Gazzetta n. 36 del 12 febbraio 2019 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 14 dicembre 2018, n. 135
Testo del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 290 del 14 dicembre 2018), coordinato con la legge di conversione 11 febbraio 2019, n. 12 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 6), recante: «Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione.».

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1

Sostegno alle piccole e medie imprese creditrici
delle pubbliche amministrazioni

1. Nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' istituita, con una dotazione finanziaria iniziale di euro 50.000.000, a valere sulle disponibilita' del medesimo Fondo, una sezione speciale dedicata a interventi di garanzia, a condizioni di mercato, in favore delle piccole e medie imprese (PMI) che, sono in difficolta' nella restituzione delle rate di finanziamenti gia' contratti con banche e intermediari finanziari e sono titolari di crediti nei confronti delle pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, certificati ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
2. La garanzia della sezione speciale di cui al comma 1 e' rilasciata su finanziamenti gia' concessi alla PMI beneficiaria da una banca o da un intermediario finanziario iscritto all'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non gia' coperti da garanzia pubblica ed anche assistiti da ipoteca sugli immobili aziendali, classificati dalla stessa banca o intermediario finanziario come «inadempienze probabili» alla data di entrata in vigore del presente decreto, come risultante dalla Centrale dei rischi della Banca d'Italia.
3. La garanzia della sezione speciale copre nella misura indicata dal decreto di cui al comma 7, comunque non superiore all'80 per cento e fino a un importo massimo garantito di euro 2.500.000, il minore tra:
a) l'importo del finanziamento, di cui al comma 2, non rimborsato dalla PMI beneficiaria alla data di presentazione della richiesta di garanzia, maggiorato degli interessi, contrattuali e di mora, maturati sino alla predetta data e
b) l'ammontare dei crediti certificati vantati dalla PMI beneficiaria verso la pubblica amministrazione, risultanti dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.
4. La garanzia della sezione speciale e' subordinata alla sottoscrizione tra la banca o l'intermediario finanziario e la PMI beneficiaria di un piano, di durata massima non superiore a 20 anni, per il rientro del finanziamento, di cui al comma 2, oggetto di garanzia.
5. La garanzia della sezione speciale puo' essere escussa dalla banca o intermediario finanziario solo in caso di mancato rispetto, da parte della PMI beneficiaria, degli impegni previsti nel piano di rientro del debito di cui al comma 4. La garanzia comporta in ogni caso un rimborso non superiore all'80 per cento della perdita registrata dalla banca o dall'intermediario. La garanzia della sezione speciale cessa, in ogni caso, la sua efficacia con l'avvenuto pagamento da parte della pubblica amministrazione dei crediti di cui alla lettera b) del comma 3.
6. La garanzia della sezione speciale e' concessa a fronte del versamento alla medesima sezione, da parte della banca o intermediario, di un premio in linea con i valori di mercato. Il predetto premio di garanzia puo' essere posto a carico della PMI beneficiaria in misura non superiore a un quarto del suo importo, restando a carico della banca o intermediario la parte rimanente.
7. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti, anche in deroga alle vigenti condizioni di ammissibilita' e disposizioni di carattere generale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, le modalita', la misura, le condizioni e i limiti per la concessione, escussione e liquidazione della garanzia della sezione speciale, nonche' i casi di revoca della stessa. Lo stesso decreto fissa le percentuali di accantonamento a valere sulle risorse della sezione speciale e i parametri per definire il premio in linea con i valori di mercato della garanzia.
8. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 7 e' condizionata alla preventiva notificazione alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
(( 8-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 34 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di quelli di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601»;
b) il comma 52 e' sostituito dai seguenti:
«52. La disposizione di cui al comma 51 si applica a decorrere dal periodo d'imposta di prima applicazione del regime agevolativo di cui al comma 52-bis.
52-bis. Con successivi provvedimenti legislativi sono individuate misure di favore, compatibili con il diritto dell'Unione europea, nei confronti dei soggetti che svolgono con modalita' non commerciali attivita' che realizzano finalita' sociali nel rispetto dei principi di solidarieta' e sussidiarieta'. E' assicurato il necessario coordinamento con le disposizioni del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117».
8-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 8-bis, pari a 118,4 milioni di euro per l'anno 2019 e a 157,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede: quanto a 98,4 milioni di euro per l'anno 2019, a 131 milioni di euro per l'anno 2020 e a 77,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2019 e a 16,9 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145; quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ))


Riferimenti normativi

- Si riporta di seguito l'art. 2, comma 100, lettera a)
della L. 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica):
«100. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 99,
escluse quelle derivanti dalla riprogrammazione delle
risorse di cui ai commi 96 e 97, il CIPE puo' destinare: a)
una somma fino ad un massimo di 400 miliardi di lire per il
finanziamento di un fondo di garanzia costituito presso il
Mediocredito Centrale Spa allo scopo di assicurare una
parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti
di credito a favore delle piccole e medie imprese.».
- Si riporta di seguito l'art. 1 comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
«Art. 1. Finalita' ed ambito di applicazione
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI.».
- Si riporta l'articolo 9, comma 3-bis, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (Misure
urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e
impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro
strategico nazionale).
«Art. 9. Rimborsi fiscali ultradecennali e
velocizzazione, anche attraverso garanzie della Sace
s.p.a., dei pagamenti da parte della p.a.
Omissis.
3-bis. Su istanza del creditore di somme dovute per
somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni
professionali, le pubbliche amministrazioni, di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 certificano, nel rispetto delle disposizioni
normative vigenti in materia di patto di stabilita'
interno, entro il termine di trenta giorni dalla data di
ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo,
liquido ed esigibile, anche al fine di consentire al
creditore la cessione pro soluto o pro solvendo a favore di
banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla
legislazione vigente. Scaduto il predetto termine, su nuova
istanza del creditore, e' nominato un Commissario ad acta,
con oneri a carico dell'ente debitore. La nomina e'
effettuata dall'Ufficio centrale del bilancio competente
per le certificazioni di pertinenza delle amministrazioni
statali centrali, degli enti pubblici non economici
nazionali e delle agenzie di cui al decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300; dalla Ragioneria territoriale dello
Stato competente per territorio per le certificazioni di
pertinenza delle altre amministrazioni. Ferma restando
l'attivazione da parte del creditore dei poteri
sostitutivi, il mancato rispetto dell'obbligo di
certificazione o il diniego non motivato di certificazione,
anche parziale, comporta a carico del dirigente
responsabile l'applicazione delle sanzioni di cui
all'articolo 7, comma 2, del decreto legge 8 aprile 2013,
n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno
2013, n. 64. La pubblica amministrazione di cui al primo
periodo che risulti inadempiente non puo' procedere ad
assunzioni di personale o ricorrere all'indebitamento fino
al permanere dell'inadempimento. La cessione dei crediti
oggetto di certificazione avviene nel rispetto
dell'articolo 117 del codice di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163. Ferma restando l'efficacia
liberatoria dei pagamenti eseguiti dal debitore ceduto, si
applicano gli articoli 5, comma 1, e 7, comma 1, della
legge 21 febbraio 1991, n. 52. La certificazione deve
indicare obbligatoriamente la data prevista di pagamento.
Le certificazioni gia' rilasciate senza data devono essere
integrate a cura dell'amministrazione utilizzando la
piattaforma elettronica di cui all'articolo 7, comma 1, del
citato decreto-legge n. 35 del 2013 con l'apposizione della
data prevista per il pagamento.».
- Si riporta l'articolo 106 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia)
«Art. 106. Albo degli intermediari finanziari
1. L'esercizio nei confronti del pubblico
dell'attivita' di concessione di finanziamenti sotto
qualsiasi forma e' riservato agli intermediari finanziari
autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla
Banca d'Italia.
2. Oltre alle attivita' di cui al comma 1 gli
intermediari finanziari possono:
a) emettere moneta elettronica e prestare servizi di
pagamento a condizione che siano a cio' autorizzati ai
sensi dell'articolo 114-quinquies, comma 4, e iscritti nel
relativo albo, oppure prestare solo servizi di pagamento a
condizione che siano a cio' autorizzati ai sensi
dell'articolo 114-novies, comma 4, e iscritti nel relativo
albo;
b) prestare servizi di investimento se autorizzati ai
sensi dell'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58;
c) esercitare le altre attivita' a loro eventualmente
consentite dalla legge nonche' attivita' connesse o
strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla
Banca d'Italia.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
la Banca d'Italia, specifica il contenuto delle attivita'
indicate nel comma 1, nonche' in quali circostanze ricorra
l'esercizio nei confronti del pubblico.».
-Si riporta l'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile
2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
giugno 2013, n. 64. (Disposizioni urgenti per il pagamento
dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il
riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonche'
in materia di versamento di tributi degli enti locali):
«Art. 7. Ricognizione dei debiti contratti dalle
pubbliche amministrazioni
- 1. Le amministrazioni pubbliche, ai fini della
certificazione delle somme dovute per somministrazioni,
forniture e appalti e per obbligazioni relative a
prestazioni professionali, ai sensi dell'articolo 9, commi
3-bis e 3-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2 e dell'articolo 12, comma 11-quinquies, del
decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44,
provvedono a registrarsi sulla piattaforma elettronica per
la gestione telematica del rilascio delle certificazioni,
predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato ai sensi
dell'articolo 4 del decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 25 giugno 2012, come modificato dal decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze 19 ottobre 2012
e dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 22 maggio 2012, come modificato dal decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre
2012, entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
- 2. La mancata registrazione sulla piattaforma
elettronica entro il termine di cui al comma 1 e' rilevante
ai fini della misurazione e della valutazione della
performance individuale dei dirigenti responsabili e
comporta responsabilita' dirigenziale e disciplinare ai
sensi degli articoli 21 e 55, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. I dirigenti
responsabili sono assoggettati, altresi', ad una sanzione
pecuniaria pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo nella
registrazione sulla piattaforma elettronica.
- 3. La certificazione dei crediti di cui al comma 1 e'
effettuata esclusivamente mediante la piattaforma
elettronica di cui al medesimo comma 1.
- 4. Ferma restando la possibilita' di acquisire la
certificazione di somme dovute per somministrazioni,
forniture e appalti e per obbligazioni relative a
prestazioni professionali dalle pubbliche amministrazioni
secondo le procedure di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012, come
modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 19 ottobre 2012 e di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012, come
modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 24 settembre 2012, le pubbliche amministrazioni
debitrici di cui al comma 1 comunicano a partire dal 1°
giugno 2013 ed entro il termine del 15 settembre 2013,
utilizzando la piattaforma elettronica per la gestione
telematica del rilascio delle certificazioni di cui al
medesimo comma 1, l'elenco completo dei debiti certi,
liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre
2012, che non risultano estinti alla data della
comunicazione stessa, con l'indicazione dei dati
identificativi del creditore. La comunicazione avviene
sulla base di un apposito modello scaricabile dalla
piattaforma elettronica, nel quale e' data separata
evidenza ai crediti gia' oggetto di cessione o
certificazione. Il creditore puo' segnalare
all'amministrazione pubblica debitrice, in tempo utile per
il rispetto del termine di cui al primo periodo, l'importo
e gli estremi identificativi del credito vantato nei
confronti della stessa.
- 4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014, le
comunicazioni di cui al comma 4, relative all'elenco
completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data
del 31 dicembre di ciascun anno, sono trasmesse dalle
amministrazioni pubbliche per il tramite della piattaforma
elettronica entro il 30 aprile dell'anno successivo. In
caso di inadempienza, si applica ai dirigenti responsabili
la sanzione di cui al comma 2.
- 5. Il mancato adempimento da parte delle pubbliche
amministrazioni debitrici alle disposizioni di cui al comma
4 rileva ai fini della misurazione e della valutazione
della performance individuale dei dirigenti responsabili e
comporta responsabilita' dirigenziale e disciplinare ai
sensi degli articoli 21 e 55, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
- 6. Per i crediti diversi da quelli gia' oggetto di
cessione o certificazione, la comunicazione di cui al comma
4 equivale a certificazione del credito ai sensi
dell'articolo 9, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2 e dell'articolo 12, comma
11-quinquies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012,
n. 44. La certificazione di cui al periodo precedente si
intende rilasciata, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25
giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana 2 luglio 2012, n. 152. Le
amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 del presente
articolo, nei limiti degli spazi finanziari derivanti dalle
esclusioni dai vincoli del patto di stabilita' interno
previste ai commi 1 e 7 dell'articolo 1 e dalle
anticipazioni concesse a valere sul Fondo di cui al comma
10 del medesimo articolo 1, devono indicare, per parte dei
debiti ovvero per la totalita' di essi, in sede di
comunicazione, la data prevista per il pagamento. Per tali
debiti la certificazione si intende rilasciata con
apposizione della data di pagamento, anche ai fini della
compensazione ai sensi degli articoli 28-quater e
28-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. In
relazione alle esclusioni dai vincoli del patto di
stabilita' interno nonche' alle anticipazioni, definite
successivamente all'effettuazione della comunicazione
prevista dal comma 4 del presente articolo, le pubbliche
amministrazioni interessate possono aggiornare la predetta
comunicazione limitatamente all'apposizione della data
prevista per il pagamento dei debiti fino a quel momento
comunicati senza apposizione di data. Le date di pagamento
indicate nella comunicazione non sono modificabili in sede
di aggiornamento. (50)
- 7. In caso di omessa, incompleta o erronea
comunicazione da parte dell'amministrazione pubblica di uno
o piu' debiti, il creditore puo' richiedere
all'amministrazione stessa di correggere o integrare la
comunicazione del debito di cui al comma 4. Decorsi 15
giorni dalla data di ricevimento della richiesta senza che
l'amministrazione abbia provveduto ovvero espresso un
motivato diniego, il creditore puo' presentare istanza di
nomina di un Commissario ad acta, mediante la piattaforma
elettronica, secondo le modalita' di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012, come
modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 19 ottobre 2012 e al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012, come
modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 24 settembre 2012, con oneri a carico
dell'amministrazione debitrice.
- 7-bis. Le amministrazioni di cui al comma 1,
contestualmente al pagamento dei debiti comunicati
attraverso la piattaforma elettronica ai sensi del comma 4,
provvedono a registrare sulla piattaforma stessa i dati del
pagamento, in modo da garantire l'aggiornamento dello stato
dei debiti. In caso di mancato adempimento a quanto
previsto dal presente comma si applicano le disposizioni di
cui al comma 5. (51)
- 7-ter. Le amministrazioni pubbliche individuate ai
sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, e successive modificazioni, diverse da quelle
di cui al comma 1 del presente articolo, ai soli fini della
comunicazione prevista dal comma 4, provvedono a
registrarsi sulla piattaforma elettronica entro venti
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. Per la mancata
registrazione sulla piattaforma elettronica entro il
termine indicato nel primo periodo si applicano le
disposizioni di cui al comma 2. La comunicazione e'
effettuata entro il 15 settembre 2013 e si applicano le
disposizioni di cui ai commi 5 e 7.
- 7-quater. A decorrere dal 30 settembre 2013, nel sito
internet istituzionale del Ministero dell'economia e delle
finanze, sulla base dei dati registrati nella piattaforma
elettronica, sono pubblicati con cadenza mensile i dati
relativi all'andamento dei pagamenti dei debiti di cui ai
commi 4 e 4-bis.
8. Entro il termine di cui al comma 4, le banche e gli
intermediari finanziari autorizzati, per il tramite
dell'Associazione Bancaria Italiana, comunicano al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del
tesoro l'elenco completo dei debiti certi, liquidi ed
esigibili nei confronti di pubbliche amministrazioni
maturati alla data del 31 dicembre 2012 che sono stati
oggetto di cessione in favore di banche o intermediari
finanziari autorizzati, con l'indicazione dei dati
identificativi del cedente, del cessionario e
dell'amministrazione debitrice e distinguendo tra cessioni
pro-soluto e cessioni pro-solvendo.
- 9. Nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica
stabiliti con il Documento di economia e finanza ed
eventualmente modificati dalla Nota di aggiornamento,
previa intesa con le Autorita' europee, la legge di
stabilita' per il 2014, puo' autorizzare il pagamento
mediante assegnazione di titoli di Stato dei debiti delle
amministrazioni pubbliche che hanno formato oggetto di
cessione pro soluto perfezionata entro il 31 dicembre 2012
da parte dei creditori in favore di banche o intermediari
finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e
creditizia di cui al comma 8 ovvero puo' prevedere
l'effettuazione di operazioni finanziarie finalizzate
all'estinzione di debiti certi, liquidi ed esigibili delle
pubbliche amministrazioni.
- 9-bis. Alla Nota di aggiornamento del Documento di
economia e finanza 2013 e' allegata una relazione
sull'attuazione del presente decreto. La relazione da'
conto dello stato dei pagamenti dei debiti delle pubbliche
amministrazioni effettuati ai sensi degli articoli 1, 2, 3
e 5, nonche' degli esiti dell'attivita' di ricognizione
svolta ai sensi del presente articolo. La relazione indica
altresi' le iniziative eventualmente necessarie, da
assumere anche con la legge di stabilita' per il 2014, al
fine di completare il pagamento dei debiti delle
amministrazioni pubbliche maturati al 31 dicembre 2012, ivi
inclusi i debiti per obbligazioni giuridicamente
perfezionate relativi a somministrazioni, forniture,
appalti e prestazioni professionali a fronte dei quali non
sussistono nei bilanci residui passivi anche perenti, anche
mediante la concessione nell'anno 2014 della garanzia dello
Stato al fine di agevolare la cessione dei relativi crediti
a banche e ad altri intermediari finanziari, nel rispetto
dei saldi programmati di finanza pubblica.».
- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri)
«Art. 17. Regolamenti.
Omissis.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».
- Si riporta il testo dell'articolo 108 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea
- «Articolo 108.
- La Commissione procede con gli Stati membri all'esame
permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati.
Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste
dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato
interno.
- 2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli
interessati di presentare le loro osservazioni, constati
che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi
statali, non e' compatibile con il mercato interno a norma
dell'articolo 107, oppure che tale aiuto e' attuato in modo
abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o
modificarlo nel termine da essa fissato.
Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale
decisione entro il termine stabilito, la Commissione o
qualsiasi altro Stato interessato puo' adire direttamente
la Corte di giustizia dell'Unione europea, in deroga agli
articoli 258 e 259.
A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio,
deliberando all'unanimita', puo' decidere che un aiuto,
istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve
considerarsi compatibile con il mercato interno, in deroga
alle disposizioni dell'articolo 107 o ai regolamenti di cui
all'articolo 109, quando circostanze eccezionali
giustifichino tale decisione. Qualora la Commissione abbia
iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista
dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello
Stato interessato rivolta al Consiglio avra' per effetto di
sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si
sia pronunciato al riguardo.
Tuttavia, se il Consiglio non si e' pronunciato entro
tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione
delibera.
- 3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile
perche' presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a
istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto
non sia compatibile con il mercato interno a norma
dell'articolo 107, la Commissione inizia senza indugio la
procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato
membro interessato non puo' dare esecuzione alle misure
progettate prima che tale procedura abbia condotto a una
decisione finale.
- 4. La Commissione puo' adottare regolamenti
concernenti le categorie di aiuti di Stato per le quali il
Consiglio ha stabilito, conformemente all'articolo 109, che
possono essere dispensate dalla procedura di cui al
paragrafo 3 del presente articolo.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 34 e 52
della legge 30 dicembre 2018 n 145 (legge di Bilancio di
previsione per l'anno finanziario 2019) :
«34. Le agevolazioni previste dai commi da 28 a 33 sono
cumulabili con altri benefici eventualmente concessi, ad
eccezione di quelli che prevedono regimi forfetari di
determinazione del reddito.»
«52. La determinazione degli acconti dovuti per il
periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2018 e' effettuata considerando quale imposta del
periodo precedente quella che si sarebbe determinata
applicando la disposizione di cui al comma 51.».
- Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307:
«5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 748 della
legge 30 dicembre 2018 n 145 (legge di Bilancio di
previsione per l'anno finanziario 2019).
«748. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo, con
una dotazione di euro 44.380.452 per l'anno 2019, di euro
16.941.452 per l'anno 2020, di euro 58.493.452 per l'anno
2021, di euro 29.962.452 per l'anno 2022, di euro
29.885.452 per l'anno 2023, di euro 39.605.452 per l'anno
2024, di euro 39.516.452 per l'anno 2025, di euro
34.279.452 per l'anno 2026, di euro 37.591.452 per l'anno
2027 e di euro 58.566.452 annui a decorrere dall'anno 2028,
da destinare al finanziamento di nuove politiche di
bilancio e al rafforzamento di quelle gia' esistenti
perseguite dai Ministeri.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190
«200. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel
corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio.».
 
(( Art. 1 bis

Semplificazione e riordino delle disposizioni
relative a istituti agevolativi

1. Al decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 23, le parole da: «non possono» fino a: «improcedibile» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere definiti secondo le disposizioni del presente articolo versando le somme di cui al comma 1 in unica soluzione entro il 31 luglio 2019, ovvero, in deroga al comma 2, lettera b), nel numero massimo di dieci rate consecutive, ciascuna di pari importo, scadenti la prima il 31 luglio 2019, la seconda il 30 novembre 2019 e le restanti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2020 e 2021»;
b) all'articolo 5, comma 1, lettera d), dopo le parole: «restanti rate» sono inserite le seguenti: «il 28 febbraio, il 31 maggio».
2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 193 e' sostituito dal seguente:
«193. Nei casi previsti dal secondo periodo del comma 192, l'agente della riscossione avverte il debitore che i debiti delle persone fisiche inseriti nella dichiarazione presentata ai sensi del comma 189, ove definibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, sono automaticamente inclusi nella definizione disciplinata dallo stesso articolo 3 e indica l'ammontare complessivo delle somme dovute a tal fine, ripartito in diciassette rate, e la scadenza di ciascuna di esse. La prima di tali rate, di ammontare pari al 30 per cento delle predette somme, scade il 30 novembre 2019; il restante 70 per cento e' ripartito nelle rate successive, ciascuna di pari importo, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020. Nei medesimi casi previsti dal secondo periodo del comma 192, limitatamente ai debiti di cui all'articolo 3, comma 23, del citato decreto-legge n. 119 del 2018, l'ammontare complessivo delle somme dovute e' ripartito in nove rate, di cui la prima, di ammontare pari al 30 per cento, scadente il 30 novembre 2019 e le restanti, ciascuna di pari importo, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2020 e 2021. Si applicano, a decorrere dal 1° dicembre 2019, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo».
3. All'articolo 1, comma 57, lettera d-bis), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attivita' dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni». ))


Riferimenti normativi

-Si riporta il testo del comma 23 dell'articolo 3 del
decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136
(Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria),
come modificato dalla presente legge:
«Art. 3. Definizione agevolata dei carichi affidati
all'agente della riscossione
1. - 22. Omissis.
23. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, i
debiti relativi ai carichi per i quali non e' stato
effettuato l'integrale pagamento, entro il 7 dicembre 2018,
delle somme da versare nello stesso termine in conformita'
alle previsioni del comma 21 possono essere definiti
secondo le disposizioni del presente articolo versando le
somme di cui al comma 1 in unica soluzione entro il 31
luglio 2019, ovvero, in deroga al comma 2, lettera b), nel
numero massimo di dieci rate consecutive, ciascuna di pari
importo, scadenti la prima il 31 luglio 2019, la seconda il
30 novembre 2019 e le restanti il 28 febbraio, il 31
maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2020 e
2021.
Omissis.».
-Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 5 del
citato decreto-legge n. 119 del 2018, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 5. Definizione agevolata dei carichi affidati
all'agente della riscossione a titolo di risorse proprie
dell'Unione europea
1. I debiti relativi ai carichi affidati agli agenti
della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 a
titolo di risorse proprie tradizionali previste
dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni
2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e
2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e
di imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione
possono essere estinti con le modalita', alle condizioni e
nei termini di cui all'articolo 3, con le seguenti deroghe:
a) limitatamente ai debiti relativi alle risorse
proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1,
lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom del
Consiglio, del 26 maggio 2014, il debitore e' tenuto a
corrispondere, in aggiunta alle somme di cui all'articolo
3, comma 1, lettere a) e b):
1) a decorrere dal 1° maggio 2016 e fino al 31 luglio
2019, gli interessi di mora previsti dall'articolo 114,
paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013,
fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 3 e 4 dello stesso
articolo 114;
2) dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso del 2 per
cento annuo;
b) entro il 31 maggio 2019 l'agente della riscossione
trasmette, anche in via telematica, l'elenco dei singoli
carichi compresi nelle dichiarazioni di adesione alla
definizione all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che,
determinato l'importo degli interessi di mora di cui alla
lettera a), numero 1), lo comunica al medesimo agente,
entro il 15 giugno 2019, con le stesse modalita';
c) entro il 31 luglio 2019 l'agente della riscossione
comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione
l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della
definizione, nonche' quello delle singole rate, e il giorno
e il mese di scadenza di ciascuna di esse;
d) il pagamento dell'unica o della prima rata delle
somme dovute a titolo di definizione scade il 30 settembre
2019; la seconda rata scade il 30 novembre 2019 e le
restanti rate il 28 febbraio, il 31 maggio il 31 luglio e
il 30 novembre di ciascun anno successivo;
e) limitatamente ai debiti relativi alle risorse
proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1,
lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom del
Consiglio, del 26 maggio 2014, non si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 3, comma 12, lettera c),
relative al pagamento mediante compensazione;
f) l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, al fine di
poter correttamente valutare lo stato dei crediti inerenti
alle somme di competenza del bilancio della UE, trasmette,
anche in via telematica, alle scadenze determinate in base
all'articolo 13 del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014
del Consiglio, del 26 maggio 2014, specifica richiesta
all'agente della riscossione, che, entro sessanta giorni,
provvede a comunicare, con le stesse modalita', se i
debitori che hanno aderito alla definizione hanno
effettuato il pagamento delle rate previste e, in caso
positivo, a fornire l'elenco dei codici tributo per i quali
e' stato effettuato il versamento.».
-Si riporta il testo del comma 193 dell'articolo 1
della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), come
modificato dalla presente legge:
«193. Nei casi previsti dal secondo periodo del comma
192, l'agente della riscossione avverte il debitore che i
debiti delle persone fisiche inseriti nella dichiarazione
presentata ai sensi del comma 189, ove definibili ai sensi
dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2018, n. 136, sono automaticamente inclusi nella
definizione disciplinata dallo stesso articolo 3 e indica
l'ammontare complessivo delle somme dovute a tal fine,
ripartito in diciassette rate, e la scadenza di ciascuna di
esse. La prima di tali rate, di ammontare pari al 30 per
cento delle predette somme, scade il 30 novembre 2019; il
restante 70 per cento e' ripartito nelle rate successive,
ciascuna di pari importo, scadenti il 28 febbraio, il 31
maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a
decorrere dal 2020. Nei medesimi casi previsti dal secondo
periodo del comma 192, limitatamente ai debiti di cui
all'articolo 3, comma 23, del citato decreto-legge n. 119
del 2018, l'ammontare complessivo delle somme dovute e'
ripartito in nove rate, di cui la prima, di ammontare pari
al 30 per cento, scadente il 30 novembre 2019 e le
restanti, ciascuna di pari importo, scadenti il 28
febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli
anni 2020 e 2021. Si applicano, a decorrere dal 1° dicembre
2019, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo.».
-Si riporta il testo del comma 57 dell'articolo 1 della
legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2015), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 1
Commi 1. - 56. Omissis.
57. Non possono avvalersi del regime forfetario:
a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi
speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o di
regimi forfetari di determinazione del reddito;
b) i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che
sono residenti in uno degli Stati membri dell'Unione
europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio
economico europeo che assicuri un adeguato scambio di
informazioni e che producono nel territorio dello Stato
italiano redditi che costituiscono almeno il 75 per cento
del reddito complessivamente prodotto;
c) i soggetti che in via esclusiva o prevalente
effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato,
di terreni edificabili di cui all'articolo 10, primo comma,
numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, o di
mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 53, comma 1,
del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
d) gli esercenti attivita' d'impresa, arti o
professioni che partecipano, contemporaneamente
all'esercizio dell'attivita', a societa' di persone, ad
associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5
del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che controllano
direttamente o indirettamente societa' a responsabilita'
limitata o associazioni in partecipazione, le quali
esercitano attivita' economiche direttamente o
indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli
esercenti attivita' d'impresa, arti o professioni;
d-bis) le persone fisiche la cui attivita' sia
esercitata prevalentemente nei confronti di datori di
lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano
intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi
d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o
indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro,
ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attivita'
dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini
dell'esercizio di arti o professioni.
Omissis.».
 
Art. 2
Disciplina del termine per la restituzione del finanziamento di cui
all'articolo 50, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50

1. Il finanziamento a titolo oneroso di cui all'articolo 50, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, (( come integrato ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, )) e' rimborsato entro trenta giorni dall'intervenuta efficacia della cessione dei complessi aziendali oggetto delle procedure di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2017 e, in ogni caso, non oltre il termine del 30 giugno 2019.
2. All'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, il terzo periodo e' abrogato.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 900 milioni di euro nel 2018 in termini di solo fabbisogno, si provvede mediante versamento per un corrispondente importo, da effettuare entro il 31 dicembre 2018, delle somme gestite presso il sistema bancario dalla Cassa servizi energetici e ambientali a favore del conto corrente di tesoreria centrale di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2016, n. 151. La giacenza, da mantenere depositata a fine anno sul conto corrente di tesoreria di cui al primo periodo, e' restituita nel corso del 2019.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 50, comma 1 del D.L. 24
aprile 2017, n. 50 convertito in legge, con modificazioni,
dall' art. 1, comma 1, L. 21 giugno 2017, n. 96
(Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a
favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le
zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo):
«Art 50. Misure urgenti per assicurare la continuita'
del servizio svolto dall'Alitalia Spa
1. Al fine di evitare l'interruzione del servizio
svolto dalla societa' Alitalia - Societa' Aerea Italiana -
Spa in amministrazione straordinaria, per i collegamenti
aerei nel territorio nazionale e con il territorio
nazionale, ivi compresi quelli con oneri di servizio
pubblico ai sensi della vigente normativa europea, tenuto
conto delle gravi difficolta' di ordine sociale e dei gravi
disagi per gli utenti che tale interruzione determinerebbe,
e' disposto un finanziamento a titolo oneroso di 600
milioni di euro, della durata di sei mesi, da erogare con
decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze entro cinque
giorni dall'apertura della procedura di amministrazione
straordinaria a favore dell'Alitalia - Societa' Aerea
Italiana - Spa in amministrazione straordinaria, da
utilizzare per le indilazionabili esigenze gestionali della
societa' stessa e delle altre societa' del gruppo
sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria,
anche relative alla continuita' dei sistemi di regolazione
internazionale dei rapporti economici con i vettori, nelle
more dell'esecuzione di un programma predisposto ai sensi
degli articoli 27 e 54 del decreto legislativo 8 luglio
1999, n. 270, e conforme alla normativa europea. Il
relativo stanziamento e' iscritto nello stato di previsione
del Ministero dello sviluppo economico. Il finanziamento e'
concesso con l'applicazione di interessi al tasso Euribor a
sei mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente la
data di erogazione, maggiorato di 1.000 punti base, ed e'
restituito entro sei mesi dalla erogazione, in
prededuzione, con priorita' rispetto a ogni altro debito
della procedura. Le somme corrisposte in restituzione del
finanziamento per capitale e interessi sono versate, nel
2017, all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate, per un importo pari a 300 milioni di euro, al
fondo di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24
aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 giugno 2014, n. 89, e per l'importo eccedente al
Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui alla
legge 27 ottobre 1993, n. 432.».
-Si riporta il testo dell'art. 12, comma 2 del DL 148
del 16-10-2017 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria
e per esigenze indifferibili) convertito con modificazioni
dalla 4 dicembre 2017, n. 172).
«Art. 12. Procedura di cessione Alitalia .
Omissis.
2. Allo scopo di garantire l'adempimento delle
obbligazioni di trasporto assunte dalla amministrazione
straordinaria fino alla data di cessione del complesso
aziendale senza soluzione di continuita' del servizio di
trasporto aereo e assicurare la regolare prosecuzione dei
servizi di collegamento aereo nel territorio nazionale e
per il territorio nazionale esercitati dalle societa' di
cui al precedente comma 1 nelle more dell'esecuzione della
procedura di cessione dei complessi aziendali, nonche' allo
scopo di consentire la definizione ed il perseguimento del
programma della relativa procedura di amministrazione
straordinaria, l'ammontare del finanziamento a titolo
oneroso di cui all'articolo 50, comma 1 del decreto-legge
24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 2017, n. 96, e' incrementato di 300 milioni
di euro, da erogarsi nell'anno 2018. Tale importo puo'
essere erogato anche mediante anticipazioni di
tesoreria.L'organo commissariale provvede al pagamento dei
debiti prededucibili contratti nel corso della procedura di
amministrazione straordinaria per far fronte alle
indilazionabili esigenze gestionali delle predette societa'
e per il perseguimento delle finalita' di cui al programma
dell'amministrazione straordinaria, anche in deroga al
disposto dell'articolo 111-bis, ultimo comma, del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267.».
-Si riporta il testo dell'art. 2 comma 2 del D.L. 9
giugno 2016, n. 98 (Disposizioni urgenti per il
completamento della procedura di cessione dei complessi
aziendali del Gruppo ILVA), convertito in legge, con
modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 1° agosto 2016, n.
151.
«Art. 2. Finanziamenti ad imprese strategiche
Omissis.
2. Agli oneri di cui al comma 1 in termini di
fabbisogno, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2016, si
provvede mediante versamento, per un corrispondente
importo, delle somme gestite presso il sistema bancario
dalla cassa per i servizi energetici e ambientali su un
conto corrente di tesoreria centrale fruttifero
appositamente aperto remunerato secondo il tasso
riconosciuto sulle sezioni fruttifere dei conti di
tesoreria unica. La giacenza da detenere a fine anno sul
conto corrente di tesoreria di cui al primo periodo e'
estinta o ridotta corrispondentemente alle somme rimborsate
ai sensi dell'articolo 1, comma 6-bis, del citato
decreto-legge n. 191 del 2015, cosi' come modificato dal
comma 1 del presente articolo. Fermo restando quanto
previsto dal periodo precedente, la giacenza da detenere a
fine anno sul conto corrente di tesoreria di cui al primo
periodo e' ridotta a 100 milioni di euro a decorrere dal
2017.».
 
