Gazzetta n. 105 del 7 maggio 2019 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 9 aprile 2019
Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, le prove d'esame e i relativi programmi. (Decreto n. 327).


IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 recante «Disposizioni urgenti per la dignita' dei lavoratori e delle imprese» convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 e in particolare l'art. 4, comma 1-quater, lettera c) il quale prevede «concorsi ordinari per titoli ed esami, banditi, con cadenza biennale, ai sensi dell'art. 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dell'art. 1, commi 109, lettera b), e 110, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ai quali sono destinati, al netto dei posti di cui alla lettera a), il 50 per cento dei posti vacanti e disponibili di cui all'alinea e comunque i posti rimasti vacanti a seguito dello svolgimento delle procedure di cui alle lettere a) e b)»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante «Norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonche' alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la mobilita' del personale direttivo e docente della scuola»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate», e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado», ed in particolare l'art. 400, comma 8;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, recante «Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola, a norma dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, gli articoli 2 e 3;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 35 concernente il reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni, ove al comma 3 e' consentito il ricorso, «all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione», l'art. 37, che ha stabilito che i bandi di concorso per l'accesso alle pubbliche amministrazioni prevedano l'accertamento della conoscenza della lingua inglese, nonche', ove opportuno in relazione al profilo professionale richiesto, di altre lingue straniere, nonche' l'art. 38, in merito all'accesso ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche da parte dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e dei loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni;
Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, nn. 215 e 216, concernenti, rispettivamente, l'attuazione della direttiva n. 2000/43/CE per la parita' di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, e l'attuazione della direttiva n. 2000/78/CE per la parita' di trattamento tra le persone, senza distinzione di religione, di convinzioni personali, di handicap, di eta' e di orientamento sessuale;
Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e successive modificazioni, recante: «Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'art. 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53» e in particolare l'art. 1, in base al quale la scuola dell'infanzia «contribuisce alla formazione integrale delle bambine e dei bambini, anche promuovendo il plurilinguismo attraverso l'acquisizione dei primi elementi della lingua inglese»; l'art. 5, che introduce l'alfabetizzazione obbligatoria nella lingua inglese tra le finalita' della scuola primaria, superando quanto previsto dal decreto ministeriale 28 giugno 1991, art. 1, in base al quale «l'insegnamento della lingua straniera riguarda, di norma, le quattro lingue piu' diffuse: francese, inglese, spagnolo, tedesco»:
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante attuazione della direttiva n. 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva n. 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni, e in particolare l'art. 25, in merito all'accesso all'occupazione dei titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria;
Visto decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, recante «Disposizioni urgenti per garantire la continuita' del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010» convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, e in particolare l'art. 1, comma 4-quinquies, in base al quale «a decorrere dall'anno scolastico 2010-2011, non e' consentita la permanenza nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti che hanno gia' stipulato contratto a tempo indeterminato per qualsiasi tipologia di posti di insegnamento o classi di concorso»;
Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante «Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo» convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e, in particolare, l'art. 8, comma 1, ove si dispone che le domande e i relativi allegati per la partecipazione a concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali siano inviate esclusivamente per via telematica;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti», ed in particolare l'art. 1, commi da 110 a 113 e il comma 20;
