Gazzetta n. 296 del 18 dicembre 2019 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 7 agosto 2019
Criteri e condizioni per la sospensione e la rinegoziazione dei finanziamenti agevolati concessi ai sensi dei decreti 6 agosto 2010, 13 dicembre 2011 e 5 dicembre 2013.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 278 del 28 novembre 2009, e successive modifiche e integrazioni, concernente l'istituzione di un nuovo regime di aiuti in favore di investimenti produttivi ai sensi dell'art. 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, riguardanti le aree tecnologiche individuate dal comma 842 del medesimo articolo e per interventi ad esse connessi e collegati;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 211 del 9 settembre 2010, che individua i termini, le modalita' e le procedure per la concessione delle agevolazioni in favore dei programmi di investimento finalizzati al perseguimento di specifici obiettivi di innovazione, miglioramento competitivo e tutela ambientale;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 212 del 10 settembre 2010, che individua i termini, le modalita' e le procedure per la concessione delle agevolazioni in favore dei programmi di investimento finalizzati alla produzione di beni strumentali funzionali allo sviluppo delle fonti di energia rinnovabili e al risparmio energetico nell'edilizia;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 213 dell'11 settembre 2010, che individua i termini, le modalita' e le procedure per la concessione delle agevolazioni in favore dei programmi di investimento finalizzati all'industrializzazione dei risultati di programmi qualificati di ricerca e sviluppo sperimentale;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 dicembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 294 del 19 dicembre 2011, che promuove interventi finalizzati all'aumento della produzione di energia da fonti rinnovabili, il risparmio energetico e la riduzione degli impatti ambientali e disciplina i termini, le modalita' e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore dei programmi di investimento riguardanti interventi di attivazione, rafforzamento e sostegno di filiere delle biomasse che integrino obiettivi energetici di salvaguardia dell'ambiente e sviluppo del territorio attraverso il riutilizzo e la valorizzazione delle biomasse;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 54 del 6 marzo 2014, che disciplina i termini, le modalita' e le procedure per la concessione ed erogazione di agevolazioni in favore di imprese localizzate nelle regioni dell'Obiettivo convergenza funzionali al rafforzamento della relativa competitivita' complessiva, attraverso la realizzazione di programmi integrati d'investimento finalizzati alla riduzione ed alla razionalizzazione dell'uso dell'energia primaria utilizzata nei cicli di lavorazione e/o di erogazione dei servizi svolti all'interno di un'unita' produttiva;
Visto l'art. 6, comma 1, dei citati decreti 6 agosto 2010 che prevede che le agevolazioni alle imprese beneficiarie sono concesse nella forma di finanziamento agevolato e di contributo in conto impianti, ovvero contributo alla spesa con riferimento alle spese per consulenza e canoni di leasing, alle condizioni ed entro i limiti delle intensita' massime di aiuto previste dagli articoli 13 e 26 del regolamento GBER rispettivamente per gli aiuti a finalita' regionale e per gli aiuti alle PMI per servizi di consulenza;
Visto l'art. 6, comma 2, dei predetti decreti 6 agosto 2010, che prevede che il finanziamento agevolato, che deve essere assistito da idonee garanzie ipotecarie e/o bancarie, e' concesso a valere sul fondo rotativo appositamente costituito presso il Soggetto gestore, ha una durata massima di otto anni oltre un periodo di utilizzo e preammortamento commisurato alla durata del programma, e un tasso agevolato di finanziamento pari al 20 per cento del tasso di riferimento, fissato sulla base di quello stabilito dalla Commissione europea;
Visto l'art. 9, comma 1, del citato decreto 13 dicembre 2011 che statuisce che le agevolazioni alle imprese beneficiarie sono concesse, nei limiti delle intensita' massime di aiuto stabilite dalla Carta degli aiuti a finalita' regionale approvata dalla Commissione europea per il periodo 2007 - 2013, ai sensi dell'art. 13 del regolamento GBER, nella forma di contributo in conto impianti e di finanziamento agevolato;
Visto l'art. 9, comma 4, del predetto decreto 13 dicembre 2011, che prevede che il finanziamento agevolato, che deve essere assistito da garanzie ipotecarie e/o bancarie per un importo pari al 100 per cento del finanziamento stesso, riducibili secondo modalita' individuate dal Ministero in funzione del rimborso delle rate di finanziamento agevolato, e' concesso a valere sul fondo rotativo appositamente costituito presso il Soggetto gestore ed ha una durata massima di otto anni oltre un periodo di utilizzo e preammortamento commisurato alla durata del programma;
Visto l'art. 7, comma 1, del citato decreto 5 dicembre 2013 che stabilisce che nei limiti delle intensita' massime di aiuto stabilite dalla Carta degli aiuti a finalita' regionale approvata dalla Commissione europea per il periodo 2007 - 2013, ai sensi dell'art. 13 del regolamento GBER, e' concesso un finanziamento agevolato alle imprese per una percentuale nominale delle spese ammissibili complessive pari al 75 per cento;
Visto l'art. 7, comma 2, del predetto decreto 5 dicembre 2013, nel quale si afferma che il finanziamento agevolato di cui al comma 1 deve essere restituito dall'impresa beneficiaria, senza interessi, secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti scadenti il 31 maggio ed il 30 novembre di ogni anno, in un periodo della durata massima di dieci anni a decorrere dalla data di erogazione dell'ultima quota a saldo del finanziamento concesso;
Considerato che gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l'istruttoria delle domande e l'erogazione delle agevolazioni di cui ai predetti decreti sono affidati all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., in qualita' di Soggetto gestore;
Rilevato che, pur in un contesto di progressiva ripresa del ciclo economico, le imprese non beneficiano di flussi finanziari stabili e prevedibili a causa delle ancora esistenti incertezze sui mercati e, pertanto, evidenziano difficolta' nella gestione dei piani di rimborso delle quote di mutuo secondo le tempistiche inizialmente previste;
Considerato che tali problematiche risultano ancor maggiormente evidenti per le imprese destinatarie delle agevolazioni sopra descritte che hanno attuato piani di investimenti finalizzati alla nascita di nuove e moderne realta' produttive e che, pertanto, risultano maggiormente esposte alle incostanze dell'attuale ciclo economico;
Considerato l'attuale e persistente difficolta' di accesso al credito bancario da parte delle PMI soprattutto per il finanziamento del capitale circolante che rende particolarmente problematica la gestione del cash-flow operativo e, conseguentemente, pregiudica la capacita' di assolvere puntualmente alle proprie obbligazioni;
Ritenuto che tali manifestate difficolta' da parte delle imprese destinatarie delle agevolazioni siano coerenti con le restrizioni esistenti nei mercati finanziari e non siano riferibili ad eventuali singole specifiche problematiche gestionali o settoriali;
Ritenuto necessario prevedere la possibilita' di rinegoziare il piano di restituzione in un piu' esteso arco temporale al fine di assicurare il necessario supporto alle PMI nell'attuale difficile contesto finanziario e creditizio, anche tenendo conto che l'iniziale termine di rimborso di otto anni non appare del tutto coerente con il finanziamento di beni strumentali la cui vita produttiva e fecondita' si estende ben oltre il suddetto termine;