Art. 3

Misure di semplificazione in materia di imprese e lavoro

1. Al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, l'articolo 15 e' abrogato.
(( 1-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 1956, n. 1526, i commi sesto e settimo sono abrogati.
1-ter. All'articolo 1-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, il comma 7 e' abrogato.
1-quater. All'articolo 60 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «I produttori, gli importatori e i grossisti» sono sostituite dalle seguenti: «I produttori e gli importatori»;
b) il comma 2 e' abrogato.
1-quinquies. All'articolo 2330, primo comma, del codice civile, le parole: «entro venti giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro dieci giorni». La disposizione di cui al presente comma ha effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
1-sexies. All'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 14 e' abrogato;
b) al comma 15, dopo le parole: «entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio,» sono inserite le seguenti: «fatta salva l'ipotesi del maggior termine nei limiti e alle condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo 2364 del codice civile, nel qual caso l'adempimento e' effettuato entro sette mesi,»;
c) dopo il comma 17 e' aggiunto il seguente:
«17-bis. La start-up innovativa e l'incubatore certificato inseriscono le informazioni di cui ai commi 12 e 13 nella piattaforma informatica startup.registroimprese.it in sede di iscrizione nella sezione speciale di cui al comma 8, aggiornandole o confermandole almeno una volta all'anno in corrispondenza dell'adempimento di cui al comma 15, anche ai fini di cui al comma 10».
1-septies. All'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, dopo le parole: «entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio,» sono inserite le seguenti: «fatta salva l'ipotesi del maggior termine nei limiti e alle condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo 2364 del codice civile, nel qual caso l'adempimento e' effettuato entro sette mesi,»;
b) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
6-bis. La PMI innovativa inserisce le informazioni di cui al comma 4 nella piattaforma informatica startup.registroimprese.it in sede di iscrizione nella sezione speciale di cui al comma 2, aggiornandole o confermandole almeno una volta all'anno in corrispondenza dell'adempimento di cui al comma 6, anche ai fini di cui al comma 2».
1-octies. All'articolo 2, comma 2, della legge 22 febbraio 2006, n. 84, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) frequenza di corsi di qualificazione tecnico-professionale della durata di 250 ore complessive da svolgersi nell'arco di un anno».
1-novies. All'articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, il secondo periodo del comma 1 e' soppresso e i commi 3 e 5 sono abrogati.
1-decies. Il comma 6 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, nonche' i decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 17 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2014, e n. 10 dell'8 gennaio 2015, recante «Disposizioni relative alla dematerializzazione del registro di carico e scarico degli sfarinati e delle paste alimentari», sono abrogati.
1-undecies. I dati della denuncia aziendale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), c) e d), del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, possono essere acquisiti d'ufficio dall'INPS, dal fascicolo aziendale di cui all'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende agricole, gestito dal Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). Le imprese agricole indicano nella denuncia aziendale i dati di cui al presente comma nel caso in cui non abbiano costituito o aggiornato il fascicolo aziendale.
1-duodecies. All'articolo 2, comma 5-undecies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, dopo le parole: «con rappresentanza diretta nel CNEL» sono inserite le seguenti: «e quelle stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento nel settore».
1-terdecies. All'articolo 7 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Nelle transazioni commerciali in cui il creditore sia una PMI, come definita ai sensi del decreto del Ministro delle attivita' produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, si presume che sia gravemente iniqua la clausola che prevede termini di pagamento superiori a sessanta giorni. Il presente comma non si applica quando tutte le parti del contratto sono PMI».
1-quaterdecies. All'articolo 6, comma 2, della legge 11 gennaio 2018, n. 8, le parole: «quattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sei mesi». ))


Riferimenti normativi

-Si riporta l'articolo 3 del Decreto Legge 14/12/2018,
n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e
semplificazione per le imprese e per la pubblica
amministrazione) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14
dicembre 2018, n. 290:
«Art. 3. Misure di semplificazione in materia di
imprese e lavoro
1. Al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151,
l'articolo 15 e' abrogato.».
Il decreto-legislativo 14 settembre 2015, n. 151
(Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle
procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e
imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di
lavoro e pari opportunita', in attuazione della legge 10
dicembre 2014, n. 183) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 23 settembre 2015, n. 221, S.O.
-Si riporta il testo dell'art. 1, commi 6 e 7, della L.
23 dicembre 1956, n. 1526 (Difesa della genuinita' del
burro):
«I produttori ed i confezionatori di burro devono
tenere, per ogni stabilimento, un registro di carico e
scarico sul quale devono essere indicate la quantita' e la
qualita' della materia prima impiegata ed i tipi di burro
ottenuti.
Sono esclusi dall'obbligo della tenuta del registro di
cui al sesto comma gli imprenditori agricoli, singoli o
associati, di cui all'articolo 2135 del codice civile
aventi una produzione annua inferiore a 5 tonnellate di
burro.».
-Si riporta il testo dell'art. 1-bis, comma 7, del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (Disposizioni urgenti
per il settore agricolo, la tutela ambientale e
l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e
universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche,
nonche' per la definizione immediata di adempimenti
derivanti dalla normativa europea) convertito, con
modificazioni, in legge 11 agosto 2014, n. 116.
«Art. 1-bis.
Omissis.
7. Il registro di carico e scarico di cui all'articolo
1, sesto comma, della legge 23 dicembre 1956, n. 1526, e'
dematerializzato e realizzato nell'ambito del SIAN.
All'articolo 1 della legge 23 dicembre 1956, n. 1526, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al sesto comma, le parole: «presso ogni
stabilimento, un registro di carico e scarico sul quale
devono essere indicate giornalmente» sono sostituite dalle
seguenti: «per ogni stabilimento, un registro di carico e
scarico sul quale devono essere indicate»;
b) il settimo comma e' abrogato.».
-Si riporta il testo dell'art. 60 della legge 12
dicembre 2016, n. 238 (Registri per i produttori, gli
importatori e i grossisti di talune sostanze zuccherine),
come modificato dalla presente legge:
«Art. 60.
1. I produttori e gli importatori diversi da quelli che
commercializzano esclusivamente zucchero preconfezionato in
bustine di peso massimo pari a 10 grammi di saccarosio,
escluso lo zucchero a velo, di glucosio, di miscele di
glucosio e fruttosio e degli zuccheri estratti dall'uva
diversi dal mosto concentrato rettificato, anche in
soluzione, sono soggetti alla tenuta di un registro
aggiornato di carico e scarico. Il registro e'
dematerializzato ed e' tenuto nell'ambito del SIAN secondo
le prescrizioni e le modalita' stabilite con decreto del
Ministro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano.
2. (abrogato).».
- Si riporta il testo dell'articolo 2330, comma 1, del
codice civile, come modificato dalla presente legge:
«Art. 2330. Deposito dell'atto costitutivo e iscrizione
della societa'.
Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo deve
depositarlo entro dieci giorni presso l'ufficio del
registro delle imprese nella cui circoscrizione e'
stabilita la sede sociale, allegando i documenti
comprovanti la sussistenza delle condizioni previste
dall'articolo 2329.».
-Si riporta il testo dell'art. 15, commi 14 e 15, del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con
modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221
(Start-up innovativa e incubatore certificato: finalita',
definizione e pubblicita').
«14. (abrogato).
15. Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e
comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun
esercizio, fatta salva l'ipotesi del maggior termine nei
limiti e alle condizioni previsti dal secondo comma
dell'articolo 2364 del codice civile, nel qual caso
l'adempimento e' effettuato entro sette mesi, il
rappresentante legale della start-up innovativa o
dell'incubatore certificato attesta il mantenimento del
possesso dei requisiti previsti rispettivamente dal comma 2
e dal comma 5 e deposita tale dichiarazione presso
l'ufficio del registro delle imprese.
-Si riporta di seguito il testo dell'art. 4, comma 6,
del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 convertito in
legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 24 marzo
2015, n. 33 (Misure urgenti per il sistema bancario e gli
investimenti), come modificato dalla presente legge:
«Art. 4.
Omissis.
6. Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e
comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun
esercizio, fatta salva l'ipotesi del maggior termine nei
limiti e alle condizioni previsti dal secondo comma
dell'articolo 2364 del codice civile, nel qual caso
l'adempimento e' effettuato entro sette mesi, il
rappresentante legale delle PMI innovative attesta il
mantenimento del possesso dei requisiti previsti dal comma
1 del presente articolo, e deposita tale dichiarazione
presso l'ufficio del registro delle imprese.
6-bis. La PMI innovativa inserisce le informazioni di
cui al comma 4 nella piattaforma informatica
startup.registroimprese.it in sede di iscrizione nella
sezione speciale di cui al comma 2, aggiornandole o
confermandole almeno una volta all'anno in corrispondenza
dell'adempimento di cui al comma 6, anche ai fini di cui al
comma 2.».
-Si riporta di seguito il testo dell'art. 2, comma 2,
della legge 22 febbraio 2006, n. 84 (Disciplina
dell'attivita' professionale di tintolavanderia), come
modificato dalla presente legge:
«2. Per l'esercizio dell'attivita' definita dal comma 1
le imprese devono designare un responsabile tecnico in
possesso di apposita idoneita' professionale comprovata dal
possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) frequenza di corsi di qualificazione
tecnico-professionale della durata di almeno 450 ore
complessive da svolgersi nell'arco di un anno.».
-Si riportano di seguito i testi dei commi 1, 3 e 5
dell'art. 12 del D.P.R. 9 febbraio 2001 n. 187 (Regolamento
per la revisione della normativa sulla produzione e
commercializzazione di sfarinati e paste alimentari, a
norma dell'articolo 50 della L. 22 febbraio 1994, n. 146),
come modificati dalla presente legge:
«Art. 12. Disposizioni transitorie e finali.
1. Nel rispetto di quanto disciplinato dal Regolamento
(CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del
29 aprile 2004, e' consentita la produzione di sfarinati e
paste alimentari aventi requisiti diversi da quelli
prescritti dai capi I e II del presente decreto, quando e'
diretta alla successiva spedizione verso altri Paesi
dell'Unione europea o verso gli altri Paesi contraenti
l'accordo sullo spazio economico europeo nonche' destinata
all'esportazione. Il produttore ottempera agli obblighi di
comunicazione verso il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali secondo le modalita' di trasmissione
stabilite con apposito decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri
dello sviluppo economico, della salute e dell'economia e
delle finanze da emanarsi entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto del
Presidente della Repubblica.
3. (abrogato).
4.
5. (abrogato).».
-Si riporta l'articolo 5 del Decreto Legislativo
11/08/1993, n. 375 (Attuazione dell'art. 3, comma 1,
lettera aa), della L. 23 ottobre 1992, n. 421, concernente
razionalizzazione dei sistemi di accertamento dei
lavoratori dell'agricoltura e dei relativi contributi),
pubblicato nella Gazz. Uff. 23 settembre 1993, n. 224,
S.O.:
«Art. 5. Denuncia aziendale.
1. I datori di lavoro agricolo sono tenuti a presentare
agli uffici provinciali dello SCAU, ai fini
dell'accertamento dei contributi previdenziali dovuti per
gli operai agricoli occupati e della gestione dell'anagrafe
delle aziende agricole, la denuncia aziendale contenente i
seguenti dati:
a) ubicazione, denominazione ed estensione dei terreni
distintamente per titolo del possesso e per singole colture
praticate;
c) indicazione della ditta intestata in catasto e delle
partite, fogli e particelle catastali dei terreni condotti;
d) numero dei capi di bestiame allevati, distintamente
per specie, e modalita' di allevamento;».
-Si riporta l'articolo 9 del D.P.R. 01/12/1999, n. 503
(Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta
dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle
aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3,
del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1999, n. 305.
«Art. 9 . Denuncia aziendale.
1. I datori di lavoro agricolo sono tenuti a presentare
agli uffici provinciali dello SCAU, ai fini
dell'accertamento dei contributi previdenziali dovuti per
gli operai agricoli occupati e della gestione dell'anagrafe
delle aziende agricole, la denuncia aziendale contenente i
seguenti dati:
a) ubicazione, denominazione ed estensione dei terreni
distintamente per titolo del possesso e per singole colture
praticate;
b) generalita', codice fiscale, residenza e domicilio
fiscale del datore di lavoro;
c) indicazione della ditta intestata in catasto e delle
partite, fogli e particelle catastali dei terreni condotti;
d) numero dei capi di bestiame allevati, distintamente
per specie, e modalita' di allevamento;
e) attivita' complementari ed accessorie connesse con
l'attivita' agricola;
f) parco macchine ed ogni altra notizia utile sulle
caratteristiche dell'azienda.».
-Si riporta di seguito il testo dell'art. 2, comma
5-undecies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,
convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011,
n. 10 (Proroga di termini previsti da disposizioni
legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e
di sostegno alle imprese e alle famiglie), come
modificatodalla presente legge:
«Art. 2. (Proroghe onerose di termini)
Omissis.
5-undecies. Sono destinatari degli interventi del
Programma nazionale gli imprenditori ittici di cui agli
articoli 2 e 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.
226, e successive modificazioni, i soggetti individuati in
relazione ai singoli interventi previsti dal Programma
nazionale e, relativamente alle iniziative di cui agli
articoli 16, 17 e 18 del decreto legislativo 26 maggio
2004, n. 154, le associazioni nazionali riconosciute delle
cooperative della pesca, le associazioni nazionali delle
imprese di pesca con rappresentanza diretta nel CNEL e
quelle stipulanti il contratto collettivo nazionale di
lavoro di riferimento del settore, le associazioni
nazionali delle imprese di acquacoltura e le organizzazioni
sindacali nazional stipulanti il contratto collettivo
nazionale di lavoro di riferimento nel settore della pesca
e gli enti bilaterali previsti da tale contratto collettivo
di riferimento del settore, i consorzi riconosciuti ed i
soggetti individuati in relazione ai singoli interventi
previsti dal Programma nazionale.
-Si riporta di seguito il testo dell'art. 7 del decreto
legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (Attuazione della
direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi
di pagamento nelle transazioni commerciali), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 7. Nullita'
1. Le clausole relative al termine di pagamento, al
saggio degli interessi moratori o al risarcimento per i
costi di recupero, a qualunque titolo previste o introdotte
nel contratto, sono nulle quando risultano gravemente
inique in danno del creditore. Si applicano gli articoli
1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.
2. Il giudice dichiara, anche d'ufficio, la nullita'
della clausola avuto riguardo a tutte le circostanze del
caso, tra cui il grave scostamento dalla prassi commerciale
in contrasto con il principio di buona fede e correttezza,
la natura della merce o del servizio oggetto del contratto,
l'esistenza di motivi oggettivi per derogare al saggio
degli interessi legali di mora, ai termini di pagamento o
all'importo forfettario dovuto a titolo di risarcimento per
i costi di recupero.
3. Si considera gravemente iniqua la clausola che
esclude l'applicazione di interessi di mora. Non e' ammessa
prova contraria.
4. Si presume che sia gravemente iniqua la clausola che
esclude il risarcimento per i costi di recupero di cui
all'articolo 6.
4-bis. Nelle transazioni commerciali in cui il
creditore sia una PMI, come definita ai sensi del decreto
del Ministro delle attivita' produttive 18 aprile 2005,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre
2005, si presume che sia gravemente iniqua la clausola che
prevede termini di pagamento superiori a sessanta giorni.
Il presente comma non si applica quando tutte le parti del
contratto sono PMI.
5. Nelle transazioni commerciali in cui il debitore e'
una pubblica amministrazione e' nulla la clausola avente ad
oggetto la predeterminazione o la modifica della data di
ricevimento della fattura. La nullita' e' dichiarata
d'ufficio dal giudice.».
-Si riporta di seguito il testo dell'art. 6, comma 2,
L. 11 gennaio 2018, n. 8 (Modifiche al decreto legislativo
23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei
mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale
italiano (CONI) e delle federazioni sportive nazionali, e
al decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, in materia
di limiti al rinnovo delle cariche nel Comitato italiano
paralimpico (CIP), nelle federazioni sportive paralimpiche,
nelle discipline sportive paralimpiche e negli enti di
promozione sportiva paralimpica), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 6. Disposizioni transitorie e finali
Omissis.
2. Entro sei mesi dalla data di approvazione delle
modifiche statutarie del CONI, le federazioni sportive
nazionali e le discipline sportive associate, nonche' gli
enti di promozione sportiva, adeguano i loro statuti alle
disposizioni di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto
legislativo 23 luglio 1999, n. 242, come sostituito
dall'articolo 2 della presente legge.».
 
(( Art. 3 bis

Disposizioni in materia di etichettatura

1. All'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1 e 2 sono abrogati;
b) il comma 3 e' sostituito dai seguenti:
«3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale nei settori della produzione e della trasformazione agroalimentare e acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari, previo espletamento della procedura di notifica di cui all'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sono definiti, per le finalita' di cui alle lettere b), c) e d) del paragrafo 1 dell'articolo 39 del medesimo regolamento, i casi in cui l'indicazione del luogo di provenienza e' obbligatoria. Sono fatte salve le prescrizioni previste dalla normativa europea relative agli obblighi di tracciabilita' e di etichettatura dei prodotti contenenti organismi geneticamente modificati o da essi costituiti.
3-bis. Con il decreto di cui al comma 3 sono individuate le categorie specifiche di alimenti per le quali e' stabilito l'obbligo dell'indicazione del luogo di provenienza. Ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1169/2011, il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, in collaborazione con l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), assicura la realizzazione di appositi studi diretti a individuare la presenza di un nesso comprovato tra talune qualita' degli alimenti e la relativa provenienza nonche' a valutare in quale misura sia percepita come significativa l'indicazione relativa al luogo di provenienza e quando la sua omissione sia riconosciuta ingannevole. I risultati delle consultazioni effettuate e degli studi eseguiti sono resi pubblici e trasmessi alla Commissione europea congiuntamente alla notifica del decreto di cui al comma 3. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3-ter. L'indicazione del luogo di provenienza e' sempre obbligatoria, ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1169/2011, quando sussistano le condizioni di cui all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/ 775 della Commissione, del 28 maggio 2018. La difformita' fra il Paese di origine o il luogo di provenienza reale dell'alimento e quello evocato dall'apposizione di informazioni di cui al predetto articolo 1 del regolamento (UE) 2018/775, anche qualora risultino ottemperate le disposizioni dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011, si configura quale violazione di cui all'articolo 7 del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011, in materia di pratiche leali d'informazione»;
c) i commi 4 e 4-bis sono abrogati;
d) ai commi 6 e 12, le parole: «dei decreti» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto»;
e) il comma 10 e' sostituito dal seguente:
«10. Per le violazioni delle disposizioni relative all'indicazione obbligatoria dell'origine e della provenienza previste dal presente articolo e dai decreti attuativi, si applicano le sanzioni previste dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231»;
f) al comma 11, le parole: «del primo dei decreti» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto».
2. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore tre mesi dopo la data della notifica di cui al paragrafo 1 dell'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1169/ 2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, di cui e' data comunicazione con pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. ))


Riferimenti normativi

-Si riporta di seguito il testo dell'art. 4 della L. 3
febbraio 2011, n. 4 (Disposizioni in materia di
etichettatura e di qualita' dei prodotti alimentari), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 4. (Etichettatura dei prodotti alimentari)
1. (abrogato).
2. (abrogato)..
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico e il Ministro della
salute, previa intesa con la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative
a livello nazionale nei settori della produzione e della
trasformazione agroalimentare e acquisiti i pareri delle
competenti Commissioni parlamentari, previo espletamento
della procedura di notifica di cui all'articolo 45 del
regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 ottobre 2011, sono definiti, per le
finalita' di cui alle lettere b), c) e d) del paragrafo 1
dell'articolo 39 del medesimo regolamento, i casi in cui
l'indicazione del luogo di provenienza e' obbligatoria.
Sono fatte salve le prescrizioni previste dalla normativa
europea relative agli obblighi di tracciabilita' e di
etichettatura dei prodotti contenenti organismi
geneticamente modificati o da essi costituiti.
3-bis. Con il decreto di cui al comma 3 sono
individuate le categorie specifiche di alimenti per le
quali e' stabilito l'obbligo dell'indicazione del luogo di
provenienza. Ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 2, del
regolamento (UE) n. 1169/2011, il Ministero delle politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo, in
collaborazione con l'Istituto di servizi per il mercato
agricolo alimentare (ISMEA), assicura la realizzazione di
appositi studi diretti a individuare la presenza di un
nesso comprovato tra talune qualita' degli alimenti e la
relativa provenienza nonche' a valutare in quale misura sia
percepita come significativa l'indicazione relativa al
luogo di provenienza e quando la sua omissione sia
riconosciuta ingannevole. I risultati delle consultazioni
effettuate e degli studi eseguiti sono resi pubblici e
trasmessi alla Commissione europea congiuntamente alla
notifica del decreto di cui al comma 3. All'attuazione
delle disposizioni di cui al presente comma si provvede con
le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
3-ter. L'indicazione del luogo di provenienza e' sempre
obbligatoria, ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2,
lettera a), del regolamento (UE) n. 1169/2011, quando
sussistano le condizioni di cui all'articolo 1 del
regolamento di esecuzione (UE) 2018/ 775 della Commissione,
del 28 maggio 2018. La difformita' fra il Paese di origine
o il luogo di provenienza reale dell'alimento e quello
evocato dall'apposizione di informazioni di cui al predetto
articolo 1 del regolamento (UE) 2018/775, anche qualora
risultino ottemperate le disposizioni dell'articolo 26,
paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011, si
configura quale violazione di cui all'articolo 7 del
medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011, in materia di
pratiche leali d'informazione.
4. (abrogato).
4-bis. (abrogato).
5. All'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 109, e successive modificazioni, e' aggiunto, in
fine, il seguente comma:
«5-septies. In caso di indicazione obbligatoria ai
sensi del presente articolo, e' fatto altresi' obbligo di
indicare l'origine dell'ingrediente caratterizzante
evidenziato».
6. Fatte salve le competenze del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, le regioni
dispongono i controlli sull'applicazione delle disposizioni
del presente articolo e del decreto di cui al comma 3,
estendendoli a tutte le filiere interessate.
7. Al fine di rafforzare la prevenzione e la
repressione degli illeciti in materia agroambientale,
nonche' di favorire il contrasto della contraffazione dei
prodotti agroalimentari protetti e le azioni previste
dall'articolo 18, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n.
99, all'articolo 5, comma 1, delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonche' del Corpo
forestale dello Stato».
8. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province
autonome di Trento e di Bolzano, le sezioni di polizia
giudiziaria sono composte anche dal personale con qualifica
di polizia giudiziaria appartenente ai rispettivi corpi
forestali regionali o provinciali, secondo i rispettivi
ordinamenti, previa intesa tra lo Stato e la regione o
provincia autonoma interessata.
9. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 maggio
2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
luglio 2002, n. 133, e successive modificazioni, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche',
limitatamente alle persone appartenenti all'Amministrazione
centrale delle politiche agricole alimentari e forestali,
del Corpo forestale dello Stato».
10. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pone
in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti
alimentari non etichettati in conformita' alle disposizioni
del presente articolo e dei decreti di cui al comma 3 e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600
euro a 9.500 euro.
11. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
primo dei decreti di cui al comma 3 del presente articolo,
e' abrogato l'articolo 1-bis del decreto-legge 24 giugno
2004, n. 157, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2004, n. 204.
12. Gli obblighi stabiliti dal presente articolo hanno
effetto decorsi novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del decreto di cui al comma 3. I prodotti
etichettati anteriormente alla data di cui al periodo
precedente e privi delle indicazioni obbligatorie ai sensi
del presente articolo possono essere venduti entro i
successivi centottanta giorni.».
 
(( Art. 3 ter

Semplificazioni per le zone economiche speciali - ZES
e per le zone logistiche semplificate - ZLS

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, la lettera a) e' sostituita dalle seguenti:
«a) l'attivita' economica nelle ZES e' libera, nel rispetto delle norme nazionali ed europee sull'esercizio dell'attivita' d'impresa. Al fine di semplificare ed accelerare l'insediamento, la realizzazione e lo svolgimento dell'attivita' economica nelle ZES sono disciplinati i seguenti criteri derogatori alla normativa vigente, procedure semplificate e regimi procedimentali speciali applicabili. Per la celere definizione dei procedimenti amministrativi, sono ridotti di un terzo i termini di cui: agli articoli 2 e 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241; al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di valutazione d'impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS) e autorizzazione integrata ambientale (AIA); al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA); al codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, in materia di autorizzazione paesaggistica; al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in materia edilizia; alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di concessioni demaniali portuali;
a-bis) eventuali autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni o nulla osta comunque denominati la cui adozione richiede l'acquisizione di pareri, intese, concerti o altri atti di assenso comunque denominati di competenza di piu' amministrazioni sono adottati ai sensi dell'articolo 14-bis della legge n. 241 del 1990; i termini ivi previsti sono ridotti della meta';
a-ter) il Comitato di indirizzo della ZES, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, assicura il raccordo tra gli sportelli unici istituiti ai sensi della normativa vigente e lo sportello unico di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, che opera quale responsabile unico del procedimento ai sensi della legge n. 241 del 1990 per la fase di insediamento, di realizzazione e di svolgimento dell'attivita' economica nella ZES. Lo sportello unico e' disponibile in formato digitale, in almeno una lingua diversa dall'italiano, ed e' organizzato sulla base di moduli e formulari standardizzati per la presentazione dell'istanza nei quali e', in particolare, indicata la presenza di eventuali vincoli ambientali e urbanistico-paesaggistici nonche' di eventuali termini di conclusione del procedimento;
a-quater) presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituita la Cabina di regia ZES, presieduta dal Ministro per il Sud, Autorita' politica delegata per la coesione territoriale e composta dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, dal Ministro per la pubblica amministrazione, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro dello sviluppo economico, dai Presidenti delle regioni e delle province autonome e dai presidenti dei Comitati di indirizzo delle ZES istituite, nonche' dagli altri Ministri competenti in base all'ordine del giorno. Alle riunioni della Cabina di regia possono essere invitati come osservatori i rappresentanti di enti pubblici locali e nazionali e dei portatori di interesse collettivi o diffusi. L'istruttoria tecnica delle riunioni della Cabina di regia, che si avvale a tal fine del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, riguarda principalmente la verifica e il monitoraggio degli interventi nelle ZES, sulla base dei dati raccolti ai sensi del comma 6. Alla prima riunione della Cabina di regia e' altresi' approvata la delibera recante il regolamento di organizzazione dei lavori della stessa;
a-quinquies) entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ogni regione interessata puo' presentare al Ministro per il Sud, Autorita' politica delegata per la coesione territoriale una proposta di protocollo o convenzione per l'individuazione di ulteriori procedure semplificate e regimi procedimentali speciali. La proposta individua dettagliatamente le procedure oggetto di semplificazioni, le norme di riferimento e le amministrazioni locali e statali competenti ed e' approvata dalla Cabina di regia di cui alla lettera a-quater). Sono parti dell'accordo o protocollo la regione proponente e le amministrazioni locali o statali competenti per ogni procedimento individuato;
a-sexies) nelle ZES possono essere istituite zone franche doganali intercluse ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, e dei relativi atti di delega e di esecuzione. La perimetrazione di dette zone franche doganali e' proposta da ciascun Comitato di indirizzo entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ed e' approvata con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro sessanta giorni dalla proposta».
2. All'articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Gli interventi relativi agli oneri di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per le imprese beneficiarie delle agevolazioni che effettuano gli investimenti ammessi al credito d'imposta di cui al comma 2, sono realizzati entro il termine perentorio di novanta giorni dalla presentazione della relativa istanza da parte delle imprese ai gestori dei servizi di pubblica utilita'. In caso di ritardo si applica l'articolo 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241».
3. Il comma 64 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' sostituito dal seguente:
«64. Le nuove imprese e quelle gia' esistenti che operano nella Zona logistica semplificata fruiscono delle procedure semplificate di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), a-bis), a-ter), a-quater), a-quinquies) e a-sexies), del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123». 4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e ad essa si provvede mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. ))


Riferimenti normativi

-Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto-legge
20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2017, n. 123 recante disposizioni urgenti
per la crescita economica nel Mezzogiorno, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 5. 1. Le nuove imprese e quelle gia' esistenti,
che avviano un programma di attivita' economiche
imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale
nella ZES, possono usufruire delle seguenti tipologie di
agevolazioni:
a) l'attivita' economica nelle ZES e' libera, nel
rispetto delle norme nazionali ed europee sull'esercizio
dell'attivita' d'impresa. Al fine di semplificare ed
accelerare l'insediamento, la realizzazione e lo
svolgimento dell'attivita' economica nelle ZES sono
disciplinati i seguenti criteri derogatori alla normativa
vigente, procedure semplificate e regimi procedimentali
speciali applicabili. Per la celere definizione dei
procedimenti amministrativi, sono ridotti di un terzo i
termini di cui: agli articoli 2 e 19 della legge 7 agosto
1990, n. 241; al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
in materia di valutazione d'impatto ambientale (VIA),
valutazione ambientale strategica (VAS) e autorizzazione
integrata ambientale (AIA); al regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n.
59, in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA); al
codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, in materia di
autorizzazione paesaggistica; al testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, in materia edilizia; alla legge 28 gennaio 1994, n.
84, in materia di concessioni demaniali portuali;
a-bis) eventuali autorizzazioni, licenze, permessi,
concessioni o nulla osta comunque denominati la cui
adozione richiede l'acquisizione di pareri, intese,
concerti o altri atti di assenso comunque denominati di
competenza di piu' amministrazioni sono adottati ai sensi
dell'articolo 14-bis della legge n. 241 del 1990; i termini
ivi previsti sono ridotti della meta';
a-ter) il Comitato di indirizzo della ZES, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, assicura il raccordo tra gli sportelli unici
istituiti ai sensi della normativa vigente e lo sportello
unico di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, che opera
quale responsabile unico del procedimento ai sensi della
legge n. 241 del 1990 per la fase di insediamento, di
realizzazione e di svolgimento dell'attivita' economica
nella ZES. Lo sportello unico e' disponibile in formato
digitale, in almeno una lingua diversa dall'italiano, ed e'
organizzato sulla base di moduli e formulari standardizzati
per la presentazione dell'istanza nei quali e', in
particolare, indicata la presenza di eventuali vincoli
ambientali e urbanistico-paesaggistici nonche' di eventuali
termini di conclusione del procedimento;
a-quater) presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri e' istituita la Cabina di regia ZES, presieduta
dal Ministro per il Sud, Autorita' politica delegata per la
coesione territoriale e composta dal Ministro per gli
affari regionali e le autonomie, dal Ministro per la
pubblica amministrazione, dal Ministro dell'economia e
delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, dal Ministro dello sviluppo economico, dai
Presidenti delle regioni e delle province autonome e dai
presidenti dei Comitati di indirizzo delle ZES istituite,
nonche' dagli altri Ministri competenti in base all'ordine
del giorno. Alle riunioni della Cabina di regia possono
essere invitati come osservatori i rappresentanti di enti
pubblici locali e nazionali e dei portatori di interesse
collettivi o diffusi. L'istruttoria tecnica delle riunioni
della Cabina di regia, che si avvale a tal fine del
Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza
del Consiglio dei ministri, riguarda principalmente la
verifica e il monitoraggio degli interventi nelle ZES,
sulla base dei dati raccolti ai sensi del comma 6. Alla
prima riunione della Cabina di regia e' altresi' approvata
la delibera recante il regolamento di organizzazione dei
lavori della stessa;
a-quinquies) entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, ogni regione
interessata puo' presentare al Ministro per il Sud,
Autorita' politica delegata per la coesione territoriale
una proposta di protocollo o convenzione per
l'individuazione di ulteriori procedure semplificate e
regimi procedimentali speciali. La proposta individua
dettagliatamente le procedure oggetto di semplificazioni,
le norme di riferimento e le amministrazioni locali e
statali competenti ed e' approvata dalla Cabina di regia di
cui alla lettera a-quater). Sono parti dell'accordo o
protocollo la regione proponente e le amministrazioni
locali o statali competenti per ogni procedimento
individuato;
a-sexies) nelle ZES possono essere istituite zone
franche doganali intercluse ai sensi del regolamento (UE)
n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9
ottobre 2013, che istituisce il codice doganale
dell'Unione, e dei relativi atti di delega e di esecuzione.
La perimetrazione di dette zone franche doganali e'
proposta da ciascun Comitato di indirizzo entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, ed e' approvata con determinazione del
direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da
adottare entro sessanta giorni dalla proposta:
b) accesso alle infrastrutture esistenti e previste nel
Piano di sviluppo strategico della ZES di cui all'articolo
4, comma 5, alle condizioni definite dal soggetto per
l'amministrazione, ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n.
84, e successive modificazioni e integrazioni, nel rispetto
della normativa europea e delle norme vigenti in materia di
sicurezza, nonche' delle disposizioni vigenti in materia di
semplificazione previste dagli articoli 18 e 20 del decreto
legislativo 4 agosto 2016, n. 169.
2. Omissis;
2-bis. Gli interventi relativi agli oneri di
urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7,
del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per le imprese
beneficiarie delle agevolazioni che effettuano gli
investimenti ammessi al credito d'imposta di cui al comma
2, sono realizzati entro il termine perentorio di novanta
giorni dalla presentazione della relativa istanza da parte
delle imprese ai gestori dei servizi di pubblica utilita'.
In caso di ritardo si applica l'articolo 2-bis della legge
7 agosto 1990, n. 241.
3. - 6. Omissis.«.
-Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 64, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, come
modificato dalla presente legge:
«64. Le nuove imprese e quelle gia' esistenti che
operano nella Zona logistica semplificata fruiscono delle
procedure semplificate di cui all'articolo 5, comma 1,
lettere a), a-bis), a-ter), a-quater), a-quinquies) e
a-sexies), del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017,
n. 123».
 
