Gazzetta n. 54 del 5 marzo 2019 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 febbraio 2019
Modifica dei termini di trasmissione dei dati relativi a spesometro, esterometro e comunicazioni liquidazioni IVA, nonche' proroga dei termini per i versamenti IVA e le comunicazioni dei dati per i soggetti che facilitano le vendite a distanza tramite l'uso di interfacce elettroniche.



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni» e, in particolare, l'art. 12, comma 5, il quale prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d'imposta o delle esigenze organizzative dell'amministrazione, possono essere modificati i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante «Istituzione dell'imposta sul valore aggiunto»;
Visto l'art. 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'art. 4, commi 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, il quale al comma 1 stabilisce che in riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto effettuate, i soggetti passivi trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, e di quelle ricevute e registrate ai sensi dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ivi comprese le bollette doganali, nonche' i dati delle relative variazioni;
Visto l'art. 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, concernente «Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche I.V.A.»;
Visto l'art. 4, comma 4, del decreto-legge n. 193 del 2016, il quale stabilisce che le disposizioni di cui ai commi 1 a 3 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017 e che per il primo anno di applicazione della disposizione di cui all'art. 21 del decreto-legge n. 78 del 2010, come sostituito dal comma 1 dello stesso art. 4, le comunicazioni possono essere effettuate per il primo semestre entro il 16 settembre 2017 e per il secondo semestre entro il mese di febbraio 2018;
Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante «Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 settembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 settembre 2017, n. 224;
Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia dell'entrate del 28 settembre 2017, «Irregolare funzionamento del servizio telematico "Fatture e Corrispettivi" per la trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute di cui all'art. 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122», con cui e' disposto il differimento del termine di scadenza per la trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute al 5 ottobre 2017;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 novembre 2017, n. 259, con il quale e' disposta la proroga al 16 ottobre 2017 per la effettuazione delle comunicazioni dei dati di cui all'art. 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relative al primo semestre 2017;
Visto l'art. 11 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, il quale dispone che «con riferimento all'obbligo di comunicazione di cui all'art. 21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i dati relativi al terzo trimestre del 2018 possono essere trasmessi entro il 28 febbraio 2019»;
Visto l'art. 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, inserito dall'art. 1, comma 909, lettera a), n. 4, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2019, il quale dispone che «i soggetti passivi di cui al comma 3 trasmettono telematicamente all'agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione dei beni e di prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali e' stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalita' indicate nel comma 3. La trasmissione telematica e' effettuata entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione»;
Visto l'art. 11-bis, commi da 11 a 15, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni nella legge dell'11 febbraio 2019, n. 12, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione;
Considerate le esigenze generali rappresentate dalle categorie professionali in relazione alle difficolta' tecniche riscontrate nella gestione della fatturazione elettronica;
Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1
Proroga di termini per la comunicazione
di dati delle fatture

1. Il termine del 28 febbraio 2019, stabilito per la effettuazione delle comunicazioni dei dati di cui all'art. 21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e' prorogato al 30 aprile 2019.
2. I dati di cui all'art. 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, relativi alle operazioni dei mesi di gennaio e febbraio 2019 sono trasmessi all'Agenzia delle entrate entro il 30 aprile 2019.
 
Art. 2

Proroga del termine di trasmissione dei dati delle liquidazioni
periodiche IVA relativi al quarto trimestre 2018.

1. Le comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto, di cui all'art. 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relative al quarto trimestre 2018 sono trasmesse entro il 10 aprile 2019.
 
Art. 3

Proroga dei termini per i versamenti IVA e le comunicazioni dei dati
per i soggetti che facilitano le vendite a distanza mediante l'uso
di interfacce elettroniche.

1. Per i soggetti passivi che facilitano tramite l'uso di un'interfaccia elettronica le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, i termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto, dovuta ai sensi dell'art. 11-bis, commi da 11 a 15, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, da effettuarsi entro il 16 aprile 2019, sono prorogati al 16 maggio 2019, con la maggiorazione dello 0,40 per cento mensile a titolo di interesse corrispettivo.
2. I soggetti di cui al comma 1 trasmettono all'Agenzia delle entrate i dati di cui all'art. 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, relativi alle operazioni dei mesi di marzo e aprile 2019 entro il 31 maggio 2019.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 2019

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Conte Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tria

Registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 2019, n. 502