Gazzetta n. 270 del 20 novembre 2018 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 2018
Scioglimento del consiglio comunale di Casabona e nomina della commissione straordinaria.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel Comune di Casabona (Crotone) gli organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 25 maggio 2014;
Considerato che all'esito di approfonditi accertamenti sono emerse forme di ingerenza della criminalita' organizzata che hanno esposto l'amministrazione a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l'imparzialita' dell'attivita' comunale;
Rilevato, altresi', che la permeabilita' dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalita' organizzata ha arrecato grave pregiudizio per gli interessi della collettivita' e ha determinato la perdita di credibilita' dell'istituzione locale;
Ritenuto che, al fine di porre rimedio alla situazione di grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento del consiglio comunale e disporre il conseguente commissariamento dell'ente locale per rimuovere tempestivamente gli effetti pregiudizievoli per l'interesse pubblico e per assicurare il risanamento dell'ente locale;
Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione e' allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 25 ottobre 2018;

Decreta:

Art. 1

Il consiglio comunale di Casabona (Crotone) e' sciolto.
 
Allegato

Al Presidente della Repubblica

Il Comune di Casabona (Crotone), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 25 maggio 2014, presenta forme d'ingerenza della criminalita' organizzata che compromettono la libera determinazione e l'imparzialita' dell'amministrazione nonche' il buon andamento ed il funzionamento dei servizi, con grave pregiudizio per lo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica.
Nello scorso mese di gennaio, a conclusione dell'operazione di polizia giudiziaria denominata «Stige», e' stata data esecuzione ad un'ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere emessa il 28 dicembre 2017 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Catanzaro nei confronti, tra gli altri, del vicesindaco dell'ente, ritenuto responsabile di associazione di tipo mafioso ex art. 416-bis, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, del codice penale nonche' del reato di cui agli artt. 81, capoverso - 110 del codice penale ed all'art. 12-quinquies, primo comma, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 206, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, aggravato ai sensi dell'art.7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n 152.
L'ordinanza in questione e' stata successivamente annullata in sede di riesame con provvedimento depositato il 4 agosto 2018. Tuttavia, a luglio 2018, il predetto amministratore locale e' stato destinatario di un avviso di conclusione delle indagini preliminari emesso dalla procura della Repubblica - direzione distrettuale antimafia di Catanzaro in relazione agli esiti della richiamata operazione di polizia giudiziaria.
Sulla scorta delle descritte, gravi vicende, il prefetto di Crotone, con decreto del 16 gennaio 2018, in seguito prorogato, ha disposto l'accesso presso il comune, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo n. 267 del 2000.
Al termine delle indagini, la commissione incaricata dell'accesso ha depositato le proprie conclusioni, alla luce delle quali il prefetto, sentito nella seduta del 26 luglio 2018 il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica - integrato con la partecipazione del procuratore aggiunto della direzione distrettuale antimafia di Catanzaro e del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Crotone - ha inviato l'allegata relazione del 30 luglio 2018, che costituisce parte integrante della presente proposta, in cui si da' atto della sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti e indiretti degli amministratori locali con la criminalita' organizzata e su forme di condizionamento degli stessi, riscontrando, pertanto, i presupposti per l'applicazione del citato art. 143.
Il Comune di Casabona - sito in un'area del crotonese nota per il rinvenimento di importanti reperti archeologici - e' un piccolo centro di 2.664 abitanti con un'economia essenzialmente incentrata sulle attivita' del settore primario, in particolare sull'agricoltura e sull'allevamento di bestiame.
Dopo che negli anni '90 due consorterie rivali si sono contrapposte in una sanguinosa falda, in quel territorio, ad oggi, risulta predominante una famiglia malavitosa collegata alla criminalita' organizzata cirotana e dotata di una forte capacita' di intimidazione, pur se indebolita dall'arresto di due esponenti apicali - legati tra loro da stretti vincoli parentali - anch' essi destinatari della summenzionata misura cautelare.
In tale contesto, va evidenziata la sostanziale continuita' che ha caratterizzato la conduzione dell'ente negli ultimi anni, atteso che il primo cittadino, uscito vittorioso dalle consultazioni amministrative del 2014, ha rivestito la medesima carica nella precedente consiliatura del 2009.
In sede ispettiva e' poi emerso che il vicesindaco - candidatosi alla carica di consigliere comunale nella lista dell'organo di vertice ,del comune - e' risultato eletto con il maggior numero di preferenze rispetto agli altri candidati di quella lista ed annovera ripetuti rapporti di frequentazione con pregiudicati locali e con soggetti controindicati, tra cui, segnatamente, alcuni affiliati alla predetta famiglia malavitosa.
Al riguardo, assume valore emblematico la vicenda relativa ad un esercizio pubblico, oggetto, ad agosto 2015, di un provvedimento di sospensione della licenza adottato dalla questura di Crotone ai sensi dell'art. 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. In relazione a tale vicenda, gli accertamenti esperiti dalle forze dell'ordine hanno messo in luce il ruolo svolto dall'amministratore locale in argomento quale gestore di fatto dell'esercizio pubblico interessato dal provvedimento di sospensione, evidenziando altresi' i quotidiani contatti tra lo stesso e taluni membri del sodalizio territorialmente egemone.
