Gazzetta n. 72 del 26 marzo 2019 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO
DECRETO 11 marzo 2019
Modalita' operative inerenti la procedura informatica per l'iscrizione di varieta' vegetali nei registri nazionali di specie agrarie ed ortive e per la richiesta di autorizzazione alla commercializzazione di sementi di varieta' in corso d'iscrizione.


IL DIRETTORE GENERALE
dello sviluppo rurale

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attivita' sementiera e in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta' aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varieta' stesse;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche ed integrazioni, recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, concernete la disciplina della produzione e del commercio delle sementi e in particolare l'art. 15 con il quale si demanda al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di stabilire con proprio provvedimento le modalita' di presentazione delle domande per l'iscrizione delle varieta' vegetali nei registri nazionali, la relativa documentazione e i termini entro i quali dovranno essere presentati la domanda medesima e i campioni;
Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, recante «Modifiche e integrazioni alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina dell'attivita' sementiera»;
Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 207 del 6 agosto 1976, con il quale sono stati istituiti i registri delle varieta' delle specie di piante orticole di cui all'allegato 3 della citata legge n. 195/1976, al fine di permettere l'identificazione delle varieta' stesse;
Visto il decreto ministeriale 22 gennaio 1988 che fissa le tariffe dei compensi per l'effettuazione delle prove di varieta' vegetali ai fini della loro iscrizione nei registri nazionali;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, inerente «Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 2005 inerente la disciplina della commercializzazione di sementi di varieta' per le quali e' stata presentata domanda d'iscrizione ai registri nazionali, che attua la decisione 2004/842/CE della Commissione del 1° dicembre 2004 ed in particolare l'art. 1 relativo a modalita' di presentazione delle richieste;
Visto il decreto ministeriale 21 gennaio 2008, relativo a «Criteri e procedure tecniche per l'iscrizione al registro nazionale delle varieta' di mais-incluso mais dolce e da pop-corn»;
Visto il decreto ministeriale 25 gennaio 2008, relativo a «Criteri e procedure tecniche per l'iscrizione al registro nazionale delle varieta' di patata»;
Visto il decreto ministeriale 20 febbraio 2009, relativo a «Criteri per l'iscrizione di varieta' di specie ortive al relativo registro nazionale»;
Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 2009, relativo a «Criteri di valutazione di varieta' di Brassica carinata A.Braun (Brassica carinata)»;
Visto il decreto ministeriale 11 novembre 2009, relativo a «Criteri per l'iscrizione al registro nazionale delle varieta' di specie agrarie di varieta' di girasole»;
Visto il decreto ministeriale 5 aprile 2011, relativo a «Criteri per l'iscrizione al registro nazionale delle varieta' di specie agrarie di varieta' di canapa»;
Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 2011, relativo a «Criteri per l'iscrizione al registro nazionale di varieta' di cereali a paglia (escluso il riso)»;
Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 2012, relativo a «Criteri e procedure tecniche per l'iscrizione al registro nazionale di specie ad uso foraggero e da tappeto erboso»;
Visto il decreto ministeriale 1° marzo 2012, relativo a «Criteri e procedure tecniche per l'iscrizione al registro nazionale di varieta' di lino»;
Visto il decreto ministeriale 16 novembre 2012, relativo a «Criteri e procedure tecniche per l'iscrizione al registro nazionale di varieta' di sorgo, erba sudanese e loro ibridi»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio del 2013, n. 105, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, cosi' come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 luglio 2017, n. 143;
Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 2014, relativo a «Criteri e procedure tecniche per l'iscrizione al registro nazionale di varieta' di colza, navone o rutabaga, rafano oleifero, ravizzone, senape bianca, senape nera, senape bruna»;
Visto il decreto ministeriale 25 febbraio 2014, relativo a «Criteri e procedure tecniche per l'iscrizione al registro nazionale di varieta' di riso»;
Visto il decreto ministeriale 26 maggio 2015, relativo a «Modalita' operative inerenti la procedura informatica per l'iscrizione di varieta' vegetali nei registri nazionali di specie agrarie ed ortive e per la richiesta di autorizzazione alla commercializzazione di sementi di varieta' in corso d'iscrizione»;
Visti, in particolare, gli articoli 2, 4 e 6 del decreto ministeriale 26 maggio 2015, sopraindicato, inerenti, rispettivamente, le scadenze previste per il deposito della domanda di iscrizione, la consegna dei materiali necessari all'esecuzione delle prove di campo ufficiali, le verifiche connesse alla conformita' del campione e gli obblighi dell'utente qualificato in materia di compensi dovuti per l'esecuzione delle prove di campo;
Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 2017, relativo a «Criteri e procedure tecniche per l'iscrizione al registro nazionale di varieta' di soia»;
Visto il decreto ministeriale 15 giugno 2017, relativo a «Criteri e procedure tecniche per l'iscrizione al registro nazionale di varieta' di barbabietola da zucchero»;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 7 marzo 2018, registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2018 al n. 191, recante individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale;
Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2018, n. 97, recante: «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita'»;
Ritenuto necessario esaminare il calendario delle attivita' connesse alla realizzazione delle prove varietali ufficiali, per ridefinire le tempistiche e le scadenze di cui al decreto ministeriale 26 maggio 2015, al fine di renderle piu' funzionali alle esigenze operative del Centro di coordinamento delle prove di campo e alla predisposizione del documento «Piano di semina» da parte di questo Ministero;
Ritenuto necessario aggiornare le procedure operative adottate con decreto ministeriale 26 maggio 2015 sopra indicato;

Decreta:

Art. 1

Finalita'

1. Il presente decreto stabilisce la procedura operativa informatizzata finalizzata all'iscrizione delle varieta' vegetali di specie agrarie e ortive nei registri nazionali nonche' alla manutenzione dei registri stessi e alla richiesta di autorizzazione alla commercializzazione di sementi di varieta' in corso d'iscrizione.
 
Allegato 1
Elenco delle date di scadenza connesse al deposito della domanda di iscrizione al Registro delle varieta' vegetali agrarie ed ortive, alla consegna dei campioni necessari all'esecuzione delle prove di campo e alla verifica della loro conformita', nonche' agli obblighi dell'utente qualificato in materia di compensi dovuti per
l'esecuzione delle prove di campo.

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 2

Quantitativi di semente da inviare al Centro di Coordinamento e relativo costo per ciclo di prova per l'effettuazione delle prove di campo ufficiali di varieta' appartenenti a specie per le quali non sono stati adottati specifici criteri e procedure tecniche per l'iscrizione al Registro nazionale.

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Deposito telematico delle domande di iscrizione
nel registro nazionale delle varieta' vegetali

1. Le domande d'iscrizione nei registri nazionali delle varieta' di specie agrarie e ortive e le istanze connesse devono essere presentate al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - Direzione generale dello sviluppo rurale - ufficio DISR V, esclusivamente per via telematica mediante collegamento al sito «http://mipaaf.sian.it».
2. La procedura e' consentita al soggetto interessato (costitutore della varieta', avente causa o rappresentante designato dal costitutore) previa iscrizione al Sistema informatico agricolo nazionale come utente qualificato, e successivo ottenimento delle relative credenziali di accesso attraverso la procedura disponibile al sito web «http://mipaaf.sian.it».
3. L'utente qualificato si assume la piena responsabilita' dei dati inseriti e trasmessi mediante la procedura.
4. La domanda di iscrizione, di cui al comma 1, deve essere trasmessa entro le date di scadenza di cui all'allegato 1, colonna D.
5. Per tutte le specie non indicate in allegato 1 e previste dalla direttiva (UE) 2016/2109 della Commissione del 1° dicembre 2016 le domande d'iscrizione devono essere presentate al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - Direzione generale dello sviluppo rurale - ufficio DISR V, entro il 30 giugno, per le specie a semina autunnale ed entro il 30 novembre per le specie a semina estiva.
 
Art. 3

Contenuto della domanda d'iscrizione

1. La domanda d'iscrizione di cui all'art. 2, deve essere compilata on line dall'utente qualificato e deve contenere le seguenti informazioni:
a) tipo di registro e specie botanica cui appartiene la varieta' di cui si chiede l'iscrizione;
b) denominazione della varieta' indicando se in forma di codice o di fantasia e se definitiva o provvisoria, ai sensi del regolamento n. 2009/637/CE della Commissione, del 22 luglio 2009;
c) dichiarazione circa la presentazione, per la stessa varieta', di una domanda per l'iscrizione nel registro di un altro Stato membro dell'Unione europea o per il rilascio di una privativa nazionale o comunitaria, indicando l'esito di tale domanda se disponibile;
d) indicazione del costitutore, dell'avente causa, quando diverso dal costitutore, dell'eventuale rappresentante designato con sede in Italia e del responsabile della conservazione in purezza;
e) azienda dove la varieta' e' mantenuta in purezza;
f) metodo applicato per la selezione conservatrice della varieta';
g) aziende dove vengono effettuate le prove varietali a carico del costitutore, qualora sia richiesta l'iscrizione al registro con un anno sotto sorveglianza ufficiale;
h) metodo di ottenimento della varieta' e origine della stessa. In particolare, l'utente qualificato deve dichiarare se si tratta di una varieta' geneticamente modificata e se e' destinata ad essere impiegata come alimento geneticamente modificato;
i) indicazione di attributi previsti nei questionari tecnici di ciascuna specie, inclusi eventuali caratteri speciali ed ogni altra informazione complementare per la determinazione dei caratteri distintivi della varieta', areale o areali particolarmente adatti alla coltivazione della varieta' e relativa epoca di semina;
j) indicazione dell'epoca di semina idonea all'effettuazione delle prove.
2. La domanda di cui al comma 1 deve essere corredata dai seguenti documenti:
a) designazione di un rappresentante con sede legale in Italia, obbligatoria nel caso in cui il costitutore o avente causa sia di nazionalita' estera;
b) documentazione attestante i diritti acquisiti sulla varieta', nel caso in cui la domanda sia presentata da un avente causa;
c) autorizzazione all'uso di linee parentali, nel caso di ibridi e associazioni varietali, quando non appartenenti al costitutore;
d) autocertificazione, ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine al pagamento dell'imposta di bollo dovuta.
3. La riproduzione fotografica della pianta e di parti di pianta che servano all'identificazione della varieta' ed ogni altra informazione e documentazione ritenuta utile ai fini dell'esame della domanda, con particolare riferimento alla scheda descrittiva della varieta', sono raccomandate, ma non obbligatorie.
4. Se la documentazione, di cui al comma 2, e' redatta in lingua straniera dovra' essere integrata con opportuna traduzione.
5. Nel portale del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, all'indirizzo http://www.sian.it nella sezione Download/Download Documentazione, sono disponibili i manuali che descrivono in dettaglio le modalita' operative della procedura telematica di cui al presente provvedimento.
 
Art. 4
Termine per la consegna dei materiali necessari all'esecuzione delle
prove di campo

1. Il richiedente l'iscrizione, per ciascun ciclo di prova, invia al Centro di coordinamento delle prove varietali i campioni di semente, nei quantitativi e con le caratteristiche indicate dai decreti ministeriali di approvazione dei criteri e procedure per l'iscrizione al registro nazionale di varieta' di specie agrarie e ortive di cui alle premesse, entro i termini di cui all'allegato 1, colonna E.
2. Nel caso di specie agrarie per le quali non risultano adottati specifici criteri e procedure tecniche per l'iscrizione al registro nazionale, il richiedente l'iscrizione, per ciascun ciclo di prova, invia al Centro di coordinamento delle prove, entro i termini previsti dall'allegato 1, i campioni di semente nei quantitativi indicati alla tabella di cui all'allegato 2.
3. Il Centro di coordinamento notifica al Ministero, tramite la procedura informatizzata di cui all'art. 1, il ricevimento dei campioni di semente e la conformita' degli stessi alle prescrizioni previste dai decreti di approvazione dei criteri e procedure per l'iscrizione al registro nazionale di varieta' di specie agrarie e ortive di cui alle premesse nei termini indicati all'allegato 1, rispettivamente colonna F e H, del presente provvedimento.
4. Il Centro di coordinamento, al termine dei cicli di prova, elabora il rapporto di esame finale e provvede alla sua trasmissione secondo la modalita' previste dal sistema informatico.
5. Concluso l'iter di valutazione della varieta' candidata, l'ufficio DISR V, nei trenta giorni successivi all'approvazione della varieta' stessa, adotta il relativo decreto di iscrizione.
6. L'ufficio DISR V provvede a caricare nel sistema informatico il giudizio complessivo sulla domanda presentata.
 
Art. 5

Rigetto della domanda e correzione
di eventuali anomalie

1. La domanda completa di tutti gli elementi richiesti ma pervenuta oltre i termini indicati all'art. 2, comma 4 del presente decreto, determinera' l'esclusione della varieta' candidata dal piano di semina dell'anno in corso e il suo inserimento nella successiva stagione di semina.
2. L'ufficio DISR V, qualora la domanda non risulti conforme a quanto previsto dall'art. 3, provvedera' a notificare all'utente qualificato l'eventuale rigetto della domanda di iscrizione o, nel caso in cui siano riscontrate anomalie, le necessarie azioni correttive da apportare mediante procedura telematica.
 
