Gazzetta n. 274 del 24 novembre 2018 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DI ENNA «KORE»
DECRETO 16 novembre 2018
Modifiche dello Statuto.



IL PRESIDENTE

Visto il decreto ministeriale 5 maggio 2005, n. 116, con il quale e' stata istituita la Libera Universita' della Sicilia Centrale Kore con sede in Enna ed e' stato approvato il relativo statuto;
Viste le successive modifiche statutarie, intervenute con propri decreti n. 50 del 12 giugno 2008, n. 156 del 16 luglio 2010, n. 170 del 10 ottobre 2011 e, in ultimo, n. 21 del 22 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 53 dell'8 marzo 2016;
Vista la proposta di modifiche al vigente Statuto, approvata all'unanimita' il 30 giugno 2018 dal Consiglio di amministrazione dell'Universita' e trasmessa, via pec del 4 luglio 2018, al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per il prescritto controllo di legittimita' e di merito ai sensi dell'art. 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la nota prot. n. 10716 del 31 agosto 2018, pervenuta via pec in pari data, a cura del direttore generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore del M.I.U.R., acquisita nello stesso giorno al protocollo di Ateneo al n. 15466;
Dato atto che con la predetta nota 10716/2018 sono state formulate, a norma del citato art. 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, alcune osservazioni, nonche' richiesta un'integrazione documentale ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 7, della legge n. 241 del 1990, con conseguente estensione di ulteriori trenta giorni del termine di cui all'art. 6 della legge n. 168/1989;
Richiamata la deliberazione n. 43 del 26 settembre 2018 con la quale il Consiglio di amministrazione dell'Universita' - rilevando che nel testo sottoposto al controllo di legittimita' e di merito risultano gia' presenti talune delle previsioni che il Ministero chiede di aggiungere e che inoltre le altre osservazioni e i suggerimenti non riguardano specificamente gli atenei non statali - ha confermato alla unanimita' la deliberazione adottata il 30 giugno 2018;
Richiamata la nota dell'Universita' prot. n. 17811/18 del 28 settembre 2018, con la quale e' stata trasmessa al Ministero la documentazione richiesta e sono state contestualmente comunicate le decisioni del Consiglio di amministrazione in ordine alle osservazioni;
Dato atto che alcun riscontro e' pervenuto nei termini dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Considerato pertanto concluso il procedimento amministrativo per l'adozione dello Statuto contenente le modifiche introdotte;
Vista la deliberazione unanime del Consiglio di amministrazione n. 48 del 15 novembre 2018 che autorizza il presidente dell'Universita' ad emanare il nuovo Statuto ed a provvedere altresi' alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
Ritenuta la propria competenza;

Decreta:

1. E' emanato - nel testo modificato come da premesse, che viene allegato al presente decreto per costituirne parte integrante e sostanziale - il nuovo Statuto di autonomia della Libera Universita' degli Studi di Enna «Kore».
2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera' in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Enna, 16 novembre 2018

Il presidente: Salerno
 
Allegato

STATUTO DI AUTONOMIA
della Libera Universita' degli Studi di Enna «Kore»
Art. 1.
Istituzione

1. La Libera Universita' degli studi di Enna «Kore», in breve «Universita' Kore di Enna» o «UKE», legalmente riconosciuta con decreto del Ministro dell'istruzione e dell'universita' 5 maggio 2005 n. 116, e' dotata di personalita' giuridica, con autonomia statutaria, scientifica, didattica, organizzativa, amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 33 della Costituzione della Repubblica italiana, della legge 9 maggio 1989, n. 168, e della legge 29 luglio 1991, n. 243.
2. La Libera Universita' degli studi di Enna «Kore» appartiene alla categoria delle istituzioni previste dall'art. 1, punto 2, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933 n. 1592. Il presente statuto si configura come l'espressione fondamentale del suo ordinamento autonomo. L'autonomia e' disciplinata da appositi regolamenti approvati ai sensi della vigente normativa.
3. Lo status di Libera Universita' puo' essere modificato soltanto con il voto favorevole dei tre quarti dei componenti in carica del Consiglio dei garanti.
4. Costituiscono denominazioni ufficiali dell'UKE l'originaria intitolazione «Libera Universita' della Sicilia centrale Kore di Enna» e, nelle relazioni internazionali, ove necessario, l'espressione inglese «Kore University of Enna».
5. Il Logo della Libera Universita' e' allegato al presente statuto e ne fa parte integrante. Esso riporta l'immagine della divinita' greca Kore contornata dalla scritta in latino «Studiorum Universitas Hennae» e dalla dizione in piccolo «Libera Universita' Kore Enna» a sua volta sormontata dalle dodici stelle della bandiera dell'Unione europea.

 
Art. 2.
Sede

1. La sede dell'UKE e dei suoi organi centrali e' nella citta' di Enna. L'UKE puo' inoltre istituire ed attivare facolta' e corsi, nel rispetto dello Statuto e delle disposizioni vigenti, anche in localita' diverse dalla propria sede centrale.
2. L'individuazione della citta' di Enna quale sede centrale non e' soggetta a modifiche statutarie, se non con deliberazione unanime dei componenti in carica del Consiglio dei garanti. Delegazioni e rappresentanze possono essere costituite in Italia e all'estero, al fine di svolgere, anche in via accessoria e strumentale rispetto alle finalita' dell'Ateneo, attivita' di promozione e sviluppo della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali.

 
Art. 3.
Missione e finalita' e garanzie

1. L'UKE e' istituita con lo scopo di rendere effettivi e concreti la cooperazione internazionale e il rapporto tra le storie, le culture, il patrimonio scientifico delle diverse sponde del bacino del Mediterraneo, da una parte, e la ricerca e la formazione universitaria, dall'altra. In particolare, all'UKE e' assegnato il compito di implementare questo rapporto e di finalizzarlo allo sviluppo sociale, economico e scientifico dei singoli cittadini e delle popolazioni, intervenendo specificamente nei segmenti dell'alta formazione delle nuove generazioni, della formazione di eccellenza, della formazione continua e della formazione a distanza anche mediante procedure e tecniche di e-learning.
2. Professori, ricercatori, personale tecnico-amministrativo e studenti, quali componenti dell'UKE, contribuiscono, nell'ambito delle rispettive funzioni e responsabilita', al perseguimento della missione ed al raggiungimento dei fini istituzionali.
3. L'UKE nasce con la finalita' specifica di dare completa attuazione a quanto affermato dall'art. 27 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo in materia di istruzione del 10 dicembre 1948.
4. L'Universita' si dota di un proprio Codice etico, approvato dal Consiglio dei garanti, e di un Comitato etico eletto dallo stesso Consiglio. Il Comitato etico esplica anche le funzioni di garanzia per le pari opportunita', con il compito di prevenire i rischi di discriminazioni direttamente o indirettamente legate al genere, alle disabilita', all'eta', alle razze, alle etnie, alle lingue ed alle culture, agli orientamenti sessuali, religiosi e politici. La composizione e il funzionamento del Comitato sono disciplinati da un apposito regolamento approvato dal Consiglio di amministrazione. L'inosservanza di norme contenute nel Codice etico conseguente alla condotta volontaria, anche omissiva, comporta l'applicazione di sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione e alla gravita' dei fatti, fino alla sospensione dall'Ufficio e dallo stipendio per i comportamenti piu' gravi, lesivi del prestigio e del patrimonio mobiliare e immobiliare dell'Ateneo.
5. L'Universita' rilascia i seguenti titoli di primo e di secondo livello:
5.1. laurea (L);
5.2. laurea specialistica o magistrale (LS - LM);
5.3. diploma di specializzazione (DS);
5.4. dottorato di ricerca (DR).
6. L'UKE puo' istituire altresi' ogni altra iniziativa formativa di ogni ordine e grado che la legge attribuisce alle Universita' e puo' attivare, disciplinandoli nel regolamento didattico di Ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento delle lauree o della laurea specialistica o magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello.
7. L'UKE fornisce il proprio qualificato apporto, oltre che alla ricerca scientifica di base, anche allo sviluppo della ricerca applicata e dell'innovazione tecnologica e organizzativa.
8. L'UKE cura altresi' la formazione e l'aggiornamento del proprio personale e puo' attivare iniziative editoriali e di sostegno alla imprenditorialita' degli studenti e/o dei laureati e diplomati dell'Ateneo.