Visto il regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE del Parlamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati, cd. «GDPR»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 recante «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» e successive modificazioni ed in particolare l'art. 7, comma 2-bis, che prevede che le prove d'esame possano essere precedute da forme di preselezione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, regolamento recante «Disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante «Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 26 maggio 1998, ed in particolare l'art. 4 recante «Criteri generali per la disciplina da parte delle universita' degli ordinamenti dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria e delle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 con il quale e' stato adottato il regolamento concernente la «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalita' della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 30 settembre 2011 recante «Criteri e modalita' per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attivita' di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254, recante «Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, a norma dell'art. 1, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 23 febbraio 2016, n. 95 recante «Prove di esame e programmi del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e di secondo grado, nonche' del personale docente per il sostegno agli alunni con disabilita'»;
Visti i decreti del direttore generale 23 febbraio 2016, n. 105, recante «Concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola dell'infanzia e primaria», e n. 107, recante «Concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti di sostegno dell'organico dell'autonomia della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado».
Vista la sentenza del Consiglio di Stato, sezione VI, 19 dicembre 2016, n. 5388, e le altre conformi, con le quali si afferma l'equiparazione tra il diploma magistrale e il diploma di maturita' linguistica conseguito al termine dei percorsi quinquennali di sperimentazione attivati presso gli istituti magistrali;
Ravvisata l'opportunita' di procedere alla revisione del citato decreto 23 febbraio 2016, n. 95;
Considerata la necessita' di limitare la revisione ai programmi e alle prove concernenti le procedure concorsuali per titoli ed esami della scuola dell'infanzia e primaria, posti comuni e di sostegno, atteso che le procedure concorsuali per la scuola secondaria sono state specificamente disciplinate dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;
Valutata l'opportunita' di stabilire alcune disposizioni generali che danno conto delle innovazioni introdotte dal decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, al fine di una piu' agile predisposizione dei bandi concorsuali;
Considerato che l'art. 1, comma 110, della legge n. 107 del 2015 prevede che ai concorsi per titoli ed esami per il reclutamento del personale docente, possano partecipare esclusivamente i candidati muniti del titolo di abilitazione all'insegnamento per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto e, per i posti di sostegno, i soli candidati muniti del titolo di specializzazione per le attivita' di sostegno didattico agli alunni con disabilita';
Vista la richiesta al Consiglio superiore della pubblica istruzione, di esprimere il parere sullo schema del presente provvedimento, di cui alla nota n. 34013 del 5 dicembre 2018;
Audito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione, reso all'adunanza del 16 gennaio 2019;
Ritenuto di accogliere le richieste del CSPI che non appaiono in contrasto con le norme vigenti in materia e che non limitano le prerogative dell'Amministrazione nella definizione dei criteri generali, con particolare riguardo ai seguenti punti: svolgimento di un test di preselezione qualora il numero dei candidati sia superiore a quattro volte il numero dei posti messi a concorso; eliminazione dell'accertamento della lingua inglese nei test di preselezione; nel caso previsto dall'art. 12, comma 1, possibilita' di delega, da parte del dirigente preposto all'USR per il Friuli Venezia-Giulia, al dirigente dell'ufficio di cui all'art. 13, comma 1 della legge n. 38/01;
Ritenuto di non poter accogliere le seguenti richieste formulate dal CSPI:
in relazione all'art. 5 si ritiene di mantenere una netta separazione tra la procedura concorsuale per l'accesso ai posti comuni e quella per l'accesso ai posti di sostegno, conformemente a quanto avvenuto per il concorso del 2016;
in relazione all'art. 6, comma 5 si ritiene, in linea con il concorso del 2016, di prevedere anche per la scuola dell'infanzia, l'accertamento della lingua inglese di livello B2:
in relazione all'art. 11, comma 2 si conferma, ai sensi delle vigenti disposizioni in merito all'uso della telematica, l'esclusione di diverse modalita' di presentazione delle domande di partecipazione;
in relazione all'allegato A, non si ritiene di accogliere la richiesta di integrare i programmi, in quanto gli stessi risultano gia' rimodulati in termini di aggiornamento normativo e di adattamento alla procedura concorsuale per i posti comuni e di sostegno, conformemente al concorso straordinario del 2018;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ai sensi dell'art. 22, comma 8, lettera a), punto a3) del CCNL 19 aprile 2018;

