Gazzetta n. 173 del 25 luglio 2019 (vai al sommario)
LEGGE 19 luglio 2019, n. 69
Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:

Art. 1

Obbligo di riferire la notizia del reato

1. All'articolo 347, comma 3, del codice di procedura penale, dopo le parole: « nell'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6) » sono inserite le seguenti: « , del presente codice, o di uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice penale, ».

N O T E

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Note all'art. 1:

- Si riporta il testo dell'art. 347 del codice di
procedura penale, come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 347 (Obbligo di riferire la notizia del reato). -
1. Acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria,
senza ritardo, riferisce al pubblico ministero, per
iscritto, gli elementi essenziali del fatto e gli altri
elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di
prova e le attivita' compiute, delle quali trasmette la
relativa documentazione.
2. Comunica, inoltre, quando e' possibile, le
generalita', il domicilio e quanto altro valga alla
identificazione della persona nei cui confronti vengono
svolte le indagini, della persona offesa e di coloro che
siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la
ricostruzione dei fatti.
2-bis. Qualora siano stati compiuti atti per i quali e'
prevista l'assistenza del difensore della persona nei cui
confronti vengono svolte le indagini, la comunicazione
della notizia di reato e' trasmessa al piu' tardi entro
quarantotto ore dal compimento dell'atto, salve le
disposizioni di legge che prevedono termini particolari.
3. Se si tratta di taluno dei delitti indicati
nell'art. 407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6) , del
presente codice, o di uno dei delitti previsti dagli
articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies,
609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, ovvero
dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle
ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma,
numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo
comma, del medesimo codice penale, e, in ogni caso, quando
sussistono ragioni di urgenza, la comunicazione della
notizia di reato e' data immediatamente anche in forma
orale. Alla comunicazione orale deve seguire senza ritardo
quella scritta con le indicazioni e la documentazione
previste dai commi 1 e 2.
4. Con la comunicazione, la polizia giudiziaria indica
il giorno e l'ora in cui ha acquisito la notizia.».
 
Art. 2

Assunzione di informazioni

1. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 362 del codice di procedura penale e' aggiunto il seguente:
«1-ter. Quando si procede per i delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, il pubblico ministero assume informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa».

Note all'art. 2:

- Si riporta il testo dell'art. 362 del codice di
procedura penale, come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 362 (Assunzione di informazioni). - 1. Il
pubblico ministero assume informazioni dalle persone che
possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini.
Alle persone gia' sentite dal difensore o dal suo sostituto
non possono essere chieste informazioni sulle domande
formulate e sulle risposte date. Si applicano le
disposizioni degli articoli 197, 197-bis, 198, 199, 200,
201, 202 e 203.
1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui all'art.
351, comma 1-ter, il pubblico ministero, quando deve
assumere informazioni da persone minori, si avvale
dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria
infantile. Allo stesso modo provvede quando deve assumere
sommarie informazioni da una persona offesa, anche
maggiorenne, in condizione di particolare vulnerabilita'.
In ogni caso assicura che la persona offesa particolarmente
vulnerabile, in occasione della richiesta di sommarie
informazioni, non abbia contatti con la persona sottoposta
ad indagini e non sia chiamata piu' volte a rendere
sommarie informazioni, salva l'assoluta necessita' per le
indagini.
1-ter. Quando si procede per i delitti previsti dagli
articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies,
609-octies e 612-bis del codice penale, ovvero dagli
articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle
ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma,
numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo
comma, del medesimo codice, il pubblico ministero assume
informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato
denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni
dall'iscrizione della notizia di reato, salvo che
sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di
anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche
nell'interesse della persona offesa.».
 
Art. 3

Atti diretti e atti delegati

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 370 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Se si tratta di uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5, 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, la polizia giudiziaria procede senza ritardo al compimento degli atti delegati dal pubblico ministero.
2-ter. Nei casi di cui al comma 2-bis, la polizia giudiziaria pone senza ritardo a disposizione del pubblico ministero la documentazione dell'attivita' nelle forme e con le modalita' previste dall'articolo 357».

Note all'art. 3:

- Si riporta il testo dell'art. 370 del codice di
procedura penale, come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 370 (Atti diretti e atti delegati). - 1. Il
pubblico ministero compie personalmente ogni attivita' di
indagine. Puo' avvalersi della polizia giudiziaria per il
compimento di attivita' di indagine e di atti
specificamente delegati, ivi compresi gli interrogatori ed
i confronti cui partecipi la persona sottoposta alle
indagini che si trovi in stato di liberta', con
l'assistenza necessaria del difensore.
2. Quando procede a norma del comma 1, la polizia
giudiziaria osserva le disposizioni degli articoli 364, 365
e 373.
2-bis. Se si tratta di uno dei delitti previsti dagli
articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies,
609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, ovvero
dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle
ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma,
numeri 2, 5, 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo
comma, del medesimo codice, la polizia giudiziaria procede
senza ritardo al compimento degli atti delegati dal
pubblico ministero.
2-ter. Nei casi di cui al comma 2-bis, la polizia
giudiziaria pone senza ritardo a disposizione del pubblico
ministero la documentazione dell'attivita' nelle forme e
con le modalita' previste dall'art. 357.
3. Per singoli atti da assumere nella circoscrizione di
altro tribunale, il pubblico ministero, qualora non ritenga
di procedere personalmente, puo' delegare, secondo la
rispettiva competenza per materia, il pubblico ministero
presso il tribunale del luogo.
4. Quando ricorrono ragioni di urgenza o altri gravi
motivi, il pubblico ministero delegato a norma del comma 3
ha facolta' di procedere di propria iniziativa anche agli
atti che a seguito dello svolgimento di quelli
specificamente delegati appaiono necessari ai fini delle
indagini.».
 
Art. 4
Introduzione dell'articolo 387-bis del codice penale in materia di
violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare
e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona
offesa

1. Dopo l'articolo 387 del codice penale e' inserito il seguente:
«Art. 387-bis (Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa). - Chiunque, essendovi legalmente sottoposto, violi gli obblighi o i divieti derivanti dal provvedimento che applica le misure cautelari di cui agli articoli 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale o dall'ordine di cui all'articolo 384-bis del medesimo codice e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni».
 
Art. 5

Formazione degli operatori di polizia

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri e il Corpo di Polizia penitenziaria attivano presso i rispettivi istituti di formazione specifici corsi destinati al personale che esercita funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria in relazione alla prevenzione e al perseguimento dei reati di cui agli articoli 1, 2 e 3 o che interviene nel trattamento penitenziario delle persone per essi condannate. La frequenza dei corsi e' obbligatoria per il personale individuato dall'amministrazione di appartenenza.
2. Al fine di assicurare l'omogeneita' dei corsi di cui al comma 1, i relativi contenuti sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione, dell'interno, della giustizia e della difesa.
 
Art. 6
Modifica all'articolo 165 del codice penale in materia di sospensione
condizionale della pena

1. All'articolo 165 del codice penale, dopo il quarto comma e' inserito il seguente:
«Nei casi di condanna per i delitti di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis, nonche' agli articoli 582 e 583-quinquies nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, la sospensione condizionale della pena e' comunque subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati».
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli oneri derivanti dalla partecipazione ai corsi di recupero di cui all'articolo 165 del codice penale, come modificato dal citato comma 1, sono a carico del condannato.

Note all'art. 6:

- Si riporta il testo dell'art. 165 del codice penale,
come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 165 (Obblighi del condannato). - La sospensione
condizionale della pena puo' essere subordinata
all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni, al
pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento
del danno o provvisoriamente assegnata sull'ammontare di
esso e alla pubblicazione della sentenza a titolo di
riparazione del danno; puo' altresi' essere subordinata,
salvo che la legge disponga altrimenti, all'eliminazione
delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero,
se il condannato non si oppone, alla prestazione di
attivita' non retribuita a favore della collettivita' per
un tempo determinato comunque non superiore alla durata
della pena sospesa, secondo le modalita' indicate dal
giudice nella sentenza di condanna.
La sospensione condizionale della pena, quando e'
concessa a persona che ne ha gia' usufruito, deve essere
subordinata all'adempimento di uno degli obblighi previsti
nel comma precedente.
La disposizione del secondo comma non si applica
qualora la sospensione condizionale della pena sia stata
concessa ai sensi del quarto comma dell'art. 163.
Nei casi di condanna per i reati previsti dagli
articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321
e 322-bis, la sospensione condizionale della pena e'
comunque subordinata al pagamento della somma determinata a
titolo di riparazione pecuniaria ai sensi dell'art.
322-quater, fermo restando il diritto all'ulteriore
eventuale risarcimento del danno.
 Nei casi di condanna per i delitti di cui agli
articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies,
609-octies e 612-bis, nonche' agli articoli 582 e
583-quinquies nelle ipotesi aggravate ai sensi degli
articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo
comma, numero 1, e secondo comma, la sospensione
condizionale della pena e' comunque subordinata alla
partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti
o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza
psicologica e recupero di soggetti condannati per i
medesimi reati.
Il giudice nella sentenza stabilisce il termine entro
il quale gli obblighi devono essere adempiuti.
Nel caso di condanna per il reato previsto dall'art.
624-bis, la sospensione condizionale della pena e' comunque
subordinata al pagamento integrale dell'importo dovuto per
il risarcimento del danno alla persona offesa.».
 
