Gazzetta n. 103 del 4 maggio 2019 (vai al sommario)
BANCA D'ITALIA
PROVVEDIMENTO 23 aprile 2019
Disposizioni per l'iscrizione e la gestione dell'elenco di cui all'articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, nonche' su organizzazione, procedure e controlli in materia antiriciclaggio per gli operatori non finanziari iscritti nell'elenco.


LA BANCA D'ITALIA

Vista la direttiva 2015/849/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione;
Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, e in particolare:
l'art. 8, comma 2-bis, che prevede che gli operatori non finanziari di cui al comma 2, lettera b), del medesimo decreto-legge, che svolgono professionalmente attivita' di trattamento delle banconote in euro sono tenuti a iscriversi in un apposito elenco tenuto dalla Banca d'Italia;
l'art. 8, comma 2-ter, che prevede che la Banca d'Italia disciplina con proprio regolamento i requisiti di iscrizione nell'elenco di cui al comma 2-bis e i casi di cancellazione e di decadenza;
Visto il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, recante misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attivita' dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo e in particolare:
l'art. 1, comma 2, lettera c), che attribuisce alla Banca d'Italia la funzione di Autorita' di vigilanza di settore nei confronti degli operatori non finanziari che esercitano le attivita' di custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, in presenza della licenza di cui all'art. 134 T.U.L.P.S., limitatamente all'attivita' di trattamento delle banconote in euro, in presenza dell'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409;
l'art. 3, comma 5, lettera f), che dispone, tra l'altro, l'applicazione delle disposizioni del decreto medesimo nei confronti degli operatori non finanziari che esercitano l'attivita' di custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, in presenza della licenza di cui all'art. 134 T.U.L.P.S.;
l'art. 7, comma 1, lettera a), secondo cui le Autorita' di vigilanza di settore adottano nei confronti dei soggetti rispettivamente vigilati, disposizioni di attuazione del citato decreto in materia di organizzazione, procedure e controlli interni;
l'art. 7, comma 2, lettera b), secondo cui le Autorita' di vigilanza di settore possono chiedere agli stessi soggetti vigilati l'invio di segnalazioni periodiche rilevanti per finalita' di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
l'art. 15, comma 1, secondo cui le Autorita' di vigilanza di settore e gli organismi di autoregolamentazione dettano criteri e metodologie, commisurati alla natura dell'attivita' svolta e alle dimensioni dei soggetti obbligati, per l'analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, cui sono esposti nell'esercizio della loro attivita';
l'art. 16, comma 2, che dispone che le Autorita' di vigilanza di settore ai sensi dell'art. 7, comma 1, individuano i requisiti dimensionali e organizzativi in base ai quali i soggetti obbligati, rispettivamente vigilati e controllati, adottano specifici presidi, controlli e procedure per:
a) la valutazione e gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
b) l'introduzione di una funzione antiriciclaggio, ivi comprese, se adeguate rispetto alle dimensioni e alla natura dell'attivita', la nomina di un responsabile della funzione antiriciclaggio e la previsione di una funzione di revisione indipendente per la verifica delle politiche, dei controlli e delle procedure;
l'art. 16, comma 3, che dispone che i soggetti obbligati adottano misure proporzionate ai propri rischi, alla propria natura e alle proprie dimensioni, idonee a rendere note al proprio personale gli obblighi cui sono tenuti ai sensi del presente decreto, ivi compresi quelli in materia di protezione dei dati personali, e che, a tal fine, i soggetti obbligati garantiscono lo svolgimento di programmi permanenti di formazione, finalizzati alla corretta applicazione delle disposizioni di cui al decreto citato, al riconoscimento di operazioni connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo e all'adozione dei comportamenti e delle procedure da adottare;
Considerati i commenti ricevuti durante la fase di consultazione pubblica;

A d o t t a
il seguente provvedimento:

Art. 1

Definizioni

Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:
assetto organizzativo e operativo: le procedure operative e di controllo, le risorse umane e tecnologiche necessarie, l'allocazione organizzativa delle diverse funzioni aziendali;
attivita' di gestione del contante ovvero trattamento del contante: le attivita' volte a preservare l'integrita' e lo stato di conservazione delle banconote mediante:
a) l'individuazione di quelle sospette di falsita', con l'accertamento delle caratteristiche distintive e di sicurezza (controlli di autenticita');
b) la verifica di quelle che, per il loro stato di conservazione, sono idonee a essere reimmesse in circolazione sia in operazioni di sportello sia con l'alimentazione di dispositivi automatici di distribuzione del contante (controlli di idoneita');
controlli di primo livello: controlli diretti ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni, svolti dalle strutture operative, anche attraverso unita' dedicate esclusivamente a compiti di controllo che riportano ai responsabili delle strutture operative, ovvero eseguiti nell'ambito del back office; per quanto possibile, essi sono incorporati nelle procedure informatiche;
controlli di secondo livello: controlli svolti sull'attivita' di trattamento del contante da parte di un'unita' o di personale non coinvolto nell'attivita' operativa;
decreto antiriciclaggio: il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, recante l'attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo;
esponenti aziendali: i componenti dell'organo di gestione - ivi compreso il titolare dell'impresa nel caso in cui l'attivita' venga svolta nella forma di impresa individuale - di quello di controllo, il direttore generale e il direttore tecnico;
operatori: gli operatori non finanziari che esercitano l'attivita' di gestione del contante in presenza della licenza di cui all'art. 134 T.U.L.P.S. e dell'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 8, comma 2-bis, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409;
operatori di minori dimensioni e complessita' operativa: gli operatori che al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento rispettino congiuntamente le seguenti condizioni:
a) un «processato» annuo inferiore a cento milioni di pezzi;
b) un numero di sale conta minore di quattro;
organi aziendali: organo di gestione e organo di controllo;
organo di gestione:
il consiglio di amministrazione, per le societa' che adottano il modello tradizionale o l'amministratore unico;
il consiglio di amministrazione, per le societa' che adottano il sistema monistico;
il consiglio di gestione, per le societa' che adottano il modello dualistico;
l'amministratore o gli amministratori congiuntamente o disgiuntamente, anche privi del potere di rappresentanza, nelle societa' in nome collettivo;
collegialmente i soci accomandatari cui sono conferiti poteri di gestione, nelle societa' in accomandita semplice;
il titolare dell'impresa, nel caso in cui l'attivita' venga svolta nella forma di impresa individuale;
organo di controllo:
il collegio sindacale o il sindaco unico, per le societa' che adottano il modello tradizionale;
il comitato di controllo sulla gestione, per le societa' che adottano il sistema monistico;
il consiglio di sorveglianza, per le societa' che adottano il sistema dualistico;
partecipazione indiretta: la partecipazione posseduta per il tramite di societa' controllate, di societa' fiduciarie o per interposta persona. Si applica la definizione di controllo prevista dall'art. 23 T.U.B.;
partecipazione rilevante: nelle societa' di capitali, ogni partecipazione diretta o indiretta superiore al 25 per cento del capitale;
T.U.L.P.S.: il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
personale: i dipendenti e coloro che, comunque, operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato;
processato: il numero complessivo di banconote trattate mediante apparecchiature conformi di autenticazione e selezione;
regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.: regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, «Regolamento per l'esecuzione del Testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di Pubblica sicurezza»;
UIF: Unita' di informazione finanziaria per l'Italia.
 