Nel settore dei contratti pubblici, e' stato riscontrato il frequente ricorso al sistema dell'affidamento diretto anche a vantaggio di imprese controindicate.
Piu' nel dettaglio, la commissione di indagine segnala le anomalie rilevate con riferimento ad una procedura negoziata senza pubblicazione di bando per l'affidamento di lavori di messa in sicurezza di una strada comunale, avviata ad aprile 2014 con determina del sindaco responsabile pro tempore del settore tecnico.
In proposito, e' stato acclarato che una prima aggiudicazione - disposta in favore dell'unica ditta, su cinque invitate dall'ente, che aveva presentato un'offerta - e' stata revocata in autotutela dall'amministrazione comunale a seguito dell'opposizione di uno dei conduttori dei fondi oggetto degli interventi di messa in sicurezza, in base alla motivazione secondo cui nel quadro economico del progetto dei lavori non era stata inserita l'indennita' di occupazione temporanea di suolo.
Il prefetto evidenzia che il menzionato conduttore annovera stretti vincoli familiari con un soggetto ritenuto vicino ad una consorteria `ndranghetista, a sua volta stretto parente dei citati esponenti apicali della famiglia malavitosa localmente dominante, tratti in arresto in esecuzione del provvedimento cautelare da cui e' scaturito l'accesso.
Successivamente - all'esito di una seconda procedura negoziata avviata con determina di maggio 2014, a seguito della revoca in autotutela della prima aggiudicazione - i lavori in questione sono stati affidati ad un'impresa individuale sulla scorta di un notevole ribasso sull'importo a base d'asta, peraltro quasi interamente recuperato dall'impresa aggiudicataria per il tramite di una maggiorazione del corrispettivo finale dovuta all'esecuzione di una variante approvata in corso d'opera.
Al riguardo, le risultanze dell'accesso hanno fatto emergere che il titolare dell'impresa de qua e' quello stesso soggetto vicino ad una consorteria `ndranghetista di cui prima si e' fatta menzione.
La predetta impresa e' risultata altresi' affidataria, a giugno 2014, di lavori di ripristino delle strade interpoderali, anche in questo caso sulla base di un consistente ribasso sull'importo a base d'asta poi interamente recuperato per effetto del maggiore corrispettivo pagato dall'ente a seguito dell'approvazione di una variante in corso d'opera.
Altra vicenda emblematica della permeabilita' dell'ente alle ingerenze ed ai condizionamenti di ambienti criminali e' quella relativa alla gestione del piano comunale di investimenti produttivi, in relazione alla quale il prefetto segnala le risultanze di un accesso ispettivo effettuato, a maggio 2017, dal nucleo carabinieri ispettorato del lavoro di Crotone, da cui e' emerso che l'impresa in parola ha di fatto avuto la materiale disponibilita' di due lotti assegnati ad una ditta individuale, cancellata dal registro delle imprese a luglio 2013 ed il cui titolare e' uno dei due esponenti della famiglia malavitosa radicata nel territorio tratti in arresto nello scorso mese di gennaio.
Sempre con riferimento alla gestione del piano di investimenti produttivi, la commissione di indagine sottolinea le anomalie riscontrate nella procedura avviata ad aprile 2014 a seguito della pubblicazione di un apposito avviso, in esito alla quale - con atto del responsabile dell'ufficio tecnico nonche' organo di vertice dell'ente, approvato dal consiglio comunale con deliberazione di maggio 2015 - tre lotti inseriti nel piano in argomento sono stati assegnati ad un'impresa, il cui amministratore unico e' l'altro dei due esponenti apicali della famiglia malavitosa di cui piu' volte si e' detto. In proposito, viene stigmatizzata la sostanziale inerzia dell'amministrazione comunale che - a fronte dell'omesso pagamento, da parte dell'impresa assegnataria, del corrispettivo dovuto - si e' limitata ad adottare, a gennaio 2016, un atto di diffida e messa in mora senza poi porre in essere alcuna conseguente, concreta iniziativa per rientrare in possesso dei lotti.
Peraltro, con atto a firma del sindaco in qualita' di responsabile dell'ufficio tecnico e dell'allora responsabile del procedimento, ad ottobre 2013 la medesima impresa aveva beneficiato della «voltura» di una concessione avente ad oggetto gli stessi lotti, precedentemente rilasciata in favore di una societa' riconducibile alla menzionata famiglia malavitosa e cancellata dal registro delle imprese a dicembre 2012.
Il prefetto rimarca l'illegittimita' della descritta operazione, atteso che - su indicazione dell'organo straordinario di liquidazione nominato a seguito della deliberazione dello stato di dissesto finanziario dell'ente - la richiamata concessione, a novembre 2011, era stata dichiarata decaduta dal consiglio comunale per l'acclarata inerzia della societa' assegnataria dei lotti.
Anche in questo caso, inoltre, sia l'impresa beneficiaria della «voltura» sia la societa' originariamente titolare della concessione hanno omesso di versare i prescritti oneri di occupazione e non risulta stipulata alcuna convenzione tra le stesse e l'amministrazione comunale.
Nel settore tributario, gli accertamenti esperiti dalla commissione di indagine hanno infine fatto emergere le posizioni debitorie sia di alcuni amministratori e dipendenti dell'ente sia di taluni elementi della piu' volte citata famiglia malavitosa.
Le circostanze analiticamente esaminate e dettagliatamente riferite nella relazione del prefetto hanno rivelato una serie di condizionamenti nell'amministrazione comunale di Casabona, volti a perseguire fini diversi da quelli istituzionali, che hanno determinato lo svilimento e la perdita di credibilita' dell'istituzione locale, nonche' il pregiudizio degli interessi della collettivita', rendendo necessario l'intervento dello Stato per assicurare la riconduzione dell'ente alla legalita'.
Ritengo, pertanto, che ricorrano le condizioni per l'adozione del provvedimento di scioglimento del consiglio comunale di Casabona (Crotone) ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
In relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale si rende ne essario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Roma, 16 ottobre 2018

