Gazzetta n. 19 del 23 gennaio 2019 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 24 dicembre 2018
Imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Elba Marina di Campo - Pisa e vv, Elba Marina di Campo - Firenze e vv, Elba Marina di Campo - Milano Linate e vv.



IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, gli articoli 106, paragrafo 2, 107 e 108;
Visto il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunita' ed in particolare gli articoli 16 e 17;
Viste la comunicazione e la decisione della Commissione europea concernenti rispettivamente l'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale (GUUE 2012/C 8/02) e l'applicazione delle disposizioni dell'art. 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (GUUE 2012/L 7);
Vista la comunicazione della Commissione 2017/C 194/01 «Orientamenti interpretativi relativi al regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio - Oneri di servizio pubblico (OSP)» (GUUE 2017/C del 17 giugno 2017);
Visto l'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che assegna al Ministro dei trasporti e della navigazione (oggi Ministro delle infrastrutture e dei trasporti), la competenza di disporre con proprio decreto l'imposizione degli oneri di servizio pubblico sui collegamenti aerei in conformita' alle disposizioni del regolamento CEE n. 2408/92, ora abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 1008/2008;
Visto l'art. 2, comma 236, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008) che prevede che con decreto del Ministro dei trasporti (oggi Ministro delle infrastrutture e dei trasporti), siano individuati gli interventi necessari per il potenziamento e la sicurezza dell'aeroporto di Reggio Calabria, per assicurare la continuita' territoriale da e per tale aeroporto nonche' per la continuita' territoriale dell'Isola d'Elba, per un importo massimo di 1,5 milioni di euro per l'anno 2008;
Vista la legge regionale del 27 dicembre 2016, n. 89 e successive modificazioni, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 58 del 30 dicembre 2016, avente ad oggetto «Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilita' per l'anno 2017» e in particolare l'art. 1 «Disposizioni per la continuita' territoriale dell'Isola d'Elba» in forza del quale la giunta regionale e' autorizzata a erogare contributi straordinari all'ENAC, fino all'importo massimo di € 1.050.000,00 per un ulteriore triennio, ovvero per il triennio 2017-2019, rispetto al periodo considerato nell'art. 43 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2013) al fine di concorrere al pagamento degli oneri di servizio pubblico per l'effettuazione di collegamenti aerei volti ad assicurare la continuita' territoriale dell'Isola d'Elba in relazione al contratto di servizio stipulato con il vettore che assicura i collegamenti;
Vista la legge regionale 27 dicembre 2017, n. 77 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilita' 2018) che all'art. 11 «Disposizioni per la continuita' territoriale dell'Isola d'Elba» autorizza la giunta regionale ad erogare contributi straordinari all'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) fino all'importo massimo di complessivi euro 1.050.000,00 per un ulteriore triennio, ovvero per il triennio 2018-2020, rispetto al periodo considerato nell'art. 43 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2013), al fine di concorrere al pagamento degli oneri di servizio pubblico per l'effettuazione di collegamenti aerei volti ad assicurare la continuita' territoriale dell'Isola d'Elba, in relazione al contratto di servizio stipulato con il vettore che assicura i collegamenti;
Vista la deliberazione n. 1 del 18 gennaio 2017 con la quale il Consiglio di amministrazione dell'ENAC ha destinato parte dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2015 alla promozione della continuita' territoriale tra l'Isola d'Elba ed i principali scali della Regione Toscana, nell'importo risultante dalla proposta del direttore generale n. 127207 del 9 dicembre 2016, pari ad € 1.500.000,00;