 
Art. 4.
Risorse finanziarie e governance

1. La Libera Universita' degli studi di Enna «Kore», nel rispetto delle proprie ragioni fondative, prevede un Consiglio dei garanti rappresentativo del proprio status di universita' libera e della propria mission.
2. Il Consiglio dei garanti assicura il perseguimento dei fini istituzionali e la governance dell'Universita' attraverso l'elezione del Presidente e del Rettore, tra personalita' di alto profilo culturale.
3. Le fonti di finanziamento della Libera Universita' degli studi di Enna «Kore» sono costituite da tasse e contributi degli studenti, da redditi conseguenti a convenzioni, donazioni, legati e beni patrimoniali di sua proprieta' nonche' da trasferimenti dello Stato e di altri soggetti pubblici e privati che, in ragione del loro apporto finanziario, possono entrare a far parte del Consiglio dei garanti complessivamente con non piu' di tre componenti.
4. L'Universita' non ha fini di lucro. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonche' fondi, riserve o capitale durante la vita dell'UKE, in favore di amministratori, soci, partecipanti a qualsiasi titolo. Gli eventuali utili e avanzi di gestione sono obbligatoriamente reinvestiti esclusivamente per lo sviluppo delle attivita' funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarieta'. L'UKE e' finanziata principalmente con i proventi derivanti dall'attivita' svolta e da contributi privati, ed e' pertanto governata da un Consiglio dei garanti la cui composizione e' prevalentemente privatistica.
5. I finanziatori privati, che assicurino per almeno un triennio contributi economici in favore dell'Universita', divengono membri di diritto della Associazione per lo sviluppo della Libera Universita' Kore di Enna (ASLUK), impegnandosi a rispettare il relativo regolamento e il codice etico approvati dall'UKE.

 
Art. 5.
Relazioni

1. L'UKE instaura ed intrattiene in linea preferenziale relazioni culturali, didattiche e scientifiche con istituzioni pubbliche e private e con le universita' del Mediterraneo e di altre regioni geopolitiche. Anche a tale riguardo, promuove e sostiene lo svolgimento in lingua straniera di corsi o parti di corsi di studio.
2. Per il perseguimento delle proprie finalita', l'UKE intrattiene rapporti con enti pubblici e privati. Puo' stipulare contratti e convenzioni per attivita' didattica e di ricerca, di consulenza professionale e di servizio a favore di terzi. Puo' costituire, partecipare a, e/o controllare, societa' di capitali, e costituire centri e servizi interdipartimentali e interuniversitari e intrattenere collaborazioni nel campo della ricerca, della didattica e della creazione di imprese. Puo' altresi' promuovere consorzi o partecipare a consorzi con altre universita' e soggetti pubblici e privati.

 
Art. 6.
Organi

1. Sono organi centrali di indirizzo, di governo e di gestione dell'Universita':
1.1. il Consiglio dei garanti;
1.2. il Consiglio di amministrazione;
1.3. il Presidente;
1.4. il Senato accademico;
1.5. il Rettore;
1.6. il direttore generale.

 
Art. 7.
Consiglio dei garanti dell'Universita'

1. Il Consiglio dei garanti dell'Universita' si compone di 19 membri, elevabili fino a 24 ove si verifichino tutte le condizioni previste ai successivi punti 1.3, lettera b, e 1.4, e precisamente:
1.1. in numero di cinque espressione di soggetti pubblici e privati rappresentativi del territorio di riferimento elettivo dell'Universita', del mondo della cultura e del lavoro, di cui:
a) uno della Regione Siciliana,
b) uno dell'ANCI Sicilia,
c) uno della Societa' di Storia Patria su indicazione della Fondazione Societa' Siciliana per la Storia Patria,
d) uno del Gruppo siciliano dei Cavalieri del lavoro,
e) uno del Consorzio Ennese Universitario;
1.2. in numero di quattro rappresentanti espressione della Comunita' universitaria dell'UKE eletti dalle rispettive componenti con le modalita' stabilite nel regolamento generale:
a) il direttore generale;
b) un rappresentante dei professori;
c) un rappresentante degli studenti;
d) un rappresentante degli alunni;
1.3. in numero massimo di tredici espressione dei sostenitori privati, di cui:
a) dieci designati, avendo cura che non siano tutti dello stesso genere, dalla Associazione per lo sviluppo della Libera Universita' Kore (ASLUK). I presidenti e i rettori dell'Ateneo con almeno tre mandati consecutivi, riconosciuti «emeriti» ai sensi del relativo regolamento interno, entrano a far parte di diritto del Consiglio nell'ambito della presente quota nel numero massimo di tre, individuati dal Consiglio di amministrazione uscente nei piu' anziani per durata complessiva dei mandati. Nelle sedute del Consiglio dei garanti i membri emeriti concorrono al numero legale soltanto quando presenti;
b) fino a tre rappresentanti designati per il singolo quadriennio dalle persone giuridiche o fisiche che, in ragione del loro apporto finanziario, concorrano significativamente al funzionamento dell'Universita' con contributi minimi determinati all'inizio di ogni quadriennio dal Consiglio di amministrazione;
1.4. il Presidente e il Rettore, qualora non ne facciano gia' parte, divengono membri di diritto del Consiglio dei garanti all'atto della rispettiva elezione da parte dello stesso Consiglio.
2. Il Consiglio dei garanti si insedia con almeno dieci componenti. Il Presidente e' eletto dal Consiglio dei garanti nella seduta di insediamento. Egli assume contestualmente la presidenza e la legale rappresentanza dell'Universita'. Nella stessa seduta il Consiglio elegge il Rettore. Il procedimento di formazione del Consiglio e' avviato, almeno quarantacinque e non oltre sessanta giorni prima della scadenza prevista, dal Vice Presidente del Consiglio di amministrazione in carica ed e' gestito dallo stesso Consiglio di amministrazione nella composizione straordinaria senza la presenza del Presidente e del Rettore. Il Vice Presidente indice le elezioni, richiede le designazioni e le proposte, ove previste, e convoca e presiede la prima seduta di insediamento fino all'elezione del nuovo presidente. Nel caso di mancata proposta di una o piu' terne nel termine di trenta giorni dalla richiesta, il Consiglio di amministrazione, nella composizione straordinaria di cui sopra, provvede all'integrazione della componente mancante con personalita' di riconosciuto prestigio.
3. I cinque membri di cui al punto 1.1 sono individuati, sulla base di altrettante terne, dal Consiglio di amministrazione uscente, che si riunisce a tal fine senza la presenza del Presidente e del Rettore uscenti e pertanto su convocazione del Vice Presidente in quanto titolare, ai sensi del comma precedente, del processo di formazione del nuovo Consiglio dei garanti. Il Consiglio di amministrazione uscente, cosi' riformulato anche ai fini del quorum deliberativo, individua i nominativi finali nel rispetto della migliore rappresentanza possibile dei sessi, dei territori e delle professionalita'. Ciascuna terna, proposta dai legali rappresentanti delle istituzioni aventi titolo, include personalita', di nazionalita' italiana o straniera, che:
3.1. non siano tutte rappresentative di un solo genere;
3.2. non appartengano, all'atto della proposta, ai ruoli dei professori e dei ricercatori universitari di altri atenei italiani e, qualora vi abbiano appartenuto in passato, abbiano lasciato i ruoli da almeno ventiquattro mesi;
3.3. non siano, all'atto della proposta, parlamentari europei, nazionali o regionali o consiglieri regionali, provinciali o comunali ne' rivestano alcuna carica politica nei governi nazionale o regionale o nelle giunte territoriali o comunali. Nel caso abbiano rivestito tali cariche in passato, deve essere intercorso un periodo di almeno ventiquattro mesi dalla cessazione della carica;
3.4. siano in possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea magistrale o vecchio ordinamento;
3.5. non abbiano liti in atto con l'Ateneo;
3.6. non abbiano subito condanne passate in giudicato per reati di mafia, terrorismo o corruzione.
4. I membri del Consiglio dei garanti permangono in carica per quattro anni dalla data di insediamento dell'organo, ridotta a due anni per il rappresentanti degli studenti. Il direttore generale permane nella carica per la durata del suo incarico. I componenti entrati in carica successivamente, nonche' quelli eventualmente subentrati ai membri dimissionari o ai cessati, durano in carica per il solo periodo che rimane alla scadenza quadriennale dell'organo.