Il Ministro dell'interno: Salvini
 
Art. 2

La gestione del Comune di Casabona (Crotone) e' affidata, per la durata di diciotto mesi, alla commissione straordinaria composta da:
dott. Vincenzo Troisi - viceprefetto;
dott. Giovanni Todini - viceprefetto aggiunto;
dott. Gaetano Ennio Aiello - funzionario amministrativo.
 

Parte di provvedimento in formato grafico
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo
di Crotone
Prot. n. 257/2018/Segr. Sic./R 30 luglio 2018

All'Onorevole Signor Ministro dell'Interno
- Gabinetto - Uff. V Affari Territoriali
(per il tramite della Segreteria Speciale)
- Dipartimento Affari Interni e Territoriali
(Segr. Sic)

Roma

Oggetto: Comune di Casabona (KR) - Commissione d'indagine ex art. 1 comma 3 della Legge 7 agosto 1992 n.356.
Con decreto n. 17102/128/97(11)-Uff V - Affari Territoriali dcl 12 gennaio 2018 il Ministro dell'Interno ha delegato lo scrivente Prefetto ad esercitare i poteri di accesso e di accertamento nei confronti del Comune di Casabona (KR).
Con atto n.2018/f.176/Area 1 del successivo 16 gennaio 2018 e' stata, conseguentemente, nominata la Commissione di accesso e di accertamento per lo svolgimento di mirati approfondimenti atti a verificare la sussistenza di' elementi riconducibili ad infiltrazioni o un condizionamento della vita amministrativa dell'Ente da parte della criminalita' organizzata.
L'iniziativa ha avuto impulso dal provvedimento del G.I.P. di Catanzaro emesso il 28.12.2017, pervenuto a quest'ufficio il 9 gennaio 2018, con il quale, nel contesto della c.d "Operazione Stige", il OMISSIS e' stato tratto in arresto in esecuzione dell'O.C.C. n.3382/15 RGNR mod.21 DDA - n.2600/15 RGGIP e n.171/17 RMC. Il ruolo di OMISSIS assume particolare importanza nella gestione dell'Amministrazione Comunale: OMISSIS, e' stato eletto nella OMISSIS OMISSIS OMISSIS, risultata vincitrice della competizione elettorale per l'elezione del Sindaco di Casabona del OMISSIS. Nella circostanza ha ottenuto OMISSIS preferenze, risultando il consigliere OMISSIS nella competizione elettorale e rivelandosi, ovviamente, determinante per la rielezione del OMISSIS. La Commissione (Relazione pag. 24) non ha omesso di rilevare che il numero di voti ricevuti dall'interessato OMISSIS.
Nel rinviare per i dettagli alla relazione della Commissione (Relazione pagg. 24 -26) si ritiene opportuno rappresentare che i capi di imputazione erano individuati ai sensi dei seguenti reati:
-art. 416-bis commi 1,2,3,4,5 e 6 c.p. perche', quale semplice appartenente, avrebbe messo a disposizione le imprese "OMISSIS e OMISSIS ", fittiziamente gestite da membri della propria famiglia, per le esigenze della cosca, e nella sua qualita' di OMISSIS Comune di Casabona, avrebbe agevolato l'aggiudicazione di rilevanti appalti pubblici a imprenditori contigui alla cosca `ndrangherista;
-art. 81,110 12 quinquies, primo comma legge 356/92, con l'aggravante dell'art. 7 del D.L. 152/91 ...perche', in concorso, e con piu' azioni esecutive di una medesima disegno criminoso, poneva in essere una serie di operazioni societarie e/o commerciali volte ad attribuire fittiziamente ad altri la titolarita' e/o disponibilita' di quote societarie, denaro, beni e altre utilita', di fatto riconducibili a OMISSIS e se' medesimo, indiziati di appartenere all'associazione di tipo mafioso di matrice `ndranghetistica e/o comunque sodali dell'associazione di 'ndrangheta di cui al locale cirotano, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale, nonche' in materia di sequestro e confisca di proventi riconducibili ad associazioni di tipo mafioso, con costituzione di societa' aventi denominazione sociale "OMTSSIS ";
Lo scrivente Prefetto ha ritenuto necessario svolgere un'attenta verifica sull'azione amministrativa dell'Ente comunale, per cui si e' dato corso alla procedura di accesso agli atti amministrativi del Comune di Casabona ai sensi dell'art. 143 del d.lvo 267/2000.
La Commissione si e' insediata in data 17 gennaio 2018, e dopo aver chiesto proroga di tre mesi per approfondimenti istruttori, ha depositato la relazione il 13 luglio u.s.
Il 30 gennaio 2018 il Tribunale di Catanzaro, II sez. Penale ha annullato la citata ordinanza del G.I.P. limitatamente al capo d'imputazione di cui all'art. 416 bis del Codice Penale, ed allo stato OMISSIS non risulta sottoposto a regime di restrizione della liberta' personale.

Cenni sul comune di Casabona
La Commissione, dopo aver ricordato i presupposti normativi della nomina, ed esaminata giurisprudenza recente e rappresentativa dei poteri e limiti dell'attivita' ispettiva, ha concentrato la propria attenzione su atti posti in essere dalla data della presa di possesso delle funzioni istituzionali da parte dell'attuale compagine amministrativa (25 maggio 2014), acquisendo copiosa documentazione e svolgendo audizione del Sindaco, anche nella qualita' rivestita di capo dell'Ufficio Tecnico Comunale (Relazione pag. 8).
Successivamente ha proceduto ad illustrare importanti aspetti storico-archeologici, nonche' geografici del comune di Casabona, che pare aver assunto il nome dal latino caseus, ossia l'attivita' casearia di produzione di formaggio. Conta 2664 abitanti, ed ha un'economia fondata sul settore primario, agricolo e di allevamento del bestiame.

L'amministrazione comunale
Il Comune di Casabona e' retto da un'Amministrazione di formazione civica di orientamento politico di centro-sinistra, il cui Sindaco e' Natale Carvello, confermato nella carica per il suo secondo mandato consecutivo, a seguito delle elezioni amministrative del 25 Maggio 2014.
Il Consiglio Comunale, eletto in tale data e' composto da 10 membri. Nel rinviare, circa la sua composizione, i rimpasti amministrativi, e la Giunta, alla Relazione (pagg. 21-23), si deve segnalare che il Sindaco, CARVELLO Natale e' anche Responsabile dei Settori Tecnico ed Amministrativo ex art. 107, commi 2 e 3 del T.U.E.L.
Particolare attenzione richiede la posizione del gia' citato OMISSIS coinvolto negli OMISSIS relativi alla "Operazione Stige". Dalla Relazione emergono, a suo carico, anche alcuni precedenti e pendenze penali per OMISSIS nonche' un notevole numero di frequentazioni controindicate - la Commissione ne cita 25 (Relazione pagg. 27 - 31) - con pregiudicati o persone ritenute socialmente pericolose a far data dal 1999 a tutto il 2017. Fra queste, a titolo esemplificativo, si segnala in data OMISSIS la sua presenza a bordo di vettura in compagnia di OMISSIS gravato da precedenti penali e quella in data OMISSIS in compagnia di OMISSIS, ritenuto affiliato all'ex "OMISSIS". Innumerevoli sono i controlli con esponenti della famiglia OMISSIS, molti dei quali allo stato detenuti, senza che intercorra, con gli stessi, alcun vincolo di parentela, come specificato dalla Commissione (Relazione pag. 31).
Si ritiene opportuno precisare, ad integrazione di quanto esposto, che nell'agosto del 2015, a seguito di richiesta formale del locale Comando Arma, e' stato emesso dalla Questura di Crotone un provvedimento di sospensione di attivita' commerciale, ai sensi dell'art. 100 del T.U.L.P.S., nei confronti del OMISSIS di Casabona, per le continue ed acclarate frequentazioni di pregiudicati all'interno della citata attivita' commerciale; proprio in relazione alla documentazione allegata alla proposta di sospensione del OMISSIS, si evincono contatti e frequentazioni quotidiane del OMISSIS con tutti i componenti della famiglia OMISSIS. OMISSIS era intestato a tale OMISSIS autorizzato alla attivita' di pubblico esercizio e somministrazione di alimenti e bevande. Di fatto, tanto nella richiesta del locale Comando Arma, quanto nella documentazione allegata alla Relazione, emerge in maniera chiara che l'effettivo gestore del locale fosse proprio OMISSIS. Tale assunto non e' stato smentito, ne' risulta oggetto di qualche precisazione durante il procedimento amministrativo dell'atto tanto da parte del OMISSIS quanto del OMISSIS stesso.

