Gazzetta n. 91 del 17 aprile 2019 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 14 marzo 2019
Determinazione dei diritti da corrispondere per l'ammissione agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche.



IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172;
Visto, in particolare, l'art. 64, comma 1, che dispone che l'ammissione agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche e' subordinata al pagamento di un diritto commisurato al costo sostenuto dall'amministrazione per la gestione delle relative procedure;
Visto l'art. 64, comma 2, che prevede che l'ammontare del predetto diritto e' stabilito annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
Visti i precedenti decreti attuativi del suddetto art. 64 e, da ultimo, il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 23 gennaio 2018, recante determinazione dei diritti da corrispondere per l'ammissione agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 49 del 28 febbraio 2018;
Considerato che non sono stati rilevati dall'amministrazione costi aggiuntivi per la gestione delle procedure relative agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche;
Ritenuto, pertanto, di non dover variare l'ammontare dei predetti diritti di ammissione;

Decreta:

Art. 1
Determinazione delle tariffe

1. L'ammissione agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche e' subordinata al pagamento di un diritto pari a euro 20,00 per le categorie A e C, al pagamento di un diritto pari a euro 60,00 per la categoria B.
 
Art. 2
Modalita' di pagamento

1. Il pagamento degli importi di cui all'art. 1 si effettua mediante versamento sul conto corrente postale della Tesoreria provinciale dello Stato competente per territorio.
2. Nella causale occorre specificare: «Capo XV - Capitolo 3570 - Art. 4 - Diritti di ammissione agli esami per il conseguimento della patente nautica, art. 64 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171».
 
Art. 3
Utilizzo dei proventi

1. I proventi derivanti dalle tariffe di cui all'art. 1 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.
 
Art. 4
Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente decreto trovano applicazione decorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 2019

Il Ministro: Toninelli

Registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 2019 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, reg. 1 foglio n. 569