Gazzetta n. 258 del 4 novembre 2019 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 23 settembre 2019
Programma di sviluppo rurale nazionale 2014-2020, sottomisura 17.1. Approvazione dell'avviso pubblico a presentare proposte. Produzioni vegetali, campagna assicurativa 2019.


L'AUTORITA' DI GESTIONE
del programma di sviluppo rurale nazionale 2014-2020

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
Visto il regolamento (CE) n. 1305/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
Visto l'art. 60, paragrafo 2 del citato regolamento (UE) n. 1305/2013, che prevede che siano ammissibili al FEASR solamente le spese sostenute per interventi decisi dall'Autorita' di gestione del relativo programma;
Visto, in particolare, l'art. 65, paragrafo 3 del citato regolamento (UE) n. 1305/2013, ai sensi del quale gli Stati membri si accertano, per ciascun programma di sviluppo rurale, che siano stati istituiti i relativi sistemi di gestione e di controllo in modo da garantire una chiara ripartizione e separazione delle funzioni tra l'Autorita' di gestione e gli altri organismi;
Visto l'art. 66 del regolamento (UE) n. 1305/2013, ai sensi del quale l'Autorita' di gestione puo' designare uno o piu' organismi intermedi per provvedere alla gestione e all'esecuzione degli interventi di sviluppo rurale, pur rimanendo pienamente responsabile dell'efficiente e corretta gestione ed esecuzione delle proprie funzioni e provvede affinche' l'organismo delegato possa disporre di tutte le informazioni ed i dati necessari all'espletamento del proprio incarico;
Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della commissione del 17 luglio 2014, recante le modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalita';
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della commissione del 6 agosto 2014, recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda gli organismi pagatori ed altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
Visto il regolamento (UE) n. 2393/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017, che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014, che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute ed al benessere degli animali, alla sanita' delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;
Visto il Programma di sviluppo rurale nazionale - PSRN 2014-2020 (CCI 2014IT06RDNP001), approvato con decisione comunitaria C(2015)8312 del 20 novembre 2015, modificato da ultimo dalla decisione C(2018)6758 del 9 ottobre 2018, ed in particolare la sottomisura 17.1 «Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante», afferente la priorita' 3 «Promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo»;
Visto il finanziamento del FEASR al PSRN 2014-2020 per un contributo di euro 938.100.000, a cui si aggiunge la quota nazionale pari ad euro 1.146.000.000, individuando altresi', il 31 dicembre 2023 come data ultima per l'esecuzione delle spese;
Considerato che, ai sensi della decisione della Commissione europea Ares(2019)5864 del 31 luglio 2019 e di quanto indicato nella nota Ares(2019)5093776 del 5 agosto 2019, risultano assegnati alla priorita' 3 del PSRN ulteriori 30 milioni di euro;
Considerata la proposta di modifica del PSRN 2014-2020, che assegna la predetta dotazione di euro 30 milioni alla sottomisura 17.1 in corso di approvazione;
Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183 e successive modificazioni ed integrazioni, relativa al «Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alla Comunita' europea ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari»;
Visto il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, che coordina e aggiorna la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni «Norme in materia di procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377 della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;
Visti gli articoli 83, comma 3-bis e 91, comma 1-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;
Visto l'art. 1, comma 1142 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha dettato norme riguardanti l'applicazione degli articoli 83, comma 3-bis e 91, comma 1-bis del decreto legislativo n. 159/2011, in materia di acquisizione della documentazione e dell'informazione antimafia per i terreni agricoli;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, che modifica il decreto legislativo n. 196/2003 «Codice in materia di protezione dei dati personali», recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 679/2016;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 febbraio 2019, n. 25 «Regolamento concernente organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, a norma dell'art. 1, comma 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 marzo 2019, n. 74;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 maggio 2019, registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 2019, registro n. 749, di conferimento dell'incarico di Capo del Dipartimento delle politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale, al dott. Giuseppe Blasi;
Vista la nota dipartimentale del 6 settembre 2019, n. 3377, con la quale il Capo del Dipartimento delle politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale, assume il ruolo, le funzioni e le responsabilita' di Autorita' di gestione del Programma di sviluppo rurale nazionale 2014-2020, fino all'avvenuto perfezionamento del decreto di conferimento dell'incarico del direttore generale dello sviluppo rurale;
Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162, registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 2015, RPN 372, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 marzo 2015, n. 59, relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020 e successive modificazioni ed integrazioni;
Considerato che l'AGEA, ai sensi dei decreti legislativi n. 165/1999 e n. 118/2000, e' individuata quale organismo pagatore, ed in quanto tale, cura l'erogazione degli aiuti previsti dalle disposizioni dell'Unione europea a carico del FEAGA e del FEASR ai sensi dell'art. 7, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1306/2013;
Visto il decreto ministeriale 21 gennaio 2019, n. 642, di approvazione del piano di gestione dei rischi in agricoltura 2019 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 85 del 10 aprile 2019;
Visto l'avviso pubblico del 14 dicembre 2018, n. 35484, attraverso cui l'Autorita' di gestione ha definito le modalita' per la presentazione, da parte degli agricoltori, delle manifestazioni di interesse per l'accesso ai benefici della predetta sottomisura 17.1 per la campagna assicurativa 2019;
Visto il decreto ministeriale 17 gennaio 2019, n. 497, recante la disciplina del regime di condizionalita' ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale;
Tenuto conto della necessita' di procedere all'attuazione della sottomisura 17.1 del PSRN 2014-2020, con particolar riferimento alla campagna assicurativa agricola 2019 - Produzioni vegetali;
Ritenuto opportuno stabilire una dotazione finanziaria per la suddetta campagna 2019 - Produzioni vegetali, in funzione della nuova dotazione finanziaria assegnata alla sottomisura 17.1, tenuto conto dell'ammontare delle risorse finanziarie assegnate alle campagne pregresse gia' attivate e relative alle annualita' 2015, 2016, 2017 e 2018 - Produzioni vegetali;
Ritenuto opportuno che le decisioni dell'Autorita' di gestione in merito agli interventi ammissibili della sottomisura 17.1, siano assunte con trasparenza e che tutti i potenziali beneficiari possano esser resi edotti delle opportunita' previste dal PSRN 2014-2020 nell'ambito delle assicurazioni agricole agevolate;

Decreta:

Art. 1
Approvazione dell'avviso pubblico - Invito a presentare proposte -
Campagna assicurativa 2019 - Produzioni vegetali.

1. E' approvato l'allegato avviso pubblico - Invito a presentare proposte ai sensi della sottomisura 17.1 - Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante di cui al PSRN 2014-2020 - Campagna assicurativa 2019 - Produzioni vegetali. L'avviso ed i suoi allegati formano parte integrante del presente decreto.
 
Allegato

Avviso
Invito a presentare proposte
Annualita' 2019
Oggetto: regolamento (UE) n. 1305/2013 - Programma di sviluppo rurale
nazionale (PSRN) 2014-2020 - Misura 17, sottomisura 17.1 -
Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante. Avviso
pubblico a presentare proposte - Produzioni vegetali, campagna
assicurativa 2019.

Art. 1.

Finalita' ed obiettivi

La sottomisura 17.1 «Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante» del Programma di sviluppo rurale nazionale 2014-2020 (PSRN) approvato dalla Commissione europea da ultimo con decisione C(2018)6758 del 9 ottobre 2018 (CCI n. 2014IT06RDNP001), e' finalizzata a fornire sostegno alle imprese del settore della produzione primaria, allo scopo di incentivare una piu' efficace gestione dei rischi in agricoltura, secondo le disposizioni dell'art. 37 del regolamento (UE) n. 1305/2013. Detta sottomisura e' cofinanziata con risorse dell'Unione europea attraverso il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e con risorse nazionali attraverso il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui alla legge n. 183/1997.
La sottomisura persegue l'obiettivo di ampliare e migliorare l'offerta di strumenti assicurativi e incrementare il numero di imprese agricole che fanno ricorso agli stessi. Inoltre, la sottomisura si prefigge l'obiettivo di ridurre il divario nella diffusione degli strumenti assicurativi esistente tra alcune aree del paese e tra alcuni settori.
Il presente avviso, a perfezionamento dell'iter procedurale avviato con l'avviso pubblico n. 35484 del 14 dicembre 2018, reca una serie di disposizioni per l'individuazione dei beneficiari delle operazioni cofinanziate nonche' per la concessione ed erogazione di un contributo pubblico, sotto forma di sovvenzione, finalizzato al rimborso dei costi finanziari sostenuti dagli imprenditori agricoli per il pagamento dei premi relativi a polizze di assicurazione del raccolto e delle piante, stipulate per la campagna assicurativa 2019, a fronte del rischio di perdite economiche dovute a eventi climatici avversi assimilabili a calamita' naturali, fitopatie e infestazioni parassitarie.
L'entita' delle risorse attribuite al presente avviso e' definita in ragione della ripartizione annuale delle risorse finanziarie indicate nel PSRN per le misure di gestione del rischio, di cui all'art. 36 del regolamento (UE) n. 1305/2013: pagamento dei premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante a fronte del rischio di perdite economiche causate da avversita' atmosferiche, fitopatie e da infestazioni parassitarie.

