Gazzetta n. 105 del 7 maggio 2019 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 9 aprile 2019
Requisiti dei componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno. (Decreto n. 329).


IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 recante «Disposizioni urgenti per la dignita' dei lavoratori e delle imprese» convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 e in particolare l'art. 4, comma 1-quater, lettera c) il quale prevede «concorsi ordinari per titoli ed esami, banditi, con cadenza biennale, ai sensi dell'art. 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dell'art. 1, commi 109, lettera b), e 110, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ai quali sono destinati, al netto dei posti di cui alla lettera a), il 50 per cento dei posti vacanti e disponibili di cui all'alinea e comunque i posti rimasti vacanti a seguito dello svolgimento delle procedure di cui alle lettere a) e b)»;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante «Riforma degli ordinamenti didattici universitari» e successive modificazioni e in particolare l'art. 3, comma 2;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado» e in particolare, l'art. 404, concernente le commissioni giudicatrici dei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, recante riforma degli organi collegiali territoriali della scuola a norma dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e in particolare gli articoli 2 e 3;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed in particolare gli articoli 35 e 35-bis;
Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, ed in particolare l'art. 5, che introduce l'alfabetizzazione obbligatoria nella lingua inglese tra le finalita' della scuola primaria, superando quanto previsto dal decreto ministeriale 28 giugno 1991, art. 1, in base al quale «l'insegnamento della lingua straniera riguarda, di norma, le quattro lingue piu' diffuse: francese, inglese, spagnolo, tedesco»;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti» e, in particolare, l'art. 1, commi da 109 a 113;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 7 marzo 2012 concernente i requisiti per il riconoscimento della validita' delle certificazioni delle competenze linguistico - comunicative in lingua straniera;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 23 febbraio 2016, n. 96 recante «Requisiti dei componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, nonche' del personale docente per il sostegno agli alunni con disabilita'».
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 327 del 9 aprile 2019, recante «Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, le prove d'esame e i relativi programmi»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 328 del 9 aprile 2019, recante «Tabella dei titoli valutabili nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente nella scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno»;
Ravvisata l'opportunita' di procedere alla revisione dei requisiti dei componenti delle commissioni giudicatici, al fine di renderli coerenti con le innovazioni culturali, professionali e ordinamentali nel frattempo intercorse; di assicurare la partecipazione alle commissioni giudicatrici dei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente di esperti di comprovata esperienza nelle materie di concorso; di dare conto delle esperienze maturate durante l'espletamento delle procedure del concorso bandito con DDG 23 febbraio 2016, n. 105, recante «Concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola dell'infanzia e primaria»;
Vista la richiesta di acquisizione del parere al Consiglio superiore della pubblica istruzione del 5 dicembre 2018, prot. n. 34013;
Audito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione reso all'adunanza del 16 gennaio 2019;
Ritenuto di non poter accogliere l'osservazione del CSPI in ordine alla necessita' di revisione dei compensi riconosciuti ai membri delle commissioni esaminatrici, in mancanza di una previsione di legge che preveda anche la relativa copertura finanziaria;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ai sensi dell'art. 22, comma 8, lettera a), punto a3) del CCNL 19 aprile 2018;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
a. Ministro: Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
b. testo unico: decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni;
c. professori universitari: i professori universitari di prima o seconda fascia;
d. dirigenti tecnici: dirigenti di seconda fascia che svolgono la funzione ispettiva tecnica di cui all'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 98;
e. ordinanza: ordinanza del Ministro adottata ai sensi dell'art. 404, comma 9 del testo unico.
 
Art. 2

Commissioni giudicatrici

1. Le commissioni giudicatrici dei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria per posti comuni e di sostegno sono presiedute da un professore universitario o da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico e sono composte da due docenti.
2. Il presidente e i componenti, individuati ai sensi dell'ordinanza, devono possedere i requisiti di cui agli articoli 3 e 4.
3. Ove non sia possibile affidare ai componenti della commissione l'accertamento della capacita' di comprensione e conversazione in lingua inglese, si procede alla nomina, contestualmente alla formazione della commissione, in qualita' di membri aggregati, di docenti titolari del predetto insegnamento, che svolgono le proprie funzioni limitatamente all'accertamento delle competenze di lingua, ai sensi dell'art. 5.
4. Per il presidente e ciascun componente, inclusi i membri aggregati, e' prevista la nomina di un supplente.
5. A ciascuna commissione e' assegnato un segretario, individuato tra il personale amministrativo appartenente alla seconda area o superiore, ovvero alle corrispondenti aree del comparto scuola, secondo le corrispondenze previste dalla tabella n. 9, relativa al computo scuola, allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2015.
6. La composizione delle commissioni e' tale da garantire la presenza di componenti di entrambi sessi, salvi i casi di motivata impossibilita'.
 
