Gazzetta n. 193 del 19 agosto 2019 (vai al sommario)
LEGGE 24 luglio 2019, n. 87
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Serbia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, fatto a Belgrado il 9 febbraio 2017; b) Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Serbia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, fatto a Belgrado il 9 febbraio 2017.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti Accordi:
a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Serbia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, fatto a Belgrado il 9 febbraio 2017;
b) Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Serbia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, fatto a Belgrado il 9 febbraio 2017.
 

ACCORDO
TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI SERBIA
INTESO A FACILITARE L'APPLICAZIONE
DELLA CONVENZIONE EUROPEA DI ESTRADIZIONE DEL
13 DICEMBRE 1957

La Repubblica Italiana e la Repubblica di Serbia (di seguito Parti Contraenti);
desiderando migliorare la cooperazione nei rapporti tra i due Paesi in materia di estradizione, con particolare riferimento alla consegna ed al transito dei cittadini;
tenendo conto dell'importanza della lotta contro la criminalita' organizzata, la corruzione e il riciclaggio, nonche' della necessita' di un'efficace cooperazione reciproca in questi ambiti;
precisando che le disposizioni previste dalla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, di cui entrambi gli Stati sono Parti, restano in vigore per tutto quanto non disciplinato dal presente Accordo;
hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1.
Estradizione dei cittadini

Ciascuna Parte Contraente puo' estradare i propri cittadini che sono ricercati dalla Parte Richiedente al fine di dar corso ad un procedimento penale o di eseguire una condanna definitiva a pena detentiva o altro provvedimento restrittivo della liberta' personale, alle condizioni di cui agli articoli 2 e 3 del presente Accordo.
 

Parte di provvedimento in formato grafico

 

ACCORDO
TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI SERBIA
INTESO A FACILITARE L'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE
EUROPEA DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE DEL
20 APRILE 1959

La Repubblica Italiana e la Repubblica di Serbia (di seguito indicate come Parti Contraenti);
allo scopo di migliorare la cooperazione tra i due Paesi nel campo dell'assistenza giudiziaria in materia penale, anche con riferimento a specifiche forme di assistenza giudiziaria;
precisando che il presente accordo e' volto a completare le disposizioni e facilitare l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, della quale entrambi gli Stati sono parte e che rimane in vigore per tutto quanto non disciplinato dal presente accordo;
hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1.
Oggetto

1. Le Parti Contraenti, in conformita' al presente accordo e alle disposizioni della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 (di seguito "Convenzione europea"), si impegnano a prestarsi reciprocamente la piu' ampia assistenza giudiziaria in materia penale.
2. Tale assistenza comprende in particolare:
a) la localizzazione e identificazione di persone;
b) la notifica di atti e documenti relativi a procedimenti penali;
c) la citazione di testimoni, parti offese, persone sottoposte a procedimento penale e periti per la comparizione volontaria dinanzi all'Autorita' competente dello Stato Richiedente;
d) l'acquisizione e la trasmissione di atti, documenti e prove;
e) l'espletamento e la trasmissione di relazioni peritali;
f) l'assunzione di testimonianze o dichiarazioni;
g) l'assunzione di interrogatori degli imputati;
h) il trasferimento temporaneo di persone detenute al fine di rendere testimonianza o interrogatorio o di partecipare ad altre attivita' processuali;
i) l'esecuzione di ispezioni personali, di luoghi o di cose;
j) l'esecuzione di perquisizioni, congelamenti di beni e sequestri;
k) la confisca dei proventi di reato e delle cose pertinenti al reato;
l) la comunicazione dell'esito dei procedimenti penali e la trasmissione di sentenze penali e di informazioni estratte dagli archivi giudiziari;
m) lo scambio di informazioni in materia di diritto;
n) qualsiasi altra forma di assistenza che non contrasti con le leggi dello Stato Richiesto.
 

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e' data agli Accordi di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 6 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e dall'articolo 6 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b).
 
