Gazzetta n. 243 del 16 ottobre 2019 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 7 ottobre 2019, n. 114
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, recante codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;
Vista legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, e, in particolare, l'articolo 20;
Visto il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, recante codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124;
Vista la legge 9 novembre 2018, n. 128, concernente la modifica all'articolo 20, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante proroga del termine per l'adozione di disposizioni integrative e correttive concernenti la disciplina processuale dei giudizi innanzi alla Corte dei conti;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'11 giugno 2019;
Acquisito il parere delle sezioni riunite della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739, espresso nell'adunanza del 1° luglio 2019;
Acquisito il parere delle Commissioni parlamentari;
Considerato che sono state ottemperate le condizioni poste dalle Commissioni parlamentari a eccezione di quella relativa al termine di redazione della sentenza perche' i termini di pubblicazione della stessa trovano piu' corretta e completa disciplina nell'articolo 100, comma 2, del codice di giustizia contabile, nonche' di quella relativa all'incompatibilita' del magistrato istruttore nel giudizio sul conto perche' e' necessario garantire i valori di imparzialita' e terzieta' del giudice anche in questo giudizio;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 settembre 2019;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Modifiche all'articolo 6 del codice della giustizia contabile -
Digitalizzazione degli atti e informatizzazione delle attivita'

1. All'articolo 6 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo le parole «nonche' le specifiche» sono inserite le seguenti: «per la sottoscrizione in forma digitale degli atti e dei provvedimenti del giudice e»;
b) al comma 4, le parole «Il pubblico ministero contabile puo'» sono sostituite dalle seguenti: «Il pubblico ministero contabile e le parti possono».

N O T E

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Note al titolo:

- Si riporta il testo dell'art. 20 della legge 7 agosto
2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche):
Art. 20 (Riordino della procedura dei giudizi innanzi
la Corte dei conti). - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, un decreto legislativo recante il
riordino e la ridefinizione della disciplina processuale
concernente tutte le tipologie di giudizi che si svolgono
innanzi la Corte dei conti, compresi i giudizi
pensionistici, i giudizi di conto e i giudizi a istanza di
parte.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1, oltre
che ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20,
comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni, in quanto compatibili, si attiene ai
seguenti principi e criteri direttivi:
a) adeguare le norme vigenti, anche tramite
disposizioni innovative, alla giurisprudenza della Corte
costituzionale e delle giurisdizioni superiori,
coordinandole con le norme del codice di procedura civile
espressione di principi generali e assicurando la
concentrazione delle tutele spettanti alla cognizione della
giurisdizione contabile;
b) disciplinare lo svolgimento dei giudizi tenendo
conto della peculiarita' degli interessi pubblici oggetto
di tutela e dei diritti soggettivi coinvolti, in base ai
principi della concentrazione e dell'effettivita' della
tutela e nel rispetto del principio della ragionevole
durata del processo anche mediante il ricorso a procedure
informatiche e telematiche;
c) disciplinare le azioni del pubblico ministero,
nonche' le funzioni e le attivita' del giudice e delle
parti, attraverso disposizioni di semplificazione e
razionalizzazione dei principi vigenti in materia di
giurisdizione del giudice contabile e di riparto delle
competenze rispetto alle altre giurisdizioni;
d) prevedere l'interruzione del termine
quinquennale di prescrizione delle azioni esperibili dal
pubblico ministero per una sola volta e per un periodo
massimo di due anni tramite formale atto di costituzione in
mora e la sospensione del termine per il periodo di durata
del processo;
e) procedere all'elevazione del limite di somma per
il rito monitorio di cui all'articolo 55 del testo unico di
cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, concernente
fatti dannosi di lieve entita' patrimonialmente lesiva,
prevedendo che esso sia periodicamente aggiornabile in base
alle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per
le famiglie degli operai e degli impiegati;
f) prevedere l'introduzione, in alternativa al rito
ordinario, con funzione deflativa e anche per garantire
l'incameramento certo e immediato di somme risarcitorie
all'Erario, di un rito abbreviato per la responsabilita'
amministrativa che, esclusi i casi di doloso arricchimento
del danneggiante, su previo e concorde parere del pubblico
ministero consenta la definizione del giudizio di primo
grado per somma non superiore al 50 per cento del danno
economico imputato, con immediata esecutivita' della
sentenza, non appellabile; prevedere che, in caso di
richiesta del rito abbreviato formulata in appello, il
giudice emetta sentenza per somma non inferiore al 70 per
cento del quantum della pretesa risarcitoria azionata in
citazione, restando in ogni caso precluso l'esercizio del
potere di riduzione;
g) riordinare la fase dell'istruttoria e
dell'emissione di eventuale invito a dedurre in conformita'
ai seguenti principi:
1) specificita' e concretezza della notizia di
danno;
2) dopo l'avvenuta emissione dell'invito a
dedurre, nel quale devono essere esplicitati gli elementi
essenziali del fatto, pieno accesso agli atti e ai
documenti messi a base della contestazione;
3) obbligatorio svolgimento, a pena di
inammissibilita' dell'azione, dell'audizione personale
eventualmente richiesta dal presunto responsabile, con
facolta' di assistenza difensiva;
4) specificazione delle modalita' di esercizio
dei poteri istruttori del pubblico ministero, anche
attraverso l'impiego delle forze di polizia, anche locali;
5) formalizzazione del provvedimento di
archiviazione;
6) preclusione in sede di giudizio di chiamata in
causa su ordine del giudice e in assenza di nuovi elementi
e motivate ragioni di soggetto gia' destinatario di
formalizzata archiviazione;
h) unificare le disposizioni di legge vigenti in
materia di obbligo di denuncia del danno erariale e di
tutela del dipendente pubblico denunciante, anche al fine
di favorire l'adozione di misure cautelari;
i) disciplinare le procedure per l'affidamento di
consulenze tecniche prevedendo l'istituzione di specifici
albi regionali, con indicazione delle modalita' di
liquidazione dei compensi, ovvero l'utilizzo di albi gia'
in uso presso le altre giurisdizioni o l'avvalimento di
strutture e organismi tecnici di amministrazioni pubbliche;
l) riordinare le disposizioni processuali vigenti
integrandole e coordinandole con le norme e i principi del
codice di procedura civile relativamente ai seguenti
aspetti:
1) i termini processuali, il regime delle
notificazioni, delle domande ed eccezioni, delle
preclusioni e decadenze, dell'ammissione ed esperimento di
prove, dell'integrazione del contraddittorio e
dell'intervento di terzi, delle riassunzioni anche a
seguito di translatio, in conformita' ai principi della
speditezza procedurale, della concentrazione, della
ragionevole durata del processo, della salvaguardia del
contraddittorio tra le parti, dell'imparzialita' e
terzieta' del giudice;
2) gli istituti processuali in tema di tutela
cautelare anche ante causam e di tutela delle ragioni del
credito erariale tramite le azioni previste dal codice di
procedura civile, nonche' i mezzi di conservazione della
garanzia patrimoniale di cui al libro VI, titolo III, capo
V, del codice civile;
m) ridefinire le disposizioni applicabili alle
impugnazioni mediante rinvio, ove possibile, a quelle del
processo di primo grado, nonche' riordinare e ridefinire le
norme concernenti le decisioni impugnabili, l'effetto
devolutivo dell'appello, la sospensione dell'esecuzione
della decisione di primo grado ove impugnata, il regime
delle eccezioni e delle prove esperibili in appello, la
disciplina dei termini per la revocazione in conformita' a
quella prevista dal codice di procedura civile in ossequio
ai principi del giusto processo e della durata ragionevole
dello stesso;
n) ridefinire e riordinare le norme concernenti il
deferimento di questioni di massima e di particolare
importanza, i conflitti di competenza territoriale e il
regolamento di competenza avverso ordinanze che dispongano
la sospensione necessaria del processo, proponibili alle
sezioni riunite della Corte dei conti in sede
giurisdizionale, in conformita' alle disposizioni
dell'articolo 374 del codice di procedura civile, in quanto
compatibili, e in ossequio ai principi della nomofilachia e
della certezza del diritto;
o) ridefinire e riordinare le disposizioni
concernenti l'esecuzione delle decisioni definitive di
condanna al risarcimento del danno, attribuendo al pubblico
ministero contabile la titolarita' di agire e di resistere
innanzi al giudice civile dell'esecuzione mobiliare o
immobiliare, nonche' prevedere l'inclusione del credito
erariale tra i crediti assistiti da privilegio ai sensi del
libro VI, titolo III, capo II, del codice civile;
p) disciplinare esplicitamente le connessioni tra
risultanze ed esiti accertativi raggiunti in sede di
controllo e documentazione ed elementi probatori
producibili in giudizio, assicurando altresi' il rispetto
del principio secondo cui i pareri resi dalla Corte dei
conti in via consultiva, in sede di controllo e in favore
degli enti locali nel rispetto dei presupposti generali per
il rilascio dei medesimi, siano idoneamente considerati,
nell'ambito di un eventuale procedimento per
responsabilita' amministrativa, anche in sede istruttoria,
ai fini della valutazione dell'effettiva sussistenza
dell'elemento soggettivo della responsabilita' e del nesso
di causalita'.
3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 provvede
altresi' a:
a) confermare e ridefinire, quale norma di chiusura,
il rinvio alla disciplina del processo civile, con
l'individuazione esplicita delle norme e degli istituti del
rito processuale civile compatibili e applicabili al rito
contabile;
b) abrogare esplicitamente le disposizioni normative
oggetto del riordino e quelle con esso incompatibili, fatta
salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni
sulla legge in generale premesse al codice civile;
c) dettare le opportune disposizioni di coordinamento
in relazione alle norme non abrogate;
d) fissare una disciplina transitoria applicabile ai
giudizi gia' in corso alla data di entrata in vigore della
nuova disciplina processuale.
4. Per la stesura dello schema di decreto legislativo
di cui al comma 1 e' istituita presso il Dipartimento per
gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del
Consiglio dei ministri una commissione, presieduta dal capo
del medesimo Dipartimento e composta da magistrati della
Corte dei conti, esperti esterni e rappresentanti del
libero foro e dell'Avvocatura generale dello Stato, i quali
prestano la propria attivita' a titolo gratuito e senza
diritto al rimborso delle spese.
5. Il decreto legislativo di cui al comma 1 e' adottato
su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.
Sullo schema di decreto sono acquisiti il parere delle
sezioni riunite della Corte dei conti ai sensi
dell'articolo 1 del regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n.
273, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739, e,
successivamente, il parere delle competenti Commissioni
parlamentari. I pareri sono resi entro trenta giorni dalla
data di trasmissione dello schema. Decorso il termine, il
decreto puo' essere comunque adottato, anche senza i
predetti pareri, su deliberazione del Consiglio dei
ministri.
6. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del
decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo puo'
adottare uno o piu' decreti legislativi recanti le
disposizioni integrative e correttive che l'applicazione
pratica renda necessarie od opportune, nel rispetto dei
principi e criteri direttivi e della procedura di cui al
presente articolo.
7. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

Note alle premesse:

- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra
l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
- L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro,
che la potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e
dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli
obblighi internazionali.
- Per il testo dell'art. 20 della citata n. 124 del
2015, si veda la nota al titolo.
- Si riporta l'articolo 100 del codice della giustizia
contabile, come modificato dal presente decreto:
«Art. 100 (Decisione del collegio). - 1. Terminata
l'udienza di discussione il collegio giudicante, in camera
di consiglio, pronuncia la sentenza.
2. La sentenza e' depositata in segreteria entro
sessanta giorni dalla conclusione della camera di consiglio
nella quale e' stata deliberata.».

Note all'art. 1:

- Si riporta l'articolo 6 del codice della giustizia
contabile, come modificato dal presente decreto:
«Art. 6 (Digitalizzazione degli atti e
informatizzazione delle attivita'). - (Omissis).
3. I decreti di cui all'articolo 20-bis del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e
successive modificazioni, che stabiliscono indicazioni
tecniche, operative e temporali, disciplinano, in
particolare, le modalita' per la tenuta informatica dei
registri, per l'effettuazione delle comunicazioni e
notificazioni mediante posta elettronica certificata o
altri strumenti di comunicazione telematica, le modalita'
di autenticazione degli utenti e di accesso al fascicolo
processuale informatico, nonche' le specifiche per la
sottoscrizione in forma digitale degli atti e dei
provvedimenti del giudice e per la formazione, il deposito,
lo scambio e l'estrazione di copia di atti processuali
digitali, con garanzia di riferibilita' soggettiva,
integrita' dei contenuti e riservatezza dei dati personali.
4. Il pubblico ministero contabile e le parti possono
effettuare, in conformita' ai decreti di cui al comma 3, le
notificazioni degli atti direttamente agli indirizzi di
posta elettronica certificata contenuti in pubblici elenchi
o registri.
(Omissis).».
 
Art. 2
Modifiche all'articolo 7 del codice della giustizia contabile -
Disposizioni di rinvio

1. All'articolo 7, comma 1, del codice della giustizia contabile le parole «del presente codice che» sono sostituite dalle seguenti: «, del presente codice, le quali» e dopo le parole «si applicano anche» sono inserite le seguenti: «al giudizio pensionistico,».

Note all'art. 2:

- Si riporta l'articolo 7 del codice della giustizia
contabile, come modificato dal presente decreto:
«Art. 7 (Disposizioni di rinvio). - 1. Il processo
contabile si svolge secondo le disposizioni della Parte II,
Titolo III, del presente codice, le quali, se non
espressamente derogate, si applicano anche al giudizio
pensionistico, alle impugnazioni e ai riti speciali.
(Omissis).».
 
Art. 3
Modifiche all'articolo 9 del codice della giustizia contabile -
Sezioni giurisdizionali

1. All'articolo 9 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole «impedimento del presidente» sono aggiunte le seguenti: «titolare e di quello aggiunto» e le parole «del ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «di ruolo»;
b) al comma 2, terzo periodo, le parole «In materia di ricorsi» sono sostituite dalle seguenti: «Nei giudizi» e le parole: «, in funzione di giudice unico» sono soppresse;
c) al comma 3, dopo le parole «restano disciplinate dallo statuto speciale» sono inserite le seguenti: «per il Trentino-Alto Adige».

Note all'art. 3:

- Si riporta l'articolo 9 del codice della giustizia
contabile, come modificato dal presente decreto:
«Art. 9 (Sezioni giurisdizionali regionali). -
(omissis)
2. Le sezioni giurisdizionali regionali e le sezioni
giurisdizionali di Trento e di Bolzano decidono con
l'intervento di tre magistrati, compreso il presidente. In
caso di assenza o impedimento del presidente titolare e di
quello aggiunto, il collegio e' presieduto dal magistrato
con maggiore anzianita' di ruolo. Nei giudizi pensionistici
e negli altri casi espressamente previsti, la Corte dei
conti, in primo grado, giudica in composizione monocratica,
attraverso un magistrato assegnato alla sezione
giurisdizionale regionale competente per territorio.
3. Le sezioni giurisdizionali di Trento e di Bolzano
restano disciplinate dallo statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige e dalle relative norme di attuazione
nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela
delle minoranze linguistiche.».
 
Art. 4
Modifiche all'articolo 10 del codice della giustizia contabile -
Sezioni giurisdizionali di appello

1. All'articolo 10, comma 1, del codice della giustizia contabile il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Il collegio e' presieduto dal presidente o dal presidente aggiunto, o, in caso di loro assenza o impedimento, dal magistrato con maggiore anzianita' nel ruolo.».

Note all'art. 4:

- Si riporta l'articolo 10 del codice della giustizia
contabile, come modificato dal presente decreto:
«Art. 10 (Sezioni giurisdizionali di appello). - 1.
Sono organi di giurisdizione contabile di secondo grado le
sezioni giurisdizionali centrali di appello, con sede in
Roma, con competenza estesa al territorio nazionale e la
sezione giurisdizionale di appello per la Regione
siciliana, con sede a Palermo, con competenza estesa al
territorio regionale. Le sezioni giurisdizionali di appello
decidono con l'intervento di cinque magistrati compreso un
presidente. Il collegio e' presieduto dal presidente o dal
presidente aggiunto, o, in caso di loro assenza o
impedimento, dal magistrato con maggiore anzianita' nel
ruolo.
2. All'inizio di ogni anno, il Presidente della Corte
dei conti, con proprio decreto, fissa i criteri di
distribuzione dei giudizi tra le sezioni giurisdizionali
centrali di appello, nel rispetto del principio di
rotazione.».
 
Art. 5
Modifiche all'articolo 11 del codice della giustizia contabile -
Sezioni riunite

1. All'articolo 11 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, secondo periodo, le parole «Ad esse e' assegnato un numero di consiglieri» sono sostituite dalle seguenti: «Ad esse e' assegnato un numero di magistrati»;
b) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Il collegio delle sezioni riunite in sede giurisdizionale e' composto, oltre che dal presidente, da sei magistrati, individuati all'inizio di ogni anno, preferibilmente tra quelli in servizio presso le sezioni giurisdizionali di appello, sulla base di criteri predeterminati, mediante interpello.»;
c) il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. Il collegio delle sezioni riunite in speciale composizione e' composto, oltre che dal presidente, da sei magistrati, in pari numero tra quelli assegnati alle sezioni giurisdizionali e quelli assegnati alle sezioni di controllo, centrali e regionali, individuati sulla base di criteri predeterminati, mediante interpello.».

Note all'art. 5:

- Si riporta l'articolo 11 del codice della giustizia
contabile, come modificato dal presente decreto:
«Art. 11 (Sezioni riunite). - (Omissis).
2. Esse sono presiedute dal Presidente della Corte
dei conti o da uno dei presidenti di sezione di
coordinamento. Ad esse e' assegnato un numero di magistrati
determinato all'inizio di ogni anno dal Presidente della
Corte dei conti, sentito il consiglio di presidenza.
(omissis)
5. Il collegio delle sezioni riunite in sede
giurisdizionale e' composto, oltre che dal Presidente, da
sei magistrati, individuati all'inizio di ogni anno,
preferibilmente tra quelli in servizio presso le sezioni
giurisdizionali di appello, sulla base di criteri
predeterminati, mediante interpello.
(Omissis).
7. Il collegio delle sezioni riunite in speciale
composizione e' composto, oltre che dal presidente, da sei
magistrati, in pari numero tra quelli assegnati alle
sezioni giurisdizionali e quelli assegnati alle sezioni di
controllo, centrali o regionali, individuati sulla base di
criteri predeterminati, mediante interpello.».
 