 
Art. 8.
Competenze del Consiglio dei garanti

1. Il Consiglio dei garanti e' il massimo organo di indirizzo politico-culturale dell'Universita'. Esso pertanto ne delibera e verifica il perseguimento degli obiettivi strategici. Il Consiglio dei garanti elegge il Presidente e il Rettore dell'Universita', tra personalita' della cultura che abbiano contribuito allo sviluppo del sistema universitario e della stessa Universita'.
2. Le sedute del Consiglio dei garanti sono pubbliche, salvo i casi nei quali si discuta di persone identificate. Le sedute sono valide quando sia conseguito il quorum costitutivo, formato dal Presidente o dal Vicepresidente e da almeno la meta' degli altri componenti in carica. Le delibere del Consiglio dei garanti sono sempre adottate con la maggioranza assoluta dei presenti, con l'eccezione dei casi per i quali il presente statuto impone espressamente un diverso quorum funzionale.
3. Compete al Consiglio dei garanti dell'Universita':
3.1. eleggere il Presidente;
3.2. eleggere il Rettore;
3.3. eleggere il Collegio dei Revisori dei conti;
3.4. eleggere il Comitato etico;
3.5. eleggere l'Ombudsman;
3.6. determinare l'indirizzo generale di sviluppo dell'Universita', deliberare i relativi programmi pluriennali e i criteri generali per l'attivazione di strutture e servizi;
3.7. deliberare sulle eventuali modifiche all'art. 1, comma 3, e all'art. 2, comma 2, del presente statuto secondo quanto in essi previsto;
3.8. esprimere il parere conforme sulle scelte adottate dal Consiglio di amministrazione che abbiano valore strategico, con particolare riferimento agli investimenti immobiliari e mobiliari ed alle obbligazioni che impegnino l'Universita' per un periodo di durata superiore ai cinque anni;
3.9. fissare gli indirizzi generali per i finanziamenti pluriennali destinati alle attivita' di ricerca;
3.10. approvare il codice etico della comunita' universitaria.
4. Il Consiglio dei garanti e' convocato almeno due volte all'anno, ed ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessita', ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

 
Art. 9.
Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione e' composto dal Presidente dell'Universita', che lo presiede, dal Rettore e da cinque componenti nominati dal Presidente anche tra i membri del Consiglio dei garanti dell'Universita'. Alle sedute del Consiglio di amministrazione sono invitati a partecipare inoltre, senza diritto di voto e senza responsabilita' contabili e soltanto per le materie relative ai servizi didattici e al diritto allo studio, due rappresentanti degli studenti eletti dalla rispettiva componente. La nomina dei membri del Consiglio di amministrazione deve rispettare il principio della prevalente composizione privatistica dell'organo di governo ed assicurare la presenza di persone di genere diverso. Il Consiglio di amministrazione dura in carica per quattro anni.
2. Il Consiglio di amministrazione e' organo di governo dell'Universita', ha inoltre compiti preparatori rispetto alle deliberazioni concernenti materie di competenza del Consiglio dei garanti, collabora con il Presidente nell'amministrazione dell'Universita' ed opera attraverso deliberazioni collegiali, nel quadro del presente statuto, delle norme di legge, dei regolamenti e delle linee strategiche e dei piani di sviluppo pluriennali approvati dal Consiglio dei garanti. Le sedute del Consiglio di amministrazione sono valide quando sia conseguito il quorum costitutivo, formato dal Presidente o dal Vicepresidente e da almeno la meta' degli altri componenti in carica. Le delibere del Consiglio di amministrazione sono adottate con la maggioranza assoluta dei partecipanti alla riunione, fatti salvi i casi per i quali il presente statuto impone espressamente un diverso quorum funzionale.
3. Spetta in particolare al Consiglio di amministrazione:
3.1. deliberare, su proposta del Senato accademico, il regolamento didattico di Ateneo;
3.2. deliberare il regolamento generale di Ateneo e le relative modificazioni e integrazioni;
3.3. approvare il bilancio di previsione e il conto consuntivo;
3.4. deliberare, con il voto favorevole della meta' piu' uno dei componenti in carica, salvo quanto previsto al precedente art. 1, comma 3, e tenendo conto del divieto contenuto all'art. 2, comma 2, le eventuali modifiche allo Statuto dell'Universita', acquisite anche le proposte del Senato accademico sulle materie attinenti l'ordinamento didattico e la ricerca;
3.5. deliberare in ordine alla determinazione degli organici del personale non docente, al recepimento dei contratti di lavoro e al trattamento economico del personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo;
3.6. deliberare le indennita' e i compensi connessi alle cariche ed alle funzioni, inclusi quelli che concernono lo stesso Consiglio di amministrazione nel limite massimo, per gli organi centrali di Ateneo del tre per cento del budget complessivo annuale dell'Universita';
3.7. deliberare in ordine a tutto quanto si riferisca ad acquisizione, cessione, accettazione a qualsiasi titolo del patrimonio mobiliare e immobiliare dell'Universita', previo parere del Consiglio dei garanti nei casi previsti all'art. 8, comma 3, punto 8;
3.8. deliberare in ordine alla costituzione non temporanea di societa', consorzi e fondazioni o alla partecipazione ad essi dell'Universita'.
4. Il Consiglio di amministrazione ha inoltre poteri deliberanti sulle seguenti materie:
4.1. sull'istituzione di tutte le strutture dell'Universita', nonche', in base alle proposte del Senato accademico o dei Consigli di facolta', sull'attivazione dei Corsi di studio, tenendo conto delle linee strategiche dettate dal Consiglio dei garanti;
4.2. sui regolamenti per i quali non sia espressamente prevista la competenza del Senato accademico;
4.3. sui settori scientifico-disciplinari ai quali attribuire i posti vacanti per professori e ricercatori di ruolo o con incarico pluriennale sulla base dei programmi triennali di sviluppo approvati dal Consiglio dei garanti e acquisite le proposte anche del Senato accademico;
4.4. sulle nomine dei professori di ruolo o con incarico pluriennale da chiamare alle cattedre stesse, acquisite le proposte dei Consigli di facolta';
4.5. sulla definizione, in base agli ordinamenti dei corsi di studio, degli insegnamenti da attivare in ciascun anno accademico e degli incarichi e contratti da conferire, per lo svolgimento dell'attivita' didattica, a professori e ricercatori di altre universita' e a persone di alta qualificazione scientifica e professionale;
4.6. sui criteri generali per l'ammissione degli studenti ai corsi di studio e per la determinazione delle tasse di iscrizione e dei contributi a carico degli studenti, degli eventuali esoneri nonche' sui criteri per il conferimento di provvidenze e borse di studio, di perfezionamento e di ricerca;
4.7. sulla costituzione temporanea di societa', imprese e consorzi e sulla partecipazione ad essi dell'Universita';
4.8. sui provvedimenti disciplinari a carico dei docenti e degli studenti, nel rispetto dell'art. 10 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e delle previsioni contenute nel presente statuto;
4.9. sulle manutenzioni straordinarie degli immobili e le dotazioni straordinarie afferenti alle strutture didattiche, scientifiche e tecnico-amministrative, nei limiti degli stanziamenti di bilancio.
5. Compete al Presidente dell'Universita', fatte salve le prerogative degli altri organi, proporre le deliberazioni al Consiglio di amministrazione. Il Consiglio puo' in via generale attribuire al Presidente, in qualita' di amministratore delegato, tutte o parte delle proprie competenze, con esclusione di quelle elencate al comma 3.