 
Art. 2

Dotazione finanziaria

1. La dotazione finanziaria prevista per l'avviso pubblico di cui all'art. 1, e' pari ad euro 266.680.000,00 di cui euro 146.674.000,00 a carico del Fondo di rotazione ex 183/1987 ed euro 120.006.000,00 a carico del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) a cui andranno ad aggiungersi eventuali economie relative alle campagne vegetali delle annualita' precedenti. Le risorse non utilizzate saranno riassegnate alle annualita' successive.
2. In caso di ulteriori risorse rinvenienti da altre sottomisure del PSRN 2014-2020, laddove la suddetta dotazione non sia sufficiente a far fronte alle proposte presentate, l'Autorita' di gestione, previa modifica del programma, con successivo provvedimento potra' incrementare le risorse disponibili di cui al comma 1, tenendo conto delle richieste pervenute.
Il presente provvedimento e' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Roma, 23 settembre 2019

L'Autorita' di gestione: Blasi


______
Avvertenza:
Per gli allegati al decreto si rinvia al sito del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDP agina/14462
 
Art. 2.

Definizioni e disposizioni specifiche

Ai fini del presente avviso si applicano le seguenti definizioni:
«Agricoltore»: ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 1307/2013, per agricoltore s'intende una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalita' giuridica di detto gruppo dei suoi membri, la cui azienda e' situata nel territorio italiano e che esercita un'attivita' agricola;
«Agricoltore attivo»: un «Agricoltore» s'intende attivo qualora rientri nelle fattispecie indicate dall'art. 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013, come modificato dal regolamento (UE) n. 2017/2393, nonche' ai sensi del decreto ministeriale 7 giugno 2018, n. 5465;
«Organismo collettivo di difesa»: organismo che soddisfa i requisiti di cui al capo III del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, come modificato dal decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32;
«Avversita' atmosferica»: un evento atmosferico, come gelo, tempesta, grandine, ghiaccio, forte pioggia o siccita' prolungata, assimilabile a una calamita' naturale;
«Calamita' naturale»: un evento naturale, di tipo biotico o abiotico, che causa gravi turbative dei sistemi di produzione agricola, con conseguenti danni economici rilevanti per il settore agricolo;
«Piano di gestione dei rischi in agricoltura (PGRA)»: strumento attuativo annuale del decreto legislativo n. 102/04 e successive modificazioni ed integrazioni, che stabilisce l'entita' del contributo pubblico sui premi assicurativi tenendo conto delle disponibilita' di bilancio, dell'importanza socio-economica delle produzioni e del numero di potenziali assicurati. Nel PGRA sono individuate le produzioni, gli allevamenti, le strutture, i rischi e le garanzie assicurabili; i contenuti del contratto assicurativo; i termini massimi di sottoscrizione delle polizze; la metodologia di calcolo dei parametri contributivi e le aliquote massime concedibili. Nel PGRA puo' essere disposto qualsiasi altro elemento ritenuto necessario per garantire un impiego efficace ed efficiente delle risorse pubbliche;
«Sistema informativo integrato "Sistema gestione del rischio" (SGR)» istituito ai sensi del capo III del decreto ministeriale 12 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 marzo 2015, e successive modificazioni ed integrazioni, nel contesto del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), che garantisce l'armonizzazione e l'integrazione dell'informazione relativa alla misura di gestione del rischio, nell'ottica di garantire una sana gestione finanziaria evitando sovra-compensazioni;
«Piano assicurativo individuale (PAI)»: documento univocamente individuato nel SIAN, predisposto ed elaborato nell'ambito del SGR, sulla base delle scelte assicurative che l'Agricoltore esegue. Le informazioni minime che devono essere contenute nel PAI sono elencate dall'Allegato B, lettera b) del decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162, modificato dai decreti ministeriali 8 marzo 2016, n. 1018 e 31 marzo 2016, n. 7629;
«Manifestazione di interesse»: documento presentato ai sensi dell'avviso pubblico n. 35484 del 14 dicembre 2018, per l'accesso ai benefici della sotto misura 17.1 «Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante», di cui all'art. 37 del regolamento (UE) n. 1305/2013, prevista nell'ambito del PSRN;
«Domanda di sostegno»: domanda di partecipazione al presente avviso presentata da un richiedente che perfeziona l'iter avviato con la presentazione della manifestazione di interesse;
«Data di presentazione domanda di sostegno»: data di presentazione attestata dalla data di trasmissione telematica della domanda stessa tramite portale SIAN e riportata nella ricevuta di avvenuta presentazione rilasciata al richiedente;
«Domanda di pagamento»: domanda che un beneficiario presenta all'Organismo pagatore AGEA per ottenere il pagamento del contributo pubblico;
«Operazione»: azione relativa alla sottoscrizione di una polizza di assicurazione agevolata del raccolto e delle piante, basata sul PAI, selezionata dall'Autorita' di gestione del PSRN 2014-2020, che contribuisce al raggiungimento degli obiettivi della sottomisura 17.1;
«Durata dell'operazione»: periodo di tempo che intercorre fra la sottoscrizione di una polizza di assicurazione agevolata del raccolto e delle piante e la data di fine copertura assicurativa o, se antecedente, la data in cui il prodotto non e' piu' in campo;
«Operazione pienamente realizzata»: operazione per la quale e' scaduto il termine di fine copertura assicurativa, a prescindere dal fatto che il pagamento del premio sia stato effettuato dal beneficiario;
«Operazione completata»: operazione pienamente realizzata e per la quale il relativo premio e' stato pagato alla compagnia di assicurazione ed il contributo pubblico corrispondente e' stato corrisposto al beneficiario;
«Utente qualificato»: richiedente che ha registrato la propria anagrafica sul portale AGEA;
«Codice OTP»: codice che consente la sottoscrizione della domanda con firma elettronica da parte di un utente qualificato, abilitato all'utilizzo della firma elettronica, inviato tramite sms sul cellulare del medesimo utente;
«Fascicolo aziendale»: ai sensi del decreto ministeriale n. 162 del 12 gennaio 2015 il fascicolo aziendale e' l'insieme delle informazioni relative ai soggetti tenuti all'iscrizione all'anagrafe, controllate e certificate dagli organismi pagatori con le informazioni residenti nelle banche dati della pubblica amministrazione e in particolare del SIAN, ivi comprese quelle del Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC). Il fascicolo contiene le informazioni costituenti il patrimonio produttivo dell'azienda agricola reso in forma dichiarativa e sottoscritto dall'Agricoltore, in particolare: a) composizione strutturale; b) piano di coltivazione; c) composizione zootecnica; d) composizione dei beni immateriali; e) adesioni ad organismi associativi; f) iscrizione ad altri registri ed elenchi compresi i sistemi volontari di controllo funzionali all'ottenimento delle certificazioni;
«Polizza»: ove non espressamente indicato, si intende sia la polizza assicurativa sottoscritta individualmente dall'agricoltore sia il certificato di polizza sottoscritto da un agricoltore in caso di polizze collettive stipulate dall'Organismo collettivo di difesa, nonche' dalle cooperative agricole e loro consorzi o da altri soggetti giuridici riconosciuti ai sensi del decreto legislativo n. 102/2004 e successive modificazioni ed integrazioni, con la compagnia di assicurazione.

 
Art. 3.

Soggetti ammissibili

Sono ammissibili esclusivamente gli agricoltori che soddisfano quanto previsto dal successivo art. 4.

 
Art. 4.