Allegato 1

CIRCOSTANZE CHE DETERMINANO L'ASSENZA DEI REQUISITI DI ONORABILITA' PER I COMPONENTI DELL'ORGANO DI CONTROLLO E PER I PARTECIPANTI AL CAPITALE

a) Condanna con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione:
1) per uno dei delitti previsti dal Titolo XI del libro V del codice civile (Disposizioni penali in materia di societa', di consorzi e di altri enti privati), dal Regio Decreto 16 marzo 1942 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), dal Titolo V del decreto antiriciclaggio;
2) per delitti contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico, l'economia pubblica e in materia tributaria;
3) per uno dei delitti previsti dagli artt. 270-bis, 270-quater, 270-quinquies, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale;
b) applicazione da parte dell'Autorita' Giudiziaria di misure di prevenzione disposte ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
c) verificarsi di una delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
d) condanna a una delle pene indicate alla lettera a) con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato.

 
Allegato 2

REQUISITI DI PROFESSIONALITA'

a) I componenti dell'organo di gestione con deleghe al trattamento del contante, il direttore generale e il direttore tecnico devono aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un anno, alternativamente:
1) attraverso l'esercizio di attivita' di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese di dimensioni almeno equivalenti tenuto conto del volume d'affari e del numero degli addetti;
2) attraverso lo svolgimento di incarichi di responsabilita' almeno nei controlli di secondo livello in imprese che svolgono attivita' di trattamento delle banconote.
b) Il soggetto chiamato a presiedere l'organo di gestione, l'amministratore unico o il titolare dell'impresa che sono in possesso delle deleghe al trattamento del contante devono aver maturato un'esperienza complessiva di almeno due anni attraverso lo svolgimento delle attivita' di cui alla lettera a).

 
Art. 2

Requisiti per l'iscrizione nell'elenco

1. L'iscrizione nell'elenco e' subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni:
a) possesso della licenza ai sensi dell'art. 134 T.U.L.P.S.;
b) possesso da parte degli esponenti aziendali dei requisiti di onorabilita' e professionalita' previsti nel Capo III;
c) insussistenza di una delle cause di sospensione degli esponenti aziendali dalle cariche previste nel Capo III;
d) possesso da parte dei soci dei requisiti di onorabilita' previsti nel Capo III;
e) assetto organizzativo e sistema dei controlli interni coerenti con quanto previsto nel Capo V del presente provvedimento nonche' nel provvedimento della Banca d'Italia contenente «Disposizioni per l'attivita' di gestione del contante».
 
Art. 3

Domanda di iscrizione nell'elenco

1. L'operatore che intende chiedere l'iscrizione nell'elenco deve presentare alla Banca d'Italia la relativa domanda, redatta secondo lo schema riportato nell'allegato 6 e sottoscritta dal legale rappresentante.
2. La domanda di iscrizione e' corredata della documentazione di cui all'allegato 7.
3. Con riferimento a eventuali domande di iscrizione presentate da parte di operatori stabiliti in altro Stato membro dell'Unione europea, in presenza delle condizioni di cui all'art. 134-bis T.U.L.P.S., la verifica dei requisiti del presente provvedimento e' effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura della Banca d'Italia.
 
Allegato 3

DOCUMENTAZIONE PER LA VERIFICA DEI REQUISITI DEGLI ESPONENTI AZIENDALI

1) Documentazione relativa alla verifica dei requisiti di onorabilita' degli esponenti aziendali
A) Soggetti italiani o aventi cittadinanza in uno Stato dell'UE
1. certificato generale del casellario giudiziale;
2. certificato dei carichi pendenti;
3. dichiarazione sostitutiva del soggetto interessato attestante l'insussistenza dell'applicazione, anche provvisoria, di una misura di prevenzione prevista dal Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni.

B) Soggetti extracomunitari non autorizzati a soggiornare in Italia
1. Certificazione rilasciata dalla competente autorita' dello Stato di residenza dalla quale risulta che il soggetto interessato non e' stato destinatario di provvedimenti corrispondenti a quelli che comporterebbero la perdita dei requisiti di onorabilita' previsti dal presente Provvedimento. I certificati devono essere corredati di un parere legale, rilasciato da persona abilitata a svolgere la professione legale nello Stato di residenza, che suffraghi l'idoneita' dei certificati all'attestazione in questione. Qualora l'ordinamento dello Stato di residenza non preveda il rilascio dei certificati di cui si tratta, ciascun interessato deve produrre una dichiarazione sostitutiva e il citato parere legale deve confermare la circostanza che in detto Stato non e' previsto il rilascio di certificati sostitutivi della dichiarazione medesima;
2. dichiarazione nella quale il soggetto interessato attesta di non essere stato destinatario in Stati diversi da quello di residenza di provvedimenti corrispondenti a quelli che comporterebbero la perdita dei requisiti di onorabilita' previsti dal presente Provvedimento.

C) Soggetti extracomunitari autorizzati a soggiornare in Italia
1. documentazione sub A);
2. documentazione sub B), limitatamente al punto 1. In tali casi la certificazione e' rilasciata dalla competente autorita' dello Stato di cittadinanza.

2) Documentazione relativa alla verifica dei requisiti di professionalita'
1. curriculum vitae sottoscritto dall'interessato;
2. dichiarazione dell'impresa, societa' o ente di provenienza da cui risultino le informazioni utili per la verifica del possesso dei requisiti di professionalita' ovvero dichiarazione sostitutiva rilasciata dall'interessato.

 
Art. 4

Istruttoria delle domande

1. La Banca d'Italia, in base agli esiti dell'istruttoria effettuata circa la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco e alla completezza e coerenza della documentazione pervenuta, dispone l'iscrizione nell'elenco dandone comunicazione all'operatore ovvero nega la stessa con provvedimento motivato.
2. Il termine per la conclusione del procedimento e' di centoventi giorni e decorre dalla data di ricevimento della domanda. L'unita' organizzativa responsabile e' il Servizio gestione circolazione monetaria.
 
