Gazzetta n. 290 del 11 dicembre 2019 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 14 novembre 2019
Assegnazione delle risorse finanziarie all'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana, all'Associazione della Croce Rossa italiana e alle regioni per l'anno 2019.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, in materia di riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa (CRI), a norma dell'art. 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183;
Visti in particolare i seguenti articoli del citato decreto legislativo n. 178 del 2012 e successive modificazioni:
a) l'art. 1, comma 1, che stabilisce che le funzioni esercitate dall'Associazione italiana della Croce rossa siano trasferite, a decorrere dal 1° gennaio 2016, alla costituenda Associazione della Croce rossa italiana (Associazione);
b) l'art. 2, comma 1, che dispone che la CRI sia riordinata secondo le disposizioni dello stesso decreto legislativo n. 178 del 2012 e dal 1° gennaio 2016, fino alla data della sua liquidazione, assuma la denominazione di «Ente strumentale alla Croce rossa italiana » (ente);
c) l'art. 2, comma 5, che stabilisce che il finanziamento a carico del bilancio dello Stato sia attribuito all'Ente e all'Associazione con decreti del Ministro della salute, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della difesa, ciascuno in relazione alle proprie competenze, ripartendole tra Ente e Associazione in relazione alle funzioni di interesse pubblico ad essi affidati, senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
d) l'art. 6, comma 2, in materia di personale dell'Ente;
e) l'art. 6, comma 6, che dispone, in materia di mobilita' del personale, l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 7, comma 2-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, al personale risultante eccedentario rispetto al fabbisogno definito ai sensi dell'art. 3, comma 4, terzo periodo;
f) l'art. 6, comma 7, che stabilisce che gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale, anche delle regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari e ai programmi operativi in prosecuzione degli stessi, assumano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con trasferimento delle relative risorse, mediante procedure di mobilita', anche in posizione di sovrannumero e ad esaurimento, il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato della CRI e quindi dell'Ente con funzioni di autista soccorritore e autisti soccorritori senior, limitatamente a coloro che abbiano prestato servizio in attivita' convenzionate con gli enti medesimi per un periodo non inferiore a cinque anni. Tali assunzioni sono disposte senza apportare nuovi o maggiori oneri alla finanza pubblica in quanto finanziate con il trasferimento delle relative risorse occorrenti al trattamento economico del personale assunto, derivanti dalla quota di finanziamento del Servizio sanitario nazionale erogata annualmente alla CRI e quindi all'Ente;
g) l'art. 7, comma 1, che assegna al Ministero della salute e, per quanto di competenza, al Ministro della difesa, la vigilanza sull'Ente;
h) l'art. 8, comma 2, come modificato, da ultimo, dall'art. 16, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, che dispone, fra l'altro, quanto segue:
dal 1° gennaio 2018 l'Ente e' posto in liquidazione ai sensi del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, fatte salve le specifiche disposizioni di cui al medesimo comma 2;
alla conclusione della liquidazione i beni mobili e immobili rimasti di proprieta' dell'Ente sono trasferiti all'associazione che subentra in tutti i rapporti attivi e passivi;
gli organi deputati alla liquidazione di cui all'art. 198 del citato regio decreto sono rispettivamente l'organo di cui all'art. 2, comma 3, lettera c) quale commissario liquidatore e l'organo di cui all'art. 2, comma 3, lettera b) quale Comitato di sorveglianza;
il finanziamento annuale all'associazione non puo' superare l'importo complessivamente attribuito all'Ente e all'Associazione ai sensi dell'art. 2, comma 5, per l'anno 2014, decurtato del 10 per cento per il 2017 e del 20 per cento a decorrere dall'anno 2018;
il commissario liquidatore si avvale, fino alla conclusione di tutte le attivita' connesse alla gestione liquidatoria, del personale individuato, con la procedura di cui al medesimo comma 2, con provvedimento del presidente dell'ente nell'ambito del contingente di personale gia' individuato dallo stesso presidente quale propedeutico alla gestione liquidatoria;
per il personale dedicato alla gestione liquidatoria, pur assegnato ad altra amministrazione, il termine del 1° aprile 2018, operante per il trasferimento anche in sovrannumero e contestuale trasferimento delle risorse finanziarie ad altra amministrazione ai sensi del medesimo comma 2, e' differito fino a dichiarazione di cessata necessita' da parte del commissario liquidatore;
il personale dell'Ente, ad eccezione di quello funzionale alle attivita' propedeutiche alla gestione liquidatoria, ove non assunto alla data del 1° gennaio 2018 dall'Associazione, e' collocato in disponibilita' ai sensi del comma 7 dell'art. 33 e dell'art. 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
il finanziamento e' attribuito tenuto conto dei compiti di interesse pubblico da parte dell'Associazione mediante convenzioni annuali tra Ministero della salute, Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero della difesa e Associazione;
Visto l'art. 16, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 148 del 2017 che ha previsto la ricollocazione del personale dipendente dall'Associazione della croce rossa italiana, appartenente all'area professionale e medica e risultante eccedentario rispetto al fabbisogno definito ai sensi dell'art. 3, comma 4, terzo periodo, del citato decreto legislativo n. 178 del 2012;
