Gazzetta n. 301 del 29 dicembre 2018 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 novembre 2018, n. 144
Regolamento recante modifiche agli articoli 245, 247, 264 e 402 del regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 13 giugno 1991, n. 190, recante la delega al Governo per la revisione delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, e, in particolare, l'articolo 3 il quale prevede che con decreto del Presidente della Repubblica sono emanate norme regolamentari per la esecuzione e l'attuazione del codice della strada;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, recante il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, recante norme di razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprieta' di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi finalizzata al rilascio di un documento unico, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera d), della legge 7 agosto 2015, n. 124, e, in particolare, l'articolo 5, commi 1 e 3;
Considerata la necessita' di dover adeguare le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, coerentemente con le modifiche introdotte dal citato decreto legislativo n. 98 del 2017 al citato decreto legislativo n. 285 del 1992;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 dicembre 2017;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 25 ottobre 2018;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 245:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Al fine del rilascio della carta di circolazione di cui all'articolo 93, comma 5, del codice, il centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale trasmette contestualmente al sistema informativo del P.R.A., in via telematica, i dati di identificazione dei veicoli, nonche' i dati e le documentazioni in formato elettronico relativi alle generalita' di chi si e' dichiarato proprietario, dell'usufruttuario o del locatario con facolta' di acquisto o del venditore con patto di riservato dominio, e quelli relativi allo stato giuridico-patrimoniale del veicolo, alla sussistenza di privilegi e ipoteche, di provvedimenti amministrativi e giudiziari che incidono sulla proprieta' e sulla disponibilita' dei veicoli stessi, nonche' di provvedimenti di fermo amministrativo.»;
2) il comma 2 e' abrogato;
3) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. L'Ufficio del P.R.A. provvede alle iscrizioni ed alle trascrizioni nel pubblico registro automobilistico ovvero, laddove accerti irregolarita', entro tre giorni dal ricevimento dei dati e delle documentazioni di cui al comma 1, ricusa le formalita' dandone comunicazione in via telematica al centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale.»;
4) il comma 4 e' abrogato;
b) all'articolo 247:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Al fine del rilascio della carta di circolazione di cui all'articolo 94, comma 1, del codice, il centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale trasmette al sistema informativo del P.R.A., in via telematica, i dati di identificazione dei veicoli di cui viene chiesto il trasferimento di proprieta', nonche' i dati e le documentazioni in formato elettronico relativi alle generalita' di chi si e' dichiarato nuovo proprietario.»;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. L'Ufficio del P.R.A. provvede alle trascrizioni nel pubblico registro automobilistico ovvero, laddove accerti irregolarita', entro tre giorni dal ricevimento dei dati e delle documentazioni di cui al comma 1, ricusa le formalita' dandone comunicazione in via telematica al centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale.»;
c) l'articolo 264 e' abrogato;
d) all'articolo 402:
1) al comma 3, le parole: «che risultino dal certificato di proprieta' o» sono soppresse;
2) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. La sezione "immatricolazioni" contiene, per ogni veicolo, i dati di identificazione e i dati relativi all'emanazione della carta di circolazione.»;
3) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Le sezioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 sono popolate automaticamente utilizzando i dati gia' disponibili nel sistema informativo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale e sono continuamente aggiornate, a mezzo di procedure interattive o differite, dagli uffici centrali e periferici dello stesso Dipartimento e dai soggetti abilitati allo sportello telematico dell'automobilista, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, nonche' dai comuni a mezzo di trasferimento di dati per via telematica o su supporto magnetico. La sezione di cui al comma 6 e' gradualmente popolata ed in seguito continuamente aggiornata con i dati trasmessi, per via telematica o su supporto magnetico, dall'autorita' di polizia che ha rilevato l'incidente. Il trasferimento dei dati necessari al popolamento ed all'aggiornamento delle sezioni di cui ai commi 3, 4 e 6 e' eseguito rispettivamente dalle autorita' di polizia, dai comuni e dalle compagnie di assicurazione secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le amministrazioni interessate, nel termine di un mese decorrente dalla data dell'incidente, dalla data di presentazione di denuncia dell'incidente o dalla data di comunicazione della variazione anagrafica.».

