Gazzetta n. 6 del 9 gennaio 2020 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 2019, n. 165
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, di attuazione della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati;
Visto il regolamento delegato della Commissione n. 2016/1904 del 14 luglio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'intervento sui prodotti;
Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014, e, in particolare, i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 9;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, e, in particolare, l'articolo 31, sulle procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea;
Visto il decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, con il quale e' stata data attuazione alla direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari e adeguata la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante codice delle assicurazioni private;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 agosto 2019;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 novembre 2019;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dello sviluppo economico;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche alla parte I del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58

1. All'articolo 4-sexies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera a), le parole: «, per gli intermediari assicurativi ivi indicati» sono soppresse;
b) al comma 2, la lettera c) e' abrogata;
c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. In conformita' alle attribuzioni individuate al comma 2, la Consob esercita i poteri di vigilanza e d'indagine di cui alla Parte II.»;
d) al comma 3, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) ad assicurare l'osservanza degli obblighi imposti dal regolamento (UE) n. 1286/2014 alle persone che forniscono consulenza sui prodotti d'investimento assicurativo, o vendono tali prodotti, con riguardo alle imprese di assicurazione e agli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, agli altri soggetti di cui questi intermediari assicurativi eventualmente si avvalgono iscritti nella sezione del registro di cui alla lettera e) dell'articolo 109, comma 2, del decreto legislativo n. 209 del 2005, e ai soggetti iscritti nella sezione del registro di cui alla lettera c) dell'articolo 109, comma 2, del decreto legislativo n. 209 del 2005;»;
e) al comma 5, le parole «stabilendo in ogni caso una disciplina delle modalita' di assolvimento degli obblighi di notifica preventiva del documento contenente le informazioni chiave di cui al comma 2, lettera c) e all'articolo 4-decies» sono sostituite dalle seguenti: «individuando altresi', a fini di vigilanza, modalita' di accesso ai documenti contenenti le informazioni chiave prima che i PRIIP siano commercializzati in Italia, tenendo conto dell'esigenza di contenimento degli oneri per i soggetti vigilati».
2. All'articolo 4-septies, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «o in caso di mancata notifica alla Consob del documento concernente le informazioni chiave o delle versioni riviste dello stesso ai sensi dell'articolo 4-decies e delle relative disposizioni attuative,» sono soppresse;
3. L'articolo 4-decies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' abrogato.
4. All'articolo 4-terdecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera l), punto ii), numero 3), le parole «entro il 31 dicembre di ogni anno» sono sostituite dalle seguenti: «con cadenza annuale»;
b) al comma 1, lettera l), l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente:
«L'avvenuta perdita dei requisiti previsti per l'esenzione di cui alla presente lettera deve essere comunicata senza indugio alla Consob dai soggetti interessati che possono continuare ad esercitare le attivita' indicate sub i) e ii) purche', entro sei mesi dalla suddetta comunicazione, presentino domanda di autorizzazione secondo le norme previste dal presente decreto;».


NOTE

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE).

Note alle premesse:

- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativo ai
documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti
d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati e'
pubblicato nella G.U.U.E. 9 dicembre 2014, n. L 352.
- Il regolamento delegato della Commissione n.
2016/1904 del 14 luglio 2016, che integra il regolamento
(UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda l'intervento sui prodotti e' pubblicato
nella G.U.U.E. 29 ottobre 2016, n. L 295.
- Il testo dell'art. 9 della legge 9 luglio 2015, n.
114 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive
europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea -
Legge di delegazione europea 2014), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2015, n. 176, cosi' recita:
«Art. 9 (Principi e criteri direttivi per
l'attuazione della direttiva 2014/65/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai
mercati degli strumenti finanziari e che modifica la
direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, anche ai
fini dell'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui
mercati degli strumenti finanziari e che modifica il
regolamento (UE) n. 648/2012). - 1. Nell'esercizio della
delega per l'attuazione della direttiva 2014/65/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014,
relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che
modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE,
anche ai fini dell'adeguamento della normativa nazionale
alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui
mercati degli strumenti finanziari e che modifica il
regolamento (UE) n. 648/2012, il Governo e' tenuto a
seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui
all'art. 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri
direttivi specifici:
a) apportare al testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le
integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento
della direttiva 2014/65/UE e all'applicazione del
regolamento (UE) n. 600/2014 e delle inerenti norme
tecniche di regolamentazione e di attuazione;
b) designare, ai sensi degli articoli 67 e 68 della
direttiva 2014/65/UE, la Banca d'Italia e la CONSOB quali
autorita' competenti per lo svolgimento delle funzioni
previste dalla direttiva e dal regolamento (UE) n.
600/2014, avuto riguardo alla ripartizione delle funzioni
di vigilanza per finalita' prevista dal testo unico di cui
al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ed
apportando le modifiche necessarie per rendere piu'
efficiente ed efficace l'assegnazione dei compiti di
vigilanza, secondo quanto previsto dalle lettere da c) a u)
del presente comma, perseguendo l'obiettivo di
semplificare, ove possibile, gli oneri per i soggetti
vigilati;
c) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla
disciplina secondaria adottata rispettivamente dalla
CONSOB, sentita la Banca d'Italia, e dalla Banca d'Italia,
sentita la CONSOB, secondo le rispettive competenze e in
ogni caso nell'ambito di quanto specificamente previsto
dalla direttiva 2014/65/UE; a tal fine, attribuire la
potesta' regolamentare di cui all'art. 6, comma 2-bis, del
testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, alla Banca d'Italia o alla CONSOB secondo la
ripartizione delle competenze di vigilanza prevista dal
comma 2-ter del medesimo art. 6, come modificato ai sensi
della lettera e) del presente comma;
d) attribuire alle autorita' designate ai sensi
della lettera b) i poteri di vigilanza e di indagine
previsti dalla direttiva 2014/65/UE e dal regolamento (UE)
n. 600/2014, avuto riguardo all'esigenza di semplificare,
ove possibile, gli oneri per i soggetti vigilati e
indicando i casi in cui e' necessaria l'acquisizione del
parere dell'altra autorita';
e) in applicazione del criterio di attribuzione
delle competenze secondo le finalita' indicate nell'art. 5,
commi 2 e 3, del testo unico di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, prevedere, per specifici aspetti
relativi alle materie indicate dall'art. 6, comma 2-bis,
lettere a), b), h), k) e l), del medesimo testo unico,
l'intesa della Banca d'Italia e della CONSOB ai fini
dell'adozione dei regolamenti di cui alla lettera c) del
presente comma e, sugli aspetti oggetto di intesa,
attribuire poteri di vigilanza e indagine all'autorita' che
fornisce l'intesa;
f) fatte salve le competenze del Ministero
dell'economia e delle finanze, della CONSOB e della Banca
d'Italia, previste dal vigente testo unico di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, con riguardo
ai gestori delle sedi di negoziazione diversi da banche e
imprese di investimento e ferme restando le competenze di
vigilanza prudenziale della Banca d'Italia sulle banche e
sulle imprese di investimento, attribuire alla CONSOB
poteri di vigilanza e di indagine e, ove opportuno, il
potere di adottare, sentita la Banca d'Italia, disposizioni
di disciplina secondaria per stabilire specifici requisiti
con riguardo ai sistemi e ai controlli, anche di natura
organizzativa e procedurale, di cui devono dotarsi le
banche e le imprese di investimento per la gestione di sedi
di negoziazione e, in relazione all'attivita' di
negoziazione algoritmica e a quanto stabilito dall'art. 17
della direttiva, i partecipanti alle sedi di negoziazione;
g) attribuire alla CONSOB i poteri di vigilanza e
di indagine e, ove opportuno, il potere di adottare
disposizioni di disciplina secondaria in relazione ai
soggetti che gestiscono il consolidamento dei dati, i
canali di pubblicazione delle informazioni sulle
negoziazioni e i canali per la segnalazione alla CONSOB
delle informazioni sulle operazioni concluse su strumenti
finanziari;
h) prevedere l'acquisizione obbligatoria del parere
preventivo della CONSOB ai fini del rilascio
dell'autorizzazione alle banche alla prestazione dei
servizi e delle attivita' d'investimento;
i) modificare la disciplina sull'operativita'
transfrontaliera delle societa' di intermediazione
mobiliare (SIM), attribuendo alla CONSOB, sentita la Banca
d'Italia, i relativi poteri di autorizzazione;
l) modificare la disciplina della procedura di
autorizzazione delle imprese di investimento
extracomunitarie per la prestazione in Italia di servizi e
attivita' di investimento con o senza servizi accessori nei
confronti dei clienti al dettaglio o dei clienti
professionali di cui alla sezione II dell'allegato II della
direttiva 2014/65/UE, prevedendo, conformemente all'art. 39
della direttiva stessa, l'obbligo di stabilimento di una
succursale e attribuendo alla CONSOB, sentita la Banca
d'Italia, i relativi poteri di autorizzazione;
m) apportare al codice delle assicurazioni private,
di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e
al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie al
corretto e integrale recepimento dell'art. 91 della
direttiva 2014/65/UE, che emenda la direttiva 2002/92/CE
sull'intermediazione assicurativa, prevedendo anche il
ricorso alla disciplina secondaria adottata dall'IVASS e
dalla CONSOB, ove opportuno, e l'attribuzione alle
autorita' anzidette dei relativi poteri di vigilanza, di
indagine e sanzionatori, secondo le rispettive competenze,
con particolare riguardo, per quanto concerne la CONSOB,
alle competenze sui prodotti di cui all'art. 1, comma 1,
lettera w-bis), del citato decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, nonche' sugli altri prodotti rientranti nella
nozione di prodotto di investimento assicurativo contenuta
nel citato art. 91, numero 1), lettera b), della direttiva
2014/65/UE;
n) modificare, ove necessario, il testo unico di
cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, al fine
di recepire le disposizioni della direttiva 2014/65/UE in
materia di cooperazione e scambio di informazioni con le
autorita' competenti dell'Unione europea, degli Stati
membri e degli Stati non appartenenti all'Unione europea;
o) apportare le opportune modifiche ed integrazioni
alle disposizioni del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di
consulenti finanziari, societa' di consulenza finanziaria,
promotori finanziari, assegnando ad un unico organismo
sottoposto alla vigilanza, anche di tipo sanzionatorio,
della CONSOB, ordinato in forma di associazione con
personalita' giuridica di diritto privato, la tenuta
dell'albo, nonche' i poteri di vigilanza e sanzionatori nei
confronti dei soggetti anzidetti, e ponendo le spese
relative all'albo dei consulenti finanziari a carico dei
soggetti interessati; dall'attuazione delle disposizioni di
cui alla presente lettera non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica ne' minori entrate
contributive per la CONSOB;
p) disciplinare modalita' di segnalazione,
all'interno degli intermediari e verso l'autorita' di
vigilanza, delle violazioni delle disposizioni della
direttiva 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 600/2014,
tenendo anche conto dei profili di riservatezza e di
protezione dei soggetti coinvolti, eventualmente prevedendo
misure per incoraggiare le segnalazioni utili ai fini
dell'esercizio dell'attivita' di vigilanza ed eventualmente
estendendo le modalita' di segnalazione anche ad altre
violazioni;
q) apportare le opportune modifiche e integrazioni
alle disposizioni del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, al fine di attribuire
alla Banca d'Italia e alla CONSOB, secondo le rispettive
competenze, il potere di applicare le sanzioni e le misure
amministrative previste dall'art. 70, paragrafi 6 e 7,
della direttiva 2014/65/UE per le violazioni indicate dai
paragrafi 3, 4 e 5 del medesimo articolo, in base ai
criteri e nei limiti massimi ivi previsti e in coerenza con
quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, lettere l) e m),
della legge 7 ottobre 2014, n. 154;
r) attribuire alla CONSOB il potere di applicare
misure e sanzioni amministrative previste dall'art. 70,
paragrafo 6, della direttiva, in base ai criteri e nei
limiti massimi ivi previsti, per il mancato o inesatto
adempimento della richiesta di informazioni di cui all'art.
22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014;
s) con riferimento alla disciplina sanzionatoria
adottata in attuazione della lettera q), valutare di non
prevedere sanzioni amministrative per le fattispecie
previste dall'art. 166 del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
t) prevedere, in conformita' alle definizioni, alla
disciplina della direttiva 2014/65/UE e del regolamento
(UE) n. 600/2014 e ai principi e criteri direttivi previsti
dal presente comma, le occorrenti modificazioni alla
normativa vigente, anche di derivazione europea, per i
settori interessati dalla normativa da attuare e per la
gestione collettiva del risparmio, al fine di realizzare il
miglior coordinamento con le altre disposizioni vigenti,
assicurando un appropriato grado di protezione
dell'investitore e di tutela della stabilita' finanziaria;
u) dare attuazione all'art. 75 della direttiva
2014/65/UE riguardante il meccanismo extragiudiziale per i
reclami dei consumatori, modificando, ove necessario, le
disposizioni vigenti in materia di risoluzione
extragiudiziale delle controversie nelle materie
disciplinate dal citato decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, ed assicurando il coordinamento con le
disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206, e con le altre disposizioni
nazionali attuative della direttiva 2013/11/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013,
sulla risoluzione alternativa delle controversie dei
consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004
e la direttiva 2009/22/CE. Alla copertura delle relative
spese di funzionamento si provvede, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, esclusivamente con le
risorse di cui all'art. 40, comma 3, della legge 23
dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, nonche'
con gli importi posti a carico degli utenti delle procedure
medesime.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le autorita' interessate provvedono agli
adempimenti di cui al presente articolo con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.».
- Il testo dell'art. 31 della legge 24 dicembre 2012,
n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia
alla formazione e all'attuazione della normativa e delle
politiche dell'Unione europea) pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3, cosi' recitano:
«Art. 31 (Procedure per l'esercizio delle deleghe
legislative conferite al Governo con la legge di
delegazione europea). - 1. In relazione alle deleghe
legislative conferite con la legge di delegazione europea
per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i
decreti legislativi entro il termine di quattro mesi
antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna
delle direttive; per le direttive il cui termine cosi'
determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre
mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
termine di recepimento, il Governo adotta i relativi
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di delegazione europea.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per gli affari europei e del Ministro con
competenza prevalente nella materia, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I
decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di
concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle
della direttiva da recepire, predisposta
dall'amministrazione con competenza istituzionale
prevalente nella materia.
3. La legge di delegazione europea indica le
direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti
legislativi di recepimento e' acquisito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli
schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
affinche' su di essi sia espresso il parere delle
competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta
giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine per
l'espressione del parere parlamentare di cui al presente
comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9
scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei
termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
recepimento delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Su di essi e' richiesto anche il parere delle Commissioni
parlamentari competenti per i profili finanziari. Il
Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni
formulate con riferimento all'esigenza di garantire il
rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione,
ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari
elementi integrativi d'informazione, per i pareri
definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i
profili finanziari, che devono essere espressi entro venti
giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla legge di delegazione europea, il Governo puo'
adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4,
disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto
salvo il diverso termine previsto dal comma 6.
6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il
Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive
di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al
fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui
all'art. 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, che modificano o integrano direttive recepite con
tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e
correttive di cui al primo periodo sono adottate nel
termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato
dalla legge di delegazione europea.
7. I decreti legislativi di recepimento delle
direttive previste dalla legge di delegazione europea,
adottati, ai sensi dell'art. 117, quinto comma, della
Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle
regioni e delle province autonome, si applicano alle
condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 41, comma
1.
8. I decreti legislativi adottati ai sensi dell'art.
33 e attinenti a materie di competenza legislativa delle
regioni e delle province autonome sono emanati alle
condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 41, comma
1.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai
pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni
penali contenute negli schemi di decreti legislativi
recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi,
con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi
venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono
emanati anche in mancanza di nuovo parere.».
- Il decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129
(Attuazione della direttiva 2014/65/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai
mercati degli strumenti finanziari e che modifica la
direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, cosi', come
modificata dalla direttiva 2016/1034/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016, e di
adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti
finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012,
cosi' come modificato dal regolamento (UE) 2016/1033 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 agosto 2017, n. 198.
- Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo
unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria (TUF), ai sensi degli articoli 8 e 21 della
legge 6 febbraio 1996, n. 52) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71, S.O.
- Il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209
(Codice delle assicurazioni private) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 2005, n. 239, S.O.

Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 4-sexies del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle premesse,
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 4-sexies (Individuazione delle autorita'
nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) n.
1286/2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni
chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e
assicurativi preassemblati (PRIIPs)). - 1. La Consob e
l'IVASS sono le autorita' nazionali competenti designate ai
sensi dell'art. 4, numero 8), del regolamento (UE) n.
1286/2014 ai fini della vigilanza sul rispetto degli
obblighi che il medesimo regolamento (UE) n. 1286/2014
impone agli ideatori di PRIIP e alle persone che forniscono
consulenza sui PRIIP o vendono i PRIIP, anche mediante i
rispettivi poteri di vigilanza, d'indagine e sanzionatori,
secondo le rispettive attribuzioni e conformemente a quanto
disposto dal presente articolo.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Consob e'
l'autorita' competente:
a) ad assicurare l'osservanza degli obblighi
imposti dal regolamento (UE) n. 1286/2014 agli ideatori di
un PRIIP e alle persone che forniscono consulenza sui PRIIP
o vendono i PRIIP, fatto salvo quanto disposto al comma 3,
lettera a);
b) a esercitare, con riferimento ai prodotti di
investimento assicurativo commercializzati, distribuiti o
venduti in Italia, oppure a partire dall'Italia,
l'attivita' di monitoraggio e i poteri di cui agli articoli
15, paragrafo 2, 17 e 18, paragrafo 3, del regolamento (UE)
n. 1286/2014, per quanto riguarda la tutela degli
investitori o l'integrita' e l'ordinato funzionamento dei
mercati, fatto salvo quanto disposto al comma 3, lettera
b), per i soggetti ivi indicati;
c) (abrogata).
2-bis. In conformita' alle attribuzioni individuate
al comma 2, la Consob esercita i poteri di vigilanza e
d'indagine di cui alla Parte II.
3. Ai fini di cui al comma 1, l'IVASS e' l'autorita'
competente:
a) ad assicurare l'osservanza degli obblighi imposti
dal regolamento (UE) n. 1286/2014 alle persone che
forniscono consulenza sui prodotti d'investimento
assicurativo, o vendono tali prodotti, con riguardo alle
imprese di assicurazione e agli intermediari assicurativi
di cui all'art. 109, comma 2, lettere a) e b) del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, agli altri soggetti
di cui questi intermediari assicurativi eventualmente si
avvalgono iscritti nella sezione del registro di cui alla
lettera e) dell'art. 109, comma 2, del decreto legislativo
n. 209 del 2005, e ai soggetti iscritti nella sezione del
registro di cui alla lettera c) dell'art. 109, comma 2, del
decreto legislativo n. 209 del 2005;
b) a esercitare, con riferimento ai prodotti di
investimento assicurativo commercializzati, distribuiti o
venduti in Italia, oppure a partire dall'Italia,
l'attivita' di monitoraggio e i poteri di cui agli articoli
15, paragrafo 2, 17 e 18, paragrafo 3, del regolamento (UE)
n. 1286/2014 nel caso di prodotti distribuiti dalle imprese
di assicurazione e dagli intermediari assicurativi di cui
all'art. 109, comma 2, lettere a) e b), del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dagli altri soggetti
di cui questi intermediari assicurativi eventualmente si
avvalgono iscritti nella sezione del registro di cui alla
lettera e) dell'art. 109, comma 2, del decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209, e dai soggetti iscritti nella
sezione del registro di cui alla lettera c) dell'art. 109,
comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
c) a esercitare con riferimento ai prodotti di
investimento assicurativo commercializzati, distribuiti o
venduti in Italia, oppure a partire dall'Italia,
l'attivita' di monitoraggio e i poteri di cui agli articoli
15, paragrafo 2, 17 e 18, paragrafo 3, del regolamento (UE)
n. 1286/2014 con riguardo ai profili attinenti alla
stabilita' del sistema finanziario e assicurativo o di una
sua parte.
4. La Consob e l'IVASS, nel rispetto della reciproca
indipendenza, individuano forme di coordinamento operativo,
anche ai sensi dell'art. 20 della legge 28 dicembre 2005,
n. 262, per l'esercizio delle competenze e dei poteri loro
attribuiti ai sensi del presente articolo, anche attraverso
protocolli d'intesa, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica, perseguendo l'obiettivo di
semplificare, ove possibile, gli oneri per i soggetti
vigilati. La Consob e l'IVASS collaborano tra loro, anche
ai sensi dell'art. 21 della legge 28 dicembre 2005, n. 262,
per agevolare l'esercizio delle competenze e dei poteri
loro attribuiti ai sensi del presente articolo e dell'art.
4-septies e si danno reciproca comunicazione dei
provvedimenti adottati ai sensi degli articoli 17 e 18,
paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1286/2014.
5. La Consob, sentita l'IVASS, adotta con proprio
regolamento le disposizioni attuative del comma 2,
individuando altresi', a fini di vigilanza, modalita' di
accesso ai documenti contenenti le informazioni chiave
prima che i PRIIP siano commercializzati in Italia, tenendo
conto dell'esigenza di contenimento degli oneri per i
soggetti vigilati, in conformita' agli atti delegati e alle
norme tecniche di regolamentazione adottate dalla
Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n.
1286/2014.
6. L'IVASS, sentita la Consob, adotta con proprio
regolamento le disposizioni attuative del comma 3.
7. La Consob e l'IVASS adottano le disposizioni di
cui ai commi 5 e 6 avuto riguardo all'esigenza di
semplificare, ove possibile, gli oneri per i soggetti
vigilati e alla ripartizione delle competenze secondo i
principi indicati ai commi 2 e 3.».
- Il testo dell'art. 4-septies del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle premesse,
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 4-septies (Poteri d'intervento relativi alla
violazione delle disposizioni previste dal regolamento (UE)
n. 1286/2014). - 1. Fermi restando le attribuzioni e i
poteri di cui agli articoli 15, paragrafo 2, 17 e 18,
paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1286/2014, in caso di
violazione delle disposizioni previste dall'art. 5,
paragrafo 1, dagli articoli 6 e 7, dall'art. 8, paragrafi
da 1 a 3, dall'art. 9 e dall'art. 10, paragrafo 1, del
regolamento (UE) n. 1286/2014, la Consob puo', tenuto
conto, in quanto compatibili, dei criteri stabiliti
dall'art. 194-bis:
a) sospendere, per un periodo non superiore a 60
giorni per ciascuna volta, la commercializzazione di un
PRIIP;
b) vietare l'offerta;
c) vietare la fornitura di un documento contenente
le informazioni chiave che non rispetti i requisiti di cui
agli articoli 6, 7, 8 o 10 del regolamento (UE) n.
1286/2014 e imporre la pubblicazione di una nuova versione
di un documento contenente le informazioni chiave.
1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, in
caso di violazione degli articoli 13, paragrafi 1, 3 e 4,
14 e 19 del regolamento (UE) n. 1286/2014, la Consob o
l'IVASS, secondo le rispettive competenze definite ai sensi
dell'art. 4-sexies, possono, tenuto conto, in quanto
compatibili, dei criteri stabiliti dall'art. 194-bis,
esercitare i poteri di cui al comma 1.
2. La Consob e l'IVASS possono imporre, secondo le
rispettive competenze definite ai sensi dell'art. 4-sexies,
agli ideatori di PRIIP o ai soggetti che forniscono
consulenza sui PRIIP o vendono tali prodotti, di
trasmettere una comunicazione diretta all'investitore al
dettaglio in PRIIP interessato, fornendogli informazioni
circa le misure amministrative adottate e comunicando le
modalita' per la presentazione di eventuali reclami o
domande di risarcimento anche mediante il ricorso ai
meccanismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie
previsti dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179.
3. I provvedimenti adottati dalla Consob ai sensi del
presente articolo sono pubblicati in conformita' alle
disposizioni sulla pubblicazione dei provvedimenti
sanzionatori di cui all'art. 195-bis.
4. Ai provvedimenti adottati dall'IVASS ai sensi del
presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni del Titolo XVIII del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209.
[5. La Consob e l'IVASS adottano, secondo le
rispettive competenze definite ai sensi dell'art. 4-sexies
e sentita l'altra autorita', le disposizioni attuative del
presente articolo, avuto riguardo all'esigenza di
semplificare, ove possibile, gli oneri per i destinatari
delle disposizioni stesse.».
- Il testo dell'art. 4-terdecies del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle
premesse, come modificato dal presente decreto, cosi'
recita:
«Art. 4-terdecies (Esenzioni). - 1. Le disposizioni
contenute nella parte II non si applicano:
a) alle imprese di assicurazione ne' alle imprese
che svolgono le attivita' di riassicurazione e di
retrocessione di cui al decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209;
b) ai soggetti che prestano servizi di investimento
esclusivamente nei confronti di soggetti controllanti,
controllati o sottoposti a comune controllo;
c) ai soggetti che prestano servizi di investimento
a titolo accessorio nell'ambito di un'attivita'
professionale disciplinata da disposizioni legislative o
regolamentari o da un codice di deontologia professionale
che ammettano la prestazione di detti servizi, fermo
restando quanto previsto dal presente decreto per gli
intermediari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del
T.U. bancario;
d) ai soggetti che negoziano per conto proprio in
strumenti finanziari diversi dagli strumenti derivati su
merci o dalle quote di emissione o relativi strumenti
derivati e che non prestano altri servizi di investimento o
non esercitano altre attivita' di investimento in strumenti
finanziari diversi dagli strumenti derivati su merci, dalle
quote di emissione o relativi derivati, salvo che tali
soggetti:
1) siano market maker,
2) siano membri o partecipanti di un mercato
regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione o
abbiano accesso elettronico diretto a una sede di
negoziazione, secondo quanto previsto dal regolamento
delegato (UE) 2017/565, ad eccezione dei soggetti non
finanziari che eseguono in una sede di negoziazione
operazioni di cui e' oggettivamente possibile misurare la
capacita' di ridurre i rischi direttamente connessi
all'attivita' commerciale o all'attivita' di finanziamento
della tesoreria propria o del gruppo di appartenenza;
3) applichino una tecnica di negoziazione
algoritmica ad alta frequenza, o
4) negozino per conto proprio quando eseguono gli
ordini dei clienti.
I gestori di Oicr, le Sicav, le Sicaf e i relativi
depositari, le controparti centrali e i soggetti esentati a
norma delle lettere a), h), i) e l), non sono tenuti, ai
fini dell'esenzione, a soddisfare le condizioni enunciate
nella presente lettera.
e) agli operatori soggetti agli obblighi previsti
dalla direttiva 2003/87/CE, che, quando trattano quote di
emissione, non eseguono ordini di clienti e non prestano
servizi o attivita' di investimento diversi dalla
negoziazione per conto proprio, a condizione che non
applichino tecniche di negoziazione algoritmica ad alta
frequenza;
f) ai soggetti che prestano servizi di investimento
consistenti esclusivamente nella gestione di sistemi di
partecipazione dei lavoratori;
g) ai soggetti che prestano servizi di investimento
consistenti esclusivamente nel gestire sistemi di
partecipazione dei lavoratori e nel prestare servizi di
investimento esclusivamente per la propria controllante, le
proprie controllate o altre controllate della propria
controllante;
h) alla Banca centrale europea, alla Banca
d'Italia, ad altri membri del SEBC e ad altri organismi
nazionali che svolgono funzioni analoghe nell'Unione
europea, al Ministero dell'economia e delle finanze e ad
altri organismi pubblici che sono incaricati o che
intervengono nella gestione del debito pubblico nell'Unione
europea e ad istituzioni finanziarie internazionali create
da due o piu' Stati membri allo scopo di mobilitare risorse
e fornire assistenza finanziaria a quelli, tra i loro
membri, che stiano affrontando o siano minacciati da gravi
difficolta' finanziarie;
i) ai fondi pensione, siano essi armonizzati o meno
dal diritto dell'Unione europea, nonche' ai loro soggetti
depositari;
l) ai soggetti:
i) compresi i market maker, che negoziano per
conto proprio strumenti derivati su merci o quote di
emissione o derivati dalle stesse, esclusi quelli che
negoziano per conto proprio eseguendo ordini di clienti; o
ii) che prestano servizi di investimento diversi
dalla negoziazione per conto proprio, in strumenti derivati
su merci o quote di emissione o strumenti derivati dalle
stesse ai clienti o ai fornitori della loro attivita'
principale; purche':
1) per ciascuno di tali casi, considerati sia
singolarmente che in forma aggregata, si tratti di
un'attivita' accessoria alla loro attivita' principale
considerata nell'ambito del gruppo, purche' tale attivita'
principale non consista nella prestazione di servizi di
investimento ai sensi del presente decreto, di attivita'
bancarie ai sensi T.U. bancario o in attivita' di market
making in relazione agli strumenti derivati su merci;
2) tali soggetti non applichino una tecnica di
negoziazione algoritmica ad alta frequenza; e
3) detti soggetti comunichino formalmente, con
cadenza annuale alla Consob, se si servono di tale
esenzione e, su richiesta della Consob, su quale base
ritengono che la loro attivita' ai sensi dei punti i) e ii)
sia accessoria all'attivita' principale.
L'avvenuta perdita dei requisiti previsti per
l'esenzione di cui alla presente lettera deve essere
comunicata senza indugio alla Consob dai soggetti
interessati che possono continuare ad esercitare le
attivita' indicate sub i) e ii) purche', entro sei mesi
dalla suddetta comunicazione, presentino domanda di
autorizzazione secondo le norme previste dal presente
decreto;
m) ai soggetti che forniscono consulenza in materia
di investimenti nell'esercizio di un'altra attivita'
professionale non contemplata dalla direttiva 2014/65/UE,
purche' tale consulenza non sia specificamente remunerata;
n) agli agenti di cambio le cui attivita' e
funzioni sono disciplinate dall'art. 201 del presente
decreto;
o) ai gestori del sistema di trasmissione quali
definiti all'art. 2, paragrafo 4, della direttiva
2009/72/CE o all'art. 2, paragrafo 4, della direttiva
2009/73/CE, quando svolgono le loro funzioni in conformita'
delle suddette direttive o del regolamento (CE) n. 714/2009
o del regolamento (CE) n. 715/2009 o dei codici di rete o
degli orientamenti adottati a norma di tali regolamenti,
alle persone che agiscono in qualita' di prestatori di
servizi per loro conto per espletare i loro compiti ai
sensi di tali atti legislativi o dei codici di rete o degli
orientamenti adottati a norma di tali regolamenti, o a
qualsiasi gestore o amministratore di un meccanismo di
bilanciamento dell'energia, di una rete o sistema di
condotte per bilanciare le forniture e i consumi di energia
quando svolgono detti compiti. Tale esenzione si applica
alle persone che esercitano le attivita' menzionate nella
presente lettera solo quando effettuano attivita' di
investimento o prestano servizi di investimento relativi ai
derivati su merci al fine di svolgere tali attivita'. Tale
esenzione non si applica in relazione alla gestione di un
mercato secondario, incluse le piattaforme per la
negoziazione secondaria di diritti di trasmissione
finanziari;
p) ai depositari centrali autorizzati ai sensi del
regolamento (UE) n. 909/2014, salvo quanto previsto
dall'art. 79-noviesdecies.1 del presente decreto.».
 
Art. 2
Modifiche alla parte II del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58

1. All'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole «con regolamento congiunto» sono sostituite dalle seguenti: «congiuntamente».
2. All'articolo 25-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. In relazione ai prodotti di cui al comma 1 e nel perseguimento delle finalita' di cui all'articolo 5, comma 3, la Consob esercita sui soggetti abilitati e sulle banche non autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attivita' di investimento, ferme restando le attribuzioni delle autorita' competenti degli Stati membri di origine, i poteri di cui all'articolo 6, commi 2, 2-bis e 2-quater; all'articolo 6-bis, commi 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10; all'articolo 6-ter, commi 1, 2, 3 e 4; all'articolo 7, ad eccezione dei commi 2, 2-bis e 3; all'articolo 7-bis, fermi restando i poteri della Banca d'Italia previsti dal medesimo articolo. I poteri previsti dall'articolo 6, comma 2, lettera b), numero 2, non si applicano ai depositi strutturati.».
3. All'articolo 25-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 2-ter sono inseriti i seguenti:
«2-quater. L'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari esercita i poteri di cui all'articolo 31, comma 4, nei confronti dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, iscritti nella sezione e) del registro unico degli intermediari assicurativi previsto dall'articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che distribuiscono prodotti di investimento assicurativi per conto dei soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa.
2-quinquies. L'IVASS, l'Organismo per la registrazione degli intermediari di cui all'articolo 108-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e l'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare lo svolgimento delle rispettive funzioni.».
4. All'articolo 30, comma 9, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «emessi da banche» sono soppresse.
5. All'articolo 31 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Per l'offerta fuori sede le Sim, le banche italiane, le imprese di investimento e le banche UE, le imprese di paesi terzi, le Sgr, le societa' di gestione UE, le Sicav, le Sicaf, i GEFIA UE e non UE, gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico bancario si avvalgono di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, fermo restando quanto previsto dagli articoli 27, comma 2, e 29-bis, comma 2. I consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede stabiliti sul territorio della Repubblica di cui si avvalgono le imprese di investimento UE, le banche UE, le imprese di paesi terzi, le societa' di gestione UE, i GEFIA UE e non UE sono equiparati, ai fini dell'applicazione delle regole di condotta, a una succursale costituita nel territorio della Repubblica.
2. L'attivita' di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede e' svolta esclusivamente nell'interesse di un solo soggetto. Il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede promuove e colloca i servizi d'investimento e/o i servizi accessori presso clienti o potenziali clienti, riceve e trasmette le istruzioni o gli ordini dei clienti riguardanti servizi d'investimento o prodotti finanziari, promuove e colloca prodotti finanziari, presta consulenza in materia di investimenti ai clienti o potenziali clienti rispetto a detti prodotti o servizi finanziari. Il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede puo' promuovere e collocare contratti relativi alla concessione di finanziamenti o alla prestazione di servizi di pagamento per conto del soggetto nell'interesse del quale esercita l'attivita' di offerta fuori sede.»;
b) al comma 3 le parole «soggetto abilitato» sono sostituite dalle seguenti: «soggetto»;
c) il comma 3-bis e' sostituito dal seguente:
«3-bis. I soggetti di cui al comma 1 garantiscono che i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede comunichino immediatamente a qualsiasi cliente o potenziale cliente in che veste operano e quale soggetto rappresentano. I soggetti di cui al comma 1 adottano tutti i necessari controlli sulle attivita' esercitate dai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede in modo che essi stessi continuino a rispettare le disposizioni del presente decreto e delle relative norme di attuazione. I soggetti che si avvalgono di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede verificano che i medesimi possiedano le conoscenze e la competenza adeguate per essere in grado di prestare i servizi d'investimento o i servizi accessori e di comunicare accuratamente tutte le informazioni riguardanti i servizi proposti al cliente o potenziale cliente. I soggetti che nominano consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede adottano misure adeguate per evitare qualsiasi eventuale impatto negativo delle attivita' di questi ultimi che non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2014/65/UE sulle attivita' esercitate dagli stessi per loro conto.».
6. All'articolo 31-bis, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole «La Consob» sono inserite le seguenti: «, le altre autorita' di cui all'articolo 4, comma 1».
7. All'articolo 32 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «(Promozione e collocamento a distanza di servizi e attivita' di investimento e di prodotti finanziari)»;
b) al comma 2 le parole «nell'articolo 30» sono sostituite dalle seguenti: «negli articoli 30 e 30-bis».
8. All'articolo 32-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. I soggetti nei cui confronti la Consob esercita la propria attivita' di vigilanza, da individuarsi con il regolamento di cui al comma 2, nonche' i consulenti finanziari autonomi e le societa' di consulenza finanziaria aderiscono a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con gli investitori diversi dai clienti professionali di cui all'articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies. In caso di mancata adesione, alle societa' e agli enti si applicano le sanzioni di cui all'articolo 190, comma 1, e alle persone fisiche di cui all'articolo 18-bis si applicano le sanzioni di cui all'articolo 187-quinquiesdecies, comma 1-bis. Le sanzioni previste dal presente comma sono applicate ai consulenti finanziari autonomi e alle societa' di consulenza finanziaria secondo il procedimento disciplinato dall'articolo 196, comma 2.».
9. Il Capo III-quater del Titolo III del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' sostituito dal seguente:
«Titolo III-Bis - Gestione di portali per la raccolta di capitali per le piccole e medie imprese e per le imprese sociali
Capo I - Gestione di portali per la raccolta di capitali per le piccole e medie imprese e per le imprese sociali».
10. All'articolo 50-quinquies, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la lettera e-bis) e' sostituita dalla seguente:
«e-bis) stipula di un'assicurazione di responsabilita' professionale che garantisca un'adeguata protezione alla clientela, secondo i criteri stabiliti dalla Consob con regolamento.».

Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 13 del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 13 (Esponenti aziendali). - 1. I soggetti che
svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo
presso Sim, societa' di gestione del risparmio, Sicav e
Sicaf devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico.
2. Ai fini del comma 1, gli esponenti possiedono
requisiti di professionalita', onorabilita' e indipendenza,
soddisfano criteri di competenza e correttezza, dedicano il
tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con
regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob,
individua:
a) requisiti di onorabilita' omogenei per tutti gli
esponenti;
b) i requisiti di professionalita' e indipendenza,
graduati secondo principi di proporzionalita';
c) i criteri di competenza, coerenti con la carica
da ricoprire e con le caratteristiche del soggetto
abilitato, e di adeguata composizione dell'organo;
d) i criteri di correttezza per gli esponenti delle
Sim, con riguardo, tra l'altro, alle relazioni d'affari
dell'esponente, alle condotte tenute nei confronti delle
autorita' di vigilanza e alle sanzioni o misure correttive
da queste irrogate, a provvedimenti restrittivi inerenti ad
attivita' professionali svolte, nonche' a ogni altro
elemento suscettibile di incidere sulla correttezza
dell'esponente;
e) i limiti al cumulo di incarichi per gli
esponenti delle Sim, graduati secondo principi di
proporzionalita' e tenendo conto delle dimensioni
dell'intermediario;
f) le cause che comportano la sospensione
temporanea dalla carica e la sua durata.
4. Con il regolamento previsto dal comma 3 possono
essere determinati i casi in cui i requisiti e criteri di
idoneita' si applicano anche ai responsabili delle
principali funzioni aziendali nei soggetti indicati al
comma 1 di maggiore rilevanza.
5. Gli organi di amministrazione e controllo dei
soggetti indicati al comma 1 valutano l'idoneita' dei
propri componenti e l'adeguatezza complessiva dell'organo,
documentando il processo di analisi e motivando
opportunamente l'esito della valutazione. In caso di
specifiche e limitate carenze riferite ai criteri previsti
ai sensi del comma 3, lettera c), i medesimi organi possono
adottare misure necessarie a colmarle. In ogni altro caso
il difetto di idoneita' o la violazione dei limiti al
cumulo degli incarichi determina la decadenza dall'ufficio;
questa e' pronunciata dall'organo di appartenenza entro
trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto o
della violazione sopravvenuti. Per i soggetti che non sono
componenti di un organo la valutazione e la pronuncia della
decadenza sono effettuate dall'organo che li ha nominati.
6. La Banca d'Italia e la Consob, nell'ambito delle
rispettive competenze, secondo modalita' e tempi stabiliti
congiuntamente, anche al fine di ridurre al minimo gli
oneri gravanti sui soggetti abilitati: valutano l'idoneita'
degli esponenti e il rispetto dei limiti al cumulo degli
incarichi, anche sulla base dell'analisi compiuta e delle
eventuali misure adottate ai sensi del comma 5; in caso di
difetto o violazione, pronunciano la decadenza dalla
carica.».
- Il testo dell'art. 25-bis del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 25-bis (Depositi strutturati e prodotti
finanziari, diversi dagli strumenti finanziari, emessi da
banche). - 1. Gli articoli 21, 23 e 24-bis si applicano
all'offerta e alla consulenza aventi ad oggetto depositi
strutturati e prodotti finanziari, diversi dagli strumenti
finanziari, emessi da banche. Rimane fermo quanto stabilito
ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 15 febbraio
2016, n. 30.
2. In relazione ai prodotti di cui al comma 1 e nel
perseguimento delle finalita' di cui all'art. 5, comma 3,
la Consob esercita sui soggetti abilitati e sulle banche
non autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attivita'
di investimento, ferme restando le attribuzioni delle
autorita' competenti degli Stati membri di origine, i
poteri di cui all'art. 6, commi 2, 2-bis e 2-quater;
all'art. 6-bis, commi 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10; all'art.
6-ter, commi 1, 2, 3 e 4; all'art. 7, ad eccezione dei
commi 2, 2-bis e 3; all'art. 7-bis, fermi restando i poteri
della Banca d'Italia previsti dal medesimo articolo. I
poteri previsti dall'art. 6, comma 2, lettera b), numero 2,
non si applicano ai depositi strutturati.».
- Il testo dell'art. 25-ter del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 25-ter (Prodotti di investimento assicurativo).
- 1. La distribuzione dei prodotti d'investimento
assicurativi e' disciplinata dalle disposizioni di cui al
Titolo IX del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
e dalla normativa europea direttamente applicabile.
2. In relazione ai prodotti di cui al comma 1 e nel
perseguimento delle finalita' di cui all'art. 5, comma 3,
la CONSOB esercita sui soggetti abilitati alla
distribuzione assicurativa di cui all'art. 1, comma 1,
lettera w-bis), i poteri di cui all'art. 6, comma 2,
sentito l'IVASS, nonche' i poteri di cui all'art. 6-bis,
commi 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, all'art. 6-ter, commi 1, 2, 3
e 4, all'art. 7, commi 1, 1-bis, 1-ter e 3-bis.
2-bis. Con riferimento ai prodotti di investimento
assicurativo, il potere di cui all'art. 6, comma 2, e'
esercitato dalla CONSOB, sentita l'IVASS, in modo da
garantire uniformita' alla disciplina applicabile alla
vendita dei prodotti d'investimento assicurativo a
prescindere dal canale distributivo e la coerenza e
l'efficacia complessiva del sistema di vigilanza sui
prodotti di investimento assicurativi, nonche' il rispetto
della normativa europea direttamente applicabile.
2-ter. La Consob e l'IVASS si accordano sulle
modalita' di esercizio dei poteri di vigilanza, secondo le
rispettive competenze, in modo da ridurre gli oneri a
carico dei soggetti vigilati.
3.
4.
5.
6.
2-quater. L'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo
unico dei consulenti finanziari esercita i poteri di cui
all'art. 31, comma 4, nei confronti dei consulenti
finanziari abilitati all'offerta fuori sede, iscritti nella
sezione e) del registro unico degli intermediari
assicurativi previsto dall'art. 109 del decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209, che distribuiscono prodotti di
investimento assicurativi per conto dei soggetti abilitati
alla distribuzione assicurativa.
2-quinquies. L'IVASS, l'Organismo per la
registrazione degli intermediari di cui all'art. 108-bis
del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e
l'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei
consulenti finanziari collaborano tra loro, anche mediante
scambio di informazioni, al fine di agevolare lo
svolgimento delle rispettive funzioni.».
- Il testo dell'art. 30 del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 30 (Offerta fuori sede). - 1. Per offerta fuori
sede si intendono la promozione e il collocamento presso il
pubblico:
a) di strumenti finanziari in luogo diverso dalla
sede legale o dalle dipendenze dell'emittente, del
proponente l'investimento o del soggetto incaricato della
promozione o del collocamento;
b) di servizi e attivita' di investimento in luogo
diverso dalla sede legale o dalle dipendenze di chi presta,
promuove o colloca il servizio o l'attivita'.
2. Non costituisce offerta fuori sede:
a) l'offerta effettuata nei confronti di clienti
professionali, come individuati ai sensi dell'art. 6, commi
2-quinquies e 2-sexies;
b) l'offerta di propri strumenti finanziari rivolta
ai componenti del consiglio di amministrazione ovvero del
consiglio di gestione, ai dipendenti, nonche' ai
collaboratori non subordinati dell'emittente, della
controllante ovvero delle sue controllate, effettuata
presso le rispettive sedi o dipendenze.
3. L'offerta fuori sede di strumenti finanziari puo'
essere effettuata:
a) dai soggetti autorizzati allo svolgimento dei
servizi previsti dall'art. 1, comma 5, lettere c) e c-bis);
b) dalle Sgr, dalle societa' di gestione UE, dalle
Sicav, dalle Sicaf, dai GEFIA UE e non UE, limitatamente
alle quote o azioni di Oicr.
4. Le Sim, le imprese di investimento UE, le imprese
di paesi terzi, le banche, gli intermediari finanziari
iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del Testo Unico
bancario, le Sgr, le societa' di gestione UE, i GEFIA UE e
non UE possono effettuare l'offerta fuori sede dei propri
servizi e attivita' di investimento. Ove l'offerta abbia
per oggetto servizi e attivita' prestati da altri
intermediari, le Sim, le imprese di investimento UE, le
imprese di paesi terzi e le banche devono essere
autorizzate allo svolgimento dei servizi previsti dall'art.
1, comma 5, lettere c) o c-bis).
5. Le Sim, le imprese di investimento UE, le imprese
di paesi terzi diverse dalle banche possono procedere
all'offerta fuori sede di prodotti diversi dagli strumenti
finanziari e dai servizi e attivita' d'investimento, le cui
caratteristiche sono stabilite con regolamento dalla
CONSOB, sentita la Banca d'Italia.
6. L'efficacia dei contratti di collocamento di
strumenti finanziari o di gestione di portafogli
individuali conclusi fuori sede e' sospesa per la durata di
sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da
parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore
puo' comunicare il proprio recesso senza spese ne'
corrispettivo al consulente finanziario abilitato
all'offerta fuori sede o al soggetto abilitato; tale
facolta' e' indicata nei moduli o formulari consegnati
all'investitore. Ferma restando l'applicazione della
disciplina di cui al primo e al secondo periodo ai servizi
di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lettere c),
c-bis) e d), per i contratti sottoscritti a decorrere dal
1° settembre 2013 la medesima disciplina si applica anche
ai servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5,
lettera a). La medesima disciplina si applica alle proposte
contrattuali effettuate fuori sede.
7. L'omessa indicazione della facolta' di recesso nei
moduli o formulari comporta la nullita' dei relativi
contratti, che puo' essere fatta valere solo dal cliente.
8. Il comma 6 non si applica alle offerte pubbliche
di vendita o di sottoscrizione di azioni con diritto di
voto o di altri strumenti finanziari che permettano di
acquisire o sottoscrivere tali azioni, purche' le azioni o
gli strumenti finanziari siano negoziati in mercati
regolamentati italiani o di paesi dell'Unione europea.
9. Il presente articolo si applica anche ai depositi
strutturati e ai prodotti finanziari diversi dagli
strumenti finanziari.».
- Il testo dell'art. 31 del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 31 (Consulenti finanziari abilitati all'offerta
fuori sede e Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo
unico dei consulenti finanziari). - 1. Per l'offerta fuori
sede le Sim, le banche italiane, le imprese di investimento
e le banche UE, le imprese di paesi terzi, le Sgr, le
societa' di gestione UE, le Sicav, le Sicaf, i GEFIA UE e
non UE, gli intermediari finanziari iscritti nell'albo
previsto dall'art. 106 del testo unico bancario si
avvalgono di consulenti finanziari abilitati all'offerta
fuori sede, fermo restando quanto previsto dagli articoli
27, comma 2, e 29-bis, comma 2. I consulenti finanziari
abilitati all'offerta fuori sede stabiliti sul territorio
della Repubblica di cui si avvalgono le imprese di
investimento UE, le banche UE, le imprese di paesi terzi,
le societa' di gestione UE, i GEFIA UE e non UE sono
equiparati, ai fini dell'applicazione delle regole di
condotta, a una succursale costituita nel territorio della
Repubblica.
2. L'attivita' di consulente finanziario abilitato
all'offerta fuori sede e' svolta esclusivamente
nell'interesse di un solo soggetto. Il consulente
finanziario abilitato all'offerta fuori sede promuove e
colloca i servizi d'investimento e/o i servizi accessori
presso clienti o potenziali clienti, riceve e trasmette le
istruzioni o gli ordini dei clienti riguardanti servizi
d'investimento o prodotti finanziari, promuove e colloca
prodotti finanziari, presta consulenza in materia di
investimenti ai clienti o potenziali clienti rispetto a
detti prodotti o servizi finanziari. Il consulente
finanziario abilitato all'offerta fuori sede puo'
promuovere e collocare contratti relativi alla concessione
di finanziamenti o alla prestazione di servizi di pagamento
per conto del soggetto nell'interesse del quale esercita
l'attivita' di offerta fuori sede.
2-bis. I consulenti finanziari abilitati all'offerta
fuori sede non possono detenere denaro e/o strumenti
finanziari dei clienti o potenziali clienti del soggetto
per cui operano.
3. Il soggetto che conferisce l'incarico e'
responsabile in solido dei danni arrecati a terzi dal
consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede,
anche se tali danni siano conseguenti a responsabilita'
accertata in sede penale.
3-bis. I soggetti di cui al comma 1 garantiscono che
i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede
comunichino immediatamente a qualsiasi cliente o potenziale
cliente in che veste operano e quale soggetto
rappresentano. I soggetti di cui al comma 1 adottano tutti
i necessari controlli sulle attivita' esercitate dai
consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede in
modo che essi stessi continuino a rispettare le
disposizioni del presente decreto e delle relative norme di
attuazione. I soggetti che si avvalgono di consulenti
finanziari abilitati all'offerta fuori sede verificano che
i medesimi possiedano le conoscenze e la competenza
adeguate per essere in grado di prestare i servizi
d'investimento o i servizi accessori e di comunicare
accuratamente tutte le informazioni riguardanti i servizi
proposti al cliente o potenziale cliente. I soggetti che
nominano consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori
sede adottano misure adeguate per evitare qualsiasi
eventuale impatto negativo delle attivita' di questi ultimi
che non rientrano nell'ambito di applicazione della
direttiva 2014/65/UE sulle attivita' esercitate dagli
stessi per loro conto.
4. E' istituito l'albo unico dei consulenti
finanziari, nel quale sono iscritti in tre distinte sezioni
i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, i
consulenti finanziari autonomi e le societa' di consulenza
finanziaria. Alla tenuta dell'albo provvede l'Organismo di
vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti
finanziari che e' costituito dalle associazioni
professionali rappresentative dei consulenti finanziari
abilitati all'offerta fuori sede, dei consulenti finanziari
autonomi, delle societa' di consulenza finanziaria e dei
soggetti abilitati. Alle riunioni dell'assemblea
dell'Organismo puo' assistere un rappresentante della
Consob. L'Organismo ha personalita' giuridica ed e'
ordinato in forma di associazione, con autonomia
organizzativa e statutaria, nel rispetto del principio di
articolazione territoriale delle proprie strutture e
attivita'. L'Organismo esercita i poteri cautelari di cui
all'articolo 7-septies e i poteri sanzionatori di cui
all'art. 196. I provvedimenti dell'Organismo sono
pubblicati sul proprio sito internet. Lo statuto e il
regolamento interno dell'Organismo, e le loro successive
modifiche, sono trasmessi al Ministero dell'economia e
delle finanze per l'approvazione, sentita la Consob. Il
Ministero dell'economia e delle finanze nomina il
Presidente del collegio sindacale dell'Organismo.
Nell'ambito della propria autonomia finanziaria l'Organismo
determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute
dagli iscritti, dai richiedenti l'iscrizione e da coloro
che intendono sostenere la prova valutativa di cui al comma
5, nella misura necessaria per garantire lo svolgimento
delle proprie attivita'. Il provvedimento con cui
l'Organismo ingiunge il pagamento dei contributi dovuti ha
efficacia di titolo esecutivo. Decorso inutilmente il
termine fissato per il pagamento, l'Organismo procede alla
esazione delle somme dovute in base alle norme previste per
la riscossione, mediante ruolo, delle entrate dello Stato,
degli enti territoriali, degli enti pubblici e
previdenziali. Esso provvede all'iscrizione all'albo,
previa verifica dei necessari requisiti, alla cancellazione
dall'albo nelle ipotesi stabilite dalla Consob con il
regolamento di cui al comma 6, e svolge ogni altra
attivita' necessaria per la tenuta dell'albo. L'Organismo
opera nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti con
regolamento della Consob, e sotto la vigilanza della
medesima. All'Organismo, nell'esercizio dell'attivita' di
vigilanza sui soggetti iscritti all'albo, si applica il
regime di responsabilita' previsto per l'esercizio delle
funzioni di controllo da parte della Consob ai sensi
dell'art. 24, comma 6-bis, della legge 28 dicembre 2005, n.
262.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con
regolamento adottato sentita la CONSOB, determina i
requisiti di onorabilita' e di professionalita' per
l'iscrizione dei consulenti finanziari abilitati
all'offerta fuori sede all'albo previsto dal comma 4. I
requisiti di professionalita' per l'iscrizione all'albo
sono accertati sulla base di rigorosi criteri valutativi
che tengano conto della pregressa esperienza professionale,
validamente documentata, ovvero sulla base di prove
valutative.
6. La CONSOB determina, con regolamento, i principi e
i criteri relativi:
a) alla formazione dell'albo previsto dal comma 4 e
alle relative forme di pubblicita';
b) ai requisiti di rappresentativita' delle
associazioni professionali dei consulenti finanziari
abilitati all'offerta fuori sede, dei consulenti finanziari
autonomi, delle societa' di consulenza finanziaria e dei
soggetti abilitati;
c) all'iscrizione, alla cancellazione e alle cause
di riammissione all'albo previsto dal comma 4;
d) alle cause di incompatibilita';
d-bis) all'attivita' di vigilanza svolta
dall'Organismo;
e) ai provvedimenti cautelari e alle sanzioni
disciplinati, rispettivamente, dagli articoli 7-septies e
196 e alle violazioni cui si applicano le sanzioni previste
dallo stesso art. 196, comma 1;
f) all'esame, da parte della stessa CONSOB, dei
reclami contro le delibere dell'Organismo di cui al comma
4, relative ai provvedimenti indicati alla lettera c);
g) alle regole di presentazione e di comportamento
che i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori
sede, i consulenti finanziari autonomi e le societa' di
consulenza finanziaria devono osservare nei rapporti con la
clientela;
h) alle modalita' di tenuta della documentazione
concernente l'attivita' svolta dai consulenti finanziari
abilitati all'offerta fuori sede, dai consulenti finanziari
autonomi e dalle societa' di consulenza finanziaria;
i) all'attivita' dell'Organismo di cui al comma 4;
l) alle modalita' di aggiornamento professionale
dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede,
dei consulenti finanziari autonomi e dei soggetti che
svolgono, per conto delle societa' di cui all'art. 18-ter,
attivita' di consulenza in materia di investimenti nei
confronti della clientela.
6-bis. Per le societa' di consulenza finanziaria di
cui all'art. 18-ter, la Consob adotta le disposizioni
attuative dell'art. 4-undecies.
7. L'Organismo puo' chiedere ai consulenti finanziari
abilitati all'offerta fuori sede o ai soggetti che si
avvalgono dei medesimi, ai consulenti finanziari autonomi
ed alle societa' di consulenza finanziaria la comunicazione
di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti
fissando i relativi termini. Esso puo' inoltre effettuare
ispezioni e richiedere l'esibizione di documenti e il
compimento degli atti ritenuti necessari nonche' procedere
ad audizione personale. Nell'esercizio dell'attivita'
ispettiva, l'Organismo puo' avvalersi, previa comunicazione
alla Consob, della Guardia di Finanza che agisce con i
poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta
sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi,
utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non
determinare oneri aggiuntivi. I contenuti e le modalita' di
collaborazione tra l'Organismo e la Guardia di finanza sono
definite in apposito protocollo d'intesa.
- Il testo dell'art. 31-bis del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 31-bis (Vigilanza della Consob sull'Organismo).
- 1. La Consob vigila sull'Organismo secondo modalita',
dalla stessa stabilite, improntate a criteri di
proporzionalita' ed economicita' dell'azione di controllo e
con la finalita' di verificare l'adeguatezza delle
procedure interne adottate dall'Organismo per lo
svolgimento dei compiti a questo affidati.
2. Per le finalita' indicate al comma 1, la Consob
puo' accedere al sistema informativo che gestisce l'albo,
richiedere all'Organismo la comunicazione periodica di dati
e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le
modalita' e nei termini dalla stessa stabiliti, effettuare
ispezioni, richiedere l'esibizione dei documenti e il
compimento degli atti ritenuti necessari, nonche' convocare
i componenti dell'Organismo.
3. L'Organismo informa tempestivamente la Consob
degli atti e degli eventi di maggior rilievo relativi
all'esercizio delle proprie funzioni e trasmette, entro il
31 gennaio di ogni anno, una relazione dettagliata
sull'attivita' svolta nell'anno precedente e sul piano
delle attivita' predisposto per l'anno in corso.
4. La Consob, le altre autorita' di cui all'art. 4,
comma 1 e l'Organismo collaborano tra loro, anche mediante
scambio di informazioni, al fine di agevolare lo
svolgimento delle rispettive funzioni.
5. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in
possesso dell'Organismo in ragione della sua attivita' di
vigilanza sono coperti dal segreto d'ufficio. Sono fatti
salvi i casi previsti dalla legge per le indagini relative
a violazioni sanzionate penalmente. L'Organismo non puo'
opporre il segreto d'ufficio alla Banca d'Italia,
all'IVASS, alla Covip e al Ministro dell'economia e delle
finanze.
6. Il Ministero dell'economia e delle finanze, su
proposta della Consob, puo' disporre con decreto lo
scioglimento degli organi di gestione e di controllo
dell'organismo di cui all'art. 31 qualora risultino gravi
irregolarita' nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni
delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie
che regolano l'attivita' dello stesso. Il Ministero
dell'economia e delle finanze provvede agli adempimenti
necessari alla ricostituzione degli organi di gestione e
controllo dell'organismo, assicurandone la continuita'
operativa, se necessario anche attraverso la nomina di un
commissario. La Consob puo' disporre la rimozione di uno o
piu' componenti degli organi di gestione e controllo in
caso di grave inosservanza dei doveri ad essi assegnati
dalla legge, dallo statuto o dalle disposizioni di
vigilanza, nonche' dei provvedimenti specifici e di altre
istruzioni impartite dalla Consob, ovvero in caso di
comprovata inadeguatezza, accertata dalla Consob,
all'esercizio delle funzioni cui sono preposti.».
- Il testo dell'art. 32 del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 32 (Promozione e collocamento a distanza di
servizi e attivita' di investimento e di prodotti
finanziari). - 1. Per tecniche di comunicazione a distanza
si intendono le tecniche di contatto con la clientela,
diverse dalla pubblicita', che non comportano la presenza
fisica e simultanea del cliente e del soggetto offerente o
di un suo incaricato.
2. La Consob, sentita la Banca d'Italia, puo'
disciplinare con regolamento, in conformita' ai principi
stabiliti negli articoli 30 e 30-bis e nel decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 190, la promozione e il
collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza
di servizi e attivita' di investimento e di prodotti
finanziari.».
- Il testo dell'art. 32-ter del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 32-ter (Risoluzione stragiudiziale di
controversie). - 1. I soggetti nei cui confronti la Consob
esercita la propria attivita' di vigilanza, da individuarsi
con il regolamento di cui al comma 2, nonche' i consulenti
finanziari autonomi e le societa' di consulenza finanziaria
aderiscono a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle
controversie con gli investitori diversi dai clienti
professionali di cui all'art. 6, commi 2-quinquies e
2-sexies. In caso di mancata adesione, alle societa' e agli
enti si applicano le sanzioni di cui all'art. 190, comma 1,
e alle persone fisiche di cui all'art. 18-bis si applicano
le sanzioni di cui all'art. 187-quinquiesdecies, comma
1-bis. Le sanzioni previste dal presente comma sono
applicate ai consulenti finanziari autonomi e alle societa'
di consulenza finanziaria secondo il procedimento
disciplinato dall'art. 196, comma 2.
2. La Consob determina, con proprio regolamento, nel
rispetto dei principi, delle procedure e dei requisiti di
cui alla parte V, titolo II-bis, del decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, i
criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle
controversie di cui al comma 1 nonche' i criteri di
composizione dell'organo decidente, in modo che risulti
assicurata l'imparzialita' dello stesso e la
rappresentativita' dei soggetti interessati.
3. Alla copertura delle relative spese di
funzionamento si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica, con le risorse di cui all'art. 40,
comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive
modificazioni, oltre che con gli importi posti a carico
degli utenti delle procedure medesime.».
- Il testo dell'art. 50-quinquies del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle
premesse, come modificato dal presente decreto, cosi'
recita:
«Art. 50-quinquies (Gestione di portali per la
raccolta di capitali per le piccole e medie imprese e per
le imprese sociali). - 1. E' gestore di portali il soggetto
che esercita professionalmente il servizio di gestione di
portali per la raccolta di capitali per le piccole e medie
imprese e per le imprese sociali ed e' iscritto nel
registro di cui al comma 2.
2. L'attivita' di gestione di portali per la raccolta
di capitali per le piccole e medie imprese e per le imprese
sociali e' riservata alle Sim, alle imprese di investimento
UE, alle imprese di paesi terzi diverse dalle banche
autorizzate in Italia, ai gestori di cui all'art. 1, comma
1, lettera q-bis), limitatamente all'offerta di quote o
azioni di Oicr che investono prevalentemente in piccole e
medie imprese e alle banche, autorizzati ai relativi
servizi di investimento, nonche' ai soggetti iscritti in un
apposito registro tenuto dalla Consob, a condizione che
questi ultimi trasmettano gli ordini riguardanti la
sottoscrizione e la compravendita di strumenti finanziari
rappresentativi di capitale esclusivamente a banche, Sim,
imprese di investimento UE e imprese di paesi terzi diverse
dalla banche, e gli ordini riguardanti azioni o quote degli
Oicr ai relativi gestori. Ai soggetti iscritti in tale
registro non si applicano le disposizioni della parte II,
titolo II, capo II e dell'art. 32.
3. L'iscrizione nel registro di cui al comma 2 e'
subordinata al ricorrere dei seguenti requisiti:
a) forma di societa' per azioni, di societa' in
accomandita per azioni, di societa' a responsabilita'
limitata o di societa' cooperativa;
b) sede legale e amministrativa o, per i soggetti
comunitari, stabile organizzazione nel territorio della
Repubblica;
c) oggetto sociale conforme con quanto previsto dal
comma 1;
d) possesso da parte di coloro che detengono il
controllo e dei soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione e controllo dei requisiti di
onorabilita' stabiliti dalla Consob;
e) possesso da parte dei soggetti che svolgono
funzioni di amministrazione, direzione e controllo, di
requisiti di professionalita' stabiliti dalla Consob;
e-bis) stipula di un'assicurazione di
responsabilita' professionale che garantisca un'adeguata
protezione alla clientela, secondo i criteri stabiliti
dalla Consob con regolamento.
4. I soggetti iscritti nel registro di cui al comma 2
non possono detenere somme di denaro o strumenti finanziari
di pertinenza di terzi.
5. La Consob determina, con regolamento, i principi e
i criteri relativi:
a) alla formazione del registro e alle relative
forme di pubblicita';
b) alle eventuali ulteriori condizioni per
l'iscrizione nel registro, alle cause di sospensione,
radiazione e riammissione e alle misure applicabili nei
confronti degli iscritti nel registro;
c) alle eventuali ulteriori cause di
incompatibilita';
d) alle regole di condotta che i gestori di portali
devono rispettare nel rapporto con gli investitori,
prevedendo un regime semplificato per i clienti
professionali.
6. La Consob esercita la vigilanza sui gestori di
portali per verificare l'osservanza delle disposizioni di
cui al presente articolo e della relativa disciplina di
attuazione. A questo fine la Consob puo' convocare gli
amministratori, i sindaci e il personale dei gestori,
chiedere la comunicazione di dati e di notizie e la
trasmissione di atti e di documenti, fissando i relativi
termini, nonche' effettuare ispezioni.
6-bis. La Consob adotta le disposizioni attuative
dell'art. 4-undecies.
7.».
 
