Gazzetta n. 32 del 7 febbraio 2019 (vai al sommario)
LEGGE 16 gennaio 2019, n. 7
Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale di Nagoya - Kuala Lumpur, in materia di responsabilita' e risarcimenti, al Protocollo di Cartagena sulla Biosicurezza, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010.



La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:

Art. 1
Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Protocollo addizionale di Nagoya - Kuala Lumpur, in materia di responsabilita' e risarcimenti, al Protocollo di Cartagena sulla Biosicurezza, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010.
 
Allegato
PROTOCOLLO ADDIZIONALE DI NAGOYA-KUALA LUMPUR IN MATERIA DI
RESPONSABILITA' E RISARCIMENTI AL PROTOCOLLO DI CARTAGENA SULLA
BIOSICUREZZA.

Le parti contraenti del presente protocollo addizionale,
Essendo parti del protocollo di Cartagena sulla biosicurezza della convenzione sulla diversita' biologica, in appresso «il protocollo»,
Tenendo conto del principio n. 13 della dichiarazione di Rio de Janeiro sull'ambiente e lo sviluppo,
Riaffermando l'approccio precauzionale sancito dal principio n. 15 della dichiarazione di Rio de Janeiro sull'ambiente e lo sviluppo,
Riconoscendo la necessita' di intervenire con misure adeguate in caso di danni o di sufficiente probabilita' di danni, ai sensi del protocollo,
Richiamando l'art. 27 del protocollo,
Hanno concordato quanto segue:

Art. 1.
Obiettivo

L'obiettivo del presente protocollo addizionale e' di contribuire alla conservazione e all'uso sostenibile della diversita' biologica, tenendo anche conto dei rischi per la salute umana, con l'elaborazione di norme e procedure a livello internazionale in materia di responsabilita' e risarcimenti relativamente agli organismi viventi modificati.

 
Allegato

NAGOYA - KUALA LUMPUR SUPPLEMENTARY
PROTOCOL ON LIABILITY AND REDRESS TO
THE CARTAGENA PROTOCOL ON BIOSAFETY

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e' data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' con quanto disposto dall'articolo 18 del Protocollo stesso.
 
Art. 2.
Definizioni

1. I termini utilizzati all'art. 2 della convenzione sulla diversita' biologica, in appresso «la convenzione», e all'art. 3 del protocollo si applicano al presente protocollo addizionale.
2. Inoltre, ai fini del presente protocollo addizionale si intende per:
a) «conferenza delle parti nella sua funzione di riunione delle parti del protocollo»: la conferenza delle parti della convenzione che funge da riunione delle parti del protocollo;
b) «danno»: l'effetto negativo sulla conservazione e sull'uso sostenibile della diversita' biologica, tenuto conto anche dei rischi per la salute umana, che:
i) e' misurabile o altrimenti osservabile, considerando, ogni volta che siano disponibili, basi scientificamente solide e riconosciute da un'autorita' competente, che tenga conto di eventuali altri cambiamenti indotti sull'uomo e sull'ambiente naturale; e
ii) e' significativo ai sensi del successivo paragrafo 3;
c) «operatore»: la persona che abbia il controllo diretto o indiretto dell'organismo vivente modificato che potrebbe, secondo quanto appropriato e disposto dal diritto interno, includere tra l'altro il detentore dei permessi, la persona che ha immesso sul mercato l'organismo vivente modificato, lo sviluppatore, il produttore, il notificante, l'importatore, l'esportatore, il vettore o il fornitore;
d) «misure di risposta»: le azioni ragionevolmente svolte al fine di:
i) prevenire, ridurre al minimo, contenere, limitare o altrimenti evitare i danni, a seconda dei casi;
ii) ripristinare la diversita' biologica tramite azioni da intraprendere nell'ordine di priorita' che segue:
a) ripristino della diversita' biologica alle condizioni preesistenti al danno o alle condizioni equivalenti piu' vicine; e laddove l'autorita' competente stabilisce che cio' non e' possibile;
b) ripristino tramite, tra l'altro, la sostituzione della diversita' biologica con altre componenti di diversita' biologica per lo stesso uso o per un altro tipo di uso, nella stessa localita' o in un'altra localita' alternativa, a seconda dei casi.
3. L'effetto negativo «significativo» e' determinato sulla base di fattori quali:
a) il cambiamento a lungo termine o permanente, da intendersi come un cambiamento al quale non potra' essere dato rimedio mediante un recupero naturale entro un lasso di tempo ragionevole;
b) la misura dei cambiamenti qualitativi o quantitativi che influiscono negativamente sulle componenti della diversita' biologica;
c) la riduzione della capacita' delle componenti della diversita' biologica di produrre beni e servizi;
d) la misura di eventuali effetti negativi sulla salute umana, ai sensi del protocollo.

