Gazzetta n. 193 del 19 agosto 2019 (vai al sommario)
LEGGE 24 luglio 2019, n. 88
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Strasburgo l'8 novembre 2001; b) Terzo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione, fatto a Strasburgo il 10 novembre 2010; c) Quarto Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione, fatto a Vienna il 20 settembre 2012.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti Protocolli:
a) Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Strasburgo l'8 novembre 2001;
b) Terzo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione, fatto a Strasburgo il 10 novembre 2010;
c) Quarto Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione, fatto a Vienna il 20 settembre 2012.
 
Allegato

Second Additional Protocol
to the European Convention
on Mutual Assistance in Criminal Matters

Parte di provvedimento in formato grafico

 

Traduzione
Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza
giudiziaria in materia penale Concluso a Strasburgo l'8 novembre 2001 Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari del presente Protocollo considerato il loro impegno in virtu' dello Statuto del Consiglio d'Europa:
desiderosi di contribuire maggiormente a proteggere i diritti dell'uomo e a difendere lo Stato di diritto e il tessuto democratico della societa';
considerato che a tale scopo e' auspicabile rafforzare le proprie capacita' individuali e collettive al fine di reagire alla criminalita';
determinati a migliorare e completare per certi aspetti la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, fatta a Strasburgo il 20 aprile 1959 (in seguito denominata «la Convenzione»), e il suo Protocollo addizionale, fatto a Strasburgo il 17 marzo 1978;
tenuto conto della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, fatta a Roma il 4 novembre 1950, e della Convenzione per la protezione delle persone in relazione all'elaborazione automatica dei dati a carattere personale, fatta a Strasburgo il 28 gennaio 1981,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.
Campo d'applicazione

L'articolo 1 della Convenzione e' sostituito dalle disposizioni seguenti:
1. Le Parti si obbligano ad accordarsi reciprocamente, secondo le disposizioni della presente Convenzione e nel termine piu' breve, l'assistenza giudiziaria piu' ampia possibile in qualsiasi procedura concernente reati la cui repressione, al momento in cui l'assistenza giudiziaria e' domandata, e' di competenza delle autorita' giudiziarie della Parte richiedente.
2. La presente Convenzione non si applica all'esecuzione delle decisioni di arresto e di condanna ne' ai reati militari che non costituiscono reati di diritto comune.
3. L'assistenza giudiziaria puo' essere accordata anche nelle procedure relative a fatti che, in base al diritto nazionale della Parte richiedente o della Parte richiesta, sono punibili come reati contro norme di diritto perseguiti da autorita' amministrative e contro la decisione delle quali puo' essere proposto ricorso dinanzi a una giurisdizione competente, segnatamente in materia penale.
4. L'assistenza giudiziaria non puo' essere rifiutata per il solo motivo che i fatti di cui si tratta possono implicare la responsabilita' di una persona giuridica nella Parte richiedente.»
 

Third Additional Protocol
to the European Convention
on Extradition

Parte di provvedimento in formato grafico

 

Traduzione
Terzo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione
Concluso a Strasburgo il 10 novembre 2010 Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari del presente Protocollo,
considerato che il Consiglio d'Europa e' stato istituito nell'intento di rinserrare ulteriormente l'unione tra i suoi membri;
nell'intento di rafforzare la capacita' di reazione individuale e collettiva degli Stati membri nella lotta alla criminalita';
viste le disposizioni della Convenzione europea di estradizione (STE n. 24), aperta alla firma a Parigi il 13 dicembre 1957 (in seguito denominata «la Convenzione»), e visti i due protocolli addizionali (STE n. 86 e n. 98), fatti a Strasburgo rispettivamente il 15 ottobre 1975 e il 17 marzo 1978;
ritenendo auspicabile completare la Convenzione sotto certi altri aspetti nell'intento di semplificare e accelerare la procedura di estradizione se l'individuo ricercato vi acconsente,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.
Obbligo di estradizione in procedura semplificata

Le Parti Contraenti si obbligano a estradarsi reciprocamente gli individui ricercati ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione secondo la procedura semplificata prevista dal presente Protocollo, a condizione che detti individui e la Parte richiesta vi acconsentano.
 
Fourth Additional Protocol
to the European Convention
on Extradition

Parte di provvedimento in formato grafico

 

Traduzione
Quarto Protocollo addizionale alla Convenzione europea di
estradizione
Concluso a Vienna il 20 settembre 2012 Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari del presente Protocollo,
considerato che il Consiglio d'Europa e' stato istituito nell'intento di rafforzare ulteriormente l'unione tra i suoi membri;
nell'intento di rafforzare la capacita' di reazione individuale e collettiva degli Stati membri nella lotta alla criminalita';
viste le disposizioni della Convenzione europea di estradizione (STE n. 24), aperta alla firma a Parigi il 13 dicembre 1957 (in seguito denominata «la Convenzione»), e visti i tre protocolli addizionali (STE n, 86 e n. 98, STCE n. 209), fatti a Strasburgo rispettivamente il 15 ottobre 1975, il 17 marzo 1978 e il 10 novembre 2010;
ritenendo auspicabile aggiornare alcune norme della Convenzione e completarla sotto certi aspetti alla luce degli avvenuti sviluppi della collaborazione internazionale in materia penale dopo l'entrata in vigore della Convenzione e dei suoi protocolli addizionali,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.
Prescrizione

L'articolo 10 della Convenzione e' sostituito dalle disposizioni seguenti: «Prescrizione L'estradizione non sara' consentita se la prescrizione dell'azione o della pena e' acquisita secondo la legislazione della Parte richiedente.
L'estradizione non potra' essere rifiutata facendo valere che l'azione o la pena sono prescritte secondo la legislazione dello Stato richiesto.
Ogni Stato potra', al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, dichiarare che si riserva il diritto di non applicare il paragrafo 2:
a) se la domanda di estradizione si fonda su reati sui quali ha giurisdizione in virtu' del proprio diritto penale; e/o
b) se la sua legislazione interna vieta espressamente l'estradizione nel caso in cui l'azione o la pena e' prescritta secondo tale legislazione,
Per stabilire se l'azione o la pena e' prescritta secondo la propria legislazione, ogni Parte che abbia espresso una riserva conformemente al paragrafo 3 del presente articolo prendera' in considerazione, conformemente alla propria legislazione, ogni atto o fatto intervenuto nella Parte richiedente la cui natura comporta l'interruzione o la sospensione della prescrizione per la Parte richiesta.»
 
Art. 2

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e' data ai Protocolli di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 30 del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), dall'articolo 14 del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), e dall'articolo 9 del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c).
 
Art. 2.
Presenza di autorita' della Parte richiedente

L'articolo 4 della Convenzione e' completato dal testo seguente, per cui l'articolo 4 originale della Convenzione diventa il paragrafo I e le seguenti disposizioni il paragrafo 2:
«2. Le domande circa la presenza di dette autorita' o persone non devono essere respinte se siffatta presenza mira a far si che l'esecuzione della domanda d'assistenza meglio risponda ai bisogni della Parte richiedente e, pertanto, consenta di evitare domande d'assistenza suppletive.»
 
Art. 2.
Avvio della procedura

Se nei confronti dell'individuo ricercato e' stata presentata una domanda di arresto provvisorio ai sensi dell'articolo 16 della Convenzione, l'estradizione ai sensi dell'articolo 1 del presente Protocollo non e' subordinata alla presentazione di una domanda di estradizione e dei documenti di cui all'articolo 12 della Convenzione. Ai fini dell'applicazione degli articoli 3 - 5 del presente Protocollo e della decisione definitiva in merito all'estradizione secondo la procedura semplificata, la Parte richiesta considera sufficienti le seguenti informazioni, comunicate dalla Parte richiedente:
a) l'identita' della persona ricercata, compresa la sua cittadinanza per quanto nota;
b) l'autorita' che richiede l'arresto;
e) l'esistenza di un mandato di arresto o di qualsiasi altro atto avente la stessa forza o di una sentenza esecutiva e la conferma che l'individuo e' ricercato ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione;
d) la natura e la qualificazione legale del reato, compreso il massimo della pena prevista o la pena inflitta nella sentenza definitiva, con indicazione della parte eventualmente gia' eseguita;
e) le informazioni concernenti la prescrizione e la sua interruzione;
f) una descrizione delle circostanze del reato, compresi la data, il luogo e il grado di partecipazione dell'individuo ricercato;
g) nella misura del possibile, le conseguenze del reato;
h) se l'estradizione e' richiesta ai fini dell'esecuzione di una sentenza definitiva, l'indicazione se e' stata pronunciata in contumacia.
In deroga al paragrafo 1, se le informazioni fornite in virtu' dello stesso paragrafo non sono sufficienti per potersi pronunciare sull'estradizione, la Parte richiesta puo' richiedere informazioni complementari.
Se la Parte richiesta ha ricevuto una domanda di estradizione formulata secondo l'articolo 12 della Convenzione, il presente Protocollo si applica mutatis mutandis.
 