Art. 3

Modifiche alla parte III del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58

1. All'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la lettera g) e' sostituita dalla seguente:
«g) "mercato di crescita per le piccole e medie imprese": un sistema multilaterale di negoziazione registrato come un mercato di crescita per le piccole e medie imprese in conformita' all'articolo 69;».
2. All'articolo 66-quater del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «delle comunicazioni previste dal comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «dell'esercizio da parte della Consob delle funzioni di punto di contatto ai sensi dell'articolo 4 del presente decreto»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. La Consob puo' esercitare i poteri di cui al comma 1 anche nei confronti degli internalizzatori sistematici.»;
c) il comma 6 e' abrogato.
3. All'articolo 67-ter, comma 8, lettera b), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole «28 e 29-ter» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' agli operatori del paese non UE che accedono alla sede di negoziazione che ha ottenuto l'autorizzazione o il nulla-osta ai sensi degli articoli 26, comma 6, 29, comma 3, o 70, comma 2.».
4. All'articolo 68-quater del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Le Sim e le banche italiane che negoziano derivati su merci o quote di emissione o loro prodotti derivati al di fuori di una sede di negoziazione forniscono all'autorita' competente della sede di negoziazione in cui sono negoziati derivati su merci o quote di emissione o strumenti derivati sulle stesse o all'autorita' competente centrale nel caso in cui gli strumenti menzionati siano scambiati in piu' di una giurisdizione, i dati disaggregati delle loro posizioni assunte in derivati su merci o quote di emissione o strumenti derivati sulle stesse negoziati in una sede di negoziazione e i contratti OTC economicamente equivalenti, distinguendo fra le posizioni identificate come atte a ridurre, in una maniera oggettivamente misurabile, i rischi direttamente connessi alle attivita' commerciali e le altre posizioni.»;
5. Nella rubrica della Sezione VI del Capo II del Titolo I-bis della Parte III del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la parola «PMI» e' sostituita dalle seguenti: «piccole e medie imprese»;
6. Nella rubrica e nei commi 1, 2, lettera a), 3, 4 e 5 dell'articolo 69 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la parola «PMI» e' sostituita, ovunque ricorra, dalle seguenti: «piccole e medie imprese».
7. All'articolo 90-quinquies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nei commi 2 e 3 le parole «Le societa' di gestione» sono sostituite dalle seguenti: «I gestori dei mercati»; e nei commi 2, lettera b) e 4, ovunque ricorrano, le parole «societa' di gestione» sono sostituite dalle seguenti: «gestori».

