Gazzetta n. 187 del 10 agosto 2019 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO
DECRETO 29 marzo 2019
Modifica del Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2019.


IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che prevede, tra l'altro, un sostegno finanziario per il pagamento di premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante a fronte del rischio di perdite economiche per gli agricoltori causate da avversita' atmosferiche, da epizoozie o fitopatie, da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale, nonche' un sostegno finanziario per i fondi di mutualizzazione per il pagamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori in caso di perdite economiche causate da avversita' atmosferiche, da epizoozie o fitopatie, da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale ed altresi' un sostegno per uno strumento di stabilizzazione del reddito per il pagamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori a seguito di un drastico calo di reddito;
Visto il regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanita' delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;
Visto il Programma di sviluppo rurale nazionale 2014-2020 approvato dalla Commissione europea con decisione C(2015)8312 del 20 novembre 2015, cosi' come risultante dall'ultima modifica approvata con decisione C(2018)6758 del 9 ottobre 2018, ed in particolare la misura 17 «Gestione del rischio»;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, cosi' come modificato dal decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2016, registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 2016 - reg.ne n. 2302, recante il conferimento dell'incarico di direttore generale dello sviluppo rurale al dott. Emilio Gatto;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 luglio 2017, n. 143, di modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, recante «Regolamento recante adeguamento dell'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177»;
Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2018, n. 2481, recante individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 143/2017 ed, in particolare, l'art. 1, comma 4, ai sensi del quale alla Direzione generale dello sviluppo rurale (DISR) compete, tra l'altro, la gestione delle misure di aiuto nazionali per incentivare la stipula di contratti assicurativi agevolati, per la copertura dei rischi climatici sulle coltivazioni e le strutture aziendali, i rischi parassitari sulle produzioni vegetali, le malattie epizootiche e lo smaltimento delle carcasse negli allevamenti zootecnici;
Considerato, inoltre che il sopracitato decreto 7 marzo 2018 individua la Direzione generale dello sviluppo rurale (DISR) come Autorita' di gestione delle misure nazionali di sviluppo rurale cofinanziate dall'Unione europea;
Visto il decreto ministeriale 5 maggio 2016, n. 10158, cosi' come modificato dal decreto ministeriale 31 gennaio 2019, n. 1104, recante disposizioni per il riconoscimento, la costituzione e la gestione dei fondi di mutualizzazione che possono beneficiare del sostegno di cui all'art. 36, paragrafo 1, lettere b), c) e d), del regolamento (UE) n. 1305/2013;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo del 21 gennaio 2019, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con il quale e' stato approvato il piano di gestione dei rischi in agricoltura 2019;
Visto in particolare, l'art. 19, comma 1, del sopracitato decreto del 21 gennaio 2019 che fissa il termine di sottoscrizione delle coperture mutualistiche per lo strumento di stabilizzazione del reddito al 31 marzo 2019;
Tenuto conto che ai sensi del medesimo art. 19, comma 2, «nel caso in cui non sia possibile rispettare i termini di cui al comma 1 per cause impreviste e non prevedibili, con decreto del direttore della Direzione generale dello sviluppo rurale gli stessi possono essere differiti per il tempo strettamente necessario a consentire agli agricoltori la stipula delle coperture mutualistiche per la stabilizzazione del reddito»;
Visto il decreto ministeriale 7 febbraio 2019, n. 1411, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, recante procedure attuative per il riconoscimento e la revoca dei soggetti gestori di cui al succitato decreto 5 maggio 2016 e successive modificazioni;
Considerato che, come primo anno di attivazione della misura, anche a seguito della recente approvazione dei decreti 31 gennaio 2019 e 7 febbraio 2019 citati, per consentire agli agricoltori interessati di sottoscrivere le coperture mutualistiche per lo strumento di stabilizzazione del reddito si ritiene necessario differire il termine stabilito all'art. 19, comma 1, del decreto 21 gennaio 2019 al 31 maggio 2019;
Considerato che un differimento dei termini di sottoscrizione delle coperture mutualistiche agevola la partecipazione da parte degli agricoltori al nuovo strumento;

Decreta:

Art. 1
Differimento termini sottoscrizione delle coperture mutualistiche per
lo strumento di stabilizzazione del reddito

1. Il termine di sottoscrizione delle coperture mutualistiche per lo strumento di stabilizzazione del reddito di cui all'art. 19, comma 1, del decreto 21 gennaio 2019 richiamato nelle premesse, e' differito al 31 maggio 2019.
Il presente decreto sara' inviato agli Organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 marzo 2019

Il direttore generale: Gatto

Registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2019 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, n. 1-273