate in regime di pronto
soccorso ospedaliero non seguite da ricovero, la cui
condizione e' stata codificata come codice bianco, ad
eccezione di quelli afferenti al pronto soccorso a seguito
di traumatismi ed avvelenamenti acuti, gli assistiti non
esenti sono tenuti al pagamento di una quota fissa pari a
25 euro. La quota fissa per le prestazioni erogate in
regime di pronto soccorso non e', comunque, dovuta dagli
assistiti non esenti di eta' inferiore a 14 anni. Sono
fatte salve le disposizioni eventualmente assunte dalle
regioni che, per l'accesso al pronto soccorso ospedaliero,
pongono a carico degli assistiti oneri piu' elevati;
p-bis) per le prestazioni di assistenza specialistica
ambulatoriale, di cui al primo periodo della lettera p),
fermo restando l'importo di manovra pari a 811 milioni di
euro per l'anno 2007, 834 milioni di euro per l'anno 2008 e
834 milioni di euro per l'anno 2009, le regioni, sulla base
della stima degli effetti della complessiva manovra nelle
singole regioni, definita dal Ministero della salute di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
anziche' applicare la quota fissa sulla ricetta pari a 10
euro, possono anche congiuntamente:
1) adottare altre misure di partecipazione al costo
delle prestazioni sanitarie, la cui entrata in vigore nella
regione interessata e' subordinata alla certificazione del
loro effetto di equivalenza per il mantenimento
dell'equilibrio economico-finanziario e per il controllo
dell'appropriatezza, da parte del Tavolo tecnico per la
verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12
dell'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005;
2) stipulare con il Ministero della salute e il
Ministero dell'economia e delle finanze un accordo per la
definizione di altre misure di partecipazione al costo
delle prestazioni sanitarie, equivalenti sotto il profilo
del mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario e
del controllo dell'appropriatezza. Le misure individuate
dall'accordo si applicano, nella regione interessata, a
decorrere dal giorno successivo alla data di sottoscrizione
dell'accordo medesimo;
2-bis) fermo restando il rispetto dell'equilibrio
economico del settore sanitario, adottare azioni di
efficientamento della spesa e promozione
dell'appropriatezza delle prestazioni, certificate
congiuntamente dal Comitato paritetico permanente per la
verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di
assistenza e dal Tavolo tecnico per la verifica degli
adempimenti, di cui agli articoli 9 e 12 della citata
intesa 23 marzo 2005;
q) all' articolo 1, comma 292, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) con le procedure di cui all'articolo 54 della legge
27 dicembre 2002, n. 289, si provvede, entro il 28 febbraio
2007, alla modificazione degli allegati al citato decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001,
e successive modificazioni, di definizione dei livelli
essenziali di assistenza, finalizzata all'inserimento,
nell'elenco delle prestazioni di specialistica
ambulatoriale, di prestazioni gia' erogate in regime di
ricovero ospedaliero, nonche' alla integrazione e
modificazione delle soglie di appropriatezza per le
prestazioni di ricovero ospedaliero in regime di ricovero
ordinario diurno»;
r) a decorrere dal 1° gennaio 2007, i cittadini, anche
se esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria, che
non abbiano ritirato i risultati di visite o esami
diagnostici e di laboratorio sono tenuti al pagamento per
intero della prestazione usufruita, con le modalita' piu'
idonee al recupero delle somme dovute stabilite dai
provvedimenti regionali;
s) a decorrere dal 1° gennaio 2008, cessano i
transitori accreditamenti delle strutture private gia'
convenzionate, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della
legge 23 dicembre 1994, n. 724, non confermati da
accreditamenti provvisori o definitivi disposti ai sensi
dell'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni;
t) le regioni provvedono ad adottare provvedimenti
finalizzati a garantire che dal 1° gennaio 2011 cessino gli
accreditamenti provvisori delle strutture private
ospedaliere e ambulatoriali, di cui all'articolo 8-quater,
comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
non confermati dagli accreditamenti definitivi di cui
all'articolo 8-quater, comma 1, del medesimo decreto
legislativo n. 502 del 1992; le regioni provvedono ad
adottare provvedimenti finalizzati a garantire che dal 31
ottobre 2014 cessino gli accreditamenti provvisori di tutte
le altre strutture sanitarie e socio-sanitarie private,
nonche' degli stabilimenti termali come individuati dalla
legge 24 ottobre 2000, n. 323, non confermati dagli
accreditamenti definitivi di cui all'articolo 8-quater,
comma 1, del decreto legislativo n. 502 del 1992. Qualora
le regioni non provvedano ai citati adempimenti entro il 31
ottobre 2014, il Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, e sentito il Ministro per
gli affari regionali e le autonomie, nomina il Presidente
della regione o altro soggetto commissario ad acta ai fini
dell'adozione dei predetti provvedimenti;
u) le regioni provvedono ad adottare provvedimenti
finalizzati a garantire che, a decorrere dal 1° gennaio
2008, non possano essere concessi nuovi accreditamenti, ai
sensi dell'articolo 8-quaterdel decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, in
assenza di un provvedimento regionale di ricognizione e
conseguente determinazione, ai sensi del comma 8 del
medesimo articolo 8-quaterdel decreto legislativo n. 502
del 1992. Il provvedimento di ricognizione e' trasmesso al
Comitato paritetico permanente per la verifica
dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza di cui
all'articolo 9 della citata intesa 23 marzo 2005. Per le
regioni impegnate nei piani di rientro previsti
dall'accordo di cui alla lettera b), le date del 1° gennaio
2008 di cui alla presente lettera e alla lettera s) sono
anticipate al 1° luglio 2007 limitatamente alle regioni
nelle quali entro il 31 maggio 2007 non si sia provveduto
ad adottare o ad aggiornare, adeguandoli alle esigenze di
riduzione strutturale dei disavanzi, i provvedimenti di cui
all'articolo 8-quinquies, commi 1 e 2, del citato decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni;
v) il Ministero della salute, avvalendosi della
Commissione unica sui dispositivi medici e della
collaborazione istituzionale dell'Agenzia per i servizi
sanitari regionali, individua, entro il 31 gennaio 2007,
tipologie di dispositivi per il cui acquisto la
corrispondente spesa superi il 50 per cento della spesa
complessiva dei dispositivi medici registrata per il
Servizio sanitario nazionale. Fermo restando quanto
previsto dal comma 5 dell'articolo 57 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e dal numero 2) della lettera a) del
comma 409 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n.
266, entro il 30 aprile 2007, con decreto del Ministro
della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sono stabiliti i prezzi dei
dispositivi individuati ai sensi della presente lettera, da
assumere, con decorrenza dal 1° maggio 2007, come base
d'asta per le forniture del Servizio sanitario nazionale. I
prezzi sono stabiliti tenendo conto dei piu' bassi prezzi
unitari di acquisto da parte del Servizio sanitario
nazionale risultanti dalle informazioni in possesso degli
osservatori esistenti e di quelle rese disponibili
dall'ottemperanza al disposto del successivo periodo della
presente lettera. Entro il 15 marzo 2007 le regioni
trasmettono al Ministero della salute - Direzione generale
dei farmaci e dei dispositivi medici, anche per il tramite
dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, i prezzi
unitari corrisposti dalle aziende sanitarie nel corso del
biennio 2005-2006; entro la stessa data le aziende che
producono o commercializzano in Italia dispositivi medici
trasmettono alla predetta Direzione generale, sulla base di
criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute, i
prezzi unitari relativi alle forniture effettuate alle
aziende sanitarie nel corso del medesimo biennio. Nelle
gare in cui la fornitura di dispositivi medici e' parte di
una piu' ampia fornitura di beni e servizi, l'offerente
deve indicare in modo specifico il prezzo unitario di
ciascun dispositivo e i dati identificativi dello stesso.
Il Ministero della salute, avvalendosi della Commissione
unica sui dispositivi medici e della collaborazione
istituzionale dell'Istituto superiore di sanita' e
dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, promuove la
realizzazione, sulla base di una programmazione annuale, di
studi sull'appropriatezza dell'impiego di specifiche
tipologie di dispositivi medici, anche mediante
comparazione dei costi rispetto ad ipotesi alternative. I
risultati degli studi sono pubblicati sul sito INTERNET del
Ministero della salute;
z) la disposizione di cui all'articolo 3, comma 2, del
decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94, non e'
applicabile al ricorso a terapie farmacologiche a carico
del Servizio sanitario nazionale, che, nell'ambito dei
presidi ospedalieri o di altre strutture e interventi
sanitari, assuma carattere diffuso e sistematico e si
configuri, al di fuori delle condizioni di autorizzazione
all'immissione in commercio, quale alternativa terapeutica
rivolta a pazienti portatori di patologie per le quali
risultino autorizzati farmaci recanti specifica indicazione
al trattamento. Il ricorso a tali terapie e' consentito
solo nell'ambito delle sperimentazioni cliniche dei
medicinali di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n.
211, e successive modificazioni. In caso di ricorso
improprio si applicano le disposizioni di cui all'articolo
3, commi 4 e 5, del citato decreto-legge 17 febbraio 1998,
n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile
1998, n. 94. Le regioni provvedono ad adottare entro il 28
febbraio 2007 disposizioni per le aziende sanitarie locali,
per le aziende ospedaliere, per le aziende ospedaliere
universitarie e per gli Istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico volte alla individuazione dei
responsabili dei procedimenti applicativi delle
disposizioni di cui alla presente lettera, anche sotto il
profilo della responsabilita' amministrativa per danno
erariale. Fino alla data di entrata in vigore delle
disposizioni regionali di cui alla presente lettera, tale
responsabilita' e' attribuita al direttore sanitario delle
aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle
aziende ospedaliere universitarie e degli Istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico.
Omissis.".
comma 448
Si riporta il testo vigente del comma 804 dell'articolo
1 della citata legge n. 205 del 2017:
"804. Al fine di conseguire una maggiore equita' e
agevolare l'accesso alle prestazioni sanitarie da parte di
specifiche categorie di soggetti vulnerabili, nello stato
di previsione del Ministero della salute e' istituito un
Fondo per la riduzione della quota fissa sulla ricetta di
cui all'articolo 1, comma 796, lettera p), della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e delle misure di cui alla lettera
p-bis) del medesimo comma, con una dotazione di 60 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2018.
Omissis.".
comma 449
Il testo dell'articolo 20 della legge n. 67 del 1988 e'
riportato nelle Note all'art. 1, comma 81.
Il testo del comma 555 dell'articolo 1 della citata
legge n. 145 del 2018 e' riportato nelle Note all'art.1,
comma 81.
comma 454
La legge 8 novembre 1991, n. 381 recante "Disciplina
delle cooperative sociali" e' pubblicata nella Gazz. Uff. 3
dicembre 1991, n. 283.
Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'articolo
48 del citato decreto legislativo n. 159 del 2011:
"Art. 48 Destinazione dei beni e delle somme
1. - 2. Omissis.
3. I beni immobili sono:
a) mantenuti al patrimonio dello Stato per finalita' di
giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile e, ove
idonei, anche per altri usi governativi o pubblici connessi
allo svolgimento delle attivita' istituzionali di
amministrazioni statali, agenzie fiscali, universita'
statali, enti pubblici e istituzioni culturali di rilevante
interesse, salvo che si debba procedere alla vendita degli
stessi finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati
di tipo mafioso;
b) mantenuti nel patrimonio dello Stato e, previa
autorizzazione del Ministro dell'interno, utilizzati
dall'Agenzia per finalita' economiche;
c) trasferiti per finalita' istituzionali o sociali
ovvero economiche, con vincolo di reimpiego dei proventi
per finalita' sociali, in via prioritaria, al patrimonio
indisponibile del comune ove l'immobile e' sito, ovvero al
patrimonio indisponibile della provincia, della citta'
metropolitana o della regione. Gli enti territoriali
provvedono a formare un apposito elenco dei beni confiscati
ad essi trasferiti, che viene periodicamente aggiornato con
cadenza mensile. L'elenco, reso pubblico nel sito internet
istituzionale dell'ente, deve contenere i dati concernenti
la consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei beni
nonche', in caso di assegnazione a terzi, i dati
identificativi del concessionario e gli estremi, l'oggetto
e la durata dell'atto di concessione. La mancata
pubblicazione comporta responsabilita' dirigenziale ai
sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33. Gli enti territoriali, anche consorziandosi o
attraverso associazioni, possono amministrare direttamente
il bene o, sulla base di apposita convenzione, assegnarlo
in concessione, a titolo gratuito e nel rispetto dei
principi di trasparenza, adeguata pubblicita' e parita' di
trattamento, a comunita', anche giovanili, ad enti, ad
associazioni maggiormente rappresentative degli enti
locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge
11 agosto 1991, n. 266, a cooperative sociali di cui alla
legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunita' terapeutiche e
centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al
testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, nonche' alle associazioni di protezione
ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della
legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, ad
altre tipologie di cooperative purche' a mutualita'
prevalente, fermo restando il requisito della mancanza
dello scopo di lucro, e agli operatori dell'agricoltura
sociale riconosciuti ai sensi delle disposizioni vigenti
nonche' agli Enti parco nazionali e regionali. La
convenzione disciplina la durata, l'uso del bene, le
modalita' di controllo sulla sua utilizzazione, le cause di
risoluzione del rapporto e le modalita' del rinnovo. I beni
non assegnati a seguito di procedure di evidenza pubblica
possono essere utilizzati dagli enti territoriali per
finalita' di lucro e i relativi proventi devono essere
reimpiegati esclusivamente per finalita' sociali. Se entro
due anni l'ente territoriale non ha provveduto
all'assegnazione o all'utilizzazione del bene, l'Agenzia
dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un
commissario con poteri sostitutivi. Alla scadenza di un
anno il sindaco invia al Direttore dell'Agenzia una
relazione sullo stato della procedura. La destinazione,
l'assegnazione e l'utilizzazione dei beni, nonche' il
reimpiego per finalita' sociali dei proventi derivanti
dall'utilizzazione per finalita' economiche, sono soggetti
a pubblicita' nei siti internet dell'Agenzia e dell'ente
utilizzatore o assegnatario, ai sensi del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33. L'Agenzia revoca la
destinazione del bene qualora l'ente destinatario ovvero il
soggetto assegnatario non trasmettano i dati nel termine
richiesto;
 


c-bis) assegnati, a titolo gratuito, direttamente
dall'Agenzia agli enti o alle associazioni indicati alla
lettera c), in deroga a quanto previsto dall'articolo 2
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sulla base di
apposita convenzione nel rispetto dei principi di
trasparenza, adeguata pubblicita' e parita' di trattamento,
ove risulti evidente la loro destinazione sociale secondo
criteri stabiliti dal Consiglio direttivo dell'Agenzia;
d) trasferiti prioritariamente al patrimonio
indisponibile dell'ente locale o della regione ove
l'immobile e' sito, se confiscati per il reato di cui
all'articolo 74 del citato testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, qualora richiesti per le finalita' di cui all'articolo
129 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica.
Se entro due anni l'ente territoriale destinatario non ha
provveduto alla destinazione del bene, l'Agenzia dispone la
revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario
con poteri sostitutivi.
Omissis.".
comma 458
Si riporta il testo vigente dell'articolo 130 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge
15 marzo 1997, n. 59):
"Art. 130. Trasferimenti di competenze relative agli
invalidi civili
1. A decorrere dal centoventesimo giorno dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo, la
funzione di erogazione di pensioni, assegni e indennita'
spettanti, ai sensi della vigente disciplina, agli invalidi
civili e' trasferita ad un apposito fondo di gestione
istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS).
2. Le funzioni di concessione dei nuovi trattamenti
economici a favore degli invalidi civili sono trasferite
alle regioni, che, secondo il criterio di integrale
copertura, provvedono con risorse proprie alla eventuale
concessione di benefici aggiuntivi rispetto a quelli
determinati con legge dello Stato, per tutto il territorio
nazionale.
3. Fermo restando il principio della separazione tra la
fase dell'accertamento sanitario e quella della concessione
dei benefici economici, di cui all'articolo 11 della legge
24 dicembre 1993, n. 537, nei procedimenti giurisdizionali
ed esecutivi, relativi alla concessione delle prestazioni e
dei servizi, attivati a decorrere dal termine di cui al
comma 1 del presente articolo, la legittimazione passiva
spetta alle regioni ove il procedimento abbia ad oggetto le
provvidenze concesse dalle regioni stesse ed all'INPS negli
altri casi, anche relativamente a provvedimenti concessori
antecedenti al termine di cui al medesimo comma 1.
4. Avverso i provvedimenti di concessione o diniego e'
ammesso ricorso amministrativo, secondo la normativa
vigente in materia di pensione sociale, ferma restante la
tutela giurisdizionale davanti al giudice ordinario.".
comma 462
Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 1 del
decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153 (Individuazione
di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del
Servizio sanitario nazionale, nonche' disposizioni in
materia di indennita' di residenza per i titolari di
farmacie rurali, a norma dell'articolo 11 della legge 18
giugno 2009, n. 69), come modificato dalla presente legge:
"Art. 1. Nuovi servizi erogati dalle farmacie
nell'ambito del Servizio sanitario nazionale
1. Omissis.
2. I nuovi servizi assicurati dalle farmacie
nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto
di quanto previsto dai Piani socio-sanitari regionali e
previa adesione del titolare della farmacia, concernono:
a) la partecipazione delle farmacie al servizio di
assistenza domiciliare integrata a favore dei pazienti
residenti o domiciliati nel territorio della sede di
pertinenza di ciascuna farmacia, a supporto delle attivita'
del medico di medicina generale o del pediatra di libera
scelta, a favore dei pazienti che risiedono o hanno il
proprio domicilio nel territorio di competenza, attraverso:
1) la dispensazione e la consegna domiciliare di
farmaci e dispositivi medici necessari;
2) la preparazione, nonche' la dispensazione al
domicilio delle miscele per la nutrizione artificiale e dei
medicinali antidolorifici, nel rispetto delle relative
norme di buona preparazione e di buona pratica di
distribuzione dei medicinali e nel rispetto delle
prescrizioni e delle limitazioni stabilite dalla vigente
normativa;
3) la dispensazione per conto delle strutture sanitarie
dei farmaci a distribuzione diretta;
4) la messa a disposizione di operatori socio-sanitari,
di infermieri e di fisioterapisti, per la effettuazione, a
domicilio, di specifiche prestazioni professionali
richieste dal medico di famiglia o dal pediatra di libera
scelta, fermo restando che le prestazioni infermieristiche
o fisioterapiche che possono essere svolte presso la
farmacia, sono limitate a quelle di cui alla lettera d) e
alle ulteriori prestazioni, necessarie allo svolgimento dei
nuovi compiti delle farmacie, individuate con decreto del
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano;
b) la collaborazione delle farmacie alle iniziative
finalizzate a garantire il corretto utilizzo dei medicinali
prescritti e il relativo monitoraggio, a favorire
l'aderenza dei malati alle terapie mediche, anche
attraverso la partecipazione a specifici programmi di
farmacovigilanza;
c) la erogazione di servizi di primo livello,
attraverso i quali le farmacie partecipano alla
realizzazione dei programmi di educazione sanitaria e di
campagne di prevenzione delle principali patologie a forte
impatto sociale, rivolti alla popolazione generale ed ai
gruppi a rischio e realizzati a livello nazionale e
regionale, ricorrendo a modalita' di informazione adeguate
al tipo di struttura e, ove necessario, previa formazione
dei farmacisti che vi operano;
d) la erogazione di servizi di secondo livello rivolti
ai singoli assistiti, in coerenza con le linee guida ed i
percorsi diagnostico-terapeutici previsti per le specifiche
patologie, su prescrizione dei medici di medicina generale
e dei pediatri di libera scelta, anche avvalendosi di
personale infermieristico, prevedendo anche l'inserimento
delle farmacie tra i punti forniti di defibrillatori
semiautomatici;
e) l'effettuazione, presso le farmacie, nell'ambito dei
servizi di secondo livello di cui alla lettera d), di
prestazioni analitiche di prima istanza rientranti
nell'ambito dell'autocontrollo, nei limiti e alle
condizioni stabiliti con decreto di natura non
regolamentare del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, restando in ogni caso
esclusa l'attivita' di prescrizione e diagnosi, nonche' il
prelievo di sangue o di plasma mediante siringhe o
dispositivi equivalenti;
e-bis) in attuazione del piano nazionale della
cronicita' di cui all'intesa del 15 settembre 2016 sancita
in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, al fine di favorire la presa in cura dei pazienti
cronici e di concorrere all'efficientamento della rete dei
servizi, la possibilita' di usufruire presso le farmacie,
in collaborazione con i medici di medicina generale e con i
pediatri di libera scelta e comunque nel rispetto di
prescrizioni mediche, di un servizio di accesso
personalizzato ai farmaci. A tal fine, attraverso le
procedure della ricetta elettronica di cui all'articolo 13
del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, i
medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta
che effettuano le prescrizioni possono intrattenere ogni
forma di collaborazione con le farmacie prescelte dal
paziente per l'erogazione dei servizi, anche attraverso le
funzionalita' del dossier farmaceutico di cui all'articolo
12, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 179 del 2012.
Le farmacie, quanto alle prestazioni e ai servizi erogati
dalla presente lettera, forniscono ai pazienti interessati
ogni utile e completa informazione sulle cure prestate e
sulle modalita' di conservazione e assunzione
personalizzata dei farmaci prescritti, nonche' informano
periodicamente, e ogni volta che risulti necessario, il
medico di medicina generale e il pediatra di libera scelta
o il medico prescrittore sulla regolarita' o meno
dell'assunzione dei farmaci o su ogni altra notizia
reputata utile, ivi compresa la necessita' di rinnovo delle
prescrizioni di farmaci per garantire l'aderenza alla
terapia;
f) la effettuazione di attivita' attraverso le quali
nelle farmacie gli assistiti possano prenotare prestazioni
di assistenza specialistica ambulatoriale presso le
strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, e
provvedere al pagamento delle relative quote di
partecipazione alla spesa a carico del cittadino, nonche'
ritirare i referti relativi a prestazioni di assistenza
specialistica ambulatoriale effettuate presso le strutture
sanitarie pubbliche e private accreditate; tali modalita'
sono fissate, nel rispetto delle previsioni contenute nel
decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 196, recante il
codice in materia di protezione dei dati personali, e in
base a modalita', regole tecniche e misure di sicurezza,
con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro del
lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
Omissis.".
comma 463
La legge 22 marzo 2019, n. 29 recante "Istituzione e
disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e
dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico
per il controllo sanitario della popolazione" e' pubblicata
nella Gazz. Uff. 5 aprile 2019, n. 81
comma 464
Si riporta il testo del comma 590 dell'articolo 1 della
citata legge n. 190 del 2014, come modificato dalla
presente legge:
"590. Al fine di assicurare maggiori entrate, le
tariffe a carico delle aziende titolari per il rilascio dei
provvedimenti di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione
in commercio dei medicinali omeopatici di cui all'articolo
20 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e
successive modificazioni, comprese quelle relative ai
procedimenti di rinnovo non ancora conclusi alla data di
entrata in vigore della presente legge, sono fissate in 800
euro per i medicinali unitari, indipendentemente dalle
diluizioni e dalla forma farmaceutica, e in 1.200 euro per
i medicinali complessi, indipendentemente dal numero dei
componenti e dalla forma farmaceutica. Entro il 31 marzo
2015, l'AIFA individua con proprio provvedimento,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, la documentazione
necessaria per il rinnovo dell'autorizzazione
all'immissione in commercio dei medicinali di cui al primo
periodo secondo modalita' semplificate, tenuto conto che la
documentazione di cui al modulo 4 della parte III
dell'allegato I, con riferimento ai medicinali omeopatici,
e all'articolo 17, comma 2, lettera c), con riferimento
alla dimostrazione dell'uso omeopatico del ceppo, del
citato decreto legislativo n. 219 del 2006, e successive
modificazioni, e' presentata mediante autocertificazioni.
Dalla pubblicazione del provvedimento dell'AIFA di cui al
secondo periodo nella Gazzetta Ufficiale, le aziende
titolari provvedono alla presentazione delle domande di
rinnovo entro e non oltre il 30 giugno 2017. Il termine di
cui all'articolo 6, comma 8-undecies, del decreto-legge 28
dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 2007, n. 17, e' prorogato al 31 dicembre
2019. I medicinali interessati da un procedimento di
rinnovo depositato presso l'AIFA entro la data del 30
giugno 2017 sono mantenuti in commercio fino al
completamento della valutazione da parte dell'AIFA. Gli
altri medicinali omeopatici presenti nel canale
distributivo al 1° gennaio 2020 sono mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza del medicinale indicata in
etichetta e comunque non oltre il 1° gennaio 2022.
Omissis.".
comma 465
Si riporta il testo del comma 539 dell'articolo 1 della
citata legge n. 145 del 2018, come modificato dalla
presente legge:
"539. Fermo restando quanto previsto dalla legge 26
febbraio 1999, n. 42, e dalla legge 27 dicembre 2017, n.
205, i diplomi e gli attestati, indicati nella tabella
allegata al decreto del Ministro della salute 22 giugno
2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 22
giugno 2016, ottenuti a seguito di corsi regionali o di
formazione specifica ed iniziati tra il 1997 e il 2000, o
comunque conseguiti entro il 2012, sono equipollenti al
diploma universitario, rilasciato a seguito di
completamento del corso di laurea nella classe L/SNT2, di
educatore professionale socio-sanitario ai fini
dell'esercizio professionale, dell'accesso alla formazione
post-base e dell'iscrizione all'albo della professione
sanitaria di educatore professionale, istituito ai sensi
della legge 11 gennaio 2018, n. 3.
Omissis.".
comma 466
Si riporta il testo dell'articolo 20 del citato decreto
legislativo n. 75 del 2017, come modificato dal presente
comma e dall'art. 1, comma 468 della presente legge:
"Art. 20. Superamento del precariato nelle pubbliche
amministrazioni
1. Le amministrazioni, al fine di superare il
precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e
valorizzare la professionalita' acquisita dal personale con
rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, nel
triennio 2018-2020, in coerenza con il piano triennale dei
fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e con
l'indicazione della relativa copertura finanziaria,
assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale
che possegga tutti i seguenti requisiti:
a) risulti in servizio successivamente alla data di
entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti
a tempo determinato presso l'amministrazione che procede
all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che
esercitino funzioni in forma associata, anche presso le
amministrazioni con servizi associati;
b) sia stato reclutato a tempo determinato, in
relazione alle medesime attivita' svolte, con procedure
concorsuali anche espletate presso amministrazioni
pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;
c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze
dell'amministrazione di cui alla lettera a) che procede
all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non
continuativi, negli ultimi otto anni.
2. Nello stesso triennio 2018-2020, le amministrazioni,
possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei
fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e ferma restando
la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa
indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure
concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta
per cento dei posti disponibili, al personale non
dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:
a) risulti titolare, successivamente alla data di
entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un
contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che
bandisce il concorso;
b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017,
almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli
ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il
concorso.
3. Ferme restando le norme di contenimento della spesa
di personale, le pubbliche amministrazioni, nel triennio
2018-2020, ai soli fini di cui ai commi 1 e 2, possono
elevare gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a
tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti, al netto
delle risorse destinate alle assunzioni a tempo
indeterminato per reclutamento tramite concorso pubblico,
utilizzando a tal fine le risorse previste per i contratti
di lavoro flessibile, nei limiti di spesa di cui
all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla legge 20 luglio 2010, n. 122,
calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio
nel triennio 2015-2017 a condizione che le medesime
amministrazioni siano in grado di sostenere a regime la
relativa spesa di personale previa certificazione della
sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte
dell'organo di controllo interno di cui all'articolo
40-bis, comma 1, e che prevedano nei propri bilanci la
contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa
utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal
tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non possono
essere applicate dai comuni che per l'intero quinquennio
2012-2016 non hanno rispettato i vincoli di finanza
pubblica. Le regioni a statuto speciale, nonche' gli enti
territoriali ricompresi nel territorio delle stesse,
possono applicare il comma 1, elevando ulteriormente i
limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato
ivi previsti, anche mediante l'utilizzo delle risorse,
appositamente individuate con legge regionale dalle
medesime regioni che assicurano la compatibilita'
dell'intervento con il raggiungimento dei propri obiettivi
di finanza pubblica, derivanti da misure di revisione e
razionalizzazione della spesa certificate dagli organi di
controllo interno. Ai fini del rispetto delle disposizioni
di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, gli enti territoriali delle predette
regioni a statuto speciale, calcolano inoltre la propria
spesa di personale al netto dell'eventuale cofinanziamento
erogato dalle regioni ai sensi del periodo precedente. I
predetti enti possono prorogare i rapporti di lavoro a
tempo determinato fino al 31 dicembre 2018, nei limiti
delle risorse utilizzabili per le assunzioni a tempo
indeterminato, secondo quanto previsto dal presente
articolo. Per gli stessi enti, che si trovino nelle
condizioni di cui all'articolo 259 del testo unico di cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la proroga
di cui al quarto periodo del presente comma e' subordinata
all'assunzione integrale degli oneri a carico della regione
ai sensi del comma 10 del citato articolo 259.
5. Fino al termine delle procedure di cui ai commi 1 e
2, e' fatto divieto alle amministrazioni interessate di
instaurare ulteriori rapporti di lavoro flessibile di cui
all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, e successive modificazioni, per le
professionalita' interessate dalle predette procedure. Il
comma 9-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125, e' abrogato.
6. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, commi
425 e 426 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
7. Ai fini del presente articolo non rileva il servizio
prestato negli uffici di diretta collaborazione di cui
all'articolo 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001 o
degli organi politici delle regioni, secondo i rispettivi
ordinamenti, ne' quello prestato in virtu' di contratti di
cui agli articoli 90 e 110 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267.
8. Le amministrazioni possono prorogare i
corrispondenti rapporti di lavoro flessibile con i soggetti
che partecipano alle procedure di cui ai commi 1 e 2, fino
alla loro conclusione, nei limiti delle risorse disponibili
ai sensi dell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122.
9. Il presente articolo non si applica al reclutamento
del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico
e ausiliario (ATA) presso le istituzioni scolastiche ed
educative statali. Fino all'adozione del regolamento di cui
all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21
dicembre 1999, n. 508, le disposizioni di cui al presente
articolo non si applicano alle Istituzioni dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica. I commi 5 e 6
del presente articolo non si applicano agli enti pubblici
di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016,
n. 218. Per i predetti enti pubblici di ricerca il comma 2
si applica anche ai titolari di assegni di ricerca in
possesso dei requisiti ivi previsti. Il presente articolo
non si applica altresi' ai contratti di somministrazione di
lavoro presso le pubbliche amministrazioni.
10. Per il personale dirigenziale e non dirigenziale
del Servizio sanitario nazionale, continuano ad applicarsi
le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 543, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, la cui efficacia e'
prorogata al 31 dicembre 2019 per l'indizione delle
procedure concorsuali straordinarie, al 31 dicembre 2020
per la loro conclusione, e al 31 ottobre 2018 per la
stipula di nuovi contratti di lavoro flessibile ai sensi
dell'articolo 1, comma 542, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208.
11. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano
al personale, dirigenziale e no, di cui al comma 10,
nonche' al personale delle amministrazioni finanziate dal
Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca,
anche ove lo stesso abbia maturato il periodo di tre anni
di lavoro negli ultimi otto anni rispettivamente presso
diverse amministrazioni del Servizio sanitario nazionale o
presso diversi enti e istituzioni di ricerca.
11-bis. Allo scopo di fronteggiare la grave carenza di
personale e superare il precariato, nonche' per garantire
la continuita' nell'erogazione dei livelli essenziali di
assistenza, per il personale medico, tecnico-professionale
e infermieristico, dirigenziale e non, del Servizio
sanitario nazionale, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2
si applicano fino al 31 dicembre 2022. Ai fini del presente
comma il termine per il requisito di cui al comma 1,
lettera c), e al comma 2, lettera b), e' stabilito alla
data del 31 dicembre 2019.
12. Ai fini delle assunzioni di cui al comma 1, ha
priorita' il personale in servizio alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
13. In caso di processi di riordino, soppressione o
trasformazione di enti, con conseguente transito di
personale, ai fini del possesso del requisito di cui ai
commi 1, lettera c), e 2, lettera b), si considera anche il
periodo maturato presso l'amministrazione di provenienza.
14. Le assunzioni a tempo indeterminato disciplinate
dall'articolo 1, commi 209, 211 e 212, della legge 27
dicembre 2013, n. 147 sono consentite anche nel triennio
2018-2020. Per le finalita' di cui al presente comma le
amministrazioni interessate possono utilizzare, altresi',
le risorse di cui ai commi 3 e 4 o previste da leggi
regionali, nel rispetto delle modalita', dei limiti e dei
criteri previsti nei commi citati. Ai fini delle
disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli enti territoriali
calcolano la propria spesa di personale al netto
dell'eventuale cofinanziamento erogato dallo Stato e dalle
regioni. Le amministrazioni interessate possono applicare
la proroga degli eventuali contratti a tempo determinato
secondo le modalita' previste dall'ultimo periodo del comma
4.".
comma 467
Si riporta il testo del comma 673 dell'articolo 1 della
citata legge n. 205 del 2017, come modificato dalla
presente legge:
"673. Al fine di consentire la realizzazione del piano
di stabilizzazione, da operare ai sensi dell'articolo 20
del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, del
personale precario del CREA di cui all'articolo 1, comma
381, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' autorizzata
la spesa per un importo pari a 10 milioni di euro per
l'anno 2018, a 15 milioni di euro per l'anno 2019 e a 22,5
milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.
Omissis.".
comma 468
Il testo del comma 10 dell'articolo 20 del citato
decreto legislativo n. 75 del 2017, come modificato dal
presente comma, e' riportato nelle Note all'art. 1, comma
466.
comma 470
Si riporta il testo vigente degli articoli 43 e 44 del
citato decreto legislativo n. 368 del 1999:
"43. 1. Presso il Ministero dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica e' istituito
l'Osservatorio nazionale della formazione medica
specialistica con il compito di determinare gli standard
per l'accreditamento delle strutture universitarie e
ospedaliere per le singole specialita', di determinare e di
verificare i requisiti di idoneita' della rete formativa e
delle singole strutture che le compongono, effettuare il
monitoraggio dei risultati della formazione, nonche'
definire i criteri e le modalita' per assicurare la
qualita' della formazione, in conformita' alle indicazioni
dell'Unione europea. Ai fini della determinazione dei
requisiti di idoneita' della rete formativa si tiene conto:
a) dell'adeguatezza delle strutture e delle
attrezzature per la didattica, la ricerca e lo studio dei
medici in formazione specialistica, ivi compresi i mezzi di
accesso alla lettura professionale nazionale e
internazionale;
b) di un numero e di una varieta' di procedure pratiche
sufficienti per un addestramento completo alla professione;
c) della presenza di servizi generali e diagnostici
collegati alla struttura dove si svolge la formazione;
d) delle coesistenze di specialita' affini e di servizi
che permettono un approccio formativo multidisciplinare;
e) della sussistenza di un sistema di controllo di
qualita' delle prestazioni professionali;
f) del rispetto del rapporto numerico tra tutori e
medici in formazione specialistica di cui all'articolo 38,
comma 1.
2. L'accreditamento delle singole strutture e'
disposto, su proposta dell'Osservatorio di cui al comma 1,
con decreto del Ministro della sanita' di concerto con il
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica.
3. L'Osservatorio nazionale e' composto da:
a) tre rappresentanti del Ministero dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica;
b) tre rappresentanti del Ministero della sanita';
c) tre presidi della facolta' di medicina e chirurgia,
designati dalla Conferenza permanente dei rettori;
d) tre rappresentanti delle regioni designati dalla
Conferenza permanente dei presidenti delle regioni e delle
province autonome di Trento e Bolzano;
e) tre rappresentanti dei medici in formazione
specialistica, eletti fra gli studenti iscritti alle scuole
di specializzazione con modalita' definite con decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica. Fino alla data dell'elezione dei
rappresentanti di cui alla presente lettera, fanno parte
dell'Osservatorio tre medici in formazione specialistica
nominati, su designazione delle associazioni nazionali di
categoria maggiormente rappresentative, dal Ministro della
sanita', d'intesa con il Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica, uno per ciascuna delle
tre aree funzionali cui afferiscono le scuole di
specializzazione.
4. Il presidente dell'Osservatorio e' nominato d'intesa
fra il Ministro della sanita' ed il Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
5. L'Osservatorio propone ai Ministri della sanita' e
dell'universita', ricerca scientifica e tecnologica le
sanzioni da applicare in caso di inottemperanza a quanto
previsto al comma 1."
"44. 1. Presso le regioni nelle quali sono istituite le
scuole di specializzazione di cui al presente decreto
legislativo e' istituito l'Osservatorio regionale per la
formazione medico-specialistica, composto, in forma
paritetica, da docenti universitari e dirigenti sanitari
delle strutture presso le quali si svolge la formazione
nonche' da tre rappresentanti dei medici in formazione
specialistica. L'Osservatorio e' presieduto da un preside
di facolta' designato dai presidi delle facolta' di
medicina e chirurgia delle universita' della regione. Nella
commissione e' assicurata la rappresentanza dei direttori
delle scuole di specializzazione. L'Osservatorio puo'
articolarsi in sezioni di lavoro. L'Osservatorio definisce
i criteri per la rotazione di cui all'articolo 38, comma 2,
e verifica lo standard di attivita' assistenziali dei
medici in formazione specialistica nel rispetto
dell'ordinamento didattico della scuola di
specializzazione, del piano formativo individuale dello
specializzando e dell'organizzazione delle aziende e
strutture sanitarie, in conformita' alle indicazioni
dell'Unione europea.
2. Le regioni provvedono all'istituzione degli
osservatori entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto e ne danno comunicazione al
Ministero della sanita' e al Ministero dell'Universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica. In caso di inutile
decorso del termine i ministri della sanita' e
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
adottano le misure necessarie per l'attuazione del presente
decreto.
3. L'Osservatorio e' nominato dalla regione ed ha sede
presso una delle aziende sanitarie della rete formativa dei
corsi di specializzazione. L'organizzazione dell'attivita'
dell'Osservatorio e' disciplinata dai protocolli d'intesa
fra universita' e regione e negli accordi fra le
universita' e le aziende, attuativi delle predette intese,
ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
L'Osservatorio fornisce altresi' elementi di valutazione
all'Osservatorio nazionale.".
Il citato decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 23 ottobre 1999, n. 250, S.O.
comma 472
Si riporta il testo vigente degli articoli 25 e 35 del
citato decreto legislativo n. 368 del 1999:
"Art. 25. 1. Le regioni e le province autonome entro il
31 ottobre di ogni anno determinano il contingente numerico
da ammettere annualmente ai corsi, nei limiti concordati
con il Ministero della salute, nell'ambito delle risorse
disponibili.
2. Le regioni e le province autonome, emanano ogni
anno, entro il 28 febbraio, i bandi di concorso per
l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in
medicina generale, in conformita' ai principi fondamentali
definiti dal Ministero della salute, per la disciplina
unitaria del sistema.
3. Il concorso consiste in una prova scritta, soluzione
di quesiti a risposta multipla su argomenti di medicina
clinica, che si svolge nel giorno ed ora fissati dal
Ministero della sanita' e nel luogo stabilito da ciascuna
regione o provincia autonoma.
4. Del giorno e dell'ora della prova scritta e' data
comunicazione ai candidati, almeno trenta giorni prima
della prova stessa, a mezzo di avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie
speciale - «Concorsi ed esami». Del luogo della prova
scritta e dell'ora di convocazione dei candidati, e' data
comunicazione a mezzo avviso pubblicato nel Bollettino
ufficiale della regione o della provincia autonoma e
affisso presso gli ordini provinciali dei medici chirurghi
e degli odontoiatri della regione o della provincia
autonoma.
5. Nel caso di costituzione di piu' commissioni i
candidati sono assegnati a ciascuna commissione, fino al
raggiungimento del numero massimo di 250 candidati per
commissione, in base alla localita' di residenza ovvero in
ordine alfabetico ovvero in base ad altro criterio
obiettivo stabilito dalla regione o provincia autonoma."
"Art. 35. 1. Con cadenza triennale ed entro il 30
aprile del terzo anno, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, tenuto conto delle relative esigenze
sanitarie e sulla base di una approfondita analisi della
situazione occupazionale, individuano il fabbisogno dei
medici specialisti da formare comunicandolo al Ministero
della sanita' e dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica. Entro il 30 giugno del terzo
anno il Ministro della sanita', di concerto con il Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sentita la conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, determina il numero
globale degli specialisti da formare annualmente, per
ciascuna tipologia di specializzazione, tenuto conto
dell'obiettivo di migliorare progressivamente la
corrispondenza tra il numero degli studenti ammessi a
frequentare i corsi di laurea in medicina e chirurgia e
quello dei medici ammessi alla formazione specialistica,
nonche' del quadro epidemiologico, dei flussi previsti per
i pensionamenti e delle esigenze di programmazione delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano
con riferimento alle attivita' del Servizio sanitario
nazionale.
2. In relazione al decreto di cui al comma 1, il
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, acquisito il parere del Ministro della
sanita', determina il numero dei posti da assegnare a
ciascuna scuola di specializzazione accreditata ai sensi
dell'articolo 43, tenuto conto della capacita' ricettiva e
del volume assistenziale delle strutture sanitarie inserite
nella rete formativa della scuola stessa.
3. Nell'ambito dei posti risultanti dalla
programmazione di cui al comma 1, e' stabilita, d'intesa
con il Ministero dell'interno, una riserva di posti
complessivamente non superiore al cinque per cento per le
esigenze di sanita' e formazione specialistica della
Polizia di Stato e, qualora non coperti, d'intesa con il
Ministero dell'economia e delle finanze, per le esigenze di
sanita' e formazione specialistica del Corpo della guardia
di finanza, nonche' d'intesa con il Ministero degli affari
esteri, il numero dei posti da riservare ai medici
stranieri provenienti dai Paesi in via di sviluppo. La
ripartizione tra le singole scuole dei posti riservati e'
effettuata con il decreto di cui al comma 2. Per il
personale della Polizia di Stato e del Corpo della guardia
di finanza si applicano, in quanto compatibili, le
previsioni di cui agli articoli 757, comma 3, 758, 964 e
965 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
4. Il Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, su proposta del Ministro della
sanita', puo' autorizzare, per specifiche esigenze del
servizio sanitario nazionale, l'ammissione, alle scuole,
nel limite di un dieci per cento in piu' del numero di cui
al comma 1 e della capacita' recettiva delle singole
scuole, di personale medico di ruolo, appartenente a
specifiche categorie, in servizio in strutture sanitarie
diverse da quelle inserite nella rete formativa della
scuola.
5. Per usufruire dei posti riservati di cui al comma 3
e per accedere in soprannumero ai sensi del comma 4, i
candidati devono aver superato le prove di ammissione
previste dall'ordinamento della scuola.".
Il testo degli articoli 43 e 44 del citato decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e' riportato nelle Note
all'art. 1, comma 470.
comma 473
Si riporta il testo dei commi 179 e 186 dell'articolo 1
della citata legge n. 232 del 2016, come modificato dalla
presente legge:
"179. In via sperimentale, dal 1º maggio 2017 e fino al
31 dicembre 2020, agli iscritti all'assicurazione generale
obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della
medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano
in una delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) del
presente comma, al compimento del requisito anagrafico dei
63 anni, e' riconosciuta, alle condizioni di cui ai commi
185 e 186 del presente articolo, un'indennita' per una
durata non superiore al periodo intercorrente tra la data
di accesso al beneficio e il conseguimento dell'eta'
anagrafica prevista per l'accesso al trattamento
pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6,
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:
a) si trovano in stato di disoccupazione a seguito di
cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche
collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione
consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo
7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero per scadenza
del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a
condizione che abbiano avuto, nei trentasei mesi precedenti
la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente
per almeno diciotto mesi hanno concluso integralmente la
prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno
tre mesi e sono in possesso di un'anzianita' contributiva
di almeno 30 anni;
b) assistono, al momento della richiesta e da almeno
sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente
con handicap in situazione di gravita' ai sensi
dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.
104, ovvero un parente o un affine di secondo grado
convivente qualora i genitori o il coniuge della persona
con handicap in situazione di gravita' abbiano compiuto i
settanta anni di eta' oppure siano anch'essi affetti da
patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, e sono
in possesso di un'anzianita' contributiva di almeno 30
anni;
c) hanno una riduzione della capacita' lavorativa,
accertata dalle competenti commissioni per il
riconoscimento dell'invalidita' civile, superiore o uguale
al 74 per cento e sono in possesso di un'anzianita'
contributiva di almeno 30 anni;
d) sono lavoratori dipendenti, al momento della
decorrenza dell'indennita' di cui al comma 181, all'interno
delle professioni indicate nell'allegato C annesso alla
presente legge che svolgono da almeno sette anni negli
ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette
attivita' lavorative per le quali e' richiesto un impegno
tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il
loro svolgimento in modo continuativo e sono in possesso di
un'anzianita' contributiva di almeno 36 anni.
180. - 185. Omissis
186. Il beneficio dell'indennita' disciplinata ai sensi
dei commi da 179 a 185 e' riconosciuto a domanda nel limite
di 300 milioni di euro per l'anno 2017, di 630 milioni di
euro per l'anno 2018, di 666,5 milioni di euro per l'anno
2019, di 530,7 milioni di euro per l'anno 2020, di 323,4
milioni di euro per l'anno 2021, di 101,2 milioni di euro
per l'anno 2022 e di 6,5 milioni di euro per l'anno 2023.
Qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte
emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via
prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse
finanziarie di cui al primo periodo del presente comma, la
decorrenza dell'indennita' e' differita, con criteri di
priorita' in ragione della maturazione dei requisiti di cui
al comma 180, individuati con il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui al comma 185, e, a parita'
degli stessi, in ragione della data di presentazione della
domanda, al fine di garantire un numero di accessi
all'indennita' non superiore al numero programmato in
relazione alle predette risorse finanziarie.
Omissis.".
Si riporta il testo vigente del comma 165 dell'articolo
1 della citata legge n. 205 del 2017:
"Art. 1
Commi 1. - 164. Omissis
165. Per i soggetti che a decorrere dal 1° gennaio 2018
si trovano o verranno a trovarsi nelle condizioni di cui
all'articolo 1, commi 179 e 179-bis, della legge 11
dicembre 2016, n. 232, come modificati dalla presente
legge, non si applica il limite relativo al livello di
tariffa INAIL di cui all'allegato A del regolamento di cui
al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23
maggio 2017, n. 88. I soggetti che verranno a trovarsi
nelle predette condizioni nel corso dell'anno 2018
presentano domanda per il loro riconoscimento entro il 31
marzo 2018 ovvero, in deroga a quanto previsto dal citato
regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri n. 88 del 2017, entro il 15 luglio 2018. Resta
fermo che le domande presentate oltre il 15 luglio 2018 e,
comunque, non oltre il 30 novembre 2018 sono prese in
considerazione esclusivamente se all'esito del monitoraggio
di cui all'articolo 11 del citato regolamento di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 88 del
2017 residuano le necessarie risorse finanziarie.
Omissis.".
comma 476
Si riporta il testo dell'articolo 16 del decreto-legge
28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 marzo 2019, n. 26 (Disposizioni urgenti in materia
di reddito di cittadinanza e di pensioni), come modificato
dalla presente legge:
"Art. 16. Opzione donna
1. Il diritto al trattamento pensionistico anticipato
e' riconosciuto, secondo le regole di calcolo del sistema
contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile
1997, n. 180, nei confronti delle lavoratrici che entro il
31 dicembre 2019 hanno maturato un'anzianita' contributiva
pari o superiore a trentacinque anni e un'eta' pari o
superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59
anni per le lavoratrici autonome. Il predetto requisito di
eta' anagrafica non e' adeguato agli incrementi alla
speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122.
2. Al trattamento pensionistico di cui al comma 1 si
applicano le disposizioni in materia di decorrenza di cui
all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122.
3. Per le finalita' di cui al presente articolo, al
personale del comparto scuola e AFAM si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 59, comma 9, della legge
27 dicembre 1997, n. 449. In sede di prima applicazione,
entro il 29 febbraio 2020, il relativo personale a tempo
indeterminato puo' presentare domanda di cessazione dal
servizio con effetti dall'inizio rispettivamente dell'anno
scolastico o accademico.".
comma 477
Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza
pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo):
"Art. 34 (Trattamenti pensionistici e di
disoccupazione)
1. Con effetto dal 1° gennaio 1999, il meccanismo di
rivalutazione delle pensioni si applica per ogni singolo
beneficiario in funzione dell'importo complessivo dei
trattamenti corrisposti a carico dell'assicurazione
generale obbligatoria e delle relative gestioni per i
lavoratori autonomi, nonche' dei fondi sostitutivi,
esclusivi ed esonerativi della medesima e dei fondi
integrativi ed aggiuntivi di cui all'articolo 59, comma 3,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449. L'aumento della
rivalutazione automatica dovuto in applicazione del
presente comma viene attribuito, su ciascun trattamento, in
misura proporzionale all'ammontare del trattamento da
rivalutare rispetto all'ammontare complessivo. Ai fini
dell'applicazione del meccanismo di rivalutazione si tiene
conto altresi' dell'importo degli assegni vitalizi
derivanti da uffici elettivi.
Omissis.".
comma 478
Il testo del comma 1 dell'articolo 34 della citata
legge 23 dicembre 1998, n. 448 e' riportato nelle Note
all'art. 1, comma 477.
comma 479
Il decreto - legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 recante
"Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza
e di pensioni" e' pubblicato nella Gazz. Uff. 28 gennaio
2019, n. 23.
Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo 5
del citato decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26:
"Art. 5. Richiesta, riconoscimento ed erogazione del
beneficio
1. Il Rdc e' richiesto, dopo il quinto giorno di
ciascun mese, presso il gestore del servizio integrato di
cui all'articolo 81, comma 35, lettera b), del
decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il Rdc
puo' anche essere richiesto mediante modalita' telematiche,
alle medesime condizioni stabilite in esecuzione del
servizio affidato. Le richieste del Rdc possono essere
presentate presso i centri di assistenza fiscale di cui
all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, previa stipula di una convenzione con l'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS). Le richieste del
Rdc e della Pensione di cittadinanza possono essere
presentate presso gli istituti di patronato di cui alla
legge 30 marzo 2001, n. 152, e valutate come al numero 8
della tabella D allegata al regolamento di cui al decreto
del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali 10 ottobre 2008, n. 193. Dall'attuazione delle
disposizioni di cui al precedente periodo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, nei limiti del finanziamento previsto
dall'articolo 13, comma 9, della citata legge n. 152 del
2001. Con provvedimento dell'INPS, sentiti il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e il Garante per la
protezione dei dati personali, entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, e'
approvato il modulo di domanda, nonche' il modello di
comunicazione dei redditi di cui all'articolo 3, commi 8,
ultimo periodo, 9 e 10. Con riferimento alle informazioni
gia' dichiarate dal nucleo familiare a fini ISEE, il modulo
di domanda rimanda alla corrispondente DSU, a cui la
domanda e' successivamente associata dall'INPS. Le
informazioni contenute nella domanda del Rdc sono
comunicate all'INPS entro dieci giorni lavorativi dalla
richiesta.
Omissis.".
Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
11 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5
dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione
delle modalita' di determinazione e i campi di applicazione
dell'Indicatore della situazione economica equivalente
(ISEE)):
"Art. 11. Rafforzamento dei controlli e sistema
informativo dell'ISEE
1. I soggetti incaricati della ricezione della DSU, ai
sensi dell'articolo 10, comma 6, trasmettono per via
telematica entro i successivi quattro giorni lavorativi i
dati in essa contenuti al sistema informativo dell'ISEE
gestito dall'INPS e rilasciano al dichiarante
esclusivamente la ricevuta attestante l'avvenuta
presentazione della DSU. La DSU e' conservata dai soggetti
medesimi ai soli fini di eventuali controlli o
contestazioni, nel rispetto delle disposizioni e dei limiti
temporali di cui all'articolo 12, commi 3 e 5. L'INPS per
l'alimentazione del sistema informativo dell'ISEE puo'
stipulare apposite convenzioni con i soggetti di cui
all'articolo 3, comma 3, lettera d), del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,
n. 322, ai soli fini della trasmissione delle DSU e per
l'eventuale assistenza nella compilazione.
Omissis.".
comma 480
Il testo del comma 1 dell'articolo 5 del citato
decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e' riportato nelle Note
all'art. 1, comma 479.
La legge 30 marzo 2001, n. 152 recante "Nuova
disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza
sociale" e' pubblicata nella Gazz. Uff. 27 aprile 2001, n.
97.
comma 481
Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
12 del citato decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26:
"Art. 12. Disposizioni finanziarie per l'attuazione del
programma del Rdc
1. Ai fini dell'erogazione del beneficio economico del
Rdc e della Pensione di cittadinanza, di cui agli articoli
1, 2 e 3, degli incentivi, di cui all'articolo 8, nonche'
dell'erogazione del Reddito di inclusione e delle misure
aventi finalita' analoghe a quelle del Rdc, ai sensi
rispettivamente dei commi 1 e 2 dell'articolo 13, sono
autorizzati limiti di spesa nella misura di 5.906,8 milioni
di euro nel 2019, di 7.166,9 milioni di euro nel 2020, di
7.391 milioni di euro nel 2021 e di 7.245,9 milioni di euro
annui a decorrere dal 2022 da iscrivere su apposito
capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali denominato «Fondo per il reddito
di cittadinanza».
Omissis.".
Si riporta il testo vigente dei commi 254 e 255
dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018:
"254. All'articolo 1, comma 139, secondo periodo, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: « e la regione Lazio puo' altresi'
destinare ulteriori risorse, fino al limite di 6 milioni di
euro nell'anno 2018, per un massimo di dodici mesi, per le
specifiche situazioni occupazionali esistenti nel suo
territorio ». All'onere derivante dall'applicazione del
primo periodo, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2019, si
provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e
formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a),
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Conseguentemente il Fondo per la compensazione degli
effetti finanziari non previsti a legislazione vigente
conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali,
di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre
2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2008, n. 189, e' ridotto di 6 milioni di euro per
l'anno 2019. Il presente comma entra in vigore il giorno
stesso della pubblicazione della presente legge nella
Gazzetta Ufficiale.
255. Al fine di introdurre nell'ordinamento le pensioni
di cittadinanza e il reddito di cittadinanza, quest'ultimo
quale misura contro la poverta', la disuguaglianza e
l'esclusione sociale, a garanzia del diritto al lavoro,
della libera scelta del lavoro, nonche' del diritto
all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla
cultura, attraverso politiche volte al sostegno economico e
all'inserimento sociale dei soggetti esposti al rischio di
emarginazione nella societa' e nel mondo del lavoro, nello
stato di previsione del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e' istituito un fondo denominato «Fondo
da ripartire per l'introduzione del reddito di
cittadinanza», con una dotazione pari a 7.100 milioni di
euro per l'anno 2019, a 8.055 milioni di euro per l'anno
2020 e a 8.317 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2021. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti
delle risorse di cui al primo periodo del presente comma,
che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede
a dare attuazione agli interventi ivi previsti. Fino alla
data di entrata in vigore delle misure adottate ai sensi
del secondo periodo del presente comma nonche' sulla base
di quanto disciplinato dalle stesse continuano ad essere
riconosciute le prestazioni relative al beneficio economico
del Reddito di inclusione (ReI), di cui al decreto
legislativo 15 settembre 2017, n. 147, nel limite di spesa
pari alle risorse destinate a tal fine dall'articolo 20,
comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 147 del 2017 e
sulla base delle procedure ivi indicate, le quali
concorrono al raggiungimento del limite di spesa
complessivo di cui al primo periodo del presente comma e
sono accantonate in pari misura, per il medesimo fine di
cui al citato articolo 20, comma 1, del decreto legislativo
n. 147 del 2017, nell'ambito del Fondo da ripartire per
l'introduzione del reddito di cittadinanza di cui al primo
periodo del presente comma. Conseguentemente, a decorrere
dall'anno 2019 il Fondo Poverta', di cui al decreto
legislativo n. 147 del 2017, e' ridotto di 2.198 milioni di
euro per l'anno 2019, di 2.158 milioni di euro per l'anno
2020 e di 2.130 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2021.
Omissis.".
comma 482
Si riporta il testo vigente del comma 1187
dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006:
"1187. Al fine di assicurare un adeguato e tempestivo
sostegno ai familiari delle vittime di gravi incidenti sul
lavoro, anche per i casi in cui le vittime medesime
risultino prive della copertura assicurativa obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e' istituito
presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi
infortuni sul lavoro, di seguito denominato Fondo. Al Fondo
e' conferita la somma di 2,5 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2007, 2008 e 2009. Con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono definite le tipologie dei benefici
concessi, ivi comprese anticipazioni sulle prestazioni
erogate dall'INAIL, nonche' i requisiti e le modalita' di
accesso agli stessi.
Omissis.".
comma 483
Il testo del comma 2 dell'articolo 1 del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001 e' riportato nelle Note
all'art. 1, comma 147.
Si riporta il testo vigente del comma 245 dell'articolo
1 della citata legge n. 662 del 1996:
"245. E' istituita presso l'INPDAP la gestione unitaria
delle prestazioni creditizie e sociali agli iscritti. Con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate le
necessarie norme regolamentari.
Omissis.".
comma 484
Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'articolo
17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri):
"Art. 17. Regolamenti
1. - 2. Omissis
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
Omissis.".
comma 487
Il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 recante
"Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di
trasformazione in persone giuridiche private di enti
gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza"
e' pubblicato nella Gazz. Uff. 23 agosto 1994, n. 196.
Il decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 recante
"Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 25,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di tutela
previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono
attivita' autonoma di libera professione" e' pubblicato
nella Gazz. Uff. 2 marzo 1996, n. 52, S.O.
comma 488
Si riporta il testo vigente del comma 4 dell'articolo 6
della legge 20 novembre 2017, n. 167 (Disposizioni per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017):
"Art. 6. Disciplina dell'accesso alle prestazioni del
Fondo per l'indennizzo delle vittime di reati intenzionali
violenti. Procedura di infrazione n. 2011/4147
1. - 3. Omissis.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera f), pari a
2,8 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1,4 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2018, nonche' agli oneri
derivanti dall'attuazione del comma 2, valutati in 10
milioni di euro per l'anno 2017 e in 30 milioni di euro per
l'anno 2018, si provvede:
a) quanto a 12,8 milioni di euro per l'anno 2017 e a
1,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019,
mediante corrispondente riduzione del fondo per il
recepimento della normativa europea, di cui all'articolo
41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
b) quanto a 31,4 milioni di euro per l'anno 2018,
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
190.
Omissis.".
La legge 7 luglio 2016, n. 122 recante "Disposizioni
per l'adempimento degli obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge
europea 2015-2016" e' pubblicata nella Gazz. Uff. 8 luglio
2016, n. 158.
comma 489
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 12 della
citata legge n. 122 del 2016, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 12. Condizioni per l'accesso all'indennizzo
1. L'indennizzo e' corrisposto alle seguenti
condizioni:
[a) che la vittima sia titolare di un reddito annuo,
risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a
quello previsto per l'ammissione al patrocinio a spese
dello Stato;]
b) che la vittima abbia gia' esperito infruttuosamente
l'azione esecutiva nei confronti dell'autore del reato per
ottenere il risarcimento del danno dal soggetto obbligato
in forza di sentenza di condanna irrevocabile o di una
condanna a titolo di provvisionale; tale condizione non si
applica quando l'autore del reato sia rimasto ignoto oppure
quando quest'ultimo abbia chiesto e ottenuto l'ammissione
al gratuito patrocinio a spese dello Stato nel procedimento
penale o civile in cui e' stata accertata la sua
responsabilita' oppure quando l'autore abbia commesso il
delitto di omicidio nei confronti del coniuge anche
legalmente separato o divorziato, dell'altra parte di
un'unione civile, anche se l'unione e' cessata, o di chi e'
o e' stato legato da relazione affettiva e stabile
convivenza;
c) che la vittima non abbia concorso, anche
colposamente, alla commissione del reato ovvero di reati
connessi al medesimo, ai sensi dell'art. 12 del codice di
procedura penale;
d) che la vittima non sia stata condannata con sentenza
definitiva ovvero, alla data di presentazione della
domanda, non sia sottoposta a procedimento penale per uno
dei reati di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), del
codice di procedura penale e per reati commessi in
violazione delle norme per la repressione dell'evasione in
materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
e) che la vittima non abbia percepito, in tale qualita'
e in conseguenza immediata e diretta del fatto di reato, da
soggetti pubblici o privati, somme di denaro di importo
pari o superiore a quello dovuto in base alle disposizioni
di cui all'articolo 11;
e-bis) se la vittima ha gia' percepito, in tale
qualita' e in conseguenza immediata e diretta del fatto di
reato, da soggetti pubblici o privati, somme di denaro di
importo inferiore a quello dovuto in base alle disposizioni
di cui all'articolo 11, l'indennizzo di cui alla presente
legge e' corrisposto esclusivamente per la differenza.
Omissis.".
comma 490
Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo 3
della citata legge n. 112 del 2016:
"Art. 3. Attuazione della rettifica della direttiva
2007/47/CE in materia di immissione in commercio dei
dispositivi medici
1. All'allegato I, punto 7.4, del decreto legislativo
24 febbraio 1997, n. 46, e successive modificazioni, le
parole: «costi/benefici» sono sostituite dalle seguenti:
«rischi/benefici».
Omissis.".
comma 491
Si riporta il testo vigente del comma 11-bis
dell'articolo 44 del decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 148 (Disposizioni per il riordino della normativa in
materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto
di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n.
183):
"Art. 44. Disposizioni finali e transitorie
1. - 11. Omissis.
11-bis. In deroga all'articolo 4, comma 1, e
all'articolo 22, commi 1, 2 e 3, entro il limite massimo di
spesa di 216 milioni di euro per l'anno 2016 e di 117
milioni di euro per l'anno 2017, previo accordo stipulato
in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali con la presenza del Ministero dello
sviluppo economico e della regione, puo' essere concesso un
ulteriore intervento di integrazione salariale
straordinaria, sino al limite massimo di 12 mesi per
ciascun anno di riferimento, alle imprese operanti in
un'area di crisi industriale complessa riconosciuta alla
data di entrata in vigore della presente disposizione ai
sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134. Al fine di essere ammessa all'ulteriore
intervento di integrazione salariale straordinaria
l'impresa presenta un piano di recupero occupazionale che
prevede appositi percorsi di politiche attive del lavoro
concordati con la regione e finalizzati alla rioccupazione
dei lavoratori, dichiarando contestualmente di non poter
ricorrere al trattamento di integrazione salariale
straordinaria ne' secondo le disposizioni del presente
decreto ne' secondo le disposizioni attuative dello stesso.
All'onere derivante dal primo periodo si provvede, quanto a
216 milioni per l'anno 2016 mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
16, comma 7, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22,
come incrementata dall'articolo 43, comma 5, e
dall'articolo 1, comma 387, lettera b), della legge 28
dicembre 2015, n. 208, e quanto a 117 milioni per l'anno
2017 a carico del Fondo sociale per occupazione e
formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a),
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, mediante
utilizzo delle disponibilita' in conto residui. Entro
quindici giorni dall'entrata in vigore della presente
disposizione, le regioni richiedono al Ministero del lavoro
e delle politiche sociali l'assegnazione delle risorse
necessarie in relazione alle proprie esigenze. Con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le
risorse sono proporzionalmente ripartite tra le regioni in
base alle richieste, entro il limite massimo complessivo di
spesa di euro 216 milioni di euro per l'anno 2016 e 117
milioni di euro per l'anno 2017. L'INPS provvede al
monitoraggio del rispetto del limite di spesa, con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica e trasmette relazioni
semestrali al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.".
Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo 1
del decreto-legge 9 maggio 2018, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 luglio 2018, n. 83 (Misure
urgenti per l'ulteriore finanziamento degli interventi di
cui all'articolo 1, comma 139, della legge 27 dicembre
2017, n. 205, nonche' per il completamento dei piani di
nuova industrializzazione, di recupero o di tenuta
occupazionale relativi a crisi aziendali):
"Art. 1. Misure urgenti per le imprese operanti nelle
aree di crisi industriale complessa
1. All'articolo 1, comma 139, della legge 27 dicembre
2017, n. 205, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Ai medesimi fini di cui al periodo precedente, la regione
Sardegna puo' altresi' destinare ulteriori risorse, fino al
limite di 9 milioni di euro nell'anno 2018, per le
specifiche situazioni occupazionali esistenti nel suo
territorio».
Omissis.".
Il testo del comma 254 dell'articolo 1 della citata
legge 145 del 2018 e' riportato nelle Note all'art. 1,
comma 481.
Si riporta il testo vigente degli articoli 9 e 10 del
decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128
(Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la
risoluzione di crisi aziendali):
"Art. 9. Aree di crisi industriale complessa Regioni
Sardegna e Sicilia
1. All'articolo 1, comma 282, della legge 30 dicembre
2018, n. 145, dopo il primo periodo sono aggiunti i
seguenti:
«Ai medesimi fini di cui al primo periodo, la Regione
Sardegna puo' altresi' destinare ulteriori risorse, fino al
limite di 3,5 milioni di euro entro l'anno 2019 per le
specifiche situazioni occupazionali esistenti nel suo
territorio. All'onere derivante dall'applicazione del
secondo periodo, pari a 3,5 milioni di euro per l'anno
2019, si provvede a valere sul Fondo sociale per
occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2.».
2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
dopo il comma 282 e' inserito il seguente:
«282-bis. Ai medesimi fini di cui al comma 282, la
Regione Siciliana puo' altresi' destinare ulteriori
risorse, fino al limite di 30 milioni di euro nell'anno
2019, per specifiche situazioni occupazionali gia' presenti
nel suo territorio. All'onere derivante dall'applicazione
del presente comma, pari a 30 milioni di euro, si provvede,
nell'anno 2019, a valere sul Fondo sociale per occupazione
e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a),
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»
"Art. 10. Area di crisi industriale complessa di
Venafro-Campochiaro-Bojano e aree dell'indotto
1. Le disposizioni di cui all'articolo 53-ter del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nel
limite di spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2019, si
applicano, altresi', ai lavoratori dell'area di crisi
industriale complessa di Venafro-Campochiaro-Bojano e aree
dell'indotto che, alla data del 31 dicembre 2016, risultino
beneficiari di un trattamento di mobilita' ordinaria o di
un trattamento di mobilita' in deroga, salvo che gli
stessi, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, non siano percettori di reddito di cittadinanza, a
seguito di accoglimento della richiesta di cui all'articolo
5 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,5 milioni
di euro per l'anno 2019, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali. Il Ministero
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".
Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
18 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2
(Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro,
occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione
anti-crisi il quadro strategico nazionale):
"Art. 18. Ferma la distribuzione territoriale,
riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione
e per interventi infrastrutturali
1. In considerazione della eccezionale crisi economica
internazionale e della conseguente necessita' della
riprogrammazione nell'utilizzo delle risorse disponibili,
fermi i criteri di ripartizione territoriale e le
competenze regionali, nonche' quanto previsto ai sensi
degli articoli 6-quater e 6-quinquies del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE, su proposta del
Ministro dello sviluppo economico di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, nonche' con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per quanto
attiene alla lettera b), in coerenza con gli indirizzi
assunti in sede europea, entro 30 giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, assegna una quota
delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree
sottoutilizzate:
a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che
e' istituito nello stato di previsione del Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali nel quale
affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione,