Visto il decreto ministeriale n. 497 del 25 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 268 del 16 novembre 2017, recante imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Elba Marina di Campo - Pisa e viceversa, Elba Marina di Campo - Firenze e viceversa, Elba Marina di Campo - Milano Linate e viceversa;
Visto il decreto ministeriale n. 66 del 27 febbraio 2018, con il quale si modificano le premesse del decreto ministeriale n. 497 del 25 ottobre 2017 e si precisa che la fonte di finanziamento di provenienza regionale per assicurare la continuita' territoriale dell'Isola d'Elba e' la legge regionale n. 77 del 27 dicembre 2017, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 56 parte prima del 27 dicembre 2017, avente ad oggetto «Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilita' per l'anno 2018» e in particolare l'art. 11 «Disposizioni per la continuita' territoriale dell'Isola d'Elba»;
Visto il decreto ministeriale n. 140 del 21 marzo 2018 che ha modificato la data di entrata in vigore degli oneri di servizio pubblico sulle rotte individuate dal decreto ministeriale n. 497 del 25 ottobre 2017, fissandola al 26 ottobre 2014;
Vista la nota prot. n. 52564 in data 18 maggio 2018 con la quale l'ENAC ha evidenziato che la gara bandita per l'affidamento dell'esercizio di servizi aerei di linea in conformita' degli oneri di servizio pubblico cosi' come definiti con decreto ministeriale n. 497 del 25 ottobre 2017 e successive modificazioni ed integrazioni e' andata deserta;
Vista la deliberazione n. 21 del 2 ottobre 2018 con la quale il Consiglio di amministrazione dell'ENAC ha destinato la somma pari a 750.000 euro per il finanziamento della continuita' territoriale dell'Isola d'Elba, oltre a quanto gia' stanziato con la propria deliberazione del 18 gennaio 2017, n. 1;
Vista la legge regionale 5 dicembre 2018, n. 68 - pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana parte prima n. 56 del 7 dicembre 2018 - «Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio di previsione 2018-2020», in particolare l'art. 19 «Disposizioni per la continuita' territoriale dell'Isola d'Elba. Modifiche all'art. 11 della legge regionale n. 77/2017» che stabilisce che «... all'onere di euro 350.000,00 per l'anno 2021 si fa fronte con legge di bilancio.»;
Considerata l'opportunita' di intraprendere un'ulteriore procedura, attraverso un'apposita Conferenza di servizi, per individuare nuovi contenuti e nuovi parametri sui quali articolare l'imposizione di oneri di servizio pubblico sui collegamenti aerei tra lo scalo dell'Elba e gli scali di Pisa, Firenze e Milano Linate per assicurare la continuita' territoriale dell'Isola d'Elba attraverso collegamenti aerei che siano adeguati, regolari, continuativi e da svolgersi con voli di linea;
Vista la nota n. 19022 del 18 giugno 2018 con la quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha delegato il presidente della Regione Toscana ad indire e presiedere la Conferenza di servizi ai sensi dell' art. 14 della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, finalizzata ad individuare, in conformita' con le disposizioni del regolamento (CE) n. 1008/2008, il contenuto degli oneri di servizio pubblico da imporre sui collegamenti aerei da e per l'Isola d'Elba;
Vista la nota prot. n. 521778, in data 14 novembre 2018, con la quale il presidente della Regione Toscana ha indetto, ai sensi dell'art. 14-ter della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, la predetta Conferenza di servizi per il 29 novembre 2018;
Considerata la disponibilita' di € 72.340,41, residuanti dalla liquidazione dell'ultimo anno di esercizio del servizio onerato operato dall'aggiudicatario della gara relativa al triennio ottobre 2014-ottobre 2017, utilizzabili per la continuita' in esame;
Visto il verbale conclusivo della predetta Conferenza di servizi sottoscritto in data 29 novembre 2018;
Considerata l'opportunita' di far cessare gli effetti del regime onerato sui medesimi collegamenti, cosi' come disciplinato dal decreto ministeriale n. 497 del 25 ottobre 2017 e successive modificazioni ed integrazioni, in una data antecedente a quella dell'entrata in vigore del nuovo regime di oneri di servizio pubblico sui collegamenti da e per l'Isola d'Elba;

