Gazzetta n. 184 del 7 agosto 2019 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DECRETO 16 luglio 2019
Individuazione delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale e ripartizione dei contingenti complessivi dei distacchi sindacali retribuiti autorizzabili, riguardanti il personale non dirigente del Corpo della polizia penitenziaria, per il triennio 2019-2021.


IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante: «Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate»;
Visto in particolare l'art. 2 del predetto decreto legislativo n. 195 del 1995, che stabilisce che, per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento civile la delegazione sindacale e' «composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale (omissis), del Corpo della polizia penitenziaria (omissis), individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica (ora Ministro per la pubblica amministrazione) in conformita' alle disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di accertamento della rappresentativita' sindacale, misurata tenendo conto del dato associativo e del dato elettorale»;
Visto l'art. 43, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, in base al quale sono ammesse «alla contrattazione collettiva nazionale le organizzazioni sindacali che abbiano una rappresentativita' non inferiore al cinque per cento, considerando a tal fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale...» e che, inoltre, statuisce che «Il dato associativo e' espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato...» e che «Il dato elettorale e' espresso dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze unitarie del personale, rispetto al totale dei voti espressi nell'ambito considerato»;
Ritenuto che criteri, modalita' e parametri vigenti per l'accertamento della rappresentativita' sindacale nel pubblico impiego trovano piena applicazione nei confronti del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, di cui all'art. 2, comma 1, lettera A), del decreto legislativo n. 195 del 1995 solo con riferimento al dato associativo, non disponendo tale personale di forme di rappresentanza elettiva e, pertanto, sono rappresentative le organizzazioni sindacali che hanno una rappresentativita' non inferiore al cinque per cento del dato associativo;
Visto l'art. 31, comma 1 e 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, secondo cui, con riferimento alle Forze di polizia ad ordinamento civile, le amministrazioni centrali inviano alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 marzo di ciascun anno, i dati complessivi relativi alle deleghe per la riscossione del contributo sindacale, accertate alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui avviene la ripartizione;
Vista la nota prot. m_dg. GDAP. 0207320.U, del 2 luglio 2019, con la quale il Ministero della giustizia ha trasmesso i dati certificati relativi alla rilevazione delle deleghe per i contributi sindacali, accertati alla data del 31 dicembre 2018, con riguardo alle organizzazioni sindacali esponenziali degli interessi del personale non dirigente del Corpo della polizia penitenziaria;
Visto il citato art. 31, del decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002 ed in particolare il comma 2, il quale prevede che alla ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali retribuiti, tra le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale non dirigente del Corpo della polizia penitenziaria per il triennio 2019-2021, ai sensi della normativa vigente, provvede il Ministro per la funzione pubblica (ora Ministro per la pubblica amministrazione), sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Visto il richiamato comma 2, dell'art. 31, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002, che prevede che la ripartizione, la quale ha validita' fino alla successiva, «...e' effettuata esclusivamente in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale alle rispettive amministrazioni, accertate per ciascuna delle organizzazioni sindacali aventi titolo alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la ripartizione...»;
Visto il citato art. 31, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, ed in particolare il comma 1, che determina il limite massimo di trentadue distacchi sindacali retribuiti, autorizzabili a favore del personale non dirigente del Corpo della polizia penitenziaria;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate, in quanto aventi titolo alla ripartizione dei distacchi sindacali citati nella loro qualita' di organizzazioni sindacali rappresentative, ai sensi della normativa vigente;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 2018, con il quale l'on. sen. avv. Giulia Bongiorno e' stata nominata Ministro senza portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1º giugno 2018, con il quale l'on. sen. avv. Giulia Bongiorno, Ministro senza portafoglio, e' stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 giugno 2018, con il quale il Ministro per pubblica amministrazione e' stato delegato, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a), ad esercitare le funzioni in materia di «lavoro pubblico, organizzazione delle pubbliche amministrazioni e sistemi di gestione orientati ai risultati»;

Decreta:

Art. 1
Individuazione delle Organizzazioni sindacali rappresentative, per il
triennio 2019-2021, nell'ambito del Corpo della polizia
penitenziaria

Le Organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale non dirigente del Corpo della polizia penitenziaria, per il triennio 2019-2021, sono le seguenti:
1) S .A.P.Pe.;
2) O.S.A.P.P.;
3) UILPA PP;
4) Si.N. A.P.Pe.;
5) USPP;
6) CISL FNS;
7) CGIL FP/PP;
8) FSA CNPP.
 
Art. 2
Ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali
retribuiti autorizzabili, per il triennio 2019-2021, nell'ambito
del Corpo della polizia penitenziaria

Il contingente complessivo di trentadue distacchi sindacali retribuiti autorizzabili, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164 a favore del personale non dirigente del Corpo della polizia penitenziaria, e' ripartito, per il triennio 2019-2021, tra le seguenti organizzazioni sindacali del personale non dirigente del Corpo della polizia penitenziaria, rappresentative sul piano nazionale, di cui all'art. 1 del presente decreto, tenuto conto delle modalita' di cui all'art. 31, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002, esclusivamente in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale, conferite dal personale non dirigente del Corpo della polizia penitenziaria all'amministrazione ed accertate per ciascuna di esse alla data del 31 dicembre 2018:
1) S.A.P.Pe. otto distacchi sindacali;
2) O.S.A.P.P. cinque distacchi sindacali;
3) UILPA PP cinque distacchi sindacali;
4) Si.N. A.P.Pe. quattro distacchi sindacali;
5) USPP tre distacchi sindacali;
6) CISL FNS tre distacchi sindacali;
7) CGIL FP/PP due distacchi sindacali;
8) FSA CNPP due distacchi sindacali
 
Art. 3

Decorrenza della ripartizione
dei distacchi sindacali retribuiti

La ripartizione dei contingenti complessivi dei distacchi sindacali retribuiti di cui al precedente art. 2 decorre, ai sensi dell'art. 31, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, dall'entrata in vigore del presente decreto fino all'adozione del successivo decreto.
 
Art. 4

Modalita' e limiti per il collocamento
in distacco sindacale retribuito

Il collocamento in distacco sindacale retribuito e' consentito nei limiti massimi indicati nel precedente art. 2 e nel rispetto delle disposizioni, modalita' e procedure contenute nell'art. 31, commi 3, 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera' in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 16 luglio 2019

Il Ministro: Bongiorno