Gazzetta n. 265 del 12 novembre 2019 (vai al sommario)
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO
DECRETO 17 ottobre 2019
Integrazione al decreto 8 novembre 1968, recante: «Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona litoranea sita nel territorio del comune di Pisciotta.».


IL DIRETTORE GENERALE
Archeologia, belle arti e paesaggio

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368: «Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», come modificato dal decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3: «Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, ai sensi dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 «Codice per i beni culturali ed il paesaggio», ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, concernente «Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo», convertito con modificazioni in legge 29 luglio 2014, n. 106;
Visto quanto gia' disciplinato con il decreto ministeriale del 23 gennaio 2016, n. 44, «Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo» che prevede l'istituzione delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, in vigore dall'11 luglio 2016;
Visto l'art. 1, comma 5, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita'» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 160 del 12 luglio 2018), convertito con modificazioni in legge 9 agosto 2018, n. 97, ai sensi del quale la denominazione «Ministero per i beni e le attivita' culturali» ha sostituito, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo», cosi' come comunicato dalla Direzione generale organizzazione con la circolare n. 254 del 17 luglio 2018, prot. n. 22532;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2019, n. 76, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 184 del 7 agosto 2019, entrato in vigore il 22 agosto 2019, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'organismo indipendente di valutazione della performance»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 2019, registrato alla Corte dei conti in data 30 agosto 2019 al n. 1-2971, con il quale, a far data dal 6 agosto 2019, e' conferito all'arch. Federica Galloni l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio (di seguito «Direzione generale ABAP»);
Visto l'art. 1, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei luoghi e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuita' delle funzioni dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 222 del 21 settembre 2019), ai sensi del quale la denominazione «Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione «Ministero per i beni e le attivita' culturali», cosi' come comunicato dalla Direzione generale organizzazione con la circolare n. 306 del 23 settembre 2019, prot. n. 2908;
Visto il decreto ministeriale 8 novembre 1968, recante «Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona litoranea sita nel territorio del Comune di Pisciotta»;
Visto l'atto di indirizzo, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 23 gennaio 2016, n. 44, emanato dalla Direzione generale ABAP con prot. n. 33502 del 21 dicembre 2018;
Vista la nota prot. n. 217 del 3 gennaio 2019, con la quale la Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio (di seguito «Soprintendenza ABAP») per le Province di Salerno e Avellino ha trasmesso la bozza dell'integrazione con la specifica disciplina d'uso della dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui al decreto ministeriale 8 novembre 1968, redatta in adempimento all'atto di indirizzo di cui sopra;
Vista la nota prot. n. 5317 del 21 dicembre 2019, con la quale la Direzione generale ABAP ha trasmesso alla Regione Campania la proposta di «Integrazione, ai sensi dell'art. 141-bis del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, «Codice dei beni culturali e del paesaggio», della vigente dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area del territorio comunale di Pisciotta (SA) di cui al decreto ministeriale 8 novembre 1968, con la specifica disciplina d'uso intesa ad assicurare la conservazione dei valori espressi dagli aspetti e caratteri peculiari del territorio tutelato. Prima fase: zone agricole», al fine di acquisirne il relativo parere;
Acquisito in data 15 marzo 2019, il parere della Regione Campania prot. n. 171724 sulla proposta di integrazione, reso ai sensi dell'art. 138, comma 3, del decreto legislativo n. 42/2004;
Visto il riscontro al parere della regione da parte della Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 9397 del 29 marzo 2019, con controdeduzioni;
Considerato che la Soprintendenza competente ha provveduto, con nota prot. n. 8789 del 12 aprile 2019, a dare avvio al procedimento trasmettendo tutta la documentazione al Comune di Pisciotta per la pubblicazione all'albo pretorio e che quest'ultimo ha dato comunicazione di avvenuta pubblicazione con nota prot. n. 3264 del 16 aprile 2019;
Visto il parere del Comitato tecnico scientifico per il paesaggio (di seguito «Comitato»), reso ai sensi dell'art. 141, comma 2 del decreto legislativo n. 42/2004, con verbale n. 3, nella seduta del 9 ottobre 2019, acquisito al protocollo della Direzione generale ABAP con n. 28865 del 15 ottobre 2019;
Viste le osservazioni presentate da enti e privati ai sensi dell'art. 139, comma 5 del decreto legislativo n. 42/2004;
Viste le controdeduzioni in merito alle osservazioni di cui al punto precedente, inviate dalla Soprintendenza competente in data 9 ottobre 2019, con nota prot. n. 21902, e precisate con successiva nota prot. n. 22084 dell'11 ottobre 2019 (il cui contenuto e' stato anticipato in via breve nel corso della seduta del Comitato sopra citato del giorno 9 ottobre 2019), con le quali si accoglie parzialmente quanto richiesto dal Comune di Pisciotta con le proprie osservazioni di cui alla delibera di giunta comunale n. 81 del 12 agosto 2019, trasmesse con nota prot. n. 18319 del 20 agosto 2019;
Considerato che il presente provvedimento di integrazione origina dalla urgente necessita' di definire, al fine di salvaguardare un'area di alto valore paesaggistico ancora pressocche' integra, una adeguata disciplina d'uso, ai sensi dell'art. 141-bis del decreto legislativo n. 42/2004, per il territorio comunale compreso all'interno della perimetrazione della vigente dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui al sopracitato decreto ministeriale risalente all'anno 1968;
Considerato che la valenza paesaggistica prevalente riconosciuta al territorio oggetto del presente provvedimento, motivo fondante della Dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui al decreto ministeriale 8 novembre 1968, e' costituita dalla densa e diffusa presenza di piante di ulivo uniche in Italia, appartenenti alla cultivar dell'ulivo pisciottano, la cui coltivazione in questo tratto di costa cilentana e' di attestazione plurisecolare se non millenaria, e si estende dalla spiaggia fino alla sommita' delle colline;
