Gazzetta n. 133 del 8 giugno 2019 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 27 maggio 2019
Riciclaggio delle navi - Istruzioni operative per la vigilanza, le visite ed il rilascio dei certificati alla nave nonche' per le autorizzazioni all'Organismo riconosciuto di cui all'articolo 3 del decreto interministeriale 12 ottobre 2017.


IL COMANDANTE GENERALE
del Corpo delle capitanerie di porto

Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni, recante codice della navigazione e relativo regolamento di esecuzione;
Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616 «Sicurezza della navigazione e della vita umana in mare»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 «Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1999, recante ampliamento delle normative e delle metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelle per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lettera f), della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego amianto;
Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante norme in materia ambientale;
Visto il regolamento (CE) n. 336/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 febbraio 2006, sull'attuazione nella Comunita' del codice internazionale di gestione della sicurezza e che abroga il regolamento (CE) n. 3051/95 del Consiglio;
Visto il regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009, relativo alle disposizioni e alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi;
Visto il decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa alle disposizioni e alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attivita' delle amministrazioni marittime;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 164, recante attuazione della direttiva 2009/21/CE relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera»;
Visto il regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE;
Visto il decreto interministeriale 12 ottobre 2017 recante disciplina delle procedure autorizzative per il riciclaggio delle navi;
Considerati la necessita' di prevenire, ridurre o eliminare gli effetti negativi per la salute umana e per l'ambiente causati dal riciclaggio, dal funzionamento e dalla manutenzione delle navi battenti bandiera italiana, nonche', ai sensi dell'art. 2, comma 2 del citato decreto interministeriale 12 ottobre 2017, il compito dell'amministrazione di vigilare sulla corretta applicazione del regolamento e svolgere, anche avvalendosi di un organismo riconosciuto, le attribuzioni e i compiti attinenti alle navi battenti la bandiera italiana;
Ritenuto necessario, al fine di consentire la corretta applicazione delle norme sopra richiamate:
esplicitare le attivita' che devono essere poste in essere durante l'intero ciclo di vita della nave, fino all'avvio della stessa al riciclaggio;
determinare le modalita' di controllo, di visita e di rilascio dei pertinenti certificati;
determinare le attribuzioni di competenza degli organismi all'uopo autorizzati all'effettuazione delle visite, ispezioni e rilascio dei certificati di cui sopra;

Decreta:

Art. 1
Oggetto e scopo

1. Il presente decreto detta disposizioni amministrative ed operative da applicare alla nave ed all'organismo riconosciuto, al fine di adempiere alle disposizioni contenute nel regolamento n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013 e nel decreto interministeriale 12 ottobre 2017.
 
Allegato 1

Dichiarazione di esclusione dall'applicazione del Regolamento
(UE) 1257/2013
(ai sensi dell'art.2, comma 2 del decreto dirigenziale n° /2019)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(ai sensi dell' art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 -
Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa)

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto e di applicazione del regolamento si intende per:
a) audit all'organismo riconosciuto: processo sistematico, indipendente e documentato per ottenere le evidenze dell'audit e valutarle con obiettivita' al fine di stabilire in quale misura i criteri dell'audit sono stati soddisfatti ai fini del presente decreto (ISO 19011:2018 e successive revisioni);
b) certificato di idoneita' al riciclaggio: «Certificato di idoneita' al riciclaggio», di cui all'art. 3, comma 1 punto 22 del regolamento;
c) certificato di inventario: «Certificato relativo all'inventario dei materiali pericolosi», di cui all'art. 3, comma 1, punto 21 del regolamento;
d) Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto: ai fini dell'art. 2, comma 1, lettera c) del decreto interministeriale 12 ottobre 2017, e' da intendersi il reparto 6° «Sicurezza della navigazione»;
e) IMO: Organizzazione marittima internazionale;
f) nave nuova: e' una nave:
I. il cui contratto di costruzione e' stipulato alla data o successivamente al 31 dicembre 2018;
II. in assenza di un contratto di costruzione, la cui chiglia e' stata impostata, o che si trova in un equivalente stadio di costruzione, sei mesi dopo al 31 dicembre 2018 o successivamente a tale data; o
III. la cui consegna ha luogo trenta mesi dopo il 31 dicembre 2018 o successivamente a tale data;
g) organismo riconosciuto-autorizzato: qualsiasi organismo riconosciuto di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, autorizzato dall'amministrazione e che abbia rilasciato il certificato di classe alla nave. Nel caso di unita' con classe multipla, l'organismo riconosciuto-autorizzato che ha effettuato le visite ai fini del rilascio/rinnovo dei certificati statutari;
h) regolamento: il regolamento UE n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013 relativo al riciclaggio delle navi;
i) societa': cosi' come definita all'art. 2.3 del regolamento (UE) 336/2006 del 15 febbraio 2006.
2. Per quanto non espressamente disciplinato si faccia riferimento al regolamento ed al decreto interministeriale del 12 ottobre 2017.
 
