Gazzetta n. 103 del 4 maggio 2019 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO
COMUNICATO
Proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della DOP «Terre Tollesi» o «Tullum», concernente il passaggio dalla denominazione di origine controllata alla denominazione di origine controllata e garantita.


Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, ai sensi del decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del decreto legislativo n. 61/2010, tuttora vigente ai sensi dell'art. 90, comma 3, della legge n. 238 del 12 dicembre 2016, nelle more dell'adozione del nuovo decreto sulla procedura in questione, in applicazione della citata legge n. 238/2016, nonche' del regolamento delegato UE n. 33/2019 UE della Commissione e del regolamento di esecuzione UE 2019/34 della Commissione, applicativi del regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1308/2013;
Visto il decreto ministeriale 23 luglio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 1° agosto 2008 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Terre Tollesi» o «Tullum» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;
Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato sul sito internet del Ministero - Sezione qualita' - Vini DOP e IGP e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 295 del 20 dicembre 2011, con il quale e' stato approvato il disciplinare consolidato della DOP «Terre Tollesi» o «Tullum»;
Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul citato sito internet del Ministero Sezione qualita' - Vini DOP e IGP, con il quale e' stato da ultimo aggiornato il disciplinare di produzione della DOP «Terre Tollesi» o «Tullum»;
Esaminata la documentata domanda trasmessa in data 25 luglio 2017, per il tramite della Regione Abruzzo su istanza del Consorzio di tutela DOC Terre Tollesi o Tullum, con sede in Tollo (CH) e successive integrazioni, intesa ad ottenere il passaggio a denominazione di origine controllata e garantita della denominazione di origine controllata dei vini «Terre Tollesi» o «Tullum» e modifica del relativo disciplinare di produzione, nel rispetto della procedura di cui al citato decreto ministeriale 7 novembre 2012;
Considerato che per l'esame della predetta domanda e' stata esperita la procedura di cui agli articoli 6, 7 e 10 del decreto ministeriale 7 novembre 2012, relativa alle modifiche «non minori» dei disciplinari di cui alla preesistente normativa dell'Unione europea e, in particolare:
e' stato acquisito il parere favorevole della Regione Abruzzo;
e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP espresso nella riunione del 27 marzo 2019, nell'ambito della quale il citato Comitato ha approvato la proposta di passaggio a denominazione di origine controllata e garantita della denominazione di origine controllata dei vini «Terre Tollesi» o «Tullum» e modifica del relativo disciplinare di produzione;
Considerato che ai sensi del citato regolamento UE n. 33/2019, entrato in vigore il 14 gennaio 2019, la predetta domanda di modifica contiene sia «modifiche ordinarie» che «modifiche unionali», le quali ai sensi dell'art. 15, par. 3, del citato regolamento UE n. 33/2019 sono da separare ai fini del successivo iter procedurale;
Considerato altresi' che ai sensi del citato regolamento UE n. 33/2019, le predette «modifiche ordinarie» sono approvate dallo Stato membro e rese applicabili nel territorio nazionale, previa pubblicazione ed invio alla Commissione UE della relativa decisione nazionale, analogamente a quanto previsto dall'art. 10, comma 8, del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, per le modifiche «minori»;
Ritenuto tuttavia di dover provvedere, nelle more dell'adozione del richiamato decreto concernente la procedura nazionale, preliminarmente all'adozione del decreto di approvazione della «modifica ordinaria» del disciplinare di cui trattasi, alla pubblicizzazione della proposta di modifica medesima per un periodo di trenta giorni, al fine di dar modo ai soggetti interessati di presentare le eventuali osservazioni;
Provvede alla pubblicazione dell'allegata proposta di «modifica ordinaria», concernente il passaggio a denominazione di origine controllata e garantita della denominazione di origine controllata dei vini «Terre Tollesi» o «Tullum» e del relativo disciplinare di produzione.
Le eventuali osservazioni alla suddetta proposta di modifica, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo - Ufficio PQAI IV - via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, oppure al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: saq4@pec.politicheagricole.gov.it - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della predetta proposta.
 