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra
l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 1,
lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri.):
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi,
nonche' dei regolamenti comunitari;
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 3 della legge 13 giugno 1991,
n. 190 (Delega al Governo per la revisione delle norme
concernenti la disciplina della circolazione stradale):
«Art. 3. - 1. Entro il termine di cui all'articolo 1 il
Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400 , adotta norme regolamentari per
l'esecuzione e l'attuazione delle disposizioni del codice
della strada, con contestuale abrogazione del regolamento
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1959, n. 420 , e delle altre norme regolamentari
incompatibili, e adeguando le disposizioni regolamentari
concernenti la segnalazione stradale alle norme contenute
nelle direttive comunitarie e agli accordi internazionali
in materia, fissando altresi' i criteri dell'uniforme
pianificazione cui debbono attenersi gli enti cui spetta
l'apposizione della segnaletica stradale e tenendo comunque
conto di quanto gia' disposto in attuazione dell'articolo
19-bis del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 , introdotto
dall'articolo 18 della legge 18 marzo 1988, n. 111.
2. Entro lo stesso termine di cui all'articolo 1 i
Ministri competenti per materia, ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adottano, con
proprio decreto, norme regolamentari per l'esecuzione e
l'attuazione delle disposizioni del codice della strada che
investano la loro esclusiva competenza, nonche' norme
regolamentari per la riorganizzazione di uffici od organi,
compresi quelli delle aziende od amministrazioni autonome,
dei rispettivi dicasteri, in funzione delle nuove o diverse
competenze ad essi affidate. Potra' all'occorrenza essere
prevista l'istituzione di organismi consultivi e di studio
necessari per l'attuazione del codice della strada.
3. I regolamenti di cui ai commi 1 e 2 dovranno
ispirarsi ai criteri della efficienza e produttivita'
dell'amministrazione e della semplificazione e snellimento
delle procedure, riducendo al massimo, anche in funzione
della prevalente natura degli istituti e dei provvedimenti,
l'intervento di piu' uffici nel procedimento ed eliminando
in ogni caso duplicazioni di competenze e di controllo.».
- Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, reca:
»Nuovo codice della strada».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992, n. 495, reca: «Regolamento di esecuzione e
di attuazione del nuovo codice della strada».
- Si riporta il testo dell'articolo 5, commi 1 e 3,
del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98
(Razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di
circolazione e di proprieta' di autoveicoli, motoveicoli e
rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico, ai
sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera d), della legge 7
agosto 2015, n. 124):
«Art. 5 (Disposizioni di coordinamento e abrogazioni).
- 1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 93:
1) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Per i
veicoli soggetti ad iscrizione nel P.R.A., nella carta di
circolazione sono annotati i dati attestanti la proprieta'
e lo stato giuridico del veicolo.»;
2) il comma 9 e' soppresso;
3) il comma 12 e' sostituito dal seguente: «12. Fermo
restando quanto previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, istitutivo dello
sportello telematico dell'automobilista, gli adempimenti
amministrativi previsti dal presente articolo e dagli
articoli 94 e 103, comma 1, sono gestiti in via telematica
dagli uffici del Dipartimento per i trasporti, la
navigazione, gli affari generali e del personale, quale
centro unico di servizio, attraverso il sistema informativo
del Dipartimento stesso.»;
b) all'articolo 94:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. In caso
di trasferimento della proprieta' degli autoveicoli, dei
motoveicoli e dei rimorchi o nel caso di costituzione
dell'usufrutto o di stipulazione di locazione con facolta'
di acquisto, l'ufficio competente del Dipartimento per i
trasporti, la navigazione, gli affari generali e del
personale, su richiesta avanzata dall'acquirente entro
sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione
dell'atto e' stata autenticata o giudizialmente accertata,
provvede al rilascio di una nuova carta di circolazione
nella quale sono annotati gli intervenuti mutamenti della
proprieta' e dello stato giuridico del veicolo. Il
competente ufficio del P.R.A. provvede alla relativa
trascrizione ovvero, in caso di accertate irregolarita',
procede alla ricusazione della formalita' entro tre giorni
