Gazzetta n. 177 del 30 luglio 2019 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 maggio 2019
Disposizioni applicative in materia di credito d'imposta, per gli esercenti attivita' commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici.


IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Vista la legge 26 ottobre 2016, n. 198, recante «Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale», ed in particolare l'art. 1, concernente le fonti di alimentazione, le finalita' ad esso riferibili, nonche' le modalita' di ripartizione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» ed in particolare l'art. 1, comma 806, con cui si dispone che «Per gli anni 2019 e 2020, agli esercenti attivita' commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici e' riconosciuto, nel limite di spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2019 e di 17 milioni di euro per l'anno 2020, un credito d'imposta parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI, COSAP e TARI con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attivita' di vendita di giornali, riviste e periodici al dettaglio, nonche' ad altre spese di locazione o ad altre spese individuate con il decreto di cui al comma 808, anche in relazione all'assenza di punti vendita della stampa nel territorio comunale. Il credito d'imposta di cui al presente comma e' stabilito nella misura massima di 2.000 euro. L'agevolazione si estende anche agli esercenti attivita' commerciali non esclusivi, come individuati dall'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 179, a condizione che la predetta attivita' commerciale rappresenti l'unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel comune di riferimento»;
Visto altresi' l'art. 1, comma 807 della citata legge n. 145 del 2018, ai sensi del quale «Gli esercizi di cui al comma 806 possono accedere al credito d'imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis". Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante modello F24»;
Visto, inoltre, il successivo art. 1, comma 808 della legge n. 145 del 2018, secondo il quale «Con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni applicative dei commi 806 ed 807 anche con riferimento al monitoraggio ed al rispetto dei limiti di spesa ivi previsti»;
Visto, infine, l'art. 1, comma 809 della legge n. 145 del 2018, in base al quale «Agli oneri derivanti dai commi 806 a 808 si provvede: a) quanto 13 milioni di euro nell'anno 2019 e a 4 milioni di euro nell'anno 2020, mediante corrispondente riduzione della quota del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 1, comma 4 della legge 26 ottobre 2016, n. 198; b) quanto a 13 milioni di euro nell'anno 2020, a valere sulle risorse disponibili gia' destinate al credito di imposta di cui all'art. 4 del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2012, n. 103. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'art. 6, comma 2 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e' ridotto di 13 milioni di euro per l'anno 2020»;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, recante «Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'art. 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108» ed, in particolare, l'art. 2 nel quale e' definito il sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica articolato su tutto il territorio nazionale in punti vendita esclusivi, che sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e di periodici, e non esclusivi, che possono vendere alle condizioni stabilite dal medesimo decreto, quotidiani o periodici in aggiunta ad altre merci;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' quelli di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni» ed, in particolare, l'art. 17 che prevede la disciplina del sistema dei versamenti unitari con compensazione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il comma 53 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in base al quale i crediti di imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel limite annuale di euro 250.000;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie anche in adeguamento alla normativa comunitaria, ed in particolare l'art. 1, comma 6, in materia di procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti di imposta;
Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli art. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea del 18 dicembre 2013, agli aiuti de minimis;
Visto l'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che disciplina il registro nazionale degli aiuti di Stato prevedendo che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicita' previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici e privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti inviano le relative informazioni alla banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni ed integrazioni» (Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 8, 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Decreta:

Art. 1

Oggetto e categorie di beneficiari

1. Ai sensi dell'art. 1, commi da 806 a 808, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' riconosciuto un credito d'imposta in favore dei soggetti di seguito indicati:
a) esercenti attivita' commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici;
b) esercenti attivita' commerciali di vendita di merci abilitati alla vendita di quotidiani o periodici alle condizioni stabilite dall'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, «cosiddetti punti vendita non esclusivi», a condizione che la predetta attivita' commerciale rappresenti l'unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel comune di riferimento.
 
Art. 2

Requisiti

1. Sono requisiti di ammissione al beneficio di cui all'art. 1, comma 1:
a) la sede legale in uno Stato dell'Unione europea o nello spazio economico europeo;
b) la residenza fiscale in Italia ovvero la presenza di una stabile organizzazione sul territorio nazionale, cui sia riconducibile l'attivita' commerciale cui sono correlati i benefici;
c) l'indicazione, per i punti vendita esclusivi, del codice di classificazione ATECO 47.62.10 di cui al registro delle imprese;
d) l'indicazione, per i punti vendita non esclusivi, di uno dei seguenti codici di classificazione ATECO, di cui al registro delle imprese:
1) rivendite di generi di monopolio (codice 47.26);
2) rivendite di carburante e di oli minerali (codice 47.30);
3) bar, inclusi quelli posti nelle aree di servizio delle autostrade e all'interno di stazioni ferroviarie, aereoportuali e marittime (codice 56.3);
4) strutture di vendita non specialistiche (codice 47.1);
5) esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di mq. 120 (codice 47.61).
 