 
Art. 3
Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dalle spese di missione di cui agli articoli 13 e 14 del Protocollo di cui all'articolo 1, valutato in 30.520 euro annui a decorrere dall'anno 2018, e dalle rimanenti spese, pari a 220.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 3.
Ambito di applicazione

1. Il presente protocollo addizionale si applica a danni derivanti da organismi viventi modificati che abbiano la loro origine in un movimento transfrontaliero. Gli organismi viventi modificati ai quali si fa riferimento sono quelli:
a) destinati all'uso diretto nell'alimentazione umana o animale o alla lavorazione;
b) destinati ad un uso confinato;
c) destinati all'introduzione intenzionale nell'ambiente.
2. Per quanto riguarda i movimenti transfrontalieri intenzionali, il presente protocollo addizionale si applica al danno derivante da qualsiasi uso autorizzato degli organismi viventi modificati di cui al precedente paragrafo 1.
3. Il presente protocollo addizionale si applica anche al danno derivante da movimenti transfrontalieri accidentali, di cui all'art. 17 del protocollo, nonche' al danno derivante dai movimenti transfrontalieri illegali, di cui all'art. 25 del protocollo.
4. Il presente protocollo addizionale si applica al danno derivante da un movimento transfrontaliero di organismi viventi modificati cominciato dopo l'entrata in vigore del presente protocollo addizionale, per la parte contraente nella cui giurisdizione e' stato effettuato il movimento transfrontaliero.
5. Il presente protocollo addizionale si applica al danno verificatosi in aree ubicate entro i limiti della giurisdizione nazionale delle parti.
6. Per rispondere al danno che si verifica entro i limiti della propria giurisdizione nazionale, le parti possono usare i criteri stabiliti nel proprio diritto interno.
7. La normativa nazionale di attuazione del presente protocollo addizionale si applica anche al danno derivante da movimenti transfrontalieri di organismi viventi modificati non provenienti da parti contraenti.

 
Art. 4
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 16 gennaio 2019

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri

Moavero Milanesi, Ministro degli
affari esteri e della cooperazione
internazionale

Costa, Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del
mare
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
 
Art. 4.
Nesso di causalita'

Il rapporto di causa-effetto tra il danno e l'organismo vivente modificato in questione viene stabilito conformemente al diritto interno.

 
Art. 5.
Misure di risposta

1. In caso di danno, fatti salvi eventuali obblighi imposti dall'autorita' competente, le parti impongono all'operatore o agli operatori appropriati di:
a) informare immediatamente l'autorita' competente;
b) valutare il danno; e
c) adottare appropriate misure di risposta.
2. L'autorita' competente:
a) individua l'operatore che ha causato il danno;
b) valuta il danno; e
c) stabilisce le misure di risposta che l'operatore e' tenuto ad adottare.
3. Qualora le informazioni pertinenti, incluse informazioni scientifiche disponibili oppure informazioni disponibili nel centro di scambio di informazioni sulla biosicurezza, indichino che sussiste una sufficiente probabilita' che, se non si assumono tempestivamente misure di risposta, si verifichera' un danno, l'operatore e' tenuto ad adottare appropriate misure di risposta per evitare il danno.
4. L'autorita' competente puo' adottare appropriate misure di risposta, in particolare se l'operatore ha omesso di farlo.
5. L'autorita' competente ha il diritto di imporre all'operatore il rimborso dei costi e delle spese sostenuti per la valutazione del danno e per l'adozione di eventuali misure appropriate di risposta, ivi compresi i costi e le spese incidentali. Nel diritto interno le parti possono disciplinare altre situazioni in cui l'operatore puo' non essere tenuto a sostenere i costi e le spese.
6. Le decisioni dell'autorita' competente che impongono all'operatore di adottare misure di risposta dovrebbero essere motivate. Le decisioni dovrebbero essere notificate all'operatore. Il diritto interno prevede mezzi di ricorso, ivi inclusa la possibilita' del ricorso amministrativo o giurisdizionale, contro le decisioni. Conformemente al diritto interno, l'autorita' competente informa l'operatore dei mezzi di ricorso disponibili. I mezzi di ricorso non impediscono all'autorita' competente di adottare misure di risposta appropriate, nelle opportune circostanze, salvo altrimenti disposto dal diritto interno.
7. Nel recepire il presente articolo e nel definire le specifiche misure di risposta che l'autorita' competente deve imporre o adottare, le parti possono, a seconda dei casi, valutare se le misure di risposta siano gia' previste dal diritto interno in materia di responsabilita' civile.
8. Le misure di risposta sono attuate in conformita' al diritto interno.