Art. 6
Modifiche all'articolo 12 del codice della giustizia contabile -
Ufficio del pubblico ministero

1. All'articolo 12 del codice della giustizia contabile dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Le funzioni di procuratore regionale comportano l'esercizio di funzioni direttive e sono conferite esclusivamente ai magistrati che hanno conseguito la qualifica di presidente di sezione.».

Note all'art. 6:

- Si riporta l'articolo 12 del codice della giustizia
contabile, come modificato dal presente decreto:
«Art. 12 (Ufficio del pubblico ministero). - 1. Le
funzioni del pubblico ministero innanzi alle sezioni
giurisdizionali regionali sono esercitate dal procuratore
regionale o da altro magistrato assegnato all'ufficio.
1-bis. Le funzioni di procuratore regionale
comportano l'esercizio di funzioni direttive e sono
conferite esclusivamente ai magistrati che hanno conseguito
la qualifica di presidente di sezione.
2. Le funzioni di pubblico ministero innanzi alle
sezioni riunite e alle sezioni giurisdizionali d'appello
della Corte dei conti sono esercitate dal procuratore
generale o da altro magistrato assegnato all'ufficio.
3. Il procuratore generale coordina, anche dirimendo
eventuali conflitti di competenza, l'attivita' dei
procuratori regionali e questi ultimi quella dei magistrati
assegnati ai loro uffici.».
 
Art. 7
Modifiche all'articolo 17 del codice della giustizia contabile -
Decisione su questioni di giurisdizione

1. All'articolo 17 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole «sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo e' riassunto» sono sostituite dalle seguenti: «sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se la medesima e' riproposta» e le parole «, entro il termine perentorio di tre mesi dalla comunicazione del passaggio in giudicato della sentenza» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza»;
b) al comma 4, le parole «ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda,» sono soppresse e dopo le parole «nel termine di tre mesi dalla pubblicazione della decisione delle sezioni unite» sono inserite le seguenti: «e ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se proposta fin dall'instaurazione del primo giudizio»;
c) al comma 7, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «Nel caso di difetto di giurisdizione del giudice contabile, per la dichiarazione di inefficacia della misura cautelare su ricorso della parte interessata si applica la disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 78.»;
d) al comma 8, le parole «Nei giudizi di responsabilita' patrimoniale amministrativa di danno,» sono sostituite dalle seguenti: «Nei giudizi di responsabilita' amministrativa per danno all'erario,», le parole «entro sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza,» sono sostituite dalle seguenti: «entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia» e dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «In tal caso, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se proposta fin dall'instaurazione del primo giudizio.»;
e) dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:
«8-bis. Nei giudizi nei quali si controverte su una pretesa per danno all'erario, quando la giurisdizione e' declinata in favore del giudice contabile, i soggetti indicati dall'articolo 52, comma 1, trasmettono la relativa sentenza senza ritardo, e comunque entro un mese dalla pubblicazione, al procuratore regionale della Corte dei conti. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 52, comma 6.
8-ter. Fuori dai casi di cui al comma 2, se il pubblico ministero notifica l'invito a dedurre di cui all'articolo 67 entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia e ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono comunque fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda.»

Note all'art. 7:

- Si riporta l'articolo 17 del codice della giustizia
contabile, come modificato dal presente decreto:
«Art. 17 (Decisione su questioni di giurisdizione). -
1. Il giudice contabile, quando declina la propria
giurisdizione, indica, se esistente, il giudice che ne e'
fornito.
2. Quando la giurisdizione e' declinata dal giudice
contabile in favore di altro giudice, o viceversa, ferme
restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono
fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della
domanda se la medesima e' riproposta innanzi al giudice
indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione entro
il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in
giudicato della sentenza.
3. Quando il giudizio e' tempestivamente riproposto
davanti al giudice contabile, quest'ultimo, alla prima
udienza, puo' sollevare anche d'ufficio il conflitto di
giurisdizione.
4. Se in una controversia introdotta davanti ad altro
giudice le sezioni unite della Corte di cassazione,
investite della questione di giurisdizione, attribuiscono
quest'ultima al giudice contabile, se il giudizio e'
riproposto dalla parte che vi ha interesse nel termine di
tre mesi dalla pubblicazione della decisione delle sezioni
unite e ferme restando le preclusioni e le decadenze
intervenute, sono fatti salvi gli effetti sostanziali e
processuali che la domanda avrebbe prodotto se proposta fin
dall'instaurazione del primo giudizio.
5. Nei giudizi riproposti, il giudice, con riguardo
alle preclusioni e decadenze intervenute, puo' concedere la
rimessione in termini per errore scusabile ove ne ricorrano
i presupposti.
6. Nel giudizio riproposto davanti al giudice
contabile, le prove raccolte nel processo davanti al
giudice privo di giurisdizione possono essere valutate come
argomenti di prova.
7. Le misure cautelari perdono la loro efficacia
trenta giorni dopo la pubblicazione del provvedimento che
dichiara il difetto di giurisdizione del giudice che le ha
emanate. Le parti possono riproporre le domande cautelari
al giudice munito di giurisdizione. Nel caso di difetto di
giurisdizione del giudice contabile, per la dichiarazione
di inefficacia della misura cautelare su ricorso della
parte interessata si applica la disposizione di cui al
comma 2 dell'articolo 78.
8. Nei giudizi di responsabilita' amministrativa per
danno all'erario, quando la giurisdizione e' declinata dal
giudice contabile, ovvero quando le sezioni unite della
Corte di cassazione, investite della questione di
giurisdizione, statuiscono il difetto di giurisdizione del
giudice contabile, l'amministrazione danneggiata ripropone
la causa dinanzi al giudice che e' munito di giurisdizione
entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia.
In tal caso, ferme restando le preclusioni e le decadenze
intervenute, sono fatti salvi gli effetti sostanziali e
processuali che la domanda avrebbe prodotto se proposta fin
dall'instaurazione del primo giudizio. Nel giudizio
riproposto davanti al giudice munito di giurisdizione, le
prove raccolte nel processo davanti al giudice privo di
giurisdizione possono essere valutate come argomenti di
prova.
8-bis. Nei giudizi nei quali si controverte su una
pretesa per danno all'erario, quando la giurisdizione e'
declinata in favore del giudice contabile, i soggetti
indicati dall'articolo 52, comma 1, trasmettono la relativa
sentenza senza ritardo, e comunque entro un mese dalla
pubblicazione, al procuratore regionale della Corte dei
conti. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 52, comma
6.
8-ter. Fuori dai casi di cui al comma 2, se il
pubblico ministero notifica l'invito a dedurre di cui
all'articolo 67 entro tre mesi dal passaggio in giudicato
della pronuncia e ferme restando le preclusioni e le
decadenze intervenute, sono comunque fatti salvi gli
effetti sostanziali e processuali della domanda.».
 
Art. 8
Modifiche all'articolo 18 del codice della giustizia contabile -
Competenza territoriale

1. All'articolo 18, comma 1, lettera b), del codice della giustizia contabile le parole: «quando il danno e' conseguenza di una pluralita' di condotte poste in essere in piu' ambiti regionali la sezione giurisdizionale competente si individua in ragione del luogo della condotta causalmente prevalente;» sono soppresse.

Note all'art. 8:

- Si riporta l'articolo 18 del codice della giustizia
contabile, come modificato dal presente decreto:
«Art. 18 (Competenza territoriale). - 1. Sono
attribuiti alla sezione giurisdizionale regionale
territorialmente competente:
a) i giudizi di conto e di responsabilita' e i
giudizi a istanza di parte in materia di contabilita'
pubblica riguardanti i tesorieri e gli altri agenti
contabili, gli amministratori, i funzionari e gli agenti
della regione, delle citta' metropolitane, delle province,
dei comuni e degli altri enti locali nonche' degli enti
regionali;
b) i giudizi di conto e di responsabilita' e i
giudizi a istanza di parte riguardanti gli agenti
contabili, gli amministratori, i funzionari, gli impiegati
e gli agenti di uffici e organi dello Stato e di enti
pubblici aventi sede o uffici nella regione, quando
l'attivita' di gestione di beni pubblici si sia svolta
nell'ambito del territorio regionale, ovvero il fatto
dannoso si sia verificato nel territorio della regione;
(Omissis).».
 
Art. 9
Modifiche all'articolo 20 del codice della giustizia contabile -
Rilievo dell'incompetenza

1. All'articolo 20 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «finche' la causa non e' decisa» sono sostituite dalle seguenti: «finche' la causa non e' decisa in primo grado»;
b) al comma 3, primo periodo, la parola «territorialmente» e' soppressa; al secondo periodo, le parole «davanti al giudice indicato, questo,» sono sostituite dalle seguenti: «davanti al giudice indicato come competente, questi,» e dopo le parole «richiede d'ufficio il regolamento di competenza» sono inserite le seguenti: «alle sezioni riunite»;
c) al comma 4, la parola «territoriale» e' soppressa e le parole «si applica l'articolo 17, comma 7, con riferimento al giudice dichiarato competente» sono sostituite dalle seguenti: «esse perdono la loro efficacia trenta giorni dopo la pubblicazione del provvedimento che dichiara il difetto di competenza del giudice che le ha emanate. Le parti possono riproporre le domande cautelari al giudice competente».

Note all'art. 9:

- Si riporta l'articolo 20 del codice della giustizia
contabile, come modificato dal presente decreto:
«Art. 20 (Rilievo dell'incompetenza). - 1. Il difetto
di competenza, salvo quanto previsto dall'articolo 151,
comma 2, e' rilevato d'ufficio finche' la causa non e'
decisa in primo grado ovvero puo' essere eccepito dalla
parte, entro il termine assegnato per il deposito della
comparsa di costituzione e risposta. Nei giudizi di
impugnazione, esso e' rilevato se dedotto con specifico
motivo avverso il capo della pronuncia impugnata che abbia
statuito sulla competenza.
2. Il giudice decide sulla competenza prima di
provvedere sulla eventuale richiesta di misure cautelari.
3. Il giudice, se dichiara la propria incompetenza,
indica con ordinanza il giudice ritenuto competente. Quando
la causa e' riassunta nei termini di cui all'articolo 118
davanti al giudice indicato come competente, questi, se
ritiene di essere a sua volta incompetente, richiede
d'ufficio il regolamento di competenza alle sezioni
riunite.
4. In pendenza del regolamento di competenza, la
richiesta di eventuali misure cautelari si propone al
giudice indicato come competente nell'ordinanza di cui al
comma 3, che decide in ogni caso; esse perdono la loro
efficacia trenta giorni dopo la pubblicazione del
provvedimento che dichiara il difetto di competenza del
giudice che le ha emanate. Le parti possono riproporre le
domande cautelari al giudice competente.».
 
Art. 10
Modifiche all'articolo 21 del codice della giustizia contabile -
Astensione

1. All'articolo 21, comma 1, del codice della giustizia contabile le parole: «e al pubblico ministero» sono soppresse.

Note all'art. 10:

- Si riporta l'articolo 21 del codice della giustizia
contabile, come modificato dal presente decreto:
«Art. 21 (Astensione). - 1. Al giudice contabile si
applicano le cause e le modalita' di astensione previste
dall'articolo 51 del codice di procedura civile.
L'astensione non ha effetto sugli atti anteriori.».
 
Art. 11
Modifiche all'articolo 22 del codice della giustizia contabile -
Ricusazione

1. All'articolo 22 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, le parole «, previa sostituzione del giudice ricusato» sono sostituite dalle seguenti: «in Camera di consiglio, previa sostituzione del giudice nei cui confronti sia stata proposta la ricusazione»;
b) al comma 6, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «Sulla ricusazione del presidente di una sezione giurisdizionale di primo o di secondo grado decide il collegio di una delle sezioni centrali o della sezione di appello siciliana, secondo criteri predeterminati all'inizio di ciascun anno dal Presidente della Corte dei conti.».

Note all'art. 11:

- Si riporta l'articolo 22 del codice della giustizia
contabile, come modificato dal presente decreto:
«Art. 22 (Ricusazione). - (Omissis).
4. La decisione e' pronunciata in camera di
consiglio, previa sostituzione del giudice nei cui
confronti sia stata proposta la ricusazione che deve essere
udito, con ordinanza non impugnabile, entro trenta giorni
dalla proposizione del ricorso, assunte, quando occorre, le
prove offerte.
5. Il giudice chiamato a decidere sulla ricusazione
non e' ricusabile.
6. Sulla ricusazione decide il presidente della
sezione, se e' ricusato il giudice monocratico; decide il
collegio se e' ricusato uno dei componenti del collegio.
Sulla ricusazione del presidente di una sezione
giurisdizionale di primo o di secondo grado decide il
collegio di una delle sezioni centrali o della sezione di
appello siciliana, secondo criteri predeterminati
all'inizio di ciascun anno dal Presidente della Corte dei
conti.
(Omissis).».
 
Art. 12
Modifiche all'articolo 25 del codice della giustizia contabile -
Commissario ad acta

1. All'articolo 25 del codice della giustizia contabile dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Nei giudizi di conto, il collegio puo' nominare un commissario ad acta in ipotesi di inadempimento dell'amministrazione a fornire i documenti o gli elementi di giudizio necessari al fine di decidere, stabilendone il compenso.».

Note all'art. 12:

- Si riporta l'articolo 25 del codice della giustizia
contabile, come modificato dal presente decreto:
«Art. 25 (Commissario ad acta). - 1. Per l'esecuzione
delle decisioni in materia pensionistica, in caso di
inadempimento dell'amministrazione, il giudice contabile
puo' nominare un commissario ad acta.
1-bis. Nei giudizi di conto, il collegio puo'
nominare un commissario ad acta in ipotesi di inadempimento
dell'amministrazione a fornire i documenti o gli elementi
di giudizio necessari al fine di decidere, stabilendone il
compenso.».
 
Art. 13
Modifiche all'articolo 28 del codice della giustizia contabile -
Patrocinio

1. All'articolo 28 del codice della giustizia contabile il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Per i giudizi davanti alle sezioni giurisdizionali di appello e alle sezioni riunite e' obbligatorio il ministero di avvocato ammesso al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori. Nei ricorsi, negli appelli e nelle comparse di costituzione e risposta deve essere fatta elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito, ovvero indicato un indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale effettuare le comunicazioni e le notificazioni; in mancanza, la parte si intende domiciliata, ad ogni effetto, presso la segreteria del giudice adito.».

Note all'art. 13:

- Si riporta l'articolo 28 del codice della giustizia
contabile, come modificato dal presente decreto:
«Art. 28 (Patrocinio). - 1. Nei giudizi davanti alla
Corte dei conti e' obbligatorio il patrocinio di un
avvocato, ove non diversamente previsto dalla legge.
2. Per i giudizi davanti alle sezioni giurisdizionali
di appello e alle sezioni riunite e' obbligatorio il
ministero di avvocato ammesso al patrocinio innanzi alle
giurisdizioni superiori. Nei ricorsi, negli appelli e nelle
comparse di costituzione e risposta deve essere fatta
elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice
adito, ovvero indicato un indirizzo di posta elettronica
certificata presso il quale effettuare le comunicazioni e
le notificazioni; in mancanza, la parte si intende
domiciliata, ad ogni effetto, presso la segreteria del
giudice adito.
(Omissis).».
 
Art. 14
Modifiche all'articolo 29 del codice della giustizia contabile -
Procura alle liti

1. All'articolo 29 del codice della giustizia contabile dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. La procura alle liti, contenente comunque l'elezione di domicilio, nella fase preprocessuale si rilascia in calce o a margine dell'invito o delle deduzioni di cui al comma 1 dell'articolo 67 e ha effetto anche per la fase del giudizio instaurato con atto di citazione di cui all'articolo 86.».

Note all'art. 14:

- Si riporta l'articolo 29 del codice della giustizia
contabile, come modificato dal presente decreto:
«Art. 29 (Procura alle liti). - 1. Per la procura
alle liti si applicano le disposizioni di cui agli articoli
83 e 182 del codice di procedura civile.
1-bis. La procura alle liti, contenente comunque
l'elezione di domicilio, nella fase preprocessuale si
rilascia in calce o a margine dell'invito o delle deduzioni
di cui al comma 1 dell'articolo 67 e ha effetto anche per
la fase del giudizio instaurato con atto di citazione di
cui all'articolo 86.».
 
Art. 15
Modifiche all'articolo 36 del codice della giustizia contabile -
Contenuto e sottoscrizione degli atti di parte

1. All'articolo 36, comma 1, del codice della giustizia contabile le parole «la citazione, il ricorso, la comparsa, il controricorso e il precetto» sono sostituite dalle seguenti: «la citazione, il ricorso e la comparsa» e le parole «l'originale e le copie da notificare, sono sottoscritti» sono sostituite dalle seguenti: «l'originale e' sottoscritto».

Note all'art. 15:

- Si riporta l'articolo 36 del codice della giustizia
contabile, come modificato dal presente decreto:
«Art. 36 (Contenuto e sottoscrizione degli atti di
parte). - 1. Salvo che la legge disponga altrimenti, la
citazione, il ricorso e la comparsa indicano il giudice
adito, le parti, l'oggetto, le ragioni della domanda e le
conclusioni o l'istanza; l'originale e' sottoscritto dalla
parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal
difensore che indica il proprio codice fiscale e
l'indirizzo di posta elettronica certificata.
2. La procura al difensore dell'attore puo' essere
rilasciata in data posteriore alla notificazione dell'atto,
purche' anteriormente alla costituzione della parte
rappresentata.
3. La disposizione del comma 2 non si applica quando
la legge richiede che la citazione sia sottoscritta dal
difensore munito di mandato speciale.».
 