Articolo 2.
Estradizione dei cittadini per reati di criminalita'
organizzata, corruzione e riciclaggio

1. L'estradizione dei propri cittadini al fine di dar corso ad un procedimento penale sara' consentita, purche' siano soddisfatte le condizioni previste dal presente Accordo, per reati di criminalita' organizzata, corruzione e riciclaggio punibili, secondo le leggi di entrambe le Parti Contraenti, con una pena detentiva o con altra misura restrittiva della liberta' personale non inferiore nel massimo a quattro anni.
2. L'estradizione dei propri cittadini ai fini dell'esecuzione di una sentenza di condanna definitiva a pena detentiva o altra misura restrittiva della liberta' personale, sara' consentita, purche' siano soddisfatte le condizioni previste dal presente Accordo, per reati di criminalita' organizzata, corruzione e riciclaggio, quando per i suddetti reati e' stata inflitta la pena detentiva o altra misura restrittiva della liberta' personale non inferiore a 2 anni.
 
Articolo 2.
Esecuzione e rinvio dell'esecuzione della richiesta di
assistenza

1. Quando riceve una richiesta di assistenza, la Parte Richiesta osserva le formalita' indicate dalla Parte Richiedente, salvo che non siano in contrasto con i principi fondamentali del proprio diritto interno, e da' esecuzione alla richiesta il piu' rapidamente possibile, tenendo conto dei termini indicati dalla Parte Richiedente.
2. Se la richiesta non puo' essere eseguita secondo le formalita' o i termini indicati dalla Parte Richiedente, l'autorita' della Parte Richiesta informa prontamente le autorita' della Parte Richiedente, indicando le condizioni alle quali puo' essere data esecuzione alla richiesta. A tal fine, le Autorita' indicate nell'Articolo 15 comma 1 della Convenzione europea si consultano e, se la Parte Richiedente accetta l'assistenza condizionata, la richiesta e' eseguita in conformita' alle modalita' convenute.
3. La Parte Richiesta si riserva la facolta' di rinviare l'esecuzione della richiesta di assistenza, laddove detta esecuzione interferisca con la prosecuzione di un procedimento penale interno. La decisione di rinvio deve essere comunicata alla Parte Richiedente.
 
Art. 3

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione relative all'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), valutati in euro 13.297 annui a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese, pari a euro 5.000 annui a decorrere dall'anno 2019, nonche' agli oneri derivanti dalle spese di missione relative all'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), valutati in euro 3.619 annui a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese, pari a euro 10.100 annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Articolo 3.
Estradizione dei cittadini per altri gravi reati

1. L'estradizione dei propri cittadini al fine di dar corso ad un procedimento penale sara' consentita, purche' siano soddisfatte le condizioni previste dal presente Accordo, oltre che nei casi menzionati nell'Articolo 2, anche per altri gravi reati punibili con una pena detentiva o con altra misura restrittiva della liberta' personale non inferiore nel massimo a 5 anni.
2. L'estradizione dei propri cittadini ai fini dell'esecuzione di una sentenza di condanna definitiva a pena detentiva o altra misura restrittiva della liberta' personale, sara' consentita, purche' siano soddisfatte le condizioni previste dal presente Accordo, oltre che nei casi menzionati nell'Articolo 2, anche per altri gravi reati per i quali e' stata inflitta una pena detentiva o altra misura restrittiva della liberta' personale di durata non inferiore a quattro anni.
 
Articolo 3.
Trasmissione delle richieste di assistenza giudiziaria

1. Le richieste di assistenza giudiziaria possono essere indirizzate direttamente dall'autorita' giudiziaria della Parte Richiedente all'autorita' giudiziaria della Parte Richiesta e nello stesso modo possono essere inviate le risposte.
2. Una copia della richiesta di assistenza giudiziaria presentata secondo le modalita' di cui al paragrafo che precede dovra' essere trasmessa alle Autorita' indicate nell'art. 15 comma 1 della Convenzione europea.
 
