Gazzetta n. 258 del 6 novembre 2018 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 6 ottobre 2018, n. 127
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, riguardante «Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229» e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252».


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, e in particolare l'articolo 8, comma 1, lettera a), che delega il Governo ad adottare uno o piu' decreti legislativi per l'ottimizzazione dell'efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mediante modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, in relazione alle funzioni e ai compiti del personale permanente e volontario del medesimo Corpo e conseguente revisione del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, anche con soppressione e modifica dei ruoli e delle qualifiche esistenti ed eventuale istituzione di nuovi appositi ruoli e qualifiche, con conseguente rideterminazione delle relative dotazioni organiche;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252»;
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229»;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante «Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, concernente «Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto 17 novembre 2017 del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 marzo 2018, n. 53, adottato ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97;
Considerato che l'articolo 8, comma 6, della suddetta legge n. 124 del 2015 prevede che entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi, il Governo puo' adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura ivi previsti, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 luglio 2018;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 26 luglio 2018;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 settembre 2018;
Acquisiti i pareri della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 ottobre 2018;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139

1. Al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
2) al comma 1:
2.1. all'alinea le parole: «Al vertice del Corpo nazionale e' posto un dirigente generale del Corpo nazionale che assume la qualifica di dirigente generale - capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» sono sostituite dalle seguenti: «Al vertice del Corpo nazionale e' posto un dirigente generale del Corpo nazionale, che assume la qualifica di capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
2.2. all'alinea le parole: «le funzioni, gia' affidate all'Ispettore generale capo del Corpo, ed in particolare» sono sostituite dalle seguenti: «le seguenti funzioni, ivi comprese quelle gia' affidate all'Ispettore generale capo del Corpo»;
2.3. alla lettera d), le parole: «del consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale di assistenza per il personale del Corpo nazionale, nonche'» sono soppresse;
2.4. dopo la lettera e-bis), sono aggiunte le seguenti lettere:
«e-ter) ai sensi dell'articolo 748 del codice della navigazione, e' autorita' aeronautica per la flotta aerea del Corpo nazionale;
e-quater) esercita la funzione di autorita' competente per gli aspetti di certificazione e sorveglianza del servizio di salvataggio e antincendio negli aeroporti civili e militari aperti al trasporto aereo commerciale di cui all'articolo 26, comma 1;
e-quinquies) rappresenta il Corpo nazionale nelle cerimonie e nei consessi nazionali e internazionali;
e-sexies) in caso di calamita', dispone la mobilitazione delle sezioni operative e delle altre risorse del Corpo nazionale.»;
b) all'articolo 13, comma 2, le parole: «dei prodotti da costruzione» sono sostituite dalle seguenti: «e anche con riferimento ai prodotti impiegati ai fini della sicurezza antincendio.»;
c) all'articolo 14, comma 2, lettera d-bis), dopo le parole: «di incendio» sono aggiunte le seguenti: «e di esplosione»;
d) all'articolo 19, comma 3, le parole: «di urgenza» sono soppresse;
e) all'articolo 29, comma 1, terzo periodo, le parole: «I beni mobili in uso diretto al» sono sostituite dalle seguenti: «Materiali e prestazioni del»;
f) all'articolo 35, comma 1, lettera z), sono aggiunte infine le seguenti parole: «, commi primo, secondo e quarto».

N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto, ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Note al titolo:
- Il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97,
concernente «Disposizioni recanti modifiche al decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e
i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche'
al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente
l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle
funzioni del corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi
dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto
2015, n. 124 in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 144 del 23 giugno 2017.
- Il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante
«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai
compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma
dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229 e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2006
- supplemento ordinario n. 83.
- Il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217,
recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco a norma dell'art. 2 della legge 30
settembre 2004, n. 252» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 249 del 25 ottobre 2005 - supplemento
ordinario n. 170.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 8, comma 1,
lettera a) della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante
«Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche»:
«Art. 8 (Riorganizzazione dell'amministrazione dello
Stato). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o piu' decreti legislativi per
modificare la disciplina della Presidenza del Consiglio dei
ministri, dei Ministeri, delle agenzie governative
nazionali e degli enti pubblici non economici nazionali. I
decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) con riferimento all'amministrazione centrale e a
quella periferica: riduzione degli uffici e del personale
anche dirigenziale destinati ad attivita' strumentali,
fatte salve le esigenze connesse ad eventuali processi di
reinternalizzazione di servizi, e correlativo rafforzamento
degli uffici che erogano prestazioni ai cittadini e alle
imprese; preferenza in ogni caso, salva la dimostrata
impossibilita', per la gestione unitaria dei servizi
strumentali, attraverso la costituzione di uffici comuni e
previa l'eventuale collocazione delle sedi in edifici
comuni o contigui; riordino, accorpamento o soppressione
degli uffici e organismi al fine di eliminare duplicazioni
o sovrapposizioni di strutture o funzioni, adottare i
provvedimenti conseguenti alla ricognizione di cui all'art.
17, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,
n. 114, e completare l'attuazione dell'art. 20 dello stesso
decreto-legge n. 90 del 2014, secondo principi di
semplificazione, efficienza, contenimento della spesa e
riduzione degli organi; razionalizzazione e potenziamento
dell'efficacia delle funzioni di polizia anche in funzione
di una migliore cooperazione sul territorio al fine di
evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la
gestione associata dei servizi strumentali; istituzione del
numero unico europeo 112 su tutto il territorio nazionale
con centrali operative da realizzare in ambito regionale,
secondo le modalita' definite con i protocolli d'intesa
adottati ai sensi dell'art. 75-bis, comma 3, del codice di
cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259; riordino
delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del
territorio e del mare, nonche' nel campo della sicurezza e
dei controlli nel settore agroalimentare, conseguente alla
riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed
eventuale assorbimento del medesimo in altra Forza di
polizia, fatte salve le competenze del medesimo Corpo
forestale in materia di lotta attiva contro gli incendi
boschivi e di spegnimento con mezzi aerei degli stessi da
attribuire al Corpo nazionale dei vigili del fuoco con le
connesse risorse e ferme restando la garanzia degli attuali
livelli di presidio dell'ambiente, del territorio e del
mare e della sicurezza agroalimentare e la salvaguardia
delle professionalita' esistenti, delle specialita' e
dell'unitarieta' delle funzioni da attribuire, assicurando
la necessaria corrispondenza tra le funzioni trasferite e
il transito del relativo personale; conseguenti
modificazioni agli ordinamenti del personale delle Forze di
polizia di cui all'art. 16 della legge 1º aprile 1981, n.
121, in aderenza al nuovo assetto funzionale e
organizzativo, anche attraverso: 1) la revisione della
disciplina in materia di reclutamento, di stato giuridico e
di progressione in carriera, tenendo conto del merito e
delle professionalita', nell'ottica della semplificazione
delle relative procedure, prevedendo l'eventuale
unificazione, soppressione ovvero istituzione di ruoli,
gradi e qualifiche e la rideterminazione delle relative
dotazioni organiche, comprese quelle complessive di
ciascuna Forza di polizia, in ragione delle esigenze di
funzionalita' e della consistenza effettiva alla data di
entrata in vigore della presente legge, ferme restando le
facolta' assunzionali previste alla medesima data, nonche'
assicurando il mantenimento della sostanziale
equiordinazione del personale delle Forze di polizia e dei
connessi trattamenti economici, anche in relazione alle
occorrenti disposizioni transitorie, fermi restando le
peculiarita' ordinamentali e funzionali del personale di
ciascuna Forza di polizia, nonche' i contenuti e i principi
di cui all'art. 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, e
tenuto conto dei criteri di delega della presente legge, in
quanto compatibili; 2) in caso di assorbimento del Corpo
forestale dello Stato, anche in un'ottica di
razionalizzazione dei costi, il transito del personale
nella relativa Forza di polizia, nonche' la facolta' di
transito, in un contingente limitato, previa determinazione
delle relative modalita', nelle altre Forze di polizia, in
conseguente corrispondenza delle funzioni alle stesse
attribuite e gia' svolte dal medesimo personale, con
l'assunzione della relativa condizione, ovvero in altre
amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, nell'ambito delle relative dotazioni
organiche, con trasferimento delle corrispondenti risorse
finanziarie. Resta ferma la corresponsione, sotto forma di
assegno ad personam riassorbibile con i successivi
miglioramenti economici, a qualsiasi titolo conseguiti,
della differenza, limitatamente alle voci fisse e
continuative, fra il trattamento economico percepito e
quello corrisposto in relazione alla posizione giuridica ed
economica di assegnazione; 3) l'utilizzo, previa verifica
da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, di una
quota parte dei risparmi di spesa di natura permanente, non
superiore al 50 per cento, derivanti alle Forze di polizia
dall'attuazione della presente lettera, fermo restando
quanto previsto dall'art. 23 della presente legge, tenuto
anche conto di quanto previsto dall'art. 3, comma 155,
secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; 4)
previsione che il personale tecnico del Corpo forestale
dello Stato svolga altresi' le funzioni di ispettore
fitosanitario di cui all'art. 34 del decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 214, e successive modificazioni; riordino
dei corpi di polizia provinciale, in linea con la
definizione dell'assetto delle funzioni di cui alla legge 7
aprile 2014, n. 56, escludendo in ogni caso la confluenza
nelle Forze di polizia; ottimizzazione dell'efficacia delle
funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mediante
modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, in
relazione alle funzioni e ai compiti del personale
permanente e volontario del medesimo Corpo e conseguente
revisione del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217,
anche con soppressione e modifica dei ruoli e delle
qualifiche esistenti ed eventuale istituzione di nuovi
appositi ruoli e qualifiche, con conseguente
rideterminazione delle relative dotazioni organiche e
utilizzo, previa verifica da parte del Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia
e delle finanze, di una quota parte dei risparmi di spesa
di natura permanente, non superiore al 50 per cento,
derivanti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco
dall'attuazione della presente delega, fermo restando
quanto previsto dall'art. 23 della presente legge;».

Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Per i riferimenti al decreto legislativo 8 marzo
2006, n. 139 vedi nelle note al titolo.
- Per i riferimenti al decreto legislativo 13 ottobre
2005, n. 217 vedi nelle note al titolo.
- Per i riferimenti alla legge 7 agosto 2015, n. 124
vedi nelle note al titolo.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 2 della legge
30 settembre 2004, n. 252, recante «Delega al Governo per
la disciplina in materia di rapporto di impiego del
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco:
«Art. 2 (Delega al Governo per la disciplina dei
contenuti del rapporto di impiego del personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco). - 1. Il Governo e'
delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi per la disciplina dei contenuti del rapporto di
impiego del personale di cui all'art. 1 e del relativo
trattamento economico, secondo i seguenti principi e
criteri direttivi:
a) istituzione di un autonomo comparto di
negoziazione, denominato «vigili del fuoco e soccorso
pubblico», con la previsione nel suo ambito di due
procedimenti, uno per il personale attualmente inquadrato
nelle qualifiche dirigenziali e nei profili professionali
del settore operativo richiedenti, ai fini dell'accesso, la
laurea specialistica ed eventuali titoli abilitativi, e
l'altro per il restante personale, distinti anche con
riferimento alla partecipazione delle organizzazioni
sindacali rappresentative, diretti a disciplinare
determinati aspetti del rapporto di impiego. Per ciascun
procedimento, le delegazioni trattanti sono composte:
quella di parte pubblica, dal Ministro per la funzione
pubblica, in qualita' di presidente, dal Ministro
dell'interno e dal Ministro dell'economia e delle finanze,
o dai sottosegretari di Stato da loro delegati; quella di
parte sindacale, dai rappresentanti delle organizzazioni
sindacali rispettivamente rappresentative a livello
nazionale, individuate con decreto del Ministro per la
funzione pubblica, secondo le previsioni e le procedure di
cui agli articoli 42 e 43 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165. I contenuti dell'accordo negoziale che
conclude ciascun procedimento sono recepiti con decreto del
Presidente della Repubblica, previa delibera della Corte
dei conti da adottare, secondo le modalita' e i contenuti
di cui all'art. 47, comma 5, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, entro quindici giorni dal
raggiungimento dell'accordo stesso. Sono demandati alla
disciplina del procedimento negoziale relativo al personale
attualmente inquadrato nelle qualifiche dirigenziali e nei
profili professionali del settore operativo richiedenti, ai
fini dell'accesso, la laurea specialistica ed eventuali
titoli abilitativi: il trattamento economico fondamentale e
accessorio; il trattamento economico di missione e di
trasferimento e i buoni pasto; il trattamento di fine
rapporto e le forme pensionistiche complementari; il tempo
di lavoro; il congedo ordinario e straordinario; la
reperibilita'; l'aspettativa per motivi di salute e di
famiglia; i permessi brevi per esigenze personali; il
patrocinio legale e la tutela assicurativa; le linee di
indirizzo per la formazione e l'aggiornamento
professionale, per la garanzia e il miglioramento della
sicurezza sul lavoro e per la gestione delle attivita'
socio-assistenziali del personale; gli istituti e le
materie di partecipazione sindacale e le procedure di
raffreddamento dei conflitti; le aspettative, i distacchi e
i permessi sindacali; la durata degli accordi negoziali, la
struttura degli accordi stessi e i rapporti tra i diversi
livelli. Per quanto riguarda gli istituti e le materie di
partecipazione sindacale si applicano comunque gli articoli
42 e 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Con
esclusione del tempo di lavoro, formano oggetto del
procedimento negoziale riguardante il restante personale le
predette materie, nonche' le seguenti altre: la durata
massima dell'orario di lavoro settimanale, i criteri di
articolazione dell'orario di lavoro giornaliero e
settimanale, dei turni diurni e notturni e delle turnazioni
particolari; il trattamento economico di lavoro
straordinario; i criteri per la mobilita' a domanda; le
linee di indirizzo di impiego del personale in attivita'
atipiche;
b) rideterminazione dell'ordinamento del personale in
relazione alle esigenze operative, funzionali,
tecnico-logistiche, amministrative e contabili, attraverso:
1) l'introduzione di nuovi istituti diretti a
rafforzare la specificita' del rapporto di impiego, in
aggiunta ai peculiari istituti gia' previsti per il
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dal
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dalla legge 10
agosto 2000, n. 246, e dalla restante normativa di settore;
2) la revisione o la soppressione dei ruoli,
qualifiche, aree funzionali e profili professionali
esistenti e l'istituzione di nuovi ruoli e qualifiche,
anche con facolta' di istituire, senza oneri aggiuntivi,
apposite aree di vicedirigenza per l'accesso alle quali e'
richiesto il possesso di lauree specialistiche e di
eventuali titoli abilitativi. Tale riassetto puo'
riguardare, per ciascuno dei ruoli e qualifiche, anche le
funzioni, la consistenza delle dotazioni organiche, i
requisiti, i titoli, le modalita' di accesso e i criteri di
avanzamento, prevedendo, riguardo a questi ultimi, adeguate
modalita' di sviluppo verticale e orizzontale basate
principalmente su qualificate esperienze professionali, sui
titoli di studio e sui percorsi di formazione e
qualificazione professionali;
c) nell'ambito dell'operazione di riordino di cui
alla lettera b), numero 2), revisione, in particolare, del
ruolo del personale attualmente inquadrato nelle qualifiche
dirigenziali e nei profili professionali del settore
operativo richiedenti, ai fini dell'accesso, la laurea
specialistica ed eventuali titoli abilitativi, prevedendo:
1) l'accesso alla dirigenza riservato al personale
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in possesso dei
requisiti di legge attualmente previsti per l'accesso alla
dirigenza e proveniente da qualifiche per l'accesso alle
quali e' richiesto un concorso esterno riservato ai
soggetti in possesso di lauree specialistiche ed eventuali
titoli abilitativi, necessari per l'esercizio di funzioni
connesse ai compiti operativi, con conseguente esclusione
di ogni possibilita' di immissione dall'esterno e
abrogazione dell'art. 41 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
2) l'individuazione, nell'organizzazione degli
uffici centrali e periferici del Ministero dell'interno,
degli incarichi e delle funzioni da conferire al personale
delle qualifiche dirigenziali, ferma restando
l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale
generale ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, lettera b),
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni;
3) la revisione dei criteri di attribuzione degli
incarichi in relazione alle attitudini individuali e alla
capacita' professionale, alle peculiarita' della qualifica
rivestita, alla natura e alle caratteristiche delle
funzioni da esercitare;
4) che il personale delle qualifiche dirigenziali
possa essere temporaneamente collocato, entro limiti
determinati, non superiori al 5 per cento della dotazione
organica delle qualifiche stesse e per particolari esigenze
di servizio, in posizione di disponibilita' anche per
incarichi particolari o a tempo determinato, assicurando
comunque la possibilita' per l'amministrazione di
provvedere al conferimento degli incarichi dirigenziali per
i posti di funzione non coperti;
d) attuazione delle disposizioni dei decreti
legislativi di cui al presente articolo attraverso uno o
piu' regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, commi 1
e 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi
stessi;
e) indicazione esplicita delle disposizioni
legislative abrogate.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati
su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni
sindacali rappresentative a livello nazionale del personale
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Gli schemi di
decreto legislativo sono trasmessi alla Camera dei deputati
e al Senato della Repubblica per il parere delle
Commissioni parlamentari competenti per materia e per le
conseguenze di carattere finanziario, che si esprimono
entro quaranta giorni dalla data di assegnazione, trascorsi
i quali i decreti legislativi sono emanati anche in assenza
del parere.
3. Con uno o piu' decreti legislativi da emanare entro
ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei
decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere
adottate disposizioni correttive e integrative di questi
ultimi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e
delle procedure stabiliti dal presente articolo.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 11 della legge
29 luglio 2003, n. 229 (Interventi in materia di qualita'
della regolazione, riassetto normativo e codificazione -
Legge di semplificazione 2001):
«Art. 11 (Riassetto delle disposizioni relative al
Corpo nazionale dei vigili del fuoco). - 1. Il Governo e'
delegato ad adottare, entro trenta mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti
concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai
sensi e secondo i principi e i criteri direttivi di cui
all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come
sostituito dall'art. 1 della presente legge, e nel rispetto
dei seguenti principi e criteri direttivi :
a) revisione e riassetto della normativa che
disciplina le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco in materia di soccorso pubblico,
prevenzione incendi, protezione civile, difesa civile e
incendi boschivi, nonche' l'ordinamento del personale per
gli aspetti non demandati alla contrattazione collettiva
nazionale, in modo da consentirne la coerenza giuridica,
logica e sistematica, con particolare riferimento:
1) alla definizione delle attribuzioni del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco negli interventi di soccorso
pubblico;
2) al riassetto della normativa in materia di
prevenzione incendi e di vigilanza antincendi, tenuto conto
anche dell'evoluzione tecnologica e dei mutamenti
socio-ambientali;
3) alla revisione delle disposizioni sui poteri
autorizzatori in materia di prevenzione incendi e di
vigilanza antincendi;
b) armonizzazione delle disposizioni sulla
prevenzione incendi alla normativa sullo sportello unico
per le attivita' produttive;
c) coordinamento e adeguamento della normativa alle
disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali.
2. All'attuazione ed esecuzione delle disposizioni
emanate ai sensi del comma 1 si provvede con uno o piu'
regolamenti, da emanare ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore dei decreti legislativi di cui al citato comma 1.».
- Il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177
(Disposizioni in materia di razionalizzazione delle
funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale
dello Stato, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a),
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 2016, n.
213.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 3, 13, 14, 19, 29
e 35 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, come
modificati dal presente decreto:
«Art. 3 (Capo del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco). - 1. Al vertice del Corpo nazionale e' posto un
dirigente generale del Corpo nazionale, che assume la
qualifica di Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
e svolge le seguenti funzioni, ivi comprese quelle gia'
affidate all'Ispettore generale capo del Corpo:
a) sostituisce il Capo del Dipartimento in caso di
assenza o impedimento ed espleta le funzioni vicarie,
coordina le direzioni centrali secondo quanto indicato nel
decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001,
n. 398, con le strutture periferiche del Corpo nazionale ed
e' responsabile dei risultati raggiunti in attuazione degli
indirizzi del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco
del soccorso pubblico e della difesa civile;
b) presiede il Comitato centrale tecnico-scientifico
per la prevenzione incendi;
c) e' componente di diritto della Commissione
consultiva centrale controllo armi;
d) e' componente di diritto del consiglio di
amministrazione del Ministero dell'interno per la
trattazione degli affari concernenti il personale del Corpo
nazionale;
e) esprime parere sulle modalita' di svolgimento dei
servizi ispettivi sull'attivita' tecnica;
e-bis) fatto salvo quanto previsto dall'art. 5, comma
3-ter, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001,
n. 401, e' componente effettivo e permanente del Comitato
operativo della protezione civile, di cui all'art. 10 della
legge 24 febbraio 1992, n. 225;
e-ter) ai sensi dell'art. 748 del codice della
navigazione, e' autorita' aeronautica per la flotta aerea
del Corpo nazionale;
e-quater) esercita la funzione di autorita'
competente per gli aspetti di certificazione e sorveglianza
del servizio di salvataggio e antincendio negli aeroporti
civili e militari aperti al trasporto aereo commerciale di
cui all'art. 26, comma 1;
e-quinquies) rappresenta il Corpo nazionale nelle
cerimonie e nei consessi nazionali e internazionali;
e-sexies) in caso di calamita', dispone la
mobilitazione delle sezioni operative e delle altre risorse
del Corpo nazionale.».
«Art. 13 (Definizione ed ambito di esplicazione). - 1.
La prevenzione incendi e' la funzione di preminente
interesse pubblico diretta a conseguire, secondo criteri
applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli
obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumita'
delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente
attraverso la promozione, lo studio, la predisposizione e
la sperimentazione di norme, misure, provvedimenti,
accorgimenti e modi di azione intesi ad evitare
l'insorgenza di un incendio e degli eventi ad esso comunque
connessi o a limitarne le conseguenze.
2. Ferma restando la competenza di altre
amministrazioni, enti ed organismi, la prevenzione incendi
si esplica in ogni ambito caratterizzato dall'esposizione
al rischio di incendio e di esplosione nonche', in ragione
della sua rilevanza interdisciplinare, anche nei settori
della sicurezza nei luoghi di lavoro, del controllo dei
pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate
sostanze pericolose, dell'energia, della protezione da
radiazioni ionizzanti, e anche con riferimento ai prodotti
impiegati ai fini della sicurezza antincendio.».
«Art. 14 (Competenza e attivita'). - 1. La prevenzione
incendi e' affidata alla competenza esclusiva del Ministero
dell'interno, che esercita le relative attivita' attraverso
il Dipartimento e il Corpo nazionale.
2. Le attivita' di prevenzione incendi di cui al comma
1 sono in particolare:
a) l'elaborazione di norme di prevenzione incendi;
b) il rilascio di certificati di prevenzione incendi,
di pareri, di verbali, di atti di autorizzazione, di
benestare tecnico, di collaudo e di certificazione,
comunque denominati, attestanti la conformita' alla
normativa di prevenzione incendi di attivita' e costruzioni
civili, industriali, artigianali e commerciali e di
impianti, prodotti, materiali, apparecchiature e simili;
c) il rilascio a professionisti, enti, laboratori e
organismi di atti di abilitazione, iscrizione e
autorizzazione comunque denominati, attestanti la
sussistenza dei requisiti necessari o l'idoneita' a
svolgere attivita' di certificazione, ispezione e prova
nell'ambito di procedimenti inerenti alla prevenzione
incendi;
d) lo studio, la ricerca, la sperimentazione e le
prove su prodotti, materiali, strutture, impianti ed
apparecchiature, finalizzati a garantire il rispetto della
sicurezza in caso di incendio, anche in qualita' di
organismo di certificazione, ispezione e di laboratorio di
prova;
d-bis) lo studio, la ricerca e l'analisi per la
valutazione delle cause di incendio e di esplosione;
e) la partecipazione, per gli aspetti connessi con la
prevenzione incendi, all'attivita' di produzione normativa
nell'ambito dell'Unione europea e delle organizzazioni
internazionali e alla relativa attivita' di recepimento in
ambito nazionale;
f) la partecipazione alle attivita' di organismi
collegiali, istituiti presso le pubbliche amministrazioni,
l'Unione europea o le organizzazioni nazionali ed
internazionali, deputati, in base a disposizioni di legge o
regolamentari, a trattare questioni connesse con la
prevenzione incendi, fermo restando quanto previsto in
materia di organizzazione amministrativa di organi dello
Stato;
g) le attivita' di formazione, di addestramento, di
aggiornamento e le relative attestazioni di idoneita';
h) l'informazione, la consulenza e l'assistenza;
i) i servizi di vigilanza antincendio nei locali di
pubblico spettacolo ed intrattenimento e nelle strutture
caratterizzate da notevole presenza di pubblico;
l) la vigilanza ispettiva sull'applicazione della
normativa di prevenzione incendi.
3. Il Corpo nazionale, oltre alle attivita' di cui al
comma 2, programma, coordina e sviluppa le attivita' di
prevenzione incendi nei suoi aspetti interdisciplinari
attraverso la promozione e lo svolgimento di studi,
ricerche, sperimentazioni e attivita' di normazione, anche
in cooperazione con altre amministrazioni, istituti, enti e
aziende, anche di rilievo internazionale. Tali attivita'
concorrono a fornire elementi tecnico-scientifici da porsi
a base dei fondamenti attuativi della prevenzione incendi,
relativamente alla sicurezza di opere, prodotti, materiali,
macchinari, impianti, attrezzature e dei luoghi di lavoro,
in armonia con le disposizioni comunitarie.
4. Le attivita' di prevenzione incendi sono esercitate
in armonia con le disposizioni sugli sportelli unici per le
attivita' produttive e per l'edilizia.
5. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 8
della legge 13 maggio 1940, n. 690.
6. Al fine del conseguimento degli obiettivi del
servizio di prevenzione incendi, la relativa organizzazione
e' disciplinata secondo uniformi livelli di sicurezza sul
territorio nazionale e principi di economicita', efficacia
ed efficienza.».
«Art. 19 (Vigilanza ispettiva). - 1. Il Corpo nazionale
esercita, con i poteri di polizia amministrativa e
giudiziaria, la vigilanza ispettiva sull'applicazione della
normativa di prevenzione incendi in relazione alle
attivita', costruzioni, impianti, apparecchiature e
prodotti ad essa assoggettati nonche' nei luoghi di lavoro
ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. La
vigilanza ispettiva si realizza attraverso visite tecniche,
verifiche e controlli disposti di iniziativa dello stesso
Corpo, anche con metodo a campione o in base a programmi
settoriali per categorie di attivita' o prodotti, ovvero
nelle ipotesi di situazioni di potenziale pericolo
segnalate o comunque rilevate. Nell'esercizio
dell'attivita' di vigilanza ispettiva, il Corpo nazionale
puo' avvalersi di amministrazioni, enti, istituti,
laboratori e organismi aventi specifica competenza.
2. Al personale incaricato delle visite tecniche, delle
verifiche e dei controlli e' consentito: l'accesso alle
attivita', costruzioni ed impianti interessati, anche
durante l'esercizio; l'accesso ai luoghi di fabbricazione,
immagazzinamento e uso di apparecchiature e prodotti;
l'acquisizione delle informazioni e dei documenti
necessari; il prelievo di campioni per l'esecuzione di
esami e prove e ogni altra attivita' necessaria
all'esercizio della vigilanza.
3. Qualora nell'esercizio dell'attivita' di vigilanza
ispettiva siano rilevate condizioni di rischio,
l'inosservanza della normativa di prevenzione incendi
ovvero l'inadempimento di prescrizioni e obblighi a carico
dei soggetti responsabili delle attivita', il Corpo
nazionale adotta, attraverso i propri organi, le misure
urgenti, anche ripristinatorie, per la messa in sicurezza e
da' comunicazione dell'esito degli accertamenti effettuati
ai soggetti interessati, al sindaco, al prefetto e alle
altre autorita' competenti, ai fini degli atti e delle
determinazioni da assumere nei rispettivi ambiti di
competenza.
3-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, da
adottarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, e' disciplinata l'attivita' di
vigilanza ispettiva di cui al presente articolo.».
«Art. 29 (Mezzi, materiali, attrezzature, sedi di
servizio e servizi tecnici e logistici). - 1. Il Ministero
dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del
soccorso pubblico e della difesa civile provvede alle
necessita' tecnico-logistiche del Corpo nazionale, anche
per il tramite delle direzioni regionali e interregionali
di cui all'art. 2, comma 2, lettera a). E' fatto salvo
quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di
servizio antincendio negli aeroporti. Materiali e
prestazioni del Corpo nazionale possono essere oggetto di
convenzione o di contratti di permuta, di cui all'art. 1,
comma 206, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, purche'
non siano di pregiudizio per le esigenze di istituto.
2. Il Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili
del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile
provvede, altresi', per il tramite della competente
struttura del Corpo nazionale, all'elaborazione ed
approvazione dei progetti e dei lavori relativi alla
costruzione, all'adattamento, alla manutenzione e alla
riqualificazione energetica di immobili da destinare alle
esigenze logistiche; ad essi e' riconosciuto, ai fini della
loro esecuzione, carattere di urgenza ed indifferibilita',
fatte salve le procedure previste dal decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, ai fini della scelta del contraente.
Ferme restando le competenze del Comitato tecnico
amministrativo istituito dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri dell'11 febbraio 2014, n. 72, in
caso di comprovata urgenza decretata dal Capo del
Dipartimento, il parere sui progetti e' rilasciato dal
Comitato tecnico regionale competente per territorio di cui
all'art. 22, sentito il Provveditorato interregionale per
le opere pubbliche.
3. I mezzi, i materiali e le attrezzature destinati al
servizio antincendio ed al soccorso tecnico, compresi i
materiali e le attrezzature delle officine e dei laboratori
e quelli del servizio di logistica e di mobilio, sono di
proprieta' del Ministero dell'interno, con esclusione del
materiale concesso a titolo di comodato.
4. I controlli iniziali e le verifiche periodiche dei
mezzi, dei materiali e delle attrezzature di cui al comma
3, ivi comprese le verifiche periodiche di cui all'art. 71,
comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
possono essere effettuate direttamente dal Corpo nazionale,
nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili. La formazione e l'abilitazione del personale
del Corpo nazionale all'utilizzo dei mezzi, dei materiali e
delle attrezzature, ivi comprese quelle di cui all'art. 73,
comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
possono essere effettuate direttamente dal Corpo stesso nei
limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili.
5. Il Corpo nazionale provvede all'immatricolazione
degli autoveicoli, dei mezzi speciali, delle unita' navali
e degli aeromobili comunque in uso al Corpo medesimo, ai
sensi dell'art. 138 del nuovo codice della strada approvato
con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, e dell'art. 748 del codice della
navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n.
327. Il Corpo nazionale provvede, altresi', agli
accertamenti tecnici, all'immatricolazione, al rilascio dei
documenti di circolazione e delle targhe di riconoscimento
ai veicoli in dotazione, ivi compresi quelli in prova,
anche in deroga alle disposizioni di cui all'art. 1 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001,
n. 474.».
«Art. 35 (Norme abrogate). - 1. Sono e restano abrogate
le seguenti disposizioni, fatti salvi gli effetti gia'
prodotti:
a) regio decreto-legge 10 ottobre 1935, n. 2472;
b) regio decreto 10 ottobre 1935, n. 1971;
c) legge 10 aprile 1936, n. 833; regio decreto 16
aprile 1940, n. 454;
d) legge 27 dicembre 1941, n. 1570, ad eccezione
degli articoli 7, quarto comma; 8, primo comma; 9 fino alla
attuazione dei decreti legislativi di cui all'art. 6, comma
1; 13, quarto comma; 18; 19; 22; 24; 30;
e) regio decreto 16 marzo 1942, n. 699, ad eccezione
degli articoli da 62 a 72 limitatamente alle parti ancora
in vigore e fino all'emanazione del regolamento di cui
all'art. 32;
f) regio decreto 16 marzo 1942, n. 702;
g) regio decreto 30 novembre 1942, n. 1502;
h) decreto legislativo C.P.S. 2 ottobre 1947, n.
1254;
i) decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 641;
l) legge 24 ottobre 1955, n. 1077;
m) legge 14 marzo 1958, n. 251;
n) legge 13 maggio 1961, n. 469, ad eccezione degli
articoli 2 primo comma, lettera c), limitatamente agli
aspetti non compresi nel decreto legislativo 17 agosto
1999, n. 334; 6; 11; 12; 17; 19 e 20, primo comma, fino
all'emanazione dei decreti legislativi di cui all'art. 6,
comma 1; 21, secondo comma; 25, secondo comma; 78; 80; 84;
85; 106; 107;
o) legge 31 ottobre 1961, n. 1169;
p) legge 4 gennaio 1963, n. 10;
q) legge 2 marzo 1963, n. 364;
r) legge 26 luglio 1965, n. 966, ad eccezione
dell'art. 2, primo comma, lettera c); 4 limitatamente agli
aspetti non compresi nel decreto legislativo 17 agosto
1999, n. 334;
s) legge 21 novembre 1966, n. 1046;
t) legge 9 marzo 1967, n. 212;
u) legge 8 dicembre 1970, n. 996, limitatamente agli
articoli 8, dal primo al quarto comma; 9, 10, 11,13, 14,
15, 16, 17, 18, 20, primo comma;
v) legge 2 luglio 1971, n. 599;
z) legge 27 dicembre 1973, n. 850, ad eccezione degli
articoli 9, 14, 19 e 20, commi primo, secondo e quarto;
aa) legge 15 febbraio 1974, n. 42;
bb) decreto-legge 3 luglio 1976, n. 463, convertito,
con modificazioni, dalla legge 10 agosto 1976, n. 557;
cc) decreto-legge 30 dicembre 1976, n. 868,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1977, n. 45;
dd) legge 11 gennaio 1979, n. 14;
ee) legge 5 agosto 1978, n. 472;
ff) legge 8 luglio 1980, n. 336;
gg) legge 23 dicembre 1980, n. 930, ad eccezione
dell'art. 2, commi 1 e 5; dell'art. 7, comma 2; dell'art.
32 per la parte relativa al trasferimento in soprannumero;
degli articoli 33 e 38;
hh) decreto-legge 15 gennaio 1982, n. 4, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1982, n. 86;
ii) legge 4 marzo 1982, n. 66;
ll) legge 7 dicembre 1984, n. 818, ad eccezione degli
articoli 2, dal primo al quarto comma, e 3 da mantenere in
vigore fino all'emanazione delle direttive del Ministro
dell'interno previste dall'art. 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, secondo
quanto in esse espressamente disposto; 16, 17;
mm) legge 13 maggio 1985, n. 197;
nn) decreto-legge 27 febbraio 1987, n. 51,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 1987,
n. 149, ad eccezione dell'art. 5;
oo) decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402,
limitatamente agli articoli 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19;
pp) legge 5 dicembre 1988, n. 521, limitatamente agli
articoli, 9, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 27, 28,
29, 30, 32, 33, 34, 35, mantenuto in vigore fino alla
emanazione del regolamento di cui all'art. 11;
qq) decreto-legge 1°(gradi) ottobre 1996, n. 512,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
1996, n. 609, ad eccezione degli articoli 1, commi 3, 5, 7;
1-ter, 2; 3;
rr) legge 10 agosto 2000, n. 246, limitatamente
all'art. 10, commi 1 e 2;
ss) legge 21 marzo 2001, n. 75;
tt) decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio
1982, n. 577, limitatamente agli articoli 1; 2; 3, commi 1
e 2, numeri 1) e 2); 7; 8; 10, successivamente
all'emanazione del decreto di cui all'art. 21, comma 2, del
presente decreto legislativo; 11, ad eccezione dei commi 2,
3, 4 e 5, da mantenere in vigore fino all'emanazione del
decreto di cui all'art. 21, comma 2, del presente decreto
legislativo; 12; 17; 20, ad eccezione dei commi 2, 3, 4 e
5, da mantenere in vigore fino all'emanazione del decreto
di cui all'art. 22, comma 3;
tt-bis) art. 4, comma 1, della legge 2 dicembre 1991,
n. 384.».
 
Allegato 1
(art. 17-bis, comma 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n.97)
Risorse destinate, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, ad incrementare il fondo di rischio, posizione e risultato del personale dirigente non generale di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 42, il fondo di rischio, posizione e risultato del personale dirigente generale di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 42, il fondo di produttivita' del personale direttivo di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 42 ed il fondo di amministrazione di cui all'articolo
6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 41.
===================================================================== | | | Fondo di | | | | | | rischio, | | | | | Fondo di |posizione | | | | | rischio, | e | | | | |posizione e|risultato | | Incrementi del | | | risultato | del |Incrementi del| Fondo di | | | del |personale | Fondo di | amministrazione | | | personale |dirigente |produttivita' |del personale non| | | dirigente | non |del personale | direttivo e non | | Anno | generale | generale | direttivo | dirigente | +===========+===========+==========+==============+=================+ | 2018 | 682| 5.840| 36.135| 1.077.278| +-----------+-----------+----------+--------------+-----------------+ | 2019 | 438| 3.752| 23.217| 692.172| +-----------+-----------+----------+--------------+-----------------+ | 2020 | 693| 5.935| 36.722| 1.094.781| +-----------+-----------+----------+--------------+-----------------+ | 2021 | 540| 4.627| 28.630| 853.559| +-----------+-----------+----------+--------------+-----------------+ | 2022 | 565| 4.840| 29.952| 892.960| +-----------+-----------+----------+--------------+-----------------+ | 2023 | 2| 20| 124| 3.686| +-----------+-----------+----------+--------------+-----------------+ | 2024 | 4| 31| 194| 5.786| +-----------+-----------+----------+--------------+-----------------+ | 2025 | 19| 161| 994| 29.635| +-----------+-----------+----------+--------------+-----------------+ | 2026 | 456| 3.906| 24.168| 720.524| +-----------+-----------+----------+--------------+-----------------+ | 2027 | 300| 2.570| 15.901| 474.048| +-----------+-----------+----------+--------------+-----------------+ |A decorrere| | | | | | dal 2028 | 104| 891| 5.514| 164.401| +-----------+-----------+----------+--------------+-----------------+
Sostituisce la tabella A
del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217
(articolo 6)
"Tabella A
(prevista dagli articoli 1, 29, 68, 124, 129,
141, 153, 162, 171, 178, 188, 213 e 241) Dotazione organica dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco



+-------------------------------+---------------------+-------------+ | Personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni | | operative | +-------------------------------+---------------------+-------------+ | | | Dotazione | | Ruolo | Qualifiche | organica | +-------------------------------+---------------------+-------------+ | Vigili del fuoco |Vigile del fuoco | 19059| + +---------------------+ + | |Vigile del fuoco | | | |esperto | | + +---------------------+ + | |Vigile del fuoco | | | |coordinatore | | +-------------------------------+---------------------+-------------+ | Capi squadra e capi reparto |Capo squadra | 10879| + +---------------------+ + | |Capo squadra esperto | | + +---------------------+ + | |Capo reparto | | +-------------------------------+---------------------+-------------+ | Ispettori antincendi |Ispettore antincendi | 952| + +---------------------+ + | |Ispettore antincendi | | | |esperto | | + +---------------------+ + | |Ispettore antincendi | | | |coordinatore | | +-------------------------------+---------------------+-------------+

+-------------------------------+---------------------+-------------+ | Personale delle specialita' aeronaviganti | +-------------------------------+---------------------+-------------+ | | | Dotazione | | Ruolo | Qualifiche | organica | +-------------------------------+---------------------+-------------+ | |Pilota di aeromobile | | | Piloti di aeromobile |vigile del fuoco | 48| | +---------------------+ + | |Pilota di aeromobile | | | |vigile del fuoco | | | |esperto | | | +---------------------+ + | |Pilota di aeromobile | | | |vigile del fuoco | | | |coordinatore | | | +---------------------+-------------+ | |Pilota di aeromobile | | | |capo squadra | 63| | +---------------------+ + | |Pilota di aeromobile | | | |capo squadra esperto | | | +---------------------+ + | |Pilota di aeromobile | | | |capo reparto | | | +---------------------+-------------+ | |Pilota di aeromobile | | | |ispettore | 72| | +---------------------+ + | |Pilota di aeromobile | | | |ispettore esperto | | | +---------------------+ + | |Pilota di aeromobile | | | |ispettore | | | |coordinatore | | | +---------------------+-------------+ | | | 183| +-------------------------------+---------------------+-------------+ | |Specialista di | | | |aeromobile vigile del| | | Specialisti di aeromobile |fuoco | 96| | +---------------------+ | | |Specialista di | | | |aeromobile vigile del| | | |fuoco esperto | | | +---------------------+ | | |Specialista di | | | |aeromobile vigile del| | | |fuoco coordinatore | | | +---------------------+-------------| | |Specialista di | | | |aeromobile capo | | | |squadra | 82| | +---------------------+ | | |Specialista di | | | |aeromobile capo | | | |squadra esperto | | | +---------------------+ | | |Specialista di | | | |aeromobile capo | | | |reparto | | | +---------------------+-------------| | |Specialista di | | | |aeromobile ispettore | 73| | +---------------------+ | | |Specialista di | | | |aeromobile ispettore | | | |esperto | | | +---------------------+ | | |Specialista di | | | |aeromobile ispettore | | | |coordinatore | | +-------------------------------+---------------------+-------------+ | | | 251| +-------------------------------+---------------------+-------------+ | |Elisoccorritore | | | Elisoccorritori |vigile del fuoco | 89| +-------------------------------+---------------------+-------------+ | |Elisoccorritore | | | |vigile del fuoco | | | |esperto | | +-------------------------------+---------------------+-------------+ | |Elisoccorritore | | | |vigile del fuoco | | | |coordinatore | | +-------------------------------+---------------------+-------------+ | |Elisoccorritore capo | | | |squadra | 64| +-------------------------------+---------------------+-------------+ | |Elisoccorritore capo | | | |squadra esperto | | +-------------------------------+---------------------+-------------+ | |Elisoccorritore capo | | | |reparto | | +-------------------------------+---------------------+-------------+ | |Elisoccorritore | | | |ispettore | 15| +-------------------------------+---------------------+-------------+ | |Elisoccorritore | | | |ispettore esperto | | +-------------------------------+---------------------+-------------+ | |Elisoccorritore | | | |ispettore | | | |coordinatore | | +-------------------------------+---------------------+-------------+ | | | 168| +-------------------------------+---------------------+-------------+ | Personale delle specialita' nautiche e dei sommozzatori | +-------------------------------+---------------------+-------------+ | | | Dotazione | | Ruolo | Qualifiche | organica | +-------------------------------+---------------------+-------------+ | |Nautico di coperta | | | Nautici di coperta |vigile del fuoco | 161| | +---------------------+ | | |Nautico di coperta | | | |vigile del fuoco | | | |esperto | | | +---------------------+ | | |Nautico di coperta | | | |vigile del fuoco | | | |coordinatore | | | +---------------------+-------------| | |Nautico di coperta | | | |capo squadra | 161| | +---------------------+ | | |Nautico di coperta | | | |capo squadra esperto | | | +---------------------+ | | |Nautico di coperta | | | |capo reparto | | | +---------------------+-------------| | |Nautico di coperta | | | |ispettore | 26| | +---------------------+ | | |Nautico di coperta | | | |ispettore esperto | | | +---------------------+ | | |Nautico di coperta | | | |ispettore | | | |coordinatore | | | +---------------------+-------------+ | | | 348| +-------------------------------+---------------------+-------------+ | |Nautico di macchina | | | Nautici di macchina |vigile del fuoco | 161| | +---------------------+ + | |Nautico di macchina | | | |vigile del fuoco | | | |esperto | | | +---------------------+ + | |Nautico di macchina | | | |vigile del fuoco | | | |coordinatore | | | +---------------------+-------------+ | |Nautico di macchina | | | |capo squadra | 161| | +---------------------+ + | |Nautico di macchina | | | |capo squadra esperto | | | +---------------------+ + | |Nautico di macchina | | | |capo reparto | | | +---------------------+-------------+ | |Nautico di macchina | | | |ispettore | 26| | +---------------------+ + | |Nautico di macchina | | | |ispettore esperto | | | +---------------------+ + | |Nautico di macchina | | | |ispettore | | | |coordinatore | | +-------------------------------+---------------------+-------------+ | | | 348| +-------------------------------+---------------------+-------------+ | |Sommozzatore vigile | | | Sommozzatori |del fuoco | 252| | +---------------------+ | | |Sommozzatore vigile | | | |del fuoco esperto | | | +---------------------+ | | |Sommozzatore vigile | | | |del fuoco | | | |coordinatore | | | +---------------------+-------------| | |Sommozzatore capo | | | |squadra | 252| | +---------------------+ | | |Sommozzatore capo | | | |squadra esperto | | | +---------------------+ | | |Sommozzatore capo | | | |reparto | | | +---------------------+-------------| | |Sommozzatore | | | |ispettore | 38| | +---------------------+ | | |Sommozzatore | | | |ispettore esperto | | | +---------------------+ | | |Sommozzatore | | | |ispettore | | | |coordinatore | | | +---------------------+-------------+ | | | 542| | +---------------------+-------------+ | +-------------------------------+---------------------+-------------+ |Personale dirigente e direttivo che espleta funzioni operative | +-------------------------------+---------------------+-------------+ | | | Dotazione | | Ruolo | Qualifiche | organica | +-------------------------------+---------------------+-------------+ | Direttivi |Vice direttore | 606| | +---------------------+ + | |Direttore | | | +---------------------+ + | |Direttore vice | | | |dirigente | | +-------------------------------+---------------------+-------------+ | Dirigenti |Primo Dirigente | 122| | +---------------------+-------------+ | |Dirigente Superiore | 63| | +---------------------+-------------+ | |Dirigente Generale | 23| | +---------------------+-------------+ | | | 208| +-------------------------------+---------------------+-------------+

+-------------------------------+---------------------+-------------+ | Personale direttivo aggiunto | | | |che espleta funzioni operative | | | +-------------------------------+---------------------+-------------+ | | | Dotazione | | Ruolo | Qualifiche | organica | +-------------------------------+---------------------+-------------+ | |Vice direttore | | | Direttivi aggiunti |aggiunto | 280| +-------------------------------+---------------------+ + | |Direttore aggiunto | | +-------------------------------+---------------------+ + | |Direttore | | | |coordinatore | | +-------------------------------+---------------------+-------------+ | | | | +-------------------------------+---------------------+-------------+

Totale personale che espleta funzioni operative 33824

+-------------------------------+---------------------+-------------+ | Personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni | | tecnico-professionali | +-------------------------------+---------------------+-------------+ | | | Dotazione | | Ruolo | Qualifiche | organica | +-------------------------------+---------------------+-------------+ | Operatori ed assistenti |Operatore | 1714| + +---------------------+ + | |Operatore esperto | | + +---------------------+ + | |Assistente | | +-------------------------------+---------------------+-------------+ |Ispettori logistico-gestionali |Ispettore | 1316| + +---------------------+ + | |Ispettore esperto | | + +---------------------+ + | |Ispettore | | | |coordinatore | | +-------------------------------+---------------------+-------------+ | Ispettori informatici |Ispettore | 482| + +---------------------+ + | |Ispettore esperto | | + +---------------------+ + | |Ispettore | | | |coordinatore | | +-------------------------------+---------------------+-------------+ | Ispettori tecnico-scientifici |Ispettore | 15| + +---------------------+ + | |Ispettore esperto | | + +---------------------+ + | |Ispettore | | | |coordinatore | | +-------------------------------+---------------------+-------------+ | Ispettori sanitari |Ispettore | 10| + +---------------------+ | | |Ispettore esperto | | + +---------------------+ | | |Ispettore | | | |coordinatore | | +-------------------------------+---------------------+-------------+ | | | | +-------------------------------+---------------------+-------------+ |Ruoli di rappresentanza del personale non direttivo e non dirigente| +-------------------------------+---------------------+-------------+ | Orchestrali |Orchestrale | 44| + +---------------------+ + | |Orchestrale esperto | | + +---------------------+ + | |Orchestrale superiore| | +-------------------------------+---------------------+-------------+ | Maestro direttore |Maestro direttore | 1| +-------------------------------+---------------------+-------------+ | Atleti del gruppo sportivo | | | | vigili del fuoco Fiamme Rosse |Atleta | 30| +-------------------------------+---------------------+-------------+

+-------------------------------+---------------------+-------------+ |Personale direttivo che espleta funzioni tecnico-professionali | +-------------------------------+---------------------+-------------+ | | | Dotazione | | Ruolo | Qualifiche | organica | +-------------------------------+---------------------+-------------+ |Direttivi logistico-gestionali |Vice direttore | 236| + +---------------------+ + | |Direttore | | + +---------------------+ + | |Direttore vice | | | |dirigente | | +-------------------------------+---------------------+-------------+ | Direttivi informatici |Vice direttore | 45| + +---------------------+ + | |Direttore | | + +---------------------+ + | |Direttore vice | | | |dirigente | | +-------------------------------+---------------------+-------------+ | Direttivi tecnico-scientifici |Vice direttore | 12| + +---------------------+ + | |Direttore | | + +---------------------+ + | |Direttore vice | | | |dirigente | | +-------------------------------+---------------------+-------------+ | Direttivi sanitari |Vice direttore | 25| + +---------------------+ + | |Direttore | | + +---------------------+ + | |Direttore vice | | | |dirigente | | +-------------------------------+---------------------+-------------+ | Direttivi ginnico-sportivi |Vice direttore | 15| + +---------------------+ + | |Direttore | | + +---------------------+ + | |Direttore vice | | | |dirigente | | +-------------------------------+---------------------+-------------+ |Personale dirigente che espleta funzioni tecnico-professionali | +-------------------------------+---------------------+-------------+ | | | Dotazione | | Ruolo | Qualifiche | organica | +-------------------------------+---------------------+-------------+ | Dirigenti sanitari |Primo Dirigente | 2| + +---------------------+-------------+ | |Dirigente Superiore | 2| + +---------------------+-------------+ | | | 4| +-------------------------------+---------------------+-------------+ | Dirigenti ginnico-sportivi |Primo Dirigente | 1| + +---------------------+-------------+ | |Dirigente Superiore | 1| + +---------------------+-------------+ | | | 2| +-------------------------------+---------------------+-------------+ |Dirigenti logistico-gestionali |Primo Dirigente | 5| +-------------------------------+---------------------+-------------+ | Dirigenti informatici |Primo Dirigente | 1| +-------------------------------+---------------------+-------------+ | Totale personale che espleta | | | |funzioni tecnico-professionali | | 3957| +-------------------------------+---------------------+-------------+ | Totale Generale | | 37781"| +-------------------------------+---------------------+-------------+


Sostituisce la tabella B
del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217
(articolo 6)
"Tabella B
(prevista dagli articoli 142, 154, 163, 179 e 189)

Qualifiche dei dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
e incarichi di funzione ad essi conferibili
Dirigenti con funzioni operative


|===========|===========|===========================================| | Qualifica | Dotazione | Incarichi di funzione | | | organica | | |===========|===========|===========================================| | | |Capo del Corpo nazionale dei vigili del | | | |fuoco; titolare, nell'ambito del | | | |Dipartimento dei vigili del fuoco, del | | | |soccorso pubblico e della difesa civile,di | | | |direzione centrale preposta all'esercizio | | Dirigente | 23 |di compiti e funzioni assegnati dalla | | generale | |normativa vigente al Corpo nazionale dei | | | |vigili del fuoco; titolare di direzione | | | |regionale o interregionale dei vigili del | | | |fuoco, del soccorso pubblico e della difesa| | | |civile. | |-----------|-----------|-------------------------------------------| | | |Comandante dei vigili del fuoco nei capo- | | | |luoghi di regione e in sedi di particolare | | | |rilevanza; dirigente referente presso le | | | |direzioni regionali o interregionali dei | | | |vigili del fuoco, del soccorso pubblico e | | | |della difesa civile di particolare | | | |rilevanza; dirigente dell'ufficio del capo | | | |del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; | | | |vicario di direttore centrale e regionale; | | | |vicario del direttore dell'ufficio centrale| | | |ispettivo; dirigente dell'ufficio di | | | |coordinamento e sedi di servizio - vice | | | |direttore centrale; dirigente dell'ufficio | | | |di raccordo con il Corpo nazionale dei | | Dirigente | 63 |vigili del fuoco - vice direttore centrale;| | superiore | |dirigente dell'ufficio di pianificazione | | | |per la mobilita' e sviluppo delle aree | | | |professionali - vice direttore centrale; | | | |comandante di istituto o scuola di forma- | | | |zione; dirigente di ufficio ispettivo; | | | |dirigente di ufficio preposto all'esercizio| | | |di compiti e funzioni in materia di | | | |antincendio boschivo; dirigente di area o | | | |ufficio preposto | | | |all'esercizio di compiti e funzioni | | | |assegnati dalla normativa vigente al Corpo | | | |nazionale dei vigili del fuoco. | |-----------|-----------|-------------------------------------------| | | |Comandante dei vigili del fuoco; dirigente | | | |addetto nei comandi di particolare rile- | | | |vanza; dirigente referente presso le | | | |direzioni regionali o interregionali dei | | | |vigili del fuoco, del soccorso pubblico e | | | |della difesa civile; comandante di scuola | | | |di formazione; dirigente del servizio | | Primo | 122 |antincendio boschivo presso le direzioni | | dirigente | |regionali o interregionali dei vigili del | | | |fuoco, del soccorso pubblico e della difesa| | | |civile; dirigente di area o ufficio | | | |preposto alla comunicazione in emergenza; | | | |dirigente di area o ufficio preposto | | | |all'esercizio di compiti e funzioni | | | |assegnati dalla normativa vigente al Corpo | | | |nazionale dei vigili del fuoco. | |===========|===========|===========================================|


Sostituisce la tabella B
del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217
(articolo 6)
"Tabella B
(prevista dagli articoli 142, 154, 163, 179 e 189)


Dirigenti medici |===========|===========|===========================================| | Qualifica | Dotazione | Incarichi di funzione | | | organica | | |===========|===========|===========================================| | | |Dirigente, nell'ambito del Dipartimento dei| | | |vigili del fuoco, del soccorso pubblico e | | Dirigente | 2 |della difesa civile, di area o ufficio | | superiore | |preposto all'esercizio di attivita' sanita-| | medico | |rie del Corpo nazionale dei vigili del | | | |fuoco e di vigilanza ispettiva in materia | | | |di igiene e salute. | |-----------|-----------|-------------------------------------------| | | |Dirigente, nell'ambito del Dipartimento dei| | | | vigili del fuoco, del soccorso pubblico e | | Primo | 2 |della difesa civile, di area o ufficio | | dirigente | |preposto all'esercizio di attivita' sanita-| | medico | |rie del Corpo nazionale dei vigili del | | | |fuoco e di vigilanza ispettiva in materia | | | |di igiene e salute. | |===========|===========|===========================================|

Dirigenti ginnico-sportivi |===========|===========|===========================================| | Qualifica | Dotazione | Incarichi di funzione | | | organica | | |===========|===========|===========================================| | Dirigente | 1 |Direttore, nell'ambito del Dipartimento dei| | superiore | |vigili del fuoco, del soccorso pubblico e | | ginnico- | |della difesa civile, dell'ufficio per le | | sportivo | |attivita' sportive. | |-----------|-----------|-------------------------------------------| | Primo | 1 |Dirigente, nell'ambito del Dipartimento dei| | dirigente | | vigili del fuoco, del soccorso pubblico e | | ginnico- | |della difesa civile, di area o ufficio per | | sportivo | |la formazione motoria professionale. | |===========|===========|===========================================|

Dirigenti logistico-gestionali |===========|===========|===========================================| | Qualifica | Dotazione | Incarichi di funzione | | | organica | | |===========|===========|===========================================| | | |Dirigente, nell'ambito delle direzioni | | | |regionali o interregionali dei vigili del | | Primo | 5 |fuoco, del soccorso pubblico e della difesa| | dirigente | |civile di particolare rilevanza, di area o | | logistico-| |ufficio preposto all'esercizio di attivita'| | gestionali| |amministrativo-contabili inerenti a compiti| | | |e funzioni in materia logistico-gestionale.| |===========|===========|===========================================|

Dirigente informatico |===========|===========|===========================================| | Qualifica | Dotazione | Incarichi di funzione | | | organica | | |===========|===========|===========================================| | | |Dirigente, nell'ambito del Dipartimento dei| | Primo | 1 |vigili del fuoco, del soccorso pubblico e | | dirigente | |della difesa civile, di area o ufficio | |informatico| |preposto all'esercizio di compiti e | | | |funzioni in materia di sistemi informatici.| |===========|===========|===========================================|


"Tabella C
(prevista dall'articolo 262)

Misure dello stipendio tabellare, delle indennita' di rischio
e mensile e dell'assegno di specificita' del personale del
Corpo Nazionale dei vigili del fuoco

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Modifiche al Titolo I del decreto legislativo
13 ottobre 2005, n. 217

