Gazzetta n. 78 del 2 aprile 2019 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO
PROVVEDIMENTO 19 marzo 2019
Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Piave» registrata in qualita' di denominazione di origine protetta in forza al regolamento (CE) 443/2010 della Commissione del 21 maggio 2010.



IL DIRETTORE GENERALE
per la promozione della qualita'
agroalimentare e dell'ippica

Visto il regolamento (CE) n. 443 della Commissione del 21 maggio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea L 126 del 22 maggio 2010, con il quale e' stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette la denominazione di origine protetta «Piave»;
Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto in particolare l'art. 53, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio che prevede la modifica temporanea del disciplinare di produzione di un prodotto DOP o IGP a seguito dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie da parte delle autorita' pubbliche;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio in particolare l'art. 6, comma 3 che stabilisce le procedure riguardanti un cambiamento temporaneo del disciplinare dovuto all'imposizione, da parte di autorita' pubbliche, di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie o motivate calamita' naturali sfavorevoli o da condizioni metereologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorita' competenti;
Vista la determinazione della Regione Veneto n. 97383 del 11 marzo 2019, che ha ufficialmente riconosciuto la necessita' fino ad agosto 2019 di modificare temporaneamente la quantita' minima dei foraggi e il contenuto minimo di sostanza secca della razione alimentare proveniente dalla zona geografica delimitata del Piave DOP, portandoli, rispettivamente, dal 70% al 40% e dal 50% al 30% corrispondenti ad una riduzione di circa il 45% per entrambi i requisiti presenti nel disciplinare;
Considerato che, dalle relazioni tecniche e dal provvedimento della Regione Veneto, emerge con chiarezza che l'andamento climatico eccezionale dell'anno 2018 ha comportato una significativa diminuzione della produzione di foraggi da prati e pascoli;
Considerato che il disciplinare di produzione del Piave DOP all'art. 5 secondo periodo, primo punto elenco prevede che «l'alimentazione delle bovine lattifere deve rispondere ai seguenti requisiti: minimo il 70% dei foraggi e il 50% della razione in sostanza secca devono essere prodotti nella zona prevista all'art. 3 del presente disciplinare, tutta situata in territorio montano» e che il mantenimento di tali vincoli non permetterebbe ai soggetti interessati la produzione del Piave DOP;
Ritenuto necessario provvedere alla modifica temporanea del disciplinare di produzione del Piave DOP ai sensi del citato art. 53, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012 e dell'art. 6, comma 3 del regolamento delegato (UE) n. 664/2014;
Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana la modifica temporanea apportata al disciplinare di produzione della DOP «Piave» attualmente vigente, affinche' le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale;

Provvede:

Alla pubblicazione della modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Piave» al regolamento (CE) 443/2010 della Commissione del 22 maggio 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L 126 del 22 maggio 2010.
La presente modifica del disciplinare di produzione della DOP «Piave» e' temporanea e si applica fino al 31 agosto 2019 a decorrere dalla data di pubblicazione della stessa sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

Roma, 19 marzo 2019

Il direttore generale: Abate
 
Modifica temporanea del disciplinare di produzione della
denominazione di origine protetta «Piave» ai sensi dell'art. 53,
punto 4 del regolamento n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio.

Il disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Piave» pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 136 del 14 giugno 2010 e' cosi modificato:
L'art. 5, secondo periodo, primo punto elenco e' sostituito nel seguente modo:
«L'alimentazione delle bovine lattifere deve rispondere ai seguenti requisiti:
minimo il 40% dei foraggi e il 30% della razione in sostanza secca devono essere prodotti nella zona prevista all'art. 3 del presente disciplinare, tutta situata in territorio montano;».
Le disposizioni di cui al punto precedente si applicano esclusivamente fino al 31 agosto 2019.