Art. 7
Introduzione dell'articolo 558-bis del codice penale in materia di
costrizione o induzione al matrimonio

1. Dopo l'articolo 558 del codice penale e' inserito il seguente:
«Art. 558-bis (Costrizione o induzione al matrimonio). - Chiunque, con violenza o minaccia, costringe una persona a contrarre matrimonio o unione civile e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.
La stessa pena si applica a chiunque, approfittando delle condizioni di vulnerabilita' o di inferiorita' psichica o di necessita' di una persona, con abuso delle relazioni familiari, domestiche, lavorative o dell'autorita' derivante dall'affidamento della persona per ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza o custodia, la induce a contrarre matrimonio o unione civile.
La pena e' aumentata se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni diciotto.
La pena e' da due a sette anni di reclusione se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni quattordici.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando il fatto e' commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia».
 
Art. 8
Modifica all'articolo 11 della legge 11 gennaio 2018, n. 4, in
materia di misure in favore degli orfani per crimini domestici e
delle famiglie affidatarie

1. All'articolo 11 della legge 11 gennaio 2018, n. 4, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, e' incrementata di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, per le seguenti finalita' a valere su tale incremento:
a) una quota pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 e' destinata all'erogazione di borse di studio in favore degli orfani per crimini domestici e al finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attivita' lavorativa ai sensi delle disposizioni della presente legge, assicurando che almeno il 70 per cento di tale somma sia destinato agli interventi in favore dei minori e che la quota restante, ove ne ricorrano i presupposti, sia destinata agli interventi in favore dei soggetti maggiorenni economicamente non autosufficienti;
b) una quota pari a 3 milioni di euro per l'anno 2019 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 e' destinata, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 5, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184, a misure di sostegno e di aiuto economico in favore delle famiglie affidatarie, secondo criteri di equita' fissati con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».
2. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2019 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Note all'art. 8:

- Si riporta il testo dell'art. 11 della legge 11
gennaio 2018, n. 4 (Modifiche al codice civile, al codice
penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni
in favore degli orfani per crimini domestici), come
modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 11 (Fondo di rotazione per la solidarieta' alle
vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste
estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti
nonche' agli orfani per crimini domestici). - 1. La
dotazione del Fondo di cui all'art. 2, comma 6-sexies, del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come
modificato dall'art. 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122,
e' incrementata di 2 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2017 e 2018, di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e di
7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, per le
seguenti finalita' a valere su tale incremento:
a) una quota pari a 2 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2017 e' destinata all'erogazione di
borse di studio in favore degli orfani per crimini
domestici e al finanziamento di iniziative di orientamento,
di formazione e di sostegno per l'inserimento dei medesimi
nell'attivita' lavorativa ai sensi delle disposizioni della
presente legge, assicurando che almeno il 70 per cento di
tale somma sia destinato agli interventi in favore dei
minori e che la quota restante, ove ne ricorrano i
presupposti, sia destinata agli interventi in favore dei
soggetti maggiorenni economicamente non autosufficienti;
b) una quota pari a 3 milioni di euro per l'anno 2019
e a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 e'
destinata, in attuazione di quanto disposto dall'art. 5,
comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184, a misure di
sostegno e di aiuto economico in favore delle famiglie
affidatarie, secondo criteri di equita' fissati con
apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione.
2. Con regolamento adottato con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con il
Ministro dell'interno, con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali e con il Ministro della salute, da
emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono stabiliti i criteri e le
modalita' per l'utilizzazione delle risorse di cui al comma
1 e per l'accesso agli interventi mediante le stesse
finanziati. Lo schema del regolamento di cui al presente
comma, corredato di relazione tecnica, e' trasmesso alle
Camere per il parere delle Commissioni competenti per
materia e per i profili di carattere finanziario.
3. All'onere complessivamente risultante dalle
disposizioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 9, comma 2,
nonche' di cui al comma 1 del presente articolo, pari a
2.074.000 euro, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando,
quanto a 2.064.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017,
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a
10.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017,
l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
4. Il Fondo di rotazione per la solidarieta' alle
vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste
estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti
assume la denominazione di «Fondo di rotazione per la
solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle
richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali
violenti nonche' agli orfani per crimini domestici.».
 
Art. 9
Modifiche agli articoli 61, 572 e 612-bis del codice penale, nonche'
al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di
cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159

1. All'articolo 61, numero 11-quinquies, del codice penale, le parole: «, contro la liberta' personale nonche' del delitto di cui all'articolo 572,» sono sostituite dalle seguenti: «e contro la liberta' personale,».
2. All'articolo 572 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «da due a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a sette anni»;
b) dopo il primo comma e' inserito il seguente:
«La pena e' aumentata fino alla meta' se il fatto e' commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilita' come definita ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se il fatto e' commesso con armi»;
c) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera persona offesa dal reato.».
3. All'articolo 612-bis, primo comma, del codice penale, le parole: «da sei mesi a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da un anno a sei anni e sei mesi».
4. All'articolo 4, comma 1, lettera i-ter), del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le parole: «del delitto di cui all'articolo 612-bis» sono sostituite dalle seguenti: «dei delitti di cui agli articoli 572 e 612-bis».
5. All'articolo 8, comma 5, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le parole da: «di cui» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 1, comma 1, lettera c), e 4, comma 1, lettera i-ter), il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente dalle persone cui occorre prestare protezione o da minori».

Note all'art. 9:

- Si riporta il testo dell'art. 61, numero
11-quinquies, del codice penale, come modificato dalla
legge qui pubblicata:
«11-quinquies. l'avere, nei delitti non colposi contro
la vita e l'incolumita' individuale e contro la liberta'
personale, commesso il fatto in presenza o in danno di un
minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in stato
di gravidanza;».
- Si riporta il testo dell'art. 572, del codice penale,
come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 572 (Maltrattamenti contro familiari e
conviventi). - Chiunque, fuori dei casi indicati
nell'articolo precedente, maltratta una persona della
famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta
alla sua autorita' o a lui affidata per ragioni di
educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per
l'esercizio di una professione o di un'arte, e' punito con
la reclusione da tre a sette anni.
La pena e' aumentata fino alla meta' se il fatto e'
commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna
in stato di gravidanza o di persona con disabilita' come
definita ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, ovvero se il fatto e' commesso con armi.
Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si
applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva
una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici
anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a
ventiquattro anni.
 Il minore di anni diciotto che assiste ai
maltrattamenti di cui al presente articolo si considera
persona offesa dal reato.».
- Si riporta il testo dell'art. 612-bis, del codice
penale, come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 612-bis (Atti persecutori). - Salvo che il fatto
costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione
da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, con condotte
reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare
un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da
ingenerare un fondato timore per l'incolumita' propria o di
un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da
relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad
alterare le proprie abitudini di vita.
La pena e' aumentata se il fatto e' commesso dal
coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che e' o
e' stata legata da relazione affettiva alla persona offesa
ovvero se il fatto e' commesso attraverso strumenti
informatici o telematici.
La pena e' aumentata fino alla meta' se il fatto e'
commesso a danno di un minore, di una donna in stato di
gravidanza o di una persona con disabilita' di cui all'art.
3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da
persona travisata.
Il delitto e' punito a querela della persona offesa. Il
termine per la proposizione della querela e' di sei mesi.
La remissione della querela puo' essere soltanto
processuale. La querela e' comunque irrevocabile se il
fatto e' stato commesso mediante minacce reiterate nei modi
di cui all'art. 612, secondo comma. Si procede tuttavia
d'ufficio se il fatto e' commesso nei confronti di un
minore o di una persona con disabilita' di cui all'art. 3
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonche' quando il
fatto e' connesso con altro delitto per il quale si deve
procedere d'ufficio.».
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.
136), come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 4 (Soggetti destinatari). - 1. I provvedimenti
previsti dal presente capo si applicano:
a) agli indiziati di appartenere alle associazioni di
cui all'art. 416-bis c.p.;
b) ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti
dall'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale
ovvero del delitto di cui all'art. 12-quinquies, comma 1,
del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o del
delitto di cui all'art. 418 del codice penale;
c) ai soggetti di cui all'art. 1;
d) agli indiziati di uno dei reati previsti dall'art.
51, comma 3-quater, del codice di procedura penale e a
coloro che, operanti in gruppi o isolatamente, pongano in
essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, ovvero
esecutivi diretti a sovvertire l'ordinamento dello Stato,
con la commissione di uno dei reati previsti dal capo I del
titolo VI del libro II del codice penale o dagli articoli
284, 285, 286, 306, 438, 439, 605 e 630 dello stesso
codice, nonche' alla commissione dei reati con finalita' di
terrorismo anche internazionale ovvero a prendere parte ad
un conflitto in territorio estero a sostegno di
un'organizzazione che persegue le finalita' terroristiche
di cui all'art. 270-sexies del codice penale;
e) a coloro che abbiano fatto parte di associazioni
politiche disciolte ai sensi della legge 20 giugno 1952, n.
645, e nei confronti dei quali debba ritenersi, per il
comportamento successivo, che continuino a svolgere una
attivita' analoga a quella precedente;
f) a coloro che compiano atti preparatori,
obiettivamente rilevanti, ovvero esecutivi diretti alla
ricostituzione del partito fascista ai sensi dell'art. 1
della legge n. 645 del 1952, in particolare con
l'esaltazione o la pratica della violenza;
g) fuori dei casi indicati nelle lettere d), e) ed
f), siano stati condannati per uno dei delitti previsti
nella legge 2 ottobre 1967, n. 895, e negli articoli 8 e
seguenti della legge 14 ottobre 1974, n. 497, e successive
modificazioni, quando debba ritenersi, per il loro
comportamento successivo, che siano proclivi a commettere
un reato della stessa specie col fine indicato alla lettera
d);
h) agli istigatori, ai mandanti e ai finanziatori dei
reati indicati nelle lettere precedenti. E' finanziatore
colui il quale fornisce somme di denaro o altri beni,
conoscendo lo scopo cui sono destinati;
i) alle persone indiziate di avere agevolato gruppi o
persone che hanno preso parte attiva, in piu' occasioni,
alle manifestazioni di violenza di cui all'art. 6 della
legge 13 dicembre 1989, n. 401, nonche' alle persone che,
per il loro comportamento, debba ritenersi, anche sulla
base della partecipazione in piu' occasioni alle medesime
manifestazioni, ovvero della reiterata applicazione nei
loro confronti del divieto previsto dallo stesso articolo,
che sono dediti alla commissione di reati che mettono in
pericolo l'ordine e la sicurezza pubblica, ovvero
l'incolumita' delle persone in occasione o a causa dello
svolgimento di manifestazioni sportive;
i-bis) ai soggetti indiziati del delitto di cui
all'art. 640-bis o del delitto di cui all'art. 416 del
codice penale, finalizzato alla commissione di taluno dei
delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316,
316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320,
321, 322 e 322-bis del medesimo codice;
i-ter) ai soggetti indiziati dei delitti di cui agli
articoli 572 e 612-bis del codice penale.».
- Si riporta il testo dell'art. 8, comma 5, del citato
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, come
modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 8 (Decisione). - 1. Il provvedimento del
tribunale stabilisce la durata della misura di prevenzione
che non puo' essere inferiore ad un anno ne' superiore a
cinque.
2. Qualora il tribunale disponga l'applicazione di una
delle misure di prevenzione di cui all'art. 6, nel
provvedimento sono determinate le prescrizioni che la
persona sottoposta a tale misura deve osservare.
3. A tale scopo, qualora la misura applicata sia quella
della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e si
tratti di persona indiziata di vivere con il provento di
reati, il tribunale prescrive di darsi, entro un congruo
termine, alla ricerca di un lavoro, di fissare la propria
dimora, di farla conoscere nel termine stesso all'autorita'
di pubblica sicurezza e di non allontanarsene senza
preventivo avviso all'autorita' medesima.
4. In ogni caso, prescrive di vivere onestamente, di
rispettare le leggi, e di non allontanarsi dalla dimora
senza preventivo avviso all'autorita' locale di pubblica
sicurezza; prescrive, altresi', di non associarsi
abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono
sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza, di non
accedere agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico
trattenimento, anche in determinate fasce orarie, di non
rincasare la sera piu' tardi e di non uscire la mattina
piu' presto di una data ora e senza comprovata necessita'
e, comunque, senza averne data tempestiva notizia
all'autorita' locale di pubblica sicurezza, di non detenere
e non portare armi, di non partecipare a pubbliche
riunioni.
5. Inoltre, puo' imporre tutte le prescrizioni che
ravvisi necessarie, avuto riguardo alle esigenze di difesa
sociale, e, in particolare, il divieto di soggiorno in uno
o piu' comuni o in una o piu' regioni, ovvero, con
riferimento ai soggetti di cui agli articoli 1, comma 1,
lettera c), e 4, comma 1, lettera i-ter), il divieto di
avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente
dalle persone cui occorre prestare protezione o da minori.
6. Qualora sia applicata la misura dell'obbligo di
soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale o
del divieto di soggiorno, puo' essere inoltre prescritto:
1) di non andare lontano dall'abitazione scelta senza
preventivo avviso all'autorita' preposta alla sorveglianza;
2) di presentarsi all'autorita' di pubblica sicurezza
preposta alla sorveglianza nei giorni indicati ed a ogni
chiamata di essa.
7. Alle persone di cui al comma 6 e' consegnata una
carta di permanenza da portare con se' e da esibire ad ogni
richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.
8. Il provvedimento e' comunicato al procuratore della
Repubblica, al procuratore generale presso la Corte di
appello ed all'interessato e al suo difensore.».
 
Art. 10
Introduzione dell'articolo 612-ter del codice penale in materia di
diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti

1. Dopo l'articolo 612-bis del codice penale e' inserito il seguente:
«Art. 612-ter (Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti). - Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, e' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000.
La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento.
La pena e' aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che e' o e' stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici.
La pena e' aumentata da un terzo alla meta' se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorita' fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza.
Il delitto e' punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela e' di sei mesi. La remissione della querela puo' essere soltanto processuale. Si procede tuttavia d'ufficio nei casi di cui al quarto comma, nonche' quando il fatto e' connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio».
 
Art. 11

Modifiche all'articolo 577 del codice penale

1. All'articolo 577 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, numero 1, dopo le parole: «o il discendente» sono inserite le seguenti: «anche per effetto di adozione di minorenne» e le parole: «o contro la persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente» sono sostituite dalle seguenti: «o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva»;
b) al secondo comma, dopo le parole: «l'altra parte dell'unione civile, ove cessata,» sono inserite le seguenti: «la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate,» e dopo le parole: «la sorella,» sono inserite le seguenti: «l'adottante o l'adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro primo del codice civile,»;
c) dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente:
«Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 62, numero 1, 89, 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui al primo comma, numero 1, e al secondo comma, non possono essere ritenute prevalenti rispetto a queste».

Note all'art. 11:

- Si riporta il testo dell'art. 577 del codice penale,
come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 577 (Altre circostanze aggravanti. Ergastolo). -
Si applica la pena dell'ergastolo se il fatto preveduto
dall'art. 575 e' commesso:
1. contro l'ascendente o il discendente anche per
effetto di adozione di minorenne o contro il coniuge, anche
legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione
civile o contro la persona stabilmente convivente con il
colpevole o ad esso legata da relazione affettiva;
2. col mezzo di sostanze venefiche, ovvero con un altro
mezzo insidioso;
3. con premeditazione;
4. col concorso di taluna delle circostanze indicate
nei numeri 1 e 4 dell'art. 61.
La pena e' della reclusione da ventiquattro a trenta
anni, se il fatto e' commesso contro il coniuge divorziato,
l'altra parte dell'unione civile, ove cessata, la persona
legata al colpevole da stabile convivenza o relazione
affettiva, ove cessate, il fratello o la sorella,
l'adottante o l'adottato nei casi regolati dal titolo VIII
del libro primo del codice civile, il padre o la madre
adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea
retta.
Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste
dagli articoli 62, numero 1, 89, 98 e 114, concorrenti con
le circostanze aggravanti di cui al primo comma, numero 1,
e al secondo comma, non possono essere ritenute prevalenti
rispetto a queste.».
 
Art. 12
Modifiche al codice penale in materia di deformazione dell'aspetto
della persona mediante lesioni permanenti al viso, nonche'
modifiche all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354

1. Dopo l'articolo 583-quater del codice penale e' inserito il seguente:
«Art. 583-quinquies (Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso). - Chiunque cagiona ad alcuno lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso e' punito con la reclusione da otto a quattordici anni.

La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno».
2. All'articolo 576, primo comma, numero 5, del codice penale, dopo la parola: «572,» e' inserita la seguente: «583-quinquies,».
3. All'articolo 583, secondo comma, del codice penale, il numero 4 e' abrogato.
4. All'articolo 585, primo comma, del codice penale, dopo la parola: «583-bis» e' inserita la seguente: «, 583-quinquies».
5. All'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-quater, dopo le parole: «per i delitti di cui agli articoli » e' inserita la seguente: «583-quinquies,»;
b) al comma 1-quinquies, dopo le parole: «per i delitti di cui agli articoli» e' inserita la seguente: «583-quinquies,».