Criteri di ammissibilita' soggettivi

Ai fini dell'ammissibilita', ai sensi del presente avviso, i richiedenti devono soddisfare tutti i seguenti requisiti soggettivi di ammissibilita':
a) essere imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 del codice civile, iscritti nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole istituita dalla Provincia autonoma di Bolzano;
b) essere agricoltori attivi;
c) essere titolari di fascicolo aziendale in cui in particolare deve essere dettagliato il piano di coltivazione che va mantenuto costantemente aggiornato nel corso del tempo e che individui le superfici utilizzate per ottenere il prodotto oggetto dell'assicurazione nonche' i relativi titoli di conduzione validi per l'intera durata dell'operazione per la quale si richiede il contributo.
I suddetti requisiti soggettivi di ammissibilita' devono essere posseduti, pena l'inammissibilita' della domanda di sostegno, al momento della presentazione della Manifestazione di interesse, ai sensi del punto 2.1 dell'avviso pubblico n. 29556 del 16 novembre 2017 e mantenuti nel corso dell'intera durata dell'operazione, salvo quanto previsto dal successivo art. 16.

 
Art. 5.

Operazioni ammissibili

Le operazioni ammissibili a sostegno per la campagna assicurativa 2019 sono esclusivamente quelle relative alla stipula di una polizza agevolata del raccolto e delle piante basata sul PAI.
La sottoscrizione delle polizze agevolate e' volontaria e puo' avvenire in forma collettiva o individuale. Le polizze collettive sono stipulate tra compagnie di assicurazione ed organismi collettivi di difesa nonche' cooperative agricole e loro consorzi, o altri soggetti giuridici riconosciuti ai sensi del decreto legislativo n. 102/2004 e successive modificazioni ed integrazioni, che le sottoscrivono per conto degli agricoltori associati. Gli agricoltori che aderiscono ad una polizza collettiva possono sottoscrivere uno o piu' certificati assicurativi a copertura dei rischi sulle proprie produzioni, e devono essere i destinatari degli eventuali risarcimenti.
Le operazioni oggetto di sostegno devono soddisfare le condizioni di cui ai successivi articoli 6 e 7.

 
Art. 6.

Criteri di ammissibilita' delle operazioni

Sono ammissibili esclusivamente le operazioni non pienamente realizzate alla data di presentazione della Manifestazione di interesse, ai sensi dell'art. 65, comma 6 del regolamento (UE) n. 1303/2013.
La polizza deve trovare corrispondenza con il PAI presentato dall'Agricoltore nell'ambito del SGR. Nella polizza devono essere riportati i seguenti dati:
intestazione della Compagnia di assicurazione;
Codice identificativo della Compagnia di assicurazione/agenzia/intermediario;
intestazione dell'assicurato;
CUAA;
Campagna assicurativa di riferimento;
tipologia di polizza;
numero dellp polizza/certificato di polizza;
prodotto con eventuale codice da decreto prezzi;
varieta' con eventuale Id da decreto prezzi;
superficie assicurata;
tipologia di rischio e garanzia assicurati;
valore assicurato;
quantita' assicurata;
tariffa applicata;
importo del premio;
soglia di danno e/o la franchigia;
data di entrata in copertura;
data di fine copertura (per le sole polizze collettive in caso di assenza del dato nel certificato di polizza si fa riferimento a quanto riportato nella convenzione stipulata tra l'Organismo collettivo di difesa e la compagnia di assicurazione);
nome dell'organismo collettivo contraente (in caso di adesione a polizza collettiva).
La copertura assicurativa deve essere riferita all'anno solare o all'intero ciclo produttivo di ogni singola coltura, che puo' concludersi anche nell'anno solare successivo a quello di stipula della polizza.
La polizza non deve comportare obblighi ne' indicazioni circa il tipo o la quantita' della produzione futura ed inoltre, la localizzazione delle colture deve trovare rispondenza con l'individuazione delle superfici presenti nel fascicolo aziendale. La stipula della polizza deve essere effettuata entro le scadenze per tipologia di coltura riportate al successivo art. 12 e, comunque, successivamente al 1° novembre 2018 e non oltre il 31 ottobre 2019.
6.1 Rischi assicurabili e loro combinazioni
Le polizze devono coprire esclusivamente i rischi classificati nell'allegato M17.1-1 come avversita' atmosferiche assimilabili alle calamita' naturali, fitopatie e infestazioni parassitarie.
Le polizze non possono coprire un solo rischio ma una pluralita' di rischi in base alle combinazioni previste dall'allegato M17.1-2 al presente avviso.
Per ogni PAI e' consentita la stipula di una sola polizza. Le polizze non possono garantire rischi inesistenti (art. 1895 del codice civile) o entrare in copertura dopo l'insorgenza dei rischi o dopo che questi siano cessati. I rischi sottoscritti devono essere comunque compatibili con il ciclo colturale della specie assicurata.
6.2 Produzioni assicurabili
Le produzioni e le tipologie colturali assicurabili sono ricomprese nell'allegato M17.1-3.
6.3 Soglia e rimborso del danno
Sono ammissibili le polizze che prevedono il risarcimento in caso di perdite superiori al 20% della produzione media annua dell'agricoltore. La produzione media annua dell'agricoltore e' calcolata conformemente a quanto definito al successivo art. 7.
Sono altresi' ammissibili soltanto le polizze che prevedono il rimborso dei danni esclusivamente al verificarsi di un'avversita' atmosferica assimilabile alle calamita' naturali o di una fitopatia o di un'infestazione parassitaria di cui all'allegato M17.1-1. Il riconoscimento formale del verificarsi di un evento si considera emesso quando il perito incaricato dalla compagnia di assicurazione di stimare il danno sulla coltura, verificati i dati meteo nonche' l'esistenza del nesso di causalita' tra evento/i e il danno, anche su appezzamenti limitrofi, accerta che il danno abbia superato il 20% della produzione media annua dell'agricoltore.
Le polizze agevolate devono prevedere che il rimborso dei danni non compensi piu' del costo totale di sostituzione delle perdite causate dai sinistri assicurati.

 
Art. 7.

Impegni e altri obblighi

Per ciascun prodotto, il contratto assicurativo per la polizza agevolata deve prevedere l'obbligo per l'imprenditore agricolo di assicurare l'intera superficie coltivata con una determinata coltura in fase produttiva, in un determinato territorio comunale dove l'azienda ha condotto superfici agricole nel corso della campagna assicurativa 2019.
Per ciascun prodotto, il valore unitario assicurato non supera il prezzo unitario di riferimento delle produzioni agricole, riportato nei relativi decreti «prezzi» n. 2775 del 12 marzo 2019, n. 5853 del 30 maggio 2019 e n. 8190 del 30 luglio 2019, pubblicati sul sito internet del Ministero per la campagna assicurativa 2019.
Per ciascun prodotto, inoltre, i valori assicurabili devono essere realmente ottenibili dagli appezzamenti assicurati, e devono essere calcolati tenendo conto del prezzo unitario di riferimento di cui ai citati decreti «prezzi» e della produzione media annua calcolata sulla base della produzione ottenuta negli ultimi tre anni ovvero negli ultimi cinque anni escludendo l'anno con la produzione piu' alta e quello con la produzione piu' bassa.
La produzione media annua dell'agricoltore e' determinata sulla base delle seguenti fonti: amministrative, dichiarative o attraverso benchmark di resa, cosi' come previsto dal PSRN e dalla nota dell'Autorita' di gestione del PSRN 2014-2020, n. 19214 del 17 settembre 2015 dal decreto ministeriale n. 13501 del 3 giugno 2016, recante «Correttiva dati amministrativi di resa» e sua modifica del 7 luglio 2016, n. 18316. I benchmark di resa per comune/prodotto sono consultabili sul sito internet del Ministero.
In caso l'agricoltore disponga di dati aziendali, e' tenuto a dichiarare e giustificare con idonea documentazione (es. fatture, bolle di consegna) la produzione annua in base alla quale viene calcolata la media.
Il beneficiario si impegna a conservare per cinque anni dalla data di pagamento del contributo pubblico, presso la propria sede legale, ovvero presso la sede dell'organismo collettivo per le polizze collettive, oppure per le polizze individuali presso il CAA di appartenenza, la documentazione attestante la stipula e sottoscrizione della polizza nonche' il pagamento del premio. La suddetta documentazione potra' essere oggetto di controllo parte dell'organismo pagatore AGEA.

 
Art. 8.