(( Art. 3 quater

Altre misure di deburocratizzazione per le imprese

1. All'articolo 3 della legge 27 gennaio 1968, n. 35, il secondo periodo e' soppresso.
2. Per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimiscontenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la registrazione degli aiuti individuali nel predetto sistema, con conseguente pubblicazione nella sezione trasparenza ivi prevista, operata dai soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti medesimi ai sensi della relativa disciplina, tiene luogo degli obblighi di pubblicazione posti a carico delle imprese beneficiarie previsti dall'articolo 1, comma 125, secondo periodo, della legge 4 agosto 2017, n. 124, a condizione che venga dichiarata nella nota integrativa del bilancio l'esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell'ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato.
3. Al solo fine di garantire un'ulteriore riduzione degli oneri amministrativi per le imprese e nel contempo una piu' uniforme applicazione delle disposizioni in materia di societa' a responsabilita' limitata semplificata, l'atto di scioglimento e messa in liquidazione, di cui all'articolo 2484 del codice civile, delle societa' a responsabilita' limitata semplificata di cui all'articolo 2463- bis del codice civile e' redatto per atto pubblico ovvero per atto sottoscritto con le modalita' previste dagli articoli 24 e 25 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L'atto privo delle formalita' richieste per l'atto pubblico e' redatto secondo un modello uniforme adottato con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero della giustizia, ed e' trasmesso al competente ufficio del registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
4. Ai soli fini dell'applicazione della disciplina di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il costo agevolabile dei magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica, di cui all'allegato A annesso alla suddetta legge, si intende comprensivo anche del costo attribuibile alla scaffalatura asservita dagli impianti automatici di movimentazione, che costituisce, al contempo, parte del sistema costruttivo dell'intero fabbricato; resta ferma la rilevanza di detta scaffalatura ai fini della determinazione della rendita catastale, in quanto elemento costruttivo dell'intero fabbricato. ))


Riferimenti normativi

-Si riporta di seguito il testo dell'art. 3 della L. 27
gennaio 1968 n. 35 (Norme per il controllo della
pubblicita' e del commercio dell'olio di oliva e dell'olio
di semi), come modificato dalla presente legge:
«Art. 3. Gli oli di semi, destinati al consumo
alimentare devono essere esenti da coloranti aggiunti. La
decolorazione degli oli di semi dai pigmenti eventualmente
presenti deve essere tale che gli assorbimenti
spettrofotometrici a 420 e 453 millimicron, corrispondenti
rispettivamente ai massimi di assorbimento della clorofilla
e del betacarotene, non superino i valori di 0,20 e di 0,10
misurati sull'olio, diluito con eguale volume di esano in
vaschette da centimetri 1, con riferimento all'esano
normale.».
- Si riporta di seguito il testo dell'art. 52 della L.
24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla
partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea).
«Art. 52. Registro nazionale degli aiuti di Stato
1. Al fine di garantire il rispetto dei divieti di
cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicita'
previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di
aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono
ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative
informazioni alla banca di dati istituita presso il
Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo
14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la
denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato».
2. Il Registro di cui al comma 1 contiene, in
particolare, le informazioni concernenti:
a) gli aiuti di Stato di cui all'articolo 107 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ivi
compresi gli aiuti in esenzione dalla notifica;
b) gli aiuti de minimis come definiti dal regolamento
(CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006,
e dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del
18 dicembre 2013, nonche' dalle disposizioni dell'Unione
europea che saranno successivamente adottate nella medesima
materia;
c) gli aiuti concessi a titolo di compensazione per i
servizi di interesse economico generale, ivi compresi gli
aiuti de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 360/2012
della Commissione, del 25 aprile 2012;
d) l'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli
aiuti incompatibili dei quali la Commissione europea abbia
ordinato il recupero ai sensi dell'articolo 16 del
regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio
2015.
3. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad
avvalersi del Registro di cui al medesimo comma 1 al fine
di espletare le verifiche propedeutiche alla concessione o
all'erogazione degli aiuti di Stato e degli aiuti de
minimis, comprese quelle relative al rispetto dei massimali
di aiuto stabiliti dalle norme europee e dei divieti di cui
all'articolo 46 della presente legge, nonche' al fine di
consentire il costante aggiornamento dei dati relativi ai
medesimi aiuti anche attraverso l'inserimento delle
informazioni relative alle vicende modificative degli
stessi.
4. Le informazioni relative agli aiuti di cui al comma
2, lettere a), b) e c), sono conservate e rese accessibili
senza restrizioni, fatte salve le esigenze di tutela del
segreto industriale, per dieci anni dalla data di
concessione dell'aiuto, salvi i maggiori termini connessi
all'esistenza di contenziosi o di procedimenti di altra
natura; le informazioni relative agli aiuti di cui al comma
2, lettera d), sono conservate e rese accessibili, senza
restrizioni, fino alla data dell'effettiva restituzione
dell'aiuto.
5. Il monitoraggio delle informazioni relative agli
aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale, ivi
compresi gli aiuti nelle zone rurali, e della pesca e
acquacoltura continua a essere disciplinato dalla normativa
europea di riferimento ed e' assicurato attraverso la piena
integrazione e interoperabilita' del Registro di cui al
comma 1 con i registri gia' esistenti per i settori
dell'agricoltura e della pesca.
6. Con regolamento adottato con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole
alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi
dalla data di entrata in vigore del presente articolo,
sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, e' adottata la disciplina per il
funzionamento del Registro di cui al comma 1 del presente
articolo, con la definizione delle modalita' operative per
la raccolta, la gestione e il controllo dei dati e delle
informazioni relativi agli aiuti di cui al comma 2,
compresi i criteri per l'eventuale interoperabilita' con le
banche di dati esistenti in materia di agevolazioni
pubbliche alle imprese. Il predetto regolamento individua
altresi', in conformita' con le pertinenti norme europee in
materia di aiuti di Stato, i contenuti specifici degli
obblighi ai fini dei controlli di cui al comma 3, nonche'
la data a decorrere dalla quale il controllo relativo agli
aiuti de minimis di cui al comma 2 gia' concessi avviene
esclusivamente tramite il medesimo Registro, nel rispetto
dei termini stabiliti dall'articolo 6, paragrafo 2, del
citato regolamento (UE) n. 1407/2013. Fino alla data del 1°
luglio 2017, si applicano le modalita' di trasmissione
delle informazioni relative agli aiuti alle imprese,
stabilite ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5
marzo 2001, n. 57.
7. A decorrere dal 1° luglio 2017, la trasmissione
delle informazioni al Registro di cui al comma 1 e
l'adempimento degli obblighi di interrogazione del Registro
medesimo costituiscono condizione legale di efficacia dei
provvedimenti che dispongono concessioni ed erogazioni
degli aiuti di cui al comma 2. I provvedimenti di
concessione e di erogazione di detti aiuti indicano
espressamente l'avvenuto inserimento delle informazioni nel
Registro e l'avvenuta interrogazione dello stesso.
L'inadempimento degli obblighi di cui ai commi 1 e 3
nonche' al secondo periodo del presente comma e' rilevato,
anche d'ufficio, dai soggetti di cui al comma 1 e comporta
la responsabilita' patrimoniale del responsabile della
concessione o dell'erogazione degli aiuti. L'inadempimento
e' rilevabile anche dall'impresa beneficiaria ai fini del
risarcimento del danno.».
- Si riporta di seguito il testo dell'art. 1, comma
125, L. 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato
e la concorrenza):
«125. A decorrere dall'anno 2018, i soggetti di cui
all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e
successive modificazioni, i soggetti di cui all'articolo
137 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206, nonche' le associazioni, le Onlus e le
fondazioni che intrattengono rapporti economici con le
pubbliche amministrazioni e con i soggetti di cui
all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013,
n. 33, nonche' con societa' controllate di diritto o di
fatto direttamente o indirettamente da pubbliche
amministrazioni, ivi comprese quelle che emettono azioni
quotate in mercati regolamentati e le societa' da loro
partecipate, e con societa' in partecipazione pubblica, ivi
comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati
regolamentati e le societa' da loro partecipate, pubblicano
entro il 28 febbraio di ogni anno, nei propri siti o
portali digitali, le informazioni relative a sovvenzioni,
contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi
economici di qualunque genere ricevuti dalle medesime
pubbliche amministrazioni e dai medesimi soggetti nell'anno
precedente. Le cooperative sociali sono altresi' tenute,
qualora svolgano attivita' a favore degli stranieri di cui
al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, a pubblicare
trimestralmente nei propri siti internet o portali digitali
l'elenco dei soggetti a cui sono versate somme per lo
svolgimento di servizi finalizzati ad attivita' di
integrazione, assistenza e protezione sociale. Le imprese
che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti
e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle
pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al primo
periodo sono tenute a pubblicare tali importi nella nota
integrativa del bilancio di esercizio e nella nota
integrativa dell'eventuale bilancio consolidato.
L'inosservanza di tale obbligo comporta la restituzione
delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi dalla data
di cui al periodo precedente. Qualora i soggetti eroganti
appartengano alle amministrazioni centrali dello Stato ed
abbiano adempiuto agli obblighi di pubblicazione previsti
dall'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.
33, le somme di cui al terzo periodo sono versate ad
apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnate ai pertinenti capitoli degli stati di
previsione delle amministrazioni originariamente competenti
per materia. Nel caso in cui i soggetti eroganti non
abbiano adempiuto ai prescritti obblighi di pubblicazione
di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, le somme di cui al terzo periodo sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
al fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione
sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28
dicembre 2015, n. 208.».
- Si riportano di seguito i testi degli artt. 24 e 25
del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione
digitale):
«Art. 24. Firma digitale
1. La firma digitale deve riferirsi in maniera univoca
ad un solo soggetto ed al documento o all'insieme di
documenti cui e' apposta o associata.
2. L'apposizione di firma digitale integra e
sostituisce l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri,
contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine
previsto dalla normativa vigente.
3. Per la generazione della firma digitale deve
adoperarsi un certificato qualificato che, al momento della
sottoscrizione, non risulti scaduto di validita' ovvero non
risulti revocato o sospeso.
4. Attraverso il certificato qualificato si devono
rilevare, secondo le Linee guida (234), la validita' del
certificato stesso, nonche' gli elementi identificativi del
titolare di firma digitale e del certificatore e gli
eventuali limiti d'uso. Le linee guida definiscono altresi'
le modalita', anche temporali, di apposizione della firma.
4-bis. L'apposizione a un documento informatico di una
firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica
qualificata basata su un certificato elettronico revocato,
scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione, salvo
che lo stato di sospensione sia stato annullato. La revoca
o la sospensione, comunque motivate, hanno effetto dal
momento della pubblicazione, salvo che il revocante, o chi
richiede la sospensione, non dimostri che essa era gia' a
conoscenza di tutte le parti interessate.
4-ter. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche se la firma elettronica e' basata su un
certificato qualificato rilasciato da un certificatore
stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione
europea, quando ricorre una delle seguenti condizioni:
a) il certificatore possiede i requisiti previsti dal
regolamento eIDAS ed e' qualificato in uno Stato membro;
b) il certificato qualificato e' garantito da un
certificatore stabilito nella Unione europea, in possesso
dei requisiti di cui al medesimo regolamento;
c) il certificato qualificato, o il certificatore, e'
riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o
multilaterale tra l'Unione europea e Paesi terzi o
organizzazioni internazionali.
Art. 25. Firma autenticata
1. Si ha per riconosciuta, ai sensi dell'articolo 2703
del codice civile, la firma elettronica o qualsiasi altro
tipo di firma elettronica avanzata autenticata dal notaio o
da altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato.
2. L'autenticazione della firma elettronica, anche
mediante l'acquisizione digitale della sottoscrizione
autografa, o di qualsiasi altro tipo di firma elettronica
avanzata consiste nell'attestazione, da parte del pubblico
ufficiale, che la firma e' stata apposta in sua presenza
dal titolare, previo accertamento della sua identita'
personale, della validita' dell'eventuale certificato
elettronico utilizzato e del fatto che il documento
sottoscritto non e' in contrasto con l'ordinamento
giuridico.
3. L'apposizione della firma digitale da parte del
pubblico ufficiale ha l'efficacia di cui all'articolo 24,
comma 2.
4. Se al documento informatico autenticato deve essere
allegato altro documento formato in originale su altro tipo
di supporto, il pubblico ufficiale puo' allegare copia
informatica autenticata dell'originale, secondo le
disposizioni dell'articolo 23.».
- Si riporta di seguito il testo dell'art. 8 della L.
29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura):
«Art. 8. Registro delle imprese
1. E' istituito presso la camera di commercio l'ufficio
del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del
codice civile.
2. Al fine di garantire condizioni di uniformita'
informativa su tutto il territorio nazionale e fatte salve
le disposizioni legislative e regolamentari in materia,
nonche' gli atti amministrativi generali da esse previsti,
il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il
Ministero della giustizia, sentita l'Unioncamere, emana
direttive sulla tenuta del registro, assicurandone la
relativa vigilanza.
3. L'ufficio provvede alla tenuta del registro delle
imprese in conformita' agli articoli 2188, e seguenti, del
codice civile, nonche' alle disposizioni della presente
legge e al regolamento di cui al comma 6 bis del presente
articolo, sotto la vigilanza di uno o piu' giudici delegati
scelti tra i giudici assegnati alle sezioni specializzate
in materia di impresa, e nominati dal presidente del
Tribunale competente per territorio e presso cui e'
istituita la sezione specializzata in materia di impresa,
su indicazione del presidente della medesima sezione.
4. Gli uffici delle Camere di commercio della
circoscrizione territoriale su cui ha competenza il
tribunale delle imprese sono retti da un unico conservatore
nominato dal Ministero dello sviluppo economico su proposta
dell'Unioncamere, sentiti i presidenti delle camere di
commercio operanti nell'ambito della stessa circoscrizione,
tra i dirigenti delle camere di commercio in possesso dei
requisiti definiti con il decreto di cui al comma 5
dell'articolo 20. Il conservatore puo' delegare parte dei
propri compiti a dirigenti delle altre camere di commercio
della circoscrizione territoriale. L'atto di nomina del
conservatore e' pubblicato sul sito istituzionale di tutte
le camere di commercio interessate e del Ministero dello
sviluppo economico. Il ruolo di conservatore costituisce o
integra il contenuto dell'incarico dirigenziale conferito
dalla camere di commercio di appartenenza.
5. L'iscrizione nelle sezioni speciali ha funzione di
certificazione anagrafica di pubblicita' notizia, oltre
agli effetti previsti dalle leggi speciali.
6. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la
gestione, secondo tecniche informatiche, del registro delle
imprese ed il funzionamento dell'ufficio sono realizzati in
modo da assicurare completezza ed organicita', pubblicita'
per tutte le imprese soggette ad iscrizione attraverso un
unico sistema informativo nazionale, garantendo la
tempestivita' dell'informazione su tutto il territorio
nazionale.
6-bis. Con regolamento emanato, ai sensi dell'articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto
con il Ministro della giustizia e con Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, sono
disciplinate le norme di attuazione del presente articolo.
6-ter. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma
6-bis continua ad applicarsi il decreto del Presidente
della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e successive
modificazioni.».
-Si riporta di seguito il testo dell'art. 1, comma 9,
della L. 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019):
«9. Al fine di favorire processi di trasformazione
tecnologica e digitale secondo il modello «Industria 4.0»,
per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi
compresi nell'elenco di cui all'allegato A annesso alla
presente legge, il costo di acquisizione e' maggiorato del
150 per cento. La disposizione di cui al presente comma si
applica agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre
2017, ovvero entro il 30 settembre 2018, a condizione che
entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine
risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento
di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo
di acquisizione.».
 
(( Art. 3 quinquies

Agibilita' per lavoratori autonomi dello spettacolo

1. Al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 6 e' sostituito dal seguente:
«Art. 6. - 1. Le imprese dell'esercizio teatrale, cinematografico e circense, i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e gli impianti sportivi non possono far agire nei locali di proprieta' o di cui abbiano un diritto personale di godimento i lavoratori autonomi dello spettacolo, ivi compresi quelli con rapporti di collaborazione, appartenenti alle categorie indicate ai numeri da 1) a 14) del primo comma dell'articolo 3, che non siano in possesso del certificato di agibilita'. Per le prestazioni svolte dai lavoratori di cui al numero 23-bis) del primo comma dell'articolo 3 il certificato di agibilita' e' richiesto dai lavoratori medesimi, salvo l'obbligo di custodia dello stesso che e' posto a carico del committente.
2. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1 le imprese sono soggette alla sanzione amministrativa di euro 129 per ogni giornata di lavoro prestata da ciascun lavoratore autonomo»;
b) all'articolo 10, il terzo comma e' abrogato. ))


Riferimenti normativi

- Il Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 16 luglio 1947, n. 708 (Disposizioni concernenti
l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i
lavoratori dello spettacolo), modificato dalla presente
legge, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 agosto
1947, n. 178.
- La Legge 29 novembre 1952, n. 2388 (Ratifica, con
modificazioni, del decreto legislativo 16 luglio 1947, n.
708, concernente disposizioni sull'Ente nazionale di
previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo
(E.N.P.A.L.S.) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31
dicembre 1952, n. 302.
 
Art. 4
Modifiche al codice di procedura civile in materia di esecuzione
forzata nei confronti dei soggetti creditori della pubblica
amministrazione

1. All'articolo 495 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, le parole «non inferiore a un quinto» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a un sesto»;
b) al quarto comma, le parole «di trentasei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «di quarantotto mesi»;
c) al quinto comma, le parole «oltre quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti: «oltre trenta giorni».
(( 2. L'articolo 560 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
«Art. 560 (Modo della custodia). - Il debitore e il terzo nominato custode debbono rendere il conto a norma dell'articolo 593. Il custode nominato ha il dovere di vigilare affinche' il debitore e il nucleo familiare conservino il bene pignorato con la diligenza del buon padre di famiglia e ne mantengano e tutelino l'integrita'. Il debitore e i familiari che con lui convivono non perdono il possesso dell'immobile e delle sue pertinenze sino al decreto di trasferimento, salvo quanto previsto dal sesto comma. Il debitore deve consentire, in accordo con il custode, che l'immobile sia visitato da potenziali acquirenti. Le modalita' del diritto di visita sono contemplate e stabilite nell'ordinanza di cui all'articolo 569. Il giudice ordina, sentiti il custode e il debitore, la liberazione dell'immobile pignorato per lui ed il suo nucleo familiare, qualora sia ostacolato il diritto di visita di potenziali acquirenti, quando l'immobile non sia adeguatamente tutelato e mantenuto in uno stato di buona conservazione, per colpa o dolo del debitore e dei membri del suo nucleo familiare, quando il debitore viola gli altri obblighi che la legge pone a suo carico, o quando l'immobile non e' abitato dal debitore e dal suo nucleo familiare. Al debitore e' fatto divieto di dare in locazione l'immobile pignorato se non e' autorizzato dal giudice dell'esecuzione. Fermo quanto previsto dal sesto comma, quando l'immobile pignorato e' abitato dal debitore e dai suoi familiari il giudice non puo' mai disporre il rilascio dell'immobile pignorato prima della pronuncia del decreto di trasferimento ai sensi dell'articolo 586». ))

3. Al primo comma dell'articolo 569 del codice di procedura civile, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Salvo quanto disposto dagli articoli 565 e 566, non oltre trenta giorni prima dell'udienza, il creditore pignorante e i creditori gia' intervenuti ai sensi dell'articolo 499 depositano un atto, sottoscritto personalmente dal creditore e previamente notificato al debitore esecutato, nel quale e' indicato l'ammontare del residuo credito per cui si procede, comprensivo degli interessi maturati, del criterio di calcolo di quelli in corso di maturazione e delle spese sostenute fino all'udienza. In difetto, agli effetti della liquidazione della somma di cui al primo comma dell'articolo 495, il credito resta definitivamente fissato nell'importo indicato nell'atto di precetto o di intervento, maggiorato dei soli interessi al tasso legale e delle spese successive.».
4. Le disposizioni introdotte con il presente articolo non si applicano alle esecuzioni iniziate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 495 del codice di
procedura civile, come modificato dalla presente legge:
«Art. 495. Conversione del pignoramento.
Prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a
norma degli articoli 530, 552 e 569, il debitore puo'
chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una
somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione,
all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori
intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e
delle spese.
Unitamente all'istanza deve essere depositata in
cancelleria, a pena di inammissibilita', una somma non
inferiore a un sesto dell'importo del credito per cui e'
stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori
intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento,
dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data
prova documentale. La somma e' depositata dal cancelliere
presso un istituto di credito indicato dal giudice.
La somma da sostituire al bene pignorato e' determinata
con ordinanza dal giudice dell'esecuzione, sentite le parti
in udienza non oltre trenta giorni dal deposito
dell'istanza di conversione.
Quando le cose pignorate siano costituite da beni
immobili o cose mobili, il giudice con la stessa ordinanza
puo' disporre, se ricorrono giustificati motivi, che il
debitore versi con rateizzazioni mensili entro il termine
massimo di quarantotto mesi la somma determinata a norma
del terzo comma, maggiorata degli interessi scalari al
tasso convenzionale pattuito ovvero, in difetto, al tasso
legale. Ogni sei mesi il giudice provvede, a norma
dell'articolo 510, al pagamento al creditore pignorante o
alla distribuzione tra i creditori delle somme versate dal
debitore.
Qualora il debitore ometta il versamento dell'importo
determinato dal giudice ai sensi del terzo comma, ovvero
ometta o ritardi di oltre trenta giorni il versamento anche
di una sola delle rate previste nel quarto comma, le somme
versate formano parte dei beni pignorati. Il giudice
dell'esecuzione, su richiesta del creditore procedente o
creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, dispone
senza indugio la vendita di questi ultimi.
Con l'ordinanza che ammette la sostituzione, il
giudice, quando le cose pignorate siano costituite da beni
immobili o cose mobili, dispone che le cose pignorate siano
liberate dal pignoramento con il versamento dell'intera
somma.
L'istanza puo' essere avanzata una sola volta a pena di
inammissibilita'.».
- Si riporta il testo dell'articolo 569 del codice di
procedura civile, come modificato dalla presente legge:
«Art. 569. Provvedimento per l'autorizzazione della
vendita.
A seguito dell'istanza di cui all'articolo 567 il
giudice dell'esecuzione, entro quindici giorni dal deposito
della documentazione di cui al secondo comma dell'articolo
567, nomina l'esperto che presta giuramento in cancelleria
mediante sottoscrizione del verbale di accettazione e fissa
l'udienza per la comparizione delle parti e dei creditori
di cui all'articolo 498 che non siano intervenuti . Tra la
data del provvedimento e la data fissata per l'udienza non
possono decorrere piu' di novanta giorni. Salvo quanto
disposto dagli articoli 565 e 566, non oltre trenta giorni
prima dell'udienza, il creditore pignorante e i creditori
gia' intervenuti ai sensi dell'articolo 499 depositano un
atto, sottoscritto personalmente dal creditore e
previamente notificato al debitore esecutato, nel quale e'
indicato l'ammontare del residuo credito per cui si
procede, comprensivo degli interessi maturati, del criterio
di calcolo di quelli in corso di maturazione e delle spese
sostenute fino all'udienza. In difetto, agli effetti della
liquidazione della somma di cui al primo comma
dell'articolo 495, il credito resta definitivamente fissato
nell'importo indicato nell'atto di precetto o di
intervento, maggiorato dei soli interessi al tasso legale e
delle spese successive.
All'udienza le parti possono fare osservazioni circa il
tempo e le modalita' della vendita, e debbono proporre, a
pena di decadenza , le opposizioni agli atti esecutivi, se
non sono gia' decadute dal diritto di proporle .
Nel caso in cui il giudice disponga con ordinanza la
vendita forzata, fissa un termine non inferiore a novanta
giorni, e non superiore a centoventi, entro il quale
possono essere proposte offerte d'acquisto ai sensi
dell'articolo 571. Il giudice con la medesima ordinanza
stabilisce le modalita' con cui deve essere prestata la
cauzione, se la vendita e' fatta in uno o piu' lotti, il
prezzo base determinato a norma dell'articolo 568,
l'offerta minima, il termine, non superiore a centoventi
giorni dall'aggiudicazione, entro il quale il prezzo
dev'essere depositato, con le modalita' del deposito e
fissa, al giorno successivo alla scadenza del termine,
l'udienza per la deliberazione sull'offerta e per la gara
tra gli offerenti di cui all'articolo 573. Quando ricorrono
giustificati motivi, il giudice dell'esecuzione puo'
disporre che il versamento del prezzo abbia luogo
ratealmente ed entro un termine non superiore a dodici
mesi. Il giudice provvede ai sensi dell'articolo 576 solo
quando ritiene probabile che la vendita con tale modalita'
possa aver luogo ad un prezzo superiore della meta'
rispetto al valore del bene, determinato a norma
dell'articolo 568.
Con la stessa ordinanza, il giudice stabilisce, salvo
che sia pregiudizievole per gli interessi dei creditori o
per il sollecito svolgimento della procedura, che il
versamento della cauzione, la presentazione delle offerte,
lo svolgimento della gara tra gli offerenti e, nei casi
previsti, l'incanto, nonche' il pagamento del prezzo, siano
effettuati con modalita' telematiche, nel rispetto della
normativa regolamentare di cui all'articolo 161-ter delle
disposizioni per l'attuazione del presente codice.
Se vi sono opposizioni il tribunale le decide con
sentenza e quindi il giudice dell'esecuzione dispone la
vendita con ordinanza.
Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine
entro il quale essa deve essere notificata, a cura del
creditore che ha chiesto la vendita o di un altro
autorizzato, ai creditori di cui all'articolo 498 che non
sono comparsi.».
 
(( Art. 4 bis
Disposizioni in favore dei familiari delle vittime e dei superstiti
del disastro di Rigopiano del 18 gennaio 2017

1. E' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2019 ai fini della corresponsione di speciali elargizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro di Rigopiano, avvenuto il 18 gennaio 2017, e in favore di coloro che a causa del disastro hanno riportato lesioni gravi e gravissime.
2. La Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con i sindaci dei comuni di residenza delle vittime e dei soggetti che hanno riportato lesioni gravi e gravissime, individua le famiglie beneficiarie delle elargizioni di cui al comma 1 e determina la somma spettante a ciascuna famiglia e a ciascun soggetto.
3. A ciascuna delle famiglie delle vittime e' attribuita una somma determinata tenuto conto anche dello stato di effettiva necessita'.
4. Ai soggetti che hanno riportato lesioni gravi e gravissime e' attribuita una somma determinata, nell'ambito del limite di spesa complessivo stabilito dal comma 1, in proporzione alla gravita' delle lesioni subite e tenuto conto dello stato di effettiva necessita'. All'attribuzione delle speciali elargizioni di cui al presente articolo si provvede, ai sensi del comma 7, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1.
5. Le elargizioni di cui al comma 1 spettanti alle famiglie delle vittime sono assegnate e corrisposte secondo il seguente ordine:
a) al coniuge superstite, con esclusione del coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e del coniuge cui sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, e ai figli se a carico;
b) ai figli, in mancanza del coniuge superstite o nel caso di coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di coniuge cui sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato;
c) al convivente more uxorio;
d) ai genitori;
e) ai fratelli e alle sorelle, se conviventi e a carico;
f) ai conviventi a carico negli ultimi tre anni precedenti l'evento.
6. In presenza di figli a carico della vittima nati da rapporti di convivenza more uxorio, l'elargizione di cui al comma 3 e' assegnata al convivente more uxorio con lo stesso ordine di priorita' previsto per i beneficiari di cui alla lettera a) del comma 5.
7. Le elargizioni di cui al comma 1 sono corrisposte con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.
8. Le medesime elargizioni sono esenti da ogni imposta o tassa e sono assegnate in aggiunta ad ogni altra somma cui i soggetti beneficiari abbiano diritto a qualsiasi titolo ai sensi della normativa vigente.
9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante utilizzo delle risorse iscritte per l'anno 2019 nel Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente, di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, dello stato di previsione del Ministero dell'interno.
10. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))

 
Art. 5
Norme in materia di semplificazione e accelerazione delle procedure
negli appalti pubblici sotto soglia comunitaria

1. All'articolo 80, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la lettera c) e' sostituita dalle seguenti:
«c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si e' reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrita' o affidabilita';
c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravita' della stessa;».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indicono le gare, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 80, comma 5, lettera c), del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Disposizioni
urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le
imprese e per la pubblica amministrazione), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 80. (Ambito di applicazione)
Omissis.
c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati
che l'operatore economico si e' reso colpevole di gravi
illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua
integrita' o affidabilita';
c-bis) l'operatore economico abbia tentato di
influenzare indebitamente il processo decisionale della
stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a
fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per
negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di
influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o
l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni
dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di
selezione;
c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato
significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un
precedente contratto di appalto o di concessione che ne
hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la
condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni
comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante
motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla
violazione e alla gravita' della stessa;
Omissis.».
 
Art. 6

Disposizioni in merito alla tracciabilita'
dei dati ambientali inerenti rifiuti

1. Dal 1° gennaio 2019 e' soppresso il sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, conseguentemente, non sono dovuti i contributi di cui all'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e all'articolo 7 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 30 marzo 2016, n. 78.
2. Dal 1° gennaio 2019, sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
a) gli articoli 16, 35, 36, 39 commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater, 9, 10 e 15, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205;
b) l'articolo 11, commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 5, 7, 8, 9, 9-bis, secondo periodo, 10, 11, 12-bis, 12-ter, 12-quater e 13 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125;
c) l'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. I contributi relativi all'anno 2018, compresi quelli eventualmente versati oltre la data del 31 dicembre 2018, sono riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
(( 3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e' istituito il Registro elettronico nazionale per la tracciabilita' dei rifiuti, gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, cui sono tenuti ad iscriversi, entro il termine individuato con il decreto di cui al comma 3-bis, gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualita' di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonche', con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
3-bis. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nonche' per gli aspetti di competenza il Ministro della difesa, definisce le modalita' di organizzazione e funzionamento del Registro elettronico nazionale, le modalita' di iscrizione dei soggetti obbligati e di coloro che intendano volontariamente aderirvi, nonche' gli adempimenti cui i medesimi sono tenuti, secondo criteri di gradualita' per la progressiva partecipazione di tutti gli operatori.
3-ter. Dal 1° gennaio 2019 e fino al termine di piena operativita' del Registro elettronico nazionale come individuato con il decreto di cui al comma 3-bis, la tracciabilita' dei rifiuti e' garantita effettuando gli adempimenti di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, anche mediante le modalita' di cui all'articolo 194-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006; si applicano altresi' le disposizioni di cui all'articolo 258 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 205 del 2010.
3-quater. L'iscrizione al Registro elettronico nazionale comporta il versamento di un diritto di segreteria e di un contributo annuale, al fine di assicurare l'integrale copertura dei costi di funzionamento del sistema. Con il medesimo decreto di cui al comma 3-bis, da aggiornare ogni tre anni, sono determinati gli importi dovuti a titolo di diritti di segreteria e di contributo nonche' le modalita' di versamento. Agli oneri derivanti dall'istituzione del Registro elettronico nazionale, pari a 1,61 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede: quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; quanto a 0,11 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. A decorrere dall'anno 2020 agli oneri di funzionamento si provvede con i proventi derivanti dai diritti di segreteria e con il contributo annuale, che sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3-quinquies. La violazione dell'obbligo di iscrizione, il mancato o parziale versamento del contributo e le violazioni degli obblighi stabiliti con il decreto di cui al comma 3-bis sono soggetti a sanzioni amministrative pecuniarie il cui importo e' determinato, per le singole condotte sanzionate, con il medesimo decreto. Gli importi delle sanzioni sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, destinati agli interventi di bonifica dei siti di cui all'articolo 252, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 253, comma 5, del medesimo decreto legislativo, secondo criteri e modalita' di ripartizione fissati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3-sexies. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))


