Gazzetta n. 170 del 22 luglio 2019 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 28 maggio 2019
Nuova metodologia di calcolo degli impegni e dei relativi accantonamenti del Fondo istituito dalla legge 28 maggio 1973, n. 295 per la copertura dei rischi di variazione dei tassi di interesse e di cambio.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni in materia di commercio con l'estero, che al Capo II - Finanziamento dei crediti all'esportazione, articoli da 14 a 19, disciplina le attivita' riguardanti il contributo agli interessi nelle operazioni di credito all'esportazione;
Visto in particolare, l'art. 14 del decreto legislativo n. 143/1998, che prevede che il soggetto gestore del Fondo di cui all'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, corrisponde, a valere sulle disponibilita' del predetto Fondo, contributi agli interessi ai soggetti di cui all'art. 15 del medesimo decreto, a fronte di operazioni di finanziamento di crediti all'esportazione;
Visto l'art. 25, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 143/1998 che attribuisce alla SIMEST S.p.a., a decorrere dal 1° gennaio 1999, la gestione anche degli interventi di finanziamento dei crediti a medio termine relativi all'esportazione di merci, alla prestazione di servizi, all'esecuzione di lavori all'estero di cui alla legge 24 maggio 1977, n. 227;
Vista la convenzione stipulata il 28 marzo 2014 fra il Ministero dello sviluppo economico e la SIMEST S.p.a. per la gestione del Fondo di cui all'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, in attuazione dell'art. 25, comma 2 del decreto legislativo n. 143/1998;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e in particolare l'art. 1, comma 270, che attribuisce al Comitato agevolazioni la competenza ad amministrare il Fondo di cui all'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295;
Visto altresi' l'art. 1, comma 269, della medesima legge 27 dicembre 2017, n. 205, che, al fine di garantire una piu' efficiente gestione delle risorse disponibili per l'operativita' del Fondo di cui all'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, venga approvata la metodologia di calcolo degli impegni complessivi del citato Fondo 295 e dei relativi accantonamenti per la copertura dei rischi di variazione dei tassi di interesse e di cambio, adottata dall'organo competente all'amministrazione del Fondo stesso, su proposta del soggetto gestore;
Preso atto che ai fini della definizione e della verifica della suddetta metodologia, il soggetto gestore si e' avvalso della societa' KPMG Advisory, individuata con apposita procedura tra i soggetti di provata esperienza e capacita' operativa, cosi' come previsto dal medesimo art. 1, comma 269, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
Vista la delibera adottata dal Comitato agevolazioni, nella seduta del 24 aprile 2018 con la quale il Comitato agevolazioni approva, su proposta del soggetto gestore, la metodologia di calcolo degli impegni complessivi del Fondo di cui all'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295 e dei relativi accantonamenti per la copertura dei rischi di variazione dei tassi di interesse e di cambio;
Ravvisata la necessita' di approvare la metodologia deliberata dal Comitato agevolazioni, al fine di garantire prudenti criteri di accantonamenti a fronte dei rischi di variazione dei tassi di interesse e di cambio sulle operazioni finanziate dal Fondo di cui all'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, nonche' una piu' efficiente gestione delle risorse disponibili per l'operativita' del Fondo stesso;

Decreta:

Art. 1
Approvazione della metodologia

1. E' approvata la metodologia di calcolo degli impegni complessivi del Fondo di cui all'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295 e dei relativi accantonamenti per la copertura dei rischi di variazione dei tassi di interesse e di cambio, adottata dal Comitato agevolazioni con delibera del 24 aprile 2018, di cui all'allegato A, che e' parte integrante del presente decreto.
2. In fase di prima applicazione, e comunque non oltre un biennio dall'entrata in vigore del presente decreto, il Comitato agevolazioni, su proposta del soggetto gestore puo' deliberare eventuali aggiustamenti alla metodologia di calcolo di cui all'allegato A del presente decreto, al fine di rafforzare la prudenza dei criteri di accantonamento o di migliorare l'efficienza della gestione delle risorse del Fondo di cui all'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, sottoponendoli all'approvazione del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico.
 
Allegato A
Metodologia di calcolo degli impegni complessivi del Fondo di cui
all'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295 e relativi
accantonamenti per la copertura dei rischi di variazione dei tassi
di interesse e di cambio

La metodologia di calcolo degli impegni complessivi del Fondo di cui all'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295 e dei relativi accantonamenti si basa su:
(i) calcolo degli impegni del «caso base» con approccio forward looking, che tiene conto dell'andamento prospettico dei tassi di interesse e di cambio (i.e. Mark to Market su tutta la vita del finanziamento);
(ii) calcolo degli impegni di «stress» sulla base della c.d. metodologia «Solvency» (1) a vita intera;
(iii) calcolo dell'accantonamento sul Fondo come somma di Mark to Market (MtM) su tutta la vita del finanziamento + Solvency a 4 anni (ovvero richiedendo accantonamenti per i primi quattro anni di vita dei finanziamenti sottostanti), in un'ottica di gestione efficiente delle risorse pubbliche;
(iv) rivalutazione mensile degli impegni complessivi (base + stress) del portafoglio e della pipeline e relativo reporting al Comitato agevolazioni, con evidenza rispettivamente di:
MtM del portafoglio e della pipeline dell'anno per tutta la durata dei finanziamenti sottostanti (i.e. impegni di base)
Solvency a quattro anni di portafoglio e pipeline dell'anno («impegni di stress»)
Solvency per tutta la durata dei finanziamenti sottostanti di portafoglio e pipeline dell' anno
Sia il MtM che gli impegni determinati con la metodologia Solvency sono calcolati assumendo che i finanziamenti sottostanti non abbiano opzioni di tasso e valuta inserite o che le stesse siano state gia' esercitate e che nessun finanziamento sia esposto a rischio di cancellazione (ovvero si assume l'erogazione complessiva).
La metodologia Solvency prevede un aggiornamento periodico dello scenario di stress da parte dell'Authority di riferimento (EIOPA) in coerenza con l'andamento del mercato.
Pur essendo il Fondo esposto agli scenari di stress a vita intera, il relativo accantonamento e' richiesto su quattro anni («Solvency 4 anni»). Ai fini del calcolo degli importi disponibili ai fini degli accantonamenti (considerato il probabile profilo temporale di entrate e di uscite dal Fondo 295) viene considerata la somma di due elementi: (i) cassa disponibile sul Fondo 295 al momento della delibera della specifica operazione e (ii) le eventuali somme impegnate con decreto di impegno pluriennale del Ministero dell'economia e delle finanze.

(1) «Solvency» indica la disciplina recata dal regolamento delegato
(UE) 2015/35 della Commissione del 10 ottobre 2014 e successive
modificazioni e integrazioni, che integra la direttiva
2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di
accesso ed esercizio delle attivita' di assicurazione e di
riassicurazione (Solvibilita' II), come di tempo in tempo
modificata e/o integrata.
 
Art. 2
Decorrenza

Il presente decreto acquista efficacia dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 28 maggio 2019

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tria

Il Ministro dello sviluppo economico
Di Maio