nonche' le risorse comunque destinate al finanziamento
degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla
normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal
CIPE alla formazione;
b) al Fondo infrastrutture di cui all'art. 6-quinquies
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche per
la messa in sicurezza delle scuole, per le opere di
risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria, per le
infrastrutture museali ed archeologiche, per l'innovazione
tecnologica e le infrastrutture strategiche per la
mobilita';
b-bis) al Fondo strategico per il Paese a sostegno
dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
Omissis.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 53-ter del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96
(Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a
favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le
zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo):
"Art. 53-ter Trattamento di mobilita' in deroga per i
lavoratori delle aree di crisi industriale complessa
1. Le risorse finanziarie di cui all'articolo 44, comma
11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148,
come ripartite tra le regioni con i decreti del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, n. 1 del 12
dicembre 2016 e n. 12 del 5 aprile 2017, possono essere
destinate dalle regioni medesime, nei limiti della parte
non utilizzata, alla prosecuzione, senza soluzione di
continuita' e a prescindere dall'applicazione dei criteri
di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, n. 83473 del 1º agosto 2014, del trattamento di
mobilita' in deroga, per un massimo di dodici mesi, per i
lavoratori che operino in un'area di crisi industriale
complessa, riconosciuta ai sensi dell'articolo 27 del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e che
alla data del 1º gennaio 2017 risultino beneficiari di un
trattamento di mobilita' ordinaria o di un trattamento di
mobilita' in deroga, a condizione che ai medesimi
lavoratori siano contestualmente applicate le misure di
politica attiva individuate in un apposito piano regionale
da comunicare all'Agenzia nazionale per le politiche attive
del lavoro e al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali.".
comma 492
Il testo del comma 11-bis dell'articolo 44 del citato
decreto legislativo n. 148 del 2015 e' riportato nelle Note
all'art. 1, comma 491.
Il testo dell'articolo 27 del citato decreto-legge n.
83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 134 e' riportato nelle Note all'art. 1,
comma 230.
Il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 12
dicembre 2018 recante "Incremento della riserva istituita
per il finanziamento degli Accordi di sviluppo e degli
Accordi di programma" e' pubblicato nella Gazz. Uff. 28
dicembre 2018, n. 300.
Il testo del comma 1 dell'articolo 18 del citato
decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e'
riportato nelle Note all'art. 1, comma 491.
Il testo dell'articolo 53-ter del citato decreto-legge
n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 giugno 2017, n. 96 e' riportato nelle Note all'art. 1,
comma 491.
comma 493
Si riporta il testo dell'articolo 44 del decreto-legge
28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 (Disposizioni urgenti
per la citta' di Genova, la sicurezza della rete nazionale
delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici
del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze), come
modificato dalla presente legge:
"Art. 44. Trattamento straordinario di integrazione
salariale per le imprese in crisi
1. In deroga agli articoli 4 e 22 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto e per gli
anni 2019 e 2020, puo' essere autorizzato sino ad un
massimo di dodici mesi complessivi, previo accordo
stipulato in sede governativa presso il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, anche in presenza del
Ministero dello sviluppo economico e della Regione
interessata, il trattamento straordinario di integrazione
salariale per crisi aziendale qualora l'azienda abbia
cessato o cessi l'attivita' produttiva e sussistano
concrete prospettive di cessione dell'attivita' con
conseguente riassorbimento occupazionale, secondo le
disposizioni del decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali del 25 marzo 2016, n. 95075, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2016, oppure
laddove sia possibile realizzare interventi di
reindustrializzazione del sito produttivo, nonche' in
alternativa attraverso specifici percorsi di politica
attiva del lavoro posti in essere dalla Regione
interessata, nel limite delle risorse stanziate ai sensi
dell'articolo 21, comma 4, del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148, e non utilizzate, anche in via
prospettica. Per l'anno 2020, fermo restando il limite
complessivo delle risorse finanziarie stanziate, puo'
essere autorizzata una proroga di sei mesi, previo
ulteriore accordo da stipulare in sede governativa presso
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la
partecipazione del Ministero dello sviluppo economico,
qualora l'avviato processo di cessione aziendale, per le
azioni necessarie al suo completamento e per la
salvaguardia occupazionale, abbia incontrato fasi di
particolare complessita' anche rappresentate dal Ministero
dello sviluppo economico. In sede di accordo governativo e'
verificata la sostenibilita' finanziaria del trattamento
straordinario di integrazione salariale e nell'accordo e'
indicato il relativo onere finanziario. Al fine del
monitoraggio della spesa, gli accordi governativi sono
trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze e
all'INPS per il monitoraggio mensile dei flussi di spesa
relativi all'erogazione delle prestazioni. Qualora dal
monitoraggio emerga che e' stato raggiunto o sara'
raggiunto il limite di spesa, non possono essere stipulati
altri accordi.".
comma 494
Si riporta il testo vigente del comma 110 dell'articolo
1 della citata legge n. 205 del 2017:
"110. A decorrere dall'anno 2018, sono destinati
annualmente, nell'ambito delle risorse di cui all'articolo
68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n.
144, e successive modificazioni, a carico del Fondo sociale
per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma
1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2:
a) euro 189.109.570,46 all'assolvimento del
diritto-dovere all'istruzione e alla formazione nei
percorsi di istruzione e formazione professionale;
b) euro 75 milioni al finanziamento dei percorsi
formativi rivolti all'apprendistato per la qualifica e il
diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria
superiore e il certificato di specializzazione tecnica
superiore e dei percorsi formativi rivolti all'alternanza
scuola-lavoro ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera
d), della legge 10 dicembre 2014, n. 183, e del decreto
legislativo 15 aprile 2005, n. 77;
c) euro 15 milioni al finanziamento delle attivita' di
formazione nell'esercizio dell'apprendistato, ai sensi
dell'articolo 44 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.
81;
d) euro 5 milioni per l'anno 2018, euro 5 milioni per
l'anno 2019 ed euro 5 milioni annui a decorrere dall'anno
2020 per l'estensione degli incentivi di cui all'articolo
32, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.
150;
e) euro 5 milioni per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli
allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e
formazione professionale curati dalle istituzioni formative
e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle
regioni per l'erogazione dei percorsi di istruzione e
formazione professionale, per i quali e' dovuto un premio
speciale unitario ai sensi dell'articolo 42 del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1965, n. 1124. Sono fatti salvi gli adempimenti previsti
dall'articolo 32, comma 8, secondo periodo, del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150.
Omissis.".
Il testo del comma 1 dell'articolo 18 del citato
decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e'
riportato nelle Note all'art. 1, comma 491.
Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'articolo 1
della legge 24 dicembre 2007, n. 247 (Norme di attuazione
del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e
competitivita' per favorire l'equita' e la crescita
sostenibili, nonche' ulteriori norme in materia di lavoro e
previdenza sociale):
"3. Il Governo e' delegato ad adottare, entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
piu' decreti legislativi, al fine di concedere ai
lavoratori dipendenti che maturano i requisiti per
l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1º gennaio 2008
impegnati in particolari lavori o attivita' la possibilita'
di conseguire, su domanda, il diritto al pensionamento
anticipato con requisiti inferiori a quelli previsti per la
generalita' dei lavoratori dipendenti, secondo i seguenti
principi e criteri direttivi:
a) previsione di un requisito anagrafico minimo ridotto
di tre anni e, in ogni caso, non inferiore a 57 anni di
eta', fermi restando il requisito minimo di anzianita'
contributiva di 35 anni e il regime di decorrenza del
pensionamento secondo le modalita' di cui all'articolo 1,
comma 6, lettere c) e d), della legge 23 agosto 2004, n.
243;
b) i lavoratori siano impegnati in mansioni
particolarmente usuranti di cui all'articolo 2 del decreto
19 maggio 1999 del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, della sanita' e
per la funzione pubblica; ovvero siano lavoratori
dipendenti notturni come definiti dal decreto legislativo 8
aprile 2003, n. 66, che, fermi restando i criteri di cui
alla successiva lettera c), possano far valere, nell'arco
temporale ivi indicato, una permanenza minima nel periodo
notturno; ovvero siano lavoratori addetti alla cosiddetta
«linea catena» che, all'interno di un processo produttivo
in serie, contraddistinto da un ritmo collegato a
lavorazioni o a misurazione di tempi di produzione con
mansioni organizzate in sequenze di postazioni, svolgano
attivita' caratterizzate dalla ripetizione costante dello
stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto
finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con
cadenze brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o
dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a
lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla
manutenzione, al rifornimento materiali e al controllo di
qualita'; ovvero siano conducenti di veicoli pesanti
adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone;
c) i lavoratori che al momento del pensionamento di
anzianita' si trovano nelle condizioni di cui alla lettera
b) devono avere svolto nelle attivita' di cui alla lettera
medesima:
1) nel periodo transitorio, un periodo minimo di sette
anni negli ultimi dieci anni di attivita' lavorativa;
2) a regime, un periodo pari almeno alla meta' della
vita lavorativa;
d) stabilire la documentazione e gli elementi di prova
in data certa attestanti l'esistenza dei requisiti
soggettivi e oggettivi, anche con riferimento alla
dimensione e all'assetto organizzativo dell'azienda,
richiesti dal presente comma, e disciplinare il relativo
procedimento accertativo, anche attraverso verifica
ispettiva;
e) prevedere sanzioni amministrative in misura non
inferiore a 500 euro e non superiore a 2.000 euro e altre
misure di carattere sanzionatorio nel caso di omissione da
parte del datore di lavoro degli adempimenti relativi agli
obblighi di comunicazione ai competenti uffici
dell'Amministrazione dell'articolazione dell'attivita'
produttiva ovvero dell'organizzazione dell'orario di lavoro
aventi le caratteristiche di cui alla lettera b),
relativamente, rispettivamente, alla cosiddetta «linea
catena» e al lavoro notturno; prevedere, altresi', fermo
restando quanto previsto dall'articolo 484 del codice
penale e dalle altre ipotesi di reato previste
dall'ordinamento, in caso di comunicazioni non veritiere,
anche relativamente ai presupposti del conseguimento dei
benefici, una sanzione pari fino al 200 per cento delle
somme indebitamente corrisposte;
f) assicurare, nella specificazione dei criteri per la
concessione dei benefici, la coerenza con il limite delle
risorse finanziarie di un apposito Fondo costituito, la cui
dotazione finanziaria e' di 83 milioni di euro per il 2009,
200 milioni per il 2010, 312 milioni per il 2011, 350
milioni per il 2012, 383 milioni a decorrere dal 2013;
g) prevedere che, qualora nell'ambito della funzione di
accertamento del diritto di cui alle lettere c) e d)
emerga, dal monitoraggio delle domande presentate e
accolte, il verificarsi di scostamenti rispetto alle
risorse finanziarie di cui alla lettera f), il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale ne dia notizia
tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze
ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo
11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni.
Omissis.".
Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo 7
del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67 (Accesso
anticipato al pensionamento per gli addetti alle
lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a norma
dell'articolo 1 della legge 4 novembre 2010, n. 183):
"Art. 7 Copertura finanziaria
1. Agli oneri di cui al presente decreto legislativo,
valutati in 312 milioni di euro per l'anno 2011, 350
milioni di euro per l'anno 2012, 383 milioni di euro per
gli anni 2013 e 2014 e 233 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2015 si provvede a valere sulle risorse del Fondo
di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24
dicembre 2007, n. 247, appositamente costituito nello stato
di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali.
Omissis.".
comma 495
Il testo del comma 446 dell'articolo 1 della citata
legge n. 145 del 2018 e' riportato nelle Note all'art. 1,
comma 161.
Il testo del comma 1 dell'articolo 2 del citato decreto
legislativo n. 81 del 2000 e' riportato nelle Note all'art.
1, comma 162.
Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo 3
del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280 (Attuazione
della delega conferita dall'articolo 26 della L. 24 giugno
1997, n. 196, in materia di interventi a favore di giovani
inoccupati nel Mezzogiorno):
"Art. 3. Campo e condizioni di applicazione.
1. I lavori di pubblica utilita' sono attivati nei
settori dei servizi alla persona, della salvaguardia e
della cura dell'ambiente e del territorio, dello sviluppo
rurale e dell'acquacoltura, del recupero e della
riqualificazione degli spazi urbani e dei beni culturali.
Ambiti e tipologia dei progetti sono definiti, con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita
la conferenza Stato-citta' e autonomie locali, entro il 31
agosto 1997.
Omissis.".
comma 496
Si riporta il testo vigente del comma 1156
dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006:
"1156. A carico del Fondo per l'occupazione di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236, si provvede ai seguenti interventi,
nei limiti degli importi rispettivamente indicati, da
stabilire in via definitiva con il decreto di cui al comma
1159 del presente articolo:
a) entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, con proprio decreto, sentite la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e le organizzazioni nazionali
comparativamente piu' rappresentative dei lavoratori e dei
datori di lavoro, adotta un programma speciale di
interventi e costituisce una cabina di regia nazionale di
coordinamento che concorre allo sviluppo dei piani
territoriali di emersione e di promozione di occupazione
regolare nonche' alla valorizzazione dei comitati per il
lavoro e l'emersione del sommerso (CLES). Entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, e'
istituito, con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, un apposito Fondo per
l'emersione del lavoro irregolare (FELI), destinato al
finanziamento, d'intesa con le regioni e gli enti locali
interessati, di servizi di supporto allo sviluppo delle
imprese che attivino i processi di emersione di cui ai
commi da 1192 a 1201. Ai fini della presente lettera si
provvede, per ciascuno degli anni 2007 e 2008, nei limiti
di 10 milioni di euro annui;
b) sono destinati 25 milioni di euro per l'anno 2007
alla finalita' di cui all'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e
successive modificazioni;
c) in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali
e comunque non oltre il 31 dicembre 2007, possono essere
concessi trattamenti di cassa integrazione guadagni
straordinaria e di mobilita' ai dipendenti delle imprese
esercenti attivita' commerciali con piu' di cinquanta
dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi
gli operatori turistici, con piu' di cinquanta dipendenti e
delle imprese di vigilanza con piu' di quindici dipendenti
nel limite massimo di spesa di 45 milioni di euro;
d) in attesa della riforma degli ammortizzatori
sociali, al fine di sostenere programmi per la
riqualificazione professionale ed il reinserimento
occupazionale di collaboratori a progetto, che hanno
prestato la propria opera presso aziende interessate da
situazioni di crisi, con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, da emanare entro due mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sentita la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti criteri e
modalita' inerenti alle disposizioni di cui alla presente
lettera. Agli oneri di cui alla presente lettera si
provvede nel limite di 15 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2007 e 2008;
e) il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
e' autorizzato a stipulare con i comuni, nel limite massimo
complessivo di 1 milione di euro per l'anno 2007, previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, nuove convenzioni per lo svolgimento di attivita'
socialmente utili e per l'attuazione di misure di politica
attiva del lavoro riferite a lavoratori impegnati in
attivita' socialmente utili, nella disponibilita' da almeno
sette anni di comuni con popolazione inferiore a 50.000
abitanti;
f) in deroga a quanto disposto dall'articolo 12, comma
4, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e
limitatamente all'anno 2007, i comuni con meno di 5.000
abitanti che hanno vuoti in organico possono, relativamente
alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28
febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, procedere
ad assunzioni di soggetti collocati in attivita'
socialmente utili nel limite massimo complessivo di 2.450
unita'. Alle misure di cui alla presente lettera e' esteso
l'incentivo di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto
legislativo 28 febbraio 2000, n. 81. Agli oneri relativi,
nel limite di 23 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2007, si provvede a valere sul Fondo per
l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che a
tal fine e' integrato del predetto importo;
f-bis) al fine di favorire la stabilizzazione dei
lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto
legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui all'articolo
3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280,
in favore della regione Calabria e della regione Campania
e' concesso un contributo per l'anno 2007 rispettivamente
di 60 e 10 milioni di euro da ripartire con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze previa stipula di
apposita convenzione con il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, a valere sul Fondo per l'occupazione di
cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236, che a tale fine e' integrato del
predetto importo per l'anno 2007. Ai soli fini della
presente lettera e della lettera f), i lavoratori impegnati
nelle attivita' di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nella regione Calabria
sono equiparati ai lavoratori di cui all'articolo 2, comma
1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81.
g) il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
con proprio decreto, dispone annualmente di una quota del
Fondo per l'occupazione, nei limiti delle risorse
disponibili del Fondo medesimo, per interventi strutturali
ed innovativi volti a migliorare e riqualificare la
capacita' di azione istituzionale e l'informazione dei
lavoratori e delle lavoratrici in materia di lotta al
lavoro sommerso ed irregolare, promozione di nuova
occupazione, tutela della salute e della sicurezza dei
lavoratori, iniziative in materia di protezione sociale ed
in ogni altro settore di competenza del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale;
g-bis) a decorrere dall'esercizio finanziario 2008, e'
disposto lo stanziamento di un ulteriore contributo di 50
milioni di euro annui per la stabilizzazione dei lavoratori
socialmente utili e per le iniziative connesse alle
politiche attive per il lavoro in favore delle regioni che
rientrano negli obiettivi di convergenza dei fondi
strutturali dell'Unione europea attraverso la stipula di
un'apposita convenzione con il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale a valere sul Fondo di cui al presente
comma.".
comma 497
Il testo del comma 1156 dell'articolo 1 della citata
legge n. 296 del 2006 e' riportato nelle Note all'art. 1,
comma 496.
Si riporta i testo vigente dell'articolo 33 del citato
decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58:
"Art. 33. Assunzione di personale nelle regioni a
statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilita'
finanziaria
1. A decorrere dalla data individuata dal decreto di
cui al presente comma, anche al fine di consentire
l'accelerazione degli investimenti pubblici, con
particolare riferimento a quelli in materia di mitigazione
del rischio idrogeologico, ambientale, manutenzione di
scuole e strade, opere infrastrutturali, edilizia sanitaria
e agli altri programmi previsti dalla legge 30 dicembre
2018, n. 145, le regioni a statuto ordinario possono
procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato
in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di
personale e fermo restando il rispetto pluriennale
dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di
revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il
personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a
carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia
definito come percentuale, anche differenziata per fascia
demografica, della media delle entrate correnti relative
agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto
di quelle la cui destinazione e' vincolata, ivi incluse,
per le finalita' di cui al presente comma, quelle relative
al servizio sanitario nazionale ed al netto del fondo
crediti di dubbia esigibilita' stanziato in bilancio di
previsione. Con decreto del Ministro della pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, previa intesa in Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome
di Trento e Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le
fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al
valore medio per fascia demografica e le relative
percentuali massime annuali di incremento del personale in
servizio per le regioni che si collocano al di sotto del
predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere
aggiornati con le modalita' di cui al secondo periodo ogni
cinque anni. Le regioni in cui il rapporto fra la spesa di
personale, al lordo degli oneri riflessi a carico
dell'amministrazione, e la media delle predette entrate
correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati
risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo,
adottano un percorso di graduale riduzione annuale del
suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del
predetto valore soglia anche applicando un turn over
inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 le regioni
che registrano un rapporto superiore al valore soglia
applicano un turn over pari al 30 per cento fino al
conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al
trattamento accessorio del personale di cui all'articolo
23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75,
e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire
l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno
2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonche'
delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione
organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo
il personale in servizio al 31 dicembre 2018.
2. A decorrere dalla data individuata dal decreto di
cui al presente comma, anche per le finalita' di cui al
comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani
triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il
rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato
dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per
tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri
riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al
valore soglia definito come percentuale, differenziata per
fascia demografica, della media delle entrate correnti
relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate
al netto del fondo crediti dubbia esigibilita' stanziato in
bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della
pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno,
previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto sono individuate le
fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al
valore medio per fascia demografica e le relative
percentuali massime annuali di incremento del personale in
servizio per i comuni che si collocano al di sotto del
predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere
aggiornati con le modalita' di cui al secondo periodo ogni
cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di
personale, al lordo degli oneri riflessi a carico
dell'amministrazione, e la media delle predette entrate
correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati
risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo
adottano un percorso di graduale riduzione annuale del
suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del
predetto valore soglia anche applicando un turn over
inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni
che registrano un rapporto superiore al valore soglia
applicano un turn over pari al 30 per cento fino al
conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al
trattamento accessorio del personale di cui all'articolo
23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75,
e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire
l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno
2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonche'
delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione
organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo
il personale in servizio al 31 dicembre 2018.
2-bis. Al comma 366 dell'articolo 1 della legge 30
dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) le parole: «ed educativo, anche degli enti locali»
sono soppresse;
b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I commi
360, 361, 363 e 364 non si applicano alle assunzioni del
personale educativo degli enti locali».
2-ter. Gli enti locali procedono alle assunzioni di cui
all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, anche utilizzando le graduatorie la cui validita' sia
stata prorogata ai sensi del comma 362 del medesimo
articolo 1.
2-quater. Il comma 2 dell'articolo 14-ter del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e'
abrogato.".
comma 498
Si riporta il testo vigente dei commi 1 e 1-bis
dell'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416
(Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per
l'editoria):
"Art. 37 (Esodo e prepensionamento)
1. Ai lavoratori di cui ai precedenti articoli e' data
facolta' di optare, entro sessanta giorni dell'ammissione
ai trattamenti di cui all'articolo 25-bis del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, comma 3, lettere a)
e b), per i lavoratori poligrafici, e lettera a), per i
giornalisti, ovvero, nel periodo di godimento del
trattamento medesimo, entro sessanta giorni dal maturare
delle condizioni di anzianita' contributiva richiesta, per
i seguenti trattamenti:
a) per i lavoratori poligrafici, limitatamente al
numero di unita' ammesse dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale: trattamento di pensione per coloro che
possano far valere nella assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti
almeno 35 anni di anzianita' contributiva a decorrere dal
1° gennaio 2014, 36 anni di anzianita' contributiva a
decorrere dal 1° gennaio 2016 e 37 anni di anzianita'
contributiva a decorrere dal 1° gennaio 2018; i periodi di
sospensione per i quali e' ammesso il trattamento di cui
all'articolo 25-bis del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 148, sono riconosciuti utili d'ufficio secondo
quanto previsto dalla presente lettera;
b) per i giornalisti professionisti iscritti all'INPGI,
dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani,
di giornali periodici e di agenzie di stampa a diffusione
nazionale, di cui all'articolo 27, secondo comma, con
almeno venticinque anni di anzianita' contributiva,
limitatamente al numero di unita' ammesso dal Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, a seguito di
accordi recepiti dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, sulla base delle risorse finanziarie disponibili e
per i soli casi di riorganizzazione aziendale in presenza
di crisi: anticipata liquidazione della pensione di
vecchiaia nei cinque anni che precedono il raggiungimento
dell'eta' fissata per il diritto alla pensione di vecchiaia
nel regime previdenziale dell'INPGI, con integrazione a
carico dello stesso Istituto di un numero massimo di cinque
anni di anzianita' contributiva. Il requisito di anzianita'
contributiva di cui al primo periodo e' progressivamente
adeguato agli incrementi della speranza di vita ai sensi
dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122.
1-bis. L'onere annuale sostenuto dall'INPGI per i
trattamenti di pensione anticipata, di cui al comma 1,
lettera b), pari a 10 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2009, e' posto a carico del bilancio dello Stato.
L'INPGI presenta annualmente al Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali la documentazione
necessaria al fine di ottenere il rimborso degli oneri
fiscalizzati. Al compimento dell'eta' prevista per
l'accesso al trattamento di pensione di vecchiaia ordinaria
da parte dei beneficiari dei trattamenti di cui al primo
periodo, l'onere conseguente e' posto a carico del bilancio
dell'INPGI, fatta eccezione per la quota di pensione
connessa agli scivoli contributivi, riconosciuti fino ad un
massimo di cinque annualita', che rimane a carico del
bilancio dello Stato.
Omissis.".
Si riporta il testo vigente del comma 7 dell'articolo
41-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2009, n. 14 (Proroga di termini previsti da disposizioni
legislative e disposizioni finanziarie urgenti):
"Art. 41-bis Editoria
1. - 6. Omissis.
7. Per il sostegno degli oneri derivanti dalle
prestazioni di vecchiaia anticipate per i giornalisti
dipendenti da aziende in ristrutturazione o
riorganizzazione per crisi aziendale, di cui all'articolo
37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, in aggiunta a quanto
previsto dall'articolo 19, commi 18-ter e 18-quater, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si
provvede mediante corrispondente riduzione, in maniera
lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle
autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C
della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per un importo pari a
10 milioni di euro a decorrere dal 2009. Qualora i datori
di lavoro interessati dai processi di ristrutturazione o
riorganizzazione in presenza di crisi aziendali presentino
piani comportanti complessivamente un numero di unita' da
ammettere al beneficio con effetti finanziari
complessivamente superiori all'importo massimo di 20
milioni di euro annui fino all'anno 2013, 23 milioni di
euro nell'anno 2014, 29 milioni di euro nell'anno 2015, 33
milioni di euro nell'anno 2016, 33 milioni di euro
nell'anno 2017, 30,8 milioni di euro nell'anno 2018, 23
milioni di euro nell'anno 2019 e 20 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2020, con decreto del Ministro del
lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, e'
introdotto, su proposta delle organizzazioni sindacali
datoriali, a carico dei datori di lavoro del settore uno
specifico contributo aggiuntivo da versare all'Istituto
nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI)
per il finanziamento dell'onere eccedentario.
Omissis.".
La citata legge n. 198 del 2016 e' pubblicata nella
Gazz. Uff. 31 ottobre 2016, n. 255.
comma 499
Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto
legislativo 15 maggio 2017, n. 69 (Disposizioni per
l'incremento dei requisiti e la ridefinizione dei criteri
per l'accesso ai trattamenti di pensione di vecchiaia
anticipata dei giornalisti e per il riconoscimento degli
stati di crisi delle imprese editrici, in attuazione
dell'articolo 2, commi 4 e 5, lettera a), della legge 26
ottobre 2016, n. 198), come modificato dalla presente
legge:
"Art. 2. Disposizioni in materia di esodo e
prepensionamento
1. All'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) all'alinea, le parole: «al trattamento di cui
all'articolo 35» sono sostituite dalle seguenti: «ai
trattamenti di cui all'articolo 25-bis del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, comma 3, lettere a)
e b), per i lavoratori poligrafici, e lettera a), per i
giornalisti,»;
2) alla lettera a), le parole: «di cui al citato
articolo 35» sono sostituite dalle seguenti: «di cui
all'articolo 25-bis del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 148,»;
3) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) per i giornalisti professionisti iscritti
all'INPGI, dipendenti dalle imprese editrici di giornali
quotidiani, di giornali periodici e di agenzie di stampa a
diffusione nazionale, di cui all'articolo 27, secondo
comma, con almeno venticinque anni di anzianita'
contributiva, limitatamente al numero di unita' ammesso dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministero dell'economia e delle finanze, a seguito
di accordi recepiti dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, sulla base delle risorse finanziarie
disponibili e per i soli casi di riorganizzazione aziendale
in presenza di crisi: anticipata liquidazione della
pensione di vecchiaia nei cinque anni che precedono il
raggiungimento dell'eta' fissata per il diritto alla
pensione di vecchiaia nel regime previdenziale dell'INPGI,
con integrazione a carico dello stesso Istituto di un
numero massimo di cinque anni di anzianita' contributiva.
Il requisito di anzianita' contributiva di cui al primo
periodo e' progressivamente adeguato agli incrementi della
speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.»;
b) al comma 2, il secondo periodo e' sostituito dal
seguente: «Per i giornalisti che abbiano raggiunto una eta'
anagrafica la cui differenza con quella richiesta per
l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia sia
inferiore a cinque anni, l'anzianita' contributiva e'
maggiorata di un periodo pari a tale differenza, fermo
restando il limite massimo di 360 contributi mensili.».
2. I trattamenti di vecchiaia anticipata di cui
all'articolo 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto
1981, n. 416, sono erogati in favore di giornalisti
dipendenti da aziende che abbiano presentato al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, in data successiva al
31 dicembre 2019, piani di riorganizzazione o
ristrutturazione aziendale che prevedono la contestuale
assunzione, nel rapporto minimo di un'assunzione a tempo
indeterminato ogni due prepensionamenti, di giovani di eta'
non superiore a 35 anni, giornalisti o soggetti in possesso
di competenze professionali coerenti con la realizzazione
dei programmi di rilancio, riconversione digitale e
sviluppo aziendale, come individuate dai predetti piani,
ovvero di giornalisti che abbiano gia' in essere, con la
stessa azienda o con azienda facente capo al medesimo
gruppo editoriale, rapporti di lavoro autonomo di cui agli
articoli 2222 e seguenti del codice civile, anche in forma
di collaborazione coordinata e continuativa.
2-bis. L'instaurazione di rapporti di lavoro dipendente
o autonomo di cui agli articoli 2222 e seguenti del codice
civile, anche in forma di collaborazione coordinata e
continuativa, ovvero la sottoscrizione di contratti per la
cessione del diritto d'autore, con i giornalisti che
abbiano optato per i trattamenti di vecchiaia anticipata di
cui al comma 2, comporta la revoca del finanziamento
concesso, anche nel caso in cui il rapporto di lavoro sia
instaurato con un'azienda diversa facente capo al medesimo
gruppo editoriale.".
comma 500
Il testo del comma 1 dell'articolo 37 della citata
legge n. 416 del 1981 e' riportato nelle Note all'art. 1,
comma 498.
Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'articolo
25-bis del citato decreto legislativo n. 148 del 2015:
"Art. 25-bis. Disposizioni particolari per le imprese
del settore dell'editoria
1. - 2. Omissis
3. L'intervento straordinario di integrazione salariale
puo' essere richiesto quando la sospensione o la riduzione
dell'attivita' lavorativa sia determinata da una delle
seguenti causali:
a) riorganizzazione aziendale in presenza di crisi, di
durata non superiore a 24 mesi, anche continuativi;
b) crisi aziendale, ivi compresi i casi di cessazione
dell'attivita' produttiva dell'azienda o di un ramo di essa
anche in costanza di fallimento, di durata non superiore a
24 mesi, anche continuativi;
c) contratto di solidarieta' di cui all'articolo 21,
comma 1, lettera c).
Omissis.".
Si riporta il testo vigente dei commi da 12-bis a
12-quinquies dell'articolo 12 del citato decreto-legge n.
78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122:
"Art. 12 Interventi in materia previdenziale
1. - 12. Omissis.
12-bis. In attuazione dell'articolo 22-ter, comma 2,
del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
concernente l'adeguamento dei requisiti di accesso al
sistema pensionistico agli incrementi della speranza di
vita, e tenuto anche conto delle esigenze di coordinamento
degli istituti pensionistici e delle relative procedure di
adeguamento dei parametri connessi agli andamenti
demografici, a decorrere dal 1º gennaio 2013 i requisiti di
eta' e i valori di somma di eta' anagrafica e di anzianita'
contributiva di cui alla Tabella B allegata alla legge 23
agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, i
requisiti anagrafici di 65 anni e di 60 anni per il
conseguimento della pensione di vecchiaia, il requisito
anagrafico di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del
decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e
successive modificazioni, il requisito anagrafico di 65
anni di cui all'articolo 1, comma 20, e all'articolo 3,
comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive
modificazioni, e il requisito contributivo ai fini del
conseguimento del diritto all'accesso al pensionamento
indipendentemente dall'eta' anagrafica devono essere
aggiornati a cadenza triennale con decreto direttoriale del
Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare
almeno dodici mesi prima della data di decorrenza di ogni
aggiornamento. La mancata emanazione del predetto decreto
direttoriale comporta responsabilita' erariale. Il predetto
aggiornamento e' effettuato sulla base del procedimento di
cui al comma 12-ter.
12-ter. A partire dall'anno 2011 l'ISTAT rende
annualmente disponibile entro il 31 dicembre dell'anno
medesimo il dato relativo alla variazione nel triennio
precedente della speranza di vita all'eta' corrispondente a
65 anni in riferimento alla media della popolazione
residente in Italia. A decorrere dalla data di cui al comma
12-bis e con i decreti a cadenza triennale di cui allo
stesso comma 12-bis: a) i requisiti di eta' e di anzianita'
contributiva indicati al comma 12-bis sono aggiornati
incrementando i requisiti in vigore in misura pari
all'incremento della predetta speranza di vita accertato
dall'ISTAT in relazione al triennio di riferimento. In sede
di prima applicazione tale aggiornamento non puo' in ogni
caso superare i tre mesi e lo stesso aggiornamento non
viene effettuato nel caso di diminuzione della predetta
speranza di vita. In caso di frazione di mese,
l'aggiornamento viene effettuato con arrotondamento al
decimale piu' prossimo. Il risultato in mesi si determina
moltiplicando la parte decimale dell'incremento della
speranza di vita per dodici, con arrotondamento all'unita';
b) i valori di somma di eta' anagrafica e di anzianita'
contributiva indicati al comma 12-bis sono conseguentemente
incrementati in misura pari al valore dell'aggiornamento
rapportato ad anno dei requisiti di eta'. In caso di
frazione di unita', l'aggiornamento viene effettuato con
arrotondamento al primo decimale. Restano fermi i requisiti
di anzianita' contributiva minima previsti dalla normativa
vigente in via congiunta ai requisiti anagrafici, nonche'
la disciplina del diritto alla decorrenza del trattamento
pensionistico rispetto alla data di maturazione dei
requisiti secondo quanto previsto dalla normativa vigente,
come modificata ai sensi dei commi 1 e 2 del presente
articolo.
12-quater. In base agli stessi criteri di adeguamento
indicati ai commi 12-bis e 12-ter e nell'ambito del decreto
direttoriale di cui al comma 12-bis, anche ai regimi
pensionistici armonizzati secondo quanto previsto
dall'articolo 2, commi 22 e 23, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, nonche' agli altri regimi e alle gestioni
pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto,
requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione
generale obbligatoria, ivi compresi i lavoratori di cui
all'articolo 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, e il personale di cui al decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 195, e di cui alla legge 27 dicembre 1941, n.
1570, nonche' i rispettivi dirigenti, e' applicato
l'adeguamento dei requisiti. Resta fermo che l'adeguamento
di cui al presente comma non opera in relazione al
requisito per l'accesso per limite di eta' per i lavoratori
per i quali viene meno il titolo abilitante allo
svolgimento della specifica attivita' lavorativa per il
raggiungimento di tale limite di eta'.
12-quinquies. Ogniqualvolta l'adeguamento triennale dei
requisiti anagrafici di cui al comma 12-ter comporta, con
riferimento al requisito anagrafico per il pensionamento di
vecchiaia originariamente previsto a 65 anni, l'incremento
dello stesso tale da superare di una o piu' unita' il
predetto valore di 65, il coefficiente di trasformazione di
cui al comma 6 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995,
n. 335, e' esteso, con effetto dalla decorrenza di tale
determinazione, anche per le eta' corrispondenti a tali
valori superiori a 65 del predetto requisito anagrafico
nell'ambito della procedura di cui all'articolo 1, comma
11, della citata legge n. 335 del 1995, come modificato
dall'articolo 1, comma 15, della legge 24 dicembre 2007, n.
247. Resta fermo che la rideterminazione aggiornata del
coefficiente di trasformazione esteso ai sensi del primo
periodo del presente comma anche per eta' corrispondenti a
valori superiori a 65 anni e' effettuata con la predetta
procedura di cui all'articolo 1, comma 11, della citata
legge n. 335 del 1995.
Omissis.".
La citata legge 26 ottobre 2016, n. 198 e' pubblicata
nella Gazz. Uff. 31 ottobre 2016, n. 255.
comma 501
Si riporta il testo vigente degli articoli 1 e 5 del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi
finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma
dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo
2003, n. 38), come modificato dal comma 523 della presente
legge:
"Art. 1. Finalita'
1. - 2. Omissis.
3. Per le finalita' di cui al comma 1, il FSN prevede
le seguenti tipologie di intervento:
a) misure volte a incentivare la stipula di contratti
assicurativi prioritariamente finalizzate
all'individuazione e diffusione di nuove forme di copertura
mediante polizze sperimentali e altre misure di gestione
del rischio;
b) interventi compensativi, esclusivamente nel caso di
danni a produzioni, strutture e impianti produttivi non
inseriti nel Piano di gestione dei rischi in agricoltura,
finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle
imprese agricole che hanno subito danni dagli eventi di cui
al comma 2 nei limiti previsti dalla normativa comunitaria;
c) interventi di ripristino delle infrastrutture
connesse all'attivita' agricola, tra cui quelle irrigue e
di bonifica, compatibilmente con le esigenze primarie delle
imprese agricole.
3-bis. Gli interventi compensativi di cui al comma 3,
lettera b), ove attivati a fronte di eventi i cui effetti
non sono limitati ad una sola annualita', possono essere
compensati per un periodo non superiore a tre anni."
"Art. 5. Interventi per favorire la ripresa
dell'attivita' produttiva
1. Possono beneficiare degli interventi del presente
articolo, le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del
codice civile, ivi comprese le cooperative che svolgono
l'attivita' di produzione agricola, iscritte nel registro
delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole
istituita presso le Province autonome ricadenti nelle zone
delimitate ai sensi dell'articolo 6, che abbiano subito
danni superiori al 30 per cento della produzione lorda
vendibile. Nel caso di danni alle produzioni vegetali, sono
escluse dal calcolo dell'incidenza di danno sulla
produzione lorda vendibile le produzioni zootecniche.
2. Al fine di favorire la ripresa economica e
produttiva delle imprese agricole di cui al comma 1, nei
limiti dell'entita' del danno, accertato nei termini
previsti dagli orientamenti e regolamenti comunitari per
gli aiuti di Stato nel settore agricolo, possono essere
concessi i seguenti aiuti, in forma singola o combinata, a
scelta delle regioni, tenuto conto delle esigenze e
dell'efficacia dell'intervento, nonche' delle risorse
finanziarie disponibili:
a) contributi in conto capitale fino all'80 per cento
del danno accertato sulla base della produzione lorda
vendibile media ordinaria, da calcolare secondo le
modalita' e le procedure previste dagli orientamenti e dai
regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato. Nelle
zone svantaggiate di cui all'articolo 32 del regolamento
(UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 17 dicembre 2013, il contributo puo' essere elevato
fino al 90 per cento;
b) prestiti ad ammortamento quinquennale per le
esigenze di esercizio dell'anno in cui si e' verificato
l'evento dannoso e per l'anno successivo, da erogare al
seguente tasso agevolato:
1) 20 per cento del tasso di riferimento per le
operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le
aziende ricadenti nelle zone svantaggiate di cui
all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;
2) 35 per cento del tasso di riferimento per le
operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le
aziende ricadenti in altre zone; nell'ammontare del
prestito sono comprese le rate delle operazioni di credito
in scadenza nei 12 mesi successivi all'evento inerenti
all'impresa agricola;
c) proroga delle operazioni di credito agrario, di cui
all'articolo 7;
d) agevolazioni previdenziali, di cui all'articolo 8.
3. In caso di danni causati alle strutture aziendali ed
alle scorte possono essere concessi a titolo di indennizzo
contributi in conto capitale fino all'80 per cento dei
costi effettivi elevabile al 90 per cento nelle zone
svantaggiate di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n.
1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17
dicembre 2013.
4. Sono esclusi dalle agevolazioni previste al presente
articolo i danni alle produzioni ed alle strutture
ammissibili all'assicurazione agevolata o per i quali e'
possibile aderire ai fondi di mutualizzazione. Nel calcolo
della percentuale dei danni sono comprese le perdite
derivanti da eventi calamitosi, subiti dalla stessa
azienda, nel corso dell'annata agraria, che non siano stati
oggetto di precedenti benefici. La produzione lorda
vendibile per il calcolo dell'incidenza di danno non e'
comprensiva dei contributi o delle altre integrazioni
concessi dall'Unione europea.
4-bis. Ai sensi della normativa europea sono altresi'
esclusi dagli aiuti:
a) le grandi imprese;
b) le imprese in difficolta', ad eccezione degli aiuti
destinati a indennizzare le perdite causate da avversita'
atmosferiche assimilabili a calamita' naturali, a
condizione che l'impresa sia diventata un'impresa in
difficolta' a causa delle perdite o dei danni causati dagli
eventi in questione;
c) i soggetti destinatari di un ordine di recupero
pendente a seguito di una precedente decisione della
Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e
incompatibili con il mercato interno.
4-ter. Il regime di aiuto deve essere attivato entro
tre anni dal verificarsi dell'avversita' atmosferica
assimilabile a una calamita' naturale e gli aiuti sono
versati ai beneficiari entro quattro anni a decorrere da
tale data. Gli aiuti sono concessi nel limite dell'importo
dei danni subiti come conseguenza diretta dell'avversita'
atmosferica assimilabile a una calamita' naturale e
calcolati, a livello di singolo beneficiario,
dall'autorita' regionale competente. I danni includono le
perdite di reddito dovute alla distruzione completa o
parziale della produzione agricola e i danni materiali
subiti dalle strutture aziendali quali: immobili,
attrezzature e macchinari, scorte, mezzi di produzione. I
danni materiali alle strutture aziendali sono calcolati
sulla base dei costi di riparazione o del valore economico
degli stessi prima del verificarsi dell'avversita'
atmosferica assimilabile a una calamita' naturale. Tale
calcolo non supera i costi di riparazione o la diminuzione
del valore equo di mercato a seguito della calamita', ossia
la differenza tra il valore delle strutture immediatamente
prima e immediatamente dopo il verificarsi dell'evento
eccezionale. Ai danni devono essere detratti i costi non
sostenuti e possono essere aggiunti eventuali maggiori
costi sostenuti dal beneficiario a causa dell'avversita'
atmosferica assimilabile alla calamita' naturale. La
perdita di reddito a livello di singoli beneficiari e'
calcolata sottraendo: il risultato ottenuto moltiplicando i
quantitativi di prodotti agricoli ottenuti nell'anno in cui
si e' verificata l'avversita' atmosferica assimilabile a
una calamita' naturale per il prezzo medio di vendita
ricavato nello stesso anno, dal risultato ottenuto
moltiplicando i quantitativi di prodotti agricoli ottenuti
nei tre anni precedenti l'avversita' atmosferica
assimilabile a una calamita' naturale o da una media
triennale basata sui cinque anni precedenti l'avversita'
atmosferica assimilabile a una calamita' naturale,
escludendo il valore piu' basso e quello piu' elevato, per
il prezzo medio di vendita ottenuto. La riduzione annua
puo' essere calcolata:
a) tenendo conto della somma delle componenti colture e
allevamenti qualora risultino danneggiate entrambe o i
danni abbiano interessato le strutture aziendali;
b) limitatamente alle singole componenti qualora
risultino danneggiate solo le colture o solo gli
allevamenti.
4-quater. Gli aiuti e gli eventuali altri pagamenti
ricevuti a titolo di indennizzo delle perdite, compresi
quelli percepiti nell'ambito di altre misure nazionali o
unionali sono limitati all'80 per cento dei costi
ammissibili. L'intensita' di aiuto puo' essere aumentata al
90 per cento nelle zone soggette a vincoli naturali.
4-quinquies. Gli aiuti destinati a indennizzare i danni
causati da avversita' atmosferiche assimilabili a calamita'
naturali sono ridotti del 50 per cento, salvo quando sono
accordati a beneficiari che abbiano stipulato una polizza
assicurativa a copertura di almeno il 50 per cento della
loro produzione media annua o del reddito ricavato dalla
produzione e dei rischi climatici compresi nel piano di
gestione dei rischi in agricoltura.
4-sexies. Si possono utilizzare indici per calcolare la
produzione agricola della singola impresa, purche' il
metodo di calcolo utilizzato permetta di determinare la
perdita effettiva dell'impresa agricola nell'anno in
questione.
5. Le domande di intervento debbono essere presentate
alle autorita' regionali competenti entro il termine
perentorio di quarantacinque giorni dalla data di
pubblicazione del decreto di declaratoria nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e di individuazione
delle zone interessate, di cui all'articolo 6, comma 2.
6. Compatibilmente con le esigenze primarie delle
imprese agricole, di cui al presente articolo, possono
essere adottate misure volte al ripristino delle
infrastrutture connesse all'attivita' agricola, tra cui
quelle irrigue e di bonifica, con onere della spesa a
totale carico del Fondo di solidarieta' nazionale.".
comma 502
Si riporta il testo vigente dell'articolo 15 del citato
decreto legislativo n. 102 del 2004:
"Art. 15. Dotazione del Fondo di solidarieta' nazionale
1.
2. Per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3,
lettera a), e' iscritto apposito stanziamento sullo stato
di previsione del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, allo scopo denominato «Fondo di
solidarieta' nazionale-incentivi assicurativi» (92). Per
gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettere b) e
c), e' iscritto apposito stanziamento sullo stato di
previsione del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, allo scopo denominato «Fondo di
solidarieta' nazionale-interventi indennizzatori».
3. Per la dotazione finanziaria del Fondo di
solidarieta' nazionale-incentivi assicurativi destinato
agli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a),
si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni. Per la dotazione finanziaria del Fondo di
solidarieta' nazionale-interventi indennizzatori, destinato
agli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettere b)
e c), si provvede a valere sulle risorse del Fondo di
protezione civile, come determinato ai sensi dell'articolo
11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni, nel limite stabilito
annualmente dalla legge finanziari.".
comma 503
Si riporta il testo vigente dell'articolo 1 del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia
di soggetti e attivita', integrita' aziendale e
semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma
dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), e e),
della L. 7 marzo 2003, n. 38):
"Art. 1. Imprenditore agricolo professionale.
1. Ai fini dell'applicazione della normativa statale,
e' imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il
quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali
ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999
del 17 maggio 1999, del Consiglio, dedichi alle attivita'
agricole di cui all' articolo 2135 del codice civile,
direttamente o in qualita' di socio di societa', almeno il
cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo
e che ricavi dalle attivita' medesime almeno il cinquanta
per cento del proprio reddito globale da lavoro. Le
pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le
indennita' e le somme percepite per l'espletamento di
cariche pubbliche, ovvero in associazioni ed altri enti
operanti nel settore agricolo, sono escluse dal computo del
reddito globale da lavoro Nel caso delle societa' di
persone e cooperative, ivi incluse le cooperative di
lavoro, l'attivita' svolta dai soci nella societa', in
presenza dei requisiti di conoscenze e competenze
professionali, tempo lavoro e reddito di cui al primo
periodo, e' idonea a far acquisire ai medesimi la qualifica
di imprenditore agricolo professionale e al riconoscimento
dei requisiti per i soci lavoratori. Nel caso di societa'
di capitali, l'attivita' svolta dagli amministratori nella
societa', in presenza dei predetti requisiti di conoscenze
e competenze professionali, tempo lavoro e reddito, e'
idonea a far acquisire ai medesimi amministratori la
qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per
l'imprenditore che operi nelle zone svantaggiate di cui
all'articolo 17 del citato regolamento (CE) n. 1257/1999, i
requisiti di cui al presente comma sono ridotti al
venticinque per cento.
2. Le regioni accertano ad ogni effetto il possesso dei
requisiti di cui al comma 1. E' fatta salva la facolta'
dell'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) di
svolgere, ai fini previdenziali, le verifiche ritenute
necessarie ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 7 dicembre 2001, n. 476.
3. Le societa' di persone, cooperative e di capitali,
anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori
agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale
oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attivita'
agricole di cui all' articolo 2135 del codice civile e
siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) nel caso di societa' di persone qualora almeno un
socio sia in possesso della qualifica di imprenditore
agricolo professionale. Per le societa' in accomandita la
qualifica si riferisce ai soci accomandatari;
b) [nel caso di societa' cooperative, ivi comprese
quelle di conduzione di aziende agricole, qualora almeno un
quinto dei soci sia in possesso della qualifica di
imprenditore agricolo professionale];
c) nel caso di societa' di capitali o cooperative,
quando almeno un amministratore che sia anche socio per le
societa' cooperative sia in possesso della qualifica di
imprenditore agricolo professionale.
3-bis. La qualifica di imprenditore agricolo
professionale puo' essere apportata da parte
dell'amministratore ad una sola societa'.
4. All'imprenditore agricolo professionale persona
fisica, se iscritto nella gestione previdenziale ed
assistenziale, sono altresi' riconosciute le agevolazioni
tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie
stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone
fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto.
La perdita dei requisiti di cui al comma 1, nei cinque anni
dalla data di applicazione delle agevolazioni ricevute in
qualita' di imprenditore agricolo professionale determina
la decadenza dalle agevolazioni medesime.
5. Le indennita' e le somme percepite per l'attivita'
svolta in societa' agricole di persone, cooperative, di
capitali, anche a scopo consortile, sono considerate come
redditi da lavoro derivanti da attivita' agricole ai fini
del presente articolo, e consentono l'iscrizione del
soggetto interessato nella gestione previdenziale ed
assistenziale per l'agricoltura.
5-bis. L'imprenditore agricolo professionale persona
fisica, anche ove socio di societa' di persone o
cooperative, ovvero amministratore di societa' di capitali,
deve iscriversi nella gestione previdenziale ed
assistenziale per l'agricoltura. Ai soci lavoratori di
cooperative si applica l'articolo 1, comma 3, della legge 3
aprile 2001, n. 142.
5-ter. Le disposizioni relative all'imprenditore
agricolo professionale si applicano anche ai soggetti
persone fisiche o societa' che, pur non in possesso dei
requisiti di cui ai commi 1 e 3, abbiano presentato istanza
di riconoscimento della qualifica alla Regione competente
che rilascia apposita certificazione, nonche' si siano
iscritti all'apposita gestione dell'INPS. Entro
ventiquattro mesi dalla data di presentazione dell'istanza
di riconoscimento, salvo diverso termine stabilito dalle
regioni, il soggetto interessato deve risultare in possesso
dei requisiti di cui ai predetti commi 1 e 3, pena la
decadenza degli eventuali benefici conseguiti. Le regioni e
l'Agenzia delle entrate definiscono modalita' di
comunicazione delle informazioni relative al possesso dei
requisiti relativi alla qualifica di IAP.
5-quater. Qualunque riferimento nella legislazione
vigente all'imprenditore agricolo a titolo principale si
intende riferito all'imprenditore agricolo professionale,
come definito nel presente articolo.
5-quinquies. L'articolo 12 della legge 9 maggio 1975,
n. 153, e successive modificazioni, e' abrogato.".
Il riferimento al testo del REGOLAMENTO n. 1407/2013/UE
DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 2013 e' riportato nelle
Note all'art. 1, comma 115.
Il REGOLAMENTO n. 1408/2013/UE) DELLA COMMISSIONE
relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti
«de minimis» nel settore agricolo e' pubblicato nella
G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352.
comma 508
Il testo del comma 2 dell'articolo 30 del citato
decreto-legge n. 133 del 2014, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 e'
riportato nelle Note all'art. 1, comma 297.
comma 509
Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
108 del citato decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917:
"Art. 108. Spese relative a piu' esercizi
1. Le spese relative a piu' esercizi sono deducibili
nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio.
Omissis.".
comma 510
Si riporta il testo vigente del comma 4-quater
dell'articolo 13 del citato decreto-legge n. 193 del 2016,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre
2016, n. 225:
"Art. 13. Rifinanziamento Fondo PMI e misure per il
microcredito, per la promozione e lo sviluppo
dell'agroalimentare nonche' in materia di contratti
dell'ISMEA
1. - 4-ter. Omissis.
4-quater. La vendita dei terreni da parte dell'ISMEA e'
effettuata tramite procedura competitiva ad evidenza
pubblica tra coloro che hanno presentato una manifestazione
di interesse all'acquisto a seguito di avviso pubblico,
anche mediante il ricorso agli strumenti di cui
all'articolo 16 della legge 28 luglio 2016, n. 154, ovvero,
in caso di esito infruttuoso della predetta procedura,
tramite trattativa privata. In caso di aggiudicazione da
parte di giovani imprenditori agricoli e' consentito il
pagamento rateale del prezzo, apponendo ipoteca legale, ai
sensi dell'articolo 2817 del codice civile. L'Istituto
utilizza le risorse derivanti dalle vendite di cui al
presente comma esclusivamente per interventi a favore dei
giovani imprenditori agricoli.
Omissis.".
Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'articolo
46 del citato decreto del Presidente della Repubblica n.
380 del 2001:
"Art. 46 Nullita' degli atti giuridici relativi ad
edifici la cui costruzione abusiva sia iniziata dopo il 17
marzo 1985
1. - 4. Omissis.
5. Le nullita' di cui al presente articolo non si
applicano agli atti derivanti da procedure esecutive
immobiliari, individuali o concorsuali. L'aggiudicatario,
qualora l'immobile si trovi nelle condizioni previste per
il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, dovra'
presentare domanda di permesso in sanatoria entro
centoventi giorni dalla notifica del decreto emesso dalla
autorita' giudiziaria.
Omissis.".
Si riporta il testo vigente del sesto comma
dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme
in materia di controllo dell'attivita'
urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle
opere abusive):
"Art. 40 Mancata presentazione dell'istanza
1. - 5. Omissis.
Nell'ipotesi in cui l'immobile rientri nelle previsioni
di sanabilita' di cui al capo IV della presente legge e sia
oggetto di trasferimento derivante da procedure esecutive,
la domanda di sanatoria puo' essere presentata entro
centoventi giorni dall'atto di trasferimento dell'immobile
purche' le ragioni di credito per cui si interviene o
procede siano di data anteriore all'entrata in vigore della
presente legge.".
comma 511
Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
58 del citato decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134:
"Art. 58 Fondo per la distribuzione di derrate
alimentari alle persone indigenti
1. E' istituito presso l'Agenzia per le erogazioni in
agricoltura un fondo per l'efficientamento della filiera
della produzione e dell'erogazione e per il finanziamento
dei programmi nazionali di distribuzione di derrate
alimentari alle persone indigenti nel territorio della
Repubblica Italiana. Le derrate alimentari sono distribuite
agli indigenti mediante organizzazioni caritatevoli,
conformemente alle modalita' previste dal Regolamento (CE)
n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007.
Omissis.".
comma 512
Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo
15 della legge 23 marzo 2001, n. 93 (Disposizioni in campo
ambientale):
"Art. 15. Disposizioni in materia di attivita'
mineraria.
1. Omissis.
2. Al fine di conservare e valorizzare, anche per
finalita' sociali e produttive, i siti e i beni
dell'attivita' mineraria con rilevante valore storico,
culturale e ambientale, e' assegnato un finanziamento di
lire un miliardo per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003
al Parco museo minerario delle miniere di zolfo delle
Marche, istituito con decreto del Ministro dell'ambiente
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, d'intesa con il Ministro per i beni e le
attivita' culturali, con la regione Marche e con gli enti
locali interessati, e gestito da un consorzio costituito
dal Ministero dell'ambiente, dalla regione Marche e dagli
enti locali interessati. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto
capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei
lavori pubblici.".
comma 513
Si riporta il testo vigente dei commi da 502 a 505
dell'articolo 1 della citata legge n. 205 del 2017:
"502. Con il termine « enoturismo » si intendono tutte
le attivita' di conoscenza del vino espletate nel luogo di
produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione
o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione
della vite, la degustazione e la commercializzazione delle
produzioni vinicole aziendali, anche in abbinamento ad
alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo
nell'ambito delle cantine.
503. Allo svolgimento dell'attivita' enoturistica si
applicano le disposizioni fiscali di cui all'articolo 5
della legge 30 dicembre 1991, n. 413. Il regime forfettario
dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 5,
comma 2, della legge n. 413 del 1991 si applica solo per i
produttori agricoli di cui agli articoli 295 e seguenti
della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre
2006.
504. Con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo, adottato
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sono definiti linee guida e indirizzi in merito ai
requisiti e agli standard minimi di qualita', con
particolare riferimento alle produzioni vitivinicole del
territorio, per l'esercizio dell'attivita' enoturistica.
505. L'attivita' enoturistica e' esercitata, previa
presentazione al comune di competenza della segnalazione
certificata di inizio attivita' (SCIA), ai sensi
dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in
conformita' alle normative regionali, sulla base dei
requisiti e degli standard disciplinati dal decreto di cui
al comma 504.
Omissis.".
comma 515
La legge 13 marzo 1958, n. 250 recante "Previdenze a
favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle
acque interne" e' pubblicata nella Gazz. Uff. 5 aprile
1958, n. 83.
comma 516
Il riferimento al testo della citata legge 13 marzo
1958, n. 250 e' riportato nelle Note all'art. 1, comma 515.
Si riporta il testo vigente del comma 346 dell'articolo
1 della citata legge n. 232 del 2016:
"346. Al fine di garantire un sostegno al reddito per i
lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca
marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative
della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n.
250, nel periodo di sospensione dell'attivita' lavorativa
derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e'
riconosciuta per ciascun lavoratore, per l'anno 2017 e nel
limite di spesa di 11 milioni di euro per il medesimo anno,
un'indennita' giornaliera onnicomprensiva pari a 30 euro.
Per l'anno 2017 e nel limite di spesa di 7 milioni di euro
per il medesimo anno, a ciascuno dei soggetti di cui al
presente comma e' altresi' riconosciuta la medesima
indennita' giornaliera onnicomprensiva pari a 30 euro nel
periodo di sospensione dell'attivita' lavorativa derivante
da misure di arresto temporaneo non obbligatorio, per un
periodo non superiore complessivamente a quaranta giorni in
corso d'anno. Al relativo onere, pari a 7 milioni di euro
per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Per
l'anno 2018, nel limite di spesa di 5 milioni di euro
annui, e a decorrere dall'anno 2019, nel limite di spesa di
4,5 milioni di euro annui, a ciascuno dei soggetti di cui
al presente comma e' altresi' riconosciuta la medesima
indennita' giornaliera onnicomprensiva fino ad un importo
massimo di 30 euro nel periodo di sospensione
dell'attivita' lavorativa derivante da misure di arresto
temporaneo non obbligatorio, per un periodo non superiore
complessivamente a quaranta giorni in corso d'anno.
Omissis.".
comma 517
Si riporta il testo vigente del comma 5-decies
dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2011, n. 10 (Proroga di termini previsti da disposizioni
legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e
di sostegno alle imprese e alle famiglie):
"Art. 2 Proroghe onerose di termini
1. - 5- novies. Omissis
5-decies. Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, sentita la Commissione consultiva
centrale per la pesca e l'acquacoltura, adotta il Programma
nazionale triennale della pesca, di seguito denominato
«Programma nazionale», contenente gli interventi di
esclusiva competenza nazionale indirizzati alla tutela
dell'ecosistema marino e della concorrenza e competitivita'
delle imprese di pesca nazionali, nel rispetto
dell'articolo 117 della Costituzione ed in coerenza con la
normativa comunitaria.
Omissis.".
comma 518
Si riporta il testo vigente dell'articolo 6-bis del
decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91
(Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori
agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole
colpite da eventi di carattere eccezionale e di
razionalizzazione delle strutture ministeriali):
"Art. 6-bis Norme per la trasparenza nelle relazioni
contrattuali nelle filiere agricole
1. Al fine di garantire la trasparenza nelle relazioni
contrattuali tra gli operatori di mercato e nella
formazione dei prezzi, con decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con
il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono adottate disposizioni concernenti l'istituzione e le
sedi delle commissioni uniche nazionali per le filiere
maggiormente rappresentative del sistema
agricolo-alimentare, in linea con gli orientamenti
dell'Unione europea in materia di organizzazione comune dei
mercati.
2. Alle commissioni uniche nazionali partecipano,
secondo oggettivi criteri di rappresentativita', i delegati
delle organizzazioni e delle associazioni professionali dei
produttori agricoli, dell'industria di trasformazione, del
commercio e della distribuzione.
3. Le commissioni uniche nazionali determinano
quotazioni di prezzo che gli operatori commerciali possono
adottare come riferimento nei contratti di compravendita e
di cessione stipulati ai sensi della normativa vigente.
4. Le commissioni uniche nazionali hanno sede presso
una o piu' borse merci, istituite ai sensi della legge 20
marzo 1913, n. 272, individuate secondo criteri che tengano
conto della rilevanza economica della specifica filiera, e
operano con il supporto della societa' di gestione "Borsa
merci telematica italiana Scpa", di cui all'articolo 8 del
regolamento di cui al decreto del Ministro delle politiche
agricole e forestali 6 aprile 2006, n. 174, e successive
modificazioni.
5. In caso di istituzione delle commissioni uniche
nazionali di cui al comma 1, le borse merci e le eventuali
commissioni prezzi e sale contrattazioni istituite presso
le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura sospendono l'autonoma rilevazione per le
categorie merceologiche per cui le commissioni uniche
nazionali sono state istituite e pubblicano le quotazioni
di prezzo determinate ai sensi del comma 3 dalle
commissioni uniche nazionali stesse.
6. Le autonome rilevazioni di cui al comma 5 possono
riprendere la rilevazione e la pubblicazione dei relativi
prezzi solo in caso di revoca delle commissioni uniche
nazionali da parte del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali.
7. La partecipazione alle commissioni uniche nazionali
di cui al presente articolo non da' in ogni caso luogo alla
corresponsione di compensi, rimborsi di spese, emolumenti o
gettoni di presenza comunque denominati. All'attuazione
delle disposizioni del presente articolo si provvede
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.".
comma 523
Il testo dell'articolo 1 del citato decreto legislativo
n. 102 del 2004, come modificato dal presente comma e'
riportato nelle Note all'art. 1, comma 501.
comma 524
La DIRETTIVA (UE) 2018/2001 DEL PARLAMENTO EUROPEO E
DEL CONSIGLIO dell'11 dicembre 2018 sulla promozione
dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione) e'
pubblicata nella G.U.U.E. 21 dicembre 2018, n. L 328.
Si riporta il testo vigente del comma 8 dell'articolo
24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione
della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e
successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e
2003/30/CE):
"Art. 24 Meccanismi di incentivazione
1. - 7. Omissis
8. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 13 del
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 in materia di
partecipazione al mercato elettrico dell'energia prodotta
da fonti rinnovabili, entro il 31 dicembre 2012, sulla base
di indirizzi stabiliti dal Ministro dello sviluppo
economico, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
provvede a definire prezzi minimi garantiti, ovvero
integrazioni dei ricavi conseguenti alla partecipazione al
mercato elettrico, per la produzione da impianti a fonti
rinnovabili che continuano ad essere eserciti in assenza di
incentivi e per i quali, in relazione al perseguimento
degli obiettivi di cui all'articolo 3, la salvaguardia
della produzione non e' assicurata dalla partecipazione al
mercato elettrico. A tale scopo, gli indirizzi del Ministro
dello sviluppo economico e le conseguenti deliberazioni
dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas mirano ad
assicurare l'esercizio economicamente conveniente degli
impianti, con particolare riguardo agli impianti alimentati
da biomasse, biogas e bioliquidi, fermo restando, per
questi ultimi, il requisito della sostenibilita'.
Omissis.".
comma 534
La legge 23 dicembre 1956, n. 1597 recante "Adesione
allo Statuto della «International Finance Corporation» e'
pubblicata nella Gazz. Uff. 8 febbraio 1957, n. 35, S.O.
comma 535
Si riporta il testo vigente del comma 170 dell'articolo
1 della citata legge n. 228 del 2012:
"170. E' autorizzata la spesa di 295 milioni di euro
per ciascuno degli anni dal 2013 al 2022 per finanziare il
contributo italiano alla ricostituzione delle risorse dei
Fondi multilaterali di sviluppo e del Fondo globale per
l'ambiente.
Omissis.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 2 del
regolamento (UE) 2015/1017 del 25 giugno 2015 del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo
europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di
consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di
investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n.
1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 - il Fondo europeo per gli
investimenti strategici:
"Art. 2 Definizioni
Ai fini del presente regolamento, si intende per:
1) «accordo sul FEIS», lo strumento giuridico tramite
il quale la Commissione e la BEI precisano le condizioni
previste dal presente regolamento per la gestione del FEIS;
2) «accordo sul PECI», lo strumento giuridico tramite
il quale la Commissione e la BEI precisano le condizioni
previste dal presente regolamento per l'attuazione del
PECI;
3) «banche o istituti nazionali di promozione», le
entita' giuridiche che espletano attivita' finanziarie su
base professionale, cui e' stato conferito un mandato da
uno Stato membro o da un'entita' di uno Stato membro, a
livello centrale, regionale o locale, per svolgere
attivita' di sviluppo o di promozione;
4) «piattaforme d'investimento», societa' veicolo,
conti gestiti, accordi di cofinanziamento o di condivisione
dei rischi basati su contratti oppure accordi stabiliti con
altri mezzi tramite i quali le entita' incanalano un
contributo finanziario al fine di finanziare una serie di
progetti di investimento e che possono includere:
a) piattaforme nazionali o subnazionali che raggruppano
piu' progetti di investimento sul territorio di un dato
Stato membro;
b) piattaforme transfrontaliere, multinazionali,
regionali o macroregionali che raggruppano partner di piu'
Stati membri, regioni o paesi terzi interessati a progetti
in una determinata zona geografica;
c) piattaforme tematiche che riuniscono progetti di
investimento in un dato settore;
5) «piccole e medie imprese» o «PMI», microimprese e
piccole e medie imprese quali definite all'articolo 2
dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della
Commissione;
6) «piccole imprese a media capitalizzazione», entita'
che contano un massimo di 499 dipendenti che non sono PMI;
7) «imprese a media capitalizzazione», entita' che
contano un massimo di 3.000 dipendenti e che non sono PMI o
piccole imprese a media capitalizzazione;
8) «addizionalita'», l'addizionalita' quale definita
all'articolo 5, paragrafo 1.".
comma 536
Il testo del comma 170 dell'articolo 1 della citata
legge 24 dicembre 2012, n. 228 e' riportata nelle Note
all'art. 1, comma 535.
La citata legge 30 dicembre 2018, n. 145 e' pubblicata
nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2018, n. 302, S.O.
comma 540
Si riporta il testo vigente dell'articolo 35-quater del
decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132
(Disposizioni urgenti in materia di protezione
internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonche'
misure per la funzionalita' del Ministero dell'interno e
l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale
per l'amministrazione e la destinazione dei beni
sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata):
"Art. 35-quater. Potenziamento delle iniziative in
materia di sicurezza urbana da parte dei comuni
1. Per il potenziamento delle iniziative in materia di
sicurezza urbana da parte dei comuni e' istituito nello
stato di previsione del Ministero dell'interno un apposito
fondo, con una dotazione pari a 2 milioni di euro per
l'anno 2018 e a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni
2019 e 2020. Le risorse del suddetto fondo possono essere
destinate anche ad assunzioni a tempo determinato di
personale di polizia locale, nei limiti delle predette
risorse e anche in deroga all'articolo 9, comma 28, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
2. Alla copertura dei relativi oneri si provvede:
a) quanto a euro 1 milione per l'anno 2018, mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
 