Dichiarazioni

I richiedenti, ai sensi e per l'effetto degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, con la sottoscrizione della domanda di sostegno assumono, quali proprie, tutte le pertinenti dichiarazioni di seguito riportate:
di soddisfare tutti i requisiti richiesti dal PSRN e dal presente avviso con particolare, ma non esclusivo, riferimento:
ai criteri di ammissibilita' soggettivi di cui all'art. 4;
ai criteri di ammissibilita' delle operazioni di cui all'art. 6;
agli impegni ed altri obblighi di cui all'art. 7;
di essere a conoscenza che la verifica dello status di Agricoltore in attivita' avverra' secondo le disposizioni di cui al decreto ministeriale n. 5465 del 7 giugno 2018, recante disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 a seguito delle modifiche di cui al regolamento (UE) n. 2017/2393;
che per la realizzazione degli interventi di cui al presente avviso non ha richiesto ne' ottenuto, anche tramite gli organismi collettivi di appartenenza, contributi da altri enti pubblici a valere su altre misure dei PSR 2014/2020 (Fondo FEASR) o da altri Fondi SIE o nazionali;
che non sussistono nei confronti propri cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67, comma 1, lettere da a) a g), e commi da 2 a 7, e all'art. 76, comma 8 del decreto legislativo n. 159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;
di non essere sottoposto a pene detentive e/o misure accessorie interdittive o limitative della capacita' giuridica e di agire fatta salva l'autorizzazione degli organi di vigilanza e/o tutori;
di essere a conoscenza delle disposizioni e norme, unionali e nazionali, che disciplinano la corresponsione del contributo richiesto con la domanda di sostegno e che disciplinano il settore dell'assicurazione agricola agevolata;
di essere a conoscenza delle disposizioni previste dall'art. 7 del PGRA 2019, in materia di determinazione della spesa ammissibile a contributo in base all'applicazione dei parametri contributivi per ogni combinazione comune/prodotto/tipologia di polizza relativamente alle produzioni vegetali, campagna assicurativa 2019;
di essere pienamente a conoscenza del contenuto del PSRN, del contenuto del presente avviso e degli obblighi specifici che assume a proprio carico con la domanda;
di essere a conoscenza, in particolare, delle disposizioni previste dall'art. 17 del presente avviso in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni;
di essere a conoscenza delle disposizioni previste dall'art. 33 del decreto legislativo n. 228/2001 in materia di sospensione dei procedimenti di erogazione in caso di notizie circostanziate circa indebite percezioni di erogazioni;
di essere a conoscenza delle disposizioni previste dalla legge n. 898/86 e successive modificazioni ed integrazioni, riguardanti tra l'altro sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo;
di disporre e poter esibire se richiesto in sede di controllo:
idonea documentazione comprovante le produzioni annuali dichiarate nel PAI;
le polizze/certificati di polizza sottoscritti in originale;
di impegnarsi ad esibire, se richiesto in sede di controllo:
in caso di polizza individuale: la documentazione attestante il pagamento del premio alla Compagnia di assicurazione;
in caso di polizza collettiva: la documentazione attestante il pagamento della quota di premio complessivo di propria competenza all'Organismo collettivo di difesa;
di impegnarsi, fatto salvo quanto disposto dalla normativa nazionale, a conservare tutta la documentazione citata ai precedenti punti per i tre anni successivi alla data di pagamento del contributo pubblico da parte dell'organismo pagatore;
di essere a conoscenza che i propri dati personali potranno essere comunicati, per lo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali, agli organi ispettivi pubblici, unionali, nazionali e regionali nonche' pubblicati in ottemperanza agli obblighi di trasparenza stabiliti dalla vigente normativa;
di essere consapevole che l'Autorita' competente avra' accesso, in ogni momento e senza restrizioni, agli appezzamenti e agli impianti dell'azienda e alle sedi del richiedente per le attivita' di ispezione previste, nonche' a tutta la documentazione che riterra' necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli a pena di esclusione/revoca del sostegno richiesto;
che la documentazione relativa ad acquisizioni, cessioni ed affitti di superfici e' regolarmente registrata e l'Autorita' competente vi avra' accesso, in ogni momento e senza restrizioni, per le attivita' di ispezione previste;
di esonerare l'amministrazione nazionale e/o eventuali enti o soggetti delegati da ogni responsabilita' derivante dal pagamento del contributo richiesto, nei confronti di terzi aventi causa a qualsiasi titolo;
di essere consapevole che l'AdG, anche per il tramite di un suo delegato, in ottemperanza alla normativa unionale e nazionale in materia, effettuera' i controlli e determinera' l'importo della spesa ammissibile e del contributo concedibile;
di essere consapevole che ai sensi dell'art. 3-bis (uso della telematica) della legge n. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, per conseguire maggiore efficienza nell'attivita' amministrativa, e' incentivato l'uso della telematica per la consultazione del procedimento amministrativo e l'accesso agli atti da parte degli interessati;
di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, le richieste di informazioni relative al procedimento amministrativo e l'accesso agli atti, possono essere indirizzate esclusivamente attraverso la consultazione del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), e che non e' dato corso alle richieste presentate in modalita' diverse dalle seguenti:
per i beneficiari in qualita' di utenti qualificati del portale SIAN, e' possibile l'accesso diretto alla consultazione (le modalita' di accesso per gli utenti qualificati sono disponibili sul sito AGEA www.agea.gov.it);
per i beneficiari che hanno conferito mandato di rappresentanza ad un Centro di assistenza agricola (CAA), la consultazione e' possibile attraverso le informazioni messe a disposizione del CAA stesso da parte di AGEA sul SIAN;
di essere a conoscenza che l'AdG, o suo delegato, e l'organismo pagatore AGEA, responsabili del procedimento amministrativo sulle domande di sostegno e di pagamento, comunicano tramite il sito www.sian.it nel registro rivolto al pubblico dei processi automatizzati - sezione Servizi-online, lo stato della pratica, adottando le misure idonee a consentirne la consultazione a distanza ai sensi dell'art. 3-bis (uso della telematica) della legge n. 241/90 e dell'art. 34 (servizi informatici per le relazioni fra pubbliche amministrazioni e utenti) della legge n. 69/2009;
di essere a conoscenza che ogni comunicazione in merito a quanto previsto dal presente avviso sara' effettuata tramite la Pec indicata sulla domanda, ovvero sul sito internet del Ministero o attraverso il portale SIAN con modalita' che sara' opportunamente pubblicizzata;
di essere consapevole che, in caso di richiesta di riesame della domanda, la mancata presentazione in sede di convocazione e/o la mancata o parziale fornitura della documentazione richiesta comporta la chiusura del procedimento amministrativo sulla base di quanto in possesso dell'amministrazione;
di essere consapevole che, per la domanda di sostegno ritenuta ammissibile, il pagamento avverra' solo dopo presentazione della domanda di pagamento ed esito positivo dei relativi controlli;
di essere a conoscenza che l'approvazione delle domande di sostegno e' condizionata alla registrazione del provvedimento di approvazione dell'avviso pubblico da parte degli organi di controllo;
a riprodurre o integrare la domanda di sostegno nonche' a fornire ogni altra eventuale documentazione necessaria, secondo quanto disposto dalla normativa unionale e nazionale concernente il sostegno allo sviluppo rurale e secondo quanto previsto dal PSRN;
a fornire, qualora richieste, tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione delle attivita' relative al PSRN.

 
Art. 9.

Spese ammissibili

Sono ammissibili a contributo le spese sostenute per il pagamento dei premi di assicurazione del raccolto e delle piante a fronte del rischio di perdite economiche per gli agricoltori causate da avversita' atmosferiche, fitopatie, infestazioni parassitarie. La data di quietanza del premio alla compagnia di assicurazione deve essere successiva, ai sensi dell'art. 60, comma 2 del regolamento (UE) n. 1305/2013, alla data di presentazione della Manifestazione di interesse. In caso di sottoscrizione di polizze collettive l'intero ammontare del supporto pubblico non deve essere in nessun modo destinato a coprire costi di gestione o altri costi connessi alle operazioni dell'Organismo collettivo di difesa.
Nel caso in cui il beneficiario sia un soggetto pubblico o ricadente in una delle fattispecie tenute al rispetto della normativa sugli appalti pubblici, lo stesso dovra' effettuare la spesa nel rispetto della normativa applicabile in materia di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016 «Nuovo codice degli appalti» e suo correttivo decreto legislativo n. 56/2017.

