Gazzetta n. 184 del 7 agosto 2019 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 giugno 2019, n. 76
Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e in particolare l'articolo 17;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in particolare gli articoli 52, 53 e 54;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», di seguito denominato: «Codice»;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni;
Vista la legge 14 novembre 2016, n. 220;
Vista la legge 22 novembre 2017, n. 175;
Visto il decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 203;
Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, e in particolare gli articoli 1 e 4-bis;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, emanato ai sensi del comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 95 del 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 aprile 2013, n. 87, e in particolare la Tabella 8, allegata al predetto decreto, concernente la rideterminazione della dotazione organica del Ministero per i beni e le attivita' culturali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 novembre 2014, n. 274, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° dicembre 2017, n. 238, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 marzo 2018, n. 55, recante «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, ai sensi dell'articolo 22, comma 7-quinquies, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 dicembre 2018, n. 288, recante «Individuazione e definizione della disciplina per il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo»;
Visto il decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 20 marzo 2009, n. 60, recante «Regolamento concernente la disciplina dei criteri per la tutela e il funzionamento dell'elenco previsto dall'articolo 95, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2009, n. 136;
Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo 23 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 marzo 2015, n. 57, recante «Organizzazione e funzionamento dei musei statali»;
Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione in data 8 maggio 2015, recante «Conferimento dell'autonomia speciale alla Galleria Nazionale delle Marche, alla Galleria Nazionale dell'Umbria e all'Opificio delle pietre dure», registrato dalla Corte dei conti in data 1° giugno 2015 al foglio n. 2336 e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero per i beni e le attivita' culturali;
Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione in data 15 settembre 2015, recante «Conferimento dell'autonomia speciale all'Istituto centrale per la grafica», registrato dalla Corte dei conti in data 16 ottobre 2015 al foglio n. 4176 e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero per i beni e le attivita' culturali;
Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo 23 gennaio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 marzo 2016, n. 59, recante «Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208»;
Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo 9 aprile 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 giugno 2016, n. 149, recante «Disposizioni in materia di aree e parchi archeologici e istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale 23 gennaio 2016»;
Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo 13 maggio 2016 concernente l'istituzione dell'Istituto centrale per l'archeologia, registrato dalla Corte dei conti in data 8 luglio 2016 al foglio n. 2939 e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero per i beni e le attivita' culturali;
Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione in data 28 giugno 2016 recante «Conferimento dell'autonomia speciale agli istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale di cui all'articolo 6 del decreto ministeriale 23 gennaio 2016», registrato dalla Corte dei conti in data 2 agosto 2016 al foglio n. 3176 e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero per i beni e le attivita' culturali;
Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo 24 ottobre 2016, recante «Riorganizzazione temporanea degli uffici periferici del Ministero nelle aree colpite dall'evento sismico del 24 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 54, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni»¸ registrato dalla Corte dei conti in data 10 novembre 2016 al foglio n. 4127 e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero per i beni e le attivita' culturali;
Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo 12 gennaio 2017, recante «Adeguamento delle soprintendenze speciali agli standard internazionali in materia di musei e luoghi della cultura, ai sensi dell'articolo 1, comma 432, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e dell'articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 marzo 2017, n. 58;
Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione in data 26 aprile 2017, recante «Conferimento dell'autonomia speciale al Parco archeologico del Colosseo», registrato dalla Corte dei conti in data 23 maggio 2017 al foglio n. 849 e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero per i beni e le attivita' culturali;
Considerato che l'organizzazione ministeriale proposta risulta coerente con i compiti e le funzioni attribuite al Ministero per i beni e le attivita' culturali dalla normativa di settore vigente e che tale organizzazione e' coerente con i contingenti di organico delle qualifiche dirigenziali di livello generale e di livello non generale;
Ritenuto, pertanto, per le suddette motivazioni, nonche' per ragioni di speditezza e celerita', di non avvalersi della facolta' di richiedere il parere del Consiglio di Stato;
Informate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 19 giugno 2019;
Sulla proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Organizzazione

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance.

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente in materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge, alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12
settembre 1988, n. 214, S.O.:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1
del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
- La legge 14 gennaio 1994, n. 20, e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 1994, n. 10.
- Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 1998, n.
250.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1999, n. 193.
- Si riporta il testo degli articoli 52, 53 e 54 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O.:
«Art. 52 (Attribuzioni). - 1. Il ministero per i beni e
le attivita' culturali esercita, anche in base alle norme
del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e del
testo unico approvato con decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490, le attribuzioni spettanti allo Stato in
materia di beni culturali e ambientali, spettacolo e sport,
eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto,
ad altri ministeri o ad agenzie, e fatte in ogni caso
salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma
2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo
1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente
legislazione alle regioni ed agli enti locali.
2. Al ministero sono altresi' trasferite, con le
inerenti risorse, le funzioni esercitate dal dipartimento
per l'informazione e l'editoria, istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri, in materia di
diritto d'autore e disciplina della proprieta' letteraria e
promozione delle attivita' culturali.
Art. 53 (Aree funzionali). - 1. Il ministero, in
particolare, svolge le funzioni di spettanza statale in
materia di tutela, gestione e valorizzazione dei beni
culturali e dei beni ambientali; promozione delle attivita'
culturali; promozione dello spettacolo (attivita' teatrali,
musicali, cinematografiche, di danza, circensi, dello
spettacolo viaggiante), anche tramite la promozione delle
produzioni cinematografiche, radiotelevisive e
multimediali; promozione del libro e sviluppo dei servizi
bibliografici e bibliotecari nazionali; promozione della
cultura urbanistica e architettonica e partecipazione alla
progettazione di opere destinate ad attivita' culturali;
studio, ricerca, innovazione ed alta formazione nelle
materie di competenza, anche mediante sostegno
all'attivita' degli istituti culturali; vigilanza sul CONI
e sull'Istituto del credito sportivo.
Art. 54 (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola in
uffici dirigenziali generali centrali e periferici,
coordinati da un segretario generale, e in non piu' di due
uffici dirigenziali generali presso il Gabinetto del
Ministro. Il numero degli uffici dirigenziali generali,
incluso il segretario generale, non puo' essere superiore a
venticinque.
2. L'individuazione e l'ordinamento degli uffici del
Ministero sono stabiliti ai sensi dell'art. 4.
2-bis. A seguito del verificarsi di eventi calamitosi
di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 24
febbraio 1992, n. 225, per i quali sia vigente o sia stato
deliberato nei dieci anni antecedenti lo stato d'emergenza,
il Ministro, con proprio decreto, puo', in via temporanea e
comunque per un periodo non superiore a cinque anni,
riorganizzare gli uffici del Ministero esistenti nelle aree
colpite dall'evento calamitoso, ferma rimanendo la
dotazione organica complessiva e senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.».
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106,
S.O.
- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n.
45, S.O.
- Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 2009, n.
254, S.O.
- Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2013, n. 80.
- Il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2014, n. 125 e
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014,
n. 106, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 luglio 2014,
n. 175.
- La legge 14 novembre 2016, n. 220, e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 26 novembre 2016, n. 277.
- La legge 22 novembre 2017, n. 175, e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 12 dicembre 2017, n. 289.
- Si riporta il testo degli articoli 1 e 4-bis del
decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 12 luglio 2018, n. 160 e convertito, con
modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 4 agosto 2018, n. 188:
«Art. 1 (Trasferimento al Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali delle funzioni esercitate
dal Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo in materia di turismo e conseguenti modifiche sugli
enti vigilati). - 1. Al Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali sono trasferite le funzioni
esercitate dal Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo in materia di turismo. Al medesimo
Ministero sono altresi' trasferite, con decorrenza dal 1°
gennaio 2019, le risorse umane, strumentali e finanziarie,
compresa la gestione residui, della Direzione generale
turismo del Ministero dei beni e delle attivita' culturali
e del turismo nonche' quelle comunque destinate
all'esercizio delle funzioni oggetto del trasferimento.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, la
Direzione generale turismo del Ministero dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo e' soppressa a decorrere
dal 1° gennaio 2019 e i relativi posti funzione di un
dirigente di livello generale e di due dirigenti di livello
non generale sono trasferiti al Dipartimento del turismo,
che e' istituito presso il Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali. Al fine di assicurare
l'invarianza finanziaria, i maggiori oneri derivanti per il
posto funzione di Capo del Dipartimento del turismo sono
compensati dalla soppressione di un numero di posti di
funzione dirigenziale di livello non generale equivalente
sul piano finanziario. La dotazione organica dirigenziale
del Ministero delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo e' rideterminata nel numero massimo
di tredici posizioni di livello generale e di sessantuno
posizioni di livello non generale senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
3. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 2, comma 1, il numero 7) e' sostituito
dal seguente: "7) Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo;" e il numero 12) e'
sostituito dal seguente: "12) Ministero per i beni e le
attivita' culturali;";
b) all'art. 27, comma 3, le parole: "del Dipartimento
del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri", sono soppresse;
c) all'art. 28, comma 1, lettera a), le parole: ";
promozione delle iniziative nazionali e internazionali in
materia di turismo" sono soppresse;
d) all'art. 33, comma 3, dopo la lettera b) e'
aggiunta la seguente: "b-bis) turismo: svolgimento di
funzioni e compiti in materia di turismo, cura della
programmazione, del coordinamento e della promozione delle
politiche turistiche nazionali, dei rapporti con le Regioni
e dei progetti di sviluppo del settore turistico, delle
relazioni con l'Unione europea e internazionali in materia
di turismo, fatte salve le competenze del Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, e dei
rapporti con le associazioni di categoria e le imprese
turistiche.";
e) all'art. 34, comma 1, la parola: «due» e'
sostituita dalla seguente: "quattro".
4. La denominazione: "Ministero delle politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo" sostituisce,
ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione:
"Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali".
5. La denominazione: "Ministero per i beni e le
attivita' culturali" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque
presente, la denominazione: "Ministero dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo".
6. Restano attribuite al Ministero per i beni e le
attivita' culturali le competenze gia' previste dalle norme
vigenti relative alla "Scuola dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo", di cui all'art. 5, comma 1-ter,
del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, nonche'
le risorse necessarie al funzionamento della medesima
Scuola. Quest'ultima e' ridenominata "Scuola dei beni e
delle attivita' culturali" e le sue attivita' sono riferite
ai settori di competenza del Ministero per i beni e le
attivita' culturali. Entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono apportate le conseguenti modificazioni allo
statuto della Scuola.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la
pubblica amministrazione e il Ministro per i beni e le
attivita' culturali, da adottare entro quarantacinque
giorni dalla data di conversione in legge del presente
decreto, si provvede alla puntuale individuazione delle
risorse umane, strumentali e finanziarie ai sensi del comma
1, e alla definizione della disciplina per il trasferimento
delle medesime risorse. Le risorse umane includono il
personale di ruolo nonche' il personale a tempo determinato
con incarico dirigenziale ai sensi dell'art. 19, comma 6,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro i
limiti del contratto in essere, che risulta assegnato alla
Direzione generale Turismo alla data del 1° giugno 2018.
Dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo, cessano
gli effetti dei progetti in corso e delle convenzioni
stipulate o rinnovate dalla Direzione generale turismo del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo con la societa' in house ALES. Al personale non
dirigenziale trasferito si applica il trattamento
economico, compreso quello accessorio, previsto
nell'amministrazione di destinazione e continua ad essere
corrisposto, ove riconosciuto, l'assegno ad personam
riassorbibile secondo i criteri e le modalita' gia'
previsti dalla normativa vigente. La revoca
dell'assegnazione temporanea presso altre amministrazioni
del personale trasferito, gia' in posizione di comando,
rientra nella competenza del Ministero delle politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo. E'
riconosciuto il diritto di opzione del personale di ruolo a
tempo indeterminato, da esercitare entro quindici giorni
dalla adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui al presente comma. Le facolta' assunzionali
del Ministero per i beni e le attivita' culturali sono
ridotte per un importo corrispondente all'onere per le
retribuzioni complessive del personale non transitato. Al
contempo, le facolta' assunzionali del Ministero delle
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo sono
incrementate per un importo corrispondente all'onere per le
retribuzioni complessive del personale non transitato.
All'esito del trasferimento del personale interessato, il
Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e
del turismo, provvede all'esercizio delle funzioni di cui
al comma 1 nell'ambito delle risorse umane disponibili a
legislazione vigente.
8. Al fine di mantenere inalterato il numero massimo di
venticinque uffici dirigenziali di livello generale del
Ministero per i beni e le attivita' culturali, ai sensi
dell'art. 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, la dotazione organica del Ministero per i beni e le
attivita' culturali, ridotta per effetto delle disposizioni
di cui ai commi 1 e 2, e' incrementata di un posto di
funzione dirigenziale di livello generale, i cui maggiori
oneri, al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, sono
compensati dalla soppressione di un numero di posti di
funzione dirigenziale di livello non generale equivalente
sul piano finanziario. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'art. 4-bis,
sono adeguate le dotazioni organiche e le strutture
organizzative del Ministero per i beni e le attivita'
culturali, sulla base delle disposizioni di cui al presente
articolo.
9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, adottato ai sensi dell'art. 4-bis, sono adeguate
le dotazioni organiche e le strutture organizzative del
Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e
del turismo, sulla base delle disposizioni di cui al
presente articolo.
10. Fino alla data del 31 dicembre 2018, il Ministero
delle politiche agricole alimentari, forestali e del
turismo, si avvale delle competenti strutture e dotazioni
organiche del Ministero per i beni e le attivita'
culturali. Con la legge di bilancio per l'anno 2019 e per
il triennio 2019-2021, le risorse finanziarie di cui al
comma 1, individuate ai sensi del comma 7, sono trasferite
ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del
Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e
del turismo.
11. All'art. 16 del decreto-legge 31 maggio 2014, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio
2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "Ministro dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo"», ovunque ricorrano, sono
sostituite dalle seguenti: "Ministro delle politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo";
b) le parole: "Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo", ovunque ricorrano, sono
sostituite dalle seguenti: "Ministero delle politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo".
12. L'art. 4 della legge 26 gennaio 1963, n. 91, e'
abrogato.
13. Nelle leggi 26 gennaio 1963, n. 91, e 2 gennaio
1989, n. 6:
a) le parole: "Ministro per il turismo e lo
spettacolo", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle
seguenti: "Ministro delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo";
b) le parole: «Ministero per il turismo e lo
spettacolo», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle
seguenti: "Ministero delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo".
14. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, lo
statuto dell'ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo e'
modificato, al fine di prevedere la vigilanza da parte del
Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e
del turismo. (3)
15. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.».
«Art. 4-bis (Procedure per il riordino
dell'organizzazione dei Ministeri). - 1. Al fine di
semplificare ed accelerare il riordino dell'organizzazione
dei Ministeri, anche con riferimento agli adeguamenti
conseguenti alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2
del presente decreto, a decorrere dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto e
fino al 30 giugno 2019, i regolamenti di organizzazione dei
Ministeri, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta
collaborazione, possono essere adottati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro competente, di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri.
I decreti previsti dal presente articolo sono soggetti al
controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti
ai sensi dell'art. 3, commi da 1 a 3, della legge 14
gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del
Consiglio dei ministri ha facolta' di richiedere il parere
del Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia
di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per
il Ministero interessato, il regolamento di organizzazione
vigente.».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
22 gennaio 2013 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13
aprile 2013, n. 87.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
29 agosto 2014, n. 171, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 25 novembre 2014, n. 274.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
1° dicembre 2017, n. 238, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 7 marzo 2018, n. 55.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
12 novembre 2018, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12
dicembre 2018, n. 288.
- Il decreto del Ministro dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo 23 dicembre 2014 e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 10 marzo 2015, n. 57.
- Il decreto del Ministro dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo 23 gennaio 2016 e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 11 marzo 2016, n. 59.
- Il decreto del Ministro dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo 9 aprile 2016 e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 28 giugno 2016, n. 149.
- Il decreto del Ministro dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo 12 gennaio 2017 e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 10 marzo 2017, n. 58.
 

Tabella A

(Prevista dall'articolo 39, comma 1)

DOTAZIONE ORGANICA

Dirigenza

Dirigenti di prima fascia 25
Dirigenti di seconda fascia 163*
Totale dirigenti 188 *di cui uno presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e uno presso l'Organismo indipendente di valutazione della performance.

 

Tabella B

(Prevista dall'articolo 39, comma 1)

DOTAZIONE ORGANICA

Aree

=====================================
|  Area |Dotazione organica |
+===============+===================+
|  III |  5.419 |
+---------------+-------------------+
|  II |  12.857 |
+---------------+-------------------+
|  I |  700 |
+---------------+-------------------+
|  Totale |  18.976 |
+---------------+-------------------+

 
Art. 2

Ministro e Sottosegretari di Stato

1. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali, di seguito denominato: «Ministro», e' l'organo di direzione politica del Ministero per i beni e le attivita' culturali, di seguito denominato: «Ministero», ed esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ai sensi degli articoli 4, comma 1, e 14, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
2. I Sottosegretari di Stato svolgono le funzioni e i compiti a loro espressamente delegati dal Ministro con proprio decreto.

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo degli articoli 4, comma 1, e 14,
comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106,
S.O.:
«Art. 4 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e
responsabilita'). - 1. Gli organi di governo esercitano le
funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo
gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli
altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e
verificano la rispondenza dei risultati dell'attivita'
amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
Ad essi spettano, in particolare:
a) le decisioni in materia di atti normativi e
l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed
applicativo;
b) la definizione di obiettivi, priorita', piani,
programmi e direttive generali per l'azione amministrativa
e per la gestione;
c) la individuazione delle risorse umane, materiali
ed economico-finanziarie da destinare alle diverse
finalita' e la loro ripartizione tra gli uffici di livello
dirigenziale generale;
d) la definizione dei criteri generali in materia di
ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe,
canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi
attribuiti da specifiche disposizioni;
f) le richieste di pareri alle autorita'
amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;
g) gli altri atti indicati dal presente decreto.
Art. 14 (Indirizzo politico-amministrativo). - 1. Il
Ministro esercita le funzioni di cui all'art. 4, comma 1. A
tal fine periodicamente, e comunque ogni anno entro dieci
giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, anche
sulla base delle proposte dei dirigenti di cui all'art. 16:
a) definisce obiettivi, priorita', piani e programmi
da attuare ed emana le conseguenti direttive generali per
l'attivita' amministrativa e per la gestione;
b) effettua, ai fini dell'adempimento dei compiti
definiti ai sensi della lettera a), l'assegnazione ai
dirigenti preposti ai centri di responsabilita' delle
rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'art. 4,
comma 1, lettera c), del presente decreto, ivi comprese
quelle di cui all'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto
1997, n. 279, e successive modificazioni ed integrazioni,
ad esclusione delle risorse necessarie per il funzionamento
degli uffici di cui al comma 2; provvede alle variazioni
delle assegnazioni con le modalita' previste dal medesimo
decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo altresi'
conto dei procedimenti e subprocedimenti attribuiti ed
adotta gli altri provvedimenti ivi previsti.».
 
Art. 3

Uffici e funzioni di livello dirigenziale generale

1. Il Ministero si articola in tredici uffici dirigenziali di livello generale centrali e undici uffici dirigenziali di livello generale periferici, coordinati da un Segretario generale.
2. Il Ministero e' articolato a livello centrale nei seguenti uffici dirigenziali di livello generale:
a) Direzione generale «Educazione e ricerca»;
b) Direzione generale «Archeologia, belle arti e paesaggio»;
c) Direzione generale «Archivi»;
d) Direzione generale «Biblioteche e istituti culturali»;
e) Direzione generale «Musei»;
f) Direzione generale «Creativita' contemporanea e rigenerazione urbana»;
g) Direzione generale «Spettacolo»;
h) Direzione generale «Cinema e audiovisivo»;
i) Direzione generale «Organizzazione»;
l) Direzione generale «Bilancio»;
m) Direzione generale «Contratti e concessioni».
3. Presso il Segretariato generale operano i seguenti uffici dirigenziali di livello generale:
a) l'Unita' per la sicurezza del patrimonio culturale;
b) l'Unita' per la programmazione, l'innovazione e la digitalizzazione dei processi.
4. Sono uffici dirigenziali di livello generale periferici del Ministero gli undici istituti dotati di autonomia di cui all'articolo 29, comma 2, lettera a) e comma 3, lettera a).
 
Art. 4

Uffici di diretta collaborazione

1. Gli Uffici di diretta collaborazione esercitano le competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Essi sono costituiti nell'ambito del Gabinetto, il quale e' centro di responsabilita' amministrativa, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni.
2. Sono Uffici di diretta collaborazione:
a) l'Ufficio di Gabinetto;
b) la Segreteria del Ministro;
c) l'Ufficio Legislativo;
d) l'Ufficio Stampa;
e) le Segreterie dei Sottosegretari di Stato.
3. Agli Uffici di cui al comma 2, fatto salvo quanto previsto per le Segreterie dei Sottosegretari di Stato, e' assegnato personale del Ministero e dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando, nel numero massimo di cento unita', comprensivo, in numero non superiore a venticinque, di esperti estranei alla amministrazione assunti con contratto a tempo determinato ovvero con incarico di collaborazione coordinata e continuativa comunque di durata non superiore a quella di permanenza in carica del Ministro. Il Ministro puo' nominare un proprio portavoce, ai sensi dell'articolo7, della legge 7 giugno 2000, n. 150, nonche' un Consigliere diplomatico.
4. Possono inoltre essere chiamati a collaborare con gli Uffici di cui al comma 2, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio destinati al Gabinetto, fino a quindici Consiglieri, scelti tra esperti di particolare professionalita' e specializzazione nelle materie di competenza del Ministero e in quelle giuridico-amministrative ed economiche, con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, di durata comunque non superiore rispetto alla permanenza in carica del Ministro, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Il Ministro, con il decreto con cui dispone l'incarico, da' atto dei requisiti di particolare professionalita' del Consigliere e allega un suo dettagliato curriculum.
5. Il trattamento economico onnicomprensivo del personale addetto agli Uffici di diretta collaborazione e dei collaboratori di cui al comma 4 e' determinato ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nelle seguenti misure:
a) per il Capo di Gabinetto in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti a uffici di livello dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante al Segretario generale del Ministero;
b) per il Capo dell'Ufficio Legislativo, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti a uffici di livello dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici di livello dirigenziale generale del Ministero;
c) per il Capo della Segreteria del Ministro, per il Segretario particolare del Ministro, per il Consigliere diplomatico, per il portavoce del Ministro, nonche' per i Capi delle Segreterie o, in via alternativa, per i Segretari particolari dei Sottosegretari di Stato, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti a uffici dirigenziali non generali e in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero;
d) al Capo dell'Ufficio Stampa e' corrisposto un trattamento economico non superiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale per i giornalisti con la qualifica di redattore capo;
e) per il Presidente e, in caso di composizione collegiale, per gli altri componenti dell'Organismo indipendente di valutazione della performance di cui all'articolo 10 in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti a uffici dirigenziali non generali, nei limiti delle risorse indicate dall'articolo 14, comma 11, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
f) ai dirigenti della seconda fascia dei ruoli delle amministrazioni pubbliche assegnati agli Uffici di diretta collaborazione e' corrisposta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero nonche', in attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennita' sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di importo non superiore al cinquanta per cento della retribuzione di posizione massima, a fronte delle specifiche responsabilita' connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilita' a orari disagevoli, della qualita' della prestazione individuale;
g) il trattamento economico del personale con contratto a tempo determinato e di quello con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e' determinato dal Ministro all'atto del conferimento dell'incarico. Tale trattamento, comunque, non puo' essere superiore a quello corrisposto al personale dipendente dell'amministrazione che svolge funzioni equivalenti. Il relativo onere grava sugli stanziamenti dell'unita' previsionale di base «Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro» dello stato di previsione della spesa del Ministero;
h) al personale non dirigenziale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilita', degli obblighi di reperibilita' e di disponibilita' a orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonche' delle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici, spetta un'indennita' accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttivita' e al miglioramento dei servizi. Il personale beneficiario della predetta indennita' e' determinato dal Capo di Gabinetto sentiti, per gli Uffici di cui al comma 2, i responsabili degli stessi. In attesa di specifica disposizione contrattuale, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, la misura dell'indennita' e' determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
6. Per i titolari degli Uffici di cui al comma 2 e per il relativo personale il trattamento economico previsto dal comma 5 si applica nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 23-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, fermo restando quanto, altresi', previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
7. Il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, enti ed organismi pubblici e istituzionali, assegnato agli Uffici di diretta collaborazione, e' posto in posizione di aspettativa, comando o fuori ruolo.
8. I Capi degli Uffici di cui al comma 2 sono nominati dal Ministro per la durata massima del relativo mandato governativo. In particolare, il Capo di Gabinetto e il Capo dell'Ufficio Legislativo sono individuati tra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, professori universitari di ruolo, dirigenti di prima fascia dell'amministrazione dello Stato ed equiparati, nonche' tra esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, dotati di adeguata professionalita'. Il Capo della Segreteria e il Segretario particolare possono essere individuati tra dipendenti pubblici e anche tra estranei alla pubblica amministrazione. Le posizioni del Capo di Gabinetto, dei Capi degli Uffici di diretta collaborazione di cui al comma 2 e dei componenti dell'Organismo indipendente di valutazione della performance si intendono aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 3.
9. Presso il Gabinetto puo' essere conferito, nell'ambito delle prescritte dotazioni organiche, un incarico dirigenziale di livello non generale.
10. Possono essere inoltre conferiti incarichi di Vice Capo degli uffici di Gabinetto e Stampa, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nell'ambito del contingente di cui al comma 9, oppure a esperti e consulenti, nell'ambito del contingente di cui al comma 4. Puo' essere conferito un incarico di Vice Capo dell'Ufficio Legislativo nell'ambito del contingente di cui ai commi 4 e 9.
11. L'assegnazione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali agli Uffici di diretta collaborazione e' disposta con atti del Capo di Gabinetto.
12. Ai servizi di supporto a carattere generale necessari per l'attivita' degli Uffici di diretta collaborazione provvede la Direzione generale Organizzazione. La suddetta Direzione generale fornisce altresi' le risorse strumentali necessarie al funzionamento degli Uffici di diretta collaborazione.
13. Gli Uffici di diretta collaborazione possono avvalersi, al di fuori del contingente di cui al comma 3 e con oneri a carico delle amministrazioni di provenienza, sulla base di convenzioni con le Universita', di personale delle medesime Istituzioni per lo svolgimento di programmi di interesse comune, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Note all'art. 4:

- Si riporta il testo dell'art. 14, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.:
«Art. 14 (Indirizzo politico-amministrativo). -
(Omissis).
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il
Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione,
aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con
l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento
adottato ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23
agosto 1988, n. 400 (55) (56) . A tali uffici sono
assegnati, nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento:
dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa,
fuori ruolo o comando; collaboratori assunti con contratti
a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto
privato; esperti e consulenti per particolari
professionalita' e specializzazioni con incarichi di
collaborazione coordinata e continuativa. All'atto del
giuramento del Ministro, tutte le assegnazioni di
personale, ivi compresi gli incarichi anche di livello
dirigenziale e le consulenze e i contratti, anche a
termine, conferiti nell'ambito degli uffici di cui al
presente comma, decadono automaticamente ove non confermati
entro trenta giorni dal giuramento del nuovo Ministro. Per
i dipendenti pubblici si applica la disposizione di cui
all'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
Con lo stesso regolamento si provvede al riordino delle
segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato. Con
decreto adottato dall'autorita' di governo competente, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e'
determinato, in attuazione dell'art. 12, comma 1, lettera
n) della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza aggravi di spesa
e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi
nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina
contrattuale, il trattamento economico accessorio, da
corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilita',
degli obblighi di reperibilita' e di disponibilita' ad
orari disagevoli, ai dipendenti assegnati agli uffici dei
Ministri e dei Sottosegretari di Stato. Tale trattamento,
consistente in un unico emolumento, e' sostitutivo dei
compensi per il lavoro straordinario, per la produttivita'
collettiva e per la qualita' della prestazione individuale.
Con effetto dall'entrata in vigore del regolamento di cui
al presente comma sono abrogate le norme del regio decreto
legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni
ed integrazioni, ed ogni altra norma riguardante la
costituzione e la disciplina dei gabinetti dei Ministri e
delle segreterie particolari dei Ministri e dei
Sottosegretari di Stato.».
- Si riporta il testo dell'art. 21, comma 2, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 31 dicembre 2009, n. 303, S.O.:
«Art. 21 (Bilancio di previsione). - (Omissis).
2. La seconda sezione del disegno di legge di bilancio
espone per l'entrata e, distintamente per ciascun
Ministero, per la spesa le unita' di voto parlamentare
determinate con riferimento rispettivamente alla tipologia
di entrata e ad aree omogenee di attivita'. Per la spesa,
le unita' di voto sono costituite dai programmi. I
programmi rappresentano aggregati di spesa con finalita'
omogenea diretti al perseguimento di risultati, definiti in
termini di prodotti e di servizi finali, allo scopo di
conseguire gli obiettivi stabiliti nell'ambito delle
missioni. Le missioni rappresentano le funzioni principali
e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa. La
realizzazione di ciascun programma e' affidata ad un unico
centro di responsabilita' amministrativa, corrispondente
all'unita' organizzativa di primo livello dei Ministeri, ai
sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300. I programmi sono univocamente raccordati alla
nomenclatura COFOG (Classification of the functions of
government) di secondo livello. Nei casi in cui cio' non
accada perche' il programma corrisponde in parte a due o
piu' funzioni COFOG di secondo livello, deve essere
indicata la relativa percentuale di attribuzione da
calcolare sulla base dell'ammontare presunto delle unita'
elementari di bilancio, ai fini della gestione e della
rendicontazione, di diversa finalizzazione ricompresi nel
programma.».
- Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 7 giugno
2000, n. 150, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 giugno
2000, n. 136:
«Art. 7 (Portavoce). - 1. L'organo di vertice
dell'amministrazione pubblica puo' essere coadiuvato da un
portavoce, anche esterno all'amministrazione, con compiti
di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere
politico-istituzionale con gli organi di informazione. Il
portavoce, incaricato dal medesimo organo, non puo', per
tutta la durata del relativo incarico, esercitare attivita'
nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa
e delle relazioni pubbliche.
2. Al portavoce e' attribuita una indennita'
determinata dall'organo di vertice nei limiti delle risorse
disponibili appositamente iscritte in bilancio da ciascuna
amministrazione per le medesime finalita'.».
- Si riporta il testo dell'art. 19, comma 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.:
«Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). -
(Omissis).
4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello
generale sono conferiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
all'art. 23 o, in misura non superiore al 70 per cento
della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo
determinato, a persone in possesso delle specifiche
qualita' professionali richieste dal comma 6.».
- Si riporta il testo dell'art. 14, comma 11, del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 2009, n. 254, S.O.:
«Art. 14 (Organismo indipendente di valutazione della
performance). - (Omissis).
11. Agli oneri derivanti dalla costituzione e dal
funzionamento degli organismi di cui al presente articolo
si provvede nei limiti delle risorse attualmente destinate
ai servizi di controllo interno.».
- Si riporta il testo dell'art. 23-ter, commi 1 e 2,
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 6 dicembre 2011, n. 284, S.O.,
convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre
2011, n. 300, S.O.:
«Art. 23-ter (Disposizioni in materia di trattamenti
economici). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, e'
definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo di
chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti
o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente
o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il
personale in regime di diritto pubblico di cui all'art. 3
del medesimo decreto legislativo, e successive
modificazioni, stabilendo come parametro massimo di
riferimento il trattamento economico del primo presidente
della Corte di cassazione. Ai fini dell'applicazione della
disciplina di cui al presente comma devono essere computate
in modo cumulativo le somme comunque erogate
all'interessato a carico del medesimo o di piu' organismi,
anche nel caso di pluralita' di incarichi conferiti da uno
stesso organismo nel corso dell'anno.
2. Il personale di cui al comma 1 che e' chiamato,
conservando il trattamento economico riconosciuto
dall'amministrazione di appartenenza, all'esercizio di
funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, anche in
posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri
o enti pubblici nazionali, comprese le autorita'
amministrative indipendenti, non puo' ricevere, a titolo di
retribuzione o di indennita' per l'incarico ricoperto, o
anche soltanto per il rimborso delle spese, piu' del 25 per
cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico
percepito.».
- Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto-legge 24
aprile 2014, n. 66, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24
aprile 2014, n. 95, convertito con modificazioni dalla
legge 23 giugno 2014, n. 89, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 23 giugno 2014, n. 143:
«Art. 13 (Limite al trattamento economico del personale
pubblico e delle societa' partecipate). - 1. A decorrere
dal 1° maggio 2014 il limite massimo retributivo riferito
al primo presidente della Corte di cassazione previsto
dagli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni e
integrazioni, e' fissato in euro 240.000 annui al lordo dei
contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri
fiscali a carico del dipendente. A decorrere dalla predetta
data i riferimenti al limite retributivo di cui ai predetti
articoli 23-bis e 23-ter contenuti in disposizioni
legislative e regolamentari vigenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto, si intendono sostituiti dal
predetto importo. Sono in ogni caso fatti salvi gli
eventuali limiti retributivi in vigore al 30 aprile 2014
determinati per effetto di apposite disposizioni
legislative, regolamentari e statutarie, qualora inferiori
al limite fissato dal presente articolo.
2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 471, dopo le parole "autorita'
amministrative indipendenti" sono inserite le seguenti: ",
con gli enti pubblici economici";
b) al comma 472, dopo le parole "direzione e
controllo" sono inserite le seguenti: "delle autorita'
amministrative indipendenti e";
c) al comma 473, le parole "fatti salvi i compensi
percepiti per prestazioni occasionali" sono sostituite
dalle seguenti "ovvero di societa' partecipate in via
diretta o indiretta dalle predette amministrazioni".
3. Le regioni provvedono ad adeguare i propri
ordinamenti al nuovo limite retributivo di cui al comma 1,
ai sensi dell'articolo 1, comma 475, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, nel termine ivi previsto.
4. Ai fini dei trattamenti previdenziali, le riduzioni
dei trattamenti retributivi conseguenti all'applicazione
delle disposizioni di cui al presente articolo operano con
riferimento alle anzianita' contributive maturate a
decorrere dal 1°maggio 2014.
5. La Banca d'Italia, nella sua autonomia organizzativa
e finanziaria, adegua il proprio ordinamento ai principi di
cui al presente articolo.
5-bis. Le amministrazioni pubbliche inserite nel conto
economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1,
comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, pubblicano
nel proprio sito internet i dati completi relativi ai
compensi percepiti da ciascun componente del consiglio di
amministrazione in qualita' di componente di organi di
societa' ovvero di fondi controllati o partecipati dalle
amministrazioni stesse.».
- Si riporta il testo dell'art. 19, comma 5, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.:
«Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). -
(Omissis).
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di
livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al
suo ufficio ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c).».
 
Art. 5

Ufficio di Gabinetto

1. L'Ufficio di Gabinetto coadiuva il Capo di Gabinetto nello svolgimento dei propri compiti e di quelli delegati dal Ministro.
2. Il Capo di Gabinetto coordina le attivita' affidate agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, riferendone al medesimo, e assicura il raccordo tra le funzioni di indirizzo del Ministro ed i compiti del Segretario generale. In particolare, verifica gli atti da sottoporre alla firma del Ministro, cura gli affari e gli atti la cui conoscenza e' sottoposta a particolari misure di sicurezza e cura i rapporti con il Segretariato generale e con le altre strutture dirigenziali di livello generale, con il Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale e con l'Organismo indipendente di valutazione della performance; cura l'istruttoria dei procedimenti di concessione del patrocinio del Ministero.
3. Il Capo di Gabinetto puo' essere coadiuvato da uno o due Vice Capi di Gabinetto, nominati ai sensi dell'articolo 4, comma 10.
 
Art. 6

Ufficio Legislativo

1. L'Ufficio Legislativo provvede allo studio e alla definizione dell'attivita' normativa nelle materie di competenza del Ministero, in coordinamento con il Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, assicurando il raccordo permanente con l'attivita' normativa del Parlamento e la qualita' del linguaggio normativo. Segue la normativa dell'Unione europea nelle materie di interesse del Ministero, svolge attivita' di consulenza tecnico-giuridica in riferimento ai negoziati relativi a convenzioni e trattati internazionali relativi ai beni e attivita' culturali e la formazione delle relative leggi di recepimento in collaborazione con il Consigliere diplomatico, cura l'istruttoria delle risposte agli atti parlamentari di controllo e di indirizzo. Ha funzioni di consulenza giuridica e legislativa nei confronti del Ministro, degli Uffici di diretta collaborazione e del Segretario generale, nonche', limitatamente alle questioni interpretative di massima che presentano profili di interesse generale, delle Direzioni generali centrali; svolge funzione di assistenza nei rapporti di natura tecnico-giuridica con la Conferenza Stato-Regioni e la Conferenza unificata, con le autorita' amministrative indipendenti, con l'Avvocatura dello Stato e con il Consiglio di Stato; sovraintende il contenzioso internazionale, europeo e costituzionale.
 
Art. 7

Ufficio Stampa

1. L'Ufficio Stampa tiene i rapporti con la stampa e cura la comunicazione pubblica del Ministro. Cura, in particolare, i rapporti con le emittenti radiotelevisive italiane ed estere per promuovere lo sviluppo della cultura, anche mediante progetti specifici di comunicazione del patrimonio culturale materiale e immateriale e delle attivita' di tutela e valorizzazione; a tal fine si raccorda con il Segretariato generale.
 
Art. 8

Ulteriori Uffici di diretta collaborazione

1. La Segreteria del Ministro svolge attivita' di supporto ai compiti del medesimo, ne cura il cerimoniale ed e' coordinata da un Capo della Segreteria. Il Segretario particolare del Ministro cura i rapporti diretti dello stesso nello svolgimento dei suoi compiti istituzionali.
2. Il Consigliere diplomatico, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, assiste il Ministro in campo internazionale e europeo, promuove e assicura la partecipazione attiva del Ministro agli organismi internazionali e dell'Unione europea e cura le relazioni internazionali, con particolare riferimento, in collaborazione con l'Ufficio Legislativo, ai negoziati relativi ad accordi di cooperazione nelle materie di competenza del Ministero. Il Consigliere diplomatico si raccorda con il Segretariato generale per la predisposizione degli atti di rilevanza europea e internazionale.
 
Art. 9

Segreterie dei Sottosegretari di Stato

1. I Capi delle Segreterie e i Segretari particolari dei Sottosegretari di Stato sono nominati dai rispettivi Sottosegretari.
2. Alla Segreteria di ciascuno dei Sottosegretari di Stato, oltre il Capo della segreteria, e' assegnato personale del Ministero e dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando, nel numero massimo di otto unita', delle quali non piu' di tre estranee all'amministrazione assunte con contratto a tempo determinato, comunque di durata non superiore a quella di permanenza in carica del Sottosegretario.
 
Art. 10

Organismo indipendente
di valutazione della performance

1. Presso il Ministero e' istituito l'Organismo indipendente di valutazione della performance, di seguito denominato: «Organismo», che svolge, in piena autonomia e indipendenza, le funzioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni, raccordandosi, per la raccolta dei dati, con la Direzione generale Organizzazione e la Direzione generale Bilancio.
2. L'Organismo e' costituito con decreto del Ministro ai sensi degli articoli 14 e 14-bis del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
3. Al Presidente e, in caso di composizione collegiale, agli altri componenti dell'Organismo e' corrisposto l'emolumento di cui all'articolo 4, comma 5, lettera e), determinato dal Ministro all'atto della nomina.
4. Presso l'Organismo opera la Struttura tecnica permanente per la misurazione della performance, prevista dall'articolo 14, comma 9, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni. Alla struttura di cui al precedente periodo sono assegnate, nei limiti previsti dall'articolo 14, comma 11, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, le risorse finanziarie necessarie all'esercizio delle relative funzioni e un contingente di tre unita' di personale, nell'ambito del contingente di cui all'articolo 4, comma 3, incluso un dirigente di livello non generale in possesso di specifica professionalita' ed esperienza nel campo della misurazione della performance nelle amministrazioni pubbliche, nominato dal Ministro, con proprio decreto, su proposta dell'Organismo.
5. L'Organismo indipendente della valutazione della performance costituisce centro di costo del centro di responsabilita' «Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro».