b) quanto a euro 1 milione per l'anno 2018 e a euro 5
milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione
del Fondo per interventi strutturali di politica economica,
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 2004, n. 307;
c) quanto a euro 5 milioni per l'anno 2019, mediante
corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23
febbraio 1999, n. 44, affluite all'entrata del bilancio
dello Stato, che restano acquisite all'erario.
3. Il fondo di cui al comma 1 potra' essere alimentato
anche con le risorse provenienti dal Fondo unico giustizia
di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, per la quota spettante al
Ministero dell'interno.
4. Le modalita' di presentazione delle richieste da
parte dei comuni interessati nonche' i criteri di
ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1 sono
individuate, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, con
decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.".
comma 541
Si riporta il testo dei commi 820 e 824 dell'articolo 1
della citata legge n. 145 del 2018, come modificato dal
comma 542 della presente legge:
"820. A decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle
sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 29 novembre
2017 e n. 101 del 17 maggio 2018, le regioni a statuto
speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le
citta' metropolitane, le province e i comuni utilizzano il
risultato di amministrazione e il fondo pluriennale
vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle
disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118.
821. - 823. Omissis
824. Le disposizioni dei commi 819 e da 821 a 823 si
applicano anche alle regioni a statuto ordinario a
decorrere dall'anno 2021. L'efficacia del presente comma e'
subordinata al raggiungimento, entro il 31 gennaio 2019,
dell'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano sulle risorse aggiuntive per il finanziamento
degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese
nelle materie di competenza concorrente di cui ai decreti
del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dal
comma 98. Decorso il predetto termine, in assenza della
proposta di riparto delle risorse di cui al periodo
precedente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano entro il 15 febbraio 2019, le disposizioni del
presente comma acquistano comunque efficacia.
Omissis.".
comma 542
Il testo del comma 824 dell'articolo 1 della citata
legge n. 145 del 2018, come modificato dal presente comma
e' riportato nelle Note all'art. 1, comma 541.
comma 543
Si riporta il testo dei commi 469 e 470 dell'articolo 1
della citata legge n. 232 del 2016:
"Art. 1
Commi 1. - 468. Omissis
469. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi a
quanto disposto dai commi da 463 a 484 e per l'acquisizione
di elementi informativi utili per la finanza pubblica, gli
enti di cui al comma 465 trasmettono al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato le informazioni riguardanti
le risultanze del saldo di cui al comma 466, con tempi e
modalita' definiti con decreti del predetto Ministero
sentite, rispettivamente, la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano.
470. Ai fini della verifica del rispetto dell'obiettivo
di saldo, ciascun ente e' tenuto a inviare, utilizzando il
sistema web, appositamente previsto nel sito
«http://pareggiobilancio.mef.gov.it», entro il termine
perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di
riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una
certificazione dei risultati conseguiti, firmata
digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del codice
dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal
responsabile del servizio finanziario e dall'organo di
revisione economico-finanziaria, ove previsto, secondo un
prospetto e con le modalita' definiti dai decreti di cui al
comma 469 del presente articolo. La trasmissione per via
telematica della certificazione ha valore giuridico ai
sensi dell'articolo 45, comma 1, del medesimo codice di cui
al decreto legislativo n. 82 del 2005. La mancata
trasmissione della certificazione entro il termine
perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento
all'obbligo del pareggio di bilancio. Nel caso in cui la
certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro il
successivo 30 maggio e attesti il conseguimento
dell'obiettivo di saldo di cui al comma 466, si applicano,
nei dodici mesi successivi al ritardato invio, le sole
disposizioni di cui al comma 475, lettera e), limitatamente
alle assunzioni di personale a tempo indeterminato.
Omissis.".
comma 544
Si riporta il testo vigente dei commi da 835 a 843
dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018:
"835. Al fine di rilanciare e accelerare gli
investimenti pubblici, alle regioni a statuto ordinario e'
attribuito un contributo pari a 1.746,2 milioni di euro per
l'anno 2020. Gli importi spettanti a ciascuna regione a
valere sul contributo di cui al periodo precedente sono
indicati nella tabella 5 allegata alla presente legge e
possono essere modificati, a invarianza del contributo
complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31
gennaio 2019, in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano.
836. Il contributo di cui al comma 835 e' destinato
dalle regioni a statuto ordinario al finanziamento di nuovi
investimenti diretti e indiretti, per un importo almeno
pari a 343 milioni di euro per l'anno 2020, a 467,8 milioni
di euro per l'anno 2021 e a 467,7 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2022 e 2023.
837. Gli investimenti diretti e indiretti di cui ai
commi 834 e 836 sono considerati nuovi se:
a) gli stanziamenti riguardanti le spese di
investimento, iscritti nel bilancio di previsione 2019-2021
relativamente all'esercizio 2019, risultano incrementati
rispetto alle previsioni definitive del bilancio di
previsione 2018-2020 riguardanti il medesimo esercizio 2019
in misura almeno corrispondente agli importi indicati nella
tabella 4 allegata alla presente legge relativamente
all'anno 2019;
b) gli stanziamenti riguardanti le spese di
investimento, iscritti nel bilancio di previsione 2019-2021
relativamente all'esercizio 2020, risultano incrementati
rispetto alle previsioni definitive del bilancio di
previsione 2018-2020 riguardanti il medesimo esercizio 2020
in misura almeno corrispondente alla somma degli importi
indicati nelle tabelle 4 e 5 allegate alla presente legge
relativamente all'anno 2020;
c) per ciascuno degli esercizi 2021, 2022 e 2023 gli
stanziamenti riguardanti le spese di investimento iscritti
a decorrere dal bilancio di previsione 2019-2021 devono
registrare un incremento rispetto alle previsioni
definitive del bilancio di previsione 2018-2020
relativamente all'esercizio 2020, in misura almeno
corrispondente alla somma degli importi indicati nelle
tabelle 4 e 5 allegate alla presente legge relativamente a
ciascuno degli anni 2021 e 2022 e in misura almeno
corrispondente agli importi indicati nella tabella 5
relativamente all'anno 2023;
d) sono verificati attraverso il sistema di
monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere
pubbliche, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre
2011, n. 229.
838. Le regioni a statuto ordinario effettuano gli
investimenti di cui ai commi 834 e 836 nei seguenti ambiti:
a) opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici
del territorio, ivi compresi l'adeguamento e il
miglioramento sismico degli immobili;
b) prevenzione del rischio idrogeologico e tutela
ambientale;
c) interventi nel settore della viabilita' e dei
trasporti;
d) interventi di edilizia sanitaria e di edilizia
pubblica residenziale;
e) interventi in favore delle imprese, ivi comprese la
ricerca e l'innovazione.
839. Entro il 31 luglio di ciascuno degli anni dal 2019
al 2023, le regioni a statuto ordinario adottano gli
impegni finalizzati alla realizzazione di nuovi
investimenti diretti e indiretti previsti nelle tabelle 4 e
5 allegate alla presente legge, sulla base di obbligazioni
giuridicamente perfezionate, ed entro il 31 marzo dell'anno
successivo a quello di riferimento certificano l'avvenuto
impegno di tali investimenti mediante comunicazione al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato. Con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze sono definite le
modalita' del monitoraggio e della certificazione.
840. In caso di mancato o parziale impegno degli
investimenti previsti nelle tabelle 4 e 5 allegate alla
presente legge in ciascun esercizio, la regione e' tenuta a
effettuare all'entrata del bilancio dello Stato, entro il
31 maggio dell'anno successivo, un versamento di importo
corrispondente al mancato impegno degli investimenti di cui
alle tabelle 4 e 5. In caso di mancato versamento si
procede al recupero di detto scostamento a valere sulle
giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti
presso la tesoreria dello Stato.
841. Fermo restando l'obbligo delle regioni a statuto
ordinario di effettuare gli investimenti di cui ai commi
834 e 836, il concorso alla finanza pubblica delle regioni
a statuto ordinario, per il settore non sanitario, di cui
all'articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014,
n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno
2014, n. 89, e all'articolo 1, comma 680, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, per un importo complessivamente pari
a 2.496,2 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1.746,2
milioni di euro per l'anno 2020, e' realizzato:
a) nell'esercizio 2019 attraverso il mancato
trasferimento da parte dello Stato del contributo di cui al
comma 833, con effetti positivi in termini di saldo netto
da finanziare per un importo pari a 2.496,2 milioni di euro
e in termini di indebitamento netto per un importo pari a
800 milioni di euro e per il restante importo, pari a
1.696,2 milioni di euro, mediante il conseguimento di un
valore positivo del saldo di cui al comma 466 dell'articolo
1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, secondo gli importi
indicati nella tabella 6 allegata alla presente legge;
b) nell'esercizio 2020 attraverso il mancato
trasferimento da parte dello Stato del contributo di cui ai
commi 833 e 835, con effetti positivi in termini di saldo
netto da finanziare per un importo pari a 1.746,2 milioni
di euro e in termini di indebitamento netto per un importo
pari a 908,4 milioni di euro e per il restante importo,
pari a 837,8 milioni di euro, mediante il conseguimento di
un valore positivo del saldo di cui al comma 466
dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
secondo gli importi indicati nella tabella 6 allegata alla
presente legge.
842. L'efficacia delle disposizioni dei commi da 833 a
841 del presente articolo e' subordinata al raggiungimento,
entro il 31 gennaio 2019, dell'intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano sulle risorse
aggiuntive per il finanziamento degli investimenti e lo
sviluppo infrastrutturale del Paese nelle materie di
competenza concorrente di cui ai decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri previsti dal comma 98. Decorso il
predetto termine, in assenza della proposta di riparto
delle risorse di cui al periodo precedente alla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano entro il 15
febbraio 2019, le disposizioni dei commi da 833 a 841
acquistano comunque efficacia.
843. Ai fini della copertura degli oneri di cui ai
commi da 832 a 842, il fondo di cui al comma 122 e' ridotto
di 2.496,2 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020.
Omissis."
comma 545
Il testo del comma 28 dell'articolo 9 del citato
decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come
modificato dal presente comma, e' riportato nelle Note
all'art. 1, comma 156.
comma 549
Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo 9
della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di
tutela delle minoranze linguistiche storiche):
"2. Per rendere effettivo l'esercizio delle facolta' di
cui al comma 1, le pubbliche amministrazioni provvedono,
anche attraverso convenzioni con altri enti, a garantire la
presenza di personale che sia in grado di rispondere alle
richieste del pubblico usando la lingua ammessa a tutela. A
tal fine e' istituito, presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, un
Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche
con una dotazione finanziaria annua di lire 9.800.000.000 a
decorrere dal 1999. Tali risorse, da considerare quale
limite massimo di spesa, sono ripartite annualmente con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite
le amministrazioni interessate.
Omissis.".
Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
15 della citata legge n. 482 del 1999:
"Art. 15. 1. Oltre a quanto previsto dagli articoli 5,
comma 1, e 9, comma 2, le spese sostenute dagli enti locali
per l'assolvimento degli obblighi derivanti dalla presente
legge sono poste a carico del bilancio statale entro il
limite massimo complessivo annuo di lire 8.700.000.000 a
decorrere dal 1999.
Omissis.".
comma 550
Si riporta il testo del comma 319 dell'articolo 1 della
citata legge n. 228 del 2012, come modificato dalla
presente legge:
"319. A decorrere dall'anno 2013, e' istituito il Fondo
nazionale integrativo per i comuni montani, classificati
interamente montani di cui all'elenco dei comuni italiani
predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT),
con una dotazione pari a 1 milione di euro per l'anno 2013,
a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al
2019 ed a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2020 da destinare al finanziamento dei progetti di cui al
comma 321.
Omissis.".
comma 552
Si riporta il testo vigente del comma 25 dell'articolo
2 della citata legge n. 244 del 2007:
"25. All'articolo 82 del citato testo unico di cui al
decreto legislativo n. 267 del 2000, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. I consiglieri comunali, provinciali,
circoscrizionali, limitatamente ai comuni capoluogo di
provincia, e delle comunita' montane hanno diritto a
percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone
di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni.
In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese
da un consigliere puo' superare l'importo pari ad un quarto
dell'indennita' massima prevista per il rispettivo sindaco
o presidente in base al decreto di cui al comma 8. Nessuna
indennita' e' dovuta ai consiglieri circoscrizionali»;
b) i commi 4 e 6 sono abrogati;
c) al comma 8, la lettera c) e' sostituita dalla
seguente:
«c) articolazione dell'indennita' di funzione dei
presidenti dei consigli, dei vice sindaci e dei vice
presidenti delle province, degli assessori, in rapporto
alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il
presidente della provincia. Al presidente e agli assessori
delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e
delle comunita' montane sono attribuite le indennita' di
funzione nella misura massima del 50 per cento
dell'indennita' prevista per un comune avente popolazione
pari alla popolazione dell'unione di comuni, del consorzio
fra enti locali o alla popolazione montana della comunita'
montana»;
d) al comma 11, il primo periodo e' sostituito dai
seguenti: «Le indennita' di funzione, determinate ai sensi
del comma 8, possono essere incrementate con delibera di
giunta, relativamente ai sindaci, ai presidenti di
provincia e agli assessori comunali e provinciali, e con
delibera di consiglio per i presidenti delle assemblee.
Sono esclusi dalla possibilita' di incremento gli enti
locali in condizioni di dissesto finanziario fino alla
conclusione dello stesso, nonche' gli enti locali che non
rispettano il patto di stabilita' interno fino
all'accertamento del rientro dei parametri. Le delibere
adottate in violazione del precedente periodo sono nulle di
diritto. La corresponsione dei gettoni di presenza e'
comunque subordinata alla effettiva partecipazione del
consigliere a consigli e commissioni; il regolamento ne
stabilisce termini e modalita'» e il terzo periodo e'
soppresso.
Omissis.".
Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'articolo
76 del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:
"Art. 76. Spese di personale per gli enti locali e
delle camere di commercio
[1. ] e [2]. Omissis
3. L'articolo 82, comma 11, del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive
modificazioni e' sostituito dal seguente: «La
corresponsione dei gettoni di presenza e' comunque
subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere a
consigli e commissioni; il regolamento ne stabilisce
termini e modalita'».
Omissis.".
comma 554
Si riporta il testo vigente del comma 639 dell'articolo
1 della citata legge n. 147 del 2013:
"639. E' istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa
si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal
possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di
servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale
propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e
di una componente riferita ai servizi, che si articola nel
tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del
possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le
unita' immobiliari destinate ad abitazione principale dal
possessore nonche' dall'utilizzatore e dal suo nucleo
familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui
rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio
di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
dell'utilizzatore.
Omissis.".
comma 555
Il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 recante
"Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta
contro i ritardi di pagamento nelle transazioni
commerciali" e' pubblicato nella Gazz. Uff. 23 ottobre
2002, n. 249.
Si riporta il testo vigente dell'articolo 222 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali):
"Art. 222 Anticipazioni di tesoreria
1. Il tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla
deliberazione della giunta, concede allo stesso
anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre
dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno
precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del
bilancio.
2. Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria
decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme con le
modalita' previste dalla convenzione di cui all'articolo
210.
2-bis. Per gli enti locali in dissesto
economico-finanziario ai sensi dell'articolo 246, che
abbiano adottato la deliberazione di cui all'articolo 251,
comma 1, e che si trovino in condizione di grave
indisponibilita' di cassa, certificata congiuntamente dal
responsabile del servizio finanziario e dall'organo di
revisione, il limite massimo di cui al comma 1 del presente
articolo e' elevato a cinque dodicesimi fino al
raggiungimento dell'equilibrio di cui all'articolo 259 e,
comunque, per non oltre cinque anni, compreso quello in cui
e' stato deliberato il dissesto. E' fatto divieto ai
suddetti enti di impegnare tali maggiori risorse per spese
non obbligatorie per legge e risorse proprie per
partecipazione ad eventi o manifestazioni culturali e
sportive, sia nazionali che internazionali.".
comma 556
Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto
legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (Attuazione della
direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi
di pagamento nelle transazioni commerciali), come
modificato dalla presente legge:
"Art. 4. Termini di pagamento
1. Gli interessi moratori decorrono, senza che sia
necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo
alla scadenza del termine per il pagamento.
2. Salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e 5, il periodo
di pagamento non puo' superare i seguenti termini:
a) trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del
debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di
contenuto equivalente. Non hanno effetto sulla decorrenza
del termine le richieste di integrazione o modifica formali
della fattura o di altra richiesta equivalente di
pagamento;
b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci
o dalla data di prestazione dei servizi, quando non e'
certa la data di ricevimento della fattura o della
richiesta equivalente di pagamento;
c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci
o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il
debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di
pagamento e' anteriore a quella del ricevimento delle merci
o della prestazione dei servizi;
d) trenta giorni dalla data dell'accettazione o della
verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto
ai fini dell'accertamento della conformita' della merce o
dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il
debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di
pagamento in epoca non successiva a tale data.
3. Nelle transazioni commerciali tra imprese le parti
possono pattuire un termine per il pagamento superiore
rispetto a quello previsto dal comma 2. Termini superiori a
sessanta giorni, purche' non siano gravemente iniqui per il
creditore ai sensi dell'articolo 7, devono essere pattuiti
espressamente. La clausola relativa al termine deve essere
provata per iscritto.
4. Nelle transazioni commerciali in cui il debitore e'
una pubblica amministrazione le parti possono pattuire,
purche' in modo espresso, un termine per il pagamento
superiore a quello previsto dal comma 2, quando cio' sia
oggettivamente giustificato dalla natura particolare del
contratto o da talune sue caratteristiche. In ogni caso i
termini di cui al comma 2 non possono essere superiori a
sessanta giorni. La clausola relativa al termine deve
essere provata per iscritto.
5. I termini di cui al comma 2 sono raddoppiati:
a) per le imprese pubbliche che sono tenute al rispetto
dei requisiti di trasparenza di cui al decreto legislativo
11 novembre 2003, n. 333;
b) per gli enti pubblici che forniscono assistenza
sanitaria e che siano stati debitamente riconosciuti a tale
fine.
6. Quando e' prevista una procedura diretta ad
accertare la conformita' della merce o dei servizi al
contratto essa non puo' avere una durata superiore a trenta
giorni dalla data della consegna della merce o della
prestazione del servizio, salvo che sia diversamente ed
espressamente concordato dalle parti e previsto nella
documentazione di gara e purche' cio' non sia gravemente
iniquo per il creditore ai sensi dell'articolo 7. L'accordo
deve essere provato per iscritto.
7. Resta ferma la facolta' delle parti di concordare
termini di pagamento a rate. In tali casi, qualora una
delle rate non sia pagata alla data concordata, gli
interessi e il risarcimento previsti dal presente decreto
sono calcolati esclusivamente sulla base degli importi
scaduti.
7-bis. Le banche, gli intermediari finanziari, la Cassa
depositi e prestiti S.p.A. e le istituzioni finanziarie
dell'Unione europea possono concedere ai comuni, alle
province, alle citta' metropolitane, alle regioni e alle
province autonome, anche per conto dei rispettivi enti del
Servizio sanitario nazionale, anticipazioni di liquidita'
da destinare al pagamento di debiti certi, liquidi ed
esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2019,
relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a
obbligazioni per prestazioni professionali. L'anticipazione
di liquidita' per il pagamento di debiti fuori bilancio e'
subordinata al relativo riconoscimento.
7-ter. Le anticipazioni di cui al comma 7-bis sono
concesse, per gli enti locali, entro il limite massimo di
tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno 2018
afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio e,
per le regioni e le province autonome, entro il limite
massimo del 5 per cento delle entrate accertate nell'anno
2018 afferenti al primo titolo di entrata del bilancio.
7-quater. Con riferimento alle anticipazioni non
costituenti indebitamento ai sensi dell'articolo 3, comma
17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, fatto salvo
l'obbligo per gli enti richiedenti di adeguare le relative
iscrizioni nel bilancio di previsione successivamente al
perfezionamento delle anticipazioni, non trovano
applicazione le disposizioni di cui all'articolo 203, comma
1, lettera b), e all'articolo 204 del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche' di cui
all'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118.
7-quinquies. Le anticipazioni agli enti locali sono
assistite dalla delegazione di pagamento di cui
all'articolo 206 del citato decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267. Ad esse si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 159, comma 2, e all'articolo 255, comma 10,
del predetto decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le
anticipazioni alle regioni e alle province autonome sono
assistite da garanzia sulle relative entrate di bilancio a
norma della specifica disciplina applicabile a ciascuna
regione e provincia autonoma.
7-sexies. La richiesta di anticipazione di liquidita'
e' presentata agli istituti finanziari di cui al comma
7-bis entro il termine del 30 aprile 2020 ed e' corredata
da un'apposita dichiarazione sottoscritta dal
rappresentante legale dell'ente richiedente, contenente
l'elenco dei debiti da pagare con l'anticipazione, come
qualificati al medesimo comma 7-bis, redatta utilizzando il
modello generato dalla piattaforma elettronica per la
gestione telematica del rilascio delle certificazioni di
cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile
2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
giugno 2013, n. 64.
7-septies. Gli enti debitori effettuano il pagamento
dei debiti per i quali hanno ottenuto l'anticipazione di
liquidita' entro quindici giorni dalla data di effettiva
erogazione da parte dell'istituto finanziatore. Per il
pagamento dei debiti degli enti del Servizio sanitario
nazionale e degli enti locali, da effettuare a valere sui
trasferimenti da parte di regioni e province autonome di
cui al comma 7-bis, il termine e' di trenta giorni dalla
data di effettiva erogazione da parte dell'istituto
finanziatore.
7-octies. Le anticipazioni di liquidita' sono
rimborsate entro il termine del 30 dicembre 2020, o
anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale
gestione della liquidita', alle condizioni pattuite
contrattualmente con gli istituti finanziatori.
7-novies. Gli istituti finanziatori verificano,
attraverso la piattaforma elettronica di cui al comma
7-sexies, l'avvenuto pagamento dei debiti di cui al
medesimo comma. In caso di mancato pagamento, gli istituti
finanziatori possono chiedere, per il corrispondente
importo, la restituzione dell'anticipazione, anche
attivando le garanzie di cui al comma 7-quinquies.".
comma 557
Si riporta il testo vigente del comma 71 dell'articolo
1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2005):
"71. Lo Stato, le regioni, le province autonome di
Trento e di Bolzano e gli enti locali sono tenuti a
provvedere, se consentito dalle clausole contrattuali, alla
conversione dei mutui con oneri di ammortamento anche
parzialmente a carico dello Stato in titoli obbligazionari
di nuova emissione o alla rinegoziazione, anche con altri
istituti, dei mutui stessi, in presenza di condizioni di
rifinanziamento che consentano una riduzione del valore
finanziario delle passivita' totali. Nel valutare la
convenienza dell'operazione di rifinanziamento si dovra'
tenere conto anche delle commissioni. In caso di mutuo a
tasso fisso, per la verifica delle condizioni di
rifinanziamento, lo Stato o l'ente pubblico interessato
osservano regolarmente i tassi di mercato e si attivano
allorche' il tasso swap con scadenza pari alla vita media
residua del mutuo sia inferiore al tasso del mutuo di
almeno un punto percentuale. Le operazioni di
rinegoziazione dei mutui per i quali lo Stato paga
direttamente gli istituti finanziatori sono effettuate
direttamente dal Ministero dell'economia e delle finanze.
Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalle predette
operazioni di rinegoziazione rispetto ai relativi
stanziamenti complessivi di bilancio devono trovare
compensazione nella minore spesa complessiva per interessi
per il pagamento degli oneri derivanti dall'emissione dei
titoli del debito pubblico per l'ammortamento dei mutui.
Omissis.".
comma 560
Si riporta il testo vigente dell'articolo 52 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,
revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle
detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale
regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina
dei tributi locali):
"Art. 52. Potesta' regolamentare generale delle
province e dei comuni
1. Le province ed i comuni possono disciplinare con
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per
quanto attiene alla individuazione e definizione delle
fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della
aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle
esigenze di semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le
disposizioni di legge vigenti.
2.
3. Nelle province autonome di Trento e Bolzano, i
regolamenti sono adottati in conformita' alle disposizioni
dello statuto e delle relative norme di attuazione.
4. Il Ministero delle finanze puo' impugnare i
regolamenti sulle entrate tributarie per vizi di
legittimita' avanti gli organi di giustizia amministrativa.
5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e
alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono
informati ai seguenti criteri:
a) l'accertamento dei tributi puo' essere effettuato
dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli
articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche
disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi
e di tutte le entrate, le relative attivita' sono affidate,
nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle
procedure vigenti in materia di affidamento della gestione
dei servizi pubblici locali, a:
1) i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo
53, comma 1;
2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un
Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate
attivita', i quali devono presentare una certificazione
rilasciata dalla competente autorita' del loro Stato di
stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di
requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa
italiana di settore;
3) la societa' a capitale interamente pubblico, di cui
all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
successive modificazioni, mediante convenzione, a
condizione: che l'ente titolare del capitale sociale
eserciti sulla societa' un controllo analogo a quello
esercitato sui propri servizi; che la societa' realizzi la
parte piu' importante della propria attivita' con l'ente
che la controlla; che svolga la propria attivita' solo
nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la
controlla;
4) le societa' di cui all'articolo 113, comma 5,
lettera b), del citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell'albo di cui
all'articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui soci
privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei
principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e
2) della presente lettera, a condizione che l'affidamento
dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e
delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza
pubblica;
c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b) non
deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente;
d) il visto di esecutivita' sui ruoli per la
riscossione dei tributi e delle altre entrate e' apposto,
in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile
della relativa gestione.
6.
7. ".
comma 565
Si riporta il testo vigente dell'articolo 13 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle
sanzioni tributarie non penali in materia di imposte
dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione
dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera
q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662):
"Art. 13. Ritardati od omessi versamenti diretti e
altre violazioni in materia di compensazione
1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte
scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici,
il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta
risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi
l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto,
ancorche' non effettuati, e' soggetto a sanzione
amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non
versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori
materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della
dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una
minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati
con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione
di cui al primo periodo e' ridotta alla meta'. Salva
l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un
ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui
al secondo periodo e' ulteriormente ridotta a un importo
pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. La sanzione di cui al comma 1 si applica nei casi di
liquidazione della maggior imposta ai sensi degli articoli
36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e ai sensi dell'articolo 54-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633.
3. Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la
sanzione prevista al comma 1 si applica altresi' in ogni
ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua
frazione nel termine previsto.
4. Nel caso di utilizzo di un'eccedenza o di un credito
d'imposta esistenti in misura superiore a quella spettante
o in violazione delle modalita' di utilizzo previste dalle
leggi vigenti si applica, salva l'applicazione di
disposizioni speciali, la sanzione pari al trenta per cento
del credito utilizzato.
5. Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti
inesistenti per il pagamento delle somme dovute e'
applicata la sanzione dal cento al duecento per cento della
misura dei crediti stessi. Per le sanzioni previste nel
presente comma, in nessun caso si applica la definizione
agevolata prevista dagli articoli 16, comma 3, e 17, comma
2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Si
intende inesistente il credito in relazione al quale manca,
in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui
inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli di cui
agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo
54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633.
6. Fuori dall'ipotesi di cui all'articolo 11, comma
7-bis, sull'ammontare delle eccedenze di credito risultanti
dalla dichiarazione annuale dell'ente o societa'
controllante ovvero delle societa' controllate, compensate
in tutto o in parte con somme che avrebbero dovuto essere
versate dalle altre societa' controllate o dall'ente o
societa' controllante, di cui all'articolo 73, terzo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, si applica la sanzione di cui al comma 1
quando la garanzia di cui all'articolo 38-bis del medesimo
decreto e' presentata oltre il termine di novanta giorni
dalla scadenza del termine di presentazione della
dichiarazione annuale.
7. Le sanzioni previste nel presente articolo non si
applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente
eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello
competente.".
comma 569
Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 1 del
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico
delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative), come modificato dalla presente legge:
"Art. 1 Ambito applicativo e definizioni
1. - 2. Omissis
3. Ai fini dell'applicazione del presente testo unico:
a) si intende per "Stato" o "territorio dello Stato":
il territorio della Repubblica italiana, con esclusione del
comune di Livigno;
b) si intende per Comunita' o territorio della
Comunita': il territorio corrispondente al campo di
applicazione del Trattato istitutivo della Comunita'
europea con le seguenti esclusioni, oltre a quelle indicate
nella lettera a):
1) per la Repubblica francese: i territori francesi di
cui all'articolo 349 e all'articolo 355, paragrafo 1, del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
2) per la Repubblica federale di Germania: l'isola di
Helgoland ed il territorio di Busingen;
3) per il Regno di Spagna: Ceuta, Melilla e le isole
Canarie;
4) per la Repubblica di Finlandia: le isole Åland;
5) le isole Anglo-normanne;
c) le operazioni effettuate in provenienza o a
destinazione:
1) del Principato di Monaco sono considerate come
provenienti dalla, o destinate alla, Repubblica francese;
2) di Jungholz e Mittelberg (Kleines Walsertal), sono
considerate come provenienti dalla, o destinate alla,
Repubblica federale di Germania;
3) dell'isola di Man sono considerate come provenienti
dal, o destinate al, Regno Unito di Gran Bretagna e
dell'Irlanda del Nord;
4) della Repubblica di San Marino, sono considerate
come provenienti dalla, o destinate alla, Repubblica
italiana. Le suddette operazioni devono essere perfezionate
presso i competenti uffici italiani con l'osservanza delle
disposizioni finanziarie previste dalla Convenzione di
amicizia e buon vicinato del 31 marzo 1939, resa esecutiva
con la legge 6 giugno 1939, n. 1320, e successive
modificazioni;
5) delle zone di sovranita' del Regno Unito di Akrotiri
e Dhekelia sono considerate come provenienti dalla, o
destinate alla, Repubblica di Cipro.".
comma 570
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 67 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto), come modificato dalla presente legge:
"Art. 67 Importazioni
1. Costituiscono importazioni le seguenti operazioni
aventi per oggetto beni introdotti nel territorio dello
Stato, che siano originari da Paesi o territori non
compresi nel territorio della Comunita' e che non siano
stati gia' immessi in libera pratica in altro Paese membro
della Comunita' medesima ovvero che siano provenienti dai
territori da considerarsi esclusi dalla Comunita' a norma
dell'articolo 7:
a) le operazioni di immissione in libera pratica;
b) le operazioni di perfezionamento attivo di cui
all'articolo 2, lettera b), del regolamento CEE n. 1999/85
del Consiglio del 16 luglio 1985;
c) le operazioni di ammissione temporanea aventi per
oggetto beni, destinati ad essere riesportati tal quali,
che, in ottemperanza alle disposizioni della Comunita'
economica europea, non fruiscano della esenzione totale dai
dazi di importazione;
d) le operazioni di immissione in consumo relative a
beni provenienti dal Monte Athos, dalle isole Canarie, dai
Dipartimenti francesi d'oltremare, dal comune di Campione
d'Italia e dalle acque italiane del Lago di Lugano;
[e) le operazioni di estrazione dai depositi non
doganali autorizzati per immissione in consumo dei beni di
cui alla lettera a).]
Omissis.".
comma 572
Si riporta il testo vigente dei commi 1 e 2
dell'articolo 4 del decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 6 marzo 2009, n. 32 (Regolamento recante
norme per l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto e
dalle accise per le merci importate da viaggiatori
provenienti da Paesi terzi):
"Art. 4. Disposizioni particolari per i residenti delle
zone di frontiera
1. Per le importazioni di merci effettuate dalle
persone che hanno la loro residenza nelle zone di
frontiera, dai lavoratori frontalieri e dal personale dei
mezzi di trasporto utilizzati nel traffico da Paesi terzi o
da un territorio in cui non si applicano le norme
comunitarie in materia di IVA o di accisa verso l'Unione
europea, le soglie monetarie di cui all'articolo 2, comma
1, sono ridotte a 50,00 euro.
2. Per i soggetti di cui al comma 1, l'esenzione
dall'IVA, dall'accisa e dai dazi doganali sui prodotti del
tabacco e sui prodotti alcolici, e' accordata entro i
limiti dei quantitativi massimi ridotti indicati nella
tabella B allegata al presente regolamento. Per i medesimi
soggetti l'esenzione dall'IVA, dall'accisa e dai dazi
doganali sui prodotti carburanti e' accordata limitatamente
ai soli quantitativi contenuti nel serbatoio normale di
qualsiasi mezzo di trasporto.
Omissis.".
Il predetto decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze n. 32 del 6 marzo 2009 e' pubblicato nella Gazz.
Uff. 7 aprile 2009, n. 81.
comma 573
Si riporta il testo vigente degli articoli 73 e 188-bis
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917
del 1986, come modificato dal comma 580 della presente
legge:
"Art. 73. Soggetti passivi
1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle
societa':
a) le societa' per azioni e in accomandita per azioni,
le societa' a responsabilita' limitata, le societa'
cooperative e le societa' di mutua assicurazione, nonche'
le societa' europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001
e le societa' cooperative europee di cui al regolamento
(CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato;
b) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa',
nonche' i trust, residenti nel territorio dello Stato, che
hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di
attivita' commerciali;
c) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa',
i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale
l'esercizio di attivita' commerciale nonche' gli organismi
di investimento collettivo del risparmio, residenti nel
territorio dello Stato;
d) le societa' e gli enti di ogni tipo, compresi i
trust, con o senza personalita' giuridica, non residenti
nel territorio dello Stato.
2. Tra gli enti diversi dalle societa', di cui alle
lettere b) e c) del comma 1, si comprendono, oltre alle
persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i
consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad
altri soggetti passivi, nei confronti delle quali il
presupposto dell'imposta si verifica in modo unitario e
autonomo. Tra le societa' e gli enti di cui alla lettera d)
del comma 1 sono comprese anche le societa' e le
associazioni indicate nell'articolo 5. Nei casi in cui i
beneficiari del trust siano individuati, i redditi
conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai
beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione
individuata nell'atto di costituzione del trust o in altri
documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali.
3. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano
residenti le societa' e gli enti che per la maggior parte
del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede
dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio
dello Stato. Si considerano altresi' residenti nel
territorio dello Stato gli organismi di investimento
collettivo del risparmio istituiti in Italia e, salvo prova
contraria, i trust e gli istituti aventi analogo contenuto
istituiti in Stati o territori diversi da quelli di cui al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato
ai sensi dell'articolo 168-bis, in cui almeno uno dei
disponenti ed almeno uno dei beneficiari del trust siano
fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. Si
considerano, inoltre, residenti nel territorio dello Stato
i trust istituiti in uno Stato diverso da quelli di cui al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato
ai sensi dell'articolo 168-bis, quando, successivamente
alla loro costituzione, un soggetto residente nel
territorio dello Stato effettui in favore del trust
un'attribuzione che importi il trasferimento di proprieta'
di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di
diritti reali immobiliari, anche per quote, nonche' vincoli
di destinazione sugli stessi.
4. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente
e' determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o
allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di
scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto
principale si intende l'attivita' essenziale per realizzare
direttamente gli scopi primari indicati dalla legge,
dall'atto costitutivo o dallo statuto.
5. In mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto
nelle predette forme, l'oggetto principale dell'ente
residente e' determinato in base all'attivita'
effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale
disposizione si applica in ogni caso agli enti non
residenti.
5-bis. Salvo prova contraria, si considera esistente
nel territorio dello Stato la sede dell'amministrazione di
societa' ed enti, che detengono partecipazioni di
controllo, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del
codice civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del
comma 1, se, in alternativa:
a) sono controllati, anche indirettamente, ai sensi
dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile, da
soggetti residenti nel territorio dello Stato;
b) sono amministrati da un consiglio di
amministrazione, o altro organo equivalente di gestione,
composto in prevalenza di consiglieri residenti nel
territorio dello Stato.
5-ter. Ai fini della verifica della sussistenza del
controllo di cui al comma 5-bis, rileva la situazione
esistente alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di
gestione del soggetto estero controllato. Ai medesimi fini,
per le persone fisiche si tiene conto anche dei voti
spettanti ai familiari di cui all'articolo 5, comma 5.
5-quater. Salvo prova contraria, si considerano
residenti nel territorio dello Stato le societa' o enti il
cui patrimonio sia investito in misura prevalente in quote
o azioni di organismi di investimento collettivo del
risparmio immobiliari, e siano controllati direttamente o
indirettamente, per il tramite di societa' fiduciarie o per
interposta persona, da soggetti residenti in Italia. Il
controllo e' individuato ai sensi dell'articolo 2359, commi
primo e secondo, del codice civile, anche per
partecipazioni possedute da soggetti diversi dalle
societa'.
5-quinquies. I redditi degli organismi di investimento
collettivo del risparmio istituiti in Italia, diversi dagli
organismi di investimento collettivo del risparmio
immobiliari, e di quelli con sede in Lussemburgo, gia'
autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di
cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre
1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
novembre 1983, n. 649, e successive modificazioni, sono
esenti dalle imposte sui redditi purche' il fondo o il
soggetto incaricato della gestione sia sottoposto a forme
di vigilanza prudenziale. Le ritenute operate sui redditi
di capitale sono a titolo definitivo. Non si applicano le
ritenute previste dai commi 2 e 3 dell'articolo 26 del
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive
modificazioni, sugli interessi ed altri proventi dei conti
correnti e depositi bancari, e le ritenute previste dai
commi 3-bis e 5 del medesimo articolo 26 e dall'articolo
26-quinquies del predetto decreto nonche' dall'articolo
10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive
modificazioni."
"Art. 188-bis. Campione d'Italia
1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche, i redditi, diversi da quelli d'impresa, delle
persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del Comune
di Campione d'Italia, nonche' i redditi di lavoro autonomo
di professionisti e con studi nel Comune di Campione
d'Italia, prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello
stesso comune, e/o in Svizzera, sono computati in euro
sulla base del cambio di cui all'articolo 9, comma 2,
ridotto forfetariamente del 30 per cento.
2. I redditi d'impresa realizzati dalle imprese
individuali, dalle societa' di persone e da societa' ed
enti di cui all'articolo 73, iscritti alla Camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como e
aventi la sede sociale operativa, o un'unita' locale, nel
Comune di Campione d'Italia, prodotti in franchi svizzeri
nel Comune di Campione d'Italia, sono computati in euro
sulla base del cambio di cui all'articolo 9, comma 2,
ridotto forfetariamente del 30 per cento. Nel caso in cui
l'attivita' sia svolta anche al di fuori del territorio del
Comune di Campione d'Italia, ai fini della determinazione
del reddito per cui e' possibile beneficiare delle
agevolazioni di cui al primo periodo sussiste l'obbligo in
capo all'impresa di tenere un'apposita contabilita'
separata. Le spese e gli altri componenti negativi relativi
a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio
dell'attivita' svolta nel Comune di Campione d'Italia e al
di fuori di esso concorrono alla formazione del reddito
prodotto nel citato comune per la parte del loro importo
che corrisponde al rapporto tra l'ammontare dei ricavi o
compensi e altri proventi che concorrono a formare il
reddito prodotto dall'impresa nel territorio del Comune di
Campione d'Italia e l'ammontare complessivo dei ricavi o
compensi e degli altri proventi.
3. I soggetti di cui al presente articolo assolvono il
loro debito d'imposta in euro.
4. Ai fini del presente articolo si considerano
iscritte nei registri anagrafici del Comune di Campione
d'Italia anche le persone fisiche aventi domicilio fiscale
nel medesimo comune le quali, gia' residenti nel Comune di
Campione d'Italia, sono iscritte nell'anagrafe degli
italiani residenti all'estero (AIRE) dello stesso comune e
residenti nel Canton Ticino della Confederazione elvetica.
5. Tutti i redditi prodotti in euro dai soggetti di cui
al presente articolo concorrono a formare il reddito
complessivo al netto di una riduzione pari alla percentuale
di abbattimento calcolata per i redditi in franchi
svizzeri, in base a quanto previsto ai commi 1 e 2, con un
abbattimento minimo di euro 26.000. Ai fini della
determinazione dei redditi d'impresa in euro prodotti nel
Comune di Campione d'Italia si applicano le disposizioni di
cui al comma 2, secondo e terzo periodo.
6. Le agevolazioni di cui al presente articolo si
applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n.
1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis,
del regolamento (UE) n.1408/2013 della Commissione, del 18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107
e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, e del
regolamento (UE) n.717/2014 della Commissione, del 27
giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e
108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli
aiuti "de minimis" nel settore della pesca e
dell'acquacoltura.".
comma 574
Il testo dell'articolo 73 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e' riportato
nelle Note all'art.1, comma 573.
comma 575
Si riporta il testo vigente del comma 3-bis
dell'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 446 del
1997:
"Art. 17. Agevolazioni di carattere territoriale e per
categorie di soggetti
1. - 3. Omissis
3-bis. Il valore della produzione netta in franchi
svizzeri, determinata ai sensi degli articoli da 5 a 9,
derivante da attivita' esercitate nel Comune di Campione
d'Italia, e' computato in euro sulla base del cambio di cui
all'articolo 9, comma 2, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, ridotto forfetariamente del 30
per cento. Al valore della produzione netta espresso in
euro si applica la medesima riduzione calcolata per i
franchi svizzeri, in base a quanto previsto nel primo
periodo, con un abbattimento minimo di euro 26.000.
Omissis.".
comma 576
Il riferimento al testo del regolamento (UE) n.
1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e'
riportato nelle Note all'art. 1, comma 115.
Il riferimento al testo del regolamento (UE) n.
1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e'
riportato nelle Note all'art. 1, comma 503.
Il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del
27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107
e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e
dell'acquacoltura e' pubblicato nella G.U.U.E. 28 giugno
2014, n. L 190.
comma 577
Si riporta il testo vigente degli articoli 2, punti 49,
50 e 51, e 14 del regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione, del 17 giugno 2014 che dichiara alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in
applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato:
"Art. 2 Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1. - 48. Omissis
49) «investimento iniziale»:
a) un investimento in attivi materiali e immateriali
relativo alla creazione di un nuovo stabilimento,
all'ampliamento della capacita' di uno stabilimento
esistente, alla diversificazione della produzione di uno
stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati
precedentemente o a un cambiamento fondamentale del
processo produttivo complessivo di uno stabilimento
esistente;
b) l'acquisizione di attivi appartenenti a uno
stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato
chiuso senza tale acquisizione e sia acquistato da un
investitore che non ha relazioni con il venditore. Non
rientra nella definizione la semplice acquisizione di quote
di un'impresa;
50) «attivita' uguali o simili»: attivita' che
rientrano nella stessa classe (codice numerico a quattro
cifre) della classificazione statistica delle attivita'
economiche NACE Rev. 2 di cui al regolamento (CE) n.
1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20
dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica
delle attivita' economiche NACE Revisione 2 e modifica il
regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonche' alcuni
regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici ;
51) «investimento iniziale a favore di una nuova
attivita' economica»:
a) un investimento in attivi materiali e immateriali
relativo alla creazione di un nuovo stabilimento o alla
diversificazione delle attivita' di uno stabilimento, a
condizione che le nuove attivita' non siano uguali o simili
a quelle svolte precedentemente nello stabilimento;
b) l'acquisizione di attivi appartenenti a uno
stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato
chiuso senza tale acquisizione e sia acquistato da un
investitore non ha relazioni con il venditore, a condizione
che le nuove attivita' che verranno svolte utilizzando gli
attivi acquisiti non siano uguali o simili a quelle svolte
nello stabilimento prima dell'acquisizione;
Omissis."
"Art. 14 Aiuti a finalita' regionale agli investimenti
1. Le misure di aiuto a finalita' regionale agli
investimenti sono compatibili con il mercato interno ai
sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono
esentate dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108,
paragrafo 3, del trattato purche' soddisfino le condizioni
di cui al presente articolo e al capo I.
2. Gli aiuti vengono concessi nelle zone assistite.
3. Nelle zone assistite che soddisfano le condizioni
dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato,
gli aiuti possono essere concessi per un investimento
iniziale, a prescindere dalle dimensioni del beneficiario.
Nelle zone assistite che soddisfano le condizioni
dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato,
gli aiuti possono essere concessi a PMI per qualsiasi forma
di investimento iniziale. Gli aiuti alle grandi imprese
possono essere concessi solo per un investimento iniziale a
favore di una nuova attivita' economica nella zona
interessata.
4. Sono ammissibili i seguenti costi:
a) i costi per gli investimenti materiali e
immateriali;
b) i costi salariali stimati relativi ai posti di
lavoro creati per effetto di un investimento iniziale,
calcolati su un periodo di due anni; o
c) una combinazione dei costi di cui alle lettere a) e
b), purche' l'importo cumulato non superi l'importo piu'
elevato fra i due.
5. Una volta completato, l'investimento e' mantenuto
nella zona beneficiaria per almeno cinque anni o per almeno
tre anni nel caso delle PMI. Cio' non osta alla
sostituzione di impianti o attrezzature obsoleti o guasti
entro tale periodo, a condizione che l'attivita' economica
venga mantenuta nella regione interessata per il pertinente
periodo minimo.
6. Tranne per le PMI o per l'acquisizione di uno
stabilimento, gli attivi acquisiti devono essere nuovi. I
costi relativi alla locazione di attivi materiali possono
essere presi in considerazione solo nelle seguenti
condizioni:
a) per i terreni e gli immobili, la locazione deve
proseguire per almeno cinque anni dopo la data prevista di
completamento del progetto di investimento nel caso delle
grandi imprese o per tre anni nel caso delle PMI;
b) per gli impianti o i macchinari, il contratto di
locazione deve essere stipulato sotto forma di leasing
finanziario e prevedere l'obbligo per il beneficiario degli
aiuti di acquisire l'attivo alla sua scadenza.
Nel caso dell'acquisizione di attivi di uno
stabilimento ai sensi dell'articolo 2, punto 49 o punto 51,
sono presi in considerazione esclusivamente i costi di
acquisto di attivi da terzi che non hanno relazioni con
l'acquirente. La transazione avviene a condizioni di
mercato. Se e' gia' stato concesso un aiuto per
l'acquisizione di attivi prima di tale acquisto, i costi di
detti attivi devono essere dedotti dai costi ammissibili
relativi all'acquisizione dello stabilimento. Se un membro
della famiglia del proprietario originario, o un
dipendente, rileva una piccola impresa, non si applica la
condizione che prevede che gli attivi vengano acquistati da
terzi che non hanno relazioni con l'acquirente.
L'acquisizione di quote non viene considerata un
investimento iniziale.
7. Per quanto riguarda gli aiuti concessi alle grandi
imprese per un cambiamento fondamentale del processo di
produzione, i costi ammissibili devono superare
l'ammortamento degli attivi relativi all'attivita' da
modernizzare durante i tre esercizi finanziari precedenti.
Per gli aiuti concessi a favore della diversificazione di
uno stabilimento esistente, i costi ammissibili devono
superare almeno del 200% il valore contabile degli attivi
che vengono riutilizzati, registrato nell'esercizio
finanziario precedente l'avvio dei lavori.
8. Gli attivi immateriali sono ammissibili per il
calcolo dei costi di investimento se soddisfano le seguenti
condizioni:
a) sono utilizzati esclusivamente nello stabilimento
beneficiario degli aiuti;
b) sono ammortizzabili;
c) sono acquistati a condizioni di mercato da terzi che
non hanno relazioni con l'acquirente; e
d) figurano all'attivo dell'impresa beneficiaria
dell'aiuto e restano associati al progetto per cui e'
concesso l'aiuto per almeno cinque anni o tre anni nel caso
di PMI.
Per le grandi imprese, i costi degli attivi immateriali
sono ammissibili non oltre il 50% dei costi totali
d'investimento ammissibili per l'investimento iniziale.
9. Quando i costi ammissibili sono calcolati facendo
riferimento ai costi salariali stimati come indicato al
paragrafo 4, lettera b), si applicano le seguenti
condizioni:
a) il progetto di investimento determina un incremento
netto del numero di dipendenti impiegati in un dato
stabilimento rispetto alla media dei 12 mesi precedenti, il
che significa che ogni posto soppresso e' detratto dal
numero apparente di posti di lavoro creati nel corso dello
stesso periodo;
b) ciascun posto di lavoro e' occupato entro tre anni
dal completamento dei lavori; e
c) ciascun posto di lavoro creato attraverso
l'investimento e' mantenuto nella zona interessata per un
periodo di almeno cinque anni dalla data in cui e' stato
occupato per la prima volta o di tre anni nel caso delle
PMI.
10. Gli aiuti a finalita' regionale per lo sviluppo
delle reti a banda larga soddisfano le seguenti condizioni:
a) gli aiuti sono concessi solo nelle zone in cui non
esistono reti della stessa categoria (reti di base a banda
larga o NGA), ne' e' probabile che siano sviluppate a
condizioni commerciali nei tre anni successivi alla
decisione di concessione dell'aiuto; e
b) l'operatore della rete sovvenzionata deve offrire un
accesso attivo e passivo all'ingrosso, a condizioni eque e
non discriminatorie, compresa la disaggregazione fisica in
caso di reti NGA; e
c) gli aiuti sono assegnati in base a una procedura di
selezione competitiva.
11. Gli aiuti a finalita' regionale a favore delle
infrastrutture di ricerca sono concessi solo se sono
subordinati all'offerta di un accesso trasparente e non
discriminatorio all'infrastruttura sovvenzionata.
12. L'intensita' di aiuto in equivalente sovvenzione
lordo non supera l'intensita' massima di aiuto stabilita
nella carta degli aiuti a finalita' regionale in vigore al
momento in cui l'aiuto e' concesso nella zona interessata.
Se l'intensita' di aiuto e' calcolata sulla base del
paragrafo 4, lettera c), l'intensita' massima di aiuto non
supera l'importo piu' favorevole che risulta
dall'applicazione di tale intensita' sulla base dei costi
di investimento o dei costi salariali. Per i grandi
progetti di investimento, l'importo dell'aiuto non supera
l'importo di aiuto corretto calcolato conformemente al
meccanismo di cui all'articolo 2, punto 20.
13. Gli investimenti iniziali avviati dallo stesso
beneficiario (a livello di gruppo) entro un periodo di tre
anni dalla data di avvio dei lavori relativi a un altro
investimento sovvenzionato nella stessa regione di livello
3 della nomenclatura delle unita' territoriali statistiche
sono considerati parte di un unico progetto di
investimento. Se tale progetto d'investimento unico e' un
grande progetto di investimento, l'importo totale di aiuto
che riceve non supera l'importo di aiuto corretto per i
grandi progetti di investimento.
14. Il beneficiario dell'aiuto deve apportare un
contributo finanziario pari almeno al 25% dei costi
ammissibili, o attraverso risorse proprie o mediante
finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi
sostegno pubblico. Nelle regioni ultraperiferiche un
investimento effettuato da una PMI puo' ricevere un aiuto
con un'intensita' massima superiore al 75% e, in tal caso,
la parte rimanente viene fornita mediante una
partecipazione finanziaria del beneficiario dell'aiuto.
15. Per un investimento iniziale connesso a progetti di
cooperazione territoriale europea oggetto del regolamento
(UE) n. 1299/2013, l'intensita' di aiuto che si applica
alla zona in cui e' realizzato l'investimento iniziale si
applica anche a tutti i beneficiari che partecipano al
progetto. Se l'investimento iniziale interessa due o piu'
zone assistite, l'intensita' massima di aiuto e' quella
applicabile nella zona assistita in cui e' sostenuto
l'importo piu' elevato dei costi ammissibili. Nelle zone
assistite ammissibili agli aiuti a norma dell'articolo 107,
paragrafo 3, lettera c), del trattato, la presente
disposizione si applica alle grandi imprese solo se
l'investimento iniziale riguarda una nuova attivita'
economica.
16. Il beneficiario conferma che non ha effettuato una
delocalizzazione verso lo stabilimento in cui deve
svolgersi l'investimento iniziale per il quale e' richiesto
l'aiuto, nei due anni precedenti la domanda di aiuto e si
impegna a non farlo nei due anni successivi al
completamento dell'investimento iniziale per il quale e'
richiesto l'aiuto.
17. Nel settore della pesca e dell'acquacoltura, non
sono concessi aiuti alle imprese che hanno commesso una o
piu' violazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1,
lettere da a) a d), e all'articolo 10, paragrafo 3, del
regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio e per gli interventi di cui all'articolo 11 di
detto regolamento.".
comma 579
Si riporta il testo dell'articolo 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea:
"Art. 108
1. La Commissione procede con gli Stati membri
all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in
questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune
misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento
del mercato interno.
2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli
interessati di presentare le loro osservazioni, constati
che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi
statali, non e' compatibile con il mercato interno a norma
dell'articolo 107, oppure che tale aiuto e' attuato in modo
abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o
modificarlo nel termine da essa fissato.
Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale
decisione entro il termine stabilito, la Commissione o
qualsiasi altro Stato interessato puo' adire direttamente
la Corte di giustizia dell'Unione europea, in deroga agli
articoli 258 e 259.
A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio,
deliberando all'unanimita', puo' decidere che un aiuto,
istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve
considerarsi compatibile con il mercato interno, in deroga
alle disposizioni dell'articolo 107 o ai regolamenti di cui
all'articolo 109, quando circostanze eccezionali
giustifichino tale decisione. Qualora la Commissione abbia
iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista
dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello
Stato interessato rivolta al Consiglio avra' per effetto di
sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si
sia pronunciato al riguardo.
Tuttavia, se il Consiglio non si e' pronunciato entro
tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione
delibera.
3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile
perche' presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a
istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto
non sia compatibile con il mercato interno a norma
dell'articolo 107, la Commissione inizia senza indugio la
procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato
membro interessato non puo' dare esecuzione alle misure
progettate prima che tale procedura abbia condotto a una
decisione finale.
4. La Commissione puo' adottare regolamenti concernenti
le categorie di aiuti di Stato per le quali il Consiglio ha
stabilito, conformemente all'articolo 109, che possono
essere dispensate dalla procedura di cui al paragrafo 3 del
presente articolo.".
comma 580
Il testo dell'articolo 188-bis del citato decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come
modificato dal presente comma, e' riportato nelle Note
all'art. 1, comma 573.
comma 581
Si riporta il testo del comma 7 dell'articolo 1 del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135
(Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario), come modificato dalla presente legge:
"Art. 1 Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e
servizi e trasparenza delle procedure
1. - 6. Omissis
7. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi
449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, quale misura di coordinamento della finanza pubblica,
le amministrazioni pubbliche e le societa' inserite nel
conto economico consolidato della pubblica amministrazione,
come individuate dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre
2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o
indiretta, relativamente alle seguenti categorie
merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e
carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento,
telefonia fissa e telefonia mobile, autoveicoli di cui
all'articolo 54, comma 1, lettere a), b), ad eccezione
degli autoveicoli per il servizio di linea per trasporto di
persone, e c), del codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, autoveicoli e
motoveicoli per le Forze di polizia e autoveicoli blindati
sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o
gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e
dalle centrali di committenza regionali di riferimento
costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie
autonome procedure nel rispetto della normativa vigente,
utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a
disposizione dai soggetti sopra indicati. La presente
disposizione non si applica alle procedure di gara il cui
bando sia stato pubblicato precedentemente alla data di
entrata in vigore del presente decreto. E' fatta salva la
possibilita' di procedere ad affidamenti, nelle indicate
categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette
modalita', a condizione che gli stessi conseguano ad
approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a
procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi
inferiori almeno del 10 per cento per le categorie
merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 3
per cento per le categorie merceologiche carburanti
extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e
combustibili per il riscaldamento rispetto ai migliori
corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro
messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di
committenza regionali. Tutti i contratti stipulati ai sensi
del precedente periodo devono essere trasmessi
all'Autorita' nazionale anticorruzione. In tali casi i
contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione
risolutiva con possibilita' per il contraente di
adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso di
intervenuta disponibilita' di convenzioni Consip e delle
centrali di committenza regionali che prevedano condizioni
di maggior vantaggio economico in percentuale superiore al
10 per cento rispetto ai contratti gia' stipulati. Al fine
di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza
pubblica attraverso una razionalizzazione delle spese delle
pubbliche amministrazioni riguardanti le categorie
merceologiche di cui al primo periodo del presente comma,
in via sperimentale, dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre
2018 non si applicano le disposizioni di cui al terzo
periodo del presente comma. La mancata osservanza delle
disposizioni del presente comma rileva ai fini della
responsabilita' disciplinare e per danno erariale.
Omissis.".
comma 582
Si riporta il testo del comma 3-ter dell'articolo 4 del
citato decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come
modificato dal presente comma e dal comma 587 della
presente legge:
"Art. 4 Riduzione di spese, messa in liquidazione e
privatizzazione di societa' pubbliche
1. - 3-bis. Omissis
3-ter. Fermo restando lo svolgimento da parte di Consip
S.p.A. delle attivita' ad essa affidate con provvedimenti
normativi, le attivita' di realizzazione del Programma di
razionalizzazione degli acquisti, di centrale di
committenza e di e-procurement continuano ad essere svolte
dalla Consip S.p.A. Ferme restando le disposizioni di cui
all'articolo 12, commi da 2 a 10, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, gli strumenti di acquisto e
di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A.
possono avere ad oggetto anche attivita' di manutenzione e
lavori pubblici. La medesima societa' svolge, inoltre, le
attivita' ad essa affidate con provvedimenti amministrativi
del Ministero dell'economia e delle finanze. Consip S.p.A.
puo', altresi', svolgere, nell'ambito del Programma di
razionalizzazione degli acquisti, procedure di
aggiudicazione di contratti di concessione di servizi.
Sogei S.p.A., sulla base di apposita convenzione
disciplinante i relativi rapporti nonche' i tempi e le
modalita' di realizzazione delle attivita', si avvale di
Consip S.p.A, nella sua qualita' di centrale di
committenza, per le acquisizioni di beni e servizi.
Omissis.".
comma 583
Si riporta il testo dei commi 449 e 450 dell'articolo 1
della citata legge n. 296 del 2006:
"449. Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui
agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e
successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e
periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni
ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni
universitarie, nonche' gli enti nazionali di previdenza e
assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad
approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le
restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, nonche' le autorita' indipendenti, possono
ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al
comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i
parametri di prezzo-qualita' come limiti massimi per la
stipulazione dei contratti. Gli enti del Servizio sanitario
nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi
utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali
regionali di riferimento ovvero, qualora non siano
operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro
stipulate da Consip S.p.A.
450. Le amministrazioni statali centrali e periferiche,
ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine
e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni
universitarie, nonche' gli enti nazionali di previdenza e
assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli
acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a
5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo
comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione di cui
all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.
207. Fermi restando gli obblighi e le facolta' previsti al
comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, nonche' le autorita' indipendenti, per
gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore
a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario
sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della
pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati
elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328
ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla
centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle
relative procedure. Per gli istituti e le scuole di ogni
ordine e grado, le istituzioni educative, tenendo conto
delle rispettive specificita', sono definite, con decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e
al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei
per natura merceologica tra piu' istituzioni, avvalendosi
delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal
2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono
presi in considerazione ai fini della distribuzione delle
risorse per il funzionamento.
Omissis.".
Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante
"Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 30 agosto 1999, n. 203, S.O.
comma 584
Si riporta il testo del comma 574 dell'articolo 2 della
citata legge n. 244 del 2007, come modificato dalla
presente legge:
"574. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 26
della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e 58 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e dall' articolo 1, commi 449 e 450,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Ministero
dell'economia e delle finanze, sulla base dei prospetti
contenenti i dati di previsione annuale dei fabbisogni di
beni e servizi di cui al comma 569, individua, entro il
mese di marzo di ogni anno, con decreto, segnatamente in
relazione agli acquisti d'importo superiore alla soglia
comunitaria, secondo la rilevanza del valore complessivo
stimato, il grado di standardizzazione dei beni e dei
servizi ed il livello di aggregazione della relativa
domanda, nonche' le tipologie dei beni e dei servizi non
oggetto di convenzioni stipulate da Consip Spa per le quali
le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad
esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado,
delle istituzioni educative e delle istituzioni
universitarie, sono tenute a ricorrere alla Consip Spa, in
qualita' di stazione appaltante ai fini dell'espletamento
dell'appalto, anche con l'utilizzo dei sistemi telematici.
Omissis.".
comma 585
Si riporta il testo dell'articolo 26 della legge 23
dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge
finanziaria 2000), come modificato dalla presente legge:
"Art. 26. Acquisto di beni e servizi.
1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, nel rispetto della vigente
normativa in materia di scelta del contraente, stipula,
anche avvalendosi di societa' di consulenza specializzate,
selezionate anche in deroga alla normativa di contabilita'
pubblica, con procedure competitive tra primarie societa'
nazionali ed estere, convenzioni con le quali l'impresa
prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della
quantita' massima complessiva stabilita dalla convenzione
ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di
fornitura di beni e servizi deliberati dalle
amministrazioni dello Stato anche con il ricorso alla
locazione finanziaria. I contratti conclusi con
l'accettazione di tali ordinativi non sono sottoposti al
parere di congruita' economica. Ove previsto nel bando di
gara, le convenzioni possono essere stipulate con una o
piu' imprese alle stesse condizioni contrattuali proposte
dal miglior offerente. Ove previsto nel bando di gara, le
convenzioni possono essere stipulate per specifiche
categorie di amministrazioni ovvero per specifici ambiti
territoriali.
2. Il parere del Consiglio di Stato, previsto
dall'articolo 17, comma 25, lettera c), della legge 15
maggio 1997, n. 127, non e' richiesto per le convenzioni di
cui al comma 1 del presente articolo. Alle predette
convenzioni e ai relativi contratti stipulati da
amministrazioni dello Stato, in luogo dell'articolo 3,
comma 1, lettera g), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, si
applica il comma 4 del medesimo articolo 3 della stessa
legge.
3. Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle
convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne
utilizzano i parametri di prezzo-qualita', come limiti
massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili
oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure
telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002,
n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione del
presente comma e' causa di responsabilita' amministrativa;
ai fini della determinazione del danno erariale si tiene
anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle
convenzioni e quello indicato nel contratto. Le
disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai
comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni
montani con popolazione fino a 5.000 abitanti.
3-bis. I provvedimenti con cui le amministrazioni
pubbliche deliberano di procedere in modo autonomo a
singoli acquisti di beni e servizi sono trasmessi alle
strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione,
per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di
controllo, anche ai sensi del comma 4. Il dipendente che ha
sottoscritto il contratto allega allo stesso una apposita
dichiarazione con la quale attesta, ai sensi e per gli
effetti degli articoli 47 e seguenti del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e
successive modifiche, il rispetto delle disposizioni
contenute nel comma 3.
4. Nell'ambito di ciascuna pubblica amministrazione gli
uffici preposti al controllo di gestione ai sensi
dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
286, verificano l'osservanza dei parametri di cui al comma
3, richiedendo eventualmente al Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica il parere tecnico
circa le caratteristiche tecnico-funzionali e
l'economicita' dei prodotti acquisiti. Annualmente i
responsabili dei predetti uffici sottopongono all'organo di
direzione politica una relazione riguardante i risultati,
in termini di riduzione di spesa, conseguiti attraverso
l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo. Tali
relazioni sono rese disponibili sui siti Internet di
ciascuna amministrazione. Nella fase di prima applicazione,
ove gli uffici preposti al controllo di gestione non siano
costituiti, i compiti di verifica e referto sono svolti dai
servizi di controllo interno.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica presenta annualmente alle Camere
una relazione che illustra le modalita' di attuazione del
presente articolo nonche' i risultati conseguiti.".
comma 586
Il testo dell'articolo 26 della citata legge n. 488 del
1999, come modificato dal comma 585, e' riportato nelle
Note all'art. 1, comma 585.
Si riporta il testo vigente degli articoli 54 e 55 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei
contratti pubblici):
"Art. 54 Accordi quadro
1. Le stazioni appaltanti possono concludere accordi
quadro nel rispetto delle procedure di cui al presente
codice. La durata di un accordo quadro non supera i quattro
anni per gli appalti nei settori ordinari e gli otto anni
per gli appalti nei settori speciali, salvo in casi
eccezionali, debitamente motivati in relazione, in
particolare, all'oggetto dell'accordo quadro.
2. Nei settori ordinari, gli appalti basati su un
accordo quadro sono aggiudicati secondo le procedure
previste dal presente comma e dai commi 3 e 4. Tali
procedure sono applicabili solo tra le amministrazioni
aggiudicatrici, individuate nell'avviso di indizione di
gara o nell'invito a confermare interesse, e gli operatori
economici parti dell'accordo quadro concluso. Gli appalti
basati su un accordo quadro non comportano in nessun caso
modifiche sostanziali alle condizioni fissate nell'accordo
quadro in particolare nel caso di cui al comma 3.
3. Nell'ambito di un accordo quadro concluso con un
solo operatore economico, gli appalti sono aggiudicati
entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro
stesso. L'amministrazione aggiudicatrice puo' consultare
per iscritto l'operatore economico parte dell'accordo
quadro, chiedendogli di completare, se necessario, la sua
offerta.
4. L'accordo quadro concluso con piu' operatori
economici e' eseguito secondo una delle seguenti modalita':
a) secondo i termini e le condizioni dell'accordo
quadro, senza riaprire il confronto competitivo, se
l'accordo quadro contiene tutti i termini che disciplinano
la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture,
nonche' le condizioni oggettive per determinare quale degli
operatori economici parti dell'accordo quadro effettuera'
la prestazione. Tali condizioni sono indicate nei documenti
di gara per l'accordo quadro. L'individuazione
dell'operatore economico parte dell'accordo quadro che
effettuera' la prestazione avviene sulla base di decisione
motivata in relazione alle specifiche esigenze
dell'amministrazione;
b) se l'accordo quadro contiene tutti i termini che
disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle
forniture, in parte senza la riapertura del confronto
competitivo conformemente alla lettera a) e, in parte, con
la riapertura del confronto competitivo tra gli operatori
economici parti dell'accordo quadro conformemente alla
lettera c), qualora tale possibilita' sia stata stabilita
dall'amministrazione aggiudicatrice nei documenti di gara
per l'accordo quadro. La scelta se alcuni specifici lavori,
forniture o servizi debbano essere acquisiti a seguito
della riapertura del confronto competitivo o direttamente
alle condizioni di cui all'accordo quadro avviene in base a
criteri oggettivi, che sono indicati nei documenti di gara
per l'accordo quadro. Tali documenti di gara precisano
anche quali condizioni possono essere soggette alla
riapertura del confronto competitivo. Le disposizioni
previste dalla presente lettera, primo periodo, si
applicano anche a ogni lotto di un accordo quadro per il
quale tutti i termini che disciplinano la prestazione dei
lavori, dei servizi e delle forniture in questione, sono
definiti nell'accordo quadro, anche se sono stati stabiliti
tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori,
dei servizi e delle forniture per altri lotti;
c) riaprendo il confronto competitivo tra gli operatori
economici parti dell'accordo quadro, se l'accordo quadro
non contiene tutti i termini che disciplinano la
prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture.
5. I confronti competitivi di cui al comma 4, lettere
b) e c), si basano sulle stesse condizioni applicate
all'aggiudicazione dell'accordo quadro, se necessario
precisandole, e su altre condizioni indicate nei documenti
di gara per l'accordo quadro, secondo la seguente
procedura:
a) per ogni appalto da aggiudicare l'amministrazione
aggiudicatrice consulta per iscritto gli operatori
economici che sono in grado di eseguire l'oggetto
dell'appalto;
b) l'amministrazione aggiudicatrice fissa un termine
sufficiente per presentare le offerte relative a ciascun
appalto specifico, tenendo conto di elementi quali la
complessita' dell'oggetto dell'appalto e il tempo
necessario per la trasmissione delle offerte;
c) le offerte sono presentate per iscritto e il loro
contenuto non viene reso pubblico fino alla scadenza del
termine previsto per la loro presentazione;
d) l'amministrazione aggiudicatrice aggiudica l'appalto
all'offerente che ha presentato l'offerta migliore sulla
base dei criteri di aggiudicazione fissati nei documenti di
gara per l'accordo quadro.
6. Nei settori speciali, gli appalti basati su un
accordo quadro sono aggiudicati in base a regole e criteri
oggettivi che possono prevedere la riapertura del confronto
competitivo tra gli operatori economici parti dell'accordo
quadro concluso. Tali regole e criteri sono indicati nei
documenti di gara per l'accordo quadro e garantiscono
parita' di trattamento tra gli operatori economici parti
dell'accordo. Ove sia prevista la riapertura del confronto
competitivo, l'ente aggiudicatore fissa un termine
sufficiente per consentire di presentare offerte relative a
ciascun appalto specifico e aggiudicano ciascun appalto
all'offerente che ha presentato la migliore offerta in base
ai criteri di aggiudicazione stabiliti nel capitolato
d'oneri dell'accordo quadro. L'ente aggiudicatore non puo'
ricorrere agli accordi quadro in modo da eludere
l'applicazione del presente decreto o in modo da
ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza."
"Art. 55 Sistemi dinamici di acquisizione
1. Per acquisti di uso corrente, le cui
caratteristiche, cosi' come generalmente disponibili sul
mercato, soddisfano le esigenze delle stazioni appaltanti,
e' possibile avvalersi di un sistema dinamico di
acquisizione. Il sistema dinamico di acquisizione e' un
procedimento interamente elettronico ed e' aperto per tutto
il periodo di efficacia a qualsiasi operatore economico che
soddisfi i criteri di selezione. Puo' essere diviso in
categorie definite di prodotti, lavori o servizi sulla base
delle caratteristiche dell'appalto da eseguire. Tali
caratteristiche possono comprendere un riferimento al
quantitativo massimo ammissibile degli appalti specifici
successivi o a un'area geografica specifica in cui gli
appalti saranno eseguiti.
2. Per l'aggiudicazione nell'ambito di un sistema
dinamico di acquisizione, le stazioni appaltanti seguono le
norme previste per la procedura ristretta di cui
all'articolo 61. Tutti i candidati che soddisfano i criteri
di selezione sono ammessi al sistema; il numero dei
candidati ammessi non deve essere limitato ai sensi degli
articoli 91 e 135, comma 2. Le stazioni appaltanti che
hanno diviso il sistema in categorie di prodotti, lavori o
servizi conformemente al comma 1, precisano i criteri di
selezioni applicabili per ciascuna categoria.
3. Nei settori ordinari, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 61, si applicano i seguenti termini:
a) il termine minimo per la ricezione delle domande di
partecipazione e' di trenta giorni dalla data di
trasmissione del bando di gara o, se un avviso di
preinformazione e' utilizzato come mezzo di indizione di
una gara, dalla data d'invio dell'invito a confermare
interesse. Non sono applicabili ulteriori termini per la
ricezione delle domande di partecipazione una volta che
l'invito a presentare offerte per il primo appalto
specifico nel sistema dinamico di acquisizione e' stato
inviato;
b) il termine minimo per la ricezione delle offerte e'
di almeno dieci giorni dalla data di trasmissione
dell'invito a presentare offerte. Se del caso si applica
l'articolo 61, comma 5.
4. Nei settori speciali, si applicano i seguenti
termini:
a) il termine minimo per la ricezione delle domande di
partecipazione e' fissato in non meno di trenta giorni
dalla data di trasmissione del bando di gara o, se come
mezzo di indizione di gara e' usato un avviso periodico
indicativo, dell'invito a confermare interesse. Non sono
applicabili ulteriori termini per la ricezione delle
domande di partecipazione dopo l'invio dell'invito a
presentare offerte per il primo appalto specifico;
b) il termine minimo per la ricezione delle offerte e'
di almeno dieci giorni dalla data di trasmissione
dell'invito a presentare offerte. Si applica l'articolo 61,
comma 5.
5. Tutte le comunicazioni nel quadro di un sistema
dinamico di acquisizione sono effettuate esclusivamente con
mezzi elettronici conformemente all'articolo 52, commi 1,
2, 3, 5, 6, 8 e 9.
6. Per aggiudicare appalti nel quadro di un sistema
dinamico di acquisizione, le stazioni appaltanti:
a) pubblicano un avviso di indizione di gara precisando
che si tratta di un sistema dinamico di acquisizione;
b) nei documenti di gara precisano almeno la natura e
la quantita' stimata degli acquisti previsti, nonche' tutte
le informazioni necessarie riguardanti il sistema dinamico
d'acquisizione, comprese le modalita' di funzionamento del
sistema, il dispositivo elettronico utilizzato nonche' le
modalita' e le specifiche tecniche di collegamento;
c) indicano un'eventuale divisione in categorie di
prodotti, lavori o servizi e le caratteristiche che
definiscono le categorie;
d) offrono accesso libero, diretto e completo, ai
documenti di gara a norma dell'articolo 74.
7. Le stazioni appaltanti concedono a tutti gli
operatori economici, per il periodo di validita' del
sistema dinamico di acquisizione, la possibilita' di
chiedere di essere ammessi al sistema alle condizioni di
cui ai commi da 2 a 4. Le stazioni appaltanti valutano tali
domande in base ai criteri di selezione entro dieci giorni
lavorativi dal loro ricevimento. Il termine puo' essere
prorogato fino a quindici giorni lavorativi in singoli casi
motivati, in particolare per la necessita' di esaminare
documentazione aggiuntiva o di verificare in altro modo se
i criteri di selezione siano stati soddisfatti. In deroga
al primo, secondo e terzo periodo, a condizione che
l'invito a presentare offerte per il primo appalto
specifico nel sistema dinamico di acquisizione non sia
stato inviato, le stazioni appaltanti possono prorogare il
periodo di valutazione, purche' durante il periodo di
valutazione prorogato non sia emesso alcun invito a
presentare offerte. Le stazioni appaltanti indicano nei
documenti di gara la durata massima del periodo prorogato
che intendono applicare. Le stazioni appaltanti comunicano
al piu' presto all'operatore economico interessato se e'
stato ammesso o meno al sistema dinamico di acquisizione.
8. Le stazioni appaltanti invitano tutti i partecipanti
ammessi a presentare un'offerta per ogni specifico appalto
nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione,
conformemente all'articolo 75 e all'articolo 131. Se il
sistema dinamico di acquisizione e' stato suddiviso in
categorie di prodotti, lavori o servizi, le stazioni
appaltanti invitano tutti i partecipanti ammessi alla
categoria che corrisponde allo specifico appalto a
presentare un'offerta. Esse aggiudicano l'appalto:
a) nei settori ordinari, all'offerente che ha
presentato la migliore offerta sulla base dei criteri di
aggiudicazione enunciati nel bando di gara per
l'istituzione del sistema dinamico di acquisizione o, se un
avviso di preinformazione e' utilizzato come mezzo di
indizione di una gara, nell'invito a confermare interesse;
b) nei settori speciali, all'offerente che ha
presentato la migliore offerta sulla base dei criteri di
aggiudicazione enunciati nel bando di gara per
l'istituzione del sistema dinamico di acquisizione,
nell'invito a confermare interesse, o, quando come mezzo di
indizione di gara si usa un avviso sull'esistenza di un
sistema di qualificazione, nell'invito a presentare
un'offerta.
9. I criteri di cui al comma 8, lettere a) e b),
possono, all'occorrenza, essere precisati nell'invito a
presentare offerte.
10. Nei settori ordinari, le amministrazioni
aggiudicatrici possono esigere, in qualsiasi momento nel
periodo di validita' del sistema dinamico di acquisizione,
che i partecipanti ammessi innovino o aggiornino il
documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85,
entro cinque giorni lavorativi dalla data in cui e'
trasmessa tale richiesta. L'articolo 85, commi da 5 a 7, si
applica per tutto il periodo di validita' del sistema
dinamico di acquisizione.
11. Nei settori speciali, gli enti aggiudicatori che,
ai sensi dell'articolo 136, applicano motivi di esclusione
e criteri di selezione previsti dagli articoli 80 e 83,
possono esigere, in qualsiasi momento nel periodo di
validita' del sistema dinamico di acquisizione, che i
partecipanti ammessi innovino o aggiornino il documento di
gara unico europeo di cui all'articolo 85, entro cinque
giorni lavorativi dalla data in cui e' trasmessa tale
richiesta. L'articolo 85, commi da 5 a 7, si applica per
tutto il periodo di validita' del sistema dinamico di
acquisizione.
12. Le stazioni appaltanti indicano nell'avviso di
indizione di gara il periodo di validita' del sistema
dinamico di acquisizione. Esse informano la Commissione di
qualsiasi variazione di tale periodo di validita'
utilizzando i seguenti modelli di formulari:
a) se il periodo di validita' e' modificato senza porre
fine al sistema, il modello utilizzato inizialmente per
l'avviso di indizione di gara per il sistema dinamico di
acquisizione;
b) se e' posto termine al sistema, un avviso di
aggiudicazione di cui agli articoli 98 e 129, comma 2.
13. Non possono essere posti a carico degli operatori
economici interessati o partecipanti al sistema dinamico di
acquisizione i contributi di carattere amministrativo prima
o nel corso del periodo di validita' del sistema dinamico
di acquisizione.
14. Il Ministero dell'economia e delle finanze, anche
avvalendosi di CONSIP S.p.A., puo' provvedere alla
realizzazione e gestione di un sistema dinamico di
acquisizione per conto delle stazioni appaltanti,
predisponendo gli strumenti organizzativi ed
amministrativi, elettronici e telematici e curando
l'esecuzione di tutti i servizi informatici, telematici e
di consulenza necessari.".
Si riporta il testo vigente del comma 9 dell'articolo
32 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016:
"Art. 32 Fasi delle procedure di affidamento
1. - 8. Omissis
9. Il contratto non puo' comunque essere stipulato
prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle
comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
Omissis.".
comma 587
Il testo del comma 3-ter dell'articolo 4 del citato
decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come
modificato dal presente comma e dal comma 582 e' riportato
nelle Note all'art. 1, comma 582.
comma 588
Si riporta il testo vigente del comma 15 dell'articolo
83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
(Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria):
"Art. 83. Efficienza dell'Amministrazione finanziaria
1. - 14. Omissis
15. Al fine di garantire la continuita' delle funzioni
di controllo e monitoraggio dei dati fiscali e finanziari,
i diritti dell'azionista della societa' di gestione del
sistema informativo dell'amministrazione finanziaria ai
sensi dell'articolo 22, comma 4, della legge 30 dicembre
1991, n. 413, sono esercitati dal Ministero dell'economia e
delle finanze ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, che provvede agli atti
conseguenti in base alla legislazione vigente. Sono
abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il
presente comma. Il consiglio di amministrazione, composto
di cinque componenti, e' conseguentemente rinnovato entro
il 30 giugno 2008 senza applicazione dell'articolo 2383,
terzo comma, del codice civile.
Omissis.".
comma 589
Si riporta il testo del comma 514-bis dell'articolo 1
della citata legge n. 208 del 2015, come modificato dalla
presente legge:
"514-bis. Per i beni e servizi la cui acquisizione
riveste particolare rilevanza strategica secondo quanto
indicato nel Piano triennale di cui al comma 513, le
amministrazioni statali, centrali e periferiche, ad
esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e
grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni
universitarie, nonche' gli enti nazionali di previdenza ed
assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ricorrono a
Consip Spa, nell'ambito del Programma di razionalizzazione
degli acquisti della pubblica amministrazione del Ministero
dell'economia e delle finanze. A tal fine Consip Spa puo'
supportare i soggetti di cui al periodo precedente
nell'individuazione di specifici interventi di
semplificazione, innovazione e riduzione dei costi dei
processi amministrativi. Per le attivita' di cui al
presente comma e' previsto un incremento delle dotazioni
destinate al finanziamento del Programma di
razionalizzazione degli acquisti della pubblica
amministrazione del Ministero dell'economia e delle finanze
pari a euro 3.000.000 per l'anno 2017, a euro 7.000.000 per
l'anno 2018, a euro 4.300.000 per l'anno 2019 e a euro
1.500.000 annui a decorrere dal 2020.
Omissis.".
comma 590
Il testo del comma 2 dell'articolo 1 della citata legge
n. 196 del 2009 e' riportato nelle Note all'art. 1, comma
108.
comma 591
Il riferimento al testo del decreto legislativo n. 300
del 1999 e' riportato nelle Note all'art. 1, comma 583.
Si riporta il testo vigente del comma 21-sexies
dell'articolo 6 del citato decreto-legge n. 78 del 2010,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122:
"Art. 6 Riduzione dei costi degli apparati
amministrativi
1. - 21-quinquies. Omissis
21-sexies. Per gli anni dal 2011 al 2023, ferme
restando le dotazioni previste dalla legge 23 dicembre
2009, n. 192, le Agenzie fiscali di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, possono assolvere alle
disposizioni del presente articolo, del successivo articolo
8, comma 1, primo periodo, nonche' alle disposizioni
vigenti in materia di contenimento della spesa
dell'apparato amministrativo effettuando un riversamento a
favore dell'entrata del bilancio dello Stato pari all'1 per
cento delle dotazioni previste sui capitoli relativi ai
costi di funzionamento stabilite con la citata legge. Si
applicano in ogni caso alle Agenzie fiscali le disposizioni
di cui al comma 3 del presente articolo, nonche' le
disposizioni di cui all'articolo 1, comma 22, della legge
23 dicembre 2005, n. 266, all'articolo 2, comma 589, e
all'articolo 3, commi 18, 54 e 59, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, all'articolo 27, comma 2, e all'articolo 48,
comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133. Le predette Agenzie possono conferire incarichi
dirigenziali ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenendo conto
delle proprie peculiarita' e della necessita' di garantire
gli obiettivi di gettito fissati annualmente. Le medesime
Agenzie possono conferire incarichi dirigenziali ai sensi
dell'articolo 19, comma 5-bis, del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001 anche a soggetti appartenenti
alle magistrature e ai ruoli degli avvocati e procuratori
dello Stato previo collocamento fuori ruolo, comando o
analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Il
conferimento di incarichi eventualmente eccedenti le misure
percentuali previste dal predetto articolo 19, comma 6, e'
disposto nei limiti delle facolta' assunzionali a tempo
indeterminato delle singole Agenzie.
Omissis.".
comma 592
Il decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre
2013, n. 132 recante "Regolamento concernente le modalita'
di adozione del piano dei conti integrato delle
amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 4, comma
3, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n.
91" e' pubblicato nella Gazz. Uff. 28 novembre 2013, n.
279, S.O.
comma 594
Si riporta il testo vigente del comma 506 dell'articolo
1 della citata legge n. 208 del 2015:
"506. Il versamento al capitolo dell'entrata del
bilancio dello Stato previsto per i risparmi conseguiti a
seguito dell'applicazione delle norme che prevedono
riduzioni di spesa per le amministrazioni inserite nel
conto economico consolidato della pubblica amministrazione,
come individuate dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, con riferimento alle societa' e' da
intendersi come versamento da effettuare in sede di
distribuzione del dividendo, ove nel corso dell'esercizio
di riferimento la societa' abbia conseguito un utile e nei
limiti dell'utile distribuibile ai sensi di legge. Ai fini
di cui al precedente periodo, in sede di approvazione del
bilancio di esercizio, i soggetti che esercitano i poteri
dell'azionista deliberano, in presenza di utili di
esercizio, la distribuzione di un dividendo almeno
corrispondente al risparmio di spesa evidenziato nella
relazione sulla gestione ovvero per un importo inferiore
qualora l'utile distribuibile non risulti capiente.
Omissis.".
Si riporta il testo vigente del comma 6 dell'articolo 1
del citato decreto-legge n. 193 del 2016, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225:
"Art. 1. Disposizioni in materia di soppressione di
Equitalia e di patrocinio dell'Avvocatura dello Stato
1. - 5. Omissis
6. Salvo quanto previsto dal presente decreto,
l'Agenzia delle entrate-Riscossione e' sottoposta alle
disposizioni del codice civile e delle altre leggi relative
alle persone giuridiche private. Ai fini dello svolgimento
della propria attivita' e' autorizzata ad utilizzare
anticipazioni di cassa.
Omissis.".
comma 601
Il testo del citato decreto legislativo 30 giugno 1994,
n. 509 e' riportato nelle Note all'art. 1, comma 487.
Il testo del citato decreto legislativo 10 febbraio
1996, n. 103 e' riportato nelle Note all'art. 1, comma 487.
Si riporta il testo vigente del comma 183 dell'articolo
1 della citata legge n. 205 del 2017:
"183. Agli enti di diritto privato di cui al decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto
legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, a decorrere dall'anno
2020 non si applicano le norme di contenimento delle spese
previste a carico degli altri soggetti inclusi nell'elenco
delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto
economico consolidato, individuate dall'Istituto nazionale
di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, ferme restando, in ogni
caso, le disposizioni vigenti che recano vincoli in materia
di personale. Alla compensazione degli effetti finanziari
del presente comma in termini di fabbisogno e indebitamento
netto, pari a 12 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti
finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008,
n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2008, n. 189.
Omissis.".
comma 602
Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo
57 del citato decreto-legge n. 124 del 2019:
"Art. 57. Criteri di riparto FSC e semplificazioni enti
locali
1. Omissis
2. A decorrere dall'anno 2020, alle regioni, alle
province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali
e ai loro organismi e enti strumentali come definiti
dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, nonche' ai loro enti strumentali in forma
societaria, cessano di applicarsi le norme in materia di
contenimento e di riduzione della spesa per formazione di
cui all'articolo 6, comma 13, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122.".
Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo 1
del citato decreto legislativo n. 118 del 2011:
"Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione
1. Omissis
2. Ai fini del presente decreto:
a) per enti strumentali si intendono gli enti di cui
all'art. 11-ter, distinti nelle tipologie definite in
corrispondenza delle missioni del bilancio;
b) per organismi strumentali delle regioni e degli enti
locali si intendono le loro articolazioni organizzative,
anche a livello territoriale, dotate di autonomia
gestionale e contabile, prive di personalita' giuridica. Le
gestioni fuori bilancio autorizzate da legge e le
istituzioni di cui all'art. 114, comma 2, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono organismi
strumentali. Gli organismi strumentali sono distinti nelle
tipologie definite in corrispondenza delle missioni del
bilancio.
Omissis.".
comma 603
Si riporta il testo del comma 30 dell'articolo 1 della
citata legge n. 147 del 2013, come modificato dalla
presente legge:
"30. Le somme derivanti dalle restituzioni dei
finanziamenti concessi alle imprese ai sensi dell'articolo
3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
per la parte eccedente l'importo di 15 milioni di euro, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, agli
appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero
dello sviluppo economico per le medesime finalita' di cui
alla citata legge 24 dicembre 1985, n. 808. Le risorse di
cui al presente comma non possono essere in alcun modo
destinate al finanziamento del programma F-35 Lightning
II-JSF (Joint Strike Fighter).
Omissis.".
comma 604
La legge 17 agosto 1957, n. 848 recante "Esecuzione
dello Statuto delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco
il 26 giugno 1945" e' pubblicata nella Gazz. Uff. 25
settembre 1957, n. 238, S.O.
comma 605
Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 1 della
legge 3 agosto 1998, n. 315 (Interventi finanziari per
l'universita' e la ricerca), come modificato dalla presente
legge:
"4. Le universita' possono utilizzare personale docente
in servizio presso istituzioni scolastiche, al fine di
svolgere compiti di supervisione del tirocinio e di
coordinamento del medesimo con altre attivita' didattiche
nell'ambito di corsi di laurea in scienze della formazione
primaria e di scuole di specializzazione per l'insegnamento
nelle scuole secondarie. Le modalita' di utilizzazione di
detto personale sono determinate con decreti del Ministero
della pubblica istruzione, nel limite di un onere per il
bilancio dello Stato, relativo alla spesa per la
sostituzione dei docenti esonerati, di lire 8 miliardi per
il 1998, di lire 28,5 miliardi per il 1999, di euro 25,8
milioni annui dal 2000 al 2018, di euro 12,3 milioni annui
per l'anno 2019 e di euro 11,6 milioni a decorrere dal
2020. In sede di prima applicazione delle disposizioni del
presente comma, tali modalita' sono individuate nella
concessione di esoneri parziali dal servizio. Gli atenei,
con proprie disposizioni, adottano apposite procedure di
valutazione comparativa per l'individuazione dei docenti da
utilizzare, sulla base di criteri generali determinati
dalla commissione di cui all'articolo 4, comma 5, della
legge 9 maggio 1989, n. 168, nonche' disciplinano le
modalita' di partecipazione dei predetti docenti agli
organi accademici. Delle commissioni incaricate dagli
atenei di provvedere alle valutazioni comparative fanno
comunque parte componenti designati dall'amministrazione
scolastica.
Omissis.".
comma 606
Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 6 del
citato decreto legislativo n. 30 del 2013, come modificato
dalla presente legge:
"Art. 6 Assegnazione a titolo oneroso delle quote di
emissioni agli operatori aerei amministrati dall'Italia
1. - 3. Omissis
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sono stabilite le procedure
di versamento all'entrata del bilancio dello Stato dei
proventi derivanti dalla vendita all'asta di cui al comma 1
e la successiva riassegnazione, per la parte eccedente
l'importo di un milione di euro limitatamente alla quota da
assegnare al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, ai pertinenti capitoli di spesa per le attivita'
destinate a finanziare iniziative contro i cambiamenti
climatici nella Unione europea e nei Paesi terzi, anche per
ridurre le emissioni di gas ad effetto serra, per dare
attuazione all'articolo 21-bis della direttiva 2003/87/CE,
per favorire l'adattamento agli effetti dei cambiamenti
climatici nella Unione europea e nei Paesi terzi,
segnatamente nei Paesi in via di sviluppo, per finanziare
la ricerca e lo sviluppo ai fini della mitigazione e
dell'adattamento, anche, in particolare, nel settore
dell'aeronautica e del trasporto aereo, per ridurre le
emissioni attraverso modi di trasporto scarsamente
inquinanti e per coprire i costi di gestione del sistema
comunitario, per finanziare misure finalizzate a combattere
la deforestazione, in deroga a quanto previsto all'articolo
2, commi 615, 616 e 617, della legge 24 dicembre 2007, n.
244.".
comma 607
Si riporta il testo vigente dell'articolo 6 del
decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30
(Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei
trasporti e l'incremento dell'occupazione):
"Art. 6. Sgravi contributivi.
1. Per la salvaguardia dell'occupazione della gente di
mare, a decorrere dal 1° gennaio 1998, le imprese
armatrici, per il personale avente i requisiti di cui
all'articolo 119 del codice della navigazione ed imbarcato
su navi iscritte nel Registro internazionale di cui
all'articolo 1, nonche' lo stesso personale suindicato sono
esonerati dal versamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali dovuti per legge (28). Il relativo onere e' a
carico della gestione commissariale del Fondo gestione
istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione
di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 22
gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 marzo 1990, n. 58, ed e' rimborsato su conforme
rendicontazione.
1-bis. Per le navi traghetto ro-ro e ro-ro pax iscritte
nel registro internazionale adibite a traffici commerciali
tra porti appartenenti al territorio nazionale,
continentale e insulare, anche a seguito o in precedenza di
un viaggio proveniente da o diretto verso un altro Stato,
la disposizione di cui al comma 1 si applica a condizione
che sulla nave, nel periodo cui si riferisce il versamento
delle ritenute alla fonte, sia stato imbarcato
esclusivamente personale italiano o comunitario.
2. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 20, del
decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, e'
prorogato, per l'anno 1997, a favore delle imprese
armatrici ai sensi ed alle condizioni previste
dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 13 luglio 1995,
n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1995, n. 343.
3. Il contributo di cui al comma 2 si somma a quelli
concessi alle aziende quali aiuti alla gestione, per
ciascun anno solare, anche in base ad altre disposizioni di
legge. I benefici medesimi, complessivamente, non possono
superare per ciascuna nave il massimale fissato su base
annua dall'articolo 1 del decreto-legge 18 ottobre 1990, n.
296, convertito dalla legge 17 dicembre 1990, n. 383. Ai
fini dell'erogazione del presente beneficio va assunto il
valore medio di cambio attribuito alla moneta italiana
nell'anno cui si riferisce il beneficio medesimo.".
comma 609
Si riporta il testo vigente degli articoli 14 e 15 del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26
(Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza
e di pensioni):
"Art. 14. Disposizioni in materia di accesso al
trattamento di pensione con almeno 62 anni di eta' e 38
anni di contributi
1. In via sperimentale per il triennio 2019-2021, gli
iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle
forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite
dall'INPS, nonche' alla gestione separata di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata
al raggiungimento di un'eta' anagrafica di almeno 62 anni e
di un'anzianita' contributiva minima di 38 anni, di seguito
definita «pensione quota 100». Il diritto conseguito entro
il 31 dicembre 2021 puo' essere esercitato anche
successivamente alla predetta data, ferme restando le
disposizioni del presente articolo. Il requisito di eta'
anagrafica di cui al presente comma, non e' adeguato agli
incrementi alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
2. Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione
quota 100, gli iscritti a due o piu' gestioni previdenziali
di cui al comma 1, che non siano gia' titolari di
trattamento pensionistico a carico di una delle predette
gestioni, hanno facolta' di cumulare i periodi assicurativi
non coincidenti nelle stesse gestioni amministrate
dall'INPS, in base alle disposizioni di cui all'articolo 1,
commi 243, 245 e 246, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Ai fini della decorrenza della pensione di cui al presente
comma trovano applicazione le disposizioni previste dai
commi 4, 5, 6 e 7. Per i lavoratori dipendenti dalle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in caso di
contestuale iscrizione presso piu' gestioni pensionistiche,
ai fini della decorrenza della pensione trovano
applicazione le disposizioni previste dai commi 6 e 7.
3. La pensione quota 100 non e' cumulabile, a far data
dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla
maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di
vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo,
ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo
occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.
4. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche di cui al
comma 1 che maturano entro il 31 dicembre 2018 i requisiti
previsti al medesimo comma, conseguono il diritto alla
decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° aprile
2019.
5. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche di cui al
comma 1 che maturano dal 1° gennaio 2019 i requisiti
previsti al medesimo comma, conseguono il diritto alla
decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi
dalla data di maturazione dei requisiti stessi.
6. Tenuto conto della specificita' del rapporto di
impiego nella pubblica amministrazione e dell'esigenza di
garantire la continuita' e il buon andamento dell'azione
amministrativa e fermo restando quanto previsto dal comma
7, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano ai
lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165
del 2001, nel rispetto della seguente disciplina:
a) i dipendenti pubblici che maturano entro la data di
entrata in vigore del presente decreto i requisiti previsti
dal comma 1, conseguono il diritto alla decorrenza del
trattamento pensionistico dal 1° agosto 2019;
b) i dipendenti pubblici che maturano dal giorno
successivo alla data di entrata in vigore del presente
decreto i requisiti previsti dal comma 1, conseguono il
diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico
trascorsi sei mesi dalla data di maturazione dei requisiti
stessi e comunque non prima della data di cui alla lettera
a) del presente comma;
c) la domanda di collocamento a riposo deve essere
presentata all'amministrazione di appartenenza con un
preavviso di sei mesi;
d) limitatamente al diritto alla pensione quota 100,
non trova applicazione l'articolo 2, comma 5, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.
7. Ai fini del conseguimento della pensione quota 100
per il personale del comparto scuola ed AFAM si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 9, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449. In sede di prima
applicazione, entro il 28 febbraio 2019, il relativo
personale a tempo indeterminato puo' presentare domanda di
cessazione dal servizio con effetti dall'inizio
rispettivamente dell'anno scolastico o accademico.
7-bis. Al fine di fronteggiare gli effetti della
pensione quota 100 sul sistema scolastico e di garantire lo
svolgimento dell'attivita' didattica, nel primo dei
concorsi di cui all'articolo 17, comma 2, lettera d), del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, bandito
successivamente alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, le graduatorie di
merito sono predisposte attribuendo ai titoli posseduti un
punteggio fino al 40 per cento di quello complessivo. Tra i
titoli valutabili e' particolarmente valorizzato il
servizio svolto presso le istituzioni scolastiche del
sistema nazionale di istruzione, al quale e' attribuito un
punteggio fino al 50 per cento del punteggio attribuibile
ai titoli.
8. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono
requisiti piu' favorevoli in materia di accesso al
pensionamento.
9. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si
applicano per il conseguimento della prestazione di cui
all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 28 giugno 2012, n.
92, nonche' alle prestazioni erogate ai sensi dell'articolo
26, comma 9, lettera b), e dell'articolo 27, comma 5,
lettera f), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.
148.
10. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano
altresi' al personale militare delle Forze armate, soggetto
alla specifica disciplina recata dal decreto legislativo 30
aprile 1997, n. 165, e al personale delle Forze di polizia
e di polizia penitenziaria, nonche' al personale operativo
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al personale
della Guardia di finanza.
10-bis. Al fine di far fronte alle gravi scoperture di
organico degli uffici giudiziari derivanti dall'attuazione
delle disposizioni in materia di accesso al trattamento di
pensione di cui al presente articolo e di assicurare la
funzionalita' dei medesimi uffici, fino alla data di
entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 1, comma
300, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e comunque per
l'anno 2019, il reclutamento del personale
dell'amministrazione giudiziaria, fermo quanto previsto dal
comma 307 dell'articolo 1 della medesima legge, e'
autorizzato anche in deroga all'articolo 30 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
10-ter. I concorsi pubblici per il reclutamento del
personale di cui al comma 10-bis possono essere espletati
nelle forme del concorso unico di cui all'articolo 4, comma
3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
n. 125, in deroga alle disposizioni dei commi 4 e 4-bis
dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, mediante richiesta al Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che
ne assicura priorita' di svolgimento e con modalita'
semplificate, anche in deroga alla disciplina prevista dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, per quanto concerne in
particolare:
a) la nomina e la composizione della commissione,
prevedendo la costituzione di sottocommissioni anche per le
prove scritte ed il superamento dei requisiti previsti per
la nomina dei componenti, nonche' stabilendo che a ciascuna
delle sottocommissioni non puo' essere assegnato un numero
di candidati inferiore a 250;
b) la tipologia e le modalita' di svolgimento delle
prove d'esame, prevedendo:
1) la facolta' di far precedere le prove d'esame da una
prova preselettiva, qualora le domande di partecipazione al
concorso siano in numero superiore a tre volte il numero
dei posti banditi;
2) la possibilita' di espletare prove preselettive
consistenti nella risoluzione di quesiti a risposta
multipla, gestite con l'ausilio di societa' specializzate e
con possibilita' di predisposizione dei quesiti da parte di
qualificati istituti pubblici e privati;
3) forme semplificate di svolgimento delle prove
scritte, anche concentrando le medesime in un'unica prova
sulle materie previste dal bando, eventualmente mediante il
ricorso a domande a risposta a scelta multipla;
4) per i profili tecnici, l'espletamento di prove
pratiche in aggiunta a quelle scritte, ovvero in
sostituzione delle medesime;
5) lo svolgimento delle prove di cui ai numeri da 1) a
3) e la correzione delle medesime prove anche mediante
l'ausilio di sistemi informatici e telematici;
6) la valutazione dei titoli solo dopo lo svolgimento
delle prove orali nei casi di assunzione per determinati
profili mediante concorso per titoli ed esami;
7) l'attribuzione, singolarmente o per categoria di
titoli, di un punteggio fisso stabilito dal bando, con la
previsione che il totale dei punteggi per titoli non puo'
essere superiore ad un terzo del punteggio complessivo
attribuibile;
c) la formazione delle graduatorie, stabilendo che i
candidati appartenenti a categorie previste dalla legge 12
marzo 1999, n. 68, che hanno conseguito l'idoneita',
vengano inclusi nella graduatoria tra i vincitori, nel
rispetto dei limiti di riserva previsti dalla normativa
vigente, purche' risultino iscritti negli appositi elenchi
istituiti ai sensi dell'articolo 8 della medesima legge e
risultino disoccupati al momento della formazione della
graduatoria stessa.
10-quater. Quando si procede all'assunzione di profili
professionali del personale dell'amministrazione
giudiziaria mediante avviamento degli iscritti nelle liste
di collocamento a norma dell'articolo 35, comma 1, lettera
b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la
stessa amministrazione puo' indicare, anche con riferimento
alle procedure assunzionali gia' autorizzate,
l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo a valere sulle
graduatorie delle predette liste di collocamento in favore
di soggetti che hanno maturato i titoli di preferenza di
cui all'articolo 50, commi 1-quater e 1-quinquies, del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
10-quinquies. Dall'attuazione delle disposizioni di cui
ai commi 10-ter e 10-quater non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le
amministrazioni interessate provvedono nel limite delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
10-sexies. Per le medesime finalita' di cui al comma
10-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma
399, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
il Ministero della giustizia e' autorizzato, dal 15 luglio
2019, ad effettuare assunzioni di personale non
dirigenziale a tempo indeterminato, nel limite di 1.300
unita' di II e III Area, avvalendosi delle facolta'
assunzionali ordinarie per l'anno 2019.
10-septies. Ai fini della compensazione degli effetti
in termini di indebitamento e di fabbisogno della
disposizione di cui al comma 10-sexies, il Fondo per la
compensazione degli effetti finanziari non previsti a
legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di
contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e'
ridotto di 8,32 milioni di euro per l'anno 2019.
10-octies. Al fine di far fronte alle gravi scoperture
di organico degli uffici preposti alle attivita' di tutela
e valorizzazione del patrimonio culturale derivanti
dall'attuazione delle disposizioni in materia di accesso al
trattamento di pensione di cui al presente articolo e di
assicurare la funzionalita' dei medesimi uffici, fino alla
data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo
1, comma 300, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e
comunque per l'anno 2019, il reclutamento del personale del
Ministero per i beni e le attivita' culturali e'
autorizzato anche in deroga all'articolo 30 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
10-novies. I concorsi pubblici per il reclutamento del
personale di cui al comma 10-octies possono essere svolti
nelle forme del concorso unico di cui all'articolo 4, comma
3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
n. 125, in deroga alle disposizioni dei commi 4 e 4-bis
dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, mediante richiesta al Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che
ne assicura priorita' di svolgimento, con modalita'
semplificate, anche in deroga alla disciplina prevista dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, per quanto concerne in
particolare:
a) la nomina e la composizione della commissione,
prevedendo la costituzione di sottocommissioni anche per le
prove scritte e il superamento dei requisiti previsti per
la nomina dei componenti, nonche' stabilendo che a ciascuna
delle sottocommissioni non puo' essere assegnato un numero
di candidati inferiore a 250;
b) la tipologia e le modalita' di svolgimento delle
prove di esame, prevedendo:
1) la facolta' di far precedere le prove di esame da
una prova preselettiva, qualora le domande di
partecipazione al concorso siano in numero superiore a tre
volte il numero dei posti banditi;
2) la possibilita' di svolgere prove preselettive
consistenti nella risoluzione di quesiti a risposta
multipla, gestite con l'ausilio di societa' specializzate e
con possibilita' di predisposizione dei quesiti da parte di
qualificati istituti pubblici e privati;
3) forme semplificate di svolgimento delle prove
scritte, anche concentrando le medesime in un'unica prova
sulle materie previste dal bando, eventualmente mediante il
ricorso a domande a risposta a scelta multipla;
4) per i profili tecnici, lo svolgimento di prove
pratiche in aggiunta a quelle scritte, ovvero in
sostituzione delle medesime;
5) lo svolgimento delle prove di cui ai numeri da 1) a
3) e la correzione delle medesime prove anche mediante
l'ausilio di sistemi informatici e telematici;
6) la valutazione dei titoli solo dopo lo svolgimento
delle prove orali nei casi di assunzione per determinati
profili mediante concorso per titoli ed esami;
7) l'attribuzione, singolarmente o per categoria di
titoli, di un punteggio fisso stabilito dal bando, con la
previsione che il totale dei punteggi per titoli non puo'
essere superiore a un terzo del punteggio complessivo
attribuibile;
c) la formazione delle graduatorie, stabilendo che i
candidati appartenenti a categorie previste dalla legge 12
marzo 1999, n. 68, che hanno conseguito l'idoneita',
vengano inclusi nella graduatoria tra i vincitori, nel
rispetto dei limiti di riserva previsti dalla normativa
vigente, purche' risultino iscritti negli appositi elenchi
istituiti ai sensi dell'articolo 8 della medesima legge e
risultino disoccupati al momento della formazione della
graduatoria stessa.
10-decies. Per le medesime finalita' di cui al comma
10-octies, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1,
comma 399, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, il Ministero per i beni e le attivita' culturali e'
autorizzato, dal 15 luglio 2019, a effettuare assunzioni di
personale non dirigenziale a tempo indeterminato fino a 551
unita', di cui 91 unita' tramite scorrimento delle
graduatorie approvate nell'ambito del concorso pubblico a
500 posti di area III-posizione economica F1 e 460 unita'
attraverso lo scorrimento delle graduatorie relative alle
procedure concorsuali interne gia' espletate presso il
medesimo Ministero, avvalendosi integralmente delle
facolta' assunzionali ordinarie per l'anno 2019.
10-undecies. Il Ministero per i beni e le attivita'
culturali provvede all'attuazione dei commi 10-octies e
10-novies a valere sulle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente. Ai fini
della compensazione degli effetti, in termini di
indebitamento e di fabbisogno, della disposizione di cui al
comma 10-decies, il Fondo per la compensazione degli
effetti finanziari non previsti a legislazione vigente
conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali,
di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre
2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2008, n. 189, e' ridotto di euro 898.005 per
l'anno 2019."
"Art. 15. Riduzione anzianita' contributiva per accesso
al pensionamento anticipato indipendente dall'eta'
anagrafica. Decorrenza con finestre trimestrali
1. Il comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, e' sostituito dal seguente:
«10. A decorrere dal 1° gennaio 2019 e con riferimento ai
soggetti la cui pensione e' liquidata a carico dell'AGO e
delle forme sostitutive ed esclusive della medesima,
nonche' della gestione separata di cui all'articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'accesso alla
pensione anticipata e' consentito se risulta maturata
un'anzianita' contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli
uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. Il trattamento
pensionistico decorre trascorsi tre mesi dalla data di
maturazione dei predetti requisiti».
2. Al requisito contributivo di cui all'articolo 24,
comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, non trovano applicazione, dal 1° gennaio 2019
e fino al 31 dicembre 2026, gli adeguamenti alla speranza
di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122.
3. In sede di prima applicazione i soggetti che hanno
maturato i requisiti dal 1° gennaio 2019 alla data di
entrata in vigore del presente decreto conseguono il
diritto al trattamento pensionistico dal 1° aprile 2019.
4. Per le finalita' di cui al presente articolo, al
personale del comparto scuola e AFAM si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 59, comma 9, della legge
27 dicembre 1997, n. 449. In sede di prima applicazione,
entro il 28 febbraio 2019, il relativo personale a tempo
indeterminato puo' presentare domanda di cessazione dal
servizio con effetti dall'inizio rispettivamente dell'anno
scolastico o accademico.".
Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'articolo
28 del citato decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26:
"Art. 28. Disposizioni finanziarie
1. - 2. Omissis
3. Fermo restando il monitoraggio di cui all'articolo
1, comma 257, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'INPS
provvede, con cadenza mensile per il 2019 e trimestrale per
gli anni seguenti, al monitoraggio del numero di domande
per pensionamento relative alle misure di cui agli articoli
14, 15 e 16, inviando entro il 10 del mese successivo al
periodo di monitoraggio, al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle
finanze, la rendicontazione degli oneri, anche a carattere
prospettico, relativi alle domande accolte.
Omissis.".
comma 610
Si riporta il testo vigente dell'articolo 1 della
citata legge n. 196 del 2009:
"Art. 1 Principi di coordinamento e ambito di
riferimento
1. Le amministrazioni pubbliche concorrono al
perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti
in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i
criteri stabiliti dall'Unione europea e ne condividono le
conseguenti responsabilita'. Il concorso al perseguimento
di tali obiettivi si realizza secondo i principi
fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del
coordinamento della finanza pubblica.
2. Ai fini della applicazione delle disposizioni in
materia di finanza pubblica, per amministrazioni pubbliche
si intendono, per l'anno 2011, gli enti e i soggetti
indicati a fini statistici nell'elenco oggetto del
comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in
data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 171, nonche' a
decorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti indicati a
fini statistici dal predetto Istituto nell'elenco oggetto
del comunicato del medesimo Istituto in data 30 settembre
2011, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 228, e successivi
aggiornamenti ai sensi del comma 3 del presente articolo,
effettuati sulla base delle definizioni di cui agli
specifici regolamenti dell'Unione europea, le Autorita'
indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni.
3. La ricognizione delle amministrazioni pubbliche di
cui al comma 2 e' operata annualmente dall'ISTAT con
proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
entro il 30 settembre.
4. Le disposizioni recate dalla presente legge e dai
relativi decreti legislativi costituiscono principi
fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai
sensi dell'articolo 117 della Costituzione e sono
finalizzate alla tutela dell'unita' economica della
Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 120, secondo
comma, della Costituzione.
5. Le disposizioni della presente legge si applicano
alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di
Trento e di Bolzano nel rispetto di quanto previsto dai
relativi statuti.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 69 del citato
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82:
"Art. 69. Riuso delle soluzioni e standard aperti
1. Le pubbliche amministrazioni che siano titolari di
soluzioni e programmi informatici realizzati su specifiche
indicazioni del committente pubblico, hanno l'obbligo di
rendere disponibile il relativo codice sorgente, completo
della documentazione e rilasciato in repertorio pubblico
sotto licenza aperta, in uso gratuito ad altre pubbliche
amministrazioni o ai soggetti giuridici che intendano
adattarli alle proprie esigenze, salvo motivate ragioni di
ordine e sicurezza pubblica, difesa nazionale e
consultazioni elettorali.
2. Al fine di favorire il riuso dei programmi
informatici di proprieta' delle pubbliche amministrazioni,
ai sensi del comma 1, nei capitolati o nelle specifiche di
progetto e' previsto, salvo che cio' risulti eccessivamente
oneroso per comprovate ragioni di carattere
tecnico-economico, che l'amministrazione committente sia
sempre titolare di tutti i diritti sui programmi e i
servizi delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione, appositamente sviluppati per essa.
2-bis. Al medesimo fine di cui al comma 2, il codice
sorgente, la documentazione e la relativa descrizione
tecnico funzionale di tutte le soluzioni informatiche di
cui al comma 1 sono pubblicati attraverso una o piu'
piattaforme individuate dall'AgID con proprie Linee
guida.".
comma 612
Il testo del comma 15 dell'articolo 83 del citato
decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e'
riportato nelle Note all'art. 1, comma 97.
comma 613
L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro, che
la potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle
Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli
obblighi internazionali.
comma 614
Si riporta il testo dell'articolo 39 della legge 16
gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia
di pubblica amministrazione), come modificato dalla
presente legge:
"Art. 39. Convenzioni in materia di sicurezza.
1. Nell'ambito delle direttive impartite dal Ministro
dell'interno per il potenziamento dell'attivita' di
prevenzione, il Dipartimento della pubblica sicurezza puo'
stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati
dirette a fornire, con la contribuzione degli stessi
soggetti, servizi specialistici, finalizzati ad
incrementare la sicurezza pubblica.
2. La contribuzione puo' consistere nella fornitura dei
mezzi, attrezzature, locali, nella corresponsione dei costi
aggiuntivi sostenuti dal Ministero dell'interno, nella
corresponsione al personale impiegato di indennita'
commisurate a quelle vigenti per servizi analoghi o
determinate con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con il Ministro per la funzione pubblica, sentite le
organizzazioni sindacali del personale rappresentative sul
piano nazionale.
3. Per le convenzioni di cui al comma 1 continuano ad
applicarsi le disposizioni dell'articolo 27, comma 2, della
legge 23 dicembre 1999, n. 488.
4. L'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 232, non
si applica alle convenzioni stipulate in attuazione del
presente articolo.
4-bis. Nell'ambito delle direttive impartite dal
Ministro dell'interno per la semplificazione delle
procedure amministrative e per la riduzione degli oneri
amministrativi negli uffici di pubblica sicurezza, il
Ministero dell'interno puo' altresi' stipulare, senza oneri
aggiuntivi per la finanza pubblica, convenzioni con
concessionari di pubblici servizi dotati di una rete di
sportelli capillare su tutto il territorio nazionale, di
infrastrutture logistiche e piattaforme tecnologiche
integrate, che siano Identity Provider e che abbiano la
qualifica di Certification Authority accreditata
dall'Agenzia per l'Italia digitale, con esperienza
pluriennale nella ricezione, digitalizzazione e gestione
delle istanze e dichiarazioni alla pubblica amministrazione
e nei servizi finanziari di pagamento, per la raccolta e
l'inoltro agli uffici dell'Amministrazione dell'interno
delle domande, dichiarazioni o atti dei privati indirizzati
ai medesimi uffici nonche' per lo svolgimento di altre
operazioni preliminari all'adozione dei provvedimenti
richiesti e per l'eventuale inoltro, ai privati
interessati, dei provvedimenti o atti conseguentemente
rilasciati. Con decreto del Ministro dell'interno, si
determina l'importo dell'onere a carico dell'interessato al
rilascio dei provvedimenti richiesti.
4-ter. Per le finalita' di cui al comma 4-bis, gli
incaricati del pubblico servizio, addetti alle procedure
definite dalle convenzioni, procedono all'identificazione
degli interessati, anche attraverso riconoscimento
biometrico e firma grafometrica, con l'osservanza delle
disposizioni di legge o di regolamento in vigore per gli
addetti alla ricezione delle domande, dichiarazioni o atti
destinati alle pubbliche amministrazioni.".
comma 616
Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 1 del
citato decreto legislativo n. 165 del 2001:
"Art. 1 Finalita' ed ambito di applicazione
1. Omissis.
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI.
Omissis.".
Si riporta il testo vigente dei commi da 1 a 6
dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 95 del 2012,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135:
"Art. 3 Razionalizzazione del patrimonio pubblico e
riduzione dei costi per locazioni passive
1. In considerazione dell'eccezionalita' della
situazione economica e tenuto conto delle esigenze
prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di
contenimento della spesa pubblica, a decorrere dalla data
di entrata in vigore del presente provvedimento, per gli
anni 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019,
l'aggiornamento relativo alla variazione degli indici
ISTAT, previsto dalla normativa vigente non si applica al
canone dovuto dalle amministrazioni inserite nel conto
economico consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi
dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196, nonche' dalle Autorita' indipendenti ivi inclusa la
Commissione nazionale per le societa' e la borsa (Consob)
per l'utilizzo in locazione passiva di immobili per
finalita' istituzionali.
2. Al Decreto del Presidente della Repubblica 13
settembre 2005, n. 296 sono apportate le seguenti
modifiche:
a) la lettera b) dell'articolo 10 e' sostituita dalla
seguente:
«b) le regioni, relativamente agli immobili dello Stato
destinati esclusivamente a servizi per la realizzazione del
diritto agli studi universitari, ai sensi dell'articolo 21
della legge 2 dicembre 1991, n. 390. Alle regioni e agli
enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, puo' essere concesso l'uso gratuito di beni
immobili di proprieta' dello Stato per le proprie finalita'
istituzionali»;
b) all'articolo 10, la lett. d) e' abrogata;
c) all'articolo 11, la lett. a) e' abrogata.
2-bis. All'articolo 1, comma 439, della legge 30
dicembre 2004, n. 311 sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole «di enti locali territoriali e» sono
soppresse;
b) dopo le parole «immobili di proprieta' degli stessi
enti.» e' aggiunto il seguente periodo: «Le Regioni e gli
enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, possono concedere alle Amministrazioni dello Stato,
per le finalita' istituzionali di queste ultime, l'uso
gratuito di immobili di loro proprieta'.».
3. Per i contratti in corso alla data di entrata in
vigore del presente decreto, le regioni e gli enti locali
hanno facolta' di recedere dal contratto, entro il 31
dicembre 2013, anche in deroga ai termini di preavviso
stabiliti dal contratto.
4. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, con
riferimento ai contratti di locazione passiva aventi ad
oggetto immobili a uso istituzionale stipulati dalle
Amministrazioni centrali, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 3,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' dalle
Autorita' indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale
per le societa' e la borsa (Consob) i canoni di locazione
sono ridotti a decorrere dal 1° luglio 2014 della misura
del 15 per cento di quanto attualmente corrisposto. A
decorrere dalla data dell'entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto la riduzione di cui al
periodo precedente si applica comunque ai contratti di
locazione scaduti o rinnovati dopo tale data. La riduzione
del canone di locazione si inserisce automaticamente nei
contratti in corso ai sensi dell'articolo 1339 c.c., anche
in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle
parti, salvo il diritto di recesso del locatore. Analoga
riduzione si applica anche agli utilizzi in essere in
assenza di titolo alla data di entrata in vigore del
presente decreto. Il rinnovo del rapporto di locazione e'
consentito solo in presenza e coesistenza delle seguenti
condizioni:
a) disponibilita' delle risorse finanziarie necessarie
per il pagamento dei canoni, degli oneri e dei costi d'uso,
per il periodo di durata del contratto di locazione;
b) permanenza per le Amministrazioni dello Stato delle
esigenze allocative in relazione ai fabbisogni espressi
agli esiti dei piani di razionalizzazione di cui
dell'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009,
n. 191, ove gia' definiti, nonche' di quelli di
riorganizzazione ed accorpamento delle strutture previste
dalle norme vigenti.
4-bis. Per le caserme delle Forze dell'ordine e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco ospitate presso
proprieta' private, i comuni appartenenti al territorio di
competenza delle stesse possono contribuire al pagamento
del canone di locazione come determinato dall'Agenzia delle
entrate.
5. In mancanza delle condizioni di cui al comma 4,
lett. a) e b), i relativi contratti di locazione sono
risolti di diritto alla scadenza dalle Amministrazioni nei
tempi e nei modi ivi pattuiti; le Amministrazioni
individuano in tempo utile soluzioni allocative alternative
economicamente piu' vantaggiose per l'Erario e nel rispetto
delle predette condizioni. Pur in presenza delle risorse
finanziarie necessarie per il pagamento dei canoni, degli
oneri e dei costi d'uso, l'eventuale prosecuzione
nell'utilizzo dopo la scadenza da parte delle
Amministrazioni dello Stato comprese nell'elenco di cui al
primo periodo del comma 4 e degli enti pubblici vigilati
dai Ministeri degli immobili gia' condotti in locazione,
per i quali la proprieta' ha esercitato il diritto di
recesso alla scadenza come previsto dal secondo periodo del
presente comma, deve essere autorizzata con decreto del
Ministro competente d'intesa con il Ministero dell'Economia
e delle Finanze, sentita l'Agenzia del Demanio. Per le
altre amministrazioni comprese nell'elenco di cui al primo
periodo del comma 4 deve essere autorizzata dall'organo di
vertice dell'Amministrazione e l'autorizzazione e'
trasmessa all'Agenzia del Demanio per la verifica della
convenienza tecnica ed economica. Ove la verifica abbia
esito negativo, l'autorizzazione e gli atti relativi sono
trasmessi alla competente Procura regionale della Corte dei
conti.
6. Per i contratti di locazione passiva, aventi ad
oggetto immobili ad uso istituzionale di proprieta' di
terzi, di nuova stipulazione a cura delle Amministrazioni
di cui al comma 4, si applica la riduzione del 15 per cento
sul canone congruito dall'Agenzia del Demanio, ferma
restando la permanenza dei fabbisogni espressi ai sensi
dell'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009,
n. 191, nell'ambito dei piani di razionalizzazione ove gia'
definiti, nonche' in quelli di riorganizzazione ed
accorpamento delle strutture previste dalle norme vigenti.
Omissis.".
comma 618
Si riporta il testo vigente dei commi 222 e seguenti
dell'articolo 2 della citata legge n. 191 del 2009:
"Art. 2. (Disposizioni diverse)
Commi 1. - 221. Omissis
222. A decorrere dal 1º gennaio 2010, le
amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, incluse la Presidenza del Consiglio dei
ministri e le agenzie, anche fiscali, comunicano
annualmente all'Agenzia del demanio, entro il 31 gennaio,
la previsione triennale: a) del loro fabbisogno di spazio
allocativo; b) delle superfici da esse occupate non piu'
necessarie. Le predette amministrazioni comunicano altresi'
all'Agenzia del demanio, entro il 30 settembre di ogni
anno, le istruttorie da avviare nell'anno seguente per
reperire immobili in locazione. L'Agenzia del demanio,
verificata la corrispondenza dei fabbisogni comunicati con
gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica di cui
agli articoli 1, commi 204 e seguenti, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonche'
74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni: a) accerta l'esistenza di
immobili da assegnare in uso fra quelli di proprieta' dello
Stato ovvero trasferiti ai fondi comuni d'investimento
immobiliare di cui all'articolo 4 del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive
modificazioni; b) verifica la congruita' del canone degli
immobili di proprieta' di terzi, ai sensi dell'articolo 1,
comma 479, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
individuati dalle predette amministrazioni tramite indagini
di mercato che devono essere effettuate prioritariamente
tra gli immobili di proprieta' pubblica presenti
sull'applicativo informatico messo a disposizione
dall'Agenzia del demanio; con la predetta consultazione si
considerano assolti i relativi obblighi di legge in materia
di pubblicita', trasparenza e diffusione delle
informazioni; c) rilascia alle predette amministrazioni il
nulla osta alla stipula dei contratti di locazione ovvero
al rinnovo di quelli in scadenza, ancorche' sottoscritti
dall'Agenzia del demanio. E' nullo ogni contratto di
locazione stipulato dalle predette amministrazioni senza il
preventivo nulla osta alla stipula dell'Agenzia del
demanio, fatta eccezione per quelli stipulati dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dichiarati
indispensabili per la protezione degli interessi della
sicurezza dello Stato con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri. Le predette amministrazioni
adempiono i contratti sottoscritti, effettuano il pagamento
dei canoni di locazione ed assumono ogni responsabilita' e
onere per l'uso e la custodia degli immobili assunti in
locazione. Le medesime amministrazioni hanno l'obbligo di
comunicare all'Agenzia del demanio, entro 30 giorni dalla
data di stipula, l'avvenuta sottoscrizione del contratto di
locazione e di trasmettere alla stessa Agenzia copia del
contratto annotato degli estremi di registrazione presso il
competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate. Ai fini del
contenimento della spesa pubblica, le predette
amministrazioni dello Stato, nell'espletamento delle
indagini di mercato di cui alla lettera b) del terzo
periodo del presente comma, finalizzate all'individuazione
degli immobili da assumere in locazione passiva, hanno
l'obbligo di scegliere soluzioni allocative economicamente
piu' vantaggiose per l'Erario sulla base di quanto previsto
dal comma 222-bis, valutando anche la possibilita' di
decentrare gli uffici. Per le finalita' di cui al citato
articolo 1, commi 204 e seguenti, della legge n. 296 del
2006, e successive modificazioni, le predette
amministrazioni comunicano all'Agenzia del demanio entro il
30 giugno 2010 l'elenco dei beni immobili di proprieta' di
terzi utilizzati a qualsiasi titolo. Sulla base delle
attivita' effettuate e dei dati acquisiti ai sensi del
presente comma e del comma 222-bis, l'Agenzia del demanio
definisce il piano di razionalizzazione degli spazi. Il
piano di razionalizzazione viene inviato, previa
valutazione del Ministro dell'economia e delle finanze in
ordine alla sua compatibilita' con gli obiettivi di
riduzione del costo d'uso e della spesa corrente, ai
Ministri interessati per le valutazioni di competenza ed e'
pubblicato nel sito internet dell'Agenzia del demanio. A
decorrere dal 1° gennaio 2010, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 2, commi 618 e 619, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, le amministrazioni interessate
comunicano semestralmente all'Agenzia del demanio gli
interventi manutentivi effettuati sia sugli immobili di
proprieta' dello Stato, alle medesime in uso governativo,
sia su quelli di proprieta' di terzi utilizzati a qualsiasi
titolo, nonche' l'ammontare dei relativi oneri. Gli
stanziamenti alle singole amministrazioni per gli
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, a
decorrere dall'esercizio finanziario 2011, non potranno
eccedere gli importi spesi e comunicati all'Agenzia del
demanio, fermi restando i limiti stabiliti dall'articolo 2,
comma 618, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, tutte le amministrazioni pubbliche di cui
al citato articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n.
165 del 2001, e successive modificazioni, che utilizzano o
detengono, a qualunque titolo, immobili di proprieta' dello
Stato o di proprieta' dei medesimi soggetti pubblici,
trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento del tesoro l'elenco identificativo dei
predetti beni ai fini della redazione del rendiconto
patrimoniale delle Amministrazioni pubbliche a valori di
mercato. Entro il 31 luglio di ciascun anno successivo a
quello di trasmissione del primo elenco, le amministrazioni
di cui al citato articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni,
comunicano le eventuali variazioni intervenute. Qualora
emerga l'esistenza di immobili di proprieta' dello Stato
non in gestione dell'Agenzia del demanio, gli stessi
rientrano nella gestione dell'Agenzia. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze l'obbligo di
comunicazione puo' essere esteso ad altre forme di attivo
ai fini della redazione dei predetti conti patrimoniali. In
caso di inadempimento dei predetti obblighi di
comunicazione e di trasmissione, l'Agenzia del demanio e il
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del
tesoro ne effettuano la segnalazione alla Corte dei conti
per gli atti di rispettiva competenza. Gli enti di
previdenza inclusi tra le pubbliche amministrazioni di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, effettuano entro il 31 dicembre 2010 un censimento
degli immobili di loro proprieta', con specifica
indicazione degli immobili strumentali e di quelli in
godimento a terzi. La ricognizione e' effettuata con le
modalita' previste con decreto del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze. Con provvedimento del
Direttore dell'Agenzia del demanio sono stabilite le
modalita' delle comunicazioni e delle trasmissioni previste
dal presente comma.
 