Art. 4

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni degli Accordi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), ad esclusione degli oneri previsti dall'articolo 3, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 
Articolo 4.
Esecuzione della pena nello stato di cittadinanza

1. Nel caso in cui l'estradizione sia richiesta al fine di dare corso ad un procedimento penale, la consegna del cittadino puo' essere subordinata alla condizione che la persona, dopo essere stata giudicata, sia restituita alla Parte Richiesta per l'esecuzione della pena o di altra misura restrittiva della liberta' personale eventualmente inflitta nei suoi confronti con sentenza definitive dalle Autorita' della Parte Richiedente.
2. Nel caso in cui l'estradizione sia richiesta ai fini dell'esecuzione di una pena detentiva o altra misura restrittiva della liberta' personale, la Parte Richiesta puo' eseguire essa stessa tale pena o provvedimento restrittivo, conformemente al proprio diritto interno.
 
Articolo 4.
Comparizione mediante videoconferenza

1. Se una persona si trova nel territorio della Parte Richiesta e deve essere ascoltata in qualita' di testimone o perito dalle Autorita' competenti della Parte Richiedente, quest'ultima puo' chiedere che la comparizione abbia luogo per videoconferenza, in conformita' alle disposizioni di questo articolo, se risulta inopportuno o impossibile che la persona si presenti nel territorio.
2. La comparizione per videoconferenza puo' essere, altresi', richiesta per l'interrogatorio o l'esame di persona sottoposta a procedimento penale, se questa vi acconsente e se cio' non contrasta con la legislazione nazionale di ciascuna Parte. In questo caso, deve essere permesso al difensore della persona che compare di essere presente nel luogo in cui questa si trova ovvero dinanzi all'Autorita' giudiziaria della Parte Richiedente. Al difensore deve essere altresi' consentito di comunicare riservatamente a distanza con il proprio assistito.
3. La comparizione mediante videoconferenza deve essere sempre effettuata nel caso in cui la persona che deve essere ascoltata o interrogata e' detenuta nel territorio della Parte Richiesta.
4. La Parte Richiesta autorizza la comparizione per videoconferenza sempre che non contrasti con i principi fondamenti del proprio ordinamento interno e purche' disponga dei mezzi tecnici per realizzarla.
5. Le richieste di comparizione per videoconferenza devono indicare, oltre a quanto previsto dall'articolo 14 della Convenzione europea, i motivi per i quali e' impossibile o inopportuno per la persona da ascoltare o interrogare, qualora questa non sia sottoposta a custodia, essere presente nel territorio della Parte Richiedente. Le richieste devono altresi' indicare chiaramente l'Autorita' e la persona competente a ricevere la dichiarazione.
6. L'Autorita' competente cita a comparire la persona che deve essere sentita in conformita' alla propria legislazione interna.
7. Con riferimento alla comparizione per videoconferenza si applicano le seguenti disposizioni:
a) le Autorita' competenti di entrambi gli Stati sono presenti durante l'assunzione probatoria, se necessario assistite da un interprete. L'Autorita' competente della Parte Richiesta provvede all'identificazione della persona comparsa ed assicura che l'attivita' sia svolta in conformita' al proprio ordinamento giuridico interno. Quando l'Autorita' competente della Parte Richiesta dovesse ritenere che, nel corso dell'assunzione probatoria, non siano rispettati i principi fondamentali della propria legislazione, adotta immediatamente le misure necessarie affinche' l'attivita' si svolga in conformita' a detti principi;
b) le Autorita' competenti di entrambi gli Stati si accordano in ordine alle misure di protezione della persona citata, quando cio' sia necessario;
c) a richiesta della Parte Richiedente o della persona comparsa, la Parte Richiesta provvede affinche' detta persona sia assistita da un interprete, quando cio' sia necessario;
d) la persona citata a rendere dichiarazioni ha facolta' di rifiutarsi di rilasciarle quando la legislazione della Parte Richiesta o della Parte Richiedente lo consente.
8. Salvo quanto stabilito al precedente punto b) del paragrafo 7 di questo articolo, l'Autorita' competente della Parte Richiesta redige, al termine della comparizione, un verbale in cui e' indicata la data ed il luogo dell'udienza, il contenuto della audizione, i dati identificativi della persona comparsa, le generalita' e la qualifica di tutte le altre persone che hanno partecipato all'attivita' e le condizioni tecniche in cui e' avvenuta l'assunzione probatoria. L'originale del verbale e' tempestivamente trasmesso dall'Autorita' competente della Parte Richiesta all'Autorita' competente della Parte Richiedente, per il tramite delle rispettive Autorita' indicate nell'art. 15 comma 1 della Convenzione europea.
9. Le spese sostenute dalla Parte Richiesta per effettuare la videoconferenza sono rimborsate dalla Parte Richiedente, salvo che la Parte Richiesta rinunzi in tutto o in parte al rimborso.
10. La Parte Richiesta puo' consentire l'impiego di tecnologie di collegamento in videoconferenza anche per finalita' diverse da quelle specificate ai precedenti paragrafi 1 e 2, ivi compresa quella di realizzare il confronto o la ricognizione di persone e cose.
 
Art. 5

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 24 luglio 2019

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri

Moavero Milanesi, Ministro degli
affari esteri e della cooperazione
internazionale
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
 
Articolo 5.
Transito dei cittadini

Ciascuna Parte Contraente puo' autorizzare il transito attraverso il proprio territorio di un cittadino consegnato all'altra Parte Contraente da uno stato terzo, in conformita' alle disposizioni della Convenzione europea di estradizione, a meno che non si oppongano ragioni di ordine pubblico.
 
Articolo 5.
Accertamenti bancari e finanziari

1. Su domanda della Parte Richiedente, la Parte Richiesta accerta prontamente se una determinata persona fisica o giuridica sottoposta a procedimento penale e' titolare di uno o piu' rapporti o conti presso le banche o altri istituti di credito o finanziari ubicati nel suo territorio e fornisce alla Parte Richiedente le relative informazioni, ivi comprese quelle relative all'identificazione dei soggetti abilitati ad operare sui conti, alla localizzazione di questi ultimi e alle movimentazioni a questi riferibili.
2. La Parte Richiesta comunica tempestivamente alla Parte Richiedente l'esito degli accertamenti effettuati.
3. L'assistenza di cui al presente Articolo non puo' essere rifiutata per motivi di segreto bancario.
 
Articolo 6.
Entrata in vigore

1. Il presente Accordo entrera' in vigore il giorno di ricevimento dell'ultimo strumento di ratifica con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate reciprocamente, attraverso i canali diplomatici, l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne.
2. Il presente Accordo puo' essere modificato in qualsiasi momento mediante accordo scritto tra le Parti Contraenti. Ogni modifica entrera' in vigore in conformita' alla procedura prescritta al paragrafo 1 del presente Articolo e costituira' parte integrante del presente Accordo.
3. Il presente Accordo avra' durata illimitata. Ciascuna Parte Contraente ha facolta' di recedere dal presente Accordo in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta all'altra Parte per via diplomatica. La cessazione avra' effetto il centoottantesimo giorno successivo alla data della comunicazione. La cessazione di efficacia non pregiudichera' le procedure iniziate prima della cessazione medesima.
4. Il presente Accordo si applichera' ad ogni richiesta relativa a reati commessi dopo la sua entrata in vigore.
In fede di cio' i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Belgrado il 09 febbraio 2017, in due originali ciascuno nelle lingue italiana, serba e inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione, fa fede il testo in lingua inglese.

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Articolo 6.
Entrata in vigore

1. Il presente Accordo entrera' in vigore il giorno di ricevimento dell'ultimo strumento di ratifica con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate reciprocamente, attraverso i canali diplomatici, l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica.
2. Il presente Accordo potra' essere modificato in qualsiasi momento mediante accordo scritto tra le Parti Contraenti. Ogni modifica entrera' in vigore in conformita' alla stessa procedura prescritta al paragrafo 1 del presente Articolo e costituira' parte integrante del presente Accordo.
3. Il presente Accordo avra' durata illimitata. Ciascuna Parte Contraente ha facolta' di recedere dal presente Accordo in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta all'altra Parte per via diplomatica. La cessazione avra' effetto il centoottantesimo giorno successivo alla data della comunicazione. La cessazione di efficacia non pregiudichera' le procedure iniziate prima della cessazione medesima.
In fede di cio' i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Belgrado il 09 febbraio 2017, in due originali ciascuno nelle lingue italiana, serba e inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione, fa fede il testo in lingua inglese.

Parte di provvedimento in formato grafico