Note all'art. 10:

- Si riporta il testo degli articoli 14 e 14-bis del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 2009, n. 254, S.O.:
«Art. 14 (Organismo indipendente di valutazione della
performance). - 1. Ogni amministrazione, singolarmente o in
forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, si dota di un Organismo indipendente di
valutazione della performance. Il Dipartimento della
funzione pubblica assicura la corretta istituzione e
composizione degli Organismi indipendenti di valutazione.
2. L'Organismo di cui al comma 1 sostituisce i servizi
di controllo interno, comunque denominati, di cui al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed esercita, in
piena autonomia, le attivita' di cui al comma 4. Esercita,
altresi', le attivita' di controllo strategico di cui
all'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 286
del 1999, e riferisce, in proposito, direttamente
all'organo di indirizzo politico-amministrativo.
2-bis. L'Organismo indipendente di valutazione della
performance e' costituito, di norma, in forma collegiale
con tre componenti. Il Dipartimento della funzione pubblica
definisce i criteri sulla base dei quali le amministrazioni
possono istituire l'Organismo in forma monocratica.
2-ter. Il Dipartimento della funzione pubblica
individua i casi in cui sono istituiti Organismi in forma
associata tra piu' pubbliche amministrazioni.
3.
4. L'Organismo indipendente di valutazione della
performance:
a) monitora il funzionamento complessivo del sistema
della valutazione, della trasparenza e integrita' dei
controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo
stato dello stesso , anche formulando proposte e
raccomandazioni ai vertici amministrativi;
b) comunica tempestivamente le criticita' riscontrate
ai competenti organi interni di governo ed amministrazione,
nonche' alla Corte dei conti e al Dipartimento della
funzione pubblica;
c) valida la Relazione sulla performance di cui
all'art. 10, a condizione che la stessa sia redatta in
forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai
cittadini e agli altri utenti finali e ne assicura la
visibilita' attraverso la pubblicazione sul sito
istituzionale dell'amministrazione;
d) garantisce la correttezza dei processi di
misurazione e valutazione con particolare riferimento alla
significativa differenziazione dei giudizi di cui all'art.
9, comma 1, lettera d), nonche' dell'utilizzo dei premi di
cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal presente
decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti
integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione,
nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e
della professionalita';
e) propone, sulla base del sistema di cui all'art. 7,
all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la
valutazione annuale dei dirigenti di vertice e
l'attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III;
f) e' responsabile della corretta applicazione delle
linee guida, delle metodologie e degli strumenti
predisposti dal Dipartimento della funzione pubblica sulla
base del decreto adottato ai sensi dell'articolo 19, comma
10, del decreto legge n. 90 del 2014;
g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi
relativi alla trasparenza e all'integrita' di cui al
presente Titolo;
h) verifica i risultati e le buone pratiche di
promozione delle pari opportunita'.
4-bis. Gli Organismi indipendenti di valutazione
esercitano i compiti di cui al comma 4 e, in particolare,
procedono alla validazione della Relazione sulla
performance, tenendo conto anche delle risultanze delle
valutazioni realizzate con il coinvolgimento dei cittadini
o degli altri utenti finali per le attivita' e i servizi
rivolti, nonche', ove presenti, dei risultati prodotti
dalle indagini svolte dalle agenzie esterne di valutazione
e dalle analisi condotte dai soggetti appartenenti alla
rete nazionale per la valutazione delle amministrazioni
pubbliche, di cui al decreto emanato in attuazione
dell'articolo 19 del decreto-legge n. 90 del 2014, e dei
dati e delle elaborazioni forniti dall'amministrazione,
secondo le modalita' indicate nel sistema di cui all'art.
7.
4-ter. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 4,
l'Organismo indipendente di valutazione ha accesso a tutti
gli atti e documenti in possesso dell'amministrazione,
utili all'espletamento dei propri compiti, nel rispetto
della disciplina in materia di protezione dei dati
personali. Tale accesso e' garantito senza ritardo.
L'Organismo ha altresi' accesso diretto a tutti i sistemi
informativi dell'amministrazione, ivi incluso il sistema di
controllo di gestione, e puo' accedere a tutti i luoghi
all'interno dell'amministrazione, al fine di svolgere le
verifiche necessarie all'espletamento delle proprie
funzioni, potendo agire anche in collaborazione con gli
organismi di controllo di regolarita' amministrativa e
contabile dell'amministrazione. Nel caso di riscontro di
gravi irregolarita', l'Organismo indipendente di
valutazione effettua ogni opportuna segnalazione agli
organi competenti.
5.
6. La validazione della Relazione sulla performance di
cui al comma 4, lettera c), e' condizione inderogabile per
l'accesso agli strumenti per premiare il merito di cui al
Titolo III.
7.
8. I componenti dell'Organismo indipendente di
valutazione non possono essere nominati tra i dipendenti
dell'amministrazione interessata o tra soggetti che
rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti
politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano
rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con
le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito
simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili
rapporti nei tre anni precedenti la designazione.
9. Presso l'Organismo indipendente di valutazione e'
costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, una struttura tecnica permanente per la
misurazione della performance, dotata delle risorse
necessarie all'esercizio delle relative funzioni.
10. Il responsabile della struttura tecnica permanente
deve possedere una specifica professionalita' ed esperienza
nel campo della misurazione della performance nelle
amministrazioni pubbliche.
11. Agli oneri derivanti dalla costituzione e dal
funzionamento degli organismi di cui al presente articolo
si provvede nei limiti delle risorse attualmente destinate
ai servizi di controllo interno.
Art. 14-bis (Elenco, durata e requisiti dei componenti
degli OIV). - 1. Il Dipartimento della funzione pubblica
tiene e aggiorna l'Elenco nazionale dei componenti degli
Organismi indipendenti di valutazione, secondo le modalita'
indicate nel decreto adottato ai sensi dell'articolo 19,
comma 10, del decreto-legge n. 90 del 2014.
2. La nomina dell'organismo indipendente di valutazione
e' effettuata dall'organo di indirizzo
politico-amministrativo, tra gli iscritti all'elenco di cui
al comma 1, previa procedura selettiva pubblica.
3. La durata dell'incarico di componente dell'Organismo
indipendente di valutazione e' di tre anni, rinnovabile una
sola volta presso la stessa amministrazione, previa
procedura selettiva pubblica.
4. L'iscrizione all'Elenco nazionale dei componenti
degli Organismi indipendenti di valutazione avviene sulla
base di criteri selettivi che favoriscono il merito e le
conoscenze specialistiche, nel rispetto di requisiti
generali, di integrita' e di competenza individuati ai
sensi del comma 1.
5. Con le modalita' di cui al comma 1, sono stabiliti
gli obblighi di aggiornamento professionale e formazione
continua posti a carico degli iscritti all'elenco nazionale
dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione.
6. Le nomine e i rinnovi dei componenti degli Organismi
indipendenti di valutazione sono nulli in caso di
inosservanza delle modalita' e dei requisiti stabiliti
dall'art. 14 e dal presente articolo. Il Dipartimento della
funzione pubblica segnala alle amministrazioni interessate
l'inosservanza delle predette disposizioni.».
 
Art. 11

Comando Carabinieri per la tutela
del patrimonio culturale

1. Il Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale risponde funzionalmente al Ministro, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni.
2. Con decreto da adottarsi ai sensi dell'articolo 11 della legge 31 marzo 2000, n. 78, e successive modificazioni, ne e' definito l'organico, fermo restando il disposto dell'articolo 827 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Alle esigenze del Comando si provvede mediante il centro di responsabilita' «Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro».

Note all'art. 11:

- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 4, del decreto
legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 1998, n. 250:
«Art. 3 (Il Ministro). - (Omissis).
4. Al Ministro risponde il Comando carabinieri per la
tutela del patrimonio artistico istituito dal decreto 5
marzo 1992 del Ministro per i beni culturali e ambientali,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo
1992. Al Ministro risponde altresi' il servizio di
controllo interno.».
- Si riporta il testo dell'art. 11 della legge 31 marzo
2000, n. 78, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 aprile
2000, n. 79:
«Art. 11 (Attivita' specializzate presso
Amministrazioni dello Stato diverse da quelle di
appartenenza). - 1. Per le Forze di polizia diverse dalla
Polizia di Stato, l'istituzione, nonche' le dotazioni di
personale e mezzi, di comandi, unita' e reparti comunque
denominati, destinati allo svolgimento di attivita'
specializzate presso Amministrazioni dello Stato diverse da
quelle di appartenenza, sono disposte, su proposta del
Ministro interessato, dal Ministro competente
gerarchicamente, previo concerto con il Ministro
dell'interno. Con la stessa procedura si provvede alla
soppressione dei predetti comandi, unita' e reparti, salvi
i casi in cui la loro costituzione sia stata disposta con
legge.».
- Si riporta il testo dell'art. 827 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 8 maggio 2010, n. 106, S.O.:
«Art. 827 (Contingente per la tutela del patrimonio
culturale). - 1. E' costituito un contingente di personale
dell'Arma dei carabinieri, per un totale di 128 unita', da
collocare in soprannumero rispetto all'organico per il
potenziamento del Comando carabinieri per la tutela del
patrimonio culturale. Il predetto contingente e' cosi'
determinato:
a) generali di brigata: 1;
b) colonnelli: 1;
c) tenenti colonnelli: 2;
d) ufficiali inferiori: 21;
e) ispettori: 22;
f) sovrintendenti: 28;
g) appuntati e carabinieri: 53.
2. Le disponibilita' di bilancio destinate al
potenziamento di personale e mezzi del Comando carabinieri
per la tutela del patrimonio culturale sono allocate, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su
appositi capitoli di bilancio del Ministero per i beni e le
attivita' culturali.».
 
Art. 12

Segretariato generale

1. Il Segretario generale del Ministero e' nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, opera alle dirette dipendenze del Ministro. Il Segretario generale assicura, in attuazione degli indirizzi impartiti dal Ministro, il coordinamento e l'unita' dell'azione amministrativa, elabora le direttive, gli indirizzi e le strategie concernenti l'attivita' complessiva del Ministero, coordina gli uffici e le attivita' del Ministero, vigila su efficienza e rendimento degli stessi e riferisce periodicamente al Ministro gli esiti della propria attivita'. Il Segretario generale coordina le direzioni generali centrali e gli uffici dirigenziali generali periferici del Ministero ed e' responsabile nei confronti del Ministro dell'attivita' di coordinamento e della puntuale realizzazione degli indirizzi impartiti dal Ministro, fermo restando quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Segretario generale esercita poteri di direzione, indirizzo e coordinamento e controllo sui segretari distrettuali del Ministero per i beni e le attivita' culturali con riferimento alle loro funzioni ispettive e di coordinamento, ferme restando le competenze attribuite alla Direzione generale Organizzazione e alla Direzione generale Contratti e concessioni.
2. Il Segretario generale, in attuazione degli indirizzi del Ministro, in particolare:
a) esercita il coordinamento dell'attivita' degli uffici, anche attraverso la convocazione periodica in conferenza, anche con modalita' telematiche o informatiche, dei direttori generali centrali per l'esame di questioni di carattere generale o di particolare rilievo oppure afferenti a piu' competenze; puo' convocare i titolari degli uffici dirigenziali generali periferici del Ministero; la conferenza dei direttori generali centrali, dei titolari degli uffici dirigenziali generali periferici e dei segretari distrettuali e' in ogni caso convocata ai fini del coordinamento dell'elaborazione dei programmi annuali e pluriennali di cui alla lettera i);
b) coordina le attivita' delle direzioni generali centrali, nelle materie di rispettiva competenza, per le intese istituzionali di programma di cui all'articolo 2, comma 203, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni;
c) assicura la risoluzione di conflitti positivi e negativi di competenza tra i direttori generali centrali e i titolari degli uffici dirigenziali generali periferici del Ministero; in caso di inerzia o ritardo, anche nell'avvio di procedimenti d'ufficio, da parte dei direttori generali centrali o dei titolari degli uffici dirigenziali generali periferici del Ministero, ne sollecita l'attivita' e propone al Ministro la nomina, tra i dirigenti generali del Ministero, del titolare del potere sostitutivo;
d) concorda con i direttori generali competenti le determinazioni di carattere intersettoriale che esorbitino la competenza territoriale dei segretari distrettuali;
e) partecipa alle riunioni del Consiglio superiore Beni culturali e paesaggistici, senza diritto di voto;
f) coordina le iniziative in materia di sicurezza del patrimonio culturale, nonche' gli interventi conseguenti a emergenze di carattere nazionale e internazionale, in collaborazione con le altre Istituzioni competenti;
g) raccoglie, coordina e analizza i fabbisogni del patrimonio immobiliare e mobiliare, di beni e di servizi del Ministero; cura i rapporti con l'Agenzia del demanio, fatte salve le ipotesi di cui agli articoli 15, comma 2, lettera a), e 16, comma 2, lettera b);
h) coordina la predisposizione delle relazioni ai sensi di legge alle Istituzioni ed agli Organismi sovranazionali e al Parlamento, anche ai sensi dell'articolo 84 del Codice; raccoglie e coordina i dati forniti dalle direzioni generali centrali per l'espletamento dell'attivita' di rendicontazione al Parlamento e agli organi di controllo;
i) coordina gli esiti delle elaborazioni dei programmi annuali e pluriennali del Ministero e dei relativi piani di spesa, da sottoporre all'approvazione del Ministro, anche sulla base delle risultanze delle riunioni della conferenza di cui alla lettera a);
l) formula proposte al Ministro, sentiti i direttori generali centrali, i titolari degli uffici dirigenziali di livello generale periferici e i segretari distrettuali, ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
m) coordina le attivita' di rilevanza europea e internazionale, ivi inclusa la programmazione dei fondi europei diretti e indiretti, anche svolgendo, ove richiesto e comunque nel rispetto della normativa europea in materia, le funzioni proprie della autorita' di gestione dei programmi europei; coordina i rapporti con l'Unesco e promuove l'iscrizione di nuovi siti e di nuovi elementi nelle liste del patrimonio mondiale materiale e immateriale, sulla base dell'attivita' istruttoria compiuta dalle competenti direzioni generali;
n) coordina il Nucleo ispettivo e il programma annuale dell'attivita' ispettiva, sulla base degli indirizzi e delle determinazioni del Ministro;
o) cura l'elaborazione, entro il 31 ottobre di ciascun anno, sulla base delle proposte e delle istruttorie curate dalle direzioni generali centrali competenti, dagli istituti di cui all'articolo 29 e dai segretariati distrettuali, del Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali», di cui articolo 7, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106; entro il 15 marzo di ciascun anno predispone una relazione concernente gli interventi del Piano strategico gia' realizzati e lo stato di avanzamento di quelli avviati nell'anno precedente e non ancora conclusi;
p) coordina l'istruttoria dei programmi e degli atti da sottoporre al CIPE;
q) coordina le attivita' per la realizzazione di interventi sul territorio di particolare complessita' e rilievo strategico, in attuazione delle direttive del Ministro;
r) assicura, in raccordo con l'Ufficio Stampa e con la Direzione generale Organizzazione, l'attivita' di comunicazione interna diretta agli uffici centrali e periferici del Ministero;
s) si raccorda con la Direzione generale Organizzazione per l'allocazione delle risorse umane e la mobilita' delle medesime tra le diverse direzioni ed uffici, sia centrali sia periferici, anche su proposta dei relativi direttori;
t) assicura l'adempimento degli obblighi in materia di anticorruzione, nonche' di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni; in particolare, per garantire la trasparenza e la pubblicita' delle attivita' di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, nonche' per favorire le attivita' di studio e di ricerca in materia di beni culturali e paesaggistici, assicura che tutti gli atti aventi rilevanza esterna e i provvedimenti adottati dagli organi centrali e periferici del Ministero nell'esercizio delle funzioni di tutela e valorizzazione di cui al Codice siano pubblicati nel sito internet del Ministero e in quello, ove esistente, dell'organo che ha adottato l'atto;
u) svolge i compiti di autorita' centrale prevista dall'articolo 4 della direttiva 2014/60/UE del 15 maggio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro;
v) provvede all'istruttoria per l'elaborazione degli indirizzi di competenza del Ministro e, d'intesa con la Direzione generale Bilancio, di vigilanza sull'Istituto per il credito sportivo, limitatamente agli interventi in materia di beni e attivita' culturali;
z) assicura il coordinamento delle politiche dei prestiti all'estero dei beni culturali, in attuazione delle direttive del Ministro;
aa) assicura il coordinamento in materia di politiche del turismo con il competente Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;
bb) assicura il coordinamento delle politiche in materia di comunicazione e informazione istituzionale, anche attraverso il sito web del Ministero e in raccordo con l'Ufficio Stampa;
3. Presso il Segretariato generale operano la Commissione consultiva per i piani di gestione dei siti e degli elementi Unesco e per i sistemi turistici locali di cui all'articolo 5 della legge 20 febbraio 2006, n. 77, il Nucleo di valutazione degli atti dell'Unione europea di cui all'articolo 20 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
4. Il Segretariato generale costituisce centro di responsabilita' amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni.
5. Il Segretariato generale si articola in quattro uffici dirigenziali di livello non generale centrali e nei Segretariati distrettuali del Ministero per i beni e le attivita' culturali, uffici dirigenziali di livello non generale periferici, individuati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.
6. Presso il Segretariato generale opera un Nucleo ispettivo cui sono assegnati cinque dirigenti di livello non generale, di cui un coordinatore, con funzioni ispettive, competenti anche, in via esclusiva, allo svolgimento di compiti ispettivi sulle attivita' dei Segretariati distrettuali. I predetti dirigenti non possono svolgere, in nessun caso, attivita' di gestione amministrativa.
7. Presso il Segretariato generale operano con funzioni di supporto al Segretario generale i seguenti uffici dirigenziali di livello generale:
a) l'Unita' per la programmazione, l'innovazione e la digitalizzazione dei processi, che svolge compiti in materia di programmazione strategica, innovazione e digitalizzazione dei processi, e in particolare:
1) cura il coordinamento dei sistemi informativi del Ministero; promuove e coordina la ricognizione storica e la digitalizzazione, ad opera delle direzioni generali, ciascuna nel proprio ambito di competenza, dell'attivita' amministrativa posta in essere dallo Stato nella tutela del patrimonio culturale; promuove e coordina la digitalizzazione, ad opera delle direzioni generali, del patrimonio culturale nazionale;
2) svolge i compiti previsti dall'articolo 17 del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni; rappresenta il Ministero in organismi e azioni europee e internazionali nel campo della digitalizzazione e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
b) l'Unita' per la sicurezza del patrimonio culturale e la gestione delle emergenze, che assicura il coordinamento e l'attuazione di tutte le iniziative in materia di sicurezza del patrimonio culturale e di coordinamento degli interventi conseguenti ad emergenze nazionali ed internazionali, anche in collaborazione con le altre amministrazioni competenti; da tale Unita' dipendono gli Uffici speciali eventualmente istituiti ai sensi dell'articolo 54, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
8. Gli uffici dirigenziali generali di cui al comma 7 costituiscono centri di costo del centro di responsabilita' amministrativa del Segretariato generale.

Note all'art. 12:

- Si riporta il testo degli articoli 19, comma 3, e 16,
comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001,
n. 106, S.O.:
«Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). -
(Omissis).
3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri,
gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro
interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti
della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 o, con
contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle
specifiche qualita' professionali e nelle percentuali
previste dal comma 6.».
«Art. 16 (Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali
generali). - 1. I dirigenti di uffici dirigenziali
generali, comunque denominati, nell'ambito di quanto
stabilito dall'art. 4 esercitano, fra gli altri, i seguenti
compiti e poteri:
(Omissis).
b) curano l'attuazione dei piani, programmi e
direttive generali definite dal Ministro e attribuiscono ai
dirigenti gli incarichi e la responsabilita' di specifici
progetti e gestioni; definiscono gli obiettivi che i
dirigenti devono perseguire e attribuiscono le conseguenti
risorse umane, finanziarie e materiali;».
- Si riporta il testo all'art. 2, comma 203, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 28 dicembre 1996, n. 303, S.O.:
«203. Gli interventi che coinvolgono una molteplicita'
di soggetti pubblici e privati ed implicano decisioni
istituzionali e risorse finanziarie a carico delle
amministrazioni statali, regionali e delle province
autonome nonche' degli enti locali possono essere regolati
sulla base di accordi cosi' definiti:
a) "Programmazione negoziata", come tale intendendosi
la regolamentazione concordata tra soggetti pubblici o tra
il soggetto pubblico competente e la parte o le parti
pubbliche o private per l'attuazione di interventi diversi,
riferiti ad un'unica finalita' di sviluppo, che richiedono
una valutazione complessiva delle attivita' di competenza;
b) "Intesa istituzionale di programma", come tale
intendendosi l'accordo tra amministrazione centrale,
regionale o delle province autonome con cui tali soggetti
si impegnano a collaborare sulla base di una ricognizione
programmatica delle risorse finanziarie disponibili, dei
soggetti interessati e delle procedure amministrative
occorrenti, per la realizzazione di un piano pluriennale di
interventi d'interesse comune o funzionalmente collegati.
La gestione finanziaria degli interventi per i quali sia
necessario il concorso di piu' amministrazioni dello Stato,
nonche' di queste ed altre amministrazioni, enti ed
organismi pubblici, anche operanti in regime privatistico,
puo' attuarsi secondo le procedure e le modalita' previste
dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica
20 aprile 1994, n. 367 ;
c) "Accordo di programma quadro", come tale
intendendosi l'accordo con enti locali ed altri soggetti
pubblici e privati promosso dagli organismi di cui alla
lettera b), in attuazione di una intesa istituzionale di
programma per la definizione di un programma esecutivo di
interventi di interesse comune o funzionalmente collegati.
L'accordo di programma quadro indica in particolare: 1) le
attivita' e gli interventi da realizzare, con i relativi
tempi e modalita' di attuazione e con i termini ridotti per
gli adempimenti procedimentali; 2) i soggetti responsabili
dell'attuazione delle singole attivita' ed interventi; 3)
gli eventuali accordi di programma ai sensi dell'articolo
27 della legge 8 giugno 1990, n. 142; 4) le eventuali
conferenze di servizi o convenzioni necessarie per
l'attuazione dell'accordo; 5) gli impegni di ciascun
soggetto, nonche' del soggetto cui competono poteri
sostitutivi in caso di inerzie, ritardi o inadempienze; 6)
i procedimenti di conciliazione o definizione di conflitti
tra i soggetti partecipanti all'accordo; 7) le risorse
finanziarie occorrenti per le diverse tipologie di
intervento, a valere sugli stanziamenti pubblici o anche
reperite tramite finanziamenti privati; 8) le procedure ed
i soggetti responsabili per il monitoraggio e la verifica
dei risultati. L'accordo di programma quadro e' vincolante
per tutti i soggetti che vi partecipano. I controlli sugli
atti e sulle attivita' posti in essere in attuazione
dell'accordo di programma quadro sono in ogni caso
successivi. Limitatamente alle aree di cui alla lettera f),
gli atti di esecuzione dell'accordo di programma quadro
possono derogare alle norme ordinarie di amministrazione e
contabilita', salve restando le esigenze di
concorrenzialita' e trasparenza e nel rispetto della
normativa comunitaria in materia di appalti, di ambiente e
di valutazione di impatto ambientale. Limitatamente alle
predette aree di cui alla lettera f), determinazioni
congiunte adottate dai soggetti pubblici interessati
territorialmente e per competenza istituzionale in materia
urbanistica possono comportare gli effetti di variazione
degli strumenti urbanistici gia' previsti dall'articolo 27,
commi 4 e 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142;
d) "Patto territoriale", come tale intendendosi
l'accordo, promosso da enti locali, parti sociali, o da
altri soggetti pubblici o privati con i contenuti di cui
alla lettera c), relativo all'attuazione di un programma di
interventi caratterizzato da specifici obiettivi di
promozione dello sviluppo locale;
e);
f).».
- Si riporta il testo all'art. 84 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.:
«Art. 84 (Informazioni alla Commissione europea e al
Parlamento nazionale). - 1. Il Ministro informa la
Commissione europea delle misure adottate dall'Italia per
assicurare l'esecuzione del regolamento CE e acquisisce le
corrispondenti informazioni trasmesse alla Commissione
dagli altri Stati membri.
2. Il Ministro trasmette annualmente al Parlamento,
entro il termine di presentazione del disegno di legge di
bilancio, una relazione sull'attuazione del presente Capo
nonche' sull'attuazione della direttiva UE e del
regolamento CE in Italia e negli altri Stati membri.
3. Il Ministro, sentito il competente organo
consultivo, predispone ogni tre anni la relazione
sull'applicazione del regolamento CE e ogni cinque anni la
relazione sull'applicazione della direttiva UE per la
Commissione indicata al comma 1. Le relazioni sono
trasmesse al Parlamento.».
- Per l'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, si vedano le note all'art. 2.
- Si riporta il testo dell'art. 7, comma 1, del
decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2014, n. 125 e convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 luglio 2014, n. 175:
«Art. 7 (Piano strategico Grandi Progetti Beni
culturali e altre misure urgenti per il patrimonio e le
attivita' culturali). - 1. Con decreto del Ministro dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo, sentiti il
Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici e
la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, e' adottato, entro il 31 dicembre di ogni
anno e, per il 2014, anche in data antecedente, il Piano
strategico "Grandi Progetti Beni culturali", ai fini della
crescita della capacita' attrattiva del Paese. Il Piano
individua beni o siti di eccezionale interesse culturale e
di rilevanza nazionale per i quali sia necessario e urgente
realizzare interventi organici di tutela, riqualificazione,
valorizzazione e promozione culturale, anche a fini
turistici. Per l'attuazione degli interventi del Piano
strategico "Grandi Progetti Beni culturali" e' autorizzata
la spesa di 5 milioni di euro per il 2014, 30 milioni di
euro per il 2015 e 50 milioni di euro per il 2016. Ai
relativi oneri si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto
capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale
2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2014, allo scopo utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dei beni e delle attivita' culturali
e del turismo. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio. A decorrere dal 1° gennaio 2017, al
Piano strategico "Grandi Progetti Beni culturali" e'
destinata una quota pari al 50 per cento delle risorse per
le infrastrutture assegnata alla spesa per investimenti in
favore dei beni culturali ai sensi dell'articolo 60, comma
4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come da ultimo
sostituito dal comma 2 del presente articolo. Entro il 31
marzo di ogni anno, il Ministro dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo presenta alle Camere una relazione
concernente gli interventi gia' realizzati e lo stato di
avanzamento di quelli avviati nell'anno precedente e non
ancora conclusi.».
- Per il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si
vedano le note alle premesse.
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174,
S.O.
- Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 20
febbraio 2006, n. 77, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
10 marzo 2006, n. 58:
«Art. 5 (Commissione consultiva per i piani di gestione
dei siti e degli elementi UNESCO e per i sistemi turistici
locali). - 1. La Commissione consultiva per i piani di
gestione dei siti e degli elementi UNESCO e per i sistemi
turistici locali, costituita presso il Ministero per i beni
e le attivita' culturali, oltre a esercitare le funzioni
previste dal decreto 27 novembre 2003, rende pareri, a
richiesta del Ministro, su questioni attinenti ai siti e
agli elementi italiani UNESCO e si esprime ai sensi
dell'art. 4, comma 2, secondo periodo, della presente
legge.
2. I componenti della Commissione di cui al comma 1
esercitano le loro funzioni nell'ambito delle rispettive
competenze istituzionali. Ad essi non sono attribuiti
gettoni o indennita' di funzione.
3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio del mare e il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali designano ciascuno tre
rappresentanti tra i componenti della Commissione di cui al
comma 1.».
- Si riporta il testo dell'art. 20 della legge 24
dicembre 2012, n. 234, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
4 gennaio 2013, n. 3:
«Art. 20 (Nuclei di valutazione degli atti dell'Unione
europea). - 1. Al fine di assicurare una piu' efficace
partecipazione dell'Italia alla formazione del diritto
dell'Unione europea e la puntuale attuazione dello stesso
nell'ordinamento interno, le amministrazioni statali
individuano al loro interno, nei limiti delle risorse
finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione
vigente e senza prevedere l'istituzione di nuove strutture
organizzative, uno o piu' nuclei di valutazione degli atti
dell'Unione europea.
2. I nuclei di cui al comma 1 sono composti da
personale delle diverse articolazioni delle singole
amministrazioni e operano in collegamento con la Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche
europee e, ove necessario, con altre amministrazioni. Essi
assicurano il monitoraggio delle attivita' di rilevanza
europea di competenza delle rispettive amministrazioni e
contribuiscono alla predisposizione da parte di queste dei
rispettivi contributi alle informazioni e alle relazioni da
trasmettere alle Camere o ad altri soggetti istituzionali
ai sensi della presente legge.
3. I responsabili dei nuclei di cui al comma 1
assistono i rappresentanti delle rispettive amministrazioni
presso il Comitato tecnico di valutazione, salvo che non
siano essi stessi designati quali rappresentanti delle
proprie amministrazioni in seno a detto Comitato.».
- Per l'art. 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, si vedano le note all'art. 4.
- Per l'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto
1988, n. 400, si vedano le note alle premesse.
- Si riporta il testo degli articoli 4, commi 4 e
4-bis, e 54, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto
1999, n. 203, S.O.:
«Art. 4 (Disposizioni sull'organizzazione). -
(Omissis).
4. All'individuazione degli uffici di livello
dirigenziale non generale di ciascun ministero e alla
definizione dei relativi compiti, nonche' la distribuzione
dei predetti uffici tra le strutture di livello
dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale
di natura non regolamentare.
4-bis. La disposizione di cui al comma 4 si applica
anche in deroga alla eventuale distribuzione degli uffici
di livello dirigenziale non generale stabilita nel
regolamento di organizzazione del singolo Ministero.».
«Art. 54 (Ordinamento). - (Omissis).
2-bis. A seguito del verificarsi di eventi calamitosi
di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 24
febbraio 1992, n. 225, per i quali sia vigente o sia stato
deliberato nei dieci anni antecedenti lo stato d'emergenza,
il Ministro, con proprio decreto, puo', in via temporanea e
comunque per un periodo non superiore a cinque anni,
riorganizzare gli uffici del Ministero esistenti nelle aree
colpite dall'evento calamitoso, ferma rimanendo la
dotazione organica complessiva e senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.».
- Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O.:
«Art. 17 (Responsabile per la transizione digitale e
difensore civico digitale). - 1. Le pubbliche
amministrazioni garantiscono l'attuazione delle linee
strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione
dell'amministrazione definite dal Governo in coerenza con
le Linee guida . A tal fine, ciascuna pubblica
amministrazione affida a un unico ufficio dirigenziale
generale, fermo restando il numero complessivo di tali
uffici, la transizione alla modalita' operativa digitale e
i conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati alla
realizzazione di un'amministrazione digitale e aperta, di
servizi facilmente utilizzabili e di qualita', attraverso
una maggiore efficienza ed economicita'. Al suddetto
ufficio sono inoltre attribuiti i compiti relativi a:
a) coordinamento strategico dello sviluppo dei
sistemi informativi, di telecomunicazione e fonia, in modo
da assicurare anche la coerenza con gli standard tecnici e
organizzativi comuni;
b) indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei
servizi, sia interni che esterni, forniti dai sistemi
informativi di telecomunicazione e fonia
dell'amministrazione;
c) indirizzo, pianificazione, coordinamento e
monitoraggio della sicurezza informatica relativamente ai
dati, ai sistemi e alle infrastrutture anche in relazione
al sistema pubblico di connettivita', nel rispetto delle
regole tecniche di cui all'art. 51, comma 1;
d) accesso dei soggetti disabili agli strumenti
informatici e promozione dell'accessibilita' anche in
attuazione di quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004,
n. 4;
e) analisi periodica della coerenza tra
l'organizzazione dell'amministrazione e l'utilizzo delle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al fine
di migliorare la soddisfazione dell'utenza e la qualita'
dei servizi nonche' di ridurre i tempi e i costi
dell'azione amministrativa;
f) cooperazione alla revisione della riorganizzazione
dell'amministrazione ai fini di cui alla lettera e);
g) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della
pianificazione prevista per lo sviluppo e la gestione dei
sistemi informativi di telecomunicazione e fonia;
h) progettazione e coordinamento delle iniziative
rilevanti ai fini di una piu' efficace erogazione di
servizi in rete a cittadini e imprese mediante gli
strumenti della cooperazione applicativa tra pubbliche
amministrazioni, ivi inclusa la predisposizione e
l'attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per
la realizzazione e compartecipazione dei sistemi
informativi cooperativi;
i) promozione delle iniziative attinenti l'attuazione
delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei
ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione e le
tecnologie;
j) pianificazione e coordinamento del processo di
diffusione, all'interno dell'amministrazione, dei sistemi
di identita' e domicilio digitale, posta elettronica,
protocollo informatico, firma digitale o firma elettronica
qualificata e mandato informatico, e delle norme in materia
di accessibilita' e fruibilita' nonche' del processo di
integrazione e interoperabilita' tra i sistemi e servizi
dell'amministrazione e quello di cui all'art. 64-bis;
j-bis) pianificazione e coordinamento degli acquisti
di soluzioni e sistemi informatici, telematici e di
telecomunicazione al fine di garantirne la compatibilita'
con gli obiettivi di attuazione dell'agenda digitale e, in
particolare, con quelli stabiliti nel piano triennale di
cui all'art. 16, comma 1, lettera b).
1-bis. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma
1, le Agenzie, le Forze armate, compresa l'Arma dei
carabinieri e il Corpo delle capitanerie di porto, nonche'
i Corpi di polizia hanno facolta' di individuare propri
uffici senza incrementare il numero complessivo di quelli
gia' previsti nei rispettivi assetti organizzativi.
1-ter. Il responsabile dell'ufficio di cui al comma 1
e' dotato di adeguate competenze tecnologiche, di
informatica giuridica e manageriali e risponde, con
riferimento ai compiti relativi alla transizione, alla
modalita' digitale direttamente all'organo di vertice
politico.
1-quater. E' istituito presso l'AgID l'ufficio del
difensore civico per il digitale, a cui e' preposto un
soggetto in possesso di adeguati requisiti di terzieta',
autonomia e imparzialita'. Chiunque puo' presentare al
difensore civico per il digitale, attraverso apposita area
presente sul sito istituzionale dell'AgID, segnalazioni
relative a presunte violazioni del presente Codice e di
ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed
innovazione della pubblica amministrazione da parte dei
soggetti di cui all'art. 2, comma 2. Ricevuta la
segnalazione, il difensore civico, se la ritiene fondata,
invita il soggetto responsabile della violazione a porvi
rimedio tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni.
Le decisioni del difensore civico sono pubblicate in
un'apposita area del sito Internet istituzionale. Il
difensore segnala le inadempienze all'ufficio competente
per i procedimenti disciplinari di ciascuna
amministrazione.
1-quinquies. AgID pubblica sul proprio sito una guida
di riepilogo dei diritti di cittadinanza digitali previsti
dal presente Codice.
1-sexies. Nel rispetto della propria autonomia
organizzativa, le pubbliche amministrazioni diverse dalle
amministrazioni dello Stato individuano l'ufficio per il
digitale di cui al comma 1 tra quelli di livello
dirigenziale oppure, ove ne siano privi, individuano un
responsabile per il digitale tra le proprie posizioni
apicali. In assenza del vertice politico, il responsabile
dell'ufficio per il digitale di cui al comma 1 risponde
direttamente a quello amministrativo dell'ente.
1-septies. I soggetti di cui al comma 1-sexies possono
esercitare le funzioni di cui al medesimo comma anche in
forma associata.».
 
Art. 13

Direzione generale «Educazione e ricerca»

1. La Direzione generale Educazione e ricerca svolge funzioni e compiti relativi al coordinamento, alla elaborazione e alla valutazione dei programmi di educazione, formazione e ricerca nei campi di pertinenza del Ministero.
2. In particolare, il Direttore generale:
a) approva, con cadenza triennale, sentita la Direzione generale Organizzazione, un piano delle attivita' formative, di ricerca e di autovalutazione degli uffici centrali e periferici del Ministero;
b) autorizza e valuta, sentite le Direzioni generali centrali competenti, le attivita' formative e di ricerca svolte dalle strutture centrali e periferiche del Ministero. A tal fine, predispone e aggiorna la struttura delle attivita' di formazione e ricerca del Ministero; indica gli obiettivi formativi; ne rileva il fabbisogno finanziario e di risorse; ne stabilisce i criteri di valutazione;
c) alloca risorse e stabilisce premialita', sentito il Segretario generale e d'intesa con la Direzione generale Organizzazione e la Direzione generale Bilancio, in relazione alle attivita' di educazione, formazione e di ricerca svolte dagli uffici centrali e periferici del Ministero;
d) promuove e organizza periodici corsi di formazione per il personale del Ministero; cura, d'intesa con le direzioni generali competenti, la formazione e l'aggiornamento professionale del personale del Ministero, e a tale fine: coordina le attivita' di formazione; definisce i piani di formazione, sulla base dei dati forniti dalle strutture centrali e periferiche del Ministero tramite appositi prospetti informativi; pianifica, progetta e gestisce i corsi di formazione e valuta l'efficacia degli interventi formativi; cura i rapporti con le universita' e con enti e organismi di formazione; gestisce la banca dati della formazione;
e) approva e valuta gli obiettivi dei tirocini e di altri percorsi formativi promossi dagli Istituti centrali e dalle scuole di archivistica istituite presso gli archivi di Stato, nonche' da tutti gli uffici centrali e periferici del Ministero;
f) autorizza e valuta iniziative di educazione, formazione e ricerca svolte da altri soggetti pubblici o da soggetti privati che prevedano attivita' formative svolte presso o in collaborazione con gli uffici centrali e periferici del Ministero;
g) collabora con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il Consiglio Nazionale delle Ricerche e altri enti di ricerca italiani o esteri alle attivita' di coordinamento dei programmi universitari e di ricerca relativi ai campi di attivita' del Ministero; stipula accordi con le regioni al fine di promuovere percorsi formativi congiunti;
h) promuove iniziative formative e di ricerca in materia di beni e attivita' culturali, anche attraverso la collaborazione con enti pubblici e privati, con istituzioni di ricerca europee e internazionali; favorisce e promuove la partecipazione, anche in partenariato con altre istituzioni pubbliche e private, a bandi per l'accesso a fondi europei e internazionali;
i) predispone annualmente, su parere del Consiglio superiore beni culturali e paesaggistici, un Piano nazionale per l'educazione al patrimonio culturale che abbia ad oggetto la conoscenza del patrimonio stesso e della sua funzione civile; il piano e' attuato anche mediante apposite convenzioni con le regioni, gli enti locali, le universita' ed enti senza scopo di lucro che operano nei settori di competenza del Ministero;
l) coordina le iniziative atte ad assicurare la catalogazione del patrimonio culturale, ai sensi dell'articolo 17 del Codice;
m) predispone annualmente un rapporto sull'attuazione dell'articolo 9 della Costituzione;
n) cura il coordinamento del sistema dei servizi educativi, di comunicazione, di divulgazione e promozione ai sensi degli articoli 118 e 119 del Codice attraverso il Centro per i servizi educativi, anche in relazione al pubblico con disabilita';
o) cura la promozione della conoscenza del patrimonio culturale, in ambito locale, nazionale ed internazionale, anche mediante apposite campagne integrate di informazione, con riferimento a realta' territoriali definite o a percorsi culturali determinati, la cui definizione ed i cui contenuti sono elaborati d'intesa con il Segretariato generale, le direzioni generali competenti e gli uffici cui sono affidati in consegna i vari istituti e luoghi della cultura coinvolti nelle iniziative promozionali; le campagne informative possono riguardare anche istituti e luoghi della cultura pertinenti ad altri soggetti, pubblici o privati, previa intesa con gli interessati;
p) coordina, raccordandosi con la Direzione generale Archivi, l'attivita' delle scuole di archivistica istituite presso gli archivi di Stato;
q) fornisce, per le materie di competenza, il supporto e la consulenza tecnico-scientifica agli uffici periferici del Ministero;
r) collabora con gli Istituti di cultura italiani all'estero al fine di promuovere la conoscenza del patrimonio culturale della Nazione;
s) cura la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi previsti dagli articoli 29 e 182 del Codice, nonche' degli elenchi di cui all'articolo 9-bis del Codice; cura altresi' i procedimenti relativi all'accreditamento degli istituti di formazione dei restauratori;
t) cura, raccordandosi con la Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, la tenuta e il funzionamento dell'elenco, disciplinato dal decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 20 marzo 2009, n. 60, degli istituti e dei dipartimenti archeologici universitari, nonche' dei soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni;
u) redige e cura l'aggiornamento di appositi elenchi degli ispettori onorari;
v) coordina le attivita' di studio e di ricerca attraverso un apposito ufficio studi;
z) esercita le funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo sulla Scuola dei beni e delle attivita' culturali e su ogni altro soggetto giuridico, operante negli ambiti di competenza della Direzione generale, per il quale l'ordinamento attribuisca tali funzioni al Ministero.
3. La Direzione generale Educazione e ricerca svolge le funzioni di coordinamento e indirizzo e di vigilanza sull'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione, sull'Istituto superiore per la conservazione e il restauro, sull'Opificio delle pietre dure, sull'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario e sull'Istituto centrale per la grafica. Limitatamente ai profili contabili e finanziari ai fini dell'approvazione, su parere conforme della Direzione generale Bilancio, del bilancio di previsione, delle relative proposte di variazione e del conto consuntivo, la vigilanza e' svolta d'intesa con la Direzione generale Bilancio. La Direzione generale assegna, altresi', d'intesa con la Direzione generale Organizzazione e la Direzione generale Bilancio, le risorse umane e strumentali ai suddetti Istituti.
4. La Direzione generale Educazione e ricerca costituisce centro di responsabilita' amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, ed e' responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza.
5. La Direzione generale Educazione e ricerca si articola in sei uffici dirigenziali di livello non generale, compresi l'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione, l'Istituto superiore per la conservazione e il restauro, l'Opificio delle pietre dure, l'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario e l'Istituto centrale per la grafica, individuati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.