Considerato che tali uliveti sono ancora oggi in buona parte produttivi e costituiscono elemento diffuso e fondante della configurazione del paesaggio agrario storico, punteggiato da costruzioni rurali tradizionali isolate e da casali storici e ancora solo sporadicamente interessato da recenti interventi edilizi incongrui;
Considerato che la disciplina d'uso prevista mira ad assicurare, in particolare, la salvaguardia delle aree agricole della fascia costiera di Pisciotta, caratterizzate dall'esteso ammanto di uliveti secolari di cui sopra, dalla macchia mediterranea diffusa, da un susseguirsi di ripidi fronti collinari, da una fitta rete di valloni, solcati da corsi d'acqua a regime torrentizio, alcuni dei quali tutelati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 42/2004, dalla presenza di terrazzamenti, ciglioni e muri a retta del tipo a secco, onde mantenerne la qualita' distintiva che a suo tempo ha motivato il riconoscimento dell'alto valore paesaggistico che ancora oggi la contraddistingue e la conseguente dichiarazione del notevole interesse pubblico della stessa, nelle more della ulteriore predisposizione di specifiche disposizioni d'uso per l'intera estensione dell'area sottoposta a tutela dal decreto ministeriale 8 novembre 1968;
Considerato che l'area distinta dai caratteri sopra descritti, corrisponde agli ambiti territoriali gia' identificati dal Piano regolatore generale (approvato dalla Comunita' montana del Lambro e Mingardo di Futani con decreto del 21 giugno 1993, pubblicato nel B.U.R.C. n. 32 del 12 luglio 1993) e dallo stesso identificati come zone agricole E3 ed E4, ivi comprese le zone E2 e D1 che il medesimo Piano regolatore generale (di seguito «PRG») inserisce entro il perimetro delle zone E3 (con sovrapposizione delle relative grafie), nonche' le zone E6 intercluse, e che le restanti porzioni di territorio ad utilizzazione agricola, non caratterizzate dalla presenza degli uliveti, corrispondono a quelle classificate dal vigente PRG come E1 e ritenuto utile pertanto avvalersi, cartograficamente, dei relativi perimetri;
Considerata la presenza nel territorio oggetto del presente provvedimento di ulteriori significative componenti del paesaggio pisciottano tra cui: le torri costiere costruite alla fine del cinquecento a difesa delle coste e dei centri abitati dalle incursioni provenienti dal mare, il tracciato della ferrovia storica realizzata alla fine dell'ottocento, i sentieri panoramici e le significative evidenze archeologiche riferibili a eta' ellenistica e romana, tra cui il Cenotafio di Palinuro, posto sulla costa nella parte meridionale del territorio comunale e compreso nell'area del presente provvedimento;
Considerato che delle torri citate, la Ficaiola e dell'Acquabianca sono state da tempo dichiarate di interesse culturale, rispettivamente con d.d.r. n. 51 del 28 marzo 2006 e d.d.r. n. 485 del 13 marzo 2009, che la torre Valle di Marco, realizzata sui resti del citato Cenotafio di Palinuro, e' stata dichiarata di interesse archeologico con D.S.R. n. 385 del 30 gennaio 2018, e che nel 2018 e' stato avviato il procedimento di vincolo della torre Fiumicello, che si e' concluso con d.c.r. n. 474 del 7 novembre 2018;
Considerato che il territorio del Comune di Pisciotta, a ulteriore attestazione dei valori da esso espressi, e' inserito interamente all'interno del perimetro del Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, e che, insieme ai vicini siti archeologici di Paestum e Velia e alla Certosa di Padula, dal 1998 e' iscritto come «paesaggio culturale» nell'elenco dei siti mondiali Patrimonio dell'Umanita' dall'Unesco;
Considerato che i confini dell'area oggetto del presente provvedimento di integrazione della Dichiarazione di notevole interesse pubblico, cosi' come identificati dal decreto ministeriale 8 novembre 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 23 novembre 1968, sono i seguenti: mar Tirreno, confini comunali di Ascea fino alla strada regionale n. 447 (ex s.s.), detta strada fino al confine del Comune di Centola, confini comunali di Centola fino al mare e che tale perimetrazione cosi' definita non contiene elementi di ambiguita' e puo' essere recepita e confermata integralmente ai fini della imposizione della disciplina d'uso del territorio tutelato;
Ritenuto che all'interno dell'area delimitata come da planimetria di cui all'allegato B - «Cartografia - Tavola unica», sia necessario, considerato l'alto pregio paesaggistico del territorio costiero del Comune di Pisciotta, come riconosciuto dalla vigente dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui al decreto ministeriale 8 novembre 1968, integrare la citata dichiarazione, ai sensi dell'art. 141-bis del decreto legislativo n. 42/2004, con le specifiche prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei valori espressi dagli aspetti e dai caratteri peculiari di detto territorio, dando priorita' alla disciplina relativa alla superficie contraddistinta nel citato PRG come «zona agricola - E», in larga parte costituita dalla sottozona «E3 - oliveti e castagneti», coincidente con la tipologia di paesaggio agrario che maggiormente connota l'ambito tutelato e dalla quale trovano scaturigine e sostanza le ragioni stesse del provvedimento di tutela, provvedimento che esplicitamente fa riferimento al «maestoso ammanto di ulivi secolari, che si spinge fin sullo arenile, conferendo al paesaggio un singolare aspetto agreste spiccatamente mediterraneo»;
Ritenuto di poter procedere con l'accoglimento parziale delle osservazioni formulate dal Comune di Pisciotta tramite delibera di giunta comunale n. 81 del 12 agosto 2019, cosi' come indicato dalla Soprintendenza competente nelle note e comunicazioni gia' richiamate e approvato dal Comitato nella seduta del 9 ottobre 2019, provvedendo di conseguenza a modificare come di seguito indicato l'art. 1, commi 7 e 11, della disciplina contenuta nell'integrazione:
art. 1, comma 7: dopo il periodo «non e' consentita l'apertura di nuove strade, salvo eventuali varianti che dovessero rendersi necessarie al tracciato di quelle gia' esistenti o gia' autorizzate», si aggiunge «sono altresi' fatti salvi due brevi tratti di strada, uno carrabile che consentira' di pedonalizzare il lungomare di Marina di Pisciotta (collegando il vecchio tracciato ferroviario e la parte settentrionale di via Acquabianca), e l'altro pedonale, che permettera' sul versante ovest di riservare la galleria ferroviaria al solo traffico carrabile»;
art. 1, comma 11: al secondo alinea il periodo «l'adeguamento igienico delle unita' abitative del personale», e' sostituito da «l'adeguamento igienico dei servizi centralizzati e delle unita' abitative del personale»;
Visto, considerato e ritenuto tutto quanto sopra riportato;