Decreta:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto detta disposizioni concernenti i concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria, su posto comune e di sostegno, nonche' le prove di esame e i relativi programmi.
2. I concorsi sono banditi ogni due anni, nelle regioni e per i ruoli nei quali, nel biennio di riferimento, si preveda un'effettiva vacanza e disponibilita' di posti nell'organico dell'autonomia.
3. In sede di prima applicazione, i concorsi sono banditi, ai sensi del comma 2, qualora le graduatorie di merito regionali dei concorsi espletati ai sensi dell'art. 1, comma 144, della legge 13 luglio 2015, n. 107, risultino esaurite o non sufficientemente capienti nel biennio di riferimento.
 
Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
a. Ministro: Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
b. Ministero: Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
e. testo unico: decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni;
d. decreto-legge: decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96:
e. docenti di sostegno: docenti specializzati nel sostegno agli alunni con disabilita'.
f. USR: Ufficio scolastico regionale;
g. dirigenti preposti agli USR: i direttori generali degli USR o i dirigenti di seconda fascia preposti alla direzione di un USR;
h. TIC: Tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
 
Art. 3

Requisiti di ammissione e articolazione del concorso

1. Ai sensi della legislazione vigente, sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto i candidati in possesso di uno dei seguenti titoli:
a. titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;
b. diploma magistrale con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali, o analogo titolo di abilitazione conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l'anno scolastico 2001/2002.
2. Per le procedure per i posti di sostegno su infanzia e primaria, e' richiesto inoltre il possesso dello specifico titolo di specializzazione sul sostegno conseguito ai sensi della normativa vigente o di analogo titolo di specializzazione conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.
3. Sono ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito all'estero i titoli di cui alle lettere a) e b) del comma 1 e di cui al comma 2, abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, entro la data termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale.
4. Il concorso si articola nella prova scritta di cui all'art. 5, nella prova orale di cui all'art. 6 e nella successiva valutazione dei titoli.
5. I programmi concorsuali sono indicati all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
6. I bandi di cui all'art. 11 possono prevedere lo svolgimento di un test di preselezione che precede le prove di cui al comma 4, qualora a livello regionale e per ciascuna distinta procedura, il numero dei candidati sia superiore a quattro volte il numero dei posti messi a concorso.
 
Art. 4

Prova pre-selettiva

1. Nei casi di cui all'art. 3, comma 6, ai fini dell'ammissione alle prove scritte, i candidati che abbiano presentato istanza di partecipazione al concorso secondo le modalita', i termini e nel rispetto dei requisiti di cui ai bandi previsti dall'art. 11, devono superare una prova di preselezione computer-based, unica per tutto il territorio nazionale, volta all'accertamento delle capacita' logiche, di comprensione del testo nonche' di conoscenza della normativa scolastica.
2. I bandi di cui all'art. 11 disciplinano l'articolazione della prova preselettiva, incluse le modalita' di somministrazione e di svolgimento, il numero di sessioni e il loro calendario, il numero di quesiti, la durata della prova e l'eventuale pubblicazione dei quesiti prima della medesima.
3. Alla prova scritta e' ammesso un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso nel la singola regione per ciascuna procedura. Sono altresi' ammessi alla prova scritta coloro che, all'esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi, nonche' i soggetti di cui all'art. 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
4. Il mancato collocamento in posizione utile alla prova preselettiva comporta l'esclusione dal prosieguo della procedura concorsuale. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale nella graduatoria di merito.
 
