Gazzetta n. 79 del 3 aprile 2019 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 31 gennaio 2019
Modifica del decreto 23 dicembre 2015, recante modalita' tecniche di emissione della carta d'identita' elettronica.



Il MINISTRO DELL'INTERNO

di concerto con

IL MINISTRO
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

e con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante «Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza» ed il relativo regolamento di esecuzione di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
Vista la legge 24 dicembre 1954, n. 1228, recante «Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, recante «Approvazione del nuovo regolamento anagrafico popolazione residente»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, recante «Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice per la protezione dei dati personali», come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto l'art. 10, comma 3, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante «Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali» convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2015, n. 125 che prevede che l'emissione della carta d'identita' elettronica e' riservata al Ministero dell'interno che vi provvede nel rispetto delle norme di sicurezza in materia di carte valori, di documenti di sicurezza della Repubblica e degli standard internazionali di sicurezza;
Visto il medesimo comma 3 dell'art. 10 che stabilisce che con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, siano definite le caratteristiche tecniche, le modalita' di produzione, di emissione, di rilascio della carta d'identita' elettronica, nonche' di tenuta del relativo archivio informatizzato;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 23 dicembre 2015, recante «Modalita' tecniche di emissione della Carta d'identita' elettronica», emanato in attuazione del citato comma 3 dell'art. 10 del decreto-legge n. 78, del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125, del 2015;
Ritenuto di dover modificare il citato decreto ministeriale al fine di adeguarlo alla normativa dello stato civile, in particolare per quanto attiene alla qualificazione dei soggetti legittimati a presentare agli ufficiali d'anagrafe la richiesta di emissione del documento elettronico in favore di minori di eta', in un contesto di complessiva coerenza nell'esercizio delle funzioni statali delegate;
Sentita l'Agenzia per l'Italia digitale che si e' espressa con nota n. 15882, del 12 ottobre 2018;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali che si e' espresso con parere n. 276, del 31 ottobre 2018;
Sentita la Conferenza Stato-citta' e autonomie locali nella seduta del 15 novembre 2018;

Decreta:

Art. 1
Modifiche al decreto del Ministro dell'interno in data 23 dicembre
2015

1. Al decreto del Ministro dell'interno in data 23 dicembre 2015 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'art. 4:
1) nel primo periodo, le parole «(o dai genitori o tutori in caso di minore)» sono sostituite dalle seguenti: «(o dal padre o dalla madre, disgiuntamente, o dai tutori, in caso di minore)»;
2) al comma 2, le parole «(o i genitori o i tutori in caso di minori)» sono sostituite dalle seguenti: «(o il padre o la madre, disgiuntamente, o i tutori in caso di minore);
3) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. La richiesta di CIE valida per l'espatrio per il minore e' presentata dal padre e dalla madre congiuntamente»;
b) nell'Allegato A, alla seconda pagina:
1) la parola «GENITORI» e' sostituita dalle seguenti: «MADRE E PADRE»;
2) le parole «COGNOME E NOME DEI GENITORI» sono sostituite dalle seguenti: «COGNOME E NOME DEL PADRE E DELLA MADRE»;
3) la parola «PARENTS» e' sostituita dalle seguenti: «FATHER AND MOTHER'S»
c) nell'Allegato B,
1) al paragrafo 4.1:
1.1) al primo comma, le parole «(o i genitori o i tutori in caso di minori)» sono sostituite dalle seguenti: «(o il padre o la madre, disgiuntamente, o i tutori, in caso di minore)»;
1.2) al terzo comma le parole «(o i genitori o i tutori in caso di minori)» sono sostituite dalle seguenti: «(o il padre o la madre, disgiuntamente, o i tutori, in caso di minore)»;
1.3) dopo l'ultimo capoverso e' inserito il seguente: «La richiesta di CIE valida per l'espatrio per il minore e' presentata dal padre e dalla madre congiuntamente, o dai tutori.»;
2) al paragrafo 4.4.3, il primo comma e' sostituito dal seguente: «L'emissione della CIE valida per l'espatrio per il minore e' autorizzata in presenza delle condizioni di cui al comma 3-bis dell'art. 4 del presente decreto.».
Il presente decreto entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2019

Il Ministro dell'interno
Salvini

Il Ministro
per la pubblica amministrazione
Bongiorno

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tria