Situazione ordine pubblico e il ruolo della famiglia OMISSIS
Dalla Relazione emerge la sanguinosa faida che negli anni '90 ha interessato il territorio di Casabona per il conflitto fra le famiglie OMISSIS ed OMISSIS che "hanno determinato nella cittadinanza un fortissimo senso di omerta' tale da cambiare l'atteggiamento di fiducia nei confronti delle istituzioni e da rafforzare la sensazione di paura e di "sottomissione" nei confronti degli esponenti locali della criminalita' organizzata" (Relazione pag. 35).
Il territorio ha subito un apparente periodo di tranquillita' al termine dell'operazione - a cura della D.D.A di Catanzaro - denominata "LAMPO", con l'emissione di nove ordinanze di custodie cautelari a carico dei presunti mandanti ed esecutori di vari omicidi succedutisi. Dopo un'ulteriore recrudescenza della faida all'inizio del secolo attuale, ultimamente non si non si sono verificati episodi particolarmente allarmanti dal punto di vista dell'ordine e della sicurezza o che comunque possano aver destato preoccupazioni nell'opinione pubblica.
Oggi nel territorio di Casabona e' operante il sodalizio mafioso retto dalla OMISSIS con particolare riferimento ai figli OMISSIS e OMISSIS
La citata famiglia e' subordinata alla cosca cirotana "OMISSIS, ed
a sancire tale affiliazione si rileva che il OMISSIS e' stato
OMISSIS dal noto pregiudicato cirotano OMISSIS, arrestato anch'egli
nell'ambito dell'operazione "Stige"1

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1 L'equilibrio tuttora esistente, come emerge a pagina 37 della
Relazione, si basa sul fatto che nel territorio casabonese non vi
sono rivali alla famiglia OMISSIS, ragione per cui e' maggiore nel
paese la capacita' delinquenziale e di intimidazione della stessa.
Capostipite risulta OMISSIS imprenditore, titolare dell'omonima ditta operante nel settore OMISSIS, positivo in B.D. SDI, ritenuto vicino alla locale consorteria di `Ndrangheta denominata "OMISSIS", nonche' cognato di OMISSIS (la moglie di OMISSIS, OMISSIS, e' sorella di "OMISSIS", moglie di OMISSIS, a sua volta esponente di vertice del medesimo "clan" deceduto, unitamente ad altri, a seguito di attentato di stampo mafioso in data OMISSIS). A suo carico risultano precedenti per lesioni personali e minacce (anno 1973) e relativa condanna a 2 mesi di reclusione; inosservanza alle disposizioni della custodia giudiziaria (anno 1987); esercizio di una cava in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ambientale (anno 2004); calunnia (anno 2005); produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti e ricettazione (anno 2008). Si rinvia alla Relazione (pagg. 38 -39) per approfondimenti e frequentazioni controindicate, in particolare con esponenti dell'ex clan "OMISSIS".
Primo figlio di OMISSIS e' OMISSIS, attualmente detenuto in
esecuzione all'O.C.C. n.3382/15 RGNR mod. 21 DDA - n.2600/15 RGGIP
e n.171/17 RMC, emessa in data 28/12/2017 dall'Ufficio GIP del
Tribunale di Catanzaro, eseguita in data 09/01/2018 nell'ambito
dell'operazione di polizia denominata "STIGE"2 OMISSIS viene
attualmente ritenuto esponente di vertice della "cosca OMISSIS" di
Ciro', con ruolo di soggetto attivo e referente della medesima
cosca per tutto quanto concerne l'area del Comune di Casabona
unitamente al fratello OMISSIS.

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2 si riportano iportano gli stralci dei relativi capi
d'imputazione: ...delitto di cui all'art. 416 bis, commi 1, 2, 3, 4,
5 e 6 c.p.:
".......OMISSIS mantiene i contatti fra i sodali sedenti in
Stoccarda e quelli calabresi, corroborando le attivita' di reimpiego
di capitali in territorio estero e contribuendo all'imposizione dei
prodotti cirotani.
........Tutte le persone sopra indicate appartengono, con i ruoli
parimenti sopra indicati, a una associazione per delinquere di
stampo 'ndraghetistico, armata, denominata "OMISSIS", gia'
riconosciuta esistente, dalla Sentenza numero 20/00 R.G. e 17/01 RS
della Suprema Corte di Cassazione del 25/03/03 e dalla Sentenza
numero 472/10 RS irrevocabile il 29/01/2012.
........Sodalizio operante nel territorio ricompreso fra i comuni
di: Ciro' marina, Ciro' Superiore, Cariati, Torretta di Crucoli,
Strongoli, Casabona, con diramazioni in Germania nel territorio
dell'Assia e in Stoccarda, con, ulteriori, importanti influenze nei
restanti Comuni della provincia di Crotone e nei Comuni del litorale
jonico della provincia di Cosenza anche per il tramite di accordi
con le famiglie: OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS
OMISSIS ove, avvalendosi della forza di intimidazione derivante dal
vincolo associativo e della conseguente condizione di
assoggettamento e di omerta' della generalita' dei cittadini, ha
acquisito il controllo e lo sfruttamento delle risorse economiche.
Associazione finalizzata al compimento di delitti contro il
patrimonio e contro la persona; con la totale e preventiva
accettazione, da parte degli associati, della necessita' di compiere
azioni delittuose per garantirsi il controllo del territorio e per
stroncare, mediante l'uso della violenza, qualunque ingerenza
interna o esterna.
Commettendo il fatto mediante la dotazione e la disponibilita' di
armi comuni e da guerra; attraverso il reclutamento e la iniziazione
ai riti di ammissione all'associazione 'ndranghetistica, con
attribuzioni di gradi e osservanza di rituali, prevedendo accordi
precisi circa la distribuzione degli utili ricavati dalle imprese
criminose; infine, mediante la partecipazione di ciascun associato -
attraverso un'articolata distribuzione di compiti e funzioni,
nonche' la sostanziale fungibilita' fra i vari membri - al
compimento di una serie di azioni delittuose come estorsioni
generalizzate nel territorio."
OMISSIS, figlio di OMISSIS e fratello di OMISSIS, e' attualmente detenuto in esecuzione all'O.C.C. n.3382/15 RGNR mod. 21 DDA - n.2600/15 RGGIP e n.171/17 RMC, emessa in data 28/12/2017 dall'Ufficio GIP del Tribunale di Catanzaro, eseguita in data 09/01/2018 nell'ambito dell'operazione di polizia denominata "STIGE" vanta numerosissimi capi di imputazione, tutti minuziosamente riportati in Relazione alle pagg. 41 - 46. Anch'egli ritenuto responsabile e referente sul territorio di Casabona della cosca OMISSIS, ha numerosi precedenti e frequentazioni controindicate (Relazione pagg. 47 - 49).
OMISSIS, il quale, oltre a vantare vari precedenti di polizia per lesioni, minacce, produzione e traffico di sostanze stupefacenti, risulta destinatario di Avviso Orale emesso dal Questore di Crotone nel OMISSIS. Non marginale il fatto che risulta aver avuto, quale OMISSIS, il pluripregiudicato OMISSIS, esponente di spicco della cosca OMISSIS, attualmente detenuto a seguito di O.C.C. emessa nell'ambito dell'operazione "Stige".
Della Famiglia di OMISSIS fanno parte, con ruoli minori, anche gli altri OMISSIS; OMISSIS; OMISSIS, per i quali si fa espresso rinvio alla Relazione (pagg. 49 - 53). Nota d'interesse e' rappresentata dalla circostanza che OMISSIS e' coniugata con OMISSIS, OMISSIS di OMISSIS, capo dell'omonima cosca egemone nel territorio di OMISSIS ed attualmente detenuto ai sensi dell'art. 416-bis codice penale