222-bis. L'ottimizzazione degli spazi ad uso ufficio e'
perseguita dalle Amministrazioni di cui al precedente comma
222 rapportando gli stessi alle effettive esigenze
funzionali degli uffici e alle risorse umane impiegate
avuto riguardo ad un parametro di riferimento compreso tra
20 e 25 metri quadrati per addetto. Le Amministrazioni
interessate pongono in essere entro 90 giorni dalla data di
pubblicazione della presente disposizione piani di
razionalizzazione degli spazi nel rispetto dei parametri
sopraindicati senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. Detti piani devono essere comunicati
all'Agenzia del Demanio. In caso di nuova costruzione o di
ristrutturazione integrale, il rapporto mq/addetto e'
determinato dall'Agenzia del Demanio entro il 31 dicembre
2012. Una quota parte pari al 15 per cento dei risparmi di
spesa conseguiti dalle singole Amministrazioni ad esito
della razionalizzazione degli spazi e' dalle stesse
utilizzata, in sede di predisposizione del bilancio di
previsione per l'anno successivo a quello in cui e' stata
verificata e accertata con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze la sussistenza dei risparmi
di spesa conseguiti, per essere destinata alla
realizzazione di progetti di miglioramento della qualita'
dell'ambiente di lavoro e di miglioramento del benessere
organizzativo purche' inseriti nell'ambito dei piani di
razionalizzazione. Al fine di pervenire ad ulteriori
risparmi di spesa, le Amministrazioni dello Stato di cui al
comma 222 comunicano all'Agenzia del demanio, secondo le
modalita' ed i termini determinati con provvedimento del
direttore della medesima Agenzia, i dati e le informazioni
relativi ai costi per l'uso degli edifici di proprieta'
dello Stato e di terzi dalle stesse utilizzati. Con
provvedimenti del direttore dell'Agenzia del demanio sono
comunicati gli indicatori di performance elaborati dalla
medesima Agenzia in termini di costo d'uso/addetto, sulla
base dei dati e delle informazioni fornite dalle predette
Amministrazioni dello Stato. Queste ultime, entro due anni
dalla pubblicazione del relativo provvedimento nel sito
internet dell'Agenzia del demanio, sono tenute ad adeguarsi
ai migliori indicatori di performance ivi riportati. In
caso di inadempimento dei predetti obblighi, l'Agenzia del
demanio ne effettua la segnalazione alla Corte dei conti
per gli atti di rispettiva competenza. Nella
predisposizione dei piani di ottimizzazione e
razionalizzazione degli spazi dovranno in ogni caso essere
tenute in considerazione le vigenti disposizioni sulla
riduzione degli assetti organizzativi, ivi comprese quelle
recate dal presente decreto. Le presenti disposizioni
costituiscono principio a cui le Regioni e gli Enti locali,
negli ambiti di rispettiva competenza, adeguano i propri
ordinamenti. A tal fine, nell'ambito della Conferenza
unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, e' istituito un tavolo tecnico permanente con il
compito di supportare l'adeguamento degli enti locali ai
citati principi e monitorarne lo stato di attuazione.
222-ter. Al fine del completamento del processo di
razionalizzazione e ottimizzazione dell'utilizzo, a
qualunque titolo, degli spazi destinati all'archiviazione
della documentazione cartacea, le Amministrazioni statali
procedono entro il 31 dicembre di ogni anno, con le
modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica
8 gennaio 2001, n. 37, allo scarto degli atti di archivio.
In assenza di tale attivita' di cui al presente comma le
Amministrazioni non possono essere destinatarie della quota
parte dei risparmi di spesa previsti dal sesto periodo del
precedente comma 222-bis. Le predette Amministrazioni
devono comunicare annualmente all'Agenzia del Demanio gli
spazi ad uso archivio resisi liberi all'esito della
procedura di cui sopra, per consentire di avviare, ove
possibile, un processo di riunificazione, in poli logistici
allo scopo destinati, degli archivi di deposito delle
Amministrazioni.
222-quater. Le amministrazioni di cui al primo periodo
del comma 222-bis, entro il 30 giugno 2015, predispongono
un nuovo piano di razionalizzazione nazionale per
assicurare, oltre al rispetto del parametro metri quadrati
per addetto di cui al comma 222-bis, un complessivo
efficientamento della presenza territoriale, attraverso
l'utilizzo degli immobili pubblici disponibili o di parte
di essi, anche in condivisione con altre amministrazioni
pubbliche, compresi quelli di proprieta' degli enti
pubblici, e il rilascio di immobili condotti in locazione
passiva in modo da garantire per ciascuna amministrazione,
dal 2016, una riduzione, con riferimento ai valori
registrati nel 2014, non inferiore al 50 per cento in
termini di spesa per locazioni passive e non inferiore al
30 per cento in termini di spazi utilizzati negli immobili
dello Stato. Sono esclusi dall'applicazione della
disposizione di cui al primo periodo i presidi territoriali
di pubblica sicurezza e quelli destinati al soccorso
pubblico e gli edifici penitenziari. I piani di
razionalizzazione nazionali, comprensivi della stima dei
costi per la loro concreta attuazione, sono trasmessi
all'Agenzia del demanio per la verifica della
compatibilita' degli stessi con gli obiettivi fissati dal
presente comma, nonche' della compatibilita' con le risorse
finanziarie stanziate negli appositi capitoli di spesa
riguardanti la razionalizzazione degli spazi ad uso di
ufficio. All'Agenzia del demanio sono attribuite funzioni
di indirizzo e di impulso dell'attivita' di
razionalizzazione svolta dalle amministrazioni dello Stato,
anche mediante la diretta elaborazione di piani di
razionalizzazione secondo quanto previsto dal comma 222.
All'attuazione delle disposizioni del quarto periodo si
provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Entro
e non oltre 60 giorni dalla presentazione del piano,
l'Agenzia del demanio comunica al Ministero dell'economia e
delle finanze e all'amministrazione interessata i risultati
della verifica, nonche' la disponibilita' delle specifiche
risorse finanziarie. Nel caso di assenza di queste ultime,
l'attuazione del piano di razionalizzazione e' sospesa fino
alla disponibilita' di nuove risorse. Nel caso di
disponibilita' di risorse finanziarie e di verifica
positiva della compatibilita' dei piani di
razionalizzazione con gli obiettivi fissati dal presente
comma, l'Agenzia comunica gli stanziamenti di bilancio
delle amministrazioni, relativi alle locazioni passive, da
ridurre per effetto dei risparmi individuati nel piano, a
decorrere dalla completa attuazione del piano medesimo. Nel
caso in cui, invece, il piano di razionalizzazione
nazionale non venga presentato, ovvero sia presentato, ma
non sia in linea con gli obiettivi fissati dal presente
comma, il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla
base dei dati comunicati dall'Agenzia del demanio, effettua
una corrispondente riduzione sui capitoli relativi alle
spese correnti per l'acquisto di beni e servizi
dell'amministrazione inadempiente, al fine di garantire i
risparmi attesi dall'applicazione del presente comma. Con
decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, nel
limite massimo del 50 per cento dei complessivi risparmi
individuati nei piani di razionalizzazione, sono apportate
le occorrenti variazioni di bilancio necessarie per il
finanziamento delle spese connesse alla realizzazione dei
predetti piani, da parte delle amministrazioni e
dell'Agenzia del demanio.
222-quinquies. Al fine di dare concreta e sollecita
attuazione ai piani di razionalizzazione di cui ai commi
222 e seguenti, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e'
istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze
un fondo denominato "Fondo per la razionalizzazione degli
spazi", con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro.
Il Fondo ha la finalita' di finanziare le opere di
riadattamento e ristrutturazione necessarie alla
riallocazione delle amministrazioni statali in altre sedi
di proprieta' dello Stato ed e' alimentato, secondo
modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, da:
a) una quota non superiore al 10 per cento dei proventi
derivanti dalle nuove operazioni di valorizzazione e
cessione degli immobili di proprieta' dello Stato che sono
versati all'entrata per essere riassegnati al Fondo;
b) una quota non superiore al 10 per cento dei risparmi
rivenienti dalla riduzione della spesa per locazioni
passive determinati con decreti del Ministro dell'economia
e delle finanze.
Omissis.".
comma 619
Il testo del comma 222 dell'articolo 2 della citata
legge n. 191 del 2009 e' riportato nelle Note all'art. 1,
comma 618.
comma 620
Il testo del comma 222 e seguenti dell'articolo 2 della
citata legge n. 191 del 2009 e' riportato nelle Note
all'art. 1, comma 618.
comma 621
Si riporta il testo del comma 8-quater dell'articolo 33
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111
(Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria),
come modificato dalla presente legge:
"Art. 33 Disposizioni in materia di valorizzazione del
patrimonio immobiliare
1. - 8-ter. Omissis
8-quater. Per le medesime finalita' di cui al comma
8-ter, il Ministro dell'economia e delle finanze,
attraverso la societa' di gestione del risparmio di cui al
comma 1, promuove, altresi', con le modalita' di cui
all'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 410, uno o piu' fondi comuni di investimento
immobiliare a cui sono trasferiti o conferiti, ai sensi del
comma 4, gli immobili di proprieta' dello Stato non piu'
utilizzati dal Ministero della difesa per finalita'
istituzionali e suscettibili di valorizzazione, nonche'
diritti reali immobiliari. Con uno o piu' decreti del
Ministero della difesa, sentita l'Agenzia del demanio, da
emanarsi il primo entro sessanta giorni dall'entrata in
vigore delle presenti disposizioni, sono individuati tutti
i beni di proprieta' statale assegnati al medesimo
Dicastero e non utilizzati dallo stesso per finalita'
istituzionali. L'inserimento degli immobili nei predetti
decreti ne determina la classificazione come patrimonio
disponibile dello Stato. A decorrere dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei citati decreti,
l'Agenzia del demanio avvia le procedure di
regolarizzazione e valorizzazione previste dal presente
articolo ovvero dall'articolo 33-bis, limitatamente ai beni
suscettibili di valorizzazione. Al predetto Dicastero, a
fronte del conferimento e su indicazione del conferente, e'
riconosciuto direttamente in quote del costituendo fondo il
30 per cento del valore di apporto dei beni, da impiegare
con prioritaria destinazione alla razionalizzazione e alla
riorganizzazione del settore infrastrutturale, ad
esclusione di spese di natura ricorrente. Le risorse
monetarie derivanti dall'alienazione delle quote sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate alle spese di investimento dello stato di
previsione della spesa del Ministero della difesa, in
aggiunta rispetto alle dotazioni finanziarie iscritte nel
medesimo stato di previsione. In ogni caso fino a quando la
procedura di valorizzazione di cui al comma 4 non sia stata
completata, secondo le valutazioni effettuate dalla
relativa societa' di gestione del risparmio, il Ministero
della difesa non puo' alienare la maggioranza delle
predette quote. Con decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze, su indicazione dell'Agenzia del demanio,
sono assegnate una parte delle restanti quote dello stesso
Ministero, nella misura massima del 25 per cento e minima
del 10 per cento delle stesse, agli Enti territoriali
interessati dalle procedure di cui al presente comma; le
risorse rivenienti dalla cessione delle stesse sono
destinate alla riduzione del debito dell'Ente e, solo in
assenza del debito, o comunque per la parte eventualmente
eccedente, a spese di investimento. Le risorse derivanti
dalla cessione delle quote del Ministero dell'economia e
delle finanze sono versate all'entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnate al Fondo per l'ammortamento
dei titoli di Stato, e destinate al pagamento dei debiti
dello Stato; a tale ultimo fine i corrispettivi possono
essere riassegnati al Fondo speciale per reiscrizione dei
residui perenti delle spese correnti e al Fondo speciale
per la reiscrizione dei residui perenti in conto capitale,
ovvero possono essere utilizzati per incrementare l'importo
stabilito dall'articolo 35, comma 1, lettera b), del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si
provvede alla determinazione delle percentuali di riparto
tra le finalita' indicate nel presente comma. Gli immobili,
individuati con i decreti del Ministero della difesa di cui
al secondo periodo del presente comma, non suscettibili di
conferimento ai fondi di cui al presente comma o agli
strumenti previsti dall'articolo 33-bis, rientrano nella
disponibilita' dell'Agenzia del demanio per le attivita' di
alienazione, di gestione e amministrazione secondo le norme
vigenti; l'Agenzia puo' avvalersi, a tali fini, del
supporto tecnico specialistico della societa' Difesa
Servizi Spa, sulla base di apposita convenzione a titolo
gratuito sottoscritta con la citata societa', alla quale si
applicano comunque le disposizioni di cui all'articolo 4
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e
successive modificazioni, limitatamente ai commi 4, 5, 9,
10, 11, 12 e 14. Spettano all'Amministrazione della difesa
tutti gli obblighi di custodia degli immobili individuati
con i predetti decreti, fino al conferimento o al
trasferimento degli stessi ai fondi di cui al presente
comma ovvero fino alla formale riconsegna dei medesimi
all'Agenzia del demanio. La predetta riconsegna e' da
effettuarsi gradualmente e d'intesa con l'Agenzia del
demanio, a far data dal centoventesimo giorno dalla
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei relativi decreti
individuativi.
Omissis.".
Si riporta il testo dei commi 10 e 11-bis dell'articolo
307 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 307 Dismissioni di altri beni immobili del
Ministero della difesa
1. - 9. Omissis
10. Il Ministero della difesa - Direzione dei lavori e
del demanio del Segretariato generale della difesa, sentito
il Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia del
demanio, individua, con uno o piu' decreti, gli immobili
militari, non compresi negli elenchi di cui al comma 2, da
alienare secondo le seguenti procedure:
a) le alienazioni, permute, valorizzazioni e gestioni
dei beni, che possono essere effettuate anche ai sensi
dell'articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112,
convertito dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, in deroga alla
legge 24 dicembre 1908, n. 783, e al regolamento di cui al
regio decreto 17 giugno 1909, n. 454, nonche' alle norme
della contabilita' generale dello Stato, fermi restando i
principi generali dell'ordinamento giuridico-contabile,
sono effettuate direttamente dal Ministero della difesa -
Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato
generale della difesa che puo' avvalersi del supporto
tecnico-operativo di una societa' pubblica o a
partecipazione pubblica con particolare qualificazione
professionale ed esperienza commerciale nel settore
immobiliare;
b) la determinazione del valore dei beni da porre a
base d'asta e' decretata dal Ministero della difesa -
Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato
generale della difesa, d'intesa con l'Agenzia del demanio;
c) i contratti di trasferimento di ciascun bene sono
approvati dal Ministero della difesa. L'approvazione puo'
essere negata per sopravvenute esigenze di carattere
istituzionale dello stesso Ministero;
d) i proventi monetari derivanti dalle procedure di cui
alla lettera a) sono determinati con decreto del Ministro
della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, tenuto anche conto dei saldi strutturali di
finanza pubblica, e sono versati all'entrata del bilancio
dello Stato per essere destinati, mediante riassegnazione
anche in deroga ai limiti previsti per le riassegnazioni,
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
fino al 31 dicembre 2022, agli stati di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, per una quota
corrispondente al 55 per cento, da assegnare al fondo
ammortamento dei titoli di Stato, e del Ministero della
difesa, per una quota corrispondente al 35 per cento,
nonche' agli enti territoriali interessati alle
valorizzazioni, per la rimanente quota del 10 per cento. Le
somme riassegnate al Ministero della difesa sono
finalizzate esclusivamente a spese di investimento. E' in
ogni caso precluso l'utilizzo di questa somma per la
copertura di oneri di parte corrente. Ai fini della
valorizzazione dei medesimi beni, le cui procedure sono
concluse entro il termine perentorio di centottanta giorni
dal loro avvio, si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 4, comma 4-decies, del decreto-legge 25
gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 marzo 2010, n. 42, ovvero all'articolo 34 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e la
determinazione finale delle conferenze di servizio o il
decreto di approvazione degli accordi di programma,
comportanti variazione degli strumenti urbanistici, sono
deliberati dal consiglio comunale entro trenta giorni,
decorsi i quali i due citati provvedimenti, in caso di
mancata deliberazione, si intendono comunque ratificati. Il
medesimo termine perentorio e il meccanismo del silenzio
assenso per la ratifica delle determinazioni finali delle
conferenze di servizi si applicano alle procedure di
valorizzazione di cui all'articolo 314;
e) le alienazioni e permute dei beni individuati
possono essere effettuate a trattativa privata, se il
valore del singolo bene, determinato ai sensi del presente
comma, lettera b) e' inferiore a euro 400.000,00;
f) ai fini delle permute e delle alienazioni degli
immobili da dismettere, con cessazione del carattere
demaniale, il Ministero della difesa comunica, insieme alle
schede descrittive di cui all'articolo 12, comma 3, del
codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'elenco di
tali immobili al Ministero per i beni e le attivita'
culturali che si pronuncia, entro il termine perentorio di
quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione,
in ordine alla verifica dell'interesse storico-artistico e
individua, in caso positivo, le parti degli immobili stessi
soggette a tutela, con riguardo agli indirizzi di carattere
generale di cui all'articolo 12, comma 2, del citato codice
di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. Per i beni
riconosciuti di interesse storico-artistico, l'accertamento
della relativa condizione costituisce dichiarazione ai
sensi dell'articolo 13 del citato codice. Le approvazioni e
le autorizzazioni previste dal citato codice sono
rilasciate o negate entro novanta giorni dalla ricezione
della istanza. Le disposizioni del citato codice, parti
prima e seconda, si applicano anche dopo la dismissione.
11. Omissis
11-bis. In materia di valorizzazione e dismissione,
nonche' di trasferimento o conferimento a fondi
immobiliari, di beni immobili del Ministero della difesa,
si applicano altresi' le seguenti disposizioni:
a) articolo 3-ter, commi 12 e 13, del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, introdotto
dall'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214;
b) articoli 43 e 53, comma 2, lettera a), del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
c) comma 8-quater dell'articolo 33 del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, introdotto dall'articolo
23-ter, comma 1, lettera g), del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135;
d) comma 1 dell'articolo 6 della legge 12 novembre
2011, n. 183, e successive modificazioni;
d-bis) [Abrogata].".
comma 622
Si riporta il testo vigente degli articoli 184, comma
5-bis.3, e 241-bis, commi 4-bis e 4-octies del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale):
"Art. 184 (Classificazione)
1. - 5-bis.2 Omissis
5-bis.3. Entro trenta giorni dal termine del periodo
esercitativo, il direttore del poligono avvia le attivita'
finalizzate al recupero dei residuati del munizionamento
impiegato. Tali attivita' devono concludersi entro
centottanta giorni al fine di assicurare i successivi
adempimenti previsti dagli articoli 1 e seguenti del
decreto del Ministro della difesa 22 ottobre 2009,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15 aprile
2010.
Omissis."
"Art. 241-bis (Aree Militari)
1. - 4. Omissis
4-bis. Il comandante di ciascun poligono militare delle
Forze armate adotta un piano di monitoraggio permanente
sulle componenti di tutte le matrici ambientali in
relazione alle attivita' svolte nel poligono, assumendo
altresi' le iniziative necessarie per l'estensione del
monitoraggio, a cura degli organi competenti, anche alle
aree limitrofe al poligono. Relativamente ai poligoni
temporanei o semi-permanenti il predetto piano e' limitato
al periodo di utilizzo da parte delle Forze armate.
4-ter. - 4-septies. Omissis
4-octies. Ferme restando le competenze di cui
all'articolo 9 del decreto del Ministro della difesa 22
ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del
15 aprile 2010, l'ISPRA provvede alle attivita' di
vigilanza sul rispetto della normativa sui rifiuti
avvalendosi delle ARPA, secondo le modalita' definite con
decreto del Ministro della difesa, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare.
Omissis.".
comma 626
Si riporta il testo vigente degli articoli 10 e 10-bis
della citata legge 31 dicembre 2009, n. 196:
"Art. 10 Documento di economia e finanza
1. Il DEF, come risultante dalle conseguenti
deliberazioni parlamentari, e' composto da tre sezioni.
2. La prima sezione del DEF reca lo schema del
Programma di stabilita', di cui all'articolo 9, comma 1. Lo
schema contiene gli elementi e le informazioni richieste
dai regolamenti dell'Unione europea vigenti in materia e
dal Codice di condotta sull'attuazione del patto di
stabilita' e crescita, con specifico riferimento agli
obiettivi da conseguire per accelerare la riduzione del
debito pubblico. In particolare, la prima sezione contiene:
a) gli obiettivi di politica economica e il quadro
delle previsioni economiche e di finanza pubblica almeno
per il triennio successivo e gli obiettivi articolati per i
sottosettori del conto delle amministrazioni pubbliche
relativi alle amministrazioni centrali, alle
amministrazioni locali e agli enti di previdenza e
assistenza sociale;
b) l'aggiornamento delle previsioni per l'anno in
corso, evidenziando gli eventuali scostamenti rispetto al
precedente Programma di stabilita';
c) l'indicazione dell'evoluzione economico-finanziaria
internazionale, per l'anno in corso e per il periodo di
riferimento; per l'Italia, in linea con le modalita' e i
tempi indicati dal Codice di condotta sull'attuazione del
patto di stabilita' e crescita, le previsioni
macroeconomiche, per ciascun anno del periodo di
riferimento, con evidenziazione dei contributi alla
crescita dei diversi fattori, dell'evoluzione dei prezzi,
del mercato del lavoro e dell'andamento dei conti con
l'estero; l'esplicitazione dei parametri economici
essenziali utilizzati per le previsioni di finanza pubblica
in coerenza con gli andamenti macroeconomici;
c-bis) un confronto con le previsioni macroeconomiche e
di bilancio della Commissione piu' aggiornate e illustra le
differenze piu' significative tra lo scenario
macroeconomico e finanziario scelto e le previsioni della
Commissione, con particolare riferimento alle variabili
esogene adottate;
d) le previsioni per i principali aggregati del conto
economico delle amministrazioni pubbliche;
e) gli obiettivi programmatici definiti in coerenza con
quanto previsto dall'ordinamento europeo, indicati per
ciascun anno del periodo di riferimento, in rapporto al
prodotto interno lordo e, tenuto conto della manovra di cui
alla lettera f), per l'indebitamento netto, per il saldo di
cassa, al netto e al lordo degli interessi e delle
eventuali misure una tantum ininfluenti sul saldo
strutturale del conto economico delle amministrazioni
pubbliche, e per il debito delle amministrazioni pubbliche,
articolati per i sottosettori di cui alla lettera a), anche
ai fini di quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, primo
periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 243;
f) l'articolazione della manovra necessaria per il
conseguimento degli obiettivi di cui alla lettera e),
almeno per un triennio, per i sottosettori di cui alla
lettera a), nonche' un'indicazione di massima delle misure
attraverso le quali si prevede di raggiungere i predetti
obiettivi, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo
3, comma 3, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2012,
n. 243;
g) il prodotto potenziale e gli indicatori strutturali
programmatici del conto economico delle pubbliche
amministrazioni per ciascun anno del periodo di
riferimento;
h) le previsioni di finanza pubblica di lungo periodo e
gli interventi che si intende adottare per garantirne la
sostenibilita';
i) le diverse ipotesi di evoluzione dell'indebitamento
netto e del debito rispetto a scenari di previsione
alternativi riferiti al tasso di crescita del prodotto
interno lordo, della struttura dei tassi di interesse e del
saldo primario;
l) informazioni sulle passivita' potenziali che possono
avere effetti sui bilanci pubblici, ai sensi della
direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011.
3. La seconda sezione del DEF contiene:
a) l'analisi del conto economico e del conto di cassa
delle amministrazioni pubbliche nell'anno precedente e
degli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi
programmatici indicati nel DEF e nella Nota di
aggiornamento di cui all'articolo 10-bis;
b) le previsioni tendenziali a legislazione vigente,
almeno per il triennio successivo, basate sui parametri di
cui al comma 2, lettera c), e, per la parte discrezionale
della spesa, sull'invarianza dei servizi e delle
prestazioni offerte, dei flussi di entrata e di uscita del
conto economico dei sottosettori di cui al comma 2, lettera
a), al netto e al lordo delle eventuali misure una tantum
ininfluenti sul saldo strutturale del conto economico delle
amministrazioni pubbliche, e di quelli del saldo di cassa
delle amministrazioni pubbliche, con un'indicazione di
massima, anche per l'anno in corso, dei motivi degli
scostamenti tra gli andamenti tendenziali indicati e le
previsioni riportate nei precedenti documenti
programmatici, nonche' con l'indicazione della pressione
fiscale delle amministrazioni pubbliche. Sono inoltre
indicate le previsioni relative al debito delle
amministrazioni pubbliche nel loro complesso e per i
sottosettori di cui al comma 2, lettera a), nonche' le
risorse destinate allo sviluppo delle aree sottoutilizzate,
con evidenziazione dei fondi nazionali addizionali;
c) un'indicazione delle previsioni a politiche
invariate per i principali aggregati del conto economico
delle amministrazioni pubbliche riferite almeno al triennio
successivo;
d) le previsioni tendenziali, almeno per il triennio
successivo, del saldo di cassa del settore statale e le
indicazioni sulle correlate modalita' di copertura;
[e) in coerenza con gli obiettivi di cui al comma 2,
lettera e), e con i loro eventuali aggiornamenti,
l'individuazione di regole generali sull'evoluzione della
spesa delle amministrazioni pubbliche;]
f) le informazioni di dettaglio sui risultati e sulle
previsioni dei conti dei principali settori di spesa,
almeno per il triennio successivo, con particolare
riferimento a quelli relativi al pubblico impiego, alla
protezione sociale e alla sanita', sul debito delle
amministrazioni pubbliche e sul relativo costo medio,
nonche' sull'ammontare della spesa per interessi del
bilancio dello Stato correlata a strumenti finanziari
derivati.
4. In apposita nota metodologica, allegata alla seconda
sezione del DEF, sono esposti analiticamente i criteri di
formulazione delle previsioni tendenziali di cui al comma
3, lettera b).
5. La terza sezione del DEF reca lo schema del
Programma nazionale di riforma di cui all'articolo 9, comma
1. Lo schema contiene gli elementi e le informazioni
previsti dai regolamenti dell'Unione europea e dalle
specifiche linee guida per il Programma nazionale di
riforma. In particolare, la terza sezione indica:
a) lo stato di avanzamento delle riforme avviate, con
indicazione dell'eventuale scostamento tra i risultati
previsti e quelli conseguiti;
b) gli squilibri macroeconomici nazionali e i fattori
di natura macroeconomica che incidono sulla competitivita';
c) le priorita' del Paese e le principali riforme da
attuare, i tempi previsti per la loro attuazione e la
compatibilita' con gli obiettivi programmatici indicati
nella prima sezione del DEF;
d) i prevedibili effetti delle riforme proposte in
termini di crescita dell'economia, di rafforzamento della
competitivita' del sistema economico e di aumento
dell'occupazione.
5-bis. Qualora, nell'imminenza della presentazione del
DEF, si verifichino gli eventi eccezionali di cui
all'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, la
relazione di cui al comma 3 del medesimo articolo 6 puo'
essere presentata alle Camere come annesso al DEF.
6. In allegato al DEF sono indicati gli eventuali
disegni di legge collegati alla manovra di finanza
pubblica, ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per
materia, tenendo conto delle competenze delle
amministrazioni, e concorre al raggiungimento degli
obiettivi programmatici, con esclusione di quelli relativi
alla fissazione dei saldi di cui all'articolo 21, comma
1-bis, secondo periodo, nonche' all'attuazione del
Programma nazionale di riforma di cui all'articolo 9, comma
1, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale,
organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia.
I regolamenti parlamentari determinano le procedure e i
termini per l'esame dei disegni di legge collegati.
7. Il Ministro dello sviluppo economico presenta alle
Camere, entro il 10 aprile dell'anno successivo a quello di
riferimento, in allegato al DEF, un'unica relazione di
sintesi sugli interventi realizzati nelle aree
sottoutilizzate, evidenziando il contributo dei fondi
nazionali addizionali, e sui risultati conseguiti, con
particolare riguardo alla coesione sociale e alla
sostenibilita' ambientale, nonche' alla ripartizione
territoriale degli interventi.
8. In allegato al DEF e' presentato il programma
predisposto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge
21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni,
nonche' lo stato di avanzamento del medesimo programma
relativo all'anno precedente, predisposto dal Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti.
9. In allegato al DEF e' presentato un documento,
predisposto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, sentiti gli altri Ministri
interessati, sullo stato di attuazione degli impegni per la
riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, in
coerenza con gli obblighi internazionali assunti
dall'Italia in sede europea e internazionale, e sui
relativi indirizzi.
10. In apposito allegato al DEF, in relazione alla
spesa del bilancio dello Stato, sono esposte, con
riferimento agli ultimi dati di consuntivo disponibili,
distinte tra spese correnti e spese in conto capitale, le
risorse destinate alle singole regioni, con separata
evidenza delle categorie economiche relative ai
trasferimenti correnti e in conto capitale agli enti
locali, e alle province autonome di Trento e di Bolzano.
10-bis. In apposito allegato al DEF, predisposto dal
Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei dati
forniti dall'ISTAT, sono riportati l'andamento, nell'ultimo
triennio, degli indicatori di benessere equo e sostenibile
selezionati e definiti dal Comitato per gli indicatori di
benessere equo e sostenibile, istituito presso l'ISTAT,
nonche' le previsioni sull'evoluzione degli stessi nel
periodo di riferimento, anche sulla base delle misure
previste per il raggiungimento degli obiettivi di politica
economica di cui al comma 2, lettera f), e dei contenuti
dello schema del Programma nazionale di riforma, di cui al
comma 5.
10-ter. Con apposita relazione, predisposta dal
Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei dati
forniti dall'ISTAT, da presentare alle Camere per la
trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari entro
il 15 febbraio di ciascun anno, e' evidenziata l'evoluzione
dell'andamento degli indicatori di benessere equo e
sostenibile, di cui al comma 10-bis, sulla base degli
effetti determinati dalla legge di bilancio per il triennio
in corso.
11. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il
30 giugno di ogni anno, a integrazione del DEF, trasmette
alle Camere un apposito allegato in cui sono riportati i
risultati del monitoraggio degli effetti sui saldi di
finanza pubblica, sia per le entrate sia per le spese,
derivanti dalle misure contenute nelle manovre di bilancio
adottate anche in corso d'anno, che il Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato e il Dipartimento delle
finanze del Ministero dell'economia e delle finanze sono
tenuti ad assicurare; sono inoltre indicati gli scostamenti
rispetto alle valutazioni originarie e le relative
motivazioni."
"Art. 10-bis. Nota di aggiornamento del Documento di
economia e finanza
1. La Nota di aggiornamento del DEF contiene:
a) l'eventuale aggiornamento degli obiettivi
programmatici di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e),
al fine di stabilire una diversa articolazione di tali
obiettivi tra i sottosettori di cui all'articolo 10, comma
2, lettera a), ovvero di recepire raccomandazioni approvate
dal Consiglio dell'Unione europea, nonche' delle previsioni
macroeconomiche e di finanza pubblica per l'anno in corso e
per il restante periodo di riferimento, fermo restando
quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge 24
dicembre 2012, n. 243;
b) in valore assoluto, gli obiettivi di saldo netto da
finanziare del bilancio dello Stato e di saldo di cassa del
settore statale;
c) le osservazioni e le eventuali modifiche e
integrazioni del DEF in relazione alle raccomandazioni del
Consiglio dell'Unione europea relative al Programma di
stabilita' e al Programma nazionale di riforma di cui
all'articolo 9, comma 1;
c-bis) l'indicazione dei principali ambiti di
intervento della manovra di finanza pubblica per il
triennio successivo, con una sintetica illustrazione degli
effetti finanziari attesi dalla manovra stessa in termini
di entrata e di spesa, ai fini del raggiungimento degli
obiettivi di cui alla lettera a);
d).
2. Qualora si renda necessario procedere a una modifica
degli obiettivi di finanza pubblica, entro il 10 settembre
il Governo, in attuazione di quanto previsto dall'articolo
5, comma 1, lettera a), della legge 5 maggio 2009, n. 42,
invia alla Conferenza permanente per il coordinamento della
finanza pubblica, per il preventivo parere, da esprimere
entro il 15 settembre, le linee guida per la ripartizione
degli obiettivi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera
e), della presente legge. Entro il medesimo termine del 10
settembre le linee guida sono trasmesse alle Camere. Alle
Camere e' altresi' trasmesso il parere di cui al primo
periodo.
3. La Nota di aggiornamento di cui al comma 1 e'
corredata dalla nota illustrativa sulle leggi pluriennali
di spesa di carattere non permanente, con indicazione, in
apposita sezione, di quelle che rivestono carattere di
contributi pluriennali, per i quali, a seguito della
completa attivazione delle procedure di monitoraggio di cui
al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, la
suddetta sezione da' conto della valutazione degli effetti
sui saldi di finanza pubblica. La nota riporta i quadri
contabili di ciascuna legge, distintamente per missione e
programma, con indicazione della relativa scadenza,
dell'onere complessivo, degli eventuali rifinanziamenti o
definanziamenti, le somme complessivamente stanziate,
quelle effettivamente impegnate ed erogate ed i relativi
residui. In apposita sezione del quadro contabile e'
esposta la programmazione finanziaria di ciascuna legge,
tenendo conto degli impegni pluriennali ad esigibilita'
assunti ai sensi dell'articolo 34, comma 2, nonche' del
piano finanziario pluriennale dei pagamenti ai sensi
dell'articolo 34, comma 7. Entro il 31 luglio i Ministeri
competenti comunicano al Ministero dell'economia e delle
finanze tutti i dati necessari alla predisposizione della
nota illustrativa.
4.
5. La rilevazione compiuta ai sensi del comma 3
costituisce la base informativa per le procedure di
monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre
2011, n. 229.
5-bis. La Nota di aggiornamento di cui al comma 1 e'
corredata altresi' da un rapporto programmatico nel quale
sono indicati gli interventi volti a ridurre, eliminare o
riformare le spese fiscali in tutto o in parte
ingiustificate o superate alla luce delle mutate esigenze
sociali o economiche ovvero che si sovrappongono a
programmi di spesa aventi le stesse finalita', che il
Governo intende attuare con la manovra di finanza pubblica.
Nell'indicazione degli interventi di cui al precedente
periodo resta ferma la priorita' della tutela dei redditi
di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di imprese
minori e dei redditi di pensione, della famiglia, della
salute, delle persone economicamente o socialmente
svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della
ricerca e dell'istruzione, nonche' dell'ambiente e
dell'innovazione tecnologica. Le spese fiscali per le quali
sono trascorsi cinque anni dalla entrata in vigore sono
oggetto di specifiche proposte di eliminazione, riduzione,
modifica o conferma.
6. Qualora, nell'imminenza della presentazione della
Nota di aggiornamento del DEF, si verifichino gli eventi
eccezionali di cui all'articolo 6 della legge 24 dicembre
2012, n. 243, la relazione di cui al comma 3 del medesimo
articolo 6 puo' essere presentata alle Camere come annesso
alla Nota di aggiornamento del DEF.
7. In allegato alla Nota di aggiornamento di cui al
comma 1 sono indicati eventuali disegni di legge collegati,
con i requisiti di cui all'articolo 10, comma 6.".
Il testo del comma 2 dell'articolo 1 della citata legge
31 dicembre 2009, n. 196 e' riportato nelle Note all'art.
1, comma 108.
Si riporta il testo vigente degli articoli 180 e
seguenti del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50:
"Art. 180 Partenariato pubblico privato
1. Il contratto di partenariato e' il contratto a
titolo oneroso di cui all'articolo 3, comma 1, lettera
eee).
2. Nei contratti di partenariato pubblico privato, i
ricavi di gestione dell'operatore economico provengono dal
canone riconosciuto dall'ente concedente e/o da qualsiasi
altra forma di contropartita economica ricevuta dal
medesimo operatore economico, anche sotto forma di introito
diretto della gestione del servizio ad utenza esterna. Il
contratto di partenariato puo' essere utilizzato dalle
amministrazioni concedenti per qualsiasi tipologia di opera
pubblica.
3. Nel contratto di partenariato pubblico privato il
trasferimento del rischio in capo all'operatore economico
comporta l'allocazione a quest'ultimo, oltre che del
rischio di costruzione, anche del rischio di disponibilita'
o, nei casi di attivita' redditizia verso l'esterno, del
rischio di domanda dei servizi resi, per il periodo di
gestione dell'opera come definiti, rispettivamente,
dall'articolo 3, comma 1, lettere aaa), bbb) e ccc). Il
contenuto del contratto e' definito tra le parti in modo
che il recupero degli investimenti effettuati e dei costi
sostenuti dall'operatore economico, per eseguire il lavoro
o fornire il servizio, dipenda dall'effettiva fornitura del
servizio o utilizzabilita' dell'opera o dal volume dei
servizi erogati in corrispondenza della domanda e, in ogni
caso, dal rispetto dei livelli di qualita'
contrattualizzati, purche' la valutazione avvenga ex ante.
Con il contratto di partenariato pubblico privato sono
altresi' disciplinati anche i rischi, incidenti sui
corrispettivi, derivanti da fatti non imputabili
all'operatore economico.
4. A fronte della disponibilita' dell'opera o della
domanda di servizi, l'amministrazione aggiudicatrice puo'
scegliere di versare un canone all'operatore economico che
e' proporzionalmente ridotto o annullato nei periodi di
ridotta o mancata disponibilita' dell'opera, nonche'
ridotta o mancata prestazione dei servizi. Se la ridotta o
mancata disponibilita' dell'opera o prestazione del
servizio e' imputabile all'operatore, tali variazioni del
canone devono, in ogni caso, essere in grado di incidere
significativamente sul valore attuale netto dell'insieme
degli investimenti, dei costi e dei ricavi dell'operatore
economico.
5. L'amministrazione aggiudicatrice sceglie altresi'
che a fronte della disponibilita' dell'opera o della
domanda di servizi, venga corrisposta una diversa utilita'
economica comunque pattuita ex ante, ovvero rimette la
remunerazione del servizio allo sfruttamento diretto della
stessa da parte dell'operatore economico, che pertanto si
assume il rischio delle fluttuazioni negative di mercato
della domanda del servizio medesimo.
6. L'equilibrio economico finanziario, come definito
all'articolo 3, comma 1, lettera fff), rappresenta il
presupposto per la corretta allocazione dei rischi di cui
al comma 3. Ai soli fini del raggiungimento del predetto
equilibrio, in sede di gara l'amministrazione
aggiudicatrice puo' stabilire anche un prezzo consistente
in un contributo pubblico ovvero nella cessione di beni
immobili che non assolvono piu' a funzioni di interesse
pubblico. A titolo di contributo puo' essere riconosciuto
un diritto di godimento, la cui utilizzazione sia
strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare
in concessione. Le modalita' di utilizzazione dei beni
immobili sono definite dall'amministrazione aggiudicatrice
e costituiscono uno dei presupposti che determinano
l'equilibrio economico-finanziario della concessione. In
ogni caso, l'eventuale riconoscimento del prezzo, sommato
al valore di eventuali garanzie pubbliche o di ulteriori
meccanismi di finanziamento a carico della pubblica
amministrazione, non puo' essere superiore al quarantanove
per cento del costo dell'investimento complessivo,
comprensivo di eventuali oneri finanziari.
7. Si applica quanto previsto all'articolo 165, commi
3, 4 e 5, del presente codice.
8. Nella tipologia dei contratti di cui al comma 1
rientrano la finanza di progetto, la concessione di
costruzione e gestione, la concessione di servizi, la
locazione finanziaria di opere pubbliche, il contratto di
disponibilita' e qualunque altra procedura di realizzazione
in partenariato di opere o servizi che presentino le
caratteristiche di cui ai commi precedenti."
"Art. 181 Procedure di affidamento
1. La scelta dell'operatore economico avviene con
procedure ad evidenza pubblica anche mediante dialogo
competitivo.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici provvedono
all'affidamento dei contratti ponendo a base di gara il
progetto definitivo e uno schema di contratto e di piano
economico finanziario, che disciplinino l'allocazione dei
rischi tra amministrazione aggiudicatrice e operatore
economico.
3. La scelta e' preceduta da adeguata istruttoria con
riferimento all'analisi della domanda e dell'offerta, della
sostenibilita' economico-finanziaria e economico- sociale
dell'operazione, alla natura e alla intensita' dei diversi
rischi presenti nell'operazione di partenariato, anche
utilizzando tecniche di valutazione mediante strumenti di
comparazione per verificare la convenienza del ricorso a
forme di partenariato pubblico privato in alternativa alla
realizzazione diretta tramite normali procedure di appalto.
4. L'amministrazione aggiudicatrice esercita il
controllo sull'attivita' dell'operatore economico
attraverso la predisposizione ed applicazione di sistemi di
monitoraggio, secondo modalita' definite da linee guida
adottate dall'ANAC, sentito il Ministero dell'economia e
delle finanze, entro novanta giorni dall'entrata in vigore
del presente codice, verificando in particolare la
permanenza in capo all'operatore economico dei rischi
trasferiti. L'operatore economico e' tenuto a collaborare
ed alimentare attivamente tali sistemi."
"Art. 182 Finanziamento del progetto
1. Il finanziamento dei contratti puo' avvenire
utilizzando idonei strumenti quali, tra gli altri, la
finanza di progetto. Il finanziamento puo' anche riguardare
il conferimento di asset patrimoniali pubblici e privati.
La remunerazione del capitale investito e' definita nel
contratto.
2. Il contratto definisce i rischi trasferiti, le
modalita' di monitoraggio della loro permanenza entro il
ciclo di vita del rapporto contrattuale e le conseguenze
derivanti dalla anticipata estinzione del contratto, tali
da comportare la permanenza dei rischi trasferiti in capo
all'operatore economico.
3. Il verificarsi di fatti non riconducibili
all'operatore economico che incidono sull'equilibrio del
piano economico finanziario puo' comportare la sua
revisione da attuare mediante la rideterminazione delle
condizioni di equilibrio. La revisione deve consentire la
permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore
economico e delle condizioni di equilibrio economico
finanziario relative al contratto. Ai fini della tutela
della finanza pubblica strettamente connessa al
mantenimento della predetta allocazione dei rischi, nei
casi di opere di interesse statale ovvero finanziate con
contributo a carico dello Stato, la revisione e'
subordinata alla previa valutazione da parte del Nucleo di
consulenza per l'attuazione delle linee guida per la
regolazione dei servizi di pubblica utilita' (NARS). Negli
altri casi, e' facolta' dell'amministrazione aggiudicatrice
sottoporre la revisione alla previa valutazione del NARS.
In caso di mancato accordo sul riequilibrio del piano
economico finanziario, le parti possono recedere dal
contratto. All'operatore economico sono rimborsati gli
importi di cui all'articolo 176, comma 4, lettere a) e b),
ad esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento
anticipato dei contratti di copertura del rischio di
fluttuazione del tasso di interesse."
"Art. 183 Finanza di progetto
1. Per la realizzazione di lavori pubblici o di lavori
di pubblica utilita', ivi inclusi quelli relativi alle
strutture dedicate alla nautica da diporto, inseriti negli
strumenti di programmazione formalmente approvati
dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della
normativa vigente, ivi inclusi i Piani dei porti,
finanziabili in tutto o in parte con capitali privati, le
amministrazioni aggiudicatrici possono, in alternativa
all'affidamento mediante concessione ai sensi della parte
III, affidare una concessione ponendo a base di gara il
progetto di fattibilita', mediante pubblicazione di un
bando finalizzato alla presentazione di offerte che
contemplino l'utilizzo di risorse totalmente o parzialmente
a carico dei soggetti proponenti. In ogni caso per le
infrastrutture afferenti le opere in linea, e' necessario
che le relative proposte siano ricomprese negli strumenti
di programmazione approvati dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
2. Il bando di gara e' pubblicato con le modalita' di
cui all'articolo 72 ovvero di cui all'articolo 36, comma 9,
secondo l'importo dei lavori, ponendo a base di gara il
progetto di fattibilita' predisposto dall'amministrazione
aggiudicatrice. Il progetto di fattibilita' da porre a base
di gara e' redatto dal personale delle amministrazioni
aggiudicatrici in possesso dei requisiti soggettivi
necessari per la sua predisposizione in funzione delle
diverse professionalita' coinvolte nell'approccio
multidisciplinare proprio del progetto di fattibilita'. In
caso di carenza in organico di personale idoneamente
qualificato, le amministrazioni aggiudicatrici possono
affidare la redazione del progetto di fattibilita' a
soggetti esterni, individuati con le procedure previste dal
presente codice. Gli oneri connessi all'affidamento di
attivita' a soggetti esterni possono essere ricompresi nel
quadro economico dell'opera.
3. Il bando, oltre al contenuto previsto dall'allegato
XXI specifica:
a) che l'amministrazione aggiudicatrice ha la
possibilita' di richiedere al promotore prescelto, di cui
al comma 10, lettera b), di apportare al progetto
definitivo, da questi presentato, le modifiche
eventualmente intervenute in fase di approvazione del
progetto, anche al fine del rilascio delle concessioni
demaniali marittime, ove necessarie, e che, in tal caso, la
concessione e' aggiudicata al promotore solo
successivamente all'accettazione, da parte di quest'ultimo,
delle modifiche progettuali nonche' del conseguente
eventuale adeguamento del piano economico-finanziario;
b) che, in caso di mancata accettazione da parte del
promotore di apportare modifiche al progetto definitivo,
l'amministrazione ha facolta' di chiedere progressivamente
ai concorrenti successivi in graduatoria l'accettazione
delle modifiche da apportare al progetto definitivo
presentato dal promotore alle stesse condizioni proposte al
promotore e non accettate dallo stesso.
4. Le amministrazioni aggiudicatrici valutano le
offerte presentate con il criterio dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualita'/prezzo.
5. Oltre a quanto previsto dall'articolo 95, l'esame
delle proposte e' esteso agli aspetti relativi alla
qualita' del progetto definitivo presentato, al valore
economico e finanziario del piano e al contenuto della
bozza di convenzione. Per quanto concerne le strutture
dedicate alla nautica da diporto, l'esame e la valutazione
delle proposte sono svolti anche con riferimento alla
maggiore idoneita' dell'iniziativa prescelta a soddisfare
in via combinata gli interessi pubblici alla valorizzazione
turistica ed economica dell'area interessata, alla tutela
del paesaggio e dell'ambiente e alla sicurezza della
navigazione.
6. Il bando indica i criteri, secondo l'ordine di
importanza loro attribuita, in base ai quali si procede
alla valutazione comparativa tra le diverse proposte. La
pubblicazione del bando, nel caso di strutture destinate
alla, nautica da diporto, esaurisce gli oneri di
pubblicita' previsti per il rilascio della concessione
demaniale marittima.
7. Il disciplinare di gara, richiamato espressamente
nel bando, indica, in particolare, l'ubicazione e la
descrizione dell'intervento da realizzare, la destinazione
urbanistica, la consistenza, le tipologie del servizio da
gestire, in modo da consentire che le proposte siano
presentate secondo presupposti omogenei.
8. Alla procedura sono ammessi solo i soggetti in
possesso dei requisiti per i concessionari, anche
associando o consorziando altri soggetti, ferma restando
l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.
9. Le offerte devono contenere un progetto definitivo,
una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario
asseverato da un istituto di credito o da societa' di
servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed
iscritte nell'elenco generale degli intermediari
finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una societa' di
revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre
1939, n. 1966, nonche' la specificazione delle
caratteristiche del servizio e della gestione, e dare conto
del preliminare coinvolgimento di uno o piu' istituti
finanziatori nel progetto. Il piano economico-finanziario,
oltre a prevedere il rimborso delle spese sostenute per la
predisposizione del progetto di fattibilita' posto a base
di gara, comprende l'importo delle spese sostenute per la
predisposizione delle offerte, comprensivo anche dei
diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578
del codice civile. L'importo complessivo delle spese di cui
al periodo precedente non puo' superare il 2,5 per cento
del valore dell'investimento, come desumibile dal progetto
di fattibilita' posto a base di gara. Nel caso di strutture
destinate alla nautica da diporto, il progetto definitivo
deve definire le caratteristiche qualitative e funzionali
dei lavori ed il quadro delle esigenze da soddisfare e
delle specifiche prestazioni da fornire, deve contenere uno
studio con la descrizione del progetto ed i dati necessari
per individuare e valutare i principali effetti che il
progetto puo' avere sull'ambiente e deve essere integrato
con le specifiche richieste dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti con propri decreti.
10. L'amministrazione aggiudicatrice:
a) prende in esame le offerte che sono pervenute nei
termini indicati nel bando;
b) redige una graduatoria e nomina promotore il
soggetto che ha presentato la migliore offerta; la nomina
del promotore puo' aver luogo anche in presenza di una sola
offerta;
c) pone in approvazione il progetto definitivo
presentato dal promotore, con le modalita' indicate
all'articolo 27, anche al fine del successivo rilascio
della concessione demaniale marittima, ove necessaria. In
tale fase e' onere del promotore procedere alle modifiche
progettuali necessarie ai fini dell'approvazione del
progetto, nonche' a tutti gli adempimenti di legge anche ai
fini della valutazione di impatto ambientale, senza che
cio' comporti alcun compenso aggiuntivo, ne' incremento
delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte
indicate nel piano finanziario;
d) quando il progetto non necessita di modifiche
progettuali, procede direttamente alla stipula della
concessione;
e) qualora il promotore non accetti di modificare il
progetto, ha facolta' di richiedere progressivamente ai
concorrenti successivi in graduatoria l'accettazione delle
modifiche al progetto presentato dal promotore alle stesse
condizioni proposte al promotore e non accettate dallo
stesso.
11. La stipulazione del contratto di concessione puo'
avvenire solamente a seguito della conclusione, con esito
positivo, della procedura di approvazione del progetto
definitivo e della accettazione delle modifiche progettuali
da parte del promotore, ovvero del diverso concorrente
aggiudicatario. Il rilascio della concessione demaniale
marittima, ove necessaria, avviene sulla base del progetto
definitivo, redatto in conformita' al progetto di
fattibilita' approvato.
12. Nel caso in cui risulti aggiudicatario della
concessione un soggetto diverso dal promotore, quest'ultimo
ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario,
dell'importo delle spese di cui al comma 9, terzo periodo.
13. Le offerte sono corredate dalla garanzia di cui
all'articolo 93 e da un'ulteriore cauzione fissata dal
bando in misura pari al 2,5 per cento del valore
dell'investimento, come desumibile dal progetto di
fattibilita' posto a base di gara. Il soggetto
aggiudicatario e' tenuto a prestare la cauzione definitiva
di cui all'articolo 103. Dalla data di inizio
dell'esercizio del servizio, da parte del concessionario e'
dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative al
mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi
contrattuali relativi alla gestione dell'opera, da
prestarsi nella misura del 10 per cento del costo annuo
operativo di esercizio e con le modalita' di cui
all'articolo 103; la mancata presentazione di tale cauzione
costituisce grave inadempimento contrattuale.
14. Si applicano, ove necessario, le disposizioni di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n. 327, e successive modificazioni.
15. Gli operatori economici possono presentare alle
amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla
realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori
di pubblica utilita', incluse le strutture dedicate alla
nautica da diporto, non presenti negli strumenti di
programmazione approvati dall'amministrazione
aggiudicatrice sulla base della normativa vigente. La
proposta contiene un progetto di fattibilita', una bozza di
convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da
uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo, e la
specificazione delle caratteristiche del servizio e della
gestione. Nel caso di strutture destinate alla nautica da
diporto, il progetto di fattibilita' deve definire le
caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori e del
quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche
prestazioni da fornire, deve contenere uno studio con la
descrizione del progetto e i dati necessari per individuare
e valutare i principali effetti che il progetto puo' avere
sull'ambiente e deve essere integrato con le specifiche
richieste dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti con propri decreti. Il piano
economico-finanziario comprende l'importo delle spese
sostenute per la predisposizione della proposta,
comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di
cui all'articolo 2578 del codice civile. La proposta e'
corredata dalle autodichiarazioni relative al possesso dei
requisiti di cui al comma 17, dalla cauzione di cui
all'articolo 93, e dall'impegno a prestare una cauzione
nella misura dell'importo di cui al comma 9, terzo periodo,
nel caso di indizione di gara. L'amministrazione
aggiudicatrice valuta, entro il termine perentorio di tre
mesi, la fattibilita' della proposta. A tal fine
l'amministrazione aggiudicatrice puo' invitare il
proponente ad apportare al progetto di fattibilita' le
modifiche necessarie per la sua approvazione. Se il
proponente non apporta le modifiche richieste, la proposta
non puo' essere valutata positivamente. Il progetto di
fattibilita' eventualmente modificato, e' inserito negli
strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione
aggiudicatrice sulla base della normativa vigente ed e'
posto in approvazione con le modalita' previste per
l'approvazione di progetti; il proponente e' tenuto ad
apportare le eventuali ulteriori modifiche chieste in sede
di approvazione del progetto; in difetto, il progetto si
intende non approvato. Il progetto di fattibilita'
approvato e' posto a base di gara, alla quale e' invitato
il proponente. Nel bando l'amministrazione aggiudicatrice
puo' chiedere ai concorrenti, compreso il proponente, la
presentazione di eventuali varianti al progetto. Nel bando
e' specificato che il promotore puo' esercitare il diritto
di prelazione. I concorrenti, compreso il promotore, devono
essere in possesso dei requisiti di cui al comma 8, e
presentare un'offerta contenente una bozza di convenzione,
il piano economico-finanziario asseverato da uno dei
soggetti di cui al comma 9, primo periodo, la
specificazione delle caratteristiche del servizio e della
gestione, nonche' le eventuali varianti al progetto di
fattibilita'; si applicano i commi 4, 5, 6, 7 e 13. Se il
promotore non risulta aggiudicatario, puo' esercitare,
entro quindici giorni dalla comunicazione
dell'aggiudicazione, il diritto di prelazione e divenire
aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle
obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte
dall'aggiudicatario. Se il promotore non risulta
aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al
pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle
spese per la predisposizione della proposta nei limiti
indicati; nel comma 9. Se il promotore esercita la
prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al
pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle spese
per la predisposizione dell'offerta nei limiti di cui al
comma 9.
16. La proposta di cui al comma 15, primo periodo, puo'
riguardare, in alternativa alla concessione, tutti i
contratti di partenariato pubblico privato.
17. Possono presentare le proposte di cui al comma 15,
primo periodo, i soggetti in possesso dei requisiti di cui
al comma 8, nonche' i soggetti con i requisiti per
partecipare a procedure di affidamento di contratti
pubblici anche per servizi di progettazione eventualmente
associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori
di servizi. La realizzazione di lavori pubblici o di
pubblica utilita' rientra tra i settori ammessi di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera c-bis), del decreto
legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, nell'ambito degli
scopi di utilita' sociale e di promozione dello sviluppo
economico dalle stesse perseguiti, possono aggregarsi alla
presentazione di proposte di realizzazione di lavori
pubblici di cui al comma 1, ferma restando la loro
autonomia decisionale.
17-bis. Gli investitori istituzionali indicati
nell'elenco riportato all'articolo 32, comma 3, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche'
i soggetti di cui all'articolo 2, numero 3), del
regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 giugno 2015, secondo quanto previsto
nella comunicazione (COM(2015) 361 final) della Commissione
del 22 luglio 2015, possono presentare le proposte di cui
al comma 15, primo periodo, associati o consorziati,
qualora privi dei requisiti tecnici, con soggetti in
possesso dei requisiti per partecipare a procedure di
affidamento di contratti pubblici per servizi di
progettazione.
18. Al fine di assicurare adeguati livelli di
bancabilita' e il coinvolgimento del sistema bancario
nell'operazione, si applicano in quanto compatibili le
disposizioni contenute all'articolo 185.
19. Limitatamente alle ipotesi di cui i commi 15 e 17,
i soggetti che hanno presentato le proposte possono
recedere dalla composizione dei proponenti in ogni fase
della procedura fino alla pubblicazione del bando di gara
purche' tale recesso non faccia venir meno la presenza dei
requisiti per la qualificazione. In ogni caso, la mancanza
dei requisiti in capo a singoli soggetti comporta
l'esclusione dei soggetti medesimi senza inficiare la
validita' della proposta, a condizione che i restanti
componenti posseggano i requisiti necessari per la
qualificazione.
20. Ai sensi dell'articolo 2 del presente codice, per
quanto attiene alle strutture dedicate alla nautica da
diporto, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano adeguano la propria normativa ai principi previsti
dal presente articolo."
"Art. 184 Societa' di progetto
1. Il bando di gara per l'affidamento di una
concessione per la realizzazione e/o gestione di una
infrastruttura o di un nuovo servizio di pubblica utilita'
deve prevedere che l'aggiudicatario ha la facolta', dopo
l'aggiudicazione, di costituire una societa' di progetto
informa di societa' per azioni o a responsabilita'
limitata, anche consortile. Il bando di gara indica
l'ammontare minimo del capitale sociale della societa'. In
caso di concorrente costituito da piu' soggetti,
nell'offerta e' indicata la quota di partecipazione al
capitale sociale di ciascun soggetto. Le predette
disposizioni si applicano anche alla gara di cui
all'articolo 183. La societa' cosi' costituita diventa la
concessionaria subentrando nel rapporto di concessione
all'aggiudicatario senza necessita' di approvazione o
autorizzazione. Tale subentro non costituisce cessione di
contratto. Il bando di gara puo', altresi', prevedere che
la costituzione della societa' sia un obbligo
dell'aggiudicatario.
2. I lavori da eseguire e i servizi da prestare da
parte delle societa' disciplinate dal comma 1 si intendono
realizzati e prestati in proprio anche nel caso siano
affidati direttamente dalle suddette societa' ai propri
soci, sempre che essi siano in possesso dei requisiti
stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari.
Restano ferme le disposizioni legislative, regolamentarie
contrattuali che prevedano obblighi di affidamento dei
lavorio dei servizi a soggetti terzi.
3. Per effetto del subentro di cui al comma 1, che non
costituisce cessione del contratto, la societa' di progetto
diventa la concessionaria a titolo originario e sostituisce
l'aggiudicatario in tutti i rapporti con l'amministrazione
concedente. Nel caso di versamento di un prezzo in corso
d'opera da parte della pubblica amministrazione, i soci
della societa' restano solidalmente responsabili con la
societa' di progetto nei confronti dell'amministrazione per
l'eventuale rimborso del contributo percepito. In
alternativa, la societa' di progetto puo' fornire alla
pubblica amministrazione garanzie bancarie e assicurative
per la restituzione delle somme versate a titolo di prezzo
in corso d'opera, liberando in tal modo i soci. Le suddette
garanzie cessano alla data di emissione del certificato di
collaudo dell'opera. Il contratto di concessione stabilisce
le modalita' per l'eventuale cessione delle quote della
societa' di progetto, fermo restando che i soci che hanno
concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono
tenuti a partecipare alla societa' e a garantire, nei
limiti di cui sopra, il buon adempimento degli obblighi del
concessionario sino alla data di emissione del certificato
di collaudo dell'opera. L'ingresso nel capitale sociale
della societa' di progetto e lo smobilizzo delle
partecipazioni da parte di banche e altri investitori
istituzionali che non abbiano concorso a formare i
requisiti per la qualificazione possono tuttavia avvenire
in qualsiasi momento.".
comma 627
Si riportano gli articoli 75 e 138 della Costituzione:
"75. E' indetto referendum popolare per deliberare la
abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto
avente valore di legge, quando lo richiedono
cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
Non e' ammesso il referendum per le leggi tributarie e
di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a
ratificare trattati internazionali.
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i
cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.
La proposta soggetta a referendum e' approvata se ha
partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi
diritto, e se e' raggiunta la maggioranza dei voti
validamente espressi.
La legge determina le modalita' di attuazione del
referendum."
"138. Le leggi di revisione della Costituzione e le
altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera
con due successive deliberazioni ad intervallo non minore
di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei
componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare
quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne
facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o
cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La
legge sottoposta a referendum non e' promulgata se non e'
approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Non si fa luogo a referendum se la legge e' stata
approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere
a maggioranza di due terzi dei suoi componenti."
comma 629
Il testo dell'articolo 15 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come
modificato dal presente comma, e' riportato nelle Note
all'art. 1, comma 346.
comma 630
Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 24-ter
del citato decreto legislativo n. 504 del 1995, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 24-ter. Gasolio commerciale
1. Omissis
2. Per gasolio commerciale usato come carburante si
intende il gasolio impiegato da veicoli, ad eccezione di
quelli di categoria euro 3 o inferiore e, a decorrere dal
1° gennaio 2021, ad eccezione dei veicoli di categoria euro
4 o inferiore, utilizzati dal proprietario o in virtu' di
altro titolo che ne garantisca l'esclusiva disponibilita',
per i seguenti scopi:
a) attivita' di trasporto di merci con veicoli di massa
massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate
esercitata da:
1) persone fisiche o giuridiche iscritte nell'albo
nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di
terzi;
2) persone fisiche o giuridiche munite della licenza di
esercizio dell'autotrasporto di cose in conto proprio e
iscritte nell'elenco appositamente istituito;
3) imprese stabilite in altri Stati membri dell'Unione
europea, in possesso dei requisiti previsti dalla
disciplina dell'Unione europea per l'esercizio della
professione di trasportatore di merci su strada;
b) attivita' di trasporto di persone svolta da:
1) enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti
l'attivita' di trasporto di cui al decreto legislativo 19
novembre 1997, n. 422, e alle relative leggi regionali di
attuazione;
2) imprese esercenti autoservizi interregionali di
competenza statale di cui al decreto legislativo 21
novembre 2005, n. 285;
3) imprese esercenti autoservizi di competenza
regionale e locale di cui al decreto legislativo 19
novembre 1997, n. 422;
4) imprese esercenti autoservizi regolari in ambito
comunitario di cui al regolamento (CE) n. 1073/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009.
Omissis.".
comma 631
Si riporta il testo dell'articolo 21 del citato decreto
legislativo n. 504 del 1995, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 21 Prodotti sottoposti ad accisa
1. Si intendono per prodotti energetici:
a) i prodotti di cui ai codici NC da 1507 a 1518, se
destinati ad essere utilizzati come combustibile per
riscaldamento o come carburante per motori;
b) i prodotti di cui ai codici NC 2701, 2702 e da 2704
a 2715;
c) i prodotti di cui ai codici NC 2901 e 2902;
d) i prodotti di cui al codice NC 2905 11 00, non di
origine sintetica, se destinati ad essere utilizzati come
combustibile per riscaldamento o come carburante per
motori;
e) i prodotti di cui al codice NC 3403;
f) i prodotti di cui al codice NC 38 11;
g) i prodotti di cui al codice NC 38 17;
h) i prodotti di cui al codice NC 3824 90 99, se
destinati ad essere utilizzati come combustibile per
riscaldamento o come carburante per motori.
2. I seguenti prodotti energetici sono assoggettati ad
imposizione secondo le aliquote di accisa stabilite
nell'allegato I:
a) benzina con piombo (codici NC 2710 11 31, 2710 11 51
e 2710 11 59);
b) benzina (codici NC 2710 11 31, 2710 11 41, 2710 11
45 e 2710 11 49);
c) petrolio lampante o cherosene (codici NC 2710 19 21
e 2710 19 25);
d) oli da gas o gasolio (codici NC da 2710 19 41 a 2710
19 49);
e) oli combustibili (codici NC da 2710 19 61 a 2710 19
69);
f) gas di petrolio liquefatti (codici NC da 2711 12 11
a 2711 19 00);
g) gas naturale (codici NC 2711 11 00 e 2711 21 00);
h) carbone, lignite e coke (codici NC 2701, 2702 e
2704).
3. I prodotti di cui al comma 1, diversi da quelli
indicati al comma 2, sono soggetti a vigilanza fiscale.
Qualora siano utilizzati, o destinati ad essere utilizzati,
come carburanti per motori o combustibili per riscaldamento
ovvero siano messi in vendita per i medesimi utilizzi, i
medesimi prodotti sono sottoposti ad accisa, in relazione
al loro uso, secondo l'aliquota prevista per il carburante
per motori o il combustibile per riscaldamento,
equivalente.
4. E' sottoposto ad accisa, con l'aliquota prevista per
il carburante equivalente, ogni prodotto, diverso da quelli
indicati al comma 1, utilizzato, destinato ad essere
utilizzato ovvero messo in vendita, come carburante per
motori o come additivo ovvero per accrescere il volume
finale dei carburanti. I prodotti di cui al presente comma
possono essere sottoposti a vigilanza fiscale anche quando
non sono destinati ad usi soggetti ad accisa.
5. E' sottoposto ad accisa, con l'aliquota prevista per
il prodotto energetico equivalente, ogni idrocarburo,
escluso la torba, diverso da quelli indicati nel comma 1,
da solo o in miscela con altre sostanze, utilizzato,
destinato ad essere utilizzato ovvero messo in vendita,
come combustibile per riscaldamento. Per gli idrocarburi
ottenuti dalla depurazione e dal trattamento delle miscele
e dei residui oleosi di recupero, destinati ad essere
utilizzati come combustibili si applica l'aliquota prevista
per gli oli combustibili densi.
6. I prodotti di cui al comma 2, lettera h), sono
sottoposti ad accisa, con l'applicazione dell'aliquota di
cui all'allegato I, al momento della fornitura da parte di
societa', aventi sede legale nel territorio nazionale,
registrate presso il competente Ufficio dell'Agenzia delle
dogane. Le medesime societa' sono obbligate al pagamento
dell'imposta secondo le modalita' previste dal comma 8. Il
competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane puo'
autorizzare il produttore nazionale, l'importatore ovvero
l'acquirente di prodotti provenienti dagli altri Paesi
della Comunita' europea a sostituire la societa' registrata
nell'assolvimento degli obblighi fiscali. Si considera
fornitura anche l'estrazione o la produzione dei prodotti
di cui al comma 2, lettera h), da impiegare per uso
proprio.
7. Le societa' di cui al comma 6, ovvero i soggetti
autorizzati a sostituirle ai sensi del medesimo comma,
hanno l'obbligo di prestare una cauzione sul pagamento
dell'accisa, determinata, dal competente Ufficio
dell'Agenzia delle dogane, in misura pari ad un quarto
dell'imposta dovuta nell'anno precedente. Per il primo anno
di attivita' l'importo della cauzione e' determinato, dal
competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane, nella misura
di un quarto dell'imposta annua da versare in relazione ai
dati comunicati al momento della registrazione ovvero ai
dati in possesso del medesimo Ufficio. L'Agenzia delle
dogane ha facolta' di esonerare dal predetto obbligo i
soggetti affidabili e di notoria solvibilita'. L'esonero
puo' essere revocato in qualsiasi momento ed in tale caso
la cauzione deve essere prestata entro quindici giorni
dalla notifica della revoca.
8. L'imposta di cui al comma 6 e' versata, a titolo di
acconto, in rate trimestrali calcolate sulla base dei
quantitativi dei prodotti di cui al comma 2, lettera h),
forniti nell'anno precedente. Il versamento a saldo e'
effettuato entro la fine del primo trimestre dell'anno
successivo a quello cui si riferisce, unitamente alla
presentazione di apposita dichiarazione annuale contenente
i dati dei quantitativi forniti nell'anno immediatamente
precedente e al versamento della prima rata di acconto. Le
somme eventualmente versate in eccedenza sono detratte dal
versamento della prima rata di acconto e, ove necessario,
delle rate, successive. In caso di cessazione
dell'attivita' del soggetto nel corso dell'anno, la
dichiarazione annuale e il versamento a saldo sono
effettuati entro i due mesi successivi alla cessazione.
9. I prodotti energetici di cui al comma 1, qualora
utilizzati per la produzione, diretta o indiretta, di
energia elettrica con impianti obbligati alla denuncia
prevista dalle disposizioni che disciplinano l'accisa
sull'energia elettrica, sono sottoposti ad accisa per
motivi di politica ambientale, con l'applicazione delle
aliquote stabilite per tale impiego nell'allegato I; le
stesse aliquote sono applicate:
a) ai prodotti energetici limitatamente ai quantitativi
impiegati nella produzione di energia elettrica;
b) ai prodotti energetici impiegati nella stessa area
di estrazione per la produzione e per l'autoproduzione di
energia elettrica e vapore;
c) ai prodotti energetici impiegati in impianti
petrolchimici per l'alimentazione di centrali combinate
termoelettriche per l'autoproduzione di energia elettrica e
vapore tecnologico per usi interni.
9-bis. In caso di autoproduzione di energia elettrica,
le aliquote di cui al comma 9 sono applicate, in relazione
al combustibile impiegato, nella misura del 30 per cento.
9-ter. In caso di generazione combinata di energia
elettrica e calore utile, i quantitativi di combustibili
impiegati nella produzione di energia elettrica sono
determinati utilizzando i seguenti consumi specifici
convenzionali:
a) oli vegetali non modificati chimicamente 0,194 kg
per kWh;
b) gas naturale 0,220 mc per kWh;
c) gas di petrolio liquefatti 0,173 kg per kWh;
d) gasolio 0,186 kg per kWh;
e) olio combustibile e oli minerali greggi, naturali
0,194 kg per kWh;
f) carbone, lignite e coke 0,312 kg per kWh.
10. Nella movimentazione con gli Stati membri della
Comunita' europea, le disposizioni relative ai controlli e
alla circolazione intracomunitaria previste dal presente
titolo si applicano soltanto ai seguenti prodotti
energetici, anche quando destinati per gli impieghi di cui
al comma 13:
a) i prodotti di cui ai codici NC da 1507 a 1518 se
destinati ad essere utilizzati come combustibile per
riscaldamento o come carburante per motori;
b) i prodotti di cui ai codici NC 2707 10, 2707 20,
2707 30 e 2707 50;
c) i prodotti di cui ai codici NC da 2710 11 a 2710 19
69; per i prodotti di cui ai codici NC 2710 11 21, 2710 11
25 e 2710 19 29, limitatamente ai movimenti commerciali dei
prodotti sfusi;
d) i prodotti di cui ai codici NC 27 11, ad eccezione
dei prodotti di cui ai codici NC 2711 11, 2711 21 e 2711
29;
e) i prodotti di cui ai codici NC 2901 10;
f) i prodotti di cui ai codici NC 2902 20, 2902 30,
2902 41, 2902 42, 2902 43 e 2902 44;
g) i prodotti di cui al codice NC 2905 11 00, non di
origine sintetica, se destinati ad essere utilizzati come
combustibile per riscaldamento o come carburante per
motori;
g-bis) i prodotti di cui ai codici NC 3811 11 10,3811
11 90, 3811 19 00 e 3811 90 00;
h) i prodotti di cui al codice NC 3824 90 99, se
destinati ad essere utilizzati come combustibile per
riscaldamento o come carburante per motori.
11. I prodotti di cui al comma 10 possono essere
esonerati, mediante accordi bilaterali tra gli Stati membri
interessati alla loro movimentazione, in tutto o in parte,
dagli obblighi relativi ai controlli e alla circolazione
intracomunitaria previsti dal presente titolo, sempre che
non siano tassati ai sensi del comma 2.
12. Qualora vengano autorizzate miscelazioni dei
prodotti di cui al comma 1, tra di loro o con altre
sostanze, l'imposta e' dovuta secondo le caratteristiche
della miscela risultante.
13. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, ferme
restando le norme nazionali in materia di controllo e
circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa, non si
applicano ai prodotti energetici utilizzati per la
riduzione chimica, nei processi elettrolitici, metallurgici
e mineralogici classificati nella nomenclatura generale
delle attivita' economiche nelle Comunita' europee sotto il
codice DI 26 «Fabbricazione di prodotti della lavorazione
di minerali non metalliferi» di cui al regolamento (CEE) n.
3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla
classificazione statistica delle attivita' economiche nella
Comunita' europea.
14. Le aliquote a volume si applicano con riferimento
alla temperatura di 15° Celsius ed alla pressione normale."
comma 632
Si riporta il testo dell'articolo 51 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, come
modificato dal presente comma e dal comma 677 della
presente legge:
"Art. 51. Determinazione del reddito di lavoro
dipendente
1. Il reddito di lavoro dipendente e' costituito da
tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo
percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di
erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si
considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme
e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro
entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo
d'imposta successivo a quello cui si riferiscono.
2. Non concorrono a formare il reddito:
a) i contributi previdenziali e assistenziali versati
dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a
disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria
versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o
casse aventi esclusivamente fine assistenziale in
conformita' a disposizioni di contratto o di accordo o di
regolamento aziendale, che operino negli ambiti di
intervento stabiliti con il decreto del Ministro della
salute di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e-ter), per
un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20.
Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto
anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai
sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera e-ter);
b);
c) le somministrazioni di vitto da parte del datore di
lavoro nonche' quelle in mense organizzate direttamente dal
datore di lavoro o gestite da terzi; le prestazioni
sostitutive delle somministrazioni di vitto fino
all'importo complessivo giornaliero di euro 4, aumentato a
euro 8 nel caso in cui le stesse siano rese in forma
elettronica; le indennita' sostitutive delle
somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai
cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere
temporaneo o ad unita' produttive ubicate in zone dove
manchino strutture o servizi di ristorazione fino
all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29;
d) le prestazioni di servizi di trasporto collettivo
alla generalita' o a categorie di dipendenti; anche se
affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi
pubblici;
d-bis) le somme erogate o rimborsate alla generalita' o
a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese
da quest'ultimo direttamente sostenute, volontariamente o
in conformita' a disposizioni di contratto, di accordo o di
regolamento aziendale, per l'acquisto degli abbonamenti per
il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale
del dipendente e dei familiari indicati nell'articolo 12
che si trovano nelle condizioni previste nel comma 2 del
medesimo articolo 12;
e) i compensi reversibili di cui alle lettere b) ed f)
del comma 1 dell'articolo 47;
f) l'utilizzazione delle opere e dei servizi
riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in
conformita' a disposizioni di contratto o di accordo o di
regolamento aziendale, offerti alla generalita' dei
dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari
indicati nell'articolo 12 per le finalita' di cui al comma
1 dell'articolo 100;
f-bis) le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal
datore di lavoro alla generalita' dei dipendenti o a
categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei
familiari indicati nell'articolo 12, dei servizi di
educazione e istruzione anche in eta' prescolare, compresi
i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonche'
per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e
invernali e per borse di studio a favore dei medesimi
familiari;
f-ter) le somme e le prestazioni erogate dal datore di
lavoro alla generalita' dei dipendenti o a categorie di
dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai
familiari anziani o non autosufficienti indicati
nell'articolo 12;
f-quater) i contributi e i premi versati dal datore di
lavoro a favore della generalita' dei dipendenti o di
categorie di dipendenti per prestazioni, anche in forma
assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non
autosufficienza nel compimento degli atti della vita
quotidiana, le cui caratteristiche sono definite
dall'articolo 2, comma 2, lettera d), numeri 1) e 2), del
decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali 27 ottobre 2009, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2010, o aventi per
oggetto il rischio di gravi patologie;
g) il valore delle azioni offerte alla generalita' dei
dipendenti per un importo non superiore complessivamente
nel periodo d'imposta a lire 4 milioni, a condizione che
non siano riacquistate dalla societa' emittente o dal
datore di lavoro o comunque cedute prima che siano
trascorsi almeno tre anni dalla percezione; qualora le
azioni siano cedute prima del predetto termine, l'importo
che non ha concorso a formare il reddito al momento
dell'acquisto e' assoggettato a tassazione nel periodo
d'imposta in cui avviene la cessione;
g-bis);
h) le somme trattenute al dipendente per oneri di cui
all'articolo 10 e alle condizioni ivi previste, nonche' le
erogazioni effettuate dal datore di lavoro in conformita' a
contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a
fronte delle spese sanitarie di cui allo stesso articolo
10, comma 1, lettera b). Gli importi delle predette somme
ed erogazioni devono essere attestate dal datore di lavoro;
i) le mance percepite dagli impiegati tecnici delle
case da gioco (croupiers) direttamente o per effetto del
riparto a cura di appositi organismi costituiti all'interno
dell'impresa nella misura del 25 per cento dell'ammontare
percepito nel periodo d'imposta;
i-bis) le quote di retribuzione derivanti
dall'esercizio, da parte del lavoratore, della facolta' di
rinuncia all'accredito contributivo presso l'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i
superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive
della medesima, per il periodo successivo alla prima
scadenza utile per il pensionamento di anzianita', dopo
aver maturato i requisiti minimi secondo la vigente
normativa.
2-bis. Le disposizioni di cui alle lettere g) e g-bis)
del comma 2 si applicano esclusivamente alle azioni emesse
dall'impresa con la quale il contribuente intrattiene il
rapporto di lavoro, nonche' a quelle emesse da societa' che
direttamente o indirettamente, controllano la medesima
impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla
stessa societa' che controlla l'impresa. La disposizione di
cui alla lettera g-bis) del comma 2 si rende applicabile
esclusivamente quando ricorrano congiuntamente le seguenti
condizioni:
a) che l'opzione sia esercitabile non prima che siano
scaduti tre anni dalla sua attribuzione;
b) che, al momento in cui l'opzione e' esercitabile, la
societa' risulti quotata in mercati regolamentati;
c) che il beneficiario mantenga per almeno i cinque
anni successivi all'esercizio dell'opzione un investimento
nei titoli oggetto di opzione non inferiore alla differenza
tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e
l'ammontare corrisposto dal dipendente. Qualora detti
titoli oggetto di investimento siano ceduti o dati in
garanzia prima che siano trascorsi cinque anni dalla loro
assegnazione, l'importo che non ha concorso a formare il
reddito di lavoro dipendente al momento dell'assegnazione
e' assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui
avviene la cessione ovvero la costituzione in garanzia.
3. Ai fini della determinazione in denaro dei valori di
cui al comma 1, compresi quelli dei beni ceduti e dei
servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari
indicati nell'articolo 12, o il diritto di ottenerli da
terzi, si applicano le disposizioni relative alla
determinazione del valore normale dei beni e dei servizi
contenute nell'articolo 9. Il valore normale dei generi in
natura prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti e'
determinato in misura pari al prezzo mediamente praticato
dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista. Non
concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e
dei servizi prestati se complessivamente di importo non
superiore nel periodo d'imposta a lire 500.000; se il
predetto valore e' superiore al citato limite, lo stesso
concorre interamente a formare il reddito.
3-bis. Ai fini dell'applicazione dei commi 2 e 3,
l'erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte
del datore di lavoro puo' avvenire mediante documenti di
legittimazione, in formato cartaceo o elettronico,
riportanti un valore nominale.
4. Ai fini dell'applicazione del comma 3:
a) per gli autoveicoli indicati nell'articolo 54, comma
1, lettere a), c) e m), del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori di nuova
immatricolazione, con valori di emissione di anidride
carbonica non superiori a grammi 60 per chilometro (g/Km di
CO2), concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a
decorrere dal 1° luglio 2020, si assume il 25 per cento
dell'importo corrispondente ad una percorrenza
convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del
costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle
nazionali che l'Automobile club d'Italia deve elaborare
entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al
Ministero dell'economia e delle finanze che provvede alla
pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo
d'imposta successivo, al netto degli ammontari
eventualmente trattenuti al dipendente. La predetta
percentuale e' elevata al 30 per cento per i veicoli con
valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60
g/Km ma non a 160 g/Km. Qualora i valori di emissione dei
suindicati veicoli siano superiori a 160 g/Km ma non a 190
g/Km, la predetta percentuale e' elevata al 40 per cento
per l'anno 2020 e al 50 per cento a decorrere dall'anno
2021. Per i veicoli con valori di emissione di anidride
carbonica superiori a 190 g/Km, la predetta percentuale e'
pari al 50 per cento per l'anno 2020 e al 60 per cento a
decorrere dall'anno 2021;
b) in caso di concessione di prestiti si assume il 50
per cento della differenza tra l'importo degli interessi
calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al termine
di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al
tasso applicato sugli stessi. Tale disposizione non si
applica per i prestiti stipulati anteriormente al 1 gennaio
1997, per quelli di durata inferiore ai dodici mesi
concessi, a seguito di accordi aziendali, dal datore di
lavoro ai dipendenti in contratto di solidarieta' o in
cassa integrazione guadagni o a dipendenti vittime
dell'usura ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, o
ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei
danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive
ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419,
convertito con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992,
n. 172;
c) per i fabbricati concessi in locazione, in uso o in
comodato, si assume la differenza tra la rendita catastale
del fabbricato aumentata di tutte le spese inerenti il
fabbricato stesso, comprese le utenze non a carico
dell'utilizzatore e quanto corrisposto per il godimento del
fabbricato stesso. Per i fabbricati concessi in connessione
all'obbligo di dimorare nell'alloggio stesso, si assume il
30 per cento della predetta differenza. Per i fabbricati
che non devono essere iscritti nel catasto si assume la
differenza tra il valore del canone di locazione
determinato in regime vincolistico o, in mancanza, quello
determinato in regime di libero mercato, e quanto
corrisposto per il godimento del fabbricato;
c-bis) per i servizi di trasporto ferroviario di
persone prestati gratuitamente, si assume, al netto degli
ammontari eventualmente trattenuti, l'importo
corrispondente all'introito medio per
passeggero/chilometro, desunto dal Conto nazionale dei
trasporti e stabilito con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, per una percorrenza media
convenzionale, riferita complessivamente ai soggetti di cui
al comma 3, di 2.600 chilometri. Il decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti e' emanato entro il 31
dicembre di ogni anno ed ha effetto dal periodo di imposta
successivo a quello in corso alla data della sua
emanazione.
[4-bis. Ai fini della determinazione dei valori di cui
al comma 1, per gli atleti professionisti si considera
altresi' il costo dell'attivita' di assistenza sostenuto
dalle societa' sportive professionistiche nell'ambito delle
trattative aventi ad oggetto le prestazioni sportive degli
atleti professionisti medesimi, nella misura del 15 per
cento, al netto delle somme versate dall'atleta
professionista ai propri agenti per l'attivita' di
assistenza nelle medesime trattative.]
5. Le indennita' percepite per le trasferte o le
missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare
il reddito per la parte eccedente lire 90.000 al giorno,
elevate a lire 150.000 per le trasferte all'estero, al
netto delle spese di viaggio e di trasporto; in caso di
rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di
vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il
limite e' ridotto di un terzo. Il limite e' ridotto di due
terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che
di quelle di vitto. In caso di rimborso analitico delle
spese per trasferte o missioni fuori del territorio
comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di
spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al
viaggio e al trasporto, nonche' i rimborsi di altre spese,
anche non documentabili, eventualmente sostenute dal
dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o
missioni, fino all'importo massimo giornaliero di lire
30.000, elevate a lire 50.000 per le trasferte all'estero.
Le indennita' o i rimborsi di spese per le trasferte
nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di
spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal
vettore, concorrono a formare il reddito.
6. Le indennita' e le maggiorazioni di retribuzione
spettanti ai lavoratori tenuti per contratto
all'espletamento delle attivita' lavorative in luoghi
sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con
carattere di continuita', le indennita' di navigazione e di
volo previste dalla legge o dal contratto collettivo, i
premi agli ufficiali piloti dell'Esercito italiano, della
Marina militare e dell'Aeronautica militare di cui
all'articolo 1803 del codice dell'ordinamento militare, i
premi agli ufficiali piloti del Corpo della Guardia di
finanza di cui all'articolo 2161 del citato codice, nonche'
le indennita' di cui all'articolo 133 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229
concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per
cento del loro ammontare . Con decreto del Ministro delle
finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, possono essere individuate categorie di
lavoratori e condizioni di applicabilita' della presente
disposizione.
7. Le indennita' di trasferimento, quelle di prima
sistemazione e quelle equipollenti, non concorrono a
formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro
ammontare per un importo complessivo annuo non superiore a
lire 3 milioni per i trasferimenti all'interno del
territorio nazionale e 9 milioni per quelli fuori dal
territorio nazionale o a destinazione in quest'ultimo. Se
le indennita' in questione, con riferimento allo stesso
trasferimento, sono corrisposte per piu' anni, la presente
disposizione si applica solo per le indennita' corrisposte
per il primo anno. Le spese di viaggio, ivi comprese quelle
dei familiari fiscalmente a carico ai sensi dell'articolo
12, e di trasporto delle cose, nonche' le spese e gli oneri
sostenuti dal dipendente in qualita' di conduttore, per
recesso dal contratto di locazione in dipendenza
dell'avvenuto trasferimento della sede di lavoro, se
rimborsate dal datore di lavoro e analiticamente
documentate, non concorrono a formare il reddito anche se
in caso di contemporanea erogazione delle suddette
indennita'.
8. Gli assegni di sede e le altre indennita' percepite
per servizi prestati all'estero costituiscono reddito nella
misura del 50 per cento. Se per i servizi prestati
all'estero dai dipendenti delle amministrazioni statali la
legge prevede la corresponsione di una indennita' base e di
maggiorazioni ad esse collegate concorre a formare il
reddito la sola indennita' base nella misura del 50 per
cento nonche' il 50 per cento delle maggiorazioni percepite
fino alla concorrenza di due volte l'indennita' base.
Qualora l'indennita' per servizi prestati all'estero
comprenda emolumenti spettanti anche con riferimento
all'attivita' prestata nel territorio nazionale, la
riduzione compete solo sulla parte eccedente gli emolumenti
predetti. L'applicazione di questa disposizione esclude
l'applicabilita' di quella di cui al comma 5.
8-bis. In deroga alle disposizioni dei commi da 1 a 8,
il reddito di lavoro dipendente, prestato all'estero in via
continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da
dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello
Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, e'
determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali
definite annualmente con il decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale di cui all'articolo 4, comma 1,
del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398.
9. Gli ammontari degli importi che ai sensi del
presente articolo non concorrono a formare il reddito di
lavoro dipendente possono essere rivalutati con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri, quando la variazione
percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al
periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto supera il 2
per cento rispetto al valore medio del medesimo indice
rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno
1998. A tal fine, entro il 30 settembre, si provvede alla
ricognizione della predetta percentuale di variazione.
Nella legge finanziaria relativa all'anno per il quale ha
effetto il suddetto decreto si fara' fronte all'onere
derivante dall'applicazione del medesimo decreto.".
comma 633
Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 51 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del
1986, nel testo vigente al 31 dicembre 2019:
"4. Ai fini dell'applicazione del comma 3:
a) per gli autoveicoli indicati nell'articolo 54 (293),
comma 1, lettere a), c) e m), del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori concessi
in uso promiscuo, si assume il 30 per cento dell'importo
corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila
chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di
esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che
l'Automobile club d'Italia deve elaborare entro il 30
novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero delle
finanze che provvede alla pubblicazione entro il 31
dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al
netto degli ammontari eventualmente trattenuti al
dipendente;
b) in caso di concessione di prestiti si assume il 50
per cento della differenza tra l'importo degli interessi
calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al termine
di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al
tasso applicato sugli stessi. Tale disposizione non si
applica per i prestiti stipulati anteriormente al 1°
gennaio 1997, per quelli di durata inferiore ai dodici mesi
concessi, a seguito di accordi aziendali, dal datore di
lavoro ai dipendenti in contratto di solidarieta' o in
cassa integrazione guadagni o a dipendenti vittime
dell'usura ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, o
ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei
danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive
ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419,
convertito con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992,
n. 172;
c) per i fabbricati concessi in locazione, in uso o in
comodato, si assume la differenza tra la rendita catastale
del fabbricato aumentata di tutte le spese inerenti il
fabbricato stesso, comprese le utenze non a carico
dell'utilizzatore e quanto corrisposto per il godimento del
fabbricato stesso. Per i fabbricati concessi in connessione
all'obbligo di dimorare nell'alloggio stesso, si assume il
30 per cento della predetta differenza. Per i fabbricati
che non devono essere iscritti nel catasto si assume la
differenza tra il valore del canone di locazione
determinato in regime vincolistico o, in mancanza, quello
determinato in regime di libero mercato, e quanto
corrisposto per il godimento del fabbricato;
c-bis) per i servizi di trasporto ferroviario di
persone prestati gratuitamente, si assume, al netto degli
ammontari eventualmente trattenuti, l'importo
corrispondente all'introito medio per
passeggero/chilometro, desunto dal Conto nazionale dei
trasporti e stabilito con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, per una percorrenza media
convenzionale, riferita complessivamente ai soggetti di cui
al comma 3, di 2.600 chilometri. Il decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti e' emanato entro il 31
dicembre di ogni anno ed ha effetto dal periodo di imposta
successivo a quello in corso alla data della sua
emanazione.".
comma 634
Si riporta il testo vigente dell'articolo 57 della
citata legge n. 289 del 2002:
"Art. 57 (Commissione unica sui dispositivi medici)
1. Presso il Ministero della salute e' istituita, senza
oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, la
Commissione unica sui dispositivi medici, organo consultivo
tecnico del Ministero della salute, con il compito di
definire e aggiornare il repertorio dei dispositivi medici,
di classificare tutti i prodotti in classi e sottoclassi
specifiche con l'indicazione del prezzo di riferimento.
2.
3.
4. La Commissione puo' invitare a partecipare alle sue
riunioni esperti nazionali e stranieri.
5. Le aziende sanitarie devono esporre on line via
Internet i costi unitari dei dispositivi medici acquistati
semestralmente, specificando aziende produttrici e modelli.
Tali informazioni devono essere disponibili entro il 31
marzo 2003 e devono essere aggiornate almeno ogni sei
mesi.".
comma 645
Il testo dell'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241 e' riportato nelle Note all'art. 1,
comma 178.
comma 646
Il regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16
novembre 2009 relativo alla fissazione del regime
comunitario delle franchigie doganali e' pubblicato nella
G.U.U.E. 10 dicembre 2009, n. L 324.
comma 647
Si riporta il testo vigente dell'articolo 2 del decreto
legislativo 19 marzo 2001, n. 68 (Adeguamento dei compiti
del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4
della L. 31 marzo 2000, n. 78):
"Art. 2. Tutela del bilancio.
1. Fermi restando i compiti previsti dall'articolo 1
della legge 23 aprile 1959, n. 189, e dalle altre leggi e
regolamenti vigenti, il Corpo della Guardia di finanza
assolve le funzioni di polizia economica e finanziaria a
tutela del bilancio pubblico, delle regioni, degli enti
locali e dell'Unione europea.
2. A tal fine, al Corpo della Guardia di finanza sono
demandati compiti di prevenzione, ricerca e repressione
delle violazioni in materia di:
a) imposte dirette e indirette, tasse, contributi,
monopoli fiscali e ogni altro tributo, di tipo erariale o
locale;
b) diritti doganali, di confine e altre risorse proprie
nonche' uscite del bilancio dell'Unione europea;
c) ogni altra entrata tributaria, anche a carattere
sanzionatorio o di diversa natura, di spettanza erariale o
locale;
d) attivita' di gestione svolte da soggetti privati in
regime concessorio, ad espletamento di funzioni pubbliche
inerenti la potesta' amministrativa d'imposizione;
e) risorse e mezzi finanziari pubblici impiegati a
fronte di uscite del bilancio pubblico nonche' di programmi
pubblici di spesa;
f) entrate ed uscite relative alle gestioni separate
nel comparto della previdenza, assistenza e altre forme
obbligatorie di sicurezza sociale pubblica;
g) demanio e patrimonio dello Stato, ivi compreso il
valore aziendale netto di unita' produttive in via di
privatizzazione o di dismissione;
h) valute, titoli, valori e mezzi di pagamento
nazionali, europei ed esteri, nonche' movimentazioni
finanziarie e di capitali;
i) mercati finanziari e mobiliari, ivi compreso
l'esercizio del credito e la sollecitazione del pubblico
risparmio;
l) diritti d'autore, know-how, brevetti, marchi ed
altri diritti di privativa industriale, relativamente al
loro esercizio e sfruttamento economico;
m) ogni altro interesse economico-finanziario nazionale
o dell'Unione europea.
3. Il Corpo della Guardia di finanza, avvalendosi anche
del proprio dispositivo aeronavale, esercita in mare, fatto
salvo quanto previsto dall'articolo 2, primo comma, lettera
c), della legge 31 dicembre 1982, n. 979, dagli articoli
200, 201 e 202 del codice della navigazione e dagli accordi
internazionali, e i compiti istituzionali conferiti dalle
leggi vigenti al Corpo delle Capitanerie di porto, funzioni
di polizia economica e finanziaria in via esclusiva,
richiedendo la collaborazione di altri organismi per
l'esercizio dei propri compiti, nonche', fermo restando
quanto previsto dalla legge 1° aprile 1981, n. 121, per
quanto concerne il coordinamento delle forze di polizia in
materia di ordine e di sicurezza pubblica, attivita' di
contrasto dei traffici illeciti.
4. Ferme restando le norme del codice di procedura
penale e delle altre leggi vigenti, i militari del Corpo,
nell'espletamento dei compiti di cui al comma 2, si
avvalgono delle facolta' e dei poteri previsti dagli
articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, 51 e 52 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni.
5. Ai fini dell'assolvimento dei compiti di cui al
presente articolo continuano ad applicarsi, per i fatti che
possono configurarsi come violazioni fiscali, le
disposizioni di cui agli articoli 36, ultimo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, aggiunto dall'articolo 19, comma 1, lettera d)
della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e 32 della legge 7
gennaio 1929, n. 4.".
comma 648
Il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 recante
"Riordino del servizio nazionale della riscossione, in
attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre
1998, n. 337" e' pubblicato nella Gazz. Uff. 27 aprile
1999, n. 97.
comma 650
Si riporta il testo vigente dell'articolo 17 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni
generali in materia di sanzioni amministrative per le
violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3,
comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662):
"Art. 17. Irrogazione immediata
1. In deroga alle previsioni dell'articolo 16, le
sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono sono
irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza, in
quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il
procedimento di accertamento del tributo medesimo, con atto
contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica,
motivato a pena di nullita'.
1-bis. All'accertamento doganale, disciplinato
dall'articolo 247 del regolamento (CEE) n. 2454/1993 della
Commissione, del 2 luglio 1993, e successive modificazioni,
e dall'articolo 117 del regolamento (CE) n. 450/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008,
effettuato con criteri di selettivita' nella fase del
controllo che precede la concessione dello svincolo,
restano applicabili le previsioni dell'articolo 16 del
presente decreto.
2. E' ammessa definizione agevolata con il pagamento di
un importo pari ad un terzo della sanzione irrogata e
comunque non inferiore ad un terzo dei minimi edittali
previsti per le violazioni piu' gravi relative a ciascun
tributo, entro il termine previsto per la proposizione del
ricorso.
3. Possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo,
senza previa contestazione, le sanzioni per omesso o
ritardato pagamento dei tributi, ancorche' risultante da
liquidazioni eseguite ai sensi degli articoli 36-bis e
36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in
materia di accertamento delle imposte sui redditi, e ai
sensi degli articoli 54-bise 60, sesto comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto. Per le sanzioni indicate nel periodo precedente,
in nessun caso si applica la definizione agevolata prevista
nel comma 2 e nell'articolo 16, comma 3.".
comma 654
Il testo dell'articolo 17 del citato decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e' riportato nelle Note
all'art. 1, comma 178.
comma 655
Il testo del comma 53 dell'articolo 1 della citata
legge n. 244 del 2007 e' riportato nelle Note all'art. 1,
comma 191.
Il testo dell'articolo 34 della citata legge n. 388 del
2000 e' riportato nelle Note all'art. 1, comma 191.
comma 656
Si riporta il testo vigente dei commi da 78 a 81
dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018:
"Art. 1
Commi 1. - 77. Omissis
78. La disciplina del credito d'imposta per le spese di
formazione del personale dipendente nel settore delle
tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0, di
cui all'articolo 1, commi da 46 a 55, della legge 27
dicembre 2017, n. 205, si applica anche alle spese di
formazione sostenute nel periodo d'imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2018.
79. Il credito d'imposta di cui al comma 78, fermo
restando il limite massimo annuale di 300.000 euro, e'
attribuito nella misura del 50 per cento delle spese
ammissibili sostenute dalle piccole imprese e del 40 per
cento di quelle sostenute dalle medie imprese. Alle grandi
imprese, come individuate ai sensi dell'allegato I al
regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17
giugno 2014, il credito d'imposta e' attribuito nel limite
massimo annuale di 200.000 euro e nella misura del 30 per
cento.
80. Per l'attuazione degli interventi di cui ai commi
78 e 79 si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo
economico 4 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 143 del 22 giugno 2018.
81. Per l'attuazione dei commi 78 e 79 e' autorizzata
la spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2020. Il
Ministero dell'economia e delle finanze effettua il
monitoraggio dell'applicazione del credito d'imposta ai
fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Omissis.".
Il testo del comma 13 dell'articolo 17 della legge n.
196 del 2009 e' riportato nelle Note all'art. 1, comma 197.
comma 657
Il riferimento al testo del regolamento (UE) n.
1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e'
riportato nelle Note all'art. 1, comma 115.
comma 659
Si riporta il testo dell'articolo 39-octies del citato
decreto legislativo n. 504 del 1995, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 39-octies Aliquote di base e calcolo dell'accisa
applicabile ai tabacchi lavorati
1. Ai fini dell'applicazione dell'accisa sui tabacchi
lavorati di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettere a),
b), c), d) ed e), sono stabilite le aliquote di base di cui
all'Allegato I.
2. Per i tabacchi lavorati di cui al comma 1 diversi
dalle sigarette l'accisa e' calcolata applicando la
relativa aliquota di base al prezzo di vendita al pubblico
del prodotto.
3. Per le sigarette, l'ammontare dell'accisa e'
costituito dalla somma dei seguenti elementi:
a) un importo specifico fisso per unita' di prodotto,
pari all'11 per cento della somma dell'accisa globale e
dell'imposta sul valore aggiunto calcolate con riferimento
al "PMP-sigarette";
b) un importo risultante dall'applicazione di
un'aliquota proporzionale al prezzo di vendita al pubblico
corrispondente all'incidenza percentuale sul
"PMP-sigarette" dell'accisa globale sul medesimo
"PMP-sigarette" diminuita dell'importo di cui alla lettera
a).
4. L'accisa globale, di cui alle lettere a) e b) del
comma 3, e' calcolata applicando l'aliquota di base di cui
al comma 1, al "PMP-sigarette".
5. L'accisa minima di cui all'articolo 14, n. 1,
secondo periodo, della direttiva 2011/64/UE del Consiglio,
del 21 giugno 2011, e' pari a:
a) euro 35 il chilogrammo convenzionale, per i tabacchi
lavorati di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera a),
di peso superiore a 3 grammi (sigari);
b) euro 37 il chilogrammo convenzionale, per i tabacchi
lavorati di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera a),
di peso inferiore a 3 grammi (sigaretti);
c) euro 130 il chilogrammo per i tabacchi lavorati di
cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera c), n. 1)
(tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare
le sigarette).
6. Per i tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-bis,
comma 1, lettera b) (sigarette), l'onere fiscale minimo, di
cui all'articolo 7, n. 4, della direttiva 2011/64/UE del
Consiglio, del 21 giugno 2011, e' pari a euro 180,14 il
chilogrammo convenzionale. A decorrere dalla data di
applicazione delle tabelle di ripartizione dei prezzi di
vendita al pubblico rideterminate, per l'anno 2019, ai
sensi all'articolo 39-quinquies, il predetto onere fiscale
minimo e' pari al 96,22 per cento della somma dell'accisa
globale e dell'imposta sul valore aggiunto calcolate con
riferimento al "PMP-sigarette".
7. L'onere fiscale minimo di cui al comma 6 e'
applicato ai prezzi di vendita per i quali la somma
dell'imposta sul valore aggiunto, applicata ai sensi
dell'articolo 39-sexies, e dell'accisa, applicata ai sensi
del comma 3, risulti inferiore al medesimo onere fiscale
minimo.
8. L'accisa sui prezzi di vendita di cui al comma 7 e'
pari alla differenza tra l'importo dell'onere fiscale
minimo, di cui al comma 6, e l'importo dell'imposta sul
valore aggiunto applicata ai sensi dell'articolo 39-sexies.
9. Ai fini dell'applicazione dell'accisa, un prodotto
definito ai sensi dell'articolo 39-bis, comma 1, lettera
b), e' considerato come due sigarette se ha una lunghezza,
esclusi filtro e bocchino, maggiore di 8 centimetri, ma non
superiore a 11 centimetri, ovvero come tre sigarette se ha
una lunghezza, esclusi filtro e bocchino, maggiore di 11
centimetri ma non superiore a 14 centimetri, e cosi' via.
10. L'accisa globale sui prodotti di cui all'articolo
39-bis, comma 1, lettera b) (sigarette), non puo' essere
inferiore a euro 90 per mille sigarette, indipendentemente
dal "PMP-sigarette" di cui all'articolo 39-quinquies, comma
2.".
L'allegato 1 al decreto legislativo n. 504 del 1995,
come modificato dal presente comma, e' riportato nelle Note
all'art. 1, comma 631.
comma 660
Il titolo III del citato decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504 recante "Testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui
consumi e relative sanzioni penali e amministrative" e'
pubblicato nella Gazz. Uff 29 novembre 1995, n. 279, S.O. e
comprende gli articoli da 61 a 62-quater.
comma 672
Il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 recante
"Riordino del servizio nazionale della riscossione, in
attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre
1998, n. 337" e' pubblicato nella Gazz. Uff. 27 aprile
1999, n. 97.
comma 674
Il testo dell'articolo 17 del citato decreto
legislativo n. 472 del 1997 e' riportato nelle Note
all'art. 1, comma 650.
Note all'art. 1, comma 677
Il testo del comma 2 dell'articolo 51 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986,
come modificato dal presente comma, e' riportato nelle Note
all'art. 1, comma 632.
comma 678
Si riporta il testo dei commi 36, 41 e 43 dell'articolo
1 della citata legge n. 145 del 2018, come modificato dalla
presente legge:
"36. Sono soggetti passivi dell'imposta sui servizi
digitali i soggetti esercenti attivita' d'impresa che,
singolarmente o a livello di gruppo, nell'anno solare
precedente a quello di cui al comma 35-bis, realizzano
congiuntamente:
a) un ammontare complessivo di ricavi ovunque
realizzati non inferiore a euro 750.000.000;
b) un ammontare di ricavi derivanti da servizi
digitali, di cui al comma 37, realizzati nel territorio
dello Stato non inferiore a euro 5.500.000."
"41. L'imposta dovuta si ottiene applicando l'aliquota
del 3 per cento all'ammontare dei ricavi tassabili
realizzati dal soggetto passivo nel corso dell'anno
solare."
"43. I soggetti non residenti, privi di stabile
organizzazione nel territorio dello Stato e di un numero
identificativo ai fini dell'imposta sul valore aggiunto,
che nel corso di un anno solare realizzano i presupposti
indicati al comma 36 devono fare richiesta all'Agenzia
delle entrate di un numero identificativo ai fini
dell'imposta sui servizi digitali. La richiesta e'
effettuata secondo le modalita' previste dal provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma
46. I soggetti non residenti, privi di stabile
organizzazione nel territorio dello Stato, stabiliti in uno
Stato diverso da uno Stato membro dell'Unione europea o
dello Spazio economico europeo con il quale l'Italia non ha
concluso un accordo di cooperazione amministrativa per la
lotta contro l'evasione e la frode fiscale e un accordo di
assistenza reciproca per il recupero dei crediti fiscali,
devono nominare un rappresentante fiscale per assolvere gli
obblighi di dichiarazione e di pagamento dell'imposta sui
servizi digitali. I soggetti residenti nel territorio dello
Stato che appartengono allo stesso gruppo dei soggetti di
cui al primo periodo sono solidalmente responsabili con
questi ultimi per le obbligazioni derivanti dalle
disposizioni relative all'imposta sui servizi digitali.".
comma 679
Il testo dell'articolo 15 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e' riportato
nelle Note all'art. 1, comma 346.
Si riporta il testo vigente dell'articolo 23 del citato
decreto legislativo n. 241 del 1997:
"Art. 23 (Pagamento con mezzi diversi dal contante)
1. I contribuenti possono mettere a disposizione delle
banche convenzionate ai sensi del comma 2 le somme oggetto
della delega anche mediante carte di debito, di credito e
prepagate, assegni bancari e circolari ovvero mediante
altri sistemi di pagamento. Se gli assegni risultano
scoperti o comunque non pagabili, il conferimento della
delega si considera non effettuato e il versamento omesso.
2. Le modalita' di esecuzione dei pagamenti mediante i
sistemi di cui al comma 1 sono stabilite con convenzione
approvata con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro del tesoro.".
comma 681
Si riporta il testo degli articoli 2-sexies, comma 2, e
2-undecies del citato decreto legislativo n. 196 del 2003,
come modificato dalla presente legge (Codice in materia di
protezione dei dati personali, recante disposizioni per
l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento
(UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la direttiva 95/46/CE)
"Art. 2-sexies (Trattamento di categorie particolari di
dati personali necessario per motivi di interesse pubblico
rilevante)
1. Omissis
2. Fermo quanto previsto dal comma 1, si considera
rilevante l'interesse pubblico relativo a trattamenti
effettuati da soggetti che svolgono compiti di interesse
pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri nelle
seguenti materie:
a) accesso a documenti amministrativi e accesso civico;
b) tenuta degli atti e dei registri dello stato civile,
delle anagrafi della popolazione residente in Italia e dei
cittadini italiani residenti all'estero, e delle liste
elettorali, nonche' rilascio di documenti di riconoscimento
o di viaggio o cambiamento delle generalita';
c) tenuta di registri pubblici relativi a beni immobili
o mobili;
d) tenuta dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla
guida e dell'archivio nazionale dei veicoli;
e) cittadinanza, immigrazione, asilo, condizione dello
straniero e del profugo, stato di rifugiato;
f) elettorato attivo e passivo ed esercizio di altri
diritti politici, protezione diplomatica e consolare,
nonche' documentazione delle attivita' istituzionali di
organi pubblici, con particolare riguardo alla redazione di
verbali e resoconti dell'attivita' di assemblee
rappresentative, commissioni e di altri organi collegiali o
assembleari;
g) esercizio del mandato degli organi rappresentativi,
ivi compresa la loro sospensione o il loro scioglimento,
nonche' l'accertamento delle cause di ineleggibilita',
incompatibilita' o di decadenza, ovvero di rimozione o
sospensione da cariche pubbliche;
h) svolgimento delle funzioni di controllo, indirizzo
politico, inchiesta parlamentare o sindacato ispettivo e
l'accesso a documenti riconosciuto dalla legge e dai
regolamenti degli organi interessati per esclusive
finalita' direttamente connesse all'espletamento di un
mandato elettivo;
i) attivita' dei soggetti pubblici dirette
all'applicazione, anche tramite i loro concessionari, delle
disposizioni in materia tributaria e doganale, comprese
quelle di prevenzione e contrasto all'evasione fiscale;
l) attivita' di controllo e ispettive;
m) concessione, liquidazione, modifica e revoca di
benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri
emolumenti e abilitazioni;
n) conferimento di onorificenze e ricompense,
riconoscimento della personalita' giuridica di
associazioni, fondazioni ed enti, anche di culto,
accertamento dei requisiti di onorabilita' e di
professionalita' per le nomine, per i profili di competenza
del soggetto pubblico, ad uffici anche di culto e a cariche
direttive di persone giuridiche, imprese e di istituzioni
scolastiche non statali, nonche' rilascio e revoca di
autorizzazioni o abilitazioni, concessione di patrocini,
patronati e premi di rappresentanza, adesione a comitati
d'onore e ammissione a cerimonie ed incontri istituzionali;
o) rapporti tra i soggetti pubblici e gli enti del
terzo settore;
p) obiezione di coscienza;
q) attivita' sanzionatorie e di tutela in sede
amministrativa o giudiziaria;
r) rapporti istituzionali con enti di culto,
confessioni religiose e comunita' religiose;
s) attivita' socio-assistenziali a tutela dei minori e
soggetti bisognosi, non autosufficienti e incapaci;
t) attivita' amministrative e certificatorie correlate
a quelle di diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o
sociale, ivi incluse quelle correlate ai trapianti d'organo
e di tessuti nonche' alle trasfusioni di sangue umano;
u) compiti del servizio sanitario nazionale e dei
soggetti operanti in ambito sanitario, nonche' compiti di
igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e sicurezza e
salute della popolazione, protezione civile, salvaguardia
della vita e incolumita' fisica;
v) programmazione, gestione, controllo e valutazione
dell'assistenza sanitaria, ivi incluse l'instaurazione, la
gestione, la pianificazione e il controllo dei rapporti tra
l'amministrazione ed i soggetti accreditati o convenzionati
con il servizio sanitario nazionale;
z) vigilanza sulle sperimentazioni, farmacovigilanza,
autorizzazione all'immissione in commercio e
all'importazione di medicinali e di altri prodotti di
rilevanza sanitaria;
aa) tutela sociale della maternita' ed interruzione
volontaria della gravidanza, dipendenze, assistenza,
integrazione sociale e diritti dei disabili;
bb) istruzione e formazione in ambito scolastico,
professionale, superiore o universitario;
cc) trattamenti effettuati a fini di archiviazione nel
pubblico interesse o di ricerca storica, concernenti la
conservazione, l'ordinamento e la comunicazione dei
documenti detenuti negli archivi di Stato negli archivi
storici degli enti pubblici, o in archivi privati
dichiarati di interesse storico particolarmente importante,
per fini di ricerca scientifica, nonche' per fini
statistici da parte di soggetti che fanno parte del sistema
statistico nazionale (Sistan);
dd) instaurazione, gestione ed estinzione, di rapporti
di lavoro di qualunque tipo, anche non retribuito o
onorario, e di altre forme di impiego, materia sindacale,
occupazione e collocamento obbligatorio, previdenza e
assistenza, tutela delle minoranze e pari opportunita'
nell'ambito dei rapporti di lavoro, adempimento degli
obblighi retributivi, fiscali e contabili, igiene e
sicurezza del lavoro o di sicurezza o salute della
popolazione, accertamento della responsabilita' civile,
disciplinare e contabile, attivita' ispettiva.
Omissis."
"Art. 2-undecies (Limitazioni ai diritti
dell'interessato)
1. I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del
Regolamento non possono essere esercitati con richiesta al
titolare del trattamento ovvero con reclamo ai sensi
dell'articolo 77 del Regolamento qualora dall'esercizio di
tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e
concreto:
a) agli interessi tutelati in base alle disposizioni in
materia di riciclaggio;
b) agli interessi tutelati in base alle disposizioni in
materia di sostegno alle vittime di richieste estorsive;
c) all'attivita' di Commissioni parlamentari
d'inchiesta istituite ai sensi dell'articolo 82 della
Costituzione;
d) alle attivita' svolte da un soggetto pubblico,
diverso dagli enti pubblici economici, in base ad espressa
disposizione di legge, per esclusive finalita' inerenti
alla politica monetaria e valutaria, al sistema dei
pagamenti, al controllo degli intermediari e dei mercati
creditizi e finanziari, nonche' alla tutela della loro
stabilita';
e) allo svolgimento delle investigazioni difensive o
all'esercizio di un diritto in sede giudiziaria;
f) alla riservatezza dell'identita' del dipendente che
segnala ai sensi della legge 30 novembre 2017, n. 179,
l'illecito di cui sia venuto a conoscenza in ragione del
proprio ufficio.
f-bis) agli interessi tutelati in materia tributaria e
allo svolgimento delle attivita' di prevenzione e contrasto
all'evasione fiscale.
2. Nei casi di cui al comma 1, lettera c), si applica
quanto previsto dai regolamenti parlamentari ovvero dalla
legge o dalle norme istitutive della Commissione
d'inchiesta.
3. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), b), d), e),
f) e f-bis) i diritti di cui al medesimo comma sono
esercitati conformemente alle disposizioni di legge o di
regolamento che regolano il settore, che devono almeno
recare misure dirette a disciplinare gli ambiti di cui
all'articolo 23, paragrafo 2, del Regolamento. L'esercizio
dei medesimi diritti puo', in ogni caso, essere ritardato,
limitato o escluso con comunicazione motivata e resa senza
ritardo all'interessato, a meno che la comunicazione possa
compromettere la finalita' della limitazione, per il tempo
e nei limiti in cui cio' costituisca una misura necessaria
e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e
dei legittimi interessi dell'interessato, al fine di
salvaguardare gli interessi di cui al comma 1, lettere a),
b), d), e), f) e f-bis). In tali casi, i diritti
dell'interessato possono essere esercitati anche tramite il
Garante con le modalita' di cui all'articolo 160. In tale
ipotesi, il Garante informa l'interessato di aver eseguito
tutte le verifiche necessarie o di aver svolto un riesame,
nonche' del diritto dell'interessato di proporre ricorso
giurisdizionale. Il titolare del trattamento informa
l'interessato delle facolta' di cui al presente comma."
comma 682
Si riporta il testo vigente del comma 4 dell'articolo
11 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:
"Art. 11 Emersione di base imponibile
1. - 3. Omissis
4. Oltre che ai fini previsti dall'articolo 7,
undicesimo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, le informazioni
comunicate ai sensi dell'articolo 7, sesto comma, del
predetto decreto e del comma 2 del presente articolo sono
utilizzate dall'Agenzia delle entrate per le analisi del
rischio di evasione. Le medesime informazioni, inclusive
del valore medio di giacenza annuo di depositi e conti
correnti bancari e postali, sono altresi' utilizzate ai
fini della semplificazione degli adempimenti dei cittadini
in merito alla compilazione della dichiarazione sostitutiva
unica di cui all'articolo 10 del regolamento di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5
dicembre 2013, n. 159, nonche' in sede di controllo sulla
veridicita' dei dati dichiarati nella medesima
dichiarazione. Fermo restando quanto previsto dal comma 3,
le stesse informazioni sono altresi' utilizzate dalla
Guardia di finanza per le medesime finalita', anche in
coordinamento con l'Agenzia delle entrate, nonche' dal
Dipartimento delle finanze, ai fini delle valutazioni di
impatto e della quantificazione e del monitoraggio
dell'evasione fiscale.
Omissis.".
Si riporta il testo vigente del sesto comma
dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 605 (Disposizioni relative
all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei
contribuenti):
"Art. 7 Comunicazioni all'anagrafe tributaria
1. - 5. Omissis
Le banche, la societa' Poste italiane Spa, gli
intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli
organismi di investimento collettivo del risparmio, le
societa' di gestione del risparmio, nonche' ogni altro
operatore finanziario, fatto salvo quanto disposto dal
secondo comma dell'articolo 6 per i soggetti non residenti,
sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati
identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni
soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o
effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di
terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria ad
esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto
corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500
euro; l'esistenza dei rapporti e l'esistenza di qualsiasi
operazione di cui al precedente periodo, compiuta al di
fuori di un rapporto continuativo, nonche' la natura degli
stessi sono comunicate all'anagrafe tributaria, ed
archiviate in apposita sezione, con l'indicazione dei dati
anagrafici dei titolari e dei soggetti che intrattengono
con gli operatori finanziari qualsiasi rapporto o
effettuano operazioni al di fuori di un rapporto
continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome di
terzi, compreso il codice fiscale.
Omissis.".
Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo
11 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:
"Art. 11 Emersione di base imponibile
1. Omissis
2. A far corso dal 1° gennaio 2012, gli operatori
finanziari sono obbligati a comunicare periodicamente
all'anagrafe tributaria le movimentazioni che hanno
interessato i rapporti di cui all'articolo 7, sesto comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 605, ed ogni informazione relativa ai predetti
rapporti necessaria ai fini dei controlli fiscali, nonche'
l'importo delle operazioni finanziarie indicate nella
predetta disposizione. I dati comunicati sono archiviati
nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria prevista
dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive
modificazioni.
Omissis.".
comma 683
Il testo del comma 3 dell'articolo 2-undecies del
citato decreto legislativo n. 196 del 2003 e' riportato
nelle Note all'art. 1, comma 681.
Si riporta il testo vigente dell'articolo 23 del
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016 relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e
che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale
sulla protezione dei dati):
"Art. 23 Limitazioni
1. Il diritto dell'Unione o dello Stato membro cui e'
soggetto il titolare del trattamento o il responsabile del
trattamento puo' limitare, mediante misure legislative, la
portata degli obblighi e dei diritti di cui agli articoli
da 12 a 22 e 34, nonche' all'articolo 5, nella misura in
cui le disposizioni ivi contenute corrispondano ai diritti
e agli obblighi di cui agli articoli da 12 a 22, qualora
tale limitazione rispetti l'essenza dei diritti e delle
liberta' fondamentali e sia una misura necessaria e
proporzionata in una societa' democratica per
salvaguardare:
a) la sicurezza nazionale;
b) la difesa;
c) la sicurezza pubblica;
d) la prevenzione, l'indagine, l'accertamento e il
perseguimento di reati o l'esecuzione di sanzioni penali,
incluse la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce
alla sicurezza pubblica;
e) altri importanti obiettivi di interesse pubblico
generale dell'Unione o di uno Stato membro, in particolare
un rilevante interesse economico o finanziario dell'Unione
o di uno Stato membro, anche in materia monetaria, di
bilancio e tributaria, di sanita' pubblica e sicurezza
sociale;
f) la salvaguardia dell'indipendenza della magistratura
e dei procedimenti giudiziari;
g) le attivita' volte a prevenire, indagare, accertare
e perseguire violazioni della deontologia delle professioni
regolamentate;
h) una funzione di controllo, d'ispezione o di
regolamentazione connessa, anche occasionalmente,
all'esercizio di pubblici poteri nei casi di cui alle
lettere da a), a e) e g);
i) la tutela dell'interessato o dei diritti e delle
liberta' altrui;
j) l'esecuzione delle azioni civili.
2. In particolare qualsiasi misura legislativa di cui
al paragrafo 1 contiene disposizioni specifiche riguardanti
almeno, se del caso:
a) le finalita' del trattamento o le categorie di
trattamento;
b) le categorie di dati personali;
c) la portata delle limitazioni introdotte;
d) le garanzie per prevenire abusi o l'accesso o il
trasferimento illeciti;
e) l'indicazione precisa del titolare del trattamento o
delle categorie di titolari;
f) i periodi di conservazione e le garanzie applicabili
tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione e
delle finalita' del trattamento o delle categorie di
trattamento;
g) i rischi per i diritti e le liberta' degli
interessati; e
h) il diritto degli interessati di essere informati
della limitazione, a meno che cio' possa compromettere la
finalita' della stessa.".
Il testo vigente del Regolamento (UE) 2016/679, e'
pubblicato nella G.U.U.E. 4 maggio 2016, n. L 119.
comma 687
Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto
legislativo 29 maggio 2017, n. 98 (Razionalizzazione dei
processi di gestione dei dati di circolazione e di
proprieta' di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi,
finalizzata al rilascio di un documento unico, ai sensi
dell'articolo 8, comma 1, lettera d), della legge 7 agosto
2015, n. 124), come modificato dalla presente legge:
"Art. 1. Documento unico di circolazione e di
proprieta'
1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, la carta di
circolazione, redatta secondo le disposizioni contenute
nella direttiva 29 aprile 1999, n. 1999/37/CE del
Consiglio, costituisce il documento unico contenente i dati
di circolazione e di proprieta' degli autoveicoli, dei
motoveicoli e dei rimorchi ricadenti nel regime dei beni
mobili registrati di cui al libro VI, titolo I, capo III,
sezione I, del codice civile.
2. Nella carta di circolazione di cui al comma 1, di
seguito denominata «documento unico», sono annotati:
a) i dati tecnici del veicolo;
b) i dati di intestazione del veicolo, di cui agli
articoli 91, 93 e 94 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285;
c) i dati validati dal Pubblico registro
automobilistico, di seguito PRA, relativi alla situazione
giuridico-patrimoniale del veicolo;
d) i dati relativi alla cessazione del veicolo dalla
circolazione conseguente alla sua demolizione o alla sua
definitiva esportazione all'estero.
3. Nel documento unico sono, altresi', annotati i dati
relativi alla sussistenza di privilegi e ipoteche, di
provvedimenti amministrativi e giudiziari che incidono
sulla proprieta' e sulla disponibilita' del veicolo,
annotati presso il PRA, nonche' di provvedimenti di fermo
amministrativo, con le modalita', anche telematiche,
previste con decreto del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministero della
giustizia, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e'
competente al rilascio della carta di circolazione, che ha
validita' di certificazione dei dati in essa contenuti,
ferma restando la responsabilita' dell'Automobile club
d'Italia, di seguito ACI, per i dati relativi alla
proprieta' e alla locazione finanziaria dei veicoli, e del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i dati
relativi ai veicoli di cui al presente articolo.
4-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti l'ACI e le
organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese
esercenti l'attivita' di consulenza per la circolazione dei
mezzi di trasporto, con uno o piu' decreti definisce le
modalita' e i termini per la graduale utilizzazione, da
completare comunque entro il 31 ottobre 2020, delle
procedure telematiche per il rilascio del documento unico,
specificando anche le cadenze temporali delle fasi di
verifica delle funzionalita' da effettuare presso gli
Sportelli Telematici dell'Automobilista (STA) appositamente
individuati dal medesimo Ministero. L'inosservanza delle
modalita' e dei termini indicati nei decreti di cui al
primo periodo determina l'irregolare rilascio del documento
ai sensi dell'articolo 6 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n.
358.".
comma 688
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 1 del
decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 2018, n.
144 (Regolamento recante modifiche agli articoli 245, 247,
264 e 402 del regolamento di esecuzione e attuazione del
nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495), come modificato
dalla presente legge:
"Art. 1. Modifiche al decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 245:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Al fine del rilascio della carta di circolazione di
cui all'articolo 93, comma 5, del codice, il centro
elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti, la
navigazione, gli affari generali ed il personale trasmette
contestualmente al sistema informativo del P.R.A., in via
telematica, i dati di identificazione dei veicoli, nonche'
i dati e le documentazioni in formato elettronico relativi
alle generalita' di chi si e' dichiarato proprietario,
dell'usufruttuario o del locatario con facolta' di acquisto
o del venditore con patto di riservato dominio, e quelli
relativi allo stato giuridico-patrimoniale del veicolo,
alla sussistenza di privilegi e ipoteche, di provvedimenti
amministrativi e giudiziari che incidono sulla proprieta' e
sulla disponibilita' dei veicoli stessi, nonche' di
provvedimenti di fermo amministrativo.»;
2) il comma 2 e' abrogato;
3) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. L'Ufficio del P.R.A. provvede alle iscrizioni ed
alle trascrizioni nel pubblico registro automobilistico
ovvero, laddove accerti irregolarita', entro tre giorni dal
ricevimento dei dati e delle documentazioni di cui al comma
1, ricusa le formalita' dandone comunicazione in via
telematica al centro elaborazione dati del Dipartimento per
i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il
personale.»;
4) il comma 4 e' abrogato;
b) all'articolo 247:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Al fine del rilascio della carta di circolazione di
cui all'articolo 94, comma 1, del codice, il centro
elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti, la
navigazione, gli affari generali ed il personale trasmette
al sistema informativo del P.R.A., in via telematica, i
dati di identificazione dei veicoli di cui viene chiesto il
trasferimento di proprieta', nonche' i dati e le
documentazioni in formato elettronico relativi alle
generalita' di chi si e' dichiarato nuovo proprietario.»;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. L'Ufficio del P.R.A. provvede alle trascrizioni nel
pubblico registro automobilistico ovvero, laddove accerti
irregolarita', entro tre giorni dal ricevimento dei dati e
delle documentazioni di cui al comma 1, ricusa le
formalita' dandone comunicazione in via telematica al
centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti,
la navigazione, gli affari generali ed il personale.»;
c) l'articolo 264 e' abrogato a decorrere dal 1°
novembre 2020;
d) all'articolo 402:
1) al comma 3, le parole: «che risultino dal
certificato di proprieta' o» sono soppresse;
2) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. La sezione "immatricolazioni" contiene, per ogni
veicolo, i dati di identificazione e i dati relativi
all'emanazione della carta di circolazione.»;
3) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Le sezioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 sono
popolate automaticamente utilizzando i dati gia'
disponibili nel sistema informativo del Dipartimento per i
trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il
personale e sono continuamente aggiornate, a mezzo di
procedure interattive o differite, dagli uffici centrali e
periferici dello stesso Dipartimento e dai soggetti
abilitati allo sportello telematico dell'automobilista,
istituito con decreto del Presidente della Repubblica 19
settembre 2000, n. 358, nonche' dai comuni a mezzo di
trasferimento di dati per via telematica o su supporto
magnetico. La sezione di cui al comma 6 e' gradualmente
popolata ed in seguito continuamente aggiornata con i dati
trasmessi, per via telematica o su supporto magnetico,
dall'autorita' di polizia che ha rilevato l'incidente. Il
trasferimento dei dati necessari al popolamento ed
all'aggiornamento delle sezioni di cui ai commi 3, 4 e 6 e'
eseguito rispettivamente dalle autorita' di polizia, dai
comuni e dalle compagnie di assicurazione secondo le
modalita' stabilite con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentite le amministrazioni
interessate, nel termine di un mese decorrente dalla data
dell'incidente, dalla data di presentazione di denuncia
dell'incidente o dalla data di comunicazione della
variazione anagrafica.».".
comma 689
Il testo del comma 3 dell'articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400 e' riportato nelle Note all'art. 1,
comma 484.
Il Regolamento CEE n. 95/93 del Consiglio del 18
gennaio 1993 relativo a norme comuni per l'assegnazione di
bande orarie negli aeroporti della Comunita' e' pubblicato
nella G.U.C.E. 22 gennaio 1993, n. L 14.
comma 690
Si riporta il testo vigente del comma 121 dell'articolo
1 della citata legge 28 dicembre 2015, n. 208:
"121. L'imprenditore individuale che alla data del 31
ottobre 2015 possiede beni immobili strumentali di cui
all'articolo 43, comma 2, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, puo', entro il 31 maggio 2016,
optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio
dell'impresa, con effetto dal periodo di imposta in corso
alla data del 1º gennaio 2016, mediante il pagamento di una
imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive
nella misura dell'8 per cento della differenza tra il
valore normale di tali beni ed il relativo valore
fiscalmente riconosciuto. Si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni dei commi da 115 a 120.
Omissis.".
comma 692
Si riporta il testo dei commi 54, 55, 56, 57, 71, 74,
75, 82, 83 e 89 dell'articolo 1 della citata legge n. 190
del 2014, come modificato dalla presente legge:
"54. I contribuenti persone fisiche esercenti attivita'
d'impresa, arti o professioni applicano il regime
forfetario di cui al presente comma e ai commi da 55 a 89
del presente articolo se, al contempo, nell'anno
precedente:
a) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito
compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro
65.000;
b) hanno sostenuto spese per un ammontare
complessivamente non superiore ad euro 20.000 lordi per
lavoro accessorio di cui all'articolo 70 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per lavoratori
dipendenti e per collaboratori di cui all'articolo 50,
comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche assunti secondo
la modalita' riconducibile a un progetto ai sensi degli
articoli 61 e seguenti del citato decreto legislativo n.
276 del 2003, comprese le somme erogate sotto forma di
utili da partecipazione agli associati di cui all'articolo
53, comma 2, lettera c), e le spese per prestazioni di
lavoro di cui all'articolo 60 del citato testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
55. Ai fini della verifica della sussistenza del
requisito per l'accesso al regime forfetario di cui al
comma 54, lettera a):
a) non rilevano gli ulteriori componenti positivi
indicati nelle dichiarazioni fiscali ai sensi del comma 9
dell'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n.
50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno
2017, n. 96;
b) nel caso di esercizio contemporaneo di attivita'
contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume la
somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse
attivita' esercitate.
56. Le persone fisiche che intraprendono l'esercizio di
imprese, arti o professioni possono avvalersi del regime
forfetario comunicando, nella dichiarazione di inizio di
attivita' di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, di presumere la sussistenza dei requisiti di
cui al comma 54 del presente articolo.
57. Non possono avvalersi del regime forfetario:
a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi
speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o di
regimi forfetari di determinazione del reddito;
b) i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che
sono residenti in uno degli Stati membri dell'Unione
europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio
economico europeo che assicuri un adeguato scambio di
informazioni e che producono nel territorio dello Stato
italiano redditi che costituiscono almeno il 75 per cento
del reddito complessivamente prodotto;
c) i soggetti che in via esclusiva o prevalente
effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato,
di terreni edificabili di cui all'articolo 10, primo comma,
numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, o di
mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 53, comma 1,
del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
d) gli esercenti attivita' d'impresa, arti o
professioni che partecipano, contemporaneamente
all'esercizio dell'attivita', a societa' di persone, ad
associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5
del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che controllano
direttamente o indirettamente societa' a responsabilita'
limitata o associazioni in partecipazione, le quali
esercitano attivita' economiche direttamente o
indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli
esercenti attivita' d'impresa, arti o professioni;
d-bis) le persone fisiche la cui attivita' sia
esercitata prevalentemente nei confronti di datori di
lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano
intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi
d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o
indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro,
ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attivita'
dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini
dell'esercizio di arti o professioni;
d-ter) i soggetti che nell'anno precedente hanno
percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati
a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli
articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, eccedenti l'importo di 30.000 euro;
la verifica di tale soglia e' irrilevante se il rapporto di
lavoro e' cessato.
58. - 70. Omissis
71. Il regime forfetario cessa di avere applicazione a
partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno
taluna delle condizioni di cui al comma 54 ovvero si
verifica taluna delle fattispecie indicate al comma 57.
72. - 73. Omissis
 


74. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e
il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni vigenti in materia di imposte dirette, di
imposta sul valore aggiunto e di imposta regionale sulle
attivita' produttive; per i contribuenti che hanno un
fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture
elettroniche, il termine di decadenza di cui all'articolo
43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e' ridotto di un anno. In caso di
infedele indicazione, da parte dei contribuenti, dei dati
attestanti i requisiti e le condizioni di cui ai commi 54 e
57 che determinano la cessazione del regime previsto dai
commi da 54 a 89, nonche' le condizioni di cui al comma 65,
le misure delle sanzioni minime e massime stabilite dal
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono
aumentate del 10 per cento se il maggiore reddito accertato
supera del 10 per cento quello dichiarato. Il regime
forfetario cessa di avere applicazione dall'anno successivo
a quello in cui, a seguito di accertamento divenuto
definitivo, viene meno taluna delle condizioni di cui al
comma 54 ovvero si verifica taluna delle fattispecie
indicate al comma 57.
75. Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento,
per il riconoscimento della spettanza o per la
determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di
qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al
possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto
anche del reddito assoggettato al regime forfetario.
76. - 81. Omissis
82. Il regime contributivo agevolato cessa di avere
applicazione a partire dall'anno successivo a quello in cui
viene meno taluna delle condizioni di cui al comma 54
ovvero si verifica taluna delle fattispecie di cui al comma
57. La cessazione determina, ai fini previdenziali,
l'applicazione del regime ordinario di determinazione e di
versamento del contributo dovuto. Il passaggio al regime
previdenziale ordinario, in ogni caso, determina
l'impossibilita' di fruire nuovamente del regime
contributivo agevolato, anche laddove sussistano le
condizioni di cui al comma 54. Non possono accedere al
regime contributivo agevolato neanche i soggetti che ne
facciano richiesta, ma per i quali si verifichi il mancato
rispetto delle condizioni di cui al comma 54 nell'anno
della richiesta stessa.
83. Al fine di fruire del regime contributivo
agevolato, i soggetti di cui al comma 54 che intraprendono
l'esercizio di un'attivita' d'impresa presentano, mediante
comunicazione telematica, apposita dichiarazione messa a
disposizione dall'INPS; i soggetti gia' esercenti attivita'
d'impresa presentano, entro il termine di decadenza del 28
febbraio di ciascun anno, la medesima dichiarazione. Ove la
dichiarazione sia presentata oltre il termine stabilito,
nelle modalita' indicate, l'accesso al regime agevolato
puo' avvenire a decorrere dall'anno successivo, presentando
nuovamente la dichiarazione stessa entro il termine
stabilito, ferma restando la permanenza delle condizioni di
cui al comma 54.
84. - 88. Omissis
89. Con decreti di natura non regolamentare del
Ministro dell'economia e delle finanze possono essere
dettate le disposizioni necessarie per l'attuazione dei
commi da 54 a 88. Con provvedimenti del direttore
dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le relative
modalita' applicative.
Omissis."
comma 693
Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 2 del
decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27
(Disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari
e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilita'),
come modificato dalla presente legge:
"Art. 2. Riapertura di termini in materia di
rivalutazione di beni di impresa e di rideterminazione di
valori di acquisto
1. Omissis
2. Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28
dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si
applicano anche per la rideterminazione dei valori di
acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati
regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione
agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2020. Le
imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un
massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere
dalla data del 30 giugno 2020; sull'importo delle rate
successive alla prima sono dovuti gli interessi nella
misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente.
La redazione e il giuramento della perizia devono essere
effettuati entro la predetta data del 30 giugno 2020.".
comma 694
Il testo del comma 2 dell'articolo 2 del citato
decreto-legge n. 282 del 2002, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27 come
modificato dal comma 693 della presente legge, e' riportato
nelle Note all'art. 1, comma 693.
Si riporta il testo vigente dell'articolo 5, comma 2, e
dell'articolo 7, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n.
448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002):
"Art. 5. (Rideterminazione dei valori di acquisto di
partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati)
1. Omissis
2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 e' pari al 4
per cento per le partecipazioni che risultano qualificate,
ai sensi dell'articolo 81, comma 1, lettera c), del citato
testo unico delle imposte sui redditi, alla data del 1°
gennaio 2002, e al 2 per cento per quelle che, alla
predetta data, non risultano qualificate ai sensi del
medesimo articolo 81, comma 1, lettera c-bis), ed e'
versata, con le modalita' previste dal capo III del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 16 dicembre
2002.
Omissis."
"Art. 7. (Rideterminazione dei valori di acquisto dei
terreni edificabili e con destinazione agricola)
1. Omissis
2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 e' pari al 4
per cento del valore determinato a norma del comma 1 ed e'
versata, con le modalita' previste dal capo III del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 16 dicembre
2002.
Omissis.".
comma 695
Si riporta il testo del comma 496 dell'articolo 1 della
citata legge n. 266 del 2005, come modificato dalla
presente legge:
"496. In caso di cessioni a titolo oneroso di beni
immobili acquistati o costruiti da non piu' di cinque anni,
all'atto della cessione e su richiesta della parte
venditrice resa al notaio, in deroga alla disciplina di cui
all'articolo 67, comma 1, lettera b), del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, sulle plusvalenze realizzate si applica
un'imposta, sostituiva dell'imposta sul reddito, del 26 per
cento. A seguito della richiesta, il notaio provvede anche
all'applicazione e al versamento dell'imposta sostitutiva
della plusvalenza di cui al precedente periodo, ricevendo
la provvista dal cedente. Il notaio comunica altresi'
all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle cessioni di
cui al primo periodo, secondo le modalita' stabilite con
provvedimento del direttore della predetta Agenzia.
Omissis.".
comma 696
Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
73 del citato decreto del Presidente della Repubblica n.
917 del 1986:
"Art. 73. Soggetti passivi
1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle
societa':
a) le societa' per azioni e in accomandita per azioni,
le societa' a responsabilita' limitata, le societa'
cooperative e le societa' di mutua assicurazione, nonche'
le societa' europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001
e le societa' cooperative europee di cui al regolamento
(CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato;
b) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa',
nonche' i trust, residenti nel territorio dello Stato, che
hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di
attivita' commerciali;
c) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa',
i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale
l'esercizio di attivita' commerciale nonche' gli organismi
di investimento collettivo del risparmio, residenti nel
territorio dello Stato;
d) le societa' e gli enti di ogni tipo, compresi i
trust, con o senza personalita' giuridica, non residenti
nel territorio dello Stato.
Omissis.".
Si riporta il testo dell'articolo 2426 del codice
civile:
" Art. 2426. Criteri di valutazioni.
Nelle valutazioni devono essere osservati i seguenti
criteri:
1) le immobilizzazioni sono iscritte al costo di
acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si
computano anche i costi accessori. Il costo di produzione
comprende tutti i costi direttamente imputabili al
prodotto. Puo' comprendere anche altri costi, per la quota
ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo
di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene puo'
essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere
aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della
fabbricazione, interna o presso terzi; le immobilizzazioni
rappresentate da titoli sono rilevate in bilancio con il
criterio del costo ammortizzato, ove applicabile;
2) il costo delle immobilizzazioni, materiali e
immateriali, la cui utilizzazione e' limitata nel tempo
deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio
in relazione con la loro residua possibilita' di
utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di
ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere
motivate nella nota integrativa;
3) l'immobilizzazione che, alla data della chiusura
dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a
quello determinato secondo i numeri 1) e 2) deve essere
iscritta a tale minore valore. Il minor valore non puo'
essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno
i motivi della rettifica effettuata; questa disposizione
non si applica a rettifiche di valore relative
all'avviamento.
Per le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni
in imprese controllate o collegate che risultino iscritte
per un valore superiore a quello derivante
dall'applicazione del criterio di valutazione previsto dal
successivo numero 4) o, se non vi sia obbligo di redigere
il bilancio consolidato, al valore corrispondente alla
frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo
bilancio dell'impresa partecipata, la differenza dovra'
essere motivata nella nota integrativa;
4) le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in
imprese controllate o collegate possono essere valutate,
con riferimento ad una o piu' tra dette imprese, anziche'
secondo il criterio indicato al numero 1), per un importo
pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto
risultante dall'ultimo bilancio delle imprese medesime,
detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai
principi di redazione del bilancio consolidato nonche'
quelle necessarie per il rispetto dei principi indicati
negli articoli 2423 e 2423-bis.
Quando la partecipazione e' iscritta per la prima volta
in base al metodo del patrimonio netto, il costo di
acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio
netto riferito alla data di acquisizione o risultante
dall'ultimo bilancio dell'impresa controllata o collegata
puo' essere iscritto nell'attivo, purche' ne siano indicate
le ragioni nella nota integrativa. La differenza, per la
parte attribuibile a beni ammortizzabili o all'avviamento,
deve essere ammortizzata.
Negli esercizi successivi le plusvalenze, derivanti
dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto
al valore indicato nel bilancio dell'esercizio precedente
sono iscritte in una riserva non distribuibile;
5) i costi di impianto e di ampliamento e i costi di
sviluppo aventi utilita' pluriennale possono essere
iscritti nell'attivo con il consenso, ove esistente, del
collegio sindacale. I costi di impianto e ampliamento
devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a
cinque anni. I costi di sviluppo sono ammortizzati secondo
la loro vita utile; nei casi eccezionali in cui non e'
possibile stimarne attendibilmente la vita utile, sono
ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.
Fino a che l'ammortamento dei costi di impianto e
ampliamento e di sviluppo non e' completato possono essere
distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili
sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non
ammortizzati;
6) l'avviamento puo' essere iscritto nell'attivo con il
consenso, ove esistente, del collegio sindacale, se
acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso
sostenuto. L'ammortamento dell'avviamento e' effettuato
secondo la sua vita utile; nei casi eccezionali in cui non
e' possibile stimarne attendibilmente la vita utile, e'
ammortizzato entro un periodo non superiore a dieci anni.
Nella nota integrativa e' fornita una spiegazione del
periodo di ammortamento dell'avviamento;
7) il disaggio e l'aggio su prestiti sono rilevati
secondo il criterio stabilito dal numero 8);
8) i crediti e i debiti sono rilevati in bilancio
secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto
del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del
valore di presumibile realizzo;
8-bis) le attivita' e passivita' monetarie in valuta
sono iscritte al cambio a pronti alla data di chiusura
dell'esercizio; i conseguenti utili o perdite su cambi
devono essere imputati al conto economico e l'eventuale
utile netto e' accantonato in apposita riserva non
distribuibile fino al realizzo. Le attivita' e passivita'
in valuta non monetarie devono essere iscritte al cambio
vigente al momento del loro acquisto;
9) le rimanenze, i titoli e le attivita' finanziarie
che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al
costo di acquisto o di produzione, calcolato secondo il
numero 1), ovvero al valore di realizzazione desumibile
dall'andamento del mercato, se minore; tale minor valore
non puo' essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono
venuti meno i motivi. I costi di distribuzione non possono
essere computati nel costo di produzione;
10) il costo dei beni fungibili puo' essere calcolato
col metodo della media ponderata o con quelli: «primo
entrato, primo uscito» o: «ultimo entrato, primo uscito»;
se il valore cosi' ottenuto differisce in misura
apprezzabile dai costi correnti alla chiusura
dell'esercizio, la differenza deve essere indicata, per
categoria di beni, nella nota integrativa;
11) i lavori in corso su ordinazione possono essere
iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati
con ragionevole certezza;
11-bis) gli strumenti finanziari derivati, anche se
incorporati in altri strumenti finanziari, sono iscritti al
fair value. Le variazioni del fair value sono imputate al
conto economico oppure, se lo strumento copre il rischio di
variazione dei flussi finanziari attesi di un altro
strumento finanziario o di un'operazione programmata,
direttamente ad una riserva positiva o negativa di
patrimonio netto; tale riserva e' imputata al conto
economico nella misura e nei tempi corrispondenti al
verificarsi o al modificarsi dei flussi di cassa dello
strumento coperto o al verificarsi dell'operazione oggetto
di copertura. Gli elementi oggetto di copertura contro il
rischio di variazioni dei tassi di interesse o dei tassi di
cambio o dei prezzi di mercato o contro il rischio di
credito sono valutati simmetricamente allo strumento
derivato di copertura; si considera sussistente la
copertura in presenza, fin dall'inizio, di stretta e
documentata correlazione tra le caratteristiche dello
strumento o dell'operazione coperti e quelle dello
strumento di copertura. Non sono distribuibili gli utili
che derivano dalla valutazione al fair value degli
strumenti finanziari derivati non utilizzati o non
necessari per la copertura. Le riserve di patrimonio che
derivano dalla valutazione al fair value di derivati
utilizzati a copertura dei flussi finanziari attesi di un
altro strumento finanziario o di un'operazione programmata
non sono considerate nel computo del patrimonio netto per
le finalita' di cui agli articoli 2412, 2433, 2442, 2446 e
2447 e, se positive, non sono disponibili e non sono
utilizzabili a copertura delle perdite.
12).
Ai fini della presente Sezione, per la definizione di
"strumento finanziario", di "attivita' finanziaria" e
"passivita' finanziaria", di "strumento finanziario
derivato", di "costo ammortizzato", di "fair value", di
"attivita' monetaria" e "passivita' monetaria", "parte
correlata" e "modello e tecnica di valutazione generalmente
accettato" si fa riferimento ai principi contabili
internazionali adottati dall'Unione europea.
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del primo
comma, numero 11-bis), sono considerati strumenti
finanziari derivati anche quelli collegati a merci che
conferiscono all'una o all'altra parte contraente il
diritto di procedere alla liquidazione del contratto per
contanti o mediante altri strumenti finanziari, ad
eccezione del caso in cui si verifichino contemporaneamente
le seguenti condizioni:
a) il contratto sia stato concluso e sia mantenuto per
soddisfare le esigenze previste dalla societa' che redige
il bilancio di acquisto, di vendita o di utilizzo delle
merci;
b) il contratto sia stato destinato a tale scopo fin
dalla sua conclusione;
c) si prevede che il contratto sia eseguito mediante
consegna della merce.
Il fair value e' determinato con riferimento:
a) al valore di mercato, per gli strumenti finanziari
per i quali e' possibile individuare facilmente un mercato
attivo; qualora il valore di mercato non sia facilmente
individuabile per uno strumento, ma possa essere
individuato per i suoi componenti o per uno strumento
analogo, il valore di mercato puo' essere derivato da
quello dei componenti o dello strumento analogo;
b) al valore che risulta da modelli e tecniche di
valutazione generalmente accettati, per gli strumenti per i
quali non sia possibile individuare facilmente un mercato
attivo; tali modelli e tecniche di valutazione devono
assicurare una ragionevole approssimazione al valore di
mercato.
Il fair value non e' determinato se l'applicazione dei
criteri indicati al quarto comma non da' un risultato
attendibile.".
La sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000,
n. 342 (Misure in materia fiscale) comprende gli articoli
da 10 a 16 ed e' pubblicata nella Gazz. Uff. 25 novembre
2000, n. 276, S.O.
comma 701
La sezione I del capo III del citato decreto
legislativo n. 241 del 1997 comprende gli articoli da 17 a
23 ed e' pubblicata nella Gazz. Uff 28 luglio 1997, n. 174.
comma 702
Si riporta il testo vigente degli articoli 11, 13, 14 e
15 della citata legge n. 342 del 2000:
"Art. 11. (Modalita' di effettuazione della
rivalutazione)
1. La rivalutazione di cui all'articolo 10 deve essere
eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio
successivo a quello di cui al medesimo articolo 10, per il
quale il termine di approvazione scade successivamente alla
data di entrata in vigore della presente legge, deve
riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria
omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e
nella nota integrativa. A tal fine si intendono compresi in
due distinte categorie gli immobili e i beni mobili
iscritti in pubblici registri.
2. I valori iscritti in bilancio e in inventario a
seguito della rivalutazione non possono in nessun caso
superare i valori effettivamente attribuibili ai beni con
riguardo alla loro consistenza, alla loro capacita'
produttiva, all'effettiva possibilita' di economica
utilizzazione nell'impresa, nonche' ai valori correnti e
alle quotazioni rilevate in mercati regolamentati italiani
o esteri.
3. Gli amministratori e il collegio sindacale devono
indicare e motivare nelle loro relazioni i criteri seguiti
nella rivalutazione delle varie categorie di beni e
attestare che la rivalutazione non eccede il limite di
valore di cui al comma 2.
4. Nell'inventario relativo all'esercizio in cui la
rivalutazione viene eseguita deve essere indicato anche il
prezzo di costo con le eventuali rivalutazioni eseguite, in
conformita' a precedenti leggi di rivalutazione, dei beni
rivalutati."
"Art. 13. (Contabilizzazione della rivalutazione)
1. Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni
eseguite ai sensi degli articoli 10 e 11 deve essere
imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva
designata con riferimento alla presente legge, con
esclusione di ogni diversa utilizzazione.
2. La riserva, ove non venga imputata al capitale, puo'
essere ridotta soltanto con l'osservanza delle disposizioni
dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice
civile. In caso di utilizzazione della riserva a copertura
di perdite, non si puo' fare luogo a distribuzione di utili
fino a quando la riserva non e' reintegrata o ridotta in
misura corrispondente con deliberazione dell'assemblea
straordinaria, non applicandosi le disposizioni dei commi
secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile.
3. Se il saldo attivo viene attribuito ai soci o ai
partecipanti mediante riduzione della riserva prevista dal
comma 1 ovvero mediante riduzione del capitale sociale o
del fondo di dotazione o del fondo patrimoniale, le somme
attribuite ai soci o ai partecipanti, aumentate
dell'imposta sostitutiva corrispondente all'ammontare
distribuito, concorrono a formare il reddito imponibile
della societa' o dell'ente e il reddito imponibile dei soci
o dei partecipanti.
4. Ai fini del comma 3 si considera che le riduzioni
del capitale deliberate dopo l'imputazione a capitale delle
riserve di rivalutazione, comprese quelle gia' iscritte in
bilancio a norma di precedenti leggi di rivalutazione,
abbiano anzitutto per oggetto, fino al corrispondente
ammontare, la parte del capitale formata con l'imputazione
di tali riserve.
5. Nell'esercizio in cui si verificano le fattispecie
indicate nel comma 3, al soggetto che ha eseguito la
rivalutazione e' attribuito un credito d'imposta ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o
dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche pari
all'ammontare dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo
12, comma 1, pagata nei precedenti esercizi.
6. Agli effetti delle disposizioni di cui al decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, e successive
modificazioni, recante norme di riordino delle imposte
personali sul reddito al fine di favorire la
capitalizzazione delle imprese, il saldo attivo di cui al
comma 1 concorre a formare la variazione in aumento del
capitale investito a partire dall'inizio dell'esercizio in
cui e' imputato al capitale o accantonato a riserva."
"Art. 14. (Riconoscimento fiscale di maggiori valori
iscritti in bilancio)
1. Le disposizioni dell'articolo 12 possono essere
applicate per il riconoscimento ai fini dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito
delle persone giuridiche e dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive dei maggiori valori, iscritti nel
bilancio di cui al comma 1 dell'articolo 10, dei beni
indicati nello stesso articolo 10.
2. L'importo corrispondente ai maggiori valori di cui
al comma 1 e' accantonato in apposita riserva cui si
applica la disciplina dell'articolo 13, comma 3.
3. Per le immobilizzazioni finanziarie, le disposizioni
dei commi 1 e 2 si applicano anche per il riconoscimento
dei maggiori valori di cui all'articolo 54, comma 2-bis,
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, concernente le plusvalenze patrimoniali, iscritti
nel bilancio indicato nel comma 1 dell'articolo 11."
"Art. 15. (Ulteriori soggetti ammessi alle
rivalutazioni)
1. Le disposizioni degli articoli da 10 a 14 si
applicano, per i beni relativi alle attivita' commerciali
esercitate, anche alle imprese individuali, alle societa'
in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate e
agli enti pubblici e privati di cui all'articolo 87, comma
1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonche'
alle societa' ed enti di cui alla lettera d) del comma 1
dello stesso articolo 87 e alle persone fisiche non
residenti che esercitano attivita' commerciali nel
territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni.
2. Per i soggetti che fruiscono di regimi semplificati
di contabilita', la rivalutazione va effettuata per i beni
che risultino acquisiti entro il 31 dicembre 1999 dai
registri di cui agli articoli 16 e 18 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni. La rivalutazione e' consentita a
condizione che venga redatto un apposito prospetto bollato
e vidimato che dovra' essere presentato, a richiesta,
all'amministrazione finanziaria, dal quale risultino i
prezzi di costo e la rivalutazione compiuta.".
Il Regolamento di cui al decreto del Ministro delle
finanze 13 aprile 2001, n. 162 recante modalita' di
attuazione delle disposizioni tributarie in materia di
rivalutazione dei beni delle imprese e del riconoscimento
fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio, ai sensi
degli articoli da 10 a 16 della L. 21 novembre 2000, n. 342
e' pubblicato nella Gazz. Uff. 8 maggio 2001, n. 105.
Il Regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86 recante
modalita' di attuazione delle disposizioni tributarie in
materia di rivalutazione dei beni delle imprese e del
riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in
bilancio, ai sensi dell'articolo 3, commi 1, 2 e 3 della L.
28 dicembre 2001, n. 448 e' pubblicato nella Gazz. Uff. 8
maggio 2002, n. 106.
Si riporta il testo vigente dei commi 475, 477 e 478
dell'articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004:
"475. Le riserve e i fondi di cui al comma 473 e i
saldi attivi di cui al comma 474, assoggettati all'imposta
sostitutiva, non concorrono a formare il reddito imponibile
dell'impresa ovvero della societa' e dell'ente e in caso di
distribuzione dei citati saldi attivi non spetta il credito
d'imposta previsto dall'articolo 4, comma 5, della legge 29
dicembre 1990, n. 408, dall'articolo 26, comma 5, della
legge 30 dicembre 1991, n. 413, e dall'articolo 13, comma
5, della legge 21 novembre 2000, n. 342.
476. Omissis
477. L'imposta sostitutiva e' indeducibile e puo'
essere imputata, in tutto o in parte, alle riserve iscritte
in bilancio o rendiconto. Se l'imposta sostitutiva e'
imputata al capitale sociale o fondo di dotazione, la
corrispondente riduzione e' operata, anche in deroga
all'articolo 2365 del codice civile, con le modalita' di
cui all'articolo 2445, secondo comma, del medesimo codice.
478. Per la liquidazione, l'accertamento, la
riscossione, i rimborsi, le sanzioni e il contenzioso si
applicano le disposizioni previste per le imposte sui
redditi.
Omissis.".
comma 703
Il testo dell'articolo 14 della citata legge 21
novembre 2000, n. 342 e' riportato nelle Note all'art. 1,
comma 702.
comma 704
Il testo dell'articolo 14 della citata legge 21
novembre 2000, n. 342 e' riportato nelle Note all'art. 1,
comma 702.
Il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 19 luglio 2002 relativo
all'applicazione di principi contabili internazionali e'
pubblicato nella G.U.C.E. 11 settembre 2002, n. L 243.
Si riporta il testo vigente del comma 3-bis
dell'articolo 85 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986:
"Art. 85. Ricavi
1. - 3. Omissis
3-bis. In deroga al comma 3, per i soggetti che
redigono il bilancio in base ai principi contabili
internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, si
considerano immobilizzazioni finanziarie gli strumenti
finanziari diversi da quelli detenuti per la
negoziazione.".
comma 705
Si riporta il testo dell'articolo 135 della citata
legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 135. (Continuita' territoriale per la Sicilia)
1. Al fine di realizzare la continuita' territoriale
per la Sicilia, in conformita' alle disposizioni di cui al
regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 24 settembre 2008, il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, dispone con
proprio decreto:
a) l'imposizione degli oneri di servizio pubblico
relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra gli
scali aeroportuali della Sicilia e i principali aeroporti
nazionali e tra gli scali aeroportuali della Sicilia e
quelli delle isole minori siciliane in conformita' alle
conclusioni della conferenza di servizi di cui ai commi 2 e
3;
b) qualora nessun vettore abbia istituito servizi di
linea con assunzione di oneri di servizio pubblico, una
gara di appalto europea per l'assegnazione delle rotte tra
gli scali aeroportuali della Sicilia e gli aeroporti
nazionali.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Presidente
della Regione siciliana, indice una conferenza di servizi.
3. La conferenza di servizi di cui al comma 2 definisce
i contenuti dell'onere di servizio in relazione:
a) alle tipologie e ai livelli tariffari;
b) ai soggetti che usufruiscono di agevolazioni;
c) al numero dei voli;
d) agli orari dei voli;
e) alle tipologie degli aeromobili;
f) alla capacita' dell'offerta;
g) [Abrogata].
4. Qualora nessun vettore accetti l'imposizione degli
oneri di servizio pubblico di cui al comma 1, lettera a),
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa
con il Presidente della Regione siciliana, provvede
all'affidamento mediante gara di appalto secondo la
procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n.
1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24
settembre 2008.
5. Ai sensi delle disposizioni vigenti, la decisione di
imporre gli oneri di servizio pubblico relativi ai servizi
aerei sulle rotte tra gli scali siciliani e nazionali e'
comunicata all'Unione europea.
6. Per le compensazioni degli oneri di servizio
pubblico accettati dai vettori conseguentemente all'esito
della gara di appalto di cui al comma 4, sono stanziate
lire 50 miliardi per l'anno 2001 e lire 100 miliardi a
decorrere dall'anno 2002.
7. [Abrogato].".
comma 706
Si riporta il testo dell'articolo 36 della legge 17
maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti,
delega al Governo per il riordino degli incentivi
all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL,
nonche' disposizioni per il riordino degli enti
previdenziali), come modificato dalla presente legge:
"Art. 36. Continuita' territoriale per la Sardegna
1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, al
fine di conseguire l'obiettivo della continuita'
territoriale per la Sardegna, in conformita' alle
disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 2408/92 del
Consiglio, del 23 luglio 1992, dispone con proprio decreto:
a) gli oneri di servizio pubblico, in conformita' alle
conclusioni della conferenza di servizi di cui al comma 2,
relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra gli
scali aeroportuali della Sardegna e i principali aeroporti
nazionali individuati dalla stessa conferenza;
b) d'intesa con il presidente della regione autonoma
della Sardegna, una gara di appalto europea per
l'assegnazione delle rotte tra gli scali aeroportuali della
Sardegna e gli aeroporti nazionali, qualora nessun vettore
abbia istituito servizi di linea con assunzione di oneri di
servizio pubblico.
2. I presidenti delle regioni interessate, su delega
del Ministro dei trasporti e della navigazione, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, indicono e presiedono una conferenza di
servizi con la partecipazione, oltre che delle regioni,
delle pubbliche amministrazioni competenti.
3. La conferenza di servizi ha il compito di precisare
i contenuti dell'onere di servizio pubblico, senza oneri
per il bilancio dello Stato, indicando:
a) le tipologie e i livelli tariffari;
b) i soggetti che usufruiscono di sconti particolari;
c) il numero dei voli;
d) gli orari dei voli;
e) i tipi di aeromobili;
f) la capacita' di offerta.
4. Qualora nessun vettore accetti l'imposizione degli
oneri di servizio pubblico di cui al comma 1, lettera a),
il Ministro dei trasporti e della navigazione d'intesa con
i presidenti delle regioni interessate indice la gara di
appalto europea secondo le procedure previste dall'articolo
4, comma 1, lettere d), e), f), g) e h), del regolamento
(CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992. Il
rimborso al vettore o ai vettori aerei selezionati non puo'
comunque superare l'importo di 50 miliardi di lire per
l'anno 2000 e l'importo di 70 miliardi di lire a decorrere
dall'anno 2001.
4-bis. Al fine di contenere i costi di trasporto che
gravano sui prodotti finiti o semilavorati esportati fuori
dalla regione da aziende artigianali, agricole e di pesca,
estrattive e di trasformazione con sede di stabilimento in
Sardegna, la conferenza di servizi di cui al comma 3
definisce uno schema di contratto di servizio di cui
all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3577/92 del
Consiglio del 7 dicembre 1992 da sottoporre ai vettori
interessati. In tale schema sono precisati le tariffe e i
noli in relazione alle tipologie merceologiche da
trasportare. Qualora nessun vettore accetti di
sottoscrivere il contratto di servizio conforme allo schema
proposto si applica la procedura prevista dal comma 4. Il
rimborso ai vettori selezionati e le agevolazioni previste
al comma 5 non possono superare a carico del bilancio dello
Stato l'importo di lire 20 miliardi per l'anno 1999 e di
lire 30 miliardi a decorrere dall'anno 2000. L'onere di
compartecipazione a carico della regione non puo' essere
inferiore al 50 per cento del contributo statale.
5. E' concesso alle piccole e medie imprese estrattive
e di trasformazione, come definite dal D.M. 18 settembre
1997 del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
229 del 1° ottobre 1997, con sede legale e stabilimento
operativo in Sardegna, ad eccezione di quelle di
distillazione dei petroli, un contributo delle spese di
trasporto ferroviario, marittimo e aereo nei limiti del
massimale previsto dal vigente regime degli aiuti di Stato
per la piccola e media impresa nelle regioni di cui
all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del
Consiglio, del 21 giugno 1999, per i semilavorati ed i
prodotti finiti provenienti dalle imprese industriali sarde
e destinati al restante territorio comunitario, secondo le
procedure di cui al comma 6, a valere sulle risorse di cui
al comma 7.
5-bis. Per l'applicazione delle disposizioni
dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre
1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 1999, n. 40, in materia di riduzione compensata di
pedaggi autostradali, il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, limitatamente alle imprese di autotrasporto
con sede legale e stabilimento operativo nelle aree
interessate dalla continuita' territoriale, modifica le
direttive ivi previste tenendo conto dei costi marittimi
gravanti sulle imprese di autotrasporto, nonche' delle
distanze chilometriche percorse in mare e per raggiungere i
punti d'imbarco. Nelle medesime direttive il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti provvede ad introdurre il
rimborso parziale dei costi marittimi, secondo criteri che
garantiscano la parita' di condizioni di esercizio tra
tutte le imprese del settore.
6. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto,
emana le norme di attuazione delle disposizioni di cui al
comma 5 entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione. L'attuazione delle
disposizioni di cui al comma 5 e' affidata alla Societa'
finanziaria industriale rinascita Sardegna (SFIRS). A tal
fine con apposita convenzione, da definire entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono stabilite le modalita' per il
trasferimento dei fondi dal bilancio statale alla SFIRS.
7. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, valutato in 20 miliardi di lire per l'anno 1999,
in 80 miliardi di lire per l'anno 2000 e in 100 miliardi di
lire annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.
8. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".
comma 709
Il testo del comma 6 dell'articolo 135 della citata
legge n. 388 del 2000 e' riportato nelle Note all'art. 1,
comma 705.
comma 710
Si riporta il testo dei commi 13, 14, 18 e 22
dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214 (Disposizioni urgenti per la crescita,
l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici), come
modificato dalla presente legge:
"Art. 19
Commi 1. - 12. Omissis
13. A decorrere dal 2012 e' istituita un'imposta sul
valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso
destinati da soggetti residenti nel territorio dello Stato.
14. Soggetti passivi dell'imposta di cui al comma 13
sono i soggetti indicati all'articolo 4, comma 1, del
decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227,
proprietari dell'immobile ovvero titolari di altro diritto
reale sullo stesso. Nei casi di esonero previsti
dall'articolo 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 167
del 1990, gli intermediari ivi indicati devono applicare e
versare l'imposta dovuta dal contribuente, ricevendo
apposita provvista da parte dello stesso. Nel caso in cui
il contribuente non fornisce la provvista, gli intermediari
sono tenuti a effettuare le segnalazioni nominative
all'Amministrazione finanziaria attraverso i modelli di
dichiarazione previsti per i sostituti d'imposta. L'imposta
e' dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e ai
mesi dell'anno nei quali si e' protratto il possesso; a tal
fine il mese durante il quale il possesso si e' protratto
per almeno quindici giorni e' computato per intero.
15. - 17. Omissis
18. A decorrere dal 2012 e' istituita un'imposta sul
valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei
libretti di risparmio detenuti all'estero da soggetti
residenti nel territorio dello Stato.
18-bis. Soggetti passivi dell'imposta di cui al comma
18 sono i soggetti indicati all'articolo 4, comma 1, del
citato decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.
19. - 21. Omissis
22. Per il versamento, la liquidazione, l'accertamento,
la riscossione, le sanzioni e i rimborsi nonche' per il
contenzioso, relativamente all'imposta di cui al comma 18
si applicano le disposizioni previste per le imposte sui
redditi, ivi comprese quelle relative alle modalita' di
versamento dell'imposta in acconto e a saldo.
Omissis.".
comma 712
Si riporta il testo vigente dei commi 4 e 9
dell'articolo 16 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015,
n. 132 (Misure urgenti in materia fallimentare, civile e
processuale civile e di organizzazione e funzionamento
dell'amministrazione giudiziaria):
"Art. 16. Deducibilita' delle svalutazioni e perdite su
crediti enti creditizi e finanziari e imprese di
assicurazione
1. - 3. Omissis
4. L'eccedenza di cui al comma 3 e le svalutazioni e le
perdite su crediti di cui al comma 1 iscritte in bilancio
fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2014 e non
ancora dedotte ai sensi del comma 3 dell'articolo 106 del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
nel testo in vigore anteriormente alle modifiche operate
dal comma 1 sono deducibili per il 5 per cento del loro
ammontare nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre
2016, per l'8 per cento nel periodo d'imposta in corso al
31 dicembre 2017, per il 10 per cento nel periodo d'imposta
in corso al 31 dicembre 2018, per il 12 per cento nel
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e fino al
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024, e per il 5
per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre
2025.
5. - 8. Omissis
9. L'eccedenza di cui al comma 8 e le rettifiche, le
perdite, le svalutazioni e le riprese di valore nette di
cui al comma 6 iscritte in bilancio dal periodo d'imposta
in corso al 31 dicembre 2013 e non ancora dedotte ai sensi
della lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 6 e della
lettera b-bis) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nel testo in vigore
anteriormente alle modifiche operate dal comma 6 sono
deducibili per il 5 per cento del loro ammontare nel
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, per l'8 per
cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017,
per il 10 per cento nel periodo d'imposta in corso al 31
dicembre 2018, per il 12 per cento nel periodo d'imposta in
corso al 31 dicembre 2019 e fino al periodo d'imposta in
corso al 31 dicembre 2024, e per il 5 per cento nel periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2025.
Omissis.".
comma 713
Si riporta il testo vigente dei commi 1067, 1068 e 1079
dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018:
"1067. Per i soggetti che applicano le disposizioni di
cui all'articolo 106, comma 3, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i componenti
reddituali derivanti esclusivamente dall'adozione del
modello di rilevazione del fondo a copertura delle perdite
per perdite attese su crediti di cui al paragrafo 5.5
dell'International financial reporting standard (IFRS) 9,
iscritti in bilancio in sede di prima adozione del medesimo
IFRS 9, nei confronti della clientela, sono deducibili
dalla base imponibile dell'imposta sul reddito delle
societa' per il 10 per cento del loro ammontare nel periodo
d'imposta di prima adozione dell'IFRS 9 e per il restante
90 per cento in quote costanti nei nove periodi d'imposta
successivi.
1068. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i componenti
di cui al comma 1067 del presente articolo relativi ai
crediti verso la clientela sono deducibili dalla base
imponibile ai fini dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive per il 10 per cento del loro ammontare nel
periodo d'imposta di prima adozione dell'IFRS 9 e per il
restante 90 per cento in quote costanti nei nove periodi
d'imposta successivi.
1069. - 1078. Omissis
1079. Le quote di ammortamento relative al valore
dell'avviamento e delle altre attivita' immateriali che
hanno dato luogo all'iscrizione di attivita' per imposte
anticipate cui si applicano i commi 55, 56-bis, 56-bis.1 e
56-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010,
n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2011, n. 10, non ancora dedotte fino al periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, sono deducibili per
il 5 per cento del loro ammontare complessivo nel periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, per il 3 per cento
nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, per il
10 per cento del loro ammontare complessivo nel periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2021, per il 12 per cento
del loro ammontare complessivo nel periodo d'imposta in
corso al 31 dicembre 2022 e fino al periodo d'imposta in
corso al 31 dicembre 2027, per il 5 per cento del loro
ammontare complessivo nei periodi d'imposta in corso al 31
dicembre 2028 e al 31 dicembre 2029. Restano ferme le quote
di ammortamento previste precedentemente alla data di
entrata in vigore della presente legge, se di minore
ammontare rispetto a quelle rideterminate in base alla
disposizione del primo periodo; in tal caso, la differenza
e' deducibile nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre
2029.
Omissis.".
comma 714
Il testo del comma 1079 dell'articolo 1 della citata
legge n. 145 del 2018 e' riportato nelle Note all'art. 1,
comma 713.
comma 716
Si riporta il testo vigente dell'articolo 77 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986:
"Art. 77. Aliquota dell'imposta
1. L'imposta e' commisurata al reddito complessivo
netto con l'aliquota del 24 per cento."
Si riporta il testo vigente degli articoli 16 e 18
della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della
legislazione in materia portuale):
"Art. 16 Operazioni portuali
1. Sono operazioni portuali il carico, lo scarico, il
trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle merci
e di ogni altro materiale, svolti nell'ambito portuale.
Sono servizi portuali quelli riferiti a prestazioni
specialistiche, complementari e accessorie al ciclo delle
operazioni portuali. I servizi ammessi sono individuati
dalle Autorita' di sistema portuale, o, laddove non
istituite, dalle autorita' marittime, attraverso una
specifica regolamentazione da emanare in conformita' dei
criteri vincolanti fissati con decreto del Ministro dei
trasporti e della navigazione.
2. Le Autorita' di sistema portuale o, laddove non
istituite, le autorita' marittime disciplinano e vigilano
sull'espletamento delle operazioni portuali e dei servizi
portuali, nonche' sull'applicazione delle tariffe indicate
da ciascuna impresa ai sensi del comma 5, riferendo
periodicamente al Ministro dei trasporti e della
navigazione.
3. L'esercizio delle attivita' di cui al comma 1,
espletate per conto proprio o di terzi, e' soggetto ad
autorizzazione dell'Autorita' di sistema portuale o,
laddove non istituita, dell'autorita' marittima. Detta
autorizzazione riguarda lo svolgimento di operazioni
portuali di cui al comma 1 previa verifica del possesso da
parte del richiedente dei requisiti di cui al comma 4,
oppure di uno o piu' servizi portuali di cui al comma 1, da
individuare nell'autorizzazione stessa. Le imprese
autorizzate sono iscritte in appositi registri distinti
tenuti dall'Autorita' di sistema portuale o, laddove non
istituita, dall'autorita' marittima e sono soggette al
pagamento di un canone annuo e alla prestazione di una
cauzione determinati dalle medesime autorita'.
3-bis. Le operazioni ed i servizi portuali di cui al
comma 1 non possono svolgersi in deroga alla legge 23
ottobre 1960, n. 1369, salvo quanto previsto dall'articolo
17.
4. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui al
comma 3 da parte dell'autorita' competente, il Ministro dei
trasporti e della navigazione, con proprio decreto, da
emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, determina:
a) i requisiti di carattere personale e
tecnico-organizzativo, di capacita' finanziaria, di
professionalita' degli operatori e delle imprese
richiedenti, adeguati alle attivita' da espletare, tra i
quali la presentazione di un programma operativo e la
determinazione di un organico di lavoratori alle dirette
dipendenze comprendente anche i quadri dirigenziali;
b) i criteri, le modalita' e i termini in ordine al
rilascio, alla sospensione ed alla revoca dell'atto
autorizzatorio, nonche' ai relativi controlli;
c) i parametri per definire i limiti minimi e massimi
dei canoni annui e della cauzione in relazione alla durata
ed alla specificita' dell'autorizzazione, tenuti presenti
il volume degli investimenti e le attivita' da espletare;
d) i criteri inerenti il rilascio di autorizzazioni
specifiche per l'esercizio di operazioni portuali, da
effettuarsi all'arrivo o alla partenza di navi dotate di
propri mezzi meccanici e di proprio personale adeguato alle
operazioni da svolgere, nonche' per la determinazione di un
corrispettivo e di idonea cauzione. Tali autorizzazioni non
rientrano nel numero massimo di cui al comma 7.
5. Le tariffe delle operazioni portuali di cui al comma
1 sono rese pubbliche. Le imprese autorizzate ai sensi del
comma 3 devono comunicare all'Autorita' di sistema portuale
(161) o, laddove non istituita, all'autorita' marittima, le
tariffe che intendono praticare nei confronti degli utenti,
nonche' ogni successiva variazione.
6. L'autorizzazione ha durata rapportata al programma
operativo proposto dall'impresa ovvero, qualora l'impresa
autorizzata sia anche titolare di concessione ai sensi
dell'art. 18, durata identica a quella della concessione
medesima; l'autorizzazione puo' essere rinnovata in
relazione a nuovi programmi operativi o a seguito del
rinnovo della concessione. L'Autorita' di sistema portuale
o, laddove non istituita, l'autorita' marittima sono tenute
a verificare, con cadenza almeno annuale, il rispetto delle
condizioni previste nel programma operativo.
7. L'Autorita' di sistema portuale o, laddove non
istituita, l'autorita' marittima, sentita la commissione
consultiva locale, determina il numero massimo di
autorizzazioni che possono essere rilasciate ai sensi del
comma 3, in relazione alle esigenze di funzionamento del
porto e del traffico, assicurando, comunque, il massimo
della concorrenza nel settore.
7-bis. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano ai depositi e stabilimenti di prodotti
petroliferi e chimici allo stato liquido, nonche' di altri
prodotti affini, siti in ambito portuale.
7-ter Le Autorita' di sistema portuale o, laddove non
istituite, le autorita' marittime, devono pronunciarsi
sulle richieste di autorizzazione di cui al presente
articolo entro novanta giorni dalla richiesta, decorsi i
quali, in assenza di diniego motivato, la richiesta si
intende accolta."
"Art. 18 Concessione di aree e banchine
1. L'Autorita' di sistema portuale e, dove non
istituita, ovvero prima del suo insediamento,
l'organizzazione portuale o l'autorita' marittima danno in
concessione le aree demaniali e le banchine comprese
nell'ambito portuale alle imprese di cui all'articolo 16,
comma 3, per l'espletamento delle operazioni portuali,
fatta salva l'utilizzazione degli immobili da parte di
amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di funzioni
attinenti ad attivita' marittime e portuali. E' altresi'
sottoposta a concessione da parte dell'Autorita' di sistema
portuale, e laddove non istituita dall'autorita' marittima,
la realizzazione e la gestione di opere attinenti alle
attivita' marittime e portuali collocate a mare nell'ambito
degli specchi acquei esterni alle difese foranee anch'essi
da considerarsi a tal fine ambito portuale, purche'
interessati dal traffico portuale e dalla prestazione dei
servizi portuali anche per la realizzazione di impianti
destinati ad operazioni di imbarco e sbarco rispondenti
alle funzioni proprie dello scalo marittimo. Le concessioni
sono affidate, previa determinazione dei relativi canoni,
anche commisurati all'entita' dei traffici portuali ivi
svolti, sulla base di idonee forme di pubblicita',
stabilite dal Ministro dei trasporti e della navigazione,
di concerto con il Ministro delle finanze, con proprio
decreto. Con il medesimo decreto sono altresi' indicati:
a) la durata della concessione, i poteri di vigilanza e
controllo delle Autorita' concedenti, le modalita' di
rinnovo della concessione ovvero di cessione degli impianti
a nuovo concessionario;
b) i limiti minimi dei canoni che i concessionari sono
tenuti a versare.
1-bis. Sono fatti salvi, fino alla scadenza del titolo
concessorio, i canoni stabiliti dalle Autorita' di sistema
portuale relativi a concessioni gia' assentite alla data di
entrata in vigore del decreto di cui al comma 1.
2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresi'
indicati i criteri cui devono attenersi le Autorita' di
sistema portuale (183) o marittime nel rilascio delle
concessioni al fine di riservare nell'ambito portuale spazi
operativi allo svolgimento delle operazioni portuali da
parte di altre imprese non concessionarie.
3. Con il decreto di cui al comma 1, il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti adegua la disciplina
relativa alle concessioni di aree e banchine alle normative
comunitarie.
4. Per le iniziative di maggiore rilevanza, il
presidente dell'Autorita' di sistema portuale puo'
concludere, previa delibera del comitato portuale, con le
modalita' di cui al comma 1, accordi sostitutivi della
concessione demaniale ai sensi dell'art. 11 della legge 7
agosto 1990, n. 241.
4-bis. Le concessioni per l'impianto e l'esercizio dei
depositi e stabilimenti di cui all'articolo 52 del codice
della navigazione e delle opere necessarie per
l'approvvigionamento degli stessi, dichiarati strategici ai
sensi della legge 23 agosto 2004, n. 239, hanno durata
almeno decennale.
5. Le concessioni o gli accordi sostitutivi di cui al
comma 4 possono comprendere anche la realizzazione di opere
infrastrutturali.
6. Ai fini del rilascio della concessione di cui al
comma 1 e' richiesto che i destinatari dell'atto
concessorio:
a) presentino, all'atto della domanda, un programma di
attivita', assistito da idonee garanzie, anche di tipo
fideiussorio, volto all'incremento dei traffici e alla
produttivita' del porto;
b) possiedano adeguate attrezzature tecniche ed
organizzative, idonee anche dal punto di vista della
sicurezza a soddisfare le esigenze di un ciclo produttivo
ed operativo a carattere continuativo ed integrato per
conto proprio e di terzi;
c) prevedano un organico di lavoratori rapportato al
programma di attivita' di cui alla lettera a).
7. In ciascun porto l'impresa concessionaria di un'area
demaniale deve esercitare direttamente l'attivita' per la
quale ha ottenuto la concessione, non puo' essere al tempo
stesso concessionaria di altra area demaniale nello stesso
porto, a meno che l'attivita' per la quale richiede una
nuova concessione sia differente da quella di cui alle
concessioni gia' esistenti nella stessa area demaniale, e
non puo' svolgere attivita' portuali in spazi diversi da
quelli che le sono stati assegnati in concessione. Su
motivata richiesta dell'impresa concessionaria, l'autorita'
concedente puo' autorizzare l'affidamento ad altre imprese
portuali, autorizzate ai sensi dell'articolo 16,
dell'esercizio di alcune attivita' comprese nel ciclo
operativo.
8. L'Autorita' di sistema portuale o, laddove non
istituita, l'autorita' marittima sono tenute ad effettuare
accertamenti con cadenza annuale al fine di verificare il
permanere dei requisiti in possesso al momento del rilascio
della concessione e l'attuazione degli investimenti
previsti nel programma di attivita' di cui al comma 6,
lettera a).
9. In caso di mancata osservanza degli obblighi assunti
da parte del concessionario, nonche' di mancato
raggiungimento degli obiettivi indicati nel programma di
attivita', di cui al comma 6, lettera a), senza
giustificato motivo, l'Autorita' di sistema portuale o,
laddove non istituita, l'autorita' marittima revocano
l'atto concessorio.
9-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche ai depositi e stabilimenti di prodotti
petroliferi e chimici allo stato liquido, nonche' di altri
prodotti affini, siti in ambito portuale.".
comma 717
Si riporta il testo vigente degli articoli 115 e 117
del citato decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917:
"Art. 115. Opzione per la trasparenza fiscale
1. Esercitando l'opzione di cui al comma 4, il reddito
imponibile dei soggetti di cui all'articolo 73, comma 1,
lettera a), al cui capitale sociale partecipano
esclusivamente soggetti di cui allo stesso articolo 73,
comma 1, lettera a), ciascuno con una percentuale del
diritto di voto esercitabile nell'assemblea generale,
richiamata dall'articolo 2346 del codice civile, e di
partecipazione agli utili non inferiore al 10 per cento e
non superiore al 50 per cento, e' imputato a ciascun socio,
indipendentemente dall'effettiva percezione,
proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli
utili. Ai soli fini dell'ammissione al regime di cui al
presente articolo, nella percentuale di partecipazione agli
utili di cui al periodo precedente non si considerano le
azioni prive del predetto diritto di voto e la quota di
utili delle azioni di cui all'articolo 2350, secondo comma,
primo periodo, del codice civile, si assume pari alla quota
di partecipazione al capitale delle azioni medesime. I
requisiti di cui al primo periodo devono sussistere a
partire dal primo giorno del periodo d'imposta della
partecipata in cui si esercita l'opzione e permanere
ininterrottamente sino al termine del periodo di opzione.
L'esercizio dell'opzione non e' consentito nel caso in cui:
a) i soci partecipanti fruiscano della riduzione
dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle societa';
b) la societa' partecipata eserciti l'opzione di cui
agli articoli 117 e 130.
2. Nel caso in cui i soci con i requisiti di cui al
comma 1 non siano residenti nel territorio dello Stato
l'esercizio dell'opzione e' consentito a condizione che non
vi sia obbligo di ritenuta alla fonte sugli utili
distribuiti.
3. L'imputazione del reddito avviene nei periodi
d'imposta delle societa' partecipanti in corso alla data di
chiusura dell'esercizio della societa' partecipata. Le
ritenute operate a titolo d'acconto sui redditi di tale
societa', i relativi crediti d'imposta e gli acconti
versati si scomputano dalle imposte dovute dai singoli soci
secondo la percentuale di partecipazione agli utili di
ciascuno. Le perdite fiscali della societa' partecipata
relative a periodi in cui e' efficace l'opzione sono
imputate ai soci in proporzione alle rispettive quote di
partecipazione ed entro il limite della propria quota del
patrimonio netto contabile della societa' partecipata. Le
perdite fiscali dei soci relative agli esercizi anteriori
all'inizio della tassazione per trasparenza non possono
essere utilizzate per compensare i redditi imputati dalle
societa' partecipate.
4. L'opzione e' irrevocabile per tre esercizi sociali
della societa' partecipata e deve essere esercitata da
tutte le societa' e comunicata all'Amministrazione
finanziaria, con la dichiarazione presentata nel periodo
d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare
l'opzione. Al termine del triennio l'opzione si intende
tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che non
sia revocata, secondo le modalita' e i termini previsti per
la comunicazione dell'opzione. La disposizione di cui al
periodo precedente si applica al termine di ciascun
triennio.
5. L'esercizio dell'opzione di cui al comma 4 non
modifica il regime fiscale in capo ai soci di quanto
distribuito dalla societa' partecipata utilizzando riserve
costituite con utili di precedenti esercizi o riserve di
cui all'articolo 47, comma 5. Ai fini dell'applicazione del
presente comma, durante i periodi di validita'
dell'opzione, salva una diversa esplicita volonta'
assembleare, si considerano prioritariamente distribuiti
gli utili imputati ai soci ai sensi del comma 1. In caso di
coperture di perdite, si considerano prioritariamente
utilizzati gli utili imputati ai soci ai sensi del comma 1.
6. Nel caso vengano meno le condizioni per l'esercizio
dell'opzione, l'efficacia della stessa cessa dall'inizio
dell'esercizio sociale in corso della societa' partecipata.
Gli effetti dell'opzione non vengono meno nel caso di
mutamento della compagine sociale della societa'
partecipata mediante l'ingresso di nuovi soci con i
requisiti di cui al comma 1 o 2.
7. Nel primo esercizio di efficacia dell'opzione gli
obblighi di acconto permangono anche in capo alla
partecipata. Per la determinazione degli obblighi di
acconto della partecipata stessa e dei suoi soci nel caso
venga meno l'efficacia dell'opzione, si applica quanto
previsto dall'articolo 124, comma 2. Nel caso di revoca
dell'opzione, gli obblighi di acconto si determinano senza
considerare gli effetti dell'opzione sia per la societa'
partecipata, sia per i soci.
8. La societa' partecipata e' solidalmente responsabile
con ciascun socio per l'imposta, le sanzioni e gli
interessi conseguenti all'obbligo di imputazione del
reddito.
9. Le disposizioni applicative della presente norma
sono stabilite dallo stesso decreto ministeriale di cui
all'articolo 129.
10. Ai soggetti di cui al comma 1 si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 40, secondo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600.
11. Il socio ridetermina il reddito imponibile oggetto
di imputazione rettificando i valori patrimoniali della
societa' partecipata secondo le modalita' previste
dall'articolo 128, fino a concorrenza delle svalutazioni
determinatesi per effetto di rettifiche di valore ed
accantonamenti fiscalmente non riconosciuti, al netto delle
rivalutazioni assoggettate a tassazione, dedotte dal socio
medesimo nel periodo d'imposta antecedente a quello dal
quale ha effetto l'opzione di cui al comma 4 e nei nove
precedenti.
12. Per le partecipazioni in societa' indicate nel
comma 1 il relativo costo e' aumentato o diminuito,
rispettivamente, dei redditi e delle perdite imputati ai
soci ed e' altresi' diminuito, fino a concorrenza dei
redditi imputati, degli utili distribuiti ai soci.
"Art. 117. Soggetti ammessi alla tassazione di gruppo
di imprese controllate residenti
1. La societa' o l'ente controllante e ciascuna
societa' controllata rientranti fra i soggetti di cui
all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), fra i quali
sussiste il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359,
comma 1, numero 1), del codice civile, con i requisiti di
cui all'articolo 120, possono congiuntamente esercitare
l'opzione per la tassazione di gruppo.
2. I soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera
d), possono esercitare l'opzione di cui al comma 1 in
qualita' di controllanti ed a condizione:
a) di essere residenti in Paesi con i quali e' in
vigore un accordo per evitare la doppia imposizione;
b) di esercitare nel territorio dello Stato
un'attivita' d'impresa, come definita dall'articolo 55,
mediante una stabile organizzazione, come definita
dall'articolo 162, che assume la qualifica di consolidante.
2-bis. I soggetti di cui all'articolo 73, comma 1,
lettera d), privi del requisito di cui alla lettera b) del
comma 2, residenti in Stati appartenenti all'Unione europea
ovvero in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico
europeo con il quale l'Italia abbia stipulato un accordo
che assicuri un effettivo scambio di informazioni, che
rivestono una forma giuridica analoga a quelle previste
dall'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), possono
designare una societa' residente nel territorio dello Stato
o non residente di cui al comma 2-ter, controllata ai sensi
dell'articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile
con i requisiti di cui all'articolo 120, ad esercitare
l'opzione per la tassazione di gruppo congiuntamente con
ciascuna societa' residente o non residente di cui al comma
2-ter, su cui parimenti essi esercitano il controllo ai
sensi dell'articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice
civile con i requisiti di cui all'articolo 120. La
controllata designata non puo' esercitare l'opzione con le
societa' da cui e' partecipata. Agli effetti del presente
comma:
a) la controllata designata, in qualita' di
consolidante, acquisisce tutti i diritti, obblighi ed oneri
previsti dagli articoli da 117 a 127 per le societa' o enti
controllanti;
b) i requisiti del controllo di cui al comma 1 devono
essere verificati in capo al soggetto controllante non
residente;
c) l'efficacia dell'opzione e' subordinata alla
condizione che il soggetto controllante non residente
designi la controllata residente assumendo, in via
sussidiaria, le responsabilita' previste dall'articolo 127
per le societa' o enti controllanti;
d) in ipotesi di interruzione della tassazione di
gruppo prima del compimento del triennio o di revoca
dell'opzione, le perdite fiscali risultanti dalla
dichiarazione di cui all'articolo 122 sono attribuite
esclusivamente alle controllate che le hanno prodotte, al
netto di quelle utilizzate, e nei cui confronti viene meno
il requisito del controllo secondo i criteri stabiliti dai
soggetti interessati;
e) se il requisito del controllo nei confronti della
controllata designata cessa per qualsiasi motivo prima del
compimento del triennio, il soggetto controllante non
residente puo' designare, tra le controllate appartenenti
al medesimo consolidato, un'altra controllata residente
avente le caratteristiche di cui al presente comma senza
che si interrompa la tassazione di gruppo. La nuova
controllata designata assume le responsabilita' previste
dall'articolo 127 per le societa' o enti controllanti
relativamente ai precedenti periodi d'imposta di validita'
della tassazione di gruppo, in solido con la societa'
designata nei cui confronti cessa il requisito del
controllo.
2-ter. I soggetti di cui all'articolo 73, comma 1,
lettera d), controllati ai sensi dell'articolo 2359, comma
1, numero 1), del codice civile, possono esercitare
l'opzione di cui al comma 1 in qualita' di controllata
mediante una stabile organizzazione come definita dal comma
1-bis dell'articolo 120.
3. Permanendo il requisito del controllo di cui al
comma 1, l'opzione ha durata per tre esercizi sociali ed e'
irrevocabile. Al termine del triennio l'opzione si intende
tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che non
sia revocata, secondo le modalita' e i termini previsti per
la comunicazione dell'opzione. La disposizione di cui al
periodo precedente si applica al termine di ciascun
triennio. In caso di rinnovo tacito dell'opzione la
societa' o ente controllante puo' modificare il criterio
utilizzato, ai sensi dell'articolo 124, comma 4, per
l'eventuale attribuzione delle perdite residue, in caso di
interruzione anticipata della tassazione di gruppo o di
revoca dell'opzione, alle societa' che le hanno prodotte,
nella dichiarazione dei redditi presentata nel periodo
d'imposta a decorrere dal quale si intende rinnovare
l'opzione. Nel caso venga meno il requisito del controllo
di cui al comma 1 si determinano le conseguenze di cui
all'articolo 124.".
comma 718
Si riporta il testo vigente dell'articolo 3 della legge
27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto
dei diritti del contribuente):
"Art. 3. (Efficacia temporale delle norme tributarie)
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, le
disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo.
Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte
si applicano solo a partire dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore
delle disposizioni che le prevedono.
2. In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono
prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui
scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno
dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei
provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.
3. I termini di prescrizione e di decadenza per gli
accertamenti di imposta non possono essere prorogati.".
comma 719
Si riporta il testo vigente del comma 4 dell'articolo
13-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2018,
n. 172 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per
esigenze indifferibili), come modificato dalla presente
legge:
"Art. 13-bis. Disposizioni in materia di concessioni
autostradali
1. - 3. Omissis
4. Gli atti convenzionali di concessione sono stipulati
dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con i
concessionari autostradali delle infrastrutture di cui al
comma 1, dopo l'approvazione del CIPE, previo parere
dell'Autorita' di regolazione dei trasporti sullo schema di
convenzione e comunque, con riferimento all'infrastruttura
autostradale A22 Brennero-Modena, entro il 30 giugno 2020.
I medesimi concessionari mantengono tutti gli obblighi
previsti a legislazione vigente.
Omissis.".
comma 720
Si riporta il testo del comma 154 dell'articolo 1 della
citata legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato
dalla presente legge:
"Art. 1
Commi 1. - 153. Omissis
154. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da
4-novies a 4-undecies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n.
40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio
2010, n. 73, relative al riparto della quota del cinque per
mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in
base alla scelta del contribuente, si applicano anche
relativamente all'esercizio finanziario 2015 e ai
successivi, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi
dell'annualita' precedente. Le disposizioni contenute nel
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile
2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 dell'8
giugno 2010, si applicano anche a decorrere dall'esercizio
finanziario 2014 e i termini ivi stabiliti sono
conseguentemente rideterminati con riferimento a ciascun
esercizio finanziario. Ai fini di assicurare trasparenza ed
efficacia nell'utilizzazione della quota del cinque per
mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, con
decreto di natura non regolamentare del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono definite le modalita' di redazione del
rendiconto, dal quale risulti in modo chiaro e trasparente
la destinazione di tutte le somme erogate ai soggetti
beneficiari, le modalita' di recupero delle stesse somme
per violazione degli obblighi di rendicontazione, le
modalita' di pubblicazione nel sito web di ciascuna
amministrazione erogatrice degli elenchi dei soggetti ai
quali e' stato erogato il contributo, con l'indicazione del
relativo importo, nonche' le modalita' di pubblicazione
nello stesso sito dei rendiconti trasmessi. In caso di
violazione degli obblighi di pubblicazione nel sito web a
carico di ciascuna amministrazione erogatrice e di
comunicazione della rendicontazione da parte degli
assegnatari, si applicano le sanzioni di cui agli articoli
46 e 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Per
la liquidazione della quota del cinque per mille e'
autorizzata la spesa di 500 milioni di euro annui per il
periodo 2015-2019, di 510 milioni di euro per l'anno 2020,
di 520 milioni di euro per l'anno 2021 e di 525 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2022. Le somme non
utilizzate entro il 31 dicembre di ciascun anno possono
esserlo nell'esercizio successivo.
Omissis.".
comma 721
Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo
74 del citato decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917:
"Art. 74. Stato ed enti pubblici
1. Omissis
2. Non costituiscono esercizio dell'attivita'
commerciale:
a) l'esercizio di funzioni statali da parte di enti
pubblici;
b) l'esercizio di attivita' previdenziali,
assistenziali e sanitarie da parte di enti pubblici
istituiti esclusivamente a tal fine, comprese le aziende
sanitarie locali nonche' l'esercizio di attivita'
previdenziali e assistenziali da parte di enti privati di
previdenza obbligatoria.".
comma 722
Si riporta il testo vigente degli articoli 4 e 5, comma
3, della legge 18 giugno 2015, n. 95 (Ratifica ed
esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica
italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America
finalizzato a migliorare la compliance fiscale
internazionale e ad applicare la normativa F.A.T.C.A.
(Foreign Account Tax Compliance Act), con Allegati, fatto a
Roma il 10 gennaio 2014, nonche' disposizioni concernenti
gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai
fini dell'attuazione dello scambio automatico di
informazioni derivanti dal predetto Accordo e da accordi
tra l'Italia e altri Stati esteri):
"Art. 4. Obblighi di comunicazione all'Agenzia delle
entrate
1. Le banche, le societa' di intermediazione mobiliare,
la societa' Poste italiane Spa, le societa' di gestione del
risparmio, le societa' finanziarie e le societa' fiduciarie
residenti nel territorio dello Stato e ogni altra
istituzione finanziaria residente in Italia, ad esclusione
di qualsiasi stabile organizzazione delle stesse
istituzioni finanziarie situata all'estero, nonche' le
stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di
istituzioni finanziarie non residenti comunicano
all'Agenzia delle entrate le informazioni relative ai conti
finanziari e ai pagamenti di cui all'articolo 5, comma 7.
2. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e
delle finanze, emanati in attuazione degli accordi e delle
intese tecniche di cui all'articolo 3, sono stabilite le
regole tecniche per la rilevazione, la trasmissione e la
comunicazione delle informazioni di cui al comma 1 del
presente articolo all'Agenzia delle entrate."
"Art. 5. Obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali
e acquisizione di dati sui conti finanziari e su taluni
pagamenti
1. - 2. Omissis
3. A partire dal 1º luglio 2014 decorrono gli obblighi
di acquisizione di cui ai commi 1 e 2 per l'apertura di
conti finanziari da parte di soggetti residenti negli Stati
Uniti d'America ovvero di cittadini statunitensi ovunque
residenti, nonche' di entita' non finanziarie passive non
statunitensi, ovunque residenti, controllate da una o piu'
persone fisiche residenti negli Stati Uniti d'America o da
cittadini statunitensi.
Omissis.".
comma 723
Il testo dell'articolo 4 della citata legge 18 giugno
2015, n. 95 e' riportato nelle Note all'art. 1, comma 722.
Si riporta il testo vigente dei commi 1 e 2
dell'articolo 9 della citata legge 18 giugno 2015, n. 95:
"Art. 9. Sanzioni
1. Nei casi di violazione degli obblighi di cui
all'articolo 5 della presente legge si applica la sanzione
amministrativa prevista per la violazione degli obblighi
degli operatori finanziari dall'articolo 10, comma 1-bis,
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
2. La sanzione prevista dal comma 1 del presente
articolo si applica anche nei casi di omessa, incompleta o
inesatta comunicazione delle informazioni di cui
all'articolo 4, comma 1.
Omissis.".
Il testo del comma 3 dell'articolo 5 della citata legge
18 giugno 2015, n. 95 e' riportato nelle Note all'art. 1,
comma 722.
comma 724
Si riporta il testo dell'articolo 23-bis del decreto
del citato decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18, come modificato dalla presente legge:
"Art. 23-bis. Enti internazionalistici
1. Il Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale puo' erogare, a valere su un
apposito stanziamento, contributi a enti pubblici o
privati, associazioni, anche non riconosciute, o comitati,
impegnati da almeno tre anni continuativi nella formazione
in campo internazionalistico o nella ricerca in materia di
politica estera. Le erogazioni sono regolate da
convenzioni, stipulate previa procedura pubblica, nel
rispetto dei principi di trasparenza e di parita' di
trattamento. I relativi bandi individuano modalita' per
incoraggiare la partecipazione di giovani studiosi alle
attivita' di cui al primo periodo.
2. I contributi di cui al comma 1 sono attribuiti a
progetti di ricerca proposti dagli enti
internazionalistici, nell'ambito di priorita' tematiche
approvate con decreto del Ministro degli affari esteri e
della cooperazione internazionale entro il 31 gennaio di
ciascun anno. Sullo schema di decreto e' acquisito il
previo parere delle competenti Commissioni parlamentari,
che e' reso entro venti giorni dall'assegnazione. Decorso
tale termine, il decreto puo' essere comunque adottato. Le
spese effettivamente sostenute per i progetti sono
rimborsate nella misura massima del 75 per cento. I
risultati dei progetti di ricerca e i rendiconti relativi
all'utilizzo delle somme assegnate sono pubblicati in
apposita sezione del sito internet istituzionale del
Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale.
3. La legge 28 dicembre 1982, n. 948, e' abrogata.
4. Per le finalita' di cui al presente articolo e'
autorizzata la spesa di euro 778.000 annui a decorrere dal
2019, cui si provvede mediante utilizzo dei risparmi di
spesa derivanti dall'abrogazione della legge 28 dicembre
1982, n. 948.".
comma 725
Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
7-quater del citato decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633:
"Art. 7-quater Territorialita' - Disposizioni relative
a particolari prestazioni di servizi
1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 7-ter,
comma 1, si considerano effettuate nel territorio dello
Stato:
a) le prestazioni di servizi relativi a beni immobili,
comprese le perizie, le prestazioni di agenzia, la
fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in settori
con funzioni analoghe, ivi inclusa quella di alloggi in
campi di vacanza o in terreni attrezzati per il campeggio,
la concessione di diritti di utilizzazione di beni immobili
e le prestazioni inerenti alla preparazione e al
coordinamento dell'esecuzione dei lavori immobiliari,
quando l'immobile e' situato nel territorio dello Stato;
b) le prestazioni di trasporto di passeggeri, in
proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello
Stato;
c) le prestazioni di servizi di ristorazione e di
catering diverse da quelle di cui alla lettera d), quando
sono materialmente eseguite nel territorio dello Stato;
d) le prestazioni di ristorazione e di catering
materialmente rese a bordo di una nave, di un aereo o di un
treno nel corso della parte di un trasporto di passeggeri
effettuata all'interno della Comunita', se il luogo di
partenza del trasporto e' situato nel territorio dello
Stato;
e) le prestazioni di servizi di locazione, anche
finanziaria, noleggio e simili, a breve termine, di mezzi
di trasporto quando gli stessi sono messi a disposizione
del destinatario nel territorio dello Stato e sempre che
siano utilizzate all'interno del territorio della
Comunita'. Le medesime prestazioni si considerano
effettuate nel territorio dello Stato quando i mezzi di
trasporto sono messi a disposizione del destinatario al di
fuori del territorio della Comunita' e sono utilizzati nel
territorio dello Stato.".
comma 727
Si riporta il testo vigente del comma 6 dell'articolo
110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza):
"6. Si considerano apparecchi idonei per il gioco
lecito:
a) quelli che, dotati di attestato di conformita' alle
disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'economia
e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di
Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di
cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e
successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di
moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento
elettronico definiti con provvedimenti del Ministero
dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato, nei quali insieme con l'elemento
aleatorio sono presenti anche elementi di abilita', che
consentono al giocatore la possibilita' di scegliere,
all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia,
selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute piu'
favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della
partita non supera 1 euro, la durata minima della partita
e' di quattro secondi e che distribuiscono vincite in
denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100
euro, erogate dalla macchina. Le vincite, computate
dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo
complessivo di non piu' di 140.000 partite, devono
risultare non inferiori al 75 per cento delle somme
giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono
riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole
fondamentali;
a-bis) con provvedimento del Ministero dell'economia e
delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di
Stato puo' essere prevista la verifica dei singoli
apparecchi di cui alla lettera a);
b) quelli, facenti parte della rete telematica di cui
all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive
modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza
di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete
stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del Ministro
dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro
dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti,
tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato:
1) il costo e le modalita' di pagamento di ciascuna
partita;
2) la percentuale minima della raccolta da destinare a
vincite;
3) l'importo massimo e le modalita' di riscossione
delle vincite;
4) le specifiche di immodificabilita' e di sicurezza,
riferite anche al sistema di elaborazione a cui tali
apparecchi sono connessi;
5) le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore
da adottare sugli apparecchi;
6) le tipologie e le caratteristiche degli esercizi
pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di
giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi
di cui alla presente lettera.
Omissis.".
Si riporta il testo vigente del comma 4 dell'articolo
14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 640 (Imposta sugli spettacoli):
"Art. 14-bis (Apparecchi da divertimento e
intrattenimento).
1. - 3-bis. Omissis
a) 1.800 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera
a) del predetto comma 7 dell'articolo 110;
b) 2.500 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera
b) del predetto comma 7 dell'articolo 110;
c) 1.800 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera
c) del predetto comma 7 dell'articolo 110.
4. Entro il 30 giugno 2004 sono individuati, con
procedure ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa
nazionale e comunitaria, uno o piu' concessionari della
rete o delle reti dell'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato per la gestione telematica degli
apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni
e integrazioni. Tale rete o reti consentono la gestione
telematica, anche mediante apparecchi videoterminali, del
gioco lecito previsto per gli apparecchi di cui al
richiamato comma 6. Con uno o piu' decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, adottati ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, e successive modificazioni ed integrazioni, sono
dettate disposizioni per la attuazione del presente comma.
Omissis.".
comma 731
Il testo del comma 6 dell'articolo 110 del citato regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773 e' riportato nelle Note
all'art. 1, comma 727.
Si riporta il testo vigente del comma 6 dell'articolo 9
del citato decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96:
"Art. 9. Divieto di pubblicita' giochi e scommesse
1. - 5. Omissis
6. La misura del prelievo erariale unico sugli
apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e
lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, e' fissata, rispettivamente, nel 19,25
per cento e nel 6,25 per cento dell'ammontare delle somme
giocate a decorrere dal 1° settembre 2018, nel 19,6 per
cento e nel 6,65 per cento a decorrere dal 1° maggio 2019,
nel 19,68 per cento e nel 6,68 per cento a decorrere dal 1°
gennaio 2020, nel 19,75 per cento e nel 6,75 per cento a
decorrere dal 1° gennaio 2021 e nel 19,6 per cento e nel
6,6 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2023.
Omissis.".
Si riporta il testo vigente del comma 1051
dell'articolo 1 della citata legge 30 dicembre 2018, n.
145:
" 1051. Le misure del prelievo erariale unico sugli
apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e
b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di
cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, previste
dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 12 luglio 2018,
n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2018, n. 96, sono incrementate, rispettivamente, di 2,00
per gli apparecchi di cui alla lettera a) e di 1,25 per gli
apparecchi di cui alla lettera b) a decorrere dal 1°
gennaio 2019. La percentuale delle somme giocate destinata
alle vincite (pay-out) e' fissata in misura non inferiore
al 68 per cento e all'84 per cento, rispettivamente, per
gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a)
e lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18
giugno 1931, n. 773. Le operazioni tecniche per
l'adeguamento della percentuale di restituzione in vincite
sono concluse entro diciotto mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
Omissis.".
Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo
27 del citato decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26:
"Art. 27. Disposizioni in materia di giochi
1. Omissis
2. Al comma 1051 dell'articolo 1 della legge 30
dicembre 2018, n. 145, le parole «di 1,35 per gli
apparecchi di cui alla lettera a)» sono sostituite dalle
seguenti: «di 2,00 per gli apparecchi di cui alla lettera
a)».
Omissis.".
comma 732
Il testo del comma 6 dell'articolo 110 del regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773 e' riportato nelle Note
all'art. 1, comma 727.
comma 733
Si riporta il testo vigente del comma 9 dell'articolo
10 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44
(Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni
tributarie, di efficientamento e potenziamento delle
procedure di accertamento):
"Art. 10 Potenziamento dell'accertamento in materia di
giochi
1. - 8. Omissis
9. Le disposizioni in materia di giochi pubblici utili
al fine di assicurare le maggiori entrate di cui
all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, sono quelle di cui al decreto del
direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 del 14
novembre 2011. Conseguentemente, nel predetto decreto
direttoriale:
a) all'articolo 2, commi 1, 2 e 3, le parole: «31
dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «1° settembre»;
b) all'articolo 3, commi 1 e 2, le parole: «31
dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio»;
c) all'articolo 5, comma 3, dopo le parole: «I prelievi
sulle vincite di cui al comma 1» sono inserite le seguenti:
«, a decorrere dal 1° settembre 2012,».
Omissis.".
comma 734
Il testo del comma 9 dell'articolo 10 del citato
decreto-legge n. 16 del 2012, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 e'
riportato nelle Note all'art. 1, comma 733.
comma 736
Si riporta il testo dell'articolo 19 del decreto
legislativo 25 novembre 1996, n. 625 (Attuazione della
direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e
di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca
e coltivazione di idrocarburi), come modificato dalla
presente legge:
"Art. 19. Armonizzazione della disciplina sulle
aliquote di prodotto della coltivazione.
1. Per le produzioni ottenute a decorrere dal 1°
gennaio 1997, il titolare di ciascuna concessione di
coltivazione e' tenuto a corrispondere annualmente allo
Stato il valore di un'aliquota del prodotto della
coltivazione pari al 7% della quantita' di idrocarburi
liquidi e gassosi estratti in terraferma, e al 7% della
quantita' di idrocarburi gassosi e al 4% della quantita' di
idrocarburi liquidi estratti in mare.
2. L'aliquota non e' dovuta per le produzioni disperse,
bruciate, impiegate nelle operazioni di cantiere o nelle
operazioni di campo oppure reimmesse in giacimento. Nessuna
aliquota e' dovuta per le produzioni ottenute durante prove
di produzione effettuate in regime di permesso di ricerca.
3. Per ciascuna concessione sono esenti dal pagamento
dell'aliquota, al netto delle produzioni di cui al comma 2,
i primi 20 milioni di Smc di gas e 20000 tonnellate di olio
prodotti annualmente in terraferma, e i primi 50 milioni di
Smc di gas e 50000 tonnellate di olio prodotti annualmente
in mare.
4. Per ciascuna concessione di coltivazione il
rappresentante unico comunica mensilmente all'UNMIG e alla
Sezione competente i quantitativi degli idrocarburi
prodotti e di quelli avviati al consumo per ciascuno dei
titolari. Il rappresentante unico e' responsabile della
corretta misurazione delle quantita' prodotte e avviate al
consumo, ferma restando la facolta' dell'UNMIG e delle sue
Sezioni di disporre accertamenti sulle produzioni
effettuate. Entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello
cui si riferiscono le aliquote il rappresentante unico
comunica all'UNMIG ed alle Sezioni competenti i
quantitativi di idrocarburi prodotti e avviati al consumo
nell'anno precedente per ciascuna concessione e ciascun
contitolare. Le comunicazioni di cui al presente comma sono
sottoscritte dal legale rappresentante o un suo delegato,
che attesta esplicitamente la esattezza dei dati in esse
contenuti.
5. I valori unitari dell'aliquota per ogni concessione
di coltivazione sono determinati, per ciascun titolare in
essa presente, come media ponderale dei prezzi di vendita
da esso fatturati nell'anno di riferimento.
5-bis. Per le produzioni ottenute a decorrere dal 1°
gennaio 2002 i valori unitari dell'aliquota di coltivazione
sono determinati:
a) per l'olio, per ciascuna concessione e per ciascun
titolare in essa presente, come media ponderale dei prezzi
di vendita da esso fatturati nell'anno di riferimento. Nel
caso di utilizzo diretto dell'olio da parte del
concessionario, il valore dell'aliquota e' determinato
dallo stesso concessionario sulla base dei prezzi sul
mercato internazionale di greggi di riferimento con
caratteristiche similari, tenuto conto del differenziale
delle rese di produzione;
b) per il gas, per tutte le concessioni e per tutti i
titolari, in base alla media aritmetica relativa all'anno
di riferimento dell'indice QE, quota energetica del costo
della materia prima gas, espresso in euro per MJ,
determinato dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
ai sensi della Del.Aut.en.el. e gas 22 aprile 1999, n.
52/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30
aprile 1999, e successive modificazioni, assumendo fissa
l'equivalenza 1 Smc = 38,52 MJ. A decorrere dal 1° gennaio
2003, l'aggiornamento di tale indice, ai soli fini del
presente articolo, e' effettuato dall'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas sulla base dei parametri di
cui alla stessa deliberazione.
6. Il valore unitario dell'aliquota di cui al comma 5
e' ridotto per l'anno 1997 di 30 lire per Smc per le
produzioni di gas in terraferma e di 20 lire per Smc per le
produzioni di gas in mare, e di 30000 lire per tonnellata
per le produzioni di olio in terraferma e di 60000 lire per
tonnellata per le produzioni di olio in mare, per tenere
conto di qualunque onere, compresi gli oneri relativi al
trattamento e trasporto. In terraferma, nel caso di
vettoriamento il valore unitario e' ulteriormente ridotto
dei costi fatturati di vettoriamento fino al punto di
riconsegna, mentre nel caso di trasporto mediante sistema
di proprieta' del concessionario la riduzione e' pari a 1
lira per ogni 5 km di condotta, a partire dalla centrale di
raccolta e trattamento, con esclusione dei primi 30 km e
con un massimo di 30 lire per Smc di gas o per chilogrammo
di olio. Per produzioni di idrocarburi con caratteristiche
di marginalita' economica causata da speciali trattamenti
necessari per portare tali produzioni a specifiche di
commerciabilita', ai concessionari puo' essere riconosciuta
dal Ministero, su documentata istanza, sentita la
Commissione di cui al comma 7, una ulteriore detrazione, in
ogni caso non superiore ai costi aggiuntivi sostenuti; tale
detrazione puo' essere altresi' riconosciuta per i costi
sostenuti per il flussaggio di olii pesanti.
6-bis. Per le produzioni di gas ottenute a decorrere
dal 1° gennaio 2002, al fine di tenere conto di qualunque
onere, compresi gli oneri relativi alla coltivazione, al
trattamento e al trasporto, in luogo delle riduzioni di cui
al comma 6, l'ammontare della produzione annuale di gas
esentata dal pagamento dell'aliquota per ciascuna
concessione di coltivazione, di cui al comma 3, e'
stabilita in 25 milioni di Smc di gas per le produzioni in
terraferma e in 80 milioni di Smc di gas per le produzioni
in mare.
7. Le riduzioni di cui al comma 6 per gli anni
successivi sono determinate, tenendo conto delle variazioni
annuali dei prezzi della produzione di prodotti industriali
e del costo del lavoro per unita' di prodotto
nell'industria, con decreto del Ministero di concerto col
Ministero delle finanze, da emanare entro il 31 marzo
dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le
aliquote.
7-bis. Per i versamenti dovuti a decorrere dal 1°
gennaio 2020, le esenzioni dal pagamento dell'aliquota
previste dai commi 3, 6, 6-bis e 7, si applicano unicamente
alle concessioni di coltivazione con una produzione annua
inferiore o pari a 10 milioni di Smc di gas in terraferma e
con una produzione inferiore o pari a 30 milioni di Smc gas
in mare.
7-ter. Per i versamenti dovuti per gli anni dal 2020 al
2022, al netto delle produzioni di cui al comma 2, per
ciascuna concessione con una produzione annuale superiore a
10 milioni di Smc di gas in terraferma e con una produzione
annuale superiore a 30 milioni di Smc di gas in mare,
nonche' per i versamenti dovuti per gli anni dal 2020 al
2022 per ciascuna concessione di coltivazione di olio in
terraferma e in mare, il valore dell'aliquota di prodotto
corrispondente ai primi 25 milioni di Smc di gas e alle
prime 20.000 tonnellate di olio prodotti annualmente in
terraferma e ai primi 80 milioni di Smc di gas e 50.000
tonnellate di olio prodotti annualmente in mare e'
interamente versato all'entrata del bilancio dello Stato
con le modalita' di cui al comma 10, primo periodo.
8. Ciascun titolare, in tempo utile al fine
dell'effettuazione dei versamenti di cui al comma 9, per
tutte le concessioni di coltivazione di cui e' stato
titolare unico, rappresentante unico o contitolare
nell'anno precedente, effettua il calcolo del valore delle
aliquote dovute, sulla base delle quote di produzione
spettanti, del valore calcolato in base al comma 5 e
tenendo conto delle riduzioni di cui al comma 6 e delle
variazioni di cui al comma 7. Egli redige altresi' un
prospetto complessivo del valore delle aliquote dovute e
delle relative ripartizioni tra Stato, regioni e comuni, in
base al disposto degli articoli 20 e 22.
9. Ciascun titolare, sulla base dei risultati del
prospetto, entro il 30 giugno (26) dell'anno successivo a
quello cui si riferiscono le aliquote, effettua i relativi
versamenti da esso dovuti allo Stato, alle regioni a
statuto ordinario e ai comuni interessati.
10. I versamenti dovuti allo Stato sono effettuati, in
forma cumulativa per tutte le concessioni delle quali e'
titolare, presso la Tesoreria centrale dello Stato. Analogo
versamento e' effettuato in forma cumulata, per le quote
spettanti ad ogni regione a statuto ordinario, presso
l'ufficio finanziario regionale e sul capitolo di entrata
che ogni regione e' tenuta, entro tre mesi dall'entrata in
vigore del presente decreto, ad individuare e comunicare
all'UNMIG, per la pubblicazione nel BUIG. I versamenti
dovuti ai comuni affluiscono direttamente ai bilanci dei
comuni interessati.
11. Ciascun titolare, entro il 15 luglio (27) di ogni
anno, trasmette al Ministero delle finanze, all'UNMIG e
alle sue Sezioni copia del prospetto di cui al comma 8,
corredato di copia delle ricevute dei versamenti
effettuati. L'UNMIG comunica alle regioni interessate il
valore complessivo delle quote ad esse spettanti.
12. Resta ferma la facolta' del Ministero delle finanze
e dell'UNMIG, sulla base del prospetto presentato, di
disporre accertamenti tramite i propri uffici periferici,
sentita la Commissione di cui al comma 7, sull'esattezza
dei dati trasmessi.
13. Ove per una concessione di coltivazione risultino
produzioni spettanti o valorizzazioni maggiori rispetto a
quelle dichiarate, il titolare, oltre al versamento di
quanto maggiormente dovuto e ferme restando le sanzioni
previste dalle norme vigenti, e' soggetto ad una sanzione
amministrativa pari al 40% della differenza in valore
risultante, comunque non inferiore a lire trentamilioni e
non superiore a lire centoottantamilioni.
14. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, le spese per gli accertamenti in materia
di aliquote dovute allo Stato effettuati dall'UNMIG e dalle
sue Sezioni, per il funzionamento della Commissione di cui
al comma 7, nonche' per l'acquisto e la manutenzione di
strumenti informatici per l'elaborazione e la gestione
informatica dei dati relativi al calcolo delle aliquote e
dei relativi versamenti e ripartizioni, valutate in lire
350 milioni annui a decorrere dal 1997, graveranno su
apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato; a tal
fine, con decreto del Ministero del tesoro, quota parte
delle entrate derivanti dal presente articolo e fino a
concorrenza dell'importo sopra indicato di lire 350
milioni, e' riassegnata al predetto stato di previsione.
15. Il Ministero trasmette annualmente alle regioni a
statuto ordinario interessate una relazione previsionale
sull'entita' delle entrate di loro spettanza, per il
triennio successivo, previste dagli articoli 20 e 22.".
comma 738
Il testo del comma 639 dell'articolo 1 della citata
legge n. 147 del 2013 e' riportato nelle Note all'art. 1,
comma 554.
comma 740
Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
28 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139
(Disposizioni in materia di rapporto di impiego del
personale della carriera prefettizia, a norma dell'articolo
10 della L. 28 luglio 1999, n. 266):
"Art. 28. Materie di negoziazione.
1. Formano oggetto del procedimento negoziale:
a) il trattamento economico fondamentale ed accessorio,
secondo parametri appositamente definiti in tale sede che
ne assicurino, nell'ambito delle risorse finanziarie
disponibili, sviluppi omogenei e proporzionati, rapportati
alla figura apicale;
b) l'orario di lavoro;
c) il congedo ordinario e straordinario;
d) la reperibilita';
e) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia;
f) i permessi brevi per esigenze personali;
g) le aspettative ed i permessi sindacali;
h) l'individuazione di misure idonee a favorire la
mobilita' di sede, aggiuntive rispetto a quelle previste
per i funzionari non assegnatari di alloggi da parte
dell'amministrazione dell'interno.
Omissis.".
Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo
36 del citato decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248:
"Art. 36. Recupero di base imponibile
1. Omissis
2. Ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, del testo unico
delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131, del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 504, un'area e' da considerare fabbricabile se
utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento
urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente
dall'approvazione della regione e dall'adozione di
strumenti attuativi del medesimo.
Omissis.".
Il testo dell'articolo 1 del citato decreto legislativo
n. 99 del 2004 e' riportato nelle Note all'art. 1, comma
503.
comma 745
Si riporta il testo dei commi 48, 51 e 83 dell'articolo
3 della citata legge n. 662 del 1996:
"48. Fino alla data di entrata in vigore delle nuove
tariffe d'estimo le vigenti rendite catastali urbane sono
rivalutate del 5 per cento ai fini dell'applicazione
dell'imposta comunale sugli immobili e di ogni altra
imposta.
49. - 50. Omissis
51. Fino alla data di entrata in vigore delle nuove
tariffe d'estimo ai fini dei tributi diversi da quelli
indicati nel comma 50 i redditi dominicali sono rivalutati
del 25 per cento. L'incremento si applica sull'importo
posto a base della rivalutazione operata ai sensi
dell'articolo 31, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n.
724.
52. - 82. Omissis
83. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sono stabiliti nuovi giochi ed estrazioni
infrasettimanali del gioco del lotto. Con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del
tesoro e per i beni culturali e ambientali, da emanare
entro il 30 giugno di ogni anno, sulla base degli utili
erariali derivanti dal gioco del lotto accertati nel
rendiconto dell'esercizio immediatamente precedente, e'
riservata in favore del Ministero per i beni culturali e
ambientali una quota degli utili derivanti dalla nuova
estrazione del gioco del lotto, non superiore a 300
miliardi di lire, per il recupero e la conservazione dei
beni culturali, archeologici, storici, artistici,
archivistici e librari, nonche' per interventi di restauro
paesaggistico e per attivita' culturali.
Omissis.".
comma 746
Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'articolo 7
del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359 (Misure
urgenti per il risanamento della finanza pubblica):
"3. L'imposta e' stabilita nella misura del 3 per mille
del valore dei fabbricati e delle aree fabbricabili
individuate negli strumenti urbanistici vigenti. Il valore
e' costituito, per i fabbricati iscritti in catasto, da
quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite
catastali determinate dall'amministrazione del catasto e
dei servizi tecnici erariali a seguito della revisione
generale disposta con il decreto del Ministro delle finanze
20 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31
del 7 febbraio 1990, un moltiplicatore pari a 100 per le
unita' immobiliari classificate o classificabili nei gruppi
catastali A, B e C, con esclusione delle categorie A/10 e
C1, pari a 50 per quelle classificate o classificabili nel
gruppo D non possedute nell'esercizio d'impresa e nella
categoria A/10, e pari a 34 per quelle classificate o
classificabili nella categoria C/1. Per determinare il
valore dei fabbricati non ancora iscritti in catasto si fa
riferimento alla rendita delle unita' immobiliari similari.
Per le unita' immobiliari urbane direttamente adibite ad
abitazione principale del possessore e dei suoi familiari,
l'imposta e' stabilita nella misura del 2 per mille del
valore determinato ai sensi del presente comma, diminuito
di 50 milioni di lire. Per unita' immobiliare direttamente
adibita ad abitazione principale deve intendersi quella
nella quale il contribuente che la possiede a titolo di
proprieta', usufrutto o altro diritto reale, e i suoi
familiari, dimorano abitualmente. Per le unita' immobiliari
classificate o classificabili nel gruppo D possedute
nell'esercizio d'impresa, il valore e' costituito
dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che
risulta dalle scritture contabili applicando per ciascun
anno di formazione dello stesso i seguenti coefficienti:
1992: 1,02; 1991: 1,03; 1990: 1,05; 1989: 1,10; 1988: 1,15;
1987: 1,20; 1986: 1,30; 1985: 1,40; 1984: 1,50; 1983: 1,60;
1982 e precedenti: 1,70. Per le aree fabbricabili
individuate negli strumenti urbanistici vigenti, il valore
e' costituito dal valore venale in comune commercio ovvero,
per le aree destinate ad attivita' di pubblica utilita',
dall'ammontare delle indennita' che gli enti pubblici
competenti per lo svolgimento delle attivita' stesse hanno
corrisposto o devono corrispondere.
Omissis.".
Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo 3
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380
del 2001:
"Art. 3 Definizioni degli interventi edilizi
1. Ai fini del presente testo unico si intendono per:
a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli
interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione,
rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e
quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza
gli impianti tecnologici esistenti;
b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere
e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti
anche strutturali degli edifici, nonche' per realizzare ed
integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre
che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e
non comportino modifiche delle destinazioni di uso.
Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria
sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento
o accorpamento delle unita' immobiliari con esecuzione di
opere anche se comportanti la variazione delle superfici
delle singole unita' immobiliari nonche' del carico
urbanistico purche' non sia modificata la volumetria
complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria
destinazione di uso;
c) "interventi di restauro e di risanamento
conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare
l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalita'
mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto
degli elementi tipologici, formali e strutturali
dell'organismo stesso, ne consentano anche il mutamento
delle destinazioni d'uso purche' con tali elementi
compatibili, nonche' conformi a quelle previste dallo
strumento urbanistico generale e dai relativi piani
attuativi. Tali interventi comprendono il consolidamento,
il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi
dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e
degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso,
l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo
edilizio;
d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli
interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi
mediante un insieme sistematico di opere che possono
portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte
diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il
ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi
dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento
di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi
di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli
consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa
volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole
innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa
antisismica nonche' quelli volti al ripristino di edifici,
o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti,
attraverso la loro ricostruzione, purche' sia possibile
accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che,
con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive
modificazioni, gli interventi di demolizione e
ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici
crollati o demoliti costituiscono interventi di
ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la
medesima sagoma dell'edificio preesistente;
e) "interventi di nuova costruzione", quelli di
trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non
rientranti nelle categorie definite alle lettere
precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:
e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o
interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti
all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli
interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera
e.6);
e.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e
secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune;
e.3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti,
anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione
in via permanente di suolo inedificato;
e.4) l'installazione di torri e tralicci per impianti
radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di
telecomunicazione;
e.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche
prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali
roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano
utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come
depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che
siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o
siano ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la
sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate
sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto,
paesaggistico, in conformita' alle normative regionali di
settore;
e.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche
degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione
e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree,
qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero
che comportino la realizzazione di un volume superiore al
20% del volume dell'edificio principale;
e.7) la realizzazione di depositi di merci o di
materiali, la realizzazione di impianti per attivita'
produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori
cui consegua la trasformazione permanente del suolo
inedificato;
f) gli "interventi di ristrutturazione urbanistica",
quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico
- edilizio con altro diverso, mediante un insieme
sistematico di interventi edilizi, anche con la
modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della
rete stradale.
Omissis.".
Il testo del comma 51 dell'articolo 3 della citata
legge n. 662 del 1996 e' riportato nelle Note all'art. 1,
comma 745.
comma 747
Si riporta il testo vigente dell'articolo 10 del citato
decreto legislativo n. 42 del 2004:
"Art. 10 Beni culturali
1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili
appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti
pubblici territoriali, nonche' ad ogni altro ente ed
istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine
di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente
riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico,
archeologico o etnoantropologico.
2. Sono inoltre beni culturali:
a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri
luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri
enti pubblici territoriali, nonche' di ogni altro ente ed
istituto pubblico;
b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle
regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonche' di
ogni altro ente ed istituto pubblico;
c) le raccolte librarie delle biblioteche dello Stato,
delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali,
nonche' di ogni altro ente e istituto pubblico, ad
eccezione delle raccolte che assolvono alle funzioni delle
biblioteche indicate all'articolo 47, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
3. Sono altresi' beni culturali, quando sia intervenuta
la dichiarazione prevista dall'articolo 13:
a) le cose immobili e mobili che presentano interesse
artistico, storico, archeologico o etnoantropologico
particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi
da quelli indicati al comma 1;
b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a
privati, che rivestono interesse storico particolarmente
importante;
c) le raccolte librarie, appartenenti a privati, di
eccezionale interesse culturale;
d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti,
che rivestono un interesse, particolarmente importante a
causa del loro riferimento con la storia politica,
militare, della letteratura, dell'arte, della scienza,
della tecnica, dell'industria e della cultura in genere,
ovvero quali testimonianze dell'identita' e della storia
delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose. Se le
cose rivestono altresi' un valore testimoniale o esprimono
un collegamento identitario o civico di significato
distintivo eccezionale, il provvedimento di cui
all'articolo 13 puo' comprendere, anche su istanza di uno o
piu' comuni o della regione, la dichiarazione di monumento
nazionale;
d-bis) le cose, a chiunque appartenenti, che presentano
un interesse artistico, storico, archeologico o
etnoantropologico eccezionale per l'integrita' e la
completezza del patrimonio culturale della Nazione;
e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque
appartenenti, che non siano ricomprese fra quelle indicate
al comma 2 e che, per tradizione, fama e particolari
caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica,
storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica,
rivestano come complesso un eccezionale interesse.
4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al
comma 3, lettera a):
a) le cose che interessano la paleontologia, la
preistoria e le primitive civilta';
b) le cose di interesse numismatico che, in rapporto
all'epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione,
nonche' al contesto di riferimento, abbiano carattere di
rarita' o di pregio;
c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli
incunaboli, nonche' i libri, le stampe e le incisioni, con
relative matrici, aventi carattere di rarita' e di pregio;
d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi
carattere di rarita' e di pregio;
e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le
pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in
genere, aventi carattere di rarita' e di pregio;
f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano
interesse artistico o storico;
g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi
aperti urbani di interesse artistico o storico;
h) i siti minerari di interesse storico od
etnoantropologico;
i) le navi e i galleggianti aventi interesse artistico,
storico od etnoantropologico;
l) le architetture rurali aventi interesse storico od
etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale
tradizionale.
5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non
sono soggette alla disciplina del presente titolo le cose
indicate al comma 1 e al comma 3, lettere a) ed e), che
siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non
risalga ad oltre settanta anni, nonche' le cose indicate al
comma 3, lettera d-bis), che siano opera di autore vivente
o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.".
Il riferimento al testo del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 e' riportato
nelle Note all'art. 1, comma 195.
comma 749
Si riporta il testo vigente dell'articolo 93 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22
luglio 1975, n. 382):
"Art. 93. Edilizia residenziale pubblica.
Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative
statali concernenti la programmazione regionale, la
localizzazione, le attivita' di costruzione e la gestione
di interventi di edilizia residenziale e abitativa
pubblica, di edilizia convenzionata, di edilizia agevolata,
di edilizia sociale nonche' le funzioni connesse alle
relative procedure di finanziamento.
Sono altresi' trasferite le funzioni statali relative
agli I.A.C.P. fermo restando il potere alle regioni di cui
all'art. 13 di stabilire soluzioni organizzative diverse da
esercitarsi in conformita' ai principi stabiliti dalla
legge di riforma delle autonomie locali; in mancanza di
questa legge le regioni potranno esercitare i suddetti
poteri dal 1° gennaio 1979.
Sono inoltre trasferite tutte le funzioni esercitate da
amministrazioni, aziende o enti pubblici statali relativi
alla realizzazione di alloggi, salvo che si tratti di
alloggi da destinare a dipendenti civili o militari dello
Stato per esigenze di servizio, nonche' le funzioni degli
organi centrali e periferici previste dalla legge 22
ottobre 1971, n. 865 e dalla legge 27 maggio 1975, n. 166,
eccettuate quelle relative alla programmazione nazionale.
Lo Stato attua la programmazione nazionale nel settore
dell'edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 11,
primo comma, del presente decreto.".
comma 750
Si riporta il testo vigente del comma 3-bis
dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1994, n. 133 (Ulteriori interventi correttivi di finanza
pubblica per l'anno 1994):
"Art. 9. Istituzione del catasto dei fabbricati.
1. - 3. Omissis
3-bis. Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di
ruralita' alle costruzioni strumentali necessarie allo
svolgimento dell'attivita' agricola di cui all'articolo
2135 del codice civile e in particolare destinate:
a) alla protezione delle piante;
b) alla conservazione dei prodotti agricoli;
c) alla custodia delle macchine agricole, degli
attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e
l'allevamento;
d) all'allevamento e al ricovero degli animali;
e) all'agriturismo, in conformita' a quanto previsto
dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96;
f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attivita'
agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo
determinato per un numero annuo di giornate lavorative
superiore a cento, assunti in conformita' alla normativa
vigente in materia di collocamento;
g) alle persone addette all'attivita' di alpeggio in
zona di montagna;
h) ad uso di ufficio dell'azienda agricola;
i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione,
valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli,
anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 228;
l) all'esercizio dell'attivita' agricola in maso
chiuso.
Omissis.".
comma 755
Si riporta il testo vigente dei commi da 10 a 26, e 28
dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015:
"10. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 2, le parole da: «, nonche' l'unita'
immobiliare» fino a: «non superiore a 15.000 euro annui»
sono soppresse;
b) al comma 3, prima della lettera a) e' inserita la
seguente:
«0a) per le unita' immobiliari, fatta eccezione per
quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e
A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti
in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come
abitazione principale, a condizione che il contratto sia
registrato e che il comodante possieda un solo immobile in
Italia e risieda anagraficamente nonche' dimori
abitualmente nello stesso comune in cui e' situato
l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica
anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile
concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro
immobile adibito a propria abitazione principale, ad
eccezione delle unita' abitative classificate nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini
dell'applicazione delle disposizioni della presente
lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei
suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui
all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23»;
c) al comma 5, il secondo periodo e' soppresso;
d) il comma 8-bis e' abrogato;
e) al comma 13-bis, le parole: «21 ottobre» sono
sostituite dalle seguenti: «termine perentorio del 14
ottobre».
11. Al comma 8 dell'articolo 9 del decreto legislativo
14 marzo 2011, n. 23, l'ultimo periodo e' soppresso.
12. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23, e' aggiunto il seguente periodo: «Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano, dal
periodo d'imposta 2014, anche all'imposta municipale
immobiliare della provincia autonoma di Bolzano, istituita
dalla legge provinciale 19 aprile 2014, n. 3, ed
all'imposta immobiliare semplice della provincia autonoma
di Trento, istituita dalla legge provinciale 30 dicembre
2014, n. 14».
13. A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione
dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla
lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base
dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle
finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento
ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18
giugno 1993. Sono, altresi', esenti dall'IMU i terreni
agricoli:
a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli
imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1
del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti
nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro
ubicazione;
b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui
all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a
proprieta' collettiva indivisibile e inusucapibile. A
decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a
9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n.
4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
2015, n. 34.
14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.
147:
a) al comma 639, le parole: «a carico sia del
possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono
sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che
dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unita'
immobiliari destinate ad abitazione principale dal
possessore nonche' dall'utilizzatore e dal suo nucleo
familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;
b) il comma 669e' sostituito dal seguente:
«669. Il presupposto impositivo della TASI e' il
possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati
e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei
terreni agricoli e dell'abitazione principale, come
definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui
all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;
c) al comma 678 sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: «Per i fabbricati costruiti e destinati
dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati,
l'aliquota e' ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono
modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25
per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento»;
d) al comma 681 sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: «Nel caso in cui l'unita' immobiliare e' detenuta
da un soggetto che la destina ad abitazione principale,
escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1,
A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale
stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno
2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il
termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero
nel caso di mancata determinazione della predetta
percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo
al 2015, la percentuale di versamento a carico del
possessore e' pari al 90 per cento dell'ammontare
complessivo del tributo»;
e) al comma 688, le parole: «21 ottobre» sono
sostituite dalle seguenti: «termine perentorio del 14
ottobre».
15. All'articolo 13, comma 2, lettera a), del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ivi incluse le
unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a
proprieta' indivisa destinate a studenti universitari soci
assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della
residenza anagrafica».
16. Il comma 15-bis dell'articolo 19 del citato
decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, e' sostituito
dal seguente:
«15-bis. L'imposta di cui al comma 13 non si applica al
possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze
della stessa e alla casa coniugale assegnata al coniuge, a
seguito di provvedimento di separazione legale,
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti
civili del matrimonio, ad eccezione delle unita'
immobiliari che in Italia risultano classificate nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali si applica
l'aliquota nella misura ridotta dello 0,4 per cento e la
detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di euro
200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si
protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e'
adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi
la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente
alla quota per la quale la destinazione medesima si
verifica».
17. Al fine di tenere conto dell'esenzione di cui ai
commi da 10 a 16, 53 e 54 del presente articolo prevista
per l'IMU e la TASI, all'articolo 1 della legge 24 dicembre
2012, n. 228, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 380-ter, lettera a), dopo il primo periodo
e' inserito il seguente: «A decorrere dall'anno 2016 la
dotazione del Fondo di solidarieta' comunale di cui al
primo periodo e' incrementata di 3.767,45 milioni di euro»
e il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai
seguenti: «La dotazione del Fondo di cui al primo periodo
e' assicurata attraverso una quota dell'imposta municipale
propria, di spettanza dei comuni, di cui al citato articolo
13 del decreto-legge n. 201 del 2011, pari a 4.717,9
milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e a
2.768,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e
seguenti. Corrispondentemente, nei predetti esercizi e'
versata all'entrata del bilancio statale una quota di pari
importo dell'imposta municipale propria, di spettanza dei
comuni. A seguito della riduzione della quota di imposta
municipale propria di spettanza comunale da versare al
bilancio dello Stato per alimentare il Fondo di
solidarieta' comunale, a decorrere dall'anno 2016, la
dotazione del predetto Fondo e' corrispondentemente ridotta
in misura pari a 1. 949,1 milioni di euro annui»;
b) al comma 380-ter, lettera a), l'ultimo periodo e'
sostituito dal seguente: «Al fine di incentivare il
processo di riordino e semplificazione degli enti
territoriali, una quota del Fondo di solidarieta' comunale,
non inferiore a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno
2014, e' destinata ad incrementare il contributo spettante
alle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive
modificazioni, e una quota non inferiore a 30 milioni di
euro e' destinata, ai sensi dell'articolo 20 del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e
successive modificazioni, ai comuni istituiti a seguito di
fusione»;
c) al comma 380-ter, lettera b), le parole: «per gli
anni 2015 e successivi» sono sostituite dalle seguenti:
«per l'anno 2015, entro il 30 aprile per l'anno 2016 ed
entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di
riferimento per gli anni 2017 e successivi»;
d) al comma 380-ter, la lettera d) e' sostituita dalla
seguente:
«d) con il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui alla lettera b) puo' essere variata la
quota di gettito dell'imposta municipale propria di
spettanza comunale di cui alla lettera a) da versare al
bilancio dello Stato e, corrispondentemente, rideterminata
la dotazione del Fondo di cui alla medesima lettera a). Le
modalita' di versamento al bilancio dello Stato sono
determinate con il medesimo decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio»;
e) al comma 380-quater:
1) dopo le parole: «20 per cento» sono inserite le
seguenti: «per l'anno 2015, il 30 per cento per l'anno
2016, il 40 per cento per l'anno 2017 e il 55 per cento per
l'anno 2018»;
2) le parole: «approvati dalla Commissione tecnica
paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui
all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42, entro il
31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento»
sono sostituite dalle seguenti: «approvati dalla
Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 31
dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Per
l'anno 2016, sono assunti a riferimento i fabbisogni
standard approvati dalla predetta Commissione entro il 31
marzo 2016»;
3) le parole: «l'anno 2015», ovunque ricorrono, sono
sostituite dalle seguenti: «gli anni 2015 e 2016»;
f) dopo il comma 380-quinquies sono inseriti i
seguenti:
«380-sexies. Con il medesimo decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui alla lettera b) del comma
380-ter, l'incremento di 3.767,45 milioni di euro per gli
anni 2016 e successivi della dotazione del Fondo di
solidarieta' comunale, in deroga a quanto disposto dai
commi 380-ter e 380-quater, e' ripartito tra i comuni
interessati sulla base del gettito effettivo IMU e TASI
derivante dagli immobili adibiti ad abitazione principale e
dai terreni agricoli, relativo all'anno 2015. A decorrere
dall'anno 2016, in deroga a quanto disposto dai commi
380-ter e 380-quater, una quota del Fondo di solidarieta'
comunale, pari a 80 milioni di euro, e' accantonata per
essere ripartita tra i comuni per i quali il riparto
dell'importo di 3.767,45 milioni di euro, di cui al periodo
precedente, non assicura il ristoro di un importo
equivalente al gettito della TASI sull'abitazione
principale stimato ad aliquota di base. La quota di 80
milioni di euro del Fondo di solidarieta' comunale e'
ripartita in modo da garantire a ciascuno dei comuni di cui
al precedente periodo l'equivalente del gettito della TASI
sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base.
380-septies. A decorrere dall'anno 2016 l'ammontare del
Fondo di solidarieta' comunale di cui al comma 380-ter, al
netto degli importi erogati ai sensi del comma 380-sexies,
per ciascun comune:
a) della Regione siciliana e della regione Sardegna e'
determinato in modo tale da garantire la medesima dotazione
netta del Fondo di solidarieta' comunale per l'anno 2015;
b) delle regioni a statuto ordinario non ripartito
secondo i criteri di cui al comma 380-quater e' determinato
in modo tale da garantire proporzionalmente la dotazione
netta del Fondo di solidarieta' comunale per l'anno 2015.
380-octies. Ai fini del comma 380-septies, per
dotazione netta si intende la differenza tra le
assegnazioni di risorse, al netto degli importi erogati ai
sensi del comma 380-sexies per ciascun comune, e la quota
di alimentazione del fondo a carico di ciascun comune».
18. All'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. A decorrere dall'anno 2016, il contributo
straordinario a favore degli enti di cui al comma 1 e'
commisurato al 40 per cento dei trasferimenti erariali
attribuiti per l'anno 2010, nel limite degli stanziamenti
finanziari previsti e comunque in misura non superiore a 2
milioni di euro per ciascun beneficiario. Con decreto di
natura non regolamentare del Ministro dell'interno, sentita
la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono
disciplinate le modalita' di riparto del contributo,
prevedendo che in caso di fabbisogno eccedente le
disponibilita' sia data priorita' alle fusioni o
incorporazioni aventi maggiori anzianita' e che le
eventuali disponibilita' eccedenti rispetto al fabbisogno
determinato ai sensi del primo periodo siano ripartite a
favore dei medesimi enti in base alla popolazione e al
numero dei comuni originari»;
b) al comma 3, le parole: «di cui al comma 1» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-bis».
19. Per le medesime finalita' di cui al comma 17, per i
comuni delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta
a cui la legge attribuisce competenza in materia di finanza
locale, la compensazione del minor gettito IMU e TASI
avviene attraverso un minor accantonamento di 85,978
milioni di euro, a valere sulle quote di compartecipazione
ai tributi erariali, ai sensi del comma 17 del citato
articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sulla base
del gettito effettivo IMU e TASI derivante dagli immobili
adibiti ad abitazione principale e dai terreni agricoli,
relativo all'anno 2015.
20. Per l'anno 2016 e' attribuito ai comuni un
contributo di complessivi 390 milioni di euro da ripartire,
con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro
il 28 febbraio 2016, in proporzione alle somme attribuite,
ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 6 novembre 2014, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 271 del 21 novembre
2014, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 731, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147. Le somme di cui al periodo
precedente non sono considerate tra le entrate finali
valide ai fini del vincolo del pareggio di bilancio di cui
ai commi da 707 a 734 del presente articolo. Le
disponibilita' in conto residui iscritte in bilancio per
l'anno 2015, relative all'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013,
n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno
2013, n. 64, e successive modificazioni, sono destinate,
nel limite di 390 milioni di euro, al finanziamento del
contributo di cui al presente comma, che entra in vigore il
giorno stesso della pubblicazione della presente legge
nella Gazzetta Ufficiale. A tal fine le predette somme sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno
2016.
21. A decorrere dal 1º gennaio 2016, la determinazione
della rendita catastale degli immobili a destinazione
speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali
dei gruppi D ed E, e' effettuata, tramite stima diretta,
tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonche' degli
elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono
la qualita' e l'utilita', nei limiti dell'ordinario
apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta
macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti,
funzionali allo specifico processo produttivo.
22. A decorrere dal 1º gennaio 2016, gli intestatari
catastali degli immobili di cui al comma 21 possono
presentare atti di aggiornamento ai sensi del regolamento
di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile
1994, n. 701, per la rideterminazione della rendita
catastale degli immobili gia' censiti nel rispetto dei
criteri di cui al medesimo comma 21.
23. Limitatamente all'anno di imposizione 2016, in
deroga all'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli atti di
aggiornamento di cui al comma 22 presentati entro il 15
giugno 2016 le rendite catastali rideterminate hanno
effetto dal 1º gennaio 2016.
24. Entro il 30 settembre 2016, l'Agenzia delle entrate
comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, con
riferimento agli atti di aggiornamento di cui al comma 23,
i dati relativi, per ciascuna unita' immobiliare, alle
rendite proposte e a quelle gia' iscritte in catasto dal 1º
gennaio 2016; il Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dell'interno, emana, secondo una
metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, entro il 31 ottobre 2016, il decreto per
ripartire il contributo annuo di 155 milioni di euro
attribuito ai comuni a titolo di compensazione del minor
gettito per l'anno 2016. A decorrere dall'anno 2017, il
contributo annuo di 155 milioni di euro e' ripartito con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dell'interno e secondo una
metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, da emanare, entro il 30 giugno 2017,
sulla base dei dati comunicati, entro il 31 marzo 2017,
dall'Agenzia delle entrate al Ministero dell'economia e
delle finanze e relativi, per ciascuna unita' immobiliare,
alle rendite proposte nel corso del 2016 ai sensi del comma
22 e a quelle gia' iscritte in catasto al 1º gennaio 2016.
25. L'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23, e' abrogato.
26. Al fine di contenere il livello complessivo della
pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri
generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e
2018 e' sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle
deliberazioni degli enti locali nella parte in cui
prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali
attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello
Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili
per l'anno 2015. Per l'anno 2018 la sospensione di cui al
primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito
di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16 del testo unico
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al
fine di consentire, a parita' di gettito, l'armonizzazione
delle diverse aliquote. Sono fatte salve, per il settore
sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma
174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo
2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n.
191, nonche' la possibilita' di effettuare manovre fiscali
incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di
liquidita' di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8
aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti.
La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla
tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e a decorrere dal
2017 al contributo di sbarco di cui all'articolo 4, comma
3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, ne'
per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi
dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi
degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di
cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.
27. Omissis
28. Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non
esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente
articolo, i comuni possono mantenere con espressa
deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della
TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per
l'anno 2015. Per l'anno 2017, i comuni che hanno deliberato
ai sensi del periodo precedente possono continuare a
mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale
la stessa maggiorazione confermata per l'anno 2016. Per
l'anno 2018, i comuni che hanno deliberato ai sensi del
periodo precedente possono continuare a mantenere con
espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa
maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017. Per
l'anno 2019 i comuni che hanno deliberato ai sensi del
periodo precedente possono continuare a mantenere con
espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa
aliquota confermata per gli anni 2016, 2017 e 2018.
Omissis.".
Si riporta il testo vigente del comma 677 dell'articolo
1 della citata legge n. 147 del 2013:
"677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui
al comma 676, puo' determinare l'aliquota rispettando in
ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle
aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di
immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita
dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata
al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione
alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il
2015, l'aliquota massima non puo' eccedere il 2,5 per
mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella
determinazione delle aliquote TASI possono essere superati
i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un
ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille
a condizione che siano finanziate, relativamente alle
abitazioni principali e alle unita' immobiliari ad esse
equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare
effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori
a quelli determinatisi con riferimento all'IMU
relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche
tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del
citato decreto-legge n. 201, del 2011.
Omissis.".
comma 756
Il testo dell'articolo 52 del citato decreto
legislativo n. 446 del 1997 e' riportato nelle Note
all'art. 1, comma 560.
comma 758
Il testo dell'articolo 1 del citato decreto legislativo
29 marzo 2004, n. 99 e' riportato nelle Note all'art. 1,
comma 503.
Si riporta il testo vigente dell'articolo 15 della
legge 27 dicembre 1977, n. 984 (Coordinamento degli
interventi pubblici nei settori della zootecnia, della
produzione ortoflorofrutticola, della forestazione,
dell'irrigazione, delle grandi colture mediterranee, della
vitivinicoltura e della utilizzazione e valorizzazione dei
terreni collinari e montani):
"Art. 15. Gli indirizzi di cui al precedente articolo 3
relativamente ai terreni di collina e di montagna avranno
riguardo alle esigenze di utilizzare e di valorizzare i
terreni medesimi mediante interventi volti a realizzare il
riordino agrario e fondiario in funzione di nuovi assetti
produttivi, con particolare riguardo a quelli che
presentano una naturale capacita' di assicurare elevate
produzioni unitarie e di foraggi e cereali per uso
zootecnico.
Gli indirizzi di cui al precedente comma individuano in
particolare:
a) le zone di intervento suscettibili di valorizzazione
produttiva e le produzioni da sviluppare nelle medesime;
b) le opere da realizzare, le priorita' e le forme di
incentivazione, favorendo in particolare la creazione e lo
sviluppo di forme associative e cooperative alle quali
assegnare i terreni incolti in base alle norme di legge
vigenti.".
Si riporta il testo degli articoli 8 e 19 della
Costituzione:
"Art. 8. Tutte le confessioni religiose sono egualmente
libere davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno
diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto
non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge
sulla base di intese con le relative rappresentanze."
"Art. 19. Tutti hanno diritto di professare liberamente
la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o
associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato
o in pubblico il culto, purche' non si tratti di riti
contrari al buon costume.".
Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo 7
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino
della finanza degli enti territoriali, a norma
dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421):
"Art. 7 Esenzioni
1. Sono esenti dall'imposta:
a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni,
dalla province, nonche' dai comuni, se diversi da quelli
indicati nell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 4,
dalle comunita' montane, dai consorzi fra detti enti, dalle
unita' sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie
pubbliche autonome di cui all'articolo 41 della legge 23
dicembre 1978, n. 833, dalle camere di commercio,
industria, artigianato ed agricoltura, destinati
esclusivamente ai compiti istituzionali;
b) i fabbricati classificati o classificabili nelle
categorie catastali da E/1 a E/9;
c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di
cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive
modificazioni;
d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio
del culto, purche' compatibile con le disposizioni degli
articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
e) i fabbricati di proprieta' della Santa Sede indicati
negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense,
sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge
27 maggio 1929, n. 810;
f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle
organizzazioni internazionali per i quali e' prevista
l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati
in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
g) i fabbricati che, dichiarati inagibili o
inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere
destinati alle attivita' assistenziali di cui alla legge 5
febbraio 1992, n. 104, limitatamente al periodo in cui sono
adibiti direttamente allo svolgimento delle attivita'
predette;
h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di
collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27
dicembre 1977, n. 984;
i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui
all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti
da partiti politici, che restano comunque assoggettati
all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso
dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento
con modalita' non commerciali di attivita' assistenziali,
previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica,
didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive,
nonche' delle attivita' di cui all'articolo 16, lettera a),
della legge 20 maggio 1985, n. 222.
Omissis.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 91-bis del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27
(Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle
infrastrutture e la competitivita'):
"Art. 91-bis Norme sull'esenzione dell'imposta comunale
sugli immobili degli enti non commerciali
1. Al comma 1, lettera i), dell'articolo 7 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo le parole: «allo
svolgimento» sono inserite le seguenti: «con modalita' non
commerciali».
2. Qualora l'unita' immobiliare abbia un'utilizzazione
mista, l'esenzione di cui al comma 1 si applica solo alla
frazione di unita' nella quale si svolge l'attivita' di
natura non commerciale, se identificabile attraverso
l'individuazione degli immobili o porzioni di immobili
adibiti esclusivamente a tale attivita'. Alla restante
parte dell'unita' immobiliare, in quanto dotata di
autonomia funzionale e reddituale permanente, si applicano
le disposizioni dei commi 41, 42 e 44 dell'articolo 2 del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Le
rendite catastali dichiarate o attribuite in base al
periodo precedente producono effetto fiscale a partire dal
1º gennaio 2013.
3. Nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi
del precedente comma 2, a partire dal 1º gennaio 2013,
l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non
commerciale dell'immobile quale risulta da apposita
dichiarazione. Con successivo decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, sono
stabilite le modalita' e le procedure relative alla
predetta dichiarazione, gli elementi rilevanti ai fini
dell'individuazione del rapporto proporzionale, nonche' i
requisiti, generali e di settore, per qualificare le
attivita' di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo
7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come
svolte con modalita' non commerciali.
4. E' abrogato il comma 2-bis dell'articolo 7 del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.".
Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
19 novembre 2012, n. 200 recante "Regolamento da adottare
ai sensi dell'articolo 91-bis, comma 3, del decreto-legge
24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 marzo 2012, n. 27 e integrato dall'articolo 9,
comma 6, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174" e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 23 novembre 2012, n. 274.
comma 760
La legge 9 dicembre 1998, n. 431 recante "Disciplina
delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad
uso abitativo" e' pubblicata nella Gazz. Uff. 15 dicembre
1998, n. 292, S.O.
comma 762
Il testo dell'articolo 52 del decreto legislativo n.
446 del 1997 e' riportato nelle Note all'art. 1, comma 560.
comma 765
Il testo dell'articolo 17 del decreto legislativo n.
241 del 1997 e' riportato nelle Note all'art. 1, comma 178.
Si riporta il testo vigente dell'articolo 5 del citato
decreto legislativo n. 82 del 2005:
"Art. 5. Effettuazione di pagamenti con modalita'
informatiche
1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, sono
obbligati ad accettare, tramite la piattaforma di cui al
comma 2, i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo
attraverso sistemi di pagamento elettronico, ivi inclusi,
per i micro-pagamenti, quelli basati sull'uso del credito
telefonico. Tramite la piattaforma elettronica di cui al
comma 2, resta ferma la possibilita' di accettare anche
altre forme di pagamento elettronico, senza discriminazione
in relazione allo schema di pagamento abilitato per
ciascuna tipologia di strumento di pagamento elettronico
come definita ai sensi dell'articolo 2, punti 33), 34) e
35) del regolamento UE 2015/751 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo alle commissioni
interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su
carta.
2. Al fine di dare attuazione al comma 1, l'AgID mette
a disposizione, attraverso il Sistema pubblico di
connettivita', una piattaforma tecnologica per
l'interconnessione e l'interoperabilita' tra le pubbliche
amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento
abilitati, al fine di assicurare, attraverso gli strumenti
di cui all'articolo 64, l'autenticazione dei soggetti
interessati all'operazione in tutta la gestione del
processo di pagamento.
2-bis. Ai sensi dell'articolo 71, e sentita la Banca
d'Italia, sono determinate le modalita' di attuazione del
comma 1, inclusi gli obblighi di pubblicazione di dati e le
informazioni strumentali all'utilizzo degli strumenti di
pagamento di cui al medesimo comma.
2-ter. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,
consentono di effettuare pagamenti elettronici tramite la
piattaforma di cui al comma 2 anche per il pagamento
spontaneo di tributi di cui all'articolo 2-bis del
decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con
modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.
2-quater. I prestatori di servizi di pagamento
abilitati eseguono pagamenti a favore delle pubbliche
amministrazioni attraverso l'utilizzo della piattaforma di
cui al comma 2. Resta fermo il sistema dei versamenti
unitari di cui all'articolo 17 e seguenti del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, Capo III, fino
all'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, sentite l'Agenzia
delle entrate e l'AgID, che fissa, anche in maniera
progressiva, le modalita' tecniche per l'effettuazione dei
pagamenti tributari e contributivi tramite la piattaforma
di cui al comma 2.
 