Art. 16
Modifiche all'articolo 37 del codice della giustizia contabile -
Contenuto del processo verbale

1. All'articolo 37, comma 2, primo periodo, del codice della giustizia contabile le parole «dal segretario e dal presidente» sono sostituite dalle seguenti: «da chi presiede l'udienza e dal segretario».

Note all'art. 16:

- Si riporta l'articolo 37 del codice della giustizia
contabile, come modificato dal presente decreto:
«Art. 37 (Contenuto del processo verbale). - 1. Il
processo verbale deve contenere l'indicazione delle persone
intervenute e delle circostanze di luogo e di tempo nelle
quali gli atti che documenta sono compiuti; deve inoltre
contenere la descrizione delle attivita' svolte e delle
rilevazioni fatte, nonche' le dichiarazioni ricevute.
2. Il processo verbale e' sottoscritto da chi
presiede l'udienza e dal segretario. Se vi sono altri
intervenuti, il segretario, quando la legge non dispone
altrimenti, da' loro lettura del processo verbale.».
 
Art. 17

Modifiche all'articolo 39 - Contenuto della sentenza

1. All'articolo 39 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e recano l'intestazione "Repubblica italiana"»;
b) al comma 2, lettera g), dopo le parole «e dell'estensore» sono aggiunte le seguenti «o del giudice monocratico»;
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. La decisione e' nulla se mancano gli elementi di cui alle lettere e) e g) del comma 2, nonche' se mancano, e non risultano dal verbale di udienza, gli elementi di cui alle lettere a), b), d) e f) del comma 2 e l'indicazione che e' stato sentito il pubblico ministero.»;
d) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Se, dopo la pronuncia della sentenza, il presidente non la puo' sottoscrivere per morte o altro impedimento, essa e' sottoscritta dal componente piu' anziano del collegio, purche' prima della sottoscrizione sia menzionato l'impedimento; se l'estensore non puo' sottoscrivere la sentenza per morte o altro impedimento, e' sufficiente la sottoscrizione del presidente, purche' prima della sottoscrizione sia menzionato l'impedimento.»

Note all'art. 17:

- Si riporta l'articolo 39 del codice della giustizia
contabile, come modificato dal presente decreto:
«Art. 39 (Contenuto della sentenza). - 1. Le sentenze
della Corte dei conti sono pronunciate "In nome del popolo
italiano" e recano l'intestazione "Repubblica italiana".
2. Esse, definitive o non definitive, devono
contenere:
a) l'indicazione del giudice che ha pronunciato;
b) il nome e cognome delle parti e dei difensori
quando nominati;
c) la concisa esposizione delle conclusioni del
pubblico ministero e delle parti;
d) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e
di diritto della decisione, anche con rinvio a precedenti
cui si intende conformare;
e) il dispositivo;
f) la data della pronuncia;
g) la sottoscrizione del presidente del collegio e
dell'estensore o del giudice monocratico.
3. La decisione e' nulla se mancano gli elementi di
cui alle lettere e) e g) del comma 2, nonche' se mancano, e
non risultano dal verbale di udienza, gli elementi di cui
alle lettere a), b), d) e f) del comma 2 e l'indicazione
che e' stato sentito il pubblico ministero.
4. Se, dopo la pronuncia della sentenza, il
presidente non la puo' sottoscrivere per morte o altro
impedimento, essa e' sottoscritta dal componente piu'
anziano del collegio, purche' prima della sottoscrizione
sia menzionato l'impedimento; se l'estensore non puo'
sottoscrivere la sentenza per morte o altro impedimento, e'
sufficiente la sottoscrizione del presidente, purche' prima
della sottoscrizione sia menzionato l'impedimento.».
 
Art. 18
Modifiche all'articolo 50 del codice della giustizia contabile -
Pronuncia sulla nullita'

1. All'articolo 50, comma 2, del codice della giustizia contabile le parole «della parte che ha dato luogo alla nullita'» sono sostituite dalle seguenti: «del responsabile».

Note all'art. 18:

- Si riporta l'articolo 50 del codice della giustizia
contabile, come modificato dal presente decreto:
«Art. 50 (Pronuncia sulla nullita'). - 1. Il giudice
che pronuncia la nullita' deve disporre, quando sia
possibile, la rinnovazione degli atti ai quali la nullita'
si estende.
2. Se la nullita' degli atti del processo e'
imputabile al segretario, all'ufficiale giudiziario o alle
parti il giudice, con il provvedimento con il quale la
pronuncia, pone le spese della rinnovazione a carico del
responsabile.».
 
Art. 19
Modifiche all'articolo 51 del codice della giustizia contabile -
Notizia di danno erariale

1. All'articolo 51, comma 4, del codice della giustizia contabile le parole «prima della pendenza del giudizio, la sezione» sono sostituite dalle seguenti «prima della pendenza del giudizio, sono comunque tenute riservate le generalita' del denunciante. La sezione».

Note all'art. 19:

- Si riporta l'articolo 51 del codice della giustizia
contabile, come modificato dal presente decreto:
«Art. 51 (Notizia di danno erariale). - (Omissis).
3. Qualsiasi atto istruttorio o processuale posto in
essere in violazione delle disposizioni di cui al presente
articolo e' nullo e la relativa nullita' puo' essere fatta
valere in ogni momento, da chi vi abbia interesse, innanzi
alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei
conti.
4. Se la nullita' di cui al comma 3 e' fatta valere
con istanza proposta prima della pendenza del giudizio,
sono comunque tenute riservate le generalita' del
denunciante. La sezione decide, in camera di consiglio,
entro il termine di trenta giorni dal deposito dell'istanza
e sentite le parti, con sentenza.
(Omissis).».
 
Art. 20
Modifiche all'articolo 52 del codice della giustizia contabile -
Obbligo di denuncia di danno e onere di segnalazione

1. All'articolo 52 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole «sono tenute riservate» sono aggiunte le seguenti: «; sono comunque riservate le generalita' dei soggetti pubblici o privati che segnalano al procuratore regionale eventi di danno, anche se non sottoposti all'obbligo di cui al presente comma»;
b) al comma 2, la parola «nonche'» e' soppressa e le parole «secondo le singole leggi di settore» sono sostituite dalle seguenti: «secondo la normativa di settore, nonche' gli incaricati della liquidazione di societa' a partecipazione pubblica,».

Note all'art. 20:

- Si riporta l'articolo 52 del codice della giustizia
contabile, come modificato dal presente decreto:
«Art. 52 (Obbligo di denuncia di danno e onere di
segnalazione). - 1. Ferme restando le disposizioni delle
singole leggi di settore in materia di denuncia di danno
erariale, i responsabili delle strutture burocratiche di
vertice delle amministrazioni, comunque denominate, ovvero
i dirigenti o responsabili di servizi, in relazione al
settore cui sono preposti, che nell'esercizio delle loro
funzioni vengono a conoscenza, direttamente o a seguito di
segnalazione di soggetti dipendenti, di fatti che possono
dare luogo a responsabilita' erariali, devono presentarne
tempestiva denuncia alla procura della Corte dei conti
territorialmente competente. Le generalita' del pubblico
dipendente denunziante sono tenute riservate; sono comunque
riservate le generalita' dei soggetti pubblici o privati
che segnalano al procuratore regionale eventi di danno,
anche se non sottoposti all'obbligo di cui al presente
comma.
2. Gli organi di controllo e di revisione delle
pubbliche amministrazioni, i dipendenti incaricati di
funzioni ispettive, ciascuno secondo la normativa di
settore, nonche' gli incaricati della liquidazione di
societa' a partecipazione pubblica, sono tenuti a fare
immediata denuncia di danno direttamente al procuratore
regionale competente, informandone i responsabili delle
strutture di vertice delle amministrazioni interessate.
(Omissis).».
 
Art. 21
Modifiche all'articolo 54 del codice della giustizia contabile -
Apertura del procedimento istruttorio; introduzione dell'articolo
54-bis - Astensione e sostituzione del pubblico ministero contabile

1. All'articolo 54 del codice della giustizia contabile dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 57, il procuratore regionale non comunica al soggetto denunciante le proprie determinazioni in ordine all'eventuale apertura del procedimento istruttorio.».
2. Dopo l'articolo 54 del codice della giustizia contabile e' inserito il seguente:
«Art. 54-bis (Astensione e sostituzione del pubblico ministero contabile). - 1. Ai magistrati del pubblico ministero si applicano le disposizioni del presente codice relative all'astensione dei giudici, ma non quelle relative alla ricusazione.
2. Sulla dichiarazione di astensione decidono, nell'ambito degli uffici di rispettiva competenza, il procuratore regionale ed il procuratore generale, il quale e' competente anche in ipotesi di astensione del procuratore regionale.
3. Con il provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione, il magistrato del pubblico ministero astenuto e' sostituito con un altro magistrato del pubblico ministero appartenente al medesimo ufficio ovvero indicato dal procuratore generale nell'ipotesi di astensione di un procuratore regionale.».

Note all'art. 21:

- Si riporta l'articolo 54 del codice della giustizia
contabile, come modificato dal presente decreto:
«Art. 54 (Apertura del procedimento istruttorio). -
1. Il procuratore regionale, a seguito di notizia di danno,
comunque acquisita, ove non ritenga di provvedere alla sua
immediata archiviazione per difetto dei requisiti di
specificita' e concretezza o per manifesta infondatezza,
dispone l'apertura di un procedimento istruttorio ed
assegna, secondo criteri oggettivi e predeterminati, la
trattazione del relativo fascicolo.
1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo
57, il procuratore regionale non comunica al soggetto
denunciante le proprie determinazioni in ordine
all'eventuale apertura del procedimento istruttorio.».
 
Art. 22
Modifiche all'articolo 56 del codice della giustizia contabile -
Deleghe istruttorie

1. All'articolo 56 del codice della giustizia contabile la parola «, motivatamente,» e' soppressa; le parole «e, in casi eccezionali e motivati, salvo quanto disposto dall'articolo 61, comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «, nonche', per specifiche esigenze» e dopo le parole «di professionalita' e» sono inserite le seguenti: «, ove possibile, di».

Note all'art. 22:

- Si riporta l'articolo 56 del codice della giustizia
contabile come modificato dal presente decreto:
«Art. 56 (Deleghe istruttorie). - 1. Il pubblico
ministero puo' svolgere attivita' istruttoria direttamente,
ovvero puo' delegare gli adempimenti istruttori alla
Guardia di Finanza o ad altre Forze di polizia, anche
locale, agli uffici territoriali del Governo nonche', per
specifiche esigenze, ai dirigenti o funzionari di qualsiasi
pubblica amministrazione individuati in base a criteri di
professionalita' e, ove possibile, di territorialita';
puo', altresi', avvalersi di consulenti tecnici.».
 
Art. 23
Modifiche all'articolo 58 del codice della giustizia contabile -
Richieste di documenti e informazioni

1. All'articolo 58 del codice della giustizia contabile dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis: Il pubblico ministero puo' accedere, anche mediante collegamento telematico diretto, alla sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.».

Note all'art. 23:

- Si riporta l'articolo 58 del codice della giustizia
contabile, come modificato dal presente decreto:
«Art. 58 (Richieste di documenti e informazioni). -
1. Il pubblico ministero puo' chiedere alla autorita'
giudiziaria l'invio degli atti e dei documenti da essa
detenuti. Gli atti e i documenti restano coperti da segreto
investigativo, anche nei confronti dei destinatari di
richieste istruttorie del pubblico ministero contabile,
salvo nulla osta del pubblico ministero penale.
2. Il pubblico ministero dispone, con decreto
motivato contenente anche i termini e le modalita' di
trasmissione, che le pubbliche amministrazioni, gli enti
pubblici ovvero gli enti a prevalente partecipazione
pubblica, nonche' i soggetti con essi contraenti o
beneficiari di provvidenze finanziarie a carico di bilanci
pubblici, provvedono ad inviare atti e documenti da essi
detenuti in originale o in copia autentica, nonche'
informazioni, notizie e relazioni documentate.
2-bis. Il pubblico ministero puo' accedere, anche
mediante collegamento telematico diretto, alla sezione
dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, comma 6,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 605.».
 
Art. 24
Modifiche all'articolo 59 del codice della giustizia contabile -
esibizione di documenti

1. All'articolo 59, comma 3, del codice della giustizia contabile dopo le parole «il sequestro degli atti» sono inserite le seguenti: «e dei documenti».

Note all'art. 24:

- Si riporta l'articolo 59 del codice della giustizia
contabile, come modificato dal presente decreto:
«Art. 59 (Esibizione di documenti). - (Omissis).
3. In caso di mancata esibizione, il pubblico
ministero dispone, con decreto reclamabile ai sensi
dell'articolo 62, il sequestro degli atti e dei documenti
non esibiti.
(Omissis).».
 
Art. 25
Modifiche all'articolo 60 del codice della giustizia contabile -
audizioni personali

1. All'articolo 60 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica, dopo le parole «Audizioni personali» sono aggiunte le seguenti: «di soggetti informati»;
b) al comma 1, le parole «puo' disporre con decreto motivato» sono sostituite dalle seguenti: «puo' disporre o delegare con decreto motivato l'individuazione e» e le parole «alla individuazione delle personali responsabilita'» sono sostituite dalle seguenti: «alla emersione delle personali responsabilita'».

Note all'art. 25:

- Si riporta l'articolo 60 del codice della giustizia
contabile, come modificato dal presente decreto:
«Art. 60 (Audizioni personali di soggetti informati)
. - 1. Il pubblico ministero puo' disporre o delegare con
decreto motivato l'individuazione e l'audizione di soggetti
informati, al fine di acquisire elementi utili alla
ricostruzione dei fatti e alla emersione delle personali
responsabilita'.
(Omissis).».
 
Art. 26
Modifiche all'articolo 62 del codice della giustizia contabile -
Sequestro documentale

1. All'articolo 62, comma 7, del codice della giustizia contabile le parole «consegna del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «conoscenza dell'avvenuto sequestro».

Note all'art. 26:

- Si riporta l'articolo 62 del codice della giustizia
contabile, come modificato dal presente decreto:
«Art. 62 (Sequestro documentale). - (Omissis).
7. Contro il decreto del pubblico ministero, chi ha
interesse puo' proporre reclamo con ricorso alla sezione,
nel termine perentorio di dieci giorni dalla conoscenza
dell'avvenuto sequestro.
(Omissis).».
 
Art. 27
Modifiche all'articolo 64 del codice della giustizia contabile -
Procedimenti d'istruzione preventiva

1. All'articolo 64, comma 1, del codice della giustizia contabile le parole «il giudice» sono sostituite dalle seguenti: «il presidente della sezione o il giudice da lui delegato».

Note all'art. 27:

- Si riporta l'articolo 64 del codice della giustizia
contabile, come modificato dal presente decreto:
«Art. 64 (Procedimenti d'istruzione preventiva). - 1.
Qualora vi sia fondato motivo di temere che venga meno la
possibilita' di fare assumere in giudizio uno dei mezzi di
prova, o in caso di eccezionale urgenza, il presidente
della sezione o il giudice da lui delegato, su istanza di
parte, provvede all'assunzione preventiva del mezzo
richiesto.
(omissis)».
 
Art. 28
Modifiche all'articolo 65 del codice della giustizia contabile -
Nullita' degli atti istruttori del pubblico ministero

1. All'articolo 65 del codice della giustizia contabile dopo le parole «pubblico ministero» sono inserite le seguenti: «, ove espressamente prevista,» e dopo le parole «comma 4,» sono inserite le seguenti: «secondo periodo,».

Note all'art. 28:

- Si riporta l'articolo 65 del codice della giustizia
contabile, come modificato dal presente decreto:
«Art. 65 (Nullita' degli atti istruttori del pubblico
ministero). - 1. La omessa o apparente motivazione dei
provvedimenti istruttori del pubblico ministero, ove
espressamente prevista, ovvero l'audizione assunta in
violazione dell'articolo 60, comma 4, secondo periodo,
costituiscono causa di nullita' dell'atto istruttorio e
delle operazioni conseguenti.».
 
Art. 29
Modifiche all'articolo 67 del codice della giustizia contabile -
Invito a fornire deduzioni

1. All'articolo 67 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, le parole «dall'articolo 86» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 68»;
b) al comma 7, dopo le parole «a seguito delle controdeduzioni» sono aggiunte le seguenti: «ovvero nel caso che ricorrano situazioni obiettivamente nuove rispetto alla fase istruttoria precedente, che non richiedono l'emissione di un nuovo invito a dedurre e salva la comunicazione dei nuovi elementi istruttori ai soggetti invitati».

Note all'art. 29:

- Si riporta l'articolo 67 del codice della giustizia
contabile, come modificato dal presente decreto:
«Art. 67 (Invito a fornire deduzioni). - (Omissis).
5. Il procuratore regionale deposita l'atto di
citazione in giudizio, a pena di inammissibilita' dello
stesso, entro centoventi giorni dalla scadenza del termine
per la presentazione delle deduzioni da parte del presunto
responsabile del danno, salvo quanto disposto dall'articolo
68.
(Omissis).
7. Successivamente all'invito a dedurre, il pubblico
ministero non puo' svolgere attivita' istruttorie, salva la
necessita' di compiere accertamenti sugli ulteriori
elementi di fatto emersi a seguito delle controdeduzioni
ovvero nel caso che ricorrano situazioni obiettivamente
nuove rispetto alla fase istruttoria precedente, che non
richiedono l'emissione di un nuovo invito a dedurre e salva
la comunicazione dei nuovi elementi istruttori ai soggetti
invitati.
(Omissis).».
 
Art. 30
Modifiche all'articolo 68 del codice della giustizia contabile -
Istanza di proroga

1. All'articolo 68, comma 5, del codice della giustizia contabile dopo le parole «dalla comunicazione dell'ordinanza» sono aggiunte le seguenti: «a cura della segreteria della stessa».

Note all'art. 30:

- Si riporta l'articolo 68 del codice della giustizia
contabile, come modificato dal presente decreto:
«Art. 68 (Istanza di proroga). - (Omissis).
5. Avverso l'ordinanza che consente o nega la proroga
e' ammesso reclamo alla sezione, nel termine perentorio di
dieci giorni dalla comunicazione dell'ordinanza a cura
della segreteria della stessa.
(Omissis).».
 