 
Art. 10.
Attivita' propedeutiche alla presentazione della domanda di sostegno

Al fine della presentazione della domanda di sostegno e' necessario che il richiedente abbia:
presentato Manifestazione di interesse;
costituito o aggiornato il proprio fascicolo aziendale e il piano di coltivazione in base alla propria sede legale/residenza, con particolare riferimento all'inserimento di una Pec dell'azienda o altra Pec ad essa riferibile (art. 14, comma 2 del decreto ministeriale n. 162/2015), alle informazioni costituenti il patrimonio produttivo (art. 3, comma 2 del decreto ministeriale n. 162/2015) e alla verifica della validita' del documento di identita';
presentato il PAI relativo alla campagna assicurativa 2019, in conformita' a quanto previsto dalla circolare emanata da AGEA coordinamento protocollo n. ACIU/2016/120 del 1° marzo 2016 e successive modificazioni ed integrazioni, e dalle istruzioni operative dell'organismo pagatore AGEA n. 6 del 28 gennaio 2019 qualora rilasciato in data successiva rispetto alla presentazione della Manifestazione di interesse;
provveduto all'informatizzazione della polizza, o in caso di polizze collettive alla verifica dell'avvenuta informatizzazione da parte dell'organismo collettivo cui aderisce, secondo le modalita' e le tempistiche indicate al successivo art. 11.

 
Art. 11.

Presentazione della domanda di sostegno

L'AGEA e' responsabile della ricezione delle domande di sostegno per la concessione del contributo pubblico.
La domanda di sostegno, compilata conformemente al modello definito dall'AGEA, i cui contenuti sono descritti nell'allegato M17.1-4, deve essere presentata esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dalla suddetta Agenzia, secondo una delle seguenti modalita':
a) direttamente sul sito www.agea.gov.it sottoscrivendo l'atto tramite firma digitale o firma elettronica mediante Codice OTP, per le aziende agricole che hanno registrato la propria anagrafica sul portale AGEA (utenti qualificati);
b) in modalita' assistita sul portale SIAN www.sian.it per le aziende agricole che hanno conferito mandato a un Centro di assistenza agricola (CAA) accreditato dall'organismo pagatore AGEA.
Per il punto b), oltre alla modalita' standard di presentazione dei documenti, che prevede la firma autografa del produttore sul modello cartaceo, l'interessato che ha registrato la propria anagrafica sul sito AGEA www.agea.gov.it in qualita' di «Utente qualificato», puo' sottoscrivere la documentazione da presentare con firma elettronica, mediante Codice OTP.
Attivando questa modalita', il sistema verifichera' che l'utente sia registrato nel sistema degli utenti qualificati e che sia abilitato all'utilizzo della firma elettronica. Nel caso non rispettasse i requisiti, l'utente verra' invitato ad aggiornare le informazioni. Se il controllo e' positivo verra' inviato l'OTP con un sms sul cellulare dell'utente; il codice restera' valido per un intervallo di tempo limitato e dovra' essere digitato dall'utente per convalidare il rilascio della domanda.
Le domande di sostegno devono essere presentate entro il 30 giugno 2020. Laddove tale termine cada in un giorno non lavorativo, la scadenza e' posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
Nel caso di impossibilita' di rilascio delle domande di sostegno entro il termine di cui sopra, per motivazioni debitamente documentate entro la medesima scadenza, l'organismo pagatore AGEA, sentita l'Autorita' di gestione, con proprie istruzioni operative puo' consentire di completare le attivita' di compilazione e rilascio delle domande interessate, ivi comprese le attivita' propedeutiche inerenti il rilascio del PAI ed il caricamento della polizza a sistema, oltre il suddetto termine e per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure.
La Domanda di sostegno e' corredata dai seguenti documenti:
1) il PAI;
2) la Manifestazione di interesse, ove non ricompresa nel PAI salvo quanto previsto al successivo art. 16, paragrafo 3;
3) la polizza;
4) copia del documento di identita' in corso di validita'.
Tali documenti sono associati o acquisiti in forma elettronica al momento della presentazione della domanda.
In merito al punto 3), si precisa che la polizza deve essere informatizzata prima della presentazione della Domanda di sostegno, pertanto, nel caso di polizze individuali il richiedente provvede al perfezionamento di tale procedura recandosi al CAA e presentando la polizza stipulata oppure utilizzando le funzionalita' on-line predisposte da AGEA; nel caso di polizze collettive, il richiedente deve verificare con il CAA che l'Organismo collettivo di difesa cui aderisce abbia provveduto ad informatizzare i dati relativi al proprio certificato.
In sede di compilazione della domanda il proponente deve indicare un indirizzo Pec valido per le finalita' di cui all'art. 18 del presente avviso.
La sottoscrizione della domanda comporta l'accettazione degli elementi ivi contenuti. Al richiedente sara' rilasciata una specifica ricevuta di avvenuta presentazione della Domanda di sostegno.
Ulteriori disposizioni di dettaglio riguardanti la presentazione delle domande di sostegno sono contenute nelle disposizioni operative emanate da AGEA.

 
Art. 12.

Termini per la sottoscrizione delle polizze

Ai fini dell'ammissibilita' a contributo le polizze assicurative singole ed i certificati per le polizze collettive devono essere sottoscritti entro le seguenti date, definite dal PGRA 2019:
a) per le colture a ciclo autunno primaverile, entro il 31 maggio 2019;
b) per le colture permanenti, entro il 31 maggio 2019;
c) per le colture a ciclo primaverile, entro il 30 giugno 2019;
d) per le colture a ciclo estivo, di secondo raccolto, trapiantate, entro il 15 luglio 2019;
e) per le colture a ciclo autunno invernale e per le colture vivaistiche, strutture aziendali e allevamenti entro il 31 ottobre 2019.
Per le colture che appartengono ai gruppi di cui alle lettere c) e d), seminate o trapiantate successivamente alle scadenze indicate, le polizze devono essere state sottoscritte entro la scadenza successiva.
L'allegato M17.1-5 riporta la tabella di corrispondenza tra i cicli colturali di cui ai punti precedenti e le colture ammesse a sostegno elencate all'allegato M17.1-3.

 
Art. 13.