Riferimenti normativi

- Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme
in materia ambientale), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 14 aprile 2006, n. 88 - S.O. n. 96.
- Si riporta il testo dell'articolo 11, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti
per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione
nelle pubbliche amministrazioni), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 31 agosto 2013, n. 204, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 12, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 11. (Semplificazione e razionalizzazione del
sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti e in
materia di energia)
Commi da 1 a 5 (abrogati).
6. Sono abrogati:
a) il comma 5 dell'articolo 188-ter del D.Lgs. n. 152
del 2006;
b) l'articolo 1 del decreto del Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare del 20 marzo 2013,
recante "Termini di riavvio progressivo del SISTRI",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 19 aprile
2013.
Commi da 7 a 9. (abrogati).
9-bis. Il termine finale di efficacia del contratto,
come modificato ai sensi del comma 9, e' stabilito alla
data del subentro nella gestione del servizio da parte del
concessionario individuato con le procedure di cui al
presente comma, e comunque non oltre il 31 dicembre 2018.
All'attuale societa' concessionaria del SISTRI e' garantito
l'indennizzo dei costi di produzione consuntivati sino alla
data del subentro nella gestione del servizio da parte del
concessionario individuato con le procedure di cui al
presente comma, e comunque non oltre il 31 dicembre 2018,
previa valutazione di congruita' dell'Agenzia per l'Italia
digitale, nei limiti dei contributi versati dagli operatori
alla predetta data. In ogni caso, all'attuale
concessionaria del SISTRI e' corrisposta, a titolo di
anticipazione delle somme da versare per l'indennizzo dei
costi di produzione e salvo conguaglio, da effettuare a
seguito della procedura prevista dal periodo precedente, la
somma di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 10 milioni
di euro per l'anno 2016 nonche' nel limite massimo di 10
milioni di euro annui, in ragione dell'effettivo
espletamento del servizio svolto nel corso degli anni 2017
e 2018. Al pagamento delle somme a titolo di anticipazione
provvede il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare nell'ambito dei propri stanziamenti
di bilancio.
Commi 10 e 11 (abrogati).
12. All'articolo 183, comma 1, lettera f), del D.Lgs.
n. 152 del 2006, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: "(nuovo produttore)".
Commi da 12-bis a 12-quater (abrogati).
12-quinquies. All'articolo 212 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 19 e' inserito il
seguente:
«19-bis. Sono esclusi dall'obbligo di iscrizione
all'Albo nazionale gestori ambientali gli imprenditori
agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile,
produttori iniziali di rifiuti, per il trasporto dei propri
rifiuti effettuato all'interno del territorio provinciale o
regionale dove ha sede l'impresa ai fini del conferimento
degli stessi nell'ambito del circuito organizzato di
raccolta di cui alla lettera pp) del comma 1 dell'articolo
183.».
Comma 13 (abrogato).
14. All'articolo 81, comma 18, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«La vigilanza dell'Autorita' per l'energia elettrica e
il gas si svolge mediante accertamenti a campione e si
esercita nei confronti dei soli soggetti il cui fatturato
e' superiore al fatturato totale previsto dall'articolo 16,
comma 1, prima ipotesi, della legge 10 ottobre 1990, n.
287.».
14-bis. Al fine di ottimizzare l'impiego del personale
e delle strutture del Corpo forestale dello Stato
nell'ottica del contenimento della spesa pubblica, di
conseguire il rafforzamento del contrasto al traffico
illecito dei rifiuti operato dal Corpo forestale in base a
quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera h), della
legge 6 febbraio 2004, n. 36, e dal decreto del Ministro
dell'interno 28 aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 193 del 21 agosto 2006, nonche' di migliorare
l'efficienza delle operazioni inerenti la loro
tracciabilita', all'articolo 108, comma 8, del codice delle
leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive
modificazioni, al secondo periodo, dopo le parole:
"articolazioni centrali" sono inserite le seguenti: "e
periferiche". All'attuazione del presente comma si provvede
avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.».
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
1988, n. 214, S.O.:
«Art. 17. (Regolamenti).
(Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
Omissis.».
- Si riporta il testo degli articoli 188, 189, 190 e
193 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006:
«Art. 188. (Responsabilita' della gestione dei rifiuti)
1. Il produttore iniziale o altro detentore di rifiuti
provvedono direttamente al loro trattamento, oppure li
consegnano ad un intermediario, ad un commerciante, ad un
ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento
dei rifiuti, o ad un soggetto pubblico o privato addetto
alla raccolta dei rifiuti, in conformita' agli articoli 177
e 179. Fatto salvo quanto previsto ai successivi commi del
presente articolo, il produttore iniziale o altro detentore
conserva la responsabilita' per l'intera catena di
trattamento, restando inteso che qualora il produttore
iniziale o il detentore trasferisca i rifiuti per il
trattamento preliminare a uno dei soggetti consegnatari di
cui al presente comma, tale responsabilita', di regola,
comunque sussiste.
1-bis. Il produttore iniziale o altro detentore dei
rifiuti di rame o di metalli ferrosi e non ferrosi che non
provvede direttamente al loro trattamento deve consegnarli
unicamente ad imprese autorizzate alle attivita' di
trasporto e raccolta di rifiuti o di bonifica dei siti o
alle attivita' di commercio o di intermediazione senza
detenzione dei rifiuti, ovvero a un ente o impresa che
effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti o ad un
soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei
rifiuti, in conformita' all'articolo 212, comma 5, ovvero
al recupero o smaltimento dei rifiuti, autorizzati ai sensi
delle disposizioni della parte quarta del presente decreto.
Alla raccolta e al trasporto dei rifiuti di rame e di
metalli ferrosi e non ferrosi non si applica la disciplina
di cui all'articolo 266, comma 5.
2. Al di fuori dei casi di concorso di persone nel
fatto illecito e di quanto previsto dal regolamento (CE) n.
1013/2006, qualora il produttore iniziale, il produttore e
il detentore siano iscritti ed abbiano adempiuto agli
obblighi del sistema di controllo della tracciabilita' dei
rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2,
lett. a), la responsabilita' di ciascuno di tali soggetti
e' limitata alla rispettiva sfera di competenza stabilita
dal predetto sistema.
3. Al di fuori dei casi di concorso di persone nel
fatto illecito e di quanto previsto dal regolamento (CE) n.
1013/2006, la responsabilita' dei soggetti non iscritti al
sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti
(SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a),
che, ai sensi dell'art. 212, comma 8, raccolgono e
trasportano i propri rifiuti non pericolosi e' esclusa:
a) a seguito del conferimento di rifiuti al servizio
pubblico di raccolta previa convenzione;
b) a seguito del conferimento dei rifiuti a soggetti
autorizzati alle attivita' di recupero o di smaltimento, a
condizione che il produttore sia in possesso del formulario
di cui all'articolo 193 controfirmato e datato in arrivo
dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento
dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del
predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla
provincia della mancata ricezione del formulario.
4. Gli enti o le imprese che provvedono alla raccolta o
al trasporto dei rifiuti a titolo professionale,
conferiscono i rifiuti raccolti e trasportati agli impianti
autorizzati alla gestione dei rifiuti ai sensi degli
articoli 208, 209, 211, 213, 214 e 216 e nel rispetto delle
disposizioni di cui all'articolo 177, comma 4.
5. I costi della gestione dei rifiuti sono sostenuti
dal produttore iniziale dei rifiuti, dai detentori del
momento o dai detentori precedenti dei rifiuti.
Art. 189. (Catasto dei rifiuti)
1. Il catasto dei rifiuti, istituito dall'articolo 3
del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e'
articolato in una Sezione nazionale, che ha sede in Roma
presso l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale (ISPRA), e in Sezioni regionali o delle province
autonome di Trento e di Bolzano presso le corrispondenti
Agenzie regionali e delle province autonome per la
protezione dell'ambiente.
2. Il Catasto assicura un quadro conoscitivo completo e
costantemente aggiornato dei dati acquisiti tramite il
sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti
(SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), e
delle informazioni di cui al comma 3, anche ai fini della
pianificazione delle attivita' di gestione dei rifiuti.
3. I comuni o loro consorzi e le comunita' montane
comunicano annualmente alle Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, secondo le modalita' previste
dalla legge 25 gennaio 1994 n. 70, le seguenti informazioni
relative all'anno precedente:
a) la quantita' dei rifiuti urbani raccolti nel proprio
territorio;
b) la quantita' dei rifiuti speciali raccolti nel
proprio territorio a seguito di apposita convenzione con
soggetti pubblici o privati;
c) i soggetti che hanno provveduto alla gestione dei
rifiuti, specificando le operazioni svolte, le tipologie e
la quantita' dei rifiuti gestiti da ciascuno;
d) i costi di gestione e di ammortamento tecnico e
finanziario degli investimenti per le attivita' di gestione
dei rifiuti, nonche' i proventi della tariffa di cui
all'articolo 238 ed i proventi provenienti dai consorzi
finalizzati al recupero dei rifiuti;
e) i dati relativi alla raccolta differenziata;
f) le quantita' raccolte, suddivise per materiali, in
attuazione degli accordi con i consorzi finalizzati al
recupero dei rifiuti.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano
ai comuni della regione Campania, tenuti ad aderire al
sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti
(SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a). Le
informazioni di cui al comma 3, lettera d), sono trasmesse
all'ISPRA, tramite interconnessione diretta tra il Catasto
dei rifiuti e il sistema di tracciabilita' dei rifiuti
nella regione Campania di cui all'articolo 2, comma 2-bis,
del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210
(SITRA). Le attivita' di cui al presente comma sono svolte
nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
5. Le disposizioni di cui al comma 3, fatta eccezione
per le informazioni di cui alla lettera d), non si
applicano altresi' ai comuni di cui all'articolo 188-ter,
comma 2, lett. e) che aderiscono al sistema di controllo
della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui
all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a).
6. Le sezioni regionali e provinciali del Catasto
provvedono all'elaborazione dei dati di cui all'articolo
188-ter, commi 1 e 2, ed alla successiva trasmissione,
entro trenta giorni dal ricevimento degli stessi, alla
Sezione nazionale che provvede, a sua volta, all'invio alle
amministrazioni regionali e provinciali competenti in
materia rifiuti. L'Istituto superiore per la protezione e
la ricerca ambientale (ISPRA) elabora annualmente i dati e
ne assicura la pubblicita'. Le Amministrazioni interessate
provvedono agli adempimenti di cui al presente comma con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
7. Per le comunicazioni relative ai rifiuti di
imballaggio si applica quanto previsto dall'articolo 220,
comma 2.
«Art. 190. (Registri di carico e scarico)
1. Sono obbligati alla compilazione e tenuta dei
registri di carico e scarico dei rifiuti:
a) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti
speciali pericolosi e gli enti e le imprese produttori
iniziali di rifiuti speciali non pericolosi di cui alle
lettere c) e d) del comma 3 dell'articolo 184 e di rifiuti
speciali non pericolosi da potabilizzazione e altri
trattamenti delle acque di cui alla lettera g) del comma 3
dell'articolo 184;
b) gli altri detentori di rifiuti, quali enti e imprese
che raccolgono e trasportano rifiuti o che effettuano
operazioni di preparazione per il riutilizzo e di
trattamento, recupero e smaltimento, compresi i nuovi
produttori e, in caso di trasporto intermodale, i soggetti
ai quali sono affidati i rifiuti speciali in attesa della
presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o
ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo
trasporto ai sensi dell'articolo 188-ter, comma 1, ultimo
periodo;
c) gli intermediari e i commercianti di rifiuti.
1-bis. Sono esclusi dall'obbligo della tenuta dei
registri di carico e scarico:
a) gli enti e le imprese obbligati o che aderiscono
volontariamente al sistema di controllo della
tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo
188-bis, comma 2, lettera a), dalla data di effettivo
utilizzo operativo di detto sistema;
b) le attivita' di raccolta e trasporto di propri
rifiuti speciali non pericolosi effettuate dagli enti e
imprese produttori iniziali.
1-ter. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo
2135 del codice civile produttori iniziali di rifiuti
pericolosi adempiono all'obbligo della tenuta dei registri
di carico e scarico con una delle due seguenti modalita':
a) con la conservazione progressiva per tre anni del
formulario di identificazione di cui all'articolo 193,
comma 1, relativo al trasporto dei rifiuti, o della copia
della scheda del sistema di controllo della tracciabilita'
dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2,
lettera a);
b) con la conservazione per tre anni del documento di
conferimento di rifiuti pericolosi prodotti da attivita'
agricole, rilasciato dal soggetto che provvede alla
raccolta di detti rifiuti nell'ambito del 'circuito
organizzato di raccolta' di cui all'articolo 183, comma 1,
lettera pp).
1-quater. Nel registro di carico e scarico devono
essere annotate le informazioni sulle caratteristiche
qualitative e quantitative dei rifiuti prodotti o soggetti
alle diverse attivita' di trattamento disciplinate dalla
presente Parte quarta. Le annotazioni devono essere
effettuate:
a) per gli enti e le imprese produttori iniziali, entro
dieci giorni lavorativi dalla produzione e dallo scarico;
b) per gli enti e le imprese che effettuano operazioni
di preparazione per il riutilizzo, entro dieci giorni
lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti e dallo
scarico dei rifiuti originati da detta attivita';
c) per gli enti e le imprese che effettuano operazioni
di trattamento, entro due giorni lavorativi dalla presa in
carico e dalla conclusione dell'operazione di trattamento;
d) per gli intermediari e i commercianti, almeno due
giorni lavorativi prima dell'avvio dell'operazione ed entro
dieci giorni lavorativi dalla conclusione dell'operazione.
1-quinquies. Gli imprenditori agricoli di cui al comma
1-ter possono sostituire il registro di carico e scarico
con la conservazione della scheda SISTRI in formato
fotografico digitale inoltrata dal destinatario. L'archivio
informatico e' accessibile on-line sul portale del
destinatario, in apposita sezione, con nome dell'utente e
password dedicati.
2. I registri di carico e scarico sono tenuti presso
ogni impianto di produzione o, nel caso in cui cio' risulti
eccessivamente oneroso, nel sito di produzione, e integrati
con i formulari di identificazione di cui all'articolo 193,
comma 1, relativi al trasporto dei rifiuti, o con la copia
della scheda del sistema di controllo della tracciabilita'
dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2,
lett. a), trasmessa dall'impianto di destinazione dei
rifiuti stessi, sono conservati per cinque anni dalla data
dell'ultima registrazione.
3. I produttori iniziali di rifiuti speciali non
pericolosi di cui al comma 1, lettera a), la cui produzione
annua di rifiuti non eccede le dieci tonnellate di rifiuti
non pericolosi, possono adempiere all'obbligo della tenuta
dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite
le associazioni imprenditoriali interessate o societa' di
servizi di diretta emanazione delle stesse, che provvedono
ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo
presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi.
3-bis. I registri di carico e scarico relativi ai
rifiuti prodotti dalle attivita' di manutenzione delle reti
relative al servizio idrico integrato e degli impianti a
queste connessi possono essere tenuti presso le sedi di
coordinamento organizzativo del gestore, o altro centro
equivalente, previa comunicazione all'autorita' di
controllo e vigilanza.
4. Le informazioni contenute nel registro di carico e
scarico sono rese disponibili in qualunque momento
all'autorita' di controllo qualora ne faccia richiesta.
5. I registri di carico e scarico sono numerati,
vidimati e gestiti con le procedure e le modalita' fissate
dalla normativa sui registri IVA. Gli obblighi connessi
alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono
correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata carta
formato A4, regolarmente numerata. I registri sono numerati
e vidimati dalle Camere di commercio territorialmente
competenti.
6. La disciplina di carattere nazionale relativa ai
registri di carico e scarico e' quella di cui al decreto
del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 148, come
modificato dal comma 7.
7. Nell'Allegato C1, sezione III, lettera c), del
decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 148,
dopo le parole: «in litri» la congiunzione: «e» e'
sostituita dalla disgiunzione: «o».
8. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono
inquadrati in un'organizzazione di ente o impresa, sono
soggetti all'obbligo della tenuta del registro di carico e
scarico e vi adempiono attraverso la conservazione, in
ordine cronologico, delle copie delle schede del sistema di
controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui
all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), relative ai
rifiuti prodotti, rilasciate dal trasportatore dei rifiuti
stessi.
9. Le operazioni di gestione dei centri di raccolta di
cui all'articolo 183, comma 1, lettera mm), sono escluse
dagli obblighi del presente articolo limitatamente ai
rifiuti non pericolosi. Per i rifiuti pericolosi la
registrazione del carico e dello scarico puo' essere
effettuata contestualmente al momento dell'uscita dei
rifiuti stessi dal centro di raccolta e in maniera
cumulativa per ciascun codice dell'elenco dei rifiuti.»
«Art. 193. (Trasporto dei rifiuti)
1. Per gli enti e le imprese che raccolgono e
trasportano rifiuti e non sono obbligati o non aderiscono
volontariamente al sistema di controllo della
tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo
188-bis, comma 2, lettera a), i rifiuti devono essere
accompagnati da un formulario di identificazione dal quale
devono risultare almeno i seguenti dati:
a) nome ed indirizzo del produttore dei rifiuti e del
detentore;
b) origine, tipologia e quantita' del rifiuto;
c) impianto di destinazione;
d) data e percorso dell'istradamento;
e) nome ed indirizzo del destinatario.
2. Il formulario di identificazione di cui al comma 1
deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato
e firmato dal produttore dei rifiuti e controfirmate dal
trasportatore che in tal modo da' atto di aver ricevuto i
rifiuti. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135
del codice civile possono delegare alla tenuta ed alla
compilazione del formulario di identificazione la
cooperativa agricola di cui sono soci che abbia messo a
loro disposizione un sito per il deposito temporaneo ai
sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera bb); con apposito
decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, sentite le organizzazioni di
categoria piu' rappresentative, possono essere previste
ulteriori modalita' semplificate per la tenuta e
compilazione del formulario di identificazione, nel caso in
cui l'imprenditore agricolo disponga di un deposito
temporaneo presso la cooperativa agricola di cui e' socio.
Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore
e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal
destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal
trasportatore, che provvede a trasmetterne una al predetto
produttore dei rifiuti. Le copie del formulario devono
essere conservate per cinque anni. (775)
3. Il trasportatore non e' responsabile per quanto
indicato nella Scheda SISTRI - Area movimentazione o nel
formulario di identificazione di cui al comma 1 dal
produttore o dal detentore dei rifiuti e per le eventuali
difformita' tra la descrizione dei rifiuti e la loro
effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per le
difformita' riscontrabili con la diligenza richiesta dalla
natura dell'incarico.
4. Durante la raccolta ed il trasporto i rifiuti
pericolosi devono essere imballati ed etichettati in
conformita' alle norme vigenti in materia di imballaggio e
etichettatura delle sostanze pericolose.
5. Fatto salvo quanto previsto per i comuni e le
imprese di trasporto dei rifiuti urbani nel territorio
della regione Campania, tenuti ad aderire al sistema di
controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui
all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nonche' per i
comuni e le imprese di trasporto di rifiuti urbani in
regioni diverse dalla regione Campania di cui all'articolo
188-ter, comma 2, lett. e), che aderiscono al sistema di
controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI), le
disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al
trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che
gestisce il servizio pubblico, ne' ai trasporti di rifiuti
non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti
stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano
la quantita' di trenta chilogrammi o di trenta litri, ne'
al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal produttore
degli stessi ai centri di raccolta di cui all'articolo 183,
comma 1, lett. mm). Sono considerati occasionali e saltuari
i trasporti di rifiuti, effettuati complessivamente per non
piu' di quattro volte l'anno non eccedenti i trenta
chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque, i cento
chilogrammi o cento litri l'anno.
6. In ordine alla definizione del modello e dei
contenuti del formulario di identificazione, si applica il
decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145.
7. I formulari di identificazione devono essere
numerati e vidimati dagli uffici dell'Agenzia delle entrate
o dalle Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura o dagli uffici regionali e provinciali
competenti in materia di rifiuti e devono essere annotati
sul registro Iva acquisti. La vidimazione dei predetti
formulari di identificazione e' gratuita e non e' soggetta
ad alcun diritto o imposizione tributaria.
8. Per le imprese che raccolgono e trasportano i propri
rifiuti non pericolosi che non aderiscono su base
volontaria al sistema di controllo della tracciabilita' dei
rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2,
lett. a), il formulario di identificazione e' validamente
sostituito, per i rifiuti oggetto di spedizioni
transfrontaliere, dai documenti previsti dalla normativa
comunitaria di cui all'articolo 194, anche con riguardo
alla tratta percorsa su territorio nazionale.
9. La scheda di accompagnamento di cui all'articolo 13
del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, relativa
all'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura,
e' sostituita dalla Scheda SISTRI - Area movimentazione di
cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009 o, per
le imprese che non aderiscono su base volontaria al sistema
di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di
cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), dal formulario
di identificazione di cui al comma 1. Le specifiche
informazioni di cui all'allegato IIIA del decreto
legislativo n. 99 del 1992 devono essere indicate nello
spazio relativo alle annotazioni della medesima Scheda
SISTRI - Area movimentazione o nel formulario di
identificazione. La movimentazione dei rifiuti
esclusivamente all'interno di aree private non e'
considerata trasporto ai fini della parte quarta del
presente decreto.
9-bis. La movimentazione dei rifiuti tra fondi
appartenenti alla medesima azienda agricola, ancorche'
effettuata percorrendo la pubblica via, non e' considerata
trasporto ai fini del presente decreto qualora risulti
comprovato da elementi oggettivi ed univoci che sia
finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa
a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e la distanza
fra i fondi non sia superiore a dieci chilometri. Non e'
altresi' considerata trasporto la movimentazione dei
rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo di cui
all'articolo 2135 del codice civile dai propri fondi al
sito che sia nella disponibilita' giuridica della
cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di
cui e' socio, qualora sia finalizzata al raggiungimento del
deposito temporaneo. (770)
10. La microraccolta dei rifiuti, intesa come la
raccolta di rifiuti da parte di un unico raccoglitore o
trasportatore presso piu' produttori o detentori svolta con
lo stesso automezzo, deve essere effettuata nel piu' breve
tempo tecnicamente possibile. Nelle schede del sistema di
controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui
all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), relative alla
movimentazione dei rifiuti, e nei formulari di
identificazione dei rifiuti devono essere indicate, nello
spazio relativo al percorso, tutte le tappe intermedie
previste. Nel caso in cui il percorso dovesse subire delle
variazioni, nello spazio relativo alle annotazioni deve
essere indicato a cura del trasportatore il percorso
realmente effettuato.
11. Gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di
trasporto, nonche' le soste tecniche per le operazioni di
trasbordo, ivi compreso quelle effettuate con cassoni e
dispositivi scarrabili non rientrano nelle attivita' di
stoccaggio di cui all'articolo 183, comma 1, lettera v)
(772), purche' le stesse siano dettate da esigenze di
trasporto e non superino le quarantotto ore, escludendo dal
computo i giorni interdetti alla circolazione.
12. Nel caso di trasporto intermodale di rifiuti, le
attivita' di carico e scarico, di trasbordo, nonche' le
soste tecniche all'interno dei porti e degli scali
ferroviari, degli interporti, impianti di terminalizzazione
e scali merci non rientrano nelle attivita' di stoccaggio
di cui all'articolo 183, comma 1, lettera aa) purche' siano
effettuate nel piu' breve tempo possibile e non superino
comunque, salvo impossibilita' per caso fortuito o per
forza maggiore, il termine massimo di sei giorni a
decorrere dalla data in cui hanno avuto inizio predette
attivita'. Ove si prospetti l'impossibilita' del rispetto
del predetto termine per caso fortuito o per forza
maggiore, il detentore del rifiuto ha l'obbligo di darne
indicazione nello spazio relativo alle annotazioni della
medesima Scheda SISTRI - Area movimentazione e informare,
senza indugio e comunque prima della scadenza del predetto
termine, il comune e la provincia territorialmente
competente indicando tutti gli aspetti pertinenti alla
situazione. Ferme restando le competenze degli organi di
controllo, il detentore del rifiuto dovra' adottare, senza
indugio e a propri costi e spese, tutte le iniziative
opportune per prevenire eventuali pregiudizi ambientali e
effetti nocivi per la salute umana. La decorrenza del
termine massimo di sei giorni resta sospesa durante il
periodo in cui perduri l'impossibilita' per caso fortuito o
per forza maggiore. In caso di persistente impossibilita'
per caso fortuito o per forza maggiore per un periodo
superiore a 30 giorni a decorrere dalla data in cui ha
avuto inizio l'attivita' di cui al primo periodo del
presente comma, il detentore del rifiuto sara' obbligato a
conferire, a propri costi e spese, i rifiuti ad un
intermediario, ad un commerciante, ad un ente o impresa che
effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un
soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei
rifiuti, in conformita' agli articoli 177 e 179.
13. La copia cartacea della scheda del sistema di
controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui
all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), relativa alla
movimentazione dei rifiuti e il formulario di
identificazione di cui al comma 1 costituisce
documentazione equipollente alla scheda di trasporto di cui
all'articolo 7-bis del decreto legislativo 21 novembre
2005, n. 286 e al decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti 30 giugno 2009.».
- Si riporta il testo dell'articolo 194-bis del citato
decreto legislativo n. 152, del 2006:
«Art. 194-bis. (Semplificazione del procedimento di
tracciabilita' dei rifiuti e per il recupero dei contributi
dovuti per il SISTRI)
1. In attuazione delle disposizioni del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e per consentire la
lettura integrata dei dati riportati, gli adempimenti
relativi alle modalita' di compilazione e tenuta del
registro di carico e scarico e del formulario di trasporto
dei rifiuti di cui agli articoli 190 e 193 del presente
decreto possono essere effettuati in formato digitale.
2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare puo', sentiti il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dello sviluppo
economico, l'Agenzia per l'Italia digitale e l'Unioncamere,
con proprio decreto, predisporre il formato digitale degli
adempimenti di cui al comma 1.
3. E' consentita la trasmissione della quarta copia del
formulario di trasporto dei rifiuti prevista dal comma 2
dell'articolo 193, anche mediante posta elettronica
certificata.
4. Al contributo previsto dall'articolo 7 del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare 30 marzo 2016, n.
78, si applicano i termini di prescrizione ordinaria
previsti dall'articolo 2946 del codice civile.
5. Per il recupero dei contributi per il SISTRI dovuti
e non corrisposti e delle richieste di rimborso o di
conguaglio da parte di utenti del SISTRI, il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
stabilisce, con proprio decreto di natura non
regolamentare, una o piu' procedure, nel rispetto dei
seguenti criteri:
a) comunicazione di avvio del procedimento con l'invio
del sollecito di pagamento, prima di procedere alla
riscossione coattiva del credito vantato dal Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per
i contributi per il SISTRI dovuti e non corrisposti o
corrisposti parzialmente;
b) determinazione unitaria del debito o del credito,
procedendo alla compensazione dei crediti maturati a titolo
di rimborso con quanto dovuto a titolo di contributo;
c) previsione di modalita' semplificate per la
regolarizzazione della posizione contributiva degli utenti
obbligati al pagamento dei contributi per il SISTRI, fino
all'annualita' in corso alla data di entrata in vigore
della presente disposizione, che non vi abbiano provveduto
o vi abbiano provveduto parzialmente, mediante ravvedimento
operoso, acquiescenza o accertamento concordato in
contraddittorio;
d) definizione di strumenti di conciliazione
giudiziale, al fine di favorire il raggiungimento di
accordi, in sede processuale, tra il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
gli utenti del SISTRI per i profili inerenti al pagamento o
al rimborso dei contributi per il SISTRI.
6. L'esperimento delle procedure di cui al comma 2 del
presente articolo determina, all'esito della
regolarizzazione della posizione contributiva, l'estinzione
della sanzione di cui all'articolo 260-bis, comma 2, e non
comporta il pagamento di interessi.
- Si riporta il testo dell'articolo 258 del citato
decreto legislativo n. 152, del 2006:
«Art. 258. (Violazione degli obblighi di comunicazione,
di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari)
1. I soggetti di cui all'articolo 190, comma 1, che non
abbiano aderito al sistema di controllo della
tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo
188-bis, comma 2, lett. a), e che omettano di tenere ovvero
tengano in modo incompleto il registro di carico e scarico
di cui al medesimo articolo, sono puniti con la sanzione
amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a
quindicimilacinquecento euro.
2. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono
inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa che
non adempiano all'obbligo della tenuta del registro di
carico e scarico con le modalita' di cui all'articolo 1,
comma 1, della legge 25 gennaio 2006, n. 29, e all'articolo
6, comma 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009,
pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13
gennaio 2010, sono puniti con la sanzione amministrativa
pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila
euro. (1184)
3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unita'
lavorative inferiore a 15 dipendenti, le misure minime e
massime di cui al comma 1 sono ridotte rispettivamente da
millequaranta euro a seimiladuecento euro. Il numero di
unita' lavorative e' calcolato con riferimento al numero di
dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un
anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli
stagionali rappresentano frazioni di unita' lavorative
annue; ai predetti fini l'anno da prendere in
considerazione e' quello dell'ultimo esercizio contabile
approvato, precedente il momento di accertamento
dell'infrazione.
4. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri
rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8,
che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di
controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui
all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il
trasporto di rifiuti senza il formulario di cui
all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati
incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione
amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a
novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui
all'articolo 483 del codice penale a chi, nella
predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti,
fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione
e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi
fa uso di un certificato falso durante il trasporto.
5. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono
formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella
comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico,
nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e
nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono
di ricostruire le informazioni dovute, si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro
a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica
se le indicazioni di cui al comma 4 sono formalmente
incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per
ricostruire le informazioni dovute per legge, nonche' nei
casi di mancato invio alle autorita' competenti e di
mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190,
comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193 da parte
dei soggetti obbligati.
5-bis. I soggetti di cui all'articolo 220, comma 2, che
non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la
effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la
sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro
a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione e'
effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del
termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n.
70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da
ventisei euro a centosessanta euro.
5-ter. Il sindaco del comune che non effettui la
comunicazione di cui all'articolo 189, comma 3, ovvero la
effettui in modo incompleto o inesatto, e' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro
a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione e'
effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del
termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n.
70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da
ventisei euro a centosessanta euro.
5-quater. In caso di violazione di uno o piu' degli
obblighi previsti dall'articolo 184, commi 5-bis.1 e
5-bis.2, e dall'articolo 241-bis, commi 4-bis, 4-ter e
4-quater, del presente decreto, il comandante del poligono
militare delle Forze armate e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da tremila euro a diecimila euro.
In caso di violazione reiterata dei predetti obblighi si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila
euro a ventimila euro.».
- Si riporta il testo dell'articolo 252, comma 5, del
citato decreto legislativo n. 152 del 2006:
«Art. 252. (Siti di interesse nazionale)
(Omissis).
5. Nel caso in cui il responsabile non provveda o non
sia individuabile oppure non provveda il proprietario del
sito contaminato ne' altro soggetto interessato, gli
interventi sono predisposti dal Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, avvalendosi
dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale (ISPRA), dell'Istituto superiore di sanita' e
dell'E.N.E.A. nonche' di altri soggetti qualificati
pubblici o privati.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 253, comma 5, del
citato decreto legislativo n. 152, del 2006:
«Art. 253. (Oneri reali e privilegi speciali)
(Omissis).
5. Gli interventi di bonifica dei siti inquinati
possono essere assistiti, sulla base di apposita
disposizione legislativa di finanziamento, da contributi
pubblici entro il limite massimo del cinquanta per cento
delle relative spese qualora sussistano preminenti
interessi pubblici connessi ad esigenze di tutela
igienico-sanitaria e ambientale o occupazionali. Ai
predetti contributi pubblici non si applicano le
disposizioni di cui ai commi 1 e 2.».
 
Art. 7

Misure urgenti in materia di edilizia penitenziaria

1. Al fine di far fronte all'emergenza determinata dal progressivo sovraffolla-mento delle strutture carcerarie e per consentire una piu' celere attuazione del piano di edilizia penitenziaria in corso, ferme le competenze assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dalla normativa vigente in materia di edilizia carcera-ria, a decorrere dal 1° gennaio 2019 e non oltre il 31 dicembre 2020, al personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria di cui all'articolo 35, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, oltre alle attribuzioni di cui al comma 2 del predetto articolo, sono assegnate le seguenti funzioni:
a) effettuazione di progetti e perizie per la ristrutturazione e la manutenzione, anche straordinaria, degli immobili in uso governativo all'amministrazione penitenziaria, nonche' per la realizzazione di nuove strutture carcerarie, ivi compresi alloggi di servizio per la polizia penitenziaria, ovvero per l'aumento della capienza delle strutture esistenti;
b) gestione delle procedure di affidamento degli interventi di cui alla lettera a), delle procedure di formazione dei contratti e di esecuzione degli stessi in conformita' alla normativa vigente in materia;
c) individuazione di immobili, nella disponibilita' dello Stato o di enti pubblici territoriali e non territoriali, dismessi e idonei alla riconversione, alla permuta, alla costituzione di diritti reali sugli immobili in favore di terzi al fine della loro valorizzazione per la realizzazione di strutture carcerarie.
2. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria puo' avvalersi, mediante la stipula di apposite convenzioni, del personale dei competenti Uffici del Genio militare del Ministero della difesa.
3. Il programma dei lavori da eseguire in attuazione del presente articolo, nonche' l'ordine di priorita' degli stessi, e' approvato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro della giustizia, adottato, d'intesa col Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. Il Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, nel formulare la proposta di cui al primo periodo, tiene conto dei programmi di edilizia penitenziaria predisposti dal Comitato paritetico in materia di edilizia penitenziaria costituito presso il Ministero della giustizia.
4. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente destinate all'edilizia penitenziaria.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 35 della legge 15
dicembre 1990, n. 395 (Ordinamento del Corpo di polizia
penitenziaria):
«Art. 35. Edilizia penitenziaria. Personale e relative
attribuzioni.
1. Per far fronte alle esigenze di edilizia
penitenziaria, il quadro C del ruolo dei dirigenti tecnici
degli istituti di prevenzione e di pena di cui alla tabella
IV annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1972, n. 748 , e successive modificazioni, e'
sostituito dal quadro C riportato nella tabella F allegata
alla presente legge. Alle dotazioni organiche, alle
qualifiche funzionali ed ai profili professionali del
personale del Ministero di grazia e giustizia -
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ai cui alla
tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri del 14 settembre 1988 sono aggiunte le
dotazioni organiche, le qualifiche funzionali ed i profili
professionali di cui alla tabella G allegata alla presente
legge.
2. Il personale ai cui al comma 1 svolge, presso il
Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e presso i
provveditorati regionali dell'Amministrazione
penitenziaria, le seguenti funzioni:
a) effettuazione di studi e ricerche in materia di
edilizia penitenziaria, anche con eventuale collaborazione
di esperti esterni alla pubblica amministrazione;
b) effettuazione di studi e di progetti tipo e di
normativa costruttiva sotto lo specifico profilo della
tecnica penitenziaria ai fini della progettazione delle
opere di edilizia penitenziaria, da approvarsi con decreto
del Ministro di grazia e giustizia;
c) effettuazione, in casi di urgenza, di progetti e
perizie per la ristrutturazione degli immobili
dell'Amministrazione penitenziaria.
3. Il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria,
attraverso i propri uffici, anche ai fini della eventuale
prospettazione di indicazioni e proposte al Ministero dei
lavori pubblici, esercita altresi' la facolta', in ogni
tempo, di accedere ai cantieri, di esaminare la
documentazione relativa ai progetti e ai lavori e di
estrarne copia, di prelevare campioni e disporne le
relative analisi, di richiedere informazioni e chiarimenti
anche ai provveditorati alle opere pubbliche e alle imprese
appaltatrici o concessionarie.
Nella prima attuazione della presente legge, alla
copertura delle dotazioni organiche di cui alla tabella G
allegata alla presente legge si provvede mediante concorsi
interni riservati al personale, civile e militare,
dell'Amministrazione penitenziaria che, alla data di
entrata in vigore della presente legge, svolge le mansioni
ascrivibili al profilo professionale previsto dal relativo
bando di concorso.».
 
Art. 8

Piattaforme digitali

1. Ai fini dell'attuazione degli obiettivi di cui all'Agenda digitale italiana anche in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea, la gestione della piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonche' i compiti, relativi a tale piattaforma, svolti dall'Agenzia per l'Italia digitale, sono trasferiti alla Presidenza del Consiglio dei ministri che a tal fine si avvale, se nominato, del Commissario straordinario di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179.
(( 1-bis. Il mandato del Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 ottobre 2018, ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, nonche' l'operativita' della relativa struttura di supporto, sono prorogati al 31 dicembre 2019.
1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2020, al fine di garantire l'attuazione degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana, anche in coerenza con l'Agenda digitale europea, le funzioni, i compiti e i poteri conferiti al Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale dall'articolo 63 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, sono attribuiti al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro delegato che li esercita per il tramite delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri dallo stesso individuate, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze per le materie di sua competenza.
1-quater. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1-ter, il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro delegato, si avvale di un contingente di esperti messi a disposizione delle strutture di cui al medesimo comma 1-ter, in possesso di specifica ed elevata competenza tecnologica e di gestione di processi complessi, nonche' di significativa esperienza in tali materie, ivi compreso lo sviluppo di programmi e piattaforme digitali con diffusione su larga scala, da nominare ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono individuati il contingente di tali esperti e la relativa composizione, con le specifiche qualificazioni richieste ed i relativi compensi.
1-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1-bis a 1-quater, pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede:
a) quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;
b) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, relativa al Fondo per esigenze indifferibili ))
.
2. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1, sulla base degli obiettivi indicati con direttiva adottata dal Presidente del Consiglio dei ministri, e' costituita una societa' per azioni interamente partecipata dallo Stato, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, secondo criteri e modalita' individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, utilizzando ai fini della sottoscrizione del capitale sociale iniziale quota parte delle risorse finanziarie (( gia' destinate dall' Agenzia per l'Italia digitale )) per le esigenze della piattaforma di cui al comma 1, secondo procedure definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. (( Le predette risorse finanziarie sono versate, nell'anno 2019, all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e destinate al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nello statuto della societa' sono previste modalita' di vigilanza, anche ai fini della verifica degli obiettivi di cui al comma 1, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri )) o del Ministro delegato.
3. Al Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuite le funzioni di indirizzo, coordinamento e supporto tecnico delle pubbliche amministrazioni, anche utilizzando le competenze e le strutture della societa' di cui al comma 2, per assicurare la capillare diffusione del sistema di pagamento elettronico attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005, nonche' lo sviluppo e l'implementazione del punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005 e della piattaforma di cui all'articolo 50-ter del medesimo decreto legislativo n. 82 del 2005. Le attivita' di sviluppo e implementazione sono realizzate nei limiti delle risorse iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e destinate ai progetti e alle iniziative per l'attuazione dell'Agenda digitale. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal primo periodo pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
4. All'articolo 65, comma 2, del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, le parole «1° gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019».
5. All'articolo 65 del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti l'Agenzia per l'Italia digitale e il Garante per la protezione dei dati personali, sono adottate le misure necessarie a garantire la conformita' dei servizi di posta elettronica certificata di cui agli articoli 29 e 48 del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, al regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE. A far data dall'entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, l'articolo 48 del decreto legislativo n. 82 del 2005 e' abrogato.».
 
