Gazzetta n. 199 del 26 agosto 2019 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 luglio 2019
Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010 concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;
Visti in particolare, gli articoli 7 e 8 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, che riconoscono alla Presidenza del Consiglio dei ministri autonomia organizzativa, finanziaria e contabile in considerazione della peculiarita' delle funzioni svolte e della necessita' di garantire flessibilita' all'organizzazione e alla struttura di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri al fine di assicurare l'adeguato supporto al Presidente, ai Ministri e ai Sottosegretari delegati;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2010, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2018;
Visto la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica»;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, recante il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 40, comma 1, della legge del 31 dicembre 2009, n. 196;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, recante il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 40, comma 1, della legge del 31 dicembre 2009, n. 196;
Visto il decreto legislativo 16 marzo 2018, n. 29, recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, riguardante il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell'art. 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
Visto in particolare il novellato art. 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, «legge di contabilita' e finanza pubblica»;
Ritenuto necessario modificare l'art. 19 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2010 e successive modificazioni, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri, in coerenza con la nuova disciplina contabile in materia di impegni pluriennali ad esigibilita', recata dall'art. 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come novellato dal decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93 e dal decreto legislativo 16 marzo 2018, n. 29, nei limiti di compatibilita' con l'ordinamento della PCM, e, sotto il profilo gestionale, con la struttura del bilancio autonomo della stessa, al fine di garantirne la flessibilita' necessaria, in particolare, per assicurare l'attuazione della volonta' legislativa in ordine alla scansione temporale relativa alla erogazione della prestazione pubblica prevista dalla singola legge e il perseguimento delle politiche pubbliche affidate al Presidente e alle altre Autorita' politiche della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 2018, con il quale l'onorevole dott. Giancarlo Giorgetti e' stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con funzioni di Segretario del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 giugno 2018, registrato alla Corte dei conti in data 8 giugno 2018 al n. 1307 concernente la delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri onorevole dott. Giancarlo Giorgetti;

Decreta:

Art. 1

L'art. 19 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2010, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri, come modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2018, e' sostituito dal seguente:
«Art. 19 (Impegno). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 4, i dirigenti, nell'ambito delle attribuzioni ad essi demandate per legge, impegnano ed ordinano le spese nei limiti delle risorse assegnate in bilancio.
2. Gli atti contenenti una decisione di spesa a carico del bilancio della Presidenza sono trasmessi all'ufficio, ai fini del visto di regolarita' amministrativo-contabile, unitamente al rispettivo decreto d'impegno, alla clausola di ordinazione della spesa ed alla relativa documentazione giustificativa. Tale documentazione deve pervenire in formato elettronico.
3. Gli impegni sono assunti in relazione all'adempimento di obbligazioni giuridicamente perfezionate, nei limiti dei pertinenti stanziamenti iscritti in bilancio, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni sono esigibili. L'impegno puo' essere assunto solo in presenza, sui pertinenti capitoli di bilancio, di disponibilita' finanziarie sufficienti, in termini di competenza, a far fronte in ciascun anno alla spesa imputata in bilancio e, in termini di cassa, a farvi fronte almeno nel primo anno. Gli elementi costitutivi dell'impegno sono:
a) la ragione del debito;
b) il capitolo a cui la spesa va imputata;
c) l'importo ovvero gli importi da pagare;
d) l'esercizio finanziario o gli esercizi finanziari su cui gravano le previste scadenze di pagamento;
e) il soggetto creditore;
f) la clausola di ordinazione della spesa, nelle evidenze disponibili al momento dell'impegno;
g) per le spese afferenti all'acquisto di beni e servizi, sia di parte corrente che in conto capitale, la registrazione sul sistema informativo SICOGE dei contratti o degli ordini che ne costituiscono il presupposto.
4. In deroga a quanto previsto dal comma 3, al fine di garantire la flessibilita' necessaria ad assicurare il perseguimento delle politiche pubbliche, fermo restando la capienza complessiva del pertinente capitolo o dei capitoli di imputazione del bilancio della Presidenza, l'impegno di spesa e' interamente assunto a valere sulle risorse finanziarie assegnate per il corrente esercizio finanziario nel caso di:
a) disposizioni legislative che assegnino in favore della Presidenza risorse finanziarie per un solo esercizio finanziario;
b) utilizzo di risorse finanziarie riportate ai sensi dell'art. 11 o di assegnazioni di risorse dal fondo di riserva, ai sensi dell'art. 12, su capitoli che negli esercizi successivi non presentino disponibilita' finanziarie sufficienti all'assunzione degli impegni pluriennali ad esigibilita';
c) risorse finanziarie nel bilancio pluriennale relative a fondi da ripartire annualmente con decreti dell'Autorita' politica, previa intesa con le altre amministrazioni centrali o con le regioni e gli enti locali, di cui il responsabile della spesa non ne ha la disponibilita' sino al decreto di riparto.
5. Alla chiusura al 31 dicembre dell'esercizio finanziario, nessun impegno puo' essere assunto a carico dell'esercizio scaduto.
6. Nei casi di necessita' e convenienza attestata dal responsabile della spesa, l'Amministrazione puo' assumere impegni di durata superiore al triennio del bilancio pluriennale, la cui decorrenza ricada nel triennio di previsione del bilancio, previo assenso del Segretario generale.
7. L'impegno e' imputato al capitolo pertinente in relazione alla tipologia della spesa e non puo' eccedere gli stanziamenti.
8. Quando la spesa viene accertata contestualmente al pagamento, l'impegno e l'ordine di pagamento sono contemporanei.
9. Al momento dell'approvazione del bilancio, si costituisce automaticamente l'impegno sugli stanziamenti relativi alle seguenti spese:
a) indennita' spettanti al Presidente, al vice Presidente, ai Ministri, ai sottosegretari, al segretario generale ed ai vicesegretari generali;
b) trattamento economico fondamentale del personale dipendente e relativi oneri riflessi;
c) spese dovute in base a contratti in essere, disposizioni di legge o regolamentari».
 
Art. 2

All'art. 20, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2010 e successive modificazioni, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«lettera a) il riferimento al decreto di impegno, salvo quanto previsto dal precedente art. 19, comma 8;».
Il presente decreto e' trasmesso agli Organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 17 luglio 2019

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato
Giorgetti

Registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 2019 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 1668