Attivita' di gestione amministrativa ed economico-finanziaria dell'ente
L'attivita' contrattuale del Comune di Casabona risulta, anche in considerazione delle dimensioni demografiche e socio-economiche che lo connotano, modesta sotto il profilo numerico, ma anche poco differenziata.
I servizi di maggiore rilievo che vengono appaltati all'esterno sono, alla stregua dei Comuni con le stesse dimensioni, il servizio di refezione scolastica e la gestione del servizio di raccolta dei rifiuti.
Molto numerosi sono gli affidamenti di lavori per la manutenzione delle strade comunali, dato strettamente collegato alle caratteristiche orografiche e morfologiche del territorio.
Nell'esame dell'attivita' contrattuale, la Commissione ha inteso verificare, preliminarmente, eventuali procedure di affidamento che vedessero come controparte contrattuale dell'Ente locale quelle imprese espressamente menzionate negli atti relativi all'operazione Stige, le imprese OMISSIS e OMISSIS non rinvenendo alcuna situazione degna di attenzione.
In un secondo momento, ha effettuato una ricognizione degli affidamenti di lavori, rinvenendo un frequente ricorso all'istituto dell'affidamento diretto nei confronti di numerose ditte tra cui anche quelle riconducibili alla famiglia OMISSIS.
Tale circostanza, unitamente ad un esposto anonimo pervenuto durante le fasi iniziali dell'accesso, ha fornito elementi per una attivita' di indagine diretta a verificare eventuali anomalie in alcune rilevanti procedure di appalto che hanno visto aggiudicataria l'impresa di OMISSIS.
Sono stati altresi' verificati i principali rapporti in essere fra l'Ente locale e la famiglia OMISSIS coinvolta nell'operazione "Stige", con particolare riferimento alle concessioni dei lotti ubicati in zona P.I.P. ove insiste il sistema produttivo dell'impresa dei OMISSIS.
Infine si e' analizzata la gestione finanziaria dell'Ente, con particolare riguardo all'attivita' di riscossione dei tributi, rilevando una diffusa situazione di disordine contributivo.
Per quel che riguarda i lavori pubblici, si segnala in particolare
il procedimento relativo alla messa in sicurezza via della Sila -
zona case popolari. La procedura e' stata negoziata, senza
pubblicazione di bando, per l'urgenza di dovere concludere
l'intervento nel piu' breve tempo possibile, al fine di rispettare
i tempi assegnati dalla Regione Calabria, all'atto di assegnazione
del contributo. Al di la' della procedura tecnico-procedimentale,
per la quale si rinvia alle precise ricostruzioni della Commissione
(Relazione pagg. 56 -61 ), cio' che rileva e' che alla fine emerge
un palese favor nei confronti dell'impresa individuale OMISSIS.3

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3 Per completezza espositiva di rappresenta che nel 2004 l' ditta"
OMISSIS di OMISSIS era stata colpita dall'interdittiva, alla luce
dei rapporti intercorsi e del ruolo del suddetto nel clan "OMISSIS".
Nel 2014 e' stata rilasciata comunicazione ai sensi dell'art. 87 del
D.Lgs. 159/2011, in quanto lo stesso non risultava aver riportato
condanne per i reati che erano tassativamente indicati nella norma.
Come noto, a seguito dell'intervenuta modifica normativa del codice
antimafia e dell'introduzione dell'art. 89 bis, nel caso di
richiesta di comunicazione oggi e' possibile, in presenza dei
presupposti di infiltrazione mafiosa, rilasciare l'interdittiva in
luogo della richiesta comunicazione: quanto sopra fa ritenere che
allo stato attuale anche in caso di richiesta di comunicazione per
la ditta in questione, verrebbe comminata l'interdittiva.
Infatti, come rileva la Commissione:
- L'Amministrazione comunale ha avviato dei lavori di messa in sicurezza di terreni, almeno in parte di proprieta' e nella disponibilita' della famiglia OMISSIS;
- Una prima procedura di gara e' stata revocata, in autotutela, in seguito all'intervento di OMISSIS che ha lamentato una mancata, preventiva, informazione;
- A tale prima procedura di gara aveva partecipato un unico concorrente, altra impresa, precisamente la OMISSIS che, pur invitata anche alla seconda gara distanza di pochi giorni dalla presentazione della prima offerta, non ha inteso ripresentare una propria offerta, pur essendo invariato l'importo del quadro economico;
- La motivazione del provvedimento di revoca appare debole ed arbitraria in considerazione del fatto che la previsione dell'indennita' di occupazione a favore del conduttore del fondo (OMISSIS) ben poteva essere prevista nel nuovo quadro economico derivante dall'aggiudicazione, che come era prevedibile, ha comportato un congruo ribasso. A margine di cio' va evidenziato che l'importo previsto per l'indennita' di occupazione e' assolutamente esiguo, pari a Euro 269,08;
- Appare strano che il progettista, un OMISSIS incaricato dal Comune, pur avendo effettuato i preliminari rilievi di competenza, abbia dovuto far ricorso ad una perizia di variante a seguito di impreviste e sopravvenute situazioni geologiche;
- tale aggiudicazione e' avvenuta in forza di un ribasso offerto in sede di gara del 20,50%, ma per il tramite dell'approvazione di una variante in corso d'opera, ottiene un corrispettivo finale maggiorato di € 22.134,18, pari al 19,247% dell'importo di contratto.
Non meno peculiare, per la sua inquietante somiglianza, si rileva la procedura per l'affidamento lavori di ripristino strade interpoderali. Come premessa si deve informare che il Comune di Casabona aderi', nel 2009, a progetto di Partenariato Istituzionale, quale soggetto promotore, per la costituzione del Progetto Integrato Area Rurale denominato "Presila Crotonese", che individuo' nel medesimo Comune di Casabona il Soggetto Capofila. La proceduta tecnico-amministrativa e' compiutamente descritta in Relazione (pagg. 61-64). Dopo l'approvazione del progetto definitivo con delibera di G.M. del OMISSIS, nella determina a contrarre n. OMISSIS del OMISSIS si diede atto che il criterio di selezione del contraente sarebbe stato quello del maggior ribasso rispetto alla base d'asta, e che si sarebbe proceduto all'individuazione delle ditte da invitare tra gli operatori economici iscritti all'albo della Stazione appaltante. Invitate nove imprese, entro il termine previsto per la presentazione delle domande e' pervenuto un unico plico depositato dall'impresa OMISSIS, poi aggiudicataria dell'appalto in forza di un ribasso del 18,64%, per un importo di aggiudicazione di euro 104.597, 97.
In seguito all'avvio dei lavori, il Direttore dei lavori, ha rappresentato la necessita' di apportare al progetto esecutivo approvato alcune variazioni utili ed indispensabili per risolvere aspetti tecnici tendenti al miglioramento dell'opera e della sua funzionalita' derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della consegna dei lavori. L'approvazione della perizia di variante Tecnica e Suppletiva dei lavori di ripristino delle strade interpoderali ha comportato per l'Ente locale il pagamento nei confronti dell'aggiudicatario OMISSIS di un maggior importo, di € 20.919,59, pari al 20,00% dell'importo di contratto.
Di fatto, anche in occasione di tale affidamento, l'impresa individuale di OMISSIS si e' aggiudicato la gara in forza di un ribasso offerto in sede di gara del 18,64%, ma per il tramite dell'approvazione di una variante in corso d'opera, ha ottenuto un corrispettivo finale maggiorato di € 20.919,59, pari al 20,00% dell'importo di contratto.
Tale prassi di disporre in corso d'opera delle varianti che vanno a
compensare il ribasso dell'importo a base d'asta e' alquanto
diffusa.4
Nei casi descritti, come rilevato dalla Commissione, "in entrambe
le gare appaltate all'impresa individuale di OMISSIS, nell'arco di
pochi mesi ed a cavallo delle elezioni amministrative, l'Ente
locale ha fatto ricorso all'approvazione di varianti in corso
d'opera, con la conseguenza che l'appaltatore ha recuperato, di
fatto, il ribasso d'asta" (Relazione pag. 65). Non risulta
inconferente, al riguardo, citare l'A.N.A.C, che ha focalizzato la
propria attenzione sulla prassi-abuso delle perizie di variante
tese a concedere all'impresa il recupero del ribasso.5

