Gazzetta n. 250 del 24 ottobre 2019 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 22 luglio 2019
Modalita' di erogazione delle risorse per investimenti a favore delle imprese di autotrasporto per l'annualita' 2019.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 10, commi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, relativo all'omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) che prevede la possibilita' della concessione di incentivi finanziari per la demolizione di veicoli non conformi al regolamento stesso;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e, in particolare, l'art. 2, paragrafo 1, punto 29 e l'art. 17 che consentono aiuti agli investimenti a favore delle piccole e medie imprese, nonche' gli articoli 36 e 37 che consentono aiuti agli investimenti per innalzare il livello della tutela ambientale o l'adeguamento anticipato a future norme dell'Unione europea;
Visto in particolare l'allegato 1 al summenzionato regolamento che, ai fini della definizione di PMI, stabilisce il numero dei dipendenti e le soglie finanziarie che definiscono le categorie di imprese;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018);
Visto, altresi', il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 31 dicembre 2018, recante «Ripartizione in capitoli delle Unita' di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018);
Visto il decreto interministeriale (MIT-MEF) 6 giugno 2019, n. 231 (registrato dalla Corte dei conti in data 28 giugno 2019 con il n. 1-2304 e dall'Ufficio centrale di bilancio in data 19 giugno 2019 con il n. 2389) che, sulla base dell'art. 1, comma 150 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ripartisce le risorse complessivamente destinate al settore dell'autotrasporto per l'annualita' 2019 fra le diverse ipotesi d'intervento ed in particolare l'art. 1, comma 1, lettera d), che destina 25 milioni di euro a favore degli investimenti;
Considerato che gli incentivi finanziari di cui al presente decreto costituiscono fattispecie di aiuti di Stato ai sensi e per gli effetti degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
Visto l'art. 34, comma 6, della legge 25 febbraio 2008, n. 34, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee» che prevede l'onere, per gli aspiranti ai benefici finanziari, di dichiarare di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato, o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 201, che prevede che le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico, sulle quali le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attivita' quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato;
Ritenuto necessario continuare a dare impulso al rinnovamento ed alla ristrutturazione del settore dell'autotrasporto, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi logistici ed al riequilibrio modale avuto riguardo anche alla tutela dell'ambiente;
Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 2016, n. 7, recante sistema di riqualificazione elettrica destinato ad equipaggiare autovetture M e N1, recante la disciplina delle procedure per l'approvazione dell'installazione di sistemi di riqualificazione elettrica su veicoli gia' immatricolati con motore termico;
Ritenuto necessario prevedere anche per l'anno 2019 incentivi per l'acquisizione di veicoli industriali a motorizzazione alternativa a gas naturale, biometano ed elettrica onde assicurare un minor livello di emissioni inquinanti nei territori piu' sensibili, nonche' per le piu' lunghe percorrenze, al fine di massimizzare gli effetti benefici sull'ambiente;
Ritenuto di dover ricomprendere anche i dispositivi idonei ad operare la riconversione in veicoli elettrici di autoveicoli per il trasporto merci a trazione tradizionale;
Considerata la necessita' di prevedere anche per l'annualita' 2019 incentivi per il rinnovo del parco veicolare mediante l'acquisizione di trattori stradali rispondenti alla normativa anti-inquinamento euro VI unitamente alla radiazione, tramite rottamazione, dei veicoli piu' obsoleti, ottimizzando cosi' gli effetti favorevoli sull'ambiente e sulla sicurezza della circolazione stradale;
Ritenuto opportuno, altresi', incentivare l'acquisizione di rimorchi e semirimorchi per trasporto intermodale, nonche' l'acquisizione di beni strumentali destinati al trasporto intermodale quali casse mobili e rimorchi porta casse, anche al fine di ottimizzare la catena logistica;
Considerato che l'incentivazione per l'acquisto di rimorchi e semirimorchi intermodali, dotati di dispositivi innovativi non ancora obbligatori, atti a conseguire maggiori standard di sicurezza e di efficienza energetica, nonche' di casse mobili in connessione con l'acquisto di rimorchi portacasse, puo' essere diretta a tutte le imprese nel limite del 40 per cento dei costi di investimento necessari per innalzare il livello di tutela ambientale o per andare oltre le norme dell'Unione europea;
Preso atto che, ai fini della individuazione dei costi ammissibili per la quantificazione dei relativi contributi, ai sensi del regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, occorre fare riferimento, in via generale, al sovra costo necessario per acquisire la tecnologia piu' evoluta da un punto di vista scientifico ed ambientale;
Sentite le principali associazioni di categoria dell'autotrasporto e dei costruttori;