Art. 3

Requisiti dei presidenti

1. Per i concorsi a posto comune nella scuola dell'infanzia e primaria, gli aspiranti presidenti devono possedere i seguenti requisiti:
a. per i professori universitari, svolgere o aver svolto attivita' di insegnamento nei corsi di laurea in Scienze della formazione primaria;
b. per i dirigenti tecnici, appartenere allo specifico settore ovvero svolgere o aver svolto attivita' di insegnamento nei corsi di laurea in Scienze della formazione primaria;
c. per i dirigenti scolastici, aver diretto o dirigere istituti comprensivi o circoli didattici ovvero provenire dai relativi ruoli.
2. Per i concorsi a posto di sostegno gli aspiranti presidenti devono possedere i seguenti requisiti:
a. per i professori universitari, appartenere al settore scientifico-disciplinare M-PED/03 ovvero aver espletato attivita' di insegnamento nell'ambito dei percorsi preposti all'acquisizione del titolo di specializzazione per le attivita' di sostegno;
b. per i dirigenti tecnici, aver maturato documentate esperienze nell'ambito del sostegno o svolgere o aver svolto attivita' di insegnamento nell'ambito dei percorsi preposti all'acquisizione del titolo di specializzazione per le attivita' di sostegno. Costituisce, titolo di preferenza l'aver svolto attivita' di sostegno agli alunni con disabilita' essendo in possesso dei titoli di specializzazione;
c. per i dirigenti scolastici, aver diretto o dirigere istituti comprensivi o circoli didattici ovvero provenire dai relativi ruoli. Costituisce titolo di preferenza l'aver svolto attivita' di sostegno agli alunni con disabilita' essendo in possesso dei titoli di specializzazione.
 
Art. 4

Requisiti dei commissari

1. I docenti delle istituzioni scolastiche statali che aspirano a essere nominati componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi di cui al presente decreto per posto comune devono essere docenti confermati in ruolo con almeno cinque anni di anzianita' nel ruolo, nella scuola rispettivamente dell'infanzia e primaria, a seconda della distinta procedura cui si riferisce il concorso, avere documentati titoli o esperienze relativamente all'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nella didattica ed essere stati immessi in ruolo da graduatorie di concorso per titoli ed esami; in caso di immissione attraverso le graduatorie di cui all'art. 401 del testo unico, essere risultati idonei allo specifico concorso ordinario o aver conseguito l'abilitazione all'insegnamento attraverso il corso di laurea in Scienze della formazione primaria.
2. I docenti delle istituzioni scolastiche statali che aspirano a essere nominati componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi di cui al presente decreto su posto di sostegno devono essere docenti confermati in ruolo e in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilita' nonche' aver prestato servizio per almeno cinque anni nel ruolo su posto di sostegno nella scuola dell'infanzia o primaria a seconda della distinta procedura cui si riferisce il concorso e avere documentati titoli o esperienze relativamente all'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nella didattica.
3. Costituisce titolo prioritario il possesso di documentati titoli o esperienze relativamente all'insegnamento della lingua inglese.
4. Costituisce criterio di precedenza nella nomina a componente delle commissioni giudicatrici il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
a. dottorato di ricerca; diploma di specializzazione; diploma di perfezionamento equiparato per legge o per statuto e ricompreso nell'allegato 4 nel decreto del direttore generale per il personale della scuola 31 marzo 2005; attivita' di ricerca scientifica sulla base di assegni ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ovvero dell'art. 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, ovvero dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; abilitazione scientifica nazionale a professore di prima o seconda fascia, in settori disciplinari coerenti con la tipologia di insegnamento;
b. aver svolto attivita' di docente supervisore o tutor organizzatore o tutor coordinatore presso i corsi di laurea in Scienze della formazione primaria o aver ricoperto incarichi di docenza presso i predetti corsi;
c. diploma di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilita';
d. diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di primo o secondo livello con esame finale, nell'ambito dei bisogni educativi speciali;
e. diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di primo o secondo livello con esame finale, nell'ambito delle tecnologie dell'informazione e comunicazione;
f. diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale costituente titolo di accesso alle classi di concorso A-24 e A-25 per la lingua inglese;
g. laurea triennale nelle classi di laurea L-11 e L-12, purche' il piano di studi abbia ricompreso 24 crediti nei settori scientifico disciplinari L-LIN 01 ovvero L-LIN 02 e 36 crediti nei settori scientifico disciplinari L-LIN 11 ovvero L-LIN 12;
h. diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale o diploma ISEF costituente titolo di accesso alle classi di concorso A-48 e A-49 per scienze motorie;
i. diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale; diploma accademico di secondo livello o diploma di conservatorio costituente titolo di accesso alle classi di concorso A-29, A-30, A-55 e A-56.
5. In caso di mancanza di aspiranti, il dirigente preposto all'USR competente nomina i presidenti e i componenti con proprio atto motivato, fermi restando i requisiti e le cause di incompatibilita' previsti dal decreto e dalla normativa vigente e la facolta' di accettare l'incarico.
6. Qualora non sia possibile reperire commissari, il dirigente preposto all'USR ricorre, con proprio decreto motivato, alla nomina di professori universitari, ricercatori a tempo indeterminato, a tempo determinato di tipo A o tipo B, assegnisti di ricerca, docenti a contratto in possesso di esperienza di docenza almeno triennale nei corsi di laurea in Scienze della formazione primaria o, per le relative procedure, nei corsi di specializzazione al sostegno, o docenti delle istituzioni scolastiche anche in deroga alla prevista anzianita' di servizio nel ruolo.
 