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4 L'Istruttoria del responsabile del procedimento
sull'ammissibilita' della variante si pone quindi come il perno del
sistema di regolamentazione delle modifiche contrattuali statuito
dal Codice dei contratti pubblici, in derivazione dalla legge quadro
sui lavori pubblici l. 109/94 (cd. legge Merloni).
Nondimeno, dall'esame dei casi concreti e' stato riscontrato che
spesso la relazione del OMISSIS, trasmessa all'ANAC ai sensi
dell'art. 37 del d.l. 90/2014, e' carente rispetto ai contenuti
previsti dalla norma, in quanto la classificazione della variante
nelle diverse casistiche di cui all'art. 132 e' espressa con
proposizioni meramente assertivo e non e' adeguatamente dimostrata
con riferimento a circostanze di fatto, ne' sono chiariti i motivi
per cui dette circostanze non fossero prevedibili al momento della
progettazione, In questo senso, un'istruttoria incompleta o
superficiale da parte del OMISSIS si traduce direttamente in un
difetto di' trasparenza dell'attivita' amministrativa, in quanto non
sono ripercorribili le motivazioni della stazione appaltante
nell'approvazione della variante. Inoltre, al di la' dei profili di
completezza o meno dell'istruttoria, emerge frequentemente un
difetto di coerenza delle motivazioni addotte dal OMISSIS a
giustificazione della variante: spesso la variante e' impropriamente
motivata con la sopravvenienza di circostanze imprevedibili, mentre
a ben vedere le cause riferite non sembrano possedere i richiesti di
imprevedibilita' e di oggettivita'.
In taluni casi, l'improprio riferimento ad asserite "circostanze
imprevedibili" serve a nascondere carenze progettuali, che, ove
formalmente accertate, configurerebbero la categoria dell'errore di
progettazione ex art. 132, comma 1, lett. e) del Codice, con le
relative conseguenze a carico del progettista.
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5 In particolare, si sottolinea come "le procedure di affidamento
finiscono per selezionare non l'operatore economico piu' efficiente
ed affidabile ma quello meglio informato o con maggiore capacita' di
influenza sulle scelte della SA" (comunicato dell'A.N.A.C. del
24.11.2014)
Altrettanto peculiare si appalesa la gestione dei Piani di Investimenti Produttivi (P.I.P.), introdotti dalla legge 865/71. Nel 1990 il Comune di Casabona ha adottato il proprio Piano Investimenti Produttivi (P.I.P.) al fine di agevolare la realizzazione di aree specializzate ad accogliere insediamenti produttivi. Nel 1994, il Consiglio Comunale ha approvato la convenzione tipo per la concessione in proprieta' o in diritto di superficie dei lotti del comparto P.I.P, mentre con la delibera n.22/1992 sono stati approvati i criteri per l'assegnazione. Nel 2006 il Comune ha assegnato in concessione definitiva all'impresa OMISSIS di OMISSIS OMISSIS distinti nel Piano di lottizzazione del P.I.P, contrassegnati dai numeri OMISSIS per la realizzazione di un impianto per la produzione di OMISSIS. In realta' la forma societaria corretta della "OMISSIS" e' quella della s.a.s., la societa' in accomandita semplice (si rinvia alla Relazione a pag. 68 per la composizione della compagine sociale, che vede i OMISSIS ed il OMISSIS del OMISSIS quali soci accomandanti). L'importo dovuto per l'acquisto degli stessi lotti, e' pari ad € 31.285,20, da versare in un'unica soluzione.
Il versamento non risulta essere mai stato effettuato, ne' risulta essere stata sottoscritta alcuna convenzione. Dall'esame della visura storica, l'azienda in questione risulta avere cessato le proprie attivita' nei primi mesi del 2012 e cancellata dal Registro delle Imprese OMISSIS.
Nel frattempo, con delibera del Consiglio Comunale del 27 aprile 2010, il Comune di Casabona ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario, e da conseguente ricognizione del patrimonio dell'Ente svolta dal Commissario Liquidatore e' emerso che numerosi lotti P.I.P. assegnati ai vari richiedenti, fra i quali i tre assegnati alla OMISSIS, erano suscettibili di revoca a causa dell'inerzia degli assegnatari. Conseguentemente il Consiglio Comunale pro tempore aveva dichiarato la decadenza dalle assegnazioni, con conseguente riassegnazione dei lotti al patrimonio disponibile dell'Ente.
Di fatto, pero', in data OMISSIS, il rappresentante legale della
OMISSIS di OMISSIS, OMISSIS, ha presentato, unitamente al OMISSIS,
amministratore unico della OMISSIS - societa' distinta dalla
OMISSIS di OMISSIS - una "richiesta di variazione dell'intestazione
dell'assegnazione dei lotti P.I.P, nn. OMISSIS "dall'originario
nominativo OMISSIS di OMISSIS con la nuova ditta neo-costituita
sotto la denominazione OMISSIS...."6 (Relazione - pag. 71).

