Gazzetta n. 22 del 26 gennaio 2019 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 29 novembre 2018
Credito d'imposta a favore delle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 per la promozione del welfare di comunita'.


IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» ed, in particolare, l'art. 3;
Visto il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, recante «Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461»;
Visto l'art. 1, comma 201, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018 -2020», che riconosce un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2017, alle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, relativamente ai progetti promossi dalle fondazioni medesime e finalizzati alla promozione di un welfare di comunita', attraverso interventi e misure di contrasto alle poverta', alle fragilita' sociali e al disagio giovanile, di tutela dell'infanzia, di cura e assistenza agli anziani e ai disabili, di inclusione socio-lavorativa e integrazione degli immigrati nonche' di dotazione di strumentazioni per le cure sanitarie, su richiesta degli enti di cui all'art. 114 della Costituzione, degli enti pubblici deputati all'erogazione di servizi sanitari e socio-assistenziali e, tramite selezione pubblica, degli enti del terzo settore previsti dal codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, a condizione che le predette erogazioni siano utilizzate dai soggetti richiedenti nell'ambito dell'attivita' non commerciale;
Visto il successivo comma 202 del medesimo art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il quale prevede che il contributo di cui al comma 201 e' assegnato, fino a esaurimento delle risorse disponibili, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, secondo l'ordine temporale con cui le fondazioni comunicano all'Associazione di fondazioni e di casse di risparmio S.p.a. (ACRI) l'impegno a effettuare le erogazioni di cui al comma 201;
Visto altresi' il comma 203 del medesimo art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in base al quale il credito d'imposta puo' essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione;
Visto il comma 204 del citato art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, secondo cui con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le disposizioni applicative necessarie, ivi comprese le procedure per la concessione del contributo nel rispetto del limite di spesa stabilito;
Visto l'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, che prevede, in particolare, la compensabilita' di crediti e debiti tributari e previdenziali;
Visti l'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e l'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recanti la disciplina sui limiti massimi compensabili in materia di crediti d'imposta;
Rilevata la necessita' di emanare le disposizioni applicative e procedurali necessarie all'ssegnazione del contributo previsto dall'art. 1, comma 201 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che garantiscano il rispetto del limite di spesa stabilito, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021;

Decreta:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 1, comma 204, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, individua le modalita' applicative del contributo, riconosciuto sotto forma di credito di imposta, in favore delle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.
 
Art. 2

Ambito di applicazione

1. Possono fruire del credito d'imposta le fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, che, nel perseguimento dei propri scopi statutari, effettuano erogazioni relative ai progetti promossi dalle stesse e finalizzati, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 2 del citato decreto legislativo, alla promozione di un welfare di comunita', attraverso interventi e misure di contrasto alle poverta', alle fragilita' sociali e al disagio giovanile, di tutela dell'infanzia, di cura e assistenza agli anziani e ai disabili, di inclusione socio-lavorativa e integrazione degli immigrati nonche' di dotazione diretta di strumentazioni per le cure sanitarie, su richiesta dei seguenti soggetti:
a) comuni, province, citta' metropolitane, regioni e amministrazioni centrali dello Stato;
b) enti pubblici deputati all'erogazione di servizi sanitari e socio-assistenziali;
c) enti del terzo settore indicati all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
L'individuazione dei soggetti beneficiari dell'erogazione, ove rientranti nella lettera c) del presente comma, dovra' avvenire mediante procedura di selezione pubblica, che assicuri la parita' di partecipazione, l'imparzialita' delle scelte e la pubblicita' dei progetti finanziati.
2. Il credito d'imposta e' riconosciuto nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2017, e fino a esaurimento delle risorse disponibili, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
3. Ove l'erogazione sia effettuata in favore dei soggetti di cui al comma 1, lettera c), il credito d'imposta e' riconosciuto a condizione che l'erogazione sia utilizzata dal soggetto beneficiario per lo svolgimento di attivita' non commerciale ai sensi dell'art. 79, commi 2, 3 e 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
4. Ai fini della determinazione del contributo rilevano le delibere di impegno ad effettuare le erogazioni assunte negli anni 2018, 2019 e 2020, recanti l'indicazione degli enti beneficiari e dei relativi importi assegnati per ogni progetto di cui al comma 1, ad esclusione di quelle che abbiano come beneficiari enti promossi o partecipati dalla fondazione o per i quali la fondazione medesima concorre a esprimere gli organi di indirizzo, amministrazione o controllo.
 