Note all'art. 3:
- Il testo dell'art. 61 del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 61 (Definizioni). - 1. Nella presente parte si
intendono per:
a) "strategia di market making": ai fini degli
articoli 65-sexies e 67-ter, la strategia perseguita da chi
svolge negoziazioni algoritmiche quando, operando per conto
proprio in qualita' di membro o partecipante di una o piu'
sedi di negoziazione, la strategia comporta l'immissione di
quotazioni irrevocabili e simultanee di acquisto e di
vendita, di misura comparabile e a prezzi competitivi,
relative a uno o piu' strumenti finanziari su un'unica sede
di negoziazione o su diverse sedi di negoziazione, con il
risultato di fornire liquidita' in modo regolare e
frequente al mercato;
b) "fondi indicizzati quotati" (exchange-traded
funds - ETF): gli Oicr con almeno una particolare categoria
di azioni o quote negoziata per tutta la giornata in almeno
una sede di negoziazione, nell'ambito della quale almeno un
market-maker interviene per assicurare che il prezzo delle
sue azioni o quote nella sede di negoziazione non si
discosti in maniera significativa dal rispettivo valore
netto di inventario ne', se del caso, da quello indicativo
calcolato in tempo reale (indicative net asset value);
c) "certificates": i titoli negoziabili quali
definiti all'art. 2, paragrafo 1, punto 27), del
regolamento (UE) n. 600/2014;
d) "strumenti finanziari strutturati": gli
strumenti finanziari strutturati quali definiti all'art. 2,
paragrafo 1, punto 28), del regolamento (UE) n. 600/2014;
e) "sedi di negoziazione all'ingrosso": le sedi di
negoziazione di titoli di Stato o di titoli obbligazionari
privati e pubblici, diversi da titoli di Stato, nonche' di
strumenti del mercato monetario e di strumenti finanziari
derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su
valute che, in base alle regole adottate dal gestore della
sede, consentono esclusivamente le negoziazioni tra
operatori che impegnano posizioni proprie ovvero, nel caso
dei soggetti abilitati, quelle nelle quali gli operatori
eseguono in contropartita diretta, con posizioni proprie,
ordini di clienti professionali;
f) "operatore principale": i soggetti indicati
nell'art. 2, paragrafo 1, lettera n), del regolamento (UE)
n. 236/2012, relativo alle vendite allo scoperto e a taluni
aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la
copertura del rischio di inadempimento dell'emittente
(credit default swap);
g) "mercato di crescita per le piccole e medie
imprese": un sistema multilaterale di negoziazione
registrato come un mercato di crescita per le piccole e
medie imprese in conformita' all'art. 69;
h) "piccola o media impresa": un'impresa come
definita dall'art. 2, paragrafo 1, lettera (f), del
regolamento (UE) 2017/1129.».
- Il testo dell'art. 66-quater del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle premesse,
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 66-quater (Provvedimenti di sospensione ed
esclusione di strumenti finanziari dalle negoziazioni su
iniziativa della Consob). - 1. La Consob puo' sospendere o
escludere uno strumento finanziario dalle negoziazioni o
richiedere che vi provveda il gestore di una sede di
negoziazione. A tal fine la Consob puo' chiedere al gestore
medesimo tutte le informazioni che ritenga utili. Per le
sedi di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato, i
poteri di cui al presente comma sono esercitati dalla Banca
d'Italia, che ne da' tempestiva comunicazione alla Consob,
ai fini dell'esercizio da parte della Consob delle funzioni
di punto di contatto ai sensi dell'art. 4 del presente
decreto.
1-bis. La Consob puo' esercitare i poteri di cui al
comma 1 anche nei confronti degli internalizzatori
sistematici.
2. Nel caso in cui un gestore di una sede di
negoziazione sospenda o escluda, ai sensi dell'art. 66-ter,
commi 1 e 2, uno strumento finanziario dalle negoziazioni,
la Consob prescrive che le altre sedi di negoziazione e gli
internalizzatori sistematici che negoziano lo stesso
strumento finanziario o gli strumenti finanziari derivati
di cui all'Allegato I, Sezione C, punti da 4 a 10, relativi
o riferiti a detto strumento finanziario, sospendano o
escludano anch'essi tale strumento finanziario o tali
strumenti derivati dalla negoziazione, se la sospensione o
l'esclusione e' dovuta a presunti abusi di mercato, a
un'offerta pubblica di acquisto o alla mancata divulgazione
di informazioni privilegiate riguardanti l'emittente o lo
strumento finanziario in violazione degli articoli 7 e 17
del regolamento (UE) n. 596/2014, tranne qualora tale
sospensione o esclusione possa causare un danno rilevante
agli interessi dell'investitore o all'ordinato
funzionamento del mercato.
3. Salvo quando cio' possa causare danni agli
interessi degli investitori o all'ordinato funzionamento
del mercato, la Consob prescrive alle sedi di negoziazione
e agli internalizzatori sistematici di sospendere o
escludere uno strumento finanziario dalle negoziazioni nei
casi in cui tale strumento finanziario sia stato oggetto di
provvedimento di sospensione o esclusione da parte di
autorita' competenti di altri Stati membri ovvero di una
decisione assunta da parte di autorita' competenti di altri
Stati membri in relazione alle decisioni di sospensione ed
esclusione adottate dai gestori delle sedi di negoziazione
da esse vigilate, se la sospensione o l'esclusione e'
dovuta a presunti abusi di mercato, a un'offerta d'acquisto
o alla mancata divulgazione di informazioni privilegiate
riguardanti l'emittente o lo strumento finanziario in
violazione degli articoli 7 e 17 del regolamento (UE) n.
596/2014.
4. Qualora la sospensione o l'esclusione ai sensi del
comma 3 debba essere disposta con riferimento a una sede di
negoziazione all'ingrosso di titoli obbligazionari privati
e pubblici, diversi da titoli di Stato, nonche' di
strumenti del mercato monetario e di strumenti finanziari
derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su
valute, la decisione della Consob e' adottata sentita la
Banca d'Italia. Qualora la sospensione o l'esclusione ai
sensi del comma 3 debba essere disposta con riferimento ad
una sede di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato,
la decisione e' adottata dalla Banca d'Italia; a tal fine,
la Consob informa la Banca d'Italia delle decisioni assunte
dalle autorita' competenti degli altri Stati membri.
5. I commi 2, 3 e 4 si applicano anche in caso di
revoca della sospensione dalla negoziazione di uno
strumento finanziario o degli strumenti finanziari derivati
di cui all'Allegato I, Sezione C, punti da 4 a 10, relativi
o riferiti a detto strumento finanziario.
6. (abrogato).».
- Il testo dell'art. 67-ter del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 67-ter (Negoziazione algoritmica, accesso
elettronico diretto, partecipazione a controparti
centrali). - 1. Le Sim e le banche italiane che svolgono
negoziazione algoritmica:
a) pongono in essere controlli dei sistemi e del
rischio efficaci e idonei alla luce dell'attivita'
esercitata sulle sedi di negoziazione, volti a garantire
che i propri sistemi di negoziazione algoritmica siano
resilienti e dispongano di sufficiente capacita', siano
soggetti a soglie e limiti di negoziazione appropriati,
impediscano di inviare ordini erronei o comunque recare
pregiudizio all'ordinato svolgimento delle negoziazioni;
b) pongono in essere controlli efficaci dei sistemi
e del rischio per garantire che i sistemi di negoziazione
algoritmica non possano essere utilizzati per finalita'
contrarie al regolamento (UE) n. 596/2014 o alle regole
della sede di negoziazione;
c) dispongono di meccanismi efficaci di continuita'
operativa per rimediare a malfunzionamenti dei sistemi di
negoziazione algoritmica e provvedono affinche' i loro
sistemi siano soggetti a verifica e monitoraggio in modo
adeguato per garantirne la conformita' ai requisiti del
presente comma.
2. Le Sim e le banche italiane che effettuano
negoziazioni algoritmiche lo notificano alla Consob e, se
diversa, all'autorita' competente dello Stato membro della
sede di negoziazione in cui effettuano la negoziazione
algoritmica quali membri o partecipanti o clienti della
sede di negoziazione. La notifica e' altresi' effettuata
alla Banca d'Italia per le sedi di negoziazione
all'ingrosso di titoli di Stato.
3. Ferme restando le competenze di vigilanza
prudenziale della Banca d'Italia, la Consob vigila sul
rispetto dei requisiti previsti nel presente articolo da
parte di Sim e banche italiane che svolgono negoziazione
algoritmica. A tale fine la Consob puo' chiedere, su base
regolare o ad hoc, ai soggetti sopra indicati:
a) una descrizione della natura delle strategie di
negoziazione algoritmica;
b) i dettagli sui parametri o sui limiti di
negoziazione a cui il sistema e' soggetto;
c) i controlli di conformita' e di rischio attuati
per assicurare che le condizioni stabilite al comma 1 siano
soddisfatte;
d) i dettagli sulla verifica dei sistemi;
e) ulteriori informazioni sulla negoziazione
algoritmica effettuata e sui sistemi utilizzati.
4. La Consob comunica alla Banca d'Italia le
informazioni che riceve ai sensi del comma 3 o
dall'autorita' competente dello Stato membro d'origine
della banca UE o dell'impresa di investimento UE, quando
dette informazioni si riferiscono a membri o partecipanti o
clienti che effettuano negoziazione algoritmica nelle sedi
di negoziazioni all'ingrosso di titoli di Stato.
5. Le Sim e le banche italiane possono fornire
accesso elettronico diretto a una sede di negoziazione a
condizione che esse pongano in essere efficaci controlli
dei sistemi e del rischio.
6. La Consob, sentita la Banca d'Italia, disciplina
con regolamento:
a) gli obblighi di registrazione cui sono tenuti i
soggetti di cui al comma 1 che pongono in essere tecniche
di negoziazione algoritmica;
b) le condizioni in base alle quali le Sim e le
banche italiane possono fornire accesso elettronico diretto
a una sede di negoziazione e le caratteristiche dei
controlli di conformita' e di rischio attuati per
assicurare che le condizioni stabilite al comma 1 siano
soddisfatte;
c) gli obblighi di notifica, di informazione e di
registrazione cui sono tenuti le Sim e le banche italiane
che forniscono un accesso elettronico diretto a una sede di
negoziazione;
d) gli obblighi delle Sim e delle banche italiane
che effettuano negoziazione algoritmica per perseguire una
strategia di market making.
7. La Consob, su richiesta dell'autorita' competente
della sede di negoziazione di un altro Stato membro nella
quale una Sim o una banca italiana svolgono negoziazione
algoritmica o forniscono accesso elettronico diretto,
comunica tempestivamente alla stessa le informazioni
ricevute ai sensi del comma 3.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche:
a) ai membri o partecipanti di mercati
regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione che
non sono tenuti a essere autorizzati a norma dell'art.
4-terdecies, comma 1, lettere a), e), g), i) e l) o che
sono gestori di Oicr, Sicav o Sicaf;
b) alle imprese di paesi terzi autorizzate
all'esercizio dei servizi o attivita' di negoziazione per
conto proprio o di esecuzione di ordini per conto dei
clienti ai sensi degli articoli 28 e 29-ter, nonche' agli
operatori del paese non UE che accedono alla sede di
negoziazione che ha ottenuto l'autorizzazione o il
nulla-osta ai sensi degli articoli 26, comma 6, 29, comma
3, o 70, comma 2.
8-bis. La Consob detta con regolamento i requisiti di
cui al comma 6 applicabili ai soggetti di cui al comma 8
quando effettuano negoziazione algoritmica e/o forniscono
accesso elettronico diretto a una sede di negoziazione.
9. Le Sim e le banche italiane e le imprese di paesi
terzi autorizzate all'esercizio dei servizi e attivita' di
investimento, con o senza servizi accessori, ai sensi degli
articoli 28 e 29-ter, che agiscono in qualita' di
partecipanti alle controparti centrali per conto di propri
clienti:
a) pongono in essere controlli e sistemi efficaci
per garantire che possano fruire dei servizi di
compensazione solo persone idonee e che a tali persone
siano imposti requisiti appropriati per ridurre i rischi
per la Sim o per la banca e per il mercato;
b) assicurano che vi sia un accordo scritto
vincolante tra gli stessi e la persona per la quale
agiscono per quanto riguarda i diritti e gli obblighi
essenziali derivanti dalla prestazione del servizio.».
- Il testo dell'art. 68-quater del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle premesse,
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 68-quater (Notifica dei titolari di posizioni
in base alle categorie). - 1. Il gestore di una sede di
negoziazione nella quale sono negoziati derivati su merci o
quote di emissione o strumenti derivati sulle stesse
pubblica una relazione settimanale indicante le posizioni
aggregate detenute dalle differenti categorie di persone
per i differenti strumenti finanziari derivati su merci o
quote di emissione o strumenti derivati sulle stesse,
negoziati sulla sede di negoziazione, quando sia il numero
delle persone sia le loro posizioni aperte superano soglie
minime, distinguendo fra le posizioni identificate come
atte a ridurre, in una maniera oggettivamente misurabile, i
rischi direttamente connessi alle attivita' commerciali e
le altre posizioni. Tale relazione e' trasmessa alla Consob
e all'AESFEM.
2. Le Sim e le banche italiane che negoziano derivati
su merci o quote di emissione o loro prodotti derivati al
di fuori di una sede di negoziazione forniscono
all'autorita' competente della sede di negoziazione in cui
sono negoziati derivati su merci o quote di emissione o
strumenti derivati sulle stesse o all'autorita' competente
centrale nel caso in cui gli strumenti menzionati siano
scambiati in piu' di una giurisdizione, i dati disaggregati
delle loro posizioni assunte in derivati su merci o quote
di emissione o strumenti derivati sulle stesse negoziati in
una sede di negoziazione e i contratti OTC economicamente
equivalenti, distinguendo fra le posizioni identificate
come atte a ridurre, in una maniera oggettivamente
misurabile, i rischi direttamente connessi alle attivita'
commerciali e le altre posizioni.
3. I membri o partecipanti ai mercati regolamentati e
ai sistemi multilaterali di negoziazione e i clienti dei
sistemi organizzati di negoziazione comunicano al gestore
della sede di negoziazione informazioni dettagliate sulle
loro posizioni detenute mediante contratti negoziati nella
sede di negoziazione in oggetto, almeno su base
giornaliera, comprese le posizioni dei loro clienti, e dei
clienti di detti clienti, fino a raggiungere il cliente
finale.
4. La Consob prevede con regolamento:
a) i tempi e le modalita' di invio da parte del
gestore della sede di negoziazione, dei dati disaggregati
inerenti alle posizioni di tutte le persone, compresi i
membri o partecipanti e i relativi clienti nella sede di
negoziazione;
b) le modalita' di classificazione, da parte dei
gestori delle sedi di negoziazione, ai fini
dell'informativa da rendere ai sensi del presente articolo,
delle persone che detengono posizioni in strumenti derivati
su merci ovvero quote di emissione o strumenti derivati
delle stesse.».
- La rubrica della Sezione VI del Capo II del Titolo
I-bis della Parte III del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, citato nelle note alle premesse, cosi' recita:
«Parte III - Disciplina dei mercati
Titolo I-bis - Disciplina delle sedi di negoziazione
e internalizzatori sistematici
Capo II - Le sedi di negoziazione
Sezione VI - Mercati di crescita per le PMI».
- Il testo dell'art. 69 del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 69 (Mercati di crescita per le piccole e medie
imprese). - 1. La Consob, su domanda del gestore di un
sistema multilaterale di negoziazione, registra un sistema
come mercato di crescita per le piccole e medie imprese se
sono soddisfatti i requisiti di cui al comma 2.
2. Fermo restando il rispetto degli altri obblighi
del presente decreto relativi alla gestione di un sistema
multilaterale di negoziazione, ai fini della registrazione
di cui al comma 1, il sistema multilaterale di negoziazione
dispone di regole, sistemi e procedure efficaci, atti a
garantire che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) almeno il 50 per cento degli emittenti i cui
strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione sul
sistema sono piccole e medie imprese, sia al momento della
registrazione come mercato di crescita per le PMI sia
successivamente, con riferimento a ciascun anno civile;
b) sono stabiliti criteri appropriati per
l'ammissione e la permanenza alla negoziazione degli
strumenti finanziari sul sistema;
c) al momento dell'ammissione alla negoziazione di
uno strumento finanziario sul mercato sono state pubblicate
informazioni sufficienti per permettere agli investitori di
effettuare una scelta consapevole in merito
all'investimento. Tali informazioni possono consistere in
un appropriato documento di ammissione o in un prospetto se
i requisiti di cui al regolamento 2017/1129/UE sono
applicabili con riguardo a un'offerta pubblica presentata
insieme all'ammissione alla negoziazione dello strumento
finanziario sul sistema multilaterale di negoziazione;
d) sul mercato esiste un'adeguata informativa
finanziaria periodica, messa a disposizione dall'emittente
o da altri per suo conto, che comprenda quantomeno la
relazione finanziaria annuale sottoposta a revisione;
e) gli emittenti, le persone che esercitano
responsabilita' di direzione e le persone ad esse
strettamente legate, come individuati rispettivamente dai
punti 21), 25) e 26) dell'art. 3, paragrafo 1, del
regolamento (UE) n. 596/2014, rispettano i requisiti loro
applicabili dettati dal citato regolamento;
f) le informazioni regolamentate riguardanti gli
emittenti sono conservate e divulgate pubblicamente;
g) esistono sistemi e controlli efficaci tesi a
prevenire e individuare gli abusi di mercato secondo quanto
prescritto dal regolamento (UE) n. 596/2014.
3. Il gestore di un mercato di crescita per le
piccole e medie imprese puo' prevedere requisiti aggiuntivi
a quelli previsti dal comma 2.
4. La Consob puo' revocare la registrazione di un
sistema multilaterale di negoziazione come mercato di
crescita per le piccole e medie imprese su richiesta del
gestore ovvero quando il sistema non rispetta i requisiti
previsti dal comma 2.
5. Uno strumento finanziario di un emittente ammesso
alla negoziazione su un mercato di crescita per le piccole
e medie imprese puo' essere negoziato anche su un altro
mercato di crescita per le PMI solo se l'emittente e' stato
preventivamente informato e non ha sollevato obiezioni alla
negoziazione su un altro mercato. In tal caso l'emittente
non e' soggetto ad alcun obbligo relativo al governo
societario o all'in-formativa iniziale, continuativa o ad
hoc con riguardo a quest'ultimo mercato di crescita per le
piccole e medie imprese.».
- Il testo dell'art. 90-quinquies del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle
premesse, come modificato dal presente decreto, cosi'
recita:
«Art. 90-quinquies (Accesso ai servizi di regolamento
delle operazioni su strumenti finanziari su base
transfrontaliera). - 1. Fatto salvo l'art. 33 del
regolamento (UE) n. 909/2014, le imprese di investimento UE
e le banche UE autorizzate all'esercizio dei servizi o
delle attivita' di investimento hanno il diritto di
accedere direttamente e indirettamente ai servizi di
regolamento gestiti da depositari centrali stabiliti nel
territorio della Repubblica, per finalizzare o per disporre
la finalizzazione delle operazioni su strumenti finanziari.
2. I gestori dei mercati assicurano ai partecipanti
ai mercati da esse gestiti il diritto di designare un
sistema di regolamento delle operazioni su strumenti
finanziari effettuate su tali mercati, diverso da quello
designato dal mercato stesso, qualora risultino rispettate
le seguenti condizioni:
a) la presenza di collegamenti e dispositivi fra il
sistema di regolamento designato e i sistemi e la struttura
del mercato regolamentato per garantire il regolamento
efficace ed economico delle operazioni;
b) il riconoscimento da parte della Consob che le
condizioni tecniche di regolamento delle operazioni
concluse nel mercato regolamentato tramite un sistema
diverso da quello designato dal mercato stesso siano tali
da consentire il regolare e ordinato funzionamento dei
mercati. Nei casi di gestori di mercati regolamentati
all'ingrosso di titoli di Stato il riconoscimento e'
effettuato dalla Banca d'Italia.
3. I gestori dei mercati comunicano alla Consob le
designazioni effettuate dai partecipanti al mercato ai
sensi del comma 2. Tali comunicazioni sono effettuate alla
Banca d'Italia nel caso dei mercati all'ingrosso dei titoli
di Stato.
4. Il riconoscimento di cui al comma 2, lettera b),
e' effettuato sentita la Banca d'Italia, nei casi di
gestori di mercati regolamentati all'ingrosso di titoli
obbligazionari privati e pubblici, diversi da titoli di
Stato, nonche' di gestori di mercati regolamentati di
strumenti previsti dall'art. 1, comma 2, lettera d), e di
strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi
di interesse e su valute.».
 
Art. 4
Modifiche alla parte IV del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58

1. All'articolo 100-ter, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole «strumenti finanziari emessi dalle piccole e medie imprese,» sono inserite le seguenti: «come definite dall'articolo 61, comma 1, lettera h),».
2. All'articolo 120, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole «articolo 14, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 14, comma 6» e le parole «articolo 14, comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 14, comma 7».
3. All'articolo 121, comma 6, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole «articolo 14, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 14, comma 6» e le parole «articolo 14, comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 14, comma 7».
4. All'articolo 122, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole «articolo 14, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 14, comma 6» e le parole: «articolo 14, comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 14, comma 7».