 
Art. 10.
Presidente dell'Universita'

1. Il Presidente dell'Universita', eletto dal Consiglio dei garanti a norma dell'art. 8, comma 1, rimane in carica per quattro anni, con possibilita' di rielezione. Egli esercita tutte le funzioni attribuite per norma di legge al legale rappresentante dell'UKE. Ha, con firma libera, la rappresentanza dell'Universita' di fronte ai terzi ed in giudizio con facolta' di promuovere azioni ed istanze giudiziali, ed amministrative, per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione, e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.
2. Il Presidente dell'Universita' e' il garante del rispetto dello Statuto e dell'adempimento delle finalita' in esso previste ed esercita funzione di iniziativa, di coordinamento e di attuazione.
3. Spetta tra l'altro al Presidente:
3.1. emanare lo Statuto dell'Universita';
3.2. emanare i regolamenti, fatta eccezione per il regolamento didattico di Ateneo;
3.3. vigilare sul rispetto dei programmi di sviluppo dell'Universita' e disporre i relativi provvedimenti;
3.4. impartire le direttive necessarie ad assicurare la realizzazione dei programmi e dei progetti dell'Universita';
3.5. emanare i provvedimenti di istituzione delle strutture dell'Universita', fatte salve le competenze del Rettore in ordine alla istituzione dei Corsi di studio;
3.6. disporre l'attivazione di tutte le strutture dell'Universita', con l'eccezione dei Corsi di studio attivati con delibera del Consiglio di amministrazione, ed assegnare ad esse le relative risorse umane e, ove necessario, finanziarie e strumentali;
3.7. emanare i bandi pubblici per le assunzioni del personale docente e non docente a tempo determinato ed indeterminato e per il conferimento di contratti di lavoro;
3.8. conferire incarichi professionali e di consulenza ad esperti di fiducia, anche esterni all'Universita' qualora non sia possibile od opportuno provvedere con personale interno;
3.9. provvedere, sentito il Consiglio di amministrazione nelle materie di pertinenza del Consiglio stesso, alle nomine, alle designazioni e alle revoche interne ed esterne, riferite alla competenza dell'Universita', ivi comprese quelle degli organi individuali e collegiali e del personale assunto o incaricato a qualsiasi titolo, fatte salve le prerogative del Rettore e del Senato accademico;
3.10. provvedere in ordine alla determinazione delle tasse e dei contributi a carico degli studenti, degli esoneri, delle esenzioni e delle premialita' in favore degli stessi, sulla base dei criteri deliberati dal Consiglio di amministrazione;
3.11. promuovere indagini e verifiche amministrative sull'attivita' delle strutture, dei servizi e degli uffici, nonche' assumere o conferire poteri sostitutivi nei casi di inerzia, nell'interesse del buon funzionamento dell'Universita'.
4. Spettano infine al Presidente tutte le competenze che nel presente statuto non sono espressamente attribuite ad altri organi individuali e collegiali, fatte salve le competenze del Rettore in materia didattica e scientifica.
5. Nell'eventualita' che non sia possibile la regolare convocazione del Consiglio dei garanti o del Consiglio di amministrazione, il Presidente, nelle materie di competenza degli stessi organi, puo' adottare provvedimenti di necessita' e d'urgenza che saranno comunque portati a ratifica degli organi collegiali competenti.
6. Il Presidente designa, tra i membri del Consiglio di amministrazione, il Vice Presidente, che lo sostituisce nell'ordinaria amministrazione nei casi di assenza o di impedimento. Il Presidente puo' di volta in volta delegare i poteri di firma e di rappresentanza, attribuitigli dallo Statuto, al Vice Presidente, al Rettore o, ai sensi del successivo art. 13, al direttore generale, ovvero in via ordinaria, per specifiche materie, ai consiglieri di amministrazione.