Allegato 4
CIRCOSTANZE CHE DETERMINANO L'ASSENZA DEI REQUISITI DI ONORABILITA' PER ALTRI PROFILI AZIENDALI

a) Condanna con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione:
1) per un tempo non inferiore a sei mesi per un reato previsto dalle disposizioni del Titolo V del decreto antiriciclaggio;
2) per un tempo non inferiore a un anno per i delitti contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio e l'ordine pubblico;
3) per uno dei delitti previsti dagli artt. 270-bis, 270-quater, 270-quinquies, 270-sexies, 416, 416-bis, 416- ter, 418, del codice penale;

b) condanna a una delle pene indicate alla lettera a) con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato.

 
Art. 5

Decadenza dall'iscrizione

1. Sono cause di decadenza dall'iscrizione:
a) il mancato avvio dell'attivita' di trattamento delle banconote nel termine di novanta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta iscrizione nell'elenco;
b) la cessazione dell'attivita' di trattamento delle banconote.
 
Allegato 5

CIRCOSTANZE CHE DETERMINANO LA SOSPENSIONE DEGLI ESPONENTI AZIENDALI DALLE CARICHE

1) La condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati previsti dall'allegato 1, lettera a) del presente Provvedimento;
2) l'applicazione con sentenza non definitiva su richiesta delle parti di una delle pene previste dall'allegato 1, lettera a);
3) l'avvio del procedimento per l'applicazione di una dalle misure previste dall'allegato 1, lettera b).

 
Art. 6

Requisiti di onorabilita' e professionalita'
degli esponenti aziendali

1. I componenti dell'organo di gestione, il direttore generale e il direttore tecnico devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 134 T.U.L.P.S. e dalle relative disposizioni di attuazione. I medesimi requisiti sono richiesti anche al titolare dell'impresa nel caso in cui l'attivita' venga svolta nella forma di impresa individuale. Non possono far parte dell'organo di controllo, e se gia' in carica decadono, i soggetti nei cui confronti ricorrono le circostanze indicate nell'allegato 1.
2. Fermi restando i requisiti di professionalita' previsti per il conseguimento della licenza di cui all'art. 134 T.U.L.P.S., i componenti dell'organo di gestione con deleghe al trattamento del contante, il direttore generale e il direttore tecnico devono possedere i requisiti di professionalita' di cui all'allegato 2.
3. La verifica del possesso dei requisiti di cui al presente articolo e' condotta, in occasione della nomina e del rinnovo, dall'organo di appartenenza dell'esponente aziendale sulla base della documentazione indicata nell'allegato 3. Per il direttore generale e il direttore tecnico la verifica e' condotta dall'organo di gestione.
4. Nel caso di organi monocratici, il possesso e' attestato da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il soggetto interessato conferma la sussistenza dei requisiti richiesti. La dichiarazione sostitutiva acquisita a tal fine e' conservata presso l'operatore per un periodo di dieci anni dalla data di sottoscrizione.
5. Nel caso di valutazione condotta da un organo collegiale, la verifica deve essere effettuata in un'apposita riunione nel corso della quale l'esame e' condotto individualmente per ciascuno dei soggetti interessati, i quali hanno l'obbligo di astenersi dall'esame della propria posizione. La delibera contiene, con riferimento a ciascun soggetto, l'indicazione dei documenti sulla base dei quali e' stata accertata la sussistenza dei requisiti. La documentazione acquisita a tal fine e' conservata presso l'operatore per un periodo di dieci anni dalla data della delibera.
6. Gli operatori trasmettono alla Banca d'Italia, entro trenta giorni dalla nomina, copia della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 4 o del verbale della delibera di cui al comma 5. La Banca d'Italia puo' chiedere l'esibizione della documentazione esaminata per la verifica dei requisiti.
7. Se noti all'interessato, nel verbale o nella dichiarazione sostitutiva devono essere menzionati eventuali procedimenti in corso per reati che potrebbero incidere sul possesso dei requisiti di onorabilita' di cui al comma 1.
8. Il mancato rispetto delle previsioni di cui al presente articolo viene valutato dalla Banca d'Italia, anche in relazione alle dimensioni, all'operativita' e alla complessita' organizzativa dell'operatore, ai fini dell'esercizio dei poteri di cui all'art. 7 del decreto antiriciclaggio.
 
Allegato 6

DOMANDA DI ISCRIZIONE

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 7

Requisiti di onorabilita'
per altri profili aziendali

1. Non possono essere nominati responsabile della funzione antiriciclaggio, responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette, responsabile della funzione di revisione interna, e se nominati decadono, i soggetti nei confronti dei quali ricorrono le circostanze di cui all'allegato 4 del presente provvedimento.
2. La verifica del possesso dei requisiti in capo ai soggetti di cui al comma 1 e' condotta dall'organo di gestione per ciascuno dei soggetti interessati. Si applica l'art. 6, comma 4.
3. Il mancato rispetto delle previsioni di cui ai commi 1 e 2 viene valutato dalla Banca d'Italia, anche in relazione alle dimensioni, all'operativita' e alla complessita' organizzativa dell'operatore, ai fini dell'esercizio dei poteri di cui all'art. 7 del decreto antiriciclaggio.
 
Allegato 7

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI ISCRIZIONE

a) Copia autentica della licenza di cui articolo 134 T.U.L.P.S.;
b) certificato di vigenza rilasciato dall'Ufficio del registro delle imprese e visura camerale aggiornata;
c) copia dell'atto costitutivo e dello statuto sociale dichiarati vigenti dal legale rappresentante nel caso in cui l'operatore abbia forma societaria;
d) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante da cui risulti:
- l'assetto organizzativo in materia di trattamento delle banconote e in materia antiriciclaggio. A tal fine dovra' essere trasmessa copia dell'organigramma, del mansionario, delle procedure operative e dell'elenco delle apparecchiature utilizzate per il trattamento del contante, nonche' copia del Regolamento antiriciclaggio;
- nel caso in cui l'operatore abbia forma societaria, l'elenco
dei soci che detengono, direttamente o indirettamente, una
partecipazione rilevante nel capitale della societa4 , con
l'indicazione delle rispettive quote di partecipazione in valore
assoluto e in termini percentuali; per le partecipazioni
indirette devono essere indicati i soggetti per il tramite dei
quali e' detenuta la partecipazione;
e) copia della delibera dell'organo di gestione o della
dichiarazione dell'amministratore unico di cui all'articolo 6,
commi 4 e 5 del presente Provvedimento;
f) copia della delibera dell'organo di gestione o della
dichiarazione dell'amministratore unico di cui all'articolo 8,
comma 2 del presente Provvedimento;
g) elenco nominativo, con l'indicazione delle generalita' complete,
dei componenti dell'organo di gestione, di quello di controllo, del
direttore generale, del direttore tecnico, del responsabile della
funzione antiriciclaggio (o, in caso di esternalizzazione, del
soggetto affidatario dell'incarico), del responsabile delle
segnalazioni periodiche antiriciclaggio (o, in caso di
esternalizzazione, del soggetto affidatario dell'incarico);
h) copia della certificazione di qualita' rilasciata da uno degli
organismi di certificazione indipendente previsti dall'articolo
260-ter del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.
--------
4 Per le societa' di persone l'elenco di tutti i soci.