Decreta:

Art. 1

Limitatamente alle finalita' perseguite dal presente decreto, il servizio aereo di linea sulle rotte Elba Marina di Campo - Pisa e viceversa, Elba Marina di Campo - Firenze e viceversa, Elba Marina di Campo - Milano Linate e viceversa, costituisce un servizio d'interesse economico generale.
 
Allegato tecnico
IMPOSIZIONE DI ONERI DI SERVIZIO PUBBLICO SULLE ROTTE ELBA MARINA DI
CAMPO - PISA E VICEVERSA, ELBA MARINA DI CAMPO - FIRENZE E
VICEVERSA, ELBA MARINA DI CAMPO - MILANO LINATE E VICEVERSA.
A norma delle disposizioni degli articoli 16 e 17 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunita', il Governo italiano in conformita' alle decisioni assunte dalla Conferenza di servizi, tenutasi nel giorno 29 novembre 2018 su convocazione del presidente della Regione Toscana, ha deciso di imporre oneri di servizio pubblico riguardo ai servizi aerei di linea sulle rotte seguenti:
1. Rotte onerate.

Elba Marina di Campo - Pisa e viceversa;
Elba Marina di Campo - Firenze e viceversa;
Elba Marina di Campo - Milano Linate e viceversa.
Conformemente all'art. 9 del regolamento n. 95/93/CEE del Consiglio delle Comunita' europee del 18 gennaio 1993 come modificato dal Regolamento (CE) 793/2004 e successive modificazioni, relativo a norme comuni per l'assegnazione delle bande orarie negli aeroporti della Comunita', l'Autorita' competente potra' riservare alcune bande orarie per l'esecuzione dei servizi secondo le modalita' previste nel presente documento.
2. Requisiti richiesti e verifiche preliminari.

2.1. Per l'accettazione dell'onere di servizio pubblico sulle rotte di cui al paragrafo 1, ciascun vettore interessato deve essere vettore aereo comunitario e deve:
essere in possesso del prescritto certificato di Operatore aereo (COA) rilasciato dall'Autorita' competente di uno Stato membro ai sensi della normativa comunitaria;
essere in possesso della licenza di esercizio di trasporto aereo rilasciata dall'Autorita' competente di uno Stato membro ai sensi dell'art. 5, punti 1 e 2 del regolamento (CE) 1008/2008;
avere la disponibilita', in proprieta', in dry lease o in wet lease, per tutto il periodo di durata degli oneri, di un numero adeguato di aeromobili con le caratteristiche di capacita' necessarie a soddisfare le prescrizioni dell'imposizione di oneri;
distribuire e vendere i biglietti secondo gli standard IATA con almeno uno dei principali CRS, via internet, via telefono, presso le biglietterie degli aeroporti e attraverso la rete agenziale;
essere in regola con le contribuzioni previdenziali ed assistenziali relative ai rapporti di lavoro, impegnandosi a versare i relativi oneri;
essere in regola con le disposizioni contenute nella legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili» e successive modifiche;
impiegare aeromobili in possesso della copertura assicurativa ai sensi del regolamento (CE) 785/2004 e successive modifiche sulla responsabilita' civile in caso di incidenti con riguardo, in particolare, ai passeggeri, ai bagagli, alle merci trasportate, posta e terzi;
non essere in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo e non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.
2.2. L'E.N.A.C. verifichera' che i vettori accettanti siano in possesso dei requisiti necessari per l'accesso al servizio e per il soddisfacimento degli obiettivi perseguiti con l'imposizione degli oneri di servizio pubblico specificati al punto precedente.
L'E.N.A.C. acquisira', inoltre, il documento unico di regolarita' contributiva (DURC) e l'informazione antimafia di cui all'art. 84 del decreto legislativo n. 159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Articolazione degli oneri di servizio pubblico.

3.1. In termini di numero di frequenze.
Sono individuati i seguenti distinti periodi dell'anno:
periodo estivo A: dal 1° aprile al 31 maggio e dal 1° ottobre al 31 ottobre;
periodo estivo B: dal 1° giugno al 30 settembre;
periodo invernale: dal 1° novembre al 31 marzo.
Per ogni singola tratta - che potra' prevedere uno o piu' scali intermedi tra quelli interessati dall'imposizione - dovranno essere garantite le frequenze minime riportate nei seguenti schemi e distinte per periodo dell'anno:
3.1.1 rotta Elba Marina di Campo (EBA) - Pisa (PSA) e viceversa.
Frequenze minime settimanali: 1 volo al giorno come da tabella sottostante, con sosta - tra andata e ritorno - di almeno 6 ore nella citta' di destinazione continentale. Nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre (periodo estivo B) non sussiste il vincolo delle 6 ore qualora sia effettuata piu' di una frequenza giornaliera.


========================================================
| Periodo estivo A |Periodo estivo B |Periodo invernale| +============+==================+=================+=================+ |rotta | Voli settimanali |Voli settimanali |Voli settimanali | +============+==================+=================+=================+ |EBA-PSA | n. 2 (*) | n. 4 | n. 2 (*) | +------------+------------------+-----------------+-----------------+ |PSA-EBA | n. 2 (*) | n. 4 | n. 2 (*) | +------------+------------------+-----------------+-----------------+


(*) E' richiesto almeno un collegamento ad inizio settimana (lunedi' o martedi') ed uno a fine settimana (venerdi' o sabato), per garantire il servizio ai pendolari settimanali (studenti, lavoratori);

3.1.2 rotta Elba Marina di Campo (EBA) - Firenze (FLR) e viceversa.
Frequenze minime settimanali: 1 volo al giorno come da tabella sottostante, con sosta - tra andata e ritorno - di almeno 6 ore nella citta' di destinazione continentale. Nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre (periodo estivo B) non sussiste il vincolo delle 6 ore qualora sia effettuata piu' di una frequenza giornaliera.


