Gazzetta n. 258 del 6 novembre 2018 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 10 ottobre 2018
Prolungamento dello schema di garanzia italiano per la cartolarizzazione dei crediti in sofferenza (GACS) di cui al Capo II del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 30 aprile 1999, n. 130 recante «Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti»;
Vista la decisione della Commissione europea n. C(2016) 873 final del 10 febbraio 2016, avente ad oggetto lo «Schema di garanzia statale italiano» (Case SA 43390 2016/N - Italy) relativo al programma di cartolarizzazione per il sistema bancario italiano avente come sottostante crediti deteriorati, con la quale la Commissione ha concluso che la misura notificata dall'Italia non costituisce un aiuto di Stato ai sensi della normativa UE in materia;
Visto il capo II del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, (di seguito: «decreto-legge»), recante la disciplina in materia di Garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze (GACS);
Visto, in particolare,
l'art. 3, comma 1, del predetto decreto-legge, il quale prevede che «il Ministro dell'economia e delle finanze, per diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' autorizzato a concedere la garanzia dello Stato sulle passivita' emesse nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione di cui all'art. 1 della legge 30 aprile 1999, n. 130, a fronte della cessione da parte di banche e di intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di seguito denominati "societa' cedenti" aventi sede legale in Italia di crediti pecuniari, compresi i crediti derivanti da contratti di leasing, classificati come sofferenze, nel rispetto dei criteri e condizioni indicati nel presente capo»;
l'art. 3, comma 2, del predetto decreto-legge, che prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze puo' con proprio decreto estendere il periodo di cui al comma 1, fino ad un massimo di ulteriori 18 mesi, previa approvazione da parte della Commissione europea;
Visto, altresi',
l'art. 9, comma 1, del decreto-legge che prevede che, ai fini della determinazione del corrispettivo della garanzia dello Stato si fa riferimento a tre Panieri CDS definiti come il paniere di contratti swap sul default di singole societa' (credit default swap - CDS) riferiti a singoli emittenti italiani la cui valutazione del merito di credito, rilasciata da S&P, Fitch Ratings o Moody's, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia pari a:
i) BBB/Baa2, BBB-/Baa3 o BB+/Ba1 per il primo Paniere, utilizzato se il rating dei titoli senior e' BBB-/ Baa3/BBB-/BBB L;
ii) BBB+/Baa1, BBB/Baa2, o BBB-/Baa3 per il secondo Paniere, utilizzato se il rating dei titoli senior e' BBB/Baa2/BBB/BBB;
iii) BBB/Baa2, BBB+/Baa1 o A-/A3 per il terzo Paniere, utilizzato se il rating dei titoli senior e' BBB+/ Baa1/BBB+/BBB H;
l'art. 9, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge che prevede che, qualora la valutazione del merito di credito di uno degli emittenti considerati nell'allegato 1 al decreto-legge sia modificata in modo tale da non ricadere piu' nei rating indicati al comma 1 del medesimo articolo, l'emittente sara' escluso dal Paniere CDS;
l'art. 9, comma 3, del decreto-legge che definisce il meccanismo di determinazione del corrispettivo della garanzia a condizioni di mercato, sulla base della metodologia indicata nel comma stesso, come dettagliata nella formula di prezzo di cui all'allegato 2 del medesimo decreto-legge;
l'art. 9, comma 4, del decreto-legge in base al quale «il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto, puo' variare i criteri di calcolo, la misura delle commissioni del presente articolo e la fonte di dati di cui al comma 3, lettera a), in conformita' delle decisioni della Commissione europea. Le variazioni non hanno effetto sulle operazioni gia' in essere.»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 agosto 2016 recante disposizioni di attuazione del capo II del predetto decreto-legge, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 agosto 2016, n. 188;
Vista la decisione della Commissione europea n. C (2017/N) 6050 final (Case SA 48416) del 6 settembre 2017 relativa al prolungamento dello schema di garanzia italiano per la cartolarizzazione dei crediti in sofferenza, con la quale la Commissione ha, tra l'altro:
deciso di non sollevare obiezioni circa il prolungamento del citato schema di garanzia di dodici mesi, a partire dalla data di adozione della decisione della Commissione europea;
previsto l'aggiornamento della composizione dei panieri secondo il meccanismo previsto dal citato comma 2 dell'art. 9 del decreto-legge, specificando che la composizione aggiornata dei panieri e' fissa per l'intero periodo di prolungamento del predetto schema di garanzia;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 6 dicembre 2017, n. 285, recante «Prolungamento dello schema di garanzia italiano per la cartolarizzazione dei crediti di sofferenza (GACS) di cui al capo II del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49», che ha esteso l'operativita' della GACS sino al 6 settembre 2018 ed ha, altresi', aggiornato la composizione dei panieri in relazione al citato comma 2 dell'art. 9 del decreto-legge;
Vista la decisione della Commissione europea n. C(2018) 5749 final (Case SA.51026) del 31 agosto 2018 relativa al secondo prolungamento dello schema di garanzia italiano per la cartolarizzazione dei crediti in sofferenza, con la quale la Commissione ha, tra l'altro:
deciso di non sollevare obiezioni circa il prolungamento del citato schema di garanzia di ulteriori sei mesi, fino al 6 marzo 2019;
previsto l'aggiornamento della composizione dei panieri secondo il meccanismo previsto dal citato comma 2 dell'art. 9 del decreto-legge, specificando che la composizione aggiornata dei panieri e' fissa per l'intero periodo di prolungamento del predetto schema di garanzia;
indicato, per le richieste di garanzia pervenute dopo il 6 settembre 2018, una diversa modalita' di determinazione del corrispettivo della garanzia da applicare nell'ipotesi in cui la media di paniere dei prezzi dei singoli CDS calcolati come media degli ultimi 2 mesi dei prezzi dei CDS a 3 anni al momento della transazione risulti superiore di almeno il 15% rispetto alla media di paniere delle medie a 6 mesi dei prezzi dei singoli CDS a 3 anni. In tale ipotesi il corrispettivo della garanzia e' pari al prezzo calcolato sulla base delle medie su 2 mesi (quantificato con la medesima formula in allegato 1 alla decisione SA.43390 e successive modifiche e integrazioni, ma utilizzando le medie a 2 mesi). In ogni altro caso si applica la citata formula considerando le medie a 6 mesi;
Considerato che le modifiche intervenute nella valutazione del merito di credito di Enel S.p.a. ne comportano l'esclusione dal primo Paniere, ai sensi del citato art. 9, comma 2, del decreto-legge;
Ritenuto opportuno estendere il periodo di operativita' della GACS entro il limite previsto dall'art. 3, comma 2, del citato decreto-legge, provvedendo, per le operazioni presentate dopo il 6 settembre 2018, in attuazione del citato art. 9 del decreto-legge, ad aggiornare la composizione dei panieri e i criteri di calcolo del corrispettivo della garanzia in conformita' della citata decisione della Commissione europea n. C(2018) 5749 final del 31 agosto 2018.