 
Art. 11.
Senato accademico

1. Il Senato accademico e' composto dal Rettore, che lo presiede, dai Presidi delle facolta' istituite, da tre rappresentanti degli studenti, eletti ogni due anni, ma si riunisce con la sola componente togata quando siano in discussione aspetti che riguardino le procedure di reclutamento e i procedimenti disciplinari dei docenti. Le sedute del Senato sono valide quando sia conseguito il quorum costitutivo, formato dal Rettore o dal Pro-Rettore e da almeno la meta' degli altri componenti in carica aventi diritto a partecipare alla trattazione dei singoli punti all'ordine del giorno. Le delibere del Senato accademico sono sempre adottate con la maggioranza assoluta dei presenti, fatti salvi i casi per i quali il presente statuto impone espressamente un diverso quorum funzionale.
2. Il Senato accademico esercita tutte le competenze in materia di programmazione, coordinamento e di indirizzo scientifico e didattico che gli sono attribuite dalle norme dell'ordinamento universitario.
3. In particolare il Senato accademico:
3.1. detta gli indirizzi generali per la gestione delle strutture didattiche e scientifiche e avanza proposte in ordine ai settori scientifico-disciplinari cui destinare nuovi posti di docenti di ruolo, fatte salve le prerogative degli altri organi;
3.2. propone l'istituzione dei Corsi di studio ed interviene sulle modificazioni che li riguardano;
3.3. delibera sui programmi di ricerca e sugli indirizzi generali per la ricerca scientifica;
3.4. propone i criteri per l'assegnazione dei finanziamenti interni per la ricerca scientifica;
3.5. fissa i criteri generali per l'ammissione degli studenti ai corsi di studio e per la valutazione del rendimento negli studi in itinere e finale;
3.6. formula proposte agli altri organi dell'Ateneo in ordine al programma pluriennale di sviluppo dell'Universita', alla formulazione dello schema di Bilancio, alla determinazione degli organici del personale docente, alle modifiche allo Statuto, per la parte relativa alla didattica e alla ricerca, ed ai regolamenti.
3.7. esprime parere sulle materie di ordine accademico ove previsto dal presente statuto e da norme regolamentari.
4. Il Senato elabora il regolamento didattico di Ateneo ed approva i regolamenti didattici dei singoli Corsi di studio, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.

 
Art. 12.
Rettore

1. Il Rettore, eletto dal Consiglio dei garanti a norma dell'art. 8, comma 1, dura in carica quattro anni, con possibilita' di rielezione. Puo' essere eletto Rettore anche un professore universitario in quiescenza.
2. Il Rettore:
2.1. rappresenta l'Universita' nelle cerimonie e nel conferimento dei titoli accademici;
2.2. firma con il direttore generale i titoli accademici;
2.3. sovrintende e coordina le attivita' didattiche e scientifiche dell'Universita' e vigila sui finanziamenti destinati alla ricerca;
2.4. assicura il coordinamento dei lavori del Senato accademico con il Consiglio di amministrazione;
2.5. cura l'osservanza di tutte le norme in materia scientifica e didattica e provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Senato accademico, del Consiglio dei garanti e del Consiglio di amministrazione in materia scientifica e didattica;
2.6. propone i docenti per gli incarichi di coordinamento delle strutture didattiche e scientifiche, dei corsi di laurea e di laurea magistrale e dei corsi di dottorato di ricerca e puo' conferire incarichi di studio senza oneri per l'Universita';
2.7. esercita, nell'ambito delle previsioni contenute nel presente statuto e secondo le modalita' previste all'art. 10 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le proprie competenze in ordine all'azione disciplinare sui docenti e sugli studenti e propone i relativi provvedimenti al Consiglio di amministrazione;
2.8. riferisce con relazione annuale al Consiglio dei garanti sull'attivita' scientifica e didattica dell'ateneo;
2.9. nomina i pro-rettori e designa il Pro-Rettore vicario, che lo sostituisce nei casi di assenza o di impedimento.
3. A conclusione dei relativi procedimenti di competenza degli altri organi centrali dell'Universita', spetta inoltre al Rettore provvedere a:
3.1. emanare, con proprio decreto, il regolamento didattico di Ateneo e le integrazioni e modificazioni che lo riguardano;
3.2. decretare l'istituzione dei Corsi di studio e degli eventuali insegnamenti integrativi;
3.3. esercitare le competenze attribuitegli dai regolamenti di Ateneo concernenti il reclutamento dei docenti di ruolo.
4. Nei casi di necessita' e di urgenza, il Rettore puo' adottare gli atti di competenza del Senato accademico salvo ratifica nella prima seduta immediatamente successiva.

 
Art. 13.
Direttore generale

1. Il direttore generale sovrintende, sulla base degli indirizzi programmatici stabiliti dal Consiglio di amministrazione e delle direttive del Presidente, alla complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'ateneo e ne risponde direttamente al Presidente.
2. Nell'ambito delle funzioni delineate nel comma precedente, il direttore generale:
2.1. ha ampi poteri di proposta in ordine al ruolo assegnato;
2.2. formula proposte agli organi di governo anche ai fini della elaborazione di programmi, di direttive e di progetti e cura l'attuazione dei programmi stessi nell'ambito delle sue competenze;
2.3. firma con il Rettore i titoli di studio, rilascia le relative certificazioni e svolge in materia, compatibilmente con le previsioni del presente statuto, le funzioni che gli sono attribuite dalle disposizioni di legge e dai regolamenti ministeriali;
2.4. opera, inoltre, sulla base di specifiche deleghe conferitegli.
3. Il direttore generale e' nominato dal Presidente dell'Universita', sentito il Consiglio di amministrazione, sulla base di idoneo curriculum professionale, tra soggetti che abbiano rivestito incarichi dirigenziali in universita' o in enti pubblici o aziende private per almeno un biennio. L'incarico e' conferito con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata non inferiore a due anni rinnovabile.
4. Il direttore generale e' membro di diritto del Consiglio dei garanti per l'intera durata del suo incarico, partecipa alle sedute degli altri organi di governo dell'Ateneo senza diritto di voto e ne redige i verbali, eventualmente anche mediante delega ad un dirigente o ad un funzionario, in ogni caso dell'Universita'.

 
Art. 14.
Facolta' e loro articolazione interna

1. La promozione e l'organizzazione delle funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attivita' didattiche e formative, nonche' delle attivita' rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie, competono alle singole facolta' dell'Ateneo.
2. Alle facolta' compete, inoltre, l'organizzazione delle altre attivita' didattiche e scientifiche previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
3. L'Universita' Kore di Enna comprende le facolta' previste all'art. 1 del regolamento didattico di Ateneo in vigore. Esse comprendono a loro volta i corsi di studio indicati nella Tabella A allegata al medesimo regolamento. Le modificazioni intervenute al riguardo nel regolamento didattico di Ateneo non comportano la modifica del presente statuto. Le facolta' possono assumere la denominazione di Dipartimenti.
4. Le facolta' hanno autonomia scientifica e didattica nell'ambito del presente statuto.
5. Sono organi della facolta':
5.1. il Consiglio di facolta';
5.2. il Preside;
5.3. la Commissione paritetica docenti-studenti.