========================================================
| Periodo estivo A |Periodo estivo B |Periodo invernale| +============+==================+=================+=================+ |rotta | Voli settimanali |Voli settimanali |Voli settimanali | +============+==================+=================+=================+ |EBA-FLR | n. 2 (*) | n. 4 | n. 2 (*) | +------------+------------------+-----------------+-----------------+ |FLR-EBA | n. 2 (*) | n. 4 | n. 2 (*) | +------------+------------------+-----------------+-----------------+


(*) E' richiesto almeno un collegamento ad inizio settimana (lunedi' o martedi') ed uno a fine settimana (venerdi' o sabato), per garantire il servizio ai pendolari settimanali (studenti, lavoratori).

Dal 1° ottobre al 31 maggio dovranno essere garantite complessivamente 12 frequenze aggiuntive per le destinazioni di Pisa e/o Firenze (da programmarsi entro il 31 luglio di ogni anno in accordo con la Regione Toscana, sentito ENAC per i successivi adempimenti autorizzativi);
3.1.3 rotta Elba Marina di Campo (EBA) - Milano Linate (LIN) e viceversa.
Frequenze minime settimanali (1 volo al giorno nei giorni indicati).



===================
|Periodo estivo B |
+===============+=================+
|rotta |giorno |
+===============+=================+
| |Venerdi |
| |Domenica (o |
|EBA-LIN |Lunedi mattina) |
+---------------+-----------------+
| |Venerdi |
| |Domenica (o |
|LIN- EBA |Lunedi mattina) |
+---------------+-----------------+


3.1.4 Operativita' dei voli.
In relazione alle caratteristiche dell'aeroporto Marina di Campo, abilitato solo al traffico VFR, l'operativita' dei voli resta subordinata al rispetto delle regole sul volo a vista diurno (VFR diurno); l'operativita' presso EBA dovra' avvenire tra le 8,00 e le 20,00 locali e, comunque, entro il tramonto se precedente le 20,00. Un volo nel periodo compreso fra il tramonto ed il crepuscolo (imbrunire) sara' preso in considerazione solo in caso di evento eccezionale come ritardo sullo schedulato e sotto la responsabilita' del comandante del velivolo.
Eventuali modifiche della programmazione oraria che si dovessero rendere necessarie saranno preventivamente concordate tra MIT, ENAC e Regione Toscana una volta accertata la disponibilita' del vettore e verificata la presenza di slot disponibili. In caso di urgenza, la Regione Toscana chiedera' ad ENAC l'immediata autorizzazione per la variazione della programmazione oraria che non comporti maggiori oneri per la committenza.
3.2. In termini di tipologia di aeromobili utilizzabili, di disponibilita' di posti e di servizi offerti.
Il servizio Elba Marina di Campo - Pisa e viceversa, Elba Marina di Campo - Firenze e viceversa, Elba Marina di Campo - Milano Linate e viceversa, dovra' essere effettuato con aeromobili turboelica aventi caratteristiche tecniche sufficienti per operare in sicurezza sull'aeroporto di Marina di Campo, secondo le regole del volo a vista diurno (VFR diurno).
L'intera capacita' di ciascun aeromobile dovra' essere messa in vendita secondo il regime degli oneri.
In caso di volo con scalo intermedio, almeno il 70% della capacita' di ciascun aeromobile - che dovra' comunque garantire il rispetto dei posti offerti assicurati in OSP per ogni destinazione per settimana - dovra' essere messa in vendita secondo il regime degli oneri fino a 72 ore prima dell'orario previsto del volo.
Il numero minimo di posti settimanali che il vettore deve garantire all'utenza e' quello indicato nelle seguenti tabelle:
rotta Elba Marina di Campo (EBA) - Pisa (PSA) e viceversa.