Note all'art. 4:
- Il testo dell'art. 100-ter del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 100-ter (Offerte attraverso portali per la
raccolta di capitali). - 1. Le offerte al pubblico condotte
attraverso uno o piu' portali per la raccolta di capitali
possono avere ad oggetto soltanto la sottoscrizione di
strumenti finanziari emessi dalle piccole e medie imprese,
come definite dall'art. 61, comma 1, lettera h), dalle
imprese sociali e dagli organismi di investimento
collettivo del risparmio o altre societa' di capitali che
investono prevalentemente in piccole e medie imprese. Le
offerte relative a strumenti finanziari emessi da piccole e
medie imprese devono avere un corrispettivo totale
inferiore a quello determinato dalla Consob ai sensi
dell'art. 100, comma 1, lettera c).
1-bis. In deroga a quanto previsto dall'art. 2468,
primo comma, del codice civile, le quote di partecipazione
in piccole e medie imprese costituite in forma di societa'
a responsabilita' limitata possono costituire oggetto di
offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche
attraverso i portali per la raccolta di capitali, nei
limiti previsti dal presente decreto.
1-ter. La sottoscrizione di obbligazioni o di titoli
di debito e' riservata, nei limiti stabiliti dal codice
civile, agli investitori professionali e a particolari
categorie di investitori eventualmente individuate dalla
Consob ed e' effettuata in una sezione del portale diversa
da quella in cui si svolge la raccolta del capitale di
rischio.
2. La Consob determina la disciplina applicabile alle
offerte di cui al comma 1, al fine di assicurare la
sottoscrizione da parte di investitori professionali o
particolari categorie di investitori dalla stessa
individuate di una quota degli strumenti finanziari
offerti, quando l'offerta non sia riservata esclusivamente
a clienti professionali, e di tutelare gli investitori
diversi dai clienti professionali nel caso in cui i soci di
controllo della piccola e media impresa o dell'impresa
sociale cedano le proprie partecipazioni a terzi
successivamente all'offerta.
2-bis. In alternativa a quanto stabilito dall'art.
2470, secondo comma, del codice civile e dall'art. 36,
comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, e successive modificazioni, per la sottoscrizione e
per la successiva alienazione di quote rappresentative del
capitale di piccole e medie imprese e di imprese sociali
costituite in forma di societa' a responsabilita' limitata:
a) la sottoscrizione puo' essere effettuata per il
tramite di intermediari abilitati alla prestazione di uno o
piu' dei servizi di investimento previsti dall'art. 1,
comma 5, lettere a), b), c), c-bis), ed e); gli
intermediari abilitati effettuano la sottoscrizione delle
quote in nome proprio e per conto dei sottoscrittori o
degli acquirenti che abbiano aderito all'offerta tramite
portale;
b) entro i trenta giorni successivi alla chiusura
dell'offerta, gli intermediari abilitati depositano al
registro delle imprese una certificazione attestante la
loro titolarita' di soci per conto di terzi, sopportandone
il relativo costo; a tale fine, le condizioni di adesione
pubblicate nel portale devono espressamente prevedere che
l'adesione all'offerta, in caso di buon fine della stessa e
qualora l'investitore decida di avvalersi del regime
alternativo di cui al presente comma, comporta il
contestuale e obbligatorio conferimento di mandato agli
intermediari incaricati affinche' i medesimi:
1) effettuino l'intestazione delle quote in nome
proprio e per conto dei sottoscrittori, tenendo adeguata
evidenza dell'identita' degli stessi e delle quote
possedute;
2) rilascino, a richiesta del sottoscrittore o
del successivo acquirente, una certificazione comprovante
la titolarita' delle quote; tale certificazione ha natura
di puro titolo di legittimazione per l'esercizio dei
diritti sociali, e' nominativamente riferita al
sottoscrittore, non e' trasferibile, neppure in via
temporanea ne' a qualsiasi titolo, a terzi e non
costituisce valido strumento per il trasferimento della
proprieta' delle quote;
3) consentano ai sottoscrittori che ne facciano
richiesta di alienare le quote secondo quanto previsto alla
lettera c) del presente comma;
4) accordino ai sottoscrittori e ai successivi
acquirenti la facolta' di richiedere, in ogni momento,
l'intestazione diretta a se stessi delle quote di loro
pertinenza;
c) l'alienazione delle quote da parte di un
sottoscrittore o del successivo acquirente avviene mediante
semplice annotazione del trasferimento nei registri tenuti
dall'intermediario; la scritturazione e il trasferimento
non comportano costi o oneri ne' per l'acquirente ne' per
l'alienante; la successiva certificazione effettuata
dall'intermediario, ai fini dell'esercizio dei diritti
sociali, sostituisce ed esaurisce le formalita' di cui
all'art. 2470, secondo comma, del codice civile.
2-ter. Il regime alternativo di trasferimento delle
quote di cui al comma 2-bis deve essere chiaramente
indicato nel portale, ove sono altresi' predisposte
apposite idonee modalita' per consentire all'investitore di
esercitare l'opzione ovvero indicare l'intenzione di
applicare il regime ordinario di cui all'art. 2470, secondo
comma, del codice civile e all'art. 36, comma 1-bis, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni.
2-quater. L'esecuzione di sottoscrizioni, acquisti e
alienazioni di strumenti finanziari emessi da piccole e
medie imprese e da imprese sociali ovvero di quote
rappresentative del capitale delle medesime, effettuati
secondo le modalita' previste alle lettere b) e c) del
comma 2-bis del presente articolo, non necessita della
stipulazione di un contratto scritto. Ogni corrispettivo,
spesa o onere gravante sul sottoscrittore, acquirente o
alienante deve essere indicato nel portale dell'offerta,
con separata e chiara evidenziazione delle condizioni
praticate da ciascuno degli intermediari coinvolti, nonche'
in apposita sezione del sito internet di ciascun
intermediario. In difetto, nulla e' dovuto agli
intermediari.
2-quinquies.».
- Il testo dell'art. 120 del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 120 (Obblighi di comunicazione delle
partecipazioni rilevanti). - 1. Ai fini della presente
sezione, per capitale di societa' per azioni si intende
quello rappresentato da azioni con diritto di voto. Nelle
societa' i cui statuti consentono la maggiorazione del
diritto di voto o hanno previsto l'emissione di azioni a
voto plurimo, per capitale si intende il numero complessivo
dei diritti di voto.
2. Coloro che partecipano in un emittente azioni
quotate avente l'Italia come Stato membro d'origine in
misura superiore al tre per cento del capitale ne danno
comunicazione alla societa' partecipata e alla CONSOB. Nel
caso in cui l'emittente sia una PMI, tale soglia e' pari al
cinque per cento.
2-bis. La CONSOB puo', con provvedimento motivato da
esigenze di tutela degli investitori nonche' di efficienza
e trasparenza del mercato del controllo societario e del
mercato dei capitali, prevedere, per un limitato periodo di
tempo, soglie inferiori a quella indicata nel comma 2 per
societa' ad elevato valore corrente di mercato e ad
azionariato particolarmente diffuso.
3.
4. La CONSOB, tenuto anche conto delle
caratteristiche degli investitori, stabilisce con
regolamento:
a) le variazioni delle partecipazioni indicate nel
comma 2 che comportano obbligo di comunicazione;
b) i criteri per il calcolo delle partecipazioni,
avendo riguardo anche alle partecipazioni indirettamente
detenute, alle ipotesi in cui il diritto di voto spetta o
e' attribuito a soggetto diverso dal socio nonche' a quelle
di maggiorazione dei diritti di voto;
c) il contenuto e le modalita' delle comunicazioni
e dell'informazione del pubblico, nonche' le eventuali
deroghe per quest'ultima;
d) i termini per la comunicazione e per
l'informazione del pubblico;
d-bis) i casi in cui le comunicazioni sono dovute
dai possessori di strumenti finanziari dotati dei diritti
previsti dall'art. 2351, ultimo comma, del codice civile;
d-ter) i casi in cui la detenzione di strumenti
finanziari derivati determina obblighi di comunicazione;
d-quater) le ipotesi di esenzione dall'applicazione
delle presenti disposizioni.
4-bis. In occasione dell'acquisto di una
partecipazione in emittenti quotati pari o superiore alle
soglie del 10 per cento, 20 per cento e 25 per cento del
relativo capitale, salvo quanto previsto dall'art. 106,
comma 1-bis, il soggetto che effettua le comunicazioni di
cui ai commi 2 e seguenti del presente articolo deve
dichiarare gli obiettivi che ha intenzione di perseguire
nel corso dei sei mesi successivi. Nella dichiarazione sono
indicati sotto la responsabilita' del dichiarante:
a) i modi di finanziamento dell'acquisizione;
b) se agisce solo o in concerto;
c) se intende fermare i suoi acquisti o proseguirli
nonche' se intende acquisire il controllo dell'emittente o
comunque esercitare un'influenza sulla gestione della
societa' e, in tali casi, la strategia che intende adottare
e le operazioni per metterla in opera;
d) le sue intenzioni per quanto riguarda eventuali
accordi e patti parasociali di cui e' parte;
e) se intende proporre l'integrazione o la revoca
degli organi amministrativi o di controllo dell'emittente.
La CONSOB puo' individuare con proprio regolamento i
casi in cui la suddetta dichiarazione non e' dovuta,
tenendo conto delle caratteristiche del soggetto che
effettua la dichiarazione o della societa' di cui sono
state acquistate le azioni.
La dichiarazione e' trasmessa alla societa' di cui
sono state acquistate le azioni e alla CONSOB, nonche' e'
oggetto di comunicazione al pubblico secondo le modalita' e
i termini stabiliti con il regolamento della CONSOB emanato
in attuazione del comma 4, lettere c) e d).
Fermo restando quanto previsto ai sensi dell'art.
185, se nel termine di sei mesi dalla comunicazione della
dichiarazione intervengono cambiamenti delle intenzioni
sulla base di circostanze oggettive sopravvenute, una nuova
dichiarazione motivata deve essere senza ritardo
indirizzata alla societa' e alla CONSOB e portata alla
conoscenza del pubblico secondo le medesime modalita'. La
nuova dichiarazione fa decorrere nuovamente il termine di
sei mesi citato nel primo periodo del presente comma.
5. Il diritto di voto inerente alle azioni quotate od
agli strumenti finanziari per i quali sono state omesse le
comunicazioni previste dal comma 2 o la dichiarazione
prevista dal comma 4-bis non puo' essere esercitato. In
caso di inosservanza, si applica l'art. 14, comma 6.
L'impugnazione puo' essere proposta anche dalla Consob
entro il termine indicato nell'art. 14, comma 7.
6. Il comma 2 non si applica alle partecipazioni
detenute, per il tramite di societa' controllate, dal
Ministero dell'economia e delle finanze. I relativi
obblighi di comunicazione sono adempiuti dalle societa'
controllate.».
- Il testo dell'art. 121 del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 121 (Disciplina delle partecipazioni
reciproche). - 1. Fuori dai casi previsti dall'art.
2359-bis del codice civile, in caso di partecipazioni
reciproche eccedenti il limite indicato nell'art. 120,
comma 2, la societa' che ha superato il limite
successivamente non puo' esercitare il diritto di voto
inerente alle azioni eccedenti e deve alienarle entro
dodici mesi dalla data in cui ha superato il limite. In
caso di mancata alienazione entro il termine previsto la
sospensione del diritto di voto si estende all'intera
partecipazione. Se non e' possibile accertare quale delle
due societa' ha superato il limite successivamente, la
sospensione del diritto di voto e l'obbligo di alienazione
di applicano a entrambe, salvo loro diverso accordo.
2. Il limite richiamato nel comma 1 e' elevato al
cinque per cento, ovvero, nei casi previsti dall'art. 120,
comma 2, secondo periodo, al dieci per cento, a condizione
che il superamento della soglia da parte di entrambe le
societa' abbia luogo a seguito di un accordo
preventivamente autorizzato dall'assemblea ordinaria delle
societa' interessate.
3. Se un soggetto detiene una partecipazione in
misura superiore alla soglia indicata nel comma 2 in una
societa' con azioni quotate, questa o il soggetto che la
controlla non possono acquisire una partecipazione
superiore a tale limite in una societa' con azioni quotate
controllata dal primo. In caso di inosservanza, il diritto
di voto inerente alle azioni eccedenti il limite indicato
e' sospeso. Se non e' possibile accertare quale dei due
soggetti ha superato il limite successivamente, la
sospensione del diritto di voto si applica a entrambi,
salvo loro diverso accordo.
4. Per il calcolo delle partecipazioni si applicano i
criteri stabiliti ai sensi dell'art. 120, comma 4, lettera
b).
5. I commi 1, 2 e 3 non si applicano quando i limiti
ivi indicati sono superati a seguito di un'offerta pubblica
di acquisto o di scambio diretta a conseguire almeno il
sessanta per cento delle azioni ordinarie.
6. In caso di inosservanza dei divieti di esercizio
del voto previsti dai commi 1 e 3, si applica l'art. 14,
comma 6. L'impugnazione puo' essere proposta anche dalla
CONSOB entro il termine indicato nell'art. 14, comma 7.».
- Il testo dell'art. 122 del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 122 (Patti parasociali). - 1. I patti, in
qualunque forma stipulati, aventi per oggetto l'esercizio
del diritto di voto nelle societa' con azioni quotate e
nelle societa' che le controllano entro cinque giorni dalla
stipulazione sono:
a) comunicati alla Consob;
b) pubblicati per estratto sulla stampa quotidiana;
c) depositati presso il registro delle imprese del
luogo ove la societa' ha la sua sede legale;
d) comunicati alle societa' con azioni quotate.
2. La CONSOB stabilisce con regolamento le modalita'
e i contenuti della comunicazione, dell'estratto e della
pubblicazione.
3. In caso di inosservanza degli obblighi previsti
dal comma 1 i patti sono nulli.
4. Il diritto di voto inerente alle azioni quotate
per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi previsti
dal comma 1 non puo' essere esercitato. In caso di
inosservanza, si applica l'art. 14, comma 6. L'impugnazione
puo' essere proposta anche dalla CONSOB entro il termine
indicato nell'art. 14, comma 7.
5. Il presente articolo si applica anche ai patti, in
qualunque forma stipulati:
a) che istituiscono obblighi di preventiva
consultazione per l'esercizio del diritto di voto nelle
societa' con azioni quotate e nelle societa' che le
controllano;
b) che pongono limiti al trasferimento delle
relative azioni o di strumenti finanziari che attribuiscono
diritti di acquisto o di sottoscrizione delle stesse;
c) che prevedono l'acquisto delle azioni o degli
strumenti finanziari previsti dalla lettera b);
d) aventi per oggetto o per effetto l'esercizio
anche congiunto di un'influenza dominante su tali societa';
d-bis) volti a favorire o a contrastare il
conseguimento degli obiettivi di un'offerta pubblica di
acquisto o di scambio, ivi inclusi gli impegni a non
aderire ad un'offerta.
5-bis. Ai patti di cui al presente articolo non si
applicano gli articoli 2341-bis e 2341-ter del codice
civile.
5-ter. Gli obblighi di comunicazione di cui al comma
1 del presente articolo non si applicano ai patti, in
qualunque forma stipulati, aventi ad oggetto partecipazioni
complessivamente inferiori alla soglia indicata all'art.
120, comma 2.».
 
Art. 5
Modifiche alla parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58

1. All'articolo 188, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la parola: «PMI», ovunque ricorra, e' sostituita dalle seguenti: «piccole e medie imprese».
2. All'articolo 189, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole «64-bis, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «64-bis, commi 7 e 9».
3. All'articolo 190, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dall'articolo 2, comma 9, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, le parole «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 2».
4. All'articolo 190.3, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
«a-bis) ai gestori dei mercati regolamentati, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 90-quinquies, commi 2 e 3;».
5. All'articolo 193-quinquies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dopo le parole «ai sensi dell'articolo» sono inserite le seguenti: «4-sexies, comma 5, nonche' delle misure adottate ai sensi dell'articolo»;
b) il comma 2 e' abrogato.
6. All'articolo 194-septies, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «dell'obbligo di notifica di cui all'articolo 4-decies e delle relative disposizioni attuative,» sono soppresse e dopo le parole «ai sensi» sono inserite le seguenti: «dell'articolo 4-sexies, comma 5, e».