Art. 6

Pagamento dei compensi dovuti per le prove d'esame

1. Una volta approvata la domanda di iscrizione, l'ufficio DISR V notifica, all'utente qualificato, attraverso la procedura informatizzata di cui all'art. 1, i compensi dovuti annualmente, calcolati sulla base delle tariffe stabilite dai criteri d'iscrizione di cui alle premesse o, in assenza di questi, sulla base degli importi indicati nella tabella di cui all'allegato 2 del presente provvedimento.
2. Nel caso siano richieste, in sede di domanda, nella specifica sezione, analisi aggiuntive o accertamenti speciali, ritenute ripetibili e significative dal Centro di coordinamento e dal Ministero, il relativo costo sara' addizionato all'importo dovuto per l'effettuazione delle prove varietali ordinarie.
3. Il soggetto interessato provvede al pagamento dei compensi annuali dovuti per l'effettuazione delle prove di campo ed entro i termini indicati in allegato 1, colonna G, associa alla domanda depositata on-line l'attestato di avvenuto pagamento che deve corrispondere all'importo notificato per via telematica.
4. In mancanza del pagamento annuale notificato nei termini previsti dall'allegato 1 o in presenza di un importo diverso, le varieta' associate alla notifica non saranno ammesse alle prove di campo nella stagione di semina in corso.
5. I compensi versati ai fini della copertura dei costi per l'effettuazione delle prove, qualora la varieta' venga ritirata prima dell'inizio delle prove suddette, possono essere utilizzati dall'utente qualificato, in tutto o in parte a copertura dei costi di altra iscrizione.
6. Sulla base delle domande di iscrizione approvate, dei pagamenti effettuati e della conformita' dei campioni pervenuti presso il Centro di coordinamento, e' predisposto, per singola specie o gruppo di specie, il Piano di semina contenente l'elenco delle varieta' per le quali si procede all'esame ufficiale per l'accertamento dei requisiti e i relativi costi, che e' adottato con provvedimento del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo.
 
Art. 7

Ulteriori applicazioni della procedura informatica
di iscrizione ai registri nazionali

1. L'utente qualificato, successivamente alla trasmissione telematica della domanda di iscrizione non puo' eliminare o modificare alcun dato inserito.
2. Eventuali richieste di modifiche alla domanda depositata possono essere avanzate utilizzando esclusivamente la specifica funzione inclusa nella procedura telematica e descritta nel manuale a disposizione degli utenti. Le richieste saranno oggetto di approvazione da parte dell'ufficio DISR V.
3. Le stesse modalita' di cui al comma 2 si applicano alle modifiche da apportare alle varieta' gia' iscritte in caso di richiesta di cancellazione, di variazione di denominazione, di variazione del responsabile della conservazione in purezza, di rinnovo dell'iscrizione e di proroga della commercializzazione di varieta' per le quali la domanda di rinnovo non sia stata presentata nei tempi previsti.
 
Art. 8

Domande di autorizzazione alla commercializzazione
di sementi di varieta' in corso d'iscrizione

1. La domanda di autorizzazione alla commercializzazione di varieta' in corso di iscrizione, nel registro nazionale, o nel caso di specie ortive nel catalogo nazionale di uno Stato membro dell'Unione europea, e' trasmessa dall'utente qualificato esclusivamente tramite una specifica funzione della procedura telematica di cui all'art. 1.
2. Nel caso di varieta' vegetali in corso di iscrizione nel registro nazionale l'utente qualificato puo' depositare la richiesta di cui al comma 1, per le varieta' da lui stesso depositate, previa approvazione della domanda di iscrizione da parte dell'ufficio DISR V e ammissione della varieta' alle relative prove di campo.
 
Art. 9

Abrogazioni

1. E' abrogato il decreto ministeriale 26 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 133 dell'11 giugno 2015.
 
Art. 10

Entrata in vigore

1. Le date riportate in allegato 1, parte integrante del presente decreto, inerenti il deposito della domanda di iscrizione e la consegna del campione di semente ai fini delle prove di campo sostituiscono le date di scadenza indicate nei decreti ministeriali di approvazione dei criteri e procedure per l'iscrizione al registro nazionale di varieta' di specie agrarie e ortive di cui alle premesse e si applicano a partire dalla data di adozione del presente decreto.
Il presente decreto sara' inviato all'organo di controllo ed entrera' in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 marzo 2019

Il direttore generale: Gatto