Istruttoria della Domanda di sostegno

Ai sensi dell'art. 48 del regolamento (UE) n. 809/2014, tutte le domande di sostegno presentate sono sottoposte a controlli amministrativi atti a verificare il possesso dei requisiti necessari per la concessione del contributo. Tali controlli coprono tutti gli elementi che e' possibile e appropriato verificare mediante controlli amministrativi. In particolare, vengono effettuate verifiche in ordine:
a) alla ricevibilita' della domanda. La verifica di ricevibilita' ha ad oggetto la completezza formale e documentale della domanda ed in particolare la verifica del rispetto dei termini temporali di presentazione della domanda stessa. Il mancato soddisfacimento di tali requisiti comporta la non ricevibilita' della Domanda di sostegno;
b) all'ammissibilita' della domanda. La verifica di ammissibilita' ha ad oggetto l'accertamento del possesso dei requisiti di ammissibilita' sia soggettivi che oggettivi, di cui agli articoli da 3 a 6 del presente avviso, nonche' alla verifica del rispetto degli altri obblighi applicabili stabiliti dalla normativa unionale e/o nazionale. Il mancato soddisfacimento dei requisiti di ammissibilita' comporta l'inammissibilita' a contributo della Domanda di sostegno;
c) alla determinazione dell'importo ammissibile a contributo. La verifica consiste nell'accertamento che l'importo ammissibile a contributo sia pari al minor valore risultante dal confronto tra il premio indicato nella polizza e l'importo ottenuto applicando i parametri contributivi calcolati in SGR, secondo le specifiche tecniche riportate nell'allegato n. 3 del PGRA 2019, effettuando in caso di difformita' la rideterminazione dell'importo.
Nell'ambito dei controlli istruttori propedeutici alla determinazione della spesa ammissibile sono effettuate le verifiche di congruenza fra i dati della polizza e i dati del PAI, effettuando in caso di difformita' la rideterminazione:
delle quantita' assicurate nei limiti fissati nel PAI;
dei prezzi entro i massimali definiti nei cd. decreti «prezzi»;
delle superfici nel rispetto del valore del fascicolo aziendale.
I controlli amministrativi prevedono anche la verifica delle condizioni artificiose di cui all'art. 60 del regolamento (UE) n. 1306/2013.
L'istruttoria della Domanda di sostegno e' di competenza di AGEA, che esegue i controlli amministrativi di cui ai punti a), b) e c), registrandone l'esito in apposita lista di controllo (check list).
Ai fini del perfezionamento dell'iter istruttorio l'Agenzia ha facolta' di chiedere chiarimenti ai soggetti interessati.
Conclusa l'istruttoria, AGEA comunica via Pec ai soggetti interessati le modalita' per visualizzarne l'esito, in ambito SIAN.
In caso di irregolarita' nella suddetta procedura di invio (ad es. Pec sconosciuta/errata), AGEA sul proprio sito e sul portale SIAN, pubblichera' l'elenco delle domande che presentano tale anomalie, con indicazione delle modalita' operative per la consultazione della comunicazione ai soggetti destinatari.
In alternativa, qualora la domanda non necessiti di chiarimenti/approfondimenti, la comunicazione dell'esito dell'istruttoria puo' avvenire subito dopo la presentazione della domanda tramite le procedure automatizzate implementate in ambito SIAN ovvero attraverso la pubblicazione del provvedimento di approvazione.
Gli obblighi di comunicazione degli esiti istruttori si considerano, pertanto, adempiuti se la comunicazione ai soggetti destinatari e' avvenuta:
a) subito dopo la presentazione della Domanda di sostegno, tramite le procedure automatizzate implementate in ambito SIAN, qualora si tratti di controlli totalmente automatizzati che non richiedono ulteriori chiarimenti, ovvero attraverso la pubblicazione del provvedimento di approvazione; oppure
b) a seguito dell'invio della Pec con le modalita' di visualizzazione dell'esito istruttorio; oppure
c) in caso di irregolarita' nella procedura di invio della Pec, a seguito della pubblicazione sul sito AGEA e sul portale SIAN dell'elenco delle domande che presentano tale irregolarita', con indicazione delle modalita' operative per la consultazione della comunicazione.
13.1 Modalita' di presentazione istanza di riesame
Qualora all'esito dell'istruttoria la domanda risulti inammissibile o in caso di riduzione dell'importo richiesto (riproporzionamento sulla base della rideterminazione di quantita'/prezzo/superficie), ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, il richiedente puo' presentare istanza di riesame per l'importo non ammesso.
Entro e non oltre dieci giorni dalla comunicazione degli esiti dell'istruttoria, comprensiva dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda, il richiedente presenta istanza di riesame esclusivamente, pena la non ricevibilita', tramite i servizi telematici messi a disposizione da AGEA, secondo le medesime modalita' indicate nell'art. 11.
Disposizioni di dettaglio riguardanti la presentazione delle istanze di riesame sono contenute nelle disposizioni operative emanate da AGEA.
La mancata o parziale presentazione della documentazione richiesta, ovvero, in caso di convocazione da parte di AGEA, la mancata presentazione dell'istante comportano la chiusura del procedimento amministrativo sulla base di quanto in possesso dell'amministrazione.
Non verranno prese in carico le istanze di riesame relativamente a importi non ammessi inferiori ai dieci euro.
Entro dieci giorni dalla data di ricezione dell'istanza di riesame, AGEA comunica l'esito dell'istruttoria di riesame che assume carattere definitivo salvo le possibilita' di ricorso previste dalla vigente normativa.
Se il richiedente non si avvale di tale possibilita', l'istruttoria assume carattere definitivo salvo le possibilita' di ricorso previste dalla vigente normativa.
13.2 Approvazione della Domanda di sostegno e concessione del contributo
All'esito dei controlli istruttori svolti, compresi quelli derivanti dalle attivita' di riesame, AGEA provvede con proprio atto ad approvare le domande di sostegno ammesse a finanziamento, con indicazione della spesa ammessa a contributo e del contributo concesso. L'atto e' reso disponibile ai beneficiari in ambito SIAN.
L'atto di approvazione, ovvero l'elenco delle domande di sostegno ammesse comprensivo della data di ammissione, della spesa ammessa e del contributo concesso, e' pubblicato sul SIAN e, successivamente, sul sito internet AGEA e trasmesso all'Autorita' di gestione che provvede alla sua pubblicazione sul sito internet del Ministero.

 
Art. 14.

Presentazione della domanda di pagamento

Al fine di ottenere il pagamento del contributo pubblico, il beneficiario, successivamente al provvedimento di concessione e al pagamento della polizza, deve presentare entro e non oltre il termine del 30 novembre 2020, apposita domanda di pagamento all'organismo pagatore AGEA, nei limiti dell'importo definito nel relativo provvedimento di concessione. Tale domanda deve essere presentata esclusivamente tramite i servizi telematici dell'organismo pagatore AGEA, secondo una delle seguenti modalita':
a) direttamente sul sito internet AGEA www.agea.gov.it sottoscrivendo l'atto tramite firma digitale o firma elettronica mediante Codice OTP, per le aziende agricole che hanno registrato la propria anagrafica sul portale AGEA (utenti qualificati);
b) in modalita' assistita sul portale SIAN www.sian.it per le aziende agricole che hanno conferito mandato a un CAA accreditato dall'organismo pagatore AGEA.
Per il punto b), oltre alla modalita' standard di presentazione dei documenti, che prevede la firma autografa del produttore sul modello cartaceo, l'interessato che ha registrato la propria anagrafica sul sito internet AGEA, in qualita' di «Utente qualificato», puo' sottoscrivere la documentazione da presentare con firma elettronica, mediante Codice OTP.
Nel caso di impossibilita' di rilascio delle domande di pagamento entro il termine di cui sopra, per motivazioni debitamente documentate entro il medesimo termine, l'organismo pagatore AGEA, con proprie istruzioni operative, puo' consentire di completare le attivita' di compilazione e rilascio delle domande di pagamento interessate oltre la citata scadenza e per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure.
La domanda di pagamento e' compilata conformemente al modello definito dall'organismo pagatore AGEA ed alla stessa deve essere allegato quanto segue:
la documentazione attestante la spesa sostenuta. In caso di polizze individuali il pagamento del premio deve essere comprovato dal beneficiario che allega la quietanza rilasciata dalla compagnia di assicurazione. In caso di polizze collettive il pagamento e' dimostrato dalla quietanza del premio complessivo riferita alla polizza-convenzione rilasciata dalla compagnia di assicurazione all'organismo collettivo, unitamente ad una distinta con l'importo suddiviso per i singoli certificati di polizza. In quest'ultimo caso il beneficiario non puo' presentare la domanda di pagamento prima che l'organismo collettivo cui aderisce abbia trasmesso a SGR la copia della quietanza sopra indicata e la documentazione attestante la tracciabilita' dei pagamenti alle compagnie di assicurazione di cui al punto successivo. A tal fine, il richiedente deve verificare con il CAA che l'Organismo collettivo di difesa cui aderisce abbia provveduto ad informatizzare i dati relativi alla quietanza del premio complessivo riferito alla polizza convenzione rilasciata dalla compagnia di assicurazione;
la documentazione attestante la tracciabilita' dei pagamenti alle compagnie di assicurazione, come di seguito indicato per ciascuna modalita' di pagamento ammessa:
bonifico o ricevuta bancaria (Riba): deve essere prodotta la ricevuta del bonifico eseguito, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascun documento di spesa rendicontato. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata al pertinente documento di spesa. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite «home banking», il beneficiario del contributo e' tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita;
assegno: tale modalita' puo' essere accettata, purche' l'assegno sia sempre emesso con la dicitura «non trasferibile» e il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale e' stato effettuato il pagamento;
carta di credito e/o bancomat: tale modalita', puo' essere accettata, purche' il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale e' stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate;
bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale: tale modalita' di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale. La causale deve contenere il riferimento al numero di polizza;
vaglia postale: tale forma di pagamento puo' essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. La causale deve contenere il riferimento al numero di polizza.
Il pagamento in contanti non e' consentito.
I documenti suddetti sono acquisiti in forma elettronica al momento della presentazione della domanda. Al richiedente sara' rilasciata una specifica ricevuta di presentazione e copia della domanda stessa.
Eventuali ulteriori disposizioni di dettaglio riguardanti la presentazione delle domande di pagamento sono contenute nelle disposizioni operative emanate dall'organismo pagatore AGEA.

 
Art. 15.