Art. 2.
Domanda e atti a sostegno

L'articolo 12 della Convenzione e' sostituito dalle disposizioni seguenti: «Domanda e atti a sostegno
La domanda sara' espressa per iscritto. Essa sara' presentata dal ministero di giusti zia o qualsiasi altra autorita' competente della Parte richiedente al ministero di' giustizia o qualsiasi altra autorita' competente della Parte richiesta. Ogni Parte che intenda designare un'autorita' competente diversa dal ministero di giustizia notifichera' al Segretario Generale del Consiglio d'Europa la propria autorita' competente al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione., approvazione o adesione, e in seguito ogni ulteriore cambiamento concernente tale autorita'.
A sostegno della domanda, sara' prodotto:
a) la copia di una decisione esecutiva di condanna o di un mandato di arresto o di qualsiasi altro atto avente la stessa forza, rilasciato nelle forme prescritte nella legge dalla Parte richiedente;
b) un esposto dei fatti per i quali l'estradizione e' domandata. Il tempo e il luogo della loro perpetrazione, la loro qualificazione legale e il riferimento alle disposizioni legali loro applicabili, comprese le norme concernenti la prescrizione, saranno indicati il piu' esattamente possibile; e
c) una copia delle disposizioni legali applicabili o, se cio' fosse impossibile, una dichiarazione sul diritto applicabile, come anche il segnalamento il piu' preciso possibile dell'individuo reclamato e qualsiasi altra informazione atta a determinare la sua identita', la sua cittadinanza e il luogo in cui si trova.»
L'articolo 5 del Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione e' inapplicabile tra le Parti al presente Protocollo.
 
Art. 3

Dichiarazioni e riserve

1. Al momento del deposito dello strumento di ratifica, il Governo rende le dichiarazioni ai sensi degli articoli 4, paragrafo 5, e 5, paragrafo 1, lettera b), del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), e appone le riserve di cui agli articoli 10, paragrafo 3, e 21, paragrafo 5, della Convenzione europea di estradizione, come modificati dagli articoli 1 e 5 del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c).
 
Art. 3.
Trasferimento temporaneo di persone detenute
nel territorio della Parte richiedente

L'articolo 11 della Convenzione e' sostituito dalle disposizioni seguenti:
«1. Qualsiasi persona detenuta di cui la Parte richiedente domanda la comparsa personale a scopo d'istruttoria, esclusa la sua comparsa ai fini della sentenza, e' trasferita temporaneamente nel suo territorio, a condizione che sia riconsegnata nel termine indicato dalla Parte richiesta e fatte salve le disposizioni dell'articolo 12 della presente Convenzione in quanto applicabili.
Il trasferimento puo' essere rifiutato:
(a) se la persona detenuta non vi acconsente;
(b) se la sua presenza e' necessaria in una procedura penale in corso nel territorio della Parte richiesta;
(c) se il suo trasferimento e' suscettibile di prolungare la sua detenzione o
(d) se altre considerazioni imperative si oppongono al suo trasferimento nel territorio della Parte richiedente.
2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2 della presente Convenzione, in un caso previsto nel paragrafo precedente il transito della persona detenuta attraverso il territorio di uno Stato terzo e' accordato su domanda corredata di tutti i documenti utili, trasmessi dal Ministero di Giustizia della Parte richiedente al Ministero di Giustizia della Parte richiesta del transito. Qualsiasi Parte puo' rifiutare di accordare il transito ai suoi cittadini.
3. La persona trasferita deve restare in detenzione nel territorio della Parte richiedente e. all'occorrenza, nel territorio della Parte richiesta del transito, salvo che la Parte richiesta del trasferimento ne domandi la liberazione.»
 
Art. 3.
Obbligo di informare l'interessato

Se un individuo ricercato in seguito a domanda di estradizione e' arrestato in virtu' dell'articolo 16 della Convenzione, l'autorita' competente della Parte richiesta lo informa al piu' presto, e conformemente al proprio diritto interno, in merito alla domanda di cui e' oggetto e alla possibilita' di procedere all'estradizione con procedura semplificata in virtu' del presente Protocollo.
 
Art. 3.
Regola della specialita'

L'articolo 14 della Convenzione e' sostituito dalle disposizioni seguenti: «Regola della specialita'
L'individuo che e' stato consegnato non sara' ne' arrestato, ne' perseguito, ne' giudicato, ne' condannato, ne' detenuto in vista dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, ne' sottoposto ad altre restrizioni della sua liberta' personale per un fatto qualsiasi anteriore alla consegna che non sia quello avente motivato l'estradizione, salvo nei casi seguenti:
a) se la Parte che l'ha consegnato vi acconsente. Una domanda sara' presentata a tale scopo, corredata degli atti previsti nell'articolo 12 e di un verbale giudiziario contenente le dichiarazioni dell'estradato. Questo consenso sara' dato quando il reato per il quale e' chiesto implica l'obbligo dell'estradizione conformemente alla presente Convenzione. La decisione sara' presa quanto prima, ma al piu' tardi entro un termine di 90 giorni a decorrere dalla data di ricezione della richiesta di consenso. Se non e' in grado di rispettare il termine previsto nel presente paragrafo, la Parte richiesta ne informa la Parte richiedente indicando i motivi del ritardo e il tempo che stima necessario per prendere la decisione;
b) se, avendo avuto la possibilita' di farlo, l'individuo estradato non ha lasciato nei 30 giorni successivi alla sua liberazione definitiva il territorio della Parte alla quale e' stato rilasciato o se vi e' ritornato dopo averlo lasciato.
Tuttavia, la Parte richiedente potra';
a) procedere ad accertamenti che non implicano una restrizione della liberta' individuale dell'individuo interessato;
b) adottare le misure necessarie a interrompere la prescrizione conformemente alla sua legislazione, compreso il ricorso a una procedura per contumacia;
c) adottare le misure necessarie in vista di un eventuale rinvio dal territorio.
Ogni Stato potra', al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, oppure in qualsiasi altro momento successivo, dichiarare che in deroga al paragrafo 1 una Parte richiedente che abbia rilasciato una dichiarazione di identico tenore puo' limitare la liberta' di un individuo estradato se ha presentato la domanda di consenso prevista al paragrafo 1 lettera a e se:
a) contestualmente alla domanda di consenso prevista al paragrafo 1 lettera a o successivamente, notifica la data a partire dalla quale intende applicare tale restrizione; e
b) l'autorita' competente della Parte richiesta conferma espressamente la ricezione di tale notificazione.
La Parte richiesta potra' dichiararsi contraria a questa restrizione in qualsiasi momento e in tal caso la Parte richiedente sara' tenuta a mettere fine immediatamente alla restrizione, e, se del caso, a rilasciare l'estradato.
Se la qualificazione data al fatto incriminato e' modificata nel corso della procedura, l'individuo estradato sara' perseguito e giudicato soltanto nella misura in cui gli elementi costitutivi del reato nuovamente qualificato permettono l'estradizione.»
 
Art. 4

Disposizioni di adeguamento

1. Nei casi previsti dagli articoli 18, 19 e 20 del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 16 e 18 del decreto legislativo 5 aprile 2017, n. 52.
 
Art. 4.
Vie di comunicazione

L'articolo 15 della Convenzione e' sostituito dalle disposizioni seguenti:
«1. Le domande d'assistenza giudiziaria cosi' come ogni informazione spontanea sono trasmesse per scritto dal Ministero di Giustizia della Parte richiedente al Ministero di Giustizia della Parte richiesta e rispedite per la stessa via. Tuttavia possono essere trasmesse direttamente dall'autorita' giudiziaria della Parte richiedente all'autorita' giudiziaria della Parte richiesta e rispedite per la stessa via.
2. Le domande previste nell'articolo 11 della presente Convenzione cosi' come quelle previste nell'articolo 13 del Secondo Protocollo addizionale alla presente Convenzione sono trasmesse in ogni caso dal Ministero di Giustizia della Parte richiedente al Ministero di Giustizia della Parte richiesta e rispedite per la stessa via.
3. Le domande d'assistenza giudiziaria relative alle procedure di cui al paragrafo 3 dell'articolo 1 della presente Convenzione possono parimenti essere trasmesse direttamente dall'autorita' amministrativa o giudiziaria della Parte richiedente all'autorita' amministrativa o giudiziaria della Parte richiesta, secondo il caso, e rispedite per la stessa via.
4. Le domande d'assistenza giudiziaria fatte in virtu' degli articoli 18 o 19 del Secondo Protocollo addizionale alla presente Convenzione possono parimenti essere trasmesse direttamente dall'autorita' competente della Parte richiedente all'autorita' competente della Parte richiesta.
5. Le domande previste nel paragrafo I dell'articolo 13 della presente Convenzione possono essere trasmesse direttamente dalle autorita' giudiziarie interessate al servizio competente della Parte richiesta e le risposte essere rispedite direttamente da tale servizio. Le domande previste nel paragrafo 2 dell'articolo 13 della presente Convenzione sono trasmesse dal Ministero di Giustizia della Parte richiedente al Ministero di Giustizia della Parte richiesta.
6. Le domande di copia delle sentenze e delle misure di cui all'articolo 4 del Protocollo addizionale alla Convenzione possono essere trasmesse direttamente alle autorita' competenti. Ogni Stato contraente puo', in qualsiasi momento, mediante dichiarazione trasmessa al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, indicare quali autorita' considera competenti ai fini del presente paragrafo.
7. In casi urgenti e se e' ammessa dalla presente Convenzione, la trasmissione diretta puo' essere effettuata per il tramite dell'Organizzazione internazionale di Polizia criminale (Interpol).
8. Ogni Parte puo', in qualsiasi momento, mediante dichiarazione trasmessa al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, dichiarare salvo il diritto di sottoporre l'esecuzione delle domande d'assistenza giudiziaria, o di alcune di esse, a una o piu' delle condizioni seguenti:
(a) una copia della domanda deve essere trasmessa all'autorita' centrale designata;
(b) la domanda, sempreche' non sia urgente, deve essere trasmessa all'autorita' centrale designata;
(c) nel caso di trasmissione diretta per motivi d'urgenza, una copia va trasmessa parimenti al suo Ministero di Giustizia;
(d) talune o tutte le domande d'assistenza giudiziaria devono essergli trasmesse per una via diversa da quella prevista nel presente articolo.
9. Le domande d'assistenza giudiziaria e ogni altra comunicazione in virtu' della presente Convenzione o dei suoi protocolli possono essere fatte mediante mezzi elettronici di comunicazione a condizione che la Parte richiedente, su domanda, sia pronta a produrre, in qualsiasi momento, una traccia scritta della trasmissione cosi' come l'originale. Tuttavia, ogni Stato contraente puo', in qualsiasi momento, mediante dichiarazione trasmessa al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, indicare a quali condizioni e' disposto ad accettare e a eseguire le domande ricevute per via elettronica o qualsiasi altro mezzo di telecomunicazione.
10. Il presente articolo non pregiudica le disposizioni di accordi o convenzioni bilaterali in vigore fra le Parti che prevedono la trasmissione diretta delle domande d'assistenza giudiziaria fra le autorita' delle Parti.»
 