 
Art. 8

Requisiti di onorabilita' dei soci

1. Ferme restando le previsioni del T.U.L.P.S. e delle relative disposizioni di attuazione, nel caso in cui l'attivita' venga svolta sotto forma di societa' di capitali, chiunque possegga una partecipazione rilevante al capitale non deve trovarsi in una delle situazioni indicate dall'allegato 1 del presente provvedimento. Analoga previsione si applica nei confronti di tutti i soci nel caso in cui l'attivita' venga svolta sotto forma di societa' di persone.
2. La verifica del possesso dei requisiti da parte dei soci e' condotta dall'organo di gestione e deve risultare dal verbale della riunione di tale organo, se collegiale, o da apposita dichiarazione dell'amministratore unico. In entrambi i casi l'atto deve fare riferimento a ciascun socio interessato e deve indicare partitamente i documenti presi in considerazione per accertare la sussistenza dei requisiti. La documentazione acquisita a tal fine deve essere conservata presso l'operatore per un periodo di dieci anni dalla data della delibera o della dichiarazione.
3. L'organo di gestione comunica tempestivamente alla Banca d'Italia i nominativi dei titolari di partecipazioni rilevanti che si trovano nelle situazioni indicate nell'allegato 1.
4. Qualora titolare della partecipazione rilevante sia un soggetto diverso da persona fisica, i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dai componenti dell'organo di gestione e dal direttore generale nelle societa' di capitali, e da tutti i soci nelle societa' di persone.
5. In caso di partecipazione indiretta i requisiti di onorabilita' devono sussistere con riferimento al soggetto posto al vertice della catena partecipativa e a quello che partecipa direttamente al capitale della societa'. Si applica quanto previsto al comma 4.
 
Allegato 8

MODULO DI CANCELLAZIONE

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 9

Decadenza dalle cariche

1. Nel caso di organi collegiali, gli esponenti che vengono a trovarsi in situazioni che, ai sensi del presente provvedimento, comportano la decadenza dalla carica comunicano tali circostanze all'organo di appartenenza. Nel caso di organo monocratico, la comunicazione e' rivolta all'assemblea dei soci nelle societa' di capitali, agli altri soci nelle societa' di persone.
2. Il direttore generale e il direttore tecnico comunicano le situazioni di cui al comma 1 all'organo di gestione.
3. Le comunicazioni di cui ai commi precedenti sono effettuate senza indugio e, comunque, non oltre trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza ovvero dall'emissione del provvedimento che applica una misura di prevenzione.
4. Gli organi destinatari delle comunicazioni ai sensi dei commi 1 e 2, quando accertano la mancanza dei requisiti previsti dal presente provvedimento, dichiarano la decadenza dell'interessato dalla carica entro trenta giorni dalla verifica, dandone immediata comunicazione alla Banca d'Italia.
5. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 2 la decadenza comporta la rimozione dall'ufficio o dall'incarico ricoperto, senza pregiudizio per la disciplina applicabile al rapporto di lavoro.
6. A seguito della dichiarazione di decadenza, l'operatore deve provvedere tempestivamente alla sostituzione del soggetto decaduto.
7. Nel caso in cui l'attivita' sia esercitata nella forma di impresa individuale, il titolare dell'impresa che venga a trovarsi in situazioni che, ai sensi del presente provvedimento, comportano la decadenza, si astiene dallo svolgimento dell'attivita' di trattamento del contante dandone immediata comunicazione alla Banca d'Italia, che provvede alla cancellazione dall'elenco ai sensi del successivo art. 30.
 
Art. 10

Sospensione degli esponenti
aziendali dalle cariche

1. Costituiscono cause di sospensione dalle cariche le circostanze previste nell'allegato 5.
2. Il soggetto interessato dalla causa di sospensione si astiene dallo svolgimento delle relative funzioni e ne da' comunicazione all'organo di appartenenza senza indugio e, comunque, non oltre trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza ovvero dall'emissione del provvedimento che applica una misura di prevenzione. Il direttore generale e il direttore tecnico comunicano le situazioni di cui al comma 1 all'organo di gestione.
3. L'organo di appartenenza, una volta accertata la sussistenza di una delle cause di cui al comma 1, dichiara entro trenta giorni la sospensione dell'esponente interessato, dandone immediata comunicazione alla Banca d'Italia.
4. Al venire meno della causa di sospensione, l'esponente e' reintegrato nelle funzioni.
5. Nel caso in cui la causa di sospensione riguardi un organo costituito in forma monocratica, quest'ultimo ne da' comunicazione, entro i termini di cui al comma 2, all'assemblea dei soci e alla Banca d'Italia nelle societa' di capitali; agli altri soci e alla Banca d'Italia nelle societa' di persone. Nel caso in cui la causa di sospensione riguardi il titolare dell'impresa individuale, quest'ultimo ne da' comunicazione, entro i termini di cui al comma 2, alla Banca d'Italia. Si applica il comma 4 del presente articolo.
 
Art. 11

Comunicazioni alla Banca d'Italia

1. Gli operatori comunicano alla Banca d'Italia:
a) l'avvio dell'attivita' di trattamento delle banconote, entro novanta giorni dall'iscrizione nell'elenco;
b) la variazione della denominazione sociale, della sede legale e dell'indirizzo PEC;
c) ogni modifica della composizione degli organi di gestione e di controllo, nonche' la sostituzione del direttore generale, del direttore tecnico, del responsabile della funzione antiriciclaggio e del responsabile delle segnalazioni periodiche antiriciclaggio;
d) l'assunzione di partecipazioni rilevanti nel capitale. La comunicazione deve contenere i dati identificativi (1) del soggetto che ha acquisito la partecipazione rilevante.
2. Le comunicazioni di cui al comma 1, lettere b), c) e d) devono essere effettuate tempestivamente e, comunque, non oltre trenta giorni dalla conoscenza dell'evento oggetto della comunicazione.

(1) Nome e cognome, luogo e data di nascita,
residenza/domicilio, estremi del documento di identificazione,
codice fiscale, nel caso di soggetti diversi da persona fisica,
denominazione, sede legale e codice fiscale/partita IVA.
 
Art. 12

Forme di pubblicita' dell'iscrizione

1. Gli operatori iscritti nell'elenco indicano negli atti e nella corrispondenza il numero di iscrizione nell'elenco.
2. L'elenco degli operatori e' pubblicato sul sito internet della Banca d'Italia.
 