Art. 5

Requisiti dei componenti aggregati

I docenti componenti aggregati per l'accertamento della lingua inglese devono essere docenti confermati in ruolo con almeno cinque anni di servizio, ivi compreso il preruolo, nella classe di concorso A-24 o A-25 per l'insegnamento della lingua inglese.
2. In caso di indisponibilita' di candidati con i requisiti prescritti, dirigente preposto all'USR procede a nominare in deroga ai requisiti di ruolo e di servizio, fermo restando il possesso dell'abilitazione di cui al comma 1, ovvero alla nomina di personale esperto appartenente al settore universitario in possesso di esperienza almeno biennale negli afferenti settori scientifico disciplinari.
 
Art. 6
Condizioni personali ostative all'incarico di presidente e componente
delle commissioni

1. Sono condizioni ostative all'incarico di presidente, componente e componente aggregato delle commissioni del concorso:
a. avere riportato condanne penali o avere in corso procedimenti penali per i quali sia stata formalmente iniziata l'azione penale;
b. avere in corso procedimenti disciplinari ai sensi delle norme disciplinari dei rispettivi ordinamenti;
c. essere incorsi nelle sanzioni disciplinari previste nei rispettivi ordinamenti;
d. essere stati collocati a riposo da piu' di tre anni dalla data di pubblicazione del bando e, se in quiescenza, aver superato il settantesimo anno d'eta' alla medesima data.
2. I presidenti, i componenti e i componenti aggregati delle commissioni del concorso, inoltre:
a. a partire da un anno antecedente alla data di indizione del concorso, non possono essere componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, ricoprire cariche politiche e essere rappresentanti sindacali, anche presso le rappresentanze sindacali unitarie, o essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali, ne' esserlo stati nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso;
b. non debbono essere parenti o affini entro il quarto grado con un candidato, ne' esserne coniugi;
c. non debbono svolgere, o aver svolto nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso, attivita' o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei docenti;
d. non debbono essere stati destituiti o licenziati dall'impiego per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata.
3. Al fine di assicurare la regolarita', l'imparzialita' e il buon andamento dei lavori delle commissioni giudicatrici, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2 i presidenti e i componenti non devono trovarsi in altre condizioni che, per ragioni oggettive, rendano comunque incompatibile o inopportuna la loro partecipazione a una procedura concorsuale.
 
Art. 7

Norma finale

1. Il presente decreto sostituisce il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 23 febbraio 2016, n. 96 limitatamente alle procedure concorsuali a posta comuni e di sostegno nella scuola dell'infanzia e primaria.

Roma, 9 aprile 2019

Il Ministro: Bussetti