Note all'art. 12:

- Si riporta il testo dell'art. 576 del codice penale,
come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 576 (Circostanze aggravanti. Ergastolo). - Si
applica la pena dell'ergastolo se il fatto preveduto
dall'articolo precedente e' commesso:
1. col concorso di taluna delle circostanze indicate
nel n. 2 dell'art. 61;
2. contro l'ascendente o il discendente, quando
concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4
dell'art. 61 o quando e' adoperato un mezzo venefico o un
altro mezzo insidioso, ovvero quando vi e' premeditazione;
3. dal latitante, per sottrarsi all'arresto, alla
cattura o alla carcerazione ovvero per procurarsi i mezzi
di sussistenza durante la latitanza;
4. dall'associato per delinquere, per sottrarsi
all'arresto, alla cattura o alla carcerazione;
5. in occasione della commissione di taluno dei
delitti previsti dagli articoli 572, 583-quinquies,
600-bis, 600-ter, 609-bis, 609-quater e 609-octies;
5.1. dall'autore del delitto previsto dall'art.
612-bis nei confronti della persona offesa;
5-bis. contro un ufficiale o agente di polizia
giudiziaria, ovvero un ufficiale o agente di pubblica
sicurezza, nell'atto o a causa dell'adempimento delle
funzioni o del servizio.
E' latitante, agli effetti della legge penale, chi si
trova nelle condizioni indicate nel n. 6 dell'art. 61.».
- Si riporta il testo dell'art. 583 del codice penale,
come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 583 (Circostanze aggravanti). - La lesione
personale e' grave e si applica la reclusione da tre a
sette anni:
1. se dal fatto deriva una malattia che metta in
pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia
o un'incapacita' di attendere alle ordinarie occupazioni
per un tempo superiore ai quaranta giorni;
2. se il fatto produce l'indebolimento permanente di
un senso o di un organo;
3.
La lesione personale e' gravissima, e si applica la
reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:
1. una malattia certamente o probabilmente
insanabile;
2. la perdita di un senso;
3. la perdita di un arto, o una mutilazione che renda
l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo
o della capacita' di procreare, ovvero una permanente e
grave difficolta' della favella;
4. (abrogato).
5.».
- Si riporta il testo dell'art. 585 del codice penale,
come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 585 (Circostanze aggravanti). - Nei casi
previsti dagli articoli 582, 583, 583-bis , 583-quinquies e
584, la pena e' aumentata da un terzo alla meta', se
concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste
dall'art. 576, ed e' aumentata fino a un terzo, se concorre
alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'art. 577,
ovvero se il fatto e' commesso con armi o con sostanze
corrosive, ovvero da persona travisata o da piu' persone
riunite.
Agli effetti della legge penale, per armi s'intendono:
1. quelle da sparo e tutte le altre la cui
destinazione naturale e' l'offesa alla persona;
2. tutti gli strumenti atti ad offendere, dei quali
e' dalla legge vietato il porto in modo assoluto, ovvero
senza giustificato motivo.
Sono assimilate alle armi le materie esplodenti e i gas
asfissianti o accecanti.
- Si riporta il testo dell'art. 4-bis della legge 26
luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e
sulla esecuzione delle misure privative e limitative della
liberta') cosi' come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 4-bis (Divieto di concessione dei benefici e
accertamento della pericolosita' sociale dei condannati per
taluni delitti). - 1. L'assegnazione al lavoro all'esterno,
i permessi premio e le misure alternative alla detenzione
previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata,
possono essere concessi ai detenuti e internati per i
seguenti delitti solo nei casi in cui tali detenuti e
internati collaborino con la giustizia a norma dell'art.
58-ter della presente legge o a norma dell'art. 323-bis,
secondo comma, del codice penale: delitti commessi per
finalita' di terrorismo, anche internazionale, o di
eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di
atti di violenza, delitti di cui agli articoli 314, primo
comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo
comma, 320, 321, 322, 322-bis, 416-bis e 416-ter del codice
penale, delitti commessi avvalendosi delle condizioni
previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare
l'attivita' delle associazioni in esso previste, delitti di
cui agli articoli 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo
e secondo comma, 601, 602, 609-octies e 630 del codice
penale, all'art. 12, commi 1 e 3, del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni, all'art. 291-quater del testo unico delle
disposizioni legislative in materia doganale, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
43, e all'art. 74 del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Sono fatte salve le
disposizioni degli articoli 16-nonies e 17-bis del
decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e
successive modificazioni.
1-bis. I benefici di cui al comma 1 possono essere
concessi ai detenuti o internati per uno dei delitti ivi
previsti, purche' siano stati acquisiti elementi tali da
escludere l'attualita' di collegamenti con la criminalita'
organizzata, terroristica o eversiva, altresi' nei casi in
cui la limitata partecipazione al fatto criminoso,
accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale
accertamento dei fatti e delle responsabilita', operato con
sentenza irrevocabile, rendono comunque impossibile
un'utile collaborazione con la giustizia, nonche' nei casi
in cui, anche se la collaborazione che viene offerta
risulti oggettivamente irrilevante, nei confronti dei
medesimi detenuti o internati sia stata applicata una delle
circostanze attenuanti previste dall'art. 62, numero 6),
anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo
la sentenza di condanna, dall'art. 114 ovvero dall'art.
116, secondo comma, del codice penale.
1-ter. I benefici di cui al comma 1 possono essere
concessi, purche' non vi siano elementi tali da far
ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalita'
organizzata, terroristica o eversiva, ai detenuti o
internati per i delitti di cui agli articoli 575, 600-bis,
secondo e terzo comma, 600-ter, terzo comma, 600-quinquies,
628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale,
all'art. 291-ter del citato testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43,
all'art. 73 del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e
successive modificazioni, limitatamente alle ipotesi
aggravate ai sensi dell'art. 80, comma 2, del medesimo
testo unico, all'art. 416, primo e terzo comma, del codice
penale, realizzato allo scopo di commettere delitti
previsti dagli articoli 473 e 474 del medesimo codice, e
all'art. 416 del codice penale, realizzato allo scopo di
commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo
III, sezione I, del medesimo codice, dagli articoli
609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale e
dall'art. 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni.
1-quater. I benefici di cui al comma 1 possono essere
concessi ai detenuti o internati per i delitti di cui agli
articoli 583-quinquies, 600-bis, 600-ter, 600-quater,
600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies,
609-octies e 609-undecies del codice penale solo sulla base
dei risultati dell'osservazione scientifica della
personalita' condotta collegialmente per almeno un anno
anche con la partecipazione degli esperti di cui al quarto
comma dell'art. 80 della presente legge. Le disposizioni di
cui al periodo precedente si applicano in ordine al delitto
previsto dall'art. 609-bis del codice penale salvo che
risulti applicata la circostanza attenuante dallo stesso
contemplata.
1-quinquies. Salvo quanto previsto dal comma 1, ai fini
della concessione dei benefici ai detenuti e internati per
i delitti di cui agli articoli 583-quinquies, 600-bis,
600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui
all'art. 600-quater.1, 600-quinquies, 609-quater,
609-quinquies e 609-undecies del codice penale, nonche'
agli articoli 609-bis e 609-octies del medesimo codice, se
commessi in danno di persona minorenne, il magistrato di
sorveglianza o il tribunale di sorveglianza valuta la
positiva partecipazione al programma di riabilitazione
specifica di cui all'art. 13-bis della presente legge.
2. Ai fini della concessione dei benefici di cui al
comma 1 il magistrato di sorveglianza o il tribunale di
sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni per
il tramite del comitato provinciale per l'ordine e la
sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di
detenzione del condannato. In ogni caso il giudice decide
trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni.
Al suddetto comitato provinciale puo' essere chiamato a
partecipare il direttore dell'istituto penitenziario in cui
il condannato e' detenuto.
2-bis. Ai fini della concessione dei benefici di cui al
comma 1-ter, il magistrato di sorveglianza o il tribunale
di sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni
dal questore. In ogni caso il giudice decide trascorsi
trenta giorni dalla richiesta delle informazioni.
3. Quando il comitato ritiene che sussistano
particolari esigenze di sicurezza ovvero che i collegamenti
potrebbero essere mantenuti con organizzazioni operanti in
ambiti non locali o extranazionali, ne da' comunicazione al
giudice e il termine di cui al comma 2 e' prorogato di
ulteriori trenta giorni al fine di acquisire elementi ed
informazioni da parte dei competenti organi centrali.
3-bis. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi
premio e le misure alternative alla detenzione previste dal
capo VI, non possono essere concessi ai detenuti ed
internati per delitti dolosi quando il Procuratore
nazionale antimafia e antiterrorismo o il Procuratore
distrettuale comunica, d'iniziativa o su segnalazione del
comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica
competente in relazione al luogo di detenzione o
internamento, l'attualita' di collegamenti con la
criminalita' organizzata. In tal caso si prescinde dalle
procedure previste dai commi 2 e 3.».
 
Art. 13
Modifiche agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-septies e
609-octies del codice penale

1. All'articolo 609-bis, primo comma, del codice penale le parole: «da cinque a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei a dodici anni».
2. All'articolo 609-ter del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma:
1) all'alinea, le parole: «La pena e' della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all'articolo 609-bis» sono sostituite dalle seguenti: «La pena stabilita dall'articolo 609-bis e' aumentata di un terzo se i fatti ivi previsti»;
2) il numero 1) e' sostituito dal seguente:
«1) nei confronti di persona della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il tutore»;
3) il numero 5) e' sostituito dal seguente:
«5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto»;
b) il secondo comma e' sostituito dal seguente:
«La pena stabilita dall'articolo 609-bis e' aumentata della meta' se i fatti ivi previsti sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici. La pena e' raddoppiata se i fatti di cui all'articolo 609-bis sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci».
3. All'articolo 609-quater del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il secondo comma e' inserito il seguente:
«La pena e' aumentata se il compimento degli atti sessuali con il minore che non abbia compiuto gli anni quattordici avviene in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilita', anche solo promessi»;
b) al terzo comma, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni».
4. All'articolo 609-septies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «articoli 609-bis, 609-ter e 609-quater» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 609-bis e 609-ter»;
b) al secondo comma, la parola: «sei» e' sostituita dalla seguente: «dodici»;
c) al quarto comma, il numero 5) e' abrogato.
5. All'articolo 609-octies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, le parole: «da sei a dodici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da otto a quattordici anni»;
b) al terzo comma, le parole: «La pena e' aumentata se concorre taluna delle» sono sostituite dalle seguenti: «Si applicano le».