Istruttoria delle domande di pagamento

L'istruttoria relativa alla domanda di pagamento viene effettuata dall'organismo pagatore AGEA e prevede:
a) controlli amministrativi;
b) controlli in loco, per le domande selezionate a campione.
a) Controlli amministrativi. Nell'ambito dei controlli amministrativi vengono effettuate le verifiche su tutte le domande di pagamento presentate, in ordine:
alla ricevibilita' delle domande stesse, inclusa la validita' della certificazione antimafia ove previsto;
alla conformita' della polizza stipulata con quella presentata e accolta con la domanda di sostegno;
ai costi sostenuti ed ai pagamenti effettuati;
alla presenza di doppi finanziamenti irregolari ottenuti da altri regimi nazionali, unionali o regimi assicurativi privati non agevolati da contributo pubblico.
b) Controlli in loco, per le domande selezionate a campione. I controlli in loco sono effettuati su un campione pari ad almeno il 5% della spesa che deve essere pagata dall'organismo pagatore AGEA nell'anno civile, determinata in seguito ai controlli amministrativi delle domande di pagamento. La selezione del campione sara' effettuata in base ad un'analisi dei rischi inerenti le domande di pagamento ed in base ad un fattore casuale.
Attraverso i controlli in loco sara' verificata la conformita' delle operazioni realizzate dai beneficiari con la normativa applicabile inclusi i criteri di ammissibilita', gli impegni e gli altri obblighi relativi alle condizioni di concessione del sostegno. Tali controlli, altresi', verificano l'esattezza dei dati dichiarati dai beneficiari, raffrontandoli con i documenti giustificativi.
I controlli in loco comprendono una visita presso l'azienda del beneficiario e sono effettuati alla presenza dello stesso o, in subordine, di un suo delegato munito di delega scritta.
In caso di esito positivo della istruttoria, il pagamento dell'aiuto costituisce comunicazione di chiusura del procedimento amministrativo ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'art. 7, legge 18 giugno 2009, n. 69. In caso di esito non positivo dell'istruttoria l'organismo pagatore AGEA comunica, conformemente al successivo articolo 18, le modalita' per visualizzare, in ambito SIAN, l'esito dell'istruttoria. Il beneficiario puo' presentare richiesta di riesame degli esiti dell'istruttoria della domanda di pagamento: [ a) controlli amministrativi e b) controlli in loco] entro e non oltre dieci giorni dalla ricezione degli stessi secondo le modalita' descritte nell'art. 13, paragrafo 1 «Modalita' di presentazione istanza di riesame».
Sulla base degli esiti istruttori amministrativi ed in loco delle domande di pagamento, compresi gli esiti derivanti dalle attivita' di riesame e fatto salvo il rispetto delle ulteriori condizioni per il pagamento di contributi pubblici stabilite dalla normativa nazionale e unionale, l'organismo pagatore con proprio atto provvede ad approvare l'elenco dei pagamenti . Ai titolari delle domande valutate con esito negativo viene notificata la declaratoria di non ammissibilita' della spesa mediante Pec o attraverso il portale SIAN con modalita' opportunamente pubblicizzate.
Il beneficiario puo' presentare richiesta di riesame degli esiti dell'istruttoria entro e non oltre dieci giorni dalla ricezione degli stessi secondo le modalita' descritte nell'art. 13, paragrafo 1 «Modalita' di presentazione istanza di riesame».
Potranno essere svolti controlli ex post al fine di verificare lo stato del pagamento da parte del consorziato/beneficiario all'organismo collettivo di appartenenza della quota del premio complessivo di propria pertinenza, esclusivamente nel caso di polizze collettive riferite a consorzi che hanno anticipato parte di siffatto premio.
Eventuali ulteriori disposizioni operative sono definite dall'organismo pagatore AGEA con proprio provvedimento.

 
Art. 16.
Modifiche, integrazioni, ritiro e correzione degli errori palesi
delle domande di sostegno e di pagamento
16.1 Ritiro delle domande
Ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) n. 809/2014, le domande di sostegno e di pagamento possono essere ritirate, in tutto e in parte, in qualsiasi momento. Tale ritiro e' registrato dall'AGEA tramite le apposite funzionalita' in ambito SIAN. Tuttavia se l'autorita' competente ha gia' informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nella domanda di sostegno o di pagamento o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da tale controllo emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri.
Il ritiro della domanda riporta i beneficiari nella situazione in cui si trovavano prima della presentazione dei documenti in questione o parte di essi.
Le modalita' operative per il ritiro delle domande di sostegno/pagamento e di altre dichiarazioni e documentazione, ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) n. 809/2014, sono definite dall'AGEA con proprio provvedimento.
16.2 Correzione degli errori palesi
Ai sensi dell'art. 4 del regolamento (UE) n. 809/2014 (correzioni e adeguamento di errori palesi), le domande di sostegno e di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in caso di errori palesi riconosciuti dall'organismo pagatore AGEA sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purche' il beneficiario abbia agito in buona fede.
L'errore puo' essere considerato palese solo se puo' essere individuato agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nella domanda stessa.
In caso di individuazione e accettazione dell'errore palese, AGEA determina la ricevibilita' della comunicazione dell'errore palese commesso sulla domanda di sostegno e/o pagamento.
Per le domande di pagamento estratte per il controllo in loco, le correzioni possono essere valutate ed eventualmente autorizzate solo dopo il completamento delle attivita' di controllo e in ogni caso non sono accettati errori palesi che rendano incompleti o incoerenti i risultati dell'accertamento svolto in fase di controllo in loco.
Le modalita' operative per la comunicazione ai sensi dell'art. 4 del regolamento (UE) n. 809/2014 dell'errore palese, sono definite dall'organismo pagatore AGEA con proprio provvedimento.
16.3 Cessione di aziende
Ai sensi dell'art. 8 del regolamento (UE) n. 809/2014, per cessione d'azienda si intende «la vendita, l'affitto o qualunque tipo analogo di transazione relativa alle unita' di produzione considerate».
La cessione d'azienda nella sua totalita' puo' avvenire:
A) prima del temine ultimo di durata dell'operazione e dopo la presentazione della manifestazione di interesse. Qualora siano soddisfatte tutte le condizioni per la concessione/pagamento del sostegno di cui al presente avviso, il sostegno puo' essere concesso ed erogato, in relazione all'azienda ceduta, al cessionario a condizione che lo stesso:
a) presenti richiesta di subentro alla manifestazione di interesse ed il PAI «volturato». A tale scopo il cessionario deve preventivamente aggiornare il fascicolo aziendale;
b) provveda a volturare la contraenza della polizza e, se del caso, al pagamento del premio;
c) presenti domanda di sostegno allegando, oltre la documentazione probante l'avvenuta cessione anche quella di cui al punto a);
d) presenti domanda di pagamento e tutti i documenti giustificativi richiesti dal presente avviso.
Ai sensi dell'art. 8, comma 4 del regolamento (UE) n. 809/2014, successivamente alla comunicazione all'autorita' competente della cessione dell'azienda e della presentazione della richiesta di sostegno da parte del cessionario:
i) tutti i diritti e gli obblighi del cedente, risultanti dal legame giuridico tra il cedente e l'autorita' competente per effetto della manifestazione di interesse ovvero della domanda di sostegno sono conferiti al cessionario;
ii) tutte le operazioni necessarie per la concessione e, se del caso, per il pagamento del sostegno e tutte le dichiarazioni effettuate dal cedente prima della cessione sono attribuite al cessionario ai fini dell'applicazione delle pertinenti norme dell'Unione europea e nazionali;
iii) l'azienda ceduta e' considerata, nel caso in cui il cessionario percepisca altri contributi pubblici ai sensi del presente avviso, alla stregua di un'azienda distinta per quanto riguarda la campagna assicurativa 2019;
B) successivamente al termine ultimo di durata dell'operazione e dopo la presentazione della manifestazione di interesse. Qualora siano soddisfatte tutte le condizioni per la concessione/pagamento del sostegno di cui al presente avviso, il sostegno puo' essere erogato al cedente e nessun aiuto sara' dovuto al cessionario, a condizione che il cedente:
a) presenti domanda di sostegno, informando l'autorita' competente dell'avvenuta cessione successivamente alla conclusione dell'operazione e che nulla e' dovuto al cessionario;
b) presenti domanda di pagamento e tutti i documenti giustificativi richiesti dal presente avviso.
Di conseguenza, tutti i diritti ed obblighi previsti dall'art. 8, comma 4 del regolamento (UE) n. 809/2014 sopra elencati rimangono in capo al cedente;
C) a seguito di successione mortis causa. Qualora un'azienda venga ceduta nella sua totalita', a seguito di successione mortis causa, dopo la presentazione della manifestazione di interesse, il sostegno e' concesso all'erede purche' vengano adempiuti gli obblighi informativi previsti alla lettera A, ad eccezione, se del caso, del punto b).
I controlli relativi agli atti amministrativi presentati dall'erede sono svolti avendo riguardo ai requisiti dell'azienda del de cuius; la verifica dei criteri di ammissibilita' soggettivi, di cui all'art. 4, lettere a) e b), e' svolta con riferimento al de cuius.
Di conseguenza, tutti i diritti ed obblighi suelencati previsti dal citato art. 8, comma 4 del regolamento (UE) n. 809/2014, rimangono in capo all'erede.
Se il de cuius e' deceduto dopo la presentazione della domanda di pagamento, l'erede provvede esclusivamente alla presentazione di una comunicazione relativa all'avvenuta successione per attivare il pagamento della domanda del de cuius e percepire il relativo contributo.
In caso di pluralita' di eredi, questi devono delegare uno di loro alla presentazione degli atti amministrativi.
Le modalita' attuative e operative per la comunicazione della cessione di aziende, nonche' eventuali ulteriori disposizioni operative, sono definite dall'organismo pagatore AGEA con proprio provvedimento.