2-quinquies. Tramite la piattaforma di cui al comma 2,
le informazioni sui pagamenti sono messe a disposizione
anche del Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento Ragioneria generale dello Stato.
2-sexies. La piattaforma tecnologica di cui al comma 2
puo' essere utilizzata anche per facilitare e
automatizzare, attraverso i pagamenti elettronici, i
processi di certificazione fiscale tra soggetti privati,
tra cui la fatturazione elettronica e la memorizzazione e
trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui
agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015,
n. 127.
2-septies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri o del Ministro delegato per l'innovazione
tecnologica e la digitalizzazione, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le
regole tecniche di funzionamento della piattaforma
tecnologica e dei processi di cui al comma 2-sexies.
3.
3-bis.
3-ter.
4. L'Agenzia per l'Italia digitale, sentita la Banca
d'Italia, definisce linee guida per la specifica dei codici
identificativi del pagamento di cui al comma 1 e le
modalita' attraverso le quali il prestatore dei servizi di
pagamento mette a disposizione dell'ente le informazioni
relative al pagamento medesimo.
5. Le attivita' previste dal presente articolo si
svolgono con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.".
comma 768
Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
69 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice
del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio
2003, n. 229):
"Art. 69. Definizioni
1. Ai fini del presente capo, si intende per:
a) "contratto di multiproprieta'": un contratto di
durata superiore a un anno tramite il quale un consumatore
acquisisce a titolo oneroso il diritto di godimento su uno
o piu' alloggi per il pernottamento per piu' di un periodo
di occupazione;
b) "contratto relativo a un prodotto per le vacanze di
lungo termine": un contratto di durata superiore a un anno
ai sensi del quale un consumatore acquisisce a titolo
oneroso essenzialmente il diritto di ottenere sconti o
altri vantaggi relativamente ad un alloggio, separatamente
o unitamente al viaggio o ad altri servizi;
c) "contratto di rivendita": un contratto ai sensi del
quale un operatore assiste a titolo oneroso un consumatore
nella vendita o nell'acquisto di una multiproprieta' o di
un prodotto per le vacanze di lungo termine;
d) "contratto di scambio": un contratto ai sensi del
quale un consumatore partecipa a titolo oneroso a un
sistema di scambio che gli consente l'accesso all'alloggio
per il pernottamento o ad altri servizi in cambio della
concessione ad altri dell'accesso temporaneo ai vantaggi
che risultano dai diritti derivanti dal suo contratto di
multiproprieta';
e) "operatore": il "professionista", di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera c);
f) "consumatore": la persona fisica, di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera a);
g) "contratto accessorio": un contratto ai sensi del
quale il consumatore acquista servizi connessi a un
contratto di multiproprieta' o a un contratto relativo a un
prodotto per le vacanze di lungo termine e forniti
dall'operatore o da un terzo sulla base di un accordo tra
il terzo e l'operatore;
h) "supporto durevole": qualsiasi strumento che
permetta al consumatore o all'operatore di memorizzare
informazioni a lui personalmente dirette in modo che
possano essere utilizzate per riferimento futuro per un
periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le
informazioni e che consenta la riproduzione immutata delle
informazioni memorizzate;
i) "codice di condotta": un accordo o un insieme di
regole che definisce il comportamento degli operatori che
si impegnano a rispettare tale codice in relazione a una o
piu' pratiche commerciali o ad uno o piu' settori
d'attivita' specifici;
l) "responsabile del codice": qualsiasi soggetto,
compresi un operatore o un gruppo di operatori,
responsabile dell'elaborazione e della revisione di un
codice di condotta o del controllo dell'osservanza del
codice da parte di coloro che si sono impegnati a
rispettarlo.
Omissis.".
Si riporta il testo dell'articolo 1117 del codice
civile:
"Art. 1117. Parti comuni dell'edificio.
Sono oggetto di proprieta' comune dei proprietari delle
singole unita' immobiliari dell'edificio, anche se aventi
diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario
dal titolo:
1) tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso
comune, come il suolo su cui sorge l'edificio, le
fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti,
i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di
ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e
le facciate;
2) le aree destinate a parcheggio nonche' i locali per
i servizi in comune, come la portineria, incluso l'alloggio
del portiere, la lavanderia, gli stenditoi e i sottotetti
destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali,
all'uso comune;
3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque
genere destinati all'uso comune, come gli ascensori, i
pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i
sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione
per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento
ed il condizionamento dell'aria, per la ricezione
radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di
flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i
relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai
locali di proprieta' individuale dei singoli condomini,
ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di
utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in
materia di reti pubbliche.".
comma 770
Il riferimento al testo del citato decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200 e'
riportato nelle Note all'art. 1, comma 759.
Note all'art. 1, comma 771
Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'articolo
10 del citato decreto legislativo n. 504 del 1992:
"Art. 10 Versamenti e dichiarazioni
1. - 4. Omissis
5. Con decreti del Ministro delle finanze , sentita
l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono
approvati i modelli della dichiarazione, anche congiunta o
relativa ai beni indicati nell'articolo 1117, n. 2) del
codice civile, e sono determinati i dati e gli elementi che
essa deve contenere, i documenti che devono essere
eventualmente allegati e le modalita' di presentazione,
anche su supporti magnetici, nonche' le procedure per la
trasmissione ai comuni ed agli uffici dell'Amministrazione
finanziaria degli elementi necessari per la liquidazione ed
accertamento dell'imposta; per l'anno 1993 la dichiarazione
deve essere inviata ai comuni tramite gli uffici
dell'Amministrazione finanziaria. Con decreti del Ministro
delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, del
tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni, sentita
l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono
approvati i modelli per il versamento al concessionario e
sono stabilite le modalita' di registrazione, nonche' di
trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per
ogni contribuente, ai comuni e al sistema informativo del
Ministero delle finanze. Allo scopo di consentire la
prosecuzione dei servizi finalizzati a fornire adeguati
strumenti conoscitivi per una efficace azione accertativa
dei comuni, nonche' per agevolare i processi telematici di
integrazione nella pubblica amministrazione ed assicurare
il miglioramento dell'attivita' di informazione ai
contribuenti, l'Associazione nazionale dei comuni italiani
(ANCI) organizza le relative attivita' strumentali e
provvede, attraverso l'Istituto per la finanza e l'economia
locale (IFEL), all'analisi dei bilanci comunali e della
spesa locale, al fine di individuare i fabbisogni standard
dei comuni. Con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze vengono disciplinate le modalita' per
l'effettuazione dei suddetti servizi, prevedendosi un
contributo pari allo 0,6 per mille (87) del gettito
dell'imposta a carico dei soggetti che provvedono alla
riscossione; con decreto del Ministro delle finanze sono
stabiliti i termini e le modalita' di trasmissione da parte
dei predetti soggetti dei dati relativi alla riscossione. I
predetti decreti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Omissis.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 22 del citato
decreto legislativo n. 241 del 1997:
"Art. 22 (Suddivisione delle somme tra gli enti
destinatari)
1. Entro il primo giorno lavorativo successivo a quello
di versamento delle somme da parte delle banche e di
ricevimento dei relativi dati riepilogativi, un'apposita
struttura di gestione attribuisce agli enti destinatari le
somme a ciascuno di essi spettanti, tenendo conto
dell'eventuale compensazione eseguita dai contribuenti.
2. Gli enti destinatari delle somme dispongono con
cadenza trimestrale le regolazioni contabili sulle
contabilita' di pertinenza a copertura delle somme
compensate dai contribuenti.
3. La struttura di gestione di cui al comma 1 e'
individuata con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della
previdenza sociale. Con decreto del Ministero delle
finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro
e della previdenza sociale, sono stabilite le modalita' per
l'attribuzione delle somme.
4. La compensazione di cui all'Art. 17 puo' operare
soltanto dopo l'emanazione dei decreti indicati nel comma
3.".
comma 774
Il testo dell'articolo 13 del citato decreto
legislativo n. 471 del 1997 e' riportato nelle Note
all'art. 1, comma 565.
comma 776
Si riporta il testo vigente dei commi da 161 a 169
dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006:
"161. Gli enti locali, relativamente ai tributi di
propria competenza, procedono alla rettifica delle
dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o
ritardati versamenti, nonche' all'accertamento d'ufficio
delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti,
notificando al contribuente, anche a mezzo posta con
raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso
motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e
d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza,
entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in
cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero
dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono
essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative
tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive
modificazioni.
162. Gli avvisi di accertamento in rettifica e
d'ufficio devono essere motivati in relazione ai
presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li
hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un
altro atto non conosciuto ne' ricevuto dal contribuente,
questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo
che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
Gli avvisi devono contenere, altresi', l'indicazione
dell'ufficio presso il quale e' possibile ottenere
informazioni complete in merito all'atto notificato, del
responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorita'
amministrativa presso i quali e' possibile promuovere un
riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela,
delle modalita', del termine e dell'organo giurisdizionale
cui e' possibile ricorrere, nonche' il termine di sessanta
giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli
avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato
dall'ente locale per la gestione del tributo.
163. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi
locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato
al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre
del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento e'
divenuto definitivo.
164. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve
essere richiesto dal contribuente entro il termine di
cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in
cui e' stato accertato il diritto alla restituzione. L'ente
locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta
giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
165. La misura annua degli interessi e' determinata, da
ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti
percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse
legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno
per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti
esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al
contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla
data dell'eseguito versamento.
166. Il pagamento dei tributi locali deve essere
effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la
frazione e' inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se
superiore a detto importo.
167. Gli enti locali disciplinano le modalita' con le
quali i contribuenti possono compensare le somme a credito
con quelle dovute al comune a titolo di tributi locali.
168. Gli enti locali, nel rispetto dei principi posti
dall'articolo 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
stabiliscono per ciascun tributo di propria competenza gli
importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono
dovuti o non sono effettuati i rimborsi. In caso di
inottemperanza, si applica la disciplina prevista dal
medesimo articolo 25 della legge n. 289 del 2002.
169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le
aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la
data fissata da norme statali per la deliberazione del
bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se
approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purche'
entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1°
gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le
aliquote si intendono prorogate di anno in anno.
Omissis.".
comma 777
Il testo dell'articolo 52 del citato decreto
legislativo n. 446 del 1997 e' riportato nelle Note
all'art. 1, comma 560.
comma 779
Il testo del comma 169 dell'articolo 1 della citata
legge 27 dicembre 2006, n. 296 e' riportato nelle Note
all'art. 1, comma 776.
Si riporta il testo vigente del comma 16 dell'articolo
53 della citata legge n. 388 del 2000:
"Art. 53. (Regole di bilancio per le regioni, le
province e i comuni)
1. - 15. Omissis
16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe
dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale
comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante
istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e
successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici
locali, nonche' per approvare i regolamenti relativi alle
entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio
di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se
approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purche'
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio
dell'anno di riferimento.
Omissis.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 172 del
citato decreto legislativo n. 267 del 2000:
"Art. 172 Altri allegati al bilancio di previsione
1. Al bilancio di previsione sono allegati i documenti
previsti dall'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, e i
seguenti documenti:
a) l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione
del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato
deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente
quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei
rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni
e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione
pubblica" di cui al principio applicato del bilancio
consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo
esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce.
Tali documenti contabili sono allegati al bilancio di
previsione qualora non integralmente pubblicati nei siti
internet indicati nell'elenco;
b) la deliberazione, da adottarsi annualmente prima
dell'approvazione del bilancio, con la quale i comuni
verificano la quantita' e qualita' di aree e fabbricati da
destinarsi alla residenza, alle attivita' produttive e
terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22
ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno
essere ceduti in proprieta' od in diritto di superficie;
con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo
di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;
c) le deliberazioni con le quali sono determinati, per
l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e
le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti
di reddito per i tributi locali e per i servizi locali,
nonche', per i servizi a domanda individuale, i tassi di
copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi
stessi;
d) la tabella relativa ai parametri di riscontro della
situazione di deficitarieta' strutturale prevista dalle
disposizioni vigenti in materia;
e) il prospetto della concordanza tra bilancio di
previsione e obiettivo programmatico del patto di
stabilita' interno.".
comma 781
Il testo dell'articolo 52 del citato decreto
legislativo n. 446 del 1997 e' riportato nelle Note
all'art. 1, comma 560.
comma 782
Si riporta il testo vigente del comma 728 dell'articolo
1 della citata legge n. 205 del 2017:
"728. Le disposizioni di cui al decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, all'articolo 13 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonche' all'articolo 1,
commi 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
si interpretano, ai sensi e per gli effetti dell'articolo
1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso
che per i manufatti ubicati nel mare territoriale destinati
all'esercizio dell'attivita' di rigassificazione del gas
naturale liquefatto, di cui all'articolo 46 del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, aventi
una propria autonomia funzionale e reddituale che non
dipende dallo sfruttamento del sottofondo marino, rientra
nella nozione di fabbricato assoggettabile ad imposizione
la sola porzione del manufatto destinata ad uso abitativo e
di servizi civili.
Omissis.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 38 del citato
decreto-legge n. 124 del 2019:
"Art. 38. Imposta immobiliare sulle piattaforme marine
1. A decorrere dall'anno 2020 e' istituita l'imposta
immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi) in sostituzione
di ogni altra imposizione immobiliare locale ordinaria
sugli stessi manufatti. Per piattaforma marina si intende
la piattaforma con struttura emersa destinata alla
coltivazione di idrocarburi e sita entro i limiti del mare
territoriale come individuato dall'articolo 2 del Codice
della Navigazione.
2. La base imponibile e' determinata in misura pari al
valore calcolato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, richiamato
dall'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214.
3. L'imposta e' calcolata ad aliquota pari al 10,6 per
mille. E' riservata allo Stato la quota di imposta
calcolata applicando l'aliquota pari al 7,6 per mille; la
restante imposta, calcolata applicando l'aliquota del 3 per
mille, e' attribuita ai comuni individuati ai sensi del
comma 4. E' esclusa la manovrabilita' dell'imposta da parte
dei comuni per la quota loro spettante.
4. I comuni cui spetta il gettito dell'imposta
derivante dall'applicazione dell'aliquota del 3 per mille
sono individuati con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno, il
Ministro della difesa e con il Ministro dello sviluppo
economico, da emanarsi d'intesa con la Conferenza
Stato-Citta' ed autonomie locali entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Nello
stesso decreto sono stabiliti i criteri, le modalita' di
attribuzione e di versamento nonche' la quota del gettito
spettante ai comuni individuati. Qualora ricorra la
condizione di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto medesimo e'
comunque adottato.
5. Limitatamente all'anno 2020, il versamento
dell'imposta e' effettuato in un'unica soluzione, entro il
16 dicembre, allo Stato che provvedera' all'attribuzione
del gettito di spettanza comunale sulla base del decreto di
cui al comma 4. A tale fine, le somme di spettanza dei
comuni per l'anno 2020 sono riassegnate ad apposito
capitolo istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'inter-no. Il Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento delle Finanze, comunica al Ministero
dell'interno l'importo del gettito acquisito nell'esercizio
finanziario 2020 di spettanza dei comuni.
6. Le attivita' di accertamento e riscossione relative
alle piattaforme di cui al comma 1 sono svolte dai comuni
ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo
svolgimento delle suddette attivita' a titolo di imposta,
interessi e sanzioni.
7. Per quanto non espressamente previsto dal presente
articolo, si applicano le disposizioni relative alle
detrazioni in materia di imposta municipale propria di cui
all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, e le altre disposizioni della medesima
imposta, in quanto compatibili.
8. Restano ferme le disposizioni relative ai manufatti
di cui al comma 728 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre
2017, n. 205 ai quali si applicano esclusivamente i commi
3, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo.".
Si riporta il testo dell'articolo 13 del citato
decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come
modificato dall'art. 1, comma 780 della presente legge:
"Art. 13
Commi 1- 12-ter [Abrogati].
13. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 9 e
dell'articolo 14, commi 1 e 6 del decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23. All'articolo 14, comma 9, del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: "dal 1°
gennaio 2014", sono sostituite dalle seguenti: "dal 1°
gennaio 2012". Al comma 4 dell'articolo 14 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ai commi 3 degli
articoli 23, 53 e 76 del decreto legislativo 15 novembre
1993, n. 507 e al comma 31 dell'articolo 3 della legge 28
dicembre 1995, n. 549, le parole "ad un quarto" sono
sostituite dalle seguenti "alla misura stabilita dagli
articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 472". Ai fini del quarto comma dell'articolo 2752 del
codice civile il riferimento alla "legge per la finanza
locale" si intende effettuato a tutte le disposizioni che
disciplinano i singoli tributi comunali e provinciali. La
riduzione dei trasferimenti erariali di cui ai commi 39 e
46 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.
262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2006, n. 286, e successive modificazioni, e' consolidata, a
decorrere dall'anno 2011, all'importo risultante dalle
certificazioni di cui al decreto 7 aprile 2010 del
Ministero dell'economia e delle finanze emanato, di
concerto con il Ministero dell'interno, in attuazione
dell'articolo 2, comma 24, della legge 23 dicembre 2009, n.
191.
13-bis. [Abrogato].
14. Sono abrogate, a decorrere dal 1º gennaio 2012, le
seguenti disposizioni:
a. l'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n.
93, convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio
2008, n. 126, ad eccezione del comma 4 che continua ad
applicarsi per i soli comuni ricadenti nei territori delle
regioni a Statuto speciale e delle province autonome di
Trento e di Bolzano. A decorrere dall'anno 2018,
l'abrogazione disposta dal presente comma opera anche nei
confronti dei comuni compresi nel territorio della regione
Friuli Venezia Giulia;
b. il comma 3, dell'articolo 58 e le lettere d), e) ed
h) del comma 1, dell'articolo 59 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446;
c. l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 8 e il
comma 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23;
d. il comma 1-bis dell'articolo 23 del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2009, n. 14;
d-bis. i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell'articolo 7
del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.
14-bis. Le domande di variazione della categoria
catastale presentate, ai sensi del comma 2-bis
dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011,
n. 106, anche dopo la scadenza dei termini originariamente
posti e fino alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, producono gli effetti
previsti in relazione al riconoscimento del requisito di
ruralita', fermo restando il classamento originario degli
immobili rurali ad uso abitativo. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono stabilite le
modalita' per l'inserimento negli atti catastali della
sussistenza del requisito di ruralita', fermo restando il
classamento originario degli immobili rurali ad uso
abitativo.
14-ter. I fabbricati rurali iscritti nel catasto dei
terreni, con esclusione di quelli che non costituiscono
oggetto di inventariazione ai sensi dell'articolo 3, comma
3, del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998,
n. 28, devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano
entro il 30 novembre 2012, con le modalita' stabilite dal
decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701.
14-quater. Nelle more della presentazione della
dichiarazione di aggiornamento catastale di cui al comma
14-ter, l'imposta municipale propria e' corrisposta, a
titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della
rendita delle unita' similari gia' iscritte in catasto. Il
conguaglio dell'imposta e' determinato dai comuni a seguito
dell'attribuzione della rendita catastale con le modalita'
di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile
1994, n. 701. In caso di inottemperanza da parte del
soggetto obbligato, si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, salva l'applicazione delle sanzioni previste per la
violazione degli articoli 20 e 28 del regio decreto-legge
13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive
modificazioni.
15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le
delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate
tributarie dei comuni sono inviate al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze,
esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del
testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del
federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito
informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie
delle province e delle citta' metropolitane, la
disposizione del primo periodo si applica a decorrere
dall'anno di imposta 2021.
15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita
l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, previa intesa in sede di Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabilite le
specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare
per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da
consentire il prelievo automatizzato delle informazioni
utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al
pagamento dei tributi, e sono fissate le modalita' di
attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il
predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche
medesime.
15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le
delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali
diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale
comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche
(IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal
tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano
efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai
sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione
avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o
il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e'
tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15
entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso
anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di
soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e
dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del
1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla
base degli atti applicabili per l'anno precedente. I
versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata
dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun
anno devono essere effettuati sulla base degli atti
pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta
per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto gia'
versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine
del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno
precedente.
15-quater. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i
regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe
relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco
di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo
14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, nonche' al contributo di cui all'articolo 1,
comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno
effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a
quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del
comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze
provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle
delibere di cui al periodo precedente entro i quindici
giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel
portale del federalismo fiscale.
15-quinquies. Ai fini della pubblicazione di cui
all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 6 maggio
2011, n. 68, le delibere di variazione dell'aliquota
dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilita'
civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore
sono trasmesse con le modalita' di cui al comma 15.
16. All'articolo 1, comma 4, ultimo periodo del decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, le parole "31
dicembre" sono sostituite dalle parole: "20 dicembre".
All'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 13 agosto 2011,
n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
le parole da "differenziate" a "legge statale" sono
sostituite dalle seguenti: "utilizzando esclusivamente gli
stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel
rispetto del principio di progressivita'". L'Agenzia delle
Entrate provvede all'erogazione dei rimborsi
dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle
persone fisiche gia' richiesti con dichiarazioni o con
istanze presentate entro la data di entrata in vigore del
presente decreto, senza far valere l'eventuale prescrizione
decennale del diritto dei contribuenti.
17. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come
determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il fondo perequativo,
come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo
decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti
erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della
Regione Sardegna variano in ragione delle differenze del
gettito stimato ad aliquota di base derivanti dalle
disposizioni di cui al presente articolo. In caso di
incapienza ciascun comune versa all'entrata del bilancio
dello Stato le somme residue. Con le procedure previste
dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le
regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonche' le
Province autonome di Trento e di Bolzano, assicurano il
recupero al bilancio statale del predetto maggior gettito
stimato dei comuni ricadenti nel proprio territorio. Fino
all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso
articolo 27, a valere sulle quote di compartecipazione ai
tributi erariali, e' accantonato un importo pari al maggior
gettito stimato di cui al precedente periodo. L'importo
complessivo della riduzione del recupero di cui al presente
comma e' pari per l'anno 2012 a 1.627 milioni di euro, per
l'anno 2013 a 1.762,4 milioni di euro e per l'anno 2014 a
2.162 milioni di euro.
18. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23 dopo le parole: "gettito di cui ai commi
1 e 2", sono aggiunte le seguenti: "nonche', per gli anni
2012, 2013 e 2014, dalla compartecipazione di cui al comma
4".
19. Per gli anni 2012, 2013 e 2014, non trovano
applicazione le disposizioni recate dall'ultimo periodo del
comma 4 dell'articolo 2, nonche' dal comma 10 dell'articolo
14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
19-bis. Per gli anni 2012, 2013 e 2014, il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo
2, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23,
e' esclusivamente finalizzato a fissare la percentuale di
compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore
aggiunto, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, in
misura finanziariamente equivalente alla compartecipazione
del 2 per cento del gettito dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche.
20. La dotazione del fondo di solidarieta' per i mutui
per l'acquisto della prima casa e' incrementata di 10
milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013.
21." .
comma 783
Si riporta il testo dei commi 448 e 449 dell'articolo 1
della citata legge n. 232 del 2016, come modificato dai
commi 849 e 851 della presente legge:
"448. La dotazione del Fondo di solidarieta' comunale
di cui al comma 380-ter dell'articolo 1 della legge 24
dicembre 2012, n. 228, al netto dell'eventuale quota
dell'imposta municipale propria (IMU) di spettanza dei
comuni connessa alla regolazione dei rapporti finanziari e'
stabilita in euro 6.197.184.364,87 per l'anno 2017, in euro
6.208.184.364,87 per ciascuno degli anni 2018 e 2019, e in
euro 6.194.013.364,87 a decorrere dall'anno 2020, di cui
2.768.800.000 assicurata attraverso una quota dell'IMU, di
spettanza dei comuni, di cui all'articolo 13 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
eventualmente variata della quota derivante dalla
regolazione dei rapporti finanziari connessi con la
metodologia di riparto tra i comuni interessati del Fondo
stesso.
449. Il Fondo di solidarieta' comunale di cui al comma
448 e':
a) ripartito, quanto a euro 3.767.450.000 sino all'anno
2019 e a euro 3.753.279.000 a decorrere dall'anno 2020, tra
i comuni interessati sulla base del gettito effettivo
dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili (TASI),
relativo all'anno 2015 derivante dall'applicazione dei
commi da 10 a 16 e dei commi 53 e 54 dell'articolo 1 della
legge 28 dicembre 2015, n. 208;
b) ripartito, nell'importo massimo di 66 milioni di
euro, tra i comuni per i quali il riparto dell'importo di
cui alla lettera a) non assicura il ristoro di un importo
equivalente al gettito della TASI sull'abitazione
principale stimato ad aliquota di base. Tale importo e'
ripartito in modo da garantire a ciascuno dei comuni di cui
al precedente periodo l'equivalente del gettito della TASI
sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base;
c) destinato, per euro 1.885.643.345,70, eventualmente
incrementati della quota di cui alla lettera b) non
distribuita e della quota dell'imposta municipale propria
di spettanza dei comuni connessa alla regolazione dei
rapporti finanziari, ai comuni delle regioni a statuto
ordinario, di cui il 40 per cento per l'anno 2017 e il 45
per cento per gli anni 2018 e 2019, da distribuire tra i
predetti comuni sulla base della differenza tra le
capacita' fiscali e i fabbisogni standard approvati dalla
Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 30
settembre dell'anno precedente a quello di riferimento. La
quota di cui al periodo precedente e' incrementata del 5
per cento annuo dall'anno 2020, sino a raggiungere il
valore del 100 per cento a decorrere dall'anno 2030. Ai
fini della determinazione della predetta differenza la
Commissione tecnica per i fabbisogni standard, di cui
all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, propone la metodologia per la neutralizzazione della
componente rifiuti, anche attraverso l'esclusione della
predetta componente dai fabbisogni e dalle capacita'
fiscali standard. Tale metodologia e' recepita nel decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma
451 del presente articolo. L'ammontare complessivo della
capacita' fiscale perequabile dei comuni delle regioni a
statuto ordinario e' determinata in misura pari al 50 per
cento dell'ammontare complessivo della capacita' fiscale da
perequare sino all'anno 2019. A decorrere dall'anno 2020 la
predetta quota e' incrementata del 5 per cento annuo, sino
a raggiungere il valore del 100 per cento a decorrere
dall'anno 2029. La restante quota, sino all'anno 2029, e',
invece, distribuita assicurando a ciascun comune un importo
pari all'ammontare algebrico della medesima componente del
Fondo di solidarieta' comunale dell'anno precedente,
eventualmente rettificata, variato in misura corrispondente
alla variazione della quota di fondo non ripartita secondo
i criteri di cui al primo periodo;
d) destinato, per euro 464.091.019,18, eventualmente
incrementati della quota di cui alla lettera b) non
distribuita e della quota dell'IMU di spettanza dei comuni
dovuta alla regolazione dei rapporti finanziari, ai comuni
delle regioni Sicilia e Sardegna. Tale importo e' ripartito
assicurando a ciascun comune una somma pari all'ammontare
algebrico del medesimo Fondo di solidarieta' comunale
dell'anno precedente, eventualmente rettificato, variata in
misura corrispondente alla variazione del Fondo di
solidarieta' comunale complessivo;
d-bis) per gli anni dal 2018 al 2021, ripartito, nel
limite massimo di 25 milioni di euro annui, tra i comuni
che presentano, successivamente all'attuazione del
correttivo di cui al comma 450, una variazione negativa
della dotazione del Fondo di solidarieta' comunale per
effetto dell'applicazione dei criteri perequativi di cui
alla lettera c), in misura proporzionale e nel limite
massimo della variazione stessa, e, a decorrere dall'anno
2022, destinato, nella misura di 25 milioni di euro annui,
ad incremento del contributo straordinario ai comuni che
danno luogo alla fusione, di cui all'articolo 15, comma 3,
del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, o alla fusione per incorporazione di cui all'articolo
1, comma 130, della legge 7 aprile 2014, n. 56;
d-ter) destinato, nel limite massimo di euro 5.500.000
annui a decorrere dall'anno 2020, ai comuni fino a 5.000
abitanti che, successivamente all'applicazione dei criteri
di cui alle lettere da a) a d-bis), presentino un valore
negativo del fondo di solidarieta' comunale. Il contributo
di cui al periodo precedente e' attribuito sino a
concorrenza del valore negativo del fondo di solidarieta'
comunale, al netto della quota di alimentazione del fondo
stesso, e, comunque, nel limite massimo di euro 50.000 per
ciascun comune. In caso di insufficienza delle risorse il
riparto avviene in misura proporzionale al valore negativo
del fondo di solidarieta' comunale considerando come valore
massimo ammesso a riparto l'importo negativo di euro
100.000. L'eventuale eccedenza delle risorse e' destinata a
incremento del correttivo di cui alla lettera d-bis).
d-quater) destinato, quanto a 100 milioni di euro nel
2020, 200 milioni di euro nel 2021, 300 milioni di euro nel
2022, 330 milioni di euro nel 2023 e 560 milioni di euro
annui a decorrere dal 2024, a specifiche esigenze di
correzione nel riparto del fondo di solidarieta' comunale,
da individuare con i decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri di cui al secondo e al terzo periodo. I comuni
beneficiari nonche' i criteri e le modalita' di riparto
delle risorse di cui al periodo precedente sono stabiliti
con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
cui al comma 451. Per l'anno 2020 i comuni beneficiari
nonche' i criteri e le modalita' di riparto delle risorse
di cui al primo periodo sono stabiliti con un apposito
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'interno di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro
il 31 gennaio 2020 previa intesa in Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali.".
Il testo dei commi da 10 a 16 dell'articolo 1 della
citata legge n. 208 del 2015 e' riportato nelle Note
all'art. 1, comma 755.
Si riporta il testo vigente dei commi 53 e 54
dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015:
"Art. 1
Commi 1. - 52. Omissis
53. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6 e' inserito il
seguente:
«6-bis. Per gli immobili locati a canone concordato di
cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta,
determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai
sensi del comma 6, e' ridotta al 75 per cento».
54. Al comma 678 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2013, n. 147, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Per gli immobili locati a canone concordato di
cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta,
determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai
sensi del comma 683, e' ridotta al 75 per cento».
Omissis.".
Il citato decreto-legge n. 201 del 2011 convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 6 dicembre 2011, n. 284, S.O.
comma 784
Si riporta il testo vigente dell'articolo 17 del
decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della
disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma
dell'articolo 1 della L. 28 settembre 1998, n. 337):
"17. Entrate riscosse mediante ruolo.
1. Salvo quanto previsto dal comma 2, si effettua
mediante ruolo la riscossione coattiva delle entrate dello
Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle
degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi
quelli economici.
2. Puo' essere effettuata mediante ruolo affidato ai
concessionari la riscossione coattiva delle entrate delle
regioni, delle province, anche autonome, dei comuni e degli
altri enti locali, nonche' quella della tariffa di cui
all'articolo 156 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152.
3. Continua comunque ad effettuarsi mediante ruolo la
riscossione delle entrate gia' riscosse con tale sistema in
base alle disposizioni vigenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
3-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo'
autorizzare la riscossione coattiva mediante ruolo di
specifiche tipologie di crediti delle societa' per azioni a
partecipazione pubblica, previa valutazione della rilevanza
pubblica di tali crediti.
3-ter. In caso di emanazione dell'autorizzazione di cui
al comma 3-bis, la societa' interessata procede
all'iscrizione a ruolo dopo aver emesso, vidimato e reso
esecutiva un'ingiunzione conforme all'articolo 2, primo
comma, del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile
1910, n. 639.".
comma 786
Si riporta il testo dell'articolo 2-bis del citato
decreto-legge n. 193 del 2016, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 2-bis. Interventi a tutela del pubblico denaro e
generalizzazione dell'ingiunzione di pagamento ai fini
dell'avvio della riscossione coattiva
1. In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, il versamento delle entrate
tributarie dei comuni e degli altri enti locali deve essere
effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria
dell'ente impositore ovvero sui conti correnti postali ad
esso intestati, o mediante il sistema dei versamenti
unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, o attraverso gli strumenti di
pagamento elettronici resi disponibili dagli enti
impositori o attraverso la piattaforma di cui all'articolo
5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, o utilizzando le altre modalita' previste dallo stesso
codice. Restano comunque ferme le disposizioni di cui al
comma 12 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, e al comma 688 dell'articolo 1 della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, relative al versamento
dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo per i
servizi indivisibili (TASI). Per le entrate diverse da
quelle tributarie, il versamento deve essere effettuato con
le stesse modalita' di cui al primo periodo, con esclusione
del sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero, a
decorrere dal 1° ottobre 2017, per tutte le entrate
riscosse, dal gestore del relativo servizio che risulti
comunque iscritto nell'albo di cui all'articolo 53 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e si avvalga
di reti di acquisizione del gettito che fanno ricorso a
forme di cauzione collettiva e solidale gia' riconosciute
dall'Amministrazione finanziaria, tali da consentire, in
presenza della citata cauzione, l'acquisizione diretta da
parte degli enti locali degli importi riscossi, non oltre
il giorno del pagamento, al netto delle spese anticipate e
dell'aggio dovuto nei confronti del predetto gestore. I
versamenti effettuati al soggetto di cui all'articolo 52,
comma 5, lettera b), numero 4), del decreto legislativo
n.446 del 1997 sono equiparati a quelli effettuati
direttamente a favore dell'ente affidatario.
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si
applicano ai versamenti effettuati all'Agenzia delle
entrate-Riscossione, di cui all'articolo 1, comma 3.".
comma 788
Si riporta il testo dell'articolo 53 del citato decreto
legislativo n. 446 del 1997, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 53. Albo per l'accertamento e riscossione delle
entrate degli enti locali
1. Presso il Ministero delle finanze e' istituito
l'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare
attivita' di liquidazione e di accertamento dei tributi e
quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle
province e dei comuni. Sono escluse le attivita' di incasso
diretto da parte dei soggetti di cui all'articolo 52, comma
5, lettera b), numeri 1), 2) e 3).
2. L'esame delle domande di iscrizione, la revisione
periodica, la cancellazione e la sospensione dall'albo, la
revoca e la decadenza della gestione sono effettuate da una
apposita commissione in cui sia prevista una adeguata
rappresentanza dell'ANCI e dell'UPI.
3. Con decreti del Ministro delle finanze, da emanare
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, tenuto conto delle esigenze di trasparenza e
di tutela del pubblico interesse, sentita la conferenza
Stato-citta', sono definiti le condizioni ed i requisiti
per l'iscrizione nell'albo, al fine di assicurare il
possesso di adeguati requisiti tecnici e finanziari, la
sussistenza di sufficienti requisiti morali e l'assenza di
cause di incompatibilita' da parte degli iscritti, ed
emanate disposizioni in ordine alla composizione, al
funzionamento e alla durata in carica dei componenti della
commissione di cui al comma 2, alla tenuta dell'albo, alle
modalita' per l'iscrizione e la verifica dei presupposti
per la sospensione e la cancellazione dall'albo nonche' ai
casi di revoca e decadenza della gestione . Per i soggetti
affidatari di servizi di liquidazione, accertamento e
riscossione di tributi e altre entrate degli enti locali,
che svolgano i predetti servizi almeno dal 1° gennaio 1997,
puo' essere stabilito un periodo transitorio, non superiore
a due anni, per l'adeguamento alle condizioni e ai
requisiti per l'iscrizione nell'albo suddetto.
4. Sono abrogati gli articoli da 25 a 34 del decreto
legislativo 15 novembre 1993, n. 507, concernenti la
gestione del servizio di accertamento e riscossione
dell'imposta comunale sulla pubblicita'.".
comma 789
Il testo del comma 5 dell'articolo 52 del citato
decreto legislativo n. 446 del 1997 e' riportato nelle Note
all'art. 1, comma 560.
comma 790
Il testo del comma 5 dell'articolo 52 del citato
decreto legislativo n. 446 del 1997 e' riportato nelle Note
all'art. 1, comma 560.
Si riporta il testo vigente del comma 10 dell'articolo
255 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000:
"Art. 255 Acquisizione e gestione dei mezzi finanziari
per il risanamento
1. - 9. Omissis
10. Non compete all'organo straordinario di
liquidazione l'amministrazione delle anticipazioni di
tesoreria di cui all'articolo 222 e dei residui attivi e
passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, ai mutui
passivi gia' attivati per investimenti, ivi compreso il
pagamento delle relative spese, nonche' l'amministrazione
delle anticipazioni di tesoreria di cui all'articolo 222 e
dei debiti assistiti dalla garanzia della delegazione di
pagamento di cui all'articolo 206.
Omissis.".
comma 791
Il testo del comma 5 dell'articolo 52 del citato
decreto legislativo n. 446 del 1997 e' riportato nelle Note
all'art. 1, comma 560.
Si riporta il testo vigente del comma 691 dell'articolo
1 della citata legge n. 147 del 2013:
"Art. 1
Commi 1. - 690. Omissis
691. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del
decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla
scadenza del relativo contratto, la gestione
dell'accertamento e della riscossione della TARI e della
TARES, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai
commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31
dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei
rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo
comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Omissis.".
comma 792
Il testo del comma 5 dell'articolo 52 del citato
decreto legislativo n. 446 del 1997 e' riportato nelle Note
all'art. 1, comma 560.
Il testo del comma 691 dell'articolo 1 della citata
legge n. 147 del 2013 e' riportato nelle Note all'art. 1,
comma 791.
Si riporta il testo vigente dell'articolo 19 del citato
decreto legislativo n. 472 del 1997:
"Art. 19. Esecuzione delle sanzioni
1. In caso di ricorso alle commissioni tributarie,
anche nei casi in cui non e' prevista riscossione
frazionata si applicano le disposizioni dettate
dall'articolo 68, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo
tributario.
2. La commissione tributaria regionale puo' sospendere
l'esecuzione applicando, in quanto compatibili, le
previsioni dell'articolo 52 del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 546.
3. La sospensione deve essere concessa se viene
prestata la garanzia di cui all'articolo 69 del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
4. Quando non sussiste la giurisdizione delle
commissioni tributarie; la sanzione e' riscossa
provvisoriamente dopo la decisione dell'organo al quale e'
proposto ricorso amministrativo, nei limiti della meta'
dell'ammontare da questo stabilito. L'autorita' giudiziaria
ordinaria successivamente adita, se dall'esecuzione puo'
derivare un danno grave ed irreparabile, puo' disporre la
sospensione e deve disporla se viene offerta idonea
garanzia.
5. Se l'azione viene iniziata avanti all'autorita'
giudiziaria ordinaria ovvero se questa viene adita dopo la
decisione dell'organo amministrativo, la sanzione
pecuniaria e' riscossa per intero o per il suo residuo
ammontare dopo la sentenza di primo grado, salva
l'eventuale sospensione disposta dal giudice d'appello
secondo le previsioni dei commi 2, 3 e 4.
6. Se in esito alla sentenza di primo o di secondo
grado la somma corrisposta eccede quella che risulta
dovuta, l'ufficio deve provvedere al rimborso ai sensi
dell'articolo 68, comma 2, del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 546.
7. Le sanzioni accessorie sono eseguite quando il
provvedimento di irrogazione e' divenuto definitivo.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 32 del
decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni
complementari al codice di procedura civile in materia di
riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di
cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno
2009, n. 69):
"Art. 32 Dell'opposizione a procedura coattiva per la
riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli
altri enti pubblici
1. Le controversie in materia di opposizione
all'ingiunzione per il pagamento delle entrate patrimoniali
degli enti pubblici di cui all'articolo 3 del testo unico
delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle
entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti
pubblici approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n.
639, sono regolate dal rito ordinario di cognizione.
2. E' competente il giudice del luogo in cui ha sede
l'ufficio che ha emesso il provvedimento opposto.
3. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato
puo' essere sospesa secondo quanto previsto dall'articolo
5.".
Il decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 recante
"Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di
conciliazione giudiziale" e' pubblicato nella Gazz. Uff. 17
luglio 1997, n. 165.
Il testo dell'articolo 13 del citato decreto
legislativo n. 471 del 1997 e' riportato nelle Note
all'art. 1, comma 565.
Il regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 recante
"Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge
relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello
Stato" e' pubblicato nella Gazz. Uff. 30 settembre 1910, n.
227.
Il titolo II del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla
riscossione delle imposte sul reddito) comprende gli
articoli da 45 a 91-bis ed e' pubblicato nella Gazz. Uff.
16 ottobre 1973, n. 268, S.O.
Si riporta il testo vigente degli articoli 48-bis e 50
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602
del 1973:
"Art. 48-bis (Disposizioni sui pagamenti delle
pubbliche amministrazioni)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e le societa' a prevalente
partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque
titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila
euro, verificano, anche in via telematica, se il
beneficiario e' inadempiente all'obbligo di versamento
derivante dalla notifica di una o piu' cartelle di
pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale
importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento
e segnalano la circostanza all'agente della riscossione
competente per territorio, ai fini dell'esercizio
dell'attivita' di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
La presente disposizione non si applica alle aziende o
societa' per le quali sia stato disposto il sequestro o la
confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge
8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero della legge 31 maggio
1965, n. 575, ovvero che abbiano ottenuto la dilazione del
pagamento ai sensi dell'articolo 19 del presente decreto
nonche' ai risparmiatori di cui all'articolo 1, comma 494,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che hanno subito un
pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate
aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta
amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 16
gennaio 2018.
2. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le
modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma
1.
2-bis. Con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dell'economia e delle finanze, l'importo di cui al
comma 1 puo' essere aumentato, in misura comunque non
superiore al doppio, ovvero diminuito."
"Art. 50 (Termine per l'inizio dell'esecuzione)
1. Il concessionario procede ad espropriazione forzata
quando e' inutilmente decorso il termine di sessanta giorni
dalla notificazione della cartella di pagamento, salve le
disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione
del pagamento.
2. Se l'espropriazione non e' iniziata entro un anno
dalla notifica della cartella di pagamento,
l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla
notifica, da effettuarsi con le modalita' previste
dall'articolo 26, di un avviso che contiene l'intimazione
ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque
giorni.
3. L'avviso di cui al comma 2 e' redatto in conformita'
al modello approvato con decreto del Ministero delle
finanze e perde efficacia trascorsi centottanta giorni
dalla data della notifica.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 2 del citato
decreto-legge n. 193 del 2016, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225:
"Art. 2. Disposizioni in materia di riscossione locale
1. All'articolo 10, comma 2-ter del decreto-legge 8
aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole: «31 dicembre 2016»
sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2017».
2. A decorrere dal 1° luglio 2017, le amministrazioni
locali di cui all'articolo 1, comma 3, possono deliberare
di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale
le attivita' di riscossione, spontanea e coattiva, delle
entrate tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando
quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del
decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle societa'
da esse partecipate.
3.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 30 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973:
"Art. 30 (Interessi di mora)
1. Decorso inutilmente il termine previsto
dall'articolo 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo,
esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi,
si applicano, a partire dalla data della notifica della
cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di
mora al tasso determinato annualmente con decreto del
Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi
bancari attivi.".
Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo
17 del citato decreto legislativo n. 112 del 1999:
"Art. 17. Oneri di funzionamento del servizio nazionale
della riscossione
1. Omissis
2. Gli oneri di riscossione e di esecuzione previsti
dal comma 1 sono ripartiti in:
a) una quota, denominata oneri di riscossione a carico
del debitore, pari:
1) all'uno per cento, in caso di riscossione spontanea
effettuata ai sensi dell'articolo 32 del decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 46
2) al tre per cento delle somme iscritte a ruolo
riscosse, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno
dalla notifica della cartella;
3) al sei per cento delle somme iscritte a ruolo e dei
relativi interessi di mora riscossi, in caso di pagamento
oltre tale termine;
b) una quota, denominata spese esecutive, correlata
all'attivazione di procedure esecutive e cautelari da parte
degli agenti della riscossione, a carico del debitore,
nella misura fissata con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, che individua anche le tipologie di spesa
oggetto di rimborso;
c) una quota, a carico del debitore, correlata alla
notifica della cartella di pagamento e degli altri atti
della riscossione, da determinare con il decreto di cui
alla lettera b);
d) una quota, a carico dell'ente che si avvale degli
agenti della riscossione, in caso di emanazione da parte
dell'ente medesimo di un provvedimento che riconosce in
tutto o in parte non dovute le somme affidate, nella misura
determinata con il decreto di cui alla lettera b);
e) una quota, a carico degli enti che si avvalgono
degli agenti della riscossione, pari al 3 per cento delle
somme riscosse entro il sessantesimo giorno dalla notifica
della cartella.
Omissis.".
comma 793
Il testo del comma 5 dell'articolo 52 del citato
decreto legislativo n. 446 del 1997 e' riportato nelle Note
all'art. 1, comma 560.
Si riporta il testo vigente dell'articolo 11 del citato
regio decreto n. 639 del 1910:
"11. (Art. 39, legge T. U. 29 giugno 1902, n. 281). -
Il segretario comunale, o un suo delegato, assiste
all'incanto e stende il relativo atto che contiene il nome
e cognome di ciascun acquirente, il prezzo di vendita di
ogni oggetto e la firma del segretario o del suo delegato e
del banditore.
Per tale ufficio il segretario comunale e' retribuito
con le norme e nella misura che saranno stabilite nel
regolamento.
La vendita degli oggetti e la relativa consegna si fa
al migliore offerente sul prezzo di stima e dietro
pagamento del prezzo offerto.
Quando l'incanto vada deserto in tutto o in parte, o le
offerte siano inferiori alla stima, si procedera' a nuovo
incanto nel primo giorno seguente non festivo, nel quale
gli oggetti oppignorati sono venduti al miglior offerente,
ancorche' l'offerta sia inferiore alla stima.
Per procedere al secondo incanto basta la dichiarazione
che ne e' fatta al pubblico dal banditore, d'ordine
dell'ufficiale incaricato della vendita.
L'incaricato della riscossione non puo' mai rendersi
deliberatario.
Gli oggetti d'oro e d'argento non possono vendersi per
somma minore del valore intrinseco determinato dalla stima;
quelli rimasti invenduti si ritengono dall'ente creditore
come danaro per il solo valore intrinseco.".
comma 795
Si riporta il testo vigente del comma 544 dell'articolo
1 della citata legge n. 228 del 2012:
"Art. 1
Commi 1. - 543. Omissis
544. In tutti i casi di riscossione coattiva di debiti
fino a mille euro ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, intrapresa
successivamente alla data di entrata in vigore della
presente disposizione, salvo il caso in cui l'ente
creditore abbia notificato al debitore la comunicazione di
inidoneita' della documentazione ai sensi del comma 539,
non si procede alle azioni cautelari ed esecutive prima del
decorso di centoventi giorni dall'invio, mediante posta
ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio
delle iscrizioni a ruolo.
Omissis.".
comma 797
Il testo dell'articolo 52 del citato decreto
legislativo n. 446 del 1997 e' riportato nelle Note
all'art. 1, comma 560.
comma 802
Il testo dell'articolo 52 del citato decreto
legislativo n. 446 del 1997 e' riportato nelle Note
all'art. 1, comma 560.
comma 803
Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
18 dicembre 2001, n. 455 recante "Regolamento concernente
le modalita' di intervento degli Istituti vendite
giudiziarie nella procedura esecutiva e fissazione dei
compensi ad essi spettanti" e' pubblicato nella Gazz. Uff.
31 dicembre 2001, n. 302.
Il decreto del Ministro di grazia e giustizia 11
febbraio 1997, n. 109 recante "Regolamento di modifica al
decreto ministeriale 20 giugno 1960, e successive
modificazioni, e tariffa dei compensi dovuti agli istituti
di vendite giudiziarie" e' pubblicato nella Gazz. Uff. 24
aprile 1997, n. 95.
Il decreto del Ministro della giustizia 15 maggio 2009,
n. 80 recante "Regolamento in materia di determinazione dei
compensi spettanti ai custodi dei beni pignorati" e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 1° luglio 2009, n. 150.
comma 804
Il riferimento al testo del citato regio decreto n. 639
del 1910 e' riportato nelle Note all'art. 1, comma 792.
comma 805
Il testo dell'articolo 53 del decreto legislativo n.
446 del 1997 e' riportato nelle Note all'art. 1, comma 788.
comma 806
Il testo dell'articolo 53 del decreto legislativo n.
446 del 1997 e' riportato nelle Note all'art. 1, comma 788.
comma 807
Il testo dell'articolo 53 del decreto legislativo n.
446 del 1997 e' riportato nelle Note all'art. 1, comma 788.
comma 808
Il testo dell'articolo 53 del decreto legislativo n.
446 del 1997 e' riportato nelle Note all'art. 1, comma 788.
comma 811
Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo
79 del citato decreto del Presidente della Repubblica n.
602 del 1973:
"Art. 79 (Prezzo base e cauzione)
1. Omissis
2. Se non e' possibile determinare il prezzo base
secondo le disposizioni del comma 1, il concessionario
richiede l'attribuzione della rendita catastale del bene
stesso al competente ufficio del territorio, che provvede
entro centoventi giorni; se si tratta di terreni per i
quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione
edificatoria, il prezzo e' stabilito con perizia
dell'ufficio del territorio.
Omissis.".
comma 812
Il riferimento al testo del citato regio decreto n. 639
del 1910 e' riportato nelle Note all'art. 1, comma 792.
comma 815
Si riporta il testo vigente del comma 24 dell'articolo
3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248
(Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni
urgenti in materia tributaria e finanziaria):
"Art. 3. Disposizioni in materia di servizio nazionale
della riscossione
1. - 23-bis. Omissis
24. Fino al momento dell'eventuale cessione, totale o
parziale, del proprio capitale sociale alla Riscossione
S.p.a., ai sensi del comma 7, o contestualmente alla
stessa, le aziende concessionarie possono trasferire ad
altre societa' il ramo d'azienda relativo alle attivita'
svolte in regime di concessione per conto degli enti
locali, nonche' a quelle di cui all'articolo 53, comma 1,
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. In questo
caso:
a) fino al 31 dicembre 2010 ed in mancanza di diversa
determinazione degli stessi enti, le predette attivita'
sono gestite dalle societa' cessionarie del predetto ramo
d'azienda, se queste ultime possiedono i requisiti per
l'iscrizione all'albo di cui al medesimo articolo 53, comma
1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, in presenza dei
quali tale iscrizione avviene di diritto;
b) la riscossione coattiva delle entrate di spettanza
dei predetti enti e' effettuata con la procedura indicata
dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, salvo che per i
ruoli consegnati fino alla data del trasferimento, per i
quali il rapporto con l'ente locale e' regolato dal decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e si procede nei
confronti dei soggetti iscritti a ruolo sulla base delle
disposizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, applicabili alle
citate entrate ai sensi dell'articolo 18 del decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Ai fini e per gli
effetti dell'articolo 19, comma 2, lettera d) del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, le societa' cessionarie
del ramo di azienda relativo alle attivita' svolte in
regime di concessione per conto degli enti locali possono
richiedere i dati e le notizie relative ai beni dei
contribuenti iscritti nei ruoli in carico alle stesse
all'Ente locale, che a tal fine puo' accedere al sistema
informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.
Omissis.".
comma 816
Si riporta il testo vigente dei commi 7 e 8
dell'articolo 27 del citato decreto legislativo n. 285 del
1992:
"Art. 27 Formalita' per il rilascio delle
autorizzazioni e concessioni
1. - 6. Omissis
7. La somma dovuta per l'uso o l'occupazione delle
strade e delle loro pertinenze puo' essere stabilita
dall'ente proprietario della strada in annualita' ovvero in
unica soluzione.
8. Nel determinare la misura della somma si ha riguardo
alle soggezioni che derivano alla strada o autostrada,
quando la concessione costituisce l'oggetto principale
dell'impresa, al valore economico risultante dal
provvedimento di autorizzazione o concessione e al
vantaggio che l'utente ne ricava.
Omissis.".
comma 818
Si riporta il testo vigente del comma 7 dell'articolo 2
del citato decreto legislativo n. 285 del 1992:
"Art. 2 Definizione e classificazione delle strade
1. - 6. Omissis
7. Le strade urbane di cui al comma 2, lettere D, E e
F, sono sempre comunali quando siano situate nell'interno
dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade
statali, regionali o provinciali che attraversano centri
abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti.
Omissis.".
comma 821
Il testo dell'articolo 52 del citato decreto
legislativo n. 446 del 1997 e' riportato nelle Note
all'art.1, comma 560.
Si riporta il testo vigente degli articoli 20, commi 4
e 5, e 23 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992:
"Art. 20 Occupazione della sede stradale
Commi 1. - 3. Omissis
4. Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale,
ovvero, avendo ottenuto la concessione, non ottempera alle
relative prescrizioni, e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 173 ad
euro 695.
5. La violazione di cui ai commi 2, 3 e 4 importa la
sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per
l'autore della violazione stessa di rimuovere le opere
abusive a proprie spese, secondo le norme del capo I,
sezione II, del titolo VI."
"Art. 23 Pubblicita' sulle strade e sui veicoli
1. Lungo le strade o in vista di esse e' vietato
collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di
pubblicita' o propaganda, segni orizzontali reclamistici,
sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle
strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e
ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica
stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione
o ridurne la visibilita' o l'efficacia, ovvero arrecare
disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne
l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza
della circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono
costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla
circolazione delle persone invalide. Sono, altresi',
vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari
rifrangenti, nonche' le sorgenti e le pubblicita' luminose
che possono produrre abbagliamento. Sulle isole di traffico
delle intersezioni canalizzate e' vietata la posa di
qualunque installazione diversa dalla prescritta
segnaletica.
2. E' vietata l'apposizione di scritte o insegne
pubblicitarie luminose sui veicoli. E' consentita quella di
scritte o insegne pubblicitarie rifrangenti nei limiti e
alle condizioni stabiliti dal regolamento, purche' sia
escluso ogni rischio di abbagliamento o di distrazione
dell'attenzione nella guida per i conducenti degli altri
veicoli.
3.
4. La collocazione di cartelli e di altri mezzi
pubblicitari lungo le strade o in vista di esse e' soggetta
in ogni caso ad autorizzazione da parte dell'ente
proprietario della strada nel rispetto delle presenti
norme. Nell'interno dei centri abitati la competenza e' dei
comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente
proprietario se la strada e' statale, regionale o
provinciale.
5. Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari
collocati su una strada sono visibili da un'altra strada
appartenente ad ente diverso, l'autorizzazione e'
subordinata al preventivo nulla osta di quest'ultimo. I
cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti lungo le sedi
ferroviarie, quando siano visibili dalla strada, sono
soggetti alle disposizioni del presente articolo e la loro
collocazione viene autorizzata dall'Ente Ferrovie dello
Stato, previo nulla osta dell'ente proprietario della
strada.
6. Il regolamento stabilisce le norme per le
dimensioni, le caratteristiche, l'ubicazione dei mezzi
pubblicitari lungo le strade, le fasce di pertinenza e
nelle stazioni di servizio e di rifornimento di carburante.
Nell'interno dei centri abitati, nel rispetto di quanto
previsto dal comma 1, i comuni hanno la facolta' di
concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime
per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi
pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza
della circolazione stradale.
7. E' vietata qualsiasi forma di pubblicita' lungo e in
vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e
delle strade extraurbane principali e relativi accessi. Su
dette strade e' consentita la pubblicita' nelle aree di
servizio o di parcheggio solo se autorizzata dall'ente
proprietario e sempre che non sia visibile dalle stesse.
Sono consentiti i segnali indicanti servizi o indicazioni
agli utenti purche' autorizzati dall'ente proprietario
delle strade. Sono altresi' consentite le insegne di
esercizio, con esclusione dei cartelli e delle insegne
pubblicitarie e altri mezzi pubblicitari, purche'
autorizzate dall'ente proprietario della strada ed entro i
limiti e alle condizioni stabilite con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti. Sono inoltre
consentiti, purche' autorizzati dall'ente proprietario
della strada, nei limiti e alle condizioni stabiliti con il
decreto di cui al periodo precedente, cartelli di
valorizzazione e promozione del territorio indicanti siti
d'interesse turistico e culturale e cartelli indicanti
servizi di pubblico interesse. Con il decreto di cui al
quarto periodo sono altresi' individuati i servizi di
pubblico interesse ai quali si applicano le disposizioni
del periodo precedente.
8. E' parimenti vietata la pubblicita', relativa ai
veicoli sotto qualsiasi forma, che abbia un contenuto,
significato o fine in contrasto con le norme di
comportamento previste dal presente codice. La pubblicita'
fonica sulle strade e' consentita agli utenti autorizzati e
nelle forme stabilite dal regolamento. Nei centri abitati,
per ragioni di pubblico interesse, i comuni possono
limitarla a determinate ore od a particolari periodi
dell'anno.
9. Per l'adattamento alle presenti norme delle forme di
pubblicita' attuate all'atto dell'entrata in vigore del
presente codice, provvede il regolamento di esecuzione.
10. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
puo' impartire agli enti proprietari delle strade direttive
per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo
e di quelle attuative del regolamento, nonche' disporre, a
mezzo di propri organi, il controllo dell'osservanza delle
disposizioni stesse.
11. Chiunque viola le disposizioni del presente
articolo e quelle del regolamento e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 431 ad
euro 1.734.
12. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nelle
autorizzazioni previste dal presente articolo e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 1.420 ad euro 14.196 in via solidale con il soggetto
pubblicizzato.
13. Gli enti proprietari, per le strade di rispettiva
competenza, assicurano il rispetto delle disposizioni del
presente articolo. Per il raggiungimento di tale fine
l'ufficio o comando da cui dipende l'agente accertatore,
che ha redatto il verbale di contestazione delle violazioni
di cui ai commi 11 e 12, trasmette copia dello stesso al
competente ente proprietario della strada.
13-bis. In caso di collocazione di cartelli, insegne di
esercizio o altri mezzi pubblicitari privi di
autorizzazione o comunque in contrasto con quanto disposto
dal comma 1, l'ente proprietario della strada diffida
l'autore della violazione e il proprietario o il possessore
del suolo privato, nei modi di legge, a rimuovere il mezzo
pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni
dalla data di comunicazione dell'atto. Decorso il suddetto
termine, l'ente proprietario provvede ad effettuare la
rimozione del mezzo pubblicitario e alla sua custodia
ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della
violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o
possessore del suolo; a tal fine tutti gli organi di
polizia stradale di cui all'articolo 12 sono autorizzati ad
accedere sul fondo privato ove e' collocato il mezzo
pubblicitario. Chiunque viola le prescrizioni indicate al
presente comma e al comma 7 e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 4.843 ad
euro 19.371; nel caso in cui non sia possibile individuare
l'autore della violazione, alla stessa sanzione
amministrativa e' soggetto chi utilizza gli spazi
pubblicitari privi di autorizzazione.
13-ter. In caso di inottemperanza al divieto, i
cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi
pubblicitari sono rimossi ai sensi del comma 13-bis. Le
regioni possono individuare entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione le strade di
interesse panoramico ed ambientale nelle quali i cartelli,
le insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari
provocano deturpamento del paesaggio. Entro sei mesi dal
provvedimento di individuazione delle strade di interesse
panoramico ed ambientale i comuni provvedono alle rimozioni
ai sensi del comma 13-bis.
13-quater. Nel caso in cui l'installazione dei
cartelli, delle insegne di esercizio o di altri mezzi
pubblicitari sia realizzata su suolo demaniale ovvero
rientrante nel patrimonio degli enti proprietari delle
strade, o nel caso in cui la loro ubicazione lungo le
strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la
circolazione, in quanto in contrasto con le disposizioni
contenute nel regolamento, l'ente proprietario esegue senza
indugio la rimozione del mezzo pubblicitario.
Successivamente alla stessa, l'ente proprietario trasmette
la nota delle spese sostenute al prefetto, che emette
ordinanza - ingiunzione di pagamento. Tale ordinanza
costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge.
13-quater.1. In ogni caso, l'ente proprietario puo'
liberamente disporre dei mezzi pubblicitari rimossi in
conformita' al presente articolo, una volta che sia decorso
il termine di sessanta giorni senza che l'autore della
violazione, il proprietario o il possessore del terreno ne
abbiano richiesto la restituzione. Il predetto termine
decorre dalla data della diffida, nel caso di rimozione
effettuata ai sensi del comma 13-bis, e dalla data di
effettuazione della rimozione, nell'ipotesi prevista dal
comma 13-quater.
13-quinquies.".
comma 830
Il regio decreto 20 ottobre 1904, n. 721 che approva e
contiene la convenzione fra la R. amministrazione ed il
municipio di Venezia per la determinazione dei rivi interni
della citta' e della giurisdizione sui medesimi e'
pubblicata nella GU n. 43 del 21-2-1905.
Si riporta il testo vigente dell'articolo 517 del
codice della navigazione marittima di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328:
"Regolamento navigazione marittima
art. 517. Canali di traffico urbano nella laguna
veneta.
Nei canali e rivi di traffico esclusivamente urbano che
rimangono in consegna ai comuni, i poteri di polizia sono
esercitati dai comuni stessi, secondo norme da approvarsi
dal magistrato alle acque, dall'autorita' marittima e
dall'ispettorato di porto.".
comma 833
Il testo del comma 1 dell'articolo 73 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e'
riportato nelle Note all'art. 1, comma 573.
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 90 della
citata legge n. 289 del 2002:
"Art. 90 (Disposizioni per l'attivita' sportiva
dilettantistica)
1. Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n.
398, e successive modificazioni, e le altre disposizioni
tributarie riguardanti le associazioni sportive
dilettantistiche si applicano anche alle societa' sportive
dilettantistiche costituite in societa' di capitali senza
fine di lucro.
Omissis.".
comma 835
Il testo dell'articolo 2-bis del citato decreto-legge
n. 193 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge
1° dicembre 2016, n. 225 e' riportato nelle Note all'art.
1, comma 786.
comma 836
Si riporta il testo vigente dell'articolo 18 del
decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (Revisione ed
armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicita' e
del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle
province nonche' della tassa per lo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre
1992, n. 421, concernente il riordino della finanza
territoriale):
"Art. 18 Servizio delle pubbliche affissioni
1. Il servizio delle pubbliche affissioni e' inteso a
garantire specificatamente l'affissione, a cura del comune,
in appositi impianti a cio' destinati, di manifesti di
qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni
aventi finalita' istituzionali, sociali o comunque prive di
rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura
stabilita nelle disposizioni regolamentari di cui all'art.
3 di messaggi diffusi nell'esercizio di attivita'
economiche.
2. Il servizio deve essere obbligatoriamente istituito
nei comuni che abbiano una popolazione residente, al 31
dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso,
superiore a tremila abitanti; negli altri comuni il
servizio e' facoltativo.
3. La superficie degli impianti da adibire alle
pubbliche affissioni deve essere stabilita nel regolamento
comunale in misura proporzionale al numero degli abitanti e
comunque non inferiore a 18 metri quadrati per ogni mille
abitanti nei comuni con popolazione superiore a trentamila
abitanti, e a 12 metri quadrati negli altri comuni.
3-bis. Il comune ha facolta' di chiedere al
concessionario delle pubbliche affissioni di svolgere
servizi aggiuntivi strumentali alla repressione
dell'abusivismo pubblicitario e al miglioramento
dell'impiantistica.".
comma 837
Il testo dell'articolo 52 del citato decreto
legislativo n. 446 del 1997 e' riportato nelle Note
all'art. 1, comma 560.
Il testo del comma 7 dell'articolo 2 del citato decreto
legislativo n. 285 del 1992 e' riportato nelle Note
all'art. 1, comma 818.
comma 838
Il capo II del citato decreto legislativo n. 507 del
1993 comprende gli articoli da 38 a 57 ed e' pubblicato
nella Gazz. Uff. 9 dicembre 1993, n. 288, S.O.
Il testo del comma 639 dell'articolo 1 della citata
legge n. 147 del 2013 e' riportato nelle Note all'art. 1,
comma 554.
Si riporta il testo vigente dei commi 667 e 668
dell'articolo 1 della citata legge n. 147 del 2013:
"667. Al fine di dare attuazione al principio "chi
inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva
2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19
novembre 2008, entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali, sono stabiliti criteri per la realizzazione da
parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della
quantita' di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di
sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di
correttivi ai criteri di ripartizione del costo del
servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di
tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale
dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti
urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse
dal diritto dell'Unione europea.
668. I comuni che hanno realizzato sistemi di
misurazione puntuale della quantita' di rifiuti conferiti
al servizio pubblico possono, con regolamento di cui
all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997,
prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura
corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella
commisurazione della tariffa puo' tenere conto dei criteri
determinati con il regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La
tariffa corrispettiva e' applicata e riscossa dal soggetto
affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
Omissis.".
comma 844
Si riporta il testo vigente dell'articolo 5 del citato
decreto legislativo n. 82 del 2005:
"Art. 5. Effettuazione di pagamenti con modalita'
informatiche
1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, sono
obbligati ad accettare, tramite la piattaforma di cui al
comma 2, i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo
attraverso sistemi di pagamento elettronico, ivi inclusi,
per i micro-pagamenti, quelli basati sull'uso del credito
telefonico. Tramite la piattaforma elettronica di cui al
comma 2, resta ferma la possibilita' di accettare anche
altre forme di pagamento elettronico, senza discriminazione
in relazione allo schema di pagamento abilitato per
ciascuna tipologia di strumento di pagamento elettronico
come definita ai sensi dell'articolo 2, punti 33), 34) e
35) del regolamento UE 2015/751 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo alle commissioni
interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su
carta.
2. Al fine di dare attuazione al comma 1, l'AgID mette
a disposizione, attraverso il Sistema pubblico di
connettivita', una piattaforma tecnologica per
l'interconnessione e l'interoperabilita' tra le pubbliche
amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento
abilitati, al fine di assicurare, attraverso gli strumenti
di cui all'articolo 64, l'autenticazione dei soggetti
interessati all'operazione in tutta la gestione del
processo di pagamento.
2-bis. Ai sensi dell'articolo 71, e sentita la Banca
d'Italia, sono determinate le modalita' di attuazione del
comma 1, inclusi gli obblighi di pubblicazione di dati e le
informazioni strumentali all'utilizzo degli strumenti di
pagamento di cui al medesimo comma.
2-ter. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,
consentono di effettuare pagamenti elettronici tramite la
piattaforma di cui al comma 2 anche per il pagamento
spontaneo di tributi di cui all'articolo 2-bis del
decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con
modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.
2-quater. I prestatori di servizi di pagamento
abilitati eseguono pagamenti a favore delle pubbliche
amministrazioni attraverso l'utilizzo della piattaforma di
cui al comma 2. Resta fermo il sistema dei versamenti
unitari di cui all'articolo 17 e seguenti del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, Capo III, fino
all'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, sentite l'Agenzia
delle entrate e l'AgID, che fissa, anche in maniera
progressiva, le modalita' tecniche per l'effettuazione dei
pagamenti tributari e contributivi tramite la piattaforma
di cui al comma 2.
2-quinquies. Tramite la piattaforma di cui al comma 2,
le informazioni sui pagamenti sono messe a disposizione
anche del Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento Ragioneria generale dello Stato.
2-sexies. La piattaforma tecnologica di cui al comma 2
puo' essere utilizzata anche per facilitare e
automatizzare, attraverso i pagamenti elettronici, i
processi di certificazione fiscale tra soggetti privati,
tra cui la fatturazione elettronica e la memorizzazione e
trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui
agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015,
n. 127.
2-septies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri o del Ministro delegato per l'innovazione
tecnologica e la digitalizzazione, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le
regole tecniche di funzionamento della piattaforma
tecnologica e dei processi di cui al comma 2-sexies.
3.
3-bis.
3-ter.
4. L'Agenzia per l'Italia digitale, sentita la Banca
d'Italia, definisce linee guida per la specifica dei codici
identificativi del pagamento di cui al comma 1 e le
modalita' attraverso le quali il prestatore dei servizi di
pagamento mette a disposizione dell'ente le informazioni
relative al pagamento medesimo.
5. Le attivita' previste dal presente articolo si
svolgono con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.".
comma 846
Il testo dell'articolo 52 del citato decreto
legislativo n.446 del 1997 e' riportato nelle Note all'art.
1, comma 560.
comma 847
Si riporta il testo vigente dell'articolo 5 della legge
16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per
l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario):
"Art. 5. Tassa per l'occupazione di spazi ed aree
pubbliche.
La tassa per l'occupazione di spazi ed aree si applica
alle occupazioni di spazi ed aree pubbliche appartenenti
alle Regioni ed e' disciplinata, per quanto non disposto
dalla presente legge, dalle norme dello Stato che regolano
l'analogo tributo provinciale.
Le Regioni determinano l'ammontare delle tasse in
misura non superiore al 150 per cento e non inferiore al 50
per cento di quella prevista dalle norme dello Stato per le
corrispondenti occupazioni degli spazi e delle aree
appartenenti alle province.
All'accertamento, liquidazione e riscossione della
tassa provvedono, per conto delle Regioni, gli Uffici
competenti ad eseguire le dette operazioni per l'analogo
tributo provinciale."
Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto
legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia
di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e
delle province, nonche' di determinazione dei costi e dei
fabbisogni standard nel settore sanitario):
"Art. 8 Ulteriori tributi regionali
1. Ferma la facolta' per le regioni di sopprimerli, a
decorrere dal 1° gennaio 2013 sono trasformati in tributi
propri regionali la tassa per l'abilitazione all'esercizio
professionale, l'imposta regionale sulle concessioni
statali dei beni del demanio marittimo, l'imposta regionale
sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei
beni del patrimonio indisponibile, la tassa per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali, le
tasse sulle concessioni regionali, l'imposta sulle
emissioni sonore degli aeromobili, di cui all'articolo 190
del Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592, all'articolo 121
del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
n. 616, agli articoli 1, 5 e 6 del decreto-legge 5 ottobre
1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 1993, n. 494, all'articolo 2 della legge 16 maggio
1970, n. 281, all'articolo 5 della citata legge n. 281 del
1970, all'articolo 3 della citata legge n. 281 del 1970,
agli articoli da 90 a 95 della legge 21 novembre 2000, n.
342.
2. Fermi restando i limiti massimi di manovrabilita'
previsti dalla legislazione statale, le regioni
disciplinano la tassa automobilistica regionale.
3. Alle regioni a statuto ordinario spettano gli altri
tributi ad esse riconosciuti dalla legislazione vigente
alla data di entrata in vigore del presente decreto. I
predetti tributi costituiscono tributi propri derivati.
[4. A decorrere dall'anno 2013, e comunque dalla data
in cui sono soppressi i trasferimenti statali a favore
delle regioni in materia di trasporto pubblico locale, e'
soppressa la compartecipazione regionale all'accisa sulla
benzina. E' contestualmente rideterminata l'addizionale
regionale all'IRPEF di cui all'articolo 2, in modo da
assicurare un gettito corrispondente a quello assicurato
dalla compartecipazione soppressa.]
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4,
spettano altresi' alle regioni a statuto ordinario le altre
compartecipazioni al gettito di tributi erariali, secondo
quanto previsto dalla legislazione vigente alla data di
entrata in vigore del presente decreto.".
comma 848
Il testo del comma 448 dell'articolo 1 della citata
legge n. 232 del 2016, come modificato dal presente comma,
e' riportato nelle Note all'art. 1, comma 783.
Si riporta il testo vigente dell'articolo 47 del citato
decreto-legge n. 66 del 2014, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89:
"Art. 47 Concorso delle province, delle citta'
metropolitane e dei comuni alla riduzione della spesa
pubblica
1. Le province e le citta' metropolitane, a valere sui
risparmi connessi alle misure di cui al comma 2 e
all'articolo 19, nonche' in considerazione delle misure
recate dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, nelle more
dell'emanazione del Decreto del Presidente del Consiglio di
cui al comma 92 dell'articolo 1 della medesima legge 7
aprile 2014, n. 56, assicurano un contributo alla finanza
pubblica pari a 444,5 milioni di euro per l'anno 2014 e
pari a 576,7 milioni di euro per l'anno 2015 e 585,7
milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, ciascuna
provincia e citta' metropolitana consegue i risparmi da
versare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello
Stato determinati con decreto del Ministro dell'interno da
emanare entro il termine del 30 giugno, per l'anno 2014, e
del 28 febbraio per gli anni successivi, sulla base dei
seguenti criteri:
a) per quanto attiene agli interventi di cui
all'articolo 8, relativi alla riduzione della spesa per
beni e servizi, la riduzione e' operata nella misura
complessiva di 340 milioni di euro per il 2014 e di 510
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018,
proporzionalmente alla spesa media, sostenuta nell'ultimo
triennio, relativa ai codici SIOPE indicati nella tabella A
allegata al presente decreto;
b) per quanto attiene agli interventi di cui
all'articolo 15, relativi alla riduzione della spesa per
autovetture di 0,7 milioni di euro, per l'anno 2014, e di
un milione di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al
2018, la riduzione e' operata in proporzione al numero di
autovetture di ciascuna provincia e citta' metropolitana
comunicato annualmente al Ministero dell'interno dal
Dipartimento della Funzione Pubblica;
c) per quanto attiene agli interventi, di cui
all'articolo 14, relativi alla riduzione della spesa per
incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti
di collaborazione coordinata e continuativa, di 3,8 milioni
di euro per l'anno 2014 e di 5,7 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2015 al 2018, la riduzione e'
operata in proporzione alla spesa comunicata al Ministero
dell'interno dal Dipartimento della Funzione Pubblica.
3. Gli importi e i criteri di cui al comma 2 possono
essere modificati per ciascuna provincia e citta'
metropolitana, a invarianza di riduzione complessiva, dalla
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali entro il 30
giugno, per l'anno 2014 ed entro il 31 gennaio, per gli
anni successivi, sulla base dell'istruttoria condotta
dall'ANCI e dall'UPI e recepiti con il decreto del Ministro
dell'interno di cui al comma 2; con riferimento alle misure
connesse all'articolo 8, le predette modifiche possono
tener conto dei tempi medi di pagamento dei debiti e del
ricorso agli acquisti centralizzati di ciascun ente.
Decorso tale termine la riduzione opera in base agli
importi di cui al comma 2.
4. In caso di mancato versamento del contributo di cui
ai commi 2 e 3, entro il 10 ottobre, sulla base dei dati
comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle
Entrate, attraverso la struttura di gestione di cui
all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, provvede al recupero delle predette somme nei
confronti delle province e delle citta' metropolitane
interessate, a valere sui versamenti dell'imposta sulle
assicurazioni contro la responsabilita' civile derivante
dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i
ciclomotori, di cui all'articolo 60 del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite modello F24,
all'atto del riversamento del relativo gettito alle
province medesime.
5. Le province e le citta' metropolitane possono
rimodulare o adottare misure alternative di contenimento
della spesa corrente, al fine di conseguire risparmi
comunque non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione
del comma 2.
6. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
di cui al comma 92 dell'articolo 1 della legge 7 aprile
2014, n. 56, a seguito del trasferimento delle risorse
finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse
all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite,
ai sensi dei commi da 85 a 97 dello stesso articolo 1, tra
le Province, le citta' metropolitane e gli altri Enti
territoriali interessati, stabilisce altresi' le modalita'
di recupero delle somme di cui ai commi precedenti.
7. L'organo di controllo di regolarita' amministrativa
e contabile verifica che le misure di cui ai commi 2 e 5
siano adottate, dandone atto nella relazione di cui al
comma 166 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n.
266.
8. I comuni, a valere sui risparmi connessi alle misure
indicate al comma 9, assicurano un contributo alla finanza
pubblica pari a 375,6 milioni di euro per l'anno 2014 e
563,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al
2018. A tal fine, il fondo di solidarieta' comunale, come
determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 380-ter della
legge 24 dicembre 2012, n. 228, e' ridotto di 375,6 milioni
di euro per l'anno 2014 e di 563,4 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2015 al 2018.
9. Gli importi delle riduzioni di spesa e le
conseguenti riduzioni di cui al comma 8 per ciascun comune
sono determinati con decreto del Ministro dell'interno da
emanare entro il termine del 30 giugno, per l'anno 2014 e
del 28 febbraio per gli anni successivi, sulla base dei
seguenti criteri:
a) per quanto attiene agli interventi di cui
all'articolo 8, relativi alla riduzione della spesa per
beni e servizi, la riduzione e' operata nella misura
complessiva di 360 milioni di euro per il 2014 e di 540
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018,
proporzionalmente alla spesa media, sostenuta nell'ultimo
triennio, relativa ai codici SIOPE indicati nella tabella A
allegata al presente decreto. A decorrere dall'anno 2018,
qualora la spesa relativa ai codici SIOPE di cui alla
tabella A sia stata sostenuta da comuni che gestiscono, in
quanto capofila, funzioni e servizi in forma associata per
conto dei comuni facenti parte della stessa gestione
associata, le riduzioni di cui alla presente lettera sono
applicate a tutti i comuni compresi nella gestione
associata, proporzionalmente alla quota di spesa ad essi
riferibile. A tal fine, la regione acquisisce dal comune
capofila idonea certificazione della quota di spesa
riferibile ai comuni facenti parte della gestione associata
e la trasmette, entro il 30 aprile dell'anno precedente a
quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle
finanze e al Ministero dell'interno, che ne tengono conto
in sede di predisposizione del decreto annuale del
Presidente del Consiglio dei ministri per la determinazione
del Fondo di solidarieta' comunale. In caso di mancata
comunicazione da parte della regione entro il predetto
termine del 30 aprile, il riparto non tiene conto della
ripartizione proporzionale tra i comuni compresi nella
gestione associata; restano in tal caso confermate le
modalita' di riparto di cui al presente articolo. Per gli
enti che nell'ultimo anno hanno registrato tempi medi nei
pagamenti relativi a transazioni commerciali superiori a 90
giorni, rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo
9 ottobre 2002, n. 231, la riduzione di cui al periodo
precedente e' incrementata del 5 per cento. Ai restanti
enti la riduzione di cui al periodo precedente e'
proporzionalmente ridotta in misura corrispondente al
complessivo incremento di cui al periodo precedente. Per
gli enti che nell'ultimo anno hanno fatto ricorso agli
strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.
o dagli altri soggetti aggregatori di cui all'articolo 9,
commi 1 e 2, in misura inferiore al valore mediano, come
risultante dalle certificazioni di cui alla presente
lettera la riduzione di cui al primo periodo e'
incrementata del 5 per cento. Ai restanti enti la riduzione
di cui al periodo precedente e' proporzionalmente ridotta
in misura corrispondente al complessivo incremento di cui
al periodo precedente. A tal fine gli enti trasmettono al
Ministero dell'interno secondo le modalita' indicate dallo
stesso, entro il 31 maggio, per l'anno 2014, ed entro il 28
febbraio per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018, una
certificazione sottoscritta dal rappresentante legale, dal
responsabile finanziario e dall'organo di revisione
economico-finanziaria, attestante il tempo medio dei
pagamenti dell'anno precedente calcolato rapportando la
somma delle differenze dei tempi di pagamento rispetto a
quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.
231, al numero dei pagamenti stessi. Nella medesima
certificazione e', inoltre, indicato il valore degli
acquisti di beni e servizi, relativi ai codici SIOPE
indicati nell'allegata tabella B sostenuti nell'anno
precedente, con separata evidenza degli acquisti sostenuti
mediante ricorso agli strumenti di acquisto messi a
disposizione da Consip S.p.A. o dagli altri soggetti
aggregatori di cui all'articolo 9, commi 1 e 2. In caso di
mancata trasmissione della certificazione nei termini
indicati si applica l'incremento del 10 per cento;
b) per quanto attiene agli interventi di cui
all'articolo 15, relativi alla riduzione della spesa per
autovetture di 1,6 milioni di euro, per l'anno 2014, e di
2,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al
2018, la riduzione e' operata in proporzione al numero di
autovetture possedute da ciascun comune comunicato
annualmente al Ministero dell'interno dal Dipartimento
della Funzione Pubblica;
c) per quanto attiene agli interventi di cui
all'articolo 14 relativi alla riduzione della spesa per
incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti
di collaborazione coordinata e continuativa, di 14 milioni
di euro, per l'anno 2014 e di 21 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2015 al 2018, la riduzione e'
operata in proporzione alla spesa comunicata al Ministero
dell'interno dal Dipartimento della Funzione Pubblica.
10. Gli importi e i criteri di cui al comma 9 possono
essere modificati per ciascun comune, a invarianza di
riduzione complessiva, dalla Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali entro il 30 giugno, per l'anno 2014 ed
entro il 31 gennaio, per gli anni successivi, sulla base
dell'istruttoria condotta dall'ANCI e recepiti con decreto
del Ministro dell'interno di cui al comma 9; con
riferimento alle misure connesse all'articolo 8, le
predette modifiche possono tener conto dei tempi medi di
pagamento dei debiti e del ricorso agli acquisti
centralizzati di ciascun ente. Decorso tale termine la
riduzione opera in base ai criteri di cui al comma 9.
11. In caso di incapienza, sulla base dei dati
comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle
Entrate provvede al recupero delle predette somme nei
confronti dei comuni interessati all'atto del riversamento
agli stessi comuni dell'imposta municipale propria di cui
all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214. Le somme recuperate sono versate ad apposito
capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato ai fini
della successiva riassegnazione al pertinente capitolo
dello stato di previsione del Ministero dell'interno.
12. I Comuni possono rimodulare o adottare misure
alternative di contenimento della spesa corrente, al fine
di conseguire risparmi comunque non inferiori a quelli
derivanti dall'applicazione del comma 9.
13. L'organo di controllo di regolarita' amministrativa
e contabile verifica che le misure di cui ai precedenti
commi siano adottate, dandone atto nella relazione di cui
al comma 166 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005,
n. 266.".
comma 849
Il testo del comma 449 dell'articolo 1 della citata
legge n. 232 del 2016, come modificato dal presente comma,
e' riportato nelle Note all'art. 1, comma 783.
comma 850
Il testo del comma 448 dell'articolo 1 della citata
legge n. 232 del 2016 e' riportato nelle Note all'art. 1,
comma 783.
comma 851
Il testo del comma 449 dell'articolo 1 della citata
legge n. 232 del 2016, come modificato dal presente comma,
e' riportato nelle Note all'art. 1, comma 783.
comma 853
Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 33 del
citato decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 33. Assunzione di personale nelle regioni a
statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilita'
finanziaria
1. Omissis
2. A decorrere dalla data individuata dal decreto di
cui al presente comma, anche per le finalita' di cui al
comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani
triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il
rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato
dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per
tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri
riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al
valore soglia definito come percentuale, differenziata per
fascia demografica, della media delle entrate correnti
relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate
al netto del fondo crediti dubbia esigibilita' stanziato in
bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della
pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno,
previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto sono individuate le
fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al
valore medio per fascia demografica e le relative
percentuali massime annuali di incremento del personale in
servizio per i comuni che si collocano al di sotto del
valore soglia prossimo al valore medio, nonche' un valore
soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di
personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni
che registrano un rapporto compreso tra i due predetti
valori soglia non possono incrementare la spesa di
personale registrata nell'ultimo rendiconto della gestione
approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti
che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al
primo periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai
sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di
consentire l'assunzione di almeno una unita' possono
incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato
oltre la predetta soglia di un valore non superiore a
quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo,
collocando tali unita' in comando presso le corrispondenti
unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle
vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa
di personale. I predetti parametri possono essere
aggiornati con le modalita' di cui al secondo periodo ogni
cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di
personale, al lordo degli oneri riflessi a carico
dell'amministrazione, e la media delle predette entrate
correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati
risulta superiore al valore soglia superiore adottano un
percorso di graduale riduzione annuale del suddetto
rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto
valore soglia anche applicando un turn over inferiore al
100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano
un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano
un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del
predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio
del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' adeguato, in aumento
o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore
medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la
contrattazione integrativa nonche' delle risorse per
remunerare gli incarichi di posizione organizzativa,
prendendo a riferimento come base di calcolo il personale
in servizio al 31 dicembre 2018.
Omissis.".
comma 854
Si riporta il testo dei commi 859, 861 e 868
dell'articolo 1 della citata legge 30 dicembre 2018, n.
145, come modificato dalla presente legge:
"Art. 1
Commi 1. - 858. Omissis
859. A partire dall'anno 2021, le amministrazioni
pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e
dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui
all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.
196, applicano:
a) le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o
864, se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo
33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato
alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto
almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo
esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non
si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di
cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del
2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non e'
superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute
nel medesimo esercizio;
b) le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la
condizione di cui alla lettera a), ma presentano un
indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato
sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non
rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni
commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto
legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.
860. Omissis
861. Gli indicatori di cui ai commi 859 e 860 sono
elaborati mediante la piattaforma elettronica per la
gestione telematica del rilascio delle certificazioni di
cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile
2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
giugno 2013, n. 64. I tempi di ritardo sono calcolati
tenendo conto anche delle fatture scadute che le
amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare.
862. - 867. Omissis
868. A decorrere dal 2021, le misure di cui al comma
862, lettera a), al comma 864, lettera a), e al comma 865,
lettera a), si applicano anche alle amministrazioni
pubbliche di cui ai commi 859 e 860 che non hanno
pubblicato l'ammontare complessivo dei debiti, di cui
all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.
33, e che non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica
le comunicazioni di cui al comma 867 e le informazioni
relative all'avvenuto pagamento delle fatture.
Omissis."
comma 855
Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 50 del
citato decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 50. Disposizioni in materia di tempi di pagamento
dei debiti commerciali della P.A.
1. - 2. Omissis
3. Entro il 1° luglio 2020 le amministrazioni pubbliche
di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, che si avvalgono dell'Ordinativo Informatico
di Pagamento (OPI) di cui all'articolo 14, comma 8-bis,
della medesima legge n. 196 del 2009, sono tenute ad
inserire nello stesso Ordinativo la data di scadenza della
fattura. Conseguentemente, a decorrere dalla suddetta data,
per le medesime amministrazioni viene meno l'obbligo di
comunicazione mensile di cui all'articolo 7-bis, comma 4,
del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.
Omissis.".
comma 856
La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 recante
"Modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione" e' pubblicata nella Gazz. Uff. 24 ottobre
2001, n. 248.
comma 857
Il testo del comma 1-ter dell'articolo 21 della citata
legge n. 196 del 2009 e' riportato nelle Note all'art. 1,
comma 1.
comma 858
Si riporta il testo vigente del comma 200 dell'articolo
1 della citata legge n. 190 del 2014:
"200. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel
corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio.
Omissis.".
comma 861
Il testo del comma 1 dell'articolo 5 della citata legge
24 dicembre 1993, n. 537 e' riportato nelle Note all'art.
1, comma 354.
comma 862
Si riporta il testo vigente del comma 6-sexies
dell'articolo 2 del citato decreto-legge 29 dicembre 2010,
n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2011, n. 10:
"Art. 2 Proroghe onerose di termini
1. - 6-quinquies. Omissis
6-sexies. A decorrere dal termine di proroga fissato
dall'articolo 1, comma 1, del presente decreto, il Fondo di
solidarieta' per le vittime delle richieste estorsive e
dell'usura previsto dall'articolo 4, comma 1, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 16 agosto 1999, n. 455, e il Fondo di rotazione
per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso
di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre
1999, n. 512, sono unificati nel «Fondo di rotazione per la
solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle
richieste estorsive e dell'usura», costituito presso il
Ministero dell'interno, che e' surrogato nei diritti delle
vittime negli stessi termini e alle stesse condizioni gia'
previsti per i predetti fondi unificati e subentra in tutti
i rapporti giuridici gia' instaurati alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Per l'alimentazione del Fondo di cui al presente comma si
applicano le disposizioni previste dall'articolo 14, comma
11, della legge 7 marzo 1996, n. 108, dall'articolo 18,
comma 1, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e
dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 1999, n.
512. E' abrogato l'articolo 1-bis della legge 22 dicembre
1999, n. 512. Entro il termine di tre mesi dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, il Governo provvede ad adeguare,
armonizzare e coordinare le disposizioni dei regolamenti di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto
1999, n. 455, e al decreto del Presidente della Repubblica
28 maggio 2001, n. 284.
Omissis.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 14 della
legge 7 luglio 2016, n. 122 (Disposizioni per l'adempimento
degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione europea - Legge europea 2015-2016):
"Art. 14. Fondo per l'indennizzo in favore delle
vittime
1. Il Fondo di rotazione per la solidarieta' alle
vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste
estorsive e dell'usura e' destinato anche all'indennizzo
delle vittime dei reati previsti dall'articolo 11 e assume
la denominazione di «Fondo di rotazione per la solidarieta'
alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste
estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti».
2. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 5
del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 19 febbraio 2014, n. 60, il Fondo e' altresi'
alimentato da un contributo annuale dello Stato pari a
2.600.000 euro per l'anno 2016, a 5.400.000 euro per l'anno
2017 e a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2018.
3. Il Fondo e' surrogato, quanto alle somme corrisposte
a titolo di indennizzo agli aventi diritto, nei diritti
della parte civile o dell'attore verso il soggetto
condannato al risarcimento del danno.
4. In caso di disponibilita' finanziarie insufficienti
nell'anno di riferimento a soddisfare gli aventi diritto,
e' possibile per gli stessi un accesso al Fondo in quota
proporzionale e l'integrazione delle somme non percepite
dal Fondo medesimo negli anni successivi, senza interessi,
rivalutazioni ed oneri aggiuntivi.
5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
del titolo II del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014, n. 60. Con
regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono
apportate le necessarie modifiche al citato regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 60 del
2014.".
Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
11 della legge 11 gennaio 2018, n. 4 (Modifiche al codice
civile, al codice penale, al codice di procedura penale e
altre disposizioni in favore degli orfani per crimini
domestici):
"Art. 11. Fondo di rotazione per la solidarieta' alle
vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste
estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti
nonche' agli orfani per crimini domestici
1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma
6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2011, n. 10, come modificato dall'articolo 14 della legge 7
luglio 2016, n. 122, e' incrementata di 2 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2017 e 2018, di 5 milioni di euro
per l'anno 2019 e di 7 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2020, per le seguenti finalita' a valere su tale
incremento:
a) una quota pari a 2 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2017 e' destinata all'erogazione di borse di
studio in favore degli orfani per crimini domestici e al
finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione
e di sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attivita'
lavorativa ai sensi delle disposizioni della presente
legge, assicurando che almeno il 70 per cento di tale somma
sia destinato agli interventi in favore dei minori e che la
quota restante, ove ne ricorrano i presupposti, sia
destinata agli interventi in favore dei soggetti
maggiorenni economicamente non autosufficienti;
b) una quota pari a 3 milioni di euro per l'anno 2019 e
a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 e'
destinata, in attuazione di quanto disposto dall'articolo
5, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184, a misure di
sostegno e di aiuto economico in favore delle famiglie
affidatarie, secondo criteri di equita' fissati con
apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione.
Omissis.".
comma 863
Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'articolo
27 del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15
(Disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel
settore creditizio):
"Art. 27. Disposizioni finanziarie
1. - 2. Omissis
3. Le risorse di cui al precedente comma 2, lettere b)
e c), sono iscritte sul fondo di cui all'articolo 10, comma
5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e,
unitamente a quelle di cui alla lettera a) e d), sono
accantonate e rese indisponibili in termini di competenza e
di cassa.
Omissis.".
Il testo del comma 5 dell'articolo 10 del citato
decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e'
riportato nelle Note all'art. 1, comma 224.
Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo 6
del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189
(Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa
sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le
autonomie locali):
"Art. 6. Disposizioni finanziarie e finali
1. - 1-quater. Omissis
2. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, con una
dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011,
un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012, per
le finalita' previste dall'articolo 5-bis, comma 1, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31
maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
di cui al primo periodo si provvede con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al
Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, nonche'
alla Corte dei conti.".
comma 864
Il testo del comma 5 dell'articolo 10 del citato
decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e'
riportato nelle Note all'art. 1, comma 224.
comma 865
Il testo del comma 2 dell'articolo 6 del citato
decreto-legge n. 154 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 e'
riportato nelle Note all'art. 1, comma 863.
comma 866
Si riporta il testo vigente del comma 875 dell'articolo
1 della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145:
"875. Al fine di assicurare il necessario concorso
delle regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna al
raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, entro
il 15 luglio 2019 sono ridefiniti i complessivi rapporti
finanziari fra lo Stato e ciascuno dei predetti enti,
mediante la conclusione di appositi accordi bilaterali, che
tengano conto anche delle sentenze della Corte
costituzionale n. 77 del 13 maggio 2015, n. 154 del 4
luglio 2017 e n. 103 del 23 maggio 2018 e che garantiscano,
in ogni caso, il concorso complessivo alla finanza pubblica
di cui al secondo periodo. In caso di mancata conclusione
degli accordi entro il termine previsto dal primo periodo,
in applicazione dei principi fondamentali di coordinamento
della finanza pubblica previsti dagli articoli 117, terzo
comma, e 119, primo comma, della Costituzione, il
contributo complessivo alla finanza pubblica per gli anni
dal 2019 al 2021 e' determinato in via provvisoria negli
importi indicati nella tabella 8 allegata alla presente
legge, quale concorso al pagamento degli oneri del debito
pubblico, salva diversa intesa con ciascuno dei predetti
enti entro l'esercizio finanziario di riferimento. Per la
regione Sardegna, l'importo del concorso previsto dai
periodi precedenti e' versato al bilancio dello Stato entro
il 10 agosto 2019 per l'anno 2019 ed entro il 30 aprile di
ciascun anno per gli anni successivi; in mancanza di tale
versamento entro il predetto termine, il Ministero
dell'economia e delle finanze e' autorizzato a recuperare
gli importi a valere sulle quote di compartecipazione ai
tributi erariali.
Omissis.".
comma 871
Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo
30 della citata legge 31 dicembre 2009, n. 196:
"Art. 30 Leggi di spesa pluriennale e a carattere
permanente
1. Omissis
2. Con la seconda sezione del disegno di legge di
bilancio, in relazione a quanto previsto nel piano
finanziario dei pagamenti possono essere disposte, nel
rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica, le
seguenti rimodulazioni:
a) la rimodulazione, ai sensi dell'articolo 23, comma
1-ter, delle quote annuali delle autorizzazioni pluriennali
di spesa, fermo restando l'ammontare complessivo degli
stanziamenti autorizzati dalla legge o, nel caso di spese a
carattere permanente, di quelli autorizzati dalla legge nel
triennio di riferimento del bilancio di previsione;
b) la reiscrizione nella competenza degli esercizi
successivi delle somme non impegnate alla chiusura
dell'esercizio relative ad autorizzazioni di spesa in conto
capitale a carattere non permanente.
Omissis.".
Il testo dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n.
67 e' riportato nelle Note all'art. 1, comma 81.
Il testo del comma 555 dell'articolo 1 della legge 30
dicembre 2018, n. 145 e' riportato nelle Note all'art. 1,
comma 81.
comma 872
Si riporta il testo vigente del comma 418 dell'articolo
1 della citata legge 23 dicembre 2014, n. 190:
"Art. 1
Commi 1. - 417. Omissis
418. Le province e le citta' metropolitane concorrono
al contenimento della spesa pubblica attraverso una
riduzione della spesa corrente di 1.000 milioni di euro per
l'anno 2015, di 2.000 milioni di euro per l'anno 2016 e di
3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. In
considerazione delle riduzioni di spesa di cui al periodo
precedente, ripartite nelle misure del 90 per cento fra gli
enti appartenenti alle regioni a statuto ordinario e del
restante 10 per cento fra gli enti della Regione siciliana
e della regione Sardegna, ciascuna provincia e citta'
metropolitana versa ad apposito capitolo di entrata del
bilancio dello Stato un ammontare di risorse pari ai
predetti risparmi di spesa. Fermo restando per ciascun ente
il versamento relativo all'anno 2015, l'incremento di 900
milioni di euro per l'anno 2016 e l'ulteriore incremento di
900 milioni di euro a decorrere dal 2017 a carico degli
enti appartenenti alle regioni a statuto ordinario sono
ripartiti per 650 milioni di euro a carico delle province e
per 250 milioni di euro a carico delle citta'
metropolitane. Sono escluse dal versamento di cui al
periodo precedente, fermo restando l'ammontare complessivo
del contributo dei periodi precedenti, le province che
risultano in dissesto alla data del 15 ottobre 2014. Con
decreto di natura non regolamentare del Ministero
dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze, da emanare entro il 31 marzo 2015, con il
supporto tecnico della Societa' per gli studi di settore -
SOSE Spa, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali, e' stabilito l'ammontare della riduzione della
spesa corrente che ciascun ente deve conseguire e del
corrispondente versamento tenendo conto anche della
differenza tra spesa storica e fabbisogni standard.
Omissis.".
Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
15 del citato decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017,
n. 96:
"Art. 15 Contributo a favore delle province della
regione Sardegna e della citta' metropolitana di Cagliari
1. Alle province della Regione Sardegna e alla citta'
metropolitana di Cagliari e' attribuito un contributo di 10
milioni di euro per l'anno 2017 di 35 milioni di euro per
l'anno 2018 e di 40 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2019. Il contributo spettante a ciascun ente e'
comunicato dalla Regione Sardegna al Ministero dell'interno
- Direzione Centrale della finanza locale e agli enti
interessati, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto. In caso di mancata
comunicazione, il riparto avviene per il 90 per cento sulla
base della popolazione residente e per il restante 10 per
cento sulla base del territorio.
Omissis.".
Il testo dell'articolo 47 del citato decreto-legge n.
66 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
giugno 2014, n. 89 e' riportato nelle Note all'art. 1,
comma 848.
comma 873
Si riporta il testo del comma 126 dell'articolo 1 della
citata legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato
dalla presente legge:
"126. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo,
alimentato con le risorse residue del fondo di cui al comma
122, finalizzato, nell'ambito degli accordi tra lo Stato e
le regioni a statuto speciale di cui al comma 875, a
investimenti per la messa in sicurezza del territorio e
delle strade.
Omissis.".
comma 874
Il testo del comma 126 dell'articolo 1 della citata
legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dall'art.
1, comma 873 e' riportato nelle Note al medesimo comma.
comma 875
Il testo del comma 418 dell'articolo 1 della citata
legge 23 dicembre 2014, n. 190 e' riportato nelle Note
all'art. 1, comma 872.
Si riporta il testo vigente del comma 885 dell'articolo
1 della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145:
"885. Sono abrogati i commi 510, 511 e 512
dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e il
comma 829 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n.
205. Il primo periodo del comma 830 dell'articolo 1 della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, trova applicazione solo per
il 2018. Resta fermo l'obbligo a carico della Regione
siciliana di destinare ai liberi consorzi del proprio
territorio 70 milioni di euro annui aggiuntivi rispetto al
consuntivo 2016, di cui al punto 4 dell'Accordo tra il
Governo e la Regione siciliana sottoscritto in data 12
luglio 2017. Il contributo a favore dei liberi consorzi e
delle citta' metropolitane di cui al periodo precedente e'
incrementato, per l'anno 2019, di ulteriori 100 milioni di
euro.
Omissis.".
Il testo dell'articolo 47 del citato decreto-legge n.
66 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
giugno 2014, n. 89 e' riportato nelle Note all'art. 1,
comma 848.
comma 876
Si riporta il testo vigente dell'articolo 2 del citato
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118:
"Art. 2 Adozione di sistemi contabili omogenei
1. Le Regioni e gli enti locali di cui all'articolo 2
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 adottano la
contabilita' finanziaria cui affiancano, ai fini
conoscitivi, un sistema di contabilita'
economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria
dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che
sotto il profilo economico-patrimoniale.
2. Gli enti strumentali delle amministrazioni di cui al
comma 1 che adottano la contabilita' finanziaria affiancano
alla stessa, ai fini conoscitivi, un sistema di
contabilita' economico-patrimoniale, garantendo la
rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il
profilo finanziario che sotto il profilo
economico-patrimoniale.
3. Le istituzioni degli enti locali di cui all'articolo
114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e gli
altri organismi strumentali delle amministrazioni pubbliche
di cui al comma 1 adottano il medesimo sistema contabile
dell'amministrazione di cui fanno parte.
4.".
comma 877
Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto-legge
24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 (Misure finanziarie
urgenti per gli enti territoriali e il territorio), come
modificato dalla presente legge:
"Art. 4. Fondo per contenziosi connessi a sentenze
esecutive relative a calamita' o cedimenti
1. Al fine di garantire la sostenibilita'
economico-finanziaria e prevenire situazioni di dissesto
finanziario dei comuni, e' istituito presso il Ministero
dell'interno un fondo denominato «Fondo per i contenziosi
connessi a sentenze esecutive relative a calamita' o
cedimenti» con una dotazione di 20 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2016-2019, e di 10 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2020-2022. Le risorse sono attribuite
ai comuni che, a seguito di sentenze esecutive di
risarcimento conseguenti a calamita' naturali o cedimenti
strutturali, o ad accordi transattivi ad esse collegate,
sono obbligati a sostenere spese di ammontare complessivo
superiore al 50 per cento della spesa corrente sostenuta
come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti
approvati. Le calamita' naturali, o i cedimenti strutturali
di cui al precedente periodo, devono essersi verificati
entro la data di entrata in vigore della presente
disposizione.
1-bis. Limitatamente agli enti che comunicano le
fattispecie di cui al comma 1 secondo le modalita' e i
termini previsti dal comma 2, per l'anno 2016 i termini per
l'approvazione della variazione di assestamento generale di
cui all'articolo 175, comma 8, del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e per
l'adozione della delibera che da' atto del permanere degli
equilibri generali di bilancio di cui all'articolo 193,
comma 2, del medesimo testo unico sono fissati al 30
settembre 2016 .
2. I comuni di cui al comma 1 comunicano al Ministero
dell'interno, entro il termine perentorio di quindici
giorni successivi alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto per l'anno 2016,
entro il 31 marzo per ciascuno degli anni dal 2017 al 2018,
ed entro il 20 dicembre per ciascuno degli anni dal 2019 al
2022, la sussistenza della fattispecie di cui comma 1, ivi
incluse le richieste non soddisfatte negli anni precedenti,
con modalita' telematiche individuate dal Ministero
dell'interno. Le richieste sono soddisfatte per l'intero
importo. La ripartizione del Fondo avviene con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'economia e finanze, sentita la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali, da adottare entro novanta giorni dal
termine di invio delle richieste. Nel caso in cui
l'ammontare delle richieste superi l'ammontare annuo
complessivamente assegnato, le risorse sono attribuite
proporzionalmente."
comma 878
Si riporta il testo vigente del comma 621 dell'articolo
1 della citata legge n. 232 del 2016:
"621. E' istituito, nello stato di previsione del
Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, un fondo con una dotazione finanziaria di
200 milioni di euro per l'anno 2017, per interventi
straordinari volti a rilanciare il dialogo e la
cooperazione con i Paesi africani d'importanza prioritaria
per le rotte migratorie.
Omissis.".
comma 879
Si riporta il testo vigente dell'articolo 9 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero):
"Art. 9 (Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di
lungo periodo)
1. Lo straniero in possesso, da almeno cinque anni, di
un permesso di soggiorno in corso di validita', che
dimostra la disponibilita' di un reddito non inferiore
all'importo annuo dell'assegno sociale e, nel caso di
richiesta relativa ai familiari, di un reddito sufficiente
secondo i parametri indicati nell'articolo 29, comma 3,
lettera b) e di un alloggio idoneo che rientri nei
parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli
alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero che sia
fornito dei requisiti di idoneita' igienico-sanitaria
accertati dall'Azienda unita' sanitaria locale competente
per territorio, puo' chiedere al questore il rilascio del
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo,
per se' e per i familiari di cui all'articolo 29, comma 1.
1-bis. Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di
lungo periodo rilasciato allo straniero titolare di
protezione internazionale come definita dall'articolo 2,
comma l, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre
2007, n. 251, reca, nella rubrica "annotazioni", la
dicitura "protezione internazionale riconosciuta da [nome
dello Stato membro] il [data]". Se, successivamente al
rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornante di
lungo periodo allo straniero titolare di protezione
internazionale, la responsabilita' della protezione
internazionale, secondo le norme internazionali e nazionali
che ne disciplinano il trasferimento, e' trasferita ad
altro Stato membro prima del rilascio, da parte di tale
Stato membro, del permesso di soggiorno UE per soggiornanti
di lungo periodo, su richiesta dello stesso Stato, la
dicitura "protezione internazionale riconosciuta da [nome
dello Stato membro] il [data]" e' aggiornata, entro tre
mesi dalla richiesta, con l'indicazione dello Stato membro
a cui la stessa e' stata trasferita e la data del
trasferimento. Se, successivamente al rilascio del permesso
di soggiorno UE per soggiornante di lungo periodo, un altro
Stato membro riconosce al soggiornante la protezione
internazionale prima del rilascio, da parte di tale Stato
membro, del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di
lungo periodo, su richiesta dello stesso Stato, entro tre
mesi dalla richiesta, nella rubrica "annotazioni" e'
apposta la dicitura "protezione internazionale riconosciuta
da [nome dello Stato membro] il [data]".
1-ter. Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno
UE per soggiornanti di lungo periodo di cui al comma 1-bis,
non e' richiesta allo straniero titolare di protezione
internazionale ed ai suoi familiari la documentazione
relativa all'idoneita' dell'alloggio di cui al comma 1,
ferma restando la necessita' di indicare un luogo di
residenza ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera c),
del regolamento di attuazione. Per gli stranieri titolari
di protezione internazionale che si trovano nelle
condizioni di vulnerabilita' di cui all'articolo 8, comma
1, del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, la
disponibilita' di un alloggio concesso a titolo gratuito, a
fini assistenziali o caritatevoli, da parte di enti
pubblici o privati riconosciuti, concorre figurativamente
alla determinazione del reddito cui al comma 1 nella misura
del quindici per cento del relativo importo.
2. Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di
lungo periodo e' a tempo indeterminato ed e' rilasciato
entro novanta giorni dalla richiesta.
2-bis. Il rilascio del permesso di soggiorno UE per
soggiornanti di lungo periodo e' subordinato al
superamento, da parte del richiedente, di un test di
conoscenza della lingua italiana, le cui modalita' di
svolgimento sono determinate con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca. Nel caso di permesso di
soggiorno CE rilasciato per lo svolgimento di attivita' di
ricerca presso le universita' e gli enti vigilati dal
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, non
e' richiesto il superamento del test di cui al primo
periodo.
2-ter. La disposizione di cui al comma 2-bis non si
applica allo straniero titolare di protezione
internazionale.
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica
agli stranieri che:
a) soggiornano per motivi di studio o formazione
professionale;
b) soggiornano a titolo di protezione temporanea, per
cure mediche o sono titolari dei permessi di soggiorno di
cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater,
e 42-bis nonche' del permesso di soggiorno rilasciato ai
sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28
gennaio 2008, n. 25 ovvero hanno chiesto il permesso di
soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione
su tale richiesta;
c) hanno chiesto la protezione internazionale come
definita dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 19 novembre 2007, n. 251 e sono ancora in
attesa di una decisione definitiva circa tale richiesta;
d) sono titolari di un permesso di soggiorno di breve
durata previsto dal presente testo unico e dal regolamento
di attuazione;
e) godono di uno status giuridico previsto dalla
convenzione di Vienna del 1961 sulle relazioni
diplomatiche, dalla convenzione di Vienna del 1963 sulle
relazioni consolari, dalla convenzione del 1969 sulle
missioni speciali o dalla convenzione di Vienna del 1975
sulla rappresentanza degli Stati nelle loro relazioni con
organizzazioni internazionali di carattere universale.
4. Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di
lungo periodo non puo' essere rilasciato agli stranieri
pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello
Stato. Nel valutare la pericolosita' si tiene conto anche
dell'appartenenza dello straniero ad una delle categorie
indicate nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n.
1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto
1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965,
n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13
settembre 1982, n. 646, ovvero di eventuali condanne anche
non definitive, per i reati previsti dall'articolo 380 del
codice di procedura penale, nonche', limitatamente ai
delitti non colposi, dall'articolo 381 del medesimo codice.
Ai fini dell'adozione di un provvedimento di diniego di
rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma
il questore tiene conto altresi' della durata del soggiorno
nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale,
familiare e lavorativo dello straniero.
4-bis. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 7, il permesso
di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui al
comma 1-bis e' rifiutato ovvero revocato nei casi di revoca
o cessazione dello status di rifugiato o di protezione
sussidiaria previsti dagli articoli 9,13, 15 e 18 del
decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251. Nei casi di
cessazione di cui agli articoli 9 e 15 del medesimo decreto
legislativo, allo straniero e' rilasciato un permesso di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, aggiornato
con la cancellazione dell'annotazione di cui al comma 1-bis
ovvero un permesso di soggiorno ad altro titolo in presenza
dei requisiti previsti dal presente testo unico.
5. Ai fini del calcolo del periodo di cui al comma 1,
non si computano i periodi di soggiorno per i motivi
indicati nelle lettere d) ed e) del comma 3.
5-bis. Il calcolo del periodo di soggiorno di cui al
comma 1, per il rilascio del permesso di soggiorno UE per
soggiornanti di lungo periodo di cui al comma 1-bis, e'
effettuato a partire dalla data di presentazione della
domanda di protezione internazionale in base alla quale la
protezione internazionale e' stata riconosciuta.
6. Le assenze dello straniero dal territorio nazionale
non interrompono la durata del periodo di cui al comma 1 e
sono incluse nel computo del medesimo periodo quando sono
inferiori a sei mesi consecutivi e non superano
complessivamente dieci mesi nel quinquennio, salvo che
detta interruzione sia dipesa dalla necessita' di adempiere
agli obblighi militari, da gravi e documentati motivi di
salute ovvero da altri gravi e comprovati motivi.
7. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 e'
revocato:
a) se e' stato acquisito fraudolentemente;
b) in caso di espulsione, di cui al comma 9;
c) quando mancano o vengano a mancare le condizioni per
il rilascio, di cui al comma 4;
d) in caso di assenza dal territorio dell'Unione per un
periodo di dodici mesi consecutivi;
e) in caso di conferimento di permesso di soggiorno di
lungo periodo da parte di altro Stato membro dell'Unione
europea, previa comunicazione da parte di quest'ultimo, e
comunque in caso di assenza dal territorio dello Stato per
un periodo superiore a sei anni.
8. Lo straniero al quale e' stato revocato il permesso
di soggiorno ai sensi delle lettere d) ed e) del comma 7,
puo' riacquistarlo, con le stesse modalita' di cui al
presente articolo. In tal caso, il periodo di cui al comma
1, e' ridotto a tre anni.
9. Allo straniero, cui sia stato revocato il permesso
di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e nei cui
confronti non debba essere disposta l'espulsione e'
rilasciato un permesso di soggiorno per altro tipo in
applicazione del presente testo unico.
10. Nei confronti del titolare del permesso di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo,
l'espulsione puo' essere disposta:
a) per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza
dello Stato;
b) nei casi di cui all'articolo 3, comma 1, del
decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;
c) quando lo straniero appartiene ad una delle
categorie indicate all'articolo 1 della legge 27 dicembre
1956, n. 1423, ovvero all'articolo 1 della legge 31 maggio
1965, n. 575, sempre che sia stata applicata, anche in via
cautelare, una delle misure di cui all'articolo 14 della
legge 19 marzo 1990, n. 55.
10-bis. L'espulsione del rifugiato o dello straniero
ammesso alla protezione sussidiaria e titolare del permesso
di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui al
comma 1-bis, e' disciplinata dall'articolo 20 del decreto
legislativo 19 novembre 2007, n. 251.
11. Ai fini dell'adozione del provvedimento di
espulsione di cui al comma 10, si tiene conto anche
dell'eta' dell'interessato, della durata del soggiorno sul
territorio nazionale, delle conseguenze dell'espulsione per
l'interessato e i suoi familiari, dell'esistenza di legami
familiari e sociali nel territorio nazionale e dell'assenza
di tali vincoli con il Paese di origine.
11-bis. Nei confronti dello straniero, il cui permesso
di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo riporta
l'annotazione relativa alla titolarita' di protezione
internazionale, e dei suoi familiari, l'allontanamento e'
effettuato verso lo Stato membro che ha riconosciuto la
protezione internazionale, previa conferma da parte di tale
Stato della attualita' della protezione. Nel caso ricorrano
i presupposti di cui all'articolo 20 del decreto
legislativo 19 novembre 2007, n. 251, l'allontanamento puo'
essere effettuato fuori dal territorio dell'Unione europea,
sentito lo Stato membro che ha riconosciuto la protezione
internazionale, fermo restando il rispetto del principio di
cui all'articolo 19, comma 1.
12. Oltre a quanto previsto per lo straniero
regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, il
titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di
lungo periodo puo':
a) fare ingresso nel territorio nazionale in esenzione
di visto e circolare liberamente sul territorio nazionale
salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 6;
b) svolgere nel territorio dello Stato ogni attivita'
lavorativa subordinata o autonoma salvo quelle che la legge
espressamente riserva al cittadino o vieta allo straniero.
Per lo svolgimento di attivita' di lavoro subordinato non
e' richiesta la stipula del contratto di soggiorno di cui
all'articolo 5-bis;
c) usufruire delle prestazioni di assistenza sociale,
di previdenza sociale, di quelle relative ad erogazioni in
materia sanitaria, scolastica e sociale, di quelle relative
all'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico,
compreso l'accesso alla procedura per l'ottenimento di
alloggi di edilizia residenziale pubblica, salvo che sia
diversamente disposto e sempre che sia dimostrata
l'effettiva residenza dello straniero sul territorio
nazionale;
d) partecipare alla vita pubblica locale, con le forme
e nei limiti previsti dalla vigente normativa.
13. E' autorizzata la riammissione sul territorio
nazionale dello straniero espulso da altro Stato membro
dell'Unione europea titolare del permesso di soggiorno UE
per soggiornanti di lungo periodo di cui al comma 1 che non
costituisce un pericolo per l'ordine pubblico e la
sicurezza dello Stato.
13-bis. E' autorizzata, altresi', la riammissione sul
territorio nazionale dello straniero titolare del permesso
di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo titolare
di protezione internazionale allontanato da altro Stato
membro dell'Unione europea e dei suoi familiari, quando
nella rubrica 'annotazioni' del medesimo permesso e'
riportato che la protezione internazionale e' stata
riconosciuta dall'Italia. Entro trenta giorni dal
ricevimento della relativa richiesta di informazione, si
provvede a comunicare allo Stato membro richiedente se lo
straniero beneficia ancora della protezione riconosciuta
dall'Italia.".
comma 882
Si riporta il testo del comma 181 dell'articolo 1 della
citata legge 23 dicembre 2014, n. 190:
"181. Al fine di una migliore gestione e allocazione
della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2015 le risorse del
Fondo di cui all'articolo 23, comma 11, quinto periodo, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono
trasferite, per le medesime finalita', in un apposito Fondo
per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati,
istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'interno. Le risorse del Fondo istituito ai sensi del
presente comma sono incrementate di 12,5 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2015.
Omissis.".
La legge 7 aprile 2017, n. 47 recante "Disposizioni in
materia di misure di protezione dei minori stranieri non
accompagnati" e' pubblicata nella Gazz. Uff. 21 aprile
2017, n. 93.
comma 884
Il testo del comma 40 dell'articolo 1 della citata
legge 28 dicembre 1995, n. 549 e' riportato nelle Note
all'art. 1, comma 368.
 