Art. 5

Prova scritta per i posti comuni e di sostegno

1. I candidati che abbiano presentato istanza di partecipazione al concorso secondo le modalita', i termini e nel rispetto dei requisiti di cui ai bandi previsti dall'art. 11, e che abbiano superato l'eventuale prova pre-selettiva, sono ammessi a sostenere una prova scritta, distinta per ciascuna procedura. La durata della prova e' pari a 180 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi e gli ausili di cui all'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
2. La prova scritta di cui al comma 1 e' composta da tre quesiti, cosi ripartiti:
a. per i posti comuni, due quesiti aperti che prevedono la trattazione articolata di tematiche disciplinari, culturali e professionali, volti all'accertamento delle conoscenze e competenze didattico-metodologiche in relazione alle discipline oggetto di insegnamento nella scuola primaria e ai campi di esperienza nella scuola dell'infanzia;
b. per i posti di sostegno, due, quesiti aperti inerenti alle metodologie didattiche da applicarsi alle diverse tipologie di disabilita', finalizzati a valutare le conoscenze dei contenuti e delle procedure volte all'inclusione scolastica degli alunni con disabilita';
c. per i posti comuni e di sostegno, un quesito, articolato in otto domande a risposta chiusa, volto alla verifica della comprensione di un testo in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue.
 
Art. 6

Prova orale

1. I candidati che, ai sensi del successivo art. 7, comma 3 hanno superato la prova di cui all'art. 5, sono ammessi a sostenere la prova orale.
2. La prova orale per i posti comuni e' finalizzata all'accertamento della preparazione del candidato secondo quanto previsto dall'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, e valuta la padronanza delle discipline, nonche' la relativa capacita' di progettazione didattica efficace, anche con riferimento alle TIC, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dagli ordinamenti didattici vigenti.
3. La prova orale per i posti di sostegno verte sul programma di cui al medesimo allegato A, valuta la competenza del candidato nelle attivita' di sostegno all'alunno con disabilita' volte alla definizione di ambienti di apprendimento, alla progettazione didattica e curricolare per garantire l'inclusione e il raggiungimento di obiettivi adeguati alle possibili potenzialita' e alle differenti tipologie di disabilita', anche mediante l'impiego delle TIC.
4. La prova orale ha una durata massima complessiva di trenta minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi e gli ausili di cui all'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e consiste nella progettazione di una attivita' didattica, comprensiva dell'illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche, metodologiche compiute e di esempi di utilizzo pratico delle TIC. La commissione interloquisce con il candidato e accerta altresi' la conoscenza della lingua inglese di cui al comma 5.
5. La prova orale per i posti comuni e di sostegno valuta altresi' la capacita' di comprensione e conversazione in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue nonche' della specifica capacita' didattica, che nel caso dei posti di sostegno contempla la didattica speciale.
6. I criteri di valutazione della prova orale, distinti per le diverse procedure concorsuali sono riportati nelle griglie nazionali di valutazione di cui agli allegati B/1, B/2, B/3, B/4.
 
Art. 7

Valutazione delle prove e dei titoli

1. Le commissioni giudicatrici dispongono di cento punti, di cui quaranta per le prove scritte, quaranta per la prova orale e venti per i titoli.
2. La valutazione delle eventuali prove preselettive di cui all'art. 4 e' effettuata assegnando 1 punto a ciascuna risposta esatta, zero punti alle risposte non date o errate. La valutazione non concorre a formare il punteggio utile ai fini della graduatoria finale.
3. La commissione assegna alla prova scritta di cui all'art. 5 un punteggio massimo di 40 punti. A ciascuno dei due quesiti a risposta aperta di cui all'art. 5, comma 2, lettere a) e b), la commissione assegna un punteggio compreso, tra zero e 18 che sia multiplo intero di 0,5. Al quesito articolato in otto domande a risposta chiusa di cui all'art. 5, comma 2, lettera c), la commissione assegna un punteggio compreso tra zero e 4, corrispondenti a 0,5 punti per ciascuna risposta esatta. La prova e' superata dai candidati che conseguano il punteggio complessivo di almeno 28,0 punti.
4. La commissione assegna alla prova orale di cui all'art. 7 un punteggio massimo complessivo di 40 punti. La prova e' superata dai candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 28 punti.
5. La commissione assegna ai titoli culturali e professionali, di cui allo specifico decreto in pari data, un punteggio massimo complessivo di 20 punti.
 