Allegato
Proposta di modifica della denominazione di origine controllata
«Terre Tollesi» o «Tullum» in denominazione di origine controllata
e garantita e modifica del relativo disciplinare di produzione.

Art. 1.

Denominazione e vini

1. La denominazione di origine controllata e garantita «Terre Tollesi» o «Tullum» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti nel presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: Rosso, Rosso riserva, Pecorino, Passerina, Spumante.
 
Art. 2.

Base ampelografica

1. I vini della denominazione di origine controllata e garantita «Terre Tollesi» o «Tullum» devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
«Terre Tollesi» o «Tullum» Rosso: Montepulciano per almeno il 95%.
«Terre Tollesi» o «Tullum» Rosso Riserva: Montepulciano per almeno il 95%.
Possono concorrere alla produzione di detti vini le uve di altri vitigni, a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione per la Regione Abruzzo, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 5%, presenti in ambito aziendale.
«Terre Tollesi» o «Tullum» Spumante: Chardonnay minimo 60%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione Abruzzo, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 40%, presenti in ambito aziendale.
«Terre Tollesi» o «Tullum» con le seguenti specificazioni: Pecorino, Passerina, devono essere ottenuti per almeno il 90% da uno dei sopraccitati vitigni.
Possono concorrere alla produzione di detti vini le uve di altri vitigni, a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione per la Regione Abruzzo, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 10%, presenti in ambito aziendale.
 
Art. 3.

Zona di produzione delle uve

1. Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Terre Tollesi» o «Tullum» devono essere raccolte esclusivamente nella zona di produzione che comprende l'intero territorio del Comune di Tollo.
 
Art. 4.

Norme per la viticoltura

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini della denominazione di origine controllata e garantita «Terre Tollesi» o «Tullum» devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve e ai vini le specifiche caratteristiche di qualita'.
2. Sono da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione allo schedario solo i vigneti compresi nei territori di cui all'art. 3 e con un'altitudine non inferiore agli 80 metri sul livello del mare, con buona sistemazione idraulico - agraria. Sono esclusi tutti i terreni di fondovalle.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
Fermo restando i vigneti esistenti, per i nuovi impianti e reimpianti la densita' non puo' essere inferiore a 1.600 ceppi/ettaro per la pergola abruzzese e 4.000 ceppi/ettaro per i filari.
3. Sono esclusi i sistemi di coltivazione espansi, ad eccezione della pergola Abruzzese tradizionale, i sistemi a doppia cortina (G.D.C.) e cordone libero. E' ammessa la potatura a cordone speronato, Guyot singolo e/o doppio.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
E' consentita l'irrigazione di soccorso.
4. Le produzioni massime di uva per ettaro ed i titoli alcolometrici volumici minimi sono i seguenti:
===================================================================== | | | Titolo alcolometrico | | | |volumico naturale minimo %| | Tipologia | Produzione t/ha | vol. | +===================+====================+==========================+ |Terre Tollesi o | | | |Tullum Rosso | 12 | 12.00 | +-------------------+--------------------+--------------------------+ |Terre Tollesi o | | | |Tullum Rosso | | | |Riserva | 9 | 12.50 | +-------------------+--------------------+--------------------------+ |Terre Tollesi o | | | |Tullum Spumante | 12 | 10.00 | +-------------------+--------------------+--------------------------+ |Terre Tollesi o | | | |Tullum Pecorino | 9 | 12.00 | +-------------------+--------------------+--------------------------+ |Terre Tollesi o | | | |Tullum Passerina | 9 | 11.50 | +-------------------+--------------------+--------------------------+

5. Per i vigneti impiantati precedentemente all'entrata in vigore del presente disciplinare di produzione e che hanno una densita' di ceppi inferiore a quella prima indicata, le produzioni per ettaro ammesse non possono essere superiori a quelle precedentemente indicate.
In annate favorevoli i quantitativi di uve ottenute e da destinare alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Terre Tollesi» o «Tullum» devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
6. Le eccedenze delle uve, nel limite massimo del 20%, non hanno diritto alla denominazione di origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione per tutto il prodotto.
Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva ad ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.
7. Per l'entrata in produzione dei nuovi impianti la produzione massima ad ettaro ammessa e':
I e II anno Produzione ammessa: 0
III anno Produzione ammessa: 60%
IV anno e succes. Produzione ammessa: 100%
 
Art. 5.