Art. 31
Modifiche all'articolo 69 del codice della giustizia contabile -
Archiviazione

1. All'articolo 69 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole «quando l'azione amministrativa si e'» sono sostituite dalle seguenti: «ove valuti che l'azione amministrativa si sia»;
b) al comma 4, dopo le parole «procuratore regionale, e'» e' inserita la seguente: «tempestivamente».

Note all'art. 31:

- Si riporta l'articolo 69 del codice della giustizia
contabile, come modificato dal presente decreto:
«Art. 69 (Archiviazione). 1. Quando, anche a seguito
di invito a dedurre, la notizia di danno risulta infondata
o non vi sono elementi sufficienti a sostenere in giudizio
la contestazione di responsabilita', il pubblico ministero
dispone l'archiviazione del fascicolo istruttorio.
2. Il pubblico ministero dispone altresi'
l'archiviazione per assenza di colpa grave ove valuti che
l'azione amministrativa si sia conformata al parere reso
dalla Corte dei conti in via consultiva, in sede di
controllo e in favore degli enti locali nel rispetto dei
presupposti generali per il rilascio dei medesimi.
3. Il decreto di archiviazione, debitamente motivato,
e' sottoposto al visto del procuratore regionale.
4. Il decreto di archiviazione, vistato dal
procuratore regionale, e' tempestivamente comunicato al
destinatario dell'invito a dedurre.
(Omissis).».
 
Art. 32
Modifiche all'articolo 70 del codice della giustizia contabile -
Riapertura del fascicolo istruttorio archiviato

1. All'articolo 70 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «sopravvengano fatti nuovi e diversi successivi al provvedimento di archiviazione» sono sostituite dalle seguenti: «dopo l'emanazione del formale provvedimento di archiviazione emergono elementi nuovi consistenti in fatti sopravvenuti, ovvero preesistenti ma dolosamente occultati»;
b) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Della riapertura del fascicolo e' data notizia ai soggetti ai quali sia stata precedentemente comunicata l'archiviazione.».

Note all'art. 32:

- Si riporta l'articolo 70 del codice della giustizia
contabile, come modificato dal presente decreto:
«Art. 70 (Riapertura del fascicolo istruttorio
archiviato). - 1. I fascicoli istruttori archiviati possono
essere riaperti, con decreto motivato del procuratore
regionale, se dopo l'emanazione del formale provvedimento
di archiviazione emergono elementi nuovi consistenti in
fatti sopravvenuti, ovvero preesistenti ma dolosamente
occultati.
1-bis. Della riapertura del fascicolo e' data notizia
ai soggetti ai quali sia stata precedentemente comunicata
l'archiviazione.».
 
Art. 33
Modifiche all'articolo 71 del codice della giustizia contabile -
Accesso al fascicolo istruttorio

1. All'articolo 71 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «Il destinatario dell'invito a dedurre ha» sono sostituite dalle seguenti: «Il destinatario dell'invito a dedurre e, se nominato, il difensore dotato di procura alle liti hanno» e le parole «previa presentazione di domanda scritta» sono sostituite dalle seguenti: «previa presentazione di apposita istanza»;
b) al comma 5, dopo le parole «motivando in ordine alla rilevanza dei documenti» sono inserite le seguenti: «non gia' acquisiti al fascicolo istruttorio,».

Note all'art. 33:

- Si riporta l'articolo 71 del codice della giustizia
contabile, come modificato dal presente decreto:
«Art. 71 (Accesso al fascicolo istruttorio). - 1. Il
destinatario dell'invito a dedurre e, se nominato, il
difensore dotato di procura alle liti hanno il diritto di
visionare e di estrarre copia di tutti documenti inseriti
nel fascicolo istruttorio depositato presso la segreteria
della procura regionale, previa presentazione di apposita
istanza, salva la tutela della riservatezza di cui
all'articolo 52, comma 1.
(Omissis).
5. Fatti salvi i mezzi di tutela previsti dalla
disciplina di settore, in caso di provvedimento di diniego
all'accesso o decorsi inutilmente i termini per l'adozione
del provvedimento espresso, il destinatario dell'invito a
dedurre puo' chiedere al pubblico ministero che provveda ai
sensi degli articoli 58 e 62, motivando in ordine alla
rilevanza dei documenti non gia' acquisiti al fascicolo
istruttorio, specificamente individuati per la sua difesa.
Quando ne viene in possesso, il pubblico ministero da'
immediata comunicazione al destinatario dell'invito a
dedurre che i documenti richiesti sono disponibili presso
la segreteria della procura regionale. Se il pubblico
ministero non ritiene di accogliere la richiesta e' tenuto
a trasmetterla entro tre giorni e dandone comunicazione al
richiedente al presidente della sezione giurisdizionale
competente, che decide entro cinque giorni. A decorrere
dalla richiesta al pubblico ministero il termine per la
presentazione delle deduzioni e dei documenti e' sospeso
fino alla comunicazione di disponibilita' dei documenti o
del decreto del presidente della sezione giurisdizionale.».
 
Art. 34
Modifiche all'articolo 72 del codice della giustizia contabile -
Deduzioni scritte e documentazione

1. All'articolo 72 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Il destinatario dell'invito a dedurre puo' presentare al pubblico ministero, non oltre quindici giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 1, istanza motivata di proroga del termine stesso.»;
b) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
«5-bis. In caso di pluralita' di destinatari di invito a dedurre il nuovo termine di cui ai commi 3 e 5 e' ad essi comunicato ai soli effetti della proroga della scadenza per il deposito dell'atto di citazione.».

Note all'art. 34:

- Si riporta l'articolo 72 del codice della giustizia
contabile, come modificato dal presente decreto:
«Art. 72 (Deduzioni scritte e documentazione). -
(Omissis).
2. Il destinatario dell'invito a dedurre puo'
presentare al pubblico ministero, non oltre quindici giorni
prima della scadenza del termine di cui al comma 1, istanza
motivata di proroga del termine stesso. L'istanza di
proroga e' depositata presso la segreteria del pubblico
ministero ed e' decisa entro tre giorni con decreto
motivato; l'istanza non puo' essere presentata per piu' di
due volte.
(omissis)
5-bis. In caso di pluralita' di destinatari di invito
a dedurre il nuovo termine di cui ai commi 3 e 5 e' ad essi
comunicato ai soli effetti della proroga della scadenza per
il deposito dell'atto di citazione.».
 
Art. 35
Modifiche all'articolo 74 del codice della giustizia contabile -
Sequestro conservativo prima della causa

1. All'articolo 74 del codice della giustizia contabile dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Il terzo puo' sempre opporsi al provvedimento di sequestro, che assume essere lesivo nei suoi confronti, intervenendo all'udienza di cui alla lettera a) del comma 2.».

Note all'art. 35:

- Si riporta l'articolo 74 del codice della giustizia
contabile, come modificato dal presente decreto:
«Art. 74 (Sequestro conservativo prima della causa).
- (Omissis).
4. All'udienza di cui alla lettera a) del comma 2, il
giudice, omessa ogni formalita' non necessaria al
contraddittorio e svolti gli atti di istruzione ritenuti
indispensabili in relazione ai presupposti e alle finalita'
del sequestro, con ordinanza, conferma, modifica o revoca
il decreto presidenziale.
4-bis. Il terzo puo' sempre opporsi al provvedimento
di sequestro, che assume essere lesivo nei suoi confronti,
intervenendo all'udienza di cui alla lettera a) del comma
2.
5. Con l'ordinanza di accoglimento, ove la domanda
sia stata proposta prima dell'inizio della causa di merito,
viene fissato un termine non superiore a sessanta giorni
per il deposito, presso la segreteria della sezione
giurisdizionale regionale, dell'atto di citazione per il
relativo giudizio di merito. Il termine decorre dalla data
di comunicazione del provvedimento al pubblico ministero.».
 
Art. 36
Modifiche all'articolo 75 del codice della giustizia contabile -
Sequestro conservativo in corso di causa e durante la pendenza dei
termini per l'impugnazione

1. All'articolo 75, comma 3, del codice della giustizia contabile le parole «ai sensi dell'articolo 76» sono soppresse e dopo le parole «su istanza di parte» sono inserite le seguenti: «o del terzo che, venuto a conoscenza del provvedimento cautelare in un momento successivo alla scadenza del termine di cui all'articolo 76, comma 1, assume di esserne pregiudicato».

Note all'art. 36:

- Si riporta l'articolo 75 del codice della giustizia
contabile, come modificato dal presente decreto:
«Art. 75 (Sequestro conservativo in corso di causa e
durante la pendenza dei termini per l'impugnazione). - 1.
Il sequestro conservativo puo' essere richiesto
contestualmente all'atto di citazione, ovvero, in corso di
causa, con separato ricorso, al presidente della sezione
che decide del merito del giudizio; in pendenza dei termini
per l'impugnazione, la domanda si propone al presidente
della sezione che ha pronunciato la sentenza.
2. Si applica l'articolo 74, commi 2, 3 e 4.
3. Salvo che sia stato proposto reclamo, nel corso
del giudizio il collegio puo', su istanza di parte o del
terzo che, venuto a conoscenza del provvedimento cautelare
in un momento successivo alla scadenza del termine di cui
all'articolo 76, comma 1, assume di esserne pregiudicato,
modificare o revocare con ordinanza il provvedimento
cautelare, anche se emesso anteriormente alla causa, se si
verificano mutamenti nelle circostanze o se si allegano
fatti anteriori di cui si e' acquisita conoscenza
successivamente al provvedimento cautelare. In tale caso,
l'istante deve fornire la prova del momento in cui ne e'
venuto a conoscenza.».
 
Art. 37
Modifiche all'articolo 76 del codice della giustizia contabile -
Reclamo contro i provvedimenti cautelari

1. All'articolo 76 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole «e' reclamabile» sono inserite le seguenti: «davanti al collegio dalle parti e dal terzo che assume di essere pregiudicato dal provvedimento cautelare,» e le parole «, o della notificazione se anteriore davanti al collegio» sono sostituite dalle seguenti: «o dalla notificazione se anteriore»;
b) al comma 3, le parole «non oltre venti giorni dal deposito del ricorso» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre venti giorni dal deposito del reclamo»;

Note all'art. 37:

- Si riporta l'articolo 76 del codice della giustizia
contabile, come modificato dal presente decreto:
«Art. 76 (Reclamo contro i provvedimenti cautelari).
- 1. L'ordinanza di cui agli articoli 74, comma 4, e 75, e'
reclamabile davanti al collegio dalle parti e dal terzo che
assume di essere pregiudicato dal provvedimento cautelare,
nel termine perentorio di venti giorni dalla comunicazione
della stessa o dalla notificazione se anteriore. Il giudice
designato ai sensi dell'articolo 74, comma 2, lettera a),
non fa parte del collegio che decide sul reclamo.
2. Le circostanze e i motivi sopravvenuti al momento
della proposizione del reclamo debbono essere proposti, nel
rispetto del principio del contraddittorio, nel relativo
procedimento. Il collegio puo' sempre assumere informazioni
e acquisire nuovi documenti.
3. Il collegio, convocate le parti, omessa ogni
formalita' non necessaria al contraddittorio e svolti gli
atti di istruzione ritenuti indispensabili in relazione ai
presupposti e alle finalita' del sequestro, decide in
camera di consiglio non oltre venti giorni dal deposito del
reclamo, pronunciando ordinanza non impugnabile con la
quale conferma, modifica o revoca l'ordinanza del giudice
designato.
(Omissis).».
 
Art. 38
Modifiche all'articolo 77 del codice della giustizia contabile -
Sequestro conservativo in appello

1. All'articolo 77 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole «dei beni mobili e immobili» sono inserite le seguenti: «della controparte»;
b) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«2. Quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento, sulla domanda provvede il presidente della sezione d'appello, con decreto motivato, procedendo contestualmente a fissare l'udienza di comparizione delle parti innanzi al giudice monocratico designato entro un termine non superiore a quarantacinque giorni, nonche' ad assegnare al procuratore generale un termine perentorio non superiore a trenta giorni per la notificazione della domanda e del decreto. Si applicano i termini e le modalita' di cui all'articolo 74, commi 3 e 4.
3. L'ordinanza del giudice designato e' reclamabile al collegio secondo le modalita' e i termini previsti dall'articolo 76.».

Note all'art. 38:

- Si riporta l'articolo 77 del codice della giustizia
contabile, come modificato dal presente decreto:
«Art. 77 (Sequestro conservativo in appello). - 1.
Quando vi sia il fondato timore che nelle more della
decisione di appello le garanzie patrimoniali del credito
vengano meno, il pubblico ministero, contestualmente alla
proposizione del gravame, o con separato atto, puo'
chiedere alla sezione d'appello davanti alla quale pende il
giudizio il sequestro conservativo dei beni mobili e
immobili della controparte, comprese somme e cose alla
stessa dovute, nei limiti di legge.
2. Quando la convocazione della controparte potrebbe
pregiudicare l'attuazione del provvedimento, sulla domanda
provvede il presidente della sezione d'appello, con decreto
motivato, procedendo contestualmente a fissare l'udienza di
comparizione delle parti innanzi al giudice monocratico
designato entro un termine non superiore a quarantacinque
giorni, nonche' ad assegnare al procuratore generale un
termine perentorio non superiore a trenta giorni per la
notificazione della domanda e del decreto. Si applicano i
termini e le modalita' di cui all'articolo 74, commi 3 e 4.
3. L'ordinanza del giudice designato e' reclamabile
al collegio secondo le modalita' e i termini previsti
dall'articolo 76.».
 
Art. 39
Modifiche all'articolo 78 del codice della giustizia contabile -
Inefficacia del sequestro

1. All'articolo 78, comma 2, secondo periodo, del codice della giustizia contabile dopo le parole «In caso di contestazione» sono inserite le seguenti: «non manifestamente infondata».

Note all'art. 39:

- Si riporta l'articolo 78 del codice della giustizia
contabile, come modificato dal presente decreto:
«Art. 78 (Inefficacia del sequestro). - 1. Se il
giudizio di merito non e' iniziato nel termine perentorio
di cui all'articolo 74, comma 5, ovvero si estingue
successivamente al suo inizio, il provvedimento cautelare
perde efficacia.
2. In entrambi i casi, il presidente della sezione,
su ricorso della parte interessata, convocate le parti con
decreto in calce al ricorso, dichiara, se non c'e'
contestazione, con ordinanza non impugnabile, che il
provvedimento e' divenuto inefficace e da' le disposizioni
necessarie per ripristinare la situazione precedente. In
caso di contestazione non manifestamente infondata, il
presidente della sezione deferisce l'esame della questione
al collegio, che decide con ordinanza.
(Omissis).».
 
Art. 40
Modifiche all'articolo 79 del codice della giustizia contabile -
Esecuzione del sequestro e gestione di beni sequestrati e nomina di
custode

1. All'articolo 79 del codice della giustizia contabile il riferimento all'articolo 684 e' soppresso.

Note all'art. 40:

- Si riporta l'articolo 79 del codice della giustizia
contabile, come modificato dal presente decreto:
«Art. 79 (Esecuzione del sequestro e gestione di beni
sequestrati e nomina di custode). - 1. Per l'attuazione,
l'esecuzione del sequestro conservativo e la gestione dei
beni sequestrati si applicano gli articoli 669-duodecies,
675, 678, 679 e 685 del codice di procedura civile.».
 
Art. 41
Modifiche all'articolo 81 del codice della giustizia contabile -
Cauzione o fideiussione in luogo del sequestro

1. All'articolo 81, comma 2, del codice della giustizia contabile le parole «in favore del Ministero dell'economia e delle finanze o alla diversa amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «nell'interesse dell'amministrazione».

Note all'art. 41:

- Si riporta l'articolo 81 del codice della giustizia
contabile, come modificato dal presente decreto:
«Art. 81 (Cauzione o fideiussione in luogo del
sequestro). - (Omissis).
2. Se la richiesta e' accolta, viene fissato un
termine perentorio all'istante per depositare idonea prova
del contratto di fideiussione stipulato nell'interesse
dell'amministrazione in favore della quale il giudizio e'
stato promosso, ovvero dell'avvenuto versamento della
cauzione effettuato in un apposito conto corrente
infruttifero intestato al Ministero dell'economia e delle
finanze, che provvede al successivo versamento al bilancio
dello Stato o alla diversa amministrazione in favore della
quale il giudizio e' stato promosso.
(Omissis).».
 
Art. 42
Modifiche all'articolo 82 del codice della giustizia contabile -
Ritenuta cautelare

1. All'articolo 82, comma 1, del codice della giustizia contabile le parole «in virtu' di sentenza definitiva di condanna passata in giudicato per responsabilita' erariale» sono sostituite dalle seguenti: «in virtu' di sentenza di condanna passata in giudicato per responsabilita' amministrativa».

Note all'art. 42:

- Si riporta l'articolo 82 del codice della giustizia
contabile, come modificato dal presente decreto:
«Art. 82 (Ritenuta cautelare). - 1. Qualora
l'amministrazione o l'ente danneggiati abbiano, in virtu'
di sentenza di condanna passata in giudicato per
responsabilita' amministrativa, ragione di credito verso
aventi diritto a somme dovute da altre amministrazioni o
enti, possono richiedere la sospensione del pagamento;
questa deve essere eseguita in attesa del provvedimento
definitivo.
2. Avverso il provvedimento di ritenuta e' ammesso
ricorso nelle forme e nei termini previsti dalla Parte V.».
 
Art. 43
Modifiche alla rubrica del capo I del titolo III della parte II del
codice della giustizia contabile

1. La rubrica del Capo I del titolo III della parte II del codice della giustizia contabile e' sostituita dalla seguente: «Disposizioni generali».
 
Art. 44
Modifiche all'articolo 83 del codice della giustizia contabile -
Chiamata in giudizio su ordine del giudice

1. All'articolo 83 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Pluralita' di parti»;
b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Nel giudizio per responsabilita' amministrativa e' preclusa la chiamata in causa per ordine del giudice.»;
c) al comma 2, le parole «Quando il fatto dannoso costituisce ipotesi di litisconsorzio necessario sostanziale, tutte le parti nei cui confronti deve essere assunta la decisione devono essere convenute nello stesso processo. Qualora alcune di esse non siano state convenute» sono sostituite dalle seguenti: «Quando il fatto dannoso e' causato da piu' persone ed alcune di esse non sono state convenute nello stesso processo, se si tratta di responsabilita' parziaria».