Note all'art. 13:

- Si riporta il testo degli articoli 9-bis,17, 29, 182
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.:
«Art. 9-bis (Professionisti competenti ad eseguire
interventi sui beni culturali). - 1. In conformita' a
quanto disposto dagli articoli 4 e 7 e fatte salve le
competenze degli operatori delle professioni gia'
regolamentate, gli interventi operativi di tutela,
protezione e conservazione dei beni culturali nonche'
quelli relativi alla valorizzazione e alla fruizione dei
beni stessi, di cui ai titoli I e II della parte seconda
del presente codice, sono affidati alla responsabilita' e
all'attuazione, secondo le rispettive competenze, di
archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi,
antropologi fisici, restauratori di beni culturali e
collaboratori restauratori di beni culturali, esperti di
diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai beni
culturali e storici dell'arte, in possesso di adeguata
formazione ed esperienza professionale.».
«Art. 17 (Catalogazione). - 1. Il Ministero, con il
concorso delle regioni e degli altri enti pubblici
territoriali, assicura la catalogazione dei beni culturali
e coordina le relative attivita'.
2. Le procedure e le modalita' di catalogazione sono
stabilite con decreto ministeriale. A tal fine il
Ministero, con il concorso delle regioni, individua e
definisce metodologie comuni di raccolta, scambio, accesso
ed elaborazione dei dati a livello nazionale e di
integrazione in rete delle banche dati dello Stato, delle
regioni e degli altri enti pubblici territoriali.
3. Il Ministero e le regioni, anche con la
collaborazione delle universita', concorrono alla
definizione di programmi concernenti studi, ricerche ed
iniziative scientifiche in tema di metodologie di
catalogazione e inventariazione.
4. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici
territoriali, con le modalita' di cui al decreto
ministeriale previsto al comma 2, curano la catalogazione
dei beni culturali loro appartenenti e, previe intese con
gli enti proprietari, degli altri beni culturali.
5. I dati di cui al presente articolo affluiscono al
catalogo nazionale dei beni culturali in ogni sua
articolazione.
6. La consultazione dei dati concernenti le
dichiarazioni emesse ai sensi dell'art. 13 e' disciplinata
in modo da garantire la sicurezza dei beni e la tutela
della riservatezza.».
«Art. 29 (Conservazione). - 1. La conservazione del
patrimonio culturale e' assicurata mediante una coerente,
coordinata e programmata attivita' di studio, prevenzione,
manutenzione e restauro.
2. Per prevenzione si intende il complesso delle
attivita' idonee a limitare le situazioni di rischio
connesse al bene culturale nel suo contesto.
3. Per manutenzione si intende il complesso delle
attivita' e degli interventi destinati al controllo delle
condizioni del bene culturale e al mantenimento
dell'integrita', dell'efficienza funzionale e
dell'identita' del bene e delle sue parti.
4. Per restauro si intende l'intervento diretto sul
bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate
all'integrita' materiale ed al recupero del bene medesimo,
alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori
culturali. Nel caso di beni immobili situati nelle zone
dichiarate a rischio sismico in base alla normativa
vigente, il restauro comprende l'intervento di
miglioramento strutturale.
5. Il Ministero definisce, anche con il concorso delle
regioni e con la collaborazione delle universita' e degli
istituti di ricerca competenti, linee di indirizzo, norme
tecniche, criteri e modelli di intervento in materia di
conservazione dei beni culturali.
6. Fermo quanto disposto dalla normativa in materia di
progettazione ed esecuzione di opere su beni
architettonici, gli interventi di manutenzione e restauro
su beni culturali mobili e superfici decorate di beni
architettonici sono eseguiti in via esclusiva da coloro che
sono restauratori di beni culturali ai sensi della
normativa in materia.
7. I profili di competenza dei restauratori e degli
altri operatori che svolgono attivita' complementari al
restauro o altre attivita' di conservazione dei beni
culturali mobili e delle superfici decorate di beni
architettonici sono definiti con decreto del Ministro
adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza
Stato-regioni.
8. Con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'art.
17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 di concerto con il
Ministro dell'universita' e della ricerca sono definiti i
criteri ed i livelli di qualita' cui si adegua
l'insegnamento del restauro.
9. L'insegnamento del restauro e' impartito dalle
scuole di alta formazione e di studio istituite ai sensi
dell'art. 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n.
368, nonche' dai centri di cui al comma 11 e dagli altri
soggetti pubblici e privati accreditati presso lo Stato.
Con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'art. 17,
comma 3, della legge n. 400 del 1988 di concerto con il
Ministro dell'universita' e della ricerca sono individuati
le modalita' di accreditamento, i requisiti minimi
organizzativi e di funzionamento dei soggetti di cui al
presente comma, le modalita' della vigilanza sullo
svolgimento delle attivita' didattiche e dell'esame finale,
abilitante alle attivita' di cui al comma 6 e avente valore
di esame di Stato, cui partecipa almeno un rappresentante
del Ministero, il titolo accademico rilasciato a seguito
del superamento di detto esame, che e' equiparato al
diploma di laurea specialistica o magistrale, nonche' le
caratteristiche del corpo docente. Il procedimento di
accreditamento si conclude con provvedimento adottato entro
novanta giorni dalla presentazione della domanda corredata
dalla prescritta documentazione.
9-bis. Dalla data di entrata in vigore dei decreti
previsti dai commi 7, 8 e 9, agli effetti dell'esecuzione
degli interventi di manutenzione e restauro su beni
culturali mobili e superfici decorate di beni
architettonici, nonche' agli effetti del possesso dei
requisiti di qualificazione da parte dei soggetti esecutori
di detti lavori, la qualifica di restauratore di beni
culturali e' acquisita esclusivamente in applicazione delle
predette disposizioni.
10. La formazione delle figure professionali che
svolgono attivita' complementari al restauro o altre
attivita' di conservazione e' assicurata da soggetti
pubblici e privati ai sensi della normativa regionale. I
relativi corsi si adeguano a criteri e livelli di qualita'
definiti con accordo in sede di Conferenza Stato-regioni,
ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281.
11. Mediante appositi accordi il Ministero e le
regioni, anche con il concorso delle universita' e di altri
soggetti pubblici e privati, possono istituire
congiuntamente centri, anche a carattere interregionale,
dotati di personalita' giuridica, cui affidare attivita' di
ricerca, sperimentazione, studio, documentazione ed
attuazione di interventi di conservazione e restauro su
beni culturali, di particolare complessita'. Presso tali
centri possono essere altresi' istituite, ove accreditate,
ai sensi del comma 9, scuole di alta formazione per
l'insegnamento del restauro. All'attuazione del presente
comma si provvede nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.».
«Art. 182 (Disposizioni transitorie). - 1. In via
transitoria, agli effetti indicati all'art. 29, comma
9-bis, acquisisce la qualifica di restauratore di beni
culturali, per il settore o i settori specifici richiesti
tra quelli indicati nell'allegato B, colui il quale abbia
maturato una adeguata competenza professionale nell'ambito
del restauro dei beni culturali mobili e delle superfici
decorate dei beni architettonici.
1-bis. La qualifica di restauratore di beni culturali
e' attribuita, in esito ad apposita procedura di selezione
pubblica da concludere entro il 30 giugno 2015, con
provvedimenti del Ministero che danno luogo all'inserimento
in un apposito elenco suddiviso per settori di competenza e
reso accessibile a tutti gli interessati. Alla tenuta
dell'elenco provvede il Ministero medesimo, nell'ambito
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica. Gli elenchi vengono tempestivamente
aggiornati, anche mediante inserimento dei nominativi di
coloro i quali conseguono la qualifica ai sensi dell'art.
29, commi 7, 8 e 9.
1-ter. La procedura di selezione pubblica, indetta
entro il 31 dicembre 2012, consiste nella valutazione dei
titoli e delle attivita', e nella attribuzione dei
punteggi, indicati nell'allegato B del presente codice.
Entro lo stesso termine con decreto del Ministro sono
definite le linee guida per l'espletamento della procedura
di selezione pubblica, nel rispetto di quanto previsto dal
presente articolo, sentite le organizzazioni
imprenditoriali e sindacali piu' rappresentative. La
qualifica di restauratore di beni culturali e' acquisita
con un punteggio pari al numero dei crediti formativi
indicati nell'art. 1 del regolamento di cui al decreto del
Ministro 26 maggio 2009, n. 87. Il punteggio previsto dalla
tabella 1 dell'allegato B spetta per i titoli di studio
conseguiti alla data del 30 giugno 2012, nonche' per quelli
conseguiti entro la data del 31 dicembre 2014 da coloro i
quali risultino iscritti ai relativi corsi alla data del 30
giugno 2012. Il punteggio previsto dalla tabella 2
dell'allegato B spetta per la posizione di inquadramento
formalizzata entro la data del 30 giugno 2012. Il punteggio
previsto dalla tabella 3 dell'allegato B spetta per
l'attivita' di restauro presa in carico alla data di
entrata in vigore della presente disposizione e conclusasi
entro il 31 dicembre 2014.
1-quater. Ai fini dell'attribuzione dei punteggi
indicati nella tabella 3 dell'allegato B:
a) e' considerata attivita' di restauro di beni
culturali mobili e superfici decorate di beni
architettonici l'attivita' caratterizzante il profilo di
competenza del restauratore di beni culturali, secondo
quanto previsto nell'allegato A del regolamento di cui al
decreto del Ministro 26 maggio 2009, n. 86;
b) e' riconosciuta soltanto l'attivita' di restauro
effettivamente svolta dall'interessato, direttamente e in
proprio ovvero direttamente e in rapporto di lavoro
dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa o
a progetto, ovvero nell'ambito di rapporti di lavoro alle
dipendenze di amministrazioni pubbliche preposte alla
tutela dei beni culturali, con regolare esecuzione
certificata nell'ambito della procedura di selezione
pubblica;
c) l'attivita' svolta deve risultare da atti di data
certa emanati, ricevuti o anche custoditi dall'autorita'
preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori o dagli
istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20
ottobre 1998, n. 368, formati in occasione dell'affidamento
dell'appalto, in corso d'opera o al momento della
conclusione dell'appalto, ivi compresi atti concernenti
l'organizzazione ed i rapporti di lavoro dell'impresa
appaltatrice;
d) la durata dell'attivita' di restauro e'
documentata dai termini di consegna e di completamento dei
lavori, con possibilita' di cumulare la durata di piu'
lavori eseguiti nello stesso periodo.
1-quinquies. Puo' altresi' acquisire la qualifica di
restauratore di beni culturali, ai medesimi effetti
indicati all'art. 29, comma 9-bis, previo superamento di
una prova di idoneita' con valore di esame di Stato
abilitante, secondo le modalita' stabilite con decreto del
Ministro di concerto con il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca da emanare, d'intesa con
la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 31 dicembre
2012, colui il quale abbia acquisito la qualifica di
collaboratore restauratore di beni culturali ai sensi del
comma 1-sexies del presente articolo. Con il medesimo
decreto sono stabilite le modalita' per lo svolgimento di
una distinta prova di idoneita' con valore di esame di
Stato abilitante, finalizzata al conseguimento della
qualifica di restauratore di beni culturali, ai medesimi
effetti indicati all'art. 29, comma 9-bis, cui possono
accedere coloro i quali, entro il termine e nel rispetto
della condizione previsti dal comma 1-ter del presente
articolo, abbiano conseguito la laurea o il diploma
accademico di primo livello in Restauro delle accademie di
belle arti, nonche' la laurea specialistica o magistrale
ovvero il diploma accademico di secondo livello in Restauro
delle accademie di belle arti, corrispondenti ai titoli
previsti nella tabella 1 dell'allegato B, attraverso un
percorso di studi della durata complessiva di almeno cinque
anni. La predetta prova si svolge presso le istituzioni
dove si sono tenuti i corsi di secondo livello, che vi
provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
1-sexies. Nelle more dell'attuazione dell'art. 29,
comma 10, acquisisce la qualifica di collaboratore
restauratore di beni culturali, in esito ad apposita
procedura di selezione pubblica indetta entro il 31
dicembre 2012, colui il quale, alla data di pubblicazione
del bando, sia in possesso di uno dei seguenti requisiti:
a) abbia conseguito la laurea specialistica in
Conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico
(12/S) ovvero la laurea magistrale in Conservazione e
restauro dei beni culturali (LM11), ovvero il diploma di
laurea in Conservazione dei beni culturali, se equiparato
dalle universita' alle summenzionate classi, ai sensi
dell'art. 2 del decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 9 luglio 2009, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2009;
b) abbia conseguito la laurea in Beni culturali (L1)
ovvero in Tecnologie per la conservazione e il restauro dei
beni culturali (L43);
c) abbia conseguito un diploma in Restauro presso
accademie di belle arti con insegnamento almeno triennale;
d) abbia conseguito un diploma presso una scuola di
restauro statale ovvero un attestato di qualifica
professionale presso una scuola di restauro regionale ai
sensi dell'art. 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845,
con insegnamento non inferiore a due anni;
e) risulti inquadrato nei ruoli delle amministrazioni
pubbliche preposte alla tutela dei beni culturali a seguito
del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo
di assistente tecnico restauratore;
f) abbia svolto attivita' di restauro di beni
culturali mobili e superfici decorate di beni
architettonici, per non meno di quattro anni, con regolare
esecuzione certificata nell'ambito della procedura di
selezione pubblica. L'attivita' svolta e' dimostrata
mediante dichiarazione del datore di lavoro, ovvero
autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445.
1-septies. Puo' altresi' acquisire la qualifica di
collaboratore restauratore di beni culturali, previo
superamento di una prova di idoneita', secondo le modalita'
stabilite con decreto del Ministro da emanare, d'intesa con
la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 30 giugno
2014, colui il quale abbia conseguito i requisiti previsti
dal comma 1-sexies del presente articolo nel periodo
compreso tra il 31 ottobre 2012 e il 30 giugno 2014.
1-octies. La qualifica di collaboratore restauratore di
beni culturali e' attribuita con provvedimenti del
Ministero che danno luogo all'inserimento in un apposito
elenco reso accessibile a tutti gli interessati. Alla
tenuta dell'elenco provvede il Ministero medesimo,
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
1-novies. I titoli di studio di cui alla sezione I,
tabella 1, dell'allegato B consentono l'iscrizione
nell'elenco, di cui al comma 1, relativamente ai settori di
competenza, di cui alla sezione II dell'allegato B, cui si
riferiscono gli insegnamenti di restauro impartiti. Le
posizioni di inquadramento di cui alla sezione I, tabella
2, dell'allegato B consentono l'iscrizione nell'elenco
relativamente ai settori di competenza cui si riferiscono
le attivita' lavorative svolte a seguito
dell'inquadramento. L'esperienza professionale di cui alla
sezione I, tabella 3, dell'allegato B consente l'iscrizione
nell'elenco relativamente al settore di competenza cui si
riferiscono le attivita' di restauro svolte in via
prevalente, nonche' agli eventuali altri settori cui si
riferiscono attivita' di restauro svolte per la durata di
almeno due anni.
2. In deroga a quanto previsto dall'art. 29, comma 11,
ed in attesa della emanazione dei decreti di cui ai commi 8
e 9 del medesimo articolo, con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di
concerto con il Ministro, la Fondazione "Centro per la
conservazione ed il restauro dei beni culturali La Venaria
Reale" e' autorizzata ad istituire ed attivare, in via
sperimentale, per un ciclo formativo, in convenzione con
l'Universita' di Torino e il Politecnico di Torino, un
corso di laurea magistrale a ciclo unico per la formazione
di restauratori dei beni culturali ai sensi del comma 6 e
seguenti dello stesso art. 29. Il decreto predetto
definisce l'ordinamento didattico del corso, sulla base
dello specifico progetto approvato dai competenti organi
della Fondazione e delle universita', senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del
presente codice, le regioni e gli altri enti pubblici
territoriali adottano le necessarie disposizioni di
adeguamento alla prescrizione di cui all'art. 103, comma 4.
In caso di inadempienza, il Ministero procede in via
sostitutiva, ai sensi dell'art. 117, quinto comma, della
Costituzione.
3-bis. In deroga al divieto di cui all'art. 146, comma
4, secondo periodo sono conclusi dall'autorita' competente
alla gestione del vincolo paesaggistico i procedimenti
relativi alle domande di autorizzazione paesaggistica in
sanatoria presentate entro il 30 aprile 2004 non ancora
definiti alla data di entrata in vigore del presente comma,
ovvero definiti con determinazione di improcedibilita'
della domanda per il sopravvenuto divieto, senza pronuncia
nel merito della compatibilita' paesaggistica
dell'intervento. In tale ultimo caso l'autorita' competente
e' obbligata, su istanza della parte interessata, a
riaprire il procedimento ed a concluderlo con atto motivato
nei termini di legge. Si applicano le sanzioni previste
dall'art. 167, comma 5.
3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano
anche alle domande di sanatoria presentate nei termini ai
sensi dell'art. 1, commi 37 e 39, della legge 15 dicembre
2004, n. 308, ferma restando la quantificazione della
sanzione pecuniaria ivi stabilita. Il parere della
soprintendenza di cui all'art. 1, comma 39, della legge 15
dicembre 2004, n. 308, si intende vincolante.
3-quater. Agli accertamenti della compatibilita'
paesaggistica effettuati, alla data di entrata in vigore
della presente disposizione, ai sensi dell'art. 181, comma
1-quater, si applicano le sanzioni di cui all'art. 167,
comma 5.».
- Si riporta il testo degli articoli 9, 118, 119 della
Costituzione della Repubblica italiana, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1947, n. 298, ediz.
straord.:
«Art. 9. - La Repubblica promuove lo sviluppo della
cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico
della Nazione.».
«Art. 118. - Le funzioni amministrative sono attribuite
ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario,
siano conferite a Province, Citta' metropolitane, Regioni e
Stato, sulla base dei principi di sussidiarieta',
differenziazione ed adeguatezza.
I Comuni, le Province e le Citta' metropolitane sono
titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle
conferite con legge statale o regionale, secondo le
rispettive competenze.
La legge statale disciplina forme di coordinamento fra
Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b)e h)
del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre
forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela
dei beni culturali.
Stato, Regioni, Citta' metropolitane, Province e Comuni
favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e
associati, per lo svolgimento di attivita' di interesse
generale, sulla base del principio di sussidiarieta'.».
«Art. 119. - I Comuni, le Province, le Citta'
metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di
entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei
relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza
dei vincoli economici e finanziari derivanti
dall'ordinamento dell'Unione europea.
I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le
Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano
tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e
secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica
e del sistema tributario.
Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi
erariali riferibile al loro territorio.
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo,
senza vincoli di destinazione, per i territori con minore
capacita' fiscale per abitante.
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi
precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Citta'
metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le
funzioni pubbliche loro attribuite.
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la
solidarieta' sociale, per rimuovere gli squilibri economici
e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti
della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale
esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse
aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di
determinati Comuni, Province, Citta' metropolitane e
Regioni.
I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le
Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i
principi generali determinati dalla legge dello Stato.
Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare
spese di investimento, con la contestuale definizione di
piani di ammortamento e a condizione che per il complesso
degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio
di bilancio.
E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli
stessi contratti.».
- Si riporta il testo dell'art. 25 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2016, n. 91, S.O.:
«Art. 25 (Verifica preventiva dell'interesse
archeologico). - 1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 28,
comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio di
cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per le
opere sottoposte all'applicazione delle disposizioni del
presente codice, le stazioni appaltanti trasmettono al
soprintendente territorialmente competente, prima
dell'approvazione, copia del progetto di fattibilita'
dell'intervento o di uno stralcio di esso sufficiente ai
fini archeologici, ivi compresi gli esiti delle indagini
geologiche e archeologiche preliminari, con particolare
attenzione ai dati di archivio e bibliografici reperibili,
all'esito delle ricognizioni volte all'osservazione dei
terreni, alla lettura della geomorfologia del territorio,
nonche', per le opere a rete, alle fotointerpretazioni. Le
stazioni appaltanti raccolgono ed elaborano tale
documentazione mediante i dipartimenti archeologici delle
universita', ovvero mediante i soggetti in possesso di
diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di
dottorato di ricerca in archeologia. La trasmissione della
documentazione suindicata non e' richiesta per gli
interventi che non comportino nuova edificazione o scavi a
quote diverse da quelle gia' impegnate dai manufatti
esistenti.
2. Presso il Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo e' istituito un apposito elenco,
reso accessibile a tutti gli interessati, degli istituti
archeologici universitari e dei soggetti in possesso della
necessaria qualificazione. Con decreto del Ministro dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo, sentita una
rappresentanza dei dipartimenti archeologici universitari,
si provvede a disciplinare i criteri per la tenuta di detto
elenco, comunque prevedendo modalita' di partecipazione di
tutti i soggetti interessati. Fino alla data di entrata in
vigore di detto decreto, si applica l'art. 216, comma 7.
3. Il soprintendente, qualora sulla base degli elementi
trasmessi e delle ulteriori informazioni disponibili,
ravvisi l'esistenza di un interesse archeologico nelle aree
oggetto di progettazione, puo' richiedere motivatamente,
entro il termine di trenta giorni dal ricevimento del
progetto di fattibilita' ovvero dello stralcio di cui al
comma 1, la sottoposizione dell'intervento alla procedura
prevista dai commi 8 e seguenti. Per i progetti di grandi
opere infrastrutturali o a rete il termine della richiesta
per la procedura di verifica preventiva dell'interesse
archeologico e' stabilito in sessanta giorni.
4. In caso di incompletezza della documentazione
trasmessa o di esigenza di approfondimenti istruttori, il
soprintendente, con modalita' anche informatiche, richiede
integrazioni documentali o convoca il responsabile unico
del procedimento per acquisire le necessarie informazioni
integrative. La richiesta di integrazioni e informazioni
sospende il termine di cui al comma 3, fino alla
presentazione delle stesse.
5. Avverso la richiesta di cui al comma 3 e' esperibile
il ricorso amministrativo di cui all'art. 16 del codice dei
beni culturali e del paesaggio.
6. Ove il soprintendente non richieda l'attivazione
della procedura di cui ai commi 8 e seguenti nel termine di
cui al comma 3, ovvero tale procedura si concluda con esito
negativo, l'esecuzione di saggi archeologici e' possibile
solo in caso di successiva acquisizione di nuove
informazioni o di emersione, nel corso dei lavori, di nuovi
elementi archeologicamente rilevanti, che inducano a
ritenere probabile la sussistenza in sito di reperti
archeologici. In tale evenienza il Ministero dei beni e
delle attivita' culturali e del turismo procede,
contestualmente, alla richiesta di saggi preventivi, alla
comunicazione di avvio del procedimento di verifica o di
dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi degli
articoli 12 e 13 del codice dei beni culturali e del
paesaggio.
7. I commi da 1 a 6 non si applicano alle aree
archeologiche e ai parchi archeologici di cui all'art. 101
del codice dei beni culturali e del paesaggio, per i quali
restano fermi i poteri autorizzatori e cautelari ivi
previsti compresa la facolta' di prescrivere l'esecuzione,
a spese del committente dell'opera pubblica, di saggi
archeologici. Restano altresi' fermi i poteri previsti
dall'art. 28, comma 2, del codice dei beni culturali e del
paesaggio, nonche' i poteri autorizzatori e cautelari
previsti per le zone di interesse archeologico, di cui
all'art. 142, comma 1, lettera m), del medesimo codice.
8. La procedura di verifica preventiva dell'interesse
archeologico si articola in fasi costituenti livelli
progressivi di approfondimento dell'indagine archeologica.
L'esecuzione della fase successiva dell'indagine e'
subordinata all'emersione di elementi archeologicamente
significativi all'esito della fase precedente. La procedura
di verifica preventiva dell'interesse archeologico consiste
nel compimento delle seguenti indagini e nella redazione
dei documenti integrativi del progetto di fattibilita':
a) esecuzione di carotaggi;
b) prospezioni geofisiche e geochimiche;
c) saggi archeologici e, ove necessario, esecuzione
di sondaggi e di scavi, anche in estensione tali da
assicurare una sufficiente campionatura dell'area
interessata dai lavori.
9. La procedura si conclude in un termine
predeterminato dal soprintendente in relazione
all'estensione dell'area interessata, con la redazione
della relazione archeologica definitiva, approvata dal
soprintendente di settore territorialmente competente. La
relazione contiene una descrizione analitica delle indagini
eseguite, con i relativi esiti di seguito elencati, e detta
le conseguenti prescrizioni:
a) contesti in cui lo scavo stratigrafico esaurisce
direttamente l'esigenza di tutela;
b) contesti che non evidenziano reperti leggibili
come complesso strutturale unitario, con scarso livello di
conservazione per i quali sono possibili interventi di
reinterro, smontaggio, rimontaggio e musealizzazione, in
altra sede rispetto a quella di rinvenimento;
c) complessi la cui conservazione non puo' essere
altrimenti assicurata che in forma contestualizzata
mediante l'integrale mantenimento in sito.
10. Per l'esecuzione dei saggi e degli scavi
archeologici nell'ambito della procedura di cui al presente
articolo, il responsabile unico del procedimento puo'
motivatamente ridurre, previo accordo con la soprintendenza
archeologica territorialmente competente, i livelli di
progettazione, nonche' i contenuti della progettazione, in
particolare in relazione ai dati, agli elaborati e ai
documenti progettuali gia' comunque acquisiti agli atti del
procedimento.
11. Nelle ipotesi di cui al comma 9, lettera a), la
procedura di verifica preventiva dell'interesse
archeologico si considera chiusa con esito negativo e
accertata l'insussistenza dell'interesse archeologico
nell'area interessata dai lavori, Nelle ipotesi di cui al
comma 9, lettera b), la soprintendenza determina le misure
necessarie ad assicurare la conoscenza, la conservazione e
la protezione dei rinvenimenti archeologicamente rilevanti,
salve le misure di tutela eventualmente da adottare ai
sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio,
relativamente a singoli rinvenimenti o al loro contesto.
Nel caso di cui al comma 9, lettera c), le prescrizioni
sono incluse nei provvedimenti di assoggettamento a tutela
dell'area interessata dai rinvenimenti e il Ministero dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo avvia il
procedimento di dichiarazione di cui agli articoli 12 e 13
del predetto codice dei beni culturali e del paesaggio.
12. La procedura di verifica preventiva dell'interesse
archeologico e' condotta sotto la direzione della
soprintendenza archeologica territorialmente competente.
Gli oneri sono a carico della stazione appaltante.
13. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31
dicembre 2017, sono adottate linee guida finalizzate ad
assicurare speditezza, efficienza ed efficacia alla
procedura di cui al presente articolo. Con il medesimo
decreto sono individuati procedimenti semplificati, con
termini certi, che garantiscano la tutela del patrimonio
archeologico tenendo conto dell'interesse pubblico sotteso
alla realizzazione dell'opera.
14. Per gli interventi soggetti alla procedura di cui
al presente articolo, il soprintendente, entro trenta
giorni dalla richiesta di cui al comma 3, stipula un
apposito accordo con la stazione appaltante per
disciplinare le forme di coordinamento e di collaborazione
con il responsabile del procedimento e con gli uffici della
stazione appaltante. Nell'accordo le amministrazioni
possono graduare la complessita' della procedura di cui al
presente articolo, in ragione della tipologia e
dell'entita' dei lavori da eseguire, anche riducendole fasi
e i contenuti del procedimento. L'accordo disciplina,
altresi', le forme di documentazione e di divulgazione dei
risultati dell'indagine, mediante l'informatizzazione dei
dati raccolti, la produzione di edizioni scientifiche e
didattiche, eventuali ricostruzioni virtuali volte alla
comprensione funzionale dei complessi antichi, eventuali
mostre ed esposizioni finalizzate alla diffusione e alla
pubblicizzazione delle indagini svolte.
15. Le stazioni appaltanti, in caso di rilevanti
insediamenti produttivi, opere di rilevante impatto per il
territorio o di avvio di attivita' imprenditoriali
suscettibili di produrre positivi effetti sull'economia o
sull'occupazione, gia' inseriti nel programma triennale di
cui all'art. 21, possono ricorrere alla procedura di cui al
regolamento adottato in attuazione dell'articolo 4 della
legge 7 agosto 2015, n. 124, in caso di ritenuta eccessiva
durata del procedimento di cui ai commi 8 e seguenti o
quando non siano rispettati i termini fissati nell'accordo
di cui al comma 14.
16. Le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano disciplinano la procedura di verifica preventiva
dell'interesse archeologico per le opere di loro competenza
sulla base di quanto disposto dal presente articolo.».
- Per il testo dell'art. 21, comma 2, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, si vedano le note all'art. 4.
- Per il testo art. 17, comma 4-bis, lettera e), della
legge 23 agosto 1988, n. 400, si vedano le note alle
premesse.
- Per il testo dell'art. 4, commi 4 e 4-bis, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si vedano le
note all'art. 12.
 
Art. 14

Direzione generale «Archeologia,
belle arti e paesaggio»

1. La Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio svolge le funzioni e i compiti relativi alla tutela dei beni di interesse archeologico, anche subacquei, dei beni storici, artistici e demoetnoantropologici, ivi compresi i dipinti murali e gli apparati decorativi, nonche' alla tutela dei beni architettonici e alla qualita' e alla tutela del paesaggio. Con riferimento alle funzioni di tutela svolte dalle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio, ivi inclusa la Soprintendenza speciale di cui all'articolo 29, comma 2, lettera a), la Direzione generale esercita i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo, anche attraverso l'adozione di provvedimenti di autotutela, e, in caso di necessita', informato il Segretario generale, avocazione e sostituzione.
2. In particolare, il direttore generale:
a) esprime il parere, per i settori di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento proposti dai titolari degli uffici dirigenziali periferici e dai segretari distrettuali, sulla base dei dati del monitoraggio dei flussi finanziari forniti dalla Direzione generale Organizzazione e dalla Direzione generale Bilancio;
b) elabora, anche su proposta dei titolari degli uffici dirigenziali periferici, sentita la Direzione generale Educazione e ricerca, i programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di inventariazione e catalogazione dei beni archeologici, architettonici, paesaggistici, storici, artistici e demoetnoantropologici;
c) adotta, anche su proposta della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio competente, i provvedimenti di verifica o di dichiarazione dell'interesse culturale, le prescrizioni di tutela indiretta, nonche' le dichiarazioni di notevole interesse pubblico paesaggistico ovvero le integrazioni del loro contenuto, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 12, 13, 45, 138, comma 3, e seguenti, e 141-bis, del Codice; richiede alle commissioni di cui all'articolo 137 del Codice, anche su proposta della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio competente, l'adozione della proposta di dichiarazione di interesse pubblico per i beni paesaggistici, ai sensi dell'articolo 138 del Codice;
d) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice per la violazione delle disposizioni in materia di beni archeologici, architettonici, paesaggistici, storici, artistici e demoetnoantropologici;
e) affida in concessione a soggetti pubblici o privati l'esecuzione di ricerche archeologiche o di opere dirette al ritrovamento di beni culturali, ai sensi dell'articolo 89 del Codice;
f) provvede al pagamento del premio di rinvenimento nei casi previsti dall'articolo 92 del Codice;
g) esprime la volonta' del Ministero sulla proposta di pagamento di imposte mediante cessione di beni di interesse archeologico, architettonico, storico, artistico e demoetnoantropologico;
h) adotta atti di indirizzo generale, ai fini della tutela, in riferimento ai provvedimenti di concessione in uso di beni culturali;
i) adotta, previa istruttoria della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio competente, e ad eccezione dei casi di cui agli articoli 34, comma 2, lettera l) e 35, comma 4, lettera h), i provvedimenti di autorizzazione al prestito per mostre ed esposizioni di cui all'articolo 48, comma 3, del Codice, previa verifica dell'adozione da parte del richiedente delle misure necessarie per garantire l'integrita' dei beni richiesti in prestito;
l) adotta, anche su proposta della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio competente, i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni culturali nei settori di competenza a titolo di prelazione, di acquisto all'esportazione o di espropriazione, ai sensi degli articoli 60, 70, 95, 96 e 98 del Codice, nonche' i provvedimenti di acquisto a trattativa privata di cose o beni culturali secondo le modalita' di cui all'articolo 21 del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363;
m) autorizza, previa istruttoria della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio competente, gli interventi di demolizione, rimozione definitiva, nonche' di smembramento di collezioni, serie e raccolte, da eseguirsi ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice, fatta eccezione per i casi di urgenza, nei quali l'autorizzazione e' rilasciata dalla competente Soprintendenza, che informa contestualmente il direttore generale;
n) autorizza, previa istruttoria della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio competente, le alienazioni, le permute, le costituzioni di ipoteca e di pegno e ogni altro negozio giuridico che comporta il trasferimento a titolo oneroso di beni culturali ai sensi degli articoli 55, 56, 57-bis e 58 del Codice;
o) adotta i provvedimenti di competenza dell'amministrazione centrale in materia di circolazione di cose e beni culturali in ambito internazionale, tra i quali quelli di cui agli articoli 65, comma 2, lettera b), 71, comma 4, 76, comma 2, lettera e), e 82 del Codice;
p) propone al Ministro l'adozione o la modifica degli indirizzi di carattere generale a cui si attengono gli uffici di esportazione nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato di libera circolazione, ai sensi dell'articolo 68, comma 4, del Codice;
q) adotta le determinazioni dell'amministrazione in sede di conferenza di servizi o nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale per interventi che interessino l'area di competenza di piu' Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio;
r) istruisce i procedimenti di valutazione di impatto ambientale ed esprime il parere per le successive determinazioni del Ministro;
s) stipula, su proposta delle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio competenti, l'intesa con la regione per la redazione congiunta dei piani paesaggistici, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d), del Codice;
t) formula la proposta, sentite le Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio competenti, ai fini della stipula, da parte del Ministro, delle intese e dell'accordo di cui all'articolo 143, comma 2, rispettivamente primo e secondo periodo, del Codice;
u) predispone la proposta per l'approvazione in via sostitutiva, da parte del Ministro, del piano paesaggistico limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d), del Codice;
v) fornisce agli uffici periferici del Ministero, per le materie di competenza, la consulenza tecnico-scientifica e il supporto giuridico nelle attivita' e nei procedimenti amministrativi;
z) decide, per i settori di competenza, i ricorsi amministrativi previsti agli articoli 16, 47, 69 e 128 del Codice;
aa) esercita le funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo su ogni soggetto giuridico, operante negli ambiti di competenza della Direzione generale, per il quale l'ordinamento attribuisca tali funzioni al Ministero.
3. La Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio adotta i provvedimenti che rientrano nell'area di competenza di piu' Soprintendenze Archeologia belle arti e paesaggio, ovvero ne delega l'adozione ad una di esse. Ai fini dell'attivita' istruttoria relativa ai procedimenti che rientrano nell'area di competenza di piu' Soprintendenze Archeologia belle arti e paesaggio, il Direttore generale puo' incaricare un Soprintendente di svolgere le attivita' di coordinamento e di raccordo tra le soprintendenze coinvolte.
4. La Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio esercita le funzioni di indirizzo e di vigilanza, unitamente alla Direzione generale Educazione e ricerca e al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sulla Scuola archeologica italiana in Atene. Limitatamente ai profili contabili e finanziari, la vigilanza e' svolta d'intesa con la Direzione generale Bilancio. Presso la Direzione generale operano l'Istituto centrale per l'archeologia e l'Istituto centrale per la demoetnoantropologia, uffici non aventi qualifica dirigenziale, e il Comitato tecnico-scientifico speciale per il patrimonio storico della Prima guerra mondiale, di cui alla legge 7 marzo 2001, n. 78.
5. La Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio costituisce centro di responsabilita' amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, ed e' responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza.
6. La Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio si articola in cinque uffici dirigenziali di livello non generale centrali, nelle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio e negli Uffici di esportazione, uffici dirigenziali di livello non generale periferici, individuati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, successive modificazioni.

Note all'art. 14:

- Si riporta il testo degli articoli 12, 13, 16, 45,
47, 48, 55, 56, 57-bis, 58, 60, 68, 69, 70, 82, 89, 95, 96,
98, 128, 137, 138, 141-bis, 143 del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24
febbraio 2004, n. 45, S.O.:
«Art. 12 (Verifica dell'interesse culturale). - 1. Le
cose indicate all'art. 10, comma 1, che siano opera di
autore non piu' vivente e la cui esecuzione risalga ad
oltre settanta anni, sono sottoposte alle disposizioni
della presente Parte fino a quando non sia stata effettuata
la verifica di cui al comma 2.
2. I competenti organi del Ministero, d'ufficio o su
richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono e
corredata dai relativi dati conoscitivi, verificano la
sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico
o etnoantropologico nelle cose di cui al comma 1, sulla
base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal
Ministero medesimo al fine di assicurare uniformita' di
valutazione.
3. Per i beni immobili dello Stato, la richiesta di cui
al comma 2 e' corredata da elenchi dei beni e dalle
relative schede descrittive. I criteri per la
predisposizione degli elenchi, le modalita' di redazione
delle schede descrittive e di trasmissione di elenchi e
schede sono stabiliti con decreto del Ministero adottato di
concerto con l'Agenzia del demanio e, per i beni immobili
in uso all'amministrazione della difesa, anche con il
concerto della competente direzione generale dei lavori e
del demanio. Il Ministero fissa, con propri decreti, i
criteri e le modalita' per la predisposizione e la
presentazione delle richieste di verifica, e della relativa
documentazione conoscitiva, da parte degli altri soggetti
di cui al comma 1.
4. Qualora nelle cose sottoposte a verifica non sia
stato riscontrato l'interesse di cui al comma 2, le cose
medesime sono escluse dall'applicazione delle disposizioni
del presente Titolo.
5. Nel caso di verifica con esito negativo su cose
appartenenti al demanio dello Stato, delle regioni e degli
altri enti pubblici territoriali, la scheda contenente i
relativi dati e' trasmessa ai competenti uffici affinche'
ne dispongano la sdemanializzazione qualora, secondo le
valutazioni dell'amministrazione interessata, non vi ostino
altre ragioni di pubblico interesse.
6. Le cose di cui al comma 4 e quelle di cui al comma 5
per le quali si sia proceduto alla sdemanializzazione sono
liberamente alienabili, ai fini del presente codice.
7. L'accertamento dell'interesse artistico, storico,
archeologico o etnoantropologico, effettuato in conformita'
agli indirizzi generali di cui al comma 2, costituisce
dichiarazione ai sensi dell'art. 13 ed il relativo
provvedimento e' trascritto nei modi previsti dall'art. 15,
comma 2. I beni restano definitivamente sottoposti alle
disposizioni del presente Titolo.
8. Le schede descrittive degli immobili di proprieta'
dello Stato oggetto di verifica con esito positivo,
integrate con il provvedimento di cui al comma 7,
confluiscono in un archivio informatico, conservato presso
il Ministero e accessibile al Ministero e all'Agenzia del
demanio, per finalita' di monitoraggio del patrimonio
immobiliare e di programmazione degli interventi in
funzione delle rispettive competenze istituzionali.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano
alle cose di cui al comma 1 anche qualora i soggetti cui
esse appartengono mutino in qualunque modo la loro natura
giuridica.
10. Il procedimento di verifica si conclude entro
centoventi giorni dal ricevimento della richiesta.».
«Art. 13 (Dichiarazione dell'interesse culturale). - 1.
La dichiarazione accerta la sussistenza, nella cosa che ne
forma oggetto, dell'interesse richiesto dall'art. 10, comma
3.
2. La dichiarazione non e' richiesta per i beni di cui
all'art. 10, comma 2. Tali beni rimangono sottoposti a
tutela anche qualora i soggetti cui essi appartengono
mutino in qualunque modo la loro natura giuridica.».
«Art. 16 (Ricorso amministrativo avverso la
dichiarazione). - 1. Avverso il provvedimento conclusivo
della verifica di cui all'art. 12 o la dichiarazione di cui
all'art. 13 e' ammesso ricorso al Ministero, per motivi di
legittimita' e di merito, entro trenta giorni dalla
notifica della dichiarazione.
2. La proposizione del ricorso comporta la sospensione
degli effetti del provvedimento impugnato. Rimane ferma
l'applicazione, in via cautelare, delle disposizioni
previste dal Capo II, dalla sezione I del Capo III e dalla
sezione I del Capo IV del presente Titolo.
3. Il Ministero, sentito il competente organo
consultivo, decide sul ricorso entro il termine di novanta
giorni dalla presentazione dello stesso.
4. Il Ministero, qualora accolga il ricorso, annulla o
riforma l'atto impugnato.
5. Si applicano le disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.».
«Art. 45 (Prescrizioni di tutela indiretta). - 1. Il
Ministero ha facolta' di prescrivere le distanze, le misure
e le altre norme dirette ad evitare che sia messa in
pericolo l'integrita' dei beni culturali immobili, ne sia
danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le
condizioni di ambiente e di decoro.
2. Le prescrizioni di cui al comma 1, adottate e
notificate ai sensi degli articoli 46 e 47, sono
immediatamente precettive. Gli enti pubblici territoriali
interessati recepiscono le prescrizioni medesime nei
regolamenti edilizi e negli strumenti urbanistici.».
«Art. 47 (Notifica delle prescrizioni di tutela
indiretta e ricorso amministrativo). - 1. Il provvedimento
contenente le prescrizioni di tutela indiretta e'
notificato al proprietario, possessore o detentore a
qualsiasi titolo degli immobili interessati, tramite messo
comunale o a mezzo posta raccomandata con avviso di
ricevimento.
2. Il provvedimento e' trascritto nei registri
immobiliari e ha efficacia nei confronti di ogni successivo
proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo
degli immobili cui le prescrizioni stesse si riferiscono.
3. Avverso il provvedimento contenente le prescrizioni
di tutela indiretta e' ammesso ricorso amministrativo ai
sensi dell'art. 16. La proposizione del ricorso, tuttavia,
non comporta la sospensione degli effetti del provvedimento
impugnato.».
«Art. 48 (Autorizzazione per mostre ed esposizioni). -
1. E' soggetto ad autorizzazione il prestito per mostre ed
esposizioni:
a) delle cose mobili indicate nell'art. 12, comma 1;
b) dei beni mobili indicati nell'art. 10, comma 1;
c) dei beni mobili indicati all'art. 10, comma 3,
lettere a), ed e);
d) delle raccolte e dei singoli beni ad esse
pertinenti, di cui all'art. 10, comma 2, lettera a), delle
raccolte librarie indicate all'art. 10, commi 2, lettera
c), e 3, lettera c), nonche' degli archivi e dei singoli
documenti indicati all'art. 10, commi 2, lettera b), e 3,
lettera b).
2. Qualora l'autorizzazione abbia ad oggetto beni
appartenenti allo Stato o sottoposti a tutela statale, la
richiesta e' presentata al Ministero almeno quattro mesi
prima dell'inizio della manifestazione ed indica il
responsabile della custodia delle opere in prestito.
3. L'autorizzazione e' rilasciata tenendo conto delle
esigenze di conservazione dei beni e, per quelli
appartenenti allo Stato, anche delle esigenze di fruizione
pubblica; essa e' subordinata all'adozione delle misure
necessarie per garantirne l'integrita'. I criteri, le
procedure e le modalita' per il rilascio
dell'autorizzazione medesima sono stabiliti con decreto
ministeriale.
4. Il rilascio dell'autorizzazione e' inoltre
subordinato all'assicurazione delle cose e dei beni da
parte del richiedente, per il valore indicato nella
domanda, previa verifica della sua congruita' da parte del
Ministero.
5. Per le mostre e le manifestazioni sul territorio
nazionale promosse dal Ministero o, con la partecipazione
statale, da enti o istituti pubblici, l'assicurazione
prevista al comma 4 puo' essere sostituita dall'assunzione
dei relativi rischi da parte dello Stato. La garanzia
statale e' rilasciata secondo le procedure, le modalita' e
alle condizioni stabilite con decreto ministeriale, sentito
il Ministero dell'economia e delle finanze. Ai
corrispondenti oneri si provvede mediante utilizzazione
delle risorse disponibili nell'ambito del fondo di riserva
per le spese obbligatorie e d'ordine istituito nello stato
di previsione della spesa del Ministero dell'economia e
delle finanze.
6. Il Ministero ha facolta' di dichiarare, a richiesta
dell'interessato, il rilevante interesse culturale o
scientifico di mostre o esposizioni di beni culturali e di
ogni altra iniziativa a carattere culturale, ai fini
dell'applicazione delle agevolazioni previste dalla
normativa fiscale.».
«Art. 55 (Alienabilita' di immobili appartenenti al
demanio culturale). - 1. I beni culturali immobili
appartenenti al demanio culturale e non rientranti tra
quelli elencati nell'art. 54, comma 1, non possono essere
alienati senza l'autorizzazione del Ministero.
2. La richiesta di autorizzazione ad alienare e'
corredata:
a) dalla indicazione della destinazione d'uso in
atto;
b) dal programma delle misure necessarie ad
assicurare la conservazione del bene;
c) dall'indicazione degli obiettivi di valorizzazione
che si intendono perseguire con l'alienazione del bene e
delle modalita' e dei tempi previsti per il loro
conseguimento;
d) dall'indicazione della destinazione d'uso
prevista, anche in funzione degli obiettivi di
valorizzazione da conseguire;
e) dalle modalita' di fruizione pubblica del bene,
anche in rapporto con la situazione conseguente alle
precedenti destinazioni d'uso.
3. L'autorizzazione e' rilasciata su parere del
soprintendente, sentita la regione e, per suo tramite, gli
altri enti pubblici territoriali interessati. Il
provvedimento, in particolare:
a) detta prescrizioni e condizioni in ordine alle
misure di conservazione programmate;
b) stabilisce le condizioni di fruizione pubblica del
bene, tenuto conto della situazione conseguente alle
precedenti destinazioni d'uso;
c) si pronuncia sulla congruita' delle modalita' e
dei tempi previsti per il conseguimento degli obiettivi di
valorizzazione indicati nella richiesta.
3-bis. L'autorizzazione non puo' essere rilasciata
qualora la destinazione d'uso proposta sia suscettibile di
arrecare pregiudizio alla conservazione e fruizione
pubblica del bene o comunque risulti non compatibile con il
carattere storico e artistico del bene medesimo. Il
Ministero ha facolta' di indicare, nel provvedimento di
diniego, destinazioni d'uso ritenute compatibili con il
carattere del bene e con le esigenze della sua
conservazione.
3-ter. Il Ministero ha altresi' facolta' di concordare
con il soggetto interessato il contenuto del provvedimento
richiesto, sulla base di una valutazione comparativa fra le
proposte avanzate con la richiesta di autorizzazione ed
altre possibili modalita' di valorizzazione del bene.
3-quater. Qualora l'alienazione riguardi immobili
utilizzati a scopo abitativo o commerciale, la richiesta di
autorizzazione e' corredata dai soli elementi di cui al
comma 2, lettere a), b) ed e), e l'autorizzazione e'
rilasciata con le indicazioni di cui al comma 3, lettere a)
e b).
3-quinquies. L'autorizzazione ad alienare comporta la
sdemanializzazione del bene cui essa si riferisce. Tale
bene resta comunque sottoposto a tutte le disposizioni di
tutela di cui al presente titolo.
3-sexies. L'esecuzione di lavori ed opere di qualunque
genere sui beni alienati e' sottoposta a preventiva
autorizzazione ai sensi dell'art. 21, commi 4 e 5.».
«Art. 55-bis (Clausola risolutiva). - 1. Le
prescrizioni e condizioni contenute nell'autorizzazione di
cui all'art. 55 sono riportate nell'atto di alienazione,
del quale costituiscono obbligazione ai sensi dell'art.
1456 del codice civile ed oggetto di apposita clausola
risolutiva espressa. Esse sono anche trascritte, su
richiesta del soprintendente, nei registri immobiliari.
2. Il soprintendente, qualora verifichi
l'inadempimento, da parte dell'acquirente,
dell'obbligazione di cui al comma 1, fermo restando
l'esercizio dei poteri di tutela, da' comunicazione delle
accertate inadempienze alle amministrazioni alienanti ai
fini della risoluzione di diritto dell'atto di
alienazione.».
«Art. 56 (Altre alienazioni soggette ad
autorizzazione). - 1. E' altresi' soggetta ad
autorizzazione da parte del Ministero:
a) l'alienazione dei beni culturali appartenenti allo
Stato, alle regioni e agli altri enti pubblici
territoriali, e diversi da quelli indicati negli articoli
54, commi 1 e 2, e 55, comma 1;
b) l'alienazione dei beni culturali appartenenti a
soggetti pubblici diversi da quelli indicati alla lettera
a) o a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi
compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti.
2. L'autorizzazione e' richiesta inoltre:
a) nel caso di vendita, anche parziale, da parte di
soggetti di cui al comma 1, lettera b), di collezioni o
serie di oggetti e di raccolte librarie;
b) nel caso di vendita, da parte di persone
giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli
enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, di archivi o di
singoli documenti.
3. La richiesta di autorizzazione e' corredata dagli
elementi di cui all'art. 55, comma 2, lettere a), b) ed e),
e l'autorizzazione e' rilasciata con le indicazioni di cui
al comma 3, lettere a) e b) del medesimo articolo.
4. Relativamente ai beni di cui al comma 1, lettera a),
l'autorizzazione puo' essere rilasciata a condizione che i
beni medesimi non abbiano interesse per le raccolte
pubbliche e dall'alienazione non derivi danno alla loro
conservazione e non ne sia menomata la pubblica fruizione.
4-bis. Relativamente ai beni di cui al comma 1, lettera
b), e al comma 2, l'autorizzazione puo' essere rilasciata a
condizione che dalla alienazione non derivi danno alla
conservazione e alla pubblica fruizione dei beni medesimi.
4-ter. Le prescrizioni e condizioni contenute
nell'autorizzazione sono riportate nell'atto di alienazione
e sono trascritte, su richiesta del soprintendente, nei
registri immobiliari.
4-quater. L'esecuzione di lavori ed opere di qualunque
genere sui beni alienati e' sottoposta a preventiva
autorizzazione ai sensi dell'art. 21, commi 4 e 5.
4-quinquies. La disciplina dettata ai commi precedenti
si applica anche alle costituzioni di ipoteca e di pegno ed
ai negozi giuridici che possono comportare l'alienazione
dei beni culturali ivi indicati.
4-sexies. Non e' soggetta ad autorizzazione
l'alienazione delle cose indicate all'art. 54, comma 2,
lettera a), secondo periodo.
4-septies. Rimane ferma l'inalienabilita' disposta
dall'art. 54, comma 1, lettera d-ter).».
«Art. 57-bis (Procedure di trasferimento di immobili
pubblici). - 1. Le disposizioni di cui agli articoli 54, 55
e 56 si applicano ad ogni procedura di dismissione o di
valorizzazione e utilizzazione, anche a fini economici, di
beni immobili pubblici di interesse culturale, prevista
dalla normativa vigente e attuata, rispettivamente,
mediante l'alienazione ovvero la concessione in uso o la
locazione degli immobili medesimi.
2. Qualora si proceda alla concessione in uso o alla
locazione di immobili pubblici di interesse culturale per
le finalita' di cui al comma 1, le prescrizioni e
condizioni contenute nell'autorizzazione sono riportate
nell'atto di concessione o nel contratto di locazione e
sono trascritte, su richiesta del soprintendente, nei
registri immobiliari. L'inosservanza, da parte del
concessionario o del locatario, delle prescrizioni e
condizioni medesime, comunicata dal soprintendente alle
amministrazioni cui i beni pertengono, da' luogo, su
richiesta delle stesse amministrazioni, alla revoca della
concessione o alla risoluzione del contratto, senza
indennizzo.».
«Art. 58 (Autorizzazione alla permuta). - 1. Il
Ministero puo' autorizzare la permuta dei beni indicati
agli articoli 55 e 56 nonche' di singoli beni appartenenti
alle pubbliche raccolte con altri appartenenti ad enti,
istituti e privati, anche stranieri, qualora dalla permuta
stessa derivi un incremento del patrimonio culturale
nazionale ovvero l'arricchimento delle pubbliche
raccolte.».
«Art. 60 (Acquisto in via di prelazione). - 1. Il
Ministero o, nel caso previsto dall'art. 62, comma 3, la
regione o gli altri enti pubblici territoriali interessati,
hanno facolta' di acquistare in via di prelazione i beni
culturali alienati a titolo oneroso o conferiti in
societa', rispettivamente, al medesimo prezzo stabilito
nell'atto di alienazione o al medesimo valore attribuito
nell'atto di conferimento.
2. Qualora il bene sia alienato con altri per un unico
corrispettivo o sia ceduto senza previsione di un
corrispettivo in denaro ovvero sia dato in permuta, il
valore economico e' determinato d'ufficio dal soggetto che
procede alla prelazione ai sensi del comma 1.
3. Ove l'alienante non ritenga di accettare la
determinazione effettuata ai sensi del comma 2, il valore
economico della cosa e' stabilito da un terzo, designato
concordemente dall'alienante e dal soggetto che procede
alla prelazione. Se le parti non si accordano per la nomina
del terzo, ovvero per la sua sostituzione qualora il terzo
nominato non voglia o non possa accettare l'incarico, la
nomina e' effettuata, su richiesta di una delle parti, dal
presidente del tribunale del luogo in cui e' stato concluso
il contratto. Le spese relative sono anticipate
dall'alienante.
4. La determinazione del terzo e' impugnabile in caso
di errore o di manifesta iniquita'.
5. La prelazione puo' essere esercitata anche quando il
bene sia a qualunque titolo dato in pagamento.».
«Art. 68 (Attestato di libera circolazione). - 1. Chi
intende far uscire in via definitiva dal territorio della
Repubblica le cose indicate nell'art. 65, comma 3, deve
farne denuncia e presentarle al competente ufficio di
esportazione, indicando, contestualmente e per ciascuna di
essi, il valore venale, al fine di ottenere l'attestato di
libera circolazione.
2. L'ufficio di esportazione, entro tre giorni
dall'avvenuta presentazione della cosa, ne da' notizia ai
competenti uffici del Ministero, che segnalano ad esso,
entro i successivi dieci giorni, ogni elemento conoscitivo
utile in ordine agli oggetti presentati per l'uscita
definitiva.
3. L'ufficio di esportazione, accertata la congruita'
del valore indicato, rilascia o nega con motivato giudizio,
anche sulla base delle segnalazioni ricevute, l'attestato
di libera circolazione, dandone comunicazione
all'interessato entro quaranta giorni dalla presentazione
della cosa.
4. Nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto
dell'attestato di libera circolazione gli uffici di
esportazione accertano se le cose presentate, in relazione
alla loro natura o al contesto storico-culturale di cui
fanno parte, presentano interesse artistico, storico,
archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale
o archivistico, a termini dell'art. 10. Nel compiere tale
valutazione gli uffici di esportazione si attengono a
indirizzi di carattere generale stabiliti con decreto del
Ministro, sentito il competente organo consultivo.
5. L'attestato di libera circolazione ha validita'
quinquennale ed e' redatto in tre originali, uno dei quali
e' depositato agli atti d'ufficio; un secondo e' consegnato
all'interessato e deve accompagnare la circolazione
dell'oggetto; un terzo e' trasmesso al Ministero per la
formazione del registro ufficiale degli attestati.
6. Il diniego comporta l'avvio del procedimento di
dichiarazione, ai sensi dell'art. 14. A tal fine,
contestualmente al diniego, sono comunicati all'interessato
gli elementi di cui all'art. 14, comma 2, e le cose sono
sottoposte alla disposizione di cui al comma 4 del medesimo
articolo.
7. Per le cose di proprieta' di enti sottoposti alla
vigilanza regionale, l'ufficio di esportazione acquisisce
il parere della regione, che e' reso nel termine perentorio
di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta e,
se negativo, e' vincolante.».
«Art. 69 (Ricorso amministrativo avverso il diniego di
attestato). - 1. Avverso il diniego dell'attestato e'
ammesso, entro i successivi trenta giorni, ricorso al
Ministero, per motivi di legittimita' e di merito.
2. Il Ministero, sentito il competente organo
consultivo, decide sul ricorso entro il termine di novanta
giorni dalla presentazione dello stesso.
3. Dalla data di presentazione del ricorso
amministrativo e fino alla scadenza del termine di cui al
comma 2, il procedimento di dichiarazione e' sospeso, ma le
cose rimangono assoggettate alla disposizione di cui
all'art. 14, comma 4.
4. Qualora il Ministero accolga il ricorso, rimette gli
atti all'ufficio di esportazione, che provvede in
conformita' nei successivi venti giorni.
5. Si applicano le disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.».
«Art. 70 (Acquisto coattivo). - 1. Entro il termine
indicato all'art. 68, comma 3, l'ufficio di esportazione,
qualora non abbia gia' provveduto al rilascio o al diniego
dell'attestato di libera circolazione, puo' proporre al
Ministero l'acquisto coattivo della cosa per la quale e'
richiesto l'attestato di libera circolazione, dandone
contestuale comunicazione alla regione e all'interessato,
al quale dichiara altresi' che l'oggetto gravato dalla
proposta di acquisto resta in custodia presso l'ufficio
medesimo fino alla conclusione del relativo procedimento.
In tal caso il termine per il rilascio dell'attestato e'
prorogato di sessanta giorni.
2. Il Ministero ha la facolta' di acquistare la cosa
per il valore indicato nella denuncia. Il provvedimento di
acquisto e' notificato all'interessato entro il termine
perentorio di novanta giorni dalla denuncia. Fino a quando
non sia intervenuta la notifica del provvedimento di
acquisto, l'interessato puo' rinunciare all'uscita
dell'oggetto e provvedere al ritiro del medesimo.
3. Qualora il Ministero non intenda procedere
all'acquisto, ne da' comunicazione, entro sessanta giorni
dalla denuncia, alla regione nel cui territorio si trova
l'ufficio di esportazione proponente. La regione ha
facolta' di acquistare la cosa nel rispetto di quanto
stabilito all'art. 62, commi 2 e 3. Il relativo
provvedimento e' notificato all'interessato entro il
termine perentorio di novanta giorni dalla denuncia.».
«Art. 82 (Azione di restituzione a favore dell'Italia).
- 1. L'azione di restituzione dei beni culturali usciti
illecitamente dal territorio italiano e' esercitata dal
Ministero, d'intesa con il Ministero degli affari esteri,
davanti al giudice dello Stato membro dell'Unione europea
in cui si trova il bene culturale.
2. Il Ministero si avvale dell'assistenza
dell'Avvocatura generale dello Stato.».
«Art. 89 (Concessione di ricerca). - 1. Il Ministero
puo' dare in concessione a soggetti pubblici o privati
l'esecuzione delle ricerche e delle opere indicate
nell'art. 88 ed emettere a favore del concessionario il
decreto di occupazione degli immobili ove devono eseguirsi
i lavori.
2. Il concessionario deve osservare, oltre alle
prescrizioni imposte nell'atto di concessione, tutte le
altre che il Ministero ritenga di impartire. In caso di
inosservanza la concessione e' revocata.
3. La concessione puo' essere revocata anche quando il
Ministero intenda sostituirsi nell'esecuzione o
prosecuzione delle opere. In tal caso sono rimborsate al
concessionario le spese occorse per le opere gia' eseguite
ed il relativo importo e' fissato dal Ministero.
4. Ove il concessionario non ritenga di accettare la
determinazione ministeriale, l'importo e' stabilito da un
perito tecnico nominato dal presidente del tribunale. Le
relative spese sono anticipate dal concessionario.
5. La concessione prevista al comma 1 puo' essere
rilasciata anche al proprietario degli immobili ove devono
eseguirsi i lavori.
6. Il Ministero puo' consentire, a richiesta, che le
cose rinvenute rimangano, in tutto o in parte, presso la
Regione od altro ente pubblico territoriale per fini
espositivi, sempre che l'ente disponga di una sede idonea e
possa garantire la conservazione e la custodia delle cose
medesime.».
«Art. 96 (Espropriazione per fini strumentali). - 1.
Possono essere espropriati per causa di pubblica utilita'
edifici ed aree quando cio' sia necessario per isolare o
restaurare beni culturali immobili, assicurarne la luce o
la prospettiva, garantirne o accrescerne il decoro o il
godimento da parte del pubblico, facilitarne l'accesso.».
«Art. 98 (Dichiarazione di pubblica utilita'). - 1. La
pubblica utilita' e' dichiarata con decreto ministeriale o,
nel caso dell'art. 96, anche con provvedimento della
regione comunicato al Ministero.
2. Nei casi di espropriazione previsti dagli articoli
96 e 97 l'approvazione del progetto equivale a
dichiarazione di pubblica utilita'.».
«Art. 128 (Notifiche effettuate a norma della
legislazione precedente). - 1. I beni culturali di cui
all'art. 10, comma 3, per i quali non sono state rinnovate
e trascritte le notifiche effettuate a norma delle leggi 20
giugno 1909, n. 364 e 11 giugno 1922, n. 778, sono
sottoposti al procedimento di cui all'art. 14. Fino alla
conclusione del procedimento medesimo, dette notifiche
restano comunque valide agli effetti di questa Parte.
2. Conservano altresi' efficacia le notifiche
effettuate a norma degli articoli 2, 3, 5 e 21 della legge
1° giugno 1939, n. 1089 e le dichiarazioni adottate e
notificate a norma dell'art. 22 della legge 22 dicembre
1939, n. 2006, dell'art. 36 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 e degli
articoli 6, 7, 8 e 49 del decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490.
3. In presenza di elementi di fatto sopravvenuti ovvero
precedentemente non conosciuti o non valutati, il Ministero
puo' rinnovare, d'ufficio o a richiesta del proprietario,
possessore o detentore interessati, il procedimento di
dichiarazione dei beni che sono stati oggetto delle
notifiche di cui al comma 2, al fine di verificare la
perdurante sussistenza dei presupposti per
l'assoggettamento dei beni medesimi alle disposizioni di
tutela.
4. Avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di
rinnovo del procedimento di dichiarazione, prodotta ai
sensi del comma 3, ovvero avverso la dichiarazione
conclusiva del procedimento medesimo, anche quando esso sia
stato avviato d'ufficio, e' ammesso ricorso amministrativo
ai sensi dell'art. 16.».
«Art. 138 (Avvio del procedimento di dichiarazione di
notevole interesse pubblico). - 1. Le commissioni di cui
all'art. 137, su iniziativa dei componenti di parte
ministeriale o regionale, ovvero su iniziativa di altri
enti pubblici territoriali interessati, acquisite le
necessarie informazioni attraverso le soprintendenze e i
competenti uffici regionali e provinciali e consultati i
comuni interessati nonche', ove opportuno, esperti della
materia, valutano la sussistenza del notevole interesse
pubblico, ai sensi dell'art. 136, degli immobili e delle
aree per i quali e' stata avviata l'iniziativa e propongono
alla regione l'adozione della relativa dichiarazione. La
proposta e' formulata con riferimento ai valori storici,
culturali, naturali, morfologici, estetici espressi dagli
aspetti e caratteri peculiari degli immobili o delle aree
considerati ed alla loro valenza identitaria in rapporto al
territorio in cui ricadono, e contiene proposte per le
prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione
dei valori espressi.
2. La commissione decide se dare ulteriore seguito
all'atto di iniziativa entro sessanta giorni dalla data di
presentazione dell'atto medesimo. Decorso infruttuosamente
il predetto termine, entro i successivi trenta giorni il
componente della commissione o l'ente pubblico territoriale
che ha assunto l'iniziativa puo' formulare la proposta di
dichiarazione direttamente alla regione.
3. E' fatto salvo il potere del Ministero, su proposta
motivata del soprintendente, previo parere della regione
interessata che deve essere motivatamente espresso entro e
non oltre trenta giorni dalla richiesta, di dichiarare il
notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree di
cui all'art. 136.».
«Art. 141-bis (Integrazione del contenuto delle
dichiarazioni di notevole interesse pubblico). - 1. Il
Ministero e le regioni provvedono ad integrare le
dichiarazioni di notevole interesse pubblico
rispettivamente adottate con la specifica disciplina di cui
all'art. 140, comma 2.
2. Qualora le regioni non provvedano alle integrazioni
di loro competenza entro il 31 dicembre 2009, il Ministero
provvede in via sostitutiva. La procedura di sostituzione
e' avviata dalla soprintendenza ed il provvedimento finale
e' adottato dal Ministero, sentito il competente Comitato
tecnico-scientifico.
3. I provvedimenti integrativi adottati ai sensi dei
commi 1 e 2 producono gli effetti previsti dal secondo
periodo del comma 2 dell'art. 140 e sono sottoposti al
regime di pubblicita' stabilito dai commi 3 e 4 del
medesimo articolo.».
«Art. 143 (Piano paesaggistico). - 1. L'elaborazione
del piano paesaggistico comprende almeno:
a) ricognizione del territorio oggetto di
pianificazione, mediante l'analisi delle sue
caratteristiche paesaggistiche, impresse dalla natura,
dalla storia e dalle loro interrelazioni, ai sensi degli
articoli 131 e 135;
b) ricognizione degli immobili e delle aree
dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi
dell'art. 136, loro delimitazione e rappresentazione in
scala idonea alla identificazione, nonche' determinazione
delle specifiche prescrizioni d'uso, a termini dell'art.
138, comma 1, fatto salvo il disposto di cui agli articoli
140, comma 2, e 141-bis;
c) ricognizione delle aree di cui al comma 1
dell'art. 142, loro delimitazione e rappresentazione in
scala idonea alla identificazione, nonche' determinazione
di prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione
dei caratteri distintivi di dette aree e, compatibilmente
con essi, la valorizzazione;
d) eventuale individuazione di ulteriori immobili od
aree, di notevole interesse pubblico a termini dell'art.
134, comma 1, lettera c), loro delimitazione e
rappresentazione in scala idonea alla identificazione,
nonche' determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso,
a termini dell'art. 138, comma 1;
e) individuazione di eventuali, ulteriori contesti,
diversi da quelli indicati all'art. 134, da sottoporre a
specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione;
f) analisi delle dinamiche di trasformazione del
territorio ai fini dell'individuazione dei fattori di
rischio e degli elementi di vulnerabilita' del paesaggio,
nonche' comparazione con gli altri atti di programmazione,
di pianificazione e di difesa del suolo;
g) individuazione degli interventi di recupero e
riqualificazione delle aree significativamente compromesse
o degradate e degli altri interventi di valorizzazione
compatibili con le esigenze della tutela;
h) individuazione delle misure necessarie per il
corretto inserimento, nel contesto paesaggistico, degli
interventi di trasformazione del territorio, al fine di
realizzare uno sviluppo sostenibile delle aree interessate;
i) individuazione dei diversi ambiti e dei relativi
obiettivi di qualita', a termini dell'art. 135, comma 3.
2. Le regioni, il Ministero ed il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
possono stipulare intese per la definizione delle modalita'
di elaborazione congiunta dei piani paesaggistici, salvo
quanto previsto dall'art. 135, comma 1, terzo periodo.
Nell'intesa e' stabilito il termine entro il quale deve
essere completata l'elaborazione del piano. Il piano e'
oggetto di apposito accordo fra pubbliche amministrazioni,
ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n.
241. L'accordo stabilisce altresi' i presupposti, le
modalita' ed i tempi per la revisione del piano, con
particolare riferimento all'eventuale sopravvenienza di
dichiarazioni emanate ai sensi degli articoli 140 e 141 o
di integrazioni disposte ai sensi dell'art. 141-bis. Il
piano e' approvato con provvedimento regionale entro il
termine fissato nell'accordo. Decorso inutilmente tale
termine, il piano, limitatamente ai beni paesaggistici di
cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, e' approvato in
via sostitutiva con decreto del Ministro, sentito il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare.
3. Approvato il piano paesaggistico, il parere reso dal
soprintendente nel procedimento autorizzatorio di cui agli
articoli 146 e 147 e' vincolante in relazione agli
interventi da eseguirsi nell'ambito dei beni paesaggistici
di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, salvo quanto
disposto al comma 4, nonche' quanto previsto dall'art. 146,
comma 5.
4. Il piano puo' prevedere:
a) la individuazione di aree soggette a tutela ai
sensi dell'art. 142 e non interessate da specifici
procedimenti o provvedimenti ai sensi degli articoli 136,
138, 139, 140, 141 e 157, nelle quali la realizzazione di
interventi puo' avvenire previo accertamento, nell'ambito
del procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio,
della conformita' degli interventi medesimi alle previsioni
del piano paesaggistico e dello strumento urbanistico
comunale;
b) la individuazione delle aree gravemente
compromesse o degradate nelle quali la realizzazione degli
interventi effettivamente volti al recupero ed alla
riqualificazione non richiede il rilascio
dell'autorizzazione di cui all'art. 146.
5. L'entrata in vigore delle disposizioni di cui al
comma 4 e' subordinata all'approvazione degli strumenti
urbanistici adeguati al piano paesaggistico, ai sensi
dell'art. 145, commi 3 e 4.
6. Il piano puo' anche subordinare l'entrata in vigore
delle disposizioni che consentono la realizzazione di
interventi senza autorizzazione paesaggistica, ai sensi del
comma 4, all'esito positivo di un periodo di monitoraggio
che verifichi l'effettiva conformita' alle previsioni
vigenti delle trasformazioni del territorio realizzate.
7. Il piano prevede comunque che nelle aree di cui al
comma 4, lettera a), siano effettuati controlli a campione
sugli interventi realizzati e che l'accertamento di
significative violazioni delle previsioni vigenti determini
la reintroduzione dell'obbligo dell'autorizzazione di cui
agli articoli 146 e 147, relativamente ai comuni nei quali
si sono rilevate le violazioni.
8. Il piano paesaggistico puo' individuare anche
linee-guida prioritarie per progetti di conservazione,
recupero, riqualificazione, valorizzazione e gestione di
aree regionali, indicandone gli strumenti di attuazione,
comprese le misure incentivanti.
9. A far data dall'adozione del piano paesaggistico non
sono consentiti, sugli immobili e nelle aree di cui
all'art. 134, interventi in contrasto con le prescrizioni
di tutela previste nel piano stesso. A far data dalla
approvazione del piano le relative previsioni e
prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle
previsioni dei piani territoriali ed urbanistici.».
- Si riporta il testo dell'art. 21 del regio decreto 30
gennaio 1913, n. 363, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5
giugno 1913, n. 130:
«Art. 21. - A prescindere da quanto e' particolarmente
stabilito per gli enti morali, e per gli acquisti delle
quote di oggetti scavati spettanti a privati o di cose
presentate per la esportazione, chiunque intenda di offrire
in vendita allo Stato cosa di sua proprieta' dovra'
rivolgere domanda al Ministero della pubblica istruzione, a
mezzo della competente sovrintendenza.
Il sovrintendente, salvo il caso in cui intenda di
avvalersi della facolta' di cui alla prima parte
dell'articolo successivo, trasmettera' al Ministero la
domanda, accompagnandola del suo parere.».
- Per l'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, si vedano le note all'art. 4.
- Per l'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto
1988, n. 400, si vedano le note alle premesse.
- Per l'art. 4, commi 4 e 4-bis, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si vedano le note
all'art. 12.
 
Art. 15

Direzione generale «Archivi»

1. La Direzione generale Archivi svolge le funzioni e i compiti relativi alla tutela e alla valorizzazione dei beni archivistici. Con riferimento all'attivita' di tutela esercitata in materia di archivi dalle Soprintendenze archivistiche e bibliografiche, dall'Archivio centrale dello Stato, dall'Istituto centrale per gli archivi, dagli Archivi di Stato aventi natura di uffici dirigenziali di livello non generale, la Direzione generale esercita i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo, anche attraverso l'adozione di provvedimenti di autotutela, e, in caso di necessita', informato il Segretario generale, avocazione e sostituzione.
2. In particolare, la Direzione generale:
a) provvede alla razionalizzazione degli immobili e degli spazi destinati agli archivi, al fine del miglioramento dell'efficienza e del contenimento della spesa, stipulando a tal fine convenzioni con l'Agenzia del demanio, le regioni e gli enti locali e promuovendo la costituzione di poli archivistici per il coordinamento dell'attivita' degli istituti che svolgono funzioni analoghe nell'ambito dello stesso territorio;
b) propone, ai fini dell'istruttoria per il settore di competenza, gli interventi da inserire nei programmi annuali e pluriennali e nei relativi piani di spesa, individuando le priorita' anche sulla base delle indicazioni degli archivi di Stato e tenendo conto altresi' dei dati del monitoraggio dei flussi finanziari forniti dalla Direzione generale Bilancio;
c) autorizza gli interventi previsti dall'articolo 21, comma 1, del Codice da eseguirsi sui beni archivistici sottoposti a tutela;
d) autorizza il prestito di beni archivistici per mostre o esposizioni ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Codice; autorizza, altresi', l'uscita temporanea per manifestazioni, mostre o esposizioni d'arte di alto interesse culturale ai sensi dell'articolo 66 del Codice, fatte salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze della tutela;
e) predispone linee guida e direttive per la formazione degli archivi correnti e collabora, ai sensi degli articoli 23-ter e 43, comma 4, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, con le amministrazioni competenti alla definizione delle regole tecniche e dei requisiti funzionali in materia di formazione e conservazione di documenti digitali della pubblica amministrazione;
f) elabora, sentita la Direzione generale Educazione e ricerca, programmi concernenti studi, ricerche e iniziative scientifiche;
g) esercita le funzioni in materia di riproduzione e restauro dei beni archivistici, elaborazione scientifica e conservazione della memoria digitale, rapporti con gli organismi internazionali di settore e coordina altresi' le relazioni con le amministrazioni archivistiche estere;
h) approva i piani di conservazione e scarto degli archivi degli uffici dell'amministrazione statale;
i) concede contributi per interventi su archivi vigilati;
l) cura le intese con i competenti organi del Ministero dell'interno per l'individuazione dei documenti di carattere riservato presso gli archivi pubblici e privati e per la definizione delle modalita' di consultazione dei medesimi;
m) propone al Ministro l'adozione o la modifica degli indirizzi di carattere generale a cui si attengono gli uffici di esportazione nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato di libera circolazione, ai sensi dell'articolo 68, comma 4 del Codice;
n) esprime la volonta' del Ministero sulla proposta di pagamento di imposte mediante cessione di beni archivistici;
o) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice per la violazione delle disposizioni in materia di beni archivistici;
p) adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni archivistici a titolo di prelazione, di acquisto all'esportazione e di espropriazione rispettivamente previste agli articoli 60, 70, 95 e 98 del Codice;
q) adotta i provvedimenti in materia di acquisti a trattativa privata di beni archivistici, secondo le modalita' di cui all'articolo 21 del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363;
r) adotta i provvedimenti di competenza dell'amministrazione centrale in materia di circolazione di beni archivistici in ambito internazionale, tra i quali quelli di cui agliarticoli 65, comma 2, lettera b), 71, comma 4, 76, comma 2, lettera e), e 82, del Codice;
s) decide, per i settori di competenza, i ricorsi amministrativi previsti agli articoli 16, 69 e 128 del Codice;
t) svolge funzioni di indirizzo e controllo in materia di valorizzazione dei beni archivistici, anche con riferimento alla scelta delle relative forme di gestione e, con il supporto della Direzione generale Contratti e concessioni, individua gli strumenti giuridici adeguati ai singoli progetti di valorizzazione ed alle realta' territoriali in essi coinvolte; cura il coordinamento con le regioni e con gli altri enti pubblici e privati interessati;
u) cura la predisposizione, anche sulla base della rilevazione delle migliori pratiche, di modelli generali delle intese istituzionali di programma, degli accordi di programma quadro e degli altri strumenti di programmazione negoziata di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, nonche', con il supporto della Direzione generale Contratti e concessioni, degli accordi di valorizzazione di cui all'articolo 112 del Codice;
v) stipula, anche su richiesta degli uffici interessati e comunque sentiti gli stessi, gli accordi culturali di cui all'articolo 67, comma 1, lettera d), del Codice finalizzati alla realizzazione di mostre o esposizioni di beni archivistici, e ne cura i diritti patrimoniali immateriali rinvenienti allo Stato;
z) esercita le funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo su ogni soggetto giuridico, operante negli ambiti di competenza della Direzione generale, per il quale l'ordinamento attribuisca tali funzioni al Ministero.
3. La Direzione generale Archivi svolge le funzioni di indirizzo e di vigilanza sull'Archivio centrale dello Stato e sull'Istituto centrale per gli archivi. Limitatamente ai profili contabili e finanziari ai fini dell'approvazione, su parere conforme della Direzione generale Bilancio, del bilancio di previsione, delle relative proposte di variazione e del conto consuntivo, la vigilanza e' svolta d'intesa con la Direzione generale Bilancio. La Direzione generale assegna, altresi', d'intesa con la Direzione generale Organizzazione e con la Direzione generale Bilancio, le risorse umane e strumentali ai suddetti Istituti.
4. La Direzione generale Archivi, in materia informatica, elabora e coordina le metodologie archivistiche relative all'attivita' di ordinamento e di inventariazione, esercita il coordinamento dei sistemi informativi archivistici sul territorio nazionale, studia e applica sistemi di conservazione permanente degli archivi digitali, promuove l'applicazione di metodologie e parametri, anche attraverso iniziative di formazione e aggiornamento. A tal fine, la Direzione generale si raccorda con il Segretariato generale e la Direzione generale Organizzazione.
5. La Direzione generale Archivi costituisce centro di responsabilita' amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, ed e' responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza.
6. La Direzione generale Archivi si articola in cinque uffici dirigenziali di livello non generale centrali, compresi l'Archivio centrale dello Stato e l'Istituto centrale per gli archivi, nonche' nelle Soprintendenze archivistiche e bibliografiche e negli Archivi di Stato aventi natura di uffici dirigenziali di livello non generale, individuati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.

Note all'art. 15:

- Si riporta il testo degli articoli 21, 65, 66, 67,
71, 76, 112 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n.
45, S.O.:
«Art. 21 (Interventi soggetti ad autorizzazione). - 1.
Sono subordinati ad autorizzazione del Ministero:
a) la rimozione o la demolizione, anche con
successiva ricostituzione, dei beni culturali; (54)
b) lo spostamento, anche temporaneo, dei beni
culturali mobili, salvo quanto previsto ai commi 2 e 3;
c) lo smembramento di collezioni, serie e raccolte;
d) lo scarto dei documenti degli archivi pubblici e
degli archivi privati per i quali sia intervenuta la
dichiarazione ai sensi dell'art. 13, nonche' lo scarto di
materiale bibliografico delle biblioteche pubbliche, con
l'eccezione prevista all'art. 10, comma 2, lettera c), e
delle biblioteche private per le quali sia intervenuta la
dichiarazione ai sensi dell'art. 13;
e) il trasferimento ad altre persone giuridiche di
complessi organici di documentazione di archivi pubblici,
nonche' di archivi privati per i quali sia intervenuta la
dichiarazione ai sensi dell'art. 13.
2. Lo spostamento di beni culturali, dipendente dal
mutamento di dimora o di sede del detentore, e'
preventivamente denunciato al soprintendente, che, entro
trenta giorni dal ricevimento della denuncia, puo'
prescrivere le misure necessarie perche' i beni non
subiscano danno dal trasporto.
3. Lo spostamento degli archivi correnti dello Stato e
degli enti ed istituti pubblici non e' soggetto ad
autorizzazione, ma comporta l'obbligo di comunicazione al
Ministero per le finalita' di cui all'art. 18.
4. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti,
l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni
culturali e' subordinata ad autorizzazione del
soprintendente. Il mutamento di destinazione d'uso dei beni
medesimi e' comunicato al soprintendente per le finalita'
di cui all'art. 20, comma 1.
5. L'autorizzazione e' resa su progetto o, qualora
sufficiente, su descrizione tecnica dell'intervento,
presentati dal richiedente, e puo' contenere prescrizioni.
Se i lavori non iniziano entro cinque anni dal rilascio
dell'autorizzazione, il soprintendente puo' dettare
prescrizioni ovvero integrare o variare quelle gia' date in
relazione al mutare delle tecniche di conservazione.».
«Art. 65 (Uscita definitiva). - 1. E' vietata l'uscita
definitiva dal territorio della Repubblica dei beni
culturali mobili indicati nell'art. 10, commi 1, 2 e 3.
2. E' vietata altresi' l'uscita:
a) delle cose mobili appartenenti ai soggetti
indicati all'art. 10, comma 1, che siano opera di autore
non piu' vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre
settanta anni, fino a quando non sia stata effettuata la
verifica prevista dall'art. 12;
b) dei beni, a chiunque appartenenti, che rientrino
nelle categorie indicate all'art. 10, comma 3, e che il
Ministero, sentito il competente organo consultivo, abbia
preventivamente individuato e, per periodi temporali
definiti, abbia escluso dall'uscita, perche' dannosa per il
patrimonio culturale in relazione alle caratteristiche
oggettive, alla provenienza o all'appartenenza dei beni
medesimi.
3. Fuori dei casi previsti dai commi 1 e 2, e' soggetta
ad autorizzazione, secondo le modalita' stabilite nella
presente sezione e nella sezione II di questo Capo,
l'uscita definitiva dal territorio della Repubblica:
a) delle cose, a chiunque appartenenti, che
presentino interesse culturale, siano opera di autore non
piu' vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta
anni, il cui valore, fatta eccezione per le cose di cui
all'allegato A, lettera B, numero 1, sia superiore ad euro
13.500;
b) degli archivi e dei singoli documenti,
appartenenti a privati, che presentino interesse culturale;
c) delle cose rientranti nelle categorie di cui
all'art. 11, comma 1, lettere f), g) ed h), a chiunque
appartengano.
4. Non e' soggetta ad autorizzazione l'uscita:
a) delle cose di cui all'art. 11, comma 1, lettera
d);
b) delle cose che presentino interesse culturale,
siano opera di autore non piu' vivente e la cui esecuzione
risalga ad oltre settanta anni, il cui valore sia inferiore
ad euro 13.500, fatta eccezione per le cose di cui
all'allegato A, lettera B, numero 1.
4-bis. Nei casi di cui al comma 4, l'interessato ha
l'onere di comprovare al competente ufficio di
esportazione, mediante dichiarazione ai sensi del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, che le cose da trasferire all'estero
rientrino nelle ipotesi per le quali non e' prevista
l'autorizzazione, secondo le procedure e con le modalita'
stabilite con decreto ministeriale. Il competente ufficio
di esportazione, qualora reputi che le cose possano
rientrare tra quelle di cui all'art. 10, comma 3, lettera
d-bis), avvia il procedimento di cui all'art. 14, che si
conclude entro sessanta giorni dalla data di presentazione
della dichiarazione. ».
«Art. 66 (Uscita temporanea per manifestazioni). - 1.
Puo' essere autorizzata l'uscita temporanea dal territorio
della Repubblica delle cose e dei beni culturali indicati
nell'art. 65, commi 1, 2, lettera a), e 3, per
manifestazioni, mostre o esposizioni d'arte di alto
interesse culturale, sempre che ne siano garantite
l'integrita' e la sicurezza.
2. Non possono comunque uscire:
a) i beni suscettibili di subire danni nel trasporto
o nella permanenza in condizioni ambientali sfavorevoli;
b) i beni che costituiscono il fondo principale di
una determinata ed organica sezione di un museo,
pinacoteca, galleria, archivio o biblioteca o di una
collezione artistica o bibliografica. ».
«Art. 67 (Altri casi di uscita temporanea). - 1. Le
cose e i beni culturali indicati nell'art. 65, commi 1, 2,
lettera a), e 3 possono essere autorizzati ad uscire
temporaneamente anche quando:
a) costituiscano mobilio privato dei cittadini
italiani che ricoprono, presso sedi diplomatiche o
consolari, istituzioni comunitarie o organizzazioni
internazionali, cariche che comportano il trasferimento
all'estero degli interessati, per un periodo non superiore
alla durata del loro mandato;
b) costituiscano l'arredamento delle sedi
diplomatiche e consolari all'estero;
c) debbano essere sottoposti ad analisi, indagini o
interventi di conservazione da eseguire necessariamente
all'estero;
d) la loro uscita sia richiesta in attuazione di
accordi culturali con istituzioni museali straniere, in
regime di reciprocita' e per la durata stabilita negli
accordi medesimi, che non puo' essere superiore a quattro
anni, rinnovabili una sola volta.
2. Non e' soggetta ad autorizzazione l'uscita
temporanea dal territorio della Repubblica dei mezzi di
trasporto aventi piu' di settantacinque anni per la
partecipazione a mostre e raduni internazionali, salvo che
sia per essi intervenuta la dichiarazione ai sensi
dell'art. 13. ».
«Art. 71 (Attestato di circolazione temporanea). - 1.
Chi intende far uscire in via temporanea dal territorio
della Repubblica, ai sensi degli articoli 66 e 67, le cose
e i beni ivi indicati, deve farne denuncia e presentarli al
competente ufficio di esportazione, indicando,
contestualmente e per ciascuno di essi, il valore venale e
il responsabile della sua custodia all'estero, al fine di
ottenere l'attestato di circolazione temporanea.
2. L'ufficio di esportazione, accertata la congruita'
del valore indicato, rilascia o nega, con motivato
giudizio, l'attestato di circolazione temporanea, dettando
le prescrizioni necessarie e dandone comunicazione
all'interessato entro quaranta giorni dalla presentazione
della cosa o del bene. Avverso il provvedimento di diniego
di uscita temporanea e' ammesso ricorso amministrativo nei
modi previsti dall'art. 69.
3. Qualora per l'uscita temporanea siano presentate
cose che rivestano l'interesse indicato dall'art. 10,
contestualmente alla pronuncia positiva o negativa sono
comunicati all'interessato, ai fini dell'avvio del
procedimento di dichiarazione, gli elementi indicati
all'art. 14, comma 2, e l'oggetto e' sottoposto alle misure
di cui all'art. 14, comma 4.
4. Nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto
dell'attestato, gli uffici di esportazione si attengono ad
indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero,
sentito il competente organo consultivo. Per i casi di
uscita temporanea disciplinati dall'art. 66 e dall'art. 67,
comma 1, lettere b) e c), il rilascio dell'attestato e'
subordinato all'autorizzazione di cui all'art. 48.
5. L'attestato indica anche il termine per il rientro
delle cose o dei beni, che e' prorogabile su richiesta
dell'interessato, ma non puo' essere comunque superiore a
diciotto mesi dalla loro uscita dal territorio nazionale,
salvo quanto disposto dal comma 8.
6. Il rilascio dell'attestato e' sempre subordinato
all'assicurazione dei beni da parte dell'interessato per il
valore indicato nella domanda. Per le mostre e le
manifestazioni promosse all'estero dal Ministero o, con la
partecipazione statale, da enti pubblici, dagli istituti
italiani di cultura all'estero o da organismi
sovranazionali, l'assicurazione puo' essere sostituita
dall'assunzione dei relativi rischi da parte dello Stato,
ai sensi dell'art. 48, comma 5.
7. Per i beni culturali di cui all'art. 65, comma 1,
nonche' per le cose o i beni di cui al comma 3, l'uscita
temporanea e' garantita mediante cauzione, costituita anche
da polizza fideiussoria, emessa da un istituto bancario o
da una societa' di assicurazione, per un importo superiore
del dieci per cento al valore del bene o della cosa, come
accertato in sede di rilascio dell'attestato. La cauzione
e' incamerata dall'amministrazione ove gli oggetti ammessi
alla temporanea esportazione non rientrino nel territorio
nazionale nel termine stabilito. La cauzione non e'
richiesta per i beni appartenenti allo Stato e alle
amministrazioni pubbliche. Il Ministero puo' esonerare
dall'obbligo della cauzione istituzioni di particolare
importanza culturale.
8. Le disposizioni dei commi da 5 a 7 non si applicano
ai casi di uscita temporanea previsti dall'art. 67, comma
1. ».
«Art. 76 (Assistenza e collaborazione a favore degli
Stati membri dell'Unione europea). - 1. L'autorita'
centrale prevista dall'art. 4 della direttiva UE e', per
l'Italia, il Ministero. Esso si avvale, per i vari compiti
indicati nella direttiva, dei suoi organi centrali e
periferici, nonche' della cooperazione degli altri
Ministeri, degli altri organi dello Stato, delle regioni e
degli altri enti pubblici territoriali.
2. Per il ritrovamento e la restituzione dei beni
culturali appartenenti al patrimonio di altro Stato membro
dell'Unione europea, il Ministero:
a) assicura la propria collaborazione alle autorita'
competenti degli altri Stati membri;
b) fa eseguire sul territorio nazionale ricerche
volte alla localizzazione del bene e alla identificazione
di chi lo possieda o comunque lo detenga. Le ricerche sono
disposte su domanda dello Stato richiedente, corredata di
ogni notizia e documento utili per agevolare le indagini,
con particolare riguardo alla localizzazione del bene;
c) notifica agli Stati membri interessati il
ritrovamento nel territorio nazionale di un bene la cui
illecita uscita da uno Stato membro possa presumersi per
indizi precisi e concordanti;
d) agevola le operazioni che lo Stato membro
interessato esegue per verificare, in ordine al bene
oggetto della notifica di cui alla lettera c), la
sussistenza dei presupposti e delle condizioni indicati
all'art. 75, purche' tali operazioni vengano effettuate
entro sei mesi dalla notifica stessa. Qualora la verifica
non sia eseguita entro il prescritto termine, non sono
applicabili le disposizioni contenute nella lettera e);
e) dispone, ove necessario, la rimozione del bene e
la sua temporanea custodia presso istituti pubblici nonche'
ogni altra misura necessaria per assicurarne la
conservazione ed impedirne la sottrazione alla procedura di
restituzione;
f) favorisce l'amichevole composizione, tra Stato
richiedente e possessore o detentore a qualsiasi titolo del
bene, di ogni controversia concernente la restituzione. A
tal fine, tenuto conto della qualita' dei soggetti e della
natura del bene, il Ministero puo' proporre allo Stato
richiedente e ai soggetti possessori o detentori la
definizione della controversia mediante arbitrato, da
svolgersi secondo la legislazione italiana, e raccogliere,
per l'effetto, il formale accordo di entrambe le parti.
2-bis. L'autorita' centrale, al fine di cooperare e
consultarsi con gli altri Stati membri e per diffondere
tutte le pertinenti informazioni correlate a casi relative
ai beni culturali rubati o usciti illecitamente dal
territorio nazionale, utilizza un modulo del sistema
d'informazione del mercato interno, di seguito «IMI»,
stabilito dal regolamento (UE) n. 1024/2012, specificamente
adattato per i beni culturali. ».
«Art. 112 (Valorizzazione dei beni culturali di
appartenenza pubblica). - 1. Lo Stato, le regioni e gli
altri enti pubblici territoriali assicurano la
valorizzazione dei beni presenti negli istituti e nei
luoghi indicati all'art. 101, nel rispetto dei principi
fondamentali fissati dal presente codice.
2. Nel rispetto dei principi richiamati al comma 1, la
legislazione regionale disciplina le funzioni e le
attivita' di valorizzazione dei beni presenti negli
istituti e nei luoghi della cultura non appartenenti allo
Stato o dei quali lo Stato abbia trasferito la
disponibilita' sulla base della normativa vigente.
3. La valorizzazione dei beni culturali pubblici al di
fuori degli istituti e dei luoghi di cui all'art. 101 e'
assicurata, secondo le disposizioni del presente Titolo,
compatibilmente con lo svolgimento degli scopi
istituzionali cui detti beni sono destinati.
4. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici
territoriali stipulano accordi per definire strategie ed
obiettivi comuni di valorizzazione, nonche' per elaborare i
conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i
programmi, relativamente ai beni culturali di pertinenza
pubblica. Gli accordi possono essere conclusi su base
regionale o subregionale, in rapporto ad ambiti
territoriali definiti, e promuovono altresi'
l'integrazione, nel processo di valorizzazione concordato,
delle infrastrutture e dei settori produttivi collegati.
Gli accordi medesimi possono riguardare anche beni di
proprieta' privata, previo consenso degli interessati. Lo
Stato stipula gli accordi per il tramite del Ministero, che
opera direttamente ovvero d'intesa con le altre
amministrazioni statali eventualmente competenti.
5. Lo Stato, per il tramite del Ministero e delle altre
amministrazioni statali eventualmente competenti, le
regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono
costituire, nel rispetto delle vigenti disposizioni,
appositi soggetti giuridici cui affidare l'elaborazione e
lo sviluppo dei piani di cui al comma 4.
6. In assenza degli accordi di cui al comma 4, ciascun
soggetto pubblico e' tenuto a garantire la valorizzazione
dei beni di cui ha comunque la disponibilita'.
7. Con decreto del Ministro sono definiti modalita' e
criteri in base ai quali il Ministero costituisce i
soggetti giuridici indicati al comma 5 o vi partecipa.
8. Ai soggetti di cui al comma 5 possono partecipare
privati proprietari di beni culturali suscettibili di
essere oggetto di valorizzazione, nonche' persone
giuridiche private senza fine di lucro, anche quando non
dispongano di beni culturali che siano oggetto della
valorizzazione, a condizione che l'intervento in tale
settore di attivita' sia per esse previsto dalla legge o
dallo statuto.
9. Anche indipendentemente dagli accordi di cui al
comma 4, possono essere stipulati accordi tra lo Stato, per
il tramite del Ministero e delle altre amministrazioni
statali eventualmente competenti, le regioni, gli altri
enti pubblici territoriali e i privati interessati, per
regolare servizi strumentali comuni destinati alla
fruizione e alla valorizzazione di beni culturali. Con gli
accordi medesimi possono essere anche istituite forme
consortili non imprenditoriali per la gestione di uffici
comuni. Per le stesse finalita' di cui al primo periodo,
ulteriori accordi possono essere stipulati dal Ministero,
dalle regioni, dagli altri enti pubblici territoriali, da
ogni altro ente pubblico nonche' dai soggetti costituiti ai
sensi del comma 5, con le associazioni culturali o di
volontariato, dotate di adeguati requisiti, che abbiano per
statuto finalita' di promozione e diffusione della
conoscenza dei beni culturali. All'attuazione del presente
comma si provvede nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.».
- Per gli articoli 16, 48, 60, 68, 82, 95, 98, 128 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si vedano le
note all'art. 14.
- Si riporta il testo degli articoli 23-ter, 43, comma
4, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O.:
«Art. 23-ter (Documenti amministrativi informatici). -
1. Gli atti formati dalle pubbliche amministrazioni con
strumenti informatici, nonche' i dati e i documenti
informatici detenuti dalle stesse, costituiscono
informazione primaria ed originale da cui e' possibile
effettuare, su diversi o identici tipi di supporto,
duplicazioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.
1-bis. La copia su supporto informatico di documenti
formati dalle pubbliche amministrazioni in origine su
supporto analogico e' prodotta mediante processi e
strumenti che assicurano che il documento informatico abbia
contenuto identico a quello del documento analogico da cui
e' tratto, previo raffronto dei documenti o attraverso
certificazione di processo nei casi in cui siano adottate
tecniche in grado di garantire la corrispondenza del
contenuto dell'originale e della copia.
2.
3. Le copie su supporto informatico di documenti
formati dalla pubblica amministrazione in origine su
supporto analogico ovvero da essa detenuti, hanno il
medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, degli
originali da cui sono tratte, se la loro conformita'
all'originale e' assicurata dal funzionario a cio' delegato
nell'ambito dell'ordinamento proprio dell'amministrazione
di appartenenza, mediante l'utilizzo della firma digitale o
di altra firma elettronica qualificata e nel rispetto delle
Linee guida; in tale caso l'obbligo di conservazione
dell'originale del documento e' soddisfatto con la
conservazione della copia su supporto informatico.
4. In materia di formazione e conservazione di
documenti informatici delle pubbliche amministrazioni, le
Linee guida sono definite anche sentito il Ministero dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo.
5.
5-bis. I documenti di cui al presente articolo devono
essere fruibili indipendentemente dalla condizione di
disabilita' personale, applicando i criteri di
accessibilita' definiti dai requisiti tecnici di cui
all'art. 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4.
6. Per quanto non previsto dal presente articolo si
applicano gli articoli 21, 22, 23 e 23-bis. ».
«Art. 43 (Conservazione ed esibizione dei documenti). -
(Omissis).
4. Sono fatti salvi i poteri di controllo del Ministero
per i beni e le attivita' culturali sugli archivi delle
pubbliche amministrazioni e sugli archivi privati
dichiarati di notevole interesse storico ai sensi delle
disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42.».
- Per l'art. 21 del regio decreto 30 gennaio 1913, n.
363, si vedano le note all'art. 14.
- Per l'art. 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, si vedano le note all'art. 4.
- Per l'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto
1988, n. 400, si vedano le note alle premesse.
- Per l'art. 4, commi 4 e 4-bis, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si vedano le note
all'art. 12.
 