1. Il Titolo I del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e' sostituito dal seguente:
«Titolo I (Ordinamento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). - Capo I (Ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni operative). - Sezione I (Ruoli dei vigili del fuoco, dei capi squadra e dei capi reparto, degli ispettori antincendi). - Art. 1 (Istituzione dei ruoli). - 1. Sono istituiti i seguenti ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato: "Corpo nazionale", che espleta funzioni operative:
a) ruolo dei vigili del fuoco;
b) ruolo dei capi squadra e dei capi reparto;
c) ruolo degli ispettori antincendi.
2. Fatto salvo quanto specificato nel presente capo, il personale appartenente ai ruoli di cui al comma 1, nell'espletamento dei compiti istituzionali, svolge anche le attivita' accessorie necessarie al pieno assolvimento dei compiti di istituto.
3. La sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti ai ruoli di cui al comma 1 e' determinata come segue: ispettori antincendi, capi reparto e capi squadra, vigili del fuoco.
4. La dotazione organica dei ruoli di cui al comma 1 e' fissata nella tabella A allegata al presente decreto.
Art. 2 (Funzioni di polizia giudiziaria). - 1. Il personale appartenente ai ruoli di cui all'articolo 1, nell'assolvimento dei compiti istituzionali, svolge funzioni di polizia giudiziaria, limitatamente all'esercizio di quelle previste per il ruolo di appartenenza.
2. Il personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco riveste la qualifica di agente di polizia giudiziaria, limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per il ruolo di appartenenza.
3. Il personale appartenente ai ruoli dei capi squadra e dei capi reparto e degli ispettori antincendi riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per il ruolo di appartenenza.
Sezione II (Ruolo dei vigili del fuoco). - Art. 3 (Articolazione del ruolo dei vigili del fuoco). - 1. Il ruolo dei vigili del fuoco e' articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:
a) vigile del fuoco;
b) vigile del fuoco esperto;
c) vigile del fuoco coordinatore.
Art. 4 (Funzioni del personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco). - 1. Ferme restando l'unitarieta' delle funzioni e la piena fungibilita' operativa, il personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco svolge, nell'ambito delle attivita' di soccorso, prevenzione e vigilanza, mansioni esecutive con il margine di iniziativa e di discrezionalita' inerente alle qualifiche possedute, effettuando tutte le necessarie operazioni, anche con l'utilizzo e la preventiva verifica e manutenzione di apparecchiature, automezzi, mezzi, materiali e ogni altra attrezzatura o strumento in dotazione; conduce automezzi e mezzi; svolge, anche nel settore radio e telecomunicazioni, attivita' che richiedono il possesso di specifiche abilitazioni conseguite nel corso del servizio o di titoli attinenti al servizio valutati ai fini dell'accesso al ruolo; redige gli atti di competenza connessi al servizio espletato; puo', in relazione alla specifica preparazione professionale posseduta, espletare compiti di addestramento del personale e formazione in materie per le quali e' abilitato e ha competenza specifica.
2. Al vigile del fuoco coordinatore possono essere, altresi', conferiti incarichi di coordinamento di piu' vigili del fuoco. Il vigile del fuoco coordinatore, nel corso dell'attivita' operativa, in assenza di personale appartenente al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, assume la funzione di capo partenza, ai sensi del regolamento di servizio di cui all'articolo 240.
Art. 5 (Accesso al ruolo dei vigili del fuoco). - 1. L'accesso alla qualifica di vigile del fuoco avviene mediante concorso pubblico, per titoli ed esami, con facolta' di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) eta' stabilita con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
c) idoneita' fisica al servizio operativo, nel rispetto dei parametri fisici stabiliti dalla normativa vigente per il reclutamento nelle forze armate, nelle forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale, nonche' idoneita' psichica e attitudinale al servizio operativo, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
e) qualita' morali e di condotta previste dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione.
2. Al concorso non sono ammessi coloro che siano stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che siano stati sottoposti a misura di prevenzione.
3. La riserva di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 609, e' elevata al 35 per cento e opera in favore del personale volontario del Corpo nazionale che, alla data di scadenza del bando di concorso, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno tre anni e abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio. Restano ferme le riserve di posti di cui all'articolo 703 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. I posti riservati ai sensi del presente comma e non coperti sono attribuiti agli altri aspiranti al reclutamento di cui al comma 1.
4. I vincitori del concorso sono nominati allievi vigili del fuoco e ammessi alla frequenza del corso di formazione di cui all'articolo 6. A tale personale si applicano, in quanto compatibili, gli istituti giuridici ed economici previsti per il personale in prova.
5. Possono essere nominati, a domanda, allievi vigili del fuoco, nell'ambito dei posti in organico vacanti e disponibili, e ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile di cui all'articolo 6, il coniuge e i figli superstiti nonche' il fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attivita' istituzionali o delle missioni internazionali, purche' siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1 e non si trovino nelle condizioni di cui al comma 2.
6. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previste le modalita' di svolgimento del concorso di cui al comma 1 e dell'eventuale preselezione, la composizione della commissione esaminatrice, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse, nonche' i criteri di formazione della graduatoria finale.
Art. 6 (Corso di formazione per allievi vigili del fuoco). - 1. Gli allievi vigili del fuoco frequentano, presso le scuole centrali antincendi o le altre strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale, un corso di formazione residenziale della durata di nove mesi, di cui sei mesi di formazione teorico-pratica e tre mesi di applicazione pratica.
2. Durante il periodo dei sei mesi di formazione, gli allievi non possono essere impiegati in servizi operativi e sono sottoposti a selezione attitudinale per la futura assegnazione a servizi che richiedano particolare qualificazione. Al termine di tale periodo, il direttore centrale per la formazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato "Dipartimento", su proposta del dirigente delle scuole centrali antincendi, formula il giudizio di idoneita' al servizio di istituto nei confronti degli allievi che abbiano superato l'esame teorico-pratico. Gli allievi riconosciuti idonei sono nominati allievi vigili del fuoco in prova e avviati all'espletamento del periodo di applicazione pratica.
3. L'applicazione pratica e' svolta con le modalita' previste dal decreto di cui al comma 6. Al termine della stessa, gli allievi vigili del fuoco in prova conseguono la nomina a vigile del fuoco, sulla base di un giudizio di idoneita' formulato dal dirigente del comando o dell'ufficio presso cui hanno prestato servizio. Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale del periodo di formazione di cui al comma 2. Il periodo minimo di permanenza nella sede di prima assegnazione non puo' essere inferiore a cinque anni.
4. Gli allievi vigili del fuoco in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica, su motivata proposta del dirigente del comando o dell'ufficio presso cui hanno prestato servizio.
5. Gli allievi vigili del fuoco in prova possono essere impiegati in servizi operativi se previsti dal relativo programma di formazione ovvero se sussistono eccezionali esigenze di servizio. In tali casi, rivestono la qualifica di agente di polizia giudiziaria.
6. Con decreto del capo del Dipartimento sono stabiliti le modalita' di svolgimento dei periodi di formazione e di applicazione pratica, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneita' nonche' le modalita' di svolgimento dell'esame teorico-pratico.
Art. 7 (Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione). - 1. Sono dimessi dal corso di formazione di cui all'articolo 6:
a) gli allievi che non superino l'esame teorico-pratico al termine del periodo di formazione;
b) gli allievi che non siano riconosciuti idonei al servizio operativo;
c) gli allievi che dichiarino di rinunciare al corso;
d) gli allievi che non superino il periodo di applicazione pratica, salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 4;
e) gli allievi che siano per qualsiasi motivo assenti dal corso per piu' di quarantacinque giorni, anche non consecutivi, salvi i casi di cui alle lettere f) e g);
f) gli allievi che siano stati assenti dal corso per piu' di settantacinque giorni, anche non consecutivi, se l'assenza e' stata determinata da infermita' contratta a causa delle esercitazioni pratiche o da malattia contratta per motivi di servizio, accertate dalla competente commissione medica ospedaliera. In tal caso gli allievi, previa verifica dell'idoneita' psico-fisica, sono ammessi a partecipare al primo corso utile indicato dall'amministrazione e a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica;
g) gli allievi che siano stati assenti dal corso per piu' di settantacinque giorni, anche non consecutivi, se l'assenza e' stata determinata da maternita'. In tal caso gli allievi sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri e a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica.
2. Sono espulsi dal corso di formazione gli allievi responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari pari o piu' gravi della sanzione pecuniaria.
3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale per la formazione.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettere f) e g), la dimissione e l'espulsione dal corso comportano la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione.
Art. 8 (Promozione alla qualifica di vigile del fuoco esperto e attribuzione di uno scatto convenzionale). - 1. La promozione alla qualifica di vigile del fuoco esperto e' conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, a coloro che, alla data dello scrutinio, abbiano maturato quattro anni di effettivo servizio nella qualifica di vigile del fuoco e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria.
2. Il servizio prestato durante il corso di formazione di cui all'articolo 6 e' computato per intero nella qualifica di vigile del fuoco.
3. E' attribuito uno scatto convenzionale al personale con qualifica di vigile del fuoco esperto che abbia maturato quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, che nel triennio precedente non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria, e che non sia stato sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo.
Art. 9 (Promozione alla qualifica di vigile del fuoco coordinatore e attribuzione di uno scatto convenzionale). - 1. La promozione alla qualifica di vigile del fuoco coordinatore e' conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, a coloro che, alla data dello scrutinio, abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica di vigile del fuoco esperto e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria.
2. E' attribuito uno scatto convenzionale al personale con qualifica di vigile del fuoco coordinatore che abbia maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica, che nel triennio precedente non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria, e che non sia stato sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo.
Sezione III (Ruolo dei capi squadra e dei capi reparto). - Art. 10 (Articolazione del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto). - 1. Il ruolo dei capi squadra e dei capi reparto e' articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:
a) capo squadra;
b) capo squadra esperto;
c) capo reparto.
Art. 11 (Funzioni del personale appartenente al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto). - 1. Ferme restando l'unitarieta' delle funzioni e la piena fungibilita' operativa del personale appartenente al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, il personale con le qualifiche di capo squadra e di capo squadra esperto provvede agli interventi preliminari ed esecutivi, connessi e conseguenti alle attivita' di soccorso e li controlla; svolge le attivita' di soccorso e di prevenzione incendi anche attraverso l'utilizzo delle attrezzature e apparecchiature in dotazione, assicurandone la verifica e la manutenzione; svolge, anche nel settore radio e telecomunicazioni, attivita' che richiedono il possesso di specifiche abilitazioni o di titoli attinenti al servizio valutati ai fini dell'immissione in ruolo; e' responsabile della squadra di cui fa parte stabilmente od occasionalmente; in assenza delle professionalita' superiori, valuta autonomamente gli interventi occorrenti nonche' l'impiego di risorse e mezzi; su disposizione delle professionalita' superiori e nell'ambito delle norme istitutive del servizio, effettua e coordina le operazioni ove sussistono rischi di incendio o di altra natura, sia pure per aspetti indiretti o collegati all'attivita' di prevenzione, accertando la rispondenza delle attivita' soggette ai controlli alle prescrizioni tecniche antincendi e di sicurezza; segue i programmi di formazione, addestramento e aggiornamento tecnico; nell'ambito dei compiti di istituto, ove richiesto, partecipa e coordina l'attivita' di addestramento; partecipa alle attivita' di formazione, di vigilanza e di prevenzione incendi; redige e sottoscrive rapporti e relazioni sugli interventi effettuati; redige gli atti di competenza connessi al servizio espletato; assicura lo svolgimento di attivita' per le quali abbia conseguito specifiche abilitazioni.
2. Al personale appartenente alla qualifica di capo squadra esperto, oltre a quanto specificato al comma 1, possono essere attribuiti incarichi specialistici richiedenti particolari conoscenze e attitudini e la responsabilita' dei posti di vigilanza. Il capo squadra esperto, nel corso dell'attivita' operativa sostituisce, in caso di assenza o di impedimento, il capo reparto.
3. Nell'espletamento dei compiti di istituto, i capo reparto sono diretti collaboratori dei superiori appartenenti ai ruoli che espletano funzioni operative; assicurano l'intervento delle squadre operative e le coordinano nelle attivita' di soccorso, anche recandosi sul posto, assumendone, ove necessario, la responsabilita' operativa e ottimizzando, negli interventi, l'impiego di risorse e mezzi; svolgono le attivita' di soccorso e di prevenzione incendi; sovrintendono all'efficienza di materiali e di mezzi in dotazione alle unita' operative e alle strutture logistiche; su disposizione delle professionalita' superiori e nell'ambito delle norme istitutive del servizio, effettuano e coordinano le operazioni ove sussistono rischi di incendio o di altra natura, anche per aspetti indiretti o collegati all'attivita' di prevenzione, accertando la rispondenza delle attivita' soggette ai controlli alle prescrizioni tecniche antincendi e di sicurezza; seguono i programmi di formazione, addestramento e aggiornamento tecnico; nell'ambito dei compiti di istituto, ove richiesto, partecipano all'attivita' di addestramento e la coordinano; partecipano all'attivita' di formazione e di vigilanza; assicurano lo svolgimento di attivita' per le quali abbiano conseguito specifiche abilitazioni anche nel settore radio e telecomunicazioni, e sovrintendono alle operazioni di verifica e manutenzione dei materiali e dei mezzi in dotazione; in caso di assenza o impedimento degli appartenenti alle qualifiche di capo squadra o di capo squadra esperto, assumono le funzioni di capo partenza; tenuto conto dei rapporti di sovraordinazione funzionale, agli stessi possono essere attribuiti compiti di coordinamento di piu' unita' operative nell'ambito delle direttive ricevute con piena responsabilita' per l'attivita' svolta e, nel corso delle attivita' operative, possono sostituire, in caso di assenza o impedimento, il superiore diretto. Agli stessi puo' essere, altresi', conferito l'incarico di responsabile di distaccamento.
Art. 12 (Immissione nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto). - 1. L'accesso alla qualifica di capo squadra avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale, della durata non inferiore a tre mesi, riservato al personale che, alla predetta data, rivesta la qualifica di vigile del fuoco coordinatore.
2. Non e' ammesso al concorso di cui al comma 1 il personale che abbia riportato, nel triennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. Non e', altresi', ammesso al concorso il personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione.
3. Per l'ammissione al corso di formazione professionale, a parita' di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianita' di qualifica, l'anzianita' di servizio e la maggiore eta' anagrafica.
4. I vigili del fuoco coordinatori che, al termine del corso, abbiano superato l'esame finale conseguono la nomina a capo squadra nell'ordine della graduatoria finale del corso, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le carenze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo.
5. L'assegnazione dei capi squadra alle sedi di servizio e' effettuata in relazione alle esigenze operative del Corpo nazionale ed alla scelta manifestata dagli interessati, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione in proporzione alle carenze presenti negli organici.
6. Qualora, all'esito della procedura concorsuale di cui al presente articolo, permangano rilevanti carenze di organico nella qualifica di capo squadra tali da determinare criticita' nella funzionalita' del dispositivo di soccorso, puo' essere espletato, ai fini della copertura delle suddette carenze e con le stesse modalita' di cui al presente articolo, un concorso straordinario, anche su base provinciale, per l'accesso alla predetta qualifica cui e' ammesso a partecipare il personale che abbia maturato complessivamente almeno dieci anni di effettivo servizio nel ruolo dei vigili del fuoco.
7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalita' di svolgimento del concorso di cui al comma 1, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione della commissione esaminatrice, le modalita' di svolgimento del corso di formazione professionale, dell'esame finale nonche' i criteri per la formazione della graduatoria finale.
Art. 13 (Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione professionale). - 1. E' dimesso dal corso di formazione professionale di cui all'articolo 12, il personale che:
a) dichiara di rinunciare al corso;
b) non supera gli esami di fine corso;
c) e' stato per qualsiasi motivo assente dal corso per piu' di quindici giorni, anche non consecutivi. Nell'ipotesi di assenza dovuta a infermita' contratta durante il corso ovvero ad infermita' dipendente da causa di servizio, il personale e' ammesso a partecipare di diritto al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneita' psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione al concorso.
2. Il personale che sia stato assente dal corso per piu' di quindici giorni, anche non consecutivi, se l'assenza e' stata determinata da maternita' e' ammesso a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.
3. E' espulso dal corso il personale responsabile di infrazioni punite con sanzioni disciplinari pari o piu' gravi della sanzione pecuniaria.
4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale per la formazione.
5. Il personale ammesso a ripetere il corso di formazione professionale per infermita' contratta a causa delle esercitazioni pratiche o per malattia contratta per motivi di servizio, ovvero per maternita', viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale e' stato dimesso, collocandosi nella stessa graduatoria nel posto che gli sarebbe spettato, qualora avesse portato a compimento il predetto corso.
6. Il personale che non supera il corso di formazione professionale permane nella qualifica di appartenenza senza detrazioni di anzianita' ed e' restituito al servizio di istituto.
Art. 14 (Promozione alla qualifica di capo squadra esperto). - 1. La promozione alla qualifica di capo squadra esperto e' conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai capi squadra che, alla data dello scrutinio, abbiano maturato cinque anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria.
Art. 15 (Promozione alla qualifica di capo reparto). - 1. La promozione alla qualifica di capo reparto e' conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai capi squadra esperti che, nel triennio precedente lo scrutinio, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria e che, alla data del medesimo scrutinio, siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) abbiano maturato cinque anni di effettivo servizio nella qualifica;
b) abbiano frequentato con profitto i corsi di aggiornamento professionale individuati nei contenuti e nella durata con decreto del capo del Dipartimento.
Art. 16 (Attribuzione di uno scatto convenzionale ai capi reparto). - 1. E' attribuito uno scatto convenzionale al personale con qualifica di capo reparto che abbia maturato cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, che nel triennio precedente non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria, e che non sia stato sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo. Il predetto personale, ferma restando la qualifica rivestita, assume contestualmente la denominazione di "esperto".
Sezione IV (Ruolo degli ispettori antincendi). - Art. 17 (Articolazione del ruolo degli ispettori antincendi). - 1. Il ruolo degli ispettori antincendi e' articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:
a) ispettore antincendi;
b) ispettore antincendi esperto;
c) ispettore antincendi coordinatore.
Art. 18 (Funzioni del personale appartenente al ruolo degli ispettori antincendi). - 1. Nell'espletamento dei compiti di istituto, il personale del ruolo degli ispettori antincendi collabora all'organizzazione dei servizi di soccorso e partecipa alle attivita' di soccorso tecnico urgente, difesa civile e protezione civile; nel rispetto dei rapporti di sovraordinazione funzionale e sulla base delle direttive ricevute, collabora con le professionalita' superiori all'attivita' di organizzazione e partecipa a quella di gestione generale della struttura cui e' assegnato; in relazione alla professionalita' posseduta e all'esperienza acquisita, collabora alla formazione dei piani di intervento e redige progetti particolareggiati, curandone l'attuazione; partecipa alle attivita' ed ai procedimenti di prevenzione incendi, con grado di complessita' commisurato al livello di competenza tecnica posseduta; sulla base delle direttive ricevute, partecipa ai lavori di organi collegiali e di commissioni; in relazione alle competenze possedute, partecipa all'attivita' di coordinamento, monitoraggio e verifica dell'attuazione di progetti e piani organizzativi e svolge, ove previsto, attivita' tecnico-ispettive; partecipa alla redazione degli atti dell'ufficio cui e' assegnato e redige quelli di diretta competenza, connessi al servizio espletato; collabora all'espletamento delle procedure contrattuali per l'affidamento di lavori, servizi e forniture e delle procedure di acquisto, ricerca di mercato e collaudo; partecipa al coordinamento delle operazioni di verifica e manutenzione dei materiali e dei mezzi in dotazione; collabora e partecipa alla gestione e all'attuazione dell'attivita' di formazione del personale del Corpo nazionale e, sulla base delle competenze specifiche possedute, partecipa in qualita' di componente alle commissioni d'esame; in caso di contingente necessita', attua direttamente i programmi di addestramento, qualificazione e aggiornamento tecnico del personale; nel rispetto dei rapporti di sovraordinazione funzionale, puo' esercitare, per contingenti esigenze operative, attivita' che richiedono specifiche competenze professionali di cui sia in possesso. Il personale appartenente al ruolo degli ispettori antincendi puo' essere, altresi', preposto alla gestione ed al funzionamento di una articolazione dell'ufficio dirigenziale cui e' assegnato e puo' espletare l'incarico di responsabile di distaccamento di particolare rilevanza.
2. Ferme restando l'unitarieta' delle funzioni e la piena fungibilita' del personale appartenente al ruolo degli ispettori antincendi, gli ispettori antincendi coordinatori, oltre a quanto specificato al comma 1, espletano incarichi specialistici che richiedono particolari conoscenze, attitudini e competenze acquisite con l'esperienza di servizio; seguono l'attuazione di progetti attinenti alle competenze specialistiche possedute e, ove previsto, svolgono compiti tecnico-ispettivi, di studio e di ricerca per la formulazione di proposte nello specifico settore di attivita'; in caso di assenza o impedimento, sostituiscono il responsabile del distretto; ferme restando le disposizioni concernenti la sovraordinazione funzionale, possono collaborare direttamente con i dirigenti, ove richiesto da peculiari esigenze organizzative. Agli ispettori antincendi coordinatori, in caso di emergenze di protezione civile, puo' essere affidata la responsabilita' di gruppi operativi di tipo articolato e complesso, di supporto alle attivita' di soccorso tecnico urgente.
Art. 19 (Accesso al ruolo degli ispettori antincendi). - 1. L'accesso alla qualifica di ispettore antincendi avviene:
a) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili, mediante concorso pubblico per esami, consistenti in due prove scritte e una prova orale, con facolta' di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo;
b) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli ed esami, consistenti in una prova scritta e una prova orale, al quale puo' partecipare il personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco che abbia maturato almeno quindici anni di effettivo servizio e al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto.
2. Nella procedura di cui al comma 1, lettera a), e' prevista una riserva, pari a un sesto dei posti messi a concorso, per tutto il personale che espleta funzioni operative in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, ad esclusione dei limiti di eta'. Nella medesima procedura e', altresi', prevista una riserva, pari al 10 per cento dei posti messi a concorso, per il personale volontario del Corpo nazionale che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di partecipazione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti dall'articolo 20. I posti riservati non coperti sono conferiti agli altri concorrenti, seguendo l'ordine della graduatoria di merito.
3. Non e' ammesso al concorso interno di cui al comma 1, lettera b), e a fruire della riserva nel concorso pubblico di cui al comma 1, lettera a), il personale che abbia riportato, nel triennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. Non e', altresi', ammesso ai concorsi il personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione.
4. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, lettera b), a parita' di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianita' di qualifica, l'anzianita' di servizio e la maggiore eta' anagrafica.
5. I posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera b), sono devoluti ai partecipanti al concorso di cui al comma 1, lettera a), risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti.
6. Possono essere nominati, a domanda, ispettori antincendi in prova, nell'ambito dei posti in organico vacanti e disponibili, e ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile di cui all'articolo 21, il coniuge e i figli superstiti, nonche' il fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attivita' istituzionali ovvero delle missioni internazionali, purche' siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, e non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 20, comma 2.
7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalita' di svolgimento dell'eventuale prova preliminare e dei concorsi di cui al comma 1, le prove di esame, le categorie dei titoli ammessi a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse, la composizione delle commissioni esaminatrici e i criteri di formazione delle graduatorie finali.
8. Il personale gia' appartenente ai ruoli del Corpo nazionale, ammesso ai corsi di formazione di cui agli articoli 21 e 23, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.
9. Il personale gia' appartenente ai ruoli del Corpo nazionale, vincitore dei concorsi di cui al comma 1, conserva, a domanda, il trattamento di previdenza e di quiescenza previsto per il ruolo di provenienza, finche' permane nelle qualifiche di ispettore e di ispettore esperto.
Art. 20 (Concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di ispettore antincendi). - 1. L'accesso alla qualifica di ispettore antincendi, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera a), avviene mediante concorso pubblico al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) eta' stabilita con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
c) idoneita' fisica al servizio operativo, nel rispetto dei parametri fisici stabiliti dalla normativa vigente per il reclutamento nelle forze armate, nelle forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale, nonche' idoneita' psichica e attitudinale al servizio operativo, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
d) laurea conseguita al termine di un corso di laurea nell'ambito delle facolta' di ingegneria o architettura, ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, e del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca del 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 luglio 2007, n. 155, di determinazione delle classi di laurea. Sono fatte salve, ai fini dell'ammissione al concorso, le lauree universitarie in ingegneria e architettura conseguite secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparate ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 9 luglio 2009 di equiparazione tra classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 509/1999 e classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
e) abilitazione professionale attinente ai titoli di studio di cui alla lettera d);
f) qualita' morali e di condotta previste dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
g) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione.
2. Al concorso non sono ammessi coloro che siano stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che siano stati sottoposti a misura di prevenzione.
3. A parita' di merito, l'appartenenza al Corpo nazionale costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente.
Art. 21 (Corso di formazione e tirocinio per ispettore antincendi). - 1. I vincitori del concorso pubblico di cui all'articolo 20 sono nominati ispettori antincendi in prova. Il periodo di prova ha la durata di nove mesi, di cui sei mesi di corso di formazione residenziale teorico-pratica presso l'Istituto superiore antincendi o le altre strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale, e tre mesi di tirocinio tecnico-operativo presso i comandi dei vigili del fuoco. Il corso e' preordinato alla formazione tecnico-professionale. Durante il corso gli ispettori antincendi in prova sono sottoposti a selezione attitudinale per l'assegnazione a servizi che richiedono particolare qualificazione.
2. Al termine dei sei mesi del corso di formazione, gli ispettori antincendi in prova che abbiano superato gli esami scritti e orali e le prove pratiche previste ricevono il giudizio di idoneita' allo svolgimento del tirocinio tecnico-operativo formulato dal capo del Corpo nazionale, su proposta del direttore centrale per la formazione del Dipartimento. Gli esiti degli esami determinano l'ordine della graduatoria finale, fatti salvi gli ulteriori criteri previsti dalla normativa vigente. Gli ispettori antincendi in prova riconosciuti idonei sono avviati all'espletamento del tirocinio tecnico-operativo.
3. Il tirocinio e' svolto con le modalita' previste dal decreto di cui al comma 6. Al termine dello stesso, fermo restando quanto previsto dall'articolo 22, gli ispettori antincendi in prova ricevono il giudizio di idoneita' ai servizi di istituto formulato dal capo del Corpo nazionale, su proposta dei dirigenti responsabili delle sedi presso cui hanno prestato il tirocinio medesimo e, in caso di esito favorevole, conseguono la nomina a ispettori antincendi. Essi prestano giuramento e sono confermati nel ruolo secondo la graduatoria di cui al comma 2.
4. Gli ispettori antincendi in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di tirocinio con provvedimento del capo del Corpo nazionale, su motivata proposta del dirigente della struttura del Corpo presso cui hanno svolto il tirocinio medesimo, ai fini del definitivo superamento del periodo di prova.
5. Gli ispettori antincendi durante i primi sei mesi di corso non possono essere impiegati in servizio operativo; nel periodo successivo possono esserlo al fine di addestramento o per eccezionali esigenze di servizio. In tali casi rivestono la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.
6. Con decreto del capo del Dipartimento sono stabiliti le modalita' di svolgimento del corso di formazione e del tirocinio, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneita', le modalita' di svolgimento dell'esame finale nonche' i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso.
7. Il personale gia' appartenente ai ruoli del Corpo nazionale, che non supera il periodo di prova, permane nel ruolo e nella qualifica di provenienza.
8. L'assegnazione degli ispettori antincendi alle sedi di servizio e' effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria determinata ai sensi del comma 2, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione.
Art. 22 (Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione e dal tirocinio). - 1. Sono dimessi dal corso di formazione e dal tirocinio di cui all'articolo 21 gli ispettori antincendi in prova che:
a) non superino gli esami del corso;
b) non ottengano i giudizi di idoneita' al termine del corso di formazione e del tirocinio;
c) dichiarino di rinunciare al corso e al tirocinio;
d) non superino il periodo di tirocinio, salvo quanto previsto dall'articolo 21, comma 4;
e) siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso e dal tirocinio per piu' di quarantacinque giorni, anche non consecutivi, salvi i casi di cui alle lettere f) e g);
f) siano stati assenti dal corso e dal tirocinio per piu' di settantacinque giorni, anche non consecutivi, se l'assenza e' stata determinata da infermita' contratta durante il corso o il tirocinio ovvero sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale gia' appartenente al Corpo nazionale. In tale caso gli ispettori antincendi in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della idoneita' psico-fisica e a ripetere, per una sola volta, il tirocinio;
g) siano stati assenti dal corso e dal tirocinio per piu' di settantacinque giorni, anche non consecutivi, se l'assenza e' stata determinata da maternita'. In tal caso gli ispettori antincendi in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri e a ripetere, per una sola volta, il tirocinio.
2. Sono espulsi dal corso di formazione e dal tirocinio gli ispettori antincendi in prova responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari pari o piu' gravi della sanzione pecuniaria.
3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione sono adottati con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale per la formazione.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettere f) e g), la dimissione e l'espulsione dal corso e dal tirocinio comportano la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione, salvo che si tratti di personale proveniente dai ruoli del Corpo nazionale.
Art. 23 (Concorso interno per l'accesso alla qualifica di ispettore antincendi). - 1. L'accesso alla qualifica di ispettore antincendi, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera b), avviene mediante concorso interno al quale puo' partecipare il personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco che abbia maturato almeno quindici anni di effettivo servizio e al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado ad indirizzo tecnico-professionale, da individuarsi con decreto del Ministro dell'interno.
2. I vincitori del concorso interno sono nominati ispettori antincendi in prova e sono ammessi a frequentare un corso di formazione residenziale della durata di sei mesi presso l'Istituto superiore antincendi o le altre strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale. Il corso e' preordinato alla formazione tecnico-professionale. Durante il corso gli ispettori antincendi in prova sono sottoposti a selezione attitudinale per l'assegnazione a servizi che richiedono particolare qualificazione.
3. Al termine del corso di formazione, gli ispettori antincendi in prova che abbiano superato l'esame finale ricevono il giudizio di idoneita' al servizio d'istituto formulato dal capo del Corpo nazionale, su proposta del direttore centrale per la formazione del Dipartimento, e conseguono la nomina a ispettori antincendi. Gli esiti dell'esame determinano l'ordine della graduatoria finale, fatti salvi gli ulteriori criteri previsti dalla normativa vigente.
4. Con decreto del capo del Dipartimento sono stabiliti le modalita' di svolgimento del corso di formazione, le modalita' di svolgimento dell'esame finale, nonche' i criteri per la formulazione del giudizio di idoneita'.
5. L'assegnazione degli ispettori antincendi alle sedi di servizio e' effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria determinata ai sensi del comma 3, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione.
Art. 24 (Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione). - 1. Sono dimessi dal corso di formazione di cui all'articolo 23 gli ispettori antincendi in prova che:
a) non superino gli esami del corso;
b) non ottengano il giudizio di idoneita' al termine del corso di formazione;
c) dichiarino di rinunciare al corso;
d) siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per piu' di trenta giorni, anche non consecutivi, salvi i casi di cui alle lettere e) ed f);
e) siano stati assenti dal corso per piu' di cinquanta giorni, anche non consecutivi, se l'assenza e' stata determinata da infermita' contratta durante il corso ovvero sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio. In tale caso gli ispettori antincendi in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della idoneita' psico-fisica;
f) che siano stati assenti dal corso per piu' di cinquanta giorni, anche non consecutivi, se l'assenza e' stata determinata da maternita'. In tal caso gli ispettori antincendi in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.
2. Sono espulsi dal corso di formazione gli ispettori antincendi in prova responsabili di infrazioni punite con sanzioni disciplinari pari o piu' gravi della sanzione pecuniaria.
3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione sono adottati con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale per la formazione.
4. Il personale che non supera il corso di formazione permane nella qualifica di appartenenza senza detrazioni di anzianita' ed e' restituito al servizio di istituto.
Art. 25 (Promozione alla qualifica di ispettore antincendi esperto). - 1. La promozione alla qualifica di ispettore antincendi esperto e' conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, agli ispettori antincendi che, alla data dello scrutinio, abbiano maturato sette anni di effettivo servizio nella qualifica, compreso il periodo di frequenza del corso di formazione e del tirocinio di cui all'articolo 21 e del corso di formazione di cui all'articolo 23, e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria e una valutazione inferiore a sufficiente, secondo le modalita' stabilite dall'articolo 134.
Art. 26 (Attribuzione di uno scatto convenzionale agli ispettori antincendi esperti). - 1. E' attribuito uno scatto convenzionale al personale con qualifica di ispettore antincendi esperto che abbia maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica, che nel triennio precedente non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria, e che non sia stato sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo.
Art. 27 (Promozione alla qualifica di ispettore antincendi coordinatore). - 1. La promozione alla qualifica di ispettore antincendi coordinatore e' conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, agli ispettori antincendi esperti che, nel triennio precedente lo scrutinio, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria e una valutazione inferiore a sufficiente, secondo le modalita' stabilite dall'articolo 134 e che, alla data del medesimo scrutinio, siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) abbiano maturato sedici anni di effettivo servizio nella qualifica;
b) abbiano frequentato con profitto i corsi di aggiornamento professionale individuati nei contenuti e nella durata con decreto del capo del Dipartimento.
Art. 28 (Attribuzione di uno scatto convenzionale agli ispettori antincendi coordinatori). - 1. E' attribuito uno scatto convenzionale al personale con qualifica di ispettore antincendi coordinatore che abbia maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica, che nel triennio precedente non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria, e che non sia stato sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo.
Capo II (Ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche). - Sezione I (Istituzione dei ruoli del personale specialista). - Art. 29 (Ruoli del personale specialista). - 1. Sono istituiti i seguenti ruoli del personale del Corpo nazionale che espleta funzioni specialistiche:
a) ruoli delle specialita' aeronaviganti;
b) ruoli delle specialita' nautiche e dei sommozzatori.
2. Fermi restando i livelli di coordinamento e di sovraordinazione funzionale previsti dal presente decreto, il personale specialista, quando interviene congiuntamente al personale degli altri ruoli che espleta funzioni operative, effettua le valutazioni di competenza in relazione alle operazioni e alle manovre da eseguire di cui e' direttamente responsabile.
3. La dotazione organica dei ruoli di cui al comma 1 e' fissata nella tabella A allegata al presente decreto.
Sezione II (Ruoli delle specialita' aeronaviganti). - Art. 30 (Articolazione dei ruoli delle specialita' aeronaviganti). - 1. Le specialita' aeronaviganti sono articolate nei seguenti ruoli:
a) ruolo dei piloti di aeromobile;
b) ruolo degli specialisti di aeromobile;
c) ruolo degli elisoccorritori.
2. Il ruolo dei piloti di aeromobile e' articolato in nove qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:
a) pilota di aeromobile vigile del fuoco;
b) pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto;
c) pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore;
d) pilota di aeromobile capo squadra;
e) pilota di aeromobile capo squadra esperto;
f) pilota di aeromobile capo reparto;
g) pilota di aeromobile ispettore;
h) pilota di aeromobile ispettore esperto;
i) pilota di aeromobile ispettore coordinatore.
3. Il ruolo degli specialisti di aeromobile e' articolato in nove qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:
a) specialista di aeromobile vigile del fuoco;
b) specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto;
c) specialista di aeromobile vigile del fuoco coordinatore;
d) specialista di aeromobile capo squadra;
e) specialista di aeromobile capo squadra esperto;
f) specialista di aeromobile capo reparto;
g) specialista di aeromobile ispettore;
h) specialista di aeromobile ispettore esperto;
i) specialista di aeromobile ispettore coordinatore.
4. Il ruolo degli elisoccorritori e' articolato in nove qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:
a) elisoccorritore vigile del fuoco;
b) elisoccorritore vigile del fuoco esperto;
c) elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore;
d) elisoccorritore capo squadra;
e) elisoccorritore capo squadra esperto;
f) elisoccorritore capo reparto;
g) elisoccorritore ispettore;
h) elisoccorritore ispettore esperto;
i) elisoccorritore ispettore coordinatore.
5. Il personale dei ruoli delle specialita' aeronaviganti presta servizio presso i reparti volo e puo' essere impiegato presso gli uffici del servizio aereo della direzione centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo del Dipartimento.
6. Al fine di assicurare la piena operativita' degli aeromobili in dotazione al Corpo nazionale, la ripartizione territoriale delle dotazioni organiche del personale appartenente ai ruoli di cui al presente articolo, disposta ai sensi dell'articolo 241, comma 1, tiene conto delle diverse tipologie di brevetti e licenze possedute dal medesimo personale, individuate con decreto del capo del Dipartimento.
7. Le promozioni del personale dei ruoli delle specialita' aeronaviganti sono disposte nell'ambito delle specifiche dotazioni organiche di cui all'articolo 29, comma 3; la mobilita' tra le sedi del medesimo personale avviene nell'ambito delle stesse dotazioni organiche.
8. Nell'ambito di ciascun ruolo delle specialita' aeronaviganti la sovraordinazione funzionale del personale e' determinata come segue: ispettore coordinatore, ispettore esperto, ispettore, capo reparto, capo squadra esperto, capo squadra, vigile del fuoco coordinatore, vigile del fuoco esperto, vigile del fuoco.
Art. 31 (Funzioni del personale dei ruoli delle specialita' aeronaviganti). - 1. Il personale dei ruoli delle specialita' aeronaviganti, ferme restando le funzioni connesse all'espletamento del servizio di soccorso pubblico, assolve alle attivita' aeronautiche, comprese le attivita' necessarie all'organizzazione, alla gestione e al funzionamento dei reparti volo e degli uffici del servizio aereo della direzione centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo del Dipartimento.
2. Il personale appartenente alle qualifiche di cui all'articolo 30, lettere a), b), c), dei commi 2, 3 e 4, nell'assolvimento dei compiti istituzionali, riveste la qualifica di agente di polizia giudiziaria, limitatamente all'esercizio di quelle previste per il ruolo di appartenenza. Il personale appartenente alle qualifiche di cui all'articolo 30, lettere d), e), f), g), h), i), dei commi 2, 3 e 4, nell'assolvimento dei compiti istituzionali, riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, limitatamente all'esercizio di quelle previste per il ruolo di appartenenza.
3. Il personale dei ruoli dei piloti di aeromobile e degli specialisti di aeromobile svolge le attivita' aeronautiche del rispettivo ruolo di appartenenza, con particolare riguardo a quelle finalizzate alla operativita', alla sicurezza, alla qualita', alla manutenzione, al controllo e al funzionamento dei reparti volo e degli aeromobili, anche con riferimento agli assetti in linea di volo; effettua, controlla, coordina, sovrintende e dirige le manovre specialistiche di competenza; cura il mantenimento, la custodia e la piena efficienza delle attrezzature, dei mezzi, degli equipaggiamenti, dei magazzini e degli ambienti in dotazione, verificandone la piena funzionalita', conformando la propria attivita' alle disposizioni ricevute e alle norme vigenti, con particolare riguardo a quelle del settore aeronautico; espleta attivita' di volo e di manutenzione anche ai fini del mantenimento delle licenze e delle abilitazioni possedute; svolge attivita' di formazione, addestramento e aggiornamento nelle materie attinenti alla specialita' posseduta; redige gli atti di competenza connessi al servizio espletato.
4. Il personale del ruolo degli elisoccorritori effettua, controlla, coordina, sovrintende e dirige le manovre specialistiche di competenza; cura il mantenimento, la custodia e la piena efficienza delle attrezzature e degli equipaggiamenti in dotazione, verificandone la funzionalita' e conformandosi all'uso degli stessi secondo le norme vigenti e le direttive ricevute; svolge attivita' di formazione, addestramento e aggiornamento nelle materie attinenti alla specialita' posseduta, anche partecipando a manovre e ad esercitazioni complesse nell'ambito delle attivita' operative del Corpo nazionale, per tutti i contesti emergenziali e di soccorso tecnico, anche senza l'utilizzo dei mezzi aerei, che richiedano o meno l'impiego delle abilitazioni possedute dal personale medesimo; redige gli atti di competenza connessi al servizio espletato.
5. Al personale appartenente alle qualifiche di cui all'articolo 30, lettere f), g), h), i), dei commi 2, 3 e 4, possono essere attribuite, ferme restando le funzioni di cui ai commi 3 e 4, specifiche responsabilita' in considerazione della qualifica e della professionalita' posseduta, anche inerenti alle attivita' tecniche concernenti l'organizzazione, la pianificazione, la gestione, l'operativita', la sicurezza, la qualita', la manutenzione, il controllo e il funzionamento dei reparti volo. Nel rispetto della disciplina di settore, tale personale esercita compiti di coordinamento e supervisione delle attivita' proprie del settore di appartenenza, con autonomia e responsabilita' organizzative, collaborando direttamente con il personale dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti che espleta funzioni operative; svolge attivita' di studio e formula progetti particolareggiati e proposte operative nei diversi settori di attivita'; gestisce, coordina e controlla l'attivita' di uno o piu' settori nei quali e' articolata la struttura presso cui presta servizio.
Art. 32 (Accesso al ruolo dei piloti di aeromobile e al ruolo degli specialisti di aeromobile). - 1. L'accesso al ruolo dei piloti di aeromobile avviene, nel limite dell'80 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione interna, per titoli e superamento di un corso di formazione basico per il rilascio del brevetto di pilota di aeromobile, riservata al personale del ruolo dei vigili del fuoco in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado e di specifici requisiti di partecipazione previsti nel decreto di cui al comma 9.
2. L'accesso al ruolo dei piloti di aeromobile avviene, nel limite del 20 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione interna, per titoli e superamento di un corso di formazione avanzato per il rilascio del brevetto di pilota di aeromobile, riservato al personale del ruolo dei vigili del fuoco in possesso della licenza rilasciata ai sensi della normativa emanata dall'European Aviaton Safety Agency (EASA) di pilota commerciale o di linea, in corso di validita' per le specifiche categorie di aeromobile, nonche' di diploma di istruzione secondaria di secondo grado e di specifici requisiti di partecipazione previsti nel decreto di cui al comma 9. I posti rimasti scoperti in tale procedura selettiva sono devoluti ai partecipanti alla selezione di cui al comma 1.
3. Non e' ammesso alle selezioni di cui ai commi 1 e 2 il personale che abbia riportato, nel triennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. Non e', altresi', ammesso alle selezioni il personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione.
4. Per l'ammissione al corso di formazione, a parita' di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianita' di qualifica, l'anzianita' di servizio e la maggiore eta' anagrafica.
5. L'accesso al ruolo degli specialisti di aeromobile avviene, nel limite dell'80 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione interna, per titoli e superamento di un corso di formazione basico necessario per il rilascio del brevetto di specialista di aeromobile, riservato al personale del ruolo dei vigili del fuoco in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado e di specifici requisiti di partecipazione previsti nel decreto di cui al comma 9.
6. L'accesso al ruolo degli specialisti di aeromobile avviene, nel limite del 20 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione interna, per titoli e superamento di un corso di formazione avanzato per il rilascio del brevetto di specialista di aeromobile, riservato al personale del ruolo dei vigili del fuoco in possesso della licenza di manutenzione aeronautica (LMA), rilasciata ai sensi della normativa emanata dall'European Aviaton Safety Agency (EASA), in corso di validita' per le specifiche categorie di aeromobile, nonche' di diploma di istruzione secondaria di secondo grado e di specifici requisiti di partecipazione previsti nel decreto di cui al comma 9. I posti rimasti scoperti in tale procedura selettiva sono devoluti ai partecipanti alla selezione di cui al comma 5.
7. Non e' ammesso alle selezioni di cui ai commi 5 e 6 il personale che abbia riportato, nel triennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. Non e', altresi', ammesso alle selezioni il personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione.
8. Per l'ammissione al corso di formazione, a parita' di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianita' di qualifica, l'anzianita' di servizio e la maggiore eta' anagrafica.
9. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previsti i requisiti per la partecipazione alle selezioni di cui ai commi 1, 2, 5 e 6, l'anzianita' anagrafica e di servizio dei partecipanti, gli specifici requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale, la durata e le modalita' di svolgimento dei corsi di formazione, basico e avanzato, le modalita' di svolgimento della prova di fine corso, le categorie di titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse, la composizione delle commissioni esaminatrici e i criteri di formazione delle graduatorie finali.
10. Al personale del Corpo nazionale che, ad esito delle procedure selettive di cui ai commi 1, 2, 5 e 6, accede al ruolo dei piloti di aeromobile o al ruolo degli specialisti di aeromobile, e' attribuita la qualifica corrispondente a quella posseduta nell'ambito del ruolo di provenienza, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio gia' maturata, ai fini dello stato giuridico, della progressione in carriera e del trattamento economico.
Art. 33 (Concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di pilota di aeromobile vigile del fuoco). - 1. Qualora ad esito delle procedure selettive interne di cui all'articolo 32, commi 1 e 2, risultino posti vacanti, l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei piloti di aeromobile puo' avvenire mediante concorso pubblico per titoli ed esami. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) eta' stabilita con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
c) idoneita' fisica al servizio operativo, nel rispetto dei parametri fisici stabiliti dalla normativa vigente per il reclutamento nelle forze armate, nelle forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale, nonche' idoneita' psichica e attitudinale al servizio operativo, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
e) licenza rilasciata ai sensi della normativa emanata dall'European Aviaton Safety Agency (EASA) di pilota commerciale o di linea, in corso di validita' per le specifiche categorie di aeromobile;
f) qualita' morali e di condotta previste dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
g) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione.
2. Al concorso non sono ammessi coloro che siano stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che siano stati sottoposti a misura di prevenzione.
3. I vincitori del concorso sono nominati piloti di aeromobile allievi vigili del fuoco. Ai medesimi si applicano, in quanto compatibili, gli istituti giuridici ed economici previsti per il personale in prova.
4. I vincitori del concorso sono ammessi alla frequenza di un corso di formazione, articolato in una prima fase teorico-pratica diretta all'acquisizione della formazione operativa di base. Al termine di tale periodo, il direttore centrale per la formazione del Dipartimento, su proposta del dirigente delle scuole centrali antincendi, formula il giudizio di idoneita' al servizio di istituto nei confronti degli allievi che abbiano superato l'esame teorico-pratico. Gli allievi riconosciuti idonei sono nominati piloti di aeromobile allievi vigili del fuoco in prova e avviati all'espletamento di un successivo corso avanzato per il rilascio del brevetto di pilota di aeromobile.
5. I piloti di aeromobile allievi vigili del fuoco in prova sono ammessi a ripetere per una sola volta il corso avanzato di cui al comma 4. Il personale che non supera il suddetto corso avanzato e' dimesso e cessa ogni rapporto con l'amministrazione.
6. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previsti le modalita' di svolgimento del concorso, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse; la composizione delle commissioni esaminatrici e i criteri di formazione della graduatoria finale; la durata e le modalita' di svolgimento del corso di formazione di cui al comma 4 e della prova di fine corso.
Art. 34 (Concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di specialista di aeromobile vigile del fuoco). - 1. Qualora ad esito delle procedure selettive interne di cui all'articolo 32, commi 5 e 6, risultino posti vacanti, l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli specialisti di aeromobile puo' avvenire mediante concorso pubblico per titoli ed esami. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) eta' stabilita con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
c) idoneita' fisica al servizio operativo, nel rispetto dei parametri fisici stabiliti dalla normativa vigente per il reclutamento nelle forze armate, nelle forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale, nonche' idoneita' psichica e attitudinale al servizio operativo, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
e) licenza di manutenzione aeronautica (LMA) rilasciata ai sensi della normativa emanata dall'European Aviaton Safety Agency (EASA), in corso di validita' per le specifiche categorie di aeromobile;
f) qualita' morali e di condotta previste dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
g) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione.
2. Al concorso non sono ammessi coloro che siano stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che siano stati sottoposti a misura di prevenzione.
3. I vincitori del concorso sono nominati specialisti di aeromobile allievi vigili del fuoco. Ai medesimi si applicano, in quanto compatibili, gli istituti giuridici ed economici previsti per il personale in prova.
4. I vincitori del concorso sono ammessi alla frequenza di un corso di formazione, articolato in una prima fase teorico-pratica diretta all'acquisizione della formazione operativa di base. Al termine di tale periodo, il direttore centrale per la formazione del Dipartimento, su proposta del dirigente delle scuole centrali antincendi, formula il giudizio di idoneita' al servizio di istituto nei confronti degli allievi che abbiano superato l'esame teorico-pratico. Gli allievi riconosciuti idonei sono nominati specialisti di aeromobile allievi vigili del fuoco in prova e avviati all'espletamento di un successivo corso avanzato per il rilascio del brevetto di specialista di aeromobile.
5. Gli specialisti di aeromobile allievi vigili del fuoco in prova sono ammessi a ripetere per una sola volta il corso avanzato di cui al comma 4. Il personale che non supera il suddetto corso avanzato e' dimesso e cessa ogni rapporto con l'amministrazione.
6. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previsti le modalita' di svolgimento del concorso, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse; la composizione delle commissioni esaminatrici e i criteri di formazione della graduatoria finale; la durata e le modalita' di svolgimento del corso di formazione di cui al comma 4 e della prova di fine corso.
Art. 35 (Accesso al ruolo degli elisoccorritori). - 1. L'accesso al ruolo degli elisoccorritori avviene, nei limiti dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione interna, per titoli e superamento di un corso di formazione professionale per l'acquisizione dell'abilitazione di elisoccorritore, riservata al personale del ruolo dei vigili del fuoco in possesso di specifici requisiti di partecipazione previsti dal decreto di cui al comma 4.
2. Non e' ammesso alla selezione di cui al comma 1 il personale che abbia riportato, nel triennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. Non e', altresi', ammesso alla selezione il personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione.
3. Per l'ammissione al corso di formazione, a parita' di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianita' di qualifica, l'anzianita' di servizio e la maggiore eta' anagrafica.
4. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalita' di svolgimento della procedura selettiva di cui al comma 1; l'anzianita' anagrafica e di servizio dei partecipanti; gli specifici requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale; la durata e le modalita' di svolgimento del corso di formazione professionale; le modalita' di svolgimento della prova di fine corso; le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse; la composizione della commissione esaminatrice e i criteri di formazione della graduatoria finale.
5. Al personale del Corpo nazionale che, ad esito della procedura selettiva di cui al comma 1, accede al ruolo degli elisoccorritori e' attribuita la qualifica corrispondente a quella posseduta nell'ambito del ruolo dei vigili del fuoco di provenienza, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio gia' maturata, ai fini dello stato giuridico, della progressione in carriera e del trattamento economico.
Art. 36 (Promozioni alle qualifiche di pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto, di specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto e di elisoccorritore vigile del fuoco esperto e attribuzione degli scatti convenzionali). - 1. La promozione alle qualifiche di pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto, di specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto e di elisoccorritore vigile del fuoco esperto e' conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, a coloro che, alla data dello scrutinio, abbiano maturato quattro anni di effettivo servizio, rispettivamente, nelle qualifiche di pilota di aeromobile vigile del fuoco, di specialista di aeromobile vigile del fuoco e di elisoccorritore vigile del fuoco, maturato complessivamente nel ruolo dei vigili del fuoco e nel ruolo specialista, e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria.
2. E' attribuito uno scatto convenzionale ai piloti di aeromobile vigili del fuoco esperti, agli specialisti di aeromobile vigili del fuoco esperti e agli elisoccorritori vigili del fuoco esperti che abbiano maturato quattro anni di effettivo servizio nelle rispettive qualifiche, maturato complessivamente nel ruolo dei vigili del fuoco e nel ruolo specialista, che nel triennio precedente non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria, e che non siano stati sospesi cautelarmente dal servizio, rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposti a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo.
Art. 37 (Promozioni alle qualifiche di pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore, di specialista di aeromobile vigile del fuoco coordinatore e di elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore e attribuzione degli scatti convenzionali). - 1. La promozione alle qualifiche di pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore, di specialista di aeromobile vigile del fuoco coordinatore e di elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore e' conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, a coloro che, alla data dello scrutinio, abbiano maturato otto anni di effettivo servizio, rispettivamente, nelle qualifiche di pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto, di specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto e di elisoccorritore vigile del fuoco esperto, maturato complessivamente nel ruolo dei vigili del fuoco e nel ruolo specialista, e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria.
2. E' attribuito uno scatto convenzionale ai piloti di aeromobile vigili del fuoco coordinatori, agli specialisti di aeromobile vigili del fuoco coordinatori e agli elisoccorritori vigili del fuoco coordinatori che abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nelle rispettive qualifiche, maturato complessivamente nel ruolo dei vigili del fuoco e nel ruolo specialista, che nel triennio precedente non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria, e che non siano stati sospesi cautelarmente dal servizio, rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposti a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo.
Art. 38 (Promozioni alle qualifiche di pilota di aeromobile capo squadra, di specialista di aeromobile capo squadra e di elisoccorritore capo squadra). - 1. La promozione alle qualifiche di pilota di aeromobile capo squadra, di specialista di aeromobile capo squadra e di elisoccorritore capo squadra avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione interna, per titoli e superamento di un corso di formazione professionale della durata non inferiore a tre mesi, riservata al personale che, alla predetta data, rivesta, rispettivamente, le qualifiche di pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore, di specialista di aeromobile vigile del fuoco coordinatore e di elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore.
2. Non e' ammesso alle selezioni di cui al comma 1 il personale che abbia riportato, nel triennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. Non e', altresi', ammesso alle selezioni il personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione.
3. Per l'ammissione al corso di formazione professionale, a parita' di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianita' nella specialita', l'anzianita' di qualifica, l'anzianita' di servizio e la maggiore eta' anagrafica.
4. I piloti di aeromobile vigili del fuoco coordinatori, gli specialisti di aeromobile vigili del fuoco coordinatori e gli elisoccorritori vigili del fuoco coordinatori che, al termine del rispettivo corso di formazione professionale, abbiano superato l'esame finale conseguono la nomina a pilota di aeromobile capo squadra, a specialista di aeromobile capo squadra e a elisoccorritore capo squadra nell'ordine della graduatoria finale del corso, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le carenze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo.
5. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalita' di svolgimento delle selezioni di cui al comma 1, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione delle commissioni esaminatrici, le modalita' di svolgimento dei corsi di formazione professionale, dell'esame finale nonche' i criteri per la formazione delle graduatorie finali.
Art. 39 (Promozioni alle qualifiche di pilota di aeromobile capo squadra esperto, di specialista di aeromobile capo squadra esperto e di elisoccorritore capo squadra esperto). - 1. La promozione alle qualifiche di pilota di aeromobile capo squadra esperto, di specialista di aeromobile capo squadra esperto e di elisoccorritore capo squadra esperto e' conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, al personale che, alla data dello scrutinio, abbia maturato cinque anni di effettivo servizio, rispettivamente, nelle qualifiche di pilota di aeromobile capo squadra, di specialista di aeromobile capo squadra e di elisoccorritore capo squadra e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria.
Art. 40 (Promozioni alle qualifiche di pilota di aeromobile capo reparto, di specialista di aeromobile capo reparto e di elisoccorritore capo reparto). - 1. La promozione alle qualifiche di pilota di aeromobile capo reparto, di specialista di aeromobile capo reparto e di elisoccorritore capo reparto e' conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai piloti di aeromobile capi squadra esperti, agli specialisti di aeromobile capi squadra esperti e agli elisoccorritori capi squadra esperti che, nel triennio precedente lo scrutinio, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria e che, alla data del medesimo scrutinio, siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) abbiano maturato cinque anni di effettivo servizio nelle rispettive qualifiche;
b) abbiano frequentato con profitto i corsi di abilitazione e qualificazione professionale individuati nei contenuti e nella durata con decreto del capo del Dipartimento.
Art. 41 (Attribuzione di uno scatto convenzionale al personale con le qualifiche di pilota di aeromobile capo reparto, di specialista di aeromobile capo reparto e di elisoccorritore capo reparto). - 1. E' attribuito uno scatto convenzionale ai piloti di aeromobile capi reparto, agli specialisti di aeromobile capi reparto e agli elisoccorritori capi reparto che abbiano maturato cinque anni di effettivo servizio nelle rispettive qualifiche, che nel triennio precedente non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria, e che non siano stati sospesi cautelarmente dal servizio, rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposti a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo. Il predetto personale, ferma restando la qualifica rivestita, assume contestualmente la denominazione di "esperto".
Art. 42 (Promozioni alle qualifiche di pilota di aeromobile ispettore, di specialista di aeromobile ispettore e di elisoccorritore ispettore). - 1. La promozione alle qualifiche di pilota di aeromobile ispettore, di specialista di aeromobile ispettore e di elisoccorritore ispettore avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione interna per titoli ed esami, riservata al personale con le qualifiche di cui all'articolo 30, lettere c), d), e), f), dei commi 2, 3 e 4, in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Per il personale con la qualifica di cui all'articolo 30, lettera c), dei commi 2, 3 e 4, e' altresi' richiesta un'anzianita' di effettivo servizio non inferiore a quindici anni maturata complessivamente nel ruolo dei vigili del fuoco e nel ruolo specialista.
2. Non e' ammesso alle selezioni di cui al comma 1 il personale che abbia riportato, nel triennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. Non e', altresi', ammesso ai concorsi il personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione.
3. Per la formazione delle graduatorie delle selezioni di cui al comma 1, a parita' di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianita' nella specialita', l'anzianita' di qualifica, l'anzianita' di servizio e la maggiore eta' anagrafica.
4. I vincitori delle selezioni di cui al comma 1 sono nominati, rispettivamente, pilota di aeromobile ispettore, specialista di aeromobile ispettore ed elisoccorritore ispettore e sono ammessi a frequentare un corso di formazione residenziale della durata di sei mesi presso l'Istituto superiore antincendi o le altre strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale.
5. Il personale di cui al comma 4 che, al termine del corso di formazione, abbia superato l'esame di fine corso, viene confermato nei rispettivi ruoli con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le carenze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo.
6. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalita' di svolgimento delle selezioni di cui al comma 1, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione delle commissioni esaminatrici, i criteri per la formazione delle graduatorie finali nonche' le modalita' di svolgimento dei corsi di formazione professionale e degli esami di fine corso.
7. Il personale vincitore delle selezioni di cui al comma 1, conserva, a domanda, il trattamento di previdenza e di quiescenza previsto per il ruolo di provenienza, finche' permane nelle qualifiche di pilota di aeromobile ispettore, di specialista di aeromobile ispettore, di elisoccorritore ispettore, di pilota di aeromobile ispettore esperto, di specialista di aeromobile ispettore esperto e di elisoccorritore ispettore esperto.
Art. 43 (Promozioni alle qualifiche di pilota di aeromobile ispettore esperto, di specialista di aeromobile ispettore esperto e di elisoccorritore ispettore esperto). - 1. La promozione alle qualifiche di pilota di aeromobile ispettore esperto, di specialista di aeromobile ispettore esperto e di elisoccorritore ispettore esperto e' conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, al personale che, alla data dello scrutinio, abbia maturato sette anni di effettivo servizio, rispettivamente, nelle qualifiche di pilota di aeromobile ispettore, di specialista di aeromobile ispettore e di elisoccorritore ispettore, compreso il periodo di frequenza del corso di formazione di cui all'articolo 42, e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria e una valutazione inferiore a sufficiente, secondo le modalita' stabilite dall'articolo 64.
Art. 44 (Attribuzione di uno scatto convenzionale al personale con le qualifiche di pilota di aeromobile ispettore esperto, di specialista di aeromobile ispettore esperto e di elisoccorritore ispettore esperto). - 1. E' attribuito uno scatto convenzionale ai piloti di aeromobile ispettori esperti, agli specialisti di aeromobile ispettori esperti e agli elisoccorritori ispettori esperti che abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nelle rispettive qualifiche, che nel triennio precedente non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria, e che non siano stati sospesi cautelarmente dal servizio, rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposti a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo.
Art. 45 (Promozioni alle qualifiche di pilota di aeromobile ispettore coordinatore, di specialista di aeromobile ispettore coordinatore e di elisoccorritore ispettore coordinatore). - 1. La promozione alle qualifiche di pilota di aeromobile ispettore coordinatore, di specialista di aeromobile ispettore coordinatore e di elisoccorritore ispettore coordinatore e' conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, al personale con le qualifiche di pilota di aeromobile ispettore esperto, di specialista di aeromobile ispettore esperto e di elisoccorritore ispettore esperto che, nel triennio precedente lo scrutinio, non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria e una valutazione inferiore a sufficiente, secondo le modalita' stabilite dall'articolo 64, e che alla data del medesimo scrutinio sia in possesso dei seguenti requisiti:
a) abbia maturato sedici anni di effettivo servizio nella qualifica;
b) abbia frequentato con profitto i corsi di abilitazione e qualificazione professionale individuati nei contenuti e nella durata con decreto del capo del Dipartimento.
Art. 46 (Attribuzione di uno scatto convenzionale al personale con qualifiche di pilota di aeromobile ispettore coordinatore, di specialista di aeromobile ispettore coordinatore e di elisoccorritore ispettore coordinatore). - 1. E' attribuito uno scatto convenzionale ai piloti di aeromobile ispettori coordinatori, agli specialisti di aeromobile ispettori coordinatori e agli elisoccorritori ispettori coordinatori che abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nelle rispettive qualifiche, che nel triennio precedente non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria, e che non siano stati sospesi cautelarmente dal servizio, rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposti a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo.
Sezione III (Ruoli delle specialita' nautiche e dei sommozzatori). - Art. 47 (Articolazione dei ruoli delle specialita' nautiche e dei sommozzatori). - 1. Le specialita' nautiche e dei sommozzatori sono articolate nei seguenti ruoli:
a) ruolo dei nautici di coperta;
b) ruolo dei nautici di macchina;
c) ruolo dei sommozzatori.
2. Il ruolo dei nautici di coperta e' articolato in nove qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:
a) nautico di coperta vigile del fuoco;
b) nautico di coperta vigile del fuoco esperto;
c) nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore;
d) nautico di coperta capo squadra;
e) nautico di coperta capo squadra esperto;
f) nautico di coperta capo reparto;
g) nautico di coperta ispettore;
h) nautico di coperta ispettore esperto;
i) nautico di coperta ispettore coordinatore.
3. Il ruolo degli nautici di macchina e' articolato in nove qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:
a) nautico di macchina vigile del fuoco;
b) nautico di macchina vigile del fuoco esperto;
c) nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore;
d) nautico di macchina capo squadra;
e) nautico di macchina capo squadra esperto;
f) nautico di macchina capo reparto;
g) nautico di macchina ispettore;
h) nautico di macchina ispettore esperto;
i) nautico di macchina ispettore coordinatore.
4. Il ruolo dei sommozzatori e' articolato in nove qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:
a) sommozzatore vigile del fuoco;
b) sommozzatore vigile del fuoco esperto;
c) sommozzatore vigile del fuoco coordinatore;
d) sommozzatore capo squadra;
e) sommozzatore capo squadra esperto;
f) sommozzatore capo reparto;
g) sommozzatore ispettore;
h) sommozzatore ispettore esperto;
i) sommozzatore ispettore coordinatore.
5. Il personale dei ruoli dei nautici di coperta e dei nautici di macchina presta servizio nei nuclei nautici presso i distaccamenti portuali; il personale del ruolo dei sommozzatori presta servizio presso i nuclei sommozzatori. Il personale dei ruoli delle specialita' nautiche e dei sommozzatori puo' essere impiegato presso gli uffici del servizio nautico e del servizio sommozzatori della direzione centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo del Dipartimento.
6. Al fine di assicurare la piena operativita' dei nuclei nautici e dei nuclei sommozzatori, la ripartizione territoriale delle dotazioni organiche del personale appartenente ai ruoli di cui al presente articolo, disposta ai sensi dell'articolo 241, comma 1, tiene conto delle diverse tipologie di brevetti e abilitazioni possedute dal medesimo personale, individuate con decreto del capo del Dipartimento.
7. Le promozioni del personale dei ruoli delle specialita' nautiche e dei sommozzatori sono disposte nell'ambito delle specifiche dotazioni organiche di cui all'articolo 29, comma 3; la mobilita' tra le sedi del medesimo personale avviene nell'ambito delle stesse dotazioni organiche.
8. Nell'ambito di ciascun ruolo delle specialita' nautiche e dei sommozzatori la sovraordinazione funzionale del personale e' determinata come segue: ispettore coordinatore, ispettore esperto, ispettore, capo reparto, capo squadra esperto, capo squadra, vigile del fuoco coordinatore, vigile del fuoco esperto, vigile del fuoco.
Art. 48 (Funzioni del personale dei ruoli delle specialita' nautiche e dei sommozzatori). - 1. Il personale dei ruoli delle specialita' nautiche e dei sommozzatori, ferme restando le funzioni connesse all'espletamento del servizio di soccorso pubblico, assolve alle attivita' nautiche, comprese le attivita' necessarie all'organizzazione, alla gestione e al funzionamento, rispettivamente, dei nuclei nautici e dei nuclei sommozzatori nonche' degli uffici del servizio nautico e del servizio sommozzatori della direzione centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo del Dipartimento.
2. Il personale appartenente alle qualifiche di cui all'articolo 47, lettere a), b), c), dei commi 2, 3 e 4, nell'assolvimento dei compiti istituzionali, riveste la qualifica di agente di polizia giudiziaria, limitatamente all'esercizio di quelle previste per il ruolo di appartenenza. Il personale appartenente alle qualifiche di cui all'articolo 47, lettere d), e), f), g) h), i), dei commi 2, 3 e 4, nell'assolvimento dei compiti istituzionali, riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, limitatamente all'esercizio di quelle previste per il ruolo di appartenenza.