=============================================================
| Periodo estivo A | Periodo estivo B | Periodo invernale| +=====+===========+======+===========+======+===========+=========+ | |Voli minimi| |Voli minimi| |Voli minimi| | |rotta|settimanali|posti |settimanali|posti |settimanali| posti | +=====+===========+======+===========+======+===========+=========+ |EBA -| | | | | | | |PSA | n.2 | 32 | n.4 | 64 | n.2 | 32 | +-----+-----------+------+-----------+------+-----------+---------+ |PSA -| | | | | | | |EBA | n.2 | 32 | n.4 | 64 | n.2 | 32 | +-----+-----------+------+-----------+------+-----------+---------+


rotta Elba Marina di Campo (EBA) - Firenze (FLR) e viceversa.


=============================================================
| Periodo estivo A | Periodo estivo B | Periodo invernale| +=====+===========+======+===========+======+===========+=========+ | |Voli minimi| |Voli minimi| |Voli minimi| | |rotta|settimanali|posti |settimanali|posti |settimanali| posti | +=====+===========+======+===========+======+===========+=========+ |EBA -| | | | | | | |FLR | n.2 | 32 | n.4 | 64 | n.2 | 32 | +-----+-----------+------+-----------+------+-----------+---------+ |FLR -| | | | | | | |EBA | n.2 | 32 | n.4 | 64 | n.2 | 32 | +-----+-----------+------+-----------+------+-----------+---------+


Dal 1° ottobre al 31 maggio dovranno essere garantiti complessivamente 384 posti aggiuntivi per le destinazioni di Pisa e/o Firenze;
rotta Elba Marina di Campo (EBA) - Milano Linate (LIN) e viceversa.



============================
| Periodo estivo B |
+===============+=================+========+
|rotta |giorno | posti |
+===============+=================+========+
| |Venerdi | |
| +-----------------+ |
| |Domenica (o | |
|EBA-LIN |Lunedi mattina) | |
| +-----------------+--------+
| |Tot. settimanale | 32 |
+---------------+-----------------+--------+
| |Venerdi | |
| +-----------------+ |
| |Domenica (o | |
|LIN- EBA |Lunedi mattina) | |
| +-----------------+--------+
| |Tot. settimanale | 32 |
+---------------+-----------------+--------+


3.3. In termini di tariffe.
Residenti: le tariffe massime (escluso tasse aeroportuali e I.V.A.) da applicare su ciascuna tratta ai residenti nell'Isola d'Elba sono le seguenti:


=================================
| |TARIFFA dal 1/1|
|TRATTA ONERATA | al 31/12 |
+===============+===============+
|Elba - Pisa o | |
|v.v. | € 32,00 |
| | |
|Elba - Firenze | |
|o v.v. | € 39,00 |
+---------------+---------------+
| |TARIFFA dal 1/6|
| | al 30/9 |
| +---------------+
|Elba - Milano | |
|Linate o v.v. | € 110,00 |
+---------------+---------------+


Non residenti: le tariffe massime (escluso tasse aeroportuali e I.V.A.) da applicare su ciascuna tratta ai non residenti nell'Isola d'Elba, sono le seguenti (*):


=================================================
|TRATTA ONERATA | TARIFFA dal 1/1 al 31/12 |
| +===============+===============+
| | Tariffa base | Tariffa plus |
+---------------+---------------+---------------+
|Elba - Pisa o | | |
|v.v. | € 45,00 | € 80,00 |
| | | |
|Elba - Firenze | | |
|o v.v. | € 50,00 | € 85,00 |
=================================================
| | TARIFFA dal 1/6 al 30/9 |
| +================================
| | Tariffa base | Tariffa plus |
| +---------------+---------------+
|Elba - Milano | | |
|Linate o v.v. | € 160,00 | € 195,00 |
+---------------+---------------+---------------+


(*) Il vettore, rispetto alla tariffa base, avra' facolta' di proporre rimodulazioni tariffarie sia in riduzione che in aumento.
Per le tariffe in aumento, che non potranno comunque superare, one-way, la tariffa plus massima, il vettore dovra' dettagliare le diverse caratteristiche di servizio proposte: allowance bagaglio, flessibilita' della prenotazione, tariffe pex legate a permanenza minima, ecc.