dal ricevimento delle informazioni e delle documentazioni
trasmesse, in via telematica, dall'ufficio del Dipartimento
per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del
personale.»;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. In caso
di trasferimento della residenza dell'intestatario della
carta di circolazione, o di sede se si tratta di persona
giuridica, l'ufficio competente del Dipartimento per i
trasporti, la navigazione, gli affari generali e del
personale procede all'aggiornamento della carta di
circolazione.»;
3) al comma 4, le parole: «dai commi 1 e 2» sono
sostituite dalle seguenti: «dal comma 1» e le parole: «e
del certificato di proprieta'» sono soppresse;
c) all'articolo 94-bis, comma 1, le parole: «, il
certificato di proprieta' di cui al medesimo articolo» sono
soppresse;
d) all'articolo 95:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Duplicato
della carta di circolazione»;
2) il comma 1 e' soppresso;
3) il comma 6 e' soppresso;
e) all'articolo 96:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Ferme
restando le procedure di recupero degli importi dovuti per
le tasse automobilistiche, l'ente impositore, anche per il
tramite del soggetto cui e' affidata la riscossione,
qualora accerti il mancato pagamento delle stesse per
almeno tre anni consecutivi, notifica al proprietario
l'avviso dell'avvio del procedimento e, in assenza di
giustificato motivo, ove non sia dimostrato l'effettuato
pagamento entro trenta giorni dalla data di tale notifica,
chiede all'ufficio competente del Dipartimento per i
trasporti, la navigazione, gli affari generali e del
personale la cancellazione d'ufficio dall'archivio
nazionale dei veicoli e dal P.R.A. Il predetto ufficio
provvede al ritiro delle targhe e della carta di
circolazione tramite gli organi di polizia.»;
2) il comma 2 e' soppresso;
f) all'articolo 101:
1) al comma 3, la parola: «novanta» e' sostituita dalla
seguente: «tre»;
2) al comma 4, le parole: «su apposita segnalazione
dell'ufficio del P.R.A.,» sono soppresse;
g) all'articolo 103:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Per
esportare definitivamente all'estero autoveicoli,
motoveicoli o rimorchi, l'intestatario o l'avente titolo
chiede all'ufficio competente del Dipartimento per i
trasporti, la navigazione, gli affari generali e del
personale la cancellazione dall'archivio nazionale dei
veicoli e dal P.R.A., restituendo le relative targhe e la
carta di circolazione, secondo le procedure stabilite dal
Dipartimento stesso nel rispetto delle vigenti norme
comunitarie in materia. La cancellazione e' disposta a
condizione che il veicolo sia stato sottoposto a revisione,
con esito positivo, in data non anteriore a sei mesi
rispetto alla data di richiesta di cancellazione. Per
raggiungere i transiti di confine per l'esportazione il
veicolo cancellato puo' circolare su strada solo se munito
del foglio di via e della targa provvisoria prevista
dall'articolo 99.»;
2) al comma 2, le parole: «, altresi'» sono soppresse,
le parole: «agli uffici del P.R.A.» sono sostituite dalle
seguenti: «al competente ufficio del Dipartimento per i
trasporti, la navigazione, gli affari generali e del
personale» e il secondo periodo e' sostituito dal seguente:
«Il predetto ufficio provvede alla cancellazione
dall'archivio nazionale dei veicoli e ne da' notizia al
competente ufficio del P.R.A. per la cancellazione dal
pubblico registro automobilistico.»;
h) all'articolo 201, comma 1, primo periodo, le parole:
«dai pubblici registri» sono sostituite dalle seguenti:
«dall'archivio nazionale dei veicoli e dal P.R.A.» e al
quarto periodo le parole: «dai pubblici registri» sono
sostituite dalle seguenti: «dal P.R.A.»;
i) all'articolo 213, comma 7, le parole: «al P.R.A. per
l'annotazione nei propri registri» sono sostituite dalle
seguenti: «all'ufficio competente del Dipartimento per i
trasporti, la navigazione, gli affari generali e del
personale per l'annotazione al P.R.A..»;
l) all'articolo 214-bis, comma 2, ultimo periodo, le
parole: «al pubblico registro automobilistico competente
per l'aggiornamento delle iscrizioni» sono sostituite dalle
seguenti: «all'ufficio competente del Dipartimento per i
trasporti, la navigazione, gli affari generali e del
personale per l'aggiornamento delle iscrizioni al P.R.A..»;
m) all'articolo 214-ter, comma 1, quarto periodo, le
parole: «al pubblico registro automobilistico per
l'aggiornamento delle iscrizioni» sono sostituite dalle
seguenti: «all'ufficio competente del Dipartimento per i
trasporti, la navigazione, gli affari generali e del
personale per l'aggiornamento delle iscrizioni al P.R.A.»;
n) all'articolo 226:
1) al comma 6, le parole: «del certificato di
proprieta',» sono soppresse;
2) al comma 7, le parole: «dal P.R.A.,» sono soppresse.
