Gazzetta n. 257 del 5 novembre 2018 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 ottobre 2018
Individuazione dei criteri e delle modalita' di gestione delle risorse del Fondo «Sport e Periferie».


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 2018, concernente la nomina dell'on. dott. Giancarlo Giorgetti a Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con le funzioni di Segretario del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 giugno 2018, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, on. dott. Giancarlo Giorgetti, sono state delegate, tra l'altro, le funzioni in materia di sport;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;
Visto in particolare l'art. 1, comma 362, della predetta legge 27 dicembre 2017, n. 205, che al fine di attribuire natura strutturale al Fondo «Sport e Periferie» di cui all'art. 15, comma 1, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, autorizza la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, assegnando tali risorse all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto di nuovo l'art. 1, comma 362, della predetta legge 27 dicembre 2017, n. 205, che rimette a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare in concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, il compito di individuare i criteri e le modalita' di gestione delle risorse assegnate all'Ufficio per lo sport, nel rispetto delle finalita' individuate.dall'art. 15, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, facendo salve le procedure in corso;
Visto l'art. 15, comma 2, lettere a), b) e c), del menzionato decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, che finalizza il fondo di cui al comma 1 ai seguenti interventi: a) ricognizione degli impianti sportivi esistenti sul territorio nazionale; b) realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi con destinazione all'attivita' agonistica nazionale, localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane e diffusione di attrezzature sportive nelle stesse aree con l'obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti; c) completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti, con destinazione all'attivita' agonistica nazionale e internazionale;
Vista la delibera n. 26 del 28 febbraio 2018 del Comitato interministeriale per la programmazione economica, la quale prevede l'assegnazione, a valere sul FSC 2014-2020, di 250 milioni di euro in favore del «Piano operativo sport e periferie»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 giugno 2018, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri onorevole dott. Giancarlo Giorgetti e' stata delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

Fondo sport e periferie

1. Le risorse destinate dal 1 gennaio 2018 al fondo di cui all'art. 15, comma 1, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, in apposita sezione del Fondo sport e periferie, da assegnare all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, sono finalizzate ai seguenti interventi:
a) ricognizione di impianti sportivi esistenti su tutto il territorio nazionale;
b) realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi finalizzati all'attivita' agonistica, localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane;
c) diffusione di attrezzature sportive con l'obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali esistenti;
d) completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti da destinare all'attivita' agonistica nazionale e internazionale.
 
Art. 2

Procedura di selezione

1. Al fine di selezionare le richieste di intervento da finanziare, entro il 15 novembre di ogni anno, l'Ufficio per lo sport pubblica sul proprio sito internet istituzionale un bando denominato «Bando Sport e Periferie».
2. Le richieste sono presentate all'Ufficio per lo sport a mezzo posta elettronica certificata entro trenta giorni dalla pubblicazione del «Bando Sport e Periferie». Nei successivi quarantacinque giorni la commissione giudicatrice, formata da tre soggetti di adeguata professionalita', determina la proposta di graduatoria e la trasmette all'Ufficio per lo sport che provvede alla pubblicazione della stessa sul proprio sito internet istituzionale.
 
Art. 3

Criteri di selezione

1. La selezione delle richieste di intervento da finanziare ai sensi dell'art. 2 avviene tenendo conto dei seguenti criteri:
a) localizzazione dell'intervento: fino ad un massimo di 27 punti;
b) stato di avanzamento della progettazione: fino ad un massimo di 20 punti;
c) incidenza del contributo richiesto sull'importo complessivo dell'intervento: fino ad un massimo di 19 punti;
d) polifunzionalita' dell'impianto: fino ad un massimo di 18 punti;
e) natura giuridica dell'ente titolare del diritto di proprieta' dell'impianto: fino ad un massimo di 16 punti.
2. Ai fini dell'assegnazione del punteggio relativo al criterio di cui alla lettera a) del comma 1 sono presi in considerazione, avuto riguardo a tutto il territorio nazionale, i seguenti parametri: i) localizzazione dell'intervento in comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti (9 punti); ii) indicatori di reddito Istat, con preferenza per le aree con il livello piu' basso (6 punti); iii) indicatori Istat di scolarizzazione, con preferenza per le aree coi livelli piu' bassi (6 punti); iv) localizzazione dell'intervento in un'area interessata da calamita' naturali in epoca successiva al 2008 (6 punti).
3. Avuto riguardo al tipo di intervento richiesto, il punteggio di cui alla lettera b) del comma 1 e' assegnato in ordine decrescente a seconda che le richieste siano corredate da: i) progetto esecutivo (20 punti); il) progetto definitivo (15 punti); progetto di fattibilita' tecnica ed economica (10 punti). L'attribuzione di tali punteggi e' subordinata alla preventiva approvazione dei progetti da parte delle amministrazioni pubbliche competenti.
4. Il punteggio di cui alla lettera c) del comma 1 e' assegnato in misura proporzionale alla quota di cofinanziamento del contributo richiesto secondo la formula di seguito indicata:
Ai = cofinanziamento dichiarato dal proponente;
Bi = costo del quadro economico dell'intervento (importo lavori + somme a disposizione);
X = punteggio massimo previsto alla lettera c) pari a 19 punti;
Pi = punteggio assegnato al proponente;