Allegato 2

RESOLUTION MEPC.222(64)
Adopted on 5 October 2012
2012 GUIDELINES FOR THE SURVEY AND CERTIFICATION OF SHIPS
UNDER THE HONG KONG CONVENTION

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Art. 3
Campo di applicazione

1. Il presente decreto si applica alle navi nuove ed esistenti autorizzate a battere la bandiera italiana.
2. L'armatore, qualora ritenga sussistano le condizioni di cui all'art. 2, comma 2, lettera c) del regolamento, invia all'ufficio di iscrizione della nave una «dichiarazione di esclusione dall'applicazione del regolamento» (allegato 1), in cui dichiara, con le forme di cui all'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, che la nave ha operato unicamente in acque soggette alla sovranita' ed alla giurisdizione dello Stato italiano.
 
Allegato 3

CERTIFICATO RELATIVO ALL'INVENTARIO DEI MATERIALI PERICOLOSI

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Art. 4
V i s i t e

1. L'insieme dei controlli, degli esami e degli accertamenti tecnici e documentali, concernenti la verifica della conformita' della nave alle disposizioni del regolamento, costituisce una visita.
2. Le visite di cui all'art. 8 del regolamento sono effettuate in accordo alle pertinenti linee guida dell'IMO, attualmente contenute nella risoluzione MEPC.222(64) adottata il 5 ottobre 2012, recante «2012 Guidelines for the survey and certification of ships under Hong Kong Convention» (allegato 2).
 
Allegato 4

CERTIFICATO DI IDONEITA' AL RICICLAGGIO

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Art. 5
Esecuzione delle visite

1. Le visite sono effettuate da funzionari di un organismo riconosciuto-autorizzato dall'amministrazione ai sensi dell'art. 13 del presente decreto.
2. La societa', o, in assenza, l'armatore o un suo rappresentante, allo scopo di sottoporre a visita una nave per le finalita' di cui al regolamento e al presente decreto, inoltra apposita richiesta all'organismo riconosciuto-autorizzato trasmettendone copia all'autorita' marittima sede di iscrizione della nave.
 
Allegato 5

DICHIARAZIONE DI COMPLETAMENTO DEL RICICLAGGIO DELLA NAVE

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Art. 6
Rilascio e vidimazioni dei certificati

1. A seguito di una visita iniziale o di rinnovo dalla quale risulti la rispondenza della nave alle prescrizioni del regolamento, l'organismo riconosciuto-autorizzato rilascia il certificato di inventario.
2. A seguito di una visita addizionale ad una nave, effettuata conformemente all'art. 8, paragrafo 6 del regolamento, dalla quale risulti la rispondenza della stessa alle prescrizioni ivi contenute e del presente decreto, l'organismo riconosciuto-autorizzato convalida il certificato di inventario.
3. A seguito di una visita finale ad una nave dalla quale risulti la rispondenza della stessa alle prescrizioni del regolamento e che e' idonea ad essere avviata al riciclaggio, l'organismo riconosciuto-autorizzato rilascia il certificato di idoneita' al riciclaggio.
4. I certificati di cui al presente articolo sono rilasciati, in italiano e in inglese, nella forma stabilita negli allegati 3 e 4 del presente decreto redatti sulla base della «Decisione di esecuzione (UE) 2016/2325 del 19 dicembre 2016» e della «Decisione di esecuzione (UE) 2016/2321 del 19 dicembre 2016» dagli organismi riconosciuti-autorizzati.
 