Art. 13

Principio di proporzionalita'
e approccio basato sul rischio

1. Le disposizioni del presente Capo stabiliscono i presidi organizzativi e i controlli interni che gli operatori devono adottare in materia antiriciclaggio e integrano le previsioni del provvedimento della Banca d'Italia contenente «Disposizioni per l'attivita' di gestione del contante».
2. Ciascun operatore applica le presenti disposizioni secondo il principio di proporzionalita' in coerenza con la forma giuridica adottata, la dimensione e la complessita' operativa ed e' chiamato, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del decreto antiriciclaggio ad adottare presidi, controlli e procedure adeguati alla propria esposizione ai rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (d'ora innanzi «rischio») individuati ai sensi degli articoli 14 e 15 del richiamato decreto.
3. Ciascun operatore e' chiamato, ai sensi dell'art. 15 del decreto antiriciclaggio, a effettuare una «autovalutazione» della propria esposizione al rischio secondo i criteri e le metodologie di cui all'art. 19 del presente provvedimento.
4. Tutti gli operatori devono istituire un'apposita funzione antiriciclaggio deputata a prevenire e contrastare operazioni di riciclaggio, nominandone il relativo responsabile, e formalizzare l'attribuzione delle responsabilita' per l'inoltro delle segnalazioni di operazioni sospette (SOS).
 
Art. 14

Ruolo degli organi aziendali

1. Gli organi aziendali, ciascuno secondo le proprie responsabilita' e competenze, devono:
a) definire strategie coerenti con i principi e le regole antiriciclaggio;
b) porre in atto misure organizzative e operative, ivi compresa l'istituzione di una funzione antiriciclaggio, atte a evitare il rischio di coinvolgimento in episodi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
c) svolgere controlli sul rispetto della normativa e sull'efficacia dei presidi adottati;
d) promuovere la diffusione in azienda di un'adeguata conoscenza della normativa e delle conseguenze, in termini di danni patrimoniali e reputazionali, derivanti dalla violazione delle disposizioni emanate in materia.
 
Art. 15

L'organo di gestione

1. L'organo di gestione definisce le strategie aziendali idonee a contenere il rischio di coinvolgimento dell'operatore in fatti di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e a tal fine:
a) adotta, in coerenza con i requisiti organizzativi previsti dal provvedimento della Banca d'Italia contenente «Disposizioni per l'attivita' di gestione del contante», un assetto organizzativo e un sistema dei controlli connotato da una chiara individuazione di ruoli, compiti e responsabilita', assicurandone l'efficacia nel tempo anche alla luce dei risultati dell'esercizio di autovalutazione del rischio effettuata dalla funzione antiriciclaggio (art. 19);
b) assicura che le procedure operative e i sistemi informativi consentano il corretto adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, di conservazione dei documenti e delle informazioni, di individuazione e segnalazione alla UIF delle operazioni potenzialmente sospette. Con riguardo a quest'ultima procedura, adotta misure volte ad assicurarne la massima riservatezza;
c) approva l'istituzione della funzione antiriciclaggio; ne nomina e revoca il responsabile, sentito il parere dell'organo di controllo se esistente, dandone comunicazione alla Banca d'Italia entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento;
d) approva il risultato dell'autovalutazione del rischio, la relazione annuale sull'attivita' svolta, il Regolamento antiriciclaggio e i programmi di formazione del personale predisposti dalla funzione antiriciclaggio (articoli 18, 19, 25);
e) definisce una procedura per l'inoltro delle segnalazioni periodiche alla Banca d'Italia (art. 23);
f) adotta, in conformita' all'art. 48 del decreto antiriciclaggio, un sistema interno per la segnalazione da parte del personale di violazioni delle disposizioni in materia.
2. L'organo provvede, altresi', ad assicurare che le funzioni aziendali dispongano di personale qualitativamente e quantitativamente adeguato e che venga approntato un idoneo sistema di flussi informativi verso gli organi aziendali e tra le funzioni di controllo.
 
Art. 16

L'organo di controllo

1. L'organo di controllo, ove esistente, vigila sul rispetto della normativa e sulla completezza, funzionalita' e adeguatezza dell'assetto organizzativo antiriciclaggio nonche' sull'osservanza delle disposizioni di attuazione del decreto antiriciclaggio. Nell'esercizio delle proprie attribuzioni, si avvale delle strutture interne e utilizza i flussi informativi provenienti dagli altri organi e funzioni aziendali. In particolare, l'organo di controllo:
a) valuta l'idoneita' delle procedure aziendali ad adempiere agli obblighi previsti dal decreto antiriciclaggio, informando tempestivamente l'organo di gestione in merito alle carenze, anomalie e irregolarita' riscontrate e suggerendo l'adozione di misure correttive;
b) esamina le eventuali carenze e/o anomalie portate a sua conoscenza dall'organo di gestione;
c) comunica senza ritardo, ai sensi dell'art. 46 del decreto antiriciclaggio:
al legale rappresentante (o al delegato) le operazioni potenzialmente sospette di cui venga a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni;
alla Banca d'Italia tutti gli atti o i fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una violazione degli obblighi di cui al Titolo II del decreto antiriciclaggio e delle relative disposizioni attuative.
2. Fatta salva la propria responsabilita' per l'adempimento degli obblighi di cui al decreto antiriciclaggio e alle relative disposizioni di attuazione, l'organo di controllo, ove ritenuto opportuno dall'operatore, puo' avvalersi per l'espletamento delle proprie funzioni dell'organismo di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 231/2001.
 
Art. 17

La funzione antiriciclaggio

1. La funzione antiriciclaggio deve essere indipendente e collocata in posizione apicale nell'organigramma aziendale; deve avere accesso alle informazioni rilevanti per lo svolgimento della propria attivita' e poter interloquire direttamente con gli organi aziendali e le altre funzioni.
2. Nello svolgimento dei relativi compiti puo' essere chiamato a collaborare anche personale di altre aree (a eccezione di quello della funzione di revisione interna) che, per le questioni attinenti, riferisce direttamente al responsabile delle funzione.
 
Art. 18

Compiti della funzione antiriciclaggio

1. La funzione antiriciclaggio collabora alla definizione delle strategie, dell'assetto organizzativo e delle procedure in materia antiriciclaggio e ne verifica nel continuo - anche mediante controlli in loco - l'efficacia. In tale ambito:
a) informa tempestivamente gli organi aziendali di violazioni o carenze rilevanti riscontrate nell'esercizio dei propri compiti;
b) propone all'organo di gestione le modifiche organizzative e procedurali necessarie per assicurare un corretto presidio del rischio;
c) predispone il regolamento antiriciclaggio nel quale sono descritti l'assetto organizzativo, i sistemi e le procedure adottati dall'operatore, specificando compiti, responsabilita' e modalita' operative; il regolamento deve essere costantemente aggiornato e va reso disponibile a tutto il personale;
d) realizza un sistema di flussi informativi diretto agli organi aziendali e all'alta direzione;
e) cura la predisposizione di un adeguato piano di formazione del personale.
2. La funzione, almeno una volta l'anno, presenta agli organi aziendali una relazione sulle iniziative intraprese, le eventuali disfunzioni accertate e i correttivi da intraprendere nonche' sull'attivita' formativa del personale.
 