Allegato 1
(articolo 1, comma 1)
(importi in milioni di euro)

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Tabella 1
(Articolo 1, comma 66)

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato A
(articolo 1, comma 590)

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ELENCHI

Elenco 1 - Articolo 1, comma 609
Accantonamenti delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

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Elenco 2 - Articolo 1, comma 624
Accantonamenti delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

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TABELLE A e B

TABELLA A

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO
SPECIALE DI PARTE CORRENTE

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TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO
SPECIALE DI CONTO CAPITALE

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QUADRI GENERALI RIASSUNTIVI

A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
DEL BILANCIO DI COMPETENZA
PER IL TRIENNIO 2020-2022

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B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
DEL BILANCIO DI CASSA
PER IL TRIENNIO 2020-2022

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C) BILANCIO PER AZIONI

L'ARTICOLAZIONE IN AZIONI DELLE MISSIONI E DEI PROGRAMMI DI SPESA, RIPORTATA NEL PRESENTE QUADRO GENERALE, RIVESTE CARATTERE MERAMENTE CONOSCITIVO AI SENSI DELL'ARTICOLO 25-BIS, COMMA 7, SECONDO PERIODO, DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196

Parte di provvedimento in formato grafico

 

STATI DI PREVISIONE

L'ARTICOLAZIONE DELLE UNITA' DI VOTO IN AZIONI, RIPORTATE NELLE TABELLE DEGLI STATI DI PREVISIONE DELLA SPESA, RIVESTE CARATTERE MERAMENTE CONOSCITIVO AI SENSI DELL'ARTICOLO 25-BIS, COMMA 7, SECONDO PERIODO, DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196
TABELLA N. 1

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

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RIEPILOGO

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

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TABELLA N. 2

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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RIEPILOGO

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Parte di provvedimento in formato grafico

ELENCHI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Parte di provvedimento in formato grafico

TABELLA N. 3

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Parte di provvedimento in formato grafico

RIEPILOGO

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Parte di provvedimento in formato grafico

TABELLA N. 4

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Parte di provvedimento in formato grafico

RIEPILOGO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Parte di provvedimento in formato grafico

TABELLA N. 5

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Parte di provvedimento in formato grafico

RIEPILOGO

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Parte di provvedimento in formato grafico

TABELLA N. 6

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Parte di provvedimento in formato grafico

RIEPILOGO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Parte di provvedimento in formato grafico

TABELLA N. 7

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Parte di provvedimento in formato grafico

RIEPILOGO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Parte di provvedimento in formato grafico

TABELLA N. 8

MINISTERO DELL'INTERNO

Parte di provvedimento in formato grafico

RIEPILOGO

MINISTERO DELL'INTERNO

Parte di provvedimento in formato grafico

ELENCHI

MINISTERO DELL'INTERNO

Parte di provvedimento in formato grafico

TABELLA N. 9

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Parte di provvedimento in formato grafico

RIEPILOGO

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Parte di provvedimento in formato grafico

TABELLA N. 10

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Parte di provvedimento in formato grafico

RIEPILOGO

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Parte di provvedimento in formato grafico

ELENCHI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Parte di provvedimento in formato grafico

TABELLA N. 11

MINISTERO DELLA DIFESA

Parte di provvedimento in formato grafico

RIEPILOGO

MINISTERO DELLA DIFESA

Parte di provvedimento in formato grafico

ELENCHI

MINISTERO DELLA DIFESA

Parte di provvedimento in formato grafico

TABELLA N. 12

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Parte di provvedimento in formato grafico

RIEPILOGO

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Parte di provvedimento in formato grafico

TABELLA N. 13

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO

Parte di provvedimento in formato grafico

RIEPILOGO

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO

Parte di provvedimento in formato grafico

TABELLA N. 14

MINISTERO DELLA SALUTE

Parte di provvedimento in formato grafico

RIEPILOGO

MINISTERO DELLA SALUTE

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Art. 2

Stato di previsione dell'entrata

1. L'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 2020, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtu' di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1).
 
Art. 3
Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e
disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2020, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 2).
2. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, e' stabilito, per l'anno 2020, in 58.000 milioni di euro.
3. I limiti di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente gli impegni assumibili dalla SACE Spa - Servizi assicurativi del commercio estero, sono fissati per l'anno finanziario 2020, rispettivamente, in 3.000 milioni di euro per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e in 23.000 milioni di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi.
4. La SACE Spa e' altresi' autorizzata, per l'anno finanziario 2020, a rilasciare garanzie e coperture assicurative relativamente alle attivita' di cui all'articolo 11- quinquies, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, entro una quota massima del 30 per cento di ciascuno dei limiti indicati al comma 3 del presente articolo.
5. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inseriti nel programma «Fondi di riserva e speciali», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, per l'anno finanziario 2020, rispettivamente, in 900 milioni di euro, 1.500 milioni di euro, 1.900 milioni di euro, 400 milioni di euro e 7.600 milioni di euro.
6. Per gli effetti di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono considerate spese obbligatorie, per l'anno finanziario 2020, quelle descritte nell'elenco n. 1, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
7. Le spese per le quali puo' esercitarsi la facolta' prevista dall'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate, per l'anno finanziario 2020, nell'elenco n. 2, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
8. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilita' sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria», nell'ambito della missione «Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2020, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
9. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative e dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e per l'attuazione dei referendum dal programma «Fondi da assegnare», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2020, ai competenti programmi degli stati di previsione del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze e dei Ministeri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno e della difesa per lo stesso anno finanziario, per l'effettuazione di spese relative a competenze spettanti ai componenti i seggi elettorali, a nomine e notifiche dei presidenti di seggio, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei all'amministrazione, a missioni, a premi, a indennita' e competenze varie spettanti alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione e acquisto di materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.
10. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a trasferire, con propri decreti, per l'anno 2020, ai capitoli del titolo III (Rimborso di passivita' finanziarie) degli stati di previsione delle amministrazioni interessate le somme iscritte, per competenza e per cassa, nel programma «Rimborsi del debito statale», nell'ambito della missione «Debito pubblico» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di rimborso anticipato o di rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale carico dello Stato.
11. Nell'elenco n. 5, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono indicate le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2020, prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 831, iscritto nel programma «Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali», nell'ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», nonche' nel programma «Concorso della Guardia di finanza alla sicurezza pubblica», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione.
12. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo della guardia di finanza di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, da mantenere in servizio nell'anno 2020, ai sensi dell'articolo 803 del medesimo codice, e' stabilito in 70 unita'.
13. Le somme iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, assegnate dal CIPE con propria delibera alle amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144, per l'anno finanziario 2020, destinate alla costituzione di unita' tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, negli stati di previsione delle amministrazioni medesime.
14. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, per l'anno finanziario 2020, alla riassegnazione ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nella misura stabilita con proprio decreto, delle somme versate, nell'ambito della voce «Entrate derivanti dal controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti» dello stato di previsione dell'entrata, dalla societa' Equitalia Giustizia Spa a titolo di utili relativi alla gestione finanziaria del fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
15. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, provvede, nell'anno finanziario 2020, all'adeguamento degli stanziamenti dei capitoli destinati al pagamento dei premi e delle vincite dei giochi pronostici, delle scommesse e delle lotterie, in corrispondenza con l'effettivo andamento delle relative riscossioni.
16. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio», nell'ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2020, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato relative alla gestione liquidatoria del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali ed alla gestione liquidatoria denominata «Particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della citta' di Palermo».
17. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 2214 e 2223 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2020, iscritti nel programma «Oneri per il servizio del debito statale», e tra gli stanziamenti dei capitoli 9502 e 9503 del medesimo stato di previsione, iscritti nel programma «Rimborsi del debito statale», al fine di provvedere alla copertura del fabbisogno di tesoreria derivante dalla contrazione di mutui ovvero da analoghe operazioni finanziarie, qualora tale modalita' di finanziamento risulti piu' conveniente per la finanza pubblica rispetto all'emissione di titoli del debito pubblico.
18. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2020, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalla societa' Sport e salute Spa, dal Comitato italiano paralimpico (CIP), dalle singole federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, destinate alle attivita' dei gruppi sportivi del Corpo della guardia di finanza.

Note all'art. 3:
comma 3
Si riporta il testo vigente del comma 9 dell'articolo 6
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326
(Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la
correzione dell'andamento dei conti pubblici):
"Art. 6 (Trasformazione della SACE in societa' per
azioni)
1. - 8. Omissis
9. La SACE S.p.A. svolge le funzioni di cui
all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni e
integrazioni, come definite dal CIPE ai sensi dell'articolo
2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143,
e successive modificazioni e integrazioni, e dalla
disciplina dell'Unione Europea in materia di assicurazione
e garanzia dei rischi non di mercato. Gli impegni assunti
dalla SACE S.p.A. nello svolgimento dell'attivita'
assicurativa di cui al presente comma sono garantiti dallo
Stato nei limiti indicati dalla legge di approvazione del
bilancio dello Stato distintamente per le garanzie di
durata inferiore e superiore a ventiquattro mesi. Il
Ministro dell'economia e delle finanze puo', con uno o piu'
decreti di natura non regolamentare da emanare di concerto
con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro delle
attivita' produttive, nel rispetto della disciplina
dell'Unione Europea e dei limiti fissati dalla legge di
approvazione del bilancio dello Stato, individuare le
tipologie di operazioni che per natura, caratteristiche,
controparti, rischi connessi o paesi di destinazione non
beneficiano della garanzia statale. La garanzia dello Stato
resta in ogni caso ferma per gli impegni assunti da SACE
precedentemente all'entrata in vigore dei decreti di cui
sopra in relazione alle operazioni ivi contemplate.
Omissis.".
comma 4
Si riporta il testo vigente del comma 4 dell'articolo
11-quinquies del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005,
n. 80 (Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione
per lo sviluppo economico, sociale e territoriale):
"Art. 11-quinquies. Sostegno all'internazionalizzazione
dell'economia italiana
1. - 3. Omissis
4. Le garanzie e coperture assicurative di cui al comma
2 beneficiano della garanzia dello Stato nei limiti
specifici indicati dalla legge di approvazione del bilancio
dello Stato come quota parte dei limiti ordinari indicati
distintamente per le garanzie e le coperture assicurative
di durata inferiore e superiore ai ventiquattro mesi ai
sensi dell'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Per l'anno 2005 il
limite specifico di cui al presente comma e' fissato in
misura pari al 20 per cento dei limiti di cui all'articolo
2, comma 4, della legge 30 dicembre 2004, n. 312, che
restano invariati.
Omissis.".
comma 5
Si riporta il testo vigente degli articoli 26, 27, 28 e
29 della citata legge n. 196 del 2009:
"Art. 26 Fondo di riserva per le spese obbligatorie
1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, nella parte
corrente, un «fondo di riserva per le spese obbligatorie»
la cui dotazione e' determinata, con apposito articolo,
dalla legge di approvazione del bilancio.
2. Con decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze, da registrare alla Corte dei conti, sono
trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento delle
dotazioni sia di competenza sia di cassa delle competenti
unita' elementari di bilancio, ai fini della gestione e
della rendicontazione, le somme necessarie per aumentare
gli stanziamenti di spesa aventi carattere obbligatorio.
3. Allo stato di previsione della spesa del Ministero
dell'economia e delle finanze e' allegato l'elenco delle
unita' elementari di bilancio di cui al comma 2, da
approvare, con apposito articolo, con la legge del
bilancio."
"Art. 27 Fondi speciali per la reiscrizione in bilancio
di residui passivi perenti delle spese correnti e in conto
capitale
1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero
dell'economia e delle finanze sono istituiti, nella parte
corrente e nella parte in conto capitale, rispettivamente,
un «fondo speciale per la riassegnazione dei residui
passivi della spesa di parte corrente eliminati negli
esercizi precedenti per perenzione amministrativa» e un
«fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi
della spesa in conto capitale eliminati negli esercizi
precedenti per perenzione amministrativa», le cui dotazioni
sono determinate, con apposito articolo, dalla legge del
bilancio.
2. Il trasferimento di somme dai fondi di cui al comma
1 e la loro corrispondente iscrizione alle unita'
elementari di bilancio, ai fini della gestione e della
rendicontazione, hanno luogo mediante decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, da registrare alla Corte dei
conti, e riguardano sia le dotazioni di competenza che
quelle di cassa delle unita' elementari di bilancio
interessate."
"Art. 28 Fondo di riserva per le spese impreviste
1. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, nella parte
corrente, un «fondo di riserva per le spese impreviste» per
provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di
bilancio, che non riguardino le spese di cui all'articolo
26 e che, comunque, non impegnino i bilanci futuri con
carattere di continuita'.
2. Il trasferimento di somme dal fondo di cui al comma
1 e la loro corrispondente iscrizione alle unita'
elementari di bilancio, ai fini della gestione e della
rendicontazione, di bilancio hanno luogo mediante decreti
del Ministro dell'economia e delle finanze, da registrare
alla Corte dei conti, e riguardano sia le dotazioni di
competenza sia quelle di cassa delle unita' elementari di
bilancio interessate.
3. Allo stato di previsione della spesa del Ministero
dell'economia e delle finanze e' allegato un elenco da
approvare, con apposito articolo, con la legge del
bilancio, delle spese per le quali si puo' esercitare la
facolta' di cui al comma 2.
4. Alla legge di approvazione del rendiconto generale
dello Stato e' allegato un elenco dei decreti di cui al
comma 2, con le indicazioni dei motivi per i quali si e'
proceduto ai prelevamenti dal fondo di cui al presente
articolo."
"Art. 29 Fondo di riserva per le autorizzazioni di
cassa
1. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un «fondo di
riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa»
il cui stanziamento e' annualmente determinato, con
apposito articolo, dalla legge del bilancio.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, su proposta del Ministro interessato, da
comunicare alla Corte dei conti, sono trasferite dal fondo
di cui al comma 1 ed iscritte in aumento delle
autorizzazioni di cassa delle unita' elementari di
bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione,
iscritte negli stati di previsione delle amministrazioni
statali le somme necessarie a provvedere ad eventuali
deficienze delle dotazioni delle medesime unita' elementari
di bilancio, ritenute compatibili con gli obiettivi di
finanza pubblica. I decreti di variazione di cui al
presente comma sono trasmessi al Parlamento.".
comma 6
Il testo dell'articolo 26 della citata legge 31
dicembre 2009, n. 196 e' riportato nelle Note all'art. 3,
comma 5.
comma 7
Il testo dell'articolo 28 della citata legge 31
dicembre 2009, n. 196 e' riportato nelle Note all'art. 3,
comma 5.
comma 8
Si riporta il testo vigente dei commi 2 e 3
dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a
norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421):
"Art. 12 (Fondo sanitario nazionale)
1. Omissis
2. Una quota pari all'1% del Fondo sanitario nazionale
complessivo di cui al comma precedente, prelevata dalla
quota iscritta nel bilancio del Ministero del tesoro e del
Ministero del bilancio per le parti di rispettiva
competenza, e' trasferita nei capitoli da istituire nello
stato di previsione del Ministero della sanita' ed
utilizzata per il finanziamento di:
a) attivita' di ricerca corrente e finalizzata svolta
da:
1) Istituto superiore di sanita' per le tematiche di
sua competenza;
2) Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza
del lavoro per le tematiche di sua competenza;
3) Istituti di ricovero e cura di diritto pubblico e
privato il cui carattere scientifico sia riconosciuto a
norma delle leggi vigenti;
4) Istituti zooprofilattici sperimentali per le
problematiche relative all'igiene e sanita' pubblica
veterinaria;
b) iniziative previste da leggi nazionali o dal Piano
sanitario nazionale riguardanti programmi speciali di
interesse e rilievo interregionale o nazionale per ricerche
o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la
valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e
dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie
sanitarie e le attivita' del Registro nazionale italiano
dei donatori di midollo osseo;
c) rimborsi alle unita' sanitarie locali ed alle
aziende ospedaliere, tramite le regioni, delle spese per
prestazioni sanitarie erogate a cittadini stranieri che si
trasferiscono per cure in Italia previa autorizzazione del
Ministro della sanita' d'intesa con il Ministro degli
affari esteri.
A decorrere dal 1° gennaio 1995, la quota di cui al
presente comma e' rideterminata ai sensi dell'art. 11,
comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni.
3. Il Fondo sanitario nazionale, al netto della quota
individuata ai sensi del comma precedente, e' ripartito con
riferimento al triennio successivo entro il 15 ottobre di
ciascun anno, in coerenza con le previsioni del disegno di
legge finanziaria per l'anno successivo, dal CIPE, su
proposta del Ministro della sanita', sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome; la quota capitaria di finanziamento da
assicurare alle regioni viene determinata sulla base di un
sistema di coefficienti parametrici, in relazione ai
livelli uniformi di prestazioni sanitarie in tutto il
territorio nazionale, determinati ai sensi dell'articolo 1,
con riferimento ai seguenti elementi:
a) popolazione residente;
b) mobilita' sanitaria per tipologia di prestazioni, da
compensare, in sede di riparto, sulla base di contabilita'
analitiche per singolo caso fornite dalle unita' sanitarie
locali e dalle aziende ospedaliere attraverso le regioni e
le province autonome;
c) consistenza e stato di conservazione delle strutture
immobiliari, degli impianti tecnologici e delle dotazioni
strumentali.
Omissis.".
comma 11
Si riporta il testo vigente del comma 4 dell'articolo 9
della legge 1° dicembre 1986, n. 831 (Disposizioni per la
realizzazione di un programma di interventi per
l'adeguamento alle esigenze operative delle infrastrutture
del Corpo della guardia di finanza):
"4. Nello stato di previsione del Ministero delle
finanze, rubrica 6, Corpo della guardia di finanza, e'
istituito un capitolo con un fondo a disposizione per
sopperire alle eventuali deficienze dei capitoli dello
stato di previsione medesimo indicati in apposita tabella
da approvarsi con legge di bilancio.".
comma 12
Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
937 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010:
"Art. 937 Ufficiali ausiliari
1. Sono ufficiali ausiliari di ciascuna Forza armata e
del Corpo della Guardia di finanza, i cittadini di ambo i
sessi reclutati in qualita' di:
a) ufficiali di complemento in ferma o in servizio di
1^ nomina;
b) ufficiali piloti e navigatori di complemento;
c) ufficiali in ferma prefissata o in rafferma;
d) ufficiali delle forze di completamento.
Omissis.".
comma 13
Si riporta il testo vigente del comma 7 dell'articolo 1
della citata legge n. 144 del 1999:
"1. Costituzione di unita' tecniche di supporto alla
programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli
investimenti pubblici.
1. - 6. Omissis
7. Per le finalita' di cui al presente articolo, ivi
compreso il ruolo di coordinamento svolto dal CIPE, e'
istituito un fondo da ripartire, previa deliberazione del
CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica. Per la dotazione del
fondo e' autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per l'anno
1999 e di lire 10 miliardi annue a decorrere dall'anno
2000.
Omissis.".
comma 14
Si riporta il testo vigente del comma 23 dell'articolo
61 del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:
"Art. 61. Ulteriori misure di riduzione della spesa ed
abolizione della quota di partecipazione al costo per le
prestazioni di assistenza specialistica
1. - 22. Omissis
23. Le somme di denaro sequestrate nell'ambito di
procedimenti penali o per l'applicazione di misure di
prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni, o di irrogazione di sanzioni
amministrative, anche di cui al decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231, affluiscono ad un unico fondo. Allo
stesso fondo affluiscono altresi' i proventi derivanti dai
beni confiscati nell'ambito di procedimenti penali,
amministrativi o per l'applicazione di misure di
prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni, nonche' alla legge 27 dicembre
1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di irrogazione
di sanzioni amministrative, anche di cui al decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive
modificazioni. Per la gestione delle predette risorse puo'
essere utilizzata la societa' di cui all'articolo 1, comma
367 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno,
sono adottate le disposizioni di attuazione del presente
comma.
Omissis.".
Note all'art. 4:
comma 2
Si riporta il testo vigente dell'articolo 1 del
decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla
legge 10 dicembre 1993, n. 513 (Interventi urgenti a
sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica):
"1. 1. La Societa' di promozione industriale (SPI),
previa autorizzazione del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, puo' utilizzare i fondi
destinati alle iniziative rientranti nei programmi di cui
all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 1° aprile
1989, n. 120 , convertito, con modificazioni, dalla legge
15 maggio 1989, n. 181, e successive integrazioni, nonche'
i fondi recati dalla legge 22 dicembre 1989, n. 408 , e dal
decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, ed
assegnati alla SPI ai sensi della delibera CIPI del 3
agosto 1993, per erogare direttamente contributi e
finanziamenti anche per iniziative nelle aree del Sud
indicate dal citato decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120 ,
nonche' per assumere partecipazioni di minoranza nelle
iniziative di promozione industriale in tutte le aree di
intervento, ferma restando la destinazione dei fondi per
area gia' definita in sede CIPI. A tal fine nei programmi
operativi della SPI, da sottoporre per l'approvazione al
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
devono essere indicati, per ciascuna iniziativa, la
tipologia ed il livello degli interventi proposti, in ogni
caso entro i limiti e secondo le modalita' di cui
all'articolo 6 del richiamato decreto-legge 1° aprile 1989,
n. 120, nonche' l'entita' degli oneri di istruttoria e
controllo complessivi da riconoscere alla SPI. Per le
medesime finalita', la SPI puo' utilizzare anche ulteriori
risorse che si renderanno disponibili per lo scopo, ivi
comprese quelle eventualmente derivanti da revoche o
riprogrammazione di interventi di cui alla legge 1° marzo
1986, n. 64, e successive modificazioni ed integrazioni."
 
Art. 4
Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e
disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dello sviluppo economico, per l'anno finanziario 2020, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).
2. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica, resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nell'anno finanziario 2020, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ai fini di cui al medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993, convertito dalla legge n. 513 del 1993.
 
Art. 5
Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'anno finanziario 2020, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con propri decreti, per l'anno finanziario 2020, variazioni compensative in termini di residui, di competenza e di cassa tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche tra missioni e programmi diversi, connesse con l'attuazione dei decreti legislativi 14 settembre 2015, n. 149 e n. 150.

Note all'art. 5:
comma 2
Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149
recante "Disposizioni per la razionalizzazione e la
semplificazione dell'attivita' ispettiva in materia di
lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10
dicembre 2014, n. 183" e' pubblicato nella Gazz. Uff. 23
settembre 2015, n. 221, S.O.
Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150
recante "Disposizioni per il riordino della normativa in
materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai
sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre
2014, n. 183" e' pubblicato nella Gazz. Uff. 23 settembre
2015, n. 221, S.O.
 
Art. 6
Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni
relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della giustizia, per l'anno finanziario 2020, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).
2. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, in termini di competenza e di cassa, delle somme versate dal CONI, dalla societa' Sport e salute Spa, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati all'entrata del bilancio dello Stato, relativamente alle spese per il mantenimento, per l'assistenza e per la rieducazione dei detenuti e internati, per gli interventi e gli investimenti finalizzati al miglioramento delle condizioni detentive e delle attivita' trattamentali, nonche' per le attivita' sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati, nel programma «Amministrazione penitenziaria» e nel programma «Giustizia minorile e di comunita'», nell'ambito della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2020.
 
Art. 7
Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per l'anno finanziario 2020, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).
2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e' autorizzato ad effettuare, previe intese con il Ministero dell'economia e delle finanze, operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilita' esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in euro e' acquisito all'entrata del bilancio dello Stato ed e' contestualmente iscritto, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nei pertinenti programmi dello stato di previsione del medesimo Ministero per l'anno finanziario 2020, per l'effettuazione di spese connesse alle esigenze di funzionamento, mantenimento ed acquisto delle sedi diplomatiche e consolari, degli istituti di cultura e delle scuole italiane all'estero. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e' altresi' autorizzato ad effettuare, con le medesime modalita', operazioni in valuta estera pari alle disponibilita' esistenti nei conti correnti valuta Tesoro in valute inconvertibili o intrasferibili individuate, ai fini delle operazioni di cui al presente comma, dal Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze su richiesta della competente Direzione generale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Note all'art. 7:
comma 2
Si riporta il testo vigente dell'articolo 5 della legge
6 febbraio 1985, n. 15 recante "Disciplina delle spese da
effettuarsi all'estero dal Ministero degli affari esteri":
"Art. 5. Presso sedi all'estero, da individuarsi con
decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il
Ministro del tesoro, sono costituiti conti correnti valuta
Tesoro.
A detti conti affluiscono le entrate consolari, le
eccedenze sui finanziamenti di cui all'articolo 2, nonche',
su indicazione del Ministero del tesoro, altre entrate
dello Stato realizzate all'estero.
Per la gestione di detti fondi vengono aperti conti
correnti presso locali istituti bancari di fiducia.
Le ricevute dei versamenti ai conti correnti valuta
Tesoro delle entrate consolari costituiscono per gli agenti
della riscossione che hanno effettuato detti versamenti,
quietanze liberatorie da allegarsi a discarico delle
rispettive contabilita'.
I conti correnti valuta Tesoro sono gestiti sotto la
vigilanza della Direzione generale del tesoro - portafoglio
dello Stato, cui vengono presentate situazioni trimestrali,
corredate dall'estratto conto bancario, trasmesse in copia
al Ministero degli affari esteri ed alla coesistente
ragioneria centrale.
A seguito di motivata richiesta formulata dalle sedi
all'estero ed in attesa dell'accreditamento dei
finanziamenti ministeriali di cui all'articolo 2, la
competente direzione generale del Ministero degli affari
esteri puo' autorizzare, previa comunicazione al competente
Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle
finanze e all'Ufficio centrale del bilancio presso il
Ministero degli affari esteri, le rappresentanze
diplomatiche e gli uffici consolari a prelevare somme dai
rispettivi conti correnti valuta Tesoro per far fronte alle
esigenze delle sedi stesse.
Ad operazione effettuata viene disposto il versamento
all'entrata del controvalore in euro dell'importo prelevato
seguendo le procedure previste dall'articolo 6 della
presente legge e dai D.M. 6 agosto 2003 del Ministro
dell'economia e delle finanze, pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale n. 197 del 26 agosto 2003, di attuazione degli
articoli 3, 6 e 7 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.
Dell'avvenuto versamento viene data comunicazione, a cura
della competente direzione generale del Ministero degli
affari esteri, al Dipartimento del tesoro del Ministero
dell'economia e delle finanze e all'Ufficio centrale del
bilancio presso il Ministero degli affari esteri.
La Direzione generale del tesoro - portafoglio dello
Stato, compatibilmente con le disposizioni valutarie
locali, autorizza il trasferimento in Italia delle
disponibilita' in valuta esistenti sui conti correnti
valuta Tesoro per il successivo versamento del loro
controvalore in lire all'entrata dello Stato.".
 
Art. 8
Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, per l'anno finanziario 2020, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).
 
Art. 9
Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni
relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2020, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).
2. Le somme versate dal CONI e dalla societa' Sport e salute Spa, nell'ambito della voce «Entrate derivanti da servizi resi dalle Amministrazioni statali» dello stato di previsione dell'entrata sono riassegnate, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, al programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico», nell'ambito della missione «Soccorso civile» dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2020, per essere destinate alle spese relative all'educazione fisica, all'attivita' sportiva e alla costruzione, al completamento e all'adattamento di infrastrutture sportive concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno, sono indicate le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2020, prelevamenti dal fondo a disposizione per la Pubblica sicurezza, di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, iscritto nel programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza».
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a trasferire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, agli stati di previsione dei Ministeri interessati, per l'anno finanziario 2020, le risorse iscritte nel capitolo 2313, istituito nel programma «Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose», nell'ambito della missione «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti» dello stato di previsione del Ministero dell'interno, e nel capitolo 2872, istituito nel programma «Pianificazione e coordinamento Forze di polizia», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione, in attuazione dell'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dell'articolo 34 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
5. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a riassegnare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2020, i contributi relativi al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno, di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, versati all'entrata del bilancio dello Stato e destinati, ai sensi dell'articolo 14-bis del medesimo testo unico, al Fondo rimpatri, finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza.
6. Al fine di reperire le risorse occorrenti per il finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario ed assistito di cittadini di Paesi terzi verso il Paese di origine o di provenienza, ai sensi dell'articolo 14- ter del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, per l'anno finanziario 2020, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, anche tra missioni e programmi diversi.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2020, le variazioni compensative di bilancio tra i programmi di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno «Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali» e «Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali», in relazione alle minori o maggiori occorrenze connesse alla gestione dell'albo dei segretari provinciali e comunali necessarie ai sensi dell'articolo 7, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dell'articolo 10 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.
8. Al fine di consentire la corresponsione nell'ambito del sistema di erogazione unificata delle competenze accessorie dovute al personale della Polizia di Stato, per i servizi resi nell'ambito delle convenzioni stipulate con le societa' di trasporto ferroviario, con la societa' Poste Italiane Spa, con l'ANAS Spa e con l'Associazione italiana societa' concessionarie autostrade e trafori, il Ministro dell'interno e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le occorrenti variazioni compensative di bilancio delle risorse iscritte sul capitolo 2502, istituito nel programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica» della missione «Ordine pubblico e sicurezza» sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno.
9. Al fine di consentire il pagamento dei compensi per lavoro straordinario, si applicano al personale dell'Amministrazione civile dell'interno, nelle more del perfezionamento del decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 43, tredicesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, i limiti massimi stabiliti dal decreto adottato, ai sensi del medesimo articolo, per l'anno 2019.

Note all'art. 9:
comma 3
Si riporta il testo vigente dell'articolo 1 della legge
12 dicembre 1969, n. 1001 (Istituzione nello stato di
previsione della spesa del Ministero dell'interno di un
capitolo con un fondo a disposizione per sopperire alle
eventuali deficienze di alcuni capitoli relativi
all'Amministrazione della pubblica sicurezza):
"Art. 1. Nello stato di previsione della spesa del
Ministero dell'interno e' istituito un capitolo con un
fondo a disposizione per sopperire alle eventuali
deficienze dei capitoli dello stato di previsione medesimo,
indicati in apposita tabella da approvarsi con la legge di
bilancio.
I prelevamenti di somme da tale fondo, con la
conseguente iscrizione nei capitoli suddetti, sono fatti
con decreto del Ministro per il tesoro da registrarsi alla
Corte dei conti.
Per l'anno finanziario 1969 la dotazione del fondo e'
fissata in milioni 1.500 e viene costituita mediante le
seguenti riduzioni degli stanziamenti dei sottoindicati
capitoli dello stato di previsione della spesa del
Ministero dell'interno per l'anno stesso:
Capitolo 1446 . . . . . . . . . . . . . . . . L.
400.000.000
» 1452 . . . . . . . . . . . . . . . . » 300.000.000
» 1459 . . . . . . . . . . . . . . . . » 500.000.000
» 1469 . . . . . . . . . . . . . . . . » 300.000.000
I capitoli a favore dei quali possono farsi
prelevamenti dal detto fondo, per l'anno finanziario 1969,
sono indicati nell'annessa tabella.".
comma 4
Si riporta il testo vigente del comma 562 dell'articolo
1 della citata legge n. 266 del 2005:
"562. Al fine della progressiva estensione dei benefici
gia' previsti in favore delle vittime della criminalita' e
del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai
sensi dei commi 563 e 564, e' autorizzata la spesa annua
nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dal
2006.
Omissis.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 34 del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222
(Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per
lo sviluppo e l'equita' sociale):
"Art. 34. Estensione dei benefici riconosciuti in
favore delle vittime del terrorismo, previsti dalla legge 3
agosto 2004, n. 206, alle vittime del dovere a causa di
azioni criminose e alle vittime della criminalita'
organizzata, nonche' ai loro familiari superstiti.
Ulteriori disposizioni a favore delle vittime del
terrorismo.
1. Alle vittime del dovere ed ai loro familiari
superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, ed alle vittime della
criminalita' organizzata, di cui all'articolo 1 della legge
20 ottobre 1990, n. 302, ed ai loro familiari superstiti
sono corrisposte le elargizioni di cui all'articolo 5,
commi 1 e 5, della legge 3 agosto 2004, n. 206. Ai
beneficiari vanno compensate le somme gia' percepite.
L'onere recato dal presente comma e' valutato in 173
milioni di euro per l'anno 2007, 2,72 milioni di euro per
l'anno 2008 e 3,2 milioni di euro a decorrere dal 2009.
2. Il Ministero dell'interno provvede al monitoraggio
degli oneri di cui al presente articolo, informando
tempestivamente il Ministero dell'economia e delle finanze,
anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di
cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali
decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n.
2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di
entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui
al primo periodo, sono tempestivamente trasmessi alle
Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
2-bis. Ai cittadini italiani appartenenti o non
appartenenti alle Forze dell'ordine, alla magistratura e ad
altri organi dello Stato, colpiti dalla eversione armata
per le loro idee e per il loro impegno morale, il
Presidente della Repubblica concede la onorificenza di
«vittima del terrorismo» con la consegna di una medaglia
ricordo in oro.
2-ter. L'onorificenza di cui al comma 2-bis e'
conferita alle vittime del terrorismo ovvero, in caso di
decesso, ai parenti e affini entro il secondo grado, con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro dell'interno.
2-quater. Al fine di ottenere la concessione
dell'onorificenza, le vittime del terrorismo o, in caso di
decesso, i loro parenti e affini entro il secondo grado,
presentano domanda alla prefettura di residenza o al
Ministero dell'interno, anche per il tramite delle
associazioni rappresentative delle vittime del terrorismo.
2-quinquies. L'onorificenza e' conferita alla vedova o
ai figli in caso di decesso del titolare. Nel caso la
vittima non sia coniugata, o non abbia figli, viene
conferita ai parenti e affini entro il secondo grado.
2-sexies. Le domande e i documenti occorrenti per
ottenere l'onorificenza sono esenti da imposta di bollo e
da qualunque altro diritto.
2-septies. Con decreto del Ministro dell'interno, da
adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, sono
definite:
a) le caratteristiche della medaglia di cui al comma
2-bis;
b) le condizioni previste per il conferimento
dell'onorificenza; il possesso delle predette condizioni e'
provato con dichiarazione, anche contestuale alla domanda,
sottoscritta dall'interessato, con firma autenticata dal
segretario comunale o da altro impiegato incaricato dal
sindaco.
3. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Ai fini della presente legge, sono
ricomprese fra gli atti di terrorismo le azioni criminose
compiute sul territorio nazionale in via ripetitiva,
rivolte a soggetti indeterminati e poste in essere in
luoghi pubblici o aperti al pubblico»;
b) all'articolo 2, comma 1, le parole da: «si applica»
fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:
«la retribuzione pensionabile va rideterminata
incrementando la medesima di una quota del 7,5 per cento»;
c) all'articolo 3, dopo il comma 1 e' inserito il
seguente: «1-bis. Ai lavoratori autonomi e ai liberi
professionisti spetta, a titolo di trattamento equipollente
al trattamento di fine rapporto, un'indennita' calcolata
applicando l'aliquota del 6,91 per cento ad un importo pari
a dieci volte la media dei redditi, da lavoro autonomo
ovvero libero professionale degli ultimi cinque anni di
contribuzione, rivalutati, ai sensi dell'articolo 3, comma
5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503,
aumentata del 7,5 per cento. La predetta indennita' e'
determinata ed erogata in unica soluzione nell'anno di
decorrenza della pensione».
3-bis. La decorrenza dei benefici di cui al comma 3 e'
la medesima delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3
della legge 3 agosto 2004, n. 206.
3-ter. L'onere derivante dai commi 3 e 3-bis e'
valutato in 2 milioni di euro per l'anno 2007, in 0,9
milioni di euro per l'anno 2008 e in 2,4 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2009.
3-quater. Gli enti previdenziali privati gestori di
forme pensionistiche obbligatorie provvedono, per la parte
di propria competenza, al pagamento dei benefici di cui
alla legge 3 agosto 2004, n. 206, in favore dei propri
iscritti aventi diritto ai suddetti benefici, fornendo
rendicontazione degli oneri finanziari sostenuti al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il
predetto Ministero provvede a rimborsare gli enti citati
nei limiti di spesa previsti dalla predetta legge n. 206
del 2004.".
Si riporta il testo vigente del comma 106 dell'articolo
2 della citata legge n. 244 del 2007:
"106. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 2, le parole: «calcolata in
base all'ultima retribuzione» sono sostituite dalle
seguenti: «in misura pari all'ultima retribuzione»;
b) all'articolo 5, comma 3, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Ai figli maggiorenni superstiti,
ancorche' non conviventi con la vittima alla data
dell'evento terroristico, e' altresi' attribuito, a
decorrere dal 26 agosto 2004, l'assegno vitalizio non
reversibile di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre
1998, n. 407, e successive modificazioni»;
c) all'articolo 9, comma 1, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Ai medesimi soggetti e' esteso il
beneficio di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 2000,
n. 203»;
d) all'articolo 15, comma 2, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «I benefici di cui alla presente legge si
applicano anche agli eventi verificatisi all'estero a
decorrere dal 1º gennaio 1961, dei quali sono stati vittime
cittadini italiani residenti in Italia al momento
dell'evento»;
e) all'articolo 16, comma 1, dopo le parole:
«dall'attuazione della presente legge» sono inserite le
seguenti: «, salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma
2, secondo periodo».
Omissis.".
comma 5
Si riporta il testo vigente degli articoli 5, comma
2-ter, e 14-bis, del citato decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286:
"Art. 5 (Permesso di soggiorno)
1. - 2-bis. Omissis.
2-ter. La richiesta di rilascio e di rinnovo del
permesso di soggiorno e' sottoposta al versamento di un
contributo, il cui importo e' fissato fra un minimo di 80 e
un massimo di 200 euro con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'interno, che stabilisce altresi' le modalita' del
versamento nonche' le modalita' di attuazione della
disposizione di cui all'articolo 14-bis, comma 2. Non e'
richiesto il versamento del contributo per il rilascio ed
il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per
richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per cure
mediche nonche' dei permessi di soggiorno di cui agli
articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e 42-bis,
e del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi
dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28
gennaio 2008, n. 25.
Omissis."
"Art. 14-bis (Fondo rimpatri)
1. E' istituito, presso il Ministero dell'interno, un
Fondo rimpatri finalizzato a finanziare le spese per il
rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero
di provenienza.
2. Nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono la meta'
del gettito conseguito attraverso la riscossione del
contributo di cui all'articolo 5, comma 2-ter, nonche' i
contributi eventualmente disposti dall'Unione europea per
le finalita' del Fondo medesimo. La quota residua del
gettito del contributo di cui all'articolo 5, comma 2-ter,
e' assegnata allo stato di previsione del Ministero
dell'interno, per gli oneri connessi alle attivita'
istruttorie inerenti al rilascio e al rinnovo del permesso
di soggiorno.".
comma 6
Si riporta il testo vigente dell'articolo 14-ter del
citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286:
""Art. 14-ter (Programmi di rimpatrio assistito)
1. Il Ministero dell'interno, nei limiti delle risorse
di cui al comma 7, attua, anche in collaborazione con le
organizzazioni internazionali o intergovernative esperte
nel settore dei rimpatri, con gli enti locali e con
associazioni attive nell'assistenza agli immigrati,
programmi di rimpatrio volontario ed assistito verso il
Paese di origine o di provenienza di cittadini di Paesi
terzi, salvo quanto previsto al comma 3.
2. Con decreto del Ministro dell'interno sono definite
le linee guida per la realizzazione dei programmi di
rimpatrio volontario ed assistito, fissando criteri di
priorita' che tengano conto innanzitutto delle condizioni
di vulnerabilita' dello straniero di cui all'articolo 19,
comma 2-bis, nonche' i criteri per l'individuazione delle
organizzazioni, degli enti e delle associazioni di cui al
comma 1 del presente articolo.
3. Nel caso in cui lo straniero irregolarmente presente
nel territorio e' ammesso ai programmi di rimpatrio di cui
al comma 1, la prefettura del luogo ove egli si trova ne
da' comunicazione, senza ritardo, alla competente questura,
anche in via telematica. Fatto salvo quanto previsto al
comma 6, e' sospesa l'esecuzione dei provvedimenti emessi
ai sensi degli articoli 10, comma 2, 13, comma 2 e 14,
comma 5-bis. E' sospesa l'efficacia delle misure
eventualmente adottate dal questore ai sensi degli articoli
13, comma 5.2, e 14, comma 1-bis. La questura, dopo avere
ricevuto dalla prefettura la comunicazione, anche in via
telematica, dell'avvenuto rimpatrio dello straniero, avvisa
l'autorita' giudiziaria competente per l'accertamento del
reato previsto dall'articolo 10-bis, ai fini di cui al
comma 5 del medesimo articolo.
4. Nei confronti dello straniero che si sottrae al
programma di rimpatrio, i provvedimenti di cui al comma 3
sono eseguiti dal questore con l'accompagnamento immediato
alla frontiera, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, anche
con le modalita' previste dall'articolo 14.
5. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano agli stranieri che:
a) hanno gia' beneficiato dei programmi di cui al comma
1;
b) si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 13,
comma 4, lettere a), d) e f) ovvero nelle condizioni di cui
all'articolo 13, comma 4-bis, lettere d) ed e);
c) siano destinatari di un provvedimento di espulsione
come sanzione penale o come conseguenza di una sanzione
penale ovvero di un provvedimento di estradizione o di un
mandato di arresto europeo o di un mandato di arresto da
parte della Corte penale internazionale.
6. Gli stranieri ammessi ai programmi di rimpatrio di
cui al comma 1 trattenuti nei Centri di permanenza per i
rimpatri rimangono nel Centro fino alla partenza, nei
limiti della durata massima prevista dall'articolo 14,
comma 5.
7. Al finanziamento dei programmi di rimpatrio
volontario assistito di cui al comma 1 si provvede nei
limiti:
a) delle risorse disponibili del Fondo rimpatri, di cui
all'articolo 14-bis, individuate annualmente con decreto
del Ministro dell'interno;
b) delle risorse disponibili dei fondi europei
destinati a tale scopo, secondo le relative modalita' di
gestione.".
comma 7
Si riporta il testo vigente del comma 31-ter
dell'articolo 7 del citato decreto-legge n. 78 del 2010,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122:
"Art. 7 Soppressione ed incorporazione di enti ed
organismi pubblici; riduzione dei contributi a favore di
enti
Commi 1. - 31-bis. Omissis
31-ter. L'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo
dei segretari comunali e provinciali, istituita
dall'articolo 102 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' soppressa. Il
Ministero dell'interno succede a titolo universale alla
predetta Agenzia e le risorse strumentali e di personale
ivi in servizio, comprensive del fondo di cassa, sono
trasferite al Ministero medesimo.
Omissis.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 10 del
decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213
(Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento
degli enti territoriali, nonche' ulteriori disposizioni in
favore delle zone terremotate nel maggio 2012):
"Art. 10 Disposizioni in materia di Agenzia Autonoma
per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e
provinciali
1.
2. La Scuola Superiore per la formazione e la
specializzazione dei dirigenti della pubblica
amministrazione locale, di seguito denominata: "Scuola", e'
soppressa e i relativi organi decadono. Il Ministero
dell'interno succede a titolo universale alla predetta
Scuola e le risorse strumentali e finanziarie e di
personale ivi in servizio sono trasferite al Ministero
medesimo.
3. I predetti dipendenti con contratto a tempo
indeterminato sono inquadrati nei ruoli del Ministero
dell'interno sulla base della tabella di corrispondenza
approvata con il decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di
cui all'articolo 7, comma 31-quater, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122. I dipendenti trasferiti
mantengono il trattamento economico fondamentale ed
accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative,
corrisposto al momento dell'inquadramento.
4. Per garantire la continuita' delle funzioni gia'
svolte dalla Scuola, fino all'adozione del regolamento di
cui al comma 6, l'attivita' continua ad essere esercitata
presso la sede e gli uffici a tale fine utilizzati.
5. La disposizione di cui all'articolo 7, comma
31-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, continua ad applicarsi anche per gli oneri
derivanti dal comma 2 del presente articolo.
6. Al fine di assicurare il perfezionamento del
processo di riorganizzazione delle attivita' di interesse
pubblico gia' facenti capo all'Agenzia Autonoma per la
gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali,
previsto dall'articolo 7, commi 31-ter e seguenti, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche'
quelle connesse all'attuazione di cui ai commi 2 e 3 del
presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, da adottare con le modalita' di cui
all'articolo 2, comma 10-ter, primo, secondo e terzo
periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, su
proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per
la pubblica amministrazione e la semplificazione, si
provvede, fermo restando il numero delle strutture
dirigenziali di livello generale e non generale, risultante
dall'applicazione delle misure di riduzione degli assetti
organizzativi disposti dal decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, alla riorganizzazione delle strutture del
Ministero dell'interno per garantire l'esercizio delle
funzioni trasferite. Con il medesimo decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, ai fini dell'inquadramento del
personale con contratto a tempo indeterminato, e' istituita
una apposita sezione nei ruoli dell'Amministrazione civile
dell'interno corrispondente al numero degli inquadramenti
da disporre ai sensi del decreto di cui all'articolo 7,
comma 31-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, e del comma 3 del presente articolo.
7. E' istituito, a decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, presso il Ministero
dell'interno, il Consiglio direttivo per l'Albo Nazionale
dei segretari comunali e provinciali, presieduto dal
Ministro dell'interno, o da un Sottosegretario di Stato
appositamente delegato, e composto dal Capo Dipartimento
per gli Affari Interni e territoriali, dal Capo del
Dipartimento per le politiche del personale
dell'Amministrazione Civile e per le risorse strumentali e
finanziarie, da due prefetti dei capoluoghi di regione
designati a rotazione ogni tre anni, dai Presidenti di ANCI
e UPI o dai loro delegati, da un rappresentante dell'ANCI e
da un rappresentante dell'UPI. Il Ministro dell'interno, su
proposta del Consiglio Direttivo, sentita la Conferenza
Stato Citta' e Autonomie locali:
a) definisce le modalita' procedurali e organizzative
per la gestione dell'albo dei segretari, nonche' il
fabbisogno di segretari comunali e provinciali;
b) definisce e approva gli indirizzi per la
programmazione dell'attivita' didattica ed il piano
generale annuale delle iniziative di formazione e di
assistenza, verificandone la relativa attuazione;
c) provvede alla ripartizione dei fondi necessari
all'espletamento delle funzioni relative alla gestione
dell'albo e alle attivita' connesse, nonche' a quelle
relative alle attivita' di reclutamento, formazione e
aggiornamento dei segretari comunali e provinciali, del
personale degli enti locali, nonche' degli amministratori
locali;
d) definisce le modalita' di gestione e di destinazione
dei beni strumentali e patrimoniali di cui all'articolo 7,
comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122.
8. La partecipazione alle sedute del Consiglio
direttivo non da' diritto alla corresponsione di
emolumenti, indennita' o rimborsi di spese.
9. Dall'attuazione delle disposizioni del presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.".
comma 9
Il testo dell'articolo 43 della citata legge n. 121 del
1981 e' riportato nelle Note all'art. 1, comma 130.
 
Art. 10
Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per l'anno finanziario 2020, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).
 
Art. 11
Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno finanziario 2020, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).
2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2020, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' stabilito come segue: 251 ufficiali in ferma prefissata o in rafferma, di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010; 35 ufficiali piloti di complemento, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.
3. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia navale e le Scuole sottufficiali della Marina militare, per l'anno 2020, e' fissato in 136 unita'.
4. Nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, riguardante il Corpo delle capitanerie di porto, sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2020, i prelevamenti dal fondo a disposizione iscritto nel programma «Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione.
5. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per i servizi di cassa e contabilita' delle Capitanerie di porto, di cui al regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391, i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati.
6. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi, delle infrastrutture e dei mezzi di pertinenza delle Capitanerie di porto.
7. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a riassegnare allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti quota parte delle entrate versate al bilancio dello Stato derivanti dai corrispettivi di concessione offerti in sede di gara per il riaffidamento delle concessioni autostradali nella misura necessaria alla definizione delle eventuali pendenze con i concessionari uscenti.

Note all'art. 11:
comma 2
Si riporta il testo vigente dell'articolo 803 del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010:
"Art. 803 Organici stabiliti con legge di bilancio
1. E' determinato annualmente con la legge di
approvazione del bilancio di previsione dello Stato:
a) il numero massimo delle singole categorie di
ufficiali ausiliari da mantenere annualmente in servizio;
b) la consistenza organica degli allievi ufficiali
delle accademie delle Forze armate, compresa l'Arma dei
carabinieri;
b-bis) la consistenza organica degli allievi delle
scuole sottufficiali delle Forze armate, esclusa l'Arma dei
carabinieri;
b-ter) la consistenza organica degli allievi delle
scuole militari;
b-quater) un eventuale contingente aggiuntivo di
personale appartenente alla categoria dei militari di
truppa in ferma prefissata, da reclutare in caso di
specifiche esigenze funzionali delle Forze armate connesse
alle emergenze operative derivanti da attivita' di
concorso, soccorso e assistenza sul territorio nazionale e
all'estero, specificamente nelle aree di crisi a garanzia
della pace e della sicurezza, ovvero al controllo dei
flussi migratori e al contrasto alla pirateria.".
Il testo del comma 1 dell'articolo 937 del citato
decreto legislativo n. 66 del 2010 e' riportato nelle Note
all'art. 3, comma 12.
comma 5
Si riporta il testo vigente dell'articolo 2 del regio
decreto 6 febbraio 1933, n. 391 (Approvazione del
regolamento per servizi di cassa e contabilita' delle
Capitanerie di porto):
"Art. 2. E' abrogato il Regio decreto 22 gennaio 1920.
Il presente decreto avra' vigore dal 1° luglio 1933.".
 
Art. 12
Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni
relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2020, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).
2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2020, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' stabilito come segue:
a) ufficiali ausiliari, di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:
1) Esercito n. 57;
2) Marina n. 70;
3) Aeronautica n. 98;
4) Carabinieri n. 0;
b) ufficiali ausiliari piloti di complemento, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:
1) Esercito n. 0;
2) Marina n. 25;
3) Aeronautica n. 30;
c) ufficiali ausiliari delle forze di completamento, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:
1) Esercito n. 102;
2) Marina n. 30;
3) Aeronautica n. 40;
4) Carabinieri n. 60.
3. La consistenza organica degli allievi ufficiali delle accademie delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' fissata, per l'anno 2020, come segue:
1) Esercito n. 289;
2) Marina n. 295;
3) Aeronautica n. 247;
4) Carabinieri n. 112.
4. La consistenza organica degli allievi delle scuole sottufficiali delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera b-bis) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' stabilita, per l'anno 2020, come segue:
1) Esercito n. 420;
2) Marina n. 392;
3) Aeronautica n. 351.
5. La consistenza organica degli allievi delle scuole militari, di cui alla lettera b-ter) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' stabilita, per l'anno 2020, come segue:
1) Esercito n. 540;
2) Marina n. 214;
3) Aeronautica n. 135.
6. Alle spese per le infrastrutture multinazionali della NATO, sostenute a carico dei programmi «Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza», nell'ambito della missione «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche», «Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza» e «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari», nell'ambito della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2020, si applicano le direttive che definiscono le procedure di negoziazione ammesse dalla NATO in materia di affidamento dei lavori.
7. Negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati allo stato di previsione del Ministero della difesa sono descritte le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2020, i prelevamenti dai fondi a disposizione relativi alle tre Forze armate e all'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'articolo 613 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
8. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2020, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI, dalla societa' Sport e salute Spa, dal CIP, dalle singole federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, destinate alle attivita' dei gruppi sportivi delle Forze armate.
9. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti capitoli del programma «Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza», nell'ambito della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2020, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Banca d'Italia per i servizi di vigilanza e custodia resi presso le proprie sedi dal personale dell'Arma dei carabinieri.
10. Il Ministro della difesa, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze per gli aspetti finanziari, e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme iscritte nell'anno 2020 sul pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della difesa da destinare alle associazioni combattentistiche, di cui all'articolo 2195 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Note all'art. 12:
comma 2
Il testo dell'articolo 803 del citato decreto
legislativo n. 66 del 2010 e' riportato nelle Note all'art.
11, comma 2.
Il testo del comma 1 dell'articolo 937 del citato
decreto legislativo n. 66 del 2010 e' riportato nelle Note
all'art. 3, comma 12.
comma 7
Si riporta il testo vigente dell'articolo 613 del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010:
"Art. 613 Fondo a disposizione
1. Per provvedere alle eventuali deficienze dei
capitoli riguardanti le spese di cui all'articolo 550 e ai
bisogni di cui all'articolo 552, e' istituito nello stato
di previsione del Ministero della difesa un fondo a
disposizione.
2. Il prelevamento di somme da tale fondo e la
iscrizione nei capitoli suddetti e' fatta con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze.
3. I capitoli a favore dei quali possono farsi
prelevamenti dal detto fondo sono indicati in un elenco da
annettersi allo stato di previsione del Ministero della
difesa."
comma 10
Si riporta il testo vigente dell'articolo 2195 del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010:
"Art. 2195 Contributi a favore di Associazioni
combattentistiche
1. Al fine di sostenere le finalita' istituzionali e le
attivita' di promozione sociale e di tutela degli associati
delle Associazioni combattentistiche, sottoposte alla
vigilanza del Ministero della difesa, di cui alla legge 31
gennaio 1994, n. 93, e' autorizzata la spesa di 1 milione
di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.".
 