Art. 4.
Consenso all'estradizione

Il consenso dell'individuo ricercato e, se del caso, la sua espressa rinuncia a beneficiare della regola della specialita' devono essere manifestati dinanzi alle autorita' giudiziarie competenti della Parte richiesta, conformemente al diritto interno di quest'ultima.
Ciascuna Parte adotta le necessarie misure affinche' il consenso e, se del caso, la rinuncia di cui al paragrafo 1 siano manifestati in modo tale da comprovare che l'individuo interessato li abbia espressi volontariamente e in piena consapevolezza delle conseguenze giuridiche che ne derivano. A tal fine, l'individuo ricercato ha il diritto di farsi assistere da un patrocinatore. Se necessario, la Parte richiesta provvede affinche' l'individuo ricercato sia assistito da un interprete.
Il consenso e, se del caso, la rinuncia di cui al paragrafo 1 sono messi a verbale conformemente al diritto interno della Parte richiesta.
Fatto salvo il paragrafo 5, il consenso e, se del caso, la rinuncia di cui al paragrafo 1 sono irrevocabili.
Al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, oppure in qualsiasi altro momento successivo, qualsiasi Stato puo' dichiarare che il consenso e, se del caso, la rinuncia all'applicazione della regola della specialita' possono essere revocati. Il consenso e' revocabile fintanto che la decisione della Parte richiesta in merito all'estradizione secondo la procedura semplificata non sia divenuta definitiva. In tal caso, l'intervallo compreso tra la notificazione del consenso e la revoca non e' computato nel calcolo dei termini previsti dall'articolo 16 paragrafo 4 della Convenzione. La rinuncia all'applicazione della regola della specialita' puo' essere revocata fino alla consegna dell'individuo interessato. La revoca del consenso all'estradizione o della rinuncia all'applicazione della regola della specialita' e' dichiarata nelle forme previste dal diritto della Parte richiesta e immediatamente notificata alla Parte richiedente.
 
Art. 4.
Riestradizione a uno Stato terzo

Il testo dell'articolo 15 della Convenzione diviene il paragrafo 1 del medesimo articolo ed e' completato con un paragrafo 2 dal tenore seguente:
«La Parte richiesta decidera' in merito al consenso previsto al paragrafo 1 quanto prima, ma al piu' tardi entro un termine di 90 giorni a decorrere dalla data di ricezione della domanda di consenso e, se del caso, degli atti di cui all'articolo 12 paragrafo 2. Se non e' in grado di rispettare il termine previsto nel presente paragrafo, la Parte richiesta ne informa la Parte richiedente indicando i motivi del ritardo e il tempo che stima necessario per prendere la decisione.»
 
Art. 5

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui gli articoli 3, 5, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20 e 24 del Protocollo addizionale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), valutati in euro 58.311 annui a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 5, 9 e 15, pari a euro 16.750 annui a decorrere dall'anno 2019, nonche' agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui all'articolo 9 del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), e all'articolo 4 del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), valutati in euro 27.382 annui a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese di cui ai citati articoli, pari a euro 4.000 annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 5.
Spese

L'articolo 20 della Convenzione e' sostituito dalle disposizioni seguenti:
«1. Le Parti rinunciano reciprocamente al rimborso delle spese derivate dall'applicazione della Convenzione o dei suoi protocolli, eccettuate:
(a) le spese cagionate dall'intervento di periti nel territorio della Parte richiesta;
(b) le spese cagionate dal trasferimento di persone detenute effettuato in applicazione degli articoli 13 o 14 del Secondo Protocollo addizionale alla presente Convenzione o dell'articolo 11 della presente Convenzione;
(c) le spese importanti o straordinarie.
2. Tuttavia, i costi per stabilire il collegamento video o telefonico, mettere a disposizione il collegamento video o telefonico nella Parte richiesta, retribuire gli interpreti da essa forniti, corrispondere le indennita' ai testimoni e coprire le loro spese di viaggio nella Parte richiesta sono rimborsati dalla Parte richiedente alla Parte richiesta, a meno che le Parti non convengano altrimenti.
3. Le Parti si consultano al fine di determinare le condizioni di pagamento delle spese che possono essere chieste in virtu' delle disposizioni del paragrafo 1 lettera e del presente articolo.
4. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 10 paragrafo 3 della presente Convenzione.»
 
Art. 5.
Rinuncia all'applicazione della regola della specialita'

Al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, oppure in qualsiasi altro momento successivo, ogni Stato puo' dichiarare inapplicabili le regole previste all'articolo 14 della Convenzione se, conformemente all'articolo 4 del presente Protocollo, l'individuo da esso estradato:
a) acconsente all'estradizione; o
b) avendo acconsentito all'estradizione, rinuncia espressamente all'applicazione della regola della specialita'.
 
Art. 5.
Transito

L'articolo 21 della Convenzione e' sostituito dalle disposizioni seguenti: «Transito
Il transito attraverso il territorio di una delle Parti Contraenti sara' consentito, previa presentazione di una domanda di transito, alla condizione che non si tratti di un reato considerato dalla Parte richiesta del transito come rivestente natura politica o puramente militare nel senso degli articoli 3 e 4 della presente Convenzione.
La richiesta di transito conterra' le informazioni seguenti;
a) l'identita' dell'estradando, compresa la sua cittadinanza per quanto nota;
b) l'autorita' che richiede il transito;
e) l'esistenza di un mandato d'arresto o di qualsiasi altro atto avente la stessa forza o di una sentenza esecutiva e la conferma che l'individuo deve essere estradato;
d) la natura e la qualificazione legale del reato, compreso il massimo della pena prevista o la pena inflitta nella sentenza definitiva;
e) una descrizione delle circostanze del reato, compresi la data, il luogo e il grado di partecipazione dell'estradando.
In caso di atterraggio fortuito, la Parte richiedente certifichera' immediatamente l'esistenza di uno degli atti di cui all'articolo 12 paragrafo 2 lettera a. Tale notificazione conseguira' gli stessi effetti della domanda d'arresto provvisorio nel senso dell'articolo 16 e la Parte richiedente trasmettera' una domanda di transito alla Parte sul cui territorio e' avvenuto l'atterraggio.
Il transito d'un cittadino, nel senso dell'articolo 6, del Paese richiesto del transito potra' essere rifiutato.
Ogni Stato puo', al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, dichiarare che si riserva il diritto di consentire il transito di un individuo soltanto alle stesse condizioni che per l'estradizione o a talune di esse.
L'individuo richiesto non sara' estradato attraverso un territorio nel quale vi sarebbe ragione per ritenere che la sua vita o la sua liberta' puo' essere minacciata per motivo della sua razza, religione o cittadinanza o delle sue opinioni politiche.»
 
Art. 6

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 24 luglio 2019

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri

Moavero Milanesi, Ministro degli
affari esteri e della cooperazione
internazionale

Bonafede, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
 
Art. 6.
Autorita' giudiziarie

L'articolo 24 della Convenzione e' sostituito dalle disposizioni seguenti:
«Ogni Stato, al momento della firma o del deposito dello strumento di ratificazione, accettazione, approvazione o adesione, indica, mediante dichiarazione trasmessa al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, quali autorita' considera come autorita' giudiziarie ai lini della presente Convenzione. Successivamente puo'. in qualsiasi momento e secondo le medesime modalita', modificare i termini della sua dichiarazione.»

 
Art. 6.
Notificazioni in caso di arresto provvisorio

Affinche' la Parte richiedente possa, se del caso, presentare una domanda di estradizione secondo l'articolo 12 della Convenzione, la Parte richiesta le comunica al piu' presto, e comunque non oltre dieci giorni dalla data dell'arresto provvisorio, se l'individuo ricercato ha acconsentito all'estradizione.
Se la Parte richiesta decide eccezionalmente di non procedere all'estradizione nonostante il consenso dell'individuo ricercato, ne informa la Parte richiedente entro un termine che consenta a quest'ultima di presentare una domanda di estradizione entro il termine di 40 giorni previsto all'articolo 16 della Convenzione.
 
Art. 6.
Canali e mezzi di' comunicazione

La Convenzione e' completata con le seguenti disposizioni: «Canali e mezzi di comunicazione
Per l'applicazione della Convenzione, le notificazioni possono essere trasmesse per via elettronica o con qualsiasi altro mezzo documentabile per iscritto in modo tale da consentire alle Parti di garantirne l'autenticita'. In tutti i casi, la Parte interessata deve essere in grado di' fornire, dietro richiesta e in qualsiasi momento, i documenti originali o una copia certificata conforme.
Il ricorso all'Organizzazione internazionale di polizia criminale (Interpol) o alla via diplomatica non e' escluso.
Ogni Stato puo', al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, dichiarare che per le notificazioni previste all'articolo 12 e all'articolo 14 paragrafo 1 lettera a della Convenzione si riserva il diritto di richiedere l'originale o una copia certificata conforme della domanda e degli atti a sostegno.»
 