Art. 19

Valutazione dell'esposizione al rischio

1. La funzione antiriciclaggio valuta, con periodicita' almeno annuale, l'esposizione dell'operatore al rischio (cd. «autovalutazione»). La valutazione e' in ogni caso integrata nell'ipotesi in cui si registrino fatti aziendali rilevanti (acquisizioni di rami d'azienda, malversazioni suscettibili di incidere sul processo di gestione del contante, incorporazioni di altre aziende del comparto). Il risultato della valutazione andra' trasmesso tempestivamente all'organo di gestione e a quello di controllo, ove esistente, e, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, alla Banca d'Italia unitamente alla relazione annuale della funzione.
2. L'autovalutazione e' condotta secondo i criteri e le metodologie indicati dalla Banca d'Italia anche con apposite comunicazioni. Essa prende avvio dalla mappatura del processo di gestione del contante e di tutti i suoi attori e comprende le seguenti macro-attivita':
identificazione dei rischi attuali e potenziali cui la societa' e' esposta (c.d. rischio inerente); a tal fine la societa' tiene conto:
a) della dimensione e della complessita' operativa;
b) della tipologia della clientela con particolare riferimento a clienti classificati ad alto rischio;
c) dell'area geografica di operativita';
d) di ogni altra informazione conosciuta riguardo a fatti o persone che possano incidere su tale esposizione;
analisi dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, dei presidi di prevenzione e monitoraggio rispetto ai rischi precedentemente identificati al fine di individuare eventuali vulnerabilita';
valutazione del livello di rischio residuo cui la societa' e' esposta tenuto conto del livello di rischio inerente e della robustezza dei presidi di mitigazione dello stesso;
individuazione e realizzazione di interventi correttivi a fronte delle criticita' individuate.
 
Art. 20

Il responsabile della funzione antiriciclaggio

1. Devono essere definiti nella normativa aziendale i presidi posti a tutela della stabilita' e indipendenza del responsabile della funzione antiriciclaggio. La persona incaricata deve essere collocata in posizione gerarchico-funzionale adeguata e non deve avere responsabilita' dirette in aree operative o essere gerarchicamente dipendente dai responsabili di dette aree.
2. Nel caso di impresa individuale, il ruolo non puo' essere attribuito al titolare dell'impresa.
 
Art. 21

Esternalizzazione della funzione antiriciclaggio

1. Lo svolgimento dei compiti attribuiti alla funzione antiriciclaggio puo' essere affidato a soggetti esterni dotati di idonei requisiti di onorabilita', professionalita' e indipendenza. Al riguardo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di esternalizzazione dell'attivita' di trattamento del contante di cui al provvedimento della Banca d'Italia contenente «Disposizioni per l'attivita' di gestione del contante».
2. Inoltre, il contratto di esternalizzazione della funzione antiriciclaggio deve almeno prevedere:
l'obbligo da parte dell'affidatario di assicurare la riservatezza in merito alle informazioni acquisite nell'esercizio della funzione;
la possibilita' anche per le Autorita' di settore e la UIF di accedere in ogni momento alle informazioni e ai locali dell'affidatario per l'attivita' di supervisione e controllo.
3. L'accordo di esternalizzazione deve essere comunicato alla Banca d'Italia entro trenta giorni dalla stipula.
4. Il committente designa un «responsabile interno» con il compito di verificare il corretto svolgimento della funzione da parte del soggetto affidatario. L'adeguatezza delle procedure e dei sistemi di controllo posti in essere per le attivita' esternalizzate e i livelli di servizio assicurati dall'affidatario devono essere oggetto, almeno annualmente, di verifica e valutazione.
 
Art. 22

Il responsabile delle segnalazioni
di operazioni sospette

1. Il responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette e' il legale rappresentante dell'operatore ovvero un suo delegato. La delega puo' essere conferita al responsabile della funzione antiriciclaggio o ad altro soggetto dotato dei medesimi requisiti previsti per quest'ultimo; la delega non puo' comunque essere conferita a un soggetto esterno all'operatore. Il conferimento della delega e' deliberato dall'organo di gestione, previo parere dell'organo di controllo, ove esistente.
2. Compete al responsabile delle SOS:
valutare le segnalazioni inoltrate dalle strutture aziendali o di cui sia venuto a conoscenza nell'ambito della propria attivita';
trasmettere alla UIF le segnalazioni ritenute fondate, omettendo l'indicazione dei nominativi dei soggetti coinvolti nella procedura di segnalazione;
mantenere evidenza delle valutazioni effettuate nell'ambito della procedura, anche in caso di mancato invio della segnalazione alla UIF;
comunicare al responsabile della struttura da cui ha avuto origine la segnalazione l'esito della propria valutazione.
3. Il ruolo e gli obblighi del responsabile delle SOS devono essere adeguatamente formalizzati e resi pubblici all'interno dell'operatore. La nomina e la revoca vanno comunicate tempestivamente alla UIF con le modalita' dalla stessa indicate.
4. Il responsabile delle segnalazioni, inoltre, ferma restando la tutela della riservatezza delle persone coinvolte nella procedura di segnalazione, assicura che le informazioni sui nominativi oggetto di SOS siano rese disponibili ai responsabili delle strutture competenti, anche attraverso l'utilizzo di idonee basi informative.
5. Il responsabile delle SOS, nello svolgimento della propria attivita', deve poter acquisire dalle diverse funzioni aziendali tutte le informazioni ritenute utili ai fini degli approfondimenti da condurre, o avere libero accesso alle stesse, ivi compresi i flussi informativi predisposti ai sensi del presente provvedimento e le segnalazioni periodiche antiriciclaggio (art. 23). Il responsabile delle SOS e' altresi' tenuto a conoscere e ad applicare istruzioni, schemi e indicatori emanati dalla UIF; svolge un ruolo di interlocuzione con la UIF e corrisponde tempestivamente alle eventuali richieste di approfondimento provenienti dalla stessa.
6. Annualmente il responsabile delle SOS redige una relazione nella quale sono sintetizzate le attivita' svolte con riferimento al numero delle segnalazioni ricevute e analizzate, al loro valore e al numero di quelle effettivamente inoltrate all'UIF con l'indicazione di ulteriori fatti di rilievo per l'attivita' svolta in tale ambito.
 
