Gazzetta n. 193 del 19 agosto 2019 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 2 agosto 2019
Imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Elba Marina di Campo - Pisa e vv, Elba Marina di Campo - Firenze e vv, Elba Marina di Campo - Milano Linate e vv.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 106 paragrafo 2, 107 e 108;
Visto il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella comunita', in particolare gli articoli 16 e 17;
Viste la comunicazione e la decisione della Commissione europea concernenti rispettivamente l'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale (GUUE 2012/C 8/02) e l'applicazione delle disposizioni dell'art. 106, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (GUUE 2012/L7);
Vista la comunicazione della Commissione 2017/C 194/01 «Orientamenti interpretativi relativi al regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio - Oneri di servizio pubblico (OSP)» (GUUE 2017/C del 17 giugno 2017);
Visto l'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che assegna al Ministro dei trasporti e della navigazione (oggi Ministro delle infrastrutture e dei trasporti), la competenza di disporre con proprio decreto, l'imposizione degli oneri di servizio pubblico sui collegamenti aerei in conformita' alle disposizioni del regolamento CEE n. 2408/92, ora abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 1008/2008;
Visto l'art. 2, comma 236, lettera a) della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) che prevede che con decreto del Ministro dei trasporti, siano individuati gli interventi necessari per il potenziamento e la sicurezza dell'aeroporto di Reggio Calabria, per assicurare la continuita' territoriale da e per tale aeroporto nonche' per la continuita' territoriale dell'Isola d'Elba, per un importo massimo di 1,5 milioni di euro per l'anno 2008;
Vista la legge regionale del 27 dicembre 2016, n. 89 e successive modificazioni, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 58 del 30 dicembre 2016, avente ad oggetto «Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilita' per l'anno 2017» ed in particolare l'art. 1 «Disposizioni per la continuita' territoriale dell'Isola d'Elba» in forza del quale la Giunta regionale e' autorizzata ad erogare contributi straordinari all'ENAC, fino all'importo massimo di € 1.050.000,00 per un ulteriore triennio, ovvero per il triennio 2017-2019, rispetto al periodo considerato nell'art. 43 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2013) al fine di concorrere al pagamento degli oneri di servizio pubblico per l'effettuazione di collegamenti aerei volti ad assicurare la continuita' territoriale dell'Isola d'Elba in relazione al contratto di servizio stipulato con il vettore che assicura i collegamenti;
Vista la legge regionale 27 dicembre 2017, n. 77 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilita' 2018) che all'art. 11 «Disposizioni per la continuita' territoriale dell'Isola d'Elba» autorizza la Giunta regionale ad erogare contributi straordinari all'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) fino all'importo massimo di complessivi € 1.050.000,00 per un ulteriore triennio, ovvero per il triennio 2018-2020, rispetto al periodo considerato nell'art. 43 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2013), al fine di concorrere al pagamento degli oneri di servizio pubblico per l'effettuazione di collegamenti aerei volti ad assicurare la continuita' territoriale dell'Isola d'Elba, in relazione al contratto di servizio stipulato con il vettore che assicura i collegamenti;
Vista la deliberazione n. 1 del 18 gennaio 2017 con la quale il consiglio di amministrazione dell'ENAC ha destinato parte dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2015 alla promozione della continuita' territoriale tra l'Isola d'Elba ed i principali scali della Regione Toscana, nell'importo risultante dalla proposta del direttore generale n. 127207 del 9 dicembre 2016, pari ad € 1.500.000,00;
Visto il decreto ministeriale n. 497 del 25 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 268 del 16 novembre 2017, e successive modifiche recante imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Elba Marina di Campo-Pisa e viceversa, Elba Marina di Campo-Firenze e viceversa, Elba Marina di Campo-Milano Linate e viceversa;