Art. 7.
Esecuzione differita delle domande

1. La Parte richiesta puo' differire l'esecuzione di una domanda se il fatto stesso di dare seguito alla domanda rischia di pregiudicare indagini, perseguimenti o qualsiasi altra procedura connessa condotta dalle sue autorita'.
2. Prima di negare o differire l'assistenza, la Parte richiesta esamina, all'occorrenza dopo aver consultato la Parte richiedente, se sia possibile darvi seguito parzialmente o con riserva delle condizioni che giudica necessarie.
3. Ogni decisione di differire l'assistenza e' motivata. La Parte richiesta informa parimenti la Parte richiedente dei motivi che rendono impossibile l'assistenza o che possono differirla in modo significativo.
 
Art. 7.
Notificazione della decisione

Se l'individuo ricercato ha acconsentito all'estradizione, la Parte richiesta notifica alla Parte richiedente la propria decisione in merito all'estradizione secondo la procedura semplificata entro 20 giorni dalla data in cui l'individuo ricercato ha espresso il proprio consenso.
 
Art. 7.
Relazioni con la Convenzione
e altri strumenti internazionali

I termini e le espressioni utilizzati nel presente Protocollo devono essere interpretati ai sensi della Convenzione. Per quanto riguarda le Parti al presente Protocollo, le disposizioni della Convenzione si applicano mutatis mutandis, nella misura in cui sono compatibili con le disposizioni del presente Protocollo.
Le disposizioni del presente Protocollo non impediscono l'applicazione dell'articolo 28 paragrafi 2 e 3 della Convenzione concernente le relazioni fra la Convenzione e gli accordi bilaterali o multilaterali.
 
Art. 8.
Procedura

Nonostante le disposizioni dell'articolo 3 della Convenzione, quando la domanda prescrive una formalita' o una determinata procedura perche' cosi' vuole la legislazione della Parte richiedente, la Parte richiesta, anche se la formalita' o la procedura non le e' familiare, da seguito alla richiesta nella misura in cui non sia contraria ai principi fondamentali del proprio diritto; sono fatte salve le disposizioni contrarie del presente Protocollo.
 
Art. 8.
Mezzi di comunicazione

Le notificazioni previste dal presente Protocollo possono essere trasmesse sia per via elettronica o con qualsiasi altro mezzo documentabile per iscritto in modo tale da consentire alle Parti di verificarne l'autenticita', sia per il tramite dell'Organizzazione internazionale di polizia criminale (Interpol). In tutti i casi, la Parte interessata deve poter fornire, dietro richiesta e in qualsiasi momento, i documenti originali o una copia certificata conforme.
 
Art. 8.
Composizione amichevole

La Convenzione e' completata, con la seguente disposizione: «Composizione amichevole
Il Comitato europeo per i problemi criminali del Consiglio d'Europa sara' tenuto al corrente dell'esecuzione della Convenzione e dei suoi protocolli addizionali e facilitera', per quanto necessario, la composizione pacifica di ogni difficolta' sollevata dalla loro interpretazione ed esecuzione.»
 
Art. 9.
Audizione mediante videoconferenza

1. Se una persona che si trova nel territorio di una Parte deve essere ascoltata in qualita' di testimone o di perito dalle autorita' giudiziarie di un'altra Parte, quest'ultima puo' chiedere, qualora per la persona in questione non sia opportuno o possibile comparire personalmente nel suo territorio, che l'audizione si svolga mediante videoconferenza conformemente ai paragrafi da 2 - 7.
2. La Parte richiesta consente all'audizione per videoconferenza se il ricorso a questo metodo non e' contrario ai principi fondamentali del suo diritto e a condizione che disponga degli strumenti tecnici per effettuare l'audizione. Qualora la Parte richiesta non disponga degli strumenti tecnici per realizzare la videoconferenza, questi le possono essere messi a disposizione dalla Parte richiedente con l'accordo di quest'ultima.
3. Le domande di audizione mediante videoconferenza contengono, oltre alle informazioni di cui all'articolo 14 della Convenzione, l'indicazione del motivo per cui non e' opportuna o possibile la presenza del testimone o del perito, e il nome dell'autorita' giudiziaria e delle persone che procederanno all'audizione.
4. L'autorita' giudiziaria della Parte richiesta dispone la comparizione della persona in questione secondo le forme prescritte dalla propria legislazione.
5. All'audizione mediante videoconferenza si applicano le seguenti disposizioni:
(a) l'audizione ha luogo in presenza di un'autorita' giudiziaria della Parte richiesta, se necessario assistita da un interprete; tale autorita' provvede anche a garantire l'identificazione della persona da ascoltare, nonche' il rispetto dei principi fondamentali del diritto della Parte richiesta. Se ritiene che durante l'audizione si violino i principi fondamentali del diritto della Parte richiesta, l'autorita' giudiziaria della Parte richiesta prende immediatamente i provvedimenti necessari per assicurare che l'audizione si svolga secondo tali principi;
(b) le competenti autorita' delle Parti richiedente e richiesta concordano, all'occorrenza, misure relative alla protezione della persona da ascoltare;
(c) l'audizione e' condotta direttamente dall'autorita' giudiziaria della Parte richiedente o sotto la sua direzione, secondo il diritto interno;
(d) su domanda della Parte richiedente o della persona da ascoltare, la Parte richiesta provvede affinche' detta persona sia assistita, all'occorrenza, da un interprete;
(e) la persona da ascoltare puo' avvalersi della facolta' di non testimoniare che le e' riconosciuta per legge dalla Parte richiesta o dalla Parte richiedente.
6. Fatte salve le misure convenute per la protezione delle persone, al termine dell'audizione l'autorita' giudiziaria della Parte richiesta redige un verbale indicante la data e il luogo dell'audizione, l'identita' della persona ascoltata, l'identita' e la qualifica di tutte le altre persone della Parte richiesta che hanno partecipato all'audizione, le eventuali prestazioni di giuramento e le condizioni tecniche in cui si e' svolta l'audizione. Questo documento e' trasmesso dall'autorita' competente della Parte richiesta all'autorita' competente della Parte richiedente.
7. Ogni Parte prende le misure necessarie affinche', nelle audizioni di testimoni o periti effettuate nel suo territorio conformemente al presente articolo, se questi rifiutano di testimoniare pur avendone l'obbligo o non testimoniano il vero, il suo diritto nazionale si applichi come si applicherebbe se l'audizione avesse avuto luogo nell'ambito di un procedimento nazionale.
8. Le Parti possono inoltre applicare, a loro discrezione, le disposizioni del presente articolo, se e' il caso e con il consenso delle loro competenti autorita' giudiziarie, alle audizioni mediante videoconferenza cui partecipa l'accusato o la persona indiziata. In tal caso, la decisione di tenere la videoconferenza e le modalita' del suo svolgimento devono essere oggetto di un accordo fra le Parti interessate ed essere conformi al loro diritto nazionale e ai pertinenti strumenti internazionali. Le audizioni cui partecipa l'accusato o l'indiziato possono svolgersi soltanto con il loro consenso.
9. Ogni Stato contraente puo', in qualsiasi momento, mediante dichiarazione trasmessa al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, dichiarare che non intende avvalersi della facolta', di cui al paragrafo 8 del presente articolo, di applicare le disposizioni del presente articolo anche alle audizioni mediante videoconferenza cui partecipa l'accusato o l'indiziato.
 
Art. 9.
Consegna dell'estradato

L'individuo estradato deve essere consegnato al piu' presto, preferibilmente entro dieci giorni dalla data della notificazione della decisione di estradizione.
 
Art 9.
Firma ed entrata in vigore

Il presente Protocollo e' aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa che hanno aderito alla Convenzione o che l'hanno firmata. Esso e' sottoposto a ratifica, accettazione o approvazione. Uno Stato firmatario non puo' ratificare, accettare o approvare il presente Protocollo senza avere precedentemente o contemporaneamente ratificato, accettato o approvato la Convenzione. Gli strumenti di' ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
II presente Protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di deposito del terzo strumento di ratifica» accettazione o approvazione.
Per ogni Stato firmatario che deposita successivamente io strumento di ratifica, accettazione o approvazione, il Protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data del deposito.
 
Art. 10.
Audizione mediante conferenza telefonica

1. Se una persona che si trova nel territorio di una Parte deve essere ascoltata in qualita' di testimone o di perito dalle autorita' giudiziarie di un'altra Parte, quest'ultima puo', qualora il suo diritto lo preveda, chiedere l'assistenza della prima Parte affinche' l'audizione possa svolgersi mediante conferenza telefonica, conformemente alle disposizioni dei paragrafi 2-6.
2. L'audizione puo' aver luogo mediante conferenza telefonica soltanto se il testimone o il perito vi acconsente.
3. La Parte richiesta consente all'audizione mediante conferenza telefonica se il ricorso a tale metodo non e' contrario ai principi fondamentali del proprio diritto.
4. Le domande di audizione mediante conferenza telefonica contengono, oltre alle informazioni di cui all'articolo 14 della Convenzione, il nome dell'autorita' giudiziaria e delle persone che procedono all'audizione nonche' un'indicazione da cui risulti che il testimone o il perito e' disposto a partecipare a un'audizione mediante conferenza telefonica.
5. Le modalita' pratiche dell'audizione sono concordate dalle Parti interessate. Se accetta tali modalita', la Parte richiesta si impegna a:
(a) notificare al testimone o perito l'ora e il luogo dell'audizione;
(b) provvedere all'identificazione del testimone o perito;
(c) verificare che il testimone o perito acconsenta all'audizione mediante conferenza telefonica.
6. Lo Stato richiesto puo' subordinare il proprio accordo, in tutto o in parte, alle disposizioni pertinenti dell'articolo 9 paragrafi 5 e 7.
 