Note all'art. 13:

- Si riporta il testo degli articoli 609-bis, 609-ter,
609-quater, 609 septies e 609-octies del codice penale,
come modificati dalla legge qui pubblicata:
«Art. 609-bis (Violenza sessuale). - Chiunque, con
violenza o minaccia o mediante abuso di autorita',
costringe taluno a compiere o subire atti sessuali e'
punito con la reclusione da sei a dodici anni.
Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere
o subire atti sessuali:
1) abusando delle condizioni di inferiorita' fisica o
psichica della persona offesa al momento del fatto;
2) traendo in inganno la persona offesa per essersi
il colpevole sostituito ad altra persona.
Nei casi di minore gravita' la pena e' diminuita in
misura non eccedente i due terzi.»
«Art. 609-ter (Circostanze aggravanti). - La pena
stabilita dall'art. 609-bis e' aumentata di un terzo se i
fatti ivi previsti sono commessi:
1) nei confronti di persona della quale il colpevole
sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il tutore;
2) con l'uso di armi o di sostanze alcoliche,
narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze
gravemente lesivi della salute della persona offesa;
3) da persona travisata o che simuli la qualita' di
pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;
4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della
liberta' personale;
5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli
anni diciotto;
5-bis) all'interno o nelle immediate vicinanze di
istituto d'istruzione o di formazione frequentato dalla
persona offesa;
5-ter) nei confronti di donna in stato di gravidanza;
5-quater) nei confronti di persona della quale il
colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato,
ovvero colui che alla stessa persona e' o e' stato legato
da relazione affettiva, anche senza convivenza;
5-quinquies) se il reato e' commesso da persona che
fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di
agevolarne l'attivita';
5-sexies) se il reato e' commesso con violenze gravi
o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione
delle condotte, un pregiudizio grave.
La pena stabilita dall'art. 609-bis e' aumentata della
meta' se i fatti ivi previsti sono commessi nei confronti
di persona che non ha compiuto gli anni quattordici. La
pena e' raddoppiata se i fatti di cui all'art. 609-bis sono
commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli
anni dieci.».
«Art. 609-quater (Atti sessuali con minorenne). -
Soggiace alla pena stabilita dall'art. 609-bis chiunque, al
di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie
atti sessuali con persona che, al momento del fatto:
1) non ha compiuto gli anni quattordici;
2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole
sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui
convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per
ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza
o di custodia, il minore e' affidato o che abbia, con
quest'ultimo, una relazione di convivenza.
Fuori dei casi previsti dall'art. 609-bis,
l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui
convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per
ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza
o di custodia, il minore e' affidato, o che abbia con
quest'ultimo una relazione di convivenza, che, con l'abuso
dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti
sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni
sedici, e' punito con la reclusione da tre a sei anni.
La pena e' aumentata se il compimento degli atti
sessuali con il minore che non abbia compiuto gli anni
quattordici avviene in cambio di denaro o di qualsiasi
altra utilita', anche solo promessi.
Non e' punibile il minorenne che, al di fuori delle
ipotesi previste nell'art. 609-bis, compie atti sessuali
con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la
differenza di eta' tra i soggetti non e' superiore a
quattro anni.
Nei casi di minore gravita' la pena e' diminuita in
misura non eccedente i due terzi.
- Si applica la pena di cui all'art. 609-ter, secondo
comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni
dieci.»
«Art. 609-septies (Querela di parte). - I delitti
previsti dagli articoli 609-bis e 609-ter sono punibili a
querela della persona offesa.
Salvo quanto previsto dall'art. 597, terzo comma, il
termine per la proposizione della querela e' di dodici
mesi.
La querela proposta e' irrevocabile.
Si procede tuttavia d'ufficio:
1) se il fatto di cui all'art. 609-bis e' commesso
nei confronti di persona che al momento del fatto non ha
compiuto gli anni diciotto;
2) se il fatto e' commesso dall'ascendente, dal
genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal
tutore ovvero da altra persona cui il minore e' affidato
per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di
vigilanza o di custodia o che abbia con esso una relazione
di convivenza;
3) se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale o
da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle
proprie funzioni;
4) se il fatto e' connesso con un altro delitto per
il quale si deve procedere d'ufficio;
5) (abrogato).».
«Art. 609-octies (Violenza sessuale di gruppo). - La
violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione,
da parte di piu' persone riunite, ad atti di violenza
sessuale di cui all'art. 609-bis.
Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo
e' punito con la reclusione da otto a quattordici anni.
Si applicano le circostanze aggravanti previste
dall'art. 609-ter.
La pena e' diminuita per il partecipante la cui opera
abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella
esecuzione del reato. La pena e' altresi' diminuita per chi
sia stato determinato a commettere il reato quando
concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del
primo comma e dal terzo comma dell'art. 112.».
 
Art. 14
Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie
del codice di procedura penale e agli articoli 90-bis e 190-bis del
codice di procedura penale

1. Dopo l'articolo 64 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' inserito il seguente:
«Art. 64-bis (Trasmissione obbligatoria di provvedimenti al giudice civile). - 1. Ai fini della decisione dei procedimenti di separazione personale dei coniugi o delle cause relative ai figli minori di eta' o all'esercizio della potesta' genitoriale, copia delle ordinanze che applicano misure cautelari personali o ne dispongono la sostituzione o la revoca, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, del provvedimento con il quale e' disposta l'archiviazione e della sentenza emessi nei confronti di una delle parti in relazione ai reati previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, nonche' dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale e' trasmessa senza ritardo al giudice civile procedente».
2. All'articolo 90-bis, comma 1, lettera p), del codice di procedura penale, le parole: «e alle case rifugio» sono sostituite dalle seguenti: «, alle case rifugio e ai servizi di assistenza alle vittime di reato».
3. All'articolo 190-bis, comma 1-bis, del codice di procedura penale, le parole: «anni sedici» sono sostituite dalle seguenti: «anni diciotto».

Note all'art. 14:

- Si riporta il testo dell'art. 90-bis del codice di
procedura penale, come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 90-bis (Informazioni alla persona offesa). - 1.
Alla persona offesa, sin dal primo contatto con l'autorita'
procedente, vengono fornite, in una lingua a lei
comprensibile, informazioni in merito:
a) alle modalita' di presentazione degli atti di
denuncia o querela, al ruolo che assume nel corso delle
indagini e del processo, al diritto ad avere conoscenza
della data, del luogo del processo e della imputazione e,
ove costituita parte civile, al diritto a ricevere notifica
della sentenza, anche per estratto;
b) alla facolta' di ricevere comunicazione del
procedimento e delle iscrizioni di cui all'art. 335, commi
1, 2 e 3-ter;
c) alla facolta' di essere avvisata della richiesta
di archiviazione;
d) alla facolta' di avvalersi della consulenza legale
e del patrocinio a spese dello Stato;
e) alle modalita' di esercizio del diritto
all'interpretazione e alla traduzione di atti del
procedimento;
f) alle eventuali misure di protezione che possono
essere disposte in suo favore;
g) ai diritti riconosciuti dalla legge nel caso in
cui risieda in uno Stato membro dell'Unione europea diverso
da quello in cui e' stato commesso il reato;
h) alle modalita' di contestazione di eventuali
violazioni dei propri diritti;
i) alle autorita' cui rivolgersi per ottenere
informazioni sul procedimento;
l) alle modalita' di rimborso delle spese sostenute
in relazione alla partecipazione al procedimento penale;
m) alla possibilita' di chiedere il risarcimento dei
danni derivanti da reato;
n) alla possibilita' che il procedimento sia definito
con remissione di querela di cui all'art. 152 del codice
penale, ove possibile, o attraverso la mediazione;
o) alle facolta' ad essa spettanti nei procedimenti
in cui l'imputato formula richiesta di sospensione del
procedimento con messa alla prova o in quelli in cui e'
applicabile la causa di esclusione della punibilita' per
particolare tenuita' del fatto;
p) alle strutture sanitarie presenti sul territorio,
alle case famiglia, ai centri antiviolenza, alle case
rifugio e ai servizi di assistenza alle vittime di reato.».
- Si riporta il testo dell'art. 190-bis del codice di
procedura penale, come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 190-bis (Requisiti della prova in casi
particolari). - 1. Nei procedimenti per taluno dei delitti
indicati nell'art. 51, comma 3-bis, quando e' richiesto
l'esame di un testimone o di una delle persone indicate
nell'art. 210 e queste hanno gia' reso dichiarazioni in
sede di incidente probatorio o in dibattimento nel
contraddittorio con la persona nei cui confronti le
dichiarazioni medesime saranno utilizzate ovvero
dichiarazioni i cui verbali sono stati acquisiti a norma
dell'art. 238, l'esame e' ammesso solo se riguarda fatti o
circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti
dichiarazioni ovvero se il giudice o taluna delle parti lo
ritengono necessario sulla base di specifiche esigenze.
1-bis. La stessa disposizione si applica quando si
procede per uno dei reati previsti dagli articoli 600-bis,
primo comma, 600-ter, 600-quater, anche se relativi al
materiale pornografico di cui all'art. 600-quater.1,
600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies
e 609-octies del codice penale, se l'esame richiesto
riguarda un testimone minore degli anni diciotto e, in ogni
caso, quando l'esame testimoniale richiesto riguarda una
persona offesa in condizione di particolare
vulnerabilita'.».
 