Le tariffe indicate sono comprensive di fuel surcharge ed al netto di I.V.A., tasse aeroportuali e oneri addizionali. Non e' ammessa l'applicazione di alcun tipo di surcharge, non prevista per legge, da parte del vettore accettante.
Dovra' essere prevista almeno una modalita' di distribuzione e vendita dei biglietti che risulti completamente gratuita e non comporti alcun onere economico aggiuntivo al passeggero.
Le tariffe indicate verranno aggiornate secondo le seguenti scadenze e modalita':
trascorso almeno un anno dalla data della Conferenza di servizi (29 novembre 2018) ed entro l'inizio di ciascuna stagione aeronautica estiva, si procedera' al riesame delle tariffe onerate sulla base del tasso di inflazione dell'anno solare precedente (1° gennaio-31 dicembre) calcolato sulla base dell'indice generale ISTAT/FOI dei prezzi al consumo. L'eventuale adeguamento decorrera' dall'inizio della stagione aeronautica estiva;
ogni semestre, a partire dall'inizio della stagione aeronautica successiva all'entrata in vigore dei presenti oneri, in caso di variazione superiore al 5% della media semestrale del costo del carburante, espresso in euro, rispetto al costo del carburante preso a riferimento in occasione dell'ultimo aggiornamento effettuato. Al momento di procedere con il primo aggiornamento la valutazione verra' eseguita rispetto alla quotazione del jet fuel - poco oltre riportata - con cui e' stato dimensionato il collegamento. Le tariffe devono essere modificate percentualmente rispetto alla variazione rilevata, in proporzione all'incidenza del costo del carburante sul totale dei costi per ora di volo che, per le rotte del presente onere di servizio, e' pari al 12%.
Ai fini del calcolo della media semestrale sono soggette a rilevazioni le quotazioni mensili del jet fuel FOB Mediterraneo, espresse in euro, relative ai periodi dicembre-maggio e giugno-novembre. Per la conversione in euro delle quotazioni del jet fuel, si utilizzano i valori pubblicati dalla BCE.
La quotazione del jet fuel con cui e' stato effettuato il dimensionamento del servizio e' pari a 653,21 euro/tonnellata metrica, e verra', pertanto, utilizzato come riferimento per i successivi adeguamenti.
Gli eventuali aumenti/diminuzioni decorreranno dall'inizio di ciascuna stagione aeronautica successiva al periodo di rilevazione.
Ai predetti adeguamenti provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, mediante decreto direttoriale, sulla base di un'istruttoria dell'ENAC.
L'ENAC e' incaricato di dare comunicazione delle tariffe aggiornate ai vettori che operano la rotta.
3.4. In termini di continuita' dei servizi.
I vettori che accettano gli oneri di servizio pubblico si impegnano a:
a) garantire il servizio per almeno due stagioni aeronautiche consecutive senza possibilita' di sospensione;
b) effettuare per ciascun anno almeno il 98% dei voli previsti con un margine di cancellazioni massimo del 2% per motivi documentati direttamente imputabili al vettore.
Non costituisce inadempimento imputabile al vettore l'interruzione del servizio per i seguenti motivi:
pericolose condizioni meteorologiche;
chiusura di uno degli aeroporti indicati nel programma operativo;
problemi di sicurezza;
scioperi;
casi di forza maggiore.
c) corrispondere all'ENAC a titolo di penale la somma di € 3.000,00 per ogni volo annullato eccedente il limite di cui al punto b). Le somme percepite in tal senso saranno riallocate per la continuita' territoriale dell'Isola d'Elba.
Ferme restando le penali di cui al precedente punto c), ai vettori sono comminabili, in aggiunta, le sanzioni previste nella normativa dello Stato italiano per la violazione delle disposizioni comunitarie in tema di trasporto aereo.
4. Presentazione dell'accettazione.