Art. 10.
Consenso dato dopo la scadenza
del termine previsto all'articolo 6

Se l'individuo ricercato ha dato il proprio consenso soltanto dopo la scadenza del termine di dieci giorni previsto all'articolo 6 paragrafo 1 del presente Protocollo, e la Parte richiesta non ha ancora ricevuto la domanda di estradizione prevista all'articolo 12 della Convenzione, essa procede secondo la procedura semplificata prevista nel presente Protocollo.
 
Art. 10.
Adesione

Ogni Stato non membro che ha aderito alla Convenzione puo' aderire al presente Protocollo dopo la sua entrata in vigore.
L'adesione avviene mediante deposito di uno strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
Per ogni Stato aderente, il Protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di deposito dello strumento di adesione.
 
Art. 11.
Trasmissione spontanea d'informazioni

1. Fatte salve le proprie indagini o procedure, le autorita' competenti di una Parte possono, senza domanda preliminare, trasmettere alle autorita' competenti di un'altra parte informazioni raccolte nel quadro di una propria indagine, se ritengono che la comunicazione delle informazioni possa aiutare la Parte destinataria a intraprendere o condurre a buon fine indagini o procedure oppure che dalle informazioni possa scaturire una domanda formulata da questa Parte in virtu' della Convenzione o dei suoi Protocolli.
2. La Parte che fornisce l'informazione puo', conformemente al suo diritto interno, imporre alla Parte destinataria condizioni per l'uso di tali informazioni.
3. L'autorita' destinataria e' tenuta a osservare tali condizioni.
4. Tuttavia, ogni Stato contraente puo', in qualsiasi momento, mediante dichiarazione trasmessa al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, dichiarare che si riserva il diritto di non sottomettersi alle condizioni imposte in virtu' delle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo dalla Parte che fornisce l'informazione, a meno di essere preventivamente avvisato sulla natura dell'informazione che gli sara' fornita e di accettare che quest'ultima gli venga trasmessa.
 
Art. 11.
Transito

Se un individuo estradato in procedura semplificata verso il territorio della Parte richiedente viene fatto transitare nelle condizioni previste all'articolo 21 della Convenzione, si applicano le seguenti disposizioni:
a) la domanda di transito deve contenere le informazioni di cui all'articolo 2 paragrafo 1 del presente Protocollo;
b) la Parte a cui e' chiesto di concedere il transito puo' richiedere informazioni complementari se le informazioni di cui alla lettera a non sono sufficienti per decidere in merito al transito.
 
Art. 11.
Applicazione temporale

Il presente Protocollo si applica alle domande presentate dopo l'entrata in vigore del Protocollo tra le Parti interessate.
 
Art. 12.
Restituzione

1. La Parte richiesta, a domanda della Parte richiedente e fatti salvi i diritti dei terzi in buona fede, puo' mettere a disposizione della Parte richiedente, ai fini della restituzione al legittimo proprietario, i beni ottenuti attraverso reati.
2. Nell'applicazione degli articoli 3 e 6 della Convenzione, la Parte richiesta puo' rinunciare alla restituzione dei beni prima o dopo la loro consegna alla Parte richiedente qualora cio' possa favorire la riconsegna di detti beni al legittimo proprietario. Restano pregiudicati i diritti dei terzi in buona fede.
3. Nel caso di una rinuncia alla restituzione dei beni prima della loro consegna alla Parte richiedente, la Parte richiesta non fa valere alcun diritto di garanzia o alcun altro diritto all'impugnazione a norma delle disposizioni della legislazione fiscale o doganale nei confronti di tali beni.
4. Una rinuncia secondo il paragrafo 2 non pregiudica il diritto della Parte richiesta di riscuotere imposte o diritti doganali dal legittimo proprietario.
 
Art. 12.
Relazioni con la Convenzione
e altri strumenti internazionali

I termini e le espressioni utilizzati nel presente Protocollo devono essere interpretati ai sensi della Convenzione. Per quanto riguarda le Parti al presente Protocollo, le disposizioni della Convenzione si applicano mutatis mutandis, nella misura in cui sono compatibili con le disposizioni del presente Protocollo.
Le disposizioni del presente Protocollo non impediscono l'applicazione dell'articolo 28 paragrafi 2 e 3 della Convenzione concernente le relazioni fra la Convenzione e gli accordi bilaterali o multilaterali.
 
Art. 12.
Applicazione territoriale

Ogni Stato puo', al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, indicare il o i territori ai quali si applica il presente Protocollo.
Ogni Stato puo', in qualsiasi altro momento successivo, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione del presente Protocollo a qualsiasi altro territorio indicato nella dichiarazione. Per tale territorio, il Protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di' ricevimento della dichiarazione da pane del Segretario Generale.
Ogni dichiarazione fatta in applicazione dei due paragrafi precedenti puo' essere ritirata; per quanto riguarda qualsiasi territorio indicato in tale dichiarazione, mediante notificazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro ha efficacia dal primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di ricevimento della notificazione da parte del Segretario Generale,
 
Art. 13.
Trasferimento temporaneo di persone detenute
nel territorio della Parte richiesta

1. In caso di accordo tra le autorita' competenti delle Parti interessate, una Parte che abbia richiesto un'indagine per la quale sia necessaria la presenza di una persona detenuta nel proprio territorio puo' trasferire temporaneamente questa persona nel territorio della Parte dove l'indagine ha luogo.
2. L'accordo specifica le modalita' del trasferimento temporaneo della persona e il termine entro il quale deve essere ritrasferita nel territorio della Parte richiedente.
3. Se ai fini del trasferimento e' richiesto il consenso della persona interessata, viene fornita prontamente alla Parte richiesta una dichiarazione di consenso o una copia della stessa.
4. La persona trasferita deve restare in detenzione nel territorio della Parte richiesta e, all'occorrenza, nel territorio della Parte di transito, a meno che la Parte richiedente non ne chieda la messa in liberta'.
5. Il periodo di detenzione nel territorio della Parte richiesta e' dedotto dal periodo di detenzione che la persona in questione deve o dovra' scontare nel territorio della Parte richiedente.
6. L'articolo 11 paragrafo 2 e l'articolo 12 della Convenzione si applicano per analogia.
7. Ogni Parte puo', in qualsiasi momento, mediante dichiarazione trasmessa al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, dichiarare che, per giungere a un accordo giusta il paragrafo 1 del presente articolo, e' richiesto il consenso giusta il paragrafo 3 del presente articolo, o che lo sara' a talune condizioni indicate nella dichiarazione.
 
Art. 13.
Composizione amichevole

Il Comitato europeo per i problemi criminali del Consiglio d'Europa sara' tenuto al corrente dell'esecuzione del presente Protocollo e facilitera', per quanto necessario, la composizione pacifica di ogni difficolta' sollevata dall'interpretazione ed esecuzione del presente Protocollo.
 
Art. 13.
Dichiarazioni e riserve

Ogni riserva espressa da uno Stato su una disposizione della Convenzione o dei suoi protocolli addizionali e che non e' modificata dal presente Protocollo si applichera' anche a quest'ultimo, a meno che questo Stato non esprima intenzione contraria al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione. Lo stesso vale per le dichiarazioni fatte a proposito o in virtu' di una disposizione della Convenzione o dei suoi protocolli addizionali.
Le riserve e le dichiarazioni emesse da uno Stato sulle disposizioni della Convenzione ma modificate dal presente Protocollo non si applicheranno nelle relazioni tra la Parti aderenti al presente Protocollo.
Sul presente Protocollo non puo' essere emessa alcuna riserva, salvo le riserve previste all'articolo 10 paragrafo 3 e all'articolo 21 paragrafo 5 della Convenzione nella forma modificata dal presente Protocollo e quelle previste all'articolo 6 paragrafo 3 del presente Protocollo. Il principio di reciprocita' puo' essere applicato per tutte le riserve.
Ogni Stato puo' ritirare, in tutto o in parte, una riserva o una dichiarazione da esso formulata conformemente al presente Protocollo mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, che produrra' effetto alla data della sua ricezione.
 
Art 14.
Comparsa personale delle persone condannate
e trasferite

Nel caso in cui la comparsa personale a fini di revisione della sentenza e' chiesta dalla Parte richiedente, le disposizioni degli articoli II e 12 della Convenzione si applicano per analogia anche alle persone in detenzione nel territorio della Parte richiesta in seguito al loro trasferimento ai fini di scontare una pena pronunciata nel territorio della Parte richiedente.
 
Art. 14.
Firma ed entrata in vigore

Il presente Protocollo e' aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa che hanno aderito alla Convenzione o che l'hanno firmata. Esso e' sottoposto a ratifica, accettazione o approvazione. Uno Stato firmatario non puo' ratificare, accettare o approvare il presente Protocollo senza avere precedentemente o contemporaneamente ratificato, accettato o approvato la Convenzione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
Il presente Protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di deposito del terzo strumento di ratifica, accettazione o approvazione.
Per ogni Stato firmatario che deposita successivamente lo strumento di ratifica, accettazione o approvazione, il Protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data del deposito.
 
Art. 14.
Denuncia

Ogni Parte Contraente potra', per quanto la concerne, denunciare il presente Protocollo mediante notificazione al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
La denuncia produrra' effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di ricezione della notificazione da parte del Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
La denuncia della Convenzione comporta automaticamente quella del presente Protocollo.
 
