Gazzetta n. 36 del 12 febbraio 2019 (vai al sommario)
LEGGE 17 gennaio 2019, n. 11
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone concernente il trasferimento di equipaggiamenti e di tecnologia di difesa, fatto a Tokyo il 22 maggio 2017.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone concernente il trasferimento di equipaggiamenti e di tecnologia di difesa, fatto a Tokyo il 22 maggio 2017.
 

ACCORDO

TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

IL GOVERNO DEL GIAPPONE

CONCERNENTE IL TRASFERIMENTO
DI EQUIPAGGIAMENTI E DI TECNOLOGIA
DI DIFESA

Il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone (d'ora in avanti denominati «le Parti»),
Tenuto conto delle esistenti relazioni di cooperazione tra le Parti nell'area della sicurezza;
Visto l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e Governo del Giappone sulla sicurezza delle informazioni, entrato in vigore il 7 giugno 2016;
Tenuto conto del Partenariato Individuale e Programma di Cooperazione tra il Giappone e la NATO del 6 maggio 2014;
Desiderosi che la cooperazione nell'area degli equipaggiamenti e della tecnologia di difesa cui le Parti parteciperanno, possa contribuire alla pace e alla sicurezza internazionale; e
Consapevoli della necessita' di regolamentare i termini e le condizioni con cui verra' disciplinato il trasferimento degli equipaggiamenti e di tecnologia di difesa;
Hanno concordato quanto segue:

Art. 1.

1. Ciascuna Parte, ai sensi del rispettivo ordinamento nazionale e delle previsioni del presente Accordo, mettera' a disposizione dell'altra Parte gli equipaggiamenti e la tecnologia necessaria alla realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e produzione congiunta o di progetti per migliorare la cooperazione di sicurezza e difesa che verranno definiti in conformita' alle previsioni del seguente comma 2.
2. Specifici progetti di ricerca, sviluppo e produzione congiunta o per migliorare la cooperazione di sicurezza e difesa saranno reciprocamente definiti, tenendo in considerazione vari elementi tra cui la redditivita' commerciale o la sicurezza dei rispettivi Paesi, e saranno conclusi dalle Parti per il tramite dei canali diplomatici.

 
AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC
AND
THE GOVERNMENT OF JAPAN
CONCERNING THE TRANSFER OF DEFENSE EQUIPMENT AND TECHNOLOGY

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 7 dell'Accordo stesso.
 
Art. 2.

1. Al fine di definire quali equipaggiamenti e quale tecnologia di difesa saranno trasferiti sulla base dei progetti stabiliti in conformita' alle previsioni del comma 2 dell'articolo 1, verra' istituito un Comitato congiunto.
2. Tale Comitato congiunto sara' composto da due sezioni nazionali.
La sezione italiana sara' composta da:
due rappresentanti del Ministero della difesa; e
un rappresentante del Ministero degli esteri e della cooperazione internazionale.
La sezione giapponese sara' composta da:
un rappresentante del Ministero della difesa;
un rappresentante del Ministero degli affari esteri; e
un rappresentante del Ministero dell'economia, del commercio e dell'industria.
3. Le informazioni necessarie per determinare gli equipaggiamenti e la tecnologia di difesa che verranno trasferiti saranno comunicate alle rispettive sezioni nazionali per il tramite dei canali diplomatici.
4. Sulla base di tali informazioni, comunicate in conformita' alle previsioni del precedente comma 3, il Comitato congiunto definira' quali equipaggiamenti e tecnologia di difesa saranno oggetto di trasferimento.
5. Al fine di attuare il presente Accordo, le competenti Autorita' delle Parti concluderanno discendenti intese di dettaglio che, inter alia, specificheranno quali equipaggiamenti e tecnologia di difesa saranno trasferiti, le persone che si occuperanno del trasferimento, nonche' i concreti termini e condizioni del trasferimento. Le Autorita' competenti del Governo del Giappone saranno il Ministero della difesa e il Ministero dell'economia, del commercio e dell'industria; l'Autorita' competente del Governo della Repubblica italiana sara' il Ministero della difesa.

 
Art. 3

Disposizioni finanziarie

1. All'onere derivante dall'articolo 2 dell'Accordo di cui all'articolo 1, pari a euro 4.529 annui ad anni alterni, a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 3.

1. Ciascuna Parte utilizzera' gli equipaggiamenti e la tecnologia di difesa ottenuti dall'altra Parte in maniera coerente con i fini e i principi della Carta delle Nazioni Unite, nonche' con quegli ulteriori scopi che potranno essere definiti nelle intese discendenti, e nessuna delle Parti utilizzera' tali equipaggiamenti e tecnologia di difesa per altri fini.
2. Ciascuna Parte non effettuera' alcun trasferimento a qualsiasi persona ne' a qualsiasi funzionario o agente, compresi eventuali appaltatori o subappaltatori di tale Parte, ne' a qualsiasi altro Governo, del diritto di proprieta' o di possesso di qualsiasi equipaggiamento o tecnologia di difesa trasferito ai sensi del presente Accordo, senza il previo consenso della Parte che ha eseguito il trasferimento di tali equipaggiamenti e tecnologia di difesa.

 
Art. 4

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1, ad esclusione degli oneri previsti dall'articolo 3, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 7, comma 2, dell'Accordo di cui all'articolo 1 si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.
 
Art. 4.

Ciascuna Parte, ai sensi del rispettivo ordinamento nazionale e in conformita' agli altri accordi internazionali applicabili tra le Parti, dovra' prendere le misure necessarie per la protezione delle informazioni classificate scambiate con l'altra Parte ai sensi del presente Accordo.

 
Art. 5

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 17 gennaio 2019

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri

Moavero Milanesi, Ministro degli
affari esteri e della cooperazione
internazionale

Trenta, Ministro della difesa
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
 
Art. 5.

Il presente Accordo e tutte le intese discendenti che verranno sottoscritte saranno concretamente attuati nel rispetto degli ordinamenti nazionali e degli stanziamenti di bilancio di ciascuna Parte.

 
Art. 6.

Qualsiasi questione concernente l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo e di tutte le intese discendenti che verranno sottoscritte sara' risolta esclusivamente attraverso consultazioni tra le Parti.

 
Art. 7.

1. Il presente Accordo entrera' in vigore a partire dalla data in cui le Parti si saranno reciprocamente comunicate, mediante scambio di Note diplomatiche, il completamento delle rispettive procedure interne necessarie a rendere effettivo il presente Accordo.
2. Il presente Accordo potra' essere emendato mediante accordo scritto tra le Parti. Qualsiasi emendamento al presente Accordo seguira' le medesime procedure per la sua entrata in vigore.
3. Il presente Accordo rimarra' in vigore per un periodo di cinque anni e successivamente verra' automaticamente rinnovato ogni anno salvo che una Parte notifichi all'altra, per iscritto attraverso i canali diplomatici e con novanta giorni di anticipo, la sua intenzione di terminare il presente Accordo.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Tokyo, il 22 maggio 2017, in due originali entrambi nella lingua inglese.
Per il Governo della Repubblica italiana

Per il Governo del Giappone