Decreta:

Art. 1

Finalita' e ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano le modalita' di erogazione delle risorse finanziarie relative all'anno 2019 nel limite di spesa pari a euro 25.000.000 e la loro ripartizione fra le varie tipologie d'investimento fatto salvo quanto dovuto alla societa' «Rete Autostrade Mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti Societa' per azioni», quale soggetto gestore dell'attivita' istruttoria.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate ad incentivi a beneficio delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi attive sul territorio italiano, regolarmente iscritte al Registro elettronico nazionale (R.E.N.) e all'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, per il rinnovo e l'adeguamento tecnologico del parco veicolare, per l'acquisizione di beni strumentali per il trasporto intermodale.
3. Le misure di incentivazione sono erogate nel rispetto dei principi generali e delle disposizioni settoriali del regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, nonche', ove del caso, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 10, commi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009.
4. Ad ogni tipologia dei seguenti investimenti sono destinati gli importi di seguito specificati, corrispondenti ad una quota parte delle risorse globalmente disponibili pari a euro 25.000.000:
a) 9,5 milioni di euro per l'acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate a trazione alternativa a metano CNG, gas naturale liquefatto LNG, ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (full electric) nonche' per l'acquisizione di dispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli per il trasporto merci a motorizzazione termica in veicoli a trazione elettrica, ai sensi dell'art. 36 del regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014;
b) 9 milioni di euro;
a) per la radiazione per rottamazione di veicoli pesanti di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 tonnellate, con contestuale acquisizione di veicoli nuovi di fabbrica conformi alla normativa euro VI di massa complessiva a pieno carico a partire da 7 tonnellate, ai sensi di quanto previsto dall'art. 10, commi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009;
b) per l'acquisizione di veicoli commerciali leggeri euro 6 D TEMP di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate fino a 7 tonnellate in assenza di contestuale rottamazione.
c) 6 milioni di euro per l'acquisizione anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e per il trasporto combinato marittimo dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO, dotati di dispositivi innovativi volti a conseguire maggiori standard di sicurezza e di efficienza energetica nonche' per l'acquisizione di rimorchi e semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori a 7 tonnellate allestiti per trasporti in regime ATP, rispondenti a criteri avanzati di risparmio energetico e rispetto ambientale, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 17 e 36 del regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014;
d) 0,5 milione di euro per l'acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di casse mobili e rimorchi o semirimorchi porta casse cosi' da facilitare l'utilizzazione di differenti modalita' di trasporto in combinazione fra loro senza alcuna rottura di carico, ai sensi di quanto previsto dall'art. 36 del regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.
5. I contributi, di cui al comma 4, sono erogabili fino a concorrenza delle risorse disponibili per ogni raggruppamento di tipologie di investimenti. La ripartizione degli stanziamenti nell'ambito delle predette aree di intervento puo' essere rimodulata con decreto del direttore generale per il trasporto stradale e per l'intermodalita' qualora, per effetto delle istanze presentate, si rendano disponibili risorse a favore di aree in cui le stesse non risultino sufficienti.
6. Al fine di garantire il rispetto delle soglie di notifica di cui all'art. 4 del citato regolamento (UE) n. 651/2014, nonche' di garantire che la platea dei beneficiari presenti sufficienti margini di rappresentativita' del settore, l'importo massimo ammissibile per gli investimenti di cui al comma 4 per singola impresa non puo' superare euro 550.000,00. Qualora l'importo superi tale limite viene ridotto fino al raggiungimento della soglia ammessa. Tale soglia non e' derogabile anche in caso di accertata disponibilita' delle risorse finanziarie rispetto alle richieste pervenute e dichiarate ammissibili.
7. Al fine di evitare il superamento delle intensita' massime di aiuto previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, e' esclusa la cumulabilita', per le medesime tipologie di investimenti e per i medesimi costi ammissibili, dei contributi previsti dal presente decreto con altre agevolazioni pubbliche, incluse quelle concesse a titolo de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.
8. I beni di cui al precedente comma 4 non possono essere alienati, concessi in locazione o in noleggio e devono rimanere nella piena disponibilita' del beneficiario del contributo fino a tutto il 31 dicembre 2022, pena la revoca del contributo erogato. Non si procede all'erogazione del contributo anche nel caso di trasferimento della disponibilita' dei beni oggetto degli incentivi nel periodo intercorrente fra la data di presentazione della domanda e la data di pagamento del beneficio.
 