Art. 15.
Lingua degli atti procedurali
e delle decisioni giudiziarie da trasmettere

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutte le domande di notifica fatte in virtu' dell'articolo 7 della Convenzione o dell'articolo 3 del suo Protocollo addizionale.
2. Gli atti procedurali e le decisioni giudiziarie sono sempre notificati nella lingua, o nelle lingue, in cui sono stati redatti.
3. Nonostante le disposizioni dell'articolo 16 della Convenzione, se l'autorita' che e' all'origine dei documenti sa o ha ragione di credere che il destinatario conosca soltanto un'altra lingua, i documenti, o per lo meno i loro passaggi piu' importanti, devono essere corredati d'una traduzione in quest'altra lingua.
4. Nonostante le disposizioni dell'articolo 16 della Convenzione, gli atti procedurali e le decisioni giudiziarie devono essere corredati, a destinazione delle autorita' della Parte richiesta, di un breve sommario del loro contenuto tradotto nella lingua o in una delle lingue di questa Parte.
 
Art. 15.
Adesione

Ogni Stato non membro che ha aderito alla Convenzione puo' aderire al presente Protocollo dopo la sua entrata in vigore.
L'adesione avviene mediante deposito di uno strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
Per ogni Stato aderente, il Protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di deposito dello strumento di adesione.
 
Art. 15.
Notificazioni

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifichera' agli Stati membri del Consiglio d'Europa e a ogni Stato che ha aderito al presente Protocollo:
a) ogni firma;
b) il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;
e) ogni data d'entrata in vigore del presente Protocollo conformemente ai suoi articoli 9 e IO;
d) ogni riserva formulata in applicazione dell'articolo 10 paragrafo 3 e dell'articolo 21 paragrafo 5 della Convenzione, cosi' come modificati dal presente Protocollo, nonche' dell'articolo 6 paragrafo 3 del presente Protocollo e ogni ritiro di tali riserve;
e) ogni dichiarazione emessa in virtu' dell'articolo 12 paragrafo 1 e dell'articolo 14 paragrafo 3 della Convenzione, cosi come modificata dal presente Protocollo, nonche' dell'articolo 12 del presente Protocollo e ogni ritiro di tali dichiarazioni;
f) ogni notificazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'articolo 14 e la data alla quale la denuncia produrra' effetto;
g) ogni altro atto, dichiarazione, notificazione o comunicazione relativi al presente Protocollo.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Protocollo.
Fatto a Vienna, il 20 settembre 2012. in francese e in inglese, i due testi facendo ugualmente fede, in un solo esemplare che sara' depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne inviera' copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa e agli Stati non membri aderenti alla Convenzione.
 
Art. 16.
Notifica a mezzo posta

1. Le autorita' giudiziarie competenti di ogni Parte possono inviare direttamente, a mezzo posta, gli atti processuali e le decisioni giudiziarie alle persone che si trovano nel territorio di ogni altra Parte.
2. Gli atti procedurali e le decisioni giudiziarie sono corredati di un avviso in cui e' specificato che il destinatario puo' ottenere informazioni dall'autorita' specificata nell'avviso circa i suoi diritti e obblighi riguardo alla notifica degli atti. A detto avviso si applicano le disposizioni dell'articolo 15 paragrafo 3 del presente Protocollo.
3. Le disposizioni degli articoli 8, 9 e 12 della Convenzione si applicano per analogia alla notifica a mezzo posta.
4. Le disposizioni dell'articolo 15 paragrafi I, 2 e 3 del presente Protocollo si applicano parimenti alla notifica a mezzo posta.
 
Art. 16.
Applicazione territoriale

Ogni Stato puo', al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, indicare il o i territori ai quali si applica il presente Protocollo.
Ogni Stato puo', in qualsiasi altro momento successivo, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione del presente Protocollo a qualsiasi altro territorio indicato nella dichiarazione. Per tale territorio, il Protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di ricevimento della dichiarazione da parte del Segretario Generale.
Ogni dichiarazione fatta in applicazione dei due paragrafi precedenti puo' essere ritirata, per quanto riguarda qualsiasi territorio indicato in tale dichiarazione, mediante notificazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro ha efficacia dal primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di ricevimento della notificazione da parte del Segretario Generale.
 
Art. 17.
Osservazione transfrontaliera

1. Gli agenti di una delle Parti che, nell'ambito di un'indagine giudiziaria, osservano nel proprio Paese una persona sospettata di aver partecipato a un reato suscettibile di dar luogo all'estradizione oppure una persona nei cui confronti vi sono seri motivi di credere che possa portare all'identificazione o alla localizzazione della persona di cui sopra sono autorizzati a continuare l'osservazione nel territorio di un'altra Parte se quest'ultima ha autorizzato l'osservazione transfrontaliera sul fondamento di una domanda d'assistenza giudiziaria preventivamente presentata. L'autorizzazione puo' sottostare a condizioni.
Su richiesta, l'osservazione e' affidata agli agenti della Parte nel cui territorio essa ha luogo.
La domanda d'assistenza giudiziaria menzionata nel paragrafo I deve essere indirizzata a un'autorita' designata da ciascuna delle Parti e competente per accordare o trasmettere l'autorizzazione richiesta.
2. Se, per motivi particolarmente urgenti, l'autorizzazione preliminare dell'altra Parte non puo' essere richiesta, gli agenti osservatori che agiscono nel quadro di un'indagine giudiziaria sono autorizzati a continuare, oltre il confine, l'osservazione di una persona sospettata di aver commesso i reati elencati nel paragrafo 6, alle seguenti condizioni:
(a) l'attraversamento del confine e' comunicato immediatamente durante l'osservazione all'autorita' della Parte designata nel paragrafo 4 nel cui territorio continua l'osservazione;
(b) e' trasmessa senza indugio una domanda d'assistenza giudiziaria presentata conformemente al paragrafo 1 ed elencante i motivi giustificanti l'attraversamento del confine senza autorizzazione preliminare.
L'osservazione termina non appena la Parte nel cui territorio ha luogo lo richiede, in seguito alla comunicazione di cui al punto a, o alla domanda di cui al punto b oppure se l'autorizzazione non e' stata ottenuta entro cinque ore dall'attraversamento del confine.
3. L'osservazione di cui ai paragrafi I e 2 puo' avvenire soltanto alle seguenti condizioni:
(a) li agenti osservatori devono conformarsi alle disposizioni del presente articolo e al diritto della Parte nel cui territorio operano; devono ottemperare alle ingiunzioni delle autorita' localmente competenti;
(b) fatte salve le situazioni di cui al paragrafo 2, gli agenti durante l'osservazione si muniscono di un documento attestante che l'autorizzazione e' stata accordata;
(c) gli agenti osservatori devono essere in grado di comprovare in qualsiasi momento la loro qualita' ufficiale;
(d) durante l'osservazione, gli agenti osservatori possono portare la propria arma di servizio, salvo esplicita decisione contraria della Parte richiesta; l'uso e' vietato tranne in caso di legittima difesa;
(e) e' vietata l'entrata nelle abitazioni e nei luoghi non accessibili al pubblico;
(f) gli agenti osservatori non possono ne' interpellare ne' fermare la persona osservata;
(g) su ogni operazione e' redatto un rapporto alle autorita' della Parte nel cui territorio essa ha avuto luogo; la comparsa personale degli agenti osservatori puo' essere richiesta;
(h) se chiesto dalle autorita' della Parte nel cui territorio ha avuto luogo l'osservazione, le autorita' della Parte di cui sono originari gli agenti osservatori forniscono la loro assistenza nell'indagine consecutiva all'operazione cui hanno partecipato, comprese le procedure giudiziarie.
4. Ogni Parte, al momento della firma o del deposito dello strumento di ratificazione, accettazione, approvazione o adesione, indica, mediante dichiarazione trasmessa al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, da un canto, quali agenti e, d'altro canto, quali autorita' designa ai fini dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Successivamente, ogni Parte puo', in qualsiasi momento e secondo le medesime modalita', modificare i termini della sua dichiarazione.
5. Le Parti possono, a livello bilaterale, estendere il campo d'applicazione del presente articolo e adottare disposizioni supplementari in esecuzione del medesimo.
6. L'osservazione di cui al paragrafo 2 puo' avere luogo soltanto per uno dei seguenti reati:
- assassinio,
- omicidio.
- stupro,
- incendio doloso,
- falsificazione di monete,
- furto e ricettazione aggravati,
- estorsione,
- rapimento e presa d'ostaggio,
- tratta di essere umani,
- traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope,
- reati contro le disposizioni legali in materia di armi ed esplosivi,
- distruzione con esplosivi,
- trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi,
- traffico di stranieri,
- abuso sessuale di fanciulli.
 
Art. 17.
Dichiarazioni e riserve

Ogni riserva espressa da uno Stato su una disposizione della Convenzione o dei suoi due protocolli addizionali si applichera' anche al presente Protocollo, a meno che questo Stato non esprima intenzione contraria al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione. Lo stesso vale per le dichiarazioni fatte a proposito o in virtu' di una disposizione della Convenzione o dei suoi due protocolli addizionali.
Ogni Stato puo', al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, dichiarare che si riserva il diritto di non accettare, in tutto o in parte, l'articolo 2 paragrafo 1 del presente Protocollo. Non sono ammesse altre riserve.
Ogni Stato puo', al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, o in qualsiasi altro momento successivo, formulare le dichiarazioni previste all'articolo 4 paragrafo 5 e all'articolo 5 del presente Protocollo.
Ogni Stato puo' ritirare, in tutto o in parte, le riserve o dichiarazioni formulate conformemente al presente Protocollo mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, che produrra' effetto alla data della sua ricezione.
Ogni Parte Contraente che ha espresso una riserva sull'articolo 2 paragrafo 1 del presente Protocollo, in virtu' delle disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo, non puo' pretendere l'applicazione dello stesso paragrafo da un'altra Parte Contraente. Se la riserva e' parziale o condizionale, essa puo' tuttavia pretendere l'applicazione di questo paragrafo nella misura in cui l'ha accettato.
 