(Omissis).
3. Con decreto del Presidente della Repubblica, da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono definite le
disposizioni di coordinamento relative al decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 8, comma 1, lettera
d), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo
in materia di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche):
«Art. 8 (Riorganizzazione dell'amministrazione dello
Stato). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o piu' decreti legislativi per
modificare la disciplina della Presidenza del Consiglio dei
ministri, dei Ministeri, delle agenzie governative
nazionali e degli enti pubblici non economici nazionali. I
decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi:
(Omissis).
d) con riferimento alle amministrazioni competenti in
materia di autoveicoli: riorganizzazione, ai fini della
riduzione dei costi connessi alla gestione dei dati
relativi alla proprieta' e alla circolazione dei veicoli e
della realizzazione di significativi risparmi per l'utenza,
anche mediante trasferimento, previa valutazione della
sostenibilita' organizzativa ed economica, delle funzioni
svolte dagli uffici del Pubblico registro automobilistico
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con
conseguente introduzione di un'unica modalita' di
archiviazione finalizzata al rilascio di un documento unico
contenente i dati di proprieta' e di circolazione di
autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, da perseguire anche
attraverso l'eventuale istituzione di un'agenzia o altra
struttura sottoposta alla vigilanza del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica; svolgimento delle relative
funzioni con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente;
(Omissis).».

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 245 e 247del
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo
codice della strada), come modificati dal presente
regolamento:
«Art. 245 (Art. 93 Cod. Str. - Comunicazioni fra gli
uffici della M.C.T.C. e del P.R.A.). - 1. Al fine del
rilascio della carta di circolazione di cui all'articolo
93, comma 5, del codice, il centro elaborazione dati del
Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari
generali ed il personale trasmette contestualmente al
sistema informativo del P.R.A., in via telematica, i dati
di identificazione dei veicoli, nonche' i dati e le
documentazioni in formato elettronico relativi alle
generalita' di chi si e' dichiarato proprietario,
dell'usufruttuario o del locatario con facolta' di acquisto
o del venditore con patto di riservato dominio, e quelli
relativi allo stato giuridico-patrimoniale del veicolo,
alla sussistenza di privilegi e ipoteche, di provvedimenti
amministrativi e giudiziari che incidono sulla proprieta' e
sulla disponibilita' dei veicoli stessi, nonche' di
provvedimenti di fermo amministrativo .
2. (Abrogato).
3. L'Ufficio del P.R.A. provvede alle iscrizioni ed
alle trascrizioni nel pubblico registro automobilistico
ovvero, laddove accerti irregolarita', entro tre giorni dal
ricevimento dei dati e delle documentazioni di cui al comma
1, ricusa le formalita' dandone comunicazione in via
telematica al centro elaborazione dati del Dipartimento per
i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il
personale.
4. (Abrogato).»
«Art. 247 (Art. 94 Cod. Str. - Comunicazioni degli
uffici della M.C.T.C. e del P.R.A.). - 1. Al fine del
rilascio della carta di circolazione di cui all'articolo
94, comma 1, del codice, il centro elaborazione dati del
Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari
generali ed il personale trasmette al sistema informativo
del P.R.A., in via telematica, i dati di identificazione
dei veicoli di cui viene chiesto il trasferimento di
proprieta', nonche' i dati e le documentazioni in formato
elettronico relativi alle generalita' di chi si e'
dichiarato nuovo proprietario.