Art. 15
Modifiche agli articoli 90-ter, 282-ter, 282-quater, 299 e 659 del
codice di procedura penale

1. All'articolo 90-ter del codice di procedura penale e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. Le comunicazioni previste al comma 1 sono sempre effettuate alla persona offesa e al suo difensore, ove nominato, se si procede per i delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, nonche' dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale».
2. Al comma 1 dell'articolo 282-ter del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche disponendo l'applicazione delle particolari modalita' di controllo previste dall'articolo 275-bis».
3. Al comma 1 dell'articolo 282-quater del codice di procedura penale, dopo le parole: «alla parte offesa» sono inserite le seguenti: «e, ove nominato, al suo difensore».
4. Al comma 2-bis dell'articolo 299 del codice di procedura penale, le parole: «al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa» sono sostituite dalle seguenti: «alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore».
5. Dopo il comma 1 dell'articolo 659 del codice di procedura penale e' inserito il seguente:
«1-bis. Quando a seguito di un provvedimento del giudice di sorveglianza deve essere disposta la scarcerazione del condannato per uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, nonche' dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale, il pubblico ministero che cura l'esecuzione ne da' immediata comunicazione, a mezzo della polizia giudiziaria, alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore».

Note all'art. 15:

- Si riporta il testo dell'art. 90-ter del codice di
procedura penale, come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 90-ter (Comunicazioni dell'evasione e della
scarcerazione). - 1. Fermo quanto previsto dall'art. 299,
nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla
persona sono immediatamente comunicati alla persona offesa
che ne faccia richiesta, con l'ausilio della polizia
giudiziaria, i provvedimenti di scarcerazione e di
cessazione della misura di sicurezza detentiva, ed e'
altresi' data tempestiva notizia, con le stesse modalita',
dell'evasione dell'imputato in stato di custodia cautelare
o del condannato, nonche' della volontaria sottrazione
dell'internato all'esecuzione della misura di sicurezza
detentiva, salvo che risulti, anche nella ipotesi di cui
all'art. 299, il pericolo concreto di un danno per l'autore
del reato.
1-bis. Le comunicazioni previste al comma 1 sono sempre
effettuate alla persona offesa e al suo difensore, ove
nominato, se si procede per i delitti previsti dagli
articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies,
609-octies e 612-bis del codice penale, nonche' dagli
articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle
ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma,
numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo
comma, del codice penale.».
- Si riporta il testo dell'art. 282-ter del codice di
procedura penale, come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 282-ter (Divieto di avvicinamento ai luoghi
frequentati dalla persona offesa). - 1. Con il
provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il
giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi
determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa
ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi
o dalla persona offesa, anche disponendo l'applicazione
delle particolari modalita' di controllo previste dall'art.
275-bis.
2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il
giudice puo' prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a
luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi
congiunti della persona offesa o da persone con questa
conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero
di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o da
tali persone.
3. Il giudice puo', inoltre, vietare all'imputato di
comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con le persone di
cui ai commi 1 e 2.
4. Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi
1 e 2 sia necessaria per motivi di lavoro ovvero per
esigenze abitative, il giudice prescrive le relative
modalita' e puo' imporre limitazioni.».
- Si riporta il testo dell'art. 282-quater del codice
di procedura penale, come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 282-quater (Obblighi di comunicazione). - 1. I
provvedimenti di cui agli articoli 282-bis e 282-ter sono
comunicati all'autorita' di pubblica sicurezza competente,
ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in
materia di armi e munizioni. Essi sono altresi' comunicati
alla parte offesa e, ove nominato, al suo difensore e ai
servizi socio-assistenziali del territorio. Quando
l'imputato si sottopone positivamente ad un programma di
prevenzione della violenza organizzato dai servizi
socio-assistenziali del territorio, il responsabile del
servizio ne da' comunicazione al pubblico ministero e al
giudice ai fini della valutazione ai sensi dell'art. 299,
comma 2.
1-bis. Con la comunicazione prevista dal comma 1, la
persona offesa e' informata della facolta' di richiedere
l'emissione di un ordine di protezione europeo.».
- Si riporta il testo dell'art. 299 del codice di
procedura penale, come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 299 (Revoca e sostituzione delle misure). - 1. Le
misure coercitive e interdittive sono immediatamente
revocate quando risultano mancanti, anche per fatti
sopravvenuti, le condizioni di applicabilita' previste
dall'art. 273 o dalle disposizioni relative alle singole
misure ovvero le esigenze cautelari previste dall'art. 274.
2. Salvo quanto previsto dall'art. 275, comma 3, quando
le esigenze cautelari risultano attenuate ovvero la misura
applicata non appare piu' proporzionata all'entita' del
fatto o alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata,
il giudice sostituisce la misura con un'altra meno grave
ovvero ne dispone l'applicazione con modalita' meno
gravose.
2-bis. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 relativi
alle misure previste dagli articoli 282-bis, 282-ter, 283,
284, 285 e 286, applicate nei procedimenti aventi ad
oggetto delitti commessi con violenza alla persona, devono
essere immediatamente comunicati, a cura della polizia
giudiziaria, ai servizi socio-assistenziali e alla persona
offesa e, ove nominato, al suo difensore.
3. Il pubblico ministero e l'imputato richiedono la
revoca o la sostituzione delle misure al giudice, il quale
provvede con ordinanza entro cinque giorni dal deposito
della richiesta. La richiesta di revoca o di sostituzione
delle misure previste dagli articoli 282-bis, 282-ter, 283,
284, 285 e 286, applicate nei procedimenti di cui al comma
2-bis del presente articolo, che non sia stata proposta in
sede di interrogatorio di garanzia, deve essere
contestualmente notificata, a cura della parte richiedente
ed a pena di inammissibilita', presso il difensore della
persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona
offesa, salvo che in quest'ultimo caso essa non abbia
provveduto a dichiarare o eleggere domicilio. Il difensore
e la persona offesa possono, nei due giorni successivi alla
notifica, presentare memorie ai sensi dell'art. 121.
Decorso il predetto termine il giudice procede. Il giudice
provvede anche di ufficio quando assume l'interrogatorio
della persona in stato di custodia cautelare o quando e'
richiesto della proroga del termine per le indagini
preliminari o dell'assunzione di incidente probatorio
ovvero quando procede all'udienza preliminare o al
giudizio.
3-bis. Il giudice, prima di provvedere in ordine alla
revoca o alla sostituzione delle misure coercitive e
interdittive, di ufficio o su richiesta dell'imputato, deve
sentire il pubblico ministero. Se nei due giorni successivi
il pubblico ministero non esprime il proprio parere, il
giudice procede.
3-ter. Il giudice, valutati gli elementi addotti per la
revoca o la sostituzione delle misure, prima di provvedere
puo' assumere l'interrogatorio della persona sottoposta
alle indagini. Se l'istanza di revoca o di sostituzione e'
basata su elementi nuovi o diversi rispetto a quelli gia'
valutati, il giudice deve assumere l'interrogatorio
dell'imputato che ne ha fatto richiesta.
4. Fermo quanto previsto, dall'art. 276, quando le
esigenze cautelari risultano aggravate, il giudice, su
richiesta del pubblico ministero, sostituisce la misura
applicata con un'altra piu' grave ovvero ne dispone
l'applicazione con modalita' piu' gravose o applica
congiuntamente altra misura coercitiva o interdittiva.
4-bis. Dopo la chiusura delle indagini preliminari, se
l'imputato chiede la revoca o la sostituzione della misura
con altra meno grave ovvero la sua applicazione con
modalita' meno gravose, il giudice, se la richiesta non e'
presentata in udienza, ne da' comunicazione al pubblico
ministero, il quale, nei due giorni successivi, formula le
proprie richieste. La richiesta di revoca o di sostituzione
delle misure previste dagli articoli 282-bis, 282-ter, 283,
284, 285 e 286, applicate nei procedimenti di cui al comma
2-bis del presente articolo, deve essere contestualmente
notificata, a cura della parte richiedente ed a pena di
inammissibilita', presso il difensore della persona offesa
o, in mancanza di questo, alla persona offesa, salvo che in
quest'ultimo caso essa non abbia provveduto a dichiarare o
eleggere domicilio.
4-ter. In ogni stato e grado del procedimento, quando
non e' in grado di decidere allo stato degli atti, il
giudice dispone, anche di ufficio e senza formalita',
accertamenti sulle condizioni di salute o su altre
condizioni o qualita' personali dell'imputato. Gli
accertamenti sono eseguiti al piu' presto e comunque entro
quindici giorni da quello in cui la richiesta e' pervenuta
al giudice. Se la richiesta di revoca o di sostituzione
della misura della custodia cautelare in carcere e' basata
sulle condizioni di salute di cui all'art. 275, comma
4-bis, ovvero se tali condizioni di salute sono segnalate
dal servizio sanitario penitenziario, o risultano in altro
modo al giudice, questi, se non ritiene di accogliere la
richiesta sulla base degli atti, dispone con immediatezza,
e comunque non oltre il termine previsto nel comma 3, gli
accertamenti medici del caso, nominando perito ai sensi
dell'art. 220 e seguenti, il quale deve tener conto del
parere del medico penitenziario e riferire entro il termine
di cinque giorni, ovvero, nel caso di rilevata urgenza, non
oltre due giorni dall'accertamento. Durante il periodo
compreso tra il provvedimento che dispone gli accertamenti
e la scadenza del termine per gli accertamenti medesimi, e'
sospeso il termine previsto dal comma 3.
4-quater. Si applicano altresi' le disposizioni di cui
all'art. 286-bis, comma 3.».
- Si riporta il testo dell'art. 659 del codice di
procedura penale, come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 659 (Esecuzione di provvedimenti del giudice di
sorveglianza). - 1. Quando a seguito di un provvedimento
del giudice di sorveglianza deve essere disposta la
carcerazione o la scarcerazione del condannato, il pubblico
ministero che cura l'esecuzione della sentenza di condanna
emette ordine di esecuzione con le modalita' previste
dall'art. 656 comma 4. Tuttavia, nei casi di urgenza, il
pubblico ministero presso il giudice di sorveglianza che ha
adottato il provvedimento puo' emettere ordine provvisorio
di esecuzione che ha effetto fino a quando non provvede il
pubblico ministero competente.
1-bis. Quando a seguito di un provvedimento del giudice
di sorveglianza deve essere disposta la scarcerazione del
condannato per uno dei delitti previsti dagli articoli 572,
609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e
612-bis del codice penale, nonche' dagli articoli 582 e
583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai
sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e
577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice
penale, il pubblico ministero che cura l'esecuzione ne da'
immediata comunicazione, a mezzo della polizia giudiziaria,
alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore.
2. I provvedimenti relativi alle misure di sicurezza
diverse dalla confisca sono eseguiti dal pubblico ministero
presso il giudice di sorveglianza che li ha adottati. Il
pubblico ministero comunica in copia il provvedimento
all'autorita' di pubblica sicurezza e, quando ne e' il
caso, emette ordine di esecuzione, con il quale dispone la
consegna o la liberazione dell'interessato.».
 