Decreta:

Art. 1

Prolungamento dello schema di garanzia
per la cartolarizzazione dei crediti in sofferenza

Il periodo di cui al comma 1 dell'art. 3 del decreto-legge, come prolungato ai sensi dell'art. 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2017, e' esteso di ulteriori 6 mesi, sino al 6 marzo 2019.
 
Allegato 1
Panieri CDS
1) Primo Paniere
(utilizzato se il rating dei titoli senior e' BBB-/Baa3/BBB-/BBB L)
Ubi Banca S.p.A.;
UniCredit S.p.A.;
Intesa Sanpaolo S.p.A.;
Acea S.p.A.;
Telecom Italia S.p.A.;
Leonardo S.p.A.;
Mediobanca S.p.A.;
2) Secondo Paniere
(utilizzato se il rating dei titoli senior e' BBB/Baa2/BBB/BBB)
UBI Banca S.p.A.;
Mediobanca S.p.A.;
UniCredit S.p.A.;
Intesa Sanpaolo S.p.A.;
Assicurazioni Generali S.p.A.;
Enel S.p.A.;
Acea S.p.A.;
Atlantia S.p.A.;
3) Terzo Paniere
(utilizzato se il rating dei titoli senior e' BBB+/Baa1/BBB+/BBB H)
UniCredit S.p.A.;
Intesa Sanpaolo S.p.A.;
Assicurazioni Generali S.p.A.;
Enel S.p.A.;
Acea S.p.A.;
Eni S.p.A.;
Atlantia S.p.A.
 
Art. 2

Composizione dei panieri

La composizione aggiornata dei panieri e' riportata in allegato. Tale composizione resta ferma per l'intero periodo di cui all'art. 1.
 
Art. 3

Corrispettivo della garanzia dello Stato

Per le richieste di garanzia pervenute dopo il 6 settembre 2018, il corrispettivo della garanzia va calcolato anche secondo la formula di prezzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge ma considerando, per ciascun CDS del paniere di riferimento, la media degli ultimi 2 mesi dei prezzi a 3 anni rispetto al momento della transazione. Qualora l'importo del corrispettivo cosi' calcolato risulti superiore di almeno il 15% rispetto al corrispettivo della garanzia calcolato come media di paniere delle medie a 6 mesi dei prezzi dei CDS a 3 anni, il corrispettivo della garanzia e' pari al prezzo calcolato sulla base della metodologia di cui all'allegato 2 del decreto-legge, ma utilizzando le medie a 2 mesi. In ogni altro caso continuera' ad applicarsi la citata metodologia considerando le medie a 6 mesi.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti Organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 ottobre 2018

Il Ministro: Tria

Registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 2018 Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 1341
 
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