Art. 13
Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2020, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).
2. Per l'attuazione del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, e del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito della parte corrente e nell'ambito del conto capitale dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2020, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per la modifica della ripartizione delle risorse tra i vari settori d'intervento del Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato, per l'anno finanziario 2020, a provvedere, con propri decreti, al riparto del fondo per il funzionamento del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, per la partecipazione italiana al Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina e per la dotazione delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, tra i competenti capitoli del medesimo stato di previsione, secondo le percentuali indicate all'articolo 24, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
4. Per l'anno finanziario 2020 il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per l'attuazione di quanto stabilito dagli articoli 12 e 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in ordine alla soppressione e riorganizzazione di enti vigilati dal medesimo Ministero.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, per l'anno finanziario 2020, tra i pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le somme iscritte, in termini di residui, di competenza e di cassa, nel capitolo 7810 «Somme da ripartire per assicurare la continuita' degli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale» istituito nel programma «Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione», nell'ambito della missione «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca» del medesimo stato di previsione, destinato alle finalita' di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, recante razionalizzazione degli interventi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale.
6. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2020, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da amministrazioni ed enti pubblici in virtu' di accordi di programma, convenzioni e intese per il raggiungimento di finalita' comuni in materia di telelavoro e altre forme di lavoro a distanza, ai sensi dell'articolo 4 della legge 16 giugno 1998, n. 191, dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70, e dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Note all'art. 13:
comma 2
Il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 recante
"Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a
norma dell'articolo 1, comma 2, della L. 7 marzo 2003, n.
38" e' pubblicato nella Gazz. Uff. 24 giugno 2004, n. 146.
Il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100 recante
"Ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori
della pesca e dell'acquacoltura e per il potenziamento
della vigilanza e del controllo della pesca marittima, a
norma dell'articolo 1, comma 2, della L. 7 marzo 2003, n.
38" e' pubblicato nella Gazz. Uff. 14 giugno 2005, n. 136.
comma 3
Si riporta il testo vigente dell'articolo 24 della
legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione
della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio):
"Art. 24 Fondo presso il Ministero del tesoro
1. A decorrere dall'anno 1992 presso il Ministero del
tesoro e' istituito un fondo la cui dotazione e' alimentata
da una addizionale di lire 10.000 (euro 5,16) alla tassa di
cui al n. 26, sottonumero I), della tariffa annessa al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
641 e successive modificazioni.
2. Le disponibilita' del fondo sono ripartite entro il
31 marzo di ciascun anno con decreto del Ministro del
tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze e
dell'agricoltura e delle foreste, nel seguente modo:
a) 4 per cento per il funzionamento e l'espletamento
dei compiti istituzionali del Comitato tecnico
faunistico-venatorio nazionale;
b) 1 per cento per il pagamento della quota di adesione
dello Stato italiano al Consiglio internazionale della
caccia e della conservazione della selvaggina;
c) 95 per cento fra le associazioni venatorie nazionali
riconosciute, in proporzione alla rispettiva, documentata
consistenza associativa.
3. L'addizionale di cui al presente articolo non e'
computata ai fini di quanto previsto all'art. 23, comma 2.
4. L'attribuzione della dotazione prevista dal presente
articolo alle associazioni venatorie nazionali riconosciute
non comporta l'assoggettamento delle stesse al controllo
previsto dalla legge 21 marzo 1958, n. 259."
comma 4
Si riporta il testo vigente degli articoli 12 e
23-quater del citato decreto-legge n. 95 del 2012,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135:
"Art. 12 Soppressione di enti e societa'
1. L'INRAN e' soppresso a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
2. Per effetto della detta soppressione sono attribuiti
al CRA le funzioni ed i compiti gia' affidati all'INRAN ai
sensi dell'articolo 11, decreto legislativo n. 454 del 1999
e le competenze dell'INRAN acquisite nel settore delle
sementi elette. Sono soppresse le funzioni dell'INRAN gia'
svolte dall'ex INCA.
3. Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare
del Ministro per le politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie
trasferite al CRA.
4. Il nuovo organico del CRA quale risultante a seguito
del trasferimento del personale di ruolo dell'INRAN, che
mantiene il trattamento economico, giuridico e
previdenziale del personale del comparto ricerca, e'
ridotto del 10 per cento, con esclusione del personale di
ricerca. Per i restanti rapporti gli enti incorporanti
subentrano nella titolarita' fino alla loro naturale
scadenza.
5.
6. Al fine di garantire la continuita' dei rapporti
gia' in capo all'ente soppresso, il direttore generale
dell'INRAN, e' delegato allo svolgimento delle attivita' di
ordinaria amministrazione, ivi comprese le operazioni di
pagamento e riscossione a valere sui conti correnti gia'
intestati all'ente soppresso che rimangono aperti fino alla
data di emanazione dei decreti medesimi, per un termine
comunque non superiore a dodici mesi.
7. All'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA)
sono attribuite le attivita' a carattere tecnico-operativo
relative al coordinamento di cui all'articolo 6, comma 3,
del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21
giugno 2005. A tal fine, l'Agenzia agisce come unico
rappresentante dello Stato italiano nei confronti della
Commissione europea per tutte le questioni relative al
FEAGA ed al FEASR ed e' responsabile nei confronti
dell'Unione europea degli adempimenti connessi alla
gestione degli aiuti derivanti dalla politica agricola
comune, nonche' degli interventi sul mercato e sulle
strutture del settore agricolo, finanziati dal FEAGA e dal
FEASR. Resta ferma la competenza del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali nella gestione
dei rapporti con la Commissione europea afferenti, in seno
al Comitato dei fondi agricoli, alle attivita' di
monitoraggio dell'evoluzione della spesa, di cui al citato
regolamento (CE) n. 1290/2005, relativo al finanziamento
della politica agricola comune, nonche' alle fasi
successive alla decisione di liquidazione dei conti
adottata ai sensi della vigente normativa europea. In
materia l'Agenzia assicura il necessario supporto tecnico
fornendo, altresi', gli atti dei procedimenti.
8. Restano ferme in capo ad AGEA tutte le altre
funzioni previste dalla vigente normativa.
9.
10.
11.
12.
13.
14. Il direttore e' nominato con decreto del Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali, previa
trasmissione della proposta di nomina alle Commissioni
parlamentari per il parere di competenza, che dovra' essere
espresso entro i termini stabiliti dai regolamenti delle
due Camere. L'incarico ha la durata massima di tre anni, e'
rinnovabile per una sola volta ed e' incompatibile con
altri rapporti di lavoro subordinato e con qualsiasi altra
attivita' professionale privata.
15. Con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 90 giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto, e' adottato lo
statuto dell'Agenzia, e con altro decreto, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati
il compenso del direttore e dei componenti del collegio dei
revisori.
16. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
17. Sono abrogati dalla data di trasferimento delle
funzioni, di cui ai commi 7 e 8, le disposizioni del
decreto legislativo n. 165 del 1999 incompatibili con i
commi da 1 a 16 del presente articolo e dalla data di
entrata in vigore del presente decreto l'articolo 9 del
citato decreto legislativo.
18. Dalle disposizioni dei commi da 1 a 17 non derivano
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
18-bis. La societa' Buonitalia s.p.a. in liquidazione,
di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo
2004, n. 99, e' soppressa. Al fine di razionalizzare
l'attuazione delle politiche promozionali di competenza
nazionale nell'ambito della promozione all'estero delle
produzioni agroalimentari italiane e rendere piu' efficaci
ed efficienti gli interventi a favore della
internazionalizzazione delle imprese agricole, le funzioni,
gia' svolte da Buonitalia s.p.a. in liquidazione, sono
attribuite all'Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane di cui
all'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111. Con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, del Ministro dello sviluppo
economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, da emanare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, e' disposto il trasferimento delle
funzioni e delle risorse umane di Buonitalia s.p.a. in
liquidazione all'Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane di cui al
presente comma. Con ulteriore decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, del Ministro
dello sviluppo economico di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e del Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanare
entro sessanta giorni dalla chiusura della fase di
liquidazione, e' disposto il trasferimento delle eventuali
risorse strumentali e finanziarie residue di Buonitalia
s.p.a. in liquidazione all'Agenzia. I dipendenti a tempo
indeterminato in servizio presso la predetta societa' al 31
dicembre 2011, previo espletamento di apposita procedura
selettiva di verifica dell'idoneita', da espletare anche in
deroga ai limiti alle facolta' assunzionali, sono
inquadrati, anche in posizione di sovrannumero rispetto
alla dotazione organica dell'ente, riassorbibile con le
successive vacanze, nei ruoli dell'ente di destinazione
sulla base di un'apposita tabella di corrispondenza
approvata con il predetto decreto. I dipendenti traferiti
mantengono il trattamento economico fondamentale, percepito
al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui il
trattamento economico predetto risulti piu' elevato
rispetto a quello previsto per il personale dell'Agenzia i
dipendenti percepiscono per la differenza un assegno ad
personam riassorbibile con i successivi miglioramenti
economici a qualsiasi titolo conseguiti. L'articolo 17 del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e' abrogato.
19. Al fine di semplificare le procedure di riordino,
trasformazione e soppressione di enti ed organismi pubblici
statali, nonche' di strutture pubbliche statali o
partecipate dallo Stato, i regolamenti previsti
dall'articolo 2, comma 634, della legge n. 244 del 2007
sono emanati, anche sulla base delle proposte del
commissario straordinario di cui all'articolo 2 del
decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
sentito il Ministro vigilante.
20. A decorrere dalla data di scadenza degli organismi
collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni, in
regime di proroga ai sensi dell'articolo 68, comma 2, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le
attivita' svolte dagli organismi stessi sono
definitivamente trasferite ai competenti uffici delle
amministrazioni nell'ambito delle quali operano. Restano
fermi, senza oneri per la finanza pubblica, gli osservatori
nazionali di cui all'articolo 11 della legge 7 dicembre
2000, n. 383, e all'articolo 12 della legge 11 agosto 1991,
n. 266, l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e
l'adolescenza di cui all'articolo 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, la
Consulta nazionale per il servizio civile, istituita
dall'articolo 10, comma 2, della legge 8 luglio 1998, n.
230, l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e
della pornografia minorile, di cui all'articolo 17, comma
1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269 nonche' il
Comitato nazionale di parita' e la Rete nazionale delle
consigliere e dei consiglieri di parita' di cui,
rispettivamente, all'articolo 8 ed all'articolo 19 del
decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198. Restano
altresi' ferme, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, le commissioni tecniche provinciali di vigilanza
sui locali di pubblico spettacolo di cui all'articolo 80
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui
al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e agli articoli
141 e 142 del regolamento per l'esecuzione del predetto
testo unico di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635,
e successive modificazioni. Ai componenti delle commissioni
tecniche non spettano compensi, gettoni di presenza o
rimborsi di spese. A decorrere dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, ai
componenti dei suddetti organismi collegiali non spetta
alcun emolumento o indennita'.
21.
22.
23. La Commissione scientifica CITES di cui
all'articolo 4, comma 5, della legge 7 febbraio 1992, n.
150, non e' soggetta alle disposizioni di cui agli articoli
68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e 29,
comma 2, lettera e-bis), e comma 2-bis, del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248. La partecipazione alla
Commissione e' a titolo gratuito e non da' diritto a
corresponsione di compensi, comunque denominati, gettoni di
presenza e rimborsi spese, fatti salvi gli oneri di
missione. Agli oneri derivanti dall'applicazione del
precedente periodo, quantificati in euro ventimila annui,
si provvede mediante corrispondente riduzione, a decorrere
dall'entrata in vigore della presente disposizione,
dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 6, comma
1, della legge 31 luglio 2002, n. 179.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
36.
37.
38.
39. All'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111, dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente:
«L'incarico del commissario non puo' eccedere la durata di
tre anni e puo' essere prorogato, per motivate esigenze,
una sola volta per un periodo massimo di due anni. Decorso
tale periodo, le residue attivita' liquidatorie continuano
ad essere svolte dal Ministero vigilante ai sensi della
normativa vigente.».
40. In relazione alle liquidazioni coatte
amministrative di organismi ed enti vigilati dallo Stato in
corso alla data di entrata in vigore del presente decreto,
qualora alla medesima data il commissario sia in carica da
piu' di cinque anni, il relativo incarico cessa decorso un
anno dalla predetta data e l'amministrazione competente per
materia ai sensi della normativa vigente subentra nella
gestione delle residue attivita' liquidatorie, fatta salva
la facolta' di prorogare l'incarico del commissario per un
ulteriore periodo non superiore a sei mesi.
41.
42.
43.
44.
45.
46. prorogarne l'efficacia, non oltre l'originaria
scadenza, per far fronte alle attivita' previste dal comma
42.]
47.
48.
49. L'Associazione italiana di studi cooperativi «Luigi
Luzzatti» di cui all'articolo 10, comma 10, della legge 23
luglio 2009, n. 99, e' soppressa e i relativi organi
decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 51.
50. Con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dello sviluppo economico e' nominato un dirigente
delegato che esercita i poteri attribuiti al presidente e
al consiglio di amministrazione dell'associazione, fatti
salvi gli adempimenti di cui al comma 51, e provvede alla
gestione delle operazioni di liquidazione delle attivita'
ed estinzione delle passivita' e alla definizione delle
pendenze dell'ente soppresso. Il dirigente delegato e'
individuato tra i dirigenti del Ministero dello sviluppo
economico e il relativo incarico costituisce integrazione
dell'oggetto dell'incarico di funzione dirigenziale
conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e non comporta variazioni
del trattamento economico complessivo.
51. Il collegio dei revisori in carica alla data della
soppressione assicura il controllo delle attivita' del
dirigente delegato. Entro 30 giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, il bilancio di chiusura
dell'ente soppresso e' deliberato dagli organi in carica
alla data di cessazione dell'ente, corredato
dall'attestazione redatta dall'organo interno di controllo
in carica alla data di soppressione dell'ente medesimo e
trasmesso per l'approvazione al Ministero dello sviluppo
economico e al Ministero dell'economia e delle finanze.
52. Le funzioni attribuite all'associazione di cui al
comma 49 dalla normativa vigente sono trasferite, senza che
sia esperita alcuna procedura di liquidazione, anche
giudiziale, al Ministero dello sviluppo economico che,
previo accertamento della sussistenza e dell'attualita'
dell'interesse pubblico allo svolgimento delle attivita',
esercita i relativi compiti e provvede alla gestione con i
propri uffici mediante utilizzo del Fondo di cui al comma
53.
53. Le convenzioni in essere tra l'associazione e il
Ministero dello sviluppo economico, sono risolte alla data
di entrata in vigore del presente decreto e le
corrispondenti somme, impegnate in favore
dell'associazione, individuate con apposito decreto del
Ministro dello sviluppo economico di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono trasferite in
un apposito fondo da istituire nello stato di previsione
del Ministero dello sviluppo economico e sono destinate
alla prosecuzione delle attivita' di cui al comma 52.
54. Il personale di ruolo in servizio a tempo
indeterminato presso l'associazione Luigi Luzzatti alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, e' trasferito al Ministero dello sviluppo
economico. Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e
la semplificazione e' approvata apposita tabella di
corrispondenza per l'inquadramento del personale
trasferito. Con regolamento da adottarsi ai sensi
dell'articolo 17, commi 2 e 4-bis della legge n. 400 del
1988, il Ministero dello sviluppo economico adegua la
propria dotazione organica in misura corrispondente alle
unita' di personale effettivamente trasferite e la propria
organizzazione. Il personale trasferito al Ministero dello
sviluppo economico mantiene il trattamento previdenziale in
godimento.
55. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento
economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle
voci fisse e continuative, corrisposto al momento
dell'inquadramento. Nel caso in cui tale trattamento
risulti piu' elevato rispetto a quello previsto per il
personale del Ministero, e' attribuito per la differenza un
assegno ad personam riassorbibile con i successivi
miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.
56. I contratti di consulenza, di collaborazione
coordinata e continuativa, di collaborazione occasionale e
i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato in
corso alla data di soppressione dell'associazione cessano
di avere effetto il quindicesimo giorno successivo
all'entrata in vigore del presente decreto; entro tale
data, il dirigente delegato puo' prorogarne l'efficacia non
oltre l'originaria scadenza per far fronte alle attivita'
previste dal comma 50.
57. L'eventuale attivo netto risultante dalla chiusura
della gestione del dirigente delegato di cui al comma 50 e'
versato all'entrata del bilancio dello Stato. Le risorse
strumentali dell'associazione sono acquisite al patrimonio
del Ministero dello sviluppo economico.
58. Dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e' abrogato l'articolo 10, comma 10, della legge 23
luglio 2009, n. 99 e le eventuali disposizioni legislative
e normative in contrasto con la presente norma.
59. A decorrere dal 1º gennaio 2014 la Fondazione
Valore Italia di cui all'articolo 33 del decreto-legge 30
dicembre 2005, n. 273, convertito in legge 23 febbraio
2006, n. 51 e' soppressa e i relativi organi, oggetto di
scioglimento ai sensi dell'articolo 25 del codice civile,
decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 62.
60. Il commissario in carica al momento della
soppressione di cui al comma 59 esercita i poteri del
presidente e del consiglio di amministrazione della
fondazione e provvede alla gestione delle operazioni della
liquidazione delle attivita' ed estinzione delle passivita'
e alla definizione delle pendenze della fondazione
soppressa entro il termine del 30 giugno 2014. A tal fine,
dalla data di cui al comma 59 e' istituito nello stato di
previsione del Ministero dello sviluppo economico un
apposito Fondo al quale sono trasferite per essere
destinate alla estinzione delle passivita' risultanti dalla
gestione liquidatoria, anche le somme impegnate dal
Ministero in favore della Fondazione, individuate con un
apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il
compenso dovuto al commissario e' determinato dal Ministro
dello sviluppo economico.
61. Il commissario entro il termine di cui al comma 60,
verifica altresi' la disponibilita' degli operatori del
mercato a subentrare nell'esecuzione del progetto per la
realizzazione dell'Esposizione permanente di cui
all'articolo 4, commi 68, 69 e 70, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, senza previsione e impegno di oneri per il
bilancio dello Stato, provvedendo, se del caso, previa
autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico, al
trasferimento dei relativi rapporti e attivita' in essere
alla data del presente decreto. In caso di mancato
trasferimento entro la data del 30 giugno 2014 tutti i
rapporti di cui e' parte la Fondazione si risolvono di
diritto senza che sia dovuta alcuna compensazione, comunque
denominata, per l'estinzione anticipata.
62. Il Ministero dello sviluppo economico provvede
dalla data di cui al comma 59 alla gestione diretta del
programma, oggetto di specifica convenzione con la
Fondazione, concernente la «Realizzazione del programma di
agevolazioni a favore delle micro, piccole e medie imprese
italiane per la valorizzazione economica dei disegni e
modelli industriali», utilizzando a tal fine le risorse
trasferite alla Fondazione e depositate su un conto
corrente vincolato allo scopo. Tali risorse sono versate
all'entrate dello Stato per essere riassegnate ad apposito
capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero
dello sviluppo economico e destinate all'esecuzione del
suddetto programma secondo criteri e modalita' definite con
decreto del Ministero dello sviluppo economico.
63. Le convenzioni in essere alla data di cui al comma
59 tra il Ministero e la Fondazione soppressa e tra
quest'ultima e soggetti terzi, fatte salve le previsioni
dei commi 61 e 62, devono intendersi risolte in ogni caso a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
64. Il collegio dei revisori in carica alla data della
soppressione assicura il controllo delle attivita' del
commissario. Entro 15 giorni dalla data di cui al comma 59,
il bilancio di chiusura della Fondazione soppressa e'
presentato dal commissario per l'approvazione al Ministero
dello sviluppo economico e al Ministero dell'economia e
delle finanze ed e' corredato dall'attestazione redatta dal
collegio dei revisori. Il bilancio da' evidenza della
contabilita' separata attivata per la gestione della
convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e la
Fondazione, concernente la realizzazione del programma di
cui al comma 62. I compensi, le indennita' o gli altri
emolumenti comunque denominati spettanti al collegio dei
revisori sono corrisposti fino agli adempimenti previsti
dal presente comma e comunque non oltre i 15 giorni dalla
data di cui al comma 59.
65. Le risorse umane, nei limiti del personale con
contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato in
servizio presso la Fondazione alla data di cui al comma 59,
sono trasferite al Ministero dello sviluppo economico che
provvede corrispondentemente ad incrementare la propria
dotazione organica.
66. Il personale di cui al comma 65 e' inquadrato nei
ruoli del Ministero dello sviluppo economico, con decreto
del Ministro dello sviluppo economico adottato di concerto
con il Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione e il Ministro dell'economia e delle
finanze, previo espletamento di apposita procedura
selettiva di verifica dell'idoneita', sulla base di una
tabella di equiparazione tra le qualifiche possedute presso
la Fondazione e quelle del Ministero tenuto conto delle
mansioni svolte e dei titoli di servizio. Il predetto
personale puo' essere destinato, in tutto o in parte, a
supporto delle attivita' del commissario per il compimento
delle operazioni di cui ai commi 60 e 61.
67. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento
economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle
voci fisse e continuative, corrisposto al momento
dell'inquadramento. Nel caso in cui tale trattamento
risulti piu' elevato rispetto a quello previsto per il
personale del Ministero, e' attribuito per la differenza un
assegno ad personam riassorbibile con i successivi
miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.
68. I contratti di consulenza, di collaborazione
coordinata e continuativa, di collaborazione occasionale e
i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato in
corso alla data di soppressione della Fondazione cessano di
avere effetto il quindicesimo giorno successivo alla data
di cui al comma 59; entro tale data, il commissario puo'
prorogarne l'efficacia non oltre l'originaria scadenza per
far fronte alle attivita' previste dai commi 60 e 61.
69. L'eventuale attivo netto risultante dalla chiusura
della gestione del commissario e le disponibilita' liquide
costituenti il Fondo di dotazione della Fondazione, o
comunque destinate alla realizzazione dell'Esposizione
permanente di cui al comma 61, sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato. Le risorse strumentali della
Fondazione sono acquisite al patrimonio del Ministero dello
sviluppo economico.
70. Dalla data di cui al comma 59, sono abrogati, i
commi 68, 69 e 70 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre
2003, n. 350 e l'articolo 1, comma 230, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, nella parte in cui dispone lo
stanziamento delle risorse del predetto Fondo alle
attivita' previste al comma 68 dell'articolo 4 della legge
24 dicembre 2003, n. 350 e l'articolo 33 del decreto-legge
30 dicembre 2005, n. 273, convertito in legge 23 febbraio
2006, n. 51 e le eventuali disposizioni legislative e
normative in contrasto con la presente disposizione.
71. La titolarita' degli affidamenti diretti disposti
dal Ministero dello sviluppo economico in favore di
Promuovi Italia S.p.A. (nel seguito Promuovi Italia) e
delle convenzioni dalla stessa sottoscritte con il medesimo
Ministero e' trasferita a titolo gratuito, a decorrere
dalla data di stipula dell'accordo di cui al comma 73,
all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e
lo sviluppo d'impresa - Invitalia S.p.A. (nel seguito
Invitalia) ovvero ad una societa' dalla stessa interamente
partecipata. La societa' conferitaria subentra in tutti i
rapporti attivi e passivi derivanti dal trasferimento.
72. Per gli effetti di cui al comma 71, sono trasferiti
da Promuovi Italia alla societa' conferitaria i beni
strumentali e, previo subentro nei relativi contratti di
lavoro, il personale a tempo indeterminato impiegato nello
svolgimento delle attivita'; la societa' subentra altresi'
in tutti i contratti di lavoro temporaneo e per prestazioni
professionali in essere alla data di perfezionamento
dell'accordo di cui al successivo comma 73.
73. Entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
Invitalia stipula con Promuovi Italia apposito accordo per
l'individuazione della societa' conferitaria e delle
attivita', dei beni e del personale oggetto di
trasferimento, nel quale sono individuate le modalita' e i
criteri per la regolazione dei rispettivi rapporti
economici; lo schema del predetto accordo e' sottoposto
alla preventiva approvazione, da esercitarsi d'intesa con
il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo
sport, del Ministero dello sviluppo economico,
nell'esercizio dei poteri di vigilanza di cui all'articolo
1, comma 460, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
74. Al comma 8-bis dell'articolo 12 del decreto-legge
14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole: «Il Ministero delle
attivita' produttive» e: «Il Ministro delle attivita'
produttive», sono sostituite, rispettivamente, dalle
seguenti: «La Presidenza del Consiglio dei Ministri» e «Il
Presidente del Consiglio dei Ministri». Per i soggetti di
cui al medesimo comma 8-bis trova applicazione quanto
disposto dall'articolo 4, comma 3, del presente decreto.
75. L'incarico di commissario per la gestione delle
societa' cooperative di cui all'articolo 2545-sexiesdecies
del codice civile, commissario liquidatore delle societa'
cooperative sciolte per atto dell'autorita' di cui
all'articolo 2545-septiesdecies del codice civile,
commissario liquidatore delle societa' cooperative in
liquidazione coatta amministrativa di cui agli articoli
2545-terdecies del codice civile e 198 del regio-decreto 16
marzo 1942, n. 267, e' monocratico. Il commissario
liquidatore esercita personalmente le funzioni del proprio
ufficio; nel caso di delega a terzi di specifiche
operazioni, l'onere per il compenso del delegato e'
detratto dal compenso del commissario.
76. Il provvedimento che dispone la liquidazione coatta
amministrativa delle societa' cooperative nonche' la
contestuale o successiva nomina del relativo commissario
liquidatore, di cui agli articoli 2545-terdecies del codice
civile e 198 del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, e'
adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico.
77. Nelle procedure di liquidazione coatta
amministrativa di cui al comma 76, l'ammontare del compenso
dei commissari e dei membri del comitato di sorveglianza,
ove previsto, ed i relativi criteri di liquidazione, sono
determinati con decreto non regolamentare del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con Ministro
dell'economia e delle finanze, che individua modalita' di
remunerazione dei commissari liquidatori sulla base di
criteri predeterminati di apprezzamento della economicita',
efficacia ed efficienza delle attivita' svolte, tenuto
conto, per quanto applicabili e con gli adattamenti resi
necessari dalla specificita' della procedura, delle
disposizioni di cui al decreto ministeriale 25 gennaio
2012, n. 30, recante «Regolamento concernente l'adeguamento
dei compensi spettanti ai curatori fallimentari e la
determinazione dei compensi nelle procedure di concordato
preventivo». In ogni caso la remunerazione dei commissari
liquidatori non puo' essere superiore a quella prevista
all'entrata in vigore del presente decreto.
78. All'articolo 11 del decreto-legge 29 dicembre 2011,
n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24
febbraio 2012, n. 14, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 5, le parole: «31 luglio 2012» sono
sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2012» ed e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di mancata
adozione, entro il predetto termine, dello statuto e del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui
all'articolo 36, comma 5, settimo periodo, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
l'Agenzia e' soppressa e le attivita' e i compiti gia'
attribuiti alla medesima sono trasferiti al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti a decorrere dal 1° ottobre
2012, che rimane titolare delle risorse previste
dall'articolo 36, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, e cui sono contestualmente trasferite le
risorse finanziarie umane e strumentali relative
all'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie
autostradali di cui al medesimo comma 5»;
b) al comma 6, le parole: «31 luglio 2012» sono
sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2012».
79. All'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, secondo periodo, le parole: «in servizio
dalla data in vigore del presente decreto», sono sostituite
dalle seguenti: «in servizio alla data del 31 maggio 2012»;
b) al comma 7, le parole: «31 luglio 2012» sono
sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2012».
80. All'articolo 83-bis, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «A tale fine nella fattura viene indicata,
altresi', la lunghezza della tratta effettivamente
percorsa»;
b) il comma 14, e' sostituito dal seguente:
«14. Ferme restando le sanzioni previste dall'articolo
26 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive
modificazioni, e dall'articolo 7 del decreto legislativo 21
novembre 2005, n. 286, ove applicabili, alla violazione
delle norme di cui ai commi 7, 8 e 9, consegue la sanzione
amministrativa pecuniaria pari al doppio della differenza
tra quanto fatturato e quanto dovuto sulla base dei costi
individuati ai sensi dei commi 1 e 2; alla violazione delle
norme di cui ai commi 13 e 13-bis consegue la sanzione
amministrativa pecuniaria pari al dieci per cento
dell'importo della fattura e comunque non inferiore a
1.000,00 euro»;
c) il comma 15, e' sostituito dal seguente:
«15. Le violazioni indicate al comma 14 sono constatate
dalla Guardia di finanza e dall'Agenzia delle entrate in
occasione dei controlli ordinari e straordinari effettuati
presso le imprese per la successiva applicazione delle
sanzioni ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689».
81. A decorrere dall'esercizio finanziario 2013 il
Comitato centrale per l'Albo nazionale degli
autotrasportatori di cui al Titolo II del decreto
legislativo 21 novembre 2005, n. 284, opera quale centro di
costo nell'ambito del Centro di responsabilita'
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi
informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti.
82. Sono soppresse le lettere c), g) ed l)
dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2005,
n. 284.
83. All'articolo 10 del decreto legislativo 21 novembre
2005, n. 284, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera a) del comma 1 e' sostituita dalla
seguente: «a) un Dirigente del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti con incarico di livello
dirigenziale generale nell'ambito di quelli previsti
dall'articolo 2, comma 5, del decreto del Presidente della
Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211 "Regolamento recante
riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti", con funzioni di Presidente»;
b) al comma 1, lettera b) le parole «dei quali il primo
e' eletto dal Comitato centrale fra i componenti in
rappresentanza del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti» sono sostituite dalle seguenti: «dei quali il
primo, responsabile dell'attivita' amministrativa e
contabile, con incarico di livello dirigenziale di seconda
fascia assegnato nell'ambito di quelli previsti
dall'articolo 14, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211»;
c) al comma 1, lettera g) le parole «quattro
rappresentanti» sono sostituite dalle seguenti: «un
rappresentante per ciascuna».
84. Le disposizioni di cui al comma 83 entrano in
vigore dal 1° gennaio 2013.
85. Lo stanziamento assegnato al Comitato centrale per
l'Albo degli autotrasportatori per le iniziative in materia
di sicurezza della circolazione, di controlli sui veicoli
pesanti e di protezione ambientale, stanziato sul capitolo
1330 - piano di gestione 1 - del bilancio del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, e' ridotto di 1,5
milioni di euro per l'anno 2012 e di 1,5 milioni di euro
per gli anni 2013 e 2014.
86. Il Comitato centrale per l'Albo degli
autotrasportatori, con i fondi disponibili, proseguira' in
particolare gli interventi necessari per l'attuazione dei
controlli sull'autotrasporto previsti dalle direttive
dell'Unione europea in materia e dalle intese intercorse
tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il
Ministero dell'interno.
87. Al fine di consentire una sollecita definizione
delle procedure connesse alla soppressione dell'INPDAP ed
alla sua confluenza nell'INPS e realizzare i conseguenti
risparmi previsti dall'articolo 21 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'approvazione del
bilancio di chiusura dell'INPDAP si provvede mediante la
nomina di un commissario ad acta.
88. All'articolo 24, comma 18, del citato decreto-legge
n. 201 del 2011, le parole: «30 giugno 2012» sono
sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2012».
89. Il Comitato amministratore della forma di
previdenza complementare denominata FONDINPS previsto
dall'articolo 4 del decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale 30 gennaio 2007, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1º febbraio 2007, continua ad
operare in regime di proroga fino al perfezionamento della
procedura di ricostituzione dello stesso, e comunque non
oltre il 31 ottobre 2012, con le riduzioni stabilite
dall'art. 7, comma 10 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma
1, della legge 30 luglio 2010, n. 122.
90. In funzione del processo di razionalizzazione
dell'Istituto per lo sviluppo della formazione
professionale dei lavoratori (ISFOL), istituito con il
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n.
478, e di contenimento dei costi degli organismi
collegiali, il regime di commissariamento del suddetto
Istituto disposto, a partire dal 22 dicembre 2011, con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
i cui effetti sono confermati, mediante la nomina di un
dirigente generale di ruolo del Ministero, e' prorogato
fino all'approvazione del nuovo Statuto, volto a riordinare
il predetto Istituto secondo regole di contenimento della
spesa e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012.
90-bis. Per il personale alle dipendenze dell'ente CONI
alla data del 7 luglio 2002, transitato alla CONI Servizi
S.p.A. in attuazione dell'articolo 8 del decreto-legge 8
luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 2002, n. 178, si applica, non oltre il 31
dicembre 2013, l'articolo 30 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165. Alle amministrazioni destinatarie del
personale in mobilita' sono trasferite le risorse
finanziarie occorrenti per la corresponsione del
trattamento economico al personale medesimo, nei cui
confronti trova applicazione anche il comma 2-quinquies
dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001."
"Art. 23-quater Incorporazione dell'Amministrazione
autonoma dei Monopoli di Stato e dell'Agenzia del
territorio e soppressione dell'Agenzia per lo sviluppo del
settore ippico
1. L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e
l'Agenzia del territorio sono incorporate, rispettivamente,
nell'Agenzia delle dogane e nell'Agenzia delle entrate ai
sensi del comma 2 a decorrere dal 1º dicembre 2012 e i
relativi organi decadono, fatti salvi gli adempimenti di
cui al comma 4. Entro il 30 ottobre 2012 il Ministro
dell'economia e delle finanze trasmette una relazione al
Parlamento.
2. Le funzioni attribuite agli enti di cui al comma 1
dalla normativa vigente continuano ad essere esercitate,
con le inerenti risorse umane, finanziarie e strumentali,
compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi,
anche processuali, senza che sia esperita alcuna procedura
di liquidazione, neppure giudiziale, rispettivamente,
dall'Agenzia delle dogane, che assume la denominazione di
"Agenzia delle dogane e dei monopoli", e dalla Agenzia
delle entrate. Le risorse finanziarie di cui al precedente
periodo inerenti all'Agenzia delle dogane e dei monopoli
sono escluse dalle modalita' di determinazione delle
dotazioni da assegnare alla medesima Agenzia ai sensi
dell'articolo 1, comma 74, della legge 23 dicembre 2005, n.
266.
3. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze da adottare entro il 31
dicembre 2012, sono trasferite le risorse umane,
strumentali e finanziarie degli enti incorporati e sono
adottate le misure eventualmente occorrenti per garantire
la neutralita' finanziaria per il bilancio dello Stato
dell'operazione di incorporazione. Fino all'adozione dei
predetti decreti, per garantire la continuita' dei rapporti
gia' in capo all'ente incorporato, l'Agenzia incorporante
puo' delegare uno o piu' dirigenti per lo svolgimento delle
attivita' di ordinaria amministrazione, ivi comprese le
operazioni di pagamento e riscossione a valere sui conti
correnti gia' intestati all'ente incorporato che rimangono
aperti fino alla data di emanazione dei decreti medesimi.
4. Entro il 31 dicembre 2012, i bilanci di chiusura
degli enti incorporati sono deliberati dagli organi in
carica alla data di cessazione dell'ente, corredati della
relazione redatta dall'organo interno di controllo in
carica alla data di incorporazione dell'ente medesimo e
trasmessi per l'approvazione al Ministero dell'economia e
delle finanze. Ai componenti degli organi degli enti di cui
al comma 1 i compensi, indennita' o altri emolumenti
comunque denominati ad essi spettanti sono corrisposti fino
alla data di adozione della deliberazione dei bilanci di
chiusura e, comunque, non oltre novanta giorni dalla data
di incorporazione. I comitati di gestione delle Agenzie
incorporanti sono rinnovati entro quindici giorni
decorrenti dal termine di cui al comma 1, anche al fine di
tenere conto del trasferimento di funzioni derivante dal
presente articolo.
5. A decorrere dal 1° dicembre 2012 le dotazioni
organiche delle Agenzie incorporanti sono provvisoriamente
incrementate di un numero pari alle unita' di personale di
ruolo trasferite, in servizio presso gli enti incorporati.
Detto personale e' inquadrato nei ruoli delle Agenzie
incorporanti. I dipendenti trasferiti mantengono
l'inquadramento previdenziale di provenienza ed il
trattamento economico fondamentale e accessorio,
limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto
al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale
trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello previsto
per il personale dell'amministrazione incorporante, e'
attribuito per la differenza un assegno ad personam
riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a
qualsiasi titolo conseguiti.
6. Per i restanti rapporti di lavoro le Agenzie
incorporanti subentrano nella titolarita' del rapporto fino
alla naturale scadenza.
7. Le Agenzie incorporanti esercitano i compiti e le
funzioni facenti capo agli enti incorporati con le
articolazioni amministrative individuate mediante le
ordinarie misure di definizione del relativo assetto
organizzativo. Nell'ambito di dette misure, nei limiti
della dotazione organica della dirigenza di prima fascia,
l'Agenzia delle entrate istituisce uno o piu' posti di
vicedirettore, fino al massimo di tre, di cui uno, anche in
deroga ai contingenti previsti dall'articolo 19, comma 6,
del decreto legislativo n. 165 del 2001, per i compiti di
indirizzo e coordinamento delle funzioni riconducibili
all'area di attivita' dell'Agenzia del territorio;
l'Agenzia delle dogane e dei monopoli istituisce uno o piu'
posti di vicedirettore, fino al massimo di tre, di cui uno,
anche in deroga ai contingenti previsti dall'articolo 19,
comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Per lo
svolgimento sul territorio dei compiti gia' devoluti
all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato,
l'Agenzia delle dogane e dei monopoli stipula apposite
convenzioni, non onerose, con la Guardia di finanza e con
l'Agenzia delle entrate. Al fine di garantire la
continuita' delle attivita' gia' facenti capo agli enti di
cui al presente comma fino al perfezionamento del processo
di riorganizzazione indicato, l'attivita' facente capo ai
predetti enti continua ad essere esercitata dalle
articolazioni competenti, con i relativi titolari, presso
le sedi e gli uffici gia' a tal fine utilizzati. Nei casi
in cui le disposizioni vigenti o atti amministrativi ovvero
contrattuali fanno riferimento all'Agenzia del territorio
ed all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato si
intendono riferite, rispettivamente, all'Agenzia delle
entrate ed all'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
8. Le risorse finanziarie disponibili, a qualsiasi
titolo, sui bilanci degli enti incorporati ai sensi del
presente articolo sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato e sono riassegnate, a far data dall'anno
contabile 2013, alle Agenzie incorporanti. Al fine di
garantire la continuita' nella prosecuzione dei rapporti
avviati dagli enti incorporati, la gestione contabile delle
risorse finanziarie per l'anno in corso, gia' di competenza
dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato,
prosegue in capo alle equivalenti strutture degli uffici
incorporanti.
9. L'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico-ASSI e'
soppressa a decorrere dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto. In relazione
agli adempimenti di cui al comma 3 i decreti di natura non
regolamentare sono adottati, nello stesso termine di cui al
predetto comma, dal Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. Con i medesimi decreti sono
ripartite tra il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali e l'Agenzia delle dogane e dei
monopoli le funzioni attribuite ad ASSI dalla normativa
vigente, nonche' le relative risorse umane, finanziarie e
strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi
e passivi, senza che sia esperita alcuna procedura di
liquidazione di ASSI, neppure giudiziale. Fino all'adozione
dei predetti decreti, per garantire la continuita' dei
rapporti gia' in capo all'ente soppresso, il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali puo' delegare uno
o piu' dirigenti per lo svolgimento delle attivita' di
ordinaria amministrazione, ivi comprese le operazioni di
pagamento e riscossione a valere sui conti correnti gia'
intestati all'ente soppresso che rimangono aperti fino alla
data di emanazione dei decreti medesimi. Trovano
applicazione i commi da 4 a 8, intendendosi per
Amministrazione incorporante, ai fini del presente comma,
anche il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali. Con apposito decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, da adottare di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, e' approvata la tabella di corrispondenza per
l'inquadramento del personale trasferito. Resta comunque
ferma, nei limiti temporali previsti dalla vigente
normativa, la validita' delle graduatorie dei concorsi
pubblici espletati dall'ASSI e dall'Unire. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono rideterminate le dotazioni organiche del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, con
l'istituzione di un posto di dirigente generale di prima
fascia, in relazione alle funzioni ed alla quota parte
delle risorse trasferite ai sensi del terzo periodo del
presente comma, ferma in ogni caso l'assegnazione delle
residue posizioni dirigenziali generali di ASSI all'Agenzia
delle dogane e dei monopoli; con regolamento emanato ai
sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, e successive modificazioni, e' rideterminato
l'assetto organizzativo del predetto Ministero in
conseguenza dell'attuazione delle disposizioni del presente
comma.
9-bis. Al fine di assicurare il controllo pubblico dei
concorsi e delle manifestazioni ippiche, Unirelab s.r.l.
continua a svolgere le funzioni esercitate alla data di
entrata in vigore del presente decreto. Con decreto del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono stabilite le modalita' di trasferimento delle quote
sociali della predetta societa' al Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali. Si applica
quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, del presente
decreto.
10. A decorrere dal 1° dicembre 2012, al decreto
legislativo n. 300 del 1999 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 57, comma 1, le parole: «, l'agenzia
del territorio» sono sostituite dalle seguenti: «e dei
monopoli»;
b) all'articolo 62, comma 1, in fine, e' aggiunto il
seguente periodo: «L'agenzia delle entrate svolge, inoltre,
le funzioni di cui all'articolo 64»;
c) all'articolo 63, nella rubrica e nel comma 1, dopo
le parole: «delle dogane» sono inserite le seguenti: «e dei
monopoli»; nel medesimo comma e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «L'agenzia svolge, inoltre, le funzioni
gia' di competenza dell'Amministrazione autonoma dei
Monopoli di Stato»;
d) all'articolo 64, sono apportate le seguenti
modifiche:
1) nella rubrica, le parole: «Agenzia del territorio»
sono sostituite dalle seguenti: «Ulteriori funzioni
dell'agenzia delle entrate»;
2) al comma 1, le parole: «del territorio e'» sono
sostituite dalle seguenti: «delle entrate e' inoltre»;
3) ai commi 3-bis e 4, le parole: «del territorio» sono
sostituite dalle seguenti: «delle entrate».
d-bis) all'articolo 67, comma 3, secondo periodo, dopo
le parole: «pubbliche amministrazioni» sono inserite le
seguenti: «, ferma restando ai fini della scelta la
legittimazione gia' riconosciuta a quelli rientranti nei
settori di cui all'articolo 19, comma 6, terzo periodo, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,».
11. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
12. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.".
comma 5
La legge 23 dicembre 1999, n. 499 recante
"Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo,
agroalimentare, agroindustriale e forestale" e' pubblicata
nella Gazz. Uff. 30 dicembre 1999, n. 305.
Si riporta il testo vigente dell'articolo 4 della legge
16 giugno 1998, n. 191 (Modifiche ed integrazioni alle L.
15 marzo 1997, n. 59, e L. 15 maggio 1997, n. 127, nonche'
norme in materia di formazione del personale dipendente e
di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni.
Disposizioni in materia di edilizia scolastica):
"Art. 4. Telelavoro.
1. Allo scopo di razionalizzare l'organizzazione del
lavoro e di realizzare economie di gestione attraverso
l'impiego flessibile delle risorse umane, le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono
avvalersi di forme di lavoro a distanza. A tal fine,
possono installare, nell'ambito delle proprie
disponibilita' di bilancio, apparecchiature informatiche e
collegamenti telefonici e telematici, necessari e possono
autorizzare i propri dipendenti ad effettuare, a parita' di
salario, la prestazione lavorativa in luogo diverso dalla
sede di lavoro, previa determinazione delle modalita' per
la verifica dell'adempimento della prestazione lavorativa.
2. I dipendenti possono essere reintegrati, a
richiesta, nella sede di lavoro originaria.
3. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita
l'Autorita' per l'informatica nella pubblica
amministrazione, entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate
le modalita' organizzative per l'attuazione del comma 1 del
presente articolo, ivi comprese quelle per la verifica
dell'adempimento della prestazione lavorativa, e le
eventuali abrogazioni di norme incompatibili. Le singole
amministrazioni adeguano i propri ordinamenti ed adottano
le misure organizzative volte al conseguimento degli
obiettivi di cui al presente articolo.
4. Nella materia di cui al presente articolo le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono
con proprie leggi.
5. La contrattazione collettiva, in relazione alle
diverse tipologie del lavoro a distanza, adegua alle
specifiche modalita' della prestazione la disciplina
economica e normativa del rapporto di lavoro dei dipendenti
interessati. Forme sperimentali di telelavoro possono
essere in ogni caso avviate dalle amministrazioni
interessate, sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative e l'Autorita' per
l'informatica nella pubblica amministrazione, dandone
comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 3 del decreto
del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70
(Regolamento recante disciplina del telelavoro nelle
pubbliche amministrazioni, a norma dell'articolo 4, comma
3, della legge 16 giugno 1998, n. 191):
"Art. 3. Progetti di telelavoro
1. Nell'ambito degli obiettivi fissati annualmente,
l'organo di governo di ciascuna amministrazione, sulla base
delle proposte dei responsabili degli uffici dirigenziali
generali o equiparati, individua gli obiettivi
raggiungibili mediante il ricorso a forme di telelavoro,
destinando apposite risorse per il suo svolgimento.
2. Il ricorso a forme di telelavoro avviene sulla base
di un progetto generale in cui sono indicati: gli
obiettivi, le attivita' interessate, le tecnologie
utilizzate ed i sistemi di supporto, le modalita' di
effettuazione secondo principi di ergonomia cognitiva, le
tipologie professionali ed il numero dei dipendenti di cui
si prevede il coinvolgimento, i tempi e le modalita' di
realizzazione, i criteri di verifica e di aggiornamento, le
modificazioni organizzative ove necessarie, nonche' i costi
e i benefici, diretti e indiretti.
3. Nell'ambito del progetto di cui al comma 2, le
amministrazioni definiscono le modalita' per razionalizzare
e semplificare attivita', procedimenti amministrativi e
procedure informatiche, con l'obiettivo di migliorare
l'organizzazione del lavoro, l'economicita' e la qualita'
del servizio, considerando congiuntamente norme,
organizzazione, tecnologie, risorse umane e finanziarie.
4. Il progetto definisce la tipologia, la durata, le
metodologie didattiche, le risorse finanziarie degli
interventi di formazione e di aggiornamento, anche al fine
di sviluppare competenze atte ad assicurare capacita' di
evoluzione e di adattamento alle mutate condizioni
organizzative, tecnologiche e di processo.
5. Il progetto e' approvato dal dirigente o dal
responsabile dell'ufficio o servizio nel cui ambito si
intendono avviare forme di telelavoro, d'intesa con il
responsabile dei sistemi informativi, ove presente. Quando
siano interessate piu' strutture, il progetto e' approvato
dal responsabile dell'ufficio dirigenziale generale od
equiparato.
6. Il progetto puo' prevedere che il dirigente eserciti
le sue funzioni svolgendo parte della propria attivita' in
telelavoro.
7. Le amministrazioni pubbliche, mediante appositi
accordi di programma, concordano forme di collaborazione
volte alla comune utilizzazione di locali, infrastrutture e
risorse.
8. Le forme di telelavoro di cui al presente decreto
possono essere programmate, organizzate e gestite anche con
soggetti terzi nel rispetto dei criteri generali di
uniformita', garanzia e trasparenza.
9. Restano ferme le competenze affidate all'Autorita'
per l'informatica nella pubblica amministrazione dal
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive
modificazioni."
Si riporta il testo vigente dell'articolo 15 della
legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi):
"Art. 15 Accordi fra pubbliche amministrazioni
1. Anche al di fuori delle ipotesi previste
dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono
sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo
svolgimento in collaborazione di attivita' di interesse
comune.
2. Per detti accordi si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11,
commi 2 e 3.
2-bis. A fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di
cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai
sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma
elettronica qualificata, pena la nullita' degli stessi.
Dall'attuazione della presente disposizione non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato. All'attuazione della medesima si provvede
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
previste dalla legislazione vigente.".
 
Art. 14
Stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali
e per il turismo e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, per l'anno finanziario 2020, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, per l'anno finanziario 2020, le variazioni compensative di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nel programma «Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo», nell'ambito della missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici» dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo relativi al Fondo unico per lo spettacolo.
3. Ai fini di una razionale utilizzazione delle risorse di bilancio, per l'anno finanziario 2020, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, adottati su proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, comunicati alle competenti Commissioni parlamentari e trasmessi alla Corte dei conti per la registrazione, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, relativi agli acquisti e alle espropriazioni per pubblica utilita', nonche' per l'esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato su immobili di interesse archeologico e monumentale e su cose di arte antica, medievale, moderna e contemporanea e di interesse artistico e storico, nonche' su materiale archivistico pregevole e materiale bibliografico, raccolte bibliografiche, libri, documenti, manoscritti e pubblicazioni periodiche, ivi comprese le spese derivanti dall'esercizio del diritto di prelazione, del diritto di acquisto delle cose denunciate per l'esportazione e dell'espropriazione, a norma di legge, di materiale bibliografico prezioso e raro.
4. Al pagamento delle retribuzioni delle operazioni e dei servizi svolti in attuazione del piano nazionale straordinario di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura dal relativo personale si provvede mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico», ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. A tal fine il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, le variazioni compensative di bilancio in termini di competenza e di cassa su appositi piani gestionali dei capitoli relativi alle competenze accessorie del personale.

Note all'art. 14:
comma 4
Si riporta il testo vigente del comma 197 dell'articolo
2 della citata legge n. 191 del 2009:
"Art. 2. (Disposizioni diverse)
Commi 1. - 196. Omissis
197. Allo scopo di semplificare, razionalizzare e
omogeneizzare i pagamenti delle retribuzioni fisse e
accessorie dei pubblici dipendenti, di favorire il
monitoraggio della spesa del personale e di assicurare il
versamento unificato delle ritenute previdenziali e
fiscali, a partire dal 30 novembre 2010 il pagamento delle
competenze accessorie, spettanti al personale delle
amministrazioni dello Stato che per il pagamento degli
stipendi si avvalgono delle procedure informatiche e dei
servizi del Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e
dei servizi, e' disposto congiuntamente alle competenze
fisse mediante ordini collettivi di pagamento di cui al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31
ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295
del 17 dicembre 2002. Per consentire l'adeguamento delle
procedure informatiche del Ministero dell'economia e delle
finanze per le finalita' di cui al presente comma e'
autorizzata la spesa di 9 milioni di euro per l'anno 2010 e
di 12 milioni di euro per l'anno 2011. Con successivo
decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze sono stabiliti i tempi e le
modalita' attuative delle disposizioni di cui al presente
comma.
Omissis.".
 
Art. 15
Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni
relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2020, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).
2. Per l'anno finanziario 2020, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministero della salute, variazioni compensative in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti alimentati dal riparto della quota di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, iscritti in bilancio nell'ambito della missione «Ricerca e innovazione» dello stato di previsione del Ministero della salute, restando precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.

Note all'art. 15:
comma 2
Il testo del comma 2 dell'articolo 12 del citato
decreto legislativo n. 502 del 1992 e' riportato nelle Note
all'art. 3, comma 8.
 
Art. 16

Totale generale della spesa

1. Sono approvati, rispettivamente, in euro 897.423.599.901, in euro 920.575.917.428 e in euro 927.210.926.029 in termini di competenza, nonche' in euro 907.402.639.921, in euro 933.017.841.435 e in euro 937.080.022.042 in termini di cassa, i totali generali della spesa dello Stato per il triennio 2020-2022.
 
Art. 17

Quadro generale riassuntivo

1. E' approvato, in termini di competenza e di cassa, per il triennio 2020-2022, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato, con le tabelle allegate.
 
Art. 18

Disposizioni diverse

1. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di spesa per i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti capitoli nell'ambito dei programmi interessati, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad istituire gli occorrenti capitoli nei pertinenti programmi con propri decreti da comunicare alla Corte dei conti.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, su proposta dei Ministri interessati, per l'anno finanziario 2020, le disponibilita' esistenti su altri programmi degli stati di previsione delle amministrazioni competenti a favore di appositi programmi destinati all'attuazione di interventi cofinanziati dall'Unione europea.
3. In relazione ai provvedimenti di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, adottati nel corso dell'anno 2019, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, le variazioni compensative di bilancio, anche tra diversi stati di previsione, in termini di residui, di competenza e di cassa, ivi comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di missioni e programmi, che si rendano necessarie in relazione all'accorpamento di funzioni o al trasferimento di competenze.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2020, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' degli accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per quanto concerne il trattamento economico fondamentale e accessorio del personale interessato. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente comma, le somme iscritte nel conto dei residui sul capitolo 3027 «Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali, ivi compreso il personale militare e quello dei corpi di polizia» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato.
5. Le risorse finanziarie relative ai fondi destinati all'incentivazione del personale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia, nonche' quelle per la corresponsione del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2020, le variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati.
6. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, negli stati di previsione delle amministrazioni statali interessate, per l'anno finanziario 2020, delle somme rimborsate dalla Commissione europea per spese sostenute dalle amministrazioni medesime a carico dei pertinenti programmi dei rispettivi stati di previsione, affluite al fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2020, le variazioni di bilancio negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei decreti legislativi concernenti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della medesima legge n. 59 del 1997.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, nei pertinenti programmi degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2020, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, concernente disposizioni in materia di federalismo fiscale.
9. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2020, delle somme versate all'entrata a titolo di contribuzione alle spese di gestione degli asili nido istituiti presso le amministrazioni statali ai sensi dell'articolo 70, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonche' di quelle versate a titolo di contribuzione alle spese di gestione di servizi e iniziative finalizzati al benessere del personale.
10. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito degli stati di previsione di ciascun Ministero, per l'anno finanziario 2020, le variazioni compensative di bilancio tra i capitoli interessati al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico», ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
11. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2020, le variazioni di bilancio compensative occorrenti per l'attuazione dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
12. In attuazione dell'articolo 30, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2020, le variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli degli stati di previsione dei Ministeri, delle spese per interessi passivi e per rimborso di passivita' finanziarie relative ad operazioni di mutui il cui onere di ammortamento e' posto a carico dello Stato.
13. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2020, le variazioni di bilancio compensative occorrenti in relazione alle riduzioni dei trasferimenti agli enti territoriali, disposte ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
14. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a riassegnare, per l'anno finanziario 2020, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni competenti per materia, che subentrano, ai sensi della normativa vigente, nella gestione delle residue attivita' liquidatorie degli organismi ed enti vigilati dallo Stato, sottoposti a liquidazione coatta amministrativa in base all'articolo 12, comma 40, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le somme, residuali al 31 dicembre 2019, versate all'entrata del bilancio dello Stato dai commissari liquidatori cessati dall'incarico.
15. Le somme stanziate sul capitolo 1896 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, destinate per il finanziamento dello sport al CONI e alla societa' Sport e Salute Spa, e sul capitolo 2295 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, destinate agli interventi gia' di competenza della soppressa Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, per il finanziamento del monte premi delle corse, in caso di mancata adozione del decreto previsto dall'articolo 1, comma 281, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, o, comunque, nelle more dell'emanazione dello stesso, costituiscono determinazione della quota parte delle entrate erariali ed extraerariali derivanti da giochi pubblici con vincita in denaro affidati in concessione allo Stato ai sensi del comma 282 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004.
16. Le risorse finanziarie iscritte nei fondi connessi alla sistemazione di partite contabilizzate in conto sospeso nonche' da destinare alle regioni, alle province autonome e agli altri enti territoriali, istituiti negli stati di previsione dei Ministeri interessati, in relazione all'eliminazione dei residui passivi di bilancio e alla cancellazione dei residui passivi perenti, a seguito dell'attivita' di ricognizione svolta in attuazione dell'articolo 49, comma 2, lettere c) e d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono ripartite con decreti del Ministro competente.
17. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni compensative per il triennio 2020-2022 tra i programmi degli stati di previsione dei Ministeri interessati ed il capitolo 3465, articolo 2, dello stato di previsione dell'entrata, in relazione al contributo alla finanza pubblica previsto dal comma 6 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, da attribuire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri a carico delle regioni a statuto ordinario.
18. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2020, le variazioni di bilancio occorrenti per la ripartizione, tra le diverse finalita' di spesa, delle risorse finanziarie iscritte negli stati di previsione del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in attuazione dell'articolo 19, commi 2 e 3, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30.
19. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2020, le variazioni di bilancio occorrenti per la riduzione degli stanziamenti dei capitoli relativi alle spese correnti per l'acquisto di beni e servizi in applicazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 222-quater, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
20. Per corrispondere alle eccezionali indilazionabili esigenze di servizio, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a ripartire tra le amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2020, le risorse iscritte sul fondo istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1978, n. 385, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito della missione «Fondi da ripartire», programma «Fondi da assegnare», capitolo 3026, sulla base delle assegnazioni disposte con l'apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Tali assegnazioni tengono conto anche delle risorse finanziarie gia' iscritte sui pertinenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri interessati al fine di assicurare la tempestiva corresponsione delle somme dovute al personale e ammontanti al 50 per cento delle risorse complessivamente autorizzate per le medesime finalita' nell'anno 2019. E' autorizzata l'erogazione dei predetti compensi nelle more del perfezionamento del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e nei limiti ivi stabiliti per l'anno 2019.
21. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta dei Ministri competenti, per l'anno finanziario 2020, le variazioni compensative, anche tra programmi diversi del medesimo stato di previsione, in termini di residui, di competenza e di cassa, che si rendano necessarie nel caso di sentenze definitive anche relative ad esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni dello Stato.
22. In relazione al pagamento delle competenze accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico», ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, fra gli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2020, i fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza», programma «Servizio permanente dell'Arma dei carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica» e programma «Pianificazione e coordinamento Forze di polizia», concernenti il trattamento accessorio del personale delle Forze di polizia e del personale alle dipendenze della Direzione investigativa antimafia. Nelle more del perfezionamento del decreto del Ministro dell'interno, di cui all'articolo 43, tredicesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, al fine di consentire il tempestivo pagamento dei compensi per lavoro straordinario ai corpi di polizia, e' autorizzata l'erogazione dei predetti compensi nei limiti stabiliti dal decreto adottato ai sensi del medesimo articolo 43, tredicesimo comma, per l'anno 2019.
23. In relazione al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico», ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a riassegnare nello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2020, le somme versate in entrata concernenti le competenze fisse ed accessorie del personale dell'Arma dei carabinieri in forza extraorganica presso le altre amministrazioni.
24. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, per l'anno finanziario 2020, le variazioni compensative negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, tra le spese per la manutenzione dei beni acquistati nell'ambito delle dotazioni tecniche e logistiche per le esigenze delle sezioni di polizia giudiziaria, iscritte nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza», programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica».
25. Ai fini dell'attuazione del programma di interventi previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, finanziato ai sensi del comma 12 del medesimo articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, per l'anno finanziario 2020, variazioni compensative, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico relativi all'attuazione del citato programma di interventi e i correlati capitoli degli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
26. In relazione alla razionalizzazione delle funzioni di polizia e all'assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2020, le opportune variazioni compensative di bilancio tra gli stati di previsione delle amministrazioni interessate.
27. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2020, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dall'Unione europea, dalle pubbliche amministrazioni e da enti pubblici e privati, a titolo di contribuzione alle spese di promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124.
28. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a ripartire, tra gli stati di previsione dei Ministeri interessati, le risorse del capitolo «Fondo da assegnare per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso», iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2020. Le risorse del suddetto Fondo non utilizzate nel corso dello stesso esercizio sono conservate in bilancio al termine dell'anno 2020 per essere utilizzate nell'esercizio successivo.
29. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, anche in termini di residui, relativamente alle sole competenze fisse, tra i capitoli delle amministrazioni interessate al riordino delle Forze armate e delle Forze di polizia previsto dai decreti legislativi 29 maggio 2017, n. 94 e n. 95, e dei relativi decreti correttivi.
30. Con decreti del Ragioniere generale dello Stato, le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per effetto di donazioni effettuate da soggetti privati in favore di amministrazioni centrali e periferiche dello Stato puntualmente individuate possono essere riassegnate ad appositi capitoli di spesa degli stati di previsione dei Ministeri interessati.
31. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2020, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra le spese per la partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali iscritte nell'ambito della missione «L'Italia in Europa e nel Mondo», programma «Politica economica e finanziaria in ambito internazionale», e le spese connesse con l'intervento diretto di societa' partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze all'interno del sistema economico, anche attraverso la loro capitalizzazione, iscritte nell'ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», programma «Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario».

Note all'art. 18:
comma 4
Si riporta il testo vigente dell'articolo 40 del citato
decreto legislativo n. 165 del 2001:
"Art. 40 Contratti collettivi nazionali e integrativi
1. La contrattazione collettiva disciplina il rapporto
di lavoro e le relazioni sindacali e si svolge con le
modalita' previste dal presente decreto. Nelle materie
relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle
prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento
accessorio, della mobilita', la contrattazione collettiva
e' consentita nei limiti previsti dalle norme di legge.
Sono escluse dalla contrattazione collettiva le materie
attinenti all'organizzazione degli uffici, quelle oggetto
di partecipazione sindacale ai sensi dell'articolo 9,
quelle afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi
degli articoli 5, comma 2, 16 e 17, la materia del
conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali,
nonche' quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c),
della legge 23 ottobre 1992, n. 421.
2. Tramite appositi accordi tra l'ARAN e le
Confederazioni rappresentative, secondo le procedure di cui
agli articoli 41, comma 5, e 47, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, sono definiti fino a un
massimo di quattro comparti di contrattazione collettiva
nazionale, cui corrispondono non piu' di quattro separate
aree per la dirigenza. Una apposita area o sezione
contrattuale di un'area dirigenziale riguarda la dirigenza
del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, per
gli effetti di cui all'articolo 15 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
Nell'ambito dei comparti di contrattazione possono essere
costituite apposite sezioni contrattuali per specifiche
professionalita'.
3. La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza
con il settore privato, la struttura contrattuale, i
rapporti tra i diversi livelli e la durata dei contratti
collettivi nazionali e integrativi. La durata viene
stabilita in modo che vi sia coincidenza fra la vigenza
della disciplina giuridica e di quella economica.
3-bis. Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi
livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel
rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di
bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione
annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La
contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati
livelli di efficienza e produttivita' dei servizi pubblici,
incentivando l'impegno e la qualita' della performance,
destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi
organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle
risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori
comunque denominati ai sensi dell'articolo 45, comma 3. La
predetta quota e' collegata alle risorse variabili
determinate per l'anno di riferimento. La contrattazione
collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i
vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi
nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che
questi ultimi prevedono; essa puo' avere ambito
territoriale e riguardare piu' amministrazioni. I contratti
collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni
negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le
parti riassumono le rispettive prerogative e liberta' di
iniziativa e decisione.
3-ter. Nel caso in cui non si raggiunga l'accordo per
la stipulazione di un contratto collettivo integrativo,
qualora il protrarsi delle trattative determini un
pregiudizio alla funzionalita' dell'azione amministrativa,
nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede fra
le parti, l'amministrazione interessata puo' provvedere, in
via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo
fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le
trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla
conclusione dell'accordo. Agli atti adottati
unilateralmente si applicano le procedure di controllo di
compatibilita' economico-finanziaria previste dall'articolo
40-bis. I contratti collettivi nazionali possono
individuare un termine minimo di durata delle sessioni
negoziali in sede decentrata, decorso il quale
l'amministrazione interessata puo' in ogni caso provvedere,
in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato
accordo. E' istituito presso l'ARAN, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, un osservatorio a
composizione paritetica con il compito di monitorare i casi
e le modalita' con cui ciascuna amministrazione adotta gli
atti di cui al primo periodo. L'osservatorio verifica
altresi' che tali atti siano adeguatamente motivati in
ordine alla sussistenza del pregiudizio alla funzionalita'
dell'azione amministrativa. Ai componenti non spettano
compensi, gettoni, emolumenti, indennita' o rimborsi di
spese comunque denominati.
3-quater.
3-quinquies. La contrattazione collettiva nazionale
dispone, per le amministrazioni di cui al comma 3
dell'articolo 41, le modalita' di utilizzo delle risorse
indicate all'articolo 45, comma 3-bis, individuando i
criteri e i limiti finanziari entro i quali si deve
svolgere la contrattazione integrativa. Le regioni, per
quanto concerne le proprie amministrazioni, e gli enti
locali possono destinare risorse aggiuntive alla
contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla
contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di
virtuosita' fissati per la spesa di personale dalle vigenti
disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di
finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento
della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per
la contrattazione integrativa e' correlato all'effettivo
rispetto dei principi in materia di misurazione,
valutazione e trasparenza della performance e in materia di
merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali
secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto
legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15,
in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro
pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono
in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti
collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i
limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che
disciplinano materie non espressamente delegate a tale
livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti
negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di
ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei
vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla
contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le
clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono
sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo
comma, del codice civile. In caso di superamento di vincoli
finanziari accertato da parte delle sezioni regionali di
controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della
funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle
finanze e' fatto altresi' obbligo di recupero nell'ambito
della sessione negoziale successiva, con quote annuali e
per un numero massimo di annualita' corrispondente a quelle
in cui si e' verificato il superamento di tali vincoli. Al
fine di non pregiudicare l'ordinata prosecuzione
dell'attivita' amministrativa delle amministrazioni
interessate, la quota del recupero non puo' eccedere il 25
per cento delle risorse destinate alla contrattazione
integrativa ed il numero di annualita' di cui al periodo
precedente, previa certificazione degli organi di controllo
di cui all'articolo 40-bis, comma 1, e' corrispondentemente
incrementato. In alternativa a quanto disposto dal periodo
precedente, le regioni e gli enti locali possono prorogare
il termine per procedere al recupero delle somme
indebitamente erogate, per un periodo non superiore a
cinque anni, a condizione che adottino o abbiano adottato
le misure di contenimento della spesa di cui all'articolo
4, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16,
dimostrino l'effettivo conseguimento delle riduzioni di
spesa previste dalle predette misure, nonche' il
conseguimento di ulteriori riduzioni di spesa derivanti
dall'adozione di misure di razionalizzazione relative ad
altri settori anche con riferimento a processi di
soppressione e fusione di societa', enti o agenzie
strumentali. Le regioni e gli enti locali forniscono la
dimostrazione di cui al periodo precedente con apposita
relazione, corredata del parere dell'organo di revisione
economico-finanziaria, allegata al conto consuntivo di
ciascun anno in cui e' effettuato il recupero. Le
disposizioni del presente comma trovano applicazione a
decorrere dai contratti sottoscritti successivamente alla
data di entrata in vigore del decreto legislativo di
attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.
3-sexies. A corredo di ogni contratto integrativo le
pubbliche amministrazioni redigono una relazione
tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa,
utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi
disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal
Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il
Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni
vengono certificate dagli organi di controllo di cui
all'articolo 40-bis, comma 1.
4. Le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi
assunti con i contratti collettivi nazionali o integrativi
dalla data della sottoscrizione definitiva e ne assicurano
l'osservanza nelle forme previste dai rispettivi
ordinamenti.
4-bis. I contratti collettivi nazionali di lavoro
devono prevedere apposite clausole che impediscono
incrementi della consistenza complessiva delle risorse
destinate ai trattamenti economici accessori, nei casi in
cui i dati sulle assenze, a livello di amministrazione o di
sede di contrattazione integrativa, rilevati a consuntivo,
evidenzino, anche con riferimento alla concentrazione in
determinati periodi in cui e' necessario assicurare
continuita' nell'erogazione dei servizi all'utenza o,
comunque, in continuita' con le giornate festive e di
riposo settimanale, significativi scostamenti rispetto a
dati medi annuali nazionali o di settore.
4-ter. Al fine di semplificare la gestione
amministrativa dei fondi destinati alla contrattazione
integrativa e di consentirne un utilizzo piu' funzionale ad
obiettivi di valorizzazione degli apporti del personale,
nonche' di miglioramento della produttivita' e della
qualita' dei servizi, la contrattazione collettiva
nazionale provvede al riordino, alla razionalizzazione ed
alla semplificazione delle discipline in materia di
dotazione ed utilizzo dei fondi destinati alla
contrattazione integrativa.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 2 del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195 (Attuazione dell'art. 2
della L. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per
disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del
personale delle Forze di polizia e delle Forze armate):
"Art. 2. Provvedimenti.
1. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui
all'art. 1, comma 2, concernente il personale delle Forze
di polizia e' emanato:
A) per quanto attiene alle Forze di polizia ad
ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia
penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), a seguito di
accordo sindacale stipulato da una delegazione di parte
pubblica, composta dal Ministro per la funzione pubblica,
che la presiede, e dai Ministri dell'interno, del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, della
difesa, delle finanze, della giustizia e delle politiche
agricole e forestali o dai Sottosegretari di Stato
rispettivamente delegati, e da una delegazione sindacale,
composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali
rappresentative sul piano nazionale del personale della
Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e
del Corpo forestale dello Stato, individuate con decreto
del Ministro per la funzione pubblica in conformita' alle
disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di
accertamento della rappresentativita' sindacale, misurata
tenendo conto del dato associativo e del dato elettorale;
le modalita' di espressione di quest'ultimo, le relative
forme di rappresentanza e le loro attribuzioni sono
definite, tra le suddette delegazioni di parte pubblica e
sindacale, con apposito accordo, recepito, con le procedure
di cui all'articolo 7, comma 4 e 11, con decreto del
Presidente della Repubblica, in attesa della cui entrata in
vigore il predetto decreto del Ministro per la funzione
pubblica tiene conto del solo dato associativo;
B) per quanto attiene alle Forze di polizia ad
ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della
guardia di finanza), a seguito di concertazione fra i
Ministri indicati nella lettera A) o i Sottosegretari di
Stato rispettivamente delegati alla quale partecipano,
nell'ambito delle delegazioni dei Ministri della difesa e
delle finanze, i Comandanti generali dell'Arma dei
carabinieri e della Guardia di finanza o loro delegati ed i
rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza
(COCER - Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza).
2. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui
all'art. 1, comma 2, concernente il personale delle Forze
armate e' emanato a seguito di concertazione tra i Ministri
per la funzione pubblica, del tesoro e della difesa, o
Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, alla
quale partecipano, nell'ambito della delegazione del
Ministro della difesa, il Capo di Stato maggiore della
difesa o suoi delegati ed i rappresentanti del Consiglio
centrale di rappresentanza (COCER - Sezioni Esercito,
Marina ed Aeronautica).
3. Le delegazioni delle organizzazioni sindacali di cui
al comma 1, lettera a) sono composte da rappresentanti di
ciascuna organizzazione sindacale. Nelle delegazioni dei
Ministeri della difesa e delle finanze di cui al comma 1,
lettera b), e al comma 2 le rappresentanze militari
partecipano con rappresentanti di ciascuna sezione del
Consiglio centrale di rappresentanza (COCER), in modo da
consentire la rappresentanza di tutte le categorie
interessate.".
comma 6
Si riporta il testo vigente dell'articolo 5 della
citata legge n. 183 del 1987:
"Art. 5. Fondo di rotazione.
1. E' istituito, nell'ambito del Ministero del tesoro -
Ragioneria generale dello Stato, un fondo di rotazione con
amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai
sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n.
1041.
2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di
un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la
tesoreria centrale dello Stato denominato «Ministero del
tesoro - fondo di rotazione per l'attuazione delle
politiche comunitarie», nel quale sono versate:
a) le disponibilita' residue del fondo di cui alla
legge 3 ottobre 1977, n. 863, che viene soppresso a
decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo
di cui al comma 1;
b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunita'
europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;
c) le somme da individuare annualmente in sede di legge
finanziaria, sulla base delle indicazioni del comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai
sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), nell'ambito
delle autorizzazioni di spesa recate da disposizioni di
legge aventi le stesse finalita' di quelle previste dalle
norme comunitarie da attuare;
d) le somme annualmente determinate con la legge di
approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati
di cui all'articolo 7.
3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente
intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni
e dagli organismi di cui all'articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla
legge 26 novembre 1975, n. 748.".
comma 7
Si riporta il testo vigente dell'articolo 7 della legge
15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento
di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la
riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa):
"7. 1. Ai fini della attuazione dei decreti legislativi
di cui agli articoli 1, 3 e 4 e con le scadenze temporali e
modalita' dagli stessi previste, alla puntuale
individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane,
strumentali e organizzative da trasferire, alla loro
ripartizione tra le regioni e tra regioni ed enti locali ed
ai conseguenti trasferimenti si provvede con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri
interessati e il Ministro del tesoro. Il trasferimento dei
beni e delle risorse deve comunque essere congruo rispetto
alle competenze trasferite e al contempo deve comportare la
parallela soppressione o il ridimensionamento
dell'amministrazione statale periferica, in rapporto ad
eventuali compiti residui.
2. Sugli schemi dei provvedimenti di cui al comma 1 e'
acquisito il parere della Commissione di cui all'articolo
5, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e
della Conferenza Stato-Citta' e autonomie locali allargata
ai rappresentanti delle comunita' montane. Sugli schemi,
inoltre, sono sentiti gli organismi rappresentativi degli
enti locali funzionali ed e' assicurata la consultazione
delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative. I pareri devono essere espressi entro
trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale
termine i decreti possono comunque essere emanati.
3. Al riordino delle strutture di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera d), si provvede, con le modalita' e i
criteri di cui al comma 4-bis dell'articolo 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, introdotto dall'articolo 13, comma
1, della presente legge, entro novanta giorni dalla
adozione di ciascun decreto di attuazione di cui al comma 1
del presente articolo. Per i regolamenti di riordino, il
parere del Consiglio di Stato e' richiesto entro
cinquantacinque giorni ed e' reso entro trenta giorni dalla
richiesta. In ogni caso, trascorso inutilmente il termine
di novanta giorni, il regolamento e' adottato su proposta
del Presidente del Consiglio dei ministri. In sede di prima
emanazione gli schemi di regolamento sono trasmessi alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su
di essi sia espresso il parere della Commissione di cui
all'articolo 5, entro trenta giorni dalla data della loro
trasmissione. Decorso tale termine i regolamenti possono
essere comunque emanati.
3-bis. Il Governo e' delegato a emanare, sentito il
parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro il
30 settembre 1998, un decreto legislativo che istituisce
un'addizionale comunale all'IRPEF. Si applicano i principi
e i criteri direttivi di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo
48 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.".
Il capo I della citata legge n. 59 del 1997 comprende
gli articoli da 1 a 10 ed e' pubblicato nella Gazz. Uff. 17
marzo 1997, n. 63, S.O.
comma 8
Il decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 recante
"Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma
dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133" e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 15 marzo 2000, n. 62.
comma 9
Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'articolo
70 della citata legge n. 448 del 2001:
"Art. 70. (Disposizioni in materia di asili nido)
1. - 4. Omissis
5. Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici
nazionali, allo scopo di favorire la conciliazione tra
esigenze professionali e familiari dei genitori lavoratori,
possono, nei limiti degli ordinari stanziamenti di
bilancio, istituire nell'ambito dei propri uffici i
micro-nidi di cui al comma 4, quali strutture destinate
alla cura e all'accoglienza dei figli dei dipendenti,
aventi una particolare flessibilita' organizzativa adeguata
alle esigenze dei lavoratori stessi, i cui standard minimi
organizzativi sono definiti in sede di Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281.
Omissis.".
comma 10
Il testo del comma 197 dell'articolo 2 della citata
legge n. 191 del 2009 e' riportato nelle Note all'art. 14,
comma 4.
comma 11
Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo
14 del citato decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122:
"Art. 14 Patto di stabilita' interno ed altre
disposizioni sugli enti territoriali
1. Omissis
2. Il comma 302 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre
2007, n. 244, e' abrogato e al comma 296, secondo periodo,
dello stesso articolo 1 sono soppresse le parole: «e quello
individuato, a decorrere dall'anno 2011, in base al comma
302». Le risorse statali a qualunque titolo spettanti alle
regioni a statuto ordinario sono ridotte in misura pari a
4.000 milioni di euro per l'anno 2011 e a 4.500 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2012. Le predette
riduzioni sono ripartite secondo criteri e modalita'
stabiliti in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, e
recepiti con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, secondo principi che tengano conto della adozione
di misure idonee ad assicurare il rispetto del patto di
stabilita' interno e della minore incidenza percentuale
della spesa per il personale rispetto alla spesa corrente
complessiva nonche' dell'adozione di misure di contenimento
della spesa sanitaria e dell'adozione di azioni di
contrasto al fenomeno dei falsi invalidi. In caso di
mancata deliberazione della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano entro il termine di novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, e per gli anni successivi al 2011
entro il 30 settembre dell'anno precedente, il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri e' comunque emanato,
entro i successivi trenta giorni, ripartendo la riduzione
dei trasferimenti secondo un criterio proporzionale. In
sede di attuazione dell'articolo 8 della legge 5 maggio
2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale, non si
tiene conto di quanto previsto dal primo, secondo, terzo e
quarto periodo del presente comma. I trasferimenti
erariali, comprensivi della compartecipazione IRPEF, dovuti
alle province dal Ministero dell'interno sono ridotti di
300 milioni per l'anno 2011 e di 500 milioni annui a
decorrere dall'anno 2012. I trasferimenti erariali dovuti
ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti dal
Ministero dell'interno sono ridotti di 1.500 milioni per
l'anno 2011 e di 2.500 milioni annui a decorrere dall'anno
2012. Le predette riduzioni a province e comuni sono
ripartite secondo criteri e modalita' stabiliti in sede di
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e recepiti con
decreto annuale del Ministro dell'interno, secondo principi
che tengano conto della adozione di misure idonee ad
assicurare il rispetto del patto di stabilita' interno,
della minore incidenza percentuale della spesa per il
personale rispetto alla spesa corrente complessiva e del
conseguimento di adeguati indici di autonomia finanziaria.
In caso di mancata deliberazione della Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali entro il termine di
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, e per gli anni
successivi al 2011 entro il 30 settembre dell'anno
precedente, il decreto del Ministro dell'interno e'
comunque emanato entro i successivi trenta giorni,
ripartendo la riduzione dei trasferimenti secondo un
criterio proporzionale. In sede di attuazione dell'articolo
11 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di
federalismo fiscale, non si tiene conto di quanto previsto
dal sesto, settimo, ottavo e nono periodo del presente
comma.
Omissis.".
comma 12
Si riporta il testo vigente del comma 4 dell'articolo
30 della citata legge n. 196 del 2009:
"Art. 30 Leggi di spesa pluriennale e a carattere
permanente
1. - 3. Omissis
4. Nel caso si proceda all'utilizzo dei contributi
pluriennali secondo le modalita' di cui al comma 3, lettera
a), al momento dell'attivazione dell'operazione le
amministrazioni che erogano il contributo sono tenute a
comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato il piano
di ammortamento del mutuo con distinta indicazione della
quota capitale e della quota interessi. Sulla base di tale
comunicazione il Ministero procede a iscrivere il
contributo tra le spese per interessi passivi e il rimborso
di passivita' finanziarie.
Omissis.".
comma 13
Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo
16 del citato decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135:
"Art. 16 Riduzione della spesa degli enti territoriali
1. Omissis
2. Gli obiettivi del patto di stabilita' interno delle
regioni a statuto ordinario sono rideterminati in modo tale
da assicurare l'importo di 700 milioni di euro per l'anno
2012 e di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni
2013 e 2014 e 2.050 milioni di euro a decorrere dall'anno
2015. L'ammontare del concorso finanziario di ciascuna
regione e' determinato, tenendo conto anche delle analisi
della spesa effettuate dal commissario straordinario di cui
all'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012,
n. 94, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano e recepite con decreto del Ministero dell'economia
e delle finanze entro il 31 gennaio di ciascun anno. In
caso di mancata deliberazione della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, il decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze e' comunque emanato entro il
15 febbraio di ciascun anno, ripartendo la riduzione in
proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi
desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE. Con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
individuate le risorse a qualunque titolo dovute dallo
Stato alle regioni a statuto ordinario, incluse le risorse
destinate alla programmazione regionale del Fondo per le
aree sottoutilizzate, ed escluse quelle destinate al
finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale e
del trasporto pubblico locale, che vengono ridotte, per
l'importo complessivo di 1.000 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2013 e 2014 e 1.050 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2015, per ciascuna regione in misura
proporzionale agli importi stabiliti ai sensi del primo,
del secondo e del terzo periodo. La predetta riduzione e'
effettuata prioritariamente sulle risorse diverse da quelle
destinate alla programmazione regionale del Fondo per le
aree sottoutilizzate. In caso di insufficienza delle
predette risorse le regioni sono tenute a versare
all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue.
Omissis.".
comma 14
Si riporta il testo vigente del comma 40 dell'articolo
12 del citato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135:
"Art. 12 Soppressione di enti e societa'
1. - 39. Omissis
40. In relazione alle liquidazioni coatte
amministrative di organismi ed enti vigilati dallo Stato in
corso alla data di entrata in vigore del presente decreto,
qualora alla medesima data il commissario sia in carica da
piu' di cinque anni, il relativo incarico cessa decorso un
anno dalla predetta data e l'amministrazione competente per
materia ai sensi della normativa vigente subentra nella
gestione delle residue attivita' liquidatorie, fatta salva
la facolta' di prorogare l'incarico del commissario per un
ulteriore periodo non superiore a sei mesi.
Omissis.".
comma 15
Si riporta il testo vigente dei commi 281 e 282
dell'articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004:
"281. A decorrere dal 1° gennaio 2011, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
per quanto di sua competenza, e' determinata la quota parte
delle entrate erariali ed extraerariali derivanti dai
giochi pubblici con vincita in denaro affidati in
concessione allo Stato destinata al Comitato olimpico
nazionale italiano (CONI), per il finanziamento dello
sport, e all'Unione nazionale per l'incremento delle razze
equine (UNIRE), limitatamente al finanziamento del monte
premi delle corse.
282. Le modalita' operative di determinazione della
base di calcolo delle entrate erariali ed extraerariali di
cui al comma 281 nonche' le modalita' di trasferimento
periodico al CONI e all'UNIRE sono determinate entro il 31
marzo di ogni anno con provvedimento dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, di concerto con il
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e,
limitatamente all'UNIRE, con il Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali. Per gli anni 2009 e 2010,
la quota di cui al comma 281 e' stabilita in 470 milioni di
euro in favore del CONI e in 150 milioni di euro in favore
dell'UNIRE.
Omissis.".
comma 16
Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo
49 del citato decreto-legge n. 66 del 2014, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89:
"Art. 49 Riaccertamento straordinario residui
1. Omissis
2. In esito alla rilevazione di cui al comma 1, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, e'
quantificato per ciascun Ministero l'ammontare delle somme
iscritte nel conto dei residui da eliminare e,
compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza
pubblica, si provvede:
a) per i residui passivi iscritti in bilancio, alla
eliminazione degli stessi mediante loro versamento
all'entrata ed all'istituzione, separatamente per la parte
corrente e per il conto capitale, di appositi fondi da
iscrivere negli stati di previsione delle Amministrazioni
interessate, da ripartire con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, per il finanziamento di
nuovi programmi di spesa, di quelli gia' esistenti e per il
ripiano dei debiti fuori bilancio. La dotazione dei
predetti fondi e' fissata su base pluriennale, in misura
non superiore al 50 per cento dell'ammontare dei residui
eliminati di rispettiva pertinenza. La restante parte e'
destinata a finanziare un apposito Fondo da iscrivere sullo
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze da ripartire a favore di interventi individuati con
apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
b) per i residui passivi perenti, alla cancellazione
delle relative partite dalle scritture contabili del conto
del Patrimonio Generale dello Stato; a tal fine, le
amministrazioni interessate individuano i residui non piu'
esigibili, che formano oggetto di apposita comunicazione al
Ministero dell'economia e delle finanze, da effettuare
improrogabilmente entro il 10 luglio 2014. Con la legge di
bilancio per gli anni 2015-2017, le somme corrispondenti
alla cancellazione dei suddetti importi, fatto salvo quanto
previsto alla successiva lettera d), sono iscritte su base
pluriennale nella medesima proporzione nei fondi di cui
alla precedente lettera a);
c) per i residui passivi perenti, connessi alla
sistemazione di partite contabilizzate in conto sospeso,
con le medesime modalita' di comunicazione di cui alla
lettera b), alla regolazione dei rapporti di debito con la
tesoreria statale;
d) per i residui passivi relativi a trasferimenti e/o
compartecipazioni statutarie alle regioni, alle province
autonome e agli altri enti territoriali le operazioni di
cui al presente articolo vengono operate con il concorso
degli stessi enti interessati. Con la legge di bilancio per
gli anni 2015-2017, le somme corrispondenti alla
cancellazione dei suddetti importi sono iscritte su base
pluriennale su appositi fondi da destinare ai medesimi enti
in relazione ai residui eliminati.".
comma 17
Si riporta il testo vigente del comma 6 dell'articolo
46 del citato decreto-legge n. 66 del 2014, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89:
"Art. 46 Concorso delle regioni e delle province
autonome alla riduzione della spesa pubblica
1. - 5. Omissis
6. Le regioni a statuto ordinario, in conseguenza
dell'adeguamento dei propri ordinamenti ai principi di
coordinamento della finanza pubblica introdotti dal
presente decreto e a valere sui risparmi derivanti dalle
disposizioni ad esse direttamente applicabili ai sensi
dell'articolo 117, comma secondo, della Costituzione,
assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 500
milioni di euro per l'anno 2014 e di 750 milioni di euro
per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020, in ambiti di
spesa e per importi proposti in sede di autocoordinamento
dalle regioni medesime, da recepire con Intesa sancita
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
entro il 31 maggio 2014, con riferimento all'anno 2014 ed
entro il 30 settembre 2014, con riferimento agli anni 2015
e seguenti. Per gli anni 2015-2020 il contributo delle
regioni a statuto ordinario, di cui al primo periodo, e'
incrementato di 3.452 milioni di euro annui in ambiti di
spesa e per importi complessivamente proposti, nel rispetto
dei livelli essenziali di assistenza, in sede di
autocoordinamento dalle regioni da recepire con intesa
sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, entro il 31 gennaio 2015. A seguito della predetta
intesa sono rideterminati i livelli di finanziamento degli
ambiti individuati e le modalita' di acquisizione delle
risorse da parte dello Stato.
Omissis.".
comma 18
Il testo dei commi 2 e 3 dell'articolo 19 del citato
decreto legislativo n. 30 del 2013 e' riportato nelle Note
all'art. 1, comma 85.
comma 19
Si riporta il testo vigente del comma 222-quater
dell'articolo 2 della citata legge n. 191 del 2009:
"222-quater. Le amministrazioni di cui al primo periodo
del comma 222-bis, entro il 30 giugno 2015, predispongono
un nuovo piano di razionalizzazione nazionale per
assicurare, oltre al rispetto del parametro metri quadrati
per addetto di cui al comma 222-bis, un complessivo
efficientamento della presenza territoriale, attraverso
l'utilizzo degli immobili pubblici disponibili o di parte
di essi, anche in condivisione con altre amministrazioni
pubbliche, compresi quelli di proprieta' degli enti
pubblici, e il rilascio di immobili condotti in locazione
passiva in modo da garantire per ciascuna amministrazione,
dal 2016, una riduzione, con riferimento ai valori
registrati nel 2014, non inferiore al 50 per cento in
termini di spesa per locazioni passive e non inferiore al
30 per cento in termini di spazi utilizzati negli immobili
dello Stato. Sono esclusi dall'applicazione della
disposizione di cui al primo periodo i presidi territoriali
di pubblica sicurezza e quelli destinati al soccorso
pubblico e gli edifici penitenziari. I piani di
razionalizzazione nazionali, comprensivi della stima dei
costi per la loro concreta attuazione, sono trasmessi
all'Agenzia del demanio per la verifica della
compatibilita' degli stessi con gli obiettivi fissati dal
presente comma, nonche' della compatibilita' con le risorse
finanziarie stanziate negli appositi capitoli di spesa
riguardanti la razionalizzazione degli spazi ad uso di
ufficio. All'Agenzia del demanio sono attribuite funzioni
di indirizzo e di impulso dell'attivita' di
razionalizzazione svolta dalle amministrazioni dello Stato,
anche mediante la diretta elaborazione di piani di
razionalizzazione secondo quanto previsto dal comma 222.
All'attuazione delle disposizioni del quarto periodo si
provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Entro
e non oltre 60 giorni dalla presentazione del piano,
l'Agenzia del demanio comunica al Ministero dell'economia e
delle finanze e all'amministrazione interessata i risultati
della verifica, nonche' la disponibilita' delle specifiche
risorse finanziarie. Nel caso di assenza di queste ultime,
l'attuazione del piano di razionalizzazione e' sospesa fino
alla disponibilita' di nuove risorse. Nel caso di
disponibilita' di risorse finanziarie e di verifica
positiva della compatibilita' dei piani di
razionalizzazione con gli obiettivi fissati dal presente
comma, l'Agenzia comunica gli stanziamenti di bilancio
delle amministrazioni, relativi alle locazioni passive, da
ridurre per effetto dei risparmi individuati nel piano, a
decorrere dalla completa attuazione del piano medesimo. Nel
caso in cui, invece, il piano di razionalizzazione
nazionale non venga presentato, ovvero sia presentato, ma
non sia in linea con gli obiettivi fissati dal presente
comma, il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla
base dei dati comunicati dall'Agenzia del demanio, effettua
una corrispondente riduzione sui capitoli relativi alle
spese correnti per l'acquisto di beni e servizi
dell'amministrazione inadempiente, al fine di garantire i
risparmi attesi dall'applicazione del presente comma. Con
decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, nel
limite massimo del 50 per cento dei complessivi risparmi
individuati nei piani di razionalizzazione, sono apportate
le occorrenti variazioni di bilancio necessarie per il
finanziamento delle spese connesse alla realizzazione dei
predetti piani, da parte delle amministrazioni e
dell'Agenzia del demanio.
Omissis.".
comma 20
Si riporta il testo vigente dell'articolo 3 della legge
22 luglio 1978, n. 385 (Adeguamento della disciplina dei
compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello
Stato):
"Art. 3. Per corrispondere alle eccezionali
indilazionabili esigenze di servizio di cui all'articolo 2
del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977,
n. 422, e' istituito nello stato di previsione della spesa
del Ministero del tesoro, a partire dall'anno finanziario
1978, un apposito fondo la cui dotazione sara' annualmente
determinata con la legge di bilancio.
Alla ripartizione del fondo di cui al precedente comma
provvede il Ministro del tesoro con propri decreti.".
comma 22
Il testo del comma 197 dell'articolo 2 della citata
legge n. 191 del 2009 e' riportato nelle Note all'art. 14,
comma 4.
Il testo dell'articolo 43 della citata legge n. 121 del
1981 e' riportato nelle Note all'art. 1, comma 130.
comma 23
Il testo del comma 197 dell'articolo 2 della citata
legge n. 191 del 2009 e' riportato nelle Note all'art. 14,
comma 4.
comma 25
Si riporta il testo vigente dei commi 2 e 12
dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n.
102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza
energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e
2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE):
"Art. 5. Miglioramento della prestazione energetica
degli immobili della Pubblica Amministrazione
1. Omissis
2. Il Ministero dello sviluppo economico di concerto
con il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, sentito il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e in collaborazione con
l'Agenzia del demanio, predispone entro il 30 novembre di
ogni anno, a decorrere dal 2014, un programma di interventi
per il miglioramento della prestazione energetica degli
immobili della pubblica amministrazione centrale coerente
con la percentuale indicata al comma 1, e promuovono,
altresi', le attivita' di informazione e di assistenza
tecnica eventualmente necessarie alle pubbliche
amministrazioni interessate dal comma 1, anche tramite
propri enti e societa' collegate. Le stesse
Amministrazioni, con il supporto dell'ENEA e del GSE nel
rispetto delle rispettive competenze, assicurano il
coordinamento, la raccolta dei dati e il monitoraggio
necessario per verificare lo stato di avanzamento del
programma, promuovendo la massima partecipazione delle
Amministrazioni interessate, e la pubblicita' dei dati sui
risultati raggiunti e sui risparmi conseguiti. Nella
redazione del programma, si tiene, altresi', conto delle
risultanze dell'inventario, predisposto in attuazione
dell'articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2012/27/UE,
contenente informazioni sulle superfici e sui consumi
energetici degli immobili della pubblica amministrazione
centrale, dei dati sui consumi energetici rilevati
nell'applicativo informatico IPer gestito dall'Agenzia del
demanio, delle risultanze delle diagnosi energetiche
nonche' delle misure di cui al comma 10.
3. - 11. Omissis
12. Le risorse del fondo di cui all'articolo 22, comma
4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come
modificato dall'articolo 4-ter, comma 2 del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato, per l'importo di 5
milioni di euro nell'anno 2014 e di 25 milioni di euro
nell'anno 2015, per essere riassegnate ad apposito capitolo
dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo
economico nei medesimi esercizi per l'attuazione del
programma di interventi di cui al comma 2. A tal fine, la
Cassa conguaglio per il settore elettrico provvede al
versamento all'entrata del bilancio dello Stato degli
importi indicati al primo periodo, a valere sulle
disponibilita' giacenti sul conto corrente bancario
intestato al predetto Fondo, entro 30 giorni dall'entrata
in vigore del presente decreto per l'importo relativo al
2014 ed entro il 31 marzo per il 2015. Lo stesso
stanziamento puo' essere integrato:
a) fino a 25 milioni di euro annui per il periodo
2015-2020, a valere sulle risorse annualmente confluite nel
fondo di cui all'articolo 22, comma 4, del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28, secondo le modalita' di
cui al presente comma, previa determinazione dell'importo
da versare con decreto del Ministro dello sviluppo
economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze;
b) fino a 20 milioni di euro per l'anno 2014 e fino a
30 milioni di euro annui per il periodo 2015-2020 a valere
sulla quota dei proventi annui delle aste delle quote di
emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto
legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata ai progetti
energetico ambientali, con le modalita' e nei limiti di cui
ai commi 3 e 6 dello stesso articolo 19, previa verifica
dell'entita' dei proventi disponibili annualmente e nella
misura del 50 per cento a carico del Ministero dello
sviluppo economico e del restante 50 per cento a carico del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
conseguenti variazioni di bilancio.
Omissis.".
comma 26
Il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 recante
"Disposizioni in materia di razionalizzazione delle
funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale
dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a),
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 12 settembre 2016, n. 213.
comma 27
Si riporta il testo vigente dell'articolo 14 della
legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia
di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche):
"Art. 14. Promozione della conciliazione dei tempi di
vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche
1. Le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle
risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
adottano misure organizzative volte a fissare obiettivi
annuali per l'attuazione del telelavoro e per la
sperimentazione, anche al fine di tutelare le cure
parentali, di nuove modalita' spazio-temporali di
svolgimento della prestazione lavorativa che permettano,
entro tre anni, ad almeno il 10 per cento dei dipendenti,
ove lo richiedano, di avvalersi di tali modalita',
garantendo che i dipendenti che se ne avvalgono non
subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di
professionalita' e della progressione di carriera.
L'adozione delle misure organizzative e il raggiungimento
degli obiettivi di cui al presente comma costituiscono
oggetto di valutazione nell'ambito dei percorsi di
misurazione della performance organizzativa e individuale
all'interno delle amministrazioni pubbliche. Le
amministrazioni pubbliche adeguano altresi' i propri
sistemi di monitoraggio e controllo interno, individuando
specifici indicatori per la verifica dell'impatto
sull'efficacia e sull'efficienza dell'azione
amministrativa, nonche' sulla qualita' dei servizi erogati,
delle misure organizzative adottate in tema di
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti,
anche coinvolgendo i cittadini, sia individualmente, sia
nelle loro forme associative.
2. Le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle
risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
procedono, al fine di conciliare i tempi di vita e di
lavoro dei dipendenti, a stipulare convenzioni con asili
nido e scuole dell'infanzia e a organizzare, anche
attraverso accordi con altre amministrazioni pubbliche,
servizi di supporto alla genitorialita', aperti durante i
periodi di chiusura scolastica.
3. Con direttiva del Presidente del Consiglio dei
ministri, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, sono definiti indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e
2 del presente articolo e linee guida contenenti regole
inerenti l'organizzazione del lavoro finalizzate a
promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro
dei dipendenti.
4. Gli organi costituzionali, nell'ambito della loro
autonomia, possono definire modalita' e criteri per
l'adeguamento dei rispettivi ordinamenti ai principi di cui
ai commi 1, 2 e 3.
5. All'articolo 596 del codice dell'ordinamento
militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Il fondo di cui al comma 1 e' finanziato per
l'importo di 2 milioni di euro per l'anno 2015 e di 5
milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Al
relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, della
quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione,
programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147. A decorrere dall'anno
2018, la dotazione del fondo di cui al comma 1 e'
determinata annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3,
lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;
b) al comma 3, le parole: «anche da minori che non
siano figli di dipendenti dell'Amministrazione della
difesa» sono sostituite dalle seguenti: «oltre che da
minori figli di dipendenti dell'Amministrazione della
difesa, anche da minori figli di dipendenti delle
amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonche'
da minori figli di dipendenti delle amministrazioni locali
e da minori che non trovano collocazione nelle strutture
pubbliche comunali,».
6. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 30 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, e' inserito il seguente:
«1-ter. La dipendente vittima di violenza di genere
inserita in specifici percorsi di protezione, debitamente
certificati dai servizi sociali del comune di residenza,
puo' presentare domanda di trasferimento ad altra
amministrazione pubblica ubicata in un comune diverso da
quello di residenza, previa comunicazione
all'amministrazione di appartenenza. Entro quindici giorni
dalla suddetta comunicazione l'amministrazione di
appartenenza dispone il trasferimento presso
l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove vi siano
posti vacanti corrispondenti alla sua qualifica
professionale».
7. All'articolo 42-bis, comma 1, secondo periodo, del
testo unico delle disposizioni legislative in materia di
sostegno della maternita' e della paternita', di cui al
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: «e limitato a casi o esigenze
eccezionali»."
comma 29
Il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94 recante
"Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle
carriere del personale delle Forze armate, ai sensi
dell'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31
dicembre 2012, n. 244" e' pubblicato nella Gazz. Uff. 22
giugno 2017, n. 143, S.O.
Il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 recante
"Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze
di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a),
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 22 giugno 2017, n. 143, S.O.
 
Art. 19

Entrata in vigore

1. La presente legge, salvo quanto diversamente previsto, entra in vigore il 1° gennaio 2020.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.