4.1. I vettori che intendono operare su una rotta onerata devono presentare all'ENAC, formale ed integrale accettazione degli oneri di servizio pubblico per almeno due stagioni aeronautiche consecutive.
Al fine di consentire l'ordinata operativita' della rotta, di disporre della corretta tempistica per la valutazione dei requisiti di cui al paragrafo 2 e di assicurare la disponibilita' delle bande orarie necessarie per l'esecuzione del servizio, la dichiarazione di accettazione ed il programma operativo conforme a quanto previsto nell'imposizione degli oneri dovranno essere presentati non oltre il sessantesimo giorno precedente l'inizio della stagione aeronautica nella quale i vettori intendono iniziare ad operare.
In fase di prima applicazione, non potranno essere accolte le accettazioni presentate dopo la sottoscrizione dell'eventuale contratto con il vettore aereo selezionato a seguito di apposita gara bandita ai sensi degli articoli 16 - paragrafi 9 e 10 - e 17 del regolamento (CE) 1008/2008.
I vettori accettanti si impegnano a:
a) presentare apposita garanzia al fine di assicurare la serieta' ed affidabilita' dell'accettazione, a favore dell'ENAC, sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa a scelta del vettore che dovra' ammontare a:
per la rotta Elba Marina di Campo - Pisa e v.v.: € 4.783,00;
per la rotta Elba Marina di Campo - Firenze e v.v.: € 5.429,00;
per la rotta Elba Marina di Campo - Milano Linate e v.v.: € 2.190,00.
La fideiussione dovra' essere efficace alla data di presentazione dell'accettazione e sara' svincolata alla data di inizio del servizio e alla costituzione della garanzia indicata nella successiva lettera b);
b) fornire una garanzia di esercizio, per la corretta esecuzione e prosecuzione del servizio, a favore dell'ENAC, sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa a scelta del vettore. Tale garanzia dovra' ammontare a:
per la rotta Elba Marina di Campo - Pisa e v.v.: € 14.349,00;
per la rotta Elba Marina di Campo - Firenze e v.v.: € 16.286,00;
per la rotta Elba Marina di Campo - Milano Linate e v.v.: € 6.571,00.
Nel caso in cui il servizio sulla singola rotta onerata sia accettato da piu' vettori, la fideiussione sara' commisurata, entro i quindici giorni precedenti l'inizio del servizio, alla quota parte del servizio accettato.
La garanzia dovra' essere efficace alla data di inizio del servizio e sara' svincolata entro i sei mesi successivi alla fine del servizio e comunque non prima della verifica della conformita' delle prestazioni fornite a quelle richieste dalla presente imposizione.
Le garanzie indicate alle lettere a) e b), a favore dell'Ente nazionale per l'aviazione civile, devono espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonche' l'operativita' della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del beneficiario della fideiussione stessa, senza sollevare alcuna eccezione e nonostante eventuali opposizioni, anche giudiziali, da parte del vettore accettante e/o di terzi.
Le somme eventualmente introitate a titolo di esecuzione delle garanzie sopra indicate saranno riallocate per la continuita' territoriale dell'Isola d'Elba.
4.2. L'ENAC verifica l'adeguatezza della struttura dei vettori accettanti ed il possesso dei requisiti minimi di accesso al servizio di cui al paragrafo 2 ai fini del soddisfacimento degli obiettivi perseguiti con l'imposizione di oneri di servizio pubblico. All'esito della verifica, i vettori ritenuti idonei ad effettuare i servizi onerati sono autorizzati dall'ENAC stesso ad esercitare il traffico sulle rotte onerate.
4.3. In caso di accettazione degli oneri di servizio pubblico sulla medesima rotta da parte di piu' vettori, questi potranno programmare un numero ridotto di frequenze, purche' complessivamente l'insieme dei voli programmati e la loro schedulazione rispettino quanto previsto nei presenti oneri. L'Ente nazionale per l'aviazione civile verifica che l'insieme dei programmi operativi dei vettori accettanti rispettino i requisiti minimi di servizio individuati negli oneri. L'ENAC, ove necessario, riserva le bande orarie per garantire il numero minimo di frequenze di cui al punto 3.1 del presente allegato tecnico. I vettori aerei che accettano gli oneri possono prestare servizi sulle rotte interessate al di la' delle esigenze minime, per quanto riguarda le frequenze e le capacita' previste dagli OSP, utilizzando bande orarie in propria disponibilita'.
4.4. L'ENAC, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con la Regione Toscana, riesaminera' la necessita' di mantenere l'imposizione degli oneri di servizio pubblico su una rotta, nonche' il livello degli oneri imposti, ogniqualvolta un nuovo ulteriore vettore notifichi la sua intenzione di operare su tale rotta accettando gli oneri.
4.5. Ai sensi della vigente normativa, la presente imposizione di oneri di servizio pubblico decade se non e' stato effettuato alcun servizio aereo di linea sulle rotte soggette a tale onere per un periodo di dodici mesi.
5. Gara d'appalto.

