Gazzetta n. 209 del 6 settembre 2019 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 luglio 2019
Individuazione delle fondazioni e associazioni aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attivita' di ricerca scientifica alle quali si rendono applicabili le disposizioni recate dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35.



IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, cosi' come modificato dall'art. 1-bis, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, che reca disposizioni per la deducibilita' dal reddito complessivo dichiarato delle liberalita' in denaro o in natura erogate da persone fisiche o da enti soggetti all'imposta sul reddito delle societa', in favore di fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attivita' di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 agosto 2017, n. 179, che reca, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106, il «Codice del terzo settore»;
Visti, altresi', l'art. 99, comma 3, del medesimo decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, come modificato dall'art. 5-ter del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, che interviene a modificare l'art. 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, sino alla sua abrogazione disposta dall'art. 102, comma 2, lettera h), del medesimo decreto legislativo n. 117 del 2017, tramite il rinvio a quanto disposto al successivo art. 104, comma 2, il quale prevede che tali disposizioni si applichino «a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea di cui all'art. 101, comma 10, e comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operativita' del Registro.» (Registro unico nazionale del terzo settore);
Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 16 maggio 2008, n. 114, che ha istituito il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, al quale sono state trasferite le funzioni del Ministero dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 ottobre 2016, recante «Individuazione dei soggetti destinatari delle disposizioni recate dall'art. 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80», il quale, all'art. 1, prevede che lo stesso puo' essere soggetto a revisione annuale;
Considerata la necessita' di procedere alla revisione annuale prevista dall'art. 1 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 ottobre 2016, anche in virtu' della presenza di ulteriori soggetti ritenuti idonei a ricevere le liberalita' di cui all'art. 14, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, nel testo vigente, come novellato dall'art. 99, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;

Decreta:

Art. 1

1. Sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogante, in applicazione delle disposizioni recate nell'art. 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le liberalita', in denaro o in natura, effettuate da persone fisiche o da enti soggetti all'imposta sul reddito delle societa' in favore delle fondazioni e associazioni regolarmente riconosciute, aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attivita' di ricerca scientifica, individuate, ai soli fini fiscali, nell'allegato, che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto e puo' essere soggetto a revisione annuale.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 2019

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Conte

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tria

Il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
Bussetti
Registrato alla Corte dei conti il 23 agosto 2019 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 1766
 
Allegato

Soggetti destinatari delle disposizioni recate
all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35

Parte di provvedimento in formato grafico