Norme per la vinificazione

1. Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l'invecchiamento obbligatorio, nei casi in cui e' previsto, l'imbottigliamento e l'affinamento devono essere strettamente effettuate nell'ambito del territorio di produzione delle uve delimitato dall'art. 3 del presente disciplinare di produzione.
2. Ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente, l'imbottigliamento o il condizionamento deve aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualita' o la reputazione o garantire l'origine o assicurare l'efficacia dei controlli.
A salvaguardia dei diritti precostituiti dei soggetti che tradizionalmente hanno effettuato l'imbottigliamento al di fuori dell'area di produzione delimitata, sono previste autorizzazioni individuali alle condizioni di cui all'art. 35, comma 3 e 4 della legge n. 238/2016.
3. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro caratteristiche peculiari.
4. E' consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui all'art. 1, secondo i limiti e le modalita' stabilite dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati rettificati oppure con mosti concentrati questi ultimi ottenuti da uve dei vigneti iscritti allo schedario della stessa D.O.C.G. o a mezzo concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite.
5. E' ammessa la colmatura dei vini destinati alla denominazione di origine di cui all'art. 1 in corso di invecchiamento obbligatorio, con vini aventi diritto alla stessa denominazione di origine, di uguale colore e varieta' di vite, anche non soggetti ad invecchiamento obbligatorio, per non oltre il 10%.
6. La resa massima dell'uva in vino, compreso l'eventuale arricchimento, e' del 70% per tutte le tipologie; qualora superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non avra' diritto alla denominazione di origine controllata e garantita; oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto.
7. Per i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Terre Tollesi» o «Tullum» con specificazione del vitigno Pecorino o Passerina,l'immissione al consumo e' consentita a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di raccolta delle uve.
8. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Terre Tollesi» o «Tullum» Rosso, non puo' essere immesso al consumo prima del 1° gennaio del secondo anno successivo a quello della raccolta delle uve.
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Terre Tollesi» o «Tullum» Rosso Riserva deve essere sottoposto ad un periodo minimo di invecchiamento obbligatorio di almeno 2 anni di cui almeno 6 mesi in recipienti o contenitori di legno. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della vendemmia.
 
Art. 6.

Caratteristiche al consumo

1. I vini a denominazione controllata e garantita «Terre Tollesi» o «Tullum» di cui all'art. 1 del presente disciplinare all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
«Terre Tollesi» o «Tullum» Rosso:
colore: rosso rubino con lievi riflessi violacei;
odore: vinoso, tenue, gradevole;
sapore: asciutto, pieno, leggermente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;
acidita' totale 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 26,00 g/l.
«Terre Tollesi» o «Tullum» Pecorino:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: fruttato, fine, caratteristico;
sapore: secco, fresco, sapido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;
acidita' totale: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.
«Terre Tollesi» o «Tullum» Passerina:
colore: giallo paglierino tenue;
odore: fruttato, delicato, caratteristico;
sapore: secco, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidita' totale: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.
«Terre Tollesi» o «Tullum» Spumante:
colore: giallo paglierino;
odore: caratteristico, gradevole;
sapore: da brut nature a dolce, armonico, gradevole, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidita' totale: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.
«Terre Tollesi» o «Tullum» Rosso Riserva:
colore: rosso rubino intenso con sfumature violacee, tendenti al granata con l'invecchiamento;
odore: intenso, caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, armonico, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,50% vol.;
acidita' totale: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 28,00 g/l.
2. I vini «Terre Tollesi» o «Tullum», eventualmente sottoposti al passaggio o conservazione in recipienti di legno, possono rivelare sentori di legno.
 
