Gazzetta n. 26 del 31 gennaio 2019 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 dicembre 2018, n. 150
Regolamento recante modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2002, n. 65, concernente l'istituzione ed il funzionamento del Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena, a norma dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto lo statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, ed in particolare l'articolo 3;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto la legge 23 febbraio 2001, n. 38, recante norme a tutela della minoranza linguistica slovena della Regione Friuli-Venezia Giulia, ed in particolare l'articolo 3, che prevede l'istituzione del Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena e l'emanazione di norme per il relativo funzionamento;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2002, n. 65;
Considerata l'esigenza di assicurare la migliore operativita' e continuita' dell'azione del Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 dicembre 2017;
Sentita la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;
Sentito il Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 25 ottobre 2018;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie;

E m a n a
Il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche all'articolo 1 del decreto del Presidente
della Repubblica 27 febbraio 2002, n. 65

1. All'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2002, n. 65, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Il Comitato e' organismo permanente di raccordo tra le istituzioni pubbliche e la minoranza linguistica slovena.»;
b) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
«2-bis. I membri del Comitato durano in carica cinque anni. Il termine decorre dalla data della prima riunione del Comitato.».

N O T E

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Note alle premesse:

- L'art. 87, comma 5, della Costituzione conferisce al
Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1
(Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 1° febbraio
1963.
- Il testo dell'art. 3 dello Statuto speciale della
Regione Friuli-Venezia Giulia, e' il seguente:
«Art. 3. - Nella Regione e' riconosciuta parita' di
diritti e di trattamento a tutti i cittadini, qualunque sia
il gruppo linguistico al quale appartengono, con la
salvaguardia delle rispettive caratteristiche etniche e
culturali.».
- L'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
400, prevede che con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri
e sentito il parere del Consiglio di Stato, possano essere
emanati regolamenti per disciplinare: l'esecuzione delle
leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti
comunitari; l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale; le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni
pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.
- La legge 23 febbraio 2001, n. 38, concernente «Norme
a tutela della minoranza linguistica slovena della regione
Friuli-Venezia Giulia» e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 56 dell'8 marzo 2001.
- Il testo dell'art. 3 della legge 23 febbraio 2001, n.
38, e' il seguente:
«Art. 3. - 1. Con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, e' istituito entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge il Comitato istituzionale
paritetico per i problemi della minoranza slovena, di
seguito denominato "Comitato", composto da venti membri, di
cui dieci cittadini italiani di lingua slovena.
2. Fanno parte del Comitato:
a) quattro membri nominati dal Consiglio dei
ministri, dei quali uno di lingua slovena;
b) sei membri nominati dalla giunta regionale del
Friuli-Venezia Giulia, di cui quattro di lingua slovena
designati dalle associazioni piu' rappresentative della
minoranza;
c) tre membri nominati dall'assemblea degli eletti di
lingua slovena nei consigli degli enti locali del
territorio di cui all'art. 1; l'assemblea viene convocata
dal presidente del consiglio regionale del Friuli-Venezia
Giulia entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge;
d) sette membri, di cui due appartenenti alla
minoranza di lingua slovena, nominati dal consiglio
regionale del Friuli-Venezia Giulia con voto limitato.
3. Con il decreto istitutivo di cui al comma 1 sono
stabilite le norme per il funzionamento del Comitato. Il
Comitato ha sede a Trieste.
4. Per la partecipazione ai lavori del Comitato e'
riconosciuto ai componenti solo il rimborso delle spese di
viaggio.
5. Per le finalita' di cui al presente articolo e'
autorizzata la spesa massima di lire 98,5 milioni annue a
decorrere dall'anno 2001.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 27
febbraio 2002, n. 65, recante il «Regolamento per
l'istituzione ed il funzionamento del Comitato
istituzionale paritetico per i problemi della minoranza
slovena, a norma dell'art. 3 della legge 23 febbraio 2001,
n. 38» e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91
del 18 aprile 2002.

Note all'art. 1:

Si riporta di seguito il testo vigente dell'art. 1
del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio
2002, n. 65, citato nelle note alle premesse, come
modificato dall'art. 1 del presente provvedimento:
«Art. 1. - 1. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, della
legge 23 febbraio 2001, n. 38, di seguito denominata:
"legge", e' istituito il Comitato istituzionale paritetico
per i problemi della minoranza slovena, di seguito
denominato: "Comitato".
1-bis. Il Comitato e' organismo permanente di raccordo
tra le istituzioni pubbliche e la minoranza linguistica
slovena.
2. Fanno parte del Comitato i membri nominati secondo
le procedure indicate dall'art. 3 della legge.
2-bis. I membri del Comitato durano in carica cinque
anni. Il termine decorre dalla data della prima riunione
del Comitato.».
 