Allegato 1

Dispositivi innovativi
(art. 3, comma 5 lett. a)

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Modalita' di funzionamento

1. I contributi, di cui all'art. 1, comma 4, sono erogabili fino ad esaurimento delle risorse disponibili per ciascuna delle aree di investimento ivi previste. A tal fine le istanze sono esaminate solo in caso di accertata disponibilita' di risorse utilizzabili. Il raggiungimento di detto limite e' verificato con aggiornamenti periodici sulle disponibilita' residue, avuto riguardo alla somma degli importi richiesti nelle domande pervenute e comunicato con avviso da pubblicarsi nel sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Le istanze trasmesse oltre quella data o comunque a risorse esaurite saranno esaminate solo ove si rendessero disponibili ulteriori risorse giusta quanto previsto al successivo comma 3.
2. Ai soli fini della proponibilita' delle domande volte ad ottenere la prenotazione del beneficio per l'acquisizione dei beni di cui all'art. 1, comma 4, e' sufficiente produrre copia del relativo contratto di acquisizione dei veicoli o dei beni indipendentemente dalla trasmissione della fattura comprovante il pagamento del corrispettivo. In tale caso gli importi previsti dall'ordinativo sono detratti dall'ammontare delle risorse disponibili quali risultanti da apposito contatore per ogni area di investimenti e accantonati. L'ammissibilita' del contributo, accantonato con la prenotazione, rimane in ogni caso subordinata alla dimostrazione, in sede di rendicontazione, dell'avvenuto perfezionamento dell'investimento.
3. Nel caso l'aspirante al beneficio non fornisca la prova del perfezionamento dell'investimento entro il termine ultimo fissato per la rendicontazione con decreto del direttore generale per il trasporto stradale e per l'intermodalita', decade dal beneficio e le risorse corrispondenti agli importi dei benefici astrattamente spettanti sono riacquisite al fondo con possibilita' di procedere con lo scorrimento della graduatoria in base alla data di proposizione dell'istanza.
 