Art. 7.

Designazione e presentazione

1. Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: fine, scelto, selezionato e similari.
2. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
3. Sono consentite le menzioni facoltative previste dalla normativa comunitaria, oltre alle menzioni tradizionali, come quelle del colore, della varieta' di vite, del modo di elaborazione ed altre purche' pertinenti ai vini di cui all'art. 1.
4. Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Terre Tollesi» o «Tullum» puo' essere utilizzata la menzione «vigna» a condizione che sia seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, che la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento e che figuri nell'apposito elenco regionale ai sensi ai sensi della normativa vigente.
Sulle bottiglie contenenti il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Terre Tollesi» o «Tullum» deve figurare l'annata di produzione.
 
Art. 8.

Confezionamento

I vini di cui all'art. 1 possono essere immessi al consumo soltanto in recipienti di vetro del seguente volume nominale: litri 0,187; 0,250, 0,375; 0,500; 0,750; 1,500; 3,000 ed altri formati speciali da litri 4,500; 6,000; 9,000; 12,000; 15,000. Sono ammesse soltanto bottiglie di vetro aventi forma ed abbigliamento consoni ai caratteri dei vini di pregio. Per la tappatura valgono le norme comunitarie e nazionali in vigore. Sono comunque esclusi il tappo corona e di vetro.
 
Art. 9.