Decreta:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce i criteri, le modalita' e i termini per la rinegoziazione dei finanziamenti agevolati gia' concessi dal Ministero dello sviluppo economico alle imprese di cui all'art. 2.
 
Art. 2

Soggetti beneficiari

1. Possono accedere ai benefici di cui al presente decreto, le imprese beneficiarie dei finanziamenti agevolati di cui ai decreti del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2010, al decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 dicembre 2011 e al decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 dicembre 2013, che abbiano ottenuto la concessione dei previsti finanziamenti agevolati a fronte della realizzazione dei progetti ammessi.
2. Non possono, in ogni caso, essere ammesse ai benefici previsti dal presente decreto le imprese in liquidazione ovvero sottoposte a procedura concorsuale.
 
Art. 3

Sospensione e rinegoziazione
del finanziamento agevolato

1. In relazione ai finanziamenti agevolati gia' concessi dal Ministero dello sviluppo economico a valere sugli interventi adottati in attuazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 luglio 2009 di cui al precedente art. 2, possono essere disposti, per una sola volta e nel rispetto dell'intensita' di aiuto determinata in sede di concessione:
a) una sospensione del pagamento della sola quota capitale delle rate per un periodo di dodici mesi, con scadenza non successiva ad un anno a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e
b) in aggiunta ovvero in alternativa alla sospensione di cui alla precedente lettera a), un allungamento dei piani di ammortamento fino a quindici anni di durata complessiva a decorrere dalla data di scadenza della prima rata del finanziamento agevolato.
2. Gli interessi relativi alle rate sospese sono corrisposti dall'impresa al Ministero dello sviluppo economico alle scadenze del piano di ammortamento originario.
3. Ove le rate di cui al comma 2 risultino gia' scadute alla data di autorizzazione alla rinegoziazione, gli interessi sono corrisposti entro sessanta giorni da tale data, maggiorati degli interessi di mora.
4. La sospensione e la rinegoziazione di cui al comma 1 puo' essere riconosciuta anche in relazione alle iniziative nei cui confronti sia stata gia' adottata la revoca delle agevolazioni in ragione della morosita' nella restituzione delle rate, purche' il relativo credito non sia stato iscritto a ruolo, e determinando, in tal caso, modalita' di restituzione graduali.
5. Con circolare del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono indicati i termini e le modalita' di presentazione della richiesta di autorizzazione da parte delle imprese interessate.
 
Art. 4

Condizioni economiche

1. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., in qualita' di Soggetto gestore degli interventi agevolativi di cui ai richiamati decreti 6 agosto 2010, 13 dicembre 2011 e 5 dicembre 2013, e' autorizzata a rinegoziare con le imprese i finanziamenti agevolati concessi entro il 31 dicembre 2019, rideterminandone la durata complessiva del rimborso.
2. L'eventuale aumento dell'onere per interessi conseguente alla sospensione del pagamento della quota capitale e/o all'allungamento del piano di ammortamento resta a carico delle imprese beneficiarie delle agevolazioni.
3. Il presente decreto non ha effetti sul bilancio dello Stato, non generando costi aggiuntivi per l'amministrazione.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2019

Il Ministro: Di Maio

Registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 2019 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 1065