Art. 3

Importi dei contributi, costi ammissibili
e intensita' di aiuto

1. Gli investimenti di cui al presente decreto sono finanziabili esclusivamente se avviati in data successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto ed ultimati entro il 15 giugno 2020.
2. In relazione agli investimenti di cui all'art. 1, comma 4, lettera a), del presente decreto, sono finanziabili le acquisizioni, anche mediante locazione finanziaria:
a) di automezzi industriali pesanti nuovi di fabbrica a trazione alternativa a metano CNG, ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (full electric) di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate, veicoli a trazione elettrica superiori a 7 tonnellate. Il contributo e' determinato in euro 4.000 per ogni veicolo CNG e a motorizzazione ibrida e in euro 10.000 per ogni veicolo elettrico di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate fino a 7 tonnellate ed in euro 20.000 per ogni veicolo elettrico superiore a 7 tonnellate, considerando la notevole differenza di costo con i veicoli ad alimentazione diesel;
b) di automezzi industriali pesanti nuovi di fabbrica a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico), a metano CNG e gas naturale liquefatto LNG di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 7 tonnellate. Il contributo e' determinato in euro 8.000 per ogni veicolo a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico) e a metano CNG di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 7 tonnellate fino a 16 tonnellate ed in euro 20.000 per ogni veicolo a trazione alternativa a gas naturale liquefatto LNG e CNG ovvero a motorizzazione ibrida (diesel/elettrico) di massa pari o superiore a 16 tonnellate;
c) di dispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli di massa complessiva pari a 3,5 tonnellate per il trasporto merci come veicoli elettrici, il contributo e' determinato in misura pari al 40 per cento dei costi ammissibili, comprensivi del dispositivo e dell'allestimento con un tetto massimo pari ad euro 1.000.
3. In relazione agli investimenti di cui all'art. 1, comma 4, lettera b), del presente decreto, e' finanziabile la radiazione per rottamazione di automezzi di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 tonnellate, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di automezzi industriali pesanti nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto merci di massa complessiva a pieno carico a partire da 7 tonnellate, conformi alla normativa anti inquinamento euro VI. Il contributo e' determinato, avuto riguardo al sovra costo necessario per la acquisizione di un veicolo che soddisfi i limiti di emissione euro VI in sostituzione del veicolo radiato: euro 5.000 per ogni veicolo euro VI di massa complessiva a pieno carico da 7 tonnellate a 16 tonnellate; euro 12.000 per ogni veicolo euro VI di massa complessiva a pieno carico superiore a 16 tonnellate.
4. In relazione all'acquisizione di veicoli commerciali leggeri euro 6 D-TEMP di cui all'art. 1, comma 4, lettera b) 2° cpv del presente decreto, il contributo e' determinato in euro 2.000 per ogni veicolo commerciale pari o superiore a 3,5 tonnellate e inferiore a 7 tonnellate.
5. In relazione agli investimenti di cui all'art. 1, comma 4, lettera c) del presente decreto, sono finanziabili:
a) le acquisizioni, anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e per il trasporto combinato marittimo dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO, dotati di almeno un dispositivo innovativo di cui all'allegato 1 al presente decreto;
b) rimorchi, semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori alle 7 tonnellate allestiti per il trasporto da effettuarsi conformemente agli accordi sui trasporti nazionali e internazionali delle derrate deteriorabili (ATP) mono o multi temperatura purche' le unita' frigorifere/calorifere siano alimentate da motore conforme alla fase V (Stage V) del regolamento UE n. 2016/1628 o da unita' criogeniche autonome non collegate al motore del veicolo trainante oppure da unita' elettriche funzionanti con alternatore collegato al motore del veicolo trainante. Tutte le unita' precedentemente indicate dovranno essere dotate di gas refrigeranti con un GWP inferiore a 2.500;
c) sostituzione, nei rimorchi, semirimorchi o autoveicoli specifici superiori alle 7 tonnellate allestiti per il trasporto da effettuarsi conformemente agli accordi sui trasporti nazionali e internazionali delle derrate deteriorabili (ATP) mono o multi temperatura, delle unita' frigorifere/calorifere installate, ove non rispondenti agli standard ambientali di cui alla lettera precedente, con unita' frigorifere/calorifere alimentate da motore conforme alla fase V (Stage V) del regolamento UE n. 2016/1628 o da unita' criogeniche autonome non collegate al motore del veicolo trainante oppure da unita' elettriche funzionanti con alternatore collegato al motore del veicolo trainante. Tali unita' dovranno essere funzionanti esclusivamente con gas refrigeranti con un GWP inferiore a 2.500.
6. Nei casi di cui al comma 5, lettere a), b) e c) del presente articolo il contributo viene determinato come di seguito indicato:
a) per le acquisizioni effettuate da piccole e medie imprese nel limite del 10 per cento del costo di acquisizione in caso di medie imprese e del 20 per cento di tale costo per le piccole imprese, con un tetto massimo di euro 5.000 per semirimorchio o autoveicolo specifico superiore a 7 tonnellate allestito per trasporti in regime ATP, ovvero per ogni unita' refrigerante/calorifera a superiore standard ambientale, secondo quando indicato al comma 4, lettera c), installata su tali veicoli. Le acquisizioni sono ammissibili qualora sostenute nell'ambito di un programma di investimenti destinato a creare un nuovo stabilimento, ampliare uno stabilimento esistente, diversificare la produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
b) per le acquisizioni effettuate da imprese che non rientrano tra le piccole e medie imprese in euro 1.500, tenuto conto che e' possibile incentivare il 40 per cento della differenza di costo tra i veicoli intermodali dotati di almeno un dispositivo innovativo e veicoli equivalenti stradali e dei maggiori costi dei veicoli equipaggiati con dispositivi per trasporto ATP rispondenti a criteri avanzati di risparmio energetico e rispetto ambientale, ovvero dei maggiori costi delle unita' refrigeranti/calorifere a superiore standard ambientale, secondo quando indicato al comma 5, lettera c), installate su tali veicoli.
7. In relazione agli investimenti di cui all'art. 1, comma 4, lettera d), del presente decreto, sono finanziabili le acquisizioni, effettuate anche mediante locazione finanziaria, di gruppi di 8 casse mobili in ragione di 1 rimorchio o semirimorchio porta casse. Il contributo viene determinato, tenuto conto dei costi aggiuntivi rispetto all'acquisto di veicoli equivalenti stradali, in euro 8.500 per l'acquisto di ciascun insieme di 8 casse e 1 rimorchio o semirimorchio.
8. I contributi di cui al presente decreto sono maggiorati del 10 per cento in caso di acquisizioni effettuate da parte di piccole e medie imprese, ove gli interessati ne facciano espressa richiesta, nei seguenti casi:
a) per le acquisizioni di cui ai commi 2, 3 e 7 del presente articolo. A tal fine gli interessati trasmettono, all'atto della presentazione della domanda di ammissione ai benefici, dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il numero delle unita' di lavoro dipendenti (ULA) e il volume del fatturato conseguito nell'ultimo esercizio fiscale;
b) per le acquisizioni di cui al presente articolo, se effettuate da imprese aderenti ad una rete di imprese. A tal fine gli interessati trasmettono, all'atto della presentazione della domanda di ammissione ai benefici, oltre alla dichiarazione di cui al punto a), copia del contratto di rete redatto nelle forme di cui all'art. 3, comma 4- ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
c) le maggiorazioni di cui al presente comma sono cumulabili e si applicano entrambe sull'importo netto del contributo.
 