3. Il personale nautico di coperta e nautico di macchina svolge le attivita' nautiche proprie del rispettivo ruolo di appartenenza, con particolare riguardo a quelle finalizzate alla operativita', sicurezza, qualita', manutenzione, controllo e funzionamento dei nuclei nautici presso i distaccamenti portuali e delle unita' navali antincendio; effettua, controlla, coordina, sovrintende e dirige le manovre specialistiche di competenza con specifico riferimento, rispettivamente, alla condotta delle unita' navali antincendio e al controllo e alla manutenzione dei motori endotermici di propulsione, degli apparati antincendio e degli apparati ausiliari di bordo, in relazione alle abilitazioni possedute; il personale in possesso di brevetto puo' essere inserito nell'equipaggio di condotta. Il personale in possesso della specifica abilitazione di comandante costiero per unita' navali puo' inoltre comandare le unita' navali del Corpo nazionale con la responsabilita' della sicurezza dell'imbarcazione e delle persone a bordo. Il personale in possesso della abilitazione di direttore di macchina puo' dirigere le macchine delle unita' navali antincendio del Corpo nazionale. Il personale nautico di coperta e nautico di macchina espleta, ai sensi dell'articolo 26, comma 5, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, il servizio di soccorso e lotta antincendio nei porti e loro dipendenze e concorre all'attivita' di ricerca e soccorso della vita umana in mare con il coordinamento dell'autorita' marittima; cura il mantenimento, la custodia e la piena efficienza delle attrezzature, mezzi, equipaggiamenti, magazzini e ambienti in dotazione, verificandone la piena funzionalita', conformando la propria attivita' alle disposizioni ricevute e alle norme vigenti, con particolare riguardo a quelle del settore nautico nel suo complesso; espleta attivita' di navigazione e di manutenzione anche ai fini del mantenimento dei brevetti e delle abilitazioni possedute; svolge attivita' di formazione, addestramento e aggiornamento nelle materie attinenti alla specialita' posseduta; redige gli atti di competenza connessi al servizio espletato ed assolve agli ulteriori compiti attribuiti al Corpo nazionale in ambito nautico.
4. Il personale sommozzatore svolge, imbarcandosi su mezzi aerei o nautici, attivita' subacquee, acquatiche e nautiche, con particolare riguardo a quelle finalizzate all'operativita', gestione, sicurezza, qualita', manutenzione, controllo e funzionamento dei nuclei e dei mezzi terrestri e nautici assegnati; effettua, controlla, coordina, sovrintende e dirige le manovre specialistiche di competenza; concorre all'attivita' di ricerca e soccorso della vita umana in mare, con il coordinamento dell'autorita' marittima; cura il mantenimento, la custodia e la piena efficienza delle attrezzature e degli equipaggiamenti in dotazione, verificandone la funzionalita' e conformandosi all'uso degli stessi secondo le norme vigenti e le disposizioni ricevute; svolge attivita' di formazione, addestramento e aggiornamento nelle materie attinenti alla specialita' posseduta, anche partecipando a manovre ed esercitazioni complesse nell'ambito delle attivita' operative del Corpo nazionale, per tutti i contesti emergenziali e di soccorso tecnico che richiedano o meno l'impiego delle abilitazioni possedute; redige gli atti di competenza connessi al servizio espletato.
5. Al personale appartenente alle qualifiche di cui all'articolo 47, lettere f), g), h), i), dei commi 2, 3 e 4, possono essere attribuite, ferme restando le funzioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, specifiche responsabilita' in considerazione della qualifica e della professionalita' posseduta, anche inerenti ad attivita' tecniche concernenti l'organizzazione, la pianificazione, l'operativita', la gestione, la sicurezza, la qualita', la manutenzione, il controllo e il funzionamento, rispettivamente, dei nuclei nautici e dei nuclei sommozzatori. Nel rispetto della disciplina di settore, tale personale esercita compiti di coordinamento e supervisione delle attivita' proprie del settore di appartenenza, con autonomia e responsabilita' organizzative, collaborando direttamente con il personale dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti che espleta funzioni operative; svolge attivita' di studio e formula progetti particolareggiati e proposte operative nei diversi settori di attivita'; gestisce, coordina e controlla l'attivita' di uno o piu' settori nei quali e' articolata la struttura presso cui presta servizio.
Art. 49 (Accesso al ruolo dei nautici di coperta e al ruolo dei nautici di macchina). - 1. L'accesso al ruolo dei nautici di coperta avviene, nei limiti dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione interna, per titoli e superamento di un corso di formazione per il rilascio del brevetto di nautico di coperta, riservata al personale del ruolo dei vigili del fuoco in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado e di specifici requisiti di partecipazione previsti nel decreto di cui al comma 5.
2. L'accesso al ruolo degli nautici di macchina avviene, nei limiti dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione interna, per titoli e superamento di un corso di formazione necessario per il rilascio del brevetto di nautico di macchina, riservata al personale del ruolo dei vigili del fuoco in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado e di specifici requisiti di partecipazione previsti nel decreto di cui al comma 5.
3. Non e' ammesso alle selezioni di cui ai commi 1 e 2 il personale che abbia riportato, nel triennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. Non e', altresi', ammesso alle selezioni il personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione.
4. Per l'ammissione al corso di formazione, a parita' di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianita' di qualifica, l'anzianita' di servizio e la maggiore eta' anagrafica.
5. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previsti i requisiti per la partecipazione alle selezioni di cui ai commi 1 e 2, l'anzianita' anagrafica e di servizio dei partecipanti, gli specifici requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale, la durata e le modalita' di svolgimento dei corsi di formazione, le modalita' di svolgimento della prova di fine corso, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse, la composizione delle commissioni esaminatrici e i criteri di formazione delle graduatorie finali.
6. Al personale del Corpo nazionale che, ad esito delle procedure selettive di cui ai commi 1 e 2, accede, rispettivamente, al ruolo dei nautici di coperta e al ruolo dei nautici di macchina, e' attribuita la qualifica corrispondente a quella posseduta nell'ambito del ruolo dei vigili del fuoco di provenienza, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio gia' maturata, ai fini dello stato giuridico, della progressione in carriera e del trattamento economico.
Art. 50 (Concorsi pubblici per l'accesso alle qualifiche di nautico di coperta vigile del fuoco e di nautico di macchina vigile del fuoco). - 1. Qualora ad esito delle procedure selettive interne di cui all'articolo 49, commi 1 e 2, risultino posti vacanti, l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli dei nautici di coperta e dei nautici di macchina, puo' avvenire mediante concorso pubblico per titoli ed esami. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) eta' stabilita con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
c) idoneita' fisica al servizio operativo, nel rispetto dei parametri fisici stabiliti dalla normativa vigente per il reclutamento nelle forze armate, nelle forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale, nonche' idoneita' psichica e attitudinale al servizio operativo, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
e) titoli professionali marittimi individuati con decreto del capo del Dipartimento;
f) qualita' morali e di condotta previste dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
g) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione.
2. Ai concorsi non sono ammessi coloro che siano stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che siano stati sottoposti a misura di prevenzione.
3. I vincitori dei concorsi sono nominati nautici di coperta allievi vigili del fuoco e nautici di macchina allievi vigili del fuoco. Ai medesimi si applicano, in quanto compatibili, gli istituti giuridici ed economici previsti per il personale in prova.
4. I vincitori dei concorsi sono ammessi alla frequenza di un corso di formazione, articolato in una prima fase teorico-pratica diretta all'acquisizione della formazione operativa di base. Al termine di tale periodo, il direttore centrale per la formazione del Dipartimento, su proposta del dirigente delle scuole centrali antincendi, formula il giudizio di idoneita' al servizio di istituto nei confronti degli allievi che abbiano superato l'esame teorico-pratico. Gli allievi riconosciuti idonei sono nominati nautici di coperta allievi vigili del fuoco in prova e nautici di macchina allievi vigili del fuoco in prova e avviati all'espletamento di un successivo corso di formazione necessario per il rilascio del brevetto, rispettivamente, di nautico di coperta e di nautico di macchina.
5. I nautici di coperta allievi vigili del fuoco in prova e i nautici di macchina allievi vigili del fuoco in prova sono ammessi a ripetere per una sola volta il corso di formazione necessario per il rilascio del brevetto di cui al comma 4. Il personale che non supera il suddetto corso avanzato e' dimesso e cessa ogni rapporto con l'amministrazione.
6. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previsti le modalita' di svolgimento dei concorsi, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse; la composizione delle commissioni esaminatrici e i criteri di formazione delle graduatorie finali; la durata e le modalita' di svolgimento del corso di formazione di cui al comma 4 e della prova di fine corso.
Art. 51 (Accesso al ruolo dei sommozzatori). - 1. L'accesso al ruolo dei sommozzatori avviene, nei limiti dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante procedura selettiva interna, per titoli e superamento di un corso di formazione per l'acquisizione del brevetto di sommozzatore, riservata al personale del ruolo dei vigili del fuoco in possesso di specifici requisiti di partecipazione previsti dal decreto di cui al comma 4.
2. Non e' ammesso alla selezione di cui al comma 1 il personale che abbia riportato, nel triennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. Non e', altresi', ammesso alla selezione il personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione.
3. Per l'ammissione al corso di formazione, a parita' di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianita' di qualifica, l'anzianita' di servizio e la maggiore eta' anagrafica.
4. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalita' di svolgimento della procedura selettiva di cui al comma 1; l'anzianita' anagrafica e di servizio dei partecipanti; gli specifici requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale; la durata e le modalita' di svolgimento del corso di formazione; le modalita' di svolgimento della prova di fine corso; le categorie dei da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse; la composizione della commissione esaminatrice e i criteri di formazione della graduatoria finale.
5. Al personale del Corpo nazionale che, ad esito della procedura selettiva di cui al comma 1, accede al ruolo dei sommozzatori e' attribuita la qualifica corrispondente a quella posseduta nell'ambito del ruolo dei vigili del fuoco di provenienza, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio gia' maturata, ai fini dello stato giuridico, della progressione in carriera e del trattamento economico.
Art. 52 (Concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di sommozzatore vigile del fuoco). - 1. Qualora ad esito della procedura selettiva interna di cui all'articolo 51, risultino posti vacanti, l'accesso qualifica iniziale del ruolo dei sommozzatori puo' avvenire mediante concorso pubblico per titoli ed esami. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) eta' stabilita con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
c) idoneita' fisica al servizio operativo, nel rispetto dei parametri fisici stabiliti dalla normativa vigente per il reclutamento nelle forze armate, nelle forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale, nonche' idoneita' psichica e attitudinale al servizio operativo, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
e) titoli professionali di sommozzatore professionista o perito tecnico addetto ai lavori subacquei individuati con decreto del capo del Dipartimento;
f) qualita' morali e di condotta previste dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
g) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione.
2. Al concorso non sono ammessi coloro che siano stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che siano stati sottoposti a misura di prevenzione.
3. I vincitori del concorso sono nominati sommozzatori allievi vigili del fuoco. Ai medesimi si applicano, in quanto compatibili, gli istituti giuridici ed economici previsti per il personale in prova.
4. I vincitori del concorso sono ammessi alla frequenza di un corso di formazione, articolato in una prima fase teorico-pratica diretta all'acquisizione della formazione operativa di base. Al termine di tale periodo, il direttore centrale per la formazione del Dipartimento, su proposta del dirigente delle scuole centrali antincendi, formula il giudizio di idoneita' al servizio di istituto nei confronti degli allievi che abbiano superato l'esame teorico-pratico. Gli allievi riconosciuti idonei sono nominati sommozzatori allievi vigili del fuoco in prova e avviati all'espletamento di un successivo corso di formazione necessario per il rilascio del brevetto di sommozzatore.
5. I sommozzatori allievi vigili del fuoco in prova sono ammessi a ripetere per una sola volta il corso di formazione necessario per il rilascio del brevetto di cui al comma 4. Il personale che non supera il suddetto corso avanzato e' dimesso e cessa ogni rapporto con l'amministrazione.
6. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previsti le modalita' di svolgimento del concorso, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse; la composizione della commissione esaminatrice e i criteri di formazione della graduatoria finale; la durata e le modalita' di svolgimento del corso di formazione di cui al comma 4 e della prova di fine corso.
Art. 53 (Promozioni alle qualifiche di nautico di coperta vigile del fuoco esperto, di nautico di macchina vigile del fuoco esperto e di sommozzatore vigile del fuoco esperto e attribuzione degli scatti convenzionali). - 1. La promozione alle qualifiche di nautico di coperta vigile del fuoco esperto, di nautico di macchina vigile del fuoco esperto e di sommozzatore vigile del fuoco esperto e' conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, a coloro che, alla data dello scrutinio, abbiano maturato quattro anni di effettivo servizio, rispettivamente, nelle qualifiche di nautico di coperta vigile del fuoco, di nautico di macchina vigile del fuoco e di sommozzatore vigile del fuoco, maturato complessivamente nel ruolo dei vigili del fuoco e nel ruolo specialista, e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria.
2. E' attribuito uno scatto convenzionale ai nautici di coperta vigili del fuoco esperti, ai nautici di macchina vigili del fuoco esperti e ai sommozzatori vigili del fuoco esperti che abbiano maturato quattro anni di effettivo servizio nelle rispettive qualifiche, maturato complessivamente nel ruolo dei vigili del fuoco e nel ruolo specialista, che nel triennio precedente non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria, e che non siano stati sospesi cautelarmente dal servizio, rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposti a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo.
Art. 54 (Promozioni alle qualifiche di nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore, di nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore e di sommozzatore vigile del fuoco coordinatore e attribuzione degli scatti convenzionali). - 1. La promozione alle qualifiche di nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore, di nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore e di sommozzatore vigile del fuoco coordinatore e' conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, a coloro che, alla data dello scrutinio, abbiano maturato otto anni di effettivo servizio, rispettivamente, nelle qualifiche di nautico di coperta vigile del fuoco esperto, di nautico di macchina vigile del fuoco esperto e di sommozzatore vigile del fuoco esperto, maturato complessivamente nel ruolo dei vigili del fuoco e nel rispettivo ruolo specialista, e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria.
2. E' attribuito uno scatto convenzionale ai nautici di coperta vigili del fuoco coordinatori, ai nautici di macchina vigili del fuoco coordinatori e ai sommozzatori vigili del fuoco coordinatori che abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nelle rispettive qualifiche, maturato complessivamente nel ruolo dei vigili del fuoco e nel ruolo specialista, che nel triennio precedente non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria, e che non siano stati sospesi cautelarmente dal servizio, rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposti a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo.
Art. 55 (Promozioni alle qualifiche di nautico di coperta capo squadra, di nautico di macchina capo squadra e di sommozzatore capo squadra). - 1. La promozione alle qualifiche di nautico di coperta capo squadra, di nautico di macchina capo squadra e di sommozzatore capo squadra avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione interna, per titoli e superamento di un corso di formazione della durata non inferiore a tre mesi, riservata al personale che, alla predetta data, rivesta, rispettivamente, le qualifiche di nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore, di nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore e di sommozzatore vigile del fuoco coordinatore.
2. Non e' ammesso alle selezioni di cui al comma 1 il personale che abbia riportato, nel triennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. Non e', altresi', ammesso alle selezioni il personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione.
3. Per l'ammissione al corso di formazione, a parita' di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianita' nella specialita', l'anzianita' di qualifica, l'anzianita' di servizio e la maggiore eta' anagrafica.
4. I nautici di coperta vigili del fuoco coordinatori, i nautici di macchina vigili del fuoco coordinatori e i sommozzatori vigili del fuoco coordinatori che, al termine del rispettivo corso di formazione, abbiano superato l'esame finale conseguono la nomina, rispettivamente, a nautico di coperta capo squadra, a nautico di macchina capo squadra e a sommozzatore capo squadra nell'ordine della graduatoria finale del corso, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le carenze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo.
5. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalita' di svolgimento delle selezioni di cui al comma 1, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione delle commissioni esaminatrici, le modalita' di svolgimento dei corsi di formazione, dell'esame finale nonche' i criteri per la formazione delle graduatorie finali.
Art. 56 (Promozioni alle qualifiche di nautico di coperta capo squadra esperto, di nautico di macchina capo squadra esperto e di sommozzatore capo squadra esperto). - 1. La promozione alle qualifiche di nautico di coperta capo squadra esperto, di nautico di macchina capo squadra esperto e di sommozzatore capo squadra esperto e' conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, al personale che, alla data dello scrutinio, abbia maturato cinque anni di effettivo servizio, rispettivamente, nelle qualifiche di nautico di coperta capo squadra, di nautico di macchina capo squadra e di sommozzatore capo squadra e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria.
Art. 57 (Promozioni alle qualifiche di nautico di coperta capo reparto, di nautico di macchina capo reparto e di sommozzatore capo reparto). - 1. La promozione alle qualifiche di nautico di coperta capo reparto, di nautico di macchina capo reparto e di sommozzatore capo reparto e' conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai nautici di coperta capi squadra esperti, ai nautici di macchina capi squadra esperti e ai sommozzatori capi squadra esperti che, nel triennio precedente lo scrutinio, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria e che, alla data del medesimo scrutinio, siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) abbiano maturato cinque anni di effettivo servizio nelle rispettive qualifiche;
b) abbiano frequentato con profitto i corsi di abilitazione e qualificazione professionale individuati nei contenuti e nella durata con decreto del capo del Dipartimento.
Art. 58 (Attribuzione di uno scatto convenzionale al personale con le qualifiche di nautico di coperta capo reparto, di nautico di macchina capo reparto e di sommozzatore capo reparto). - 1. E' attribuito uno scatto convenzionale ai nautici di coperta capi reparto, ai nautici di macchina capi reparto e ai sommozzatori capi reparto che abbiano maturato cinque anni di effettivo servizio nelle rispettive qualifiche, che nel triennio precedente non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria, e che non siano stati sospesi cautelarmente dal servizio, rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposti a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo. Il predetto personale, ferma restando la qualifica rivestita, assume contestualmente la denominazione di «esperto».
Art. 59 (Promozioni alle qualifiche di nautico di coperta ispettore, di nautico di macchina ispettore e di sommozzatore ispettore). - 1. La promozione alle qualifiche di nautico di coperta ispettore, di nautico di macchina ispettore e di sommozzatore ispettore avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione interna per titoli ed esami, riservata al personale con le qualifiche di cui all'articolo 47, lettere c), d), e), f), dei commi 2, 3 e 4, in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Per il personale con la qualifica di cui all'articolo 47, lettera c), dei commi 2, 3 e 4, e' altresi' richiesta un'anzianita' di effettivo servizio non inferiore a quindici anni maturata complessivamente nel ruolo dei vigili del fuoco e nel ruolo specialista.
2. Non e' ammesso alle selezioni di cui al comma 1 il personale che abbia riportato, nel triennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. Non e', altresi', ammesso alle selezioni il personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione.
3. Per la formazione delle graduatorie delle selezioni di cui al comma 1, a parita' di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianita' nella specialita', l'anzianita' di qualifica, l'anzianita' di servizio e la maggiore eta' anagrafica.
4 . I vincitori delle selezioni di cui al comma 1 sono nominati, rispettivamente, nautico di coperta ispettore, nautico di macchina ispettore e sommozzatore ispettore e sono ammessi a frequentare un corso di formazione residenziale della durata di sei mesi presso l'Istituto superiore antincendi o le altre strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale.
5. Il personale di cui al comma 4 che, al termine del corso di formazione, abbia superato l'esame di fine corso, viene confermato nei rispettivi ruoli con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le carenze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo.
6. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalita' di svolgimento delle selezioni di cui al comma 1, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione delle commissioni esaminatrici, i criteri per la formazione delle graduatorie finali nonche' le modalita' di svolgimento dei corsi di formazione professionale e degli esami di fine corso.
7. Il personale vincitore delle selezioni di cui al comma 1, conserva, a domanda, il trattamento di previdenza e di quiescenza previsto per il ruolo di provenienza, finche' permane nelle qualifiche di nautico di coperta ispettore, di nautico di macchina ispettore e di sommozzatore ispettore e nelle qualifiche di nautico di coperta ispettore esperto, di nautico di macchina ispettore esperto e di sommozzatore ispettore esperto.
Art. 60 (Promozioni alle qualifiche di nautico di coperta ispettore esperto, di nautico di macchina ispettore esperto e di sommozzatore ispettore esperto). - 1. La promozione alle qualifiche di nautico di coperta ispettore esperto, di nautico di macchina ispettore esperto e di sommozzatore ispettore esperto e' conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, al personale che, alla data dello scrutinio, abbia maturato sette anni di effettivo servizio, rispettivamente, nelle qualifiche di nautico di coperta ispettore, di nautico di macchina ispettore e di sommozzatore ispettore, compreso il periodo di frequenza del corso di formazione di cui all'articolo 59, e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria e una valutazione inferiore a sufficiente, secondo le modalita' stabilite dall'articolo 64.
Art. 61 (Attribuzione di uno scatto convenzionale al personale con le qualifiche di nautico di coperta ispettore esperto, di nautico di macchina ispettore esperto e di sommozzatore ispettore esperto). - 1. E' attribuito uno scatto convenzionale ai nautici di coperta ispettori esperti, ai nautici di macchina ispettori esperti e ai sommozzatori ispettori esperti che abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nelle rispettive qualifiche, che nel triennio precedente non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria, e che non siano stati sospesi cautelarmente dal servizio, rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposti a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo.
Art. 62 (Promozioni alle qualifiche di nautico di coperta ispettore coordinatore, di nautico di macchina ispettore coordinatore e di sommozzatore ispettore coordinatore). - 1. La promozione alle qualifiche di nautico di coperta ispettore coordinatore, di nautico di macchina ispettore coordinatore e di sommozzatore ispettore coordinatore e' conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, al personale con le qualifiche, rispettivamente, di nautico di coperta ispettore esperto, di nautico di macchina ispettore esperto e di sommozzatore ispettore esperto che, nel triennio precedente lo scrutinio, non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria e una valutazione inferiore a sufficiente, secondo le modalita' stabilite dall'articolo 64, e che alla data del medesimo scrutinio sia in possesso dei seguenti requisiti:
a) abbia maturato sedici anni di effettivo servizio nella qualifica;
b) abbia frequentato con profitto i corsi di abilitazione e qualificazione professionale individuati nei contenuti e nella durata con decreto del capo del Dipartimento.
Art. 63 (Attribuzione di uno scatto convenzionale al personale con qualifiche di nautico di coperta ispettore coordinatore, di nautico di macchina ispettore coordinatore e di sommozzatore ispettore coordinatore). - 1. E' attribuito uno scatto convenzionale ai nautici di coperta ispettori coordinatori, ai nautici di macchina ispettori coordinatori e ai sommozzatori ispettori coordinatori che abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nelle rispettive qualifiche, che nel triennio precedente non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria, e che non siano stati sospesi cautelarmente dal servizio, rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposti a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo.
Sezione IV (Disposizioni comuni per i ruoli del personale specialista). - Art. 64 (Valutazione annuale per gli ispettori dei ruoli del personale specialista). - 1. Il personale appartenente alle qualifiche di cui all'articolo 30, lettere g), h), i), dei commi 2, 3 e 4, e di cui all'articolo 47, lettere g), h), i), dei commi 2, 3 e 4, e' valutato annualmente dall'amministrazione.
2. La valutazione di cui al comma 1 e' formulata dal dirigente da cui il personale dipende direttamente, mediante un giudizio sintetico complessivo sulla base dei risultati raggiunti, delle capacita' dimostrate nell'espletamento degli incarichi assegnati nonche' del livello di rendimento raggiunto nello svolgimento degli stessi.
3. Il personale interessato partecipa al procedimento di valutazione annuale compilando, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una scheda valutativa, riepilogativa dell'attivita' svolta durante l'anno precedente.
4. Entro il successivo 30 aprile, il dirigente valuta la scheda compilata dal personale assegnato al proprio ufficio, esprimendo un giudizio sintetico complessivo.
5. Il giudizio sintetico complessivo e' notificato a ciascun interessato entro trenta giorni dalla formulazione.
6. I contenuti della scheda valutativa di cui al comma 3, le modalita' di compilazione e di presentazione, i parametri per la valutazione e i criteri per la formulazione del giudizio valutativo finale sono stabiliti con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del capo del Corpo nazionale.
7. Gli esiti delle valutazioni del personale di cui al comma 1 sono trasmessi alla direzione centrale per le risorse umane del Dipartimento e sono tenuti in considerazione ai fini giuridici ed economici per la progressione in carriera.
8. Qualora per uno o piu' anni non sia stata possibile la compilazione della scheda di valutazione ovvero la compilazione medesima riguardi personale comandato o fuori ruolo, il dirigente formula il giudizio complessivo sulla base degli elementi in proprio possesso.
Art. 65 (Transito in altri ruoli). - 1. In caso di sopravvenuta perdita totale e permanente dei requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale all'espletamento delle funzioni di cui agli articoli 31 e 48, al personale appartenente ai ruoli specialistici sono revocati i titoli abilitativi relativi alla specialita' posseduta. Il predetto personale che, a seguito degli accertamenti sanitari, sia dichiarato idoneo allo svolgimento di funzioni operative non specialistiche, transita, previo svolgimento di un adeguato percorso formativo, nella qualifica corrispondente al livello retributivo posseduto, permanendo, anche in soprannumero, nella sede dove presta servizio.
2. Il personale di cui al comma 1 che, a seguito degli accertamenti sanitari, sia dichiarato totalmente inabile al servizio operativo, transita, a domanda da presentarsi entro trenta giorni dalla comunicazione degli esiti degli accertamenti sanitari, nei ruoli tecnico-professionali del personale non direttivo e non dirigente, previo svolgimento di un adeguato percorso formativo. Tale personale e' collocato in altra qualifica dello stesso livello retributivo posseduto, permanendo, anche in soprannumero, nella sede dove presta servizio.
3. Il personale transitato ai sensi dei commi 1 e 2 conserva l'anzianita' nella qualifica ricoperta, l'anzianita' complessivamente maturata e la posizione economica acquisita. Nel caso in cui il nuovo trattamento spettante a titolo di assegni fissi e continuativi risulti inferiore a quello in godimento allo stesso titolo all'atto del transito, l'eccedenza e' attribuita sotto forma di assegno ad personam pensionabile non riassorbibile e non rivalutabile. Dal momento del nuovo inquadramento, il trattamento economico del dipendente segue la dinamica retributiva prevista per la nuova qualifica, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di infermita' riconosciuta dipendente da causa di servizio.
4. Il personale transitato ai sensi del comma 2, qualora la competente commissione medica ne verifichi il recupero dell'idoneita' psico-fisica allo svolgimento delle funzioni proprie della qualifica di provenienza, puo' essere riammesso nella qualifica medesima, a domanda presentata entro cinque anni dalla data del transito, compatibilmente con le esigenze organizzative e nei limiti delle disponibilita' della dotazione organica. In caso di accoglimento della domanda, il dipendente e' riammesso, entro quindici giorni dalla notifica del giudizio di idoneita' psico-fisica, nel ruolo, nella posizione economica e nella qualifica rivestiti al momento del transito nei ruoli tecnico-professionali, con l'attribuzione del trattamento economico correlato e il riassorbimento dell'eventuale assegno ad personam corrisposto nel precedente transito.
5. Nel caso di inabilita' parziale all'espletamento delle funzioni di cui agli articoli 31 e 48, il Dipartimento individua, sulla base delle funzioni proprie della qualifica, le attivita' specialistiche compatibili con lo stato di salute che il dipendente puo' continuare a svolgere, permanendo nella qualifica di appartenenza. L'attuazione del principio di tutela del dipendente e' comunque conciliato con la piena funzionalita' operativa dei servizi istituzionali di soccorso.
6. Il personale dei ruoli specialistici puo' transitare a richiesta, previo nullaosta dell'amministrazione e verifica dei posti disponibili, in altro ruolo del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni operative, nella qualifica corrispondente al livello retributivo posseduto, mantenendo l'anzianita' di servizio maturata nei ruoli delle specialita' aeronaviganti o nei ruoli delle specialita' nautiche e dei sommozzatori di provenienza. Al predetto personale sono revocati il brevetto e la licenza relativi alla specialita' posseduta.
Capo III (Altre disposizioni relative al personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni operative e funzioni specialistiche). - Art. 66 (Conferimento delle promozioni per merito straordinario). - 1. La promozione alla qualifica superiore puo' essere conferita per merito straordinario al personale dei ruoli di cui agli articoli 1 e 29 che, nell'esercizio delle sue funzioni, al fine di tutelare l'incolumita' delle persone, abbia corso grave ed effettivo pericolo di vita ovvero, nel portare a compimento attivita' di eccezionale rilevanza, abbia messo in luce straordinarie capacita' professionali, dimostrando di poter adempiere alle funzioni della qualifica superiore.
2. Al personale appartenente alle qualifiche apicali di ciascun ruolo, che si trovi nelle condizioni di cui al comma 1, e' attribuito il trattamento economico della qualifica iniziale del ruolo superiore.
3. Un'ulteriore promozione per merito straordinario non puo' essere conferita se non siano trascorsi almeno tre anni dalla precedente. In tale caso, qualora si verifichino le condizioni di cui al comma 1, al personale interessato puo' essere attribuito il trattamento economico della qualifica iniziale del ruolo superiore.
Art. 67 (Decorrenza, procedimento e Commissione per le promozioni per merito straordinario). - 1. Le promozioni per merito straordinario decorrono dalla data del verificarsi del fatto e vengono conferite anche in soprannumero, riassorbibile con le carenze ordinarie delle dotazioni organiche.
2. Le promozioni per merito straordinario possono essere conferite anche a coloro i quali siano deceduti nel corso o in seguito ai fatti che hanno dato luogo alla proposta di promozione, con la decorrenza prevista dal comma 1.
3. La proposta di promozione per merito straordinario e' formulata, non oltre sei mesi dal verificarsi dei fatti, dal comandante dei vigili del fuoco o dal dirigente dell'ufficio ed e' valutata da una apposita commissione costituita con decreto del capo del Dipartimento.
4. La commissione di cui al comma 3, costituita con cadenza triennale, e' presieduta dal capo del Corpo nazionale ed e' composta da quattro dirigenti individuati nelle strutture del Dipartimento e del Corpo nazionale.
5. La promozione per merito straordinario e' conferita dal Ministro dell'interno, su proposta del capo del Dipartimento.
Capo IV (Ruoli tecnico-professionali del personale non direttivo e non dirigente). - Sezione I (Istituzione dei ruoli tecnico-professionali). - Art. 68 (Istituzione dei ruoli). - 1. Sono istituiti i seguenti ruoli tecnico-professionali del personale del Corpo nazionale:
a) ruolo degli operatori e degli assistenti;
b) ruolo degli ispettori logistico-gestionali;
c) ruolo degli ispettori informatici;
d) ruolo degli ispettori tecnico-scientifici;
e) ruolo degli ispettori sanitari.
2. Il personale appartenente ai ruoli di cui al comma 1 svolge le funzioni proprie della qualifica di appartenenza anche a integrazione delle attivita' svolte dalle strutture operative sia ordinariamente sia nei casi di calamita' pubbliche o in altre situazioni di emergenza.
3. La sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti ai ruoli di cui al comma 1 e' determinata come segue: ispettori, assistenti, operatori.
4. La dotazione organica dei ruoli di cui al comma 1 e' fissata nella tabella A allegata al presente decreto.
Sezione II (Ruolo degli operatori e degli assistenti). - Art. 69 (Articolazione del ruolo degli operatori e degli assistenti). - 1. Il ruolo degli operatori e degli assistenti e' articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:
a) operatore;
b) operatore esperto;
c) assistente.
Art. 70 (Funzioni del personale appartenente al ruolo degli operatori e degli assistenti). - 1. Il personale con le qualifiche di operatore effettua funzioni basiche e di supporto operativo e tecnico-professionale. Svolge le operazioni di ricezione, protocollazione, smistamento, notifica di atti amministrativi, preparazione e spedizione della corrispondenza di plichi e materiali; cura la fascicolazione, la conservazione e la classificazione di atti e documenti; provvede alla distribuzione e alla consegna di fascicoli, documenti e materiali di cancelleria. Per lo svolgimento delle attivita' di competenza utilizza anche apparecchiature informatiche; provvede all'esecuzione di operazioni tecnico-manuali di tipo operaio-specialistico, consistenti in manutenzione, installazione, riparazione di strutture, impianti, laboratori, officine e macchine, con relativa conduzione. Effettua l'installazione e la manutenzione di attrezzature, apparecchiature e impianti di radio e telecomunicazioni, in relazione alla specifica professionalita' posseduta. Redige gli atti di competenza connessi al servizio espletato. Per l'esecuzione dei lavori puo' avvalersi dell'uso di macchine che richiedono la patente di guida o l'abilitazione all'uso di macchine operatrici, mantenendo le abilitazioni possedute anche seguendo percorsi di aggiornamento; puo' essere abilitato alla guida di veicoli con l'ausilio di dispositivi supplementari acustici ed ottici inseriti. In relazione alle esigenze dell'ufficio ove e' assegnato, svolge le attivita' relative al profilo di competenza, comprese quelle di vigilanza e di custodia delle sedi e partecipa, ove richiesto, ai percorsi di riqualificazione professionale disposti dall'amministrazione.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, l'operatore esperto puo' essere incaricato di sovraintendere allo svolgimento di specifiche lavorazioni, anche con funzioni di preposto ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
3. Il personale con la qualifica di assistente partecipa e sovrintende alle attivita' di cui al comma 1; in qualita' di preposto fornisce indicazioni e direttive in materia di sicurezza sul lavoro nelle attivita' da effettuare. In relazione alle esigenze dell'ufficio ove e' impiegato, e' tenuto a svolgere tutte le attivita' relative al profilo di competenza, partecipando ai percorsi di riqualificazione professionale disposti dall'amministrazione. In relazione alla professionalita' e alle attitudini individuali, al personale con la qualifica di assistente possono essere attribuiti incarichi specialistici di natura tecnica o amministrativa.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, l'assistente collabora direttamente con il personale appartenente alle qualifiche superiori nell'ambito delle attivita' di competenza.
Art. 71 (Accesso al ruolo degli operatori e degli assistenti). - 1. L'accesso alla qualifica di operatore avviene mediante selezione tra i cittadini italiani inseriti nell'elenco anagrafico presso il centro per l'impiego che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) eta' stabilita con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
d) titolo di studio della scuola dell'obbligo;
e) qualita' morali e di condotta previste dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
f) gli altri requisiti generali per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione.
2. Alla selezione non sono ammessi coloro che siano stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che siano stati sottoposti a misura di prevenzione.
3. La selezione avviene con precedenza in favore del personale volontario del Corpo nazionale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, che, alla data indicata nel bando di offerta, diramato a cura dei competenti centri per l'impiego, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno tre anni e abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio.
4. In relazione a particolari esigenze delle strutture del Dipartimento e del Corpo nazionale, nel bando di offerta puo' essere chiesto il possesso di brevetti, patenti e altre abilitazioni inerenti all'attivita' da svolgere.
5. Il numero dei posti conferibili per ciascun settore di attivita', la determinazione e le modalita' di svolgimento delle prove di esame e i relativi programmi sono stabiliti nel bando di offerta.
6. I candidati sono avviati numericamente alla selezione secondo l'ordine di graduatoria fornito dai centri per l'impiego territorialmente competenti.
7. La selezione, consistente nello svolgimento di prove pratiche attitudinali ovvero in sperimentazioni lavorative, accerta l'idoneita' dei candidati a svolgere le specifiche funzioni proprie della qualifica per le quali e' stata avviata la selezione e non comporta valutazione comparativa.
8. Possono essere nominati, a domanda, operatori, nell'ambito dei posti in organico vacanti e disponibili, e ammessi a svolgere il tirocinio formativo di cui al comma 9, il coniuge e i figli superstiti, nonche' il fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attivita' istituzionali ovvero delle missioni internazionali, purche' siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1 e non si trovino nelle condizioni di cui al comma 2.
9. I candidati utilmente selezionati sono avviati al servizio, seguono i programmi di tirocinio formativo organizzati dall'amministrazione in relazione alle specifiche funzioni da svolgere e, a conclusione del periodo di prova della durata di sei mesi, conseguono la nomina alla qualifica di operatore, previa valutazione di idoneita' da parte del dirigente del comando dei vigili del fuoco o dell'ufficio presso cui hanno svolto servizio, e prestano giuramento.
10. Il personale selezionato ai sensi del comma 9 e' ammesso a ripetere, per una sola volta, il periodo di prova, su motivata proposta del dirigente del comando dei vigili del fuoco o dell'ufficio presso cui ha svolto il tirocinio formativo.
Art. 72 (Promozione alla qualifica di operatore esperto). - 1. La promozione alla qualifica di operatore esperto e' conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, a coloro che, alla data dello scrutinio, abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica di operatore e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria.
Art. 73 (Attribuzione di uno scatto convenzionale al personale con qualifica di operatore esperto). - 1. E' attribuito uno scatto convenzionale al personale con qualifica di operatore esperto che abbia maturato quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, che nel triennio precedente non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria, e che non sia stato sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo.
Art. 74 (Promozione alla qualifica di assistente). - 1. La promozione alla qualifica di assistente e' conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, a coloro che, alla data dello scrutinio, abbiano maturato quattordici anni di effettivo servizio nella qualifica di operatore esperto e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria.
2. Conseguita la promozione di cui al comma 1, gli assistenti partecipano a un corso di aggiornamento professionale della durata di due settimane, i cui contenuti e le modalita' di svolgimento sono stabiliti con decreto del capo del Dipartimento.
Art. 75 (Attribuzione di uno scatto convenzionale al personale con qualifica di assistente). - 1. E' attribuito uno scatto convenzionale al personale con qualifica di assistente che abbia maturato cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, che nel triennio precedente non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria, e che non sia stato sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo. Il predetto personale, ferma restando la qualifica rivestita, assume contestualmente la denominazione di "capo".
Sezione III (Ruolo degli ispettori logistico-gestionali). - Art. 76 (Articolazione del ruolo degli ispettori logistico-gestionali). - 1. Il ruolo degli ispettori logistico-gestionali e' articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:
a) ispettore logistico-gestionale;
b) ispettore logistico-gestionale esperto;
c) ispettore logistico-gestionale coordinatore.
Art. 77 (Funzioni del personale appartenente al ruolo degli ispettori logistico-gestionali). - 1. Il personale appartenente al ruolo degli ispettori logistico-gestionali svolge, nell'ambito della specifica professionalita' posseduta, funzioni amministrative e contabili, collaborando con le professionalita' superiori, anche mediante l'utilizzo e la gestione di apparecchiature di uso comune; nel rispetto dei rapporti di sovraordinazione funzionale e sulla base delle direttive ricevute, collabora all'attivita' di organizzazione e partecipa alla gestione e al controllo delle attivita' amministrative e contabili; svolge attivita' amministrative, istruttorie e di revisione contabile ovvero esegue operazioni di contabilizzazione ed economato, cassa e magazzino, di tenuta e gestione di archivi; segue le procedure di acquisto e la valutazione di offerte nonche' la conformita' di forniture secondo quanto previsto dal codice dei contratti pubblici; in assenza di professionalita' superiori, puo' svolgere funzioni di consegnatario e di cassa, anche con servizio di sportello; collabora e partecipa, in relazione alla professionalita' posseduta e nel rispetto delle disposizioni della direzione centrale per la formazione del Dipartimento, alla gestione e all'attuazione dell'attivita' di formazione del personale del Corpo nazionale e puo' partecipare, in qualita' di componente, alle commissioni di esame; svolge funzioni di segretario in commissioni, anche di concorso; partecipa alla redazione degli atti dell'ufficio cui e' assegnato e redige gli atti di competenza connessi al servizio espletato.
2. Ferme restando l'unitarieta' delle funzioni e la piena fungibilita' del personale appartenente al ruolo degli ispettori logistico-gestionali, gli ispettori logistico-gestionali coordinatori, oltre a quanto specificato al comma 1, espletano incarichi specialistici che richiedono particolari conoscenze, attitudini e competenze acquisite con l'esperienza di servizio; in relazione alle competenze specifiche possedute, partecipano ad attivita' di studio e di ricerca per la formulazione di proposte in ambito logistico e gestionale; ove richiesto da peculiari esigenze organizzative e, fermi restando i rapporti di sovraordinazione funzionale, possono collaborare direttamente con i dirigenti e firmare congiuntamente al funzionario delegato gli atti contabili; collaborano alla predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo con riferimento al proprio settore di competenza. Gli ispettori logistico-gestionali coordinatori possono essere preposti, nell'ambito dell'ufficio cui sono assegnati, ad una o piu' unita' organizzative del settore logistico-gestionale.
Art. 78 (Accesso al ruolo degli ispettori logistico-gestionali). - 1. L'accesso alla qualifica di ispettore logistico-gestionale avviene:
a) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili, mediante concorso pubblico per esami, consistenti in due prove scritte e una prova orale, con facolta' di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo;
b) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli ed esami, consistenti in una prova scritta e una prova orale, riservato al personale appartenente al ruolo degli operatori e degli assistenti che abbia maturato almeno sette anni di effettivo servizio.
2. Nella procedura di cui al comma 1, lettera a), e' prevista una riserva, pari a un sesto dei posti messi a concorso, per il personale appartenente al ruolo degli operatori e degli assistenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 79, ad esclusione dei limiti di eta'. Nella medesima procedura e', altresi', prevista una riserva, pari al 10 per cento dei posti messi a concorso, per il personale volontario del Corpo nazionale che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti dall'articolo 79. I posti riservati non coperti sono conferiti agli altri concorrenti, seguendo l'ordine della graduatoria di merito.
3. Non e' ammesso al concorso interno di cui al comma 1, lettera b), e a fruire della riserva nel concorso pubblico di cui al comma 1, lettera a), il personale che abbia riportato, nel triennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. Non e', altresi', ammesso ai concorsi il personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione.
4. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, lettera b), a parita' di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianita' di qualifica, l'anzianita' di servizio e la maggiore eta' anagrafica.
5. I posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera b), sono devoluti ai partecipanti al concorso di cui al comma 1, lettera a), risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti.
6. Possono essere nominati, a domanda, ispettori logistico-gestionali in prova, nell'ambito dei posti in organico vacanti e disponibili, e ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile di cui all'articolo 80, il coniuge e i figli superstiti, nonche' il fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attivita' istituzionali ovvero delle missioni internazionali, purche' siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 79, comma 1, e non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 79, comma 3.
7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalita' di svolgimento dell'eventuale prova preliminare e dei concorsi di cui al comma 1, le prove di esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuno di esse, la composizione delle commissioni esaminatrici e i criteri di formazione delle graduatorie finali.
8. Il personale gia' appartenente ai ruoli del Corpo nazionale, ammesso ai corsi conseguenti al superamento dei concorsi di cui al comma 1, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.
Art. 79 (Concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di ispettore logistico-gestionale). - 1. L'accesso alla qualifica di ispettore logistico-gestionale, ai sensi dell'articolo 78, comma 1, lettera a), avviene mediante concorso pubblico al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) eta' stabilita con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
e) qualita' morali e di condotta previste dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione.
2. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuate le tipologie del titolo di studio di cui al comma 1, lettera d), richieste per la partecipazione al concorso.
3. Al concorso non sono ammessi coloro che siano stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che siano stati sottoposti a misura di prevenzione.
4. A parita' di merito, l'appartenenza al Corpo nazionale costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente.
Art. 80 (Corso di formazione e tirocinio per ispettore logistico-gestionale). - 1. I vincitori del concorso di cui all'articolo 79 sono nominati ispettori logistico-gestionali in prova. Il periodo di prova ha la durata di sei mesi, di cui tre mesi di corso di formazione residenziale presso l'Istituto superiore antincendi o le altre strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale, e tre mesi di tirocinio presso le strutture del Corpo nazionale.
2. Al termine dei tre mesi del corso di formazione, gli ispettori logistico-gestionali in prova che abbiano superato gli esami scritti e orali ricevono il giudizio di idoneita' allo svolgimento del tirocinio formulato dal capo del Corpo nazionale, su proposta del direttore centrale per la formazione del Dipartimento. Gli esiti degli esami determinano l'ordine della graduatoria finale, fatti salvi gli ulteriori criteri previsti dalla normativa vigente. Gli ispettori logistico-gestionali in prova riconosciuti idonei sono avviati all'espletamento del tirocinio.
3. Il tirocinio e' svolto con le modalita' previste dal decreto di cui al comma 5. Al termine dello stesso, fermo restando quanto previsto dall'articolo 81, gli ispettori logistico-gestionali in prova ricevono il giudizio di idoneita' ai servizi di istituto formulato dal capo del Corpo nazionale, su proposta dei dirigenti responsabili delle sedi presso cui hanno prestato il tirocinio medesimo e, in caso di esito favorevole, conseguono la nomina a ispettori logistico-gestionali. Essi prestano giuramento e sono confermati nel ruolo secondo la graduatoria di cui al comma 2.
4. Gli ispettori logistico-gestionali in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di tirocinio con provvedimento del capo del Corpo nazionale, su motivata proposta del dirigente della struttura del Corpo presso cui hanno svolto il medesimo tirocinio, ai fini del definitivo superamento del periodo di prova.
5. Con decreto del capo del Dipartimento sono stabiliti le modalita' di svolgimento del corso di formazione e del tirocinio, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneita', le modalita' di svolgimento dell'esame finale nonche' i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso.
6. Il personale gia' appartenente ai ruoli del Corpo nazionale, che non supera il periodo di prova, permane nel ruolo e nella qualifica di provenienza.
7. L'assegnazione degli ispettori logistico-gestionali alle sedi di servizio e' effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria determinata ai sensi del comma 2, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione.
Art. 81 (Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione e dal tirocinio). - 1. Sono dimessi dal corso di formazione e dal tirocinio di cui all'articolo 80 gli ispettori logistico-gestionali in prova che:
a) non superino gli esami del corso;
b) non ottengano i giudizi di idoneita' al termine del corso di formazione e del tirocinio;
c) dichiarino di rinunciare al corso e al tirocinio;
d) non superino il periodo di tirocinio, salvo quanto previsto dall'articolo 80, comma 4;
e) siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso e dal tirocinio per piu' di trenta giorni, anche non consecutivi, salvi i casi di cui alle lettere f) e g);
f) siano stati assenti dal corso e dal tirocinio per piu' di cinquanta giorni, anche non consecutivi, se l'assenza e' stata determinata da infermita' contratta durante il corso o il tirocinio ovvero sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale gia' appartenente al Corpo nazionale. In tale caso gli ispettori logistico-gestionali in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della idoneita' psico-fisica e a ripetere, per una sola volta, il tirocinio;
g) siano stati assenti dal corso e dal tirocinio per piu' di cinquanta giorni, anche non consecutivi, se l'assenza e' stata determinata da maternita'. In tal caso gli ispettori logistico-gestionali in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri e a ripetere, per una sola volta, il tirocinio.
2. Sono espulsi dal corso di formazione e dal tirocinio gli ispettori logistico-gestionali in prova responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari pari o piu' gravi della sanzione pecuniaria.
3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione sono adottati con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale per la formazione.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettere f) e g), la dimissione e l'espulsione dal corso e dal tirocinio comportano la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione, salvo che si tratti di personale proveniente dai ruoli del Corpo nazionale.
Art. 82 (Concorso interno per l'accesso alla qualifica di ispettore logistico-gestionale). - 1. L'accesso alla qualifica di ispettore logistico-gestionale, ai sensi dell'articolo 78, comma 1, lettera b), avviene mediante concorso interno al quale puo' partecipare il personale appartenente al ruolo degli operatori e degli assistenti che abbia maturato almeno sette anni di effettivo servizio, in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado, individuato ai sensi dell'articolo 79, comma 2.
2. I vincitori del concorso interno sono nominati ispettori logistico-gestionali in prova e sono ammessi a frequentare un corso di formazione residenziale della durata di tre mesi presso l'Istituto superiore antincendi o le altre strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale.
3. Al termine del corso di formazione, gli ispettori logistico-gestionali in prova che abbiano superato le prove d'esame ricevono il giudizio di idoneita' al servizio d'istituto formulato dal capo del Corpo nazionale, su proposta del direttore centrale per la formazione del Dipartimento. Gli esiti dell'esame determinano l'ordine della graduatoria finale, fatti salvi gli ulteriori criteri previsti dalla normativa vigente.
4. Con decreto del capo del Dipartimento sono stabiliti le modalita' di svolgimento del corso di formazione, le modalita' di svolgimento dell'esame finale nonche' i criteri per la formulazione del giudizio di idoneita'.
5. L'assegnazione degli ispettori logistico-gestionali alle sedi di servizio e' effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria determinata ai sensi del comma 3, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione.
Art. 83 (Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione). - 1. Sono dimessi dal corso di formazione di cui all'articolo 82 gli ispettori logistico-gestionali in prova che:
a) non superino gli esami del corso;
b) non ottengano il giudizio di idoneita' al termine del corso di formazione;
c) dichiarino di rinunciare al corso;
d) siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per piu' di quindici giorni, anche non consecutivi, salvi i casi di cui alle lettere e) ed f);
e) siano stati assenti dal corso per piu' di venticinque giorni, anche non consecutivi, se l'assenza e' stata determinata da infermita' contratta durante il corso ovvero sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio. In tale caso gli ispettori logistico-gestionali in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della idoneita' psico-fisica.
f) siano stati assenti dal corso per piu' di venticinque giorni, anche non consecutivi, se l'assenza e' stata determinata da maternita'. In tal caso gli ispettori logistico-gestionali in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.
2. Sono espulsi dal corso di formazione gli ispettori logistico-gestionali in prova responsabili di infrazioni punite con sanzioni disciplinari pari o piu' gravi della sanzione pecuniaria.
3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione sono adottati con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale per la formazione.
4. Il personale che non supera il corso di formazione permane nella qualifica di appartenenza senza detrazioni di anzianita' ed e' restituito al servizio di istituto.
Art. 84 (Promozione alla qualifica di ispettore logistico-gestionale esperto). - 1. La promozione alla qualifica di ispettore logistico-gestionale esperto e' conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, agli ispettori logistico-gestionali che, alla data dello scrutinio, abbiano maturato sette anni di effettivo servizio nella qualifica, compreso il periodo di frequenza del corso di formazione e del tirocinio di cui all'articolo 80 e del corso di formazione di cui all'articolo 83, e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria e una valutazione inferiore a sufficiente, secondo le modalita' stabilite dall'articolo 134.
Art. 85 (Attribuzione di uno scatto convenzionale agli ispettori logistico-gestionali esperti). - 1. E' attribuito uno scatto convenzionale al personale con qualifica di ispettore logistico-gestionale che abbia maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica, che nel triennio precedente non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria, e che non sia stato sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo.
Art. 86 (Promozione alla qualifica di ispettore logistico-gestionale coordinatore). - 1. La promozione alla qualifica di ispettore logistico-gestionale coordinatore e' conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, agli ispettori logistico-gestionali esperti che, nel triennio precedente lo scrutinio, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria e una valutazione inferiore a sufficiente, secondo le modalita' stabilite dall'articolo 134, e che alla data del medesimo scrutinio siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) abbiano maturato sedici anni di effettivo servizio nella qualifica;
b) abbiano frequentato con profitto i corsi di aggiornamento professionale individuati nei contenuti e nella durata con decreto del capo del Dipartimento.
Art. 87 (Attribuzione di uno scatto convenzionale agli ispettori logistico-gestionali coordinatori). - 1. E' attribuito uno scatto convenzionale al personale con qualifica di ispettore logistico-gestionale coordinatore che abbia maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica, che nel triennio precedente non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria, e che non sia stato sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo.
Sezione IV (Ruolo degli ispettori informatici). - Art. 88 (Articolazione del ruolo degli ispettori informatici). - 1. Il ruolo degli ispettori informatici e' articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:
a) ispettore informatico;
b) ispettore informatico esperto;
c) ispettore informatico coordinatore.
Art. 89 (Funzioni del personale appartenente al ruolo degli ispettori informatici). - 1. Il personale appartenente al ruolo degli ispettori informatici svolge, nell'ambito della specifica professionalita' posseduta, funzioni tecnico-informatiche, collaborando con le professionalita' superiori, anche mediante l'utilizzo e la gestione di apparecchiature complesse; nel rispetto dei rapporti di sovraordinazione funzionale e sulla base delle direttive ricevute, collabora alle attivita' di organizzazione e partecipa a quelle di gestione dell'ufficio cui e' assegnato; collabora e partecipa alla progettazione, alla realizzazione, allo sviluppo e alla verifica del funzionamento dei sistemi informativi e telematici; partecipa alle attivita' di valutazione, certificazione, studio, ricerca e analisi; svolge, anche avvalendosi di collaboratori, attivita' di installazione, controllo, gestione, esercizio e manutenzione di apparecchiature, impianti tecnici, reti e sistemi hardware, software e di telecomunicazioni; provvede alla risoluzione di anomalie di funzionamento di varia complessita' di prodotti e sistemi, all'esercizio dei sistemi informativi e telematici e, in particolare, fornisce supporto operativo all'installazione ed alla manutenzione dei sistemi centrali e periferici. Da' esecuzione in modo autonomo alle procedure in esercizio, gestisce le anomalie e, nell'ambito delle specifiche competenze possedute, cura l'esecuzione di procedure e di elaborazioni del ciclo informatico e telematico; partecipa allo sviluppo di software sulla base di specifiche tecniche, ne cura la funzionalita' e predispone i relativi manuali; partecipa, in relazione alla professionalita' posseduta, alla redazione di preventivi tecnico-economici e dei relativi capitolati e coopera alle attivita' di indagine di mercato o di collaudo; collabora e partecipa, in relazione alla professionalita' posseduta e nel rispetto delle disposizioni della direzione centrale per la formazione del Dipartimento, alla gestione e all'attuazione dell'attivita' di formazione del personale del Corpo nazionale e puo' partecipare, in qualita' di componente, alle commissioni di esame; partecipa alla redazione degli atti dell'ufficio cui e' assegnato e redige gli atti di competenza connessi al servizio espletato.
2. Ferme restando l'unitarieta' delle funzioni e la piena fungibilita' del personale appartenente al ruolo degli ispettori informatici, gli ispettori informatici coordinatori, oltre a quanto specificato al comma 1, espletano incarichi specialistici che richiedono particolari conoscenze, attitudini e competenze acquisite con l'esperienza di servizio; in relazione alle competenze specifiche possedute, partecipano ad attivita' di studio e di ricerca per la formulazione di proposte in ambito informatico e telematico; ove richiesto da peculiari esigenze organizzative e, fermi restando i rapporti di sovraordinazione funzionale, possono collaborare direttamente con i dirigenti. Gli ispettori informatici coordinatori possono essere preposti, nell'ambito dell'ufficio cui sono assegnati, ad una o piu' unita' organizzative del settore informatico e telematico.
Art. 90 (Accesso al ruolo degli ispettori informatici). - 1. L'accesso alla qualifica di ispettore informatico avviene:
a) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili, mediante concorso pubblico per esami, consistenti in due prove scritte e una prova orale, con facolta' di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo;
b) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli ed esami, consistenti in una prova scritta e una prova orale, riservato al personale appartenente al ruolo degli operatori e degli assistenti che abbia maturato sette anni di effettivo servizio.
2. Nella procedura di cui al comma 1, lettera a), e' prevista una riserva, pari a un sesto dei posti messi a concorso, per il personale appartenente al ruolo degli operatori e degli assistenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 91, ad esclusione dei limiti di eta'. Nella medesima procedura e', altresi', prevista una riserva, pari al 10 per cento dei posti messi a concorso, per il personale volontario del Corpo nazionale che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti dall'articolo 91. I posti riservati non coperti sono conferiti agli altri concorrenti, seguendo l'ordine della graduatoria di merito.
3. Non e' ammesso al concorso interno di cui al comma 1, lettera b), e a fruire della riserva nel concorso pubblico di cui al comma 1, lettera a), il personale che abbia riportato, nel triennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. Non e', altresi', ammesso ai concorsi il personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione.
4. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, lettera b), a parita' di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianita' di qualifica, l'anzianita' di servizio e la maggiore eta' anagrafica.
5. I posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera b), sono devoluti ai partecipanti al concorso di cui al comma 1, lettera a), risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti.
6. Possono essere nominati, a domanda, ispettori informatici in prova, nell'ambito dei posti in organico vacanti e disponibili, e ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile di cui all'articolo 92, il coniuge e i figli superstiti, nonche' il fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attivita' istituzionali ovvero delle missioni internazionali, purche' siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 91, comma 1, e non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 91, comma 3.
7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalita' di svolgimento dell'eventuale prova preliminare e dei concorsi di cui al comma 1, le prove di esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuno di esse, la composizione delle commissioni esaminatrici e i criteri di formazione delle graduatorie finali.
8. Il personale gia' appartenente ai ruoli del Corpo nazionale, ammesso ai corsi conseguenti al superamento dei concorsi di cui al comma 1, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.
Art. 91 (Concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di ispettore informatico). - 1. L'accesso alla qualifica di ispettore informatico, ai sensi dell'articolo 90, comma 1, lettera a), avviene mediante concorso pubblico al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) eta' stabilita con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado ad indirizzo informatico;
e) qualita' morali e di condotta previste dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione.
2. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuate le tipologie del titolo di studio di cui al comma 1, lettera d), richieste per la partecipazione al concorso.
3. Al concorso non sono ammessi coloro che siano stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che siano stati sottoposti a misura di prevenzione.
4. A parita' di merito, l'appartenenza al Corpo nazionale costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente.
Art. 92 (Corso di formazione e tirocinio per ispettore informatico). - 1. I vincitori del concorso di cui all'articolo 91 sono nominati ispettori informatici in prova. Il periodo di prova ha la durata di sei mesi, di cui tre mesi di corso di formazione residenziale presso l'Istituto superiore antincendi o le altre strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale, e tre mesi di tirocinio presso le strutture del Corpo nazionale.
2. Al termine dei tre mesi del corso di formazione, gli ispettori informatici in prova che abbiano superato gli esami scritti e orali ricevono il giudizio di idoneita' allo svolgimento del tirocinio formulato dal capo del Corpo nazionale, su proposta del direttore centrale per la formazione del Dipartimento. Gli esiti degli esami determinano l'ordine della graduatoria finale, fatti salvi gli ulteriori criteri previsti dalla normativa vigente. Gli ispettori informatici in prova riconosciuti idonei sono avviati all'espletamento del tirocinio.
3. Il tirocinio e' svolto con le modalita' previste dal decreto di cui al comma 5. Al termine dello stesso, fermo restando quanto previsto dall'articolo 93, gli ispettori informatici in prova ricevono il giudizio di idoneita' ai servizi di istituto formulato dal capo del Corpo nazionale su proposta dei dirigenti responsabili delle sedi presso cui hanno prestato il tirocinio medesimo e, in caso di esito favorevole, conseguono la nomina a ispettori informatici. Essi prestano giuramento e sono confermati nel ruolo secondo la graduatoria di cui al comma 2.
4. Gli ispettori informatici in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di tirocinio con provvedimento del capo del Corpo nazionale, su motivata proposta del dirigente della struttura del Corpo presso cui hanno svolto il medesimo tirocinio, ai fini del definitivo superamento del periodo di prova.
5. Con decreto del capo del Dipartimento sono stabiliti le modalita' di svolgimento del corso di formazione e del tirocinio, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneita', le modalita' di svolgimento dell'esame finale nonche' i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso.
6. Il personale gia' appartenente ai ruoli del Corpo nazionale, che non supera il periodo di prova, permane nel ruolo e nella qualifica di provenienza.
7. L'assegnazione degli ispettori informatici alle sedi di servizio e' effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria determinata ai sensi del comma 2, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione.
Art. 93 (Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione e dal tirocinio). - 1. Sono dimessi dal corso di formazione e dal tirocinio di cui all'articolo 92 gli ispettori informatici in prova che:
a) non superino gli esami del corso;
b) non ottengano i giudizi di idoneita' al termine del corso di formazione e del tirocinio;
c) dichiarino di rinunciare al corso e al tirocinio;
d) non superino il periodo di tirocinio, salvo quanto previsto dall'articolo 92, comma 4;
e) siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso e dal tirocinio per piu' di trenta giorni, anche non consecutivi, salvi i casi di cui alle lettere f) e g);
f) siano stati assenti dal corso e dal tirocinio per piu' di cinquanta giorni, anche non consecutivi, se l'assenza e' stata determinata da infermita' contratta durante il corso o il tirocinio ovvero sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale gia' appartenente al Corpo nazionale. In tale caso gli ispettori informatici in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della idoneita' psico-fisica e a ripetere, per una sola volta, il tirocinio;
g) siano stati assenti dal corso e dal tirocinio per piu' di cinquanta giorni, anche non consecutivi, se l'assenza e' stata determinata da maternita'. In tal caso gli ispettori informatici in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri e a ripetere, per una sola volta, il tirocinio.
2. Sono espulsi dal corso di formazione e dal tirocinio gli ispettori informatici in prova responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari pari o piu' gravi della sanzione pecuniaria.
3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione sono adottati con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale per la formazione.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettere f) e g), la dimissione e l'espulsione dal corso e dal tirocinio comportano la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione, salvo che si tratti di personale proveniente dai ruoli del Corpo nazionale.
Art. 94 (Concorso interno per l'accesso alla qualifica di ispettore informatico). - 1. L'accesso alla qualifica di ispettore informatico, ai sensi dell'articolo 90, comma 1, lettera b), avviene mediante concorso interno al quale puo' partecipare il personale appartenente al ruolo degli operatori e degli assistenti che abbia maturato almeno sette anni di effettivo servizio, in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado ad indirizzo informatico individuato ai sensi dell'articolo 91, comma 2.
2. I vincitori del concorso interno sono nominati ispettori informatici in prova e sono ammessi a frequentare un corso di formazione residenziale della durata di tre mesi presso l'Istituto superiore antincendi o le altre strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale.
3. Al termine del corso di formazione, gli ispettori informatici in prova che abbiano superato le prove d'esame ricevono il giudizio di idoneita' al servizio d'istituto formulato dal capo del Corpo nazionale, su proposta del direttore centrale per la formazione del Dipartimento. Gli esiti dell'esame determinano l'ordine della graduatoria finale, fatti salvi gli ulteriori criteri previsti dalla normativa vigente.
4. Con decreto del capo del dipartimento sono stabiliti le modalita' di svolgimento del corso di formazione, i criteri per la formulazione del giudizio di idoneita' nonche' le modalita' di svolgimento dell'esame finale.
5. L'assegnazione degli ispettori informatici alle sedi di servizio e' effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria determinata ai sensi del comma 3, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione.
Art. 95 (Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione). - 1. Sono dimessi dal corso di formazione di cui all'articolo 94 gli ispettori informatici in prova che:
a) non superino gli esami del corso;
b) non ottengano i giudizi di idoneita' al termine del corso di formazione;
c) dichiarino di rinunciare al corso;
d) siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per piu' di quindici giorni, anche non consecutivi, salvi i casi di cui alle lettere e) ed f);
e) siano stati assenti dal corso per piu' di venticinque giorni, anche non consecutivi, se l'assenza e' stata determinata da infermita' contratta durante il corso ovvero sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio. In tale caso gli ispettori informatici in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della idoneita' psico-fisica.
f) che siano stati assenti dal corso per piu' di venticinque giorni, anche non consecutivi, se l'assenza e' stata determinata da maternita'. In tal caso gli ispettori informatici in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.
2. Sono espulsi dal corso di formazione gli ispettori informatici in prova responsabili di infrazioni punite con sanzioni disciplinari pari o piu' gravi della sanzione pecuniaria.
3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione sono adottati con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale per la formazione.
4. Il personale che non supera il corso di formazione permane nella qualifica di appartenenza senza detrazioni di anzianita' ed e' restituito al servizio di istituto.
Art. 96 (Promozione alla qualifica di ispettore informatico esperto). - 1. La promozione alla qualifica di ispettore informatico esperto e' conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, agli ispettori informatici che, alla data dello scrutinio, abbiano maturato sette anni di effettivo servizio nella qualifica, compreso il periodo di frequenza del corso di formazione e del tirocinio di cui all'articolo 92 e del corso di formazione di cui all'articolo 94, e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria e una valutazione inferiore a sufficiente, secondo le modalita' stabilite dall'articolo 134.
Art. 97 (Attribuzione di uno scatto convenzionale agli ispettori informatici esperti). - 1. E' attribuito uno scatto convenzionale al personale con qualifica di ispettore informatico esperto che abbia maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica, che nel triennio precedente non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria, e che non sia stato sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo.
Art. 98 (Promozione alla qualifica di ispettore informatico coordinatore). - 1. La promozione alla qualifica di ispettore informatico coordinatore e' conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, agli ispettori informatici esperti che, nel triennio precedente lo scrutinio, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria e una valutazione inferiore a sufficiente, secondo le modalita' stabilite dall'articolo 134, e che alla data del medesimo scrutinio siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) abbiano maturato sedici anni di effettivo servizio nella qualifica;
b) abbiano frequentato con profitto i corsi di aggiornamento professionale individuati nei contenuti e nella durata con decreto del capo del Dipartimento.
Art. 99 (Attribuzione di uno scatto convenzionale agli ispettori informatici coordinatori). - 1. E' attribuito uno scatto convenzionale al personale con qualifica di ispettore informatico coordinatore che abbia maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica, che nel triennio precedente non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria, e che non sia stato sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo.
Sezione V (Ruolo degli ispettori tecnico-scientifici). - Art. 100 (Articolazione del ruolo degli ispettori tecnico-scientifici). - 1. Il ruolo degli ispettori tecnico-scientifici e' articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:
a) ispettore tecnico-scientifico;
b) ispettore tecnico-scientifico esperto;
c) ispettore tecnico-scientifico coordinatore.
 