Decreta:

la dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area del territorio comunale di Pisciotta (SA), di cui al decreto ministeriale 8 novembre 1968, e' integrata, ai sensi dell'art. 141-bis del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, «Codice dei beni culturali e del paesaggio», con la specifica disciplina d'uso, contenuta nell'allegato A - «Relazione generale e disciplina d'uso», che e' parte integrante del presente provvedimento con l'unita cartografia di cui all'allegato B - «Cartografia - Tavola unica», intesa ad assicurare la conservazione dei valori espressi dagli aspetti e caratteri peculiari del territorio tutelato, con particolare riferimento alla salvaguardia delle aree agricole della fascia costiera di Pisciotta, nelle more della ulteriore predisposizione di specifiche disposizioni d'uso per l'intera estensione dell'area sottoposta a tutela dal decreto ministeriale 8 novembre 1968, che rimane comunque sottoposta a tutte le disposizioni di tutela contenute nel predetto decreto legislativo.
Sono parte integrante del presente decreto i seguenti elaborati:
allegato A - «Relazione generale e disciplina d'uso»;
allegato B - «Cartografia - Tavola unica».
La documentazione sopraelencata e' consultabile sui siti web istituzionali del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania ai sensi dell'art. 140, comma 3 del decreto legislativo n. 42/2004.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 141, comma 4, del decreto legislativo n. 42/2004, la Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le Province di Salerno e Avellino provvedera' alla trasmissione al Comune di Pisciotta (SA) del numero della Gazzetta Ufficiale contenente il presente decreto, unitamente ai relativi allegati, ai fini dell'adempimento, da parte del comune interessato, di quanto prescritto dall'art. 140, comma 4 del medesimo decreto legislativo.
Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. competente, secondo le modalita' di cui agli articoli 29 e seguenti del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 8 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Roma, 17 ottobre 2019

Il direttore generale: Galloni
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Avvertenza:

Il testo integrale del decreto, comprensivo di tutti gli allegati e della planimetria, e' pubblicato sul sito web del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo all'indirizzo www.beniculturali.it nella sezione avvisi e circolari (www.beniculturali.it/avvisi) e in Amministrazione Trasparente e sul sito web della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le Province di Salerno e Avellino all'indirizzo http://ambientesa.beniculturali.it