Note all'art. 44:

- Si riporta l'articolo 83 del codice della giustizia
contabile, come modificato dal presente decreto:
«Art. 83 (Pluralita' di parti). - 1. Nel giudizio per
responsabilita' amministrativa e' preclusa la chiamata in
causa per ordine del giudice.
2. Quando il fatto dannoso e' causato da piu' persone
ed alcune di esse non sono state convenute nello stesso
processo, se si tratta di responsabilita' parziaria, il
giudice tiene conto di tale circostanza ai fini della
determinazione della minor somma da porre a carico dei
condebitori nei confronti dei quali pronuncia sentenza.
(Omissis).».
 
Art. 45
Modifiche all'articolo 85 del codice della giustizia contabile -
Intervento di terzi in giudizio

1. All'articolo 85, comma 1, del codice della giustizia contabile dopo le parole «quando vi ha un interesse» e' inserita la seguente: «qualificato».

Note all'art. 45:

- Si riporta l'articolo 85 del codice della giustizia
contabile, come modificato dal presente decreto:
«Art. 85 (Intervento di terzi in giudizio). - 1.
Chiunque intenda sostenere le ragioni del pubblico
ministero puo' intervenire in causa , quando vi ha un
interesse qualificato meritevole di tutela, con atto
notificato alle parti e depositato nella segreteria della
sezione.».
 
Art. 46
Modifiche all'articolo 86 del codice della giustizia contabile -
Citazione

1. All'articolo 86 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. La costituzione del convenuto sana i vizi della citazione e restano salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda secondo quanto disposto al comma 4.»;
b) il comma 9 e' abrogato.

Note all'art. 46:

- Si riporta l'articolo 86 del codice della giustizia
contabile, come modificato dal presente decreto:
«Art. 86 (Citazione). - (Omissis).
5-bis. La costituzione del convenuto sana i vizi
della citazione e restano salvi gli effetti sostanziali e
processuali della domanda secondo quanto disposto al comma
4.
(Omissis).
8. Nel caso di integrazione della domanda, il giudice
fissa nuova udienza e si applica l'articolo 90, commi 2 e
3.
9. (abrogato).
10. Il mancato rispetto del termine di comparizione
di cui all'articolo 88, comma 3, rilevato d'ufficio dal
giudice se il convenuto non si costituisce in giudizio,
ovvero eccepito dal convenuto con la comparsa di
costituzione, comporta la fissazione di una nuova udienza
nel rispetto dei termini.».
 
Art. 47
Modifiche all'articolo 91 del codice della giustizia contabile -
Udienza pubblica

1. All'articolo 91, comma 7, del codice della giustizia contabile le parole «i rappresentanti delle parti presenti e il pubblico ministero,-» sono sostituite dalle seguenti: «il pubblico ministero e i difensori delle parti».

Note all'art. 47:

- Si riporta l'articolo 91 del codice della giustizia
contabile, come modificato dal presente decreto:
«Art. 91 (Udienza pubblica). - (Omissis).
7. Dopo la relazione della causa, il pubblico
ministero e i difensori delle parti enunciano le rispettive
conclusioni svolgendone i motivi.
(Omissis).».
 
Art. 48
Modifiche all'articolo 103 del codice della giustizia contabile -
Pubblicazione e comunicazione della sentenza

1. All'articolo 103 del codice della giustizia contabile il comma 1 e' abrogato.

Note all'art. 48:

- Si riporta l'articolo 103 del codice della giustizia
contabile, come modificato dal presente decreto:
«Art. 103 (Pubblicazione e comunicazione della
sentenza). - 1. (abrogato).
2. La sentenza e' resa pubblica mediante deposito
nella segreteria del giudice che l'ha pronunciata.
3. Il segretario da' atto del deposito in calce alla
sentenza e vi appone la data e la firma, ed entro cinque
giorni, mediante biglietto contenente il testo integrale
della sentenza, ne da' notizia alle parti che si sono
costituite. La comunicazione non e' idonea a far decorrere
i termini per le impugnazioni di cui all'articolo 178.».
 
Art. 49
Modifiche all'articolo 105 del codice della giustizia contabile -
Incidente di falso

1. All'articolo 105 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, dopo le parole «dalla parte che ha dedotto la falsita'» sono inserite le seguenti: «, unitamente all'istanza di fissazione di udienza»;
b) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Se nessuna parte deposita la copia della sentenza nel termine di tre mesi dal suo passaggio in giudicato, il giudizio e' dichiarato estinto anche d'ufficio.».

Note all'art. 49:

- Si riporta l'articolo 105 del codice della giustizia
contabile, come modificato dal presente decreto:
«Art. 105 (Incidente di falso). - (Omissis).
5. La sentenza che ha definito il giudizio di falso
e' depositata in copia autentica presso la segreteria della
sezione, dalla parte che ha dedotto la falsita', unitamente
all'istanza di fissazione di udienza.
6. Se nessuna parte deposita la copia della sentenza
nel termine di tre mesi dal suo passaggio in giudicato, il
giudizio e' dichiarato estinto anche d'ufficio.».
 
Art. 50
Modifiche all'articolo 106 del codice della giustizia contabile -
Sospensione del giudizio

1. All'articolo 106 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Sospensione del processo»;
b) al comma 1, le parole «civile, penale o amministrativa» sono soppresse.

Note all'art. 50:

- Si riporta l'articolo 106 del codice della giustizia
contabile, come modificato dal presente decreto:
«Art. 106 (Sospensione del processo). - 1. Il giudice
ordina la sospensione del processo quando la previa
definizione di altra controversia pendente davanti a se' o
ad altro giudice, costituisca, per il suo carattere
pregiudiziale, il necessario antecedente dal quale dipenda
la decisione della causa pregiudicata ed il cui
accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato.
(Omissis).».
 
Art. 51
Modifiche all'articolo 107 del codice della giustizia contabile -
Prosecuzione o riassunzione di processo sospeso

1. All'articolo 107, comma 1, del codice della giustizia contabile dopo le parole «entro il termine perentorio di tre mesi dalla» sono inserite le seguenti: «conoscenza della».

Note all'art. 51:

- Si riporta l'articolo 107 del codice della giustizia
contabile, come modificato dal presente decreto:
«Art. 107 (Prosecuzione o riassunzione di processo
sospeso). - 1. Salva l'ipotesi di regolamento di competenza
proposto ai sensi dell'articolo 119, se con il
provvedimento di sospensione non e' stata fissata l'udienza
in cui il processo deve proseguire, entro il termine
perentorio di tre mesi dalla conoscenza della cessazione
della causa di sospensione o dal passaggio in giudicato
della sentenza che definisce la controversia di cui
all'articolo 106, comma 1, le parti debbono chiedere al
giudice, che provvede con decreto, la fissazione d'udienza
in prosecuzione.
(Omissis).».
 
Art. 52
Modifiche all'articolo 108 del codice della giustizia contabile -
Interruzione del giudizio

1. All'articolo 108 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Interruzione del processo»;
b) al comma 6, le parole «ovvero di successori di persona giuridica,» sono soppresse.

Note all'art. 52:

- Si riporta l'articolo 108 del codice della giustizia
contabile, come modificato dal presente decreto:
«Art. 108 (Interruzione del processo). - (Omissis).
6. Nell'udienza di discussione, il pubblico
ministero, se ritiene non sussistere i presupposti per la
riassunzione nei confronti degli eredi, puo' chiedere
l'immediata declaratoria di estinzione del processo nei
confronti della parte colpita dall'evento interruttivo.
(Omissis).».
 
Art. 53
Modifiche all'articolo 114 del codice della giustizia contabile -
Deferimento della questione

1. All'articolo 114, comma 1, del codice della giustizia contabile le parole «a seguito di istanza formulata dal procuratore generale o da ciascuna delle parti del giudizio d'impugnazione» sono sostituite dalle seguenti: «a seguito di istanza formulata da ciascuna delle parti».

Note all'art. 53:

- Si riporta l'articolo 114 del codice della giustizia
contabile, come modificato dal presente decreto:
«Art. 114 (Deferimento della questione). - 1. Le
sezioni giurisdizionali d'appello possono deferire alle
sezioni riunite in sede giurisdizionale la soluzione di
questioni di massima, d'ufficio o anche a seguito di
istanza formulata da ciascuna delle parti.
(Omissis).».
 
Art. 54
Modifiche all'articolo 124 del codice della giustizia contabile -
Notificazione del ricorso

1. All'articolo 124, comma 1, lettera a), del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 1), le parole «Commissione per la finanza e gli organi degli enti locali» sono sostituite dalle seguenti: «Commissione per la stabilita' finanziaria degli enti locali»;
b) il numero 2) e' sostituito dal seguente: «2) al prefetto ovvero alla autorita' territoriale istituzionalmente competente, nell'ipotesi in cui dalla deliberazione di controllo derivino effetti incidenti su atti consequenziali di spettanza delle prefetture o di altra autorita' istituzionale;».

Note all'art. 54:

- Si riporta l'articolo 124 del codice della giustizia
contabile, come modificato dal presente decreto:
«Art. 124 (Notificazione del ricorso). - 1. Il
ricorso avverso la deliberazione della sezione regionale
di' controllo e' proposto, a pena di inammissibilita',
entro trenta giorni dalla conoscenza legale della delibera
impugnata ed e' notificato, nelle forme della citazione in
ogni caso al procuratore generale della Corte dei conti e,
ai fini conoscitivi, alla sezione del controllo che ha
emesso la delibera impugnata nonche':
a) nei giudizi sui piani di riequilibrio:
1) alla Commissione per la stabilita' finanziaria
degli enti locali presso il Ministero dell'interno che sia
intervenuta nel procedimento conclusosi con la
deliberazione della sezione di controllo della Corte dei
conti oggetto del giudizio;
2) al prefetto ovvero alla autorita' territoriale
istituzionalmente competente, nell'ipotesi in cui dalla
deliberazione di controllo derivino effetti incidenti su
atti consequenziali di spettanza delle prefetture o di
altra autorita' istituzionale;
b) nei giudizi sui rendiconti consiliari, ai
Presidenti della Giunta regionale e del Consiglio
regionale;
c) in ogni caso, agli eventuali ulteriori
controinteressati.
2. Gli altri tipi di ricorso sono proponibili finche'
l'atto oggetto del giudizio produce effetti giuridici e
sussista interesse all'impugnativa.».
 
Art. 55
Modifiche all'articolo 132 del codice della giustizia contabile -
Procedimento

1. All'articolo 132 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «Con il decreto si assegna, altresi', il termine per la costituzione in giudizio e per la notifica dell'atto di citazione in conformita' a quanto previsto dall'articolo 88, commi 1 e 2.»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il decreto e' notificato alle parti, a cura della procura regionale, congiuntamente all'atto di citazione. La dichiarazione di accettazione deve essere sottoscritta, con firma autenticata, anche in forma amministrativa, e deve essere depositata presso la segreteria della sezione entro il termine assegnato, che decorre dalla data di legale conoscenza del decreto.».

Note all'art. 55:

- Si riporta l'articolo 132 del codice della giustizia
contabile, come modificato dal presente decreto:
«Art. 132 (Procedimento). - 1. Il decreto di cui
all'articolo 131, comma 1, stabilisce il termine per
l'accettazione della determinazione presidenziale e
l'udienza di discussione del giudizio, nel caso di mancata
accettazione. Con il decreto si assegna, altresi', il
termine per la costituzione in giudizio e per la notifica
dell'atto di citazione in conformita' a quanto previsto
dall'articolo 88, commi 1 e 2.
2. Il decreto e' notificato alle parti, a cura della
procura regionale, congiuntamente all'atto di citazione. La
dichiarazione di accettazione deve essere sottoscritta, con
firma autenticata, anche in forma amministrativa, e deve
essere depositata presso la segreteria della sezione entro
il termine assegnato, che decorre dalla data di legale
conoscenza del decreto.
(Omissis).».
 
Art. 56
Modifiche all'articolo 133 del codice della giustizia contabile -
Giudizio per l'applicazione di sanzioni pecuniarie

1. All'articolo 133 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo le parole «Copia del ricorso» sono inserite le seguenti: «, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza camerale,»;
b) al comma 4, dopo le parole «, unitamente ai documenti in esso richiamati,» sono inserite le seguenti: «e il decreto di fissazione dell'udienza camerale,» e le parole «del medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «dei medesimi».

Note all'art. 56:

- Si riporta l'articolo 133 del codice della giustizia
contabile, come modificato dal presente decreto:
«Art. 133 (Giudizio per l'applicazione di sanzioni
pecuniarie). - (Omissis).
3. Copia del ricorso, unitamente al decreto di
fissazione dell'udienza camerale, e' notificata alla parte
a cura del pubblico ministero.
4. Il pubblico ministero deposita presso la
segreteria della sezione il ricorso, unitamente ai
documenti in esso richiamati, e il decreto di fissazione
dell'udienza camerale, entro dieci giorni dalla
notificazione dei medesimi.
(Omissis).».
 
Art. 57
Modifiche alla rubrica del capo I del titolo I della parte III del
codice della giustizia contabile

1. La rubrica del capo I del titolo I della parte III del codice della giustizia contabile e' sostituita dalla seguente: «Disposizioni generali».
 
Art. 58
Modifiche all'articolo 141 del codice della giustizia contabile -
Ricorso

1. All'articolo 141 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera d), dopo le parole «a seguito di comunicazione» le parole «d'ufficio» sono soppresse;
b) al comma 4, le parole «in Camera di consiglio» sono soppresse e le parole «per il deposito del conto.» sono sostituite dalle seguenti: «per la presentazione del conto all'amministrazione dandone notizia alla sezione giurisdizionale; assegna, altresi', un termine all'amministrazione per il rispetto di tutti gli altri adempimenti e per il conseguente deposito del conto presso la segreteria della sezione.»;
c) al comma 6, dopo le parole «non superiore a 1.000 euro» sono aggiunte le seguenti: «, importo aggiornato ai sensi dell'articolo 131, comma 2».

Note all'art. 58:

- Si riporta l'articolo 141 del codice della giustizia
contabile, come modificato dal presente decreto:
«Art. 141 (Ricorso). - 1. Il pubblico ministero, di
sua iniziativa o su richiesta che gli venga fatta dalla
Corte dei conti nell'esercizio delle sue attribuzioni
contenziose o di controllo, o su segnalazione dei
competenti uffici o degli organi di controllo interno
dell'amministrazione interessata, promuove il giudizio per
la resa del conto nei casi di:
a) cessazione dell'agente contabile dal proprio
ufficio senza aver presentato il conto della sua gestione;
b) deficienze accertate dall'amministrazione in
corso di gestione o comunque prima della scadenza del
termine di presentazione del conto ;
c) ritardo a presentare i conti nei termini
stabiliti per legge o per regolamento e il conto non sia
stato compilato d'ufficio.
d) omissione del deposito del conto rilevata dalle
risultanze dell'anagrafe di cui all'articolo 138 o anche a
seguito di comunicazione della segreteria della sezione.
(Omissis).
4. Il giudice monocratico decide con decreto motivato
entro trenta giorni dal deposito del ricorso; in caso di
accoglimento, assegna al contabile un termine perentorio,
non inferiore a trenta giorni, decorrente dalla legale
conoscenza del decreto, per la presentazione del conto
all'amministrazione dandone notizia alla sezione
giurisdizionale; assegna, altresi', un termine
all'amministrazione per il rispetto di tutti gli altri
adempimenti e per il conseguente deposito del conto presso
la segreteria della sezione.
(Omissis).
6. Decorso inutilmente il termine fissato per il
deposito del conto, il giudice dispone con decreto
immediatamente esecutivo la compilazione d'ufficio del
conto, a spese dell'agente contabile e, salvo che non
ravvisi gravi e giustificati motivi, determina l'importo
della sanzione pecuniaria a carico di quest'ultimo, non
superiore alla meta' degli stipendi, aggi o indennita' al
medesimo dovuti in relazione al periodo cui il conto si
riferisce, ovvero, qualora l'agente contabile non goda di
stipendio, aggio o indennita', non superiore a 1.000 euro,
importo aggiornato ai sensi dell'articolo 131, comma 2.
(Omissis).».
 
Art. 59
Modifiche all'articolo 142 del codice della giustizia contabile -
Opposizione

1. All'articolo 142 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «Avverso il decreto del giudice monocratico» sono sostituite dalle seguenti: «Avverso i decreti emessi ai sensi dell'articolo 141, commi 4, 6 e 7,» e le parole «nel termine fissato per il deposito del conto.» sono sostituite dalle seguenti: «nel termine di trenta giorni decorrente dalla relativa comunicazione alle parti.»;
b) al comma 5, le parole «al pubblico ministero» sono sostituite dalle seguenti: «alle parti».

Note all'art. 59:

- Si riporta l'articolo 142 del codice della giustizia
contabile, come modificato dal presente decreto:
«Art. 142 (Opposizione). - 1. Avverso i decreti
emessi ai sensi dell'articolo 141, commi 4, 6 e 7, si puo'
proporre opposizione al collegio con ricorso da depositarsi
nella segreteria della sezione nel termine di trenta giorni
decorrente dalla relativa comunicazione alle parti.
(Omissis).
5. La segreteria della sezione comunica il decreto di
fissazione dell'udienza all'opponente e, unitamente al
ricorso, alle parti.».
 
Art. 60
Modifiche all'articolo 144 del codice della giustizia contabile -
Decisione

1. All'articolo 144, comma 2, del codice della giustizia contabile dopo le parole «all'amministrazione da cui lo stesso dipende» sono inserite le seguenti: «, al responsabile del procedimento».

Note all'art. 60:

- Si riporta l'articolo 144 del codice della giustizia
contabile, come modificato dal presente decreto:
«Art. 144 (Decisione). - 1. Il giudizio per resa di
conto e' definito con sentenza non appellabile,
immediatamente esecutiva.
2. La sentenza, a cura della segreteria della sezione
e' comunicata all'agente tenuto alla resa del conto,
all'amministrazione da cui lo stesso dipende, al
responsabile del procedimento e al pubblico ministero.».
 