Art. 101 (Funzioni del personale appartenente al ruolo degli ispettori tecnico-scientifici). - 1. Il personale appartenente al ruolo degli ispettori tecnico-scientifici svolge, in relazione alla specifica professionalita' posseduta, funzioni tecnico-scientifiche, collaborando con le professionalita' superiori, anche mediante l'utilizzo e la gestione di apparecchiature complesse; nel rispetto dei rapporti di sovraordinazione funzionale e sulla base delle direttive ricevute, collabora alle attivita' di organizzazione e partecipa a quelle di gestione dell'ufficio cui e' assegnato; cura la gestione delle dotazioni strumentali del settore di impiego e propone eventuali modifiche migliorative alle procedure in atto; partecipa alle attivita' di valutazione, certificazione, studio, ricerca e analisi; esegue rilievi e misurazioni di laboratorio, verifiche, controlli e sperimentazione di strumenti, di impianti e di circuiti; svolge, anche avvalendosi di collaboratori, attivita' di installazione, gestione, esercizio e manutenzione di apparecchiature ed impianti tecnologici; provvede al rilevamento, alla diagnosi e alla risoluzione di anomalie di funzionamento di varia complessita' delle strumentazioni e, in particolare, fornisce supporto al funzionamento dei laboratori del Corpo nazionale; redige le procedure esecutive dei processi di lavorazione e delle attivita' tecniche del settore di competenza e ne cura la corretta applicazione; partecipa, in relazione alla professionalita' posseduta, alla redazione di preventivi tecnico-economici e dei relativi capitolati e coopera alle attivita' di indagine di mercato o di collaudo; collabora e partecipa, in relazione alla professionalita' posseduta e nel rispetto delle disposizioni della direzione centrale per la formazione del Dipartimento, alla gestione ed attuazione dell'attivita' di formazione del personale del Corpo nazionale e puo' partecipare, in qualita' di componente, alle commissioni di esame; partecipa alla redazione degli atti dell'ufficio cui e' assegnato e redige gli atti di competenza connessi al servizio espletato.
2. Ferma restando l'unitarieta' delle funzioni e la piena fungibilita' del personale appartenente al ruolo degli ispettori tecnico-scientifici, gli ispettori tecnico-scientifici coordinatori, oltre a quanto specificato al comma 1, espletano incarichi specialistici che richiedono particolari conoscenze, attitudini e competenze acquisite con l'esperienza di servizio; in relazione alla specifica professionalita' posseduta, partecipano ad attivita' di studio e di ricerca per la formulazione di proposte nell'ambito tecnico-scientifico di competenza; ove richiesto da peculiari esigenze organizzative e, fermi restando i rapporti di sovraordinazione funzionale, possono collaborare direttamente con i dirigenti. Gli ispettori tecnico-scientifici coordinatori possono essere preposti, nell'ambito dell'ufficio cui sono assegnati, ad una o piu' unita' organizzative afferenti al settore professionale di competenza.
Art. 102 (Accesso al ruolo degli ispettori tecnico-scientifici). - 1. L'accesso alla qualifica di ispettore tecnico-scientifico avviene:
a) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili, mediante concorso pubblico per esami, consistenti in due prove scritte e una prova orale, con facolta' di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo;
b) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli ed esami, consistenti in una prova scritta e una prova orale, riservato al personale appartenente al ruolo degli operatori e degli assistenti che abbia maturato almeno sette anni di effettivo servizio.
2. Nella procedura di cui al comma 1, lettera a), e' prevista una riserva, pari a un sesto dei posti messi a concorso, per gli appartenenti al ruolo degli operatori e degli assistenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 103, ad esclusione dei limiti di eta'. Nella medesima procedura e', altresi', prevista una riserva, pari al 10 per cento dei posti messi a concorso, per il personale volontario del Corpo nazionale che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti dall'articolo 103. I posti riservati non coperti sono conferiti agli altri concorrenti, seguendo l'ordine della graduatoria di merito.
3. Non e' ammesso al concorso interno di cui al comma 1, lettera b), e a fruire della riserva nel concorso pubblico di cui al comma 1, lettera a), il personale che abbia riportato, nel triennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. Non e', altresi', ammesso ai concorsi il personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione.
4. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, lettera b), a parita' di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianita' di qualifica, l'anzianita' di servizio e la maggiore eta' anagrafica.
5. I posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera b), sono devoluti ai partecipanti al concorso di cui al comma 1, lettera a), risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti.
6. Possono essere nominati, a domanda, ispettori tecnico-scientifici in prova, nell'ambito dei posti in organico vacanti e disponibili, e ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile di cui all'articolo 104, il coniuge e i figli superstiti, nonche' il fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attivita' istituzionali ovvero delle missioni internazionali, purche' siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 103, comma 1, e non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 103, comma 3.
7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalita' di svolgimento dell'eventuale prova preliminare e dei concorsi di cui al comma 1, le prove di esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuno di esse, la composizione delle commissioni esaminatrici e i criteri di formazione delle graduatorie finali.
8. Il personale gia' appartenente ai ruoli del Corpo nazionale, ammesso ai corsi conseguenti al superamento dei concorsi di cui al comma 1, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.
Art. 103 (Concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di ispettore tecnico-scientifico). - 1. L'accesso alla qualifica di ispettore tecnico-scientifico, ai sensi dell'articolo 102, comma 1, lettera a), avviene mediante concorso pubblico al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) eta' stabilita con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado ad indirizzo tecnico-scientifico;
e) qualita' morali e di condotta previste dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione.
2. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuate le tipologie del titolo di studio di cui al comma 1, lettera d), richieste per la partecipazione al concorso.
3. Al concorso non sono ammessi coloro che siano stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che siano stati sottoposti a misura di prevenzione.
4. A parita' di merito, l'appartenenza al Corpo nazionale costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente.
Art. 104 (Corso di formazione e tirocinio per ispettore tecnico-scientifico). - 1. I vincitori del concorso di cui all'articolo 103 sono nominati ispettori tecnico-scientifici in prova. Il periodo di prova ha la durata di sei mesi, di cui tre mesi di corso di formazione residenziale presso l'Istituto superiore antincendi o le altre strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale, e tre mesi di tirocinio presso le strutture del Corpo nazionale.
2. Al termine dei tre mesi del corso di formazione, gli ispettori tecnico-scientifici in prova che abbiano superato gli esami scritti e orali ricevono il giudizio di idoneita' allo svolgimento del tirocinio formulato dal capo del Corpo nazionale, su proposta del direttore centrale per la formazione del Dipartimento. Gli esiti degli esami determinano l'ordine della graduatoria finale, fatti salvi gli ulteriori criteri previsti dalla normativa vigente. Gli ispettori tecnico-scientifici in prova riconosciuti idonei sono avviati all'espletamento del tirocinio.
3. Il tirocinio e' svolto con le modalita' previste dal decreto di cui al comma 5. Al termine dello stesso, fermo restando quanto previsto dall'articolo 105, gli ispettori tecnico-scientifici in prova ricevono il giudizio di idoneita' ai servizi di istituto formulato dal capo del Corpo nazionale su proposta dei dirigenti responsabili delle sedi presso cui hanno prestato il tirocinio medesimo e, in caso di esito favorevole, conseguono la nomina a ispettori tecnico-scientifici. Essi prestano giuramento e sono confermati nel ruolo secondo la graduatoria di cui al comma 2.
4. Gli ispettori tecnico-scientifici in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di tirocinio con provvedimento del capo del Corpo nazionale, su motivata proposta del dirigente della struttura del Corpo presso cui hanno svolto il medesimo tirocinio, ai fini del definitivo superamento del periodo di prova.
5. Con decreto del capo del Dipartimento sono stabilite le modalita' di svolgimento del corso di formazione e del tirocinio, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneita', le modalita' di svolgimento dell'esame finale nonche' i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso.
6. Il personale gia' appartenente ai ruoli del Corpo nazionale, che non supera il periodo di prova, permane nel ruolo e nella qualifica di provenienza.
7. L'assegnazione degli ispettori tecnico-scientifici alle sedi di servizio e' effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria determinata ai sensi del comma 2, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione.
Art. 105 (Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione e dal tirocinio). - 1. Sono dimessi dal corso di formazione e dal tirocinio di cui all'articolo 104 gli ispettori tecnico-scientifici in prova che:
a) non superino gli esami del corso;
b) non ottengano i giudizi di idoneita' al termine del corso di formazione e del tirocinio;
c) dichiarino di rinunciare al corso e al tirocinio;
d) non superino il periodo di tirocinio, salvo quanto previsto dall'articolo 104, comma 4;
e) siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso e dal tirocinio per piu' di trenta giorni, anche non consecutivi, salvi i casi di cui alle lettere f) e g);
f) siano stati assenti dal corso e dal tirocinio per piu' di cinquanta giorni, anche non consecutivi, se l'assenza e' stata determinata da infermita' contratta durante il corso o il tirocinio ovvero sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale gia' appartenente al Corpo nazionale. In tale caso gli ispettori tecnico-scientifici in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della idoneita' psico-fisica e a ripetere, per una sola volta, il tirocinio;
g) siano stati assenti dal corso e dal tirocinio per piu' di cinquanta giorni, anche non consecutivi, se l'assenza e' stata determinata da maternita'. In tal caso gli ispettori tecnico-scientifici in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri e a ripetere, per una sola volta, il tirocinio.
2. Sono espulsi dal corso di formazione e dal tirocinio gli ispettori tecnico-scientifici in prova responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari pari o piu' gravi della sanzione pecuniaria.
3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione sono adottati con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale per la formazione.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettere f) e g), la dimissione e l'espulsione dal corso e dal tirocinio comportano la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione, salvo che si tratti di personale proveniente dai ruoli del Corpo nazionale.
Art. 106 (Concorso interno per l'accesso alla qualifica di ispettore tecnico-scientifico). - 1. L'accesso alla qualifica di ispettore tecnico-scientifico, ai sensi dell'articolo 102, comma 1, lettera b), avviene mediante concorso interno al quale puo' partecipare il personale appartenente al ruolo degli operatori e degli assistenti che abbia maturato almeno sette anni di effettivo servizio, in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado ad indirizzo tecnico-scientifico individuato ai sensi dell'articolo 103, comma 2.
2. I vincitori del concorso interno sono nominati ispettori tecnico-scientifici in prova e sono ammessi a frequentare un corso di formazione residenziale della durata di tre mesi presso l'Istituto superiore antincendi o le altre strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale.
3. Al termine del corso di formazione, gli ispettori tecnico-scientifici in prova che abbiano superato le prove d'esame ricevono il giudizio di idoneita' al servizio d'istituto formulato dal capo del Corpo nazionale, su proposta del direttore centrale per la formazione del Dipartimento. Gli esiti dell'esame determinano l'ordine della graduatoria finale, fatti salvi gli ulteriori criteri previsti dalla normativa vigente.
4. Con decreto del capo del Dipartimento sono stabiliti le modalita' di svolgimento del corso di formazione, i criteri per la formulazione del giudizio di idoneita', nonche' le modalita' di svolgimento dell'esame finale.
5. L'assegnazione degli ispettori tecnico-scientifici alle sedi di servizio e' effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria determinata ai sensi del comma 3, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione.
Art. 107 (Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione). - 1. Sono dimessi dal corso di formazione di cui all'articolo 106 gli ispettori tecnico-scientifici in prova che:
a) non superino gli esami del corso;
b) non ottengano il giudizio di idoneita' al termine del corso di formazione;
c) dichiarino di rinunciare al corso;
d) siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per piu' di quindici giorni, anche non consecutivi, salvi i casi di cui alle lettere e) ed f);
e) siano stati assenti dal corso per piu' di venticinque giorni, anche non consecutivi, se l'assenza e' stata determinata da infermita' contratta durante il corso ovvero sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio. In tale caso gli ispettori tecnico-scientifici in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della idoneita' psico-fisica;
f) siano stati assenti dal corso per piu' di venticinque giorni, anche non consecutivi, se l'assenza e' stata determinata da maternita'. In tal caso gli ispettori tecnico-scientifici in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.
2. Sono espulsi dal corso di formazione gli ispettori tecnico-scientifici in prova responsabili di infrazioni punite con sanzioni disciplinari pari o piu' gravi della sanzione pecuniaria.
3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione sono adottati con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale per la formazione.
4. Il personale che non supera il corso di formazione professionale permane nella qualifica di appartenenza senza detrazioni di anzianita' ed e' restituito al servizio di istituto.
Art. 108 (Promozione alla qualifica di ispettore tecnico-scientifico esperto). - 1. La promozione alla qualifica di ispettore tecnico-scientifico esperto e' conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, agli ispettori tecnico-scientifici che, alla data dello scrutinio, abbiano maturato sette anni di effettivo servizio nella qualifica, compreso il periodo di frequenza del corso di formazione e del tirocinio di cui all'articolo 104 e del corso di formazione di cui all'articolo 106, e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria e una valutazione inferiore a sufficiente, secondo le modalita' stabilite dall'articolo 134.
Art. 109 (Attribuzione di uno scatto convenzionale agli ispettori tecnico-scientifici esperti). - 1. E' attribuito uno scatto convenzionale al personale con qualifica di ispettore tecnico-scientifico esperto che abbia maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica, che nel triennio precedente non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria, e che non sia stato sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo.
Art. 110 (Promozione alla qualifica di ispettore tecnico-scientifico coordinatore). - 1. La promozione alla qualifica di ispettore tecnico-scientifico coordinatore e' conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, agli ispettori tecnico-scientifici esperti che, nel triennio precedente lo scrutinio, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria e una valutazione inferiore a sufficiente, secondo le modalita' stabilite dall'articolo 134, e che alla data del medesimo scrutinio siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) abbiano maturato sedici anni di effettivo servizio nella qualifica;
b) abbiano frequentato con profitto i corsi di aggiornamento professionale individuati nei contenuti e nella durata con decreto del capo del Dipartimento.
Art. 111 (Attribuzione di uno scatto convenzionale agli ispettori tecnico-scientifici coordinatori). - 1. E' attribuito uno scatto convenzionale al personale con qualifica di ispettore tecnico-scientifico coordinatore che abbia maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica, che nel triennio precedente non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria, e che non sia stato sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo.
Sezione VI (Ruolo degli ispettori sanitari). - Art. 112 (Articolazione del ruolo degli ispettori sanitari). - 1. Il ruolo degli ispettori sanitari e' articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:
a) ispettore sanitario;
b) ispettore sanitario esperto;
c) ispettore sanitario coordinatore.
Art. 113 (Funzioni del personale appartenente al ruolo degli ispettori sanitari). - 1. Il personale appartenente al ruolo degli ispettori sanitari svolge, nell'ambito della specifica professionalita' posseduta, funzioni di assistenza infermieristica, collaborando con le professionalita' superiori, anche mediante l'utilizzo e la gestione di apparecchiature complesse; nel rispetto dei rapporti di sovraordinazione funzionale e sulla base delle direttive ricevute, collabora alle attivita' di organizzazione e partecipa a quelle di gestione dell'ufficio cui e' assegnato; fornisce collaborazione ed assistenza ai direttivi ed ai dirigenti sanitari nell'espletamento delle funzioni concernenti le attivita' per l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica del personale del Corpo nazionale, per la medicina preventiva e la medicina del lavoro e le altre funzioni loro attribuite dalle disposizioni vigenti; cura la gestione delle dotazioni strumentali del settore di impiego e propone eventuali modifiche migliorative alle procedure in atto; ove richiesto dalle esigenze di funzionamento delle strutture del Corpo nazionale, provvede, secondo le direttive ricevute dai direttivi e dai dirigenti sanitari, all'assistenza infermieristica del personale del Corpo nazionale; cura la gestione e l'aggiornamento dei documenti, degli archivi e delle banche dati; partecipa, in relazione alla professionalita' posseduta, alla redazione di preventivi tecnico-economici e dei relativi capitolati e coopera alle attivita' di indagine di mercato o di collaudo; collabora e partecipa, in relazione alla professionalita' posseduta e nel rispetto delle disposizioni della direzione centrale per la formazione del Dipartimento, alla gestione e all'attuazione dell'attivita' di formazione del personale del Corpo nazionale e puo' partecipare, in qualita' di componente, alle commissioni di esame; partecipa alla redazione degli atti dell'ufficio cui e' assegnato e redige gli atti di competenza connessi al servizio espletato.
2. Ferme restando l'unitarieta' delle funzioni e la piena fungibilita' del personale appartenente al ruolo degli ispettori sanitari, gli ispettori sanitari coordinatori, oltre a quanto specificato nel comma 1, espletano incarichi specialistici che richiedono particolari conoscenze, attitudini e competenze acquisite con l'esperienza di servizio; in relazione alla specifica professionalita' posseduta, partecipano ad attivita' di studio e di ricerca per la formulazione di proposte attinenti alle competenze del ruolo. Gli ispettori sanitari coordinatori possono essere preposti, nell'ambito dell'ufficio cui sono assegnati, ad una o piu' unita' organizzative afferenti al settore professionale di competenza.
Art. 114 (Accesso al ruolo degli ispettori sanitari). - 1. L'accesso alla qualifica di ispettore sanitario avviene:
a) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili, mediante concorso pubblico per esami, consistenti in due prove scritte e una prova orale, con facolta' di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo;
b) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli ed esami, consistenti in una prova scritta e una prova orale, riservato al personale appartenente al ruolo degli operatori e degli assistenti che abbia maturato almeno sette anni di effettivo servizio.
2. Nella procedura di cui al comma 1, lettera a), e' prevista una riserva, pari a un sesto dei posti messi a concorso, per gli appartenenti al ruolo degli operatori e degli assistenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 115, ad eccezione dei limiti di eta'. Nella medesima procedura e', altresi', prevista una riserva, pari al 10 per cento dei posti messi a concorso, per il personale volontario del Corpo nazionale che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti dall'articolo 115. I posti riservati non coperti sono conferiti agli altri concorrenti, seguendo l'ordine della graduatoria di merito.
3. Non e' ammesso al concorso interno di cui al comma 1, lettera b), e a fruire della riserva nel concorso pubblico di cui al comma 1, lettera a), il personale che abbia riportato, nel triennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. Non e', altresi', ammesso ai concorsi il personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione.
4. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, lettera b), a parita' di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianita' di qualifica, l'anzianita' di servizio e la maggiore eta' anagrafica.
5. I posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera b), sono devoluti ai partecipanti al concorso di cui al comma 1, lettera a), risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti.
6. Possono essere nominati, a domanda, ispettori sanitari in prova, nell'ambito dei posti in organico vacanti e disponibili, e ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile di cui all'articolo 116, il coniuge e i figli superstiti, nonche' il fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attivita' istituzionali ovvero delle missioni internazionali, purche' siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 115, comma 1, e non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 115, comma 3.
7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalita' di svolgimento dell'eventuale prova preliminare e dei concorsi di cui al comma 1, le prove di esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuno di esse, la composizione delle commissioni esaminatrici e i criteri di formazione delle graduatorie finali.
8. Il personale gia' appartenente ai ruoli del Corpo nazionale, ammesso ai corsi conseguenti al superamento dei concorsi di cui al comma 1, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.
Art. 115 (Concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di ispettore sanitario). - 1. L'accesso alla qualifica di ispettore sanitario, ai sensi dell'articolo 114, comma 1, lettera a), avviene mediante concorso pubblico al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) eta' stabilita con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
d) laurea ad indirizzo sanitario, ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, e del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca del 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 luglio 2007, n. 155, di determinazione delle classi di laurea. Sono fatte salve, ai fini dell'ammissione al concorso, le lauree universitarie ad indirizzo sanitario conseguite secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparate ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 9 luglio 2009 di equiparazione tra classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 509/1999 e classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
e) abilitazione all'esercizio professionale e iscrizione al relativo albo;
f) qualita' morali e di condotta previste dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
g) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione.
2. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuate le classi di laurea ad indirizzo sanitario di cui al comma 1, lettera d), richieste per la partecipazione al concorso.
3. Al concorso non sono ammessi coloro che siano stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che siano stati sottoposti a misura di prevenzione.
4. A parita' di merito, l'appartenenza al Corpo nazionale costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente.
Art. 116 (Corso di formazione e tirocinio per ispettore sanitario). - 1. I vincitori del concorso di cui all'articolo 115 sono nominati ispettori sanitari in prova. Il periodo di prova ha la durata di sei mesi, di cui tre mesi di corso di formazione residenziale presso l'Istituto superiore antincendi o le altre strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale, e tre mesi di tirocinio presso le strutture del Corpo nazionale.
2. Al termine dei tre mesi del corso di formazione, gli ispettori sanitari in prova che abbiano superato gli esami scritti e orali ricevono il giudizio di idoneita' allo svolgimento del tirocinio formulato dal capo del Corpo nazionale, su proposta del direttore centrale per la formazione del Dipartimento. Gli esiti degli esami determinano l'ordine della graduatoria finale, fatti salvi gli ulteriori criteri previsti dalla normativa vigente. Gli ispettori sanitari in prova riconosciuti idonei sono avviati all'espletamento del tirocinio.
3. Il tirocinio e' svolto con le modalita' previste dal decreto di cui al comma 5. Al termine dello stesso, fermo restando quanto previsto dall'articolo 117, gli ispettori sanitari in prova ricevono il giudizio di idoneita' ai servizi di istituto formulato dal capo del Corpo nazionale su proposta dei dirigenti responsabili delle sedi presso cui hanno prestato il tirocinio medesimo e, in caso di esito favorevole, conseguono la nomina a ispettori sanitari. Essi prestano giuramento e sono confermati nel ruolo secondo la graduatoria di cui al comma 2.
4. Gli ispettori sanitari in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di tirocinio con provvedimento del capo del Corpo nazionale, su motivata proposta del dirigente della struttura del Corpo presso cui hanno svolto il medesimo tirocinio, ai fini del definitivo superamento del periodo di prova.
5. Con decreto del capo del Dipartimento sono stabiliti le modalita' di svolgimento del corso di formazione e del tirocinio, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneita', le modalita' di svolgimento dell'esame finale nonche' i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso.
6. Il personale gia' appartenente ai ruoli del Corpo nazionale, che non supera il periodo di prova, permane nel ruolo e nella qualifica di provenienza.
7. L'assegnazione degli ispettori sanitari alle sedi di servizio e' effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria determinata ai sensi del comma 2, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione.
Art. 117 (Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione e dal tirocinio). - 1. Sono dimessi dal corso di formazione e dal tirocinio di cui all'articolo 116, gli ispettori sanitari in prova che:
a) non superino gli esami del corso;
b) non ottengano il giudizio di idoneita' al termine del corso di formazione e del tirocinio;
c) dichiarino di rinunciare al corso e al tirocinio;
d) non superino il periodo di tirocinio, salvo quanto previsto dall'articolo 116, comma 4;
e) siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso e dal tirocinio per piu' di trenta giorni, anche non consecutivi, salvi i casi di cui alle lettere f) e g);
f) siano stati assenti dal corso e dal tirocinio per piu' di cinquanta giorni, anche non consecutivi, se l'assenza e' stata determinata da infermita' contratta durante il corso o il tirocinio ovvero sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale gia' appartenente al Corpo nazionale. In tale caso gli ispettori sanitari in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della idoneita' psico-fisica e a ripetere, per una sola volta, il tirocinio;
g) siano stati assenti dal corso e dal tirocinio per piu' di cinquanta giorni, anche non consecutivi, se l'assenza e' stata determinata da maternita'. In tal caso gli ispettori sanitari in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri e a ripetere, per una sola volta, il tirocinio.
2. Sono espulsi dal corso di formazione e dal tirocinio gli ispettori sanitari in prova responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari pari o piu' gravi della sanzione pecuniaria.
3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione sono adottati con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale per la formazione.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettere f) e g), la dimissione e l'espulsione dal corso e dal tirocinio comportano la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione, salvo che si tratti di personale proveniente dai ruoli del Corpo nazionale.
Art. 118 (Concorso interno per l'accesso alla qualifica di ispettore sanitario). - 1. L'accesso alla qualifica di ispettore sanitario, ai sensi dell'articolo 114, comma 1, lettera b), avviene mediante concorso interno al quale puo' partecipare il personale appartenente al ruolo degli operatori e degli assistenti che abbia maturato almeno sette anni di effettivo servizio, in possesso del titolo di studio e abilitativo di cui all'articolo 115.
2. I vincitori del concorso interno sono nominati ispettori sanitari in prova e sono ammessi a frequentare un corso di formazione residenziale della durata di tre mesi presso l'Istituto superiore antincendi o le altre strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale.
3. Al termine del corso di formazione, gli ispettori sanitari in prova che abbiano superato le prove d'esame ricevono il giudizio di idoneita' al servizio d'istituto formulato dal capo del Corpo nazionale, su proposta del direttore centrale per la formazione del Dipartimento. Gli esiti dell'esame determinano l'ordine della graduatoria finale, fatti salvi gli ulteriori criteri previsti dalla normativa vigente.
4. Con decreto del capo del Dipartimento sono stabiliti le modalita' di svolgimento del corso di formazione, i criteri per la formulazione del giudizio di idoneita' nonche' le modalita' di svolgimento dell'esame finale.
5. L'assegnazione degli ispettori sanitari alle sedi di servizio e' effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria determinata ai sensi del comma 3, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione.
Art. 119 (Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione). - 1. Sono dimessi dal corso di formazione di cui all'articolo 118 gli ispettori sanitari in prova che:
a) non superino gli esami del corso;
b) non ottengano il giudizio di idoneita' al termine del corso di formazione;
c) dichiarino di rinunciare al corso;
d) siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per piu' di quindici giorni, anche non consecutivi, salvi i casi di cui alle lettere e) ed f);
e) siano stati assenti dal corso per piu' di venticinque giorni, anche non consecutivi, se l'assenza e' stata determinata da infermita' contratta durante il corso ovvero sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio. In tale caso gli ispettori sanitari in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della idoneita' psico-fisica;
f) siano stati assenti dal corso per piu' di venticinque giorni, anche non consecutivi, se l'assenza e' stata determinata da maternita'. In tal caso gli ispettori sanitari in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.
2. Sono espulsi dal corso di formazione gli ispettori sanitari in prova responsabili di infrazioni punite con sanzioni disciplinari pari o piu' gravi della sanzione pecuniaria.
3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione sono adottati con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale per la formazione.
4. Il personale che non supera il corso di formazione permane nella qualifica di appartenenza senza detrazioni di anzianita' ed e' restituito al servizio di istituto.
Art. 120 (Promozione alla qualifica di ispettore sanitario esperto). - 1. La promozione alla qualifica di ispettore sanitario esperto e' conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, agli ispettori sanitari che, alla data dello scrutinio, abbiano maturato sette anni di effettivo servizio nella qualifica, compreso il periodo di frequenza del corso di formazione e del tirocinio di cui all'articolo 116 e del corso di formazione di cui all'articolo 118, e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria e una valutazione inferiore a sufficiente, secondo le modalita' stabilite dall'articolo 134.
Art. 121 (Attribuzione di uno scatto convenzionale agli ispettori sanitari esperti). - 1. E' attribuito uno scatto convenzionale al personale con qualifica di ispettore sanitario esperto che abbia maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica, che nel triennio precedente non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria, e che non sia stato sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo.
Art. 122 (Promozione alla qualifica di ispettore sanitario coordinatore). - 1. La promozione alla qualifica di ispettore sanitario coordinatore e' conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, agli ispettori sanitari esperti che, nel triennio precedente lo scrutinio, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria e una valutazione inferiore a sufficiente, secondo le modalita' stabilite dall'articolo 134, e che alla data del medesimo scrutinio siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) abbiano maturato sedici anni di effettivo servizio nella qualifica;
b) abbiano frequentato con profitto i corsi di aggiornamento professionale individuati nei contenuti e nella durata con decreto del capo del Dipartimento.
Art. 123 (Attribuzione di uno scatto convenzionale agli ispettori sanitari coordinatori). - 1. E' attribuito uno scatto convenzionale al personale con qualifica di ispettore sanitario coordinatore che abbia maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica, che nel triennio precedente non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria, e che non sia stato sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo.
Capo V (Ruoli di rappresentanza del personale non direttivo e non dirigente). - Sezione I (Ruoli della banda musicale). - Art. 124 (Istituzione e articolazione dei ruoli della banda musicale). - 1. La banda musicale e' un complesso organico che rappresenta il Corpo nazionale ed e' composta da orchestrali e da un maestro direttore, secondo la composizione indicata nel decreto del capo del Dipartimento di cui all'articolo 125, comma 5.
2. Sono istituiti i seguenti ruoli della banda musicale del Corpo nazionale:
a) ruolo degli orchestrali, articolato nelle qualifiche di orchestrale, orchestrale esperto e orchestrale superiore;
b) ruolo del maestro direttore, articolato nell'unica qualifica di maestro direttore.
3. La dotazione organica dei ruoli di cui al comma 1 e' fissata nella tabella A allegata al presente decreto.
Art. 125 (Funzioni del personale appartenente ai ruoli della banda musicale). - 1. Il personale appartenente ai ruoli della banda musicale partecipa alle celebrazioni piu' importanti della vita del Corpo nazionale in occasione di manifestazioni pubbliche organizzate anche a livello internazionale e svolge, nel perseguimento di scopi di interesse pubblico, attivita' promozionali per la diffusione della cultura musicale.
2. La banda musicale del Corpo nazionale ha sede a Roma.
3. Gli orchestrali della banda musicale svolgono compiti di esecuzione musicale e assicurano le attivita' di supporto logistico alla banda stessa.
4. Il maestro direttore coordina le attivita' della banda musicale ed esercita le funzioni specifiche di concertazione, strumentazione, scelta del repertorio e di direzione artistica e musicale della banda stessa.
5. Con decreto del capo del Dipartimento sono disciplinati l'organizzazione, l'impiego, la tabella di corrispondenza con gli altri ruoli tecnico-professionali del Corpo nazionale per le finalita' di cui all'articolo 128 nonche' ogni altro aspetto tecnico-organizzativo e gestionale connesso al funzionamento della banda musicale. Nelle more dell'emanazione del decreto, si applicano le disposizioni vigenti in materia.
Art. 126 (Accesso ai ruoli della banda musicale). - 1. L'assunzione del personale da destinare al ruolo degli orchestrali e al ruolo del maestro direttore della banda musicale del Corpo nazionale avviene, nei limiti delle carenze organiche dei rispettivi ruoli, mediante concorso pubblico per titoli musicali, culturali ed esami, riservato ai cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) eta' stabilita con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
d) diploma accademico di primo livello nello specifico strumento, da individuarsi con decreto del Ministro dell'interno, conseguito al termine del percorso formativo presso gli Istituti superiori di studi musicali e coreutici di cui alla legge 24 dicembre 1999, n. 508. Ai fini dell'ammissione al concorso si applica il sistema di equipollenze, tra titoli di studio rilasciati ai sensi della predetta legge e i titoli di studio universitari, delineato con la legge 24 dicembre 2012, n. 228. Sono, altresi', fatti salvi, ai fini dell'ammissione al concorso, i diplomi finali rilasciati dagli Istituti superiori di studi musicali e coreutici al termine dei percorsi formativi del previgente ordinamento, conseguiti anteriormente all'entrata in vigore della legge 24 dicembre 1999, n. 508, e congiuntamente al possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
e) qualita' morali e di condotta previste dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione.
2. Nelle procedure concorsuali di cui al comma 1 e' prevista una riserva, pari al 30 per cento dei posti messi a concorso, per il personale di ruolo del Corpo nazionale, che sia in possesso dei requisiti previsti per l'accesso ai ruoli degli orchestrali e del maestro direttore. E', altresi', prevista una riserva, pari al 10 per cento dei posti messi a concorso, per il personale volontario del Corpo nazionale che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti per l'accesso ai ruoli degli orchestrali e del maestro direttore. I posti riservati non coperti sono conferiti agli altri concorrenti seguendo l'ordine della graduatoria di merito.
3. Al concorso non sono ammessi coloro che siano stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che siano stati sottoposti a misura di prevenzione.
4. A parita' di merito, l'appartenenza al Corpo nazionale costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente.
5. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalita' di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1, la composizione delle commissioni esaminatrici, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse, i criteri per la formazione delle graduatorie di merito distinte per strumento, la durata e le modalita' di svolgimento del corso di formazione e del tirocinio.
6. I vincitori dei concorsi per l'accesso ai ruoli degli orchestrali e del maestro direttore sono nominati, rispettivamente, orchestrale in prova e maestro direttore in prova della banda musicale del Corpo nazionale e sono ammessi alla frequenza del corso di formazione e del tirocinio. Il periodo di prova ha la durata complessiva di sei mesi.
Art. 127 (Promozioni alle qualifiche superiori e attribuzione di scatti convenzionali). - 1. La promozione alla qualifica di orchestrale esperto e' conferita a ruolo aperto agli orchestrali che abbiano maturato sette anni di effettivo servizio nella qualifica.
2. Agli orchestrali esperti e' attribuito uno scatto convenzionale al compimento di otto anni di effettivo servizio nella qualifica.
3. La promozione alla qualifica di orchestrale superiore e' conferita a ruolo aperto agli orchestrali esperti che abbiano maturato sedici anni di effettivo servizio nella qualifica.
4. Agli orchestrali superiori e' attribuito uno scatto convenzionale al compimento di otto anni di effettivo servizio nella qualifica.
5. Al maestro direttore sono attribuiti: uno scatto convenzionale al compimento di sette anni di effettivo servizio nel ruolo; uno scatto convenzionale al compimento di quindici anni di effettivo servizio nel ruolo; uno scatto convenzionale al compimento di ventitre anni di effettivo servizio nel ruolo e uno scatto convenzionale al compimento di trentuno anni di effettivo servizio nel ruolo.
6. Le promozioni e gli scatti convenzionali sono attribuiti al personale che, nel triennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria e non sia stato sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo.
Art. 128 (Sopravvenuta inidoneita'). - 1. Il personale della banda musicale che perde l'idoneita' allo svolgimento delle attivita' musicali, ma giudicato dal competente organo medico-legale idoneo al servizio, transita nella qualifica del corrispondente ruolo tecnico-professionale del Corpo nazionale, previa frequenza di un corso di aggiornamento tecnico-professionale.
2. Il transito avviene in conformita' alla tabella di corrispondenza prevista nel decreto del capo del Dipartimento di cui all'articolo 125, comma 5. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 234.
Sezione II (Ruolo degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse). - Art. 129 (Istituzione e articolazione del ruolo degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse). - 1. E' istituito il ruolo degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse, articolato nell'unica qualifica di atleta.
2. La dotazione organica dei ruoli di cui al comma 1 e' fissata nella tabella A allegata al presente decreto.
Art. 130 (Funzioni del personale appartenente al ruolo degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse). - 1. Il personale appartenente al ruolo degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse cura lo svolgimento e la promozione dell'attivita' sportiva agonistica di alto livello degli atleti di interesse nazionale del Corpo nazionale e ha il compito di rappresentare e accrescere il prestigio del Corpo stesso nonche' di svilupparne il patrimonio sportivo nazionale. Gli atleti svolgono l'attivita' sportiva e la relativa opera di promozione in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.
2. Il gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse ha sede centrale a Roma e si articola in sezioni sportive che sono dedicate a singole discipline e che possono essere decentrate presso le sedi territoriali del Corpo nazionale.
3. Con decreto del capo del Dipartimento sono disciplinati l'organizzazione, l'impiego, la tabella di corrispondenza con gli altri ruoli tecnico-professionali del Corpo nazionale per le finalita' di cui all'articolo 133 nonche' ogni altro aspetto tecnico-organizzativo e gestionale connesso al funzionamento del gruppo sportivo. Nelle more dell'emanazione del decreto, si applicano le disposizioni vigenti in materia.
Art. 131 (Accesso al ruolo degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse). - 1. L'assunzione del personale da destinare al ruolo degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse avviene, nei limiti delle carenze organiche, mediante concorso pubblico per titoli sportivi e culturali, riservato ai cittadini italiani che siano riconosciuti atleti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o dalle federazioni sportive nazionali, che detengano almeno uno dei titoli sportivi ammessi a valutazione e che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) eta' stabilita con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
d) titolo di studio della scuola dell'obbligo;
e) qualita' morali e di condotta previste dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione.
2. Nella procedura concorsuale di cui al comma 1 e' prevista una riserva, pari al 30 per cento dei posti messi a concorso, per il personale di ruolo del Corpo nazionale, che sia in possesso dei requisiti previsti per l'accesso alla qualifica di atleta. E', altresi', prevista una riserva, pari al 10 per cento dei posti messi a concorso, per il personale volontario del Corpo nazionale, che alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti per l'accesso alla qualifica di atleta. I posti riservati non coperti sono conferiti agli altri concorrenti seguendo l'ordine della graduatoria di merito.
3. Nei singoli bandi puo' essere previsto che i posti disponibili siano ripartiti tra le varie discipline praticate dai gruppi sportivi ovvero tra le specialita' esistenti nell'ambito delle discipline stesse.
4. Al concorso non sono ammessi coloro che siano stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che siano stati sottoposti a misura di prevenzione.
5. A parita' di merito, l'appartenenza al Corpo nazionale costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente.
6. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalita' di svolgimento del concorso di cui al comma 1, i requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio e i criteri di accertamento degli stessi, la composizione della commissione esaminatrice, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse, i criteri per la formazione della graduatoria unica di merito ovvero delle graduatorie di disciplina o specialita', la durata e le modalita' di svolgimento del corso di formazione e del tirocinio.
7. I vincitori del concorso sono nominati atleti in prova del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse e ammessi alla frequenza del corso di formazione e del tirocinio. Il periodo di prova ha la durata complessiva di sei mesi.
Art. 132 (Attribuzione di scatti convenzionali). - 1. Agli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse sono attribuiti: uno scatto convenzionale al compimento di sette anni di effettivo servizio nel ruolo; uno scatto convenzionale al compimento di quindici anni di effettivo servizio nel ruolo; uno scatto convenzionale al compimento di ventitre anni di effettivo servizio nel ruolo e uno scatto convenzionale al compimento di trentuno anni di effettivo servizio nel ruolo.
2. Gli scatti convenzionali di cui al comma 1 sono attribuiti al personale che, nel triennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria e non sia stato sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo.
Art. 133 (Sopravvenuta inidoneita'). - 1. Il personale appartenente al ruolo degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse che perde l'idoneita' allo svolgimento delle attivita' sportive, ma giudicato dal competente organo medico-legale idoneo al servizio, transita nella qualifica del corrispondente ruolo tecnico-professionale del Corpo nazionale, previa frequenza di un corso di aggiornamento tecnico-professionale.
2. Il transito avviene in conformita' alla tabella di corrispondenza prevista nel decreto del capo del Dipartimento di cui all'articolo 130, comma 3. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 234.
Capo VI (Valutazione annuale del personale appartenente ai ruoli degli ispettori). - Art. 134 (Valutazione annuale del personale appartenente ai ruoli degli ispettori). - 1. Il personale appartenente ai ruoli degli ispettori antincendi, degli ispettori logistico-gestionali, degli ispettori informatici, degli ispettori tecnico-scientifici e degli ispettori sanitari del Corpo nazionale e' valutato annualmente dall'amministrazione.
2. La valutazione di cui al comma 1 e' formulata dal dirigente da cui il personale dipende direttamente, mediante un giudizio sintetico complessivo sulla base dei risultati raggiunti, delle capacita' dimostrate nell'espletamento degli incarichi assegnati, nonche' del livello di rendimento raggiunto nello svolgimento degli stessi.
3. Il personale interessato partecipa al procedimento di valutazione annuale compilando, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una scheda valutativa, riepilogativa dell'attivita' svolta durante l'anno precedente.
4. Entro il successivo 30 aprile, il dirigente valuta la scheda compilata dal personale assegnato al proprio ufficio, esprimendo un giudizio sintetico complessivo.
5. Il giudizio sintetico complessivo e' notificato a ciascun interessato entro trenta giorni dalla formulazione.
6. I contenuti della scheda valutativa di cui al comma 3, le modalita' di compilazione e di presentazione, i parametri per la valutazione e i criteri per la formulazione del giudizio valutativo finale sono stabiliti con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del capo del Corpo nazionale.
7. Gli esiti delle valutazioni del personale di cui al comma 1 sono trasmessi alla direzione centrale per le risorse umane del Dipartimento e sono tenuti in considerazione ai fini giuridici ed economici per la progressione in carriera.
8. Qualora per uno o piu' anni non sia stata possibile la compilazione della scheda di valutazione ovvero la compilazione medesima riguardi personale comandato o fuori ruolo, il dirigente formula il giudizio complessivo sulla base degli elementi in proprio possesso.
Capo VII (Procedimento negoziale del personale non direttivo e non dirigente). - Art. 135 (Consultazione delle organizzazioni sindacali nell'ambito della programmazione finanziaria e di bilancio). - 1. Le organizzazioni sindacali rappresentative del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale sono convocate presso la Presidenza del Consiglio dei ministri in occasione della predisposizione del Documento di economia e finanza (DEF) e prima della deliberazione del disegno di legge di bilancio per essere consultate.
Art. 136 (Ambito di applicazione). - 1. Nelle materie di negoziazione di cui all'articolo 138, i relativi aspetti del rapporto di impiego del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale sono oggetto della procedura di negoziazione di cui all'articolo 139, nell'ambito del comparto autonomo di negoziazione denominato "Vigili del fuoco e soccorso pubblico".
2. La disciplina derivante dal procedimento negoziale di cui al comma 1 ha durata triennale, sia per la parte economica sia per la parte normativa.
3. Nei casi in cui le disposizioni generali sul pubblico impiego rinviano alla contrattazione collettiva e si verte in materie diverse da quelle indicate nell'articolo 138 e non disciplinate per il personale non direttivo e non dirigenziale del Corpo nazionale da particolari disposizioni di legge, per lo stesso personale si provvede, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative, con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze.
Art. 137 (Delegazioni negoziali). - 1. Il procedimento negoziale intercorre tra una delegazione di parte pubblica composta dal Ministro per la pubblica amministrazione, che la presiede, dai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e una delegazione delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale individuate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, in conformita' alle disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di accertamento della rappresentativita' sindacale, misurata tenendo conto del dato associativo; le modalita' di espressione di quest'ultimo, le relative forme di rappresentanza e le loro attribuzioni sono definite, tra le suddette delegazioni di parte pubblica e sindacale, con apposito accordo recepito con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 139, comma 1, in attesa della cui entrata in vigore il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione tiene conto del solo dato associativo.
Art. 138 (Materie di negoziazione). - 1. Formano oggetto del procedimento negoziale:
a) il trattamento economico fondamentale e accessorio, ivi compreso quello di lavoro straordinario, secondo parametri appositamente definiti in tale sede che ne assicurino, nell'ambito delle risorse stanziate dalle leggi finanziarie per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale di diritto pubblico, sviluppi omogenei e proporzionati;
b) il trattamento economico di missione e di trasferimento e i buoni pasto;
c) il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari;
d) la durata massima dell'orario di lavoro settimanale, i criteri di articolazione dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, dei turni diurni e notturni e delle turnazioni particolari;
e) i criteri per la mobilita' a domanda;
f) le linee di indirizzo di impiego del personale in attivita' atipiche;
g) la reperibilita';
h) il congedo ordinario e straordinario;
i) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia;
l) i permessi brevi per esigenze personali;
m) il patrocinio legale e la tutela assicurativa;
n) le linee di indirizzo per la formazione e l'aggiornamento professionale, per la garanzia e il miglioramento della sicurezza sul lavoro e per la gestione delle attivita' socio-assistenziali del personale;
o) gli istituti e le materie di partecipazione sindacale;
p) le procedure di raffreddamento dei conflitti;
q) le aspettative, i distacchi e i permessi sindacali;
r) la struttura degli accordi negoziali e i rapporti tra i diversi livelli.
2. I distacchi e i permessi sindacali spettanti alle organizzazioni sindacali rappresentative del comparto di cui all'articolo 136 possono essere utilizzati, ad eccezione dei dirigenti, dalle medesime organizzazioni sindacali rappresentative del comparto di cui all'articolo 226, nei limiti spettanti ad invarianza di costi per l'amministrazione.
Art. 139 (Procedura di negoziazione). - 1. La procedura negoziale e' avviata dal Ministro per la pubblica amministrazione almeno quattro mesi prima della scadenza del termine triennale di cui all'articolo 136, comma 2. Le trattative si svolgono tra i soggetti di cui all'articolo 137 e si concludono con la sottoscrizione di un'ipotesi di accordo. Il procedimento negoziale si conclude con l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica.
2. La delegazione di parte pubblica, prima di procedere alla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verifica, sulla base della rappresentativita' accertata per l'ammissione alle trattative ai sensi dell'articolo 137, che le organizzazioni sindacali aderenti all'ipotesi rappresentino piu' del 50 per cento del dato associativo.
3. Le organizzazioni sindacali dissenzienti possono trasmettere al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo.
4. L'ipotesi di accordo e' corredata da prospetti contenenti l'individuazione del personale interessato, i costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento economico, nonche' la quantificazione complessiva della spesa, diretta e indiretta, con l'indicazione della copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di validita'. L'ipotesi di accordo non puo' in ogni caso comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto stabilito nel Documento di economia e finanza (DEF) approvato dal Parlamento nella legge di bilancio.
5. Il Consiglio dei ministri, entro quindici giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verificate le compatibilita' finanziarie ed esaminate le eventuali osservazioni di cui al comma 3, approva l'ipotesi di accordo e il relativo schema di decreto del Presidente della Repubblica, prescindendo dal parere del Consiglio di Stato. Nel caso in cui l'accordo non sia definito entro novanta giorni dall'inizio delle procedure, il Governo riferisce alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai rispettivi regolamenti.
6. Nel caso in cui la Corte dei conti, in sede di esercizio del controllo preventivo di legittimita' sul decreto di cui al comma 5, richieda chiarimenti o elementi integrativi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, le controdeduzioni devono essere trasmesse entro quindici giorni.
Art. 140 (Accordi integrativi nazionali e accordi decentrati). - 1. Nei limiti, per le materie, per la durata e secondo le procedure negoziali fissate dal decreto di cui all'articolo 139, comma 1, possono essere conclusi accordi integrativi nazionali tra una delegazione di parte pubblica presieduta dal Ministro dell'interno o da un suo delegato e da una delegazione composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'ipotesi di accordo triennale di cui all'articolo 139, comma 1.
2. Nei limiti, per le materie, per la durata e secondo le procedure negoziali fissate dal decreto di cui all'articolo 139, comma 1, sono conclusi accordi decentrati a livello centrale e periferico tra una delegazione di parte pubblica presieduta rispettivamente dal capo del Dipartimento o da un suo delegato e dai titolari degli uffici periferici interessati e una delegazione sindacale composta dall'organismo di rappresentanza unitaria del personale interessato e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'ipotesi di accordo triennale di cui all'articolo 139, comma 1. Le trattative si svolgono in un'unica sessione negoziale, salvo per le materie che per loro natura richiedono tempi di negoziazione diversi o verifiche periodiche.
3. Le delegazioni di parte pubblica non possono sottoscrivere accordi integrativi nazionali e accordi decentrati in contrasto con i vincoli risultanti dal decreto di cui all'articolo 139, comma 1, o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.».
 