Allegato 6

RESOLUTION MEPC.269(68)
(adopted on 15 May 2015)
2015 GUIDELINES FOR THE DEVELOPMENT OF THE
INVENTORY OF HAZARDOUS MATERIALS

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 7
Durata, validita' e proroga dei certificati

1. Il certificato di inventario rilasciato alla nave a seguito di visita iniziale ha una validita' massima di cinque anni dalla data di completamento della visita.
2. Il certificato di inventario rilasciato alla nave a seguito di visita di rinnovo ha una validita' massima di cinque anni dalla data di espletamento della visita secondo le modalita' stabilite dall'art. 9, commi 3 e 4 del regolamento.
3. Il certificato di inventario puo' essere prorogato dall'organismo riconosciuto-autorizzato nei casi previsti dall'art. 9, commi 7 e 8 del regolamento, su autorizzazione dell'amministrazione, a seguito di richiesta della societa', o in assenza dell'armatore, corredata da parere dell'organismo stesso.
4. Il certificato di idoneita' al riciclaggio rilasciato alla nave a seguito di visita finale ha una validita' non superiore a tre mesi.
5. Il certificato di idoneita' al riciclaggio puo' essere prorogato per un singolo viaggio dall'organismo riconosciuto-autorizzato, se ricorrono le condizioni di cui all'art. 10, comma 5 del regolamento, su autorizzazione dell'amministrazione, a seguito di richiesta della societa', o in assenza dell'armatore, corredata da parere dell'organismo stesso. L'organismo riconosciuto-autorizzato che procede alla proroga del certificato di idoneita' al riciclaggio ne deve dare informazione all'ufficio di iscrizione della nave.
 
Allegato 7

REQUISITI SULLE QUALIFICHE, ADDESTRAMENTO ED
ESPERIENZA NECESSARI PER IL RUOLO DELLA PERSONA COMPETENTE
PREVISTA DAL REGOLAMENTO (UE) 1257/2013 E DAL PRESENTE DECRETO

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 8
Mantenimento delle condizioni dopo le visite

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 8, comma 6 del regolamento, il comandante della nave, con il supporto del direttore di macchina per la parte di propria competenza, ha l'obbligo di comunicare alla persona competente designata, qualsiasi cambiamento o modifica indicate nella sezione 3.3 della risoluzione MEPC. 222(64) per le iniziative di cui all'art. 8 del regolamento.
 
Allegato 8

ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER
L'AUTORIZZAZIONE COME ORGANISMO RICONOSCIUTO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 COMMA 2 LETTERA C)
DEL DECRETO 12 OTTOBRE 2017

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Art. 9
Dichiarazione di completamento

1. L'organismo riconosciuto-autorizzato che ha rilasciato il certificato di idoneita' al riciclaggio e che riceve la/e dichiarazione/i di completamento del riciclaggio, secondo le disposizioni di cui all'art. 13, comma 2, lettera c) del regolamento, ne invia copia all'ufficio marittimo di iscrizione della nave ed, ai fini dell'art. 21, comma 1, lettera b) del regolamento, all'autorita' competente di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 12 ottobre 2017.
2. Nel caso in cui la demolizione di una singola nave avvenga in piu' impianti, ciascun impianto coinvolto nel processo rilascia una propria dichiarazione di completamento.
3. La dichiarazione di completamento del riciclaggio della nave e' elaborata nella forma stabilita nell'allegato 5 del presente decreto, conforme alla pertinente «Decisione di esecuzione (UE) della Commissione», attualmente la n. 2016/2322 del 19 dicembre 2016».
 
Art. 10
Contenuti, formato ed aggiornamento
dell'inventario dei materiali pericolosi

1. L'inventario dei materiali pericolosi:
a) e' compilato tenendo conto delle pertinenti linee guida attualmente contenute nella risoluzione MEPC. 269(68) adottata il 15 maggio 2015 «2015 Guidelines for the development of the Inventory of Hazardous Materials» (allegato 6), ed utilizzando il format in esse contenuto all'appendice 2;
b) e' redatto almeno in lingua inglese;
c) puo' essere elaborato in formato cartaceo o elettronico a scelta dell'armatore o della societa' secondo le modalita' amministrative vigenti;
d) e' specifico per ciascuna nave;
e) prova che la nave rispetta i divieti o le restrizioni in materia di installazione ed uso di materiali pericolosi conformemente all'art. 4 del regolamento.
 