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6 Peraltro appare necessario rimarcare che, da un punto
civilistico, non si' possa parlare di subentro (leggasi
trasformazione) dell'azienda in quanto l'art. 2498 del Codice Civile
ha cura di precisare come la trasformazione consista in una
modificazione dell'atto costitutivo e non nell'estinzione della
societa' preesistentc con creazione di un nuovo soggetto giuridico,
come e' successo nel caso di specie.
L'originaria OMISSIS di OMISSIS, societa' di persone e la OMISSIS,
societa' di capitali costituiscono, infatti, due distinte persone
giuridiche, tanto da avere acquisito un diverso codice fiscale ed
una diversa partita iva.
Cio', peraltro, avveniva a circa due anni dalla dichiarata decadenza. Per quanto i richiedenti non avessero piu' alcun diritto sui beni in argomento in forza della succitata decadenza e per quanto non potesse sussistere alcuna continuita' aziendale fra le suddette imprese, l'Ufficio Tecnico del Comune di Casabona, con atto a firma del OMISSIS e del OMISSIS ha acconsentito tempestivamente alla "voltura" dell'intestazione delle assegnazioni dei lotti OMISSIS, con un atto datato OMISSIS, che non fa alcun riferimento alla decadenza pronunciata dal Consiglio Comunale in data 30.11.2011., ne' tiene conto che alcun onere di occupazione risulta versato (Si rinvia, per il testo integrale del provvedimento, alla Relazione a pag. 72).
Non meno peculiare si prospetta la successiva e collegata vicenda della riassegnazione dei medesimi lotti alla Famiglia OMISSIS: una volta pubblicato il relativo avviso, nel quale erano ricompresi i tre lotti gia' assegnati e poi volturati alla "OMISSIS" sono pervenute tre richieste da parte di altrettante ditte fra le quali la citata "OMISSIS". La richiesta non risulta, pero', avanzata dall'amm.re unico e legale rappresentante della societa', OMISSIS, ma dal di lui OMISSIS. Il progetto della OMISSIS e' stato puntualmente approvato ed i lotti, conseguentemente, riassegnati alla societa', per un importo di 47.256,15 euro, da corrispondere prima della sottoscrizione della convenzione. La Commissione (Relazione pag. 74) da' atto che dopo formale diffida ad adempiere, pena revoca dell'assegnazione per tacita rinuncia, alcun provvedimento formale risulta assunto a carico dell'impresa. Il Sindaco, in audizione, ha confermato che, in relazione ai suddetti lotti, il Comune non ha avviato alcuna concreta attivita' per rientrare nella disponibilita' dei medesimi. Diverso l'esito, invece, relativamente alle altre due imprese risultate assegnatarie dei lotti e parimente diffidate: la "OMISSIS di OMISSIS" ha stipulato la convenzione, previo versamento di complessivi € 28.157,75; la "OMISSIS di OMISSIS", pur avendo la disponibilita' del lotto, ha provveduto a versare soltanto una rata dell'importo pattuito.
Ulteriore procedimento di interesse e' rappresentato da ennesima impresa gestita da un esponente della famiglia OMISSIS, l'impresa individuale "OMISSIS", figlio di OMISSIS, operativa dal 2003.
Nello stesso anno, a seguito del pagamento in un'unica soluzione delle somme richieste dall'Ente locale, e' risultata assegnataria di altre due aree P.I.P., lotti nn. OMISSIS, per le quali ha ottenuto concessione edilizia per l'edificazione di un stabilimento di OMISSIS e per l'edificazione di un immobile su n. 2 piani da adibire a casa del custode. La convenzione e' stata integrata con ulteriore concessione di terreno edificabile originariamente non previsto, regolarmente pagato.
Sui terreni assegnati, la suddetta impresa ha realizzato le opere previste.
Dal testo dell'atto di concessione si evincono una serie di prescrizioni, quali il divieto subaffitto o cessione a terzi del lotto assegnato, nonche' decadenza dalla concessione in caso di realizzazione di opere con diversa destinazione d'uso rispetto a quello prospettato nella richiesta (Relazione pag. 75)
L'impresa e' stata dichiarata fallita nel OMISSIS, con chiusura della procedura concorsuale nel OMISSIS, in assenza di domande di ammissione al passivo. Nel OMISSIS, l'impresa e' stata cancellata dal Registro delle Imprese per cessazione di ogni attivita'.
In base a tanto il presupposto soggettivo per la prosecuzione dell'occupazione dei lotti nn. OMISSIS da parte del OMISSIS avrebbe dovuto venire meno. Cio' nondimeno la Commissione (Relazione pag.76) ritiene verosimile che i lotti nn. OMISSIS e OMISSIS e l'impianto di lavorazione degli OMISSIS abbiano continuato ad essere occupati ed utilizzati dalla famiglia OMISSIS. Tale ipotesi e' suffragata, in particolare, dal verbale redatto in data 29 maggio 2017 dal Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Crotone che ha effettuato accesso ispettivo all'impianto per la produzione di OMISSIS gestito dall'impresa OMISSIS allo scopo di verificare l'osservanza, nei confronti del personale occupato, delle norme di tutela dei rapporti di lavoro e di legislazione sociale.
Ebbene, all'atto dell'accesso, veniva individuato, tra gli altri, OMISSIS, in qualita' di lavoratore, laddove invece lo stesso risultava formalmente licenziato il OMISSIS.
In conclusione, l'impresa individuale di OMISSIS, riporta la Commissione, "continua, all'attualita', ad usufruire dei lotti assegnati originariamente all'impresa individuale del OMISSIS, impresa questa dichiarata fallita nel 2008 e cancellata dal Registro delle Imprese dal 2013" (Relazione pag. 76-77), circostanza confermata anche dal Sindaco che, in corso di audizione, ha OMISSIS.
Di fatto, l'impianto produttivo del OMISSIS e, dunque, "il cuore produttivo" dell'impresa OMISSIS OMISSIS, affidataria di numerosi e costanti incarichi fiduciari da parte dell'Amministrazione comunale, insiste su un'area per la quale l'impresa di OMISSIS non risulta avere alcun titolo di possesso.
Il Sindaco, sentito in ordine alla conoscenza di tale circostanza ha riferito che, a seguito della consultazione degli atti in merito all'assegnazione originaria, "si e' in presenza di un passaggio anomalo di disponibilita' dei lotti dall'impresa OMISSIS in quanto non esiste nessuna delibera consiliare di trasferimento dei lotti in argomento".
Per mera completezza di informazione si rappresenta che la Commissione ha ritenuto richiamare l'attenzione anche relativamente alla gestione tributaria dell'Ente. Richiamando lo stato di dissesto finanziario, dichiarato nel 2010, ha esaminato in particolare la situazione debitoria degli amministratori. E' risultato che il OMISSIS ed il OMISSIS risultano debitori rispettivamente per euro 2.111,00 ed euro 3.899,00.
La Commissione d'Accesso ha, inoltre, rilevato, e trasmesso in allegato, rilevanti posizioni debitorie sia a carico delle imprese della famiglia OMISSIS (OMISSIS e OMISSIS ), sia a carico degli amministratori delle suddette societa'.
In generale emerge il mancato pagamento regolare da parte di alcuni amministratori e di alcuni dipendenti comunali delle annualita', a partire dal 2012, di IMU e TARI: le mancate riscossioni, per un Comune che nel 2010 ha dovuto dichiarare il dissesto, hanno un evidente carattere di rilevanza.
In modo analogo, si e' riscontrato che OMISSIS, titolare dell'omonima impresa individuale, pur ricevendo numerosi e continuativi affidamenti dall'Ente locale nel periodo 2012-2017, ha una situazione debitoria pari ad euro 4.803,00 e tanto piu' significativa risulta la mancata riscossione da parte dell'Ente dei tributi comunali dovuti dalla medesima famiglia OMISSIS.