Art. 2

Modifiche all'articolo 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 27 febbraio 2002, n. 65

1. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2002, n. 65, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Il Capo del Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di affari regionali o un suo delegato svolge le funzioni di Segretario del Comitato. In caso di assenza o impedimento del Segretario e del delegato, il Comitato individua un funzionario verbalizzante. Al Segretario del Comitato o al suo delegato spetta il solo rimborso delle spese di missione, i cui oneri sono posti a carico del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.».

Note all'art. 2:

- Si riporta di seguito il testo vigente dell'art. 3
del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio
2002, n. 65, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente regolamento:
«Art. 3. - 1. La prima riunione del Comitato e'
convocata dal Ministro per gli affari regionali.
2. In sede di prima riunione il Comitato elegge, a
maggioranza dei componenti, il Presidente, al quale
competono le funzioni di convocare il Comitato stesso in
relazione a quanto disposto dal successivo art. 4, di
redigere l'ordine del giorno delle riunioni in riferimento
agli specifici interventi previsti dalla legge, nonche' di
attendere al normale funzionamento dell'organismo.
3. Nella stessa riunione di cui al comma 2 il Comitato
elegge, con identiche modalita', un Vicepresidente tra i
componenti di lingua diversa da quella del Presidente. Il
Vicepresidente sostituisce il Presidente nei casi di
assenza od impedimento.
3-bis. Il Capo del Dipartimento della Presidenza del
Consiglio dei ministri competente in materia di affari
regionali o un suo delegato svolge le funzioni di
Segretario del Comitato. In caso di assenza o impedimento
del Segretario e del delegato, il Comitato individua un
funzionario verbalizzante. Al Segretario del Comitato o al
suo delegato spetta il solo rimborso delle spese di
missione, i cui oneri sono posti a carico del bilancio
della Presidenza del Consiglio dei ministri.».
 
Art. 3
Inserimento dell'articolo 5-bis al decreto del Presidente della
Repubblica 27 febbraio 2002, n. 65

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2002, n. 65, dopo l'articolo 5, e' inserito il seguente:
«Art. 5-bis. - 1. I membri del Comitato sono sostituiti, con le modalita' di cui ai commi 5 e 6, nel caso di:
a) assenza ingiustificata a tre sedute nell'arco di dodici mesi;
b) assenza, ancorche' giustificata, a cinque sedute consecutive;
c) dimissioni.
2. Nel computo di cui al comma 1 sono calcolate anche le assenze nelle sedute dichiarate deserte per mancanza del numero legale.
3. II mancato raggiungimento del numero legale per la validita' della seduta per tre volte consecutive determina la decadenza di tutti i membri del Comitato.
4. I membri del Comitato cessano dalle funzioni allo scadere del termine quinquennale di cui all'articolo 1, comma 2-bis, anche se nominati in sostituzione di altri.
5. Il Segretario del Comitato comunica al Presidente del Consiglio dei ministri, al Presidente della giunta regionale ed al Presidente del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia la necessita' di procedere alla sostituzione di membri ovvero al rinnovo totale del Comitato.
6. Il Presidente del Consiglio dei ministri, il Presidente della giunta regionale e il Presidente del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia provvedono alle nomine dei membri del Comitato di rispettiva competenza.».

Note all'art. 3:

- Il decreto del Presidente della Repubblica 27
febbraio 2002, n. 65 e' citato nelle note alle premesse.
 
Art. 4

Modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente
della Repubblica 27 febbraio 2002, n. 65

1. L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2002, n. 65, e' sostituito dal seguente:
«Art. 6. - 1. Per i lavori del Comitato possono essere presentati, indifferentemente, documenti in lingua italiana o slovena alla cui traduzione provvedono, con successivo rimborso degli oneri da parte del Comitato, nei limiti della dotazione finanziaria di cui all'articolo 2, comma 2, del presente decreto, le strutture regionali che svolgono funzioni di supporto al Comitato medesimo.».

Note all'art. 4:

- Il decreto del Presidente della Repubblica 27
febbraio 2002, n. 65 e' citato nelle note alle premesse.
 
Art. 5
Introduzione dell'articolo 6-bis al decreto del Presidente della
Repubblica 27 febbraio 2002, n. 65

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2002, n. 65, dopo l'articolo 6, e' aggiunto il seguente:
«Art. 6-bis. - 1. Il Comitato puo' articolarsi in gruppi di lavoro per l'esame di particolari tematiche e la formulazione di proposte da sottoporre al Comitato medesimo.
2. Per la partecipazione ai lavori dei gruppi si applicano le previsioni di cui all'articolo 3, comma 4, della legge.».

Note all'art. 5:

- Il decreto del Presidente della Repubblica 27
febbraio 2002, n. 65 e' citato nelle note alle premesse.
 
Art. 6

Norma transitoria

1. Il Comitato nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 2014 e' rinnovato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 3 dicembre 2018

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri

Stefani, Ministro per gli affari
regionali e le autonomie
Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 2019 Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 193