Gazzetta n. 270 del 20 novembre 2018 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO
DECRETO 9 novembre 2018
Modifica al decreto 25 luglio 2017, con il quale il laboratorio Leochimica S.r.l., in Zoppola, e' stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.


IL DIRIGENTE DELLA PQA IV
della direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare e dell'ippica

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;
Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni e in particolare l'art. 15 che prevede per il controllo delle disposizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria per la produzione dei prodotti vitivinicoli l'utilizzo di metodi di analisi descritti nella Raccolta dei metodi internazionali d'analisi dei vini e dei mosti dell'OIV;
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e in particolare l'art. 80, dove e' previsto che la Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo 5, lettera d), per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione;
Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 80, ultimo comma, prevede che in attesa dell'adozione di tali metodi di esecuzione, i metodi e le regole da utilizzare sono quelli autorizzati dagli Stati membri interessati;
Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;
Visto il decreto 25 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 203 del 31 agosto 2017 con il quale il laboratorio «Leochimica S.r.l.», ubicato in Zoppola (Pordenone), via Viatta n. 1, e' stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;
Vista la comunicazione del predetto laboratorio, pervenuta in data 31 ottobre 2018, con la quale comunica che ha variato la denominazione in: «ALS Italia S.r.l.»;
Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 9 ottobre 2018 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualita', in conformita' alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;
Considerato che le prove indicate nell'elenco allegato sono metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);
Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA e' stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attivita' di accreditamento e vigilanza del mercato;
Ritenuta la necessita' di variare la denominazione al laboratorio «Leochimica S.r.l.»;

Decreta:

Art. 1

La denominazione del laboratorio «Leochimica S.r.l.» e' modificata in: «ALS Italia S.r.l.».
 
Art. 2

Il laboratorio «ALS Italia S.r.l.» e' autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate sotto elencate:

===================================================================
| Denominazione della prova | Norma/metodo |
+===========================+=====================================+
| Acidita' totale | OIV MA-AS313-01-R2009 |
+---------------------------+-------------------------------------+
| Anidride solforosa | OIV MA-AS323-04A-R2012 |
+---------------------------+-------------------------------------+
| pH | OIV MA-AS313-15-R2011 |
+---------------------------+-------------------------------------+
| Zuccheri riduttori | OIV MA-AS311-01A-R2009 |
+---------------------------+-------------------------------------+

 
Art. 3

L'autorizzazione ha validita' fino al 12 luglio 2021 data di scadenza dell'accreditamento.
 
Art. 4

L'autorizzazione e' automaticamente revocata qualora il laboratorio «ALS Italia S.r.l.» perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualita', in conformita' alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - L'ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attivita' di accreditamento e vigilanza del mercato.
 
Art. 5

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo e' accreditato.
2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.
3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, e' necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.
4. L'Amministrazione si riserva la facolta' di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sara' revocata in qualsiasi momento.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 9 novembre 2018

Il dirigente: Polizzi
 
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