 
Art. 15.
Organi di facolta' e loro funzioni

1. Il Consiglio di facolta' e' istituito in ogni facolta' attiva ed e' composto dai professori di ruolo e fuori ruolo di prima e seconda fascia assegnati alla medesima facolta'. Fanno parte inoltre del Consiglio di facolta' i rappresentanti dei ricercatori universitari, individuati con le procedure previste nel regolamento generale di Ateneo, e due rappresentanti degli studenti eletti dalla componente della facolta'.
2. Sono compiti del Consiglio di facolta':
2.1. sovrintendere all'organizzazione generale ed al funzionamento didattico e scientifico della facolta';
2.2. formulare proposte al Senato accademico in ordine al regolamento didattico di Ateneo ed ai regolamenti didattici dei singoli Corsi di studio;
2.3. approvare le proposte di sviluppo della facolta', ai fini della definizione dei piani di sviluppo dell'Ateneo;
2.4. definire gli elementi programmatici per le attivita' didattiche e scientifiche, in conformita' con le deliberazioni del Consiglio dei garanti, del Consiglio di amministrazione e del Senato accademico e nel rispetto della liberta' di insegnamento e di ricerca dei singoli docenti;
2.5. formulare proposte al Senato accademico in ordine alla copertura dei settori scientifico-disciplinari con professori e ricercatori di ruolo;
2.6. deliberare i criteri generali di facolta' per l'ammissione degli studenti ai corsi di studio, la frequenza delle attivita' didattiche, la valutazione degli apprendimenti e l'organizzazione degli esami finali;
2.7. svolgere tutte le altre attribuzioni ad esso demandate dalle norme sull'ordinamento universitario, fatte salve le competenze degli altri organi previsti dal presente statuto.
3. Con riferimento ai singoli corsi di studio, il Consiglio di facolta' cura inoltre gli adempimenti necessari relativi alle seguenti materie:
3.1. schema di ordinamento degli studi;
3.2. criteri dettagliati di ammissione degli studenti;
3.3. criteri di organizzazione e funzionamento delle attivita' didattiche, nel rispetto della liberta' di insegnamento dei singoli docenti;
3.4. proposte di eventuali attivita' didattiche integrative;
3.5. organizzazione delle attivita' di valutazione degli apprendimenti;
3.6. assistenza scientifica agli studenti laureandi.
4. Il Consiglio cura inoltre il coordinamento dei piani di studio e dei programmi di insegnamento dei singoli docenti. Nel rispetto della liberta' di insegnamento garantita ai singoli docenti, il coordinamento e' volto esclusivamente ad evitare sovrapposizioni od incongruenze programmatiche ed e' basato fondamentalmente sulla preventiva circolazione delle informazioni tra gli stessi docenti.
5. Il Consiglio di facolta' puo' conferire ad appositi Gruppi di lavoro e Comitati di coordinamento specifiche deleghe istruttorie.
6. Il Preside attende all'ordinato svolgimento delle attivita' didattiche e scientifiche della facolta', ne promuove e coordina le iniziative, presiede al regolare funzionamento della facolta' e dei Corsi di studio e cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di facolta'. Il Preside, inoltre:
6.1. vigila sull'osservanza delle norme di legge, di Statuto e di regolamento in materia didattica e scientifica;
6.2. e' membro di diritto del Senato accademico;
6.3. esercita tutte le altre attribuzioni che gli competono nell'ambito del presente statuto e dei regolamenti dell'Universita'.
7. I Presidi di facolta' sono nominati, con provvedimento del Presidente dell'Universita' su proposta del Rettore, di norma tra i professori di ruolo e fuori ruolo di prima fascia aventi titolo all'elettorato passivo in base al regolamento generale di Ateneo. Il Preside dura in carica due anni accademici ed il suo incarico puo' essere rinnovato. L'incarico di Preside e' incompatibile con la responsabilita' di altre strutture permanenti dell'Ateneo, ad eccezione dei corsi di studio annuali e dei progetti di ricerca scientifica.

 
Art. 16.
Organi di controllo, valutazione, verifica e consultazione

1. L'Universita' si dota di un sistema interno volto a verificare e valutare l'efficienza, l'efficacia, l'economicita' e la qualita' complessiva delle misure finanziarie, logistiche, organizzative e gestionali poste in essere per il perseguimento delle finalita' istituzionali dell'ateneo. Il sistema e' inoltre volto a consentire la piu' ampia e consapevole partecipazione degli studenti alla vita dell'Universita', il rispetto dei loro doveri e la tutela dei loro diritti.
2. Ai fini di quanto previsto nel comma precedente, sono istituiti i seguenti organi interni di controllo, valutazione, verifica e consultazione:
2.1. l'Ombudsman o Difensore civico della Comunita' universitaria dell'UKE;
2.2. il Presidio di qualita' di Ateneo;
2.3. il Comitato etico;
2.4. le Commissioni paritetiche docenti-studenti;
2.5. l'Assemblea dei rappresentanti degli studenti;
2.6. il Nucleo di valutazione di Ateneo;
2.7. il Collegio dei revisori dei conti;
2.8. il Collegio di disciplina per i docenti.
3. Le competenze e la formazione degli organi interni di controllo, valutazione, verifica e consultazione, ove non previste nel presente statuto, sono determinate nei rispettivi regolamenti. Il Collegio di disciplina dei docenti ha composizione e funzioni analoghe a quelle previste per le universita' statali.

 
Art. 17.
Nucleo di valutazione di ateneo

1. Il Nucleo di valutazione di Ateneo e' organo di verifica delle attivita' di valutazione.
2. Al Nucleo di valutazione sono attribuite le funzioni indicate all'art. 2, comma 1, lettera r) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni e integrazioni, secondo le competenze indicate nel Manuale della qualita' di Ateneo.
3. Il Nucleo e' composto da cinque membri, compreso il presidente, dei quali almeno tre esterni all'Universita', in possesso della laurea e provvisti di adeguato curriculum professionale che dimostri competenze in valutazione dei sistemi formativi complessi, e due docenti di cui almeno uno di ruolo nell'Universita'. Il Nucleo e' integrato, per gli aspetti istruttori relativi alla valutazione della didattica, da uno studente dell'Universita' eletto dall'Assemblea dei rappresentanti degli studenti, il quale concorre al numero legale solo se presente.
4. Il Nucleo di valutazione di Ateneo opera su indicazione degli organi centrali di governo dell'UKE ai quali riferisce con relazione annuale. I suoi componenti sono invitati, mediante notifica dell'atto di convocazione, ad assistere alle sedute del Consiglio dei garanti.

 
Art. 18.
Collegio dei Revisori dei conti

1. Il Collegio dei Revisori dei conti e' composto da tre membri effettivi, tra i quali il Presidente, eletti dal Consiglio dei Garanti fra persone dotate di elevate capacita' tecnico-professionali nel settore dell'amministrazione finanziaria e contabile, dei quali uno scelto tra dirigenti in servizio o in quiescenza del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Tutti i componenti devono essere iscritti nel Registro dei Revisori contabili. Essi rimangono in carica per quattro anni e sono rieleggibili. La carica di revisore contabile e' incompatibile con qualsiasi altro incarico nell'Universita'.
2. Ai Revisori dei conti compete il controllo di legittimita' degli atti riguardanti la gestione finanziaria e contabile della Libera Universita' degli Studi di Enna «Kore», secondo le modalita' e le procedure indicate nell'apposito regolamento di Ateneo. Il Collegio dei Revisori dei conti accede agli atti deliberativi del Consiglio dei garanti e del Consiglio di amministrazione per l'esercizio delle proprie funzioni.