Art. 3

Modifiche al titolo II del decreto legislativo
13 ottobre 2005, n. 217

1. Il titolo II del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e' sostituito dal seguente:
«Titolo II (Ordinamento del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). - Capo I (Ruoli dei direttivi e dei dirigenti che espletano funzioni operative). - Art. 141 (Istituzione e articolazione dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti che espletano funzioni operative). - 1. Sono istituiti i seguenti ruoli dei direttivi e dei dirigenti che espletano funzioni operative:
a) ruolo dei direttivi;
b) ruolo dei dirigenti.
2. Il ruolo dei direttivi e' articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:
a) vice direttore;
b) direttore;
c) direttore vicedirigente.
3. Il ruolo dei dirigenti e' articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:
a) primo dirigente;
b) dirigente superiore;
c) dirigente generale.
4. La sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti ai ruoli di cui al presente articolo e' determinata come segue: dirigenti generali, dirigenti superiori, primi dirigenti e direttivi. Al capo del Corpo nazionale e' riconosciuta, altresi', una posizione di sovraordinazione funzionale nei confronti dei dirigenti generali del Corpo.
5. La dotazione organica dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti e' fissata nella tabella A allegata al presente decreto.
Art. 142 (Funzioni del personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti che espletano funzioni operative). - 1. Il personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti cui all'articolo 141 svolge, anche in relazione alla qualificazione professionale posseduta, le funzioni implicanti autonoma responsabilita' decisionale e rilevante professionalita', inerenti ai compiti istituzionali del Corpo nazionale, e le altre funzioni attribuite dalle disposizioni vigenti, secondo i livelli di responsabilita' e gli ambiti di competenza correlati alla qualifica ricoperta. Al personale del ruolo dei direttivi, ai primi dirigenti e ai dirigenti superiori, con esclusione di quelli che rivestono l'incarico di comandante dei vigili del fuoco, e' attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, nei limiti di competenza previsti per il ruolo di appartenenza.
2. Il personale appartenente al ruolo dei direttivi esercita le funzioni di cui al comma 1, partecipando all'attivita' del dirigente responsabile della struttura a cui e' assegnato e lo coadiuva per gli aspetti organizzativi, procedurali e di gestione generale; svolge funzioni di direzione di uffici non riservati ai dirigenti, di unita' organizzative e di distretti di particolare rilevanza, nonche' funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo di piu' unita' organiche nell'ufficio cui e' assegnato, con piena responsabilita' per le direttive impartite, per i risultati conseguiti e per gli atti, anche a rilevanza esterna, delegati dal dirigente; svolge gli incarichi per i quali e' richiesta una specifica competenza professionale direttamente attinente o collegata ai titoli abilitativi posseduti; partecipa alle attivita' di soccorso tecnico urgente e, ove necessario, ne assume la direzione; nell'attivita' di soccorso, di difesa civile e di protezione civile propone piani di intervento ed effettua, con piena autonomia, gli interventi nell'area di competenza; in caso di emergenze di protezione civile, puo' essergli affidata la responsabilita' di gruppi operativi di tipo articolato e complesso; svolge attivita' di indirizzo, coordinamento e gestione connesse al funzionamento di servizi specialistici e specializzati; puo' essere delegato al rilascio di atti a rilevanza esterna in materia di prevenzione incendi; svolge, in relazione alla qualificazione professionale posseduta, attivita' di studio e di ricerca, attivita' ispettive e specialistiche di particolare rilevanza nel settore di propria competenza e ne segue le fasi di sperimentazione, implementazione, verifica e controllo; predispone piani e studi di fattibilita', verificandone risultati e costi; cura e partecipa alle procedure contrattuali per l'affidamento di lavori, servizi e forniture e alle procedure di acquisto, alle attivita' di indagine di mercato o a quelle di collaudo; svolge, in relazione alla professionalita' posseduta, compiti di gestione ed attuazione dell'attivita' di istruzione e di formazione del personale del Corpo nazionale e partecipa in qualita' di componente alle commissioni d'esame. Al personale con qualifica di direttore vicedirigente, i dirigenti delle strutture centrali e periferiche possono delegare l'esercizio di funzioni dirigenziali; in relazione agli incarichi di livello dirigenziale di cui all'articolo 201, assicura altresi' le funzioni vicarie e la provvisoria sostituzione del dirigente, in caso di assenza o impedimento, e puo' essere incaricato della reggenza, in attesa della nomina del titolare. In assenza di personale con la qualifica di direttore vicedirigente, il direttore assume, in via temporanea e comunque per un periodo continuativo non superiore a sei mesi, le funzioni vicarie del dirigente della struttura dei vigili del fuoco, quando le procedure di mobilita' siano andate deserte e quando non si possa procedere per esigenze di carattere funzionale o di servizio all'assegnazione di un direttore vicedirigente di una struttura dei vigili del fuoco limitrofa.
3. I primi dirigenti e i dirigenti superiori, nell'espletamento degli incarichi rispettivamente individuati nella tabella B allegata al presente decreto, adottano i provvedimenti relativi alla organizzazione interna degli uffici cui sono preposti per assicurare la funzionalita' e l'efficienza dei servizi; provvedono alla gestione delle risorse umane e strumentali assegnate agli uffici cui sono preposti e seguono la formazione del personale dipendente; adottano i provvedimenti e le iniziative connessi all'espletamento dei servizi di istituto nell'ambito degli uffici cui sono preposti; dirigono le attivita' di soccorso tecnico urgente, protezione civile e difesa civile, anche in relazione a quanto stabilito dall'articolo 24 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, dall'articolo 12 della legge 13 maggio 1961, n. 469, e dall'articolo 24 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139; esercitano compiti di direzione, indirizzo e coordinamento delle articolazioni di servizio minori, anche territoriali, poste alle loro dipendenze; possono esercitare i poteri di spesa nei limiti delle attribuzioni previste e dei fondi loro assegnati per la realizzazione di ciascun programma; formulano proposte ed esprimono pareri su questioni inerenti ai compiti istituzionali del Corpo nazionale o comunque finalizzate all'efficace ed efficiente espletamento degli stessi.
4. Il primo dirigente cui viene affidato l'incarico di comunicazione in emergenza, individuato nella tabella B allegata al presente decreto, dirige, coordina e sovrintende alla redazione dei piani di comunicazione in emergenza, anche attraverso l'utilizzo di reti sociali virtuali; cura a livello nazionale i rapporti con la stampa e con gli organi di informazione; svolge funzioni di raccordo delle attivita' di comunicazione in emergenza espletate dalle strutture territoriali del Corpo nazionale.
Art. 143 (Accesso al ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative). - 1. L'accesso alla qualifica di vice direttore avviene mediante concorso pubblico, per esami, consistenti in almeno due prove scritte e una prova orale, con facolta' di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) eta' stabilita con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
c) idoneita' fisica al servizio operativo, nel rispetto dei parametri fisici stabiliti dalla normativa vigente per il reclutamento nelle forze armate, nelle forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale, nonche' idoneita' psichica e attitudinale al servizio operativo, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
d) laurea magistrale in ingegneria o architettura, conseguita al termine di un corso di laurea magistrale ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, e del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca del 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 2007, n. 157, di determinazione delle classi di laurea magistrale. Sono fatte salve, ai fini dell'ammissione al concorso, le lauree universitarie in ingegneria e architettura conseguite secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparate ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 9 luglio 2009 di equiparazione tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
e) abilitazione professionale attinente ai titoli di studio di cui alla lettera d);
f) diplomi di specializzazione, qualora, in relazione a particolari esigenze dell'amministrazione, sia richiesto nel bando di concorso;
g) qualita' morali e di condotta previste dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
h) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione.
2. Il 25 per cento dei posti messi a concorso e' riservato al personale del Corpo nazionale in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, della laurea magistrale, dei titoli abilitativi e degli altri requisiti di cui al comma 1, ad esclusione dei limiti di eta'. E' ammesso a fruire della riserva il personale che, nell'ultimo triennio, non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. Nella procedura e' altresi' prevista una riserva, pari al 10 per cento dei posti messi a concorso, per il personale volontario del Corpo nazionale che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti per l'accesso alla qualifica di vice direttore. I posti riservati, non coperti per mancanza di vincitori, sono conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, ai partecipanti al concorso risultati idonei.
3. Al concorso non sono ammessi coloro che siano stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che siano stati sottoposti a misura di prevenzione.
4. A parita' di merito, l'appartenenza al Corpo nazionale costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente.
5. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalita' di svolgimento dell'eventuale prova preliminare e del concorso, le prove di esame, le categorie di titoli valutabili, a parita' di punteggio, ai fini della formazione della graduatoria, la composizione della commissione esaminatrice e i criteri di formazione della graduatoria finale.
Art. 144 (Corso di formazione e tirocinio per vice direttore). - 1. I vincitori del concorso di cui all'articolo 143 sono nominati vice direttori in prova. Il periodo di prova ha la durata di dodici mesi, di cui nove mesi di corso di formazione residenziale teorico-pratica presso l'Istituto superiore antincendi, e tre mesi di tirocinio tecnico-operativo presso i comandi dei vigili del fuoco.
2. Al termine dei nove mesi del corso di formazione, i vice direttori in prova sostengono un esame all'esito del quale il capo del Corpo nazionale, su proposta del direttore centrale per la formazione del Dipartimento, esprime un giudizio di idoneita' allo svolgimento del tirocinio. Al termine del tirocinio, fermo restando quanto previsto dall'articolo 145, ricevono il giudizio di idoneita' ai servizi di istituto formulato dal capo del Corpo, su proposta dei dirigenti responsabili delle sedi presso cui hanno prestato il tirocinio medesimo. I vice direttori in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il tirocinio con provvedimento del capo del Corpo nazionale, su motivata proposta del dirigente della struttura del Corpo presso cui hanno svolto il medesimo tirocinio, ai fini del definitivo superamento del periodo di prova.
3. I vice direttori in prova dichiarati idonei ai servizi di istituto prestano giuramento e sono confermati nel ruolo dei direttivi con la qualifica di vice direttore, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso.
4. Il personale gia' appartenente ai ruoli del Corpo nazionale, che non supera il periodo di prova, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.
5. I vice direttori in prova, qualora siano impiegati nello svolgimento di servizi di istituto, rivestono la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.
6. Con decreto del capo del Dipartimento sono stabiliti le modalita' di svolgimento del corso di formazione e del tirocinio, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneita', le modalita' di svolgimento dell'esame finale, nonche' i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso.
7. I vice direttori sono assegnati ai servizi di istituto presso i comandi dei vigili del fuoco, permanendo nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a due anni, fatte salve le ipotesi di trasferimento per incompatibilita'. L'individuazione degli uffici viene effettuata anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 150, comma 1.
8. L'assegnazione di cui al comma 7 e' effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione.
9. Ai partecipanti al corso di formazione provenienti dagli altri ruoli del Corpo nazionale e' assegnato il trattamento economico piu' favorevole.
Art. 145 (Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione e dal tirocinio). - 1. Sono dimessi dal corso di formazione e dal tirocinio di cui all'articolo 144 i vice direttori in prova che:
a) non superino gli esami del corso;
b) non ottengano i giudizi di idoneita' al tirocinio e ai servizi di istituto;
c) dichiarino di rinunciare al corso e al tirocinio;
d) non superino il periodo di tirocinio, salvo quanto previsto dall'articolo 144, comma 2;
e) non conseguano nei tempi stabiliti tutti gli obiettivi formativi previsti dal programma del corso di formazione;
f) siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso e dal tirocinio per piu' di sessanta giorni, anche non consecutivi, salvi i casi di cui alle lettere g) e h);
g) siano stati assenti dal corso e dal tirocinio per piu' di cento giorni, anche non consecutivi, se l'assenza e' stata determinata da infermita' contratta durante il corso o il tirocinio ovvero sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale gia' appartenente al Corpo nazionale. In tale caso i vice direttori in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della idoneita' psico-fisica e a ripetere, per una sola volta, il tirocinio;
h) siano stati assenti dal corso e dal tirocinio per piu' di cento giorni, anche non consecutivi, se l'assenza e' stata determinata da maternita'. In tal caso i vice direttori in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri e a ripetere, per una sola volta, il tirocinio.
2. Sono espulsi dal corso di formazione e dal tirocinio i vice direttori in prova responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari pari o piu' gravi della sanzione pecuniaria.
3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione sono adottati con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale per la formazione.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettere g) e h), la dimissione e l'espulsione dal corso e dal tirocinio comportano la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione, salvo che si tratti di personale proveniente dai ruoli del Corpo nazionale.
Art. 146 (Promozione alla qualifica di direttore). - 1. La promozione alla qualifica di direttore e' conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai vice direttori che abbiano maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica e che non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 203, comma 3.
2. La durata del corso di formazione e del tirocinio di cui all'articolo 144 e' computata nel periodo di servizio di cui al comma 1.
Art. 147 (Promozione alla qualifica di direttore vicedirigente). - 1. La promozione alla qualifica di direttore vicedirigente si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale e' ammesso il personale con la qualifica di direttore che abbia maturato cinque anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e che non sia incorso in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 203, comma 3.
Art. 148 (Accesso al ruolo dei dirigenti che espletano funzioni operative). - 1. L'accesso alla qualifica di primo dirigente avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento di un corso di formazione della durata di tre mesi con esame finale. Allo scrutinio sono ammessi i direttori vicedirigenti che, alla data di cui al periodo precedente, abbiano maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica e non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 203, comma 3, fermo restando che il personale direttivo deve aver svolto almeno nove anni e sei mesi di effettivo servizio nel ruolo dei direttivi.
2. L'accesso alla qualifica del primo dirigente che espleta le funzioni di cui all'articolo 142, comma 4, avviene mediante apposito scrutinio per merito comparativo e superamento di un corso di formazione della durata di tre mesi con esame finale. Allo scrutinio sono ammessi i direttori vicedirigenti di cui al presente capo, nonche' quelli appartenenti ai ruoli tecnico-professionali di cui al capo II, che abbiano maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica e che non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 203, comma 3. In ogni caso e' ammesso allo scrutinio il personale direttivo che abbia svolto almeno nove anni e sei mesi di effettivo servizio nei ruoli dei direttivi.
3. La nomina a primo dirigente decorre a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le carenze organiche ed e' conferita secondo l'ordine della graduatoria formata sulla base della media tra i punteggi conseguiti in sede di scrutinio per merito comparativo per l'ammissione al corso di formazione e nell'esame finale del corso.
4. Il corso di formazione dirigenziale si svolge presso l'Istituto superiore antincendi ed e' finalizzato a perfezionare le conoscenze di carattere tecnico, gestionale e giuridico necessarie all'esercizio delle funzioni dirigenziali.
5. Con decreto del capo del Dipartimento sono dettate le modalita' di svolgimento del corso di formazione dirigenziale e dell'esame finale, nonche' le disposizioni per la formazione della graduatoria di fine corso, in applicazione del criterio indicato al comma 3.
Art. 149 (Promozione alla qualifica di dirigente superiore). - 1. La promozione alla qualifica di dirigente superiore si consegue, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale e' ammesso il personale con la qualifica di primo dirigente che, alla stessa data, abbia maturato tre anni di effettivo servizio nella qualifica e non sia incorso in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 203, comma 3.
2. Le promozioni decorrono a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le carenze organiche.
Art. 150 (Percorso di carriera). - 1. Non possono partecipare allo scrutinio per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente, i direttori vicedirigenti che non abbiano prestato servizio effettivo per almeno due anni presso le strutture periferiche del Corpo nazionale.
2. Allo scrutinio per la promozione alla qualifica di dirigente superiore e' ammesso il personale appartenente alla qualifica di primo dirigente che abbia svolto, in tale qualifica e durante la permanenza nel ruolo dei direttivi, incarichi per un periodo non inferiore ad un anno, in non meno di tre sedi diverse, di cui almeno una nella predetta qualifica dirigenziale.
Art. 151 (Nomina a dirigente generale). - 1. I dirigenti generali sono nominati tra i dirigenti superiori con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, nei limiti delle disponibilita' di organico.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, su designazione del consiglio di amministrazione, e' costituita, con cadenza biennale, la commissione consultiva per le nomine a dirigente generale, composta dal capo del Dipartimento che la presiede, dal capo del Corpo nazionale, dal direttore centrale per le risorse umane del Dipartimento, da un dirigente generale del Corpo in servizio presso gli uffici centrali e da due dirigenti generali del Corpo in servizio presso le strutture periferiche, scelti secondo il criterio della rotazione. Con il medesimo decreto sono individuati, tra i dirigenti generali del Corpo, due componenti supplenti, uno in servizio presso gli uffici centrali, l'altro in servizio presso le strutture periferiche.
3. La commissione consultiva individua, nella misura pari a due volte il numero dei posti disponibili, con un minimo di tre unita', il personale in possesso della qualifica di dirigente superiore idoneo alla nomina a dirigente generale, sulla base delle esperienze professionali maturate e dell'intero servizio prestato nei ruoli direttivi e dirigenziali, nonche' dell'attitudine ad assolvere le piu' elevate funzioni connesse alla qualifica superiore.
4. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 3, la direzione centrale per le risorse umane del Dipartimento trasmette alla commissione gli elementi valutativi e informativi in suo possesso.
5. Il Ministro dell'interno individua, tra i dirigenti superiori indicati dalla commissione, quelli da proporre al Consiglio dei ministri.
Art. 152 (Capo del Corpo nazionale). - 1. Il capo del Corpo nazionale, oltre alle funzioni previste dalla normativa vigente, sostituisce il capo del Dipartimento in caso di assenza o impedimento. In ragione delle funzioni previste e della sovraordinazione funzionale riconosciuta ai sensi dell'articolo 141, comma 4, al capo del Corpo nazionale e' attribuita una speciale indennita' pensionabile, la cui misura e' stabilita dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Il capo del Corpo nazionale e' individuato tra i dirigenti generali del Corpo con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno.
Capo II (Ruoli tecnico-professionali del personale direttivo e dirigente). - Sezione I (Ruoli dei direttivi e dei dirigenti logistico-gestionali). - Art. 153 (Istituzione e articolazione dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti logistico-gestionali). - 1. Sono istituiti i seguenti ruoli dei direttivi e dei dirigenti logistico-gestionali:
a) ruolo dei direttivi logistico-gestionali;
b) ruolo dei dirigenti logistico-gestionali.
2. Il ruolo dei direttivi logistico-gestionali e' articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:
a) vice direttore logistico-gestionale;
b) direttore logistico-gestionale;
c) direttore vicedirigente logistico-gestionale.
3. Il ruolo dei dirigenti logistico-gestionali e' costituito dalla qualifica di primo dirigente logistico-gestionale.
4. La sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti ai ruoli di cui al presente articolo e' determinata come segue: primo dirigente logistico-gestionale, direttivi logistico-gestionali.
5. La dotazione organica dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti logistico-gestionali e' fissata nella tabella A allegata al presente decreto.
Art. 154 (Funzioni del personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti logistico-gestionali). - 1. Il personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti logistico-gestionali di cui all'articolo 153 espleta le funzioni proprie della qualifica di appartenenza anche a integrazione delle attivita' svolte dalle strutture operative, sia ordinariamente sia nei casi di calamita' pubbliche o in altre situazioni di emergenza.
2. Il personale di cui al comma 1 svolge, anche in relazione alla qualificazione professionale posseduta, funzioni logistico-gestionali implicanti autonoma responsabilita' decisionale e rilevante professionalita', connesse all'assolvimento dei compiti istituzionali del Corpo nazionale, secondo i livelli di responsabilita' e gli ambiti di competenza correlati alla qualifica ricoperta.
3. Il personale del ruolo dei direttivi logistico-gestionali esercita le funzioni di cui al comma 2, partecipando all'attivita' del dirigente responsabile dell'ufficio cui e' assegnato e lo coadiuva per gli aspetti organizzativi, procedurali e di gestione generale; svolge funzioni di direzione di unita' organizzative nell'ambito dell'ufficio dirigenziale cui e' assegnato ed esercita, nel quadro degli indirizzi ricevuti, compiti di pianificazione, coordinamento e controllo delle attivita' amministrative e contabili, con autonomia organizzativa e responsabilita' dei risultati conseguiti; predispone l'attivita' istruttoria ed adotta atti e provvedimenti attribuiti alla propria competenza, anche aventi un elevato grado di complessita'; svolge gli incarichi per i quali e' richiesta una specifica competenza professionale direttamente attinente al titolo di studio posseduto; svolge attivita' di studio, di ricerca e di verifica per l'applicazione delle normative vigenti; firma congiuntamente al funzionario delegato gli atti contabili; collabora alla predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo, in riferimento al proprio settore di competenza; puo' svolgere le funzioni di consegnatario, economo e agente di cassa; partecipa alle procedure contrattuali per l'affidamento di lavori, servizi e forniture e alle procedure di acquisto, anche curando la predisposizione dei relativi atti, provvedendo alle attivita' di indagine di mercato e collaborando a quelle di collaudo; svolge, in relazione alla professionalita' posseduta, compiti di gestione ed attuazione dell'attivita' di formazione del personale del Corpo nazionale e partecipa in qualita' di componente alle commissioni di esame. Il personale con la qualifica di direttore vicedirigente logistico-gestionale, altresi', gestisce, coordina e controlla processi lavorativi complessi, attinenti agli ambiti amministrativi di propria competenza, anche avvalendosi delle risorse umane e strumentali assegnate. Allo stesso possono essere attribuiti incarichi specialistici richiedenti elevati livelli di competenza e puo' essere delegato l'esercizio di funzioni dirigenziali correlate al ruolo di appartenenza; in relazione agli incarichi di livello dirigenziale di cui all'articolo 201, assicura le funzioni vicarie e la provvisoria sostituzione del dirigente logistico-gestionale, in caso di assenza o impedimento. In assenza di personale con la qualifica di direttore vicedirigente logistico-gestionale, il direttore logistico-gestionale assume, in via temporanea e comunque per un periodo continuativo non superiore a sei mesi, le funzioni vicarie del dirigente logistico-gestionale della struttura dei vigili del fuoco, quando le procedure di mobilita' siano andate deserte e quando non si possa procedere per esigenze di carattere funzionale o di servizio all'assegnazione di un direttore vicedirigente logistico-gestionale di una struttura dei vigili del fuoco limitrofa.
4. I dirigenti logistico-gestionali, nell'espletamento degli incarichi di funzione individuati nella tabella B, allegata al presente decreto, dirigono, coordinano e controllano l'attivita' degli uffici cui sono preposti ed adottano i provvedimenti organizzativi necessari ad assicurarne la funzionalita' e l'efficienza; controllano l'attivita' dei responsabili dei procedimenti amministrativi e contabili, esercitando anche poteri sostitutivi in caso di inerzia; provvedono alla gestione delle risorse umane e strumentali assegnate agli uffici cui sono preposti e seguono la formazione del personale dipendente; curano l'attuazione dei progetti loro assegnati dai dirigenti di cui all'articolo 141, adottando i provvedimenti relativi; possono esercitare i poteri di spesa nei limiti delle attribuzioni previste e dei fondi loro assegnati per la realizzazione di ciascun programma; formulano proposte ed esprimono pareri su questioni di carattere giuridico, amministrativo e contabile.
Art. 155 (Accesso al ruolo dei direttivi logistico-gestionali). - 1. L'accesso alla qualifica di vice direttore logistico-gestionale avviene mediante concorso pubblico per esami, consistenti in almeno due prove scritte e una prova orale, con facolta' di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) eta' stabilita con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
d) laurea magistrale a indirizzo giuridico ed economico, tra quelle indicate nel decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 2, conseguita al termine di un corso di laurea magistrale ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, e del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca del 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 2007, n. 157, di determinazione delle classi di laurea magistrale. Sono fatte salve, ai fini dell'ammissione al concorso, le lauree universitarie a indirizzo giuridico ed economico conseguite secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparate ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 9 luglio 2009 di equiparazione tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
e) qualita' morali e di condotta previste dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione.
2. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuate le classi di laurea magistrale ad indirizzo giuridico ed economico prescritte per l'ammissione al concorso di cui al comma 1.
3. Il 25 per cento dei posti messi a concorso e' riservato al personale del Corpo nazionale in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, della laurea magistrale e degli altri requisiti di cui al comma 1, ad esclusione dei limiti di eta'. E' ammesso a fruire della riserva il personale che, nell'ultimo triennio, non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. Nella procedura e', altresi', prevista una riserva, pari al 10 per cento dei posti messi a concorso, per il personale volontario del Corpo nazionale che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti per l'accesso alla qualifica di vice direttore logistico-gestionale. I posti riservati, non coperti per mancanza di vincitori, sono conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, ai partecipanti al concorso risultati idonei.
4. Al concorso non sono ammessi coloro che siano stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che siano stati sottoposti a misura di prevenzione.
5. A parita' di merito, l'appartenenza al Corpo nazionale costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente.
6. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalita' di svolgimento dell'eventuale prova preliminare e del concorso, le prove di esame, le categorie di titoli valutabili, a parita' di punteggio, ai fini della formazione della graduatoria, la composizione della commissione esaminatrice e i criteri di formazione della graduatoria finale.
Art. 156 (Corso di formazione e tirocinio per vice direttore logistico-gestionale). - 1. I vincitori del concorso di cui all'articolo 155 sono nominati vice direttori logistico-gestionali in prova. Il periodo di prova ha la durata di sei mesi, di cui quattro mesi di corso di formazione residenziale presso l'Istituto superiore antincendi, e due mesi di tirocinio presso le strutture del Corpo nazionale.
2. Al termine dei quattro mesi del corso di formazione, i vice direttori logistico-gestionali in prova sostengono un esame all'esito del quale il capo del Corpo nazionale, su proposta del direttore centrale per la formazione del Dipartimento, esprime un giudizio di idoneita' allo svolgimento del tirocinio. Al termine del tirocinio, fermo restando quanto previsto dall'articolo 157, ricevono il giudizio di idoneita' ai servizi di istituto formulato dal capo del Corpo, su proposta dei dirigenti responsabili delle sedi presso cui hanno prestato il tirocinio medesimo. I vice direttori logistico-gestionali in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il tirocinio con provvedimento del capo del Corpo, su motivata proposta del dirigente della struttura del Corpo presso cui hanno svolto il medesimo tirocinio, ai fini del definitivo superamento del periodo di prova.
3. I vice direttori logistico-gestionali in prova dichiarati idonei ai servizi di istituto prestano giuramento e sono confermati nel ruolo dei direttivi logistico-gestionali con la qualifica di vice direttore logistico-gestionale, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso.
4. Il personale gia' appartenente ai ruoli del Corpo nazionale, che non supera il periodo di prova, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.
5. Con decreto del capo del Dipartimento sono stabiliti le modalita' di svolgimento del corso di formazione e del tirocinio, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneita', le modalita' di svolgimento dell'esame finale, nonche' i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso.
6. I vice direttori logistico-gestionali sono assegnati ai servizi di istituto presso le strutture periferiche del Corpo nazionale permanendo nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a due anni, fatte salve le ipotesi di trasferimento per incompatibilita'. L'individuazione degli uffici viene effettuata anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 161.
7. L'assegnazione di cui al comma 6 e' effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione.
8. Ai partecipanti al corso di formazione provenienti dagli altri ruoli del Corpo nazionale e' assegnato il trattamento economico piu' favorevole.
Art. 157 (Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione e dal tirocinio). - 1. Sono dimessi dal corso di formazione e dal tirocinio di cui all'articolo 156 i vice direttori logistico-gestionali in prova che:
a) non superino gli esami del corso;
b) non ottengano i giudizi di idoneita' al tirocinio e ai servizi di istituto;
c) dichiarino di rinunciare al corso e al tirocinio;
d) non superino il periodo di tirocinio, salvo quanto previsto dall'articolo 156, comma 2;
e) non conseguano nei tempi stabiliti tutti gli obiettivi formativi previsti dal programma del corso di formazione;
f) siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso e dal tirocinio per piu' di trenta giorni, anche non consecutivi, salvi i casi di cui alle lettere g) e h);
g) siano stati assenti dal corso e dal tirocinio per piu' di cinquanta giorni, anche non consecutivi, se l'assenza e' stata determinata da infermita' contratta durante il corso o il tirocinio ovvero sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale gia' appartenente al Corpo nazionale. In tale caso i vice direttori logistico-gestionali in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della idoneita' psico-fisica e a ripetere, per una sola volta, il tirocinio;
h) siano stati assenti dal corso e dal tirocinio per piu' di cinquanta giorni, anche non consecutivi, se l'assenza e' stata determinata da maternita'. In tal caso i vice direttori logistico-gestionali in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri e a ripetere, per una sola volta, il tirocinio.
2. Sono espulsi dal corso di formazione e dal tirocinio i vice direttori logistico-gestionali in prova responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari pari o piu' gravi della sanzione pecuniaria.
3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione sono adottati con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale per la formazione.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettere g) e h), la dimissione e l'espulsione dal corso e dal tirocinio comportano la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione, salvo che si tratti di personale proveniente dai ruoli del Corpo nazionale.
Art. 158 (Promozione alla qualifica di direttore logistico-gestionale). - 1. La promozione alla qualifica di direttore logistico-gestionale e' conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai vice direttori logistico-gestionali che abbiano maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica e che non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 203, comma 3.
2. La durata del corso di formazione e del tirocinio di cui all'articolo 156 e' computata nel periodo di servizio di cui al comma 1.
Art. 159 (Promozione alla qualifica di direttore vicedirigente logistico-gestionale). - 1. La promozione alla qualifica di direttore vicedirigente logistico-gestionale si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale e' ammesso il personale con la qualifica di direttore logistico-gestionale che abbia maturato cinque anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e che non sia incorso in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 203, comma 3.
Art. 160 (Accesso al ruolo dei dirigenti logistico-gestionali). - 1. L'accesso alla qualifica di primo dirigente logistico-gestionale avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento di un corso di formazione della durata di tre mesi con esame finale. Allo scrutinio sono ammessi i direttori vicedirigenti logistico-gestionali che, alla data di cui al periodo precedente, abbiano maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica e non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 203, comma 3, fermo restando che il personale direttivo deve aver svolto almeno nove anni e sei mesi di effettivo servizio nel ruolo dei direttivi logistico-gestionali.
2. La nomina a primo dirigente logistico-gestionale decorre a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le carenze organiche ed e' conferita secondo l'ordine della graduatoria formata sulla base della media tra i punteggi conseguiti in sede di scrutinio per merito comparativo per l'ammissione al corso di formazione e nell'esame finale del corso.
3. Il corso di formazione dirigenziale si svolge presso l'Istituto superiore antincendi ed e' finalizzato a perfezionare le conoscenze di carattere giuridico e gestionale, necessarie all'esercizio delle funzioni dirigenziali.
4. Con decreto del capo del Dipartimento sono dettate le modalita' di svolgimento del corso di formazione dirigenziale e dell'esame finale, nonche' le disposizioni per la formazione della graduatoria di fine corso in applicazione del criterio indicato al comma 2.
Art. 161 (Percorso di carriera). - 1. Non possono partecipare allo scrutinio per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente logistico-gestionale, i direttori vicedirigenti logistico-gestionali che non abbiano prestato effettivo servizio per almeno due anni presso le strutture periferiche del Corpo nazionale.
Sezione II (Ruoli dei direttivi e dei dirigenti informatici). - Art. 162 (Istituzione e articolazione dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti informatici). - 1. Sono istituiti i seguenti ruoli dei direttivi e dei dirigenti informatici:
a) ruolo dei direttivi informatici;
b) ruolo dei dirigenti informatici.
2. Il ruolo dei direttivi informatici e' articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:
a) vice direttore informatico;
b) direttore informatico;
c) direttore vicedirigente informatico.
3. Il ruolo dei dirigenti informatici e' costituito dalla qualifica di primo dirigente informatico.
4. La sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti ai ruoli di cui al presente articolo e' determinata come segue: primo dirigente informatico, direttivi informatici.
5. La dotazione organica dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti informatici e' fissata nella tabella A allegata al presente decreto.
Art. 163 (Funzioni del personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti informatici). - 1. Il personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti informatici di cui all'articolo 162 espleta le funzioni proprie della qualifica di appartenenza anche a integrazione delle attivita' svolte dalle strutture operative, sia ordinariamente sia nei casi di calamita' pubbliche o in altre situazioni di emergenza.
2. Il personale di cui al comma 1 svolge, anche in relazione alla qualificazione professionale posseduta, funzioni informatiche implicanti autonoma responsabilita' decisionale e rilevante professionalita' connesse all'assolvimento dei compiti istituzionali del Corpo nazionale, secondo i livelli di responsabilita' e gli ambiti di competenza correlati alla qualifica ricoperta.
3. Il personale del ruolo dei direttivi informatici esercita le funzioni di cui al comma 2, partecipando all'attivita' del dirigente responsabile dell'ufficio cui e' assegnato e lo coadiuva per gli aspetti organizzativi, procedurali e di gestione generale; svolge funzioni di direzione di unita' organizzative nell'ambito dell'ufficio dirigenziale cui e' assegnato ed esercita, nel quadro degli indirizzi ricevuti, compiti di pianificazione, di coordinamento e di controllo delle attivita' proprie del settore di competenza, con autonomia organizzativa e responsabilita' dei risultati conseguiti; coordina e cura la progettazione, la realizzazione e il collaudo di lavorazioni, anche aventi un elevato grado di complessita', inerenti al proprio indirizzo tecnico-professionale; svolge gli incarichi per i quali e' richiesta una specifica competenza professionale direttamente attinente al titolo di studio posseduto; nell'ambito dei settori di competenza, svolge attivita' di studio e di ricerca, elabora proposte e progetti particolareggiati e ne segue le fasi di sperimentazione, implementazione, verifica e controllo; effettua, anche avvalendosi di collaboratori, l'analisi tecnica di processi di lavoro, delinea la struttura hardware e definisce le specifiche tecniche e le funzioni relative al software, al sistema e alla rete; valuta prodotti di software e soluzioni hardware; controlla gli standard di funzionamento; pianifica, coordina e segue le attivita' di sviluppo dei sistemi informatici; partecipa alle procedure contrattuali per l'affidamento di lavori, servizi e forniture e alle procedure di acquisto, cooperando alle attivita' di indagine di mercato e a quelle di collaudo; svolge, in relazione alla professionalita' posseduta, compiti di gestione ed attuazione dell'attivita' di formazione del personale del Corpo nazionale e partecipa in qualita' di componente alle commissioni d'esame; cura lo sviluppo e il coordinamento delle attivita' connesse all'innovazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Il personale con qualifica di direttore vicedirigente informatico, altresi', gestisce, coordina e controlla processi lavorativi complessi, attinenti agli ambiti di propria competenza, anche avvalendosi delle risorse umane e strumentali assegnate. Allo stesso possono essere attribuiti incarichi specialistici richiedenti elevati livelli di competenza e puo' essere delegato l'esercizio di funzioni dirigenziali correlate al ruolo di appartenenza; in relazione agli incarichi di livello dirigenziale di cui all'articolo 201, assicura le funzioni vicarie e la provvisoria sostituzione del dirigente informatico, in caso di assenza o impedimento. In assenza di personale con la qualifica di direttore vicedirigente informatico, il direttore informatico assume, in via temporanea e comunque per un periodo continuativo non superiore a sei mesi, le funzioni vicarie del dirigente informatico della struttura dei vigili del fuoco, quando le procedure di mobilita' siano andate deserte e quando non si possa procedere per esigenze di carattere funzionale o di servizio all'assegnazione di un direttore vicedirigente informatico di una struttura dei vigili del fuoco limitrofa.
4. I dirigenti informatici, nell'espletamento degli incarichi di funzione individuati nella tabella B, allegata al presente decreto, dirigono, coordinano e controllano l'attivita' degli uffici cui sono preposti e adottano i provvedimenti organizzativi necessari ad assicurarne la funzionalita' e l'efficienza; provvedono alla gestione delle risorse umane e strumentali assegnate agli uffici cui sono preposti e seguono la formazione del personale dipendente; curano l'attuazione dei progetti loro assegnati dai dirigenti di cui all'articolo 141, adottando i provvedimenti relativi; possono esercitare i poteri di spesa nei limiti delle attribuzioni previste e dei fondi loro assegnati per la realizzazione di ciascun programma; formulano proposte ed esprimono pareri su questioni di carattere informatico.
Art. 164 (Accesso al ruolo dei direttivi informatici). - 1. L'accesso alla qualifica di vice direttore informatico avviene mediante concorso pubblico per esami, consistenti in almeno due prove scritte e una prova orale, con facolta' di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) eta' stabilita con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
d) laurea magistrale ad indirizzo informatico, tra quelle indicate nel decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 2, conseguita al termine di un corso di laurea magistrale ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, e del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca del 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 2007, n. 157, di determinazione delle classi di laurea magistrale. Sono fatte salve, ai fini dell'ammissione al concorso, le lauree universitarie ad indirizzo informatico conseguite secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparate ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 9 luglio 2009 di equiparazione tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
e) qualita' morali e di condotta previste dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione.
2. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuate le classi di laurea magistrale ad indirizzo informatico prescritte per l'ammissione al concorso di cui al comma 1.
3. Il 25 per cento dei posti messi a concorso e' riservato al personale del Corpo nazionale in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, della laurea magistrale e degli altri requisiti di cui al comma 1, ad esclusione dei limiti di eta'. E' ammesso a fruire della riserva il personale che, nell'ultimo triennio, non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. Nella procedura e' altresi' prevista una riserva, pari al 10 per cento dei posti messi a concorso, per il personale volontario del Corpo nazionale che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti per l'accesso alla qualifica di vice direttore informatico. I posti riservati, non coperti per mancanza di vincitori, sono conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, ai partecipanti al concorso risultati idonei.
4. Al concorso non sono ammessi coloro che siano stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che siano stati sottoposti a misura di prevenzione.
5. A parita' di merito, l'appartenenza al Corpo nazionale costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente.
6. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalita' di svolgimento dell'eventuale prova preliminare e del concorso, le prove di esame, le categorie di titoli valutabili, a parita' di punteggio, ai fini della formazione della graduatoria, la composizione della commissione esaminatrice e i criteri di formazione della graduatoria finale.
Art. 165 (Corso di formazione e tirocinio per vice direttore informatico). - 1. I vincitori del concorso di cui all'articolo 164 sono nominati vice direttori informatici in prova. Il periodo di prova ha la durata di sei mesi, di cui quattro mesi di corso di formazione residenziale presso l'Istituto superiore antincendi, e due mesi di tirocinio presso le strutture del Corpo nazionale.
2. Al termine dei quattro mesi del corso di formazione, i vice direttori informatici in prova sostengono un esame all'esito del quale il capo del Corpo nazionale, su proposta del direttore centrale per la formazione del Dipartimento, esprime un giudizio di idoneita' allo svolgimento del tirocinio. Al termine del tirocinio, fermo restando quanto previsto dall'articolo 166, ricevono il giudizio di idoneita' ai servizi di istituto formulato dal capo del Corpo, su proposta dei dirigenti responsabili delle sedi presso cui hanno prestato il tirocinio medesimo. I vice direttori informatici in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il tirocinio con provvedimento del capo del Corpo, su motivata proposta del dirigente della struttura del Corpo presso cui hanno svolto il medesimo tirocinio, ai fini del definitivo superamento del periodo di prova.
3. I vice direttori informatici in prova dichiarati idonei ai servizi di istituto prestano giuramento e sono confermati nel ruolo dei direttivi informatici con la qualifica di vice direttore informatico, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso.
4. Il personale gia' appartenente ai ruoli del Corpo nazionale, che non supera il periodo di prova, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.
5. Con decreto del capo del Dipartimento sono stabiliti le modalita' di svolgimento del corso di formazione e del tirocinio, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneita', le modalita' di svolgimento dell'esame finale, nonche' i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso.
6. I vice direttori informatici sono assegnati ai servizi di istituto presso le strutture periferiche del Corpo nazionale permanendo nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a due anni, fatte salve le ipotesi di trasferimento per incompatibilita'. L'individuazione degli uffici viene effettuata anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 170.
7. L'assegnazione di cui al comma 6 e' effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione.
8. Ai partecipanti al corso di formazione provenienti dagli altri ruoli del Corpo nazionale e' assegnato il trattamento economico piu' favorevole.
Art. 166 (Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione e dal tirocinio). - 1. Sono dimessi dal corso di formazione e dal tirocinio di cui all'articolo 165 i vice direttori informatici in prova che:
a) non superino gli esami del corso;
b) non ottengano i giudizi di idoneita' al tirocinio e ai servizi di istituto;
c) dichiarino di rinunciare al corso e al tirocinio;
d) non superino il periodo di tirocinio, salvo quanto previsto dall'articolo 165, comma 2;
e) non conseguano nei tempi stabiliti tutti gli obiettivi formativi previsti dal programma del corso di formazione;
f) siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso e dal tirocinio per piu' di trenta giorni, anche non consecutivi, salvi i casi di cui alle lettere g) e h);
g) siano stati assenti dal corso e dal tirocinio per piu' di cinquanta giorni, anche non consecutivi, se l'assenza e' stata determinata da infermita' contratta durante il corso o il tirocinio ovvero sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale gia' appartenente al Corpo nazionale. In tale caso i vice direttori informatici in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della idoneita' psico-fisica e a ripetere, per una sola volta, il tirocinio;
h) siano stati assenti dal corso e dal tirocinio per piu' di cinquanta giorni, anche non consecutivi, se l'assenza e' stata determinata da maternita'. In tal caso i vice direttori informatici in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri e a ripetere, per una sola volta, il tirocinio.
2. Sono espulsi dal corso di formazione e dal tirocinio i vice direttori informatici in prova responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari pari o piu' gravi della sanzione pecuniaria.
3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione sono adottati con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale per la formazione.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettere g) e h), la dimissione e l'espulsione dal corso e dal tirocinio comportano la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione, salvo che si tratti di personale proveniente dai ruoli del Corpo nazionale.
Art. 167 (Promozione alla qualifica di direttore informatico). - 1. La promozione alla qualifica di direttore informatico e' conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai vice direttori informatici che abbiano maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica e che non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 203, comma 3.
2. La durata del corso di formazione e del tirocinio di cui all'articolo 165 e' computata nel periodo di servizio di cui al comma 1.
Art. 168 (Promozione alla qualifica di direttore vicedirigente informatico). - 1. La promozione alla qualifica di direttore vicedirigente informatico si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale e' ammesso il personale con la qualifica di direttore informatico che abbia maturato cinque anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e che non sia incorso in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 203, comma 3.
Art. 169 (Accesso al ruolo dei dirigenti informatici). - 1. L'accesso alla qualifica di primo dirigente informatico avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento di un corso di formazione della durata di tre mesi con esame finale. Allo scrutinio sono ammessi i direttori vicedirigenti informatici che, alla data di cui al periodo precedente, abbiano maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica e non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 203, comma 3, fermo restando che il personale direttivo deve aver svolto almeno nove anni e sei mesi di effettivo servizio nel ruolo dei direttivi informatici.
2. La nomina a primo dirigente informatico decorre a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le carenze organiche ed e' conferita secondo l'ordine della graduatoria formata sulla base della media tra i punteggi conseguiti in sede di scrutinio per merito comparativo per l'ammissione al corso di formazione e nell'esame finale del corso.
3. Il corso di formazione dirigenziale si svolge presso l'Istituto superiore antincendi ed e' finalizzato a perfezionare le conoscenze di carattere organizzativo e gestionale, necessarie all'esercizio delle funzioni dirigenziali.
4. Con decreto del capo del Dipartimento sono dettate le modalita' di svolgimento del corso di formazione dirigenziale e dell'esame finale, nonche' le disposizioni per la formazione della graduatoria di fine corso in applicazione del criterio indicato al comma 2.
Art. 170 (Percorso di carriera). - 1. Non possono partecipare allo scrutinio per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente informatico, i direttori vicedirigenti informatici che non abbiano prestato effettivo servizio per almeno due anni presso le strutture periferiche del Corpo nazionale.
Sezione III (Ruolo dei direttivi tecnico-scientifici). - Art. 171 (Istituzione e articolazione del ruolo dei direttivi tecnico-scientifici). - 1. E' istituito il ruolo dei direttivi tecnico-scientifici, articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:
a) vice direttore tecnico-scientifico;
b) direttore tecnico-scientifico;
c) direttore vicedirigente tecnico-scientifico.
2. La sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti al ruolo di cui al presente articolo e' determinata come segue: direttore vicedirigente tecnico-scientifico, direttore tecnico-scientifico e vice direttore tecnico-scientifico.
3. La dotazione organica del ruolo dei direttivi tecnico-scientifici e' fissata nella tabella A allegata al presente decreto.
Art. 172 (Funzioni del personale appartenente al ruolo dei direttivi tecnico-scientifici). - 1. Il personale appartenente al ruolo dei direttivi tecnico-scientifici di cui all'articolo 171 espleta le funzioni proprie della qualifica di appartenenza anche a integrazione delle attivita' svolte dalle strutture operative, sia ordinariamente sia nei casi di calamita' pubbliche o in altre situazioni di emergenza.
2. Il personale di cui al comma 1 svolge, anche in relazione alla qualificazione professionale posseduta, funzioni tecnico-scientifiche implicanti autonoma responsabilita' decisionale e rilevante professionalita', connesse all'assolvimento dei compiti istituzionali del Corpo nazionale e le altre funzioni attribuite dalle disposizioni vigenti, secondo i livelli di responsabilita' e gli ambiti di competenza correlati alla qualifica ricoperta. All'ambito tecnico-scientifico afferiscono, in relazione alla specifica qualificazione professionale del personale, settori di competenza attinenti all'applicazione delle scienze biologiche, chimiche, geologiche, agro-forestali, psicologiche e di eventuali ulteriori discipline di interesse del Corpo nazionale, da individuarsi con decreto del capo del Dipartimento.
3. Il personale del ruolo dei direttivi tecnico-scientifici esercita le funzioni di cui al comma 1, partecipando all'attivita' del dirigente responsabile dell'ufficio cui e' assegnato e lo coadiuva per gli aspetti organizzativi, procedurali e di gestione generale; svolge funzioni di direzione di unita' organizzative nell'ambito dell'ufficio dirigenziale cui e' assegnato ed esercita, nel quadro degli indirizzi ricevuti e nell'ambito della specifica professionalita' posseduta, compiti di pianificazione, di coordinamento e di controllo delle attivita' proprie del settore di competenza, con autonomia organizzativa e responsabilita' dei risultati conseguiti; coordina e cura la progettazione, la realizzazione e il collaudo di lavorazioni, anche aventi un elevato grado di complessita', inerenti al proprio specifico indirizzo professionale; svolge gli incarichi per i quali e' richiesta una specifica competenza professionale direttamente attinente al titolo di studio posseduto; nell'ambito dei settori di competenza, svolge attivita' di studio e di ricerca, elabora proposte e progetti particolareggiati e ne segue le fasi di sperimentazione, implementazione, verifica e controllo; effettua, anche in qualita' di responsabile di unita' organizzative, di laboratori di ricerca e di impianti di prova, attivita' di analisi e di sviluppo dei processi e degli strumenti di lavoro del Corpo nazionale, con particolare riferimento alle esigenze definite dalle direzioni centrali del Dipartimento; partecipa alle procedure contrattuali per l'affidamento di lavori, servizi e forniture e alle procedure di acquisto, cooperando anche alle fasi di indagine di mercato e a quelle di collaudo; svolge, in relazione alla professionalita' posseduta, compiti di gestione e di attuazione dell'attivita' di formazione del personale del Corpo nazionale e partecipa in qualita' di componente alle commissioni d'esame. Il personale con la qualifica di direttore vicedirigente tecnico-scientifico, inoltre, gestisce, coordina e controlla processi lavorativi complessi, attinenti agli ambiti di propria competenza, anche avvalendosi delle risorse umane e strumentali assegnate. Allo stesso possono essere attribuiti incarichi specialistici richiedenti elevati livelli di competenza.
Art. 173 (Accesso al ruolo dei direttivi tecnico-scientifici). - 1. L'accesso alla qualifica di vice direttore tecnico-scientifico avviene mediante concorso pubblico per esami, consistenti in almeno due prove scritte e una prova orale, con facolta' di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) eta' stabilita con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
d) laurea magistrale ad indirizzo tecnico e scientifico, tra quelle indicate nel decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 2, conseguita al termine di un corso di laurea magistrale ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, e del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca del 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 2007, n. 157, di determinazione delle classi di laurea magistrale. Sono fatte salve, ai fini dell'ammissione al concorso, le lauree universitarie ad indirizzo tecnico e scientifico conseguite secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparate ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 9 luglio 2009 di equiparazione tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
e) qualita' morali e di condotta previste dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione.
2. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuate le classi di laurea magistrale ad indirizzo tecnico e scientifico prescritte per l'ammissione al concorso di cui al comma 1.
3. Il 25 per cento dei posti messi a concorso e' riservato al personale del Corpo nazionale in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, della laurea magistrale e degli altri requisiti di cui al comma 1, ad esclusione dei limiti di eta'. E' ammesso a fruire della riserva il personale che, nell'ultimo triennio, non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. Nella procedura e' altresi' prevista una riserva, pari al 10 per cento dei posti messi a concorso, per il personale volontario del Corpo nazionale che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti per l'accesso alla qualifica di vice direttore tecnico-scientifico. I posti riservati, non coperti per mancanza di vincitori, sono conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, ai partecipanti al concorso risultati idonei.
4. Al concorso non sono ammessi coloro che siano stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che siano stati sottoposti a misura di prevenzione.
5. A parita' di merito, l'appartenenza al Corpo nazionale costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente.
6. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalita' di svolgimento dell'eventuale prova preliminare e del concorso, le prove di esame, le categorie di titoli valutabili, a parita' di punteggio, ai fini della formazione della graduatoria, la composizione della commissione esaminatrice e i criteri di formazione della graduatoria finale.
Art. 174 (Corso di formazione e tirocinio per vice direttore tecnico-scientifico). - 1. I vincitori del concorso di cui all'articolo 173 sono nominati vice direttori tecnico-scientifici in prova. Il periodo di prova ha la durata di sei mesi, di cui quattro mesi di corso di formazione residenziale presso l'Istituto superiore antincendi, e due mesi di tirocinio presso le strutture del Corpo nazionale.
2. Al termine dei quattro mesi del corso di formazione, i vice direttori tecnico-scientifici in prova sostengono un esame all'esito del quale il capo del Corpo nazionale, su proposta del direttore centrale per la formazione del Dipartimento, esprime un giudizio di idoneita' allo svolgimento del tirocinio. Al termine del tirocinio, fermo restando quanto previsto dall'articolo 175, ricevono il giudizio di idoneita' ai servizi di istituto formulato dal capo del Corpo, su proposta dei dirigenti responsabili delle sedi presso cui hanno prestato il tirocinio medesimo. I vice direttori tecnico-scientifici in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il tirocinio con provvedimento del capo del Corpo, su motivata proposta del dirigente della struttura del Corpo presso cui hanno svolto il medesimo tirocinio, ai fini del definitivo superamento del periodo di prova.
3. I vice direttori tecnico-scientifici in prova dichiarati idonei ai servizi di istituto prestano giuramento e sono confermati nel ruolo dei direttivi tecnico-scientifici con la qualifica di vice direttore tecnico-scientifico, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso.
4. Il personale gia' appartenente ai ruoli del Corpo nazionale, che non supera il periodo di prova, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.
5. Con decreto del capo del Dipartimento sono stabiliti le modalita' di svolgimento del corso di formazione e del tirocinio, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneita', le modalita' di svolgimento dell'esame finale, nonche' i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso.
6. I vice direttori tecnico-scientifici sono assegnati ai servizi di istituto presso le strutture del Corpo nazionale permanendo nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a due anni, fatte salve le ipotesi di trasferimento per incompatibilita'.
7. L'assegnazione di cui al comma 6 e' effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione.
8. Ai partecipanti al corso di formazione provenienti dagli altri ruoli del Corpo nazionale e' assegnato il trattamento economico piu' favorevole.
Art. 175 (Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione e dal tirocinio). - 1. Sono dimessi dal corso di formazione e dal tirocinio di cui all'articolo 174 i vice direttori tecnico-scientifici in prova che:
a) non superino gli esami del corso;
b) non ottengano i giudizi di idoneita' al tirocinio e ai servizi di istituto;
c) dichiarino di rinunciare al corso e al tirocinio;
d) non superino il periodo di tirocinio, salvo quanto previsto dall'articolo 174, comma 2;
e) non conseguano nei tempi stabiliti tutti gli obiettivi formativi previsti dal programma del corso di formazione;
f) siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso e dal tirocinio per piu' di trenta giorni, anche non consecutivi, salvi i casi di cui alle lettere g) e h);
g) siano stati assenti dal corso e dal tirocinio per piu' di cinquanta giorni, anche non consecutivi, se l'assenza e' stata determinata da infermita' contratta durante il corso o il tirocinio ovvero sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale gia' appartenente al Corpo nazionale. In tale caso i vice direttori tecnico-scientifici in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della idoneita' psico-fisica e a ripetere, per una sola volta, il tirocinio;
h) siano stati assenti dal corso e dal tirocinio per piu' di cinquanta giorni, anche non consecutivi, se l'assenza e' stata determinata da maternita'. In tal caso i vice direttori tecnico-scientifici in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri e a ripetere, per una sola volta, il tirocinio.
2. Sono espulsi dal corso di formazione e dal tirocinio i vice direttori tecnico-scientifici in prova responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari pari o piu' gravi della sanzione pecuniaria.
3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione sono adottati con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale per la formazione.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettere g) e h), la dimissione e l'espulsione dal corso e dal tirocinio comportano la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione, salvo che si tratti di personale proveniente dai ruoli del Corpo nazionale.
Art. 176 (Promozione alla qualifica di direttore tecnico-scientifico). - 1. La promozione alla qualifica di direttore tecnico-scientifico e' conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai vice direttori tecnico-scientifici che abbiano maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica e che non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 203, comma 3.
2. La durata del corso di formazione e del tirocinio di cui all'articolo 174 e' computata nel periodo di servizio di cui al comma 1.
Art. 177 (Promozione alla qualifica di direttore vicedirigente tecnico-scientifico). - 1. La promozione alla qualifica di direttore vicedirigente tecnico-scientifico si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale e' ammesso il personale con la qualifica di direttore tecnico-scientifico che abbia maturato cinque anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e che non sia incorso in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 203, comma 3.
Sezione IV (Ruoli dei direttivi e dei dirigenti sanitari). - Art. 178 (Istituzione e articolazione dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti sanitari). - 1. Sono istituiti i seguenti ruoli dei direttivi e dei dirigenti sanitari:
a) ruolo dei direttivi sanitari;
b) ruolo dei dirigenti sanitari.
2. Il ruolo dei direttivi sanitari e' articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:
a) vice direttore sanitario;
b) direttore sanitario;
c) direttore vicedirigente sanitario.
3. Il ruolo dei dirigenti sanitari e' articolato in due qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:
a) primo dirigente sanitario;
b) dirigente superiore sanitario.
4. La sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti ai ruoli di cui al presente articolo e' determinata come segue: dirigente superiore sanitario, primi dirigenti sanitari e direttivi sanitari.
5. La dotazione organica dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti sanitari e' fissata nella tabella A allegata al presente decreto.
Art. 179 (Funzioni del personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti sanitari). - 1. Il personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti sanitari di cui all'articolo 178, fermo restando quanto disposto dall'articolo 6, lettera z), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, espleta le funzioni proprie della qualifica di appartenenza anche a integrazione delle attivita' svolte dalle strutture operative, sia ordinariamente sia nei casi di calamita' pubbliche o in altre situazioni di emergenza.
2. Il personale di cui al comma 1 svolge le seguenti funzioni:
a) provvede all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica dei candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale e alla verifica, anche collegiale, della persistenza dei requisiti psico-fisici;
b) provvede all'assistenza sanitaria e di medicina preventiva del personale, inclusa la gestione del libretto individuale sanitario e di rischio;
c) nell'ambito delle strutture dipendenti dal Ministero dell'interno, svolge attivita' di medico nel settore della medicina del lavoro e, dopo aver esercitato per almeno quattro anni tali attribuzioni, espleta, altresi', le attivita' di sorveglianza e vigilanza ai sensi dell'articolo 13, commi 1-bis e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni;
d) nell'ambito delle strutture dipendenti dal Ministero dell'interno, svolge le funzioni di medico competente, dopo aver esercitato per almeno quattro anni le attivita' di medico nel settore della medicina del lavoro;
e) provvede all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica degli aspiranti all'abilitazione all'espletamento del servizio antincendi negli aeroporti non compresi nella tabella A allegata al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e successive modificazioni, negli eliporti e nelle elisuperfici, nonche' alla verifica della persistenza dei requisiti psico-fisici per il personale che e' gia' in possesso dell'abilitazione stessa;
f) rilascia certificazioni di idoneita' psico-fisica con le stesse attribuzioni degli ufficiali medici delle Forze armate;
g) provvede all'istruttoria delle pratiche medico-legali del personale del Corpo nazionale e partecipa, con voto deliberativo, alle commissioni di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, e di cui agli articoli 193, 194 e 198 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, allorche' vengono prese in esame pratiche relative al personale appartenente ai ruoli del Corpo nazionale;
h) fa parte delle commissioni mediche sanitarie di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89;
i) svolge, in relazione alla professionalita' posseduta, compiti di gestione ed attuazione dell'attivita' di formazione del personale del Corpo nazionale e partecipa in qualita' di componente alle commissioni d'esame;
l) sovrintende all'attivita', svolta in sede locale, finalizzata alla preparazione del personale in materia di primo soccorso sanitario;
m) fa parte delle commissioni mediche ospedaliere di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;
n) svolge funzioni e compiti amministrativi connessi ai controlli sanitari dei dipendenti addetti e dei locali adibiti alla manipolazione e somministrazione di alimenti e bevande al personale del Corpo nazionale, da effettuare in collaborazione con le strutture sanitarie pubbliche territorialmente competenti;
o) partecipa allo sviluppo e all'aggiornamento del settore sanitario del Corpo nazionale, anche attraverso forme di collaborazione con le strutture sanitarie della Polizia di Stato, delle Forze armate e con le altre amministrazioni o enti competenti;
p) fa parte delle commissioni mediche locali di cui all'articolo 119, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e di cui all'articolo 319 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
3. Il personale appartenente al ruolo dei direttivi sanitari esercita le funzioni di cui al comma 2, partecipando all'attivita' del dirigente responsabile dell'ufficio cui e' assegnato e lo coadiuva per gli aspetti organizzativi, procedurali e di gestione generale; svolge funzioni di direzione di unita' organizzative nell'ambito dell'ufficio cui e' assegnato ed esercita, nel quadro degli indirizzi ricevuti e nell'ambito della specifica professionalita' posseduta, compiti di pianificazione, coordinamento e controllo delle attivita' del settore sanitario, con autonomia organizzativa e responsabilita' dei risultati conseguiti; svolge gli incarichi per i quali e' richiesta una specifica competenza professionale direttamente attinente al titolo di studio posseduto; nell'ambito dei settori di competenza, svolge attivita' di studio e di ricerca, elabora proposte e progetti particolareggiati e ne segue le fasi di sperimentazione, implementazione, verifica e controllo; partecipa alle procedure contrattuali per l'affidamento di lavori, servizi e forniture e alle procedure di acquisto, cooperando anche alle fasi di indagine di mercato e a quelle di collaudo; negli uffici cui e' preposto personale appartenente al ruolo dei dirigenti sanitari, il vice direttore sanitario, il direttore sanitario e il direttore vicedirigente sanitario partecipano all'attivita' del dirigente sanitario e lo sostituiscono in caso di assenza o impedimento.
4. I dirigenti sanitari sono titolari degli incarichi di funzione indicati nella tabella B, allegata al presente decreto; nell'espletamento di tali incarichi di funzione dirigono, coordinano e controllano l'attivita' degli uffici cui sono preposti ed adottano i provvedimenti organizzativi necessari ad assicurare la funzionalita' e l'efficienza del settore di competenza; provvedono alla gestione delle risorse umane e strumentali assegnate agli uffici cui sono preposti e seguono la formazione del personale dipendente; curano l'attuazione dei progetti loro assegnati, adottando i provvedimenti relativi; possono esercitare i poteri di spesa nei limiti delle attribuzioni previste e dei fondi loro assegnati per la realizzazione di ciascun programma; formulano proposte ed esprimono pareri su questioni di carattere sanitario.
5. Al personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti sanitari non sono applicabili le norme relative alle incompatibilita' inerenti all'esercizio delle attivita' libero-professionali, fermo restando il divieto, per i medici, di svolgere attivita' libero-professionale, a titolo oneroso, nei confronti degli appartenenti al Corpo nazionale e nei procedimenti medico-legali nei quali e' coinvolto, quale controparte, lo stesso Corpo.
6. Il personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti sanitari riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria relativamente alle attribuzioni di cui al comma 1, lettera c).
Art. 180 (Accesso al ruolo dei direttivi sanitari). - 1. L'accesso alla qualifica di vice direttore sanitario avviene mediante concorso pubblico per titoli ed esami, consistenti in almeno due prove scritte e una prova orale, con facolta' di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) eta' stabilita con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
d) laurea magistrale in medicina e chirurgia, conseguita al termine di un corso di laurea magistrale ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, e del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca del 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 2007, n. 157, di determinazione delle classi di laurea magistrale. Sono fatte salve, ai fini dell'ammissione al concorso, le lauree universitarie in medicina e chirurgia conseguite secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparate ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 9 luglio 2009 di equiparazione tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
e) abilitazione all'esercizio professionale e iscrizione al relativo albo;
f) diplomi di specializzazione, qualora, in relazione a particolari esigenze dell'amministrazione, sia richiesto nel bando di concorso;
g) qualita' morali e di condotta previste dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
h) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione.
2. Il 25 per cento dei posti messi a concorso e' riservato al personale del Corpo nazionale in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, della laurea magistrale, dei titoli abilitativi e degli altri requisiti di cui al comma 1, ad esclusione dei limiti di eta'. E' ammesso a fruire della riserva il personale che, nel triennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. Nella procedura e' altresi' prevista una riserva, pari al 10 per cento dei posti messi a concorso, per il personale volontario del Corpo nazionale che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti per l'accesso alla qualifica di vice direttore sanitario. I posti riservati, non coperti per mancanza di vincitori, sono conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, ai partecipanti al concorso risultati idonei.
3. Al concorso non sono ammessi coloro che siano stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che siano stati sottoposti a misura di prevenzione.
4. A parita' di merito, l'appartenenza al Corpo nazionale costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente.
5. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalita' di svolgimento dell'eventuale prova preliminare e del concorso, le prove di esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse, la composizione della commissione esaminatrice e i criteri di formazione della graduatoria finale.
Art. 181 (Corso di formazione e tirocinio per vice direttore sanitario). - 1. I vincitori del concorso di cui all'articolo 180 sono nominati vice direttori sanitari in prova. Il periodo di prova ha la durata di sei mesi, di cui quattro mesi di corso di formazione residenziale presso l'Istituto superiore antincendi, e due mesi di tirocinio presso le strutture del Corpo nazionale.
2. Al termine dei quattro mesi del corso di formazione, i vice direttori sanitari in prova sostengono un esame all'esito del quale il capo del Corpo nazionale, su proposta del direttore centrale per la formazione del Dipartimento, esprime un giudizio di idoneita' allo svolgimento del tirocinio. Al termine del tirocinio, fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, ricevono il giudizio di idoneita' ai servizi di istituto formulato dal capo del Corpo, su proposta dei dirigenti responsabili delle sedi presso cui hanno prestato il tirocinio medesimo. I vice direttori sanitari in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il tirocinio con provvedimento del capo del Corpo nazionale, su motivata proposta del dirigente della struttura del Corpo presso cui hanno svolto il medesimo tirocinio, ai fini del definitivo superamento del periodo di prova.
3. I vice direttori sanitari in prova dichiarati idonei ai servizi di istituto prestano giuramento e sono confermati nel ruolo dei direttivi sanitari con la qualifica di vice direttore sanitario secondo l'ordine della graduatoria di fine corso.
4. Il personale gia' appartenente ai ruoli del Corpo nazionale, che non supera il periodo di prova, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.
5. Con decreto del capo del Dipartimento sono stabiliti le modalita' di svolgimento del corso di formazione e del tirocinio, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneita', le modalita' di svolgimento dell'esame finale, nonche' i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso.
6. I vice direttori sanitari sono assegnati ai servizi di istituto presso le direzioni regionali e interregionali dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, permanendo nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a due anni, fatte salve le ipotesi di trasferimento per incompatibilita'. L'individuazione degli uffici viene effettuata anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 187.
7. L'assegnazione di cui al comma 6 e' effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione.
8. Ai partecipanti al corso di formazione provenienti dagli altri ruoli del Corpo nazionale e' assegnato il trattamento economico piu' favorevole.
Art. 182 (Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione e dal tirocinio). - 1. Sono dimessi dal corso di formazione e dal tirocinio di cui all'articolo 181 i vice direttori sanitari in prova che:
a) non superino gli esami del corso;
b) non ottengano i giudizi di idoneita' al tirocinio e ai servizi di istituto;
c) dichiarino di rinunciare al corso e al tirocinio;
d) non superino il periodo di tirocinio, salvo quanto previsto dall'articolo 181, comma 2;
e) non conseguano nei tempi stabiliti tutti gli obiettivi formativi previsti dal programma del corso di formazione;
f) siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso e dal tirocinio per piu' di trenta giorni, anche non consecutivi, salvi i casi di cui alle lettere g) e h);
g) siano stati assenti dal corso e dal tirocinio per piu' di cinquanta giorni, anche non consecutivi, se l'assenza e' stata determinata da infermita' contratta durante il corso o il tirocinio ovvero sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale gia' appartenente al Corpo nazionale. In tale caso i vice direttori sanitari in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della idoneita' psico-fisica e a ripetere, per una sola volta, il tirocinio;
h) siano stati assenti dal corso e dal tirocinio per piu' di cinquanta giorni, anche non consecutivi, se l'assenza e' stata determinata da maternita'. In tal caso i vice direttori sanitari in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri e a ripetere, per una sola volta, il tirocinio.
2. Sono espulsi dal corso di formazione e dal tirocinio i vice direttori sanitari in prova responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari pari o piu' gravi della sanzione pecuniaria.
3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione sono adottati con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale per la formazione.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettere g) e h), la dimissione e l'espulsione dal corso e dal tirocinio comportano la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione, salvo che si tratti di personale proveniente dai ruoli del Corpo nazionale.
Art. 183 (Promozione alla qualifica di direttore sanitario). - 1. La promozione alla qualifica di direttore sanitario e' conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai vice direttori sanitari che abbiano maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica e che non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 203, comma 3.
2. La durata del corso di formazione e del tirocinio di cui all'articolo 181 e' computata nel periodo di servizio di cui al comma 1.
Art. 184 (Promozione alla qualifica di direttore vicedirigente sanitario). - 1. La promozione alla qualifica di direttore vicedirigente sanitario si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale e' ammesso il personale con la qualifica di direttore sanitario che abbia maturato cinque anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e che non sia incorso in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 203, comma 3.
Art. 185 (Accesso al ruolo dei dirigenti sanitari). - 1. L'accesso alla qualifica di primo dirigente sanitario avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento di un corso di formazione della durata di tre mesi con esame finale. Allo scrutinio sono ammessi i direttori vicedirigenti sanitari che, alla predetta data, abbiano maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica e non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 203, comma 3, fermo restando che il personale direttivo deve aver svolto almeno nove anni e sei mesi di effettivo servizio nel ruolo dei direttivi.
2. La nomina a primo dirigente sanitario decorre a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le carenze organiche ed e' conferita secondo l'ordine della graduatoria formata sulla base della media tra i punteggi conseguiti in sede di scrutinio per merito comparativo per l'ammissione al corso di formazione e nell'esame finale del corso.
3. Il corso di formazione dirigenziale si svolge presso l'Istituto superiore antincendi, ha un indirizzo prevalentemente professionale ed e' finalizzato a perfezionare le conoscenze di carattere organizzativo e gestionale necessarie all'esercizio delle funzioni dirigenziali.
4. Con decreto del capo del Dipartimento sono dettate le modalita' di svolgimento del corso di formazione dirigenziale e dell'esame finale, nonche' le disposizioni per la formazione della graduatoria di fine corso in applicazione del criterio indicato al comma 2.
Art. 186 (Promozione alla qualifica di dirigente superiore sanitario). - 1. La promozione alla qualifica di dirigente superiore sanitario si consegue, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale e' ammesso il personale con la qualifica di primo dirigente sanitario che, alla predetta data, abbia maturato tre anni di effettivo servizio nella qualifica e non sia incorso in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 203, comma 3.
2. Le promozioni decorrono a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le carenze organiche.
Art. 187 (Percorso di carriera). - 1. Non possono partecipare allo scrutinio per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente sanitario, i direttori vicedirigenti sanitari che non abbiano prestato effettivo servizio per almeno due anni presso le strutture periferiche del Corpo nazionale.
Sezione V (Ruoli dei direttivi e dei dirigenti ginnico-sportivi). - Art. 188 (Istituzione e articolazione dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti ginnico-sportivi). - 1. Sono istituiti i seguenti ruoli dei direttivi e dei dirigenti ginnico-sportivi:
a) ruolo dei direttivi ginnico-sportivi;
b) ruolo dei dirigenti ginnico-sportivi.
2. Il ruolo dei direttivi ginnico-sportivi e' articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:
a) vice direttore ginnico-sportivo;
b) direttore ginnico-sportivo;
c) direttore vicedirigente ginnico-sportivo.
3. Il ruolo dei dirigenti ginnico-sportivi e' articolato in due qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:
a) primo dirigente ginnico-sportivo;
b) dirigente superiore ginnico-sportivo.
4. La sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti ai ruoli di cui al presente articolo e' determinata come segue: dirigente superiore ginnico-sportivo, primo dirigente ginnico-sportivo e direttivi ginnico-sportivi.
5. La dotazione organica dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti ginnico-sportivi e' fissata nella tabella A allegata al presente decreto.
Art. 189 (Funzioni del personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti ginnico-sportivi). - 1. Il personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti ginnico-sportivi di cui all'articolo 188 espleta le funzioni proprie della qualifica di appartenenza anche a integrazione delle attivita' svolte dalle strutture operative, sia ordinariamente sia nei casi di calamita' pubbliche o in altre situazioni di emergenza.
2. Il personale di cui al comma 1 svolge le seguenti funzioni:
a) provvede, quale componente di commissioni, anche di concorso, o di collegi, istituzionalmente od occasionalmente istituiti, all'accertamento dell'idoneita' al servizio dei candidati ai concorsi pubblici o interni per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale;
b) provvede alla preparazione motoria, all'organizzazione dell'addestramento ginnico-sportivo e al mantenimento dell'efficienza fisica del personale del Corpo nazionale, anche promuovendo la partecipazione del personale medesimo ad attivita' agonistiche interne ed esterne al Corpo nazionale nell'ambito dei gruppi sportivi;
c) sovrintende, coordina, controlla e promuove l'attivita' dei gruppi sportivi del Corpo nazionale e attua i programmi previsti dalle convenzioni stipulate con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), concernenti le attivita' sportive praticate in campo nazionale e internazionale dal personale del Corpo nazionale;
d) partecipa alla formulazione dei programmi di addestramento del personale del Corpo nazionale, organizza e svolge, presso le strutture e gli istituti di istruzione del Corpo stesso, attivita' didattica e addestrativa nel settore di competenza e partecipa, in qualita' di componente, alle commissioni d'esame;
e) mantiene i rapporti con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), le federazioni sportive nazionali, gli uffici sportivi di altri corpi dello Stato, le altre organizzazioni sportive e professionali nazionali e internazionali e le istituzioni universitarie;
f) effettua studi e ricerche nel settore motorio, anche ai fini della prevenzione degli infortuni in ambito professionale, formulando proposte e progetti particolareggiati e ne segue le fasi di sperimentazione, implementazione, verifica e controllo;
g) formula proposte in merito ai livelli prestazionali delle prove ginniche e motorie per i corsi e i concorsi;
h) espleta le funzioni di direzione gestionale e tecnica nell'ambito del ruolo degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse.
3. Il personale appartenente al ruolo dei direttivi ginnico-sportivi svolge le funzioni di cui al comma 2, partecipando all'attivita' del dirigente responsabile dell'ufficio cui e' assegnato e lo coadiuva per gli aspetti organizzativi, procedurali e di gestione generale; svolge funzioni di direzione di unita' organizzative nell'ambito dell'ufficio cui e' assegnato ed esercita, nel quadro degli indirizzi ricevuti e nell'ambito della specifica professionalita' posseduta, compiti di pianificazione, coordinamento e controllo delle attivita' del settore ginnico-sportivo, con autonomia organizzativa e responsabilita' dei risultati conseguiti; svolge gli incarichi per i quali e' richiesta una specifica competenza professionale direttamente attinente al titolo di studio posseduto; partecipa alle procedure contrattuali per l'affidamento di lavori, servizi e forniture e alle procedure di acquisto, cooperando anche alle fasi di indagine di mercato e a quelle di collaudo; negli uffici cui e' preposto personale appartenente al ruolo dei dirigenti ginnico-sportivi, il vice direttore ginnico-sportivo, il direttore ginnico-sportivo e il direttore vicedirigente ginnico-sportivo partecipano all'attivita' del dirigente ginnico-sportivo e lo sostituiscono in caso di assenza o impedimento.
4. I dirigenti ginnico-sportivi sono titolari degli incarichi di funzione indicati nella tabella B, allegata al presente decreto; nell'espletamento di tali incarichi di funzione dirigono, coordinano e controllano l'attivita' degli uffici cui sono preposti ed adottano i provvedimenti organizzativi necessari ad assicurare la funzionalita' e l'efficienza del settore di competenza; provvedono alla gestione delle risorse umane e strumentali assegnate agli uffici cui sono preposti e seguono la formazione del personale dipendente; curano l'attuazione dei progetti loro assegnati, adottando i provvedimenti relativi; possono esercitare i poteri di spesa nei limiti delle attribuzioni previste e dei fondi loro assegnati per la realizzazione di ciascun programma; formulano proposte ed esprimono pareri su questioni afferenti all'attivita' ginnico-sportiva.
Art. 190 (Accesso al ruolo dei direttivi ginnico-sportivi). - 1. L'accesso alla qualifica di vice direttore ginnico-sportivo avviene mediante concorso pubblico, per titoli ed esami, consistenti in almeno due prove scritte e una prova orale, con facolta' di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) eta' stabilita con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
d) laurea magistrale in scienze motorie o sportive, conseguita al termine di un corso di laurea magistrale ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, e del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca del 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 2007, n. 157, di determinazione delle classi di laurea magistrale. Sono fatte salve, ai fini dell'ammissione al concorso, le lauree universitarie in scienze motorie o sportive conseguite secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparate ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 9 luglio 2009 di equiparazione tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
e) qualita' morali e di condotta previste dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione.
2. Il 25 per cento dei posti messi a concorso e' riservato al personale del Corpo nazionale in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, della laurea magistrale e degli altri requisiti di cui al comma 1, ad esclusione dei limiti di eta'. E' ammesso a fruire della riserva il personale che, nel triennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. Nella procedura e' altresi' prevista una riserva, pari al 10 per cento dei posti messi a concorso, per il personale volontario del Corpo nazionale che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti per l'accesso alla qualifica di vice direttore ginnico-sportivo. I posti riservati, non coperti per mancanza di vincitori, sono conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, ai partecipanti al concorso risultati idonei.
3. Al concorso non sono ammessi coloro che siano stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che siano stati sottoposti a misura di prevenzione.
4. A parita' di merito, l'appartenenza al Corpo nazionale costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente.
5. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalita' di svolgimento dell'eventuale prova preliminare e del concorso, le prove di esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse, la composizione della commissione esaminatrice e i criteri di formazione della graduatoria finale.
Art. 191 (Corso di formazione e tirocinio per vice direttore ginnico-sportivo). - 1. I vincitori del concorso di cui all'articolo 190 sono nominati vice direttori ginnico-sportivi in prova. Il periodo di prova ha la durata di sei mesi, di cui quattro mesi di corso di formazione residenziale presso l'Istituto superiore antincendi, e due mesi di tirocinio presso le strutture del Corpo nazionale.
2. Al termine dei quattro mesi del corso di formazione, i vice direttori ginnico-sportivi in prova sostengono un esame all'esito del quale il capo del Corpo nazionale, su proposta del direttore centrale per la formazione del Dipartimento, esprime un giudizio di idoneita' allo svolgimento del tirocinio. Al termine del tirocinio, fermo restando quanto previsto dall'articolo 192, ricevono il giudizio di idoneita' ai servizi di istituto formulato dal capo del Corpo nazionale, su proposta dei dirigenti responsabili delle sedi presso cui hanno prestato il tirocinio medesimo. I vice direttori ginnico-sportivi in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il tirocinio con provvedimento del capo del Corpo nazionale, su motivata proposta del dirigente della struttura del Corpo presso cui hanno svolto il medesimo tirocinio, ai fini del definitivo superamento del periodo di prova.
3. I vice direttori ginnico-sportivi in prova dichiarati idonei ai servizi di istituto prestano giuramento e sono confermati nel ruolo dei direttivi ginnico-sportivi con la qualifica di vice direttore ginnico-sportivo secondo l'ordine della graduatoria di fine corso.
4. Il personale gia' appartenente ai ruoli del Corpo nazionale, che non supera il periodo di prova, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.
5. Con decreto del capo del Dipartimento sono stabiliti le modalita' di svolgimento del corso di formazione e del tirocinio, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneita', le modalita' di svolgimento dell'esame finale, nonche' i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso.
6. I vice direttori ginnico-sportivi sono assegnati ai servizi di istituto presso le direzioni regionali o interregionali dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, permanendo nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a due anni, fatte salve le ipotesi di trasferimento per incompatibilita'. L'individuazione degli uffici viene effettuata anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 197.
7. L'assegnazione di cui al comma 6 e' effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione.
8. Ai partecipanti al corso di formazione provenienti dagli altri ruoli del Corpo nazionale e' assegnato il trattamento economico piu' favorevole.
Art. 192 (Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione e dal tirocinio). - 1. Sono dimessi dal corso di formazione e dal tirocinio di cui all'articolo 191 i vice direttori ginnico-sportivi in prova che:
a) non superino gli esami del corso;
b) non ottengano i giudizi di idoneita' al tirocinio e ai servizi di istituto;
c) dichiarino di rinunciare al corso e al tirocinio;
d) non superino il periodo di tirocinio, salvo quanto previsto dall'articolo 191, comma 2;
e) non conseguano nei tempi stabiliti tutti gli obiettivi formativi previsti dal programma del corso di formazione;
f) siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso e dal tirocinio per piu' di trenta giorni, anche non consecutivi, salvi i casi di cui alle lettere g) e h);
g) siano stati assenti dal corso e dal tirocinio per piu' di cinquanta giorni, anche non consecutivi, se l'assenza e' stata determinata da infermita' contratta durante il corso o il tirocinio ovvero sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale gia' appartenente al Corpo nazionale. In tale caso i vice direttori ginnico-sportivi in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della idoneita' psico-fisica e a ripetere, per una sola volta, il tirocinio;
h) siano stati assenti dal corso e dal tirocinio per piu' di cinquanta giorni, anche non consecutivi, se l'assenza e' stata determinata da maternita'. In tal caso i vice direttori ginnico-sportivi in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri e a ripetere, per una sola volta, il tirocinio.
2. Sono espulsi dal corso di formazione e dal tirocinio i vice direttori ginnico-sportivi in prova responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari pari o piu' gravi della sanzione pecuniaria.
3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione sono adottati con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale per la formazione.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettere g) e h), la dimissione e l'espulsione dal corso e dal tirocinio comportano la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione, salvo che si tratti di personale proveniente dai ruoli del Corpo nazionale.
Art. 193 (Promozione alla qualifica di direttore ginnico-sportivo). - 1. La promozione alla qualifica di direttore ginnico-sportivo e' conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai vice direttori ginnico-sportivi che abbiano maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica e che non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 203, comma 3.
2. La durata del corso di formazione e del tirocinio di cui all'articolo 191 e' computata nel periodo di servizio di cui al comma 1.
Art. 194 (Promozione alla qualifica di direttore vicedirigente ginnico-sportivo). - 1. La promozione alla qualifica di direttore vicedirigente ginnico-sportivo si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale e' ammesso il personale con la qualifica di direttore ginnico-sportivo che abbia maturato cinque anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e che non sia incorso in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 203, comma 3.
Art. 195 (Accesso al ruolo dei dirigenti ginnico-sportivi). - 1. L'accesso alla qualifica di primo dirigente ginnico-sportivo avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento di un corso di formazione della durata di tre mesi con esame finale. Allo scrutinio sono ammessi i direttori vicedirigenti ginnico-sportivi che, alla data di cui al periodo precedente, abbiano maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica e non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 203, comma 3, fermo restando che il personale direttivo deve aver svolto almeno nove anni e sei mesi di effettivo servizio nel ruolo dei direttivi.
2. La nomina a primo dirigente ginnico-sportivo decorre a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le carenze organiche ed e' conferita secondo l'ordine della graduatoria formata sulla base della media tra i punteggi conseguiti in sede di scrutinio per merito comparativo per l'ammissione al corso di formazione e nell'esame finale del corso.
3. Il corso di formazione dirigenziale si svolge presso l'Istituto superiore antincendi, ha un indirizzo prevalentemente professionale ed e' finalizzato a perfezionare le conoscenze di carattere tecnico-gestionale necessarie all'esercizio delle funzioni dirigenziali.
4. Con decreto del capo del Dipartimento sono dettate le modalita' di svolgimento del corso di formazione dirigenziale e dell'esame finale, nonche' le disposizioni per la formazione della graduatoria di fine corso in applicazione del criterio indicato al comma 2.
Art. 196 (Promozione alla qualifica di dirigente superiore ginnico-sportivo). - 1. La promozione alla qualifica di dirigente superiore ginnico-sportivo si consegue, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale e' ammesso il personale con la qualifica di primo dirigente ginnico-sportivo che, alla predetta data, abbia maturato tre anni di effettivo servizio nella qualifica e non sia incorso in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 203, comma 3.
2. Le promozioni decorrono a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le carenze organiche.
Art. 197 (Percorso di carriera). - 1. Non possono partecipare allo scrutinio per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente ginnico-sportivo, i direttori vicedirigenti ginnico-sportivi che non abbiano prestato effettivo servizio per almeno due anni presso le strutture periferiche del Corpo nazionale.
Capo III (Disposizioni comuni al personale direttivo e dirigente). - Art. 198 (Individuazione delle posizioni organizzative per il personale appartenente ai ruoli direttivi). - 1. Le posizioni organizzative, da conferire al personale direttivo del Corpo nazionale, sono individuate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione, al fine di incrementare il livello di funzionalita' e di efficienza del Corpo nazionale e di razionalizzare il modello organizzativo delle strutture centrali e periferiche dell'amministrazione dell'interno. Con il medesimo decreto viene stabilita la loro graduazione sulla base della rilevanza e dei livelli di responsabilita' connessi; sono individuate, altresi', quelle posizioni organizzative di particolare rilevanza che implicano la diretta responsabilita' del titolare nei confronti della figura di vertice della struttura.
2. In relazione al sopravvenire di nuove esigenze organizzative e funzionali, e comunque con cadenza biennale, si provvede, con le modalita' di cui al comma 1, alla periodica rideterminazione delle posizioni organizzative.
Art. 199 (Conferimento delle posizioni organizzative per il personale direttivo). - 1. Le posizioni organizzative sono conferite al personale appartenente ai ruoli dei direttivi dai dirigenti responsabili delle strutture presso cui prestano servizio, in relazione alla qualifica rivestita, alle attitudini individuali, alla capacita' professionale, alla natura e alle caratteristiche degli incarichi da ricoprire e comunque sulla base di criteri generali previamente definiti con decreto del capo del Dipartimento.
2. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico finalizzato all'attribuzione di una specifica posizione organizzativa e' determinata la durata della stessa che non puo' eccedere il termine di cinque anni. L'incarico e' rinnovabile. La preposizione del medesimo direttivo ad un determinato incarico non puo' avere comunque una durata complessiva superiore a dieci anni consecutivi. Le posizioni organizzative sono revocabili prima della scadenza per sopravvenute esigenze di servizio.
Art. 200 (Individuazione degli incarichi di livello dirigenziale). - 1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di organizzazione dei Ministeri, gli incarichi da conferire ai primi dirigenti del Corpo nazionale, nell'ambito delle strutture centrali e periferiche dell'amministrazione dell'interno, sono individuati con decreto del Ministro dell'interno. Con lo stesso provvedimento sono individuati gli incarichi da conferire ai dirigenti superiori, ivi compresi quelli di particolare rilevanza. Per gli incarichi individuati ai sensi del presente comma, le funzioni vicarie, la provvisoria sostituzione del titolare, in caso di assenza o di impedimento, e la reggenza, in attesa della nomina del titolare, sono riservate, in relazione alle specifiche funzioni di ciascun ruolo di appartenenza, ad un altro dirigente del Corpo nazionale o ad un funzionario appartenente ai ruoli dei direttivi del Corpo.
2. In relazione al sopravvenire di nuove esigenze organizzative e funzionali, e comunque con cadenza biennale, si provvede, con le modalita' di cui al comma 1, alla periodica rideterminazione degli incarichi di cui al medesimo comma.
Art. 201 (Conferimento degli incarichi di livello dirigenziale). - 1. Gli incarichi di funzione sono conferiti ai dirigenti del Corpo nazionale, in relazione alle attitudini individuali e alla capacita' professionale, alle peculiarita' della qualifica rivestita, alla natura e alle caratteristiche delle funzioni da esercitare e degli obiettivi e dei programmi da realizzare.
2. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico e' determinata la durata dello stesso, che e' correlata agli obiettivi da conseguire e che, comunque, non puo' eccedere il termine di tre anni per i dirigenti generali e di cinque anni per i primi dirigenti e i dirigenti superiori. Gli incarichi sono rinnovabili. La preposizione del medesimo primo dirigente o dirigente superiore ad un determinato incarico non puo' avere comunque una durata complessiva superiore a dieci anni consecutivi. Gli incarichi sono revocabili prima della scadenza per sopravvenute esigenze di servizio.
3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 151, comma 2, gli incarichi di funzione sono conferiti ai dirigenti generali con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Presidente del Consiglio dei ministri.
4. Gli incarichi di funzione sono conferiti ai primi dirigenti e ai dirigenti superiori dal capo del Dipartimento, su proposta del capo del Corpo nazionale, sulla base dei criteri generali preventivamente definiti con decreto del capo del Dipartimento medesimo.
5. Restano ferme le disposizioni degli articoli 206 e 233, concernenti rispettivamente il collocamento in disponibilita' il primo e il comando e il collocamento fuori ruolo il secondo.
Art. 202 (Valutazione annuale dei direttivi e dei dirigenti). - 1. L'amministrazione, anche sulla base dei risultati del controllo di gestione, valuta annualmente le prestazioni dei dirigenti superiori, dei primi dirigenti e dei direttivi del Corpo nazionale, nonche' i comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane e organizzative ad essi assegnate.
2. Ai fini della valutazione di cui al comma 1, il personale interessato presenta, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente.
3. Entro il successivo 30 aprile, un apposito comitato, costituito con decreto del capo del Dipartimento e composto dal capo del Corpo nazionale, dal direttore centrale per le risorse umane del Dipartimento medesimo e da un dirigente generale del Corpo, scelto secondo il criterio della rotazione tra quelli in servizio presso gli uffici centrali e periferici, redige la scheda di valutazione di ciascun dirigente superiore e primo dirigente, previa acquisizione del giudizio valutativo del direttore regionale o interregionale ovvero del dirigente generale competente nell'ambito in cui l'interessato presta servizio.
4. Entro la data di cui al comma 3, la scheda di valutazione di ciascun funzionario appartenente ai ruoli dei direttivi e' redatta, sulla base della relazione di cui al comma 2, dai seguenti organi:
a) nell'ambito delle strutture centrali dell'amministrazione dell'interno, dal dirigente dell'area o ufficio ovvero dal capo dell'ufficio di staff, da cui il funzionario dipende direttamente;
b) nelle direzioni regionali e interregionali dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e nei comandi dei vigili del fuoco, dal primo dirigente dal quale il funzionario dipende direttamente. Nell'ipotesi in cui il funzionario non dipenda da un primo dirigente, la scheda di valutazione e' redatta rispettivamente dal direttore regionale o interregionale e dal comandante.
5. La scheda di valutazione di ciascun funzionario appartenente ai ruoli dei direttivi e' trasmessa, corredata del proprio giudizio valutativo, dal direttore regionale o interregionale ovvero dal dirigente generale nel cui ambito l'interessato presta servizio, ai competenti uffici del Dipartimento.
6. Qualora per uno o piu' anni non sia stata possibile la compilazione della scheda di valutazione ovvero la compilazione medesima riguardi personale comandato o fuori ruolo, si applicano le disposizioni dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. I riferimenti al consiglio di amministrazione e al rapporto informativo, contenuti nel predetto articolo, si intendono effettuati, rispettivamente, al capo del Dipartimento e alla scheda di valutazione.
7. Le schede di valutazione, ciascuna comunicata al personale interessato e corredata della relazione presentata dallo stesso, sono inoltrate, su motivata proposta del capo del Corpo nazionale, al capo del Dipartimento che formula il giudizio valutativo finale entro il 30 giugno di ciascun anno, attraverso l'attribuzione di un punteggio complessivo non superiore a cento.
8. Il giudizio valutativo finale e' notificato a ciascun interessato entro trenta giorni dalla formulazione.
9. I contenuti della relazione di cui al comma 2 e della scheda di valutazione connessa, le modalita' della relativa compilazione e presentazione, i parametri della procedura di valutazione e i criteri per la formulazione del giudizio valutativo finale sono stabiliti, anche in modo differenziato per il personale direttivo e per quello dirigente, con decreto del Ministro dell'interno, sentito il consiglio di amministrazione, su proposta del capo del Dipartimento, d'intesa con il capo del Corpo nazionale.
10. L'esito della valutazione e' tenuto in considerazione ai fini dell'eventuale revoca dell'incarico ricoperto, dell'affidamento di nuovi incarichi, della progressione in carriera dei direttivi e dei primi dirigenti e dell'attribuzione annuale della retribuzione di risultato ai primi dirigenti e ai dirigenti superiori.
Art. 203 (Norme relative agli scrutini di promozione). - 1. Il consiglio di amministrazione, su proposta del capo del Dipartimento, d'intesa con il capo del Corpo nazionale, determina con cadenza triennale: le categorie dei titoli di servizio ammessi a valutazione ai fini della progressione in carriera del personale appartenente ai ruoli dei direttivi e alle qualifiche di primo dirigente del Corpo nazionale; i criteri per l'attribuzione dei punteggi ai predetti titoli e alle schede di valutazione di cui all'articolo 202; il periodo temporale di riferimento per la valutabilita' dei titoli e delle schede e il coefficiente minimo di idoneita' alla promozione, che comunque non puo' essere fissato in misura inferiore alla meta' del punteggio complessivo massimo previsto.
2. Il consiglio di amministrazione, sulla base della proposta di graduatoria di merito formulata dalla commissione per la progressione in carriera di cui all'articolo 204, conferisce le promozioni alle qualifiche di direttore vicedirigente e di dirigente superiore e approva la graduatoria per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alle qualifiche di primo dirigente, motivando le decisioni adottate in difformita' alla proposta formulata dalla commissione.
3. Non e' ammesso a scrutinio il personale appartenente ai ruoli dei direttivi e alle qualifiche di primo dirigente che:
a) nei tre anni precedenti lo scrutinio abbia riportato nella valutazione annuale di cui all'articolo 202 un punteggio inferiore a ottanta;
b) nell'anno precedente lo scrutinio abbia riportato la sanzione disciplinare della sanzione pecuniaria;
c) nei tre anni precedenti lo scrutinio abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria.
4. E' sospeso dagli scrutini il personale di cui al comma 1 rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per reati non colposi. Nei confronti di tale personale si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.
Art. 204 (Commissione per la progressione in carriera). - 1. Il Ministro dell'interno costituisce con cadenza biennale la commissione per la progressione in carriera del personale appartenente ai ruoli dei direttivi e alle qualifiche di primo dirigente del Corpo nazionale, presieduta dal capo del Dipartimento e composta dal capo del Corpo nazionale, dal direttore centrale per le risorse umane del Dipartimento e da due dirigenti generali del Corpo, uno in servizio presso gli uffici centrali e uno presso gli uffici periferici, scelti secondo il criterio della rotazione.
2. Per l'espletamento delle funzioni di cui al presente articolo, la direzione centrale per le risorse umane del Dipartimento trasmette alla commissione gli elementi valutativi e informativi in suo possesso.
3. La commissione formula al consiglio di amministrazione la proposta di graduatoria di merito relativa ai funzionari ammessi a valutazione per la promozione alle qualifiche di direttore vicedirigente e di dirigente superiore e per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alle qualifiche di primo dirigente, sulla base dei criteri di scrutinio determinati dal consiglio di amministrazione secondo le disposizioni di cui all'articolo 203, comma 1.
Art. 205 (Verifica dei risultati e responsabilita' dirigenziale). - 1. La verifica dei risultati conseguiti dai dirigenti del Corpo nazionale, nell'espletamento degli incarichi di funzione conferiti, e' effettuata sulla base delle modalita' e garanzie stabilite dal regolamento di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'esito negativo della verifica comporta per il dirigente la revoca dell'incarico ricoperto e la destinazione ad altro incarico. Si osservano le disposizioni dell'articolo 201.
2. Nel caso di grave inosservanza delle direttive impartite dall'organo competente o di ripetuta valutazione negativa, il dirigente del Corpo nazionale, previa contestazione e valutazione degli elementi eventualmente dallo stesso forniti nel termine congruo assegnato all'atto della contestazione, puo' essere escluso, con decreto del Ministro dell'interno, da ogni incarico per un periodo compreso nel limite massimo di tre anni. Allo stesso compete esclusivamente il trattamento economico stipendiale di base correlato alla qualifica rivestita. Il provvedimento di esclusione e' adottato su conforme parere di un comitato di garanti nominato dal Ministro dell'interno, presieduto da un magistrato amministrativo o contabile e composto dal capo del Corpo nazionale e da un esperto in tecniche di valutazione del personale.
3. All'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonche' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».
Art. 206 (Collocamento in disponibilita'). - 1. I dirigenti del Corpo nazionale possono essere collocati in posizione di disponibilita', entro il limite non eccedente il 5 per cento della dotazione organica e per particolari esigenze di servizio, anche per lo svolgimento di incarichi particolari o a tempo determinato.
2. I dirigenti generali sono collocati in posizione di disponibilita', previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, sentito il capo del Dipartimento.
3. I primi dirigenti e i dirigenti superiori sono collocati in posizione di disponibilita' con decreto del Ministro dell'interno su proposta del capo del Dipartimento, sentito il capo del Corpo nazionale.
4. I dirigenti possono permanere nella posizione di disponibilita' per un periodo non superiore al quadriennio, rinnovabile per una sola volta.
5. I dirigenti collocati in posizione di disponibilita' non occupano posto nella qualifica del ruolo cui appartengono. Nella qualifica iniziale dei rispettivi ruoli direttivi e' reso indisponibile un posto per ciascun dirigente collocato in disponibilita'.
Art. 207 (Collocamento in disponibilita' a domanda). - 1. I dirigenti del Corpo nazionale, i quali ne facciano richiesta almeno trenta giorni prima dell'ultimo anno di servizio, sono collocati in disponibilita' ove ricorrano le particolari esigenze di servizio di cui all'articolo 206 e con le procedure ivi previste, anche oltre il limite percentuale di cui al comma 1 di quest'ultimo articolo, purche' abbiano raggiunto una eta' anagrafica di non meno di un anno e di non piu' di tre anni inferiore a quella stabilita per il collocamento a riposo.
2. I collocamenti in disponibilita' previsti dal presente articolo sono effettuati assicurando l'invarianza della spesa attraverso la disciplina autorizzatoria delle assunzioni del personale, di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
Art. 208 (Trattamento economico). - 1. Il trattamento economico omnicomprensivo si articola, per i dirigenti del Corpo nazionale, in una componente stipendiale di base, nonche' in due componenti accessorie, la prima, correlata ai rischi assunti, alle posizioni funzionali ricoperte, agli incarichi e alle responsabilita' esercitate, la seconda, volta a remunerare i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati, nonche' le maggiori attivita' effettivamente rese in occasione di interventi straordinari di soccorso tecnico urgente. Quest'ultima componente comprende la speciale indennita' di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87.
2. Il trattamento economico di cui al comma 1 remunera tutte le funzioni riconducibili ai compiti e ai doveri di ufficio attribuite ai dirigenti, in relazione alla qualifica di appartenenza.
3. Il procedimento negoziale di cui all'articolo 226 assicura, in relazione alla specificita' dei ruoli di livello dirigenziale del Corpo nazionale e nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, sviluppi omogenei e proporzionati del trattamento economico, secondo appositi parametri in tale sede definiti.
Art. 209 (Retribuzione di rischio e di posizione). - 1. La componente del trattamento economico, correlata ai rischi assunti, agli incarichi di funzione ricoperti e alle responsabilita' esercitate, e' attribuita a tutti i dirigenti del Corpo nazionale.
2. Con decreto del Ministro dell'interno si provvede alla graduazione degli incarichi di funzione ricoperti, sulla base della loro rilevanza, dei livelli di responsabilita' connessi e delle condizioni di disagio delle sedi, in relazione alle condizioni ambientali e organizzative nelle quali il servizio e' svolto.
3. La misura della retribuzione di rischio e di posizione, in attuazione delle disposizioni emanate con il decreto di cui al comma 2, e' determinata attraverso il procedimento negoziale.
Art. 210 (Retribuzione di risultato). - 1. La retribuzione di risultato e' attribuita secondo i parametri definiti dal procedimento negoziale, tenendo conto dell'efficacia, della tempestivita' e dell'efficienza del lavoro svolto, nonche' delle maggiori attivita' effettivamente rese in occasione di interventi straordinari di soccorso tecnico urgente. La valutazione dei risultati conseguiti dai singoli dirigenti, ai fini della determinazione della relativa retribuzione, e' effettuata annualmente con le modalita' definite con decreto del Ministro dell'interno:
a) per i dirigenti generali, dal Ministro dell'interno;
b) per i dirigenti superiori e i primi dirigenti, dal capo del Dipartimento, su proposta del capo del Corpo nazionale.
Art. 211 (Attribuzione di uno scatto convenzionale al personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti). - 1. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, al personale appartenente alle qualifiche direttive che abbia maturato sedici anni di effettivo servizio nelle qualifiche e' attribuito uno scatto convenzionale; al medesimo personale e' attribuito un ulteriore scatto convenzionale, dopo ventisei anni di effettivo servizio.
2. Al personale appartenente alle qualifiche di primo dirigente e' attribuito uno scatto convenzionale, dopo ventisei anni di effettivo servizio maturato complessivamente nei ruoli dei direttivi e dei dirigenti.
3. Gli scatti convenzionali di cui ai commi 1 e 2 non sono attribuiti al personale che nel triennio precedente abbia riportato nella valutazione annuale di cui all'articolo 202 un punteggio inferiore a ottanta o una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria o sia stato sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione degli scatti convenzionali avviene, anche con effetto retroattivo.
Art. 212 (Attribuzione di uno scatto convenzionale al personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti logistico-gestionali e informatici). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 228, al personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti logistico-gestionali e informatici si applicano le disposizioni di cui all'articolo 211, con il riconoscimento, ai fini dello scatto convenzionale, della sola anzianita' maturata nei predetti ruoli.
Capo IV (Ruolo dei direttivi aggiunti del personale del Corpo nazionale). - Sezione I (Ruolo dei direttivi aggiunti che espletano funzioni operative). - Art. 213 (Istituzione e articolazione del ruolo dei direttivi aggiunti). - 1. E' istituito il ruolo dei direttivi aggiunti, articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:
a) vice direttore aggiunto;
b) direttore aggiunto;
c) direttore coordinatore.
2. La sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti al ruolo di cui al presente articolo e' determinata come segue: direttore coordinatore, direttore aggiunto e vice direttore aggiunto.
3. La dotazione organica dei ruoli dei direttivi aggiunti e' fissata nella tabella A allegata al presente decreto.
Art. 214 (Funzioni dei direttivi aggiunti). - 1. Il personale appartenente al ruolo dei direttivi aggiunti di cui all'articolo 213 svolge, anche in relazione alla qualificazione professionale posseduta, le funzioni implicanti autonoma responsabilita' decisionale e specifica professionalita' inerenti ai compiti istituzionali del Corpo nazionale, secondo i livelli di responsabilita' e gli ambiti di competenza correlati alla qualifica ricoperta. Il personale del ruolo dei direttivi aggiunti riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, nei limiti di competenza previsti per il ruolo di appartenenza.
2. Il personale del ruolo dei direttivi aggiunti esercita le funzioni di cui al comma 1, coadiuvando per gli aspetti organizzativi, procedurali e di gestione generali; svolge, nell'ambito dell'ufficio cui e' assegnato, funzioni di direzione di unita' organizzative, previste per il ruolo di appartenenza, e di distretti; esercita compiti di pianificazione, coordinamento e controllo di piu' unita' organiche nell'ufficio cui e' assegnato, con diretta responsabilita' per le direttive impartite, per i risultati conseguiti e per gli atti, anche a rilevanza esterna, delegati dal dirigente; svolge gli incarichi per i quali e' richiesta una specifica competenza professionale direttamente attinente o collegata ai titoli abilitativi posseduti; partecipa alle attivita' di soccorso tecnico urgente e, ove necessario, ne assume la direzione; nell'attivita' di soccorso, di difesa civile e di protezione civile propone piani di intervento ed effettua con piena autonomia gli interventi nell'ambito di competenza; in caso di emergenze di protezione civile, puo' essergli affidata la responsabilita' di gruppi operativi di tipo articolato e complesso; svolge attivita' di indirizzo, coordinamento e gestione connesse al funzionamento di servizi specialistici e specializzati, anche a seguito del superamento di percorsi di qualificazione e professionalizzazione nelle specifiche discipline; puo' essere delegato al rilascio di atti a rilevanza esterna in materia di prevenzione incendi; svolge, in relazione alla qualificazione professionale posseduta, attivita' di studio e di ricerca, attivita' ispettive e specialistiche di particolare rilevanza nel settore di propria competenza e ne segue le fasi di sperimentazione, implementazione, verifica e controllo; predispone piani e studi di fattibilita', monitorandone risultati e costi; partecipa alle procedure contrattuali per l'affidamento di lavori, servizi e forniture e alle procedure di acquisto, alle attivita' di indagine di mercato ed a quelle di collaudo; svolge, in relazione alla professionalita' posseduta, compiti di gestione ed attuazione dell'attivita' di istruzione e formazione del personale del Corpo nazionale e partecipa in qualita' di componente alle commissioni d'esame.
Art. 215 (Concorso interno per l'accesso alla qualifica di vice direttore aggiunto). - 1. L'accesso alla qualifica di vice direttore aggiunto avviene, nel limite dei posti disponibili, mediante concorso interno, per titoli ed esami, consistenti in una prova scritta e una prova orale, al quale puo' partecipare il personale appartenente al ruolo degli ispettori antincendi, in possesso dei seguenti requisiti:
a) anzianita' di effettivo servizio nel ruolo degli ispettori antincendi non inferiore ad otto anni;
b) laurea conseguita al termine di un corso di laurea nell'ambito delle facolta' di ingegneria o architettura, ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, e del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca del 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 luglio 2007, n. 155, di determinazione delle classi di laurea. Sono fatte salve, ai fini dell'ammissione al concorso, le lauree universitarie in ingegneria e architettura conseguite secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparate ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 9 luglio 2009 di equiparazione tra classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 509/1999 e classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
c) abilitazione professionale attinente ai titoli di studio di cui alla lettera b).
2. Non e' ammesso al concorso di cui al comma 1 il personale che abbia riportato, nel triennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. Non e', altresi', ammesso al concorso il personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione.
3. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, a parita' di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianita' di qualifica, l'anzianita' di servizio e la maggiore eta' anagrafica.
4. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalita' di svolgimento del concorso di cui al comma 1, le prove di esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuno di esse, la composizione della commissione esaminatrice e i criteri di formazione della graduatoria finale.
Art. 216 (Corso di formazione per l'immissione nella qualifica di vice direttore aggiunto). - 1. I vincitori del concorso interno di cui all'articolo 215 sono nominati vice direttori aggiunti in prova e sono ammessi a frequentare un corso di formazione residenziale della durata di tre mesi presso l'Istituto superiore antincendi o le strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale. Il corso e' preordinato al perfezionamento delle competenze tecnico-professionali, finalizzato all'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 214.
2. Al termine del corso di formazione, i vice direttori aggiunti in prova che abbiano superato le prove d'esame ricevono il giudizio di idoneita' al servizio d'istituto formulato dal capo del Corpo nazionale, su proposta del direttore centrale per la formazione del Dipartimento. Gli esiti dell'esame determinano l'ordine della graduatoria finale, fatti salvi gli ulteriori criteri previsti dalla normativa vigente.
3. Con decreto del capo del Dipartimento sono stabiliti le modalita' di svolgimento del corso di formazione, i criteri per la formulazione del giudizio di idoneita', nonche' le modalita' di svolgimento dell'esame finale.
4. L'assegnazione dei vice direttori aggiunti alle sedi di servizio e' effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria determinata ai sensi del comma 2, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione.
Art. 217 (Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione). - 1. Sono dimessi dal corso di formazione di cui all'articolo 216 i vice direttori aggiunti in prova che:
a) non superino gli esami del corso;
b) non ottengano il giudizio di idoneita' al termine del corso di formazione;
c) dichiarino di rinunciare al corso;
d) siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per piu' di quindici giorni, anche non consecutivi , salvi i casi di cui alle lettere e) ed f);
e) siano stati assenti dal corso per piu' di venticinque giorni, anche non consecutivi, se l'assenza e' stata determinata da infermita' contratta durante il corso ovvero sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio. In tale caso i vice direttori aggiunti in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della idoneita' psico-fisica;
f) siano stati assenti dal corso per piu' di venticinque giorni, anche non consecutivi, se l'assenza e' stata determinata da maternita'. In tal caso i vice direttori aggiunti in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.
2. Sono espulsi dal corso di formazione i vice direttori aggiunti in prova responsabili di infrazioni punite con sanzioni disciplinari pari o piu' gravi della sanzione pecuniaria.
3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione sono adottati con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale per la formazione.
4. Il personale che non supera il corso di formazione permane nella qualifica di appartenenza senza detrazioni di anzianita' ed e' restituito al servizio di istituto.
Art. 218 (Promozione alla qualifica di direttore aggiunto). - 1. La promozione alla qualifica di direttore aggiunto e' conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai vice direttori aggiunti che abbiano maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente lo scrutinio, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria e una valutazione inferiore a sufficiente, secondo le modalita' stabilite dall'articolo 220.
2. La durata del corso di formazione di cui all'articolo 216 e' computata nel periodo di servizio di cui al comma 1.
Art. 219 (Promozione alla qualifica di direttore coordinatore). - 1. La promozione alla qualifica di direttore coordinatore e' conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai direttori aggiunti che abbiano maturato cinque anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente lo scrutinio, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria e una valutazione inferiore a sufficiente, secondo le modalita' stabilite dall'articolo 220.
Art. 220 (Valutazione annuale del personale appartenente al ruolo dei direttivi aggiunti). - 1. Il personale appartenente al ruolo dei direttivi aggiunti del Corpo nazionale e' valutato annualmente dall'amministrazione.
2. La valutazione di cui al comma 1 e' formulata dal dirigente da cui il personale dipende direttamente, mediante un giudizio sintetico complessivo sulla base dei risultati raggiunti, delle capacita' dimostrate nell'espletamento degli incarichi assegnati nonche' del livello di rendimento raggiunto nello svolgimento degli stessi.
3. Il personale interessato partecipa al procedimento di valutazione annuale compilando, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una scheda valutativa, riepilogativa dell'attivita' svolta durante l'anno precedente.
4. Entro il successivo 30 aprile, il dirigente valuta la scheda compilata dal personale assegnato al proprio ufficio, esprimendo un giudizio sintetico complessivo.
5. Il giudizio sintetico complessivo e' notificato a ciascun interessato entro trenta giorni dalla formulazione.
6. I contenuti della scheda valutativa di cui al comma 3, le modalita' di compilazione e di presentazione, i parametri per la valutazione e i criteri per la formulazione del giudizio valutativo finale sono stabiliti con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del capo del Corpo nazionale.
7. Gli esiti delle valutazioni del personale di cui al comma 1 sono trasmessi alla direzione centrale per le risorse umane del Dipartimento e sono tenuti in considerazione ai fini giuridici ed economici per la progressione in carriera.
8. Qualora per uno o piu' anni non sia stata possibile la compilazione della scheda di valutazione ovvero la compilazione medesima riguardi personale comandato o fuori ruolo, il dirigente formula il giudizio complessivo sulla base degli elementi in proprio possesso.
Art. 221 (Attribuzione di uno scatto convenzionale al personale appartenente al ruolo dei direttivi aggiunti). - 1. Al personale appartenente al ruolo dei direttivi aggiunti che abbia maturato sedici anni di effettivo servizio nel ruolo e' attribuito uno scatto convenzionale; al medesimo personale e' attribuito un ulteriore scatto convenzionale, dopo ventisei anni di effettivo servizio nel ruolo.
2. Gli scatti convenzionali di cui al comma 1 non sono attribuiti al personale che, nel triennio precedente, abbia riportato una valutazione inferiore a sufficiente, secondo i criteri di cui all'articolo 220, o una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria, o sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento l'attribuzione degli scatti convenzionali avviene anche con effetto retroattivo.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 228, ai fini degli scatti convenzionali di cui al presente articolo, viene computata la sola anzianita' maturata nel ruolo dei direttivi aggiunti.
Art. 222 (Individuazione delle posizioni organizzative per il personale appartenente al ruolo dei direttivi aggiunti). - 1. Le posizioni organizzative da conferire ai direttivi aggiunti del Corpo nazionale sono individuate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione, al fine di incrementare il livello di funzionalita' e di efficienza del Corpo nazionale e di razionalizzare il modello organizzativo delle strutture centrali e periferiche dell'amministrazione dell'interno. Tali posizioni organizzative comportano l'individuazione delle specifiche funzioni di cui il titolare risponde nei confronti del responsabile dell'ufficio presso cui la stessa posizione organizzativa e' incardinata. Con il medesimo decreto sono individuate, altresi', le posizioni organizzative che implicano la diretta responsabilita' del titolare nei confronti della figura di vertice della struttura.
2. In relazione al sopravvenire di nuove esigenze organizzative e funzionali, e comunque con cadenza biennale, si provvede, con le modalita' di cui al comma 1, alla periodica rideterminazione delle posizioni organizzative.
Art. 223 (Conferimento delle posizioni organizzative per il personale appartenente al ruolo dei direttivi aggiunti). - 1. Le posizioni organizzative sono conferite ai direttivi aggiunti dai dirigenti responsabili delle strutture presso cui prestano servizio, in relazione alle attitudini individuali, alla capacita' professionale, alla natura e alle caratteristiche degli incarichi da ricoprire, e comunque sulla base di criteri generali previamente definiti con decreto del capo del Dipartimento.
2. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico finalizzato all'attribuzione di una specifica posizione organizzativa e' determinata la durata della stessa che non puo' eccedere il termine di cinque anni. L'incarico e' rinnovabile. La preposizione del medesimo direttivo ad un determinato incarico non puo' avere comunque una durata complessiva superiore a dieci anni consecutivi. Le posizioni organizzative sono revocabili prima della scadenza per sopravvenute esigenze di servizio.
3. Le posizioni organizzative non ricoperte dal personale direttivo di cui all'articolo 141, ad eccezione di quelle di natura vicariale, possono essere conferite al direttore coordinatore in servizio nella medesima struttura, qualora le procedure di mobilita' siano andate deserte e in presenza di eccezionali e temporanee esigenze di servizio.
Art. 224 (Procedimento negoziale del personale appartenente al ruolo dei direttivi aggiunti). - 1. La definizione degli aspetti economici e di determinati aspetti giuridici del rapporto di impiego del personale appartenente al ruolo dei direttivi aggiunti avviene nell'ambito del procedimento negoziale del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale, in un'apposita sezione del medesimo comparto di negoziazione.
Capo V (Procedimento negoziale del personale direttivo e dirigente). - Art. 225 (Consultazione delle organizzazioni sindacali nell'ambito della programmazione finanziaria e di bilancio). - 1. Le organizzazioni sindacali rappresentative del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale sono convocate presso la Presidenza del Consiglio dei ministri in occasione della predisposizione del Documento di economia e finanza (DEF) e prima della deliberazione del disegno di legge di bilancio per essere consultate.
Art. 226 (Ambito di applicazione). - 1. Nelle materie di negoziazione di cui all'articolo 228, i relativi aspetti del rapporto di impiego del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale sono oggetto della procedura di negoziazione di cui all'articolo 229, nell'ambito del comparto autonomo di negoziazione denominato "Vigili del fuoco e soccorso pubblico".
2. La disciplina derivante dal procedimento negoziale di cui al comma 1 ha durata triennale, sia per la parte economica sia per la parte normativa.
3. Nei casi in cui le disposizioni generali sul pubblico impiego rinviano alla contrattazione collettiva e si verte in materie diverse da quelle indicate nell'articolo 228 e non disciplinate per il personale direttivo e dirigenziale del Corpo nazionale da particolari disposizioni di legge, per lo stesso personale si provvede, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative, con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze.
Art. 227 (Delegazioni negoziali). - 1. Il procedimento negoziale intercorre tra una delegazione di parte pubblica composta dal Ministro per la pubblica amministrazione, che la presiede, dai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, o dai sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e una delegazione delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale, individuate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione secondo i criteri generali in materia di rappresentativita' sindacale stabiliti per il pubblico impiego.
Art. 228 (Materie di negoziazione). - 1. Formano oggetto del procedimento negoziale:
a) il trattamento economico fondamentale e accessorio, ivi compreso quello di lavoro straordinario e quello correlato all'attribuzione di posizioni organizzative del personale appartenente ai ruoli direttivi, secondo parametri appositamente definiti in tale sede che ne assicurino, nell'ambito delle risorse stanziate dalle leggi finanziarie per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale di diritto pubblico, sviluppi omogenei e proporzionati;
b) il trattamento economico di missione e di trasferimento e i buoni pasto;
c) il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari;
d) il tempo di lavoro e l'orario di lavoro;
e) il congedo ordinario e straordinario;
f) la reperibilita';
g) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia;
h) i permessi brevi per esigenze personali;
i) il patrocinio legale e la tutela assicurativa;
l) le linee di indirizzo per la formazione e l'aggiornamento professionale, per la garanzia e il miglioramento della sicurezza sul lavoro e per la gestione delle attivita' socio-assistenziali del personale;
m) gli istituti e le materie di partecipazione sindacale;
n) le procedure di raffreddamento dei conflitti;
o) le aspettative, i distacchi e i permessi sindacali;
p) la struttura degli accordi negoziali e i rapporti tra i diversi livelli.
2. I distacchi e i permessi sindacali spettanti alle organizzazioni sindacali rappresentative del comparto di cui all'articolo 226 possono essere utilizzati dalle medesime organizzazioni sindacali rappresentative del comparto di cui all'articolo 136, nei limiti spettanti ad invarianza di costi per l'amministrazione.
Art. 229 (Procedura di negoziazione). - 1. La procedura negoziale e' avviata dal Ministro per la pubblica amministrazione almeno quattro mesi prima della scadenza del termine triennale di cui all'articolo 226, comma 2. Le trattative si svolgono tra i soggetti di cui all'articolo 227 e si concludono con la sottoscrizione di un'ipotesi di accordo. Il procedimento negoziale si conclude con l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica.
2. La delegazione di parte pubblica, prima di procedere alla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verifica, sulla base della rappresentativita' accertata per l'ammissione alle trattative ai sensi dell'articolo 227, che le organizzazioni sindacali aderenti all'ipotesi stessa rappresentino piu' del 50 per cento del dato associativo espresso dal totale delle deleghe sindacali rilasciate.
3. Le organizzazioni sindacali dissenzienti possono trasmettere al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo.
4. L'ipotesi di accordo e' corredata da prospetti contenenti l'individuazione del personale interessato, i costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento economico, nonche' la quantificazione complessiva della spesa, diretta e indiretta, con l'indicazione della copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di validita'. L'ipotesi di accordo non puo' in ogni caso comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto stabilito nel Documento di economia e finanza (DEF) approvato dal Parlamento nella legge di bilancio.
5. Il Consiglio dei ministri, entro quindici giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verificate le compatibilita' finanziarie ed esaminate le eventuali osservazioni di cui al comma 3, approva l'ipotesi di accordo e il relativo schema di decreto del Presidente della Repubblica, prescindendo dal parere del Consiglio di Stato. Nel caso in cui l'accordo non sia definito entro novanta giorni dall'inizio delle procedure, il Governo riferisce alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai rispettivi regolamenti.
6. Nel caso in cui la Corte dei conti, in sede di esercizio del controllo preventivo di legittimita' sul decreto di cui al comma 5, richieda chiarimenti o elementi integrativi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, le controdeduzioni devono essere trasmesse entro quindici giorni.
Art. 230 (Accordi integrativi nazionali e accordi decentrati). - 1. Nei limiti, per le materie, per la durata e secondo le procedure negoziali fissate dal decreto di cui all'articolo 229, comma 1, possono essere conclusi accordi integrativi nazionali tra una delegazione di parte pubblica presieduta dal Ministro dell'interno o da un suo delegato e da una delegazione composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'ipotesi di accordo triennale di cui all'articolo 229, comma 1.
2. Nei limiti, per le materie, per la durata e secondo le procedure negoziali fissate dal decreto di cui all'articolo 229, comma 1, sono conclusi accordi decentrati a livello centrale e periferico tra una delegazione di parte pubblica presieduta rispettivamente dal capo del Dipartimento o da un suo delegato e dai titolari degli uffici periferici interessati e una delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle corrispondenti strutture centrali e periferiche delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'ipotesi di accordo triennale di cui all'articolo 229, comma 1. Le trattative si svolgono in un'unica sessione negoziale, salvo per le materie che per loro natura richiedono tempi di negoziazione diversi o verifiche periodiche.
3. Le delegazioni di parte pubblica non possono sottoscrivere accordi integrativi nazionali e accordi decentrati in contrasto con i vincoli risultanti dal decreto di cui all'articolo 229, comma 1, o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.».
 