Art. 3

Parametri di calcolo del credito d'imposta

1. Per gli esercenti attivita' commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici, il credito d'imposta di cui all'art. 1 e' parametrato agli importi pagati dal titolare del singolo punto vendita per i locali in cui si esercita la vendita, nell'anno precedente a quello dell'istanza di accesso al credito d'imposta, con riferimento alle seguenti voci:
a) imposta municipale unica - IMU;
b) tassa per i servizi indivisibili - TASI;
c) canone per l'occupazione di suolo pubblico - COSAP;
d) tassa sui rifiuti - TARI;
e) spese per locazione, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), a condizione che l'esercente operi come unico punto vendita esclusivo nel territorio comunale.
2. Per gli esercenti le attivita' di cui all'art. 1, lettera b) del presente decreto, il credito di imposta e' parametrato alle medesime voci elencate al comma 1, e commisurato per punto vendita al rapporto tra i ricavi provenienti dalla vendita di giornali, riviste e periodici al lordo di quanto dovuto ai fornitori e i ricavi complessivi, considerando per le vendite soggette ad aggio o ricavo fisso il prezzo di cessione al pubblico.
3. Il credito d'imposta, stabilito per ciascun esercente nella misura massima di 2.000 euro in relazione a ciascun punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici, e' riconosciuto nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo alla applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.
 
Art. 4

Accesso al credito d'imposta

1. Gli esercenti che intendono accedere al beneficio presentano apposita domanda, per via telematica, utilizzando il modello che sara' reso disponibile sul sito internet del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, tra il 1° settembre ed il 30 settembre di ciascuno dei due anni cui si riferisce il credito d'imposta.
2. Alla domanda di cui al comma 1 deve essere allegata apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', redatta e sottoscritta ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per ognuna delle voci di spesa indicate all'art. 3, comma 1 del presente decreto, che concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta, e con la quale l'impresa attesti qualsiasi aiuto de minimis ricevuto nel corso dei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.
3. Per i punti vendita esclusivi di cui alla lettera a) dell'art. 1, che espongano le spese, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), sostenute per la locazione del locale in cui e' esercitata la vendita, alla domanda di cui al comma 1 dovra' essere allegata, oltre alla documentazione di cui al comma 2, un'apposita certificazione, rilasciata dal comune nel cui territorio si svolge l'attivita' del richiedente, attestante l'inesistenza di altra attivita' di rivendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel medesimo territorio comunale.
4. Per i punti vendita non esclusivi di cui alla lettera b) dell'art. 1, alla domanda di cui al comma 1 dovra' essere allegata, oltre alla documentazione di cui al comma 2 e alla certificazione di cui al comma 3, una ulteriore dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', redatta e sottoscritta ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il rapporto secondo le regole di cui all'art. 3, comma 2.
 
Art. 5

Riconoscimento del credito d'imposta

1. Entro il 31 dicembre di ciascuno dei due anni cui si riferisce il credito d'imposta, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede a formare l'elenco dei soggetti in possesso dei requisiti cui e' riconosciuto il credito medesimo, con il relativo importo spettante a ciascuno nei limiti di cui all'art. 3, comma 3. Tale elenco e' approvato con decreto del Capo del Dipartimento e immediatamente pubblicato, con la dovuta evidenza, sul sito istituzionale del Dipartimento stesso. Contestualmente, il suddetto elenco e' trasmesso all'Agenzia delle entrate secondo le modalita' definite ai sensi dell'art. 7, comma 4.
2. Qualora il totale dei crediti d'imposta richiesti risulti superiore, per ciascun anno di riferimento, alle risorse disponibili, si procede al riparto proporzionale tra tutti i soggetti aventi diritto. In tal caso l'elenco di cui al comma 1 e' formato tenendo conto dell'esito della ripartizione proporzionale.
 
Art. 6

Utilizzo del credito d'imposta

1. Il credito d'imposta di cui al presente decreto e' utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari di cui all'art. 5, comma 1.
2. L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo concesso con il provvedimento di cui all'art. 5, pena lo scarto dell'operazione di versamento.
3. Il credito d'imposta e' indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di concessione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel corso del quale se ne conclude l'utilizzo. I soggetti con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare indicano il credito d'imposta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre dell'anno di concessione del credito.
 
Art. 7

Cause di revoca e di recupero del credito

1. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria, qualora, a seguito dei controlli effettuati, accerti l'insussistenza di uno o piu' dei requisiti previsti ovvero nel caso in cui la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese, procede alla revoca o alla rideterminazione del credito di imposta.
2. I soggetti beneficiari delle agevolazioni concesse ai sensi del presente decreto sono tenuti a comunicare tempestivamente al Dipartimento per l'informazione e l'editoria l'eventuale perdita dei requisiti di ammissibilita' ai benefici richiesti, nonche' ogni altra variazione che incida sulla misura del beneficio.
3. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria procede in forza dell'art. 1, comma 6 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, al recupero del credito di imposta, indebitamente utilizzato. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, si applicano le disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso, previste per le imposte sui redditi.
4. Ai fini dell'attivita' di monitoraggio e controllo della corretta fruizione del credito d'imposta riconosciuto, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria e l'Agenzia delle entrate concordano, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, le modalita' telematiche di trasmissione e di interscambio dei dati relativi alle agevolazioni concesse, agli importi utilizzati in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1977, n. 241 e alle variazioni eventualmente intervenute degli importi del credito di imposta oggetto del provvedimento di revoca o di rideterminazione.
 
Art. 8

Disposizioni finali

1. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria assicura l'attuazione del presente decreto, ivi compresi gli adempimenti relativi al registro nazionale degli aiuti di Stato, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Il credito di imposta e' riconosciuto nel limite di spesa complessivo annuo previsto dall'art. 1, comma 806 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. A tal fine, le relative risorse sono trasferite alla contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio» per le regolarizzazioni contabili conseguenti alla fruizione dei crediti di imposta concessi.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 31 maggio 2019

p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Crimi Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tria

Registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 2019 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale Reg.ne succ. n. 1358.