Art. 18.
Consegna sorvegliata

1. Ogni Parte contraente s'impegna a garantire che, su richiesta di un'altra Parte, possano essere autorizzate consegne sorvegliate nel suo territorio nel quadro di indagini penali relative areali passibili di estradizione.
2. La decisione di effettuare consegne sorvegliate e' presa in ciascun caso specifico dalle autorita' competenti della Parte richiesta, nel rispetto del diritto nazionale di tale Parte.
3. Le consegne sorvegliate sono effettuate conformemente alle procedure previste dalla Parte richiesta. Le autorita' competenti della Parte richiesta mantengono il diritto d'iniziativa, la direzione e il controllo dell'operazione.
4. Ogni Parte, al momento della firma o del deposito dello strumento di ratificazione, accettazione, approvazione o adesione, indica, mediante dichiarazione trasmessa al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, quali autorita' designa come competenti ai fini del presente articolo. Successivamente puo', in qualsiasi momento e secondo le medesime modalita', modificare i termini della sua dichiarazione.
 
Art. 18.
Denuncia

Ogni Parte Contraente potra', per quanto la concerne, denunciare il presente Protocollo mediante notificazione al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
La denuncia produrra' effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di ricezione della notificazione da parte del Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
La denuncia della Convenzione comporta automaticamente quella del presente Protocollo.
 
Art. 19.
Operazioni di infiltrazione

1. La Parte richiedente e la Parte richiesta possono convenire di collaborare tra loro per lo svolgimento di indagini penali condotte da agenti infiltrati o sotto falsa identita' (operazioni di infiltrazione).
2. La decisione sulla richiesta e' presa in ciascun caso specifico dalle autorita' competenti della Parte richiesta nel rispetto del diritto e delle procedure nazionali. Le due Parti si accordano nel rispetto del loro diritto e delle loro procedure nazionali circa la durata dell'operazione di infiltrazione, le condizioni particolareggiate e lo statuto giuridico degli agenti.
3. Le operazioni di infiltrazione sono effettuate secondo il diritto e le procedure nazionali della Parte nel cui territorio si svolgono. Le Parti interessate collaborano per provvedere alla preparazione e al controllo dell'operazione di infiltrazione e per prendere disposizioni al fine di garantire la sicurezza degli agenti infiltrati o sotto falsa identita'.
4. Ogni Parte, al momento della firma o del deposito dello strumento di ratificazione, accettazione, approvazione o adesione, indica, mediante dichiarazione trasmessa al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, quali autorita' designa come competenti ai fini del paragrafo 2 del presente articolo. Successivamente puo', in qualsiasi momento e secondo le medesime modalita', modificare i termini della sua dichiarazione.
 
Art. 19.
Notificazioni

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifichera' agli Stati membri del Consiglio d'Europa e a ogni Stato che ha aderito al presente Protocollo:
a) ogni firma;
b) il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;
e) ogni data d'entrata in vigore del presente Protocollo conformemente ai suoi articoli 14 e 15;
d) ogni dichiarazione emessa in virtu' dell'articolo 4 paragrafo 5, dell'articolo 5, dell'articolo 16 e dell'articolo 17 paragrafo 1 e ogni ritiro di tali dichiarazioni;
e) ogni riserva formulata in applicazione dell'articolo 17 paragrafo 2 e ogni ritiro di tali riserve;
f) ogni notificazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'articolo 18 e la data alla quale la denuncia produrra' effetto;
g) ogni altro atto, dichiarazione, notificazione o comunicazione relativi al presente Protocollo.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Protocollo.
Fatto a Strasburgo, il 10 novembre 2010, in francese e in inglese, i due testi facendo ugualmente fede, in un solo esemplare che sara' depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne inviera' copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa e a ciascuno degli Stati non membri aderenti alla Convenzione.
 
Art. 20.
Squadre investigative comuni

1. Le autorita' competenti di due o piu' Parti' possono costituire, di comune accordo, una squadra investigativa, per uno scopo determinato e una durata limitata che puo' essere prorogata con l'accordo di tutte le Parti, per svolgere indagini penali in una o piu' Parti che costituiscono la squadra. La composizione della squadra e' indicata nell'accordo.
Una squadra investigativa comune puo' in particolare essere costituita quando:
(a) le indagini condotte da una Parte su reati comportano inchieste difficili e di notevole portata che concernono altre Parti;
(b) piu' Parti svolgono indagini su reati che, per le circostanze del caso, esigono un'azione coordinata e concertata nelle Parti interessate.
Una richiesta di costituzione di una squadra investigativa comune puo' essere presentata da qualsiasi Parte interessata. La squadra e' costituita in una delle Parti in cui devono svolgersi le indagini.
2. Oltre alle indicazioni di cui all'articolo 14 della Convenzione, le richieste di costituzione di una squadra investigativa comune contengono proposte in merito alla composizione della squadra.
3. La squadra investigativa comune opera nel territorio delle Parti che la costituiscono secondo le seguenti condizioni generali:
(a) il responsabile della squadra e' un rappresentante dell'autorita' competente che partecipa alle indagini penali - della Parte nel cui territorio la squadra interviene. Il responsabile della squadra agisce entro i limiti delle sue competenze in conformita' al diritto nazionale;
(b) la squadra opera in conformita' al diritto della Parte nel cui territorio interviene. Nello svolgimento delle loro funzioni, i membri della squadra rispondono alla persona di cui al punto a, tenendo conto delle condizioni stabilite dalle rispettive autorita' nell'accordo sulla costituzione della squadra;
(c) la Parte nel cui territorio la squadra interviene predispone le condizioni organizzative necessarie per consentirle di operare.
(d) Ai sensi del presente articolo, i membri della squadra comune provenienti dalla Parte nel cui territorio la squadra interviene sono designati come «membri», invece i membri provenienti da altre Parti diverse da quella nel cui territorio la squadra interviene sono designati come «membri distaccati».
4. I membri distaccati della squadra investigativa comune sono autorizzati ad essere presenti nella Parte dell'intervento quando sono adottate misure investigative. Tuttavia, per ragioni particolari, il responsabile della squadra puo' disporre altrimenti, in conformita' con il diritto della Parte nel cui territorio la squadra opera.
5. I membri distaccati della squadra investigativa comune possono, in conformita' con il diritto della Parte dell'intervento, essere incaricati dell'esecuzione di talune misure investigative dal responsabile della squadra, qualora cio' sia stato approvato dalle autorita' competenti della Parte dell'intervento e della Parte che li ha distaccati.
7. Se alla squadra investigativa comune necessita che in una delle Parti che hanno costituito la squadra siano adottate misure investigative, i membri distaccati da tale Parte possono farne richiesta alle proprie autorita' competenti. Le misure in questione sono esaminate in tale Parte alle condizioni che si applicherebbero qualora fossero richieste nell'ambito di un'indagine svolta a livello nazionale.
8. Se la squadra investigativa comune ha bisogno dell'assistenza di una Parte che non ha partecipato alla costituzione della squadra, ovvero di uno Stato terzo, le autorita' competenti dello Stato di intervento ne possono fare richiesta alle autorita' competenti dell'altro Stato interessato conformemente agli strumenti o disposizioni pertinenti.
9. Ai fini di un'indagine penale svolta dalla squadra investigativa comune, un membro distaccato della squadra puo', conformemente al suo diritto nazionale e nei limiti della sua competenza, fornire alla squadra informazioni disponibili nella Parte che lo ha distaccato.
10. Le informazioni ottenute legalmente da un membro o da un membro distaccato durante la sua partecipazione a una squadra investigativa comune e non altrimenti ottenibili dalle autorita' competenti delle Parti interessate possono essere utilizzate:
(a) per i fini previsti all'atto della costituzione della squadra;
(b) per l'individuazione, l'indagine e il perseguimento di altri reati, previo accordo della Parte in cui e' stata ottenuta l'informazione. Detto consenso puo' essere negato soltanto qualora l'uso in questione mettesse a repentaglio le indagini penali nella Parte interessata o qualora quest'ultima potesse rifiutare l'assistenza giudiziaria;
(c) per scongiurare una minaccia immediata e grave alla sicurezza pubblica, impregiudicate le disposizioni del punto b) in caso di successivo avvio di un'indagine penale;
(d) per altri scopi entro i limiti convenuti dalle Parti che hanno costituito la squadra.
11. Le disposizioni del presente articolo lasciano pregiudicata ogni altra vigente disposizione o intesa concernente la costituzione o l'attivita' di squadre investigative comuni.
12. Nella misura consentita dal diritto delle Parti interessate o dalle disposizioni di qualunque strumento giuridico tra di esse applicabile, e' possibile concordare che persone diverse dai rappresentanti delle autorita' competenti delle Parti che costituiscono la squadra investigativa comune partecipino alle attivita' della stessa. I diritti conferiti ai membri o ai membri distaccati della squadra in virtu' del presente articolo non si applicano a tali persone a meno che l'accordo non stabilisca espressamente altrimenti.
 
Art. 21.
Responsabilita' penale riguardo ai funzionari

Nel corso delle operazioni di cui agli articoli 17-20, i funzionari di una Parte diversa dalla Parte in cui si svolge l'operazione sono equiparati ai funzionari di quest'ultima per quanto riguarda i reati che dovessero subire o commettere, a meno che non sia stato convenuto altrimenti tra le Parti interessate.
 