2. L'Ufficio del P.R.A. provvede alle trascrizioni nel
pubblico registro automobilistico ovvero, laddove accerti
irregolarita', entro tre giorni dal ricevimento dei dati e
delle documentazioni di cui al comma 1, ricusa le
formalita' dandone comunicazione in via telematica al
centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti,
la navigazione, gli affari generali ed il personale.
3. L'ufficio centrale operativo della Direzione
generale della M.C.T.C. provvede ad aggiornare la carta di
circolazione per i trasferimenti di residenza comunicati
alle anagrafi comunali sei mesi dopo la data di
pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, trasmettendo per posta, alla
nuova residenza del proprietario o dell'usufruttuario o del
locatario del veicolo cui si riferisce la carta di
circolazione, un tagliando di convalida da apporre sulla
carta di circolazione medesima. A tal fine i comuni devono
trasmettere al suddetto ufficio della Direzione generale
della M.C.T.C., per via telematica o su supporto magnetico
secondo i tracciati record prescritti dalla stessa
Direzione generale, notizia dell'avvenuto trasferimento di
residenza, nel termine di un mese decorrente dalla data di
registrazione della variazione anagrafica. Gli ufficiali di
anagrafe che ricevono la comunicazione del trasferimento di
residenza, senza che sia stata ad essi dimostrata, previa
consegna delle attestazioni, l'avvenuta effettuazione dei
versamenti degli importi dovuti ai sensi della legge 1°
dicembre 1986, n. 870 per l'aggiornamento della carta di
circolazione, ovvero non sia stato ad essi contestualmente
dichiarato che il soggetto trasferito non e' proprietario o
locatario o usufruttuario di autoveicoli, motoveicoli o
rimorchi, sono responsabili in solido dell'omesso
pagamento.
4. Nei casi non previsti nel comma 3, all'aggiornamento
della carta di circolazione provvedono gli uffici
provinciali della Direzione generale della M.C.T.C., che
provvedono, altresi', al rinnovo della carta di
circolazione nei casi di smarrimento, di sottrazione o di
distruzione della carta medesima o delle targhe di cui agli
articoli 95 e 102 del codice.».
- L'articolo 264 del citato d.P.R. n. 495 del 1992,
abrogato dal presente regolamento, recava: «Informazioni in
tema di cessazione dalla circolazione - Art. 103 Cod.
Str.».
- Si riporta il testo dell'articolo 402 del citato
d.P.R. n. 495 del 1992, come modificato dal presente
regolamento:
«Art. 402 (Art. 226 Cod. Str. - Archivio nazionale dei
veicoli). - 1. L'archivio nazionale dei veicoli, costituito
presso la Direzione generale della M.C.T.C. ai sensi
dell'art. 226, commi da 5 a 9, del codice, contiene i dati
relativi alle abilitazioni di cui all'articolo 47, lettere
e), f), g), h), i), l), m) n), del codice, e' completamente
informatizzato ed i suoi dati sono gestiti all'interno del
sistema informatico della Direzione generale della M.C.T.C.
in cinque distinte sezioni ad accesso diretto, fra loro
strettamente interconnesse, capaci di fornire una visione
selezionata o complessiva dei dati da cui risultano
popolate.
2. La sezione "omologazioni" contiene le
caratteristiche tecniche dei veicoli individuate nel corso
delle verifiche e delle prove di omologazione o di
ammissione alla circolazione.
3. La sezione "anagrafica" contiene i dati anagrafici
delle persone fisiche e giuridiche che si siano dichiarate,
nei confronti dei veicoli gestiti dall'archivio nazionale,
proprietarie, comproprietarie, usufruttuarie, locatarie con
facolta' di acquisto, oppure venditrici con patto di
riservato dominio.
4. La sezione «immatricolazioni» contiene, per ogni
veicolo, i dati di identificazione e i dati relativi
all'emanazione della carta di circolazione.
5. La sezione "trasporto merci" contiene gli estremi
delle autorizzazioni e delle licenze rilasciate a favore di
autoveicoli idonei al trasporto di merci per conto di terzi
ed in conto proprio, nonche' la situazione continuamente
aggiornata dell'Albo nazionale delle persone fisiche e
giuridiche che esercitano l'autotrasporto di merci per
conto di terzi.