Art. 23

Le segnalazioni periodiche antiriciclaggio

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera b), del decreto antiriciclaggio, gli operatori trasmettono alla Banca d'Italia segnalazioni periodiche rilevanti per finalita' di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. A tal fine, gli operatori fanno riferimento al relativo Manuale operativo che sara' pubblicato sul sito internet della Banca d'Italia. In particolare, gli operatori devono fornire, in forma aggregata, informazioni sui flussi di banconote ritirate e somministrate da/a:
a) dipendenze bancarie, anche con riferimento ai cash dispenser;
b) sale conta del medesimo operatore ovvero di altri operatori;
c) punti serviti della grande distribuzione organizzata e di altri operatori.
2. Le segnalazioni inviate in forma aggregata devono essere generate con modalita' tali da consentire la puntuale ricostruzione dei dati trasmessi.
3. I dati devono essere segnalati dall'operatore che ha provveduto al trattamento delle banconote.
4. Le segnalazioni periodiche sono trasmesse alla Banca d'Italia, secondo le modalita' specificate in apposita comunicazione e secondo le scadenze di seguito indicate:

===============================================
|Periodo di riferimento |Termine per l'inoltro|
+=======================+=====================+
| |Entro l'ultimo giorno|
| 1 gennaio - 31 marzo |lavorativo di aprile |
+-----------------------+---------------------+
| |Entro l'ultimo giorno|
| 1 aprile - 30 giugno |lavorativo di luglio |
+-----------------------+---------------------+
| |Entro l'ultimo giorno|
|1 luglio - 30 settembre|lavorativo di ottobre|
+-----------------------+---------------------+
| |Entro l'ultimo giorno|
|1 ottobre - 31 dicembre|lavorativo di gennaio|
+-----------------------+---------------------+

5. L'organo di gestione, previo parere dell'organo di controllo ove esistente, nomina e revoca il responsabile per le segnalazioni periodiche antiriciclaggio, il cui nominativo deve essere comunicato alla Banca d'Italia entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento.
6. Il destinatario dell'incarico, che puo' essere conferito anche al responsabile antiriciclaggio, o al referente aziendale per il ricircolo del contante o al responsabile dei controlli di secondo livello, deve essere in possesso di adeguati requisiti professionali in materia antiriciclaggio e conoscere il processo di produzione dei dati oggetto della segnalazione.
7. L'incarico non puo' essere conferito alla funzione di revisione interna o a componenti dell'organo di gestione o di controllo.
8. Il responsabile delle segnalazioni periodiche antiriciclaggio ha il compito di vigilare sulla correttezza dei dati trasmessi e sul rispetto delle scadenze ed e' chiamato a svolgere un ruolo di interlocuzione con la Banca d'Italia corrispondendo tempestivamente alle eventuali richieste di approfondimento sul contenuto delle segnalazioni.
9. L'incarico puo' essere esternalizzato, ferma restando l'adozione da parte dell'operatore esternalizzante delle cautele necessarie a garantire l'integrita' e la riservatezza dei propri dati. L'accordo di esternalizzazione deve essere tempestivamente comunicato alla Banca d'Italia.
10. Il responsabile delle segnalazioni periodiche antiriciclaggio predispone appositi report contenenti i dati piu' significativi fra quelli oggetto di segnalazione da portare a conoscenza dell'organo di gestione, di quello di controllo ove esistente, del responsabile della funzione antiriciclaggio, del responsabile delle SOS e della funzione di revisione interna ove esistente.
 
Art. 24

La funzione di revisione interna

1. In materia antiriciclaggio, la funzione di revisione interna (o internal audit), ove istituita, e' tenuta a verificare in modo continuativo la funzionalita' e l'adeguatezza dell'assetto organizzativo aziendale e la sua conformita' rispetto alla disciplina di riferimento, proponendo all'organo di gestione gli eventuali correttivi da adottare.
2. Le verifiche sono effettuate anche mediante controlli di tipo ispettivo e riguardano, in particolare:
l'adeguatezza e l'efficacia dell'attivita' della funzione antiriciclaggio, con specifico riferimento alla valutazione dell'esposizione al rischio;
il rispetto costante dell'obbligo di adeguata verifica, sia nella fase di instaurazione del rapporto sia nello svilupparsi nel tempo della relazione;
l'efficacia dell'assetto preordinato alla individuazione e alla segnalazione delle operazioni sospette;
l'effettiva acquisizione e ordinata conservazione dei dati, informazioni e documenti prescritti dalla normativa.
3. La funzione di revisione interna, sulla base dell'esposizione al rischio dell'operatore, determinata in considerazione dei risultati delle autovalutazioni precedenti e di tutti gli altri elementi informativi ritenuti utili, predispone un piano periodico di audit da attuarsi mediante interventi sia a distanza sia in loco. Tutte le strutture coinvolte devono essere sottoposte a verifica in un congruo arco di tempo, comunque non superiore al triennio. Verifiche di follow up vanno condotte al fine di determinare l'adeguatezza e l'efficacia delle azioni correttive intraprese in risposta a precedenti rilievi di audit. I risultati delle verifiche sono portati tempestivamente a conoscenza dell'organo di gestione e di quello di controllo ove esistente.
4. Nello svolgimento della propria attivita', la funzione deve poter acquisire dalle diverse strutture aziendali, o avere libero accesso, a tutte le informazioni ritenute utili.
5. La funzione di revisione interna puo' essere esternalizzata con le stesse modalita' previste dall'art. 21; la funzione non puo' essere esternalizzata allo stesso soggetto a cui e' esternalizzata la funzione antiriciclaggio. Il committente designa un «responsabile interno» con il compito di verificare il corretto svolgimento della funzione da parte del soggetto affidatario. L'adeguatezza delle procedure e dei sistemi di controllo posti in essere per le attivita' esternalizzate e i livelli di servizio assicurati dall'affidatario devono essere oggetto, almeno annualmente, di verifica e valutazione.
 
Art. 25

L'attivita' di formazione

1. Gli operatori realizzano programmi permanenti di formazione del personale sugli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio. I programmi, predisposti dalla funzione antiriciclaggio e approvati dall'organo di gestione, sono finalizzati alla corretta applicazione delle disposizioni contenute nel decreto antiriciclaggio, al riconoscimento di operazioni connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo e al rispetto dei comportamenti e delle procedure adottate in argomento.
2. Le associazioni di categoria possono fornire supporto all'attivita' di formazione del personale attraverso iniziative volte ad approfondire la normativa, a studiarne le modalita' di applicazione e a diffonderne la conoscenza in modo chiaro ed efficace.
 
Art. 26

Disposizioni specifiche per gli operatori di minori
dimensioni e complessita' operativa

1. Gli operatori di minori dimensioni e complessita' operativa, fermo restando l'obbligo di presidiare adeguatamente il rischio:
possono conferire l'incarico di responsabile della funzione antiriciclaggio e di responsabile delle segnalazioni periodiche antiriciclaggio a un componente dell'organo di gestione, purche' privo di deleghe operative. Nelle imprese individuali, l'incarico di responsabile delle segnalazioni periodiche antiriciclaggio puo' essere ricoperto anche dal titolare dell'impresa;
non sono obbligati a istituire la funzione di revisione interna;
possono effettuare la valutazione della propria esposizione al rischio e l'esame del Regolamento antiriciclaggio con periodicita' biennale.
 