Vista la nota prot.n. 52564 in data 18 maggio 2019, con la quale l'ENAC ha evidenziato che la gara bandita per l'affidamento dell'esercizio di servizi aerei di linea in conformita' degli oneri di servizio pubblico cosi' come definiti con decreto ministeriale n. 497 del 25 ottobre 2017 e successive modificazioni ed integrazioni e' andata deserta;
Vista la deliberazione n. 21 del 2 ottobre 2018, con la quale il consiglio di amministrazione dell' ENAC ha destinato la somma pari a € 750.000,00 per il finanziamento della continuita' territoriale dell'isola d'Elba oltre a quanto gia' stanziato con la propria decisione del 18 gennaio 2017, n. 1;
Vista la disponibilita' di € 72.340,41 residuanti dalla liquidazione dell'ultimo anno di esercizio del servizio onerato operato dall'aggiudicatario della gara relativa al triennio ottobre 2014-ottobre 2017, utilizzabili per la continuita' in esame;
Vista la legge regionale 5 dicembre 2018, n. 68 - pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana parte prima n. 56 del 7 dicembre 2018 - «Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio di previsione 2018-2020», in particolare l'art. 19 «Disposizioni per la continuita' territoriale dell'Isola d'Elba. Modifiche all'art. 11 della l.r. 77/2017» che stabilisce che «... all'onere di euro 350.000,00 per l'anno 2021 si fa fronte con legge di bilancio.»;
Visto il decreto ministeriale n. 557 del 24 dicembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale n. 19 del 23 gennaio 2018, recante imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Elba Marina di Campo-Pisa e viceversa, Elba Marina di Campo-Firenze e viceversa, Elba Marina di Campo-Milano Linate e viceversa;
Visto l'estratto del bando di gara per la concessione in esclusiva e con compensazione finanziaria, in conformita' degli oneri di servizio pubblico cosi' come definiti con decreto ministeriale n. 557 del 24 dicembre 2018, dei servizi aerei di linea sulle rotte Elba Marina di Campo-Pisa e viceversa, Elba Marina di Campo-Firenze e viceversa, Elba Marina di Campo-Milano Linate e viceversa, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 5ª Serie speciale - contratti pubblici, n. 12 del 28 gennaio 2019;
Vista la nota prot. n. 36940 in data 29 marzo 2019, con la quale l'ENAC ha evidenziato che la gara bandita per l'affidamento dell'esercizio di servizi aerei di linea in conformita' degli oneri di servizio pubblico cosi' come definiti con decreto ministeriale n. 557 del 24 dicembre 2018 e' andata deserta;
Considerata l'opportunita' di intraprendere una ulteriore procedura, attraverso un'apposita Conferenza di Servizi, per individuare nuovi contenuti e nuovi parametri sui quali articolare l'imposizione di oneri di servizio pubblico sui collegamenti aerei tra lo scalo dell'Elba e gli scali di Pisa, Firenze e Milano Linate per assicurare la continuita' territoriale dell'Isola d'Elba attraverso collegamenti aerei che siano adeguati, regolari, continuativi e da svolgersi con voli di linea;
Visto il decreto ministeriale n. 209 del 17 maggio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 131 del 6 giugno 2019, recante abrogazione del decreto ministeriale n. 557 del 24 dicembre 2018;
Vista la nota n. 20118 del 17 maggio 2019, con la quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha delegato il Presidente della Regione Toscana a indire e presiedere la Conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni finalizzata a individuare, in conformita' con le disposizioni del regolamento (CE) n. 1008/2008, il contenuto degli oneri di servizio pubblico da imporre sui collegamenti aerei da e per l'Isola d'Elba;
Vista la nota prot. n. 0223372 del 3 giugno 2019, con la quale il Presidente della Regione Toscana ha indetto, ai sensi dell'art. 14-ter della legge n. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, la predetta Conferenza di servizi per il 7 giugno 2019;
Visto il verbale in data 20 giugno 2019, conclusivo della predetta Conferenza di servizi con la quale si sono definiti i parametri sui quali articolare l'imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Elba Marina di Campo - Pisa e viceversa, Elba Marina di Campo - Firenze e viceversa, Elba Marina di Campo - Milano Linate e viceversa e si e' fissata la decorrenza di tale imposizione dal 1° febbraio 2020;