6. La sezione "incidenti" contiene, per ogni veicolo, i
dati relativi agli incidenti in cui il veicolo stesso sia
stato coinvolto, con l'indicazione, per ciascun incidente,
dei dati anagrafici del conducente, delle modalita', del
tempo e del luogo in cui lo stesso si sia verificato, della
natura ed entita' dei danni riportati, delle conseguenze
che ne siano derivate.
7. Le sezioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 sono popolate
automaticamente utilizzando i dati gia' disponibili nel
sistema informativo del Dipartimento per i trasporti, la
navigazione, gli affari generali ed il personale e sono
continuamente aggiornate, a mezzo di procedure interattive
o differite, dagli uffici centrali e periferici dello
stesso Dipartimento e dai soggetti abilitati allo sportello
telematico dell'automobilista, istituito con decreto del
Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358,
nonche' dai Comuni a mezzo di trasferimento di dati per via
telematica o su supporto magnetico. La sezione di cui al
comma 6 e' gradualmente popolata ed in seguito
continuamente aggiornata con i dati trasmessi, per via
telematica o su supporto magnetico, dall'autorita' di
polizia che ha rilevato l'incidente. Il trasferimento dei
dati necessari al popolamento ed all'aggiornamento delle
sezioni di cui ai commi 3, 4 e 6 e' eseguito
rispettivamente dalle autorita' di polizia, dai Comuni e
dalle compagnie di assicurazione secondo le modalita'
stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, sentite le amministrazioni interessate, nel
termine di un mese decorrente dalla data dell'incidente,
dalla data di presentazione di denuncia dell'incidente o
dalla data di comunicazione della variazione anagrafica.
8. Alla tenuta dell'archivio nazionale dei veicoli di
cui al presente articolo e dell'anagrafe nazionale degli
abilitati alla guida di cui all'art. 403, provvede il
sistema informatico della Direzione generale della M.C.T.C.
Le modalita' di consultazione sono affidate ai programmi
interattivi di interrogazione gia' disponibili o che sara'
necessario rendere disponibili nel sistema informatico
della Direzione generale della M.C.T.C.
9. Le modalita' di accesso all'archivio, sono stabilite
nel rispetto dei principi di cui alla legge 7 agosto 1990,
n. 241. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente
regolamento, il decreto del Presidente della Repubblica 13
marzo 1986, n. 156, relativo all'ammissione alle utenze del
servizio di informatica del CED della Direzione generale
della M.C.T.C., deve essere modificato al fine di far
fronte, sia attraverso le maggiorazioni dei canoni e dei
corrispettivi sia attraverso l'istituzione dei diritti
aggiuntivi correlati alla quantita' di informazioni
richieste, ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione
dei commi precedenti.
10. L'archivio dei veicoli e' in contatto telematico
con l'archivio delle strade di cui all'art. 401 e con
l'anagrafe degli abilitati alla guida di cui all'art. 403.
11. Al fine di assicurare la puntuale adeguatezza
dell'informatizzazione alle esigenze della Amministrazione,
la tempestivita' dell'intervento informatico nonche'
l'uniformita' di indirizzo di tale intervento, la divisione
della Direzione generale della M.C.T.C. che, all'entrata in
vigore del presente regolamento, gestisce il centro
elaborazione dati, e' posta, ferma restando la tabella I
allegata alla legge 1° dicembre 1986, n. 870, alle
dipendenze del Direttore generale della Direzione generale
della M.C.T.C. ed assume tutte le competenze necessarie per
garantire l'informatizzazione delle procedure nonche' la
gestione amministrativo-contabile del sistema. Con decreto
del Ministro dei trasporti e della navigazione vengono di
conseguenza variate le competenze delle Direzioni centrali.
Il unto D del quadro a) ed il punto D del quadro b) della
predetta tabella sono integrati con la previsione della
funzione di direttore del CEIS. L'organizzazione interna
del CEIS viene stabilita con norme regolamentari adottate
con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione
ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge 13 giugno 1991,
n. 190.».
 
Art. 2

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dalle disposizioni del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 
Art. 3

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 8 novembre 2018

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri

Toninelli, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 2018 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 2967

Note all'art. 3:
- Per i riferimenti al decreto legislativo 29 maggio
2017, n. 98, si veda nelle note alle premesse.
 
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