Art. 11
Sistema di gestione della sicurezza

1. La societa', o in assenza l'armatore, sviluppa apposite procedure e linee guida al fine di adeguarsi alle disposizioni previste dal presente decreto e dal regolamento stabilendo, altresi', i compiti da assegnare al personale di bordo.
2. Per le navi soggette al codice ISM, le predette linee guida costituiscono parte integrante del Manuale di gestione della sicurezza della nave, redatto ai sensi di quanto previsto dal codice internazionale di gestione per la sicurezza delle navi (ISM Code) di cui alla convenzione SOLAS e al regolamento (CE) n. 336/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio.
 
Art. 12
Persona competente designata

1. Per assicurare il corretto espletamento delle attivita' di cui al paragrafo 5.2 dell'annesso, contenuto attualmente nella risoluzione alla MEPC.269(68) adottata il 15 maggio 2015 recante «2015 Guidelines for the development of the Inventory of Hazardous Materials» (allegato 6), la societa', o in assenza l'armatore, designa una persona competente che rappresenti un collegamento tra l'armatore o la societa' ed il personale di bordo nella gestione dei processi scaturiti dall'applicazione del presente decreto e del regolamento.
2. La persona competente puo' essere parte dell'organizzazione di bordo qualora sia gestita una sola nave.
3. Al fine di conseguire le attivita' di cui sopra, la persona competente dovra' possedere i requisiti di qualifica, addestramento ed esperienza di cui all'allegato 7 del presente decreto.
4. La societa', o in assenza l'armatore, e' tenuto a fornire i mezzi, le risorse e le informazioni necessarie, nonche' ad assicurare le condizioni per lo svolgimento dei compiti della persona competente, definendone l'autorita' e la responsabilita'.
 
Art. 13
Accordi di autorizzazione

1. L'amministrazione, prima di autorizzare gli organismi riconosciuti per gli scopi di cui al presente decreto, che ne fanno domanda secondo l'istruttoria indicata nell'allegato 8, stipula un accordo con gli stessi per definire gli specifici compiti e funzioni dell' organismo stesso e che contiene tra l'altro:
a) le disposizioni previste nell'appendice II della risoluzione A.739 (18) dell'IMO, come emendata dalla risoluzione MSC.280 (81) dell'IMO sulle linee guida per il rilascio delle autorizzazioni a favore di organismi che agiscono per conto dell'amministrazione e sulla base dell' allegato, delle appendici e degli altri elementi contenuti nel documento dell'IMO MSC/Circular 710 e MEPC/Circular 307 sul modello di accordo per il rilascio di autorizzazioni a favore di organismi che operano per conto dell'amministrazione;
b) la previsione secondo cui l'amministrazione, qualora condannata da un organo giurisdizionale a risarcire un danno derivante da dolo o colpa imputabile ai servizi dell'organismo, ha diritto ad un indennizzo da parte dell'organismo stesso nella misura pari ai danni ad esso imputabili;
c) le disposizioni per il controllo periodico da parte dell'amministrazione o da un ente imparziale designato da quest'ultima sull'attivita' che l'organismo riconosciuto ed autorizzato svolge per suo conto, ai sensi dell'art. 5;
d) le disposizioni relative alla possibilita' di ispezioni dettagliate a campione delle navi e per la comunicazione obbligatoria all'autorita' competente relativa all'elenco delle navi di bandiera italiana a cui e' stato rilasciato un certificato di idoneita' al riciclaggio secondo le disposizioni della lettera a), comma 1, art. 21 del regolamento.
 
Art. 14
Audit all'organismo riconosciuto-autorizzato

1. L'organismo riconosciuto-autorizzato e' sottoposto, con periodicita' massima quinquennale, a specifico audit in relazione all'applicazione del presente decreto, secondo le modalita' contenute nella ISO 19011 «Linee guida per gli audit di sistemi di gestione».
2. Gli audit di cui sopra sono eseguiti da un team di auditors designato dall'amministrazione che, al termine dell'attivita', rilascia un rapporto in cui sono riportate eventuali osservazioni e/o non-conformita'.
 
Art. 15
Entrata in vigore

1. Il presente decreto, unitamente ai suoi allegati che ne costituiscono parte integrante, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione.

Roma, 27 maggio 2019

Il Comandante generale: Pettorino