Art. 27

Controlli della Banca d'Italia

1. La Banca d'Italia esercita i poteri di controllo, di intervento e sanzionatori a essa attribuiti dall'ordinamento, con particolare riferimento a quelli previsti dall'art. 8, commi 7 e 10 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e dagli articoli 7 e 65 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e relative disposizioni di attuazione.
2. Ai sensi dell'art. 7 del decreto antiriciclaggio, la Banca d'Italia, in qualita' di Autorita' di vigilanza di settore, verifica il rispetto da parte degli operatori degli obblighi previsti dal ripetuto decreto e dalle relative disposizioni di attuazione, nonche' l'adeguatezza dei relativi assetti organizzativi e procedurali. A tal fine, la Banca d'Italia puo' effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione o la trasmissione di documenti, atti e ogni altra informazione utile.
3. Tutte le informazioni rilevanti a fini antiriciclaggio acquisite dalla Banca d'Italia in qualita' di Autorita' di vigilanza di settore sono coperte dal segreto d'ufficio ai sensi dell'art. 12, comma 8, del decreto antiriciclaggio.
4. Gli ispettori, nell'esercizio delle funzioni istituzionali attribuite dalla legge alla Banca d'Italia in materia di controllo sugli operatori, ricoprono la qualifica di pubblici ufficiali ai sensi dell'art. 357 del codice penale.
5. Nel corso degli accertamenti ispettivi, gli incaricati verificano:
l'assetto organizzativo adottato, ivi compresa la funzionalita' dei controlli interni e la capacita' di governo del rischio di riciclaggio;
il rispetto degli obblighi previsti dal decreto antiriciclaggio, in particolare quelli di adeguata verifica, conservazione dei dati, segnalazione delle operazioni sospette e astensione;
la permanenza dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco.
 
Art. 28

Poteri d'intervento e provvedimento
di divieto di nuove operazioni

1. Nei casi in cui, nell'ambito dell'attivita' di controllo, venga accertato il mancato rispetto da parte degli operatori degli obblighi previsti dal decreto antiriciclaggio e dalle relative disposizioni di attuazione, la Banca d'Italia - fatte salve le disposizioni in materia di sanzioni pecuniarie amministrative - puo' richiedere all'operatore l'adozione di misure correttive, la cui tipologia e' correlata alla natura delle criticita' riscontrate.
2. La Banca d'Italia puo':
convocare i componenti degli organi di gestione e di controllo e il personale degli operatori;
ordinare la convocazione o, in caso d'inottemperanza all'ordine, convocare direttamente gli organi di gestione e controllo (ove esistente) degli operatori, fissandone l'ordine del giorno e proponendo l'assunzione di specifiche decisioni.
3. Nelle ipotesi di gravi carenze o violazioni, la Banca d'Italia puo' adottare - anche in via d'urgenza - il provvedimento di divieto di nuove operazioni previsto dall'art. 7, comma 2, lettera d), del decreto antiriciclaggio.
4. Responsabile del procedimento e' il Capo del Servizio gestione circolazione monetaria.
 
Art. 29

Cancellazione su istanza
di parte dall'elenco

1. La domanda di cancellazione dall'elenco, redatta in conformita' dell'allegato 8 e sottoscritta dal legale rappresentante, e' inviata alla Banca d'Italia entro trenta giorni dal verificarsi di una causa di decadenza dell'iscrizione ovvero di altra causa che comporti il venir meno dei requisiti per la permanenza nell'elenco.
2. La Banca d'Italia trasmette all'operatore il provvedimento di cancellazione entro trenta giorni dalla ricezione della domanda.
 
Art. 30

Cancellazione d'ufficio dall'elenco

1. La Banca d'Italia dispone la cancellazione d'ufficio dall'elenco qualora:
a) vengano meno i requisiti per l'iscrizione;
b) intervenga una causa di decadenza dall'iscrizione;
c) risultino violazioni di norme di legge e delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia connotate da particolare gravita'.
2. La Banca d'Italia comunica all'operatore l'avvio del procedimento di cancellazione dall'elenco. L'operatore ha facolta' di presentare memorie scritte e documenti entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio del procedimento. La Banca d'Italia comunica all'operatore il provvedimento di cancellazione ovvero la sua mancata adozione unitamente alla motivazione dello stesso. Il termine per la conclusione del procedimento e' di centoventi giorni.
 
Art. 31

Sanzioni

1. Per le violazioni da parte degli operatori degli obblighi previsti dagli articoli 56 (inosservanza degli obblighi di adeguata verifica e dell'obbligo di astensione) e 57 (inosservanza degli obblighi di conservazione) del decreto antiriciclaggio, accertati dalla Banca d'Italia in qualita' di Autorita' di vigilanza di settore, si applicano le disposizioni sulla procedura sanzionatoria di cui al Capitolo VI del provvedimento della Banca d'Italia contenente «Disposizioni per l'attivita' di gestione del contante».
2. La quantificazione delle sanzioni e' effettuata tenendo conto dei criteri indicati negli articoli 56, 57 e 67 del decreto antiriciclaggio.
 
Art. 32

Disposizioni transitorie

1. Gli operatori accreditati al «Portale del contante» alla data del 31 dicembre 2018 possono continuare a operare per un periodo di nove mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
2. Gli operatori di cui al comma 1 che intendono iscriversi nell'elenco dovranno inviare alla Banca d'Italia, entro il predetto termine di nove mesi, la domanda d'iscrizione unitamente alla documentazione di cui all'allegato 7 e potranno continuare a operare fino alla data di conclusione del procedimento d'iscrizione.
 
Art. 33

Disposizioni finali

1. Ai procedimenti previsti dal presente provvedimento si applicano le disposizioni di cui al regolamento della Banca d'Italia del 22 giugno 2010 in materia di procedimenti amministrativi, recante altresi' l'individuazione dei termini e delle unita' organizzative responsabili, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Il responsabile dei procedimenti e' il Capo del Servizio gestione circolazione monetaria.
2. Tutte le comunicazioni destinate alla Banca d'Italia ai sensi del presente provvedimento devono essere inoltrate tramite PEC.
 
Art. 34

Entrata in vigore

1. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Per gli operatori accreditati al «Portale del contante» alla data del 31 dicembre 2018, le disposizioni di cui all'art. 6, comma 2, entrano in vigore dopo un anno dalla pubblicazione del presente provvedimento e dopo due anni con riferimento al soggetto che presiede l'organo di gestione, all'amministratore unico o al titolare dell'impresa che sono in possesso delle deleghe al trattamento del contante.
Roma, 23 aprile 2019

Il Governatore: Visco