Conclusioni
Dalla Relazione della Commissione, alla quale si rimanda per ogni elemento di dettaglio, emerge un quadro indiziario sintomatico di chiaro condizionamento del Comune di Casabona da parte della famiglia OMISSIS in relazione in particolare per i stretti rapporti tra quest'ultima ed il OMISSIS, arrestato nel corso dell'operazione "Stige".
Significativa, al riguardo, risulta che dalla "concorde pluralita' di atti giudiziari e investigativi acquisiti anche dalle Forze dell'Ordine, e' stata evidenziata la presenza radicata e diffusa nel territorio del Comune di Casabona del clan OMISSIS, come acclarato nella piu' volte citata operazione "Stige" (Relazione pag. 81).
Le pedisseque sanzioni non irrogate alla medesima famiglia OMISSIS; la situazione di indubbio favor riservatale nella vicenda delle assegnazioni dei lotti dell'area P.I.P.; le anomale procedure di gara che hanno visto aggiudicataria sempre una societa' riconducibile ad esponenti della famiglia; l'altrettanto anomala mancata partecipazione alle rinnovate procedure di gara di altre imprese - quali la "OMISSIS." nell'ambito della gara di messa in sicurezza via della Sila - zona case popolari di cui si e' trattato in precedenza alle pagg. 8 e 9 della presente - costituiscono elementi indiziari che denotano la capacita' intimidatoria dei OMISSIS. Il potere esercitato nei confronti dell'Ente determina un "vulnus all'imparzialita' dell'Amministrazione provocandone l'inerzia nell'esercizio dell'azione amministrativa laddove siano in gioco gli interessi degli stessi" (Relazione pag. 85).
Alla luce degli elementi acquisiti, e richiamando la ratio della normativa, che e' non solo di stroncare l'eventuale perpetrazione di illeciti, ma, in via preventiva, anche quella di supportare la vita dell'Ente, previa rimozione di quelle cause d'infiltrazione che ne abbiano intaccato il regolare e legittimo andamento, si ritengono, alla luce delle chiari evidenze risultanti dalla relazione della Commissione, che nel comune di Casabona insistano una pluralita' di situazioni patologiche connesse all'interferenza della famiglia OMISSIS che di fatto e' pienamente intrinseca alla casa comunale per il tramite del OMISSIS che ne tutela gli interessi, nonche' pienamente inserita nel contesto 'ndranghetista, controllando il territorio comunale di Casabona.
I rilevanti punti di crisi, nell'indebolire i presidi della legalita' della vita politico - amministrativa del Comune, danno indubbiamente luogo ai fenomeni di condizionamento dell'Ente, tali da compromettere la liberta' di determinazione ed il buon andamento dell'Amministrazione.
L'esame dell'integrale situazione del Comune di Casabona e' stato, peraltro, effettuato in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, tenuto presso questa Prefettura in data 26 luglio 2018, alla presenza del Procuratore Aggiunto della Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro e del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Crotone.
Si e' convenuto, in quella Sede, che sussistano elementi rilevanti ed univoci di condizionamento mafioso, con conseguente realizzazione dell'ipotesi normativa del "condizionamento" dell'Ente da parte della criminalita' organizzata, non solo alla luce di quanto puntualmente emerso dalla Relazione della Commissione, ma anche di quanto rappresentato dal Procuratore distrettuale, che ha sottolineato non soltanto il ruolo di potere del OMISSIS nel contesto amministrativo comunale, ma il legame affaristico dello stesso con la compagine familiare OMISSIS. Questi ultimi sono portatori di interessi propri sul Comune, ed interlocutori con le cosche territorialmente vicine. Da una delle intercettazioni, citata dal Procuratore Distrettuale, emerge che il OMISSIS, rivolgendosi all'interlocutore, lo minacciava al fine di vedersi corrispondere una somma di danaro inerente a pregressi rapporti di debito/credito, profferendo le seguenti espressioni: "Cominciati a preparare... vedi quello che ti devi mettere.... che mi devi dare tutti i soldi.... non sono OMISSIS ...I SOLDI DI OMISSIS SONO I MIEI".... ti ammazzo, bastardo". La conversazione, piu' di ogni altro elemento esemplifica non solo il ruolo di ingerenza della famiglia OMISSIS, ma, di conseguenza, il potere indirettamente esercitato dagli stessi nel contesto dell'Amministrazione Comunale.
Pertanto la scrivente ritiene sussistenti i presupposti per l'emissione di un provvedimento di scioglimento del comune di Casabona, ai sensi dell'art. 143 del D.Lgs 267/00, modificato dall'art. 2 comma 30 della legge 94/2009.
Si allegano la Relazione della Commissione d'indagine in formato cartaceo, e su compact disc copia elettronica della medesima Relazione della Commissione d'indagine e della presente.

Il Prefetto (Di Stani)

 
Art. 3

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonche' ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addi' 29 ottobre 2018

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri

Salvini, Ministro dell'interno

Registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 2018 Ufficio controllo atti Ministeri interno e difesa, reg.ne succ. n. 2334
 
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