 
Art. 19.
Norme comuni agli organi collegiali

1. Tutti gli organi collegiali sono convocati dal rispettivo presidente, che fissa l'ordine del giorno e presiede le riunioni. In caso di assenza o di impedimento del presidente, presiede il vice presidente o, in mancanza, il componente piu' anziano per eta', ad eccezione del Senato accademico e degli organi di facolta', nei quali l'anzianita' e' riferita al ruolo.
2. Il direttore generale partecipa, senza diritto di voto fatta eccezione per il Consiglio dei garanti del quale e' anche membro effettivo, alle riunioni di tutti gli organi collegiali di governo e ne firma i verbali e le deliberazioni insieme con il presidente. Le funzioni di segretario delle riunioni degli altri organi collegiali sono affidate dal presidente ad uno dei membri presenti.
3. Le deliberazioni del Consiglio dei garanti, del Senato accademico e dei Consigli di facolta' sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti, salvo quando diversamente previsto nel presente statuto. In caso di parita' di voti prevale il voto espresso da chi presiede la seduta.
4. Tutti gli organi collegiali sono tenuti a dotarsi di un proprio regolamento di funzionamento, in coerenza con le previsioni del regolamento generale di Ateneo.
5. Se non diversamente previsto nel presente statuto, tutti i componenti degli organi collegiali rimangono in carica quattro anni e possono essere riconfermati. Coloro che, nel corso del periodo di validita' di un organo collegiale, subentrano ad un componente cessato, rimangono in carica per l'intera durata dell'organo del quale entrano a fare parte.
6. Il Presidente dell'Universita' ha diritto di partecipare alle riunioni di tutti gli organi collegiali dell'Ateneo. I Presidi hanno diritto di partecipare alle riunioni di tutti gli organi collegiali afferenti alla facolta'. La partecipazione prevista nel presente comma, ove riferita ad organi dei quali non si e' formalmente componenti, e' limitata al diritto di parola.
7. Nessuno, con la sola esclusione del Presidente, del Rettore e del direttore generale, puo' essere contemporaneamente membro di due o piu' organi collegiali del complessivo novero degli organi centrali di indirizzo, di governo e di gestione dell'Universita' di cui all'art. 6 e di controllo, valutazione, verifica e consultazione di cui all'art. 16. In nessun caso e' consentita la contemporanea presenza, in un organo collegiale, di parenti e affini entro il quarto grado nonche' di coniugi o di persone in unione civile, fatti salvi i soli casi in cui tale presenza risulti di diritto ai sensi del presente statuto.

 
Art. 20.
Attribuzione degli incarichi di insegnamento

1. Gli insegnamenti nei corsi di studio previsti dal regolamento didattico di Ateneo sono impartiti da professori universitari di prima e di seconda fascia e da ricercatori di ruolo, da docenti a tempo determinato e da esperti idoneamente qualificati sulla base delle vigenti disposizioni, mediante la stipula di appositi contratti di diritto privato.
2. I contratti di cui al comma precedente possono riguardare anche moduli di insegnamento corrispondenti a temi specifici nell'ambito dell'insegnamento ufficiale.
3. Alle procedure per il reclutamento dei professori e dei ricercatori e per il conferimento di incarichi di insegnamento e di ricerca presiedono gli organi di governo e gli organi interni di facolta', secondo le competenze indicate nel presente statuto.

 
Art. 21.
Ricerca scientifica

1. L'attivita' di ricerca e' compito primario di ogni docente e ricercatore dell'Universita'. La ricerca scientifica, organizzata dalle facolta', si svolge prevalentemente nell'ambito di apposite strutture, istituti, centri e laboratori di ricerca, secondo i programmi e gli indirizzi generali fissati dal Senato accademico. A tal fine l'Universita' destina apposite risorse nell'ambito dei propri piani triennali di sviluppo e stipula i necessari accordi con soggetti pubblici e privati dotati di adeguate dotazioni infrastrutturali e tecnologiche ed idonea qualificazione scientifica.
2. L'Universita' impegna una parte significativa delle proprie risorse per porre i professori e i ricercatori nelle condizioni migliori per lo svolgimento della ricerca di base e applicata. L'Universita' favorisce inoltre l'attivita' di ricerca, di consulenza professionale e di servizi a favore di terzi, sulla base di appositi contratti e convenzioni.
3. L'Universita' collabora con organismi nazionali e internazionali alla definizione e alla realizzazione di programmi di cooperazione scientifica e di formazione. A tal fine l'UKE puo' stipulare accordi e convenzioni con universita' e istituzioni culturali e scientifiche italiane e straniere e promuove e incoraggia scambi internazionali di docenti, ricercatori e studenti.

 
Art. 22.
Polo scientifico di Santa Panasia

1. Il Polo scientifico universitario di Santa Panasia in Enna e' un complesso avanzato di centri e laboratori di ricerca di ingegneria promosso dall'Universita' Kore di Enna. Esso si organizza ed e' gestito, nel rispetto delle norme vigenti in materia, in coerenza con gli scopi istituzionali dell'UKE previsti nel presente statuto e nei documenti programmatici.
2. Presso il Polo scientifico universitario di Santa Panasia vengono esercitate attivita' didattiche e di ricerca collegate a quelle dei corsi di studio di ingegneria e architettura dell'Universita', anche sulla base di apposite convenzioni con l'Ateneo nonche' di committenze da parte di imprese ed enti pubblici e privati, inclusi gli enti di ricerca.
3. L'Universita' Kore di Enna, coerentemente con i propri programmi strategici triennali, promuove la piu' ampia autonomia del Polo scientifico universitario di Santa Panasia, in maniera che esso possa svolgere in nome proprio tutte le attivita' di ricerca, di formazione, di valutazione e di certificazione anche in conto terzi, operando in collegamento con l'Universita' Kore di Enna e, in particolare, con i corsi di studio di ingegneria e architettura, nell'ambito della formazione e della ricerca scientifica in campo ingegneristico.
4. Ulteriori aree scientifiche di interesse dell'Ateneo possono essere aggregate a quelle in atto presenti nel Polo scientifico universitario di Santa Panasia.
5. Per perseguire e verificare la coerenza dell'azione del Polo scientifico di Santa Panasia con gli scopi istituzionali, le linee strategiche e di sviluppo dell'Universita' Kore di Enna, il Presidente e il Rettore, ciascuno per le proprie competenze, convocano periodici incontri con i responsabili dei corsi di studio interessati dell'Universita' e i responsabili del Polo scientifico universitario di Santa Panasia.

 
Art. 23.
Professori e ricercatori di ruolo

1. Sono docenti strutturati nell'Ateneo i professori di prima e di seconda fascia di ruolo e i ricercatori a tempo determinato e indeterminato, questi ultimi ad esaurimento, che risultino regolarmente registrati quali docenti dell'Universita' di Enna nell'apposita banca dati del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
2. Per il reclutamento, l'assunzione, lo stato giuridico ed il trattamento economico e di quiescenza dei professori e dei ricercatori di ruolo si osservano le norme legislative vigenti in materia per il personale docente e ricercatore di ruolo delle universita' statali, fatto salvo quanto previsto dalla legge 29 luglio 1991, n. 243 nonche' dalle disposizioni regolamentari applicative di Ateneo.
3. I professori trasferiti dalle universita' statali e non statali entrano in ruolo con l'anzianita' maturata alla data del trasferimento quali professori di ruolo presso le medesime universita' statali e non statali.

 
Art. 24.
Docenti a contratto

1. Possono essere proposti, per la nomina a professori a contratto, professori di ruolo in altre universita', liberi docenti, o studiosi dotati di comprovata ed adeguata qualificazione scientifica o tecnica.
2. Contratti di insegnamento possono essere conferiti anche a docenti o studiosi non aventi la cittadinanza italiana.
3. I contratti di insegnamento determinano gli obblighi didattici, indicano se previsto l'eventuale compenso e in caso affermativo le relative modalita' di corresponsione.
4. I contratti di cui al presente articolo vengono conferiti e stipulati secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia.