 
Art. 17.

Riduzioni, esclusioni e sanzioni

Il mancato rispetto dei criteri di ammissibilita', degli impegni e degli altri obblighi e richiamati nel presente avviso, imputabile ai beneficiari, comporta applicazione delle riduzioni, esclusioni e sanzioni stabilite sulla base dei regolamenti (UE) n. 809/2014 e n. 640/2014, nonche' del decreto ministeriale n. 497 del 17 gennaio 2019, relativo alla «Disciplina del regime di condizionalita' ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale».
Ai sensi dell'art. 35, comma 1 del regolamento (UE) n. 640/2014 il sostegno richiesto in domanda di pagamento e' rifiutato o revocato integralmente se non sono rispettati i criteri di ammissibilita' di cui agli articoli da 3 a 6 del presente avviso.
Ai sensi dell'art. 35, comma 2 del medesimo regolamento, il sostegno richiesto e' rifiutato o revocato, integralmente o parzialmente, se non sono rispettati gli impegni o altri obblighi di cui all'art. 7 del presente avviso.
Nel decidere il tasso di rifiuto o revoca del sostegno a seguito dell'inadempienza agli impegni o altri obblighi si tiene conto della gravita', dell'entita', della durata e della ripetizione dell'inadempienza.
Alle riduzioni di cui al capoverso precedente puo' essere aggiunta una sanzione amministrativa per le fattispecie previste dall'art. 63 del regolamento (UE) n. 809/2014.
Le modalita' di calcolo delle suddette riduzioni, esclusioni e sanzioni sono stabilite nell'allegato M17.1-6 del presente avviso.

 
Art. 18.

Modalita' di gestione della comunicazione con il beneficiario

Gli indirizzi dei beneficiari sono tratti da quanto indicato dagli stessi nel proprio fascicolo aziendale, mentre l'indirizzo delle autorita' competenti alle quali i beneficiari sono tenuti a rivolgersi sono i seguenti:
Autorita' di gestione, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, tel. 06/46651, sito internet www.politicheagricole.it Pec cosvir6@pec.politicheagricole.gov.it
Organismo pagatore AGEA, via Palestro n.81 - 00185 Roma, tel. 06/494991, sito internet www.agea.gov.it Pec protocollo@pec.agea.gov.it
Le comunicazioni tra i beneficiari e le autorita' competenti per la gestione ed il controllo delle domande di sostegno e pagamento avverranno mediante Pec.

 
Art. 19.

Consultazione del procedimento amministrativo e accesso agli atti

Ai sensi dell'art. 3-bis (uso della telematica) della legge n. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, i seguenti documenti amministrativi, che fanno parte del procedimento della domanda di sostegno e di pagamento, sono accessibili tramite consultazione sul SIAN:
mandato di rappresentanza (per i beneficiari che aderiscono ad un CAA);
scheda di validazione del fascicolo aziendale;
domanda di sostegno/pagamento;
dati di base in formato grafico (GIS), se pertinenti;
check-list delle istruttorie eseguite;
eventuali comunicazioni al beneficiario (quali Pec, istruzioni operative, lettere raccomandate, provvedimenti amministrativi diffusi attraverso i siti istituzionali, etc.);
informazioni relative ai pagamenti effettuati.
Gli interessati possono esercitare il loro diritto di prendere visione ed estrarre copia dei documenti amministrativi sopra indicati e monitorare lo stato dell'iter amministrativo della domanda, attraverso l'accesso al SIAN secondo le seguenti modalita':
per i beneficiari in qualita' di utenti qualificati del portale SIAN, e' possibile l'accesso diretto alla consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati (le modalita' di accesso per gli utenti qualificati sono disponibili sul sito AGEA www.agea.gov.it);
per i beneficiari che hanno conferito mandato di rappresentanza ad un Centro di assistenza agricola (CAA), ai sensi dell'art.15 del decreto ministeriale del Mi.P.A.A.F. del 27 marzo 2001 e art.14 del decreto ministeriale sanita' del 14 gennaio 2001, e' possibile la consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati, attraverso le informazioni messe a disposizione del CAA stesso da parte di AGEA sul SIAN.
Non e' dato corso alle richieste di accesso agli atti riferite ai documenti amministrativi sopra indicati, presentate dagli interessati in modalita' diverse rispetto a quelle sopra descritte.

 
Art. 20.

Modalita' di calcolo ed erogazione del contributo

La misura del contributo pubblico e' pari al 70% della spesa ammessa in seguito all'istruttoria delle domande di pagamento, di cui all'art. 15 del presente avviso. Per le polizze che coprono due delle avversita' elencate all'allegato M17.1-2 al presente avviso, la misura del contributo pubblico e' pari al 65% della spesa ammessa in seguito all'istruttoria delle domande di pagamento.
Il contributo viene erogato al beneficiario tramite bonifico sulle coordinate bancarie indicate dallo stesso all'atto di presentazione della domanda di sostegno.

 
Art. 21.

Disposizioni finanziarie

Per l'attuazione del presente avviso e' assegnato un importo complessivo di risorse in termini di spesa pubblica pari a 266.680.000,00 di euro, di cui 120.006.000,00 di quota FEASR e 146.674.000,00 di quota di cofinanziamento nazionale, a cui andranno ad aggiungersi eventuali economie relative alle campagne vegetali delle annualita' precedenti.

 
Art. 22.

Norme di rinvio

Ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, la data di avvio dei procedimenti, la loro durata ed i responsabili degli stessi sono individuati secondo la tabella pubblicata nel sito internet del Ministero i cui contenuti sono indicati all'art. 8, comma 2 della citata legge.
Si precisa che, i termini indicati nella suddetta tabella, devono intendersi puramente indicativi in quanto strettamente correlati al numero delle domande che verranno presentate, alla loro distribuzione temporale, alle risorse umane e strumentali che verranno messe a disposizione per la definizione dei procedimenti.
Ricorrendo l'ipotesi di cui all'art. 8, comma 3 della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, per cui dato il numero elevato dei destinatari non sia possibile la comunicazione personale, l'amministrazione adempie a tali obblighi provvedendo a rendere noti gli elementi della comunicazione di avvio del procedimento mediante la pubblicazione sul sito internet della suddetta tabella.
Al fine di evitare l'accrescimento del contenzioso e consentire il raffreddamento dei conflitti, avverso le decisioni assunte nei confronti dei beneficiari che aderiscono al presente avviso e' ammesso ricorso in opposizione all'autorita' che ha adottato il provvedimento per chiedere l'eventuale applicazione dell'istituto dell'autotutela ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 1199/71 modificato con legge n. 69/2009.
In tutti i casi e' fatto salvo il ricorso giurisdizionale nei termini di legge.
Per quanto non previsto nel presente avviso si fa rinvio alla relativa normativa unionale e nazionale pertinente.

 
Art. 23.

Informativa sul trattamento dei dati personali

I dati forniti saranno trattati in conformita' al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, «Codice in materia di protezione dei dati personali», come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n.101, recante «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016», relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.
Titolare del trattamento e' l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) in qualita' di delegato dal Ministero al trattamento delle domande di sostegno e nel suo ruolo di organismo pagatore titolare del trattamento delle domande di pagamento.
La sede di AGEA e' in via Palestro, 81 - 00187 Roma.
Il sito internet istituzionale dell'Agenzia e' il seguente www.agea.gov.it

 
Allegati

M17.1-1 Elenco rischi assicurabili
M17.1-2 Combinazioni rischi assicurabili
M17.1-3 Produzioni e tipologie assicurabili
M17.1-4 Modello domanda di sostegno
M17.1-5 Tabella di corrispondenza tra cicli colturali e elenco colture
M17.1-6 Sanzioni amministrative applicabili alla sottomisura 17.1 (riduzioni e sanzioni)