Art. 61
Modifiche all'articolo 145 del codice della giustizia contabile -
Istruzione e relazione

1. All'articolo 145 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo le parole «e degli altri atti» le parole «e notizie» sono soppresse e le parole «, e all'effettuazione di ispezioni, accertamenti diretti e nomine di consulenti tecnici, previa autorizzazione del collegio in Camera di consiglio.» sono sostituite dalle seguenti: «. Puo' inoltre procedere ad ispezioni, accertamenti diretti e nomine di consulenti tecnici, per questi ultimi previa autorizzazione del collegio da assumersi in Camera di consiglio.»;
b) al comma 4, dopo le parole «La relazione sul conto conclude» sono inserite le seguenti: «, allo stato degli atti,».

Note all'art. 61:

- Si riporta l'articolo 145 del codice della giustizia
contabile, come modificato dal presente decreto:
«Art. 145 (Istruzione e relazione). - (Omissis).
3. Il giudice relatore dopo aver accertato la
parificazione da parte dell'amministrazione, procede
all'esame del conto, dei documenti ad esso allegati e degli
altri atti che possa avere comunque acquisito, anche a
mezzo di strumenti telematici, attraverso apposita
richiesta interlocutoria all'amministrazione o al
contabile, se del caso volta alla correzione di eventuali
errori materiali. Puo' inoltre procedere ad ispezioni,
accertamenti diretti e nomine di consulenti tecnici, per
questi ultimi previa autorizzazione del collegio da
assumersi in camera di consiglio.
4. La relazione sul conto conclude, allo stato degli
atti, o per il discarico del contabile, qualora il conto
chiuda in pareggio e risulti regolare, o per la condanna
del medesimo a pagare la somma di cui il relatore lo
ritenga debitore, ovvero per la rettifica dei resti da
riprendersi nel conto successivo, per la declaratoria di
irregolarita' della gestione contabile, ovvero per gli
altri provvedimenti interlocutori o definitivi che il
relatore giudichi opportuni.».
 
Art. 62
Modifiche all'articolo 147 del codice della giustizia contabile -
Iscrizione a ruolo d'udienza

1. All'articolo 147 del codice della giustizia contabile il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Il decreto di fissazione dell'udienza e la relazione del giudice designato per l'esame del conto, a cura della segreteria della sezione, sono comunicati all'amministrazione interessata e, per il tramite di quest'ultima, all'agente contabile nonche' al pubblico ministero.».

Note all'art. 62:

- Si riporta l'articolo 147 del codice della giustizia
contabile, come modificato dal presente decreto:
«Art. 147 (Iscrizione a ruolo d'udienza). -
(Omissis).
4. Il decreto di fissazione dell'udienza e la
relazione del giudice designato per l'esame del conto, a
cura della segreteria della sezione, sono comunicati
all'amministrazione interessata e per il tramite di
quest'ultima all'agente contabile, nonche' al pubblico
ministero.».
 
Art. 63
Modifiche all'articolo 148 del codice della giustizia contabile -
Udienza di discussione

1. All'articolo 148 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. L'agente contabile puo' chiedere di essere ascoltato dal Collegio per fornire chiarimenti e svolgere difese direttamente o con il patrocinio di un legale; l'amministrazione puo' comparire in udienza a mezzo di un funzionario appositamente delegato.»;
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Il magistrato che ha sottoscritto la relazione sul conto di cui al comma 4 dell'articolo 145 non fa parte del collegio giudicante.».

Note all'art. 63:

- Si riporta l'articolo 148 del codice della giustizia
contabile, come modificato dal presente decreto:
«Art. 148 (Udienza di discussione). - 1. All'udienza
possono comparire l'agente contabile e l'amministrazione
interessata. Si applica l'articolo 91.
2. L'agente contabile puo' chiedere di essere
ascoltato dal Collegio per fornire chiarimenti e svolgere
difese direttamente o con il patrocinio di un legale;
l'amministrazione puo' comparire in udienza a mezzo di un
funzionario appositamente delegato.
2-bis. Il magistrato che ha sottoscritto la relazione
sul conto di cui al comma 4 dell'articolo 145 non fa parte
del collegio giudicante.
(Omissis).».
 
Art. 64
Modifiche all'articolo 149 del codice della giustizia contabile -
Decisione

1. All'articolo 149, comma 3, del codice della giustizia contabile dopo le parole «da riprendersi nel conto successivo» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero dichiara l'irregolarita' della gestione contabile».

Note all'art. 64:

- Si riporta l'articolo 149 del codice della giustizia
contabile, come modificato dal presente decreto:
«Art. 149 (Decisione). - (Omissis).
3. Quando non pronuncia discarico, il collegio
liquida il debito dell'agente e dispone, ove occorra, la
rettifica dei resti da riprendersi nel conto successivo,
ovvero dichiara l'irregolarita' della gestione contabile.
(Omissis).».
 
Art. 65
Modifiche alla rubrica del capo I del titolo I della parte IV del
codice della giustizia contabile

1. La rubrica del capo I del titolo I della parte IV del codice della giustizia contabile e' sostituita dalla seguente: «Disposizioni generali e fase istruttoria».
 
Art. 66
Modifiche all'articolo 151 del codice della giustizia contabile -
Giudice competente

1. All'articolo 151, comma 1, del codice della giustizia contabile le parole «, in funzione di giudice unico» sono soppresse.

Note all'art. 66:

- Si riporta l'articolo 151 del codice della giustizia
contabile, come modificato dal presente decreto:
«Art. 151 (Giudice competente). - 1. In materia di
ricorsi pensionistici civili, militari e di guerra la
sezione giurisdizionale regionale competente per
territorio, in primo grado, giudica in composizione
monocratica.
(Omissis).».
 
Art. 67
Modifiche all'articolo 154 del codice della giustizia contabile -
Deposito del ricorso

1. All'articolo 154 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole «di guerra e di pensioni privilegiate ordinarie» sono soppresse e dopo le parole «puo' essere depositato» e' inserita la seguente: «anche»;
b) il comma 3 e' abrogato;

Note all'art. 67:

- Si riporta l'articolo 154 del codice della giustizia
contabile, come modificato dal presente decreto:
«Art. 154 (Deposito del ricorso). - 1. Il ricorso e'
depositato nella segreteria della sezione giurisdizionale
territorialmente competente insieme con i documenti in esso
indicati.
2. Il ricorso in materia di pensioni puo' essere
depositato anche mediante spedizione di plico raccomandato
alla segreteria della sezione. In questo caso, della data
di spedizione fa fede il bollo dell'ufficio postale
mittente e, qualora questo sia illeggibile, la ricevuta
della raccomandata.
3. (abrogato).
(Omissis).».
 
Art. 68
Modifiche all'articolo 155 del codice della giustizia contabile -
Fissazione dell'udienza e notificazione del ricorso

1. All'articolo 155 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «Il giudice unico» sono sostituite dalle seguenti: «Il giudice monocratico»;
b) al comma 3, le parole «che viene comunicato al ricorrente dalla segreteria della sezione.» sono sostituite dalle seguenti: «con il quale dispone anche la trasmissione del fascicolo amministrativo da parte dell'amministrazione. Il decreto di fissazione di udienza viene notificato all'amministrazione a cura del ricorrente, unitamente al ricorso depositato in segreteria, entro dieci giorni dalla data di comunicazione del decreto stesso.»;
c) al comma 4, le parole «non intercorrono piu' di sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «intercorrono non meno di centoventi giorni»;
d) il comma 5 e' abrogato;
e) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: «5-bis. Il ricorrente deve altresi' depositare nella segreteria della sezione le prove dell'avvenuta notifica entro il decimo giorno che precede la data di udienza.»;
f) al comma 6, le parole «deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «intercorre un termine non minore di novanta giorni»;
g) al comma 7, le parole «quaranta giorni» e «ottanta giorni» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti «centoventi giorni» e «centocinquanta giorni» e le parole «comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3»;
h) al comma 8, primo periodo, la parola «collegio» e' sostituita dalla seguente: «giudice»;
i) al comma 10, la parola «collegio» e' sostituita dalla seguente: «giudice».

Note all'art. 68:

- Si riporta l'articolo 155 del codice della giustizia
contabile, come modificato dal presente decreto:
«Art. 155 (Fissazione dell'udienza e notificazione
del ricorso). - 1. Il giudice monocratico fissa ogni
semestre il proprio calendario di udienze e, con proprio
decreto, fissa la trattazione dei relativi giudizi.
2. Le parti hanno diritto di depositare presso la
sezione giurisdizionale giudicante, personalmente o a mezzo
di procuratore speciale, istanza di accelerazione ai sensi
dell'articolo 89.
3. Il giudice, entro dieci giorni dal deposito del
ricorso, fissa l'udienza di discussione con decreto, con il
quale dispone anche la trasmissione del fascicolo
amministrativo da parte dell'amministrazione. Il decreto di
fissazione di udienza viene notificato all'amministrazione
a cura del ricorrente, unitamente al ricorso depositato in
segreteria, entro dieci giorni dalla data di comunicazione
del decreto stesso.
4. Tra il giorno del deposito del ricorso e l'udienza
di discussione intercorrono non meno di centoventi giorni.
5. (abrogato).
5-bis. Il ricorrente deve altresi' depositare nella
segreteria della sezione le prove dell'avvenuta notifica
entro il decimo giorno che precede la data di udienza.
6. Tra la data di notificazione al convenuto e quella
dell'udienza di discussione intercorre un termine non
minore di novanta giorni.
7. Il termine di cui al comma 6 e' elevato a
centoventi giorni e quello di cui al comma 4 e' elevato a
centocinquanta giorni nel caso in cui la notificazione
prevista dal comma 3 debba effettuarsi all'estero.
8. Se la parte contro la quale e' stato proposto il
ricorso non si costituisce e il giudice rileva un vizio che
importi nullita' della notificazione, fissa con decreto una
nuova udienza e un termine perentorio per rinnovare la
notificazione. La rinnovazione impedisce ogni decadenza.
9. Se la parte contro la quale e' stato proposto il
ricorso non si costituisce neppure all'udienza fissata a
norma del comma 8, il giudice provvede a norma
dell'articolo 93.
10. Se l'ordine di rinnovazione della notificazione
non e' eseguito, il giudice ordina la cancellazione della
causa dal ruolo e il processo si estingue a norma
dell'articolo 111.».
 
Art. 69
Modifiche all'articolo 156 del codice della giustizia contabile -
Costituzione del convenuto

1. All'articolo 156 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole «in cui ha sede il giudice adito» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero indicando un indirizzo di posta elettronica certificata secondo le modalita' di cui all'articolo 28, comma 2»;
b) al comma 2, primo periodo, la parola «cancelleria» e' sostituita dalla seguente: «segreteria»;
c) al comma 3, le parole «dall'attore» sono sostituite dalle seguenti: «dal ricorrente».

Note all'art. 69:

- Si riporta l'articolo 156 del codice della giustizia
contabile, come modificato dal presente decreto:
«Art. 156 (Costituzione del convenuto). - 1. Il
convenuto deve costituirsi almeno dieci giorni prima
dell'udienza, dichiarando la residenza o eleggendo
domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito,
ovvero indicando un indirizzo di posta elettronica
certificata secondo le modalita' di cui all'articolo 28,
comma 2.
2. La costituzione del convenuto si effettua mediante
deposito in segreteria di una memoria difensiva, nella
quale sono proposte, a pena di decadenza, le eccezioni
processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio
e le eventuali domande in via riconvenzionale.
3. Nella stessa memoria il convenuto deve prendere
posizione, in maniera precisa e non limitata ad una
generica contestazione, circa i fatti affermati dal
ricorrente a fondamento della domanda, proporre tutte le
sue difese in fatto e in diritto e indicare specificamente,
a pena di decadenza, i mezzi di prova dei quali intende
avvalersi e in particolare i documenti, che deve
contestualmente depositare.».
 
Art. 70
Modifiche all'articolo 158 del codice della giustizia contabile -
Difesa delle pubbliche amministrazioni

1. All'articolo 158, comma 2, del codice della giustizia contabile dopo le parole «la disposizione dell'articolo 417-bis del codice di procedura civile» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' quella dell'articolo 152-bis delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile».

Note all'art. 70:

- Si riporta l'articolo 158 del codice della giustizia
contabile, come modificato dal presente decreto:
«Art. 158 (Difesa delle pubbliche amministrazioni). -
1. L'amministrazione puo' farsi rappresentare in giudizio
da un proprio dirigente o da un funzionario appositamente
delegato.
2. Per le amministrazioni statali e equiparate si
applica, anche in grado di appello, la disposizione
dell'articolo 417-bis del codice di procedura civile,
nonche' quella dell'articolo 152-bis delle disposizioni di
attuazione del codice di procedura civile.».
 
Art. 71
Modifiche all'articolo 160 del codice della giustizia contabile -
Intervento e introduzione dell'articolo 160-bis - Integrazione del
contraddittorio per ordine del giudice

1. All'articolo 160 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' abrogato;
b) al comma 3, le parole «alle parti avverse» sono sostituite dalle seguenti: «alle altre parti»;
2. Dopo l'articolo 160 e' inserito il seguente:
«Art. 160-bis (Integrazione del contraddittorio per ordine del giudice). - 1. Il giudice, quando ritiene che vi siano persone interessate ad opporsi al ricorso, ordina l'integrazione del contraddittorio.
2. Il giudice fissa una nuova udienza e dispone che, entro cinque giorni, siano notificati al terzo il provvedimento nonche' il ricorso introduttivo e l'atto di costituzione del convenuto, osservati i termini di cui ai commi 4, 6 e 7 dell'articolo 155. Il termine massimo entro il quale deve tenersi la nuova udienza decorre dalla pronuncia del provvedimento di fissazione.
3. Il terzo chiamato deve costituirsi non meno di dieci giorni prima dell'udienza fissata, depositando la propria memoria a norma dell'articolo 156.
4. A tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti provvede la segreteria del giudice.».

Note all'art. 71:

- Si riporta l'articolo 160 del codice della giustizia
contabile, come modificato dal presente decreto:
«Art. 160 (Intervento). - 1. L'intervento di coloro i
quali abbiano interesse nella domanda proposta con il
ricorso e' ammesso in ogni fase della causa.
2. (abrogato).
3. L'intervento si effettua con comparsa notificata
alle altre parti e depositata in segreteria.».
 
Art. 72
Modifiche all'articolo 161 del codice della giustizia contabile -
Istanza provvedimenti cautelari

1. All'articolo 161 del codice della giustizia contabile il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il giudice fissa la data dell'udienza in Camera di consiglio per la discussione dell'istanza cautelare, con decreto che viene comunicato, a cura della segreteria, al ricorrente, il quale notifica alle parti il decreto, unitamente al ricorso, almeno dieci giorni prima della data fissata per la Camera di consiglio; le parti possono depositare in segreteria memorie e documenti sino a cinque giorni prima della data di udienza».

Note all'art. 72:

- Si riporta l'articolo 161 del codice della giustizia
contabile, come modificato dal presente decreto:
«Art. 161 (Istanza di provvedimenti cautelari). -
(Omissis).
2. Il giudice fissa la data dell'udienza in camera di
consiglio per la discussione dell'istanza cautelare, con
decreto che viene comunicato, a cura della segreteria, al
ricorrente, il quale notifica alle parti il decreto,
unitamente al ricorso, almeno dieci giorni prima della data
fissata per la camera di consiglio; le parti possono
depositare in segreteria memorie e documenti sino a cinque
giorni prima della data di udienza.
(Omissis).».
 
Art. 73
Modifiche all'articolo 162 del codice della giustizia contabile -
Reclamo

1. All'articolo 162 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «nel termine perentorio di quindici giorni dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione» sono sostituite dalle seguenti: «nel termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione dell'ordinanza a cura della segreteria»;
b) al comma 2, dopo le parole «fissa l'udienza» e' inserita la seguente: «camerale» e dopo le parole «a cura della segreteria» sono aggiunte le seguenti: «unitamente al ricorso per reclamo. Le parti possono presentare memorie e documenti fino al quinto giorno precedente la data fissata per la Camera di consiglio. Il magistrato che ha emesso il provvedimento reclamato non fa parte del collegio che decide sul ricorso».

Note all'art. 73:

- Si riporta l'articolo 162 del codice della giustizia
contabile, come modificato dal presente decreto:
«Art. 162 (Reclamo). - 1. Contro l'ordinanza con la
quale e' stata concessa o negata la sospensione dell'atto
e' ammesso reclamo da proporsi con ricorso al collegio, da
depositarsi nel termine perentorio di quindici giorni dalla
comunicazione dell'ordinanza a cura della segreteria o
dalla notificazione, se anteriore.
2. Il presidente, entro dieci giorni dal deposito,
fissa l'udienza camerale di discussione con decreto
comunicato alle parti a cura della segreteria unitamente al
ricorso per reclamo. Le parti possono presentare memorie e
documenti fino al quinto giorno precedente la data fissata
per la camera di consiglio. Il magistrato che ha emesso il
provvedimento reclamato non fa parte del collegio che
decide sul ricorso.
(Omissis).».
 
Art. 74
Modifiche all'articolo 164 del codice della giustizia contabile -
Udienza di discussione

1. All'articolo 164 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, le parole «non oltre dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti «non oltre trenta giorni» e la parola «cancelleria» e' sostituita dalla seguente: «segreteria»;
b) al comma 9, le parole «Nei casi previsti dall'articolo 165» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi previsti dall'articolo 160-bis».

Note all'art. 74:

- Si riporta l'articolo 164 del codice della giustizia
contabile, come modificato dal presente decreto:
«Art. 164 (Udienza di discussione). - (Omissis).
6. Qualora cio' non sia possibile, fissa altra
udienza, non oltre trenta giorni dalla prima, concedendo
alle parti, ove ricorrano giusti motivi, un termine
perentorio non superiore a cinque giorni prima dell'udienza
di rinvio per il deposito in segreteria di note difensive.
(Omissis).
9. Nei casi previsti dall'articolo 160-bis, il
giudice fissa una nuova udienza e dispone che, entro cinque
giorni, siano notificati al terzo il provvedimento nonche'
il ricorso introduttivo e l'atto di costituzione del
convenuto, osservati i termini di cui all'articolo 155. Il
termine massimo entro il quale deve tenersi la nuova
udienza decorre dalla pronuncia del provvedimento di
fissazione.
(omissis)».
 
