Gazzetta n. 138 del 14 giugno 2019 (vai al sommario)
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
DECRETO 3 maggio 2019
Modifiche al decreto ministeriale 27 luglio 2017, recante «Criteri e modalita' per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163».


IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITA' CULTURALI

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, recante: «Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, recante: «Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, a norma dell'art. 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89»;
Vista la legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni, recante: «Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo»;
Visto il decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 82, recante: «Disposizioni urgenti in materia di contributi in favore delle attivita' dello spettacolo», e in particolare l'art. 1, comma 1;
Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni;
Vista la legge 15 novembre 2005, n. 239, recante: «Disposizioni in materia di spettacolo», e in particolare l'art. 1, comma 3;
Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, recante: «Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza», e in particolare l'art. 69;
Visto il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1882, recante: «Istituzione della Regia Accademia di arte drammatica», successivamente denominata Accademia nazionale di arte drammatica «Silvio D'Amico»;
Visto il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni, recante: «Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza», e in particolare l'art. 141, comma 1, lettera d);
Visto l'art. 2423 del codice civile, concernente la redazione del bilancio;
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1236, recante: «Istituzione dell'Accademia nazionale di danza»;
Vista la legge 14 agosto 1967, n. 800, e successive modificazioni, recante: «Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attivita' musicali»;
Vista la legge 18 marzo 1968, n. 337, recante: «Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante»;
Vista la legge 29 luglio 1980, n. 390, «Provvedimenti per i circhi equestri e lo spettacolo viaggiante»;
Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 37, recante: «Provvedimenti a favore dei circhi equestri»;
Visto il decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, recante: «Riordino degli organi collegiali operanti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento dello spettacolo, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59», e in particolare l'art. 4, comma 2;
Visto il decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, e successive modificazioni, recante «Trasformazione dell'ente pubblico "La Biennale di Venezia" in persona giuridica privata denominata "Fondazione La Biennale di Venezia"»;
Visto il decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20, e successive modificazioni, recante: «Trasformazione in fondazione dell'ente pubblico "Istituto nazionale per il dramma antico"»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89, e successive modificazioni, recante «Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 18 maggio 2007, e successive modificazioni, recante «Norme di sicurezza per le attivita' di spettacolo viaggiante», e in particolare l'art. 4;
Visto il decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attivita' culturali» ed in particolare l'art. 4;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ed in particolare l'art. 7, comma 20;
Vista la legge 12 luglio 2011, n. 120, recante «Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la parita' di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle societa' quotate in mercati regolamentati»;
Visto il decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 26 ottobre 2011, recante: «Criteri e modalita' straordinarie di erogazione di contributi in favore delle attivita' dello spettacolo dal vivo nell'anno 2012 nei comuni danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009, in corrispondenza degli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto l'art. 9, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante: «Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attivita' culturali e del turismo», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, che prevede che, con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, siano rideterminati i criteri per l'erogazione e le modalita' per la liquidazione e l'anticipazione dei contributi allo spettacolo dal vivo;
Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 2014, recante: «Rideterminazione del numero dei componenti degli organi collegiali operanti presso la Direzione generale per il cinema e la Direzione generale per lo spettacolo dal vivo ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112»;
Visto l'art. 24, comma 3-sexies del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;
Visto il decreto ministeriale 27 luglio 2017 e successive modificazioni, recante: «Criteri e modalita' per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163»;
Tenuto conto del fatto che il Comune dell'Aquila ha rappresentato nel 2018 il permanere delle difficolta' operative e logistiche risultanti dall'evento sismico del 2009 per gli organismi di spettacolo che ivi hanno sede legale;
Ritenuto di dover modificare la disposizione di cui all'art. 49, comma 4, del decreto ministeriale 27 luglio 2017 e successive modificazioni, al fine di garantire agli organismi di spettacolo che hanno sede legale a L'Aquila e provincia il raggiungimento dei livelli contributivi del 2017;
Acquisita l'intesa della Conferenza unificata, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 15 novembre 2005, n. 239, nella seduta del 17 aprile 2019;

Decreta:

Articolo unico
Modifiche all'art. 49, comma 4,
del decreto ministeriale 27 luglio 2017

1. All'art. 49, comma 4, del decreto ministeriale 27 luglio 2017 e successive modificazioni citato in premessa, per le ragioni ivi specificate, l'inciso finale: «, ad accezione di quanto previsto all'art. 2, comma 1, secondo periodo», e' soppresso ed e' sostituito dal seguente «, al fine di garantire agli organismi di spettacolo che hanno sede legale a L'Aquila e provincia il raggiungimento dei livelli contributivi del 2017.».
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e successivamente verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 3 maggio 2019

Il Ministro: Bonisoli

Registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 2019 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 1679