Art. 4

Modalita' di dimostrazione
dei requisiti richiesti

1. In relazione alla acquisizione dei beni di cui all'art. 3 gli aspiranti ai benefici hanno l'onere di fornire nella fase di rendicontazione ed a pena di inammissibilita', la prova documentale che i beni acquisiti possiedono le caratteristiche tecniche richieste dal presente decreto.
2. Con decreto del direttore per il trasporto stradale e per l'intermodalita', da adottarsi entro quindici giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalita' di dimostrazione dei suddetti requisiti. Con il medesimo decreto sono definite le modalita' di presentazione delle domande e della documentazione a rendicontazione.
 
Art. 5

Destinatari della misura di aiuto

1. Possono proporre domanda le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, nonche' le strutture societarie, risultanti dall'aggregazione di dette imprese, costituite a norma del libro V, titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo II, sezioni II e II-bis del codice civile, iscritte al Registro elettronico nazionale istituito dal regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 ovvero, relativamente alle imprese che esercitano con veicoli di massa complessiva fino a 1,5 tonnellate iscritte all'Albo nazionale delle imprese che esercitano l'attivita' di autotrasporto.
2. Le modalita' di presentazione delle domande e i conseguenti adempimenti gestionali relativi all'istruttoria delle richieste pervenute sono stabilite con il decreto di cui all'art. 4, comma 2.
 
Art. 6

Entrata in vigore

1. Il presente decreto, vistato e registrato dai competenti organi di controllo ai sensi di legge, entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 22 luglio 2019

Il Ministro: Toninelli

Registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 2019 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, reg. n. 1-3066