Art. 75
Modifiche all'articolo 167 del codice della giustizia contabile -
Pronuncia della sentenza

1. All'articolo 167, comma 2, del codice della giustizia contabile le parole «un termine non superiore a dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «un termine non superiore a trenta giorni».

Note all'art. 75:

- Si riporta l'articolo 167 del codice della giustizia
contabile, come modificato dal presente decreto:
«Art. 167 (Pronuncia della sentenza). - (Omissis).
2. Se il giudice lo ritiene necessario, su richiesta
delle parti, concede alle stesse un termine non superiore a
trenta giorni per il deposito di note difensive, rinviando
la causa all'udienza immediatamente successiva alla
scadenza del termine suddetto, per la discussione e la
pronuncia della sentenza.
(Omissis).».
 
Art. 76
Modifiche all'articolo 168 del codice della giustizia contabile -
Deposito della sentenza

1. All'articolo 168 del codice della giustizia contabile la parola «cancelleria» e' sostituita dalla seguente: «segreteria».

Note all'art. 76:

- Si riporta l'articolo 168 del codice della giustizia
contabile, come modificato dal presente decreto:
«Art. 168 (Deposito della sentenza). - 1. La sentenza
e' depositata in segreteria entro quindici giorni dalla
pronuncia, salvo quanto previsto dall'articolo 167, comma
1. La segreteria ne da' immediata comunicazione alle
parti.».
 
Art. 77
Modifiche all'articolo 170 del codice della giustizia contabile -
Appello in materia pensionistica

1. All'articolo 170, comma 4, del codice della giustizia contabile le parole «la sentenza del giudice unico delle pensioni» sono sostituite dalle seguenti: «la sentenza del giudice monocratico delle pensioni».

Note all'art. 77:

- Si riporta l'articolo 170 del codice della giustizia
contabile, come modificato dal presente decreto:
«Art. 170 (Appello in materia pensionistica). -
(Omissis).
4. Il giudice d'appello, quando annulla la sentenza
del giudice monocratico delle pensioni per omessa o
apparente motivazione su un punto dirimente della
controversia costituente questione di fatto, rimette gli
atti al primo giudice per il giudizio sul merito e la
pronuncia sulle spese del grado d'appello.».
 
Art. 78
Modifiche all'articolo 173 del codice della giustizia contabile -
Forma della domanda

1. All'articolo 173, comma 3, del codice della giustizia contabile le parole «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni».

Note all'art. 78:

- Si riporta l'articolo 173 del codice della giustizia
contabile, come modificato dal presente decreto:
«Art. 173 (Forma della domanda). - (Omissis).
3. Tra il giorno del deposito del ricorso e l'udienza
di discussione non devono decorrere piu' di novanta
giorni.».
 
Art. 79
Modifiche all'articolo 174 del codice della giustizia contabile -
Comunicazioni e notificazioni

1. All'articolo 174 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole «che ha adottato l'atto impugnato» sono inserite le seguenti «e alla procura regionale» e dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «Il ricorrente deve altresi' depositare nella segreteria della sezione le relazioni di notificazione entro il decimo giorno che precede la data di udienza.»;
b) al comma 3, le parole «ottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centoventi giorni».

Note all'art. 79:

- Si riporta l'articolo 174 del codice della giustizia
contabile, come modificato dal presente decreto:
«Art. 174 (Comunicazioni e notificazioni). - 1. Il
ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza,
deve essere notificato all'amministrazione, o all'ente
impositore, che ha adottato l'atto impugnato e alla procura
regionale, a cura del ricorrente, entro dieci giorni dalla
comunicazione del decreto. Il ricorrente deve altresi'
depositare nella segreteria della sezione le relazioni di
notificazione entro il decimo giorno che precede la data di
udienza.
2. Tra la data di notificazione al convenuto e quella
dell'udienza di discussione intercorre un termine non
minore di trenta giorni.
3. Il termine di cui al comma 2 e' elevato a quaranta
giorni e quello di cui all'articolo 173, comma 3, e'
elevato a centoventi giorni nel caso in cui la
notificazione prevista dal comma 1 debba effettuarsi
all'estero.
(Omissis).».
 
Art. 80
Modifiche all'articolo 175 del codice della giustizia contabile -
Intervento del pubblico ministero

1. All'articolo 175 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole «Nei giudizi di cui all'articolo 172,» le parole: «lettera a),» sono soppresse e le parole «trenta giorni prima dell'udienza fissata» sono sostituite dalle seguenti: «venti giorni prima dell'udienza fissata o nel diverso termine stabilito dal presidente della sezione»;
b) i commi 2 e 3 sono abrogati.

Note all'art. 80:

- Si riporta l'articolo 175 del codice della giustizia
contabile, come modificato dal presente decreto:
«Art. 175 (Intervento del pubblico ministero). - 1.
Nei giudizi di cui all'articolo 172, il pubblico ministero,
compiute le istruttorie che ravvisi necessarie, formula le
sue conclusioni e le deposita nella segreteria della
sezione venti giorni prima dell'udienza fissata o nel
diverso termine stabilito dal presidente della sezione.
2. (abrogato).
3. (abrogato).».
 
Art. 81
Modifiche all'articolo 178 del codice della giustizia contabile -
Termini per le impugnazioni e decorrenza

1. All'articolo 178 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole «di cui all'articolo 202, comma 1, lettera g)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 202, comma 1, lettera b)»;
b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Indipendentemente dalla notificazione della sentenza, fatto salvo il caso in cui la parte contumace dimostra di non aver avuto conoscenza del processo per nullita' della citazione o della notificazione di essa o per nullita' della notificazione degli atti di cui all'articolo 93, la revocazione per i motivi di cui all'articolo 202, comma 1, lettere f) e g), deve essere depositata, a pena di decadenza, entro un anno dalla pubblicazione della sentenza.»;
c) al comma 5, le parole «Il ricorso per Cassazione» sono sostituite dalle seguenti: «Indipendentemente dalla notificazione della sentenza, il ricorso per cassazione»;
d) al comma 6, dopo le parole «dei termini di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «o 4»;

Note all'art. 81:

- Si riporta l'articolo 178 del codice della giustizia
contabile, come modificato dal presente decreto:
«Art. 178 (Termini per le impugnazioni e decorrenza).
- (Omissis).
1. Il termine per proporre l'appello, la revocazione,
l'opposizione di terzo di cui all'articolo 200, comma 2, e
il ricorso per cassazione e' di sessanta giorni. E' anche
di sessanta giorni il termine per proporre la revocazione e
l'opposizione di terzo di cui al primo periodo contro la
sentenza delle sezioni di appello.
2. I termini stabiliti al comma 1 sono perentori e
decorrono dalla notificazione della sentenza, effettuata
con le modalita' di cui agli articoli 285 e 286 del codice
di procedura civile, tranne per i casi previsti
dall'articolo 200, comma 2, e 202, comma 1, lettere a), b),
c), d) ed e), e comma 2, riguardo ai quali il termine
decorre dal giorno in cui sono stati scoperti il dolo o la
falsita' o la collusione o e' stato recuperato il
documento, o sono stati riconosciuti l'omissione o il
doppio impiego ovvero e' passata in giudicato la sentenza
di cui all'articolo 202, comma 1, lettera b), o il pubblico
ministero ha avuto conoscenza della sentenza di cui
all'articolo 202, comma 2.
3. L'impugnazione proposta contro una parte fa
decorrere nei confronti dello stesso impugnante i termini
di cui al comma 1 per proporla contro le altre parti.
4. Indipendentemente dalla notificazione della
sentenza, fatto salvo il caso in cui la parte contumace
dimostra di non aver avuto conoscenza del processo per
nullita' della citazione o della notificazione di essa o
per nullita' della notificazione degli atti di cui
all'articolo 93 la revocazione per i motivi di cui
all'articolo 202, comma 1, lettere f) e g), deve essere
depositata, a pena di decadenza, entro un anno dalla
pubblicazione della sentenza.
5. Indipendentemente dalla notificazione della
sentenza, il ricorso per cassazione deve essere notificato
entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.
6. Quando, durante la decorrenza dei termini di cui
al comma 1 o 4, sopravviene alcuno degli eventi previsti
nell'articolo 108, commi 1 e 7, si applica l'articolo 328
del codice di procedura civile.».
 
Art. 82
Modifiche all'articolo 180 del codice della giustizia contabile -
Deposito dell'atto di impugnazione

1. All'articolo 180, comma 1, del codice della giustizia contabile le parole «, di revocazione e di opposizione di terzo» sono soppresse e dopo le parole «l'atto di impugnazione» e' inserita la seguente: «notificato».

Note all'art. 82:

- Si riporta l'articolo 180 del codice della giustizia
contabile, come modificato dal presente decreto:
«Art. 180 (Deposito dell'atto di impugnazione). - 1.
Nei giudizi di appello l'atto di impugnazione notificato
deve essere depositato nella segreteria del giudice adito,
a pena di decadenza, entro trenta giorni dall'ultima
notificazione, unitamente ad una copia della sentenza
impugnata e alla prova delle eseguite notificazioni.
(omissis)».
 
Art. 83
Modifiche all'articolo 182 del codice della giustizia contabile -
Notificazione del decreto di fissazione dell'udienza

1. All'articolo 182, del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «all'altra parte» sono sostituite dalle seguenti «alle altre parti» e dopo le parole «entro il termine stabilito» sono aggiunte le seguenti: «; nel caso di impugnazione concernente una sentenza relativa a un giudizio di conto, il decreto di fissazione dell'udienza va in ogni caso notificato, dalla parte che lo abbia ottenuto, all'amministrazione di appartenenza dell'agente contabile»;
b) al comma 5, le parole «a norma dell'articolo 88» sono sostituite dalle seguenti: «a norma dell'articolo 93».

Note all'art. 83:

- Si riporta l'articolo 182 del codice della giustizia
contabile, come modificato dal presente decreto:
«Art. 182 (Notificazione del decreto di fissazione
dell'udienza). - 1. La parte che abbia ottenuto il decreto
di fissazione dell'udienza deve notificarlo alle altre
parti entro il termine stabilito; nel caso di impugnazione
concernente una sentenza relativa a un giudizio di conto,
il decreto di fissazione dell'udienza va in ogni caso
notificato, dalla parte che lo abbia ottenuto,
all'amministrazione di appartenenza dell'agente contabile.
(Omissis).
5. Se la parte contro la quale e' stata proposta
l'impugnazione non si costituisce neppure all'udienza
fissata a norma del comma 3 , il giudice provvede a norma
dell'articolo 93.
(Omissis).».
 
Art. 84
Modifiche all'articolo 190 del codice della giustizia contabile -
Forma e contenuto dell'appello

1. All'articolo 190, comma 2, alinea, del codice della giustizia contabile le parole «La motivazione dell'appello deve contenere» sono sostituite dalle seguenti: «L'appello deve contenere».

Note all'art. 84:

- Si riporta l'articolo 190 del codice della giustizia
contabile, come modificato dal presente decreto:
«Art. 190 (Forma e contenuto dell'appello). - 1.
L'appello si propone con citazione contenente le
indicazioni prescritte dall'articolo 86 e deve essere
motivato.
2. L'appello deve contenere, a pena
d'inammissibilita', la specificazione delle ragioni in
fatto e in diritto sulle quali si fonda il gravame con
l'indicazione:
a) dei capi della decisione che si intende
appellare e delle modifiche che vengono richieste alla
ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo
grado;
b) delle circostanze da cui deriva la violazione
della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione
impugnata.
(Omissis).».
 
Art. 85
Modifiche all'articolo 196 del codice della giustizia contabile -
Improcedibilita' dell'appello

1. All'articolo 196, comma 1, del codice della giustizia contabile le parole «, benche' si sia anteriormente costituito,» sono soppresse.

Note all'art. 85:

- Si riporta l'articolo 196 del codice della giustizia
contabile, come modificato dal presente decreto:
«Art. 196 (Improcedibilita' dell'appello). - 1. Se
l'appellante non compare all'udienza di discussione il
collegio rinvia la causa ad una successiva udienza della
quale la segreteria da' comunicazione all'appellante. Se
anche alla nuova udienza l'appellante non compare,
l'appello e' dichiarato improcedibile anche d'ufficio.».
 
Art. 86
Modifiche all'articolo 199 del codice della giustizia contabile -
Rinvio al primo giudice

1. All'articolo 199, comma 3, del codice della giustizia contabile le parole «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi».

Note all'art. 86:

- Si riporta l'articolo 199 del codice della giustizia
contabile, come modificato dal presente decreto:
«Art. 199 (Rinvio al primo giudice). - (Omissis).
3. Le parti devono riassumere il processo nel termine
perentorio di tre mesi dalla notificazione o, se anteriore,
dalla comunicazione della sentenza.
(Omissis).».
 
Art. 87
Modifiche all'articolo 201 del codice della giustizia contabile -
Forma della domanda e procedimento

1. All'articolo 201 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole «Il ricorso deve essere depositato, entro il termine stabilito dall'articolo 178, commi 1 e 2,» sono sostituite dalle seguenti: «L'opposizione deve essere proposta, entro il termine stabilito dall'articolo 178, commi 1 e 2, mediante deposito»;
b) al comma 7, le parole «nell'atto di citazione» sono sostituite dalle seguenti: «nel ricorso».

Note all'art. 87:

- Si riporta l'articolo 201 del codice della giustizia
contabile, come modificato dal presente decreto:
«Art. 201 (Forma della domanda e procedimento). -
(Omissis).
3. L'opposizione deve essere proposta, entro il
termine stabilito dall'articolo 178, commi 1 e 2, mediante
deposito nella segreteria del giudice competente, insieme
con la copia della sentenza impugnata.
(Omissis).
7. L'opposizione non sospende l'esecuzione della
sentenza impugnata. Tuttavia, su istanza di parte inserita
nel ricorso e qualora dall'esecuzione possa derivare grave
e irreparabile danno, il giudice dell'opposizione puo'
disporre in camera di consiglio, sentite le parti, con
ordinanza non impugnabile che la esecuzione sia sospesa o
che sia prestata congrua cauzione.
(Omissis).».
 
Art. 88
Modifiche all'articolo 202 del codice della giustizia contabile -
Casi di revocazione

1. All'articolo 202, comma 3, del codice della giustizia contabile le parole «di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d)» sono sostituite dalle seguenti «di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed e)» e dopo le parole «o la pronuncia della sentenza» sono inserite le seguenti: «che accerta il dolo del giudice o la riconosciuta omissione o il doppio impiego di somme o l'errore di calcolo».

Note all'art. 88:

- Si riporta l'articolo 202 del codice della giustizia
contabile, come modificato dal presente decreto:
«Art. 202 (Casi di revocazione). - (Omissis).
3. Le sentenze per le quali e' scaduto il termine per
l'appello possono essere impugnate per revocazione nei casi
di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), purche' la
scoperta del dolo o della falsita', o il recupero dei
documenti o la pronuncia della sentenza che accerta il dolo
del giudice o la riconosciuta omissione o il doppio impiego
di somme o l'errore di calcolo siano avvenuti dopo la
scadenza del termine suddetto.
(Omissis).».
 
Art. 89
Modifiche all'articolo 203 del codice della giustizia contabile -
Proposizione e termini per la domanda

1. All'articolo 203 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole «deve essere depositato» sono sostituite dalle seguenti: «deve essere proposto mediante deposito»;
b) al comma 3, le parole «, decorrenti dall'irrevocabilita' nei casi di cui all'articolo 202, comma 1, lettere e), f) e g), e, negli altri casi, dalla scoperta del dolo, della falsita', della collusione o dal rinvenimento dei documenti» sono soppresse.

Note all'art. 89:

- Si riporta l'articolo 203 del codice della giustizia
contabile, come modificato dal presente decreto:
«Art. 203 (Proposizione e termini per la domanda). -
1. La domanda di revocazione si propone con ricorso allo
stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.
2. Il ricorso, oltre agli elementi di cui
all'articolo 86, deve contenere la precisa indicazione dei
motivi richiesti dalla legge per la sua ammissibilita' e
deve essere proposto mediante deposito nella segreteria del
giudice competente, insieme con la copia della sentenza
impugnata e con i documenti sui quali il ricorso si fonda.
3. Il deposito deve essere effettuato nei termini di
cui all'articolo 178.
(Omissis).».
 
Art. 90
Modifiche all'articolo 212 del codice della giustizia contabile -
Titolo esecutivo

1. All'articolo 212 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole «sull'originale o sulla copia, della seguente formula» sono sostituite dalle seguenti: «o del funzionario all'uopo delegato, sulla copia del provvedimento della formula»;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. La spedizione del titolo in forma esecutiva puo' farsi soltanto a ciascuna delle parti a favore delle quali e' stato pronunciato il provvedimento. Il rilascio della copia in forma esecutiva alle amministrazioni interessate avviene d'ufficio, da parte della segreteria della sezione giurisdizionale, per il tramite del pubblico ministero, al quale le stesse si rivolgono indicando il numero di copie conformi necessarie all'esecuzione del provvedimento.»;
c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Non puo' spedirsi senza giusto motivo piu' di una copia in forma esecutiva a favore dell'ufficio del pubblico ministero. Le ulteriori copie sono chieste dalla parte interessata con motivata istanza al presidente della sezione, che provvede con decreto; la richiesta nell'interesse dell'amministrazione e' fatta per il tramite del pubblico ministero.»;
d) al comma 5, dopo le parole «Il dirigente della segreteria della sezione» sono inserite le seguenti: «o il funzionario delegato».