Legame con l'ambiente geografico
A) Informazioni sulla zona geografica.
Fattori naturali rilevanti per il legame.
La zona interessata comprende l'intero territorio amministrativo del Comune di Tollo, in Provincia di Chieti. Il territorio presenta una giacitura prettamente collinare con pendenze che non superano il 5-10%; l'altezza massima e' di circa 228 metri s.l.m., sono esclusi pero' dalla denominazione i terreni con un'altitudine inferiore agli 80 metri s.l.m. e quelli posti nei fondovalle umidi. La tessitura del suolo pur presentando una certa variabilita', risulta generalmente di medio impasto tendente all'argilloso; difatti la frazione argillosa costituisce mediamente circa il 29% assumendo valori variabili dal 14,7% al 45%, mentre la componente sabbiosa si riscontra in percentuale media del 36,5% con valori compresi tra il 12,3% ed il 59%, quest'ultima situazione si riscontra di frequente nelle zone alluvionali dei fondo valle. Il pH e' sub-alcalino o alcalino con valore medio di 7,88. Il contenuto in carbonati totali e' in generale molto elevato, se ne riscontra una presenza media del 32% circa. Anche la componente attiva dei carbonati presenti e' in generale elevata con un livello medio dell'8,9%. La dotazione di sostanza organica e' in maniera generalizzata molto bassa, infatti il contenuto medio e' del 1,21%; situazione ancor piu' carente si evidenzia per quanto riguarda il contenuto in azoto totale il cui livello medio e' dello 0,6%. Il contenuto in fosforo assimilabile risulta estremamente variabile mentre la dotazione di potassio assimilabile e' generalmente sufficiente alle esigenze colturali.
Il clima e' di tipo temperato, con temperature medie comprese tra i 12°C di aprile ed i 16°C di ottobre, ma nei mesi di luglio ed agosto tende al caldo-arido con temperature medie di 24-25°C. Le precipitazioni medie si aggirano sui 700 mm/anno, concentrate prevalentemente nel periodo novembre-aprile.
L'indice termico di Winkler, ossia la temperatura media attiva nel periodo aprile-ottobre, e' superiore ai 2.200 gradi-giorno, condizioni che garantiscono la maturazione ottimale sia delle varieta' a bacca bianca sia di quelle a bacca rossa.
Fattori umani rilevanti per il legame.
La presenza della vite e del vino nell'area interessata risale all'epoca romana. Ne fa fede e testimonianza il rinvenimento in alcune contrade di Tollo di dolia da vino e celle vinarie intere ed a frammenti. Inoltre, nel circondario di Tollo sono stati rinvenuti resti che testimoniano l'esistenza di alcune «villae rusticae» romane che rappresentano i primi esempi di grande azienda agricola organizzata nella quale la coltivazione della vite e' una tra le principali attivita' svolte.
Dopo la caduta dell'Impero romano, sia ai Longobardi che ai Normanni non era sfuggita la felice posizione dell'ager tollese ed un documento del 1062 parla del castrum Tullum posto «capofine» in mezzo a 50 Tomoli di terreno. Nella storica suddivisione dell'Abruzzo decretata il 5 ottobre del 1273 da Carlo D'Angio' dopo la conquista del Regno Svevo, l'attuale territorio di Tollo venne ascritto all'Aprutium Citra. In seguito, nel 1300, Carlo D'Angio' opero' un'ulteriore divisione amministrativa dell'Aprutium Citra e Tollo fu inclusa nella circoscrizione di Theate Minori ed il toponimo appare nei «Registri Angioini» nella forma di TULLUM.
Nel basso Medio Evo e, successivamente, fra il 1400 ed il 1500, e' documentato un forte movimento commerciale dal porto di Ortona dal quale partivano navi cariche di «caratelli» di vino e, certamente, molto di quel vino proveniva proprio dalla zona di Tollo.
Alle soglie dell'eta' moderna, nel 1776, nel Regno di Napoli il vino di Tollo era gia' famoso tanto da essere celebrato nei componimenti poetici del frate Bernardo Maria Valera pubblicati nel 1835 che definisce la zona di Tollo come: «Piccola terra nell'Abruzzo Citeriore, e non molto lontana dal mare Adriatico, di amena situazione, e celebre pel suo vino rosso, rubino, volgarmente detto Lacrima». All'inizio dell'800 il vino di Tollo e' ormai noto in tutta Italia: il Giustiniani nel Dizionario geografico ragionato del Regno di Napoli compilato nel 1805 scrive in Tollo... «il vino vi riesce di buona qualita'». Dopo l'Unita' d'Italia Tollo viene descritta nel Dizionario geografico d'Italia stampato tra il 1875 ed il 1878 come segue: «Il suo territorio si stende in collina ...Le principali produzioni e commerci consistono nei vini, che sono squisiti e nell'olio...». Nei censimenti del 1923 e del 1929 a Tollo risultavano coltivati a vigna circa 200 ettari per una produzione di 6.650 quintali di uva.
Dopo l'oscura parentesi della seconda guerra mondiale, nella quale Tollo fu letteralmente rasa al suolo, lo sviluppo dell'economia agricola si e' basata fondamentalmente sull'attivita' vitivinicola ed oggi il territorio tollese e' uno tra i piu' importanti per la vitivinicoltura regionale.
Comunque, accanto alle tradizioni ed alle radici storiche, un ruolo molto importante va attribuito anche all'incidenza dei fattori umani che diventano spesso fondamentali poiche', attraverso la definizione ed il miglioramento di alcune pratiche viticole ed enologiche, che fanno parte integrante e sostanziale del disciplinare di produzione, oggi si riescono ad ottenere prodotti dalle spiccate caratteristiche di tipicita'.