Art. 16

Direzione generale «Biblioteche e istituti culturali»

1. La Direzione generale Biblioteche e istituti culturali svolge funzioni e compiti relativi alle biblioteche pubbliche statali, ai servizi bibliografici e bibliotecari nazionali, agli istituti culturali, alla promozione del libro e della lettura, alla proprieta' intellettuale e al diritto d'autore. Svolge altresi' le funzioni e i compiti relativi alla tutela dei beni librari avvalendosi delle Soprintendenze archivistiche e bibliografiche, nei cui confronti esercita, limitatamente a tale ambito, i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo, anche attraverso l'adozione di provvedimenti di autotutela, e, in caso di necessita', informato il Segretario generale, avocazione e sostituzione.
2. In particolare, il direttore generale:
a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento, anche sulla base dei dati del monitoraggio dei flussi finanziari forniti dalla Direzione generale Bilancio;
b) provvede alla razionalizzazione degli immobili e degli spazi destinati alle biblioteche, al fine del miglioramento dell'efficienza e del contenimento della spesa, stipulando a tal fine convenzioni con l'Agenzia del demanio, le regioni e gli enti locali e promuovendo la costituzione di poli bibliotecari per il coordinamento dell'attivita' degli istituti che svolgono funzioni analoghe nell'ambito dello stesso territorio;
c) autorizza, ai sensi dell'articolo 21 del Codice, gli interventi da eseguirsi sui beni librari sottoposti a tutela;
d) autorizza il prestito di beni librari sottoposti a tutela per mostre o esposizioni ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Codice; autorizza, altresi', l'uscita temporanea dei medesimi beni per manifestazioni, mostre o esposizioni d'arte di alto interesse culturale ai sensi dell'articolo 66 del Codice, fatte salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze della tutela;
e) elabora, sentita la Direzione generale Educazione e ricerca, programmi concernenti studi, ricerche e iniziative scientifiche in tema di catalogazione e inventariazione dei beni librari;
f) propone al Ministro l'adozione o la modifica degli indirizzi di carattere generale a cui si attengono gli uffici di esportazione nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato di libera circolazione, ai sensi dell'articolo 68, comma 4, del Codice;
g) esprime la volonta' del Ministero sulla proposta di pagamento di imposte mediante cessione di beni librari;
h) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice per la violazione delle disposizioni in materia di beni librari;
i) incentiva l'ideazione, la progettazione e la realizzazione di programmi editoriali tematici, volti in particolare a valorizzare le opere di saggistica, di narrativa e di poesia di autori contemporanei, italiani e stranieri;
l) promuove, presso le scuole di ogni ordine e grado, la diffusione della letteratura e della saggistica attinenti alle materie insegnate, attraverso programmi concordati con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
m) promuove il libro e la lettura e la conoscenza delle biblioteche e dei relativi servizi, anche attraverso accordi con le scuole di ogni ordine e grado e con organismi ed enti specializzati, avvalendosi della collaborazione del Centro per il libro e la lettura;
n) adotta i provvedimenti di concessione di contributi, ivi inclusi quelli previsti dalla legge 17 ottobre 1996, n. 534, provvedendo alle conseguenti verifiche amministrative e contabili, nonche' alle ispezioni e ai controlli sui soggetti beneficiari;
o) adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni librari a titolo di prelazione, di acquisto all'esportazione e di espropriazione rispettivamente previste agli articoli 60, 70, 95 e 98 del Codice;
p) adotta i provvedimenti in materia di acquisti a trattativa privata di beni librari, ai sensi dell'articolo 21 del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363;
q) adotta i provvedimenti di competenza dell'amministrazione centrale in materia di circolazione di beni librari in ambito internazionale, tra i quali quelli di cui agli articoli 65, comma 2, lettera b), 71, comma 4, 76, comma 2, lettera e), e 82, del Codice;
r) decide, per i settori di competenza, i ricorsi amministrativi previsti agli articoli 16, 69 e 128 del Codice;
s) svolge funzioni di indirizzo e controllo in materia di valorizzazione dei beni librari, anche con riferimento alla scelta delle relative forme di gestione e, con il supporto della Direzione generale Contratti e concessioni, individua gli strumenti giuridici adeguati ai singoli progetti di valorizzazione ed alle realta' territoriali in essi coinvolte; cura il coordinamento con le regioni e con gli altri enti pubblici e privati interessati;
t) cura la predisposizione, anche sulla base della rilevazione delle migliori pratiche, di modelli generali delle intese istituzionali di programma, degli accordi di programma quadro e degli altri strumenti di programmazione negoziata di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, nonche', con il supporto della Direzione generale Contratti e concessioni, degli accordi di valorizzazione di cui all'articolo 112 del Codice;
u) stipula, anche su richiesta degli uffici interessati e comunque sentiti gli stessi, gli accordi culturali di cui all'articolo 67, comma 1, lettera d), del Codice finalizzati alla realizzazione di mostre o esposizioni di beni librari, e ne cura i diritti patrimoniali immateriali rinvenienti allo Stato;
v) esercita le funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo su ogni soggetto giuridico, operante negli ambiti di competenza della Direzione generale, per il quale l'ordinamento attribuisca tali funzioni al Ministero.
3. La Direzione generale Biblioteche e istituti culturali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109, sentite le altre direzioni generali competenti, svolge i compiti in materia di proprieta' intellettuale e di diritto d'autore ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, nonche' di indirizzo e, d'intesa con la Direzione generale Bilancio, di vigilanza sulla Societa' italiana autori ed editori (SIAE) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 9 gennaio 2008, n. 2.
4. La Direzione generale Biblioteche e istituti culturali svolge le funzioni di indirizzo e di vigilanza sull'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche, sull'Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi, sulla Biblioteca nazionale centrale di Roma, sulla Biblioteca nazionale centrale di Firenze e sul Centro per il libro e la lettura. Limitatamente ai profili contabili e finanziari ai fini dell'approvazione, su parere conforme della Direzione generale Bilancio, del bilancio di previsione, delle relative proposte di variazione e del conto consuntivo, la vigilanza e' svolta d'intesa con la Direzione generale Bilancio. La Direzione generale assegna, altresi', d'intesa con la Direzione generale Organizzazione e con la Direzione generale Bilancio, le risorse umane e strumentali ai suddetti Istituti.
5. La Direzione generale Biblioteche e istituti culturali costituisce centro di responsabilita' amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, ed e' responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza.
6. La Direzione generale Biblioteche e istituti culturali si articola in sette uffici dirigenziali di livello non generale centrali, compresi gli Istituti centrali e gli Istituti dotati di autonomia speciale, e nelle biblioteche di cui all'articolo 38, individuati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.

Note all'art. 16:

- Per gli articoli 16, 48, 60, 68, 82, 95, 98, 128 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si vedano le
note all'art. 14.
- Per gli articoli 21, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 76, 112
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si vedano
le note all'art. 15.
- La legge 17 ottobre 1996, n. 534, e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 22 ottobre 1996, n. 248.
- Per l'art. 21 del regio decreto 30 gennaio 1913, n.
363, si vedano le note all'art. 14.
- Per l'art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, si vedano le note all'art. 12.
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto-legge 26
aprile 2005, n. 63, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27
aprile 2005, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla
legge 25 giugno 2005, n. 109, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 25 giugno 2005, n. 146:
«Art. 2 (Coordinamento delle politiche in materia di
diritto d'autore). - 1. Al fine di consentire l'efficace
coordinamento, anche a livello internazionale, delle
funzioni di contrasto delle attivita' illecite lesive della
proprieta' intellettuale di cui all'articolo 19 della legge
18 agosto 2000, n. 248, i compiti del Ministero per i beni
e le attivita' culturali previsti dall'art. 6, comma 3,
lettera a), del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, sono
esercitati d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei
ministri.
2. All'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 419, le parole: "con decreto del Ministro
per i beni e le attivita' culturali, di concerto con i
Ministri delle finanze e del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica" sono sostituite dalle seguenti:
"con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze.".
3. All'articolo 7, comma 8, del decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 419, dopo le parole: "il Ministro per i
beni e le attivita' culturali esercita" sono inserite le
seguenti: "congiuntamente con il Presidente del Consiglio
dei ministri".
3-bis. Dall'attuazione delle disposizioni del presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.».
- Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 1 settembre 1999, n. 205, S.O.:
«Art. 10 (Riordino dei compiti operativi e gestionali).
- 1. Ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettere a) e b), della
legge 15 marzo 1997, n. 59, sono trasferiti ai Ministeri di
seguito individuati i compiti relativi alle seguenti aree
funzionali, in quanto non riconducibili alle autonome
funzioni di impulso indirizzo e coordinamento del
Presidente. Ai Ministeri interessati sono contestualmente
trasferite le corrispondenti strutture e le relative
risorse finanziarie, materiali ed umane:
a) turismo al Ministero dell'industria, commercio e
artigianato;
b) italiani nel mondo al Ministero degli affari
esteri;
c) segreteria del comitato per la liquidazione delle
pensioni privilegiate ordinarie, di cui all'art. 19, comma
1, lettera s), della legge 23 agosto 1988, n. 400, al
Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica;
d) aree urbane, fatto salvo quanto previsto al comma
5, nonche' Commissione Reggio Calabria, di cui all'art. 7
della legge 5 luglio 1989, n. 246, e Commissione per il
risanamento della Torre di Pisa, al Ministero dei lavori
pubblici;
e) diritto d'autore e disciplina della proprieta'
letteraria, nonche' promozione delle attivita' culturali,
nell'ambito dell'attivita' del Dipartimento per
l'informazione ed editoria, al Ministero per i beni e le
attivita' culturali, come previsto dall'art. 52, comma 2,
del decreto legislativo sul riordino dei Ministeri.
2. Fatte salve le successive modifiche ordinamentali di
cui agli articoli 12, lettere f) e seguenti, e 13 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, le amministrazioni destinatarie
dei compiti e delle strutture trasferite ai sensi del comma
1 ne assumono la responsabilita' a decorrere dalla entrata
in vigore del presente decreto quando si tratti di
strutture in atto affidate a Ministri con portafoglio
mediante delega del Presidente del Consiglio. In caso
diverso, l'assunzione di responsabilita' decorre dalla
individuazione, mediante apposito decreto del Presidente
del Consiglio, delle risorse da trasferire.
3. A decorrere dalla data di inizio della legislatura
successiva a quella in cui il presente decreto entra in
vigore, sono trasferiti al Ministero dell'interno, con le
inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane, i compiti
svolti dagli uffici dei commissari di Governo nelle
regioni.
3-bis. Per le esigenze delle rappresentanze del Governo
nelle regioni a statuto speciale tuttora operanti
nell'ambito della Presidenza, possono essere destinati
nelle relative sedi dirigenti di prima e di seconda fascia
o equiparati, appartenenti ai ruoli della Presidenza o
chiamati in posizione di comando o fuori ruolo nell'ambito
della percentuale di cui all'art. 9-bis, comma 3.
3-ter. I dirigenti appartenenti ai ruoli delle
soppresse tabelle A e C allegate alla legge 23 agosto 1988,
n. 400, in servizio alla data di entrata in vigore del
presente comma presso le Prefetture - Uffici territoriali
del Governo, sono inquadrati nella corrispondente qualifica
del ruolo dirigenziale del Ministero dell'interno.
4. A decorrere dalla data di cui al comma 3, sono
trasferiti al Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, secondo le disposizioni di cui all'art.
45 del decreto legislativo sul riordinamento dei Ministeri,
i compiti esercitati dal Dipartimento degli affari sociali
della Presidenza. Al Ministero stesso sono contestualmente
trasferite le inerenti risorse finanziarie, materiali ed
umane.
5. A decorrere dalla data di cui al comma 3, sono
trasferiti al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti di cui all'art. 41 del decreto legislativo sul
riordinamento dei Ministeri, con le inerenti risorse
finanziarie, materiali e umane, i compiti esercitati,
nell'ambito del Dipartimento delle aree urbane della
Presidenza, dall'Ufficio per Roma capitale e grandi eventi.
6. A decorrere dalla data di cui al comma 3, o dalla
diversa data indicata in sede di riordino dei Ministeri,
sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie,
materiali ed umane, all'Agenzia per la protezione
dell'ambiente e per i servizi tecnici, di cui all'articolo
38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, le funzioni del Dipartimento per
i servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio
dei ministri, fatta eccezione per le funzioni del Servizio
sismico nazionale, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, e successive modificazioni. Sono escluse dal suddetto
trasferimento le funzioni gia' attribuite all'Ufficio per
il sistema informativo unico, che restano assegnate alla
Presidenza del Consiglio dei ministri e sono affidate al
Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie.
6-bis. Il Comitato per l'emersione del lavoro non
regolare di cui all'articolo 78 della legge 23 dicembre
1998, n. 448, come modificato dall'articolo 116, comma 7,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' trasferito al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali con le
relative risorse finanziarie ed i comandi in atto. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le relative variazioni di
bilancio.
6-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2004 sono trasferiti
al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica
amministrazione i compiti, le funzioni e le attivita'
esercitati dal Centro tecnico di cui al comma 19
dell'articolo 17della legge 15 maggio 1997, n. 127, e al
comma 6 dell'articolo 24 della legge 24 novembre 2000, n.
340. Al Centro medesimo sono contestualmente trasferite le
risorse finanziarie e strumentali, nonche' quelle umane
comunque in servizio.
6-quater. In sede di prima applicazione il personale
trasferito ai sensi del comma 6-ter mantiene il trattamento
giuridico ed economico in godimento.
6-quinquies. Al riordino organizzativo, di gestione e
di funzionamento del Centro nazionale per l'informatica
nella pubblica amministrazione si provvede con successivi
regolamenti adottati ai sensi del comma 1 dell'articolo 5
del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.
6-sexies. Dalla data di cui al comma 6-ter sono
abrogati il comma 19 dell'articolo 17 della legge 15 maggio
1997, n. 127, il comma 6 dell'articolo 24 della legge 24
novembre 2000, n. 340, e il decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1997, n. 522.
7.
8.
9.
10. La collocazione e l'organizzazione dell'Ufficio di
supporto alla Cancelleria dell'Ordine al merito della
Repubblica e dell'Ufficio di segreteria del Consiglio
supremo della difesa sono stabilite da appositi protocolli
d'intesa tra Segretariato generale della Presidenza della
Repubblica e Segretariato generale della Presidenza.
11. Gli organi collegiali le cui strutture di supporto
sono dal presente decreto trasferite ad altre
amministrazioni, operano presso le amministrazioni
medesime.
11-bis. Salva l'applicazione delle disposizioni di cui
al decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, i compiti
di sicurezza e vigilanza nell'ambito della Presidenza sono
svolti, ai sensi dell'articolo 33 della legge 23 agosto
1988, n. 400, da personale della Polizia di Stato e
dell'Arma dei carabinieri nell'ambito di una apposita
Sovrintendenza, costituita con decreto del Presidente
adottato ai sensi dell'art. 7, alla quale e' preposto un
coordinatore nominato ai sensi dell'articolo 18 della
citata legge n. 400 del 1988.
11-ter. La Presidenza puo' provvedere alla
amministrazione, organizzazione, coordinamento e gestione
dei servizi generali di supporto, purche' non siano di
nocumento alle esigenze di sicurezza, attraverso societa'
per azioni appositamente costituita, anche con
partecipazione minoritaria di soggetti privati selezionati
attraverso procedure ad evidenza pubblica. I rapporti tra
la societa' e la Presidenza sono regolati da apposito
contratto di servizio, anche con riferimento alla verifica
qualitativa delle prestazioni rese.
11-quater. Con specifico atto aggiuntivo al contratto
di servizio di cui al comma 11-ter sono definite le
modalita', i termini e le condizioni per l'utilizzazione di
personale in servizio presso la Presidenza che, mantenendo
lo stesso stato giuridico, su base volontaria e senza
pregiudizio economico e di carriera, puo' essere distaccato
presso la societa'.
11-quinquies. Il restante personale coinvolto nel
processo di attuazione di cui al comma 11-ter e' assegnato
alle altre strutture generali della Presidenza, nel
rispetto delle procedure di consultazione con le
organizzazioni sindacali previste dalla normativa
vigente.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 3, della legge
9 gennaio 2008, n. 2, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
25 gennaio 2008, n. 21:
«Art. 1 (Disposizioni concernenti la Societa' italiana
degli autori ed editori). - 1. La Societa' italiana degli
autori ed editori (SIAE) e' ente pubblico economico a base
associativa e svolge le funzioni indicate nella legge 22
aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni. La SIAE
esercita le altre funzioni ad essa attribuite dalla legge e
puo' effettuare, altresi', la gestione di servizi di
accertamento e riscossione di imposte, contributi e
diritti, anche in regime di convenzione con pubbliche
amministrazioni, regioni, enti locali e altri enti pubblici
o privati. La SIAE, di intesa con il Ministero per i beni e
le attivita' culturali, promuove studi e iniziative volti
ad incentivare la creativita' di giovani autori italiani e
ad agevolare la fruizione pubblica a fini didattici ed
educativi delle opere dell'ingegno diffuse attraverso reti
telematiche.
2. L'attivita' della SIAE e' disciplinata dalle norme
di diritto privato. Tutte le controversie concernenti le
attivita' dell'ente, ivi incluse le modalita' di gestione
dei diritti, nonche' l'organizzazione e le procedure di
elezione e di funzionamento degli organi sociali, sono
devolute alla giurisdizione ordinaria, fatte salve le
competenze degli organi della giurisdizione tributaria.
3. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali
esercita, congiuntamente con il Presidente del Consiglio
dei ministri, la vigilanza sulla SIAE. L'attivita' di
vigilanza e' svolta sentito il Ministro dell'economia e
delle finanze, per le materie di sua specifica competenza.
4. Lo statuto della SIAE e' adottato dall'assemblea su
proposta del consiglio di amministrazione ed e' approvato
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Il presidente e' nominato con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro per i beni e le
attivita' culturali e con il Ministro dell'economia e delle
finanze, previa designazione da parte dell'assemblea della
SIAE.
5. L'articolo 7 del decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 419, e successive modificazioni, e' abrogato.
6. Dall'attuazione delle disposizioni della presente
legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
del bilancio dello Stato.».
- Per l'art. 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, si vedano le note all'art. 4.
- Per l'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto
1988, n. 400, si vedano le note alle premesse.
- Per l'art. 4, commi 4 e 4-bis, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si vedano le note
all'art. 12.
 
Art. 17

Direzione generale «Musei»

1. La Direzione generale Musei cura le collezioni dei musei e dei luoghi della cultura statali, con riferimento alle politiche di acquisizione, prestito, catalogazione, fruizione e valorizzazione. Sovraintende al sistema museale nazionale e coordina le Direzioni territoriali delle reti museali. Svolge altresi' funzioni e compiti di valorizzazione del patrimonio culturale, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 6 del Codice, con riguardo a tutti i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 35. Con riferimento alle funzioni di valorizzazione svolte dalle Direzioni territoriali delle reti museali, dagli istituti e musei di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b), la Direzione generale esercita i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo e, in caso di necessita', informato il Segretario generale, avocazione e sostituzione.
2. In particolare, il direttore generale:
a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento proposti dai titolari degli uffici dirigenziali periferici e dai segretari distrettuali, sulla base dei dati del monitoraggio dei flussi finanziari forniti dalla Direzione generale Organizzazione e dalla Direzione generale Bilancio;
b) stipula, anche su richiesta degli uffici interessati e comunque sentiti gli stessi, gli accordi culturali di cui all'articolo 67, comma 1, lettera d), del Codice finalizzati alla realizzazione di mostre o esposizioni, e ne cura i diritti patrimoniali immateriali rinvenienti allo Stato;
c) stabilisce, sentiti i competenti organi consultivi, criteri e linee guida per la ricezione in comodato o in deposito, di cose o beni da parte di istituti e luoghi della cultura, ai sensi dell'articolo 44 del Codice, e fornisce, a richiesta, il necessario supporto tecnico-amministrativo per la predisposizione dei relativi atti;
d) svolge funzioni di indirizzo e controllo in materia di valorizzazione del patrimonio culturale statale, anche con riferimento alla scelta delle relative forme di gestione e, con il supporto della Direzione generale Contratti e concessioni, individua gli strumenti giuridici adeguati ai singoli progetti di valorizzazione ed alle realta' territoriali in essi coinvolte; assicura il coordinamento delle attivita' delle Direzioni territoriali delle reti museali con le regioni e con gli altri enti pubblici e privati interessati;
e) favorisce la partecipazione del Ministero ad associazioni, fondazioni, consorzi o societa' per la gestione e la valorizzazione dei beni culturali;
f) cura, anche tramite le Direzioni territoriali delle reti museali, la predisposizione delle intese istituzionali di programma Stato-Regioni in materia di valorizzazione del patrimonio culturale e degli accordi con gli enti pubblici territoriali, nonche', con il supporto della Direzione generale Contratti e concessioni, di ogni altro accordo di partenariato pubblico-privato;
g) cura la predisposizione e l'aggiornamento periodico dei livelli minimi uniformi di qualita' delle attivita' di valorizzazione ai sensi dell'articolo 114 del Codice e provvede al monitoraggio e all'incremento della qualita' degli inerenti servizi resi dall'amministrazione, ivi inclusi i servizi per il pubblico resi in tutti gli istituti ed i luoghi della cultura dipendenti dal Ministero; predispone altresi' linee guida per la gestione dei musei, in conformita' con gli standard elaborati dall'International Council of Museums (ICOM), e ne verifica il rispetto da parte dei musei statali;
h) elabora, avvalendosi delle banche dati predisposte dalla Direzione generale Organizzazione, parametri qualitativi e quantitativi, procedure e modelli informatici diretti a valutare la gestione degli istituti e dei luoghi della cultura statali, in termini di economicita', efficienza ed efficacia, nonche' di qualita' dei servizi di fruizione e di valorizzazione erogati;
i) assicura comunque, tramite gli uffici periferici del Ministero, che le attivita' di valorizzazione siano compatibili con le esigenze della tutela, secondo i principi di cui all'articolo 6 e i criteri di cui all'articolo 116 del Codice;
l) adotta i provvedimenti di acquisto a trattativa privata di cui all'articolo 21 del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363, previo parere del competente Comitato tecnico-scientifico;
m) delibera l'assunzione in capo al Ministero dei rischi cui sono esposti i beni culturali dei quali sia stata autorizzata la partecipazione a mostre od esposizioni, sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del Codice;
n) elabora linee guida in materia di orari di apertura, bigliettazione e politiche dei prezzi per l'accesso ai musei e ai luoghi della cultura statali, anche in forma integrata, nell'ambito degli accordi di fruizione o di valorizzazione di cui agli articoli 102 e 112 del Codice;
o) promuove, anche tramite convenzioni con regioni, enti locali e altri soggetti pubblici e privati, la costituzione delle reti museali per la gestione integrata e il coordinamento dell'attivita' dei musei e dei luoghi della cultura nell'ambito dello stesso territorio; favorisce la costituzione, con il supporto della Direzione generale Contratti e concessioni, di fondazioni museali aperte alla partecipazione di soggetti pubblici e privati; individua altresi', secondo gli indirizzi e i criteri dettati dal Ministro e sentiti i direttori delle Direzioni territoriali delle reti museali, i musei e i luoghi della cultura da affidare in gestione indiretta a soggetti privati ai sensi dell'articolo 115 del Codice;
p) propone al Direttore generale Bilancio, sulla base dell'istruttoria elaborata sentiti i titolari degli uffici dirigenziali di livello generale periferici del Ministero di cui all'articolo 29, gli interventi diretti al riequilibrio finanziario tra gli istituti e i luoghi della cultura statali, nonche' il reintegro degli stanziamenti di bilancio dello stato di previsione della spesa del Ministero, di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, e successive modificazioni;
q) dichiara, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Codice, ed ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali ivi previste, il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre od esposizioni di beni culturali;
r) favorisce l'erogazione di elargizioni liberali da parte dei privati a sostegno della cultura, anche attraverso apposite convenzioni con gli istituti e i luoghi della cultura e gli enti locali; a tal fine, promuove progetti di sensibilizzazione e specifiche campagne di raccolta fondi, anche attraverso le modalita' di finanziamento collettivo;
s) redige e pubblica un rapporto annuale sulla gestione dei servizi per il pubblico presso gli istituti e i luoghi della cultura;
t) elabora linee guida per lo svolgimento dell'attivita' di valorizzazione di competenza del Ministero, in conformita' con i piu' elevati standard internazionali, nella gestione e nella comunicazione, nell'innovazione didattica e tecnologica, favorendo la partecipazione attiva degli utenti e garantendo effettive esperienze di conoscenza e di pubblico godimento;
u) coordina l'elaborazione del progetto culturale di ciascun museo all'interno del sistema nazionale, in modo da garantire omogeneita' e specificita' di ogni museo, favorendo la loro funzione di luoghi vitali, inclusivi, capaci di promuovere lo sviluppo della cultura;
v) elabora programmi pluriennali per la promozione del patrimonio culturale italiano all'estero e per la valorizzazione comune delle testimonianze del dialogo e degli scambi tra le culture artistiche italiana e straniere, favorendo in particolare la costituzione di reti museali integrate con musei e reti museali stranieri;
z) al fine di assicurare la valorizzazione dei beni culturali mobili dello Stato, sia esposti, sia custoditi nei depositi, puo' autorizzare, sulla base degli indirizzi del Ministro, d'ufficio o su richiesta dei direttori territoriali delle reti museali o dei direttori degli istituti e musei dotati di autonomia speciale interessati, l'assegnazione di beni culturali da un istituto o luogo della cultura statale a un altro, nel rispetto comunque di eventuali previsioni contrattuali riguardanti la destinazione dei beni;
aa) elabora indirizzi strategici e progetti relativi alla valorizzazione e alla promozione degli itinerari culturali e di eccellenza paesaggistica e delle iniziative finalizzate a promuovere la conoscenza delle identita' territoriali e delle radici culturali delle comunita' locali, anche in raccordo con il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e con le regioni;
bb) esercita le funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo su ogni soggetto giuridico, operante negli ambiti di competenza della Direzione generale, per il quale l'ordinamento attribuisca tali funzioni al Ministero;
cc) individua, nell'ambito delle regioni nelle quali siano presenti piu' direzioni territoriali delle reti museali, quella incaricata a svolgere le funzioni da esercitare in modo unitario nel territorio regionale, in raccordo con le altre direzioni territoriali interessate.
3. La Direzione generale Musei esercita la vigilanza sui musei e gli istituti dotati di autonomia speciale di cui all'articolo 29, comma 2 lettera a) e comma 3. Limitatamente ai profili contabili e finanziari ai fini dell'approvazione, su parere conforme della Direzione generale Bilancio, del bilancio di previsione, delle relative proposte di variazione e del conto consuntivo, la vigilanza e' esercitata d'intesa con la Direzione generale Bilancio. La Direzione generale assegna, altresi', d'intesa con la Direzione generale Organizzazione e con la Direzione generale Bilancio, le risorse umane e strumentali ai suddetti Istituti.
4. La Direzione generale Musei costituisce centro di responsabilita' amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, ed e' responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza.
5. La Direzione generale Musei si articola in tre uffici dirigenziali di livello non generale centrali e nelle Direzioni territoriali delle reti museali, uffici di livello dirigenziale non generale periferici, individuati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.

Note all'art. 17:

- Si riporta il testo degli articoli 6, 44, 102, 114,
115, 116 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n.
45, S.O.:
«Art. 6 (Valorizzazione del patrimonio culturale). - 1.
La valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e
nella disciplina delle attivita' dirette a promuovere la
conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le
migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica
del patrimonio stesso, anche da parte delle persone
diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della
cultura. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno
degli interventi di conservazione del patrimonio culturale.
In riferimento al paesaggio, la valorizzazione comprende
altresi' la riqualificazione degli immobili e delle aree
sottoposti a tutela compromessi o degradati, ovvero la
realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed
integrati.
2. La valorizzazione e' attuata in forme compatibili
con la tutela e tali da non pregiudicarne le esigenze.
3. La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione
dei soggetti privati, singoli o associati, alla
valorizzazione del patrimonio culturale. ».
«Art. 44 (Comodato e deposito di beni culturali). - 1.
I direttori degli archivi e degli istituti che abbiano in
amministrazione o in deposito raccolte o collezioni
artistiche, archeologiche, bibliografiche e scientifiche
possono ricevere in comodato da privati proprietari, previo
assenso del competente organo ministeriale, beni culturali
mobili al fine di consentirne la fruizione da parte della
collettivita', qualora si tratti di beni di particolare
pregio o che rappresentino significative integrazioni delle
collezioni pubbliche e purche' la loro custodia presso i
pubblici istituti non risulti particolarmente onerosa.
2. Il comodato non puo' avere durata inferiore a cinque
anni e si intende prorogato tacitamente per un periodo pari
a quello convenuto, qualora una delle parti contraenti non
abbia comunicato all'altra la disdetta almeno due mesi
prima della scadenza del termine. Anche prima della
scadenza le parti possono risolvere consensualmente il
comodato.
3. I direttori adottano ogni misura necessaria per la
conservazione dei beni ricevuti in comodato, dandone
comunicazione al comodante. Le relative spese sono a carico
del Ministero.
4. I beni sono protetti da idonea copertura
assicurativa a carico del Ministero. L'assicurazione puo'
essere sostituita dall'assunzione dei relativi rischi da
parte dello Stato, ai sensi dell'art. 48, comma 5.
5. I direttori possono ricevere altresi' in deposito,
previo assenso del competente organo ministeriale, beni
culturali appartenenti ad enti pubblici. Le spese di
conservazione e custodia specificamente riferite ai beni
depositati sono a carico degli enti depositanti, salvo che
le parti abbiano convenuto che le spese medesime siano, in
tutto o in parte, a carico del Ministero, anche in ragione
del particolare pregio dei beni e del rispetto degli
obblighi di conservazione da parte dell'ente depositante.
Dall'attuazione del presente comma non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. Per quanto non espressamente previsto dal presente
articolo, si applicano le disposizioni in materia di
comodato e di deposito. ».
«Art. 102 (Fruizione degli istituti e dei luoghi della
cultura di appartenenza pubblica). - 1. Lo Stato, le
regioni, gli altri enti pubblici territoriali ed ogni altro
ente ed istituto pubblico, assicurano la fruizione dei beni
presenti negli istituti e nei luoghi indicati all'art. 101,
nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal presente
codice.
2. Nel rispetto dei principi richiamati al comma 1, la
legislazione regionale disciplina la fruizione dei beni
presenti negli istituti e nei luoghi della cultura non
appartenenti allo Stato o dei quali lo Stato abbia
trasferito la disponibilita' sulla base della normativa
vigente.
3. La fruizione dei beni culturali pubblici al di fuori
degli istituti e dei luoghi di cui all'art. 101 e'
assicurata, secondo le disposizioni del presente Titolo,
compatibilmente con lo svolgimento degli scopi
istituzionali cui detti beni sono destinati.
4. Al fine di coordinare, armonizzare ed integrare la
fruizione relativamente agli istituti ed ai luoghi della
cultura di appartenenza pubblica lo Stato, e per esso il
Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici
territoriali definiscono accordi nell'ambito e con le
procedure dell'art. 112. In assenza di accordo, ciascun
soggetto pubblico e' tenuto a garantire la fruizione dei
beni di cui ha comunque la disponibilita'.
5. Mediante gli accordi di cui al comma 4 il Ministero
puo' altresi' trasferire alle regioni e agli altri enti
pubblici territoriali, in base ai principi di
sussidiarieta', differenziazione ed adeguatezza, la
disponibilita' di istituti e luoghi della cultura, al fine
di assicurare un'adeguata fruizione e valorizzazione dei
beni ivi presenti. ».
«Art. 114 (Livelli di qualita' della valorizzazione). -
1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici
territoriali, anche con il concorso delle universita',
fissano i livelli minimi uniformi di qualita' delle
attivita' di valorizzazione su beni di pertinenza pubblica
e ne curano l'aggiornamento periodico.
2. I livelli di cui al comma 1 sono adottati con
decreto del Ministro previa intesa in sede di Conferenza
unificata.
3. I soggetti che, ai sensi dell'art. 115, hanno la
gestione delle attivita' di valorizzazione sono tenuti ad
assicurare il rispetto dei livelli adottati. ».
«Art. 115 (Forme di gestione). - 1. Le attivita' di
valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica
sono gestite in forma diretta o indiretta.
2. La gestione diretta e' svolta per mezzo di strutture
organizzative interne alle amministrazioni, dotate di
adeguata autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria
e contabile, e provviste di idoneo personale tecnico. Le
amministrazioni medesime possono attuare la gestione
diretta anche in forma consortile pubblica.
3. La gestione indiretta e' attuata tramite concessione
a terzi delle attivita' di valorizzazione, anche in forma
congiunta e integrata, da parte delle amministrazioni cui i
beni pertengono o dei soggetti giuridici costituiti ai
sensi dell'art. 112, comma 5, qualora siano conferitari dei
beni ai sensi del comma 7, mediante procedure di evidenza
pubblica, sulla base della valutazione comparativa di
specifici progetti. I privati che eventualmente partecipano
ai soggetti indicati all'art. 112, comma 5, non possono
comunque essere individuati quali concessionari delle
attivita' di valorizzazione.
4. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici
territoriali ricorrono alla gestione indiretta al fine di
assicurare un miglior livello di valorizzazione dei beni
culturali. La scelta tra le due forme di gestione indicate
ai commi 2 e 3 e' attuata mediante valutazione comparativa
in termini di sostenibilita' economico-finanziaria e di
efficacia, sulla base di obiettivi previamente definiti. La
gestione in forma indiretta e' attuata nel rispetto dei
parametri di cui all'art. 114.
5. Le amministrazioni cui i beni pertengono e, ove
conferitari dei beni, i soggetti giuridici costituiti ai
sensi dell'art. 112, comma 5, regolano i rapporti con i
concessionari delle attivita' di valorizzazione mediante
contratto di servizio, nel quale sono determinati, tra
l'altro, i contenuti del progetto di gestione delle
attivita' di valorizzazione ed i relativi tempi di
attuazione, i livelli qualitativi delle attivita' da
assicurare e dei servizi da erogare, nonche' le
professionalita' degli addetti. Nel contratto di servizio
sono indicati i servizi essenziali che devono essere
comunque garantiti per la pubblica fruizione del bene.
6. Nel caso in cui la concessione a terzi delle
attivita' di valorizzazione sia attuata dai soggetti
giuridici di cui all'art. 112, comma 5, in quanto
conferitari dei beni oggetto della valorizzazione, la
vigilanza sul rapporto concessorio e' esercitata anche
dalle amministrazioni cui i beni pertengono.
L'inadempimento, da parte del concessionario, degli
obblighi derivanti dalla concessione e dal contratto di
servizio, oltre alle conseguenze convenzionalmente
stabilite, determina anche, a richiesta delle
amministrazioni cui i beni pertengono, la risoluzione del
rapporto concessorio e la cessazione, senza indennizzo,
degli effetti del conferimento in uso dei beni.
7. Le amministrazioni possono partecipare al patrimonio
dei soggetti di cui all'art. 112, comma 5, anche con il
conferimento in uso dei beni culturali che ad esse
pertengono e che siano oggetto della valorizzazione. Al di
fuori dell'ipotesi prevista al comma 6, gli effetti del
conferimento si esauriscono, senza indennizzo, in tutti i
casi di cessazione dalla partecipazione ai soggetti di cui
al primo periodo o di estinzione dei medesimi. I beni
conferiti in uso non sono assoggettati a garanzia
patrimoniale specifica se non in ragione del loro
controvalore economico.
8. Alla concessione delle attivita' di valorizzazione
puo' essere collegata la concessione in uso degli spazi
necessari all'esercizio delle attivita' medesime,
previamente individuati nel capitolato d'oneri. La
concessione in uso perde efficacia, senza indennizzo, in
qualsiasi caso di cessazione della concessione delle
attivita'.
9. Alle funzioni ed ai compiti derivanti dalle
disposizioni del presente articolo il Ministero provvede
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica. ».
«Art. 116 (Tutela dei beni culturali conferiti o
concessi in uso). - 1. I beni culturali che siano stati
conferiti o concessi in uso ai sensi dell'art. 115, commi 7
e 8, restano a tutti gli effetti assoggettati al regime
giuridico loro proprio. Le funzioni di tutela sono
esercitate dal Ministero in conformita' alle disposizioni
del presente codice. Gli organi istituzionalmente preposti
alla tutela non partecipano agli organismi di gestione dei
soggetti giuridici indicati all'art. 112, comma 5.».
- Per l'art. 48 del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, si vedano le note all'art. 14.
- Per gli articoli 67 e 112 del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, si vedano le note all'art. 15.
- Per l'art. 21 del regio decreto 30 gennaio 1913, n.
363, si vedano le note all'art. 14.
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 8, del
decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 31 marzo 2011, n. 74 e convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 maggio 2011, n. 122:
«Art. 2 (Potenziamento delle funzioni di tutela
dell'area archeologica di Pompei). - (Omissis).
8. In deroga a quanto previsto dall'art. 4, comma 3,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2003,
n. 240, al fine di assicurare l'equilibrio finanziario
delle Soprintendenze speciali ed autonome, nonche' il
reintegro degli stanziamenti di bilancio dello stato di
previsione della spesa del Ministero dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo, il Ministro per i beni e
le attivita' culturali, con proprio decreto, puo' disporre
trasferimenti di risorse tra le disponibilita' depositate
sui conti di tesoreria delle Soprintendenze medesime, in
relazione alle rispettive esigenze finanziarie, comunque
assicurando l'assolvimento degli impegni gia' presi su
dette disponibilita', o versamenti all'entrata del bilancio
dello Stato, anche degli utili conseguiti dalla societa'
ALES S.p.A., al netto della quota destinata alla riserva
legale, per i quali il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato con propri decreti ad apportare le
occorrenti variazioni di bilancio, ai fini della loro
riassegnazione, in aggiunta agli ordinari stanziamenti di
bilancio, allo stato di previsione della spesa del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo per l'attivita' di tutela e valorizzazione del
patrimonio culturale.».
- Per l'art. 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, si vedano le note all'art. 4.
- Per l'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto
1988, n. 400, si vedano le note alle premesse.
- Per l'art. 4, commi 4 e 4-bis, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si vedano le note
all'art. 12.
 
