Gazzetta n. 216 del 14 settembre 2019 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 4 luglio 2019
Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Riparto disponibilita' anno 2019.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, che destina i contributi di cui al comma 1, lettere b) e c), al finanziamento di un programma costruttivo di alloggi per lavoratori;
Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successive modificazioni recante «Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo» che, all'art. 11, istituisce, presso il Ministero dei lavori pubblici (ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione (di seguito denominato Fondo) e, in particolare, i commi 3, 4 e 7;
Visto, altresi', il comma 5 del medesimo art. 11, come sostituito dall'art. 7, comma 2, del decreto-legge 13 settembre 2004, n. 240, convertito dalla legge 12 novembre 2004, n. 269, che stabilisce, tra l'altro, che a decorrere dal 2005 la ripartizione delle risorse assegnate al Fondo e' effettuata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla base dei criteri fissati con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa medesima intesa, ed in rapporto alla quota di risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome;
Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, con il quale sono stati abrogati, a decorrere dal 1° gennaio 2010, gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386 e che conseguentemente non sono dovute alle Province autonome di Trento e Bolzano erogazioni a carico del bilancio dello Stato previste da leggi di settore e tenuto conto che l'accantonamento per le suddette Province e' gia' stato considerato in fase di programmazione ed approvazione della citata disposizione normativa di rifinanziamento;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», ed in particolare l'art. 1, comma 20, con il quale e' stata assegnata al Fondo la dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020;
Visto il decreto ministeriale 7 giugno 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19 luglio 1999, con il quale sono stati fissati, ai sensi dell'art. 11, comma 4, della citata legge n. 431 del 1998, i requisiti minimi dei conduttori per beneficiare dei contributi integrativi a valere sulle risorse assegnate al Fondo nonche' i criteri per la determinazione degli stessi;
Visto il decreto ministeriale 14 settembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 2 dicembre 2005, con il quale, in attuazione del predetto art. 11 della citata legge n. 431 del 1998, sono stati fissati, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni del 14 luglio 2005, i criteri per la ripartizione delle risorse assegnate al Fondo;
Considerato che nel periodo 2015-2018 non sono state destinate risorse al Fondo, e che pertanto non e' stato possibile determinare il fabbisogno regionale calcolato con riferimento all'art. 1, comma 1, lettera a) del citato decreto ministeriale 7 giugno 1999, nonche' il coefficiente di riparto legato al rapporto tra il cofinanziamento regionale e il finanziamento statale ai fini del riparto del 10% della dotazione del Fondo;
Ravvisata la necessita' di procedere ad un sollecito riparto della dotazione di 10 milioni di euro relativa all'annualita' 2019 assegnata al Fondo dall'art. 1, comma 20, della citata legge n. 205 del 2017, al fine di ridurre il disagio abitativo che e' dato riscontrare nel territorio nazionale;
Acquisita l'intesa della Conferenza unificata nella seduta del 6 giugno 2019, con la raccomandazione che l'annualita' 2020 tenga in considerazione la reintegrazione dell'indicatore relativo al fabbisogno pregresso e al cofinanziamento regionale;

Decreta:

Art. 1

1. La disponibilita' di 10 milioni di euro relativa all'anno 2019 assegnata dall'art. 1, comma 20, della legge n. 205 del 2017 al Fondo di cui all'art. 11 della legge n. 431 del 1998, e' ripartita tra le regioni secondo l'allegata tabella che forma parte integrante del presente decreto.
2. Le regioni ripartiscono le quote di propria spettanza a norma del comma 7 del predetto art. 11 della citata legge n. 431 del 1998 come sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80.
3. I comuni, sulla base delle risorse loro assegnate e nel rispetto dei requisiti minimi stabiliti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 7 giugno 1999, definiscono la graduatoria tra i soggetti in possesso dei predetti requisiti.
4. Ai fini dei successivi riparti, le comunicazioni delle regioni al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la condizione abitativa, concernenti l'entita' dei fondi aggiuntivi iscritti nei bilanci regionali per l'annualita' cui si riferisce il riparto e di quelli degli enti locali riferiti all'anno precedente iscritti in bilancio, gia' indicati all'articolo unico, comma 6, del decreto ministeriale 14 settembre 2005, dovranno pervenire al Ministero entro e non oltre il 30 marzo di ciascun anno. Le comunicazioni pervenute oltre tale data non saranno prese in considerazione ai fini del riparto di che trattasi.
5. Ai sensi dell'articolo unico, comma 7, del predetto decreto ministeriale 14 settembre 2005, le risorse statali non ripartite dalle singole regioni entro sei mesi dall'erogazione saranno decurtate dalla quota di spettanza dell'anno successivo. A tal fine, le regioni comunicano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il termine di cui sopra, il provvedimento di riparto in favore dei comuni.
6. I fondi ripartiti con il presente decreto possono essere utilizzati, fermo restando le finalita' generali perseguite dal Fondo, anche per sostenere le iniziative intraprese dai comuni e dalle regioni attraverso la costituzione di agenzie, istituti per la locazione o fondi di garanzia tese a favorire la mobilita' nel settore della locazione anche di soggetti che non siano piu' in possesso dei requisiti di accesso all'edilizia residenziale pubblica attraverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione a canone concordato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della predetta legge n. 431 del 1998.
7. In ragione della limitatezza delle risorse disponibili, le regioni possono stabilire requisiti piu' restrittivi di quelli indicati nell'art. 1 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 7 giugno 1999, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
8. Eventuali variazioni dello stanziamento del pertinente capitolo di bilancio conseguenti a manovre di finanza pubblica, comporteranno l'adeguamento proporzionale della ripartizione del Fondo.
Il presente decreto, successivamente alla registrazione da parte degli organi di controllo, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 4 luglio 2019

Il Ministro: Toninelli
Registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 2019 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, reg. n. 1 foglio n. 3132
 
Allegato

Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11
FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO
PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
Ripartizione della disponibilita' 2019 (10 milioni di euro)


|========================|=========================|================| | Regioni | Coefficienti di riparto | Riparto | | | % | euro | |========================|=========================|================| | Piemonte | 7,75876 | 775.875,70 | |------------------------|-------------------------|----------------| | Valle d'Aosta | 0,59906 | 59.905,65 | |------------------------|-------------------------|----------------| | Lombardia | 16,21757 | 1.621.757,25 | |------------------------|-------------------------|----------------| | Veneto | 7,23550 | 723.549,94 | |------------------------|-------------------------|----------------| | Friuli-Venezia Giulia | 2,21659 | 221.658,94 | |------------------------|-------------------------|----------------| | Liguria | 3,59912 | 359.912,34 | |------------------------|-------------------------|----------------| | Emilia-Romagna | 8,28586 | 828.585,99 | |------------------------|-------------------------|----------------| | Toscana | 6,63713 | 663.713,29 | |------------------------|-------------------------|----------------| | Umbria | 1,94342 | 194.342,14 | |------------------------|-------------------------|----------------| | Marche | 2,64138 | 264.138,07 | |------------------------|-------------------------|----------------| | Lazio | 10,68257 | 1.068.256,76 | |------------------------|-------------------------|----------------| | Abruzzo | 2,10420 | 210.420,10 | |------------------------|-------------------------|----------------| | Molise | 1,06797 | 106.797,14 | |------------------------|-------------------------|----------------| | Campania | 9,88629 | 988.629,42 | |------------------------|-------------------------|----------------| | Puglia | 5,96939 | 596.939,37 | |------------------------|-------------------------|----------------| | Basilicata | 1,25995 | 125.995,23 | |------------------------|-------------------------|----------------| | Calabria | 2,26842 | 226.842,32 | |------------------------|-------------------------|----------------| | Sicilia | 7,19361 | 719.361,27 | |------------------------|-------------------------|----------------| | Sardegna | 2,43319 | 243.319,08 | |------------------------|-------------------------|----------------| | Totale | 100,00000 | 10.000.000,00 | |========================|=========================|================|