Art. 4

Modifiche al Titolo IV del decreto legislativo
13 ottobre 2005, n. 217

1. Il Titolo IV del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e' sostituito dal seguente:
«Titolo IV (Disposizioni comuni al personale del Corpo nazionale). - Capo I (Disposizioni riguardanti la costituzione, la modificazione e l'estinzione del rapporto di impiego). - Art. 231 (Accesso al Corpo nazionale). - 1. L'accesso al Corpo nazionale avviene con le seguenti modalita':
a) concorso pubblico ovvero, limitatamente all'accesso nel ruolo degli operatori e degli assistenti, mediante selezione tra i cittadini italiani inseriti nell'elenco anagrafico presso il centro per l'impiego, con precedenza in favore del personale volontario del Corpo nazionale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, che, alla data indicata nel bando di offerta, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno tre anni e abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio;
b) assunzione obbligatoria, per chiamata diretta nominativa, del coniuge, dei figli e dei fratelli degli appartenenti al Corpo nazionale deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio per causa di servizio per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attivita' istituzionali ovvero delle missioni internazionali, nei limiti previsti dagli articoli 5, 19, 71, 78, 90, 102 e 114. Ferma restando la non applicazione dell'articolo 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le assunzioni di cui alla presente lettera avvengono nel limite di due punti percentuali calcolati sull'organico effettivo del personale non dirigente che espleta funzioni operative, di cui un punto percentuale in deroga alle ordinarie facolta' assunzionali, e un ulteriore punto percentuale nell'ambito delle ordinarie facolta' assunzionali;
c) mobilita' dai Corpi permanenti dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e di Bolzano e della regione Valle d'Aosta, nei limiti stabiliti dall'articolo 232.
2. E' escluso l'accesso al Corpo nazionale in casi e con modalita' diversi da quelli indicati nel comma 1. In particolare e' escluso l'accesso dall'esterno nei ruoli dei dirigenti. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto non si applicano, ai fini del passaggio nei ruoli del personale del Corpo nazionale, l'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, l'articolo 75 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, gli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1981, n. 551, e gli articoli 1, 2, 3 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, e ogni altra disposizione che prevede il passaggio tra amministrazioni di personale non idoneo, sotto il profilo psico-fisico, al servizio o all'impiego incondizionati.
3. E' abrogato l'articolo 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 850.
Art. 232 (Mobilita' degli appartenenti ai Corpi permanenti dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e di Bolzano e della regione Valle d'Aosta). - 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 70, comma 11, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla copertura delle carenze organiche del Corpo nazionale si provvede, in caso di richiesta da parte degli interessati, anche mediante mobilita' degli appartenenti ai Corpi permanenti dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e di Bolzano e della regione Valle d'Aosta, previo assenso delle amministrazioni di provenienza e di destinazione, limitatamente al personale dei ruoli operativi in possesso del prescritto titolo di studio.
2. La mobilita' di cui al comma 1 e' subordinata alla verifica del possesso dei requisiti previsti per i corrispondenti ruoli del presente decreto e all'accertamento della compatibilita' dei percorsi formativi gia' espletati dal richiedente la mobilita', che conserva l'anzianita' di servizio maturata nell'amministrazione di provenienza.
3. Ferme restando le verifiche di cui al comma 2, gli appartenenti ai Corpi permanenti dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e di Bolzano e della regione Valle d'Aosta possono essere chiamati a frequentare un corso di formazione e di tirocinio operativo presso le scuole centrali antincendi o le altre strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale.
Art. 233 (Comando e collocamento fuori ruolo). - 1. Il personale del Corpo nazionale, incluso quello di livello dirigenziale, puo' essere collocato in posizione di comando o fuori ruolo presso gli organi costituzionali, le altre amministrazioni dello Stato o gli enti pubblici, in relazione anche ad esigenze di coordinamento con i compiti istituzionali del Dipartimento. Possono essere collocati in posizione di comando o fuori ruolo non piu' di cinque unita' di personale di livello dirigenziale contemporaneamente.
2. La posizione di comando cessa al termine fissato e non puo' avere durata superiore a dodici mesi rinnovabili una sola volta. Tale durata e' raddoppiata per il personale di livello dirigenziale.
3. Il trattamento economico e ogni altro onere finanziario relativi al personale collocato in posizione di comando o fuori ruolo sono a carico dell'amministrazione di destinazione.
4. Per quanto non previsto dal presente articolo, ivi incluso il comando e il collocamento fuori ruolo del personale delle pubbliche amministrazioni presso il Dipartimento e le strutture periferiche del Corpo nazionale, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 56, 57, 58 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonche' le relative disposizioni di attuazione.
Art. 234 (Mutamento di funzioni e trasferimento di ruolo per sopravvenuta inidoneita' psico-fisica). - 1. Fatte salve le eventuali disposizioni normative piu' favorevoli vigenti per il personale di ruolo riconosciuto non idoneo in via permanente allo svolgimento delle funzioni proprie della qualifica di appartenenza ma idoneo al proficuo servizio, il Dipartimento non puo' procedere alla dispensa del personale dal servizio per inidoneita' psico-fisica prima di aver esperito ogni utile tentativo, anche a domanda del dipendente da presentarsi entro trenta giorni dalla notifica del giudizio di inidoneita', compatibilmente con le esigenze organizzative del Dipartimento medesimo e con la disponibilita' delle dotazioni organiche dei ruoli del personale del Corpo nazionale, per recuperarlo al servizio attivo, anche attraverso il transito ad altro ruolo e qualifica, previo corso di riqualificazione.
2. Al fine di consentire il recupero al servizio attivo del personale di ruolo non direttivo e non dirigente che espleta funzioni operative e di quello appartenente ai ruoli dei direttivi e dei direttivi aggiunti che espleta funzioni operative, in previsione della sua riammissione al termine dell'assenza per infortunio o malattia, nel rispetto dell'articolo 12 della legge 5 dicembre 1988, n. 521, il Dipartimento invia ai competenti organismi sanitari una specifica richiesta di parere per stabilire se il dipendente, sulla base dei parametri psico-fisici previsti per il personale che espleta funzioni operative, sia totalmente o parzialmente inabile al servizio. Nel caso di inabilita' parziale, il Dipartimento individua, sulla base delle funzioni proprie della qualifica, le attivita' tecnico-operative correlate al soccorso, compatibili con lo stato di salute, che il dipendente puo' continuare a svolgere, permanendo nella qualifica di appartenenza. L'attuazione del principio di tutela del dipendente e' comunque conciliato con la piena funzionalita' operativa dei servizi istituzionali di soccorso.
3. Il personale di ruolo di cui al comma 2 che, a seguito degli accertamenti sanitari previsti nel medesimo comma, sia dichiarato totalmente inabile al servizio operativo, transita, a domanda da presentarsi entro trenta giorni dalla comunicazione degli esiti degli accertamenti sanitari, nei corrispondenti ruoli tecnico-professionali, previo svolgimento di un adeguato percorso formativo. Tale personale e' collocato in altra qualifica dello stesso livello retributivo, permanendo, anche in soprannumero, nella sede dove presta servizio.
4. Il personale transitato ai sensi del comma 3 conserva l'anzianita' nella qualifica ricoperta, l'anzianita' complessivamente maturata e la posizione economica acquisita. Nel caso in cui il nuovo trattamento spettante a titolo di assegni fissi e continuativi risulti inferiore a quello in godimento allo stesso titolo all'atto del transito, l'eccedenza e' attribuita sotto forma di assegno ad personam pensionabile non riassorbibile e non rivalutabile. Dal momento del nuovo inquadramento, il trattamento economico del dipendente segue la dinamica retributiva prevista per la nuova qualifica, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di infermita' riconosciuta dipendente da causa di servizio.
5. Il personale transitato nei ruoli tecnico-professionali ai sensi del comma 3, qualora la competente commissione medica ne verifichi il recupero dell'idoneita' psico-fisica allo svolgimento delle funzioni proprie della qualifica di provenienza, puo' essere riammesso nella qualifica medesima, a domanda presentata entro cinque anni dalla data del transito, compatibilmente con le esigenze organizzative e nei limiti delle disponibilita' della dotazione organica. In caso di accoglimento della domanda, il dipendente e' riammesso, entro quindici giorni dalla notifica del giudizio di idoneita' psico-fisica, nel ruolo, nella posizione economica e nella qualifica rivestiti al momento del transito nei ruoli tecnico-professionali, con l'attribuzione del trattamento economico correlato e il riassorbimento dell'eventuale assegno ad personam corrisposto nel precedente transito.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, agli allievi vigili del fuoco in prova.
Art. 235 (Riammissione in servizio). - 1. Il personale il cui rapporto di impiego sia cessato per effetto di dimissioni o di dispensa per motivi di salute puo' richiedere, entro cinque anni dalla data della cessazione del rapporto di impiego, la riammissione in servizio. Il Dipartimento si pronuncia motivatamente, entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di accoglimento, il dipendente e' ricollocato nel ruolo e nella qualifica cui apparteneva al momento della cessazione dal servizio, con decorrenza di anzianita' nella qualifica stessa dalla data del provvedimento di riammissione.
2. La facolta' di cui al comma 1 e' data al personale, senza limiti temporali, nei casi previsti dalle disposizioni di leggi relative all'accesso al lavoro presso le pubbliche amministrazioni in correlazione con la perdita o il riacquisto della cittadinanza italiana.
3. La riammissione in servizio e' subordinata alla disponibilita' del corrispondente posto nelle dotazioni organiche del Corpo nazionale, al mantenimento del possesso dei requisiti generali per l'assunzione da parte del richiedente, nonche' al positivo accertamento dell'idoneita' psico-fisica, qualora la cessazione del rapporto sia stata determinata da motivi di salute.
4. Qualora, per effetto della cessazione del rapporto di impiego, il personale goda di trattamento pensionistico, si applicano le vigenti disposizioni in materia di cumulo tra trattamento retributivo e trattamento pensionistico.
Art. 236 (Cause di cessazione dal servizio e limiti di eta' per il collocamento a riposo). - 1. Le cause di cessazione dal servizio del personale del Corpo nazionale sono quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonche' dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
2. I limiti di eta' per il collocamento a riposo del personale appartenente ai ruoli dei vigili del fuoco, dei capi squadra e dei capi reparto e alle corrispondenti qualifiche dei ruoli del personale che espleta funzioni specialistiche, di cui al titolo I, capi I e II, sono disciplinati dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165. Per il rimanente personale dei ruoli non direttivi e non dirigenti di cui al titolo I, capi I e II, fermo restando quanto previsto dagli articoli 19, comma 9, 42, comma 7 e 59, comma 7, per il personale dei ruoli non direttivi e non dirigenti di cui al titolo I, capi IV e V, e per quello dei ruoli direttivi e dirigenti di cui al titolo II, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
Capo II (Altre disposizioni comuni). - Art. 237 (Diritti e prerogative sindacali nelle sedi di servizio). - 1. Per il personale del Corpo nazionale, la liberta', l'attivita', i diritti e le prerogative sindacali nelle sedi di servizio sono disciplinati e tutelati nelle forme previste dalle disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, e dall'articolo 42 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I riferimenti all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), contenuti nel predetto articolo 42 del decreto legislativo n. 165 del 2001, si intendono effettuati al Dipartimento della funzione pubblica.
2. In ragione dell'unicita' del procedimento negoziale previsto per il personale appartenente alle qualifiche direttive e dirigenziali e della tendenziale omogeneita' dei rispettivi ordinamenti, i diritti e le prerogative sindacali sono riconosciuti al personale direttivo nelle medesime forme previste per il personale di livello dirigenziale.
Art. 238 (Diritti e doveri del personale del Corpo nazionale). - 1. I diritti e i doveri del personale del Corpo nazionale sono disciplinati dal presente decreto e dai regolamenti attuativi del medesimo. Per quanto non previsto dalle predette disposizioni, si applicano, in quanto compatibili, il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le altre leggi e regolamenti relativi agli impiegati civili dello Stato.
2. Nei casi in cui non siano applicabili, ai sensi del comma 1, norme di legge o di regolamento o comunque per gli aspetti non diversamente disciplinati da leggi o regolamenti, i doveri del personale del Corpo nazionale possono essere integrati o specificati dai codici di comportamento adottati ai sensi dei commi 1 e 5 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
Art. 239 (Sanzioni disciplinari). - 1. Ferma restando la disciplina delle incompatibilita' dettata dall'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il personale del Corpo nazionale che viola i doveri del servizio indicati da leggi, regolamenti o codici di comportamento ovvero conseguenti all'emanazione di una disposizione di servizio commette infrazione disciplinare ed e' soggetto alle seguenti sanzioni:
a) rimprovero orale;
b) rimprovero scritto;
c) sanzione pecuniaria fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione;
d) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni;
e) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da undici giorni fino a un massimo di sei mesi;
f) destituzione con preavviso;
g) destituzione senza preavviso.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, nel rispetto dei principi e criteri direttivi che si traggono dalle disposizioni dell'articolo 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
a) la tipologia delle infrazioni per le quali ciascuna sanzione disciplinare e' inflitta;
b) i criteri da adottare da parte dell'organo sanzionatorio ai fini della gradualita' e proporzionalita' delle sanzioni, nonche' della maggiorazione delle sanzioni medesime nei casi di reiterazione di infrazioni della stessa natura e di concorso di piu' infrazioni compiute con un'unica azione od omissione o con piu' azioni od omissioni connesse tra loro;
c) gli organi, le fasi, le modalita' e i termini del procedimento disciplinare, assicurando l'adeguata salvaguardia dei diritti di difesa del personale, anche attraverso la previsione di garanzie progressivamente crescenti con la gravita' dell'infrazione contestata;
d) le fasi, le modalita' e i termini del procedimento di impugnazione delle sanzioni davanti al collegio arbitrale di disciplina;
e) i casi, le modalita' e gli effetti della riapertura del procedimento disciplinare e della riabilitazione;
f) i casi e le modalita' della sospensione cautelare dal servizio e dalla retribuzione in pendenza del procedimento disciplinare;
g) le disposizioni transitorie in relazione anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma.
3. Con il regolamento di cui al comma 2 sono altresi' disciplinati, nel rispetto delle disposizioni della legge 27 marzo 2001, n. 97, e per i profili da questa non diversamente regolati, il rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale e la sospensione cautelare dal servizio e dalla retribuzione in caso di procedimento penale.
4. Il regolamento indicato al comma 2 puo' anche prevedere la riproduzione delle corrispondenti disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro relativi al personale del Corpo nazionale.
Art. 240 (Regolamento di servizio del Corpo nazionale). - 1. Il regolamento di servizio del Corpo nazionale e' approvato con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale del Corpo.
Art. 241 (Modifica e ripartizione territoriale delle dotazioni organiche del personale del Corpo nazionale). - 1. Al fine di assicurare l'indispensabile flessibilita' di adeguamento delle dotazioni organiche di cui alla tabella A allegata al presente decreto alle variabili e contingenti necessita' operative e di servizio, anche per tenere conto di specifiche abilitazioni, la modifica delle dotazioni stesse e' disposta, salvo quanto previsto al periodo successivo, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, assicurando l'invarianza degli oneri di bilancio. Per la modifica delle dotazioni organiche relative alle qualifiche di livello dirigenziale generale si applica l'articolo 17, comma 4-bis, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. Alla ripartizione delle dotazioni organiche di cui al comma 1 nelle strutture centrali e periferiche dell'amministrazione dell'interno si provvede con decreto del Ministro dell'interno, da comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
Art. 242 (Formazione del personale). - 1. La formazione del personale del Corpo nazionale e' assicurata durante lo svolgimento dell'intera carriera. Oltre ai corsi di formazione iniziale necessari ai fini dell'assunzione in servizio, dei passaggi interni di qualifica e di ruolo e dell'accesso alle qualifiche di primo dirigente, sono effettuati, a cura delle Scuole centrali antincendi, dell'Istituto superiore antincendi, delle altre strutture del Corpo nazionale e dei poli didattici territoriali del Dipartimento, corsi di aggiornamento, perfezionamento professionale, addestramento, riconversione e specializzazione.
2. Il Dipartimento promuove lo svolgimento di percorsi di formazione presso o di intesa con altre scuole delle amministrazioni statali ovvero con soggetti pubblici e privati, nonche' di periodi di studio presso amministrazioni e istituzioni dei Paesi dell'Unione europea e organizzazioni internazionali.
3. Nell'ambito dei percorsi formativi di cui al comma 2, possono essere attivati, per il perseguimento dei fini istituzionali dell'amministrazione, corsi di formazione di livello universitario e corsi di formazione. Al personale che abbia frequentato i predetti corsi, i crediti formativi acquisiti sono riconosciuti ai fini del conseguimento dei titoli di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), ovvero di quelli di cui al comma 9, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 7, dello stesso decreto ministeriale.
4. La formazione si realizza attraverso programmi annuali definiti dal Dipartimento nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, sulla base delle linee di indirizzo per la formazione e l'aggiornamento professionale, per la garanzia e il miglioramento della sicurezza sul lavoro contenute nei decreti del Presidente della Repubblica emanati a conclusione dei procedimenti negoziali di cui agli articoli 139 e 229. I programmi indicano le metodologie formative, incluse quelle multimediali, da adottare in riferimento ai diversi destinatari e tengono conto dei fabbisogni rilevati, delle competenze necessarie in relazione agli obiettivi, della normativa vigente da applicare, delle caratteristiche tecnologiche e organizzative dell'ambiente di lavoro e delle innovazioni introdotte nell'organizzazione del lavoro, dell'esigenza di accrescere il grado di operativita' del personale in relazione alle funzioni da svolgere.
5. I corsi di aggiornamento, perfezionamento professionale, addestramento, riconversione e specializzazione si concludono con l'accertamento dell'avvenuto accrescimento delle competenze professionali del singolo dipendente, attestato da un apposito titolo rilasciato dagli istituti di istruzione che li hanno promossi e organizzati.
6. Il personale che partecipa ai corsi di formazione e' considerato in servizio a tutti gli effetti. I relativi oneri sono a carico dell'amministrazione. I corsi sono tenuti di norma durante l'orario di lavoro. Qualora i corsi si svolgano fuori dalla sede di servizio, al personale spetta il trattamento di missione e il rimborso delle spese di viaggio, ove ne sussistano i presupposti.
7. Il personale ammesso a partecipare ai corsi di formazione e' individuato in base alle esigenze tecniche e organizzative dei vari uffici, nonche' a quelle di qualificazione professionale del personale medesimo, tenendo conto anche delle attitudini personali e culturali dei singoli e garantendo pari opportunita' di partecipazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 57, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
8. Il personale dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti e, nonche' dei direttivi aggiunti, e quello appartenente a professionalita' elevate o specialistiche possono essere autorizzati, a domanda, ad assentarsi dal servizio per la durata massima di un anno per seguire, in Italia o all'estero, corsi di formazione non previsti nei programmi annuali o comunque non finanziabili in relazione alle risorse finanziarie disponibili, vertenti su materie di interesse per il Dipartimento. Durante tale periodo ai funzionari autorizzati non e' corrisposto alcun trattamento economico. Il predetto periodo e' considerato utile ai fini dell'anzianita' di servizio, del collocamento a riposo e del relativo trattamento di quiescenza. I funzionari sono tenuti a versare l'importo dei contributi e delle ritenute a carico di quest'ultima, quali previsti dalla legge, sul trattamento economico spettante. Possono essere autorizzati ad assentarsi a tale titolo dal servizio non piu' di cinque unita' di personale contemporaneamente, di cui al massimo tre di livello dirigenziale, fatta salva la facolta' per il Dipartimento di far valere ragioni ostative all'accoglimento della domanda.
9. Qualora il Dipartimento riconosca la stretta ed effettiva connessione delle iniziative di formazione svolte dal funzionario ai sensi del comma 8 con l'attivita' di servizio e l'incarico affidatogli, esso puo' concorrere, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, con un proprio contributo alla spesa sostenuta e debitamente documentata.
Art. 243 (Norme relative agli scrutini di promozione e ai concorsi). - 1. Gli scrutini di promozione previsti nel presente decreto sono effettuati dal consiglio di amministrazione di cui all'articolo 146 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, sulla base dei criteri di massima approvati dal consiglio medesimo. I criteri si applicano per un triennio a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data del consiglio in cui sono stati approvati.
2. Gli scrutini di promozione si svolgono con cadenza annuale. Le promozioni effettuate nei limiti dei posti disponibili nel ruolo al 31 dicembre di ogni anno decorrono a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le carenze organiche. Le promozioni a ruolo aperto, per coloro che le conseguono al primo scrutinio, decorrono a tutti gli effetti dal giorno successivo alla data di compimento dell'anzianita' minima prescritta per l'ammissione allo scrutinio medesimo. E' ammesso allo scrutinio il personale che ha maturato l'anzianita' minima prescritta al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui viene effettuato lo scrutinio.
3. Ai fini del computo dell'anzianita' di servizio richiesta al personale del Corpo nazionale per l'ammissione agli scrutini di promozione, ai concorsi interni e alle riserve nei concorsi pubblici, previsti dal presente decreto, non si applica l'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077. Agli stessi fini si tiene conto della data di inquadramento giuridico nella qualifica e della sussistenza di eventuali cause di perdita dell'anzianita'.
Art. 244 (Disciplina del rapporto di impiego a tempo parziale e del telelavoro). - 1. Il personale non dirigente dei ruoli tecnico-professionali del Corpo nazionale e' ammesso a prestare servizio in regime di tempo parziale. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, sono definite le modalita' di costituzione dei rapporti di impiego a tempo parziale, i contingenti massimi del personale che puo' accedervi, le articolazioni della prestazione di servizio ammissibili in relazione ad esigenze di funzionalita' degli uffici e le disposizioni transitorie per il graduale passaggio dal regime di tempo parziale vigente a quello previsto dal regolamento medesimo, a decorrere dal centoottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per quanto non previsto dal presente comma, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 1, commi da 56 a 64, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
2. Il personale non dirigente dei ruoli tecnico-professionali del Corpo nazionale e' ammesso a prestare servizio attraverso il telelavoro di cui all'articolo 4 della legge 16 giugno 1998, n. 191, secondo le modalita' stabilite con regolamento del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione.
3. Il personale direttivo dei ruoli tecnico-professionali che ricopre le posizioni organizzative di cui all'articolo 198 non e' ammesso a prestare servizio in regime di tempo parziale e attraverso il telelavoro.».
 
Art. 5

Modifiche al Titolo VI del decreto legislativo
13 ottobre 2005, n. 217

1. Il Titolo VI del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e' sostituito dal seguente:
«Titolo VI (Norme di inquadramento, concorsi straordinari e disposizioni economico-finanziarie). - Capo I (Norme di inquadramento). - Art. 245 (Inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei vigili del fuoco). - 1. Il personale con la qualifica di vigile del fuoco, che abbia meno di quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di vigile del fuoco.
2. Il personale con la qualifica di vigile del fuoco, che abbia maturato quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di vigile del fuoco esperto.
3. Il personale con la qualifica di vigile del fuoco qualificato, che abbia meno di tre anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di vigile del fuoco esperto.
4. Il personale con la qualifica di vigile del fuoco qualificato, che abbia maturato tre anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di vigile del fuoco esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale.
5. Il personale con la qualifica di vigile del fuoco esperto, che abbia meno di due anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di vigile del fuoco esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale.
6. Il personale con la qualifica di vigile del fuoco esperto, che abbia maturato due anni di effettivo servizio nella medesima qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di vigile del fuoco coordinatore.
7. Il personale con la qualifica di vigile del fuoco coordinatore, che abbia meno di cinque anni di effettivo servizio nella medesima qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di vigile del fuoco coordinatore.
8. Il personale con la qualifica di vigile del fuoco coordinatore, che abbia cinque anni di effettivo servizio nella medesima qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di vigile del fuoco coordinatore con l'attribuzione di uno scatto convenzionale.
9. Il personale con la qualifica di vigile del fuoco coordinatore, al quale e' stato attribuito lo scatto convenzionale di cui all'articolo 9, e' inquadrato nella istituita qualifica di vigile del fuoco coordinatore con l'attribuzione di uno scatto convenzionale.
10. Gli inquadramenti sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza.
11. Il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dell'attribuzione dello scatto convenzionale, l'anzianita' maturata nella qualifica di provenienza ovvero l'anzianita' eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento.
Art. 246 (Inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto). - 1. Il personale con la qualifica di capo squadra e' inquadrato nella istituita qualifica di capo squadra.
2. Il personale con la qualifica di capo squadra esperto, che abbia meno di cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di capo squadra esperto.
3. Il personale con la qualifica di capo squadra esperto, che abbia maturato cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di capo reparto, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui al comma 4.
4. Il personale con la qualifica di capo reparto e' inquadrato nella istituita qualifica di capo reparto.
5. Il personale con la qualifica di capo reparto esperto e' inquadrato nella istituita qualifica di capo reparto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale, mantenendo la denominazione di "esperto".
6. Il personale con la qualifica di capo reparto esperto al quale e' stato attribuito uno scatto convenzionale e' inquadrato nella istituita qualifica di capo reparto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale, mantenendo la denominazione di "esperto".
7. Gli inquadramenti sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza.
8. Il personale inquadrato ai sensi dei commi 1, 2 e 4, conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dell'attribuzione dello scatto convenzionale, l'anzianita' maturata nella qualifica di provenienza ovvero l'anzianita' eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento.
Art. 247 (Inquadramento nelle qualifiche del ruolo degli ispettori antincendi). - 1. Il personale con la qualifica di vice ispettore antincendi e' inquadrato nella istituita qualifica di ispettore antincendi.
2. Il personale con la qualifica di ispettore antincendi, che abbia meno di quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di ispettore antincendi.
3. Il personale con la qualifica di ispettore antincendi, che abbia maturato quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di ispettore antincendi esperto.
4. Il personale con la qualifica di ispettore antincendi esperto, che abbia meno di cinque anni di servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di ispettore antincendi esperto.
5. Il personale con la qualifica di ispettore antincendi esperto, che abbia maturato cinque anni e meno di otto anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di ispettore antincendi esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale.
6. Il personale con la qualifica di ispettore antincendi esperto, che abbia maturato otto anni e meno di tredici anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di ispettore antincendi esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale.
7. Il personale con la qualifica di ispettore antincendi esperto, che abbia maturato tredici anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di ispettore antincendi coordinatore, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui al comma 8.
8. Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi e' inquadrato nella istituita qualifica di ispettore antincendi coordinatore.
9. Il personale con le qualifiche di sostituto direttore antincendi capo e di sostituto direttore antincendi capo denominato "esperto" e' inquadrato nella istituita qualifica di ispettore antincendi coordinatore con l'attribuzione di uno scatto convenzionale.
10. Gli inquadramenti sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza.
11. Il personale inquadrato ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8 conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dell'attribuzione dello scatto convenzionale, l'anzianita' maturata nella qualifica di provenienza ovvero l'anzianita' eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento.
Art. 248 (Inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei pilota di aeromobile e del ruolo degli specialisti di aeromobile). - 1. Il personale in possesso del brevetto di pilota di aeromobile o del brevetto di specialista di aeromobile, gia' in servizio presso i reparti volo e gli uffici del servizio aereo della direzione centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo e il soccorso tecnico del Dipartimento, e' inquadrato, ai sensi dei commi 2, 3 e 4, anche in sovrannumero, nelle qualifiche dei ruoli dei piloti di aeromobile e degli specialisti di aeromobile.
2. Il personale che riveste la qualifica di:
a) vigile del fuoco, che abbia meno di quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di pilota di aeromobile vigile del fuoco o di specialista di aeromobile vigile del fuoco;
b) vigile del fuoco, che abbia maturato quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto o di specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto;
c) vigile del fuoco qualificato, che abbia meno di tre anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto o di specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto;
d) vigile del fuoco qualificato, che abbia maturato tre anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto o di specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale;
e) vigile del fuoco esperto, che abbia meno di due anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto o di specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale;
f) vigile del fuoco esperto, che abbia maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore o di specialista di aeromobile vigile del fuoco coordinatore;
g) vigile del fuoco coordinatore, che abbia meno di cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore o di specialista di aeromobile vigile del fuoco coordinatore;
h) vigile del fuoco coordinatore, che abbia cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore o di specialista di aeromobile vigile del fuoco coordinatore con l'attribuzione di uno scatto convenzionale;
i) vigile del fuoco coordinatore, al quale e' stato attribuito lo scatto convenzionale di cui all'articolo 9, e' inquadrato nella istituita qualifica di pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore o di specialista di aeromobile vigile del fuoco coordinatore con l'attribuzione di uno scatto convenzionale.
3. Il personale che riveste la qualifica di:
a) capo squadra e' inquadrato nella istituita qualifica di pilota di aeromobile capo squadra o di specialista di aeromobile capo squadra;
b) capo squadra esperto, che abbia meno di cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di pilota di aeromobile capo squadra esperto o di specialista di aeromobile capo squadra esperto;
c) capo squadra esperto, che abbia maturato cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di pilota di aeromobile capo reparto o di specialista di aeromobile capo reparto, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui alla lettera d);
d) capo reparto e' inquadrato nella istituita qualifica di pilota di aeromobile capo reparto o di specialista di aeromobile capo reparto;
e) capo reparto esperto e' inquadrato nella istituita qualifica di pilota di aeromobile capo reparto o di specialista di aeromobile capo reparto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale, mantenendo la denominazione di "esperto";
f) capo reparto esperto al quale e' stato attribuito uno scatto convenzionale e' inquadrato nella istituita qualifica di pilota di aeromobile capo reparto o di specialista di aeromobile capo reparto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale, mantenendo la denominazione di "esperto".
4. Il personale che riveste la qualifica di:
a) vice ispettore antincendi e' inquadrato nella istituita qualifica di pilota di aeromobile ispettore o di specialista di aeromobile ispettore;
b) ispettore antincendi, che abbia meno di quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di pilota di aeromobile ispettore o di specialista di aeromobile ispettore;
c) ispettore antincendi, che abbia maturato quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di pilota di aeromobile ispettore esperto o di specialista di aeromobile ispettore esperto;
d) ispettore antincendi esperto, che abbia meno di cinque anni di servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di pilota di aeromobile ispettore esperto o di specialista di aeromobile ispettore esperto;
e) ispettore antincendi esperto, che abbia maturato cinque anni e meno di otto anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di pilota di aeromobile ispettore esperto o di specialista di aeromobile ispettore esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale;
f) ispettore antincendi esperto, che abbia maturato otto anni e meno di tredici anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di pilota di aeromobile ispettore esperto o di specialista di aeromobile ispettore esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale;
g) ispettore antincendi esperto, che abbia maturato tredici anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di pilota di aeromobile ispettore coordinatore o di specialista di aeromobile ispettore coordinatore.
5. Gli inquadramenti sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza.
6. Il personale inquadrato ai sensi del comma 2, del comma 3, lettere a), b), d), del comma 4, lettere a), b), c), d), e), f), conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dell'attribuzione dello scatto convenzionale, l'anzianita' maturata nella qualifica di provenienza ovvero l'anzianita' eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento.
7. Le disposizioni di inquadramento di cui al presente articolo si applicano anche al personale del Corpo nazionale appartenente ai ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) a esaurimento in possesso, rispettivamente, del brevetto di pilota di aeromobile e del brevetto di specialista di aeromobile gia' in servizio presso i reparti volo e presso gli uffici del servizio aereo della direzione centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo del Dipartimento.
Art. 249 (Inquadramento nelle qualifiche del ruolo degli elisoccorritori). - 1. Il personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco e al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, in possesso della specializzazione speleo alpino fluviale di livello 2B gia' impiegato nello specifico servizio operativo presso i reparti volo del Dipartimento, e' inquadrato, a domanda, ai sensi dei commi 2 e 3, nelle qualifiche del ruolo degli elisoccorritori, fino alla concorrenza dei posti disponibili in organico. Ai fini del predetto inquadramento si applica il criterio della maggiore anzianita' nella medesima specializzazione.
2. Il personale che riveste la qualifica di:
a) vigile del fuoco, che abbia meno di quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di elisoccorritore vigile del fuoco;
b) vigile del fuoco, che abbia maturato quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di elisoccorritore vigile del fuoco esperto;
c) vigile del fuoco qualificato, che abbia meno di tre anni di effettivo servizio nella qualifica e' inquadrato nella istituita qualifica di elisoccorritore vigile del fuoco esperto;
d) vigile del fuoco qualificato, che abbia maturato tre anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di elisoccorritore vigile del fuoco esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale;
e) vigile del fuoco esperto, che abbia meno di due anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di elisoccorritore vigile del fuoco esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale;
f) vigile del fuoco esperto, che abbia maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore;
g) vigile del fuoco coordinatore, che abbia meno di cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore;
h) vigile del fuoco coordinatore, in servizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, che abbia cinque anni di effettivo servizio nella qualifica e' inquadrato nella istituita qualifica di elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore con l'attribuzione di uno scatto convenzionale;
i) vigile del fuoco coordinatore al quale e' stato attribuito lo scatto convenzionale di cui all'articolo 9, e' inquadrato nella istituita qualifica di elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore con l'attribuzione di uno scatto convenzionale.
3. Il personale che riveste la qualifica di:
a) capo squadra e' inquadrato nella istituita qualifica di elisoccorritore capo squadra;
b) capo squadra esperto, che abbia meno di cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di elisoccorritore capo squadra esperto;
c) capo squadra esperto, che abbia maturato cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di elisoccorritore capo reparto, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui al punto d);
d) capo reparto e' inquadrato nella istituita qualifica di elisoccorritore capo reparto;
e) capo reparto esperto e' inquadrato nella istituita qualifica di elisoccorritore capo reparto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale, mantenendo la denominazione di "esperto";
f) capo reparto esperto al quale e' stato attribuito uno scatto convenzionale e' inquadrato nella istituita qualifica di elisoccorritore capo reparto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale, mantenendo la denominazione di "esperto".
4. Il personale appartenente al ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi, in possesso della specializzazione speleo alpino fluviale di livello 2B, e' inquadrato, a domanda, ai sensi del comma 5, nelle qualifiche del ruolo degli elisoccorritori, fino alla concorrenza dei posti disponibili in organico. Tale personale presta servizio presso i reparti volo e puo' essere impiegato presso gli uffici del servizio aereo della direzione centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo del Dipartimento. Ai fini del predetto inquadramento si applica il criterio della maggiore anzianita' nella medesima specializzazione.
5. Il personale che riveste la qualifica di:
a) vice ispettore antincendi e' inquadrato nella istituita qualifica di elisoccorritore ispettore;
b) ispettore antincendi, che abbia meno di quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di elisoccorritore ispettore;
c) ispettore antincendi, che abbia maturato quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di elisoccorritore ispettore esperto;
d) ispettore antincendi esperto, che abbia meno di cinque anni di servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di elisoccorritore ispettore esperto;
e) ispettore antincendi esperto, che abbia maturato cinque anni e meno di otto anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di elisoccorritore ispettore esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale;
f) ispettore antincendi esperto, che abbia maturato otto anni e meno di tredici anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di elisoccorritore ispettore esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale;
g) ispettore antincendi esperto, che abbia maturato tredici anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di elisoccorritore ispettore coordinatore.
6. Gli inquadramenti sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza.
7. Il personale inquadrato ai sensi del comma 2, del comma 3, lettere a), b), d), del comma 5, lettere a), b), c), d) e), f), conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dell'attribuzione dello scatto convenzionale, l'anzianita' maturata nella qualifica di provenienza ovvero l'anzianita' eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento.
Art. 250 (Inquadramento nelle qualifiche del ruolo degli specialisti nautici di coperta e del ruolo degli specialisti nautici di macchina). - 1. Il personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco e al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, in possesso del brevetto di specialista nautico di coperta o del brevetto di specialista nautico di macchina, gia' in servizio presso i distaccamenti portuali del Corpo nazionale, e' inquadrato, ai sensi dei commi 2 e 3, anche in sovrannumero, nelle qualifiche dei ruoli degli specialisti nautici di coperta e degli specialisti nautici di macchina.
2. Il personale che riveste la qualifica di:
a) vigile del fuoco, che abbia meno di quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di specialista nautico di coperta vigile del fuoco o di specialista nautico di macchina vigile del fuoco;
b) vigile del fuoco, che abbia maturato quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di specialista nautico di coperta vigile del fuoco esperto o di specialista nautico di macchina vigile del fuoco esperto;
c) vigile del fuoco qualificato, che abbia meno di tre anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di specialista nautico di coperta vigile del fuoco esperto o di specialista nautico di macchina vigile del fuoco esperto;
d) vigile del fuoco qualificato, che abbia maturato tre anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di specialista nautico di coperta vigile del fuoco esperto o di specialista nautico di macchina vigile del fuoco esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale;
e) vigile del fuoco esperto, che abbia meno di due anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di specialista nautico di coperta vigile del fuoco esperto o di specialista nautico di macchina vigile del fuoco esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale;
f) vigile del fuoco esperto, che abbia maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di specialista nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore o di specialista nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore;
g) vigile del fuoco coordinatore, che abbia meno di cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di specialista nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore o di specialista nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore;
h) vigile del fuoco coordinatore, che abbia cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di specialista nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore o di specialista nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore con l'attribuzione di uno scatto convenzionale;
i) vigile del fuoco coordinatore, al quale e' stato attribuito lo scatto convenzionale di cui all'articolo 9, e' inquadrato nella istituita qualifica di specialista nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore o di specialista nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore con l'attribuzione di uno scatto convenzionale.
3. Il personale che riveste la qualifica di:
a) capo squadra e' inquadrato nella istituita qualifica di specialista nautico di coperta capo squadra o di specialista nautico di macchina capo squadra;
b) capo squadra esperto, che abbia meno di cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di specialista nautico di coperta capo squadra esperto o di specialista nautico di macchina capo squadra esperto;
c) capo squadra esperto, che abbia maturato cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di specialista nautico di coperta capo reparto o di specialista nautico di macchina capo reparto, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui al punto d);
d) capo reparto e' inquadrato nella istituita qualifica di specialista nautico di coperta capo reparto o di specialista nautico di macchina capo reparto;
e) capo reparto esperto e' inquadrato nella istituita qualifica di specialista nautico di coperta capo reparto o di specialista nautico di macchina capo reparto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale, mantenendo la denominazione di "esperto";
f) capo reparto esperto al quale e' stato attribuito uno scatto convenzionale e' inquadrato nella istituita qualifica di specialista nautico di coperta capo reparto o di specialista nautico di macchina capo reparto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale, mantenendo la denominazione di "esperto".
4. Il personale appartenente al ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi, in possesso del brevetto di specialista nautico di coperta o del brevetto di specialista nautico di macchina, e' inquadrato, a domanda, ai sensi del comma 5, nelle qualifiche dei ruoli degli specialisti nautici di coperta e degli specialisti nautici di macchina, fino alla concorrenza dei posti disponibili in organico. Tale personale presta servizio presso i distaccamenti portuali e puo' essere impiegato presso gli uffici del servizio nautico della direzione centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo del Dipartimento. Ai fini del predetto inquadramento si applica il criterio della maggiore anzianita' nella medesima specializzazione.
5. Il personale che riveste la qualifica di:
a) vice ispettore antincendi e' inquadrato nella istituita qualifica di specialista nautico di coperta ispettore o di specialista nautico di macchina ispettore;
b) ispettore antincendi, che abbia meno di quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di specialista nautico di coperta ispettore o di specialista nautico di macchina ispettore;
c) ispettore antincendi, che abbia maturato quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di specialista nautico di coperta ispettore esperto o di specialista nautico di macchina ispettore esperto;
d) ispettore antincendi esperto, che abbia meno di cinque anni di servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di specialista nautico di coperta ispettore esperto o di specialista nautico di macchina ispettore esperto;
e) ispettore antincendi esperto, che abbia maturato cinque anni e meno di otto anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di specialista nautico di coperta ispettore esperto o di specialista nautico di macchina ispettore esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale;
f) ispettore antincendi esperto, che abbia maturato otto anni e meno di tredici anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di specialista nautico di coperta ispettore esperto o di specialista nautico di macchina ispettore esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale;
g) ispettore antincendi esperto, che abbia maturato tredici anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di specialista nautico di coperta ispettore coordinatore o di specialista nautico di macchina ispettore coordinatore.
6. Gli inquadramenti sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza.
7. Il personale inquadrato ai sensi del comma 2, del comma 3, lettere a), b), d), del comma 5, lettere a), b), c), d), e), f), conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dell'attribuzione dello scatto convenzionale, l'anzianita' maturata nella qualifica di provenienza ovvero l'anzianita' eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento.
8. Il personale gia' in servizio presso i distaccamenti portuali di cui al comma 1 in possesso di entrambi i brevetti di specialista nautico di coperta e specialista nautico di macchina e' inquadrato, a domanda e previa valutazione dell'amministrazione, in uno dei due ruoli di cui al presente articolo, anche in soprannumero.
Art. 251 (Inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei sommozzatori). - 1. Il personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco e al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, in possesso del brevetto di sommozzatore, gia' in servizio presso i nuclei sommozzatori del Corpo nazionale, e' inquadrato, ai sensi dei commi 2 e 3, anche in sovrannumero, nelle qualifiche del ruolo dei sommozzatori.
2. Il personale che riveste la qualifica di:
a) vigile del fuoco, che abbia meno di quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di sommozzatore vigile del fuoco;
b) vigile del fuoco, che abbia maturato quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di sommozzatore vigile del fuoco esperto;
c) vigile del fuoco qualificato, che abbia meno di tre anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di sommozzatore vigile del fuoco esperto;
d) vigile del fuoco qualificato, che abbia maturato tre anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di sommozzatore vigile del fuoco esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale;
e) vigile del fuoco esperto, che abbia meno di due anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di sommozzatore vigile del fuoco esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale;
f) vigile del fuoco esperto, che abbia maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di sommozzatore vigile del fuoco coordinatore;
g) vigile del fuoco coordinatore, che abbia meno di cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di sommozzatore vigile del fuoco coordinatore;
h) vigile del fuoco coordinatore, in servizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, che abbia cinque anni di effettivo servizio nella qualifica e' inquadrato nella istituita qualifica di sommozzatore vigile del fuoco coordinatore con l'attribuzione di uno scatto convenzionale;
i) vigile del fuoco coordinatore al quale e' stato attribuito lo scatto convenzionale di cui all'articolo 9, e' inquadrato nella istituita qualifica di sommozzatore vigile del fuoco coordinatore con l'attribuzione di uno scatto convenzionale.
3. Il personale che riveste la qualifica di:
a) capo squadra e' inquadrato nella istituita qualifica di sommozzatore capo squadra;
b) capo squadra esperto, che abbia meno di cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di sommozzatore capo squadra esperto;
c) capo squadra esperto, che abbia maturato cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di sommozzatore capo reparto, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui al punto d);
d) capo reparto e' inquadrato nella istituita qualifica di sommozzatore capo reparto;
e) capo reparto esperto e' inquadrato nella istituita qualifica di sommozzatore capo reparto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale, mantenendo la denominazione di "esperto";
f) capo reparto esperto al quale e' stato attribuito uno scatto convenzionale e' inquadrato nella istituita qualifica di sommozzatore capo reparto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale, mantenendo la denominazione di "esperto".
4. Il personale appartenente al ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi, in possesso del brevetto di sommozzatore, e' inquadrato, a domanda, ai sensi del comma 5, nelle qualifiche del ruolo dei sommozzatori, fino alla concorrenza dei posti disponibili in organico. Tale personale presta servizio presso i nuclei sommozzatori e puo' essere impiegato presso gli uffici del servizio sommozzatori della direzione centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo del Dipartimento. Ai fini del predetto inquadramento si applica il criterio della maggiore anzianita' nella medesima specializzazione.
5. Il personale che riveste la qualifica di:
a) vice ispettore antincendi e' inquadrato nella istituita qualifica di sommozzatore ispettore;
b) ispettore antincendi, che abbia meno di quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di sommozzatore ispettore;
c) ispettore antincendi, che abbia maturato quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di sommozzatore ispettore esperto;
d) ispettore antincendi esperto, che abbia meno di cinque anni di servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di sommozzatore ispettore esperto;
e) ispettore antincendi esperto, che abbia maturato cinque anni e meno di otto anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di sommozzatore ispettore esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale;
f) ispettore antincendi esperto, che abbia maturato otto anni e meno di tredici anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di sommozzatore ispettore esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale;
g) ispettore antincendi esperto, che abbia maturato tredici anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di sommozzatore ispettore coordinatore.
6. Gli inquadramenti sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza.
7. Il personale inquadrato ai sensi del comma 2, del comma 3, lettere a), b), d), del comma 5, lettere a), b), c), d), e), f), conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dell'attribuzione dello scatto convenzionale, l'anzianita' maturata nella qualifica di provenienza ovvero l'anzianita' eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento.
Art. 252 (Inquadramento nelle qualifiche del ruolo degli operatori e degli assistenti). - 1. Il personale con la qualifica di operatore e' inquadrato nella istituita qualifica di operatore.
2. Il personale con la qualifica di operatore tecnico, che abbia meno di tre anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di operatore.
3. Il personale con la qualifica di operatore tecnico, che abbia maturato tre anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di operatore esperto.
4. Il personale con la qualifica di operatore professionale, che abbia meno di due anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di operatore esperto.
5. Il personale con la qualifica di operatore professionale, che abbia maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella qualifica di operatore esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale.
6. Il personale con la qualifica di operatore esperto, che abbia meno di sette anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di operatore esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale.
7. Il personale con la qualifica di operatore esperto, che abbia maturato sette anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di assistente, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui al comma 8.
8. Il personale con la qualifica di assistente e' inquadrato nella istituita qualifica di assistente.
9. Il personale con la qualifica di assistente capo e' inquadrato nella istituita qualifica di assistente con l'attribuzione di uno scatto convenzionale, mantenendo la denominazione di "capo".
10. Il personale con la qualifica di assistente capo al quale e' stato attribuito uno scatto convenzionale e' inquadrato nella istituita qualifica di assistente con l'attribuzione di uno scatto convenzionale, mantenendo la denominazione di "capo".
11. Gli inquadramenti sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza.
12. Il personale inquadrato ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8 conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dell'attribuzione dello scatto convenzionale, l'anzianita' maturata nella qualifica di provenienza ovvero l'anzianita' eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento.
Art. 253 (Inquadramento nelle qualifiche del ruolo degli ispettori logistico-gestionali). - 1. Il personale con la qualifica di vice collaboratore amministrativo-contabile e' inquadrato nella istituita qualifica di ispettore logistico-gestionale.
2. Il personale con la qualifica di collaboratore amministrativo-contabile, che abbia meno di due anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di ispettore logistico-gestionale.
3. Il personale con la qualifica di collaboratore amministrativo-contabile, che abbia maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di ispettore logistico-gestionale esperto.
4. Il personale con la qualifica di collaboratore amministrativo-contabile esperto, che abbia meno di cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di ispettore logistico-gestionale esperto.
5. Il personale con la qualifica di collaboratore amministrativo-contabile esperto, che abbia maturato cinque anni e meno di otto anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di ispettore logistico-gestionale esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale.
6. Il personale con la qualifica di collaboratore amministrativo-contabile esperto, che abbia maturato otto anni e meno di tredici anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di ispettore logistico-gestionale esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale.
7. Il personale con la qualifica di collaboratore amministrativo-contabile esperto, che abbia maturato tredici anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di ispettore logistico-gestionale coordinatore, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui al comma 8.
8. Il personale con la qualifica di sostituto direttore amministrativo-contabile e' inquadrato nella istituita qualifica di ispettore logistico-gestionale coordinatore.
9. Il personale con le qualifiche di sostituto direttore amministrativo-contabile capo e di sostituto direttore amministrativo-contabile capo denominato "esperto", e' inquadrato nella istituita qualifica di ispettore logistico-gestionale coordinatore con l'attribuzione di uno scatto convenzionale.
10. Gli inquadramenti sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza.
11. Il personale inquadrato ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8 conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dell'attribuzione dello scatto convenzionale, l'anzianita' maturata nella qualifica di provenienza ovvero l'anzianita' eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento.
Art. 254 (Inquadramento nelle qualifiche del ruolo degli ispettori informatici). - 1. Il personale con la qualifica di vice collaboratore tecnico-informatico e' inquadrato nella istituita qualifica di ispettore informatico.
2. Il personale con la qualifica di collaboratore tecnico-informatico, che abbia meno di due anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di ispettore informatico.
3. Il personale con la qualifica di collaboratore tecnico-informatico, che abbia maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di ispettore informatico esperto.
4. Il personale con la qualifica di collaboratore tecnico-informatico esperto, che abbia meno di cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di ispettore informatico esperto.
5. Il personale con la qualifica di collaboratore tecnico-informatico esperto, che abbia maturato cinque anni e meno di otto anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di ispettore informatico esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale.
6. Il personale con la qualifica di collaboratore tecnico-informatico esperto, che abbia maturato otto anni e meno di tredici anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di ispettore informatico esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale.
7. Il personale con la qualifica di collaboratore tecnico-informatico esperto, che abbia maturato tredici anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di ispettore informatico coordinatore, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui al comma 8.
8. Il personale con la qualifica di sostituto direttore tecnico-informatico e' inquadrato nella istituita qualifica di ispettore informatico coordinatore.
9. Il personale con le qualifiche di sostituto direttore tecnico-informatico capo e di sostituto direttore tecnico-informatico capo denominato "esperto" e' inquadrato nella istituita qualifica di ispettore informatico coordinatore con l'attribuzione di uno scatto convenzionale.
10. Gli inquadramenti sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza.
11. Il personale inquadrato ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8 conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dell'attribuzione dello scatto convenzionale, l'anzianita' maturata nella qualifica di provenienza ovvero l'anzianita' eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento.
Art. 255 (Inquadramento nelle qualifiche dei ruoli della banda musicale dei vigili del fuoco). - 1. Il personale con la qualifica di vigile del fuoco, impiegato in qualita' di orchestrale nella banda musicale del Corpo nazionale, e' inquadrato nella istituita qualifica di orchestrale.
2. Il personale con la qualifica di vigile del fuoco, impiegato in qualita' di maestro direttore nella banda musicale del Corpo nazionale, e' inquadrato nella istituita qualifica di maestro direttore.
3. Il personale inquadrato ai sensi del comma 1 conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dell'attribuzione degli scatti convenzionali, l'anzianita' maturata nella qualifica di provenienza.
4. Il personale inquadrato ai sensi del comma 2 conserva, ai fini del conseguimento degli scatti convenzionali, l'anzianita' maturata nella qualifica di provenienza.
Art. 256 (Inquadramento nella qualifica del ruolo degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse). - 1. Il personale con la qualifica di vigile del fuoco, impiegato in qualita' di atleta nel gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse, e' inquadrato nella istituita qualifica di atleta.
2. Il personale inquadrato ai sensi del presente articolo, ai fini del conseguimento degli scatti convenzionali, conserva l'anzianita' maturata nella qualifica di provenienza.
Art. 257 (Inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei direttivi logistico-gestionali). - 1. Il personale con la qualifica di funzionario amministrativo-contabile vice direttore, che abbia meno di due anni di effettivo servizio nel ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori, e' inquadrato nella istituita qualifica di vice direttore logistico-gestionale.
2. Il personale con la qualifica di funzionario amministrativo-contabile vice direttore, che abbia maturato due anni e meno di sette anni e sei mesi di effettivo servizio nel ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori, e' inquadrato nella istituita qualifica di direttore logistico-gestionale.
3. Il personale con la qualifica di funzionario amministrativo-contabile vice direttore, che abbia maturato sette anni e sei mesi di effettivo servizio nel ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori, e' inquadrato nella istituita qualifica di direttore vicedirigente logistico-gestionale, collocandosi dopo il personale di cui ai commi 4 e 5.
4. Il personale con la qualifica di funzionario amministrativo-contabile direttore e' inquadrato nella istituita qualifica di direttore vicedirigente logistico-gestionale, collocandosi dopo il personale di cui al comma 5.
5. Il personale con la qualifica di funzionario amministrativo-contabile direttore-vicedirigente e' inquadrato nella istituita qualifica di direttore vicedirigente logistico-gestionale.
6. Il personale e' inquadrato secondo l'ordine del ruolo di provenienza.
7. Il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore, l'anzianita' eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento.
Art. 258 (Inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei direttivi informatici). - 1. Il personale con la qualifica di funzionario tecnico-informatico vice direttore, che abbia meno di due anni di effettivo servizio nel ruolo dei funzionari tecnico-informatici direttori, e' inquadrato nella istituita qualifica di vice direttore informatico.
2. Il personale con la qualifica di funzionario tecnico-informatico vice direttore, che abbia maturato due anni e meno di sette anni e sei mesi di effettivo servizio nel ruolo dei funzionari tecnico-informatici direttori, e' inquadrato nella istituita qualifica di direttore informatico.
3. Il personale con la qualifica di funzionario tecnico-informatico vice direttore, che abbia maturato sette anni e sei mesi di effettivo servizio nel ruolo dei funzionari tecnico-informatici direttori, e' inquadrato nella istituita qualifica di direttore informatico vicedirigente, collocandosi dopo il personale di cui ai commi 4 e 5.
4. Il personale con la qualifica di funzionario tecnico-informatico direttore e' inquadrato nella istituita qualifica di direttore vicedirigente informatico, collocandosi dopo il personale di cui al comma 5.
5. Il personale con la qualifica di funzionario tecnico-informatico direttore-vicedirigente e' inquadrato nella istituita qualifica di direttore vicedirigente informatico.
6. Il personale e' inquadrato secondo l'ordine del ruolo di provenienza.
7. Il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore, l'anzianita' eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento.
Capo II (Concorsi straordinari). - Art. 259 (Concorsi straordinari a direttore, direttore logistico-gestionale e direttore informatico). - 1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, sono banditi i seguenti concorsi straordinari:
a) concorso per titoli ed esami, per la copertura di 25 posti, per l'accesso alla qualifica di direttore, riservato al personale inquadrato nel ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni operative di cui all'articolo 13-ter del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, in possesso del titolo di studio e del titolo abilitativo di cui all'articolo 143;
b) concorso per titoli ed esami, per la copertura di 15 posti, per l'accesso alla qualifica di direttore logistico-gestionale, riservato al personale inquadrato nel ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni logistico-gestionali di cui all'articolo 13-octies del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, in possesso di laurea magistrale ad indirizzo giuridico ed economico, da individuarsi con decreto di cui al comma 5;
c) concorso per titoli ed esami, per la copertura di 3 posti, per l'accesso alla qualifica di direttore informatico, riservato al personale inquadrato nel ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni informatiche di cui all'articolo 13-octies del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, in possesso di laurea magistrale ad indirizzo informatico, da individuarsi con decreto di cui al comma 5.
2. Non e' ammesso ai concorsi di cui al comma 1 il personale che, nel triennio precedente la data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, abbia riportato una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. Non e', altresi', ammesso ai concorsi il personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione.
3. Il personale vincitore dei concorsi di cui al comma 1 e' ammesso a frequentare corsi di formazione, della durata di tre mesi, presso l'Istituto superiore antincendi, che si concludono con un esame finale. Il personale che abbia superato l'esame finale e' immesso, rispettivamente, nelle qualifiche di direttore, direttore logistico-gestionale e direttore informatico, permanendo nella qualifica di nuovo inquadramento per un periodo di sette anni e sei mesi. Nel caso di mancato superamento dell'esame di fine corso, il personale permane nel ruolo e nella qualifica di provenienza.
4. L'assegnazione alle sedi di servizio e' effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione.
5. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalita' di svolgimento dei concorsi, le classi di laurea magistrale prescritte per l'ammissione ai concorsi di cui al comma 1, lettere b) e c), le prove di esame, la composizione delle commissioni esaminatrici, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse, i criteri di formazione delle graduatorie finali, le modalita' di svolgimento dei corsi di formazione, dei relativi esami finali ed i criteri per la formazione delle graduatorie di fine corso.
Art. 260 (Concorsi straordinari per primo dirigente). - 1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, sono banditi i seguenti concorsi straordinari:
a) concorso, per titoli ed esami, a cinque posti per l'accesso alla qualifica di primo dirigente logistico-gestionale, riservato al personale inquadrato nell'istituita qualifica di direttore vicedirigente logistico-gestionale che abbia maturato complessivamente nove anni e sei mesi di effettivo servizio nel ruolo dei direttivi logistico-gestionali e nel ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori del previgente ordinamento;
b) concorso, per titoli ed esami, a un posto per l'accesso alla qualifica di primo dirigente informatico, riservato al personale inquadrato nell'istituita qualifica di direttore vicedirigente informatico che abbia maturato complessivamente nove anni e sei mesi di effettivo servizio nel ruolo dei direttivi informatici e nel ruolo dei funzionari tecnico-informatici direttori del previgente ordinamento;
c) concorso, per titoli ed esami, a un posto per l'accesso alla qualifica di primo dirigente che espleta le funzioni di cui all'articolo 142, comma 4, riservato al personale con la qualifica di direttore vicedirigente di cui al titolo II, capo I, che abbia maturato nove anni e sei mesi di effettivo servizio nel ruolo dei direttivi, nonche' al personale inquadrato nell'istituita qualifica di direttore vicedirigente dei ruoli tecnico-professionali di cui al titolo II, capo II, che abbia maturato complessivamente nove anni e sei mesi di effettivo servizio nei ruoli dei direttivi tecnico-professionali e nei ruoli di provenienza del previgente ordinamento.
2. Non e' ammesso ai concorsi di cui al comma 1 il personale che, nel triennio precedente la data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, abbia riportato una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. Non e', altresi', ammesso ai concorsi il personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione.
3. Il personale vincitore dei concorsi di cui al comma 1 e' ammesso a frequentare corsi di formazione, della durata di tre mesi, presso l'Istituto superiore antincendi, che si concludono con un esame finale. Il personale che abbia superato l'esame finale e' immesso, rispettivamente, nelle qualifiche di primo dirigente logistico-gestionale, primo dirigente informatico e primo dirigente con incarico di comunicazione in emergenza. Nel caso di mancato superamento dell'esame di fine corso, il personale permane nel ruolo e nella qualifica di provenienza.
4. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalita' di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1, la composizione delle commissioni esaminatrici, le prove di esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse, i criteri per la formazione delle graduatorie finali, nonche' le modalita' di svolgimento dei corsi di formazione e dei relativi esami.
Capo III (Disposizioni economico-finanziarie). - Art. 261 (Clausola di salvaguardia retributiva). - 1. Nelle ipotesi in cui il personale del Corpo nazionale, a seguito delle promozioni alle qualifiche iniziali dei ruoli superiori ovvero delle operazioni di primo inquadramento previste dal presente decreto, consegua, a titolo di assegni fissi e continuativi, ivi compresi gli scatti convenzionali, un trattamento economico inferiore a quello in godimento allo stesso titolo all'atto delle promozioni o degli inquadramenti medesimi, l'eccedenza e' attribuita sotto forma di assegno ad personam pensionabile da riassorbire con i successivi miglioramenti economici.
Art. 262 (Trattamento economico). - 1. Gli importi dello stipendio tabellare del personale del Corpo nazionale sono fissati nella tabella C, allegata al presente decreto.».
 