 
Art. 6.
Esenzioni

1. Le parti possono prevedere nel diritto interno le seguenti esenzioni:
a) caso fortuito o forza maggiore; e
b) eventi bellici o agitazioni sociali.
2. Le parti possono prevedere nel diritto interno eventuali altre esenzioni o limitazioni ritenute idonee.

 
Art. 7.
Limiti temporali

Nel diritto interno le parti possono prevedere:
a) limiti temporali relativi e/o assoluti, anche per azioni riguardanti misure di risposta; e
b) l'inizio del periodo nel quale si applica il limite temporale.

 
Art. 8.
Limiti finanziari

Nel diritto interno le parti possono prevedere limiti finanziari per il rimborso dei costi e delle spese riguardanti misure di risposta.

 
Art. 9.
Diritto di ricorso

Il presente protocollo addizionale non limita ne' restringe l'eventuale diritto di ricorso o al risarcimento che un operatore puo' far valere nei confronti di un'altra persona.

 
Art. 10.
Garanzia finanziaria

1. Nel diritto nazionale le parti si riservano il diritto di prevedere disposizioni in materia di garanzia finanziaria.
2. Le parti esercitano il diritto di cui al precedente paragrafo 1 in linea con i diritti e gli obblighi loro imposti dal diritto internazionale, tenendo conto dei tre paragrafi finali del preambolo del protocollo.
3. La prima riunione della conferenza delle parti nella sua funzione di riunione delle parti contraenti del protocollo dopo l'entrata in vigore del presente protocollo addizionale chiede al segretariato di effettuare uno studio completo che analizzi tra l'altro i seguenti aspetti:
a) le modalita' dei meccanismi di garanzia finanziaria;
b) la valutazione dell'impatto ambientale, economico e sociale di tali meccanismi, in particolare per quanto riguarda i Paesi in via di sviluppo; e
c) l'individuazione dei soggetti idonei a offrire la garanzia finanziaria.

 
Art. 11.

Responsabilita' degli Stati per atti illeciti a livello
internazionale

Il presente protocollo addizionale non pregiudica i diritti e gli obblighi degli Stati ai sensi del diritto internazionale in materia di responsabilita' degli Stati per atti illeciti a livello internazionale.

 
Art. 12.
Attuazione e relazione con la responsabilita' civile

1. Nel diritto interno le parti prevedono disposizioni legislative e regolamentari e procedure in materia di danno. Per dare attuazione a tale obbligo le parti prevedono misure di risposta conformemente al presente protocollo addizionale e, se del caso, possono:
a) applicare il vigente diritto interno, ivi incluse, laddove applicabili, le norme generali e le procedure in materia di responsabilita' civile;
b) applicare o elaborare norme e procedure in materia di responsabilita' civile specifiche a tale scopo; o
c) applicare o predisporre una combinazione di entrambe le soluzioni.
2. Allo scopo di prevedere adeguate norme e procedure nel diritto interno in materia di responsabilita' civile per danno a cose o persone associato al danno definito dall'art. 2, paragrafo 2, lettera b), le parti:
a) continuano ad applicare il vigente diritto interno generale in materia di responsabilita' civile;
b) elaborano e applicano o continuano ad applicare il diritto interno in materia di responsabilita' civile specificamente a tale scopo; o
c) elaborano e applicano o continuano ad applicare una combinazione di entrambe le soluzioni.
3. Nell'elaborare le norme in materia di responsabilita' civile come indicato ai precedenti paragrafi 1 e 2, lettere b) o c), le parti tengono conto tra altro, a seconda dei casi, dei seguenti elementi:
a) il danno;
b) le norme in materia di responsabilita', inclusa la responsabilita' oggettiva o la responsabilita' sulla base della colpa;
c) la designazione di un preciso soggetto responsabile, laddove appropriato;
d) il diritto di ricorso.