(( Art. 8 bis

Misure di semplificazione per l'innovazione

1. Al decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Qualora siano utilizzate infrastrutture fisiche esistenti e tecnologie di scavo a basso impatto ambientale in presenza di sottoservizi, ai fini dell'autorizzazione archeologica di cui all'articolo 21 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'avvio dei lavori e' subordinato alla trasmissione, da parte dell'operatore di rete alla soprintendenza competente, di documentazione cartografica rilasciata dalle competenti autorita' locali che attesti la sovrapposizione dell'intero tracciato ai sottoservizi esistenti. La disposizione si applica anche alla realizzazione dei pozzetti accessori alle infrastrutture stesse, qualora essi siano realizzati al di sopra dei medesimi sottoservizi preesistenti. L'operatore di rete comunica, con un preavviso di almeno quindici giorni, l'inizio dei lavori alla soprintendenza competente. Qualora la posa in opera dei sottoservizi interessi spazi aperti nei centri storici, e' altresi' depositato presso la soprintendenza, ai fini della preventiva approvazione, apposito elaborato tecnico che dia conto anche della risistemazione degli spazi oggetto degli interventi.
2-ter. Qualora siano utilizzate tecnologie di scavo a basso impatto ambientale con minitrincea, come definita dall'articolo 8 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 17 ottobre 2013, ai fini dell'autorizzazione archeologica di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le attivita' di scavo sono precedute da indagini non invasive, concordate con la soprintendenza, in relazione alle caratteristiche delle aree interessate dai lavori. A seguito delle suddette indagini, dei cui esiti, valutati dalla soprintendenza, si tiene conto nella progettazione dell'intervento, in considerazione del limitato impatto sul sottosuolo, le tecnologie di scavo in minitrincea si considerano esentate dalla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 25, commi 8 e seguenti, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. In ogni caso il soprintendente puo' prescrivere il controllo archeologico in corso d'opera per i lavori di scavo»;
b) all'articolo 8, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. I lavori necessari alla realizzazione di infrastrutture interne ed esterne all'edificio predisposte per le reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga, volte a portare la rete sino alla sede dell'abbonato, sono equiparati ai lavori di manutenzione straordinaria urgente di cui all'articolo 1135 del codice civile. Tale disposizione non si applica agli immobili tutelati ai sensi della parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42»;
c) all'articolo 12, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, restando quindi escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsivoglia ragione o titolo richiesto».
2. All'articolo 88 del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «conforme ai modelli predisposti dagli Enti locali e, ove non predisposti, al modello C di cui all'allegato n. 13, all'Ente locale ovvero alla figura soggettiva pubblica proprietaria delle aree» sono aggiunte le seguenti: «un'istanza unica»;
b) al comma 6, dopo le parole: «Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'autorizzazione alla effettuazione degli scavi» sono inserite le seguenti: «e delle eventuali opere civili»;
c) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
«7-bis. In riferimento ad interventi per l'installazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga, in deroga a quanto previsto dall'articolo 22, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'autorizzazione prevista dall'articolo 21, comma 4, relativa agli interventi in materia di edilizia pubblica e privata, ivi compresi gli interventi sui beni di cui all'articolo 10, comma 4, lettera g), del medesimo decreto legislativo n. 42 del 2004, e' rilasciata entro il termine di novanta giorni dalla ricezione della richiesta da parte della soprintendenza a condizione che detta richiesta sia corredata di idonea e completa documentazione tecnica».
3. All'allegato B al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, il capoverso B.10 e' sostituito dal seguente:
«B.10. Installazione di cabine per impianti tecnologici a rete, fatta salva la fattispecie dell'installazione delle stesse all'interno di siti recintati gia' attrezzati con apparati di rete che, non superando l'altezza della recinzione del sito, non comporti un impatto paesaggistico ulteriore del sito nel suo complesso, da intendersi ricompresa e disciplinata dalla voce A.8 dell'allegato A, o colonnine modulari ovvero sostituzione delle medesime con altre diverse per tipologia, dimensioni e localizzazione».
4. All'articolo 26 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Nel caso di interventi finalizzati all'installazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga, il nulla osta di cui al comma 3 e' rilasciato nel termine di quindici giorni dalla ricezione della richiesta da parte del comune».
5. All'articolo 94, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo le parole: «entro sessanta giorni dalla richiesta» sono inserite le seguenti: «, ed entro quaranta giorni dalla stessa in riferimento ad interventi finalizzati all'installazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga,». ))


Riferimenti normativi

-Si riportano i testi dell'articolo 7, comma 2 ,
dell'articolo 8, comma 4 e dell'articolo 12, comma 3 del
decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 recante
«Attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure
volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di
comunicazione elettronica ad alta velocita'», come
modificato dalla presente legge:
«Art. 7. Disposizioni per la semplificazione nel
rilascio delle autorizzazioni
Omissis.
2. Il comma 8 dell'articolo 88 del medesimo Codice e'
sostituito dal seguente: «8. Qualora l'installazione delle
infrastrutture di comunicazione elettronica interessi aree
di proprieta' di piu' Enti, pubblici o privati, l'istanza
di autorizzazione, conforme al modello D di cui
all'allegato n. 13, e' presentata allo sportello unico
individuato nel comune di maggiore dimensione demografica.
In tal caso, l'istanza e' sempre valutata in una conferenza
di servizi convocata dal comune di cui al periodo
precedente.
2-bis. Qualora siano utilizzate infrastrutture fisiche
esistenti e tecnologie di scavo a basso impatto ambientale
in presenza di sottoservizi, ai fini dell'autorizzazione
archeologica di cui all'articolo 21 del codice di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'avvio dei
lavori e' subordinato alla trasmissione, da parte
dell'operatore di rete alla soprintendenza competente, di
documentazione cartografica rilasciata dalle competenti
autorita' locali che attesti la sovrapposizione dell'intero
tracciato ai sottoservizi esistenti. La disposizione si
applica anche alla realizzazione dei pozzetti accessori
alle infrastrutture stesse, qualora essi siano realizzati
al di sopra dei medesimi sottoservizi preesistenti.
L'operatore di rete comunica, con un preavviso di almeno
quindici giorni, l'inizio dei lavori alla soprintendenza
competente. Qualora la posa in opera dei sottoservizi
interessi spazi aperti nei centri storici, e' altresi'
depositato presso la soprintendenza, ai fini della
preventiva approvazione, apposito elaborato tecnico che dia
conto anche della risistemazione degli spazi oggetto degli
interventi.
2-ter. Qualora siano utilizzate tecnologie di scavo a
basso impatto ambientale con minitrincea, come definita
dall'articolo 8 del decreto del Ministro dello sviluppo
economico 1° ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 244 del 17 ottobre 2013, ai fini
dell'autorizzazione archeologica di cui all'articolo 21 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le attivita' di
scavo sono precedute da indagini non invasive, concordate
con la soprintendenza, in relazione alle caratteristiche
delle aree interessate dai lavori. A seguito delle suddette
indagini, dei cui esiti, valutati dalla soprintendenza, si
tiene conto nella progettazione dell'intervento, in
considerazione del limitato impatto sul sottosuolo, le
tecnologie di scavo in minitrincea si considerano esentate
dalla procedura di verifica preventiva dell'interesse
archeologico di cui all'articolo 25, commi 8 e seguenti,
del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50. In ogni caso il soprintendente puo' prescrivere il
controllo archeologico in corso d'opera per i lavori di
scavo;»
«Art. 8. Infrastrutturazione fisica interna
all'edificio ed accesso
Omissis.
4. In assenza di un'infrastruttura interna all'edificio
predisposta per l'alta velocita', gli operatori di rete
hanno il diritto di far terminare la propria rete nella
sede dell'abbonato, a condizione di aver ottenuto l'accordo
dell'abbonato e purche' provvedano a ridurre al minimo
l'impatto sulla proprieta' privata di terzi.
4-bis. I lavori necessari alla realizzazione di
infrastrutture interne ed esterne all'edificio predisposte
per le reti di comunicazione elettronica a banda
ultralarga, volte a portare la rete sino alla sede
dell'abbonato, sono equiparati ai lavori di manutenzione
straordinaria urgente di cui all'articolo 1135 del codice
civile. Tale disposizione non si applica agli immobili
tutelati ai sensi della parte seconda del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;»
«Art. 12. Disposizioni di coordinamento
3. L'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo 1°
agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, si
interpreta nel senso che gli operatori che forniscono reti
di comunicazione elettronica possono essere soggetti
soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni
espressamente previsti dal comma 2 della medesima
disposizione, restando quindi escluso ogni altro tipo di
onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato,
di qualsiasi natura e per qualsivoglia ragione o titolo
richiesto.».
-Si riporta il testo dell'articolo 88, comma 1, comma 6
e comma 7 del decreto legislativo 1° agosto 2003 recante il
(Codice delle comunicazioni elettroniche), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 88. Opere civili, scavi ed occupazione di suolo
pubblico
1. Qualora l'installazione di infrastrutture di
comunicazione elettronica presupponga la realizzazione di
opere civili o, comunque, l'effettuazione di scavi e
l'occupazione di suolo pubblico, i soggetti interessati
sono tenuti a presentare apposita istanza conforme ai
modelli predisposti dagli Enti locali e, ove non
predisposti, al modello C di cui all'allegato n. 13,
all'Ente locale ovvero alla figura soggettiva pubblica
proprietaria delle aree un'istanza unica.
Omissis.
6. Il rilascio dell'autorizzazione comporta
l'autorizzazione alla effettuazione degli scavi e delle
eventuali opere civili indicati nel progetto, nonche' la
concessione del suolo o sottosuolo pubblico necessario
all'installazione delle infrastrutture. Il Comune puo'
mettere a disposizione, direttamente o per il tramite di
una societa' controllata, infrastrutture a condizioni eque,
trasparenti e non discriminatorie.
7. Trascorso il termine di trenta giorni dalla
presentazione della domanda, senza che l'Amministrazione
abbia concluso il procedimento con un provvedimento
espresso ovvero abbia indetto un'apposita conferenza di
servizi, la medesima si intende in ogni caso accolta. Nel
caso di attraversamenti di strade e comunque di lavori di
scavo di lunghezza inferiore ai duecento metri, il termine
e' ridotto a dieci giorni. Nel caso di apertura buche,
apertura chiusini per infilaggio cavi o tubi, posa di cavi
o tubi aerei su infrastrutture esistenti, allacciamento
utenti il termine e' ridotto a otto giorni.
7-bis. In riferimento ad interventi per l'installazione
di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga, in
deroga a quanto previsto dall'articolo 22, comma 1, del
codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42, l'autorizzazione prevista dall'articolo 21, comma 4,
relativa agli interventi in materia di edilizia pubblica e
privata, ivi compresi gli interventi sui beni di cui
all'articolo 10, comma 4, lettera g), del medesimo decreto
legislativo n. 42 del 2004, e' rilasciata entro il termine
di novanta giorni dalla ricezione della richiesta da parte
della soprintendenza a condizione che detta richiesta sia
corredata di idonea e completa documentazione.».
-Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 26 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 recante il Nuovo
codice della strada, come modificato dalla presente legge:
«Art. 26. Competenza per le autorizzazioni e le
concessioni
Omissis.
3. Per i tratti di strade statali, regionali o
provinciali, correnti nell'interno di centri abitati con
popolazione inferiore a diecimila abitanti, il rilascio di
concessioni e di autorizzazioni e' di competenza del
comune, previo nulla osta dell'ente proprietario della
strada.
3-bis. Nel caso di interventi finalizzati
all'installazione di reti di comunicazione elettronica a
banda ultralarga, il nulla osta di cui al comma 3 e'
rilasciato nel termine di quindici giorni dalla ricezione
della richiesta da parte del comune.».
-Si riporta il testo dell'articolo 94, comma 2 del
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante il Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia
«Art. 94. Autorizzazione per l'inizio dei lavori
2. L'autorizzazione e' rilasciata entro sessanta giorni
dalla richiesta, ed entro quaranta giorni dalla stessa in
riferimento ad interventi finalizzati all'installazione di
reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga, e
viene comunicata al comune, subito dopo il rilascio, per i
provvedimenti di sua competenza.».
 
(( Art. 8 ter

Tecnologie basate su registri distribuiti e smart contract

1. Si definiscono «tecnologie basate su registri distribuiti» le tecnologie e i protocolli informatici che usano un registro condiviso, distribuito, replicabile, accessibile simultaneamente, architetturalmente decentralizzato su basi crittografiche, tali da consentire la registrazione, la convalida, l'aggiornamento e l'archiviazione di dati sia in chiaro che ulteriormente protetti da crittografia verificabili da ciascun partecipante, non alterabili e non modificabili.
2. Si definisce «smart contract» un programma per elaboratore che opera su tecnologie basate su registri distribuiti e la cui esecuzione vincola automaticamente due o piu' parti sulla base di effetti predefiniti dalle stesse. Gli smart contract soddisfano il requisito della forma scritta previa identificazione informatica delle parti interessate, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'Agenzia per l'Italia digitale con linee guida da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. La memorizzazione di un documento informatico attraverso l'uso di tecnologie basate su registri distribuiti produce gli effetti giuridici della validazione temporale elettronica di cui all'articolo 41 del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014.
4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Agenzia per l'Italia digitale individua gli standard tecnici che le tecnologie basate su registri distribuiti debbono possedere ai fini della produzione degli effetti di cui al comma 3. ))


Riferimenti normativi

-Si riporta l'articolo 41 del regolamento (UE) n.
9102014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23
luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e
servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel
mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE:
«Art. 41. Effetti giuridici della validazione temporale
elettronica
1. Alla validazione temporanea elettronica non possono
essere negati gli effetti giuridici e l'ammissibilita' come
prova in procedimenti giudiziali per il solo motivo della
sua forma elettronica o perche' non soddisfa i requisiti
della validazione temporanea elettronica qualificata.
2. Una validazione temporale elettronica qualificata
gode della presunzione di accuratezza della data e dell'ora
che indica e di integrita' dei dati ai quali tale data e
ora sono associate.
3. Una validazione temporale elettronica rilasciata in
uno Stato membro e' riconosciuta quale validazione
temporale elettronica qualificata in tutti gli Stati
membri.».
 
Art. 9
Disposizioni urgenti in materia di formazione specifica in medicina
generale

1. Fino al 31 dicembre 2021, in relazione alla contingente carenza dei medici di medicina generale, nelle more di una revisione complessiva del relativo sistema di formazione specifica i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale, iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale, possono partecipare all'assegnazione degli incarichi convenzionali, rimessi all'accordo collettivo nazionale nell'ambito della disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale. La loro assegnazione e' in ogni caso subordinata rispetto a quella dei medici in possesso del relativo diploma e agli altri medici aventi, a qualsiasi titolo, diritto all'inserimento nella graduatoria regionale, in forza di altra disposizione. Resta fermo, per l'assegnazione degli incarichi per l'emergenza sanitaria territoriale, il requisito del possesso dell'attestato d'idoneita' all'esercizio dell'emergenza sanitaria territoriale. Il mancato conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina generale entro il termine previsto dal corso di rispettiva frequenza, comporta la cancellazione dalla graduatoria regionale e la decadenza dall'eventuale incarico assegnato.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, le regioni e le province autonome, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, possono prevedere limitazioni del massimale di assistiti in carico ovvero organizzare i corsi a tempo parziale, prevedendo in ogni caso che l'articolazione oraria e l'organizzazione delle attivita' assistenziali non pregiudichino la corretta partecipazione alle attivita' didattiche previste per il completamento del corso di formazione specifica in medicina generale.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in sede di Accordo collettivo nazionale, sono individuati i criteri di priorita' per l'inserimento nelle graduatorie regionali dei medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale di cui al comma 1, per l'assegnazione degli incarichi convenzionali, nonche' le relative modalita' di remunerazione. Nelle more della definizione dei criteri di cui al presente comma, si applicano quelli previsti dall'Accordo collettivo nazionale vigente per le sostituzioni e gli incarichi provvisori.
4. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Riferimenti normativi

-Si riporta di seguito il testo dell'articolo 24, comma
3, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, in
materia di libera circolazione dei medici e di reciproco
riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri
titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e
99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE:
«3. La formazione a tempo pieno, implica la
partecipazione alla totalita' delle attivita' mediche del
servizio nel quale si effettua la formazione, comprese le
guardie, in modo che il medico in formazione dedichi a tale
formazione pratica e teorica tutta la sua attivita'
professionale per l'intera durata della normale settimana
lavorativa e per tutta la durata dell'anno. La frequenza
del corso non comporta l'instaurazione di un rapporto di
dipendenza o lavoro convenzionale ne' con il Servizio
sanitario nazionale, ne' con i medici tutori. Le regioni e
le province autonome possono organizzare corsi a tempo
parziale purche' siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) il livello della formazione corrisponda
qualitativamente a quello della formazione a tempo pieno;
b) la durata complessiva della formazione non sia
abbreviata rispetto quella a tempo pieno;
c) l'orario settimanale della formazione non sia
inferiore al 50% dell'orario settimanale a tempo pieno;
d) la formazione comporti un congruo numero di periodi
di formazione a tempo pieno sia per la parte dispensata in
un centro ospedaliero, che per la parte effettuata in un
ambulatorio di medicina generale riconosciuto o in un
centro riconosciuto nel quale i medici dispensano cure
primarie;
e) i periodi di formazione a tempo pieno,
sopraindicati, siano di numero e durata tali da preparare
in modo adeguato all'effettivo esercizio della medicina
generale.».
 
(( Art. 9 bis
Semplificazioni in materia di personale del Servizio sanitario
nazionale e di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 365 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le previsioni di cui ai commi 361, 363 e 364 si applicano alle procedure concorsuali per l'assunzione di personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, bandite dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale a decorrere dal 1° gennaio 2020»;
b) al comma 687, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Per il triennio 2019-2021, la dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale, in considerazione della mancata attuazione nei termini previsti della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 7 agosto 2015, n. 124, e' compresa nell'area della contrattazione collettiva della sanita' nell'ambito dell'apposito accordo stipulato ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».
2. Le disposizioni di cui all'articolo 10- bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, si applicano anche ai soggetti che non sono tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.
3. Per le finalita' di cui al comma 582 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nel caso in cui alla data del 15 febbraio 2019 non si sia perfezionato il recupero integrale delle risorse finanziarie connesse alle procedure di ripiano della spesa farmaceutica per gli anni dal 2013 al 2015 e per l'anno 2016, ai sensi dell'articolo 1, commi da 389 a 392, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonche' per l'anno 2017 per la spesa per acquisti diretti, il direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) accerta che entro il 30 aprile 2019 sia stato versato dalle aziende farmaceutiche titolari di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) almeno l'importo di euro 2.378 milioni, a titolo di ripiano della spesa farmaceutica stessa. Al fine di semplificare le modalita' di versamento, le predette aziende si avvalgono del Fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze dall'articolo 21, comma 23, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, che e' ridenominato allo scopo «Fondo per payback 2013-2017».
4. L'accertamento di cui al comma 3 e' compiuto entro il 31 maggio 2019, anche sulla base dei dati forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze nonche' dalle regioni interessate, ed e' effettuato computando gli importi gia' versati per i ripiani degli anni 2013-2017 e quelli versati risultanti a seguito degli effetti, che restano fermi, delle transazioni stipulate ai sensi dell'articolo 1, comma 390, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dell'articolo 22- quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136. Dell'esito dell'accertamento e' data notizia nel sito istituzionale dell'AIFA.
5. L'accertamento positivo del conseguimento della somma complessivamente prevista dal comma 3 si intende satisfattivo di ogni obbligazione a carico di ciascuna azienda farmaceutica titolare di AIC tenuta al ripiano della spesa farmaceutica per gli anni dal 2013 al 2017 e ne consegue l'estinzione di diritto, per cessata materia del contendere, a spese compensate, delle liti pendenti dinanzi al giudice amministrativo, aventi ad oggetto le determinazioni dell'AIFA relative ai ripiani di cui al comma 3. L'AIFA e' tenuta a comunicare l'esito dell'accertamento di cui al comma 4 alle segreterie degli organi giurisdizionali presso i quali pendono i giudizi di cui al presente comma, inerenti all'attivita' di recupero del ripiano della spesa farmaceutica degli anni 2013-2017.
6. A seguito dell'accertamento positivo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'AIFA, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e' ripartito tra le regioni e le province autonome l'importo giacente sul Fondo per payback 2013-2017. ))


Riferimenti normativi

-Si riporta di seguito l'articolo 1, comma 365, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dalla
presente legge:
«365. La previsione di cui al comma 361 si applica alle
graduatorie delle procedure concorsuali bandite
successivamente alla data di entrata in vigore della
presente legge.Le previsioni di cui ai commi 361, 363 e 364
si applicano alle procedure concorsuali per l'assunzione di
personale medico, tecnico-professionale e infermieristico,
bandite dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario
nazionale a decorrere dal 1° gennaio 2020».
L'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2018,
n. 145 reca:
«361. Fermo quanto previsto dall'articolo 35, comma
5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le
graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale
presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 2, del medesimo decreto legislativo sono utilizzate
esclusivamente per la copertura dei posti messi a
concorso.»
L'articolo 1, commi 363 e 364, della legge 30 dicembre
2018, n. 145 reca:
«363. All'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013,
n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125, la lettera b) del comma 3 e i commi
3-ter e 3-quater sono abrogati.
364. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, la lettera e-bis) del comma 3 e' abrogata,
fermo restando quanto previsto dall'articolo 400, comma 15,
del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n.
59.».
Si riporta l'articolo 1, comma 687, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, come modificato dalla presente
legge:
«687. La dirigenza amministrativa, professionale e
tecnica del Servizio sanitario nazionale, in considerazione
della mancata attuazione nei termini previsti della delega
di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 7
agosto 2015, n. 124, rimane nei ruoli del personale del
Servizio sanitario nazionale. Per il triennio 2019-2021, la
dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del
Servizio sanitario nazionale, in considerazione della
mancata attuazione nei termini previsti della delega di cui
all'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 7 agosto
2015, n. 124, e' compresa nell'area della contrattazione
collettiva della sanita' nell'ambito dell'apposito accordo
stipulato ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».
L'articolo 11, comma 1, lett.b) della legge 7 agosto
2015, n. 124 reca:
«Art. 11. Dirigenza pubblica
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, uno o piu'
decreti legislativi in materia di dirigenza pubblica e di
valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici. I decreti
legislativi sono adottati nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) istituzione del sistema della dirigenza pubblica,
articolato in ruoli unificati e coordinati, accomunati da
requisiti omogenei di accesso e da procedure analoghe di
reclutamento, basati sul principio del merito,
dell'aggiornamento e della formazione continua, e
caratterizzato dalla piena mobilita' tra i ruoli, secondo
le previsioni di cui alle lettere da b) a q); istituzione
di una banca dati nella quale inserire il curriculum vitae,
un profilo professionale e gli esiti delle valutazioni per
ciascun dirigente dei ruoli di cui alla lettera b) e
affidamento al Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei ministri della tenuta della
banca dati e della gestione tecnica dei ruoli, alimentati
dai dati forniti dalle amministrazioni interessate; (16)
b) con riferimento all'inquadramento:
1) dei dirigenti dello Stato: istituzione di un ruolo
unico dei dirigenti statali presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri, in cui confluiscono i dirigenti di
cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, appartenenti ai ruoli delle
amministrazioni statali, degli enti pubblici non economici
nazionali, delle universita' statali, degli enti pubblici
di ricerca e delle agenzie governative istituite ai sensi
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; esclusione
dallo stesso ruolo del personale in regime di diritto
pubblico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165; eliminazione della distinzione in due
fasce; previsione, nell'ambito del ruolo, di sezioni per le
professionalita' speciali; introduzione di ruoli unici
anche per la dirigenza delle autorita' indipendenti, nel
rispetto della loro piena autonomia; in sede di prima
applicazione, confluenza nei suddetti ruoli dei dirigenti
di ruolo delle stesse amministrazioni; esclusione dai
suddetti ruoli unici della dirigenza scolastica, con
salvezza della disciplina speciale in materia di
reclutamento e inquadramento della stessa; istituzione,
presso il Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei ministri, di una Commissione
per la dirigenza statale, operante con piena autonomia di
valutazione, i cui componenti sono selezionati con
modalita' tali da assicurarne l'indipendenza, la terzieta',
l'onorabilita' e l'assenza di conflitti di interessi, con
procedure trasparenti e con scadenze differenziate, sulla
base di requisiti di merito e incompatibilita' con cariche
politiche e sindacali; previsione delle funzioni della
Commissione, ivi compresa la verifica del rispetto dei
criteri di conferimento degli incarichi e del concreto
utilizzo dei sistemi di valutazione al fine del
conferimento e della revoca degli incarichi; attribuzione
delle funzioni del Comitato dei garanti di cui all'articolo
22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relative
ai dirigenti statali, alla suddetta Commissione, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;».
L'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 reca:
«Art. 40. Contratti collettivi nazionali e
integrativi(Art. 45 del D.Lgs n. 29 del 1993, come
sostituito prima dall'art. 15 del d.lgs. n. 470 del 1993 e
poi dall'art. 1 del d.lgs. n. 396 del 1997 e
successivamente modificato dall'art. 43, comma 1 del D.Lgs
n. 80 del 1998)
Omissis.
2.Tramite appositi accordi tra l'ARAN e le
Confederazioni rappresentative, secondo le procedure di cui
agli articoli 41, comma 5, e 47, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, sono definiti fino a un
massimo di quattro comparti di contrattazione collettiva
nazionale, cui corrispondono non piu' di quattro separate
aree per la dirigenza. Una apposita area o sezione
contrattuale di un'area dirigenziale riguarda la dirigenza
del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, per
gli effetti di cui all'articolo 15 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
Nell'ambito dei comparti di contrattazione possono essere
costituite apposite sezioni contrattuali per specifiche
professionalita'.».
L'articolo 10-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n.
119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2018, n. 136 reca:
«Art. 10-bis. Disposizioni di semplificazione in tema
di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari
1. Per il periodo d'imposta 2019, i soggetti tenuti
all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini
dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi
precompilata, ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, del
decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e dei
relativi decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze, non possono emettere fatture elettroniche ai sensi
delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, del
decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, con riferimento
alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera
sanitaria. I dati fiscali trasmessi al Sistema tessera
sanitaria possono essere utilizzati solo dalle pubbliche
amministrazioni per l'applicazione delle disposizioni in
materia tributaria e doganale, ovvero, in forma aggregata
per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e
privata complessiva. Con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, di concerto con i Ministri della salute e
per la pubblica amministrazione, sentito il Garante per la
protezione dei dati personali, sono definiti, nel rispetto
dei principi in materia di protezione dei dati personali,
anche con riferimento agli obblighi di cui agli articoli 9
e 32 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, i termini e gli ambiti
di utilizzo dei predetti dati e i relativi limiti, anche
temporali, nonche', ai sensi dell'articolo 2-sexies del
codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, i tipi di dati che possono essere trattati, le
operazioni eseguibili, le misure appropriate e specifiche
per tutelare i diritti e le liberta' dell'interessato.».
L'articolo 1, comma 582, della legge 30 dicembre 2018,
n. 145 reca:
«582. Al fine di garantire gli equilibri di finanza
pubblica relativi al ripiano della spesa farmaceutica per
gli anni dal 2013 al 2015 e per l'anno 2016, ai sensi
dell'articolo 1, commi da 389 a 392, della legge 27
dicembre 2017, n. 205, nonche' per l'anno 2017 per la spesa
per acquisti diretti, nel caso in cui, alla data del 15
febbraio 2019, il Ministero dell'economia e delle finanze,
mediante l'apposito Fondo di cui all'articolo 21, comma 23,
del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, nonche'
le regioni e le province autonome non siano rientrati delle
risorse finanziarie connesse alle procedure di ripiano di
cui al presente comma, ogni tetto di spesa farmaceutica per
acquisti diretti e il tetto della spesa per la farmaceutica
convenzionata sono parametrati al livello del fabbisogno
sanitario nazionale standard previsto per l'anno 2018, fino
al recupero integrale delle predette risorse, accertato con
determinazione dell'AIFA, sentiti i Ministeri vigilanti.».
Si riporta il testo dell'articolo 1, commi da 389 a
392, della legge 27 dicembre 2017, n. 205:
«389. L'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) e' tenuta
ad adottare la determinazione avente ad oggetto il ripiano
dell'eventuale superamento del tetto della spesa
farmaceutica territoriale e del tetto della spesa
farmaceutica ospedaliera per l'anno 2016 a carico di ogni
singola azienda farmaceutica titolare di autorizzazione
all'immissione in commercio (AIC) entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge. Le aziende
farmaceutiche provvedono alla corresponsione dell'importo
dovuto entro i successivi trenta giorni. Il ripiano di cui
al primo periodo e' determinato in modo tale che i titolari
di AIC che hanno commercializzato uno o piu' medicinali non
orfani e non innovativi coperti da brevetto per la prima
volta nell'anno di ripiano e per i quali non e' disponibile
alcun dato di fatturato relativo all'anno precedente,
nonche' i titolari di AIC di medicinali non coperti da
brevetto immessi in commercio successivamente alla scadenza
del brevetto del farmaco originatore per la prima volta
nell'anno di ripiano e per i quali non e' disponibile alcun
dato di fatturato relativo all'anno precedente, partecipano
al ripiano stesso nella misura massima del 10 per cento
della variazione positiva del fatturato dei medesimi
medicinali.»
«390. L'AIFA conclude entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge le
transazioni con le aziende farmaceutiche titolari di AIC,
relative ai contenziosi derivanti dall'applicazione
dell'articolo 21, commi 2 e 8, del decreto-legge 24 giugno
2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2016, n. 160, relativi al ripiano della spesa
farmaceutica territoriale ed ospedaliera per gli anni 2013,
2014 e 2015, ancora pendenti al 31 dicembre 2017, che siano
in regola con l'adempimento di cui al comma 389.»
«391. L'AIFA, entro centocinquanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, anche tenendo conto
delle transazioni di cui al comma 390, adotta una
determinazione riepilogativa degli importi a carico di
ciascuna azienda farmaceutica titolare di AIC per ciascuno
degli anni 2013, 2014 e 2015 e comunica altresi', sulla
base della predetta determinazione, al Ministero
dell'economia e delle finanze e al Ministero della salute,
con le modalita' di cui all'articolo 4, comma 1, del
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 luglio
2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25
luglio 2016, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, gli
importi a carico di ciascuna azienda farmaceutica titolare
di AIC spettanti a ciascuna regione e provincia autonoma.
Conseguentemente, fermo restando quanto previsto al comma 3
dell'articolo 5 del citato decreto ministeriale 7 luglio
2016, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede
entro i successivi trenta giorni ad adottare il decreto di
cui al citato comma 3 dell'articolo 5 del medesimo decreto
ministeriale.»
«392. Il ripiano dell'eventuale superamento del tetto
della spesa farmaceutica per acquisti diretti e del tetto
della spesa farmaceutica convenzionata e' determinato in
modo tale che i titolari di AIC che hanno commercializzato
uno o piu' medicinali non orfani e non innovativi coperti
da brevetto per la prima volta nell'anno di ripiano e per i
quali non e' disponibile alcun dato di fatturato relativo
all'anno precedente, nonche' i titolari di AIC di
medicinali non coperti da brevetto immessi in commercio
successivamente alla scadenza del brevetto del farmaco
originatore per la prima volta nell'anno di ripiano e per i
quali non e' disponibile alcun dato di fatturato relativo
all'anno precedente, partecipano al ripiano stesso nella
misura massima del 10 per cento della variazione positiva
del fatturato dei medesimi medicinali.».
L'articolo 21, comma 23, del decreto-legge 24 giugno
2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2016, n. 160 reca:
«Art. 21. Misure di governo della spesa farmaceutica e
di efficientamento dell'azione dell'Agenzia italiana del
farmaco
Omissis.
23. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito Fondo denominato «Fondo per
payback 2013-2014-2015» al quale sono riassegnati gli
importi versati all'entrata del bilancio dello Stato dalle
aziende farmaceutiche titolari di AIC, I predetti importi,
a carico delle aziende farmaceutiche, sono quelli relativi
alle quote di ripiano, come determinati, in via provvisoria
ai sensi di quanto disposto al comma 2 e in via definitiva
ai sensi di quanto disposto ai commi 8 e 9, e sono
attribuiti, a conclusione delle procedure disciplinate dai
commi da 2 a 15, alle regioni e alle province autonome
entro il 20 novembre 2016 nei limiti delle risorse
disponibili. Le somme del Fondo eventualmente non impegnate
alla chiusura dell'esercizio, possono esserlo in quelli
successivi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze di concerto con il Ministro della salute, da
emanarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita'
operative di funzionamento del Fondo.»
L'articolo 22-quater, del decreto-legge 23 ottobre
2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2018, n. 136 reca:
«Art. 22-quater. Disposizioni in materia di transazioni
con le aziende farmaceutiche per il ripiano della spesa
farmaceutica
1. Le transazioni di cui all'articolo 1, comma 390,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono valide per la
parte pubblica con la sola sottoscrizione dell'AIFA e sono
efficaci a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.».
 
Art. 10

Semplificazioni amministrative in materia
di istruzione scolastica, di universita', di ricerca

1. I candidati ammessi al corso conclusivo del corso-concorso bandito nel 2017 per il reclutamento dei dirigenti scolastici, sono dichiarati vincitori e assunti, secondo l'ordine della graduatoria di ammissione al corso, nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili, fatto salvo il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Il periodo di formazione e prova e' disciplinato con i decreti di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il presente comma si applica anche al corso-concorso bandito per la copertura dei posti nelle scuole di lingua slovena o bilingue.
2. Le risorse stanziate negli anni 2018 e 2019 per il semi-esonero del personale frequentante il corso di formazione previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non piu' necessarie a tale scopo, confluiscono nel Fondo « La Buona Scuola » per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica, di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nella misura di 8,26 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 per essere destinati alle assunzioni di personale. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 39, comma 3, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1997, n. 302, S.O.:
«Art. 39. (Disposizioni in materia di assunzioni di
personale delle amministrazioni pubbliche e misure di
potenziamento e di incentivazione del part-time).
Omissis.
3. Per consentire lo sviluppo dei processi di
riqualificazione delle amministrazioni pubbliche connessi
all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo il
rispetto degli obiettivi di riduzione programmata del
personale, a decorrere dall'anno 2000 il Consiglio dei
ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica
e del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, definisce preliminarmente le priorita' e le
necessita' operative da soddisfare, tenuto conto in
particolare delle correlate esigenze di introduzione di
nuove professionalita'. In tale quadro, entro il primo
semestre di ciascun anno, il Consiglio dei ministri
determina il numero massimo complessivo delle assunzioni
delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli
obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle
cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni restano
comunque subordinate all'indisponibilita' di personale da
trasferire secondo le vigenti procedure di mobilita' e
possono essere disposte esclusivamente presso le sedi che
presentino le maggiori carenze di personale. Le
disposizioni del presente articolo si applicano anche alle
assunzioni previste da norme speciali o derogatorie.
Omissis.).
Si riporta l'articolo 29 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche),
pubblicato nella Gazzetta ufficiale 9 maggio 2001, n. 106,
S.O.:
«Art. 29. (Reclutamento dei dirigenti scolastici)
1. Il reclutamento dei dirigenti scolastici si realizza
mediante corso-concorso selettivo di formazione bandito dal
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, sentito il Ministero dell'economia e delle
finanze, per tutti i posti vacanti nel triennio, fermo
restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni
di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Al
corso-concorso possono essere ammessi candidati in numero
superiore a quello dei posti, secondo una percentuale
massima del 20 per cento, determinata dal decreto di cui
all'ultimo periodo del presente comma. Al concorso per
l'accesso al corso-concorso puo' partecipare il personale
docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed
educative statali in possesso del relativo diploma di
laurea magistrale ovvero di laurea conseguita in base al
previgente ordinamento, che abbia maturato un'anzianita'
complessiva nel ruolo di appartenenza di almeno cinque
anni. E' previsto il pagamento di un contributo, da parte
dei candidati, per le spese della procedura concorsuale. Il
concorso puo' comprendere una prova preselettiva e
comprende una o piu' prove scritte, cui sono ammessi tutti
coloro che superano l'eventuale preselezione, e una prova
orale, a cui segue la valutazione dei titoli. Il
corso-concorso si svolge in giorni e orari e con metodi
didattici compatibili con l'attivita' didattica svolta dai
partecipanti, con eventuale riduzione del loro carico
didattico. Le spese di viaggio e alloggio sono a carico dei
partecipanti. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca sono definite le modalita'
di svolgimento delle procedure concorsuali, la durata del
corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al
corso.».
Si riporta l'articolo 1, comma 202, della legge 13
luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2015, n. 162:
«202. E' iscritto nello stato di previsione del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca un fondo
di parte corrente, denominato «Fondo «La Buona Scuola» per
il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione
scolastica», con uno stanziamento pari a 83.000 euro per
l'anno 2015, a 533.000 euro per l'anno 2016, a 104.043.000
euro per l'anno 2017, a 69.903.000 euro per l'anno 2018, a
47.053.000 euro per l'anno 2019, a 43.490.000 euro per
l'anno 2020, a 48.080.000 euro per l'anno 2021, a
56.663.000 euro per l'anno 2022 e a 45.000.000 euro annui a
decorrere dall'anno 2023. Al riparto del Fondo si provvede
con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze. Il decreto di cui al presente comma puo'
destinare un importo fino a un massimo del 10 per cento del
Fondo ai servizi istituzionali e generali
dell'amministrazione per le attivita' di supporto al
sistema di istruzione scolastica.».
 
(( Art. 10 bis

Misure urgenti in materia
di autoservizi pubblici non di linea

1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 1, le parole: «presso la rimessa» sono sostituite dalle seguenti: «presso la sede o la rimessa» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici»;
b) all'articolo 3, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. La sede operativa del vettore e almeno una rimessa devono essere situate nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione. E' possibile per il vettore disporre di ulteriori rimesse nel territorio di altri comuni della medesima provincia o area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione, previa comunicazione ai comuni predetti, salvo diversa intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata entro il 28 febbraio 2019. In deroga a quanto previsto dal presente comma, in ragione delle specificita' territoriali e delle carenze infrastrutturali, per le sole regioni Sicilia e Sardegna l'autorizzazione rilasciata in un comune della regione e' valida sull'intero territorio regionale, entro il quale devono essere situate la sede operativa e almeno una rimessa»;
c) all'articolo 10, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente di autovettura ovvero di natante, in caso di malattia, invalidita' o sospensione della patente, intervenute successivamente al rilascio della licenza o dell'autorizzazione, possono mantenere la titolarita' della licenza o dell'autorizzazione, a condizione che siano sostituiti alla guida dei veicoli o alla conduzione dei natanti, per l'intero periodo di durata della malattia, dell'invalidita' o della sospensione della patente, da persone in possesso dei requisiti professionali e morali previsti dalla normativa vigente »;
d) all'articolo 10, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Il rapporto di lavoro con un sostituto alla guida e' regolato con contratto di lavoro stipulato in base alle norme vigenti. Il rapporto con il sostituto alla guida puo' essere regolato anche in base ad un contratto di gestione»;
e) all'articolo 11, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa o la sede, anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici. L'inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire presso le rimesse di cui all'articolo 3, comma 3, con ritorno alle stesse. Il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche al di fuori della provincia o dell'area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Nel servizio di noleggio con conducente e' previsto l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un foglio di servizio in formato elettronico, le cui specifiche sono stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministero dell'interno. Il foglio di servizio in formato elettronico deve riportare: a) targa del veicolo; b) nome del conducente; c) data, luogo e chilometri di partenza e arrivo; d) orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio; e) dati del fruitore del servizio. Fino all'adozione del decreto di cui al presente comma, il foglio di servizio elettronico e' sostituito da una versione cartacea dello stesso, caratterizzata da numerazione progressiva delle singole pagine da compilare, avente i medesimi contenuti previsti per quello in formato elettronico, e da tenere in originale a bordo del veicolo per un periodo non inferiore a quindici giorni, per essere esibito agli organi di controllo, con copia conforme depositata in rimessa»;
f) all'articolo 11, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 4, l'inizio di un nuovo servizio puo' avvenire senza il rientro in rimessa, quando sul foglio di servizio sono registrate, sin dalla partenza dalla rimessa o dal pontile d'attracco, piu' prenotazioni di servizio oltre la prima, con partenza o destinazione all'interno della provincia o dell'area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Per quanto riguarda le regioni Sicilia e Sardegna, partenze e destinazioni possono ricadere entro l'intero territorio regionale.
4-ter. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, e' in ogni caso consentita la fermata su suolo pubblico durante l'attesa del cliente che ha effettuato la prenotazione del servizio e nel corso dell'effettiva prestazione del servizio stesso».
2. Il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'interno, di cui all'articolo 11, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, come modificato dal comma 1, lettera e), del presente articolo, e' adottato entro il 30 giugno 2019.
3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presso il Centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' istituito un registro informatico pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza per il servizio taxi effettuato con autovettura, motocarrozzetta e natante e di quelle di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente effettuato con autovettura, motocarrozzetta e natante. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate le specifiche tecniche di attuazione e le modalita' con le quali le predette imprese dovranno registrarsi. Agli oneri derivanti dalle previsioni del presente comma, connessi all'implementazione e all'adeguamento dei sistemi informatici del Centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pari ad euro un milione per l'annualita' 2019, si provvede mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2018, n. 143. Alla gestione dell'archivio il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. Le sanzioni di cui all'articolo 11-bis della legge 15 gennaio 1992, n. 21, per l'inosservanza degli articoli 3 e 11 della medesima legge, come modificati dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Parimenti rimangono sospese per la stessa durata le sanzioni previste dall'articolo 85, commi 4 e 4-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente ai soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
5. A decorrere dal 1° gennaio 2019, il comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, e' abrogato.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla piena operativita' dell'archivio informatico pubblico nazionale delle imprese di cui al comma 3, non e' consentito il rilascio di nuove autorizzazioni per l'espletamento del servizio di noleggio con conducente con autovettura, motocarrozzetta e natante.
7. A decorrere dal 1° gennaio 2019, l'articolo 7-bis del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e' abrogato.
8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dello sviluppo economico, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' disciplinata l'attivita' delle piattaforme tecnologiche di intermediazione che intermediano tra domanda e offerta di autoservizi pubblici non di linea.
9. Fino alla data di adozione delle deliberazioni della Conferenza unificata di cui al comma 1, lettera b), e comunque per un periodo non superiore a due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'inizio di un singolo servizio, fermo l'obbligo di previa prenotazione, puo' avvenire da luogo diverso dalla rimessa, quando lo stesso e' svolto in esecuzione di un contratto in essere tra cliente e vettore, stipulato in forma scritta con data certa sino a quindici giorni antecedenti la data di entrata in vigore del presente decreto e regolarmente registrato. L'originale o copia conforme del contratto deve essere tenuto a bordo della vettura o presso la sede e deve essere esibito in caso di controlli. ))


Riferimenti normativi

-Si riportano i testi dell'articolo 3, commi 1 e 3,
dell'articolo 10, commi 2 e 3, dell'articolo 11, comma 4,
della legge 15 gennaio 1992, n. 21 recante la Legge quadro
per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici
non di linea, come modificati dalla presente legge:
«Art. 3. Servizio di noleggio con conducente.
1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge
all'utenza specifica che avanza, presso la sede o la
rimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione
a tempo e/o viaggio anche mediante l'utilizzo di strumenti
tecnologici.
Omissis.
3. La sede operativa del vettore e almeno una rimessa
devono essere situate nel territorio del comune che ha
rilasciato l'autorizzazione. E' possibile per il vettore
disporre di ulteriori rimesse nel territorio di altri
comuni della medesima provincia o area metropolitana in cui
ricade il territorio del comune che ha rilasciato
l'autorizzazione, previa comunicazione ai comuni predetti,
salvo diversa intesa raggiunta in sede di Conferenza
unificata entro il 28 febbraio 2019. In deroga a quanto
previsto dal presente comma, in ragione delle specificita'
territoriali e delle carenze infrastrutturali, per le sole
regioni Sicilia e Sardegna l'autorizzazione rilasciata in
un comune della regione e' valida sull'intero territorio
regionale, entro il quale devono essere situate la sede
operativa e almeno una rimessa.
«Art. 10. Sostituzione alla guida.
Omissis.
2. Gli eredi minori del titolare di licenza per
l'esercizio del servizio di taxi possono farsi sostituire
alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui
all'articolo 6 ed in possesso dei requisiti prescritti fino
al raggiungimento della maggiore eta'.
2-bis. I titolari di licenza per l'esercizio del
servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del
servizio di noleggio con conducente di autovettura ovvero
di natante, in caso di malattia, invalidita' o sospensione
della patente, intervenute successivamente al rilascio
della licenza o dell'autorizzazione, possono mantenere la
titolarita' della licenza o dell'autorizzazione, a
condizione che siano sostituiti alla guida dei veicoli o
alla conduzione dei natanti, per l'intero periodo di durata
della malattia, dell'invalidita' o della sospensione della
patente, da persone in possesso dei requisiti professionali
e morali previsti dalla normativa vigente.
3. Il rapporto di lavoro con un sostituto alla guida e'
regolato con contratto di lavoro stipulato in base alle
norme vigenti. Il rapporto con il sostituto alla guida puo'
essere regolato anche in base ad un contratto di gestione.»
«Art. 11. Obblighi dei titolari di licenza per
l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per
l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
Omissis.
4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di
noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa o
la sede, anche mediante l'utilizzo di strumenti
tecnologici. L'inizio ed il termine di ogni singolo
servizio di noleggio con conducente devono avvenire presso
le rimesse di cui all'articolo 3, comma 3, con ritorno alle
stesse. Il prelevamento e l'arrivo a destinazione
dell'utente possono avvenire anche al di fuori della
provincia o dell'area metropolitana in cui ricade il
territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione.
Nel servizio di noleggio con conducente e' previsto
l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente
di un foglio di servizio in formato elettronico, le cui
specifiche sono stabilite dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto,
adottato di concerto con il Ministero dell'interno. Il
foglio di servizio in formato elettronico deve riportare:
a) targa del veicolo; b) nome del conducente; c) data,
luogo e chilometri di partenza e arrivo; d) orario di
inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio; e)
dati del fruitore del servizio. Fino all'adozione del
decreto di cui al presente comma, il foglio di servizio
elettronico e' sostituito da una versione cartacea dello
stesso, caratterizzata da numerazione progressiva delle
singole pagine da compilare, avente i medesimi contenuti
previsti per quello in formato elettronico, e da tenere in
originale a bordo del veicolo per un periodo non inferiore
a quindici giorni, per essere esibito agli organi di
controllo, con copia conforme depositata in rimessa.
4-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 4,
l'inizio di un nuovo servizio puo' avvenire senza il
rientro in rimessa, quando sul foglio di servizio sono
registrate, sin dalla partenza dalla rimessa o dal pontile
d'attracco, piu' prenotazioni di servizio oltre la prima,
con partenza o destinazione all'interno della provincia o
dell'area metropolitana in cui ricade il territorio del
comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Per quanto
riguarda le regioni Sicilia e Sardegna, partenze e
destinazioni possono ricadere entro l'intero territorio
regionale.
4-ter. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, e'
in ogni caso consentita la fermata su suolo pubblico
durante l'attesa del cliente che ha effettuato la
prenotazione del servizio e nel corso dell'effettiva
prestazione del servizio stesso.».
-Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 3 del
decreto -legge 29 dicembre 2018, n. 143 (Disposizioni
urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea):
Art. 1. Misure urgenti in materia di autoservizi
pubblici non di linea.
3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, presso il Centro elaborazione dati del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' istituito
un registro informatico pubblico nazionale delle imprese
titolari di licenza per il servizio taxi effettuato con
autovettura, motocarrozzetta, natante e di quelle di
autorizzazione per il servizio di autonoleggio con
conducente effettuato con autovettura, motocarrozzetta e
natante. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti sono individuate le specifiche tecniche per
l'attuazione e le modalita' con le quali le predette
imprese dovranno registrarsi. Agli oneri derivanti dalle
previsioni del presente comma, connessi all'implementazione
e all'adeguamento dei sistemi informatici del Centro
elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, e pari ad euro un milione per l'annualita' 2019,
si provvede mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni, per l'anno 2019, dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero. Alla gestione dell'archivio il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti provvede con le risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.».
-Si riporta il testo dell'articolo 11-bis della citata
legge 15 gennaio 1992, n. 21:
«Art. 11-bis. Sanzioni.
1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 85 e 86
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dalle
rispettive leggi regionali, l'inosservanza da parte dei
conducenti di taxi e degli esercenti il servizio di
noleggio con conducente di quanto disposto dagli articoli 3
e 11 della presente legge e' punita:
a) con un mese di sospensione dal ruolo di cui
all'articolo 6 alla prima inosservanza;
b) con due mesi di sospensione dal ruolo di cui
all'articolo 6 alla seconda inosservanza;
c) con tre mesi di sospensione dal ruolo di cui
all'articolo 6 alla terza inosservanza;
d) con la cancellazione dal ruolo di cui all'articolo 6
alla quarta inosservanza.».
- Si riporta il testo dell'art. 85, commi 4 e 4-bis,
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo
codice della strada):
«Art. 85. Servizio di noleggio con conducente per
trasporto di persone.
Omissis.
4. Chiunque adibisce a noleggio con conducente un
veicolo non destinato a tale uso ovvero, pur essendo munito
di autorizzazione, guida un'autovettura adibita al servizio
di noleggio con conducente senza ottemperare alle norme in
vigore, ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione,
e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 173 ad euro 695 e, se si tratta di
autobus, da euro 431 ad euro 1.734. La violazione medesima
importa la sanzione amministrativa della sospensione della
carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi,
secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
4-bis. Chiunque, pur essendo munito di autorizzazione,
guida un veicolo di cui al comma 2 senza ottemperare alle
norme in vigore ovvero alle condizioni di cui
all'autorizzazione medesima e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 86 ad
euro 339. Dalla violazione consegue la sanzione
amministrativa accessoria del ritiro della carta di
circolazione e dell'autorizzazione, ai sensi delle norme di
cui al capo I, sezione II, del titolo VI.»
-Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400:
«Art. 17. Regolamenti.
Omissis.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».
 
Art. 11
Adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio
del personale dipendente della pubblica amministrazione

1. In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento:
a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilita' finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;
b) alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facolta' assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche con riferimento alle assunzioni effettuate utilizzando, anche per quanto riguarda il trattamento accessorio, le risorse di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo n. 75 del 2017.
(( 2-bis. Al fine di semplificare le procedure per la copertura dei posti non riservati ai sensi dell'articolo 703, comma 1, lettera c), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' autorizzata l'assunzione degli allievi agenti della Polizia di Stato, nei limiti delle facolta' assunzionali non soggette alle riserve di posti di cui al citato articolo 703, comma 1, lettera c), e nel limite massimo di 1.851 posti, mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 40 del 26 maggio 2017. L'Amministrazione della pubblica sicurezza procede alle predette assunzioni:
a) a valere sulle facolta' assunzionali previste per l'anno 2019 in relazione alle cessazioni intervenute entro la data del 31 dicembre 2018 e nei limiti del relativo risparmio di spesa, determinato ai sensi dell'articolo 66, commi 9-bis e 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
b) limitatamente ai soggetti risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame e secondo l'ordine decrescente del voto in essa conseguito, ferme restando le riserve e le preferenze applicabili secondo la normativa vigente alla predetta procedura concorsuale, purche' in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2049 del citato codice dell'ordinamento militare;
c) previa verifica dei requisiti di cui alla lettera b), mediante convocazione degli interessati, individuati con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, in relazione al numero dei posti di cui al presente comma, secondo l'ordine determinato in applicazione delle disposizioni di cui alla citata lettera b);
d) previo avvio a piu' corsi di formazione di cui all'articolo 6-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, ciascuno con propria decorrenza giuridica ed economica, secondo le disponibilita' organizzative e logistiche degli istituti di istruzione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
2-ter. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 149, il secondo periodo e' soppresso;
b) al comma 151:
1) all'alinea, le parole: «pari a 7,5 milioni di euro per ciascuna delle annualita' del biennio 2019-2020 e a 20,5 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 7 milioni di euro per ciascuna delle annualita' del biennio 2019-2020 e a 18 milioni di euro»;
2) alla lettera a), le parole: «quanto a 5 milioni di euro a decorrere dal 2019» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 4,5 milioni di euro per ciascuna delle annualita' del biennio 2019-2020 e a 2,5 milioni di euro a decorrere dal 2021».
2-quater. All'articolo 26 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Le disposizioni del predetto decreto continuano ad applicarsi sino al 30 giugno 2019»;
b) al comma 2, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Il decreto del Ministro dell'interno 16 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 28 dicembre 2010, cessa di avere efficacia a decorrere dal 1° luglio 2019».
2-quinquies. All'articolo 1, comma 441, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «Previo avvio delle rispettive procedure negoziali e di concertazione,» sono soppresse. ))


Riferimenti normativi

-Si riporta l'articolo 23, comma 2, del Decreto
Legislativo 25/05/2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli
articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d)
ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m),
n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124,
in materia di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 giugno
2017, n. 130:
«Art. 23. Salario accessorio e sperimentazione
Omissis.
2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine
di assicurare la semplificazione amministrativa, la
valorizzazione del merito, la qualita' dei servizi e
garantire adeguati livelli di efficienza ed economicita'
dell'azione amministrativa, assicurando al contempo
l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017,
l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente
al trattamento accessorio del personale, anche di livello
dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, non puo' superare il corrispondente
importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla
predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28
dicembre 2015, n. 208 e' abrogato. Per gli enti locali che
non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse
aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del
mancato rispetto del patto di stabilita' interno del 2015,
l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo
periodo del presente comma non puo' superare il
corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto
in misura proporzionale alla riduzione del personale in
servizio nell'anno 2016.».
-Si riporta l'articolo 48 del citato Decreto
Legislativo n. 165 del 2001:
«Art. 48. Disponibilita' destinate alla contrattazione
collettiva nelle amministrazioni pubbliche e verifica (
Art. 52 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima
dall'art. 19 del D.Lgs n. 470 del 1993 e poi dall'art. 5
del D.Lgs n. 396 del 1997 e successivamente modificato
dall'art. 14, commi da 2 a 4 del D.Lgs n. 387 del 1998)
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze,
quantifica, in coerenza con i parametri previsti dagli
strumenti di programmazione e di bilancio di cui
all'articolo 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468 e
successive modificazioni e integrazioni, l'onere derivante
dalla contrattazione collettiva nazionale a carico del
bilancio dello Stato con apposita norma da inserire nella
legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11 della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed
integrazioni. Allo stesso modo sono determinati gli
eventuali oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello
Stato per la contrattazione integrativa delle
amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 40, comma
3-bis.
2. Per le amministrazioni di cui all'articolo 41, comma
2, nonche' per le universita' italiane, gli enti pubblici
non economici e gli enti e le istituzioni di ricerca, ivi
compresi gli enti e le amministrazioni di cui all'articolo
70, comma 4, gli oneri derivanti dalla contrattazione
collettiva nazionale sono determinati a carico dei
rispettivi bilanci nel rispetto dell'articolo 40, comma
3-quinquies. Le risorse per gli incrementi retributivi per
il rinnovo dei contratti collettivi nazionali delle
amministrazioni regionali, locali e degli enti del Servizio
sanitario nazionale sono definite dal Governo, nel rispetto
dei vincoli di bilancio, del patto di stabilita' e di
analoghi strumenti di contenimento della spesa, previa
consultazione con le rispettive rappresentanze
istituzionali del sistema delle autonomie.
3. I contratti collettivi sono corredati da prospetti
contenenti la quantificazione degli oneri nonche'
l'indicazione della copertura complessiva per l'intero
periodo di validita' contrattuale, prevedendo con apposite
clausole la possibilita' di prorogare l'efficacia temporale
del contratto ovvero di sospenderne l'esecuzione parziale o
totale in caso di accertata esorbitanza dai limiti di
spesa.
4. La spesa posta a carico del bilancio dello Stato e'
iscritta in apposito fondo dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze in ragione
dell'ammontare complessivo. In esito alla sottoscrizione
dei singoli contratti di comparto, il Ministero
dell'economia e delle finanze e' autorizzato a ripartire,
con propri decreti, le somme destinate a ciascun comparto
mediante assegnazione diretta a favore dei competenti
capitoli di bilancio, anche di nuova istituzione, per il
personale dell'amministrazione statale, ovvero mediante
trasferimento ai bilanci delle amministrazioni autonome e
degli enti in favore dei quali sia previsto l'apporto
finanziario dello Stato a copertura dei relativi oneri. Per
le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello
Stato e per gli altri enti cui si applica il presente
decreto, l'autorizzazione di spesa relativa al rinnovo dei
contratti collettivi e' disposta nelle stesse forme con cui
vengono approvati i bilanci, con distinta indicazione dei
mezzi di copertura.
5. Le somme provenienti dai trasferimenti di cui al
comma 4 devono trovare specifica allocazione nelle entrate
dei bilanci delle amministrazioni ed enti beneficiari, per
essere assegnate ai pertinenti capitoli di spesa dei
medesimi bilanci. I relativi stanziamenti sia in entrata
che in uscita non possono essere incrementati se non con
apposita autorizzazione legislativa.
6.
7. Ferme restando le disposizioni di cui al titolo V
del presente decreto, la Corte dei conti, anche nelle sue
articolazioni regionali di controllo, verifica
periodicamente gli andamenti della spesa per il personale
delle pubbliche amministrazioni, utilizzando, per ciascun
comparto, insiemi significativi di amministrazioni. A tal
fine, la Corte dei conti puo' avvalersi, oltre che dei
servizi di controllo interno o nuclei di valutazione, di
esperti designati a sua richiesta da amministrazioni ed
enti pubblici.».
- Per l'articolo 23, del Decreto Legislativo
25/05/2017, n. 75, si vedano le note all'articolo 11.
- Si riporta l'articolo 20, comma 3, del citato Decreto
Legislativo n. 75 del 2017:
«Art. 20. Superamento del precariato nelle pubbliche
amministrazioni
Omissis.
3. Ferme restando le norme di contenimento della spesa
di personale, le pubbliche amministrazioni, nel triennio
2018-2020, ai soli fini di cui ai commi 1 e 2, possono
elevare gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a
tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti, al netto
delle risorse destinate alle assunzioni a tempo
indeterminato per reclutamento tramite concorso pubblico,
utilizzando a tal fine le risorse previste per i contratti
di lavoro flessibile, nei limiti di spesa di cui
all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla legge 20 luglio 2010, n. 122,
calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio
nel triennio 2015-2017 a condizione che le medesime
amministrazioni siano in grado di sostenere a regime la
relativa spesa di personale previa certificazione della
sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte
dell'organo di controllo interno di cui all'articolo
40-bis, comma 1, e che prevedano nei propri bilanci la
contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa
utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal
tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28.».
- Si riporta il testo vigente degli articoli 703 e 2049
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice
dell'ordinamento militare), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 8 maggio 2010, n. 106, S.O.:
«Art. 703. Concorsi nelle carriere iniziali delle Forze
di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
1. Nei concorsi relativi all'accesso nelle carriere
iniziali dei seguenti Corpi e nell'Arma dei carabinieri, le
riserve di posti per i volontari in ferma prefissata sono
cosi determinate:
a) Arma dei carabinieri: 70 per cento;
b) Corpo della Guardia di Finanza: 70 per cento;
c) Polizia di Stato: 45 per cento;
d) Corpo di polizia penitenziaria: 60 per cento;
e) Corpo nazionale dei vigili del fuoco: 45 per cento;
f).
1-bis. I posti riservati di cui al comma 1,
eventualmente non ricoperti per insufficienza di candidati
idonei, sono devoluti in aggiunta ai restanti posti messi a
concorso.
2. Le riserve di posti di cui al comma 1 non operano
nei confronti dei volontari in rafferma biennale.
3. Con decreto interministeriale del Ministro della
difesa e dei Ministri interessati sono stabilite le
modalita' attuative riguardanti l'immissione dei volontari
nelle carriere iniziali delle Forze di polizia e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco.»
«Art. 2049. Elevazione del limite di eta' per la
partecipazione ai concorsi pubblici
1. Per la partecipazione ai pubblici concorsi il limite
massimo di eta' richiesto e' elevato di un periodo pari
all'effettivo servizio prestato, comunque non superiore a
tre anni, per i cittadini che hanno prestato servizio
militare.
2. Si applica il comma 3 dell'articolo 2050.».
-Si riporta il testo vigente dell'articolo 66, commi
9-bis e 10, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, «Disposizioni
urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione tributaria», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 25 giugno 2008, n. 147, S.O.:
«Art. 66. Turn over
Omisis.
9-bis. Per gli anni 2010 e 2011 i Corpi di polizia e il
Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono procedere,
secondo le modalita' di cui al comma 10, ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato, nel limite di un
contingente di personale complessivamente corrispondente a
una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal
servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di
unita' non superiore a quelle cessate dal servizio nel
corso dell'anno precedente. La predetta facolta'
assunzionale e' fissata nella misura del venti per cento
per il triennio 2012-2014, del cinquanta per cento
nell'anno 2015 e del cento per cento a decorrere dall'anno
2016.
10. Le assunzioni di cui ai commi 3, 5, 7 e 9 sono
autorizzate secondo le modalita' di cui all'articolo 35,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni, previa richiesta delle
amministrazioni interessate, corredata da analitica
dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno
precedente e delle conseguenti economie e
dall'individuazione delle unita' da assumere e dei
correlati oneri, asseverate dai relativi organi di
controllo.».
-Si riporta il testo vigente degli articoli 6 e 6-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n. 335 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato
che espleta funzioni di polizia), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 10 giugno 1982, n. 158, S.O.:
«Art. 6. Nomina ad agente.
1. L'assunzione degli agenti di polizia avviene
mediante pubblico concorso, al quale possono partecipare i
cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) eta' non superiore a ventisei anni stabilita dal
regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve le deroghe
di cui al predetto regolamento;
c) efficienza e idoneita' fisica, psichica e
attitudinale al servizio di polizia, secondo i requisiti
stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da
emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400;
d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado
che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del
diploma universitario;
e) qualita' morali e di condotta previste dalle
disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 1 febbraio
1989, n. 53.
1-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera
d), per l'accesso ai gruppi sportivi «Polizia di
Stato-Fiamme Oro» e' sufficiente il possesso del diploma di
istruzione secondaria di primo grado.
2. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati
espulsi dalle forze armate, dai corpi militarmente
organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno
riportato condanna a pena detentiva per delitti non colposi
o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.
3. Sono fatte salve le disposizioni di legge o di
regolamento relative all'immissione nel ruolo degli agenti
di Polizia di Stato del personale assunto ai sensi della
legge 8 luglio 1980, n. 343, dell'articolo 3, comma 65,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dell'articolo 6,
comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78. Le
specializzazioni conseguite nella forza armata di
provenienza sono riconosciute valide, purche' previste
nell'ordinamento della Polizia di Stato. I posti che non
vengono coperti con i reclutamenti previsti dal presente
comma sono attribuiti agli altri aspiranti al reclutamento
di cui ai commi precedenti.
4. I vincitori delle procedure di reclutamento ammessi
al corso di formazione sono nominati allievi di polizia.
5. Possono essere inoltre nominati allievi agenti,
nell'ambito delle vacanze disponibili, ed ammessi a
frequentare il primo corso di formazione utile, il coniuge
ed i figli superstiti, nonche' i fratelli, qualora unici
superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia
deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con
invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della
capacita' lavorativa, a causa di azioni criminose di cui
all'articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate
nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso
pubblico i quali ne facciano richiesta, purche' siano in
possesso dei requisiti di cui al comma 1, e non si trovino
nelle condizioni di cui al comma 2.
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano,
altresi', al coniuge ed ai figli superstiti, nonche' ai
fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle
Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi
al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per
cento della capacita' lavorativa, per effetto di ferite o
lesioni riportate nell'espletamento di missioni
internazionali di pace.
7. Con decreto del capo della polizia-direttore
generale della pubblica sicurezza sono stabilite le
modalita' di svolgimento del concorso e delle altre
procedure di reclutamento, la composizione della
commissione esaminatrice e le modalita' di formazione della
graduatoria finale.
Art. 6-bis. Corsi di formazione per allievi agenti.
1. Gli allievi agenti di polizia frequentano un corso
di formazione della durata di dodici mesi, di cui il primo
semestre finalizzato alla nomina ad agente in prova ed il
secondo semestre al completamento del periodo di formazione
presso gli istituti di istruzione e all'applicazione
pratica presso reparti o uffici della Polizia di Stato.
2. Durante il primo semestre del corso di cui al comma
1, i frequentatori svolgono le attivita' previste dal piano
di studio e non possono essere impiegati in servizi di
istituto, salvo i servizi di rappresentanza, parata e
d'onore. Al termine del primo semestre di corso il
direttore della scuola esprime il giudizio di idoneita' al
servizio di polizia secondo le modalita' stabilite con il
decreto del capo della polizia - direttore generale della
pubblica sicurezza di cui al comma 7. Gli allievi
riconosciuti idonei sono nominati agenti in prova,
acquisiscono la qualifica di agente di pubblica sicurezza e
di agente di polizia giudiziaria e sono avviati
all'espletamento delle attivita' del secondo semestre.
3. In deroga a quanto previsto dal comma 1, gli allievi
agenti destinati ai gruppi sportivi «Polizia di
Stato-Fiamme Oro», conseguita la nomina ad agente in prova,
svolgono il secondo semestre di formazione ed applicazione
pratica presso il gruppo sportivo ove sono assegnati in
relazione alla specialita' di appartenenza.
4. Durante la prima fase del secondo semestre gli
agenti in prova permangono presso gli istituti di
istruzione per attendere alle attivita' previste dal piano
di studio, ferma restando la possibilita' di impiego nei
soli servizi di cui al comma 2. Gli stessi, al termine di
tale fase, completate e superate tutte le prove d'esame
stabilite dal decreto del capo della polizia - direttore
generale della pubblica sicurezza di cui al comma 7 ed
ottenuta la conferma del giudizio di idoneita', sono
assegnati agli uffici dell'amministrazione della pubblica
sicurezza ove svolgono un periodo di applicazione pratica.
5. Al termine del periodo di applicazione pratica, gli
agenti in prova conseguono la nomina ad agente di polizia,
tenuto conto della relazione favorevole del funzionario
responsabile del reparto o dell'ufficio presso cui sono
applicati. Essi prestano giuramento e sono immessi nel
ruolo secondo la graduatoria finale degli esami.
6. Gli agenti in prova sono ammessi a ripetere, per una
sola volta, il periodo di applicazione pratica, ove la
relazione di cui al comma 5 non sia favorevole.
7. Con decreto del capo della polizia - direttore
generale della pubblica sicurezza sono stabiliti le
modalita' di svolgimento e la durata dei periodi di
formazione e di applicazione pratica, comprese le prove
d'esame, nonche' i criteri per la formazione dei giudizi di
idoneita', le modalita' di composizione delle commissioni
esaminatrici delle prove d'esame e i criteri di formazione
della graduatoria finale del corso.».
-Si riporta il testo vigente dell'articolo 1, commi
149, 151 e 441, della citata legge 30 dicembre 2018, n.
145, come modificato dal presente decreto:
«149. Al fine di incentivare le maggiori attivita' rese
in particolare nel settore della depenalizzazione e
dell'immigrazione dal personale dell'amministrazione civile
dell'Interno, il fondo risorse decentrate del personale
contrattualizzato non dirigente e' incrementato di 7
milioni di euro per ciascuna delle annualita' del biennio
2019-2020 e di 18 milioni di euro a decorrere dall'anno
2021.»
«151. All'onere di cui al comma 149, pari a 7 milioni
di euro per ciascuna delle annualita' del biennio 2019-2020
e a 18 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si
provvede:
a) quanto a 4,5 milioni di euro per ciascuna delle
annualita' del biennio 2019-2020 e a 2,5 milioni di euro a
decorrere dal 2021, mediante corrispondente riduzione del
fondo di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 27
dicembre 2002, n. 289;
b) quanto a 2,5 milioni di euro a decorrere dal 2019,
mediante riduzione delle spese relative ai compensi per
lavoro straordinario del personale dell'amministrazione
civile dell'Interno del programma «Contrasto al crimine,
tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica » nell'ambito
della missione «Ordine pubblico e sicurezza », del
programma «Servizi e affari generali per le amministrazioni
di competenza » nell'ambito della missione «Servizi
istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche »
e del programma «Prevenzione dal rischio e soccorso
pubblico » nell'ambito della missione «Soccorso civile ».
E' conseguentemente rideterminato in riduzione il limite di
spesa di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 75
del 2017;
c) quanto a 13 milioni di euro a decorrere dal 2021,
mediante riduzione del fondo di cui al comma 748 del
presente articolo.
441. Fermo restando quanto previsto dal comma 440,
lettera a), in relazione alla specificita' della funzione e
del ruolo del personale di cui al decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 195, e al decreto legislativo 13 ottobre
2005, n. 217, a valere sulle risorse di cui al comma 436,
l'importo di 210 milioni di euro puo' essere destinato,
nell'ambito dei rispettivi provvedimenti negoziali relativi
al triennio 2019-2021, alla disciplina degli istituti
normativi nonche' ai trattamenti economici accessori,
privilegiando quelli finalizzati a valorizzare i servizi di
natura operativa di ciascuna amministrazione. In caso di
mancato perfezionamento dei predetti provvedimenti
negoziali alla data del 30 giugno di ciascuno degli anni
2019, 2020 e 2021, l'importo annuale di cui al primo
periodo e' destinato, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la
pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze,
sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della
giustizia, all'incremento delle risorse dei fondi per i
servizi istituzionali del personale del comparto
sicurezza-difesa e dei fondi per il trattamento accessorio
del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con
successivo riassorbimento nell'ambito dei benefici
economici relativi al triennio 2019-2021.».
-Si riporta il testo vigente dell'articolo 26 del
decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 53 (Attuazione della
direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, sull'uso dei dati del codice
di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento,
indagine e azione penale nei confronti dei reati di
terrorismo e dei reati gravi e disciplina dell'obbligo per
i vettori di comunicare i dati relativi alle persone
trasportate in attuazione della direttiva 2004/82/CE del
Consiglio del 29 aprile 2004), come modificato dal presente
decreto:
«Art. 26. Disposizioni transitorie e finali
1. Il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 144, e'
abrogato. Le disposizioni del predetto decreto continuano
ad applicarsi sino al 30 giugno 2019.
2. Il decreto del Ministro dell'interno 16 dicembre
2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 28
dicembre 2010, cessa di avere efficacia a decorrere dal 1°
luglio 2019. Dalla medesima data il Border Control System
Italia (BCS) cessa la propria operativita' e i riferimenti
allo stesso, ovunque presenti, si intendono sostituiti dai
riferimenti al Sistema Informativo di cui all'articolo 4.
3. Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza provvede ad
effettuare il monitoraggio della congruita' delle risorse
finanziarie destinate alla realizzazione del Sistema
Informativo nonche', a partire dall'esercizio finanziario
2019, di quelle destinate al funzionamento dello stesso.».
 
(( Art. 11 bis

Misure di semplificazione in materia contabile
in favore degli enti locali

1. Nelle more della conclusione dei lavori del tavolo tecnico-politico per la redazione di linee guida finalizzate all'avvio di un percorso di revisione organica della disciplina in materia di ordinamento delle province e delle citta' metropolitane, al superamento dell'obbligo di gestione associata delle funzioni e alla semplificazione degli oneri amministrativi e contabili a carico dei comuni, soprattutto di piccole dimensioni, di cui all'articolo 1, comma 2-ter, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, all'articolo 1, comma 1120, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «30 giugno 2019» sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2019 ».
2. Fermo restando quanto previsto dai commi 557-quater e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i comuni privi di posizioni dirigenziali, il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non si applica al trattamento accessorio dei titolari di posizione organizzativa di cui agli articoli 13 e seguenti del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) relativo al personale del comparto funzioni locali - Triennio 2016-2018, limitatamente al differenziale tra gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato gia' attribuiti alla data di entrata in vigore del predetto CCNL e l'eventuale maggiore valore delle medesime retribuzioni successivamente stabilito dagli enti ai sensi dell'articolo 15, commi 2 e 3, del medesimo CCNL, attribuito a valere sui risparmi conseguenti all'utilizzo parziale delle risorse che possono essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato che sono contestualmente ridotte del corrispondente valore finanziario.
3. E' costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un tavolo tecnico-politico cui partecipano rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e tecnici dei Dipartimenti del tesoro e della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, nonche' del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, da individuare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con il compito di formulare proposte per la ristrutturazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, del debito gravante sugli enti locali in considerazione della durata delle posizioni debitorie e dell'andamento dei tassi correntemente praticati nel mercato del credito rivolto agli enti locali. Ai partecipanti al tavolo di cui al presente comma non spettano gettoni di presenza o emolumenti a qualsiasi titolo dovuti, ne' rimborsi spese.
4. Al primo periodo del comma 866 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «Per gli anni dal 2018 al 2020» sono soppresse.
5. All'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. I comuni di cui al comma 1 comunicano al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio di quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per l'anno 2016, entro il 31 marzo per ciascuno degli anni dal 2017 al 2018, ed entro il 20 dicembre 2019 per l'anno 2019, la sussistenza della fattispecie di cui al comma 1, ivi incluse le richieste non soddisfatte negli anni precedenti, con modalita' telematiche individuate dal Ministero dell'interno. Le richieste sono soddisfatte per l'intero importo. La ripartizione del Fondo avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro novanta giorni dal termine di invio delle richieste. Nel caso in cui l'ammontare delle richieste superi l'ammontare annuo complessivamente assegnato, le risorse sono attribuite proporzionalmente».
6. I comuni, le province e le citta' metropolitane possono ripartire l'eventuale disavanzo, conseguente all'operazione di stralcio dei crediti fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione prevista dall'articolo 4 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, in un numero massimo di cinque annualita' in quote costanti. L'importo del disavanzo ripianabile in cinque anni non puo' essere superiore alla sommatoria dei residui attivi cancellati per effetto dell'operazione di stralcio al netto dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilita' nel risultato di amministrazione.
7. Al comma 855 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «entro il termine del 15 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine del 30 dicembre 2019».
8. Dopo il comma 895 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono inseriti i seguenti:
«895-bis. A titolo di ristoro del gettito non piu' acquisibile dai comuni a seguito dell'introduzione della TASI di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' attribuito ai comuni interessati un contributo complessivo di 110 milioni di euro per l'anno 2019, da ripartire con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da emanare entro il 30 aprile 2019, in proporzione al peso del contributo di ciascun ente di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2017.
895-ter. All'onere di cui al comma 895- bis, pari a 110 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede:
a) quanto a 90 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255;
b) quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
c) quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo derivante dal riaccertamento dei residui passivi ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».
9. Nelle more dell'intesa di cui al punto 5 dell'accordo sottoscritto il 30 gennaio 2018 tra il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della regione Friuli Venezia Giulia, il fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' integrato di 71,8 milioni di euro per l'anno 2019 e di 86,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi da 11 a 15.
10. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 126, le parole: «31 gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «15 marzo 2019», le parole: «20 febbraio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2019» e le parole: «10 marzo 2019» sono sostituite dalle seguenti: «15 aprile 2019»;
b) ai commi 824 e 842, le parole: «dai commi 98 e 126» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 98»;
c) al comma 875, le parole: «31 gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «15 marzo 2019».
11. Se un soggetto passivo facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, importati da territori terzi o Paesi terzi, di valore intrinseco non superiore a euro 150, si considera che lo stesso soggetto passivo abbia ricevuto e ceduto detti beni.
12. Se un soggetto passivo facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le cessioni di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, effettuate nell'Unione europea da un soggetto passivo non stabilito nell'Unione europea a una persona che non e' un soggetto passivo, si considera che lo stesso soggetto passivo che facilita la cessione abbia ricevuto e ceduto detti beni.
13. Ai fini dell'applicazione dei commi 11 e 12, si presume che la persona che vende i beni tramite l'interfaccia elettronica sia un soggetto passivo e la persona che acquista tali beni non sia un soggetto passivo.
14. Il soggetto passivo che facilita le vendite a distanza ai sensi dei commi 11 e 12 e' tenuto a conservare la documentazione relativa a tali vendite. Tale documentazione deve essere dettagliata in modo sufficiente da consentire alle amministrazioni fiscali degli Stati membri dell'Unione europea in cui tali cessioni sono imponibili di verificare che l'IVA sia stata contabilizzata in modo corretto, deve, su richiesta, essere messa a disposizione per via elettronica degli Stati membri interessati e deve essere conservata per un periodo di dieci anni a partire dal 31 dicembre dell'anno in cui l'operazione e' stata effettuata.
15. Il soggetto passivo che facilita le vendite a distanza ai sensi dei commi 11 e 12 e' tenuto a designare un intermediario che agisce in suo nome e per suo conto, se stabilito in un Paese con il quale l'Italia non ha concluso un accordo di assistenza reciproca.
16. Il comma 895 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' abrogato.
17. Al fine di potenziare ulteriormente gli interventi in materia di sicurezza urbana per la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, con riferimento all'installazione, da parte dei comuni, di sistemi di videosorveglianza, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del citato decreto-legge n. 14 del 2017 e' incrementata di 20 milioni di euro per l'anno 2019.
18. All'onere di cui al comma 17 si provvede mediante utilizzo delle risorse iscritte, per l'anno 2019, nel fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente, di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
19. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo di ciascun anno di riferimento, sono definite le modalita' di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonche' i criteri di ripartizione delle ulteriori risorse di cui al comma 1 dell'articolo 35-quinquies del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, relativamente agli anni 2020, 2021 e 2022. ))


Riferimenti normativi

-Si riporta il testo vigente dell'articolo 1, comma
2-ter, del decreto legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108
(Proroga di termini previsti da disposizioni legislative),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 luglio 2018, n. 171:
«Art. 1. Proroga di termini in materia di enti
territoriali
Omissis.
2-ter. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto e'
istituito, presso la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali, un tavolo tecnico-politico per la redazione di
linee guida finalizzate all'avvio di un percorso di
revisione organica della disciplina in materia di
ordinamento delle province e delle citta' metropolitane, al
superamento dell'obbligo di gestione associata delle
funzioni e alla semplificazione degli oneri amministrativi
e contabili a carico dei comuni, soprattutto di piccole
dimensioni.».
-Si riporta il testo vigente dell'articolo 1, commi 886
e 1120, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205
«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»,
come modificati dal presente decreto:
«866. Gli enti locali possono avvalersi della
possibilita' di utilizzo dei proventi derivanti dalle
alienazioni patrimoniali, anche derivanti da azioni o piani
di razionalizzazione, per finanziare le quote capitali dei
mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento
nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di
ammortamento. Tale possibilita' e' consentita
esclusivamente agli enti locali che:
a) dimostrino, con riferimento al bilancio consolidato
dell'esercizio precedente, un rapporto tra totale delle
immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2;
b) in sede di bilancio di previsione non registrino
incrementi di spesa corrente ricorrente, come definita
dall'allegato 7 annesso al decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118;
c) siano in regola con gli accantonamenti al fondo
crediti di dubbia esigibilita'.»
«1120. Nelle materie di interesse delle strutture della
Presidenza del Consiglio dei ministri, sono disposte le
seguenti proroghe di termini:
a) i termini di cui all'articolo 14, comma 31-ter, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in
materia di funzioni fondamentali dei comuni, sono prorogati
al 31 dicembre 2019.».
-Si riporta il testo vigente dell'articolo 1, commi
557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato -legge finanziaria 2007),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2006, n.
299, S.O.:
«557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a
decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito
della programmazione triennale dei fabbisogni di personale,
il contenimento delle spese di personale con riferimento al
valore medio del triennio precedente alla data di entrata
in vigore della presente disposizione.»
«562. Per gli enti non sottoposti alle regole del patto
di stabilita' interno, le spese di personale, al lordo
degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e
dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi
contrattuali, non devono superare il corrispondente
ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo
possono procedere all'assunzione di personale nel limite
delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo
indeterminato complessivamente intervenute nel precedente
anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558.».
-Si riporta il testo vigente dell'articolo 23 del
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, «Modifiche e
integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2,
lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e),
f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 7 giugno 2017, n. 130:
«Art. 23. Salario accessorio e sperimentazione
Omissis.
2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine
di assicurare la semplificazione amministrativa, la
valorizzazione del merito, la qualita' dei servizi e
garantire adeguati livelli di efficienza ed economicita'
dell'azione amministrativa, assicurando al contempo
l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017,
l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente
al trattamento accessorio del personale, anche di livello
dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, non puo' superare il corrispondente
importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla
predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28
dicembre 2015, n. 208 e' abrogato. Per gli enti locali che
non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse
aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del
mancato rispetto del patto di stabilita' interno del 2015,
l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo
periodo del presente comma non puo' superare il
corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto
in misura proporzionale alla riduzione del personale in
servizio nell'anno 2016.
Omissis.».
-Si riporta il testo vigente dell'articolo 4 del
decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, «Misure
finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il
territorio», come modificato dal presente decreto:
«Art. 4. Fondo per contenziosi connessi a sentenze
esecutive relative a calamita' o cedimenti
1. Al fine di garantire la sostenibilita'
economico-finanziaria e prevenire situazioni di dissesto
finanziario dei comuni, e' istituito presso il Ministero
dell'interno un fondo denominato «Fondo per i contenziosi
connessi a sentenze esecutive relative a calamita' o
cedimenti» con una dotazione di 20 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2016-2019. Le risorse sono attribuite
ai comuni che, a seguito di sentenze esecutive di
risarcimento conseguenti a calamita' naturali o cedimenti
strutturali, o ad accordi transattivi ad esse collegate,
sono obbligati a sostenere spese di ammontare complessivo
superiore al 50 per cento della spesa corrente sostenuta
come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti
approvati. Le calamita' naturali, o i cedimenti strutturali
di cui al precedente periodo, devono essersi verificati
entro la data di entrata in vigore della presente
disposizione.
1-bis. Limitatamente agli enti che comunicano le
fattispecie di cui al comma 1 secondo le modalita' e i
termini previsti dal comma 2, per l'anno 2016 i termini per
l'approvazione della variazione di assestamento generale di
cui all'articolo 175, comma 8, del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e per
l'adozione della delibera che da' atto del permanere degli
equilibri generali di bilancio di cui all'articolo 193,
comma 2, del medesimo testo unico sono fissati al 30
settembre 2016.
2. I comuni di cui al comma 1 comunicano al Ministero
dell'interno, entro il termine perentorio di quindici
giorni successivi alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto per l'anno 2016,
entro il 31 marzo per ciascuno degli anni dal 2017 al 2018,
ed entro il 20 dicembre 2019 per l'anno 2019, la
sussistenza della fattispecie di cui al comma 1, ivi
incluse le richieste non soddisfatte negli anni precedenti,
con modalita' telematiche individuate dal Ministero
dell'interno. Le richieste sono soddisfatte per l'intero
importo. La ripartizione del Fondo avviene con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro novanta
giorni dal ter-mine di invio delle richieste. Nel caso in
cui l'ammontare delle richieste superi l'ammontare annuo
complessivamente assegnato, le risorse sono attribuite
proporzionalmente.».
-Si riporta il testo vigente dell'articolo 4 del
decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136
(Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 2018, n.
247:
«Art. 4. Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati
agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010
1. I debiti di importo residuo, alla data di entrata in
vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo
di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e
sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli
agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre
2010, ancorche' riferiti alle cartelle per le quali e' gia'
intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono
automaticamente annullati. L'annullamento e' effettuato
alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare
svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili.
Ai fini del conseguente discarico, senza oneri
amministrativi a carico dell'ente creditore, e
dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali,
l'agente della riscossione trasmette agli enti interessati
l'elenco delle quote annullate su supporto magnetico,
ovvero in via telematica, in conformita' alle specifiche
tecniche di cui all'allegato 1 del decreto direttoriale del
Ministero dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno
2015. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1,
comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
2. Con riferimento ai debiti di cui al comma 1:
a) le somme versate anteriormente alla data di entrata
in vigore del presente decreto restano definitivamente
acquisite;
b) le somme versate dalla data di entrata in vigore del
presente decreto sono imputate alle rate da corrispondersi
per altri debiti eventualmente inclusi nella definizione
agevolata anteriormente al versamento, ovvero, in mancanza,
a debiti scaduti o in scadenza e, in assenza anche di
questi ultimi, sono rimborsate, ai sensi dell'articolo 22,
commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, del decreto legislativo 13
aprile 1999, n. 112. A tal fine, l'agente della riscossione
presenta all'ente creditore richiesta di restituzione delle
somme eventualmente riscosse dalla data di entrata in
vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2018,
riversate ai sensi dello stesso articolo 22 del decreto
legislativo n. 112 del 1999. In caso di mancata erogazione
nel termine di novanta giorni dalla richiesta, l'agente
della riscossione e' autorizzato a compensare il relativo
importo con le somme da riversare.
3. Per il rimborso delle spese per le procedure
esecutive poste in essere in relazione alle quote annullate
ai sensi del comma 1, concernenti i carichi erariali e,
limitatamente alle spese maturate negli anni 2000-2013,
quelli dei comuni, l'agente della riscossione presenta,
entro il 31 dicembre 2019, sulla base dei crediti
risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2018, e
fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute,
apposita richiesta al Ministero dell'economia e delle
finanze. Il rimborso e' effettuato, a decorrere dal 30
giugno 2020, in venti rate annuali, con onere a carico del
bilancio dello Stato. Per i restanti carichi tale richiesta
e' presentata al singolo ente creditore, che provvede
direttamente al rimborso, fatte salve anche in questo caso
le anticipazioni eventualmente ottenute, con oneri a
proprio carico e con le modalita' e nei termini previsti
dal secondo periodo.
4. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano ai debiti relativi ai carichi di cui all'articolo
3, comma 16, lettere a), b) e c), nonche' alle risorse
proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1,
lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del
Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del
Consiglio, del 26 maggio 2014, e all'imposta sul valore
aggiunto riscossa all'importazione.».
-Si riporta il testo vigente dell'articolo 1, comma
855, della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145, come
modificato dal presente decreto:
«855. Le anticipazioni di liquidita' sono rimborsate
entro il termine del 30 dicembre 2019, o anticipatamente in
conseguenza del ripristino della normale gestione della
liquidita', alle condizioni pattuite contrattualmente con
gli istituti finanziatori.
-Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 126, 824,
842 e 875, della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145,
come modificati dal presente decreto:
«126. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo,
alimentato con le risorse residue del fondo di cui al comma
122, finalizzato, nell'ambito degli accordi tra lo Stato e
le regioni a statuto speciale di cui al comma 875, a
investimenti per la messa in sicurezza del territorio e
delle strade. In caso di mancata conclusione, in tutto o in
parte, degli accordi di cui al comma 875 entro il termine
del 15 marzo 2019, le somme del fondo di cui al primo
periodo non utilizzate sono destinate, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in
sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da raggiungere
entro il 31 marzo 2019, ad incrementare i contributi di cui
ai commi 134 e 139, includendo tra i destinatari anche le
province e le citta' metropolitane, nonche' i contributi di
cui al comma 107. In caso di mancata intesa il decreto e'
comunque emanato entro il 15 aprile 2019.»
«824. Le disposizioni dei commi da 819 a 823 si
applicano anche alle regioni a statuto ordinario a
decorrere dall'anno 2021. L'efficacia del presente comma e'
subordinata al raggiungimento, entro il 31 gennaio 2019,
dell'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano sulle risorse aggiuntive per il finanziamento
degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese
nelle materie di competenza concorrente di cui ai decreti
del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dal
comma 98. Decorso il predetto termine, in assenza della
proposta di riparto delle risorse di cui al periodo
precedente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano entro il 15 febbraio 2019, le disposizioni del
presente comma acquistano comunque efficacia.»
«842. L'efficacia delle disposizioni dei commi da 833 a
841 del presente articolo e' subordinata al raggiungimento,
entro il 31 gennaio 2019, dell'intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano sulle risorse
aggiuntive per il finanziamento degli investimenti e lo
sviluppo infrastrutturale del Paese nelle materie di
competenza concorrente di cui ai decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri previsti dal comma 98. Decorso il
predetto termine, in assenza della proposta di riparto
delle risorse di cui al periodo precedente alla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano entro il 15
febbraio 2019, le disposizioni dei commi da 833 a 841
acquistano comunque efficacia.»
«875. Al fine di assicurare il necessario concorso
delle regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna al
raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, entro
il 15 marzo 2019 sono ridefiniti i complessivi rapporti
finanziari fra lo Stato e ciascuno dei predetti enti,
mediante la conclusione di appositi accordi bilaterali, che
tengano conto anche delle sentenze della Corte
costituzionale n. 77 del 13 maggio 2015, n. 154 del 4
luglio 2017 e n. 103 del 23 maggio 2018 e che garantiscano,
in ogni caso, il concorso complessivo alla finanza pubblica
di cui al secondo periodo. In caso di mancata conclusione
degli accordi entro il termine previsto dal primo periodo,
in applicazione dei principi fondamentali di coordinamento
della finanza pubblica previsti dagli articoli 117, terzo
comma, e 119, primo comma, della Costituzione, il
contributo complessivo alla finanza pubblica per gli anni
dal 2019 al 2021 e' determinato in via provvisoria negli
importi indicati nella tabella 8 allegata alla presente
legge, quale concorso al pagamento degli oneri del debito
pubblico, salva diversa intesa con ciascuno dei predetti
enti entro l'esercizio finanziario di riferimento. Gli
importi della predetta tabella 8 possono essere modificati,
a invarianza di concorso complessivo alla finanza pubblica,
mediante accordi stipulati tra le regioni interessate entro
il 30 aprile di ciascun anno, da comunicare al Ministero
dell'economia e delle finanze entro il 31 maggio del
medesimo anno. L'importo del concorso previsto dai periodi
precedenti e' versato al bilancio dello Stato da ciascuna
autonomia speciale entro il 30 giugno di ciascun anno; in
mancanza di tale versamento, il Ministero dell'economia e
delle finanze e' autorizzato a recuperare gli importi a
valere sulle quote di compartecipazione ai tributi
erariali. Per la regione Friuli Venezia Giulia resta ferma
la disposizione dell'articolo 1, comma 151, lettera a),
della legge 13 dicembre 2010, n. 220.».
-Si riporta il testo vigente dell'articolo 5, commi 2,
lettera a), e 2-ter del decreto legge 20 febbraio 2017, n.
14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile
2017, n. 48, «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza
delle citta'», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20
febbraio 2017, n. 42:
«Art. 5. Patti per l'attuazione della sicurezza urbana
Omissis.
2. I patti per la sicurezza urbana di cui al comma 1
perseguono, prioritariamente, i seguenti obiettivi:
a) prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalita'
diffusa e predatoria, attraverso servizi e interventi di
prossimita', in particolare a vantaggio delle zone
maggiormente interessate da fenomeni di degrado, anche
coinvolgendo, mediante appositi accordi, le reti
territoriali di volontari per la tutela e la salvaguardia
dell'arredo urbano, delle aree verdi e dei parchi cittadini
e favorendo l'impiego delle forze di polizia per far fronte
ad esigenze straordinarie di controllo del territorio,
nonche' attraverso l'installazione di sistemi di
videosorveglianza;
Omissis.
2-ter. Ai fini dell'installazione di sistemi di
videosorveglianza di cui al comma 2, lettera a), da parte
dei comuni, e' autorizzata la spesa di 7 milioni di euro
per l'anno 2017 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2018 e 2019. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
Omissis.».
La legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti
locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per
la semplificazione amministrativa) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, S.O..
-Si riporta il testo vigente dell'articolo
35-quinquies, comma 1, del decreto legge 4 ottobre 2018, n.
113, convertito con modificazioni, dalla legge 1° dicembre
2018, n. 132 (Disposizioni urgenti in materia di protezione
internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonche'
misure per la funzionalita' del Ministero dell'interno e
l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale
per l'amministrazione e la destinazione dei beni
sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 ottobre 2018, n. 231:
«Art. 35-quinquies. Videosorveglianza
1. Al fine di potenziare gli interventi in materia di
sicurezza urbana per la realizzazione degli obiettivi di
cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto-legge
20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, con riferimento
all'installazione, da parte dei comuni, di sistemi di
videosorveglianza, l'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 5, comma 2-ter, del citato decreto-legge n. 14
del 2017 e' incrementata di 10 milioni di euro per l'anno
2019, di 17 milioni di euro per l'anno 2020, di 27 milioni
di euro per l'anno 2021 e di 36 milioni di euro per l'anno
2022.
Omissis.».
 
(( Art. 11 ter

Piano per la transizione energetica sostenibile
delle aree idonee

1. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e' approvato il Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI), al fine di individuare un quadro definito di riferimento delle aree ove e' consentito lo svolgimento delle attivita' di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sul territorio nazionale, volto a valorizzare la sostenibilita' ambientale, sociale ed economica delle stesse.
2. Il PiTESAI deve tener conto di tutte le caratteristiche del territorio, sociali, industriali, urbanistiche e morfologiche, con particolare riferimento all'assetto idrogeologico ed alle vigenti pianificazioni e, per quanto riguarda le aree marine, deve principalmente considerare i possibili effetti sull'ecosistema, nonche' tenere conto dell'analisi delle rotte marittime, della pescosita' delle aree e della possibile interferenza sulle coste. Nel PiTESAI devono altresi' essere indicati tempi e modi di dismissione e rimessa in pristino dei luoghi da parte delle relative installazioni che abbiano cessato la loro attivita'.
3. Il PiTESAI e' adottato previa valutazione ambientale strategica e, limitatamente alle aree su terraferma, d'intesa con la Conferenza unificata. Qualora per le aree su terraferma l'intesa non sia raggiunta entro sessanta giorni dalla prima seduta, la Conferenza unificata e' convocata in seconda seduta su richiesta del Ministro dello sviluppo economico entro trenta giorni, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro il termine di centoventi giorni dalla seconda seduta, ovvero in caso di espresso e motivato dissenso della Conferenza unificata, il PiTESAI e' adottato con riferimento alle sole aree marine.
4. Nelle more dell'adozione del PiTESAI, ai fini della salvaguardia e del miglioramento della sostenibilita' ambientale e sociale, i procedimenti amministrativi, ivi inclusi quelli di valutazione di impatto ambientale, relativi al conferimento di nuovi permessi di prospezione o di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi sono sospesi, fatti salvi i seguenti procedimenti in corso o avviati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, relativi a istanze di:
a) proroga di vigenza delle concessioni di coltivazione di idrocarburi in essere;
b) rinuncia a titoli minerari vigenti o alle relative proroghe;
c) sospensione temporale della produzione per le concessioni in essere;
d) riduzione dell'area, variazione dei programmi lavori e delle quote di titolarita'.
5. La sospensione di cui al comma 4 non si applica ai procedimenti relativi al conferimento di concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nelle more dell'adozione del PiTESAI, non e' consentita la presentazione di nuove istanze di conferimento di concessioni di coltivazione, fatto salvo quanto previsto dal comma 4, lettera a).
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino all'adozione del PiTESAI, i permessi di prospezione o di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in essere, sia per aree in terraferma che in mare, sono sospesi, con conseguente interruzione di tutte le attivita' di prospezione e ricerca in corso di esecuzione, fermo restando l'obbligo di messa in sicurezza dei siti interessati dalle stesse attivita'.
7. La sospensione di cui al comma 6 sospende anche il decorso temporale dei permessi di prospezione e di ricerca, ai fini del computo della loro durata; correlativamente, per lo stesso periodo di sospensione, non e' dovuto il pagamento del relativo canone. Ai relativi oneri, valutati in 134.000 euro in ragione d'anno, si provvede, ai sensi del comma 12, mediante utilizzo delle maggiori entrate di cui al comma 9 che restano acquisite all'erario.
8. Alla data di adozione del PiTESAI, nelle aree in cui le attivita' di prospezione e di ricerca e di coltivazione risultino compatibili con le previsioni del Piano stesso, i titoli minerari sospesi ai sensi del comma 6 riprendono efficacia. Nelle aree non compatibili, il Ministero dello sviluppo economico rigetta le istanze relative ai procedimenti sospesi ai sensi del comma 4 e revoca, anche limitatamente ad aree parziali, i permessi di prospezione e di ricerca in essere. In caso di revoca, il titolare del permesso di prospezione o di ricerca e' comunque obbligato al completo ripristino dei siti interessati. Nelle aree non compatibili, il Ministero dello sviluppo economico rigetta anche le istanze relative ai procedimenti di rilascio delle concessioni per la coltivazione di idrocarburi il cui provvedimento di conferimento non sia stato rilasciato entro la data di adozione del PiTESAI. In caso di mancata adozione del PiTESAI entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i procedimenti sospesi ai sensi del comma 4 proseguono nell'istruttoria ed i permessi di prospezione e di ricerca sospesi ai sensi del comma 6 riprendono efficacia. Alla data di adozione del PiTESAI, nelle aree in cui le attivita' di coltivazione risultino incompatibili con le previsioni del Piano stesso, le concessioni di coltivazione, anche in regime di proroga, vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, mantengono la loro efficacia sino alla scadenza e non sono ammesse nuove istanze di proroga.
9. A decorrere dal 1° giugno 2019, i canoni annui di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, per le concessioni di coltivazione e stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana sono rideterminati come segue:
a) concessione di coltivazione: 1.481,25 euro per chilometro quadrato;
b) concessione di coltivazione in proroga: 2.221,75 euro per chilometro quadrato;
c) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 14,81 euro per chilometro quadrato;
d) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 59,25 euro per chilometro quadrato.
10. Al venir meno della sospensione di cui al comma 6, i canoni annui di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, per i permessi di prospezione e ricerca sono rideterminati come segue:
a) permesso di prospezione: 92,50 euro per chilometro quadrato;
b) permesso di ricerca: 185,25 euro per chilometro quadrato;
c) permesso di ricerca in prima proroga: 370,25 euro per chilometro quadrato; d) permesso di ricerca in seconda proroga: 740,50 euro per chilometro quadrato.
11. E' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, da iscrivere su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per far fronte agli oneri connessi alla predisposizione del PiTESAI.
12. Per far fronte agli altri oneri derivanti dal presente articolo, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo con dotazione di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Le maggiorazioni dei canoni di superficie derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 9 e 10 sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al fondo di cui al periodo precedente, per gli importi eccedenti 1,134 milioni di euro per l'anno 2019, 16,134 milioni di euro per l'anno 2020 e 15,134 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite le modalita' di versamento delle maggiorazioni dei canoni. Nel caso in cui le risorse disponibili sul fondo per un esercizio finanziario non risultino sufficienti per far fronte agli oneri di cui al presente articolo, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono corrispondentemente rimodulati i canoni annui di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, al fine di assicurare un maggior gettito corrispondente ai maggiori oneri.
13. Alle attivita' di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi svolte nell'ambito di titoli minerari rilasciati a seguito di istanze presentate dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non si applica l'articolo 38, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. Resta fermo il carattere di pubblica utilita' delle attivita' di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo. ))


Riferimenti normativi

-Si riporta di seguito il testo dell'art. 8, comma 4,
D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento
delle attribuzioni della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i
compiti di interesse comune delle regioni, delle province e
dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali):
«4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
-Si riporta di seguito il testo dell'art. 18, comma 1,
D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 625 (Attuazione della direttiva
94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di
esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e
coltivazione di idrocarburi):
«Art. 18. Armonizzazione delle disposizioni sui canoni.
1. A decorrere dal 1° gennaio 1997, i canoni annui per
i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni
di coltivazione e di stoccaggio nella terraferma, nel mare
territoriale e nella piattaforma continentale italiana,
sono cosi' determinati:
a) permesso di prospezione: 5000 lire per chilometro
quadrato;
b) permesso di ricerca: 10000 lire per chilometro
quadrato;
c) permesso di ricerca in prima proroga: 20000 lire per
chilometro quadrato;
d) permesso di ricerca in seconda proroga: 40000 lire
per chilometro quadrato;
e) concessione di coltivazione: 80000 lire per
chilometro quadrato;
f) concessione di coltivazione in proroga: 120000 lire
per chilometro quadrato;
g) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa
concessione di coltivazione: 20000 lire per chilometro
quadrato;
h) concessione di stoccaggio in assenza di relativa
concessione di coltivazione: 80000 lire per chilometro
quadrato.».
-Si riporta di seguito il testo dell'art. 38, comma 1,
D.L. 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per
l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere
pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la
semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto
idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive):
«Art. 38. Misure per la valorizzazione delle risorse
energetiche nazionali
1. Le attivita' di prospezione, ricerca e coltivazione
di idrocarburi e quelle di stoccaggio sotterraneo di gas
naturale sono di pubblica utilita'. I relativi titoli
abilitativi comprendono pertanto la dichiarazione di
pubblica utilita'.».
 
(( Art. 11 quater

Disposizioni in materia di concessioni
di grandi derivazioni idroelettriche

1. Al fine di definire una disciplina efficiente e coerente con le disposizioni dell'ordinamento dell'Unione europea in tema di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, di cui all'articolo 6, comma 2, del testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775:
a) all'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, i commi 1 e 1-bis sono sostituiti dai seguenti:
«1. Alla scadenza delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche e nei casi di decadenza o rinuncia, le opere di cui all'articolo 25, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, passano, senza compenso, in proprieta' delle regioni, in stato di regolare funzionamento. In caso di esecuzione da parte del concessionario, a proprie spese e nel periodo di validita' della concessione, di investimenti sui beni di cui al primo periodo, purche' previsti dall'atto di concessione o comunque autorizzati dal concedente, alla riassegnazione della concessione secondo le procedure di cui ai commi seguenti, e' riconosciuto al concessionario uscente, per la parte di bene non ammortizzato, un indennizzo pari al valore non ammortizzato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 del testo unico di cui al regio decreto n. 1775 del 1933. Per i beni diversi da quelli previsti dai periodi precedenti si applica la disciplina stabilita dall'articolo 25, commi secondo e seguenti, del testo unico di cui al regio decreto n. 1775 del 1933, con corresponsione del prezzo da quantificare al netto dei beni ammortizzati, sulla base del comma 1-ter del presente articolo, intendendosi sostituiti gli organi statali ivi indicati con i corrispondenti organi della regione.
1-bis. Le regioni, ove non ritengano sussistere un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico, possono assegnare le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, previa verifica dei requisiti di capacita' tecnica, finanziaria e organizzativa di cui al comma 1-ter, lettera d): a) ad operatori economici individuati attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica; b) a societa' a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato e' scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica; c) mediante forme di partenariato ai sensi degli articoli 179 e seguenti del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. L'affidamento a societa' partecipate deve comunque avvenire nel rispetto delle disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
1-ter. Nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e degli accordi internazionali, nonche' dei principi fondamentali dell'ordinamento statale e delle disposizioni di cui al presente articolo, le regioni disciplinano con legge, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e comunque non oltre il 31 marzo 2020, le modalita' e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, stabilendo in particolare:
a) le modalita' per lo svolgimento delle procedure di assegnazione di cui al comma 1-bis;
b) i termini di avvio delle procedure di cui al comma 1-bis;
c) i criteri di ammissione e di assegnazione;
d) la previsione che l'eventuale indennizzo e' posto a carico del concessionario subentrante;
e) i requisiti di capacita' finanziaria, organizzativa e tecnica adeguata all'oggetto della concessione richiesti ai partecipanti e i criteri di valutazione delle proposte progettuali, prevedendo quali requisiti minimi:
1) ai fini della dimostrazione di adeguata capacita' organizzativa e tecnica, l'attestazione di avvenuta gestione, per un periodo di almeno cinque anni, di impianti idroelettrici aventi una potenza nominale media pari ad almeno 3 MW;
2) ai fini della dimostrazione di adeguata capacita' finanziaria, la referenza di due istituti di credito o societa' di servizi iscritti nell'elenco generale degli intermediari finanziari che attestino che il partecipante ha la possibilita' di accedere al credito per un importo almeno pari a quello del progetto proposto nella procedura di assegnazione, ivi comprese le somme da corrispondere per i beni di cui alla lettera n);
f) i termini di durata delle nuove concessioni, comprese tra venti anni e quaranta anni; il termine massimo puo' essere incrementato fino ad un massimo di dieci anni, in relazione alla complessita' della proposta progettuale presentata e all'importo dell'investimento;
g) gli obblighi o le limitazioni gestionali, subordinatamente ai quali sono ammissibili i progetti di sfruttamento e utilizzo delle opere e delle acque, compresa la possibilita' di utilizzare l'acqua invasata per scopi idroelettrici per fronteggiare situazioni di crisi idrica o per la laminazione delle piene;
h) i miglioramenti minimi in termini energetici, di potenza di generazione e di producibilita' da raggiungere nel complesso delle opere di derivazione, adduzione, regolazione e condotta dell'acqua e degli impianti di generazione, trasformazione e connessione elettrica con riferimento agli obiettivi strategici nazionali in materia di sicurezza energetica e fonti energetiche rinnovabili, compresa la possibilita' di dotare le infrastrutture di accumulo idrico per favorire l'integrazione delle stesse energie rinnovabili nel mercato dell'energia e nel rispetto di quanto previsto dal codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete elettrica di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio 2004, e dai suoi aggiornamenti;
i) i livelli minimi in termini di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, in coerenza con gli strumenti di pianificazione a scala di distretto idrografico in attuazione della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, determinando obbligatoriamente una quota degli introiti derivanti dall'assegnazione, da destinare al finanziamento delle misure dei piani di gestione distrettuali o dei piani di tutela finalizzate alla tutela e al ripristino ambientale dei corpi idrici interessati dalla derivazione;
l) le misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario, da destinare ai territori dei comuni interessati dalla presenza delle opere e della derivazione compresi tra i punti di presa e di restituzione delle acque garantendo l'equilibrio economico finanziario del progetto di concessione;
m) le modalita' di valutazione, da parte dell'amministrazione competente, dei progetti presentati in esito alle procedure di assegnazione, che avviene nell'ambito di un procedimento unico ai fini della selezione delle proposte progettuali presentate, che tiene luogo della verifica o valutazione di impatto ambientale, della valutazione di incidenza nei confronti dei siti di importanza comunitaria interessati e dell'autorizzazione paesaggistica, nonche' di ogni altro atto di assenso, concessione, permesso, licenza o autorizzazione, comunque denominato, previsto dalla normativa statale, regionale o locale; a tal fine, alla valutazione delle proposte progettuali partecipano, ove necessario, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero per i beni e le attivita' culturali e gli enti gestori delle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394; per gli aspetti connessi alla sicurezza degli invasi di cui al decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, e all'articolo 6, comma 4-bis, della legge 1° agosto 2002, n. 166, al procedimento valutativo partecipa il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
n) l'utilizzo dei beni di cui all'articolo 25, secondo comma, del testo unico di cui al regio decreto n. 1775 del 1933, nel rispetto del codice civile, secondo i seguenti criteri:
1) per i beni mobili di cui si prevede l'utilizzo nel progetto di concessione, l'assegnatario corrisponde agli aventi diritto, all'atto del subentro, un prezzo, in termini di valore residuo, determinato sulla base dei dati reperibili dagli atti contabili o mediante perizia asseverata; in caso di mancata previsione di utilizzo nel progetto di concessione, per tali beni si procede alla rimozione e allo smaltimento secondo le norme vigenti a cura ed onere del proponente;
2) per i beni immobili dei quali il progetto proposto prevede l'utilizzo, l'assegnatario corrisponde agli aventi diritto, all'atto del subentro, un prezzo il cui valore e' determinato sulla base dei dati reperibili dagli atti contabili o mediante perizia asseverata sulla base di attivita' negoziale tra le parti;
3) i beni immobili dei quali il progetto proposto non prevede l'utilizzo restano di proprieta' degli aventi diritto;
o) la previsione, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, di specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilita' occupazionale del personale impiegato;
p) le specifiche modalita' procedimentali da seguire in caso di grandi derivazioni idroelettriche che interessano il territorio di due o piu' regioni, in termini di gestione delle derivazioni, vincoli amministrativi e ripartizione dei canoni, da definire d'intesa tra le regioni interessate; le funzioni amministrative per l'assegnazione della concessione sono di competenza della regione sul cui territorio insiste la maggior portata di derivazione d'acqua in concessione.
1-quater. Le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche sono avviate entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al comma 1-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 31 dicembre 2021, sono individuate le modalita' e le procedure di assegnazione applicabili nell'ipotesi di mancato rispetto del termine di avvio, da parte della regione interessata, delle procedure di cui al primo periodo; il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in applicazione dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, procede in via sostitutiva, sulla base della predetta disciplina, all'assegnazione delle concessioni, prevedendo che il 10 per cento dell'importo dei canoni concessori, in deroga all'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, resti acquisita al patrimonio statale. Restano in ogni caso ferme le competenze statali di cui al decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, e di cui alla legge 1° agosto 2002, n. 166.
1-quinquies. I concessionari di grandi derivazioni idroelettriche corrispondono semestralmente alle regioni un canone, determinato con legge regionale, sentita l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), articolato in una componente fissa, legata alla potenza nominale media di concessione, e in una componente variabile, calcolata come percentuale dei ricavi normalizzati, sulla base del rapporto tra la produzione dell'impianto, al netto dell'energia fornita alla regione ai sensi del presente comma, ed il prezzo zonale dell'energia elettrica. Il compenso unitario di cui al precedente periodo varia proporzionalmente alle variazioni, non inferiori al 5 per cento, dell'indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica. Il canone cosi' determinato e' destinato per almeno il 60 per cento alle province e alle citta' metropolitane il cui territorio e' interessato dalle derivazioni. Nelle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, le regioni possono disporre con legge l'obbligo per i concessionari di fornire annualmente e gratuitamente alle stesse regioni 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione, per almeno il 50 per cento destinata a servizi pubblici e categorie di utenti dei territori provinciali interessati dalle derivazioni.
1-sexies. Per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche che prevedono un termine di scadenza anteriore al 31 dicembre 2023, ivi incluse quelle gia' scadute, le regioni che non abbiano gia' provveduto disciplinano con legge, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e comunque non oltre il 31 marzo 2020, le modalita', le condizioni, la quantificazione dei corrispettivi aggiuntivi e gli eventuali altri oneri conseguenti, a carico del concessionario uscente, per la prosecuzione, per conto delle regioni stesse, dell'esercizio delle derivazioni, delle opere e degli impianti oltre la scadenza della concessione e per il tempo necessario al completamento delle procedure di assegnazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2023.
1-septies. Fino all'assegnazione della concessione, il concessionario scaduto e' tenuto a fornire, su richiesta della regione, energia nella misura e con le modalita' previste dal comma 1-quinquies e a riversare alla regione un canone aggiuntivo, rispetto al canone demaniale, da corrispondere per l'esercizio degli impianti nelle more dell'assegnazione; tale canone aggiuntivo e' destinato per un importo non inferiore al 60 per cento alle province e alle citta' metropolitane il cui territorio e' interessato dalle derivazioni. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'ARERA e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinati il valore minimo della componente fissa del canone di cui al comma 1-quinquies e il valore minimo del canone aggiuntivo di cui al precedente periodo; in caso di mancata adozione del decreto entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, fermi restando i criteri di ripartizione di cui al presente comma e al comma 1-quinquies, le regioni possono determinare l'importo dei canoni di cui al periodo precedente in misura non inferiore a 30 euro per la componente fissa del canone e a 20 euro per il canone aggiuntivo per ogni kW di potenza nominale media di concessione per ogni annualita'.
1-octies. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione»;
b) i commi 2, 4, 8-bis e 11 dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono abrogati;
c) i commi 5, 6 e 7 dell'articolo 37 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono abrogati. ))


Riferimenti normativi

-Si riporta di seguito il testo dell'art. 6, comma 2,
del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle
disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici).
«2. Sono considerate grandi derivazioni quelle che
eccedono i seguenti limiti:
a) per produzione di forza motrice: potenza nominale
media annua kW 3.000;
b) per acqua potabile: litri 100 al minuto secondo;
c) per irrigazione: litri 1000 al minuto secondo od
anche meno se si possa irrigare una superficie superiore ai
500 ettari;
d) per bonificazione per colmata: litri 5000 al minuto
secondo;
e) per usi industriali, inteso tale termine con
riguardo ad usi diversi da quelli espressamente indicati
nel presente articolo: litri 100 al minuto secondo;
f) per uso ittiogenico: litri 100 al minuto secondo;
g) per costituzione di scorte idriche a fini di uso
antincendio e sollevamento a scopo di riqualificazione di
energia: litri 100 al minuto secondo.».
-Si riporta di seguito il testo dell'art. 12, commi 1 e
1-bis, D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della
direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato
interno dell'energia elettrica).
«Art. 12. Concessioni idroelettriche.
1. Alla scadenza delle concessioni di grandi
derivazioni idroelettriche e nei casi di decadenza o
rinuncia, le opere di cui all'articolo 25, primo comma, del
testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n.
1775, passano, senza compenso, in proprieta' delle regioni,
in stato di regolare funzionamento. In caso di esecuzione
da parte del concessionario, a proprie spese e nel periodo
di validita' della concessione, di investimenti sui beni di
cui al primo periodo, purche' previsti dall'atto di
concessione o comunque autorizzati dal concedente, alla
riassegnazione della concessione secondo le procedure di
cui ai commi seguenti, e' riconosciuto al concessionario
uscente, per la parte di bene non ammortizzato, un
indennizzo pari al valore non ammortizzato, fermo restando
quanto previsto dall'articolo 26 del testo unico di cui al
regio decreto n. 1775 del 1933. Per i beni diversi da
quelli previsti dai periodi precedenti si applica la
disciplina stabilita dall'articolo 25, commi secondo e
seguenti, del testo unico di cui al regio decreto n. 1775
del 1933, con corresponsione del prezzo da quantificare al
netto dei beni ammortizzati, sulla base del comma 1-ter del
presente articolo, intendendosi sostituiti gli organi
statali ivi indicati con i corrispondenti organi della
regione.
1-bis. Le regioni, ove non ritengano sussistere un
prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle
acque, incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine
idroelettrico, possono assegnare le concessioni di grandi
derivazioni idroelettriche, previa verifica dei requisiti
di capacita' tecnica, finanziaria e organizzativa di cui al
comma 1-ter, lettera d): a) ad operatori economici
individuati attraverso l'espletamento di gare con procedure
ad evidenza pubblica; b) a societa' a capitale misto
pubblico privato nelle quali il socio privato e' scelto
attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza
pubblica; c) mediante forme di partenariato ai sensi degli
articoli 179 e seguenti del codice di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50. L'affidamento a societa'
partecipate deve comunque avvenire nel rispetto delle
disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo
19 agosto 2016, n. 175.
1-ter. Nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione
europea e degli accordi internazionali, nonche' dei
principi fondamentali dell'ordinamento statale e delle
disposizioni di cui al presente articolo, le regioni
disciplinano con legge, entro un anno dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione e comunque non oltre
il 31 marzo 2020, le modalita' e le procedure di
assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni
d'acqua a scopo idroelettrico, stabilendo in particolare:
a) le modalita' per lo svolgimento delle procedure di
assegnazione di cui al comma 1-bis;
b) i termini di avvio delle procedure di cui al comma
1-bis;
c) i criteri di ammissione e di assegnazione;
d) la previsione che l'eventuale indennizzo e' posto a
carico del concessionario subentrante;
e) i requisiti di capacita' finanziaria, organizzativa
e tecnica adeguata all'oggetto della concessione richiesti
ai partecipanti e i criteri di valutazione delle proposte
progettuali, prevedendo quali requisiti minimi:
1) ai fini della dimostrazione di adeguata capacita'
organizzativa e tecnica, l'attestazione di avvenuta
gestione, per un periodo di almeno cinque anni, di impianti
idroelettrici aventi una potenza nominale media pari ad
almeno 3 MW;
2) ai fini della dimostrazione di adeguata capacita'
finanziaria, la referenza di due istituti di credito o
societa' di servizi iscritti nell'elenco generale degli
intermediari finanziari che attestino che il partecipante
ha la possibilita' di accedere al credito per un importo
almeno pari a quello del progetto proposto nella procedura
di assegnazione, ivi comprese le somme da corrispondere per
i beni di cui alla lettera n);
f) i termini di durata delle nuove concessioni,
comprese tra venti anni e quaranta anni; il termine massimo
puo' essere incrementato fino ad un massimo di dieci anni,
in relazione alla complessita' della proposta progettuale
presentata e all'importo dell'investimento;
g) gli obblighi o le limitazioni gestionali,
subordinatamente ai quali sono ammissibili i progetti di
sfruttamento e utilizzo delle opere e delle acque, compresa
la possibilita' di utilizzare l'acqua invasata per scopi
idroelettrici per fronteggiare situazioni di crisi idrica o
per la laminazione delle piene;
h) i miglioramenti minimi in termini energetici, di
potenza di generazione e di producibilita' da raggiungere
nel complesso delle opere di derivazione, adduzione,
regolazione e condotta dell'acqua e degli impianti di
generazione, trasformazione e connessione elettrica con
riferimento agli obiettivi strategici nazionali in materia
di sicurezza energetica e fonti energetiche rinnovabili,
compresa la possibilita' di dotare le infrastrutture di
accumulo idrico per favorire l'integrazione delle stesse
energie rinnovabili nel mercato dell'energia e nel rispetto
di quanto previsto dal codice di trasmissione,
dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete elettrica
di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 11 maggio 2004, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio 2004, e dai suoi
aggiornamenti;
i) i livelli minimi in termini di miglioramento e
risanamento ambientale del bacino idrografico di
pertinenza, in coerenza con gli strumenti di pianificazione
a scala di distretto idrografico in attuazione della
direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 ottobre 2000, determinando
obbligatoriamente una quota degli introiti derivanti
dall'assegnazione, da destinare al finanziamento delle
misure dei piani di gestione distrettuali o dei piani di
tutela finalizzate alla tutela e al ripristino ambientale
dei corpi idrici interessati dalla derivazione;
l) le misure di compensazione ambientale e
territoriale, anche a carattere finanziario, da destinare
ai territori dei comuni interessati dalla presenza delle
opere e della derivazione compresi tra i punti di presa e
di restituzione delle acque garantendo l'equilibrio
economico finanziario del progetto di concessione;
m) le modalita' di valutazione, da parte
dell'amministrazione competente, dei progetti presentati in
esito alle procedure di assegnazione, che avviene
nell'ambito di un procedimento unico ai fini della
selezione delle proposte progettuali presentate, che tiene
luogo della verifica o valutazione di impatto ambientale,
della valutazione di incidenza nei confronti dei siti di
importanza comunitaria interessati e dell'autorizzazione
paesaggistica, nonche' di ogni altro atto di assenso,
concessione, permesso, licenza o autorizzazione, comunque
denominato, previsto dalla normativa statale, regionale o
locale; a tal fine, alla valutazione delle proposte
progettuali partecipano, ove necessario, il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il
Ministero dello sviluppo economico, il Ministero per i beni
e le attivita' culturali e gli enti gestori delle aree
naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n.
394; per gli aspetti connessi alla sicurezza degli invasi
di cui al decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, e
all'articolo 6, comma 4-bis, della legge 1° agosto 2002, n.
166, al procedimento valutativo partecipa il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti;
n) l'utilizzo dei beni di cui all'articolo 25, secondo
comma, del testo unico di cui al regio decreto n. 1775 del
1933, nel rispetto del codice civile, secondo i seguenti
criteri:
1) per i beni mobili di cui si prevede l'utilizzo nel
progetto di concessione, l'assegnatario corrisponde agli
aventi diritto, all'atto del subentro, un prezzo, in
termini di valore residuo, determinato sulla base dei dati
reperibili dagli atti contabili o mediante perizia
asseverata; in caso di mancata previsione di utilizzo nel
progetto di concessione, per tali beni si procede alla
rimozione e allo smaltimento secondo le norme vigenti a
cura ed onere del proponente;
2) per i beni immobili dei quali il progetto proposto
prevede l'utilizzo, l'assegnatario corrisponde agli aventi
diritto, all'atto del subentro, un prezzo il cui valore e'
determinato sulla base dei dati reperibili dagli atti
contabili o mediante perizia asseverata sulla base di
attivita' negoziale tra le parti;
3) i beni immobili dei quali il progetto proposto non
prevede l'utilizzo restano di proprieta' degli aventi
diritto;
o) la previsione, nel rispetto dei principi dell'Unione
europea, di specifiche clausole sociali volte a promuovere
la stabilita' occupazionale del personale impiegato;
p) le specifiche modalita' procedimentali da seguire in
caso di grandi derivazioni idroelettriche che interessano
il territorio di due o piu' regioni, in termini di gestione
delle derivazioni, vincoli amministrativi e ripartizione
dei canoni, da definire d'intesa tra le regioni
interessate; le funzioni amministrative per l'assegnazione
della concessione sono di competenza della regione sul cui
territorio insiste la maggior portata di derivazione
d'acqua in concessione.
1-quater. Le procedure di assegnazione delle
concessioni di grandi derivazioni idroelettriche sono
avviate entro due anni dalla data di entrata in vigore
della legge regionale di cui al comma 1-ter. Con decreto
del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, previa intesa con la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, da adottare entro il 31 dicembre 2021, sono
individuate le modalita' e le procedure di assegnazione
applicabili nell'ipotesi di mancato rispetto del termine di
avvio, da parte della regione interessata, delle procedure
di cui al primo periodo; il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, in applicazione dell'articolo 8 della
legge 5 giugno 2003, n. 131, procede in via sostitutiva,
sulla base della predetta disciplina, all'assegnazione
delle concessioni, prevedendo che il 10 per cento
dell'importo dei canoni concessori, in deroga all'articolo
89, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, resti acquisita al patrimonio statale.
Restano in ogni caso ferme le competenze statali di cui al
decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, e di
cui alla legge 1° agosto 2002, n. 166.
1-quinquies. I concessionari di grandi derivazioni
idroelettriche corrispondono semestralmente alle regioni un
canone, determinato con legge regionale, sentita
l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente
(ARERA), articolato in una componente fissa, legata alla
potenza nominale media di concessione, e in una componente
variabile, calcolata come percentuale dei ricavi
normalizzati, sulla base del rapporto tra la produzione
dell'impianto, al netto dell'energia fornita alla regione
ai sensi del presente comma, ed il prezzo zonale
dell'energia elettrica. Il compenso unitario di cui al
precedente periodo varia proporzionalmente alle variazioni,
non inferiori al 5 per cento, dell'indice ISTAT relativo al
prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la
distribuzione dell'energia elettrica. Il canone cosi'
determinato e' destinato per almeno il 60 per cento alle
province e alle citta' metropolitane il cui territorio e'
interessato dalle derivazioni. Nelle concessioni di grandi
derivazioni a scopo idroelettrico, le regioni possono
disporre con legge l'obbligo per i concessionari di fornire
annualmente e gratuitamente alle stesse regioni 220 kWh per
ogni kW di potenza nominale media di concessione, per
almeno il 50 per cento destinata a servizi pubblici e
categorie di utenti dei territori provinciali interessati
dalle derivazioni.
1-sexies. Per le concessioni di grandi derivazioni
idroelettriche che prevedono un termine di scadenza
anteriore al 31 dicembre 2023, ivi incluse quelle gia'
scadute, le regioni che non abbiano gia' provveduto
disciplinano con legge, entro un anno dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione e comunque non oltre
il 31 marzo 2020, le modalita', le condizioni, la
quantificazione dei corrispettivi aggiuntivi e gli
eventuali altri oneri conseguenti, a carico del
concessionario uscente, per la prosecuzione, per conto
delle regioni stesse, dell'esercizio delle derivazioni,
delle opere e degli impianti oltre la scadenza della
concessione e per il tempo necessario al completamento
delle procedure di assegnazione e comunque non oltre il 31
dicembre 2023.
1-septies. Fino all'assegnazione della concessione, il
concessionario scaduto e' tenuto a fornire, su richiesta
della regione, energia nella misura e con le modalita'
previste dal comma 1-quinquies e a riversare alla regione
un canone aggiuntivo, rispetto al canone demaniale, da
corrispondere per l'esercizio degli impianti nelle more
dell'assegnazione; tale canone aggiuntivo e' destinato per
un importo non inferiore al 60 per cento alle province e
alle citta' metropolitane il cui territorio e' interessato
dalle derivazioni. Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, sentita l'ARERA e previo parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinati
il valore minimo della componente fissa del canone di cui
al comma 1-quinquies e il valore minimo del canone
aggiuntivo di cui al precedente periodo; in caso di mancata
adozione del decreto entro il termine di centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, fermi restando i criteri di ripartizione di
cui al presente comma e al comma 1-quinquies, le regioni
possono determinare l'importo dei canoni di cui al periodo
precedente in misura non inferiore a 30 euro per la
componente fissa del canone e a 20 euro per il canone
aggiuntivo per ogni kW di potenza nominale media di
concessione per ogni annualita'.
1-octies. Sono fatte salve le competenze delle regioni
a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di
Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative
norme di attuazione.».
 
(( Art. 11 quinquies
Interpretazione autentica dell'articolo 3, comma 3, secondo periodo,
della legge 12 luglio 2017, n. 113, e proroga del termine di cui
all'articolo 27, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247

1. L'articolo 3, comma 3, secondo periodo, della legge 12 luglio 2017, n. 113, si interpreta nel senso che, ai fini del rispetto del divieto di cui al predetto periodo, si tiene conto dei mandati espletati, anche solo in parte, prima della sua entrata in vigore, compresi quelli iniziati anteriormente all'entrata in vigore della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 3, commi 3, terzo periodo, e 4, della legge 12 luglio 2017, n. 113.
2. Per il rinnovo dei consigli degli ordini circondariali degli avvocati scaduti il 31 dicembre 2018, l'assemblea di cui all'articolo 27, comma 4, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, si svolge entro il mese di luglio 2019.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ))


Riferimenti normativi

Si riporta il testo degli articoli 3 e 4 della legge 31
dicembre 2012, n. 247 (Disposizioni sulla elezione dei
componenti dei consigli degli ordini circondariali
forensi.):
«Art. 3. Elettorato attivo e passivo
1. I componenti del consiglio sono eletti dagli
avvocati iscritti all'ordine ai sensi dell'articolo 25
della legge 31 dicembre 2012, n. 247, con voto segreto, in
base alle disposizioni della presente legge.
2. Hanno diritto al voto gli avvocati che risultano
iscritti negli albi e negli elenchi dei dipendenti degli
enti pubblici e dei docenti e ricercatori universitari a
tempo pieno e nella sezione speciale degli avvocati
stabiliti, il giorno antecedente l'inizio delle operazioni
elettorali. Sono esclusi dal diritto di voto gli avvocati
per qualunque ragione sospesi dall'esercizio della
professione.
3. Sono eleggibili gli iscritti che hanno diritto di
voto, che non abbiano riportato, nei cinque anni
precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva piu' grave
dell'avvertimento. Fermo restando quanto previsto al comma
4, i consiglieri non possono essere eletti per piu' di due
mandati consecutivi. La ricandidatura e' possibile quando
sia trascorso un numero di anni uguale agli anni nei quali
si e' svolto il precedente mandato.
4. Dei mandati di durata inferiore ai due anni non si
tiene conto ai fini del rispetto del divieto di cui al
secondo periodo del comma 3.
Art. 4. Numero massimo di voti esprimibili e tutela del
genere meno rappresentato
1. Ciascun elettore puo' esprimere un numero di voti
non superiore ai due terzi dei consiglieri da eleggere ai
sensi dell'articolo 28, comma 1, della legge 31 dicembre
2012, n. 247, secondo quanto indicato nella tabella A
allegata alla presente legge.
2. In attuazione dell'articolo 51 della Costituzione,
la presente legge tutela il genere meno rappresentato
disciplinando al capo III le modalita' di espressione del
voto.».
- Si riporta il testo dell'articolo 27 della legge 31
dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento
della professione forense.):
«Art. 27. L'assemblea
1. L'assemblea e' costituita dagli avvocati iscritti
all'albo ed agli elenchi speciali. Essa elegge i componenti
del consiglio; approva il bilancio consuntivo e quello
preventivo; esprime il parere sugli argomenti sottoposti ad
essa dal consiglio; esercita ogni altra funzione attribuita
dall'ordinamento professionale.
2. L'assemblea, previa delibera del consiglio, e'
convocata dal presidente o, in caso di suo impedimento, dal
vicepresidente o dal consigliere piu' anziano per
iscrizione.
3. Le regole per il funzionamento dell'assemblea e per
la sua convocazione, nonche' per l'assunzione delle
relative delibere, sono stabilite da apposito regolamento
adottato ai sensi dell'articolo 1 e con le modalita' nello
stesso stabilite.
4. L'assemblea ordinaria e' convocata almeno una volta
l'anno per l'approvazione dei bilanci consuntivo e
preventivo. L'assemblea per la elezione del consiglio si
svolge, per il rinnovo normale, entro il mese di gennaio
successivo alla scadenza.
5. Il consiglio delibera altresi' la convocazione
dell'assemblea ogniqualvolta lo ritenga necessario o
qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi
componenti o almeno un decimo degli iscritti nell'albo.».
 
(( Art. 11 sexies

Disposizioni urgenti in materia di enti del Terzo settore

1. All'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile» sono aggiunte le seguenti: «, ad eccezione delle associazioni o fondazioni di diritto privato ex Ipab derivanti dai processi di trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 1990, e del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, in quanto la nomina da parte della pubblica amministrazione degli amministratori di tali enti si configura come mera designazione, intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza, e non si configura quindi mandato fiduciario con rappresentanza, sicche' e' sempre esclusa qualsiasi forma di controllo da parte di quest'ultima».
2. All'articolo 4, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono altresi' escluse dall'ambito di applicazione del presente comma le associazioni o fondazioni di diritto privato ex Ipab derivanti dai processi di trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 1990, e del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, in quanto la nomina da parte della pubblica amministrazione degli amministratori di tali enti si configura come mera designazione, intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza, e non si configura quindi mandato fiduciario con rappresentanza, sicche' e' sempre esclusa qualsiasi forma di controllo da parte di quest'ultima». ))


Riferimenti normativi

-Si riporta l'articolo 4, comma 3, del Decreto
Legislativo 03/07/2017, n. 112 (Revisione della disciplina
in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 1,
comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106),
pubblicato nella Gazz. Uff. 19 luglio 2017, n. 167, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 4. Struttura proprietaria e disciplina dei gruppi
In vigore dal 20 luglio 2017 1. All'attivita' di
direzione e coordinamento di un'impresa sociale si
applicano, in quanto compatibili, le norme di cui al capo
IX del titolo V del libro V e l'articolo 2545-septies del
codice civile. Si considera, in ogni caso, esercitare
attivita' di direzione e coordinamento il soggetto che, per
previsioni statutarie o per qualsiasi altra ragione, abbia
la facolta' di nominare la maggioranza dei componenti
dell'organo di amministrazione dell'impresa sociale.
2. I gruppi di imprese sociali sono tenuti a depositare
l'accordo di partecipazione presso il registro delle
imprese. I gruppi di imprese sociali sono inoltre tenuti a
redigere e depositare i documenti contabili ed il bilancio
sociale in forma consolidata, predisposto in conformita'
alle linee guida di cui all'articolo 9.
3. Le societa' costituite da un unico socio persona
fisica, gli enti con scopo di lucro e le amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, non possono esercitare attivita' di
direzione e coordinamento o detenere, in qualsiasi forma,
anche analoga, congiunta o indiretta, il controllo di
un'impresa sociale ai sensi dell'articolo 2359 del codice
civile , ad eccezione delle associazioni o fondazioni di
diritto privato ex Ipab derivanti dai processi di
trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza o
beneficenza, ai sensi del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 16 febbraio 1990, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 1990, e del
decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, in quanto la
nomina da parte della pubblica amministrazione degli
amministratori di tali enti si configura come mera
designazione, intesa come espressione della rappresentanza
della cittadinanza, e non si configura quindi mandato
fiduciario con rappresentanza, sicche' e' sempre esclusa
qualsiasi forma di controllo da parte di quest'ultima.
4. Le decisioni assunte in violazione del divieto di
cui al comma 3 sono annullabili e possono essere impugnate
in conformita' delle norme del codice civile entro il
termine di centottanta giorni. La legittimazione ad
impugnare spetta anche al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali.».
Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 2, del
codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117
(Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma
2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 agosto 2017, n. 179,
S.O., come modificato dalla presente legge:
«Art. 4. Enti del Terzo settore
Omissis.
2. Non sono enti del Terzo settore le amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le formazioni e le
associazioni politiche, i sindacati, le associazioni
professionali e di rappresentanza di categorie economiche,
le associazioni di datori di lavoro, nonche' gli enti
sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai
suddetti enti, ad esclusione dei soggetti operanti nel
settore della protezione civile alla cui disciplina si
provvede ai sensi dell'articolo 32, comma 4. Sono esclusi
dall'ambito di applicazione del presente comma i corpi
volontari dei vigili del fuoco delle Province autonome di
Trento e di Bolzano e della Regione autonoma della Valle
d'Aosta. Sono altresi' escluse dall'ambito di applicazione
del presente comma le associazioni o fondazioni di diritto
privato ex Ipab derivanti dai processi di trasformazione
delle istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza, ai
sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
16 febbraio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45
del 23 febbraio 1990, e del decreto legislativo 4 maggio
2001, n. 207, in quanto la nomina da parte della pubblica
amministrazione degli amministratori di tali enti si
configura come mera designazione, intesa come espressione
della rappresentanza della cittadinanza, e non si configura
quindi mandato fiduciario con rappresentanza, sicche' e'
sempre esclusa qualsiasi forma di controllo da parte di
quest'ultima.».
 
(( Art. 11 septies
Modifica all'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, nonche'
disposizioni in favore degli orfani di Rigopiano

1. All'articolo 3, comma 3, ultimo periodo, della legge 3 marzo 2009, n. 18, le parole: «non superiore» sono sostituite dalla seguente: «pari».
2. Con riferimento al disastro di Rigopiano del 18 gennaio 2017, sono considerati orfani tutti coloro i cui genitori, o anche un solo genitore, ovvero la persona che li aveva a proprio totale o principale carico, siano deceduti, dispersi o divenuti permanentemente inabili a qualsiasi proficuo lavoro a causa del predetto evento. Ai predetti orfani sono riconosciute le seguenti forme di protezione, assistenza e agevolazione:
a) attribuzione agli orfani di un genitore o di entrambi della quota di riserva di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68;
b) riconoscimento della condizione di orfano, ai sensi del presente comma, quale titolo di preferenza nella valutazione dei requisiti prescritti per le assunzioni nelle amministrazioni dello Stato e negli enti pubblici non attuate tramite concorso. Ai medesimi orfani si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, relativamente all'iscrizione negli elenchi al collocamento obbligatorio. ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 3, della
legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone
con disabilita', con Protocollo opzionale, fatta a New York
il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio
nazionale sulla condizione delle persone con disabilita'),
come modificato dalla presente legge.
«Art. 3. Istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla
condizione delle persone con disabilita'
Omissis.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali e con il Ministro per la pubblica
amministrazione, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati la
composizione, l'organizzazione e il funzionamento
dell'Osservatorio, prevedendo che siano rappresentate le
amministrazioni centrali coinvolte nella definizione e
nell'attuazione di politiche in favore delle persone con
disabilita', le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, le autonomie locali, gli Istituti di
previdenza, l'Istituto nazionale di statistica, le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei
lavoratori, dei pensionati e dei datori di lavoro, le
associazioni nazionali maggiormente rappresentative delle
persone con disabilita' e le organizzazioni rappresentative
del terzo settore operanti nel campo della disabilita'.
L'Osservatorio e' integrato, nella sua composizione, con
esperti di comprovata esperienza nel campo della
disabilita' in numero pari a cinque.».
-Si riporta il testo dell'articolo 7 comma 2 della
legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro
dei disabili.):
Art. 7. Modalita' delle assunzioni obbligatorie.
Omissis.
2. I datori di lavoro pubblici effettuano le assunzioni
in conformita' a quanto previsto dall'articolo 36, comma 2,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come
modificato dall'articolo 22, comma 1, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 80, salva l'applicazione
delle disposizioni di cui all'articolo 11 della presente
legge. Per le assunzioni di cui all'articolo 36, comma 1,
lettera a), del predetto decreto legislativo n. 29 del
1993, e successive modificazioni, i lavoratori disabili
iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8, comma 2, della
presente legge hanno diritto alla riserva dei posti nei
limiti della complessiva quota d'obbligo e fino al
cinquanta per cento dei posti messi a concorso.».
-Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 2 , della
legge 23 novembre 1998, n. 407 (Nuove norme in favore delle
vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata):
«Art. 1.
Omissis.
2. I soggetti di cui all'articolo 1 della legge 20
ottobre 1990, n. 302 , come modificato dal comma 1 del
presente articolo, nonche' il coniuge e i figli superstiti,
ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora siano gli
unici superstiti, dei soggetti deceduti o resi
permanentemente invalidi godono del diritto al collocamento
obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative,
con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con
preferenza a parita' di titoli. Per i soggetti di cui al
presente comma, compresi coloro che svolgono gia'
un'attivita' lavorativa, le assunzioni per chiamata diretta
sono previste per i profili professionali del personale
contrattualizzato del comparto Ministeri fino all'ottavo
livello retributivo. Ferme restando le percentuali di
assunzioni previste dalle vigenti disposizioni, per i
livelli retributivi dal sesto all'ottavo le assunzioni, da
effettuarsi previo espletamento della prova di idoneita' di
cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come sostituito
dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica
18 giugno 1997, n. 246, non potranno superare l'aliquota
del 10 per cento del numero di vacanze nell'organico. Alle
assunzioni di cui al presente comma non si applica la quota
di riserva di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 12
marzo 1999, n. 68,».
 
Art. 12

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.