Note all'art. 5:
- Il testo dell'art. 188 del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 188 (Abuso di denominazione). - 1. L'uso, nella
denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o
comunicazione rivolta al pubblico, delle parole: "Sim" o
"societa' di intermediazione mobiliare" o "impresa di
investimento"; "Sgr" o "societa' di gestione del
risparmio"; "Sicav" o "societa' di investimento a capitale
variabile"; "Sicaf" o "societa' di investimento a capitale
fisso"; "EuVECA" o "fondo europeo per il venture capital";
"EuSEF" o "fondo europeo per l'imprenditoria sociale";
"ELTIF" o "fondo di investimento europeo a lungo termine";
"APA" o "dispositivo di pubblicazione autorizzato"; "CTP" o
"fornitore di un sistema consolidato di pubblicazione";
"ARM" o "meccanismo di segnalazione autorizzato"; "mercato
regolamentato"; "mercato di crescita per le piccole e medie
imprese "; ovvero di altre parole o locuzioni, anche in
lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla
legittimazione allo svolgimento dei servizi o delle
attivita' di investimento o del servizio di gestione
collettiva del risparmio o dei servizi di comunicazione
dati o dell'attivita' di gestione di mercati regolamentati
e' vietato a soggetti diversi, rispettivamente, dalle
imprese di investimento, dalle societa' di gestione del
risparmio, dalle Sicav, dalle Sicaf, dai soggetti abilitati
a tenore dei regolamenti (UE) n. 345/2013, relativo ai
fondi europei per il venture capital (EuVECA), n. 346/2013,
relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale
(EuSEF) e n. 2015/760, relativo ai fondi di investimento
europei a lungo termine, dai fornitori autorizzati allo
svolgimento dei servizi di comunicazione dati, dai mercati
regolamentati e dai sistemi registrati come un mercato di
crescita per le piccole e medie imprese, ai sensi del
presente decreto. Chiunque contravviene al divieto previsto
dal presente articolo e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro
cinque milioni. Se la violazione e' commessa da una
societa' o un ente, e' applicata la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni,
ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale
importo e' superiore a euro cinque milioni e il fatturato
e' determinabile ai sensi dell'art. 195, comma 1-bis.
2. Si applica l'art. 187-quinquiesdecies, comma
1-quater.».
- Il testo dell'art. 189 del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 189 (Partecipazioni al capitale). - 1. La
violazione degli obblighi di comunicazione previsti dagli
articoli 15, commi 1 e 3, 64-bis, comma 2, e delle relative
disposizioni attuative, e di quelli richiesti ai sensi
dell'art. 17, nonche' di quelli previsti dall'art. 31,
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012 e dall'art.
27, paragrafo 7, secondo periodo, del regolamento (UE) n.
909/2014, e' punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque milioni.
Se la violazione e' commessa da una societa' o un ente, e'
applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci
per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a
euro cinque milioni e il fatturato e' determinabile ai
sensi dell'art. 195, comma 1-bis.
2. La stessa sanzione si applica in caso di
violazione dei divieti di esercizio dei diritti e in caso
di inadempimento degli obblighi di alienazione previsti
dagli articoli 14, commi 4 e 7; 16, commi 1, 2 e 4; 64-bis,
commi 7 e 9; 79-sexies, comma 9; e 79-noviesdecies, comma
1.
3. Si applica l'art. 187-quinquiesdecies, comma
1-quater.».
- Il testo dell'art. 190 del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 190 (Sanzioni amministrative pecuniarie in tema
di disciplina degli intermediari). - 1. Salvo che il fatto
costituisca reato ai sensi dell'art. 166, nei confronti dei
soggetti abilitati, dei depositari e dei soggetti ai quali
sono state esternalizzate funzioni operative essenziali o
importanti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria
da euro trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino
al dieci per cento del fatturato, quando tale importo e'
superiore a euro cinque milioni e il fatturato e'
determinabile ai sensi dell'art. 195, comma 1-bis, per la
mancata osservanza degli articoli 6; 6-bis; 6-ter; 7, commi
2, 2-bis, 2-ter, 3 e 3-bis; 7-bis, comma 5; 7-ter; 9; 12;
13, comma 3; 21; 22; 23, commi 1 e 4-bis; 24, commi 1 e
1-bis; 24-bis; 25; 25-bis; 26, commi 1, 3 e 4; 27, commi 1
e 3; 28, comma 4; 29; 29-bis, comma 1; 29-ter, comma 4; 30,
comma 5; 31, commi 1, 2, 2-bis, 3-bis, 5, 6 e 7; 32, comma
2; 33, comma 4; 35-bis, comma 6; 35-novies; 35-decies; 36,
commi 2, 3 e 4; 37, commi 1, 2 e 3; 39; 40, commi 2, 4 e 5;
40-bis, comma 4; 40-ter, comma 4; 41, commi 2, 3 e 4;
41-bis; 41-ter; 41-quater; 42, commi 1, 3 e 4; 43, commi 2,
3, 4, 7, 8 e 9; 44, commi 1, 2, 3 e 5; 45; 46, commi 1, 3 e
4; 47; 48; 49, commi 3 e 4; 55-ter; 55-quater;
55-quinquies; ovvero delle disposizioni generali o
particolari emanate in base ai medesimi articoli.
1-bis.
1-bis.1 Chiunque eserciti l'attivita' di gestore di
portale in assenza dell'iscrizione nel registro previsto
dall'art. 50-quinquies e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro
cinque milioni. Se la violazione e' commessa da una
societa' o un ente, si applica nei confronti di questi
ultimi la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci
per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a
euro cinque milioni e il fatturato e' determinabile ai
sensi dell'art. 195, comma 1-bis.
2. La stessa sanzione prevista dal comma 1 si
applica:
a) alle banche non autorizzate alla prestazione di
servizi o di attivita' di investimento, nel caso in cui non
osservino le disposizioni dell'art. 25-bis e di quelle
emanate in base ad esse;
b) ai soggetti abilitati alla distribuzione
assicurativa, nel caso in cui non osservino le disposizioni
previste dall'art. 25-ter, commi 1 e 2, e quelle emanate in
base ad esse;
c) ai depositari centrali che prestano servizi o
attivita' di investimento per la violazione delle
disposizioni del presente decreto richiamate dall'art.
79-noviesdecies.1.
2-bis. La medesima sanzione prevista dal comma 1 si
applica
a) ai gestori dei fondi europei per il venture
capital (EuVECA), in caso di violazione delle disposizioni
previste dagli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13
del regolamento (UE) n. 345/2013 e delle relative
disposizioni attuative;
b) ai gestori dei fondi europei per l'imprenditoria
sociale (EuSEF), in caso di violazione delle disposizioni
previste dagli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14 del regolamento (UE) n. 346/2013 e delle relative
disposizioni attuative;
b-bis) ai gestori e ai depositari di FIA, in caso
di violazione delle disposizioni del regolamento delegato
(UE) n. 231/2013 della Commissione, del regolamento (UE) n.
2015/760, e delle relative disposizioni attuative;
b-ter) ai gestori e ai depositari di OICVM, in caso
di violazione delle disposizioni del regolamento delegato
(UE) n. 438/2016 della Commissione e delle relative
disposizioni attuative;
b-quater) ai gestori di OICVM e di FIA, in caso di
violazione delle disposizioni dell'art. 13 del regolamento
(UE) 2015/2365 e delle relative disposizioni attuative.
2-bis.1. La medesima sanzione prevista dal comma 1 si
applica anche in caso di inosservanza delle norme tecniche
di regolamentazione e di attuazione relative ai regolamenti
di cui al comma 2-bis, lettere a), b), b-bis) e b-ter),
emanate dalla Commissione europea ai sensi degli articoli
10 e 15 del regolamento (CE) n. 1095/2010.
2-ter
2-quater. La medesima sanzione prevista al comma 1 si
applica per la violazione dell'art. 59, paragrafi 2, 3 e 5,
del regolamento (UE) n. 1031/2010 e delle relative
disposizioni di attuazione nei confronti di:
a) Sim e banche italiane autorizzate a presentare
offerte nel mercato delle aste delle quote di emissione dei
gas a effetto serra per conto dei loro clienti ai sensi
dell'art. 20-ter;
b) soggetti stabiliti nel territorio della
Repubblica che beneficiano dell'esenzione prevista
dall'art. 4-terdecies, comma 1, lettera l), autorizzate a
presentare offerte nel mercato delle aste delle quote di
emissione dei gas a effetto serra ai sensi dell'art.
20-ter.
3. Si applica l'art. 187-quinquiesdecies, comma
1-quater.
3-bis. I soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione o controllo nei soggetti
abilitati, i quali non osservano le disposizioni previste
dall'art. 6, comma 2-bis, ovvero le disposizioni generali o
particolari emanate in base al medesimo comma dalla Banca
d'Italia, sono puniti con la sanzione amministrativa
pecuniaria da cinquantamila euro a cinquecentomila euro.
4.».
- Il testo dell'art. 190.3 del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 190.3 (Sanzioni amministrative in tema di
disciplina dei mercati e dei servizi di comunicazione
dati). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato ai sensi
dell'art. 166, si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni
ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale
importo e' superiore a euro cinque milioni e il fatturato
e' determinabile ai sensi dell'art. 195, comma 1-bis:
a) ai gestori delle sedi negoziazione, nel caso di
inosservanza delle disposizioni previste dal capo II del
titolo I-bis della parte III e di quelle emanate in base ad
esse;
a-bis) ai gestori dei mercati regolamentati, nel
caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'art.
90-quinquies, commi 2 e 3;
b) agli internalizzatori sistematici, nel caso di
inosservanza delle disposizioni previste dal capo III del
titolo I-bis della parte III e di quelle emanate in base ad
esse;
c) agli organizzatori e agli operatori dei sistemi
multilaterali di depositi in euro, nel caso di inosservanza
delle disposizioni previste dall'art. 62-septies e di
quelle emanate in base ad esse;
d) ai membri e ai partecipanti ammessi ai mercati
regolamentati e ai sistemi multilaterali di negoziazione
nonche' ai clienti di sistemi organizzati di negoziazione,
nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal
capo II del titolo I-bis della parte III e di quelle
emanate in base ad esse;
e);
f) ai fornitori di servizi di comunicazione dati,
nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dagli
articoli 79-bis, 79-ter e 79-ter.1 e di quelle emanate in
base ad esse.
2. Chiunque viola le disposizioni previste dall'art.
68, comma 1, e dalle relative norme attuative, ovvero viola
le misure adottate in base alle medesime disposizioni e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
cinquemila fino a euro cinque milioni. Se la violazione e'
commessa da una societa' o un ente, si applica nei
confronti di questi ultimi la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni,
ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale
importo e' superiore a euro cinque milioni e il fatturato
e' determinabile ai sensi dell'art. 195, comma 1-bis.
3. Per la violazione delle disposizioni previste
dagli articoli 67-ter, 68, comma 1, e 68-quater, commi 2 e
3, in ragione della gravita' della violazione accertata e
tenuto conto dei criteri stabiliti dall'art. 194-bis, puo'
essere applicata anche la sanzione amministrativa
accessoria dell'interdizione temporanea, per un periodo non
inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni, a essere
membro o partecipante di un mercato regolamentato, di un
sistema multilaterale di negoziazione o a essere cliente di
un sistema organizzato di negoziazione.
4. Si applica l'art. 187-quinquiesdecies, comma
1-quater.».
- Il testo dell'art. 193-quinquies del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle
premesse, come modificato dal presente decreto, cosi'
recita:
«Art. 193-quinquies (Sanzioni amministrative
pecuniarie relative alle violazioni delle disposizioni
previste dal regolamento (UE) n. 1286/2014). - 1. La
violazione delle disposizioni richiamate dall'art. 24,
paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1286/2014, ovvero la
mancata osservanza delle misure adottate ai sensi dell'art.
4-sexies, comma 5, nonche' delle misure adottate ai sensi
dell'art. 4-septies, comma 1, e' punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro
settecentomila con provvedimento adottato dalla Consob o
dall'IVASS secondo le rispettive competenze definite ai
sensi dell'art. 4-sexies. Se la violazione e' commessa da
una societa' o un ente, e' applicata la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro
cinque milioni, ovvero fino al tre per cento del relativo
fatturato quando tale importo e' superiore a euro cinque
milioni e il fatturato e' determinabile ai sensi dell'art.
195, comma 1-bis.
2. (abrogato).
3. Le sanzioni previste ai commi 1 e 2 per le persone
fisiche si applicano nei confronti degli esponenti
aziendali e del personale della societa' o dell'ente nei
casi previsti dall'art. 190-bis, comma 1, lettera a).
4. Se il profitto ottenuto dall'autore della
violazione come conseguenza della violazione stessa o la
perdita evitata grazie alla violazione sono superiori ai
limiti massimi indicati nel comma 1, la sanzione
amministrativa pecuniaria e' elevata fino al doppio
dell'ammontare dei profitti ottenuti o delle perdite
evitate, purche' tale ammontare sia determinabile.
5. La Consob e l'IVASS possono imporre, secondo le
rispettive competenze definite ai sensi dell'art. 4-sexies,
agli ideatori di PRIIP o ai soggetti che forniscono
consulenza sui PRIIP o vendono tali prodotti, di
trasmettere una comunicazione diretta all'investitore al
dettaglio in PRIIP interessato, fornendogli informazioni
circa le sanzioni adottate e comunicando le modalita' per
la presentazione di eventuali reclami o domande di
risarcimento anche mediante il ricorso ai meccanismi di
risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dal
decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179.
- Il testo dell'art. 194-septies del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle
premesse, come modificato dal presente decreto, cosi'
recita:
«Art. 194-septies (Dichiarazione pubblica). - 1.
Quando le violazioni sono connotate da scarsa offensivita'
o pericolosita' e l'infrazione contestata sia cessata, puo'
essere applicata, in alternativa alle sanzioni
amministrative pecuniarie, una sanzione consistente nella
dichiarazione pubblica avente ad oggetto la violazione
commessa e il soggetto responsabile, nel caso di
inosservanza:
a) delle norme previste dagli articoli 4-undecies;
6; 12; 21; 22; 24, comma 1-bis; 24-bis; 29; 33, comma 4;
35-decies; 67-ter; 68, commi 1 e 2; 68-quater, commi 2 e 3;
98-ter, commi 2 e 3; e 187-quinquiesdecies, comma 1, e
delle relative disposizioni attuative;
b) delle disposizioni generali o particolari
emanate dalla Consob ai sensi dell'art. 98-quater;
c) delle norme richiamate dall'art. 63, paragrafo
1, del regolamento (UE) n. 909/2014 e delle relative
disposizioni attuative;
d) delle norme richiamate dall'art. 24, paragrafo
1, del regolamento (UE) n. 1286/2014, nonche' per la
mancata osservanza delle misure adottate ai sensi dell'art.
4-sexies, comma 5, e dell'art. 4-septies, comma 1;
e) delle norme del regolamento (UE) n. 600/2014
richiamate dall'art. 70, paragrafo 3, lettera b), della
direttiva 2014/65/UE e delle relative disposizioni
attuative e delle misure adottate dalla Consob ai sensi
dell'art. 42 del medesimo regolamento;
e-bis) dell'art. 59, paragrafi 2, 3 e 5, del
regolamento (UE) n. 1031/2010 e delle relative disposizioni
di attuazione, richiamate dall'art. 190, comma 2-quater;
e-ter) delle norme del regolamento (UE) n. 648/2012
e del regolamento (UE) 2015/2365 richiamate dall'art.
193-quater, commi 1, 1-bis e 1-ter;
e-quater) delle norme del regolamento (UE)
2016/1011 richiamate dall'art. 190-bis.1, commi 1 e 3;
e-quinquies) delle norme previste dagli articoli
124-quinquies, 124-sexies, 124-septies, 124-octies e delle
relative disposizioni attuative.».
 
Art. 6

Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo
3 agosto 2017, n. 129

1. La rubrica dell'articolo 9 del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, e' sostituita dalla seguente: «Disposizioni relative al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 2 settembre 2014, n. 166».
2. All'articolo 9, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, le parole «6, commi 1, lettera c-bis);» sono sostituite dalle seguenti: «6, commi 1, lettere b) e c-bis);».
3. All'articolo 9 del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Nelle more dell'adeguamento del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 settembre 2014, n. 166, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 novembre 2014, n. 264, si applica quanto previsto dai commi 2, 3 e 3-bis.».
4. All'articolo 9 del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Al decreto ministeriale 2 settembre 2014, n. 166:
a) la definizione di "derivati" contenuta nell'articolo 1, comma 1, lettera u) deve intendersi riferita agli strumenti finanziari previsti dall'articolo 1, comma 2-ter) lettera a) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
b) la definizione di "strumenti finanziari" contenuta nell'articolo 1, comma 1, lettera v) deve intendersi riferita agli strumenti finanziari previsti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, purche' diversi dai derivati e con esclusione degli strumenti finanziari previsti dall'Allegato I, Sezione C, numero (11) del medesimo decreto.».

Note all'art. 6:
- Il testo dell'art. 9 del decreto legislativo 3 agosto
2017, n. 129, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 9 (Disposizioni relative al decreto del
Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, al
decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003,
n. 398, e al decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali del 2 settembre 2014, n. 166). - 1. Entro
18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il Governo emana, ai sensi dell'art. 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, apposito provvedimento
di modificazione del decreto del Presidente della
Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, e successive
modificazioni, volto a definire le modalita' di
applicazione ai servizi di bancoposta delle disposizioni
del testo unico finanza, come modificato dal presente
decreto, fatti salvi i principi normativi che governano il
risparmio postale nelle sue peculiari caratteristiche.
Nelle more dell'adozione del predetto provvedimento:
a) i rinvii al testo unico finanza contenuti
nell'art. 2, comma 4, del citato decreto n. 144 del 2001
devono intendersi riferiti agli articoli 5; 6, commi 1,
lettere b) e c-bis); 2, 2-bis e 2-quater; 6-bis; 6-ter; 7,
commi 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater, 2, 2-bis, 2-ter e 3-bis;
7-bis; 7-ter; 7-decies; 8; da 21 a 23; 24-bis; 25; 25-bis;
25-ter; 30; 31, commi 1, 3, 3-bis e 7; da 32 a 32-ter; 59;
168; 190; commi 1 e 3; 190-bis; 190.4; 194-bis; 194-quater;
194-quinquies; 194-sexies; 194-septies; 195; 195-bis;
195-quinquies del medesimo testo unico finanza, come
modificato dal presente decreto e alle relative
disposizioni attuative;
b) Poste Italiane s.p.a. puo' svolgere nei
confronti del pubblico i servizi e le attivita' di
investimento e i servizi accessori previsti,
rispettivamente, dall'art. 1, comma 5, lettere b), c),
c-bis), e), f) e dall'Allegato I, Sezione B, numeri (1),
(3), (4), (5) e (6) del testo unico finanza, nonche' le
attivita' connesse e strumentali ai servizi di
investimento.
1-bis. Nelle more dell'adeguamento del decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e del
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2
settembre 2014, n. 166, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
13 novembre 2014, n. 264, si applica quanto previsto dai
commi 2, 3 e 3-bis.
2. La definizione di strumenti finanziari contenuta
nell'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, deve
intendersi riferita agli strumenti finanziari elencati
nell'Allegato I, Sezione C, numeri (2) e (4) del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
3. All'art. 24 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, i rinvii agli articoli
del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, devono
intendersi riferiti come segue:
a) al comma 1, a vece di 80, comma 9, leggasi 82, e
a vece di 82, leggasi parte III, titolo II-bis, capo II;
b) al comma 2, a vece di "dall'art. 80, commi 4 e
6, del decreto legislativo n. 58/1998", leggasi "dagli
articoli 9 e 13 del regolamento delegato (UE) 2017/392
della Commissione, dell'11 novembre 2016";
c) al comma 3, lettera e), a vece di 81, comma 3,
leggasi 82, comma 3.
3-bis. Al decreto ministeriale 2 settembre 2014, n.
166:
a) la definizione di "derivati" contenuta nell'art.
1, comma 1, lettera u) deve intendersi riferita agli
strumenti finanziari previsti dall'art. 1, comma 2-ter)
lettera a) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
b) la definizione di "strumenti finanziari"
contenuta nell'art. 1, comma 1, lettera v) deve intendersi
riferita agli strumenti finanziari previsti dall'art. 1,
comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
purche' diversi dai derivati e con esclusione degli
strumenti finanziari previsti dall'Allegato I, Sezione C,
numero (11) del medesimo decreto.».
 
Art. 7

Modifiche al decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209

1. All'articolo 121-quater, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le parole «Fatta salva la competenza della Consob di cui al testo unico dell'intermediazione finanziaria e dalle relative disposizioni di attuazione» sono sostituite dalle seguenti: «Fatte salve le competenze previste dall'articolo 25-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58».

Note all'art. 7:
- Il testo dell'art. 121-quater del decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209, citato nelle note alle premesse,
come modificato dal presente decreto cosi' recita:
«Art. 121-quater (Vigilanza sulla distribuzione dei
prodotti di investimento assicurativi). - 1. Fatte salve le
competenze previste dall'art. 25-ter del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, l'IVASS esercita i
poteri di vigilanza in relazione alla distribuzione del
prodotto di investimento assicurativo svolta da parte delle
imprese di assicurazione o per il tramite degli
intermediari iscritti nelle sezioni del Registro di cui
all'art. 109, comma 2, lettere a) e b), e relativi
collaboratori di cui alla lettera e), e intermediari di cui
alla lettera c) del medesimo registro, secondo le
disposizioni di cui al presente Capo.
2. I regolamenti di attuazione del presente Capo sono
adottati da IVASS, sentita la CONSOB, in modo da garantire
uniformita' alla disciplina applicabile alla vendita dei
prodotti di investimento assicurativo a prescindere dal
canale distributivo e la coerenza e l'efficacia complessiva
del sistema di vigilanza sui prodotti di investimento
assicurativi.
3. L'IVASS e la CONSOB si accordano sulle modalita'
di esercizio dei poteri di vigilanza secondo le rispettive
competenze, in modo da ridurre gli oneri a carico dei
soggetti vigilati.».
 