 
Art. 13.
Valutazione e riesame

La conferenza delle parti nella sua funzione di riunione delle parti contraenti del protocollo riesamina cinque anni dopo l'entrata in vigore, e successivamente con cadenza quinquennale, l'efficacia del presente protocollo addizionale, purche' le parti abbiano messo a disposizione le informazioni necessarie per il riesame. Il riesame e' effettuato nel contesto della valutazione e del riesame del protocollo come previsto all'art. 35 del protocollo, salvo decisione contraria adottata dalle parti del presente protocollo addizionale. Il primo riesame comprende un riesame dell'efficacia degli articoli 10 e 12.

 
Art. 14.
Conferenza delle parti nella sua funzione di riunione
delle parti contraenti del protocollo

1. Fatto salvo l'art. 32, paragrafo 2, della convenzione, la conferenza delle parti nella sua funzione di riunione delle parti contraenti del protocollo funge da riunione delle parti contraenti del presente protocollo addizionale.
2. La conferenza delle parti nella sua funzione di riunione delle parti contraenti del protocollo esamina regolarmente l'attuazione del presente protocollo addizionale e, entro i limiti del proprio mandato, prende le decisioni necessarie per promuoverne l'effettiva attuazione. Essa svolge le funzioni assegnatele dal presente protocollo addizionale e, mutatis mutandis, le funzioni assegnatele ai sensi dell'art. 29, paragrafo 4, lettere a) e f), del protocollo.

 
Art. 15.
Segretariato

Il segretariato istituito dall'art. 24 della convenzione funge da segretariato del presente protocollo addizionale.

 
Art. 16.
Relazione tra la convenzione e il protocollo

1. Il presente protocollo addizionale integra il protocollo, senza tuttavia modificarlo o emendarlo.
2. Il presente protocollo addizionale non pregiudica i diritti e gli obblighi delle parti contraenti del presente protocollo addizionale ai sensi della convenzione e del protocollo.
3. Salvo diversamente previsto dal presente protocollo addizionale, le disposizioni della convenzione e del protocollo si applicano, mutatis mutandis, al presente protocollo addizionale.
4. Fatto salvo il precedente paragrafo 3, il presente protocollo addizionale lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi di una parte ai sensi del diritto internazionale.

 
Art. 17.
Firma

Il presente protocollo sara' aperto alla firma da parte delle parti del protocollo presso la sede delle Nazioni Unite a New York dal 7 marzo 2011 al 6 marzo 2012.

 
Art. 18.
Entrata in vigore

1. Il presente protocollo addizionale entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data del deposito del quarantesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione da parte di Stati od organizzazioni regionali di integrazione economica che sono parti contraenti del protocollo.
2. Il presente protocollo addizionale entra in vigore per uno Stato o un'organizzazione regionale di integrazione economica che lo ratifichi, lo accetti, lo approvi o vi aderisca dopo il deposito del quarantesimo strumento ai sensi del precedente paragrafo 1, il novantesimo giorno successivo alla data in cui detto Stato o detta organizzazione regionale di integrazione economica deposita lo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, oppure, se posteriore, alla data alla quale il protocollo entra in vigore per lo Stato o l'organizzazione regionale di integrazione economica in questione.
3. Ai fini dei precedenti paragrafi 1 e 2 lo strumento depositato da un'organizzazione regionale di integrazione economica non e' conteggiato in piu' rispetto agli strumenti depositati dagli Stati membri dell'organizzazione.

 
Art. 19.
Riserve

Non si possono fare riserve al presente protocollo addizionale.

 
Art. 20.
Denuncia

1. Dopo due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente protocollo addizionale per una parte contraente, detta parte puo' denunciare in qualsiasi momento il presente protocollo addizionale mediante notifica scritta al depositario.
2. La denuncia prende effetto allo scadere di un anno a decorrere dalla data di ricevimento da parte del depositario o alla data posteriore specificata nella notifica della denuncia.
3. Si considera che la parte contraente che denuncia il protocollo, conformemente all'art. 39 dello stesso protocollo, denuncia anche il presente protocollo addizionale.

 
Art. 21.
Testi autentici

L'originale del presente protocollo addizionale, i cui testi nelle lingue araba, cinese, inglese, francese, russa e spagnola fanno ugualmente fede, e' depositato presso il segretariato generale delle Nazioni Unite.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente protocollo addizionale.
Fatto a Nagoya addi' quindici ottobre duemiladieci.