Considerato pertanto che, per quanto stabilito dalle citate disposizioni, il livello complessivo del finanziamento per le finalita' del citato decreto legislativo n. 178 del 2012, nell'ambito del finanziamento del Servizio sanitario corrente, non puo' superare il finanziamento gia' stabilito per la CRI nel 2014, decurtato del 20 per cento a decorrere dal 2018, e che a valere su tale finanziamento trovano copertura:
gli oneri derivanti dal trattamento economico del personale obbligatoriamente trasferito agli enti del Servizio sanitario nazionale;
gli oneri derivanti dal trattamento economico del personale gia' funzionale alle attivita' propedeutiche alla gestione liquidatoria, dal 1° gennaio 2018 funzionale alla gestione liquidatoria, in servizio presso l'ente fino alla dichiarazione di cessata necessita', anche se trasferito ad altra amministrazione unitamente al relativo finanziamento;
gli oneri relativi al personale eventualmente non ricollocato presso altre pubbliche amministrazioni entro il 31 dicembre 2017 e posto in disponibilita' ai sensi degli articoli 33 e 34 del decreto legislativo n. 165 del 2001, limitatamente a quanto stabilito ai sensi dell'art. 33, comma 8, del medesimo decreto legislativo;
il finanziamento della convenzione da sottoscriversi con l'Associazione croce rossa italiana;
Considerato che la delibera del CIPE 29 aprile 2015, n. 52, recante la ripartizione tra le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano della quota indistinta del finanziamento del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 191 del 19 agosto 2015, ha stabilito, quale concorso al finanziamento della Croce rossa italiana, l'importo di 146.412.742 euro, per cui il finanziamento disponibile per le finalita' di cui al citato decreto legislativo n. 178 a decorrere dall'anno 2018 e' da determinarsi, a seguito della citata riduzione del 20 per cento, in 117.130.194 euro annui;
Visto il proprio decreto 14 settembre 2018 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 ottobre 2018, n. 238) con il quale e' stata effettuata la ripartizione fra gli enti interessati del finanziamento per l'anno 2018, assegnando 15.190.765 euro all'Ente strumentale alla Croce rossa italiana in liquidazione coatta amministrativa, 24.004.637 euro alle regioni, 60.089.085 euro all'Associazione della Croce Rossa italiana ed accantonando l'importo di 17.845.706 euro per eventuale successiva assegnazione, nelle more di un eventuale chiarimento in merito all'ammissibilita' al finanziamento in favore dell'ente di voci di costo ulteriori rispetto al costo del personale in servizio;
Visto il provvedimento n. 17 del 29 maggio 2019 del commissario liquidatore avente ad oggetto la proposta di ripartizione del finanziamento fra gli enti destinatari, trasmesso dal Ministero della salute con nota 22470 dell'8 luglio 2019, che prevede l'assegnazione all'ente dell'importo di 36.667.172,11 euro, alle regioni dell'importo di 23.699.977,11 e all'Associazione dell'importo di 56.763.044,38 euro, senza distinzione, per il finanziamento in favore dell'Ente, fra le voci di costo finanziabili ai sensi della legislazione vigente sopra richiamata e le voci che non lo sono e che dunque trovano copertura nella liquidazione dell'attivo patrimoniale;
Considerato che il Ministero della salute nella citata nota ha dichiarato il proprio parere favorevole all'assegnazione all'ente dell'importo di 18.821.466,11 euro, unitamente alla somma di 14.519.665,38 euro relativa alla liquidazione dei trattamenti di fine rapporto/servizio, per un totale di 33.341.131,49 euro, e all'Associazione dell'importo di 60.089.085 euro;
Visto il decreto del commissario liquidatore n. 15 del 17 aprile 2019, recante l'elenco puntuale delle spese prededucibili della gestione liquidatoria per l'anno 2019, acquisito dall'Ente con nota del 25 luglio 2019, che indica in 14.250.683,61 euro il costo del personale, ivi compresi i premi di assicurazione, l'IRAP, il contributo all'ARAN e il trattamento di fine rapporto che matura nell'anno 2019 e in ulteriori 4.570.782,50 euro altre spese di funzionamento, per un totale di 18.821.466,11 euro;
Considerato che a legislazione vigente risulta finanziabile in favore dell'Ente il richiamato importo di 14.250.683,61 euro quale costo del personale;
Considerato che il personale in servizio presso l'Ente, gia' individuato come funzionale alla gestione liquidatoria, potra' essere eventualmente trasferito ad altre amministrazioni pubbliche nel corso dell'esercizio 2019, con conseguente trasferimento del relativo trattamento economico, ai sensi del richiamato art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 178 del 2012;
Ritenuto pertanto, alla luce di quanto sopra riportato, di:
determinare il finanziamento disponibile per l'anno 2019, per le finalita' di cui al decreto legislativo n. 178 del 2012, nella misura citata di 117.130.194 euro;
assegnare alle regioni l'importo di 23.699.977,11 euro, come dettagliato nella tabella allegata, parte integrante del presente decreto, a titolo di finanziamento per l'anno 2019 dei trattamenti economici del personale trasferitosi presso gli enti del Servizio sanitario nazionale, ai sensi del citato art. 6, comma 7, del decreto legislativo n. 178 del 2012;
assegnare all'Ente in liquidazione l'importo di 14.250.683,61 euro a titolo di finanziamento per l'anno 2019 dei trattamenti economici del relativo personale;
assegnare l'importo di 60.089.085 euro per il finanziamento della convenzione per l'anno 2019 fra il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero della salute e l'Associazione della Croce Rossa italiana di cui al citato art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 178 del 2012;
accantonare l'importo di 19.090.448,28 euro;