Art. 18

Direzione generale «Creativita' contemporanea
e rigenerazione urbana»

1. La Direzione generale Creativita' contemporanea e rigenerazione urbana svolge le funzioni e i compiti relativi alla promozione, al sostegno, alla valorizzazione della creativita' contemporanea italiana. Sostiene l'arte contemporanea, la cultura architettonica e urbanistica, le arti applicate, ivi compresi il design e la moda. Promuove interventi di rigenerazione urbana.
2. In particolare, il direttore generale:
a) promuove i valori dell'arte e della cultura architettonica contemporanee e delle arti applicate;
b) promuove e sostiene la ricerca, i talenti e le eccellenze italiane nel campo dell'arte e dell'architettura, del design e della moda contemporanee italiane;
c) promuove la conoscenza dell'arte e della cultura architettura, del design e della moda contemporanee italiane all'estero, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e d'intesa con il medesimo;
d) promuove la creativita' e la produzione nel settore dell'arte e dell'architettura contemporanea, del design, della moda, e ne diffonde la conoscenza, valorizzando, anche mediante concorsi, le opere di giovani artisti e creativi;
e) attiva e promuove sul territorio nazionale processi innovativi e partecipati finalizzati alla rigenerazione e allo sviluppo urbano attraverso la cultura, anche tramite accordi e convenzioni con istituzioni pubbliche e private;
f) dichiara l'importante carattere artistico delle opere di architettura contemporanea, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 20 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, e dell'articolo 37 del Codice;
g) vigila sulla realizzazione e svolge attivita' di censimento e catalogazione sulle opere d'arte negli edifici pubblici ai sensi della legge 29 luglio 1949, n. 717, e successive modificazioni;
h) esprime la volonta' del Ministero sulla proposta di pagamento di imposte mediante cessione di opere d'arte contemporanea;
i) ammette ai contributi economici le opere architettoniche dichiarate di importante carattere artistico e gli interventi riconosciuti di particolare qualita' architettonica e urbanistica ai sensi dell'articolo 37 del Codice;
l) promuove e partecipa alla realizzazione di studi, ricerche e iniziative scientifiche in tema di inventariazione, catalogazione delle opere di arte e architettura contemporanee, del design e della moda e mappatura degli spazi urbani;
m) promuove, sentita la Direzione generale Educazione e ricerca, la formazione, in collaborazione con le universita', le regioni e gli enti locali, in materia di conoscenza dell'arte contemporanea e della cultura architettonica e urbanistica, del design e della moda;
n) promuove la qualita' del progetto e dell'opera architettonica e urbanistica; partecipa all'ideazione di opere pubbliche o fornisce consulenza alla loro progettazione, con particolare riguardo alle opere destinate allo svolgimento di attivita' culturali o a quelle che incidano in modo particolare sulla qualita' del contesto storico-artistico e paesaggistico-ambientale;
o) fornisce per le materie di competenza il supporto e la consulenza tecnico-scientifica agli uffici periferici del Ministero;
p) esercita le funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo su ogni soggetto giuridico, operante negli ambiti di competenza della Direzione generale, per il quale l'ordinamento attribuisca tali funzioni al Ministero.
3. La Direzione generale Creativita' contemporanea e rigenerazione urbana costituisce centro di responsabilita' amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, ed e' responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza.
4. La Direzione generale Creativita' contemporanea e rigenerazione urbana si articola in tre uffici dirigenziali di livello non generale centrale, individuati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.

Note all'art. 18:

- Si riporta il testo dell'art. 20 della legge 22
aprile 1941, n. 633, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16
luglio 1941, n. 166:
«Art. 20. - Indipendentemente dai diritti esclusivi di
utilizzazione economica dell'opera, previsti nelle
disposizioni della sezione precedente, ed anche dopo la
cessione dei diritti stessi, l'autore conserva il diritto
di rivendicare la paternita' dell'opera e di opporsi a
qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione,
ed a ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano
essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.
Tuttavia nelle opere dell'architettura l'autore non
puo' opporsi alle modificazioni che si rendessero
necessarie nel corso della realizzazione. Del pari non
potra' opporsi a quelle altre modificazioni che si rendesse
necessario apportare all'opera gia' realizzata. Pero', se
all'opera sia riconosciuto dalla competente autorita'
statale importante carattere artistico, spetteranno
all'autore lo studio e l'attuazione di tali
modificazioni.».
- La legge 29 luglio 1949, n. 717 e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 14 ottobre 1949, n. 237.
- Si riporta il testo dell'art. 37 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.:
«Art. 37 (Contributo in conto interessi). - 1. Il
Ministero puo' concedere contributi in conto interessi sui
mutui o altre forme di finanziamento accordati da istituti
di credito ai proprietari, possessori o detentori a
qualsiasi titolo di beni culturali per la realizzazione
degli interventi conservativi autorizzati.
2. Il contributo e' concesso nella misura massima
corrispondente agli interessi calcolati ad un tasso annuo
di sei punti percentuali sul capitale erogato.
3. Il contributo e' corrisposto direttamente dal
Ministero all'istituto di credito secondo modalita' da
stabilire con convenzioni.
4. Il contributo di cui al comma 1 puo' essere concesso
anche per interventi conservativi su opere di architettura
contemporanea di cui il Ministero abbia riconosciuto, su
richiesta del proprietario, il particolare valore
artistico.».
- Per l'art. 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, si vedano le note all'art. 4.
- Per l'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto
1988, n. 400, si vedano le note alle premesse.
- Per l'art. 4, commi 4 e 4-bis, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si vedano le note
all'art. 12.
 
Art. 19

Direzione generale «Spettacolo»

1. La Direzione generale Spettacolo svolge funzioni e compiti in materia di arti performative, di spettacolo dal vivo con riferimento alla musica, alla danza, al teatro, ai circhi, allo spettacolo viaggiante ed ai festival teatrali e di promozione delle diversita' delle espressioni culturali.
2. In particolare, il direttore generale:
a) dispone interventi finanziari a sostegno delle attivita' dello spettacolo;
b) svolge verifiche amministrative e contabili, ispezioni e controlli sugli enti sottoposti a vigilanza e sui soggetti beneficiari di contributi da parte del Ministero;
c) svolge le attivita' amministrative connesse al riconoscimento delle agevolazioni fiscali nel settore della produzione musicale e svolge le connesse attivita' di verifica e controllo, in raccordo con l'Agenzia delle entrate;
d) esercita le funzioni di indirizzo e, d'intesa con la Direzione generale Bilancio limitatamente ai profili contabili e finanziari, di vigilanza, sulle fondazioni lirico-sinfoniche;
e) esprime alla Direzione generale Biblioteche e istituti culturali le valutazioni di competenza ai fini dello svolgimento dei compiti in materia di proprieta' intellettuale e diritto d'autore e di vigilanza sulla Societa' italiana autori ed editori (SIAE);
f) esercita le funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo su ogni soggetto giuridico, operante negli ambiti di competenza della Direzione generale, per il quale l'ordinamento attribuisca tali funzioni al Ministero.
3. Il Direttore generale partecipa alle riunioni del Consiglio superiore dello spettacolo e delle relative sezioni.
4. Presso la Direzione generale opera l'Osservatorio per lo spettacolo di cui all'articolo 5 della legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni.
5. La Direzione generale Spettacolo costituisce centro di responsabilita' amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, ed e' responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza.
6. La Direzione generale Spettacolo si articola in due uffici dirigenziali di livello non generale centrali, individuati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.

Note all'art. 19:

- Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 30 aprile
1985, n. 163, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 maggio
1985, n. 104:
«Art. 5 (Osservatorio dello spettacolo). - E'
istituito, nell'ambito dell'ufficio studi e programmazione
del Ministero del turismo e dello spettacolo,
l'osservatorio dello spettacolo con i compiti di:
a) raccogliere ed aggiornare tutti i dati e le
notizie relativi all'andamento dello spettacolo, nelle sue
diverse forme, in Italia e all'estero;
b) acquisire tutti gli elementi di conoscenza sulla
spesa annua complessiva in Italia, ivi compresa quella
delle regioni e degli enti locali, e all'estero, destinata
al sostegno e alla incentivazione dello spettacolo;
c) elaborare documenti di raccolta e analisi di tali
dati e notizie, che consentano di individuare le linee di
tendenza dello spettacolo nel suo complesso e dei singoli
settori di esso sui mercati nazionali e internazionali.
A questi fini, per esigenze particolari, il Ministro
del turismo e dello spettacolo puo' avvalersi, con appositi
incarichi e convenzioni, che non possono superare il numero
complessivo di dieci in ciascun anno, della collaborazione
di esperti e di enti pubblici e privati.
Le spese per la dotazione di mezzi e di strumenti
necessari allo svolgimento dei compiti dell'osservatorio
dello spettacolo, nonche' per le collaborazioni di cui al
comma precedente, fanno carico al Fondo di cui all'art. 1
della presente legge.».
- Per l'art. 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, si vedano le note all'art. 4.
- Per l'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto
1988, n. 400, si vedano le note alle premesse.
- Per l'art. 4, commi 4 e 4-bis, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si vedano le note
all'art. 12.
 
Art. 20

Direzione generale «Cinema e audiovisivo»

1. La Direzione generale Cinema e audiovisivo svolge le funzioni e i compiti in materia di attivita' cinematografiche e di produzioni audiovisive che la legge assegna al Ministero.
2. In particolare, il direttore generale:
a) promuove e coordina le iniziative aventi per scopo lo sviluppo della produzione cinematografica e delle opere audiovisive, lo sviluppo della loro distribuzione e diffusione in Italia e all'estero, anche d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
b) ai sensi della Convenzione Unesco sulla protezione e la promozione della diversita' delle espressioni culturali, propone e attua, con riferimento al settore di competenza, misure finalizzate a fornire alle industrie culturali nazionali autonome un accesso effettivo ai mezzi di produzione, di diffusione e di distribuzione delle attivita', dei beni e dei servizi culturali;
c) svolge le attivita' amministrative connesse al riconoscimento della nazionalita' italiana dei film e delle produzioni audiovisive, della qualifica d'essai dei film, nonche' dell'eleggibilita' culturale dei film e delle produzioni audiovisive;
d) dispone interventi finanziari a sostegno delle attivita' cinematografiche e degli enti e delle iniziative per la diffusione della cultura cinematografica;
e) svolge le attivita' amministrative connesse al riconoscimento delle agevolazioni fiscali nel settore cinematografico e nel settore della produzione audiovisiva e svolge le connesse attivita' di verifica e controllo, in raccordo con l'Agenzia delle entrate;
f) cura, fermo restando il coordinamento del Segretario generale, le attivita' di rilievo internazionale concernenti la produzione cinematografica e audiovisiva, nonche' gli adempimenti di competenza del Ministero in materia di accordi internazionali di coproduzione cinematografica e audiovisiva;
g) svolge le attivita' amministrative connesse alla verifica della classificazione dell'opera cinematografica ai sensi del decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 203;
h) svolge le attribuzioni del Ministero in merito alla promozione delle produzioni cinematografiche, radiotelevisive e multimediali ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e in tale ambito, raccordandosi con la Direzione generale Educazione e ricerca, cura i rapporti con gli altri Ministeri, con particolare riferimento al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per quanto concerne la promozione della formazione, con le regioni e gli enti locali, con l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e altre istituzioni pubbliche e private;
i) svolge, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e in raccordo con le altre istituzioni pubbliche e private, attivita' di promozione dell'immagine internazionale, anche a fini turistici, dell'Italia attraverso il cinema e l'audiovisivo e, d'intesa con i Ministeri e le istituzioni competenti, attivita' finalizzate all'attrazione di investimenti cinematografici e audiovisivi esteri nel territorio italiano;
l) svolge verifiche amministrative e contabili, ispezioni e controlli, nell'ambito di propria competenza, sugli enti sottoposti a vigilanza e sui soggetti beneficiari di contributi da parte del Ministero;
m) esercita le funzioni di indirizzo e, d'intesa con la Direzione generale Bilancio limitatamente ai profili contabili e finanziari, di vigilanza, su ogni soggetto giuridico costituito con la partecipazione del Ministero per finalita' attinenti agli ambiti di competenza della Direzione generale;
n) esprime alla Direzione generale Biblioteche e istituti culturali le valutazioni di competenza ai fini dello svolgimento dei compiti in materia di proprieta' intellettuale, diritto d'autore e di vigilanza sulla Societa' italiana autori ed editori (SIAE);
o) esercita le funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo su ogni soggetto giuridico, operante negli ambiti di competenza della Direzione generale, per il quale l'ordinamento attribuisca tali funzioni al Ministero.
3. Il direttore generale partecipa alle riunioni del Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo.
4. La Direzione generale Cinema e audiovisivo costituisce centro di responsabilita' amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni ed e' responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza.
5. La Direzione generale Cinema e audiovisivo si articola in tre uffici dirigenziali di livello non generale centrali, individuati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.

Note all'art. 20:

- Il decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 203, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2017, n.
301.
- Si riporta il testo dell'art. 53 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O.:
«Art. 53 (Aree funzionali). - 1. Il ministero, in
particolare, svolge le funzioni di spettanza statale in
materia di tutela, gestione e valorizzazione dei beni
culturali e dei beni ambientali; promozione delle attivita'
culturali; promozione dello spettacolo (attivita' teatrali,
musicali, cinematografiche, di danza, circensi, dello
spettacolo viaggiante), anche tramite la promozione delle
produzioni cinematografiche, radiotelevisive e
multimediali; promozione del libro e sviluppo dei servizi
bibliografici e bibliotecari nazionali; promozione della
cultura urbanistica e architettonica e partecipazione alla
progettazione di opere destinate ad attivita' culturali;
studio, ricerca, innovazione ed alta formazione nelle
materie di competenza, anche mediante sostegno
all'attivita' degli istituti culturali; vigilanza sul CONI
e sull'Istituto del credito sportivo.».
- Per l'art. 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, si vedano le note all'art. 4.
- Per l'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto
1988, n. 400, si vedano le note alle premesse.
- Per l'art. 4, commi 4 e 4-bis, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si vedano le note
all'art. 12.
 
Art. 21

Direzione generale «Organizzazione»

1. La Direzione generale Organizzazione assicura la gestione efficiente, unitaria e coordinata degli affari generali e dei servizi comuni ed e' competente in materia di stato giuridico del personale, di relazioni sindacali, di comunicazione interna, di concorsi, assunzioni, valutazioni, assegnazioni, mobilita', politiche per le pari opportunita' e formazione continua del personale, gestione del contenzioso del lavoro, procedimenti disciplinari, spese di lite. Cura inoltre la qualita', la tempestivita' e l'affidabilita' dei flussi informativi relativi alle attivita' del Ministero, mediante azioni quali la standardizzazione delle procedure e l'informatizzazione dei processi e la dematerializzazione dei flussi documentali.
2. Il direttore generale, in particolare:
a) elabora, mediante piani d'azione e progetti coordinati, una strategia unitaria per la modernizzazione dell'amministrazione attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, assicurandone il monitoraggio e verificandone l'attuazione;
b) provvede ai servizi generali della sede centrale del Ministero, ferme restando le competenze della Direzione generale Contratti e concessioni;
c) elabora parametri qualitativi e quantitativi, procedure e modelli informatici diretti ad assicurare la completezza, la trasparenza e il costante aggiornamento delle informazioni riguardanti l'organizzazione e l'attivita' del Ministero;
d) cura la gestione della rete locale intranet del Ministero, raccordandosi con le strutture centrali e periferiche;
e) attua le direttive del Ministro in ordine alle politiche del personale e alla contrattazione collettiva ed emana gli indirizzi ai direttori generali centrali e periferici ai fini dell'applicazione dei contratti collettivi e della stipula di accordi decentrati;
f) cura l'organizzazione, gli affari generali e la gestione delle risorse umane e strumentali assegnate ai centri di responsabilita' presenti nella sede centrale del Ministero;
g) gestisce i flussi informativi riguardanti l'organizzazione e il personale delle strutture centrali e periferiche;
h) provvede al censimento delle attivita' delle strutture centrali e periferiche del Ministero, con riguardo al numero di procedimenti e di atti, alla dotazione di personale e alle risorse, nonche' a indicatori di impatto relativi all'efficacia, all'efficienza e all'economicita' delle funzioni di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale; a tal fine riceve dalle strutture centrali e periferiche, con modalita' telematiche o informatiche e sulla base di appositi standard, gli atti adottati e ogni altra informazione richiesta;
i) valuta e individua le migliori soluzioni per rispondere alle necessita' di personale degli uffici;
l) elabora e attua le politiche del personale e della gestione delle risorse umane;
m) individua i fabbisogni formativi del personale del Ministero, trasmettendoli alla Direzione generale Educazione e ricerca;
n) elabora proposte e cura i rapporti con le altre pubbliche amministrazioni e con le organizzazioni del terzo settore per l'utilizzo di personale nell'ambito dell'attivita' del Ministero, anche nell'ambito del Servizio civile nazionale, sentite le Direzioni generali competenti per materia;
o) sulla base dei dati forniti dalle strutture centrali e periferiche del Ministero, provvede alla programmazione generale del fabbisogno di personale, al dimensionamento degli organici del Ministero, sentiti le altre Direzioni generali e i Segretariati distrettuali, nonche', d'intesa con il Segretario generale, all'allocazione delle risorse umane e alla mobilita' delle medesime tra le diverse direzioni ed uffici, sia centrali che periferici, anche su proposta dei relativi direttori.
3. La Direzione generale Organizzazione costituisce centro di responsabilita' amministrativa ai sensi dell'articolo21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, ed e' responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza.
4. La Direzione generale Organizzazione si articola in tre uffici dirigenziali di livello non generale centrali, individuati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.

Note all'art. 21:

- Per l'art. 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, si vedano le note all'art. 4.
- Per l'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto
1988, n. 400, si vedano le note alle premesse.
- Per l'art. 4, commi 4 e 4-bis, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si vedano le note
all'art. 12.
 
Art. 22

Direzione generale «Bilancio»

1. La Direzione generale Bilancio cura il bilancio, la programmazione e il controllo di gestione del Ministero per le risorse finanziarie nazionali.
2. Il direttore generale, in particolare:
a) cura, su proposta dei direttori generali centrali, dei titolari degli uffici dirigenziali di cui agli articoli 34 e 35 e dei segretari distrettuali, l'istruttoria per la predisposizione dei programmi annuali e pluriennali concernenti gli interventi ordinari e straordinari di competenza del Ministero e dei relativi piani di spesa nonche' dei programmi annuali di contributi in conto capitale, da sottoporre all'approvazione del Ministro, tenuto conto della necessita' di integrazione delle diverse fonti di finanziamento, e attribuisce, anche mediante ordini di accreditamento, le relative risorse finanziarie agli organi competenti;
b) rileva il fabbisogno finanziario del Ministero; in attuazione delle direttive del Ministro, cura la gestione unitaria del bilancio; su proposta dei direttori generali centrali, cura la predisposizione dello stato di previsione della spesa del Ministero in sede di formazione e di assestamento del bilancio e delle operazioni di variazione compensativa, la redazione delle proposte per il disegno di legge di stabilita';
c) cura la fase istruttoria relativa all'assegnazione delle risorse finanziarie ai centri di responsabilita' e tutti gli atti connessi; predispone gli atti relativi alla gestione unificata delle spese strumentali individuate con decreto del Ministro, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni;
d) cura, in modo unitario per il Ministero, i rapporti con il Ministero dell'economia e delle finanze;
e) cura l'istruttoria per la predisposizione dei programmi degli interventi da finanziare in attuazione dei programmi di ripartizione di risorse finanziarie rivenienti da leggi e provvedimenti, in relazione alle destinazioni per esse previste;
f) dispone le rilevazioni ed elaborazioni statistiche relative all'attivita' del Ministero, comprese quelle previste ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni; tali rilevazioni ed elaborazioni statistiche sono costantemente aggiornate e messe a disposizione dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e delle altre strutture centrali e periferiche, secondo le rispettive competenze;
g) cura e promuove l'acquisizione delle risorse finanziarie aggiuntive nazionali, in relazione alle diverse fonti di finanziamento; cura i rapporti con il Ministero dello sviluppo economico relativamente alle intese istituzionali di programma e ai relativi accordi attuativi di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni;
h) cura, in attuazione del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni, il controllo di gestione, in raccordo con i centri di costo del Ministero, per verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicita' dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati; comunica all'Organismo indipendente di valutazione della performance gli esiti del controllo di gestione;
i) coordina i centri di responsabilita' del Ministero negli adempimenti relativi alla contabilita' economica di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni;
l) coordina e svolge attivita' di supporto ai centri di costo del Ministero negli adempimenti relativi alla gestione del sistema informativo SICOGE, anche ai fini dell'adozione di un sistema di scritture di contabilita' integrata economico-patrimoniale analitica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni;
m) monitora e analizza la situazione finanziaria dei centri di responsabilita' amministrativa del Ministero;
n) monitora e analizza l'utilizzo delle risorse da parte dei funzionari delegati del Ministero;
o) analizza ed effettua il monitoraggio degli investimenti pubblici di competenza del Ministero, anche avvalendosi del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici;
p) effettua la riprogrammazione degli interventi relativi a programmi approvati per i quali non risultino avviate le procedure di gara ai sensi dell'articolo 2, comma 386, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni;
q) cura gli adempimenti relativi al riequilibrio finanziario degli istituti di cui all'articolo 29, commi 2 e 3, nonche' il reintegro degli stanziamenti di bilancio dello stato di previsione della spesa del Ministero, di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, e successive modificazioni;
r) assicura l'assistenza tecnica sulle materie giuridico-contabili di competenza dei diversi uffici centrali e periferici; predispone le relazioni tecnico-finanziarie sui provvedimenti normativi sulla base dei dati forniti dagli uffici competenti;
s) cura la gestione del trattamento economico del personale del Ministero;
t) esercita i diritti dell'azionista, secondo gli indirizzi impartiti dal Ministro, sulle societa' partecipate dal Ministero, sentite le Direzioni generali competenti per materia; esercita altresi' le funzioni di vigilanza relativamente ai profili finanziari e contabili sugli Istituti dotati di autonomia e sugli enti vigilati, controllati o partecipati dal Ministero, in raccordo con le Direzioni generali competenti per materia;
u) cura gli adempimenti connessi al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche destinata alla finalita' del finanziamento delle attivita' di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici;
v) cura gli adempimenti di competenza del Ministero in ordine ai benefici fiscali previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni;
z) favorisce, coadiuvato dalla Direzione generale Musei e dalle Direzioni territoriali delle reti museali, l'erogazione di elargizioni liberali da parte dei privati a sostegno della cultura, anche attraverso apposite convenzioni con gli istituti e i luoghi della cultura e gli enti locali; individua, con l'Agenzia delle entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze, gli strumenti necessari ad assicurare il flusso delle risorse.
3. Presso la Direzione generale Bilancio opera il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, istituito ai sensi della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, con funzioni di supporto tecnico nelle fasi di programmazione, valutazione, attuazione e verifica di piani, programmi e politiche di intervento promossi e realizzati dal Ministero.
4. La Direzione generale Bilancio costituisce centro di responsabilita' amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, ed e' responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza.
5. La Direzione generale Bilancio si articola in due uffici dirigenziali di livello non generale centrali, individuati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.

Note all'art. 22:

- Si riporta il testo degli articoli 4 e 10 del decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 279, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1997, n. 195, S.O.:
«Art. 4 (Gestione unificata delle spese strumentali). -
1. Al fine del contenimento dei costi e di evitare
duplicazioni di strutture, la gestione di talune spese a
carattere strumentale, comuni a piu' centri di
responsabilita' amministrativa nell'ambito dello stesso
Ministero, puo' essere affidata ad un unico ufficio o
struttura di servizio.
2. L'individuazione delle spese che sono svolte con le
modalita' di cui al comma 1, nonche' degli uffici o
strutture di gestione unificata, e' effettuata dal Ministro
competente, con proprio decreto, previo assenso Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato.
3. I titolari dei centri di responsabilita'
amministrativa ai quali le spese comuni sono riferite
provvedono a quanto necessario affinche' l'ufficio di
gestione unificata, possa procedere, anche in via
continuativa, all'esecuzione delle spese e all'imputazione
delle stesse all'unita' previsionale di rispettiva
pertinenza. ».
«Art. 10 (Sistema di contabilita' economica delle
pubbliche amministrazioni). - 1. Al fine di consentire la
valutazione economica dei servizi e delle attivita'
prodotti, le pubbliche amministrazioni adottano, anche in
applicazione dell'articolo 64 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed
integrazioni, e dell'articolo 25 della legge 5 agosto 1978,
n. 468 , e successive modificazioni e integrazioni, un
sistema di contabilita' economica fondato su rilevazioni
analitiche per centri di costo. Esso collega le risorse
umane, finanziarie e strumentali impiegate con i risultati
conseguiti e le connesse responsabilita' dirigenziali, allo
scopo di realizzare il monitoraggio dei costi, dei
rendimenti e dei risultati dell'azione svolta dalle singole
amministrazioni. Queste ultime provvedono alle rilevazioni
analitiche riguardanti le attivita' di propria competenza
secondo i criteri e le metodologie unitari previsti dal
sistema predetto, al quale adeguano anche le rilevazioni di
supporto al controllo interno, assicurando l'integrazione
dei sistemi informativi e il costante aggiornamento dei
dati.
2. Le componenti del sistema pubblico di contabilita'
economica per centri di costo sono: il piano dei conti; i
centri di costo e i servizi erogati.
3. Il piano dei conti, definito nella tabella B
allegata al presente decreto legislativo, costituisce lo
strumento per la rilevazione economica dei costi necessario
al controllo di gestione.
4. I centri di costo sono individuati in coerenza con
il sistema dei centri di responsabilita'
dell'amministrazione, ne rilevano i risultati economici e
ne seguono l'evoluzione, anche in relazione ai
provvedimenti di riorganizzazione.
5. I servizi esprimono le funzioni elementari, finali e
strumentali, cui danno luogo i diversi centri di costo per
il raggiungimento degli scopi dell'amministrazione. Essi
sono aggregati nelle funzioni-obiettivo che esprimono le
missioni istituzionali di ciascuna amministrazione
interessata. In base alla definizione dei servizi finali e
strumentali evidenziati nelle rilevazioni analitiche
elementari, il Ministro competente individua gli indicatori
idonei a consentire la valutazione di efficienza, di
efficacia e di economicita' del risultato della gestione,
anche ai fini delle valutazioni di competenza del Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
ai sensi dell'articolo 4-bis della legge 5 agosto 1978, n.
468 , aggiunto dall'articolo 3, comma 1, della legge 3
aprile 1997, n. 94 . Per le altre amministrazioni pubbliche
provvedono gli organi di direzione politica o di vertice.
6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, con proprio decreto, puo'
apportare integrazioni e modifiche alla tabella di cui al
comma 3.».
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 22 settembre 1989, n. 222:
«Art. 3 (Uffici di statistica). - 1. Presso le
amministrazioni centrali dello Stato e presso le aziende
autonome sono istituiti uffici di statistica, posti alle
dipendenze funzionali dell'ISTAT.
2. Gli uffici di statistica sono ordinati anche secondo
le esigenze di carattere tecnico indicate dall'ISTAT. Ad
ogni ufficio e' preposto un dirigente o funzionario
designato dal Ministro competente, sentito il presidente
dell'ISTAT.
3. Le attivita' e le funzioni degli uffici statistici
delle province, dei comuni e delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura sono regolate dalla
legge 16 novembre 1939, n. 1823 (3), e dalle relative norme
di attuazione, nonche' dal presente decreto nella parte
applicabile. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, gli enti locali, ivi comprese le
unita' sanitarie locali che non vi abbiano ancora
provveduto istituiscono l'ufficio di statistica anche in
forma associata o consortile. I comuni con piu' di 100.000
abitanti istituiscono con effetto immediato un ufficio di
statistica che fa parte del Sistema statistico nazionale.
4. Gli uffici di statistica costituiti presso le
prefetture assicurano, fatte salve le competenze a livello
regionale del commissario del Governo previste dall'art.
13, comma 1, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n. 400
, anche il coordinamento, il collegamento e
l'interconnessione a livello provinciale di tutte le fonti
pubbliche preposte alla raccolta ed alla elaborazione dei
dati statistici, come individuate dall'ISTAT.
5. Gli uffici di statistica di cui ai commi 2, 3 e 4
esercitano le proprie attivita' secondo le direttive e gli
atti di indirizzo emanati dal comitato di cui all'art.
17.».
- Per l'art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, si vedano le note all'art. 12.
- Per il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, si
vedano le note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 6, comma 6, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2012, n. 156, S.O. e
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2012,
n. 189, S.O.:
«Art. 6 (Rafforzamento della funzione statistica e del
monitoraggio dei conti pubblici). -(Omissis).
6. Nelle more dell'attuazione della delega prevista
dall'art. 40 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ed al
fine di garantire completezza dei dati di bilancio nel
corso della gestione, attraverso la rilevazione puntuale
dei costi, effettuata anche mediante l'acquisizione dei
documenti contenenti le informazioni di cui al comma 5, a
decorrere dal 1° gennaio 2013, tutte le Amministrazioni
centrali dello Stato, incluse le articolazioni periferiche,
sono tenute ad adottare il sistema informativo SICOGE anche
ai fini delle scritture di contabilita' integrata
economico-patrimoniale analitica. Le predette scritture
contabili saranno integrate, per l'acquisto di beni e
servizi, con l'utilizzo delle funzionalita' di ciclo
passivo rese disponibili dalla Ragioneria Generale dello
Stato, al fine della razionalizzazione di tali tipologie di
acquisti.».
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 386, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 28 dicembre 2007, n. 300, S.O.:
«386. Il quarto ed il quinto periodo del comma 8
dell'articolo 3 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997,
n. 135, introdotti dall' art. 1, comma 1143, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, sono sostituiti dai seguenti: "Gli
interventi relativi a programmi approvati dal Ministro per
i beni e le attivita' culturali per i quali non risultino
avviate le procedure di gara ovvero definiti gli
affidamenti diretti entro il termine del 31 dicembre
dell'anno successivo a quello di approvazione sono
riprogrammati con decreto del Ministro per i beni e le
attivita' culturali nell'ambito dell'aggiornamento del
piano e dell'assegnazione dei fondi di cui al penultimo
periodo del comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 237. Le risorse finanziarie
relative agli interventi riprogrammati possono essere
trasferite, con le modalita' di cui alla legge 3 marzo
1960, n. 169, da una contabilita' speciale ad un'altra ai
fini dell'attuazione dei nuovi interventi individuati con
la riprogrammazione, ove possibile, nell'ambito della
stessa regione. Entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun
anno i capi degli Istituti centrali e periferici del
Ministero per i beni e le attivita' culturali, titolari
delle predette contabilita' speciali, sono tenuti a
comunicare alla Direzione generale centrale competente gli
interventi per i quali non siano state avviate le procedure
di gara ovvero definiti gli affidamenti diretti ai fini
della riprogrammazione degli stessi"».
- Per l'art. 2, comma 8, del decreto-legge 31 marzo
2011, n. 34, si vedano le note all'art. 17.
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
31 maggio 2014, n. 83, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
31 maggio 2014, n. 125. e convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 30 luglio 2014, n. 175:
«Art. 1 (ART-BONUS-Credito di imposta per favorire le
erogazioni liberali a sostegno della cultura). - 1. Per le
erogazioni liberali in denaro effettuate nei periodi
d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013,
per interventi di manutenzione, protezione e restauro di
beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e
dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle
fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione,
delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri
nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei
festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale
e di danza, nonche' dei circuiti di distribuzione e per la
realizzazione di nuove strutture, il restauro e il
potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni
pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono
esclusivamente attivita' nello spettacolo, non si applicano
le disposizioni di cui agli articoli 15, comma 1, lettere
h) e i), e 100, comma 2, lettere f) e g), del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
spetta un credito d'imposta, nella misura del 65 per cento
delle erogazioni effettuate.
2. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1
e' riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non
commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito
imponibile, ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei
limiti del 5 per mille dei ricavi annui. Il credito
d'imposta spettante ai sensi del comma 1 e' altresi'
riconosciuto qualora le erogazioni liberali in denaro
effettuate per interventi di manutenzione, protezione e
restauro di beni culturali pubblici siano destinate ai
soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di
tali interventi. Il credito d'imposta e' ripartito in tre
quote annuali di pari importo. Si applicano le disposizioni
di cui agli articoli 40, comma 9, e 42, comma 9, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
3. Ferma restando la ripartizione in tre quote annuali
di pari importo, per i soggetti titolari di reddito
d'impresa il credito di imposta e' utilizzabile tramite
compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni, e non rileva ai fini delle imposte sui
redditi e dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive.
4. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non
si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo
34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
5. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali di
cui al comma 1, ivi inclusi i soggetti concessionari o
affidatari di beni culturali pubblici destinatari di
erogazioni liberali in denaro effettuate per la
realizzazione di interventi di manutenzione, protezione e
restauro dei beni stessi, comunicano mensilmente al
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel
mese di riferimento; provvedono altresi' a dare pubblica
comunicazione di tale ammontare, nonche' della destinazione
e dell'utilizzo delle erogazioni stesse, tramite il proprio
sito web istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata
e facilmente individuabile, e in un apposito portale,
gestito dal medesimo Ministero, in cui ai soggetti
destinatari delle erogazioni liberali sono associati tutte
le informazioni relative allo stato di conservazione del
bene, gli interventi di ristrutturazione o riqualificazione
eventualmente in atto, i fondi pubblici assegnati per
l'anno in corso, l'ente responsabile del bene, nonche' le
informazioni relative alla fruizione. Sono fatte salve le
disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati
personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196. Il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e
del turismo provvede all'attuazione del presente comma
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi
o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
6. L'articolo 12 del decreto-legge 8 agosto 2013, n.
91, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre
2013, n. 112 e' abrogato. Con il regolamento di
organizzazione del Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo, di cui all'art. 14, comma 3, del
presente decreto, si individuano, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle
dotazioni organiche definite in attuazione del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con
modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, apposite
strutture dedicate a favorire le elargizioni liberali da
parte dei privati e la raccolta di fondi tra il pubblico,
anche attraverso il portale di cui al comma 5.
7. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del
credito d'imposta di cui al presente articolo, valutati in
2,7 milioni di euro per l'anno 2015, in 11,9 milioni di
euro per l'anno 2016, in 18,2 milioni di euro per l'anno
2017, in 14,6 milioni di euro per l'anno 2018 e in 5,2
milioni di euro per l'anno 2019, si provvede ai sensi
dell'art. 17.».
- La legge 17 maggio 1999, n. 144 e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 22 maggio 1999, n. 118, S.O.
- Per l'art. 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, si vedano le note all'art. 4.
- Per l'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto
1988, n. 400, si vedano le note alle premesse.
- Per l'art. 4, commi 4 e 4-bis, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si vedano le note
all'art. 12.
 
Art. 23

Direzione generale «Contratti e concessioni»

1. La Direzione generale Contratti e concessioni assicura il corretto ed uniforme esercizio dell'attivita' contrattuale da parte del Ministero, sia con riguardo alla disciplina europea in materia di appalti e concessioni, sia con riguardo agli altri rapporti di partenariato pubblico-privato per la valorizzazione e l'uso del patrimonio culturale. A tal fine, la Direzione svolge attivita' di indirizzo, supporto e consulenza agli uffici centrali e periferici sotto il profilo giuridico e dell'adeguata strutturazione economica dei rapporti negoziali.
2. Il direttore generale, in particolare:
a) svolge le funzioni di stazione appaltante per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture della sede centrale del Ministero;
b) svolge le funzioni di stazione appaltante per gli uffici periferici del Ministero per l'affidamento di contratti di appalto o di concessione, nei limiti di valore e di oggetto che sono definiti con decreto ministeriale avente natura non regolamentare;
c) cura i rapporti del Ministero con le centrali di committenza per l'affidamento dei contratti di appalto o di concessione, definendo i criteri, le modalita' e le condizioni per farvi ricorso;
d) svolge attivita' di indirizzo, supporto e consulenza agli uffici centrali e, per il tramite dei Segretariati distrettuali, a quelli periferici in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, anche mediante l'elaborazione di linee guida, bandi, capitolati e convenzioni-tipo;
e) svolge attivita' di indirizzo, supporto e consulenza agli uffici centrali e, per il tramite dei Segretariati distrettuali, a quelli periferici in materia di rapporti di partenariato pubblico-privato, anche istituzionalizzato, per la valorizzazione e l'uso del patrimonio culturale, mediante l'elaborazione di linee guida, bandi, convezioni e accordi-tipo;
f) provvede alla definizione di criteri uniformi per la determinazione dei canoni concessori da parte degli uffici;
g) svolge attivita' di indirizzo, supporto e consulenza agli uffici centrali e, per il tramite dei Segretariati distrettuali, a quelli periferici in materia di sponsorizzazioni, liberalita' e mecenatismo;
h) vigila sul corretto riparto ed esercizio delle competenze degli uffici periferici in materia di appalti e concessioni, anche con riguardo all'effettivo rispetto dei limiti di valore e di oggetto fissati ai sensi della lettera b);
i) cura, d'intesa con la Direzione generale Educazione e ricerca, la formazione e la promozione della specializzazione tecnica del personale amministrativo preposto all'attivita' contrattuale del Ministero a livello centrale e periferico;
l) svolge attivita' di studio finalizzata al recepimento e alla predisposizione di atti normativi dell'Unione europea in materia di contratti pubblici;
m) cura i rapporti con gli organismi nazionali, dell'Unione europea e internazionali in materia di contratti pubblici.
3. La Direzione generale Contratti e concessioni costituisce centro di responsabilita' amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, ed e' responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza.
4. La Direzione generale Contratti e concessioni si articola in due uffici dirigenziali di livello non generale centrali, individuati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.

Note all'art. 23:

- Per l'art. 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, si vedano le note all'art. 4.
- Per l'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto
1988, n. 400, si vedano le note alle premesse.
- Per l'art. 4, commi 4 e 4-bis, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si vedano le note
all'art. 12.
 
Art. 24

Consiglio superiore
«Beni culturali e paesaggistici»

1. Il Consiglio superiore Beni culturali e paesaggistici e' organo consultivo del Ministero a carattere tecnico-scientifico in materia di beni culturali e paesaggistici.
2. Il Consiglio superiore esprime pareri, su richiesta del Capo di Gabinetto, o, informandone l'Ufficio di Gabinetto, del Segretario generale o del direttore generale centrale competente:
a) obbligatoriamente, sui programmi nazionali per i beni culturali e paesaggistici e sui relativi piani di spesa annuali e pluriennali, predisposti dall'amministrazione;
b) obbligatoriamente, sugli schemi di accordi internazionali con altri Stati in materia di beni culturali;
c) sui piani strategici di sviluppo culturale e sui programmi di valorizzazione dei beni culturali, nonche' sul Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali» e sul Piano nazionale per l'Educazione al patrimonio culturale predisposto dalla Direzione generale Educazione e ricerca;
d) sui piani paesaggistici elaborati congiuntamente con le regioni;
e) sugli schemi di atti normativi e amministrativi generali afferenti la materia dei beni culturali e paesaggistici e l'organizzazione del Ministero;
f) su questioni di carattere generale di particolare rilievo concernenti la materia dei beni culturali e paesaggistici;
g) su questioni in materia di beni culturali e paesaggistici formulate da altre amministrazioni statali, regionali, locali, nonche' da Stati esteri.
3. Il Consiglio superiore puo' avanzare proposte al Ministro su ogni questione di carattere generale di particolare rilievo afferente alla materia dei beni culturali e paesaggistici.
4. Il Consiglio superiore e' composto da:
a) i presidenti dei Comitati tecnico-scientifici;
b) otto eminenti personalita' del mondo della cultura nominate, nel rispetto del principio di equilibrio di genere, dal Ministro, tre delle quali su designazione della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
5. Il Ministro nomina il presidente del Consiglio superiore tra le personalita' di cui al comma 4, lettera b). Il Consiglio superiore elegge a maggioranza tra i propri componenti il vice presidente e adotta un regolamento interno. I pareri sono espressi, di norma, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Nei casi di urgenza, il termine e' ridotto a dieci giorni. In caso di parita' di voti, prevale quello del presidente.
6. Il Consiglio superiore e' integrato con tre rappresentanti del personale del Ministero, eletti da tutto il personale, quando esprime pareri sulle materie di cui al comma 2, lettera a), ovvero su questioni aventi ad oggetto il personale del Ministero. Alle sedute del Consiglio sono ammessi altresi', senza diritto di voto, i vice presidenti dei Comitati tecnico-scientifici i quali, in caso di assenza o impedimento dei rispettivi presidenti, svolgono le funzioni di componenti del Consiglio medesimo.
7. Il termine di durata del Consiglio superiore e' stabilito in tre anni. Successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, i componenti del Consiglio superiore restano in carica fino alla scadenza del termine di durata dell'organo e possono essere confermati una sola volta. Essi non possono esercitare le attivita' di impresa previste dall'articolo 2195 del codice civilequando esse attengono a materie di competenza del Ministero, ne' essere amministratori o sindaci di societa' che svolgono le medesime attivita'; non possono essere titolari di rapporti di collaborazione professionale con il Ministero; non possono essere presidenti o membri del Consiglio di amministrazione di istituzioni o enti destinatari di contributi o altre forme di finanziamento da parte del Ministero, ne' assumere incarichi professionali in progetti o iniziative il cui finanziamento, anche parziale, e' soggetto a parere del Consiglio superiore.
8. Presso il Consiglio superiore Beni culturali e paesaggistici opera un ufficio di segreteria, formato da personale in servizio presso il Ministero. Le relative risorse umane e strumentali necessarie per il funzionamento del Consiglio superiore sono assicurate dal Segretariato generale.
9. Il Consiglio superiore Beni culturali e paesaggistici, il Consiglio superiore dello spettacolo e il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo si riuniscono in seduta congiunta, su convocazione del Ministro, per l'esame di provvedimenti di particolare rilievo attinenti le sfere di competenza dei predetti organi consultivi.

Note all'art. 24:

- Si riporta il testo all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
- Si riporta il testo all'art. 2195 del Codice civile:
«Art. 2195 (Imprenditori soggetti a registrazione). -
Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro
delle imprese gli imprenditori che esercitano :
1) un'attivita' industriale diretta alla produzione
di beni o di servizi ;
2) un'attivita' intermediaria nella circolazione dei
beni ;
3) un'attivita' di trasporto per terra, per acqua o
per aria;
4) un'attivita' bancaria o assicurativa;
5) altre attivita' ausiliarie delle precedenti.
Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle
attivita' e alle imprese commerciali si applicano, se non
risulta diversamente, a tutte le attivita' indicate in
questo articolo e alle imprese che le esercitano.».
 
Art. 25

Comitati tecnico-scientifici

1. Sono organi consultivi del Ministero i seguenti Comitati tecnico-scientifici:
a) comitato tecnico-scientifico per l'archeologia;
b) comitato tecnico-scientifico per le belle arti;
c) comitato tecnico-scientifico per il paesaggio;
d) comitato tecnico-scientifico per l'arte e l'architettura contemporanee;
e) comitato tecnico-scientifico per i musei e l'economia della cultura;
f) comitato tecnico-scientifico per gli archivi;
g) comitato tecnico-scientifico per le biblioteche e gli istituti culturali.
2. I comitati di cui alle lettere a), b), c), d), f) e g) del comma 1:
a) avanzano proposte, per la materia di propria competenza, per la definizione dei programmi nazionali per i beni culturali e paesaggistici e dei relativi piani di spesa;
b) esprimono pareri, a richiesta del Segretario generale, dei direttori generali centrali o dei segretari distrettuali che presentano richiesta per il tramite dei direttori generali centrali competenti, ed avanzano proposte in ordine a metodologie e criteri di intervento in materia di conservazione di beni culturali e paesaggistici;
c) esprimono pareri in merito all'adozione di provvedimenti di particolare rilievo, quali le acquisizioni e gli atti ablatori, su richiesta del Segretario generale o dei direttori generali competenti;
d) esprimono pareri in ordine ai ricorsi amministrativi proposti ai sensi degli articoli 16, 47, 69 e 128 del Codice;
e) esprimono pareri su ogni altra questione di carattere tecnico-scientifico ad essi sottoposta con le modalita' di cui alla lettera b).
3. Il comitato di cui alla lettera e) del comma 1:
a) avanza proposte per la definizione di piani e programmi per i beni culturali e paesaggistici finalizzati a favorire l'incremento delle risorse destinate al settore;
b) esprime pareri, a richiesta del Segretario generale o dei direttori generali, ed avanza proposte su questioni di carattere tecnico-economico concernenti gli interventi per i beni culturali.
4. Ciascun Comitato e' composto:
a) da un rappresentante eletto, al proprio interno, dal personale tecnico-scientifico dell'amministrazione tra le professionalita' attinenti alla sfera di competenza del Comitato; il rappresentante del Comitato tecnico-scientifico per i musei e l'economia della cultura e' eletto, al proprio interno, da tutto il personale di livello dirigenziale e di III area del Ministero, appartenente sia a profili tecnico-scientifici sia a profili amministrativi;
b) da due esperti di chiara fama in materie attinenti alla sfera di competenza del Comitato, designati dal Ministro, nel rispetto del principio di equilibrio di genere;
c) da un professore universitario di ruolo nei settori disciplinari direttamente attinenti alla sfera di competenza del Comitato, designato dal Consiglio universitario nazionale, sentite le Consulte o Societa' scientifiche nazionali del settore.
5. Nel Comitato di cui al comma 1, lettera g), il Ministro assicura, nell'ambito delle designazioni di cui al comma 4, lettera b), la presenza di un esperto nelle politiche di gestione degli istituti culturali. Alle riunioni dei Comitati possono partecipare, senza diritto di voto, il Segretario generale e i direttori generali competenti per materia. In caso di parita' di voti, prevale quello del presidente.
6. I comitati eleggono a maggioranza tra i propri componenti il presidente ed il vice presidente, assicurando che non siano espressione della medesima categoria tra quelle indicate al comma 4. Nel caso in cui nessun candidato risulti eletto presidente al termine dello scrutinio, diviene presidente il componente del Comitato designato prioritariamente dal Ministro. Ai componenti dei Comitati si applica quanto previsto dall'articolo 24, comma 7.
7. I comitati, o alcuni di essi, si riuniscono in seduta congiunta, a richiesta del Ministro o del Segretario generale, per l'esame di questioni di carattere intersettoriale.
8. Le risorse umane e strumentali necessarie per il funzionamento dei singoli Comitati sono assicurate dalle competenti Direzioni generali.

Note all'art. 25:

- Per gli articoli 16, 47, 69, 128 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si vedano le note
all'art. 14.
 
Art. 26

Consiglio superiore dello spettacolo

1. Il Consiglio superiore dello spettacolo e' organo consultivo del Ministro e svolge compiti di consulenza e supporto nell'elaborazione ed attuazione delle politiche del settore dello spettacolo dal vivo, nonche' nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attivita' di spettacolo dal vivo.
2. Il Consiglio superiore dello spettacolo svolge i propri compiti in composizione plenaria ovvero mediante ciascuna delle sezioni in cui esso e' suddiviso.
3. Presso il Consiglio superiore dello Spettacolo opera un ufficio di segreteria, formato da personale in servizio presso il Ministero. Le relative risorse umane e strumentali necessarie per il funzionamento del Consiglio superiore sono assicurate dalla Direzione generale Spettacolo.
 
Art. 27

Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo

1. Il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo svolge compiti di consulenza e supporto nella elaborazione ed attuazione delle politiche del settore del cinema e dell'audiovisivo, nonche' nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attivita' cinematografiche e dell'audiovisivo.
2. Presso il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo opera un ufficio di segreteria, formato da personale in servizio presso il Ministero. Le relative risorse umane e strumentali necessarie per il funzionamento del Consiglio superiore sono assicurate dalla Direzione generale Cinema e audiovisivo.
 
Art. 28

Comitato consultivo permanente per il diritto di autore

1. Il Comitato consultivo permanente per il diritto di autore di cui all'articolo 190 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, e' organo consultivo del Ministro. Opera presso la Direzione generale Biblioteche e Istituti culturali.

Note all'art. 28:

- Si riporta il testo dell'art. 190 della legge 22
aprile 1941, n. 633, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16
luglio 1941, n. 166:
«Art. 190. - E' istituito presso il Ministero della
cultura popolare (300) un comitato consultivo permanente
per il diritto di autore.
Il comitato provvede allo studio delle materie
attinenti al diritto di autore o ad esso connesse e da'
pareri sulle questioni relative quando ne sia richiesto dal
Ministro per la cultura popolare o quando sia prescritto da
speciali disposizioni.
Il Comitato esperisce il tentativo di conciliazione di
cui all'art. 71-quinquies, comma 4.».
 
Art. 29

Istituti centrali e dotati di autonomia speciale

1. Sono istituti centrali:
a) l'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione;
b) l'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche;
c) l'Istituto centrale per la demoetnoantropologia;
d) l'Istituto centrale per l'archeologia;
e) l'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario;
f) l'Istituto centrale per gli archivi;
g) l'Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi.
2. Sono istituti dotati di autonomia speciale:
a) quale ufficio di livello dirigenziale generale: la Soprintendenza speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma;
b) quali uffici di livello dirigenziale non generale:
1) l'Istituto superiore per la conservazione e il restauro;
2) la Biblioteca nazionale centrale di Roma;
3) la Biblioteca nazionale centrale di Firenze;
4) l'Archivio centrale dello Stato;
5) il Centro per il libro e la lettura;
6) l'Istituto centrale per la grafica;
7) l'Opificio delle pietre dure.
3. Sono altresi' dotati di autonomia speciale i seguenti istituti e musei di rilevante interesse nazionale:
a) quali uffici di livello dirigenziale generale:
1) la Galleria Borghese;
2) le Gallerie degli Uffizi;
3) la Galleria nazionale d'Arte moderna e contemporanea;
4) le Gallerie dell'Accademia di Venezia;
5) il Museo e Real Bosco di Capodimonte;
6) il Museo nazionale Romano;
7) il Parco archeologico del Colosseo;
8) il Parco archeologico di Pompei;
9) la Pinacoteca di Brera;
10) la Reggia di Caserta;
b) quali uffici di livello dirigenziale non generale:
1) il Complesso monumentale della Pilotta;
2) i Musei nazionali delle Marche;
3) i Musei nazionali dell'Umbria;
4) le Gallerie Estensi;
5) le Gallerie nazionali d'arte antica;
6) i Musei reali;
7) il Museo delle Civilta';
8) il Museo storico e il Parco del Castello di Miramare;
9) il Museo archeologico nazionale di Napoli;
10) il Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria;
11) il Museo archeologico nazionale di Taranto;
12) i Musei del Bargello;
13) il Parco archeologico dei Campi Flegrei;
14) il Parco archeologico di Ercolano;
15) il Parco archeologico di Ostia antica;
16) il Parco archeologico di Paestum;
17) il Palazzo Ducale di Mantova;
18) il Palazzo Reale di Genova;
19) Villa Adriana e Villa d'Este.
4. Con decreti ministeriali di natura non regolamentare, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, nel rispetto dell'invarianza della spesa, possono essere individuati eventuali altri organismi istituiti come autonomi ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, nonche' possono essere assegnati agli istituti o ai musei di cui al comma 3 ulteriori istituti o luoghi della cultura. Con i medesimi decreti di cui al precedente periodo uno o piu' istituti o musei di cui al comma 3, lettera b), possono essere assegnati agli Istituti di cui al comma 2, lettera a), o al comma 3, lettera a), operanti nel territorio della stessa regione. I decreti di cui ai precedenti periodi possono altresi' ridenominare gli istituti o musei da essi regolati.
5. L'organizzazione e il funzionamento degli Istituti centrali e degli Istituti dotati di autonomia speciale, ivi inclusa la dotazione organica, sono definiti con uno o piu' decreti ministeriali di natura non regolamentare, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.
6. Gli incarichi di direzione degli istituti di cui al comma 1 e al comma 2, lettera b), del presente articolo sono conferiti dai titolari delle strutture dirigenziali di livello generale da cui gli stessi istituti dipendono. Gli incarichi di direzione della Soprintendenza speciale di cui al comma 2, lettera a) e degli istituti e musei di cui al comma 3, lettera a), sono conferiti ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165. Gli incarichi di direzione degli istituti e musei di cui al comma 3, lettera b), sono conferiti dal Direttore generale Musei ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165. In ogni caso gli incarichi di direzione degli istituti e musei di cui al comma 3 possono essere conferiti, secondo le modalita' previste dall'articolo 14, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.

Note all'art. 29:

- Per l'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto
1988, n. 400, si vedano le note alle premesse.
- Per l'art. 4, commi 4 e 4-bis, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si vedano le note
all'art. 12.
- Si riporta il testo dell'art. 14, commi 2 e 2-bis,
del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2014, n. 125 e
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014,
n. 106, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 luglio 2014,
n. 17:
«Art. 14 (Misure urgenti per la riorganizzazione del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo e per il rilancio dei musei). - (Omissis).
2. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, i poli
museali, gli istituti e luoghi della cultura statali e gli
uffici competenti su complessi di beni distinti da
eccezionale valore archeologico, storico, artistico o
architettonico, possono essere trasformati in
soprintendenze dotate di autonomia scientifica,
finanziaria, contabile e organizzativa, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle
dotazioni organiche definite in attuazione del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. A ciascun
provvedimento e' allegato l'elenco dei poli museali e delle
soprintendenze gia' dotate di autonomia. Nelle strutture di
cui al primo periodo del presente comma, vi e' un
amministratore unico, in luogo del consiglio di
amministrazione, da affiancare al soprintendente, con
specifiche competenze gestionali e amministrative in
materia di valorizzazione del patrimonio culturale. I poli
museali e gli istituti e i luoghi della cultura di cui al
primo periodo svolgono, di regola, in forma diretta i
servizi di assistenza culturale e di ospitalita' per il
pubblico di cui all'art. 117, comma 2, lettere a) e g), del
Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
2-bis. Al fine di adeguare l'Italia agli standard
internazionali in materia di musei e di migliorare la
promozione dello sviluppo della cultura, anche sotto il
profilo dell'innovazione tecnologica e digitale, con il
regolamento di cui al comma 3 sono individuati, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto
delle dotazioni organiche definite in attuazione del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, i poli
museali e gli istituti della cultura statali di rilevante
interesse nazionale che costituiscono uffici di livello
dirigenziale. I relativi incarichi possono essere
conferiti, con procedure di selezione pubblica, per una
durata da tre a cinque anni, a persone di particolare e
comprovata qualificazione professionale in materia di
tutela e valorizzazione dei beni culturali e in possesso di
una documentata esperienza di elevato livello nella
gestione di istituti e luoghi della cultura, anche in
deroga ai contingenti di cui all'articolo 19, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, e comunque nei limiti delle dotazioni
finanziarie destinate a legislazione vigente al personale
dirigenziale del Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo.».
- Per l'art. 19, commi 4 e 5, del decreto legislativo
31 marzo 2001, n. 165, si vedano le note all'art. 4.
 
Art. 30

Organi periferici del Ministero

1. Sono organi periferici del Ministero:
a) i Segretariati distrettuali del Ministero per i beni e le attivita' culturali;
b) le Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio;
c) gli Uffici di esportazione;
d) le Direzioni territoriali delle reti museali;
e) i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura;
f) le Soprintendenze archivistiche e bibliografiche;
g) gli Archivi di Stato;
h) le Biblioteche.
2. I dirigenti preposti agli uffici dirigenziali periferici provvedono alla organizzazione e gestione delle risorse umane e strumentali a essi rispettivamente assegnate, ferme restando le competenze in materia della Direzione generale Organizzazione.
 
Art. 31

Segretariati distrettuali del Ministero per i beni
e le attivita' culturali

1. I Segretariati distrettuali del Ministero per i beni e le attivita' culturali, uffici di livello dirigenziale non generale, svolgono compiti di coordinamento e supporto amministrativo delle strutture periferiche del Ministero presenti nel territorio di loro competenza.
2. Il segretario distrettuale, in particolare:
a) esercita funzioni ispettive a livello territoriale, secondo le indicazioni fornite dal Segretariato generale;
b) cura la gestione delle risorse umane e assicura i servizi amministrativi di supporto agli uffici periferici operanti sul territorio di competenza, provvedendo altresi' all'individuazione dei relativi fabbisogni formativi;
c) adotta a livello periferico tutti i provvedimenti necessari alla promozione del benessere sui luoghi di lavoro e alla conciliazione dei tempi di vita-lavoro, anche mediante la promozione del lavoro in modalita' agile;
d) cura le relazioni sindacali e la contrattazione collettiva a livello territoriale;
e) propone, mediante piani di azione e progetti territoriali coordinati a livello territoriale, strategie unitarie per l'efficientamento dell'amministrazione attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, assicurandone il monitoraggio e verificandone l'attuazione;
f) svolge le funzioni di stazione appaltante per conto delle strutture periferiche per l'affidamento dei contratti di appalto o di concessione, nei limiti di valore e di oggetto definiti dal decreto di natura non regolamentare previsto dall'articolo 23, comma 2, lettera b);
g) assicura il supporto amministrativo a tutti gli uffici periferici, che svolgono le funzioni di stazione appaltante nei limiti di valore e di oggetto definiti dal decreto di natura non regolamentare previsto dall'articolo 23, comma 2, lettera b), per la predisposizione degli atti di gara di appalti e concessioni rientranti nelle loro competenze; svolge attivita' di controllo e raccordo con la Direzione generale Contratti e concessioni sugli atti di gara di appalti e concessioni posti in essere dagli uffici periferici;
h) svolge attivita' di supporto e consulenza agli uffici periferici del Ministero con riguardo ai rapporti di partenariato pubblico-privato nonche' in materia di determinazione dei canoni concessori, sponsorizzazioni, liberalita' e mecenatismo;
i) riferisce periodicamente al Segretario generale e ai direttori generali centrali di settore in merito all'andamento delle attivita' degli uffici periferici del Ministero operanti nel territorio di competenza, sulla base dei dati forniti dagli uffici medesimi;
l) raccoglie le indicazioni degli uffici periferici del Ministero relative alle proposte di interventi da inserire nei programmi annuali e pluriennali e nei relativi piani di spesa e le trasmette ai direttori generali centrali e al Segretario generale;
m) predispone, d'intesa con le regioni, i programmi e i piani finalizzati all'attuazione degli interventi di riqualificazione, recupero e valorizzazione delle aree sottoposte alle disposizioni di tutela dei beni paesaggistici, in raccordo con la Direzione generale Creativita' contemporanea e rigenerazione urbana e, per i beni dichiarati di notevole interesse pubblico, con la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio competente;
n) dispone, su proposta della Soprintendenza competente, con le modalita' stabilite ai sensi dell'articolo 1, comma 314, legge 27 dicembre 2017, n. 205, il concorso del Ministero nelle spese effettuate dai proprietari, possessori o detentori di beni culturali per interventi conservativi nei casi previsti dagli articoli 34 e 35 del Codice ed eroga il contributo di cui all'articolo 37 del Codice;
o) fornisce al Segretario generale le valutazioni di competenza ai fini dell'istruttoria di cui all'articolo 12, comma 2, lettera h);
p) concorda con i titolari degli uffici periferici le determinazioni di carattere intersettoriale afferenti alle competenze di piu' Direzioni generali e rientranti nel proprio ambito territoriale.
3. L'incarico di segretario distrettuale del Ministero per i beni e le attivita' culturali e' conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dal Segretario generale.
4. I Segretariati distrettuali costituiscono centri di costo del Segretariato generale da cui dipendono contabilmente; per quanto riguarda gli aspetti relativi alla gestione del personale, dipendono dalla Direzione generale Organizzazione; per quanto riguarda le funzioni relative all'esercizio dell'attivita' contrattuale, dipendono dalla Direzione generale Contratti e concessioni.
5. I Segretariati distrettuali sono individuati con decreto ministeriale di natura non regolamentare adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Note all'art. 31:

- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 314, legge 27
dicembre 2017, n. 205, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
29 dicembre 2017, n. 302, S.O.:
«314. A decorrere dal 1° gennaio 2019, i contributi
previsti dall'art. 35 del codice di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono concessi nel
limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2019 e di
20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020,
secondo le modalita' stabilite, anche ai fini del rispetto
dei predetti limiti di spesa, con decreto del Ministro dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge. A decorrere dal 1° gennaio 2019, l'art. 1,
comma 26-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, e' abrogato e, all'art. 31, comma 2-bis, del codice
di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, le parole: "
dagli articoli 35 e " sono sostituite dalle seguenti: "
dall'articolo "».
- Si riporta il testo degli articoli 34 e 35 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.:
«Art. 34 (Oneri per gli interventi conservativi
imposti). - 1. Gli oneri per gli interventi su beni
culturali, imposti o eseguiti direttamente dal Ministero ai
sensi dell'art. 32, sono a carico del proprietario,
possessore o detentore. Tuttavia, se gli interventi sono di
particolare rilevanza ovvero sono eseguiti su beni in uso o
godimento pubblico, il Ministero puo' concorrere in tutto o
in parte alla relativa spesa. In tal caso, determina
l'ammontare dell'onere che intende sostenere e ne da'
comunicazione all'interessato.
2. Se le spese degli interventi sono sostenute dal
proprietario, possessore o detentore, il Ministero provvede
al loro rimborso, anche mediante l'erogazione di acconti ai
sensi dell'art. 36, commi 2 e 3, nei limiti dell'ammontare
determinato ai sensi del comma 1.
3. Per le spese degli interventi sostenute
direttamente, il Ministero determina la somma da porre a
carico del proprietario, possessore o detentore, e ne cura
il recupero nelle forme previste dalla normativa in materia
di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello
Stato.
Art. 35 (Intervento finanziario del Ministero). - 1. Il
Ministero ha facolta' di concorrere alla spesa sostenuta
dal proprietario, possessore o detentore del bene culturale
per l'esecuzione degli interventi previsti dall'art. 31,
comma 1, per un ammontare non superiore alla meta' della
stessa. Se gli interventi sono di particolare rilevanza o
riguardano beni in uso o godimento pubblico, il Ministero
puo' concorrere alla spesa fino al suo intero ammontare.
2. La disposizione del comma 1 si applica anche agli
interventi sugli archivi storici previsti dall'art. 30,
comma 4.
3. Per la determinazione della percentuale del
contributo di cui al comma 1 si tiene conto di altri
contributi pubblici e di eventuali contributi privati
relativamente ai quali siano stati ottenuti benefici
fiscali.».
- Per l'art. 37 del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, si vedano le note all'art. 18.
- Per l'art. 19, comma 5, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165. si vedano le note all'art. 4.
- Per l'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto
1988, n. 400, si vedano le note alle premesse.
- Per l'art. 4, commi 4 e 4-bis, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si vedano le note
all'art. 12.
 
Art. 32

Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio

1. Le Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio, uffici di livello dirigenziale non generale, assicurano sul territorio la tutela del patrimonio culturale. In particolare, il Soprintendente Archeologia, belle arti e paesaggio:
a) svolge le funzioni di tutela e catalogazione nell'ambito del territorio di competenza, sulla base delle indicazioni e dei programmi definiti dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio; assicurano la tutela del patrimonio culturale subacqueo di cui all'articolo 94 del Codice;
b) autorizza l'esecuzione di opere e lavori sui beni culturali, fatta eccezione per quelli mobili assegnati alle Direzioni territoriali delle reti museali e agli istituti di cui all'articolo 29, comma 3;
c) dispone l'occupazione temporanea di immobili per l'esecuzione, con le modalita' ed entro i limiti previsti per la conduzione dei lavori in economia, di ricerche e scavi archeologici o di opere dirette al ritrovamento di beni culturali;
d) partecipa ed esprime pareri nelle materie di sua competenza nelle conferenze di servizi;
e) assicura la tutela del decoro dei beni culturali secondo le disposizioni del Codice, e in particolare gli articoli 45, 49 e 52 del Codice;
f) amministra, controlla e, sulla base dell'attivita' di indirizzo della Direzione generale Musei, valorizza i beni datigli in consegna, ed esegue sugli stessi anche i relativi interventi conservativi;
g) svolge attivita' di ricerca sui beni culturali e paesaggistici, i cui risultati rende pubblici, anche con modalita' telematiche o informatiche; propone alla Direzione generale Educazione e ricerca iniziative di divulgazione, educazione, formazione e ricerca legate ai territori di competenza; collabora altresi' alle attivita' formative coordinate e autorizzate dalla Direzione generale Educazione e ricerca, anche consentendo la realizzazione di tirocini;
h) propone al Direttore generale e al Direttore generale Educazione e ricerca i programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di catalogazione e inventariazione dei beni culturali, definiti in concorso con le regioni ai sensi della normativa in materia; promuove, anche in collaborazione con le regioni, le universita' e le istituzioni culturali e di ricerca, l'organizzazione di studi, ricerche, iniziative culturali e di formazione in materia di patrimonio culturale;
i) stipula accordi e convenzioni con i proprietari di beni culturali, oggetto di interventi conservativi, alla cui spesa ha contribuito il Ministero, al fine di stabilire le modalita' per l'accesso ai beni medesimi da parte del pubblico, ai sensi dell'articolo 38 del Codice;
l) propone, previa istruttoria, al direttore generale i provvedimenti di verifica o di dichiarazione dell'interesse culturale, le prescrizioni di tutela indiretta, nonche' le dichiarazioni di notevole interesse pubblico paesaggistico ovvero le integrazioni del loro contenuto, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 12, 13, 45, 138, comma 3, e seguenti, e 141-bis del Codice;
m) impone ai proprietari, possessori o detentori di beni culturali gli interventi necessari per assicurarne la conservazione, ovvero dispone, allo stesso fine, l'intervento diretto del Ministero ai sensi dell'articolo 32 del Codice;
n) propone, previa istruttoria, al direttore generale i provvedimenti di cui all'articolo 14, comma 2, lettere l), m), n);
o) riceve le proposte di prelazione formulate dalla regione o dagli altri enti pubblici territoriali interessati, le trasmette al direttore generale e, su indicazione del direttore medesimo, comunica alla regione o agli altri enti pubblici territoriali la rinuncia dello Stato alla prelazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 62, comma 3, del Codice;
p) propone, previa istruttoria, al direttore generale il provvedimento di cui all'articolo 14, comma 2, lettera i), previa verifica dell'adozione da parte del richiedente delle misure necessarie per garantire l'integrita' dei beni richiesti in prestito;
q) esprime, informandone la Direzione generale, l'assenso del Ministero, sulla base dei criteri fissati dal Direttore generale Musei, sulle proposte di acquisizione in comodato di beni culturali di proprieta' privata, formulate dagli uffici periferici del Ministero presenti nel territorio regionale, e sulle richieste di deposito di beni culturali formulate, ai medesimi uffici, da soggetti pubblici ai sensi dell'articolo 44 del Codice;
r) istruisce i procedimenti concernenti le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice, nonche' dagli articoli 33, comma 3, e 37, comma 2, del Testo unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni;
s) autorizza il distacco di affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli e altri elementi decorativi di edifici, nonche' la rimozione di cippi e monumenti, da eseguirsi ai sensi dell'articolo 50, commi 1 e 2, del Codice;
t) unifica e aggiorna le funzioni di catalogo e tutela nel territorio di competenza, secondo criteri e direttive forniti dal Direttore generale Educazione e ricerca;
u) concede, ai sensi degli articoli 106 e 107 del Codice, l'uso dei beni culturali in consegna al Ministero, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 34, comma 2, lettera t) e dall'articolo 35, comma 2, lettera n);
v) sottopone al direttore generale la proposta da inoltrare al Ministro per l'approvazione in via sostitutiva del piano paesaggistico, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d), del Codice;
z) risponde alla Direzione generale Creativita' contemporanea e rigenerazione urbana per lo svolgimento delle funzioni di competenza della medesima Direzione; a tal fine, la Direzione generale Creativita' contemporanea e rigenerazione urbana, sentita la Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, emana direttive e impartisce appositi atti di indirizzo alle Soprintendenze;
aa) esercita ogni altro compito affidatogli in base al Codice e alle altre norme vigenti.
2. Le Soprintendenze sono articolate in almeno cinque aree funzionali, riguardanti rispettivamente: l'organizzazione e il funzionamento; il patrimonio archeologico; il patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico; il patrimonio architettonico; il paesaggio. L'incarico di responsabile di area e' conferito, sulla base di una apposita procedura selettiva, dal Soprintendente.
3. La responsabilita' del procedimento avente ad oggetto l'emanazione di un atto di assenso, autorizzazione, parere, visto o nulla osta e' assegnata al responsabile di area competente per materia di cui al comma 2 o ad altro funzionario della medesima area. Quando il provvedimento adottato si discosta dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento, il Soprintendente informa contestualmente la Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera e) della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. L'incarico di soprintendente e' conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e puo' essere rinnovato presso la stessa Soprintendenza di norma una sola volta.
5. Le Soprintendenze sono individuate con decreto ministeriale di natura non regolamentare adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che puo' prevederne l'articolazione in sedi distaccate, anche con competenze specifiche di tutela del patrimonio culturale subacqueo.

Note all'art. 32:

- Si riporta il testo degli articoli 32, 49, 50, 52,
62, 94, 106, 107 del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio
2004, n. 45, S.O.:
«Art. 32 (Interventi conservativi imposti). - 1. Il
Ministero puo' imporre al proprietario, possessore o
detentore a qualsiasi titolo gli interventi necessari per
assicurare la conservazione dei beni culturali, ovvero
provvedervi direttamente.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche agli
obblighi di cui all'art. 30, comma 4. ».
«Art. 49 (Manifesti e cartelli pubblicitari). - 1. E'
vietato collocare o affiggere cartelli o altri mezzi di
pubblicita' sugli edifici e nelle aree tutelati come beni
culturali. Il collocamento o l'affissione possono essere
autorizzati dal soprintendente qualora non danneggino
l'aspetto, il decoro o la pubblica fruizione di detti
immobili. L'autorizzazione e' trasmessa, a cura degli
interessati, agli altri enti competenti all'eventuale
emanazione degli ulteriori atti abilitativi.
2. Lungo le strade site nell'ambito o in prossimita'
dei beni indicati al comma 1, e' vietato collocare cartelli
o altri mezzi di pubblicita', salvo autorizzazione
rilasciata ai sensi della normativa in materia di
circolazione stradale e di pubblicita' sulle strade e sui
veicoli, previo parere favorevole della soprintendenza
sulla compatibilita' della collocazione o della tipologia
del mezzo di pubblicita' con l'aspetto, il decoro e la
pubblica fruizione dei beni tutelati.
3. In relazione ai beni indicati al comma 1 il
soprintendente, valutatane la compatibilita' con il loro
carattere artistico o storico, rilascia o nega il nulla
osta o l'assenso per l'utilizzo a fini pubblicitari delle
coperture dei ponteggi predisposti per l'esecuzione degli
interventi di conservazione, per un periodo non superiore
alla durata dei lavori. A tal fine alla richiesta di nulla
osta o di assenso deve essere allegato il contratto di
appalto dei lavori medesimi. ».
«Art. 50 (Distacco di beni culturali). - 1. E' vietato,
senza l'autorizzazione del soprintendente, disporre ed
eseguire il distacco di affreschi, stemmi, graffiti,
lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed altri elementi
decorativi di edifici, esposti o non alla pubblica vista.
2. E' vietato, senza l'autorizzazione del
soprintendente, disporre ed eseguire il distacco di stemmi,
graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli nonche' la
rimozione di cippi e monumenti, costituenti vestigia della
Prima guerra mondiale ai sensi della normativa in materia.
».
«Art. 52 (Esercizio del commercio in aree di valore
culturale e nei locali storici tradizionali). - 1. Con le
deliberazioni previste dalla normativa in materia di
riforma della disciplina relativa al settore del commercio,
i comuni, sentito il soprintendente, individuano le aree
pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e
paesaggistico nelle quali vietare o sottoporre a condizioni
particolari l'esercizio del commercio.
1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'art. 7-bis,
i comuni, sentito il soprintendente, individuano altresi' i
locali, a chiunque appartenenti, nei quali si svolgono
attivita' di artigianato tradizionale e altre attivita'
commerciali tradizionali, riconosciute quali espressione
dell'identita' culturale collettiva ai sensi delle
convenzioni UNESCO di cui al medesimo art. 7-bis, al fine
di assicurarne apposite forme di promozione e salvaguardia,
nel rispetto della liberta' di iniziativa economica di cui
all'art. 41 della Costituzione.
1-ter. Al fine di assicurare il decoro dei complessi
monumentali e degli altri immobili del demanio culturale
interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti,
nonche' delle aree a essi contermini, i competenti uffici
territoriali del Ministero, d'intesa con la regione e i
Comuni, adottano apposite determinazioni volte a vietare
gli usi da ritenere non compatibili con le specifiche
esigenze di tutela e di valorizzazione, comprese le forme
di uso pubblico non soggette a concessione di uso
individuale, quali le attivita' ambulanti senza posteggio,
nonche', ove se ne riscontri la necessita', l'uso
individuale delle aree pubbliche di pregio a seguito del
rilascio di concessioni di posteggio o di occupazione di
suolo pubblico. In particolare, i competenti uffici
territoriali del Ministero, la regione e i Comuni avviano,
d'intesa, procedimenti di riesame, ai sensi dell'articolo
21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, delle
autorizzazioni e delle concessioni di suolo pubblico, anche
a rotazione, che risultino non piu' compatibili con le
esigenze di cui al presente comma, anche in deroga a
eventuali disposizioni regionali adottate in base
all'articolo 28, commi 12, 13 e 14, del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, nonche'
in deroga ai criteri per il rilascio e il rinnovo della
concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su
aree pubbliche e alle disposizioni transitorie stabilite
nell'intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi
dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.
131, prevista dall'articolo 70, comma 5, del decreto
legislativo 26 marzo 2010, n. 59 recante attuazione della
direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel
mercato interno. In caso di revoca del titolo, ove non
risulti possibile il trasferimento dell'attivita'
commerciale in una collocazione alternativa potenzialmente
equivalente, al titolare e' corrisposto da parte
dell'amministrazione procedente l'indennizzo di cui
all'art. 21-quinquies, comma 1, terzo periodo, della legge
7 agosto 1990, n. 241, nel limite massimo della media dei
ricavi annui dichiarati negli ultimi cinque anni di
attivita', aumentabile del 50 per cento in caso di
comprovati investimenti effettuati nello stesso periodo per
adeguarsi alle nuove prescrizioni in materia emanate dagli
enti locali. ».
«Art. 62 (Procedimento per la prelazione). - 1. Il
soprintendente, ricevuta la denuncia di un atto soggetto a
prelazione, ne da' immediata comunicazione alla regione e
agli altri enti pubblici territoriali nel cui ambito si
trova il bene. Trattandosi di bene mobile, la regione ne
da' notizia sul proprio Bollettino Ufficiale ed
eventualmente mediante altri idonei mezzi di pubblicita' a
livello nazionale, con la descrizione dell'opera e
l'indicazione del prezzo.
2. La regione e gli altri enti pubblici territoriali,
nel termine di venti giorni dalla denuncia, formulano al
Ministero una proposta di prelazione, corredata dalla
deliberazione dell'organo competente che predisponga, a
valere sul bilancio dell'ente, la necessaria copertura
finanziaria della spesa indicando le specifiche finalita'
di valorizzazione culturale del bene.
3. Il Ministero puo' rinunciare all'esercizio della
prelazione, trasferendone la facolta' all'ente interessato
entro venti giorni dalla ricezione della denuncia. Detto
ente assume il relativo impegno di spesa, adotta il
provvedimento di prelazione e lo notifica all'alienante ed
all'acquirente entro e non oltre sessanta giorni dalla
denuncia medesima. La proprieta' del bene passa all'ente
che ha esercitato la prelazione dalla data dell'ultima
notifica.
4. Nei casi in cui la denuncia sia stata omessa o
presentata tardivamente oppure risulti incompleta, il
termine indicato al comma 2 e' di novanta giorni ed i
termini stabiliti al comma 3, primo e secondo periodo,
sono, rispettivamente, di centoventi e centottanta giorni.
Essi decorrono dal momento in cui il Ministero ha ricevuto
la denuncia tardiva o ha comunque acquisito tutti gli
elementi costitutivi della stessa ai sensi dell'art. 59,
comma 4. ».
«Art. 94 (Convenzione UNESCO sulla protezione del
patrimonio culturale subacqueo). - 1. Gli oggetti
archeologici e storici rinvenuti nei fondali della zona di
mare estesa dodici miglia marine a partire dal limite
esterno del mare territoriale sono tutelati ai sensi delle
regole relative agli interventi sul patrimonio culturale
subacqueo, allegate alla Convenzione UNESCO sulla
protezione del patrimonio culturale subacqueo, adottata a
Parigi il 2 novembre 2001. ».
«Art. 106 (Uso individuale di beni culturali). - 1. Lo
Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali
possono concedere l'uso dei beni culturali che abbiano in
consegna, per finalita' compatibili con la loro
destinazione culturale, a singoli richiedenti.
2. Per i beni in consegna al Ministero, il Ministero
determina il canone dovuto e adotta il relativo
provvedimento.
2-bis. Per i beni diversi da quelli indicati al comma
2, la concessione in uso e' subordinata all'autorizzazione
del Ministero, rilasciata a condizione che il conferimento
garantisca la conservazione e la fruizione pubblica del
bene e sia assicurata la compatibilita' della destinazione
d'uso con il carattere storico-artistico del bene medesimo.
Con l'autorizzazione possono essere dettate prescrizioni
per la migliore conservazione del bene. ».
«Art. 107 (Uso strumentale e precario e riproduzione di
beni culturali). - 1. Il Ministero, le regioni e gli altri
enti pubblici territoriali possono consentire la
riproduzione nonche' l'uso strumentale e precario dei beni
culturali che abbiano in consegna, fatte salve le
disposizioni di cui al comma 2 e quelle in materia di
diritto d'autore.
2. E' di regola vietata la riproduzione di beni
culturali che consista nel trarre calchi, per contatto,
dagli originali di sculture e di opere a rilievo in genere,
di qualunque materiale tali beni siano fatti. Tale
riproduzione e' consentita solo in via eccezionale e nel
rispetto delle modalita' stabilite con apposito decreto
ministeriale. Sono invece consentiti, previa autorizzazione
del soprintendente, i calchi da copie degli originali gia'
esistenti nonche' quelli ottenuti con tecniche che
escludano il contatto diretto con l'originale.».
- Per gli articoli 12, 13, 45, 138, 141-bis, 143 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si vedano le
note all'art. 14.
- Per l'art. 44 del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, si vedano le note all'art. 17.
- Si riporta il testo degli articoli 33, comma 3, e 37,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20
ottobre 2001, n. 245, S.O.:
«Art. 33 (L) (Interventi di ristrutturazione edilizia
in assenza di permesso di costruire o in totale
difformita'). - (Omissis).
3. Qualora le opere siano state eseguite su immobili
vincolati ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n. 490, l'amministrazione competente a vigilare
sull'osservanza del vincolo, salva l'applicazione di altre
misure e sanzioni previste da norme vigenti, ordina la
restituzione in pristino a cura e spese del responsabile
dell'abuso, indicando criteri e modalita' diretti a
ricostituire l'originario organismo edilizio, ed irroga una
sanzione pecuniaria da 516 a 5164 euro. ».
«Art. 37 (L) (Interventi eseguiti in assenza o in
difformita' dalla segnalazione certificata di inizio
attivita' e accertamento di conformita'). - (Omissis).
2. Quando le opere realizzate in assenza di
segnalazione certificata di inizio attivita' consistono in
interventi di restauro e di risanamento conservativo, di
cui alla lettera c) dell'art. 3, eseguiti su immobili
comunque vincolati in base a leggi statali e regionali,
nonche' dalle altre norme urbanistiche vigenti, l'autorita'
competente a vigilare sull'osservanza del vincolo, salva
l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme
vigenti, puo' ordinare la restituzione in pristino a cura e
spese del responsabile ed irroga una sanzione pecuniaria da
516 a 10329 euro.».
- Si riporta il testo dell'art. 6, comma 1, lettera e)
della legge 7 agosto 1990, n. 241, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.:
«Art. 6 (Compiti del responsabile del procedimento). -
1. Il responsabile del procedimento:
a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di
ammissibilita', i requisiti di legittimazione ed i
presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di
provvedimento;
b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il
compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni
misura per l'adeguato e sollecito svolgimento
dell'istruttoria. In particolare, puo' chiedere il rilascio
di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze
erronee o incomplete e puo' esperire accertamenti tecnici
ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
c) propone l'indizione o, avendone la competenza,
indice le conferenze di servizi di cui all'art. 14;
d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le
notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;
e) adotta, ove ne abbia la competenza, il
provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo
competente per l'adozione. L'organo competente per
l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal
responsabile del procedimento, non puo' discostarsi dalle
risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del
procedimento se non indicandone la motivazione nel
provvedimento finale.».
- Per l'art. 19, comma 5, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165. si vedano le note all'art. 4.
- Per l'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto
1988, n. 400, si vedano le note alle premesse.
- Per l'art. 4, commi 4 e 4-bis, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si vedano le note
all'art. 12.
 