Art. 8

Predisposizione delle prove

1. Le tracce delle prove di cui all'art. 5 sono predisposte a livello nazionale dal Ministero che, a tal fine, si avvale di un Comitato tecnico-scientifico nominato con decreto del Ministro, che provvede altresi', prima della somministrazione delle prove, alla pubblicazione della relativa griglia di valutazione, comune a livello nazionale per ciascuna procedura. Il Comitato tecnico-scientifico valida altresi' i quesiti della eventuale prova preselettiva, la cui predisposizione e' curata dal Ministero, che a tal fine puo' avvalersi di supporti esterni.
2. Le tracce delle prove di cui all'art. 6 sono predisposte da ciascuna commissione secondo il programma di cui all'allegato A. Le commissioni le predispongono in numero pari a tre volte quello dei candidati ammessi alla prova. Ciascun candidato estrae la traccia, su cui svolgere la prova, 24 ore prima dell'orario programmato per la propria prova. Le tracce estratte sono escluse dai successivi sorteggi. Per la valutazione della prova orale, la commissione si avvale della griglia di valutazione di cui all'allegato B, parte integrante del presente decreto.
 
Art. 9

Programmi di esame

1. L'allegato A, che e' parte integrante del presente decreto, indica per ciascuna tipologia di posto:
a. il programma di esame comune;
b. il programma di esame specifico per ciascuna procedura concorsuale;
 
Art. 10

Graduatorie di merito

1. All'esito delle procedure concorsuali i candidati sono collocati in una graduatoria generale di merito distinta per ciascuna procedura concorsuale, nel limite massimo di posizioni corrispondente ai posti banditi con una maggiorazione non superiore al dieci per cento ai sensi dell'art. 400, comma 15, del testo unico.
2. Per le procedure concorsuali per le quali, ai sensi dell'art. 400, comma 02 del testo unico, in ragione dell'esiguo numero dei posti conferibili, e' disposta l'aggregazione territoriale delle procedure, sono approvate graduatorie distinte per ciascuna regione.
3. Le graduatorie, approvate con decreto dal dirigente preposto all'USR entro il 30 luglio di ciascun anno di riferimento, sono trasmesse al sistema informativo del Ministero e sono pubblicate nell'albo e sul sito internet dell'USR, nonche' sul sito internet del Ministero.
4. Le graduatorie sono utilizzate annualmente, nei limiti di cui all'art. 4, comma 1-quater lettera c) del decreto-legge, ai fini dell'immissione in ruolo per due turni di nomina, fermo restando il diritto al ruolo, in anni successivi, dei candidati dichiarati vincitori. I posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili sono messi a bando nella procedura concorsuale successiva.
5. I docenti immessi in ruolo sono sottoposti, per la conferma, al periodo di formazione e di prova disciplinato ai sensi della normativa vigente, ad eccezione dei docenti che abbiano gia' superato positivamente il predetto periodo, a pieno titolo o con riserva, per il posto specifico.
6. Lo scorrimento delle graduatorie di merito regionali e' subordinato alla procedura autorizzatoria di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.
7. L'immissione in ruolo da una delle graduatorie di merito regionali comporta la decadenza dalle graduatorie a esaurimento di cui all'art. 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
8. La rinuncia al ruolo da una delle graduatorie di merito regionali comporta esclusivamente la decadenza dalla graduatoria relativa.
 