Art. 16

Modifica all'articolo 275 del codice di procedura penale

1. All'articolo 275, comma 2-bis, del codice di procedura penale, dopo la parola: «612-bis» e' inserita la seguente: «, 612-ter».

Note all'art. 16:

- Si riporta il testo del comma 2-bis, dell'art. 275
del codice di procedura penale, come modificato dalla legge
qui pubblicata:
«2-bis. Non puo' essere applicata la misura della
custodia cautelare in carcere o quella degli arresti
domiciliari se il giudice ritiene che con la sentenza possa
essere concessa la sospensione condizionale della pena.
Salvo quanto previsto dal comma 3 e ferma restando
l'applicabilita' degli articoli 276, comma 1-ter, e 280,
comma 3, non puo' applicarsi la misura della custodia
cautelare in carcere se il giudice ritiene che, all'esito
del giudizio, la pena detentiva irrogata non sara'
superiore a tre anni. Tale disposizione non si applica nei
procedimenti per i delitti di cui agli articoli 423-bis,
572, 612-bis, 612-ter e 624-bis del codice penale, nonche'
all'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e
successive modificazioni, e quando, rilevata
l'inadeguatezza di ogni altra misura, gli arresti
domiciliari non possano essere disposti per mancanza di uno
dei luoghi di esecuzione indicati nell'art. 284, comma 1,
del presente codice.».
 
Art. 17
Modifiche all'articolo 13-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in
materia di trattamento psicologico per i condannati per reati
sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per
atti persecutori

1. All'articolo 13-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «nonche' agli articoli 609-bis e 609-octies del medesimo codice, se commessi in danno di persona minorenne » sono sostituite dalle seguenti: « nonche' agli articoli 572, 583-quinquies, 609-bis, 609-octies e 612-bis del medesimo codice»;
b) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. Le persone condannate per i delitti di cui al comma 1 possono essere ammesse a seguire percorsi di reinserimento nella societa' e di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati, organizzati previo accordo tra i suddetti enti o associazioni e gli istituti penitenziari»;
c) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori».

Note all'art. 17:

- Si riporta il testo dell'art. 13-bis della legge 26
luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e
sulla esecuzione delle misure privative e limitative della
liberta'), come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 13-bis (Trattamento psicologico per i condannati
per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o
conviventi e per atti persecutori). - 1. Le persone
condannate per i delitti di cui agli articoli 600-bis,
600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui
all'art. 600-quater.1, 600-quinquies, 609-quater,
609-quinquies e 609-undecies del codice penale nonche' agli
articoli 572, 583-quinquies, 609-bis, 609-octies e 612-bis
del medesimo codice, possono sottoporsi a un trattamento
psicologico con finalita' di recupero e di sostegno. La
partecipazione a tale trattamento e' valutata ai sensi
dell'art. 4-bis, comma 1-quinquies, della presente legge ai
fini della concessione dei benefici previsti dalla medesima
disposizione.
1-bis. Le persone condannate per i delitti di cui al
comma 1 possono essere ammesse a seguire percorsi di
reinserimento nella societa' e di recupero presso enti o
associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza
psicologica e recupero di soggetti condannati per i
medesimi reati, organizzati previo accordo tra i suddetti
enti o associazioni e gli istituti penitenziari.».
 
Art. 18
Modifica all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119,
in materia di riequilibrio territoriale dei centri antiviolenza

1. All'articolo 5-bis, comma 2, lettera d), del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, le parole da: «, riservando un terzo» fino alla fine della lettera sono soppresse.

Note all'art. 18:

- Si riporta il testo dell'art. 5-bis della
decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 (Disposizioni urgenti
in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza
di genere, nonche' in tema di protezione civile e di
commissariamento delle province), convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, come
modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 5-bis (Azioni per i centri antiviolenza e le
case-rifugio). - 1. Al fine di dare attuazione a quanto
previsto dall'art. 5, comma 2, lettera d), del presente
decreto, il Fondo per le politiche relative ai diritti e
alle pari opportunita', di cui all'art. 19, comma 3, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e'
incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2013, di 7
milioni di euro per l'anno 2014 e di 10 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2015. Al relativo onere si
provvede, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2013,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'art. 61, comma 22, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e,
quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2014 e a 10 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2015, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi
strutturali di politica economica. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Il Ministro delegato per le pari opportunita',
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, provvede annualmente a ripartire tra
le regioni le risorse di cui al comma 1 tenendo conto:
a) della programmazione regionale e degli interventi
gia' operativi per contrastare la violenza nei confronti
delle donne;
b) del numero dei centri antiviolenza pubblici e
privati gia' esistenti in ogni regione;
c) del numero delle case-rifugio pubbliche e private
gia' esistenti in ogni regione;
d) della necessita' di riequilibrare la presenza dei
centri antiviolenza e delle case-rifugio in ogni regione.
3. I centri antiviolenza e le case-rifugio, alle quali
e' garantito l'anonimato, sono promossi da:
a) enti locali, in forma singola o associata;
b) associazioni e organizzazioni operanti nel settore
del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza,
che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in
materia di violenza contro le donne, che utilizzino una
metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra
donne, con personale specificamente formato;
c) soggetti di cui alle lettere a) e b), di concerto,
d'intesa o in forma consorziata.
4. I centri antiviolenza e le case-rifugio operano in
maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e
assistenziali territoriali, tenendo conto delle necessita'
fondamentali per la protezione delle persone che subiscono
violenza, anche qualora svolgano funzioni di servizi
specialistici.
5. Indipendentemente dalle metodologie di intervento
adottate e dagli specifici profili professionali degli
operatori coinvolti, la formazione delle figure
professionali dei centri antiviolenza e delle case-rifugio
promuove un approccio integrato alle fenomenologie della
violenza, al fine di garantire il riconoscimento delle
diverse dimensioni della violenza subita dalle persone, a
livello relazionale, fisico, psicologico, sociale,
culturale ed economico. Fa altresi' parte della formazione
degli operatori dei centri antiviolenza e delle
case-rifugio il riconoscimento delle dimensioni della
violenza riconducibili alle diseguaglianze di genere.
6. Le regioni destinatarie delle risorse oggetto di
riparto presentano al Ministro delegato per le pari
opportunita', entro il 30 marzo di ogni anno, una relazione
concernente le iniziative adottate nell'anno precedente a
valere sulle risorse medesime.
7. Sulla base delle informazioni fornite dalle regioni,
il Ministro delegato per le pari opportunita' presenta alle
Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione
sullo stato di utilizzo delle risorse stanziate ai sensi
del presente articolo.».
 