Decreta:

Art. 1

1. Il finanziamento disponibile, nell'ambito del finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale, per le finalita' di cui al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, e' determinato in 117.130.194 euro per l'anno 2019.
2. Il predetto finanziamento complessivo, come dettagliato nella tabella allegata, parte integrante del presente decreto:
a) e' assegnato per 23.699.977,11 euro alle regioni interessate, a titolo di finanziamento per l'anno 2019 dei trattamenti economici del personale trasferitosi presso gli enti del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'art. 6, comma 7, del decreto legislativo n. 178 del 2012;
b) e' assegnato per 14.250.683,61 euro all'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana in liquidazione coatta amministrativa a titolo di finanziamento per l'anno 2019 dei trattamenti economici del relativo personale;
c) e' assegnato per 60.089.085 euro per il finanziamento della Convenzione fra il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero della salute e l'Associazione della Croce Rossa italiana di cui all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 178 del 2012;
d) resta accantonato per l'importo di 19.090.448,28 euro.
3. L'Ente resta responsabile del pagamento dei trattamenti economici del personale che sara' eventualmente ed effettivamente trasferito ad altre pubbliche amministrazioni nel corso dell'anno 2019, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 178 del 2012, fino a concorrenza dei valori di tali trattamenti economici compresi nella presente assegnazione del finanziamento.
4. Sono fatti salvi eventuali necessari conguagli a carico degli enti di cui al presente decreto, anche a valere su quote del finanziamento spettanti agli stessi negli esercizi successivi al 2019.
5. L'ente trasmette al Ministero della salute, in quanto vigilante, e al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione in merito all'utilizzo delle risorse oggetto del presente provvedimento, approvata con apposito provvedimento del commissario liquidatore e asseverata dal Comitato di sorveglianza.
 


Totale finanziamento 117.130.194,00
1 Regioni, di cui: 23.699.977,11
Piemonte 3.555.697,66
Valle d'Aosta 36.758,18
Lombardia 8.400.916,09
Bolzano 484.497,37
Trento 141.767,66
Friuli Venezia Giulia 885.444,87
Liguria 1.068.001,76
Emilia Romagna 1.007.949,12
Toscana 947.893,94
Umbria 393.591,03
Marche 1.220.850,59
Lazio 3.109.230,15
Abruzzo 853.125,16
Campania 1.125.928,48
Puglia 415.615,95
Sardegna 52.709,10
2 Ente 14.250.683,61
3 Associazione CRI 60.089.085,00
4 accantonamento 19.090.448,28


 
Art. 2

Il presente decreto e' sottoposto alla registrazione della Corte dei conti ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 14 novembre 2019

Il Ministro: Gualtieri

Registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 2019 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1-1477