Art. 11

Istanze di partecipazione ai concorsi e bandi

1. I candidati possono presentare istanza di partecipazione, a pena di esclusione, in un'unica regione per una o piu' delle procedure concorsuali per le quali posseggano i requisiti di cui all'art. 3. Il candidato concorre per piu' procedure concorsuali mediante la presentazione di un'unica istanza con l'indicazione delle procedure concorsuali cui intenda partecipare.
2. I candidati presentano l'istanza di partecipazione ai concorsi esclusivamente a mezzo delle apposite funzioni rese disponibili nel sistema informativo del Ministero ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Le istanze presentate con modalita' diverse non sono prese in considerazione.
3. Il termine per la presentazione dell'istanza di partecipazione al concorso e' di trenta giorni a decorrere dalla data iniziale indicata nel bando. Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, e' prorogato di diritto al primo giorno non festivo successivo. Si considera utilmente prodotta la domanda di ammissione pervenuta entro le ore 23,59 dell'ultimo giorno utile.
4. Il candidato residente all'estero, o ivi stabilmente domiciliato, qualora non in possesso delle credenziali di accesso al sistema informativo di cui al comma 2, acquisisce dette credenziali presso la sede dell'Autorita' consolare italiana. Quest'ultima verifica l'identita' del candidato e comunica le risultanze all'USR competente a gestire la relativa procedura concorsuale, che provvede alla registrazione del candidato nel sistema informativo. Ultimata la registrazione, il candidato riceve dal sistema informativo i codici di accesso per l'acquisizione telematica della istanza nella successiva fase prevista dalla procedura.
5. Il contenuto dell'istanza di partecipazione e' disciplinato dal bando, che indica altresi' quali elementi siano necessari a pena di esclusione dal concorso.
6. Per la partecipazione alla procedura concorsuale e' dovuto, ai sensi dell'art. 1, comma 111, della legge 13 luglio 2015, n. 107, il pagamento di un contributo di segreteria pari ad € 10,00 per ciascuna delle procedure (infanzia / primaria / sostegno infanzia / sostegno primaria) per le quali si concorre, secondo le modalita' stabilite nel bando di concorso.
7. Ai sensi dell'art. 400, comma 02, del testo unico, i bandi di concorso sono adottati con decreti del Direttore generale del personale scolastico che provvede altresi' alla definizione delle modalita' attuative delle disposizioni di cui al presente decreto.
8. I concorsi sono banditi, per ciascuna regione, al termine di vigenza delle graduatorie del concorso precedente, fermo restando quanto previsto all'art. 4, comma 1-quater lettera a) del decreto-legge, ovvero qualora, al termine delle procedure di immissione in ruolo previste per ciascun anno scolastico, le predette graduatorie risultino esaurite.
9. I bandi sono adottati dal Direttore generale per il personale scolastico e disciplinano:
a. i requisiti generali di ammissione al concorso, ai sensi dell'art. 3;
b. il termine, il contenuto e le modalita' di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso;
c. l'organizzazione dell'eventuale prova preselettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2;
d. l'organizzazione della prova orale, ai sensi dell'art. 6;
e. le modalita' di informazione ai candidati ammessi alla procedura concorsuale;
f. i documenti richiesti per l'assunzione;
g. l'informativa sul trattamento dei dati personali.
10. I bandi possono prevedere, in caso di esiguo numero dei posti conferibili, l'aggregazione territoriale delle procedure concorsuali.
 
Art. 12
Disposizioni relative alle scuole con lingua di insegnamento slovena
e bilingua sloveno-italiano, alla Regione Val d'Aosta e alle
Province di Trento e Bolzano.

1. Il Dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia-Giulia, anche mediante delega al dirigente preposto all'ufficio di cui all'art. 13, comma 1, della legge 23 febbraio 2001, n. 38, provvede ad adattare l'allegato A alle specificita' delle scuole dell'infanzia e primaria con lingua di insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano.
2. Sono fatte salve le specifiche competenze in materia di reclutamento della Regione autonoma Valle d'Aosta e delle Province Autonome di Trento e Bolzano.
 
Art. 13

Ricorsi

1. Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura concorsuale e' ammesso, per i soli vizi di legittimita', ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione o di notifica all'interessato.
 
Art. 14

Norme di salvaguardia

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi ordinari per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, in quanto compatibili.
2. Il presente, decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 9 aprile 2019

Il Ministro: Bussetti

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Avvertenza:

Si rinvia per la consultazione del decreto nonche' degli allegati ai documenti pubblicati sul sito internet del Ministero www.miur.gov.it