Art. 3

Modalita' di riconoscimento e fruizione del credito d'imposta

1. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, le fondazioni comunicano all'Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio S.p.a. (ACRI), entro il 30 settembre di ciascun anno, le delibere di impegno di cui all'art. 2, comma 4, con l'indicazione per ognuna della data, dei beneficiari, dei relativi importi assegnati e dell'ambito di intervento dei progetti finanziati.
2. ACRI trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalita' definite d'intesa, l'elenco delle fondazioni finanziatrici, per le quali sia stata riscontrata la corretta delibera d'impegno, in ordine cronologico di presentazione, con i relativi codici fiscali e importi, entro il 31 ottobre di ogni anno.
3. L'Agenzia delle entrate, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle delibere e nel limite massimo delle risorse annue disponibili indicato all'art. 2, comma 2, comunica con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia, l'ammontare del credito di imposta spettante a ciascuna fondazione e per conoscenza ad ACRI, entro i successivi trenta giorni dalla comunicazione dell'elenco di cui al comma 2. Successivamente alla predetta comunicazione, le fondazioni finanziatrici versano le somme indicate nelle delibere di cui all'art. 2, comma 4, in conformita' ai termini ed alle condizioni indicate nelle medesime delibere. Le fondazioni trasmettono contestualmente copia della relativa documentazione bancaria ad ACRI per il successivo inoltro da parte di quest'ultima all'Agenzia delle entrate dell'elenco delle fondazioni che hanno effettuato le erogazioni con i relativi codici fiscali ed importi, al fine di consentire la fruizione del credito d'imposta ai sensi del comma 5.
4. Ove, a seguito di inadempienze o rinuncia degli enti beneficiari delle erogazioni, la fondazione revochi in tutto o in parte il contributo, la stessa provvede a darne comunicazione ad ACRI, unitamente alla relativa delibera assunta. ACRI ne da' comunicazione all'Agenzia delle entrate ai fini della conseguente decurtazione, per l'importo corrispondente, del credito di imposta riconosciuto.
5. Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di riconoscimento, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Nel caso in cui l'importo del credito utilizzato risulti superiore all'ammontare concesso ai sensi del comma 3, anche tenendo conto di precedenti fruizioni del credito stesso, il relativo modello F24 e' scartato. Lo scarto e' comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile sul sito internet dei servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate. Con separata risoluzione dell'Agenzia delle entrate e' istituito il codice per la fruizione del credito d'imposta da indicare nel modello F24 e sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello stesso.
6. Il credito e' indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi nei quali il credito e' utilizzato, fino a quello nel corso del quale se ne conclude l'utilizzo.
7. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.
8. Le risorse stanziate ai sensi dell'art. 1, comma 202, della legge 27 dicembre 2017 n. 205, sono trasferite sulla contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio» aperta presso la Banca d'Italia, allo scopo di consentire la regolazione contabile delle compensazioni effettuate attraverso il modello F24 telematico.
9. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, si applicano le disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso previste ai fini delle imposte sui redditi.
 
Art. 4

Monitoraggio

1. Al fine di assicurare il monitoraggio sull'attuazione della misura, ACRI trasmette al Ministero del lavoro e delle politiche sociali gli elenchi di cui all'art. 3, commi 2 e 3, nonche' le comunicazioni di cui all'art. 3, comma 4.
 
Art. 5

Disposizioni transitorie

1. Nelle more dell'applicazione dell'art. 79 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, i soggetti beneficiari delle erogazioni di cui all'art. 2, comma 3 del presente decreto sono le Organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 e le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano previsti dall'art. 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383.
2. In sede di prima applicazione, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta per il 2018, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro trenta giorni dalla ricezione dell'elenco di cui al comma 2 dell'art. 3 e nel rispetto delle modalita' ivi indicate, e' comunicato l'ammontare del credito di imposta spettante a ciascuna fondazione.Il credito d'imposta riconosciuto ai sensi del presente comma e' utilizzabile a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di adozione della delibera di impegno, sempre che le somme indicate siano state effettivamente versate.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 novembre 2018

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Di Maio Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tria

Registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 2019 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg. prev. n. 3