Art. 8

Disposizioni transitorie e finali

1. Gli articoli 4-sexies, 4-septies, 4-decies, 193-quinquies e 194-septies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, vigenti il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle misure regolamentari emanate dalla Consob in conformita' con il disposto dell'articolo 4-sexies, comma 5, ai fini dell'esercizio delle competenze di vigilanza attribuite dal comma 2 del medesimo articolo. La Consob, ferma restando l'applicazione dell'art. 193-quinquies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, adotta le predette misure regolamentari, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera e) e dell'articolo 5, comma 6, del presente decreto, secondo principi di proporzionalita' e semplificazione, anche prevedendo modalita' elettroniche di acquisizione della documentazione necessaria per l'assolvimento delle proprie funzioni di vigilanza, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Al fine di garantire l'esercizio delle richiamate funzioni di vigilanza, nel suddetto periodo di centottanta giorni continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni emanate dalla Consob ai sensi dell'articolo 4-sexies, comma 5.
2. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo 1, n. 9, della direttiva 2016/1034 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 giugno 2016, fino al 3 gennaio 2021, le autorita' di vigilanza, individuate secondo il riparto di competenze previsto dall'articolo 4-quater del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, attuano le misure di competenza per la concessione della deroga di cui all'articolo 95, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, in conformita' di entrambi i seguenti criteri:
a) l'obbligo di compensazione di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 648/2012 e le tecniche di attenuazione dei rischi di cui all'articolo 11, paragrafo 3, del suddetto regolamento non si applicano ai contratti derivati su prodotti energetici C6 stipulati da controparti non finanziarie che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012 o da controparti non finanziarie autorizzate per la prima volta come imprese di investimento a decorrere dal 3 gennaio 2018;
b) tali contratti derivati su prodotti energetici C6 non sono considerati contratti derivati OTC ai fini della soglia di compensazione stabilita all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 648/2012.
3. I contratti derivati su prodotti energetici C6 che beneficiano del regime transitorio previsto al comma 2 sono soggetti a tutti gli altri requisiti stabiliti dal regolamento (UE) n. 648/2012.

Note all'art. 8:
- Il testo degli articoli 4-quater, 4-sexies,
4-septies, 4-decies, 193-quinquies e 194-septies del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle
note alle premesse, cosi' recita:
«Art. 4-quater (Individuazione delle autorita'
nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) n.
648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4
luglio 2012, e ai sensi del regolamento (UE) 2015/2365 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015).
- 1.
2.
2-bis. La Banca d'Italia, la Consob, l'IVASS e la
COVIP sono le autorita' competenti per il rispetto degli
obblighi posti dal regolamento (UE) n. 648/2012 e dal
regolamento (UE) 2015/2365 a carico dei soggetti vigilati
dalle medesime autorita', secondo le rispettive
attribuzioni di vigilanza.
3. La Consob e' l'autorita' competente nei confronti
delle controparti non finanziarie, come definite
rispettivamente dal regolamento (UE) n. 648/2012 e dal
regolamento (UE) 2015/2365, che non siano soggetti vigilati
da altra autorita' ai sensi del presente articolo, per il
rispetto degli obblighi previsti dagli articoli 9, 10 e 11
del regolamento (UE) n. 648/2012 e dagli articoli 4 e 15
del regolamento (UE) 2015/2365. A tal fine la Consob
esercita i poteri previsti dall'art. 187-octies del
presente decreto legislativo, secondo le modalita' ivi
stabilite, e puo' dettare disposizioni inerenti alle
modalita' di esercizio dei poteri di vigilanza.
4.
5.».
«Art. 4-sexies (Individuazione delle autorita'
nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) n.
1286/2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni
chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e
assicurativi preassemblati (PRIIPs)). - 1. La Consob e
l'IVASS sono le autorita' nazionali competenti designate ai
sensi dell'art. 4, numero 8), del regolamento (UE) n.
1286/2014 ai fini della vigilanza sul rispetto degli
obblighi che il medesimo regolamento (UE) n. 1286/2014
impone agli ideatori di PRIIP e alle persone che forniscono
consulenza sui PRIIP o vendono i PRIIP, anche mediante i
rispettivi poteri di vigilanza, d'indagine e sanzionatori,
secondo le rispettive attribuzioni e conformemente a quanto
disposto dal presente articolo.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Consob e'
l'autorita' competente:
a) ad assicurare l'osservanza degli obblighi
imposti dal regolamento (UE) n. 1286/2014 agli ideatori di
un PRIIP e alle persone che forniscono consulenza sui PRIIP
o vendono i PRIIP, fatto salvo quanto disposto al comma 3,
lettera a), per gli intermediari assicurativi ivi indicati;
b) a esercitare, con riferimento ai prodotti di
investimento assicurativo commercializzati, distribuiti o
venduti in Italia, oppure a partire dall'Italia,
l'attivita' di monitoraggio e i poteri di cui agli articoli
15, paragrafo 2, 17 e 18, paragrafo 3, del regolamento (UE)
n. 1286/2014, per quanto riguarda la tutela degli
investitori o l'integrita' e l'ordinato funzionamento dei
mercati, fatto salvo quanto disposto al comma 3, lettera
b), per i soggetti ivi indicati;
c) a ricevere dall'ideatore di PRIIP, o dalla
persona che vende un PRIIP, la notifica preventiva del
documento contenente le informazioni chiave conformi ai
requisiti stabiliti ai sensi del regolamento (UE) n.
1286/2014, prima che i PRIIP siano commercializzati in
Italia, nonche' la notifica delle versioni riviste del
documento stesso ai sensi dell'art. 10 del regolamento
medesimo.
3. Ai fini di cui al comma 1, l'IVASS e' l'autorita'
competente:
a) ad assicurare l'osservanza degli obblighi posti
dal regolamento (UE) n. 1286/2014 agli ideatori di PRIIP e
alle persone che forniscono consulenza sui PRIIP, o vendono
i PRIIP, nel caso di prodotti distribuiti dagli
intermediari assicurativi di cui all'art. 109, comma 2,
lettere a) e b) del decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209, dagli altri soggetti di cui questi intermediari
assicurativi eventualmente si avvalgono iscritti nella
sezione del registro di cui alla lettera e) dell'art. 109,
comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
e dai soggetti iscritti nella sezione del registro di cui
alla lettera c) dell'art. 109, comma 2, del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
b) a esercitare, con riferimento ai prodotti di
investimento assicurativo commercializzati, distribuiti o
venduti in Italia, oppure a partire dall'Italia,
l'attivita' di monitoraggio e i poteri di cui agli articoli
15, paragrafo 2, 17 e 18, paragrafo 3, del regolamento (UE)
n. 1286/2014 nel caso di prodotti distribuiti dalle imprese
di assicurazione e dagli intermediari assicurativi di cui
all'art. 109, comma 2, lettere a) e b), del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dagli altri soggetti
di cui questi intermediari assicurativi eventualmente si
avvalgono iscritti nella sezione del registro di cui alla
lettera e) dell'art. 109, comma 2, del decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209, e dai soggetti iscritti nella
sezione del registro di cui alla lettera c) dell'art. 109,
comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
c) a esercitare con riferimento ai prodotti di
investimento assicurativo commercializzati, distribuiti o
venduti in Italia, oppure a partire dall'Italia,
l'attivita' di monitoraggio e i poteri di cui agli articoli
15, paragrafo 2, 17 e 18, paragrafo 3, del regolamento (UE)
n. 1286/2014 con riguardo ai profili attinenti alla
stabilita' del sistema finanziario e assicurativo o di una
sua parte.
4. La Consob e l'IVASS, nel rispetto della reciproca
indipendenza, individuano forme di coordinamento operativo,
anche ai sensi dell'art. 20 della legge 28 dicembre 2005,
n. 262, per l'esercizio delle competenze e dei poteri loro
attribuiti ai sensi del presente articolo, anche attraverso
protocolli d'intesa, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica, perseguendo l'obiettivo di
semplificare, ove possibile, gli oneri per i soggetti
vigilati. La Consob e l'IVASS collaborano tra loro, anche
ai sensi dell'art. 21 della legge 28 dicembre 2005, n. 262,
per agevolare l'esercizio delle competenze e dei poteri
loro attribuiti ai sensi del presente articolo e dell'art.
4-septies e si danno reciproca comunicazione dei
provvedimenti adottati ai sensi degli articoli 17 e 18,
paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1286/2014.
5. La Consob, sentita l'IVASS, adotta con proprio
regolamento le disposizioni attuative del comma 2,
stabilendo in ogni caso una disciplina delle modalita' di
assolvimento degli obblighi di notifica preventiva del
documento contenente le informazioni chiave di cui al comma
2, lettera c) e all'art. 4-decies, in conformita' agli atti
delegati e alle norme tecniche di regolamentazione adottate
dalla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n.
1286/2014.
6. L'IVASS, sentita la Consob, adotta con proprio
regolamento le disposizioni attuative del comma 3.
7. La Consob e l'IVASS adottano le disposizioni di
cui ai commi 5 e 6 avuto riguardo all'esigenza di
semplificare, ove possibile, gli oneri per i soggetti
vigilati e alla ripartizione delle competenze secondo i
principi indicati ai commi 2 e 3.».
«Art. 4-septies (Poteri d'intervento relativi alla
violazione delle disposizioni previste dal regolamento (UE)
n. 1286/2014). - 1. Fermi restando le attribuzioni e i
poteri di cui agli articoli 15, paragrafo 2, 17 e 18,
paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1286/2014, in caso di
violazione delle disposizioni previste dall'art. 5,
paragrafo 1, dagli articoli 6 e 7, dall'art. 8, paragrafi
da 1 a 3, dall'art. 9 e dall'art. 10, paragrafo 1, del
regolamento (UE) n. 1286/2014, o in caso di mancata
notifica alla Consob del documento concernente le
informazioni chiave o delle versioni riviste dello stesso
ai sensi dell'art. 4-decies e delle relative disposizioni
attuative, la Consob puo', tenuto conto, in quanto
compatibili, dei criteri stabiliti dall'art. 194-bis:
a) sospendere, per un periodo non superiore a 60
giorni per ciascuna volta, la commercializzazione di un
PRIIP;
b) vietare l'offerta;
c) vietare la fornitura di un documento contenente
le informazioni chiave che non rispetti i requisiti di cui
agli articoli 6, 7, 8 o 10 del regolamento (UE) n.
1286/2014 e imporre la pubblicazione di una nuova versione
di un documento contenente le informazioni chiave.
1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, in
caso di violazione degli articoli 13, paragrafi 1, 3 e 4,
14 e 19 del regolamento (UE) n. 1286/2014, la Consob o
l'IVASS, secondo le rispettive competenze definite ai sensi
dell'art. 4-sexies, possono, tenuto conto, in quanto
compatibili, dei criteri stabiliti dall'art. 194-bis,
esercitare i poteri di cui al comma 1.
2. La Consob e l'IVASS possono imporre, secondo le
rispettive competenze definite ai sensi dell'art. 4-sexies,
agli ideatori di PRIIP o ai soggetti che forniscono
consulenza sui PRIIP o vendono tali prodotti, di
trasmettere una comunicazione diretta all'investitore al
dettaglio in PRIIP interessato, fornendogli informazioni
circa le misure amministrative adottate e comunicando le
modalita' per la presentazione di eventuali reclami o
domande di risarcimento anche mediante il ricorso ai
meccanismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie
previsti dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179.
3. I provvedimenti adottati dalla Consob ai sensi del
presente articolo sono pubblicati in conformita' alle
disposizioni sulla pubblicazione dei provvedimenti
sanzionatori di cui all'art. 195-bis.
4. Ai provvedimenti adottati dall'IVASS ai sensi del
presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni del Titolo XVIII del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209.
5.».
«Art. 4-decies (Obbligo di notifica preventiva del
documento contenente le informazioni chiave sui PRIIP). -
1. L'ideatore di PRIIP, o la persona che vende PRIIP,
notificano alla Consob il documento contenente le
informazioni chiave redatto in conformita' a quanto
stabilito ai sensi del regolamento (UE) n. 1286/2014, prima
che i PRIIP in questione siano commercializzati in Italia.
2. L'obbligo di notifica di cui al comma 1 si applica
anche alle versioni riviste del documento contenente le
informazioni chiave da predisporre in ottemperanza all'art.
10 del regolamento (UE) n. 1286/2014.».
«Art. 193-quinquies (Sanzioni amministrative
pecuniarie relative alle violazioni delle disposizioni
previste dal regolamento (UE) n. 1286/2014). - 1. La
violazione delle disposizioni richiamate dall'art. 24,
paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1286/2014, ovvero la
mancata osservanza delle misure adottate ai sensi dell'art.
4-septies, comma 1, e' punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro
settecentomila con provvedimento adottato dalla Consob o
dall'IVASS secondo le rispettive competenze definite ai
sensi dell'art. 4-sexies. Se la violazione e' commessa da
una societa' o un ente, e' applicata la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro
cinque milioni, ovvero fino al tre per cento del relativo
fatturato quando tale importo e' superiore a euro cinque
milioni e il fatturato e' determinabile ai sensi dell'art.
195, comma 1-bis.
2. La violazione degli obblighi di notifica di cui
all'art. 4-decies e delle relative disposizioni attuative
e' punita con le sanzioni previste dal comma 1.
3. Le sanzioni previste ai commi 1 e 2 per le persone
fisiche si applicano nei confronti degli esponenti
aziendali e del personale della societa' o dell'ente nei
casi previsti dall'art. 190-bis, comma 1, lettera a).
4. Se il profitto ottenuto dall'autore della
violazione come conseguenza della violazione stessa o la
perdita evitata grazie alla violazione sono superiori ai
limiti massimi indicati nel comma 1, la sanzione
amministrativa pecuniaria e' elevata fino al doppio
dell'ammontare dei profitti ottenuti o delle perdite
evitate, purche' tale ammontare sia determinabile.
5. La Consob e l'IVASS possono imporre, secondo le
rispettive competenze definite ai sensi dell'art. 4-sexies,
agli ideatori di PRIIP o ai soggetti che forniscono
consulenza sui PRIIP o vendono tali prodotti, di
trasmettere una comunicazione diretta all'investitore al
dettaglio in PRIIP interessato, fornendogli informazioni
circa le sanzioni adottate e comunicando le modalita' per
la presentazione di eventuali reclami o domande di
risarcimento anche mediante il ricorso ai meccanismi di
risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dal
decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179.».
«Art. 194-septies (Dichiarazione pubblica). - 1.
Quando le violazioni sono connotate da scarsa offensivita'
o pericolosita' e l'infrazione contestata sia cessata, puo'
essere applicata, in alternativa alle sanzioni
amministrative pecuniarie, una sanzione consistente nella
dichiarazione pubblica avente ad oggetto la violazione
commessa e il soggetto responsabile, nel caso di
inosservanza:
a) delle norme previste dagli articoli 4-undecies;
6; 12; 21; 22; 24, comma 1-bis; 24-bis; 29; 33, comma 4;
35-decies; 67-ter; 68, commi 1 e 2; 68-quater, commi 2 e 3;
98-ter, commi 2 e 3; e 187-quinquiesdecies, comma 1, e
delle relative disposizioni attuative;
b) delle disposizioni generali o particolari
emanate dalla Consob ai sensi dell'art. 98-quater;
c) delle norme richiamate dall'art. 63, paragrafo
1, del regolamento (UE) n. 909/2014 e delle relative
disposizioni attuative;
d) delle norme richiamate dall'art. 24, paragrafo
1, del regolamento (UE) n. 1286/2014, dell'obbligo di
notifica di cui all'art. 4-decies e delle relative
disposizioni attuative, nonche' per la mancata osservanza
delle misure adottate ai sensi dell'art. 4-septies, comma
1;
e) delle norme del regolamento (UE) n. 600/2014
richiamate dall'art. 70, paragrafo 3, lettera b), della
direttiva 2014/65/UE e delle relative disposizioni
attuative e delle misure adottate dalla Consob ai sensi
dell'art. 42 del medesimo regolamento;
e-bis) dell'art. 59, paragrafi 2, 3 e 5, del
regolamento (UE) n. 1031/2010 e delle relative disposizioni
di attuazione, richiamate dall'art. 190, comma 2-quater;
e-ter) delle norme del regolamento (UE) n. 648/2012
e del regolamento (UE) 2015/2365 richiamate dall'art.
193-quater, commi 1, 1-bis e 1-ter;
e-quater) delle norme del regolamento (UE)
2016/1011 richiamate dall'art. 190-bis.1, commi 1 e 3;
e-quinquies) delle norme previste dagli articoli
124-quinquies, 124-sexies, 124-septies, 124-octies e delle
relative disposizioni attuative.».
- La direttiva 2016/1034 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 23 giugno 2016, che modifica la direttiva
2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari
(Testo rilevante ai fini del SEE) e' pubblicata nella
G.U.U.E. 30 giugno 2016, n. L 175.
- La direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli
strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE
e la direttiva 2011/61/UE (rifusione) (Testo rilevante ai
fini del SEE) e' pubblicata nella G.U.U.E. 12 giugno 2014,
n. L 173.
- Il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento
europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le
controparti centrali e i repertori di dati sulle
negoziazioni (Testo rilevante ai fini del SEE) e'
pubblicato nella G.U.U.E. 27 luglio 2012, n. L 201.
 
Art. 9

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 25 novembre 2019

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri

Amendola, Ministro per gli affari
europei

Gualtieri, Ministro dell'economia e
delle finanze

Di Maio, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale

Bonafede, Ministro della giustizia

Patuanelli, Ministro dello sviluppo
economico
Visto, il Guardasigilli: Bonafede