5.1. Ai sensi dell'art. 16, paragrafi 9 e 10, del regolamento CE n. 1008/2008, nel caso in cui non sia pervenuta alcuna accettazione nei termini di cui al paragrafo 4, il diritto di esercitare le rotte Elba Marina di Campo - Pisa e viceversa, Elba Marina di Campo - Firenze e viceversa, Elba Marina di Campo - Milano Linate e viceversa, potra' essere concesso in esclusiva ad un unico vettore, per un periodo di tre anni, tramite gara pubblica in conformita' alla procedura prevista dall'art. 17 del medesimo regolamento comunitario, nonche' alle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato concessi sotto forma di obbligazioni di oneri di servizio pubblico alle imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale.
5.2. Nel caso in cui, a seguito di riesame della situazione, fosse confermata la necessita' di continuare a operare i collegamenti onerati ed accertata la disponibilita' finanziaria per sostenere l'onere della relativa compensazione da corrispondere al vettore, l'ENAC, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nonche' la Regione Toscana, potra' richiedere all'aggiudicatario la disponibilita' di prorogare il servizio, alle medesime condizioni, per un periodo massimo di un anno.
5.3. Nella documentazione di gara sara' fatta menzione della chiusura dell'aeroporto di Linate dal 27 luglio 2019 al 27 ottobre 2019 per opere di manutenzione.
Per detto evento, costituente causa di forza maggiore, i voli onerati sul collegamento Elba - Milano Linate dovranno essere necessariamente destinati verso lo scalo lombardo individuato come piu' idoneo sotto il profilo infrastrutturale e di disponibilita' di slot. Limitatamente al periodo citato, il vettore aggiudicatario si potra' trovare ad operare non in esclusiva.
 
Art. 2

Il servizio aereo di linea sulle rotte Elba Marina di Campo - Pisa e viceversa, Elba Marina di Campo - Firenze e viceversa, Elba Marina di Campo - Milano Linate e viceversa, viene sottoposto a oneri di servizio pubblico secondo le modalita' indicate nell'allegato tecnico, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
Art. 3

Gli oneri di servizio pubblico di cui all'art. 2 diventano obbligatori dal 1° giugno 2019.
 
Art. 4

I vettori comunitari che intendono operare il servizio aereo di linea sulle rotte Elba Marina di Campo - Pisa e viceversa, Elba Marina di Campo - Firenze e viceversa, Elba Marina di Campo - Milano Linate e viceversa, in conformita' agli oneri di servizio pubblico di cui al presente decreto, senza corrispettivo finanziario, devono presentare all'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.), per ogni singola rotta, l'accettazione del servizio, secondo le modalita' indicate nell'allegato tecnico al presente decreto.
 
Art. 5

Ai sensi dell'art. 16, paragrafi 9 e 10 del regolamento (CE) 1008/2008, nel caso in cui non sia pervenuta alcuna accettazione di cui al precedente art. 4, il diritto di effettuare i servizi aerei di linea conformemente all'onere di servizio pubblico imposto su ciascuna delle rotte Elba Marina di Campo - Pisa e viceversa, Elba Marina di Campo - Firenze e viceversa, Elba Marina di Campo - Milano Linate e viceversa, puo' essere concesso in esclusiva a un unico vettore, a decorrere dal 1° giugno 2019, tramite gara pubblica a norma dell'art. 17 del medesimo regolamento comunitario.
La gara di cui al precedente comma, il relativo bando e la connessa documentazione tecnica sono, altresi', conformi alle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico alle imprese incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale.
 
Art. 6

L'E.N.A.C. e' incaricato di esperire la gara di cui all'art. 5, di pubblicare nel proprio sito internet (www.enac.gov.it) il testo del bando di gara e della presente imposizione, nonche' di fornire informazioni sulla gara e sugli oneri di servizio pubblico, mettendo a disposizione a titolo gratuito la documentazione correlata.
 
Art. 7

Con successivo decreto del direttore della Direzione generale per gli aeroporti ed il trasporto aereo viene reso esecutivo l'esito della gara di cui all'art. 5, viene concesso al vettore aggiudicatario della gara stessa il diritto di esercitare in esclusiva il servizio aereo di linea sulle rotte Elba Marina di Campo - Pisa e viceversa, Elba Marina di Campo - Firenze e viceversa, Elba Marina di Campo - Milano Linate e viceversa, e viene altresi' approvata la convenzione tra l'E.N.A.C. e il vettore stesso per regolamentare tale servizio.
Il decreto di cui al comma precedente e' sottoposto agli organi competenti per il controllo.
 
Art. 8

Alla data del presente decreto cessano gli effetti del decreto ministeriale n. 497 del 25 ottobre 2017 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (www.mit.gov.it).

Roma, 24 dicembre 2018

Il Ministro: Toninelli