Base ampelografia dei vigneti: i vini rossi, nella tipologia base - riserva, sono ottenuti utilizzando prevalentemente il vitigno Montepulciano cui possono essere affiancati altri vitigni complementari sempre a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Abruzzo, da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 5%. I vini bianchi invece utilizzano come base il vitigno Pecorino e Passerina cui possono essere affiancati altri vitigni complementari sempre a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Abruzzo, da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 10%. - Forme di allevamento, sesti d'impianto e sistemi di potatura: la forma di allevamento generalmente usata nella zona e' la pergola abruzzese. Tuttavia, fermo restando i vigneti esistenti, per i nuovi impianti e reimpianti la densita' non puo' essere inferiore a 1.600 ceppi/ettaro per la pergola abruzzese ed a 4.000 ceppi/ettaro per i filari.. Sono esclusi i sistemi di coltivazione espansi, ad eccezione della pergola abruzzese tradizionale, i sistemi a doppia cortina (G.D.C.) e a cordone libero. E' ammessa la potatura a cordone speronato, Guyot singolo e/o doppio. I sesti di impianto, cosi' come i sistemi di potatura, sono adeguati alle forme di allevamento utilizzate al fine di una buona gestione del vigneto ed una migliore gestione delle rese massime di uva che sono comprese tra le 9 e le 12 tonnellate per ettaro.
Pratiche relative all'elaborazione dei vini: sono quelle tradizionali ed ormai consolidate per i vini rossi e bianchi tranquilli, adeguatamente differenziate a seconda della destinazione finale del prodotto. Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l'invecchiamento obbligatorio, nei casi in cui e' previsto, l'imbottigliamento e l'affinamento devono essere strettamente effettuate nell'ambito del territorio di produzione delle uve delimitato dall'art. 3 al fine di preservare le peculiari caratteristiche dei prodotti, la loro reputazione e garantire l'origine.
I vini prima di essere immessi al consumo devono subire un periodo piu' o meno lungo di affinamento: in particolare il rosso non puo' essere immesso al consumo prima del 1° gennaio del secondo anno successivo a quello della vendemmia mentre il rosso riserva prevede un invecchiamento minimo di due anni, di cui sei mesi in contenitori o recipienti di legno. B) Informazioni sulla qualita' o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico.
Il vitigno Montepulciano, base essenziale dei vini rossi della presente denominazione, ha trovato nell'area interessata una particolare acclimatazione e differenziazione, le cui peculiarita' si estrinsecano appieno nei vini «Terre Tollesi» o «Tullum». La denominazione comprende diverse tipologie di prodotto: il rosso, anche nella versione riserva, e soprattutto vini con specificazione di vitigni autoctoni quali il Pecorino e la Passerina, che dal punto di vista analitico ed organolettico esprimono caratteri propri, specifici, descritti in maniera sintetica e non esaustiva nell'art. 6 del disciplinare.
In particolare i vini rossi presentano un colore rubino intenso, con lievi sfumature violacee, colore che tende al granato con l'invecchiamento; l'odore tipico e' quello dei frutti rossi, del vegetale e delle spezie; il sapore e' secco, giustamente tannico, con una buona struttura che conferisce al vino armonia ed eleganza. I vini bianchi con specificazione di vitigno sono di colore giallo paglierino tenue, con sentori floreali e fruttati, intensi, freschi e piacevoli e rispondono pienamente ai caratteri tipici e peculiari della varieta'. C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).
La particolare conformazione orografica del territorio del Comune di Tollo, caratterizzata da ampie colline degradanti verso il mare Adriatico ad est e la presenza dell'imponente massiccio della Maiella ad ovest, associata all'ottima esposizione della maggior parte dei terreni coltivati a vigneto, alla buona ventilazione (brezze di mare e di monte) ed all'assenza di ristagni idrici, garantiscono ai vitigni diffusi in zona, in particolare al Montepulciano ed ai due vitigni bianchi autoctoni per eccellenza ossia il Pecorino e la Passerina, condizioni ottimali per vegetare e produrre uve con spiccate caratteristiche di qualita' e tipicita'. L'interazione dei fattori naturali con quelli umani, strettamente legati alla tradizione storica, alle moderne tecniche di coltivazione e di vinificazione, consentono di ottenere vini bianchi e rossi con forti elementi distintivi, caratteristici, tipici del territorio e dei vitigni di provenienza.
 
Art. 10.

Riferimenti alla struttura di controllo

Agroqualita' S.p.a. - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare, viale Cesare Pavese, 305 - 00144 Roma, telefono +39 06 54228675 - fax +39 06 54228692 - website: www.agroqualita.it - e-mail: agroqualita@agroqualita.it - e-mail: vini.abruzzo@agroqualita.it
La societa' Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare - S.p.a. e' l'organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi della normativa vigente che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all'art. 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all'art. 26 del regolamento CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell'arco dell'intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato art. 25, par. 1, 2° capoverso.
In particolare, tale verifica e' espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il decreto ministeriale 14 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2012.