 
Art. 25.
Ricercatori a tempo determinato

1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, al fine di svolgere attivita' di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, l'Universita' stipula contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, le cui modalita' sono stabilite con apposito regolamento.
2. I contratti di cui al comma 1 si conformano alle previsioni contenute nell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive integrazioni e modificazioni.

 
Art. 26.
Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario

1. La consistenza, l'assegnazione alle strutture, l'organizzazione ed il reclutamento del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario dell'UKE sono determinati dagli organi di governo dell'Universita', secondo le rispettive competenze. Il rapporto di lavoro del personale impiegato negli uffici e nei servizi amministrativi, tecnici, contabili ed ausiliari e' disciplinato da appositi Regolamenti, dalle leggi vigenti e dai contratti.

 
Art. 27.
Studenti

1. Sono studenti della Libera Universita' degli studi di Enna «Kore» coloro che risultano regolarmente iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale, di master universitari di I e II livello, di specializzazione, di dottorato di ricerca e di perfezionamento e ad ogni altra attivita' di formazione superiore.
2. Agli studenti vengono garantiti i diritti riportati nel Contratto dello studente della Libera Universita' degli studi di Enna «Kore».
3. Gli studenti partecipano alla gestione dell'Universita' attraverso le proprie rappresentanze negli organi collegiali ove previsto dal presente statuto. L'elettorato passivo e' attribuito ai soli studenti in corso ed a quelli che si trovino non oltre il primo anno fuori corso o che non siano ripetenti per piu' di una volta.
4. Gli studenti godono dei servizi e dell'assistenza previsti dalla Libera Universita' degli studi di Enna «Kore» e dagli enti preposti a garantire il diritto allo studio, nei limiti delle disponibilita' e delle finalita' previste.
5. Gli studenti sono tenuti a contribuire all'ordinato funzionamento delle attivita' universitarie, alla partecipazione agli organi collegiali e alla piena valorizzazione delle opportunita' culturali loro offerte.
6. Gli studenti ospiti, gli studenti stranieri che partecipano a programmi di scambio, i fruitori di borse di studio e i laureati che svolgano attivita' di tirocinio, i partecipanti ai corsi di aggiornamento, perfezionamento e Master, limitatamente al loro periodo di permanenza, sono equiparati agli studenti iscritti, con esclusione dall'elettorato attivo e passivo per la designazione dei rappresentanti negli organi accademici.
7. I soggetti che frequentano la Libera Universita' degli Studi di Enna «Kore» per attivita' di formazione, aggiornamento e perfezionamento possono fruire dei servizi previsti dall'Universita' in quanto necessari ad assicurare la presenza e la partecipazione finalizzata al conseguimento della loro formazione.

 
Art. 28.
Azioni e servizi a sostegno del diritto allo studio
e del successo formativo

1. L'Universita' Kore di Enna considera che le culture di provenienza, le diverse etnie, le credenze religiose, le differenze di genere, lo status socio-economico, le situazioni personali di disabilita' non possono costituire motivo di limitazione all'accesso agli studi. A tale riguardo l'UKE si adopera, anche con specifici servizi e misure organizzative e finanziarie, affinche' tutti gli studenti abbiano pari opportunita' e pari condizioni di esercizio del diritto allo studio.
2. L'Universita' si impegna specificatamente a favorire tutto quanto consenta di migliorare le condizioni degli studenti nell'Ateneo, la loro formazione culturale ed il loro inserimento nel mondo del lavoro, anche avvalendosi di strutture esterne all'Universita'. Per tali finalita', l'UKE puo' integrare le proprie strutture funzionali attraverso societa' controllate e/o mediante convenzioni con altre istituzioni, anche per fornire servizi residenziali. L'Universita' puo' gestire, per affidamento dalla Regione e in regime di convenzione con la stessa, i servizi per il diritto allo studio di competenza regionale.
3. Al fine di sostenere concretamente le proprie finalita' educative, l'UKE realizza e regolamenta, anche con la collaborazione di enti pubblici e privati, appositi centri e servizi interfacolta' a supporto degli studi, in particolare per l'orientamento universitario e professionale prima e durante i percorsi didattici, il tutorato, le attivita' di tirocinio pre- e post-laurea, le iniziative per l'inserimento nel mondo del lavoro e per la costituzione e lo spin-off di nuove imprese, con particolare riguardo a quelle costituite in prevalenza da propri studenti e laureati. L'Universita' favorisce ed incoraggia inoltre l'acquisizione, prioritariamente da parte degli studenti, delle lingue straniere richieste dagli ordinamenti dei Corsi e dalla realta' mondiale, ed attiva in proposito specifiche strutture di ateneo.

 
Art. 29.
Conferimento agli studenti di incarichi
di collaborazione a tempo parziale

1. L'UKE puo' avvalersi dell'opera degli studenti attivando forme di collaborazione che contemplino prestazioni a tempo parziale per attivita' di supporto alla didattica, alla ricerca, al diritto allo studio e ai servizi dell'Ateneo.
2. Le modalita' e i compensi per tali collaborazioni sono definiti in apposito regolamento approvato dal Consiglio di amministrazione avendo cura di precisare che le collaborazioni non devono configurare in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato, ne' a tempo indeterminato.

 
Art. 30.
Norme transitorie

1. L'entrata in vigore, ai sensi del successivo art. 32, del presente statuto determina la cessazione del mandato del Consiglio dei garanti in carica, degli organi eletti dallo stesso Consiglio e del Consiglio di amministrazione con effetto dal rinnovo del Consiglio dei garanti. Il processo di ricostituzione degli organi dovra' avvenire entro quarantacinque giorni. Il nuovo Consiglio dei garanti viene costituito e si insedia nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7, comma 2.
2. Le elezioni dei rappresentanti degli studenti sono indette entro trenta giorni dalla emanazione del presente statuto.
3. Entro novanta giorni dall'emanazione del presente statuto, il Rettore ove dovuto provvede ad adeguare il regolamento didattico di Ateneo alle previsioni contenute nel presente statuto e, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, lo inoltra al Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Analogamente il Presidente ove dovuto provvede ad adeguare tutti gli altri regolamenti vigenti e li emana nel testo coerente, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, acquisiti i necessari pareri.

 
Art. 31.
Norme finali

1. Quando l'UKE dovesse, per qualsiasi motivo, cessare l'attivita' o essere privata della personalita' giuridica o dell'autonomia, il Consiglio dei garanti in carica individuera', con deliberazione assunta con la maggioranza assoluta dei membri effettivi, il soggetto destinatario del patrimonio netto nell'effettiva disponibilita' dell'Ateneo. Ove il Consiglio dei garanti sia impossibilitato a deliberare, provvede il Presidente del Tribunale di Enna, il quale destina l'eventuale patrimonio residuo ad enti del territorio ennese con finalita' analoghe a quelle di un'istituzione universitaria.

 
Art. 32.
Entrata in vigore dello Statuto

1. Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del decreto del Presidente dell'Universita' di emanazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
ALLEGATO ALLO STATUTO
(art. 1, comma 5)
Logo della Libera Libera Universita' degli studi di Enna "Kore"

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone