Gazzetta n. 188 del 12 agosto 2019 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 giugno 2019, n. 82
Regolamento di modifica del Titolo IX del regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza e, in particolare, l'articolo 111, che prevede l'emanazione del regolamento di servizio dell'amministrazione della pubblica sicurezza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, recante ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, recante ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, recante ordinamento dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, l'articolo 8, comma 1, lettera a);
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, recante disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Viste in particolare, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere m), n), o), p), q) e r), del citato decreto legislativo n. 126 del 2018, recanti modificazioni agli articoli 71, 72, 73, 74, 75 e introduzione degli articoli 75-bis e 75-ter, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, che aggiornano la disciplina dei presupposti per il conferimento della promozione per merito straordinario, prevedendo che sia conseguentemente armonizzata anche la disciplina delle altre ricompense premiali, attraverso l'aggiornamento delle previsioni del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 782 del 1985;
Ritenuto che, conseguentemente, occorre prevedere la possibilita' di conferire le predette, restanti ricompense premiali anche in relazione a comportamenti serbati in attivita' attinenti ai compiti istituzionali pure diversi da quelli squisitamente operativi;
Considerato che, in considerazione dell'ampliamento del novero delle fattispecie che possono dare luogo alla promozione per merito straordinario e alle ricompense premiali, appare opportuno introdurre meccanismi procedimentali in grado di assicurare un equilibrato apprezzamento discrezionale delle diverse situazioni, al fine di garantire l'effettivo riconoscimento e la valorizzazione del merito e della professionalita' espressi dal personale della Polizia di Stato;
Considerato che a questo fine, appare opportuno prevedere che la valutazione discrezionale dell'amministrazione si avvalga anche degli apporti di appositi organi collegiali, in coerenza con quanto previsto, per la progressione in carriera del personale della Polizia di Stato, dall'articolo 59 del decreto legislativo n. 334 del 2000 e dall'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, nonche', per il conferimento delle promozioni per merito straordinario, dagli articoli 75, quarto comma, e 75-bis, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982;
Sentite le organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato maggiormente rappresentative a livello nazionale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 2019;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 maggio 2019;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'11 giugno 2019;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno;

Emana
il seguente regolamento:

Art. 1
Modificazioni al capo I del titolo IX del decreto del Presidente
della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, in materia di tipologie e
requisiti per il conferimento delle ricompense al personale della
Polizia di Stato.

1. Al regolamento di servizio dell'amministrazione della pubblica sicurezza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica del capo I del titolo IX e' sostituita dalla seguente: «Tipologie di ricompense, requisiti e procedure per il conferimento»;
b) l'articolo 66 e' sostituito dal seguente:
«Art. 66 (Tipologie di ricompense, distintivi d'onore e di specialita' e annotazioni matricolari). - 1. Agli appartenenti ai ruoli e alle carriere del personale della Polizia di Stato possono essere conferite le seguenti ricompense:
a) onorificenze;
b) ricompense:
1) al valor militare;
2) al valor civile;
3) al merito civile;
c) ricompense:
1) per meriti straordinari e speciali;
2) per lodevole comportamento;
d) riconoscimenti:
1) per anzianita' di servizio;
2) al merito di servizio.
2. Al personale di cui al comma 1 possono essere attribuiti distintivi d'onore e di specialita', individuati con decreto del Ministro dell'interno, che ne fissa i criteri per l'attribuzione.
3. Il conferimento, mediante apposito attestato, delle onorificenze, delle ricompense e dei riconoscimenti di cui al comma 1, nonche' dei distintivi d'onore e di specialita' di cui al comma 2, e' annotato sullo stato matricolare del personale interessato, con esclusione della nota di compiacimento e del provvedimento con cui e' attribuito il premio in denaro, che sono comunque inseriti nel fascicolo personale e valutati ai fini della compilazione del rapporto informativo.
4. La vigente normativa regola le modalita' e l'uso dei corrispondenti nastrini e medaglie.»;
c) l'articolo 67 e' sostituito dal seguente:
«Art. 67 (Onorificenze, ricompense al valor militare, al valor civile e al merito civile, riconoscimenti). - 1. Agli appartenenti ai ruoli e alle carriere del personale della Polizia di Stato possono essere attribuite ricompense ed onorificenze, anche da parte di Stati esteri e organismi nazionali ed internazionali, secondo la normativa vigente in materia.
2. Le ricompense al valor militare, al valor civile ed al merito civile sono proposte ed attribuite secondo la normativa vigente in materia.
3. I riconoscimenti per anzianita' di servizio e per merito di servizio sono attribuiti secondo criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, che ne fissa le caratteristiche dei relativi segni distintivi e individua altresi' i criteri per l'attribuzione di riconoscimenti al personale della Polizia di Stato all'atto del collocamento a riposo.»;
d) l'articolo 68 e' sostituito dal seguente:
«Art. 68 (Disposizioni comuni in materia di ricompense per meriti straordinari e speciali e per lodevole comportamento). - 1. Le ricompense per meriti straordinari e speciali sono:
a) promozione per merito straordinario;
b) encomio solenne.
2. Le ricompense per lodevole comportamento sono:
a) encomio;
b) lode;
c) premio in denaro;
d) compiacimento.
3. Le ricompense di cui ai commi 1 e 2 sono conferite, senza possibilita' di cumulo, quando ricorrono i presupposti di cui all'articolo 69 del presente decreto, avuto riguardo alla qualifica rivestita e alle funzioni esercitate dal personale interessato e tenuto conto del risultato conseguito, nonche' delle particolari condizioni di tempo e di luogo che hanno eventualmente connotato l'attivita' svolta.
4. Al personale appartenente ai gruppi sportivi «Polizia di Stato-Fiamme Oro», di cui all'articolo 77, le ricompense di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo possono essere conferite anche in relazione a risultati di particolare rilievo, conseguiti in occasione della partecipazione a manifestazioni sportive.»;
e) l'articolo 69 e' sostituito dal seguente:
«Art. 69 (Requisiti per il conferimento delle ricompense per meriti straordinari e speciali e per lodevole comportamento). - 1. La promozione alla qualifica superiore per merito straordinario e' conferita ai sensi degli articoli 71, 72, 73, 74, 75, commi primo, secondo, quarto e quinto, e 75-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 68, comma 4, l'encomio solenne e' conferito al personale che, dando prova di eccezionali capacita', abbia conseguito pregevoli risultati in attivita' attinenti ai propri compiti, rendendo notevoli servizi all'amministrazione della pubblica sicurezza, o che, offrendo un contributo determinante all'esito di operazioni di particolare importanza o rischio, abbia dimostrato di possedere spiccate qualita' professionali e non comune determinazione operativa.
3. L'encomio e' conferito al personale che abbia conseguito rilevanti risultati in attivita' attinenti ai propri compiti, rendendo importanti servizi all'amministrazione della pubblica sicurezza e dimostrando di possedere spiccate qualita' professionali.
4. La lode e' conferita al personale che, distintosi per applicazione, impegno e capacita' tecnico-professionali, abbia conseguito apprezzabili risultati nell'espletamento dei compiti d'istituto.
5. Il premio in denaro e' conferito, nei limiti dei fondi annualmente stanziati, al personale che, distintosi per capacita' ed impegno, abbia contribuito al conseguimento di risultati meritevoli di segnalazione.
6. Il compiacimento e' formulato al personale distintosi nell'espletamento del servizio.»;
f) l'articolo 70 e' sostituito dal seguente:
«Art. 70 (Proposte per le ricompense per meriti straordinari e speciali e per lodevole comportamento). - 1. La proposta di conferimento della promozione alla qualifica superiore per merito straordinario e' formulata ai sensi dell'articolo 75, terzo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, e successive modificazioni.
2. La proposta di conferimento dell'encomio solenne e' formulata dal questore della provincia in cui sono avvenuti i fatti, su rapporto del dirigente dell'ufficio o reparto, ovvero, per il personale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza e le articolazioni da esso direttamente dipendenti, dal direttore centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato, d'iniziativa o su rapporto dei direttori centrali e degli uffici di pari livello del medesimo Dipartimento.
3. Le proposte per il conferimento dell'encomio e della lode sono formulate dal questore della provincia in cui sono avvenuti i fatti, su rapporto del dirigente dell'ufficio o reparto ovvero, per il personale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza e le articolazioni da esso direttamente dipendenti, dal direttore centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato, d'iniziativa o su rapporto dei direttori centrali e degli uffici di pari livello del medesimo Dipartimento.
4. Le proposte per il conferimento del premio in denaro sono formulate dal funzionario dirigente dell'ufficio da cui il personale direttamente dipende e, per il personale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, dal direttore della divisione o ufficio di livello equiparato. Se le proposte di cui al primo periodo riguardano personale in servizio presso province diverse, esse sono formulate dal questore della provincia in cui sono avvenuti i fatti.
5. Le proposte per il conferimento delle ricompense per meriti straordinari e speciali, dell'encomio e della lode a personale appartenente ai gruppi sportivi «Polizia di Stato-Fiamme Oro» di cui all'articolo 77, ove riguardino i risultati di cui all'articolo 68, comma 4, sono formulate dal questore della provincia in cui ha sede il gruppo sportivo di cui fa parte il dipendente interessato.
6. Le proposte per il conferimento delle ricompense per meriti straordinari e speciali, dell'encomio e della lode per fatti avvenuti all'estero sono formulate dal Questore della Provincia di Roma, su rapporto del dirigente dell'ufficio o reparto presso il quale il personale presta servizio.
7. Alla proposta, recante la descrizione dell'evento, corredata da tutti i documenti necessari per un'esatta valutazione del merito, e' allegata, per ciascun dipendente interessato, una scheda nominativa le cui caratteristiche, in relazione a ciascuna tipologia di ricompensa, sono determinate con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.
8. La proposta deve essere formulata tempestivamente e, comunque, non oltre sei mesi dalla conclusione dell'operazione, servizio o attivita' cui la stessa si riferisce, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 75, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni.
9. Il termine previsto dall'articolo 75, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, e successive modificazioni, si applica anche nel caso in cui l'evento riguardi una pluralita' di dipendenti e, per almeno uno di questi, sia formulata la proposta di conferimento della promozione per merito straordinario.
10. La proposta non puo' essere oggetto di integrazioni, salvo che sopravvengano o siano conosciuti successivamente fatti nuovi suscettibili di incidere sulla definizione del procedimento.»;
g) l'articolo 71 e' sostituito dal seguente:
«Art. 71 (Procedure per il conferimento delle ricompense per meriti straordinari e speciali). - 1. La proposta di conferimento della promozione alla qualifica superiore per merito straordinario e' sottoposta al preventivo esame del consiglio per le ricompense per meriti straordinari e speciali, di cui all'articolo 74 del presente decreto, e successivamente inoltrata agli organi di cui agli articoli 68 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, secondo le disposizioni di cui al successivo articolo 75, quarto comma, e successive modificazioni.
2. La proposta di conferimento dell'encomio solenne e' inoltrata al consiglio per le ricompense per meriti straordinari e speciali, di cui all'articolo 74 del presente decreto che, ove ravvisi i presupposti per il conferimento della promozione per merito straordinario, trasmette gli atti, con parere motivato, agli organi di cui agli articoli 68 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, secondo le disposizioni di cui al successivo articolo 75, quarto comma, e successive modificazioni.
3. Qualora, dall'esame degli atti, il consiglio per le ricompense per meriti straordinari e speciali ravvisi i presupposti dell'encomio e della lode, ne delibera il conferimento.
4. Le ricompense deliberate dal consiglio per le ricompense per meriti straordinari e speciali sono conferite, ai sensi dell'articolo 66, comma 3, con attestato rilasciato dal Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.»;
h) l'articolo 72 e' sostituito dal seguente:
«Art. 72 (Procedure per il conferimento dell'encomio e della lode). - 1. Le proposte di conferimento dell'encomio e della lode sono inoltrate al consiglio per le ricompense per lodevole comportamento, di cui all'articolo 75.
2. Il consiglio di cui al comma 1, qualora ravvisi i presupposti per il conferimento di una ricompensa per meriti straordinari e speciali, trasmette gli atti, con parere motivato, al consiglio per le ricompense per meriti straordinari e speciali; qualora non ritenga sussistenti i presupposti per il conferimento dell'encomio e della lode, ne da' comunicazione al questore competente che, entro trenta giorni, ha facolta' di attribuire al dipendente il premio in denaro.
3. Qualora i fatti segnalati per l'encomio presentino i requisiti previsti per la lode, o viceversa, il consiglio per le ricompense per lodevole comportamento delibera il conferimento della ricompensa ritenuta opportuna.
4. Le ricompense deliberate dal consiglio per le ricompense per lodevole comportamento sono conferite, ai sensi dell'articolo 66, comma 3, con attestato rilasciato dal Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza.»;
i) l'articolo 73 e' sostituito dal seguente:
«Art. 73 (Procedure per il conferimento del premio in denaro e del compiacimento). - 1. La proposta per il conferimento del premio in denaro e' inoltrata al questore della provincia ove il personale presta servizio, ovvero, per il personale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, al questore della provincia in cui sono avvenuti i fatti, che, accertata la sussistenza dei requisiti, ne delibera il conferimento e ne rilascia attestato, fatta salva la competenza esclusiva del consiglio per le ricompense per meriti straordinari e speciali di cui all'articolo 74, in ordine all'esame delle proposte concernenti gli appartenenti alle altre Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonche' tutti i soggetti non appartenenti alle medesime che rivestono la qualifica di agente o ufficiale di pubblica sicurezza.
2. I fondi annualmente stanziati per l'erogazione del premio in denaro sono ripartiti, con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, tra il consiglio per le ricompense per meriti straordinari e speciali e le questure, tenuto conto delle dotazioni organiche e degli indici di criminalita' di ciascuna provincia.
3. Il decreto di cui al comma 2 determina l'entita' minima e massima del premio in denaro.
4. Il compiacimento e' formulato, in forma scritta, dal responsabile, a livello centrale o periferico, di ciascun ufficio, reparto, settore o unita' organica dotata di autonomia funzionale.
5. Il premio in denaro e il compiacimento a personale appartenente ai gruppi sportivi «Polizia di Stato-Fiamme Oro» di cui all'articolo 77, ove riguardino i risultati di cui all'articolo 68, comma 4, sono conferiti dal questore della provincia in cui ha sede il gruppo sportivo di cui fa parte il dipendente interessato.»;
l) l'articolo 74 e' sostituito dal seguente:
«Art. 74 (Consiglio per le ricompense per meriti straordinari e speciali). - 1. Presso la Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato e' istituito il consiglio per le ricompense per meriti straordinari e speciali. Il consiglio per le ricompense per meriti straordinari e speciali esprime un parere obbligatorio sulle proposte di promozione per merito straordinario e delibera relativamente al conferimento dell'encomio solenne.
2. Ferma restando l'esclusione di ogni forma di emolumento o rimborso spese ulteriore rispetto a quanto previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale del lavoro per l'esercizio degli ordinari compiti istituzionali, il consiglio di cui al comma 1 e' presieduto e convocato dal vice Direttore generale della pubblica sicurezza con funzioni vicarie o da un supplente avente qualifica di prefetto o di dirigente generale di pubblica sicurezza, ed e' composto da quattro rappresentanti del Dipartimento della pubblica sicurezza con qualifica di prefetto o di dirigente generale di pubblica sicurezza, individuati annualmente con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza e da quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, designati di volta in volta dalle medesime secondo la rispettiva rappresentativita' ed in base a criteri di rotazione da determinarsi ogni due anni con accordo tra l'amministrazione e le medesime organizzazioni. I supplenti dei soggetti di cui al presente comma sono individuati con le medesime modalita' applicate per i rispettivi componenti titolari.
3. Il consiglio e' regolarmente costituito con la presenza di almeno meta' di ciascuna delle due rappresentanze e delibera a maggioranza dei presenti, con prevalenza del voto del presidente in caso di parita' di voti.
4. Le funzioni di segretario del consiglio sono espletate da un funzionario della Polizia di Stato con qualifica non superiore a vice questore, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. Per l'istruttoria, comprensiva di ogni verifica e approfondimento necessari, il consiglio si avvale dell'ufficio per le ricompense, istituito presso la Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato.
5. Il consiglio e' competente, altresi', ad esprimere il parere sulle proposte di intitolazione delle caserme e degli uffici della Polizia di Stato.»;
m) l'articolo 75 e' sostituito dal seguente:
«Art. 75 (Consiglio per le ricompense per lodevole comportamento). - 1. Presso la Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato e' istituito il consiglio per le ricompense per lodevole comportamento. Il consiglio per le ricompense per lodevole comportamento delibera relativamente al conferimento dell'encomio e della lode.
2. Ferma restando l'esclusione di ogni forma di emolumento o rimborso spese ulteriore rispetto a quanto previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale del lavoro per l'esercizio degli ordinari compiti istituzionali, il consiglio di cui al comma 1 e' presieduto e convocato da un Direttore centrale del Dipartimento della pubblica sicurezza o da un supplente avente qualifica di prefetto o di dirigente generale di pubblica sicurezza, ed e' composto da quattro rappresentanti dell'amministrazione della pubblica sicurezza individuati annualmente con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, di cui uno scelto tra i dirigenti generali di pubblica sicurezza o tra i dirigenti superiori della Polizia di Stato in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza e gli altri tra i dirigenti di uffici con funzioni finali, con qualifica non inferiore a primo dirigente della Polizia di Stato nonche' da quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, designati di volta in volta dalle medesime secondo la rispettiva rappresentativita' ed in base a criteri di rotazione da determinarsi ogni due anni con accordo tra l'amministrazione e le medesime organizzazioni. I supplenti dei soggetti di cui al presente comma sono individuati con le medesime modalita' applicate per i rispettivi componenti titolari.
3. Il consiglio e' regolarmente costituito con la presenza di almeno meta' di ciascuna delle due rappresentanze e delibera a maggioranza dei presenti, con prevalenza del voto del presidente in caso di parita' di voti.
4. Le funzioni di segretario della commissione sono espletate da un funzionario della Polizia di Stato con qualifica non superiore a vice questore, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. Per l'istruttoria, le verifiche e gli approfondimenti necessari, il consiglio si avvale dell'ufficio per le ricompense di cui all'articolo 74, comma 4.».

N O T E

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto, ai
sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

Il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre
1985, n. 782 (Approvazione del regolamento di servizio
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1985, n.
305.

Note alle premesse:

L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 17, comma 1
della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri) pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
(Omissis).».
- Si riporta l'art. 111 della legge 1° aprile 1981, n.
121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica
sicurezza), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile
1981, n. 100, S.O.:
«Art. 111 (Regolamento di servizio della
amministrazione della pubblica sicurezza e applicazione
delle norme del disciolto Corpo delle guardie di pubblica
sicurezza). - Il regolamento di servizio
dell'amministrazione della pubblica sicurezza e' emanato
con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'interno, sentiti i sindacati di polizia piu'
rappresentativi sul piano nazionale.
Nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore
della presente legge e quella del regolamento di cui al
primo comma si applicano, per quanto non previsto dalla
presente legge e se compatibili con essa, le disposizioni
del regolamento approvato con regio decreto 30 novembre
1930, n. 1629 , e successive modificazioni.
In dette disposizioni la denominazione Corpo delle
guardie di pubblica sicurezza si intende sostituita da
Amministrazione della pubblica sicurezza.».
- Il decreto del Presidente della repubblica 24 aprile
1982, n. 335 (Ordinamento del personale della Polizia di
Stato che espleta funzioni di polizia) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 10 giugno 1982, n. 158, S.O.
- Il decreto del Presidente della repubblica 24 aprile
1982, n 337 reca l'Ordinamento del personale della Polizia
di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o
tecnica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno
1982, n. 158, S.O.
- Il decreto del Presidente della repubblica 24 aprile
1982, n. 338 (Ordinamento dei ruoli professionali dei
sanitari della Polizia di Stato) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 10 giugno 1982, n. 158, S.O.
- Il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334
(Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente
della Polizia di Stato, a norma dell'art. 5, comma 1, della
legge 31 marzo 2000, n. 78) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 20 novembre 2000, n. 271, S.O.
- Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1, della legge
31 marzo 2000, n. 78 (Delega al Governo in materia di
riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale
dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della
Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle
Forze di polizia), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4
aprile 2000, n. 79:
«Art. 5 (Delega al Governo per il riordino della
Polizia di Stato). - 1. Il Governo e' delegato ad emanare,
entro il termine di cui all'art. 1, comma 1, uno o piu'
decreti legislativi per la revisione dell'ordinamento del
personale dei ruoli di cui alla legge 1° aprile 1981, n.
121, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) riordinamento dei ruoli del personale direttivo
e dirigente della Polizia di Stato, mediante soppressione o
istituzione di nuovi ruoli o qualifiche, anche prevedendo
la qualifica apicale di Dirigente generale di livello B con
consistenza organica adeguata alle funzioni da assolvere e
all'armonico sviluppo delle carriere, con conseguente
rideterminazione del livello dirigenziale del prefetto
avente funzioni di Capo della polizia - Direttore generale
della pubblica sicurezza, al fine di assicurare la
sovraordinazione gerarchica di cui all'art. 65 della legge
1° aprile 1981, n. 121, ed il mantenimento della posizione
funzionale connessa all'esercizio delle sue attribuzioni,
provvedendo anche alla revisione delle modalita' di
accesso, dei relativi corsi di formazione in modo coerente
con la riforma dei cicli universitari e dell'avanzamento,
prevedendo, per i ruoli di nuova istituzione, le relative
funzioni, ad esclusione di quelle che comportano una
specifica qualificazione;
b) integrazione delle disposizioni relative all'accesso
alle qualifiche dirigenziali della Polizia di Stato,
prevedendo che l'accesso alla qualifica di primo dirigente
possa avvenire, per un'aliquota predeterminata e comunque
non inferiore al venti per cento delle vacanze, mediante
concorso per titoli ed esami riservato al personale, in
possesso del diploma di laurea rispettivamente prescritto,
dei ruoli dei commissari, dei direttori tecnici e dei
sanitari e conseguente determinazione delle relative
disposizioni di raccordo;
c) previsione che i dirigenti della Polizia di
Stato possano essere temporaneamente collocati, entro
limiti determinati, non superiori al 5 per cento della
dotazione organica, e per particolari esigenze di servizio,
in posizione di disponibilita', anche per incarichi
particolari o a tempo determinato assicurando comunque la
possibilita', per l'Amministrazione, di provvedere al
conferimento degli incarichi dirigenziali per i posti di
funzione non coperti;
d) adeguamento delle disposizioni concernenti
l'eta' pensionabile e il trattamento pensionistico, gia' in
vigore per il personale della Polizia di Stato, tenendo
conto, relativamente all'eta' pensionabile, delle
disposizioni in vigore per il personale dei corrispondenti
ruoli delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare;
e) previsione dell'abrogazione dell'art. 51 della
legge 10 ottobre 1986, n. 668;
f) previsione delle occorrenti disposizioni
transitorie.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma
1 sono trasmessi alle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative a livello nazionale del personale della
Polizia di Stato, che esprimono il parere nei successivi
venti giorni; gli schemi medesimi, unitamente ai predetti
pareri pervenuti entro il termine ed agli altri pareri
previsti dalla legge, sono trasmessi alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica per il parere delle
Commissioni parlamentari competenti per materia, esteso
anche alle conseguenze di carattere finanziario, che si
esprimono entro sessanta giorni dalla data di assegnazione.
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, e'
consentito, a domanda e previa intesa tra le
amministrazioni interessate, il trasferimento dei
dipendenti appartenenti alle qualifiche dirigenziali e
direttive della Polizia di Stato nelle altre
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nei limiti dei
posti disponibili per le medesime qualifiche possedute
nelle rispettive piante organiche, nel rispetto delle
disposizioni di cui all'art. 20 della legge 23 dicembre
1999, n. 488. Qualora il trattamento economico
dell'amministrazione di destinazione sia inferiore a quello
percepito nell'amministrazione di provenienza, il
dipendente trasferito percepisce, fino al suo
riassorbimento, un assegno ad personam di importo
corrispondente alla differenza di trattamento. Per un
periodo non superiore a novanta giorni dalla data di
entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1
il trasferimento puo' essere effettuato, con le medesime
modalita', ad istanza dei dipendenti interessati, salvo
rifiuto dell'amministrazione destinataria dell'istanza, da
esprimere entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza
medesima.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente
art., pari a lire 3.100 milioni annue, si provvede ai sensi
dell'art. 8.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 25 gennaio 1957, n. 22, S.O.
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.
- Si riporta il testo dell'art. 8, comma 1, lett. a)
della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 agosto
2015, n. 187:
«Art. 8 (Riorganizzazione dell'amministrazione dello
Stato). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o piu' decreti legislativi per
modificare la disciplina della Presidenza del Consiglio dei
ministri, dei Ministeri, delle agenzie governative
nazionali e degli enti pubblici non economici nazionali. I
decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) con riferimento all'amministrazione centrale e a
quella periferica: riduzione degli uffici e del personale
anche dirigenziale destinati ad attivita' strumentali,
fatte salve le esigenze connesse ad eventuali processi di
reinternalizzazione di servizi, e correlativo rafforzamento
degli uffici che erogano prestazioni ai cittadini e alle
imprese; preferenza in ogni caso, salva la dimostrata
impossibilita', per la gestione unitaria dei servizi
strumentali, attraverso la costituzione di uffici comuni e
previa l'eventuale collocazione delle sedi in edifici
comuni o contigui; riordino, accorpamento o soppressione
degli uffici e organismi al fine di eliminare duplicazioni
o sovrapposizioni di strutture o funzioni, adottare i
provvedimenti conseguenti alla ricognizione di cui all'art.
17, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,
n. 114, e completare l'attuazione dell'art. 20 dello stesso
decreto-legge n. 90 del 2014, secondo principi di
semplificazione, efficienza, contenimento della spesa e
riduzione degli organi; razionalizzazione e potenziamento
dell'efficacia delle funzioni di polizia anche in funzione
di una migliore cooperazione sul territorio al fine di
evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la
gestione associata dei servizi strumentali; istituzione del
numero unico europeo 112 su tutto il territorio nazionale
con centrali operative da realizzare in ambito regionale,
secondo le modalita' definite con i protocolli d'intesa
adottati ai sensi dell'art. 75-bis, comma 3, del codice di
cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259; riordino
delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del
territorio e del mare, nonche' nel campo della sicurezza e
dei controlli nel settore agroalimentare, conseguente alla
riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed
eventuale assorbimento del medesimo in altra Forza di
polizia, fatte salve le competenze del medesimo Corpo
forestale in materia di lotta attiva contro gli incendi
boschivi e di spegnimento con mezzi aerei degli stessi da
attribuire al Corpo nazionale dei vigili del fuoco con le
connesse risorse e ferme restando la garanzia degli attuali
livelli di presidio dell'ambiente, del territorio e del
mare e della sicurezza agroalimentare e la salvaguardia
delle professionalita' esistenti, delle specialita' e
dell'unitarieta' delle funzioni da attribuire, assicurando
la necessaria corrispondenza tra le funzioni trasferite e
il transito del relativo personale; conseguenti
modificazioni agli ordinamenti del personale delle Forze di
polizia di cui all'art. 16 della legge 1° aprile 1981, n.
121, in aderenza al nuovo assetto funzionale e
organizzativo, anche attraverso: 1) la revisione della
disciplina in materia di reclutamento, di stato giuridico e
di progressione in carriera, tenendo conto del merito e
delle professionalita', nell'ottica della semplificazione
delle relative procedure, prevedendo l'eventuale
unificazione, soppressione ovvero istituzione di ruoli,
gradi e qualifiche e la rideterminazione delle relative
dotazioni organiche, comprese quelle complessive di
ciascuna Forza di polizia, in ragione delle esigenze di
funzionalita' e della consistenza effettiva alla data di
entrata in vigore della presente legge, ferme restando le
facolta' assunzionali previste alla medesima data, nonche'
assicurando il mantenimento della sostanziale
equiordinazione del personale delle Forze di polizia e dei
connessi trattamenti economici, anche in relazione alle
occorrenti disposizioni transitorie, fermi restando le
peculiarita' ordinamentali e funzionali del personale di
ciascuna Forza di polizia, nonche' i contenuti e i principi
di cui all'art. 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, e
tenuto conto dei criteri di delega della presente legge, in
quanto compatibili; 2) in caso di assorbimento del Corpo
forestale dello Stato, anche in un'ottica di
razionalizzazione dei costi, il transito del personale
nella relativa Forza di polizia, nonche' la facolta' di
transito, in un contingente limitato, previa determinazione
delle relative modalita', nelle altre Forze di polizia, in
conseguente corrispondenza delle funzioni alle stesse
attribuite e gia' svolte dal medesimo personale, con
l'assunzione della relativa condizione, ovvero in altre
amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, nell'ambito delle relative dotazioni
organiche, con trasferimento delle corrispondenti risorse
finanziarie. Resta ferma la corresponsione, sotto forma di
assegno ad personam riassorbibile con i successivi
miglioramenti economici, a qualsiasi titolo conseguiti,
della differenza, limitatamente alle voci fisse e
continuative, fra il trattamento economico percepito e
quello corrisposto in relazione alla posizione giuridica ed
economica di assegnazione; 3) l'utilizzo, previa verifica
da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, di una
quota parte dei risparmi di spesa di natura permanente, non
superiore al 50 per cento, derivanti alle Forze di polizia
dall'attuazione della presente lettera, fermo restando
quanto previsto dall'art. 23 della presente legge, tenuto
anche conto di quanto previsto dall'art. 3, comma 155,
secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; 4)
previsione che il personale tecnico del Corpo forestale
dello Stato svolga altresi' le funzioni di ispettore
fitosanitario di cui all'art. 34 del decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 214, e successive modificazioni; riordino
dei corpi di polizia provinciale, in linea con la
definizione dell'assetto delle funzioni di cui alla legge 7
aprile 2014, n. 56, escludendo in ogni caso la confluenza
nelle Forze di polizia; ottimizzazione dell'efficacia delle
funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mediante
modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, in
relazione alle funzioni e ai compiti del personale
permanente e volontario del medesimo Corpo e conseguente
revisione del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217,
anche con soppressione e modifica dei ruoli e delle
qualifiche esistenti ed eventuale istituzione di nuovi
appositi ruoli e qualifiche, con conseguente
rideterminazione delle relative dotazioni organiche e
utilizzo, previa verifica da parte del Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia
e delle finanze, di una quota parte dei risparmi di spesa
di natura permanente, non superiore al 50 per cento,
derivanti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco
dall'attuazione della presente delega, fermo restando
quanto previsto dall'art. 23 della presente legge;
(Omissis).».
- Il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95
(Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze
di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a),
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 giugno 2017, n. 143,
S.O.
- Il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, reca
le disposizioni integrative e correttive, a norma dell'
art. 8, comma 6, della citata legge 7 agosto 2015, n. 124,
del sopracitato decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.
Per completezza d'informazione si riporta il testo vigente
degli articoli 71, 72, 73, 74, 75, 75-bis e 75-ter del
citato decreto legislativo 24 aprile 1982, n. 335, come
modificati dall'art. 2, comma 1, del decreto 126/2018
sopracitato.
Art. 71 (Promozione per merito straordinario degli
appartenenti al ruolo degli agenti e degli assistenti). -
1. La promozione alla qualifica superiore puo' essere
conferita anche per merito straordinario agli agenti e agli
agenti scelti, i quali nell'esercizio delle loro funzioni
abbiano conseguito eccezionali risultati in attivita'
attinenti ai loro compiti, rendendo straordinari servizi
all'Amministrazione della pubblica sicurezza, dando prova
di eccezionale capacita' e dimostrando di possedere
qualita' necessarie per ben adempiere le funzioni della
qualifica superiore, ovvero abbiano corso grave pericolo di
vita per tutelare la sicurezza e l'incolumita' pubblica.
Art. 72 (Promozione per merito straordinario degli
assistenti capo e degli appartenenti al ruolo dei
sovrintendenti). - La promozione alla qualifica superiore
puo' essere conferita anche per merito straordinario agli
assistenti capo, ai vice sovrintendenti e ai
sovrintendenti, i quali, nell'esercizio delle loro
funzioni, abbiano conseguito eccezionali risultati in
attivita' attinenti ai loro compiti, rendendo straordinari
servizi all'Amministrazione della pubblica sicurezza, dando
prova di eccezionale capacita' e dimostrando di possedere
le qualita' necessarie per bene adempiere le funzioni della
qualifica superiore, ovvero abbiano corso grave pericolo di
vita per tutelare la sicurezza e l'incolumita' pubblica.
Al personale con qualifica di sovrintendente capo,
che si trovi nelle condizioni previste dal precedente
comma, possono essere attribuiti, o la classe superiore di
stipendio o, se piu' favorevoli, tre scatti di anzianita'.
Art. 73 (Promozione per merito straordinario degli
appartenenti al ruolo degli ispettori). - La promozione
alla qualifica superiore puo' essere conferita anche per
merito straordinario ai vice ispettori, agli ispettori,
agli ispettori capo e agli ispettori superiori i quali,
nell'esercizio delle loro funzioni, abbiano conseguito
eccezionali risultati in attivita' attinenti ai loro
compiti, rendendo straordinari servizi all'Amministrazione
della pubblica sicurezza, dando prova di eccezionale
capacita' e dimostrando di possedere le qualita' necessarie
per bene adempiere le funzioni della qualifica superiore,
ovvero abbiano corso grave pericolo di vita per tutelare la
sicurezza e l'incolumita' pubblica.
Al personale con qualifica di sostituto commissario,
che si trovi nelle condizioni previste dal precedente
comma, possono essere attribuiti, o la classe superiore di
stipendio o, se piu' favorevoli, tre scatti di anzianita'.
Art. 74 (Promozione per merito straordinario degli
appartenenti alla carriera dei funzionari). - 1. La
promozione alla qualifica superiore puo' essere conferita
anche per merito straordinario ai vice commissari, ai
commissari, ai commissari capo, ai vice questori aggiunti,
ai vice questori ed ai primi dirigenti i quali,
nell'esercizio delle loro funzioni, abbiano conseguito
eccezionali risultati in attivita' attinenti ai loro
compiti, rendendo straordinari servizi all'Amministrazione
della pubblica sicurezza, dando prova di eccezionale
capacita' professionale e dimostrando di possedere le
qualita' necessarie per bene adempiere le funzioni della
qualifica superiore, ovvero abbiano corso grave pericolo di
vita per tutelare la sicurezza e l'incolumita' pubblica.
Art. 75 (Decorrenza delle promozioni per merito
straordinario). - Le promozioni di cui agli articoli
precedenti decorrono dalla data del verificarsi dei fatti e
vengono conferite anche in soprannumero, riassorbibile con
le vacanze ordinarie.
Le promozioni per merito straordinario possono essere
conferite anche a coloro i quali siano deceduti nel corso o
in seguito ai fatti che hanno dato luogo alla proposta di
promozione, con la decorrenza prevista dal comma
precedente.
La proposta di promozione per merito straordinario e'
formulata, non oltre dodici mesi dal verificarsi dei fatti,
dal questore della provincia in cui sono avvenuti,
d'iniziativa o su rapporto del dirigente dell'ufficio,
dell'istituto o del reparto, ovvero, per il personale in
servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza e
le articolazioni da esso direttamente dipendenti, dal
Direttore centrale per le risorse umane, d'iniziativa o su
rapporto dei direttori centrali e degli Uffici di pari
livello del medesimo Dipartimento.
Sulla proposta decidono, secondo le rispettive
competenze, gli organi di cui agli articoli 68 e 69, previo
parere, per le promozioni dei funzionari alle qualifiche
dirigenziali, della commissione per la progressione in
carriera, secondo le rispettive competenze, salvo che la
proposta relativa all'assistente capo, sulla quale il
parere viene espresso dalla Commissione per i
sovrintendenti.
Un'ulteriore promozione per merito straordinario non
puo' essere conferita se, tra i fatti che vi danno luogo e
quelli che hanno dato luogo alla precedente proposta di
promozione, non siano trascorsi almeno tre anni. In tal
caso, qualora si verifichino le condizioni previste dai
precedenti articoli, al personale interessato possono
essere attribuiti, o la classe superiore di stipendio, o se
piu' favorevoli, tre scatti di anzianita'.
Art. 75-bis (Criteri per il conferimento delle
promozioni per merito straordinari). - 1. Il conferimento
delle promozioni per merito straordinario di cui agli
articoli 71, 72, 73 e 74, e' disposto, previa approvazione
di appositi criteri di massima nei quali sono tipizzate le
relative procedure e le fattispecie direttamente correlate
al circoscritto ambito di operativita' delle disposizioni
contenute nei medesimi articoli. I predetti criteri sono
approvati per il personale fino alla qualifica di sostituto
commissario e qualifiche corrispondenti da parte delle
Commissioni per la progressione in carriera del personale
della Polizia di Stato e per il personale della carriera
dei funzionari previa proposta da parte della Commissione
per la progressione in carriera approvata dal Consiglio di
amministrazione del personale della Polizia di Stato.
Art. 75-ter (Armonizzazione della disciplina in
materia di riconoscimento per attivita' di servizio). - 1.
Al fine di armonizzare a quanto previsto dal presente Capo
la materia delle ricompense conferite al personale della
Polizia di Stato, con regolamento adottato ai sensi
dell'art. 111 della legge 1° aprile 1981, n. 121, si
provvede ad aggiornare la disciplina di cui al titolo IX
del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre
1985, n. 782.».
- Si riporta il testo dell'art. 59 del citato decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 334:
Art. 59 (Commissione per la progressione in
carriera). - 1. Con regolamento del Ministro dell'interno
da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3 della legge 23
agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dall'entrata in vigore
del presente decreto, e' istituita la commissione per la
progressione in carriera del personale appartenente alla
carriera dei funzionari della Polizia di Stato, presieduta
dal capo della polizia - direttore generale della pubblica
sicurezza e composta dai vice direttori generali della
pubblica sicurezza e dai prefetti e dai dirigenti generali
di pubblica sicurezza direttori di direzioni e uffici di
pari livello nell'ambito del Dipartimento della pubblica
sicurezza, di cui all'art. 4, comma 2, primo periodo, con
esclusione delle lettere i) ed n), del decreto del
Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398,
nonche' della direzione centrale anticrimine della Polizia
di Stato, della direzione centrale dell'immigrazione e
della polizia delle frontiere e dell'ufficio centrale
interforze per la sicurezza personale. Il capo della
polizia - direttore generale della pubblica sicurezza puo'
delegare le funzioni di presidente al vice direttore
generale con funzioni vicarie. Il suddetto regolamento
determina le norme di organizzazione e funzionamento della
commissione.
2. Ai fini della progressione in carriera del
personale delle carriere dei medici, dei medici veterinari
e dei funzionari tecnici, la commissione di cui al comma 1
e' integrata, rispettivamente, dal direttore centrale di
sanita' e dal dirigente generale tecnico, ovvero, in
sostituzione, rispettivamente, da uno dei direttori di
servizio della medesima direzione centrale e da un
dirigente superiore tecnico.
3. Le funzioni di segretario della commissione sono
svolte da un funzionario della Polizia di Stato con
qualifica non inferiore a vice questore aggiunto o
qualifica equiparata della carriera dei funzionari tecnici,
in servizio presso la direzione centrale del personale del
dipartimento della pubblica sicurezza.
4. Ai lavori della commissione partecipa, in qualita'
di relatore e senza voto, il direttore centrale del
personale o, in caso di impedimento, su sua delega, il
direttore di un servizio della medesima direzione.
5. Per l'espletamento delle funzioni di cui ai commi
precedenti la direzione centrale del personale trasmette
alla commissione tutti gli elementi valutativi e
informativi in suo possesso.
6. La commissione formula al consiglio di
amministrazione la proposta di graduatoria di merito
relativa ai funzionari ammessi a valutazione per la
promozione alle qualifiche di commissario, di commissario
capo, di vice questore, di primo dirigente e di dirigente
superiore e qualifiche equiparate e per l'ammissione al
corso di formazione per l'accesso alla qualifica di vice
questore aggiunto e qualifiche equiparate, sulla base dei
criteri di valutazione, determinati dal consiglio di
amministrazione secondo le disposizioni di cui agli
articoli 61 e 62, ultimo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, su proposta della
medesima commissione.
7. Il consiglio di amministrazione approva la
graduatoria motivando le decisioni adottate in difformita'
alla proposta formulata dalla commissione.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano alle nomine e alle promozioni successive al 31
dicembre 2001.».
- Si riporta il testo dell'art. 69 del citato decreto
del Presidente della repubblica 24 aprile 1982, n. 335:
«Art. 69 (Commissioni per il personale non direttivo
della Polizia di Stato). - Sulle questioni concernenti lo
stato giuridico e la progressione di carriera del personale
non direttivo di cui al presente decreto si esprimono
specifiche commissioni, rispettivamente per il personale
del ruolo degli ispettori, per quello del ruolo dei
sovrintendenti e per quello dei ruoli degli assistenti e
degli agenti, presiedute da un vice capo della Polizia o da
un dirigente generale in servizio presso il dipartimento
della pubblica sicurezza e composte da quattro membri
scelti fra i dirigenti in servizio presso lo stesso
dipartimento.
Delle predette commissioni fanno parte quattro
rappresentanti del personale eletti ai sensi dell'ultimo
comma dell'art. 68.
In caso di parita' di voti prevale il voto del
Presidente.
Le funzioni di segretario delle commissioni sono
svolte da funzionari con qualifica fino a vice questore.
La nomina dei componenti e dei segretari delle
commissioni viene conferita con provvedimento del capo
della Polizia - direttore generale della pubblica
sicurezza.
All'inizio di ogni anno le commissioni propongono al
Consiglio di amministrazione di cui all'art. 68, per
l'approvazione, i criteri di massima che verranno seguiti
negli scrutini per merito comparativo e per merito
assoluto.».

Note all'art. 1:
Per l'argomento del decreto del Presidente della
Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, vedi nelle note al
titolo.
 
Art. 2

Clausola di neutralita' finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno e le articolazioni da esso comunque dipendenti provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto.
 
Art. 3

Norme finali e transitorie

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni di cui al capo II, titolo IX del regolamento di servizio dell'amministrazione della pubblica sicurezza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai procedimenti per il conferimento di ricompense che alla data di cui al comma 1 non sono stati ancora definiti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 21 giugno 2019

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri

Salvini, Ministro dell'interno

Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 2019 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 1628