Ai
Pi = X * ----
Bi

5. Per il punteggio di cui alla lettera d) del comma 1 sono assegnati 3 punti per ogni disciplina sportiva praticabile simultaneamente all'interno dell'impianto, fino a un massimo di 18 punti.
6. Il punteggio di cui alla lettera e) del comma 1 e' assegnato in ordine decrescente a seconda che le richieste di intervento abbiano a oggetto impianti o aree di proprieta': i) di un'amministrazione pubblica (10 punti); ii) di istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, anche comunali (6 punti); di un ente no profit (6 punti). Nel caso in cui il beneficiario sia in possesso, anche cumulativamente, dei suddetti requisiti i relativi punteggi saranno oggetto di sommatoria.
7. Sono ammesse al finanziamento le richieste di intervento che abbiano raggiunto un punteggio minimo di 40 punti su 100.
8. In caso di parita' di punteggio saranno prioritariamente finanziate le richieste di intervento localizzate in comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti.
9. L'erogazione del contributo avviene in modo frazionato in proporzione agli stati di avanzamento dei lavori, certificati dal direttore dei lavori.
 
Art. 4

Cause di esclusione

1. Sono escluse le richieste:
a) gia' finanziate con altre risorse pubbliche diverse da quelle di cui al presente decreto;
b) presentate da enti che siano gia' stati assegnatari di finanziamenti a valere sul fondo «Sport e Periferie» di cui all'art. 15, comma 1, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9 o sul Fondo di cui all'art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
c) relative a impianti sportivi oggetto di contenzioso giudiziario o che insistono su aree o terreni a loro volta oggetto di contenzioso giudiziario;
d) nei casi di cui all'art. 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
e) non siano cofinanziate in misura almeno pari al 25 per cento.
 
Art. 5

Casi di revoca del contributo

1. Il contributo e' revocato e il beneficiario e' obbligato alla sua restituzione:
a) in assenza, mancato rilascio, revoca o annullamento del titolo abilitativo edilizio;
b) qualora l'intervento abbia a oggetto un impianto in regime di concessione amministrativa e questa venga meno, salva la possibilita' di subentro per il nuovo concessionario;
c) ove sopravvengano i casi di esclusione di cui alle lettere a) e d) dell'art. 4.
d) in tutti gli altri casi di grave inadempimento.
2. Le somme restituite ai sensi del comma 1 sono versate nuovamente nel Fondo di cui all'art. 1 del presente decreto.
 
Art. 6

Equa distribuzione delle risorse sul territorio nazionale

1. Il bando puo' fissare un importo massimo per ciascuna richiesta di finanziamento.
2. Al fine di garantire un'equa distribuzione delle risorse sull'intero territorio nazionale le richieste di finanziamento aventi a oggetto impianti localizzati in una medesima regione non possono gravare sul fondo per importi cumulativamente superiori al 10 per cento della sua capienza. Qualora l'ammontare complessivo delle richieste di finanziamento ammesse non esaurisca la capacita' totale del fondo, tale percentuale e' innalzata sino a concorrenza delle somme rimaste disponibili. In caso di superamento del limite le richieste di finanziamento aventi a oggetto impianti localizzati in una medesima regione sono soddisfatte in ordine di graduatoria.
3. La graduatoria di cui all'art. 2, comma 2, del presente decreto e' sottoposta al parere della Conferenza unificata ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
 
Art. 7

Modalita' di gestione dei residui

1. Le somme non assegnate all'esito dello scorrimento della graduatoria restano nel fondo e si cumulano a quelle previste per l'anno successivo.
 
Art. 8

Attivita' di supporto

1. Nell'ambito delle risorse di cui all'art. 1, una quota non superiore al 2 per cento puo' essere utilizzata dall'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per le spese concernenti le attivita' di supporto strettamente necessarie all'attuazione del medesimo intervento.
2. Per le attivita' necessarie all'attuazione del presente decreto, l'Ufficio per lo sport potra' avvalersi della Struttura di missione per gli anniversari di interesse nazionale e per la promozione di eventi sportivi di rilevanza nazionale ed internazionale.
 
Art. 9

Norma finale

1. Il presente decreto sostituisce il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2018 registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 2018 reg. n. 1383.
2. Il presente decreto sara' trasmesso per gli adempimenti di competenza ai competenti organi di controllo.

Roma, 31 ottobre 2018

p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Giorgetti Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tria

Registrato alla Corte dei conti il 5 novembre 2018, reg. n. 2025
 
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