Art. 19
Modifiche al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 204, recante
attuazione della direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle
vittime di reato

1. Al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 204, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, le parole: «la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: «la procura della Repubblica presso il tribunale»;
b) all'articolo 3, comma 1, le parole: «procura generale della Repubblica presso la corte d'appello» sono sostituite dalle seguenti: «procura della Repubblica presso il tribunale»;
c) all'articolo 4, le parole: «procura generale della Repubblica presso la corte d'appello» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «procura della Repubblica presso il tribunale»;
d) all'articolo 7, comma 1, le parole: «delle procure generali presso le corti d'appello» sono sostituite dalle seguenti: «delle procure della Repubblica presso i tribunali».

Note all'art. 19:

- Si riporta il testo degli articoli 1, 3, 4 e 7 del
decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 204 (Attuazione
della direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle
vittime di reato), come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 1 (Autorita' di assistenza). - 1. Allorche' nel
territorio di uno Stato membro dell'Unione europea sia
stato commesso un reato che da' titolo a forme di
indennizzo previste in quel medesimo Stato e il richiedente
l'indennizzo sia stabilmente residente in Italia, la
procura della Repubblica presso il tribunale del luogo in
cui risiede il richiedente, quale autorita' di assistenza:
a) da' al richiedente le informazioni essenziali
relative al sistema di indennizzo previsto dallo Stato
membro dell'Unione europea in cui e' stato commesso il
reato;
b) fornisce al richiedente i moduli per presentare la
domanda;
c) a richiesta del richiedente, gli fornisce
orientamento e informazioni generali sulle modalita' di
compilazione della domanda e sulla documentazione
eventualmente richiesta;
d) riceve le domande di indennizzo e provvede a
trasmetterle senza ritardo, insieme alla relativa
documentazione, alla competente autorita' di decisione
dello Stato membro dell'Unione europea in cui e' stato
commesso il reato;
e) fornisce assistenza al richiedente sulle modalita'
per soddisfare le richieste di informazioni supplementari
da parte dell'autorita' di decisione dello Stato membro
dell'Unione europea in cui e' stato commesso il reato;
f) a richiesta del richiedente, provvede a
trasmettere all'autorita' di decisione le informazioni
supplementari e l'eventuale documentazione accessoria.
2. Qualora l'autorita' di decisione dello Stato membro
dell'Unione europea in cui e' stato commesso il reato
decida di ascoltare il richiedente o qualsiasi altra
persona, la procura della Repubblica presso il tribunale,
quale autorita' di assistenza, predispone quanto necessario
affinche' l'autorita' di decisione proceda direttamente
all'audizione secondo le leggi di quello Stato membro. Se
si procede a videoconferenza, si applicano le disposizioni
della legge 7 gennaio 1998, n. 11.
3. A richiesta dell'autorita' di decisione dello Stato
membro dell'Unione europea, la procura della Repubblica
presso il tribunale, quale autorita' di assistenza,
provvede all'audizione del richiedente o di qualsiasi altra
persona e trasmette il relativo verbale all'autorita'
medesima.»
«Art. 3 (Regime linguistico). - 1. Le informazioni di
cui all'art. 1, comma 1, trasmesse dalla procura della
Repubblica presso il tribunale, quale autorita' di
assistenza, all'autorita' di decisione di altro Stato
membro dell'Unione europea sono redatte nella lingua
ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato
membro alla cui autorita' di decisione l'informazione e'
diretta, ove corrisponda a una delle lingue delle
istituzioni comunitarie, ovvero in un'altra lingua delle
istituzioni comunitarie che tale Stato membro abbia
dichiarato di poter accettare.
2. Le informazioni di cui all'art. 2, comma 2,
trasmesse dall'autorita' di decisione all'autorita' di
assistenza di altro Stato membro dell'Unione europea sono
redatte nella lingua ufficiale o in una delle lingue
ufficiali dello Stato membro dell'autorita' cui
l'informazione e' diretta, ove corrisponda a una delle
lingue delle istituzioni comunitarie, ovvero in un'altra
lingua delle istituzioni comunitarie che tale Stato membro
abbia dichiarato di poter accettare.
3. I verbali delle audizioni di cui all'art. 1, comma
3, e il testo integrale della decisione sulla domanda di
indennizzo sono trasmessi in lingua italiana.»
«Art. 4 (Esenzione da spese e da formalita' di
autenticazione). - 1. Le attivita' svolte dalla procura
della Repubblica presso il tribunale, quale autorita' di
assistenza, non comportano alcuna spesa a carico del
richiedente o dell'autorita' di decisione di altro Stato
membro dell'Unione europea.
2. Gli atti e i documenti trasmessi ad altro Stato
membro dell'Unione europea dalla procura della Repubblica
presso il tribunale, quale autorita' di assistenza, o
dall'autorita' di decisione sono esenti da autenticazione o
formalita' equivalenti.»
«Art. 7 (Regolamento di attuazione). - 1. Con decreto
del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri
dell'interno, degli affari esteri e dell'economia e delle
finanze, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, ai sensi dell'art. 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, sono definiti gli aspetti organizzativi
relativi allo svolgimento delle attivita' di competenza
delle procure della Repubblica presso i tribunali, del
punto centrale di contatto di cui all'art. 5, nonche' le
modalita' di raccordo con le attivita' di competenza delle
autorita' di decisione.
2. Con lo stesso decreto sono approvati i modelli per
la trasmissione delle domande e delle decisioni in
conformita' alla decisione 2006/337/CE della Commissione,
del 19 aprile 2006.».
 
Art. 20
Modifica all'articolo 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122, in
materia di indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali
violenti

1. All'articolo 11, comma 2, della legge 7 luglio 2016, n. 122, dopo le parole: «secondo comma, del codice penale» sono inserite le seguenti: «nonche' per il delitto di deformazione dell'aspetto mediante lesioni permanenti al viso di cui all'articolo 583-quinquies del codice penale».

Note all'art. 20:

- Si riporta il testo dell'art. 11 della legge 7 luglio
2016, n. 122 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea
- legge europea 2015-2016), come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 11 (Diritto all'indennizzo in favore delle
vittime di reati intenzionali violenti, in attuazione della
direttiva 2004/80/CE. Procedura di infrazione 2011/4147). -
1. Fatte salve le provvidenze in favore delle vittime di
determinati reati previste da altre disposizioni di legge,
se piu' favorevoli, e' riconosciuto il diritto
all'indennizzo a carico dello Stato alla vittima di un
reato doloso commesso con violenza alla persona e comunque
del reato di cui all'art. 603-bis del codice penale, ad
eccezione dei reati di cui agli articoli 581 e 582, salvo
che ricorrano le circostanze aggravanti previste dall'art.
583 del codice penale.
2. L'indennizzo per i delitti di omicidio, violenza
sessuale o lesione personale gravissima, ai sensi dell'art.
583, secondo comma, del codice penale nonche' per il
delitto di deformazione dell'aspetto mediante lesioni
permanenti al viso di cui all'art. 583-quinquies del codice
penale, e' erogato in favore della vittima o degli aventi
diritto indicati al comma 2-bis nella misura determinata
dal decreto di cui al comma 3. Per i delitti diversi da
quelli di cui al primo periodo, l'indennizzo e' corrisposto
per la rifusione delle spese mediche e assistenziali.
2-bis. In caso di morte della vittima in conseguenza
del reato, l'indennizzo e' corrisposto in favore del
coniuge superstite e dei figli; in mancanza del coniuge e
dei figli, l'indennizzo spetta ai genitori e, in mancanza
dei genitori, ai fratelli e alle sorelle conviventi e a
carico al momento della commissione del delitto. Al coniuge
e' equiparata la parte di un'unione civile tra persone
dello stesso sesso. In mancanza del coniuge, allo stesso e'
equiparato il convivente di fatto che ha avuto prole dalla
vittima o che ha convissuto con questa nei tre anni
precedenti alla data di commissione del delitto. Ai fini
dell'accertamento della qualita' di convivente di fatto e
della durata della convivenza si applicano le disposizioni
di cui all'art. 1, commi 36 e 37, della legge 20 maggio
2016, n. 76.
2-ter. Nel caso di concorso di aventi diritto,
l'indennizzo e' ripartito secondo le quote previste dalle
disposizioni del libro secondo, titolo II, del codice
civile.
3. Con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro
della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, da emanare entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono determinati
gli importi dell'indennizzo, comunque nei limiti delle
disponibilita' del Fondo di cui all'art. 14, assicurando un
maggior ristoro alle vittime dei reati di violenza sessuale
e di omicidio e, in particolare, ai figli della vittima in
caso di omicidio commesso dal coniuge, anche separato o
divorziato, o da persona che e' o e' stata legata da
relazione affettiva alla persona offesa.».
 
Art. 21

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 19 luglio 2019

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri

Bonafede, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Bonafede