Art. 33

Uffici di esportazione

1. Gli Uffici di esportazione, uffici di livello dirigenziale non generale, sono articolazioni periferiche della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio; con riferimento ai beni archivistici dipendono funzionalmente dalla Direzione generale Archivi e, con riferimento ai beni librari, dalla Direzione generale Biblioteche e istituti culturali. Provvedono in materia di uscita dal territorio nazionale, di ingresso nel territorio nazionale e di esportazione dal territorio dell'Unione europea delle cose che presentino interesse culturale e dei beni culturali, ivi inclusi i beni archivistici e librari, i cui proprietari risiedono nel territorio di competenza dell'Ufficio. Propongono l'acquisto coattivo delle cose di interesse culturale presentate per l'esportazione e vigilano per impedirne l'esportazione clandestina.
2. Gli Uffici di esportazione operano in raccordo con il Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale.
3. I provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati dal Direttore dell'Ufficio di esportazione territorialmente competente, sulla base del parere tecnico reso da un'apposita Commissione costituita da tre funzionari del Ministero, secondo criteri di competenza tecnico-scientifica e assicurando un'adeguata rotazione. Quando il provvedimento adottato si discosta dal parere reso dalla Commissione, si applica l'articolo 6, comma 1, lettera e), della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. La Commissione di cui al comma 3 si pronuncia a maggioranza; nelle relative valutazioni circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato di libera circolazione, ciascun componente e' tenuto ad attenersi agli indirizzi di carattere generale di cui all'articolo 68, comma 4, del Codice.
5. L'incarico di direttore dell'Ufficio di esportazione e' conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
6. Gli Uffici di esportazione sono individuati con decreto ministeriale di natura non regolamentare adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che puo' prevederne l'articolazione in sedi distaccate.

Note all'art. 33:

- Per l'art. 6, comma 1, lettera e) della legge 7
agosto 1990, n. 241, si vedano le note all'art. 32.
- Per l'art. 68 del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, si vedano le note all'art. 14.
- Per l'art. 19, comma 5, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165. si vedano le note all'art. 4.
- Per l'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto
1988, n. 400, si vedano le note alle premesse.
- Per l'art. 4, commi 4 e 4-bis, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si vedano le note
all'art. 12.
 
Art. 34

Direzioni territoriali delle reti museali

1. Le Direzioni territoriali delle reti museali, uffici di livello dirigenziale non generale, assicurano sul territorio la fruizione e la valorizzazione dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 35, ivi inclusi quelli di cui all'articolo 29, comma 2, lettera a), e comma 3, provvedendo a definire strategie e obiettivi comuni di valorizzazione, in rapporto all'ambito territoriale di competenza, e promuovono l'integrazione dei percorsi culturali di fruizione. A tali fini, il direttore territoriale delle reti museali riunisce periodicamente in conferenza, anche con modalita' telematiche o informatiche, i direttori degli istituti di cui all'articolo 35, insistenti nel proprio ambito territoriale di competenza, ivi inclusi quelli di livello dirigenziale di cui all'articolo 29, comma 2, lettera a) e comma 3.
2. In particolare, il direttore territoriale delle reti museali, oltre ai compiti individuati con decreto ministeriale di natura non regolamentare adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sovraintende alla gestione degli istituti di cui all'articolo 35, comma 8, assegnati alla Direzione territoriale delle reti museali e ne e' responsabile; svolge altresi' le seguenti funzioni:
a) programma, indirizza, coordina e monitora le attivita' di gestione, valorizzazione, comunicazione e promozione del sistema museale nazionale nell'ambito territoriale di competenza;
b) promuove la costituzione, nell'ambito territoriale di competenza, di un sistema museale integrato, favorendo la creazione di reti museali comprendenti gli istituti assegnati alla Direzione territoriale delle reti museali e quelli delle amministrazioni pubbliche presenti nel territorio di competenza, nonche' di altri soggetti pubblici e privati;
c) garantisce omogeneita' di servizi e di standard qualitativi del sistema museale nel proprio ambito territoriale di competenza;
d) sovraintende alla definizione, da parte del rispettivo direttore, del progetto culturale di ciascun istituto assegnato alla Direzione territoriale delle reti museali, al fine di rafforzarne la funzione di luoghi vitali, inclusivi, capaci di promuovere lo sviluppo della cultura;
e) stabilisce, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 17, comma 2, lettera n), l'importo dei biglietti di ingresso unici, cumulativi e, previo accordo con i soggetti pubblici e privati interessati, integrati dei musei e dei luoghi della cultura del proprio ambito territoriale di competenza, ivi inclusi quelli aperti al pubblico afferenti all'istituto di cui all'articolo 29, comma 2, lettera a), sentiti il Direttore generale Musei nonche' i Direttori degli istituti e dei musei di cui all'articolo 29, comma 2, lettera a), e comma 3, interessati;
f) stabilisce gli orari di apertura dei musei e dei luoghi della cultura di propria competenza, in modo da assicurare la piu' ampia fruizione, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 17, comma 2, lettera n), sentiti i rispettivi direttori;
g) assicura elevati standard qualitativi nella gestione e nella comunicazione, nell'innovazione didattica e tecnologica, favorendo la partecipazione attiva degli utenti e assicurando la massima accessibilita';
h) assicura la piena collaborazione con la Direzione generale Musei, i direttori degli istituti di cui all'articolo 35 aventi natura di ufficio dirigenziale e le Soprintendenze;
i) opera in stretta connessione con gli uffici periferici del Ministero e gli enti territoriali e locali, anche al fine di organizzare mostre temporanee, e di promuovere attivita' di catalogazione, studio, restauro, comunicazione, valorizzazione;
l) autorizza il prestito dei beni culturali delle collezioni degli istituti assegnati alla Direzione territoriale delle reti museali e dei beni, anche privati, dati in comodato o deposito a detti istituti, per mostre od esposizioni sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Codice, anche nel rispetto degli accordi di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b), informando in via preventiva la Soprintendenza competente e, per i prestiti all'estero, informando in via preventiva il Segretario generale e sentita la Direzione generale Musei;
m) dispone, su proposta del direttore degli istituti assegnati alla Direzione territoriale delle reti museali, e in conformita' agli atti di indirizzo della Direzione generale Musei e della Direzione generale Contratti e concessioni, la forma di gestione delle attivita' e dei servizi pubblici di valorizzazione di beni culturali, ai sensi dell'articolo 115 del Codice;
n) promuove la definizione e la stipula degli accordi di valorizzazione di cui all'articolo 112 del Codice, in conformita' agli atti di indirizzo della Direzione generale Musei e della Direzione generale Contratti e concessioni, al fine di individuare strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, nonche' al fine di elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i programmi, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica, favorendo altresi' l'integrazione, nel processo di valorizzazione, delle infrastrutture e dei settori produttivi collegati; a tale scopo provvede ad intese anche con i responsabili degli archivi di Stato e delle biblioteche statali aventi sede nel territorio di competenza;
o) elabora e stipula accordi con le altre amministrazioni statali eventualmente competenti, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali e i privati interessati, in conformita' agli atti di indirizzo della Direzione generale Musei e della Direzione generale Contratti e concessioni, per regolare servizi strumentali comuni destinati alla fruizione e alla valorizzazione di beni culturali, anche mediante l'istituzione di forme consortili non imprenditoriali per la gestione di uffici comuni e tramite convenzioni con le associazioni culturali o di volontariato, dotate di adeguati requisiti, che abbiano per statuto finalita' di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali;
p) stabilisce e trasmette alla Direzione generale Bilancio gli interventi da inserire nei programmi annuali e pluriennali e nei relativi piani di spesa;
q) redige e aggiorna, sulla base delle indicazioni fornite della Direzione generale Musei, l'elenco degli istituti e dei luoghi della cultura affidati in consegna alla competenza degli istituti di cui all'articolo 35;
r) favorisce l'erogazione di elargizioni liberali da parte dei privati a sostegno della cultura, anche attraverso apposite convenzioni con gli istituti e i luoghi della cultura e gli enti locali; a tal fine, promuove progetti di sensibilizzazione e specifiche campagne di raccolta fondi, anche attraverso le modalita' di finanziamento collettivo;
s) promuove lo svolgimento di attivita' di ricerca da parte degli istituti assegnati alla Direzione territoriale delle reti museali, i cui risultati rende pubblici, anche con modalita' telematiche o informatiche; propone alla Direzione generale Educazione e ricerca iniziative di divulgazione, educazione, formazione e ricerca legate alle collezioni di competenza; collabora altresi' alle attivita' formative coordinate e autorizzate dalla Direzione generale Educazione e ricerca, anche ospitando attivita' di tirocinio;
t) amministra e controlla i beni dati in consegna agli istituti assegnati alla Direzione territoriale delle reti museali ed esegue sugli stessi anche i relativi interventi conservativi, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 32, comma 1, lettera b); concede altresi' l'uso dei medesimi beni culturali, ai sensi degli articoli 106 e 107, del Codice conformandosi agli atti di indirizzo adottati, per quanto di competenza, dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio e dalla Direzione generale Contratti e concessioni;
u) cura, in raccordo con le regioni e gli enti locali interessati, l'attuazione degli indirizzi strategici e dei progetti elaborati a livello centrale relativi alla valorizzazione e alla promozione, anche turistica, degli itinerari culturali e di eccellenza paesaggistica e delle iniziative finalizzate a promuovere la conoscenza delle identita' territoriali e delle radici culturali delle comunita' locali;
v) propone al Direttore generale Musei i provvedimenti di acquisto a trattativa privata di cui all'articolo 21 del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363.
3. Le Direzioni territoriali delle reti museali costituiscono centri di costo del centro di responsabilita' «Direzione generale Musei».
4. Le Direzioni territoriali delle reti museali sono individuate con decreto ministeriale di natura non regolamentare adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Note all'art. 34:

- Per l'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto
1988, n. 400, si vedano le note alle premesse.
- Per l'art. 4, commi 4 e 4-bis, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si vedano le note
all'art. 12.
- Per l'art. 48 del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, si vedano le note all'art. 14.
- Per l'art. 115 del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, si vedano le note all'art. 17.
- Per l'art. 112 del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, si vedano le note all'art. 15.
- Per gli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, si vedano le note all'art. 32.
- Per l'art. 21 del regio decreto 30 gennaio 1913, n.
363, si vedano le note all'art. 14.
 
Art. 35

Musei e altri istituti e luoghi della cultura

1. I musei, i parchi archeologici, le aree archeologiche e i complessi monumentali aperti al pubblico e destinati alla pubblica fruizione sono istituzioni permanenti, senza scopo di lucro, al servizio della societa' e del suo sviluppo; compiono ricerche che riguardano le testimonianze materiali e immateriali dell'umanita' e del suo ambiente, le acquisiscono, le conservano, le comunicano e le espongono a fini di studio, educazione e diletto.
2. Gli istituti di cui al comma 1 sono individuati con decreto ministeriale di natura non regolamentare adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni; sono dotati di autonomia tecnico-scientifica e svolgono funzioni di valorizzazione dei beni loro affidati, assicurandone la pubblica fruizione, nonche' di tutela con riferimento ai beni mobili in loro consegna. I direttori dei parchi archeologici dotati di autonomia speciale svolgono altresi', nel territorio di competenza, le funzioni spettanti ai Soprintendenti Archeologia, belle arti e paesaggio.
3. Gli istituti di cui al comma 1 dotati di autonomia speciale ai sensi dell'articolo 29, comma 3, dipendono funzionalmente dalla Direzione generale Musei e il loro ordinamento e' regolato con decreto ministeriale di natura non regolamentare adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.
4. Il direttore degli istituti di cui al comma 3, nonche' dell'istituto di cui all'articolo 29, comma 2, lettera a), oltre ai compiti individuati con decreto ministeriale di natura non regolamentare adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, svolge le seguenti funzioni:
a) programma, indirizza, coordina e monitora tutte le attivita' di gestione dell'istituto, ivi inclusa l'organizzazione di mostre ed esposizioni, nonche' di studio, valorizzazione, comunicazione e promozione del patrimonio museale;
b) cura il progetto culturale dell'istituto museale, facendone un luogo vitale, inclusivo, capace di promuovere lo sviluppo della cultura;
c) stabilisce, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 17, comma 2, lettera n), l'importo dei biglietti di ingresso, sentite la Direzione generale Musei e la Direzione territoriale delle reti museali, nonche' gli orari di apertura del museo in modo da assicurare la piu' ampia fruizione;
d) assicura elevati standard qualitativi nella gestione e nella comunicazione, nell'innovazione didattica e tecnologica, favorendo la partecipazione attiva degli utenti e garantendo effettive esperienze di conoscenza;
e) assicura la piena collaborazione con la Direzione generale Musei, la Direzione territoriale delle reti museali e le Soprintendenze;
f) assicura una stretta relazione con il territorio, anche nell'ambito delle ricerche in corso e di tutte le altre iniziative, anche al fine di incrementare la collezione museale con nuove acquisizioni, di organizzare mostre temporanee e di promuovere attivita' di catalogazione, studio, restauro, comunicazione, valorizzazione;
g) autorizza le attivita' di studio di beni e materiali non esposti al pubblico, prescrive le modalita' e le cautele da adottarsi in caso di attivita' di studio dei beni e materiali conservati nell'istituto e autorizza la riproduzione e pubblicazione delle immagini dei materiali esposti o conservati presso l'istituto nei casi previsti dalla legge;
h) autorizza il prestito dei beni culturali delle collezioni di propria competenza e dei beni, anche privati, in comodato o deposito presso l'istituto, per mostre od esposizioni sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Codice, anche nel rispetto degli accordi di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b), informando in via preventiva la Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio e, per i prestiti all'estero, informando in via preventiva il Segretario generale e sentita la Direzione generale Musei;
i) dispone, in conformita' agli atti di indirizzo della Direzione generale Musei e della Direzione generale Contratti e concessioni, la forma di gestione delle attivita' e dei servizi pubblici di valorizzazione dell'istituto, ai sensi dell'articolo 115 del Codice;
l) favorisce l'erogazione di elargizioni liberali da parte dei privati a sostegno della cultura, anche attraverso apposite convenzioni con gli istituti e i luoghi della cultura e gli enti locali; a tal fine, promuove progetti di sensibilizzazione e specifiche campagne di raccolta fondi, anche attraverso le modalita' di finanziamento collettivo;
m) svolge attivita' di ricerca, i cui risultati rende pubblici, anche con modalita' o informatiche; propone alla Direzione generale Educazione e ricerca iniziative di divulgazione, educazione, formazione e ricerca legate alle collezioni di competenza; collabora altresi' alle attivita' formative coordinate e autorizzate dalla Direzione generale Educazione e ricerca, anche ospitando attivita' di tirocinio previste da dette attivita' e programmi formativi;
n) amministra e controlla i beni dati in consegna ai musei e agli istituti di propria competenza ed esegue sugli stessi anche i relativi interventi conservativi, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 32, comma 1, lettera b); concede altresi' l'uso dei medesimi beni culturali, ai sensi degli articoli 106 e 107, del Codice conformandosi agli atti di indirizzo adottati, per quanto di competenza, dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio e dalla Direzione generale Contratti e concessioni;
o) adotta i provvedimenti di acquisto a trattativa privata di cui all'articolo 21 del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363, previo parere del competente Comitato tecnico-scientifico.
5. E' istituito un ufficio dirigenziale di livello non generale con compiti amministrativi e gestionali presso gli istituti di cui all'articolo 29, comma 3, lettera a) che saranno individuati a tal fine in considerazione della loro particolare complessita' organizzativa con decreto ministeriale di natura non regolamentare adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
6. I parchi e le aree archeologiche che sono uffici di livello dirigenziale ai sensi dell'articolo 29, comma 3, lettera a) sono sottoposti all'attivita' di indirizzo e coordinamento della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio per l'esercizio delle relative funzioni di tutela.
7. I parchi e le aree archeologiche che sono uffici di livello dirigenziale non generale ai sensi dell'articolo 29, comma 3, lettera b) sono sottoposti all'attivita' di direzione, indirizzo, coordinamento e controllo della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio per l'esercizio delle relative funzioni di tutela.
8. Gli istituti di cui al comma 1 che non costituiscono uffici dirigenziali, fatto salvo quanto previsto dal comma 9, sono articolazioni delle Direzioni territoriali delle reti museali.
9. Le attivita' di valorizzazione e gli standard relativi alla pubblica fruizione degli istituti e luoghi della cultura affidati in consegna alle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio sono sottoposti all'attivita' di indirizzo della Direzione generale Musei.

Note all'art. 35:

- Per l'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto
1988, n. 400, si vedano le note alle premesse.
- Per l'art. 4, commi 4 e 4-bis, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si vedano le note
all'art. 12.
- Per l'art. 48 del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, si vedano le note all'art. 14.
- Per l'art. 115 del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, si vedano le note all'art. 17.
- Per gli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, si vedano le note all'art. 32.
- Per l'art. 21 del regio decreto 30 gennaio 1913, n.
363, si vedano le note all'art. 14.
 
Art. 36

Soprintendenze archivistiche e bibliografiche

1. Le Soprintendenze archivistiche e bibliografiche, uffici di livello dirigenziale non generale, provvedono alla tutela e alla valorizzazione dei beni archivistici nel territorio di competenza, anche avvalendosi del personale degli archivi di Stato operanti nel territorio di competenza. Esse provvedono altresi' alla tutela e alla valorizzazione dei beni librari nel territorio di competenza, fatto salvo quanto previsto, nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano, dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Assicurano altresi' il coordinamento delle attivita' svolte dagli archivi di Stato anche ai fini della pubblica fruizione dei beni archivistici in loro consegna.
2. In particolare, il soprintendente archivistico e bibliografico:
a) svolge, sulla base delle indicazioni e dei programmi definiti dalle Direzioni generali, attivita' di tutela dei beni librari e archivistici presenti nell'ambito del territorio di competenza nei confronti di tutti i soggetti pubblici e privati;
b) accerta e dichiara l'interesse storico particolarmente importante di archivi e singoli documenti appartenenti a privati; accerta e dichiara l'eccezionale l'interesse culturale delle raccolte librarie appartenenti ai privati e il carattere di rarita' e di pregio dei beni cui all'articolo 10, comma 4, lettere c), d) ed e) del Codice;
c) tutela gli archivi, anche correnti, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali e locali, nonche' di ogni altro ente e istituto pubblico, e rivendica archivi e singoli documenti dello Stato;
d) dispone la custodia coattiva dei beni librari in istituti pubblici territorialmente competenti e archivistici negli archivi di Stato competenti, al fine di garantirne la sicurezza o assicurarne la conservazione ai sensi dell'articolo 43, comma 1, del Codice;
e) istruisce i procedimenti concernenti le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice per la violazione delle disposizioni in materia di beni archivistici e librari, ai fini dell'adozione dei relativi provvedimenti da parte del direttore generale competente;
f) attua, sulla base delle indicazioni tecniche e scientifiche della Direzione generale, le operazioni di censimento e descrizione dei beni archivistici nell'ambito del territorio di competenza e cura l'inserimento e l'aggiornamento dei dati nei sistemi informativi nazionali;
g) svolge le istruttorie e propone al direttore generale i provvedimenti di autorizzazione al prestito per mostre o esposizioni di beni archivistici, di autorizzazione all'uscita temporanea per manifestazioni, mostre o esposizioni d'arte di alto interesse culturale, di acquisto coattivo all'esportazione, di espropriazione, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 48, 66, 70, 95 e 98 del Codice;
h) fornisce assistenza agli enti pubblici e ad altri soggetti proprietari, possessori o detentori di archivi dichiarati di importante interesse storico nella formazione dei massimari e manuali di classificazione e conservazione dei documenti, nonche' nella definizione delle procedure di protocollazione e gestione della documentazione;
i) organizza e svolge attivita' di formazione degli addetti agli archivi per le regioni, gli enti territoriali e locali e altri enti pubblici;
l) promuove la costituzione di poli archivistici, in collaborazione con le amministrazioni pubbliche presenti nel territorio di competenza, per il coordinamento dell'attivita' di istituti che svolgono funzioni analoghe e al fine di ottimizzare l'impiego di risorse e razionalizzare l'uso degli spazi;
m) promuove la conoscenza e la fruizione degli archivi e delle biblioteche sottoscrive, secondo gli indirizzi generali impartiti dalla Direzione generale, convenzioni con enti pubblici e istituti di studio e ricerca per fini di tutela e di valorizzazione.
3. Con riferimento alle funzioni di tutela dei beni librari, le Soprintendenze archivistiche e bibliografiche dipendono funzionalmente dalla Direzione generale Biblioteche e istituti culturali e possono avvalersi del personale delle Biblioteche statali. Nella Regione Trentino-Alto Adige, la Soprintendenza archivistica e bibliografica del Veneto e del Trentino-Alto Adige svolge esclusivamente funzioni in materia di beni archivistici.
4. Le Soprintendenze archivistiche e bibliografiche sono articolate in almeno tre aree funzionali, riguardanti rispettivamente: l'organizzazione e il funzionamento, il patrimonio archivistico, il patrimonio bibliografico.

Note all'art. 36:

- La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 2001, n.
248.
- Si riporta il testo degli articoli 10, comma 4, 43,
comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n.
45, S.O.:
«Art. 10 (Beni culturali). - (Omissis).
4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al
comma 3, lettera a):
a) le cose che interessano la paleontologia, la
preistoria e le primitive civilta';
b) le cose di interesse numismatico che, in rapporto
all'epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione,
nonche' al contesto di riferimento, abbiano carattere di
rarita' o di pregio;
c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli
incunaboli, nonche' i libri, le stampe e le incisioni, con
relative matrici, aventi carattere di rarita' e di pregio;
d) le carte geografiche e gli spartiti musicali
aventi carattere di rarita' e di pregio;
e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le
pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in
genere, aventi carattere di rarita' e di pregio;
f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano
interesse artistico o storico;
g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi
aperti urbani di interesse artistico o storico;
h) i siti minerari di interesse storico od
etnoantropologico;
i) le navi e i galleggianti aventi interesse
artistico, storico od etnoantropologico;
l) le architetture rurali aventi interesse storico od
etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale
tradizionale. ».
«Art. 43 (Custodia coattiva). - 1. Il Ministero ha
facolta' di far trasportare e temporaneamente custodire in
pubblici istituti i beni culturali mobili al fine di
garantirne la sicurezza o assicurarne la conservazione ai
sensi dell'art. 29.
1-bis. Il Ministero, su proposta del soprintendente
archivistico, ha facolta' di disporre il deposito coattivo,
negli archivi di Stato competenti, delle sezioni separate
di archivio di cui all'art. 30, comma 4, secondo periodo,
ovvero di quella parte degli archivi degli enti pubblici
che avrebbe dovuto costituirne sezione separata. In
alternativa, il Ministero puo' stabilire, su proposta del
soprintendente archivistico, l'istituzione della sezione
separata presso l'ente inadempiente. Gli oneri derivanti
dall'attuazione dei provvedimenti di cui al presente comma
sono a carico dell'ente pubblico cui l'archivio pertiene.
Dall'attuazione del presente comma non devono, comunque,
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.».
- Per gli articoli 48, 70, 95, 98 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si vedano le note
all'art. 14.
- Per l'art. 66 del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, si vedano le note all'art. 15.
 
Art. 37

Archivi di Stato

1. Gli Archivi di Stato sono dotati di autonomia tecnico-scientifica e svolgono funzioni di tutela e valorizzazione dei beni archivistici in loro consegna, assicurandone la pubblica fruizione, nonche' funzioni di tutela degli archivi, correnti e di deposito, dello Stato. Gli Archivi di Stato possono sottoscrivere, anche per fini di didattica, convenzioni con enti pubblici e istituti di studio e ricerca.
2. Con decreto ministeriale di natura non regolamentare, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, possono essere individuati gli Archivi di Stato aventi natura di uffici dirigenziali di livello non generale.
3. Gli Archivi di Stato che non hanno natura di ufficio dirigenziale sono articolazioni delle Soprintendenze archivistiche e bibliografiche.

Note all'art. 37:

- Per l'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto
1988, n. 400, si vedano le note alle premesse.
- Per l'art. 4, commi 4 e 4-bis, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si vedano le note
all'art. 12.
 
Art. 38

Biblioteche

1. Le Biblioteche pubbliche statali, articolazioni della Direzione generale Biblioteche e istituti culturali, svolgono funzioni di conservazione e valorizzazione del patrimonio bibliografico, assicurandone la pubblica fruizione. Le Biblioteche possono sottoscrivere, anche per fini di didattica, convenzioni con enti pubblici e istituti di studio e ricerca.
2. Con decreto ministeriale di natura non regolamentare, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono individuate le Biblioteche pubbliche statali aventi natura di uffici dirigenziali di livello non generale.

Note all'art. 38:

- Per l'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto
1988, n. 400, si vedano le note alle premesse.
- Per l'art. 4, commi 4 e 4-bis, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si vedano le note
all'art. 12.
 
Art. 39

Uffici di livello dirigenziale e dotazioni organiche

1. Le dotazioni organiche del personale dirigenziale e del personale non dirigenziale del Ministero sono individuate nelle tabelle «A» e «B» allegate al presente decreto, di cui costituiscono parte integrante. Al fine di assicurare la necessaria flessibilita' di utilizzo delle risorse umane alle effettive esigenze operative, il Ministro, con proprio decreto, effettua la ripartizione dei contingenti di personale dirigenziale e non dirigenziale, come sopra determinati, nelle strutture in cui si articola l'amministrazione, nonche', nell'ambito delle aree prima, seconda e terza in fasce retributive e in profili professionali. Detto decreto sara' tempestivamente comunicato alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
2. Il personale dirigenziale di prima e di seconda fascia del Ministero e' inserito nei ruoli del personale dirigenziale del Ministero. Il personale non dirigenziale del Ministero e' inserito nel ruolo del personale del Ministero.
 
Art. 40

Disposizioni sull'organizzazione

1. Ogni due anni, l'organizzazione del Ministero e' sottoposta a verifica, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al fine di accertarne funzionalita' ed efficienza.

Note all'art. 40:

- Si riporta il testo dell'art. 4, comma 5, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O.:
«Art. 4 (Disposizioni sull'organizzazione). -
(Omissis).
5. Con le medesime modalita' di cui al precedente comma
1 si procede alla revisione periodica dell'organizzazione
ministeriale, con cadenza almeno biennale.».
 
Art. 41

Norme transitorie e finali
e abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171 e' abrogato, fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3.
2. Fino alla conclusione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali relativi agli uffici di cui agli articoli 31 e 34, sono fatte salve le strutture organizzative, rispettivamente, di cui agli articoli 32 e 34 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, e continua ad applicarsi l'articolo 32, comma 4, del medesimo decreto.
3. Fino alla conclusione delle procedure di conferimento del relativo incarico dirigenziale, le funzioni e i compiti della Direzione generale Contratti e concessioni sono svolte dalla Direzione generale Bilancio, quelle degli Uffici di esportazione sono svolte dalle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio.
4. Fino all'adozione del decreto ministeriale non regolamentare di cui all'articolo 23, comma 2, lettera b), gli uffici periferici di cui all'articolo 30 possono provvedere all'acquisto di beni e servizi in economia e svolgere funzioni di stazione appaltante fino a un importo di 100.000 euro.
5. Al fine di assicurare l'immediata operativita' delle strutture centrali e periferiche del Ministero, in sede di prima applicazione la Direzione generale Organizzazione e la Direzione generale Bilancio, ognuna per quanto di competenza, provvedono alla verifica della congruita' delle risorse umane e strumentali assegnate alle medesime strutture, ivi incluse le eventuali sedi e sezioni distaccate, e adottano, sentiti il Segretario generale e i Direttori generali competenti, tutti gli atti necessari a garantire il buon andamento dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero, ivi inclusa l'assegnazione di unita' di personale, in modo da garantire la piu' razionale ed efficiente distribuzione delle risorse umane.
6. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 19 giugno 2019

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Conte

Il Ministro per i beni
e le attivita' culturali
Bonisoli

Il Ministro
per la pubblica amministrazione
Bongiorno

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tria
Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 2019 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 2851

Note all'art. 41:

- Si riporta il testo degli articoli 32 e 34 del
Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n.
171, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 novembre 2014,
n. 274, abrogato, fatte salve talune clausole, dal presente
decreto:
«Art. 32 (Segretariati regionali del Ministero dei beni
e delle attivita' culturali e del turismo). - 1. I
Segretariati regionali dei beni e delle attivita' culturali
e del turismo, uffici di livello dirigenziale non generale,
assicurano, nel rispetto della specificita' tecnica degli
istituti e nel quadro delle linee di indirizzo inerenti
alla tutela emanate per i settori di competenza dalle
Direzioni generali centrali, il coordinamento
dell'attivita' delle strutture periferiche del Ministero
presenti nel territorio regionale. I Segretariati regionali
curano i rapporti del Ministero e delle strutture
periferiche con le Regioni, gli enti locali e le altre
istituzioni presenti nella regione. Essi altresi' stipulano
accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni, per disciplinare
lo svolgimento in collaborazione di attivita' di interesse
comune, con specifico riguardo alle materie che coinvolgono
competenze proprie delle autonomie territoriali.
2. Il segretario regionale, in particolare:
a) convoca e presiede la Commissione regionale per il
patrimonio culturale di cui all'art. 39; ai sensi dell'art.
12, comma 1-bis del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014,
n. 106, convoca la stessa, d'ufficio o su richiesta del
Segretario Generale o del Direttore generale centrale
competente o su segnalazione delle altre amministrazioni
statali, regionali e locali coinvolte, per il riesame di
pareri, nulla osta o altri atti di assenso comunque
denominati rilasciati dagli organi periferici del
Ministero;
b) riferisce trimestralmente al segretario generale e
ai direttori generali centrali di settore in merito
all'andamento delle attivita' degli uffici periferici del
Ministero operanti nel territorio della Regione, sulla base
dei dati forniti dagli uffici medesimi;
c) dispone il concorso del Ministero, sulla base di
criteri definiti dalle direzioni generali centrali di
settore, nelle spese effettuate dai proprietari, possessori
o detentori di beni culturali per interventi conservativi
nei casi previsti dagli articoli 34 e 35 del Codice ed
eroga il contributo di cui all'art. 37;
d) trasmette al competente direttore generale
centrale, con le proprie valutazioni, le proposte di
prelazione che gli pervengono dalle Soprintendenze
destinatarie, ai sensi dell'art. 62, comma 1, del Codice,
della denuncia di cui all'art. 60 del medesimo Codice,
ovvero le proposte di rinuncia ad essa. Con le stesse
modalita' trasmette al competente direttore generale
centrale anche le proposte di prelazione formulate dalla
Regione o dagli altri enti pubblici territoriali
interessati e, su indicazione del direttore medesimo,
comunica alla Regione o agli altri enti pubblici
territoriali la rinuncia dello Stato alla prelazione, ai
sensi e per gli effetti dell'art. 62, comma 3, del Codice;
e) esprime il parere di competenza del Ministero
anche in sede di conferenza di servizi, per gli interventi
in ambito regionale, che riguardano le competenze di piu'
Soprintendenze di settore;
f) stipula l'intesa con la Regione per la redazione
congiunta dei piani paesaggistici, limitatamente ai beni
paesaggistici di cui all'art. 143, comma 1, lettere b), c)
e d), del Codice;
g) propone al Ministro, per il tramite del direttore
generale competente ad esprimere il parere di merito, la
stipulazione delle intese di cui all'art. 143, comma 2, del
Codice;
h) sottopone al direttore generale competente la
proposta da inoltrare al Ministro per l'approvazione in via
sostitutiva del piano paesaggistico, limitatamente ai beni
paesaggistici di cui all'art. 143, comma 1, lettere b), c)
e d), del Codice;
i) istruisce per la Commissione regionale per il
patrimonio culturale la documentazione relativa alle
proposte di interventi da inserire nei programmi annuali e
pluriennali e nei relativi piani di spesa, individuando le
priorita' sulla base delle indicazioni degli uffici
periferici del Ministero;
l) stipula, previa istruttoria della Soprintendenza
competente, accordi e convenzioni con i proprietari di beni
culturali, oggetto di interventi conservativi, alla cui
spesa ha contribuito il Ministero, al fine di stabilire le
modalita' per l'accesso ai beni medesimi da parte del
pubblico, ai sensi dell'art. 38 del Codice;
m) adotta i provvedimenti necessari per il pagamento
o il recupero di somme che e' tenuto, rispettivamente, a
corrispondere o a riscuotere in relazione all'esercizio
delle funzioni e dei compiti attribuiti;
n) predispone, d'intesa con le Regioni, i programmi e
i piani finalizzati all'attuazione degli interventi di
riqualificazione, recupero e valorizzazione delle aree
sottoposte alle disposizioni di tutela dei beni
paesaggistici, in raccordo con la Direzione generale Arte e
architettura contemporanee e periferie urbane;
o) svolge le funzioni di stazione appaltante in
relazione agli interventi da effettuarsi con fondi dello
Stato o affidati in gestione allo Stato sui beni culturali
presenti nel territorio di competenza, nonche' per
l'acquisto di forniture, servizi e lavori, che non siano di
competenza degli altri uffici periferici di cui all'art.
31; assicura il supporto amministrativo a tutti gli uffici
periferici per la predisposizione degli atti di gara per
l'acquisto di forniture, servizi e lavori, favorendo il
ricorso a centrali di committenza comuni e l'integrazione
territoriale delle prestazioni e dei contratti;
p) coadiuva gli altri uffici territoriali nella
programmazione degli interventi da finanziare mediante
ricorso alla sponsorizzazione, assicurando la diramazione e
la corretta attuazione, da parte degli uffici, delle linee
guida applicative del Codice dei contratti pubblici;
q) cura la gestione delle risorse umane e assicura i
servizi amministrativi di supporto agli uffici periferici
operanti sul rispettivo territorio, anche agendo come
tramite del Segretariato generale e, per i profili di
competenza, delle Direzioni generali Organizzazione e
Bilancio; cura le relazioni sindacali e la contrattazione
collettiva a livello regionale;
r) cura, in raccordo con le Regioni e gli enti locali
interessati, l'attuazione degli indirizzi strategici e dei
progetti elaborati a livello centrale relativi alla
valorizzazione e alla promozione turistica degli itinerari
culturali e di eccellenza paesaggistica e delle iniziative
finalizzate a promuovere la conoscenza delle identita'
territoriali e delle radici culturali delle comunita'
locali;
s) favorisce la conoscenza, l'implementazione e
l'attuazione a livello periferico delle politiche
turistiche definite a livello centrale; svolge altresi'
attivita' di auditing territoriale e locale utile ad
aggiornare le strategie nazionali e migliorare le
politiche;
t) favorisce, in stretto raccordo con la Direzione
generale Turismo e con il polo museale regionale, con
riferimento al territorio regionale di competenza,
iniziative per il sostegno alla realizzazione di progetti
strategici per il miglioramento della qualita' dei servizi
turistici e per una migliore offerta turistica nel
territorio regionale; coadiuva la Direzione generale
Turismo nell'elaborazione di iniziative per la promozione
dei circuiti nazionali di eccellenza a sostegno
dell'offerta turistica;
u) fornisce al Segretario generale le valutazioni di
competenza ai fini dell'istruttoria di cui all'art. 11,
comma 2, lettera h);
v) puo' proporre l'avocazione degli atti di
competenza dei soprintendenti ai competenti Direttori
Generali centrali.
3. L'incarico di segretario regionale per i beni e le
attivita' culturali e il turismo e' conferito ai sensi
dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, dal Direttore generale Bilancio, su proposta
del Segretario generale.
4. I Segretariati regionali costituiscono centri di
costo della Direzione generale Bilancio da cui dipendono
contabilmente; per quanto riguarda gli aspetti relativi
alla gestione del personale, dipendono dalla Direzione
generale Organizzazione.
5. I Segretariati regionali per i beni e le attivita'
culturali e il turismo, individuati con decreto
ministeriale di natura non regolamentare adottato ai sensi
dell'art. 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e
dell'art. 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, sono 17 e hanno sede nella citta'
capoluogo di regione, ad esclusione della Sicilia, del
Trentino-Alto Adige e della Valle d'Aosta. ».
«Art. 34 (Poli museali regionali). - 1. I poli museali
regionali, uffici di livello dirigenziale non generale,
sono articolazioni periferiche della Direzione generale
Musei. Assicurano sul territorio l'espletamento del
servizio pubblico di fruizione e di valorizzazione degli
istituti e dei luoghi della cultura in consegna allo Stato
o allo Stato comunque affidati in gestione, ivi inclusi
quelli afferenti agli istituti di cui all'art. 30, comma 2,
lettera a), e comma 3, provvedendo a definire strategie e
obiettivi comuni di valorizzazione, in rapporto all'ambito
territoriale di competenza, e promuovono l'integrazione dei
percorsi culturali di fruizione e, in raccordo con il
segretario regionale, dei conseguenti itinerari
turistico-culturali. A tali fini, il direttore del polo
museale regionale riunisce periodicamente in conferenza,
con cadenza almeno mensile, anche in via telematica, i
direttori dei Musei di cui all'art. 35, insistenti nella
regione, ivi inclusi quelli di livello dirigenziale di cui
all'art. 30, comma 3.
2. Il direttore del polo museale regionale, oltre ai
compiti individuati ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis,
lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, e dell'art. 4, commi 4 e 4-bis,
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, svolge, in particolare, le
seguente funzioni:
a) programma, indirizza, coordina e monitora tutte le
attivita' di gestione, valorizzazione, comunicazione e
promozione del sistema museale nazionale nel territorio
regionale;
b) promuove la costituzione di un sistema museale
regionale integrato, favorendo la creazione di poli museali
comprendenti gli istituti e luoghi della cultura statali e
quelli delle amministrazioni pubbliche presenti nel
territorio di competenza, nonche' di altri soggetti
pubblici e privati;
c) garantisce omogeneita' di servizi e di standard
qualitativi nell'intero sistema museale regionale;
d) cura il progetto culturale di ciascun museo
all'interno dell'intero sistema regionale, in
collaborazione con il relativo direttore, in modo da
garantire omogeneita' e specificita' di ogni museo,
favorendo la loro funzione di luoghi vitali, inclusivi,
capaci di promuovere lo sviluppo della cultura;
e) fermo restando quanto previsto dall'art. 35, comma
4, lettera c), stabilisce, nel rispetto delle linee guida
di cui all'art. 20, comma 2, lettera o), l'importo dei
biglietti di ingresso unici, cumulativi e, previo accordo
con i soggetti pubblici e privati interessati, integrati
dei musei e dei luoghi della cultura di propria competenza,
ivi inclusi quelli aperti al pubblico afferenti agli
istituti di cui all'art. 30, comma 2, lettera a), sentiti
il Direttore generale Musei e i capi degli istituti,
nonche' i Direttori degli istituti e dei musei di cui
all'art. 30, comma 2, lettera a), e 3, interessati;
f) stabilisce gli orari di apertura dei musei e dei
luoghi della cultura di propria competenza, ivi inclusi
quelli aperti al pubblico afferenti agli istituti di cui
all'art. 30, comma 2, lettera a), in modo da assicurare la
piu' ampia fruizione, nel rispetto delle linee guida di cui
all'art. 20, comma 2, lettera o), sentiti i rispettivi capi
di istituto;
g) assicura elevati standard qualitativi nella
gestione e nella comunicazione, nell'innovazione didattica
e tecnologica, favorendo la partecipazione attiva degli
utenti e assicurando la massima accessibilita';
h) assicura la piena collaborazione con la Direzione
generale Musei, il segretario regionale, i direttori dei
musei aventi natura di ufficio dirigenziale e le
Soprintendenze;
i) opera in stretta connessione con gli uffici
periferici del Ministero e gli enti territoriali e locali,
anche al fine di incrementare la collezione museale con
nuove acquisizioni, di organizzare mostre temporanee, e di
promuovere attivita' di catalogazione, studio, restauro,
comunicazione, valorizzazione;
l) autorizza il prestito dei beni culturali delle
collezioni di propria competenza per mostre od esposizioni
sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'art.
48, comma 1, del Codice, anche nel rispetto degli accordi
di cui all'art. 20, comma 2, lettera b), sentita, per i
prestiti all'estero, la Direzione generale Musei;
m) autorizza le attivita' di studio e di
pubblicazione dei materiali esposti e/o conservati presso i
musei del polo;
n) dispone, sulla base delle linee guida elaborate
dal Direttore generale Musei, l'affidamento diretto o in
concessione delle attivita' e dei servizi pubblici di
valorizzazione di beni culturali, ai sensi dell'art. 115
del Codice;
o) promuove la definizione e la stipula, nel
territorio di competenza, degli accordi di valorizzazione
di cui all'art. 112 del Codice, su base regionale o
subregionale, in rapporto ad ambiti territoriali definiti,
al fine di individuare strategie ed obiettivi comuni di
valorizzazione, nonche' per elaborare i conseguenti piani
strategici di sviluppo culturale e i programmi,
relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica,
promuovendo altresi' l'integrazione, nel processo di
valorizzazione, delle infrastrutture e dei settori
produttivi collegati; a tali fini definisce intese anche
con i responsabili degli archivi di Stato e delle
biblioteche statali aventi sede nel territorio regionale;
p) elabora e stipula accordi con le altre
amministrazioni statali eventualmente competenti, le
Regioni, gli altri enti pubblici territoriali e i privati
interessati, per regolare servizi strumentali comuni
destinati alla fruizione e alla valorizzazione di beni
culturali, anche mediante l'istituzione di forme consortili
non imprenditoriali per la gestione di uffici comuni e
tramite convenzioni con le associazioni culturali o di
volontariato, dotate di adeguati requisiti, che abbiano per
statuto finalita' di promozione e diffusione della
conoscenza dei beni culturali;
q) approva, su proposta del segretario regionale, e
trasmette alla Direzione generale Bilancio gli interventi
da inserire nei programmi annuali e pluriennali e nei
relativi piani di spesa;
r) redige e aggiorna, sulla base delle indicazioni
fornite della Direzione generale Musei, l'elenco degli
istituti e dei luoghi della cultura affidati in consegna
alla competenza dei Musei di cui all'art. 35 del presente
decreto;
s) coadiuva la Direzione generale Bilancio e la
Direzione generale Musei nel favorire l'erogazione di
elargizioni liberali da parte dei privati a sostegno della
cultura, anche attraverso apposite convenzioni con gli
istituti e i luoghi della cultura e gli enti locali; a tal
fine, promuove progetti di sensibilizzazione e specifiche
campagne di raccolta fondi, anche attraverso le modalita'
di finanziamento collettivo;
t) svolge attivita' di ricerca, i cui risultati rende
pubblici, anche in via telematica; propone alla Direzione
generale Educazione e ricerca iniziative di divulgazione,
educazione, formazione e ricerca legate alle collezioni di
competenza; collabora altresi' alle attivita' formative
coordinate e autorizzate dalla Direttore generale
Educazione e ricerca, anche ospitando attivita' di
tirocinio previste da dette attivita' e programmi
formative;
u) svolge le funzioni di stazione appaltante.
3. I poli museali regionali, individuati con decreto
ministeriale di natura non regolamentare adottato ai sensi
dell'art. 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e
dell'art. 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, sono non piu' di 17 e operano in una o
piu' Regioni, ad esclusione delle Regioni Sicilia,
Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta. Le funzioni di
Direttore del Polo museale regionale possono essere
attribuite anche ai Direttori degli istituti e musei di cui
all'art. 30, comma 3, con l'atto di conferimento dei
relativi incarichi e senza alcun ulteriore emolumento
accessorio.».