Note all'art. 90:

- Si riporta l'articolo 212 del codice della giustizia
contabile, come modificato dal presente decreto:
«Art. 212 (Titolo esecutivo). - 1. Le decisioni
definitive di condanna, l'ordinanza esecutiva emessa ai
sensi dell'articolo 132, comma 3, e i provvedimenti emessi
ai sensi dell'articolo 134, comma 4, per valere come titolo
per l'esecuzione forzata, sono muniti della formula
esecutiva.
2. La spedizione in forma esecutiva consiste
nell'intestazione "Repubblica italiana - In nome della
legge" e nell'apposizione da parte del dirigente della
segreteria della sezione giurisdizionale, o del funzionario
all'uopo delegato, sulla copia del provvedimento della
formula: "Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che
ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a
esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di
darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza
pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente
richiesti".
3. La spedizione del titolo in forma esecutiva puo'
farsi soltanto a ciascuna delle parti a favore delle quali
e' stato pronunciato il provvedimento. Il rilascio della
copia in forma esecutiva alle amministrazioni interessate
avviene d'ufficio, da parte della segreteria della sezione
giurisdizionale, per il tramite del pubblico ministero, al
quale le stesse si rivolgono indicando il numero di copie
conformi necessarie all'esecuzione del provvedimento.
4. Non puo' spedirsi, senza giusto motivo, piu' di
una copia in forma esecutiva alla stessa parte. Le
ulteriori copie sono chieste dalla parte interessata con
motivata istanza al presidente della sezione, che provvede
con decreto; la richiesta nell'interesse
dell'amministrazione e' fatta per il tramite del pubblico
ministero.
5. Il dirigente della segreteria della sezione o il
funzionario delegato che contravviene alle disposizioni del
presente articolo e' condannato a una pena pecuniaria da
1.000 a 5.000 euro, con decreto del presidente della
sezione.».
 
Art. 91
Modifiche all'articolo 214 del codice della giustizia contabile -
Attivita' esecutiva dell'amministrazione o dell'ente danneggiato

1. All'articolo 214 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Nel caso di pluralita' di amministrazioni o enti interessati, la riscossione delle spese di giustizia deve essere curata dal titolare del maggior credito o, in caso di piu' crediti della stessa entita', da ciascuna amministrazione in parti uguali.»;
b) al comma 3, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «L'amministrazione puo' richiedere al procuratore regionale di conoscere gli esiti degli accertamenti patrimoniali volti a verificare le condizioni di solvibilita' del debitore.».

Note all'art. 91:

- Si riporta l'articolo 214 del codice della giustizia
contabile, come modificato dal presente decreto:
«Art. 214 (Attivita' esecutiva dell'amministrazione o
dell'ente danneggiato). - 1. Alla riscossione dei crediti
liquidati dalla Corte dei conti, con decisione esecutiva a
carico dei responsabili per danno erariale, provvede
l'amministrazione o l'ente titolare del credito, attraverso
l'ufficio designato con decreto del Ministro competente
emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4- bis, lettera
e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, ovvero con
provvedimento dell'organo di governo dell'amministrazione o
dell'ente.
1-bis. Nel caso di pluralita' di amministrazioni o
enti interessati, la riscossione delle spese di giustizia
deve essere curata dal titolare del maggior credito o, in
caso di piu' crediti della stessa entita', da ciascuna
amministrazione in parti uguali.
2. Il titolare dell'ufficio designato comunica
tempestivamente al procuratore regionale territorialmente
competente l'inizio della procedura di riscossione e il
nominativo del responsabile del procedimento.
3. L'amministrazione o l'ente titolare del credito
erariale, a seguito della comunicazione del titolo
giudiziale esecutivo, ha l'obbligo di avviare
immediatamente l'azione di recupero del credito, secondo le
modalita' di cui al comma 5 ed effettuando la scelta
attuativa ritenuta piu' proficua in ragione dell'entita'
del credito, della situazione patrimoniale del debitore e
di ogni altro elemento o circostanza a tale fine rilevante.
L'amministrazione puo' richiedere al procuratore regionale
di conoscere gli esiti degli accertamenti patrimoniali
volti a verificare le condizioni di solvibilita' del
debitore.
(Omissis).».
 
Art. 92
Modifiche all'articolo 217 del codice della giustizia contabile -
Giudice dell'ottemperanza

1. All'articolo 217, comma 2, del codice della giustizia contabile le parole «Il giudice unico» sono sostituite dalle seguenti: «Il giudice monocratico».

Note all'art. 92:

- Si riporta l'articolo 217 del codice della giustizia
contabile, come modificato dal presente decreto:
«Art. 217 (Giudice dell'ottemperanza). - (Omissis).
2. Il giudice monocratico esercita i poteri inerenti
al giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze
emesse dalle sezioni giurisdizionali regionali e non
sospese dalle sezioni giurisdizionali d'appello, nonche'
per le sentenze confermate in appello con motivazione che
abbia lo stesso contenuto dispositivo e conformativo delle
sentenze di primo grado.
(Omissis).».
 
Art. 93
Modifiche all'articolo 3 delle norme di attuazione del codice della
giustizia contabile - Vigilanza sulla distribuzione degli incarichi

1. All'articolo 3 delle norme di attuazione del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «di quelli affidati dall'ufficio, e garantisce che sia assicurata l'adeguata trasparenza del conferimento degli incarichi anche a mezzo di strumenti informatici» sono sostituite dalle seguenti: «di quelli affidati complessivamente dall'ufficio nell'ultimo triennio, e garantisce che sia assicurata l'adeguata trasparenza, anche a mezzo di strumenti informatici, del conferimento dei medesimi»;
b) al comma 3, la parola «Questi» e' sostituita dalle seguenti: «Il presidente».

Note all'art. 93:

- Si riporta l'articolo 3 delle norme di attuazione del
codice della giustizia contabile, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 3 (Vigilanza sulla distribuzione degli
incarichi). - 1. Il presidente della sezione vigila
affinche', senza danno per l'amministrazione della
giustizia, gli incarichi siano equamente distribuiti tra
gli iscritti nell'albo in modo tale che a nessuno dei
consulenti iscritti possano essere conferiti incarichi in
misura superiore al 10 per cento di quelli affidati
complessivamente dall'ufficio nell'ultimo triennio, e
garantisce che sia assicurata l'adeguata trasparenza, anche
a mezzo di strumenti informatici, del conferimento dei
medesimi.
(Omissis).
3. Il presidente deve dare notizia degli incarichi
dati e dei compensi liquidati al presidente del tribunale
presso il quale il consulente e' iscritto.
(Omissis).».
 
Art. 94
Modifiche all'articolo 4 delle norme di attuazione del codice della
giustizia contabile - Registri di segreteria

1. All'articolo 4, comma 2, delle norme di attuazione del codice della giustizia contabile dopo le parole «le norme delle disposizioni del» sono inserite le seguenti: «Titolo II,».

Note all'art. 94:

- Si riporta l'articolo 4 delle norme di attuazione del
codice della giustizia contabile, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 4 (Registri di segreteria). - 1. Con decreti
del Presidente della Corte dei conti, e in attuazione
dell'articolo 6 del codice della giustizia contabile di cui
all'Allegato 1 (di seguito codice), sono stabiliti i
registri che devono essere tenuti, a cura delle segreterie
delle sezioni giurisdizionali, presso gli uffici giudiziari
della Corte dei conti.
2. Ai registri di segreteria ed agli atti del
segretario si applicano, in quanto compatibili, le norme
delle disposizioni del Titolo II, Capo III delle
disposizioni di attuazione del codice di procedura
civile.».
 
Art. 95
Modifiche al Capo VII delle norme di attuazione del codice della
giustizia contabile

1. Al Capo VII delle norme di attuazione del codice della giustizia contabile, dopo l'articolo 25 e' aggiunto il seguente:
«Art. 25-bis (Tirocinio formativo presso la Corte dei conti). - 1. La formazione teorico-pratica, prevista dall'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, puo' essere svolta anche presso la Corte dei conti, sia nelle sezioni giurisdizionali che di controllo, sia presso gli uffici della procura generale e delle procure regionali.
2. I requisiti, le modalita' e gli effetti della partecipazione al periodo di formazione teorico-pratica presso gli uffici della Corte dei conti sono disciplinati dall'articolo 73 del decreto-legge n. 69 del 2013 conformemente a quanto previsto per gli altri uffici giudiziari.
3. Con decreto del presidente della Corte dei conti, su proposta del Segretario generale, sono disciplinate le modalita' di erogazione della borsa di studio, a valere sul bilancio autonomo della Corte dei conti.».
 
Art. 96
Modifiche all'articolo 2 dell'allegato 3 del decreto legislativo 26
agosto 2016, n. 174 - Disposizioni particolari

1. All'articolo 2 dell'allegato 3 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole «da presentare» sono sostituite dalle seguenti: «da presentarsi» e dopo le parole «dalla data di entrata in vigore del codice» sono aggiunte le seguenti: «, qualunque sia l'esercizio di riferimento»;
b) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:
6-bis. La disposizione di cui all'articolo 12, comma 1-bis, del codice, non si applica agli incarichi gia' conferiti alla data di entrata in vigore della medesima disposizione, i quali proseguono sino alla relativa scadenza.

Note all'art. 96:

- Si riporta l'articolo 2 dell'allegato 3 al decreto
legislativo 26 agosto 2016, n. 174, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 2 (Disposizioni particolari). - (Omissis).
3. Le disposizioni di cui alla Parte III del codice
si applicano ai conti giudiziali da presentarsi presso
l'amministrazione di competenza a decorrere dalla data di
entrata in vigore del codice, qualunque sia l'esercizio di
riferimento.
(Omissis).
6-bis. La disposizione di cui all'articolo 12, comma
1-bis, del codice, non si applica agli incarichi gia'
conferiti alla data di entrata in vigore della medesima
disposizione, i quali proseguono sino alla relativa
scadenza.».
 
Art. 97
Modifiche all'articolo 4 dell'allegato 3 del decreto legislativo 26
agosto 2016, n. 174 - Abrogazioni

1. All'articolo 4, comma 1, dell'allegato 3 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, dopo la lettera f) e' inserita la seguente: «f-bis) l'articolo 5 della legge 21 luglio 2000, n. 205;».

Note all'art. 97:

- Si riporta l'articolo 4 dell'allegato 3 al decreto
legislativo 26 agosto 2016, n. 174, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 4 (Abrogazioni). - 1. A decorrere dalla data di
entrata in vigore del codice, sono o restano abrogati, in
particolare:
a) il regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038;
b) gli articoli da 67 a 97 del regio decreto 12
luglio 1934, n. 1214;
c) l'articolo 20 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
d) gli articoli 5 e 6 del decreto-legge 15 novembre
1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
gennaio 1994, n. 19;
e) l'articolo 1, comma 1-septies, della legge 14
gennaio 1994, n. 20, limitatamente alle parole "di cui
all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 15 novembre
1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
gennaio 1994, n. 19" e l'articolo 2 della medesima legge 14
gennaio 1994, n. 20;
f) gli articoli 1, 2, 3, 6 e 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 260;
f-bis) l'articolo 5 della legge 21 luglio 2000, n.
205;
g) l'articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97;
h) l'articolo 17, comma 30-ter, primo periodo, del
decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
i) l'articolo 43 del decreto-legge 24 giugno 2014,
n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
2014, n. 114.
2. Quando disposizioni vigenti richiamano
disposizioni abrogate dal comma 1, il riferimento agli
istituti previsti da queste ultime si intende operato ai
corrispondenti istituti disciplinati nel presente codice.».
 
Art. 98

Ulteriori modifiche al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174

1. Al codice della giustizia contabile di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, sono apportate le seguenti modifiche redazionali:
a) all'articolo 8, le parole «dalle sezioni di appello» sono sostituite dalle seguenti: «dalle sezioni giurisdizionali di appello»;
b) all'articolo 9, nella rubrica, la parola «sezioni» e' sostituita dalla seguente: «Sezioni»;
c) all'articolo 10, comma 2, le parole «tra le sezioni centrali di appello» sono sostituite dalle seguenti: «tra le sezioni giurisdizionali centrali di appello»;
d) all'articolo 13, la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Momento determinante della giurisdizione»;
e) all'articolo 42, comma 1, secondo periodo, le parole «delle forza di polizia» sono sostituite dalle seguenti: «delle forze di polizia»;
f) all'articolo 43, comma 6, le parole «di essere incorsa in decadenza» sono sostituite dalle seguenti «di essere incorsa in decadenze» e le parole «commi 11 e 12» sono sostituite dalle seguenti: «commi 12 e 13»;
g) all'articolo 51, comma 3, la parola «Qualunque» e' sostituita dalla seguente «Qualsiasi» e la parola «chiunque» e' sostituita dalla seguente: «chi»;
h) all'articolo 69, al comma 1, le parole «vi siano» sono sostituite dalle seguenti: «vi sono»;
i) all'articolo 84, comma 1, le parole «Quando piu' giudizi relativi alla stessa causa pendono davanti ad una stessa sezione, ovvero nel caso di cause connesse per l'oggetto o per il titolo,» sono sostituite dalle seguenti: «Quando piu' giudizi relativi alla stessa causa ovvero relativi a cause connesse per l'oggetto o per il titolo pendono davanti ad una stessa sezione,»;
l) all'articolo 108, comma 6, le parole «il pubblico ministero» sono sostituite dalle seguenti: «il pubblico ministero,»;
m) all'articolo 118, comma 1, le parole «dinanzi alla sezioni riunite» sono sostituite dalle seguenti: «dinanzi alle sezioni riunite»;
n) all'articolo 141, comma 1, lettera d), dopo le parole «di cui all'articolo 138 o» la lettera «a» e' soppressa;
o) all'articolo 157, nella rubrica, la parola «personali» e' sostituita dalla seguente: «personale»;
p) all'articolo 161, la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Istanza di provvedimenti cautelari»;
q) all'articolo 178, comma 3, le parole «contro le altri parti» sono sostituite dalle seguenti: «contro le altre parti»;
r) all'articolo 214, comma 1, le parole «o con provvedimento» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero con provvedimento».

Note all'art. 98:

- Si riportano gli articoli 8, 9 10, 13, 42, 43, 51,
69, 84, 108, 118, 141, 157, 161, 178 e 214 del codice della
giustizia contabile, con modifiche recate dal presente
decreto:
«Art. 8 (Organi della giurisdizione contabile). - 1.
La giurisdizione contabile e' esercitata dalle sezioni
giurisdizionali regionali, dalle sezioni giurisdizionali di
appello, dalle sezioni riunite in sede giurisdizionale e
dalle sezioni riunite in speciale composizione della Corte
dei conti.»;
per il testo dell'articolo 9 del codice della giustizia
contabile, come modificato dal presente decreto, si vedano
le note all'articolo 3;
per il testo dell'articolo 10 del codice della
giustizia contabile come modificato dal presente decreto,
si vedano le note all'articolo 4;
la rubrica dell'articolo 13 del codice della giustizia
contabile, come modificata dal presente decreto, e' la
seguente: «Momento determinante della giurisdizione»;
si riporta l'articolo 42 del codice della giustizia
contabile, come modificato dal presente decreto:
«Art. 42 (Notificazioni e comunicazioni). - 1. Le
notificazioni e le comunicazioni degli atti del processo
contabile, comprese quelle effettuate nel corso del
procedimento, sono disciplinate dal codice di procedura
civile e dalle leggi speciali concernenti la notificazione
degli atti giudiziari in materia civile e contabile, ove
non previsto diversamente dal presente codice. Il
Presidente della sezione puo' autorizzare, su motivata
richiesta del pubblico ministero, la notifica a mezzo delle
forze di polizia.»;
- Si riporta l'articolo 43 del codice della giustizia
contabile, come modificato dal presente decreto:
«Art. 43 (Termini e preclusioni). - (Omissis).
6. La parte che dimostra di essere incorsa in
decadenze per causa ad essa non imputabile puo' chiedere al
giudice di essere rimessa in termini; il giudice provvede
ai sensi dell'articolo 93, commi 12 e 13.
(Omissis).»;
per il testo dell'articolo 51 del codice della
giustizia contabile, come modificato dal presente decreto,
si vedano le note all'articolo 19;
per il testo dell'articolo 69 del codice della
giustizia contabile, come modificato dal presente decreto,
si vedano le note all'articolo 31;
- Si riporta l'articolo 84 del codice della giustizia
contabile, come modificato dal presente decreto:
«Art. 84 (Riunione delle cause). - 1. Quando piu'
giudizi relativi alla stessa causa ovvero relativi a cause
connesse per l'oggetto o per il titolo pendono davanti ad
una stessa sezione, il presidente, anche d'ufficio, con
decreto ne puo' ordinare la trattazione nella medesima
udienza.
2. Il collegio decide sulla riunione dei giudizi.»;
per il testo dell'articolo 108 del codice della
giustizia contabile, come modificato dal presente decreto,
si vedano le note all'articolo 52;
- Si riporta l'articolo 118 del codice della giustizia
contabile, come modificato dal presente decreto:
«Art. 118 (Conflitto di competenza territoriale).
- 1. Quando, in seguito alla ordinanza che dichiara la
incompetenza territoriale del giudice adito, la causa e'
riassunta nei termini fissati dal giudice nell'ordinanza
medesima o, in mancanza, in quello di tre mesi dalla
comunicazione, davanti al giudice dichiarato competente,
questi, se ritiene di essere a sua volta incompetente,
richiede d'ufficio il regolamento di competenza dinanzi
alle sezioni riunite.»;
per il testo dell'articolo 141 del codice della
giustizia contabile, come modificato dal presente decreto,
si vedano le note all'articolo 58;
la rubrica dell'articolo 157 del codice della giustizia
contabile come modificata dal presente decreto, e' la
seguente: « Costituzione e difesa personale delle parti »;
per il testo dell'articolo 161 del codice della
giustizia contabile, come modificato dal presente decreto,
si vedano le note all'articolo 72;
per il testo dell'articolo 178 del codice della
giustizia contabile, come modificato dal presente decreto,
si vedano le note all'articolo 81;
per il testo dell'articolo 214 del codice della
giustizia contabile, come modificato dal presente decreto,
si vedano le note all'articolo 91.
 
Art. 99

Norma finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 7 ottobre 2019

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri
Visto, il Guardasigilli: Bonafede