Art. 22.
Responsabilita' civile riguardo ai funzionari

1. Quando, conformemente agli articoli 17-20, i funzionari di una Parte operano nel territorio di un'altra Parte, la prima Parte e' responsabile dei danni da essi causati nell'adempimento della missione, conformemente al diritto della Parte nel cui territorio essi operano.
2. La Parte nel cui territorio sono causati i danni di cui al paragrafo I provvede alla riparazione di tali danni alle condizioni applicabili ai danni causati dai propri agenti.
3. La Parte i cui funzionari abbiano causato danni a terzi nel territorio di un'altra Parte rimborsa integralmente a quest'ultima le somme versate alle vittime o ai loro aventi diritto.
4. Fatto salvo l'esercizio dei propri diritti nei confronti di terzi e fatte salve le disposizioni del paragrafo 3. ciascuna Parte rinuncia, nel caso previsto al paragrafo 1, a chiedere a un'altra Parte il risarcimento dei danni da essa subiti.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano a condizione che le Parti non abbiano convenuto altrimenti.
 
Art. 23.
Protezione dei testimoni

Se una Parte fa domanda d'assistenza in virtu' della Convenzione o di uno dei suoi Protocolli riguardo a un testimone che rischia di essere esposto a intimidazione o che ha bisogno di protezione, le autorita' competenti della Parte richiedente e quelle della Parte richiesta fanno il possibile per convenire misure intese a proteggere la persona in questione, in conformita' con il loro diritto nazionale.
 
Art. 24.
Misure provvisionali

1. Su domanda della Parte richiedente, la Parte richiesta, in conformita' con la sua legge nazionale, puo' ordinare misure provvisionali al fine di preservare i mezzi probatori, di mantenere una situazione esistente oppure di proteggere interessi giuridici minacciati.
2. La Parte richiesta puo' accogliere la domanda parzialmente o con riserva di condizioni, segnatamente limitando la durata delle misure prese.
 
Art. 25.
Confidenzialita'

La Parte richiedente puo' domandare alla Parte richiesta di garantire la confidenzialita' della domanda e del suo contenuto, salvo nella misura in cui cio' sia incompatibile con l'esecuzione della domanda. Se la Parte richiesta non puo' conformarsi agli imperativi della confidenzialita' ne informa senza indugio la Parte richiedente.
 
Art. 26.
Protezione dei dati

1. I dati personali trasmessi da una Parte a un'altra a motivo dell'esecuzione di una domanda fatta sulla base della presente Convenzione o di uno dei suoi Protocolli possono essere utilizzati dalla Parte a cui sono stati trasmessi soltanto:
(a) ai fini delle procedure cui si applica la Convenzione o uno dei suoi Protocolli;
(b) ai fini di altre procedure giudiziarie o amministrative direttamente connesse con le procedure di cui al punto a);
(c) ai fini di prevenire un pericolo grave e immediato per la sicurezza pubblica.
2. Siffatti dati possono pero' essere utilizzati per qualsiasi altro fine, con preliminare consenso, sia della Parte che ha trasmesso i dati, sia della persona interessata.
3. Ogni Parte puo' rifiutare di trasmettere dati ottenuti in seguito all'esecuzione di una domanda fatta in base alla Convenzione o a uno dei suoi Protocolli se siffatti dati sono protetti secondo la propria legge nazionale, e la Parte a cui dovrebbero essere trasmessi i dati non e' vincolata dalla Convenzione per la protezione delle persone in relazione all'elaborazione automatica dei dati a carattere personale fatta a Strasburgo il 28 gennaio 1981, salvo se quest'ultima Parte s'impegna ad accordare ai dati la medesima protezione che e' accordata loro dalla prima Parte.
4. Ogni Parte che trasmette dati ottenuti in seguito all'esecuzione di una domanda fatta in base alla Convenzione o a uno dei suoi Protocolli puo' esigere dalla Parte a cui sono stati trasmessi di informarla sull'uso di tali dati.
5. Ogni Parte puo', mediante dichiarazione trasmessa al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, esigere che, nel quadro di procedure per cui avrebbe potuto rifiutare o limitare la trasmissione o l'utilizzazione di dati personali conformemente alle disposizioni della Convenzione o di uno dei suoi Protocolli, i dati personali che essa trasmette all'altra Parte siano utilizzati da quest'ultima per fini di cui al paragrafo 1 soltanto con il suo accordo preliminare.
 
Art. 27.
Autorita' amministrative

Ogni Parte puo', in qualsiasi momento, mediante dichiarazione trasmessa al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, indicare quali autorita' considera come autorita' amministrative ai sensi dell'articolo 1 paragrafo 3 della Convenzione.
 
Art. 28.
Rapporti con altri trattati

Le disposizioni del presente Protocollo non ostano alle norme piu' particolareggiate contenute negli accordi bilaterali o multilaterali conclusi tra le Parti in applicazione dell'articolo 26 paragrafo 3 della Convenzione.
 
Art. 29.
Componimento amichevole

Il «Comite' europeen pour les problemes criminels» segue l'interpretazione e l'applicazione della Convenzione e dei suoi Protocolli e agevola all'occorrenza il componimento amichevole di qualsiasi difficolta' d'applicazione.

 
Art. 30.
Firma ed entrata in vigore

1. Il presente Protocollo e' aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa che sono Parte alla Convenzione o che l'hanno firmata. Sottosta' a ratificazione, accettazione o approvazione. Un firmatario non puo' ratificare, accettare o approvare il presente Protocollo senza aver precedentemente o nel medesimo tempo ratificato, accettato o approvato la Convenzione. Gli strumenti di ratificazione, accettazione o approvazione vanno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
2. Il presente Protocollo entra in vigore il primo giorno del mese seguente alla scadenza di un periodo di tre mesi dal deposito del terzo strumento di ratificazione, accettazione o approvazione.
3. Per ogni Stato firmatario che deposita successivamente lo strumento di ratificazione, accettazione o approvazione, il Protocollo entra in vigore il primo giorno del mese seguente alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data del deposito.
 
Art. 31.
Adesione

1. Ogni Stato non membro che ha aderito alla Convenzione puo' aderire al presente Protocollo dopo la sua entrata in vigore.
2. Una siffatta adesione avviene mediante deposito dello strumento d'adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
3. Per ogni Stato aderente, il Protocollo entra in vigore il primo giorno del mese seguente alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data del deposito dello strumento d'adesione.
 
Art. 32.
Applicazione territoriale

1. Ogni Stato puo', al momento della firma del presente Protocollo o del deposito dello strumento di ratificazione, accettazione, approvazione o adesione, specificare il territorio o i territori cui si applichera' detto Protocollo.
2. Ogni Stato puo', in una qualsiasi data successiva, mediante dichiarazione trasmessa al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione del presente Protocollo a qualsiasi altro territorio specificato nella dichiarazione. Riguardo a quest'ultimo territorio, il Protocollo entra in vigore il primo giorno del mese seguente alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data di ricezione della dichiarazione da parte del Segretario Generale.
3. Qualsiasi dichiarazione fatta in virtu' dei due paragrafi precedenti puo' essere ritirata, per quanto concerne ogni territorio designato in detta dichiarazione, mediante notificazione trasmessa al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Tale ritiro ha effetto il primo giorno del mese seguente alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data di ricezione della notificazione da parte del Segretario Generale.
 
Art. 33.
Riserve

1. Ogni riserva formulata da una Parte riguardo a una disposizione della Convenzione o del suo Protocollo si applica anche al presente Protocollo, a meno che tale Parte non esprima l'intenzione contraria al momento della firma o del deposito dello strumento di ratificazione, accettazione, approvazione o adesione. Cio' vale anche per qualsiasi dichiarazione fatta in proposito o in virtu' di una disposizione della Convenzione o del suo Protocollo.
2. Ogni Stato puo', al momento della firma o del deposito dello strumento di ratificazione, accettazione. approvazione o adesione, dichiarare di avvalersi del diritto di non accettare, in tutto o in parte, uno o piu' degli articoli 16-20. Non sono ammesse altre riserve.
3. Ogni Stato puo' ritirare, in tutto o in parte, le riserve fatte conformemente ai paragrafi precedenti, trasmettendo a tal fine al Segretario Generale del Consiglio d'Europa una dichiarazione che prende effetto alla data della ricezione.
4. La Parte che ha formulato una riserva riguardo uno degli articoli menzionati nel paragrafo 2 del presente articolo non puo' pretendere che un'altra Parte applichi detto articolo. Tuttavia, puo', se la riserva e' parziale o condizionale, pretendere l'applicazione di detto articolo nella misura in cui essa lo accetta.
 
Art. 34.
Denuncia

1. Ogni Stato contraente puo', nella misura in cui cio' lo concerne, denunciare il presente Protocollo mediante notificazione trasmessa al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
2. La denuncia prende effetto il primo giorno del mese seguente alla scadenza di un periodo di tre mesi dal giorno in cui il Segretario Generale ne ha ricevuto la notificazione.
3. La denuncia della Convenzione comporta automaticamente la denuncia del presente Protocollo.
 
Art. 35.
Notificazioni

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifica agli Stati membri del Consiglio d'Europa e a ogni Stato che ha aderito al presente Protocollo:
(a) ogni firma
(b) il deposito di ogni strumento di ratificazione, accettazione, approvazione o adesione;
(c) ogni data d'entrata in vigore del presente Protocollo, conformemente agli articoli 30 e 31;
(d) ogni altro atto, dichiarazione, notificazione o comunicazione concernente il presente Protocollo.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Protocollo.
Fatto a Strasburgo, l'8 novembre 2001, nelle lingue francese e inglese, i cui testi fanno ugualmente fede, in un solo esemplare, depositato all'archivio del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne trasmette copia certificata conforme a ciascuno Stato membro del Consiglio d'Europa come anche a ciascuno Stato non membro che ha aderito alla Convenzione.