Art. 6
Modifiche alle Tabelle A, B e C del decreto legislativo 13 ottobre
2005, n. 217

1. La tabella A, allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e' sostituita dalla tabella A allegata al presente decreto.
2. La tabella B, allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e' sostituita dalla tabella B allegata al presente decreto.
3. La tabella C, allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e' sostituita dalla tabella C allegata al presente decreto.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2025, la dotazione organica del ruolo dei dirigenti logistico-gestionali di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e' incrementata di quattro unita' ed e' ridotta nella stessa misura la dotazione organica del ruolo dei direttivi logistico-gestionali. A decorrere dal 1° gennaio 2026, la dotazione organica del ruolo dei dirigenti logistico-gestionali di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e' incrementata di ulteriori quattro unita' ed e' ridotta nella stessa misura la dotazione organica del ruolo dei direttivi logistico-gestionali. Con le stesse decorrenze, viene aggiornata la tabella B allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
 
Art. 7

Abrogazioni

1. I Titoli III e V del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, sono abrogati.
 
Art. 8

Modifiche al Capo III del decreto legislativo
29 maggio 2017, n. 97

1. La rubrica del capo III del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, e' sostituita dalla seguente: «Ruoli ad esaurimento».
2. L'articolo 13 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, e' sostituito dal seguente:
«Art. 13 (Ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) ad esaurimento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). - 1. I ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) ad esaurimento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, istituiti ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, sono riarticolati come di seguito:
a) ruolo dei vigili del fuoco AIB, distinto nelle qualifiche di vigile del fuoco AIB, vigile del fuoco esperto AIB e vigile del fuoco coordinatore AIB;
b) ruolo dei capi squadra e dei capi reparto AIB, distinto nelle qualifiche di capo squadra AIB, capo squadra esperto AIB e capo reparto AIB;
c) ruolo degli ispettori antincendi AIB, distinto nelle qualifiche di ispettore antincendi AIB, ispettore antincendi esperto AIB e ispettore antincendi coordinatore AIB;
d) ruolo dei direttivi AIB, distinto nelle qualifiche di vice direttore AIB, direttore AIB e direttore vicedirigente AIB;
e) ruolo dei dirigenti AIB, distinto nelle qualifiche di primo dirigente AIB e dirigente superiore AIB;
f) ruolo dei direttivi speciali antincendi AIB, distinto nelle qualifiche di vice direttore speciale antincendi AIB, direttore speciale antincendi AIB e direttore coordinatore speciale antincendi AIB.
2. Il personale gia' inquadrato nei ruoli ad esaurimento AIB secondo le corrispondenze indicate nella tabella B allegata al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, e' reinquadrato nei ruoli e nelle qualifiche istituite con il presente articolo ai sensi del titolo VI, capo I, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e mantiene la stessa anzianita' di servizio e lo stesso ordine di ruolo. Al predetto personale si applicano le disposizioni vigenti per i corrispondenti ruoli e qualifiche del personale che espleta funzioni operative del Corpo nazionale in materia di stato giuridico, polizia giudiziaria, progressione in carriera e trattamento economico. Il medesimo personale continua a svolgere le funzioni previste dall'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177.
3. In relazione alle cessazioni progressivamente determinatesi nei ruoli ad esaurimento AIB di cui al presente articolo, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177.
4. Al fine di assicurare la funzionalita' del servizio AIB, eventuali carenze del personale proveniente dai ruoli ad esaurimento AIB possono essere temporaneamente coperte con impiego del personale dei ruoli ordinari del Corpo nazionale, senza pregiudizio della progressione in carriera del personale dei ruoli ad esaurimento AIB.».
3. Dopo l'articolo 13 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, sono inseriti i seguenti articoli:
«Art. 13-bis (Istituzione di ulteriori ruoli ad esaurimento). - 1. In relazione alla soppressione di ruoli e qualifiche del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco disposta nel presente decreto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, sono istituiti i seguenti ruoli, nei quali viene inquadrato il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto:
a) ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni operative;
b) ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista;
c) ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale tecnico-professionale che espleta funzioni logistico-gestionali e informatiche;
d) ruoli professionali ad esaurimento dei direttivi e dei dirigenti medici;
e) ruoli professionali ad esaurimento dei direttivi e dei dirigenti ginnico-sportivi.
Art. 13-ter (Ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni operative). - 1. In un'apposita sezione del comparto di negoziazione del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' istituito il ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni operative, articolato nelle seguenti qualifiche:
1) vice direttore speciale;
2) direttore speciale;
3) direttore coordinatore speciale.
2. Il personale in possesso dal 1° gennaio 2006 della qualifica di ispettore antincendi esperto e' inquadrato nella istituita qualifica ad esaurimento di vice direttore speciale, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui al comma 4.
3. Il personale con la qualifica di ispettore antincendi esperto, che abbia maturato trenta anni di effettivo servizio e che sia in possesso di laurea in ingegneria o architettura, e' inquadrato nella istituita qualifica ad esaurimento di vice direttore speciale, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui ai commi 4 e 2.
4. Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi, che abbia meno di due anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica ad esaurimento di vice direttore speciale.
5. Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi, che abbia maturato due anni e meno di sette anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica ad esaurimento di direttore speciale.
6. Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi, che abbia maturato sette anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica ad esaurimento di direttore coordinatore speciale, collocandosi dopo il personale di cui ai commi 8 e 7.
7. Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi capo e' inquadrato nella istituita qualifica ad esaurimento di direttore coordinatore speciale, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui al comma 8.
8. Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi capo denominato "esperto" e' inquadrato nella istituita qualifica ad esaurimento di direttore coordinatore speciale.
9. Gli inquadramenti sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza.
10. Il personale inquadrato ai sensi dei commi 4 e 5 conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore, l'anzianita' eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento.
11. La promozione alla qualifica di direttore speciale e' conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai vice direttori speciali che abbiano maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica e che nel triennio precedente non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria.
12. La promozione alla qualifica di direttore coordinatore speciale e' conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai direttori speciali che abbiano maturato cinque anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e che nel triennio precedente non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria.
13. Al personale di cui al presente articolo che abbia maturato sedici anni di effettivo servizio nelle qualifiche del ruolo ad esaurimento e' attribuito uno scatto convenzionale; al medesimo personale e' attribuito un ulteriore scatto convenzionale, dopo ventisei anni di effettivo servizio. Gli scatti convenzionali non sono attribuiti al personale che, nel triennio precedente, abbia riportato una valutazione inferiore a sufficiente, secondo i criteri di cui al comma 19, o una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria o sia stato sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione degli scatti convenzionali avviene anche con effetto retroattivo.
14. E' escluso dall'inquadramento nel ruolo di cui al comma 1 il personale sottoposto a procedimento penale o a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento o di applicazione di una sanzione meno grave della sanzione pecuniaria, l'inquadramento nel ruolo sara' effettuato con effetto retroattivo.
15. E' altresi' escluso dall'inquadramento nel ruolo di cui al comma 1 il personale che, nel quinquennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto, abbia riportato una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria ovvero che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che sia stato sottoposto a misura di prevenzione.
16. Il personale escluso dall'inquadramento di cui al presente articolo ai sensi dei commi 14 e 15 e' inquadrato nel ruolo degli ispettori antincendi ai sensi dell'articolo 247 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
17. Il personale di cui al presente articolo, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 222, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, svolge, anche in relazione alla qualificazione professionale posseduta, le funzioni implicanti autonoma responsabilita' decisionale e specifica professionalita' inerenti ai compiti istituzionali del Corpo nazionale, secondo i livelli di responsabilita' e gli ambiti di competenza correlati alla qualifica ricoperta. Il personale del ruolo dei direttivi speciali riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, nei limiti di competenza previsti per il ruolo di appartenenza. Il medesimo personale esercita le predette funzioni coadiuvando per gli aspetti organizzativi, procedurali e di gestione generali; svolge, nell'ambito dell'ufficio cui e' assegnato, funzioni di direzione di unita' organizzative, previste per il ruolo di appartenenza, e di distretti; esercita compiti di pianificazione, coordinamento e controllo di piu' unita' organiche nell'ufficio cui e' assegnato, con diretta responsabilita' per le direttive impartite, per i risultati conseguiti e per gli atti, anche a rilevanza esterna, delegati dal dirigente; svolge gli incarichi per i quali e' richiesta una specifica competenza professionale direttamente attinente o collegata ai titoli abilitativi posseduti; partecipa alle attivita' di soccorso tecnico urgente e, ove necessario, ne assume la direzione; nell'attivita' di soccorso, di difesa civile e di protezione civile propone piani di intervento ed effettua con piena autonomia gli interventi nell'ambito di competenza; in caso di emergenze di protezione civile, puo' essergli affidata la responsabilita' di gruppi operativi di tipo articolato e complesso; svolge attivita' di indirizzo, coordinamento e gestione connesse al funzionamento di servizi specialistici e specializzati, anche a seguito del superamento di percorsi di qualificazione e professionalizzazione nelle specifiche discipline; puo' essere delegato al rilascio di atti a rilevanza esterna in materia di prevenzione incendi; svolge, in relazione alla qualificazione professionale posseduta, attivita' di studio e di ricerca, attivita' ispettive e specialistiche di particolare rilevanza nel settore di propria competenza e ne segue le fasi di sperimentazione, implementazione, verifica e controllo; predispone piani e studi di fattibilita', monitorandone risultati e costi; partecipa alle procedure contrattuali per l'affidamento di lavori, servizi e forniture e alle procedure di acquisto, alle attivita' di indagine di mercato ed a quelle di collaudo; svolge, in relazione alla professionalita' posseduta, compiti di gestione ed attuazione dell'attivita' di istruzione e formazione del personale del Corpo nazionale e partecipa in qualita' di componente alle commissioni d'esame.
18. Fino alla cessazione dal servizio del personale inquadrato ai sensi del presente articolo e' reso indisponibile un numero finanziariamente equivalente di posti nel ruolo dei direttivi aggiunti e, per le unita' in eccedenza rispetto alla dotazione organica del predetto ruolo dei direttivi aggiunti, e' reso indisponibile un numero finanziariamente equivalente di posti nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori antincendi.
19. Il personale di cui al presente articolo e' valutato annualmente dall'amministrazione, ai sensi dell'articolo 134 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
20. Le posizioni organizzative di cui all'articolo 222 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, sono conferite, in via transitoria, al personale di cui al presente articolo.
Art. 13-quater (Ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista aeronavigante). - 1. In un'apposita sezione del comparto di negoziazione del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono istituiti i seguenti ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista aeronavigante:
a) Ruolo dei direttivi speciali dei piloti di aeromobile, articolato in tre qualifiche:
1) pilota di aeromobile vice direttore speciale;
2) pilota di aeromobile direttore speciale;
3) pilota di aeromobile direttore coordinatore speciale;
b) Ruolo dei direttivi speciali degli specialisti di aeromobile, articolato in tre qualifiche:
1) specialista di aeromobile vice direttore speciale;
2) specialista di aeromobile direttore speciale;
3) specialista di aeromobile direttore coordinatore speciale.
2. Il personale specialista aeronavigante che presta servizio presso i reparti volo ovvero presso gli uffici del servizio aereo della direzione centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, e' inquadrato nelle qualifiche dei ruoli di cui al comma 1 secondo quanto indicato ai commi seguenti.
3. Il personale con la qualifica di ispettore antincendi esperto, che sia stato inquadrato nella predetta qualifica a decorrere dal 1° gennaio 2006 ovvero che abbia maturato trenta anni di effettivo servizio e che sia in possesso del brevetto e della licenza di pilota o di specialista di aeromobile, e' inquadrato, rispettivamente, nelle qualifiche ad esaurimento di pilota di aeromobile vice direttore speciale e di specialista di aeromobile vice direttore speciale, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui al comma 4.
4. Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi, che abbia meno di due anni di effettivo servizio nella qualifica e che sia in possesso del brevetto e della licenza di pilota o di specialista di aeromobile, e' inquadrato, rispettivamente, nelle qualifiche ad esaurimento di pilota di aeromobile vice direttore speciale e di specialista di aeromobile vice direttore speciale.
5. Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi, che abbia maturato due anni e meno di sette anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e che sia in possesso del brevetto e della licenza di pilota o di specialista di aeromobile, e' inquadrato, rispettivamente, nelle qualifiche ad esaurimento di pilota di aeromobile direttore speciale e di specialista di aeromobile direttore speciale.
6. Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi, che abbia maturato sette anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e che sia in possesso del brevetto e della licenza di pilota o di specialista di aeromobile di aeromobile, e' inquadrato, rispettivamente, nelle qualifiche ad esaurimento di pilota di aeromobile direttore coordinatore speciale e di specialista di aeromobile direttore coordinatore speciale, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui ai commi 8 e 7.
7. Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi capo, in possesso del brevetto e della licenza di pilota o di specialista di aeromobile, e' inquadrato, rispettivamente, nelle qualifiche ad esaurimento di pilota di aeromobile direttore coordinatore speciale e di specialista di aeromobile direttore coordinatore speciale, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui al comma 8.
8. Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi capo denominato "esperto", in possesso del brevetto e della licenza di pilota o di specialista di aeromobile, e' inquadrato, rispettivamente, nelle qualifiche ad esaurimento di pilota di aeromobile direttore coordinatore speciale e di specialista di aeromobile direttore coordinatore speciale.
9. Gli inquadramenti sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza. Il personale inquadrato ai sensi dei commi 4 e 5 conserva, ai fini della progressione alle qualifiche superiori, l'anzianita' eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento.
10. La promozione alle qualifiche di pilota di aeromobile direttore speciale e di specialista di aeromobile direttore speciale e' conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, rispettivamente, ai piloti di aeromobile vice direttori speciali e agli specialisti di aeromobile vice direttori speciali che abbiano maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria.
11. La promozione alle qualifiche di pilota di aeromobile direttore coordinatore speciale e di specialista di aeromobile direttore coordinatore speciale e' conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, rispettivamente, ai piloti di aeromobile direttori speciali e agli specialisti di aeromobile direttori speciali che abbiano maturato cinque anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria.
12. Al personale di cui al presente articolo che abbia maturato sedici anni di effettivo servizio nelle qualifiche dei ruoli ad esaurimento e' attribuito uno scatto convenzionale; al medesimo personale e' attribuito un ulteriore scatto convenzionale, dopo ventisei anni di effettivo servizio. Gli scatti convenzionali non sono attribuiti al personale che, nel triennio precedente, abbia riportato una valutazione inferiore a sufficiente, secondo i criteri di cui al comma 19, o una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria o sia stato sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione degli scatti convenzionali avviene anche con effetto retroattivo.
13. E' escluso dall'inquadramento nel ruolo di cui al comma 1 il personale sottoposto a procedimento penale o a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento o di applicazione di una sanzione meno grave della sanzione pecuniaria, l'inquadramento nel ruolo sara' effettuato con effetto retroattivo.
14. E' altresi' escluso dall'inquadramento nel ruolo di cui al comma 1 il personale che, nel quinquennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto, abbia riportato una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria ovvero che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che sia stato sottoposto a misura di prevenzione.
15. Il personale escluso dall'inquadramento di cui al presente articolo ai sensi dei commi 13 e 14 e' inquadrato secondo quanto indicato al comma seguente.
16. Il personale che riveste la qualifica di:
a) ispettore antincendi esperto, che sia stato inquadrato nella predetta qualifica a decorrere dal 1° gennaio 2006 ovvero che abbia maturato trenta anni di effettivo servizio e che sia in possesso del brevetto e della licenza di pilota o di specialista di aeromobile, e' inquadrato, rispettivamente, nelle istituite qualifiche di pilota di aeromobile ispettore coordinatore o di specialista di aeromobile ispettore coordinatore, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui alla lettera b);
b) sostituto direttore antincendi, in possesso del brevetto e della licenza di pilota o di specialista di aeromobile, e' inquadrato, rispettivamente, nelle istituite qualifiche di pilota di aeromobile ispettore coordinatore o di specialista di aeromobile ispettore coordinatore;
c) sostituto direttore antincendi capo e di sostituto direttore antincendi capo denominato "esperto", in possesso del brevetto e della licenza di pilota o di specialista di aeromobile, e' inquadrato, rispettivamente, nelle istituite qualifiche di pilota di aeromobile ispettore coordinatore o di specialista di aeromobile ispettore coordinatore con l'attribuzione di uno scatto convenzionale.
17. Il personale specialista aeronavigante ad esaurimento presta servizio presso i reparti volo e puo' essere impiegato presso gli uffici del servizio aereo della direzione centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile; svolge le funzioni di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, nell'ambito delle materie attinenti alla specialita' posseduta.
18. Fino alla cessazione dal servizio del personale inquadrato nei ruoli di cui al comma 1, e' reso indisponibile un numero finanziariamente equivalente di posti nella qualifica iniziale dei ruoli delle specialita' aeronaviganti.
19. Il personale di cui al presente articolo e' valutato annualmente dall'amministrazione, ai sensi dell'articolo 134 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
Art. 13-quinquies (Ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista elisoccorritore). - 1. In un'apposita sezione del comparto di negoziazione del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' istituito il ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista elisoccorritore, articolato in tre qualifiche:
1) elisoccorritore vice direttore speciale;
2) elisoccorritore direttore speciale;
3) elisoccorritore direttore coordinatore speciale.
2. Il personale con la qualifica di ispettore antincendi esperto, che sia stato inquadrato nella predetta qualifica a decorrere dal 1° gennaio 2006 ovvero che abbia maturato trenta anni di effettivo servizio e che sia in possesso della specializzazione speleo alpino fluviale di livello 2B, e' inquadrato, a domanda, nella qualifica ad esaurimento di elisoccorritore vice direttore speciale, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui al comma 3.
3. Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi, che abbia meno di due anni di effettivo servizio nella qualifica e che sia in possesso della specializzazione speleo alpino fluviale di livello 2B, e' inquadrato, a domanda, nella qualifica ad esaurimento di elisoccorritore vice direttore speciale.
4. Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi, che abbia maturato due anni e meno di sette anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e che sia in possesso della specializzazione speleo alpino fluviale di livello 2B, e' inquadrato, a domanda, nella qualifica ad esaurimento di elisoccorritore direttore speciale.
5. Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi, che abbia maturato sette anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e che sia in possesso della specializzazione speleo alpino fluviale di livello 2B, e' inquadrato, a domanda, nella qualifica ad esaurimento di elisoccorritore direttore coordinatore speciale, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui ai commi 7 e 6.
6. Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi capo, in possesso della specializzazione speleo alpino fluviale di livello 2B, e' inquadrato, a domanda, nella qualifica ad esaurimento di elisoccorritore direttore coordinatore speciale, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui al comma 7.
7. Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi capo denominato "esperto", in possesso della specializzazione speleo alpino fluviale di livello 2B, e' inquadrato, a domanda, nella qualifica ad esaurimento di elisoccorritore direttore coordinatore speciale.
8. Gli inquadramenti sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza. Il personale inquadrato ai sensi dei commi 3 e 4 conserva, ai fini della promozione alle qualifiche superiori, l'anzianita' eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento.
9. La promozione alla qualifica di elisoccorritore direttore speciale e' conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, agli elisoccorritori vice direttori speciali che abbiano maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria.
10. La promozione alla qualifica di elisoccorritore direttore coordinatore speciale e' conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, agli elisoccorritori direttori speciali che abbiano maturato cinque anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria.
11. Al personale di cui al presente articolo che abbia maturato sedici anni di effettivo servizio nelle qualifiche del ruolo ad esaurimento e' attribuito uno scatto convenzionale; al medesimo personale e' attribuito un ulteriore scatto convenzionale, dopo ventisei anni di effettivo servizio. Gli scatti convenzionali non sono attribuiti al personale che, nel triennio precedente, abbia riportato una valutazione inferiore a sufficiente, secondo i criteri di cui al comma 17, o una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria o sia stato sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione degli scatti convenzionali avviene anche con effetto retroattivo.
12. E' escluso dall'inquadramento nel ruolo di cui al comma 1 il personale sottoposto a procedimento penale o a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento o di applicazione di una sanzione meno grave della sanzione pecuniaria, l'inquadramento nel ruolo sara' effettuato con effetto retroattivo.
13. E' altresi' escluso dall'inquadramento nel ruolo di cui al comma 1 il personale che, nel quinquennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto, abbia riportato una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria ovvero che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che sia stato sottoposto a misura di prevenzione.
14. Il personale escluso dall'inquadramento di cui al presente articolo ai sensi dei commi 12 e 13 e' inquadrato nel ruolo degli ispettori antincendi, ai sensi dell'articolo 247 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
15. Il personale specialista elisoccorritore ad esaurimento presta servizio presso i reparti volo e puo' essere impiegato presso gli uffici del servizio aereo della direzione centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile; svolge le funzioni di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, nell'ambito delle materie attinenti alla specialita' posseduta.
16. Fino alla cessazione dal servizio del personale inquadrato nel ruolo di cui al comma 1, e' reso indisponibile un numero finanziariamente equivalente di posti nella qualifica iniziale del ruolo degli specialisti elisoccorritori.
17. Il personale di cui al presente articolo e' valutato annualmente dall'amministrazione, ai sensi dell'articolo 134 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
Art. 13-sexies (Ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista nautico). - 1. In un'apposita sezione del comparto di negoziazione del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono istituiti i seguenti ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista nautico:
a) Ruolo dei direttivi speciali dei nautici di coperta, articolato in tre qualifiche:
1) nautico di coperta vice direttore speciale;
2) nautico di coperta direttore speciale;
3) nautico di coperta direttore coordinatore speciale;
b) Ruolo dei direttivi speciali dei nautici di macchina, articolato in tre qualifiche:
1) nautico di macchina vice direttore speciale;
2) nautico di macchina direttore speciale;
3) nautico di macchina direttore coordinatore speciale.
2. Il personale con la qualifica di ispettore antincendi esperto, che sia stato inquadrato nella predetta qualifica a decorrere dal 1° gennaio 2006 ovvero che abbia maturato trenta anni di effettivo servizio e che sia in possesso di brevetto e di abilitazione di nautico di coperta o di nautico di macchina, e' inquadrato, a domanda, rispettivamente, nelle istituite qualifiche ad esaurimento di nautico di coperta vice direttore speciale e di nautico di macchina vice direttore speciale, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui al comma 3.
3. Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi, che abbia meno di due anni di effettivo servizio nella qualifica e che sia in possesso di brevetto e di abilitazione di nautico di coperta o di nautico di macchina, e' inquadrato, a domanda, rispettivamente, nelle istituite qualifiche ad esaurimento di nautico di coperta vice direttore speciale e di nautico di macchina vice direttore speciale.
4. Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi, che abbia maturato due anni e meno di sette anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e che sia in possesso di brevetto e di abilitazione di nautico di coperta o di nautico di macchina, e' inquadrato, a domanda, rispettivamente, nelle istituite qualifiche ad esaurimento di nautico di coperta direttore speciale e di nautico di macchina direttore speciale.
5. Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi, che abbia maturato sette anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e che sia in possesso di brevetto e di abilitazione di nautico di coperta o di nautico di macchina, e' inquadrato, a domanda, rispettivamente, nelle istituite qualifiche ad esaurimento di nautico di coperta direttore coordinatore speciale e di nautico di macchina direttore coordinatore speciale, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui ai commi 7 e 6.
6. Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi capo, in possesso di brevetto e di abilitazione di nautico di coperta o di nautico di macchina, e' inquadrato, a domanda, rispettivamente, nelle istituite qualifiche ad esaurimento di nautico di coperta direttore coordinatore speciale e di nautico di macchina direttore coordinatore speciale, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui al comma 7.
7. Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi capo denominato "esperto", in possesso di brevetto e di abilitazione di nautico di coperta o di nautico di macchina, e' inquadrato, a domanda, rispettivamente, nelle istituite qualifiche ad esaurimento di nautico di coperta direttore coordinatore speciale e di nautico di macchina direttore coordinatore speciale.
8. Gli inquadramenti sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza. Il personale inquadrato ai sensi dei commi 3 e 4 conserva, ai fini della promozione alle qualifiche superiori, l'anzianita' eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento.
9. La promozione alle qualifiche di nautico di coperta direttore speciale e di nautico di macchina direttore speciale e' conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, rispettivamente, ai nautici di coperta vice direttori speciali e ai nautici di macchina vice direttori speciali che abbiano maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria.
10. La promozione alle qualifiche di nautico di coperta direttore coordinatore speciale e di nautico di macchina direttore coordinatore speciale e' conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, rispettivamente, ai nautici di coperta direttori speciali e ai nautici di macchina direttori speciali che abbiano maturato cinque anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria.
11. Al personale di cui al presente articolo che abbia maturato sedici anni di effettivo servizio nelle qualifiche dei ruoli ad esaurimento e' attribuito uno scatto convenzionale; al medesimo personale e' attribuito un ulteriore scatto convenzionale, dopo ventisei anni di effettivo servizio. Gli scatti convenzionali non sono attribuiti al personale che, nel triennio precedente, abbia riportato una valutazione inferiore a sufficiente, secondo i criteri di cui al comma 17, o una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria o sia stato sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione degli scatti convenzionali avviene anche con effetto retroattivo.
12. E' escluso dall'inquadramento nel ruolo di cui al comma 1 il personale sottoposto a procedimento penale o a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento o di applicazione di una sanzione meno grave della sanzione pecuniaria, l'inquadramento nel ruolo sara' effettuato con effetto retroattivo.
13. E' altresi' escluso dall'inquadramento nel ruolo di cui al comma 1 il personale che, nel quinquennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto, abbia riportato una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria ovvero che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che sia stato sottoposto a misura di prevenzione.
14. Il personale escluso dall'inquadramento di cui al presente articolo ai sensi dei commi 12 e 13 e' inquadrato nel ruolo degli ispettori antincendi, ai sensi dell'articolo 247 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
15. Il personale specialista nautico ad esaurimento presta servizio presso i distaccamenti portuali e puo' essere impiegato presso gli uffici del servizio nautico della direzione centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile; svolge le funzioni di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, nell'ambito delle materie attinenti alla specialita' posseduta.
16. Fino alla cessazione dal servizio del personale inquadrato nei ruoli di cui al comma 1, e' reso indisponibile un numero finanziariamente equivalente di posti nella qualifica iniziale dei ruoli delle specialita' nautiche.
17. Il personale di cui al presente articolo e' valutato annualmente dall'amministrazione, ai sensi dell'articolo 134 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
Art. 13-septies (Ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista sommozzatore). - 1. In un'apposita sezione del comparto di negoziazione del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' istituito il ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista sommozzatore, articolato in tre qualifiche:
1) sommozzatore vice direttore speciale;
2) sommozzatore direttore speciale;
3) sommozzatore direttore coordinatore speciale.
2. Il personale con la qualifica di ispettore antincendi esperto, che sia stato inquadrato nella predetta qualifica a decorrere dal 1° gennaio 2006 ovvero che abbia maturato trenta anni di effettivo servizio e che sia in possesso del brevetto di sommozzatore e' inquadrato, a domanda, nella istituita qualifica di sommozzatore vice direttore speciale, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui al comma 3.
3. Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi, che abbia meno di due anni di servizio nella qualifica e che sia in possesso del brevetto di sommozzatore e' inquadrato, a domanda, nella istituita qualifica di sommozzatore vice direttore speciale.
4. Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi, che abbia maturato due anni e meno di sette anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e che sia in possesso del brevetto di sommozzatore e' inquadrato, a domanda, nella istituita qualifica di sommozzatore direttore speciale.
5. Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi, che abbia maturato sette anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e che sia in possesso del brevetto di sommozzatore e' inquadrato, a domanda, nella istituita qualifica di sommozzatore direttore coordinatore speciale.
6. Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi capo, in possesso del brevetto di sommozzatore, e' inquadrato, a domanda, nella istituita qualifica di sommozzatore direttore coordinatore speciale.
7. Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi capo denominato "esperto", in possesso del brevetto di sommozzatore e' inquadrato, a domanda, nella istituita qualifica di sommozzatore direttore coordinatore speciale.
8. Gli inquadramenti sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza. Il personale inquadrato ai sensi dei commi 3 e 4 conserva, ai fini della promozione alle qualifiche superiori, l'anzianita' eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento.
9. Al personale di cui al presente articolo si applicano le disposizioni degli altri ruoli dei direttivi speciali del personale specialista in materia di progressione in carriera e attribuzione degli scatti convenzionali.
10. E' escluso dall'inquadramento nel ruolo di cui al comma 1 il personale sottoposto a procedimento penale o a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento o di applicazione di una sanzione meno grave della sanzione pecuniaria, l'inquadramento nel ruolo sara' effettuato con effetto retroattivo.
11. E' altresi' escluso dall'inquadramento nel ruolo di cui al comma 1 il personale che, nel quinquennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto, abbia riportato una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria ovvero che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che sia stato sottoposto a misura di prevenzione.
12. Il personale escluso dall'inquadramento di cui al presente articolo e' inquadrato nel ruolo degli ispettori antincendi, ai sensi dell'articolo 247 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
13. Il personale specialista sommozzatore ad esaurimento presta servizio presso i nuclei sommozzatori e puo' essere impiegato presso gli uffici del servizio sommozzatori della direzione centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile; svolge le funzioni di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, nell'ambito delle materie attinenti alla specialita' posseduta.
14. Fino alla cessazione dal servizio del personale inquadrato nel ruolo di cui al comma 1, e' reso indisponibile un numero finanziariamente equivalente di posti nella qualifica iniziale del ruolo degli specialisti sommozzatori.
15. Il personale di cui al presente articolo e' valutato annualmente dall'amministrazione, ai sensi dell'articolo 134 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
Art. 13-octies (Ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale tecnico-professionale che espleta funzioni logistico-gestionali e informatiche). - 1. In un'apposita sezione del comparto di negoziazione del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono istituiti i seguenti ruoli ad esaurimento del personale tecnico-professionale, che espleta funzioni logistico-gestionali e informatiche:
a) Ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali del personale tecnico-professionale che espleta funzioni logistico-gestionali, articolato nelle seguenti qualifiche:
1) vice direttore speciale logistico-gestionale;
2) direttore speciale logistico-gestionale;
3) direttore coordinatore speciale logistico-gestionale;
b) Ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali del personale tecnico-professionale che espleta funzioni informatiche, articolato nelle seguenti qualifiche:
1) vice direttore speciale informatico;
2) direttore speciale informatico;
3) direttore coordinatore speciale informatico.
2. Il personale con la qualifica di collaboratore amministrativo-contabile esperto o di collaboratore tecnico-informatico esperto, che abbia maturato trenta anni di effettivo servizio e che sia in possesso di laurea, e' inquadrato, rispettivamente, nelle istituite qualifiche ad esaurimento di vice direttore speciale logistico-gestionale e vice direttore speciale informatico, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui al comma 3.
3. Il personale con la qualifica di sostituto direttore amministrativo-contabile o di sostituto direttore tecnico-informatico, che abbia meno di due anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato, rispettivamente, nelle istituite qualifiche ad esaurimento di vice direttore speciale logistico-gestionale e vice direttore speciale informatico.
4. Il personale con la qualifica di sostituto direttore amministrativo-contabile o di sostituto direttore tecnico-informatico, che abbia maturato due anni e meno di sette anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato, rispettivamente, nelle istituite qualifiche ad esaurimento di direttore speciale logistico-gestionale e direttore speciale informatico.
5. Il personale con la qualifica di sostituto direttore amministrativo-contabile o di sostituto direttore tecnico-informatico, che abbia maturato sette anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato, rispettivamente, nelle istituite qualifiche ad esaurimento di direttore coordinatore speciale logistico-gestionale e direttore coordinatore speciale informatico, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui i commi 7 e 6.
6. Il personale con la qualifica di sostituto direttore amministrativo-contabile capo o di sostituto direttore tecnico-informatico capo, e' inquadrato, rispettivamente, nelle istituite qualifiche ad esaurimento di direttore coordinatore speciale logistico-gestionale e direttore coordinatore speciale informatico, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui al comma 7.
7. Il personale con la qualifica di sostituto direttore amministrativo-contabile capo denominato «esperto» o di sostituto direttore tecnico-informatico capo denominato "esperto" e' inquadrato, rispettivamente, nelle istituite qualifiche ad esaurimento di direttore coordinatore speciale logistico-gestionale e direttore coordinatore speciale informatico.
8. Gli inquadramenti sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza.
9. Il personale inquadrato ai sensi dei commi 3 e 4 conserva, ai fini della progressione alle qualifiche superiori, l'anzianita' eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento.
10. La promozione alle qualifiche di direttore speciale logistico-gestionale e di direttore speciale informatico e' conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, rispettivamente, ai vice direttori speciali logistico-gestionali e ai vice direttori speciali informatici che abbiano maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria.
11. La promozione alle qualifiche di direttore coordinatore speciale logistico-gestionale e di direttore coordinatore speciale informatico e' conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, rispettivamente, ai direttori speciali logistico-gestionali e ai direttori speciali informatici che abbiano maturato cinque anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria.
12. Al personale di cui al presente articolo che abbia maturato sedici anni di effettivo servizio nelle qualifiche dei ruoli ad esaurimento e' attribuito uno scatto convenzionale; al medesimo personale e' attribuito un ulteriore scatto convenzionale, dopo ventisei anni di effettivo servizio. Gli scatti convenzionali non sono attribuiti al personale che, nel triennio precedente, abbia riportato una valutazione inferiore a sufficiente, secondo i criteri di cui al comma 20, o una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria o sia stato sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione degli scatti convenzionali avviene anche con effetto retroattivo.
13. E' escluso dall'inquadramento nel ruolo di cui al comma 1 il personale sottoposto a procedimento penale o a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento o di applicazione di una sanzione meno grave della sanzione pecuniaria, l'inquadramento nel ruolo sara' effettuato con effetto retroattivo.
14. E' altresi' escluso dall'inquadramento nel ruolo di cui al comma 1 il personale che, nel quinquennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto, abbia riportato una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria ovvero che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che sia stato sottoposto a misura di prevenzione.
15. Il personale escluso dall'inquadramento di cui al presente articolo ai sensi dei commi 13 e 14 e' inquadrato nel ruolo degli ispettori logistico-gestionali e nel ruolo degli ispettori informatici, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 253 e 254 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
16. Il personale di cui al presente articolo espleta le funzioni proprie della qualifica di appartenenza anche a integrazione delle attivita' svolte dalle strutture operative, sia ordinariamente sia nei casi di calamita' pubbliche o in altre situazioni di emergenza.
17. Il personale di cui al comma 1, lettera a), ferma restando la sovraordinazione funzionale del personale appartenente ai ruoli di cui all'articolo 153 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, esercita funzioni logistico-gestionali, implicanti specifica professionalita', connesse all'assolvimento dei compiti istituzionali del Corpo nazionale, secondo i livelli di responsabilita' e gli ambiti di competenza correlati alla qualifica ricoperta, collaborando con il dirigente responsabile dell'ufficio cui e' assegnato e con i direttivi logistico-gestionali; svolge funzioni di direzione di unita' organizzative nell'ambito dell'ufficio cui e' assegnato ed esercita, nel quadro degli indirizzi ricevuti, compiti di pianificazione, coordinamento e controllo delle attivita' amministrative e contabili, con autonomia organizzativa e responsabilita' dei risultati conseguiti; predispone l'attivita' istruttoria ed elabora atti e provvedimenti attribuiti alla propria competenza e con grado di complessita' commisurato alla qualifica posseduta; svolge gli incarichi per i quali e' richiesta una specifica competenza professionale direttamente attinente al titolo di studio posseduto; svolge attivita' di studio, ricerca e verifica per l'applicazione delle normative vigenti; firma congiuntamente al funzionario delegato gli atti contabili; collabora alla predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo, in riferimento al proprio settore di competenza; svolge funzioni di consegnatario o economo e agente di cassa; partecipa alle procedure contrattuali per l'affidamento di lavori, servizi e forniture e alle procedure di acquisto, provvedendo anche alle attivita' di indagine di mercato e collaborando a quelle di collaudo; svolge, in relazione alla professionalita' posseduta, compiti di gestione ed attuazione dell'attivita' di formazione del personale del Corpo nazionale e partecipa in qualita' di componente alle commissioni d'esame.
18. Il personale di cui al comma 1, lettera b), ferma restando la sovraordinazione funzionale del personale appartenente ai ruoli di cui all'articolo 162 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, esercita funzioni informatiche, implicanti specifica professionalita', connesse all'assolvimento dei compiti istituzionali del Corpo nazionale, secondo i livelli di responsabilita' e gli ambiti di competenza correlati alla qualifica ricoperta, collaborando con il dirigente responsabile dell'ufficio cui e' assegnato e con i direttivi informatici; svolge funzioni di direzione di unita' organizzative nell'ambito dell'ufficio cui e' assegnato ed esercita, nel quadro degli indirizzi ricevuti, compiti di pianificazione, coordinamento e controllo delle attivita' del settore di competenza con autonomia organizzativa e responsabilita' dei risultati conseguiti; cura la progettazione, la realizzazione e il collaudo di lavorazioni inerenti al proprio indirizzo tecnico-professionale; svolge gli incarichi per i quali e' richiesta una specifica competenza professionale direttamente attinente al titolo di studio posseduto; nell'ambito del settore di competenza, svolge attivita' di studio e ricerca, elabora proposte e progetti e ne segue le fasi di sperimentazione, implementazione e verifica; effettua, anche avvalendosi di collaboratori, l'analisi tecnica di processi di lavoro, prefigura la struttura hardware e cura le specifiche tecniche e le funzioni relative al software, al sistema e alla rete; valuta prodotti di software e soluzioni hardware; controlla gli standard di funzionamento; pianifica, coordina e segue le attivita' di sviluppo dei sistemi informatici; partecipa alle procedure contrattuali per l'affidamento di lavori, servizi e forniture e alle procedure di acquisto, cooperando alle attivita' di indagine di mercato e a quelle di collaudo; svolge, in relazione alla professionalita' posseduta, compiti di gestione ed attuazione dell'attivita' di formazione del personale del Corpo nazionale e partecipa in qualita' di componente alle commissioni d'esame.
19. Fino alla cessazione dal servizio del personale inquadrato nei ruoli di cui al comma 1, e' reso indisponibile un numero finanziariamente equivalente di posti nelle qualifiche iniziali del ruolo degli ispettori logistico-gestionali e del ruolo degli ispettori informatici.
20. Il personale di cui al presente articolo e' valutato annualmente dall'amministrazione, ai sensi dell'articolo 134 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
Art. 13-novies (Ruoli professionali ad esaurimento dei direttivi e dirigenti medici). - 1. Sono istituiti i seguenti ruoli professionali ad esaurimento, in cui e' inquadrato il personale con le qualifiche di direttore medico-vicedirigente, di primo dirigente medico e di dirigente superiore medico:
a) Ruolo professionale ad esaurimento dei direttivi medici, articolato nella qualifica di direttore medico-vicedirigente;
b) Ruolo professionale ad esaurimento dei dirigenti medici, articolato nelle qualifiche di primo dirigente medico e dirigente superiore medico.
2. Al personale di cui al comma 1 si applicano e continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di trattamenti retributivi e previdenziali previsti per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni operative, nonche' gli incrementi retributivi previsti dall'articolo 15. Il medesimo personale conserva il diritto ad indossare le uniformi e i fregi e svolge le funzioni di cui all'articolo 179 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
Art. 13-decies (Progressione in carriera dei ruoli professionali ad esaurimento dei direttivi e dirigenti medici). - 1. L'accesso alla qualifica di primo dirigente medico avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno nel corrispondente ruolo tecnico-professionale dei dirigenti sanitari, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento di un corso di formazione della durata di tre mesi con esame finale. Allo scrutinio sono ammessi i direttori medici-vicedirigenti che, alla data di cui al periodo precedente, abbiano maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica.
2. Non e' ammesso allo scrutinio il personale che:
a) nei tre anni precedenti lo scrutinio abbia riportato nella valutazione annuale di cui all'articolo 202 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, un punteggio inferiore a ottanta;
b) nell'anno precedente lo scrutinio abbia riportato la sanzione disciplinare della sanzione pecuniaria;
c) nei tre anni precedenti lo scrutinio abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria.
3. E' sospeso dagli scrutini il personale di cui al comma 1 rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per reati non colposi. Nei confronti di tale personale si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.
4. La nomina a primo dirigente medico decorre a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le carenze organiche ed e' conferita secondo l'ordine della graduatoria formata sulla base della media tra i punteggi conseguiti in sede di scrutinio per merito comparativo per l'ammissione al corso di formazione e nell'esame finale del corso.
5. Il corso di formazione dirigenziale si svolge presso l'Istituto superiore antincendi, ha un indirizzo prevalentemente professionale ed e' finalizzato a perfezionare le conoscenze di carattere organizzativo e gestionale necessarie all'esercizio delle funzioni dirigenziali.
6. Con decreto del capo del Dipartimento sono dettate le modalita' di svolgimento del corso di formazione dirigenziale e dell'esame finale, nonche' le disposizioni per la formazione della graduatoria di fine corso, in applicazione del criterio direttivo indicato al comma 4.
7. La promozione alla qualifica di dirigente superiore medico si consegue, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno nel corrispondente ruolo tecnico-professionale dei dirigenti sanitari, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i primi dirigenti medici che, alla stessa data, abbiano maturato tre anni di effettivo servizio nella qualifica e che non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui al comma 2.
8. Le promozioni decorrono a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le carenze.
Art. 13-undecies (Ruoli professionali ad esaurimento dei direttivi e dirigenti ginnico-sportivi). - 1. Sono istituiti i seguenti ruoli professionali ad esaurimento, in cui e' inquadrato il personale con le qualifiche di direttore ginnico-sportivo-vicedirigente, di primo dirigente ginnico-sportivo e di dirigente superiore ginnico-sportivo:
a) Ruolo professionale ad esaurimento dei direttivi ginnico-sportivi, articolato nella qualifica di direttore ginnico-sportivo-vicedirigente;
b) Ruolo professionale ad esaurimento dei dirigenti ginnico-sportivi, articolato nelle qualifiche di primo dirigente ginnico-sportivo e dirigente superiore ginnico-sportivo.
2. Al personale di cui al comma 1 si applicano e continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di trattamenti retributivi e previdenziali previsti per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni operative, nonche' gli incrementi retributivi previsti dall'articolo 15. Il medesimo personale conserva il diritto ad indossare le uniformi e i fregi e svolge le funzioni di cui all'articolo 189 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
Art. 13-duodecies (Progressione in carriera dei ruoli professionali ad esaurimento dei direttivi e dei dirigenti ginnico-sportivi). - 1. L'accesso alla qualifica di primo dirigente ginnico-sportivo avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno nel corrispondente ruolo tecnico-professionale dei dirigenti ginnico-sportivi, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento di un corso di formazione della durata di tre mesi con esame finale. Allo scrutinio sono ammessi i direttori ginnico-sportivi vicedirigenti che, alla data di cui al periodo precedente, abbiano maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica.
2. Non e' ammesso allo scrutinio il personale che:
a) nei tre anni precedenti lo scrutinio abbia riportato nella valutazione annuale di cui all'articolo 202 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, un punteggio inferiore a ottanta;
b) nell'anno precedente lo scrutinio abbia riportato la sanzione disciplinare della sanzione pecuniaria;
c) nei tre anni precedenti lo scrutinio abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria.
3. E' sospeso dagli scrutini il personale di cui al comma 1 rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per reati non colposi. Nei confronti di tale personale si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.
4. La nomina a primo dirigente ginnico-sportivo decorre a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le carenze organiche ed e' conferita secondo l'ordine della graduatoria formata sulla base della media tra i punteggi conseguiti in sede di scrutinio per merito comparativo per l'ammissione al corso di formazione e nell'esame finale del corso.
5. Il corso di formazione dirigenziale si svolge presso l'Istituto superiore antincendi, ha un indirizzo prevalentemente professionale ed e' finalizzato a perfezionare le conoscenze di carattere organizzativo e gestionale necessarie all'esercizio delle funzioni dirigenziali.
6. Con decreto del capo del Dipartimento sono dettate le modalita' di svolgimento del corso di formazione dirigenziale e dell'esame finale, nonche' le disposizioni per la formazione della graduatoria di fine corso, in applicazione del criterio direttivo indicato al comma 4.
7. La promozione alla qualifica di dirigente superiore ginnico-sportivo si consegue, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno nel corrispondente ruolo tecnico-professionale dei dirigenti ginnico-sportivi, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i primi dirigenti ginnico-sportivi che, alla stessa data, abbiano maturato tre anni di effettivo servizio nella qualifica e che non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui al comma 2.
8. Le promozioni decorrono a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le carenze.».
 
Art. 9

Modifiche al Capo IV del decreto legislativo
29 maggio 2017, n. 97

1. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Si applica l'articolo 243, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217».
2. Dopo l'articolo 14 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, sono inseriti i seguenti articoli:
«Art. 14-bis (Disposizioni transitorie per il personale dei ruoli delle specialita' nautiche). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 250 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, al fine di garantire la continuita' del servizio di soccorso pubblico, il personale specialista nautico in possesso sia del brevetto di nautico di coperta sia del brevetto di nautico di macchina puo' essere impiegato, temporaneamente, per un periodo non superiore a cinque anni, in attivita' specialistiche nautiche non ricomprese nel ruolo di appartenenza.
Art. 14-ter (Disposizioni transitorie per il personale dei ruoli delle specialita' aeronaviganti). - 1. In prima applicazione, il personale inquadrato nei ruoli delle specialita' aeronaviganti e' posto alle dipendenze, con riferimento alle sedi ove il medesimo personale presta servizio, delle direzioni regionali ed interregionali dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile competenti per territorio o delle competenti direzioni centrali del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
Art. 14-quater (Disposizioni transitorie in materia di progressione in carriera). - 1. Le disposizioni dell'articolo 150 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, non si applicano per un quinquennio al personale appartenente ai ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) ad esaurimento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
2. Le disposizioni degli articoli 161, 170, 187 e 197 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, in materia di percorso di carriera per l'ammissione allo scrutinio per l'accesso, rispettivamente, alle qualifiche di primo dirigente logistico-gestionale, primo dirigente informatico, primo dirigente sanitario e primo dirigente ginnico-sportivo non si applicano per un quinquennio.
3. Ai fini del computo del periodo di nove anni e sei mesi di effettivo servizio previsto dal comma 1 degli articoli 160 e 169 e dal comma 2 dell'articolo 148 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, per il personale in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, si tiene conto anche del servizio prestato nei rispettivi ruoli dei funzionari amministrativo-contabili direttori e dei funzionari tecnico-informatici direttori del previgente ordinamento.
Art. 14-quinquies (Disposizioni transitorie in materia di corsi di formazione per la progressione in carriera). - 1. Le disposizioni degli articoli 15, 27, 40, 45, 57, 62, 86, 98, 110 e 122 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernenti la frequenza di corsi di formazione per il passaggio alle qualifiche superiori, si applicano decorso un triennio dalla data di adozione dei decreti del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile previsti nei medesimi articoli.
Art. 14-sexies (Clausola di salvaguardia e ulteriori disposizioni per il personale appartenente al gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse e alla banda musicale del Corpo nazionale). - 1. Al personale appartenente al gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse e alla banda musicale del Corpo nazionale si applicano e continuano ad applicarsi, laddove piu' favorevoli, le disposizioni in materia di trattamenti retributivi e previdenziali previsti per il personale del Corpo nazionale che espleta funzioni operative, nonche' gli incrementi retributivi previsti dall'articolo 15.
2. Nelle more dell'adozione del regolamento previsto dall'articolo 126, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, i vigenti limiti di eta' per l'accesso ai ruoli della banda musicale del Corpo nazionale non si applicano alle procedure assunzionali non ancora concluse alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Nelle more dell'adozione del regolamento previsto dall'articolo 131, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, per particolari discipline sportive il bando di concorso puo' individuare l'eta' per l'accesso al ruolo degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse entro un limite minimo di diciassette anni e un limite massimo di trentacinque anni.
Art. 14-septies (Disposizioni per l'espletamento dei concorsi). - 1. La procedura concorsuale per l'accesso alla qualifica di ispettore antincendi di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e' attivata non oltre il 30 giugno 2019.
2. Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado ad indirizzo tecnico-scientifico e degli altri requisiti ivi previsti, puo' partecipare alle procedure concorsuali per l'accesso alla qualifica di ispettore antincendi di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
3. Nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, e' autorizzata una procedura concorsuale straordinaria per l'accesso alla qualifica di capo squadra con decorrenza 1° gennaio 2018, per un numero di posti corrispondenti a quelli vacanti al 31 dicembre 2017 nel ruolo dei capi squadra e dei capo reparto, nonche' per i cinquecento posti portati in incremento nel medesimo ruolo di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Per l'espletamento della suddetta procedura concorsuale si applica il decreto del Ministro dell'interno 12 ottobre 2007, n. 236, nonche' l'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131.».

Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'art. 14, comma 1 del citato
decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, come modificato
dal presente provvedimento:
«Art. 14 (Norma transitoria per passaggi di qualifica e
disposizioni per il personale di ruolo e volontario). - 1.
I passaggi di qualifica, conseguenti all'attribuzione
giuridica delle qualifiche superiori, disposti in
attuazione delle norme ordinamentali vigenti sino alla data
di entrata in vigore del presente decreto legislativo, non
determinano nuovi o maggiori oneri e le relative spese
restano a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio.
Si applica l'art. 243, comma 3, del decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217.
Omissis.».
- Per completezza d'informazione si riportano i testi
degli articoli 15, 19, 27, 40, 45, 57, 62, 86, 98, 110,
122, 126, 131, 148, 150, 160, 161, 169 e 170 del citato
decreto legislativo 13 ottobre 2005:
«Art. 15 (Attribuzione di uno scatto convenzionale ai
capi squadra esperti). - 1. Ai capi squadra esperti che
abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella
qualifica e' attribuito uno scatto convenzionale, fermo
restando quanto previsto dal comma 2.
2. Lo scatto convenzionale e' attribuito al personale
che, nel biennio precedente, non abbia riportato una
sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria.
3. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio,
rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i
delitti di cui all'art. 15, comma 1, lettere a) e b), della
legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni,
ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per
l'applicazione di una sanzione disciplinare piu' grave
della sanzione pecuniaria, l'attribuzione dello scatto
convenzionale avviene, anche con effetto retroattivo, dopo
la positiva definizione dei relativi procedimenti, fermo
restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le
disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del testo
unico.
4. Lo scatto convenzionale di cui al presente articolo
e' attribuito come assegno ad personam riassorbibile in
caso di accesso ai ruoli superiori, fermo restando il
principio del mantenimento del trattamento economico piu'
favorevole previsto dall'art. 174.».
«Art. 19 (Articolazione del ruolo degli ispettori e dei
sostituti direttori antincendi). - 1. Il ruolo degli
ispettori e dei sostituti direttori antincendi e'
articolato in cinque qualifiche che assumono le seguenti
denominazioni:
a) vice ispettore antincendi;
b) ispettore antincendi;
c) ispettore antincendi esperto;
d) sostituto direttore antincendi;
e) sostituto direttore antincendi capo.».
«Art. 27 (Promozione a ispettore antincendi esperto). -
1. La promozione alla qualifica di ispettore antincendi
esperto e' conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di
ruolo, agli ispettori antincendi che, alla data dello
scrutinio, abbiano compiuto sette anni di effettivo
servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente lo
scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione
disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria.».
«Art. 40 (Funzioni del personale dei ruoli dei
direttivi e dei dirigenti). - 1. Il personale direttivo e
dirigente di cui all'art. 39 esercita, anche in relazione
alla specifica qualificazione professionale, le funzioni
inerenti ai compiti istituzionali del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco implicanti autonoma responsabilita'
decisionale e rilevante professionalita' e quelle agli
stessi attribuite dalle disposizioni vigenti, secondo i
livelli di responsabilita' e gli ambiti di competenza
correlati alla qualifica ricoperta. I funzionari direttivi
e i primi dirigenti, con esclusione di quelli che assolvono
l'incarico di comandante provinciale dei vigili del fuoco,
rivestono la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria,
limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per il
ruolo di appartenenza.
2. I funzionari del ruolo dei direttivi esercitano le
funzioni di cui al comma 1, partecipando all'attivita' dei
dirigenti; svolgono funzioni di direzione di uffici non
riservati ai dirigenti e di distretti, nonche' funzioni di
indirizzo, coordinamento e controllo di piu' unita'
organiche nell'ufficio dirigenziale cui sono assegnati, con
piena responsabilita' per le direttive impartite e per i
risultati conseguiti e diretta responsabilita' degli atti,
anche a rilevanza esterna, delegati dal dirigente;
partecipano alle attivita' di soccorso tecnico urgente e,
ove necessario, ne assumono la direzione; nell'attivita' di
soccorso e di difesa civile propongono piani di intervento
ed effettuano con piena autonomia gli interventi nell'area
di competenza anche con compiti di protezione civile; in
caso di emergenze di protezione civile, puo' essere
affidata loro la responsabilita' di gruppi operativi di
tipo articolato e complesso; possono essere delegati al
rilascio del certificato di prevenzione incendi, in
relazione al grado di complessita' e alla specifica
competenza tecnica; svolgono attivita' di studio e di
ricerca o anche attivita' ispettive o di valutazione e
specialistiche di particolare rilevanza nel settore di
propria competenza; predispongono piani e studi di
fattibilita', verificandone l'attuazione dei risultati e
dei costi; svolgono, in relazione alla professionalita'
posseduta, compiti di istruzione e formazione del personale
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Al personale
appartenente alla qualifica di direttore-vicedirigente i
dirigenti delle strutture centrali e periferiche possono
delegare l'esercizio di alcune funzioni dirigenziali; in
relazione agli incarichi di livello dirigenziale di cui
all'art. 68, esso assicura le funzioni vicarie e la
provvisoria sostituzione del dirigente, in caso di assenza
o impedimento, e puo' essere incaricato della reggenza, in
attesa della nomina del titolare.
3. I primi dirigenti e i dirigenti superiori,
nell'espletamento degli incarichi rispettivamente
individuati nella tabella B allegata al presente decreto,
adottano i provvedimenti relativi alla organizzazione
interna degli uffici cui sono preposti per assicurare la
funzionalita' e il massimo grado di efficienza dei servizi;
adottano i provvedimenti e le iniziative connessi
all'espletamento dei servizi di istituto nell'ambito degli
uffici cui sono preposti; dirigono le attivita' di soccorso
tecnico urgente, protezione civile e difesa civile, anche
in relazione a quanto stabilito dall'art. 24 della legge 27
dicembre 1941, n. 1570, e dall'art. 12 della legge 13
maggio 1961, n. 469; esercitano compiti di direzione,
indirizzo e coordinamento delle minori articolazioni di
servizio, anche territoriali, poste alle loro dipendenze.
In particolare, i comandanti provinciali rilasciano il
certificato di prevenzione incendi.
4. I dirigenti svolgono anche funzioni ispettive e,
quando sono preposti agli uffici o istituti di istruzione,
hanno la responsabilita' dell'istruzione, della formazione
e dell'addestramento del personale dipendente. I dirigenti
preposti ad aree con funzioni di studio e ricerca svolgono,
altresi', attivita' dirette alla normazione tecnica
nazionale e internazionale per la sicurezza dei prodotti in
caso di incendio, alla sperimentazione e omologazione degli
stessi e alla relativa vigilanza. I dirigenti preposti ad
uffici aventi autonomia amministrativa esercitano i poteri
di spesa nei limiti delle attribuzioni previste e dei fondi
loro assegnati per la realizzazione di ciascun programma.
5. Spetta in ogni caso al capo del Dipartimento dei
vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa
civile e ai titolari di uffici di livello dirigenziale
generale la potesta' di stabilire i criteri generali e gli
indirizzi per l'esercizio delle funzioni nell'ambito degli
uffici posti alle loro dipendenze, nonche' il potere di
revoca, di annullamento e di intervento sostitutivo in caso
di inerzia o di grave ritardo, in conformita' alle
disposizioni in materia del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni. I poteri di
revoca, di annullamento e di intervento sostitutivo in caso
di inerzia o di grave ritardo competono, altresi', ai
comandanti provinciali dei vigili del fuoco.
6. I dirigenti generali sono titolari degli incarichi
di funzione indicati nella tabella B.».
«Art. 45 (Nomina a primo dirigente). - 1. L'accesso
alla qualifica di primo dirigente avviene, nel limite dei
posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante
scrutinio per merito comparativo e superamento di un corso
di formazione della durata di tre mesi con esame finale.
Allo scrutinio sono ammessi i direttori-vicedirigenti che,
alla data di cui al periodo precedente, abbiano compiuto
due anni di effettivo servizio nella qualifica e che non
siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui
all'art. 71, comma 3.
2. La nomina a primo dirigente decorre a tutti gli
effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel
quale si sono verificate le vacanze ed e' conferita secondo
l'ordine della graduatoria formata sulla base della media
tra i punteggi conseguiti in sede di scrutinio per merito
comparativo per l'ammissione al corso di formazione e
nell'esame finale del corso.
3. Il corso di formazione dirigenziale si svolge presso
l'Istituto superiore antincendi ed e' finalizzato a
perfezionare le conoscenze di carattere tecnico, gestionale
e giuridico necessarie all'esercizio delle funzioni
dirigenziali.
4. Con regolamento del Ministro dell'interno, da
adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono dettate le modalita' di
svolgimento del corso di formazione dirigenziale e
dell'esame finale, nonche' le disposizioni per la
formazione della graduatoria di fine corso, in applicazione
del criterio direttivo indicato al comma 2.».
«Art. 57 (Nomina a primo dirigente medico). - 1.
L'accesso alla qualifica di primo dirigente medico avviene,
nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni
anno, mediante scrutinio per merito comparativo e
superamento di un corso di formazione della durata di tre
mesi con esame finale, Allo scrutinio sono ammessi i
direttori medici-vicedirigenti che, alla data di cui al
periodo precedente, abbiano compiuto due anni di effettivo
servizio nella qualifica e che non siano incorsi in alcuna
delle cause di esclusione di cui all'art. 71, comma 3.
2. La nomina a primo dirigente medico decorre a tutti
gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello
nel quale si sono verificate le vacanze ed e' conferita
secondo l'ordine della graduatoria formata sulla base della
media tra i punteggi conseguiti in sede di scrutinio per
merito comparativo per l'ammissione al corso di formazione
e nell'esame finale del corso.
3. Il corso di formazione dirigenziale si svolge presso
l'Istituto superiore antincendi, ha un indirizzo
prevalentemente professionale ed e' finalizzato a
perfezionare le conoscenze di carattere tecnico-gestionale
necessarie all'esercizio delle funzioni dirigenziali.
4. Con regolamento del Ministro dell'interno, da
adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono dettate le modalita' di
svolgimento del corso di formazione dirigenziale e
dell'esame finale, nonche' le disposizioni per la
formazione della graduatoria di fine corso, in applicazione
del criterio direttivo indicato al comma 2.».
«Art. 62 (Accesso al ruolo dei direttivi
ginnico-sportivi). - 1. L'accesso alla qualifica iniziale
del ruolo dei direttivi ginnico-sportivi avviene mediante
concorso pubblico per titoli ed esami, con facolta' di far
precedere le prove di esame da forme di preselezione, il
cui superamento costituisce requisito essenziale per la
successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso
possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei
seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) eta' stabilita dal regolamento adottato ai sensi
dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al
servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del
Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
d) laurea magistrale in scienze motorie o sportive,
fatta salva l'eventuale diversa denominazione in sede di
applicazione del regolamento concernente l'autonomia
didattica degli atenei adottato con decreto ministeriale 22
ottobre 2004, n. 270 del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, in attuazione dell'art.
17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
e) qualita' morali e di condotta previste dalle
disposizioni dell'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n.
53;
f) gli altri requisiti generali per la partecipazione
ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.
2. Sono fatti salvi, ai fini dell'ammissione al
concorso di cui al comma 1, i diplomi di laurea
specialistica ad indirizzo motorio o sportivo rilasciati in
sede di attuazione del decreto ministeriale 3 novembre
1999, n. 509 del Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, nonche' i diplomi di laurea in scienze
motorie, e i titoli di studio ad essi equiparati,
rilasciati secondo l'ordinamento didattico vigente prima
del suo adeguamento ai sensi dell'art. 17, comma 95, della
legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle relative disposizioni
attuative.
3. Con regolamento del Ministro dell'interno, da
adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono previste le forme dell'eventuale
preselezione per la partecipazione al concorso di cui al
comma 1, le modalita' di svolgimento del concorso medesimo,
le prove di esame, scritte e orali, le prime in numero non
inferiore a due, la composizione della commissione
esaminatrice, i criteri di formazione della graduatoria
finale, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione
e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse.
4. Nel concorso il venti per cento dei posti e'
riservato al personale dei ruoli del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco in possesso dei titoli di cui al comma 1,
lettera d), e degli altri requisiti anche attitudinali
prescritti, con un'anzianita' di servizio effettivo di
almeno sette anni alla data del bando di indizione del
concorso. E' ammesso a fruire della riserva il personale
che, nel triennio precedente, non abbia riportato una
sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria.
Nella procedura e' altresi' prevista una riserva di posti,
pari al 10 per cento dei posti messi a concorso, per il
personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco che, alla data di scadenza del termine stabilito nel
bando di concorso per la presentazione della domanda di
ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno
sette anni e abbia effettuato non meno di duecento giorni
di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti
per l'accesso alla qualifica di vice direttore
ginnico-sportivo. I posti riservati, non coperti per
mancanza di vincitori, sono conferiti, secondo l'ordine
della graduatoria, ai partecipanti al concorso risultati
idonei.
5. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati
destituiti da pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate,
dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato
condanna a pena detentiva per reati non colposi o che sono
stati sottoposti a misura di prevenzione.
6. I vincitori del concorso sono nominati vice
direttori ginnico-sportivi in prova.».
«Art. 86 (Articolazione del ruolo degli operatori). -
1. Il ruolo degli operatori e' articolato in quattro
qualifiche, che assumono le seguenti denominazioni:
a) operatore;
b) operatore tecnico;
c) operatore professionale;
d) operatore esperto.
2. Ciascuna delle qualifiche previste dal comma 1
comprende piu' attivita' fondate sulla tipologia della
prestazione lavorativa, considerata per il suo contenuto,
in relazione ai requisiti culturali, al grado di
responsabilita', alla sfera di autonomia che comporta e ai
requisiti di accesso. All'individuazione delle attivita' si
provvede con decreto del Ministro dell'interno.».
«Art. 98 (Requisiti per la nomina a vice collaboratore
amministrativo-contabile). - 1. L'assunzione dei vice
collaboratori amministrativo-contabili di cui all'art. 97,
comma 1, lettera a), avviene mediante pubblico concorso al
quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso
dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) eta' stabilita dal regolamento adottato ai sensi
dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al
servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del
Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
d) titolo di studio di istruzione secondaria di
secondo grado che consente l'iscrizione ai corsi per il
conseguimento del diploma universitario;
e) qualita' morali e di condotta previste dalle
disposizioni dell'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n.
53;
f) gli altri requisiti generali per la partecipazione
ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.
2. Con decreto del Ministro dell'interno sono
individuate le tipologie dei titoli di studio di cui al
comma 1, lettera d), richiesti per la partecipazione al
concorso.
3. A parita' di merito l'appartenenza al Corpo
nazionale dei vigili del fuoco costituisce titolo di
preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali
previsti dall'ordinamento vigente.
4. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati
destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate
e dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato
condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono
stati sottoposti a misura di prevenzione.
5. I vincitori del concorso sono nominati vice
collaboratori amministrativo-contabili in prova.».
«Art. 110 (Periodo di prova e nomina a vice
collaboratore tecnico-informatico). - 1. I vice
collaboratori tecnico-informatici in prova sono avviati al
servizio e, a conclusione del periodo di prova della durata
di sei mesi, conseguono la nomina a vice collaboratori
tecnico-informatici, sulla base di una relazione del
responsabile del comando o dell'ufficio presso cui hanno
prestato servizio, e prestano giuramento.
2. Durante il periodo di prova i vice collaboratori
tecnico-informatici in prova frequentano un corso di
formazione teorico-pratico della durata di due mesi. I
piani di studi e le modalita' di svolgimento del corso,
nonche' quelle degli esami finali sono fissati con decreto
del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del
soccorso pubblico e della difesa civile. L'esito dell'esame
e' valutato ai fini del superamento del periodo di prova.
3. I vice collaboratori tecnico-informatici in prova
sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di
prova, su motivata proposta del funzionario dirigente del
comando o dell'ufficio presso cui hanno prestato servizio.
4. Il personale gia' appartenente ai ruoli del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, che non supera il periodo
di prova, conserva la qualifica rivestita all'atto
dell'ammissione.».
«Art. 122 (Promozione alla qualifica di funzionario
amministrativo-contabile direttore-vicedirigente). - 1. La
promozione alla qualifica di funzionario
amministrativo-contabile direttore vicedirigente si
consegue, nei limiti dei posti disponibili al 31 dicembre
di ogni anno, mediante concorso interno per titoli di
servizio ed esami, al quale sono ammessi i funzionari
amministrativo-contabili direttori che, alla predetta data,
abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella
qualifica e che, nell'ultimo triennio, non abbiano
riportato una sanzione disciplinare piu' grave della
sanzione pecuniaria.
2. Con regolamento del Ministro dell'interno, da
adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di
svolgimento del concorso di cui al comma 1, la composizione
della commissione esaminatrice, le materie oggetto delle
prove di esame, le categorie di titoli da ammettere a
valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna
di esse e i criteri per la formazione della graduatoria
finale.».
«Art. 126 (Accesso al ruolo dei funzionari
tecnico-informatici direttori). - 1. L'accesso alla
qualifica iniziale del ruolo dei funzionari
tecnico-informatici direttori avviene mediante pubblico
concorso per esami, con facolta' di far precedere le prove
di esame da una prova preliminare di carattere generale,
mediante idonei test, il cui superamento costituisce
requisito essenziale per la successiva partecipazione al
concorso medesimo. Al concorso possono partecipare i
cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) eta' stabilita dal regolamento adottato ai sensi
dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al
servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del
Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
d) laurea magistrale tra quelle indicate nel decreto
ministeriale di cui al comma 2;
e) qualita' morali e di condotta previste dalle
disposizioni dell'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n.
53;
f) gli altri requisiti generali per la partecipazione
ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.
2. Con decreto del Ministro dell'interno sono indicate
le classi delle lauree magistrali ad indirizzo tecnico e
informatico prescritte per l'ammissione al concorso di cui
al comma 1, individuate secondo le norme concernenti
l'autonomia didattica degli atenei. Sono fatti salvi, ai
fini dell'ammissione al concorso, i diplomi di laurea
specialistica ad indirizzo tecnico e informatico rilasciati
in sede di attuazione del decreto ministeriale 3 novembre
1999, n. 509 del Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, ovvero secondo l'ordinamento didattico
vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'art. 17,
comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle
relative disposizioni attuative.
3. Con regolamento del Ministro dell'interno, da
adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono previste le forme dell'eventuale
preselezione per la partecipazione al concorso di cui al
comma 1, le modalita' di svolgimento del concorso medesimo,
le prove di esame, scritte e orali, le prime in numero non
inferiore a due, la composizione della commissione
esaminatrice e i criteri di formazione delle graduatoria
finale.
4. Nel concorso il venti per cento dei posti e'
riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco in possesso del titolo di cui al comma 1, lettera d),
e degli altri requisiti prescritti, con un'anzianita' di
servizio di almeno sette anni alla data del bando di
indizione del concorso. E' ammesso a fruire della riserva
il personale che, nel triennio precedente, non abbia
riportato una sanzione disciplinare piu' grave della
sanzione pecuniaria. Nella procedura e' altresi' prevista
una riserva di posti, pari al 10 per cento dei posti messi
a concorso, per il personale volontario del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco che, alla data di scadenza del termine
stabilito nel bando di concorso per la presentazione della
domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi
da almeno sette anni e abbia effettuato non meno di
duecento giorni di servizio, fermi restando gli altri
requisiti previsti per l'accesso alla qualifica di
funzionario tecnico-informatico vice direttore. I posti
riservati, non coperti per mancanza di vincitori, sono
conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, ai
partecipanti al concorso risultati idonei.
5. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati
destituiti da pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate,
dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato
condanna a pena detentiva per reati non colposi o che sono
stati sottoposti a misura di prevenzione.
6. I vincitori del concorso sono nominati funzionari
tecnico-informatici vice direttori in prova.».
«Art. 131 (Norma di rinvio). - 1. Gli aspetti economici
e giuridici del rapporto di impiego del personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco che espleta attivita'
tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche
sono definiti nell'ambito del procedimento negoziale del
personale non direttivo e non dirigente del Corpo stesso
che espleta funzioni tecnico-operative.».
«Art. 148 (Reclutamento e sopravvenuta inidoneita' del
personale della banda musicale). - 1. Per il reclutamento e
la sopravvenuta inidoneita' del personale della banda
musicale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, composta
da trenta orchestrali, si applicano, in quanto compatibili,
le disposizioni degli articoli 145, 146 e 147. I
riferimenti alla qualita' di atleta, ai gruppi sportivi e
ai titoli sportivi, contenuti nei predetti articoli, si
intendono effettuati, rispettivamente, alla qualita' di
orchestrale, alla banda musicale e ai titoli musicali.».
«Art. 150 (Inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei
capi squadra e dei capi reparto). - 1. Il personale
appartenente al profilo professionale di capo squadra, in
servizio alla data di entrata in vigore del presente
decreto, che abbia compiuto meno di cinque anni di
effettivo servizio nel profilo medesimo, e' inquadrato
nell'istituita qualifica di capo squadra.
2. Il personale appartenente al profilo professionale
di capo squadra, in servizio alla data di entrata in vigore
del presente decreto, che abbia compiuto cinque anni di
effettivo servizio nel profilo medesimo, e' inquadrato
nell'istituita qualifica di capo squadra esperto.
3. Il personale appartenente al profilo professionale
di capo squadra, in servizio alla data di entrata in vigore
del presente decreto, che abbia compiuto tredici anni di
effettivo servizio nel profilo medesimo, e' inquadrato
nell'istituita qualifica di capo squadra esperto, con
l'attribuzione dello scatto convenzionale di cui all'art.
15.
4. Il personale appartenente al profilo professionale
di capo reparto, in servizio alla data di entrata in vigore
del presente decreto, che abbia compiuto meno di cinque
anni di effettivo servizio nel profilo medesimo, e'
inquadrato nell'istituita qualifica di capo reparto.
5. Il personale appartenente al profilo professionale
di capo reparto, in servizio alla data di entrata in vigore
del presente decreto, che abbia compiuto cinque anni di
effettivo servizio nel profilo medesimo, e' inquadrato
nell'istituita qualifica di capo reparto esperto.
6. Il personale appartenente al profilo professionale
di capo reparto, in servizio alla data di entrata in vigore
del presente decreto, che abbia compiuto nove anni di
effettivo servizio nel profilo medesimo, e' inquadrato
nell'istituita qualifica di capo reparto esperto, con
l'attribuzione dello scatto convenzionale di cui all'art.
18.».
«Art. 160 (Inquadramento nelle qualifiche del ruolo
degli operatori). - 1. Il personale appartenente al profilo
professionale di addetto alle attivita' di supporto e'
inquadrato nell'istituita qualifica di operatore.
2. Il personale appartenente ai profili professionali
di addetto amministrativo e di operatore tecnico, in
servizio alla data di entrata in vigore del presente
decreto, che abbia compiuto meno di cinque anni di
effettivo servizio, e' inquadrato nell'istituita qualifica
di operatore, collocandosi nel ruolo prima del personale di
cui al comma 1.
3. Il personale appartenente ai profili professionali
di addetto amministrativo e di operatore tecnico, in
servizio alla data di entrata in vigore del presente
decreto, che abbia compiuto cinque anni di effettivo
servizio, e' inquadrato nell'istituita qualifica di
operatore tecnico.
4. Il personale appartenente ai profili professionali
di operatore amministrativo contabile e di operatore
tecnico professionale, in servizio alla data di entrata in
vigore del presente decreto, che abbia compiuto meno di
cinque anni di effettivo servizio, e' inquadrato
nell'istituita qualifica di operatore professionale.
5. Il personale appartenente ai profili professionali
di operatore amministrativo contabile e di operatore
tecnico professionale, in servizio alla data di entrata in
vigore del presente decreto, che abbia compiuto cinque anni
di effettivo servizio, e' inquadrato nell'istituita
qualifica di operatore esperto.
6. Gli inquadramenti previsti dal presente articolo
sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza.
Il personale di cui ai commi 1, 2 e 4 conserva, ai fini
della progressione alla qualifica superiore e dello scatto
convenzionale, l'anzianita' maturata nel predetto ruolo. Il
personale di cui ai commi 3 e 5 conserva, ai medesimi fini,
l'anzianita' eccedente quella minima richiesta per
l'inquadramento.
7. Gli inquadramenti di cui al presente articolo sono
effettuati anche in soprannumero riassorbibile con le
vacanze ordinarie delle dotazioni organiche. Per il periodo
di durata del soprannumero e' reso indisponibile un numero
complessivamente equivalente, sul piano finanziario, di
posti nei ruoli dei collaboratori e dei sostituti direttori
amministrativo-contabili e in quello dei collaboratori e
dei sostituti direttori tecnico-informatici.
8. Fermo restando il principio del mantenimento del
trattamento economico piu' favorevole previsto dall'art.
174, il personale inquadrato ai sensi del presente articolo
conserva, sino al passaggio alla qualifica o ai ruoli
superiori, il maturato economico eventualmente in
godimento, derivante dall'inserimento nelle fasce di cui
all'art. 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro
del comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato
ad ordinamento autonomo, sottoscritto il 24 maggio 2000.».
«Art. 161 (Inquadramento nelle qualifiche del ruolo
degli assistenti). - 1. Il personale appartenente al
profilo professionale di assistente amministrativo
contabile, in servizio alla data di entrata in vigore del
presente decreto, che abbia compiuto meno di cinque anni di
effettivo servizio, e' inquadrato nell'istituita qualifica
di assistente e, nell'ambito di essa, nel profilo
professionale di assistente amministrativo contabile.
2. Il personale appartenente ai profili professionali
di assistente informatico e di assistente tecnico
professionale, in servizio alla data di entrata in vigore
del presente decreto, che abbia compiuto meno di cinque
anni di effettivo servizio, e' inquadrato nell'istituita
qualifica di assistente e, nell'ambito di essa, nel profilo
professionale di assistente tecnico-informatico.
3. Il personale appartenente al profilo professionale
di assistente amministrativo contabile, in servizio alla
data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia
compiuto cinque anni di effettivo servizio, e' inquadrato
nell'istituita qualifica di assistente capo e, nell'ambito
di essa, nel profilo professionale di assistente
amministrativo-contabile capo.
4. Il personale appartenente ai profili professionali
di assistente informatico e di assistente tecnico
professionale, in servizio alla data di entrata in vigore
del presente decreto, che abbia compiuto cinque anni di
effettivo servizio, e' inquadrato nell'istituita qualifica
di assistente capo e, nell'ambito di essa, nel profilo
professionale di assistente tecnico-informatico capo.
5. Il personale appartenente al profilo professionale
di assistente amministrativo contabile, in servizio alla
data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia
compiuto tredici anni di effettivo servizio, e' inquadrato
nell'istituita qualifica di assistente capo e, nell'ambito
di essa, nel profilo professionale di assistente
amministrativo contabile capo, con l'attribuzione dello
scatto convenzionale di cui all'art. 94.
6. Il personale appartenente ai profili professionali
di assistente informatico e di assistente tecnico
professionale, in servizio alla data di entrata in vigore
del presente decreto, che abbia tredici anni di effettivo
servizio, e' inquadrato nell'istituita qualifica di
assistente capo e, nell'ambito di essa, nel profilo
professionale di assistente tecnico-informatico capo, con
l'attribuzione dello scatto convenzionale di cui all'art.
94.
7. Gli inquadramenti previsti dal presente articolo
sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza.
Il personale di cui ai commi 1 e 2 conserva, ai fini della
progressione alla qualifica superiore e dello scatto
convenzionale, l'anzianita' maturata nel predetto ruolo. Il
personale di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 conserva, ai medesimi
fini, l'anzianita' eccedente quella minima richiesta per
l'inquadramento.
8. Gli inquadramenti di cui al presente articolo sono
effettuati anche in soprannumero riassorbibile con le
vacanze ordinarie delle dotazioni organiche. Per il periodo
di durata del soprannumero e' reso indisponibile un numero
complessivamente equivalente, sul piano finanziario, di
posti nei ruoli dei collaboratori e dei sostituti direttori
amministrativo-contabili e in quello dei collaboratori e
dei sostituti direttori tecnico-informatici.
9. Fermo restando il principio del mantenimento del
trattamento economico piu' favorevole previsto dall'art.
174, il personale inquadrato ai sensi del presente articolo
conserva, sino al passaggio alla qualifica o ai ruoli
superiori, il maturato economico eventualmente in
godimento, derivante dall'inserimento nelle fasce di cui
all'art. 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro
del comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato
ad ordinamento autonomo, sottoscritto il 24 maggio 2000.».
«Art. 169 (Disposizioni transitorie in materia di
nomine a dirigente generale e di conferimento dell'incarico
di dirigente generale-capo del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco). - 1. Nel quinquennio successivo alla data di
entrata in vigore del presente decreto, i dirigenti
generali sono nominati ai sensi dell'art. 48, comma 1,
oltre che tra i dirigenti superiori, tra i primi dirigenti
che abbiano maturato dieci anni di anzianita' nella
qualifica.
2. Nel quinquennio successivo alla data di entrata in
vigore del presente decreto, il dirigente generale-capo del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' individuato ai
sensi dell'art. 49, comma 2, oltre che tra i dirigenti
generali, tra i dirigenti superiori che abbiano maturato
dieci anni di anzianita' nelle qualifiche dirigenziali del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ivi comprese quelle
previste dal previgente ordinamento.
3. In sede di prima applicazione, le nomine a dirigente
generale e il conferimento dell'incarico di dirigente
generale-capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai
sensi degli articoli 48, comma 1, e 49, comma 2, sono
effettuati, tenendo conto in via prioritaria del criterio
della titolarita' in atto, al momento delle nomine e del
conferimento medesimi, degli incarichi di funzioni
dirigenziali generali di cui all'art. 2 della legge 10
agosto 2000, n. 246.
4. Le disposizioni dell'art. 48, commi 2 e seguenti, in
materia di costituzione e compiti della commissione
consultiva per le nomine a dirigente generale, si applicano
alle nomine e alle promozioni da conferire a partire dal 1°
gennaio 2007.».
«Art. 170 (Prima applicazione dei procedimenti
negoziali). - 1. In sede di prima applicazione dei
procedimenti negoziali di cui agli articoli 34 e 80, il
sistema e i livelli delle relazioni sindacali, nonche' le
prerogative, i permessi, le aspettative e le forme di
partecipazione sindacale sono definiti, facendo riferimento
alla disciplina contenuta nei contratti collettivi
nazionali e integrativi di lavoro riguardanti il personale
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.».
- Si riporta il testo dell'art. 8, comma 6, della
citata legge 7 agosto 2015, n. 124:
«Art. 8 (Riorganizzazione dell'amministrazione dello
Stato). - Omissis.
6. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di
ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il
Governo puo' adottare, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi e della procedura di cui al presente articolo,
uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni
integrative e correttive.
Omissis.».
- Il decreto del Ministro dell'interno 12 ottobre 207,
n. 236 recante il regolamento concernente le modalita' di
svolgimento dei concorsi per l'accesso al ruolo dei capo
squadra e dei capo reparto del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 18 dicembre 2007, n. 293.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 3 del
decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131:
«Art. 3 (Procedure straordinarie per l'accesso alle
qualifiche di capo squadra e di capo reparto del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco). - 1. Alla copertura dei
posti di capo squadra nel ruolo dei capi squadra e dei capi
reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
disponibili al 31 dicembre di ciascuno degli anni dal 2008
al 2017, si provvede esclusivamente con le procedure di cui
all'art. 12, comma 1, lettera a), del decreto legislativo
13 ottobre 2005, n. 217. La decorrenza giuridica dei posti
messi a concorso e' fissata al 1° gennaio dell'anno
successivo a quello in cui si e' verificata la
disponibilita' e la decorrenza economica al giorno
successivo alla data di conclusione del corso di formazione
previsto dall'art. 12 del decreto legislativo 13 ottobre
2005, n. 217.
2. Alla copertura dei posti di capo reparto nel ruolo
dei capi squadra e dei capi reparto del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, disponibili al 31 dicembre di ciascuno
degli anni dal 2006 al 2017, si provvede esclusivamente con
le procedure di cui all'art. 16, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. La decorrenza
giuridica dei posti messi a concorso e' fissata al 1°
gennaio dell'anno successivo a quello in cui si e'
verificata la disponibilita' e la decorrenza economica al
giorno successivo alla data di conclusione del corso di
formazione previsto dall'art. 16 del decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217.
3. A seguito dell'avvio delle procedure concorsuali per
l'attribuzione della qualifica di capo reparto, un numero
corrispondente di posti nella qualifica di capo squadra e'
conferito per risulta, ai sensi dell'art. 14, comma 9,
della legge 5 dicembre 1988, n. 521, con decorrenza
giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di
decorrenza giuridica del concorso per capo reparto. La
decorrenza economica e' fissata al giorno successivo alla
data di conclusione del previsto corso di formazione.
4. In sede di prima applicazione, i posti nella
qualifica di capo squadra derivanti per risulta
dall'espletamento del concorso per l'attribuzione della
qualifica di capo reparto con decorrenza giuridica dal 1°
gennaio 2007, sono conferiti nella qualifica di capo
squadra, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2009.
5. I requisiti di ammissione e i titoli per la
valutazione nelle procedure concorsuali di cui al presente
articolo debbono essere posseduti alla data del 31 dicembre
dell'anno precedente a quello di decorrenza giuridica dei
posti, a qualsiasi titolo, messi a concorso. Resta fermo il
disposto di cui agli articoli 149, comma 6, e 150, comma 7,
del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
6. Limitatamente alle procedure concorsuali di cui al
presente articolo, la durata dei corsi di formazione
previsti dagli articoli 12, comma 1, lettera a), e 16,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 ottobre
2005, n. 217, e' ridotta a cinque settimane.
7. Sono abrogati i commi 8 e 9 dell'art. 10 del
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e il
comma 15 dell'art. 4 della legge 12 novembre 2011, n.
183.».
 
Art. 10

Modifiche al Capo V del decreto legislativo
29 maggio 2017, n. 97

1. L'articolo 16 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, e' sostituito dal seguente:
«Art. 16 (Clausola di salvaguardia retributiva). - 1. Per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco l'autorizzazione allo svolgimento del lavoro straordinario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422, e' disposta annualmente con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro i limiti dei fondi stanziati in bilancio.
2. Nelle more del perfezionamento del decreto di cui al comma 1, il pagamento dei compensi per lavoro straordinario, prestato dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per le attivita' svolte nel primo semestre di ciascun anno, e' autorizzato entro i limiti massimi stabiliti con il decreto autorizzativo relativo all'anno precedente.».
2. Dopo l'articolo 17 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, sono inseriti i seguenti articoli:
«Art. 17-bis (Disposizioni economico-finanziarie). - 1. Dalla data del 1° gennaio 2018, le misure dello stipendio tabellare e delle indennita' di rischio e mensile del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fissate nella tabella C, allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Gli effetti retributivi derivanti dall'applicazione della predetta tabella C costituiscono miglioramenti economici ai sensi dell'articolo 12, comma 5, decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, e dell'articolo 261 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
2. A decorrere dall'anno 2018, il fondo di produttivita' di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 250, e' incrementato:
a) dalle risorse del fondo di amministrazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 251, destinate al personale inquadrato alla data di cui al comma 1 nei ruoli dei direttivi logistico-gestionali, dei direttivi informatici, dei direttivi aggiunti che espletano funzioni operative, nonche' nei ruoli ad esaurimento di cui all'articolo 13-bis, comma 1, lettere a), b) e c);
b) dalle risorse gia' destinate a remunerare il lavoro straordinario del personale interessato dal conferimento delle posizioni organizzative di cui agli articoli 199 e 223 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;
c) dall'importo di euro 1.050.000 che, a decorrere dall'anno 2019, viene destinato al finanziamento della spesa connessa all'istituzione delle posizioni organizzative di cui agli articoli 199 e 223 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217; per gli anni 2022 e 2023 detto incremento e' ridotto rispettivamente di euro 110.000 e di euro 290.000. A tali importi si aggiungono le risorse di cui alla lettera b).
3. A seguito dell'espletamento delle procedure concorsuali straordinarie previste dall'articolo 260 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la disponibilita' del fondo per la retribuzione di rischio, di posizione e di risultato di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 250, e' incrementata attingendo alle risorse del fondo di produttivita' di cui al comma 2, che viene ridotto di un importo corrispondente.
4. Le risorse di cui ai commi 2, lettere a) e b), e 3 sono determinate con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
5. A decorrere dall'anno 2018, le risorse destinate a finanziare le indennita' attribuite al personale inquadrato nei ruoli delle specialita' aeronaviganti, nautiche e dei sommozzatori sono incrementate dell'importo di euro 1.200.000. Per il solo anno 2018, gli accordi integrativi nazionali di cui agli articoli 140, comma 1, e 230, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, definiscono gli incrementi dei vigenti istituti retributivi accessori correlati alle suddette specialita'. A decorrere dall'anno 2019, il procedimento negoziale di cui agli articoli 136 e 226 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, definisce:
a) la nuova configurazione degli istituti retributivi volta a valorizzare l'impiego operativo, la qualificazione e l'esperienza specifica acquisita, nonche' lo svolgimento di incarichi di particolare responsabilita';
b) la previsione di benefici economici finalizzati al mantenimento delle indennita' specialistiche in godimento nei casi di indisponibilita' dal servizio per infermita', temporanea o permanente, dipendente da causa di servizio e nei casi di decadenza del brevetto o della licenza ovvero del titolo comunque denominato abilitativo allo svolgimento delle attivita' di soccorso tecnico specialistico.
6. I fondi di incentivazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono annualmente incrementati, a decorrere dall'anno 2018, dalle risorse, indicate nell'allegato 1 al presente decreto, che residuano a seguito dall'attuazione degli interventi di revisione ordinamentale di cui al presente decreto.
Art. 17-ter (Valorizzazione retributiva e interpretazione dell'articolo 15). - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4 e all'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2018, n. 47, nonche' le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, e all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2018, n. 48, sono da intendersi nel senso che la tredicesima mensilita', relativa agli incrementi delle componenti retributive ivi contemplate, e' riconosciuta, per l'anno 2017, nella misura di un dodicesimo per ciascun mese di servizio prestato dal 1° ottobre al 31 dicembre 2017.».

Note all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 177:
«Art. 12 (Contingenti del personale del Corpo forestale
dello Stato). - 1. In conseguenza delle disposizioni di cui
agli articoli 7, 8, 9 e 10 le dotazioni organiche dell'Arma
dei carabinieri, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
della Polizia di Stato e del Corpo della guardia di
finanza, rideterminate ai sensi dell'art. 8, comma 1,
lettera a), della legge, sono incrementate delle unita'
corrispondenti al numero complessivo, per ruolo di
appartenenza, di cui alla tabella A allegata al presente
decreto. Un contingente, indicato nella stessa tabella, e'
assegnato, con corrispondente incremento della dotazione
organica, al Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali per le esigenze connesse allo svolgimento delle
attivita' di cui all'art. 11, sulla base dei criteri di cui
al comma 2.
2. Il Capo del Corpo forestale dello Stato, con propri
provvedimenti adottati entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto e pubblicati sul
Bollettino ufficiale del medesimo Corpo, individua, per
ruolo di appartenenza, sulla base dello stato matricolare e
della ulteriore documentazione attestante il servizio
prestato, l'Amministrazione, tra quelle indicate al comma
1, presso la quale ciascuna unita' di personale e'
assegnata:
a) tenendo conto dell'impiego, alla data di entrata
in vigore del presente decreto, nelle unita' dedicate
all'assolvimento delle funzioni trasferite a ciascuna delle
medesime Amministrazioni, e in particolare:
1) per le funzioni attribuite all'Arma dei
carabinieri ai sensi dell'art. 7:
tutto il personale assegnato negli uffici, nei
reparti e negli enti attraverso i quali sono esercitate le
funzioni trasferite, ivi compreso quello in servizio presso
le sezioni di polizia giudiziaria delle Procure della
Repubblica, il quale permane nelle medesime sezioni per
l'assolvimento delle specifiche funzioni in materia di
illeciti ambientali e agroalimentari;
2) per le competenze attribuite al Corpo nazionale
dei vigili del fuoco ai sensi dell'art. 9:
centri operativi antincendio boschivo (COAB);
nuclei operativi speciali e di protezione civile
(NOS);
linee volo dedicate o impiegate per le specifiche
attivita', nella consistenza indicata nella tabella A di
cui al comma 1;
centro operativo aereo unificato (COAU);
3) per le funzioni attribuite alla Polizia di Stato
ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera a):
aliquote in servizio presso la direzione
investigativa antimafia (DIA);
4) per le funzioni attribuite al Corpo della
Guardia di finanza ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera
b):
servizio di soccorso alpino-forestale (SAF);
squadre nautiche e marittime (SNEM);
5) per le attivita' a cui provvede il Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi
dell'art. 11:
servizio centrale certificazione CITES;
unita' organizzative dirigenziali per i rapporti
internazionali e raccordo nazionale e per i rapporti con le
regioni e attivita' di monitoraggio, di cui al decreto
ministeriale del 12 gennaio 2005;
b) tenendo altresi' conto dei seguenti criteri:
1) per il personale dei ruoli direttivi e
dirigenti, servizio svolto nelle unita' dedicate di cui
alla lettera a), numero 2), per almeno sei mesi nel
quinquennio antecedente la data di entrata in vigore del
presente provvedimento, nonche' specializzazioni possedute
o particolari incarichi ricoperti;
2) per le competenze attribuite al Corpo nazionale
dei vigili del fuoco ai sensi dell'art. 9, l'anzianita'
nella specializzazione di direttore delle operazioni di
spegnimento (DOS) e, a parita' di anzianita' nella
specializzazione, la minore eta' anagrafica;
3) per le funzioni attribuite alla Polizia di Stato
ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera a), la frequenza
dello specifico corso di formazione per lo svolgimento di
attivita' di ordine pubblico in assetto e la minore eta'
anagrafica;
4) per le esigenze connesse allo svolgimento delle
attivita' a cui provvede il Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 11,
l'impiego presso unita' amministrative, contabili e
logistiche dell'Ispettorato generale del Corpo forestale
dello Stato;
c) qualora, in base ai criteri sopra specificati, le
unita' assegnate alle Amministrazioni di cui al comma 1
siano in numero inferiore ai contingenti stabiliti nella
tabella A, tenendo altresi' conto, fino alla concorrenza
dei medesimi contingenti, delle attivita' svolte in via
prevalente negli ultimi cinque anni.
3. Nello stesso termine di cui al comma 2, ai fini
della determinazione del contingente limitato di cui
all'art. 8, comma 1, lettera a), numero 2), della legge,
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
adottato su proposta del Ministro per la semplificazione e
la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, previa ricognizione dei
posti disponibili e tenuto conto del rispettivo fabbisogno,
sono individuate, preferibilmente tra quelle che svolgono
funzioni attinenti alle professionalita' del personale da
ricollocare, le Amministrazioni statali, verso le quali e'
consentito il transito di cui al comma 4, con conseguente
attribuzione al personale interessato dell'assegno ad
personam di cui allo stesso art. 8, comma 1, lettera a),
numero 2), ultimo periodo della legge. Con il medesimo
decreto sono definiti i criteri da applicare alle procedure
di mobilita' e le tabelle di equiparazione. Con successivo
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato
con le medesime modalita' di cui al primo periodo, sono
individuate le risorse finanziarie da trasferire alle
amministrazioni destinatarie.
4. Il personale del Corpo forestale dello Stato, nei
venti giorni successivi alla pubblicazione del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, di cui al comma 3,
primo periodo, puo' presentare domanda per il transito in
altra amministrazione statale tra quelle individuate dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al
comma 3, primo periodo, e con le modalita' ivi indicate.
Nella medesima domanda puo' essere indicato se, in caso di
mancato accoglimento della stessa, si intende rimanere
assegnati all'Amministrazione di destinazione individuata
con il provvedimento di cui al comma 2 e, in tal caso, il
mancato accoglimento della domanda determina la
definitivita' del provvedimento di assegnazione. In caso di
mancata indicazione per rimanere assegnato
all'Amministrazione di destinazione, il mancato
accoglimento della domanda determina gli effetti di cui al
comma 6.
5. Al personale assegnato al Corpo nazionale dei vigili
del fuoco e al Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali compete, a decorrere dall'effettivo
transito, l'assegno ad personam di cui all'art. 8, comma 1,
lettera a), numero 2), ultimo periodo, della legge.
6. Nel caso in cui, alla data del 15 novembre 2016, il
personale che ha presentato la domanda di cui al comma 4,
non sia stato ricollocato in altra amministrazione statale
tra quelle individuate dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui al comma 3, primo periodo, e
non abbia optato per la riassegnazione ai sensi del comma
4, secondo periodo, si procede, previo esame congiunto con
le organizzazioni sindacali, a definire altre forme di
ricollocazione. In caso di mancato ulteriore assorbimento
entro il 31 dicembre 2016, il predetto personale cessa di
appartenere al comparto sicurezza e difesa e nei suoi
confronti si applicano le disposizioni dell'art. 33, comma
8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al
personale ricollocato ai sensi del presente comma e'
attribuito il trattamento economico previsto dall'art. 30,
comma 2-quinquies, del citato decreto legislativo n. 165
del 2001.
7. Qualora, successivamente ai provvedimenti di
assegnazione di cui ai commi 2 e 4, secondo periodo, il
numero delle unita' di personale trasferito risulti
inferiore alle dotazioni organiche determinate ai sensi del
comma 1, si puo' ricorrere esclusivamente:
a) alle risorse finanziarie corrispondenti alle
facolta' assunzionali del Corpo forestale dello Stato
previste a legislazione vigente non esercitate, al netto di
quelle indicate in nota alla tabella A di cui al comma 1.
La ripartizione di tali facolta' assunzionali e' effettuata
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
sentiti i ministri interessati;
b) ai risparmi di spesa corrispondenti al minor
trattamento economico spettante al personale transitato ai
sensi del comma 4, accertati mediante decreto del Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere
destinati alle amministrazioni interessate sulla base della
ripartizione prevista dal presente comma.
8. Le residue quote delle dotazioni organiche indicate
nella tabella A di cui al comma 1, eventualmente non
interessate dall'applicazione del comma 7, sono rese
indisponibili sino al verificarsi della cessazione dal
servizio del personale trasferito ai sensi dei commi 4 e 6.
9. Con decreto emanato annualmente dal Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentiti i ministri
interessati, sono accertate e assegnate alle
amministrazioni di cui al comma 1, ai fini delle assunzioni
previste a legislazione vigente in relazione alle quote di
dotazioni organiche indisponibili di cui al comma 8, le
risorse finanziarie che si rendono disponibili all'atto
delle cessazioni dal servizio previste al medesimo comma 8,
nonche' definite le modalita' di attuazione dello stesso
comma per l'individuazione delle dotazioni organiche da
rendere indisponibili. Le restanti risorse finanziarie che
si rendono disponibili all'atto delle cessazioni dal
servizio previste al comma 8, sono destinate secondo le
modalita' previste dal successivo comma 10.
10. Fermo restando quanto previsto all'art. 8, comma 1,
lettera a), numero 3, della legge, le risorse finanziarie
corrispondenti ai risparmi di spesa non utilizzati ai sensi
del comma 7, lettera b), sono destinati, nella misura del
50 per cento, all'attuazione della revisione dei ruoli
delle forze di polizia di cui all'art. 8, comma 1, lettera
a), numero 1, della legge.
11. In relazione alle eventuali modifiche che possono
intervenire fino alla data del 1° gennaio 2017, la tabella
A di cui al comma 1 e' aggiornata con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri.».
- Si riporta il testo vigente degli articoli 5 e 10 del
decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010,
n. 250 (Recepimento dell'accordo sindacale per il personale
direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco (biennio economico 2008-2009), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 1° febbraio 2011, n. 25, supplemento
ordinario):
«Art. 5 (Fondo di produttivita'). - 1. Il Fondo di
produttivita' per il personale direttivo di cui all'art. 5
del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre
2007, come incrementato dall'art. 30 del decreto del
Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, e' aumentato
dalle seguenti risorse annue: a) per l'anno 2008: 7.400,00
euro; b) per l'anno 2009: 28.100,00 euro.((1)) 2. Gli
importi di cui al comma precedente non comprendono gli
oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato e non
hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo. 3.
Restano ferme le disposizioni relative alla composizione
del predetto Fondo ed all'utilizzo dello stesso. 4. Le
risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di
competenza sono conservate per le medesime esigenze,
nell'anno successivo.».
«Art. 10 (Fondo per la retribuzione di rischio, di
posizione e di risultato). - 1. Il Fondo per la
retribuzione di rischio, di posizione e di risultato di cui
all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29
novembre 2007, continua ad essere alimentato dalle risorse
di cui all'art. 38, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 7 maggio 2008 ed e' ulteriormente
aumentato dalle seguenti risorse annue: a) anno 2008:
17.900 euro; b) a decorrere dall'anno 2009 di 112.700 euro.
2. Restano ferme le disposizioni relative alla
composizione ed all'utilizzo del predetto Fondo previste,
rispettivamente, dagli articoli 8 e 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 novembre 2007, anche in
relazione alla graduazione degli incarichi di funzione
disposta, ai sensi dell'art. 77 del decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217, con decreto del Ministro dell'interno
3 marzo 2008.
3. La retribuzione di posizione e rischio per la parte
fissa resta fissata nella misura prevista dall'art. 9,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29
novembre 2007 e per la parte variabile vengono utilizzate
le risorse di cui al comma 1.
4. A decorrere dall'anno 2010, la quota parte delle
risorse di cui all'art. 17, comma 35-quinquies, del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, pari ad
euro 76.000, confluisce nel Fondo di cui al comma 1 per
essere utilizzata ai fini della corresponsione della
retribuzione di risultato.
5. Le risorse di cui all'art. 4, comma 3-bis, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, versate
all'entrata del bilancio dello Stato, nella quota dello
0,41 per cento vengono destinate, mediante riassegnazione
da effettuarsi con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, al Fondo di cui al comma 1 per essere
utilizzate per le medesime finalita' indicate dal comma 4.
6. Gli importi di cui ai commi 1 e 4 non comprendono
gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato.
Quelli afferenti all'anno 2008 di cui al comma 1 non hanno
effetto di trascinamento nell'anno successivo.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 140 del citato
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217:
«Art. 140 (Regolamento di servizio del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco). - 1. Il regolamento di servizio del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' approvato con
decreto del Presidente della Repubblica, da adottare ai
sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
400, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative
sul piano nazionale del personale del Corpo, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.».
- Si riporta il testo vigente degli articoli 2 e 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2018, n.
47 (Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non
direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco per la valorizzazione a livello retributivo,
delle peculiari condizioni di impiego), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 14 maggio 2018, n. 110:
«Art. 2 (Incremento dell'indennita' di rischio). - 1.
Le misure vigenti dell'indennita' di rischio del personale
non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco che espleta funzioni tecnico-operative,
previste dall'art. 4, comma 3, dell'accordo sindacale per
il personale non direttivo e non dirigente del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, relativo al triennio
economico 2016-2018, sottoscritto in data 8 febbraio 2018 e
approvato dal Consiglio dei ministri il 22 febbraio 2018,
che sara' recepito in decreto del Presidente della
Repubblica, sono incrementate degli importi mensili lordi
di cui alla seguente tabella con le decorrenze in
corrispondenza indicate:
Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e
non dirigente che espleta funzioni tecnico-operative -
Incrementi mensili lordi dal 1° ottobre 2017 (euro) -
Vigile del fuoco - 79,60 -
Vigile del fuoco qualificato - 79,60 -
Vigile del fuoco esperto - 79,60 -
Vigile del fuoco coordinatore - 79,60 -
Vigile del fuoco coordinatore con scatto
convenzionale - 79,60 -
Capo squadra - 79,60 -
Capo squadra esperto - 79,60 -
Capo squadra esperto con scatto convenzionale -
79,60 -
Capo reparto - 79,60 -
Capo reparto esperto - 79,60 -
Capo reparto esperto con scatto convenzionale -
79,60 -
Vice ispettore antincendi - 79,60 -
Ispettore antincendi - 79,60 -
Ispettore antincendi esperto - 79,60 -
Ispettore antincendi esperto con scatto
convenzionale - 79,60 -
Sostituto direttore antincendi - 79,60 -
Sostituto direttore antincendi capo - 79,60 -
Sostituto direttore antincendi capo esperto con
scatto convenzionale - 79,60 -
Vigile del fuoco qualificato AIB - 79,60 -
Vigile del fuoco esperto AIB - 79,60 -
Vigile del fuoco coordinatore AIB - 79,60 -
Vigile del fuoco coordinatore AIB con scatto
convenzionale - 79,60 -
Capo squadra AIB - 79,60 -
Capo reparto AIB - 79,60 -
Capo reparto esperto AIB - 79,60 -
Capo reparto esperto AIB con scatto convenzionale -
79,60 -
Vice ispettore antincendi AIB - 79,60 -
Ispettore antincendi AIB - 79,60 -
Sostituto direttore antincendi AIB - 79,60 -
Sostituto direttore antincendi capo AIB - 79,60 -
Sostituto direttore antincendi Capo esperto AIB con
scatto convenzionale - 79,60.
2. L'incremento di cui al comma 1 non e' attribuito
all'allievo vigile del fuoco sino ad avvenuta nomina a
vigile del fuoco in prova.
3. Per effetto degli incrementi di cui al comma 1, le
misure vigenti dell'indennita' di rischio del personale non
direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco sono rideterminate nei valori di cui alla
seguente tabella con le decorrenze in corrispondenza
indicate:
Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e
non dirigente che espleta funzioni tecnico-operative -
Nuove misure mensili dell'indennita' di rischio dal 1°
ottobre 2017 (euro) - Nuove misure mensili dell'indennita'
di rischio dal 1° gennaio 2018 (euro) -
Vigile del fuoco - 508,02 - 518,54 -
Vigile del fuoco qualificato - 508,02 - 518,54 -
Vigile del fuoco esperto - 508,02 - 518,54 -
Vigile del fuoco coordinatore - 508,02 - 518,54 -
Vigile del fuoco coordinatore con scatto
convenzionale - 508,02 - 518,54 -
Capo squadra - 588,09 - 600,57 -
Capo squadra esperto - 588,09 - 600,57 -
Capo squadra esperto con scatto convenzionale -
588,09 - 600,57 -
Capo reparto - 617,53 - 630,74 -
Capo reparto esperto - 617,53 - 630,74 -
Capo reparto esperto con scatto convenzionale -
617,53 - 630,74 -
Vice ispettore antincendi - 617,53 - 630,74 -
Ispettore antincendi - 617,53 - 630,74 -
Ispettore antincendi esperto - 617,53 - 630,74 -
Ispettore antincendi esperto con scatto
convenzionale - 673,81 - 688,40 -
Sostituto direttore antincendi - 673,81 - 688,40 -
Sostituto direttore antincendi capo - 720,97 -
736,71 -
Sostituto direttore antincendi capo esperto con
scatto convenzionale - 779,66 - 796,85 -
Vigile del fuoco qualificato AIB - 508,02 - 518,54
-
Vigile del fuoco esperto AIB - 508,02 - 518,54 -
Vigile del fuoco coordinatore AIB - 508,02 - 518,54
-
Vigile del fuoco coordinatore AIB con scatto
convenzionale - 508,02 - 518,54 -
Capo squadra AIB - 588,09 - 600,57 -
Capo reparto AIB - 617,53 - 630,74 -
Capo reparto esperto AIB - 617,53 - 630,74 -
Capo reparto esperto AIB con scatto convenzionale -
617,53 - 630,74 -
Vice ispettore antincendi AIB - 617,53 - 630,74 -
Ispettore antincendi AIB - 617,53 - 630,74 -
Sostituto direttore antincendi AIB - 673,81 -
688,40 -
Sostituto direttore antincendi capo AIB - 720,97 -
736,71 -
Sostituto direttore antincendi capo esperto AIB con
scatto convenzionale - 779,66 - 796,85.
4. Le misure mensili di cui al comma 3 sono corrisposte
per tredici mensilita', fermo restando quanto previsto al
comma 2.».
«Art. 4 (Assegno di specificita'). - 1. A decorrere dal
1° ottobre 2017 al personale di cui all'art. 1 e'
attribuito un assegno di specificita' in ragione del ruolo,
del grado di responsabilita' e dell'anzianita' di servizio
maturata a decorrere dalla data di immissione nei ruoli del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, secondo le misure
previste nella tabella di seguito riportata:
Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e
non dirigente - Personale con anzianita' di servizio pari o
maggiore di 14 anni Incrementi mensili lordi dal 1° ottobre
2017 (euro) - Personale con anzianita' di servizio pari o
maggiore di 22 anni Incrementi mensili lordi dal 1° ottobre
2017 (euro) - Personale con anzianita' di servizio pari o
maggiore di 28 anni Incrementi mensili lordi dal 1° ottobre
2017 (euro) -
Sostituto direttore antincendi capo esperto -
109,85 - 167,38 - 208,71 -
Sostituto direttore antincendi capo - 96,92 -
147,69 - 184,15 -
Sostituto direttore antincendi - 90,46 - 137,85 -
171,88 -
Ispettore antincendi esperto con scatto
convenzionale - 90,46 - 137,85 - 171,88 -
Ispettore antincendi esperto - 84,00 - 128,00 -
159,60 -
Ispettore antincendi - 84,00 - 128,00 - 159,60 -
Vice ispettore antincendi - 84,00 - 128,00 - 159,60
-
Sostituto direttore antincendi capo esperto AIB -
109,85 - 167,38 - 208,71 -
Sostituto direttore antincendi capo AIB - 96,92 -
147,69 - 184,15 -
Sostituto direttore antincendi AIB - 90,46 - 137,85
- 171,88 -
Ispettore antincendi AIB - 84,00 - 128,00 - 159,60
-
Vice ispettore antincendi AIB - 84,00 - 128,00 -
159,60 -
Capo reparto esperto con scatto convenzionale -
84,00 - 128,00 - 159,60 -
Capo reparto esperto - 84,00 - 128,00 - 159,60 -
Capo reparto - 84,00 - 128,00 - 159,60 -
Capo squadra esperto con scatto convenzionale -
77,54 - 118,15 - 147,32 -
Capo squadra esperto - 77,54 - 118,15 - 147,32 -
Capo squadra - 77,54 - 118,15 - 147,32 -
Capo reparto esperto AIB con scatto convenzionale -
84,00 - 128,00 - 159,60 -
Capo reparto esperto AIB - 84,00 - 128,00 - 159,60
-
Capo reparto AIB - 84,00 - 128,00 - 159,60 -
Capo squadra AIB - 77,54 - 118,15 - 147,32 -
Vigile del fuoco coordinatore con scatto
convenzionale - 64,62 - 98,46 - 122,77 -
Vigile del fuoco coordinatore - 64,62 - 98,46 -
122,77 -
Vigile del fuoco esperto - 64,62 - 98,46 - 122,77 -
Vigile del fuoco qualificato - 58,15 - 88,61 -
110,49 -
Vigile del fuoco - 58,15 - 88,61 - 110,49 -
Vigile del fuoco coordinatore AIB con scatto
convenzionale - 64.62 - 98,46 - 122,77 -
Vigile del fuoco coordinatore AIB - 64.62 - 98,46 -
122,77 -
Vigile del fuoco esperto AIB - 64.62 - 98,46 -
122,77 -
Vigile del fuoco qualificato AIB - 58,15 - 88,61 -
110,49 -
Funzionario amministrativo-contabile
direttore-vicedirigente con scatto convenzionale - 48,46 -
73,85 - 92,08 -
Funzionario amministrativo-contabile
direttore-vicedirigente - 48,46 - 73,85 - 92,08 -
Funzionario amministrativo-contabile direttore -
48,46 - 73,85 - 92,08 -
Funzionario amministrativo-contabile vice direttore
- 42,00 - 64,00 - 79,80 -
Funzionario tecnico-informatico
direttore-vicedirigente con scatto convenzionale - 48,46 -
73,85 - 92,08 -
Funzionario tecnico-informatico
direttore-vicedirigente - 48,46 - 73,85 - 92,08 -
Funzionario tecnico-informatico direttore - 48,46 -
73,85 - 92,08 -
Funzionario tecnico-informatico vice direttore -
42,00 - 64,00 - 79,80 -
Sostituto direttore amministrativo-contabile capo
esperto con scatto convenzionale - 48,46 - 73,85 - 92,08 -
Sostituto direttore amministrativo-contabile capo -
42,00 - 64,00 - 79,80 -
Sostituto direttore amministrativo-contabile -
42,00 - 64,00 - 79,80 -
Collaboratore amministrativo-contabile esperto con
scatto convenzionale - 42,00 - 64,00 - 79,80 -
Collaboratore amministrativo-contabile esperto -
42,00 - 64,00 - 79,80 -
Collaboratore amministrativo-contabile - 42,00 -
64,00 - 79,80 -
Vice collaboratore amministrativo-contabile - 38,77
- 59,08 - 73,66 -
Sostituto direttore tecnico-informatico capo
esperto con scatto convenzionale - 48,46 - 73,85 - 92,08 -
Sostituto direttore tecnico-informatico capo -
42,00 - 64,00 - 79,80 -
Sostituto direttore tecnico-informatico - 42,00 -
64,00 - 79,80 -
Collaboratore tecnico-informatico esperto con
scatto convenzionale - 42,00 - 64,00 - 79,80 -
Collaboratore tecnico-informatico esperto - 42,00 -
64,00 - 79,80 -
Collaboratore tecnico-informatico - 42,00 - 64,00 -
79,80 -
Vice collaboratore tecnico-informatico - 38,77 -
59,08 - 73,66 -
Assistente capo con scatto convenzionale - 38,77 -
59,08 - 73,66 -
Assistente capo - 38,77 - 59,08 - 73,66 -
Assistente - 38,77 - 59,08 - 73,66 -
Operatore esperto - 32,31 - 49,23 - 61,38 -
Operatore professionale - 32,31 - 49,23 - 61,38 -
Operatore tecnico - 29,08 - 44,31 - 55,25 -
Operatore - 29,08 - 44,31 - 55,25.
2. Ai sensi dell'art. 15, comma 1, del decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 177, il personale dei ruoli
speciali antincendio boschivo (AIB) mantiene l'anzianita'
di servizio maturata nel Corpo forestale dello Stato anche
ai fini dell'attribuzione dell'assegno di cui al comma 1,
in relazione alla continuita' delle funzioni svolte nelle
posizioni di provenienza e di assegnazione successiva al
transito.
3. Le misure mensili di cui al comma 1 sono corrisposte
per tredici mensilita'.
4. Le misure di cui al comma 1 non sono cumulabili, si
aggiungono alla retribuzione individuale di anzianita', ove
spettante, e non rientrano nella base contributiva di cui
all'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre 1973, n. 1032 ai fini della determinazione
dell'indennita' di buonuscita.».
- Si riporta il testo vigente degli articoli 2 e 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2018, n.
48 (Recepimento dell'accordo sindacale per il personale
direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per la
valorizzazione a livello retributivo, delle peculiari
condizioni di impiego), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
14 maggio 2018, n. 110:
«Art. 2 (Incremento dell'indennita' di rischio). - 1.
Le misure vigenti dell'indennita' di rischio del personale
direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
previste dall'art. 4, comma 3, dell'accordo sindacale per
il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, relativo al triennio economico 2016-2018,
sottoscritto in data 8 febbraio 2018 e approvato dal
Consiglio dei ministri il 22 febbraio 2018, che sara'
recepito in decreto del Presidente della Repubblica, sono
incrementate degli importi mensili lordi di cui alla
seguente tabella con le decorrenze in corrispondenza
indicate:
Qualifiche dei ruoli del personale direttivo -
Incrementi mensili lordi dal 1° ottobre 2017 (euro) -
Direttore vicedirigente con scatto 26 anni - 79,60
-
Direttore vicedirigente con scatto 16 anni - 79,60
-
Direttore vicedirigente - 79,60 -
Direttore - 79,60 -
Vice direttore - 79,60 -
Direttore medico-vicedirigente con scatto 26 anni -
79,60 -
Direttore medico-vicedirigente con scatto 16 anni -
79,60 -
Direttore medico-vicedirigente - 79,60 -
Direttore medico - 79,60 -
Vice direttore medico - 79,60 -
Direttore ginnico-sportivo vicedirigente con scatto
26 anni - 79,60 -
Direttore ginnico-sportivo vicedirigente con scatto
16 anni - 79,60 -
Direttore ginnico-sportivo vicedirigente - 79,60 -
Direttore ginnico-sportivo - 79,60 -
Vice direttore ginnico-sportivo - 79,60 -
Direttore vicedirigente AIB con scatto 26 anni -
79,60 -
Direttore vicedirigente AIB con scatto 16 anni -
79,60 -
Direttore vicedirigente AIB - 79,60 -
Direttore AIB - 79,60.
2. Per effetto degli incrementi di cui al comma 1, le
misure vigenti dell'indennita' di rischio del personale
direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono
rideterminate nei valori di cui alla seguente tabella con
le decorrenze in corrispondenza indicate:
Qualifiche dei ruoli del personale direttivo - Nuove
misure mensili dell'indennita' di rischio dal 1° ottobre
2017 (euro) - Nuove misure mensili dell'indennita' di
rischio dal 1° gennaio 2018 (euro) -
Direttore vicedirigente con scatto 26 anni - 779,92
- 799,35 -
Direttore vicedirigente con scatto 16 anni - 779,92
- 799,35 -
Direttore vicedirigente - 779,92 - 799,35 -
Direttore - 721,21 - 739,01 -
Vice direttore - 674,03 - 690,52 -
Direttore medico-vicedirigente con scatto 26 anni -
779,92 - 799,35 -
Direttore medico-vicedirigente con scatto 16 anni -
779,92 - 799,35 -
Direttore medico-vicedirigente - 779,92 - 799,35 -
Direttore medico - 721,21 - 739,01 -
Vice direttore medico - 674,03 - 690,52 -
Direttore ginnico-sportivo vicedirigente con scatto
26 anni - 779,92 - 799,35 -
Direttore ginnico-sportivo vicedirigente con scatto
16 anni - 779,92 - 799,35 -
Direttore ginnico-sportivo vicedirigente - 779,92 -
799,35 -
Direttore ginnico-sportivo - 721,21 - 739,01 -
Vice direttore ginnico-sportivo - 674,03 - 690,52 -
Direttore vicedirigente AIB con scatto 26 anni -
779,92 - 799,35 -
Direttore vicedirigente AIB con scatto 16 anni -
779,92 - 799,35 -
Direttore vicedirigente AIB - 779,92 - 799,35 -
Direttore AIB - 721,21 - 739,01.
3. Le misure mensili di cui al comma 2 sono corrisposte
per tredici mensilita'.
Art. 3 (Assegno di specificita'). - 1. A decorrere dal
1° ottobre 2017 al personale di cui all'art. 1 e'
attribuito un assegno di specificita' in ragione del ruolo,
del grado di responsabilita' e dell'anzianita' di servizio
maturata a decorrere dalla data di immissione nei ruoli del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, secondo le misure
previste nella tabella di seguito riportata:
Qualifiche dei ruoli del personale direttivo -
Personale con anzianita' di servizio pari o maggiore di 14
anni Incrementi mensili lordi dal 1° ottobre 2017 (euro) -
Personale con anzianita' di servizio pari o maggiore di 22
anni Incrementi mensili lordi dal 1° ottobre 2017 (euro) -
Personale con anzianita' di servizio pari o maggiore di 28
anni Incrementi mensili lordi dal 1° ottobre 2017 (euro) -
Direttore vicedirigente con scatto 26 anni - 109,85
- 167,38 - 208,71 -
Direttore vicedirigente con scatto 16 anni - 109,85
- 167,38 - 208,71 -
Direttore vicedirigente - 109,85 - 167,38 - 208,71
-
Direttore - 96,92 - 147,69 - 184,15 -
Vice direttore - 96,92 - 147,69 - 184,15 -
Direttore medico vicedirigente con scatto 26 anni -
109,85 - 167,38 - 208,71 -
Direttore medico-vicedirigente con scatto 16 anni -
109,85 - 167,38 - 208,71 -
Direttore medico-vicedirigente - 109,85 - 167,38 -
208,71 -
Direttore medico - 96,92 - 147,69 - 184,15 -
Vice direttore medico - 96,92 - 147,69 - 184,15 -
Direttore ginnico-sportivo vicedirigente con scatto
26 anni - 109,85 - 167,38 - 208,71 -
Direttore ginnico-sportivo vicedirigente con scatto
16 anni - 109,85 - 167,38 - 208,71 -
Direttore ginnico-sportivo vicedirigente - 109,85 -
167,38 - 208,71 -
Direttore ginnico-sportivo - 96,92 - 147,69 -
184,15 -
Vice direttore ginnico-sportivo - 96,92 - 147,69 -
184,15 -
Direttore vicedirigente AIB con scatto 26 anni -
109,85 - 167,38 - 208,71 -
Direttore vicedirigente AIB con scatto 16 anni -
109,85 - 167,38 - 208,71 -
Direttore vicedirigente AIB - 109,85 - 167,38 -
208,71 -
Direttore AIB - 96,92 - 147,69 - 184,15.
2. Ai sensi dell'art. 15, comma 1, del decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 177, il personale dei ruoli
speciali antincendio boschivo (AIB) mantiene l'anzianita'
di servizio maturata nel Corpo forestale dello Stato anche
ai fini dell'attribuzione dell'assegno di cui al comma 1,
in relazione alla continuita' delle funzioni svolte nelle
posizioni di provenienza e di assegnazione successiva al
transito.
3. Le misure mensili di cui al comma 1 sono corrisposte
per tredici mensilita'.
4. Le misure di cui al comma 1 non sono cumulabili, si
aggiungono alla retribuzione individuale di anzianita', ove
spettante, e non rientrano nella base contributiva di cui
all'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre 1973, n. 1032 ai fini della determinazione
dell'indennita' di buonuscita.».
 
Art. 11

Copertura finanziaria

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, pari ad euro 16.030.000 annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante utilizzo del fondo di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

Note all'art. 11:
- Si riporta l'art. 15 del citato decreto legislativo
29 maggio 2017, n. 97:
«Art. 15 (Fondo per l'operativita' del soccorso
pubblico). - 1. Al fine di valorizzare le peculiari
condizioni di impiego professionale del personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, conseguenti alla revisione
ordinamentale di cui al presente provvedimento e'
istituito, a decorrere dall'anno 2017, nello stato di
previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito del
programma di spesa «Prevenzione dal rischio e soccorso
pubblico», un fondo per il finanziamento degli interventi
indicati al comma 4.
2. Il fondo di cui al comma 1 e' alimentato con le
risorse previste ai sensi dell'art. 1, comma 365, lettera
c), primo e secondo periodo, della legge 11 dicembre 2016,
n. 232, come di seguito indicato:
a) per euro 39,7 milioni per l'anno 2017 e per euro
81,730 milioni dall'anno 2018, per le finalita' previste
dal comma 4, con decorrenza dal 1° ottobre 2017;
b) per importi da determinarsi con apposito decreto
del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, per le finalita' previste
dal comma 4, con decorrenza dal 1° gennaio 2017. (3)
3. Il contributo straordinario di cui all'art. 1, comma
972, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come prorogato
dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
adottato ai sensi dell'art. 1, comma 365, lettera c), della
legge 11 dicembre 2016, n. 232, cessa di essere corrisposto
al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco alla
data del 30 settembre 2017. Al medesimo personale in
servizio al 1° ottobre 2017 e' corrisposto una tantum un
assegno di euro 350.
4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono individuate, nel rispetto dei principi dell'art. 8,
comma 1, lettera a), numero 4, della legge 7 agosto 2015,
n. 124, le modalita' di utilizzazione, con le decorrenze
indicate al comma 2, lettere a) e b), delle risorse
disponibili nel fondo di cui al comma 1, fatta salva
l'eventuale quota da destinare al finanziamento di
ulteriori interventi di riordino delle carriere e dei ruoli
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il predetto
decreto puo' prevedere:
a) l'incremento del valore delle componenti
retributive, diverse dal trattamento stipendiale, erogate
al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con
esclusione di quello appartenente ai ruoli dei dirigenti,
da definirsi mediante le procedure negoziali ai sensi degli
articoli 34 e 80 del decreto legislativo 13 ottobre 2005,
n. 217, anche allo scopo di valorizzare i compiti di natura
operativa del Corpo medesimo, fatti salvi gli effetti dei
procedimenti negoziali non ancora definiti;
b) la previsione di misure di esenzione fiscale del
trattamento economico accessorio per il personale del Corpo
percettore di un reddito annuo utile ai fini fiscali non
superiore a 28.000 euro e per una spesa complessiva annua
non superiore a 1.000.000 di euro.
5. Lo schema di decreto di cui al comma 4 e' trasmesso
alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri delle
commissioni parlamentari competenti per materia e per i
profili finanziari, che sono resi entro il termine di
trenta giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali
il decreto puo' essere comunque adottato.
6. Agli oneri derivanti dai commi 2, lettera a), e 3,
pari a 56 milioni di euro per l'anno 2017 e 86,030 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2018, provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'art. 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n.
232.
7. Gli oneri indiretti, inclusi negli importi indicati
al comma 5, definiti ai sensi dell'art. 17, comma 7, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, ammontano a 4,3 milioni di
euro.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede
alla ripartizione tra i bilanci delle amministrazioni
interessate delle somme di cui al comma 1 previa richiesta
delle amministrazioni medesime.
 
Art. 12

Disposizioni finali

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; gli effetti giuridici ed economici di cui agli articoli 2, 3, 5, 6, 8 e 10 decorrono dalla data del 1° gennaio 2018.
2. Il termine previsto dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Gli effetti ostativi connessi all'applicazione di sanzioni disciplinari pari a quella pecuniaria previsti nel presente decreto conseguono esclusivamente da condotte rilevanti ai fini disciplinari poste in essere in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 6 ottobre 2018

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri

Bongiorno, Ministro per la pubblica
amministrazione

Tria, Ministro dell'economia e
delle finanze

Salvini, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Note all'art. 12:
- Si riporta l'art. 18 del citato decreto legislativo
29 maggio 2017, n. 97:
«Art. 18 (Disposizioni finali). - 1. Entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono modificati il decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, e il decreto del
Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64, al
fine di armonizzarli con le disposizioni introdotte dal
presente decreto legislativo.
2. All'art. 13, comma 1, della legge 5 dicembre 1988,
n. 521, le parole: "Ministro dell'interno" sono sostituite
dalle seguenti: "capo del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco".
3. L'art. 33, comma 1, della legge 23 dicembre 1980, n.
930, e' sostituito dal seguente: "1. Lo stato giuridico,
l'orario di lavoro e il trattamento economico del personale
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta
funzioni tecniche, amministrativo-contabili e
tecnico-informatiche sono regolati dalle vigenti
disposizioni concernenti il personale in regime di diritto
pubblico di cui all'art. 3 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni.".
4. I provvedimenti adottati in attuazione delle
disposizioni di cui ai decreti legislativi 8 marzo 2006, n.
139 e 13 ottobre 2005, n. 217, continuano ad applicarsi
fino all'adozione dei corrispondenti provvedimenti previsti
dalle medesime disposizioni sostituite, modificate o
integrate dal presente decreto legislativo. Il presente
decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.».
 
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