Decreta:

Art. 1

1. Limitatamente alle finalita' perseguite dal presente decreto, il servizio aereo di linea sulle rotte Elba Marina di Campo - Pisa e viceversa, Elba Marina di Campo - Firenze e viceversa, Elba Marina di Campo - Milano Linate e viceversa, costituisce un servizio d'interesse economico generale.
 

ALLEGATO TECNICO
Imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Elba
Marina di Campo - Pisa e viceversa, Elba Marina di Campo -
Firenze e viceversa, Elba Marina di Campo - Milano Linate e
viceversa.

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

1. Il servizio aereo di linea sulle rotte Elba Marina di Campo - Pisa e viceversa, Elba Marina di Campo - Firenze e viceversa, Elba Marina di Campo - Milano Linate e viceversa, viene sottoposto ad oneri di servizio pubblico secondo le modalita' indicate nell'allegato tecnico che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
Art. 3

1. Gli oneri di servizio pubblico di cui all'art. 2 diventano obbligatori dal 1° febbraio 2020.
 
Art. 4

1. I vettori comunitari che intendono operare il servizio aereo di linea sulle rotte Elba Marina di Campo - Pisa e viceversa, Elba Marina di Campo - Firenze e viceversa, Elba Marina di Campo - Milano Linate e viceversa, in conformita' agli oneri di servizio pubblico di cui al presente decreto, senza corrispettivo finanziario, devono presentare all'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.), per ogni singola rotta, l'accettazione del servizio, secondo le modalita' indicate nell'allegato tecnico al presente decreto.
 
Art. 5

1. Ai sensi dell'art. 16, paragrafi 9 e 10 del regolamento (CE) 1008/2008, nel caso in cui non sia pervenuta alcuna accettazione di cui al precedente art. 4, il diritto di effettuare i servizi aerei di linea conformemente all'onere di servizio pubblico imposto su ciascuna delle rotte Elba Marina di Campo - Pisa e viceversa, Elba Marina di Campo - Firenze e viceversa, Elba Marina di Campo - Milano Linate e viceversa puo' essere concesso in esclusiva e con compensazione finanziaria, per un periodo di tre anni a decorrere dal 1° febbraio 2020, tramite gara pubblica a norma dell'art. 17 del medesimo regolamento comunitario.
2. La gara di cui al comma 1, il relativo bando e la connessa documentazione tecnica sono, altresi', conformi alle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico alle imprese incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale.
 
Art. 6

1. L'E.N.A.C. e' incaricato di esperire la gara di cui all'art. 5, di pubblicare nel proprio sito internet (www.enac.gov.it) il bando di gara e la presente imposizione, nonche' di fornire informazioni e di mettere a disposizione a titolo gratuito la documentazione correlata alla gara e agli oneri di servizio pubblico.
 
Art. 7

1. Con successivo decreto del direttore della Direzione generale per gli aeroporti ed il trasporto aereo viene reso esecutivo l'esito della gara di cui all'art. 5, viene concesso al vettore aggiudicatario della gara stessa il diritto di esercitare in esclusiva e con compensazione finanziaria il servizio aereo di linea sulle rotte Elba Marina di Campo - Pisa e viceversa, Elba Marina di Campo - Firenze e viceversa, Elba Marina di Campo - Milano Linate e viceversa, e viene altresi' approvata la convenzione tra l'E.N.A.C. ed il vettore stesso per regolare l'esercizio del servizio concesso.
2. Il decreto di cui al comma 1 e' sottoposto agli Organi competenti per il controllo.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (www.mit.gov.it).

Roma, 2 agosto 2019

Il Ministro: Toninelli